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Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+)

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Berna, 24 gennaio 2024

Consultazione Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+)

Consultazione

0 Introduzione

Il 16 giugno 2023 il Parlamento ha approvato i disegni di legge della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+)1. Con il presente pacchetto di ordinanze viene attuata la maggior parte delle disposi- zioni della PA22+. In esso sono contemplate anche proposte di modifica di ordinanze non correlate alla PA22+ (pacchetto di ordinanze agricole 2024).

Il pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ contempla gli avamprogetti per la modifica di 21 ordi- nanze del Consiglio federale, di 3 ordinanze del DEFR e di 2 ordinanze dell’UFAG.

0.1 Entrata in vigore

Il Consiglio federale varerà verosimilmente il presente pacchetto di ordinanze a fine ottobre 2024. La maggior parte delle nuove disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione

Documentazione per la consultazione

Ogni modifica d’ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Nella se- guente tabella per ogni ordinanza sono riportate le principali modifiche. Per garantire una migliore vi- sione d’insieme, le pagine dell’intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.

La documentazione può essere scaricata dal sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o da quello della Cancelleria federale https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing.

Inoltro dei pareri

La consultazione si conclude il 1° maggio 2024. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell’UFAG che può essere scaricato dal sito Internet https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/poli- tik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o da quello della Cancelleria federale https://www.fedlex.ad- min.ch/it/consultation-procedures/ongoing. In tal modo si agevola la valutazione dei pareri.

I pareri possono essere inoltrati all’UFAG per e-mail a gever@blw.admin.ch.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:

  • Mélina Taillard, melina.taillard@blw.admin.ch, 058 461 19 96
  • Simon Lanz, simon.lanz@blw.admin.ch, 058 462 26 02

1 FF 2023 1527 - Legge federale sull’agricoltura (... | Fedlex (admin.ch) ; FF 2023 1528 - Legge sulle

epizoozie (LFE) | Fedlex (admin.ch)

Introduzione Consultazione

0.3 Lista delle ordinanze e principali modifiche

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

Ordinanze del Consiglio federale

Ordinanza concernente le • La modifica è tesa a semplificare l’ordinanza. Vengono stral- 8 tasse dell’Ufficio federale ciati i numeri 3.1-3.3 e viene stabilito il principio che le tasse dell’agricoltura, 910.11 per le analisi per il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione corrispondono alle spese effettive.

Ordinanza sui pagamenti • Copertura assicurativa (art. 70a cpv. 1 lett. i e 3 lett. g della 13 diretti (OPD), 910.13 legge sull’agricoltura [LAgr; RS 910.1]): a partire dal 2027 i coniugi dei gestori che collaborano regolarmente e in misura considerevole nell’azienda dovranno disporre di una coper- tura assicurativa.

  • Contributi per la biodiversità regionale e la qualità del pae- saggio (art. 76 LAgr): a partire dal 2027 i progetti per la pro- mozione dell’interconnessione e per la promozione della qualità del paesaggio, finora gestiti separatamente, vengono accorpati. Questo, in primo luogo, semplifica la promozione prevista finora, uniformando e riducendo le esigenze ammi- nistrative e, in secondo luogo, serve per accrescere ulterior- mente l’efficienza e l’efficacia delle misure esistenti.
  • Bilancio delle sostanze nutritive: nel 2027 sarà lanciato il servizio web centrale per il calcolo e la condivisione del bi- lancio digitalizzato delle sostanze nutritive. L’utilizzo di dati del sistema d’informazione centrale sulla gestione delle so- stanze nutritive (digiFLUX) consente di semplificare notevol- mente una delle registrazioni obbligatorie più impegnative.
  • Contributo per la biodiversità: l’esigenza relativa alla rinuncia all’impiego di falciacondizionatrici si applica per tutte le su- perfici per la promozione della biodiversità (SPB).
  • Nel quadro dell’attuazione della mozione 23.3846 Friedli Esther «Posticipare di un anno l’introduzione dell'esigenza relativa al 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva», l’esigenza relativa al 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva viene sospesa per l’anno di contribuzione 2024. Come richiesto dalla mozione, le esigenze sono rese meno severe. Come valore di riferi- mento per la quota del 3,5 per cento di SPB si applica la su- perficie coltiva aperta. Tra le superfici computabili rientrano anche le siepi nonché i boschetti rivieraschi e campestri del livello qualitativo II. Infine, è prevista una deroga per le aziende che gestiscono come SPB più del 25 per cento della loro superficie agricola utile.

Ordinanza sul coordina- • Nel quadro della PA22+ il Parlamento ha deciso che la Con- 55 mento dei controlli delle federazione può finanziare analisi di laboratorio per i controlli aziende agricole (OCoC), delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari (art. 181

910.15 cpv. 7 LAgr). La presente proposta di modifica è tesa ad at-

tuare il mandato del legislatore a livello di ordinanza.

Ordinanza sull’agricoltura • Acquacoltura (art. 3 cpv. 3 e 3bis LAgr): il campo di applica- 59 biologica, 910.18 zione dell’ordinanza viene esteso ai prodotti trasformati e non trasformati dell’acquacoltura e alle alghe selvatiche. • Estensione dell’obbligo di notifica alla quantità e alla varietà di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non

Consultazione Introduzione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) biologici impiegate e delega al FiBL del compito di pubbli- care annualmente l’elenco delle sementi e del materiale ve- getativo di moltiplicazione biologici disponibili.

  • Introduzione di disposizioni specifiche relative alla designa- zione degli alimenti per animali da compagnia.
  • Adeguamento di diverse disposizioni per garantire l’equiva- lenza con le disposizioni dell’UE in materia di produzione biologica.

Ordinanza sulle zone • Il Consiglio federale attua la mozione 21.3804 Schmid Martin 71 agricole, 912.1 «Modifica dell'ordinanza sulle zone agricole in relazione alle migliorie». In futuro, nel quadro di migliorie integrali agricole sarà possibile uno scambio equo tra superfici d’estivazione nella regione d’estivazione e superfici agricole utili (SAU) nella regione di montagna o di pianura.

Ordinanza sui migliora- Nel quadro della PA22+ il Parlamento ha deciso i seguenti prov- 76 menti strutturali (OMSt), vedimenti che vengono attuati con la presente proposta di modi-

913.1 fica.

  • Le dimensioni minime dell’azienda per i provvedimenti collet- tivi sono portate a 1.0 USM (art. 88 cpv. 2 LAgr).
  • Per i provvedimenti individuali viene introdotto l’esame della redditività dell’azienda (art. 89 cpv. 1 LAgr).
  • Sono concessi crediti di investimento per prodotti d’acqua- coltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi (art. 3
  • Sono concessi contributi per attività nei settori affini all’agri- coltura (art. 87a cpv. 1 lett. b n. 3 LAgr) e nella zona di pia- nura e collinare per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti (art. 87a cpv. 1 lett. b n. 1 LAgr).
  • L’acquisto di fondi agricoli può essere finanziato mediante crediti di investimento (art. 87a cpv. 1 lett. d n. 3 LAgr).
  • Viene promosso l’acquisto di robot per i campi nonché di motofalciatrici elettriche e di trattori agricoli non alimentati a combustibili fossili (art. 87a cpv. 1 lett. d n. 1 LAgr).

Ordinanza concernente le • Le disposizioni dell’OMSC vengono armonizzate con quelle 102 misure sociali collaterali dell’OMSt. Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione nell’agricoltura (OMSC), aziendale tesi a facilitare la cessazione anticipata della ge-

914.11 stione dell’azienda non sono richieste dimensioni minime

dell’azienda. L’importo limite di cui all’articolo 81 LAgr viene calcolato senza il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Ordinanza concernente la Agroscope: 106 ricerca agronomica • L’8 maggio 2020 il Consiglio federale ha varato la strategia (ORAgr), 915.7 sull’ubicazione di Agroscope. La sua nuova struttura è defi- nita all’articolo 3 (ex. art. 4).

  • Attuazione della mozione 18.3404 Häberli-Koller «Trasfor- mare l'istituto di ricerca Agroscope in un istituto autonomo federale di diritto pubblico con personalità giuridica»: le di- sposizioni dettagliate relative al Consiglio Agroscope sono sancite all’articolo 5 (nuovo). Attuazione PA22+:
  • Aiuti finanziari e mandati di ricerca (art. 116 cpv. 1 LAgr): le disposizioni relative agli aiuti finanziari per sostenere istituti

Introduzione Consultazione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) di ricerca d’importanza nazionale per il sistema dell’innova- zione e della conoscenza in agricoltura (LIWIS) sono sancite a livello di ordinanza. • Progetti pilota e di dimostrazione (art. 119 LAgr): i progetti pilota e di dimostrazione mirano a testare nella pratica le co- noscenze scientifiche e a farle conoscere a un vasto pub- blico. Le condizioni per la concessione di aiuti finanziari per progetti pilota e di dimostrazione sono sancite a livello di or- dinanza.

Ordinanza sulle importa- • Vista la possibilità di trasmissione via Internet, la disposi- 120 zioni agricole (OIAgr), zione nell'articolo 3 capoverso 2 OIAgr (trasmissione di do-

916.01 mande, notifiche e offerte) è obsoleta. Un ulteriore termine

per eventuali correzioni non viene più concesso in ogni caso e la scadenza è più breve.

  • Affinché l'UFAG possa disporre di una chiara base legale per ripartire questi i tre contingenti doganali preferenziali concessi già dal 2021 al Regno Unito (GB) nel settore della carne, nell'allegato 1 vengono introdotte le rispettive voci di tariffa e nell'allegato 3 le quantità da ripartire.
  • All’allegato 1 sono contrassegnate le voci di tariffa che rien- trano nel nuovo contingente doganale parziale n. 09.3. Si tratta in particolare delle voci di tariffa delle uova da cova e delle uova che non provengono da galline Gallus domesti- cus. All’allegato 3 viene introdotto il contingente doganale parziale n. 09.3 menzionando che la ripartizione non è disci- plinata ed è pertanto possibile effettuare importazioni senza limitazioni quantitative all’aliquota di dazio del contingente.

Ordinanza concernente la • Tipi di produzione primaria (art. 3 LAgr): la definizione «pro- 134 produzione primaria (OP- dotti primari» è integrata al fine di includere esplicitamente i Prim), 916.020 funghi, le alghe e le microalghe.

Ordinanza sul vino, • L'articolo 62 LAgr è abrogato con la PA22+. L'articolo 7 141 916.140 e ordinanza «Ammissione nell’elenco dei vitigni» dell'ordinanza sul vino è dell’UFAG sull’elenco dei abrogato. Anche l’ordinanza dell’UFAG sull’elenco dei vitigni vitigni, 916.140.1 è abrogata.

Ordinanza sugli alimenti • La formulazione di alcuni articoli e la definizione di «com- 145 per animali (OsAlA), mercio al dettaglio» sono riviste per semplificare l’esecu-

916.307 zione. Sono aggiunti la definizione «specie secondarie» e un

capoverso relativo alla limitazione della fornitura di additivi.

Ordinanza sugli effettivi • In seguito alla modifica dell’articolo 46 capoverso 3 LAgr nel 151 massimi (OEMas), quadro della PA22+, la sezione 4 della presente ordinanza

916.344 viene adeguata in modo che l’autorizzazione di effettivi di

animali superiori a quelli fissati ai sensi dell’OEMas possa essere richiesta anche per l’attività sperimentale di imprese private. Inoltre, per l’autorizzazione di deroghe per le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico attra- verso lo smaltimento vengono considerati non soltanto i sot- toprodotti di aziende di trasformazione, bensì anche i rifiuti alimentari.

Ordinanza sul sostegno • I venditori diretti ai sensi dell’articolo 1a OSL possono notifi- 159 del prezzo del latte care la quantità di latte e la relativa valorizzazione annual- (OSL), 916.350.2 mente se commercializzano direttamente meno di 2’000 kg di latte al mese.

Consultazione Introduzione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

Ordinanza sulle uova • L’importazione di uova da cova e di uova che non proven- 163 (OU), 916.371 gono da galline della sottospecie Gallus domesticus viene disciplinata in modo chiaro. • L’UFAG pubblica le informazioni sulle azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto non più sul Foglio ufficiale sviz- zero di commercio (FUSC), bensì sul suo sito Internet.

Ordinanza concernente • Il versamento dei contributi di eliminazione richiede un note- 167 Identitas AG e la banca vole sforzo da parte di Identitas AG per ottenere dati aggior- dati sul traffico di animali nati e validi sulle coordinate di pagamento. Pertanto i benefi- (OIBDTA), 916.404.1 ciari di contributi di eliminazione sono tenuti a gestire perso- nalmente i dati che trasmettono online sulla propria relazione postale o bancaria.

Ordinanza sui sistemi • L’obbligo di comunicare nel settore del commercio di prodotti 171 d’informazione nel campo fitosanitari, concimi e alimenti concentrati per animali si ap- dell’agricoltura (OSIAgr), plica agli attori commerciali nazionali. Per evitare che questi

919.117.71 subiscano svantaggi attraverso le importazioni dirette, tutti

gli utilizzatori professionali che importano prodotti sono as- soggettati all’obbligo di comunicare. • Per quanto riguarda la gestione e l'elaborazione dei dati pro- venienti dal sistema d’informazione sui prodotti fitosanitari e dal sistema d’informazione sulla gestione delle sostanze nu- tritive, la modifica dell'ordinanza è tesa ad armonizzare le di- sposizioni al fine di garantire un trattamento identico dei due mezzi di produzione nel sistema digiFLUX. Parallelamente viene creata una base legale per consentire anche ai Can- toni di elaborare i dati nel quadro della loro attività esecutiva. Infine vengono ampliate le opzioni di scambio dei dati nel quadro dei sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura tramite il trasferimento di dati bidirezionale con digiFLUX.

Ordinanza concernente • L'obbligo di partecipare alla fornitura di dati (art. 185 cpv. 3bis 181 l’analisi della sostenibilità LAgr) e l'obbligo d’informare che vige per la Confederazione in agricoltura, 919.118 sono sanciti a livello di ordinanza. Per i gestori vige l’obbligo di fornire dati contabili per l'analisi centralizzata dei dati con- tabili.

Ordinanza concernente i • Lo strumento dei contributi per la riduzione dei premi delle 189 contributi per la riduzione assicurazioni per il raccolto è introdotto sulla base dell'arti- dei premi delle assicura- colo 86b LAgr. zioni per il raccolto (ORPAR), nuova

Ordinanza concernente la • Reti di competenze e d’innovazione (art. 120 LAgr): l’obiettivo 201 promozione di reti di com- è creare e sviluppare reti di competenze e d’innovazione petenze e d’innovazione (RCI) nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento e per l’agricoltura e la filiera della salute degli animali per il sistema dell’innovazione e alimentare (OPRCI), della conoscenza in agricoltura. La procedura per la conces- nuova sione di un sostegno federale sottoforma di aiuti finanziari per le RCI viene disciplinata a livello di ordinanza.

Ordinanza sul servizio ci- • A seguito dell’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c 209 vile (OSCi), 824.01 della legge sul servizio civile (LSC; RS 824.0), gli articoli 6 ca- poverso 1 lettera c e 7 capoverso 1 lettera a sono abrogati. L’articolo 5 capoverso 1 e l’appendice 1 numero 2 lettera a sono adeguati. • Gli articoli 5 capoverso 1 e 6 capoverso 1 lettera a numero 5 sono adeguati a seguito della modifica della numerazione de- gli articoli dell’OPD.

Introduzione Consultazione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

Ordinanze del DEFR

Ordinanza del DEFR • A seguito della revisione del diritto dell’UE in materia di pro- 213 sull’agricoltura biolo- duzione biologica, la Commissione europea ha avviato un gica, 910.181 processo di verifica dell’equivalenza delle pertinenti prescri- zioni legali e amministrative delle due Parti allo scopo di ag- giornare l’allegato 9 dell’accordo agricolo con effetto al 1° gennaio 2025. Di conseguenza, il DEFR deve eliminare tem- pestivamente le divergenze critiche rispetto alla nuova nor- mativa europea sul biologico, in modo da evitare, anche in futuro, ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.

Ordinanza del DEFR con- • Il capoverso concernente l’igiene degli alimenti per animali è 236 cernente l’igiene nella integrato con un rimando alle disposizioni pertinenti dell’ordi- produzione primaria (OIP- nanza sugli alimenti per animali (OsAlA). Prim), 916.020.1

Ordinanza del DEFR sul • A seguito dell’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera 239 servizio civile (OSCi- c LSC, gli articoli 5 e 7 sono abrogati. DEFR), 824.012.2 • A seguito della modifica della numerazione degli articoli dell’OPD nonché dell’abolizione del contributo per la qualità del paesaggio e dell’introduzione del contributo per la biodi- versità regionale e la qualità del paesaggio, l’articolo 3 è mo- dificato. A seguito dell’eliminazione o della modifica di deter- minati elementi della biodiversità, l’articolo 1 capoversi 1 let- tere m ed n nonché 2 lettera b è modificato.

Ordinanza dell’UFAG

Ordinanza sulla libera- • Nella mozione 22.3928 Salzmann «Potenziamento della pro- 243 zione secondo duzione orticola indigena» il Consiglio federale era stato in- l’OIEVFF, 916.121.100 caricato, in collaborazione con l'Unione svizzera dei produt- tori di verdura, di aggiornare i periodi effettivamente ammini- strati nel quadro della protezione doganale per la verdura. Conformemente a quanto proposto dalla produzione e dal commercio, l’allegato 1 dell’ordinanza sulla liberazione se- condo l’OIEVFF è modificato per le 27 verdure menzionate nella mozione.

1 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG), RS 910.11

1.1 Situazione iniziale

Se il Paese di destinazione richiede un certificato di qualità ufficiale per l'esportazione di mosto d'uva, succo d'uva e vino, questo viene rilasciato secondo le disposizioni dell'ordinanza dell'UFAG del 1° feb- braio 2019 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esporta- zione (RS 916.145.211). Le analisi per il controllo della qualità del vino sono definite nell'articolo 2. L'analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato è composta da sette analisi diverse.

Le tariffe delle analisi per il controllo della qualità del vino destinato all’esportazione sono fissate al nu- mero 3 dell’allegato 1 dell’ordinanza sulle tasse UFAG. Si tratta delle tasse concernenti l’analisi stan- dard per il controllo della qualità del mosto d’uva e del succo d’uva (n. 3.1.), l'analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d’uva parzialmente fermentato (n. 3.2.) e le analisi supple- mentari (n. 3.3. lett. a-f).

Il tipo e la quantità di analisi della qualità del vino variano in funzione del Paese di destinazione. Gli esportatori sono tenuti a conoscere le condizioni d’importazione di ciascun Paese; alcuni di essi chie- dono infatti di poter adeguare le analisi alle loro esigenze specifiche, ad esempio di effettuare solo tre delle sette analisi previste dall'analisi standard, e che venga fatturata loro solo questa prestazione.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

La modifica è tesa a semplificare l’ordinanza. Vengono stralciati i numeri 3.1-3.3 e viene stabilito il principio che le tasse per le analisi per il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione corrispondono alle spese effettive.

1.3 Commento ai singoli articoli

Allegato 1 numero 3 La modifica riprende il sistema già utilizzato per le analisi di laboratorio effettuate da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF) nel quadro dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei ve- getali (OSalV) di cui al numero 1 dell’allegato 3 dell’ordinanza sulle tasse UFAG.

Le tasse per ogni analisi prevista dall’ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2019 concernente il con- trollo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione saranno fissate da Agro- scope in funzione dei suoi costi effettivi. La tassa continuerà a coprire le spese per la preparazione dei campioni, per l’analisi vera e propria e per la comunicazione dei risultati nel consueto formato. Le tasse saranno pubblicate sul sito Internet di Agroscope. Eventuali prestazioni particolari saranno fattu- rate separatamente secondo l’articolo 4 capoverso 2 dell’allegato 1 della presente ordinanza.

L’importo forfettario per l’analisi standard del mosto d’uva e l’analisi standard del vino ammonterà an- che in futuro rispettivamente a 180 e a 250 franchi. È previsto uno sconto sull’importo delle tasse indi- viduali riconducibile ai minori costi amministrativi. Nella tabella seguente sono riportate le tasse che saranno applicate e pubblicate il 1° gennaio 2025 da Agroscope.

OEmol-OFAG

Tabella: Tasse per le analisi della qualità dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’espor- tazione

Tassa per l’analisi Parametro analizzato individuale standard mo- standard vino sto d’uva

1 Densità 23 23

2 Titolo alcolometrico volumico totale 81 81

3 Titolo alcolometrico volumico effettivo 25 25

4 Estratto secco totale 35 35 35

5 Acidità totale 40 40 40

6 Acidità volatile 63 63 63

7 Acidità citrica 25 25 25

8 Anidride solforosa totale 25 25 25

9 Acido sorbico e natamicina (CLHP-SM) 150

10 Cenere totale (gravimetria) 80

11 Ferro e rame (fotometria) 50

12 Lieviti e batteri lattici (analisi microbiolo- 80

gica)

13 Metanolo (GC) 80

14 Cloruri e solfati (fotometria) 50

Importo forfettario 180 250

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

L’onere amministrativo potrà essere ridotto in caso di adeguamento delle tariffe.

1.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

1.4.3 Economia

Gli esportatori di vini svizzeri possono adeguare la richiesta di analisi e i costi alle esigenze reali che dipendono dal Paese di destinazione.

Fissare le tasse sulla base delle spese effettive consente una maggiore flessibilità in caso di aggiorna- mento, ad esempio a seguito di una maggiore automazione delle analisi.

1.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

La proposta di modifica è compatibile con il diritto internazionale.

1.6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

OEmol-OFAG

1.7 Basi legali

Articolo 181 capoverso 4 LAgr.

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificato come segue:

1 RS 910.11

Ordinanza sulle tasse UFAG «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo della colonna a destra e n. 3

Franchi/spese effettive

3 Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 20192 concernente il

controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

3.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva e spese effettive del succo d’uva (art. 2 cpv. 1 lett. a)

3.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto spese effettive d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b)

3.3 Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2) spese effettive

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

2 RS 916.145.211

2 Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di- retti, OPD), RS 910.13

2.1 Situazione iniziale

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), il Parlamento si è espresso a favore di diversi adeguamenti nel settore dei pagamenti diretti. Con le modifiche previste nell’ordinanza sui pa- gamenti diretti si attua pertanto il mandato del legislatore. Affinché possano essere versati i pagamenti diretti, a partire dal 2027 il coniuge che collabora nell’azienda dovrà disporre di una copertura assicu- rativa (art. 70a cpv. 1 lett. i e cpv. 3 lett. g LAgr; FF 2023 1527), sempreché collabori regolarmente e in misura considerevole nell’azienda. La copertura assicurativa deve comprendere la previdenza con- tro i rischi e un’assicurazione contro la perdita di guadagno per malattia o infortunio. I progetti e i con- tributi per la promozione dell’interconnessione e la promozione della qualità del paesaggio, finora ge- stiti separatamente, vengono accorpati in un unico contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 76 LAgr; RS 910.1). Questo, in primo luogo, semplifica la promozione prevista fi- nora, uniformando e riducendo le esigenze amministrative e, in secondo luogo, serve per accrescere ulteriormente l’efficienza e l’efficacia delle misure esistenti. La concezione «Paesaggio svizzero» del 20201 dell’Ufficio federale dell’ambiente, vincolante per le autorità, costituisce la nuova base di pianifi- cazione su cui si devono impostare gli obiettivi dei progetti. Affinché le aziende agricole possano sfruttare il potenziale della digitalizzazione e della gestione dei dati, l'UFAG mette a disposizione un calcolatore del bilancio delle sostanze nutritive tramite un servi- zio web. Ciò consente di semplificare notevolmente una delle registrazioni obbligatorie più impegna- tive. La digitalizzazione del bilancio delle sostanze nutritive permette inoltre di tenere conto di even- tuali variazioni delle scorte, come richiesto nella mozione 21.3004 CET-S «Adeguamento di Suisse- Bilanz e dei suoi principi alle condizioni effettive», creando l’apposita base legale nell’ordinanza sui pagamenti diretti. Inoltre, diverse disposizioni di misure esistenti vengono precisate e, in alcuni casi, viene ampliato il margine di manovra degli agricoltori, in particolare per quanto concerne il dilavamento e la deriva du- rante l'applicazione di prodotti fitosanitari, l'impiego di reti in materiale sintetico durante l'estivazione

nonché la promozione dei cereali in file distanziate e delle fasce di colture estensive in campicoltura. Per evitare effetti negativi sulla biodiversità si propone di estendere l'attuale divieto di usare falciacon- dizionatrici a tutte le superfici per la promozione della biodiversità. La legislazione sul fotovoltaico approvata dal Parlamento, la cosiddetta «Solarexpress», solleva inter- rogativi sull’esecuzione a livello cantonale delle disposizioni relative all'estivazione. Per questo motivo, nel testo d’ordinanza viene integrata la procedura cantonale per l'adeguamento del carico usuale in seguito alla costruzione di grandi impianti fotovoltaici nella regione d’estivazione. Sulla scorta della decisione del Consiglio nazionale del 4 dicembre 2023, il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 23.3846 «Posticipare di un anno l’introduzione dell'esigenza relativa al 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva». Con la modi- fica dell’OPD del 24 gennaio 2024, il Consiglio federale ha sospeso l’esigenza relativa al 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità (SPB) sulla superficie coltiva per l'anno di contribu- zione 2024. La mozione, inoltre, incarica il Consiglio federale di esaminare la possibilità di computare altre misure adeguate già esistenti nel 3,5 per cento. Una modifica in tal senso della disposizione deve essere decisa nel 2024 in modo che possa entrare in vigore il 1° gennaio 2025. Per l’attuazione della mozione vanno tenuti in considerazione i seguenti criteri. • Efficacia della misura: nel quadro dell’attuazione dell’Iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», dal 1° gennaio 2024 nella PER è stato intro- dotto l’obbligo di predisporre SPB su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva. Su di essa si registrano infatti carenze in termini di biodiversità dovute alla quota particolarmente

1 Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Paesaggio > Pubblicazioni e studi > Concezione Paesaggio sviz-

zero. Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione

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bassa di SPB2. L’obiettivo di questa misura, quindi, è anche fare in modo che sulla superficie coltiva vengano impiantate ulteriori SPB. Tramite la promozione degli organismi utili viene inoltre rafforzata la protezione dei vegetali. Le SPB promuovono pure gli impollinatori, essen- ziali per la produzione agricola. Secondo le stime di Agroscope, la misura può altresì contri- buire a ridurre le perdite di azoto e di fosforo rispettivamente dello 0,6 e del 2 per cento, non- ché la quantità totale di prodotti fitosanitari del 2,5 per cento. Se l’esigenza venisse allentata in modo determinante, verrebbero predisposte meno nuove SPB e diminuirebbe il contributo della misura al raggiungimento degli obiettivi dello schema di riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari e delle perdite di sostanze nutritive nonché l’effetto positivo sulla biodiver- sità.

  • Maggiore flessibilità per le aziende: la mozione fa riferimento agli sforzi già profusi dalle aziende campicole a favore della biodiversità, che dovrebbero essere tenuti in considerazione da una normativa adeguata.
  • Dispendio amministrativo: la disposizione adottata dal Consiglio federale corrisponde all'at- tuale sistema di classificazione delle colture in base alla superficie coltiva e a quella inerbita. Ciò garantisce che il rilevamento dei dati, la presentazione delle domande e il controllo siano effettuati in modo semplice e digitalizzato affinché gli agricoltori sappiano esattamente quali sono le SPB computabili. I sistemi cantonali d’informazione indicano loro su una dashboard, se l’esigenza relativa al 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva è adempiuta. Questi dati sono disponibili anche ai fini del controllo. Il rispetto dell’esigenza PER non deve essere con- trollato in azienda, bensì è garantito attraverso la verifica delle colture dichiarate. Una regola- mentazione più complessa, con disposizioni speciali e particolari, renderebbe impossibile una gestione completamente digitalizzata dei dati e richiederebbe ulteriori controlli nelle aziende. Ciò comporterebbe un ulteriore dispendio amministrativo non solo per i Cantoni, ma anche per le aziende agricole.
  • Protezione degli investimenti per aziende e autorità esecutive: nel motivare la sua proposta di respingere la mozione, il Consiglio federale ha sottolineato che sarebbe contrario alla buona

fede modificare le disposizioni, considerato che le misure dovrebbero già essere state imple- mentate; i Cantoni hanno già aggiornato i loro sistemi d’informazione e le aziende hanno già richiesto una consulenza, adeguato la rotazione delle colture, piantato colture e acquistato se- menti. Questi investimenti dovrebbero essere protetti. Esistono quattro possibili varianti per attuare la mozione secondo i criteri sopra descritti.

Variante 1: computo di altre superfici nella quota del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva Descrizione Nel quadro di vari interventi parlamentari, pareri sui pacchetti di ordinanze agricole e missive all’Ufficio federale dell’agricoltura è stato richiesto di computare in via suppletiva i seguenti elementi:

  • superfici di cui è cessata la gestione in progetti per la protezione delle acque;
  • siepi adiacenti a superfici coltive oppure siepi del livello qualitativo II su precedenti superfici coltive o tutte le siepi;
  • prati sfruttati in modo estensivo del livello qualitativo II adiacenti a superfici coltive o prati sfruttati in modo estensivo del livello qualitativo II su precedenti superfici coltive o tutti i prati sfruttati in modo estensivo del livello qualitativo II;
  • alberi da frutto;
  • superfici nello spazio riservato alle acque;
  • colture campicole con sottosemine;
  • superfici con sistemi di agroselvicoltura;

2 Econcept, Agridea e l’Azuré (2019): Rapporto finale della valutazione dei contributi per la biodiversità

(in tedesco)

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  • prestazioni fornite in aree marginali, vie di passaggio o direttamente lungo le superfici coltive;
  • considerazione della struttura e del mosaico creati dall’azienda. Bio Suisse e IP Suisse hanno chiesto che sia riesaminato il valore di riferimento, ovvero che il 3,5 per cento di SPB si riferisca alla superficie coltiva aperta anziché alla superficie coltiva. Sono state richie- ste anche ulteriori agevolazioni per le aziende Bio-Suisse e IP-Suisse rispetto alle altre aziende non- ché deroghe per le aziende moltiplicatrici di sementi. Valutazione Efficacia della misura: il computo di tutti gli elementi summenzionati nella quota del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva riduce notevolmente l'efficacia della misura in quanto numerose aziende non dovrebbero predisporre SPB supplementari sulla superficie coltiva o dovrebbero farlo soltanto in misura molto limitata. L’azienda potrebbe riuscire a ottenere il computo di elementi direttamente adia- centi a superfici coltive semplicemente predisponendo una superficie coltiva nuova, larga solo pochi metri, accanto a una SPB esistente. Maggiore flessibilità per le aziende: con il computo di altre superfici nella quota del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva, le aziende godono di maggiore flessibilità. Tendenzialmente devono im- piantare un minor numero di nuove SPB. Dispendio amministrativo: il computo di altre superfici, che attualmente non sono definite sul piano dell’esecuzione agricola o che vengono computate in funzione dell’ubicazione, comporta un notevole aumento del dispendio amministrativo e della complessità. Non potendo più fare riferimento all'attuale sistematica delle superfici e delle colture, la gestione digitalizzata dei dati diventa impossibile. Le col- ture campicole con sottosemine o con sistemi di agroselvicoltura non sono ancora definite come col- ture e non è neanche possibile definirle entro il termine richiesto di un anno. I prati sfruttati in modo estensivo, ad esempio, dovrebbero essere differenziati in base a criteri relativi all’ubicazione per stabi- lire se possono essere computati nella quota di SPB sulla superficie coltiva. Inoltre, verrebbero com- putate superfici che attualmente non sono considerate SPB, come le colture campicole con sottose- mine, il che esula dal sistema. Ciò renderebbe necessario emanare un gran numero di disposizioni

speciali e particolari, che dovrebbero essere controllate singolarmente, creando ulteriore incertezza per le aziende. Protezione degli investimenti: per i Cantoni non è garantita. Occorre integrare le nuove disposizioni nella consulenza. I sistemi d’informazione vanno nuovamente adeguati e non è garantita un’esecu- zione completamente digitalizzata. Le aziende devono confrontarsi con nuove norme prendendo atto del fatto che gli adeguamenti già effettuati nella rotazione delle colture potrebbero rivelarsi inutili. Inol- tre, le nuove norme non saranno adottate prima di novembre 2024, ossia quando la nuova rotazione delle colture sarà già stata pianificata o attuata. Per la maggior parte delle aziende la protezione degli investimenti è quindi scarsamente garantita.

Variante 2: allentamento della disposizione vigente: 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva aperta Definizione Il valore di riferimento per il 3,5 per cento è la superficie coltiva aperta, cioè la superficie coltiva senza prati temporanei. Questo riduce di circa un terzo il numero di ettari di SPB da impiantare ex novo sulla superficie coltiva. Valutazione Efficacia della misura: limitando la superficie, anche l’efficacia della misura diminuisce di circa un terzo. Maggiore flessibilità per le aziende: allentando l’esigenza, tutte le aziende godono di maggiore flessi- bilità.

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Dispendio amministrativo: praticamente invariato perché le norme non devono essere adeguate e viene modificato soltanto il valore di riferimento. Sul piano esecutivo non cambia nulla, la gestione dei dati rimane invariata. Protezione degli investimenti: è quasi integralmente garantita sia per i Cantoni sia per le aziende. I si- stemi possono essere adeguati senza grande dispendio, è sufficiente una parametrizzazione del va- lore di riferimento, sostituendo la superficie coltiva con la superficie coltiva aperta. La consulenza e l’esecuzione si svolgono secondo regole già note. Anche per le aziende le regole non cambiano. Gli investimenti in adeguamenti della rotazione delle colture sono protetti e il volume delle SPB può es- sere ridotto in modo flessibile.

Variante 3: mantenimento della disposizione vigente: 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva Descrizione Sul 3,5 per cento della superficie coltiva vengono predisposte SPB. Questa variante si riferisce alla disposizione vigente la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° gennaio 2025. Valutazione Efficacia della misura: l'impatto sulla biodiversità previsto per l'attuazione dell’Iv.Pa. 19.475 e i conse- guenti effetti positivi sulla protezione dei vegetali e sulla riduzione degli apporti di sostanze nutritive rimangono invariati. Maggiore flessibilità per le aziende: non viene garantita maggiore flessibilità. Dispendio amministrativo: nessun cambiamento. Protezione degli investimenti: è totalmente garantita sia per i Cantoni sia per le aziende.

Variante 4: stralcio dell’esigenza relativa al 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva Descrizione L’esigenza PER relativa alla quota del 3,5 per cento sulla superficie coltiva non viene introdotta. Valutazione Efficacia della misura: senza pressioni per l'attuazione dell’esigenza relativa alla quota del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva, il previsto miglioramento della biodiversità sulla superficie coltiva potrebbe non verificarsi e di conseguenza le lacune a livello di preservazione e promozione della bio- diversità non potrebbero essere colmate. In questo modo verrebbe altresì azzerato il contributo al rag- giungimento degli obiettivi di riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari e delle perdite di so- stanze nutritive. Maggiore flessibilità per le aziende: le aziende non devono adempiere un’esigenza PER in più. Dispendio amministrativo: si riduce. Protezione degli investimenti: i Cantoni e le aziende hanno investito inutilmente.

Valutazione complessiva delle varianti Il computo di molte altre superfici nella quota del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva (variante 1) comporterebbe un elevato dispendio amministrativo associato a maggiori controlli nelle aziende e a una riduzione considerevole nell’efficacia della misura. Nel contesto attuale il computo di siepi, bo- schetti campestri e rivieraschi del livello qualitativo II sarebbe concepibile perché queste superfici sono già chiaramente definite e l’attuazione potrebbe avvenire con i sistemi d’informazione sull’agri- coltura esistenti. Per garantire un’attuazione semplice dovrebbero essere computate tutte le superfici di questo tipo di un'azienda situate nelle zone di pianura e collinare, indipendentemente dal fatto che si trovino o meno sulla superficie coltiva. Le siepi nonché i boschetti campestri e rivieraschi sono defi-

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niti come SPB e potrebbero essere computati in modo semplice nei sistemi d’informazione. Altre su- perfici di cui è stato proposto il computo non sono SPB, non sono definite come colture oppure sono vincolate a esigenze relative all’ubicazione difficilmente attuabili. Queste ultime potrebbero peraltro essere semplicemente adempiute con misure aziendali (predisponendo ad esempio una nuova pic- cola superficie coltiva adiacente alla SPB) e ciò azzererebbe l’effetto della misura. Il Consiglio federale non ritiene opportuno o equo allentare in modo mirato le esigenze per determinati sistemi di produ- zione, ad esempio per le aziende biologiche. Le disposizioni della PER devono restare uguali per tutte le aziende. Inoltre, il pacchetto di ordinanze 2024 prevede un accorpamento degli attuali progetti per la qualità del paesaggio e per l’interconnessione. I Cantoni avranno così la possibilità di far computare nel 3,5 per cento altre SPB specifiche di una regione nell'ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio. In questi progetti le misure specifiche della re- gione possono essere pianificate e impostate in modo da consentire un’esecuzione digitalizzata. Gra- zie al termine transitorio previsto per lo sviluppo dei progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, i Cantoni e le aziende avranno tempo e sicurezza di pianificazione sufficienti fino all'in- troduzione di nuove misure, il 1° gennaio 2027, per definire misure efficaci e pratiche ai fini dell’esecu- zione. La rispettiva base legale entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Onde tener conto dell’impegno considerevole già profuso a favore della biodiversità, dal profilo dell’attuabilità si potrebbe anche pro- spettare la possibilità di dispensare dall’esigenza le aziende che gestiscono come SPB una percen- tuale molto elevata della loro SAU. In media, le aziende hanno più del 19 per cento di SPB sulla SAU, dunque si potrebbe prendere in considerazione una deroga per le aziende con una quota di SPB sulla SAU superiore al 25 per cento. Potrebbero così essere soddisfatte anche le richieste di computare tutti i prati sfruttati in modo estensivo del livello qualitativo II, tutti gli alberi da frutto e tutte le superfici nello spazio riservato alle acque o quelle di cui è cessata la gestione.

La variante 2 tiene indirettamente conto della richiesta della mozione Friedli. Non prevede il computo di altre SPB, bensì una sostanziale riduzione della superficie richiesta. Il grande vantaggio di questo approccio è che per le aziende è più facile adempiere l’esigenza, senza dover definire e predisporre in modo dispendioso ulteriori superfici computabili. Con la variante 3 le aziende non godrebbero di maggiore flessibilità né verrebbe adempiuto il mandato della mozione. La variante 4 comporterebbe l’abrogazione di una misura adottata e confermata a più riprese dal Con- siglio federale e dal Parlamento, azzerandone gli effetti. Il Consiglio federale ritiene che l'allentamento della disposizione vigente, come previsto dalla variante 2, consenta di garantire alle aziende maggiore flessibilità e di mantenere due terzi dell’efficacia. Com- binando questa variante con il computo di siepi, boschetti campestri e rivieraschi del livello qualitativo II nonché con una deroga per le aziende che gestiscono come SPB più del 25 per cento della loro SAU, l’efficacia della misura diminuirebbe, ma le aziende godrebbero di maggiore flessibilità e il loro dispendio amministrativo così come quello dei Cantoni aumenterebbero soltanto in modo marginale. Alla luce di quanto suesposto, il Consiglio federale ha pertanto deciso di inviare in consultazione que- sta combinazione di varianti.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

A partire dal 2027 la coniuge del gestore che collabora regolarmente e in misura considerevole nell’azienda dovrà disporre di una copertura assicurativa. La pertinente base legale nella legge sull’agricoltura entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. La copertura assicurativa comprende la previ- denza contro i rischi (rischi di invalidità e decesso) e l’assicurazione contro la perdita di guadagno (in- dennità giornaliera per incapacità lavorativa per malattia e infortunio). Si tratta di assicurazioni di diritto privato ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione. La disposizione si applica in ugual modo ai coniugi o ai partner registrati dei gestori. L’obbligo di copertura assicurativa non vige per le persone d’età superiore a 65 anni che conseguono un reddito proprio annuo superiore al salario minimo annuo ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40, 22'050 franchi; 2023). Ne sono dispensate anche le persone rifiutate dalla compagnia assicurativa a causa del loro stato di salute o per le quali è stata espressa una riserva nonché le persone con un reddito imponibile pari o inferiore a 12'000 franchi

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l’anno. In linea di massima non sono assoggettate all’obbligo nemmeno le persone che al momento dell’entrata in vigore della nuova condizione hanno un’età superiore a 55 anni. Nel 2019 l'UFAG aveva guidato un gruppo di lavoro (partecipanti: USC, USDCR, COSAC, Agridea e Treuland) che aveva ela- borato un piano d’attuazione su cui si basano queste proposte. Il contributo per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio sostituisce gli attuali contributi per l’interconnessione e la qualità del paesaggio e i rispettivi tipi di progetti separati. Gli obiettivi, le misure e il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio vengono definiti nel quadro di un progetto nonché verificati e approvati dalla Confederazione. Quest’ultima si fa carico, come finora, del 90 per cento al massimo del contributo, mentre i Cantoni assicurano il finan- ziamento residuo. Per il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio si stimano uscite di circa 280 milioni di franchi. Le risorse finanziarie per i due tipi di contributo sono limitate solo a livello cantonale, ma non più per singolo progetto. Con l’accorpamento vengono uniformate le condi- zioni e le esigenze relative ai progetti che finora erano molto eterogenee. Le prescrizioni principali sono definite come esigenze relative al progetto. Gli obiettivi del progetto devono essere orientati verso quelli perseguiti a lungo termine dalla concezione «Paesaggio svizzero». È inoltre richiesta un’armonizzazione con gli obiettivi relativi alle superfici e alla qualità fissanti nel quadro della pianifica- zione cantonale dell’infrastruttura ecologica. L’obbligo di consulenza è mantenuto e sviluppato ulterior- mente. Il nuovo contributo sarà versato soltanto a partire dal 1° gennaio 2027, previa autorizzazione dei nuovi progetti da parte dell’UFAG. Fino al versamento dei nuovi contributi, i progetti d’interconnes- sione e per la qualità del paesaggio in corso saranno prorogati e promossi secondo il diritto anteriore. Fino a fine 2026 anche altre disposizioni sull’interconnessione e sulla qualità del paesaggio saranno applicate secondo il diritto anteriore. In tal modo s’intende offrire a tutti gli interessati la massima sicu- rezza di pianificazione possibile. Le esigenze concernenti i progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio sono state

elaborate da un team che ha tenuto in considerazione l’esperienza acquisita nel quadro dei progetti realizzati finora (partecipanti: COSAC e CIPNC). L’obiettivo principale è sgravare le aziende agricole dal profilo amministrativo, ridurre il dispendio legato ai progetti e all’esecuzione nonché migliorare l’ef- ficacia dello strumento. La tabella seguente illustra le principali differenze tra i progetti per la qualità del paesaggio, quelli d’in- terconnessione nonché i progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.

Temi Qualità del paesaggio Interconnessione Sistema futuro

Numero di rap- • 150 • > 1000 • Ca. 150 porti

Basi per l’ela- • Numerose ed eteroge- • Numerose ed eterogenee • Concezione «Paesaggio svizzero» borazione dei nee CPS progetti • Infrastruttura ecologica

  • Basi regionali e cantonali
  • Analisi esistenti dei progetti QP/interconnessione

Quantifica- • Per misura dei progetti • OPD • Valori target della CPS per il 2040 zione degli Fine 1° periodo: • Obiettivi quantitativi per tappe specifi- obiettivi → 5% SPB di elevata qualità che dei progetti ecologica 2° periodo: 12-15% SPB 6%-7.5% SPB di elevata qualità ecologica

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Temi Qualità del paesaggio Interconnessione Sistema futuro

Continuazione • 80% di raggiungimento • 80% di raggiungimento degli • Miglioramento del progetto anziché degli obiettivi per un 2° obiettivi per un 2° periodo sanzioni a livello di progetto periodo • I rapporti finali dovranno spiegare come procedere per perseguire meglio i valori della CPS

Risorse finan- 2 importi limite: • Nessun importo limite: • Uscite: 280 mio. fr.: 250 fr./ha SAU e ziarie e contri- • cantonale: 150 mio. Totale ca. 113 mio. fr. 130 fr./CN buti fr.: 120 fr./ha SAU e 80 (500-1000 fr./ha SPB; • Nessun importo limite per progetto fr./CN 5 fr./albero) • progetto: 360 fr./ha SAU e 240 fr./CN

Nel quadro dell'introduzione del sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutri- tive, il 1° gennaio 2027 sarà lanciato il servizio web centrale per il calcolo e la condivisione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive. Da quel momento in poi il calcolo del bilancio delle sostanze nu- tritive avverrà tramite il servizio web. Saranno utilizzati i dati relativi ai concimi e agli alimenti concen- trati per animali provenienti dal sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive. La digitalizzazione del bilancio delle sostanze nutritive offre alle aziende maggiore flessibilità in termini di gestione delle scorte. Se necessario, sarà possibile computare sul bilancio dell'anno successivo fino al 5 per cento rispettivamente di azoto e di fosforo in kg. Ciò permette di tenere meglio conto sul piano amministrativo del contesto specifico dell'azienda, ad esempio delle variazioni delle rese dovute alla rotazione delle colture. Sia la digitalizzazione del bilancio delle sostanze nutritive sia il riporto all’anno successivo per tenere conto della gestione delle scorte sono stati discussi e convalidati in seno al gruppo tecnico Suisse-Bilanz congiuntamente con il settore, la COSAC e le organizzazioni di con- trollo. Se come prodotti fitosanitari si utilizzano microrganismi e macrorganismi, per esempio Trichogramma contro la piralide del mais, nonché sostanze chimiche a basso rischio, in futuro si potrà fare a meno di adottare misure contro il dilavamento e la deriva. Lo stesso vale per i trattamenti fitosanitari pianta per pianta. Con effetto al 1° gennaio 2025, inoltre, le sanzioni previste a riguardo nell’ambito della ridu- zione dei pagamenti diretti si applicheranno esclusivamente in caso di inadempimento dell’esigenza PER. Le disposizioni fissate all’atto dell’omologazione dei prodotti fitosanitari saranno controllate, ap- plicando le eventuali sanzioni del caso, nel quadro dell’esecuzione dell’ordinanza sui prodotti fitosani- tari (OPF; RS 916.161) in quanto non rientrano nella PER. In futuro nel quadro della PER non dovrà più essere riservata una finestra di controllo per l’impiego di erbicidi in pre-emergenza nelle colture di cereali. Questo sgrava sia le aziende sia i servizi di controllo. Per quanto riguarda le fasce di colture campicole gestite in modo estensivo, si menziona esplicita-

mente che possono essere predisposte non soltanto a strisce, ma anche sull'intera superficie della coltura campicola. Per la semina di cereali in file distanziate possono essere utilizzate seminatrici con un’ampia distanza tra gli assolcatori senza che si debbano mantenere ulteriori interfile. Per la lotta meccanica alle malerbe nelle colture di cereali in file distanziate è possibile utilizzare non soltanto l’er- pice strigliatore, bensì anche altri attrezzi; è inoltre ammessa la rullatura. Al fine di salvaguardare gli insetti e altri piccoli organismi, l'attuale divieto di utilizzare falciacondizionatrici nelle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II viene esteso al livello qualitativo I. Per determi- nati processi di autorizzazione, i Cantoni possono decidere autonomamente quali servizi specializzati coinvolgere. In questo modo hanno maggiore libertà nell'organizzazione del processo. Inoltre, viene regolamentata la procedura a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici. I Cantoni ade- guano il carico usuale delle aziende d’estivazione se la superficie di pascolo interessata o la sua resa

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subisce cambiamenti significativi a seguito della costruzione di impianti di questo tipo. Inoltre, è previ- sta maggiore flessibilità circa la possibilità di impiegare reti in materiale sintetico sui pascoli durante l'estivazione se vengono attuate misure di protezione del bestiame. La quota del 3,5 per cento di SPB non si riferisce alla superficie coltiva, bensì alla superficie coltiva aperta. La modifica del valore di riferimento riduce di circa un terzo la portata di SPB da predisporre. Inoltre si possono prendere in considerazione tutte le siepi nonché tutti i boschetti campestri e riviera- schi del livello qualitativo II nelle zone di pianura e collinare. In linea di principio, le aziende e le comu- nità PER che gestiscono come SPB più del 25 per cento della loro SAU sono dispensate dall’esigenza relativa alla quota del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva aperta. Ciò riduce ulteriormente l’ef- fetto della misura, segnatamente di circa il 60 per cento rispetto alle disposizioni vigenti. In base alla valutazione delle varianti presentate nel capitolo sulla situazione iniziale, questa soluzione è quella che soddisfa al meglio i criteri definiti per l'attuazione della mozione Friedli 23.3846.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 lettere c, d ed ebis Alla lettera ebis il contributo per l’interconnessione viene accorpato a quello per la qualità del paesag- gio in un nuovo contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.

Articolo 3 capoverso 3 Siccome il contributo per l’interconnessione è accorpato a quello per la qualità del paesaggio, la termi- nologia viene adeguata di conseguenza.

Articolo 10a I partner dei gestori delle aziende devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni perché si applichi l’obbligo di una copertura assicurativa, fermo restando che si tratta di assicurazioni di diritto privato ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione: a) al 1° gennaio dell’anno di contribuzione sono sposati o vivono in un’unione domestica registrata; b) al 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno superato i 65 anni d’età; c) non conseguono un reddito proprio annuo superiore al limite massimo del salario annuo ai sensi della LPP (2024: 22'050 fr.). Un’ulteriore condizione è sancita dalla base legale (art. 70a cpv. 1 lett. i LAgr). La collaborazione regolare e considerevole è ricono- sciuta se nella dichiarazione d’imposta è fatta valere una deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale di- retta (LFID; RS 642.11). Per ulteriori dettagli sulla deduzione per coniugi con doppio reddito si ri- manda alla circolare n. 30 «Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’im- posta federale diretta (LIFD)» dell’Amministrazione federale delle contribuzioni: https://www.estv.ad- min.ch/dam/estv/it/dokumente/dbst/kreisschreiben/2004/1-030-D-2010.pdf.download.pdf/1-030-D-2010.pdf

Se queste condizioni sono adempiute in modo cumulativo, per il partner che collabora nell’azienda vige l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa. Per partner che collabora nell’azienda s’intende chi lavora in azienda, ma non gestisce autonomamente un ramo dell'azienda in qualità di gestore e non è pertanto iscritto alla cassa di compensazione AVS, e chi non è cogestore ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91). Una cogestione deve essere adeguatamente notificata presso il servizio competente del Cantone.

L’obbligo di una copertura assicurativa sussiste per le coppie sposate e le unioni domestiche regi- strate. I partner in un’unione domestica registrata sono registrati ed equiparati ai coniugi dal profilo fi- scale, ovvero hanno il medesimo statuto dei coniugi ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1bis LIFD. I part- ner in concubinato, invece, non sono assoggettati all’obbligo. Sono infatti considerati estranei alla fa- miglia, ovvero sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie.

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Se le condizioni di cui all’articolo 10a capoverso 1 lettera a o b non sono adempiute, il gestore può di- mostrarlo con il certificato AVS del partner che collabora nell’azienda o con un estratto del registro delle persone.

Articolo 10b Se il reddito annuo del partner è superiore alla soglia d’entrata del secondo pilastro (2024: 22’050 fr.), il gestore deve dimostrarlo con il certificato o i certificati del salario oppure con la dichiarazione del reddito soggetto ai contributi AVS del partner. È determinante l’anno precedente quello di contribu- zione.

La prova che non è fatta valere alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito può essere fornita con la dichiarazione d’imposta dell’anno precedente quello di contribuzione.

Se il reddito imponibile degli ultimi due anni precedenti l’anno di contribuzione ammonta in media a un massimo di 12'000 franchi l’anno, la copertura assicurativa non è necessaria. Questo reddito è calco- lato come nell'articolo 96 OPD. Ciò consente all'autorità esecutiva cantonale di sfruttare le sinergie.

Per le persone giuridiche (incl. Comuni e Cantoni), che sono gestori di un’azienda, non si applicano esigenze concernenti la copertura assicurativa. Chi lavora in un’azienda di questo tipo è dipendente della persona giuridica (incl. Comuni e Cantoni) e quindi è normalmente coperto dalle assicurazioni sociali.

Anche i gestori di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari sono dispensati.

Articolo 10c La copertura assicurativa comprende, in primo luogo, un’assicurazione d’indennità giornaliera che copre il rischio d’incapacità lavorativa temporanea. L’assicurazione d’indennità giornaliera, denominata anche «assicurazione contro la perdita di salario» o «assicurazione contro la perdita di guadagno», è un’assi- curazione complementare privata a copertura di un rischio. La copertura del rischio di incapacità lavo- rativa comprende i rischi malattia e infortunio, ma non la maternità. Nel commento al messaggio sulla PA22+, il Consiglio federale ha spiegato quali rischi devono essere coperti. Ha deciso di non includere la maternità, soprattutto perché altrimenti i premi assicurativi aumenterebbero notevolmente. Inoltre nel 2021 il Parlamento, su proposta del Consiglio federale, ha respinto la mozione 19.3446 «Accordare finalmente l'indennità di maternità anche alle coniugi e partner registrate di contadini e contadine». Per questo motivo, la maternità non è inclusa nella copertura dei rischi. In secondo luogo, la copertura assicurativa comprende la previdenza contro i rischi per il periodo fino all'età pensionabile AVS. La previdenza copre i rischi di invalidità per malattia e infortunio nonché di decesso per malattia e infortunio.

Nel caso dell’assicurazione d’indennità giornaliera il termine di attesa al verificarsi dei rischi malattia e infortunio non può superare 60 giorni. L’importo dell’indennità giornaliera è pari almeno a 100 franchi. Viene corrisposta quando si verifica un rischio assicurato fino alla cessazione dell'incapacità lavorativa, ma per un periodo massimo di 730 giorni (due anni). È possibile stipulare anche polizze assicurative che prevedono termini di attesa più brevi o indennità giornaliere più elevate oppure prestazioni in capi- tale e rendite.

Il termine di attesa in caso di invalidità è generalmente di due anni, indipendentemente dalla soluzione previdenziale. Se la soluzione prevede una rendita, questa è versata alla persona assicurata mensil- mente in caso di invalidità fino all'età di pensionamento AVS. In caso di decesso della persona assicu- rata, la rendita viene versata al partner superstite fino all'età di pensionamento AVS. La rendita ammonta ad almeno 24’000 franchi l'anno. Si tratta di una prestazione assicurativa complementare, cioè indipen- dente dalle prestazioni del 1° pilastro. Al posto delle rendite, in caso di invalidità o di decesso dell'assi- curato, sono possibili anche prestazioni in capitale una tantum di almeno 300’000 franchi. È possibile scegliere anche combinazioni proporzionali di rendite e prestazioni in capitale. La seguente tabella mo- stra le possibili combinazioni.

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Rendita (in fr.) Prestazione in capitale (in fr.) 24’000 0 22’000 25’000 20’000 50’000 18’000 75’000 16’000 100’000 14’000 125’000 12’000 150’000 6’000 225’000 0 300’000

Articolo 10f Le compagnie assicurative verificano lo stato di salute del richiedente per appurare il rischio che sono eventualmente tenute a coprire. Vengono tuttavia raccolti anche dati su sesso, età, occupazione e luogo di residenza nonché informazioni su sport pericolosi, eccetera. Lo stato di salute è rilevante per una polizza assicurativa, poiché vengono assicurati rischi la cui portata dipende in larga misura dallo stato di salute al momento della sottoscrizione. Le compagnie assicurative possono rifiutare una persona in base al suo stato di salute o esprimere una riserva. In pratica, se il rischio assicurativo viene classificato come troppo elevato sulla base dell'esame dello stato di salute, la compagnia assicurativa rifiuta la persona. La decisione di rifiuto ha durata indeterminata. Le decisioni di rifiuto emesse prima della data di entrata in vigore sono valide come prova di esenzione dall'obbligo. Anche una riserva esenta una persona dall'obbligo di una copertura assicurativa. Tuttavia, questa non può risalire a più di 5 anni prima. Una riserva emessa il 30 giugno 2023, ad esempio, è valida fino al 29 giugno 2028. In questo caso, la riserva è ancora riconosciuta nell'anno di contribuzione 2028 e pertanto nel 2028 non è necessario adempiere l'obbligo di una copertura assicurativa. L'esenzione dall'obbligo viene verificata separata- mente per ogni assicurazione (assicurazione d’indennità giornaliera - previdenza rischi) e deve essere dimostrata separatamente.

Articolo 14 capoversi 2 frase introduttiva e 6 Con l’accorpamento dei contributi per la qualità del paesaggio e di quelli per l’interconnessione pos- sono essere eliminati il vigente tipo di misura 16 e gli alberi isolati nel quadro dei contributi per la pro- mozione della biodiversità. Viene invece inserito un rimando all’articolo 78 (contributo per la biodiver- sità regionale e la qualità del paesaggio).

Nel sistema attuale tutte le misure specifiche di una regione, convalidate dall’UFAG secondo l’allegato 4 numero 16, possono essere computate nel 7 per cento di SPB della SAU e nel 3,5 per cento di SPB per le colture speciali. Con l’accorpamento dei progetti d’interconnessione e di quelli per la qualità del paesaggio, nel quadro dell’esame dei progetti ai sensi dell’articolo 79 viene stabilito quali misure pos- sono essere computate nel 7 per cento di SPB della SAU e nel 3,5 per cento di SPB per le colture speciali.

Secondo la disposizione transitoria dell'articolo 115h, gli alberi isolati e le SPB specifiche di una re- gione sono computati secondo il diritto anteriore fino alla fine del 2026.

Articolo 14a Sulla scorta della modifica del valore di riferimento soltanto il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta, non della superficie coltiva totale, deve essere gestito come SPB. A differenza della superficie coltiva totale, quella aperta con include i prati temporanei. Inoltre, vengono considerati anche le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi del livello qualitativo II nonché le siepi e i boschetti campestri e rivie- raschi specifici di una regione di cui all’articolo 78. Questi due tipi di SPB possono essere computati se si trovano nella zona di pianura o collinare. Siccome non fanno parte della superficie coltiva aperta,

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sono dedotti dalla quota minima richiesta (cpv. 3). Nel 2025 e nel 2026 per le SPB specifiche di una regione si applica il diritto anteriore (disposizione transitoria art. 115h cpv. 5)

Le aziende che gestiscono come SPB più del 25 per cento della loro SAU sono dispensate dalle esi- genze di cui all’articolo 14a capoverso 1. Lo stesso vale per le aziende che forniscono la PER a livello interaziendale ai sensi dell’articolo 22. Queste sono dispensate dall’esigenza se gestiscono collettiva- mente come SPB più del 25 per cento della SAU.

Articolo 35 capoversi 4 e 6 Siccome il contributo per l’interconnessione e quello per la qualità del paesaggio sono accorpati in un unico contributo, la terminologia viene adeguata di conseguenza. Non vi sono modifiche materiali.

Articolo 41 capoversi 1 lettera d e 2 frase introduttiva I Cantoni verificano se la superficie di pascolo di un’azienda d’estivazione o la rispettiva resa ha subito variazioni sostanziali a seguito alla costruzione di un grande impianto fotovoltaico di cui all’articolo 71a della legge sull’energia (RS 730.0). In caso affermativo, il carico usuale viene adeguato. I Cantoni sta- biliscono il momento ottimale per verificare gli effetti e l'eventuale adeguamento del carico usuale dopo la costruzione di un grande impianto fotovoltaico. In questi casi, controllano anche se la superfi- cie per la promozione della biodiversità nel comprensorio del grande impianto fotovoltaico ha ancora diritto a contributi. Si tratta di un controllo in funzione del rischio a causa di cambiamenti significativi nell'azienda agricola.

Nel quadro del processo di autorizzazione, ai Cantoni è data la possibilità di decidere autonomamente quali servizi specializzati coinvolgere. Una modifica analoga è proposta all'allegato 4 lettera A numero 1.1.4.

Articoli 55 capoversi 1 lettera p e 1bis nonché 57 capoverso 1bis lettera a A favore delle superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione nonché degli al- beri indigeni isolati adatti al luogo e dei viali alberati non vengono più versati i contributi per la biodi- versità, bensì quello per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78). Secondo la di- sposizione transitoria dell’articolo 115h, questo avverrà di fatto soltanto a partire dal 2027.

Articolo 58 capoverso 6 Siccome i progetti d’interconnessione sono accorpati con quelli per la qualità del paesaggio, la termi- nologia viene adeguata di conseguenza. Inoltre è prevista la possibilità di predisporre anche altre pic- cole strutture e non soltanto mucchi di rami e strame. Le piccole strutture che vanno promosse nell’area del progetto sono stabilite nell’ambito del progetto stesso (art. 79).

Articoli 58 capoverso 7 e 59 capoversi 5 Le falciacondizionatrici schiacciano il materiale falciato in modo che si essicchi più rapidamente. Que- sta operazione ha un effetto negativo su insetti e altri piccoli organismi. Ad esempio, il 58 per cento delle api non è più in grado di volare o muore se lo sfalcio è effettuato con falciacondizionatrici, mentre la percentuale si riduce all'8 per cento se non vengono utilizzate queste macchine. Finora potevano essere utilizzate nelle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I, ma non in quelle del livello qualitativo II. Inoltre, la rinuncia all’impiego di falciacondizionatrici era definita come esigenza di base in alcuni progetti d’interconnessione. Un divieto su tutte le superfici per la promo- zione della biodiversità è opportuno dal punto di vista della promozione della biodiversità. Inoltre una gestione standardizzata di tutte le superfici promosse con contributi per la biodiversità è più logica.

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Capitolo 3 sezione 3 e capitolo 4 (art. 61-64) Gli articoli vengono abrogati in seguito all’introduzione del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio. Secondo la disposizione transitoria dell’articolo 115h saranno comunque appli- cati ancora fino a fine 2026.

Articolo 71b capoverso 3 Le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione sono promosse attraverso il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio ai sensi dell’articolo 78 e pertanto la lettera b può essere stralciata.

Articolo 78 Vengono concessi contributi ai progetti per la promozione della biodiversità regionale presentati dai Cantoni, esaminati e approvati dalla Confederazione. Per quanto concerne il processo non vi sono cambiamenti rispetto a quello già applicato in relazione ai contributi per la qualità del paesaggio. Nei progetti, i temi della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio vanno trattati congiuntamente, tenendo aggiornate le basi e le esperienze acquisite nei precedenti progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio. Come avviene attualmente per i progetti per la qualità del paesaggio, i Can- toni presentano un piano di contributo (misure, contributi, punti di controllo) per esame e approva- zione. Le misure vengono concordate tra i gestori e il Cantone.

Come per i progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio, la Confederazione finanzia al massimo il 90 per cento dei contributi. I Cantoni ne versano almeno il 10 per cento. I contributi ven- gono erogati annualmente. Possono essere concessi anche per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.

Articolo 79 A differenza della precedente regolamentazione molto eterogenea dei progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio, al capoverso 1 le esigenze relative ai progetti dei Cantoni vengono uni- formate.

Al capoverso 1 lettera a sono definite le esigenze che devono adempiere gli obiettivi di questi progetti, ovvero devono essere orientati verso gli obiettivi concernenti le superfici e la qualità secondo la con- cezione «Paesaggio svizzero» (CPS)3, varata dal Consiglio federale nel 2020. In qualità di concezione del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), la CPS definisce i valori di riferimento a lungo termine per la qualità del paesaggio e la biodiver- sità, da raggiungere entro il 2040. Allo stesso tempo, vengono aboliti gli obiettivi specifici dei progetti d’interconnessione vigenti finora (il 5% della SAU deve presentare una qualità pregiata dal profilo eco- logico al termine del periodo, almeno il 12-15% di SPB alla fine del secondo periodo, di cui almeno la metà di qualità pregiata dal profilo ecologico; l’80% degli obiettivi deve essere raggiunto per poter con- tinuare il progetto), così come l’obiettivo dei progetti per la qualità del paesaggio, secondo cui l’80 per cento degli obiettivi deve essere raggiunto per poter continuare il progetto.

Nei progetti va indicato in che modo gli obiettivi di superficie e di qualità sono armonizzati, dal profilo quantitativo e territoriale, con la pianificazione cantonale dell’infrastrutture ecologica. L'UFAG fornisce le basi per il calcolo degli obiettivi di superficie e di qualità in una direttiva concernente l’elaborazione dei progetti, creando condizioni favorevoli per realizzare, esaminare e monitorare i progetti in modo efficiente.

I contributi per le misure specifiche di una regione vengono fissati dai Cantoni. Devono basarsi sul va- lore (contributo di una misura al raggiungimento dell'obiettivo) e sui costi (costi di opportunità per le aziende partecipanti). Questo approccio è in linea con la prassi seguita in precedenza per i progetti

3 Consiglio federale, 2020, Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS): https://www.bafu.ad-

min.ch/bafu/it/home/themen/landschaft/publikationen-studien/publikationen/landschaftskonzept-schweiz.html

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per la qualità del paesaggio e viene mantenuto. Le aliquote del contributo sono esaminate e appro- vate dall’UFAG nell’ambito dell’esame della bozza di progetto e della pertinente domanda. In una di- rettiva federale è pubblicato un catalogo delle misure con aliquote del contributo e punti di controllo standardizzati. Questo catalogo è redatto sulla base dei risultati di precedenti progetti d’interconnes- sione e per la qualità del paesaggio e viene messo a disposizione unitamente alla direttiva concer- nente l’elaborazione dei progetti. Il catalogo delle misure ha lo scopo di garantire che le misure più uti- lizzate siano attuate nel modo più uniforme possibile. Le raccomandazioni della Confederazione sulle misure possono servire ad armonizzare le varie esigenze per misure simili e a ridurre il numero di mi- sure basate sui progetti.

Nei progetti occorre definire le misure di promozione e gli oneri di gestione per le specie bersaglio e faro in agricoltura. Questa esigenza era già prevista per i progetti d’interconnessione e viene mante- nuta.

I progetti devono garantire una gestione mirata delle superfici iscritte negli inventari ai sensi della LPN (RS 451). Le aziende partecipanti devono adempiere i rispettivi oneri di gestione. I progetti devono contenere le misure di promozione del caso. Prendendo in considerazione gli inventari regionali si ga- rantisce un’armonizzazione ottimale con la pianificazione e l’implementazione dell’infrastruttura ecolo- gica.

La consulenza svolge un ruolo importante nell'attuazione efficace delle misure. L’obbligo di consu- lenza vigente finora nell'ambito dei progetti d’interconnessione è pertanto mantenuto. La consulenza obbligatoria si svolge nella prima metà della durata del progetto, per garantirne l’efficacia. In linea di principio viene fornita su base individuale. Può essere sostenuta finanziariamente come misura nell'ambito del progetto. Se nei primi quattro anni del progetto non è possibile fornire servizi di consu- lenza alle singole aziende, ad esempio per motivi legati alle risorse, l’UFAG può autorizzare piani di consulenza cantonali equivalenti.

Articolo 79a I Cantoni coinvolgono le cerchie interessate nella pianificazione dei loro progetti. La procedura previ- sta deve essere documentata nelle bozze del progetto. L'UFAG specifica le esigenze pertinenti in una direttiva.

Per garantire una regolare transizione dai progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio ai progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio, è previsto un pro- cesso a due fasi. I Cantoni elaborano i parametri principali dei nuovi progetti (situazione iniziale, obiet- tivi, organizzazione del progetto e dell'attuazione, piano delle misure) in una bozza di progetto. I mo- delli per le bozze di progetto e le domande di progetto sono preparati e messi a disposizione dall'UFAG nell'ambito della direttiva. L'UFAG effettua un esame preliminare e formula oneri e racco- mandazioni.

Le durate dei progetti d’interconnessione e di qualità del paesaggio, che in precedenza non erano uni- formi, vengono armonizzate a 8 anni. Si può autorizzare una durata del progetto diversa se ciò con- sente di coordinarlo meglio con altri progetti regionali finanziati dalla politica agricola, come ad esem- pio un progetto di protezione delle acque ai sensi dell'articolo 62a LPAc. Le aziende sono tenute a im- plementare le misure per l'intero periodo di attuazione.

I Cantoni hanno la possibilità di proporre nuove misure durante il periodo di attuazione, che possono essere esaminate e approvate dall'UFAG. Non sono previsti rapporti intermedi. I Cantoni hanno solo l'obbligo di seguire attivamente i progetti e, se necessario, di procedere ad adeguamenti. I requisiti per il monitoraggio attivo dei progetti sono specificati nella direttiva concernente l’elaborazione dei pro- getti.

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La flessibilità nella gestione di determinate superfici per la promozione della biodiversità continua a essere data nell’ambito dei progetti, analogamente a quanto è avvenuto finora nei progetti d’intercon- nessione. Ciò garantisce che le misure possano essere adattate localmente alle esigenze delle specie bersaglio.

Nel rapporto di valutazione va indicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi nel quadro del pro- getto. L’eventuale domanda di continuazione del progetto deve contenere i valori target dell’ulteriore periodo di attuazione.

Capitolo 6 (art. 82-82c)

In conformità con la modifica della legge sull'agricoltura (FF 2023 1527), che dovrebbe entrare in vi- gore il 1° gennaio 2025, anche i contributi per l'efficienza delle risorse vengono aboliti. I contributi per l'efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato dei suini a tenore ridotto di azoto sono versati ancora fino a fine 2026 secondo la disposizione transitoria dell'articolo 115h. Il contributo per l'effi- cienza delle risorse per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa è limitato a fine 2024 e non viene prorogato.

Articolo 97 capoverso 1 lettera b Siccome i progetti d’interconnessione sono accorpati con quelli per la qualità del paesaggio, la termi- nologia viene adeguata di conseguenza.

Articolo 98 capoverso 3 lettera c Siccome tutte le superfici per la promozione della biodiversità sono rilevate in modo georeferenziato, non è necessaria una carta e pertanto la lettera c viene stralciata.

Articolo 101 È richiesta la prova della copertura assicurativa di cui agli articoli 10a-10f. L’obbligo di prova ricade sempre sul gestore. Le prove devono essere fornite sempre per l’anno di contribuzione in corso.

In linea di principio, si parte dal presupposto che si debba stipulare una copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio. La base per la prova è costituita dai contratti o dalle polizze assicurative dell'anno di contribuzione in corso. Se vengono presentati contratti o polizze assicurative validi e i giustificativi dei premi assicurativi pagati, non sono necessari altri mezzi di prova.

Articoli 104 capoverso 4, 107a rubrica e capoverso 1 lettera b nonché 109 capoverso 5

Siccome i progetti d’interconnessione sono accorpati con quelli per la qualità del paesaggio, la termi- nologia viene adeguata di conseguenza.

Art. 115 h Disposizioni transitorie della modifica del … I gestori il cui partner ha 55 anni o più al momento dell'introduzione della prova della copertura assicu- rativa (cioè 55 anni o più al 1° gennaio 2027) sono dispensati dall'obbligo di una copertura assicurativa. Da un lato, per queste persone è difficile stipulare un'assicurazione (è prevedibile il rifiuto o l'esclusione da parte di una compagnia assicurativa), dall'altro i costi dei premi sono elevati a causa dell'età avan- zata.

Le modifiche relative all’accorpamento dei progetti per la qualità del paesaggio e d’interconnessione entrano in vigore il 1° gennaio 2025. Per garantire il regolare proseguimento dei progetti per la qualità del paesaggio e d’interconnessione in corso, i contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio sono versati solo a partire dal 1° gennaio 2027. Ciò fornisce ai Cantoni la base necessaria per la pianificazione dei progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio. I progetti per la qualità del paesaggio e d’interconnessione in corso possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. Fino a quel momento, i rispettivi contributi sono concessi in base al diritto anteriore (all. 7 n. 3.2 e 4). Durante questo periodo, anche le disposizioni concernenti gli alberi isolati e le SPB specifiche di una

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regione (art. 55 cpv. 1 lett. p, 1bis lett. b), le superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'al- legato 4 numeri 13 e 16 nonché le riduzioni ai sensi dell'allegato 8 numeri 2.4.18, 2.4.20, 2.4a e 2.5, si applicano in base al diritto anteriore. Lo stesso vale per il diritto ai contributi ai sensi dell'articolo 3 ca- poverso 3. Per diritto anteriore o previgente si intende il diritto applicabile nel 2024.

Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera b del diritto anteriore possono essere computati come SPB ai sensi dell’articolo 14 ancora fino a fine 2026. Le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera p del diritto anteriore possono essere computate come SPB ai sensi degli articoli 14 e 14a ancora fino a fine 2026.

Anche i contributi per l’efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato dei suini sono aboliti al 1° gennaio 2025, ma possono essere concessi ancora fino al 31 dicembre 2026 in base al diritto ante- riore.

Allegato 1 numero 1.1 lettera d L'introduzione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive a partire dal 1° gennaio 2027 secondo l’allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.2 richiede un adeguamento delle esigenze in materia di registrazione. Sono rilevanti il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive e i documenti definiti nella Guida «Suisse- Bilanz».

Allegato 1 numero 2.1.1 Con l’introduzione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive viene messo a disposizione un ser- vizio di calcolo che sostituisce le attuali soluzioni software di terzi. Non è quindi più necessario verifi- care gli adeguamenti di software e pertanto la relativa disposizione può essere stralciata.

Allegato 1 numero 2.1.2

Le esigenze relative al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono adeguate al 1° gennaio 2027 in modo da rendere obbligatorio il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive. Tutti i gestori tenuti a fornire la prova possono beneficiare degli sgravi amministrativi correlati. Il calcolo del bilancio delle so- stanze nutritive non richiede più la registrazione di dati già salvati in altri sistemi, come quelli cantonali (principio «Once-Only»). L’UFAG mette a disposizione il calcolatore del bilancio tramite un servizio web. Quest’ultimo è utilizzato da sistemi di terzi (p.es. i sistemi d’informazione farm management) che lo rendono accessibile ai gestori. I bilanci delle sostanze nutritive vengono creati e condivisi in questi sistemi. Una volta condivisi vengono messi a disposizione delle autorità di controllo in formato digitale attraverso il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (digiFLUX).

Allegato 1 numero 2.1.3 La modifica prevista entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2026. La modifica si è resa necessaria in seguito all’integrazione di HODUFLU nel sistema d’informa- zione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (digiFLUX). Il pertinente articolo 14 OSIAgr (RS 919.117.71) è stato modificato con effetto al 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda l’obbligo di dichia- razione dei trasferimenti non vi sono modifiche materiali fino a fine 2026. Con la menzione «nell’appli- cazione Internet HODUFLU», anche per le altre disposizioni con un rimando al sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive è chiaro che si intende l’applicazione utilizzata finora HODUFLU. La disposizione verrà sostituita materialmente dall’allegato 1 numero 2.1.3a con effetto al 1° gennaio 2027.

Allegato 1 numero 2.1.3a Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2027, di questa nuova disposizione è necessario rivedere la rego- lamentazione relativa alla dichiarazione dei trasferimenti di prodotti contenenti sostanze nutritive per il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive a partire da quella data. Ai fini del calcolo del bilancio, da

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un lato sono determinanti i trasferimenti di concimi e alimenti concentrati per animali che vengono re- gistrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (digiFLUX) per adempiere l’obbligo di comunicare, dall’altro lato i gestori devono considerare anche i trasferimenti di foraggio di base. Queste informazioni vengono registrate già oggi per allestire il bilancio e quindi i ge- stori non devono farsi carico di un onere aggiuntivo. Per sgravare le aziende dal profilo amministra- tivo, l’UFAG offre la possibilità di registrare a titolo facoltativo nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive anche i trasferimenti di foraggio di base. Le forniture di foraggio di base possono comunque continuare a essere registrate soltanto in fase di calcolo del bilancio delle sostanze nutritive, ad esempio nel sistema d’informazione farm management [FMIS].

Allegato 1 numero 2.1.8 Come richiesto dalla mozione 21.3004 CET-S «Adeguamento di Suisse-Bilanz e dei suoi principi alle condizioni effettive», dal 1° gennaio 2027 con il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive sarà ge- neralmente ammesso un riporto delle sostanze nutritive all’anno seguente. Ciò offre alle aziende mag- giore flessibilità in vari contesti. Nel bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente può essere ri- portato un massimo del 5 per cento di fosforo (p) e di azoto (N) in chilogrammi. A titolo d’esempio, se il bilancio dà 105 per cento in kg di P e 103 per cento in kg di N, il gestore può riportare al bilancio dell’anno seguente il 5 per cento in kg di P e il 3 per cento in kg di N. Tuttavia, il riporto all’anno se- guente è possibile soltanto se non è stato effettuato alcun riporto nell'anno precedente. Ciò è neces- sario per evitare di eludere le disposizioni sull’allestimento del bilancio delle sostanze nutritive con ri- porti continui fino alla cessazione della gestione dell'azienda. Le deroghe applicabili finora per la viti- coltura e la frutticoltura, nonché per lo spandimento di fosforo sotto forma di compost e calce riman- gono in vigore.

Allegato 1 numero 2.1.9b Con l’integrazione di HODUFLU nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nu- tritive, tutti i concimi vengono registrati nel sistema. Il rimando a HODUFLU può dunque essere elimi- nato e si può parlare di concimi in generale, siccome tutti vengono registrati nello stesso sistema. A livello di contenuto non ci sono cambiamenti.

Allegato 1 numero 2.1.10 La possibilità per i Cantoni di richiedere un bilancio nonostante la dispensa da Suisse-Bilanz in casi particolari deve essere applicata anche al «test rapido di Suisse-Bilanz». Ciò si applica ad esempio per le aziende con colture speciali o allevamento di animali senza base foraggera.

Allegato 1 numero 2.1.13 Visto che HODUFLU viene integrato nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive, il rimando a HODUFLU è sostituito con il rimando al nuovo sistema. A livello di contenuto non ci sono cambiamenti.

Allegato 1 numero 6.1a.4 frase introduttiva Con il rimando all’allegato 1 parte A dell’OPF, l’obbligo di adottare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento si limita all’utilizzo di sostanze chimiche. Di conseguenza l’utilizzo di microrganismi e macrorganismi, come ad esempio Trichogramma contro la piralide del mais e altri organismi utili im- piegati contro altri parassiti, è possibile senza dover adottare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento. Dalla misura sono escluse le sostanze chimiche a basso rischio. Attualmente se ne con- tano sette. Anche il trattamento pianta per pianta è escluso. Le esigenze concernenti la riduzione del dilavamento e della deriva vengono applicate solo per i trattamenti sull’intera superficie. Le quantità di erbicidi applicate con il trattamento pianta per pianta sono relativamente ridotte rispetto alla superficie e l'applicazione è mirata alla pianta. Per questi motivi, il rischio di dilavamento e di deriva è pratica- mente nullo.

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A livello di ordinanza, si è deliberatamente rinunciato a specificare più nel dettaglio l'obbligo di adot- tare misure per la riduzione del dilavamento. Nei singoli casi, può essere molto complesso determi- nare esattamente su quali superfici e in quale punto devono essere adottate le misure. A comple- mento dell'ordinanza, entro la metà del 2024, in collaborazione con gli organi di controllo e di esecu- zione, sarà redatto un promemoria destinato ai gestori nonché agli organi di esecuzione e di controllo cantonali. A medio termine, il promemoria sarà inserito nell'OPD.

Allegato 1 numero 6.2.2 lettera b lettera a Viene abrogato l’obbligo di riservare una finestra di controllo per l’impiego di erbicidi in pre-emergenza nelle colture di cereali. È possibile riservare una finestra di controllo su base volontaria.

Allegato 2 numero 4.1.9, 4.1.10 e 4.2.9 Con l’introduzione del contributo supplementare per la protezione del bestiame durante il pascolo, dal 1° gennaio 2024 sugli alpi per i quali sono richiesti tali contributi supplementari devono essere attuate misure per la protezione del bestiame. Il Cantone autorizza preventivamente appositi piani di prote- zione del bestiame. L’attuazione di misure di protezione del bestiame comporta innanzitutto un au- mento dei costi del personale per il gestore. A causa delle disposizioni vigenti finora sulle reti in mate- riale sintetico possono crearsi situazioni difficili, in quanto l'obbligo di rimozione immediata dopo il pa- scolo comporta un notevole dispendio. Nell'ambito della consultazione sul pacchetto di ordinanze 2023, molte organizzazioni contadine avevano chiesto l'abrogazione di tutte le disposizioni sulle reti in materiale sintetico. Tuttavia, l’abrogazione è fuori questione visti i possibili problemi per la fauna selva- tica, ma le disposizioni saranno maggiormente differenziate e in alcuni casi rese più flessibili.

L'impiego di reti in materiale sintetico durante il pascolo è consentito a una condizione, ovvero che non provochino problemi agli animali selvatici. Le condizioni previste finora (soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali) vengono sostituite. Le reti in materiale sintetico posate sugli alpi dove non vengono attuati piani di protezione del be- stiame devono ancora essere rimosse immediatamente dopo il pascolo, senza eccezioni. Inoltre, i Cantoni possono continuare a stabilire ulteriori oneri per il loro impiego onde evitare che causino pro- blemi alla fauna selvatica.

Sugli alpi dove vengono attuati piani di protezione del bestiame i Cantoni possono dare l’autorizza- zione a lasciare le reti in materiale sintetico oltre la durata di permanenza, a condizione che non costi- tuiscano un pericolo per la fauna selvatica. Questa opzione crea maggiore flessibilità per i gestori.

Spetta ai competenti servizi cantonali valutare se il fatto di lasciare le reti in materiale sintetico non co- stituisce un pericolo per la fauna selvatica.

Allegato 4 lettera A numero 1.1.4 Nel quadro del processo di autorizzazione, ai Cantoni è data la possibilità di decidere autonomamente quali servizi specializzati coinvolgere. Una modifica analoga è proposta all’articolo 41 capoverso 2 frase introduttiva.

Allegato 4 numero 10.1.1 Dall’abolizione, nel 2014, della larghezza massima delle fasce di colture estensive in campicoltura, queste possono essere predisposte anche su tutta la superficie di una coltura. Di conseguenza dalla definizione va eliminato il termine «fasce marginali», lasciando «colture estensive in campicoltura» perché si tratta di un termine noto e cambiarlo non comporterebbe alcun beneficio aggiunto. Le fasce di colture estensive in campicoltura possono continuare a essere predisposte a strisce.

Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 4 numeri 13 e 16 Dal 1° gennaio 2025, gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati nonché le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione non rientrano più tra le superfici per la promo- zione della biodiversità. Questi sono realizzati come misure di progetti per la promozione della biodi- versità regionale e della qualità del paesaggio ai sensi degli articoli 78 e 79. Secondo la disposizione transitoria dell’articolo 115h, i progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio vengono man- tenuti fino a fine 2026 per poi essere sostituiti, dal 1° gennaio 2027, con i progetti per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, pertanto fino a fine 2026 possono essere an- cora applicate anche le rispettive superfici per la promozione della qualità (alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati nonché superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una re- gione).

Allegato 4 numero 14.2.2 Siccome i progetti d’interconnessione sono accorpati con quelli per la qualità del paesaggio, rimane soltanto un contributo per la biodiversità sotto forma di contributo per la qualità (contributo per la qua- lità I e II) e la terminologia viene adeguata di conseguenza.

Allegato 4 numeri 17.1.2a, 17.1.4 e 17.1.7 L’esigenza applicata finora relativa allo schema di semina dei cereali in file distanziate si riferisce ai modelli comuni di seminatrici. La semina di cereali in file distanziate ora può essere effettuata anche con seminatrici con una distanza tra gli assolcatori di almeno 30 cm. La distanza tra gli assolcatori di questi modelli è sufficiente, da sola, a soddisfare le esigenze di questo contributo, senza ulteriore chiusura.

Per la lotta meccanica alle malerbe nelle colture di cereali in file distanziate finora era ammesso sol- tanto l’erpice strigliatore. Siccome l’azione di altre attrezzature è comparabile, l’esigenza può essere formulata in maniera più aperta con «regolazione meccanica delle malerbe».

La rullatura nelle colture di cereali è consigliata in particolare dopo forti gelate invernali. È consentita anche per i cereali in file distanziate. Per evitare soprattutto di mettere in pericolo le covate delle allo- dole, la rullatura viene limitata a un'unica operazione da effettuare prima della metà di aprile.

Allegato 4 lettera B La lettera B è stralciata siccome il contributo per l’interconnessione e quello per la qualità del paesag- gio sono accorpati in un unico contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.

Allegato 6 lettera A numero 2.5 La disposizione concernente l’isolamento in via eccezionale di animali (parto, malattia, ferite) è sempli- ficata. La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple è ammessa a tempo determinato.

Allegato 7 numeri 3.1.1 numero 13, 3.1.2 numero 2, 3.2 e 4 Le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione nonché gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati rientrano tra le misure di progetti per la promozione della biodi- versità regionale e la qualità del paesaggio ai sensi degli articoli 78 e 79. Pertanto vengono stralciati dal presente allegato. Anche il contributo per l’interconnessione e quello per la qualità del paesaggio possono essere stralciati.

Allegato 7 numero 5a Il contributo messo a disposizione dei Cantoni ammonta a un massimo di 250 franchi per ettaro di SAU e a un massimo di 130 franchi per CN. Non viene fissato un limite massimo come quello stabilito per i progetti per la qualità del paesaggio. La ripartizione dei fondi ai singoli progetti è di competenza dei Cantoni.

Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 8 numero 2.1.6 lettere d ed e Siccome gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati rientrano nelle misure dei nuovi pro- getti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio, vengono controllati analogamente alle altre misure dei nuovi progetti. Sono pertanto stralciati dal presente allegato.

Allegato 8 numero 2.1a

La riduzione alla prima infrazione è pari al 10 per cento di tutti i pagamenti diretti, tuttavia almeno 500 franchi e al massimo 2000 franchi all'anno. La riduzione è raddoppiata nel primo caso di recidiva e quadruplicata a partire dal secondo. Il controllo e le eventuali sanzioni si riferiscono sempre soltanto a un anno di contribuzione, analogamente al controllo del bilancio delle sostanze nutritive.

Allegato 8 numero 2.2.3 lettere a e b Con l’introduzione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive non sarà più necessario documen- tare le forniture di concime aziendale mediante bollettini di consegna ed estratti HODUFLU. Questi, pertanto, sono stralciati dalla lista dei documenti nel rispettivo punto di controllo. Al punto di controllo sul bilancio delle sostanze nutritive, per il caso di un bilancio delle sostanze nutritive lacunoso finora non era specificato un termine suppletivo. Tuttavia, la Guida «Suisse-Bilanz» contempla un termine suppletivo di dieci giorni. Di conseguenza esso viene integrato nell’ordinanza.

Allegato 8 numero 2.2.4 lettera c Viene apportata una modifica redazionale a seguito della modifica dell’articolo 14a capoverso 1. La riduzione non subisce alcuna modifica materiale.

Allegato 8 numero 2.2.6 lettera g Ai fini del versamento dei pagamenti diretti non è più rilevante il fatto che non si riservi una finestra di controllo quando si impiegano erbicidi in pre-emergenza nelle colture di cereali. Di conseguenza la re- lativa riduzione può essere stralciata.

Allegato 8 numero 2.2.9a lettere b, c e d Nel quadro della PER si può controllare solo se i prodotti fitosanitari utilizzati sono omologati o meno. Secondo l’articolo 18 OPD, l’adempimento delle prescrizioni stabilite all’atto dell’omologazione dei pro- dotti fitosanitari relative al dilavamento e alla deriva non rientra affatto nella PER. Nel quadro della PER si applicano le disposizioni specifiche sul dilavamento e sulla deriva di cui all’allegato 1 numero 6.1a.4. La riduzione per inadempimento delle prescrizioni stabilite all’atto dell’omologazione relative al dilavamento e alla deriva (lett. b) non ha più una base legale e viene stralciata. Le infrazioni delle pre- scrizioni PER che riguardano il dilavamento e la deriva vengono invece sanzionate separatamente. Se su una superficie non si rispettano le prescrizioni contro la deriva né quelle contro il dilavamento si ap- plicano due sanzioni di 600 franchi per ettaro ciascuna (lett. c e d). Per l’esecuzione sistematica delle esigenze PER relative al dilavamento e alla deriva, su mandato dell’UFAG, AGRIDEA elaborerà un promemoria concernente il controllo dei rispettivi oneri. Siccome anche le misure da adottare del qua- dro della PER tese a ridurre il dilavamento e la deriva si rifanno alle istruzioni del servizio di omologa- zione dei prodotti fitosanitari, in questo modo viene rafforzata anche l’esecuzione dell’OPF.

Allegato 8 numeri 2.4.18 e 2.4.20 Poiché gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati nonché le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione rientrano ora nelle misure dei nuovi progetti per la promo- zione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio, sono controllate come le altre misure. Pertanto sono spostati al numero 2.5.

Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 8 numeri 2.4a e 2.5 Siccome il contributo per l’interconnessione viene accorpato con quello per la qualità del paesaggio in un nuovo contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, questi numeri possono es- sere stralciati. Le riduzioni per i progetti di cui all’articolo 79 sono descritte all’allegato 8 numero 2.9a.

Allegato 8 numero 2.9a Le sanzioni concernenti i progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio devono riferirsi a tutte le misure interessate, non soltanto alle superfici e agli elementi inte- ressati. Si applica una sanzione anche in caso di inadempimento dell’obbligo di consulenza. Questo obbligo vigeva già per i progetti d’interconnessione, ma non erano previste sanzioni in merito.

Allegato 8 numero 3.9 Siccome il contributo per l’interconnessione viene accorpato con quello per la qualità del paesaggio in un nuovo contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, questo numero può es- sere stralciato.

Allegato 8 numero 3.9a

Siccome il contributo per l’interconnessione viene accorpato con quello per la qualità del paesaggio in un nuovo contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, la terminologia è adeguata di conseguenza.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Il calcolo e la condivisione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive avvengono tramite un ser- vizio web centrale e con i dati del sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutri- tive. Quest’ultimo serve per attuare l’obbligo di comunicare secondo l’Iv.Pa. 19.475. La gestione e la manutenzione del servizio web centrale genereranno spese aggiuntive di circa 50’000 franchi. Allo stesso tempo, decadono i costi, pari a 20’000 franchi, generati finora dall’esame dei software di diversi fornitori di servizi di calcolo. Le spese sono incluse nel budget per l’informatica dell'UFAG.

Per il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio le uscite sono stimate a circa 280 milioni di franchi l’anno. Il finanziamento avviene attraverso il credito per i pagamenti diretti.

2.4.2 Cantoni

Per i Cantoni, la nuova disposizione relativa alla copertura assicurativa comporterà un aumento del dispendio amministrativo.

Le responsabilità e i processi per la prova di un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive non cam- biano. Tuttavia, la digitalizzazione crea anche sinergie per i Cantoni che riducono l’onere correlato all’esecuzione. I bilanci condivisi elettronicamente sono messi a disposizione delle autorità cantonali preposte all'esecuzione della legislazione agricola e anche la maggior parte dei documenti necessari per il calcolo del bilancio è disponibile in formato digitale.

I Cantoni devono esaminare l’impatto della costruzione di grandi impianti fotovoltaici nelle aziende d’estivazione. Questi compiti aggiuntivi riguardano i Cantoni alpestri.

A complemento della modifica d’ordinanza concernente il dilavamento e la deriva, entro la metà del 2024, in collaborazione con gli organi di controllo e di esecuzione, verrà elaborato un promemoria de- stinato ai gestori, agli organi di esecuzione cantonali e agli organi di controllo. L'obiettivo è quello di creare ancora più chiarezza nell'attuazione. Le modifiche previste precisano, inoltre, che l'esecuzione dell’OPF e dell’OPD avviene separatamente per quanto riguarda il dilavamento e la deriva. I Cantoni sono liberi di decidere se combinare o meno i controlli.

Ordinanza sui pagamenti diretti

Accorpamento dei progetti per la qualità del paesaggio con quelli d’interconnessione: l’accorpamento delle strutture di progetto osservate finora e la considerazione di nuove basi per la pianificazione com- porteranno un elevato dispendio iniziale negli anni 2025 e 2026. Dal 2027 la netta diminuzione del nu- mero di progetti e lo snellimento della procedura di rendicontazione sgraveranno i Cantoni.

I cambiamenti apportati in relazione alla quota del 3,5 per cento di SPB sono: un nuovo valore di riferi- mento, un elemento computabile aggiuntivo e una deroga. Gli adeguamenti che devono essere appor- tati ai sistemi d’informazione sull’agricoltura sono marginali e l’esecuzione digitalizzata è ancora assi- curata. Nemmeno per quanto concerne la consulenza è atteso un aumento del dispendio.

2.4.3 Economia

Si stima che circa 4’400 aziende4 potrebbero essere interessate dal nuovo obbligo di una copertura assicurativa. Dovranno stipulare le relative polizze assicurative e pagare i premi (circa 300-500 fr. al mese), ma beneficeranno delle prestazioni assicurative.

Il bilancio delle sostanze nutritive è una delle registrazioni che richiede più tempo a livello di esecu- zione dei pagamenti diretti. Il bilancio digitalizzato può ridurre significativamente l'onere amministrativo per le aziende agricole. Le ridondanze, in precedenza inevitabili, nella registrazione dei dati e nella do- cumentazione delle registrazioni vengono eliminate perché praticamente tutti i dati richiesti per ogni azienda possono essere raccolti, documentati ed elaborati nel calcolatore del bilancio delle sostanze nutritive senza alcun onere aggiuntivo. I gestori mantengono la sovranità dei propri dati come finora, ovvero i risultati del calcolo del bilancio vengono resi disponibili ai fini dell’esecuzione solo dopo la chiusura definitiva di un bilancio di controllo.

Con l’accorpamento degli strumenti regionalizzati basati su progetti in un contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, a partire dal 2027, l’onere e i costi per le aziende agricole dimi- nuiranno.

2.4.4 Ambiente

Il divieto d’impiego di falciacondizionatrici sulle superfici per la promozione della biodiversità rinforza gli obiettivi della promozione della biodiversità.

L’accorpamento dei progetti per la qualità del paesaggio con quelli d’interconnessione consente di im- postare in modo più mirato le misure di promozione della biodiversità regionale in agricoltura verso i potenziali ecologici specifici della regione e del sito nonché verso la loro interconnessione.

L'allentamento previsto delle prescrizioni contro il dilavamento e la deriva per le sostanze a basso ri- schio, per quelle di base nonché per i microrganismi e i macrorganismi non dovrebbe avere alcun im- patto sull'ambiente. Le sostanze a basso rischio sono sette sostanze di origine naturale, la maggior parte delle quali è già presente nell'ambiente a concentrazioni elevate (p.es. il carbonato di calcio). Gli effetti di queste sostanze sull'ambiente non sono rilevanti. Le sostanze di base sono autorizzate sol- tanto se non sono potenzialmente pericolose. Non devono avere alcun effetto nocivo immediato o ri- tardato sulla salute umana o degli animali né un effetto inaccettabile sull’ambiente. I microrganismi e i macrorganismi non devono essere organismi alloctoni.

Le considerevoli lacune che permangono nella promozione della biodiversità sulla superficie coltiva vengono colmate in misura minore rispetto a quanto originariamente previsto dal Consiglio federale. L'impatto della misura è ridotto di circa il 40 per cento. Non sono più necessari 9'300 ettari di SPB in più, bensì soltanto 5'600 ettari. Di queste SPB supplementari, 3'100 ettari al massimo possono essere

4 Nel 2027 saranno circa 40'000 le aziende aventi diritto a pagamenti diretti. Due terzi di esse appar-

tengono a gestori coniugati. Due terzi di questi gestori corrisponde un salario ai loro coniugi che colla- borano nell’azienda e di conseguenza essi sono probabilmente assicurati. Considerate le deroghe previste (età >55 anni, reddito imponibile basso, persona giuridica, nessuna deduzione per coniugi con doppio reddito), si stima inoltre che la metà dei gestori rimanenti dovrebbe essere esclusa.

Ordinanza sui pagamenti diretti

predisposti con le colture di cereali in file distanziate. Anche il contributo della misura al raggiungi- mento degli obiettivi di riduzione dei rischi dei prodotti fitosanitari e delle perdite di sostanze nutritive diminuisce di circa il 40 per cento e aumenta il rischio che gli obiettivi dell’Iv.Pa. 19.475 non vengano raggiunti entro i termini stabiliti.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

I pagamenti diretti sono soggetti alle disposizioni dell’accordo agricolo OMC e dell’accordo sulle sov- venzioni OMC. Gli adeguamenti delle basi legali vengono notificati all’OMC.

2.6 Entrata in vigore

Affinché l’integrazione di HODUFLU nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive attraverso la modifica dell’articolo 14 OSIAgr con effetto al 1° gennaio 2024 sia sancita nell’OPD senza lacune, il rimando nell’allegato 1 n. 2.1.3 entra retroattivamente in vigore. L'effetto re- troattivo di un anno è espressamente previsto dall’OPD, rispetta il termine massimo di un anno, è giu- stificato dalla lacuna altrimenti esistente nonché dall'urgenza correlata ed è di conseguenza anche nell'interesse pubblico, ovvero non vi sono interessi pubblici contrari. Inoltre, non crea disuguaglianze giuridiche nei confronti di terzi né lede i diritti acquisiti, il che significa che l'entrata in vigore retroattiva è legittima sulla base della guida di legislazione e della dottrina 5. Poiché la disposizione sarà material- mente sostituita dall'allegato 1 numero 2.1.3a con effetto al 1° gennaio 2027, essa è applicabile sol- tanto fino a fine 2026.

La base legale all’articolo 70a capoversi 1 lettera i e 3 lettera g LAgr (FF 2023 1527) entra in vigore il 1° gennaio 2027, così come le modifiche degli articoli dell’ordinanza che vi si riferiscono. Ciò consente ai gestori interessati, alle compagnie assicurative e alle autorità esecutive cantonali di prepararsi ade- guatamente. Nel suo messaggio sulla PA22+ (pag. 3655), il Consiglio federale aveva prospettato un termine transitorio o di preparazione di due anni. È quindi necessario che il Consiglio federale vari l’or- dinanza nel 2024 onde garantire la sicurezza di pianificazione e procedere ai preparativi del caso.

Nel quadro dell'introduzione del sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutri- tive, nel 2027 sarà lanciato un servizio web centrale per il calcolo e la condivisione del bilancio digita- lizzato delle sostanze nutritive. Le relative disposizioni non entreranno in vigore prima del 1° gennaio 2027. A partire da questa data, l'uso del servizio web sarà obbligatorio. I lavori per sviluppare il servi- zio di calcolo, però, vengono svolti anticipatamente e le specifiche dipendono dalle decisioni relative al metodo Suisse-Bilanz. Per questo la presente modifica dell’ordinanza deve essere varata già nel 2024. Ciò garantisce anche che i gestori interessati e le autorità esecutive abbiano abbastanza tempo per prepararsi.

2.7 Basi legali

Articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3–5, 70b capoverso 3, 71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 ca- poverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 4 (FF 2023 1527), 77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 LAgr.

Pierre Moor et al., Diritto amministrativo, Vol. I, Berna, 2012, pag. 198-201.

Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 2 lett. c, d ed ebis I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: c. contributo per la biodiversità; d. Abrogata ebis contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio;

Art. 3 cpv. 3 3 Hanno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità re- gionale e la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell’azienda. Fanno ec- cezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.

Titolo dopo l’art. 10 Sezione 1a: Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio

Art. 10a Requisito 1 I coniugi o i partner registrati dei gestori devono disporre di una copertura assicura- tiva in caso di malattia e infortunio se: a. al 1° gennaio dell’anno di contribuzione sono sposati con i gestori o vivono in un’unione domestica registrata;

RS ..........

Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

b. al 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni; e c. nell’anno precedente quello di contribuzione non hanno conseguito un red- dito proprio superiore al salario annuo minimo di cui all’articolo 7 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità. 2 Per collaborazione regolare e considerevole nell’azienda ai sensi dell’articolo 70a capoverso 1 lettera i LAgr s’intende una collaborazione che nella dichiarazione d’im- posta è stata fatta valere con una deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LFID).

Art. 10b Deroghe al requisito

1 Non è necessaria una copertura assicurativa se:

a. i gestori dimostrano che i coniugi o i partner registrati nell’anno precedente quello di contribuzione hanno conseguito un reddito proprio superiore al sa- lario annuo di cui all’articolo 7 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; b. i gestori dimostrano che nell’anno precedente quello di contribuzione nella dichiarazione d’imposta non è stata fatta valere alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 10a capoverso 2; c. negli ultimi due anni precedenti quello di contribuzione la coppia di gestori ha conseguito, in media, un reddito imponibile ai sensi della LFID di 12 000 franchi al massimo; d. l’azienda è gestita da una persona giuridica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3; o e. l’azienda è un’azienda d’estivazione o un’azienda con pascoli comunitari. Come prova che non è stata presa in considerazione alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito di cui al capoverso 1 lettera b è determinante l’ultimo anno fiscale oggetto di tassazione definitiva precedente quello di contribuzione. 3 Per il reddito imponibile di cui al capoverso 1 lettera c sono determinanti i valori

degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva fino alla fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, occorre basarsi sulla tassazione provvisoria. I gestori devono autorizzare l'autorità competente designata dal Cantone ad acquisire dall'autorità fiscale cantonale i dati necessari.

Art. 10c Portata della copertura assicurativa La copertura assicurativa deve comprendere:

Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

a. un’assicurazione d’indennità giornaliera che copre il rischio di incapacità la- vorativa per malattia e infortunio, esclusa la maternità; b. una previdenza contro i rischi che copre i rischi d’invalidità e decesso per malattia e infortunio.

Art. 10d Esigenze relative all’assicurazione d’indennità giornaliera

1 L’indennità giornaliera deve ammontare almeno a 100 franchi al giorno.

2 Deve essere corrisposta per la durata dell’incapacità lavorativa, al più tardi dopo un

termine di attesa di 60 giorni, e per un massimo di due anni.

Art. 10e Esigenze relative alla previdenza contro i rischi

1 La previdenza contro i rischi deve contemplare:

a. una rendita per un importo di almeno 24 000 franchi all’anno; o b. una prestazione in capitale per un importo di almeno 300 000 franchi. 2 Se si opta per una combinazione rendita-prestazione in capitale, gli importi minimi

di cui al capoverso 1 si applicano proporzionalmente.

Art. 10f Deroghe al requisito di una copertura assicurativa a causa dello stato di salute della persona da assicurare 1 Se non è possibile assicurare uno o più rischi di cui all’articolo 10c perché un’assi-

curazione ha rifiutato la persona da assicurare a causa del suo stato di salute o ha espresso una riserva, non vi è alcun obbligo di una copertura assicurativa.

2 La riserva deve risalire al massimo a cinque anni prima.

3 Il gestore deve presentare il rifiuto scritto o la riserva.

Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e 6 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e q, 71b e 78 nonché all’allegato 1 nu- mero 3 e gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi: 6 Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superfi- cie coltiva aperta 1 Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della bio- diversità di cui all’articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promo- zione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta in

Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all’interno del Paese. 2 Le aziende che gestiscono come superficie per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 14 più del 25 per cento della loro superficie agricola utile sono dispensate dall’esigenza di cui al capoverso 1. La superficie per la promozione della biodiversità richiesta secondo il capoverso 1 non include la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi del livello quali- tativo II nella zona di pianura e collinare di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera f nonché la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi nella zona di pianura e collinare di cui all’articolo 78. Come superfici per la promozione della biodiversità sono computabili le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere h–k, q, 71b capoverso 1 lettera a e 78 sulla superficie coltiva aperta, che adempiono le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso

2 lettere a e b.

5 Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della bio-

diversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1. 6 Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili se promuovono spazi

vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1.

Art. 35 cpv. 4 e 6 4 Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di prote- zione conformemente alla LPN4 stipulata con il servizio cantonale specializzato e per- tanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità (art. 55), al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78 e 79) nonché al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50). 6 Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità.

Art. 41 cpv. 1 lett. d e 2 frase introduttiva 1 Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comu-

nitari se: d. la superficie di pascolo o la resa della superficie di pascolo è sensibilmente cambiata a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici.

2 Riduce il carico usuale se:

4 RS 451

Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 55 Capitolo 3: Contributo per la biodiversità Sezione 1: Disposizioni generali

1 Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto: p. abrogata 1bis Il contributo per la biodiversità è concesso per albero da frutto ad alto fusto nei campi di proprietà o in affitto.

Titolo prima dell’art. 56 Sezione 2: Contributo

1bis Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all’arti- colo 55 capoverso 1bis per la seguente durata: a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno;

Art. 58 cpv. 6 e 7 6 Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell’ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 79. 7 Non è consentito impiegare frantumatrici e falciacondizionatrici. La pacciamatura è

ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione secondo le prescrizioni di cui all’articolo 29 ca- poversi 4–8.

Art. 59 cpv. 5

5 Abrogato

Sezione 3 (art. 61 e 62) Abrogata

Capitolo 4 (art. 63 e 64)

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Abrogato

3 Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in vigneti con biodiversità naturale di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera n.

Titolo dopo l’art. 77 Capitolo 5a: Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio

Art. 78 Contributo 1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni che promuovono l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e l’attuazione di altri provvedimenti tesi a promuovere la biodiversità nonché per la promozione, il mantenimento e lo svi- luppo di paesaggi rurali variati. 2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure conve- nute per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio secondo un progetto di cui all’articolo 79 autorizzato dall’UFAG e se i gestori le attuano sulla superficie aziendale di cui all’articolo 13 OTerm5 propria o affittata o su una superfi- cie d’estivazione di cui all’articolo 24 OTerm propria o affittata.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’alle- gato 7 numero 4.

5 Il contributo della Confederazione è versato annualmente.

6 Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la biodiversità regionale o la qualità del pae- saggio.

Art. 79 Esigenze relative ai progetti dei Cantoni I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze: a. gli obiettivi sono impostati verso il conseguimento degli obiettivi concer- nenti le superfici e la qualità secondo la concezione «Paesaggio svizzero» del 20206 dell’Ufficio federale dell’ambiente; b. gli obiettivi quantitativi concernenti le superfici e la qualità sono armoniz- zati con la pianificazione cantonale dell’infrastruttura ecologica;

5 RS 910.91 6 Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Paesaggio > Pubblicazioni e studi > Con- cezione Paesaggio svizzero. Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confe- derazione

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c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura; d. è garantita la promozione delle specie bersaglio e faro per l’agricoltura se- condo il rapporto di Agroscope del gennaio 20137 «Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft»; e. è garantita la gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali di cui agli articoli 18a 2 È garantita una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equiva-

lente per l’attuazione delle misure nei primi quattro anni della durata del progetto ai sensi dell’articolo 79a capoverso 5.

Art. 79a Procedura Il Cantone elabora i progetti in collaborazione con le cerchie interessate. 2 Presenta all’UFAG la domanda di autorizzazione di un progetto e del rispettivo fi-

nanziamento. Si applicano i seguenti termini d’inoltro: a. bozza del progetto: entro il 31 gennaio dell’anno precedente il previsto av- vio del progetto; b. domanda: entro il 30 giugno dell’anno precedente il previsto avvio del pro- getto.

4 L’UFAG autorizza i progetti e il loro finanziamento.

5 Un progetto per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del pae-

saggio dura otto anni. È possibile derogare alla durata del progetto se ciò consente un coordinamento con un altro progetto. Il gestore deve attuare le misure annuali fino alla scadenza della durata del progetto. 6 Nel corso del periodo d’attuazione di un progetto, il Cantone può richiedere ulteriori

misure. Esso monitora l'avanzamento del progetto e procede agli adeguamenti neces- sari. 7 Per superfici, a favore delle quali è versato un contributo per la biodiversità regionale

e la qualità del paesaggio, è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che dero- gano alle esigenze relative alle superfici per la promozione della biodiversità del li- vello qualitativo I di cui all’articolo 58 se è necessario per le specie bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute tra il gestore e il Cantone. 8 Nell’ultimo anno del periodo d’attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta

all’UFAG, entro il 30 giugno, un rapporto di valutazione unitamente a una domanda per un eventuale progetto successivo.

7 Consultabile su: www.agroscope.admin.ch > Temi > Ambiente e risorse > > Biodiversità, Paesaggio > Compensazione ecologica e funzioni > Obiettivi ambientali per l’agricoltura, Rapporto «Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft: Bereich Ziel- und Lei- tarten, Lebensräume (OPAL)», serie di articoli ART 18 8 RS 451

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Capitolo 6 (art. 82–82c) Abrogato

Art. 97 cpv. 1 lett. b 1 Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 31 ottobre 20189 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente: b. il contributo per la biodiversità;

Art. 98 cpv. 3 lett. c

3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

c. abrogata

Art. 101 Prova 1 I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che: a. adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda; b. adempiono le esigenze relative alla copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio.

2 Per la prova di cui al capoverso 1 lettera b sono determinanti:

a. i contratti assicurativi o le polizze assicurative nell’anno di contribuzione; b. il versamento dei premi assicurativi nell’anno di contribuzione. 3 I documenti per la prova di cui al capoverso 2 vanno conservati per almeno sei anni.

Art. 104 cpv. 4 4 Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio.

Art. 107a rubrica e cpv. 1 lett. b Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione, del contributo per la biodiversità nonché del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori

9 RS 910.15

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1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può: b. versare il contributo per la biodiversità di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 nu- mero 12 nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del pae- saggio di cui all’allegato 7 numero 5a.1 nella stessa misura dei contributi ero- gati l’anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.

Art. 109 cpv. 5 5 I contributi d’estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione e il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio nella regione d’estivazione possono essere versati alla corpora- zione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d’estivazione almeno l’80 per cento del contributo.

Art. 115h Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Per le persone di cui all’articolo 10a capoverso 1 che al 1° gennaio 2027 hanno compiuto 55 anni non vige alcun obbligo di una copertura assicurativa in caso di ma- lattia e infortunio. 2 Il contributo per l’interconnessione del diritto anteriore, il contributo per la qualità del paesaggio del diritto anteriore e il contributo per l’efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato dei suini a tenore ridotto di azoto del diritto anteriore sono versati ancora per due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del .... Per le ridu- zioni si applica il diritto anteriore. 3 Il contributo per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78 è versato due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del …. 4 Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati di cui all’articolo 55 capo- verso 1bis lettera b del diritto anteriore sono computabili come superfici per la promo- zione della biodiversità ai sensi dell’articolo 14 ancora per due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del …. 5 Le superfici per la promozione biodiversità specifiche di una regione di cui all’arti- colo 55 capoverso 1 lettera p del diritto anteriore sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi degli articoli 14 e 14a ancora per due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del ….

II Gli allegati 1, 2, 4 e 6–8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

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III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2 Gli articoli 10a–10f, 101 e 115h capoverso 1, l’allegato 1 numeri 1.1 lettera d, 2.1.2,

2.1.3a e 2.1.8 nonché l’allegato 8 numeri 2.1a e 2.2.3 lettera a entrano in vigore il 1° gennaio 2027. L’allegato 1 numero 2.1.3 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica con effetto sino al 31 dicembre 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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Allegato 1 (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 1.1 lett. d

1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione

dell’azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i pro- cessi rilevanti dell’azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati: d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e condiviso per l’esecuzione nel servizio web centrale messo a disposizione dall’UFAG nonché la do- cumentazione necessaria secondo la Guida «Suisse-Bilanz»10;

2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz» dell’UFAG. I ge- stori possono applicare la versione della Guida in vigore dal 1° gennaio dell’anno di contribuzione e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno prece- dente. 2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell’anno civile precedente l’anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All’atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell’anno precedente. Il calcolo e la condivisione del bilancio delle sostanze nutritive per l’esecuzione devono es- sere effettuati elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall’UFAG. 2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all’interno e fuori dell’agricoltura nonché tra le aziende devono essere regi- strati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutri- tive di cui all’articolo 14 OSIAgr nell’applicazione Internet HODUFLU. Sol- tanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio ivi registrati sono riconosciuti per l’adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Can-

10 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD)

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tone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in so- stanze nutritive indicati. 2.1.3a Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i seguenti trasferimenti di sostanze nutritive: a. i trasferimenti di concimi e di alimenti concentrati per animali registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutri- tive di cui all’articolo 14 OSIAgr11; b. i trasferimenti di foraggio di base. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richie- sta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati. 2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell’anno seguente è consentito come segue: a. al massimo il 5 per cento sia di fosforo sia di azoto in kg può essere ri- portato nel bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente se non era stato effettuato alcun riporto nell'anno precedente; b. in viticoltura e in frutticoltura il concime fosforico distribuito può essere ripartito su cinque anni al massimo; c. nelle altre colture il fosforo apportato all’azienda sotto forma di compost e calce può essere ripartito su tre anni al massimo. 2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando: b. i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi impiegati, in UBG. 2.1.10 In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui ai numeri 2.1.13 Le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo com- plementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare

7 del metodo «Suisse-Bilanz», per i trasferimenti dei concimi aziendali regi-

strati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutri- tive, devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell’azienda.

N. 6.1a.4 frase introduttiva 6.1a.4 Le applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimi- che di cui all’allegato 1 parte A OPF12 devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale della sicurezza

11 RS 919.117.71 12 RS 916.161

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alimentare e di veterinaria del 23 febbraio 202213 concernenti misure per la riduzione dei rischi nell’utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i tratta- menti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse e l’utilizzazione di sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «so- stanza a basso rischio». Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:

N. 6.2.2 lett. b lett. a 6.2.2 b. L’impiego di erbicidi è disciplinato come segue: gli erbicidi possono es- sere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1: Coltura Erbicidi in pre-emergenza

a. Cereali Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie

13 Le istruzioni possono essere consultate su www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fi- tosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi

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Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione

N. 4.1.9 4.1.9 L’impiego di reti in materiale sintetico durante il pascolo è autorizzato sol- tanto se non provoca problemi agli animali selvatici. Dopo ogni avvicen- damento di parco o di pascolo devono essere immediatamente rimosse. Il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all’occor- renza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte al fine di garantire la protezione degli animai selvatici.

N. 4.1.10 4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’arti- colo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e

4.1.6. nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materiale sin-

tetico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare la rete in mate- riale sintetico oltre la durata di permanenza presuppone che non provochi problemi agli animali selvatici.

N. 4.2.9 4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’arti- colo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4 nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare la rete in materiale sin- tetico oltre la durata di permanenza presuppone che non provochi problemi agli animali selvatici.

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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 1.1.4 1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente, il Cantone può autorizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

N. 10.1.1 lett. a

10.1.1 Definizione: superfici di colture campicole gestite in modo estensivo:

a. predisposte a strisce sull’intera lunghezza delle colture campicole o su tutta la superficie; e

N. 13 e 16 Abrogati

N. 14.2.2 14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per il contri- buto per la biodiversità, d’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualita- tivo I.

17.1.2a Nel caso di seminatrici con una distanza tra gli assolcatori di almeno 30 cm non sono necessarie file non seminate.

17.1.4 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con

un’unica regolazione meccanica delle malerbe entro il 15 aprile oppure con un’unica applicazione di erbicidi.

17.1.7 Im primavera fino al 15 aprile è consentita un’unica rullatura.

Lett. B Abrogata

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Allegato 6 (art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

A Esigenze dei contributi SSRA N. 2.5 frase introduttiva La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:

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Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

Rimando parentetico sotto l'indicazione «Allegato 7».

N. 3 titolo

3 Contributo per la biodiversità

N. 3.1.1 n. 13, 3.1.2 n. 2, 3.2 e 4 Abrogati

5a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio 5a.1 Per i progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 78, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 250 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 130 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d’esti- vazione.

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Allegato 8

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.1.6 lett. d ed e d. Dichiarazione non cor- Valore troppo basso Nessuna correzione retta del numero di alberi da Valore troppo alto Correzione. In più 50 fr. per al- frutto ad alto fusto nei campi bero interessato (art. 98, 100 e 105) e. Dichiarazione non corretta Valore errato Per tutte le lacune: correzione. della categoria o del livello In più 50 fr. per albero interes- qualitativo per alberi da frutto sato ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)

2.1a Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio 2.1a.1 Se la copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio è insufficiente o mancante, la riduzione alla prima infrazione è pari al 10 per cento di tutti i pagamenti diretti, tuttavia almeno 500 franchi e al massimo 2000 franchi all'anno. La percentuale e gli importi minimo e massimo della riduzione sono raddop- piati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

N. 2.2.3 lett. a e b Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Piano aziendale, elenco delle particelle, 50 fr. per documento o per analisi del suolo rapporto sulla rotazione delle colture o Si applica la riduzione soltanto se la lacuna modulo delle quote colturali, registra- permane dopo il termine d’inoltro supple- zioni alimenti NPr, analisi del suolo ri- tivo o se il documento non è inoltrato suc- salenti a oltre 10 anni, test delle irrora- cessivamente trici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non va- b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi 200 fr. i giustificativi necessari, incompleto, Se la lacuna permane dopo il termine sup- mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 pletivo di 10 giorni al massimo: 110 punti n. 1)

N. 2.2.4 lett. c

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

c. Meno del 3,5 per cento di superfici per la promozione 20 punti per differenza in %, della biodiversità (art. 14a) min. 10 punti

N. 2.2.6 lett. g

Abrogata

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Abrogata c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le mi- 600 fr./ha × superficie interessata sure per la riduzione della deriva (all. 1 n. 6.1a.4) in ha d. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le mi- 600 fr./ha × superficie interessata sure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4) in ha

N. 2.4 titolo

2.4 Contributo per la biodiversità

Abrogati

2.9a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio 2.9a.1 Le riduzioni sono stabilite dal Cantone nel quadro di convenzioni in relazione ai progetti. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.9a.2 e 2.9a.3. 2.9a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta al- meno la riduzione dei contributi dell’anno in corso e la restituzione di quelli dell’anno precedente. La riduzione è applicabile alle misure per le quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti. 2.9a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all’esclusione dal contributo per il rispet- tivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell’ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle misure per le quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti. 2.9a.4 Se l’obbligo di consulenza non è rispettato durante il periodo del progetto, la riduzione ammonta a 1000 franchi.

N. 3.9

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Abrogato

3.9a Riduzione del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio Le disposizioni di cui al numero 2.9a si applicano anche per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari.

3 Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC), RS 910.15

3.1 Situazione iniziale

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Parlamento ha deciso che la Confede- razione può finanziare analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fito- sanitari (art. 181 cpv. 7 LAgr). La presente proposta di modifica è tesa ad attuare il mandato del legi- slatore a livello di ordinanza.

Dal 2010 i Cantoni, in collaborazione con l’UFAG, controllano il corretto impiego dei prodotti fitosani- tari (PF) nell’ambito del sistema dei pagamenti diretti effettuando analisi di laboratorio su campioni di vegetali o suolo. Questi controlli sono finalizzati a verificare il rispetto delle esigenze della PER e degli specifici programmi relativi ai pagamenti diretti concernenti i PF, come ad esempio quello incentrato sulla rinuncia a erbicidi. Integrano i controlli di base periodici nelle aziende agricole, effettuati essen- zialmente sulla base delle registrazioni dei gestori. L’UFAG ha finanziato un totale di circa 100-200 analisi di laboratorio all’anno, assegnando ai singoli Cantoni, all'inizio di ogni anno, un contingente di analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione.

Dal 2023 ogni Cantone incarica un laboratorio di sua scelta di effettuare le analisi e salda l’importo da esso fatturato. L'UFAG rimborsa al Cantone un importo forfettario per analisi, fino a concorrenza del contingente massimo assegnatogli. Questo modello di finanziamento si è dimostrato valido.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

Ogni anno la Confederazione finanzia con un budget di circa mezzo milione di franchi oltre 1000 ana- lisi di laboratorio su campioni di vegetali e di suolo prelevati durante i controlli cantonali delle disposi- zioni concernenti la PER e i programmi relativi ai pagamenti diretti. A cadenza annuale l’UFAG stabili- sce la ripartizione di queste analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione tra i Cantoni e l’in- dennizzo per ogni analisi di laboratorio.

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 7a capoversi 1 e 2 Con la disposizione di cui al capoverso 1 l’UFAG può stabilire annualmente un indennizzo forfettario per analisi e la ripartizione tra i Cantoni delle analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione. Nel 2023 l’indennizzo è ammontato a 350 franchi (IVA escl.). L'importo si basa sui prezzi di mercato cor- renti per le rispettive analisi di laboratorio. Può essere aumentato o diminuito annualmente se i prezzi di mercato variano. Anche il calcolo del numero di analisi finanziate per Cantone è sancito in questo capoverso. Visto che i prodotti fitosanitari sono impiegati soprattutto sulle superfici coltive e sulle su- perfici con colture perenni, sono queste a essere determinanti. Ciò significa che ai Cantoni con molte superfici coltive aperte e/o molte colture perenni viene assegnato un numero proporzionalmente mag- giore di analisi rispetto ai Cantoni che hanno prevalentemente superfici inerbite. Il numero totale di analisi finanziate si calcola dividendo i fondi disponibili per l’indennizzo per analisi di laboratorio.

Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni possono fatturare all’UFAG, entro il 15 novembre, l’indennizzo forfettario spettante loro per le analisi effettuate. Se necessario l’UFAG può chiedere ai Cantoni di di- mostrare che le analisi sono state realmente effettuate (producendo la fattura emessa dal laboratorio incaricato).

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

L'aumento del numero di analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione a partire dal 2025 sarà finanziato con un budget di 0,5 milioni di franchi. Questi fondi sono già previsti nel piano finanziario. Con l’indennizzo previsto per il 2023 (377 fr. IVA incl.), l'UFAG può finanziare un totale di 1326 analisi per i Cantoni.

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

3.4.2 Cantoni

I Cantoni continueranno a essere responsabili della pianificazione e dell'esecuzione dei campiona- menti. I costi aggiuntivi per loro deriveranno principalmente dall'aumento dei campionamenti delle aziende agricole. Tuttavia, il significativo incremento delle analisi di laboratorio finanziate dalla Confe- derazione, che a partire dal 2025 supereranno le 1000 unità all'anno, è stato auspicato e accolto con favore soprattutto dai Cantoni.

3.4.3 Economia

Il numero di analisi di laboratorio cresce e in linea di principio i Cantoni possono beneficiare di tariffe ridotte (sconto su grandi quantità).

3.4.4 Ambiente

I controlli in funzione del rischio mediante analisi di laboratorio sono molto più efficienti dei controlli delle registrazioni. Consentono di verificare meglio se i prodotti fitosanitari sono impiegati corretta- mente.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste sono compatibili con il diritto internazionale.

3.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

3.7 Basi legali

Articoli 177 e 181 capoverso 1bis LAgr.

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agri- cole è modificata come segue:

Art. 7a Finanziamento delle analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari 1 Il numero di analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione per i controlli del corretto impiego dei prodotti fitosanitari in relazione al versamento di pagamenti di- retti per Cantone si basa sulla somma della sua superficie coltiva aperta e delle sue superfici con colture perenni rispetto alle corrispondenti superfici di tutti i Cantoni. L’UFAG stabilisce annualmente il numero di analisi di laboratorio finanziate per Can- tone e l’indennizzo per ogni analisi di laboratorio. 2 I Cantoni fatturano all'UFAG le analisi di laboratorio effettuate nell'anno civile entro

il 15 novembre.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

RS .......... 1 RS 910.15

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi

4 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimen- tari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18

4.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sull’agricoltura biologica disciplina le esigenze che devono soddisfare i prodotti commercia- lizzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali nonché agli animali da reddito. L'ordinanza sull'agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio di equivalenza alla corrispondente legislazione dell'UE. Questo principio è di grande impor- tanza per assicurare un commercio transfrontaliero senza ostacoli. L'allegato 9 dell'accordo tra la Con- federazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) con- tiene disposizioni che stabiliscono l'equivalenza delle legislazioni e le modalità per la loro continuità.

Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore nell'UE il nuovo regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produ- zione biologica. Sono state altresì emanate numerose disposizioni d’esecuzione. Pertanto, il diritto eu- ropeo in materia di produzione biologica a cui viene fatto riferimento nell'allegato 9 dell'accordo agricolo non è più valido nell'UE. Sulla base della revisione di tale diritto, la Commissione europea ha avviato un processo di verifica dell'equivalenza delle corrispettive disposizioni legali e amministrative delle due parti dell'accordo agricolo. L'obiettivo è aggiornare l'allegato 9 dell'accordo agricolo entro il 1° gennaio 2025. Pertanto, la Confederazione deve eliminare prontamente le discrepanze critiche rispetto al nuovo diritto europeo in materia di produzione biologica in modo da evitare, in futuro, ostacoli tecnici al com- mercio nel settore biologico.

4.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Nel campo d’applicazione dell'ordinanza vengono aggiunti i prodotti dell’acquacoltura trasfor- mati e non trasformati. Nel capitolo 2 viene inserito il nuovo articolo 16hbis che, per quanto concerne gli animali d'acquacoltura e le alghe, contiene una norma di delega fondamentale per emanare prescrizioni più precise nell'ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica. Con- tinua a non essere possibile la certificazione bio per i pesci selvatici (pesca). Le categorie di prodotti con certificato bio comprendono anche le alghe e i prodotti dell'acquacoltura non trasformati e trasformati. b) Se, per cause di forza maggiore, sulle superfici biologiche è impossibile adempiere le condi- zioni della presente ordinanza, per un periodo di tempo limitato l'ente di certificazione può rinunciare a esigere l'adempimento delle condizioni su tali superfici. c) Vengono precisate le condizioni per l'impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltipli- cazione non biologici con relativo obbligo di notifica ai fini di una maggiore trasparenza sul mercato. d) Viene precisata la questione dell'estivazione di animali biologici sulla superficie d’estivazione, che comprende anche i pascoli comunitari. Viene indicato a quali condizioni i prodotti di tali animali, ottenuti su superfici d’estivazione, possono essere commercializzati come prodotti biologici. Viene effettuata una distinzione tra animali estivati e animali della specie ovina in mandrie transumanti. e) Alla luce del divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 3 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, le imprese sono tenute a richiedere la conferma che, in caso di impiego di prodotti o sostanze non biologiche, i prodotti non sono organismi geneticamente modificati e non sono stati ottenuti mediante siffatti organismi. f) Le esigenze per la designazione degli alimenti per animali da compagnia vengono riviste.

4.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 capoversi 2bis e 3 La presente ordinanza si applica anche alla designazione di prodotti dell'acquacoltura, trasformati e non trasformati, utilizzati come derrate alimentari e come alimenti per animali. Le denominazioni di cui all'ar- ticolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica non possono quindi essere utilizzate per designare prodotti dell'acquacoltura non biologici.

Ordinanza sull’agricoltura biologica

I prodotti della pesca sono tuttora esclusi dal campo d’applicazione della presente ordinanza. Ai fini dell'ordinanza, per pesca si intende la cattura di animali selvatici. Ciò corrisponde alle disposizioni equi- valenti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza continua a non essere prevista la certificazione bio per i pesci selvatici, dal momento che è impossibile esercitare un influsso sulla detenzione e sull'alimentazione degli animali. Invece, nel rispetto delle pertinenti disposi- zioni, le alghe possono provenire sia da impianti di acquacoltura che dalla raccolta di alghe selvatiche. Le norme di produzione per le alghe si trovano all'allegato II parte III del regolamento (UE) 2018/848 a cui adesso rimanda l'articolo 16a dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica. Per quanto riguarda i prodotti, si effettua una distinzione tra prodotti dell’acquacoltura e alghe (che comprendono alghe pro- venienti dall'acquacoltura e dalla raccolta di alghe selvatiche).

Articolo 4 Ai fini dell'ordinanza, la definizione di «prodotti» (lett. a) viene ampliata inserendo quelli dell'acquacol- tura, ovvero organismi acquatici a ogni stadio del loro ciclo vitale che provengono da impianti di acqua- coltura o prodotti derivati da essi.

Viene proposta l'inclusione della definizione di «acquacoltura» (lett. g) ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 punto 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.

Articolo 5 capoverso 2

Anche le imprese che producono animali d'acquacoltura e/o alghe in impianti di acquacoltura secondo le disposizioni della presente ordinanza vengono equiparate alle aziende di cui all'articolo 6 dell'ordi- nanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91).

Pertanto, a queste aziende si applica anche il principio della globalità aziendale di cui all'articolo 6 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. L'interpretazione rigida del principio della globalità aziendale è una caratteristica distintiva della produzione biologica svizzera e si basa sull'idea di trasparenza. Tale principio si rivela sensato in Svizzera anche per via delle piccole dimensioni delle strutture.

I prodotti d’importazione dell'acquacoltura devono essere ottenuti e controllati secondo norme equiva- lenti affinché possano essere importati (cfr. art. 22 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica). Il principio della globalità aziendale non viene richiesto tassativamente per il rispetto delle esigenze equivalenti.

Articolo 8 capoverso 1bis L'UE definisce periodi di conversione diversi per la raccolta di alghe e per gli impianti di acquacoltura. Dal momento che, anche in futuro, la produzione biologica di prodotti dell’acquacoltura sarà soltanto di nicchia, si propone di evitare di disciplinare in maniera dettagliata le varie tipologie di impianti di acqua- coltura e di alghe. In linea generale, vige il periodo di conversione standard di due anni. Tuttavia, su richiesta gli enti di certificazione possono autorizzare una conversione abbreviata. Questa disposizione è analoga a quella contenuta nell'allegato II parte III punti 2.1 e 3.1 del regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 8 capoverso 1ter Se a causa di danni gravi alle colture, della presenza di parassiti o dell'implementazione delle corrispon- denti misure di lotta disposte (p.es. contro il coleottero giapponese) le condizioni di questa ordinanza non possono essere adempiute, l'ente di certificazione può rinunciare ad esigere l'adempimento delle condizioni. La produzione biologica può essere ripresa senza una nuova conversione dopo un periodo limitato definito dall'ente di certificazione. Tuttavia, occorre assicurare che ciò non incida sull'integrità dei prodotti biologici, il che può implicare analisi pertinenti del suolo e/o dei prodotti.

Articolo 13 capoverso 3bis

Questo capoverso viene spostato all'articolo 33a per raggruppare le informazioni relative al sistema d'informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione biologici. La pubblicazione

Ordinanza sull’agricoltura biologica

dell'elenco ufficiale delle specie o sottospecie di cui in Svizzera è disponibile una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione biologici spetta al FiBL, il quale dispone delle cono- scenze tecniche necessarie per stilare tale elenco in base alla categorizzazione. Nell'UE la redazione di un elenco ufficiale è obbligatoria (all. II par. 1.8.5.6 regolamento (UE) 2018/848).

Articolo 13a

Secondo l'articolo 13, le sementi, il materiale di moltiplicazione e il materiale vegetativo di moltiplica- zione devono provenire da aziende biologiche. L'articolo 13a stabilisce le condizioni alle quali è possibile derogare da questo principio. In linea generale, occorre dimostrarne la mancata disponibilità (cpv. 1). Di norma è sufficiente come prova una stampa dal sistema d'informazione di cui all'articolo 33a dell'or- dinanza sull'agricoltura biologica (cpv. 2). Se, secondo tale sistema, la varietà che l’utilizzatore desidera ricevere non è disponibile, mentre un’altra varietà della stessa specie lo è, l’utilizzatore deve essere in grado di motivare perché nessuna delle alternative registrate della stessa specie è adatta (cpv. 3).

Anche l'UE disciplina l'impiego di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione provenienti da aziende in conversione. Ai fini di una semplificazione e sulla base dell'irrilevanza di questa categoria dal profilo quantitativo, questo aspetto non viene recepito nell'ordinanza sull'agricoltura biologica svizzera.

Dall'abrogazione del capoverso 4 vigente finora deriva l'obbligo di notificare al gestore del sistema d'in- formazione di cui all'articolo 33a la quantità e la varietà di sementi o materiale vegetativo di moltiplica- zione non biologici impiegate, anche nel caso in cui ne siano disponibili quantità irrisorie di qualità bio- logica. Ciò consente di creare maggiore trasparenza sulle varietà e le quantità di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici per le quali vi è una domanda di mercato. Sulla base di queste informazioni, gli attori del mercato possono adeguare la propria offerta.

Il capoverso 5 viene leggermente adattato alla formulazione dell’UE. Per una questione di coerenza, adesso la responsabilità spetta al FiBL, il quale gestisce il sistema di informazione di cui all'articolo 33a. La Confederazione può assegnare questo compito al FiBL in virtù della base legale di cui all’articolo

180 capoverso 1 della legge sull’agricoltura (LAgr).

Il capoverso 6 si applica a tutto il materiale vegetativo di moltiplicazione e non soltanto alle sementi.

Ai moltiplicatori, ovvero alle imprese che producono materiale vegetativo di moltiplicazione, si applicano particolari condizioni secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 (all. 2 par. 1.8.6). Si pro- pone di non recepire queste disposizioni nell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Dalla consultazione sulle presenti modifiche emergerà l'eventuale necessità e utilità di un adeguamento al diritto europeo anche per quanto riguarda queste disposizioni relative ai moltiplicatori.

Articolo 14 Raccolta di piante e alghe selvatiche

L'articolo 14 si applica non soltanto alle piante selvatiche, bensì anche alla raccolta di alghe selvatiche.

Articolo 14 capoverso 5

Viene delegata al DEFR la possibilità di emanare ulteriori disposizioni concernenti le esigenze in materia di raccolta di alghe selvatiche e la procedura di controllo.

Articolo 15b capoversi 1 e 2

Viene eliminato il principio secondo cui l'estivazione degli animali deve avvenire in aziende biologiche. Nel capoverso 1 viene precisato che gli animali biologici possono essere tenuti soltanto su superfici d’estivazione che adempiono le esigenze in materia di gestione di cui agli articoli 26–34 OPD. Vengono considerate superfici d’estivazione a) i pascoli comunitari/le aziende con pascoli comunitari, b) i pascoli d'estivazione e c) i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estiva- zione.

Ordinanza sull’agricoltura biologica

I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato, tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un’azienda con pascoli comunitari. Le aziende con pascoli comunitari sono gestite da Comuni, corporazioni comunali, almende, eccetera. Di norma gli agricoltori del Comune hanno diritto a farvi pascolare un determinato numero di animali per un determinato periodo di tempo. Le collettività di diritto pubblico sono definite nel diritto cantonale. I pascoli delle almende possono essere sia privati che pubblici.

Inoltre viene precisato in un nuovo capoverso 2 che i prodotti ottenuti da animali biologici durante questo periodo di pascolo possono essere commercializzati come prodotti biologici soltanto se può essere for- nita la prova di un’adeguata separazione nello spazio o nel tempo dagli animali non biologici. Bisogna fare attenzione in particolare a una separazione rigorosa dei prodotti. La mungitura degli animali biolo- gici deve avvenire separatamente nel tempo o nello spazio per evitare che il loro latte venga mescolato con quello degli animali non biologici. La separazione può essere considerata adeguata se gli animali vengono munti in stalle o quantomeno in ubicazioni diverse. Una separazione adeguata del flusso di merci durante la mungitura viene garantita anche nel momento in cui gli animali biologici vengono munti per primi e il latte viene separato in maniera sistematica.

Queste disposizioni sono equivalenti alle condizioni di cui all'allegato II numero 1.4.2.2 del regolamento (UE) 848/2018.

Articolo 16a capoverso 8

Data la precisazione proposta all'articolo 15b è possibile stralciare «gli animali estivati» dal capoverso 8 dell'articolo 16a. Viene inoltre specificato che soltanto gli animali della specie ovina possono rientrare nella definizione delle mandrie transumanti.

Sezione 5

Viene inserita una sezione 5 in cui vengono disciplinate le disposizioni relative alla produzione di alghe e di animali d’acquacoltura.

Articolo 16hbis capoversi 1 e 2

Con questo nuovo articolo viene delegata al DEFR la possibilità di emanare ulteriori disposizioni con- cernenti le alghe (cpv. 1) e gli animali d'acquacoltura (cpv. 2).

I titoli di entrambi gli articoli vengono precisati in seguito all’introduzione del nuovo articolo sulla desi- gnazione degli alimenti per animali da compagnia (cfr. art. 21bbis). Entrambi gli articoli riguardano la designazione di alimenti per animali da reddito.

Articolo 21bbis Designazione degli alimenti per animali da compagnia Questo nuovo articolo fissa disposizioni specifiche relative alla designazione degli alimenti per animali da compagnia. Gli alimenti per animali da reddito e per animali da compagnia rientrano entrambi nel campo d’applicazione della presente ordinanza. Secondo le norme vigenti, la designazione «biologico» può essere utilizzata per alimenti per animali trasformati soltanto se tutti gli ingredienti contenuti negli stessi provengono da materie prime di alimenti per animali biologiche. Le nuove norme supportano il settore degli alimenti per animali da compagnia e, analogamente all'UE, fissano disposizioni chiare re- lative alla designazione degli alimenti per animali da compagnia in cui non tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Gli alimenti per animali da compagnia, così come le derrate alimentari, vengono venduti direttamente ai clienti, pertanto le disposizioni relative alla designazione di questi prodotti se- guono quelle relative alle derrate alimentari.

Ordinanza sull’agricoltura biologica

Articolo 24abis capoverso 1 lettera i

A conferma del rispetto del divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 3 capoverso c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, le imprese, in caso di impiego di prodotti o sostanze non biologici, sono tenute a richiedere la conferma al venditore che non si tratti di organismi genetica- mente modificati e che non siano stati ottenuti mediante tali organismi. Sebbene questa prassi sia ben consolidata in Svizzera, finora mancava una norma chiara in merito.

Articolo 30ater Le categorie di prodotti vengono estese alle alghe e ai prodotti dell'acquacoltura non trasformati. Questa modifica consente di disciplinare le categorie di prodotti in maniera identica alle disposizioni corrispondenti vigenti nell'UE secondo l'articolo 35 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2018/848 del Par- lamento europeo e del Consiglio europeo.

Soltanto la formulazione della disposizione di cui alla lettera d si discosta leggermente da quella dell’UE: dal momento che secondo il diritto svizzero i prodotti dell’acquacoltura non sono da ascrivere alla pro- duzione agricola, «inclusi» viene sostituito con «e trasformati». La frase relativa «destinati a essere utilizzati come derrate alimentari» si riferisce anche ai prodotti agricoli trasformati e non soltanto ai pro- dotti dell’acquacoltura trasformati.

Articolo 33a capoverso 1 lettere a, b, c, d, e ed f nonché capoversi 2 e 3 lettere c e d

La banca dati «organicXseeds» viene aggiornata regolarmente in modo da offrire ai produttori una pa- noramica attuale dell'offerta di sementi e materiale di moltiplicazione biologici sul mercato. Il capoverso

1 fissa le esigenze relative al sistema d'informazione.

Il capoverso 2 sancisce che l'utilizzo del sistema d'informazione è gratuito.

Secondo il capoverso 3, il DEFR può emanare ulteriori disposizioni, segnatamente concernenti le con- dizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d'informazione, la categorizzazione delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché la pubblicazione dell'elenco ufficiale delle varietà, delle specie e delle sottospecie di cui è disponibile una quantità sufficiente di sementi e materiale vege- tativo di moltiplicazione biologici.

4.4 Ripercussioni

4.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione significativa.

4.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione significativa.

4.4.3 Economia

Le modifiche sono rilevanti dal profilo economico, poiché creano le condizioni affinché la legislazione svizzera in materia di prodotti biologici continui a essere riconosciuta equivalente alle pertinenti dispo- sizioni dell'UE. Rappresentano il presupposto per la continuità di un commercio senza ostacoli (p.es. di prodotti dell'acquacoltura e di alimenti per animali da compagnia) tra la Svizzera e l'UE nel quadro dell'allegato 9 dell'accordo agricolo.

4.4.4 Ambiente

Le ripercussioni per l'ambiente sono trascurabili. L'agricoltura biologica contribuisce significativamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura.

Ordinanza sull’agricoltura biologica

4.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni di cui è proposta la modifica sono equivalenti a quelle dell'UE e garantiscono il mante- nimento dell'equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell'allegato 9 appendice 1 dell'accordo agricolo.

Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, che prevede diverse autorizzazioni ad emanare atti d’esecuzione. Alcuni di questi atti si trovano tuttora nel rispettivo processo legislativo. La verifica esaustiva dell'equivalenza delle disposi- zioni e una corrispondente implementazione nel diritto svizzero saranno quindi possibili soltanto in un secondo tempo.

4.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

4.7 Basi legali

Articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) nonché articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr).

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come se- gue:

Essa si applica anche ai prodotti dell’acquacoltura, non trasformati e trasformati, utilizzati come derrate alimentari e come alimenti per animali. Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari né ai prodotti della pesca e della caccia.

Art. 4 lett. a e g Secondo la presente ordinanza si intende per: a. prodotti: i prodotti agricoli vegetali e animali e i prodotti dell’acquacoltura nonché le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti; g. acquacoltura: produzione di organismi acquatici a ogni stadio del loro ciclo vitale in impianti adeguati.

RS .......... 1 RS 910.18

Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 5 cpv. 2 2 Sono equiparate alle aziende biologiche le imprese che non sono aziende ai sensi

dell’articolo 6 OTerm, che fabbricano prodotti in modo indipendente dal suolo o ge- stiscono impianti di acquacoltura e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

1bis L’ente di certificazione può autorizzare una durata di conversione abbreviata per

la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria belga e germogli nonché per l’otte- nimento di prodotti dell’acquacoltura. 1ter Se, per cause di forza maggiore secondo l’articolo 106 capoverso 2 lettera f OPD2,

sulle superfici biologiche è impossibile adempiere le condizioni della presente ordi- nanza, per un periodo limitato l’ente di certificazione può rinunciare a esigere l’adem- pimento delle condizioni su tali superfici. In seguito è possibile riprendere la produ- zione biologica senza una nuova conversione a condizione che ciò non incida sull’integrità dei prodotti biologici.

Abrogato

Art. 13a Impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici Chi intende impiegare sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biolo- gici deve provare che: a. non sono disponibili sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione di pro- duzione biologica adeguati; o b. nessuno è in grado di fornire sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione prima della semina o della piantagione, nonostante siano stati ordinati in tempo. 2 La mancata disponibilità di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione bio- logici deve essere dimostrata sulla base dell’offerta disponibile secondo il sistema d’informazione di cui all’articolo 33a. 3 Se, secondo il sistema d’informazione di cui all’articolo 33a, la varietà che l’utiliz- zatore vorrebbe ricevere non è disponibile sotto forma di sementi e materiale vegeta- tivo di moltiplicazione biologico, mentre altre varietà della stessa specie lo sono, l’uti- lizzatore deve impiegare una di queste varietà. Può impiegare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici soltanto se è in grado di motivare perché nessuna delle varietà della stessa specie è adatta alle rispettive condizioni agronomi-

2 RS 910.13

Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

che e pedoclimatiche e perché nessuna delle varietà presenta le proprietà tecniche ne- cessarie per la produzione pianificata. 4 Chi impiega sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve notificare al gestore del sistema d’informazione di cui all’articolo 33a la quantità di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione utilizzata e la varietà impiegata. 5 Su domanda, l’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica (FiBL) può autorizzare l’impiego di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici a condi- zione che nel quadro di prove sul campo di piccola portata ciò consenta di svolgere ricerca in vista della preservazione di una varietà o dell’innovazione di un prodotto. 6 Il materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico può essere impiegato sol- tanto se non è stato trattato con prodotti fitosanitari. Fanno eccezione: a. i trattamenti autorizzati per la produzione biologica; b. i trattamenti che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono prescritti per tutte le varietà di una determinata specie nella regione di coltivazione.

Art. 14, rubrica e cpv. 5 Raccolta di piante e alghe selvatiche 5 Il DEFR può emanare ulteriori disposizioni concernenti le esigenze in materia di

raccolta di alghe selvatiche e la procedura di controllo.

Art. 15b Estivazione 1 Se gli animali vengono tenuti su superfici d’estivazione, le aziende d’estivazione e

con pascoli comunitari devono adempiere le esigenze in materia di gestione di cui agli articoli 26–34 OPD3. 2 I prodotti ottenuti mentre gli animali tenuti conformemente alle esigenze della pre-

sente ordinanza pascolano sulla superficie d’estivazione possono essere designati come prodotti biologici soltanto se è fornita la prova che è garantita un’adeguata se- parazione nello spazio dagli animali non tenuti conformemente alle esigenze della presente ordinanza.

8 Gli animali della specie ovina in mandrie transumanti possono temporaneamente

pascolare su superfici gestite in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.

3 RS 910.13

Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo dopo l’art. 16h Sezione 5: Acquacoltura

Il DEFR può emanare disposizioni concernenti: a. le esigenze in materia di produzione e coltivazione di alghe ottenute in acqua- coltura; b. le esigenze in materia di produzione, origine, alimentazione e salute degli ani- mali d’acquacoltura nonché di pratiche di detenzione; c. le procedure di controllo.

Art. 21a, rubrica Designazione degli alimenti per animali da reddito

Art. 21b, rubrica Esigenze complementari in materia di designazione degli alimenti per ani- mali da reddito

Art. 21bbis Designazione degli alimenti per animali da compagnia 1 Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella de- nominazione specifica e nella composizione degli alimenti trasformati per animali da compagnia se: a. l’alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 b. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biolo- gico. 2 Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate soltanto nella composizione se: a. meno del 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologi- co; b. durante la trasformazione dell’alimento per animali vengono utilizzati sol- tanto additivi per alimenti per animali e coadiuvanti tecnologici autorizzati secondo l’articolo 16a; e c. l’alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 3 Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella composizione e nello stesso campo visivo della denominazione specifica se: a. l’ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca; b. tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono esclusivamente biologici; e

Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

c. l’alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 4 Nella composizione occorre indicare quali materie prime di alimenti per animali sono biologiche. 5 Se una designazione è utilizzata ai sensi del capoverso 2 o 3, il riferimento al metodo di produzione biologico può comparire solo in relazione agli ingredienti biologici. La composizione deve includere un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. 6 Le designazioni e l’indicazione della percentuale di cui al capoverso 5 compaiono con lo stesso colore, la stessa grandezza e gli stessi caratteri impiegati per le altre indicazioni nella composizione.

L’impresa è tenuta a: i. richiedere una conferma, qualora impiegasse prodotti o sostanze non biologici ricevuti da terzi, che non si tratta di organismi geneticamente modificati e che non sono derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi.

2 Per categorie di prodotti s’intendono:

a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale; b. animali e prodotti animali non trasformati; c. alghe e prodotti dell’acquacoltura non trasformati; d. prodotti agricoli trasformati e prodotti dell’acquacoltura trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari; e. alimenti per animali; f. vino; g. altri prodotti.

Art. 33a Sistema d’informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione biologici 1 Il FiBL gestisce un sistema d’informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica. Il sistema d’informazione consente di: a. registrare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici su pro- posta dell’offerente; b. fornire la prova della disponibilità di sementi e materiale vegetativo di molti- plicazione biologici;

Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

c. categorizzare le varietà in base al loro grado di disponibilità; d. pubblicare un elenco di specie, sottospecie o varietà di cui è disponibile una quantità sufficiente di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione bio- logici; e. richiedere autorizzazioni eccezionali per sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici; e f. registrare la quantità e le varietà per cui è stata concessa un’autorizzazione eccezionale per sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biolo- gici. 2 Gli utenti possono accedere gratuitamente al sistema d’informazione e scaricare in- formazioni sulla disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione di produzione biologica.

3 Il DEFR disciplina segnatamente:

a. le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d’informazione; b. l’accesso ai dati; c. il tipo di categorizzazione delle varietà; d. la pubblicazione dell’elenco di cui al capoverso 1 lettera d.

II La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi

5 Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Or- dinanza sulle zone agricole), RS 912.1

5.1 Situazione iniziale

Il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale la mozione Schmid 21.3804 «Modifica dell'ordinanza sulle zone agricole in relazione alle migliorie». Questa mozione incarica il Consiglio federale di modifi- care l'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (RS 912.1) in modo che in relazione alle migliorie (provvedimenti di miglioramento strutturale) e/o ai progetti di ri- vitalizzazione dei corsi d'acqua sia consentito per legge uno scambio tra superficie agricola utile e su- perficie d'estivazione, a condizione che la dimensione della superficie agricola utile nel complesso non aumenti. I criteri di delimitazione della regione d’estivazione applicati in precedenza non lo consenti- vano.

5.2 Sintesi delle principali modifiche

In futuro, nel quadro di migliorie integrali agricole, ad esempio nel caso di progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua, sarà possibile pianificare in modo più flessibile il nuovo riparto per le ricomposizioni particellari consentendo uno scambio equo tra superfici d’estivazione nella regione d’estivazione e su- perfici agricole utili (SAU) nella regione di montagna o di pianura. La possibilità di delimitare la regione d’estivazione viene così integrata.

5.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3a

Con l’aggiunta di questo articolo, nel quadro di migliorie integrali agricole ai sensi dell’articolo 14 capo- verso 1 lettera a dell’ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) i limiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 possono essere rideterminati sulla base di uno scambio di super- fici, segnatamente tra la regione d’estivazione e la regione di montagna e di pianura.

Alle lettere a-d sono descritti i criteri determinanti per l’approvazione della domanda. Vanno adempiuti in modo cumulativo.

Secondo la lettera a, dopo lo scambio di superfici la dimensione delle superfici utilizzate a scopo agri- colo deve rimanere approssimativamente la stessa sia nella regione d’estivazione sia in quella di mon- tagna o di pianura. Per agevolare la gestione di eventuali piccole superfici residue che possono crearsi durante l'attuazione pratica delle migliorie integrali, in casi eccezionali è consentita una tolle- ranza massima di 4 are per miglioria integrale. Questo facilita l'esecuzione e soddisfa ampiamente la richiesta della mozione secondo cui la dimensione della superficie agricola utile non deve aumentare.

Secondo la lettera b, va dimostrato che le superfici oggetto dello scambio si addicono al nuovo utilizzo agricolo. Ciò è dovuto al fatto che i set di dati relativi alle zone coprono l'intero territorio svizzero, quindi anche le foreste, le rocce, le acque, eccetera sono classificate in una zona o in una regione. Questa esigenza impedisce che nel calcolo della dimensione della superficie possano essere conside- rate anche quelle non utilizzate a scopo agricolo.

Seconda la lettera c, si deve trattare di provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 88 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell’articolo 14 capoverso 5 lettera a OMSt. Questo per garantire che le richieste di scambio di superfici si basino su interessi collettivi e non solo su interessi finanziari individuali per quanto riguarda la delimitazione della regione di monta- gna e d’estivazione.

Secondo la lettera d, il Cantone esercita la sorveglianza sulle migliorie integrali agricole. Le autorità pubbliche del Cantone sono coinvolte in modo da non perseguire solo interessi finanziari individuali per quanto riguarda la delimitazione della regione di montagna e d’estivazione.

Ordinanza sulle zone agricole

La delimitazione della regione d’estivazione dalla regione di montagna e di pianura, introdotta negli anni ’90, è finalizzata a circoscrivere la superficie agricola utile (SAU) nella regione di montagna e di pianura, che può essere gestita in modo più intensivo e dare diritto a indennizzi più elevati, e a preser- vare la regione d'estivazione in quanto paesaggio rurale tradizionale ecologicamente pregiato. I criteri di delimitazione applicati finora si basano su questo principio. Anche la nuova possibilità di delimita- zione per il caso speciale delle migliorie integrali tiene conto del principio originario della delimitazione della regione d’estivazione dalla regione di montagna e di pianura.

È indispensabile circoscrivere la nuova possibilità di delimitazione alle migliorie integrali e ai provvedi- menti collettivi di ampia portata onde garantire un accompagnamento ottimale del processo di miglio- ria da parte del Cantone. Lo scambio tra SAU e superfici nella regione d’estivazione non viene pro- mosso e agevolato con incentivi essenzialmente finanziari, ma avviene nel quadro di migliorie integrali complesse pianificate a livello regionale nell'interesse pubblico. Limitando la nuova possibilità alle mi- gliorie integrali si può anche evitare, ad esempio, che con una richiesta di classificazione in una nuova zona un singolo gestore abbia la possibilità di costruire una nuova stalla gestita tutto l'anno nella re- gione d’estivazione.

Il presupposto che le migliorie integrali siano provvedimenti collettivi di ampia portata e che il Cantone eserciti una stretta sorveglianza sul progetto fa sì che la nuova possibilità di delimitazione sia in linea con il principio applicato finora alla delimitazione finalizzata a preservare la regione d'estivazione.

Articolo 6 capoversi 2bis e 3

Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione deve inoltrare all’UFAG la domanda per uno scambio di superfici di cui all’articolo 3a prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto. Si è optato per questa tempistica perché a quel punto il progetto è già stato sviluppato concretamente e l'UFAG può fornire un riscontro in una fase sufficientemente precoce del processo progettuale sulla probabilità che lo scambio di superfici venga approvato.

Al capoverso 3 viene aggiunto che l’UFAG decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d’esti- vazione di cui al capoverso 2bis non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone rela- tive alle superfici interessate sono cresciute in giudicato.

La tempistica scelta per la decisione di classificazione in una nuova zona e la pubblicazione da parte dell’UFAG garantisce che non vi siano ulteriori cambiamenti quanto a ripartizione e futuro utilizzo. Questo anche in considerazione del fatto che i progetti di migliorie possono subire ritardi notevoli o ve- nir addirittura sospesi.

L’UFAG provvede a riclassificare le superfici oggetto dello scambio nel set di geodati di base delle zone e delle regioni agricole (catasto della produzione).

La valutazione della domanda e la disposizione dei nuovi limiti sono effettuate dall’UFAG.

5.4 Ripercussioni

5.4.1 Confederazione

L’aggiunta di una nuova possibilità di delimitazione farà aumentare il numero di richieste di classifica- zione di una nuova zona. Ciò comporterà un maggiore dispendio per la Confederazione nel tratta- mento delle domande.

5.4.2 Cantoni

Sono interessati solo i Cantoni con regioni d’estivazione. Per quelli con migliorie integrali in cui po- trebbe essere coinvolta la regione d’estivazione, si prevedono spese aggiuntive. Nell'ambito di miglio- rie integrali agricole i gestori possono presentare richieste di classificazione in una nuova zona, le quali devono essere valutate e integrate nella procedura pertinente.

Ordinanza sulle zone agricole

5.4.3 Economia

Nel caso delle migliorie integrali è possibile risparmiare sui costi, ad esempio perché un allacciamento può essere realizzato a un costo inferiore grazie a una pianificazione più flessibile o perché le super- fici sono più vicine alle aziende.

Per i progetti di rivitalizzazione dei corsi d’acqua nel quadro di migliorie integrali con provvedimenti collettivi di ampia portata in cui è coinvolta la regione d’estivazione è possibile una riassegnazione più flessibile delle superfici utilizzate a scopo agricolo. Di conseguenza, la rivitalizzazione dei corsi d'ac- qua tende a essere maggiormente accettata dagli agricoltori. In definitiva, non è solo l'agricoltura a trarre vantaggio dalla rivitalizzazione dei corsi d'acqua.

5.4.4 Ambiente

Le ripercussioni di uno scambio a parità di superficie sull'intensità della produzione non possono es- sere valutate in termini generali. L'eventuale attuazione più rapida dei provvedimenti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua è positiva per l'ambiente ed è d’interesse pubblico.

5.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.

5.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

5.7 Basi legali

Articoli 4 capoverso 3 e 177 capoverso 1 LAgr.

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone

(Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle zone agricole è modificata come segue:

Art. 3a Scambio di superfici nel quadro di migliorie integrali 1 Nel quadro di migliorie integrali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a

dell’ordinanza del 2 novembre 20222 sui miglioramenti strutturali (OMSt) i limiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 possono essere rideterminati sulla base di uno scambio di superfici. È possibile effettuare uno scambio tra superfici nella regione d’estivazione e super- fici nella regione di montagna o di pianura se: a. la dimensione della superficie utilizzata a scopo agricolo rimane approssima- tivamente la stessa sia nella regione d’estivazione sia in quella di montagna e di pianura, anche se in casi eccezionali è consentito uno scarto di 4 are al massimo per miglioria integrale; b. le superfici oggetto dello scambio si addicono al nuovo utilizzo agricolo; c. si tratta di provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 5 lettera a OMSt3; e

1 RS 912.1 2 RS 913.1 3 RS 913.1

Ordinanza sulle zone agricole «%ASFF_YYYY_ID»

d. il Cantone esercita la sorveglianza sulle migliorie integrali.

2bis Per uno scambio di superfici secondo l’articolo 3a il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione inoltra la domanda all’UFAG prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto. 3 L’UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. Decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d’estivazione in seguito a uno scambio di superfici secondo l’articolo 3a non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone sono cresciute in giudicato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

6 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt), RS 913.1

6.1 Situazione iniziale

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Parlamento ha deciso di apportare al- cuni adeguamenti allo strumento dei miglioramenti strutturali. In base alla presente proposta di modi- fica la Confederazione potrà concedere aiuti agli investimenti anche per l'acquisto di fondi agricoli e per tecnologie innovative volte a promuovere forme di produzione particolarmente rispettose dell'am- biente. Gli aiuti agli investimenti saranno concessi a condizione che l’esame della redditività abbia esito positivo. La presente proposta di modifica attua il mandato del legislatore a livello di ordinanza. Il testo adeguato entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Attraverso la possibilità di sostenere, mediante aiuti agli investimenti, tecnologie innovative tese a pro- muovere forme di produzione particolarmente rispettose dell’ambiente, si dà seguito alle richieste della mozione 21.4383 «Sostenere macchine e procedimenti agricoli rispettosi dell'ambiente».

La presente proposta di modifica è tesa a correggere le imprecisioni legislative individuate in seguito all'introduzione del testo totalmente rivisto dell’OMSt.

Ogni volta che vengono introdotti nuovi provvedimenti, aumenta il numero di domande che i Cantoni devono trattare. Per questo motivo l’obiettivo di varie modifiche proposte è semplificare la procedura. Ciò è particolarmente importante visto che con tutta probabilità la richiesta di un sostegno finanziario per macchine e tecnologie sarà elevata. Per i provvedimenti che vengono sostenuti esclusivamente mediante contributi, i Cantoni possono introdurre criteri supplementari, prevedere un sostegno infe- riore o non concederlo affatto grazie alla controprestazione richiesta. Tuttavia, siccome il fondo di rota- zione per i crediti di investimento è finanziato esclusivamente con fondi federali, è necessario intro- durre le nuove opzioni di finanziamento. Di fatto si propongono le seguenti semplificazioni amministrative.

  • L’acquisto anticipato di beni generici e macchine fino a un importo di 500 000 franchi è autorizzato e disciplinato meglio in modo che siano necessari meno passaggi e prove nonché i Cantoni pos- sano presentare le domande in un’unica tornata (art. 57 cpv. 1 e 4).
  • Non sono concessi crediti di investimento per il sostegno di macchine e tecnologie tese a miglio- rare l’impatto ambientale. Poiché i crediti di investimento sono finanziati esclusivamente con fondi federali, non vi è alcun margine di manovra a livello cantonale per adattare il provvedimento alle esigenze regionali o per non attuarlo affatto. La concessione di contributi a fondo perso è, invece, un compito in comune con i Cantoni. Grazie alla disposizione relativa al cofinanziamento i Cantoni ottengono un margine di manovra molto ampio nell’attuazione del provvedimento. Ad esempio, possono ridurre o aumentare i fondi destinati alla promozione, fissare esigenze più elevate o rinun- ciare all’attuazione di un provvedimento.
  • È prevista l'introduzione di domande collettive per il sostegno di macchine e tecnologie. Ciò con- sentirà ai Cantoni di sottoporre alla Confederazione tanti casi individuali presentando un’unica ri- chiesta.
  • Il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è più preso in considerazione nel calcolo dell’importo limite dei crediti di investimento. In tal modo diminuiranno le domande che l'UFAG dovrà esaminare nell'ambito della procedura di auto- rizzazione. I Cantoni e i richiedenti non dovranno più attendere 10-30 giorni fino all'autorizzazione da parte dell'UFAG (art. 54 cpv. 5).
  • La durata di utilizzazione conforme per le macchine e i veicoli è di 5 anni (art. 67 cpv. 5 lett. e).

6.2 Sintesi delle modifiche principali

Nel quadro della PA22+ il Parlamento ha deciso i seguenti provvedimenti che vengono attuati con la presente proposta di modifica.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

- Le dimensioni minime dell’azienda per i provvedimenti collettivi sono state portate a 1.0 USM (art.

6 cpv. 3).

  • Per i provvedimenti individuali viene introdotto l’esame della redditività dell’azienda (art. 32).
  • Le organizzazioni di produttori e le piccole aziende artigianali sono equiparate, pertanto per tutte si applicano le dimensioni massime (manodopera e cifra d’affari) a prescindere dalla forma dell’orga- nizzazione e dalle condizioni di proprietà (art. 9 e 35).
  • Sono introdotti crediti di investimento per investimenti in edifici e impianti per la produzione di pro- dotti d’acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi (art. 29 cpv. 2 lett. e e 3 nonché all. 5 n. 6 lett. c).
  • L’acquisto di fondi agricoli può essere finanziato mediante crediti di investimento (art. 40 cpv. 2 nonché all. 6 n. 2).
  • Viene promosso l’acquisto di robot per i campi nonché di motofalciatrici elettriche e di trattori agri- coli non alimentati a combustibili fossili (art. 40 cpv. 2 lett. c nonché all. 6 n. 3.2 e 3.4; contributo per il raggiungimento degli obiettivi ambientali per l’agricoltura [2016, UFAM/UFAG]).
  • Il credito di investimento per l’alloggio per anziani viene stralciato (all. 5 n. 4).
  • Sono introdotti contributi nella regione di pianura per la trasformazione, lo stoccaggio e la commer- cializzazione (all. 5 n. 5).
  • È prevista la concessione di aiuti finanziari della Confederazione anche per l’attività nei settori affini all’agricoltura (all. 5 n. 8).

Per chiarire e continuare una prassi consolidata si propongono i seguenti provvedimenti.

  • In caso di alienazione con utile i contributi devono essere restituiti pro rata temporis (art. 70 cpv. 4).
  • Per i provvedimenti individuali e gli edifici alpestri, se in fase di costruzione si verificano condizioni particolarmente difficili è possibile richiedere un sostegno finanziario anche immediatamente dopo l’inizio dei lavori (all. 5 n. 1.2.2 e 2.2.4).
  • Se per un progetto nella regione d’estivazione non si versano contributi, secondo la prassi appli- cata da anni, il CI può essere raddoppiato (all. 5 n. 2.2.3).
  • Deve essere definito l’importo del credito di investimento per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (all. 5 n. 6 lett. a).
  • Per l’amministrazione del fondo di rotazione i Cantoni devono presentare all’UFAG i documenti ne- cessari tramite il sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali (art. 71 cpv. 3). Ciò semplifica il controllo delle finanze siccome i Cantoni non devono presentare i documenti una seconda volta. Le aliquote forfettarie presentano il grande vantaggio di ridurre l’onere amministrativo. Inoltre, promuo- vono un’edilizia efficiente e conveniente. Visto che è dal 1° gennaio 2008 che gli importi forfettari non vengono più adeguati al rincaro dei prezzi nel settore edile, all'allegato 5 numero 1.1 viene proposto un adeguamento del 18 per cento.

6.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 3 In virtù l’articolo 67 capoverso 5 lettera c, la durata di utilizzazione conforme è di 10 anni. Pertanto per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente ri- spettosa dell’ambiente e degli animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 1 è sufficiente un contratto d’affitto di 10 anni.

Articolo 6 capoverso 3 Secondo l’articolo 88 capoverso 2 lettera a D-LAgr, i provvedimenti collettivi sono sostenuti se sono interessate in misura determinante almeno due aziende ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 lettera a LAgr. Le due aziende, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola, devono consentire una sopravvivenza a lungo termine e richiedere un volume di lavoro di almeno un’unità standard di manodopera.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Articolo 9 capoverso 1 frase introduttiva e cpv. 3 L’esame della neutralità concorrenziale è effettuato nella zona d’attività determinante sul piano econo- mico tra imprese equivalenti o più piccole. Da un lato, si deve verificare se un compito simile può es- sere svolto in modo equivalente e, dall'altro, l'esame deve basarsi su imprese di dimensioni uguali o inferiori. Poiché vengono sostenute solo le piccole aziende artigianali e le organizzazioni di produttori delle stesse dimensioni, è necessario esaminare i rapporti di concorrenza tra queste. Al presente arti- colo viene indicato quindi il termine «piccole aziende artigianali», uniformato in tutto il testo dell’ordi- nanza (cfr. art. 35 OMSt). Le piccole aziende artigianali e le organizzazioni di produttori possono in- fluenzarsi a vicenda sia quando vendono sia quando acquistano prodotti. Le piccole aziende soste- nute difficilmente saranno in grado di distorcere seriamente la concorrenza con le grandi aziende. Queste ultime non saranno mai in grado di adempiere in maniera equivalente il compito previsto e sono molto più competitive delle piccole aziende artigianali grazie alla loro struttura dei costi (econo- mie di scala). Questo chiarimento semplificherà l'attuazione e continuerà a garantire la neutralità con- correnziale.

Le organizzazioni di produttori agricole e le piccole aziende artigianali sono imprese i cui collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cui cifra d’affari comples- siva non è superiore a 10 milioni di franchi.

Articolo 14 capoverso 1 lettera d Sono aggiunte le infrastrutture di base sostenute. L'estensione ad altre infrastrutture di base non è at- tualmente in discussione e sarà possibile solo con una modifica dell'ordinanza.

Articolo 18 capoverso 1 La piscicoltura è stata integrata nell’articolo 3 capoverso 3bis D-LAgr. All’articolo 3 capoverso 3 D-LAgr è disciplinato il sostegno a favore dei pescatori professionisti. Le aziende dedite meramente alla pisci- coltura non possono essere sostenute.

Articolo 23 capoverso 1 lettera d e 2 lettera f Ora sono computabili anche i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i la- vori di costruzione. Queste assicurazioni coprono rischi considerevoli del progetto, come i costi ag- giuntivi dovuti ai danni causati dal maltempo durante la fase di costruzione, il che è anche nell'inte- resse di chi versa i sostegni finanziari. Non sono computabili altre assicurazioni.

Articolo 29 capoversi 1, 2 lettera e nonché 3 Ai sensi dell’articolo 88 capoverso 2 lettera c D-LAgr, il sostegno a favore di piccole aziende artigianali del primo livello di trasformazione viene considerato come provvedimento collettivo. Il sostegno a fa- vore di piccole aziende artigianali come provvedimento individuale (cpv. 1) deve essere stralciato e menzionato all’articolo 30 come provvedimento collettivo (art. 30 cpv. 4).

Secondo l’articolo 3 capoverso 3bis D-LAgr, il titolo quinto Miglioramenti strutturali si applica ai prodotti d’acquacoltura, alle alghe, agli insetti e agli altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito e che servono per l’alimentazione umana e animale. Pertanto i provvedimenti edilizi o le installazioni realizzate per queste nuove forme di produzione possono essere sostenuti mediante aiuti finanziari (cpv. 2 lett. e). L’importo di questi ul- timi è stabilito all’allegato 5 numero 6 lettera c. Una delle condizioni per poter beneficiare del sostegno è avere un’autorizzazione edilizia per aziende a titolo accessorio non agricole di cui all’articolo 40 ca- poverso 1 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

La piscicoltura è stata integrata nell’articolo 3 capoverso 3bis D-LAgr. All’articolo 3 capoverso 3 D-LAgr è disciplinato il sostegno a favore dei pescatori professionisti. Le aziende dedite meramente alla pisci- coltura non possono essere sostenute (cpv. 3).

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Articolo 30 capoversi 2 lett. c e 4 Il termine «valorizzazione della biomassa» viene utilizzato in modo uniforme. Esso comprende gli im- pianti di biogas, ma anche quelli di compostaggio, che sono considerati un'attività affine all’agricoltura ai sensi dell’articolo 12b lettera b OTerm. Ai sensi dell’articolo 88 capoverso 2 lettera c D-LAgr, il sostegno a favore di piccole aziende artigianali del primo livello di trasformazione viene considerato come provvedimento collettivo. I beni materiali acquistati da terzi sul mercato libero possono essere sostenuti. Se si applicano i diritti legali di acquisto, riacquisto o prelazione con un prezzo limitato o se i beni materiali possono essere acquisiti come parte di un'eredità o di un lascito, questi non sono sostenuti con gli aiuti finanziari fede- rali.

Articolo 32 Sopportabilità dell’investimento e redditività dell’azienda Ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 lettera b D-LAgr, il richiedente deve dimostrare che l’azienda è gestita in modo economicamente efficace. Pertanto al capoverso 2 viene prescritto che gli organi ese- cutivi cantonali devono verificare la redditività dell’azienda oltre alla sopportabilità finanziaria.

Sono sostenute soltanto le aziende che possono rimborsare l’intero capitale di terzi entro 30 anni (am- mortamento lineare del capitale di terzi del 3,33% l’anno). Ai fini della valutazione va fatto un calcolo del flusso monetario sull’arco di almeno cinque anni. Il cash flow indicato nel calcolo del flusso mone- tario (valore medio di almeno cinque anni) deve essere superiore al 3,33 per cento del capitale di terzi. Le aziende gestite in modo economicamente efficace sono in grado di rimborsare rapidamente il capitale di terzi investito. Non è richiesto il rimborso effettivo del capitale di terzi entro 30 anni. Il pe- riodo massimo di rimborso dei crediti di investimento di 20 anni rimane invariato. Il capoazienda ha la facoltà di decidere se utilizzare il cash flow che ha ricavato effettivamente per rimborsare il capitale di terzi o se utilizzarlo per altri scopi (p.es. per i risparmi, per finanziare gli investimenti o per la sicurezza sociale). Nel caso di una nuova richiesta di aiuti agli investimenti, la redditività economica è riesami- nata secondo la stessa procedura.

Articolo 35 Il sostegno a favore di piccole aziende artigianali del primo livello di trasformazione viene considerato come provvedimento collettivo (art. 88 cpv. 2 lett. c D-LAgr). I provvedimenti di sostegno che possono comportare una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale equivalente sono esclusi (cfr. art. 2 cpv. 5 LAgr comb. disp. art. 9 OMSt). Per le organizzazioni di produttori e le piccole aziende artigianali si applicano quindi le stesse condizioni (cpv. 1). I due criteri tasso di occu- pazione e cifra d’affati non sono valutati cumulativamente.

Come stabilito dall’articolo 88 capoverso 1 lettera c D-LAgr, l’attività delle piccole aziende artigianali deve, come in precedenza, comprendere il primo livello di trasformazione di materie prime agricole (cpv. 2).

Ai sensi del capoverso 3, come in precedenza le organizzazioni di produttori agricole (p.es. coopera- tive casearie) possono investire in edifici e impianti ed essere sostenute nonché affittarli a terzi (p.es. a un casaro indipendente).

Per i PSR il bacino d’impiego rilevante per l’azienda è stabilito nella convenzione senza variazioni in base al progetto e ai suoi obiettivi. Siccome ora la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti regionali è soste- nuta in tutte le zone, occorre definire in modo più preciso la regione per i progetti al di fuori dei PSR. Per valutare se la materia prima agricola è da considerarsi regionale si propone in linea di principio di basarsi sui vari bacini d’impiego1. Questi hanno sostituito le regioni MS (cfr. Ufficio federale di stati- stica: Scheda – Nomenclatura, Regioni MS) nel 2018 e sono più adatti per l’analisi della regionalità dei

1 Bacini d’impiego 2018, rapporto esplicativo: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/raeumliche-analy- sen/raeumliche-gliederungen.assetdetail.8948840.html

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

prodotti. Le regioni della pianificazione territoriale della Svizzera sono state istituite negli anni '70 da Cantoni e Comuni per gestire compiti sovracomunali (p.es. per le associazioni comunali per l'approvvi- gionamento idrico). Dal 2013 non sono più state aggiornate e hanno perso gran parte del loro signifi- cato. Per rispondere a esigenze specifiche, vengono considerati i bacini d’impiego rilevanti per l’azienda. Di norma si tratta di un unico bacino d’impiego. Soltanto in casi giustificati in cui l’azienda di produzione è situata al confine di una regione e si procura già le sue materie prime da una regione limitrofa, sarà possibile andare oltre il bacino d’impiego dell’azienda medesima. Le materie prime che vengono acquistate e trasformate al di fuori della regione comportano una detrazione dai costi compu- tabili.

Articolo 38 capoverso 3 Abrogato perché il sostegno a favore di piccole aziende artigianali è ora considerato come provvedi- mento collettivo (cfr. art. 30 cpv. 4).

Articolo 40 capoversi 2 lettere b e c frase introduttiva nonché 3 Ai sensi dell’articolo 87a capoverso 1 lettera d numero 3 D-LAgr, l’acquisto di aziende agricole e di fondi agricoli può essere sostenuto. Ora può essere sostenuto anche l’acquisto di fondi agricoli sul li- bero mercato (lett. b). Per fondi agricoli si intendono tutti gli immobili utilizzati per la produzione agri- cola.

È stato introdotto un sostegno per l’acquisto di macchine e veicoli per promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali (lett. c) come previsto dall’articolo 87a capo- verso 1 lettera d numero 1 p-LAgr. Da un lato, sostenendo il progresso tecnologico, si contribuisce a ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari (cfr. aliquote all. 6 n. 3.2.1). Dall'altro lato, si vuole sostenere l'uso di trattori non alimentati a combustibili fossili (cfr. aliquote all. 6 n. 3.4.1). Il sostegno è focalizzato sui robot trainati o semoventi per la lotta alle malerbe, nonché sui trattori e sulle motofalciatrici non ali- mentate a diesel o a benzina. Per questa promozione non viene introdotto alcun esame ufficiale dell’omologazione. Eventuali domande e incertezze che dovessero sorgere durante l'attuazione po- tranno essere chiarite semplicemente a livello amministrativo tramite schede informative.

La piscicoltura è stata integrata nell’articolo 3 capoverso 3bis D-LAgr. Le aziende dedite meramente alla piscicoltura non possono essere sostenute (cpv. 3). Viene precisato che soltanto i pescatori pro- fessionisti sono sostenuti.

I beni materiali acquistati da terzi sul mercato libero possono essere sostenuti. Se si applicano i diritti legali di acquisto, riacquisto o prelazione con un prezzo limitato o se i beni materiali possono essere acquisiti come parte di un'eredità o di un lascito, questi non sono sostenuti con gli aiuti finanziari fede- rali.

Articolo 47 capoverso 2 Due numeri vengono stralciati. La creazione e lo sviluppo di un’attività affine all’agricoltura ora può es- sere sostenuta tramite contributi anche al di fuori di un PSR (cfr. all. 5 n. 8). Lo stesso vale per gli edi- fici e gli impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli re- gionali (cfr. all. 5 n. 5.1 e 5.2).

Articolo 48 capoverso 1 lettera b La prassi esecutiva ha dimostrato che l’esigenza relativa a tre indirizzi diversi è particolarmente diffi- cile da adempiere nei PSR orientati alla catena del valore di cui all'articolo 47 capoverso 1 lettera b. Al fine di rendere più chiara l'attuazione e nell’ottica di una semplificazione amministrativa, i PSR in fu- turo dovranno essere composti da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabi- lità e il proprio ente promotore, nonché da almeno due diversi indirizzi (prima erano tre).

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Articolo 50 capoverso 3 È stata introdotta la possibilità di concedere contributi nella regione di pianura per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali anche al di fuori di un PSR (cfr. all. 5 n. 5). Inoltre gli aiuti finanziari per attività in settori affini all’agricoltura possono essere concessi anche al di fuori di un PSR (cfr. all. 5 n. 8). Nell’ambito di un PSR la promozione di questi due provvedimenti si baserà quindi su queste condizioni quadro, in conformità con l'articolo 50 capoverso 1. Pertanto, in futuro non sarà più necessario applicare una riduzione per i provvedimenti per la creazione e lo svi- luppo di un’attività affine all’agricoltura (vigente art. 50 cpv. 3 lett. a) e per la trasformazione, lo stoc- caggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali (vigente art. 50 cpv. 3 lett. b).

La riduzione dei costi computabili per provvedimenti integrati durante la fase di attuazione (vigente art. 50 cpv. 3 lett. d) non apporta i benefici auspicati (riduzione dell’effetto di trascinamento), ma rappre- senta piuttosto un ostacolo allo sviluppo regionale. Nell’ottica di una semplificazione amministrativa si rinuncia a questo ulteriore onere amministrativo.

Nel presente articolo resta soltanto una riduzione dei costi computabili per altri provvedimenti dell’inte- resse del progetto globale (vigente art. 50 cpv. 3 lett. c).

Articolo 52 capoverso 2 Viene precisato quale sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali va impiegato.

Articolo 54 capoverso 5 Il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è più preso in considerazione nel calcolo dell’importo limite di 500 000 franchi (cpv. 1). I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale e i crediti d’investimento in essere sono già stati autorizzati dai Can- toni e non devono influire sulla valutazione dell’UFAG nel quadro dell’autorizzazione del nuovo mutuo. I crediti di investimento inferiori all’importo limite sono controllati in funzione del rischio nell’ambito dell’alta vigilanza. I Cantoni si fanno carico come in precedenza delle eventuali perdite di crediti. Articolo 57 capoversi 1 e 4 Secondo l’articolo 26 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), non si può procedere ad acquisti di una certa importanza se i contributi non sono stati assegnati previa auto- rizzazione dell’autorità competente. Di conseguenza, si stabilisce che, ad eccezione di beni generici, macchine e veicoli nonché fondi agricoli fino a un valore di 500 000 franchi, gli acquisti non possono essere effettuati prima dell'assegnazione dei contributi o della conclusione della convenzione. Defi- nendo le eccezioni con un limite massimo di costo, sarà possibile, ad esempio, sostenere macchine e impianti per promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente anche dopo l'acqui- sto, semplificando notevolmente la procedura di contribuzione. La domanda di contributo deve essere presentata al Cantone entro 6 mesi dall'acquisto della macchina o dell'impianto.

Il capoverso 4 viene precisato e formulato in modo da essere applicato per il genio rurale, l’edilizia e i PSR, uniformando le disposizioni. Nel caso dei PSR, l'inizio anticipato dei lavori per i provvedimenti non edilizi viene generalmente stabilito nella decisione di contributo relativa agli studi di base.

Articolo 62 capoversi 2 lettera ebis e 3 Per i ripristini a seguito di danni causati dal maltempo invece della menzione nel registro fondiario può subentrare una dichiarazione del proprietario dell’opera. La prassi applicata finora viene ripresa nel testo dell’ordinanza. Nel capoverso 3 viene indicata la nuova lettera ebis. Siccome vengono sostenuti anche impianti il termine «proprietario dell’opera» è sostituito con «proprietario».

Articolo 67 capoverso 5 lettere c ed e Lo sviluppo tecnico è tenuto maggiormente in considerazione nella concessione di aiuti finanziari. La durata di utilizzazione conforme per le macchine e i veicoli viene ridotta a 5 anni.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Articolo 70 capoverso 4 Come prima della revisione totale dell'OMSt, in caso di alienazione con utile, il contributo da restituire deve essere calcolato in base al rapporto tra la durata d'utilizzazione effettiva e quella conforme ai sensi dell'articolo 67 capoverso 5.

Articolo 71 capoverso 3 frase introduttiva Dal 1° gennaio 2021 tutte le decisioni dei Cantoni sono trasmesse elettronicamente all’UFAG. Attual- mente, verso la metà dell'anno a oltre la metà dei Cantoni viene richiesto individualmente di presen- tare i giustificativi per il controllo delle finanze. Per ridurre l'onere amministrativo, i Cantoni trasmette- ranno questi giustificativi all’UFAG per via elettronica, in parallelo alla registrazione dei saldi. In questo modo non si devono presentare i giustificativi una seconda volta.

Articolo 76a Le modifiche agli allegati 5 numero 5 e 7 per i PSR comportano un adeguamento dell’importo del con- tributo per il sostegno di edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializza- zione di prodotti agricoli regionali, in particolare nella regione di pianura. I PSR prevedono una fase preparatoria più lunga e si basano sulle aliquote di contributo comunicate dalla Confederazione e dai Cantoni nei preavvisi per la preparazione dei business plan. Per i progetti al di fuori dei PSR le modifi- che comportano una riduzione dell’importo del contributo per la regione collinare e di montagna. Per garantire che il passaggio dal vecchio al nuovo calcolo del contributo avvenga senza attriti, le ali- quote di contributo comunicate nei preavvisi, che si basano ancora sul vecchio calcolo, sono ancora applicabili per tutta la durata della validità di un preavviso.

Allegato 4 numero 1 lettere e ed f La lettera e definisce la graduazione dei contributi supplementari per la produzione di energie rinnova- bili o per l'impiego di tecnologie che rispettano le risorse.

Allegato 4 numero 2 Viene precisato che i contributi supplementari si applicano non soltanto per i ripristini, bensì anche per la messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreni coltivi. Ciò corrisponde alla formula- zione dell’articolo 26 capoverso 2.

Allegato 5 numeri 1.1, 1.2.2 e 1.2.5 L’ultimo adeguamento degli importi forfettari è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Per tenere conto dell'andamento dei costi edilizi da allora, si propone un aumento del 18 per cento. Secondo l'Ufficio federale di statistica, i costi edilizi per i nuovi capannoni industriali sono aumentati del 17,1 per cento (base aprile 2008 = 100%).

Nelle disposizioni specifiche (n. 1.2.2) è stabilito che i costi supplettivi dovuti a condizioni particolar- mente difficili rilevate soltanto in fase di costruzione possono essere fatti valere anche dopo l’inizio dei lavori. Ciò consente di versare contributi anche per i costi dovuti a difficoltà impreviste concernenti il terreno di fondazione.

Nelle disposizioni specifiche (n. 1.2.5) è precisato che l’importo massimo per azienda può essere ver- sato per ciascun membro della comunità aziendale. Ciò rispecchia la prassi attuale. Questa precisa- zione è necessaria perché ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) il raggruppamento di più aziende costituisce un’unica azienda.

Allegato 5 numeri 2.2.3 e 2.2.4 Nelle disposizioni specifiche è stabilito, analogamente a prima della revisione dell’OMSt, che può es- sere versato il doppio dell’importo forfettario dei crediti di investimento se non vengono concessi con- tributi.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Inoltre, al numero 2.2.4 è stabilito che i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili rile- vate soltanto in fase di costruzione possono essere richiesti anche dopo l'inizio dei lavori. Ciò con- sente di versare contributi anche per i costi dovuti a difficoltà impreviste concernenti il terreno di fon- dazione.

Allegato 5 numeri 4.1.1 e 4.1.2 Il credito di investimento ora può essere versato soltanto per l’abitazione del capoazienda. Non è ne- cessario cofinanziare l'abitazione dei genitori, poiché questa è valutata al valore venale e non al valore di reddito agricolo come l'abitazione del capoazienda.

Allegato 5 numeri 5.1 e 5.2 Il sostegno a favore delle piccole aziende artigianali del primo livello di trasformazione ora è conside- rato come provvedimento collettivo (art. 88 cpv. 2 lett. c D-LAgr). Per semplificare la situazione, le ali- quote per gli edifici e gli impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di pro- dotti agricoli regionali sono uniformate e si propone un'aliquota del 10 per cento per la zona di pianura e collinare. Ora possono essere concessi contributi anche per edifici e installazioni per la trasforma- zione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti della pesca. In questo modo l’agricoltura e la pesca sono equiparate. La promozione dei provvedimenti si applica anche ai progetti nella regione di pianura. Trattandosi di un compito in comune, i Cantoni possono sfruttare questa opportunità per svi- luppare una strategia di promozione differenziata per le loro regioni.

Nelle disposizioni specifiche è stabilito che gli edifici e gli impianti sostenuti devono essere utilizzati per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli destinati all’alimenta- zione umana. I magazzini per prodotti trasformati sono sostenuti se sono strettamente correlati alla commercializzazione o alla trasformazione. Questa precisazione serve a distinguerli da altri locali di stoccaggio come i magazzini per i foraggi, le rimesse e i magazzini per i cereali. Tra i gli edifici e gli impianti per la commercializzazione rientrano i locali per la commercializzazione con le rispettive in- stallazioni che servono per la vendita al consumatore finale.

Allegato 5 numero 6 lettere a, c ed e Alla lettera a viene precisato che le aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale pos- sono beneficiare di un credito di investimento del 50 per cento per gli investimenti pianificati.

All’allegato 5 numero 8 viene disciplinato il sostegno per attività in settori affini all’agricoltura. Alla let- tera c può essere ora stabilito che le produzioni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 bis D-LAgr possono essere sostenute con un credito di investimento del 50 per cento per gli investimenti pianificati.

Le prestazioni ambientali ai sensi dell’articolo 12b OTerm continuano a essere sostenute con crediti di investimento. A titolo di esempio, gli investimenti in un impianto di compostaggio possono essere so- stenuti con un credito di investimento pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

Allegato 5 numero 8 Le attività in settori affini all’agricoltura vengono sostenute con contributi (finora solo con CI). La pro- mozione avviene a condizione che sia stata rilasciata un’autorizzazione edilizia ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 OPT e sia garantita la neutralità concorrenziale ai sensi dell’articolo 9 OMSt.

Le aliquote proposte sono le stesse che vengono applicate per il provvedimento individuale per la tra- sformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali di produzione propria e di prodotti della pesca indigena (cfr. all. 5 n. 5.1). La valorizzazione della biomassa (letame, com- post, ecc.) è considerata un’attività affine all’agricoltura ai sensi dell’articolo 12b OTerm. Come in pre- cedenza secondo l’allegato 5 numero 6 viene sostenuta soltanto con un credito di investimento del 50 per cento dei costi computabili.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Viene altresì precisato che non sono concessi contributi se possono essere concessi aiuti finanziari nel quadro di altri programmi di promozione della Confederazione (p.es. promozione in campo ener- getico). È escluso un doppio sovvenzionamento (art. 12 LSu).

Allegato 6 numero 1.3 La piscicoltura è stata integrata nell’articolo 3 capoverso 3bis D-LAgr. Le aziende dedite meramente alla piscicoltura non possono essere sostenute. Viene precisato che soltanto i pescatori professionisti sono sostenuti.

Allegato 6 numero 2 Ai sensi dell’articolo 87a capoverso 1 lettera d numero 3 D-LAgr, l’acquisto di aziende agricole e di fondi agricoli può essere sostenuto. Ora può essere sostenuto anche l’acquisto di fondi agricoli sul li- bero mercato (art. 40 cpv. 2 lett. b). Per fondi agricoli si intendono tutti gli immobili utilizzati per la pro- duzione agricola (edifici e terreni).

Allegato 6 numeri 3.2.1 e 3.2.2 lettere c e j Per ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura grazie a nuove tecnologie si suggerisce di in- trodurre un contributo per l’acquisto di robot per i campi. Per promuovere gli investimenti in queste tecnologie si propone un sostegno supplementare fino a fine 2030 a carico esclusivamente della Con- federazione. Il sostegno è limitato agli acquisti di nuovi robot effettuati dopo il 1° gennaio 2025. La pro- mozione è limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2035. Si può presumere che a questo punto l'uso dei robot per i campi si sarà consolidato e che le aziende agricole saranno in grado di continuare a utilizzarli in modo efficace. Il finanziamento oltre questo orizzonte temporale non è quindi più neces- sario.

Gli altri provvedimenti della tabella già in vigore sono comunque indicati per esigenze tecnico-legali. Non sono messi in discussione.

Alla lettera c è precisato che il contributo federale per lo stoccaggio e per l’evaporazione dell’acqua di lavaggio ammonta al massimo a 5000 franchi ciascuno.

Allegato 6 numeri 3.4.1 e 3.4.2 Attraverso contributi per l'introduzione di macchine e veicoli non alimentati a combustibili fossili, l'agri- coltura riduce la propria dipendenza da essi e l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. Per promuovere gli investimenti in nuovi tipi di propulsione, si propone un ulteriore sostegno fino a fine 2030 a carico esclusivamente della Confederazione. Le tecnologie di propulsione considerate sono soprattutto quella elettrica, a biogas o a idrogeno. Il sostegno è limitato agli acquisti di nuovi trattori e motofalciatrici effettuati dopo il 1° gennaio 2025. I transporter agricoli sono considerati trattori ai sensi della presente ordinanza. La scelta di un importo forfettario consente di ridurre l’onere amministrativo per il trattamento dei fascicoli e di limitare l’impatto della promozione sullo sviluppo dei prezzi del mer- cato. L'importo forfettario copre una parte significativa dei costi suppletivi rispetto alla propulsione con motore a scoppio. Si presume che i trattori e le motofalciatrici non alimentati a combustibili fossili di- venteranno lo standard entro il 2035 e non avranno più bisogno di essere sostenuti finanziariamente.

Gli altri provvedimenti della tabella già in vigore sono comunque indicati per esigenze tecnico-legali. Non sono messi in discussione.

Allegato 6 numero 4 Nelle disposizioni specifiche viene chiaramente stabilito che i provvedimenti possono essere utilizzati nelle comunità aziendali. La precisazione è necessaria perché ai sensi dell’articolo 10 OTerm il rag- gruppamento di più aziende costituisce un’unica azienda.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Allegato 7 Diversi provvedimenti sono stralciati dal presente allegato perché l’importo del sostegno finanziario ora è fissato all’allegato 5 numeri 5.1, 5.2 e 8.

La riduzione per i provvedimenti integrati durante la fase di realizzazione è stralciata anche dal pre- sente allegato in linea con lo stralcio all’articolo 50 capoverso 3.

6.4 Ripercussioni

6.4.1 Confederazione

Con l'adeguamento del calcolo dell'importo limite, le richieste dei Cantoni di aiuti agli investimenti della Confederazione dovrebbero rimanere complessivamente stabili.

I nuovi provvedimenti sovvenzionabili nel settore dei miglioramenti strutturali comporteranno costi ag- giuntivi per un totale stimato di 4,3 milioni di franchi (2025). La riduzione dei contributi per la trasfor- mazione, lo stoccaggio e la commercializzazione (regione di montagna, provvedimenti collettivi) li compensano in parte. In linea di principio i Cantoni possono attuare i provvedimenti soltanto nel qua- dro del budget fissato dalla Confederazione, di conseguenza se i fondi federali resteranno invariati i Cantoni fisseranno delle priorità tra i provvedimenti di promozione in base alla loro strategia cantonale o gestiranno liste d'attesa. Questo approccio è in linea con una prassi consolidata nel quadro dei com- piti in comune. Solo in relazione alle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della Strategia Mi- glioramenti Strutturali 2030+ è possibile seguire l’orientamento previsto.

6.4.2 Cantoni

L’attuazione del pacchetto di provvedimenti da parte dei Cantoni dipende dalla loro strategia in rela- zione alle risorse finanziarie preventivate dai Cantoni e dalla Confederazione per i miglioramenti strut- turali.

Numerose proposte comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento dei fascicoli. Tut- tavia, i Cantoni devono aspettarsi un aumento delle domande alla luce dei nuovi provvedimenti volti a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e a finanziare l'acquisto di fondi agricoli.

La promozione mediante contributi della trasformazione, dello stoccaggio e della commercializzazione di prodotti agricoli regionali nella regione di pianura nonché delle attività in settori affini all’agricoltura in tutte le zone di produzione richiederà una serie di adeguamenti legislativi in molti Cantoni.

6.4.3 Economia

I provvedimenti sono tesi ad accrescere il valore aggiunto e a mantenere il livello occupazionale non- ché creare nuovi posti di lavoro nello spazio rurale.

I provvedimenti contribuiscono all’occupazione decentrata del territorio e alla salvaguardia dell’aper- tura e della qualità del paesaggio rurale. L’impatto dell’attività agricola sull’ambiente viene ridotto (gas serra e prodotti fitosanitari).

6.4.4 Ambiente

Per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi ambientali per l'agricoltura (2016, UFAM/UFAG) e per ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura, si propone di sostenere tre nuovi provvedimenti misure: l'acquisto di robot per i campi nonché di motofalciatrici e trattori elettrici non alimentati a combustibili fossili.

Queste misure mirano a ridurre in modo significativo l'uso di prodotti fitosanitari e le emissioni di ani- dride carbonica nell'atmosfera a lungo termine.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

La promozione di attività in settori affini all’agricoltura mediante contributi (finora soltanto con CI) non comporterà un aumento dell’attività edilizia al di fuori della zona edificabile. Le esigenze fissate nel quadro della pianificazione territoriale per ottenere un’autorizzazione edilizia sono molto elevate.

6.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.

6.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6.7 Basi legali

Agli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 106 capoverso 5, 107a capoverso 2 e 177 LAgr il legisla- tore ha attribuito al Consiglio federale la competenza di stabilire condizioni e oneri per la concessione di aiuti agli investimenti, di prevedere deroghe alla gestione diretta, di delegare all’UFAG lʼemanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa e di fissare l’importo degli aiuti agli investimenti.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 novembre 20221 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue: Sostituzione di un’espressione Agli articoli 52 capoverso 2, 54 capoverso 1, 59 capoverso 1, 65 lettera a e 71 capo- versi 1, 3–5 le espressioni «sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali» e «sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali dell’UFAG» sono sostituite da «sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 17 OSIAgr2».

Art. 5 cpv. 3 3 Se vengono concessi contributi ad affittuari, deve essere concluso un contratto d’af- fitto di almeno 20 anni. Per i provvedimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 1 deve essere concluso un contratto d’affitto con una durata residua di 10 anni. Il contratto d’affitto va annotato nel registro fondiario se non è parte integrante del contratto di diritto di superficie.

Art. 6 cpv. 3 3 Nel caso di provvedimenti collettivi, che non sono contemplati al capoverso 2, al- meno due aziende agricole o due aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell’azienda di 1,00 USM ciascuna.

Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 1 Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se, al momento

della pubblicazione della domanda, nessuna piccola azienda artigianale direttamente

RS .......... 1 RS 913.1 2 RS 919.117.71

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto: Le piccole aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determi- nante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.

Art. 14 cpv. 1 lett. d

1 Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

d. infrastrutture di base nello spazio rurale: approvvigionamento idrico ed elet- trico nonché collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.

Art. 18 cpv. 1 1 I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende

d’estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure aziende dedite alla pe- sca.

Art. 23 cpv. 1 lett. d e 2 lett. f

1 Oltre ai costi di cui all’articolo 10 sono computabili:

d. i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i lavori di costruzione.

2 Non sono computabili in particolare:

f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d’assicurazione, tranne quelli di cui al capoverso 1 lettera d, e gli interessi;

Art. 29 cpv. 1, 2 lett. e nonché 3 1 Sono considerati provvedimenti individuali quelli che sono realizzati da almeno un’azienda agricola e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di pro- dotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito. 2 Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, di aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per: e. provvedimenti edilizi o installazioni in edifici esistenti per prodotti d’acqua- coltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da red- dito e che servono per l’alimentazione umana e animale. 3 Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari quali provvedimenti indivi-

duali per provvedimenti edilizi o installazioni per una detenzione rispettosa delle esi- genze dei pesci, nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei propri prodotti.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 30 cpv. 2 lett. c e 4 2 Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende agricole, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per: c. la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valo- rizzazione della biomassa; 4 Alle piccole aziende artigianali sono concessi solamente aiuti finanziari per provve- dimenti di cui al capoverso 2 lettere a e d.

Art. 32 Sopportabilità dell’investimento e redditività dell’azienda 1 Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto nonché la redditività

dell’azienda devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario. La redditività è dimostrata se l’intero capitale di terzi può essere rimborsato entro 30 anni. 2 Nel caso di investimenti superiori a 100 000 franchi, il richiedente deve comprovare,

con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità dell’investimento e la redditi- vità dell’azienda sono date anche con future condizioni quadro economiche. Va ese- guita anche una valutazione del rischio.

Art. 35 Condizioni supplementari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali 1 Alle organizzazioni di produttori agricole e alle piccole aziende artigianali sono con-

cessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni: a. l’organizzazione o l’azienda è un’impresa economicamente indipendente o con rapporti società madre-filiale a livello unico, fermo restando che il gruppo, in quanto unità, deve soddisfare le condizioni del presente articolo e che la società del gruppo sostenuta deve essere la proprietaria dell’immobile. b. i collaboratori dell’organizzazione o dell’azienda non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi; c. la cifra d’affari dell’organizzazione o dell’azienda proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita. 2 Nell’ambito della loro attività le piccole aziende artigianali devono comprendere il

primo livello di trasformazione di materie prime agricole. Alle organizzazioni di produttori agricole che tramite affittuari trasformano, stoc- cano o commercializzano materie prime agricole di produzione propria in impianti propri è concesso un sostegno finanziario se l’organizzazione di produttori o l’affit- tuario adempiono le condizioni del presente articolo.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

4 Una materia prima è considerata regionale se è stata prodotta nel bacino d’impiego

rilevante per l’azienda secondo la classificazione dei bacini d’impiego 20183 dell’Uf- ficio federale di statistica. Nel caso dei PSR il bacino è stabilito nella convenzione.

Art. 38 cpv. 3

3 Abrogato

Art. 40 cpv. 2 lett. b e c frase introduttiva, nonché cpv. 3 2 Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, per: b. l’acquisto di fondi agricoli sul libero mercato per promuovere l’acquisto di aziende agricole e fondi agricoli; c. la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici e installazioni, di mac- chine e veicoli, nonché la piantagione di alberi e arbusti tesi a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente attraverso: Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 47 cpv. 2

2 Nell’ambito dei PSR sono sostenuti i seguenti provvedimenti:

a. i provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3 e quelli edilizi secondo il capitolo 4 nonché i provvedimenti supplementari nell’ambito dei migliora- menti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza; b. gli investimenti collettivi nell’interesse del PSR; c. altri provvedimenti nell’interesse del PSR.

Art. 48 cpv. 1 lett. b 1 Vengono concessi aiuti finanziari per PSR se sono adempiute le seguenti condizioni:

b. il progetto è composto da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore, nonché da almeno due diversi indirizzi.

Art. 50 cpv. 3 3 I costi computabili di cui al capoverso 2 sono ridotti per provvedimenti di cui all’ar- ticolo 47 capoverso 2 lettera c.

3 Consultabile su www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Temi trasversali > Analisi ter- ritoriali > Livelli geografici > Regioni di analisi > Bacini d’impiego e grandi bacini d’im- piego > Bacini d’impiego 2018.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 52 cpv. 2 2 Il Cantone trasmette all’UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti neces-

sari e dei dati pertinenti tramite il sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura (OSIAgr).

Art. 54 cpv. 5

5 Abrogato

Art. 57 cpv. 1 e 4 1 È possibile iniziare i provvedimenti pianificatori e i lavori nonché effettuare acquisti,

ad eccezione degli acquisti di beni generici, macchine, veicoli e fondi agricoli fino a 500 000 franchi, soltanto se l’aiuto finanziario di cui all’articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell’articolo 56. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giu- dicato. 4 I costi per provvedimenti non edilizi necessari già durante l’elaborazione dei docu-

menti per la presentazione del progetto possono essere computati nel progetto in un secondo tempo. Per provvedimenti di più ampia portata deve essere richiesto un inizio anticipato dei lavori.

Art. 62 cpv. 2 lett. ebis e 3

2 Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario se:

ebis. si attuano ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali. 3 Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d ed ebis, invece della menzione nel

registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l’obbligo di gestione e di manutenzione, l’obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.

Art. 67 cpv. 5 lett. c ed e

5 La durata di utilizzazione conforme è di:

c. per le installazioni e per i provvedimenti tesi a promuovere la sa- lute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali 10 anni e. per le macchine e i veicoli 5 anni

Art. 70 cpv. 4 4 La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–e è

calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all’articolo 67 capoverso 5.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 71 cpv. 3 frase introduttiva 3 Il Cantone notifica all’UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d’informazione

ai sensi dell’articolo 17 OSIAgr, i seguenti saldi dell’anno contabile precedente al 31 dicembre corredati di tutti i documenti pertinenti:

Art. 76a Disposizioni transitorie della modifica del ... 1 Per i progetti per i quali è stato emesso un preavviso ai sensi dell’articolo 52 capo-

verso 1 lettera b prima dell’entrata in vigore della modifica del …, durante la durata di validità del preavviso gli allegati 5 numero 5 e 7 si applicano in base al diritto anteriore. L’allegato 6 numero 3.2.1 non è applicabile ai robot per i campi acquistati prima dell’entrata in vigore della modifica del .... 3 L’allegato 6 numero 3.2.2 non è applicabile ai trattori agricoli e alle motofalciatrici

acquistati prima dell’entrata in vigore della modifica del ….

II Gli allegati 4–6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 7 è sostituto dalla nuova versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 4 (art. 26 cpv. 6)

Contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale

N. 1 lett. e ed f

1. Graduazione dei contributi supplementari per prestazioni

supplementari Lett. +1% +2% +3% Esempi

e. Produ- Copertura > Copertura > Copertura > Elettricità prodotta da impianti zione di 50 % del 75 % del 100 % del quali collettori solari, centrali energie rin- fabbisogno fabbisogno fabbisogno idroelettriche, pale eoliche, im- novabili in elettricità in elettricità in elettricità pianti di biogas, impianti termici o calore del o calore del o calore del alimentati a legna, ecc. settore agri- settore agri- settore agri- colo nel colo nel colo nel Sostegno dei costi dell’impianto comprenso- comprenso- comprenso- giusta gli art. 106 cpv. 1 lett. c, rio rio rio cpv. 2 lett. d e 107 cpv. 1 lett. b LAgr o Impiego Superficie Superficie Superficie Tecnologie rispettose delle ri- di tecnolo- interessata: interessata: interessata: sorse con tecnica a basso con- gie rispet- sumo di energia o acqua, p. es. tose delle ri- 10–33 % del 34–66 % del 67–100 % irrigazione a goccia, pompa so- sorse comprenso- comprenso- del com- lare, impianti regolati in fun- rio rio prensorio zione del fabbisogno f. Abrogata

N. 2

2. Graduazione dei contributi supplementari per i ripristini e la

messa in sicurezza Criterio per l’aumento è l’implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territo- rio comunale.

Volume Contributo supplementare

Ripristini e messa in sicurezza isolati +2% Ripristini e messa in sicurezza locali +4% Ripristini e messa in sicurezza estesi +6%

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 5 (art. 37 cpv. 1 e 2 nonché 39 cpv. 1 e 3)

Aliquote e disposizioni in relazione agli aiuti finanziari per prov- vedimenti edilizi

N. 1.1

1.1 Aliquote

Provvedimento Indica- Contributo Credito di investi- zione in mento

Zona collinare e Zone di montagna Tutte le zone zona di montagna I II–IV

Contributi massimi per azienda fr. 183 000 254 000 – Stalla per UBG fr. 2 00 3 190 7 080 Magazzini per foraggio e paglia Impianto per il deposito di con- cimi aziendali per m3 fr. 26 35 130 Rimessa per m2 fr. 29 41 224 Costi suppletivi a causa di con- dizioni particolarmente difficili % 40 50 –

N. 1.2.2 e 1.2.5 1.2.2 I costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non sono consi- derati per i contributi massimi per azienda. Per i costi supplettivi dovuti a con- dizioni particolarmente difficili rilevate soltanto in fase di costruzione può es- sere richiesto un sostegno finanziario anche dopo l’inizio dei lavori. 1.2.5 Per le comunità aziendali i contributi massimi si applicano a ciascuna azienda interessata.

N. 2.2.3 e 2.2.4 2.2.3 Se non vengono concessi contributi per edifici alpestri, viene versato il doppio dell’aliquota dei crediti di investimento. 2.2.4 Per i costi supplettivi dovuti a condizioni particolarmente difficili rilevate sol- tanto in fase di costruzione può essere richiesto un sostegno finanziario anche dopo l’inizio dei lavori.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

N. 4

4 Crediti di investimento per edifici abitativi

4.1 Aliquote e disposizioni specifiche

4.1.1 Il credito di investimento per l’abitazione del capoazienda ammonta al mas- simo al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia al massimo a 200 000 fran- chi. 4.1.2 Il sostegno finanziario è limitato a un’abitazione del capoazienda per azienda. Nel caso delle comunità aziendali il sostegno finanziario è limitato a un’abi- tazione del capoazienda per azienda interessata.

N. 5

5 Aiuti finanziari per la trasformazione, lo stoccaggio o la

commercializzazione

5.1 Aliquote

Provvedimento Indica- Contributo Credito di investimento zione in Zona di Zona di Zone di mon- Tutte le zone pianura e montagna I tagna II–IV collinare e regione d’estivazione

Provvedimenti individuali e collettivi % 10 23 26 50

5.2 Disposizioni specifiche

5.2.1 Sono sostenuti solo gli edifici e gli impianti utilizzati per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli che servono per l’alimentazione umana. 5.2.2 I provvedimenti individuali relativi allo stoccaggio sono sostenuti se questo è strettamente legato alla trasformazione o alla vendita a clienti finali. 5.2.3 I provvedimenti individuali relativi alla commercializzazione sono sostenuti se si tratta di vendita a clienti finali.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

N. 6 lett. a, c ed e

6 Aliquote per crediti di investimento per altri provvedimenti

edilizi Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per investimenti: a. nella produzione e nello stoccaggio di colture speciali, nonché in aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e in aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili; c. nella produzione di prodotti d’acquacoltura, alghe e insetti nonché altri orga- nismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito e che servono per l’alimentazione umana e animale; e. nella valorizzazione della biomassa, senza produzione di energie rinnovabili.

N. 8

8 Aiuti finanziari per l’attività in settori affini all’agricoltura

8.1 Aliquote

Provvedimento Indica- Contributo Credito di investimento zione in Zona di Zona di Zone di mon- Tutte le zone pianura e montagna I tagna II–IV collinare e regione d’estivazione

Provvedimenti edilizi o in- stallazioni per l’attività in settori affini all’agricol- tura, tranne la valorizza- zione della biomassa (n. 6 lett. e) % 10 23 26 50

8.2 Disposizioni specifiche

I contributi vengono versati soltanto per provvedimenti edilizi o installazioni che non possono essere promossi attraverso altri programmi di promozione della Confedera- zione.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 6 (art. 45 cpv. 1–3 e 46 cpv. 1 e 3)

Aiuti finanziari per provvedimenti supplementari nell’ambito dei miglioramenti strutturali

N. 1.3 1.3 I pescatori professionisti ricevono un credito di investimento per l’aiuto ini- ziale di 110 000 franchi.

N. 2

2 Aliquote per crediti di investimento per provvedimenti per

promuovere l’acquisto di aziende agricole e fondi agricoli (art.

40 cpv. 2 lett. b)

Provvedimento Credito di investimento in %

Acquisto di fondi agricoli sul libero mercato 50

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

N. 3.2.1

3.2.1 Aliquote

Provvedimento Indica- Contributo Credito di in- Supplemento a tempo zione vestimento determinato in Contributo Sca- denza a fine

Area di riempimento e piazzale di la- vaggio di irroratrici e nebulizzatori per Copertura dell’area di riempimento e del piazzale di lavaggio per m2 fr. 25 25 – – Impianto per lo stoccaggio dell’acqua di lavaggio in aree di riempimento e piaz- zali di lavaggio per m3 di volume di stoccaggio fr. 250 250 – – Impianto per l’evaporazione dell’acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m2 di superficie di evaporazione fr. 250 250 – – Impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli per ha fr. 7 000 7 000 7 000 2030 Impianto di varietà robuste di vite per ha fr. 10 000 10 000 10 000 2030 Bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB) % 25 50 25 2026 Robot per i campi % 15 – – –

N. 3.2.2 lett. c e j c. Il contributo federale per lo stoccaggio e l’evaporazione dell’acqua di lavag- gio ammonta al massimo a 5000 franchi ciascuno. j. I robot per i campi sono promossi fino a fine 2035.

N. 3.4

3.4 Provvedimenti per la protezione del clima

3.4.1 Aliquote

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Provvedimento Indica- Contributo Credito di in- Supplemento a tempo zione in vestimento determinato

Contributo Sca- denza a fine

Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l’au- toapprovvigionamento % 25 50 – – Motofalciatrici elettriche con una lar- ghezza di taglio a partire da 1,6 m fr. 1 000 – 1 000 2030 Trattori agricoli non alimentati a com- bustibili fossili a partire da 30 kW, per

10 kW fr. 500 – 500 2030

3.4.2 Disposizioni specifiche

3.4.2.1 I contributi vengono versati soltanto per edifici, impianti o installazioni che non possono essere promossi attraverso altri programmi di promozione della Confederazione, come ad esempio la rimunerazione unica.

3.4.2.2 I trattori e le motofalciatrici sono promossi fino a fine 2035.

N. 4

4 Aiuti finanziari per provvedimenti di promozione della

collaborazione interaziendale (art. 41 cpv. 2)

4.1 Aliquote

Provvedimento Indica- Contributo Credito di zione in investimento

Zona di Zona collinare e Zone di montagna Tutte le zone pianura zona di montagna II–IV I e regione d’estiva- zione

Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione % 27 30 33 – Costituzione di organizza- zioni di solidarietà attive nell’agricoltura e nell’orto- florovivaismo nell’ambito della produzione e della ge- stione aziendale agricola e ortoflorovivaistica con- formi al mercato o esten- sione della loro attività % – – – 50

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Provvedimento Indica- Contributo Credito di zione in investimento

Zona di Zona collinare e Zone di montagna Tutte le zone pianura zona di montagna II–IV I e regione d’estiva- zione

Acquisto congiunto di mac- chine e veicoli % – – – 50

4.2 Disposizioni specifiche

I provvedimenti possono essere attuati anche nel caso di comunità aziendali.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 7 (art. 50 cpv. 4)

Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale

Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento

Provvedimento Riduzione dei costi computa- bili in per cento

Altri provvedimenti nell’interesse del progetto globale PSR (art. 47 cpv. 2 lett. c) min. 50

7 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), RS 914.11

7.1 Situazione iniziale

Le disposizioni dell’OMSC vengono armonizzate con quelle dell’OMSt.

7.2 Sintesi delle principali modifiche

Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale tesi a facilitare la cessazione della gestione dell’azienda non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.

L’importo limite di cui all’articolo 81 LAgr viene calcolato senza il saldo di precedenti crediti di investi- mento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

7.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 capoverso 2bis In virtù dell’articolo 1 capoverso 1 lettera c, è possibile facilitare la cessazione della gestione dell’azienda trasformando i contributi con obbligo di rimborso nonché i crediti di investimento o i mutui concessi a titolo di aiuto per la conduzione aziendale esistenti giusta l’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b in un nuovo mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. Nel caso dei mutui per la cessa- zione della gestione dell’azienda vale la considerazione delle condizioni vigenti in passato, poiché al momento della concessione dell’aiuto finanziario queste aziende adempivano il requisito delle dimen- sioni minime. Pertanto va precisato che per accordare mutui secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.

Articolo 10 capoverso 2 Il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è più preso in considerazione nel calcolo dell’importo limite di 500 000 franchi. I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale e i crediti di investimento esistenti sono già stati stanziati dai Cantoni e non devono influire sulla valutazione dell’UFAG nel quadro della procedura di approvazione del nuovo mutuo.

Articolo 17 capoverso 2 Dal 1° gennaio 2021 tutte le decisioni dei Cantoni sono trasmesse elettronicamente all’UFAG. Attual- mente, verso la metà dell'anno a oltre la metà dei Cantoni viene richiesto individualmente di presen- tare i giustificativi per il controllo delle finanze. Onde ridurre l'onere amministrativo, i Cantoni trasmet- teranno questi giustificativi all’UFAG per via elettronica parallelamente alla registrazione dei saldi. In questo modo non è necessario cercare i giustificativi due volte.

7.4 Ripercussioni

7.4.1 Confederazione

L’UFAG deve approvare un numero minore di fascicoli secondo l’articolo 81 LAgr.

7.4.2 Cantoni

Le modifiche previste comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento dei fascicoli, in particolare grazie all’uniformazione delle disposizioni di legge nelle varie ordinanze.

I Cantoni hanno una maggiore responsabilità. Pochi fascicoli supereranno l’importo limite secondo l'ar- ticolo 81 LAgr.

7.4.3 Economia

Le misure contribuiscono a ridurre l’indebitamento delle aziende.

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura

7.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

7.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.

7.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

7.7 Basi legali

All’articolo 79 capoverso 2 LAgr il legislatore ha attribuito al Consiglio federale la competenza di disci- plinare i dettagli per la concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agri- coltura è modificata come segue:

2bis Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l’articolo 1 capo- verso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.

Art. 10 cpv. 2

2 L’importo limite ammonta a 500 000 franchi.

Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva Esso notifica all’UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2025.

RS .......... 1 RS 914.11 2 RS 919.117.71

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

8 Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr), RS 915.7

8.1 Situazione iniziale

L’ORAgr disciplina lo scopo e l’orientamento della ricerca agronomica della Confederazione, l’organiz- zazione e le attività della stazione di ricerca agronomica Agroscope nonché gli aiuti finanziari nel set- tore della ricerca.

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Parlamento ha varato la strategia sull'u- bicazione di Agroscope, ha abrogato il Consiglio della ricerca agronomica CRA e ha creato i presup- posti per sostenere i cosiddetti progetti pilota e di dimostrazione. Tramite le modifiche proposte questo mandato del legislatore viene attuato a livello di ordinanza. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Dato il gran numero di articoli modificati, si tratta di una revisione totale.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

Agroscope

• L’8 maggio 2020 il Consiglio federale ha varato la strategia sull’ubicazione di Agroscope. La sua nuova struttura è definita all’articolo 3 (ex. art. 4). In futuro Agroscope sarà composto da una sede principale centrale a Posieux, da due centri di ricerca regionali, uno a Changins e uno a Reckenholz, nonché da stazioni sperimentali decentrate.

• Il 31 marzo 2019 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione 18.3404 Häberli-Koller inte- grata con una modifica che chiedeva l’istituzione di un nuovo Consiglio Agroscope allargato. Il Consiglio degli Stati ha accolto la modifica in data 24 settembre 2020. Le disposizioni detta- gliate concernenti il nuovo Consiglio Agroscope si trovano all’articolo 5. Il Consiglio Agroscope si occupa dell’orientamento strategico di Agroscope nel settore della ricerca per la pratica nell’agricoltura e nella filiera alimentare.

• Il nuovo Consiglio Agroscope allargato si rifà al Consiglio della ricerca agronomica (CRA) per quanto concerne compiti e composizione. Pertanto nel quadro del dibattito sulla PA22+, su pro- posta del Consiglio federale, il Parlamento ha deciso di abrogare l’articolo 117 LAgr «Consiglio della ricerca agronomica». Di conseguenza deve essere abrogata anche la corrispettiva se- zione dell’OAgr (ex sezione 3a).

Attuazione e concretizzazione dei nuovi articoli 116 e 119 LAgr (introdotti nella LAgr con la modifica del 16 giugno 2023)

• In virtù dell’articolo 116 capoverso 1 LAgr, l’UFAG può concedere aiuti finanziari (secondo l’art. 3 LSu) per sostenere istituti di ricerca d’importanza nazionale per il sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura (LIWIS) (p.es.: Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica FiBL). Con i fondi stanziati dal Parlamento per il FiBL questa è già prassi corrente. Le disposizioni con- cernenti questi aiuti finanziari sono sancite a livello di ordinanza (art. 10).

• In virtù dell’articolo 119 LAgr concernente i progetti pilota e di dimostrazione, l’UFAG può con- cedere un sostegno per progetti che nascono da una rete di contatti (art. 118 LAgr) e per l’appli- cazione delle nuove conoscenze nella pratica su larga scala stimolando il processo d’innova- zione. Le condizioni per la concessione di aiuti finanziari (secondo l’art. 3 LSu) per progetti pi- lota e di dimostrazione sono precisate in un nuovo articolo (art. 12). La partecipazione di utenti finali, moltiplicatori della ricerca (p.es. consulenti) e ricercatori accelera lo scambio di cono- scenze nonché consente di trovare e illustrare soluzioni adatte alla pratica. Viene quindi pro- mossa la valorizzazione delle conoscenze nella pratica. L'importanza dei progetti pilota e di di- mostrazione aumenterà ulteriormente viste le sfide che l’agricoltura e la filiera alimentare sa-

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

ranno chiamate ad affrontare (p.es. pressione sui sistemi di produzione, adattamento al cambia- mento climatico e migrazione, nuove tecnologie e trasformazione digitale). In agricoltura, spesso mancano i partner economici per far fronte alle sfide nel settore dell’impiego e dell'effi- cienza delle risorse, che sono prevalentemente di interesse pubblico.

8.3 Commento ai singoli articoli

Sezione 1

Articolo 2 Capoverso 3 lettera a: la formulazione viene semplificata ma il contenuto non cambia. La definizione «persone attive nell’agricoltura e nella filiera alimentare» include i produttori, i trasformatori, i commer- cianti, nonché i livelli a monte e a valle. Vengono tenute in considerazione le esigenze sia delle per- sone attive in tali settori, sia delle organizzazioni interessate, ovvero aziende agricole nonché organiz- zazioni che operano nell’ambito della formazione e della consulenza. Sezione 2

Il titolo della sezione è modificato per uniformarlo a quello dell’articolo 114 LAgr.

Articolo 3 (vigente) Il presente articolo è abrogato perché è una ripetizione dell’articolo 114 LAgr.

Articolo 3 (ex art. 4) Capoverso 1: il Consiglio Agroscope allargato ha soltanto una funzione consultiva. Il direttore dell’UFAG assicura la direzione strategica di Agroscope. Viene inserito un nuovo articolo (art. 5) dedi- cato al Consiglio Agroscope.

Capoverso 2: viene apportata una modifica linguistica. Nessun cambiamento a livello di contenuto.

Capoverso 3 (vigente): abrogato perché è obsoleto a seguito della ristrutturazione di Agroscope.

Capoversi 3 (nuovo)–5: la nuova struttura di Agroscope, varata dal Consiglio federale l’8 maggio 2020, che prevede un campus di ricerca centrale a Posieux, due centri di ricerca regionali a Changins e a Reckenholz, nonché stazioni sperimentali decentrate, è sancita nella presente ordinanza. Ciò sot- tolinea che sono state prese decisioni a lungo termine. L’attuazione sarà progressiva e prevede le se- guenti tappe. Campus di Posieux: edificio di ricezione 2024, edificio che ospita i laboratori 2026, edifi- cio amministrativo 2027, risanamento delle stalle a partire dal 2026, a tappe. Reckenholz e Changins: attuazione progressiva a partire dal 2024/25.

Con il varo della strategia sull’ubicazione di Agroscope è stato deciso di creare nuove stazioni speri- mentali decentrate che si concentrano sulla collaborazione con i Cantoni e il settore. Queste nuove stazioni sperimentali decentrate sono già operative. Si occupano di questioni di ricerca orientata all'ap- plicazione e alla pratica nel rispettivo contesto locale, in collaborazione con l'agricoltura e con i partner nel settore della formazione e del perfezionamento professionale, nonché della consulenza. Agro- scope si concentra sulla ricerca e sullo sviluppo nell'ambito di collaborazioni a progetti con partner lo- cali, nonché sullo scambio di conoscenze al fine di trovare soluzioni alle problematiche rilevate. Di conseguenza, le nuove stazioni sperimentali decentrate sono modellate in base alle esigenze e alle sfide locali e possono essere temporanee. Nel corso degli anni potranno cambiare continuamente. Il loro finanziamento avviene congiuntamente con i Cantoni, le associazioni di categoria e altri istituti di ricerca che partecipano ai rispettivi progetti.

Per «istituti di ricerca» si intendono istituzioni di ricerca pubbliche o private, sia all'interno che all'e- sterno del settore delle scuole universitarie. Oltre alle università sono compresi istituti di ricerca come il FiBL o il settore dei PF. Il termine è utilizzato in modo coerente in tutta l'ordinanza.

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Capoverso 6 (ex cpv. 4): la disposizione concernente il Consiglio Agroscope nel regolamento interno e delle competenze è stralciata a seguito della sua riorganizzazione. Viene inserito un nuovo articolo (art. 5) dedicato al Consiglio Agroscope.

Articolo 4 (ex art. 5) Capoverso 1 lettera b: secondo il titolo quinto della Costituzione federale, le autorità federali sono: As- semblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunale federale e altre autorità giudiziarie. Pertanto il termine nel presente articolo è usato impropriamente e quindi viene stralciato. Nessun cambiamento a livello di contenuto.

Capoverso 2: le stazioni sperimentali decentrate rivestono un ruolo importante per lo scambio di cono- scenze e la loro applicazione pratica, motivo per cui sono esplicitamente menzionate. Nessun cambia- mento a livello di contenuto.

Articolo 5 (nuovo) La mozione 18.3404 Häberli-Koller, trasmessa e successivamente accolta con una modifica, esige che nel nuovo Consiglio Agroscope allargato sia rappresentata anche la pratica agricola. Il nuovo Consiglio Agroscope è composto pertanto da rappresentanti dei vari gruppi d’interesse di Agroscope. La pratica agricola, gli istituti di ricerca agronomica e l’Amministrazione federale possono partecipare direttamente all’orientamento strategico della ricerca di Agroscope. Gli uffici dell'Amministrazione fe- derale rappresentati nel Consiglio contribuiscono, con le loro competenze, a soddisfare le esigenze della società nei settori nei confronti dell’apicoltura, dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli animali e della sicurezza alimentare, nonché dei mercati e del consumo. Poiché Agro- scope è subordinato all'UFAG, il direttore dell'UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Essendo in parte composto da membri esterni all'Amministrazione, il Consiglio Agroscope ha una funzione puramente consultiva e non ha poteri decisionali o di direttiva nei confronti di Agroscope. I membri del Consiglio Agroscope sono nominati dal capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Nel nominare i rappresentanti, questi garantisce una rappresentanza equa dei generi e delle lingue. Nel caso dei rappresentanti della pratica agricola, deve anche garantire che siano rap- presentati i vari tipi di produzione e tenere conto delle regioni. Le disposizioni dettagliate sono stabilite in un regolamento separato ed emanate dal capo del DEFR.

Articolo 6 (ex art. 7) Capoverso 1: nell’elenco dei partner con cui Agroscope collabora le scuole universitarie sono sosti- tuite con gli istituti di ricerca pubblici e privati. Oltre alle università, viene riconosciuta in particolare la stretta collaborazione tra Agroscope e FiBL. Essa è auspicabile per sfruttare le sinergie ed evitare doppioni. Anche la collaborazione con altri istituti di ricerca continua a essere esplicitamente possibile. Inoltre, si tiene conto del fatto che esiste un’unica centrale di consulenza (AGRIDEA) per l’agricoltura e la filiera alimentare dopo la fusione di quelle di Losanna e Lindau nel 2011. Sono apportate anche alcune semplificazioni linguistiche. Nessun cambiamento a livello di contenuto.

Articolo 7 (ex. art. 8) Capoverso 2: come finora, Agroscope decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione. Viene precisato che le competenze in merito all’esercizio di questi diritti sono disciplinate nel regolamento interno e delle competenze di Agroscope.

Capoverso 4: in analogia alla nuova legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; FF 2023 787), in questa sede viene utilizzato anche il moderno termine software. Nessun cambiamento a livello di contenuto.

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Articolo 8 (nuovo) Capoverso 1: questo capoverso sostanzialmente autorizza Agroscope a trattare dati personali nei si- stemi d’informazione e a gestire banche dati. Devono essere adempiute le esigenze della legge fede- rale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, LPD, FF 2020 7639 (dal 1° settembre 2023: RS 235.1)). Le condizioni dell’articolo 39 LPD si applicano per il tratta- mento di dati per scopi impersonali in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica. I dati sono resi autonomi non appena lo scopo del trattamento lo permette e la trasmissione e la pubblicazione devono avvenire in una forma che non permetta d’identificare le persone interes- sate. All’articolo 39 capoverso 2 sono inoltre stabilite le condizioni semplificate per le basi legali della raccolta dei dati per scopi impersonali.

Capoverso 2: vengono citati in modo non esaustivo due ambiti specifici in cui Agroscope tratta i dati personali. In questo modo si precisano le basi legali del trattamento.

Lettera a: è necessario inserire questo capoverso per creare le basi legali per nuove forme di ricerca. Le reti citazionali o le analisi delle reti citazionali combinano i dati disponibili su autori e contenuti in risultati visualizzabili e consentono di fare affermazioni sul contenuto principale delle pubblicazioni in relazione a un periodo specifico e a un gruppo specifico di autori. I risultati delle analisi delle reti cita- zionali vengono utilizzati, tra l'altro, per le pubblicazioni scientifiche e fanno quindi parte dei dati di ri- cerca pubblicati come Open Research Data (ORD). Il collegamento, l'analisi e la messa in rete della letteratura rappresentano un nuovo scopo del trattamento e non sono più coperti dall’esigenza di ren- dere accessibili i dati personali da parte dell'autore. Da ciò si possono trarre conclusioni sulla dottrina dell'autore e quindi acquisire nuovi dati personali. In questo modo si creano le basi legali richieste esplicitamente per questo trattamento.

Lettera b: all’articolo 27 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) sono indicati gli scopi e i possibili contenuti dei sistemi d’informazione per il trattamento dei dati sugli impiegati dell’Amministrazione federale. Su questa base, Agroscope gestisce una banca dati delle pubblicazioni dei ricercatori, l'«Institutional Repository Agroscope, IRA+». Essa contiene informazioni sulle pubblica- zioni scientifiche e sui luoghi di pubblicazione. L'accesso avviene tramite i nomi dei ricercatori, che sono elencati sul sito Internet di Agroscope nelle corrispondenti pagine dell’ambito di ricerca. Nella presente lettera sono specificate le basi giuridiche.

Capoverso 3: il presente capoverso stabilisce il principio secondo cui i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo devono essere resi accessibili al pubblico. I rapporti e i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici sono soggetti alla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3). Gli interessi pubblici preponderanti che si oppongono alla pubblicazione riguardano in particolare il settore della sicurezza. Si oppongono alla pubblicazione anche gli interessi privati preponderanti regolati contrattualmente che costituiscono segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.

Capoverso 4: si precisa che i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo sono generalmente riservati fino a quando non vengono resi pubblici. I collaboratori sono pertanto vincolati dal segreto d’ufficio.

Articolo 9 (ex art. 10) Capoverso 3: aggiornamento della versione vigente dell’ordinanza concernente gli emolumenti per le pubblicazioni. Nessun cambiamento a livello di contenuto.

Sezione 3

Il titolo e la struttura della sezione sono allineati con quelli dell’articolo 116 LAgr. Nell’ottica di un’armo- nizzazione con la LAgr, anziché «contributi per la ricerca» si utilizza esclusivamente il termine «aiuti finanziari». L’UFAG può concedere aiuti finanziari conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2. All’articolo 10

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

(nuovo) vengono disciplinati gli aiuti finanziari a sostegno di istituti di ricerca d’importanza nazionale per l’agricoltura e la filiera alimentare. Le condizioni per gli aiuti finanziari per progetti di ricerca de- scritte all’articolo 12 dell’ordinanza vigente restano invariate, vengono soltanto spostate all’articolo 11.

L’articolo 11 vigente (Mandati di ricerca) è abrogato. L’UFAG può ancora assegnare mandati di ricerca se ciò è necessario per adempiere i propri compiti. All’articolo 12 (nuovo) vengono precisate le dispo- sizioni relative ai progetti pilota e di dimostrazione di cui all’articolo 119 LAgr. Le condizioni per la con- cessione degli aiuti finanziari di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono descritte in un articolo a sé (art. 13), ma non subiscono cambiamenti a livello di contenuto.

Articolo 10 (nuovo) Nel presente articolo, l’articolo 116 capoverso 1 LAgr sugli aiuti finanziari a organizzazioni per presta- zioni nel campo della ricerca, modificato dalla PA22+, viene concretizzato a livello di ordinanza e ven- gono disciplinati gli aiuti finanziari. Questo serve per aggiornare la prassi. Attualmente sono due i be- neficiari degli aiuti finanziari nel quadro di questo articolo: il FiBL e la fondazione Aviforum. Entrambi gli istituti di ricerca forniscono un notevole contributo agli obiettivi di ricerca della Confederazione per l’agricoltura e possiedono caratteristiche di unicità nel contesto nazionale. L’aiuto finanziario per il FiBL e il rispettivo importo rispecchiano la volontà del Parlamento (19.041 Oggetto del Consiglio fede- rale. Preventivo 2020 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2021-2023). Il sostegno per le at- tività di ricerca di Aviforum si fonda su decisioni adottate nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). La Con- federazione sostiene in prima linea la ricerca e i compiti generali di informazione svolti da Aviforum, mentre i Cantoni finanziano la formazione professionale. I fondi rientrano nei limiti del credito stanziato e non vengono richiesti fondi aggiuntivi. A causa della limitatezza delle risorse disponibili, non è possi- bile prendere in considerazione di ampliare il gruppo di beneficiari includendo altre istituzioni. Gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano al massimo al 50 per cento dell’onere complessivo per l’esercizio, in analogia con i sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale di cui all’articolo 15 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI; RS 420.1). I fondi del FiBL sono in gran parte costituiti dal contributo federale e da fondi di ricerca compe- titivi (fondi di terzi). Ulteriori contributi di base, oltre a quelli della Confederazione, sono disponibili solo in misura molto limitata.

Articolo 11 (vigente) Abrogato. In generale l’UFAG può ancora assegnare mandati di ricerca se ciò è necessario per adem- piere i propri compiti pubblici, pertanto non serve un articolo separato.

Articolo 11 (ex. art. 12) Il presente articolo sancisce, come finora, gli aiuti finanziari per progetti di ricerca (art. 116 cpv. 2 LAgr). La struttura è modificata e ai capoversi 1 e 2 sono concretizzati due aspetti. A livello di conte- nuto non vi sono cambiamenti rispetti alla prassi attuale. La possibilità di concedere aiuti finanziari per progetti di ricerca era già data e viene mantenuta. La procedura di assegnazione in base a gare pub- bliche è mantenuta.

Capoverso 1 lettera a: così come disciplinato attualmente, gli aiuti finanziari della Confederazione am- montano al massimo al 75 per cento dei costi del progetto. Possono essere computati solo i costi ef- fettivamente occorsi durante la realizzazione del progetto (in particolare i costi del personale, inclusi le prestazioni sociali, i costi materiali come le attrezzature, gli impianti e i materiali, i costi per i locali ap- positamente affittati, le spese per le conferenze e i viaggi).

Capoverso 1 lettera b: i criteri per la concessione degli aiuti finanziari sono ora descritti a livello di ordi- nanza. L'UFAG seleziona i progetti più promettenti sulla base dei criteri stabiliti. La procedura e i criteri sono in linea con la prassi attuale. L’aliquota massima è destinata a progetti che rivestono un elevato interesse pubblico e i cui risultati non sono commercializzabili.

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Capoverso 2: viene sancito che i progetti possono essere realizzati da singoli istituti di ricerca o con- giuntamente da più istituti di ricerca. A seconda della tematica, possono essere coinvolti altri partner di progetto, ad esempio i servizi di consulenza agricola o la pratica agricola. Secondo il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 12.3555 Müller-Altermatt del 14 giugno 2012, i pro- getti per promuovere l’agricoltura biologica sono realizzati in collaborazione. Ciò corrisponde all'attuale prassi di assegnazione. L'obiettivo è promuovere ulteriormente la collaborazione tra gli istituti di ri- cerca e gli altri attori del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura.

Articolo 12 (nuovo) Nel presente articolo, l’articolo 119 LAgr introdotto con la PA22+ viene concretizzato a livello di ordi- nanza e vengono disciplinati gli aiuti finanziari. Con i progetti pilota e di dimostrazione le conoscenze scientifiche acquisite nel campo della ricerca vengono sperimentate nella pratica e rese note a un va- sto pubblico. L'obiettivo è rendere disponibili più rapidamente le nuove conoscenze applicabili alla pra- tica e accrescere la forza innovativa dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere, ad esempio per quanto riguarda la crescente digitalizzazione dell'agricoltura (uso di droni, satelliti, veicoli a guida auto- noma, ecc.). Non si tratta soltanto di sostenere sviluppi puramente tecnici, ma anche nuovi processi e metodi, ad esempio nell'ambito della gestione aziendale. I progetti pilota mirano a colmare il divario tra ricerca e pratica, testando e sviluppando ulteriormente i risultati della ricerca nonché le tecnologie, i metodi, i processi o le prestazioni scaturite dalla ricerca svolta in condizioni comparabili su scala reale. L'obiettivo è promuovere un'applicazione coerentemente orientata alla pratica dei risultati rilevanti. I progetti di dimostrazione mirano a far conoscere le novità in quanto a tecnologie, metodi, processi o prestazioni sviluppati dai ricercatori e pronti per essere utilizzati nella pratica. La fattibilità pratica di un progetto di dimostrazione deve essere già stata testata e dimostrata.

Per rafforzare la messa in rete all'interno del LIWIS e accelerare così il flusso di conoscenze, i progetti sono realizzati da consorzi. Lavorano insieme almeno due partner del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura, le cui competenze si completano a vicenda. In genere, si tratta di partner della ricerca e della consulenza nei progetti pilota e di partner della consulenza e della formazione in quelli di dimostrazione. Nel caso dei progetti pilota, almeno uno dei partner è un istituto di ricerca. Riu- nendo almeno due partner, si aumenta anche la portata e la risonanza del progetto. Il coinvolgimento della pratica agricola è fondamentale per entrambi i tipi di progetto.

L’articolo descrive gli obiettivi e i criteri per un sostegno finanziario dei progetti da parte della Confede- razione. I mandati di progetto sono assegnati in base a gare pubbliche. I richiedenti possono essere consorzi di organizzazioni esterne all’Amministrazione federale, i cui progetti adempiono i criteri di cui ai capoversi 1-4. La quota dell’aiuto finanziario concesso dall’UFAG può ammontare al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e computabili. In tal modo si tiene conto del fatto che lo sviluppo di nuovi metodi nell'agricoltura e nella filiera alimentare è in parte d’interesse pubblico e in misura minore d’interesse privato, il che rende difficile trovare un sostegno da parte dei partner economici. Analoga- mente al commento dell’articolo 11, anche in questo caso possono essere computati solo i costi effet- tivamente occorsi durante la realizzazione del progetto (p.es. i costi del personale e i costi per il mate- riale o il compenso per le aziende agricole coinvolte). L’aliquota massima è prevista per progetti incen- trati su tematiche non commercializzabili o di notevole interesse pubblico, ad esempio nuovi metodi di coltivazione. I progetti finalizzati a rendere una determinata tecnologia matura e pronta per il mercato e in cui è coinvolto un partner industriale possono essere sostenuti solo se i principali beneficiari del prodotto sono la pratica agricola o il pubblico in generale (prestazioni nell’interesse della collettività, p.es. la promozione della biodiversità). In questo caso, la partecipazione adeguata del partner indu- striale è un presupposto essenziale. I progetti in cui un partner industriale è il principale beneficiario e che quindi potrebbero potenzialmente distorcere la concorrenza non possono essere sostenuti.

I fondi rientrano nei limiti del credito stanziato e non vengono richiesti fondi aggiuntivi per la realizza- zione di progetti pilota e di dimostrazione.

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Articolo 13 (nuovo) Il presente articolo disciplina le modalità generali relative alla concessione degli aiuti finanziari di cui agli articoli 10, 11 e 12. L’articolo è nuovo ma la procedura e le modalità rimangono le stesse e si ba- sano sulla prassi vigente per il sostegno ai progetti di ricerca.

Gli aiuti finanziari vengono concessi secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) in forma di prestazioni pe- cuniarie non rimborsabili. Se decide di concedere un aiuto finanziario, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente, nel quale sono disciplinati l’importo dell’aiuto finanziario, la sua durata e la rendiconta- zione. Quest’ultima è svolta periodicamente e fornisce informazioni sull’impiego dei fondi e, per quanto riguarda i contratti sui progetti, sullo stato di questi ultimi. Di norma la durata dei contratti per aiuti finanziari a favore di istituti di ricerca d’importanza nazionale (art. 10) è quattro anni.

Articolo 12a (vigente) Il Consiglio per la ricerca agronomica e il Consiglio Agroscope si occupano in gran parte dell'orienta- mento strategico di Agroscope (il Consiglio Agroscope esclusivamente, il CRA in gran parte). La pra- tica e la ricerca sono rappresentate in entrambi i consigli. A causa delle sovrapposizioni di compiti, non è opportuno che esistano due consigli. L'articolo 117 LAgr è stato pertanto abrogato. L'articolo 12a non è più pertinente e viene anch'esso abrogato.

Sezione 4 Articoli 14, 15 e 16 I vigenti articoli 13, 14 e 15 sono stati rinumerati. Il loro contenuto non è stato modificato.

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse umane e finanziarie della Confedera- zione. I fondi per l’attuazione dell’articolo 119 LAgr sono attinti dal credito «A231.0225 Contributi per la ricerca» che non viene aumentato. Per gli altri compiti finanziati attraverso questo credito, segnata- mente per gli aiuti finanziari per la realizzazione di progetti di ricerca, saranno disponibili meno risorse finanziarie.

8.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

8.4.3 Economia

Il rafforzamento della forza innovativa dell'agricoltura avrà un impatto positivo sulla competitività dell’agricoltura Svizzera, tuttavia l’impulso sull’economia sarà limitato.

8.4.4 Ambiente

Il rafforzamento della forza innovativa dell'agricoltura avrà un impatto positivo sull'ambiente, anche se realisticamente limitato e difficile da misurare.

8.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste non tangono gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazio- nale.

8.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore in contemporanea con la PA22+, probabilmente il 1° gennaio 2025.

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

8.7 Basi legali

Articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

(ORAgr)

del …

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Scopo e orientamento

Art. 1 Scopo La ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione elabora le co- noscenze scientifiche e le basi tecniche per: a. la pratica, la formazione e la consulenza nell’agricoltura e nella filiera alimen- tare; b. le decisioni di politica agricola; c. l’esecuzione di compiti stabiliti dalla legge.

Art. 2 Orientamento 1 La ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale.

2 Essa persegue gli obiettivi seguenti:

a. promuovere un’agricoltura multifunzionale e competitiva e una filiera alimen- tare competitiva; b. contribuire alla sicurezza alimentare e alla salute umana e animale; c. favorire un utilizzo ecologicamente sostenibile delle risorse nonché contri- buire a preservare e a promuovere la biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.

RS .......... 1 RS 910.1

Ordinanza concernente la ricerca agronomica «%ASFF_YYYY_ID»

3 Essa è in particolare orientata alle esigenze:

a. delle persone e delle organizzazioni attive nell’agricoltura e nella filiera ali- mentare, nella formazione e nella consulenza agricola; b. dei consumatori; c. dell’Amministrazione.

Sezione 2: Stazione di ricerca agronomica Agroscope

Art. 3 Organizzazione 1 Il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) assicura la direzione stra- tegica di Agroscope.

2 Agroscope è diretto da un responsabile.

Il campus di ricerca centrale di Posieux è la sede principale del Consiglio di direzione nonché il centro per le infrastrutture di laboratorio e la tecnologia di ricerca così come per la ricerca sugli animali, sulle derrate alimentari e sulla nutrizione. I centri regionali di ricerca di Changins e Reckenholz si occupano di selezione ve- getale e sviluppo varietale, agroecologia e risorse naturali, protezione dei vegetali e sistemi di coltivazione campicoli. 5 Le stazioni sperimentali decentrate si occupano di questioni di ricerca orientate

all'applicazione e alla pratica nel rispettivo contesto locale, in collaborazione con ser- vizi cantonali, associazioni di categoria e istituti di ricerca. Possono essere tempora- nee.

6 L’UFAG emana un regolamento interno e delle competenze concernente la condu-

zione, l’organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope.

Art. 4 Compiti di Agroscope

1 Agroscope ha i seguenti compiti:

a. ricerca e sviluppo a favore dell’agricoltura e della filiera alimentare; b. predisposizione delle basi decisionali per la legislazione della Confedera- zione, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confederazione; c. compiti esecutivi nell’ambito della legislazione sull’agricoltura e di conven- zioni con altri Uffici federali. 2 Agroscope rende accessibili agli interessati e al pubblico i risultati della propria at- tività, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l’insegnamento, pubblicazioni con orientamento pratico e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, per quanto inte- ressi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Ordinanza concernente la ricerca agronomica «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 5 Consiglio Agroscope

1 Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull’orientamento strategico di

Agroscope nel settore ricerca e sviluppo. 2 Il direttore dell’UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riu- nioni. Il capo del DEFR nomina i membri del Consiglio Agroscope. Il Consiglio Agroscope è composto da persone provenienti dalle cerchie interessate, in particolare dalla pratica agricola, dalla ricerca agronomica e dall'Amministrazione federale.

5 I membri del Consiglio Agroscope non ricevono indennizzi.

6 Il DEFR emana un regolamento concernente l’organizzazione, la composizione, i

compiti e le competenze del Consiglio Agroscope.

Art. 6 Collaborazione 1 Agroscope collabora con altre istituzioni, segnatamente con amministrazioni, auto- rità, istituti di ricerca pubblici e privati, istituti di formazione, organizzazioni profes- sionali o specializzate, così come con la consulenza agricola, la pratica nell’agricol- tura e nella filiera alimentare nonché gli altri settori dell’economia. 2 Collabora inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in partico- lare nel quadro di progetti di ricerca e sviluppo comuni. A tale scopo si adopera per ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 7 Diritti sui beni immateriali

1 Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti

nell’esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d’autore. 2 Agroscope decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appar- tengono alla Confederazione. Le competenze sono disciplinate nel regolamento in- terno e delle competenze. 3 Qualora Agroscope collabori con terzi, la proprietà e l’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente. 4 I diritti esclusivi di uso di software creati da persone di cui al capoverso 1 apparten- gono ad Agroscope. Agroscope può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie d’opere.

Art. 8 Trattamento dei dati e pubblicazione Agroscope può trattare dati personali nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti e dei suoi progetti di ricerca. 2 In particolare possono essere effettuate le seguenti operazioni di trattamento dei dati:

Ordinanza concernente la ricerca agronomica «%ASFF_YYYY_ID»

a. creazione di collegamenti, analisi e reti di letteratura rilevante per la ricerca (reti citazionali e analisi citazionali) sulla base di dati personali accessibili al pubblico (nomi degli autori); b. gestione e pubblicazione di una banca dati delle pubblicazioni (p.es. reposi- tory). Agroscope provvede affinché i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo siano resi accessibili al pubblico, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano. 4 I risultati dell’attività di ricerca e sviluppo sono generalmente riservati fino a quando

non vengono resi accessibili al pubblico.

Art. 9 Tasse

1 Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.

2 Le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 16 giugno 20062 sulle tasse

dell’UFAG. 3 Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 19 novembre 20143 concernente gli emolumenti per l’acquisto di pubblicazioni della Confedera- zione.

Sezione 3: Aiuti finanziari e mandati di ricerca

Art. 10 Aiuti finanziari a istituti di ricerca privati d’importanza nazionale 1 L’UFAG può concedere aiuti finanziari a istituti di ricerca privati, non commerciali

d’importanza nazionale con sede legale in Svizzera, segnatamente al FiBL. a. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dell’onere com- plessivo per l’esercizio. b. I criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono, in particolare, la fornitura di prestazioni di ricerca di alta qualità in ambiti specifici, il con- tributo alla creazione di valore aggiunto scientifico nei settori interessati e la complementarietà con le attività di ricerca delle scuole universitarie e di Agro- scope.

Art. 11 Aiuti finanziari per progetti di ricerca 1 L’UFAG può concedere aiuti finanziari per progetti di ricerca di istituti di ricerca pubblici o privati. a. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 75 per cento dei costi compro- vati e computabili. Sono computabili le spese effettivamente occorse nell'am- bito dei progetti sostenuti e necessarie per realizzarli opportunamente.

2 RS 910.11 3 RS 172.041.11

Ordinanza concernente la ricerca agronomica «%ASFF_YYYY_ID»

b. I criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono, in particolare, la qualità scientifica del progetto di ricerca richiesto, le qualifi- che scientifiche dei ricercatori, il grado dell’interesse pubblico e i benefici attesi per la pratica nell’agricoltura e nella filiera alimentare nonché per i com- piti dell'UFAG. 2 I progetti di ricerca possono essere realizzati da singoli istituti di ricerca o in colla- borazione. Nei progetti collaboratori sono rappresentati almeno due istituti di ricerca.

Art. 12 Aiuti finanziari per progetti pilota e di dimostrazione 1 I progetti pilota e di dimostrazione mirano a valorizzare le conoscenze ai fini dell'ap- plicazione nella pratica e accelerano il processo di innovazione. 2 Nel quadro di progetti pilota si sperimentano le conoscenze scientifiche provenienti dalla ricerca al fine dell’applicazione nella pratica. Vengono realizzati in condizioni comparabili su scala reale e forniscono conoscenze importanti ai fini dell’applicazione nella pratica. 3 Nel quadro di progetti di dimostrazione vengono rese note le novità quanto a tecno- logie, metodi, processi o prestazioni. 4 L’UFAG può concedere aiuti finanziari a consorzi per la realizzazione di progetti pilota e di dimostrazione. a. I progetti pilota e di dimostrazione sono realizzati da consorzi con diversi partner del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura, le cui competenze e conoscenze si completano a vicenda. Nel caso dei progetti pilota, almeno uno dei partner è un istituto di ricerca. b. Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e computabili. Sono computabili le spese effettivamente occorse nell'ambito dei progetti sostenuti e necessarie per realizzarli opportunamente. c. I criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono la funzione di modello, la qualità sul piano metodologico della procedura, il grado dell’interesse pubblico, i benefici attesi per la pratica nell’agricoltura e nella filiera alimentare, la partecipazione adeguata, anche sul piano finanziario, di utenti finali e moltiplicatori, nonché la competenza tecnica dei partner del progetto. d. Le misure specifiche delle aziende o altre misure che potrebbero avere un effetto distorsivo della concorrenza non sono sostenute.

Art. 13 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi nel quadro del credito autorizzato.

2 Essi sono conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la

filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2. 3 Se decide di concedere un aiuto finanziario, l’UFAG stipula un contratto con il be- neficiario. In esso sono disciplinati l’importo dell’aiuto finanziario, la sua durata e la rendicontazione.

Ordinanza concernente la ricerca agronomica «%ASFF_YYYY_ID»

4 La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali dev’es- sere disciplinata contrattualmente. Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 15 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L’ordinanza del 23 maggio 20124 concernente la ricerca agronomica è abrogata.

2 L’ordinanza del 14 giugno 19955 sull’organizzazione del Dipartimento federale

dell’economia, della formazione e della ricerca è modificata come segue: Art. 7 cpv. 3 3 Agroscope è subordinato all’UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Con- federazione per le questioni di ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare. Esso sostiene gli sforzi dell’agricoltura tesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L’organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e nell’ordinanza del xx xxxx 202x concernente la ricerca agro- nomica.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

4 [RU 2010 5871, 2011 5227 n. I 6 e 7)]

5 RS 172.216.1

9 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr), RS 916.01

9.1 Situazione iniziale

Se le domande, le notifiche e le offerte non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l’UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio. Ciò è quanto sancito dall’at- tuale disposizione di cui all’articolo 3 capoverso 2 OIAgr. Con l'attuale tecnologia di trasmissione via Internet, questa prassi è obsoleta. Il termine riservato non sarà più di tre giorni feriali, ma di «tre giorni feriali al massimo». L'applicazione informatica è impostata in modo che, nella maggior parte dei casi, è impossibile una «compilazione non corretta» e anche la trasmissione incompleta è praticamente esclusa. Visti i tempi ristretti, per la maggior parte delle vendite all’asta non è possibile apportare cor- rezioni. Se le quote del contingente doganale sono ripartite in funzione dell’ordine di entrata delle do- mande trasmesse all'UFAG (procedura progressiva all’UFAG), i casi sono due:

1. o il contingente è talmente richiesto che dopo la correzione non vi sarebbero più quote disponibili e un’eventuale domanda non potrebbe comunque più venir presa in considerazione;

2. o la richiesta non è così elevata e al posto di una correzione si può presentare una nuova do- manda adeguata in modo che possa essere tenuta in considerazione.

Secondo la sua attuale versione, per l'UFAG la disposizione è vincolante (formulazione imperativa). Tuttavia, visti i tempi ristretti, non è sempre possibile riservare termini supplementari per apportare correzioni e pertanto la disposizione è modificata in modo che l’ulteriore termine possa e non debba essere riservato (formulazione potestativa). Come spiegato in precedenza, i termini suppletivi costitui- rebbero piuttosto l'eccezione nel caso delle vendite all'asta e della procedura progressiva all'UFAG, mentre potrebbero senz’altro continuare a essere applicati nel caso di domande di permessi generali d'importazione (PGI) o di quote del contingente doganale in base alla prestazione all'interno del Paese.

Per tutte le interazioni tra gli importatori e i titolari di quote del contingente doganale, dal 2020 l'UFAG mette a disposizione l'applicazione Internet eKontingente, ragion per cui è possibile rinunciare in gran parte alla corrispondenza scritta per e-mail o su carta e completamente a quella via fax. L'articolo 3 capoverso 1 OIAgr disciplina le modalità di trasmissione di domande, notifiche e offerte. Dal 2021 è consentita soltanto la trasmissione tramite eKontingente (cfr. n. I dell'O dell'11 nov. 2020, RU 2020 5521). Tuttavia, all’epoca di questa modifica non erano stati adeguati in tal senso tutti gli arti- coli dell'ordinanza. In particolare le disposizioni concernenti le offerte (art. 17 cpv. 1 OIAgr) potrebbero lasciar intendere che sono ammesse anche altre modalità di trasmissione.

Dal 2021 l'UFAG ripartisce mediante vendita all'asta tre contingenti doganali preferenziali per il Regno Unito (GB) nel settore della carne. Si tratta di contingenti a dazio zero come quelli concessi anche all'UE. Essi sono stabiliti nell'ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319). Nello specifico si tratta dei contingenti n. 101 GB (prosciutto crudo essiccato all’aria, 54 t nette), n. 102 GB (carne secca essiccata all’aria, 11 t nette) e n. 301 GB (insaccati, 199 t nette). La base legale relativa alla ripartizione da parte dell'UFAG è lacunosa fintanto che questi tre contingenti non sono menzionati esplicitamente nell'OIAgr.

L’ordinanza sulle uova è modificata. Il contingente doganale n. 9 per le uova in guscio attualmente è suddiviso in due contingenti doganali parziali, segnatamente il n. 09.1 per le uova di consumo e il n. 09.2 per le uova di trasformazione. Poiché le uova in guscio non possono essere importate soltanto nel quadro di questi due contingenti doganali parziali all’interno del contingente doganale n. 9, viene creato un nuovo contingente doganale parziale n. 09.3. Questo comprende in particolare le uova da cova e le uova che non provengono da galline Gallus domesticus. Come finora, la ripartizione di que- sto contingente doganale parziale non è disciplinata. Ciò significa che le importazioni possono essere effettuate senza limitazioni all'aliquota di dazio del contingente (ADC).

Ordinanza sulle importazioni agricole

9.2 Sintesi delle principali modifiche

Vista la possibilità di trasmissione via Internet, la disposizione nell'articolo 3 capoverso 2 OIAgr è ob- soleta. L'UFAG non è più tenuto a riservare un ulteriore termine di tre giorni feriali per eventuali corre- zioni, ma ha la possibilità di decidere caso per caso e di stabilire una scadenza più breve.

Dal 2021 l'invio di domande, notifiche e offerte in relazione alle normative in materia di importazione è autorizzato soltanto tramite l'applicazione Internet «eKontingente» messa a disposizione dall'UFAG. L’articolo 17 OIAgr non è del tutto coerente con questa disposizione poiché oltre alla trasmissione delle offerte via Internet viene menzionato un «apposito modulo».

Nell'allegato 1 numero 3 e nell'allegato 3 numero 3 OIAgr non sono menzionati i contingenti doganali preferenziali concessi già dal 2021 al Regno Unito (GB) nel settore della carne. Affinché l'UFAG possa disporre di una chiara base legale per ripartire questi tre contingenti secondo la procedura d'asta, nell'allegato 1 vengono introdotte le rispettive voci di tariffa e nell'allegato 3 le quantità da ripartire.

All’allegato 1 sono contrassegnate le voci di tariffa che rientrano nel nuovo contingente doganale par- ziale n. 09.3. Si tratta in particolare delle voci di tariffa delle uova da cova e delle uova che non pro- vengono da galline Gallus domesticus. La legenda sopra la tabella è adeguata e rinumerata.

9.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 2 La disposizione risale a un tempo in cui gli invii erano possibili soltanto tramite posta o fax. Dal 1° gen- naio 2021 tutti gli invii di domande, notifiche e offerte vanno trasmessi tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG (eKontingente). Attualmente se gli invii non sono compilati in modo corretto o sono incompleti, l'UFAG deve riservare un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rime- dio. Si tratta di una disposizione obsoleta. Grazie a eKontingente è quasi impossibile che la compila- zione non sia corretta perché il sistema impedisce, ad esempio, che le domande non debitamente compilate possano essere trasmesse. Anche le offerte troppo elevate, ovvero quelle il cui importo in franchi è superiore alla differenza tra l'aliquota di dazio del contingente e l'aliquota di dazio fuori con- tingente, non sono autorizzate dal sistema.

La disposizione non è però abolita, in quanto potrebbero presentarsi dei casi in cui un ulteriore ter- mine sia ragionevole. Quando si controllano le offerte per quote del contingente di carne di pollame, ad esempio, si noterebbe se una PMI ha presentato un'offerta per 10 000 tonnellate a un prezzo ele- vato per un quantitativo messo all’asta di 12 000 tonnellate. Una richiesta di chiarimento rivelerebbe probabilmente che sono stati inseriti tre zeri di troppo e che l'offerta era in realtà per 10 000 kg. Cor- reggendo l'offerta in questo modo, si potrebbe evitare una fattura di oltre 20 milioni di franchi, che sa- rebbe insostenibile per la PMI. Per casi simili all’UFAG viene data ancora la possibilità di riservare un ulteriore termine per apportare correzioni, tuttavia non più di tre giorni ma di tre giorni feriali al mas- simo. Si è constatato che nella pratica con la trasmissione via Internet è possibile apportare correzioni nel giro di pochi minuti. Per questa ragione l'UFAG in futuro potrà stabilire anche termini inferiori a tre giorni feriali. Generalmente in questi casi l'UFAG contatta direttamente per e-mail o telefono la per- sona che ha inoltrato un invio non corretto o incompleto. La comunicazione diretta consente di definire un termine più breve possibile ma adeguato alle esigenze.

Articolo 17 capoverso 1 Questa disposizione non è del tutto coerente con la normativa di cui all'articolo 3 capoverso 2 OIAgr, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ovvero «Le domande, le notifiche e le offerte vanno trasmesse mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG». All’articolo 17 capoverso 1 oltre all’«applicazione Internet messa a disposizione» viene menzionato un «apposito modulo». Questo passaggio viene stralciato poiché le offerte vanno trasmesse in ogni caso tramite l’applicazione Inter- net messa a disposizione dall’UFAG (eKontingente).

Ordinanza sulle importazioni agricole

Allegati 1 numero 3 e 3 numero 3 Nel «Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame» di cui agli allegati 1 e 3, attualmente i contingenti doganali preferenziali per il Regno Unito (GB) non sono menzionati o non sono contrassegnate le voci di tariffa corrispondenti. La modifica dell'OIAgr mira a fare chiarezza. Dal 1° gennaio 2021, i tre contingenti do- ganali per la carne secca (n. 102 GB), il prosciutto crudo (n. 101 GB) e gli insaccati (n. 301 GB) ven- gono messi all'asta dall'UFAG. Tuttavia attualmente essi sono menzionati soltanto nell'ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319). Generalmente i contingenti doganali preferenziali di questa ordinanza sono attribuiti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali («procedura progressiva alla frontiera»). Per i tre contingenti doganali nel settore della carne summen- zionati, si applica invece la procedura di vendita all’asta, peraltro prevista anche per i tre rispettivi con- tingenti a dazio zero per l'UE. Ciò è sancito nelle ordinanze sul libero scambio (art. 1a cpv. 3 ordi- nanza sul libero scambio 2 e art. 2 cpv. 3 ordinanza sul libero scambio 1: «sono fatte salve le disposi- zioni speciali previste dall’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle ri- spettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura»). I tre contingenti do- ganali a dazio zero per il Regno Unito vengono classificati nei rispettivi contingenti doganali parziali dell'allegato 3 OIAgr, analogamente ai contingenti doganali per l'UE. In questo modo è chiaro che sono messi all'asta come previsto nell'articolo 14 e seguenti dell'ordinanza sul bestiame da macello. Ne consegue che nell'OIAgr è necessario modificare il testo dell'allegato 1 numero 3 e dell'allegato 3 numero 3 relativo ai contingenti doganali parziali n. 05.1 carne secca essiccata all'aria, n. 06.1 pro- sciutto crudo essiccato all'aria e n. 06.3 insaccati, compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto. Vengono inoltre adeguate le quantità dei contingenti doganali parziali n. 05.1 e n. 06.3: al posto delle quantità di contingenti doganali storici dei Paesi (p.es. 187 t di carne secca per l'Italia),

viene indicato il totale dei contingenti doganali parziali effettivamente ripartiti (p.es. 233 t di carne secca, costituita da 220 t lorde UE e 13 t lorde GB). Pertanto anche le quantità dei contingenti doga- nali n. 5 e n. 6 «altra carne» subiscono modifiche.

Allegati 1 numero 5 e 3 numero 5 Come precedentemente menzionato e come spiegato nel commento concernente l’ordinanza sulle uova contenuta nel presente pacchetto di ordinanze, vengono attuate le seguenti modifiche.

  • Allegato 1: viene aggiunta una legenda relativa alla tabella [5-1] che si riferisce al nuovo contin- gente doganale parziale n. 09.3 che comprende le uova da cova e le uova che non provengono da galline Gallus domesticus. In questa nota si afferma che la ripartizione del contingente doga- nale parziale non è disciplinata e quindi ogni importazione è autorizzata all’ADC ai sensi degli arti-
  • Allegato 1: le legende [5-2]-[5-4] sono rinumerate ma non subiscono modifiche nei contenuti.
  • Allegato 1: le voci di tariffa delle uova da cova all’ADC (0407.1110 e 0407.1910) e delle uova di volatili che non provengono da galline Gallus domesticus (0407.2910) rientrano nel nuovo contin- gente doganale parziale n. 09.3. Ne fa parte anche il numero convenzionale nella tariffa d’uso Ta- res contrassegnato con «altre» delle voci di tariffa 0407.2110 e 0407.9010. Nell’OIAgr le voci di tariffa che sono soltanto parzialmente interessate da una normativa sono contrassegnate con «ex».
  • Allegato 3: per semplicità, l'intera tabella è stata completamente rielaborata.
  • Allegato 3: viene introdotto il contingente doganale parziale n. 09.3 per le uova da cova e le uova che non provengono da galline della sottospecie Gallus domesticus. Non prevede una quantità definita e come si legge nella nota inserita dopo la tabella: «Non è fissata una quantità e la riparti- zione non è disciplinata. È pertanto possibile superare la quantità prevista dal contingente doga- nale parziale».

Ordinanza sulle importazioni agricole

9.4 Ripercussioni

9.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sulle risorse umane e finanziare della Confederazione.

9.4.2 Cantoni

L’ordinanza non tange i Cantoni.

9.4.3 Economia

Nessuna ripercussione per l’economia poiché la proposta contiene solo modifiche materiali minori.

9.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

9.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto in- ternazionale, in particolare con quelli risultanti dall'accordo commerciale tra la Confederazione Sviz- zera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (RS 0.946.293.671). Le modifiche relative ai contingenti doganali parziali per le uova sono notificate all’OMC un’unica volta tramite il rapporto sugli sviluppi correlati al commercio (Report to the TPRB on Trade-Related Deve- lopments).

9.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

9.7 Basi legali

Articolo 21 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1). Il Consiglio federale sottoporrà le modifiche all'Assemblea federale per approvazione nell'ambito del rapporto an- nuale sulle misure tariffali. L'Assemblea federale può decidere se le misure devono rimanere in vigore, essere integrate o modificate, qualora non siano già state abrogate.

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come se- gue:

Art. 3 cpv. 2 2 Se sono state trasmesse domande, notifiche e offerte non corrette o incomplete, l’UFAG può riservare un ulteriore termine di tre giorni feriali al massimo per porvi rimedio.

Art. 17 cpv. 1

1 Le offerte vanno trasmesse entro il termine fissato nel bando.

II Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

RS .......... 1 RS 916.01

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 3

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali

delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame

Quarto paragrafo del testo introduttivo prima della tabella La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d’applicazione dell’OBM. Non sottostanno all’obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l’informa- zione complementare [3-4] o [3-5].

Legenda prima della tabella

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. [3-1] Nel contingente doganale parziale n. 06.1 sono compresi:

  • il contingente doganale preferenziale n. 101 secondo l’ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0)
  • il continente doganale preferenziale n. 101 GB secondo l’ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319) [3-2] Nel contingente doganale n. 06.3 sono compresi:
  • il contingente doganale preferenziale n. 301 secondo l’ordinanza sul libero scambio 1
  • il contingente doganale preferenziale n. 301 GB secondo l’ordinanza sul libero scambio 2 [3-3] Nel contingente doganale n. 05.1 sono compresi:
  • il contingente doganale preferenziale n. 102 secondo l’ordinanza sul libero scambio 1
  • il contingente doganale preferenziale n. 102 GB secondo l’ordinanza sul libero scambio 2

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

[3-4] Esclusi dall’obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale:

  • alimenti dietetici e per bambini [3-5] Esclusi dall’obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale:
  • carne e prodotti carnei di cinghiale
  • alimenti dietetici e per bambini [3-6] Non rientra nel campo d’applicazione dell’OBM

La tabella è modificata come segue:

Voce di tariffa Aliquota di Numero di capi/kg Contingente Informazioni dazio [1] lordi senza doganale complementari (CHF) obbligo di PGI (parziale) (n.)

...

0207.4510 36.33 PGI non necessario [3-6]

0207.4591 30.00 0 06.4 0207.4599 20 0207.5110 30.00 0 06.4 0207.5190 20 0207.5210 30.00 0 06.4 0207.5290 20 0207.5411 30.00 0 06.4 0207.5419 20 0207.5491 30.00 0 06.4 0207.5499 20

0207.5510 36.33 PGI non necessario [3-6]

0207.5591 30.00 0 06.4 0207.5599 20 0207.6011 30.00 0 06.4 0207.6019 20 0207.6021 30.00 0 06.4 0207.6029 20 0207.6041 30.00 0 06.4 0207.6049 20 0207.6051 30.00 0 06.4 0207.6059 20 0207.6091 30.00 0 06.4 0207.6099 20 0209.1010 0 06.4 0209.1090 20 0210.1191 0.00 0 06 0210.1199 20 0210.1291 0 06.4 0210.1299 20 0210.1991 0.00 0 06 ex 0210.1991 0 06.1 (101) ex 0210.1991 0 06.3 (301) [3-2] ex 0210.1991 0 06.4 0210.1999 20 0210.2010 0 05

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

Voce di tariffa Aliquota di Numero di capi/kg Contingente Informazioni dazio [1] lordi senza doganale complementari (CHF) obbligo di PGI (parziale) (n.)

ex 0210.2010 0 05.1 (102) [3-3] ex 0210.2010 0 05.7 0210.2090 20 0210.9911 0 05.7 0210.9912 0 06.4 0210.9919 20 0210.9931 30.00 0 06.4 0210.9939 20 0210.9941 30.00 0 06.4 0210.9949 20 0210.9951 30.00 0 06.4 0210.9959 20 0210.9961 30.00 0 06.4 0210.9969 20 0210.9971 30.00 0 06.4 0210.9979 20 0210.9981 30.00 0 06.4 0210.9989 20

0504.0039 0.50 PGI non necessario [3-6]

1601.0011 0 06.3 (301) [3-2] 1601.0019 20 1601.0021 0 06.3 (301) [3-2] 1601.0029 20 1601.0031 75.00 0 06.4 1601.0039 20

1602.1010 85.00 PGI non necessario 05.7 [3-6]

1602.2071 0 05.7 1602.2079 20 1602.3110 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3190 20 [3-4] 1602.3210 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3290 20 [3-4] 1602.3910 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3990 20 [3-4] 1602.4111 115.00 0 06.2 [3-5] 1602.4119 20 [3-5] 1602.4191 0 06.2 [3-5] 1602.4199 20 [3-5] 1602.4210 100.00 0 06 [3-5] ex 1602.4210 0 06.2 ex 1602.4210 0 06.4 1602.4290 20 [3-5] 1602.4910 0 06 [3-5] ex 1602.4910 0 06.3 (301) [3-2] ex 1602.4910 0 06.4 1602.4991 20 1602.4999 20 1602.5011 0 05.2 1602.5019 20 1602.5091 140.00 0 05 [3-4] ex 1602.5091 0 05.21 ex 1602.5091 0 05.22 ex 1602.5091 0 05.7 1602.5093 20 1602.5098 20

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

Voce di tariffa Aliquota di Numero di capi/kg Contingente Informazioni dazio [1] lordi senza doganale complementari (CHF) obbligo di PGI (parziale) (n.)

1602.9011 0 05.7 1602.9019 20

N. 5

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute nell’ordinanza del 26 novembre 2003 sulle uova (OU; RS 916.371). Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. [5-1] La ripartizione del contingente doganale parziale non è disciplinata, ogni importazione è autorizzata all’ADC (art. 26 OIAgr; art. 2a OU). [5-2] I contingenti doganali parziali sono ripartiti in funzione dell’ordine di ac- cettazione delle dichiarazioni doganali. [5-3] Ovoalbumina per usi diversi da quelli tecnici. [5-4] La ripartizione del contingente doganale non è disciplinata, ogni importa- zione è autorizzata all’ADC (art. 26 OIAgr; art. 3 OU).

Voce di tariffa Contingente doga- Informazioni complementari nale (parziale) (n.)

0407.1110 09.3 uova da cova [5-1]

0407.1190

0407.1910 09.3 uova da cova [5-1]

0407.1990 0407.2110 09 ex0407.2110 09.1 e 09.2 uova di consumo e di trasformazione [5-2] ex0407.2110 09.3 diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1] 0407.2190

0407.2910 09.3 uova che non provengono da galline Gallus domesticus [5-1]

0407.2990 0407.9010 09 ex0407.9010 09.1 e 09.2 uova di consumo e di trasformazione [5-2] ex0407.9010 09.3 diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1] 0407.9090 0408.1110 10 [5-4] 0408.1190 0408.1910 11 [5-4] 0408.1990 0408.9110 10 [5-4] 0408.9190 0408.9910 11 [5-4]

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

Voce di tariffa Contingente doga- Informazioni complementari nale (parziale) (n.)

0408.9990 3502.1110 10 [5-3] [5-4] 3502.1190 [5-3] 3502.1910 11 [5-3] [5-4] 3502.1990 [5-3]

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 3

Contingenti doganali interi e parziali

N. 3

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali

delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

05 Animali per la macellazione, carne, prodotta prevalentemente

sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina: 23 700

05.1 Carne secca essiccata all’aria 233

Compresi il contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t nette secondo l’ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) e il contingente doganale preferenziale n. 102 GB di 11 t nette secondo l’ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319)

05.2 Preparazioni a base di carne di manzo 1370

05.21 di cui muscoli di manzo preparati, salati e conditi: 600

05.22 di cui conserve di carne di manzo: 770

05.3 Carne koscher di animali della specie bovina 295

05.4 Carne koscher di animali della specie ovina 20

05.5 Carne halal di animali della specie bovina 410

05.6 Carne halal di animali della specie ovina 175

05.7 Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di forag-

gio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e 21 197 caprina

05.71 di cui carne della specie bovina delle voci di tariffa che

rientrano sotto 05.711, 05.712 e 05.713 (allegato 1): 2000 [a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal [a] Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53

05.711 di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef: 700

[b] quantità minima [b]

05.712 di cui carne della specie bovina della qualità «high grade»,

conforme alle disposizioni dell’UFAG delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.712: 500 [c] quantità minima [c]

05.713 di cui il rimanente delle voci di tariffa che rientrano sotto –

05.713:

05.72 di cui carne ovina delle voci di tariffa che rientrano sotto

05.72: 4500

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

[d] quantità minima [d]

05.73 di cui carne equina delle voci di tariffa che rientrano sotto 4000

05.73: [e] quantità minima [e]

06 Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente

sulla base di foraggio concentrato: 54 500

06.1 Prosciutto crudo essiccato all’aria 2660

Compresi il contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l’ordinanza sul libero scambio 1 e il contingente doganale preferenziale n. 101 GB di 54 t nette secondo l’ordinanza sul libero scambio 2

06.2 Prosciutto in scatola e cotto 71

06.3 Insaccati compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di 4306

prosciutto Compresi il contingente doganale preferenziale n. 301 di

3715 t nette secondo l’ordinanza sul libero scambio 1 e il

contingente doganale preferenziale n. 301 GB di 199 t nette secondo l’ordinanza sul libero scambio 2

06.4 Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di

foraggio concentrato: 47 463 di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame 42 200 [2] di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché suini da macello provenienti dalle zone franche 5323 [2] [1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono compu- tate sul contingente da ripartire. [2] Quantità indicativa.

Ordinanza sulle importazioni agricole «%ASFF_YYYY_ID»

N. 5

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Contingente Prodotto Volume del contingente doganale doganale n. (tonnellate lorde) [1] [1] [1]

09 Uova di volatili, in guscio, di cui 33 735

09.1 Uova di consumo 17 428

09.2 Uova di trasformazione destinate all’industria

alimentare 16 307

09.3 Uova da cova e uova che non provengono da galline

Gallus domesticus [2]

10 Prodotti di uova essiccate 977

[3]

11 Prodotti diversi da quelli di uova essiccate 6866

[3] [1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono compu- tate sul contingente da ripartire. [2] Non è fissata una quantità e la ripartizione non è disciplinata. È pertanto possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale parziale. [3] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.

10 Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim), RS 916.020

10.1 Situazione iniziale

L’OPPrim mira a garantire la sicurezza dei prodotti primari destinati all’alimentazione umana e ani- male, al fine di proteggere la salute dell'uomo e degli animali che li consumano. È retta dall’articolo 10 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), concernente i requisiti d’igiene per l’impiego di derrate alimentari, e dall’articolo 159a della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), concernente le prescrizioni d’uso dei mezzi di produzione. L’OPPrim e le pertinenti ordinanze d’esecuzione ripren- dono le disposizioni sulla produzione primaria del regolamento (CE) n. 852/20041 sull’igiene delle der- rate alimentari, del regolamento (CE) n. 853/20042 sull’igiene degli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 183/20053 sull’igiene degli alimenti per animali. L’OPPrim figura all’allegato 5 (alimentazione animale) appendice 1 e all’allegato 11 (misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale) appendice 6 (prodotti di origine animale) dell’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eu- ropea sul commercio di prodotti agricoli. Dato lo sviluppo di nuovi tipi di produzione primaria in Svizzera, come l’allevamento di animali acqua- tici nonché la produzione di insetti e di alghe, è necessario chiarire le definizioni di «produzione prima- ria» e «prodotti primari» per delimitare chiaramente il campo d’applicazione dell'OPPrim. Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), il Parlamento ha deciso di estendere il campo d’ap- plicazione di alcuni capitoli della LAgr a questi nuovi tipi di produzione primaria (cfr. nuovo art. 3 cpv. 3bis) 5. La presente modifica dell’OPPrim tiene conto di questa revisione della LAgr. L’entrata in vigore di entrambe le modifiche è prevista per il 1° gennaio 2025. È importante definire chiaramente ciò che include la produzione primaria, soprattutto perché per il trat- tamento delle derrate alimentari che esula dalla produzione primaria occorre applicare i principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), che non sono richiesti per la produzione prima- ria (cfr. art. 78 e 79 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr; RS 817.02]). Chi è dedito alla produzione primaria è tuttavia tenuto «a prendere tutte le misure necessarie per garantire

la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali» (cfr. art. 4 OPPrim). Inoltre, sempre nel quadro della PA22+, nella LAgr è stato introdotto un articolo sui contributi per il controllo del latte (art. 41). Questo nuovo articolo va aggiunto nell’ingresso dell’ordinanza sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0). Data la stretta relazione tematica tra l'OPPrim e l'OCL, questa modifica è inclusa nell'attuale progetto di revisione dell'OPPrim, come modifica di un altro atto normativo. Tale adeguamento è riconducibile anche all’entrata in vigore della modifica della LAgr con effetto al 1° gen- naio 2025.

10.2 Sintesi delle principali modifiche

Le definizioni di «produzione primaria» e «prodotti primari» (art. 2) coprono già tutti i vegetali e tutti gli animali destinati all’alimentazione umana o animale. Vengono integrate al fine di includere esplicita- mente le alghe, le microalghe (microrganismi acquatici unicellulari, p.es. Clorella e Spirulina) e i fun- ghi. I termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche del testo vengono armonizzati. Viene inoltre

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento dele- gato (UE) 2023/166, GU L 24 del 26.1.2023, pag. 1 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'i- giene dei mangimi, GU L 035 dell’8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241 4 RS 0.916.026.81 5 FF 2020 3567 - Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) (admin.ch), cap. 5.1.1.3 e 6.1

Ordinanza concernente la produzione primaria

precisato che il campo d’applicazione dell’OPPrim non comprende la produzione primaria nei settori della caccia, della pesca e della raccolta di prodotti selvatici (art. 1).

10.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Campo d’applicazione Sebbene la caccia, la pesca (sottinteso di animali che vivono in libertà) e la raccolta di prodotti selva- tici siano attività della produzione primaria 6, non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPPrim. Per fare maggiore chiarezza su ciò che includono le definizioni di «produzione primaria» e «prodotti pri- mari» all’articolo 2 e definire le competenze, è necessario precisare queste eccezioni. Queste attività specifiche della produzione primaria sono regolamentate dall’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02). Nota: la detenzione in parchi di selvaggina da allevamento e l’allevamento di animali acquatici sono considerati produzione primaria ai sensi dell’articolo 2 OPPrim.

Articolo 2 Definizioni Le definizioni di «produzione primaria» e «prodotti primari» includono già «vegetali, animali e prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale» destinati all’alimentazione umana o animale. Sono completate indicando esplicitamente che comprendono:

  • alghe (che appartengono al regno vegetale e sono considerate verdure ai sensi del diritto alimentare svizzero7, ma che non sono dei vegetali veri e propri perché non possiedono un sistema vascolare né radici),
  • microalghe (p.es. Clorella, un’alga verde unicellulare, e Spirulina, appartenente alla famiglia dei cia- nobatteri, chiamati un tempo «alghe azzurre»)8, e
  • funghi (spesso associati a prodotti vegetali, segnatamente nel diritto agricolo svizzero dove sono considerati una «coltura speciale» alla stregua di frutta e verdura9, ma che in realtà appartengono al regno fungino)10. Gli animali acquatici e gli insetti sono già compresi nel termine «animali», le lenticchie d’acqua nel ter- mine «vegetali». Nel testo francese, la formulazione delle definizioni è adeguata ai fini di una maggiore coerenza tra le differenti versioni linguistiche. L’espressione «la production d’animaux de rente» è sostituita con «l’éle- vage et la détention d’animaux de rente agricoles», e il termine «la consommation» con «l’alimenta- tion» (humaine ou animale) poiché «consommation» è più generico e può includere, ad esempio, il tabacco che non rientra più nelle derrate alimentari. La macellazione di animali da reddito agricoli non rientra più nel campo d’applicazione dell’OPPrim. L’espressione «animali da reddito agricoli» non è definita esplicitamente nella legislazione sull’agricol- tura. L’UFAG ritiene che si tratti degli animali da reddito indicati all’allegato dell’ordinanza sulla termi- nologia agricola (OTerm; RS 910.91), ovvero quelli per cui è stato fissato un coefficiente di conver- sione in unità di bestiame grosso, e delle api mellifere (l’apicoltura è considerata parte dell’agricoltura). Per gli animali da reddito «non agricoli» (animali acquatici, insetti diversi dalle api, lumache, ecc.), l’OPPrim lascia un margine d’interpretazione. In alcuni casi particolari, l'abbattimento può ancora

6 Cfr. l’articolo 3 numero 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 031 del 1.2.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1 7 Cfr. l’articolo 24 capoverso 2 lettera i dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale com- mestibile (ODOV; RS 817.022.17)

8 Cfr. l’articolo 28 ODOV

9 Cfr. l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) Cfr. gli articoli 30-37 ODOV

Ordinanza concernente la produzione primaria

essere considerato parte della produzione primaria se avviene nell'azienda di produzione primaria. L'articolo 9 capoverso 4 dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) specifica che gli animali diversi da mammiferi e uccelli, come pesci e rane, possono es- sere macellati al di fuori dei macelli autorizzati se la quantità di carne prodotta non supera 30 000 kg all'anno.11

Articolo 3 Registrazione Nelle tre versioni linguistiche, nella frase introduttiva del capoverso 2 viene aggiunta la parola «tutti» per indicare più chiaramente il carattere cumulativo dell’elenco delle condizioni. Per essere dispensata dall’obbligo di notifica, l’azienda deve infatti soddisfare simultaneamente tutti i criteri definiti alle lettere a, b e c. Inoltre nelle versioni francese e italiana viene aggiunta una «e» tra le lettere b e c per garan- tire la coerenza con la versione tedesca. Nella versione francese, alla lettera a «ou» è sostituito con «et» (vanno rispettati tutti e tre i criteri relativi alla superficie coltiva). Fatte salve queste correzioni, il contenuto dell’articolo 3 non cambia. Ad esempio, un’azienda senza superficie agricola utile (SAU) che produce funghi, alghe, microalghe, conigli o insetti deve notificare la sua attività al competente servizio cantonale se non fornisce prodotti primari di propria produzione in piccole quantità esclusivamente ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di commer- cio al dettaglio locali. Per «piccole quantità» si intende una produzione annua di circa 1 000 kg.

Articolo 4 Obblighi delle aziende L’elenco delle possibili fonti di contaminazione (cpv. 3 lett. c) è integrato con «concimi» (poiché il ri- schio di contaminazione microbiologica associato ai concimi organici non è incluso nel termine «resi- dui di sostanze chimiche») e il termine «materiale d’imballaggio di alimenti per animali» è sostituito con il più generico «alimenti per animali». In questo modo l’elenco rispecchia meglio la disposizione equivalente del regolamento (CE) n. 852/2004 (cf. all. I parte A n. II.3., lett. a).

Art. 9 Competenze degli Uffici federali L’UFAG è il principale responsabile dello sviluppo dell’OPPrim e della vigilanza sulla sua esecuzione. A tal fine lavora in stretta collaborazione con l’USAV, in particolare per quanto concerne la produzione animale. I due uffici collaborano anche quando si tratta di emanare istruzioni sui controlli. Quelle rela- tive ai controlli dell’igiene nella produzione primaria animale sono integrate nelle direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali, pubblicate

Preambolo dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0)

La revisione del 16 giugno 2023 della LAgr era finalizzata, tra l’altro, a creare una base legale per il contributo federale per il controllo del latte. Sebbene questa modifica non incida materialmente sull’at- tuale sistema di controllo del latte, occorre menzionarla nell’ingresso dell’OCL. Esso viene quindi inte- grato con un rimando all’articolo 41 LAgr che regge il contributo federale per il controllo del latte.

10.4 Ripercussioni

10.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sulla Confederazione trattandosi soprat- tutto di precisazioni. In Svizzera il numero di aziende che producono alghe o microalghe è molto

Le esigenze minime per il controllo autonomo sono precisate nelle direttive tecniche dell’USAV concernenti la procedura d’au- torizzazione dei macelli e degli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina (all. 3 n. 8), disponibili sul sito Internet dell’USAV > Alimenti e nutrizione > Sicurezza alimentare > Responsabili > Macelli Disponibili sul sito Internet dell’USAV > Animali > Basi legali ed esecutive > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Direttive tecni- che > Produzione primaria

Ordinanza concernente la produzione primaria

basso. Con l’attuazione di queste modifiche, l’UFAG intende definire anche in che modo i Cantoni de- vono trasmettergli la notifica di altre attività di produzione primaria non agricola che, in linea di princi- pio, sono già contemplate dall’OPPrim ma non possono ancora essere registrate nel Sistema d’infor- mazione agricolo (AGIS), ovvero la produzione di funghi, prodotti vegetali e insetti in aziende non agri- cole («agricoltura urbana»). La trasmissione dei dati di queste «aziende urbane» potrebbe essere ef- fettuata in modo analogo a quella applicata per le aziende dedite all’acquacoltura e all’apicoltura, os- sia attraverso il sistema d’informazione del servizio cantonale dell’agricoltura verso il sistema AGIS. Senza questi dati l’UFAG e l’USAV non possono svolgere il loro compito di alta vigilanza sul controllo di queste aziende da parte dei Cantoni.

10.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sui Cantoni. La loro attuazione potrebbe richiedere un lieve adeguamento dei sistemi d’informazione cantonali per trasmettere ai sistemi d’in- formazione centrali (AGIS e Acontrol) i dati sulle aziende dedite a nuovi tipi di produzione primaria (al- ghe e microalghe, ma anche ad altri tipi «di agricoltura urbana», in linea di principio già contemplati dall’OPPrim e controllati dai Cantoni, ma che non possono essere ancora registrati nel sistema AGIS, cfr. n. 10.4.1), e i dati di controllo corrispondenti. Come per la registrazione delle aziende dedite all’ac- quacoltura e all’apicoltura nonché delle piccole aziende detentrici di animali a titolo amatoriale, potrà essere necessaria la collaborazione tra il servizio dell’agricoltura e quello veterinario e/o di controllo delle derrate alimentari. È inoltre importante che i Cantoni effettuino controlli igienici che tengano conto dei rischi microbiologici associati alla produzione di alghe.

10.4.3 Economia

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sull’economia. In Svizzera il numero di aziende che producono alghe o microalghe è molto basso. L’integrazione di questo tipo di produzione nell’OPPrim non ha praticamente effetti a livello pratico. I produttori restano responsabili della sicu- rezza dei loro prodotti, che devono essere conformi alle prescrizioni in materia di derrate alimentari e di alimenti per animali. La deroga all'obbligo di notifica al Cantone ai sensi dell'articolo 3 OPPrim rap- presenta una lieve semplificazione per i produttori di alghe o microalghe che forniscono i loro prodotti primari solo in piccole quantità ai consumatori in maniera diretta o tramite esercizi di commercio al det- taglio locali.

10.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

10.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono in sintonia con il diritto europeo sull’igiene delle derrate alimentari e degli alimenti per animali. Sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto interna- zionale, in particolare nel quadro dell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE. Sono finalizzate a un adeguamento autonomo del diritto svizzero affinché questo possa poi essere considerato equivalente al diritto europeo in occasione di un prossimo aggiornamento dell’allegato 5 appendice 1 e dell’alle- gato 11 appendice 6 dell’accordo agricolo.

10.6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

10.7 Basi legali

Articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (RS 817.0) nonché articoli 159a, 177 e 181 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS 910.1).

Ordinanza concernente la produzione primaria

(OPPrim)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la produzione primaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 3 Essa non si applica alla caccia, alla pesca e alla raccolta di prodotti selvatici.

Art. 2 lett. a e b Nella presente ordinanza si intende per: a. produzione primaria: la produzione, l’allevamento e la coltivazione di pro- dotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, nonché l’allevamento e la detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione; b. prodotti primari: vegetali, alghe e microalghe, funghi, animali e prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati all’alimentazione umana o animale.

Art. 3 cpv. 2 frase introduttiva nonché lett. a e b L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano tutti i seguenti criteri:

RS .......... 1 RS 916.020

Ordinanza concernente la produzione primaria «%ASFF_YYYY_ID»

a. Concerne soltanto il testo francese b. per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie; e

Art. 4 cpv. 3 lett. c

3 Esse provvedono affinché:

c. le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell’aria, dell’acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimi- che, concimi e alimenti per animali siano evitate;

Art. 9 cpv. 1 LʼUFAG, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull’esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. L’UFAG e l’USAV possono emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 16 dell’ordinanza del 20 ottobre 20103 sul controllo del latte.

II L’atto normativo qui appresso è modificato come segue: Ordinanza del 20 ottobre 20104 sul controllo del latte Ingresso visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20145 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 10, 41 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19986 sull’agricol- tura, ordina:

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

2 RS 916.401 3 RS 916.351.0 4 RS 916.351.0 5 RS 817.0 6 RS 910.1

Ordinanza concernente la produzione primaria «%ASFF_YYYY_ID»

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

11 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140

11.1 Situazione iniziale

L'articolo 62 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) è abrogato dalla modifica del 16 giugno 2023 (PA22+). L'articolo 7 «Ammissione nell’elenco dei vitigni» dell'ordinanza sul vino è quindi obsoleto.

L’elenco federale dei vitigni, così come definito dall’articolo 5 del decreto federale del 19 giugno 1992 sulla viticoltura (RU 1992 1986), è stato ripreso nel 1998 dall’articolo 62 LAgr.

Ai sensi dell’articolo 62 della LAgr, ora abrogato, all’UFAG spettava il compito di esaminare l’idoneità dei vitigni e di tenere un elenco dei vitigni raccomandati per la piantagione. In termini di etichettatura del vino, l’elenco svizzero dei vitigni era equivalente alla lista delle varietà di uve da vino che gli Stati membri dell'Unione europea (UE) dovevano redigere per i vitigni autorizzati a essere piantati sul loro territorio per la produzione di vino. L'elenco svizzero era un requisito per l'importazione e la commer- cializzazione nell'UE di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera.

Nel 2009 l’UE ha modificato la sua legislazione. Non impone più ai Paesi terzi i cui vini sono etichettati con il nome del vitigno e importati nel suo territorio di tenere un proprio elenco dei vitigni. L'articolo 50 paragrafo 1 lettera c del Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione stabilisce che, per i prodotti vitivinicoli originari di Paesi terzi, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi sono quelli specificati nelle liste dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, dell'Unione internazio- nale per la protezione delle nuove varietà vegetali o dell’Istituto internazionale delle risorse fitogeneti- che. Pertanto l'obbligo per i Paesi esportatori di tenere un elenco nazionale dei vitigni decade.

11.2 Sintesi delle principali modifiche

L’articolo 7 «Ammissione nell’elenco dei vitigni» è abrogato.

Di conseguenza è abrogata anche l’ordinanza dell’UFAG sull’elenco dei vitigni (RS 916.140.1).

11.3 Commento ai singoli articoli

Le attività concernenti l’esame dell’idoneità per la piantagione in Svizzera e l’iscrizione nell’elenco dei vitigni sono svolte da Agroscope. Esse sono definite nelle direttive dell’UFAG sull’esame dei nuovi viti- gni. L'abrogazione dell’articolo 7 dell’ordinanza sul vino e dell’ordinanza dell’UFAG sull’elenco dei viti- gni comporta anche l’abrogazione di tali direttive.

La selezione clonale, la creazione e la sperimentazione di varietà nonché le prove enologiche sono compiti previsti dal programma di ricerca di Agroscope. Questi continuerà a garantire l’esame dell'ido- neità dei vitigni per la piantagione in Svizzera e pubblicherà un elenco dei vitigni raccomandati.

Ordinanza sul vino

11.4 Ripercussioni

11.4.1 Confederazione

Le modifiche previste non hanno ripercussioni sulle risorse umane e finanziarie della Confederazione. Non incidono sul programma d’attività di Agroscope.

11.4.2 Cantoni

Le modifiche previste non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie dei Cantoni. Tre Cantoni (AG, ZG e BE) dovranno stralciare il rimando all’ordinanza sull’elenco dei vitigni nella loro legislazione viti- cola cantonale.

11.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

11.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

11.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto in- ternazionale, in particolare con quelli risultanti dall’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

11.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

11.7 Basi legali

L’articolo 62 della LAgr reggeva l’articolo 7 dell’ordinanza sul vino.

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Art. 7 Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

1 RS 916.140

Ordinanza dell’UFAG sull’elenco dei vitigni

Abrogazione del …

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:

Articolo unico

L’ordinanza dell’UFAG del 28 ottobre 20151 sull’elenco dei vitigni è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2025.

… Ufficio federale dell’agricoltura

Christian Hofer

1 RU 2015 4549, 2018 1585, 2023 285

12 Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per ani- mali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA), RS 916.307

12.1 Situazione iniziale

L’OsAlA disciplina l’importazione, la produzione, la trasformazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo degli alimenti per animali da reddito e per animali da compagnia. Nella pratica, nell’esecuzione di questa ordinanza si sono rilevate alcune lacune o formulazioni impre- cise che complicano il lavoro delle imprese e dell’autorità preposta al controllo. Queste carenze de- vono essere colmate.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

La formulazione di alcuni articoli e la definizione di «commercio al dettaglio» sono state riviste. Sono stati aggiunti la definizione «specie secondarie» e un capoverso relativo alla limitazione della fornitura di additivi.

12.3 Commento ai singoli articoli

Art. 3 Definizioni Nei regolamenti concernenti l’autorizzazione degli additivi dell’UE, il termine «specie secondarie» è utilizzato regolarmente. Poiché il tenore di questi regolamenti è ripreso nel diritto svizzero, ma in quest’ultimo tale termine non è definito, la sua interpretazione può portare a discrepanze. La defini- zione del diritto dell'UE viene quindi aggiunta al capoverso 4. La definizione di «commercio al dettaglio», oltre alla manipolazione e allo stoccaggio, include il tratta- mento e la trasformazione di alimenti per animali. Questo approccio non corrisponde al significato nor- malmente attribuitole, ad esempio nella legislazione sulle derrate alimentari, poiché il commercio al dettaglio non implica il trattamento e la trasformazione di alimenti per animali. L'attuale formulazione della definizione di «commercio al dettaglio» pone problemi nell'esecuzione dell'ordinanza, soprattutto in relazione alla registrazione delle imprese. La definizione viene quindi adeguata in modo da coprire solo la manipolazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali.

Art. 9 Catalogo delle materie prime e obbligo di notifica Questo articolo stabilisce unicamente la competenza dell’UFAG di pubblicare un elenco delle materie prime notificate, senza tuttavia precisare la competenza di valutare e valutare nuovamente le notifiche nonché di aggiornare l’elenco in seguito a una modifica dell’elenco delle materie non assoggettate all’obbligo di notifica. Il capoverso 3 viene quindi adeguato onde chiarire le competenze inerenti alla gestione dell’elenco. Viene aggiunta una nota che riporta l’indirizzo dove è pubblicato l’elenco.

Art. 19 Principio dell’autorizzazione Le autorità di controllo rilevano troppo spesso casi di fornitura di additivi a utilizzatori non autorizzati e ciò può causare problemi in termini di sicurezza della catena alimentare. Poiché la questione non è sufficientemente regolamentata dal diritto dell'UE, alcuni Stati membri hanno introdotto una disposi- zione in tal senso nella propria legislazione nazionale. Il nuovo capoverso 2bis stabilisce che gli additivi e le premiscele a rischio, che necessitano di un’omologazione ai fini della produzione o dell’immis- sione sul mercato, possono essere forniti esclusivamente a imprese autorizzate a utilizzarli.

Art. 22 Additivi autorizzati Attualmente, le autorizzazioni per gli additivi delle categorie 4 e 5 non sono trasferibili. Questo approc- cio non corrisponde più alla realtà del mercato né a quello adottato dall'UE. Impedisce il trasferimento delle autorizzazioni in caso, tra l'altro, di cessione di prodotti tra imprese, fusioni o cambio di distribu- tore svizzero da parte del titolare dell'autorizzazione nell'UE. Il capoverso 3 viene quindi adeguato alla formulazione dell'UE, stabilendo che solo il titolare dell'autorizzazione indicato nell'autorizzazione, il

Ordinanza sugli alimenti per animali

suo o i suoi successori legittimi o una persona incaricata per iscritto può immettere il prodotto sul mer- cato per la prima volta. Il cambio del titolare dell'autorizzazione sarà quindi possibile presentando una domanda di modifica delle condizioni d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 30 capoverso 4.

Art. 26 Richieste e domande Per riprendere la regolamentazione dell’UE e adeguarsi alla realtà del mercato, la possibilità di pre- sentare domande e richieste viene estesa al rappresentante svizzero di una ditta estera. Questo ade- guamento consente alle ditte estere di mantenere il controllo dei loro prodotti nei confronti del loro di- stributore svizzero. Per evitare problemi di interpretazione, viene specificato il tipo di accordo che con- sente di non applicare il requisito del domicilio in Svizzera, segnatamente un accordo tra la Svizzera e il Paese di domicilio della persona o della ditta interessata.

Art 43 Obbligo di tenere un registro Contrariamente a quanto potrebbe far pensare il capoverso 1, l’obbligo di tenere un registro per la rin- tracciabilità degli alimenti non si limita agli alimenti per animali da reddito. L’obbligo per tutte le im- prese è definito all’allegato 11 dell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA; RS 916.307.1) ed è conforme al diritto sugli alimenti per animali dell’UE. La disposizione at- tuale, che si basa sul diritto sulle derrate alimentari dell’UE, dà quindi adito a confusione. Il titolo dell’articolo e il capoverso 1 sono adeguati onde allineare le disposizioni.

Art. 47 Obbligo di notifica La terminologia attualmente utilizzata per definire le imprese assoggettate all’obbligo di notifica differi- sce leggermente dai termini utilizzati nell’articolo 3 capoverso 5 lettera c, dando luogo a interpretazioni errate e rivelando una lacuna per l'autorità preposta all’esecuzione. Il capoverso 1 lettera a viene per- tanto adeguato onde uniformare la terminologia.

Art. 48 Omologazione degli stabilimenti Le versioni italiana e tedesca sono adeguate a quella francese per applicare l’obbligo d’omologazione a tutte le aziende e non soltanto a quelle agricole.

Art. 54 Elenco degli stabilimenti registrati e omologati

La nota a piè di pagina del capoverso 1 che rimanda al Regolamento (CE) 183/20051 viene corretta per renderla conforme alle direttive di tecnica legislativa.

12.4 Ripercussioni

12.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

12.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

12.4.3 Economia

Le modifiche proposte facilitano l'applicazione dell'ordinanza da parte delle imprese, chiarendo alcuni articoli e termini.

1 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che

stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, versione della GU L 035 dell’8.2.2005, pag. 1.

Ordinanza sugli alimenti per animali

12.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

12.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera secondo l’allegato 5 dell’accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli, nel quale dovrà essere inserita l’attuale OsAlA nel quadro di un prossimo ag- giornamento.

12.6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

12.7 Basi legali

Articoli 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1-5 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr).

2 RS 0.916.026.81

Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

Modifica del … 2024

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come se- gue:

Art. 3 cpv. 4 lett. f e 5 lett. f

4 In riferimento agli animali, si intende per:

f. specie secondarie: animali destinati alla produzione di derrate alimentari diversi da bovini (animali da latte e da macello, inclusi i vitelli), ovini (animali da ma- cello), suini, galline, galline ovaiole, tacchini e pesci appartenenti alla specie dei salmonidi. In riferimento alle imprese, si intende per: f. commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all’utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all’ingrosso.

Art. 9 cpv. 3 L’UFAG valuta le notifiche effettuate secondo il capoverso 1 e le pubblica in un elenco che tiene aggiornato2. Può valutare nuovamente in qualsiasi momento le noti- fiche effettuate.

1 RS 916.307 2 L’elenco può essere consultato gratuitamente sul sito di Agroscope all’indirizzo: www.agroscope.admin.ch > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Con- trollo degli alimenti per animali > Basi legali > Materie prime notificate.

Ordinanza sugli alimenti per animali «%ASFF_YYYY_ID»

2bis Gli additivi e le premiscele secondo l’articolo 48 capoverso 1 devono essere forniti

esclusivamente a imprese del settore dell’alimentazione animale o ad aziende attive nella produzione primaria autorizzate a utilizzarli.

Art. 22 cpv. 3 3 Nessuno può immettere per la prima volta il prodotto sul mercato, ad eccezione del

titolare dell'autorizzazione indicato nella stessa, dei suoi successori legittimi o di una persona che agisca in sua vece, incaricata per iscritto.

Art. 26 cpv. 2 e 3 Le richieste di iscrizione di un additivo per alimenti per animali nell’elenco di cui all’articolo 20 possono essere presentate da persone o ditte con domicilio o sede so- ciale, filiale o rappresentante in Svizzera. 3 Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 22 possono essere inoltrate da per-

sone o ditte con domicilio, sede sociale, filiale o rappresentante in Svizzera, a meno che sia stato convenuto, tramite accordo con il Paese di domicilio o sede sociale, di non applicare questo requisito.

Art. 39 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 43 rubrica e cpv. 1 Obbligo di tenere un registro

1 Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve tenere

un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la rintracciabilità degli alimenti per animali.

Art. 47 cpv. 1 lett. a

1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono:

a. notificare all’UFAG gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo e sono attivi in una o più fasi della produzione, della trasformazione e della distribu- zione di alimenti per animali, nella forma richiesta ai fini della registrazione o dell’omologazione;

Art. 48 cpv. 2 Necessita di un’omologazione da parte dell’UFAG chiunque produce ai fini dell’im- missione sul mercato o ad uso esclusivo della propria azienda alimenti composti o alimenti dietetici per animali utilizzando additivi per alimenti per animali o premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:

Ordinanza sugli alimenti per animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 54 cpv. 1 nota a piè di pagina 1 L’UFAG iscrive in un elenco nazionale gli stabilimenti registrati o omologati se-

condo gli articoli 47 o 48 rispettivamente. Agli stabilimenti viene attribuito un numero di riconoscimento individuale come prescritto dall’allegato V capitoli I e II del rego- lamento (CE) n. 183/20053.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

3 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, versione della GU L 035 dell’8.2.2005, pag. 1.

13 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordi- nanza sugli effettivi massimi, OEMas), RS 916.344

13.1 Situazione iniziale

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), il Parlamento ha deciso che le aziende che valorizzano rifiuti alimentari o che svolgono attività di sperimentazione devono avere la possibilità di richiedere effettivi di animali superiori. Con le modifiche proposte il mandato del legislatore viene attuato a livello di ordinanza. La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Secondo l’articolo 46 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), il Consiglio fede- rale ha facoltà di fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito. Al ca- poverso 3 vengono disciplinati i casi in cui possono essere previste deroghe agli effettivi massimi con- sentiti. Il fatto che finora venissero menzionate le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agrono- miche della Confederazione impediva alle organizzazioni e alle imprese private di richiedere un effet- tivo di animali superiore per scopi sperimentali e di ricerca. Con la modifica dell’articolo 46 capoverso 3 LAgr nell’ambito della PA22+ viene data la possibilità di prevedere deroghe per le aziende speri- mentali di imprese private a condizione che l’effettivo superiore sia necessario per l’esecuzione di esperimenti e prove e che i risultati della sperimentazione siano impiegati per sostenere la produzione animale svizzera.

Ai fini dell’autorizzazione di deroghe per le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico attra- verso lo smaltimento, finora potevano essere presi in considerazione soltanto sottoprodotti (p.es. latti- cello e scarti di formaggio, paste e resti di pane) di aziende di trasformazione di derrate alimentari (p.es. caseifici o panifici). A titolo d’esempio, il pane raffermo poteva essere preso in considerazione solo se proveniva direttamente dall’azienda di trasformazione, cioè dal panificio. Il pane non venduto nelle filiali non poteva essere preso in considerazione perché proveniva dal commercio al dettaglio e non dalla lavorazione. Con la modifica dell’articolo 46 capoverso 3 LAgr, oltre ai sottoprodotti di aziende di trasformazione di derrate alimentare, ai fini dell’autorizzazione di un effettivo di animali su- periore possono essere considerati anche i rifiuti alimentari. Con il nuovo disciplinamento non è più necessario distinguere tra sottoprodotti e rifiuti alimentari, il che in alcuni casi poneva delle difficoltà a livello sia pratico sia esecutivo. Inoltre si agevola l’adeguata valorizzazione dei rifiuti alimentari.

13.2 Sintesi delle principali modifiche

In seguito alla modifica dell’articolo 43 capoverso 3 LAgr, la sezione 4 della presente ordinanza viene adeguata in modo che l’autorizzazione di effettivi di animali superiori a quelli fissati ai sensi dell’OE- Mas possa essere richiesta anche per l’attività sperimentale di imprese private. Inoltre, per l’autorizza- zione di deroghe per le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico attraverso lo smaltimento vengono considerati non soltanto i sottoprodotti di aziende di trasformazione, bensì anche i rifiuti ali- mentari.

13.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 10 capoverso 1 Oltre ai sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e di derrate alimentari, all’articolo 10 vengono menzionati i rifiuti alimentari. Viene fatta una differenza tra prodotti provenienti da aziende del settore lattiero o alimentare soltanto a livello di sottoprodotti. La differenziazione tra sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte/rifiuti alimentari è importante per l’esigenza relativa alla quota di energia della razione. Se per il foraggiamento vengono usati sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte (p.es. latticello, siero di latte e scarti di formaggio), questi devono coprire il 25 per cento del fabbisogno energetico de- gli animali. Se, invece, vengono utilizzati sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte o rifiuti alimentari, tale quota sale al 40 per cento. L’esigenza più elevata si applica anche per le combi- nazioni di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e sottoprodotti non provenienti dalla

Ordinanza sugli effettivi massimi

trasformazione del latte. I rifiuti alimentari da considerarsi come prodotto lattiero ma che non proven- gono dalla trasformazione del latte (p.es. dal commercio al dettaglio) devono essere trattati come rifiuti alimentari. Articolo 10 capoverso 2 Analogamente ai sottoprodotti, il Cantone nel cui territorio risultano i rifiuti alimentari conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d’interesse pubblico e d’importanza regionale. Se i rifiuti alimentari vengono raccolti nel quadro di un trasporto collettivo, il rispetto della distanza di percorso può essere dimostrato attraverso un elenco dei diversi punti di raccolta. I rifiuti alimentari che devono essere trasportati per più di 75 km possono ovviamente essere somministrati agli animali, ma non possono essere computati nella quota del fabbisogno energetico richiesta per l'autorizzazione.

Il contratto di ritiro di cui alla lettera d deve essere concluso tra l’azienda di allevamento di suini che effettua la valorizzazione e l’azienda del settore lattiero o alimentare. Non è sufficiente un contratto tra un intermediario e un’impresa di trasporto. Inoltre, il disciplinamento esclude i residui di cibo, che at- tualmente per motivi igienici legati a possibili epidemie non possono essere somministrati agli animali (cfr. art. 27 cpv. 3 lett. a dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale [OSOAn; RS 916.441.22]). I ristoranti, gli alberghi, le mense o altre strutture di ristorazione su larga scala non vanno considerati come aziende del settore lattiero o alimentare, bensì come aziende del settore ter- ziario.

Articolo 11

Il presente articolo stabilisce che l’elenco dei sottoprodotti che possono essere presi in considerazione per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 comprende anche i rifiuti alimentari.

Articolo 12

In analogia con l’articolo 46 capoverso 3 LAgr, «stazioni di ricerca della Confederazione» è sostituito con «stazione di ricerca agronomica della Confederazione». Non si menzionano più esplicitamente l’Aviforum di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione di Sempach. Con la nuova formulazione, queste aziende potrebbero comunque presentare una domanda corri- spondente come azienda sperimentale.

Ai fini dell’autorizzazione di un effettivo superiore per le aziende sperimentali, l’azienda richiedente deve giustificare il numero di animali di cui necessita sulla base di calcoli statistici. Deve inoltre svol- gere un'attività sperimentale costante e presentare all’UFAG l'utilizzo previsto dei risultati della speri- mentazione.

Allegato

Il titolo è integrato con i rifiuti alimentari.

13.4 Ripercussioni

13.4.1 Confederazione

Non occorre più effettuare la distinzione tra sottoprodotti e rifiuti alimentari, che poneva difficoltà sul piano esecutivo. Non si prevedono ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane della Confedera- zione.

13.4.2 Cantoni

Non occorre più effettuare la distinzione tra sottoprodotti e rifiuti alimentari, che poneva difficoltà sul piano esecutivo. Non si prevedono ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni.

Ordinanza sugli effettivi massimi

13.4.3 Economia

Gli effettivi massimi restano invariati. La possibilità di richiedere un effettivo superiore consente anche alle imprese private di svolgere attività di ricerca con il numero di animali necessario ai fini di un’analisi statistica. L'uso di sottoprodotti e rifiuti alimentari nell'alimentazione dei suini consente un’adeguata valorizzazione. La gamma più ampia di sottoprodotti e rifiuti alimentari potrebbe contribuire ad aumen- tare i volumi valorizzati attraverso la produzione animale.

13.4.4 Ambiente

Il numero di autorizzazioni ai sensi della sezione 4 OEMas potrebbe crescere leggermente e, di con- seguenza, anche l’effettivo totale di suini. Tuttavia, altri fattori, come le condizioni quadro economiche, la pianificazione territoriale e la legislazione sulla protezione delle acque, sono determinanti per il nu- mero totale di suini detenuti in Svizzera. Al 31 luglio 2023, erano 20 le aziende con un'autorizzazione ai sensi della sezione 4 OEMas.

13.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni dell’OEMas si applicano soltanto per le aziende all’interno del Paese. Le modifiche proposte sono quindi compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare nel quadro dell’accordo agricolo bilaterale tra Svizzera e UE (RS 0.916.026.81).

13.6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

13.7 Basi legali

Articolo 46 capoversi 1 e 3 nonché articolo 177 capoverso 1 LAgr

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Titolo precedente l’articolo 10 Sezione 4: Aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca

Art. 10 Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari 1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad

aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasforma- zione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari, se queste in media in un anno: a. coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sotto- prodotti provenienti dalla trasformazione del latte; b. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sotto- prodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari; o c. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sotto- prodotti provenienti dalla trasformazione del latte nonché con sottoprodotti di

1 SR 916.344

Ordinanza concernente gli effettivi massimi «%ASFF_YYYY_ID»

derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari. L’autorizzazione è concessa soltanto se: a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti o i rifiuti alimentari con- ferma per scritto che lo smaltimento è un compito d’interesse pubblico e d’im- portanza regionale; b. l’azienda del settore lattiero o alimentare dalla quale provengono i sottopro- dotti o i rifiuti alimentari è ubicata a una distanza di percorso di al massimo

75 km;

c. i sottoprodotti o i rifiuti alimentari finora non venivano ritirati da altre aziende o queste non sono disposte a continuare a ritirarli; d. il ritiro dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l’azienda del settore lattiero o alimentare dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari destinati al foraggiamento; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti o dei rifiuti ali- mentari e sulla quantità valorizzata nell’arco di un anno; e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia; f. il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:

1. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione

degli animali, e

2. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.

3 L’UFAG rilascia l’autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti e di ri-

fiuti alimentari valorizzati.

Art. 11 rubrica nonché cpv.1 e 2 frase introduttiva Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari e i rifiuti alimentari presi in considerazione per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’arti- colo 10 sono elencati nell’allegato. 2 L’UFAG può modificare l’allegato. I sottoprodotti e i rifiuti alimentari sono inseriti

nell’allegato se adempiono le seguenti condizioni:

1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 alla

stazione di ricerca agronomica della Confederazione e alle aziende sperimentali a con- dizione che ciò sia necessario per l’esecuzione di esperimenti e prove. 1bis Le aziende sperimentali devono dimostrare di svolgere un'attività sperimentale co-

stante basata su principi scientifici e mostrare all'UFAG come vengono impiegati i risultati della sperimentazione per sostenere la produzione animale svizzera.

Ordinanza sugli effettivi massimi «%ASFF_YYYY_ID»

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza concernente gli effettivi massimi «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato (art. 11 e 24 cpv. 2)

Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari secondo l’articolo 11

Denominazione Sottoprodotto della … SS EDS

1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte:

1.1 Latticello Fabbricazione del burro 65 1,1

1.2 Latticello 20 % Fabbricazione del burro 200 3,4

1.3 Latticello 30 % Fabbricazione del burro 300 5,1

1.4 Scarti di formaggio Fabbricazione del formaggio 700 17,5

1.5 Siero di latte (=siero): Fabbricazione del formaggio

1.5.1 Formaggio a pasta dura 60 0,9

1.5.2 Formaggio a pasta molle 53 0,8

1.5.3 Ricotta 60 0,9

1.5.4 Concentrato di siero di

latte: – 12 % 120 1,8 – 18 % 180 2,6 – 25 % 250 3,7

1.6 Permeato Estrazione di proteine a partire 40 0,6

da latte scremato o siero di latte

1.7 Miscele ottenute dal Trasformazione del latte 80 1,6

risciacquo di prodotti lattieri 2. Sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte e rifiuti alimentari:

2.1 Amido di frumento liquido 170 2,7

2.2 Sottoprodotto della 200 2,6

fabbricazione del tofu

2.3 Trebbie di birra fresche 220 2.2

2.4 Scarti di verdura / 120 1,7

zuppa di scarti di verdura

2.5 Paste 675 11.3

2.6 Resti di pane 770 13.4

2.7 Resti di biscotti e 940 17.8

sottoprodotti della panetteria

2.8 Scarti di patate 150 1,9

2.9 Lieviti 100 1,4

2.10 Resti di bevande con 100 1,7

permeato di latte

Ordinanza sugli effettivi massimi «%ASFF_YYYY_ID»

SS = sostanza secca EDS = energia digeribile suini

14 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordi- nanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2

14.1 Situazione iniziale

La Confederazione sostiene il prezzo del latte con i tre supplementi seguenti: supplemento per il latte trasformato in formaggio ai sensi dell’articolo 38 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), supplemento per il foraggiamento senza insilati (art. 39 LAgr) e supplemento per il latte commerciale (art. 40 LAgr). Per consentire alla Confederazione di versare questi supplementi, i valorizzatori di latte registrano ogni mese nella banca dati sul latte (dbmilch.ch) la quantità di latte acquistata dai produttori lattieri e da altri valorizzatori nonché il modo in cui l'hanno utilizzata. Un caso particolare tra i valoriz- zatori di latte è rappresentato dai venditori diretti. Questi sono produttori di latte che vendono i propri prodotti lattieri direttamente ai consumatori. In virtù del vigente articolo 10 OSL i venditori diretti pos- sono notificare la quantità di latte e della relativa valorizzazione semestralmente anziché mensilmente su dbmilch.ch se hanno commercializzato meno di 600 kg di latte al mese. Questo riduce il loro di- spendio amministrativo per la notifica di questa quantità esigua di latte commercializzata direttamente e la relativa valorizzazione. Tuttavia, vista la cadenza semestrale delle notifiche, ricevono i supple- menti per il latte dalla Confederazione solo ogni sei mesi anziché mensilmente. I venditori diretti pos- sono decidere se approfittare o meno di questa semplificazione amministrativa. Infatti possono sem- pre optare per la notifica mensile indipendentemente dalla quantità di latte commercializzata diretta- mente. Una percentuale significativa di venditori diretti finora non ha potuto beneficiare di questa semplifica- zione amministrativa. Si tratta di coloro che commercializzano quantità di latte esigue ma pur sempre superiori a 600 kg al mese e che dunque non ricevono mensilmente i supplementi. Le modifiche previ- ste garantiscono che anche loro possano beneficiarne.

14.2 Sintesi delle principali modifiche

I venditori diretti ai sensi dell’articolo 1a OSL possono notificare la quantità di latte e la relativa valoriz- zazione annualmente se hanno commercializzato meno di 2’000 kg di latte al mese. Portando il limite da 600 a 2’000 kg di latte commercializzato direttamente al mese circa 200 venditori diretti potranno finalmente approfittare di uno sgravio amministrativo. Inoltre, la notifica della quantità di latte commer- cializzata direttamente e della relativa valorizzazione deve essere effettuata solo una volta l’anno anzi- ché a cadenza semestrale.

14.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoversi 4 e 5 Dall’inizio del 2022, su dbmilch.ch i produttori di latte non possono più autorizzare i valorizzatori a inol- trare per loro conto la domanda di versamento del supplemento per il latte commerciale. Siccome questa funzione è stata raramente utilizzata e ha sempre comportato un notevole dispendio dal profilo tecnico-organizzativo, i capoversi 4 e 5 dell’articolo 3 possono essere abrogati. I produttori di latte de- vono inoltrare personalmente la domanda su dbmilch.ch. Se un produttore di latte non ha permanen- temente accesso a Internet, l'UFAG presenterà la domanda per suo conto su richiesta e in via ecce- zionale.

Articolo 10 capoverso 2 I venditori diretti ai sensi dell’articolo 1a OSL possono notificare la quantità di latte e la relativa valoriz- zazione annualmente se hanno commercializzato meno di 2’000 kg di latte al mese. Con l’innalza- mento di questo limite, secondo i dati della TSM Fiduciaria Sagl (servizio d’amministrazione ai sensi dell’art. 12 OSL) a poter effettuare la notifica annualmente anziché mensilmente saranno circa 330 venditori diretti, ovvero circa 200 in più di quelli che lo possono fare con il limite attuale di 600 kg di

1 RS 910.1

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

latte commercializzato direttamente al mese. Il termine di notifica del 10 novembre resta invariato, mentre viene stralciato quello del 10 maggio. La notifica annuale della quantità di latte commercializ- zata direttamente, anziché semestrale, consente di ridurre ulteriormente il dispendio amministrativo. I venditori diretti che desiderano continuare a ricevere mensilmente i supplementi per il latte commer- cializzato direttamente possono continuare a notificare la quantità di latte commercializzata diretta- mente e la relativa valorizzazione a cadenza mensile. In questo modo anche il versamento dei supple- menti da parte della Confederazione sarà effettuato mensilmente.

14.4 Ripercussioni

14.4.1 Confederazione

Nelle sue statistiche sul latte, la TSM Fiduciaria Sagl tiene conto della quantità di latte notificata dai venditori diretti e della relativa valorizzazione, che finora veniva notificata ogni sei mesi. Ciò distorce leggermente le statistiche mensili sul volume di latte commercializzato, poiché i volumi semestrali del latte commercializzato direttamente sono conteggiati sui mesi di aprile e ottobre. Con l'innalzamento del limite e la nuova notifica annuale, la distorsione della statistica aumenta leggermente se il volume di latte commercializzato direttamente su base annuale viene conteggiato solo sul mese di ottobre del rispettivo anno. La Confederazione stima che la distorsione causata dal nuovo limite e dalla notifica annuale sarà pari a circa l'1,2 per cento del volume medio di latte commercializzato in ottobre e quindi ancora irrilevante (tab. 1). In questo contesto è anche utile segnalare che il volume di latte commercia- lizzato direttamente è in calo.

Tabella 1 - Quote cumulate di latte commercializzato direttamente rispetto al volume di latte totale nei mesi di aprile e ottobre con i due differenti limiti all’articolo 10 capoverso 2 OSL (Fonte: TSM Fiduciaria Sagl) Volume di latte commer- Numero di Volume medio di Volume di latte totale in Quota di latte commer- cializzato direttamente venditori di- latte commercia- ottobre (media 2020- cializzato direttamente al mese [kg] retti lizzato diretta- 2022) [t] rispetto al volume di mente all’anno latte totale in ottobre [%] [kg] ≤ 600 132 446'400 279’300 0,16 ≤ 750 173 778'500 0,28 ≤ 900 203 1'075'500 0,39 ≤ 1050 241 1'520'100 0,54 ≤ 1200 264 1'830'600 0,66 ≤ 1350 280 2'075'400 0,74 ≤ 1500 295 2'331'900 0,83 ≤ 1650 314 2'691'000 0,96 ≤ 1800 324 2'898'000 1,04 ≤ 1950 336 3'168'000 1,13 ≤ 2100 341 3'289'500 1,18

Il prolungamento dell'intervallo per la notifica della quantità di latte e della relativa valorizzazione da parte degli attuali circa 130 venditori diretti e per altri 200 al massimo riduce il dispendio amministra- tivo della TSM Fiduciaria Sagl. Anche la Confederazione sarà leggermente sgravata visto che dovrà effettuare i versamenti dei supplementi con una minore frequenza. Tuttavia, poiché in entrambi i casi i processi sono altamente automatizzati, l'effetto di questa riduzione del dispendio amministrativo è irri- levante.

14.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

14.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

14.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

14.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto in- ternazionale.

14.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

14.7 Basi legali

Articoli 38 capoversi 2 e 3, 39 capoversi 2 e 3, 40 capoverso 2 e 177 LAgr.

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4 e 5 Abrogati

Art. 10 cpv. 2 2 Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

1 RS 916.350.2

15 Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU), RS 916.371

15.1 Situazione iniziale

Le importazioni di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus non sono disciplinate in modo chiaro nell’ordinanza sulle uova vigente. Il fatto che non sia stato definito alcun contingente doganale parziale ha causato ripetutamente incertezze a livello di esecuzione. Nella prassi, invece, non sono mai sorti dubbi a tal riguardo. Tutte le importazioni sono sempre state auto- rizzate all’aliquota di dazio del contingente. La presente proposta di modifica sancisce questa prassi che viene disciplinata chiaramente nell’ordinanza.

Ai sensi dell’ordinanza sulle uova, l’UFAG è tenuto a pubblicare le azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Questa disposizione è ormai obso- leta. Di norma, infatti, le informazioni su queste azioni vengono fornite su Internet.

15.2 Sintesi delle principali modifiche

L’importazione di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus viene di- sciplinata in modo chiaro.

L’UFAG pubblica le informazioni sulle azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto non più sul FUSC, bensì sul suo sito Internet.

15.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione L’importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione che provengono da galline Gallus domesticus resta invariata e rispecchia la formulazione vigente dell’articolo 2 capoverso 1 OU. La disposizione vigente all’articolo 2 capoverso 2 OU concernente le uova destinate al consumo che non provengono da galline Gallus domesticus è spostata al nuovo articolo 2a.

Articolo 2a Importazione di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus Dall'entrata in vigore del contingente doganale n. 9 (uova di volatili in guscio) le importazioni di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus non sono mai state disciplinate. Queste uova possono essere importate senza alcuna limitazione all’aliquota di dazio del contingente. Il fatto che non vengono menzionate dell’OU ha causato ripetutamente incertezze in passato, pertanto le uova da cova vengono esplicitamente citate nel presente articolo. Materialmente, ciò non comporta alcun cambiamento a livello di esecuzione.

Articolo 4 Mercati Con la modifica dell’articolo 2, all’articolo 4 viene menzionata per la prima volta l’aliquota di dazio del contingente e pertanto viene introdotta anche l’abbreviazione ADC. In virtù dell’allegato 1 numero 5 OIAgr, per l’importazione di uova e prodotti di uova non è più necessario un permesso generale d’im- portazione (PGI) e di conseguenza non viene più menzionato.

Articolo 6 capoverso 2 Nella nota 3 viene anche indicato dove è possibile consultare la tariffa d’uso con il codice Alpha 2 se- condo l’elenco dei Paesi1.

1 Consultabile su: www.bazg.admin.ch > Temi > Statistica del commercio estero > Metodi/Metadati >

Metadati > Partner commerciali > Elenco dei Paesi

Ordinanza sulle uova

Articolo 7 capoverso 3 Secondo il vigente articolo 7 capoverso 3, l’UFAG è tenuto a pubblicare le azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). La disposizione risale all'e- poca in cui la copertura Internet non era ancora completamente garantita e quindi aveva senso stam- pare le pubblicazioni su carta. Oggi anche il FUSC è pubblicato soltanto online e di conseguenza la disposizione è diventata obsoleta. Viene pertanto stralciata nell’ottica di una semplificazione ammini- strativa. In futuro le azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto saranno pubblicate sul sito Inter- net dell’UFAG.

15.4 Ripercussioni

15.4.1.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

15.4.1.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

15.4.1.3 Economia

Nessuna ripercussione.

15.4.1.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

15.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto in- ternazionale, in particolare con quelli risultanti dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

15.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

15.7 Basi legali

Articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e articolo 13 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.

Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle uova è modificata come segue:

Art. 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione Per quanto riguarda le uova di galline Gallus domesticus, le quote dei contingenti do- ganali parziali n. 09.1 (uova destinate al consumo) e n. 09.2 (uova di trasformazione) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale d’im- portazione.

Art. 2a Importazione di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 per uova da cova e uova che non provengono da galline Gallus domesticus non è disciplinata.

Art. 4 Mercati 1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati, all’aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza com- puto sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare. 2 Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche sono esenti da dazi ai sensi del regolamento del 1° dicembre 19332 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche e possono essere importate senza computo sul quanti- tativo del contingente doganale parziale da assegnare.

RS .......... 1 RS 916.371 2 RS 0.631.256.934.953

Ordinanza sulle uova «%ASFF_YYYY_ID»

3 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue le pre- senti disposizioni.

Art. 6 cpv. 2 2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l’elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero nella tariffa d’uso3.

Art. 7 cpv. 3 3 Sentite le cerchie interessate, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) decide sull’importo del contributo, la durata dell’azione, il quantitativo minimo di uova de- stinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l’azione sul suo sito Internet.

Art. 9 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

3 www.bazg.admin.ch > Temi > Statistica del commercio estero > Metodi/Metadati > Metadati > Partner commerciali > Elenco dei Paesi

16 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

16.1 Situazione iniziale

Identitas AG è incaricata dalla Confederazione di versare i contributi federali ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (art. 3 cpv. 5 lett. d e 58 OIBDTA).

16.2 Sintesi delle principali modifiche

L’adempimento di tale compito richiede un notevole sforzo da parte di Identitas AG per ottenere dati aggiornati e validi sulle coordinate di pagamento. Pertanto i beneficiari di contributi di eliminazione sono tenuti a gestire personalmente i dati che trasmettono online sulla propria relazione postale o bancaria. Se questi non sono validi viene riscosso un emolumento per coprire il dispendio causato.

16.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 13 capoverso 1 frase introduttiva e 3

Un compito di Identitas AG consiste nel versare i contributi di eliminazione di cui all’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407) (art. 3 cpv. 5 lett. d e 58 OIBDTA). A tal fine deve disporre di dati aggior- nati e validi sulla relazione postale o bancaria dell’utente. La gestione di questi dati è particolarmente onerosa per Identitas AG.

Nel vigente articolo 13, i detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, nonché i detentori di pollame da cortile sono tenuti a trasmettere alla BDTA la propria relazione postale o bancaria. Ai sensi dell’articolo 6 lettera o numero 3 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), tra le aziende detentrici di animali sono inclusi anche i macelli nei quali vengono abbattute le specie animali menzionate. I macelli per equidi sono invece esclusi. Si tratta di una lacuna perché anche questi beneficiano dei contributi di eliminazione (art. 1 lett. d dell’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; RS 916.407). Con la presente aggiunta questa la- cuna viene colmata.

Finora non esisteva un termine entro cui trasmettere il cambiamento del numero di telefono, della lin- gua per la corrispondenza e della relazione postale o bancaria. Con la presente revisione, il termine è fissato a tre giorni feriali. Esso corrisponde a quello per la notifica del traffico di animali giusta gli arti- coli 8 e 14 OFE.

L’articolo 22 stabilisce che i dati di cui agli articoli 13 e 16-21 vanno trasmessi elettronicamente. Dopo la modifica dell’articolo 13, questa regola vale anche per la trasmissione della relazione postale o ban- caria. In futuro gli utenti avranno la possibilità di registrare autonomamente o di modificare questa in- formazione nella BDTA. Come per altre notifiche alla BDTA, l’utente deve precedentemente aver effet- tuato l’accesso sul portale Internet Agate per gestire le coordinate di pagamento. Se emerge che que- ste sono errate, Identitas AG invierà una missiva all’utente chiedendogli di notificare le coordinate di pagamento. Il versamento dei contributi di eliminazione può avvenire solo previa notifica delle coordi- nate di pagamento valide. In caso di un accredito recente (normalmente in occasione del prossimo conteggio nell’anno successivo) il processo va ripetuto. Inoltre queste voci devono essere costante- mente gestite (corrispondenza aperta, esame e storno dopo 10 anni).

Articolo 24

Identitas AG deve verificare la relazione postale o bancaria del beneficiario, in particolare, per il versa- mento dei contributi di eliminazione. Per questo motivo è prescritta la verifica della completezza e della plausibilità non soltanto dei dati di cui agli articoli 16–21, bensì anche di quelli di cui all’articolo 13.

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Allegato 2 numero 4.5

Per la gestione autonoma della relazione postale o bancaria la BDTA deve essere leggermente ade- guata. I costi che scaturiscono devono essere coperti dai detentori di animali in virtù dell’articolo 45b capoverso 3 della legge sulle epizoozie (LFE). In assenza di una relazione postale o bancaria valida Identitas AG non può versare i contributi di eliminazione e deve pertanto informare i beneficiari per iscritto per posta. Nella contabilità queste voci devono essere costantemente gestite (corrispondenza aperta, esame e storno dopo 5 anni). Questo comporta un dispendio in termini di costi d’esercizio che va finanziato tramite un nuovo emolumento da riscuotere ogniqualvolta non possa essere effettuato un versamento a causa della relazione postale o bancaria registrata.

16.4 Ripercussioni

16.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

16.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

16.4.3 Economia

Identitas AG trasla sui beneficiari una parte del dispendio per la gestione delle relazioni postali e ban- carie.

16.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

16.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto in- ternazionale, in particolare con quelli risultanti dall’allegato 11 (relativo alle misure sanitarie e zootec- niche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale) dell’Accordo del 21 giugno 1000 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

16.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

16.7 Basi legali

Articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 LFE nonché articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 LAgr.

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

(OIBDTA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 13 frase introduttiva e cpv. 3 Dati concernenti detentori di animali e aziende detentrici di animali 1 I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle spe- cie ovina, caprina e suina, i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m2 per i polli da ingrasso o di oltre 200 m2 per i tacchini da ingrasso, nonché i macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati: 3 Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui ai capoversi 1 e 2. Questi cam- biamenti vanno trasmessi entro tre giorni feriali.

Art. 24 Verifica dei dati Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 13 e 16–21. Informa la persona che ha trasmesso dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di correggerli.

RS .......... 1 RS 916.404.1

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

II

L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 4.5

4.5 Sollecito per mancata notifica dei dati di cui all’articolo 13 capo-

versi 1–3 20.00

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

17 Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71

17.1 Situazione iniziale

Per attuare l’obbligo di comunicare l’Iv.Pa. 19.475 esige la creazione di un sistema d’informazione per registrare i flussi delle sostanze nutritive e dei principi attivi dei prodotti fitosanitari (PF) nonché tutte le applicazioni di PF a scopo professionale. Con le disposizioni dell’OISAgr entrate in vigore il 1° gennaio 2024 sono state create le basi legali per i sistemi d’informazione richiesti sulle sostanze nutritive (SI GSN, OSIAgr sezione 5) e sui PF (SI IPF, OSIAgr sezione 5a). Nel frattempo si è lavorato alla proget- tazione e allo sviluppo dei due sistemi d’informazione (applicazione software digiFLUX). L'obiettivo è creare un sistema d’informazione in grado di attuare in modo efficiente l'obbligo di comunicare e di contribuire alla semplificazione amministrativa nel primario e nel settore dell'esecuzione della norma- tiva agricola. Un sistema efficiente e facilmente comprensibile tratta il più equamente possibile i due mezzi di produzione sostanze nutritive e PF. A questo proposito, è necessario adattare l'OSIAgr e le ordinanze specifiche in materia. L'ordinanza sugli alimenti per animali e quella sui concimi vengono riviste con la presente modifica dell'OISAgr (modifica di altri atti normativi). Le necessarie modifiche dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari sono, invece, apportate nell'ambito della revisione in corso di tale ordinanza. Per quanto riguarda l’impostazione dell’obbligo di comunicare si teme che i prodotti di aziende estere abbiano un vantaggio concorrenziale rispetto a quelli di aziende svizzere poiché il nuovo obbligo di comunicare si applica alle imprese e alle persone in Svizzera. Una definizione più precisa di tale ob- bligo mira a raggiungere la parità di trattamento in questo senso.

17.2 Sintesi delle principali modifiche

Obbligo di comunicare in generale: compensazione di eventuali svantaggi per gli attori commerciali nazionali rispetto all'estero, in particolare anche attraverso le importazioni dirette. SI IPF: allineamento dei dati con il SI GSN e quindi possibilità di trattare allo stesso modo i due mezzi di produzione in digiFLUX. Creazione della base legale per consentire ai Cantoni di elaborare i dati sui PF. SI GSN: obbligo di registrare lo spandimento su incarico di prodotti contenenti sostanze nutritive nell’ottica di un allineamento con il SI IPF. SI IPF e SI GSN: ampliamento delle opzioni di scambio dei dati tramite il trasferimento di dati bidire- zionale.

Nell’allegato 2 sono aggiornati i rimandi a un’altra ordinanza. Inoltre sono state nuovamente aggiunte le procedure penali avviate, stralciate per errore dalle versioni italiana e francese in occasione della modifica dell’OSIAgr del 2017. Le procedure penali nel quadro dell’ordinanza concernente la produ- zione primaria devono essere ancora registrate in Acontrol.

17.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 14 capoverso 1 lettera d Viene fatto un rimando alla lettera a in modo che sia più chiaro quali prodotti si intendono.

Articolo 14 capoverso 1 lettera e Per la prova di un bilancio di concimazione equilibrato (prova che le esigenze ecologiche sono rispet- tate per i pagamenti diretti), le scorte di sostanze nutritive possono essere registrate anche nel corso dell’anno. Questo perché i periodi utilizzati (p.es. bilancio import/export) non coincidono con l’anno ci- vile. Per tutti i prodotti di cui alla lettera a possono essere costituite scorte. Articolo 14 capoverso 1 lettera f Il 1° gennaio 2027verranno abrogati gli articoli 82-82c dell’ordinanza sui pagamenti diretti. I contributi per l’efficienza delle risorse previsti per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

saranno versati fino a fine 2026. Di conseguenza non verranno più registrati dati sulle convenzioni tra i Cantoni e i gestori sull’utilizzo di foraggio a tenore ridotto di sostanze nutritive di cui all’articolo 82c.

Articolo 15 capoverso 2bis Allineamento del SI GSN con il SI IPF. Questo intervento è necessario per uniformare i processi di di- giFLUX rendendoli più semplici per gli utenti. L’obbligo di registrazione viene esteso anche alle altre imprese o alle altre persone incaricate. Ciò rispecchia l'obiettivo principale dell'obbligo di comunicare.

Articoli 16 (SI GSN) e 16c (SI IPF) Nell’ambito di digiFLUX, è previsto anche lo scambio di dati con i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti di cui all’ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oltre che con AGIS. Questo scambio deve poter avve- nire automaticamente per semplificare la gestione del sistema. Anche altri sistemi d’informazione pub- blici o privati possono scambiare dati con digiFLUX (p.es. farm management information system come Barto o Agroplus). Tuttavia, questo scambio deve essere autorizzato dalle persone interessate. Dato il rapido sviluppo tecnologico, non viene volutamente fornito un elenco esaustivo di questi altri sistemi d’informazione, per evitare che lo scambio di dati tra digiFLUX e altri sistemi sia rallentato dalla neces- sità di adeguare l'OSIAgr. In questo modo si può sfruttare il potenziale della digitalizzazione per evi- tare registrazioni di dati ridondanti e ridurre l’onere amministrativo correlato. Laddove il trasferimento dei dati non è prescritto dalla legge, l'autorizzazione al trasferimento dei dati è obbligatoria. In questo modo vengono adempiute le esigenze di protezione dei dati.

Articolo 16a capoverso 1 lettera f Allineamento del SI IPF con il SI GSN. Questo intervento è necessario per uniformare i processi di di- giFLUX rendendoli più semplici per gli utenti. Il SI IPF prevede esplicitamente la possibilità di regi- strare i dati sulla quantità dei prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico con i rispettivi prin- cipi attivi. Questo dà modo agli utenti di elaborare i dati e crea un valore aggiunto per loro. Ad esem- pio, in futuro potranno registrare anche informazioni sulla quantità di additivi o principi attivi presente nei prodotti.

Articolo 16a capoverso 1 lettera g Allineamento del SI IPF con il SI GSN. Questo intervento è necessario per uniformare i processi di di- giFLUX rendendoli più semplici per gli utenti. Viene data loro la possibilità di registrare nel SI IPF an- che le scorte di PF. Gli utilizzatori possono costituire scorte di tutti i prodotti messi in commercio di cui alla lettera d.

Articolo 16b capoverso 3 L’obbligo di registrazione viene esteso anche alle altre imprese o alle altre persone incaricate. Ciò ri- specchia l'obiettivo principale dell'obbligo di comunicare e garantisce un’attuazione congruente con il SI GSN. Articolo 16b capoverso 9 Allineamento del SI IPF con il SI GSN. Questo intervento è necessario per uniformare i processi di di- giFLUX rendendoli più semplici per gli utenti. Analogamente alle sostanze nutritive, i Cantoni non sol- tanto possono prendere visione dei dati sui PF bensì possono anche elaborarli. In questo modo l’ela- borazione dei dati del SI IPF può avvenire nell’ambito dell’esecuzione senza passare per i funzionari federali. Gli uffici cantonali preposti all’esecuzione sono così sgravati sul piano amministrativo e gli utenti possono contattare anche servizi di supporto cantonali in caso di problemi.

Nell’allegato 2 (dati sui controlli) ai punti 1 e 2 viene inserito il rimando corretto all’OPCNP (ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli og- getti d’uso) e al numero 3.3 nelle versioni italiana e francese viene reintrodotto il termine «procedure penali» (per il settore dell’igiene nella produzione primaria vegetale).

In seguito alla modifica dell’articolo 14 lettera e, che prevede la registrazione nel SI GSN dei dati sulle

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

scorte, queste vanno aggiunte anche negli allegati 3a e 3b.

III Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza sugli alimenti per animali

L’obbligo di comunicare di cui all’articolo 47a OsAlA non può essere applicato per le aziende estere e le persone straniere. Queste, però, sono assoggettate alle prescrizioni dell’articolo 47 OsAlA, ossia sono tenute a notificare all’UFAG gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo e sono attivi in una delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali. Queste esigenze si applicano altresì per le ditte con sede all’estero. Anche un importatore diretto deve essere registrato (p.es. un agricoltore che acquista foraggio concentrato all’estero). Inoltre ai sensi dell’ordinanza concernente la produzione primaria, le aziende dedite alla produzione primaria devono garantire, sulla scorta di documenti scritti, la tracciabilità delle forniture dei loro pro- dotti primari (art. 5). La registrazione delle forniture dall'estero è quindi disciplinata in linea di principio, ma non è esplicita- mente indicata nell'articolo 47a sull'obbligo di comunicare le forniture di foraggio concentrato. Inoltre, il diritto vigente presenta alcuni elementi di ambiguità per quanto riguarda: le importazioni dirette di ali- menti per animali domestici (l'ordinanza concernente la produzione primaria non si applica in questo caso) / il commercio tra aziende dedite alla produzione primaria (non disciplinato dall'OsAlA) / le aziende con superfici o animali all'estero. Queste ultime possono acquistare alimenti per animali diret- tamente all'estero. Questa modifica dell'OsAlA è tesa a garantire che tutte le forniture di foraggio concentrato superiori alla soglia minima di cui all’articolo 47a capoverso 3 OsAlA siano effettivamente notificate nel quadro dell’obbligo di comunicare. Per le importazioni dirette dall'estero, l'obbligo di comunicare ricade sull’ac- quirente ovvero sulla società o sulla persona svizzera che importa direttamente i prodotti. Le ditte estere che hanno domicilio o sede in Svizzera ai sensi dell’OsAlA non possono trasferire l'obbligo di comunicare all’acquirente. In questo modo si evita che le aziende e le persone attive in Svizzera siano svantaggiate rispetto alle aziende estere e alle persone straniere. Inoltre, viene garantita la parità di trattamento per le aziende e le persone che si trovano nelle regioni di confine o nelle regioni interne

della Svizzera. In caso di violazioni, possono essere adottate misure amministrative di cui all'articolo

169 LAgr.

2. Ordinanza sui concimi

Articolo 29 capoverso 1bis

L’obbligo di comunicare di cui all’articolo 29 OCon non può essere applicato per le aziende estere e le persone straniere. Però si applica l’articolo 6 OCon secondo cui le aziende estere o le persone stra- niere che intendono mettere in commercio concimi in Svizzera devono avere domicilio o sede in Sviz- zera. L’obbligo di comunicare le forniture dall’estero è quindi regolamentato in linea di principio, ma non è indicato esplicitamente nell’articolo 29 sull’obbligo di comunicare le forniture di concimi.

Questa modifica dell'OCon è tesa a garantire che tutte le forniture di concimi superiori alla soglia mi- nima di cui all’articolo 24b capoverso 2 OCon siano effettivamente notificate nel quadro dell’obbligo di comunicare. Per le importazioni dirette dall'estero, l'obbligo di comunicare ricade sull’acquirente ov- vero sulla società o sulla persona svizzera che importa direttamente i prodotti. Le aziende estere o le persone straniere che hanno domicilio o sede in Svizzera ai sensi dell’OCon non possono trasferire l'obbligo di comunicare all’acquirente. In questo modo si evita che le aziende e le persone attive in Svizzera siano svantaggiate rispetto alle aziende estere e alle persone straniere. Inoltre, viene garan- tita la parità di trattamento per le aziende e le persone che si trovano nelle regioni di confine o nelle

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

regioni interne della Svizzera. In caso di violazioni, possono essere adottate misure amministrative di cui all'articolo 169 LAgr.

17.4 Ripercussioni

17.4.1 Confederazione

Le modifiche creano i presupposti per un'attuazione uniforme e semplice del SI GSN e del SI IPF. Ciò accresce l'accettazione nei confronti dell'obbligo di comunicare e di digiFLUX.

Precisando l'obbligo di comunicare per quanto riguarda l'importazione diretta o l'importazione di pro- dotti da parte di aziende estere, si vuole garantire la parità di trattamento. Ciò accresce l'accettazione nei confronti dell'obbligo di comunicare nel settore del commercio agricolo.

17.4.2 Cantoni

I Cantoni possono anche elaborare i dati nel SI IPF. In questo modo l’elaborazione dei dati del SI IPF può avvenire nell’ambito dell’esecuzione senza passare per i servizi federali. Ciò riduce l’onere ammi- nistrativo degli uffici cantonali preposti all’esecuzione.

17.4.3 Economia

I vantaggi sul piano economico consistono nell'eliminazione dei possibili svantaggi del commercio agricolo svizzero rispetto agli attori esteri. Viene inoltre garantito che vengano notificate le importa- zioni dirette.

17.4.4 Ambiente

L’obbligo di comunicare è fondamentale per migliorare il monitoraggio. Crea i presupposti per poter stimare meglio l’impatto ambientale delle applicazioni di PF. In questo modo è possibile stabilire in maniera più mirata rispetto a oggi misure per il raggiungimento degli obiettivi dello schema di ridu- zione dell’impiego di PF entro il 2030. Le modifiche previste non avranno alcuna ripercussione sul vo- lume dei dati, mentre la loro qualità migliorerà.

17.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.

17.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

17.7 Basi legali

Articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3, 165f e fbis, 165g, 177, 181 capoverso 1bis e 185 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01) nonché articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40).

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. d-f 1 Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati: d. i dati sulla quantità dei prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico di cui alla lettera a con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive; e. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera b presso le persone di cui alla lettera c con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive. f. abrogata

2bis Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello

spandimento delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c regi- strano i dati sull’utilizzatore incaricato.

Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d’informazione I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 possono essere scambiati tra il SI GSN e AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli

1 RS 919.117.71

stabilimenti di cui all’ordinanza del 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per uno scambio di dati con altri sistemi d’informazione le persone inte- ressate devono condividere i dati.

1 Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) con- tiene i seguenti dati: f. i dati sulla quantità dei prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico con i rispettivi principi attivi; g. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b con i rispettivi principi attivi;

3 Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera c regi- strano i dati sull’utilizzatore incaricato. L’autorità cantonale competente può registrare, correggere o integrare i dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettere b, f e g relativi a un anno civile entro fine marzo dell’anno seguente.

Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d’informazione I dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere scambiati tra il SI IPF e AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle im- prese e degli stabilimenti di cui all’ordinanza del 30 giugno 19933 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per uno scambio di dati con altri sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.

II Gli allegati 2, 3a e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2 RS 431.903 3 RS 431.903

2 L’abrogazione dell’articolo 14 capoverso 1 lettera f entra in vigore il 1° gennaio 2027.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 2 (art. 6 lett. d-f, 27 cpv. 5)

Dati sui controlli

N. 1 titolo

1 Dati di base del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC4 e

negli ambiti di controllo di cui all’art. 10 dell’ordinanza del 27 maggio 20205 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)

N. 2 titolo

2 Risultati del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC e

negli ambiti di controllo di cui all’art. 10 OPCNP N. 3.3

3.3 Procedure penali avviate

4 RS 910.15 5 RS 817.032

Allegato 3a (art. 14 cpv. 2)

Dati sul SI GSN

N. 5.6

5.6 Scorte di prodotti contenenti sostanze nutritive

Allegato 3b Dati sul SI IPF

N. 4.6

4.6 Scorte di prodotti fitosanitari e sementi trattate

Allegato (n. III)

Modifica di altri atti normativi I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 26 ottobre 20116 sugli alimenti per animali

2bis Se il foraggio concentrato è importato direttamente dall’estero, l’obbligo di comu-

nicare ricade sull’acquirente.

2. Ordinanza del 1° novembre 20237 sui concimi

6 RS 916.307 7 RU 2023 …; RS …

1bis Se i concimi sono importati direttamente dall’estero, l’obbligo di comunicare ri-

cade sull’acquirente.

18 Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118

18.1 Situazione iniziale

La rilevazione dei dati contabili è un presupposto importante per il monitoraggio, la valutazione e lo sviluppo delle misure della politica agricola. I dati sono valutati da Agroscope nell’ambito dell’analisi centralizzata dei dati contabili (monitoraggio agricolo). L’analisi è incentrata in particolare sulla situa- zione economica dell’agricoltura. Il campione «Situazione reddituale» dell’analisi centralizzata dei dati contabili serve a registrare la contabilità finanziaria di 2300 aziende agricole. Reperire ogni anno aziende agricole disposte a fornire ad Agroscope dati contabili anonimizzati richiede molto tempo. Al fine di ridurre il dispendio a livello esecutivo correlato alla valutazione della situazione economica dell'agricoltura, nell'ambito della PA22+ (art. 185 cpv. 3bis D-LAgr) il Parlamento ha deciso di introdurre la possibilità da parte del Consiglio federale di obbligare i gestori di aziende agricole a fornire i dati contabili individuali.

18.2 Sintesi delle principali modifiche

L'obbligo di partecipare alla fornitura di dati (art. 185 cpv. 3bis D-LAgr) e l'obbligo d’informare che vige per la Confederazione sono sanciti a livello di ordinanza. Parallelamente il termine obsoleto «aziende di riferimento» è sostituito con «aziende rappresentative». Viene inoltre modificato un altro atto norma- tivo. Si tratta dell’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1), segnata- mente del numero 154 dell’allegato.

18.3 Commento ai singoli articoli

Ingresso Nell’ingresso viene aggiunto il nuovo articolo 185 capoverso 3bis LAgr.

I

Sostituzione di un’espressione: in tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Articolo 1 capoverso 1 lettera d È specificato che la presente ordinanza si applica anche per la fornitura di dati per l’analisi centraliz- zata dei dati contabili.

Articoli 2 capoverso 1 lettera b e 4 rubrica e capoverso 1 Il termine obsoleto «aziende di riferimento» è sostituito con «aziende rappresentative». Nel 2014, l'a- nalisi centralizzata dei dati contabili ha subito un cambiamento di sistema dovuto a considerazioni sta- tistiche. La base per la registrazione dei dati contabili non è più costituita da aziende di riferimento co- stanti, ma viene selezionato ogni anno un campione casuale di aziende rappresentative.

Articolo 7a (nuovo) Obbligo di fornire dati contabili individuali per l’analisi centralizzata Alla sezione 2 «Analisi della situazione economica» sono aggiunti due nuovi articoli con i dettagli per l’attuazione dell’obbligo di fornire i dati per l’analisi centralizzata dei dati contabili.

I capoversi 1 e 2 si rifanno alla formulazione utilizzata nel messaggio concernente il testo di legge. Le aziende agricole selezionate in modo casuale sono tenute a fornire dati contabili individuali retti dal diritto privato. La fornitura di dati analizzabili continua a essere retribuita nel quadro del budget stabi- lito come finora. L’indennizzo è corrisposto per la preparazione dei dati contabili da trasmettere ad Agroscope. Trattandosi di dati sensibili, viene mantenuto l’indennizzo per il maggior dispendio, nono- stante l'obbligatorietà della fornitura dei dati.

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

L’indennizzo corrisposto ai gestori viene ridefinito annualmente in base alla ponderazione del cam- pione nel quadro del budget disponibile e comunicato online (Indagine per la situazione reddituale). Ciò comporta un adeguamento dinamico annuale dei campioni e delle aziende selezionate. Queste ricevono 60-100 franchi l’anno per la fornitura dei dati contabili.

Articolo 7b (nuovo) Collegamento e trasmissione dei dati contabili individuali

Il presente articolo disciplina l’utilizzo e la protezione dei dati rilevati. I dati possono essere collegati con dati dei sistemi d’informazione della Confederazione. Possono essere riutilizzati soltanto pseudo- nomizzati a scopo di studio, ricerca e formazione.

II

Il numero 154 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche; RS 431.012.1) è modificato come segue.

  • Obbligo d’informare: «informazione facoltativa» è sostituito con «informazione obbligatoria» con effetto al 1° gennaio 2026.
  • Disposizioni speciali: nella base legale è aggiunto l’articolo 185 capoverso 3bis LAgr.

In relazione alla modifica dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche va sottolineato quanto segue.

1. Attualmente l’Ufficio federale di statistica sta lavorando a una revisione totale dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Il numero 154 dell’allegato sarà sostituito con un nuovo numero e il contratto e la dichiarazione di consenso non figureranno più tra le disposizioni speciali. 2. Dal 2024 l’analisi centralizzata dei dati contabili e il monitoraggio agroambientale saranno se- parati. I dati per il monitoraggio agroambientale saranno rilevati attraverso altre fonti in futuro. Nel quadro della revisione totale dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche verrà introdotto un nuovo numero separato per il monitoraggio degli indicatori agroambientali e quindi saranno stralciati i dati ambientali dal titolo del vigente numero 154 e gli indicatori agroecologici dall’og- getto della rilevazione.

18.4 Ripercussioni

18.4.1 Confederazione

L'attuazione dell'obbligo di fornire dati contabili per l'analisi centralizzata dei dati contabili riduce il di- spendio necessario per reperire dati contabili e assicurare la rappresentatività statistica. Inoltre, i dati anonimizzati possono essere trasmessi e utilizzati in modo controllato a scopo di studio, di ricerca e di formazione.

Il reclutamento delle singole aziende agricole e delle loro fiduciarie per il monitoraggio della situazione reddituale in agricoltura non viene effettuato da Agroscope, bensì è affidato su mandato esterno a un istituto demoscopico. I costi finanziari del mandato esterno di reclutamento sono a carico dell'UFAG. L’introduzione dell’obbligo di fornire dati contabili comporterà una riduzione dei costi di reclutamento a medio termine. L’effettivo potenziale di risparmio sarà evidente solo negli anni successivi all'introdu- zione. Le spese di reclutamento e l’indennizzo per i dati analizzabili forniti rientrano nel budget dell'UFAG. Non sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive.

Per il servizio di reclutamento e le fiduciarie esistono contratti per la selezione delle aziende e la pre- parazione dei dati contabili.

Ai fini dell'attuazione, si deve innanzitutto informare sulla necessità dei dati individuali e sull'obbligo legale di fornirli attraverso un rafforzamento della comunicazione. Se questo non dovesse sortire l'ef- fetto desiderato (riduzione dei costi di reclutamento), in una fase successiva saranno prese in consi-

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

derazione eventuali sanzioni. Se un'azienda non fornisce i dati contabili individuali, può essere sanzio- nata con un’ammonizione o con un’ammenda fino a 10’000 franchi ai sensi dell'articolo 169 capoverso

1 LAgr (Misure amministrative generali).

18.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

18.4.3 Economia

L'attuazione dell'obbligo di fornire dati contabili per l’analisi centralizzata dei dati contabili ha ripercus- sioni sulle aziende agricole. In futuro, esse saranno obbligate a fornire i dati contabili se saranno in- cluse nel campione. Tuttavia, le sanzioni sotto forma di ammonizione o ammenda ai sensi dell'articolo 169 capoverso 1 LAgr saranno introdotte solo in una fase successiva, se il rafforzamento della comu- nicazione dell'obbligo di fornire i dati non sortirà gli effetti desiderati. Le modifiche previste sono rile- vanti dal profilo economico, in quanto ogni anno viene illustrata in modo rappresentativo la situazione economica dell'agricoltura. I dati costituiscono inoltre la base per i modelli di simulazione degli effetti delle modifiche delle misure di politica agricola.

18.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

18.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.

18.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026, ovvero un anno dopo l’entrata in vigore del corrispon- dente articolo di legge, onde armonizzare i tempi con i contratti di prestazioni di servizi per l’analisi centralizzata ancora in essere.

18.7 Basi legali

Nuovo articolo 185 capoverso 3bis D-LAgr nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+).

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

Modifica del …

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’analisi della sostenibilità in agricol- tura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Ingresso visti gli articoli 6a capoverso 2, 6b capoverso 3 e 185 capoversi 2 e 3bis della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),

Art. 1 cpv. 1 lett d

1 La presente ordinanza disciplina:

d. la fornitura di dati per l’analisi centralizzata dei dati contabili e l’utilizzo dei dati.

Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 frase introduttiva

1 Sono oggetto dell’analisi i seguenti settori:

b. le aziende agricole rappresentative; 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) si fonda sugli strumenti d’analisi se-

guenti:

1 RS 919.118 2 RS 910.1

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura RU 20--

Art. 4 Analisi delle aziende agricole rappresentative per l’analisi centralizzata dei dati contabili 1 Per analizzare le aziende agricole rappresentative l’UFAG utilizza i dati dell’analisi centralizzata di dati contabili e ambientali rilevanti delle aziende agricole secondo il numero 154 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19933 sull’esecuzione di rile- vazioni statistiche federali. 2 A tal fine paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile nonché

analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.

Art. 7a e 7b inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 7a Obbligo di fornire dati contabili individuali per l’analisi centralizzata I gestori delle aziende rappresentative selezionate sono tenuti a fornire dati contabili individuali. Sono indennizzati per la fornitura di dati analizzabili.

Art. 7b Collegamento e trasmissione dei dati contabili individuali Prima della fornitura dei dati l’UFAG informa i gestori delle aziende rappresentative selezionate che i dati contabili individuali possono essere: a. collegati con dati dei sistemi d’informazione della Confederazione; b. trasmessi pseudonomizzati a scopo di studio, di ricerca e di formazione:

1. a scuole universitarie e istituti di ricerca,

2. a terzi, a condizione che operino su mandato della Confederazione.

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

3 RS 431.012.1

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura RU…

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura RU 20--

Allegato (n. II) Modifica di un altro atto normativo

L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19934 sull’esecuzione di rilevazioni statisti- che federali è modificato come segue:

N. 154

154. Analisi centralizzata di dati contabili e ambientali rilevanti delle

aziende agricole

Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura (Agroscope) Oggetto della rilevazione: Risultati contabili, dati per il calcolo di indicatori agroecologici e informa- zioni supplementari di aziende agri- cole Tipo e metodo di rilevazione: Campione casuale (campione «Situa- zione reddituale»), rilevazione par- ziale (campioni «Conduzione azien- dale» e «Indicatori agroecologici» ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’analisi della sostenibi- lità in agricoltura (RS 919.118) Fonte dei dati: Aziende agricole Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Uffici fiduciari agricoli, Associazione svizzera dei fiduciari agricoli fidagri, servizio di reclutamento

4 RS 431.012.1

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura RU…

Disposizioni speciali: Secondo l’articolo 185 capoversi 1bis e 3bis della legge del 29 aprile

1998 sull’agricoltura (RS 910.1) e

dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’analisi della sostenibi- lità in agricoltura (RS 919.118). Contratto sulla trasmissione di dati economici ed ecologici dalle aziende agricole all’analisi centralizzata (AC). Dichiarazione di consenso sulla rile- vazione e sul collegamento dei dati per l’analisi centralizzata di dati con- tabili e di indicatori agroecologici (requisito per la trasmissione dei dati).

19 Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il rac- colto (ORPAR), RS xxx

19.1 Situazione iniziale

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Parlamento ha deciso di introdurre con- tributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto. Con l’ordinanza proposta concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR) il mandato del legisla- tore viene attuato a livello di ordinanza. L’entrata in vigore dell’ORPAR è prevista per il 1° gennaio 2025. In virtù del nuovo progetto di legge sull’agricoltura, la Confederazione può versare contributi per la ridu- zione dei premi di assicurazioni per il raccolto private, purché l’assicurazione copra rischi aventi un impatto su larga scala, come siccità e gelo. Il nuovo testo di legge prevede che la Confederazione versi il contributo pari al massimo al 30 per cento dei premi direttamente all’assicurazione che lo utilizza esclusivamente per ridurre l’importo dei premi degli agricoltori assicurati. Il Consiglio federale ha la fa- coltà di stabilire le condizioni e gli oneri per il versamento dei contributi, il loro importo e la franchigia minima degli assicurati. Trattandosi di una misura di finanziamento iniziale, i contributi in oggetto sono limitati a otto anni secondo il testo di legge.

19.2 Sintesi delle principali modifiche

Si tratta di una nuova ordinanza. Lo strumento dei contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione per il raccolto è introdotto sulla base dell'articolo 86b LAgr.

19.3 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto L’obiettivo principale della nuova misura è migliorare la copertura del rischio di fluttuazione dei raccolti a causa delle condizioni meteorologiche. Concretamente si tratta di ridurre i premi delle assicurazioni per il raccolto mediante un finanziamento iniziale e di migliorarne la penetrazione nel mercato.

Articolo 2 Portata e importo del contributo Questo sostegno è limitato a prodotti assicurativi che coprono il rischio di siccità o gelo. Questi rischi hanno un impatto su larga scala e colpiscono contemporaneamente un gran numero di produttori. Il contributo è versato nel quadro dei crediti autorizzati.

Danno diritto al contributo soltanto i premi assicurativi che proteggono le rese delle colture contro i rischi siccità e/o gelo. La riduzione può essere concessa sia per i premi assicurativi che coprono danni quan- titativi (=calo del volume del raccolto) sia per quelli che coprono danni qualitativi (= diminuzione dei parametri qualitativi del raccolto quali aspetto esteriore, tenori, peso ettolitrico, ecc.). La polizza assicu- rativa può coprire sia rischi che danno diritto al contributo (gelo e/o siccità) sia rischi che non danno diritto al contributo. Tuttavia, danno diritto al contributo soltanto le quote dei premi assicurativi che pro- teggono le rese delle colture contro i rischi gelo e/o siccità. Possono essere sostenuti sia i premi di assicurazioni di indennizzo sia quelli di assicurazioni indicizzate. Per altri rischi, come ad esempio il rischio di grandine, non è previsto alcun sostegno.

I contributi ammontano al massimo al 30 per cento del premio assicurativo che dà diritto al sostegno. Pertanto, i contributi federali non hanno l'effetto indesiderato di sostenere indirettamente metodi di pro- duzione non adeguati alle condizioni locali e non competitivi, il che sarebbe contrario agli obiettivi ge- nerali della nuova politica agricola.

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

Sezione 2: Esigenze Articolo 3 Esigenze relative al gestore Il presente articolo garantisce che i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto siano versati soltanto ai richiedenti che gestiscono in prima persona un’azienda e che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o ricevono pagamenti diretti in quanto azienda d’esti- vazione. In questo modo la misura è in linea con una produzione agricola sostenibile e rispettosa dell’ambiente e degli animali. Poiché gli assicuratori sono tenuti a verificare se gli agricoltori hanno diritto ai contributi prima della stipulazione dei contratti (cfr. art. 7), le disposizioni devono essere adempiute nell'anno precedente l'anno di contribuzione, in modo che l'UFAG possa trasmettere agli assicuratori dati aggiornati sugli agricoltori o sulle aziende che hanno diritto ai contributi.

Articolo 4 Esigenze relative all’assicurazione sul raccolto Capoverso 1 lettera a: le assicurazioni per il raccolto devono essere offerte da compagnie assicurative autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni» (ogni danno subito dai beni causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento) e quindi adempiere le esigenze di questo organismo di controllo. Questa disposizione evita che l’UFAG sia responsabile della verifica della conformità dei prodotti assicurativi presenti sul mercato per i quali viene concesso il contributo. Capoverso 1 lettera b: l'obiettivo di questa disposizione è garantire la parità di trattamento di tutti gli agricoltori in Svizzera. Un agricoltore di Ginevra deve avere accesso agli stessi prodotti assicurativi di una contadina di Zurigo.

La somma assicurata può essere concordata liberamente tra il contraente e la compagnia assicurativa sulla base di dati empirici. Pertanto, la Confederazione non stabilisce alcuna esigenza relativa al livello minimo di copertura. Questo perché quanto più flessibile è l’esigenza relativa alla copertura assicurativa (p.es. assicurazione possibile su base particellare), tanto meno lo strumento entra in concorrenza con altre misure preventive di gestione del rischio, come ad esempio la scelta di colture e varietà robuste o l'installazione di sistemi di irrigazione. Inoltre, ciò promuove la concorrenza e l'innovazione nel mercato assicurativo e riduce significativamente il dispendio per la Confederazione associato al controllo. Capoverso 2: lo scopo primario dei contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto è mitigare le conseguenze di eventi estremi, che finora si sono spesso tradotte anche in richieste finan- ziarie allo Stato. Le aziende agricole che non stipulano un'assicurazione nonostante la riduzione dei premi concessa dallo Stato non hanno diritto ad altri aiuti federali per compensare i danni (cfr. art. 86b capoverso 5 LAgr). Ad esempio, in caso di gelo e siccità, non è più possibile ricevere aiuti sotto forma di mutui nel quadro dei sostegni per la conduzione aziendale di cui all’ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura. Un sostegno retroattivo in ambito assicurativo non è possibile. Per garantire che lo strumento non abbia l'effetto indesiderato di entrare in concorrenza con misure preventive come la scelta di colture e varietà robuste o l'installazione di sistemi di irrigazione, è richiesta una franchigia minima del 15 per cento della somma assicurata. È stata scelta questa quota perché l'esperienza all'estero ha dimostrato che una franchigia troppo alta porta gli agricoltori a non utilizzare l'opzione di riduzione del premio.

Sezione 3: Procedura Articolo 5 Domanda dell’assicuratore e contratto Capoversi 1 e 2: con la domanda di autorizzazione, la compagnia assicurativa deve confermare che la sua offerta adempie le esigenze di cui all’articolo 4. Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 l’UFAG proce- derà a verificare se la compagnia assicurativa è inclusa nell’elenco di quelle autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni». Se la compagnia assicurativa figura in tale elenco, l’UFAG pubblicherà sul suo sito Internet i dati di contatto dell’assicuratore quale compagnia assicurativa autorizzata, cosicché gli agricoltori possano consultarli.

Capoverso 3: se l’esame della domanda ha esito positivo, l’UFAG stipula un contratto con l’assicuratore in cui devono essere disciplinati almeno i seguenti punti:

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

a. obbligo di conservazione per tutte le registrazioni e tutti i documenti;

b. modello delle prove attuariali;

c. tenore e periodicità del resoconto;

d. controlli da parte dell’UFAG;

e. protezione dei dati.

Questi punti consentono all’UFAG di disporre della documentazione necessaria per svolgere i controlli indispensabili per un’esecuzione conforme al diritto nonché eseguire verifiche successive in caso di problemi o dubbi. Nel contratto devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:

a. obbligo di conservazione per tutte le registrazioni e tutti i documenti;

• l’assicuratore deve conservare in modo sicuro tutte le registrazioni e tutti i documenti per 10 anni dalla fine dell’ultimo anno della concessione del contributo.

b. modello delle prove attuariali;

c. tenore e periodicità del resoconto;

• ogni quattro anni dall’entrata in vigore entro il 28 febbraio del quarto anno, ovvero entro rispetti- vamente il 28 febbraio 2028 e il 28 febbraio 2032, l’assicuratore deve presentare all’UFAG tutte le prove attuariali, cioè le prove tecniche relative all’assicurazione rilevanti per la definizione dei premi assicurativi.

  • Nell’ambito del suddetto termine deve inoltre presentare un rapporto che contenga i seguenti dati: 1. una sintesi degli sviluppi a livello nazionale e cantonale degli ultimi quattro anni o almeno a partire dalla disponibilità dei dati. a. il numero dei contratti di assicurazioni per il raccolto nonché dei contratti con riduzioni dei premi che hanno comportato un indennizzo in caso di sinistro, b. per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi e per ogni tipo di coltura:
  • tutta la superficie utile assicurata e la somma assicurata totale,
  • la tariffa applicata,
  • la somma media assicurata,
  • la somma dei premi e degli indennizzi in caso di sinistro,
  • le cifre caratteristiche, segnatamente i premi pagati rispetto alla somma assi- curata totale e il rapporto con gli ettari assicurati complessivamente nonché tra gli indennizzi e i premi;

2. una sezione in cui sono abbozzati altri sviluppi e le difficoltà riscontrate.

  • L’UFAG può trasmettere i documenti a terzi a condizione che siano necessari per l’esecuzione di un mandato d’esame in cui si analizzi se i premi sono adeguati ai rischi e se dopo l’introdu- zione del contributo federale non siano aumentati in misura sproporzionata. L’assicuratore può esprimersi sui risultati del mandato d’esame.
  • L’UFAG può utilizzare i documenti per la sorveglianza, la valutazione e il resoconto sui contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto giusta l’articolo 86b LAgr.

d. Controlli da parte dell’UFAG • Prima del versamento dell’importo residuo in virtù dell’articolo 9 lettera b, l’UFAG, o un ente da esso incaricato, svolge i seguenti controlli:

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

1. un esame a campione per verificare se le aziende ai cui gestori è stata concessa una ridu- zione dei premi sono indicate nell’elenco delle aziende di cui all’articolo 6; 2. un esame a campione sulla conformità delle polizze assicurative con le esigenze di cui agli articoli 4 e 7 capoverso 4 nonché sulla conformità dei dati dell’elenco di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera a con le rispettive polizze assicurative, in particolare per quanto riguarda l’importo della riduzione dei premi versato.

  • Nel secondo anno dall’autorizzazione giusta l’articolo 5 l’assicuratore deve presentare all’UFAG entro il 28 febbraio i documenti per l’esame delle cifre attuariali o tecniche relative all’assicura- zione.
  • L’assicuratore deve consentire all’UFAG l’accesso ai documenti e il controllo dei libri e del regi- stro nonché di altra documentazione.
  • In caso di sospetto di infrazione, l’UFAG avvia un’indagine e adotta le necessarie misure am- ministrative giusta l’articolo 169 LAgr.

e. Controlli da parte dell’UFAG Si indica nel contratto che gli assicuratori possono utilizzare i dati (cfr. elenco dei numeri RIS all’art. 6) unicamente allo scopo di verificare se le aziende hanno diritto ai pagamenti diretti.

Capoverso 4: al fine di limitare il dispendio amministrativo, per la proroga l’assicuratore deve confermare annualmente all’UFAG che le condizioni di cui all’articolo 4 sono ancora adempiute.

Articolo 6 Elenco delle aziende di gestori aventi diritto alla riduzione Capoverso 1: per poter beneficiare del contributo i gestori devono adempiere le condizioni di cui all’ar- ticolo 3 della presente ordinanza. Per motivi di protezione dei dati, l’UFAG, mediante un elenco, tra- smette soltanto i loro numeri aziendali agli assicuratori autorizzati. Come numero aziendale viene utiliz- zato il numero RIS (numero di registrazione non significativo di 8 cifre) del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) di cui alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica. Questo elenco consente agli assi- curatori di verificare se gli agricoltori hanno diritto al contributo per la riduzione dei premi prima di stipu- lare i contratti assicurativi. L’elenco deve essere trasmesso agli assicuratori al più tardi entro il 31 di- cembre dell'anno precedente l'anno di contribuzione, in modo che ne dispongano per l’allestimento delle polizze assicurative nell’anno di contribuzione. L’inoltro del modulo di richiesta vale come domanda di riduzione dei premi.

Capoverso 2: l’elenco dei numeri RIS serve agli assicuratori per verificare se un assicurato ha diritto ai pagamenti diretti e quindi a una riduzione dei premi. L’UFAG stipula un contratto con gli assicuratori. Tra le altre cose, si indica nel contratto che gli assicuratori possono utilizzare i dati (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. e) unicamente per tale scopo.

Articolo 7 procedura di domanda e stipulazione dell’assicurazione Capoverso 1: affinché un gestore manifesti il proprio interesse all’assicuratore per la stipulazione di un’assicurazione per il raccolto autorizzata e possa confermare in particolare che presenta una do- manda di riduzione dei premi, l’assicuratore, qualora auspicato, mette a disposizione un modulo di ri- chiesta. Capoverso 2: il gestore inoltra all’assicuratore il modulo di richiesta firmato in cui conferma che presenta una domanda di riduzione dei premi nonché che adempie le esigenze di cui all’articolo 3 e indica il numero aziendale RIS. L’inoltro del modulo di richiesta all’assicuratore vale come domanda di riduzione dei premi.

Capoverso 3: prima della stipulazione della polizza assicurativa l’assicuratore controlla se l’azienda è inclusa nell’elenco di cui all’articolo 6. Con questa disposizione si evita che gli agricoltori beneficino di una riduzione senza averne diritto. Capoverso 4: le informazioni minime indicate per la polizza assicurativa (elementi utili ai fini dell’identi- ficazione dell’assicuratore e dell’agricoltore, data di inizio e di fine del contratto, superficie assicurata, somma assicurata, franchigia, importo del premio, importo della riduzione dei premi concessa, ecc.)

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

consentono di incrociare le polizze assicurative con le informazioni contenute nella richiesta di fondi dell'assicuratore e quindi di verificare l'esattezza di quest'ultima. Articolo 8 Fatturazione all’UFAG Gli assicuratori devono poter allestire la lista definitiva degli agricoltori che hanno ricevuto una riduzione dei premi nell’anno di contribuzione senza che questa sia soggetta a continue modifiche e devono con- segnarla all'UFAG nella sua versione definitiva entro il 30 giugno dell'anno di contribuzione. Se un agri- coltore stipula un contratto dopo questa scadenza, non ha più diritto al contributo. Sulla base di tutte le informazioni aggiornate sugli agricoltori che hanno beneficiato della riduzione del premio, gli assicuratori sono in grado di presentare all’UFAG una fattura annuale entro il 30 giugno. Le indicazioni riportate sulla fattura (informazioni ai fini dell’identificazione dell’agricoltore, rischi coperti, superfici assicurate e importo del contributo concesso per ogni tipo di coltura, importo totale dei premi per i quali è concesso un contributo e importo totale del contributo concesso) consentono all’UFAG di identificare inequivocabilmente gli agricoltori che hanno beneficiato della riduzione del premio, di cono- scere l'importo totale della riduzione del premio concessa a ciascuno di essi e di effettuare un primo controllo di plausibilità dell'importo della riduzione del premio concessa a ciascun agricoltore sulla base dei rischi coperti e delle superfici delle colture interessate.

Articolo 9 Versamento dei contributi all’assicuratore Il primo versamento come acconto pari al 75 per cento consente di bilanciare meglio il ciclo di liquidità dell'assicuratore, di ridurre il rischio di carenza di liquidità e quindi di adempiere correttamente le esi- genze della FINMA. Questo perché il versamento avviene praticamente poco prima dell’esborso dell'as- sicuratore, ossia poco prima della concessione della riduzione dei premi degli agricoltori assicurati. Inol- tre il termine consueto per il pagamento dei premi da parte degli agricoltori è fissato generalmente a fine giugno. L'UFAG versa l'importo residuo a fine novembre, per avere il tempo di effettuare i controlli annuali prima del versamento finale agli assicuratori. In questo modo, l'importo finale dovuto può essere ridotto se viene riscontrata un'infrazione durante i controlli. Inoltre i contributi possono essere erogati solo fino a concorrenza dell’importo massimo del credito autorizzato. Se il credito non è sufficiente, l'importo residuo viene ridotto proporzionalmente secondo la lettera b.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 10 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Articolo 11 Disposizioni transitorie Capoverso 1: per il 2025 il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione da parte dell'assicuratore, fissato al 31 agosto dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 5, deve essere ade- guato. Si applica il termine del 31 gennaio 2025. Capoverso 2: per il 2025 il termine per la trasmissione da parte dell’UFAG dell’elenco degli agricoltori aventi diritto ai contributi, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’articolo 6, deve es- sere adeguato. Si applica il termine del 28 febbraio 2025.

Articolo 12 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Ai sensi del numero III capoverso 3 della modifica LAgr, questa misura ha effetto per otto anni dall'en- trata in vigore della legge. La presente ordinanza si applica pertanto fino al 31 dicembre 2032.

19.4 Ripercussioni

19.4.1 Confederazione

Partendo dal presupposto che la penetrazione nel mercato di prodotti che coprono i rischi su larga scala aumenterà in modo significativo a seguito della nuova misura e tenendo conto di una franchigia del 15

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

per cento, si può ipotizzare che i costi di cofinanziamento per la Confederazione ammonteranno in media a circa 5 milioni di franchi all'anno nel periodo 2025-2028. È prevista una valutazione della misura quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza. Per i rischi di gelo e siccità, la Confederazione non pagherà ulteriori indennizzi per compensare i danni se le aziende agricole non hanno stipulato un'assicurazione nono-stante il sostegno statale ai premi (cfr. art. 86b cpv. 5 LAgr).

19.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione in quanto i Cantoni non sono coinvolti nei compiti esecutivi per la riduzione dei premi.

19.4.3 Economia

Le assicurazioni promuovono l'imprenditorialità. Questo perché la minore volatilità del reddito offre la possibilità di utilizzare una quota maggiore di liquidità per varie strategie. Secondo lo studio commissio-nato dall'UFAG, una riduzione dell’importo dei premi del 30 per cento genera un effetto leva dell'ordine di 80-180 franchi. In altre parole, ogni franco di premio ridotto assicura tra gli 80 e i 180 franchi di valore agricolo.

19.4.4 Ambiente

L'ambiente non è influenzato né positivamente né negativamente dall’introduzione di questa nuova mi- sura. Tuttavia, essa aiuta gli agricoltori a tutelarsi meglio dai rischi di eventi meteorologici.

19.4.5 Rapporto con il diritto internazionale

I contributi statali per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto sono considerati sovven- zioni ai sensi del diritto dell’OMC e la loro concessione è disciplinata in particolare dall'Accordo sull'a- gricoltura dell’OMC (RS 0.632.20 Allegato 1A.3, AoA). Dato il loro vincolo diretto con la produzione, i contributi devono essere intesi come sovvenzioni con un effetto distorsivo sul commercio ai sensi dell'AoA e devono essere attribuiti alla cosiddetta Amber Box. Questa contiene le sovvenzioni con ef- fetto distorsivo sulla produzione o sul commercio e prevede un limite massimo. I 5 milioni di franchi all'anno prospettati non comportano alcun superamento da parte della Svizzera del suo limite massimo nel quadro dell'Amber Box. Di conseguenza, la misura è fondamentalmente compatibile con il diritto dell'OMC. I contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto non soddisfano i criteri della Green Box. In essa sono infatti contenuti i contributi statali alle assicurazioni sul reddito, ma non quelli vincolati alla produzione (cfr. allegato 2 paragrafo 7 AoA). I contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto sono notificati presso l’OMC.

Gli sforzi di riforma a lungo termine all'interno dell'OMC mirano a trasformare le misure di sostegno interno con effetto distorsivo sul commercio classificate nell’Amber Box in misure di sostegno svincolate dalla produzione classificate nella Green Box. La misura in oggetto è finanziata con i fondi nell’ambito dei pagamenti diretti. Poiché la maggior parte dei pagamenti diretti è attribuita alla Green Box, ciò com-porta un trasferimento di risorse finanziarie dalla Green Box all’Amber Box. Questo pone delle criticità dal punto di vista degli sforzi di riforma in atto sul piano internazionale. In questo senso, è positivo che si tratti di un finanziamento iniziale limitato a otto anni.

L’ordinanza non ha ripercussioni sul diritto bilaterale tra la Svizzera e l’UE.

19.5 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è valida fino al 31 dicembre 2032. Le disposizioni transitorie fissano i termini di cui agli articoli 6 e 7 per il 2025.

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

19.6 Basi legali

Con l'articolo 86b LAgr il legislatore ha conferito al Consiglio federale la facoltà di versare contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto private, purché l’assicurazione copra i rischi aventi un impatto su larga scala, come siccità e gelo.

A complemento dell'articolo 177 LAgr, l'articolo 86b capoverso 4 LAgr contiene la disposizione di delega che consente al Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione.

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR)

del …

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 86b capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di contributi federali per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (con- tributi).

Art. 2 Portata e importo del contributo 1 Il contributo è concesso nel quadro dei crediti autorizzati per quella parte di un’as-

sicurazione per il raccolto che protegge le rese delle colture contro i rischi di siccità e gelo. Corrisponde al massimo al 30 per cento del premio assicurativo annuo stabilito nella polizza assicurativa per l’assicurazione contro perdite dei raccolti dovute a siccità e gelo.

RS .......... 1 RS 910.1

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Sezione 2: Esigenze

Art. 3 Esigenze relative al gestore Il contributo è concesso se nell’anno che precede l’anno di contribuzione il gestore ha adempiuto le condizioni di cui agli articoli 3–7 e 10–34 dell’ordinanza del 23 ottobre

20132 sui pagamenti diretti.

Art. 4 Esigenze relative all’assicurazione per il raccolto

1 Il contributo è concesso se l’assicurazione per il raccolto:

a. è offerta da un assicuratore che dispone di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per il ramo assicurativo B9 «Al- tri danni ai beni» di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 9 novembre 20053 sulla sorveglianza; b. è offerta a livello nazionale. 2 L’assicurazione per il raccolto deve prevedere una franchigia di almeno il 15 per cento della somma assicurata.

Sezione 3: Procedura

Art. 5 Domanda dell’assicuratore e contratto 1 L’assicuratore che intende offrire un’assicurazione per il raccolto, per la quale può essere concesso il contributo, deve presentare una domanda di autorizzazione all’Uf- ficio federale dell’agricoltura (UFAG) entro il 31 agosto dell’anno precedente l’anno di contribuzione. Nella domanda deve confermare che la sua offerta adempie le esi- genze di cui all’articolo 4.

2 L’UFAG esamina la domanda entro 20 giorni dalla ricezione e decide in merito

all’autorizzazione. Pubblica l’elenco degli assicuratori autorizzati sul suo sito Inter- net.

3 Dopo l’esame della domanda, l’UFAG stipula un contratto con l’assicuratore che

disciplina almeno quanto segue: a. obbligo di conservazione per tutte le registrazioni e tutti i documenti; b. modello delle prove attuariali; c. tenore e periodicità del resoconto; d. controlli da parte dell’UFAG; e. protezione dei dati.

2 RS 910.13 3 RS 961.011

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4 Per prorogare l’autorizzazione, l’assicuratore deve confermare annualmente che la

sua offerta assicurativa adempie ancora le esigenze di cui all'articolo 4. Deve presen- tare la domanda di proroga dell’autorizzazione all’UFAG entro il 31 agosto.

Art. 6 Elenco delle aziende di gestori aventi diritto alla riduzione Entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di contribuzione, l'UFAG trasmette agli assicuratori autorizzati un elenco dei numeri aziendali di tutte le aziende agricole i cui gestori adempiono le esigenze di cui all'articolo 3. Come numero aziendale viene utilizzato il numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabili- menti (numero RIS) di cui alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale. 2 L’elenco con i numeri RIS serve agli assicuratori per verificare se un gestore ha

diritto ai pagamenti diretti e quindi a una riduzione dei premi.

Art. 7 Procedura di domanda e stipulazione dell’assicurazione 1 L'assicuratore mette a disposizione del gestore un modulo di richiesta per la stipula-

zione di un’assicurazione per il raccolto autorizzata in virtù dell’articolo 4 2 Il gestore inoltra all’assicuratore il modulo di richiesta firmato. Il gestore conferma

che adempie le esigenze di cui all’articolo 3 e indica il numero RIS. L’inoltro del modulo di richiesta vale come domanda di riduzione dei premi. 3 Prima di stipulare la polizza assicurativa, l’assicuratore controlla se l’azienda è in-

clusa nell’elenco di cui all’articolo 6.

4 La polizza assicurativa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. i dati necessari per l’identificazione dell’assicuratore; b. i dati necessari per l’identificazione:

1. del gestore assicurato, in particolare il numero d’identificazione delle im-

prese IDI, cognome e nome, numero di telefono e indirizzo e-mail,

2. dell’azienda agricola, in particolare il numero RIS e l’ubicazione

dell’azienda inclusi via, numero postale d’avviamento, luogo; c. la data di inizio e di fine della polizza; d. per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi e per ogni tipo di coltura:

1. la rispettiva superficie utile,

2. la somma assicurata per ettaro,

3. la somma assicurata totale,

4. la franchigia in riferimento alla somma assicurata,

5. l’importo del premio assicurativo,

6. l’importo della riduzione dei premi concessa;

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

e. la somma dei premi dell’azienda interessata per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi; f. l’importo della riduzione dei premi complessivamente concessa all’azienda interessata; g. il consenso del gestore alla trasmissione dei dati assicurativi all’UFAG.

Art. 8 Fatturazione all’UFAG 1 L'assicuratore fattura annualmente entro il 30 giugno all’UFAG le riduzioni dei premi concesse nell'anno di contribuzione in corso nell’ambito delle sue assicurazioni per il raccolto.

2 La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l’elenco di tutti i gestori beneficiari di una riduzione dei premi nell’anno di contribuzione; b. per ogni gestore:

1. i dati di cui all’articolo 7 capoverso 4 lettera b,

2. per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione

dei premi e per ogni tipo di coltura, la rispettiva superficie utile e l’im- porto della riduzione dei premi concessa,

3. il premio per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una

riduzione dei premi,

4. l’importo della riduzione dei premi complessivamente concessa.

Art. 9 Versamento dei contributi all’assicuratore L’UFAG versa i contributi all’assicuratore nel quadro dei crediti autorizzati come se- gue: a. entro il 31 agosto dell’anno di contribuzione: il 75 per cento dei contributi come acconto; b. entro il 30 novembre dell’anno di contribuzione: l’importo residuo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 11 Disposizioni transitorie 1 L’assicuratore che nel 2025 intende offrire un'assicurazione per il raccolto per la quale può essere concesso un contributo deve presentare all'UFAG una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 entro il 31 gennaio 2025.

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

2 L'UFAG trasmette agli assicuratori autorizzati nel 2025 un elenco conformemente all’articolo 6 entro il 28 febbraio 2025.

Art. 12 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è valida fino al 31 dicem- bre 2032.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

20 Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricol- tura e la filiera alimentare (OPRCI), RS …

20.1 Situazione iniziale

Il know-how sviluppato dalla ricerca e le innovazioni che ne derivano non sempre giungono agli attori della filiera agroalimentare svizzera. Questo accade se non esiste un mercato, se il mercato è troppo piccolo per finanziare i consumi intermedi corrispondenti o se deve essere ancora creato. Ciò è il caso, ad esempio, se gli attori non possono permettersi attività di ricerca e sviluppo o se i risultati della ricerca non possono essere implementati nella pratica. Nel settore della selezione vegetale, ad esem- pio, le imprese private, per lo più di piccole dimensioni, che operano oggi in Svizzera spesso non di- spongono delle infrastrutture, delle conoscenze tecniche e della forza innovativa necessarie. Esiste pertanto una lacuna nell'applicazione delle nuove conoscenze e dei nuovi metodi nella selezione pra- tica. Di conseguenza, difficilmente le imprese di selezione possono generare un valore aggiunto per le proprie attività dai risultati della ricerca pubblica. Solo le ditte con importanti sbocchi di mercato rie- scono a colmare questa lacuna attraverso i propri dipartimenti di ricerca e sviluppo. Nel settore della salute degli animali, su determinati argomenti i singoli attori possiedono già conoscenze ampie oppure queste sono sviluppate nel contesto di progetti di ricerca su altri temi. Tuttavia, manca un coordina- mento tra gli attori per garantire lo scambio di conoscenze da un lato e l'attuazione pratica delle inno- vazioni dall'altro. La salute degli animali può essere preservata e rafforzata solo attraverso la coopera- zione tra i vari attori. Le reti di competenze e d’innovazione possono contribuire in modo significativo a colmare queste lacune, creando un’interazione sistematica tra i vari attori della ricerca e del settore privato per il trasferimento di conoscenze e tecnologie nonché fornendo consulenza, coordinamento e supporto tecnico per l'implementazione delle innovazioni nella pratica.

20.2 Sintesi delle principali modifiche

Finora mancava la base legale per il sostegno finanziario di reti di competenze e d’innovazione di que- sto genere nell’agricoltura e nella filiera alimentare. Con la PA22+ è stato introdotto l’articolo 120 D- LAgr. Questa base legale consente di sostenere con aiuti finanziari lo sviluppo e la gestione di queste reti. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione continua tra università, istituti di ricerca e attori privati dell’agricoltura e della filiera alimentare. Le analisi del fabbisogno svolte dalla Confederazione hanno evidenziato la necessità di sviluppare reti di competenze e d’innovazione nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento e della salute degli animali (cfr. commento del messaggio PA22+, art. 120 LAgr). Attualmente non è previsto un sostegno in altri settori.

La procedura per la concessione di tale sostegno federale viene ora disciplinata a livello di ordinanza.

20.3 Commento dei singoli articoli

Articolo 1: il presente articolo descrive le condizioni fondamentali per un sostegno con aiuti finanziari da parte della Confederazione. I capoversi 1 e 2 fissano le condizioni concernenti il diritto ai contributi che devono essere adempiute cumulativamente. Capoverso 1 lettera a: l’UFAG può concedere aiuti finanziari a reti di competenze e d’innovazione se queste sono attive nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento e della salute degli animali. In ragione delle disfunzioni del mercato e delle strategie della Confederazione in tali settori («Strategia Selezione vegetale 2050», «Strategia sull’allevamento di animali 2030» e «Strategia per la salute ani- male in Svizzera 2022+»), esiste un interesse pubblico a promuovere lo scambio di conoscenze e l’in- novazione in questi settori. Attualmente non è previsto un sostegno a reti di competenze e d’innova- zione attive in altri settori. Capoverso 1 lettera b: viene definita la missione. In linea con questa, le reti di competenze e d’innova- zione collaborano con partner privati dell’agricoltura e della filiera alimentare. Esse creano un’intera- zione sistematica tra la ricerca, gli attori dei settori pubblico e privato nonché gli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare, al fine di ottimizzare il trasferimento di conoscenze e tecnologie nella pratica. La collaborazione sistematica tra attori diversi all’interno di una rete implica che essa sia gestita in

Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)

modo professionale. Le attività comprendono, ad esempio, la selezione e la contattazione di partner di rete rilevanti, la progettazione delle modalità di cooperazione tra i partner di rete per quanto riguarda la distribuzione delle risorse e dei ricavi, le competenze e i compiti, nonché la pianificazione di regole informali e formali di cooperazione, la gestione delle conoscenze e il marketing di rete, la fornitura di servizi come il lavoro di ricerca e di sviluppo, nonché la consulenza e il networking. Nella pratica, que- ste attività non possono essere svolte a titolo secondario, con pochi sforzi e un susseguirsi di cambi a livello manageriale. Strutture adeguate e una gestione professionale e continua sono quindi un pre- supposto per il successo. La gestione professionale di una rete di competenze e d’innovazione può assumere forme molto diverse dal profilo della struttura organizzativa (centralizzata o decentralizzata), della progettazione dell'infrastruttura («condivisione» o «proprietà»), della forma di cooperazione (for- malizzata o ad hoc) o della personalità giuridica (p.es. associazione o fondazione). Di norma, la ge- stione della rete è organizzata a livello centrale in centri di competenza con un manager di rete e col- laboratori altamente qualificati. Capoverso 1 lettera c: le attività delle reti di competenze e d’innovazione devono essere di rilevanza nazionale e non solo locale o regionale.

Capoverso 1 lettera d: l’UFAG può concedere aiuti finanziari a reti di competenze e d’innovazione se queste hanno sede in Svizzera.

Capoverso 1 lettera e: le reti di competenze e d’innovazione devono assolutamente essere istituzioni indipendenti dal profilo giuridico che, dati i loro compiti e funzioni, collaborano su base sistematica e non a scopo di lucro nell’ambito del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura e con il settore privato. Capoverso 2: se una rete di competenze e d’innovazione deve essere innanzitutto creata o non esiste ancora nella forma organizzativa prevista, la Confederazione può fornire un sostegno già nella fase di costituzione, ossia di sviluppo della rete. Questo perché si può ipotizzare che, soprattutto negli anni di avvio, prima che la forma organizzativa acquisisca la forma giuridica ottimale sia necessario svilup- pare e testare una forma organizzativa ottimale con gli stakeholder e i partner della rete coinvolti. Capoverso 2 lettere a e b: la realizzazione di un progetto di sviluppo implica che i richiedenti si assu- mano la responsabilità dell’implementazione e del coordinamento degli attori coinvolti. Se l’ente pro- motore del progetto è composto da un’associazione di più attori, questi indicano come organizzano e regolano la loro cooperazione e le loro responsabilità nell'ambito del progetto di sviluppo e chi riceverà l'aiuto finanziario per la sua adeguata realizzazione, tenendo conto dei costi non computabili di cui all'articolo 3 capoverso 4. Articolo 2: la riserva relativa ai crediti approvati limita o esclude il diritto ad aiuti finanziari. Ciò con- sente di tener conto del fatto che, al momento della presentazione della domanda all'UFAG, potreb- bero non essere stati approvati fondi o quelli approvati potrebbero non essere sufficienti. L'UFAG esa- mina comunque la domanda in modo approfondito. Se i criteri di ammissibilità sono dati, l'UFAG con- cede il sostegno in linea di principio e, dopo aver consultato il richiedente, stabilisce il periodo per il quale sono richiesti i fondi necessari.

Articolo 3: sono disciplinati l’importo e la durata dell’aiuto finanziario per le reti di competenze e d’in- novazione. Il capoverso 1 fissa i criteri di calcolo dell’importo massimo dei contributi federali. La quota dell’UFAG sui costi computabili e da esso riconosciuti può ammontare all’80 per cento al massimo. La rete di competenze e d’innovazione deve apportare la maggior quota possibile di fondi propri e di terzi. Il loro ammontare dipende dagli attori privati dell’agricoltura e della filiera alimentare coinvolti.

Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)

Tenendo contro dei consigli del Controllo federale delle finanze (CDF) in materia di gestione delle sov- venzioni1, la decisione di fissare l’aiuto finanziario a una quota dell’80 per cento al massimo è dettata dalle seguenti ragioni.

a) In virtù dell’articolo 7 lettera b della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le in- dennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), il volume dell’aiuto finanziario è determinato in base all’interesse della Confederazione, come anche all’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito.

  • Le analisi del fabbisogno svolte dalla Confederazione nell’ambito della «Strategia Selezione vegetale 2050» o della «Strategia sull’allevamento 2030» e della «Strategia per la salute ani- male in Svizzera 2022+», hanno evidenziato la necessità di sviluppare reti di competenze e d’innovazione in diversi settori per il sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricol- tura. Questo perché il trasferimento di conoscenze e tecnologie nella pratica è importante per tutti gli aspetti della selezione vegetale e dell'allevamento (incl. la selezione di alghe, microal- ghe e funghi) nonché della salute animale in Svizzera, ad esempio, per mantenere la competi- tività internazionale e la sicurezza alimentare del nostro Paese, per trasferire nella pratica nuove tecnologie e innovazioni, per fornire alla pratica metodi efficaci ed efficienti per la sele- zione nonché per lottare contro le resistenze agli antibiotici attraverso una promozione della salute e una prevenzione complete e moderne. L’attività delle reti di competenze e d’innova- zione contribuisce a sensibilizzare il pubblico e le nuove leve.
  • Fatta astrazione dall'interesse dei richiedenti, quello della Confederazione per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d’innovazione può essere classificato come elevato, come dimostrano le strategie summenzionate e giustifica la possibilità di versare aiuti finanziari fino a concorrenza dell'80 per cento.

b) Inoltre, in virtù dell’articolo 7 lettera c LSu, il beneficiario deve fornire una propria prestazione com- misurata alla sua capacità economica.

  • La quota di finanziamento proprio ammonta ad almeno il 20 per cento e deve essere il più ele- vata possibile. Non sempre ci si può aspettare che l’ente promotore di una rete di competenze e d’innovazione sia in grado di fornire una quota di fondi propri del 50 per cento. Ad esempio, le possibilità d’investimento finanziario delle imprese di selezione svizzere sono limitate. Non hanno gli sbocchi di mercato necessari, né dispongono delle infrastrutture, del know-how, della forza innovativa indispensabili per poter svolgere una propria attività di ricerca e svi- luppo. Inoltre, i benefici di far parte di una rete sono difficili da valutare per le persone coin- volte, soprattutto nella fase iniziale della formazione della rete, poiché spesso diventano tangi- bili solo a medio termine. Di conseguenza, all'inizio vi è solitamente poca disponibilità a contri- buire personalmente e finanziariamente alla gestione della rete o a pagare le quote di ade- sione. Inoltre, nella fase iniziale e di sviluppo di una rete si devono fare investimenti che frut- tano solo in un secondo tempo.
  • Date queste circostanze, le reti di competenze e d’innovazione non potrebbero sviluppare campi di attività strategicamente importanti per la Confederazione, come descritto nelle strate- gie summenzionate, perché con le risorse proprie a loro disposizioni ciò è economicamente impossibile.

Capoverso 2: viene precisato che non va necessariamente concessa l’aliquota massima sui costi computabili. Capoverso 3: sono elencate le categorie di costi computabili se sono assolutamente necessari e ser- vono a sviluppare e gestire adeguatamente reti di competenze e d’innovazione.

1 Hinweise für den Umgang mit Subventionen_V1.0_Mai 2017.pdf (admin.ch)

Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)

  • Lettera a: costi del personale come i costi per i salari e i contributi del datore di lavoro.
  • Lettere b e c: costi materiali e pigioni ad esempio per il materiale di consumo, l’affitto di uffici e le spese di viaggio.
  • Lettera d: infrastrutture tecniche che fanno parte dell'attrezzatura di base o della gestione usuale e che sono necessarie per la fornitura di servizi ordinari (p.es. informatica generale, attrezzature di laboratorio di base).

Capoverso 4 lettere a e b: vengono elencati i costi non computabili. Tra questi rientrano ad esempio gli investimenti edilizi e l’acquisto di locali nonché le prestazioni proprie di attori se questi sono sov- venzionati prevalentemente dalla Confederazione.

Capoverso 5: visto che l’assegnazione degli aiuti finanziari avviene a cadenza annuale, la durata del contratto è di un anno. Se all'UFAG è richiesto un periodo di sostegno più lungo, questi può stipulare una convenzione quadro con il richiedente, nella quale dichiara l'intenzione di fornire un sostegno per diversi anni e con la quale intende in particolare instaurare un processo coordinato per la stesura dei contratti annuali che seguono questa convenzione quadro e si basano su di essa. In un caso del ge- nere, l'architettura del contratto conterrebbe quindi due elementi: la convenzione quadro superiore, che contiene le condizioni quadro generali, e diversi contratti da stipulare annualmente, che regolano il contributo federale per il periodo di sostegno. Tuttavia, la convenzione quadro non contiene alcun obbligo finanziario pluriennale da parte dell'UFAG. L'aiuto finanziario continua a essere concesso an- nualmente sulla base dei crediti approvati. La convenzione quadro contempla un sostegno per un arco di tempo di 4 anni al massimo. Se si intende beneficiare del sostegno per la gestione di una rete di competenze e d’innovazione anche dopo la scadenza del contratto o della convenzione quadro, è ne- cessario presentare una nuova domanda all'UFAG e concludere un nuovo contratto o una nuova con- venzione quadro.

Articolo 4: ai capoversi 1 e 2 è descritta la procedura per la presentazione delle domande all’UFAG. L’UFAG pubblica tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda, inclusi l’appo- sito modulo e le scadenze vincolanti.

Articolo 5: vengono illustrate le norme procedurali nell’ambito dell’esame delle domande e della deci- sione di concessione di aiuti finanziari. Capoverso 1: sono elencati i criteri su cui l’UFAG si basa fondamentalmente per esaminare la do- manda. Oltre ai principi generalmente validi (lettere a, b e c), quali la completezza della documenta- zione presentata unitamente alla domanda, l’adeguatezza, la proporzionalità rispetto ai costi richiesti e al dispendio amministrativo nonché la qualità del progetto, devono essere valutati anche principi spe- cifici (lett. d ed e). Occorre verificare gli effetti prodotti dalla cooperazione tra i partner. Gli attori de- vono creare un valore aggiunto per la pratica e nell'interesse del pubblico attraverso le loro attività congiunte nell’ambito delle strategie della Confederazione summenzionate. Non possono essere so- stenute prestazioni e cooperazioni che siano chiaramente classificabili come compiti regolari e correnti dei partner della rete.

Capoverso 2: l’UFAG è autorizzato a ridurre l’aliquota massima a seconda dell’esito della valutazione. Capoverso 3: l’UFAG può ricorrere a perizie esterne laddove necessario per la valutazione esaustiva di una domanda. Ad esempio è previsto il coinvolgimento dell’Ufficio federale della sicurezza alimen- tare e di veterinaria per l’esame delle domande concernenti il settore della salute animale. Capoverso 4: conformemente all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di prestazioni in denaro non rimborsabili. Se l’UFAG decide di concedere un aiuto finanziario, stipula con l’organizzazione un contratto di aiuto finanziario nel quale sono disciplinati l’importo dell’aiuto finanziario e altre condizioni contrattuali specifiche.

Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)

Capoverso 5: l’UFAG può vincolare il versamento dei contributi a condizioni.

Lettera a: l'UFAG può richiedere la valutazione dell'effetto del sostegno finanziario e la presentazione di un piano di valutazione al momento della domanda. La valutazione può servire come strumento per documentare, analizzare e valutare una fase di promozione in corso o conclusa. Durante l’elabora- zione della domanda, la valutazione aiuta a progettare i servizi e la loro attuazione; durante il periodo di sostegno finanziario, serve ad appurare se viene rispettata l'attuazione auspicata; alla fine del pro- getto, mostra se l'effetto auspicato è stato raggiunto e se i servizi delle reti di competenze e d’innova- zione possono essere ulteriormente sviluppati.

20.4 Ripercussioni

20.4.1 Confederazione

A partire dal 2025, il piano finanziario dell'UFAG prevede lo stanziamento di 2 milioni di franchi per la rete di competenze e d’innovazione per la selezione vegetale, di 1 milione di franchi per la rete di competenze e d’innovazione per la salute animale e di 0,5 milioni di franchi per la rete di competenze e d’innovazione per l'allevamento di animali nel quadro del credito A231.0228 «Coltivazione di piante e allevamento di animali».

L'esame e il trattamento delle domande comportano un dispendio in termini di risorse umane cui l'UFAG fa fronte nell'ambito del preventivo esistente.

20.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione sulle risorse finanziarie o umane né sul piano amministrativo. I Cantoni pos- sono avvalersi dei servizi forniti dalle reti di competenze e d’innovazione.

20.4.3 Economia

Un’interazione sistematica tra la ricerca e gli attori pubblici e privati dell’agricoltura e della filiera ali- mentare contribuisce a mettere in pratica più rapidamente le nuove conoscenze e tecnologie. Le mag- giori innovazioni che ne derivano hanno il potenziale per migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura e della filiera alimentare.

20.4.4 Ambiente

Una migliore e più rapida fruibilità delle nuove conoscenze e dei nuovi metodi da parte della pratica crea innovazione e buone pratiche anche in ambito non commerciale, soprattutto nel settore dell'uti- lizzo e della conservazione delle risorse naturali.

20.5 Rapporto con il diritto internazionale

L’ordinanza non tange il diritto internazionale.

20.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20.7 Basi legali

Articolo 177 LAgr

Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

Art. 1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Possono essere concessi aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di com- petenze e d’innovazione che adempiono le seguenti condizioni: a. sono attive nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento o della salute degli animali; b. mirano a promuovere lo scambio di conoscenze e di innovazioni nell’agricol- tura e nella filiera alimentare attraverso: 1. l’interazione tra gli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare e isti- tuzioni della ricerca, della formazione e della consulenza, e

2. l’implementazione di conoscenze e tecnologie;

c. hanno un impatto di rilevanza nazionale; d. hanno sede in Svizzera; e. sono organizzazioni con personalità giuridica che collaborano sistematica- mente senza scopo di lucro con istituti di ricerca e con l’economia. 2 Se le reti di competenze e d’innovazione sono ancora in fase di sviluppo e non hanno

ancora personalità giuridica ai sensi del capoverso 1 lettera e, possono essere versati contributi se: a. i richiedenti sono responsabili di implementare lo sviluppo; b. i richiedenti, qualora più attori presentino una domanda,

1 RS 910.1

Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare «%ASFF_YYYY_ID»

(1) presentano una convenzione scritta che attesta l'intenzione di svilup- pare congiuntamente la rete di competenze e d’innovazione, e (2) specificano nella convenzione quale richiedente riceverà l’aiuto finan- ziario a destinazione vincolata.

Art. 2 Principio per la concessione dell’aiuto finanziario Gli aiuti finanziari sono concessi nel quadro dei crediti approvati. Non vi è alcun di- ritto ad aiuti finanziari.

Art. 3 Importo e durata dell’aiuto finanziario 1 L’aiuto finanziario ammonta al massimo all’80 per cento dei costi computabili e

riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per lo sviluppo e la ge- stione. Non vi è alcun diritto all’aliquota massima. 3 Sono computabili in particolare i seguenti costi effettivamente sorti nell'ambito del

sostegno e necessari per lo sviluppo e la gestione adeguati: a. i costi del personale; b. i costi materiali; c. le pigioni per i locali necessari; d. i costi per l’infrastruttura tecnica.

4 Non sono computabili in particolare:

a. i costi per la costruzione o l’acquisto di locali; b. le prestazioni proprie di organizzazioni sovvenzionate prevalentemente dalla Confederazione.

5 L’aiuto finanziario è assegnato annualmente.

Art. 4 Presentazione della domanda

1 La domanda di aiuto finanziario va presentata all’UFAG.

Esso pubblica le scadenze vincolanti, i moduli e informazioni rilevanti sulla presen- tazione della domanda.

Art. 5 Esame della domanda e decisione sull’aiuto finanziario

1 L’UFAG esamina le domande. Esse sono valutate segnatamente in base ai seguenti

criteri: a. documentazione presentata unitamente alla domanda; b. efficienza dei costi e redditività; c. progetto, implementazione e controllo dell’efficacia delle prestazioni; d. contributo all’implementazione di strategie esistenti della Confederazione;

Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare «%ASFF_YYYY_ID»

e. risultati ottenuti nei precedenti periodi di contribuzione. L’aliquota massima dell’80 per cento di cui all’articolo 3 capoverso 1 può essere concessa soltanto se tutti i criteri sono adempiuti nella misura massima possibile. L’UFAG è autorizzato a ridurre l’aliquota massima a seconda dell’esito della valuta- zione. 3 Per l’esame delle domande l’UFAG può ricorrere ad altri uffici federali o periti

esterni. 4 In caso di approvazione della domanda, l’UFAG stipula un contratto con il richie-

dente. Tale contratto regola in particolare l'importo dell’aiuto finanziario e il rendi- conto annuale. 5 L’UFAG può vincolare il versamento dell’aiuto finanziario a condizioni, in partico-

lare: a. all’elaborazione di un piano di valutazione; b. alla collaborazione con altre reti di competenze e d’innovazione; c. a misure per informare sulle attività sostenute mediante aiuti finanziari.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

21 Ordinanza sul servizio civile (OSCi), RS 824.01

21.1 Situazione iniziale

Il 16 giugno 2023, l'Assemblea federale ha adottato una revisione parziale della legge federale sull'a- gricoltura (LAgr; RS 910.1), con conseguente abrogazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera c della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0). Questa revisione par- ziale, unitamente all'abrogazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La numerazione degli articoli dell’ordinanza sui pagamenti diretti (ODP; RS 910.13) è cambiata. Tali modifiche si ripercuotono sull'OSCi visto che contiene rimandi agli articoli dell’OPD. Queste modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

21.2 Sintesi delle principali modifiche

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, gli articoli 6 capoverso 1 lettera c e 7 capoverso 1 lettera a sono abrogati. L’articolo 5 capoverso 1 e l’appendice 1 numero 2 lettera a sono adeguati.

Gli articoli 5 capoverso 1 e 6 capoverso 1 lettera a numero 5 sono adeguati a seguito della modifica della numerazione degli articoli dell’OPD.

21.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 1 A seguito dell’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, il presente articolo è adeguato stralciando il rimando all’ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali.

A seguito della modifica della numerazione degli articoli dell’OPD, i rimandi agli articoli 63 e 64 OPD sono sostituiti dal rimando al nuovo articolo 78 OPD.

Articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5

A seguito della modifica della numerazione degli articoli dell’OPD nonché della loro formulazione, il rimando all’articolo 63 OPD è sostituito dal rimando al nuovo articolo 78 OPD.

Articolo 6 capoverso 1 lettera c

Essendo priva di oggetto a seguito dell’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, la lettera c è abrogata.

Articolo 7 capoverso 1 lettera a

Essendo priva di oggetto a seguito dell’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, la lettera a è abrogata.

Articolo 118b

I progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati secondo l’articolo 63 OPD vengono stralciati dall’OPD con effetto al 1° gennaio 2025, ma proseguono per altri due anni. I nuovi progetti secondo l’articolo 78 OPD vengono già introdotti il 1° gennaio 2025, ma siccome de- vono essere dapprima approvati dall’UFAG sostituiranno quelli attuali soltanto il 1° gennaio 2027.

Ordinanza sul servizio civile

Appendice 1 numero 2 lettera a

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, l’appendice 1 numero 2 lettera a deve essere adeguata stralciando le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione che realizzano progetti di miglioramento strutturale.

21.4 Ripercussioni

21.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

21.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

21.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

21.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

21.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte non tangono il diritto internazionale.

21.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

21.7 Basi legali

-

Ordinanza sul servizio civile (OSCi)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 1 Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori

ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo l’articolo 78.

Art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 e c

1 Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:

a. in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:

5. per lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del

paesaggio di cui all’articolo 78 OPD; c. abrogata

Art. 7 cpv. 1 lett. a 1 Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano ser-

vizio civile è ammessa: a. abrogata

1 RS 824.01 2 RS 910.13

Ordinanza sul servizio civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 118b Disposizione transitoria della modifica del … 1 Nei due anni successivi all’entrata in vigore della modifica del … le aziende agricole i cui gestori ricevono contributi secondo gli articoli 63 e 64 OPD3 del diritto anteriore possono essere ancora riconosciute quali istituti d’impiego secondo l’articolo 5 capo- verso 1. 2 Nei due anni successivi all’entrata in vigore della modifica del … le persone sog- gette al servizio civile possono essere ancora impiegate secondo l’articolo 6 capoverso

1 lettera a numero 5 del diritto anteriore.

App. 1 n. 2 lett. a a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estiva- zione

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

3 RS 910.13

1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina i dettagli tecnici di diversi ambiti dell'ordi- nanza sull'agricoltura biologica, come i concimi e i prodotti fitosanitari autorizzati, gli additivi e i coadiu- vanti tecnologici ammessi per le derrate alimentari, nonché le misure per garantire il rispetto dell'ordi- nanza sull'agricoltura biologica all'importazione.

Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sono riconosciute equivalenti alle pertinenti disposizioni dell’UE secondo l’allegato 9 dell’accordo tra Svizzera e UE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

Il 1° gennaio 2022 nell’UE è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2018/848che disciplina le basi per la produzione biologica. Sono state inoltre emanate numerose disposizioni d’esecuzione. Di conseguenza la normativa europea sul biologico vigente, cui rimanda l’allegato 9 dell’accordo agri- colo, non si applica più. A seguito della revisione del diritto dell’UE in materia di produzione biologica, la Commissione europea ha avviato un processo di verifica dell’equivalenza delle pertinenti prescri- zioni legali e amministrative delle due Parti allo scopo di aggiornare l’allegato 9 dell’accordo agricolo con effetto al 1° gennaio 2025. Di conseguenza, il DEFR deve eliminare tempestivamente le diver- genze critiche rispetto alla nuova normativa europea sul biologico, in modo da evitare, anche in futuro, ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Per il rinnovo degli apiari è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento al massimo di api re- gine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza (art. 8 cpv. 2). b) Nel nuovo articolo 16bis è inserito un rimando statico al punto del Regolamento (UE) 2018/848 in cui è disciplinata la produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche. c) Dal 1° gennaio 2026 le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse soltanto per alimenti per lattanti, ali- menti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. d) Per l’alimentazione dei suini di peso superiore a 35 kg fino al 31 dicembre 2030 può essere utiliz- zato al massimo il 5 per cento di proteina di patate non biologica (all. 5). e) All’allegato 6 «Esigenze poste alla superficie di uscita» vengono aumentate le superfici totali mi- nime per animale della specie suina. In Svizzera queste sono decisamente inferiori a quelle fis- sate dalle nuove disposizioni dell’UE. Per gli adeguamenti viene proposto un termine transitorio fino al 31.12.2029. f) All’allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» vengono disciplinati anche gli ani- mali da compagnia e quelli di acquacoltura. g) All’allegato 8 «Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli im- pianti che servono alla detenzione degli animali» sono elencate le sostanze che non possono es- sere impiegate come prodotti biocidi. h) Negli allegati seguenti sono inserite nuove sostanze e/o sono adeguate voci esistenti:

  • allegato 1 «Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso»
  • allegato 2 «Concimi, preparati e substrati autorizzati»
  • allegato 3 «Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasfor- mate»

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 2 lettera b

Dal 1° gennaio 2023 gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola nel calcolo ai fini dell’arti- colo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il capoverso 2 lettera b è cor- retto di conseguenza.

Articolo 4abis capoverso 2

Siccome l’allegato 6 disciplina soltanto le superfici per i suini, il capoverso 2 va adeguato di conse- guenza.

Nella vigente ordinanza agli allegati 5 e 6 il rimando all’articolo 4a è errato e pertanto corretto con l’ar- ticolo 4abis.

Articolo 4c capoversi 1 e 2 (nuovo)

A seguito delle modifiche dell’allegato 8 «Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di sta- bulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali» (v. sotto) vengono corretti i corri- spettivi rimandi a tale allegato. Il capoverso 2 contiene un rimando all’allegato 8 numero 3 dove sono elencate le sostanze che non possono essere impiegate come prodotti biocidi.

Articolo 8 capoverso 2

Secondo il Regolamento (UE) 2018/848, per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento al massimo di api regine e sciami non conformi alle di- sposizioni della presente ordinanza. In Svizzera finora era consentito soltanto il 10 per cento. Questa percentuale viene aumentata al livello dell’UE. Ciò offre agli apicoltori una maggiore flessibilità per rin- novare gli apiari. Gli sciami naturali devono essere computati nel 20 per cento degli sciami non con- formi alla presente ordinanza.

Articoli 13 capoverso 1 lettera b e 16 capoverso 7 A seguito delle modifiche dell’allegato 8 «Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di sta- bulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali» (v. sotto) vengono corretti i corri- spettivi rimandi all’allegato 8 numero 1.

Articolo 16a nuovo

Essendo un Paese senza sbocco sul mare, la produzione indigena di prodotti di acquacoltura non tra- sformati e di alghe selvatiche è molto limitata. I prodotti presenti sul mercato svizzero provengono fre- quentemente da Paesi dell'UE o dell'AELS e molto spesso sono già certificati conformemente al diritto dell'UE. Per questo motivo, nel nuovo articolo 16bis viene inserito un rimando statico al punto del rego- lamento UE dove si disciplina la produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe sel- vatiche.

La produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche ha luogo principalmente all'estero. Il rimando statico si rivolge principalmente ad attori che si orientano fortemente sul diritto dell'UE. Per questi scopi, un rimando al diritto dell'UE è più pratico ai fini dell’attuazione rispetto alla normazione diretta nell'ordinanza sull'agricoltura biologica che non sarebbe praticamente applicata dai produttori svizzeri a causa del loro numero ridotto.

Articolo 16abis

Il presente articolo è l’articolo 16a del diritto vigente che concerne l’amministrazione dei diritti di ac- cesso a Traces.

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Articolo 16h lettera g

La quantità disponibile di sementi (in g o kg) e il numero di talee/piante per il materiale vegetativo di moltiplicazione devono essere indicati dai commercianti di sementi quando registrano il materiale ve- getativo di moltiplicazione biologico sulla piattaforma OrganicXseeds. In questo modo si crea traspa- renza sulla situazione del mercato e i produttori possono utilizzare la piattaforma OrganiXseeds per informarsi sulle quantità disponibili quando ordinano materiale di moltiplicazione biologico.

Articolo 16i

Sarà il FiBL a pubblicare l’elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica (→ cfr. proposta di modifica del PO 24 relativa all’art. 13 cpv. 3bis dell’ordinanza sull’agricoltura biologica; RS 901.18).

L’articolo 16i e il relativo allegato 10 non sono più necessari. Questo articolo va pertanto abrogato.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2012

Non è ancora disponibile sul mercato un numero sufficiente di alimenti proteici biologici per garantire l'alimentazione dei suinetti e delle pollastrelle con amminoacidi essenziali, per cui il termine della di- sposizione transitoria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2030. L'UE ha prorogato il termine corri- spondente fino a fine 2026.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022, capoverso 3

Negli ultimi mesi gli attori soggetti al divieto di cui all'articolo 3d hanno esaminato alternative alla tec- nologia a scambio ionico. Per dar loro il tempo sufficiente per implementare tali alternative, il periodo transitorio durante il quale l'uso di pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente è ancora con- sentito nella produzione di alimenti biologici trasformati è prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2025). Nei prossimi mesi verrà esaminata la possibilità di una deroga specifica per il prodotto svizzero Birnel Bio.

Disposizioni transitorie della modifica del… capoversi 1-3

Capoverso 1 Poiché le aziende agricole potrebbero aver bisogno di adattamenti edilizi per conformarsi alle nuove superfici totali definite per gli animali della specie suina nell'allegato 6, si propone un termine transito- rio di cinque anni. Gli adattamenti edilizi sono costosi e richiedono abbastanza tempo per essere at- tuati.

Capoverso 2 I prodotti di acquacoltura e le alghe sono già prodotti in modo biologico secondo gli standard del diritto privato. Per consentire agli attori interessati di attuare correttamente le nuove disposizioni di diritto pubblico - in particolare i requisiti di etichettatura - le riserve esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite fino al loro esaurimento.

Capoverso 3 Il 1° gennaio 2024 entrano in vigore nuove prescrizioni per l’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia. Per garantire che gli attori interessati abbiano tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova normativa, la fabbricazione e l'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia possono essere effettuate in conformità del diritto anteriore fino al 31 dicembre 2024. Le riserve esistenti al 31 dicem- bre 2024 possono essere fornite fino al loro esaurimento.

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Allegato 1 Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso

Dal 1° gennaio 2025 le sostanze seguenti saranno aggiunte nell’allegato 1 «Prodotti fitosanitari auto- rizzati e condizioni per l’uso»:

  • estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce;
  • metasilicato di magnesio idrogeno;
  • minerale silicato (talco E553b);
  • pirofosfato ferrico.

Tutti e quattro i prodotti fitosanitari sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica secondo le raccomandazioni del Gruppo di esperti specializzati nell’offrire consulenza in materia di produzione biologica (Expert Group on Organic Farming, EGTOP)1. Per questo anche la Commis- sione europea ha integrato le sostanze in questione come prodotti fitosanitari nel Regolamento di ese- cuzione (UE) 2021/1165.

Alla voce «Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina» viene stralciata la condizione per l’uso «Sostanze non ottenute per sintesi chimica». Il motivo è che negli ul- timi anni sono stati introdotti sul mercato nuovi agenti umidificanti e adesivanti che migliorano la resi- stenza alla pioggia dei prodotti fitosanitari. Questo può comportare un minor uso di principi attivi ed è quindi un fatto positivo (soprattutto nel caso dei fungicidi a base di rame). Alcuni di questi agenti umi- dificanti e adesivanti sono a base di amido idrossipropilato, un derivato di vari amidi vegetali, denomi- nato anche «amido modificato». È facilmente biodegradabile e non tossico. Tuttavia, è ottenuto in un processo chimico e quindi non potrebbe essere utilizzato secondo la voce vigente finora.

Allegato 2 Concimi, preparati e substrati autorizzati

Dal 1° gennaio 2025 la voce «Compost o digestato di rifiuti domestici» è modificata da una versione conforme all’ordinanza sui concimi.

Allegato 3 parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti Il campo di applicazione di alcuni additivi già menzionati nella lista viene modificato come segue: acido ascorbico (E300) per le preparazioni a base di carne, lecitine (E322) per i prodotti di origine ani- male, lattato di sodio (E325) per i prodotti di origine vegetale e biossido di silicio (E551) per il propoli. Per la pectina (E440(i)) viene aggiornata la formulazione dello scopo di utilizzo. Nella lista vengono inoltre aggiunti i seguenti additivi: metabisolfito di sodio (E223) per i crostaci, tartatri di sodio e potas- sio (E337) per i prodotti di origine vegetale, cellulosa (E460) per la produzione di gelatina.

Allegato 3 parte B numero 1: Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Viene aggiornato il campo di applicazione della bentonite.

Allegato 3 parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola A seguito dell’inclusione dell’acquacoltura nel campo di applicazione dell’ordinanza sull’agricoltura bio- logica, anche in Svizzera le alghe possono essere certificate come biologiche. Non è più richiesta l’au- torizzazione specifica delle alghe ottenute dall'acquacoltura biologica secondo uno standard interna- zionale riconosciuto. La voce viene pertanto eliminata.

Relazione finale sulla protezione delle piante (VII) e sui fertilizzanti (V) dell’EGTOP, consultabile EGTOP reports - European Commission (europa.eu)

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Allegato 3b Nel presente allegato vengono aggiornate le versioni vigenti del regolamento dell’UE relativo alle prati- che e ai trattamenti enologici autorizzati, che sono determinanti per il rimando diretto al diritto dell’UE di cui all'articolo 3c.

Allegato 5

Il presente allegato è sostituito da una nuova versione. Al numero 4 è stabilito che d’intesa con l’ente di certificazione, la proteina di patate non biologica può essere utilizzata per l’alimentazione dei suini di peso superiore a 35 kg fino al 31 dicembre 2030 se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La parte di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del con- sumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.

La proteina di patate è un sottoprodotto della produzione di fecola di patate. È caratterizzata da un contenuto proteico molto elevato e da un quadro amminoacidico equilibrato e altamente digeribile. Questa norma tiene conto del fatto che gli animali hanno una carenza di amminoacidi essenziali a causa della mancanza di proteina di patate biologica sul mercato svizzero. L’UE riconosce soltanto la disposizione transitoria per i suinetti di peso fino a 35 kg (disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012).

Allegato 6

Il presente allegato è sostituito da una nuova versione. I numeri 1 e 2 nel testo d’ordinanza vigente sono obsoleti e non devono essere più elencati. Per le categorie animali menzionate in detti numeri si applicano le disposizioni sull’uscita regolare all’aperto ai sensi dell’articolo 75 OPD e le esigenze di cui all’allegato 6 OPD. Adesso, oltre alle disposizioni sull’uscita regolare all’aperto, si deve disciplinare soltanto la superficie totale per gli animali della specie suina.

Al fine di garantire un elevato livello di benessere degli animali, tenendo conto delle esigenze specifi- che delle specie nell'ambito della produzione animale biologica, il Regolamento (UE) 2018/8484, en- trato in vigore il 1° gennaio 2022, ha rivisto la densità di allevamento, la superficie minima degli spazi all’aperto e al chiuso e le relative caratteristiche, nonché i requisiti tecnici e le caratteristiche degli edi- fici e degli spazi all’aria aperta destinati agli animali da reddito. In Svizzera, le condizioni di stabula- zione e le superfici per gli animali da reddito sono generalmente paragonabili a quelle dell'UE e garan- tiscono un elevato livello di benessere degli animali.

Tuttavia, mettendo a confronto le nuove norme europee in materia di superficie minima per animale della specie suina con quelle elvetiche, si può notare che i requisiti applicati in Svizzera sono significa- tivamente più bassi. È necessario discutere e per quanto possibile porre rimedio a questa situazione, da un lato, per il benessere dei suini allevati secondo le norme dell'agricoltura biologica e, dall'altro, per garantire il riconoscimento dell'equivalenza della normativa sull'agricoltura biologica con l'UE.

Nella tabella 1, qui di seguito, viene fatto un confronto tra le esigenze in materia di superficie minima totale (stalla e superficie esterna) per animale della specie suina applicate in Svizzera e quelle vigenti nell’UE. Siccome le categorie di animali della specie suina sono definite diversamente, viene fatta una classificazione che consente il confronto. Da qui nasce la proposta di modifica delle esigenze svizzere che prevede l'aumento delle superfici minime totali (stalla e superficie esterna) per categoria di animali e il loro adeguamento al livello dell'UE. Devono essere adempiute anche le esigenze relative alla su- perficie minima di uscita di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD.

È previsto un termine transitorio di cinque anni per introdurre le nuove disposizioni.

Tabella 1: Confronto della superficie per animale della specie suina nell’UE e in Svizzera

UE (allegato I parte III del Regolamento (UE) 2020/464) Svizzera (allegato 6 numero 2 dell’Or- dinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181) Spazio interno (superficie netta a Spazio esterno Superficie to- Superficie totale Nuova regola- disposizione dei suini, vale a dire tale calcolata (stalla e corte) mentazione le dimensioni interne inclusi i tro- UE minima proposta goli ma escluse le mangiatoie in dall’1.01.2025 cui i suini non possono sdraiarsi) Superficie to- tale minima (stalla e su- perficie esterna) Peso vivo minimo (kg) (kg) m2/capo m2/capo m2/capo m2/capo m2/capo Scrofe in allattamento con suinetti fino allo 7,5 per scrofa 2,5 10 svezzamento Suini da ingrasso Non superiore a 35 kg 0,6 0,4 1 Suinetti svezzati 0,80 1

Suinetti svezzati, Superiore a 35 kg ma non 0,8 0,6 1.4 Rimonte e suini da 1,10 1.4 suini da superiore a 50 kg ingrasso fino a 60 allevamento, scro- kg fette, verri da alleva- mento Superiore a 50 kg ma non 1,1 0,8 1.9 Rimonte e suini da 1,65 1.9 superiore a 85 kg ingrasso di oltre 60 kg

Superiore a 85 kg ma non 1,3 1 2.3 superiore a 110 kg Superiore a 110 kg 1,5 1,2 2.7 Femmine da riprodu- 2,5 1,9 4.4 Scrofe da alleva- 2,8 4.4 zione della specie mento non in latta- suina zione Scrofe asciutte gra- vide

Maschi da riprodu- 6 8 14 Verri da alleva- 10.00 14 zione mento della specie suina Verri 10 se vengono utilizzati recinti per la 18 monta naturale

Allegato 7

All’allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» vengono disciplinati anche gli alimenti per animali da compagnia e per gli animali di acquacoltura.

Le sostanze indicate sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica secondo le raccomandazioni sugli alimenti per animali dell’EGTOP2. Per questo vanno incluse nell’allegato 7 nei rispettivi gruppi funzionali.

Allegato 8

L'uso di prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli è una pratica comune nel settore bio- logico. Questo trattamento, però, non rientra nel campo di applicazione del presente allegato. La disin- fezione dei capezzoli non è regolamentata in modo specifico nemmeno nel regolamento UE sul biolo- gico. La voce «Prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli» viene pertanto stralciata dalla lista delle sostanze autorizzate per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali.

Analogamente all’UE, nel presente allegato vengono indicati i principi attivi che non possono essere utilizzati come prodotti biocidi.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

1.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

1.4.3 Economia

Le disposizioni servono ad armonizzare il diritto elvetico a quello dell'UE, nell'interesse delle imprese svizzere. Servono a evitare ostacoli tecnici al commercio.

L'aumento delle superfici minime per animale della specie suina potrebbe comportare costi di investi- mento e aumentare i costi di produzione per i produttori che producono secondo le disposizioni dell'or- dinanza sull'agricoltura biologica svizzera.

1.4.4 Ambiente

L'aumento delle superfici minime per animale della specie suina ha un effetto positivo sul benessere degli animali.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni sono equivalenti a quelle dell'Unione europea. Le modifiche previste garantiscono il mantenimento dell'equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell'allegato 9 ap- pendice 1 dell'accordo agricolo.

1.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Relazione finale sulle derrate alimentari VII e sugli alimenti per animali V: EGTOP reports - European Commission (europa.eu)

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

1.7 Basi legali

Articoli 12 capoverso 2, 15, 16a capoversi 1 e 2, 16j capoverso 4, 16k capoverso 1, 16n e 17 capo- verso 2 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.18).

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. b 2 Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agri-

coltura biologica: b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, d ed e nonché sostanze di cui all’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.

2 Le esigenze poste alla superficie di uscita sono stabilite nell’allegato 6.

Art. 4c Prodotti per la pulizia e la disinfezione 1 Le sostanze di cui all’allegato 8 numero 1 e i prodotti di cui all’allegato 8 numero 2

sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito. 2 Le sostanze di cui all’allegato 8 numero 3 non possono essere impiegate come bio-

cidi.

Art. 8 cpv. 2 2 Per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare

ogni anno il 20 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della

RS .......... 1 RS 910.181

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

Art. 13 cpv. 1 lett. b

1 La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento perio- dico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con so- stanze autorizzate nell’apicoltura biologica elencate nell’allegato 8 numero 1, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

Art. 16 cpv. 7 7 Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono ammesse soltanto le sostanze elencate nell’allegato 8 numero 1.

Sezione 2a: Disposizioni per l’acquacoltura

Per la produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/8482.

Titolo dopo l’art. 16a Sezione 2b: Certificato di controllo per le importazioni

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

2 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 dell’1.2.2023, pag. 6

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

g. la quantità disponibile in peso per le sementi e in numero per il materiale vegeta- tivo di moltiplicazione.

Abrogato

Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012 cpv. 8 Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 20223 cpv. 3

3 I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.

II

1 Gli allegati 1, 3 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 3b, 5 e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Fino al 31 dicembre 2029 si applicano le esigenze concernenti la superficie totale per animali della specie suina di cui all’allegato 6 numero 2 conformemente al diritto anteriore. 2 Le riserve di prodotti di acquacoltura trasformati e alghe prodotti conformemente al diritto anteriore ancora esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite sino al loro esaurimento.

3 Fino al 31 dicembre 2024 gli alimenti per animali da compagnia possono essere

prodotti ed etichettati conformemente al diritto anteriore. Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite sino al loro esaurimento.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

3 RU 2022 …

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca

Guy Parmelin

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Allegato 1 (art. 1 e 16 cpv. 5)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso

N. 1

1. Sostanze di origine vegetale e animale

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condi- zioni per l’uso

Aggiungere la voce seguente in ordine alfabetico: Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce

3. Altre sostanze e misure

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condi- zioni per l’uso

Aggiungere le voci seguenti in ordine alfabetico: Metasilicato di magnesio idrogeno Minerale silicato (talco E553b) Pirofosfato ferrico La voce «Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina» è sostituita dalla versione qui appresso: Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina

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Allegato 2 (art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

N. 2.2

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condi- zioni per l’uso

2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale

La voce «Compost o digestato di rifiuti domestici» è sostituita dalla versione qui appresso: Prodotto risultante dal compostaggio o Compost o digestato di rifiuti dalla fermentazione anaerobica nella pro- domestici biologici duzione di biogas. Unicamente rifiuti vege- tali e animali. Prodotti ottenuti in un si- stema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di mate- ria secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**

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Allegato 3 (art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A

Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Aggiungere dopo la voce: «Anidride solforosa (E 220)» E 223 Metabisolfito di sodio Non ammesso Ammesso soltanto per crosta- cei Le voci «Acido ascorbico (E 300)», «Lecitine E 322*» e «Lattato di sodio (E 325)» sono sosti- tuite dalle versioni qui appresso: E 300 Acido ascorbico Ammesso Ammesso soltanto per pro- dotti a base di carne e prepa- razioni a base di carne

E 322* Lecitine Ammesse Ammesse Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione bio- biologica logica

E 325 Lattato di sodio Ammesso Ammesso soltanto per pro- dotti a base di latte e di carne Aggiungere dopo la voce «Tartrati di potassio (E 336)» E 337 Tartrati di sodio e potassio Ammessi Non ammessi

La voce «Pectina (E 440(i)*)» è sostituita dalla versione qui appresso: E 440(i)* Pectina Ammessa Ammessa soltanto per pro- dotti a base di latte Aggiungere dopo la voce «Pectina (E 440(i)*)» E 460 Cellulosa Non ammessa Ammessa soltanto per la ge- latina

E 551 Biossido di silicio Ammesso soltanto per Ammesso soltanto per so- erbe e spezie in polvere stanze aromatizzanti e propoli essiccate e per sostanze aromatizzanti

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Parte B n. 1

Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la

trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

La voce «Bentonite» è sostituita dalla versione seguente:

Bentonite Ammessa Ammessa soltanto come ad- densante dell’idromele Parte C Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

Ingrediente Condizioni particolari e limitazioni

La voce «Alghe» è stralciata.

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Allegato 3b

Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica

1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 dell’1.2.2023, pag. 6.

2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013, a cui si rimanda nel Regolamento

(UE) 2018/848, è determinante la seguente versione: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

3. Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 il regolamento (CE) n. 1234/2007

ai quali si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti Regolamenti: regolamento (CE) n. 606/2009 Regolamento delegato (UE) regolamento (CE) n. 1234/2007 Regolamento (UE) n. 1308/20135

4 Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche eno- logiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro elimi- nazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1. 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i re- golamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

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Allegato 5 Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

N. 2

2 Alimentazione

1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggio grezzo fresco, essiccato o insilato. 2. Durante il periodo dell’allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti. 3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell’in- tera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria. 4. Per i suini di peso superiore a 35 kg, d’intesa con l’ente di certificazione, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzata proteina di patate non biologica se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La parte di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.

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Allegato 6 Esigenze poste alla superficie di uscita Superficie totale per animali della specie suina Devono essere soddisfatte le esigenze relative alla superficie di uscita minima di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD.

Animali Superficie totale (stalla e superficie di uscita) almeno … m2/animale Scrofe da allevamento non in lattazione 4.4 Verri da allevamento 14 Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg 1,9 Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg 1,4 Suinetti svezzati 1

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Allegato 7

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Parte A Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel Denominazione Condizioni particolari e limita- catalogo zioni delle mate- rie prime

11.3.17 Fosfato monoammonico (diidroge- Soltanto per acquacoltura

noortofosfato di ammonio)

11.3.19 Trifosfato pentasodico Soltanto per animali da compagnia

11.3.27 Diidrogenodifosfato di disodio Soltanto per animali da compagnia

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Parte B: Additivi per alimenti per animali Categoria 1: Additivi tecnologici Gruppo funzionale: c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numero d’identifi- Denominazione Condizioni particolari e limitazioni cazione o gruppo funzionale 1c322 Lecitine Soltanto se ottenute da materie 1e322i prime biologiche Impiego limitato agli alimenti per animali di acquacoltura E 407 Carragenina Soltanto per animali da compa- gnia

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Categoria 2: Additivi organolettici Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimica- mente definite

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale 3a370 Taurina Soltanto per gatti e cani Se disponibile non di origine sin- tetica

Gruppo funzionale: b) sostanze aromatizzanti

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale Ex2a Astaxantina Soltanto se derivata da fonti bio- logiche, come il carapace dei cro- stacei di produzione biologica Soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche In mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utiliz- zare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina

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Gruppo funzionale: c) amminoacidi, loro sali e analoghi

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale 3c3.5.1 L-istidina monocloridrato monoi- Prodotta tramite fermentazione e 3c352 drato Può essere utilizzata nella ra- zione alimentare dei salmonidi quando le fonti di alimenti per animali di cui al presente alle- gato non apportano un quantita- tivo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci

Categoria 4: additivi zootecnici

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale 4d7 e 4d8 Cloruro di ammonio Soltanto per gatti

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Allegato 8

Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)

N. 2 e 3

2. Sono autorizzati inoltre

− prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autoriz- zati in base all’elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungi- trici meccaniche.

3. Sostanze che non possono essere impiegate come prodotti biocidi

  • soda caustica;
  • potassa caustica;
  • acido ossalico;
  • essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di la- vanda e dell’olio di menta piperita;
  • acido nitrico;
  • acido fosforico;
  • carbonato di sodio;
  • solfato di rame;
  • permanganato di potassio;
  • panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
  • acido umico;
  • acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.

2 Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim), RS 916.020.1

2.1 Situazione iniziale

L’OIPPrim completa l’ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020). Precisa le esigenze in materia di igiene e tracciabilità da rispettare nelle aziende dedite alla produzione primaria. Queste due ordinanze riprendono le disposizioni concernenti la produzione primaria del regolamento (CE) n. 852/20041 sull’igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/20042 sull’igiene de- gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 183/20053 sull’igiene degli alimenti per ani- mali. L’OIPPrim figura all’allegato 5 (alimentazione animale) appendice 1 e all’allegato 11 (misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale) appendice 6 (pro- dotti animali) dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

Il capoverso concernente l’igiene degli alimenti per animali è integrato con un rimando alle disposizioni pertinenti dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali (OsAlA; RS 916.307). Ciò per- mette di precisare cosa s’intende per «ineccepibili dal profilo igienico» e di attribuire in modo più chiaro ai Cantoni la responsabilità del controllo in funzione del rischio di queste disposizioni dell’OsAlA nelle aziende dedite alla produzione primaria (il controllo delle disposizioni dell’OsAlA nelle altre im- prese del settore dell’alimentazione animale è di competenza dell’Ufficio federale dell’agricoltura, UFAG, che delega questo compito ad Agroscope). Queste disposizioni dell’OsAlA sono già menzio- nate nelle direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende deten- trici di animali, redatte dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)5.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 capoverso 8 Esigenze relative alla produzione animale Viene precisato che gli alimenti per animali devono adempiere le disposizioni dell’articolo 8 e del capi- tolo 4 dell'OsAlA che definiscono le sostanze vietate o soggette a restrizioni (cfr. all. 4.1 dell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale OLAlA; RS 916.307.1) e quelle indesiderabili (cfr. all. 10 OLAlA, concentrazioni massime consentite e soglie d’intervento oltre le quali si devono prendere misure specifiche). I Cantoni devono controllare, in funzione del rischio, il rispetto di tali di- sposizioni nelle aziende dedite alla produzione primaria. In caso di dubbi sulla sicurezza di un ali- mento per animali proveniente da un’impresa soggetta all’obbligo di notifica di cui all’articolo 47 OsAlA, devono contattare il Controllo ufficiale degli alimenti per animali (Agroscope).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/166, GU L 24 del 26.1.2023, pag. 1 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, GU L 035 dell’8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241 4 RS 0.916.026.81 Disponibili sul sito Internet dell’USAV > Animali > Basi legali ed esecutive > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Direttive tecni- che > Produzione primaria

Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

2.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

2.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

2.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica prevista è in linea con il diritto europeo sull’igiene delle derrate alimentari e degli alimenti per animali. È compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale, in particolare con quelli risultanti dall’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE.

2.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2.7 Basi legali

Articoli 4 capoverso 4 e 5 capoverso 1 OPPrim nonché articolo 42 capoverso 6 OsAlA.

Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria

(OIPPrim)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione primaria è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 8 8 Gli alimenti per animali e l’acqua di abbeveramento non devono alterare la salute

degli animali né la qualità delle derrate alimentari da essi derivate. Possono essere utilizzati soltanto alimenti per animali puliti, ineccepibili dal profilo igienico, non guasti e conformi alle disposizioni dell’articolo 8 e del capitolo 4 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca …

Guy Parmelin

RS .......... 1 RS 916.020.1 2 RS 916.307

3 Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR), RS 824.012.2

3.1 Situazione iniziale

Il 16 giugno 2023, l'Assemblea federale ha adottato una revisione parziale della legge federale sull'a- gricoltura (LAgr; RS 910.1), con conseguente abrogazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera c della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0). Questa revisione par- ziale, unitamente all'abrogazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La numerazione degli articoli dell’ordinanza sui pagamenti diretti (ODP; RS 910.13) è cambiata. Tali modifiche si ripercuotono sull'OSCi-DEFR visto che contiene rimandi agli articoli dell’OPD. Inoltre, il contributo per la qualità del paesaggio è abolito e sostituito dal contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio. Vengono eliminati anche determinati elementi della biodiversità. Queste modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC, gli articoli 5 e 7 sono abrogati.

A seguito della modifica della numerazione degli articoli dell’OPD nonché dell’abolizione del contributo per la qualità del paesaggio e dell’introduzione del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, l’articolo 3 è modificato. A seguito dell’eliminazione o della modifica di determinati ele- menti della biodiversità, l’articolo 1 capoversi 1 lettere m ed n nonché 2 lettera b è modificato.

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 capoversi 1 lettera m ed n nonché 2 lettera b A seguito dell’eliminazione di determinati elementi della biodiversità, le lettere m ed n dell’articolo 1 capoverso 1 nonché la lettera b dell’articolo 1 capoverso 2 sono abrogate.

A seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2023, della modifica dell’articolo 55 capoverso 1 lettera q OPD, la lettera n dell’articolo 1 capoverso 1 è abrogata.

Articolo 3

A seguito della modifica della numerazione degli articoli dell’OPD, il rimando all’articolo 63 OPD è so- stituito dal rimando al nuovo articolo 78 OPD.

Poiché il contributo per la qualità del paesaggio è soppresso e sostituito dal contributo per la biodiver- sità regionale e la qualità del paesaggio, l’articolo 3 è modificato. Inoltre, i fondi iscritti a preventivo per il nuovo contributo ammontano a circa il doppio e quindi il numero di giorni di servizio va calcolato divi- dendolo per 2400 anziché per 1200.

Articolo 5 Essendo privo di oggetto, il presente articolo è abrogato.

Articolo 7

Essendo privo di oggetto, il presente articolo è abrogato.

Ordinanza del DEFR sul servizio civile

Articolo 14a

Con effetto al 1° gennaio 2025 decadono le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione e i progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati se- condo l’articolo 63 OPD sono stralciati dall’OPD. Essi proseguono però per altri due anni, ragion per cui durante questo periodo gli istituti d’impiego hanno diritto, come finora, a 7 giorni di servizio per et- taro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione. Il calcolo dei giorni di servizio per progetti secondo l’articolo 63 OPD viene effettuato ancora per due anni sulla base del di- ritto anteriore.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

3.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

3.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

3.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte non tangono il diritto internazionale.

3.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

3.7 Basi legali

-

Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I

L'ordinanza del DEFR del 15 novembre 20171 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. m ed n nonché 2 lett. b 1 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della bio-

diversità di cui all’articolo 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio: m. abrogata n. 5 giorni di servizio per ettaro di cereali in file distanziate. 2 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della bio-

diversità di cui all’articolo 55 OPD, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per: b. abrogata

1 RS 824.012.2 2 RS 910.13

Ordinanza del DEFR sul servizio civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi) Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d’impiego hanno diritto per lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78 OPD si calcola dividendo per 2400 il contributo per la biodiversità regionale e la qua- lità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.

Art. 5 e 7 Abrogati

Articolo 14a Disposizione transitoria della modifica del … 1 Nei due anni successivi all’entrata in vigore della modifica del … gli istituti d’im- piego hanno ancora diritto a 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promo- zione della biodiversità specifiche di una regione secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera m del diritto anteriore. 2 Nei due anni successivi all’entrata in vigore della modifica del … il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d’impiego hanno ancora diritto per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione o lo sviluppo di paesaggi rurali variati si calcola secondo l’articolo 63 OPD del diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca

Guy Parmelin

1 Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la libera- zione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF), RS 916.121.100

1.1 Situazione iniziale

Sulle verdure fresche rilevanti per l’agricoltura svizzera si applica una protezione doganale. Ciò signi- fica che nella principale stagione di smercio della produzione indigena vengono fissati periodi ammini- strati per ogni tipo di verdura. Durante questi periodi, se l'offerta indigena non è in grado di coprire la domanda, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può liberare determinati quantitativi (quantitativi parziali dei contingenti doganali) per l’importazione all’aliquota di dazio ridotta. In tutti gli altri casi le importazioni devono invece essere effettuate all’aliquota di dazio elevata (aliquota di dazio fuori con- tingente). I periodi amministrati sono stati notificati all’OMC. L’UFAG, tuttavia, libera quantitativi per l’importazione soltanto nei periodi effettivamente amministrati per ciascun tipo di verdura. In alcuni casi questi sono più brevi di quelli notificati all’OMC. Vi sono inoltre verdure che non vengono ammini- strate benché sia stato notificato un periodo all’OMC. I periodi effettivamente amministrati sono stabiliti nell’allegato 1 dell’ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF; RS 916.121.100). In gran parte sono stati fissati una trentina di anni fa.

Nella mozione 22.3928 il Consiglio federale era stato incaricato, in collaborazione con l'Unione sviz- zera dei produttori di verdura, di aggiornare appena possibile l'allegato 1 dell'ordinanza sulla libera- zione secondo l'OIEVFF (i cosiddetti periodi effettivamente amministrati). Concretamente veniva pro- posto di modificare i periodi effettivamente amministrati di 27 verdure, definendone dei nuovi. La mo- zione è stata adottata dal Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale, dal canto suo, l’ha accolta ap- portandovi delle modifiche ed esigendo, tra l’altro, che la collaborazione tra l’UFAG e l’Unione svizzera dei produttori di verdura al fine di adeguare i periodi effettivamente amministrati di singole verdure all’allegato 1 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF venisse estesa al commercio. La mo- zione modificata in tal senso è quindi stata trasmessa nuovamente al Consiglio degli Stati che ne ha sospeso la trattazione nell’attesa che con la mediazione dell’UFAG si giungesse a un compromesso tra gli attori succitati.

La produzione (Unione svizzera dei produttori di verdura USPV) e il commercio (Associazione sviz- zera del commercio di frutta, verdura e patate SWISSCOFEL nonché Swiss Retail Federation) hanno affrontato la questione della modifica dei periodi effettivamente amministrati delle 27 verdure menzio- nate nella mozione e, con la mediazione dell’UFAG, sono riusciti a trovare un compromesso per tutte le verdure in questione, il quale prevede, a seconda del tipo di verdura, il mantenimento, l’estensione o la riduzione del periodo effettivamente amministrato attualmente in vigore. Sulla base di questo compromesso, la produzione e il commercio hanno quindi chiesto all'UFAG di modificare l'allegato 1 dell'ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF. Parallelamente si sono espressi contro la riduzione delle aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) e delle ADFC Codice 1 (ADFC ridotte nel periodo di pieno approvvigionamento) in quanto ritengono che si tratti della soluzione estrema da adottare per compensare l'estensione dei periodi effettivamente amministrati.

Dall'introduzione, una trentina di anni fa, dei periodi effettivamente amministrati, l’orticoltura svizzera è fortemente mutata. Nel complesso, in questo periodo la superficie orticola (verdura fresca, nonché verdura idonea allo stoccaggio e destinata alla trasformazione) è passata da circa 12 000 a 17 000 ettari (+40 %), quella delle serre da circa 280 a 480 ettari (+70 %). A titolo di confronto, la popolazione residente permanente è invece cresciuta di circa un quarto. Il valore della produzione indigena di ver- dura fresca e idonea allo stoccaggio attualmente ammonta a circa 1,2 miliardi di franchi (prezzo franco grossista)1.

1 Fonte: Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali CSO

Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF

1.2 Sintesi delle principali modifiche

Conformemente a quanto proposto dalla produzione e dal commercio, per le 27 verdure menzionate nella mozione l’allegato 1 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificato come segue:

  • per 3 verdure è mantenuto il disciplinamento vigente;
  • per 7 verdure viene ridotto l’attuale periodo effettivamente amministrato;
  • per 14 verdure viene esteso l’attuale periodo effettivamente amministrato;
  • per 3 verdure viene introdotto un nuovo periodo effettivamente amministrato.

1.3 Commento ai singoli articoli

Allegato 1 Il periodo effettivamente amministrato viene ridotto per le 7 verdure seguenti: cicorino rosso, voce di tariffa 0705.2941, 15.05. – 15.03., 46 giorni in meno; porro allungato, voce di tariffa 0703.9011, 01.07. – 15.01., 31 giorni in meno; lollo, voci di tariffa 0705.1931 e 0705.1941, 01.03. – 01.12., 13 giorni in meno; lattuga romana nana, voce di tariffa 0705.1911-911, 15.04. – 17.11., 28 giorni in meno; prezzemolo riccio, voce di tariffa 0709.9941-911, 15.04. – 12.12., 14 giorni in meno; prezzemolo liscio, voce di tariffa 0709.9941-912, 15.04. – 12.12., 14 giorni in meno; rabarbaro, voce di tariffa 0709.9931, 30.03. – 21.06., 9 giorni in meno.

Il periodo effettivamente amministrato viene esteso per le 14 verdure seguenti: melanzane, voce di tariffa 0709.3011-099, 01.06 – 08.10., 29 giorni in più; batavia, voce di tariffa 0705.1121, 01.03. – 15.12., 18 giorni in più; cavolo cinese, voce di tariffa 0704.9061, 15.04. – 01.03., 19 giorni in più; cetrioli nostrani, voce di tariffa 0707.0021, 21.04. – 08.10., 39 giorni in più; cetrioli per insalata, voce di tariffa 0707.0011, 21.04. – 08.10., 21 giorni in più; coste, voce di tariffa 0709.9961, 07.03. – 30.11., 23 giorni in più; porri, voce di tariffa 0703.9021, 05.03. – 07.02., 24 giorni in più; spinaci, voce di tariffa 0709.7011, 07.03. – 28.11., 7 giorni in più; pomodori, voci di tariffa 0702.0031 e 0702.0091, 08.05. – 20.10., 43 giorni in più; pomodori cherry, voce di tariffa 0702.0011, 21.05. – 20.10., 47 giorni in più; pomodori peretti, voce di tariffa 0702.0021-999, 01.06. – 06.10., 26 giorni in più; cicoria witloof, voce di tariffa 0705.2111, 01.11. – 15.05., 15 giorni in più; cicoria bianca di Milano, voce di tariffa 0705.2971, 15.06. – 15.02., 15 giorni in più; cipolle rosse e bianche, voce di tariffa 0703.1061-999, 07.06. – 15.04., 39 giorni in più.

Un nuovo periodo effettivamente amministrato è introdotto per le 3 verdure seguenti: cavolo riccio, voce di tariffa 0704.9081, 01.10. – 15.02., 138 giorni; pak-choi, voce di tariffa 0704.9064, 10.04. – 31.10., 205 giorni; cavolo a punta, voce di tariffa 0704.9031, 01.05. – 15.12., 229 giorni.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Si prevede che l’UFAG riceverà fino a 150 domande in più all’anno per la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali e che queste saranno trattate nell’ambito di un processo di per sé già dispendioso. Sebbene tale processo sia supportato da complesse applicazioni informatiche, l’aumento dei prodotti effettivamente amministrati e delle liberazioni di quantitativi parziali dei contingenti doga- nali comporterà la mobilizzazione di risorse supplementari dell’UFAG.

Le entrate della Confederazione sotto forma di proventi doganali non subiranno praticamente alcuna variazione. Nel caso di un’espansione della produzione svizzera con conseguente calo delle importa- zioni, la diminuzione dei proventi doganali provenienti dalle aliquote di dazio del contingente potrebbe

Ordinanza sulla liberazione secondo l’OEIVFF

essere compensata da un leggero aumento di quelli provenienti dalle aliquote di dazio fuori contingente che verrebbero prelevate sulle importazioni supplementari.

1.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

1.4.3 Economia

Presupposti un volume di produzione indigeno e un volume d’importazione stabili per le 27 verdure in questione, i costi aggiuntivi riconducibili all’aumento dei prezzi franco grossista possono essere stimati a circa 5,5 milioni di franchi. Con l’estensione dei periodi effettivamente amministrati, i prezzi prima e dopo tali periodi, attualmente più brevi, saranno più elevati a causa della mancanza di concorrenza esercitata dalle importazioni. Se il commercio traslerà tali costi aggiuntivi direttamente sui consuma- tori, le verdure in questione subiranno un rincaro dell'1 per cento circa. Con le modifiche proposte, in- vece delle attuali 100 000 tonnellate nel periodo effettivamente amministrato verranno prodotte circa 111 000 tonnellate delle 27 verdure in questione per un valore di produzione di circa 450 milioni di franchi (prezzo franco grossista).

L’impatto maggiore si verificherà in relazione alle verdure da serra (6 delle 27 verdure in questione). Con la notevole estensione del periodo effettivamente amministrato proposta, per i pomodori, ad esempio, ogni anno un quantitativo di 4500 tonnellate circa, corrispondente al 18 per cento circa della produzione indigena, rientrerà in questo periodo anziché esserne escluso com’è stato il caso finora. Con un rincaro del 10 per cento del prezzo della merce franco grossista, il commercio al dettaglio tra- slerebbe sui consumatori circa 1,35 milioni di franchi. L’importo effettivo dipende tuttavia anche dalla politica dei margini del commercio al dettaglio.

Con il probabile incremento della produzione indigena, i prodotti importati, notoriamente più econo- mici, verranno sostituiti con quelli svizzeri, solitamente più cari. Rispetto all’ipotesi con volumi di produ- zione e d’importazione stabili, in questo caso si stima che durante i periodi amministrati aggiornati i costi aggiuntivi per i consumatori relativamente alle 27 verdure in questione non ammonteranno all’1 per cento circa, ma aumenteranno fino al massimo al 5 per cento.

A seconda dell'estensione o della riduzione dei periodi effettivamente amministrati, le aziende importa- trici saranno assoggettate o dispensate dalle prescrizioni sull’attribuzione dei quantitativi parziali dei contingenti doganali. Queste aziende solitamente svolgono già le loro attività d’importazione all'interno dei periodi effettivamente amministrati. L'adeguamento di questi periodi non comporterà un aumento sostanziale del loro onere amministrativo.

1.4.4 Ambiente

Le circa 11 000 tonnellate di verdure che a seguito dell’adeguamento dei periodi effettivamente ammi- nistrati saranno tutelate in virtù del regime d’importazione vengono già prodotte. Il rafforzamento della protezione doganale non ha quindi alcun impatto sull'ambiente se si considera la situazione in termini statici. Se questi cambiamenti dovessero comportare un'intensificazione della coltivazione in serra in Svizzera, si avrebbero ripercussioni negative in termini di emissioni di CO2, soprattutto paragonate con regioni di coltivazione più calde. A questo proposito va aggiunto che i produttori svizzeri di verdura, d’intesa con il commercio, hanno deciso di abbandonare i combustibili fossili nelle colture protette entro il 2040. Come obiettivo interme- dio, entro il 2030 l'80 per cento delle serre svizzere sarà riscaldato senza combustibili fossili. Per una valutazione globale è tuttavia necessario prendere in considerazione altri indicatori ambientali.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche sono compatibili con il diritto dell’OMC e dell’UE nonché con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale. Tutte le date proposte per l'inizio e la fine dei periodi ef- fettivamente amministrati rientrano nei periodi per i quali negli impegni assunti dalla Svizzera nell'am-

Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF

bito dell'OMC sono state stabilite un’aliquota di dazio del contingente e un'aliquota di dazio fuori con- tingente. Le modifiche delle date dei periodi effettivamente amministrati vengono notificate all’OMC un’unica volta nel rapporto sugli sviluppi relativi al commercio (Report to the TPRB on Trade-Related Developments). Esse non riguardano le concessioni doganali stabilite nell'Accordo tra la Confedera- zione Svizzera e l'Unione europea sul commercio di prodotti agricoli o concordate in altri accordi di li- bero scambio conclusi dalla Svizzera.

1.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

1.7 Basi legali

Articolo 19 OIEVFF.

Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)

Modifica del …

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 settembre 20161 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… Ufficio federale dell’agricol- tura

Christian Hofer

1 RS 916.121.100

Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1 (art. 2)

Periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali

Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare all’aliquota di dazio del contin- gente senza liberazione di quantitativi parziali dei contin- genti doganali

0702.0011 01.05.–20.05. ex 0702.0021 01.05.–31.05. diversi dai pomodori peretti per sugo ex 0702.0021 07.10.–20.10. diversi dai pomodori peretti per sugo 0702.0031 01.05.–07.05. 0702.0091 01.05.–07.05. 0703.1031 01.04.–30.10. 0703.1041 30.05.–15.05. 0703.1051 30.05.–06.06. ex 0703.1061 30.05.–15.05. cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm ex 0703.1061 16.04.–15.05. cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate ex 0703.1061 30.05.–06.06. cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate 0703.1071 30.05.–06.06. 0703.9011 16.01.–15.02. 0703.9011 01.03.–30.06. 0703.9021 08.02.–15.02. 0703.9021 01.03.–04.03. 0704.1011 01.05.–30.11. 0704.1021 01.05.–30.11. 0704.1031 01.05.–12.05. 0704.1031 16.11.–30.11. 0704.1091 01.05.–09.05. 0704.1091 21.11.–30.11. 0704.2011 01.01.–31.01. 0704.2011 01.09.–08.09. 0704.9031 01.04.–30.04. 0704.9031 16.12.-15.03. 0704.9061 10.04.–14.04. 0704.9064 01.11.–01.03. 0704.9071 15.03.–27.03. 0704.9071 26.11.–15.12. 0704.9081 25.05.–30.09. 0704.9081 16.02.-10.05.

Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF «%ASFF_YYYY_ID»

Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare all’aliquota di dazio del contin- gente senza liberazione di quantitativi parziali dei contin- genti doganali

0705.1118 01.03.–14.04. 0705.1118 16.11.–31.12. 0705.1121 16.12.–31.12. 0705.1198 08.12.–10.12. ex 0705.1911 01.03.–14.04. di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) ex 0705.1911 18.11.–20.12. di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana) ex 0705.1911 01.03.–17.03. diversa dalla lattuga romana nana ex 0705.1911 18.11.–20.12. diversa dalla lattuga romana nana 0705.1921 01.03.–09.03. 0705.1931 02.12.-20.12. 0705.1941 02.12.-20.12. 0705.1951 01.03.–20.12. 0705.2111 16.05.–20.05. 0705.2111 01.10.–31.10. 0705.2911 10.03.–30.04. 0705.2911 27.11.–10.12. 0705.2921 01.04.–19.04. 0705.2921 27.11.–10.12. 0705.2931 30.03.–15.03. 0705.2941 30.03.-14.05. 0705.2951 01.03.–31.05. 0705.2961 01.03.–20.12. 0706.1011 25.05.–31.05. 0706.1021 25.05.–31.05. ex 0706.1031 01.02.–15.01. rape «teltower» 0706.9028 15.09.–15.05. 0706.9031 15.01.–31.12. 0706.9051 01.03.–01.04. 0706.9051 22.12.–15.01. ex 0706.9061 10.02.–10.01. rapanelli a candela ex 0706.9061 01.01.–10.01. diversi dai rapanelli a candela ex 0706.9061 10.02.–02.03. diversi dai rapanelli a candela 0707.0011 15.04.–20.04. 0707.0011 09.10.–20.10. 0707.0021 15.04.–20.04. 0707.0021 09.10.–20.10. 0707.0031 15.04.–20.10. 0707.0041 15.04.–20.10. 0708.1011 20.05.–15.08. 0708.1021 20.05.–15.08. 0708.2028 15.06.–15.11.

Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF «%ASFF_YYYY_ID»

Voce di tariffa Periodo per le importazioni Testo complementare all’aliquota di dazio del contin- gente senza liberazione di quantitativi parziali dei contin- genti doganali

0708.2038 15.06.–15.11. 0708.2048 15.06.–28.06. 0708.2048 25.10.–15.11. 0708.2098 15.06.–28.06. 0708.2098 25.10.–15.11. 0708.9081 01.06.–31.10. 0709.2011 01.05.–15.06. ex 0709.3011 01.06.–15.10. melanzane cosiddette «d’oltremare» (arro- tondate, della grandezza di circa una cilie- gia) ex 0709.3011 09.10.–15.10. diverse dalle melanzane cosiddette «d’ol- tremare» 0709.4011 01.05.–19.05. 0709.4011 20.12.–31.12. 0709.4021 01.05.–19.05. 0709.4021 20.12.–31.12. 0709.4091 15.01.–31.12. 0709.7011 15.02.–06.03. 0709.7011 29.11.–15.12. 0709.9120 01.06.–31.10. ex 0709.9320 20.04.–30.10. zucchine con fiore ex 0709.9320 20.04.–09.05. diverse dalle zucchine con fiore ex 0709.9320 04.10.–30.10. diverse dalle zucchine con fiore 0709.9918 01.10.–10.03. 0709.9921 01.05.–09.05. 0709.9921 23.11.–15.12. 0709.9931 10.03.–29.03. 0709.9931 22.06.-30.06. ex 0709.9941 15.03.–14.04. riccio ex 0709.9941 13.12.–31.12. riccio ex 0709.9941 15.03.–14.04. diverso da quello riccio ex 0709.9941 13.12.–31.12. diverso da quello riccio 0709.9961 01.03.–06.03. 0709.9961 01.12.–15.12. ex 0808.3022 01.07.–31.03. pere nashi ex 0808.3032 01.07.–31.03. pere nashi 0808.4022 01.07.–31.03. 0808.4032 01.07.–31.03. 0809.2111 20.05.–31.08. ex 0809.4013 01.07.–30.09. susine, mirabelle e regina-claudie ex 0809.4093 01.07.–30.09. susine, mirabelle e regina-claudie ex 0810.1011 15.05.–31.08. fragoline di bosco ex 0810.3022 15.06.–15.09. ribes nero (cassis)

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