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Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA)

Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Berna, 25 ottobre 2023

Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA

Rapporto esplicativo per l’avvio della proce­ dura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

Compendio La revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA reca le disposizioni di esecuzione relative alla revisione parziale del 16 giugno 2023 della legge sull’IVA nonché una serie di ag­ giornamenti e semplificazioni, segnatamente negli ambiti delle aliquote saldo e forfeta­ rie.

Situazione iniziale

Nella votazione finale del 16 giugno 2023, le Camere federali hanno adottato la revisione par­ ziale della legge sull’IVA (LIVA). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 5 otto­ bre 2023.

Contenuto del progetto

La revisione parziale della LIVA rende necessario adeguare l’ordinanza sull’IVA (OIVA) in materia di imposizione delle piattaforme, rendiconto annuale, sussidi e per quanto concerne le agenzie di viaggio. Al tempo stesso, il Consiglio federale coglie l’occasione per aggiornare e precisare l’OIVA anche in altri ambiti. Nello specifico, vengono completamente rielaborati e semplificati il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfetarie. Inoltre, d’ora in avanti per determinati atti è prescritto unicamente l’utilizzo del portale elettronico.

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Nella votazione finale del 16 giugno 2023, le Camere federali hanno adottato la revisione par­ ziale della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA). Il termine di referendum è scaduto inutiliz­ zato. Con la revisione parziale della LIVA viene data attuazione segnatamente a diversi interventi parlamentari, come la mozione Vonlanthen 18.3540 Assoggettare all’IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall’estero verso la Svizzera, la mozione della CET-S 16.3431 Nes­ suna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati e le mozioni Stöckli 18.4194 e von Siebenthal 18.4363 Imposta sul valore aggiunto applicata a operatori turistici esteri. Viene inol­ tre introdotto il rendiconto annuale al fine di ridurre l’onere amministrativo delle imprese. In seguito a queste modifiche di legge anche la relativa ordinanza sull’IVA deve essere adeguata. Il Consiglio federale coglie altresì l’occasione per aggiornare e semplificare l’ordinanza anche in altri ambiti. Nello specifico, vengono completamente rielaborati e semplificati il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfetarie. Inoltre, d’ora in avanti per determinati atti è prescritto unicamente l’utilizzo del portale elettronico. Il Consiglio federale determina la data di entrata in vigore della LIVA riveduta e della relativa ordinanza sull’IVA. La data prevista è il 1° gennaio 2025. A questa data si auspica di introdurre anche il rendiconto annuale, che necessita di adeguamenti informatici di ampia portata. Al mo­ mento è impossibile prevedere se la scadenza verrà rispettata. Se la scadenza non venisse rispettata, il rendiconto annuale dovrà entrare in vigore in un secondo momento.

2 Punti essenziali del progetto

In conseguenza delle modifiche della LIVA devono essere emanate, adeguate o abrogate di­ verse disposizioni di esecuzione. – Imposizione delle piattaforme: se una merce è venduta dall’estero in territorio svizzero mediante una piattaforma elettronica di vendita per corrispondenza, l’imposta sull’impor­ tazione è generalmente dovuta dalla piattaforma. Tuttavia, talvolta vi è l’esigenza che sia l’impresa di vendita per corrispondenza, che esegue la fornitura vera e propria, a corri­ spondere l’imposta sull’importazione al posto della piattaforma. L’ordinanza stabilisce quando ciò è possibile (art. 48e, 63, 111a, 118 e 120 AP-OIVA). – Rendiconto annuale: l’ordinanza reca le disposizioni di dettaglio che disciplinano l’auto­ rizzazione del rendiconto annuale, la revoca della stessa e l’adeguamento degli acconti (art. 76a–76d AP-OIVA). – Sussidi: le collettività pubbliche possono designare come sussidio i mezzi finanziari ver­ sati solo se ciò avviene entro il termine di finalizzazione del periodo fiscale (art. 72 cpv. 1 LIVA) in cui avviene il versamento (art. 29 e 75 AP-OIVA). – Monete d’oro e oro fino e rinuncia all’annuncio di inizio dell’assoggettamento: poiché le disposizioni sono state elevate a rango di legge, le corrispondenti disposizioni di ordi­ nanza devono essere abrogate (art. 44, 61, 113 e 121a AP-OIVA). – Procedura di rimborso: deve essere precisato che non esiste alcun diritto al rimborso delle imposte precedenti se le imprese estere sono esentate dall’imposta solo in virtù del fatto che eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta (art. 151 AP-OIVA).

Il progetto reca inoltre una serie di aggiornamenti e semplificazioni che non sono riconducibili alla revisione parziale della LIVA. – Il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfetarie devono essere semplificati. Le modifiche principali sono: – finora era possibile applicare solo fino a un massimo di due aliquote saldo; tale limi­ tazione viene ora abrogata (art. 84–88 AP-OIVA) per favorire una maggiore corri­ spondenza dell’aggravio dell’imposta tra il rendiconto allestito con il metodo effettivo e quello allestito con le aliquote saldo; – viene eliminata la regolamentazione speciale per i settori misti e con essa la regola del 50 per cento (art. 89 AP-OIVA); – in caso di adesione al metodo delle aliquote saldo o a quello delle aliquote forfetarie, nonché di uscita da tali metodi, ora le correzioni dovranno essere effettuate in analo­ gia alla procedura in caso di modifiche d’utilizzazione (art. 79–82 AP-OIVA): -­ passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo di rendiconto semplificato: sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi, l’imposta è addebitata all’aliquota di cui all’articolo 25 LIVA (aliquote d’imposta al momento dell’acqui­ sto). La dichiarazione deve avvenire nel rendiconto; -­ passaggio dal metodo di rendiconto semplificato al metodo di rendiconto effettivo: sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi, l’imposta è accreditata all’aliquota legale (aliquote d’imposta al momento dell’acquisto). La dichiarazione deve avvenire nel rendiconto; – le procedure speciali relative al computo delle imposte precedenti sostenute in caso di esportazioni e prestazioni agli organi diplomatici nonché le procedure relative al computo dell’imposta precedente fittizia e all’imposizione dei margini devono essere eliminate per ragioni di semplificazione (art. 90 AP-OIVA). I moduli 1050, 1055 e 1056 vengono abrogati; – superamento dei limiti per l’applicazione delle aliquote saldo (art. 81 AP-OIVA): -­ l’obbligo di passaggio al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del quarto periodo fiscale deve essere sempre subordinato al superamento di uno o di entrambi i limiti nel corso di tre (in precedenza due) periodi fiscali consecutivi; -­ deve essere abrogata la regolamentazione speciale secondo cui superamenti del limite o dei limiti oltre una determinata soglia comporterebbero una revoca antici­ pata o addirittura retroattiva dell’autorizzazione al rendiconto con le aliquote saldo; – per il metodo delle aliquote forfetarie la durata minima di adesione e il periodo di attesa per rientrare in questo metodo sono ora di un intero periodo fiscale (in prece­ denza tre o dieci periodi fiscali; art. 98 AP-OIVA). – Imposizione di gruppo: deve essere precisato quando eventuali modifiche nella compo­ sizione del gruppo devono essere comunicate all’AFC e che ciò deve sempre avvenire per via elettronica attraverso l’apposito portale (art. 18–20 AP-OIVA). – Deduzione dell’imposta precedente fittizia: i beni che un contribuente ha acquistato da beneficiari di cui alla legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite (LSO) non devono dare diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 63 AP-OIVA) in quanto sono esentati dall’imposta. – Le professioni di psicologo, farmacista e optometrista devono essere considerate profes­ sioni mediche e sanitarie (art. 35 AP-OIVA). – Procedura di notifica: per i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 15 000 franchi eseguiti tra contribuenti deve essere applicata la procedura di notifica. – Secondo l’articolo 65a LIVA, per determinati atti negli ambiti dell’imposizione di gruppo, del rendiconto annuale e dei metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie deve essere utilizzato unicamente l’apposito portale elettronico dell’Amministrazione.

1 RS 192.12

3 Commento ai singoli articoli

Art. 4a cpv. 4 Viene introdotta l’abbreviazione «AFC».

Art. 18 Nei capoversi 1 e 2 è sancito che ogni gruppo deve nominare una rappresentanza e chi può assumere tale funzione. Il capoverso 3 disciplina la procedura per ottenere l’autorizzazione dell’imposizione di gruppo se il gruppo soddisfa già le relative condizioni. Non è necessario che la richiesta venga presentata all’inizio dell’anno, bensì viene prescritto un termine adeguato a questo scopo. Se invece le condizioni vengono soddisfatte solo nel corso di un periodo fiscale, il capoverso 4 prevede la possibilità di aderire all’imposizione di gruppo a partire dal momento in cui le condizioni sono soddisfatte. Questa procedura corrisponde alla prassi attuale. Inoltre, in tutto l’articolo domanda è sostituito con richiesta, il termine utilizzato nella legge. In questo articolo e negli articoli 19 e 20 viene inoltre stabilito quali obblighi devono essere adempiuti per via elettronica.

Art. 19 cpv. 1 e 2 Capoverso 1: d’ora in avanti è possibile apportare modifiche alla rappresentanza di un gruppo d’imposizione anche nel corso di un periodo fiscale. Le modifiche devono essere previamente notificate, come da prassi vigente, anche se non è più prescritto un termine determinato. Capoverso 2: adeguamento conseguente alla modifica del capoverso 1.

Art. 20 La prassi attuale concernente la procedura in caso di modifiche nella composizione del gruppo deve essere integrata con il capoverso 3. Il capoverso prescrive quali requisiti devono essere soddisfatti affinché un soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all’impo­ sizione di gruppo solo in un secondo momento possa entrare a far parte di un gruppo a partire da tale momento. In tutto l’articolo domanda è sostituito con richiesta, il termine utilizzato nella legge.

Art. 29 Secondo la nuova disposizione dell’articolo 18 capoverso 3 LIVA si ha un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico ogni volta che una collettività pubblica designa espressamente come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati al benefi­ ciario. Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 29, fatto salvo per l’inciso introduttivo, necessario per via della finzione giuridica. Il capoverso intende innanzitutto regolamentare in modo pun­ tuale il caso in cui una collettività pubblica non designi come sussidio i mezzi finanziari impie­ gati, sebbene a norma di legge e della prassi amministrativa dell’AFC si tratti effettivamente di sussidi. In tal modo aiuta però anche le collettività pubbliche a valutare se un versamento di mezzi finanziari possa essere considerato un sussidio o no. Il capoverso 2, per ragioni di certezza del diritto, stabilisce fino a quando, ai fini dell’IVA, una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati. L’ultimo momento utile a questo scopo è il termine di finalizzazione del periodo fiscale in cui avviene il versamento. Una designazione entro la prescrizione del dritto di tassazione non sarebbe praticabile in quanto i beneficiari assoggettati devono cono­ scere l’ammontare delle imposte sulla cifra d’affari e delle imposte precedenti deducibili, e per­ ché le collettività pubbliche devono rispettare i termini per il conto annuale. Una collettività pubblica che versa un importo deve quindi comunicare al beneficiario entro la fine di agosto

dell’anno successivo che tale importo è considerato un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico. Questo è un termine di perenzione.

Art. 35 cpv. 2 lett. dbis, p e q Le persone che esercitano una delle professioni aggiunte prestano cure mediche. La prassi già vigente viene recepita a livello di ordinanza.

Art. 38 Il capoverso 2bis definisce chi è considerato responsabile di una fondazione o di un istituto. A questo proposito non è determinante chi finanzia la fondazione o l’istituto ma chi ha la facoltà di nominarne gli organi. Capoverso 3: adeguamento del perimetro di esclusione dall’imposta che si rende necessario perché le prestazioni che le fondazioni e gli istituti effettuano alle collettività pubbliche interes­ sate, o acquistano dalle stesse, sono escluse non solo quando tali collettività pubbliche sono i fondatori esclusivi della fondazione o dell’istituto ma anche quando ne sono i responsabili. esclusivi

Art. 44 Questa disposizione ora si trova nell’articolo 23 capoverso 2 numero 12 LIVA (adeguamento del rango normativo).

Art. 48e Poiché la fornitura dal primo venditore a favore della piattaforma è esente dall’IVA o è consi­ derata effettuata all’estero, se la piattaforma applicasse l’imposizione dei margini l’IVA gravante l’intera catena del valore aggiunto risulterebbe troppo bassa. La piattaforma dovrebbe assog­ gettare all’imposta solo il suo margine, che in realtà coincide con la provvigione ottenuta per la vendita. Questa provvigione non corrisponde però in alcun modo al margine che il venditore realizzerebbe se l’articolo 20a LIVA non trovasse applicazione. In caso di applicazione dell’im­ posizione dei margini verrebbe quindi a configurarsi una situazione in cui la vendita del bene vero e proprio non verrebbe imposta. È opportuno sottolineare che i venditori che effettuano forniture di beni esenti dall’imposta (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA) a una piattaforma non possono portare in deduzione eventuali per­ dite su queste vendite, cosa che invece potrebbero fare se fossero loro stessi ad applicare l’imposizione dei margini. A ogni modo la loro situazione non dovrebbe essere di maggiore svantaggio rispetto a quella attuale, in quanto per l’acquisto di beni gravato dall’IVA possono effettuare la deduzione dell’imposta precedente.

Art. 61 L’esenzione fiscale per le monete d’oro e l’oro fino viene ora disciplinata a livello di legge (art. 23 cpv. 2 n. 12 e art. 53 cpv. 1 lett. m LIVA). La deduzione dell’imposta precedente si evince sulla base dell’articolo 28 LIVA.

Art. 63 cpv. 3 Lettera c: modifica del rimando a seguito dell’adeguamento del rango normativo dell’articolo 44 OIVA. Lettera e: un bene acquistato da un beneficiario di cui all’articolo 2 LSO non soggiace ad alcuna imposta. Di conseguenza, nel caso di una rivendita non è ammessa la deduzione dell’imposta precedente fittizia. Lettera f: la fornitura da parte del venditore contribuente alla piattaforma è esente dall’IVA (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA). Poiché il venditore può effettuare la deduzione dell’imposta prece­ dente, i beni non sono gravati dall’IVA. Le piattaforme non devono pertanto poter dedurre l’im­ posta precedente fittizia.

Art. 75 cpv. 3 Correzione di un errore che si è ripercosso a sfavore dei contribuenti. Per una corretta riduzione della deduzione dell’imposta precedente, i sussidi versati per coprire un disavanzo d’esercizio vanno posti in relazione alle entrate complessive e non alla cifra d’affari complessiva. Le entrate complessive comprendono, oltre alla cifra d’affari, anche le entrate provenienti da sussidi, doni e attività sovrane.

Art. 76a Questo articolo regolamenta come procedere quando una persona intende applicare il rendi­ conto annuale all’inizio del suo assoggettamento. Capoverso 1: considerato che in caso di applicazione del rendiconto annuale l’AFC deve fattu­ rare gli acconti, è evidente che la comunicazione di questa intenzione all’AFC deve essere sufficientemente tempestiva. Come per il metodo delle aliquote saldo, la richiesta di adesione deve quindi essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA. Capoverso 2: il contribuente ha un diritto al rendiconto annuale. Nel caso di un nuovo contri­ buente occorre quindi solo chiarire se la condizione dell’articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA è soddisfatta. Visto che di regola non esistono dati riferiti al passato, è determinante la cifra d’affari (inclusa l’IVA) preventivata nei primi 12 mesi dall’iscrizione nel registro dei contri­ buenti IVA. Il capoverso 3 stabilisce quanto tempo deve trascorrere prima che il contribuente possa aderire al rendiconto annuale qualora non abbia presentato all’AFC la relativa richiesta di adesione entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA. Esempio: l’AFC comunica alla Bau Sagl il numero IVA in data 10 giugno 2025. La Bau Sagl presenta la richiesta di applicazione del rendiconto annuale il 2 settembre 2025. L’impresa può aderire al rendiconto annuale non prima del 1° gennaio 2027.

Art. 76b Capoverso 1: una comunicazione tardiva dell’intenzione di passare al rendiconto annuale non ha alcuna efficacia. Se intende passare al rendiconto annuale all’inizio del periodo fiscale suc­ cessivo, il contribuente deve presentare una nuova richiesta entro i termini. Capoverso 2: il contribuente ha un diritto ad aderire al rendiconto annuale. Devono tuttavia essere soddisfatte le seguenti condizioni. Lettera a: conformemente all’articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA l’applicazione del rendi­ conto annuale è consentita solo fino a una cifra d’affari di 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili. Determinante è la cifra d’affari realizzata nel periodo fiscale prece­ dente, comprensiva di IVA. In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni conve­ nute sono determinanti le controprestazioni convenute, in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, invece, la base di riferimento sono le controprestazioni ricevute. Lettera b: il rendiconto annuale implica un rischio di perdita superiore per la Confederazione, e per questa ragione l’AFC deve avere la facoltà di negare il passaggio al rendiconto annuale ai contribuenti che non hanno adempiuto i loro obblighi di rendiconto e di pagamento dell’IVA o che li hanno adempiuti soltanto in parte (cfr. art. 35a cpv. 1 LIVA). Determinanti per questa decisione sono i tre periodi fiscali precedenti o, in caso di durata inferiore dell’assoggettamento, quanto accaduto dal momento dell’iscrizione nel registro dei contribuenti. Un rendiconto si con­ sidera presentato entro i termini se viene depositato entro 60 giorni dopo la scadenza del pe­ riodo di rendiconto o entro la proroga dei termini accordata dall’AFC. Se l’AFC accorda una proroga per la presentazione del rendiconto, anche il termine di pagamento del credito fiscale esigibile viene prorogato di conseguenza.

Art. 76c Capoverso 1: se un contribuente non intende più applicare il rendiconto annuale deve notifi­ carlo all’AFC per via elettronica tramite l’apposito portale. Una notifica tardiva non ha alcuna

efficacia. Se intende rinunciare al rendiconto annuale all’inizio del periodo fiscale successivo, deve effettuare puntualmente una nuova notifica all’AFC. Il capoverso 2 indica quando l’AFC può revocare l’autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale: Lettera a: le norme per l’applicazione del rendiconto annuale ricalcano in buona parte quelle per l’applicazione del metodo delle aliquote saldo. Allo stesso modo, infatti, è disposto che il contribuente non possa più applicare il rendiconto annuale a partire dal quarto periodo fiscale, se nel corso di tre anni consecutivi ha superato il limite della cifra d’affari di 5 005 000 franchi (inclusa l’IVA). La lettera b enumera i casi in cui un adempimento insufficiente degli obblighi di rendiconto e/o di pagamento conduce all’esclusione dal rendiconto annuale. In questi casi l’esclusione non avviene all’inizio del periodo fiscale successivo ma all’inizio del secondo periodo fiscale suc­ cessivo. Spesso infatti viene richiesta una proroga dei termini per la presentazione del rendi­ conto, tale per cui i nuovi acconti vengono già stabiliti e fatturati sulla base del secondo anno precedente a quello in cui viene presentato il rendiconto. Per limitare l’onere amministrativo a carico dei contribuenti e dell’AFC è opportuno cercare di evitare il più possibile modifiche re­ troattive del periodo di rendiconto. Non importa se nell’anno successivo gli obblighi di rendi­ conto e di pagamento saranno adempiuti; l’esclusione non può più essere impedita. Numero 1: l’AFC stabilisce l’ammontare degli acconti sulla base dei dati dell’ultimo periodo fiscale disponibile, di regola quindi sulla base del credito fiscale dell’anno precedente (cfr. art. 86a cpv. 2 LIVA). Per effetto delle naturali oscillazioni della cifra d’affari e della diversa attività d’investimento, l’ammontare del credito fiscale può divergere sensibilmente da quello del periodo precedente. Di conseguenza, gli acconti fatturati possono rivelarsi o troppo bassi o troppo elevati. Il contribuente può pertanto richiedere all’AFC un adeguamento degli acconti. Non è necessaria una motivazione e sono consentiti più adeguamenti all’anno. Esiste tuttavia il rischio che venga richiesta una riduzione eccessiva degli acconti, al fine di ottenere vantaggi in termini di liquidità disponibile. Il fine che anima il rendiconto annuale, però, non è quello di migliorare la liquidità, ma di alleggerire l’onere amministrativo per i contribuenti. L’AFC neces­ sita pertanto di un appiglio che le consenta di procedere contro le riduzioni eccessive. Primo lemma: in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo e del metodo delle aliquote forfetarie sono previsti tre acconti e un pagamento finale. Un contribuente che nel corso dell’anno si rende conto di avere richiesto una riduzione eccessiva degli acconti deve richiederne l’aumento prima della scadenza dell’ultimo acconto; questo per evitare un’esclu­ sione dal rendiconto annuale. Secondo lemma: in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è previsto un solo acconto. Se il contribuente ha richiesto una riduzione di questo acconto e dal rendiconto annuale presentato emerge che l’acconto ridotto è inferiore al 35 per cento dell’ammontare d’imposta del periodo fiscale, la riduzione è considerata eccessiva. A partire dalla scadenza dell’acconto non è più possibile una sua correzione. Esempio: il 10 luglio la Treuhand Sagl, che adotta il metodo delle aliquote saldo, ha richiesto la riduzione dell’acconto da 9000 franchi a 4000 franchi. A settembre l’azienda si rende conto che la riduzione è eccessiva. Un adeguamento dell’acconto dopo la sua scadenza (31 ago­ sto) non è più consentito. Se i 4000 franchi non corrispondono almeno al 35 per cento dell’ammontare d’imposta dovuto per il periodo fiscale corrente, la Treuhand Sagl non potrà più avvalersi del rendiconto annuale dall’inizio del secondo anno successivo. Numero 2: se il rendiconto non viene presentato entro i termini – anche una presentazione del rendiconto entro un termine esteso concesso dall’AFC è considerata effettuata entro i termini – il contribuente viene dapprima sollecitato ad adempiere. Dopo la diffida infruttuosa l’AFC effettua una stima del credito fiscale nei limiti del suo potere d’apprezzamento. In questo caso si configura una violazione dell’obbligo di rendiconto che comporta l’esclusione dal rendiconto annuale. Numero 3: se l’AFC promuove l’esecuzione del pagamento finale, si configura una violazione degli obblighi di pagamento, che comporta l’esclusione dal rendiconto annuale.

Art. 76d Capoverso 1: per stabilire gli acconti, l’AFC si basa su valori storici. Questi potrebbero essere troppo elevati o troppo bassi in confronto al credito fiscale dell’anno corrente. È pertanto op­ portuno che il contribuente possa richiedere un adeguamento degli acconti. Di regola gli ade­ guamenti dovrebbero limitarsi a uno per periodo fiscale ma sono possibili anche più adegua­ menti. Si parte dal presupposto, inoltre, che i contribuenti richiederanno soprattutto riduzioni, dal momento che apportano vantaggi in termini di liquidità disponibile. Capoverso 2: il rendiconto annuale deve essere effettuato in modalità ampiamente automatiz­ zata. Le domande di adeguamento degli acconti sono pertanto consentite soltanto prima della scadenza dell’acconto e possono essere presentate unicamente per via elettronica tramite l’ap­ posito portale.

Art. 77 cpv. 2 lett. g, h e cpv. 3 Capoverso 2 lettera g: le aliquote saldo sono aliquote settoriali che considerano in modo forfe­ tario tutte le imposte precedenti che sono contenute negli acquisti di merci, prestazioni di ser­ vizi, mezzi d’esercizio e beni d’investimento, nonché nelle spese generali. Un’impresa di ven­ dita per corrispondenza che si avvale di una piattaforma elettronica assoggettata all’imposta per vendere beni che al momento della vendita si trovano sul territorio svizzero fornisce una prestazione esente dall’imposta nei confronti della piattaforma elettronica. Da parte sua, la piat­ taforma elettronica è considerata fornitrice della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA e deve imporre la fornitura al cliente. Se le venisse concesso di applicare il metodo delle aliquote saldo, la piattaforma elettronica potrebbe effettuare una deduzione forfetaria dell’imposta precedente anche se i beni commercializzati non sono gravati da alcuna imposta precedente. Capoverso 2 lettera h: le imprese estere che eseguono prestazioni sul territorio svizzero sono normalmente iscritte all’estero come contribuenti IVA e possono dedurre nel loro Paese le im­ poste precedenti estere sostenute. Se applicassero il metodo delle aliquote saldo, le imprese estere che eseguono prestazioni sul territorio svizzero effettuerebbero in modo forfetario una seconda deduzione dell’imposta precedente su queste prestazioni preliminari. Anche se il ma­ teriale utilizzato per eseguire la prestazione (p. es. il colore usato da un pittore) fosse gravato dall’IVA svizzera, magari perché l’impresa estera ha acquistato il materiale in Svizzera o lo ha importato in territorio svizzero, l’applicazione del metodo delle aliquote saldo condurrebbe a un onere fiscale troppo basso per l’impresa estera perché sul territorio svizzero i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento non sono gravati da imposte precedenti sul territorio svizzero. La pos­ sibilità di applicare le aliquote saldo deve pertanto essere abrogata. Questo però non vale per gli stabilimenti di imprese estere sul territorio svizzero assoggettati all’imposta. Capoverso 3: i numeri 28 e 28bis dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA riguardano le collettività pubbliche che non possono conteggiare l’imposta con il metodo delle aliquote saldo bensì con il metodo di rendiconto effettivo o con il metodo delle aliquote forfetarie. Erroneamente, quindi, finora non risultavano escluse dalla possibilità di opzione in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo. Con la revisione parziale della LIVA si introduce inoltre una nuova esclu­ sione dall’imposta per le agenzie di viaggio, che deve essere recepita nell’ordinanza.

Art. 78 Capoverso 1: il requisito della forma scritta finora prescritto nel capoverso 1 per l’adesione al metodo delle aliquote saldo non è più appropriato visto che l’adesione avviene ormai da anni praticamente solo per via elettronica tramite l’apposito portale. In futuro deve essere prescritto l’utilizzo del portale. Nel capoverso 3 viene precisato che occorre applicare il metodo di rendiconto effettivo per tre periodi fiscali interi prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Questa precisazione non comporta alcuna modifica del quadro giuridico visto che finora si procedeva già in questo modo. Capoverso 4: precisazione linguistica senza modifica del contenuto.

Capoverso 5: come negli articoli 31 e 32 LIVA si parla ora solo di beni e prestazioni di servizi. Per il calcolo del valore attuale continuano ad applicarsi le regole abituali.

Art. 79 Capoverso 1: viene eliminato l’ultimo periodo dal momento che la relativa procedura si è rive­ lata inappropriata nella prassi. Di sovente accade infatti che l’anno successivo non vi sia più alcuna intenzione di passare al metodo delle aliquote saldo o che le condizioni per il passaggio non siano più soddisfatte. In questi casi è opportuno presentare una nuova domanda di ade­ sione. Capoverso 3: finora, in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo, non venivano effettuate correzioni, purché non venisse modificato anche il si­ stema di rendiconto (controprestazioni convenute / ricevute). Se, da un lato, questo semplifi­ cava il passaggio, dall’altro, l’applicazione delle aliquote saldo comportava che venisse in parte effettuata in modo forfetario una seconda deduzione dell’imposta precedente. Era anche un incentivo a passare al metodo di rendiconto effettivo prima di un grande investimento, a effet­ tuare la deduzione integrale dell’imposta precedente e a tornare al metodo di rendiconto pre­ cedente dopo i tre anni di attesa. Ora l’imposta precedente dedotta sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale suc­ cessivo, deve essere restituita all’AFC al momento del passaggio. Queste correzioni devono avvenire in analogia alla procedura in caso di modifiche d’utilizzazione. In questo modo si in­ tende garantire che non si conteggino imposte troppo elevate o troppo basse per effetto dell’ap­ plicazione delle aliquote saldo. Ora il contribuente deve effettuare queste correzioni nell’ultimo rendiconto con il metodo effettivo prima del passaggio al metodo delle aliquote saldo. Capoverso 4: visto che ora devono essere effettuate correzioni anche se il sistema di rendi­ conto (controprestazioni convenute / ricevute) non cambia, nel capoverso 4 occorre aggiun­ gere che in caso di modifica simultanea del sistema di rendiconto devono essere effettuate correzioni aggiuntive alla data del passaggio. Viene inoltre precisato come devono essere di­ chiarate le correzioni relative alle posizioni debitori e creditori nel rendiconto con l’AFC. Mentre finora l’AFC effettuava queste correzioni al di fuori del processo di rendiconto, ora tutte le cor­ rezioni devono essere effettuate dal contribuente nell’ultimo rendiconto con il metodo effettivo prima del passaggio.

Art. 81 Capoverso 1: viene eliminato l’ultimo periodo dal momento che la relativa procedura si è rive­ lata inappropriata nella prassi. Talvolta accade infatti che l’anno successivo non si intenda più passare al metodo di rendiconto effettivo. Pertanto è appropriato presentare una nuova do­ manda di passaggio. Capoverso 1bis: le aliquote saldo possono cambiare o per effetto di adeguamenti delle aliquote legali oppure in seguito a un ricalcolo delle aliquote saldo. Le modifiche riconducibili all’au­ mento o alla diminuzione delle aliquote legali non rappresentano un problema perché in questi casi non ne deriva né una posizione di maggiore vantaggio né una di maggiore svantaggio nei confronti dei contribuenti che adottano il metodo di rendiconto effettivo. Le modifiche delle ali­ quote saldo avvengono di regola al 1° gennaio. Visto che è possibile abbandonare il metodo delle aliquote saldo sempre alla fine di un periodo fiscale, un contribuente che adotta questo metodo ha generalmente la possibilità di reagire immediatamente alla modifica delle aliquote. Se al momento della modifica dell’aliquota saldo un’impresa non ha ancora applicato il metodo delle aliquote saldo per un periodo fiscale intero, deve poter passare anticipatamente al metodo di rendiconto effettivo. Esempio: la X Sagl viene iscritta nel registro dei contribuenti al 1° maggio 2028. L’impresa decide di applicare il metodo delle aliquote saldo e di conseguenza non può passare al me­ todo effettivo prima del 1° gennaio 2030. Se, per effetto di un ricalcolo operato dall’AFC, il 1° gennaio 2029 cambia l’aliquota saldo di questo settore, la X Sagl deve avere la possibilità di passare al metodo di rendiconto effettivo a partire da tale data. Non è rilevante se l’aliquota saldo aumenta o diminuisce.

Capoverso 2: in caso di superamento del limite della cifra d’affari e/o del limite del debito fiscale netto è obbligatorio passare al metodo di rendiconto effettivo. Superamenti isolati non devono però condurre immediatamente all’esclusione dal metodo delle aliquote saldo. Può per esem­ pio accadere che un mandato voluminoso comporti il superamento di uno o addirittura di en­ trambi i limiti nel corso di due anni consecutivi prima che la cifra d’affari e il debito fiscale si stabilizzino su un livello notevolmente più basso. Nell’ottica di ridurre l’onere amministrativo dovuto al passaggio a un nuovo metodo di rendiconto sono introdotte le due modifiche se­ guenti: (1) il superamento deve ora verificarsi nel corso di tre anziché di due periodi fiscali consecutivi e (2) non importa l’entità del superamento. I capoversi 3 e 4 sono abrogati perché non esiste più una regolamentazione speciale per il caso in cui il limite della cifra d’affari e/o del debito fiscale netto vengono superati di oltre il

50 per cento.

Capoverso 5: in questo capoverso viene regolamentata l’operazione contraria a quella dell’ar­ ticolo 79 capoverso 3, segnatamente le correzioni in caso di passaggio dal metodo delle ali­ quote saldo a quello di rendiconto effettivo. Poiché in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo i beni e le prestazioni di servizi sono gravati dall’imposta, in caso di passaggio al metodo di rendiconto effettivo occorre effettuare uno sgravio. Grazie a queste correzioni le imprese che passano al metodo di rendiconto effettivo sono equiparate a quelle che hanno sempre applicato tale metodo. Questa correzione deve essere effettuata nel primo rendiconto allestito con il metodo effettivo dopo il passaggio. Attraverso le correzioni in caso di adesione al metodo delle aliquote saldo, o di un suo abbandono, viene meno l’incentivo a passare a un metodo di rendiconto più vantaggioso ai fini dell’ottimizzazione fiscale. Capoverso 6: visto che la nuova regolamentazione dispone di effettuare correzioni anche se il sistema di rendiconto (controprestazioni convenute / ricevute) non cambia, nel capoverso 6 occorre aggiungere che in caso di modifica simultanea del sistema di rendiconto devono essere effettuate correzioni aggiuntive alla data del passaggio. Viene inoltre precisato come devono essere dichiarate le correzioni relative alle posizioni debitori e creditori nel rendiconto con l’AFC. Mentre finora l’AFC effettuava queste correzioni al di fuori del processo di rendiconto, ora le correzioni devono essere effettuate dal contribuente nell’ultimo rendiconto con le aliquote saldo prima del passaggio.

Art. 82 Capoversi 2 e 3: le correzioni da effettuare in caso di passaggio dal metodo di rendiconto ef­ fettivo a quello delle aliquote saldo secondo l’articolo 79 capoverso 3 rendono superflue le cor­ rezioni alla fine dell’assoggettamento, in quanto il valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi è gravato dall’imposta precedente. Pertanto, i capoversi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 83 Capoverso 1: con il metodo delle aliquote saldo l’imposta precedente grava tutto ciò che viene utilizzato per eseguire le prestazioni imponibili e non imponibili. Pertanto, in caso di assunzione di un patrimonio o di parte di esso oppure di altri valori patrimoniali nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, il patrimonio assunto deve essere assoggettato all’imposta dalla persona assuntrice. In questo caso occorre proce­ dere in analogia all’articolo 79 capoverso 3. Capoverso 2: non è necessario effettuare correzioni solo se il patrimonio è stato utilizzato dall’alienante che applica il metodo di rendiconto effettivo per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Art. 84 cpv. 1 e 3 Capoverso 1: finora con il metodo delle aliquote saldo il numero di aliquote saldo applicabili era limitato a due. Questa limitazione deve essere abrogata. Capoverso 3: adeguamenti formali alla nuova formulazione del capoverso 1.

Art. 85 Anche in futuro, molti contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo continueranno a conteggiare le loro cifre d’affari complessive con un’unica aliquota saldo. Con l’eliminazione del limite al numero delle aliquote saldo applicabili questo non è però più lo standard e l’appli­ cazione di due aliquote saldo non è più l’eccezione. Per questo motivo questo articolo può essere abrogato.

Art. 86 La procedura per l’attribuzione e l’autorizzazione delle aliquote saldo è ora disciplinata unica­ mente nell’articolo 86. Capoversi 1 e 3: per ogni attività dalla quale deriva oltre il 10 per cento della cifra d’affari com­ plessiva imponibile, il contribuente deve richiedere la relativa aliquota saldo applicabile. Le cifre d’affari delle attività cui, secondo l’ordinanza dell’AFC del 6 dicembre 20102 concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività (nelle tabelle «ordinanza AS»), si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate. Esempio: Aliquota saldo Quota della cifra Determinante per Aliquote secondo d’affari imponibile il limite del 10 % saldo l’ordinanza AS attribuite

Muratori 4.3 % 8.0 % 15.0 % 4.3 % Piastrellisti 4.3 % 7.0 % Pittori 5.1 % 45.0 % 45.0 % 5.1 % Cottimisti nel settore 6.5 % 40.0 % 40.0 % 6.5 % edilizio

Capoverso 2: le imprese possono essere rifondate o ristrutturate, parti di azienda possono guadagnare o perdere importanza. Per questo occorre disciplinare quando è necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo: Lettera a: se una persona viene iscritta per la prima volta nel registro dei contribuenti e aderisce al metodo delle aliquote saldo non è possibile fare riferimento ai valori storici ma ci si basa sulle cifre d’affari preventivate nei primi dodici mesi. La stessa procedura si applica quando viene avviata una nuova attività: se si presume che nei primi dodici mesi oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva imponibile deriverà da questa attività, l’aliquota saldo corrispondente viene autorizzata dall’inizio della nuova attività. Lettera b: diversa è la situazione quando un’attività acquista importanza nel corso degli anni. Solo quando è possibile presumere che il limite del 10 per cento è superato durevolmente viene autorizzata l’aliquota saldo corrispondente. Determinanti a questo scopo erano finora i due periodi fiscali precedenti. Con la nuova regolamentazione, il limite del 10 per cento deve essere superato nel corso di tre periodi fiscali consecutivi per poter ottenere l’autorizzazione all’inizio del quarto periodo fiscale. Capoverso 4: si procede in analogia a quanto disposto nel capoverso 2 quando un’attività perde importanza e la cifra d’affari da essa derivante non supera più il limite del 10 per cento. L’aliquota saldo in questione decade solo quando ciò avviene nel corso di tre periodi fiscali consecutivi.

Art. 87 Poiché il numero delle aliquote saldo applicabili non è più limitato, non è più necessaria una norma che detti quali aliquote saldo applicare in caso di esercizio di più di due attività. Pertanto, l’articolo può essere abrogato.

2 RS 641.202.62

Art. 88 Questo articolo disciplina l’imposizione delle singole attività. Se si tratta di un’attività per la quale l’AFC ha autorizzato il contribuente ad applicare l’aliquota saldo corrispondente, la cifra d’affari deve essere conteggiata a questa aliquota saldo (capoverso 1). Capoverso 1bis: se per un’attività non è stata autorizzata alcuna aliquota saldo perché le cifre d’affari da essa derivanti sono inferiori al 10 per cento della cifra d’affari complessiva imponi­ bile, le cifre d’affari realizzate con questa attività devono di norma essere conteggiate all’ali­ quota saldo autorizzata immediatamente superiore. Nel caso in cui non sia stata autorizzata un’aliquota saldo più alta, come, ad esempio, quando dall’attività a cui si applicherebbe l’ali­ quota più alta deriva meno del 10 per cento della cifra d’affari complessiva imponibile, deve essere applicata l’aliquota saldo autorizzata immediatamente inferiore. Esempio 1: Aliquota saldo Quota della cifra Aliquota Da secondo d’affari saldo conteggiare l’ordinanza AS imponibile autorizzata al Carpentieri 3.5 % 34.0 % 3.5 % 3.5 % Personale a prestito 6.5 % 8.0 % 4.3 % Lavori di pulizia 5.9 % 7.0 % 4.3 % Imprese di trasloco 4.3 % 45.0 % 4.3 % 4.3 % Commercio di materiale 2.0 % 6.0 % 3.5 % da costruzione

Se solo un’attività supera il limite del 10 per cento, tutte le cifre d’affari devono essere conteg­ giate all’aliquota saldo applicabile a questa attività: Esempio 2: Aliquota saldo Quota della cifra Aliquota Da secondo d’affari saldo conteggiare l’ordinanza AS imponibile autorizzata al Carpentieri 3.5 % 75.0 % 3.5 % 3.5 % Personale a prestito 6.5 % 8.0 % 3.5 % Lavori di pulizia 5.9 % 7.0 % 3.5 % Imprese di trasloco 4.3 % 4.0 % 3.5 % Commercio di materiale 2.0 % 6.0 % 3.5 % da costruzione

Capoverso 2: questo capoverso contempla i casi in cui più prestazioni indipendenti le une dalle altre sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni. Ai sensi dell’arti­ colo 19 capoverso 2 LIVA queste prestazioni possono essere trattate come la prestazione pre­ ponderante se la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della contro­ prestazione complessiva. Questo vale anche per il rendiconto con le aliquote saldo. Esempio 3: se un albergo offre una prestazione di alloggio (quota di valore del 75 %; aliquota d’imposta del 3,7 %) e una prestazione di ristorazione (quota di valore del 25 %; aliquota d’imposta del 7,7 %) come arrangiamento mezza pensione, la combinazione di prestazioni può essere trattata come prestazione di alloggio con un’aliquota d’imposta del 3,7 %. Se il fornitore delle prestazioni allestisce il rendiconto secondo le aliquote saldo, questa cifra d’af­ fari può essere conteggiata con l’aliquota saldo del 2,0 % (settore: Alberghi: prestazioni impo­ nibili all’aliquota speciale per l’alloggio). Capoversi 2bis e 2ter: se invece vengono offerte più prestazioni come insieme o combinazione di prestazioni alle quali si applica la stessa aliquota legale, nel rendiconto con le aliquote saldo non può essere applicata l’aliquota saldo valida per la prestazione preponderante. Esempio 4: la Bau SA esegue lavori di muratura per la Immobilien SA (quota di valore del 72 %; aliquota saldo del 4,3 %), lavori di pittura (quota di valore del 17 %; aliquota saldo del 5,1 %) e lavori di fabbro (quota di valore dell’11 %, aliquota saldo del 3,5 %). Per tutte

queste prestazioni si applica l’aliquota normale e di conseguenza non possono essere trattate secondo una prestazione preponderante. A ogni attività deve quindi essere applicata l’ali­ quota saldo corrispondente, purché autorizzata dall’AFC e il contribuente possa dimostrare quale quota è attribuibile alle singole prestazioni parziali. Altrimenti la controprestazione com­ plessiva va conteggiata all’aliquota saldo massima autorizzata per queste prestazioni. Capoverso 3: l’applicazione di aliquote saldo distinte può essere onerosa dal punto di vista amministrativo. I contribuenti devono quindi avere la possibilità di conteggiare la cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all’aliquota saldo massima autorizzata.

Art. 89 Le disposizioni concernenti le aliquote saldo non riconoscono più i settori misti, per i quali una seconda aliquota saldo viene autorizzata solo se con l’attività accessoria menzionata nell’ordi­ nanza dell’AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività viene realizzato più del 50 per cento della cifra d’affari imponibile. Di conseguenza questo articolo viene abro­ gato. Esempio: per il negozio di sport X valeva la regola del 50 per cento, d’ora in avanti quella del

10 per cento:

Quota della Aliquota Norma Nuova cifra d’affari saldo precedente norma secondo l’ordinanza Commercio di articoli e abbigliamento 45.0 % 2.0 % 2.0 % sportivo Noleggio di sci, snowboard ecc. 35.0 % 2.8 % 2.0 % 2.8 % Lavori di manutenzione su sci e 20.0 % 5.1 % 5.1 % snowboard

Art. 90 Nel segno della semplificazione del metodo delle aliquote saldo le procedure speciali per il conteggio di forniture di beni verso l’estero esenti dall’imposta e di prestazioni esenti dall’impo­ sta a beneficiari di cui all’articolo 2 LSO devono essere eliminate allo stesso modo della pro­ cedura relativa al computo dell’imposta precedente fittizia e della procedura relativa all’appli­ cazione dell’imposizione dei margini. I capoversi 1, 2 e 2bis sono pertanto abrogati. Viene man­ tenuta solo la semplificazione per le paninoteche e gli snack-bar con possibilità di consumo sul posto nonché per le manifestazioni come proiezioni cinematografiche, concerti o manifesta­ zioni sportive.

Art. 91 Il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo e acquista prestazioni secondo l’arti­ colo 45 capoverso 1 LIVA deve versare l’imposta sull’acquisto. La formulazione deve essere adeguata perché: • ora, in caso di trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi, l’im­ posta sull’acquisto trova applicazione anche se il cedente ha sede sul territorio svizzero; e • i contribuenti che adottano il metodo delle aliquote saldo possono ora aderire al rendi­ conto annuale e non è quindi più possibile prescrivere che l’imposta sull’acquisto sia dichiarata nel rendiconto semestrale.

Art. 92 In seguito alla modifica dell’articolo 83 capoverso 1 e all’abrogazione dell’articolo 93, il con­ sumo proprio è ora sempre considerato mediante l’applicazione del metodo delle aliquote saldo, senza eccezione. 14/20

Art. 93 Viste le correzioni previste in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle aliquote saldo e viceversa, per i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non esistono più beni e prestazioni di servizi non gravati dall’imposta precedente. Di conseguenza viene meno la necessità di effettuare correzioni quando i beni immobili vengono destinati a un’attività esclusa dall’imposta o non sono più utilizzati nell’ambito dell’attività imprenditoriale. L’articolo 93 può quindi essere abrogato.

Art. 94 cpv. 1–3 Da una parte decade l’attuale riserva dell’articolo 93, che è abrogato. Dall’altra non è più ne­ cessario regolamentare a quale aliquota saldo debba essere conteggiata una prestazione a una persona strettamente vincolata quando l’AFC ha autorizzato il contribuente ad applicare due aliquote saldo e la prestazione non può essere interamente attribuita a una sola di queste attività. Il numero di aliquote saldo applicabili non sarà più limitato e pertanto ogni prestazione può in linea di principio venire conteggiata all’aliquota saldo determinante per la prestazione in questione secondo l’ordinanza dell’AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività. Anche in questo caso vale la regola del 10 per cento. Visto che per le prestazioni a persone strettamente vincolate e per le prestazioni al personale valgono le medesime regole, i capoversi 1–3 possono essere unificati.

Art. 95 Per le vendite di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili ora è determinante il tipo di prestazione. Esempio: la Schreiner Sagl conteggia le sue prestazioni con le aliquote saldo del 3,5% (car­ pentieri) e del 6,5 % (lavori a cottimo nel settore edilizio). L’impresa acquista una nuova pial­ latrice e vende quella vecchia di 10 anni, che finora veniva impiegata per entrambi i tipi di prestazione. Secondo il diritto vigente, la Schreiner Sagl dovrebbe applicare al ricavo della vendita l’aliquota saldo del 6,5 %. Con la nuova regolamentazione diventa determinante il tipo di prestazione. La Schreiner Sagl aveva acquistato una piallatrice che ora rivende. Si tratta di un commercio di beni usati imponibili all’aliquota normale e l’aliquota saldo in questione am­ monta al 4,3 %. Nell’ordinanza riveduta sono introdotte le prestazioni di servizi attivabili, quindi per esempio le licenze. Anche la loro vendita deve essere conteggiata all’aliquota saldo prevista per questa prestazione.

Art. 97 cpv. 1 e 3 Capoverso 1: d’ora in poi tutte le corporazioni, e non solo le corporazioni forestali, devono essere considerate istituzioni affini di cui all’articolo 37 capoverso 5 LIVA. Ai fini di una migliore leggibilità, inoltre, le istituzioni precedentemente menzionate in un unico periodo vengono ora elencate singolarmente. Capoverso 3: con la revisione parziale della LIVA si introduce una nuova esclusione dall’impo­ sta per le agenzie di viaggio, che deve essere recepita nell’ordinanza.

Art. 98 Capoverso 1: il requisito della forma scritta non è più appropriato e deve essere sostituito da quello di utilizzo del portale. Capoverso 2: l’articolo 100 dispone che le regole del metodo delle aliquote saldo si applicano anche al metodo delle aliquote forfetarie, purché l’OIVA non preveda disposizioni derogatorie al riguardo. Le disposizioni per le correzioni in caso di passaggio a un altro metodo di rendi­ conto (art. 79 cpv. 3 e art. 81 cpv. 5) si applicano quindi anche al metodo delle aliquote forfe­ tarie. In questo modo anche per le collettività pubbliche e le istituzioni affini viene meno l’incen­ tivo a cambiare metodo di rendiconto al solo scopo di ottimizzare il carico fiscale. La durata minima di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie (tre periodi fiscali) e la durata 15/20

minima di attesa per il ritorno al metodo delle aliquote forfetarie (dieci periodi fiscali) sono en­ trambe abbreviate a un solo periodo fiscale. Capoverso 3: da un lato, viene prescritto l’utilizzo del portale. Dall’altro, viene eliminato l’ultimo periodo dal momento che la relativa procedura si è rivelata inappropriata nella prassi. Può infatti accadere che l’anno successivo non vi sia più intenzione di cambiare metodo di rendiconto.

Art. 99 cpv. 3 Capoverso 3: la possibilità già affermata nella prassi di conteggiare volontariamente tutte le cifre d’affari all’aliquota forfetaria massima autorizzata viene espressamente recepita nel capo­ verso 3. L’attuale precisazione in merito al fatto che il numero delle aliquote forfetarie non è limitato è superflua, in quanto la stessa regola vale ora anche per il metodo delle aliquote saldo. Senza questa precisazione, si applicano le regole del metodo delle aliquote saldo, conforme­ mente all’articolo 100.

Art. 99a Con l’abrogazione dell’articolo 99a, la disposizione dell’articolo 91 secondo cui l’imposta sull’acquisto deve essere dichiarata nel periodo di rendiconto in cui è sostenuta si applica an­ che al metodo delle aliquote forfetarie.

Art. 104a Sempre più spesso si constata che le imprese (principalmente nel settore edilizio) chiedono il pagamento in contanti delle prestazioni eseguite. Sono stati accertati pagamenti di importi da cinque a sei cifre. La liquidità viene prelevata in contanti dal conto bancario dell’impresa desti­ nataria delle prestazioni (mandante) e il trasferimento/pagamento viene confermato mediante l’apposizione della firma sulla fattura. Tali pagamenti in contanti generalmente non sono giusti­ ficati da motivi plausibili. Spesso si sostiene che siano stati effettuati su richiesta delle imprese che eseguono le prestazioni. Dal canto loro, queste ultime tendono sovente a non registrare in contabilità le cifre d’affari realizzate e di conseguenza a non versarvi la relativa imposta. Spesso nella contabilità delle imprese non si trova neppure un riferimento a queste cifre d’affari. Il mandante assoggettato esercita correttamente il suo diritto di deduzione dell’imposta prece­ dente, visto che riceve una fattura secondo l’articolo 26 LIVA in cui la ricezione del pagamento in contanti viene confermata tramite firma. Ne derivano ingenti perdite di IVA. I pagamenti eseguiti tramite il conto bancario o postale devono necessariamente essere regi­ strati nella contabilità ed è quindi difficile incassare l’importo senza il corrispondente conteggio delle assicurazioni sociali o delle imposte. Per gli uffici dei fallimenti e delle contribuzioni è quindi più semplice provare la sottrazione di imposte e tributi e avviare eventuali procedimenti penali e/o procedure di recupero d’imposta. Se ai pagamenti in contanti pari o superiori a 15 000 franchi non si applica la procedura di notifica e viene invece emessa una fattura che reca l’imposta, il destinatario delle prestazioni (mandante) corre il rischio di vedersi negato il suo diritto di deduzione dell’imposta precedente qualora il fornitore delle prestazioni non dichiarasse o versasse correttamente l’imposta sulla cifra d’affari. Se non intendono applicare la procedura di notifica, le parti possono effettuare il pagamento tramite conti bancari o postali. In questo modo si esclude il rischio di non poter esercitare il diritto di deduzione dell’imposta precedente. Sono esclusi da questa norma i pagamenti in contanti da parte di destinatari delle prestazioni non iscritti nel registro dei contribuenti IVA poiché manca il requisito fondamentale per la pro­ cedura di notifica, ossia che entrambe le parti siano iscritte nel registro dei contribuenti IVA.

Art. 107 cpv. 1 e 2 Capoverso 1: viene introdotto un adeguamento linguistico per chiarire che alle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio deve essere applicata l’imposta. Occorre inoltre un’ulteriore precisazione perché il numero delle aliquote saldo applicabili non è più limitato. Determinante

per decidere quale aliquota saldo o aliquota forfetaria applicare a una posizione debitori è l’ali­ quota vigente per l’attività dalla quale sono derivate queste posizioni debitori. Esempio: Percentuale sulla Aliquota saldo Aliquote saldo cifra d’affari secondo attribuite complessiva l’ordinanza Pittori 52.0 % 5.1 % 5.1 % Lavori a cottimo nel settore 29.0 % 6.5 % 6.5 % edilizio Muratori 12.0 % 4.3 % 4.3 % Fabbri ferrai 7.0 % 3.5 % Le posizioni debitori da lavori di fabbri ferrai sono imponibili al: 4.3 % Il capoverso 2 contiene un’ulteriore precisazione che si è resa necessaria perché il numero delle aliquote saldo applicabili non è più limitato.

Art. 111a Per ragioni di praticità deve essere possibile considerare un venditore quale persona assog­ gettata all’imposta sull’importazione, anche quando la piattaforma mediante la quale ha ese­ guito la vendita è assoggettata. Per ragioni evidenti, il campo di applicazione di questa dispo­ sizione deve limitarsi a venditori che sono già assoggettati come imprese di vendita per corri­ spondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA) o che dispongono di una dichiarazione d’adesione estero (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA). Infatti, se il venditore non è assoggettato e non esistono nemmeno indicazioni che la fornitura avviene mediante una piattaforma, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) tratta l’acquirente del bene quale debitore dell’imposta sull’importazione, con conseguente doppia imposizione. Se la piattaforma non è iscritta nel registro dei contribuenti o se le informazioni necessarie per identificare la piattaforma non vengono comunicate al dichiarante di dogana, l’UDSC considera l’impresa di vendita per corrispondenza assoggettata o il venditore che dispone della dichiara­ zione d’adesione estero come importatore (e non il cliente finale).

Art. 113 lett. g Questa disposizione si trova ora alla lettera m dell’articolo 53 capoverso 1 LIVA (adeguamento del rango normativo).

Art. 118 cpv. 1bis Le piattaforme assoggettate che importano beni in territorio svizzero possono richiedere l’ap­ plicazione della procedura di riporto del pagamento (art. 63 LIVA) purché siano considerate fornitori della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA almeno per una parte delle loro forniture verso il territorio svizzero. Se l’AFC dispone nei loro confronti una misura amministrativa se­ condo l’articolo 79a LIVA, revoca loro l’autorizzazione senza indugio. Per converso, in caso di annullamento della disposizione non esiste un termine di attesa, bensì la procedura di riporto del pagamento viene nuovamente autorizzata a partire dal giorno seguente.

Art. 120 Il capoverso 1 mantiene la disposizione vigente. Capoverso 2: questa disposizione chiarisce a partire da quando le piattaforme elettroniche non sono più autorizzate ad applicare la procedura di riporto del pagamento, se nei loro confronti viene disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA. Non si deve attendere che la decisione passi in giudicato bensì l’importazione delle spedizioni di queste piattaforme deve essere impedita il prima possibile.

Art. 121a Nel quadro della revisione della LIVA, all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA viene aggiunto il numero 1bis secondo cui è esentato dall’assoggettamento chi esercita un’impresa con sede all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. All’articolo 10 capoverso 2 LIVA viene inoltre aggiunta una lettera d secondo cui è esentato dall’assoggettamento chi esercita un’impresa con sede sul territorio svizzero la quale esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. Queste due disposizioni sostituiscono l’attuale articolo 121a OIVA che esonera dall’obbligo di annuncio chi sul territorio svizzero esegue esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta.

Art. 123 Secondo l’articolo 65a capoverso 1 LIVA il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure. Nel capoverso 1 viene chiarito come deve avvenire una trasmissione elettronica all’AFC. Nel capoverso 2 vengono elencati gli annunci, i rendiconti, le richieste e le notifiche per i quali è prescritta la procedura elettronica.

Art. 127 cpv. 1 lett. e–g Il capoverso 1 stabilisce quali valori devono essere indicati in modo adeguato nel rendiconto con l’AFC: Lettera e: data l’abrogazione delle procedure speciali di cui all’articolo 90 capoversi 1 e 2 non è più necessario indicare i relativi valori nel rendiconto. La lettera e è abrogata. Lettera f: l’articolo 93, che disciplina le correzioni per beni immobili, è abrogato e di conse­ guenza la lettera f deve essere anch’essa abrogata. Lettera g: la regolamentazione riveduta prevede, in caso di passaggio ad altro metodo di ren­ diconto, di effettuare correzioni sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi e di dichiararle nel rendiconto con l’AFC. Devono ora essere indicate nel rendiconto con l’AFC an­ che le correzioni dovute a una modifica simultanea del sistema di rendiconto (passaggio dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute o viceversa). I documenti corrispondenti devono essere prodotti in forma adeguata dal contribuente.

Art. 150 L’imposizione volontaria delle prestazioni menzionate non viene autorizzata mediante deci­ sione bensì è il contribuente a dichiarare nel rendiconto con l’AFC la cifra d’affari sulla quale è esercitata l’opzione e l’imposta a essa applicata, e deduce l’imposta precedente deducibile. Questo viene chiarito nell’adeguamento.

Art. 151 cpv. 2 Con la revisione della LIVA, all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA viene aggiunto il nu­ mero 1bis secondo cui è esentato dall’assoggettamento chi esercita un’impresa con sede all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. Questo numero sostituisce l’articolo 121a OIVA. Le imprese che sono esentate dall’assogget­ tamento secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1bis LIVA non devono beneficiare del rimborso dell’imposta perché altrimenti godrebbero di un vantaggio concorrenziale nei con­ fronti delle imprese svizzere che allo stesso modo eseguono sul territorio svizzero esclusiva­ mente prestazioni escluse dall’imposta.

Art. 153 cpv. 2 Con la revisione della LIVA alle prestazioni di organizzatori di manifestazioni si applica ora il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Se i destinatari di queste prestazioni hanno sede sul territorio svizzero trova applicazione l’imposta sull’acquisto. Potendo avvalersi della procedura di rimborso per gli acquisti gravati dall’IVA rifatturati ai loro clienti, gli organiz­ zatori con sede all’estero possono evitare che l’IVA riscossa su questi acquisti entri a fare parte

della base di calcolo per l’imposta sull’acquisto dei loro clienti. Per questo gli «organizzatori di manifestazioni» vengono cancellati in questo articolo.

Art. 155 cpv. 1 In futuro non sarà più obbligatorio presentare la fattura originale. Con la progressiva digitaliz­ zazione aumenteranno continuamente le fatture originali in formato digitale e pertanto la stampa presentata non rappresenta una fattura originale. Inoltre, grazie a questa modifica è possibile portare avanti il processo di automatizzazione e digitalizzazione dell’elaborazione delle domande di rimborso. Si pone anche rimedio a una disparità di trattamento a favore dei contribuenti sul territorio svizzero, visto che in virtù del libero apprezzamento delle prove non necessitano di giustificativi originali per fare valere l’imposta precedente.

Art. 166d Le cifre d’affari realizzate nel periodo fiscale precedente, comprensive di IVA, sono determi­ nanti per stabilire se è possibile applicare il rendiconto annuale a partire dall’entrata in vigore. Se al momento dell’entrata in vigore della disposizione di legge, l’assoggettamento esisteva da meno di un anno, le cifre d’affari realizzate devono essere riportate a 12 mesi.

Art. 166e Con l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni tutti i contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo possono passare al metodo delle aliquote saldo oppure, se rientrano nell’articolo 97 capoverso 1, al metodo delle aliquote forfetarie. Questo anche se sono passati da poco al metodo di rendiconto effettivo e secondo il diritto vigente dovrebbero attendere an­ cora prima di poter aderire nuovamente al metodo precedente. Con l’entrata in vigore è in ogni caso possibile anche passare al metodo di rendiconto effettivo, quindi anche se in quel mo­ mento la persona ha applicato il metodo delle aliquote saldo per meno di un anno o il metodo delle aliquote forfetarie per meno di tre anni.

4 Ripercussioni

Le disposizioni di esecuzione relative alla LIVA parzialmente riveduta non hanno ripercussioni sul piano del diritto internazionale, delle finanze o sull’effettivo del personale indipendenti dalla legge stessa. Le modifiche che sono state apportate indipendentemente dalla revisione par­ ziale della LIVA hanno ripercussioni finanziarie solo marginali.

4.1 Ripercussioni per i contribuenti

Se i contribuenti allestiscono il rendiconto con le aliquote saldo o con le aliquote forfetarie pos­ sono generalmente beneficiare delle semplificazioni dei metodi delle aliquote saldo e delle ali­ quote forfetarie. In taluni casi, tuttavia, queste semplificazioni possono comportare un onere leggermente maggiore. Le restanti modifiche apportate indipendentemente dalla revisione par­ ziale della LIVA non hanno alcuna ripercussione o hanno ripercussioni solo trascurabili per i contribuenti.

4.2 Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche che sono state apportate indipendentemente dalla revisione parziale della LIVA non hanno complessivamente ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale per la Confederazione: le modifiche più consistenti si concentrano nell’ambito del metodo delle ali­ quote saldo e in quello delle aliquote forfetarie. Queste modifiche comportano da un lato un onere maggiore per l’AFC, dato dalla necessità di controllare le correzioni in caso di passaggio

da un metodo all’altro. D’altro canto però si ha un onere ridotto, perché in caso di cessazione dell’assoggettamento e di trasferimento di beni nell’ambito escluso dall’imposta o privato non devono essere effettuate correzioni. In definitiva, non ci sono ripercussioni sull’effettivo del per­ sonale. L’abrogazione del numero di aliquote saldo applicabili assicura una maggiore aderenza del debito fiscale al metodo di rendiconto effettivo. Poiché il rendiconto con aliquote saldo o con aliquote forfetarie è volontario, si presume che i contribuenti che subirebbero un notevole peggioramento della loro situazione passino al metodo di rendiconto effettivo. Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione dovrebbero comunque essere marginali.

4.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re­ gioni di montagna I Cantoni e i Comuni sono interessati dalla revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA se sono assoggettati all’IVA e se allestiscono il rendiconto con il metodo delle aliquote forfetarie e be­ neficiano della semplificazione di questo metodo. Inoltre, l’ordinanza precisa fino a quale mo­ mento le collettività pubbliche possono designare i mezzi da esse versati come sussidi. La revisione parziale non ha ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

4.4 Ripercussioni sull’economia

La revisione parziale dell’OIVA non ha ripercussioni sull’economia.

5 Aspetti giuridici

In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale e dell’articolo 107 capoverso 3 LIVA compete al Consiglio federale emanare le prescrizioni di esecuzione.