Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM
15.06.2023
Rapporto esplicativo concernente l’ordi- nanza che adegua ordinanze in materia ambientale all’ulteriore sviluppo degli ac- cordi programmatici del periodo program- matico 2025–2028
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo
Indice 1 Introduzione ..................................................................................................................................... 3
2 Punti essenziali del progetto ........................................................................................................... 4
3 Rapporto con il diritto internazionale ............................................................................................... 5
4 Commento alle singole disposizioni ................................................................................................ 6 4.1 Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque .............................................................. 6 4.2 Modifica dellʼordinanza sulle foreste ....................................................................................... 6
5 Modifica di altri normativi ................................................................................................................. 8
6 Ripercussioni ................................................................................................................................... 9 6.1 Ripercussioni per la Confederazione ...................................................................................... 9 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni ................................................................................... 9
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1 Introduzione
Dal 2008 la Confederazione attua la politica di sovvenzionamento nel settore ambientale con l’ausilio di accordi programmatici. La Confederazione e i Cantoni fissano congiuntamente gli obiettivi ambientali da raggiungere e i sussidi messi a disposizione a tal fine dalla Confedera- zione. La Confederazione garantisce la gestione strategica e orienta l’adempimento dei com- piti mediante la definizione di obiettivi, mentre i Cantoni stabiliscono come intendono raggiun- gere concretamente gli obiettivi definiti. Ciò consente alla Confederazione di stabilire le priorità e allo stesso tempo offre ai Cantoni un maggiore margine di manovra. Per il periodo program- matico in corso (2020–2024), la Confederazione e i Cantoni hanno stipulato complessiva- mente 173 accordi programmatici per un totale di circa 1,557 miliardi di franchi. Gli accordi programmatici sono stipulati di norma per la durata di quattro anni. A causa di una sincronizzazione del messaggio concernente i crediti d’impegno per gli accordi di programma e del messaggio sul programma di legislatura, l’attuale periodo programmatico durerà ecce- zionalmente cinque anni (2020–2024). L’imminente quinto periodo programmatico, a partire dal 2025, sarà tuttavia completato nell’arco di quattro anni, come è stato il caso per i primi tre periodi. Le basi legali che attuano questi accordi programmatici necessitano per il prossimo periodo programmatico (2025–2028) soltanto di adeguamenti minimi. Modifiche di lieve entità delle disposizioni transitorie sono necessarie soltanto nei settori delle acque e delle foreste.
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2 Punti essenziali del progetto
Sia nel settore dei progetti di rivitalizzazione che per le misure di protezione delle foreste è previsto che l’importo delle indennità globali venga determinato in base ai criteri stabiliti nell’or- dinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) e nell’ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01). Tuttavia, al momento dell’entrata in vigore delle relative disposizioni, mancavano in entrambi i settori dati sufficienti per determinare l’importo delle indennità in base a detti criteri. Pertanto, nel caso delle rivitalizzazioni e delle foreste, è stato deciso di introdurre una disposizione transitoria che stabilisce che l’indennità deve essere temporaneamente versata in funzione dell’entità della misura, ossia sulla base dei costi del progetto computabili. Queste disposizioni transitorie saranno ora valide fino al 31 dicembre 2028. I progetti di rivitalizzazione sono molto eterogenei. Differiscono in termini di dimensioni del corso d’acqua, topografia, mi- sure realizzate e restrizioni esistenti nel perimetro del progetto. Di conseguenza, la base di dati deve essere altrettanto ampia, in modo da poter calcolare l’influsso dei suddetti fattori sui costi del progetto. Dopo la conclusione dell’attuale periodo programmatico 2020-2024 sarà possibile verificare se e in quale forma l’ammontare delle indennità globali possa essere de- terminato in modo adeguato secondo i criteri stabiliti nelle ordinanze. I chiarimenti saranno effettuati in stretta collaborazione con i Cantoni. Per quanto concerne l’allacciamento forestale, invece, è possibile rinunciare a una proroga della disposizione transitoria alla modifica del 17 agosto 2016, capoverso 2. L’ammontare degli aiuti finanziari della Confederazione per l’adattamento o il ripristino di strutture di raccordo si baserà in futuro sul criterio di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera j OFo, ossia sul numero di ettari di superficie forestale raccordata. Per motivi di tracciabilità della genesi dell’articolo 43 capoverso 1 lettera j OFo, si rinuncia a un’abrogazione formale della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, capoverso 2.
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3 Rapporto con il diritto internazionale
Il presente progetto non ha ripercussioni sul diritto internazionale.
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4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque
Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3 Le vigenti disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, capoverso 3, dell’OPAc stabiliscono che a partire dal 2025 l’ammontare delle indennità sia determinato tenendo conto dei criteri dell’articolo 54b capoverso 1 lettere a e b OPAc (lunghezza del tratto rivitalizzato e larghezza del fondo dell’alveo). A tal fine, con l’entrata in vigore dell’articolo 54b capoverso 1, il 1° giugno 2011, è stato previsto di finanziare i progetti di rivitalizzazione sulla base di prezzi standardizzati per unità di prestazione (p. es. 5000 CHF/m di corso d’acqua con una larghezza di 10-15 m). Per stabilire questi prezzi, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) necessita dei dati dei Cantoni relativi ai progetti realizzati. I Cantoni comunicano periodicamente all’UFAM informazioni su detti progetti, aumentando così la quantità di dati a disposizione dell’Ufficio. Tuttavia, i dati disponibili non sono ancora sufficienti per stabilire prezzi standardizzati per unità di prestazione per il periodo programmatico 2025–2028. Per questo motivo, la disposizione transitoria di cui al capoverso 3 è prorogata di altri quattro anni fino al 31 dicembre 2028 (ossia di un periodo programmatico). Di conseguenza, anche l’ammontare delle indennità continuerà a essere stabilito in funzione dell’entità delle misure. Durante il periodo programmatico 2025-
2028 saranno valutati i dati esistenti e l’approccio standardizzato.
Il principio secondo cui le indennità sono stabilite anche in funzione dell’importanza delle mi- sure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell’efficacia delle misure stesse (art. 62b cpv. 3 della legge sulla protezione delle acque; LPAc; RS 814.20) sarà ancora rispettato: ai progetti che presentano un maggior spazio riservato alle acque, un buon rapporto costi-benefici e grandi benefici per le attività di svago saranno quindi versati contributi più ele- vati (criteri di cui all’art. 54b cpv. 1 lett. c–e OPAc). In tal modo viene mantenuto l’incentivo ad aumentare l’efficienza delle misure di rivitalizzazione dei corsi d’acqua.
4.2 Modifica dellʼordinanza sulle foreste
Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, cpv. 1 L’articolo 40a capoverso 1 OFo prevede, per i provvedimenti per la prevenzione e la ripara- zione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione, delle indennità globali stabilite in base al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta, alla superficie forestale e alla qualità della prestazione fornita. Nel quadro di una disposizione transitoria, le misure contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione sono state temporaneamente indenniz- zate in base all’entità e alla qualità delle misure. Poiché i Cantoni sono responsabili dell’ado- zione di tali misure, la Confederazione fornisce loro il sostegno necessario attraverso indennità ai sensi degli articoli da 36 a 37a della legge forestale (LFo; RS 921.0). La disposizione tran- sitoria in questione riguarda specificamente i danni alla foresta al di fuori della foresta di pro- tezione e le indennità versate secondo gli articoli 37a LPAc e 40a OPAc. Secondo l’articolo 27 LFo, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Tuttavia, le misure per prevenire e riparare i danni alle foreste non sono il vero obiet- tivo. Contribuiscono soltanto a raggiungere l’obiettivo vero e proprio, ossia evitare che la fun- zione forestale sia messa in grave pericolo. A tal fine, occorre attuare il maggior numero di misure necessarie, ma il meno possibile. I danni alle foreste variano notevolmente da un anno all’altro. A titolo di esempio, il volume di legno bostricato presenta negli ultimi 20 anni variazioni di un fattore superiore a 30. Inoltre, i costi variano notevolmente a seconda dell’organismo nocivo coinvolto o del tipo e dell’intensità 6/9
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dei pericoli abiotici (tempesta, incendio boschivo, siccità ecc.). Per le misure di protezione delle foreste risulta quindi difficile definire un prezzo standard basato sulla superficie. Occorre pe- raltro esaminare se ciò sia davvero possibile farlo in modo adeguato. Ciò richiede chiarimenti e discussioni approfondite con i Cantoni. A questo scopo è prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro che entro il 2026 apporterà i relativi chiarimenti in collaborazione con i Cantoni. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2028 i Cantoni saranno indennizzati per i costi delle misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione in base all’entità e alla qualità delle misure.
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5 Modifica di altri normativi
Non sono modificati altri atti normativi.
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6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il presente progetto non ha ripercussioni sulle finanze o sul personale della Confederazione.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
La proroga delle due disposizioni transitorie consente ai Cantoni di continuare i rilevamenti e le analisi dei dati necessari all’adeguamento delle ordinanze vigenti. In tal modo, i lavori tecnici e pratici avviati potranno essere proseguiti e conclusi entro il termine di quattro anni. Non sono previste ulteriori ripercussioni finanziarie o a livello di personale.
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