Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, 15 dicembre 2023
Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS)
Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consulta- zione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio La digitalizzazione della società procede a grandi passi. Nell’ambito delle assi- curazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari, le prestazioni delle autorità destinate agli as- sicurati e ad altri partner di queste assicurazioni dovranno in futuro essere for- nite in modo digitale e uniformate a livello nazionale. A tal fine vanno introdotti sistemi d’informazione. Con la legge sui sistemi d’informazione delle assicura- zioni sociali (LSIAS) vengono poste le basi per consentire lo svolgimento di pro- cedure amministrative interamente digitali e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro e per ottimizzare l’utilizzo dei dati conformemente alla strategia sul libero accesso ai dati pubblici in Sviz- zera (strategia open government data).
Situazione iniziale
Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la corrispondenza con valore giuridico è ancora fortemente basata sulla corrispondenza cartacea, anche perché mancano ancora le basi legali per la corrispondenza digitale.
I registri centrali e altri sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale sono gestiti dall’Ufficio centrale di compensazione. Al fine di sviluppare e gestire i propri sistemi d’informazione, gli organi esecutivi del 1° pilastro hanno costituito cinque cosiddetti pool informatici per le casse di compensazione AVS e due per gli uffici AI. Ne consegue che vi sono differenze nel grado d’implementazione delle prestazioni digitali fornite agli assicurati.
Non essendo ancora digitalizzati, alcuni processi sono in parte lenti, anche perché i dati disponibili non possono essere utilizzati in modo ottimale.
Contenuto del progetto
Il presente progetto adegua le disposizioni procedurali della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) all’impiego della corrispondenza elettronica.
Nella nuova legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali, concernente il 1° pilastro, l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari, vengono introdotte le basi legali in materia di protezione dei dati necessarie per i nuovi sistemi d’informazione, le quali renderanno possibile lo scambio elettronico di dati strut- turati e leggibili elettronicamente nell’ambito delle assicurazioni sociali. Un elemento centrale del progetto è la piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali (E-SOP), un portale d’accesso centralizzato per gli assicurati e gli altri attori del 1° pilastro, dell’or- dinamento delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari. La funzione di login con possibilità di autenticazione univoca permetterà di accedere tramite la piat- taforma a prestazioni uniformi delle autorità del 1° pilastro, dell’ordinamento delle in- dennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari e consentirà fino a un certo grado di gestire autonomamente i propri dati.
Gli attuali sistemi d’informazione dell’UCC utilizzabili a livello nazionale nel 1° pilastro, disciplinati in vari atti normativi con gradi di dettaglio differenti, verranno regolamentati in modo chiaro e uniforme. Nelle descrizioni dello scopo dei sistemi d’informazione esi- stenti si è tenuto conto di possibili estensioni tecniche.
1.8 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le 2.2 Disposizioni sulla sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati .......... 21 4/63
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Esecuzione del 1° pilastro e suo finanziamento
Attualmente gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali del 1° pilastro sono le 26 casse di compensazione AVS cantonali, le 49 casse di compensazione professionali dell’AVS, la Cassa federale di compensazione (CFC), la Cassa svizzera di compensa- zione per gli assicurati residenti all’estero (CSC), i 26 uffici AI cantonali e l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) (cfr. art. 49 nLAVS 1). La CFC, la CSC e l’UAIE fanno capo a livello amministrativo all’UCC. La divisione Finanze e Registri centrali (FRC) dell’UCC funge da piattaforma per tutti i flussi di pagamenti.
1.1.1 Casse di compensazione cantonali e casse di compensazione professio-
nali Alle casse di compensazione cantonali e alle casse di compensazione professionali spetta in particolare fissare e riscuotere i contributi nonché calcolare e versare le pre- stazioni dell’AVS (art. 63 cpv. 1 LAVS). Le casse di compensazione cantonali e quelle professionali svolgono anche compiti in materia di riscossione dei contributi, calcolo e versamento delle prestazioni in denaro dell’assicurazione invalidità (AI) e delle inden- nità di perdita di guadagno (IPG).
Per finanziare l’esecuzione dei compiti summenzionati, le casse di compensazione pre- levano contributi per le spese di amministrazione (art. 69 cpv. 1 LAVS). Esse ricevono inoltre dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS per compiti specifici (art. 69 cpv. 2 LAVS e art. 158bis OAVS).
1.1.2 Uffici AI
Conformemente all’articolo 54 capoverso 2 LAI, gli uffici AI sono istituiti sotto forma di istituti cantonali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica; in alcuni Cantoni fanno parte di un Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). Gli uffici AI svolgono il processo d’integrazione ed esaminano il diritto alla rendita.
L’assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d’esercizio da essi sostenute nell’ambito di una gestione razionale, incluse quelle per i servizi medici regionali (art. 67 cpv. 1 lett. a LAI). Il rimborso effettivo delle spese è stato delegato, nel quadro della vigilanza finanziaria, all’UFAS, che decide sulle spese rimborsabili (art. 55 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità; OAI). Di conseguenza, l’UFAS ap- prova gli organigrammi, i bilanci preventivi e i conti annuali degli uffici AI (art. 53 cpv. 1 OAI).
1.1.3 Ufficio centrale di compensazione
L’UCC è un’unità amministrativa della Confederazione facente capo all’Amministra- zione federale delle finanze (AFF). Svolge tutti i compiti esecutivi relativi al 1° pilastro che devono essere assunti da un organo centrale. L’UCC è dunque responsabile per:
1 Si fa riferimento alla modifica della LAVS del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza); testo del voto finale: FF 2022 1563; cfr. anche www.parlamento.ch > Oggetto numero 19.080. 6/63
il movimento di fondi tra esso e le casse di compensazione, il controllo e l’analisi della contabilità delle casse di compensazione, la contabilità dell’AVS, dell’AI e delle IPG (eccetto l’investimento del patrimonio, per cui è responsabile l’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss»);
la gestione dei registri centrali per le prestazioni in natura individuali dell’AVS e dell’AI, i numeri d’assicurato (registro UPI), i conti individuali dell’AVS e dell’AI (registro degli assicurati), le prestazioni dell’AVS e dell’AI (registro delle presta- zioni correnti), le indennità di perdita di guadagno, le prestazioni complementari e gli assegni familiari (registro degli assegni familiari);
la gestione dei pagamenti delle rendite all’estero e l’attuazione dell’assicura- zione facoltativa (Cassa svizzera di compensazione, CSC);
l’esecuzione dell’AVS per il personale della Confederazione e delle imprese pa- rastatali federali (Cassa federale di compensazione, CFC);
l’esecuzione dell’AI per le persone domiciliate all’estero (Ufficio AI per gli assi- curati residenti all’estero, UAIE).
In aggiunta l’UCC mette a disposizione dell’intero settore del 1° pilastro sistemi d’infor- mazione utilizzati a livello nazionale. Le spese dell’UCC vengono rimborsate alla Con- federazione dai fondi di compensazione, ad eccezione delle spese di amministrazione della CFC, la quale è finanziata con i contributi per le spese di amministrazione dei datori di lavoro affiliati.
1.2 Compiti delegati e loro finanziamento
1.2.1 Prestazioni complementari (PC)
L’esecuzione delle prestazioni complementari (PC) è di competenza dei Cantoni. Spetta a loro designare gli organi competenti per la fissazione e il versamento delle PC. Di regola i Cantoni delegano questo compito alle casse di compensazione AVS (fatta eccezione per i Cantoni di Zurigo, Basilea Città e Ginevra). La delega alle casse di compensazione deve essere approvata dall’organo di vigilanza materiale (UFAS) (combinato disposto dell’art. 63 cpv. 4 LAVS e degli art. 130-132 OAVS). Le casse di compensazione devono essere indennizzate dal mandante per le spese di amministra- zione derivanti dall’adempimento dei compiti loro delegati.
Il registro delle prestazioni complementari, sviluppato e gestito dall’UCC (v. n. 1.1.3), è finanziato dalla Confederazione.
1.2.2 Assegni familiari e assegni familiari nell’agricoltura
Per quanto riguarda l’esecuzione degli assegni familiari (AFam), l’attuazione del diritto federale compete in linea di principio ai Cantoni (cfr. art. 46 cpv. 1 Cost.). Questa com- petenza è sancita all’articolo 17 della legge sugli assegni familiari (LAFam). Le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) fissano gli assegni familiari ed emanano le decisioni relative a queste prestazioni, che si tratti della concessione o del rifiuto di assegni familiari, del versamento a terzi o del versamento dell’importo differenziale.
Gli organi esecutivi degli assegni familiari sono le casse di compensazione per assegni familiari cantonali, quelle gestite dalle casse di compensazione professionali nonché le casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali ricono-
sciute dai Cantoni (art. 14 LAFam). Le casse di compensazione devono essere inden- nizzate dal mandante per le spese di amministrazione derivanti dall’adempimento dei compiti loro delegati. Per l’esecuzione degli assegni familiari, le casse di compensa- zione utilizzano di regola gli stessi sistemi d’informazione che impiegano per l’esecu- zione del 1° pilastro. Per poter essere indennizzate dal mandante, le spese per l’utilizzo dei sistemi d’informazione da parte delle CAF devono essere documentate e conteg- giate dalla cassa di compensazione.
L’esecuzione degli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) è delegata alle casse di com- pensazione cantonali ed è finanziata dai datori di lavoro nell’agricoltura, dalla Confe- derazione e dai Cantoni. Anche per questo compito le casse di compensazione canto- nali utilizzano di regola gli stessi sistemi d’informazione che impiegano per l’esecuzione del 1° pilastro.
Il registro degli assegni familiari, sviluppato e gestito dall’UCC (v. cap. 1.1.3), è finan- ziato dalla Confederazione.
1.3 Ambiente digitale attuale nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro e suo fi- nanziamento Per adempiere i compiti conferiti loro dalla legge, gli organi esecutivi gestiscono sistemi d’informazione (art. 49a nLAVS 2). Ai fini dell’istituzione e della gestione dei loro sistemi d’informazione, le casse di compensazione (ad eccezione della cassa di compensa- zione del Cantone di Berna) si sono riunite in cinque gruppi d’interesse («pool informa- tici»), mentre gli uffici AI hanno costituito altri due pool informatici. La cassa di compen- sazione del Cantone di Berna dispone di un sistema d’informazione proprio.
Le spese dei sistemi d’informazione degli organi esecutivi esternalizzati ai pool infor- matici (e ai loro fornitori di software) sono spese di amministrazione e in quanto tali devono essere finanziate con i contributi per le spese di amministrazione versati dai datori di lavoro, dagli indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa. Gli uffici AI pagano queste spese attingendo ai budget per l’informatica assegnati loro dall’UFAS a carico del Fondo AI.
L’UCC funge da fornitore di prestazioni centrale nell’ambiente digitale del 1° pilastro, visto che gestisce tutti i registri centrali del 1° pilastro, quello delle indennità di perdita di guadagno e quello degli assegni familiari. I sistemi d’informazione dell’UCC sono utilizzati per la maggior parte da più assicurazioni sociali del 1° pilastro (p. es. registro delle rendite), a volte anche da tutte (p. es. registro degli assicurati, registro UPI). Di conseguenza sono finanziati in modo centralizzato dai fondi di compensazione in quanto sistemi d’informazione comuni.
Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, delle disposizioni di legge del progetto «Mo- dernizzazione della vigilanza» (FF 2022 1563), in casi eccezionali i sistemi d’informa- zione utili ai fini dell’adempimento dei compiti legali degli organi esecutivi, che di per sé dovrebbero essere finanziati con i contributi per le spese di amministrazione, possono essere finanziati tramite i fondi di compensazione. È il caso se sono utilizzabili a livello nazionale, ovvero se si inseriscono in una strategia di trasformazione e innovazione digitale valida per l’intero Paese e comportano agevolazioni per diversi attori (casse di compensazione, persone assicurate o datori di lavoro) (art. 95 cpv. 3 lett. a nLAVS 3).
Versione secondo FF 2022 1563.
3 Versione secondo FF 2022 1563. 8/63
L’obiettivo è di promuovere lo sviluppo e la gestione, presso l’UCC, di sistemi d’infor- mazione per tutti gli organi esecutivi ed evitare, come è il caso attualmente, che ogni pool informatico debba sviluppare il proprio sistema d’informazione e che, a seconda dei casi, esistano fino a otto soluzioni diverse per uno stesso scopo.
1.4 Diritto vigente
Oggi i sistemi d’informazione dell’UCC sono disciplinati in diverse leggi sulle assicura- zioni sociali, in parte anche soltanto a livello d’ordinanza, con gradi di dettaglio diffe- renti. Per motivi storici, molti dei sistemi d’informazione centrali utilizzati da diverse o da tutte le assicurazioni sociali, come il registro degli assicurati o il registro delle pre- stazioni correnti, sono regolamentati nella LAVS. Le altre leggi sulle assicurazioni so- ciali, per esempio la LAI, rimandano alla LAVS. Viceversa, quando un sistema d’infor- mazione è disciplinato per esempio nella LAI e viene utilizzato anche dall’AVS, manca quasi sempre il rimando (come è il caso per il sistema d’informazione destinato al con- teggio e al controllo delle prestazioni in natura).
Diverse iniziative di digitalizzazione hanno permesso di integrare i sistemi d’informa- zione con nuove funzioni e/o di renderli accessibili a una cerchia più ampia di utenti. La legislazione vigente non riflette ancora tutti questi sviluppi.
Oltre a definire alcune nozioni di base, la legge federale del 6 ottobre 2000 4 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) disciplina in particolare aspetti procedurali. Alcune procedure sono tuttora basate in ampia misura sulla corrispon- denza cartacea e vanno adeguate affinché gli atti e le decisioni, per esempio, possano essere recapitati anche in forma digitale nel rispetto delle prescrizioni legali. La LPGA è applicabile non soltanto alle assicurazioni sociali del 1° pilastro, alle indennità di per- dita di guadagno e agli assegni familiari, ma anche all’assicurazione malattie, all’assi- curazione contro gli infortuni e all’assicurazione contro la disoccupazione. Occorre dun- que adeguare le disposizioni procedurali in modo che siano confacenti a tutte le assi- curazioni sociali, a prescindere dalle loro strutture organizzative molto diverse.
1.5 Rapporto con altre strategie di digitalizzazione
La strategia Svizzera digitale 2023 è stata adottata dal Consiglio federale il 16 dicem- bre 2022 (FF 2022 3154) 5. Si tratta di una strategia globale che monitora gli sviluppi della digitalizzazione in Svizzera (non soltanto a livello di amministrazioni pubbliche o di Confederazione). È vincolante per l’Amministrazione federale, mentre per altri attori come i Cantoni, i Comuni, l’economia, la scienza e la società civile funge da quadro di orientamento con l’obiettivo di permettere a tutti di sfruttare al meglio le opportunità della trasformazione digitale.
La strategia Amministrazione digitale Svizzera definisce le linee direttrici per l’intera- zione fra le amministrazioni di tutti e tre i livelli statali e definisce campi d’azione validi anche per l’Amministrazione federale. L’organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS), sostenuta congiuntamente da Confederazione e Cantoni, coordina la strategia e finanzia progetti che coinvolgono i tre livelli istituzionali.
La Strategia Amministrazione federale digitale concretizza le due strategie: formula obiettivi per l’Amministrazione federale digitale e definisce priorità nei campi d’azione della strategia ADS. La Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020-2023 e il piano direttore per la sua attuazione sono stati approvati dal Consiglio federale il
4 RS 830.1
5 FF 2022 3154 – Strategia «Svizzera digitale 2023» (admin.ch) 9/63
3 aprile 2020 (EXE 2020.0501)6. La nuova versione di questa strategia, ribattezzata Strategia Amministrazione federale digitale, è stata adottata dal Consiglio federale l’8 dicembre 2023. Essa offre ai dipartimenti e alle unità amministrative un quadro di riferimento per l’elaborazione degli obiettivi strategici e delle misure nei rispettivi ambiti di competenza. I dipartimenti e le unità amministrative attuano la strategia in modo autonomo. La visione dell’Amministrazione federale digitale, che funge da bussola per la trasformazione digitale dell’Amministrazione federale, pone le persone e le aziende al centro della trasformazione digitale e prevede che la Confederazione fornisca loro servizi di facile uso, moderni e centralizzati. Le linee direttrici per la trasformazione digitale si articolano in otto principi generali, definiti sulla base di documenti strategici internazionali e nazionali 7, di cui l’Amministrazione federale deve tenere conto nei pro- getti che avvia in questo ambito.
Basandosi sulle strategie summenzionate l’UFAS, in quanto autorità di regolamenta- zione e organo di vigilanza, ha elaborato una strategia di trasformazione e innovazione digitale (TID) per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari 8. L’obiettivo della strategia è che l’UFAS promuova la digitalizzazione per garantire un’esecuzione semplice, uniforme e trasparente. L’ese- cuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro, delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari deve essere digitalizzata conformemente ai principi summen- zionati, affinché tutti gli attori possano accedere alle informazioni di cui hanno bisogno in modo semplice, uniforme e trasparente, i processi siano organizzati nel modo più efficiente possibile e le spese di esecuzione siano mantenute basse grazie alle sinergie derivanti dall’uso di servizi elettronici comuni. La sicurezza dell’informazione e la protezione dei dati devono sempre essere garantite.
1.6 Necessità di agire
1.6.1 Dal punto di vista tecnico, organizzativo e sociale
La digitalizzazione si sta facendo sempre più strada nella società e quindi le cittadine e i cittadini si aspettano di poter comunicare in modo digitale anche con le autorità. Il Consiglio federale ha riconosciuto questa necessità e ne ha fatto l’oggetto di diverse strategie (v. cap. 1.5). Nel quadro della strategia TID e basandosi sullo studio «Ammi- nistrazione digitale Svizzera» (studio ADS 9) l’UFAS, in quanto autorità di vigilanza delle assicurazioni sociali, ha analizzato le esigenze delle persone assicurate e le ha classi- ficate tenendo conto delle strategie summenzionate. Su questa base ha definito campi d’azione nell’ambito dei quali ha avviato progetti concreti per l’introduzione progressiva o l’ottimizzazione dei servizi digitali destinati alle persone assicurate e ad altri attori del 1° pilastro.
A tal fine è essenziale un canale d’informazione e comunicazione uniforme, sicuro e affidabile a livello nazionale, facilmente accessibile in forma digitale. Attualmente le informazioni e i moduli sono disseminati sui vari portali degli organi esecutivi, sul sito
6 www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Strategia e pianificazione TIC della Confederazione > Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020-2023 7 www.oecd.org > Governance> Digital Government Policy Framework, www.administration-numerique- suisse.ch > Projet de stratégie ANS 2024-2027, digital-strategy.ec.europa.eu > Ministerial Declaration on eGovernment - the Tallinn Declaration, digital-strategy.ec.europa.eu > Berlin Declaration on Digital Society and Value-based Digital Government 8 www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Panoramica > Trasformazione e innovazione digitale 9 www.amministrazione-digitale-svizzera.ch > Pubblicazioni > Studi > Studio nazionale sul Governo elettro- nico 2022: Rapporto breve (versione accessibile) 10/63
web del Centro d’informazione AVS/AI e sul sito web dell’UFAS. Dove possibile e per- tinente, anche i processi dovranno essere unificati per proporre gli stessi servizi digitali a tutte le persone assicurate, a prescindere dall’organo esecutivo cui fanno capo.
Le interfacce dovranno essere standardizzate e aperte per garantire l’interoperabilità dei diversi sistemi e offrire alle persone assicurate processi digitali senza discontinuità così come la possibilità di gestire i propri dati in modo autonomo.
L’utilizzo dei dati dovrà essere ottimizzato per tutti gli attori del 1° pilastro.
Le soluzioni digitali innovative nate dall’iniziativa di singoli organi esecutivi dovranno poter essere riprese da altri organi esecutivi. L’implementazione di una tale soluzione (inclusi l’ulteriore sviluppo, la manutenzione e il supporto per numerosi organi esecutivi) supera generalmente le capacità tecniche e organizzative di un singolo organo esecu- tivo. In questi casi il servizio può essere gestito da un’organizzazione centrale con le risorse di personale necessarie.
1.6.2 Dal punto di vista economico
Un canale di comunicazione uniforme per le persone assicurate e altri attori del 1° pi- lastro o l’uso condiviso di soluzioni digitali innovative non sono una necessità soltanto dal punto di vista tecnico e sociale, ma anche da quello economico. Oggi i sistemi d’in- formazione delle casse di compensazione AVS sono gestiti da cinque pool informatici, quelli degli uffici AI da due pool informatici. Il loro finanziamento è assicurato dai fondi di compensazione o dai contributi alle spese di amministrazione versati dai datori di lavoro. Se ogni pool informatico dovesse allestire la propria piattaforma di comunica- zione, in Svizzera ce ne sarebbero otto, tutte con lo stesso scopo e gli stessi servizi. Queste sovrapposizioni sono controproducenti anche dal punto di vista economico e ostacolano la trasparenza dei costi.
I servizi e altre attività di comunicazione in forma analogica generano ogni anno spese elevate sia per i fondi di compensazione che per gli organi esecutivi. Il fondo di com- pensazione, per esempio, paga ogni anno 25 milioni di franchi per le tasse postali e 10 milioni di franchi per i calcoli anticipati delle rendite e per gli estratti dei conti individuali AVS. I progetti di digitalizzazione permetterebbero di ottimizzare (ossia ridurre) questi costi.
1.6.3 Dal punto di vista giuridico
Per rendere possibile una comunicazione interamente digitalizzata tra le persone assi- curate e gli organi esecutivi sono necessari diversi adeguamenti delle disposizioni pro- cedurali, oggi ancora incentrate in ampia misura sulla comunicazione cartacea. Oc- corre in particolare rendere possibile l’invio conforme alle prescrizioni legali di atti e decisioni digitali. Ciò richiede diversi adeguamenti della LPGA.
L’UCC deve essere designato quale fornitore centrale di servizi informatici per il 1° pi- lastro. Oggi non dispone delle basi giuridiche necessarie in materia di protezione dei dati per sviluppare e gestire sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale.
1.7 Alternative esaminate e soluzioni scelte
1.7.1 Soluzione sul piano tecnico
Le uniche alternative a una piattaforma sono i sistemi basati sulla posta elettronica, ossia le piattaforme di trasmissione oggi riconosciute per lo scambio di atti giuridici con le autorità (ordinanza del 18 giugno 2021 sulla comunicazione per via elettronica 11/63
nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento [OCE-PCPE]; RS 272.1). Questi sistemi, tuttavia, non entrano in linea di conto a causa dei limiti di dimensione per l’invio di dati e della scarsa facilità d’uso per i privati. Inoltre non sono rivolti al futuro né concepiti per lo svolgimento digitale della trasmissione di atti giuridici. Lo scambio di dati attraverso una piattaforma è invece in linea con gli sviluppi attuali ed è peraltro la soluzione scelta nell’ambito del progetto Justitia 4.0 10.
1.7.2 Soluzione sul piano organizzativo
Per lo sviluppo e la gestione di sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale, come la piattaforma di comunicazione prevista dal presente progetto, l’unica alternativa possibile all’UCC è uno dei pool informatici esistenti.
Questi pool sono organizzati come persone giuridiche (p. es. SA, Sagl, società coope- rativa o associazione) e, a seconda della forma giuridica, sono finanziati dagli azionisti, dai soci o dai membri. Gli azionisti, i soci o i membri sono gli organi esecutivi. I pool informatici delle casse di compensazione sono finanziati con i contributi alle spese di amministrazione e quelli degli uffici AI con i budget di questi ultimi stanziati dal Fondo di compensazione AI (v. n. 1.3). I pool informatici affidano lo sviluppo dei loro sistemi d’informazione a produttori di software e a volte fanno capo a centri di calcolo per la loro gestione. Considerate la struttura organizzativa e le modalità di finanziamento dei pool, non sarebbe opportuno affidare a uno di essi sistemi d’informazione utilizzati a livello nazionale e finanziati tramite i fondi di compensazione.
L’UCC gestisce già oggi i sistemi d’informazione del 1° pilastro utilizzati a livello nazio- nale e finanziati tramite i fondi di compensazione. Se inizialmente gestiva soltanto i registri centrali, nel corso degli anni è divenuto il principale fornitore di servizi informatici per il 1° pilastro. Ha sviluppato per esempio il programma di calcolo delle rendite ACOR per la CSC, oggi utilizzato da tutte le casse di compensazione, e da poco gestisce anche la piattaforma per lo scambio elettronico di moduli. In quanto autorità federale, ha definito questi sviluppi nella sua strategia TID. Inoltre sottostà al diritto federale in materia di acquisti pubblici e alla legge federale sulla protezione dei dati.
Per questi motivi. l’UCC è l’organizzazione che meglio si presta per lo sviluppo e la gestione di sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale per il 1° pilastro, le in- dennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari.
1.7.3 Disciplinamento legale
In alternativa alla creazione di una nuova legge, è stata esaminata la possibilità di di- sciplinare la nuova piattaforma e gli altri sistemi d’informazione della Confederazione nella LPGA o nella LAVS con rimandi nelle altre leggi interessate delle assicurazioni sociali del 1° pilastro, delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari.
1.7.3.1 Disciplinamento nella LPGA
Se i nuovi articoli fossero inseriti nella LPGA, le loro disposizioni sarebbero applicabili, salvo deroghe, a tutte le assicurazioni sociali. La piattaforma potrebbe quindi essere utilizzata anche da assicurazioni sociali non facenti parte del 1° pilastro, come l’assicu- razione contro la disoccupazione, l’assicurazione malattie e l’assicurazione contro gli infortuni. Per l’UCC in quanto gestore ciò comporterebbe un notevole aumento dell’onere legato alla gestione degli utenti, che probabilmente non sarebbe in grado di assorbire. Optare per un disciplinamento nella LPGA escludendo l’applicabilità delle 10 Cfr. www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità 12/63
relative disposizioni all’assicurazione malattie, all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe contrario allo scopo della LPGA, che in linea di principio deve valere per tutte le assicurazioni sociali. Un altro argomento a sfavore di un disciplinamento nella LPGA è che l’assicurazione contro la disoccupa- zione dispone già di un sistema d’informazione regolamentato in una legge speciale, per cui non necessita del disciplinamento di un sistema d’informazione nella LPGA. Infine l’inclusione dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni comporterebbe un notevole aggravio dell’onere legislativo e ritarderebbe considerevol- mente il progetto.
1.7.3.2 Disciplinamento nella LAVS
Un disciplinamento nella LAVS eviterebbe di dover spostare gli articoli vigenti sui si- stemi d’informazione dalla LAVS alla nuova legge e di dover adeguare gli articoli di rimando nelle altre leggi. Questa soluzione permetterebbe inoltre di mantenere l’attuale sistematica legislativa con la LAVS come legge di riferimento del 1° pilastro, cosicché non sarebbe necessaria una nuova legge. A questi vantaggi si contrappongono tuttavia notevoli inconvenienti. Il sistema dei rimandi è poco chiaro e non permette di avere una visione d’insieme dei sistemi d’informazione del 1° pilastro, delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari. I sistemi d’informazione che in un primo tempo sa- rebbero utilizzati soltanto dall’AI e non dall’AVS dovrebbero essere disciplinati nella LAI. Se un sistema d’informazione venisse esteso all’AVS, occorrerebbe chiedersi se sarebbe più opportuno inserire nella LAVS un rimando alle disposizioni della LAI rela- tive a tale sistema (quando di regola vale soltanto il caso contrario) o trasferire le di- sposizioni dalla LAI alla LAVS. Quando si modifica una disposizione di una legge spe- ciale di un’assicurazione sociale, i relativi rimandi in altre leggi speciali non vengono sempre adeguati. Ne consegue che la disposizione può diventare inattuabile per un’al- tra assicurazione sociale.
A volte nelle norme di rinvio si fa riferimento all’applicazione «analogica». Spesso tut- tavia non vi è unanimità sull’interpretazione del concetto di applicazione analogica.
1.7.3.3 Disciplinamento in una nuova legge
Un argomento a favore del disciplinamento in una nuova legge è il fatto che a lungo andare i sistemi d’informazione sono sempre più interconnessi tra loro e utilizzati da più assicurazioni sociali per diversi scopi. Il loro disciplinamento nella legge di una sin- gola assicurazione sociale (LAVS, LAI) instaura e mantiene una separazione artificiale tra questi sistemi. Ciò complica il disciplinamento e richiede una modifica di legge se il sistema d’informazione viene utilizzato da un’ulteriore assicurazione sociale. Una nuova legge avrebbe il vantaggio di disciplinare tutti i sistemi d’informazione del 1° pi- lastro, delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari come pure tutti i dettagli tecnici in un atto distinto. In questo modo le singole leggi sulle assicurazioni sociali non vengono «gonfiate» ma al contrario alleggerite, in quanto contengono meno disposizioni tecniche e continuano a disciplinano gli aspetti essenziali relativi ai contri- buti e alle prestazioni.
Uno svantaggio è che la nuova legge federale sui sistemi d’informazione delle assicu- razioni sociali (LSIAS) è valida per le assicurazioni sociali del 1° pilastro e per gli asse- gni familiari, ossia è una legge generale, ma non si applica a tutte le assicurazioni so- ciali, come è invece il caso per la LPGA. A ciò si aggiunge che le disposizioni relative a determinati sistemi d’informazione (p. es. registro degli assicurati, registro delle pre- stazioni correnti) contenute nelle singole leggi sulle assicurazioni sociali devono essere trasferite nella nuova legge.
1.7.3.4 Opzione scelta
Dopo aver ponderato i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni suesposte, il Consiglio federale propone di disciplinare la piattaforma e gli altri sistemi d’informazione della Confederazione in una nuova legge.
1.7.3.5 Rapporto con altri atti normativi federali e le relative piattaforme
La normativa proposta consente agli organi esecutivi di avere proprie piattaforme per lo scambio elettronico di dati. La Confederazione metterà una piattaforma a disposi- zione degli organi esecutivi che non vogliono o non possono gestirne una propria, ga- rantendo così che tutti gli assicurati possano beneficiare degli stessi servizi digitali. In deroga alla legge federale del 17 marzo 2023 11 concernente l’impiego di mezzi elettro- nici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), gli organi esecutivi cantonali non parteciperanno in misura proporzionale alle spese per la piattaforma della Confe- derazione. Nel realizzare la piattaforma e i sistemi d’informazione l’UFAS e l’UCC adempiranno le prescrizioni della LMeCA in materia di software a codice sorgente aperto e dati pubblici aperti.
Mentre la piattaforma secondo la legge del 29 settembre 2023 12 sullo sgravio delle im- prese (LSgrI) concerne la fornitura di prestazioni delle autorità alle imprese, gli utenti principali delle piattaforme secondo la LSIAS saranno gli assicurati. Tutti i nuovi servizi sviluppati disporranno di interfacce di collegamento API, che verranno pubblicate sulla piattaforma di interoperabilità I14Y. Anche l’E-SOP offrirà un’interfaccia di collega- mento conforme agli standard tecnici definiti dalla Cancelleria federale e garantirà quindi l’interoperabilità tra le piattaforme.
Mentre le piattaforme ai sensi della LSIAS serviranno per lo scambio elettronico di dati nell’ambito delle procedure amministrative e per la comunicazione degli organi esecu- tivi con gli assicurati, quelle previste dalla legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) 13 saranno applicabili nell’am- bito delle procedure giudiziarie, segnatamente a livello cantonale e federale, come pure dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 6a D-PA 14).
1.8 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Nel programma di legislatura 2019–2023, il Consiglio federale si è fissato il seguente obiettivo: «La Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile digitale». Esso intende avvalersi delle opportunità e delle possibilità offerte dalla digitalizzazione per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici. La «ge- stione elettronica delle pratiche amministrative» è un indicatore di legislatura. La Stra- tegia Amministrazione federale digitale definisce l’orientamento strategico da seguire per raggiungere questi obiettivi, offrendo allo stesso tempo la flessibilità necessaria per reagire in tempi brevi a mutate circostanze.
1.8.1 Programma di legislatura 2019–2023 del Consiglio federale
Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma
11 FF 2023 787 12 FF 2023 2297
13 Versione secondo FF 2023 680.
14 Versione secondo FF 2023 680. 14/63
di legislatura 2019–2023. Figura tuttavia tra gli affari menzionati negli obiettivi del Con- siglio federale 2024.
L’elaborazione del progetto è opportuna in quanto si iscrive negli sforzi compiuti dalla Confederazione in materia di digitalizzazione: uno dei tre indirizzi politici del programma di legislatura stabilisce che la Svizzera assicura la propria prosperità in modo sosteni- bile e coglie le opportunità offerte dalla tecnologia digitale. Nell’ambito di questo indi- rizzo politico il Consiglio federale si è fissato sei obiettivi, uno dei quali prevede che la Confederazione fornisce i propri servizi in modo efficiente e il più possibile in forma digitale.
Rapporto con le strategie del Consiglio federale (v. n. 1.5)
Secondo uno dei tre indirizzi politici del programma di legislatura 2019–2023 del Con- siglio federale 15, la Svizzera deve assicurare la propria prosperità in modo sostenibile e cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia digitale. Nell’ambito di questo indirizzo politico il Consiglio federale si è fissato sei obiettivi, uno dei quali prevede che la Con- federazione fornisce i propri servizi in modo efficiente e il più possibile in forma digitale.
La Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020–2023 persegue l’obiettivo della trasformazione digitale nell’Amministrazione federale e della creazione delle in- frastrutture digitali 16. La Strategia di e-government Svizzera 2020–2023 17 dichiara prio- ritario il principio del «digital first» in virtù del quale la Confederazione, i Cantoni e i Comuni danno la priorità all’interazione digitale rispetto alle offerte analogiche per la popolazione e l’economia e puntano su prestazioni interamente digitalizzate per l’adempimento dei loro compiti.
Il progetto presentato è conforme al programma di legislatura, alla strategia di digitaliz- zazione e alla strategia di e-government e contribuisce a raggiungerne gli obiettivi.
1.8.2 Piano finanziario 2019–2023 del Consiglio federale
Le necessità di finanziamento sono state annunciate nell’ambito della rilevazione del fabbisogno per il preventivo 2025 e il piano finanziario 2026 della prossima legislatura. Poiché il finanziamento è garantito tramite i fondi di compensazione AVS/AI/IPG, l’af- fare è annunciato come progetto controfinanziato.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Obiettivi
Il progetto ha l’obiettivo di creare le basi giuridiche per l’attuazione delle soluzioni digitali risultanti dai campi d’azione identificati.
All’esigenza di disporre di un canale d’informazione e comunicazione unico, sicuro e affidabile, facilmente accessibile in modo digitale, si risponderà con la piattaforma elet- tronica delle assicurazioni sociali (E-SOP). Sull’ E-SOP le persone assicurate e altri attori delle assicurazioni sociali nel settore del 1° pilastro potranno autenticarsi in modo univoco. L’autenticazione univoca permetterà di assegnare ruoli e renderà possibili pro- cessi interamente digitali grazie a interfacce di collegamento aperte e standardizzate.
15 www.admin.ch > Consiglio federale > Programma di legislatura 19–23.
16 www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Strategia e pianificazione TIC della Confederazione > Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020-2023, pag. 5. 17 www.admin.ch > Documentazione> Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale. 15/63
Questi processi consentiranno ai vari attori di accedere a servizi digitali uniformi e otti- mizzeranno la gestione autonoma dei dati, rendendo più trasparente l’azione ammini- strativa.
Nuovi sistemi d’informazione permetteranno agli organi incaricati dell’esecuzione delle assicurazioni sociali nel settore del 1° pilastro di ottimizzare l’utilizzo dei dati e creare nuove sinergie. In questo modo si potranno ridurre le spese amministrative delle casse di compensazione, le spese del Fondo AI e i sussidi per le spese di amministrazione versati dal Fondo di compensazione AVS.
2.1.1 Architettura informatica moderna in linea con la Strategia Amministra-
zione federale digitale La Strategia Amministrazione federale digitale (v. n. 1.5) prevede che le soluzioni digi- tali elaborate vengano implementate in una moderna architettura di destinazione sulla base di otto principi. Una tale architettura di destinazione è stata creata anche per l’am- biente digitale del 1° pilastro nel quadro della strategia TID 1° pilastro/AFam, in linea con i principi sovraordinati della Strategia Amministrazione federale digitale. I principali elementi dell’architettura di destinazione dei sistemi d’informazione sono raffigurati nel seguente schema (v. figura) e spiegati nelle pagine successive sulla base degli otto principi summenzionati.
Per facilitare la lettura, i numeri corrispondenti ai principi sono indicati in cerchi. Nei prossimi sette sottocapitoli verrà seguita questa numerazione per spiegare come l’ar- chitettura di destinazione contribuirà alla realizzazione degli otto principi.
2.1.2 Principio 1 «digital first / digital by design»
Il sistema svizzero delle assicurazioni sociali è vario e complesso. A ciò si aggiunge il gran numero degli organi esecutivi coinvolti nell’attuazione. Attualmente le informazioni per le persone assicurate sono disseminate sui diversi portali degli organi esecutivi, sul sito web del Centro d’informazione AVS/AI 18 e sul sito web dell’UFAS. Per le persone assicurate è difficile orientarsi in questo sistema decentralizzato. Stando alle statistiche più recenti del Centro d’informazione AVS/AI, il suo sito Web, che fornisce in modo centralizzato informazioni e moduli per l’intero 1° pilastro, viene consultato 245 000
18 www.ahv-iv.ch 16/63
volte al mese. Questa cifra dimostra che un punto di contatto digitale centralizzato ri- sponde a un’esigenza effettiva degli assicurati e si può anche presumere che l’utenza si avvarrà di servizi digitali ampliati non appena questi saranno disponibili.
Secondo il principio «digital first / digital by design», lo scambio di informazioni con le persone assicurate e con parti terze avviene preferibilmente tramite canali digitali. Il tipo di comunicazione (lingua, formato, canale) varia in funzione dei bisogni individuali nonché delle esigenze e conoscenze delle persone e organizzazioni con le quali esiste un rapporto d’affari.
L’E-SOP dovrà fungere da fonte d’informazione e punto d’accesso unico per le molte- plici richieste delle persone assicurate («sportello unico»). Dovrà semplificare e centra- lizzare la comunicazione digitale tra le persone assicurate e gli organi esecutivi. Grazie all’autenticazione univoca, in futuro tutte le decisioni e richieste potranno essere tra- smesse per via elettronica nel rispetto delle prescrizioni legali. L’offerta di moduli dell’UCC già disponibile in forma digitale dovrà essere ottimizzata e ampliata prima di essere trasferita nella nuova piattaforma. L’ E-SOP dovrà permettere alle persone as- sicurate di accedere anche ad altri servizi digitali. A seconda della richiesta, le persone assicurate verranno indirizzate verso l’organo esecutivo competente. La piattaforma metterà a disposizione un’autenticazione interoperabile affinché i servizi digitali della Confederazione e degli organi esecutivi possano essere utilizzati senza discontinuità con un unico login. Occorrerà inoltre consolidare e integrare nella nuova piattaforma l’offerta di informazioni sul 1° pilastro, per esempio il materiale contenuto nei siti web del Centro d’informazione AVS/AI. L’offerta informativa dei singoli organi esecutivi non sarà interessata da questi cambiamenti.
2.1.3 Principio 2 «centralità dell’utente e inclusione»
Conoscere le esigenze delle persone assicurate e rispondervi è fondamentale per il successo di una piattaforma come l’E-SOP. Sarà dunque essenziale che le persone assicurate si avvalgano volentieri dell’offerta digitale, privilegino la modalità digitale ri- spetto a quella analogica e sappiano utilizzare autonomamente le funzionalità della piattaforma. Le offerte digitali dovranno essere semplici, trasparenti e intuitive. Per rag- giungere questo obiettivo occorrerà integrare quanto prima la prospettiva degli utenti e tenerne conto in tutte le fasi del progetto, specialmente in quella di modellazione dell’E- SOP. Per includere sistematicamente le esigenze delle persone assicurate andrà ap- plicato il metodo dello human centered design. I servizi digitali dovranno inoltre alli- nearsi agli standard di accessibilità.
2.1.4 Principi 3 e 4 «processi automatizzati e senza discontinuità, standardiz-
zazione e interoperabilità» 19 Per raggiungere l’obiettivo di un’offerta di servizi digitali uniformi a livello nazionale oc- correranno interfacce di collegamento standardizzate.
In conformità al principio dell’interoperabilità, tutti questi servizi saranno sviluppati fa- cendo ricorso a interfacce di programmazione delle applicazioni (Application Program- ming Interface, API 20). Ciò consentirà di mettere le interfacce a disposizione di altre
19 Un’altra designazione di questo principio nella Strategia Amministrazione federale è «amministrazione quale piattaforma». 20 L’architettura API del 1° pilastro e degli assegni familiari si basa sull’«Architettura API della Confedera-
zione». Il design funzionale di API orientate verso l’esterno è definito quale elemento centrale di un servizio digitale del 1° pilastro e degli assegni familiari. Le API saranno documentate in un formato di specifica stan- dardizzato. I metadati API e gli interlocutori responsabili per le API disponibili e orientate verso l’esterno saranno pubblicati in un registro centrale secondo le disposizioni della LMeCA. 17/63
autorità, per esempio, affinché le integrino nei propri sistemi d’informazione, e di mo- dellare i processi in modo interamente digitale. Questo è conforme alle disposizioni della LMeCA 21.
Quale primo esempio si può menzionare la piattaforma online per la gestione delle fatture dell’assicurazione invalidità (FADA). Anziché tramite moduli cartacei, gli assicu- rati AI possono trasmettere le richieste di rimborso di prestazioni individuali (apparecchi acustici, spese di viaggio ecc.) tramite portali online. Questa soluzione ha permesso di accorciare i tempi di rimborso da due mesi a una settimana e di ridurre sensibilmente l’onere amministrativo degli uffici AI e dell’UCC, responsabile per i versamenti.
Per quanto riguarda l’AVS, le persone assicurate devono potersi fare un quadro più preciso dei contributi versati. In futuro un accesso online (MOSAR) permetterà loro, così come agli organi esecutivi, di ottenere un estratto del conto individuale in formato digitale.
Un altro progetto in fase di sviluppo è la piattaforma digitale per lo scambio d’informa- zioni tra gli uffici AI e i medici curanti (portale dei medici), il cui obiettivo è di migliorare la comunicazione e ridurre i tempi di trattamento degli incarti. Anche gli altri sistemi d’informazione nell’ambito della «Logica applicativa» (v. figura) saranno realizzati con tecnologie API, mentre quelli esistenti verranno integrati con queste tecnologie, sempre con l’obiettivo di offrire processi e servizi interamente digitalizzati.
2.1.5 Principio 5 «apertura e trasparenza»
Nelle assicurazioni sociali il principio «apertura e trasparenza» va attuato permettendo alla persona assicurata, all’autorità competente o a parti terze di accedere in modo standardizzato ai dati necessari del registro centrale, entro i limiti delle autorizzazioni previste dalla legge. L’autenticazione sull’ E-SOP permetterà di verificare le autorizza- zioni e dare accesso ai dati disponibili in funzione del ruolo assegnato. In questo modo la persona assicurata potrà per esempio consultare gli atti in forma digitale e gestire autonomamente i propri dati.
2.1.6 Principio 6 «once only (approccio basato sui dati)»
Già oggi l’UCC sviluppa e gestisce diversi registri centrali per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, delle indennità di perdita di guadagno e degli assegni familiari 22.
Secondo il principio «once only (approccio basato sui dati)», i dati dei registri centrali devono essere utilizzati per precompilare le richieste non appena gli utenti si sono au- tenticati in modo univoco. Ciò facilita l’interazione tra le persone assicurate e parti terze con le autorità. Gli utenti possono verificare i dati immessi dalle assicurazioni, confer- marli, se del caso farli correggere, aggiungere le informazioni mancanti e autorizzare l’invio prima che la richiesta venga trasmessa automaticamente all’organo esecutivo competente.
In quanto bene strategico («data as an asset»), i dati potranno essere utilizzati in mag- gior misura quale fonte d’informazione per la gestione, la vigilanza e le valutazioni sta- tistiche del 1° pilastro e degli assegni familiari. Verranno create le basi giuridiche ne- cessarie e garantiti dati armonizzati per un riutilizzo affidabile e sicuro, standardizzati
21 Versione secondo FF 2023 787.
22 Cfr. registro IFPDT: https://datareg.edoeb.admin.ch/search 18/63
secondo la strategia dei dati pubblici aperti (Open Government Data; OGD). Per quanto possibile i dati verranno registrati una volta sola.
2.1.7 Principio 7 «economicità e sostenibilità»
Il principio «economicità e sostenibilità» implica che si utilizzino le tecnologie di digita- lizzazione per fornire servizi in modo economico e sostenibile. Oggi la comunicazione cartacea genera spese annue ricorrenti (carta e tasse postali). I processi analogici ri- chiedono molte risorse di personale e lunghi tempi di disbrigo. L’onere legato alla for- nitura di questi servizi è finanziato dalla collettività (fondi di compensazione) e dai datori di lavoro (spese di amministrazione). Vi è dunque l’esigenza di fornire le prestazioni nel modo più efficiente ed economico possibile.
L’economicità e la sostenibilità dovranno essere valutate a tutti i livelli e da tutti gli attori, e i risultati andranno integrati e documentati nelle basi decisionali dei progetti di digita- lizzazione.
Le spese di tutti i progetti e sistemi d’informazione comuni finanziati dai fondi di com- pensazione saranno esposte in modo trasparente nel bilancio statale, segnatamente nei preventivi dell’UFAS e dell’UCC, e dovranno essere approvate dal Parlamento.
2.1.8 Principio 8 «scambio e collaborazione»
L’esecuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro è organizzata in modo decentra- lizzato.
Tuttavia, nei casi in cui è più opportuno ed economico che i processi siano offerti in modo interamente digitale a livello svizzero, occorrono sistemi d’informazione utilizza- bili su scala nazionale e una gestione centralizzata dei progetti di digitalizzazione.
Secondo l’articolo 95 LAVS, il Consiglio federale decide in merito all’entità delle spese assunte dal Fondo di compensazione AVS. Questo compito non può essere svolto dall’UCC in quanto fornitore di prestazioni informatiche, per cui incombe all’UFAS. Ciò garantisce investimenti mirati ed efficienti in sistemi d’informazione tramite i fondi di compensazione. Nell’ambito della strategia TID occorrerà pianificare i vari progetti e definirne le priorità avvalendosi di un sistema di gestione del portafoglio.
Gli attori del 1° pilastro e gli ambienti interessati potranno proporre all’UFAS idee e iniziative per la realizzazione di sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale, che verranno progettati e sviluppati in collaborazione con gli organi esecutivi. Il control- ling degli aspetti materiali e finanziari dei progetti di digitalizzazione verrà effettuato sulla base delle prescrizioni in materia di controlling strategico delle TIC della Confe- derazione.
Questo modo di procedere richiede un dialogo coordinato con gli organi esecutivi de- centralizzati del 1° pilastro. La strategia TID fissa gli orientamenti e gli obiettivi strategici dei sistemi d’informazione del 1° pilastro utilizzabili a livello nazionale ed è coordinata con le strategie di digitalizzazione sovraordinate della Confederazione e dei Cantoni. I sistemi d’informazione degli organi esecutivi rimangono di competenza di questi ultimi e sono interessati solo indirettamente dai progetti di digitalizzazione comuni.
2.1.9 I singoli progetti TID
Le seguenti brevi descrizioni 23 offrono una panoramica dei vari progetti TID. Un riepi- logo delle relative spese è riportato nell’allegato 1.
MOSAR
Con il progetto MOSAR (Modernisation des services offerts aux assurés de l’AVS) l’UCC offrirà nuovi servizi digitali agli assicurati e ai collaboratori dell’AVS.
Attualmente la riunione dei conti individuali (CI), vale a dire la ricapitolazione di tutti i redditi di un assicurato sui quali sono stati versati contributi AVS fino a quel momento, deve essere richiesta tramite un modulo web o telefonicamente presso una cassa di compensazione. L’assicurato riceve questa ricapitolazione su carta tramite invio po- stale entro cinque giorni, nel migliore dei casi, o al più tardi dopo tre settimane. Anche la cassa di compensazione necessita internamente di questi estratti dei CI per poter calcolare le rendite. La riunione dei CI di tutte le casse di compensazione coinvolte causa tempi d’attesa e costi evitabili.
La digitalizzazione di questi processi dovrebbe permettere di ridurre i tempi d’attesa e i costi, garantendo al contempo agli assicurati una maggiore trasparenza dei loro CI.
E-SOP
La piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali (E-SOP) sarà un portale digitale in libero servizio, moderno e sicuro, per il 1° pilastro e gli assegni familiari. Da un lato, la piattaforma fornirà servizi di base per la comunicazione, l'autenticazione o lo svolgi- mento giuridicamente valido di procedure assicurative; dall’altro, offrirà anche veri e propri servizi digitali nei settori del 1° pilastro e degli assegni familiari, andando così a completare l’offerta degli organi esecutivi.
D-IPG
A partire dal 2026, chi presta servizio nell’esercito, nel servizio civile, nella protezione civile o nell’ambito di Gioventù e Sport dovrà poter richiedere le IPG utilizzando una procedura digitale. Il programma «Digitalizzazione delle IPG» si prefigge di sostituire l’attuale procedura basata su moduli cartacei al fine di permettere alle organizzazioni di servizio, alle persone prestanti servizio, ai datori di lavoro e alle casse di compensa- zione di risparmiare tempo e costi, migliorando al contempo la qualità dei propri dati.
Strategia dei dati
La pianificazione e l’orientamento dei dati del 1° pilastro e degli assegni familiari sa- ranno definiti in una strategia dei dati, che dovrà ottimizzare lo sfruttamento dei dati ai fini della vigilanza, della gestione strategica e dell’ulteriore sviluppo della sicurezza so- ciale. L’obiettivo è quello di rendere disponibili i dati per tutti gli attori coinvolti in modo semplice, uniforme e trasparente. Questo presuppone la predisposizione di una base di dati uniforme che applichi standard riconosciuti e offra una buona qualità dei dati (mediante verifiche di plausibilità).
eStatus
23 Per una descrizione più dettagliata si rinvia al sito Internet dell’UFAS: https://www.bsv.ad- min.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick/dti-strategie.html. 20/63
Nel quadro del progetto eStatus verrà sviluppata un’applicazione che assisterà le casse di compensazione nell’accertamento dello statuto contributivo degli assicurati. Oltre a permettere risparmi di costi e di tempo, questo strumento contribuirà a garantire un’ap- plicazione uniforme del diritto.
Applicazioni dell’AI
In futuro le attuali applicazioni dell’AI dovranno essere accessibili con lo stesso login utilizzato per le altre applicazioni delle assicurazioni sociali. I progetti di digitalizzazione innovativi di singoli uffici AI andranno promossi e messi a disposizione di tutti gli uffici AI a livello nazionale. Questi progetti saranno finanziati tramite il budget ordinario per l’informatica degli uffici AI.
2.2 Disposizioni sulla sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati
I progetti di digitalizzazione e i sistemi d’informazione che ne derivano, localizzati presso l’UCC, sottostanno alle severe disposizioni della Confederazione in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. Il fatto che i sistemi d’informazione siano gestiti presso il centro di calcolo centralizzato dell’UCC consente di ottenere ef- fetti di scala a livello di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati e di professio- nalizzare i processi di sicurezza. La sicurezza dei dati delle persone assicurate ne ri- sulta migliorata.
Parallelamente i dati di base sono memorizzati in modo decentralizzato presso le casse di compensazione. Questo modello ibrido rafforza la resilienza del sistema contro le perdite di dati. Il confronto permanente (verifiche di plausibilità) aumenta inoltre la qua- lità dei dati.
I sistemi d’informazione degli organi esecutivi devono soddisfare le disposizioni dell’UFAS in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. L’adempi- mento di questo requisito viene controllato nell’ambito di audit informatici annuali.
2.3 La normativa proposta
La normativa proposta creerà le basi giuridiche per la comunicazione digitale nelle as- sicurazioni sociali. Le disposizioni legali verranno adeguate in modo da garantire la conformità dei processi ai principi in materia di digitalizzazione. I sistemi d’informazione necessari a tal fine dovranno essere integrati in una strategia applicabile a livello na- zionale e disporre di un’architettura IT moderna con un portale di accesso centrale al quale gli utenti potranno collegarsi con una modalità di autenticazione semplice e si- cura. Grazie all’identificazione univoca, gli utenti (in particolare le persone assicurate, ma anche altri attori del 1° pilastro) potranno fruire dei servizi delle autorità a prescin- dere dalla cassa di compensazione competente o dall’ufficio AI cui forniscono presta- zioni.
Gli utenti potranno accedere ai loro dati e, in una certa misura, gestirli autonomamente. Le persone assicurate, per esempio, potranno consultare in qualsiasi momento il pro- prio conto individuale AVS o i propri atti AI in forma digitale. La trasparenza sia delle prestazioni assicurative che dell’attività delle autorità ne risulterà rafforzata, il che ispi- rerà fiducia nel sistema.
L’attuazione di questi propositi in materia di digitalizzazione rende necessario l’adegua- mento delle basi giuridiche vigenti negli ambiti menzionati qui di seguito.
2.3.1 Disciplinamento nella nuova legge federale sui sistemi d’informazione
delle assicurazioni sociali I sistemi d’informazione del 1° pilastro utilizzabili a livello nazionale e gestiti in modo centralizzato dalla Confederazione, prevalentemente presso l’UCC, saranno discipli- nati in una nuova legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS), che varrà per il 1° pilastro, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari.
L’elemento centrale del progetto è la piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali (E-SOP), un sistema di comunicazione e scambio di dati centralizzato gestito dall’UCC. La piattaforma, disciplinata nella sezione 2 della legge, fornirà servizi di base per l’au- tenticazione e la gestione degli utenti e la consultazione di informazioni e consentirà una comunicazione semplice e uno scambio di dati sicuro.
Sulla piattaforma sarà pertanto anche possibile consultare in modo semplice e sicuro gli atti in forma digitale. Le interfacce di collegamento verso sistemi d’informazione esterni alle assicurazioni sociali, per esempio verso la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia 24, renderanno possibili processi interamente digitalizzati ad alto grado di usabilità. Oltre a definire i presupposti tecnici (interfacce di collegamento, formati dei dati) per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, si dovranno anche creare le basi giuridiche necessarie per il loro utilizzo. La compatibilità giuridica è favorita tra l’altro dal fatto che per quanto riguarda le funzioni della piattaforma, l’irraggiungibilità della piattaforma nonché la digitalizzazione e il rinvio di documenti vengono dichiarate applicabili per analogia le disposizioni della LCEG 25.
La trasmissione elettronica sarà obbligatoria per le autorità e quindi anche per gli organi esecutivi, i fornitori di prestazioni e i rappresentanti legali che agiscono a titolo profes- sionale. Le persone assicurate potranno scegliere se comunicare con l’organo esecu- tivo per via elettronica o per via cartacea.
Le firme autografe saranno sostituite dall’autenticazione sulla piattaforma e dall’appo- sizione automatica di sigilli elettronici regolamentati.
La sezione 3 disciplina gli altri sistemi d’informazione della Confederazione. Con l’uti- lizzo dell’aggettivo «altri» si intende stabilire che anche l’E-SOP è un sistema d’infor- mazione della Confederazione.
Salvo poche eccezioni imputabili a motivi organizzativi, i sistemi d’informazione sono sviluppati e gestiti dall’UCC. Tra questi sistemi, alcuni sono nuovi e il presente progetto crea le basi giuridiche per la loro realizzazione. Altri sistemi d’informazione esistono già e le rispettive basi legali contenute in altri atti normativi saranno trasferite nella LSIAS per motivi di uniformità e chiarezza. Alcuni sistemi d’informazione esistenti non hanno una base legale o ne hanno una, ma è insufficiente, nella maggior parte dei casi perché non contempla l’ampliamento tecnico di tali sistemi.
Il presente progetto crea le basi giuridiche necessarie in materia di protezione dei dati.
24 Progetto Justitia 4.0
25 FF 2023 680 22/63
La sezione 4 pone le basi per sfruttare meglio il potenziale dei dati contenuti in questi sistemi, un requisito necessario per mettere a disposizione modelli di vigilanza e ge- stione strategica basati sui dati nonché statistiche e analisi ottimizzate da utilizzare come basi informative.
La sezione 5, infine, disciplina il finanziamento dei sistemi d’informazione.
2.3.2 Adeguamenti nelle leggi sulle assicurazioni sociali
Le basi giuridiche vigenti nelle assicurazioni sociali, specialmente quelle contenute nella LPGA, sono incentrate in ampia misura sulla comunicazione cartacea. Le relative esigenze di forma, soprattutto per quanto riguarda le modalità di notificazione e l’os- servanza dei termini, sono d’ostacolo alla comunicazione digitale.
L’avamprogetto della LPGA stabilisce che le notificazioni elettroniche devono essere effettuate attraverso l’apposita piattaforma prevista nelle singole leggi sulle assicura- zioni sociali. Disciplina inoltre l’osservanza dei termini in caso di notificazione elettro- nica e chiarisce che le decisioni possono essere notificate alle persone assicurate per via elettronica soltanto se queste ultime lo richiedono espressamente.
Le modifiche nelle altre leggi sulle assicurazioni sociali sono in prevalenza il risultato del trasferimento delle disposizioni sui sistemi d’informazione nella LSIAS. Lo sviluppo e la gestione di sistemi d’informazione presso l’UCC comportano per quest’ultimo nuovi compiti, che sono specificati all’articolo 71 LAVS.
2.3.3 Particolarità per quanto riguarda gli assegni familiari
A causa della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni prevista nella LAFam e in assenza di un fondo di compensazione a livello federale per gli asse- gni familiari, la Confederazione non può sviluppare e gestire sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale per le casse di compensazione per assegni familiari se- condo la LAFam. Si sono dunque dovute trovare soluzioni specifiche in particolare per l’utilizzo della piattaforma E-SOP e il finanziamento.
La soluzione scelta prevede che le informazioni contenute nel registro degli assegni familiari (RAFam) verranno rese disponibili sulla piattaforma E-SOP e che ogni persona assicurata vedrà le informazioni che la riguardano in quanto avente diritto agli assegni familiari. Grazie all’autenticazione e alla gestione degli utenti sull’E-SOP, sarà possibile determinare in modo inequivocabile a quali informazioni la persona collegata avrà di- ritto. Queste informazioni potranno pertanto essere più dettagliate di quelle attualmente disponibili tramite l’accesso pubblico al RAFam 26. Questo accesso pubblico verrà pe- raltro mantenuto, poiché può essere consultato da altre persone, oltre agli aventi diritto.
Nell’ambito degli assegni familiari, la piattaforma E-SOP non verrà invece utilizzata per la comunicazione digitale tra le persone assicurate e le competenti casse di compen- sazione.
Per quanto riguarda il RAFam non vi saranno modifiche, se non che le disposizioni sul suo scopo e il suo finanziamento verranno trasferite nella LSIAS.
Gli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) rientrano nella sfera di competenza della Confederazione. Si potrebbe quindi proporre un sistema d’informazione applicabile a
26 Link a InfoAFam: www.infofamz.zas.admin.ch 23/63
livello nazionale per i competenti organi esecutivi. L’uso di sistemi d’informazione dif- ferenti, tuttavia, non si giustifica da un lato per motivi di unità materiale e dall’altro per- ché il numero di beneficiari di assegni familiari nell’agricoltura è esiguo, l’onere ammi- nistrativo sarebbe sproporzionato e manca una fonte di finanziamento per la creazione di un nuovo sistema d’informazione. Di conseguenza, per gli assegni familiari nell’agri- coltura verrà adottata la stessa soluzione che per gli assegni familiari secondo la LA- Fam.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La Commissione europea ha avviato diversi progetti di digitalizzazione nel settore della sicurezza sociale, con l’obiettivo di ridurre gli ostacoli amministrativi ed evitare costi inutili a cittadini e datori di lavoro che si spostano in altri Paesi, migliorare la qualità del servizio pubblico e ottimizzare lo scambio di dati tra gli organi esecutivi e le istituzioni. Queste iniziative permettono anche di ridurre al minimo il rischio di frodi. Tra i progetti che vanno oltre l’ambito della sicurezza sociale si possono menzionare il regolamento in materia di identificazione elettronica 27 (in revisione 28) e il regolamento sullo sportello digitale unico 29 che prevede la digitalizzazione completa di alcune importanti procedure amministrative per i cittadini e i datori di lavoro. Tra i progetti specifici per il settore della sicurezza sociale figurano l’attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI 30), vincolante anche per la Svizzera in virtù dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Il progetto pilota per la tes- sera europea di sicurezza sociale (ESSPASS 31) esamina opzioni per semplificare il rilascio dei documenti e la verifica dei diritti dei cittadini in materia di sicurezza sociale al di là dei confini nazionali. Attualmente si concentra sul rilascio e la verifica digitali di documenti relativi ai diritti, come l’attestazione A1 per l’assoggettamento assicurativo o la tessera europea di assicurazione malattia.
La comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale del 6 settembre 2023 presenta una panoramica dei progetti a livello di Unione europea 32.
Nei singoli Paesi europei sono in corso diverse iniziative tese a digitalizzare i servizi delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico si tratta da un lato di sistemi d’informa- zione sulle rendite e dall’altro di soluzioni per la trasmissione digitale di documenti giu- ridicamente rilevanti, specie nell’ambito di procedimenti giudiziari.
Per quanto concerne i sistemi d’informazione sulle rendite si può citare l’esempio della Germania. Il Ministero federale tedesco per il lavoro e gli affari sociali ha creato un portale centralizzato d’informazione sulla previdenza per la vecchiaia, che copre tutti i pilastri. Il portale, allestito e gestito da un organo centrale, permette di consultare la ricapitolazione delle prestazioni pensionistiche in forma digitale. L’organo centrale è aggregato alla «Deutsche Rentenversicherung Bund». La ricapitolazione delle presta- zioni pensionistiche riporta informazioni sui diritti individuali in materia di assicurazione pensionistica obbligatoria, aziendale e privata (cfr. «Gesetz vom 21. Februar 2021 zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281
29 https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_it
30 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1544&langId=it
31 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1545&intPageId=5540&langId=it
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1694108608084&uri=COM%3A2023%3A501%3AFIN 24/63
Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur Änderung anderer Gesetze [Gesetz Digitale Rentenübersicht]» 33).
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali
(LSIAS) Ingresso
La competenza di regolamentare i sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali ri- sulta direttamente dalla Costituzione federale (Cost.) 34. Le basi in tal senso sono in particolare gli articoli 112, 112a e 116 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, sulle prestazioni complementari, nonché sugli assegni familiari e sull’assi- curazione per la maternità.
Conformemente all’articolo 92 Cost., il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione, che deve provvedere affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ra- gionevole. Con la creazione e la gestione di una piattaforma per la comunicazione elet- tronica nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro, nell’ordinamento delle indennità di per- dita di guadagno (IPG) e negli assegni familiari, la Confederazione adempie il mandato di cui all’articolo 92 Cost.
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La digitalizzazione prende sempre più piede nelle assicurazioni sociali. Diversi sistemi d’informazione sono già stati creati e altri sono in fase di sviluppo per consentire sia alle autorità che ai privati di comunicare, consultare dati e scambiare documenti per via elettronica.
La legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) intende sancire a livello di legge disposizioni generali sui sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro, nell’ordinamento delle IPG e negli assegni familiari. Inoltre, crea le basi giuridiche necessarie affinché la Confede- razione possa sviluppare e gestire una piattaforma tesa a garantire uno scambio digi- tale di dati sicuro e una comunicazione digitale sicura nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro, nell’ordinamento delle IPG e negli assegni familiari. Tramite un’interfaccia, questa piattaforma sarà collegata tra l’altro con la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia secondo la legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) 35 e consentirà in questo modo agli organi esecutivi di far pervenire i propri atti ai tribunali in formato digitale con un’unica procedura.
Art. 2 Campo d’applicazione e rapporto con le singole leggi sulle assicurazioni sociali
33 Consultabile su www.bundesgesetzblatt.de > Bundesgesetzblatt Teil I > 2021 > Nr. 6 vom 17.02.2021 34 RS 101 35 FF 2023 679 25/63
La LSIAS è applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le pertinenti leggi lo prevedano. Questo avviene nella legge federale del 20 dicembre 1946 36 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), nella legge federale del 19 giugno 1959 37 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), nella legge federale del 6 ottobre 2006 38 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nella legge del 25 settembre 195239 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), nella legge federale del 20 giugno 1952 40 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) e nella legge del 24 marzo 2006 41 sugli assegni familiari (LAFam).
Art. 3 Organi esecutivi
Cpv. 1
L’esecuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro è decentralizzata. Gli organi ese- cutivi sono le casse di compensazione cantonali, le casse di compensazione profes- sionali, la Cassa federale di compensazione (CFC), la Cassa svizzera di compensa- zione (CSC), gli uffici cantonali dell’assicurazione invalidità (uffici AI), l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e i ser- vizi prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità (servizi PC). Questi organi sono considerati nel loro complesso quali organi ese- cutivi ai sensi della LSIAS. Questa definizione degli organi esecutivi ai sensi della LSIAS non corrisponde esattamente a quella dell’articolo 49 nLAVS 42, che disciplina soltanto gli organi esecutivi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
In linea di principio la LSIAS sarà applicabile agli assegni familiari. Tuttavia, data la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, la LAFam non prevede alcun fondo di compensazione per gli assegni familiari a livello federale. Di conse- guenza, la Confederazione non può proporre alcun sistema d’informazione applicabile a livello nazionale che comprenda i processi di esecuzione degli assegni familiari senza interferire nelle competenze dei Cantoni e delle casse di compensazione per assegni familiari (CAF). Le CAF secondo la LAFam non possono dunque essere considerate quali organi esecutivi ai sensi della LSIAS.
Cpv. 2
In linea di principio la LSIAS sarà applicabile agli assegni familiari nell’agricoltura. Se- condo l’articolo 13 LAF, gli organi esecutivi di tali assegni sono le casse di compensa- zione cantonali. Sebbene la LAF sia di competenza della Confederazione, si rinuncia a creare un nuovo sistema d’informazione esclusivamente per gli assegni familiari nell’agricoltura, per motivi di unità materiale, per l’esiguo numero di beneficiari di asse- gni familiari nell’agricoltura, per la mancanza di una fonte di finanziamento e per lo sproporzionato onere amministrativo supplementare che ne deriverebbe. Le casse di compensazione cantonali non possono dunque essere definite organi esecutivi ai sensi
36 RS 831.10 37 RS 831.20 38 RS 831.30 39 RS 834.1 40 RS 836.1 41 RS 836.2 Versione secondo FF 2022 1563. 26/63
della LSIAS, laddove svolgono i propri compiti esecutivi in relazione agli assegni fami- liari nell’agricoltura.
Sezione 2: Piattaforme
Questa sezione ha per oggetto le piattaforme per la comunicazione digitale. Tecnica- mente, tali piattaforme sono sistemi d’informazione. Poiché consentono l’accesso ad altri sistemi d’informazione e dunque, data la loro natura, vengono intese nel linguaggio comune più come «piattaforme», in questa sede si è deciso di chiamarle così. In questo modo si garantisce anche una designazione coerente con sistemi d’informazione ana- loghi, quali le piattaforme secondo la LCEG.
Art. 4 Piattaforme per lo scambio elettronico di dati
Cpv. 1
La Confederazione sta sviluppando e gestirà una piattaforma in libero servizio mo- derna, di facile uso e sicura per gli assicurati e altri attori del 1° pilastro, dell’ordina- mento delle IPG e degli assegni familiari (piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali, E-SOP). L’E-SOP integrerà l’offerta degli organi esecutivi, indirizzerà gli assi- curati verso l’organo esecutivo competente laddove necessario e offrirà servizi digitali generali.
Da un lato, la piattaforma fornirà servizi di base per la comunicazione, l’autenticazione o lo svolgimento giuridicamente valido di procedure assicurative, in modo che, grazie a un’autenticazione univoca, gli utenti potranno comunicare con le autorità in modo sicuro e giuridicamente vincolante e le autorità potranno notificare le loro decisioni for- mali;
dall’altro, offrirà anche veri e propri servizi digitali nei settori del 1° pilastro, dell’ordina- mento delle IPG e degli assegni familiari. Gli assicurati avranno ad esempio la possibi- lità di consultare a livello centralizzato e online i contributi AVS conteggiati dai datori di lavoro, non appena questi saranno contabilizzati nei conti individuali, o di inoltrare per via elettronica le fatture per i conteggi con l’AI. Gli assicurati registrati verranno informati proattivamente tramite la piattaforma in merito a eventi assicurativi personali.
I servizi digitali della Confederazione già disponibili nei settori del 1° pilastro e degli assegni familiari, quali i moduli elettronici per la richiesta di una rendita, saranno otti- mizzati e integrati nella nuova piattaforma. Anche l’offerta informativa sui servizi del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari verrà consolidata e tra- sferita nella nuova piattaforma. L’offerta informativa dei singoli organi esecutivi non sarà interessata da questi cambiamenti.
La piattaforma sarà a disposizione non solo degli assicurati e di altri attori del 1° pila- stro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari, ma anche di altre autorità.
Per lo sviluppo e la gestione della piattaforma sarà responsabile l’UCC. Eventuali ac- quisti in questo contesto andranno effettuati conformemente alla legge federale del 21 giugno 2019 43 sugli appalti pubblici.
Cpv. 2
43 RS 172.056.1 27/63
Gli organi esecutivi dovranno offrire agli assicurati e ad altri attori una piattaforma per la comunicazione elettronica per lo svolgimento delle loro procedure. Saranno però liberi di decidere se utilizzare la piattaforma della Confederazione di cui al capoverso 1 o una piattaforma propria. La piattaforma propria degli organi esecutivi sarà accessibile con il medesimo login valido per l’E-SOP, alla quale sarà collegata tramite interfacce, cosicché gli utenti potranno accedere all’offerta digitale della Confederazione anche tramite la piattaforma degli organi esecutivi.
Se si opterà per una piattaforma propria, questa dovrà garantire almeno il livello di sicurezza della piattaforma di cui al capoverso 1. Per livello di sicurezza s’intende la robustezza dell’autenticazione. Questa sarà determinata dal Consiglio federale, che stabilirà i mezzi d’identificazione elettronici che potranno essere impiegati per l’auten- ticazione (cfr. art. 8, che rimanda all’art. 20 LCEG 44). Tra i mezzi d’identificazione elet- tronici ipotizzabili vi è la nuova identità elettronica secondo la legge sull’Id-e 45, con l’ap- proccio dell’identità autogestita (self sovereign identity); il Consiglio federale potrà rico- noscere anche altri mezzi d’identificazione elettronici per l’autenticazione. Il livello di sicurezza dell’autenticazione non ha nulla a che fare con le misure di sicurezza per la protezione del sistema d’informazione ad esempio contro ciberattacchi. In merito ai requisiti in materia di sicurezza per i sistemi d’informazione degli organi esecutivi l’Uf- ficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) emanerà apposite istruzioni (conforme- mente all’art. 49a in combinato disposto con l’art. 72a cpv. 2 lett. b nLAVS 46).
I costi per lo sviluppo e la gestione della piattaforma propria saranno a carico degli organi esecutivi, che dovranno sostenere anche i costi per lo sviluppo e la gestione delle interfacce di collegamento con l’E-SOP di cui al capoverso 1 (cfr. cpv. 3).
Cpv. 3
La piattaforma E-SOP si baserà sui servizi standard e sull’infrastruttura della Confede- razione e disporrà di interfacce di collegamento con altri sistemi d’informazione della Confederazione secondo gli articoli 13–27 LSIAS. Le interfacce in questione (API) sa- ranno pubblicate sulla piattaforma di interoperabilità della Confederazione I14Y 47. Le interfacce aperte e standardizzate dell’E-SOP agevoleranno l’interoperabilità tra i di- versi sistemi informatici del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni fa- miliari, nonché di altre autorità e attori.
Gli organi esecutivi che sceglieranno di utilizzare una piattaforma propria secondo il capoverso 2, dovranno applicare gli stessi standard di interoperabilità, al fine di con- sentire lo scambio elettronico di dati tra le piattaforme. In virtù dell’articolo 76a nLPGA in combinato disposto con l’articolo 18a della relativa ordinanza (nOPGA), l’UFAS avrà la competenza di disciplinare tali standard, vale a dire il formato e il canale del trasferi- mento elettronico di dati tra gli organi esecutivi del 1° pilastro e dell’ordinamento delle IPG e l’UCC.
44 Versione secondo FF 2023 680.
45 Cfr. www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFGP.
46 Versione secondo FF 2022 1563.
47 I14Y è la piattaforma di interoperabilità dell’Ufficio federale di statistica (UST), introdotta nell’ambito della
Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020–2023. Per maggiori informazioni al riguardo cfr. In- formazioni sulla piattaforma di interoperabilità I14Y e NaDB (admin.ch). 28/63
In applicazione della legge federale del 17 marzo 2023 48 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) la Confedera- zione mette a disposizione una piattaforma e, tramite interfacce API, provvede a ga- rantire l’interoperabilità (cfr. art. 13 LMeCA). Il codice sorgente della piattaforma E-SOP sarà pubblicato in linea di principio con una licenza open source.
Art. 5 Funzioni delle piattaforme
Le piattaforme di cui all’articolo 4 dovranno rendere possibile quanto esposto di se- guito.
Lett. a
Per poter utilizzare l’area riservata di una piattaforma, gli utenti (ovvero gli assicurati e altri attori del 1° pilastro) dovranno autenticarsi tramite un mezzo d’identificazione elet- tronico. Il Consiglio federale stabilirà i mezzi d’identificazione elettronici che potranno essere impiegati a tale scopo. Tra questi entra in linea di conto la nuova identità elet- tronica statale. Inoltre, il Consiglio federale potrà riconoscere altri mezzi d’identifica- zione elettronici per l’autenticazione con i quali sia garantito che anche le persone all’estero abbiano la possibilità di interagire per via elettronica con le assicurazioni so- ciali del 1° pilastro, l’ordinamento delle IPG e gli assegni familiari.
Senza autenticazione non sarà possibile né richiamare né trasmettere documenti e dati. Potranno invece essere richiamate le informazioni generali sulle assicurazioni so- ciali disponibili sulla piattaforma.
Lett. b
Gli utenti autenticati potranno accedere tramite una delle piattaforme di cui all’articolo 4 alle informazioni delle assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari per le quali sono autorizzati per legge. Un piano di autorizzazione disciplinerà i diritti di accesso per gli utenti.
Lett. c
Gli indirizzi elettronici saranno amministrati dal gestore delle piattaforme. In base al principio «once only», la registrazione o la mutazione di un indirizzo dovrà essere ef- fettuata soltanto su una piattaforma, dopodiché la modifica sarà ripresa automatica- mente nelle altre piattaforme e negli altri sistemi d’informazione.
Lett. d
I momenti della trasmissione e del richiamo di documenti secondo l’articolo 22 LCEG 49 dovranno essere stabiliti in modo univoco, affinché anche gli atti e le decisioni con un vincolo temporale possano essere recapitati nel rispetto delle prescrizioni giuridiche.
Lett. e
Tramite la piattaforma verranno effettuati lo scambio digitale sicuro di dati e la comuni- cazione elettronica sicura e semplice tra i privati e le autorità, tra le autorità e terzi,
48 FF 2023 787 49 FF 2023 680 29/63
nonché tra le autorità. La comunicazione tra privati non sarà possibile tramite la piatta- forma.
Lett. f
Le piattaforme forniranno anche informazioni generali, che potranno essere richiamate senza autenticazione.
Art. 6 Obbligo di comunicazione elettronica e di scambio elettronico di dati
Cpv. 1
Le autorità, i fornitori di prestazioni e le persone che agiscono a titolo professionale secondo l’articolo 47a D-PA 50 saranno tenuti a utilizzare le piattaforme di cui all’arti- colo 4 per lo svolgimento dei processi del 1° pilastro. Tutti gli organi esecutivi del 1° pi- lastro vanno considerati quali autorità. Tra le persone che agiscono a titolo professio- nale rientrano gli avvocati ai sensi della legge del 23 giugno 2000 51 sugli avvocati, le persone attive nel settore fiduciario, nei servizi pubblici (p. es. aiuto sociale, autorità di protezione dei minori e degli adulti), nelle assicurazioni di protezione giuridica ecc. Agire a titolo professionale significa che la persona in questione funge da rappresen- tante in un numero indefinito di casi. È irrilevante che lo faccia dietro compenso o meno.
Inoltre, le persone domiciliate all’estero che non designano un recapito in Svizzera e vivono in uno Stato in cui l’autorità svizzera non è autorizzata a recapitare direttamente documenti scritti saranno tenute a comunicare tramite una piattaforma ai sensi dell’ar- ticolo 4. Può essere considerato quale recapito anche l’indirizzo di una terza persona.
Cpv. 2
Se una persona tenuta alla trasmissione per via elettronica inoltra documenti in forma cartacea, le verrà impartito un termine per la trasmissione elettronica. Impartendo il termine, l’autorità dovrà segnalare che in caso di mancato rispetto del termine l’invio degli atti sarà considerato come non avvenuto. Poiché i documenti sono disponibili e devono soltanto essere trasmessi per via elettronica, è giustificato un termine supple- mentare relativamente breve.
Cpv. 3
Il Consiglio federale potrà prevedere eccezioni all’obbligo di utilizzo della forma elettro- nica e di utilizzo di una piattaforma ai sensi dell’articolo 4. Si pensa in particolare a rappresentanti che agiscono a titolo professionale all’estero, nei casi in cui non po- tranno autenticarsi su una piattaforma ai sensi dell’articolo 4 per l’impossibilità di otte- nere un’identità elettronica riconosciuta dal Consiglio federale. Un’eccezione potrebbe consistere anche nel fatto che il Consiglio federale autorizzi per determinati fornitori di prestazioni l’impiego di sistemi d’informazione diversi dalle piattaforme di cui all’arti- colo 4 per lo scambio elettronico di dati o li esoneri dall’obbligo di utilizzo della forma elettronica.
Art. 7 Scambio elettronico di dati su richiesta
50 FF 2023 680 51 RS 935.61 30/63
Poiché gli assicurati non potranno essere obbligati a utilizzare la piattaforma, il recapito e la ricezione di documenti per posta dovranno rimanere garantiti. Le persone che non sono assoggettate all’obbligo di cui all’articolo 6 capoverso 1 potranno per contro ri- chiedere che gli organi esecutivi comunichino con loro tramite una piattaforma ai sensi dell’articolo 4. A tal fine dovranno indicare un indirizzo elettronico, che sarà registrato sulla piattaforma. Per caricare o richiamare documenti, queste persone dovranno au- tenticarsi sulla piattaforma tramite un mezzo d’identificazione elettronico.
Art. 8 Applicabilità della LCEG
il Consiglio federale ha trasmesso la LCEG al Parlamento il 15 febbraio 2023. La legge, che dovrebbe entrare in vigore nel 2025, si prefigge di garantire, nella giustizia, una comunicazione sicura e semplice tra privati e autorità nonché tra autorità. A tal fine verrà per esempio allestita e gestita una piattaforma centralizzata, da impiegare possi- bilmente a livello nazionale, per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giu- diziario. L’ente responsabile di questa piattaforma centrale dovrà essere una corpora- zione di diritto pubblico con personalità giuridica propria composta dalla Confedera- zione e dai Cantoni interessati.
Alcune disposizioni della LCEG possono essere applicate anche alla piattaforma per le assicurazioni sociali, ragion per cui vi si rimanda nel presente articolo. Si tratta se- gnatamente degli articoli 19, 20, 22–24, 26, 29 e 39 LCEG,
ovvero le disposizioni concernenti le interfacce di collegamento delle piattaforme, l’au- tenticazione degli utenti, la ricezione e il richiamo di documenti, gli avvisi supplementari inviati agli utenti per e-mail, il trasferimento e l’amministrazione dei diritti, come pure l’irraggiungibilità di una piattaforma, nonché la digitalizzazione e il rinvio di documenti fisici.
Sezione 3: Altri sistemi d’informazione della Confederazione
Tra gli altri sistemi d’informazione della Confederazione rientrano tutti quelli destinati all’esecuzione del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari gestiti da autorità federali, ad eccezione della piattaforma disciplinata alla sezione 2.
Tra le autorità federali nei settori summenzionati va annoverato in primo luogo l’UCC; per ragioni organizzative, e a titolo eccezionale, è l’UFAS a gestire alcuni di questi sistemi, in particolare quelli nel settore dei regressi (art. 19 LSIAS) e per lo scambio di dati internazionale con l’Unione europea (EESSI; art. 21 e 22 LSIAS).
La presente sezione fornisce una panoramica generale dei sistemi d’informazione del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari, che disciplina con un grado di dettaglio normativo uniforme. Attualmente alcuni di questi sistemi d’informa- zione sono regolamentati in vari atti normativi. Le relative disposizioni saranno pertanto trasferite nella LSIAS. Poiché per il sistema d’informazione esistente è consolidata la denominazione «Registro degli assicurati», la terminologia verrà sostanzialmente man- tenuta adottando la denominazione «Registro centrale degli assicurati».
Questi sistemi d’informazione derivano dalla strategia TID del 1° pilastro, la quale pre- vede tra l’altro la possibilità di realizzare iniziative di digitalizzazione innovative di sin- goli organi esecutivi quali sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale. Per gli sviluppatori iniziali di questi strumenti è generalmente impossibile, per motivi organiz- zativi, tecnici o di personale, gestire a lungo termine questi sistemi d’informazione
per numerosi organi esecutivi. Per potersi affermare quali strumenti utilizzabili a livello nazionale dovrebbero essere gestiti dall’UCC. È dunque possibile che, almeno in una fase iniziale di utilizzo, questi sistemi vengano gestiti da un organo esecutivo o in forma mista, dall’UCC e dal competente organo esecutivo. Per questo motivo, la LSIAS for- nirà all’UCC la base giuridica necessaria per assumere direttamente la gestione di tali sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale nel settore del 1° pilastro, come pure per delegarla. Se per ragioni oggettive la gestione da parte di un organo esecutivo dovesse rivelarsi la soluzione migliore (p. es. secondo l’art. 13 lett. a e b), l’UCC potrà incaricarlo di gestire durevolmente il sistema d’informazione. Potrà fare altrettanto an- che con terzi.
Art. 9 Sistema d’informazione «Registro centrale degli assicurati»
L’UCC continuerà come finora a tenere il registro degli assicurati. Questo è disciplinato nell’articolo 49d nLAVS 52, che attualmente include non soltanto il registro degli assicu- rati in senso stretto (art. 49d cpv. 1 lett. b nLAVS 53), ma anche il cosiddetto registro Unique Person Identifier (UPI; art. 49d cpv. 1 lett. a nLAVS 54), il cui scopo è quello di assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l’articolo 50c LAVS. Tecnicamente, però, il registro degli assicurati e il registro UPI sono due sistemi d’informazione distinti.
In seguito alla ridefinizione delle basi legali dei sistemi d’informazione del 1° pilastro nel presente progetto, il registro degli assicurati sarà trasferito dalla LAVS alla LSIAS e il registro UPI sarà disciplinato in un articolo separato (art. 14 LSIAS). Affinché tutte le disposizioni concernenti i sistemi d’informazione abbiano lo stesso grado di dettaglio normativo, il contenuto dei dati del registro degli assicurati, attualmente menzionato a livello di legge (art. 49d cpv. 2 nLAVS 55), sarà disciplinato a livello di ordinanza.
I dati del registro degli assicurati sono a disposizione degli organi di cui agli articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 LAVS.
Lett. a
Questa lettera viene introdotta per illustrare in modo più trasparente l’attuale processo di gestione dei conti individuali (CI), tenuti dalle casse di compensazione con le quali sono effettuati conteggi dei contributi. I dati dei CI vengono riuniti in tempo reale dall’UCC, cui le casse di compensazione li inviano in forma standardizzata non appena perviene loro una modifica del CI di un assicurato. Se l’assicurato richiede un estratto del CI, gli sono presentati i pertinenti dati figuranti nel registro degli assicurati. Se l’as- sicurato richiede un calcolo della rendita (anticipato o al momento del pensionamento), a tal fine vengono impiegati i dati del CI figuranti nel registro degli assicurati.
Lett. b
La lettera b dell’articolo 49d capoverso 1 nLAVS 56 viene precisata. L’UCC ha comun- que già oggi il compito di garantire che in caso di rendita o di calcolo anticipato della rendita vengano presi in considerazione tutti i CI di un assicurato.
Art. 10 Sistema d’informazione per i numeri AVS
Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. 32/63
Lett. a 57 La lettera a dell’articolo 49d capoverso 1 nLAVS viene ripresa per analogia e preci-
sata quanto allo scopo. Dalla sua introduzione, nel 2008, il numero d’assicurato a 13 ci- fre viene anche usato quale numero d’identificazione personale univoco e fornito dall’UCC ad altre autorità e altri servizi al di fuori dell’AVS/AI (p. es. autorità fiscali, assicuratori malattie) in virtù degli articoli 50b, 50d e 50e capoversi 2 e 3 LAVS. A ogni persona può essere attribuito un solo numero d’assicurato. Il registro UPI serve, tra l’altro, ad assegnare e registrare questo numero e inoltrarlo agli organi aventi diritto.
Lett. b
Con l’entrata in vigore della revisione della LPGA, il 1° gennaio 2021, all’UCC è stato attribuito un nuovo compito, ovvero iscrivere nel registro UPI anche i numeri d’identifi- cazione di sistemi di sicurezza sociale esteri. Questo agevola lo svolgimento sistema- tico delle procedure di richiesta internazionali da parte dell’UCC.
Poiché fino ad allora lo scopo del registro UPI non era menzionato esplicitamente né disciplinato dettagliatamente nella legge, la registrazione dei numeri d’identificazione di sistemi di sicurezza sociale esteri risultava soltanto dall’elenco dei dati contenuti nel registro degli assicurati nell’articolo 49d capoverso 2 nLAVS 58. In futuro sarà indicata esplicitamente.
L’UCC trasmetterà i dati agli organi autorizzati di cui agli articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 LAVS.
Art. 11 Sistema d’informazione per le prestazioni in denaro correnti
L’UCC resterà responsabile per la tenuta del registro delle prestazioni in denaro cor- renti (registro delle rendite). Il contenuto del registro non si limita soltanto alle presta- zioni in denaro dell’AVS e dell’AI svizzere, ma include anche i dati sulla concessione di rendite di assicurazioni estere, se questi sono comunicati all’UCC. Le disposizioni re- lative al registro saranno trasferite dalla LAVS alla LSIAS e completate. Lo scopo del registro sarà definito alle lettere a–c.
Lett. a
La lettera c dell’articolo 49c capoverso 1 nLAVS 59 viene precisata. Inizialmente il regi- stro delle prestazioni in denaro correnti svolgeva una funzione di sostegno e controllo per le casse di compensazione nell’ambito degli adeguamenti periodici delle rendite secondo l’articolo 33ter LAVS. Nel frattempo l’UCC non si limita a sostenere le casse di compensazione in questo compito, ma lo svolge direttamente per alcune casse, ba- sandosi sui dati del registro delle prestazioni in denaro correnti. Lo scopo di questo articolo viene quindi modificato di conseguenza.
Lett. b
La lettera a dell’articolo 49c capoverso 1 nLAVS 60 viene ripresa integralmente.
Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. 33/63
Lett. c
La lettera b dell’articolo 49c capoverso 1 nLAVS 61 viene ripresa integralmente.
Art. 12 Sistemi d’informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI
Nell’ambito del rimborso di prestazioni e provvedimenti di accertamento (p. es. perizie), nell’AVS e nell’AI vengono già gestiti diversi sistemi d’informazione, destinati al con- teggio e al controllo delle prestazioni.
Lett. a
Saranno tenuti i seguenti registri ed elenchi:
- registro dei fornitori di prestazioni e dei beneficiari di prestazioni dell’AVS/AI, in cui saranno contenute anche informazioni sulle prestazioni concesse, in parti- colare le pertinenti decisioni;
- elenco degli indirizzi di pagamento dei fornitori e dei beneficiari di prestazioni;
- registro di tutte le fatture pagate o respinte per prestazioni e provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI.
Lett. b
I registri e gli elenchi serviranno a rimborsare le spese per le prestazioni. I fornitori di prestazioni e i beneficiari di prestazioni trasmetteranno le loro fatture all’UCC, il quale le verificherà prima del versamento da parte degli uffici AI al fine di garantire un rim- borso corretto. La trasmissione e la verifica delle fatture avverranno in modo sicuro, strutturato e automatizzato tramite i sistemi d’informazione.
Lett. c
Questa lettera concerne gli importi da restituire a seguito di un rimborso illegittimo, ad esempio in caso di pagamento doppio o errato. Ciò può riguardare sia i fornitori che i beneficiari di prestazioni.
Lett. d
I sistemi d’informazione permetteranno anche, mediante verifiche di plausibilità, di evi- tare pagamenti indebiti.
Art. 13 Sistemi d’informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti
Nell’ambito dell’accertamento del diritto a prestazioni, già oggi vengono gestiti diversi sistemi d’informazione. Le pertinenti disposizioni, attualmente contenute nella LPGA e/o nella LAI, saranno trasferite nella LSIAS. Nel presente articolo saranno disciplinati anche altri scopi di questi sistemi, in modo che si possa continuare a svilupparli. La normativa legale consentirà così l’ulteriore sviluppo della digitalizzazione definendo gli
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scopi perseguiti, ma evitando intenzionalmente di specificare in quale sistema d’infor- mazione andranno attuate le singole funzioni, in modo da tenere conto della rapidità dell’evoluzione tecnologica e garantire che i sistemi d’informazione per l’accertamento del diritto a prestazioni e l’attuazione di queste ultime possano continuare a svilupparsi.
I sistemi d’informazione dovranno permettere l’interazione degli organi esecutivi sia con i fornitori di prestazioni mediche (p. es. medici curanti e ospedali) che con i fornitori di provvedimenti d’integrazione professionale. Per il futuro si può ipotizzare anche un’in- terazione digitale con i periti nell’ambito dell’esecuzione di perizie, con i datori di lavoro o con altre persone e organi che svolgono accertamenti o attuano prestazioni per l’AI. Per questo motivo occorre creare un’ampia regolamentazione, che fornisca la base legale per lo sviluppo e l’ulteriore sviluppo di tali sistemi d’informazione.
I sistemi d’informazione oggetto del presente articolo saranno predisposti dall’UCC o commissionati a terzi e saranno messi a disposizione degli organi esecutivi per l’adem- pimento dei loro compiti. Gli organi esecutivi potranno integrarli nelle proprie piatta- forme creando un’apposita interfaccia di collegamento.
Lett. a
in futuro dovrà essere possibile elaborare, trasmettere e memorizzare in formato elet- tronico, tramite sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale, i rapporti dei forni- tori di prestazione mediche (p. es. medici curanti e ospedali) e di provvedimenti d’inte- grazione professionale o quelli dei datori di lavoro, come pure le perizie o altri dati re- lativi ai provvedimenti di accertamento. In questo modo si consentirà in particolare lo svolgimento per via elettronica di provvedimenti di accertamento e di esecuzione.
Lett. b
Il dialogo e l’interazione tra gli organi esecutivi e i diversi attori coinvolti nella fornitura di prestazioni mediche e di provvedimenti d’integrazione professionale, compresi i da- tori di lavoro, come pure nell’ambito dell’accertamento del diritto a prestazioni (p. es. da parte di periti) dovranno poter avvenire elettronicamente tramite sistemi d’informa- zione utilizzabili a livello nazionale.
Lett. c
Attualmente è disponibile un sistema d’informazione per l’attribuzione con metodo alea- torio di mandati per perizie mediche bidisciplinari e pluridisciplinari dell’AI (cfr. art. 72bis cpv. 2 OAI). La presente disposizione prevede una base legale esplicita per questo sistema d’informazione.
Per il futuro è ipotizzabile l’impiego di sistemi d’informazione anche per l’attribuzione di altri tipi di mandati peritali (p. es. per le perizie mediche monodisciplinari). Questa di- sposizione potrebbe fornire la base legale necessaria a tal fine, dato che prevede in generale l’attribuzione di mandati per perizie mediche tramite sistemi d’informazione.
Lett. d
L’impiego di sistemi d’informazione agevolerà la tenuta e la pubblicazione di un elenco dei periti incaricati di svolgere perizie mediche.
Lett. e
Per assicurare efficacemente la garanzia della qualità, si dovranno poter raccogliere e memorizzare dati a tal fine. A beneficiare di questa possibilità nell’adempimento dei suoi compiti sarà principalmente la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (cfr. art. 7o segg. OPGA).
Lett. f
Le registrazioni dei colloqui tra l’assicurato e il perito effettuate su supporto audio nell’ambito di esami peritali secondo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA saranno acquisite e memorizzate tramite sistemi d’informazione. La presente disposizione prevede una base legale esplicita a tal fine.
Lett. g
Oltre alle registrazioni su supporto audio, potranno essere acquisiti e memorizzati tra- mite sistemi d’informazione anche altri dati multimediali (p. es. video di osservazioni). La presente lettera crea la base legale per tenere conto dei possibili sviluppi futuri in tal senso.
Art. 14 Sistema d’informazione per le indennità di perdita di guadagno
Dal 2012 l’UCC tiene un registro centrale delle IPG, che contiene dati circa le persone prestanti servizio (art. 1a LIPG) e quelle aventi diritto all’indennità di maternità (art. 16b LIPG), all’indennità di paternità (art. 16i LIPG), all’indennità di assistenza (art. 16n LIPG) e all’indennità di adozione (art. 16t LIPG). La base legale per il registro in quanto tale deriva dall’articolo 21 LIPG in combinato disposto con l’articolo 49c nLAVS 62, ap- plicabile per analogia. Per analogia significa che l’UCC tiene un registro delle IPG al fine di:
- evitare la doppia riscossione di IPG;
- garantire la trasparenza sulle IPG riscosse;
- sostenere gli organi dell’AVS nell’esecuzione della legge;
- fungere da interlocutore per le richieste di informazioni di Confederazione e Can- toni e fornire loro i dati necessari per le rilevazioni statistiche.
Con il presente articolo si crea una base legale esplicita per il registro delle IPG, in particolare al fine di garantire la trasparenza conformemente alla legislazione in materia di protezione dei dati.
Art. 15 Sistema d’informazione per le persone prestanti servizio
In futuro le persone prestanti servizio nell’esercito, nel servizio civile, nella protezione civile o nell’ambito di Gioventù e Sport dovranno poter richiedere le IPG tramite una procedura digitale. A tal fine l’UCC appronterà un sistema d’informazione che entrerà in funzione nel 2026. La necessaria base legale, ovvero il nuovo articolo 21bis D-LIPG, sarà creata nell’ambito di una modifica della LIPG (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno). Il Consiglio federale ha adottato il relativo mes- saggio il 15 settembre 2023. In futuro il sistema d’informazione per le persone prestanti
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servizio sarà trasferito nella piattaforma E-SOP. Per questo motivo, l’articolo 21bis ca- poverso 1 D-LIPG, che disciplina la competenza per la gestione del sistema d’informa- zione e il suo scopo, viene sposato nella LSIAS. Nell’articolo 21bis capoverso 2 D-LIPG sarà introdotto un rimando alla LSIAS.
Art. 16 Sistema d’informazione per le prestazioni complementari
Il sistema d’informazione per le PC viene trasferito dalla LPC nella LSIAS. L’arti- colo 26b LPC viene ripreso per analogia.
Art. 17 Sistema d’informazione per gli assegni familiari
Il registro degli assegni familiari viene trasferito dalla LAFam nella LSIAS. L’articolo 21a LAFam viene ripreso, rinominando il registro in «sistema d’informazione per gli assegni familiari».
Art. 18 Sistema d’informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa
Le casse di compensazione sono competenti per la determinazione dello statuto giuri- dico in materia di contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa, sia essa sala- riata o indipendente. In particolare decidono in merito alle richieste di riconoscimento dell’attività indipendente. Per farlo devono valutare l’esistenza di caratteristiche tipiche, segnatamente l’assunzione del rischio economico dell’imprenditore e l’indipendenza nell’organizzazione del lavoro.
Il sistema d’informazione ha lo scopo di rendere più rapido questo processo. Concre- tamente, i moduli di richiesta verranno uniformati a livello nazionale e messi a disposi- zione online per i richiedenti. In questo modo si renderà più rapida e semplice la pre- sentazione della richiesta e, nel contempo, si garantirà una qualità più elevata delle informazioni. Inoltre, il sistema d’informazione si prefigge di sostenere le casse di com- pensazione nel trattamento delle richieste, ad esempio mettendo in un certo ordine i documenti inoltrati o definendo categorie di profili professionali.
In determinati casi le casse di compensazione devono coordinarsi tra loro, dato che, a seconda dello statuto contributivo, per un assicurato possono essere competenti di- verse casse di compensazione. il sistema d’informazione semplificherà il coordina- mento tra le casse di compensazione competenti.
Se in linea di massima sono le casse di compensazione a decidere se un reddito pro- venga da un’attività lucrativa salariata o indipendente, nel settore di competenza della Suva (art. 66 LAINF) è coinvolto anche questo organo, che decide sullo statuto in rela- zione all’assicurazione contro gli infortuni, mentre la competente cassa di compensa- zione decide in merito alle altre assicurazioni sociali. Il sistema d’informazione, che sarà sviluppato e gestito dall’UCC, agevolerà dunque anche il coordinamento neces- sario tra le casse di compensazione e la Suva.
Art. 19 Sistema d’informazione per i casi di regresso
Il sistema d’informazione sarà utilizzato dall’UFAS, dall’UCC e dai servizi di regresso regionali per archiviare, amministrare, documentare e trattare i casi di regresso (lett. a). Servirà inoltre a calcolare, documentare e comunicare pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili e di assicurazioni in Svizzera e all’estero (lett. b e c).
Il sistema d’informazione consentirà una comunicazione sicura con tutte le parti coin- volte nella procedura di regresso, sia all’interno del sistema con altri utenti sia tramite diverse interfacce di collegamento. Per una comunicazione sicura con gli uffici AI e la Suva è disponibile la tecnologia sedex (secure data exchange). La comunicazione per e-mail con altri partner sarà protetta tramite una tecnologia acquisita ad hoc. Gli utenti del sistema d’informazione passeranno per un’autenticazione a due fattori, conforme- mente alle prescrizioni sull’accesso a dati personali degni di particolare protezione.
Nel sistema d’informazione verranno trattati dati personali provenienti dalle parti coin- volte in un caso di regresso (assicurati, casse di compensazione, uffici AI, UCC, Suva e altre assicurazioni).
Art. 20 Sistema d’informazione per la determinazione delle prestazioni pre- viste in virtù di convenzioni internazionali
La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con diversi altri Stati nell’ambito di convenzioni di sicurezza sociale multilaterali o bilaterali. In Europa i dati necessari per questo coordinamento vengono scambiati in formato elettronico.
Nel settore delle rendite è disponibile un sistema d’informazione teso a consentire lo scambio elettronico di dati tra le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e l’UCC, da un lato, e tra gli assicuratori sociali all’estero e l’UCC, dall’altro, nel quadro delle proce- dure per la richiesta di rendite tra la Svizzera e gli Stati dell’UE.
Per quanto concerne l’AVS e l’AI, presso l’UCC è la CSC a svolgere la funzione di organismo di collegamento ai sensi dell’articolo 17b OPGA, assumendo il ruolo di coor- dinamento con l’estero. Il sistema d’informazione è pertanto gestito dall’UCC. I dati sono registrati dalle casse di compensazione AVS o dagli uffici AI, che li trasmettono in seguito all’UCC affinché li inoltri allo Stato dell’UE o dell’AELS interessato.
Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
Questo sistema d’informazione, attualmente disciplinato nell’articolo 141bis segg. dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), viene tra- sferito nella LSIAS.
Art. 21 Sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicura- tivo in virtù di convenzioni internazionali
Un compito fondamentale nell’ambito del diritto di coordinamento europeo è la deter- minazione della legislazione applicabile. L’UFAS ha pertanto sviluppato il portale «Ap- plicable Legislation Platform Switzerland» (ALPS), che permette di raccogliere e scam- biare in formato elettronico le informazioni necessarie a tal fine. Questa applicazione web coordina la procedura per la determinazione della legislazione applicabile, per- mette il rilascio diretto di certificati e consente lo scambio elettronico di dati con altri Stati. L’UFAS mette ALPS a disposizione degli organi esecutivi. Le casse di compen- sazione AVS sono responsabili a livello nazionale per la determinazione dello statuto assicurativo (persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o dipendente op- pure senza attività lucrativa) e inoltre decidono in materia di legislazione applicabile nei
casi transfrontalieri. L’UFAS ne ha invece bisogno, nella sua funzione di autorità com- petente, per concludere accordi speciali con altri Stati. Si tratta di un compito sovrano.
Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
Questo sistema d’informazione, attualmente disciplinato nell’articolo 141quater segg. OAVS, viene trasferito nella LSIAS.
Art. 22 Sistemi d’informazione per lo scambio elettronico di dati con l’estero
Cpv. 1
A livello europeo, tutti gli scambi di dati sui casi di sicurezza sociale internazionali av- vengono esclusivamente per via elettronica. A tal fine la Svizzera necessita di un’infra- struttura che permetta la ricezione e l’invio dei moduli elettronici. Secondo l’articolo 75b LPGA, il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposi- zione e la gestione di questa infrastruttura.
Per poter partecipare a questo scambio di dati transfrontaliero occorre un’applicazione. La Commissione europea ha sviluppato il software necessario per lo scambio di dati, che include l’applicazione web «Reference Implementation for a National Application» (RINA). La manutenzione di questa applicazione è stata delegata agli Stati a partire dal 1° gennaio 2022. L’organo responsabile è l’UFAS; nel frattempo l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) ha sviluppato una propria versione migliorata di questa applicazione.
Cpv. 2
L’applicazione e il resto dell’infrastruttura per lo scambio di dati transfrontaliero sono finanziate tramite emolumenti. I dettagli in merito sono disciplinati negli articoli 17f segg. OPGA.
Art. 23 Utilizzo di sistemi d’informazione da parte degli organi esecutivi per l’adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali
Questa disposizione figura attualmente nell’articolo 49b nLAVS. Poiché dal punto di vista della sistematica rientra nella presente legge, l’articolo viene trasferito dalla LAVS nella LSIAS. Dato che esso è applicabile anche agli assegni familiari, il rimando nella LAFam alla disposizione della LAVS viene stralciato.
Lo scambio elettronico di dati cui mira il diritto di coordinamento europeo implica l’adempimento di alcuni requisiti nell’elaborazione delle informazioni a livello nazionale. Per modernizzare lo scambio di dati e ridurre al minimo l’onere amministrativo dei di- versi assicuratori sociali e organi esecutivi coinvolti, andranno sviluppati appositi si- stemi d’informazione nazionali. Gli organi che li utilizzano saranno tenuti a servirsene. Soltanto così si può evitare che l’impiego di soluzioni informatiche e standard differen- ziati renda difficoltoso o impossibile l’ulteriore trattamento diretto di dati da parte dell’or- gano successivo o generi costi sproporzionati. Questo aspetto assume particolare ri- lievo per l’applicazione delle convenzioni di sicurezza sociale che prevedono uno
scambio elettronico di dati. L’impiego di soluzioni informatiche e standard differenziati renderebbe difficoltoso o impossibile la trasmissione elettronica di dati negli Stati euro- pei. Una soluzione uniforme presenta dunque vantaggi diretti tanto per gli organi ese- cutivi quanto per le imprese affiliate e gli assicurati e aumenta la trasparenza degli organi competenti e dell’amministrazione.
Art. 24 Sviluppo e gestione di sistemi d’informazione da parte di terzi
L’UCC potrà delegare a terzi lo sviluppo e/o la gestione di singoli sistemi d’informa- zione. Questi terzi potranno essere organi esecutivi, pool informatici o altri fornitori pri- vati.
Sezione 4: Protezione dei dati
Art. 25
Cpv. 1
La piattaforma dell’UCC e gli altri sistemi d’informazione contengono dati personali de- gni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD). È pertanto indispensabile garantire un elevato livello di protezione dei dati. Per questo motivo, per la gestione della piatta- forma e degli altri sistemi d’informazione viene stabilito che i loro server dovranno es- sere ubicati fisicamente in Svizzera ed essere retti dal diritto svizzero. Anche i terzi incaricati della gestione di tali sistemi dovranno avere sede o domicilio in Svizzera ed essere assoggettati al diritto svizzero.
L’UCC e l’UFAS saranno responsabili per la protezione dei dati dei sistemi d’informa- zione da essi gestiti secondo le prescrizioni della LPD63.
Cpv. 2
Per poter trattare dati personali degni di particolare protezione l’UCC e l’UFAS neces- sitano di una base legale (art. 34 cpv. 1 LPD). La definizione di «trattamento» della LPD è molto ampia e comprende qualsiasi operazione relativa a dati personali, indi- pendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’ar- chiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati (art. 5 lett. d LPD). La piattaforma di cui all’articolo 4 capoverso 1 riceverà e trasmetterà dati e li memorizzerà per breve tempo. Negli altri sistemi d’informazione i dati saranno trattati in senso ampio (raccolti, registrati, conservati, utilizzati, modificati, comunicati).
Con questo capoverso viene creata la base legale per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione. Viene inoltre sancito il principio della parsimonia dei dati, poiché l’UCC e l’UFAS potranno trattare dati personali degni di particolare prote- zione soltanto nella misura in cui questo sarà richiesto per l’adempimento dei loro com- piti, tra cui quelli necessari per gestire i sistemi d’informazione in modo da raggiungere lo scopo dei medesimi. L’entità del trattamento materiale dei dati personali è retta in particolare dall’articolo 49f nLAVS 64.
63 RS 235.1
64 Versione secondo FF 2022 1563. 40/63
Cpv. 3
Con questo capoverso si crea la base legale per il trattamento e la comunicazione di dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche, tenendo conto delle condizioni di cui agli articoli 57r capoverso 1 e 57s capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 65 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). An- che in questo capoverso viene sancito il principio della parsimonia dei dati, poiché l’UCC e l’UFAS potranno trattare e comunicare dati degni di particolare protezione sol- tanto nella misura in cui questo sarà necessario per l’adempimento dei loro compiti. Conformemente al principio della legalità, i dati non potranno essere trattati per altri scopi.
Cpv. 4
In applicazione dell’articolo 4 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.101), i dati provenienti dai sistemi d’informazione disciplinati nella LSIAS potranno essere impiegati nel rispetto della LStat. Questi saranno dunque parte del sistema statistico svizzero. L’UFAS utilizzerà i dati per svolgere le sue attività stati- stiche relative alla vigilanza e alla gestione strategica, nell’ambito della statistica fede- rale (art. 3 LStat), e per sviluppare ulteriormente la sicurezza sociale. I compiti dell’UFAS sono definiti come vigilanza e gestione strategica negli articoli 76 capo- verso 1bis nLPGA, 72a capoverso 1 nLAVS 66 e 64a LAI, come statistica e analisi negli articoli 77 LPGA, 72a capoverso 2 lettera e nLAVS nonché 3, 11 e 18 LStat 67 e come ulteriore sviluppo della sicurezza sociale nell’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno 68. Poiché nell’ambito di diverse revisioni di legge i compiti dell’UFAS basati su dati sono stati ulteriormente rafforzati, vanno messi a disposizione modelli basati sui dati per la vigilanza e la ge- stione strategica (oltre che per la vigilanza indiretta sugli organi esecutivi del 1° pilastro da parte di uffici di revisione esterni), come pure statistiche, analisi e modelli di sviluppo ottimizzati.
Nell’ambito della Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020–2023 è stata sviluppata la strategia di scienza dei dati della Confederazione. Questa prevede di sfruttare meglio il potenziale di tali dati tramite moderne tecnologie per la gestione dei dati e di arricchire in misura significativa le analisi. Con il programma Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB) la Confederazione prevede di rendere la gestione dei dati pubblici più semplice ed efficiente attraverso l’utilizzo multiplo dei dati.
Il ricorso a questi metodi più moderni è importante per adempiere in modo più efficiente i compiti summenzionati e per esempio mettere a disposizione la migliore basi di dati possibile per il Parlamento. Per questo motivo anche l’UFAS e gli organi preposti alla statistica federale dovranno poter accedere ai dati dei sistemi d’informazione della Con- federazione secondo la LSIAS. Per l’UFAS la base legale per il trattamento materiale di questi dati è stata creata tra l’altro con l’articolo 49f lettere e ed f nLAVS 69. La pre- sente disposizione di legge crea trasparenza, indicando da quali sistemi d’informazione vengono tratti i dati necessari.
Sezione 5: Finanziamento
65 RS 172.010
66 Versione secondo FF 2022 1563.
67 RS 431.01 68 RS 172.212.1
69 Versione secondo FF 2022 1563. 41/63
Art. 26 Finanziamento della piattaforma
Cpv. 1
In linea di principio i sistemi d’informazione degli organi esecutivi del 1° pilastro do- vranno essere finanziati con i loro contributi alle spese di amministrazione (pagati dai datori di lavoro) o con i budget per l’informatica degli uffici AI (a carico del Fondo di compensazione AI). Come già spiegato (n. 1.3), per lo sviluppo e la gestione gli organi esecutivi sono organizzati in (otto) pool informatici. Questo modello di finanziamento nel settore informatico potrebbe comportare la necessità di sviluppare otto piattaforme diverse per gli stessi servizi, il che non sarebbe né efficiente né economico per le assi- curazioni nel loro complesso. Per evitare tali doppioni, con l’articolo 95 capoverso 3 lettera a nLAVS è stata stabilita la possibilità che sia il fondo di compensazione a finan- ziare i sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale inseriti in una strategia di digitalizzazione sovraordinata. In questo modo sarà possibile sfruttare le sinergie e pro- muovere la diffusione di progetti di digitalizzazione innovativi e centralizzati. Questo permetterà non soltanto di realizzare risparmi sulle spese di spedizione a carico dei fondi, ma anche di ridurre le spese per il personale degli organi esecutivi. Servizi che attualmente sono forniti in forma cartacea potranno esserlo in modo più efficiente ed economico in forma digitale, riducendo così le spese finanziate dai fondi sotto forma di sussidi per le spese di amministrazione.
La piattaforma utilizzabile a livello nazionale prevista nel presente progetto consentirà di sfruttare proprio queste sinergie, ragion per cui un finanziamento da parte dei fondi di compensazione è efficiente ed economico per le assicurazioni nel loro complesso.
Cpv. 2
Come spiegato al numero 2.4.3, nel settore degli assegni familiari è prevista unica- mente la possibilità di mostrare all’avente diritto, previa autenticazione sulla piatta- forma, più informazioni provenienti dal registro degli assegni familiari (RAFam) rispetto a quanto si possa fare oggi con l’accesso pubblico al RAFam per chiunque conosca la data di nascita e il numero AVS del figlio. Queste modifiche all’interfaccia utente dell’E- SOP potranno essere finanziate con il bilancio d’esercizio ordinario del RAFam.
Art. 27 Finanziamento degli altri sistemi d’informazione della Confedera- zione
Cpv. 1
Il registro centrale degli assicurati, il registro delle prestazioni in denaro correnti e il sistema d’informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di con- tributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa sono sistemi d’informazione utilizza- bili a livello nazionale che comportano agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro e saranno dunque finanziati dal Fondo di compensazione AVS.
Il sistema d’informazione per i numeri AVS sarà utilizzato sia dall’AVS che dall’AI e dall’ordinamento delle IPG, ma anche da organi che non hanno nulla a che fare con l’esecuzione di queste tre assicurazioni sociali. Di conseguenza, le spese saranno ri- partite in funzione dell’utilizzo tra i tre fondi di compensazione in questione e la Confe- derazione, che finanzierà l’utilizzo del sistema d’informazione da parte degli organi che non hanno alcun nesso con l’esecuzione di AVS, AI e IPG.
Cpv. 2
I sistemi d’informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI, per i rapporti e le perizie o altri dati relativi agli accerta- menti e nell’ambito dei regressi, che servono prevalentemente o esclusivamente all’AI, dovranno essere finanziati dal Fondo di compensazione AI.
Cpv. 3
Questa disposizione viene ripresa per analogia dall’articolo 95a LAVS.
Cpv. 4
Finora il registro delle IPG è sempre stato finanziato dal Fondo di compensazione IPG, pur non essendo disciplinato esplicitamente a livello di legge Con il presente progetto viene creata una base legale esplicita per questo registro e ripreso invariato il discipli- namento del suo finanziamento.
La base giuridica per il sistema d’informazione per le persone prestanti servizio è stata invece creata con il progetto relativo alla digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG (FF 2023 2246). Il finanziamento tramite il Fondo IPG viene ripreso invariato dall’arti- colo 29 lettera b nLIPG.
Cpv. 5
I fondi di compensazione parteciperanno proporzionalmente alle spese per i sistemi d’informazione prefinanziati da un altro fondo di compensazione in base all’utilizzo da parte delle rispettive assicurazioni sociali.
Cpv. 6
Lett. a
Il sistema d’informazione per i numeri AVS verrà utilizzato da attori che non hanno un nesso con l’esecuzione dell’AVS, dell’AI o delle IPG e per scopi diversi da essa. La parte delle spese imputabile a questo utilizzo sarà finanziata dalla Confederazione. In questo modo si sancisce una prassi, attualmente derivata dall’articolo 95 LAVS, in base alla quale il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese dell’UCC di sua pertinenza. A contrario, le spese dell’UCC che non sono connesse all’esecuzione dell’assicurazione sono a carico della Confederazione.
Lett. b
Secondo il messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi; FF 2011 497), il si- stema d’informazione per le PC deve essere sviluppato e gestito dall’UCC e finanziato dalla Confederazione. Questo principio rimane invariato, ma viene indicato in modo trasparente.
Lett. c
Il disciplinamento del finanziamento del sistema d’informazione per gli assegni familiari viene ripreso invariato dall’articolo 21d LAFam.
Cpv. 7
Il Consiglio federale disciplinerà le quote per il rimborso delle spese secondo i capo- versi 5 e 6.
Art. 28 Partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infor- tuni e dell’assicurazione militare
L’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare fanno ricorso ai dati del registro degli assicurati, del registro UPI e del registro delle prestazioni in denaro cor- renti. A tal fine devono rimborsare i rispettivi fondi di compensazione. Il Consiglio fede- rale fissa le quote per il rimborso. Questa regolamentazione viene ripresa dall’arti- colo 50b capoverso 2 LAVS.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 29 Disposizioni di esecuzione
Oltre a emanare le necessarie disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza, occor- rerà disciplinare i dettagli organizzativi e tecnici.
Con questa disposizione si conferisce al Consiglio federale la competenza in tal senso.
Art. 30 Disposizione transitoria
L’UCC e l’UFAS dovranno in alcuni casi dapprima sviluppare i sistemi d’informazione di cui agli articoli 4 e 9–22. Per lo sviluppo e/o l’acquisizione di questi sistemi d’infor- mazione andranno avviati e attuati progetti di digitalizzazione, il che richiederà tempo. Viene dunque stabilito che gli organi federali competenti dovranno attuare questi si- stemi d’informazione entro cinque anni dall’entrata in vigore della LSIAS.
Art. 31 Modifica di altri atti normativi
In allegato alla LSIAS si propone la modifica di altri atti normativi in modo da garantire l’applicabilità della nuova legge alle leggi interessate. Inoltre, occorre sancire nella LPGA l’ammissibilità del recapito elettronico di documenti.
Art. 32 Referendum ed entrata in vigore
Cpv. 1
La LSIAS sottostà a referendum facoltativo.
Cpv. 2
Il Consiglio federale ne determinerà l’entrata in vigore.
4.2 Modifica di altri atti normativi
La LSIAS contiene disposizioni sulla piattaforma e su singoli sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari. Nella LPGA, che si applica a tutte le assicurazioni sociali, è necessario inserire una disposizione procedurale che disciplini l’ammissibilità dell’invio di atti per via elet- tronica tramite una piattaforma, come pure le questioni a essa connessa per quanto
concerne il momento della trasmissione, l’osservanza dei termini, la gestione digitale degli atti e la notifica delle decisioni.
Nelle singole leggi occorrono, oltre a modifiche specifiche, il disciplinamento dell’appli- cabilità della LSIAS e il riconoscimento della piattaforma di cui all’articolo 6 capoverso 1 LSIAS quale piattaforma ai sensi delle pertinenti leggi.
Legge federale del 6 ottobre 2000 70 sulla parte generale del diritto delle assicu- razioni sociali
Art. 29 cpv. 2
Questo capoverso viene ampliato in modo da creare le condizioni quadro legali per poter presentare le richieste di prestazioni anche in forma digitale tramite la piattaforma prevista. Il nuovo ultimo periodo stabilisce che il recapito elettronico dovrà essere ef- fettuato tramite una piattaforma riconosciuta nella pertinente legge quale piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici. L’invio di una richiesta per posta continuerà a essere possibile.
Inoltre, nel primo periodo del capoverso il verbo «consegnare» è sostituito con «met- tere a disposizione». Con questa modifica si tiene conto del fatto che in futuro i moduli di richiesta per la riscossione di prestazioni potranno essere ottenuti fisicamente presso gli organi esecutivi o scaricati in formato elettronico da una piattaforma oppure compi- lati direttamente sulla medesima.
Art. 29 cpv. 3
In questo capoverso viene precisato che, in caso di inoltro di una richiesta a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini sarà determinante anche il momento in cui il modulo è stato caricato sulla piattaforma riconosciuta, se la richiesta è stata inoltrata per via elettronica.
Art. 37a Forma dell’invio degli atti (nuovo)
La LPGA è stata concepita per l’invio di atti per posta (cfr. p. es. art. 39 cpv. 1 LPGA). Finora il Consiglio federale non si è avvalso della competenza di emanare ordinanze di cui all’articolo 55 capoverso 1bis LPGA, in virtù della quale può prevedere che le di- sposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 71 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le pro- cedure secondo la LPGA.
In seguito all’introduzione della LSIAS occorrerà disciplinare la trasmissione di docu- menti per via elettronica. Il nuovo articolo 37a, inserito nella sezione «Procedura in ma- teria di assicurazioni sociali» prima dell’articolo concernente il computo e la sospen- sione dei termini, stabilisce che nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali potranno essere inviati atti sia in forma cartacea (come oggi) che per via elettro- nica. Introdotta con la LSIAS, la trasmissione elettronica dovrà avvenire tramite una piattaforma riconosciuta nelle singole leggi sulle assicurazioni sociali.
Art. 38 cpv. 2ter (nuovo)
70 RS 830.1 71 RS 172.021 45/63
Per quanto concerne la data del recapito di atti per via elettronica, viene inserito un nuovo capoverso. Il recapito di documenti elettronici tramite una piattaforma ricono- sciuta sarà considerato avvenuto al momento indicato sulla ricevuta di richiamo. Se non vengono richiamati rapidamente, i documenti sono considerati recapitati al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo indicato sulla piattaforma, analoga- mente a quanto stabilito nell’articolo 38 capoverso 2bis LPGA.
Art. 39a Osservanza dei termini in caso di recapito per via elettronica (nuovo)
Cpv. 1
In caso di inoltro di documenti tramite una piattaforma riconosciuta, verrà emessa una ricevuta di entrata su cui figurerà il momento dell’invio dell’atto. Quest’ultimo sarà de- terminante per l’osservanza del termine. Se la piattaforma in questione fosse irraggiun- gibile il giorno in cui scade il termine, si applicherà l’articolo 26 D-LCEG.
Cpv. 2
Il Consiglio federale disciplinerà il formato dei documenti che verranno o dovranno es- sere inoltrati per via elettronica.
Cpv. 3
Se i documenti saranno inoltrati per via elettronica, l’autorità potrà esigerne l’inoltro successivo su carta soltanto in due casi: se per problemi tecnici vi è il rischio che il trattamento dei documenti non possa avvenire entro un termine utile e che si debba quindi ricorrere ai documenti cartacei (lett. a), oppure se il documento cartaceo è ne- cessario per verificarne l’autenticità o per impiegarlo in altro modo (lett. b). Da questa regolamentazione non può derivare una richiesta sistematica di invio successivo da parte delle autorità.
Art. 46 cpv. 2 (nuovo)
L’attuazione della LSIAS implica che gli organi esecutivi di cui all’articolo 3 LSIAS ge- stiscano tutti gli atti in forma digitale. Questo significa che i documenti inoltrati fisica- mente dovranno essere scansionati e che saranno considerati determinanti gli atti in formato elettronico. L’obbligo di digitalizzazione si applicherà soltanto agli organi ese- cutivi, non ai privati.
Se per un documento non dovesse essere possibile realizzare una copia elettronica adeguata, si applicherà una regolamentazione derogatoria.
Art. 49 cpv. 1bis
L’articolo 49 capoverso 1 LPGA stabilisce che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. In futuro le decisioni potranno essere giuridicamente valide anche se emanate in formato elettronico. La presente di- sposizione stabilisce dunque che le decisioni potranno essere trasmesse per via elet- tronica con validità giuridica tramite una piattaforma riconosciuta nelle pertinenti leggi. Per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni familiari, la trasmissione elettronica di documenti sarà obbligatoria, se sarà effettuata a rappresentanti legali che agiscono a titolo professionale. Se invece il recapito viene effettuato direttamente all’assicurato, la notifica della decisione avverrà per posta, 46/63
come di consueto. Il recapito sarà effettuato per via elettronica soltanto se l’assicurato lo avrà richiesto espressamente e avrà indicato un indirizzo sulla piattaforma in que- stione.
Art. 55 cpv. 1 e 1bis
Cpv. 1
Questa disposizione viene completata con un rimando alla LSIAS, che contiene dispo- sizioni sulla procedura elettronica nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordina- mento delle IPG e degli assegni familiari.
Cpv. 1bis
Il Consiglio federale non ha dichiarato applicabili le disposizioni della PA concernenti le relazioni elettroniche con le autorità. La LSIAS contempla al riguardo disposizioni per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, dell’ordinamento delle IPG e degli assegni fami- liari. Per gli altri rami delle assicurazioni sociali, disposizioni concernenti le relazioni elettroniche andranno previste, a tempo debito, nelle pertinenti leggi. Questo capo- verso può pertanto essere abrogato.
Legge federale del 20 dicembre 1946 72 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 1 cpv. 3 e 4
Cpv. 3
Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni so- ciali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LAVS, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate appli- cabili con il presente capoverso.
Cpv. 4
Questo capoverso stabilisce che per lo scambio di dati sicuro e la comunicazione digi- tale secondo la LAVS sono considerate quali piattaforme riconosciute le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS, ovvero la piattaforma sviluppata e gestita dall’UCC e le piatta- forme degli organi esecutivi.
Art. 49a cpv. 3
Questo capoverso era stato introdotto con il messaggio concernente la modernizza- zione della vigilanza (FF 2020 1) con l’intenzione di consentire all’autorità di vigilanza di definire standard minimi per i sistemi d’informazione degli organi esecutivi e ricono- scere le regole di attuazione delle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi da essi derivate. Il Parlamento ha però deciso che l’autorità di vigilanza dovrà definire non solo standard minimi, ma veri e propri requisiti; per contro, non ha ritenuto neces- sario il riconoscimento delle regole di attuazione. Di conseguenza, questo capoverso era privo di oggetto, ma ci si è dimenticati di abrogarlo. In questa sede si rimedia a tale svista.
72 RS 830.10 47/63
Art. 49b
L’articolo 49b nLAVS 73 è stato posto in vigore quale articolo 49a LAVS, con effetto dal 1° gennaio 2021, nell’ambito della revisione della LPGA. Con quel progetto sono state sancite tra l’altro le basi legali per lo scambio elettronico di dati a livello internazionale 74. Con le modifiche delle LAVS nell’ambito del progetto sulla modernizzazione della vigi- lanza 75 l’articolo è stato precisato e figura quale articolo 49b nLAVS 76.
L’articolo sarà ripreso nella LSIAS quale articolo 27 Dal punto di vista materiale non vi sono modifiche rispetto alla versione vigente; soltanto la rubrica viene precisata in mi- sura marginale (senza ripercussioni materiali), con la sostituzione di «Sistemi d’infor- mazione per l’esecuzione di convenzioni internazionali» in «Utilizzo di sistemi d’infor- mazione da parte degli organi esecutivi per l’adempimento dei compiti previsti da con- venzioni internazionali». Dato lo spostamento dell’articolo nella LSIAS, lo si può abro- gare nella LAVS.
Art. 49c
Nel progetto sulla modernizzazione della vigilanza la base legale per il registro delle prestazioni in denaro correnti è stata ridefinita e inserita nell’articolo 49c nLAVS. Con la riunione nella LSIAS di tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’UCC, il registro delle prestazioni in denaro correnti verrà trasferito dalla LAVS alla LSIAS (art. 11) con una precisazione della rubrica, che passerà da «Registro delle prestazioni in denaro cor- renti» a «Sistema d’informazione per le prestazioni in denaro correnti».
In futuro il contenuto dei dati non sarà più disciplinato mediante una legge formale (at- tualmente all’art. 49c cpv. 2 nLAVS 77).
Dato il trasferimento dell’articolo 49c capoversi 1 e 3 nLAVS 78 nella LSIAS e dell’arti- colo 49c capoverso 2 nell’ordinanza, questo articolo della LAVS può essere abrogato.
Art. 49d
Anche per il registro degli assicurati è stato creato un nuovo articolo nell’ambito del progetto sulla modernizzazione della vigilanza. L’articolo 49d capoverso 1 nLAVS di- sciplina lo scopo del registro, mentre il capoverso 2 stabilisce i dati che vi devono figu- rare. Con la riunione nella LSIAS di tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’UCC, il registro degli assicurati verrà trasferito dalla LAVS alla LSIAS (art. 9), con una precisa- zione del suo tenore (v. commento all’art. 9 LSIAS). Questa è necessaria, poiché nello scopo del registro degli assicurati secondo la definizione dell’articolo 49d nLAVS 79 è contenuto anche lo scopo del registro UPI. Dal canto suo, il registro UPI sarà discipli- nato nella LSIAS quale sistema d’informazione a sé stante (art. 14 LSIAS). La gestione
73 Versione secondo FF 2022 1563.
74 Cfr. messaggio del 2 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del di- ritto delle assicurazioni sociali, FF 2018 1303. 75 Cfr. messaggio del 20 novembre 2019 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pi- lastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, FF 2020 1).
76 Versione secondo FF 2022 1563.
Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. 48/63
dei dati nel registro degli assicurati, disciplinata nell’articolo 49d capoverso 2 nLAVS 80, verrà regolamentata a livello di ordinanza.
Dato il trasferimento dell’articolo 49d capoverso 1 nLAVS 81 nella LSIAS e del capo- verso 2 nell’ordinanza, questo articolo della LAVS può essere abrogato.
Art. 49e
L’articolo 49e nLAVS 82, introdotto con il progetto sulla modernizzazione della vigilanza, contiene la delega di competenza al Consiglio federale per emanare disposizioni d’ese- cuzione concernenti il registro degli assicurati e il registro delle prestazioni in denaro correnti. Il contenuto di questa disposizione, ovvero la delega di competenza al Consi- glio federale, verrà integrato in diversi articoli della LSIAS, ragion per cui questo articolo della LAVS è ormai obsoleto e può essere abrogato.
Art. 49f lett. h
Con la strategia TID e i sistemi d’informazione di cui agli articoli 4 e 9–23 LSIAS che ne derivano, si intende tra l’altro attuare il principio «once only» e consentire la trasmis- sione dei dati anche in forma leggibile elettronicamente. A tal fine è indispensabile che tutti gli organi incaricati di applicare la LAVS o di controllarne o sorvegliarne l’esecu- zione siano autorizzati a trattare i dati di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti anche in questi sistemi d’informazione e a utilizzare questi ultimi conforme- mente allo scopo previsto.
Art. 50a cpv. 1 lett. dter
Secondo questo capoverso, gli organi incaricati di applicare la LAVS o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA, purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga. In singoli casi e su ri- chiesta scritta e motivata, le autorità fiscali possono dunque richiedere dati, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale (lett. e n. 5).
Nelle sue sentenze 2C_679/2016 e 2C_680/2016 dell’11 luglio 2017 il Tribunale fede- rale ha stabilito che le autorità fiscali devono prendere provvedimenti d’inchiesta e di accertamento per verificare le decisioni di tassazione d’ufficio. La verifica di plausibilità di una decisione di tassazione d’ufficio è rilevante tra l’altro per l’estratto del CI.
Art. 50b, rubrica Accesso ai sistemi d’informazione
Per l’accesso ai sistemi d’informazione non si farà più una distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo. La rubrica viene adeguata alla terminologia più moderna.
Art. 50b cpv. 1
Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. Versione secondo FF 2022 1563. 49/63
Dato il trasferimento del registro delle prestazioni in denaro correnti, del registro degli assicurati e del registro UPI nella LSIAS, occorre adattare la frase introduttiva del pre- sente capoverso. Questa modifica non incide sul contenuto della disposizione.
Art. 71 cpv. 4, 4bis e 5bis
Cpv. 4
Il registro degli assicurati (art. 49d nLAVS) e il registro delle prestazioni in denaro cor- renti (art. 49c nLAVS) saranno trasferiti nella LSIAS, la quale descriverà però soltanto lo scopo dei sistemi d’informazione. Il compito dell’UCC di informare le casse di com- pensazione dei decessi e dei cambiamenti di stato civile dovrà essere mantenuto e in futuro sarà dunque stabilito nel presente capoverso.
Cpv. 4bis
Questo capoverso attribuisce all’UCC la competenza di sviluppare e gestire la cosid- detta piattaforma per i moduli. Poiché questa sarà integrata nella piattaforma di cui all’articolo 6 capoverso 1 LSIAS e il relativo compito sarà attribuito all’UCC nel capo- verso 4, questo capoverso è ormai obsoleto e può quindi essere abrogato.
Cpv. 5bis
Il Consiglio federale potrà prevedere che l’UCC, nell’adempimento dei suoi compiti, registri dati nei sistemi d’informazione da esso gestiti al fine di trattarli conformemente all’articolo 49f nLAVS e di utilizzare i sistemi d’informazione secondo lo scopo previsto.
Legge federale del 19 giugno 1959 83 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 1 cpv. 3 e 4
Cpv. 3
Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni so- ciali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LAI, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applica- bili con il presente capoverso.
Cpv. 4
Questo capoverso stabilisce che per lo scambio digitale di documenti secondo la LAI sono considerate quali piattaforme riconosciute le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS, ovvero la piattaforma sviluppata e gestita dall’UCC e le piattaforme degli organi esecutivi.
Art. 66 cpv. 1 lett. a, b e h
I rimandi alle disposizioni della LAVS vengono adattati alle modifiche della LAVS (v. sopra).
83 RS 830.10 50/63
I rimandi all’articolo 49b nLAVS 84 (nell’art. 66 cpv. 1 lett. a nLAI) e agli articoli 49c–49e nLAVS 85 (nell’art. 66 cpv. 1 lett. b nLAI) vengono stralciati, poiché gli articoli della nLAVS in questione verranno trasferiti nella LSIAS e quindi abrogati. La LSIAS sarà applicabile all’AI in virtù dell’articolo 1 capoverso 3 LAI.
L’articolo 66 capoverso 1 LAI viene completato con l’articolo 95a nLAVS 86, dato che anche il sistema ivi menzionato è utilizzato sia dall’AVS che dall’AI e va dunque rim- borsato all’altro fondo di compensazione.
Art. 66b
Per l’accesso ai sistemi d’informazione non si farà più distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo. La rubrica viene adeguata alla terminologia più mo- derna.
In questo articolo vengono disciplinati i rispettivi accessi ai sistemi d’informazione, dato che i diritti di accesso ai singoli sistemi saranno retti dalle disposizioni delle singole leggi sulle assicurazioni sociali.
Cpv. 1
Questo capoverso può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS (art. 12).
Cpv. 1bis
Questo capoverso può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS (art. 27 cpv. 2).
Cpv. 2
Il contenuto di questo capoverso corrisponde sostanzialmente a quello vigente, ma viene adeguato all’articolo 12 LSIAS (Sistemi d’informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI). L’UCC, gli uffici AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente avranno accesso ai dati di cui necessitano per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI e dalla LAVS.
Cpv. 2bis
In futuro questo capoverso disciplinerà i diritti di accesso ai sistemi d’informazione per rapporti, perizie o altri dati relativi gli accertamenti (cfr. art. 13 LSIAS).
Lett. a
Gli uffici AI, l’UCC e l’UFAS avranno accesso ai dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI.
Lett. b
I fornitori di prestazioni, i periti, i datori di lavoro nonché altre persone e altri organi avranno accesso ai sistemi d’informazione, nell’ambito dell’accertamento del diritto a
84 Versione secondo FF 2022 1563.
85 Versione secondo FF 2022 1563.
86 Versione secondo FF 2022 1563. 51/63
prestazioni e dell’esecuzione delle medesime, per l’elaborazione, la trasmissione e il richiamo dei loro rapporti, delle loro perizie e/o di altri dati relativi agli accertamenti. In linea di principio potranno accedere soltanto ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti e non a tutti i dati del sistema d’informazione in questione.
Lett. c
La Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche avrà ac- cesso ai dati di cui necessita per l’adempimento dei compiti conferitile.
Lett. d
Per quanto concerne le registrazioni su supporto audio disciplinate nell’articolo 17 LSIAS (cfr. art. 13 lett. f LSIAS), vanno previsti per gli assicurati e le autorità decisionali i diritti di accesso al pertinente sistema d’informazione. Anche loro, oltre agli uffici AI (v. commento alla lett. a) e alla Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (v. commento alla lett. c), dovranno poter accedere alle registrazioni su supporto audio. Gli assicurati e le autorità decisionali potranno ascoltarle nell’ambito della procedura amministrativa, nella procedura d’opposizione (art. 52 LPGA), durante la revisione e la riconsiderazione (art. 53 LPGA), nella procedura di contenzioso (art. 56 e 62 LPGA) e nella procedura di preavviso secondo l’articolo 57a LAI.
Cpv. 2ter
Il contenuto di questo capoverso corrisponde sostanzialmente a quello vigente, ma viene adeguato con un rinvio all’articolo 20 LSIAS (Sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali). Gli uffici AI e le casse di compensazione potranno accedere al sistema d’informazione per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.
Cpv. 3
Questo capoverso può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS.
Legge federale del 6 ottobre 2006 87 sulle prestazioni complementari all’assicura- zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 1 cpv. 3 e 4
Cpv. 3
Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni so- ciali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LPC, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate appli- cabili con il presente capoverso.
Cpv. 4
Questo capoverso stabilisce che per lo scambio di dati sicuro e la comunicazione digi- tale secondo la LPC sono considerate quali piattaforme riconosciute le piattaforme di
87 RS 831.30 52/63
cui all’articolo 4 LSIAS, ovvero la piattaforma sviluppata e gestita dall’UCC e le piatta- forme degli organi esecutivi.
Art. 26b
Questo articolo può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS (art. 16).
Art. 26c, rubrica e cpv. 1
Per l’accesso ai sistemi d’informazione non si farà più distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo. La rubrica viene adeguata alla terminologia più mo- derna.
Viene inoltre stabilito esplicitamente che l’UCC, che già oggi gestisce il pertinente si- stema d’informazione e tratta i dati in esso contenuti (p. es. verifiche di plausibilità), avrà accesso ai dati.
La vigente lettera c, in virtù della quale i Comuni cui i Cantoni hanno delegato la deter- minazione e il versamento delle PC hanno accesso al pertinente sistema d’informa- zione, può essere abrogata, poiché i Comuni rientrano già nel campo d’applicazione della lettera a essendo «organi di cui all’articolo 21 capoverso 2».
Legge federale del 18 marzo 1994 88 sull’assicurazione malattie
Art. 1 cpv. 3
Gli assicuratori malattie non saranno tenuti a comunicare per via elettronica con gli assicurati. Se vorranno proporre agli assicurati la comunicazione elettronica ed ema- nare in forma digitale decisioni conformi alle prescrizioni giuridiche dovranno utilizzare una piattaforma che adempia le condizioni di cui all’articolo 6a capoverso 4 D-PA, vale a dire che permetta in modo appropriato di identificare univocamente l’assicurato o il suo rappresentante, stabilire univocamente i momenti della trasmissione e del recapito e proteggere i dati trasmessi, fino al recapito, da modifiche e da accessi non autorizzati.
Legge federale del 20 marzo 1981 89 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 1 cpv. 3
Gli assicuratori contro gli infortuni non saranno tenuti a comunicare per via elettronica con gli assicurati. Se vorranno proporre agli assicurati la comunicazione elettronica ed emanare in forma digitale decisioni conformi alle prescrizioni giuridiche dovranno uti- lizzare una piattaforma che adempia le condizioni di cui all’articolo 6a capoverso 4 D- PA, vale a dire che permetta in modo appropriato di identificare univocamente l’assicu- rato o il suo rappresentante, stabilire univocamente i momenti della trasmissione e del recapito e proteggere i dati trasmessi, fino al recapito, da modifiche e da accessi non autorizzati.
Legge federale del 19 giugno 1992 90 sull’assicurazione militare
88 RS 832.10 89 RS 832.20 90 RS 833.10 53/63
Art. 1 cpv. 3
L’assicurazione militare non sarà tenuta a comunicare per via elettronica con gli assi- curati. Se vorrà proporre agli assicurati la comunicazione elettronica ed emanare in forma digitale decisioni conformi alle prescrizioni giuridiche dovrà utilizzare una piatta- forma che adempia le condizioni di cui all’articolo 6a capoverso 4 D-PA, vale a dire che permetta in modo appropriato di identificare univocamente l’assicurato o il suo rappre- sentante, stabilire univocamente i momenti della trasmissione e del recapito e proteg- gere i dati trasmessi, fino al recapito, da modifiche e da accessi non autorizzati.
Legge del 25 settembre 1952 91 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 1 cpv. 3 e 4
Cpv. 3
Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni so- ciali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LIPG, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate appli- cabili con il presente capoverso.
Cpv. 4
Questo capoverso stabilisce che per lo scambio di dati sicuro e la comunicazione digi- tale secondo la LIPG sono considerate quali piattaforme riconosciute le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS, ovvero la piattaforma sviluppata e gestita dall’UCC e le piatta- forme degli organi esecutivi.
Art. 21 cpv. 2 lett. a e b
Cpv. 2
Lett. a
In questa disposizione viene stralciato il rimando all’articolo 49b nLAVS 92, poiché il si- stema d’informazione in questione verrà trasferito nella LSIAS, che sarà applicabile anche alle IPG.
Lett. b
Questo articolo può essere abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nella LSIAS (art. 14).
Art. 21bis cpv. 1 e 2, parte introduttiva e lett. f e g
Cpv. 1
Dato che il sistema d’informazione per le persone prestanti servizio verrà trasferito nella LSIAS, questo capoverso può essere abrogato.
Cpv. 2, primo periodo
91 RS 834.1
92 Versione secondo FF 2022 1563. 54/63
Dato che il sistema d’informazione per le persone prestanti servizio verrà trasferito nella LSIAS, questa disposizione viene adeguata di conseguenza.
Legge federale del 20 giugno 1952 93 sugli assegni familiari nell’agricoltura
Art. 1 cpv. 2
Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni so- ciali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LAF, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate appli- cabili con il presente capoverso, fatta eccezione per gli articoli 3, 4 capoverso 2 e 6–8. Questa eccezione è dovuta al fatto che per gli assegni familiari nell’agricoltura si rinun- cia all’introduzione di un sistema d’informazione utilizzabile a livello nazionale.
Legge del 24 marzo 2006 94 sugli assegni familiari
Art. 1 cpv. 3
Secondo l’articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni so- ciali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LAFam, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate ap- plicabili con il presente capoverso, fatta eccezione per gli articoli 3, 4 capoverso 2, 6– 8. Questa eccezione è dovuta al fatto che per gli assegni familiari si rinuncia all’intro- duzione di un sistema d’informazione utilizzabile a livello nazionale.
Art. 21a
In seguito al trasferimento del contenuto di questo articolo nella LSIAS, esso diventa obsoleto e può dunque essere abrogato.
Art. 21b cpv. 1 e 3
Cpv. 1
Questo capoverso stabilisce chi avrà accesso al sistema d’informazione di cui all’arti- colo 17 LSIAS. La disposizione viene ripresa per analogia dall’ordinanza del 31 ottobre 2007 95 sugli assegni familiari (art. 18b). Vi viene aggiunta una lettera i con il riferimento all’UCC, cui sarà attribuita la competenza di gestire anche materialmente il sistema d’informazione e di immettervi e trattarvi i dati.
Cpv. 3
L’articolo 21b capoverso 2 LAFam prevede l’accesso pubblico al registro degli assegni familiari. In futuro, inoltre, ogni assicurato potrà accedere tramite la piattaforma E-SOP ai dati del registro che forniscono informazioni sul suo diritto (presente e passato) agli assegni familiari.
Art. 21d
93 RS 836.1 94 RS 836.20 95 RS 836.21 55/63
In seguito al trasferimento del contenuto di questo articolo nella LSIAS, esso diventa obsoleto e può dunque essere abrogato.
Art. 25 lett. a
L’articolo 49a capoverso 3 nLAVS diventa privo di oggetto e può quindi essere abro- gato, ragion per cui lo si stralcia dai riferimenti elencati in questa disposizione.
I sistemi d’informazione di cui all’articolo 49b nLAVS 96 verranno trasferiti nella LSIAS (art. 20–23), ragion per cui anche l’articolo 49b nLAVS va stralciato da questa disposi- zione.
4.3 Necessità di coordinamento con altri atti legislativi
L’introduzione della LSIAS va coordinata con i seguenti progetti di revisione in corso: «Modifica della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Mo- dernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)97», «Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno) 98», «Legge federale concernente le piattaforme per la comunica- zione elettronica nella giustizia» 99 e «Legge federale sul mezzo d’identificazione elet- tronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)».
Necessità di coordinamento con la modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)
Il 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le modifiche della LAVS derivanti dal progetto Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, che fa i primi passi verso la digita- lizzazione del 1° pilastro e definisce alcuni sistemi d’informazione.
In diversi punti del presente progetto si fa riferimento a disposizioni di quel progetto, che, non essendo ancora in vigore al momento dell’avvio della procedura di consulta- zione del presente progetto, vengono menzionate con l’indicazione nLAVS.
Necessità di coordinamento con la modifica della LIPG (Digitalizzazione nell’or- dinamento delle indennità di perdita di guadagno)
Nell’ambito del progetto «Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno» vengono modificate disposizioni della LIPG che in parte verranno modifi- cate anche con l’entrata in vigore della LSIAS. Soltanto quando il Parlamento avrà adottato il progetto di modifica della LIPG, ovvero presumibilmente soltanto nel se- condo semestre del 2024, si potranno determinare gli adeguamenti effettivamente ne- cessari da apportare alle disposizioni in questione nell’ambito del presente progetto.
Necessità di coordinamento con la legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG)
96 Versione secondo FF 2022 1563.
97 Versione secondo FF 2022 1563.
98 FF 2023 2245 99 FF 2023 679 56/63
Nella LSIAS si rimanda a diverse disposizioni della LCEG. Anche la legge federale sull’assicurazione malattie, la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni e la legge federale sull’assicurazione militare rinviano, in relazione alle condizioni per la piattaforma riconosciuta per queste assicurazioni, all’articolo 6a D-PA, nella versione riveduta nell’ambito del progetto relativo alla LCEG. Eventuali modifiche del relativo disegno apportate nella fase dei dibattiti parlamentari andranno prese in considera- zione nel presente progetto.
Necessità di coordinamento con la legge sull’Id-e
Nel presente progetto l’Id-e assume un ruolo cruciale per l’autenticazione degli utenti della piattaforma. L’eventuale mancata entrata in vigore della legge sull’Id-e o una sua entrata in vigore in una versione fortemente modificata inciderebbe sul presente pro- getto.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confedera-
zione Per la Confederazione il progetto avrà ripercussioni soprattutto sul piano organizzativo e finanziario e in termini di personale. Lo sviluppo della piattaforma E-SOP e degli altri sistemi d’informazione presso l’UCC causerà presumibilmente spese d’investimento uniche per circa 20 milioni di franchi. Queste comprendono i 4‒5 milioni già preventivati nel messaggio concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di guada- gno (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno) per il si- stema d’informazione di cui all’articolo 21 LSIAS. Dopo l’entrata in funzione, questi si- stemi genereranno spese d’esercizio annue per circa 4 milioni di franchi. Le cifre det- tagliate possono essere consultate nella tabella dell’allegato 1.
Dato che si tratterà di sistemi d’informazione del 1° pilastro utilizzabili a livello nazio- nale, le spese d’investimento e di manutenzione saranno coperte dai fondi di compen- sazione AVS, AI e IPG e non incideranno quindi sul bilancio della Confederazione.
A livello finanziario, l'assunzione da parte dei fondi di compensazione delle spese per lo sviluppo della piattaforma e degli altri sistemi d’informazione è stata iscritta nel pre- ventivo 2024 e nella pianificazione finanziaria (per gli anni successivi) dell’UCC e dell'UFAS.
In compenso, questi investimenti consentiranno di ridurre le spese di esecuzione a ca- rico dei fondi di compensazione, attualmente pari a circa 35 milioni di franchi all’anno (v. n. 1.6.2), che potranno essere ottimizzate grazie ai vari processi di digitalizzazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
In quanto datori di lavoro, i Cantoni e i Comuni beneficeranno delle ripercussioni de- scritte al numero 5.4.
Se da un lato l’aumento delle spese di amministrazione degli organi esecutivi nell’am- bito delle PC in seguito all’allacciamento dei servizi PC alla piattaforma (interfacce di collegamento) avrà ripercussioni per i Cantoni ed eventualmente i Comuni, che co- prono le loro spese di amministrazione, dall’altro i Cantoni ed eventualmente i Comuni beneficeranno dei risparmi realizzati grazie alla maggiore efficienza derivante dalla di- gitalizzazione completa dei processi di lavoro.
5.3 Ripercussioni per le assicurazioni sociali e i loro organi
Il progetto sancisce a livello di legge l’obbligo di gestione elettronica degli atti e di co- municazione elettronica nelle procedure delle assicurazioni sociali del 1° pilastro e pre- scrive a tal fine l’utilizzo di una piattaforma. Gli organi esecutivi del 1° pilastro dovranno collegare i loro sistemi attuali a una piattaforma, provvedere alla manutenzione delle loro interfacce di collegamento e formare i loro collaboratori affinché siano in grado di attuare i nuovi processi. Queste attività genereranno spese per gli organi esecutivi,
ma in compenso i progetti di digitalizzazione permetteranno loro di realizzare risparmi (v. n. 5.4).
5.4 Ripercussioni sull’economia e sulla società
In seguito alla centralizzazione dei sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale presso l’UCC, le spese d’investimento saranno assunte dai fondi di compensazione e non più, con inevitabili sovrapposizioni, dai sei pool informatici delle casse di compen- sazione, che sono finanziati con i contributi per le spese di amministrazione versati dai datori di lavoro, dai lavoratori dipendenti e indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa. Queste spese non andranno pertanto a carico di tali contributi e sarà even- tualmente possibile ridurre le spese di gestione. La centralizzazione consentirà di ri- durre anche le spese informatiche degli uffici AI, e di conseguenza quelle di ammini- strazione a carico del Fondo di compensazione AI.
L’ampia automatizzazione dei processi ridurrà il periodo intercorrente fino al versa- mento delle prestazioni del 1° pilastro. A beneficiarne, grazie al trattamento automatiz- zato delle fatture, saranno tra l’altro gli assicurati che chiedono il rimborso di prestazioni in denaro (v. n. 2.2, p. es. FADA) e i fornitori di prestazioni dell’AI.
La trasparenza e la gestione autonoma dei dati relativi alle assicurazioni sociali sensi- bilizzeranno maggiormente gli assicurati al tema della previdenza per la vecchiaia, per- mettendo loro di valutare la propria situazione reddituale alla luce della prevedibile ren- dita di vecchiaia. La possibilità di accedere in modo semplice per via elettronica, per esempio, ai conti individuali dell’AVS consentirà di individuare più facilmente eventuali lacune contributive e quindi di compensarle.
Infine, la digitalizzazione rafforzerà la fiducia nel fatto che l’esecuzione del 1° pilastro continui a funzionare anche in un contesto di nuove possibilità tecniche. Considerata l’importanza delle assicurazioni del 1° pilastro per la stabilità sociale, questo aspetto positivo non è da sottovalutare.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
La riduzione della corrispondenza tramite invii postali permetterà di ridurre considere- volmente il consumo di carta nel 1° pilastro.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sulle ampie competenze legislative attribuite dalla Costituzione fe- derale (Cost.) al legislatore nell’ambito delle assicurazioni sociali, in particolare sugli articoli 112, 112a e 116 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, sulle prestazioni complementari, nonché sugli assegni familiari e sull’assicurazione per la maternità. 58/63
Il legislatore costituzionale ha sì definito vari «principi» da osservare a livello legale, ma non per gli ambiti dell’organizzazione e della vigilanza.
Secondo l’articolo 92 Cost. il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione, che conformemente al capoverso 2 deve provvedere affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole, con tariffe stabilite secondo principi unitari. Sviluppando e ge- stendo presso l’UCC una piattaforma per la comunicazione digitale e la trasmissione sicura di dati per tutti gli assicurati e per altri attori del 1° pilastro, la Confederazione provvederà a garantire un’esecuzione uniforme ed economica delle assicurazioni so- ciali del 1° pilastro. Il requisito della costituzionalità delle modifiche di legge proposte può quindi essere ritenuto senz’altro adempiuto.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea implica l’introduzione di un meccanismo di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale per age- volare la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari avanti diritto. Questo coordinamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applica- zione del regolamento (CE) n. 883/2004. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; allegato K appendice 2), i regolamenti summenzionati sono applicabili anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS. Questi due regolamenti si prefiggono unica- mente il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, fondandosi sui prin- cipi internazionali di coordinamento, ovvero la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato e quelli degli altri Stati membri dell’UE, il mantenimento dei diritti acquisiti e il pagamento delle prestazioni in denaro sull’intero territorio dell’UE. Il diritto europeo non prevede invece l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, cosicché i singoli Stati membri mantengono la facoltà di definirne l’impostazione, il campo d’ap- plicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione, con riserva dei principi di coordinamento del diritto europeo. Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore dell’ALC, la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e in questo contesto applica attualmente i due regolamenti summenzionati (cfr. allegato II dell’ALC, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
I regolamenti prevedono che i dati relativi a casi di sicurezza sociale transfrontalieri vengano scambiati esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema EESSI (Elec- tronic Exchange of Social Security Information). Se questo non impone necessaria- mente a uno Stato di trattare i dati in forma elettronica anche al suo interno, è senza dubbio economicamente conveniente poter utilizzare questi dati senza discontinuità dei sistemi di trasmissione anche sul piano nazionale. Inoltre, la prossima versione di EESSI intende garantire l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e l’automatizzazione degli scambi internazionali, il che implicherà necessariamente una maggiore digitaliz- zazione a livello nazionale.
Per l’autenticazione sull’ E-SOP potranno essere riconosciuti, oltre all’Id-e, anche altri mezzi d’identificazione elettronici riconosciuti a livello statale, tra cui in particolare mezzi d’identificazione esteri. Sarà il Consiglio federale a decidere in merito al loro riconoscimento, tenendo conto degli impegni internazionali della Svizzera, in partico- lare quelli derivanti dall’ALC e dalla Convenzione AELS. La Svizzera non è pertanto vincolata da impegni internazionali per quanto riguarda l’attuazione del suo sistema di sicurezza sociale a livello nazionale. Visto quanto precede, il presente progetto è com- patibile con gli impegni internazionali della Svizzera. 59/63
6.3 Forma dell'atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che conten- gono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Le modifiche della presente revisione avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese su- periori a una delle soglie previste). Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.
6.5 Delega di competenze legislative
Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legisla- tive:
Articolo 8 LSIAS: questo articolo dichiara applicabili diverse disposizioni della LCEG concernenti le funzioni delle piattaforme (sezione 3 LCEG) e la digitaliz- zazione e il rinvio di documenti fisici (sezione 7 LCEG). A sua volta, la LCEG delega al Consiglio federale il disciplinamento dei requisiti delle interfacce di col- legamento, del riconoscimento dei mezzi d’identificazione elettronici, della forma e del contenuto delle ricevute, del termine massimo di conservazione e della procedura di digitalizzazione di documenti.
Articolo 4 capoverso 3 LSIAS: il Consiglio federale avrà la competenza di disci- plinare le interfacce di collegamento e le piattaforme di cui all’articolo 4 capo- versi 1 e 2 LSIAS.
Articolo 6 capoverso 3 LSIAS: il Consiglio federale potrà prevedere deroghe all’obbligo di scambiare dati per via elettronica e di utilizzare le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS.
Articolo 27 capoverso 7 LSIAS: il Consiglio federale potrà fissare la quota a ca- rico dei fondi di compensazione e della Confederazione in funzione dell’utilizzo dei sistemi d’informazione da parte delle singole assicurazioni sociali.
Queste norme di delega si giustificano soprattutto con il fatto che concernono princi- palmente materie tecniche e che deve essere possibile effettuare in modo rapido e flessibile adeguamenti allo stato attuale della tecnica.
6.6 Protezione dei dati
La LSIAS disciplina diversi sistemi d’informazione, ciascuno dei quali contiene dati per- sonali e in parte anche dati degni di particolare protezione. I sistemi d’informazione servono all’introduzione di processi digitali in sostituzione della corrispondenza carta- cea. I compiti alla base del trattamento digitale sono già stabiliti in varie leggi sulle assicurazioni sociali. La formulazione delle disposizioni sullo scopo dei singoli sistemi d’informazione tiene conto del principio di trasparenza in materia di protezione dei dati.
La responsabilità per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione sarà sempre attribuita a un organo federale, che è soggetto alla legislazione federale in materia di protezione dei dati. Ne risulta tra l’altro anche l’obbligo di verbalizzazione secondo l’ar- ticolo 4 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa), in virtù del quale vanno verbalizzati automaticamente non soltanto i trattamenti di dati ma anche gli accessi di lettura. La rilevazione di questi dati di log e i requisiti posti dal Consiglio 60/63
federale in materia di sicurezza dei dati 100 sono fattori importanti per la garanzia e il miglioramento della sicurezza dei sistemi d’informazione.
Il nuovo diritto in materia di protezione dei dati comporta tra l’altro l’obbligo per gli organi federali di svolgere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD), quando il trattamento dei dati personali previsto può comportare un rischio elevato per i diritti fondamentali della persona interessata. L’UFAS ha effettuato tale valutazione sia per i nuovi sistemi d’informazione previsti nei quali saranno trattati dati personali degni di particolare protezione che per la piattaforma. È stata inoltre effettuata una VIPD anche per i sistemi già esistenti le cui basi legali sono state adeguate. Sono stati in ciascun caso analizzati il trattamento previsto dei dati personali e i rischi che ne potrebbero derivare.
I rischi rilevati per i diritti fondamentali delle persone interessate sono stati contrapposti alla loro probabilità di realizzazione e alle loro ripercussioni sui diritti fondamentali di queste persone. In definitiva è emerso che i potenziali rischi saranno già presi in con- siderazione nella fase di pianificazione della piattaforma e dei sistemi d’informazione. Le misure di protezione previste ridurranno al minimo la probabilità di realizzazione dei rischi, riducendo così a un livello accettabile i rischi per i diritti fondamentali delle per- sone interessate.
100 Cfr. ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi (OCiber; RS 120.73). 61/63
Allegato 1
Stima delle spese di sviluppo e gestione dei sistemi d’informazione # Progetto 2024 2025 2026 2027 2020segg. Totale Sviluppo = anni- (dal 2024) persona; gestione = ETP p.a.
1 DIGOMO (impl. modello governance TID)
2 MOSAR Sviluppo – spese est. 209'000 179'000 59'000 9'000 - 456'000 Sviluppo – spese int. 1'170'000 1'170'000 720'000 720'000 - 3'780'000 21.0
2.5 Totale sviluppo 1'379'000 1'349'000 779'000 729'000 - 4'236'000
Gestione – spese est. 32'150 64'300 64'300 64'300 64'300 289'350 Gestione – spese int. - 175'000 216'000 156'000 156'000 703'000 0.9
2.6 Totale gestione 32'150 239'300 280'300 220'300 220'300 992'350
3 Digitalizzazione IPG / N-APG
Sviluppo – spese est. 215'535 329'150 386'050 - - 930'735 Sviluppo – spese int. 1'090'000 1'193'000 941'000 - - 3'224'000 17.9
3.5 Totale sviluppo 1'305'535 1'522'150 1'327'050 - - 4'154'735
Gestione – spese est. - - - 85'000 170'000 255'000 Gestione – spese int. - - - 571'200 1'142'400 1'713'600 6.3
3.6 Totale gestione - - - 656'200 1'312'400 1'968'600
4 E-SOP (Piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali)
Sviluppo – spese est. 200'000 1'140'000 1'340'000 890'000 - 3'570'000 Sviluppo – spese int. 700'000 1'110'000 1'110'000 1'110'000 - 4'030'000 22.4
4.5 Totale sviluppo 900'000 2'250'000 2'450'000 2'000'000 - 7'600'000
Gestione – spese est. - - - - 228'000 228'000 Gestione – spese int. - - - - 1'292'000 1'292'000 7.2
4.6 Totale gestione - - - - 1'520'000 1'520'000
5 eStatus
Entwicklung ext. Kosten - - 100'000 - - 100'000 Entwicklung int. Kosten - 100'000 200'000 200'000 - 500'000
5.5 Totale sviluppo - 100'000 300'000 200'000 - 600'000 3.3
Betrieb ext. Kosten - - - 15'000 15'000 30'000 Betrieb int. Kosten - - - 85'000 85'000 170'000
5.6 Totale gestione - - - 100'000 100'000 200'000 0.5
6 Implementazione API 1° pilastro/AFam
7 Strategia dei dati UFAS / BG 1° pilastro
Sviluppo – spese est. 140'000 640'000 500'000 250'000 - 1'530'000 Sviluppo – spese int. 90'000 500'000 500'000 250'000 - 1'340'000 7.4
7.5 Totale sviluppo 230'000 1'140'000 1'000'000 500'000 - 2'870'000
Gestione – spese est. 55'000 55'000 55'000 85'000 85'000 335'000 Gestione – spese int. - - - 170'000 170'000 340'000 0.9
7.6 Totale gestione 55'000 55'000 55'000 255'000 255'000 675'000
8 DIKOS
9 Integrazione applicazioni esistenti
10 Basi tecniche
Riepilogo 2024 2025 2026 2027 2028ff Total ab 2024 Sviluppo – spese est. 764'535 2'288'150 2'385'050 1'149'000 - 6'586'735 Sviluppo – spese int. 3'050'000 4'073'000 3'471'000 2'280'000 - 12'874'000 72.1 Totale sviluppo 3'814'535 6'361'150 5'856'050 3'429'000 - 19'460'735 Gestione – spese est. 87'150 119'300 119'300 249'300 562'300 1'137'350 Gestione – spese int. - 175'000 216'000 982'200 2'845'400 4'218'600 15.8 Totale gestione 87'150 294'300 335'300 1'231'500 3'407'700 5'355'950 Totale sviluppo 3'814'535 6'361'150 5'856'050 3'429'000 - 19'460'735 Totale gestione 87'150 294'300 335'300 1'231'500 3'407'700 5'355'950
Allegato 2
Tabella riassuntiva dei dati utilizzati
Citazione, fonte Origine, metodo Ultima attualizza- Osservazioni di calcolo, ipotesi zione Pag. 11: «Il fondo di compen- Compenswiss, rap- 2022 Si tratta dei dati ef- sazione, per esempio, paga porto annuale fettivi dell’anno ogni anno 25 milioni di franchi 2022 2022. per le tasse postali e 10 milioni di franchi per i calcoli anticipati delle rendite e per gli estratti dei conti individuali AVS.» Pag. 16: «Stando alle statisti- Intranet del Centro 2023 Si tratta dei dati ef- che più recenti, il sito web del d’informazione fettivi dell’anno Centro d’informazione AVS/AI AVS/AI (www.ahv- 2022. (essenziale perché fornisce in- iv.ch/it/) formazioni e moduli per l’intero 1° pilastro) viene consultato
245 000 volte al mese.
Informazioni supplementari: Proiezione del pro- Novembre 2023 v. allegato 1 per le spese dei getto Strategia TID singoli progetti