Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Aprile 2023
Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
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2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione,
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1. Punti essenziali del progetto
Ai sensi della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare l’esercente di un impianto nu- cleare risponde dei danni nucleari senza limitazione finanziaria e deve sottoscrivere una copertura per 1,2 miliardi di euro (più il 10 % di tale importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio). Per gli impianti con potenziale di pericolo esiguo, quali i reattori di ricerca, la copertura è ridotta a 70 mi- lioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio). Con la messa fuori servizio di una centrale nucleare e durante la sua disattivazione, il potenziale di pericolo si riduce in maniera continuativa. A partire dal momento in cui presso l’impianto non sono più presenti elementi di combustibile, il potenziale di pericolo è simile a quello dei reattori di ricerca, ma la legislazione vigente sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare non ne tiene conto. Se- condo la normativa attuale l’esercente di una centrale nucleare in fase di disattivazione deve conti- nuare a sottoscrivere una copertura per 1,2 miliardi di euro fino al momento del declassamento dell’impianto. La presente revisione dell’ordinanza del 25 marzo 2015 sulla responsabilità civile in ma- teria nucleare (ORCN; RS 732.441) intende rendere possibili due adeguamenti della copertura per gli impianti nucleari in fase di disattivazione. Una delle novità consiste nella riduzione della copertura, l’al- tra in un’esclusione dal campo d’applicazione del diritto in materia di energia nucleare, con la conse- guente introduzione di nuovi termini di notifica per i fornitori della copertura privata e di termini per la riscossione del premio federale. Vi è inoltre una modifica concernente i destinatari del rapporto di revi- sione del Fondo per i danni nucleari.
1.1 Situazione iniziale
Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le revisioni totali della legge federale del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) e dell’ORCN. La LRCN e l’ORCN si fondano su due accordi internazionali in materia di responsabilità civile nel settore del nucleare ratifi- cati dalla Svizzera nel 2009 ed entrati anch’essi in vigore il 1° gennaio 2022: la convenzione sulla re- sponsabilità civile nel campo dell’energia nucleare (convenzione di Parigi)1 e la convenzione comple- mentare di Bruxelles2. Il diritto relativo alla responsabilità civile in materia nucleare disciplina la responsabilità civile in caso di danni nucleari e si basa su diversi principi, come la responsabilità illimitata ed esclusiva dell’esercente di un impianto nucleare e la rigida responsabilità per rischio – applicabile anche in assenza di colpa. Ulteriore principio importante è l’obbligo di copertura dell’esercente responsabile.
1.2. Possibilità di regolamentazione
Come già menzionato, il diritto vigente non prevede una regolamentazione specifica per gli impianti nucleari in fase di disattivazione. Pertanto, la copertura richiesta è di 1,2 miliardi di euro fino all’avve- nuto declassamento e alla liberazione prevista dalla legislazione in materia di energia nucleare. Per riflettere il mutamento della situazione di pericolo, la Convenzione di Parigi e la LRCN prevedono le possibilità seguenti per quanto riguarda l’ammontare della copertura: riduzione della copertura (almeno € 70 mln.); e/o esclusione dal campo di applicazione della LRCN e della Convenzione di Parigi.
Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizio- nale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (RS 0.732.44) Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004 (RS 0.732.440)
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Qui di seguito vengono illustrate brevemente le possibili regolamentazioni, con indicazione di quanto già disciplinato dall’attuale legislazione sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare.
Copertura di 1,2 miliardi di euro fino al declassamento risp. alla liberazione prevista dalla legislazione in materia di energia nucleare Se l’ORCN non viene modificata, l’ammontare della copertura è di 1,2 miliardi di euro fino al declassa- mento risp. alla liberazione prevista dalla legislazione in materia di energia nucleare, anche se il peri- colo diminuisce notevolmente in seguito all’asportazione dall’impianto di tutti gli elementi di combusti- bile (prendendo come esempio la centrale di Mühleberg, BKW Energie SA riferisce l’allontanamento di oltre il 98 % della radioattività dall’impianto). Si pone allora la questione se sia ancora giustificata una copertura di 1,2 miliardi di euro. Scopo e intento del diritto relativo alla responsabilità civile in materia di energia nucleare è infatti disciplinare i sinistri di straordinaria entità ed estensione, anche con riper- cussioni transfrontaliere.
Riduzione della copertura (almeno € 70 mln.) La LRCN e la Convenzione di Parigi3 prevedono per il Consiglio federale la possibilità di ridurre l’im- porto di base per gli impianti nucleari da 1,2 miliardi fino a 70 milioni di euro se tale riduzione è giustifi- cata dal tipo di impianto nucleare nonché dalle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare rela- tivo a tale impianto. A questo proposito il Parlamento ha pensato concretamente agli impianti nucleari rientranti negli ambiti IPS e PF (compreso il deposito federale intermedio)4. Nel 2010 l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) aveva esaminato, in vista della revi- sione totale dell’ORCN, per quali impianti nucleari si potesse giustificare una simile riduzione, il poten- ziale di pericolo di tali impianti e quali somme di copertura sarebbero risultate opportune. Nelle sue considerazioni l’IFSN si è concentrato sulle conseguenze degli incidenti nucleari, indipendentemente dalla loro frequenza di accadimento, valutando perciò anche gli effetti di eventi di per sé molto impro- babili come incidenti aerei e terremoti gravi. Da un confronto del potenziale di rischio delle centrali nu- cleari da un lato e delle installazioni non ad alta potenza dall’altro, l’IFSN ha dedotto che il rischio di rilascio per queste ultime è di gran lunga inferiore a quello delle centrali nucleari. Lo stesso vale per il bilancio di attività. Nello specifico, non esistono i livelli di energia e densità energetica necessari per- ché si produca un incidente davvero grave. È basso anche il rischio di radiazioni per le installazioni non ad alta potenza, se confrontato con il livello di rischio legato ad agenti naturali. Per questi motivi, il Consiglio federale ha ridotto a 70 milioni di euro la copertura per gli impianti di ri- cerca nucleare (Istituto Paul Scherrer [IPS], Politecnico federale di Losanna [PFL] e Università di Basi- lea5), per il deposito federale intermedio (ubicato presso l’IPS) e, con una revisione parziale succes- siva, anche per eventuali depositi di decadimento6.
Esclusione dal campo di applicazione della LRCN e della Convenzione di Parigi Conformemente all’articolo 1 (b) della Convenzione di Parigi, il Comitato direttivo dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’OCSE (di seguito: Comitato direttivo) potrà escludere qualsiasi impianto nu- cleare dal campo di applicazione della Convenzione quando, a suo parere, la piccola entità del rischio ad essi inerente giustifichi tale esclusione. Nel 2014 il Comitato direttivo ha adottato una decisione con la quale si conferisce agli Stati contraenti la possibilità di escludere anticipatamente dal campo di ap-
Art. 8 cpv. 3 LRCN in combinato disposto con art. 7 (b) (i) Convenzione di Parigi Messaggio dell’8 giugno 2007 concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni rela- tive alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, FF 2007 4957, pag. 4991 seg. Il reattore di ricerca disattivato dell’Università di Basilea non è più soggetto agli obblighi legati alla responsabilità civile in mate- ria di energia nucleare. I depositi di decadimento sono impianti in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento (art. 117 cpv. 2 ordi- nanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione; ORaP, RS 814.501). Attualmente in Svizzera non ve ne sono.
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plicazione della Convenzione di Parigi un impianto nucleare in fase di disattivazione (di seguito: deci- sione sull’esclusione per disattivazione)7. Tale decisione non è direttamente applicabile ma richiede il recepimento nel diritto nazionale. L’esclusione è possibile solo a partire dal momento in cui tutti gli ele- menti di combustibile sono stati rimossi dall’impianto nucleare e sono state soddisfatte altre condizioni (cfr. n. 1.3). In Svizzera l’esclusione comporta che la responsabilità civile dell’esercente non sia più retta dal diritto in materia di energia nucleare ma dalle norme sulla radioprotezione. L’esercente conti- nua a rispondere dei danni in misura illimitata8. Una tale deroga non sarebbe una novità per la Svizzera: già l’ordinanza del 1983 sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare, in vigore fino alla fine del 2021, prevedeva infatti una deroga se- condo cui la LRCN non si applicava a prodotti o scorie radioattivi con un’attività totale inferiore a 1 te- rabecquerel. Le condizioni per un’esclusione degli impianti nucleari in fase di disattivazione secondo il diritto previgente sarebbero state raggiunte prima rispetto alla decisione sull’esclusione per disattiva- zione.
1.3. Proposta di adeguamento dell’ORCN
Con la presente revisione si intendono apportare all’ORCN le modifiche seguenti: riduzione della copertura a 70 milioni di euro (analogamente agli impianti di ricerca) per gli im- pianti nucleari in fase di disattivazione a partire dal momento in cui non vi sono più elementi di combustibile; esclusione dal campo di applicazione della Convenzione di Parigi e della LRCN conforme- mente a quanto stabilito con la decisione sull’esclusione per disattivazione. Riduzione della copertura a 70 milioni di euro Come già menzionato, l’ORCN prevede già oggi un importo ridotto di 70 milioni di euro (ammontare minimo possibile) per gli impianti di ricerca, il deposito federale intermedio o un eventuale deposito di decadimento al di fuori di un impianto nucleare9. Come indicato, l’IFSN aveva constatato che già solo per il semplice bilancio delle installazioni non ad alta potenza il potenziale di pericolo di questi impianti era di gran lunga inferiore a quello delle centrali nucleari (cfr. anche n. 1.2). L’ispettorato ha inoltre sot- tolineato che una delle ragioni della differenza tra i rischi è che i reattori non ad alta potenza presen- tano livelli minori di calore di decadimento e di densità di potenza rispetto ai reattori di potenza. Se nell’impianto nucleare non sono più presenti elementi di combustibile irradiati, non è più possibile una reazione a catena autosostenuta. Il potenziale di pericolo dell’impianto si riduce perciò alle sole parti attivate e contaminate. Per la maggior parte (99 %), tale pericolo per attivazione è intimamente con- nesso alle strutture materiali del contenitore pressurizzato del reattore e dello scudo biologico, ed è difficilmente scatenabile, anche in presenza di incidenti10. Se si confronta una centrale nucleare priva di elementi di combustibile con gli impianti di ricerca o con il deposito federale intermedio, l’entità delle conseguenze radiologiche per gli incidenti ipotizzati è paragonabile. Secondo l’IFSN, tali circostanze giustificano, a partire dall’assenza di elementi di combustibile, una riduzione della somma di copertura fino all’ammontare previsto per gli impianti di ricerca nucleare o il deposito federale intermedio. In virtù dell’articolo 8 capoverso 3 LRCN, la somma di copertura viene perciò ridotta a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio) anche per gli impianti nucleari in
Decisione del Comitato direttivo del 30 ottobre 2014 «Exclusion of nuclear installations in the process of being decommis- sioned from the application of the Paris Convention on third party liability» (NEA/NE(2014)14/REV1; Nuclear Energy Agency (NEA) – Decision and Recommendation of the Steering Committee Concerning the Application of the Paris Convention to Nu- clear Installations in the Process of Being Decommissioned (2014) (oecd-nea.org) Art. 39 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 3 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50) Inoltre, per determinati trasporti di sostanze nucleari la copertura è stata ridotta all’importo minimo di € 80 mio. (art. 2 cpv. 3 ORCN). Perizia dell’IFSN sul progetto di disattivazione della centrale nucleare di Mühleberg del 30 agosto 2017 (20170830-ENSI-
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fase di disattivazione, analogamente a quanto avviene per gli impianti di ricerca nucleare o per il de- posito federale intermedio. Il presupposto è che presso l’impianto non siano più presenti elementi di combustibile irradiati, ma solo materiale radioattivo (come parti dell’impianto attivate o contaminate)11. Se tutti gli elementi di combustibile sono stati rimossi dall’impianto nucleare, l’UFE dispone che la co- pertura venga ridotta a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudi- zio) e fissa la data di riferimento a partire dalla quale si applica l'importo di copertura ridotto. La data di riferimento del 1° gennaio corrisponde alla situazione assicurativa concreta in cui i contratti di coper- tura sono stipulati per un anno civile. Una data di riferimento nel corso dell'anno dipenderà dalla possi- bilità per i fornitori della copertura privata di adeguare i contratti di copertura in essere e dal modo in cui potranno farlo. Si prevede che nel quarto trimestre del 2023 la centrale nucleare di Mühleberg in fase di disattivazione avrà trasferito tutti gli elementi di combustibile nel deposito intermedio di Würenlingen 12 e quindi sod- disferà le condizioni per una riduzione della copertura.
Esclusione dal campo di applicazione della Convenzione di Parigi e della LRCN conforme- mente a quanto stabilito con la decisione sull’esclusione per disattivazione La decisione sull’esclusione del Comitato direttivo si basa sull’articolo 1 (b) della Convenzione di Pa- rigi. Gli articoli 1–15 della Convenzione sono direttamente applicabili, accanto alla LRCN, e pertanto si trovano allo stesso livello della LRCN13. Conformemente all’articolo 8 capoverso 3 LRCN, il Consiglio federale è competente a trasporre nel diritto nazionale la regolamentazione del Comitato direttivo in merito all’esclusione, e può farlo adeguando l’ORCN. Con la suddetta decisione il Comitato direttivo prevede un’esclusione dal campo d’applicazione della Convenzione di Parigi per gli impianti nucleari in fase di disattivazione. La decisione non è diretta- mente applicabile ma richiede il recepimento nel diritto nazionale. Oltre al presupposto di una corri- spondente richiesta da parte dell’esercente responsabile, vi sono diverse condizioni di carattere gene- rale: l’impianto nucleare deve essere stato disattivato in via definitiva, e gli elementi di combustibile, i materiali e le scorie radioattive devono essere stati rimossi dall’impianto oppure la loro radioattività deve essere inferiore ai limiti determinanti. L’impianto nucleare deve rimanere sotto vigilanza nucleare e la sicurezza deve essere garantita. A queste condizioni si aggiungono ulteriori criteri specifici per l’esclusione dal campo d’applicazione, ossia criteri legati ai livelli di radioattività (non superamento di valori di attività specifici per i radionuclidi) e alla dose (massimo di 1 millisievert [mSv] per le persone della popolazione in caso di incidente rilevante). Oltre a quelle menzionate nella decisione, gli Stati contraenti possono stabilire altre condizioni per definire un’esclusione. Per i motivi indicati, per gli impianti nucleari in fase di disattivazione va introdotta nell’ORCN un’esclu- sione dal campo d’applicazione della Convenzione di Parigi e della LRCN. La procedura di esclusione è la seguente: l’esercente di un impianto nucleare in fase di disattivazione per il quale si applica già la copertura ridotta deve presentare all’UFE una domanda motivata affinché il suo impianto nucleare possa essere escluso dal campo d’applicazione della LRCN. Nella domanda va dimostrato il soddisfa-
cimento delle condizioni poste nella decisione sull’esclusione per disattivazione quanto al bilancio delle attività e alle dosi individuali, come pure delle ulteriori esigenze. Le condizioni per cui l’impianto rimane sotto la vigilanza secondo il diritto in materia di energia nucleare e riguardo alla sicurezza del suo esercizio sono adempiute in base alle prescrizioni della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1)14. Un’ulteriore condizione nazionale prevede che l’UFE stabili- sca la data di riferimento a partire dalla quale un impianto nucleare è escluso dal campo di applica- zione della LRCN. Non sono necessarie ulteriori condizioni in relazione alla decisione sull’esclusione per disattivazione.
Cfr. art. 2 cpv. 1 lett. p ORaP. Il deposito intermedio di Würenlingen è un impianto nucleare con una copertura di 1,2 miliardi di euro. Art. 1 cpv. 1 LRCN, Messaggio, cit., pag. 4977 e pag. 4984 Art. 26 cpv. 2 lett. a e art. 29 LENu
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Altre modifiche È opportuno introdurre nuovi obblighi di notifica per i fornitori della copertura privata e termini per la riscossione del premio federale per i casi in cui la riduzione della copertura o l’esclusione dal campo d’applicazione della LRCN siano disposte nel corso dell’anno (cfr. commento al n. 4). Attualmente, il rapporto di revisione concernente il Fondo per i danni nucleari viene inviato ai contribu- tori. Questa disposizione deve essere stralciata (cfr. commento al n. 4).
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di
altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni La revisione parziale dell’ORCN non produce ripercussioni sull’effettivo del personale della Confedera- zione. Essa non produce ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale o di altro genere per Can- toni e Comuni.
3. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società
La revisione parziale dell’ORCN riguarda gli esercenti di impianti nucleari in Svizzera. A seguito della riduzione della copertura o dell’esclusione dal campo d’applicazione della LRCN, gli esercenti interes- sati vedranno una diminuzione dei relativi costi per la copertura assicurativa. Gli esercenti continue- ranno a rispondere dei danni nucleari in misura illimitata e con tutta la loro sostanza. La revisione non produce ripercussioni sulla crescita, la concorrenza e gli insediamenti.
4. Commento ai singoli articoli
Art. 2 Importo complessivo ridotto, nuova lettera d nel capoverso 1 e nuovo capoverso 2bis Cpv. 1 lett. d: la copertura complessiva ai sensi della LRCN ammonta a 1,2 miliardi di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio). In virtù dell’articolo 8 capoverso 3 LRCN, il Consiglio federale ha la possibilità di ridurre tale importo fino a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio), laddove giustificato dal tipo di impianto nucleare e dalle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare che vi si potesse verificare. L’ORCN prevede già oggi un importo ridotto di 70 milioni di euro (ammontare minimo possibile) per gli impianti di ricerca (IPS e PFL), il deposito federale intermedio o un eventuale deposito di decadimento al di fuori di un impianto nucleare. Ora viene ridotta a 70 milioni di euro anche la copertura per gli impianti nucleari in fase di disattivazione. Il presupposto è che tutti i combustibili nucleari siano stati rimossi dall’impianto (di norma trasferiti presso il deposito intermedio ZWILAG) e che nell’impianto si trovino al massimo materiali radioattivi come le parti dell’impianto attivate e contaminate (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. p dell’ordi- nanza sulla radioprotezione15). Il termine «impianto nucleare», qui determinante e definito nell’articolo 1 (a) (ii) della Convenzione di Parigi, include, a titolo di esempio, il reattore e gli impianti d’immagazzi- namento delle sostanze nucleari. Il termine «combustibile nucleare», ai sensi della Convenzione di Parigi, comprende qualsiasi materia fissile sotto forma di uranio o plutonio16. Tali materiali non rien- trano nella nozione di «prodotti o rifiuti radioattivi» ai sensi della Convenzione di Parigi17. Nello speci- fico ciò significa che, per giustificare la copertura ridotta, presso l’impianto nucleare non devono più
Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (; ORaP, RS 814.501) Cfr. art. 1 (a) (v) in combinato disposto con l’art. 1 (a) (iii) della Convenzione di Parigi per una descrizione più dettagliata. Art. 1 (a) (v) in combinato disposto con (iv) della Convenzione di Parigi
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essere presenti elementi di combustibile esausti. Anche se le barre di controllo o le lance di misura- zione del flusso neutronico dal contenitore del reattore non rientrano strettamente nel concetto di com- bustibile nucleare, a causa della loro elevata radioattività devono anch’esse essere asportate dall’im- pianto prima che si possa applicare la riduzione della somma di copertura. Dal momento in cui non vi è più alcun combustibile nucleare, non è più possibile alcuna reazione a ca- tena autosostenuta e il potenziale di pericolo di un tale impianto si riduce notevolmente. La situazione di pericolo e il bilancio delle attività ancora esistenti sono paragonabili a quelli degli impianti di ricerca (p. es. IPS con deposito federale intermedio), per cui anche in questo caso la copertura è ridotta all’importo minimo di 70 milioni di euro. Cpv. 2bis: in tutto il mondo le compagnie di assicurazione non vita escludono dalla copertura il rischio nucleare. Per poter comunque offrire una copertura per la responsabilità civile nucleare, le compagnie di un Paese formano uno specifico pool per unire le forze e coprire insieme il rischio legato ai sinistri nucleari. In Svizzera si tratta del pool svizzero per l’assicurazione dei rischi nucleari (SPN), un’asso- ciazione di istituti di assicurazione e riassicurazione con sede in Svizzera. La quota di copertura che eccede le risorse complessive dei membri del pool viene a sua volta acquistata presso pool per l’assi- curazione dei rischi nucleari all’estero. I relativi contratti di assicurazione e riassicurazione vengono negoziati e stipulati per un anno civile. La necessità di disdirli e rinegoziarli nel corso dell’anno com- porta un dispendio consistente, considerando il numero di fornitori di copertura coinvolti. A seconda della data della variazione, quindi, la copertura può costare di più, in proporzione, rispetto alla corri- spondente annualità di premio. Se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera d, l'UFE dispone la riduzione della copertura a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese ricono- sciute in giudizio) e stabilisce la data di riferimento a partire dalla quale si applica la copertura ridotta. La data di riferimento del 1° gennaio corrisponde alla situazione assicurativa concreta in cui i contratti
di copertura sono stipulati per un anno civile. Una data di riferimento nel corso dell'anno dipenderà dalla possibilità per i fornitori della copertura privata di adeguare i contratti di copertura in essere e dal modo in cui potranno farlo. In questi casi, per il calcolo del premio federale si applica l’articolo 8 capo- verso 3 .
Art. 2a Esclusione dal campo di applicazione Cpv. 1: questo nuovo articolo disciplina la situazione specifica relativa alla copertura degli impianti nu- cleari in fase di disattivazione. In virtù dell’articolo 1 (b) della Convenzione di Parigi, il Comitato diret- tivo ha stabilito una deroga per gli impianti nucleari in fase di disattivazione e posto le relative condi- zioni, cosicché tali impianti nucleari possono essere esclusi anticipatamente dal campo d’applicazione della LRCN. Tale decisione non è direttamente applicabile e le condizioni in essa contenute vengono recepite nel diritto svizzero con il nuovo articolo 2a. L’esercente di un impianto nucleare deve presen- tare all’UFE una domanda che attesti l’adempimento delle seguenti condizioni per l’esclusione dal campo di applicazione della LRCN:
- l’impianto nucleare deve essere stato disattivato definitivamente ed essere soggetto alla co- pertura ridotta di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d ORCN. In altre parole, tutti gli elementi di combustibile devono essere stati rimossi dall’impianto nucleare e vi si devono trovare al massimo materiali radioattivi come le parti dell’impianto attivate e contaminate;
- l’impianto nucleare non deve eccedere i valori di attività specifici per i radionuclidi di cui al nuovo allegato 1 (criterio dell’attività);
- in caso di incidente rilevante, non può essere superata una dose massima di 1 mSv per una persona senza ulteriori misure di protezione (criterio della dose); La direttiva IFSN-G1418 spe- cifica la metodologia e le condizioni quadro applicabili per calcolare la dose di radiazioni rice- vuta dalla popolazione nelle vicinanze di un impianto nucleare in seguito al rilascio di sostanze
Direttiva per gli impianti nucleari svizzeri IFSN-G14 "Berechnung der Strahlenexposition in der Umgebung aufgrund von Emis- sionen radioaktiver Stoffe aus Kernanlagen" (calcolo dell'esposizione alle radiazioni nell'ambiente circostante delle emissioni di sostanze radioattive dagli impianti nucleari, disponibile in tedesco, ENSI-G14/d
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radioattive attraverso l’aria e le acque di scarico. I calcoli sono effettuati per un gruppo di per- sone critiche fittizio, determinato in modo conservativo. Si presume, tra l'altro, che le persone vivano e lavorino nel luogo con la maggiore dose totale, che soddisfino il loro fabbisogno di frutta, verdura, latte e carne con prodotti provenienti da questo luogo e che soddisfino il loro fabbisogno di acqua potabile e di pesce prelevando dal fiume a valle dell'impianto (cfr. punto 4 della direttiva). - l’impianto nucleare deve rimanere sotto vigilanza nucleare e la sicurezza deve essere garan- tita (entrambe queste condizioni sono rispettate per effetto della legislazione in materia di energia nucleare)19. Cpv. 2: sulla base della documentazione presentata dal richiedente, l’UFE verifica se sono adempiuti i presupposti per un’esclusione dal campo d’applicazione. In tal caso stabilisce che l’impianto nucleare viene escluso dal campo d’applicazione della LRCN e fissa la data di riferimento (riguardo alla data di riferimento cfr. anche commento all’art. 2 cpv. 2bis). Se viene scelta una data nel corso dell’anno, il cal- colo del premio federale è disciplinato dall’articolo 8 capoverso 4.
Art. 4 Importi di base, cpv. 4 nuova lett. d Si veda il commento all’articolo 2 per le motivazioni.
Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari, nuovi capoversi 3 e 4 Cpv. 1: l'allegato inserito con la presente revisione diventa l'allegato 1. Di conseguenza, i precedenti allegati 1 e 3 diventano gli allegati 2 e 4. Cpv. 3: l’UFE stabilisce mediante decisione a partire da quale data si applica la riduzione della coper- tura da 1,2 miliardi a 70 milioni di euro (art. 2 cpv. 1 lett. d). Se la copertura viene ridotta nel corso dell’anno, il capoverso 3 stabilisce che si debba ridurre in proporzione il premio già versato per l’intero anno civile per usufruire della copertura federale di 1,2 miliardi di euro. Non ci si basa pertanto sul pre- mio modificato dei fornitori della copertura privata per il periodo in questione, poiché date le circo- stanze particolari – non sussistenti per il premio federale – un tale premio risulterebbe proporzional- mente maggiore rispetto al premio annuale (cfr. anche commento all’art. 2 cpv. 2bis). Inoltre, per la parte restante dell’anno civile, l’UFE calcola e riscuote il premio federale per la copertura ridotta sulla base dei premi comunicati dai fornitori della copertura privata. Il premio federale già fissato per l'intero anno viene dedotto dalla somma dei due nuovi importi calcolati e l’eventuale avanzo viene rimborsato. Cpv. 4: se sono adempiute le condizioni per l’esclusione dell’impianto nucleare dal campo d’applica- zione della LRCN (cfr. commento all’art. 2a), l’UFE lo stabilisce e fissa la data di riferimento. Se la de- roga diviene efficace nel corso dell’anno, il premio federale già riscosso per l’intera annualità viene ri- dotto proporzionalmente prima della data di riferimento (cfr. anche commento al cpv. 3). Un eventuale avanzo viene quindi rimborsato. Cpv. 5: l’UFE determinerà i contributi di cui ai capoversi 3 e 4 prima della rispettiva data di riferimento.
Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari, adeguamento del cpv. 1 e integrazione al cpv. 2
Cpv. 1: i rimandi agli allegati vengono adeguati, perché gli allegati vengono rinumerati. Cpv. 2: con la revisione, l’articolo 9 capoverso 2 viene integrato per analogia con l’articolo 8 capo- verso 2 ORCN. Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli alle- gati 3 e 4 (finora allegati 2 e 3, cfr. precedente commento al cpv. 1). L’UFE stima e riscuote in anticipo
Art. 26 cpv. 2 lett. a e art. 29 LENu
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i contributi per ciascun esercizio annuale. L’UFE calcola i contributi definitivi al termine dell’esercizio annuale. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente. I fornitori della copertura privata comunicano i premi stimati per i trasporti di sostanze nucleari dell’anno successivo entro il 15 novembre e l’UFE stima e riscuote i premi provvisori per l’anno successivo entro il 15 dicembre. Se gli assicuratori privati modificano la co- pertura per i rischi esclusi ai sensi dell’articolo 7, i termini si estendono. Devono informarne l’UFE il prima possibile, e comunque non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente. Di conseguenza, in tal caso anche il termine per il calcolo e la riscossione del premio federale va prorogato fino al 15 feb- braio. Questo termine è necessario perché, di norma, lo strumento di calcolo del premio federale deve essere ancora aggiornato e in questo periodo cadono la fine dell’anno e le festività. In occasione dell’ultima revisione dell’ORCN si è dimenticato di adeguare detto termine. Oltre a questo, «Ufficio federale dell’energia (UFE)» viene sostituito con «UFE», dato che l’abbrevia- zione è già introdotta nel nuovo capoverso 2bis dell’articolo 2.
Art. 10 Obbligo di notifica, nuovo cpv. 1bis L’UFE stabilisce mediante decisione a partire da quale data si applica la riduzione della copertura da 1,2 miliardi a 70 milioni di euro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d. Di regola, ciò avviene con ef- fetto dal 1° gennaio successivo. Se la copertura viene ridotta nel corso dell’anno, per il periodo suc- cessivo alla data di riferimento deve essere applicato il nuovo premio federale per la copertura ridotta (cfr. anche commento all’art. 8). Il premio federale viene calcolato sulla base dei premi dei fornitori della copertura privata. L’articolo 10 prevede obblighi e termini di notifica per i fornitori della copertura privata. Se la copertura è ridotta nel corso dell’anno, i fornitori della copertura privata comunicano il premio della copertura ridotta da applicare al resto dell’anno entro 30 giorni prima della data di riferi- mento per la riduzione.
Art. 19 Amministrazione e verifica, abrogazione del secondo periodo nel capoverso 2 I premi federali che un esercente responsabile paga per la copertura della Confederazione sono ver- sati nel Fondo per i danni nucleari (art. 16 segg. ORCN). L’UFE amministra il Fondo e ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato patrimoniale (art. 19 cpv. 1 ORCN). Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipen- dente di verificare il conto annuale del Fondo (art. 19 cpv. 2 ORCN). Inoltre, l’ORCN prevede che il rapporto di verifica dell’organo di controllo sia trasmesso alle persone assoggettate al pagamento di contributi. Quest’ultimo periodo deve essere abrogato. Il bilancio e il conto economico vengono pubbli- cati annualmente nel consuntivo della Confederazione20 e sono quindi trasparenti. Gli esercenti non partecipano al Fondo per i danni nucleari come invece avviene, ad esempio, per il Fondo di disattiva- zione e il Fondo di smaltimento. Le risorse del Fondo per i danni nucleari non sono né riportate sepa- ratamente su un conto, né gestite. Gli esercenti responsabili versano contributi per una contropresta- zione della Confederazione, vale a dire la messa a disposizione della copertura promessa in caso di incidente. Ciò avviene a prescindere che le somme disponibili nel Fondo siano sufficienti o meno. Conformemente, anche qualora non vi fossero più impianti nucleari coperti dalla LRCN, l’importo del Fondo per i danni nucleari rimarrebbe alla Confederazione. Non vi è quindi alcun motivo per trasmet- tere il rapporto di verifica del servizio di revisione agli esercenti e il periodo corrispondente nell’arti- colo 19 capoverso 2 ORCN viene stralciato.
Per l’anno 2021: FF 2022 482 – Fondo per i danni nucleari (admin.ch)
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Nuovo allegato 1
Poiché l'ordine degli allegati è basato sull'ordine in cui sono menzionati nell'atto, il nuovo alle- gato diventa l'allegato 1. I precedenti allegati 1 - 3 diventano gli allegati 2 - 4. Affinché un impianto nucleare in fase di disattivazione possa beneficiare della nuova deroga di cui all’articolo 2a, devono essere soddisfatte varie condizioni (cfr. commento all’art. 2a). Un prerequisito riguarda il cosiddetto bilancio delle attività. L’allegato 1 disciplina i valori di attività specifici per i radio- nuclidi che un impianto nucleare in fase di disattivazione non deve eccedere per poter beneficiare della nuova deroga di cui all’articolo 2a. Questa condizione deve essere dimostrata dal richiedente e viene verificata dall’IFSN con il trattamento della domanda. I bilanci delle attività e la formula da applicare sono stati ripresi dalla decisione del Comitato direttivo sulla disattivazione.