Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna, 14 febbraio 2024
Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BJ-D-33B23401/164
Compendio
Con il metodo d’invio posta A-Plus, la Posta svizzera consegna gli invii in modo tracciabile anche di sabato. Ciò può comportare degli svantaggi per i destina tari. Al fine di risolvere questo problema, con la revisione del Codice di proce dura civile (CPC, 20.026) il legislatore ha introdotto una nuova disposizione se condo cui la notificazione nel fine settimana o in giorni festivi con posta ordina ria di comunicazioni che danno inizio alla decorrenza del termine è reputata av venuta soltanto il giorno feriale seguente. Con il presente avamprogetto si in tende applicare la soluzione trovata per il CPC a tutte le altre leggi che conten gono disposizioni sul computo dei termini. In tal modo, la notificazione di invii che determinano l’inizio della decorrenza del termine sarà disciplinata in modo uniforme in tutto il diritto federale.
Situazione iniziale
La maggior parte delle leggi federali consente la notificazione di comunicazioni che determinano l’inizio della decorrenza di un termine (p. es. la decisione di un’autorità, la sentenza di un giudice o la disdetta di un contratto) con la posta ordinaria, ad esempio la posta A-Plus. Se la notificazione avviene di sabato, secondo il diritto vi gente il termine inizia a decorrere la domenica, a prescindere dal fatto che il destina tario abbia effettivamente preso conoscenza della comunicazione. La notificazione di sabato può comportare degli svantaggi se il destinatario è assente (dall’ufficio) o se si sbaglia in merito al momento della notificazione. Se viene a conoscenza della notifi cazione in ritardo, perde il corrispondente numero di giorni e corre il rischio di non os servarlo e di subire in tal modo un pregiudizio giuridico.
Allo scopo di eliminare questi svantaggi, il CPC riveduto prevede che la notificazione di un invio avvenuta tramite posta ordinaria un sabato, una domenica o in un giorno festivo riconosciuto sia reputata avvenuta soltanto il primo giorno feriale seguente (finzione di recapito). La mozione 22.3381 Armonizzazione del computo dei termini, della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, chiede che la solu zione discussa nell’ambito della revisione del CPC venga applicata a tutte le altre leggi che contengono disposizioni sul computo dei termini e incarica il Consiglio fede rale di elaborare un disegno di legge volto a unificare il computo dei termini nel caso della notificazione nel fine settimana o in un giorno festivo di comunicazioni che deter minano l’inizio della decorrenza di un termine. Il presente avamprogetto adempie la richiesta della mozione.
Contenuto dell’avamprogetto
Ai fini dell’attuazione della mozione il Consiglio federale persegue un duplice approc cio: da un lato, rivede le leggi federali contenenti disposizioni sul computo dei termini che possono essere integrate con una nuova disposizione concernente la notifica zione di sabato. Si tratta della legge sulla procedura ammnistrativa, della legge sul Tribunale federale, del Codice penale militare, della procedura penale militare, della legge sull’imposta federale diretta e della legge sulla parte generale del diritto delle 2/26
assicurazioni sociali. Dall’altro crea una norma surrogatoria integrando la legge sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato con una nuova disposizione concernente la notificazione di comunicazioni durante il fine settimana e i giorni festivi. Questo modo di procedere consente di risolvere il problema in modo uniforme in tutto il diritto fede rale. Le modifiche assumono la forma di un atto mantello.
Per ragioni di attribuzione delle competenze, il presente avamprogetto considera uni camente il diritto federale. Al fine di uniformare globalmente l’intero ordinamento giuri dico, i Cantoni sono invitati a esaminare la necessità di adeguare le loro legislazioni.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La mozione 22.3381 Armonizzazione del computo dei termini, della Commissione de gli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), incarica il Consiglio federale di ela borare un disegno di legge volto a unificare il computo dei termini nell'ordinamento giuridico svizzero. È stata occasionata dall’introduzione della posta A-Plus, con cui la Posta svizzera recapita invii postali in modo tracciabile anche di sabato. Per i destina tari queste consegne sabatine possono comportare degli svantaggi, che il legislatore ha inteso eliminare introducendo, nel quadro della recente revisione del Codice di procedura civile (CPC)1 (20.026), un nuovo articolo 142 capoverso 1bis, secondo cui nei procedimenti civili, la notificazione per invio postale ordinario durante un sabato, una domenica o un giorno festivo di comunicazioni determinanti l’inizio della decor renza di un termine è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente (qui di se guito: finzione di recapito). Il CPC riveduto (nCPC) entra in vigore il 1° gennaio 2025.2
La mozione CAG-N 22.3381 chiede che la soluzione trovata per il CPC sia applicata a tutte le altre leggi che contengono disposizioni sul computo dei termini. Intende ga rantire che le regole applicabili nell’ambito del diritto processuale civile per quanto ri guarda la notificazione di comunicazioni determinanti l’inizio della decorrenza di un termine valgano anche in tutto il restante ordinamento giuridico.
Per attuare la mozione CAG-N 22.3381 il Consiglio federale propone un duplice ap proccio emanando disposizioni settoriali in specifici atti normativi procedurali e mate riali nonché una disposizione trasversale nella legge federale sulla decorrenza dei ter mini nei giorni di sabato3.4
- Da un lato, gli atti normativi contenenti disposizioni sul computo dei termini vanno integrati con una finzione di recapito ai sensi dell’articolo 142 capo verso 1bis nCPC. Tali disposizioni si trovano nella maggior parte degli atti nor mativi procedurali nonché in singoli atti normativi materiali. Sono interessate la legge federale sulla procedura amministrativa (PA),5 la legge sul Tribunale fe derale (LTF),6 il Codice penale militare (CPM),7 la Procedura penale militare
1 RS 272 Cfr. il comunicato stampa del 6 settembre 2023, consultabile all’indirizzo www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Co municati stampa del 6 settembre 2023 > La modifica del Codice di procedura civile entra in vigore il 1° gennaio 2025 3 RS 173.110.3 Il Cantone di Ginevra persegue un’impostazione normativa analoga: il disegno di legge cantonale PL 13197 del 17.10.2022 propone un approccio duplice basato sull’integrazione, da un lato, della legge cantonale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato e, dall’altro, di diverse leggi cantonali procedurali e materiali con una disposizione dal medesimo tenore. 5 RS 172.021 6 RS 173.110 7 RS 321.0 5/26
(PPM),8 la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)9 e la legge fede rale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).10
- Dall’altro occorre emanare una norma surrogatoria per quegli atti normativi che pur stabilendo dei termini non contengono disposizioni sul computo in cui sia possibile incorporare la finzione di recapito. Ciò vale in particolare per i termini del diritto civile e penale materiale (cfr. il cap. 3.1.1). Al fine di consentire una soluzione più ampia possibile a livello federale è prevista un’integrazione della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato (cfr. il cap. 4.3).
A livello federale la mozione è attuata mediante un atto mantello dal titolo «Legge fe derale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi».
1.2 Alternative esaminate
Sono state esaminate e respinte le seguenti alternative:
- Revisione totale del diritto in materia di termini: l’armonizzazione integrale dei numerosi testi di legge concernenti il computo dei termini comporterebbe inter venti di ampia portata in un ordinamento consolidato e complessivamente fun zionante. In teoria sarebbe ipotizzabile l’emanazione di una «legge concer nente il computo dei termini» che sostituirebbe le normative settoriali armoniz zando in tal modo, ampiamente e a lungo termine, l’intero diritto federale. Un approccio che prenda in considerazione isolatamente le disposizioni sul com puto non sarebbe sicuramente opportuno, piuttosto andrebbe analizzato il per tinente diritto nel suo insieme (in particolare il rispetto, la proroga, la sospen sione, l’inosservanza, la restituzione dei termini nonché la forma della notifica zione). Un progetto di sì ampia portata non sarebbe però manifestamente ne cessario e non corrisponderebbe a quanto chiesto dalla mozione.
- Armonizzazione integrale del diritto in materia di termini: le disposizioni concer nenti i termini nelle leggi procedurali sono ampiamente armonizzate11. Guar dando nel dettaglio si riscontrano ovviamente delle differenze, ad esempio per quanto riguarda la decorrenza dei termini mensili o il computo dei termini nel diritto delle esecuzioni12. Alla luce delle soluzioni trovate dalla giurisprudenza, l’integrazione delle leggi interessate nel quadro del presente progetto non ap pare tuttavia prioritaria e non corrisponde a quanto chiesto dalla mozione.
- Esclusione dei termini del diritto materiale: l’introduzione di una norma surroga toria nella legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato con sente di includere nel progetto sia i termini del diritto civile e penale materiale della Confederazione (cfr. n. 3.1.1) sia i termini procedurali. Limitarsi ai termini procedurali non corrisponderebbe al tenore della mozione, che incarica il
8 RS 322.1 9 RS 642.11 10 RS 830.1 Cfr. ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2a ed. 2021, n. marg. 7. Cfr. STÉPHANE ABBET, Délais, féries et suspensions selon la LP, le CPC et la LTF – Etat des lieux et perspectives d’harmonisation, in ZRS 142/2023 pag. 319-345. 6/26
Consiglio federale di procedere a un’unificazione globale e chiede che la fin zione di recapito secondo il nCPC sia estesa a tutto l’ordinamento giuridico.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202013 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202014 sul pro gramma di legislatura 2019–2023.
1.4 Attuazione della mozione CAG-N 22.3381
Il presente avamprogetto adempie la richiesta centrale della mozione CAG-N 22.3381 che, a tempo debito il Consiglio federale proporrà di togliere dal ruolo in quanto adempiuta. Rimangono esclusi i seguenti aspetti.
- La mozione chiede l’unificazione del computo dei termini «nell’ordinamento giuridico svizzero». Per ragioni di competenza giuridica, il presente avampro getto considera unicamente il diritto federale (in merito alla ripartizione delle competenze cfr. il cap. 6.1). I Cantoni sono invitati a esaminare la necessità di intervenire nei loro ordinamenti giuridici al fine di uniformare il più possibile a livello nazionale le disposizioni sulla notificazione di invii determinanti l’inizio della decorrenza dei termini. A tal proposito va aggiunto che il Cantone di Gi nevra ha già avviato pertinenti modifiche di legge15. Anche nel Canton Vaud è pendente una mozione di tenore analogo16.
- La mozione chiede che la finzione di recapito venga estesa anche al Codice di procedura penale (CPP)17. Nel suo parere del 25 maggio 2022 il Consiglio fe derale ha già sottolineato l’inopportunità dell’estensione in quanto in questo ambito la notificazione deve sempre essere fatta mediante invio postale racco mandato o in altro modo contro ricevuta (art. 85 cpv. 2 CPP e DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1). La notificazione mediante invio postale ordinario non è prevista, motivo per cui in questo ambito il problema, indicato dalla mozione, della «noti ficazione di sabato» non sussiste. Il Consiglio federale rinuncia pertanto a mo dificare il Codice di procedura penale.
2 Situazione giuridica nei Paesi limitrofi della Svizzera
2.1 Francia
La Francia non prevede alcuna regolamentazione generale sull’inizio della decor renza di un termine al sabato. Dato che in linea di principio nel diritto processuale
13 FF 2020 1565 14 FF 2020 7365 Cfr. nota a piè di pagina 4. www.vd.ch > Toutes les autorités > Grand Conseil > Séances du Grand Conseil > Séance du Grand Conseil du mardi 11 octobre 2022, point 9 de l'ordre du jour > Motion - 22_MOT_46 - Alexandre Berthoud et consorts - Harmoniser la computation des délais. 17 RS 312.0 7/26
francese le comunicazioni determinanti l’inizio della decorrenza di un termine sono consegnate personalmente o inviate contro ricevuta, il termine inizia a decorrere il giorno della ricezione della comunicazione o nella maggior parte dei casi il giorno successivo. È invece disciplinato il fatto che se cade nel fine settimana o in un giorno festivo, la fine della decorrenza del termine slitta al giorno feriale seguente. Questa regola generale di proroga è applicabile a tutte le fattispecie e procedure così come ai termini stabiliti per contratto.
2.2 Germania
La Germania non prevede alcuna regolamentazione generale concernente l’inizio della decorrenza di un termine al sabato. Nel computo dei termini, generalmente non viene considerato il giorno dell’evento determinante, in particolare della notificazione (§ 187 Bürgerliches Gesetzbuch). Nei procedimenti di diritto civile, le notificazioni uffi ciali sono rette dai paragrafi 166-190 del Codice di procedura civile (Zivilprozessord nung), che disciplina in particolare le notificazioni per invio postale contro ricevuta e per raccomandata con avviso di ricevimento. Il Codice di procedura penale (Strafprozessordnung) e altri atti normativi procedurali rinviano alle pertinenti prescri zioni del Codice di procedura civile. Per i procedimenti di diritto amministrativo è inol tre applicabile la legge sulla notificazione amministrativa (Verwaltungszustellungsge setz, VwZG), che disciplina la procedura di notificazione delle autorità federali e delle autorità finanziarie (Landesfinanzministerien). Inoltre, le notificazioni possono essere inviate per raccomandata (§ 4 VwZG) e quale prova di avvenuta notificazione è suffi ciente l’avviso di ricevimento. In linea di principio il documento è reputato consegnato il terzo giorno dopo la consegna alla posta, anche se il terzo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo. La notificazione è anche possibile per posta con un cer tificato di notificazione (Zustellungsurkunde), nel qual caso sono applicabili i paragrafi 177-182 del Codice di procedura civile (§ 3 VwZG). È inoltre ammessa la notifica zione da parte delle autorità contro ricevuta, nel qual caso il destinatario firma una ri cevuta con la data della consegna. L’ufficiale notificante annota la data della notifica zione sulla busta del documento da consegnare. La notificazione da parte delle auto rità non può in linea di principio essere fatta la domenica, i giorni festivi e di notte (§ 5 n. 3 VwZG).
2.3 Austria
Nel diritto processuale austriaco, per tutti i settori giuridici vale la regola secondo cui l’inizio e la decorrenza dei termini legali e giudiziali non vengono compromessi da sa bati, domeniche, giorni festivi o dal Venerdì Santo. Se tuttavia cade su uno di questi giorni, la fine di un termine è prorogata al giorno feriale seguente. Per i termini tra pri vati, l’inizio della decorrenza concordato per via contrattuale va calcolato, fatti salvi al tri modi, escludendo il giorno dell’evento determinante. In questo settore non sono previste disposizioni concernenti l’inizio o la fine della decorrenza del termine durante il fine settimana o un giorno festivo. Nel caso dei termini formali, dal computo sono esclusi i giorni necessari per il trasporto postale del documento, per cui è sufficiente che l’invio sia effettuato l’ultimo giorno di decorrenza del termine. Nel caso dei termini materiali, per contro, i giorni del trasporto postale sono compresi nel computo, per cui
è determinante l’effettiva ricezione e non l’invio (tempestivo). La legge federale au striaca sulla notificazione di documenti delle autorità (Zustellgesetz – ZustG) disci plina la notificazione dei documenti trasmessi dai tribunali e dalle autorità amministra tive. Contiene disposizioni relative alle diverse tipologie di notificazioni fisiche ed elet troniche e alle rispettive regole di ricezione (in particolare notificazione a destinatari, notificazioni con o senza accertamento di recapito, notificazione sostitutiva, deposito, invio successivo, rinvio, inoltro e distruzione).
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 La problematica della notificazione di sabato
Con l’invio per posta A-Plus la notificazione è effettuata – come nel caso di altri invii non raccomandati – direttamente nella buca lettere o nella casella postale del desti natario senza che quest’ultimo debba confermare per iscritto la ricezione18. Diversa mente dagli invii postali tradizionali, quelli per posta A-Plus sono muniti di un numero d’invio che permette di tracciare l’invio in Internet (sistema di ricerca «Track&Trace»), visualizzando in particolare il momento in cui la Posta ha recapitato l’invio al destina tario, ossia da quando l’invio è pervenuto nella sfera d’influenza del destinatario. Se condo la giurisprudenza del Tribunale federale questo momento è determinante per il calcolo del termine19. A differenza degli invii effettuati per posta A-Plus, quelli effet tuati per raccomandata sono recapitati soltanto contro firma del destinatario o di una persona autorizzata.
La problematica della notificazione di invii che determinano l’inizio della decorrenza di un termine con la posta A-Plus si presenta come segue.
Termini procedurali
La notificazione di sabato può comportare degli svantaggi per quei destinatari che di sabato non sono presenti (in ufficio) e quindi non notano subito l’arrivo di una comuni cazione d’autorità che determina l’inizio della decorrenza di un termine. Secondo il vi gente diritto processale, un termine fissato in giorni inizia a decorrere il giorno succes sivo all’evento determinante (notificazione), ossia la domenica, indipendentemente dall’effettiva presa in conoscenza. Il destinatario che ritira in ritardo la comunicazione dalla buca lettera (p. es. il lunedì seguente) perde il corrispondente numero di giorni della decorrenza del termine. Può inoltre sbagliarsi in merito al momento della notifi cazione (lunedì invece di sabato) in quanto quest’ultimo non figura sull’invio stesso e calcolare quindi scorrettamente il numero di giorni del termine, rischiando in tal modo di non osservare il termine e subire un pregiudizio giuridico.
Cfr. AMSTUTZ/ ARNOLD, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler (a cura di), Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, art. 44, n. marg. 14a seg. In relazione alle comunicazioni secondo il diritto di locazione DTF 143 III 15 consid. 4.1; DTF 137 III 208 consid. 3.1.2; DTF 122 III 316 consid. 4b; in relazione alla notificazione di decisioni d’imposizione secondo il diritto fiscale DTF 122 I 139 consid. 1; in relazione ai proce dimenti secondo il diritto delle assicurazioni sociali DTF 142 III 599 consid. 2.4.1. 9/26
Il problema interessa soltanto i settori del diritto che consentono la notificazione al sa bato con posta ordinaria di comunicazioni che determinano l’inizio della decorrenza di un termine, in particolare la procedura amministrativa, il diritto fiscale e il diritto delle assicurazioni sociali. La maggior parte delle leggi processuali della Confederazione non contengono prescrizioni formali per la notificazione di comunicazioni delle auto rità. Spetta all’autorità decidere se la comunicazione va notificata per posta ordinaria o per raccomandata. Quest’ultimo modo è di per sé vantaggioso per il destinatario per ragioni probatorie. Tuttavia la posta A-Plus offre ora un’alternativa più economica che comporta però i suddetti svantaggi per il destinatario.
La situazione è diversa per quanto riguarda le comunicazioni delle autorità penali nel campo d’applicazione del Codice di procedura penale, che prescrive espressamente la notificazione contro firma (ossia invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta; art. 85 CPP20), nonché per la maggior parte delle comunicazioni nei procedi menti civili (cfr. art. 138 cpv. 1, per eccezioni v. cpv. 4 CPC). Per gli invii postali racco mandati il problema descritto non si pone già solo perché attualmente la Posta non li consegna di sabato e perché l’esigenza della firma esclude praticamente qualsiasi er rore riguardo al momento della notificazione.
Termini del diritto civile materiale
La problematica della notificazione di sabato può presentarsi con determinati termini del diritto civile materiale, come illustra ad esempio il seguente caso della disdetta, mediante posta A-Plus, secondo il diritto di locazione. Conformemente alla teoria della ricezione assoluta nel diritto di locazione21 applicata dal Tribunale federale, la disdetta del contratto di locazione esplica i suoi effetti non appena rientra nella sfera d’influenza del destinatario. Per il destinatario assente (dall’ufficio) di sabato risultano svantaggi comparabili a quelli descritti nell’ambito del diritto processale: perde il corri spondente numero di giorni della decorrenza del termine e rischia di sbagliarsi sul momento della notificazione con la conseguenza di calcolare in modo scorretto e nel peggiore dei casi di non rispettare il termine di 30 giorni per la contestazione della di sdetta dinanzi all’autorità di conciliazione (art. 273 CO). Può pure calcolare in modo scorretto il termine di disdetta.
È il caso di aggiungere che la problematica non si presenta per tutti i termini del diritto civile materiale. L’inizio della decorrenza dei termini di prescrizione o di certi termini d’azione, ad esempio, è determinato da altri eventi quali il verificarsi di un danno o la conclusione di un contratto, e non dalla notificazione di una comunicazione tramite la Posta.
Ciò vale anche la procedura penale minorile, cfr. art. 3 PPMin. La cosiddetta «teoria della ricezione assoluta» prevede che in caso di dichiarazioni scritte tra persone assenti, inviate tramite posta ordi naria, la comunicazione è considerata ricevuta nel momento in cui il postino consegna l’invio al destinatario o lo depone nella sua buca lettere (la dichiarazione è entrata nella sfera d’influenza del destinatario), sempreché si possa contare sul fatto che quest’ultima venga svuotata in quel momento, cfr. CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 2018, Art. 1 OR N. 107, DFT 137 III 208 consid. 3.1.2. L’effettiva conoscenza non importa, cfr. DTF 143 II 15 consid. 4.1; 140 III 244 pag. 247 consid. 5.1; 137 III 208 pag. 213 consid. 3.1. Di conseguenza il destinatario si assume l’intero rischio di una sua eventuale assenza. Per i casi speciali vale la cosiddetta «teoria della ricezione relativa», che la giurisprudenza applica alla diffida del locatore secondo l’art. 257d CO e all’au mento di pigione secondo l’art. 269d CO. In questo caso l’effettiva conoscenza è determinante. La comunicazione è considerata ricevuta soltanto quando il destinatario l’ha effettivamente presa in consegna. 10/26
Termini del diritto penale materiale:
Nel settore del diritto penale materiale, la problematica descritta può presentarsi in particolare per quanto riguarda il termine di querela secondo l’articolo 31 del Codice penale22 (CP; 3 mesi), che può tra l’altro iniziare a decorrere con la notificazione (ad es. comunicazione scritta dell’identità dell’autore del reato).
3.1.2 Approccio risolutivo conformemente all’articolo 142 capoverso 1bis
nCPC Al fine di eliminare gli svantaggi della notificazione di sabato, nel quadro della revi sione del CPC il legislatore ha introdotto un nuovo articolo 142 capoverso 1bis nCPC dal tenore seguente:
«Se una notificazione avviene per invio postale ordinario ai sensi dell’articolo 138 ca poverso 4 un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è ricono sciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la comunicazione secondo il capo verso 1 è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente.»
Questa soluzione risolve il problema per le comunicazioni nei procedimenti civili, in quanto nel caso in cui avviene di sabato, la notificazione è reputata avvenuta il giorno feriale seguente (per lo più un lunedì). La medesima regola è applicata se la notifica zione avviene di domenica o in un giorno festivo riconosciuto. Il termine inizia allora a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è reputata avvenuta la notificazione (art. 142 cpv. 1 CPC). In altre parole, la notificazione inizia a esplicare i suoi effetti il primo giorno feriale seguente. La regola fondamentale secondo cui i termini iniziano a decorrere il giorno successivo l’evento che fa scattare la loro decorrenza non viene modificata. Di conseguenza, in futuro il destinatario di invii che determinano l’inizio della decorrenza di un termine non dovranno più chiedersi, al momento di svuotare la buca lettere al lunedì, se l’invio è giunto il sabato o il lunedì: in entrambi i casi il ter mine inizia a decorrere il martedì.
uesta soluzione presenta lo svantaggio che l’inizio della decorrenza del termine è «prorogato» di almeno due giorni. Si fonda inoltre sul presupposto che nessuno svuota la buca lettere al sabato, il che non è corretto né per i privati né, a seconda delle circostanze, per le aziende. I destinatari che in effetti lo fanno beneficiano di al meno due giorni supplementari (di regola domenica e lunedì), il che può comportare una disparità di trattamento. Anche il fatto che la definizione dei giorni feriali determi nanti sia collegata al luogo del tribunale può comportare disparità di trattamento: se, ad esempio, la vigilia del Digiuno ginevrino («Jeûne genevois») un tribunale di Gine vra invia con posta A-Plus una decisione a un avvocato vodese che la riceve il giorno successivo, quest’ultimo beneficia della finzione di recapito nonostante nel suo Can tone il giorno di ricezione sia feriale23.
22 RS 311.0 Cfr. STÉPHANE ABBET, Délais, féries et suspensions selon la LP, le CPC et la LTF – Etat des lieux et perspectives d’harmonisation, in : ZSR 142/2023, pag. 338. 11/26
Nel complesso, la finzione di recapito migliora la posizione dei destinatari di notifica zioni che determinano l’inizio della decorrenza di un termine ma comporta un ritardo procedurale di alcuni giorni. In considerazione della durata totale delle procedure e nonostante il principio della celerità procedurale, tale ritardo appare trascurabile.
3.2 Attuazione
La citata mozione chiede di applicare la soluzione adottata nel CPC a tutte le altre leggi che contengono disposizioni sul computo dei termini. Dal principio dell’unità dell’ordinamento giuridico risulta che il computo di un termine deve essere determi nato in base al diritto che fissa tale termine24. In dettaglio è possibile distinguere i se guenti gruppi.
- Il diritto processuale civile, penale, amministrativo e delle assicurazioni sociali nonché la legge sul Tribunale federale contengono disposizioni esaurienti sul computo dei termini25 che in genere concernono il computo, l’osservanza, la proroga, la sospensione, l’inosservanza e la restituzione dei termini. Singole leggi materiali contengono prescrizioni speciali per il computo dei termini, come la legge federale sull’imposta federale diretta (art. 119 segg. LIFD). L’avamprogetto prevede di inserire la nuova disposizione proposta nelle perti nenti leggi.
- Il diritto civile e penale materiale contiene soltanto disposizioni mirate sul com puto dei termini26. Al fine di colmare le lacune, per i termini secondo il diritto ci vile la giurisprudenza ha elaborato la cosiddetta teoria della ricezione assoluta (cfr. n. 3.1.1). La legge federale sulla notificazione della posta nei fine setti mana e nei giorni festivi è un atto trasversale, applicabile tra l’altro ai termini del diritto civile e penale materiale, che può inoltre comprendere la disposi zione proposta. In tal modo non occorre adeguare separatamente gli arti coli 77-78 del Codice delle obbligazioni27 (CO) o gli articoli 31 e 110 CP.
- La legge sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato non è applicabile ai termini materiali del diritto pubblico28. Laddove il diritto pubblico materiale non prevede prescrizioni proprie per il computo dei termini, a titolo sussidiario pos sono essere applicati per analogia i principi del CO29 – rispettivamente della legge sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – o della PA30. Va rile vato che non vi sono indizi secondo cui, in questo ambito, la problematica della notificazione di sabato sia rilevante nella prassi, dato che non viene tematiz zata nella giurisprudenza e nella letteratura. Per di più, sovente l’inizio della
Questo principio vale per tutto il diritto federale, cfr. DFT 137 III 208 consid. 3.1.2. Cfr. art. 142-146 CPC; art. 89-94 CPP; art. 20-24 PA; art. 38-42 LPGA; art. 44-50 LTF. In particolare art. 77 CO o art. 110 cpv. 6 CP. 27 RS 220 Cfr. l’ingresso della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato. Cfr. URS PETER CAVELTI, in: Auer/Müller/Schindler (a cura di) VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2019, osservazione preliminare all’art. 20-24, nota a piè di pagina 5 con rimando a IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsre chtsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, 6a ed. 1986, n. 34 B IVb. Cfr. THOMAS SÄGESSER, Handkommentar Vernehmlassungsgesetz, 2005, art. 7, n. marg. 17 in relazione al termine materiale in art. 7 LCo. 12/26
decorrenza dei termini materiali del diritto pubblico non è collegato a una notifi cazione per posta bensì a un altro evento, motivo per cui tendenzialmente la problematica in questione non si presenta.
- Nel campo d’applicazione del diritto cantonale, per il computo dei termini vanno considerate le sue prescrizioni, in particolare anche per l’applicazione del diritto federale da parte di autorità cantonali. Sono fatte salve disposizioni speciali nel pertinente diritto materiale della Confederazione.
Va osservato che, per la determinazione dei giorni festivi, l’articolo 142 capoverso 1bis nCPC (così come il cpv. 3 del vigente art. 142) rimanda al diritto del Cantone in cui ha sede il tribunale. Questa disposizione diverge da quelle delle altre leggi procedurali della Confederazione (p. es. art. 20 cpv. 3 PA o art. 45 cpv. 2 LTF). Di norma è appli cabile il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. Il legislatore ha voluto questa differenziazione nel quadro dell’unificazione del CPC31 e l’ha pure mantenuta senza modifiche in occasione della recente adozione dell’arti colo 142 capoverso 1bis nCPC.
Ai fini dell’attuazione della mozione è adatto un atto mantello con cui modificare sia le leggi procedurali e materiali da considerare in special modo sia la legge sulla decor renza dei termini al sabato (cfr. anche n. 6.3).
La nozione di notificazione, contenuta nel titolo dell’atto mantello «legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi» è correlata nel modo seguente alle nozioni di «inizio della decorrenza del termine» e «inizio del termine»: il termine inizia a decorrere con la notificazione giuridicamente efficace della comunica zione che fa scattare la decorrenza del termine, mentre l’inizio del termine designa l’inizio del computo del termine, ossia il momento dal quale il termine viene compu tato32. Con il nuovo ordinamento, l’efficacia giuridica di una notificazione avvenuta il sabato o un giorno festivo viene prorogata al giorno feriale seguente mediante la fin zione di recapito. Il termine inizia quindi a decorrere, conformemente alla normativa tramandata, il giorno successivo.
4 Commenti ai singoli articoli
4.1 Legge sulla procedura amministrativa (PA)
Art. 20 cpv. 2bis
La PA disciplina il computo dei termini procedurali all’articolo 20 e rimette al potere di screzionale dell’autorità la scelta della forma della notificazione delle comunicazioni e dunque anche della modalità d’invio. Il diritto ammette pertanto in linea di massima gli invii non raccomandati. Il caso in cui una comunicazione è recapitata «soltanto dietro firma», ossia mediante invio raccomandato, è retto dal vigente capoverso 2bis33. Al
Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593, in particolare 6680 Cfr. ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2a ed. 2021, n. marg. 114. Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, in particolare 3956. 13/26
fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio po stale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre adeguare l’articolo 20 PA.
Riallacciandosi alla vigente terminologia, il nuovo capoverso 2bis lettera b stabilisce la conseguenza legale – ossia la finzione del recapito al giorno feriale seguente – nel caso di una consegna senza firma di una comunicazione di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario. Vi sono inclusi gli invii postali non raccomandati, come in particolare le comunicazioni inviate con la posta A-Plus oppure tramite un corriere. Se ad esempio un invio è recapitato di sabato, esso è reputato notificato in modo giuridi camente efficace soltanto il lunedì successivo. In applicazione dell’articolo 20 capo verso 1 PA, il termine inizia a decorrere il giorno seguente, ossia il martedì. Se il lu nedì è un giorno festivo riconosciuto, l’invio è reputato recapitato il martedì («il primo giorno feriale seguente») e il termine inizia a decorrere il mercoledì.
Per ragioni di sistematica l’attuale disposizione sul momento della notificazione dietro firma (art. 20 cpv. 2bis) è trasposto in un nuovo capoverso 2bis lettera a e in tedesco è al contempo adeguato all’uso attuale della lingua («siebten» invece di «siebenten»). Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
L’articolo 20 capoverso 2bis PA si applica alla procedura negli affari amministrativi trat tati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 1 PA) e alle procedure di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. il rimando nell’art. 37 della legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF34). Non è pertanto necessario adeguare separatamente la LTAF.
Art. 20 Abs. 3
Il diritto vigente disciplina al capoverso 3 il caso in cui l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo. L’attuale formulazione è ade guata per ragioni di sistematica. Il primo periodo rimane invariato (il testo tedesco su bisce una modifica redazionale) mentre il secondo periodo diventa un nuovo capo verso 4. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 20 cpv. 4
Il nuovo capoverso 4 stabilisce il diritto che determina i giorni festivi cantonali ricono sciuti da considerare in relazione alla notificazione recapitabile senza firma (cpv. 2bis lett. b) e all’ultimo giorno del termine (cpv. 3). Come già nel diritto vigente (cfr. cpv. 3 secondo periodo), valgono i giorni festivi riconosciuti dal diritto federale o cantonale35, ma è determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rap presentante.
34 RS 173.32 Per una panoramica dei giorni festivi cantonali riconosciuti si veda l’elenco «Giorni festivi legali o considerati tali in Svizzera», consultabile all’indirizzo https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Pubblicazioni & servizi > Diritto processuale civile. 14/26
4.2 Legge sul Tribunale federale (LTF)
Art. 44 cpv. 2
L’inizio della decorrenza dei termini nei procedimenti secondo il diritto sul TF è disci plinato all’articolo 44 LTF. Per i procedimenti dinanzi al TF in linea di massima non sussiste l’obbligo dell’invio raccomandato36. La situazione di partenza è dunque para gonabile a quella dei procedimenti retti dalla PA (cfr. n. 4.1). Ne consegue che per stabilire il momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre adeguare l’articolo 44 LTF.
Per ragioni di sistematica appare per contro inopportuno adeguare l’articolo 40 LTF come richiesto dalla mozione CAG-N 22.3381 in quanto esso disciplina il patrocinio.
Il tenore dell’articolo 44 LTF è paragonabile a quello dell’articolo 20 PA. La proposta di riunire le due modalità di notificazione, con e senza firma, nel capoverso 2 lettere a e b si orienta di conseguenza a quella formulata per la PA e valgono dunque per ana logia i medesimi commenti (cfr. n. 4.1).
Art. 45 cpv. 2
Il vigente capoverso 2 stabilisce il diritto che determina i giorni festivi, questione che viene ora disciplinata nell’articolo 45a. Il capoverso 2 è pertanto abrogato. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 45a Diritto cantonale determinante
Il nuovo articolo 45a stabilisce quale sia il diritto che determina i giorni festivi in rela zione all’inizio (art. 44) e alla fine (art. 45) della decorrenza di un termine. Per ragioni di sistematica, il tenore del vigente articolo 45 capoverso 2 viene ripreso, senza modi fiche, e inserito in un nuovo articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
4.3 Legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato
La nuova disposizione concernente la notificazione di invii di sabato, di domenica e in giorni festivi integrata nella legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sa bato costituisce una norma surrogatoria per il diritto civile e penale materiale.
Un argomento a favore della revisione della legge federale sulla decorrenza dei ter mini nei giorni di sabato è che questa costituisce già un contenitore normativo idoneo
Almeno per i procedimenti di diritto civile, l’invio contro ricevuta di decisioni del TF che determinano l’inizio della decorrenza di un termine è tuttavia la norma conformemente all’art. 71 LTF in combinato disposto con art. 10 cpv. 2 della legge di procedura civile federale (PC; RS 273), cfr. AMSTUTZ/ARNOLD, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler (a cura di), Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, art. 44, n. marg. 14. 15/26
per gli scopi qui perseguiti: nella sua versione vigente di legge trasversale, essa è ap plicabile anche ai termini legali e delle autorità del diritto civile e penale materiale (sono esclusi i termini fissati per contratto37).
Anche se nel settore del diritto civile materiale gli articoli 77 e 78 CO contengono di sposizioni sul computo dei termini, queste considerano, quale evento che determina l’inizio della decorrenza del termine, la conclusione del contratto e non la comunica zione postale. L’invio di una comunicazione per posta non è contemplato nel CO, mo tivo per cui la giurisprudenza ha sviluppato le teorie riconosciute della ricezione (cfr. n. 3.1.1). Inoltre, il CO non attua direttamente l’equiparazione del sabato ai giorni fe stivi per quanto riguarda la fine del termine bensì la risolve mediante un rimando di comodo alla legge sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato38. Queste disposi zioni non si prestano dunque a essere integrate con una disposizione concernente la notificazione postale di sabato in quanto manca un elemento di collegamento.
Nel settore del diritto penale materiale, l’articolo 110 capoverso 6 CP prescrive che il mese e l’anno siano computati secondo il calendario comune. Il CP non contiene tut tavia alcuna disposizione sull’inizio e la fine della decorrenza dei termini. Una disposi zione sulla problematica della notificazione di sabato costituirebbe pertanto un corpo estraneo.
L’articolo 1 (di due) della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sa bato stabilisce che il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficial mente39, il che è importante nel caso in cui un termine scade di sabato40. Questa di sposizione rimane invariata. Finora però la legge in questione non disciplinava l’effi cacia giuridica della notificazione di comunicazioni di sabato e quindi indirettamente neanche l’inizio della decorrenza di un termine. Ciò cambierebbe con l’integrazione proposta.
Titolo dell’atto e abbreviazione
Il vigente titolo contempla unicamente la «decorrenza dei termini nei giorni di sabato». La disposizione proposta concerne per contro anche la notificazione di comunicazioni di domenica e nei giorni festivi riconosciuti. Al fine di tenere conto del campo d’appli cazione ampliato è necessario adeguare il titolo dell’atto. Nell’uso comune, i giorni di sabato e domenica sono riuniti nell’espressione «fine settimana» (Wochenende in te desco e week-end in francese), da cui risulta il nuovo titolo «Legge federale sulla de correnza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni fe stivi». Per agevolarne la citazione è introdotta l’abbreviazione LFTC.
ULRICH G. SCHROETER, in: Widmer Lüchinger/Oser (a cura di), Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7a ed.l. 2020, Art. 78 OR, n. marg. 12. Cfr. art. 78 cpv. 1 CO e il rimando di comodo nella nota a piè di pagina 41, all’art. 1 della LF sulla decorrenza dei termini nei giorni di sa bato. La LF sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato è stata emanata nel 1963 poiché allora le aziende private e le amministrazioni pub bliche erano passate alla settimana lavorativa di cinque giorni. In relazione ai termini si trattò di tenere conto del fatto che i servizi pubblici e le aziende private iniziarono a tenere chiusi gli uffici e gli sportelli il sabato, cfr. il messaggio del Consiglio federale concernente il dise gno di legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato (Messaggio del 19.10.1962 circa al computo dei termini includenti un sabato, in Sunti di Messaggi del Consiglio federale all’Assemblea federale, FF 1962 II 1493). Se l’ultimo giorno di un termine è una domenica o un giorno festivo, tale termine scade il primo giorno feriale seguente. 16/26
Ingresso
Il vigente ingresso rimanda alle disposizioni della vecchia Costituzione federale del 29 maggio 187441, che nel quadro della revisione sono sostituite con le corrispondenti disposizioni dell’attuale Costituzione federale42 del 18 aprile 199943
La legge continua a fondarsi sulla competenza normativa della Confederazione nel campo del diritto civile (art. 122 Cost., corrisponde all’art. 64 vCost. 1874), del diritto penale (art. 123 Cost., corrisponde all’art. 64bis vCost. 1874), della procedura dell’Am ministrazione federale (art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 Cost., corrispondono all’art. 103 vCost. 1874) e della procedura del Tribunale federale (art. 188 cpv. 2 Cost., corri sponde agli art. 106–114bis vCost.). L’articolo 85 numero 2 vCost. 1874 corrisponde ora all’articolo 164 Cost. 1999 ma, non istituendo alcuna competenza normativa, viene tralasciato nel nuovo ingresso.
Art. 1a cpv. 1
La nuova disposizione sancisce il principio secondo cui la notificazione di una comu nicazione recapitata senza firma del destinatario di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente (finzione di re capito). La diposizione considera in particolare la notificazione mediante posta ordina ria (p. es. posta A-Plus) o tramite corriere. La terminologia è paragonabile a quella dell’articolo 20 capoverso 2bis lettera b PA, per cui valgono per analogia i pertinenti commenti (cfr. n. 4.1).
In aggiunta va osservato che la presente disposizione è applicabile a tutte le comuni cazioni di autorità e privati, a prescindere dalla questione se la notificazione della co municazione abbia fatto scattare la decorrenza di un termine procedurale o di un ter mine del diritto materiale. La disposizione è applicabile alle notificazioni che determi nano l’inizio della decorrenza del termine del diritto penale materiale (p. es. art. 31 CP per quanto riguarda la querela) o del diritto civile materiale (p. es. art. 266c CO per quanto riguarda la disdetta di abitazioni). È parimenti irrilevante che si tratti di un ter mine stabilito dalla legge, da un’autorità o da un contratto (cfr. d’altro canto l’art. 1 della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato, che non include i termini stabiliti per contratto). Questo ampio campo d’applicazione attua la mozione CAG-N 22.3381, secondo cui la nuova disposizione va applicata anche all’articolo 77 CO. Questa disposizione disciplina il computo dei termini del diritto civile materiale stabiliti dalla legge o da un contratto (in merito al carattere dispositivo nelle relazioni del diritto civile cfr. art. 1a cpv. 3).
A seconda della costellazione, la disposizione proposta può avere profonde ripercus sioni per il mittente e per il destinatario. L’impatto della nuova disposizione sui termini del diritto civile materiale può essere illustrato sulla base della disdetta secondo il di ritto di locazione di locali abitativi o commerciali. Affinché sia osservato il termine,
La vecchia Costituzione federale del 1847 (vCost., stato 20.4.1999) può essere consultata al link seguente: https://www.fedlex.ad min.ch/eli/cc/1/1_1_1/it 42 RS 101 Si veda in merito anche la Tavola di concordanza tra la Costituzione del 1848 e quella del 1999, messa a disposizione dall’UFG e consul tabile all’indirizzo www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Progetti di legislazione conclusi > Costituzione. 17/26
le comunicazioni di disdetta devono regolarmente giungere al destinatario entro la fine del mese. In merito il seguente esempio:
- secondo il diritto vigente, la notificazione al sabato 30.1 di una dichiarazione di volontà che determina l’inizio della decorrenza di un termine, come la disdetta di locali abitativi o commerciali, è reputata avvenuta con validità giuridica in ap plicazione della teoria della ricezione assoluta; il termine di disdetta di tre mesi inizia domenica 31.1 e finisce il 30.4;
- secondo il nuovo diritto, nel caso in cui la comunicazione di disdetta è notifi cata mediante posta A-Plus il sabato 30.1, scatta la finzione di recapito se condo cui la notificazione è considerata recapitata soltanto il giorno feriale se guente, ossia il lunedì 1.2. Di conseguenza, il termine di disdetta di tre mesi scade a fine maggio (invece che a fine aprile) o al primo termine possibile. Se i termini di disdetta sono fissi, il rinvio può risultare decisamente più importante (p. es. 6 o 12 mesi).
Il mittente che si è fidato dell’assicurazione44 della Posta che con la posta A-Plus l’in vio sarebbe stato consegnato il giorno seguente (nell’esempio il sabato 30.1), in fu turo sarà confrontato con un sorprendente rinvio del termine che per lui risulta svan taggioso mentre è vantaggioso per il destinatario, che per di più evita di cadere in er rore (cfr. n. 3.1.1). La nuova finzione di recapito rimpiazza nel suo campo d’applica zione (ossia in caso di invii non raccomandati nel fine settimana o in un giorno festivo) la teoria della ricezione assoluta non scritta (cfr. n. 3.1.1).
Per il resto si deve partire dal presupposto che la teoria della ricezione assoluta conti nuerà a essere applicabile, in particolare nel caso di invii postali raccomandati e di al tri invii consegnati in un giorno feriale. Se ad esempio la comunicazione di disdetta è inviata con posta A-Plus il giovedì 28.1 e giunge nella sfera d’influenza del destinata rio il venerdì 29.1, il termine di disdetta inizia a decorrere ancora in gennaio. Il desti natario che è assente il venerdì continua anche in futuro ad assumersi i rischi risul tanti. Se ad esempio viene a conoscenza della disdetta soltanto il lunedì, può erro neamente credere che sia stata consegnata il sabato o il lunedì, con le note conse guenze (cfr. n. 3.1.1).
Art. 1a cpv. 2
Conformemente al capoverso 2, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dal diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede il destinatario o il suo rappresentante. Questo criterio di collegamento corrisponde all’interesse del destinatario. Nel pre sente contesto la regolamentazione, introdotta nel diritto processuale civile, secondo cui vanno considerati i giorni festivi riconosciuti nel luogo del tribunale (cfr. art. 142 cpv. 1bis nCPC, i relativi commenti al n. 3.1.2), non è pertinente dato che non è pen dente alcun procedimento giudiziario e quindi non vi è un luogo del tribunale. Il CPC, dal canto suo, non è modificato per i motivi suesposti (cfr. 3.2).
Cfr. le Condizioni generali (CG) della Posta svizzera all’indirizzo www.post.ch > Condizioni generali (CG). 18/26
Art. 1a cpv. 3
È prevista una riserva per disposizioni divergenti in altre leggi federali (p. es. l’art. 142 cpv. 1bis nCPC concernente il diritto applicabile per determinare i giorni festivi ricono sciuti, che si orienta al luogo del tribunale e non al domicilio o alla sede della parte o del suo rappresentante) o in accordi contrattuali.
4.4 Codice penale militare (CPM)
Il Codice penale militare vigente disciplina all’articolo 211 il computo, la proroga e la restituzione dei termini nelle procedure del reclamo in materia disciplinare e del ri corso disciplinare al tribunale per il personale militare. Integrare la nuova regolamen tazione della finzione di recapito sovraccaricherebbe questa disposizione. L’arti colo 211, inoltre, è caratterizzato da una successione poco logica delle questioni ivi regolamentate. Per questi motivi si propone un aggiustamento redazionale e dal punto di vista della sistematica. Il contenuto del vigente articolo 211 è ripartito su tre nuovi articoli strutturati tematicamente e integrato con la nuova disposizione concer nente la notificazione nei giorni di sabato e festivi. In futuro, l’articolo 211 tratterà sol tanto ancora il computo, mentre l’articolo 211a tratterà il rispetto e la proroga e l’arti colo 211b la restituzione dei termini.
Art. 211 Termini: computo
La nuova formulazione dell’articolo 211 riassume le disposizioni concernenti l’inizio e la fine della decorrenza di un termine. Il capoverso 1 tratta l’inizio del termine e corri sponde senza modifiche materiali al vigente capoverso 2.
Il capoverso 2 disciplina l’inizio della decorrenza del termine nel caso in cui la comuni cazione di un’autorità sia notificata in un fine settimana o in un giorno festivo con po sta ordinaria, ossia senza firma del destinatario (finzione di recapito). La situazione di partenza è paragonabile a quella delle procedure nel campo d’applicazione della PA in quanto neppure nelle procedure del reclamo in materia disciplinare e del ricorso di sciplinare al tribunale per militari sussiste l’obbligo di raccomandata. La soluzione pro posta si orienta dal punto di vista del contenuto a quella prevista per la PA (cfr. in me rito n. 4.1).
Il vigente capoverso 3 disciplina il caso in cui l’ultimo giorno utile di un termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto. L’attuale formulazione non chiarisce però quale diritto sia applicabile per determinare i «giorni festivi ricono sciuti». Il nuovo capoverso 3 precisa che si tratta dei giorni festivi riconosciuti dal di ritto federale o cantonale.
Il capoverso 4, infine, stabilisce che a tal scopo si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 211a Termini: rispetto e proroga
Il nuovo articolo 211a riprende senza modifiche i capoversi 1 e 4 del vigente arti colo 211 CPM riunendoli tematicamente in un unico articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 211b Termini: restituzione
Il nuovo articolo 211b riprende senza modifiche i capoversi 5 e 6 del vigente arti colo 211 CPM riunendoli tematicamente in un unico articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
4.5 Procedura penale militare (PPM)
La vigente procedura penale militare disciplina all’articolo 46 il computo, l’osservanza e la proroga dei termini. Come nel caso del CPM, anche qui si procede a un aggiusta mento sotto il profilo della sistematica: con la presente revisione il computo dei termini sarà trattato nell’articolo 46 con l’aggiunta della nuova disposizione concernente la notificazione nel fine settimana e nei giorni festivi, mentre i capoversi 2-4 del vigente articolo 46, concernenti il rispetto e la proroga dei termini, sono spostati in un nuovo articolo 46a.
Art. 46 Computo
Finora, il computo dei termini per i procedimenti penali militari era retto dall’articolo 46 PPM. Per la notificazione delle comunicazioni delle autorità penali militari non è pre scritta una forma determinata, diversamente da quanto vale per i procedimenti penali civili (cfr. art. 85 cpv. 2 CPP). La situazione di partenza è quindi paragonabile a quella delle procedure nel campo d’applicazione della PA (cfr. in merito n. 4.1). Da ciò ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunica zione di un’autorità, consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata noti ficata, occorre adeguare l’articolo 46 PPM.
Dal punto di vista del contenuto, la soluzione proposta si orienta a quella prevista per la PA (cfr. in merito n. 4.1). La nuova finzione per le notificazioni durante il fine setti mana o un giorno festivo è inserita in un nuovo capoverso 2.
Il diritto vigente disciplina nel capoverso 1 secondo periodo il caso in cui l’ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo. Per ragioni di cronologia questa disposizione è spostata in un nuovo capoverso 3. L’at tuale formulazione stabilisce che sono determinanti i giorni riconosciuti festivi «dal di ritto del Cantone di domicilio della parte o del suo rappresentante», mentre secondo il nuovo capoverso 3 sono determinanti i giorni riconosciuti festivi dal diritto federale o cantonale. Il nuovo capoverso 4 precisa che si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 46a Rispetto e proroga
Il nuovo articolo 46a riprende senza modifiche i capoversi 2-4 del vigente articolo 46 PPM riunendoli tematicamente in un unico articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
4.6 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Art. 118a Notificazione
Per le comunicazioni delle autorità fiscali non vige alcun obbligo di raccomandata. La situazione di partenza è quindi paragonabile a quella delle procedure nel campo d’applicazione della PA (cfr. in merito n. 4.1). Ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre un adeguamento.
La gestione dei termini nel campo d’applicazione della LIFD si fonda su diverse disposizioni. Dal punto di vista della sistematica, appare opportuno inserire la finzione di recapito come una nuova disposizione nella parte quinta (Procedura) titolo secondo (Principi di procedura generali) capitolo quarto (Termini). In tal modo si garantisce che la nuova disposizione si applichi a tutte le procedure di notificazione che determinano l’inizio della decorrenza di un termine nel campo d’applicazione della LIFD.
Il computo dei termini per la procedura di reclamo è disciplinato all’articolo 133 LIFD, dove per altro si potrebbe teoricamente collocare la nuova disposizione. In questo caso occorrerebbe però integrare anche l’articolo 135 LIFD concernente la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, dato che l’articolo 140 LIFD stabilisce un ter mine di 30 giorni dalla notificazione della decisione su reclamo per impugnare quest’ultima davanti alla commissione di ricorso cantonale. Si dovrebbe di conse guenza prevedere anche un disciplinamento per la notificazione della decisione su re clamo nel fine settimana e nei giorni festivi, il che risulterebbe più oneroso dell’inte grazione delle disposizioni sui termini nell’articolo 118a LIFD, al titolo secondo capi tolo quarto.
Dal punto di vista del contenuto la soluzione proposta si orienta ampliamente a quella prevista per la PA (cfr. n. 4.1). Ne diverge la disposizione relativa ai giorni riconosciuti festivi dal diritto cantonale. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina, per determinare i giorni festivi nel campo d’applicazione della LIFD si applica il diritto del Cantone di tassazione45, che a sua volta è stabilito in base agli ar ticoli 105 -107 LFD. L’articolo 118a capoverso 2 riprende questa regolamentazione consolidata.
Cfr. ad esempio la sentenza del TF del 19 dicembre 1996, consid. 2a, in: Archivio di diritto fiscale svizzero (ASA) 66, 240 pag. 241 nonché PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Teil III, 2015, N 14 zu Art. 133 DBG. 21/26
Art. 119
L’articolo 119 viene ora collocato sotto la rubrica «Proroga». Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
4.7 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) Art. 38 Computo dei termini
Il computo e la sospensione dei termini nella procedura secondo il diritto delle assicu razioni sociali sono retti dall’articolo 38 LPGA. Non vige alcun obbligo di raccoman data. La situazione di partenza è pertanto paragonabile a quella prevista per le proce dure nel campo d’applicazione della PA (cfr. in merito n. 4.1). Ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre adeguare l’articolo 38 LPGA.
Per ragioni sistematiche, il computo e la sospensione dei termini sono ora disciplinati in due articoli separati: l’articolo 38 tratta unicamente il computo dei termini e ha una nuova rubrica «Computo dei termini», mentre il vigente capoverso 4 concernente la sospensione dei termini è spostato in un nuovo articolo 38a con la rubrica «Sospen sione dei termini».
La terminologia dell’articolo 38 LPGA è paragonabile a quella dell’articolo 20 PA. La proposta riunione delle due tipologie di notificazione, con e senza firma, nel nuovo ca poverso 3 lettera a (vigente art. 2bis) e lettera b (nuova disposizione) si orienta quindi a quella formulata per la PA; valgono per analogia i relativi commenti (cfr. n. 4.1).
Il diritto vigente disciplina al capoverso 3 il caso in cui l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto. Il primo periodo è ripreso senza modifiche nel nuovo capoverso 4 mentre il contenuto del secondo periodo è ora spostato nel capoverso 5.
Conformemente al capoverso 5, per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il che finora era disciplinato nel vigente capoverso 3. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 38a Sospensione dei termini
Il nuovo articolo 38a riprende senza modifiche il capoverso 4 del vigente articolo 38 LPGA. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
4.8 Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettro
nica nella giustizia (LCEG) (disegno) Diverse disposizioni del presente atto mantello, segnatamente gli articoli 20 PA e 44 LTF, sono al contempo oggetto del disegno di una legge federale concernente le piat taforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG)46, al momento in di scussione in seno all’Assemblea federale. Dal punto di vista legislativo, s’impone un coordinamento a causa delle procedure legislative parallele e delle date di entrata in vigore ancora ignote. A tempo debito sarà dunque necessario inserire una disposi zione di coordinamento alla cifra II dell’atto mantello. Come promemoria è già stato inserito un pertinente segnaposto.
Dal punto di vista dei contenuti, tra il presente atto mantello e la LCEG non vi sono sovrapposizioni dirette. L’obiettivo normativo della mozione CAG-N 22.3381 è di tro vare una soluzione, nel caso delle notificazioni tramite la Posta svizzera, al problema degli invii consegnati per posta A-Plus il sabato o un giorno festivo e inosservati (in particolare problematica dell’errore nel computo del termine e rischio di pregiudizio le gale, cfr. n. 3.1.1). Questo problema non sussiste nel caso della notificazione elettro nica tramite piattaforma: quest’ultima rilascia la ricevuta di richiamo non appena il de stinatario richiama per la prima volta il documento47. La notificazione è reputata avve nuta al momento del primo richiamo, come indicato sulla ricevuta di richiamo48. È dunque il destinatario stesso a far scattare, quasi con le sue mani, l’inizio della decor renza del termine e non può di conseguenza sbagliarsi sulla data. Se i documenti elettronici sono consultati di sabato su una piattaforma ai sensi della LCEG non vi è dunque ragione di mettere in gioco una finzione quale quella proposta con il presente atto mantello per le notificazioni postali.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto ha ripercussioni marginali per la Confederazione in quanto le comunica zioni delle autorità federali che determinano l’inizio della decorrenza di un termine no tificate durante il fine settimana o un giorno festivo cagionano un ritardo della proce dura di pochi giorni. Nonostante il principio della celerità procedurale, ciò appare tra scurabile in considerazione della durata totale delle procedure. Non sono previste ri percussioni misurabili per le finanze o il personale della Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re gioni di montagna Nel campo d’applicazione del diritto cantonale (inclusi i Comuni), per il computo dei termini vanno considerate innanzitutto le prescrizioni da quello previste. I Cantoni e i Comuni sono invitati a esaminare la necessità di adeguare i loro ordinamenti giuridici al fine di uniformare il più possibile a livello svizzero le norme sulla notificazione di
46 FF 2023 679 (Messaggio) e FF 2023 680 (Disegno)
Art. 22 cpv. 4 lett. b D-LCEG. Art. 20 cpv. 2ter PA (nella versione LCEG). 23/26
invii che determinano l’inizio della decorrenza di un termine. Va sottolineato che il Cantone di Ginevra ha già avviato pertinenti revisioni49 e che nel Canton Vaud è pen dente una mozione in tal senso50.
Le città, gli agglomerati e le regioni di montagna non sono interessate dal progetto in quanto non sono competenti in materia.
5.3 Ripercussioni sulla società
Il progetto mira a uniformare a livello federale la regolamentazione della notificazione di comunicazioni il sabato e nei giorni festivi. L’ordinamento speciale introdotto dall’ar ticolo 142 capoverso 1bis nCPC per i procedimenti civili diventa in tal modo una rego lamentazione generale, di cui beneficiano i destinatari in quanto il termine inizia a de correre successivamente. Specularmente, tale regolamentazione può comportare corrispondenti svantaggi per i mittenti.
In futuro, non sarà più sufficiente che un invio entri di sabato nella sfera d’influenza del destinatario per far scattare l’inizio della decorrenza di un termine. Saranno dun que i mittenti, e non più i destinatari, a doversi assumere il rischio della notificazione di sabato. Contrariamente all’attuale giurisprudenza51, per le comunicazioni che non richiedono una ricevuta non è più possibile che una notificazione faccia scattare la decorrenza del termine di sabato e quindi che il termine inizi a decorrere la domenica.
La nuova regolamentazione interviene, in particolare per i termini del diritto civile ma teriale, a favore dei destinatari nell’equilibrio tra gli interessi dei mittenti e dei destina tari creato dal Tribunale federale. Per quanto riguarda la disdetta secondo il diritto di locazione, ad esempio, viene a mancare l’attuale possibilità di inviare la disdetta con posta A-Plus l’ultimo giorno del termine di disdetta che cade di sabato. Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario abbia effettivamente ricevuto la disdetta al sabato e ne abbia preso atto (in questo senso la finzione di recapito è eccessiva; questa condi zione concerne naturalmente anche gli altri ambiti giuridici considerati dalla mozione). Il destinatario beneficia della proroga del termine e la problematica dell’errore nel computo del termine viene a cadere. Durante i giorni feriali continua a essere applica bile senza riserve la teoria della ricezione assoluta sviluppata dalla giurisprudenza con tutti i suoi vantaggi e svantaggi. La nuova finzione di recapito della notificazione nei fine settimana e nei giorni festivi ha ripercussioni analoghe nel diritto civile mate riale e nel diritto procedurale: non il destinatario bensì il mittente sopporta gli svan taggi dell’assenza.
Cfr. nota a piè di pagina 4. Cfr. nota a piè di pagina 16. Cfr. p. es. DTF 140 III 244 consid. 5.1; sentenza 2C_1032/2019 del 11.3.2019 consid 3.3. 24/26
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La competenza normativa della Confederazione nell’ambito del diritto in materia di termini non è globale ma risulta dalle pertinenti competenze settoriali.
L’avamprogetto si limita ad adeguare disposizioni concernenti il computo dei termini nel diritto federale. Tange dunque soltanto quest’ultimo e non interferisce nei settori di competenza dei Cantoni e dei Comuni, che sono invitati a esaminare i loro ordina menti giuridici in relazione alle notificazioni di sabato.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La principale base giuridica per il computo dei termini è la Convenzione europea sul computo dei termini52, che disciplina il computo dei termini procedurali e del diritto materiale, ma non la notificazione di comunicazioni che fanno scattare l’inizio della decorrenza di un termine o la sospensione dei termini53.
La soluzione proposta è compatibile con la suddetta convenzione. Se si applica la fin zione di recapito proposta, il termine inizia a decorrere il giorno seguente la notifica zione fittizia. In altre parole, il momento in cui la notificazione inizia a esplicare i suoi effetti è prorogato al giorno feriale successivo. La regola fondamentale sancita all’arti colo 3 della Convenzione, secondo cui i termini iniziano a decorrere il giorno succes sivo alla loro attivazione non viene toccata54.
Alle notificazioni internazionali in materia civile e commerciale è applicabile la Con venzione dell’Aja del 196555 relativa alla notificazione. La notificazione di un atto scritto è in linea di principio retta dal diritto dello Stato richiesto. Il servizio richiedente dell’altro Stato può chiedere una forma particolare della notificazione purché non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 5 della Convenzione dell’Aja). Questo principio non entra in conflitto con la soluzione proposta in questa sede per le notificazioni nei giorni di sabato, domenica o festivi.
Alle notificazioni che rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa56 è applicabile quanto detto per analogia. Secondo l’articolo 6 di questa Convenzione, la notifica zione è retta dalla legislazione dello Stato richiesto o non può essere incompatibile con essa.
52 RS 0.221.122.3. La Convenzione si applica ai termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa (art. 1). Il diritto penale procedurale non è contemplato. La Convenzione è stata ratificata da Svizzera, Austria, Liechtenstein e Lussemburgo. Cfr. ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2a ed. 2021, n. marg. 3 seg. Il dies a quo (giorno dell’evento) è finto al giorno feriale seguente. Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) 56 RS 0.172.030.5 25/26
6.3 Forma dell’atto
Per l’attuazione è opportuno emanare un atto mantello con il quale modificare sia la legge sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato sia le leggi procedurali e mate riali da considerare. Tra le singole modifiche vi è una relazione materiale, dato che si tratta di distribuire la medesima idea normativa in diverse leggi federali (finzione di re capito in caso di notificazione di sabato). La riunione delle singole modifiche in un atto mantello evidenzia la loro correlazione interna sottolineando l’unità della materia.