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Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel maggio 2024

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

21 settembre 2023

Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revisione di maggio 2024 dell’ordinanza sull’energia nucleare

Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revisione di maggio 2024 dell’ordinanza sull’energia nucleare

1. Sicurezza a lungo termine dei depositi in strati geologici pro-

fondi: integrazione dell’articolo 11 capoverso 3 OENu L’attuale articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (OENu; RS 732.11) incarica l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) di disciplinare mediante di- rettiva i principi specifici per la progettazione dei depositi in strati geologici profondi. Questa disposi- zione sarà integrata, incaricando espressamente l'IFSN di disciplinare tramite direttiva anche i requisiti della prova della sicurezza a lungo termine per questo tipo di depositi. L’integrazione proposta è conforme alla prassi già seguita dall’IFSN: la sua direttiva IFSN-G03 (in te- desco), infatti, regola già non solo i principi per la progettazione di questo tipo di depositi ma anche i requisiti per la prova della loro sicurezza. I depositi in strati geologici profondi sono gli unici impianti nucleari che richiedono una prova specifica della sicurezza a lungo termine. La sicurezza a lungo ter- mine riguarda il periodo successivo all’uscita dell’impianto dal campo di applicazione della LENu. La prova della sicurezza a lungo termine è il presupposto principale per il rilascio dell’autorizzazione di massima, della licenza di costruzione e della licenza d’esercizio nonché per la disposizione della chiu- sura di un deposito in strati geologici profondi. Per garantire una pianificazione improntata alla sicu- rezza, i requisiti per la prova della sicurezza a lungo termine sono definiti già oggi, come appena men- zionato, nella direttiva G03 dell’IFSN. Con la prevista integrazione dell’articolo 11 capoverso 3 OENu si creerà una base legale esplicita che autorizza l’IFSN a disciplinare questi requisiti attraverso diret- tive, per tenere meglio conto dell’importante ruolo della prova della sicurezza a lungo termine nelle procedure di autorizzazione.

2. Obblighi di notifica nel settore della sicurezza interna: abroga-

zione dell’articolo 39 capoverso 1 lettera a OENu Secondo la versione originale dell’articolo 39 capoverso 1 lettera a OENu, il titolare di una licenza d’esercizio era tenuto a notificare all’Ufficio federale (Ufficio federale dell’energia) le modifiche o nuove installazioni edilizie e tecniche d’impianto rilevanti sul piano della sicurezza e per le quali era stato ri- chiesto il nullaosta della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN). Attraverso la sostituzione della DSN con l’IFSN, istituito il 1° gennaio 2009, quest’ultimo riprese la competenza dell’Ufficio federale nell’ambito della salvaguardia della sicurezza. Nell’intero testo dell’OENu fu quindi sostituita la «DSN» con l’«IFSN». Ne consegue che, conformemente all’attuale articolo 39 capo- verso 1 lettera a OENu, le modifiche o nuove installazioni edilizie e tecniche d’impianto per le quali è richiesto il nullaosta dell’IFSN devono essere comunicate allo stesso IFSN. Questo obbligo di notifica è dunque superfluo, dal momento che l’IFSN viene già informato delle modifiche o nuove installazioni del caso attraverso la richiesta di nullaosta presentata dal titolare della licenza di esercizio dell’im- pianto. L’articolo 39 capoverso 1 lettera a OENu viene pertanto abrogato.

3. Sostanze che compongono le scorie radioattive: nuovo articolo

Il nuovo articolo 51a OENu stabilisce che le scorie radioattive possono contenere sostanze chimico tossiche e chimico reattive, purché tali sostanze non pregiudichino uno smaltimento sicuro. Sul piano dei contenuti il nuovo articolo non introduce nessuna novità. La disposizione, infatti, è in linea con la prassi già comunemente seguita e fa chiarezza. La presente modifica attua la richiesta di maggiore certezza giuridica avanzata da tempo dalla Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN): Sul piano legale si vuole introdurre nell’OENu, conformemente alla riserva espressa all’articolo 2

Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revisione di maggio 2024 dell’ordinanza sull’energia nucleare

dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600), una disposizione speciale per il deposito delle scorie radioattive in depositi in strati geologici profondi Le scorie radioattive presentano diverse proprietà (tossiche): sono radiotossiche, possono essere chi- mico tossiche e possono contenere anche altre sostanze (ad es. sostanze organiche) che di per sé potrebbero far ritenere appropriato, nell’ambito dei rifiuti convenzionali, seguire un diverso percorso di smaltimento o applicare altre regole di smaltimento. Tuttavia, nel caso del trattamento e dello smalti- mento di scorie radioattive prevale l’aspetto della protezione dalle radiazioni, motivo per cui a questo tipo di rifiuti si applica una normativa speciale. Per lo stoccaggio di scorie radioattive in depositi in strati geologici profondi, infatti, non valgono le prescrizioni specifiche della OPSR relative allo stoccag- gio di sostanze. Occorre considerare in particolare il contesto in cui si inserisce la disposizione della OPSR che vieta la costruzione di discariche di tipo E - discarica per rifiuti non combustibili con contenuti nocivi organici - nel sottosuolo. Come si legge nel rapporto esplicativo concernente l’OPSR, la ragione principale di tale divieto risiede nel fatto che un esercizio controllato di una discarica di questo tipo comporterebbe spese notevolmente superiori e le misure eventualmente necessarie per la gestione successiva sareb- bero più difficili da attuare. Nel caso di un deposito in strati geologici profondi, tuttavia, le condizioni sono diverse da quelle di una discarica sotterranea convenzionale, il che riduce notevolmente il rischio di dover intervenire per una gestione successiva: La grande profondità e lo stoccaggio delle scorie ra- dioattive in strati di roccia il più possibile impermeabili e separati dalle falde acquifere garantiscono un deposito sicuro. L’esercizio di un deposito in strati geologici profondi avviene inoltre sotto una sorve- glianza più stretta. Non sarebbe quindi in nessun caso opportuno estendere ai depositi in strati geolo- gici profondi il divieto di discarica sotterranea previsto dalla OPSR per alcuni tipi di rifiuti. Indipendentemente da quanto appena esposto devono essere rispettati gli obiettivi fissati nella legisla-

zione ambientale e, conformemente al principio di prevenzione, si devono limitare quanto prima, e ove possibile evitare, effetti dannosi per l’ambiente. La composizione delle scorie radioattive stoccate nei depositi in strati geologici profondi deve essere tale da non provocare danni ambientali. Con l’introduzione del nuovo articolo 51a l’attuale articolo 51a diviene l’articolo 51abis.

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