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Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM

Berna, il 21 giugno 2023

Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione

BK-D-C08A3401/643

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La mozione 22.3392 «Estensione del disciplinamento per i casi di rigore per l’accesso alla formazione professionale», depositata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) il 29 aprile 2022 con 11 voti favorevoli, 10 contrari e 4 astensioni, incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali in modo da rendere più facile l’accesso alla formazione professionale dei richiedenti l’asilo respinti e dei sans papiers. La maggioranza dei membri della CIP-N ha depositato la mozione poiché reputa la regolamentazione attuale troppo restrittiva (art. 30a dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Secondo la CIP-N, non ha senso escludere giovani adulti che hanno il potenziale e la motivazione per intraprendere una formazione professionale visto che soggiornano comunque in Svizzera. Una minoranza della Commissione ha invece proposto di respingere la mozione ritenendo che lanci un segnale sbagliato. Nella sua presa di posizione del 25 maggio 2022, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, affermando in sostanza di aver già esaminato la necessità di modificare l’articolo 30a OASA nel suo rapporto del 21 dicembre 2020 in risposta al postulato (18.3381) della CIP-N «Per un’ampia analisi della problematica dei sans papiers». In particolare ha sottolineato che un allentamento dei criteri di ammissione dell’articolo 30a OASA comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti dei sans papier che non assolvono una formazione professionale di base e porrebbe altri stranieri che si attengono alle regole di ammissione in una situazione di svantaggio ingiustificata, il che incoraggerebbe la migrazione illegale. La mozione è stata adottata dal Consiglio nazionale (CN) l’8 giugno 2022 con 111 voti contro

73 e 4 astenuti.

Il 17 ottobre 2022, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha discusso in modo approfondito la possibilità per i richiedenti l’asilo respinti e i sans papier di iniziare o concludere una formazione professionale oppure di esercitare un’attività lucrativa nel quadro dell’esame della mozione CIP-N 22.3392 e ha iniziato a trattare la mozione Markwalder 20.3322 «Nessuna interruzione del tirocinio per i richiedenti l’asilo già integrati nel mercato svizzero del lavoro» (cfr. infra). Con 8 voti contro 4, la CIP-S ha raccomandato alla propria Camera di respingere la mozione CIP-N 22.3392. Nel suo rapporto del 17 ottobre 2022, constata che, negli ultimi anni, l’accesso a una formazione professionale di base e l’esclusione da essa per i giovani richiedenti l’asilo respinti e i sans papiers sono stati oggetto di diversi interventi parlamentari, due dei quali sono stati respinti dalla CIP-S. A tale proposito, la CIP-S afferma di non aver cambiato opinione e che i suoi argomenti rimangono validi: le persone la cui domanda d’asilo è stata respinta devono lasciare la Svizzera e non bisogna creare incentivi a favore di un soggiorno illegale in Svizzera. Inoltre sottolinea che l’accelerazione delle procedure d’asilo a partire dal 1° marzo 2019 ha consentito di risolvere la maggior parte dei problemi incontrati in quest’ambito e che non occorre legiferare in materia. Una minoranza è del parere che l’effetto della mozione Barthassat 08.3616 «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato», da cui scaturisce l’articolo 30a OASA, sia molto limitato perché i criteri stabiliti per la sua attuazione sono troppo rigidi. Per essa, l’accesso al mercato del lavoro deve essere facilitato per le persone che si trovano già in Svizzera, come chiedono anche i rappresentanti dell’economia e delle PMI (carenza di manodopera con una formazione professionale in determinati ambiti).

Il 14 dicembre 2022, la mozione CIP-N 22.3392 è stata adottata dal Consiglio degli Stati (CS) con 21 voti contro 19 e 0 astensioni. Il progetto di modifica dell’articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA mira a mettere in atto tale mozione.

Relazione con gli obiettivi della mozione Markwalder 20.3322 La mozione Markwalder 20.3322 «Nessuna interruzione del tirocinio per i richiedenti l’asilo già integrati nel mercato svizzero del lavoro», depositata il 5 maggio 2020, incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali e la prassi affinché i richiedenti l’asilo con un contratto di tirocinio o di formazione valido integrati nel mercato svizzero del lavoro possano proseguire e concludere i rispettivi tirocini e formazioni. Tale mozione è stata adottata dal CN il 2 marzo 2023. La CIP-S ha esaminato la mozione il 25 aprile 2023, proponendo all’unanimità di respingerla per una ragione formale. Secondo la CIP-S, la mozione della CIP-N 22.3392 persegue infatti sostanzialmente le medesime finalità della mozione Markwalder 20.3322 ma con un campo di applicazione più ampio. Siccome il mandato di predisporre le modifiche legislative necessarie per la mozione CIP-N 22.3392 è già stato trasmesso al Consiglio federale, la CIP-S ha respinto la mozione 20.3322. Una parte della Commissione ha per giunta sottolineato che, in base ai dati forniti dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il numero delle persone potenzialmente interessate dall’attuazione della mozione Markwalder è assai esiguo. Il 15 giugno 2023 il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione Markwalder 20.3322 ritenendo, come la CIP-S, che gli obiettivi perseguiti dalla mozione 20.3322 sono contenuti negli obiettivi della mozione CIP-N 22.3392, accolta dalle Camere federali, e che pertanto il Consiglio federale ha già ricevuto un mandato per l’attuazione di questi obiettivi. La SEM attuerà gli obiettivi della mozione Markwalder 20.3322, sostenuti dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, prorogando il termine di partenza fino alla conclusione della formazione professionale di base per i richiedenti l’asilo respinti che già beneficiano di un contratto d’apprendistato. Secondo le stime della SEM questa misura riguarda un numero di casi molto esiguo. Contrariamente all’attuazione della mozione CIP-N 22.3392, che implica una modifica dell’OASA oggetto del presente rapporto esplicativo, l’attuazione degli obiettivi della mozione 20.3322 non implica nessuna modifica legislativa e verrà realizzata tramite una modifica delle istruzioni della SEM.

1.2 Alternative esaminate

Regolamentazione attuale La legge federale sull’asilo (LAsi; RS 142.31) e la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) fissano le condizioni per il rilascio, in casi di rigore, di un permesso di dimora ai richiedenti l’asilo respinti e alle persone senza statuto di soggiorno regolare in Svizzera (sans papiers). Per i richiedenti l’asilo respinti, l’articolo 14 capoverso 2 LAsi prevede le condizioni cumulative seguenti: la persona in questione deve trovarsi in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo; il suo luogo di soggiorno dev’essere stato sempre noto alle autorità; si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione; non sussistono motivi di revoca del permesso di dimora (p. es. condanne penali). Per i sans papiers, l’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI non prevede una durata di soggiorno minima prima di poter presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore. Nemmeno gli articoli 30a e 31 OASA prevedono una durata di soggiorno minima. La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) e del Tribunale federale (TF) ha tuttavia stabilito alcuni criteri al riguardo (cfr. DTF 123 II 125; sentenze TAF F-7082/2017, consid. 5.5 e 5.6, e F-2204/2020, consid. 6.4 segg.). Nel quadro dell’esame di un caso di

rigore, la durata del soggiorno in Svizzera costituisce un fattore importante che va considerato alla luce dell’insieme delle circostanze del caso in questione. Sempre secondo tale giurisprudenza, occorre altresì tenere conto dell’età al momento dell’entrata in Svizzera, dato che l’aver trascorso l’adolescenza in Svizzera è reputato in linea di massima un fattore d’integrazione determinante (cfr. DTF 123 II 125). In base alla prassi delle autorità cantonali e della SEM, per le famiglie con bambini scolarizzati si parte da una durata minima di soggiorno in Svizzera di cinque anni come valore indicativo, mentre per le persone sole, le coppie senza figli e quelle con figli piccoli in età prescolastica si richiede una durata maggiore. L’articolo 30a OASA, entrato in vigore il 1° febbraio 2013 in attuazione della mozione Barthassat 08.3616 «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato», precisa le condizioni di ammissione specifiche per rilasciare a giovani sans papier e richiedenti l’asilo respinti un permesso di dimora al fine di svolgere una formazione professionale di base. I richiedenti devono aver frequentato ininterrottamente la scuola dell’obbligo per almeno cinque anni in Svizzera (le offerte di formazione transitoria sono tenute in considerazione), il datore di lavoro deve aver presentato una domanda, devono essere rispettate le condizioni di salario e di lavoro, devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI e la persona in questione deve inoltre rivelare la sua identità. I restanti richiedenti l’asilo respinti e sans papier, in particolare i giovani che desiderano seguire una formazione terziaria (senza esercizio di un’attività lucrativa), sono tenuti ad adempiere le condizioni stabilite dall’articolo 31 OASA, che corrispondono in gran parte a quelle dell’articolo 30a OASA. Un Cantone che intende regolarizzare le condizioni di soggiorno di uno straniero a titolo di caso personale particolarmente grave (in base all’art. 14 cpv. 2 LAsi o all’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) deve sottoporre la sua decisione all’approvazione della SEM (art. 99 LStrI e art. 5 dell’ordinanza del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP; RS 142.201.1). La SEM in seguito emana una decisione formale impugnabile dinanzi al TAF.

Testo della mozione e varianti di messa in atto esaminate La mozione propone di esaminare le seguenti modifiche della legislazione vigente: - ridurre da cinque a due anni la durata del soggiorno già maturato fino alla presentazione della domanda di un permesso di dimora; - ridurre la condizione della frequenza della scuola dell’obbligo in Svizzera da cinque a due anni o stralciare tale requisito; - possibilità di presentare una domanda di permesso di dimora in forma anonima. Secondo la mozione, devono ad ogni modo continuare a valere i criteri d’integrazione e la condizione che i datori di lavoro devono poter esaminare caso per caso l’impiego di un potenziale apprendista. Di conseguenza, le seguenti varianti di messa in atto della mozione CIP-N 22.3392 sono state esaminate e respinte:

a) Riduzione della durata minima di soggiorno in Svizzera da cinque a due anni Quale condizione per ottenere un permesso di dimora nei casi di rigore che riguardano richiedenti l’asilo respinti, l’articolo 14 capoverso 2 lettera a LAsi prevede in particolare una durata minima di soggiorno in Svizzera di almeno cinque anni. Come sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere relativo alla mozione, consentire ai richiedenti l’asilo respinti che desiderano svolgere una formazione professionale di base di presentare una domanda per casi di rigore prima di aver trascorso cinque anni in Svizzera necessiterebbe una modifica della LAsi.

Secondo il Consiglio federale, una tale modifica comporterebbe differenze di trattamento eccessive in seno a varie categorie di stranieri. Per quanto riguarda i richiedenti l’asilo respinti, verrebbe a crearsi una disparità tra chi aspira ad acquisire una formazione professionale di base e chi desidera seguire una formazione terziaria o presenta una domanda di permesso di dimora per casi di rigore con un altro scopo. A differenza di coloro che intraprendono una formazione professionale di base, questi ultimi continuerebbero infatti a essere assoggettati al vincolo dei cinque anni di soggiorno in Svizzera prima di poter richiedere un permesso di dimora. La modifica in questione risulterebbe pure iniqua nei confronti degli altri stranieri (che non soggiornano illegalmente in Svizzera e la cui domanda d’asilo non è stata respinta) che desiderano un permesso di dimora per intraprendere un tirocinio o un percorso di studi, dato che anch’essi sarebbero soggetti a condizioni d’ammissione più severe. Per giunta, se la durata minima di soggiorno per i richiedenti l’asilo respinti intenzionati ad acquisire una formazione professionale di base venisse ridotta a due anni, è lecito supporre che la stessa norma si applicherebbe anche alle persone ammesse provvisoriamente che frequentano una formazione professionale di base o persino alla totalità delle persone ammesse provvisoriamente. Allo stato attuale, sono esaminate approfonditamente unicamente le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni (art. 84 cpv. 5 LStrI). Per quanto concerne i sans papiers, né la legge né l’ordinanza e neppure la giurisprudenza stabiliscono una durata di soggiorno minima per ottenere un permesso di dimora per casi di rigore. Secondo la giurisprudenza, la valutazione della durata del soggiorno in Svizzera nell’ottica dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI va effettuata caso per caso. Nella prassi, la SEM e le autorità migratorie cantonali - basandosi anche sulla giurisprudenza - adottano un valore indicativo minimo di cinque anni di soggiorno in Svizzera per le famiglie con bambini scolarizzati e un lasso di tempo superiore per le persone sole (cfr. cap. 1.2). Di conseguenza, qualora la permanenza minima di due anni venisse applicata ai sans papiers che intendono intraprendere una formazione professionale di base, occorrerebbe pure stabilire una durata di soggiorno minima nella LStrI. Ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra i sans papiers che seguono una formazione professionale e gli altri sans papiers e disattenderebbe la giurisprudenza attuale, in base alla quale la durata del soggiorno deve essere valutata alla luce dell’insieme delle circostanze relative al caso individuale in questione. Inoltre, in numerosi casi l’esecuzione dell’allontanamento diventerebbe di fatto impossibile dopo un soggiorno in Svizzera di appena due anni, anche nel caso in cui le persone in questione dovessero provenire da un Paese sicuro. La maggior parte dei giovani sans papiers presenti in Svizzera provengono da Paesi considerati sicuri come Brasile, Bolivia, Ecuador ecc. Ciò comporterebbe altresì una riduzione della durata minima di soggiorno richiesta per i loro familiari, dato che essi sarebbero soggetti alle stesse condizioni del giovane in formazione in caso di rilascio di un permesso di dimora a tutta la famiglia. Si andrebbe quindi oltre l’obiettivo perseguito dalla mozione, ossia consentire un’ammissione agevolata dei giovani intenzionati a intraprendere una formazione professionale. Infine, questa misura lancerebbe un segnale sbagliato: gli immigrati illegali che seguono una formazione professionale di base beneficerebbero infatti di condizioni più vantaggiose per il rilascio di un permesso di dimora rispetto ad altre categorie di stranieri. b) Soppressione della durata minima di frequenza della scuola dell’obbligo in Svizzera In base all’articolo 14 capoverso 2 lettera c LAsi, per poter presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore un richiedente l’asilo respinto deve aver raggiunto un alto grado di integrazione in Svizzera. L’articolo 30a capoverso 1 lettera d OASA prevede che siano soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. A tale riguardo, si tratta di valutare se la persona in questione rispetta la sicurezza e l’ordine pubblici

e i valori della Costituzione federale e di esaminare il livello delle sue competenze linguistiche o la sua partecipazione alla vita economica e l’acquisizione di una formazione. Le conoscenze linguistiche richieste devono permettere di interagire nella vita quotidiana (p. es. con le autorità preposte al mercato del lavoro, con gli insegnanti, per la consulenza professionale o per un consulto medico). Una scolarizzazione in Svizzera assume pertanto grande importanza ai fini dell’integrazione. In linea di massima, nel caso delle domande di permesso di dimora per casi di rigore viene richiesto perlomeno il livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QECR). Ne consegue che se non è richiesto di aver frequentato in precedenza la scuola dell’obbligo in Svizzera, non è possibile soddisfare i criteri d’integrazione imposti dalla LStrI, dalla LAsi e dall’OASA. La stessa mozione chiede peraltro che continuino a valere i criteri d’integrazione. Infine è lecito supporre che frequentare la scuola professionale obbligatoria nel quadro della formazione post obbligatoria risulterebbe pressoché impossibile senza aver frequentato dapprima la scuola dell’obbligo in Svizzera per un certo lasso di tempo. c) Presentazione della domanda in forma anonima Il diritto vigente consente già ai Cantoni di accettare una domanda in forma anonima in vista di un esame informale preliminare (pre-esame) prima che la persona in questione presenti ufficialmente la propria domanda (prassi in uso p. es. nel Cantone di Basilea Città). Non occorre una regolamentazione federale formale in materia, a maggior ragione perché disposizioni simili non esistono in nessun altro ambito del diritto; l’esperienza dimostra inoltre che sono in pochi ad avvalersi di questa possibilità. Una norma che impone alle autorità competenti di prendere una decisione formale senza tenere conto di tutte le informazioni personali necessarie per poter esaminare la domanda è contraria ai principi del diritto amministrativo e della procedura amministrativa. L’identità deve dunque essere conosciuta al più tardi quando l’autorità cantonale intende emanare una decisione formale. La possibilità di presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore in forma anonima impedirebbe alle autorità migratorie cantonali e alla SEM di procedere a un controllo di identità (per stabilire se esistono registrazioni della persona sotto altre identità) o di sicurezza (verifica dell’estratto del casellario giudiziale, ricerche in diversi sistemi d’informazione come SIMIC, RIPOL, SIS ecc.). Determinate condizioni di ammissione stabilite dalla legge, e in particolare l’assenza di motivi di revoca, non potrebbero pertanto essere controllate prima di rilasciare un permesso di dimora. Nel caso dei richiedenti l’asilo respinti, le autorità inoltre conoscono in linea di principio la loro identità e il loro luogo di soggiorno, o perlomeno l’identità dichiarata nel quadro della procedura d’asilo. Di conseguenza, soltanto i sans papiers sarebbero protetti da una decisione di allontanamento e unicamente durante la procedura di prima istanza.

2 Punti essenziali del progetto

Allo scopo di rendere più agevoli per i giovani che soggiornano illegalmente e per i richiedenti l’asilo respinti le condizioni di ammissione per la concessione di un permesso di dimora per casi di rigore in vista di frequentare una formazione professionale di base in Svizzera, il progetto propone di ridurre da cinque a due anni la durata minima di frequenza della scuola obbligatoria in Svizzera e di aumentare da uno a due anni il termine per presentare la domanda di permesso di dimora per casi di rigore in vista di frequentare una formazione professionale di base. Le altre condizioni di ammissione derivanti dalla LAsi (art. 14 cpv. 2), dalla LStrI (art. 30 cpv. 1 lett. b) e dall’OASA (art. 30a cpv. 1 lett. b-f e cpv. 2 e 3) restano invariate.

3 Commento ai singoli articoli

Aspetti generali Ai giovani senza uno statuto di soggiorno legale in Svizzera desiderosi di intraprendere una formazione professionale di base dopo la scuola dell’obbligo, il fatto di non disporre di un permesso di dimora impedisce di firmare un contratto di lavoro e quindi di seguire una tale formazione. Secondo la LStrI infatti ogni straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un apposito permesso (art. 11 cpv. 1 LStrI). È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (art. 11 cpv. 2 LStrI). Poiché anche l’apprendistato è considerato un’attività lucrativa (art. 1a cpv. 2 OASA), questi giovani non possono accedere a una formazione professionale di base senza regolarizzare le loro condizioni di soggiorno. Un datore di lavoro che impiega uno straniero senza permesso risulta peraltro punibile (art. 117 LStrI). Se i giovani in questione scelgono per contro una formazione accademica, l’assenza di un permesso di dimora o di lavoro in genere non costituisce un problema in quanto non si tratta di un’attività lucrativa. Adottando nel 2010 la mozione Barthassat 08.3616 «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato», il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di integrare le disposizioni legali vigenti relative al trattamento dei casi di rigore al fine di precisare le condizioni di ammissione in vista del rilascio di un permesso di dimora a giovani sans papiers o richiedenti l’asilo respinti intenzionati a intraprendere una formazione professionale di base. Il Consiglio federale ha quindi adottato l’articolo 30a OASA, entrato in vigore il 1° febbraio 2013. Parallelamente continua a sussistere la possibilità di rilasciare un permesso di dimora per casi di rigore in base alle condizioni dell’articolo 31 OASA. Tale disposizione si applica sia ai casi personali particolarmente gravi che interessano stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 50 cpv. 1 lett. b e art. 84 cpv. 5 LStrI), sia ai casi di rigore nell’ambito dell’asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi). I beneficiari di un permesso di dimora per casi di rigore possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente purché rispettino i requisiti stabiliti nell’articolo 31 capoversi 3 e 4 OASA. L’articolo 30a OASA ha ad ogni modo permesso di completare il quadro legale già esistente, disciplinando in maniera specifica e dettagliata le condizioni di rilascio di un permesso di dimora volto a consentire a persone prive di uno statuto di soggiorno di svolgere una formazione professionale di base. Ciò consente agli interessati di valutare più concretamente le opportunità di successo della loro domanda. Tale disposizione si applica sia ai sans papiers che ai richiedenti l’asilo respinti. Dall’entrata in vigore dell’articolo 30a OASA, la SEM ha approvato 61 prime domande sulla base del suddetto articolo. Tale dato va relativizzato alla luce del fatto che una parte importante dei giovani sans papiers sono stati regolarizzati con tutta la propria famiglia in applicazione delle disposizioni legali previgenti (art. 31 OASA). Di conseguenza, il numero di giovani sans papiers regolarizzati per acquisire una formazione professionale di base è certamente maggiore. La SEM non dispone di statistiche sul numero di domande respinte dalle autorità cantonali competenti perché gli interessati non adempivano le condizioni legali stabilite dall’articolo 30a OASA o dall’articolo 31 OASA.

Articolo 30a capoverso 1 lettera a P-OASA

D’ora in poi, i richiedenti dovranno aver frequentato ininterrottamente la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno due anni (anziché cinque anni) prima di presentare una domanda di permesso di dimora. Come finora, essi dovranno provare di aver assolto gli anni di scuola richiesti in Svizzera. Al fine di soddisfare i criteri d’integrazione previsti dalla LAsi, dalla LStrI e dall’OASA (art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi, art. 58a cpv. 1 LStrI, art. 30a cpv. 1 lett. d e art. 31 cpv. 1 lett. a OASA) per ottenere un permesso di dimora per casi di rigore, occorre aver frequentato la scuola in Svizzera per almeno due anni. Tale durata è necessaria in particolare per acquisire le competenze linguistiche indispensabili per assolvere la scuola professionale. Il testo della mozione precisa per giunta che i criteri attuali in materia di integrazione devono essere mantenuti. La modifica proposta non incide sulla durata di soggiorno minima prevista dall’articolo 14 capoverso 2 LAsi per i richiedenti l’asilo respinti. In effetti è stato ridotto solo il periodo di frequenza scolastica in Svizzera richiesto dall’OASA. Con la proposta di ridurre da cinque a due anni la frequenza della scuola dell’obbligo in Svizzera, in linea di principio è possibile rilasciare prima un permesso di dimora ai sans papiers in vista dello svolgimento di una formazione professionale di base. Occorre tuttavia che sussista effettivamente un caso personale particolarmente grave ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI e che siano soddisfatte anche le altre condizioni di cui all’articolo 30a OASA. La giurisprudenza dei tribunali federali ha stabilito alcuni criteri in materia che sono validi per tutti i casi di rigore. Di conseguenza, visto che la modifica proposta mira unicamente a ridurre la frequenza scolastica minima necessaria in Svizzera, essa non si riferisce in generale alla durata di soggiorno richiesta per ottenere un permesso di dimora per casi di rigore e non comporterà adeguamenti agli altri criteri fissati dalla giurisprudenza e dalla prassi per l’ottenimento di un permesso di dimora per casi di rigore in virtù dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI. La domanda di permesso di dimora per casi di rigore deve essere presentata entro due anni da quando il richiedente ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a P-OASA). La concessione di un anno in più rispetto al diritto attuale per depositare la domanda discende all’esperienza pratica, dato che può accadere che un giovane abbia bisogno di più di 12 mesi per trovare un posto di formazione. D’altro canto, il termine di due anni ha lo scopo di evitare che i giovani aspettino troppo prima di cercare un posto di apprendistato. In generale, chi intende svolgere una formazione professionale, indipendentemente dal fatto che sia svizzero o straniero, comincia tali ricerche almeno un anno prima di finire la scuola dell’obbligo (o addirittura due a seconda della professione), in modo da poter iniziare il tirocinio subito dopo il termine della scolarità obbligatoria. Poiché è risaputo che gli stranieri in genere hanno maggiori difficoltà a trovare un posto di apprendistato rispetto agli svizzeri, spetta ai diretti interessati intraprendere il prima possibile sforzi in tal senso. Conformemente al vigente articolo 30a capoverso 3 OASA, le condizioni di soggiorno di genitori, fratelli e sorelle della persona interessata devono essere esaminate in base all’articolo 31 OASA. Nell’esaminare la domanda occorre tuttavia tenere conto della situazione di tutta la famiglia.

4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

La modifica proposta comporta un allentamento delle condizioni di ammissione attuali, per cui è plausibile un certo aumento del numero di domande presentate ai Cantoni e alla SEM e dei relativi carichi di lavoro. Per quanto riguarda i sans papiers, tale aumento non può essere determinato con precisione poiché, trattandosi di soggiorni illegali, non esistono statistiche in materia. Dall’entrata in vigore dell’articolo 30a OASA (nel 2013), la SEM ha approvato 61 prime domande sulla base del suddetto articolo. Tale dato va relativizzato alla luce del fatto che una parte importante dei sans papiers sono stati regolarizzati con tutta la propria famiglia in applicazione delle disposizioni legali previgenti (art. 31 OASA). Di conseguenza, il numero di giovani sans papiers regolarizzati che frequentano una formazione professionale di base è certamente molto maggiore. Per quel che concerne invece i richiedenti l’asilo respinti, è possibile unicamente effettuare delle stime sulla base dei giovani che beneficiano del soccorso d’emergenza. Nel secondo trimestre del 2022, 1744 persone nate tra il 2002 e il 2007 (ossia di età compresa tra 15 e 20 anni) usufruivano del soccorso d’emergenza per domande d’asilo presentate tra il 2018 e il 2022. Su questo numero di potenziali interessati da un allentamento delle condizioni di ammissione non è possibile definire la quota di chi desidera svolgere un apprendistato e, in aggiunta, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera a P-OASA.

5 Aspetti giuridici

Il progetto si basa sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) 1, secondo cui la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione. La modifica proposta riguarda una disposizione esecutiva della LStrI e della LAsi (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e art. 14 cpv. 2 LAsi) tesa a precisare le condizioni di ammissione applicabili alla concessione di un permesso di dimora per casi di rigore in vista di effettuare una formazione professionale di base. La modifica proposta è compatibile con la Costituzione federale e gli impegni internazionali della Svizzera.

1 RS 101.