Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna, 22 maggio 2024
Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio Situazione iniziale
Nel settore della selezione vegetale, l’analisi della letteratura brevettuale si rivela impegna- tiva, in particolare perché il fascicolo del brevetto in genere non contiene nomi di varietà vegetali. Considerata l’importanza crescente della tecnologia nella selezione vegetale, le informazioni concernenti i brevetti diventano però sempre più rilevanti per i costitutori. I titolari di brevetti in questo settore propongono diverse iniziative volontarie per migliorare la trasparenza dei brevetti e agevolare l’accesso ai brevetti, ma esse rimangono lacunose. Per tali motivi, la mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) del 1° febbraio 2022 (22.3014 «Maggiore trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale») chiede di modificare la legislazione per migliorare la trasparenza concernente i diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale. Il presente avamprogetto consente di aumentare la trasparenza per tutti gli attori coinvolti.
Contenuto del progetto
La mozione viene attuata istituendo un servizio di clearing presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Il servizio offrirà ai costitutori la possibilità di verificare, in uno stadio precoce, se una varietà che desiderano includere in un programma di selezione vegetale sia interessata da un brevetto. Questa soluzione incrementa non solo la trasparenza sui brevetti per tutti gli attori del settore, ma anche la certezza del diritto per quanto riguarda l’utilizzo delle varietà sviluppate. Con questa soluzione equilibrata si evita inoltre che gli sforzi volti a migliorare la trasparenza siano a carico di una sola parte.
1 Situazione iniziale 5
1.1.11° Soluzioni del settore per una maggiore trasparenza e un utilizzo più semplice 1.2.1.1. Favorire le soluzioni private del settore per garantire una maggiore trasparenza e un 1.2.1.4. Estensione del privilegio del costitutore alle attività commerciali per la selezione
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché
con le strategie del Consiglio federale 15
1.4 Adempimento di interventi parlamentari 15
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 15
3 Punti essenziali del progetto 15
3.1 La normativa proposta 15
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze 15
3.3 Attuazione 16
4 Commento ai singoli articoli 16
5 Ripercussioni 19
5.1 Ripercussioni per la Confederazione 19
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le
regioni di montagna 20
5.3 Ripercussioni sull’economia 20
5.4 Ripercussioni sulla società 21
5.5 Ripercussioni sull’ambiente 21
5.6 Altre ripercussioni 21
6 Aspetti giuridici 22
6.1 Costituzionalità 22
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 22
6.3 Forma dell’atto 22
6.4 Subordinazione al freno alle spese 22
6.5 Delega di competenze legislative 22
6.6 Protezione dei dati 23
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1° La problematica in breve Nel settore della selezione vegetale le ricerche nella letteratura brevettuale si rivelano im- pegnative e spesso conducono a risultati insoddisfacenti. Considerata la crescente impor- tanza delle tecnologie in questo settore, le informazioni concernenti i brevetti diventano però sempre più rilevanti per i costitutori. I titolari di brevetti in questo settore propongono diverse iniziative per incrementare la trasparenza sui brevetti e agevolare l’accesso ai brevetti stessi. Queste proposte sono però volontarie e rimangono lacunose. Per tali motivi, la mo- zione della CSEC-S del 1° febbraio 2022 (22.3014 «Maggiore trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale») chiede di modificare la legislazione per migliorare la trasparenza concernente i diritti di brevetto nel settore della selezione ve- getale. Il presente avamprogetto consente di aumentare la trasparenza per tutti gli attori coinvolti. 1.1.2° La selezione vegetale La Svizzera può contare su una lunga tradizione in materia di selezione vegetale1. La sele- zione vegetale è importante per far fronte sia a sfide locali, come lo sviluppo di una produ- zione agricola adeguata alle condizioni autoctone, sia alle sfide globali come la sicurezza alimentare. Inoltre svolge un ruolo nell’adattamento ai cambiamenti climatici e nella diver- sità vegetale. Il tema interessa anche ai consumatori. La selezione vegetale consente, ad esempio, di sviluppare nuove varietà di cereali senza glutine o varietà di frutta e verdura dal sapore più intenso. 1.1.3° La protezione delle varietà e il diritto dei brevetti Lo sviluppo di una nuova varietà può richiedere diversi anni, talvolta fino a quindici anni2 e in media costa circa 345 000 franchi. A seconda della specie vegetale, i costi possono però variare significativamente. Per le colture in pieno campo (patate, cereali, mais, semi oleosi, piante proteiche, barbabietole da zucchero, ecc.) i costi si aggirano tra i 200 000 e i 500 000 franchi per varietà. Per le colture perenni, come l’arboricoltura o la vigna, i costi oscillano addirittura tra 1,2 e 1,7 milioni di franchi per specie. Per garantire una rendita per il loro lavoro pluriennale e i loro investimenti nella ricerca e nello sviluppo, i costitutori pos- sono contare su due sistemi di protezione: la protezione delle novità vegetali e i brevetti. La legge federale del 20 marzo 19753 sulla protezione delle novità vegetali si applica alle varietà di nuova costituzione e la protezione dura 25 anni (30 anni per viti e specie arboree). I titolari della protezione hanno il diritto di proteggere le loro varietà soprattutto contro l’uti- lizzazione commerciale da parte di terzi (cfr. art. 5 della legge sulla protezione delle novità vegetali). Un brevetto protegge una soluzione tecnica come un nuovo procedimento tecnico di sele- zione vegetale o una nuova caratteristica vegetale. Per esempio può trattarsi di una nuova resistenza contro la mosca bianca. Inoltre, per essere brevettabile, la soluzione tecnica non
1 Cfr. «Strategia Selezione vegetale 2050, 1.9.2016, Ufficio federale dell’agricoltura, Diparti-
mento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, https://www.blw.ad- min.ch/blw/it/home.html, UFAG, Produzione sostenibile > Produzione vegetale > Selezione ve- getale, consultato il 15.4.2024.
2 Ibid.
3 RS 232.16. 5/24
deve essere limitata a una singola varietà4. La protezione brevettuale dura al massimo 20 anni. Un brevetto non tutela però una varietà vegetale come tale. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b della legge federale del 25 giugno 19545 sui brevetti d'invenzione (LBI), sono esclusi dal brevetto le varietà vegetali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali. Questa esclusione ha radici storiche: prima dello sviluppo delle tecniche di ingegneria genetica, i costitutori usavano metodi convenzionali che non soddi- sfacevano il criterio della riproducibilità. Le tecniche di ingegneria genetica consentono in- vece interventi tecnici sul genoma delle piante, per cui tali interventi e le piante che ne risultano costituiscono invenzioni ai sensi del diritto dei brevetti6. È possibile cumulare i due titoli di protezione. Questo avviene, ad esempio, quando viene creata una nuova varietà che contiene una caratteristica brevettata (p. es. resistenza contro la mosca bianca). 1.1.4° La trasparenza nel sistema brevettuale e le sue limitazioni Il sistema brevettuale è basato sulla trasparenza. Le domande di brevetto e i brevetti ven- gono pubblicati7 e il rilascio di un brevetto è possibile solo se l’invenzione è descritta in modo sufficientemente chiaro e preciso da poter essere riprodotta da un terzo8. Le banche dati dei brevetti sono accessibili gratuitamente online9. Questa cosiddetta letteratura bre- vettuale costituisce una fonte di informazioni scientifiche e tecniche molto importante per i costitutori e per tutte le organizzazioni attive nell’ambito della ricerca e dello sviluppo. Spesso, però, i risultati delle ricerche nella letteratura brevettuale effettuate usando il nome di una varietà vegetale non sono soddisfacenti. Ciò è dovuto al fatto che un brevetto non si riferisce mai a una singola varietà vegetale in quanto tale e la domanda di brevetto in genere viene depositata prima che il lavoro di selezione della nuova varietà abbia inizio. Di conse- guenza, un fascicolo di brevetto nell’ambito della selezione vegetale non contiene in linea di massima nomi di varietà vegetali. È vietato modificare successivamente il fascicolo del brevetto per aggiungere nomi di varietà vegetali, poiché questo estenderebbe il campo di protezione del brevetto. Si tratta di un principio del diritto dei brevetti armonizzato a livello internazionale. Pertanto il costitutore che desidera inserire nel suo programma di selezione una varietà ottenuta mediante incrocio non può stabilire a colpo d’occhio se questa sia interessata da un brevetto. Per scoprirlo deve effettuare ricerche dettagliate nella letteratura brevettuale, informandosi sulle caratteristiche delle varietà in questione e indirizzando le sue ricerche di conseguenza. Ma anche in questo caso le ricerche non sono sempre facili: un contenuto ridotto di glutine o una resistenza alla siccità di una varietà di cereale non sono di solito descritti con questi termini nel fascicolo del brevetto. Il brevetto offre piuttosto una descri- zione tecnica della caratteristica o del procedimento per ottenerla, ossia per modificare una determinata parte del genoma del cereale. Per questo una semplice ricerca brevettuale non garantisce sempre che vengano trovati tutti i brevetti pertinenti. Ma anche qualora trovasse un brevetto pertinente, il costitutore non otterrebbe comunque un elenco di tutte le varietà interessate. La resistenza alla siccità o il ridotto contenuto di glutine non è infatti per forza presente in tutte le varietà di cereali del titolare del brevetto.
4 Sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti
ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale (art. 2 cpv. 2 lett. b secondo periodo in fine LBI). 5 RS 232.14 6 Per ulteriori dettagli su questo tema cfr. messaggio relativo alla modifica della LBI del 23 no-
vembre 2005, n. 2.1.2.8, pagg. 58–61, FF 2006 1.
7 Cfr. art. 58a LBI
8 Cfr. art. 50 LBI
9 Per la Svizzera: https://www.swissreg.ch/ o https://database.ipi.ch/database-client/search; per
l’UEB: https://worldwide.espacenet.com/. 6/24
Inoltre questi può aver rilasciato una licenza per il proprio brevetto a un’altra impresa, per cui possono essere interessate anche varietà di terzi. 1.1.5° I costi delle ricerche nella letteratura brevettuale Per l’esecuzione di verifiche rilevanti nella letteratura brevettuale sono richieste conoscenze specialistiche di ampia portata. In genere i risultati devono essere interpretati e inseriti nel giusto contesto economico. Analisi di questo tipo possono essere commissionate a consu- lenti in brevetti. In Svizzera, un servizio del genere costa tra 5000 e 15 000 franchi, a se- conda del grado di difficoltà dell’analisi da effettuare e della prevista affidabilità del risultato. Di primo acchito questo importo sembrerebbe accettabile. Tuttavia, è nella natura stessa della selezione vegetale convenzionale integrare regolarmente diverse varietà in un pro- gramma di selezione. Per i cereali, ad esempio, possono essere inserite in un programma di selezione tra 100 e 120 varietà all’anno. Se anche solo il cinque per cento delle varietà incluse ogni anno richiedesse una ricerca nella letteratura brevettuale, i costi per lo sviluppo di una nuova varietà aumenterebbero notevolmente, senza poter escludere del tutto il ri- schio di violare un brevetto. L’attività non sarebbe quindi più redditizia. 1.1.6° L’importanza dell’accesso alla diversità vegetale I costitutori devono costantemente sviluppare nuove varietà vegetali, affinché queste pos- sano adattarsi ai mutati influssi ambientali (p. es. cambiamenti climatici e parassiti) e sod- disfare i requisiti di mercato (produttività e sostenibilità). La capacità innovativa dei costitu- tori dipende infatti dal loro accesso a una diversità genetica abbastanza ampia, ovvero a una quantità sufficiente di varietà vegetali. Essi inseriscono regolarmente nei loro pro- grammi di selezione nuove varietà disponibili sul mercato che presentano caratteristiche attraenti (p. es. consumo ridotto di acqua o impiego limitato di pesticidi). 1.1.7° Il privilegio del costitutore Affinché i costitutori possano perseguire la loro attività di selezione, la legge sulla protezione delle novità vegetali e la LBI10 sanciscono un privilegio dei costitutori, in virtù del quale i costitutori sono autorizzati a usare varietà protette per sviluppare nuove varietà. Secondo la legge sulla protezione delle novità vegetali, una volta che hanno selezionato una nuova varietà, di norma i costitutori possono commercializzarla senza che questo co- stituisca una violazione dei diritti del titolare della protezione della varietà impiegata. La protezione si riferisce a una sola varietà e non si estende alle altre varietà sviluppate suc- cessivamente, a meno che non si tratti di una varietà derivata essenzialmente dalla varietà iniziale11. La situazione è però diversa se un costitutore ricorre per il suo programma di selezione a una varietà con una caratteristica brevettata12. Infatti, se anche la nuova varietà possiede la caratteristica brevettata, può essere commercializzata soltanto previo consenso del tito- lare del brevetto. Questi può esigere una remunerazione, sotto forma di compenso, per la licenza concessa. La commercializzazione della nuova varietà contenente la caratteristica brevettata senza l’autorizzazione del titolare del brevetto costituirebbe una violazione del brevetto. La differenza rispetto alla protezione delle varietà è dovuta al fatto che il diritto dei brevetti non protegge una varietà, bensì una caratteristica (invenzione), e dunque la prote- zione si estende a tutte le varietà che contengono tale caratteristica.
10 Art. 9 cpv. 1 lett. e LBI. Per una panoramica commentata delle disposizioni della LBI concer-
nenti la selezione vegetale cfr. Selezione vegetale e brevetti, IPI > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei brevetti > Trasparenza nei brevetti nel settore della selezione vegetale > Selezione vegetale e brevetti, https://www.ige.ch/it/diritto-e-politica/sviluppi-nazionali/diritto-dei- brevetti/trasparenza-nei-brevetti-nel-settore-della-selezione-vegetale, consultato il 15.4.2024. 11 Cfr. ulteriori deroghe previste dall'art. 5 cpv. 2 della legge sulla protezione delle novità vege-
tali. 12 Ad esempio una nuova resistenza contro la mosca bianca che si può conferire a diverse va-
rietà vegetali o perfino diverse specie vegetali. 7/24
1.1.8° La licenza obbligatoria per il diritto subordinato di protezione della varietà Secondo l’articolo 36a LBI, il costitutore che ha sviluppato una nuova varietà con una ca- ratteristica brevettata può chiedere a un giudice di fissare le condizioni di una licenza non esclusiva, se non riesce a raggiungere un accordo sulle condizioni di licenza con il titolare del brevetto. In questo modo può commercializzare la sua nuova varietà con la caratteristica brevettata. Questa disposizione è uno strumento importante, che consente ai costitutori di trattare in modo paritario con i titolari di brevetti13. 1.1.9° Cifre e fatti sui brevetti nel settore della selezione vegetale L’IPI ha condotto delle ricerche approfondite per raccogliere cifre e fatti sui brevetti nella selezione vegetale14. Secondo le stime, nel contesto europeo solo una piccola percentuale (tra l’1,5 e il 2,7 %) di tutte le varietà vegetali è interessata da un brevetto15. Stando a una ricerca condotta dall’IPI nella letteratura brevettuale, attualmente in Svizzera ci sono po- chissimi brevetti che potrebbero essere rilevanti per la selezione vegetale. Un’analisi con criteri allargati ha permesso di identificare circa 870 brevetti con un riferimento a piante, di cui però solo circa due terzi riguardano il settore dell’ingegneria genetica. Questi brevetti giocano un ruolo marginale per i costitutori svizzeri a causa della moratoria in vigore per la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)16. Vanno poi sottratti a questa cifra i brevetti che non sono rilevanti per la selezione vegetale e che riguardano l’industria cosmetica, alimentare e farmaceutica. Secondo le stime dell’IPI, restano quindi circa
250 brevetti attivi che possono essere importanti per i costitutori svizzeri.
1.1.10° Nuove tecniche di ingegneria genetica In Svizzera sono attualmente in corso lavori per elaborare una normativa di autorizzazione basata sul rischio per piante, sementi e altro materiale vegetale di moltiplicazione ottenuto con nuove tecniche genomiche (NTG)17. Nel luglio 2023 la Commissione europea ha pub- blicato una proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune NTG (va- rietà NTG) nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, che prevede che alcune NTG e i prodotti con esse ottenuti non siano più soggetti alla procedura di omologazione prevista per gli OGM18.
13 Cfr. messaggio concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la
protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali, FF 2004 3723, e le spiegazioni relative all’art. 36a LBI, pag. 3755 seg. 14 Cfr. rapporto dell’IPI del 28 febbraio 2024 dal titolo Auswirkungen der Immaterialgüterrechte
im Zusammenhang mit neuen gentechnischen Verfahren auf die Pflanzenzucht und Landwirts- chaft (ripercussioni dei diritti di proprietà intellettuale sulla selezione vegetale e l’agricoltura in relazione alle nuove tecniche di ingegneria genetica), nonché altri studi commissionati dall’IPI. Consultabile sotto: IPI > Diritto e politica > Sviluppi nazionali >Diritto dei brevetti > Trasparenza nei brevetti nel settore della selezione vegetale > Selezione vegetale e brevetti, https://www.ige.ch/it/diritto-e-politica/sviluppi-nazionali/diritto-dei-brevetti/trasparenza-nei-bre- vetti-nel-settore-della-selezione-vegetale, consultato il 15.4.2024. 15 Secondo l’Unione svizzera dei contadini (sito disponibile solo in tedesco e francese), nell’UE
e in Svizzera sono interessate da brevetti oltre 700 varietà vegetali. Solo in Europa godono o hanno goduto della protezione per la selezione vegetale più di 50 000 varietà (cfr. sul tema https://cpvo.europa.eu/en/statistics, statistiche disponibili solo in inglese; consultato il 15.4.2024). In altre parole, meno dell’1,5 % delle varietà sono interessate da un brevetto, an- che se ci sono differenze a seconda del tipo di coltura. 16 Dall’accoglimento di una iniziativa popolare del 2005, in Svizzera vige una moratoria per la
coltivazione di OGM nell’agricoltura. Il Parlamento ha già prorogato questa moratoria più volte e dovrebbe farlo di nuovo fino alla fine del 2025. 17 Il Consiglio federale approva il rapporto sulla regolamentazione delle nuove tecniche di inge-
gneria genetica, Il Consiglio federale > Biotecnologia > Comunicati, https://www.bafu.ad- min.ch/bafu/it/home/temi/biotecnologia/comunicati.msg-id-92722.html, consultato il 15.4.2024. 18 Legislazione per le piante prodotte con alcune nuove tecniche genomiche, https://ec.eu-
ropa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislazione-per-le-piante- prodotte-con-alcune-nuove-tecniche-genomiche_it, consultato il 15.4.2024. 8/24
Secondo uno studio commissionato dall’IPI, l’evoluzione del numero di brevetti relativi a varietà vegetali in Svizzera e in Europa dipende fortemente dal fatto che le varietà NTG siano o meno equiparate alle varietà convenzionali19. Se le varietà NTG dovessero rima- nere equiparate agli OGM tradizionali, il numero di nuove domande di brevetto sarà netta- mente inferiore rispetto al caso in cui tali varietà dovessero essere considerate come varietà convenzionali. Questo nesso di causalità era già stato osservato per gli OGM classici. In ogni caso, anche nel caso in cui nell’UE e in Svizzera le varietà NTG dovessero essere trattate come le varietà vegetali convenzionali, per i brevetti di procedimento non si prevede un aumento delle domande, bensì addirittura una riduzione a medio termine. Questo è do- vuto al fatto che il margine di manovra per le innovazioni essenziali si assottiglia sempre di più e si giunge a una saturazione. Tendenze simili in materia di brevettabilità si sono potute osservare in passato per altre tecnologie rivoluzionarie. Diverso potrebbe essere, invece, il discorso per le caratteristiche dei vegetali prodotte con NTG protette da un brevetto. Si prevede, infatti, che il numero di domande di brevetto di questo tipo aumenterà. Ciò non significa, però, per forza che anche la quota delle varietà interessate da brevetti (attualmente tra l’1,5 e il 2,7 %) crescerà nella stessa misura. Da un lato diventerà sempre più difficile farsi rilasciare un brevetto per una nuova caratteristica, dato che il procedimento di fabbricazione delle caratteristiche diventerà stato della tecnica e sarà quindi più difficile ottenere un brevetto. Dall’altro lato continueranno a esserci nuove varietà vegetali ottenute in modo convenzionale partendo da materiale non brevettato. Il servizio di clearing proposto (v. in merito il n. 1.2.2) offre ai costitutori svizzeri una solu- zione semplice, qualora il numero di brevetti dovesse aumentare a causa della possibile autorizzazione delle NTG nella selezione vegetale. I costi per la creazione e l’esercizio di un servizio di clearing si giustificano pertanto soprattutto in caso di incremento del numero di brevetti nella selezione vegetale in seguito a un’eventuale autorizzazione delle varietà NTG, dato che attualmente ci sono pochissimi brevetti in questo settore rilevanti per la Sviz- zera e anche pochissime varietà interessate da un brevetto (v. in merito n. 1.1.9). 1.1.11° Soluzioni del settore per una maggiore trasparenza e un uti- lizzo più semplice delle varietà contenenti caratteristiche bre- vettate Per migliorare la trasparenza e collegare direttamente tra loro varietà e brevetti, l’associa- zione dell’industria europea delle sementi Euroseeds ha creato la piattaforma PINTO (Pa- tent Information and Transparency Online)20. Si tratta di una banca dati accessibile gratui- tamente, che consente di effettuare una ricerca veloce dei brevetti a partire dalla denomi- nazione della varietà. Oggi molte aziende inseriscono i loro brevetti in PINTO e alla fine del 2023 la banca dati contava 1274 varietà autorizzate alla commercializzazione e protette da uno o più brevetti. Tuttavia, l’adesione a PINTO rimane facoltativa, per cui la banca dati non è completa. Ad esempio, la società Corteva, che possiede numerosi brevetti nel settore della selezione vegetale, non vi partecipa. Inoltre la piattaforma non è sempre aggiornata. Esperti criticano poi il fatto che determinati brevetti registrati in PINTO hanno l’unico scopo di fungere da deterrente e sostengono che in realtà è difficile riconoscere il nesso tra questi brevetti e l’attività di selezione vegetale dei costitutori. In caso di dubbio, i costitutori che non dispongono delle risorse necessarie per una ricerca che accerti la libertà di utilizzo rinunciano a lavorare con la varietà registrata in PINTO. Ciononostante, ogni anno aderi- scono a PINTO nuovi titolari di brevetti, consolidando la banca dati. A lungo termine, la
19 Cfr. lo studio di Michael A. Kock del 29 ottobre 2023, commissionato dall’IPI, intitolato Neue
Genomische Techniken in der Pflanzenzüchtung in Wechselwirkung mit Rechten des geistigen Eigentums und dem Zulassungsrecht sotto IPI > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei brevetti > Trasparenza nei brevetti nel settore della selezione vegetale > Selezione vege- tale e brevetti, https://www.ige.ch/it/diritto-e-politica/sviluppi-nazionali/diritto-dei-brevetti/traspa- renza-nei-brevetti-nel-settore-della-selezione-vegetale, consultato il 15.4.2024. 20 Euroseed > Welcome to the PINTO Database, https://euroseeds.eu/pinto-patent-information-
and-transparency-on-line/, consultato il 15.4.2024. 9/24
partecipazione a un’iniziativa del genere potrebbe imporsi come norma o come buona pra- tica per i titolari di brevetti e rappresentare una soluzione fattibile per i costitutori. Per incentivare la collaborazione anche al di là della questione della trasparenza, il settore offre altre due piattaforme: la International Licensing Platform Vegetable (ILP Vegetable) e la Agricultural Crop Licensing Platform (ACLP). Qualsiasi organizzazione può aderire a que- ste piattaforme, a prescindere che possiedano brevetti o meno. Le condizioni finanziarie di adesione sono pubbliche. Le piccole organizzazioni possono essere esentate dal contributo di adesione. I membri possono ottenere una licenza per l’utilizzo commerciale di caratteri- stiche brevettate. Le condizioni di licenza sono uguali per tutti i membri. Certe aziende creano degli strumenti propri per presentare le loro varietà e proporre con- tratti di licenza ai costitutori interessati. Le piattaforme Traitability di Syngenta21 e E-Licen- sing di Bayer22, ad esempio, contengono i brevetti di queste aziende e offrono la possibilità di concludere contratti di licenza per il loro utilizzo23. Queste piattaforme gratuite riportano in modo trasparente tutte le condizioni di licenza, inclusi i compensi. La moltitudine di piat- taforme conduce però a una frammentazione delle informazioni. 1.1.12° Attività dell’IPI nel settore L’IPI ha in programma di effettuare ricerche nella letteratura brevettuale nel settore della selezione vegetale24. Questo servizio sarà offerto gratuitamente ai costitutori. In tal modo potranno accertare meglio quali caratteristiche e varietà sono interessate da brevetti per diverse colture. Questo potrebbe incentivare i costitutori a fare ricerche nella letteratura brevettuale più di frequente. Inoltre, l’IPI sta lavorando per migliorare le informazioni e la formazione sul sistema brevet- tuale e soprattutto sui brevetti nella selezione vegetale. Questi sforzi sono rivolti in prima linea ai costitutori, agli agricoltori e all’industria alimentare, ma potranno essere utili anche per le facoltà universitarie di agraria.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
La mozione della CSEC-S del 1° febbraio 2022 (22.3014 «Maggiore trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale») chiede di migliorare la trasparenza concernente i diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante una revisione del diritto in materia di brevetti, senza dover ade- guare il diritto di protezione delle varietà. Tuttavia, la trasparenza deve poter essere miglio- rata senza compromettere la funzione di stimolo a investire nella ricerca e nello sviluppo insita nel sistema dei brevetti. Il sistema brevettuale, infatti, incentiva l’innovazione e con- tribuisce così allo sviluppo tecnologico, economico e sociale. Inoltre la soluzione deve te- nere conto del contesto internazionale. La maggior parte dei brevetti rilevanti per i costitutori è depositata presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e vale anche in altri Paesi europei in cui vengono esportate le nuove varietà svizzere.
21 https://www.traitability.com/, consultato il 15.4.2024.
22 https://www.vegetables.bayer.com/us/en-us/contact/e-licensing.html, consultato il 15.4.2024. 23 Altri attori importanti come Monsanto, Corteva e KWS propongono piattaforme simili per le
licenze, che, però, sono meno trasparenti, perché le condizioni di licenza e soprattutto i com- pensi non sono pubblicati. 24 IPI > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei brevetti > Trasparenza nei brevetti nel
settore della selezione vegetale > Selezione vegetale e brevetti, https://www.ige.ch/it/diritto-e- politica/sviluppi-nazionali/diritto-dei-brevetti/trasparenza-nei-brevetti-nel-settore-della-selezione- vegetale, consultato il 15.4.2024. 10/24
1.2.1. Alternative esaminate
1.2.1.1. Favorire le soluzioni private del settore per garantire una mag-
giore trasparenza e un accesso più semplice alle varietà con- tenenti caratteristiche brevettate In questo caso la LBI non sarebbe modificata e la trasparenza dovrebbe essere raggiunta tramite iniziative dell’industria (v. n. 1.1.11). Queste iniziative sono ancora agli albori, ma il numero di partecipanti nonché delle varietà registrate aumenta progressivamente. Tuttavia, senza un obbligo legale, queste soluzioni probabilmente non saranno mai complete e cen- tralizzate. È difficile che riescano a contenere informazioni sufficientemente aggiornate e precise per raggiungere il livello di trasparenza auspicato.
1.2.1.2. Sostegno ai costitutori attraverso i servizi forniti dall’IPI
In questo modo la trasparenza sarebbe migliorata esclusivamente mediante misure non legislative attuate dall’IPI, senza modificare la LBI (v. n. 1.1.12). Grazie a una migliore in- formazione sul tema, formazioni su misura e analisi effettuate dall’IPI d’intesa con le cerchie interessate, i costitutori svizzeri potrebbero comprendere meglio i brevetti nel loro settore. Sarebbero in grado di identificare le varietà interessate da brevetti, di giudicare il campo di protezione dei brevetti ed eventualmente di concludere contratti di licenza. L’onere per l’at- tuazione di questa misura sarebbe a carico dell’IPI e dei costitutori. Per questi ultimi, l’in- cremento dell’onere amministrativo sarebbe notevole e relativamente costoso.
1.2.1.3. Introduzione dell’obbligo di pubblicare le varietà vegetali inte-
ressate da un brevetto Nella LBI si introdurrebbe un obbligo di pubblicare le varietà vegetali interessate da un bre- vetto. Teoricamente un obbligo di questo tipo migliorerebbe la trasparenza. Tuttavia, se la pubblicazione avvenisse in modo decentralizzato sul sito Internet di ciascun titolare di un brevetto, le informazioni risulterebbero frammentate e difficilmente accessibili, per cui non si raggiungerebbe la trasparenza auspicata. Inoltre, il mancato o ritardato aggiornamento degli elenchi potrebbe causare controversie e problemi di tipo probatorio. Non sarebbe nemmeno possibile obbligare i titolari di brevetti a pubblicare le informazioni su una piattaforma privata come PINTO, dato che la Confederazione non dispone di alcun potere rispetto a iniziative private. Le condizioni di partecipazioni per i titolari di brevetti o le condizioni di accesso per i costitutori possono, altresì, cambiare nel tempo, il che compro- metterebbe l’accesso alle informazioni. In più, le iniziative private possono anche essere annullate all’improvviso. Le informazioni potrebbero, però, essere centralizzate in una banca dati ufficiale gestita dall’IPI. Per i titolari di brevetti la registrazione delle proprie varietà non comporterebbe dif- ficoltà e implicherebbe un onere amministrativo limitato. Tuttavia dovrebbero sorvegliare e analizzare continuamente tutte le nuove varietà immesse sul mercato per poter accertare se contengano una caratteristica brevettata di loro proprietà e, in caso affermativo, iscrivere la varietà in questione nel registro. Questo costituirebbe un onere amministrativo molto ele- vato. Anche per l’IPI la gestione di una tale banca dati sarebbe onerosa. Inoltre, essa presente- rebbe lo stesso rischio di abuso di PINTO: i titolari di brevetti potrebbero registrare un nu- mero eccessivo di brevetti, tra cui alcuni che non sarebbero rilevanti per i costitutori, e po- trebbero cancellare in ritardo i brevetti annullati. In molti casi l’IPI non sarebbe in grado di verificare la correttezza delle informazioni nella banca dati (perché dovrebbe decidere in merito un tribunale civile). L’introduzione di un obbligo di pubblicazione di una varietà vegetale interessata da un bre- vetto non è attrattiva né per i titolari di brevetti né per l’IPI a causa dell’onere amministrativo sproporzionato, né per i costitutori a causa della scarsa utilità.
1.2.1.4. Estensione del privilegio del costitutore alle attività commer-
ciali per la selezione convenzionale Il privilegio del costitutore25 verrebbe esteso in modo da permettere ai costitutori conven- zionali26 di commercializzare nuove varietà vegetali contenenti caratteristiche brevettate. Esso sarebbe limitato alle varietà sviluppate con metodi di selezione convenzionali. Con questa soluzione la selezione convenzionale verrebbe svincolata dal diritto dei brevetti. Contemporaneamente la questione della trasparenza sarebbe chiarita per i costitutori tra- dizionali, perché non dovrebbero più preoccuparsi di sapere se una varietà sia interessata da un brevetto o meno. Per le varietà prodotte con NTG continuerebbero a valere le regole attuali sugli effetti del brevetto. Una tale ingerenza nei diritti risultanti dal brevetto avrebbe effetti notevoli per i titolari di brevetti. Inoltre costituirebbe una soluzione isolata della Svizzera in Europa. Le varietà svi- luppate dai costitutori svizzeri che contengono caratteristiche brevettate non potrebbero più essere esportate perché violerebbero i diritti derivanti dal brevetto all'estero. Pertanto que- sta soluzione non è auspicabile perché annullerebbe qualsiasi incentivo alla ricerca e allo sviluppo per quanto riguarda le NTG nel settore della selezione vegetale in Svizzera. Inoltre sorgerebbero difficoltà nel distinguere tra i metodi di selezione convenzionali e quelli di in- gegneria genetica. Questa soluzione avrebbe anche la conseguenza concreta che le nuove varietà svizzere sarebbero limitate al mercato nazionale.
1.2.2. Opzione scelta: un servizio di clearing
L’opzione scelta consiste nell'istituzione di un servizio di clearing in seno all’IPI, che ne assicurerà il funzionamento. Questo servizio ha lo scopo di permettere ai costitutori di veri- ficare in uno stadio precoce se una varietà che desiderano includere in un programma di selezione sia interessata da un brevetto. I costitutori possono notificare una varietà al ser- vizio di clearing e i titolari di brevetti possono quindi comunicare ai costitutori, tramite il servizio, se la varietà notificata è interessata da un loro brevetto. Per i costitutori il ricorso al servizio di clearing sarà facoltativo. Grazie alla digitalizzazione, la procedura di notifica all’IPI potrà essere svolta facilmente online. Inoltre, il ricorso a que- sta procedura ufficiale offrirà ai costitutori il vantaggio della certezza giuridica per quanto riguarda l’utilizzo delle varietà sviluppate. Per i titolari di brevetti27 questo sistema permetterà di ridurre i casi di utilizzo non autorizzato delle loro invenzioni e offrirà loro l’opportunità di incrementare la loro attività di concessione di licenze volontarie. La procedura di notifica presenta inoltre il vantaggio di richiedere un comportamento attivo di tutte le parti coinvolte. È una soluzione equilibrata, che evita di addossare gli sforzi per una maggiore trasparenza a una sola parte e crea un canale ufficiale di comunicazione tra i titolari di brevetti e i costitutori. Il servizio di clearing potrà imporsi come standard (cosa già chiesta dai costitutori per ot- temperare al loro dovere di diligenza) e quindi contribuire a evitare potenziali controversie o semplificarne la composizione. L’obiettivo è quello di rendere la procedura quanto più automatizzata possibile per limitare al massimo il carico amministrativo per i costitutori e i titolari di brevetti.
25 Art. 9 cpv. 1 lett. e LBI
26 Si tratta di costitutori di varietà vegetali che non impiegano l’ingegneria genetica né NTG. 27 Per facilitare la lettura, il testo menziona solo i titolari di brevetti. Come spiegato più avanti, il
sistema si applica però anche ai depositanti la cui domanda di brevetto è stata pubblicata. 12/24
Sul piano organizzativo e finanziario, il servizio di clearing sarà completamente integrato nell’IPI28 e le sue prestazioni saranno accessibili ai costitutori e ai titolari di brevetti29 tramite una piattaforma online. Secondo la procedura prevista, il costitutore compila una cosiddetta notifica, indicando una o più varietà per le quali desidera sapere se sono interessate da un brevetto30. Per desi- gnare una varietà, deve precisare la specie (p. es. malus domestica ossia mela) e la deno- minazione ufficiale della varietà (p. es. Milva). Si tratta di due informazioni a disposizione di tutti gli interessati per tutte le varietà. La notifica è trasmessa tramite la piattaforma (si parla di varietà notificata). I titolari di bre- vetti hanno 90 giorni31 per comunicare al costitutore, sempre tramite la piattaforma, se sono titolari di una domanda di brevetto pubblicata o di un brevetto che concerne la varietà noti- ficata32. Se la notifica non li riguarda, possono semplicemente ignorarla. Il titolare di un brevetto interessato deve indicare le varietà che ha sviluppato, quelle di cui è in possesso e quelle che sono state sviluppate da terzi con il suo consenso. Nella risposta fornisce il riferimento esatto della domanda di brevetto pubblicata o del brevetto. In tal modo si garantisce la qualità delle informazioni rilasciate dal servizio di clearing e si prevengono abusi. Inoltre, l’articolo 82 LBI stabilisce che chiunque intenzionalmente fa credere, a torto, che i suoi prodotti o le sue merci siano protetti da un brevetto è punito con una pena pecu- niaria. Il riferimento esatto del brevetto in questione permette al costitutore33 di ottenere facilmente informazioni relative al contenuto della domanda di brevetto o del brevetto iscritti nelle ban- che dati e nei registri pubblici. Egli può così sapere anche quando scade la protezione del brevetto – un dato importante, poiché lo sviluppo di una nuova varietà può richiedere fino a 15 anni. Un brevetto che scade prima di tale termine non costituisce un ostacolo alla com- mercializzazione della nuova varietà. Inoltre il costitutore può ripetere la notifica se l’oggetto della domanda di brevetto o del brevetto viene (potenzialmente) modificato, ad esempio in occasione della decisione di registrazione oppure in caso di rinuncia, divisione o decisione di nullità parziale o totale. Il costitutore che riceve l’informazione che la varietà notificata è interessata da un brevetto, ha due possibilità. Primo, può includere lo stesso la varietà nel suo programma di sele- zione34 e verificare alla fine del programma se la nuova varietà che ha sviluppato contiene ancora la caratteristica brevettata. In caso affermativo, deve concludere un contratto di li- cenza con il titolare del brevetto per poter immettere sul mercato la nuova varietà. In caso
28 L’IPI dispone di un proprio budget indipendente dalla Confederazione, finanziato esclusiva-
mente con le tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti. Non riceve mezzi finanziari dalla Confederazione. 29 Il servizio di clearing sarà a disposizione dei costitutori e dei titolari di brevetti in tutto il
mondo. Ma non tutti i titolari di brevetti dovranno aprire un conto: lo dovranno fare solo quelli i cui brevetti riguardano le caratteristiche di una varietà vegetale o un procedimento di selezione vegetale. Inoltre sarà possibile nominare un mandatario per la procedura di notifica presso il servizio di clearing. 30 Una notifica potrà contenere più specie e varietà. Il Consiglio federale definirà il numero mas-
simo mediante ordinanza. Per facilitare la lettura, nel seguito del presente rapporto si userà il singolare. 31 Sebbene la trasmissione sulla piattaforma sia immediata, il termine di 90 giorni decorre dal
giorno successivo alla notifica sulla piattaforma. 32 La portata delle informazioni fornite e i loro effetti sono limitati al territorio svizzero. Di conse-
guenza, i titolari di brevetti devono indicare solo i brevetti validi in Svizzera. Possono sempre indicare volontariamente l’estensione dei loro titoli di protezione al di là del territorio svizzero, ma non sono obbligati a farlo. 33 Il termine «costitutore» deve essere inteso in senso ampio qui: si tratta sia di costitutori con-
venzionali sia di start-up del settore biotecnologico, di PMI attive nell’ingegneria genetica o di aziende globali come ChemChina-Syingenta. 34 Si tratta in questo caso di un utilizzo ammesso in base al privilegio del costitutore come pre-
visto dall'art. 9 cpv. 1 lett. e LBI. 13/24
negativo, può commercializzarla senza la sua autorizzazione. Secondo, il costitutore può rinunciare a lavorare con la varietà in questione e orientarsi verso una varietà simile, che però non è interessata da un brevetto. Il costitutore che non riceve risposta da alcun titolare di brevetto in relazione a una varietà notificata può immettere sul mercato svizzero la sua nuova varietà prodotta a partire dalla varietà notificata. Non ha bisogno dell’autorizzazione del titolare del brevetto e non deve pagare alcun compenso. Inoltre ottiene un diritto di utilizzazione congiunto dell’invenzione, che è limitato alla varietà che ha sviluppato partendo dalla varietà notificata. Questo diritto di utilizzazione del costitutore vale esclusivamente inter partes, ossia ne be- neficia solo il costitutore che usa il servizio di clearing e che non riceve risposta dal titolare del brevetto. Nessun altro costitutore se ne può avvalere. Questo sistema non produce effetti giuridici di portata generale. In compenso, il titolare del brevetto35 può sempre impedire a tutti gli altri costitutori di com- mercializzare una nuova varietà che contiene la caratteristica brevettata. Se altri costitutori notificano la stessa varietà al servizio di clearing, il titolare può rispondere e segnalare il suo brevetto. Questi costitutori non sono autorizzati a commercializzare una nuova varietà che contiene la varietà notificata senza l’autorizzazione del titolare del brevetto. In caso, per poter commercializzare la loro varietà, devono concludere un accordo di licenza con il titolare. Occorre notare che il diritto del costitutore si riferisce unicamente alla commercializzazione della nuova varietà sviluppata contenente la caratteristica notificata. Il costitutore non ha alcun diritto sulla varietà notificata stessa: non è autorizzato a commercializzarla né a usarla in altro modo coperto dal brevetto, fatta eccezione per la selezione di una nuova varietà36. Il diritto di utilizzazione del costitutore vale esclusivamente in Svizzera. Il principio della territorialità del diritto implica che il sistema del servizio di clearing produce effetti solo in Svizzera. Un costitutore non può avvalersi del diritto di commercializzare la nuova varietà contenente una caratteristica brevettata in un altro Paese. Eventualmente, per farlo, deve procurarsi una licenza. Non è possibile cedere il diritto del costitutore di commercializzare una nuova varietà con- tenente una caratteristica brevettata o trasferirlo a terzi con una licenza. Esso può però essere trasmesso per successione o vendita soltanto insieme con l'impresa del costitutore. Questa regola è simile alle disposizioni in materia di diritto di coutenza di cui all’articolo 35 capoverso 2 LBI. Il diritto di utilizzazione del costitutore permane per tutta la durata di vali- dità del brevetto interessato. Sono escluse le azioni intentate dal titolare del brevetto contro il costitutore per ottenere un risarcimento danni o la consegna dell’utile. È fatto salvo il divieto di abuso del diritto37. Un costitutore non può prevaricare sui diritti di terzi derivanti dal brevetto usando abusivamente il servizio di clearing, segnatamente con notifiche esplorative (fishing expeditions). Si tratta di un abuso, ad esempio, anche quando il costitutore presenta un ingente numero di notifiche in un breve periodo di tempo. Si pre- sume altresì un abuso quando il costitutore in realtà non sarebbe in grado di integrare tutte queste varietà in un programma di selezione entro un termine ragionevole. È considerata abuso anche la notifica ripetuta di una varietà nella sola speranza che il titolare del brevetto commetta una negligenza38 e non comunichi il suo brevetto. Compete ai tribunali civili giu- dicare se una notifica è abusiva.
35 Per facilitare la lettura, nel testo sono menzionati solo il brevetto e il titolare del brevetto. Tut-
tavia, come spiegato sopra, il sistema si applica sia ai brevetti che alle domande di brevetto pubblicate e sia ai titolari di brevetti che ai depositanti.
36 Art. 8 cpv. 2 LBI
37 Art. 2 cpv. 2 del Codice civile svizzero, RS 210
38 Non è abusiva la ripetizione di una notifica quando l’oggetto della domanda di brevetto o del
brevetto è (potenzialmente) modificato, come nel caso di una decisione di registrazione oppure in caso di rinuncia, divisione o decisione di nullità totale o parziale. 14/24
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finan-
ziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legi- slatura 2023–202739 né nel decreto federale sul programma di legislatura 2023–202740.
1.4 Adempimento di interventi parlamentari
Con la mozione della CSEC-S del 1° febbraio 2022 (22.3014 «Maggiore trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale») il Consiglio federale è stato incaricato di adeguare le basi del diritto in materia di brevetti e – se necessario – del diritto in materia di protezione delle novità vegetali, affinché nel settore della selezione vegetale si migliori la trasparenza concernente i diritti di brevetto. Le richieste della mozione sono attuate con il presente avamprogetto, che prevede una modifica della LBI per accrescere la trasparenza concernente i brevetti nel settore della selezione vegetale. La mozione Graf del 17 giugno 2020 (20.3674 «Adeguamento dei diritti di proprietà intellet- tuale nel settore della selezione vegetale») è stata ritirata il 15 marzo 2022 a favore della mozione summenzionata.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto eu-
ropeo
Le disposizioni legali sulla brevettabilità o l’esclusione della brevettabilità nel settore della selezione vegetale sono simili in tutti i Paesi europei. Il problema della trasparenza in rela- zione ai brevetti nel settore della selezione vegetale non è limitato alla Svizzera. Attual- mente in Europa non vi è però alcun meccanismo di trasparenza in vigore. Il sistema di notifica proposto con l'istituzione di un servizio di clearing è un’innovazione legislativa che non esiste all'estero.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
La regolamentazione proposta intende aumentare la trasparenza nell’ambito dei brevetti nel settore della selezione vegetale. Per riuscirci prevede la creazione di un servizio di clea- ring che permette ai costitutori di stabilire, mediante una semplice procedura online, se una varietà vegetale è interessata da un brevetto oppure no (v. n. 1.2.2).
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
L’attuazione del progetto implica, dal punto di vista dell’IPI, che vengano impiegate risorse finanziarie e umane. L’IPI dispone di un proprio budget, costituito dalle tasse riscosse per l'utilizzo del sistema per la protezione della proprietà intellettuale. La complessità dell’infra- struttura informatica del servizio di clearing non è da sottovalutare. Tuttavia, l’arco di tempo previsto per la realizzazione del progetto può essere considerato ragionevole, sia in termini finanziari che di personale. La soluzione proposta richiede che i titolari di brevetti nell’ambito della selezione vegetale aprano un conto presso il servizio di clearing. In un secondo tempo, i titolari di brevetti dovranno prendere conoscenza, a intervalli regolari, delle notifiche dei costitutori. Se una varietà vegetale notificata da questi ultimi è interessata da uno dei brevetti di cui sono tito- lari, devono comunicarlo al servizio di clearing. L’onere amministrativo supplementare è tuttavia accettabile.
39 FF 2024 525
40 FF 2024 526 (disegno) 15/24
L’introduzione del servizio di clearing non implica un aumento significativo degli oneri per i costitutori. Sono previste nuove competenze per il Tribunale federale dei brevetti (TFB). Tuttavia, il numero delle azioni dovrebbe essere minimo, per cui non risultano necessarie risorse ag- giuntive. Il servizio di clearing proposto permette di aumentare la trasparenza e garantire la sicurezza giuridica a tutti gli attori coinvolti, favorendo così l'innovazione. I mezzi limitati necessari all’IPI, ai titolari di brevetti e al TFB sono proporzionati all’obiettivo della trasparenza, della sicurezza giuridica e della promozione dell’innovazione.
3.3 Attuazione
Le modifiche proposte devono essere attuate esclusivamente dall’IPI, l’autorità federale competente in materia di diritto della proprietà intellettuale, e richiedono l’introduzione di disposizioni esecutive nell’ordinanza del 19 ottobre 197741 sui brevetti (OBI). Oltre all’IPI, anche il TFB è interessato dalle modifiche. Questa è l’autorità a cui compete il giudizio delle domande di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47a LBI) e la fissazione delle condizioni per il rilascio di una licenza adeguata.
4 Commento ai singoli articoli
Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione Art. 35c Il capoverso 1 istituisce il servizio di clearing, stabilendo il suo scopo e l’autorità competente per il suo funzionamento. L’attività principale del servizio è la procedura di notifica (cpv. 2). Quest’ultima deve per- mettere ai costitutori di verificare se delle varietà sviluppate da terzi, che desiderano utiliz- zare, sono interessate dalla protezione di un brevetto. Il capoverso 3 precisa che il servizio di clearing può proporre ulteriori servizi al fine di pro- muovere la conclusione di licenze volontarie e la composizione amichevole delle controver- sie. Il capoverso 4 prevede che l’IPI può riscuotere delle tasse per l’utilizzo del servizio di clea- ring. Queste verranno addebitate unicamente ai costitutori che notificano una varietà; i tito- lari di brevetti sono esclusi dal pagamento. Le tasse per l’utilizzo del servizio di clearing saranno stabilite nell’ordinanza del 14 giugno 201642 dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI). Il capoverso 5 conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare le condizioni d’utilizzo del servizio di clearing e i dettagli della procedura di notifica. Questi aspetti sa- ranno disciplinati nell’OBI43. I principi fondanti della procedura sono stabiliti nell’articolo 35d. Art. 35d L’articolo 35d definisce la procedura di notifica presso il servizio di clearing e le conse- guenze che ne derivano. Il capoverso 1 disciplina come viene avviata la procedura di notifica. Per costitutore si in- tende: - la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà, - la persona che è il datore di lavoro della persona precitata o ne ha commissionato il lavoro, o
41 RS 232.141 42 RS 232.148 43 RS 232.141 16/24
- l’avente diritto o avente causa della prima o della seconda persona precitata, a se- conda dei casi44. Il costitutore può essere anch’egli titolare di un brevetto. Può trattarsi di un privato, un’as- sociazione, una PMI, una start-up attiva nell’ambito della biotecnologia oppure una multi- nazionale attiva in questo settore. Può ricorrere a metodi convenzionali oppure all’ingegne- ria genetica. Il termine «costitutore» si riferisce a tutte queste situazioni. La varietà notificata deve essere descritta con la sua specie e la sua denominazione uffi- ciale. Queste indicazioni, nonché il numero delle varietà che possono essere notificate con- temporaneamente, saranno precisati nell’OBI. Il capoverso 2 fissa un termine di 90 giorni, entro il quale il depositante o il titolare del bre- vetto deve comunicare, tramite il servizio di clearing, se una sua domanda di brevetto pub- blicata o un suo brevetto concerne la varietà notificata. Nel farlo, il depositante o il titolare deve indicare il numero esatto della domanda di brevetto pubblicata o del brevetto. Il capo- verso 2 menziona unicamente il depositante e il titolare del brevetto, ma anche i terzi pos- sono agire per loro conto, se sono stati incaricati in questo senso. È il caso, ad esempio, di un consulente in brevetti svizzero, di una filiale svizzera di un gruppo internazionale oppure di un licenziatario attivo nel nostro Paese. In Svizzera e all’UEB le domande di brevetto sono pubblicate al più tardi 18 mesi dopo il deposito oppure dopo la data di priorità più remota. Solo a partire da questo momento, il depositante ha l’obbligo di menzionare la sua domanda di brevetto che concerne una va- rietà vegetale. Fino a quando la domanda di brevetto non viene pubblicata, non sussiste alcun obbligo di portarla a conoscenza del costitutore. Il depositante o il titolare del brevetto deve imperativamente comunicare la sua risposta tramite il servizio di clearing (cpv. 2). Una risposta fornita tramite un servizio che non sia quello di clearing non li tutela dalle conseguenze di cui al capoverso 3. Il capoverso 3 disciplina le conseguenze della procedura di notifica, in particolare in caso di un’eventuale inosservanza del termine di 90 giorni per la comunicazione al costitutore della domanda di brevetto pubblicata o del brevetto che interessa la varietà notificata. Il costitutore può quindi integrare questa varietà nel suo programma di selezione (privilegio del costitutore) nonché commercializzare in Svizzera una nuova varietà che contiene una caratteristica brevettata della varietà notificata. Il titolare del brevetto negligente non può opporsi alla commercializzazione della nuova varietà sviluppata dal costitutore a partire da quella notificata. E il costitutore non è tenuto a versare alcun compenso al titolare del bre- vetto. È esclusa qualsiasi azione di risarcimento danni o di consegna dell’utile. Il capoverso 3 non conferisce al costitutore il diritto di commercializzare le varietà notificate per le quali non ha ricevuto risposta, senza il consenso del titolare della protezione della varietà. Il capoverso 3 precisa, inoltre, che il diritto a mettere sul mercato la nuova varietà è legato all’impresa del costitutore e non può essere trasferito o costituire l’oggetto di una licenza in favore di un terzo. Tale diritto può essere trasmesso soltanto insieme con l’azienda. In que- sto modo si vuole evitare l’abuso del servizio di clearing per fini commerciali e assicurare che rimanga uno strumento di trasparenza al servizio dei costitutori. È fatto salvo il divieto dell’abuso di diritto45. Un costitutore non può prevaricare sui diritti di terzi derivanti dal brevetto usando abusivamente il servizio di clearing, segnatamente con notifiche esplorative (fishing expeditions). Se, ad esempio, un’organizzazione notificasse un ingente numero di varietà in un breve periodo, non potrebbe far valere alcun diritto da questo modo di procedere. Oppure si pensi al caso di un costitutore che notifica in una sola volta tutte le varietà di cereali autorizzate. Poiché il costitutore in questione non sarebbe in 44 Si tratta della definizione di costitutore prevista dall’articolo 1 punto iv) della Convenzione in-
ternazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV), riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, RS 0.232.163
45 Art. 2 cpv. 2 CC; RS 210 17/24
grado di lavorare con tutte queste varietà di cereali entro un termine ragionevole, non può trarre alcun diritto da questo suo modo di procedere abusivo. Lo stesso principio varrebbe nel caso in cui un costitutore ripeta più volte la stessa notifica, nella speranza di approfittare di una negligenza del titolare del brevetto. Art. 46a cpv. 4 lett. c e j La lettera c è completata con un ulteriore rimando al fine di escludere il proseguimento della procedura anche nel caso di domande di reintegrazione relative alle attività del servizio di clearing previste dal nuovo articolo 47a. Il capoverso 4 è integrato con la lettera j al fine di escludere il proseguimento della proce- dura in caso di inosservanza del termine di risposta a una notifica del servizio di clearing. Art. 47 La modifica concerne soltanto il testo francese. Art.47a Questa disposizione prevede due casi distinti di reintegrazione nello stato anteriore specifici della procedura di notifica presso il servizio di clearing: il capoverso 1 disciplina il caso ordinario della reintegrazione nello stato anteriore, in cui il depositante o il titolare del brevetto è stato impedito senza sua colpa di rispondere a una notifica del servizio di clearing entro il termine legale. Di principio sono considerati casi di forza maggiore guerre, terremoti, inondazioni, ecc. Ma possono essere fatte valere anche determinate situazioni personali come un grave incidente o una malattia improvvisa oppure invalidante. Attualmente, l'IPI e il Tribunale amministrativo federale (TAF) applicano una procedura molto severa nei confronti dell’impedimento senza colpa nei casi di reintegra- zione nello stato anteriore. Non sussiste alcun motivo di derogare all’applicazione del nuovo articolo 47a capoverso 1 LBI. La domanda di reintegrazione nello stato anteriore deve essere presentata al TFB (cpv. 2) entro due mesi dopo che è cessato l’impedimento, ma al più tardi entro il termine assoluto di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato. L’inizio della litispendenza vale quindi come compimento dell’atto omesso. Il capoverso 2 disciplina un caso specifico dell’ambito della selezione vegetale e della pro- cedura di notifica presso il servizio di clearing. Può succedere che un costitutore manchi di diligenza oppure che decida di eludere il diritto dei brevetti (costitutore negligente). Nella fattispecie, decidendo di integrare – consapevolmente o inconsapevolmente – una varietà interessata da un brevetto nel suo programma di selezione. In tal caso, il titolare del brevetto non si aspetta quindi che la nuova varietà sviluppata dal costitutore negligente violi il suo brevetto. Infatti, ci possono volere diversi mesi o persino anni prima che si accorga della violazione. Se nel frattempo, un altro costitutore notifica la nuova varietà sviluppata dal costitutore negligente, il depositante o il titolare del brevetto è impedito, senza sua colpa, di rispondere alla notifica. Il capoverso 2 permette al depositante o al titolare del brevetto di porre rimedio a questa situazione entro un termine ragionevole. Essi sono tenuti ad agire entro un termine di dodici mesi dalla cessazione dell'impedimento, ma al più tardi entro cinque anni a contare dallo spirare del termine non osservato per rispondere. Anche in questo caso, la domanda di reintegrazione nello stato anteriore va presentata al TFB. L’inizio della litispendenza vale quindi come compimento dell’atto omesso. Il capoverso 3 prevede che, se le condizioni della reintegrazione nello stato anteriore ai sensi del capoverso 1 o 2 sono soddisfatte, il TFB fissa le condizioni per il rilascio di una licenza adeguata tra il costitutore e il titolare del brevetto. È una soluzione di compromesso che consente di evitare conseguenze troppo onerose per il costitutore che utilizza la proce- dura di notifica presso il servizio di clearing. Permette altresì di equilibrare la situazione per il titolare del brevetto che senza sua colpa viene impedito di rispondere alla notifica.
In questo caso, è il TFB a essere competente, poiché la decisione sul rilascio delle licenze concernenti diritti privati deve essere presa da un giudice e non da un’autorità amministra- tiva. Questa situazione complessa provocata dal comportamento negligente del costitutore si verifica raramente, e l’istituzione del servizio di clearing dovrebbe contribuire a un’ulte- riore riduzione dei casi. Il capoverso 4 conferisce al costitutore interessato la qualità di parte ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa nelle procedure previste da questa disposizione. Il costitutore è particolarmente interessato dalla decisione presa nel quadro di una domanda di reintegrazione nello stato anteriore. Inoltre, è difficil- mente immaginabile poter fissare le condizioni per una licenza adeguata senza la sua par- tecipazione alla procedura. Il costitutore in questione ha la facoltà di interporre ricorso presso il Tribunale federale (TF) contro la decisione del TFB su una domanda di reintegra- zione nello stato anteriore47. Il capoverso 5 esclude la possibilità di richiedere la reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 LBI) per i casi previsti dai capoversi 1 e 2. Legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti Art. 26 cpv. 1 lett. c e d L’articolo 26 capoverso 1 è completato con una nuova lettera c, che attribuisce al TFB la competenza di giudicare le domande di reintegrazione nello stato anteriore secondo l’arti- colo 47a capoversi 1 e 2 e di fissare le condizioni per il rilascio di una licenza adeguata. In questo caso, è il TFB a essere competente, poiché la decisione sul rilascio delle licenze concernenti diritti privati deve essere presa da un tribunale e non da un’autorità ammini- strativa. La modifica della lettera d è di natura puramente redazionale. In ragione della nuova com- petenza del TFB per le domande di reintegrazione nello stato anteriore, l’attuale lettera c diventa la nuova lettera d. Art. 27 cpv. 1 e art. 39 cpv. 1 e 3 Si tratta di modifiche di natura puramente redazionale. Viene introdotta nella legge l’abbre- viazione CPC.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Ripercussioni per l’IPI L’IPI sarà competente per l’attuazione e l’esercizio del servizio di clearing. L’IPI non dipende dal bilancio della Confederazione e si finanzia prevalentemente tramite la riscossione di tasse. Pertanto finanzierà con fondi propri (ricavati dalle tasse annuali di brevetto e dall’uti- lizzo del servizio di clearing) lo sviluppo o l’acquisto dell’infrastruttura informatica, senza ripercussioni sulle finanze federali. I costi di manutenzione legati all’utilizzo del servizio sa- ranno totalmente o parzialmente finanziati dalle tasse riscosse per il ricorso alla procedura di notifica. Un eventuale disavanzo sarà a carico dell’IPI stesso. Lo sviluppo o l’acquisto dell’infrastruttura informatica nonché i primi anni di attività del ser- vizio di clearing non causeranno aumenti delle tasse e delle tasse annuali per i brevetti (e nemmeno per altri titoli di protezione). Tuttavia, non è possibile prevedere eventuali riper- cussioni a medio e lungo termine. Per quanto riguarda le risorse umane, l’IPI dispone già adesso di collaboratori competenti che possono sviluppare o assistere nell’acquisto dell’infrastruttura informatica e assicurarne il funzionamento. Ciononostante, alla luce dell’aumento temporaneo del carico di lavoro che
46 RS 172.021
47 Cfr. art. 89 della legge sul Tribunale federale, RS 173.110 19/24
la prima fase di attuazione porterà con sé, l’IPI prevede che nei primi tre anni saranno ne- cessari due a tempo pieno supplementari. Per il funzionamento del servizio di clearing sarà necessario un ulteriore posto a tempo pieno. Ripercussioni per i tribunali Presso le autorità di ricorso del TFB e del TF, il numero di domande di reintegrazione nello stato anteriore secondo il nuovo articolo 47a dovrebbe restare estremamente basso. Di conseguenza, non sembra palesarsi la necessità di aumentare le risorse del TFB.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli ag-
glomerati e le regioni di montagna
La revisione proposta non comporta ripercussioni dirette per i Cantoni e i Comuni, e nem- meno per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Siccome interessa direttamente le imprese attive nella selezione vegetale e indirettamente le aziende agricole, ci si attende che la revisione abbia un possibile impatto positivo limitato sulle regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Titolari di brevetti nell’ambito della selezione vegetale I titolari di brevetti nell’ambito della selezione vegetale sono direttamente toccati dalla pre- sente revisione. Si tratta di grandi imprese internazionali, start-up, università e centri di ri- cerca pubblici. Il servizio di clearing migliora la trasparenza, riducendo i costi di transazione e aumentando la sicurezza giuridica per i titolari di brevetti. Questi ultimi possono così im- piegare i loro mezzi in maniera più efficiente. Potranno, inoltre, seguire meglio le attività di selezione dei costitutori e avere maggiori possibilità di collaborare con loro. In compenso, aumenterà leggermente il loro onere amministrativo: dovranno collegarsi regolarmente (p. es. una volta al mese) al servizio di clearing per rispondere a eventuali notifiche. È possibile che il nuovo obbligo di trasparenza imposto ai titolari di brevetti riduca l'attrattiva delle imprese svizzere. La maggiore trasparenza e sicurezza giuridica nonché l’aumento di licenze volontarie dovrebbero, tuttavia, compensare la leggera perdita di attrattività. In ogni caso una perdita di attrattiva della Svizzera per le imprese che possiedono brevetti nell’am- bito della selezione vegetale non metterebbe a rischio l'approvvigionamento di sementi del Paese. Costitutori svizzeri, Agroscope e FiBL Nel 2023, erano attive in Svizzera nell’ambito della selezione vegetale dieci organizza- zioni48. Queste sono direttamente toccate dalla presente revisione. Vale lo stesso per Agro- scope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica e FiBL, l’isti- tuto di ricerca in agricoltura biologica, i quali collaborano con costitutori privati svizzeri nel quadro di diversi programmi di selezione. La revisione proposta semplifica e accelera una parte del lavoro dei costitutori. I benefici attesi sono gli stessi menzionati per i titolari di brevetti. Pertanto non si attendono impatti negativi. Aziende agricole Le circa 50 000 aziende agricole svizzere49 sono interessate solo indirettamente dall’avam- progetto. L’aumento della trasparenza per i costitutori dovrebbe migliorare leggermente la qualità dell’offerta delle varietà vegetali sviluppate in Svizzera. Consumatori e imprese dell’industria alimentare
48 Cfr. «Strategia Selezione vegetale 2050», 1.9.2016, Ufficio federale dell'agricoltura, Diparti-
mento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, capitolo 2.1.2, pag. 11. 49 Cfr. Ufficio federale di statistica, Trovare statistiche > Agricoltura e selvicoltura > Agricoltura,
www.bfs.admin.ch, consultato il 15.4.2024. 20/24
Un approvvigionamento alimentare sostenibile, prodotti diversificati, varietà adattate alle nuove condizioni locali nonché alle nuove esigenze e abitudini di consumo sono nell’inte- resse dei consumatori. A livello nazionale Dal punto di vista dell’economia nazionale, in base alle stime, le ripercussioni dovrebbero risultare minime, visto che il volume delle attività di selezione in Svizzera è relativamente limitato50. Sebbene la trasparenza concernente i brevetti nell’ambito della selezione vege- tale rivesta certamente un ruolo importante per le imprese direttamente interessate, non costituisce che un fattore tra tanti. Altre condizioni quadro, quali la procedura d’autorizza- zione per le nuove varietà, la sicurezza giuridica in generale, le istituzioni statali, il contesto innovativo, la politica fiscale, la manodopera qualificata, ecc. sono ugualmente determi- nanti. Tutto considerato, le ripercussioni della revisione proposta dovrebbero essere signi- ficative per i costitutori convenzionali svizzeri nonché per Agroscope e FiBL, ma piuttosto trascurabili sul piano generale.
5.4 Ripercussioni sulla società
Un approvvigionamento alimentare sostenibile, prodotti diversificati, adattati alle nuove esi- genze e un’agricoltura moderna rappresentano un interesse pubblico. L’avamprogetto non cambierà il tasso di autoapprovvigionamento per quanto riguarda le derrate alimentari e degli alimenti per animali in Svizzera. Il nostro Paese continuerà a essere dipendente dalle importazioni51.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Uno degli assi di lavoro della selezione vegetale è lo sviluppo di nuove varietà che possano essere coltivate rispettando l’ambiente. Si tratta segnatamente di varietà che permettano di ridurre l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti52. Un ulteriore fulcro riguarda lo sviluppo di nuove varietà che si adattino meglio al cambiamento climatico, come le novità vegetali più resi- stenti alla siccità. Infine, lo sviluppo di nuove varietà vegetali ad alto rendimento permette di sfruttare efficacemente le superfici coltivate.
5.6 Altre ripercussioni
In virtù del Trattato del 22 dicembre 197853 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d’invenzione, la legislazione sviz- zera in materia di brevetti si applica anche nel Principato del Liechtenstein. La Svizzera e il Liechtenstein costituiscono quindi un territorio unitario di protezione per i brevetti. La pre- sente revisione non influisce in alcun modo su questo trattato e non è necessaria la conclu- sione di una convenzione complementare.
50 Visto il finanziamento limitato da parte della Confederazione, il numero ridotto di organizza-
zioni attive nonché il numero modesto di persone impiegate in questo settore, ecc. Cfr. «Strate- gia Selezione vegetale 2050», 1 settembre 2016, Ufficio federale dell'agricoltura, Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca. 51 Cfr. UFAG, Approvvigionamento, UFAG > Produzione sostenibile > Sicurezza della produ-
zione > Approvvigionamento, https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pro- duktionssicherheit/versorgung.html, consultato il 15.4.2024. 52 Cfr. in particolare Agroscope, Produzione vegetale, Selezione vegetale e Risorse genetiche,
Ricerca sulla selezione vegetale https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/pro- duzione-vegetale/selezione-vegetale/zuechtungsforschung.html, consultato il 15.4.2024. 53 RS 0.232.149.514 21/24
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’avamprogetto prevede adeguamenti alla LBI vigente, che si fonda sull’articolo 122 Costi- tuzione federale (Cost.)54 (competenza della Confederazione nel campo del diritto civile), e ad altre leggi federali vigenti, segnatamente alla legge del 17 giugno 200555 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB), conformi agli stessi principi costituzionali delle attuali disposi- zioni di queste leggi56.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Tutte le modifiche e integrazioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, e in particolare con quelli derivanti dalla Convenzione di Parigi per la prote- zione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 196757 , dal Trattato di cooperazione del 19 giugno 197058 in materia di brevetti (PCT), dalla Convenzione riveduta a Monaco il 29 novembre 200059 sul brevetto europeo (CBE 2000) e dall’Accordo del 15 aprile 199460 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Ac- cordo TRIPS). La presente revisione, come del resto anche la normativa vigente in materia di diritto dei brevetti, soddisfa dunque i requisiti per la protezione delle invenzioni stabiliti dai suddetti accordi. Tutte le modifiche e integrazioni proposte sono compatibili con il Trattato internazionale del 3 novembre 200161 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, nonché con la Convenzione internazionale del 2 dicembre 196162 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV). Quest’ultima disciplina esclusivamente la protezione delle varietà, mentre l’avamprogetto il diritto dei brevetti.
6.3 Forma dell’atto
L'avamprogetto contiene importanti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 ca- poverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’atto legislativo sottostà al referendum facoltativo.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il presente progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa.
6.5 Delega di competenze legislative
Rispetto al diritto vigente, le modifiche proposte prevedono una norma supplementare di delega per l’emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza. In qualità di istanza compe- tente, il Consiglio federale può quindi promulgare, entro i limiti prescritti dalla legge, ordi- nanze a complemento della legge. Questa delega riguarda regolamentazioni i cui dettagli andrebbero di gran lunga oltre il grado di concretizzazione della legge. Dal profilo costitu- zionale, le deleghe legislative devono limitarsi a un determinato oggetto da disciplinare e,
54 RS 101 55 RS 173.41
56 In particolare art. 191a cpv. 3 Cost. per la LTFB.
57 RS 0232.04 58 RS 0.232.141.1 59 RS 0.232.142.2 60 RS 0.632.20 61 RS 0.910.6 62 RS 0.232.163 22/24
dunque, non possono essere illimitate. L’autorizzazione a legiferare sancita dall’avampro- getto si concentra pertanto su un determinato oggetto normativo ed è sufficientemente con- cretizzata in termini di contenuto, scopo ed estensione. La competenza accordata al Con- siglio federale di emanare ordinanze tiene conto del principio di determinatezza ed è quindi sufficientemente precisa e conforme al diritto costituzionale. In virtù dell’articolo 35c capoverso 4 dell’avamprogetto, l’IPI può riscuotere delle tasse per l’utilizzo del servizio di clearing. Queste saranno stabilite nell’OTa-IPI63. La nuova norma di delega di cui all’articolo 35c capoverso 5 dell’avamprogetto conferisce al Consiglio federale l’autorizzazione a stabilire le modalità di utilizzo del servizio di clearing per via d’ordinanza. Le modalità d’utilizzo del servizio di clearing e la procedura di notifica saranno precisate nell’OBI.
6.6 Protezione dei dati
Il progetto non ha ripercussioni sulla regolamentazione in materia di protezione dei dati. L’avamprogetto rispetta i principi della legge federale del 25 settembre 202064 sulla prote- zione dei dati (LPD). Per conseguire gli obiettivi di trasparenza e certezza del diritto, i co- stitutori e i titolari di brevetti devono essere identificabili. Da una parte, i costitutori devono essere identificabili per i titolari di brevetti (chi pone la domanda?) e dall’altra, questi ultimi devono esserlo per i costitutori (chi risponde alla domanda?). Ne consegue che si dovranno raccogliere dagli utenti i dati di contatto necessari per l'apertura di un conto utente. Queste informazioni non saranno pubbliche e saranno accessibili unicamente agli utilizzatori del servizio di clearing. Nella maggior parte dei casi, gli utilizzatori del servizio di clearing saranno persone giuridi- che, le quali non sottostanno alla LPD. Per le poche persone fisiche interessate, la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte del servizio di clearing sono necessari e adeguati al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e certezza del diritto. Una raccolta facolta- tiva e un trattamento anonimo di dati non sono presi in considerazione. I costitutori e i titolari di brevetti saranno informati nel dettaglio al momento dell’iscrizione al servizio di clearing. Le informazioni raccolte in questa sede saranno elaborate secondo i principi della prote- zione dei dati. Da un esame preliminare è emerso che non sussiste alcun rischio particolare per i diritti fondamentali delle persone interessate e che quindi non si rivela necessario pro- cedere a valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali.
63 RS 232.148 64 RS 235.1 23/24
Elenco delle abbreviazioni
ACLP Agricultural Crop Licensing Platform CBE 2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (Convenzione sul brevetto europeo); RS 0.232.142.2 Convenzione UPOV Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre
1978 e il 19 marzo 1991; RS 0.232.163
Cost. Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; RS 101 CSEC-S Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ILP International Licensing Platform Vegetable LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti); RS 232.14 LTFB Legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti; RS 173.41 NTG Nuove tecniche genomiche OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti); RS 232.141 OGM Organismo geneticamente modificato OTa-IPI Ordinanza dell’IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse; RS 232.148 PCT Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty); RS 0.232.141.1 PINTO Patent Information and Transparency On-line TAF Tribunale amministrativo federale TF Tribunale federale TFB Tribunale federale dei brevetti TRIPS Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all’Accordo che istituisce l’Organizza- zione mondiale del commercio); RS 0.632.20 UEB Ufficio europeo dei brevetti UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UST Ufficio federale di statistica