Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen)
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Berna, 26 giugno 2024
Modifica di ordinanze per il recepimento e l’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 relativi al sistema centrale d’informazione visti (sviluppi dell’acquis di Schengen)
Rapporto esplicativo
per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio
Il recepimento e l’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 sono stati approvati dal Parlamento a dicembre 2022. Il termine per il referendum è decorso infruttuoso l’8 aprile 2023. Questi atti normativi devono essere trasposti nelle ordinanze afferenti del Consiglio federale.
Situazione iniziale
I regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (UE) il 7 luglio 2021. L’8 luglio 2021 l’UE ha notificato alla Svizzera questi due sviluppi dell’acquis di Schengen. L’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha approvato il recepimento dei due regolamenti con riserva di approvazione da parte delle Camere federali. Queste ultime hanno approvato definitivamente il recepimento e l’attuazione il 16 dicembre 2022.
La Svizzera ha un termine di al massimo due anni per recepire e trasporre questi due sviluppi Schengen. Il termine scade l’8 luglio 2023. Frattanto l’implementazione della riforma del sistema d’informazione visti a livello europeo ha subito qualche ritardo, in particolare in considerazione dei ritardi annunciati per il progetto d’interoperabilità, ed è ora prevista per giugno 2026. Di conseguenza il presente progetto è impostato in previsione di un’entrata in vigore delle basi legali afferenti a giugno 2026.
Contenuto del progetto
Il recepimento e l’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 richiedono l’adeguamento di alcune ordinanze. È opportuno precisare il contenuto del nuovo sistema d’informazione visti così come i nuovi diritti d’accesso previsti per le autorità competenti in materia di visti e di titoli di soggiorno ai vari sistemi europei, ossia il sistema di ingressi e uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il sistema d’informazione Schengen (SIS) o elementi d’interoperabilità come l’archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID).
Alcuni punti devono inoltre essere regolamentati dal Consiglio federale come previsto dalle basi legali adottate nel quadro del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti (VIS) e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS.
Art. 6a Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti per i visti Sezione 2 Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti d’accesso in relazione ai Art. 13a Consultazione del C-VIS prima della creazione dei fascicoli individuali nell’EES 17 Sezione 2a Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti d’accesso in relazione ai Art. 16a Consultazioni a fini di controllo dei titolari di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno alla frontiera esterna Schengen o sul territorio svizzero 18 Sezione 3a Unità nazionale VIS e verifiche delle corrispondenze nel contesto
Art. 4a Consultazione ai fini del rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei
Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
Necessità d’intervento e obiettivi Con i regolamenti (UE) 2021/11331 e (UE) 2021/11342 il sistema di informazione visti è rinnovato al fine di adeguarlo alle nuove sfide della politica in materia di visti, di frontiere e di sicurezza. I due regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera l’8 luglio 2021 come sviluppi dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha approvato questi scambi di note in data 11 agosto 2021 e il messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione degli stessi il 18 maggio 2022 (FF 2022 1421). La Svizzera ha un termine di al massimo due anni per recepire e trasporre i due regolamenti. Questo termine scade l’8 luglio 2023. L’Assemblea federale ha adottato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero questi sviluppi dell’acquis di Schengen il 16 dicembre 2022 (FF 2022 3213). Il termine di referendum è decorso infruttuoso l’8 aprile 2023. Considerata la pianificazione attuale del progetto informatico a livello europeo, le basi legali ed esecutive dovranno entrare in vigore probabilmente a metà 2026.
Il progetto di recepimento sottoposto alle Camere federali verteva inoltre su una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) al fine di consentire all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, in veste di autorità di perseguimento penale della Confederazione, di consultare l’archivio comune di dati di identità (CIR) e accedere a tre sistemi d’informazione dell’UE sui quali si fonda il CIR (EES, ETIAS e VIS), ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Questo secondo progetto, indipendente dal recepimento dei due sviluppi Schengen nel settore dei visti, sarà sottoposto al Consiglio federale separatamente dal presente progetto (FF 2022 3207).
Dal 2011 il sistema d’informazione visti Schengen (VIS) è la soluzione tecnica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto. Tramite il VIS, che collega i consolati degli Stati Schengen nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni, vengono cercate corrispondenze biometriche (immagine del viso e impronte delle dieci dita) a fini d’identificazione e di verifica.
Le cifre pubblicate dalla Commissione europea grazie ai dati del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) mostrano che i consolati dei Paesi dell’UE e dei Paesi associati a Schengen hanno ricevuto nel 2021 circa 3 milioni di domande di visto per soggiorno di breve durata. Si tratta del medesimo numero registrato nel 2020 ma situato nettamente al di sotto dei 17 milioni registrati nel 2019. Le restrizioni ai viaggi a livello mondiale dovuti alla pandemia di COVID-19 nel 2021 hanno determinato un ulteriore calo del numero di domande di visto Schengen in tutto il mondo. Di
1 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del
13.7.2021 pag 1.
2 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS), versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. 5/42
conseguenza, nel 2021 il volume delle operazioni relative ai visti è rimasto debole: 2,4 milioni di visti rilasciati (2,5 mio nel 2020). Dai dati emerge che nel 2022 gli Stati Schengen hanno rilasciato circa 6 milioni di visti, di cui 140 000 con validità territoriale limitata e 13 000 per il transito in aeroporto.
La classifica dei principali Paesi richiedenti è rimasta praticamente identica (Russia, Cina, Turchia, India e Marocco).
Pertanto il C-VIS costituisce uno strumento indispensabile agli Stati Schengen nel quadro della politica comune in materia di visti. Qui di seguito sono ricapitolate le modifiche apportate al sistema attuale dai due regolamenti europei:
– nell’ambito del visto per un soggiorno di breve durata, l’età minima per il rilevamento delle impronte digitali è abbassata da 12 a 6 anni, mentre a partire dai 75 anni il rilevamento non viene più effettuato;
– d’ora in poi i dati nazionali relativi ai visti per soggiorni di lunga durata, compresi i dati biometrici se disponibili, nonché i dati riguardanti i vari documenti di soggiorno (titoli di soggiorno biometrici e carte di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE]) vengono registrati nel C-VIS. D’ora in poi viene conservata nel C-VIS anche una copia digitalizzata del documento di viaggio;
– le finalità del sistema vengono leggermente adeguate affinché il sistema possa essere utile in vista del ritorno di chiunque non adempia le condizioni d’entrata e di soggiorno nello spazio Schengen e affinché contribuisca maggiormente a contrastare i reati terroristici o gli altri reati gravi;
– gli accessi ai dati del C-VIS per le autorità repressive degli Stati membri e per Europol nonché per le autorità competenti in materia d’asilo vengono estesi. Il nuovo sistema prevede un rilevamento in diretta e sul posto delle immagini del volto. Viene allestito un portale per permettere ai trasportatori di verificare se sono adempite le condizioni d’entrata per quanto riguarda i visti. Infine, vengono sviluppati diversi elementi tecnici (VIS Mail, introduzione d’indicatori di rischi specifici).
1.2 Soluzione adottata e decreto federale di approvazione
Nell’ambito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero i due nuovi regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (FF 2022 3213) sono state modificate diverse leggi. L’attuazione di questi regolamenti ha richiesto una modifica della LStrI, della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA, RS 142.51) e della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361).
Interoperabilità dei sistemi d’informazione
Gli argomenti trattati dalle modifiche di legge sono diversi. È opportuno rilevare la tematica dell’interoperabilità dei sistemi d’informazione europei, tesa a garantire l’accesso al CIR e MID da parte delle autorità che rilasciano i titoli di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata. In questo modo sarà possibile far chiarezza sulle questioni legate alle identità multiple o alle verifiche rese necessarie dalle correlazioni tra diversi sistemi d’informazione Schengen (collegamenti gialli). Grazie 6/42
all’interoperabilità, tutti i sistemi d’informazione cui hanno accesso le varie autorità potranno essere consultati in simultanea tramite un’unica ricerca dal portale europeo di ricerca (ESP). Grazie al MID potranno essere individuati i casi di frode in materia d’identità.
Nuovi accessi al C-VIS
È altresì opportuno rilevare diverse novità connesse agli accessi al C-VIS. Le autorità che rilasciano i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno potranno d’ora in poi fare ricerche nel C-VIS. L’accesso al sistema sarà inoltre allargato, nello specifico, alle imprese di trasporto aereo. Nel quadro dell’accesso al C-VIS le autorità designate che possono ricevere dati del C-VIS a fini di prevenzione, individuazione e investigazione di infrazioni terroristiche e di altri reati gravi, potranno d’ora in poi consultare direttamente i dati salvati in questo sistema al fine di accertare l’identità di vittime di tratta di esseri umani, infortuni o catastrofi naturali e di persone scomparse. Occorre definire i dati che possono essere consultati a tal fine. Inoltre, l’ottenimento dei dati del C-VIS a fini di prevenzione, individuazione e investigazione di infrazioni terroristiche e di altri reati gravi in seguito a una richiesta presentata alla centrale operativa e d’allarme (COA) dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), interverrà, in linea di principio, dopo l’interrogazione del CIR.
Modifica dell’età minima per il rilevamento dei dati in vista di soggiorni di breve durata
L’età minima richiesta per il rilevamento delle impronte digitali è stata abbassata da dodici a sei anni. Questa modifica basata sul regolamento (UE) 2021/1134 è direttamente applicabile e non richiede trasposizione. Al rilascio di un titolo di soggiorno per un bambino, le impronte digitali vengono rilevate a partire dall’età di sei anni (art. 71e cpv. 5 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA; RS 142.201). L’età massima per il rilevamento delle impronte digitali è fissata a 75 anni, ma unicamente per le persone che richiedono un visto per un soggiorno di breve durata (art. 13 del regolamento [CE] n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti]). Le impronte digitali di persone che hanno compiuto 75 anni e che richiedono un visto per un soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno continuano tuttavia a essere rilevate e vengono trasmesse al C- VIS. Restrizioni del diritto d’accesso e trasmissione di dati al C-VIS È stata introdotta una nuova delega al Consiglio federale per quanto riguarda le possibili restrizioni del diritto d’accesso. Il nuovo regolamento prevede la possibilità di limitare la messa a disposizione di dati riguardanti le analisi svolte da determinate autorità nel quadro della procedura di rilascio di un visto per un soggiorno di breve durata o preliminarmente al rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto per un soggiorno di lunga durata. Per precisare l’articolo 38 paragrafo 7 del regolamento VIS UE modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, il Consiglio federale è incaricato di stabilire quali informazioni possono eccezionalmente non essere comunicate e in quali circostanze (art. 109e lett. k nLStrI). Il Consiglio federale è parimenti incaricato di definire quali dati vengono trasmessi in automatico al C-VIS al deposito di una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata o nel quadro di una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio (art. 109e lett. l nLStrI).
Nuova unità nazionale VIS
La trasposizione degli articoli 9 quinquies e 9 octies del regolamento VIS modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134 ha permesso di designare un’unità nazionale VIS (art. 109ebis nLStrI). Quest’ultima dovrà procedere, nello specifico, a una verifica manuale dei riscontri positivi alle interrogazioni delle banche dati della polizia, in particolare del SIS.
Segnalazione nel SIS grazie ai dati del C-VIS
Il nuovo articolo 109eter nLStrI prevede l’uso dei dati del C-VIS nel quadro del regolamento SIS (UE) 2018/18623. Fedpol può trasmettere questi dati alle autorità competenti per le segnalazioni di persone bisognose di protezione. La SEM può peraltro comunicare dati del C-VIS alle autorità di protezione dei minori e degli adulti come anche alle autorità giudiziarie che ne hanno bisogno per svolgere i loro compiti, quando tali autorità costatano una segnalazione nel SIS che si fonda sui dati del C-VIS (art. 22 octodecies del regolamento [UE] 2021/1134).
Comunicazione dei dati
La tematica della comunicazione dei dati del sistema d’informazione a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ha parimenti richiesto una modifica della LStrI (art. 109equater nLStrI). In linea di principio è esclusa la comunicazione di dati ad altri Stati o organizzazioni. Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede tuttavia alcune deroghe, segnatamente nel quadro del ritorno di cittadini di Stati terzi in situazione irregolare, della concessione dell’asilo a gruppi di rifugiati oppure nel settore dello scambio d’informazioni in caso di grave sospetto di commissione di un reato di terrorismo o di un altro reato grave.
Nuovi accessi all’EES
Il sistema EES deve ormai essere accessibile anche alle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve e di lunga durata, come anche alle autorità competenti in materia di rilascio di titoli di soggiorno (comprese le carte di legittimazione del DFAE). Infine, le autorità competenti per il rilascio di visti e titoli di soggiorno devono poter accedere al SIS allo scopo di verificare le corrispondenze con tale sistema (art. 44 par. 1 lett. g del regolamento [UE] 2018/1862 modificato dal regolamento [UE] 2021/1133). I riscontri positivi alle consultazioni automatizzate svolte dal C-VIS devono essere verificati manualmente dalle autorità competenti, compresa l’unità nazionale VIS, ossia la SEM.
Il recepimento dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen implicherà inoltre nuovi compiti per l’unità nazionale ETIAS, che saranno precisati nell’ordinanza ETIAS, attualmente in fase di bozza.
3 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 8/42
1.3 Modifica di ordinanze
Le tematiche trattate al punto 1.2 si riflettono anche a livello di diverse ordinanze e richiedono determinate modifiche. Queste le ordinanze interessate:
- ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512),
- ordinanza SIMIC (RS 142.513),
- ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OEES; RS 142.206),
- ordinanza Ordipro (RS 235.21).
Peraltro, la futura ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione (ordinanza IOP) e la futura ordinanza sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ordinanza ETIAS) dovranno tenere conto di elementi nuovi scaturiti dai regolamenti trattati nell’ambito del presente progetto. Queste novità sono illustrate nel presente rapporto esplicativo.
2. Presentazione del progetto
Per meglio comprendere la soluzione prevista e il suo impatto sulle modifiche di ordinanze, qui di seguito ne vengono presentati gli elementi essenziali.
L’attuazione proposta comprende diversi elementi che variano in funzione dei documenti emanati dalle autorità ma che sono tutti riferiti al C-VIS.
Visti per soggiorni di breve durata Schengen (visto C)
Già oggi il C-VIS contiene i visti per soggiorni di breve durata e le impronte delle dieci dita delle persone che chiedono un visto C. Queste impronte possono essere riutilizzate durante cinque anni (59 mesi). È opportuno adeguare o completare l’OVIS con la menzione dei nuovi dati registrati nel sistema ORBIS e trasferiti al C-VIS, in particolare dell’immagine del volto.
Visti per soggiorni di lunga durata
I dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata contenuti in ORBIS vengono trasmessi al C-VIS allo stesso modo di quanto avviene già oggi per i visti C e i visti di transito in aeroporto (A). Una prima categoria di dati è registrata al deposito della domanda, dopodiché questi dati vengono aggiornati in funzione delle decisioni assunte nell’ambito della procedura avviata dal richiedente o dall’autorità stessa (rilascio, rifiuto, revoca, proroga del visto).
Per tutti i visti per soggiorni di lunga durata, se il richiedente è tenuto a presentarsi di persona all’autorità competente, i dati biometrici, ossia l’immagine del volto rilevata sul posto e le impronte delle dieci dita, vengono ormai registrati in ORBIS. L’obbligo di presentarsi di persona presso una rappresentanza svizzera è tuttora limitato a determinate categorie di persone. Se il richiedente non è (ancora) presente personalmente al deposito della domanda per un visto di lunga durata, viene scansionata la fotografia cartacea, come avviene tuttora, e il C-VIS è consultato in base ai dati alfanumerici relativi all’identità. È applicabile la procedura attuale ai fini della verifica dell’identità al deposito di una domanda di visto per un soggiorno di lunga 9/42
durata, procedura che si fonda sull’articolo 102 capoversi 1 e 2 LStrI. Le categorie di persone che potrebbero essere tenute a fornire i loro dati biometrici sono definite dal Consiglio federale a livello esecutivo (art. 87 OASA).
La comparizione personale dinanzi alle rappresentanze svizzere per depositare una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata è retta dall’articolo 23 dell’ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204). In determinati casi la SEM può esigere la comparizione personale. In linea di principio le persone che richiedono un visto umanitario devono presentarsi di persona (art. 23 cpv. 3).
Per gli altri visti per soggiorni di lunga durata di competenza cantonale, in determinati casi la SEM può esigere la presenza del richiedente presso le rappresentanze e richiedere il rilevamento dei dati biometrici che saranno utilizzati ai fini della consultazione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS svizzero. A giustificare l’obbligo di presentarsi di persona vi è anzitutto l’identificazione qualora i documenti prodotti sollevino dei dubbi o siano contraffatti. Anche dubbi circa le condizioni d’entrata previste nel codice frontiere Schengen (art. 6) giustificano l’obbligo di comparizione (art. 87 cpv. 1bis OASA).
Per i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio, in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità, e per i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera può essere svolto un esame sistematico dell’identità tramite i dati biometrici anche presso l’ambasciata (art. 87 cpv. 5 OASA). I dati di queste persone rilevati sistematicamente ai fini del confronto o della registrazione nel sistema AFIS sono registrati anche in ORBIS e verranno comunicati al C-VIS nel quadro dell’esame della domanda del visto.
Nell’ambito dei visti per soggiorni di lunga durata che non rientrano nella sola competenza della SEM, soltanto i Cantoni hanno competenza per determinare se l’entrata viene autorizzata. In questo caso viene allestito un dossier SIMIC. I dati inerenti all’autorizzazione vengono comunicati al C-VIS già a questo punto in vista della consultazione dei vari sistemi europei. Se occorre sottoporre il dossier all’approvazione della SEM, quest’ultima riceve le informazioni afferenti. La rappresentanza svizzera emana il visto per un soggiorno di lunga durata su mandato dell’autorità cantonale. A questo punto la rappresentanza all’estero attiva un dossier ORBIS ed emana il visto.
Se l’autorità cantonale rilascia un visto di ritorno poiché la persona si trova in Svizzera, i dati afferenti vengono registrati in ORBIS dalla medesima autorità (art. 21 cpv. 2 OEV). Alcuni aspetti legati al funzionamento del VIS Recast dovranno ancora essere verificati. È opportuno verificare, in particolare, a livello europeo se i visti di ritorno rilasciati in caso di rinnovo del titolo di soggiorno sono ancora necessari o se il C-VIS, grazie al suo nuovo contenuto, consentirà un viaggio sulla sola base del titolo di soggiorno già rilasciato e dell’assicurazione della sua proroga.
Per le persone che chiedono un visto per un soggiorno lungo e che non vengono convocate ai fini del rilevamento biometrico presso la rappresentanza, i dati biometrici vengono comunicati unicamente nell’ambito della procedura per il permesso in Svizzera, sempreché abbia un esito positivo.
Autorizzazione d’entrata e assicurazione del permesso
I casi di cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo del visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera, ma che devono tuttavia ottenere un’autorizzazione d’entrata, rientrano nella competenza sia delle autorità cantonali sia della SEM. Gli Stati in questione sono Andorra, Australia, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore. Le competenti autorità in materia di migrazione aprono un dossier nel SIMIC in vista di erogare una decisione d’entrata per tutte le domande riguardanti primi permessi di dimora in vista di un’attività lucrativa, nonché per tutti i permessi di soggiorno di breve durata. Appena è stato aperto il dossier SIMIC i dati afferenti sono trasmessi al C-VIS. L’autorità cantonale deve quindi esaminare le eventuali corrispondenze riguardanti la consultazione dei diversi sistemi europei. L’autorizzazione d’entrata è utile per varcare le frontiere esterne Schengen. In linea di principio, in questi casi la persona deve inoltre disporre di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS (cfr. n. 4.4).
Le rappresentanze svizzere all’estero non entrano in gioco per questo esame. La procedura sarà definitivamente conclusa una volta che la persona si troverà in Svizzera munita di un titolo di soggiorno.
Permessi di dimora, di soggiorno di breve durata o di domicilio
Per quanto riguarda i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che portano al rilascio di un titolo di soggiorno biometrico secondo il regolamento (CE) 1030/20024, i dati del SIMIC vengono trasmessi al C-VIS non appena la SEM o l’autorità cantonale di migrazione ha registrato nel SIMIC i dati personali dei richiedenti. A questo punto i dati vengono confrontati con i diversi sistemi europei nel quadro dell’interoperabilità, il che presuppone che siano disponibili diverse informazioni sulle persone, nello specifico in relazione alle entrate nello e uscite dallo spazio Schengen, il rilascio di autorizzazione ai viaggi o eventuali segnalazioni nel SIS. Sono applicabili i processi e le competenze previsti nell’ambito dell’interoperabilità dei sistemi. I dati personali devono essere aggiornati nel C-VIS al momento del rilascio del titolo di soggiorno. Se viene negato il titolo di soggiorno i dati vengono cancellati dal C-VIS, salvo qualora l’autorità ritenga che la persona rappresenta un rischio per la sicurezza. In questo caso è inserita un’osservazione nel dossier personale.
Per tutte le procedure per il rilascio di un permesso di soggiorno secondo la LStrI continueranno a essere rilevati i dati biometrici, ossia l’immagine del volto rilevata in loco e le impronte digitali, come avviene già tuttora nel quadro della procedura di rilascio di un titolo di soggiorno biometrico Schengen. D’ora in poi sono richieste le impronte delle dieci dita.
Carte di legittimazione del DFAE
Nel corso della procedura di rilascio di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a cittadini di Stati terzi, i dati personali del sistema d’informazione Ordipro vengono trasmessi al C-VIS. Non vengono registrate né le impronte digitali né l’immagine del volto rilevata sul posto. È tuttavia allegata al dossier, o aggiornata se necessario, una pagina biografica del documento di viaggio.
4 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, versione della GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1954, versione della GU L 286 del 1.11.2017, pag. 9. 11/42
3. Necessità della procedura di consultazione
Il presente progetto di modifica d’ordinanze non riveste un’ampia portata politica o finanziaria ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061). A livello esecutivo riguarda tuttavia in modo particolare i Cantoni, giacché l’attuazione delle ordinanze incomberà in gran parte alle autorità cantonali migratorie. È pertanto richiesta una consultazione in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera e LCo.
4. Commento alle singole disposizioni
4.1 Modifica dell’OVIS
L’OVIS va modificata in funzione del nuovo contenuto del sistema centrale d’informazione visti (art. 109a nLStrI). Questo cambiamento implica altresì un aggiornamento dei dati del sistema ORBIS riguardanti i visti per soggiorni di lunga durata (art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva, e lett. b ed e, e 2bis–4 nLStrI). L’ordinanza deve riflettere la registrazione dei dati correlata ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno. Vengono indicati i compiti principali della nuova unità VIS integrata nella SEM (art. 109ebis nLStrI). Occorre precisare le modifiche legate a tutte le ricerche effettuate nel C-VIS nonché la consultazione dei dati. Determinati diritti d’accesso vengono estesi e determinate autorità sono ormai parimenti autorizzate ad accedere al sistema. Vengono definiti gli accessi ai dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui titoli di soggiorno figuranti nel sistema centrale d’informazione visti conformemente al regolamento (UE) 2021/1134.
Le modalità di comunicazione dei dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali vengono maggiormente esplicitate grazie a determinate norme procedurali di fondo allo scopo di meglio inquadrare questi trasferimenti d’informazioni, nello specifico tra autorità di polizia, in caso di minaccia terroristica o di reati gravi (art. 109equater nLStrI). Viene precisato l’utilizzo dei dati del C-VIS per le segnalazioni al SIS ai fini dell’articolo 32 del regolamento SIS 2018/18625 (art. 109eter nLStrI). Diverse disposizioni relative alla protezione dei dati vengono adeguate al regolamento (UE) 2021/1134.
In alcuni casi specifici occorre contattare l’ufficio SIRENE di fedpol per informarlo in merito a determinate corrispondenze, in particolare con il SIS. Ciò significa che le autorità competenti anche in materia di permessi di soggiorno o di visti per permessi di lunga durata oppure l’unità VIS dovranno mettersi in contatto con l’ufficio SIRENE di fedpol non appena viene confermata la corrispondenza con determinate segnalazioni specifiche e in ogni caso qualora la segnalazione emani da un altro Stato e non dalla Svizzera. Questa procedura figura parimenti nell’ordinanza riveduta affinché per le autorità sia trasparente che si tratta di terzi interessati (cfr. art. 22d).
Art. 1 lett. h
L’oggetto dell’ordinanza viene completato allo scopo di precisare che l’ordinanza disciplina le limitazioni del diritto d’accesso correlate alle analisi dell’unità nazionale VIS (art. 109e lett. k nLStrI). Gli altri elementi disciplinati dall’ordinanza vigente s’iscrivono nella scia dei nuovi regolamenti notificati e non vi sono novità da segnalare.
5 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 13/42
Art. 2 lett. a, nota a piè di pagina
La nota a piè di pagina relativa al regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS/UE) dev’essere aggiornata e prendere in considerazione le ultime modifiche apportate a questo regolamento dal nuovo atto europeo inerente all’acquis di Schengen che la Svizzera è tenuta a recepire.
Art. 5 cpv. 1
Il capoverso 1 deve ora menzionare anche l’allegato 2a che comprende i dati dei visti per soggiorni di lunga durata.
Art. 6, rubrica e cpv. 1
La rubrica dell’articolo 6 è modificata giacché la disposizione riguarda ormai unicamente i visti per soggiorni di breve durata. È parimenti inserita una precisazione nel capoverso 1 volta a dimostrare in modo chiaro che il codice dei visti si applica unicamente ai visti per soggiorni di breve durata.
Art. 6a Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti per i visti per soggiorni di lunga durata Viene creato un articolo 6a per definire i dati che devono essere registrati in ORBIS per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata. Le autorità competenti in materia di visti, siano esse la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero, le autorità cantonali in materia di migrazione o le altre autorità federali aventi tali competenze, devono registrare in ORBIS, conformemente all’articolo 22 bis del regolamento VIS UE, i dati menzionati nell’allegato 2a. I dati vengono trasmessi in automatico al C-VIS. Questi dati consentono un confronto automatico con i dati del SIS, dell’EES, dell’ETIAS – compreso l’elenco di controllo ETIAS –, del C-VIS, di Europol e delle basi di dati d’Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).
Successivamente, in funzione del decorso della procedura, occorre parimenti indicare nell’allegato 2a i dati complementari da registrare in virtù degli articoli 22 quater-
22 septies del regolamento VIS. Al deposito di una domanda per un permesso di
soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio da parte di un cittadino di Paese terzo, il sistema d’informazione comune per il settore degli stranieri e dell’asilo SIMIC fornisce in automatico questi dati al C-VIS. Pertanto occorre prevedere una disciplina analoga nell’ordinanza SIMIC.
Come annunciato nel messaggio del Consiglio federale concernente il recepimento e l’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134, le impronte digitali e l’immagine del volto rilevata sul posto della persona che richiede un visto per un soggiorno di lunga durata sono inviate al C-VIS e registrate in ORBIS unicamente se la persona deve presentarsi di persona all’autorità per ottenere tale visto. Le impronte digitali vengono rilevate unicamente se la persona si presenta ai fini del confronto dei propri dati biometrici con l’AFIS (cpv. 2). L’immagine del volto è invece rilevata in via sistematica sotto forma di una fotografia del volto digitalizzata oppure di una fotografia scattata sul posto qualora la persona si presenti all’ambasciata o al Cantone e sia disponibile l’infrastruttura necessaria (cpv. 3).
Chi desidera ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio fornisce i propri dati personali sin dal deposito della domanda, fatta eccezione per i dati biometrici.
Art. 10 cpv. 2 L’articolo 10 disciplina i diritti d’accesso a ORBIS, che per quanto riguarda il sistema nazionale visti rimangono invariati. È tuttavia opportuno far riferimento ai dati registrati per i visti per un soggiorno di lunga durata. L’allegato 2a definisce i dati da fornire al VIS e, pertanto, i dati che figureranno in ORBIS. I diritti d’accesso per le autorità svizzere devono pertanto essere definiti per ogni categoria di dati.
Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 1 e 4, dbis, e n. 2 e 3 ed f, e cpv. 2
L’articolo 11 verte sulla consultazione dei dati del sistema centrale d’informazione visti. I diritti d’accesso conferiti differiscono leggermente a causa dei nuovi dati contenuti nel sistema.
Lett. a n. 1 e 4
I diritti d’accesso della divisione Entrata e della divisione Ammissione Dimora della SEM, per esempio, non sono legati unicamente ai compiti inerenti ai visti ma anche a quelli inerenti all’entrata e alla dimora in Svizzera. Ovviamente i Cantoni in quanto autorità che emettono i titoli di soggiorno sono i primi a dover avere accesso al C-VIS in questo ambito. Tuttavia, in quanto autorità di vigilanza e autorità emittente dei visti per soggiorni di lunga durata a titolo umanitario, la SEM deve parimenti poter accedere a queste informazioni. Inoltre i servizi incaricati di stendere delle statistiche lo faranno d’ora in poi in base all’articolo 45 bis del regolamento VIS e non più dell’articolo 17, abrogato.
Lett. dbis
È proposta una nuova lettera dbis allo scopo di garantire al Protocollo del DFAE e alla Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali a Ginevra (di seguito: Missione svizzera) un accesso online al sistema nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE. La disciplina della comunicazione al C-VIS dei dati registrati in Ordipro è retta dall’ordinanza Ordipro del 22 marzo 2019 (RS 235.21).
Lett. e
La lettera e del capoverso 1 prevede il diritto del Corpo delle guardie di confine6 e delle autorità cantonali e comunali di polizia competenti di accedere al sistema. È opportuno precisare gli scopi di questo diritto d’accesso in relazione alla verifica dell’identità di un detentore di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno. È altresì opportuno precisare che i diritti d’accesso a fini d’identificazione servono a stabilire l’identità di tutte le persone che non possiedono né un visto né di un titolo di soggiorno e che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero (n. 2 e 3).
Lett. f
6 Visti i cambiamenti organizzativi presso l’UDSC sarà necessaria una modifica, che interverrà in un secondo momento nell’ambito della revisione in corso della legge sulle dogane. Nel frattempo viene mantenuta la designazione Cgfr. 15/42
Alla lettera f occorre infine precisare lo scopo del diritto d’accesso concesso dal diritto vigente alle autorità cantonali in materia di migrazione e ai Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze in materia. Ora sono menzionati non solo i compiti in materia di visti ma anche quelli assegnati loro in materia di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio.
Cpv. 2
Il capoverso 2 è modificato al solo scopo di aggiornare il nome della centrale operativa e d’allarme di fedpol.
Sezione 2 Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti d’accesso in relazione ai detentori di visti per soggiorni di breve durata
La sezione 2 deve menzionare i dati dei detentori di visti per soggiorni di breve durata allo scopo di operare una distinzione tra le consultazioni del sistema in relazione ai detentori o richiedenti di visti per soggiorni di breve durata, da un lato, e quelle in relazione ai detentori o richiedenti di visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno, dall’altro.
L’articolo 12 è riveduto alla luce del fatto che la consultazione del C-VIS è limitata all’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata. Ora è possibile effettuare una ricerca in base al numero della vignetta di visto, del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno e alla data di rilascio di tutti i visti per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno rilasciati precedentemente (lett. c ed f). Inoltre è nuovamente possibile utilizzare l’immagine del volto per effettuare una ricerca (lett. g). Il capoverso 1bis precisa che questa ricerca deve includere altri criteri.
Il capoverso 2 riguardante i dati del C-VIS che possono essere consultati in caso di esito positivo della ricerca fa ora parimenti riferimento all’articolo 22 bis del regolamento UE che tratta i dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui titoli di soggiorno (art. 15 par. 2 e 3 regolamento VIS UE modificato).
Art. 13 cpv. 3, secondo periodo
L’articolo 13 tratta i controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero e la consultazione del C-VIS a fini di verifica dell’identità. L’articolo riguarda, in linea di massima, i detentori di visti per soggiorni di breve durata. Il principio fondamentale consiste nel garantire un controllo alle frontiere esterne Schengen basato sui dati biometrici. La disposizione è entrata in vigore nel 2011. Viene introdotta un’aggiunta al capoverso 3 in virtù della quale se l’identità non può essere verificata in base alle impronte digitali può essere effettuata una verifica in base all’immagine del volto. Non è inoltre più possibile svolgere una ricerca in base al solo numero della vignetta di visto. L’articolo rimanda sempre all’articolo 19 del regolamento VIS, leggermente modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1, comma 22). Sebbene il regolamento VIS UE menzioni unicamente le persone che richiedono un visto per soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno, questa possibilità sembra dover essere valevole anche per i detentori di visti per soggiorni di breve durata. I documenti tecnici europei confermano questa interpretazione e prevedono che questo tipo di consultazione sarà possibile 16/42
(business use case versione 3.01, n. 7.7.1). La SEM chiederà alla Commissione europea di procedere alle necessarie rettifiche legislative. Dal canto suo, il controllo dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno basato sull’immagine del volto è previsto dall’articolo 22 nonies del regolamento VIS.
Art. 13a Consultazione del C-VIS prima della creazione dei fascicoli individuali nell’EES
Nell’ambito del recepimento del regolamento (UE) 2017/22267 è previsto un nuovo diritto d’accesso al sistema C-VIS nel quadro della creazione di un dossier EES. Questo permetterà alle autorità di controllo alle frontiere di consultare il C-VIS e di utilizzarne i dati in vista dell’apertura di un dossier EES anche quando la persona non soggiace all’obbligo del visto. Nel caso di una persona soggetta all’obbligo del visto, il C-VIS può essere consultato ai fini dell’identificazione nel quadro del controllo alla frontiera.
Queste le disposizioni su cui si fonda questo accesso: articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 e articolo 19 bis del regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1 comma 23).
L’articolo 14 vigente verte sulla consultazione del VIS ai fini dell’identificazione. È opportuno aggiornare i dati che possono essere utilizzati per effettuare una ricerca qualora la ricerca in base alle impronte digitali non dia esito. Il capoverso 2 è adeguato di conseguenza e menziona ora anche l’immagine del volto. Sopprime la cifra a tre caratteri dei documenti di viaggio quale criterio di ricerca. Va detto che l’immagine del volto non può costituire l’unico oggetto di una ricerca nel sistema, precisazione che viene inserita nel capoverso 2bis.
Il capoverso 3 vigente è abrogato in quanto non corrisponde più al regolamento VIS riveduto.
Il capoverso 4 vigente è adattato e contiene ora un riferimento alle nuove categorie di dati di cui nell’allegato 3 sulla base del regolamento VIS riveduto.
Art. 15 cpv. 2 e 3
L’articolo 15 verte sulla consultazione del VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente. La revisione del regolamento VIS tramite il regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1 comma 25) non introduce cambiamenti essenziali. La procedura di ricerca è tuttavia stata leggermente modificata e corrisponde a quella descritta all’articolo 14 capoversi 2 e 2bis, per cui il capoverso 2 dell’articolo 15 fa riferimento a tale disposizione.
Il capoverso 3 indica i dati che possono essere consultati in caso di risultato positivo della ricerca. Tale disposizione dev’essere riferita alle pertinenti categorie di dati nuovamente previste nell’allegato 3. Riveduto sulla base del regolamento (UE)
7 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. 17/42
2021/1134, questo allegato non menziona più il ritiro della domanda di visto. Di conseguenza sono stati adeguati diversi rimandi alle categorie di dati dell’allegato.
Art. 16 cpv. 2
I rimandi all’articolo 14 capoverso 3 devono essere adeguati e occorre menzionare, nel quadro del presente progetto, l’articolo 14 capoversi 2 e 2bis. Nella versione finale dell’OVIS verrà verosimilmente ripresa la numerazione ordinaria.
Sezione 2a Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti d’accesso in relazione ai detentori di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno
Viene creata una nuova sezione volta a disciplinare la consultazione dei dati del C-VIS in relazione alle persone in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto per un soggiorno di lunga durata. Ciò riflette la sistematica introdotta dal regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1 comma 26). Questi dati di richiedenti o detentori di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno vengono consultati per gli stessi motivi per i quali vengono consultati i dati di richiedenti o detentori di visti per soggiorni di breve durata, ossia alle frontiere esterne Schengen, ai fini dell’identificazione della persona, dell’attuazione della procedura Dublino o del trattamento di una domanda d’asilo. Va tuttavia rilevato che la consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto è disciplinata esclusivamente dall’articolo 15 del regolamento VIS UE.
Art. 16a Consultazioni a fini di controllo dei titolari di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno alla frontiera esterna Schengen o sul territorio svizzero
Il nuovo articolo 16a mira a trasporre gli articoli 22 octies e 22 nonies del regolamento VIS UE riveduto (art. 1 comma 26). Sono interessate le persone che possiedono un visto per un soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno biometrico rilasciato in virtù del regolamento (CE) n. 1030/2002, oppure una carta di legittimazione non biometrica del DFAE. Il controllo su queste persone all’attraversamento delle frontiere esterne Schengen autorizza una consultazione del C-VIS in virtù dell’articolo 16a. Il capoverso 1 definisce le modalità della ricerca. Il capoverso 2 indica quali categorie di dati di cui all’allegato 3 possono essere consultate in caso di risultato positivo della ricerca (art. 22 octies par. 2). La verifica dell’identità del titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno, dell’autenticità del documento e dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata conformemente al capoverso 3 sulla base delle impronte digitali. Se l’identità non può essere verificata su tale base, è possibile utilizzare l’immagine del volto. In caso di controllo di una carta di legittimazione, invece, non potranno essere utilizzati dati biometrici. Le persone beneficiarie ai sensi della LSO non sono sottoposte a un rilevamento delle impronte digitali per entrare in Svizzera. Il capoverso 4 rimanda alle categorie di dati pertinenti di cui all’allegato 3, ossia i dati relativi alle persone in possesso di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno che possono essere consultati se la persona è registrata nel C-VIS (art. 22 nonies par. 2).
Art. 16b Consultazione ai fini dell’identificazione
Questa nuova disposizione traspone l’articolo 22 decies del regolamento VIS UE modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1134 (art. 1 comma 26). Stabilisce i dati che possono essere utilizzati al fine di identificare una persona che è già stata registrata nel C-VIS o che non adempie o non adempie più le condizioni di soggiorno o di entrata nello spazio Schengen. L’utilizzo delle impronte digitali costituisce la norma. In caso di risultato negativo della ricerca basata sulle impronte digitali possono essere utilizzati altri dati, tra cui d’ora in poi anche l’immagine del volto rilevata sul posto. Nel caso di un titolare di un visto per un soggiorno di breve durata, tuttavia, questi dati non corrispondono del tutto ai dati di cui all’articolo 14 capoverso 2. La consultazione ai fini dell’identificazione viene effettuata unicamente se la ricerca in virtù dell’articolo 16a AP-OVIS non ha prodotto risultati, se sussiste un dubbio per quanto riguarda il documento o l’identità del titolare del visto o del titolo di soggiorno, oppure se la persona non possiede un documento. Anche qui vale il principio secondo cui l’immagine del volto rilevata sul posto non può essere l’unico criterio di ricerca (cpv. 3). Il capoverso 4 rimanda alle pertinenti categorie di dati dell’allegato 3, ossia i dati relativi ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno che possono essere consultati se la persona è registrata nel C-VIS (art. 22 decies par. 2 regolamento VIS).
Art. 16c Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente
Questo nuovo articolo è il corrispettivo dell’articolo 15. Come detto, si applica tuttavia ai titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno. Traspone l’articolo 22 undecies del regolamento VIS UE (art. 1 comma 26 del regolamento [UE] 2021/1134). La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente in virtù degli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/20138 (regolamento Dublino UE) si svolge in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo (cpv. 1). In caso di esito negativo di tale ricerca possono essere utilizzati altri dati, tra cui d’ora in poi anche l’immagine del volto secondo l’articolo 16b capoversi 2 e 3 della presente ordinanza (cpv. 2). Le categorie di dati che possono essere consultati conformemente all’articolo 22 undecies paragrafo 2 del regolamento VIS UE sono indicati nell’allegato 3 cui è rinviato nel capoverso 3 dell’articolo qui commentato.
Art. 16d Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo
Al momento di esaminare la domanda d’asilo di una persona in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno è parimenti possibile consultare il C-VIS in base alle impronte digitali (cpv. 1). Questa disposizione traspone l’articolo 22 duodecies del regolamento VIS UE (art. 1 comma 26 del regolamento [UE] 2021/1134). Se tale consultazione non dà esito o se le impronte digitali sono inutilizzabili, la consultazione può essere effettuata secondo la procedura di cui all’articolo 16b capoversi 2 e 3 (cpv. 2). In caso di risultato positivo i dati delle categorie pertinenti di cui all’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 duodecies paragrafo 2 del regolamento VIS UE (cpv. 3).
8 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu. 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31. 19/42
Per le ricerche in virtù degli articoli 16c e 16d i dati consultabili comprendono le domande collegate in quanto presentate da persone appartenenti alla medesima famiglia (cpv. 4 delle disposizioni citate).
Art. 20 lett. d
Questo articolo fa parte della sezione riguardante i diritti d’accesso ai dati del C-VIS nel quadro della prevenzione, del perseguimento penale e dell’investigazione di atti terroristici o di altri reati gravi. L’articolo 20 definisce i prerequisiti valevoli quando un’autorità svizzera designata desidera ottenere informazioni dal C-VIS e chiede alla COA fedpol di fare una ricerca nel sistema e di trasmetterle tali dati. Ai prerequisiti vigenti viene ad aggiungersene un nuovo. Si tratta della previa ricerca nel CIR e dell’esistenza di un risultato positivo che indichi che i dati della persona interessata sono registrati nel C-VIS. Nella presente disposizione viene così trasposto l’articolo 22 sexdecies paragrafo 1 lettera d.
Art. 20a Deroghe alla ricerca nel CIR
Il nuovo articolo mira a trasporre l’articolo 22 sexdecies paragrafo 2 del regolamento VIS UE che prevede la possibilità per la COA fedpol, in determinate circostanze, di rinunciare alla condizione di cui all’articolo 20 lettera d.
Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati
L’articolo 21 vigente indica i prerequisiti per la consultazione da parte della COA fedpol se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 20. È opportuno stralciare i rimandi alla decisione VIS UE abrogata e citare invece le disposizioni pertinenti del regolamento VIS UE, ossia l’articolo 22 sexdecies di tale regolamento modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1 comma 26). Il capoverso 1 fa riferimento ai dati da utilizzare per la ricerca mentre il capoverso 2 verte sui dati che possono essere ottenuti o trasmessi secondo quanto indicato nell’allegato 3.
La ricerca può basarsi sui dati seguenti:
a. cognome/i, nome/i, data di nascita, cittadinanza/e e/o sesso;
b. tipo e numero del o dei documento/i di viaggio, Paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della durata del documento di viaggio;
c. numero della vignetta di visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno, a seconda del caso;
d. impronte digitali, comprese le impronte digitali latenti;
e. immagine del volto.
Si tratta dei dati d’identità (lett. a) e dei dati relativi al documento di viaggio (lett. b) o al visto e al titolo di soggiorno (lett. c), cui vengono ad aggiungersi i dati biometrici.
I dati d’identità sono definiti nel regolamento VIS UE, all’articolo 4 paragrafo 13. Si tratta dei dati di cui all’articolo 9 punto 4) lettere a e abis e all’articolo 22 bis paragrafo 1 lettera d.
Il capoverso 2 rimanda peraltro ai dati che possono essere trasferiti, i quali vengono enumerati nel nuovo articolo 22 sexdecies paragrafi 5 e 6 del regolamento VIS. Occorre un esame specifico per trasferire i dati seguenti: professione attuale, datore di lavoro o, per gli studenti, stabilimento di formazione.
L’utilizzo e il trasferimento dei dati biometrici dei bambini sono inoltre soggetti a norme specifiche di cui al capoverso 3.
Art. 22a Accesso diretto ai dati del C-VIS in casi particolari
In virtù degli accessi per fini di sicurezza ai dati del C-VIS, le autorità designate possono parimenti consultare il sistema per identificare una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima di tratta di esseri umani sulla base delle impronte digitali (art. 22 septdecies regolamento VIS UE). La disposizione interessa unicamente le autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3 lettere a, b e d nLStrI, ossia fedpol, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. Questo nuovo diritto d’accesso concesso alle autorità designate consente loro di accedere direttamente ai dati, senza l’intervento intermedio della COA fedpol. Qui è opportuno precisare quali dati possono essere consultati in caso di risposta positiva. Anche qui si rimanda ai dati d’identità e ai dati relativi al documento di viaggio (cpv. 1). Questi dati sono peraltro enumerati nell’allegato 3, e questo sia per i titolari di un visto per soggiorni di breve o di lunga durata che per i titolari di un titolo di soggiorno (categorie I e VII). La disposizione rimanda agli articoli afferenti del regolamento VIS UE. I dati d’identità e i dati relativi ai documenti di viaggio sono nozioni chiare desumibili dai regolamenti europei (cfr. messaggio del CF relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE [sviluppi dell'acquis di Schengen], FF 2020 7005). Il capoverso 2 precisa i dati consultabili dell’allegato 3.
Sezione 3a Unità nazionale VIS e verifiche delle corrispondenze nel contesto dell’interoperabilità
È prevista una sezione 3a riguardante l’unità nazionale VIS e i suoi compiti. Il nuovo articolo 22 ter paragrafo 13 del regolamento VIS UE precisa in quali casi questa unità della SEM verifica i risultati positivi di una consultazione automatica del CIR e del SIS quando il riscontro positivo indica che la persona è nota per determinate segnalazioni specifiche. In questo contesto si rimanda all’articolo 9 quinquies del regolamento VIS UE. Queste verifiche riguardano pertanto sia i titolari di visti che i titolari di titoli di soggiorno.
Quando viene creato un dossier di domanda per un visto per soggiorni di breve durata, il VIS verifica se il documento di viaggio connesso alla domanda è riconosciuto
conformemente alla decisione n. 1105/2011/UE9. Tale verifica è effettuata in base a una ricerca automatica in relazione ai documenti di viaggio riconosciuti di cui all’articolo 5 bis del regolamento oggetto del presente rapporto. Se dalla ricerca risulta che il documento di viaggio non viene riconosciuto da uno o più Stati, si applica l’articolo 25 paragrafo 3 del codice dei visti.
Ai fini delle verifiche previste dall’articolo 21 del codice dei visti, il C-VIS avvia una consultazione tramite l’ESP allo scopo di paragonare i dati pertinenti registrati con i dati figuranti in un estratto, un dossier o una segnalazione registrato/a in uno dei sistemi seguenti:
SIS, EES, ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, Eurodac, Sistema europeo Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN), SLTD e TDAWN.
Nell’ambito delle procedure legate al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno è svolta una ricerca analoga, al fine di determinare se la persona potrebbe costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, in virtù dell’articolo 6 paragrafo 1 punto e del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen). Le banche dati interrogate sono C-VIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN, SLTD e TDAWN nonché Europol (art. 22 ter par. 2 del regolamento VIS UE).
La Svizzera non partecipa alla collaborazione con ECRIS TCN e partecipa in misura limitata a Europol.
Articolo 22b
Il nuovo articolo 22b è dedicato all’unità nazionale VIS e ai compiti che essa dovrà svolgere in conformità all’articolo 109ebis nLStrI. L’attuazione dei regolamenti è in fase di preparazione. In tale contesto è emerso che, contrariamente al tenore del messaggio del CF (FF 2022 1421, pagg. 73 segg.), i compiti dell’unità VIS sono gli stessi, a prescindere che la persona richieda un visto per soggiorno di breve durata, di lunga durata o un permesso di soggiorno.
L’autorità nazionale VIS deve svolgere una verifica manuale entro due giorni dalla notifica di queste corrispondenze da parte del sistema. Si tratta delle corrispondenze seguenti (cpv. 1, cfr. art. 9 quinquies e 22 ter par. 9 e 13 regolamento VIS UE):
a. il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione;
b. il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;
c. il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;
9 Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco, versione della GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9. 22/42
d. il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;
e. il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN.
Per il momento i casi che presentano corrispondenze con ECRIS-TCN e con Europol non riguardano la Svizzera ma se fosse il caso verrebbero trasmessi all’unità nazionale VIS.
Le verifiche per le altre corrispondenze con l’EES o l’ETIAS e le segnalazioni SIS inerenti alla migrazione verranno eseguite dalle autorità competenti incaricate del dossier. Per quanto riguarda le corrispondenze con l’elenco di controllo ETIAS, la competenza incomberà all’unità nazionale ETIAS, anche per quanto riguarda l’elenco di controllo ETIAS. Si rimanda alle conseguenze del presente progetto per la futura ordinanza ETIAS.
In determinati casi (cpv. 2) l’unità nazionale VIS deve inoltre svolgere un’analisi inerente alla sicurezza per stabilire se la persona costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica (art. 9 octies par. 2 regolamento VIS UE). L’autorità designata per il VIS emana un parere motivato all’attenzione dell’autorità centrale incaricata dei visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto. Si tratta dei casi di segnalazioni nel SIS di persone ricercate per l’arresto o a fini di estradizione o dei casi in cui il documento di viaggio dell’interessato figura nel TDAWN (art. 9 octies e 22 ter par. 16 regolamento VIS UE). L’unità nazionale VIS dovrà fornire le proprie raccomandazioni all’autorità entro sette giorni dalla notifica del caso da parte del C-VIS. Ciò significa che, in determinate configurazioni, la procedura riguardante questi casi può dover essere sospesa per un periodo limitato.
I pareri motivati dell’unità nazionale VIS e quelli dell’unità nazionale ETIAS dovranno essere registrati nei dossier di domanda e saranno accessibili unicamente alle autorità centrali incaricate dei visti o alle autorità competenti in materia di soggiorno (cfr.
Art. 22c Restrizione del diritto d’accesso
Il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le limitazioni all’obbligo d’informare in merito ai pareri relativi alla sicurezza interna dell’unità nazionale VIS e dell’unità nazionale ETIAS (art. 109e lett. k nLStrI). I pareri dell’unità nazionale VIS della SEM non vengono comunicati alla persona interessata o allora solo in parte. Il parere motivato viene registrato nel dossier di domanda in modo tale che soltanto l’autorità designata dal VIS, di cui all’articolo 9 quinquies, e l’autorità centrale incaricata dei visti vi abbiano accesso. Se l’autorità nazionale VIS non invia nessun parere motivato entro il termine indicato, si considera che non ha obiezioni al rilascio del visto (art. 9 octies par. 6 e 7 regolamento VIS UE; art. 1 comma 11 del regolamento [UE] 2021/1134). Solo le autorità migratorie centrali vi hanno accesso. L’autorità tiene tuttavia conto di quest’analisi, che sarà eventualmente visibile nella decisione finale.
Conformemente al diritto nazionale, pertanto, è possibile non fornire informazioni all’interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale, nella misura in
cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata allo scopo mirato al fine di non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; non compromettere la prevenzione o l’individuazione di reati nonché le indagini pertinenti o l’esecuzione di sanzioni penali; proteggere la sicurezza pubblica; proteggere la sicurezza nazionale; oppure proteggere i diritti e le libertà altrui (cpv. 1, cfr. art. 38 par. 7 del regolamento VIS UE, art. 1 comma 42 del regolamento [UE] 2021/1134).
Il richiedente viene parimenti informato in caso di collegamenti bianchi o rossi tra due sistemi d’informazione Schengen. Oltre a essere informato di queste corrispondenze ha la possibilità di reagire al riguardo.
Nell’ambito del diritto d’accesso, la persona riceve un’informazione chiara da parte della SEM o dell’autorità cantonale per quanto riguarda questi pareri e il fatto che le vengano comunicati solo parzialmente o non le vengano affatto comunicati (cpv. 2). La persona ha la possibilità di rivolgersi all’Incaricato federale per la protezione dei dati per sapere se la limitazione di questo diritto d’accesso sia legale (cpv. 3). Questo accesso all’autorità è previsto dall’articolo 38 paragrafo 7 del regolamento VIS UE riveduto.
In caso di rifiuto del visto o del permesso la persona è informata in merito alle ragioni di tale decisione.
Questa disposizione dovrà figurare anche nella futura ordinanza ETIAS.
Art. 22d Informazione dell’ufficio SIRENE
Se una persona che richiede un visto è segnalata nel SIS ai fini del ritorno come anche per altri motivi di polizia come per esempio nell’ambito di un procedimento giudiziario o ai fini dell’estradizione, l’autorità incaricata della procedura o l’unità VIS informa l’ufficio SIRENE di fedpol (art. 9 septies regolamento VIS UE, art. 1 comma 11 del regolamento [UE] 2021/1134).
In caso di risultato positivo nell’ambito della consultazione automatica delle altre banche dati europee è opportuno, previa verifica manuale delle corrispondenze, informare l’ufficio SIRENE di fedpol se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio. In questo caso l’autorità competente in materia di visti o di permessi di soggiorno deve prendere contatto con fedpol. È avviata una procedura di consultazione ai sensi del regolamento UE SIS Rimpatrio 2018/186010 che deve permettere di determinare se la persona può ottenere un visto per un soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno nonostante la segnalazione ai fini del rimpatrio.
In determinati casi le necessarie verifiche sono effettuate dall’unità nazionale VIS. Se il risultato positivo viene confermato è opportuno informare l’ufficio SIRENE di fedpol in merito alle corrispondenze seguenti:
10 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 24/42
– il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione;
– il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;
– il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;
– il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.
In questi casi l’ufficio SIRENE di fedpol deve contattare lo Stato segnalante per determinare la misura da adottare e applica il regolamento (UE) 2018/186211. L’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (N-SIS; RS 362.0) disciplina gli accessi al sistema di cui dispongono le autorità migratorie in caso di corrispondenze. Questi accessi vengono completati se necessario. L’ordinanza N-SIS definisce peraltro le procedure di consultazione e gli scambi d’informazioni da effettuare, in caso di segnalazione, da parte dell’ufficio SIRENE o dell’autorità svizzera.
Capitolo 3a Utilizzo dei dati del C-VIS ai fini della segnalazione nel SIS
Il nuovo capitolo 3a riguarda l’utilizzo dei dati del VIS ai fini della segnalazione nel SIS delle persone scomparse o delle persone vulnerabili cui dev’essere impedito di viaggiare ai sensi dell’articolo 32 del regolamento SIS 2018/1862. Il capitolo comporta un nuovo articolo 22e.
L’articolo 22 sexdecies del regolamento VIS UE prevede la possibilità di utilizzare i dati del C-VIS se la persona è impossibilitata a fornire tali dati o se ciò semplifica la procedura. In questo caso l’autorità incaricata della segnalazione, ossia l’autorità cantonale o federale competente, può rivolgersi alla COA fedpol. Può trattarsi di una decisione di protezione per un minore che dev’essere protetto a causa di un rischio di rapimento, oppure di minori a cui dev’essere impedito di viaggiare a causa del rischio concreto e manifesto di essere trasferiti e di diventare vittime di tratta di esseri umani, di un matrimonio forzato, di una mutilazione genitale femminile o di qualsiasi altra forma di violenza fondata sul genere, di diventare vittime di reati terroristici o di essere coinvolti in siffatti reati oppure di subire la coscrizione o l’arruolamento in gruppi armati o di dover partecipare attivamente a ostilità. Può parimenti trattarsi di persone maggiorenni vulnerabili cui dev’essere impedito di viaggiare a causa di un rischio concreto e manifesto di essere trasferite fuori dallo spazio Schengen o del loro Stato e di diventare vittime di tratta di esseri umani o di violenze fondate sul genere. In questi
11 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 25/42
casi le autorità amministrative o giudiziarie svizzere devono aver emanato una decisione che preveda parimenti questa segnalazione nel SIS.
Nel caso di persone scomparse non è richiesta alcuna decisione da parte di un’autorità. La COA fedpol trasmette in modo sicuro i dati della persona scomparsa o da proteggere all’autorità richiedente tenuta a procedere a una segnalazione ai fini d’impedire a tale persona di viaggiare. Se un’autorità costata la segnalazione e desidera maggiori informazioni può rivolgersi alla SEM, la quale le fornirà su domanda scritta i dati necessari nella fattispecie.
Art. 26a Conservazione dei dati nel C-VIS
Occorre prevedere un nuovo articolo sulla conservazione dei dati nel C-VIS sulla base delle nuove informazioni contenute nel sistema riguardanti i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno (art. 23 del regolamento VIS UE, art. 1 comma 27 del regolamento [UE] 2021/1134). Le impronte digitali e le immagini del volto di bambini minori di 12 anni sono peraltro cancellate automaticamente non appena il visto (per soggiorno di lunga o di breve durata) o il titolo di soggiorno è scaduto. Nel caso di un bambino minore di 12 anni titolare di un visto per soggiorni di breve durata, i dati vengono cancellati non appena ha lasciato lo spazio Schengen. In questi ultimi casi la cancellazione avviene in automatico. Queste regole sono rilevanti non da ultimo in quanto con l’attuazione dell’interoperabilità si ripercuoteranno anche sui dati del CIR.
Art. 27 cpv. 1, 2 e 4
Occorre adattare l’articolo 27 capoversi 1 e 2 vigenti per quanto riguarda la cancellazione anticipata dei dati del C-VIS (art. 24 del regolamento VIS UE, art. 1 comma 29 del regolamento [UE] 2021/1134). Spetta ormai alla SEM cancellare i dossier di domanda delle persone titolari di visti o di titoli di soggiorno dopo che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera. La SEM informa inoltre le autorità estere competenti che hanno registrato i dati, affinché procedano alla cancellazione. Le domande di visto vengono cancellate tramite ORBIS. D’ora in poi la SEM dev’essere informata anche delle naturalizzazioni per cancellare i dati delle persone in possesso di un titolo di soggiorno. Potrà pertanto sincerarsi della cancellazione dei dati afferenti nel C-VIS.
Art. 29a Registrazioni
Occorre assicurare la conservazione delle operazioni di trattamento dei dati effettuate nel quadro dei diritti d’accesso al sistema per fini di sicurezza, con diverse indicazioni sui dossier, in particolare le indicazioni relative alle persone che hanno proceduto alla consultazione e che hanno comunicato i dati all’autorità designata (art. 22 vicies par. 2 del regolamento VIS UE, art. 1 comma 26 del regolamento [UE] 2021/1134). Questo nuovo articolo garantisce questa conservazione con maggiore trasparenza. La durata di conservazione supera di un anno la durata usuale di conservazione prevista dall’articolo 23 del regolamento VIS UE (cfr. art. 22 vicies par. 4 del regolamento VIS UE).
Inoltre fedpol tiene dei registri del personale debitamente autorizzato a inserire dati nel C-VIS o a estrarre dati dal VIS in questo contesto. I registri sono conservati sei anni purché non siano stati utilizzati nell’ambito di una procedura di sorveglianza. Le
modalità sono definite nell’articolo 22 vicies paragrafo 4 del regolamento VIS UE modificato dal regolamento (UE) 2021/1134.
Art 30 rubrica e cpv. 2
La rubrica di questo articolo è formulata in maniera più generale al fine di abbracciare tutte le situazioni che possono rientrare nel campo d’attuazione dell’articolo 109equater nLStrI. I dati trattati nel C-VIS non possono essere comunicati né a Stati terzi né a organizzazioni internazionali. Il capoverso 2 del presente articolo stabilisce quali dati possono essere comunicati, in via eccezionale e in un caso specifico, a uno Stato terzo. Il capoverso 2 viene modificato in considerazione dei nuovi dati contenuti nel sistema di cui il regolamento VIS UE autorizza la trasmissione, purché siano soddisfatte alcune condizioni restrittive (art. 31 par. 2 del regolamento VIS UE, art. 1 comma 35 del regolamento [UE] 2021/1134). I dati riguardanti i visti per soggiorni lunghi e i titoli di soggiorno fanno parte di questi dati (art. 31 par. 2 lett. d–i e k del regolamento VIS UE). Possono essere trasmessi unicamente i dati disponibili nel sistema. Non viene proposta una trasposizione a livello esecutivo del paragrafo 3 dell’articolo 31 del regolamento VIS, giacché la disposizione è direttamente applicabile e ha valore di legge. Esiste peraltro già una regolamentazione analoga nella LAsi per quanto riguarda la comunicazione di dati (art. 97 cpv. 1 e 98 LAsi).
Art. 30a Comunicazione di dati a terzi da parte della COA fedpol
Secondo il capoverso 1 i dati forniti per fini di sicurezza non possono essere comunicati né a Stati terzi né a organizzazioni internazionali o enti privati. In casi specifici alcuni dati del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo a fini di prevenzione in caso di pericolo imminente di commissione di un reato di terrorismo o di un altro reato grave, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 paragrafo 5 del regolamento VIS UE (art. 1 comma 35 del regolamento [UE] 2021/1134). Al capoverso 2 di questo nuovo articolo vengono precisati i dati che possono essere comunicati a queste condizioni. Il capoverso 3 indica chiaramente che le condizioni per l’ottenimento dei dati applicabili sono quelle descritte negli articoli 19- 21. Pertanto gli elementi necessari per soddisfare le condizioni richieste e in particolare la domanda scritta e motivata devono giungere presso la COA fedpol. Quest’ultima comunica i dati del C-VIS destinati a un’autorità di perseguimento penale o di polizia di uno Stato terzo unicamente se non ne risulta alcun pericolo per la persona (cpv. 4). All’occorrenza fedpol si mette in contatto con la SEM per verificare il percorso migratorio della persona e l’eventuale qualità di rifugiato della stessa (cpv. 5). Infine, se è possibile comunicare i dati in quanto sono soddisfatte le condizioni richieste, fedpol informa tutti gli Stati Schengen i cui dati riguardanti i visti o i titoli di soggiorno entrano in linea di conto in vista della comunicazione, affinché tali Stati confermino la comunicazione dei dati allo Stato terzo in questione (cpv. 6).
Art. 30b Archivio delle comunicazioni di dati
Le comunicazioni di dati del C-VIS da parte della SEM in virtù dell’articolo 109equater capoverso 3 nLStrI o dalla COA fedpol in virtù dell’articolo 109equater capoverso 4 nLStrI sono archiviate per fini statistici e tenute a disposizione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. L’articolo 22 vicies del regolamento VIS UE riveduto prevede che vengano gestiti dei registri riguardanti le domande di
consultazione dei dati del C-VIS a fini di prevenzione e individuazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, nonché ai fini delle inchieste in materia. Anche gli Stati Schengen devono prevedere tali registri. Analogamente alla registrazione prevista dall’articolo 22 vicies, le informazioni sulle comunicazioni di dati sono conservate per sei anni dopo la comunicazione allo Stato terzo.
Gli articoli 30, 30a e 30b OVIS precisano le condizioni per la comunicazione di dati del C-VIS, il che consente di garantire al meglio il rispetto dei diritti fondamentali delle persone registrate nel sistema. È pertanto tenuto conto delle osservazioni formulate nell’ambito dei lavori parlamentari per quanto riguarda la comunicazione di dati a Stati terzi, segnatamente da parte delle autorità di polizia, e il ruolo della SEM in questo contesto viene meglio precisato.
Art. 31 cpv. 4
Il diritto alla rettifica dei dati è già garantito dal diritto vigente. Il nuovo regolamento prevede un termine più breve per segnalare ad altri Stati Schengen determinate modifiche da apportare ai dati del sistema. D’ora in avanti la SEM deve mettersi in contatto con lo Stato che ha rilevato i dati entro un termine di sette e non più di 14 giorni. Gli altri termini corrispondono a quelli previsti dall’ordinanza sulla protezione dei dati (art. 18 OPDa; RS 235.11). I termini previsti attualmente e più favorevoli ai richiedenti vengono mantenuti senza modifiche.
Allegato 2
L’allegato 2 riguardante i diritti d’accesso a ORBIS per quanto concerne i dati sui visti per soggiorni di breve durata è leggermente modificato. Il recepimento dei nuovi regolamenti UE impone alcuni adeguamenti linguistici. La categoria II relativa alle interruzioni delle domande di visto è stata eliminata. In questi casi i dati eventualmente registrati non vengono più completati. È inoltre previsto di indicare d’ora in poi nel sistema se la persona ha un familiare che sia cittadino europeo o svizzero. Quest’informazione sarà riportata anche nel sistema centrale. I dati relativi al soggiorno di lunga durata figurano ora nell’allegato 2a.
Allegato 2a
L’allegato 2a nella sua nuova versione elenca i dati riguardanti i visti per soggiorni di lunga durata in ORBIS da trasmettere al C-VIS e al CIR. Questi dati sono immessi preliminarmente in ORBIS. Dati analoghi riguardanti i titoli di soggiorno vanno immessi in SIMIC e trasmessi al C-VIS.
Allegato 3
L’allegato 3, che definisce i vari diritti d’accesso al C-VIS, è modificato in considerazione delle categorie di dati legate ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, distinte dalle categorie riguardanti i visti per soggiorni di breve durata. Vengono indicati alcuni dati supplementari, nello specifico la copia digitale della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio dei richiedenti.
I diritti d’accesso delle autorità sono completati con la menzione delle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno. Sono interessate le denominazioni MIGRA e SEM II. Le autorità competenti per il rilascio delle carte di legittimazione del DFAE figurano già nell’allegato in questione. Le autorità designate hanno peraltro un nuovo accesso diretto correlato all’articolo 22a OVIS.
4.2 Modifica dell’OEES
Dora in poi nel caso di una persona titolare di un visto l’autorità non dovrà più immettere nell’EES determinate informazioni ben precise figuranti sulla vignetta di visto ma unicamente l’immagine del volto, salvo se è già stata registrata nel C-VIS sul posto al momento del deposito della domanda per il visto (art. 16 par. 1 lett. d del regolamento
Non è peraltro più richiesto un aggiornamento dell’EES per quanto riguarda l’immagine del volto, purché la persona sia titolare di un visto e l’immagine del volto sia stata rilevata sul posto al momento del deposito della pertinente domanda (art. 15 par. 1 del regolamento EES).
La ripresa degli sviluppi dell’acquis di Schengen qui esposti richiede tuttavia la modifica di alcune disposizioni dell’OEES. Si tratta per l’essenziale di nuovi diritti d’accesso a questa banca dati per le autorità competenti in materia di visti e in materia di autorizzazioni legate al soggiorno di cittadini di Stati terzi.
Art. 1 lett. a, nota a piè di pagina
La nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2017/2226 dev’essere aggiornata in considerazione dei predetti sviluppi dell’acquis di Schengen.
Art. 4a Consultazione ai fini del rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei titoli di soggiorno
L’articolo 4 OEES vigente disciplina la consultazione dell’EES ai fini dell’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata (art. 24 par. 5 del regolamento EES). Occorre prevedere regole analoghe per l’esame delle domande di visto per soggiorno di lunga durata e per le procedure di rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio (art. 4 comma 8 del regolamento [UE] 2021/1134). La consultazione dell’EES ai fini dell’esame delle domande di visto per soggiorno di lunga durata e delle domande di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché nell’ambito della verifica delle corrispondenze del Sistema centrale d’informazione visti con l’EES si effettua direttamente mediante il sistema ORBIS o il sistema SIMIC. Questa disposizione crea la base legale per la predetta interfaccia che, di per sé, costituisce unicamente uno strumento di comunicazione. Anche in questi casi si applica la procedura di ricerca prevista peraltro all’articolo 4 capoverso 1. In caso di risultato positivo, la totalità del dossier può essere consultata conformemente all’allegato 2, che menziona le unità autorizzate a consultare i dati. La formulazione scelta corrisponde alle altre disposizioni dell’ordinanza EES. Gli accessi all’EES sono peraltro previsti all’articolo 103c LStrI, il quale verrà completato a tempo debito
12 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20. 29/42
mediante alcuni accessi in relazione al recepimento dello sviluppo Schengen qui esposto.
Art. 4b Consultazione ai fini del rilascio di carte di legittimazione del DFAE
In caso di risultato positivo, l’allegato 2 precisa quali dati può consultare il DFAE (Protocollo e Missione svizzera). Non si tratta dei medesimi dati cui ha accesso l’autorità cantonale, la quale dispone parimenti di un accesso per modifica dei dati dell’EES. Le carte di legittimazione sono consegnate in un contesto specifico ed è opportuno concedere un accesso ai dati del sistema che sia proporzionato agli incarichi del Protocollo e della Missione svizzera (art. 24 par. 5 del regolamento EES).
Art. 5 cpv. 2 e 5
L’articolo 5 vigente dedicato ai controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero dev’essere leggermente modificato (art. 23 del regolamento EES, art. 4 comma 7 del regolamento [UE] 2021/1134). Il capoverso 2 indica quali verifiche dell’identità della persona vengono eseguite e sulla base di quali dati. Questa procedura è stata leggermente modificata dal regolamento (UE) 2021/1134.
Le autorità che svolgono questo tipo di controllo hanno la possibilità di consultare non solo l’EES ma anche direttamente il Sistema centrale d’informazione visti tramite il portale europeo di ricerca (ESP), in particolare se la persona è nota al sistema. Un nuovo capoverso 5 prevede pertanto un rimando generale ai diritti d’accesso al C-VIS, così come vengono disciplinati nell’OVIS, di cui beneficiano le autorità incaricate dei controlli sulle persone alle frontiere e sul territorio svizzero (art. 23 par. 2 lett. b punto ii del regolamento EES). A questo proposito il regolamento EES prevede quanto segue: «Per la verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l’interrogazione del VIS direttamente dall’EES in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008».
In questo modo sono garantiti i controlli dei dati biometrici alla frontiera ed è nota l’identità delle persone che entrano nello spazio Schengen. Di norma chiunque penetra nello spazio Schengen dev’essere identificato sulla base dei suoi dati biometrici. Sono fatte salve le persone beneficiarie ai sensi della LSO e le persone in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata non biometrico.
Art. 5a Consultazione da parte dei trasportatori soggetti all’obbligo di diligenza
La consultazione dell’EES ai fini di verifica della validità dei visti per soggiorni di breve durata per una o più entrate e dell’uso legale di questi ultimi si effettua tramite il portale dei trasportatori fornendo i dati integrati nella striscia di scansione ottica del documento di viaggio e indicando lo Stato d’entrata. I trasportatori forniscono pertanto i dati enumerati all’articolo 16 paragrafo 1 punti a), b) e c) del regolamento recepito, ossia il cognome, i nomi, la data di nascita, la o le cittadinanze, il sesso, il tipo e il numero del documento di viaggio, il codice a tre lettere del Paese di rilascio del documento di viaggio e la data di scadenza della durata di validità del documento di viaggio.
La risposta dell’applicazione web EES per i trasportatori si limiterà all’essenziale, indicando unicamente se i visti sono utilizzati in modo conforme al diritto (art. 13 par. 3 del regolamento EES, art. 4 comma 3 del regolamento [UE] 2021/1134). Non vi è un accesso vero e proprio al sistema EES e ai suoi dati, pertanto i trasportatori non figurano affatto nell’allegato riguardante i diritti d’accesso. L’impossibilità per un trasportatore soggetto all’obbligo di diligenza ai sensi degli articoli 92-95 LStrI di trasportare cittadini di Stati terzi non equivale a un divieto d’entrata. La persona dovrà rivolgersi allo Stato Schengen che ha rilasciato il documento allo scopo di far chiarezza sulla situazione e richiedere, per esempio, l’eventuale proroga del visto. Questa norma corrisponde a quanto previsto per i sistemi ETIAS e C-VIS.
Art. 14a Comunicazione di dati a terzi
La SEM può trasmettere determinati dati a uno Stato non vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/222613, se questi dati sono necessari per accertare l’identità di un cittadino di Stato terzo in vista del suo rimpatrio e se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. Vengono qui elencati i dati che possono essere comunicati in determinati casi unicamente ai fini dell’identificazione. La possibilità di comunicare dati dell’EES a Stati terzi o a organizzazioni internazionali allo scopo di prevenire un reato di terrorismo o un altro reato penale grave secondo le definizioni di cui negli allegati 1a e 1b dell’ordinanza è prevista all’articolo 14b.
Art. 14b Comunicazione di dati a terzi da parte della COA fedpol
Questa possibilità di comunicare dei dati prevista all’articolo 41 paragrafo 6 del regolamento EES non è stata trasposta nella LStrI. Per motivi di trasparenza, in considerazione della disciplina prevista per i sistemi C-VIS ed ETIAS, viene proposta una disposizione analoga nell’OEES. Questo articolo disciplina la comunicazione a Stati terzi di dati non legati alla procedura di cui agli articoli 10-12 OEES. La COA fedpol può così comunicare i dati alle autorità nazionali designate. In linea di principio, ogni domanda proveniente dall’estero deve passare dalla COA fedpol. Sarà lei a pronunciarsi in via definitiva sulla possibilità di comunicare i dati a tale titolo. Il principio del divieto di comunicare dati forniti ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi è sancito al capoverso 1. Per i dettagli della disposizione si rimanda all’articolo 30a OVIS di tenore analogo.
Art. 20a Registro delle comunicazioni di dati
Come per i dati del C-VIS, occorre prevedere l’archiviazione di tutte le comunicazioni di dati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale. Le comunicazioni di dati dell’EES da parte della SEM in virtù dell’articolo 103d LStrI vengono pertanto conservate e tenute a disposizione dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
13 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre, 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20. 31/42
L’articolo 41 paragrafo 6 lettera f del regolamento EES prevede questo tipo di archiviazione per i dati trasmessi in caso di minaccia terroristica. La SEM propone, tuttavia, che ogni comunicazione venga riportata in un registro a fini di controllo e statistici. La comunicazione dev’essere documentata e, su richiesta, la documentazione dev’essere messa a disposizione dell’autorità di controllo istituita conformemente all’articolo 41 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/680. Tale documentazione comporta la data e l’ora della comunicazione, informazioni sull’autorità competente destinataria, il motivo della comunicazione e i dati personali trasferiti. Trattandosi di un registro sotto forma di file word o excel che non figura in nessun sistema d’informazione è confacente una base legale materiale come la presente disposizione.
Allegato 2
L’allegato 2 dell’OEES deve riportare tutte le autorità autorizzate a consultare i dati. La tabella è pertanto completata con l’aggiunta delle autorità competenti per il rilascio delle carte di legittimazione del DFAE (LEGI). Inoltre, le autorità in materia di migrazione vanno intese come le autorità aventi delle competenze anche in materia di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio.
D’ora in poi l’allegato 2 indicherà i dati figuranti nel CIR. Queste indicazioni, tuttavia, saranno effettive soltanto a partire dall’introduzione dell’interoperabilità dei sistemi d’informazione dell’UE. Le modifiche presentate nell’ambito del presente progetto dovrebbero entrare in vigore nel corso del 2026, conformemente al calendario europeo attuale.
4.3. Modifica dell’ordinanza SIMIC
D’ora in poi l’ordinanza SIMIC deve menzionare i dati che vengono trasmessi al C-VIS al momento del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio, ossia di un titolo di soggiorno. Questa competenza del Consiglio federale deriva dal nuovo articolo 15a LSISA. Occorre dare la priorità a processi armonizzati onde evitare registrazioni superflue o reiterate dei dati biometrici.
Il nuovo articolo 15b stabilisce quali dati vengono registrati e trasferiti al C-VIS al momento del deposito di una domanda per un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio. Le impronte digitali e l’immagine del volto vengono trasmesse al C-VIS al più tardi al momento dell’emissione del titolo di soggiorno, quando vengono rilevati i dati biometrici (impronte di due dita e fotografia).
In certi casi le persone in questione avranno comunque già ottenuto in precedenza un visto C per il quale sono sistematicamente registrati i dati biometrici. I dati biometrici sono peraltro stati forniti al sistema anche in determinati casi di rilascio di un visto per un soggiorno di lunga durata. I dati biometrici complementari perverranno al C-VIS poco tempo dopo l’approvazione della domanda, al momento della produzione del documento biometrico.
Nell’ipotesi in cui venga rifiutato il permesso, la persona dovrà lasciare la Svizzera e l’autorità cantonale emanerà una decisione di allontanamento ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 LStrI. Questa decisione verrà riportata nel SIS purché riguardi un cittadino
di Paese terzo. I dati biometrici della persona potranno pertanto essere registrati nel SIS in vista della segnalazione ai fini del rimpatrio (art. 68a LStrI).
Art. 15b Trasmissione di dati al C-VIS
L’ordinanza SIMIC deve indicare i dati pertinenti che devono essere forniti al C-VIS per quanto concerne le persone che desiderano ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio. Si applicano gli articoli 22 bis, 22 quater e
22 sexies del regolamento VIS (art. 1 comma 26 del regolamento [UE] 2021/1134).
Questi dati pervengono al C-VIS direttamente dal SIMIC (cpv. 1 e 2). Va osservato che gran parte delle persone che presentano una domanda per un permesso hanno già ottenuto un visto per un soggiorno di lunga durata e che molti dati figurano pertanto già nel C-VIS. È previsto, nello specifico, di fornire una copia digitalizzata della pagina dei dati biografici del documento di viaggio, sempreché non si trovi già nel C-VIS; se già disponibile, la pagina verrà registrata unicamente nella misura in cui occorra aggiornarla (cpv. 1 lett. f).
I dati trasmessi permetteranno di ritrovare il dossier legato al visto per un soggiorno di lunga durata e di completare i dati in relazione al rilascio di un titolo di soggiorno. Se la procedura ha un esito positivo, al momento di rilasciare il titolo di soggiorno saranno registrate le impronte delle dieci dita (e non più di sole due dita) e l’immagine del volto, che saranno quindi trasmesse al C-VIS (cpv. 3). Spetta alle autorità competenti in materia di permessi trasmettere questi dati al C-VIS tramite il SIMIC. La procedura di emissione dei titoli di soggiorno in Svizzera non cambia.
In alcuni casi le autorità cantonali riceveranno informazioni afferenti direttamente dall’autorità nazionale VIS della SEM.
Allegato
L’allegato dell’ordinanza SIMIC deve peraltro essere integrato con due nuovi campi di dati, ossia la copia digitalizzata della pagina dei dati biometrici del documento di viaggio e il tipo di documento di viaggio (n. 2, settore degli stranieri, lett. c). Nel campo dati attuale riservato ai nomi dei genitori è parimenti menzionata la rappresentanza legale o l’autorità genitoriale per i minori.
4.4 Disciplina da prevedere nella futura ordinanza ETIAS
L’articolo 108c nLStrI definisce i compiti dell’unità nazionale ETIAS. Questa disposizione è già stata approvata dalle Camere nella sessione autunnale 2020. Uno dei compiti in caso di risultato positivo delle consultazioni automatizzate dell’elenco di controllo ETIAS riguarda l’unità nazionale ETIAS. Quest’ultima sarà infatti chiamata a verificare queste risposte e a fornire una valutazione sotto il profilo della sicurezza alle autorità competenti in vista delle decisioni nell’ambito delle procedure legate all’entrata e al soggiorno in Svizzera. Nell’ambito delle domande di visto per soggiorno di breve durata l’autorità competente informata sarà la SEM, ossia l’autorità centrale competente in materia di visti (art. 9 sexies par. 3 del regolamento VIS UE modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). Nel caso delle domande di visto per soggiorno di lunga durata o delle domande per un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio verranno informate, a seconda del caso, le autorità cantonali, la SEM o il DFAE (art. 22 ter par. 14 del regolamento VIS UE modificato da
ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). In caso di risposte erroneamente positive i dati verranno cancellati immediatamente.
Siccome la nuova ordinanza ETIAS è in fase di elaborazione, è proposto di menzionare unicamente gli elementi legati al recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 che dovranno figurare in tale ordinanza.
In caso di esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata per i cittadini di determinati Paesi, nella misura in cui una persona desideri ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora in Svizzera, il presente progetto prevede di non richiedere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Con l’attuazione del regolamento (UE) 2021/1134, il C-VIS conterrà l’informazione relativa all’apertura di una procedura per l’ottenimento di un titolo di soggiorno. Come da noi già segnalato, questa procedura implica un’estensione della registrazione dei dati nel SIMIC alle persone non soggette all’obbligo del visto. Queste persone, in quanto future detentrici di un titolo di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, non dovrebbero, per quanto possibile, essere soggette all’obbligo di ottenere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS al loro arrivo in Svizzera. Nella misura in cui il C-VIS considera che il rilascio da parte del Cantone o della SEM di un’autorizzazione d’entrata o di un’assicurazione di rilascio di un permesso ha valenza di titolo di soggiorno, i cittadini esentati dall’obbligo del visto per soggiorno di lunga durata non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di ottenere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS. In tale configurazione, per le compagnie di trasporto aereo e le autorità preposte al controllo alla frontiera sarebbe utile unicamente l’informazione contenuta nel C-VIS riguardante l’autorizzazione d’entrata. Questo modus operandi, tuttavia, non è ancora stato approvato ufficialmente dall’UE. La SEM è in dialogo con le istituzioni europee allo scopo di stabilire se un tale margine di manovra è possibile e in che misura le basi legali europee vigenti consentono una tale soluzione.
Disciplina prevista
La futura ordinanza ETIAS dovrà inoltre trattare due nuovi argomenti, ossia:
- i nuovi compiti dell’unità nazionale ETIAS nell’ambito del C-VIS e dei risultati positivi comunicati alle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata e di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio, da un lato, nonché gli accessi ai dati dell’ETIAS, dall’altro;
- la restrizione dell’informazione delle persone interessate per quanto riguarda le analisi eseguite dall’unità nazionale ETIAS.
Accesso ai dati conservati in ETIAS
Secondo il nuovo paragrafo 4 ter dell’articolo 13 del regolamento ETIAS l’accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS si limita a verificare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno o il suo documento di viaggio corrisponda a un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata. Questo accesso, previsto dal presente progetto, verrà concretizzato nell’ordinanza ETIAS svizzera (art. 5 commi 3 e 5 del regolamento [UE] 2021/1134).
Ruolo dell’unità nazionale ETIAS
La futura ordinanza ETIAS dovrà definire il ruolo dell’unità nazionale ETIAS per quanto concerne le verifiche manuali in base all’elenco di controllo nazionale ETIAS da effettuare in seguito ai confronti automatici avviati dal C-VIS. Se l’elenco di controllo nazionale ETIAS presenta una corrispondenza, scatta una notifica automatica del C- VIS all’unità nazionale ETIAS (art. 8 par. 2 del regolamento ETIAS, art. 5 c. 3 del regolamento [UE] 2021/1134). Quest’ultima dispone quindi di sette giorni per effettuare la verifica manuale e determinare in che misura la persona rappresenta una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici. In questo contesto la SEM può contattare il servizio che ha emanato la domanda di segnalazione, ossia il SIC o fedpol. Questi servizi hanno 24 ore di tempo per rispondere alle domande della SEM. Le autorità incaricate del dossier, siano esse le autorità migratorie cantonali o le rappresentanze svizzere, oppure il Protocollo del DFAE e la Missione svizzera, nell’ambito dell’emissione delle carte di legittimazione del DFAE, verranno informate di qualsiasi eventuale rischio. Le autorità terranno conto di queste informazioni nell’esaminare le procedure in corso.
Allegato e diritti d’accesso ai dati del sistema centrale di informazione e di autorizzazione ai viaggi (C-ETIAS)
Occorre indicare nel catalogo dei dati del C-ETIAS i servizi abilitati e l’entità delle autorizzazioni d’accesso definita in un allegato. Quest’ultimo deve indicare in modo chiaro quali dati possono consultare d’ora in poi, sulla base del recepimento degli sviluppi Schengen qui esposti, le autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata e di titoli di soggiorno (compresa la carta di legittimazione del DFAE).
L’ordinanza ETIAS dovrà definire le modalità di consultazione del C-ETIAS ai fini dell’esame delle domande di visto per soggiorno sia di breve sia di lunga durata e per permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio oppure nell’ambito del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE. Saranno così trasposti gli articoli 13 paragrafo 4 ter e 49 bis del regolamento ETIAS (UE) 2018/124014 modificato dal regolamento (UE) 2020/1134.
Restrizione del diritto d’accesso relativo alle analisi dell’unità ETIAS
Occorre una disposizione riguardante la restrizione del diritto all’informazione in relazione all’esame che dovrà effettuare l’unità nazionale ETIAS (art. 38 par. 7 del regolamento VIS modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). Tale disposizione può essere integrata nell’ordinanza VIS oppure figurare nella futura ordinanza ETIAS. Dovrebbe essere applicabile la stessa regolamentazione prevista per la restrizione del diritto d’accesso ai pareri dell’unità nazionale VIS (cfr. art. 22c OVIS). Inoltre, il parere motivato viene registrato nel dossier di domanda in modo tale da essere accessibile unicamente all’autorità centrale incaricata dei visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto (cfr. OVIS).
14 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2018 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, versione della GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15. 35/42
Comunicazione di dati a Stati terzi e organizzazioni internazionali o a enti privati
La comunicazione di dati dell’ETIAS a Stati terzi è possibile secondo le medesime modalità previste per la comunicazione di dati del C-VIS. È pertanto proposto di completare l’ordinanza ETIAS svizzera integrandovi i medesimi principi enunciati nel quadro dell’OVIS, sia per la comunicazione di dati in relazione all’identificazione di una persona nell’ambito del ritorno sia ai fini della prevenzione di un reato di terrorismo o di un altro reato grave.
4.5. Disciplina prevista nella futura ordinanza sull’interoperabilità
L’ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen (ordinanza IOP) è stata posta in consultazione esterna15 dal 17 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2025. Siccome al momento non è disponibile una versione definitiva dell’ordinanza, le modifiche richieste vengono esposte qui di seguito.
L’ordinanza IOP dovrà menzionare le autorità emittenti dei titoli di soggiorno (compresa la carta di legittimazione del DFAE) tra gli enti che saranno autorizzati ad accedere al CIR. La SEM, il DFAE (Protocollo e Missione svizzera) e le autorità migratorie cantonali saranno pertanto abilitate a consultare il CIR per individuare le identità multiple dei cittadini di Stati terzi. Queste autorità saranno abilitate in egual misura ad accedere al MID, nello specifico al fine di poter analizzare i collegamenti gialli e di trasformarli successivamente in collegamenti verdi o rossi16.
Un collegamento giallo significa che la rilevazione d’identità multiple ha dato risultati non chiari che dovranno essere verificati manualmente. Si pensi al caso in cui i dati collegati si riferiscono alla medesima identità ma presentano dati biometrici diversi, oppure ai casi in cui i dati biometrici coincidono ma non i dati sull’identità, il che può verificarsi per esempio in caso di matrimonio con cambiamento di cognome. In presenza di un collegamento giallo occorre una verifica manuale da parte delle autorità competenti.
Le disposizioni e gli allegati dell’ordinanza IOP verranno redatti o modificati di conseguenza.
15 Procedura di consultazione ordinanza IOP: https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/81/cons_1. 16 Messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 7005. 36/42
4.6 Modifica dell’ordinanza Ordipro
Le carte di legittimazione del DFAE emanate in virtù della legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) sono titoli di soggiorno che autorizzano a circolare liberamente entro lo spazio Schengen e devono figurare nella banca dati C-VIS (cfr. art. 17 cpv. 3 dell’Ordinanza sullo stato ospite, OSOsp; RS 192.121). Le informazioni pertinenti che devono essere fornite in virtù del regolamento VIS UE modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 devono essere fornite in automatico al C-VIS a partire dal sistema d’informazione Ordipro. Occorre pertanto modificare l’ordinanza Ordipro affinché preveda la comunicazione automatica al C-VIS di determinati dati ivi registrati in applicazione degli articoli 22 bis, 22 quater e 22 sexies del regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/1134.
Per ragioni di politica dello Stato ospite e alla luce delle specificità legate alle carte di legittimazione del DFAE, i processi legati al trattamento delle domande per l’ottenimento di una carta di legittimazione non devono, per quanto possibile, essere ritardati né dalla registrazione nel C-VIS e dalle consultazioni connesse, né da eventuali risultati positivi risultanti dai vari sistemi europei. Visti i suoi obblighi in quanto rappresentante dello Stato ospite, il DFAE (Protocollo e Missione svizzera) deve continuare a determinare autonomamente le scadenze e non dev’essere rallentato nel proprio lavoro. Pertanto l’unità nazionale VIS dovrebbe tenere conto dell’urgenza di queste domande e trattarle in via prioritaria entro un termine quanto più breve possibile.
È opportuno rilevare a questo proposito che la grande maggioranza dei cittadini di Stati terzi (fatti salvi gli accordi bilaterali di esenzione dall’obbligo del visto) ha dovuto ottenere previamente un visto per soggiorno di lunga durata per entrare in Svizzera (assunzione di una funzione o ricongiungimento familiare). Ciò presuppone che al rilascio del visto per soggiorno di lunga durata da parte delle rappresentanze svizzere siano stati effettuati i controlli del caso. È rarissimo che dopo l’arrivo della persona interessata le venga rifiutato il rilascio della carta di legittimazione. All’occorrenza il DFAE può annullare la carta di legittimazione o non rilasciarla dopo il ricevimento dell’ordinazione (tre giorni dopo l’ordinazione elettronica al fornitore) qualora non siano soddisfatti i requisiti (p. es. per ragioni di sicurezza interna). Va detto che in ambito multilaterale (missioni, rappresentanze e delegazioni permanenti a Ginevra nonché organizzazioni internazionali in Svizzera) le persone beneficiarie non sono accreditate presso il Consiglio federale bensì presso organizzazioni internazionali, il che non lascia alcun margine di manovra allo Stato ospite – vincolato com’è dai propri obblighi internazionali – per rifiutare il rilascio di una carta di legittimazione del DFAE alle persone chiamate in veste ufficiale presso i beneficiari istituzionali e alle persone autorizzate ad accompagnarle, se non per ragioni di sicurezza interna.
Viene pertanto proposto un nuovo articolo 8a teso a consentire la trasmissione automatica di determinati dati Ordipro al C-VIS (FF 2022 1421). Va detto che la carta di legittimazione del DFAE non è un documento biometrico (per cui non vengono registrate le impronte digitali e l’immagine del volto in Ordipro). I dati registrati in Ordipro contengono tuttavia già oggi la scansione di una fotografia. La copia della pagina biografica del documento di viaggio verrà d’ora in poi registrata in Ordipro e trasmessa al C-VIS al più tardi al momento del rilascio della carta di legittimazione.
Alcuni dati devono essere forniti a titolo obbligatorio al C-VIS allo scopo di garantire l’interoperabilità. Alla registrazione della domanda per la carta di legittimazione è pertanto prevista la registrazione di diverse informazioni riguardanti il richiedente e il documento di viaggio (cpv. 1). Il secondo capoverso prevede, per esempio, l’aggiornamento dello statuto legato alla domanda per la carta di legittimazione. Può trattarsi del rilascio del documento o del suo annullamento (p. es. messa in pericolo dell’ordine pubblico).
Allegato
L’allegato dell’ordinanza deve peraltro essere integrato con un nuovo campo di dati: la copia digitalizzata della pagina dei dati personali del documento di viaggio.
4.7 Modifica dell’ordinanza N-SIS
Il regolamento (UE) 2018/186217 disciplina l’utilizzo del sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della cooperazione in materia di polizia come anche della cooperazione giudiziaria in ambito penale. Definisce le condizioni per l’introduzione delle segnalazioni nel SIS. Le condizioni sono soddisfatte, nello specifico, se una persona è ricercata per essere incarcerata o estradata, è dichiarata scomparsa o dev’essere registrata ai fini della sorveglianza discreta, controllata in modo mirato o interrogata a fini d’indagine. Il regolamento (UE) 2021/1133 modifica il regolamento (UE) 2018/1862 (art. 3 comma 2). A tal fine è stata introdotta una base legale pertinente nella LSIP (art. 16 cpv. 5 lett. fbis LSIP).
L’ordinanza N-SIS dev’essere modificata essenzialmente allo scopo di prevedere i diritti d’accesso delle autorità competenti per il rilascio della carta di legittimazione del DFAE. L’ordinanza definisce in dettaglio i diritti d’accesso al SIS e alle segnalazioni di persone e oggetti. Per quanto riguarda le segnalazioni di persone occorre ricordare che dal 7 marzo 2023 le autorità competenti segnalano nel SIS i rimpatri pronunciati in relazione con la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in virtù del regolamento (UE) 2018/186018.
Art. 7 cpv. 1 lett. gbis
L’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza N-SIS disciplina i diritti d’accesso al sistema per le autorità cantonali e federali affinché possano svolgere i propri compiti. Il DFAE deve poter accedere al N-SIS per esaminare le condizioni d’entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE alle persone beneficiarie ai sensi della LSO. A tal fine è prevista una nuova lettera gbis.
17 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 18 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 38/42
Allegato 3
L’allegato 3 è modificato e include ormai parimenti le autorità competenti per il rilascio delle carte di legittimazione del DFAE. Tali autorità figurano sotto la denominazione LEGI.
5. Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le ripercussioni finanziarie in ambito informatico o sulle risorse di personale sono illustrate nel messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (FF 2022 1421). Non si segnalano nuove ripercussioni finanziarie o in termini di personale per quanto riguarda le modifiche delle ordinanze. È tuttavia opportuno ricordare le ripercussioni che si prevedono in particolare per determinate autorità federali e cantonali.
L’inclusione delle carte di legittimazione nel C-VIS implica che d’ora in poi il sistema Ordipro del DFAE dovrà trasmettere i dati afferenti al C-VIS. Gli adeguamenti tecnici per allacciare Ordipro al C-VIS saranno a carico del DFAE e ammonteranno a
50 000 franchi.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
In alcuni casi le autorità migratorie cantonali competenti in materia di visti e di permessi di soggiorno dovranno analizzare le risposte positive generate al momento della trasmissione dei dati dei richiedenti al C-VIS. Lo stesso vale per le autorità comunali alle quali i Cantoni hanno delegato questi incarichi. In alcuni casi inerenti al settore della polizia, l’unità nazionale VIS della SEM interverrà in qualità di autorità specializzata e farà le verifiche richieste. In caso di corrispondenze con l’elenco di controllo ETIAS, questa incombenza spetterà all’unità nazionale ETIAS presso la SEM. Queste deleghe permetteranno di ridurre l’onere lavorativo delle autorità cantonali. Per quanto riguarda queste procedure occorre rilevare che la SEM, nella sua qualità di autorità VIS designata, interverrà per la valutazione dei rischi per la sicurezza unicamente nel caso di segnalazioni di persone ricercate ai fini dell’arresto o dell’estradizione, oppure qualora il documento di viaggio figuri nel TDAWN. Pertanto non è escluso che l’emissione di visti per soggiorni di lunga durata o di autorizzazioni d’entrata di altro tipo per le persone non soggette all’obbligo del visto richieda del personale supplementare.
L’onere lavorativo delle autorità cantonali comporterà d’ora in poi alcuni nuovi compiti legati all’esame delle autorizzazioni preliminari per le domande riguardanti i primi permessi di dimora in vista di un’attività lucrativa nonché i permessi di soggiorno di breve durata. Inoltre, sebbene in determinati casi le verifiche del caso sono già state svolte al momento del rilascio dei visti o del controllo alla frontiera, come talvolta succede, occorrerà svolgere in Svizzera anche le verifiche legate all’interoperabilità nel quadro della procedura di autorizzazione e del rilascio dei titoli di soggiorno.
6. Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’attuazione delle presenti ordinanze interessa i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Tra gli aspetti da considerare figurano anche la protezione della vita privata e la protezione dei dati personali (art. 13 Cost.), giacché il VIS è una banca dati su larga scala che contiene dati sensibili. La raccolta di dati personali e sensibili è limitata ai casi previsti dalla legge e dai regolamenti del VIS UE. Essa è nell’interesse pubblico in relazione alla sicurezza dello spazio Schengen e alla gestione della migrazione all’interno di questo spazio, in particolare ai punti di controllo di frontiera. Viste le basi giuridiche previste e i principi di protezione e sicurezza dei dati già garantiti dalla legge, tali restrizioni appaiono proporzionate allo scopo perseguito (art. 36 cpv. 2 Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche d’ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale e con la normativa Schengen e consentono pertanto il prosieguo della cooperazione Schengen.
6.3 Delega di competenze legislative
La disposizione vigente che incarica il Consiglio federale di disciplinare diversi aspetti legati, nello specifico, ai diritti d’accesso e alla protezione dei dati (art. 109e LStrI) continua a essere applicabile. Nell’ambito del recepimento e dell’attuazione degli sviluppi dell’acquis di Schengen qui esposti, è stata prevista una nuova delega al Consiglio federale in merito a possibili restrizioni del diritto all’informazione. La clausola di delega al Consiglio federale di cui all’articolo 109e LStrI è stata completata allo scopo di conferire al Consiglio federale la competenza di disciplinare eventuali restrizioni al diritto all’informazione o al diritto di accesso a determinate informazioni sensibili relative alle analisi di sicurezza dell’unità nazionale VIS o dell’unità nazionale ETIAS (lett. k). Il presente progetto traspone questa norma nelle ordinanze afferenti. Inoltre, il Consiglio federale ha il compito di definire con precisione quali dati saranno trasmessi automaticamente al C-VIS al momento della presentazione di una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di una domanda per un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio (art. 109e lett. l nLStrI). Lo stesso vale per la procedura di rilascio della carta di legittimazione. Questa stessa disciplina è prevista all’articolo 15a capoverso 2 nLSISA. Il presente progetto tiene conto di queste norme di delega.
6.4 Protezione dei dati
La Commissione europea ha redatto i due regolamenti UE con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati. In questo contesto, si può dare per acquisito che i regolamenti che modificano il regolamento VIS UE siano conformi al diritto alla protezione della vita privata e alla protezione dei dati nell’UE. Inoltre, il regolamento VIS UE contiene già un intero capitolo dedicato alla protezione dei dati e al relativo monitoraggio. Il regolamento UE prevede anche la supervisione da parte del Garante europeo della protezione dei dati. In Svizzera, anche l’IFPDT ha un ruolo di controllo (art. 111g LStrI [RS 142.20] e 102d LAsi [RS 142.31]). Come gli altri Stati Schengen, anche la Svizzera deve quindi garantire che i dati registrati nel VIS siano trattati nel
rispetto della legge. Gli articoli 111g e 120d LStrI prevede sanzioni a questo proposito. I diritti di accesso delle autorità sono disciplinati in modo definitivo nei regolamenti notificati dall’UE. L’accesso ai dati deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti. Può essere concesso solo nella misura in cui, nel caso specifico, i dati raccolti sono necessari per lo svolgimento dei compiti delle autorità competenti. Le modifiche previste alle ordinanze OVIS, EES, ETIAS, N-SIS, SIMIC e IOP precisano l’attuazione concreta di questi regolamenti dell’UE e sono quindi compatibili con il diritto europeo e svizzero sulla protezione dei dati. La versione interamente riveduta della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), entrata in vigore il 1° settembre 2023, traspone i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati per tutti gli organi federali.
Il presente progetto concretizza gli accessi previsti a livello europeo e nella LStrI. È pertanto conforme alla LPD, la quale prevede che qualsiasi accesso a sistemi d’informazione o qualsiasi trattamento di dati sensibili dev’essere lecito, ossia deve essere disciplinato da una legge formale e concretizzato a livello esecutivo (art. 6 LPD). Il presente progetto è peraltro conforme ai principi della LPD e, nello specifico, ai suoi articoli 6, 34 capoverso 2 lettera a e 43 capoverso 4. Le restrizioni dei diritti d’accesso previste dal presente progetto sono conformi all’articolo 26 LPD.
Sebbene la LPD non abbia formalmente trasposto i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento [UE] 2016/67919), essa tiene pienamente conto di tale regolamento, il quale non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. In questo modo è garantito il principio dell’equivalenza con il diritto europeo.
19 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 42/42