Art. 2 lett. abis Definizione Nel recapito mattutino, la consegna è assicurata nei giorni feriali fino alle 6.30 da parte di organizzazioni di distribuzione specializza- te1. La copertura territoriale si basa sulla domanda e sulla redditività economica del servizio per l’editore (numero di copie e redditività finanziaria attraverso gli introiti degli abbonamenti). Su richiesta degli editori, le organizzazioni che effettuano il recapito mattutino valutano la possibilità di offrire il servizio nelle zone che ne sono ancora sprovviste. A differenza della distribuzione regolare, non esiste un’offerta capillare.
Art. 16 cpv. 5-7 Prezzi Continueranno a essere concesse riduzioni per la distribuzione regolare della stampa regionale e locale e della stampa associativa e delle fondazioni. I criteri per il sostegno rimangono invariati. Per ottenere la riduzione sul prezzo di distribuzione è necessaria una tiratura di almeno 1000 esemplari in abbonamento per edizione sia per la stampa regionale e locale sia per la stampa associativa e delle fondazioni. Ciò corrisponde alla volontà del legislatore se- condo cui le riduzioni devono essere concesse solo ai prodotti della stampa con una tiratura compresa entro i limiti che il Consiglio federale deve determinare. La tendenza al continuo calo della tiratura giustifica il disciplinamento esplicito nella legge di una tiratura minima (cpv. 5). L’ammontare delle riduzioni deve essere approvato dal Consiglio federale (cpv. 6). Questo approva ogni volta a fine anno la riduzio- ne sul prezzo di distribuzione per esemplare che sarà applicata l’anno successivo. La disposizione è adeguata puramente a livello linguistico. Per un periodo limitato di 7 anni, il contributo annuo della Confederazione per la stampa regionale e locale deve essere aumentato da 15 milioni di franchi a 45 milioni di franchi (cpv. 7 lett. a in combinato disposto con cifra II cpv. 3). Questo aumento si traduce in una riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare nettamente superiore rispetto al livello attuale. Tenendo conto della prevista diminuzione dei volumi, la riduzione per esemplare passerà da 26 centesimi (2023) a circa 43 centesimi. Il meccanismo fornirà temporaneamente un più forte sgravio finanziario ai giornali regionali e locali che già ricevono finanziamenti, consentendo inoltre agli editori locali e regionali di investire maggiormente nell’offerta digitale. Secondo la Posta, il prezzo medio per la distribuzione dei quotidiani e dei settimanali regionali e locali in abbonamento è attualmente di circa 47 centesimi per copia. Anche la stampa associativa e delle fondazioni è fortemente colpita dalla trasformazione digitale. Il contributo annuo della Confede- razione deve essere aumentato, per un periodo limitato, dagli attuali 10 milioni di franchi a 30 milioni di franchi (cpv. 7 lett. b in combinato disposto con cifra II cpv. 3). La riduzione sul prezzo di distribuzione di ciascun esemplare aumenterebbe da 18 centesimi (2023) a circa 29 centesimi. I fondi risparmiati potrebbero essere utilizzati anche per investire maggiormente nelle offerte digitali di questa categoria. Una minoranza vorrebbe rinunciare ad aumentare la riduzione sul prezzo di distribuzione per la stampa associativa e delle fondazioni e lasciare il contributo federale a 20 milioni di franchi. La riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare non può in nessun caso essere superiore al prezzo di distribuzione (cpv. 6). Le eventuali differenze della Confederazione saranno compensate l’anno successivo nel calcolo delle nuove riduzioni (art. 47 cpv. 5 OPO). L’aumento dei contributi della Confederazione è valido per sette anni dalla sua entrata in vigore. Trascorso questo termine la modifi- ca di legge decade (cifra II cpv. 3) e torneranno a valere gli importi del sostegno attuale, ossia 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale e 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.
Art. 19a Riduzioni per il recapito mattutino della stampa regionale e locale L’attuale riduzione per le copie di giornale consegnate tramite la distribuzione regolare è legata all’obbligo della Posta di fornire il servizio universale. Questo mandato di servizio universale potrebbe in linea di principio essere esteso al recapito mattutino, obbli- gando la Posta a garantire tale distribuzione in ogni località. La fornitura di un recapito mattutino capillare sarebbe particolarmente impegnativa dal punto di vista logistico e di conseguenza molto costosa da attuare. Anche le scadenze delle redazioni e le tempistiche di stampa per la produzione dei giornali dovrebbero essere anticipate enormemente la sera precedente. Il recapito mattutino finirebbe per soppiantare la distribuzione regolare, che diventerebbe nettamente più cara. Ora dovrà essere sostenuta finanziariamente anche la parte di tiratura che gli editori distribuiscono tramite il recapito mattutino. Gli editori dovrebbero essere liberi di scegliere liberamente il proprio partner di distribuzione a tal fine. Sono dunque concesse riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale da parte di organizzazioni per il recapito mattutino notificate (cpv. 1). Gli esemplari distribuiti da organizzazioni per il recapito mattutino non notificate sono automa- ticamente esclusi dal sostegno. Ove possibile, si seguiranno le migliori pratiche di sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare. Tra le procedure con- solidate rientrano la valutazione del diritto al sostegno e il calcolo, effettuato dall’UFCOM, delle riduzioni sul prezzo di distribuzio- ne, come anche lo svolgimento delle operazioni di pagamento da parte della Posta. Le nuove procedure sono la notifica delle orga- nizzazioni per il recapito mattutino, la fornitura delle prestazioni e la relativa fatturazione da parte di queste organizzazioni e il versamento del sostegno da parte dell’organo amministrativo (Posta). Dato il forte parallelismo tra distribuzione regolare e recapito mattutino, se possibile bisognerà sempre rifarsi alle procedure consolidate, adattandole se necessario. Per il diritto al sostegno di una testata nell’ambito del recapito mattutino si applicano gli stessi criteri attualmente in vigore, fa ecce- zione l’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare (art. 36 cpv. 1 lett. b OPO). Questo ultimo criterio è sostituito dall’affidamento delle copie dei giornali a un’organizzazione notificata ai fini del recapito mattutino. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sostegno nell’ordinanza (cpv. 2).
1 Fra queste vi sono Presto Presse-Vertriebs AG, Schazo AG, Pomona Media AG, La Liberté Média SA, Somedia Distribution AG, Expedito SA, Messageries Romandes SA, Messageries du Rhône SA, Centro Stampa Ticino SA, AZ Vertriebs AG, VS Vertriebs GmbH
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Il Consiglio federale approva la riduzione per esemplare nell’ambito del recapito mattutino. Tale riduzione non può superare il relati- vo prezzo di distribuzione (cpv. 3). Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza che eventuali differenze sono compensate l’anno successivo nel calcolo delle nuove riduzioni (analogamente all’art. 47 cpv. 5 OPO). Durante un periodo di transizione di sette anni, la Confederazione fornirà un contributo annuo di 30 milioni di franchi per la riduzio- ne a favore del recapito mattutino (cpv. 4 in combinato disposto con cifra II cpv. 4). L’estensione al recapito mattutino durante la settimana consentirebbe di sostenere circa 163 milioni di copie in più. Ciò comporterebbe una riduzione per il recapito mattutino di 18 centesimi per esemplare.
Art. 19b Notifica delle organizzazioni per il recapito mattutino I fornitori di servizi postali che effettuano il recapito mattutino dei giornali beneficiando della riduzione devono notificarsi presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) (cpv. 1). Questo obbligo si applica anche alle organizzazioni che, in una determina- ta regione, effettuano il recapito mattutino per conto di un’altra organizzazione. La notifica serve, fra l’altro, a garantire che le orga- nizzazioni per il recapito mattutino si attengano agli standard minimi vincolanti per lo svolgimento operativo (ad es. un’interfaccia conforme per la trasmissione dei dati). In quanto fornitori di servizi postali, le organizzazioni per il recapito mattutino sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 LPO. Ciò comporta in particolare il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore, l’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL) e l’esistenza di una sede, di un domicilio o di una stabile organizzazio- ne in Svizzera. Chiunque sia soggetto all’obbligo di notifica deve separare sul piano contabile il recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione da altre attività (cpv. 2 lett. a) e non può utilizzare le entrate derivanti dal recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione per diminuire i costi di altre attività (cpv. 2 lett. b). Queste disposizioni sono concepite per impedire e verificare sovvenzionamenti trasversali illeciti fra prestazioni. In particolare, occorre garantire che le organizzazioni di recapito mattutino non incassino riduzioni, invece di trasferirle interamente agli editori aventi diritto, aumentando i prezzi di distribuzione in modo ingiusti- ficato. A differenza del sostegno indiretto alla stampa nel caso della distribuzione regolare da parte della Posta, i cui prezzi sono disciplinati nel quadro del servizio universale, per i prezzi del recapito mattutino non vi sono disposizioni specifiche. Non è quindi garantito che i contributi vengano trasferiti integralmente agli editori aventi diritto. Le organizzazioni per il recapito mattutino devono fornire all’UFCOM tutte le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti (cpv. 3). Ciò comprende in particolare la documentazione necessaria per vigilare sul rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale. Eventualmente, l’UFCOM può emanare norme amministrative e tecniche sulla base dell’articolo 34 capoverso 1 LPO.
Art. 19c Procedura Nell’ordinanza il Consiglio federale stabilisce la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni per il recapito mattutino (cpv. 1). La procedura si ispira a quella attualmente in uso per la distribuzione regolare (art. 47 cpv. 5 e 6 OPO). La riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare risulta dalla divisione del contributo di sostegno per il numero di esemplari aventi diritto. L’elaborazione sarà ad opera di un organo amministrativo. Anche in questo caso occorre basarsi sulle esperienze maturate nell’ambito del sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare. L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione (cpv. 2). La Posta dispone di sistemi informatici, che possono essere utilizzati come base per la gestione del recapito mattutino, e anche di competenze soprattutto per convalidare i volumi di distribuzione dichiarati e verificare la loro plausibilità. Il DATEC stipula con la Posta un relativo accordo sulle prestazioni. La gestione della riduzione sul prezzo di distribuzione è un’attività amministrativa ausiliaria. La responsabilità di garantire la riduzione sul prezzo di distribuzione spetta in ogni momento all’UFCOM. Per l’implementazione dei processi e dei sistemi necessari presso l’organo amministrativo e le organizzazioni per il recapito mattutino occorre un periodo di transizione. Oltre ai compiti dell’organo amministrativo, nell’ordinanza sono specificati anche gli obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino e degli editori aventi diritto al sostegno. Questi ultimi devono garantire che i volumi dichiarati siano registrati in modo completo e senza sovrapposizioni con gli esemplari che rientrano nella distribuzione regolare della Posta. 6 Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione Per il pacchetto di misure proposto occorreranno ulteriori 55 milioni di franchi all’anno, da prelevare dalle risorse generali della Confederazione.
La proposta avanzata in questo progetto rende necessario il reclutamento di nuovi collaboratori presso l’UFCOM. Con il potenzia- mento del recapito mattutino il dispendio amministrativo aumenterà considerevolmente e non potrà essere gestito tramite le risorse di personale esistenti. Per i compiti aggiuntivi dovrà essere creato un nuovo posto a tempo pieno. 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Il potenziamento del sostegno indiretto alla stampa rafforza i media locali, a beneficio di tutte le regioni. I giornali e i periodici a carattere locale e regionale a bassa tiratura saranno ulteriormente agevolati perché sarà aumentato l’importo della riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare. Le regioni periferiche e gli agglomerati urbani ne trarranno vantaggio perché aumenterà la distribuzione nell’ambito della distribuzione regolare e del recapito mattutino.
Non vi sono implicazioni finanziarie o di personale per i Cantoni e i Comuni. 6.3 Ripercussioni sull’economia Le ripercussioni sull’economia si prospettano da lievi a trascurabili.
L’estensione del sostegno indiretto alla stampa al recapito mattutino riduce l’effetto di distorsione della concorrenza causata dal sostegno stesso.
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6.4 Ripercussioni sulla società Gli effetti sulla società sono positivi. Si migliorano infatti le condizioni quadro per garantire in tutte le regioni linguistiche un’offerta mediatica variata, rilevante per la democrazia e la società. 6.5 Ripercussioni sull’ambiente Il progetto di modifica di legge ha un impatto positivo sull’ambiente. Se il maggiore margine di manovra finanziario viene utilizzato per convertire offerte stampate in quelle online, a lungo termine il consumo di carta e di energia nella produzione diminuirà. 6.6 Altre ripercussioni Il progetto di modifica di legge non ha altre ripercussioni rilevanti.
7 Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità Le modifiche proposte si basano sull’articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il quale attribuisce alla Confederazione le competenze nel settore postale. Con le modifiche proposte si continua fondamentalmente ad applicare il modello di sostegno indiretto alla stampa già in uso. 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Il progetto è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi internazionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali. Rispetta in particolare le esigenze, vincolanti per la Svizzera, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e tiene conto della libertà di espressione (art. 10 CEDU). 7.3 Forma dell’atto Il progetto modifica la LPO. Gli articoli 2 lettera abis e 19a-19c nonché la modifica dell’articolo 16 capoverso 7 sono limitati a un periodo di sette anni. 7.4 Subordinazione al freno alle spese Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione, gli articoli 19a e 16 capoverso 7 LPO necessitano del consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, dato che possono comportare nuovi sussidi ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi (55 milioni di franchi supplementari). 7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata. 7.6 Conformità alla legge sui sussidi Oggigiorno per la distribuzione regolare di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale, nonché di pub- blicazioni della stampa associativa e delle fondazioni, sono concesse riduzioni pari a 50 milioni di franchi. L’importanza sul piano democratico e di politica istituzionale di un sostegno indiretto alla stampa è già stata illustrata al numero 3.3. I criteri per avere diritto alla riduzione e la procedura per l’assegnazione dei contributi, contenuti nell’ordinanza sulle poste, rimangono invariati. Nel caso specifico l’UFCOM decide, come avviene attualmente, rilasciando una decisione sul diritto al sostegno, e il Consiglio federale ap- prova le riduzioni per esemplare. Il sostegno indiretto alla stampa è stato approvato l’ultima volta dal Parlamento nel 2010 e va mantenuto. Per un periodo di transizione di sette anni, i giornali regionali e locali saranno finanziati con 75 milioni di franchi l’anno (di cui 45 mio. di fr. per la distribuzione regolare e 30 mio. di fr. per il recapito mattutino) e la stampa associativa e delle fondazioni sarà sostenuta con 30 milioni di franchi l’anno. Dopo la scadenza del termine, i finanziamenti scenderanno nuovamente al livello attuale, ossia 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale e 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazio- ni. Inoltre, il sostegno indiretto alla stampa per il recapito mattutino dei giornali regionali e locali sarà abolito. 7.7 Delega di competenze legislative L’articolo 16 capoverso 5 LPO prevede già oggi una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri per il sostegno indiretto alla stampa. Il Consiglio federale ha sancito tali criteri all’articolo 36 capoversi 1-4 OPO. Questi rimangono invariati. Con l’aumento dei contributi rispettivamente a 45 e 30 milioni di franchi l’anno, gli importi delle riduzioni sul prezzo di distribuzione per copia possono essere aumentati per entrambe le categorie. Per quanto riguarda l’estensione al recapito mattutino, l’articolo 19a capoverso 2 del progetto di modifica della LPO prevede analo- gamente una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri di sostegno. L’articolo 19c del progetto di modifica della LPO trasferi- sce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni riguardanti il recapi- to mattutino (cfr. anche n. 5). 7.8 Protezione dei dati Il progetto non contiene alcuna modifica rilevante per la protezione dei dati.
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Allegato
Sostegno indiretto alla stampa oggi e in futuro
Scopo di utilizzo Importo totale annuo in mio. di fr.* Importo totale annuo in mio. di fr.*
2023; Per un periodo di 7 anni dopo il periodo di transizione
Distribuzione regolare da parte della Posta 30 45 Stampa locale e regionale 20 30 Stampa associativa e delle fondazioni
Recapito mattutino
Stampa locale e regionale 0 30
Totale 50 105
* Provenienza dei fondi: risorse generali della Confederazione
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