Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
Ufficio federale di topografia swisstopo
Dicembre 2023
Modifica della legge sulla geoinformazione Introduzione del catasto delle condotte svizzero (CCCH) Rapporto esplicativo relativo all’apertura della procedura di consultazione
1
Panoramica In Svizzera le condotte di approvvigionamento e smaltimento sono documentate e accessibili in modi molto di- versi. Un complemento alla legge sulla geoinformazione intende creare la base giuridica per un catasto delle condotte svizzero (CCCH). Quest’ultimo dovrebbe fornire geodati in modo completo ed esaustivo a livello svizzero sulle condotte sotterranee e terrestri e sulle relative infrastrutture, nella qualità necessaria e in forma armonizzata, al fine di sostenere la sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi nel sottosuolo, nonché la digitalizzazione e il coordinamento nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione. Ciò fornirà un importante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento della società con energia, acqua e comunicazioni nonché allo smaltimento.
Situazione iniziale In Svizzera i valori delle infrastrutture situate nel sottosuolo sono enormi e, con una rete di circa 550'000 chilometri, rag- giungono un valore di sostituzione di oltre 450 miliardi di franchi per le reti di approvvigionamento e di smaltimento (com- preso il corpo stradale). Questi sono documentati in modo diverso a livello comunale e cantonale e le informazioni sono accessibili in modi diversi. È necessario intervenire per fornire informazioni sulle condotte nella qualità richiesta e in forma armonizzata per l'intero territorio della Confederazione Svizzera. Sulla base del rapporto del Consiglio federale «Bericht des Bundesrates zur Nutzung des Untergrundes in Erfüllung des Postulats 11.3229, Kathy Riklin, vom 17. März 2011», dal 2015 l'Amministrazione federale sta pertanto lavorando a un catasto delle condotte nazionale. Nel 2019 è stato posto in consultazione un rapporto concettuale che è stato approvato a larga maggioranza. Il rapporto concettuale è stato poi integrato con i risultati del successivo studio di economicità. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il DDPS di elaborare le basi legali per un catasto delle condotte nazionale. Il presente progetto attua tale mandato.
Contenuto del progetto Con un complemento alla legge sulla geoinformazione (LGI)1 si intende creare le basi legali per un catasto delle condotte svizzero (CCCH). Il fulcro del progetto è costituito dalle disposizioni sul CCCH, contenute nella nuova sezione 4a della LGI. Con l'introduzione del CCCH, anche gli operatori di rete saranno tenuti a fornire una documentazione digitale spaziale della rete di condotte. In particolare lo scopo e il contenuto del CCCH, le competenze (in particolare i ruoli della Confede- razione e dei Cantoni), l'obbligo di fornire i dati e la sicurezza devono essere regolamentati a livello legislativo. Inoltre, saranno apportate ulteriori modifiche alla legge, come nuove definizioni legali e regolamentazioni concernenti il finanzia- mento e la valutazione. Le regolamentazioni di dettaglio concernenti il CCCH — come per il catasto delle restrizioni di diritto pubblico delle proprietà – dovranno essere disciplinati dal Consiglio federale in un'ordinanza.
1 RS 510.62
2
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Fabbisogno di intervento
I valori delle nostre infrastrutture situate nel sottosuolo sono enormi e, con una rete di circa 550'000 chilometri, raggiungono un valore di sostituzione di oltre 450 miliardi di franchi per le reti di approvvigionamento e di smaltimento (compreso il corpo stradale), con tendenza è in aumento. Il valore in termini di importanza per la società e l'economia è molte volte superiore. Ciò significa che esiste anche un notevole potenziale di causare danni. Circa dieci anni fa, vari interventi politici a livello nazionale hanno affrontato i temi dello sfruttamento del sottosuolo e della mancanza di una documentazione sufficiente (ad esempio: mozione 09.4067 del deputato al Consiglio degli Stati Gutzwi- ler «Il sottosuolo nel caos», mozione 13.3108 della consigliera nazionale Trede «Fratturazione idraulica in Svizzera», postulato 11.3229 della consigliera nazionale Riklin «Uso del sottosuolo»). Le mozioni corrispondenti sono state in parte respinte dal Parlamento (p. Es. la mozione Gutzwiller). Sulla base del rapporto del Consiglio federale del 5 dicembre 2014 sull'utilizzo del sottosuolo in adempimento al postulato 11.3229, Kathy Riklin, del 17 marzo 2011, un gruppo di lavoro federale interdipartimentale – sotto la guida dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE – si è occupato di questo tema. Un elemento chiave individuato in questo contesto è il catasto delle condotte (acqua, acque di scarico, gas, teleriscaldamento, elettricità, comunicazioni, ecc.). L'Ufficio fede- rale di topografia swisstopo è stato incaricato di chiarire la questione. Nel 2017 è stato pubblicato uno studio di fattibilità2 al riguardo, che conclude che un «catasto delle condotte svizzero» non solo è fattibile, ma risponde anche all'esigenza di una migliore documentazione del sottosuolo. Successivamente è stato costituito un gruppo di lavoro paritetico Catasto delle condotte svizzero composto da rappresentanti di tutti i gruppi di interesse interessati da un catasto delle condotte svizzero (CCCH). Questo gruppo di lavoro ha redatto il rapporto concet- tuale3, per il quale nel 2019 è stata condotta una procedura di consultazione. Nell'ambito del processo di consultazione sono pervenuti 58 pareri (26 Cantoni, 3 partiti politici, 29 associazioni e altre organizzazioni interessate).4 Un Cantone e un'associazione hanno rinunciato per iscritto a partecipare alla procedura di consultazione. Tra i cantoni e le istituzioni partecipanti, 13 hanno accolto il CCCH in conformità al rapporto concettuale senza proposte relative al contenuto e 36 con proposte relative al contenuto; 5 hanno sostanzialmente respinto il CCCH (non esplicitamente, ma in modo da critico a molto critico) e 2 hanno esplicitamente rifiutato un CCCH.5 La scelta di includere o meno le sonde geotermiche nel CCCH è stata oggetto di un dibattito controverso. Di conseguenza, il rapporto concettuale è stato rivisto e i costi e gli aspetti di efficienza economica sono stati rivisti nell'analisi di economicità esterna6. l 17 settembre 2021 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto concettuale7, integrato dai risultati dello studio di economicità, insieme al risultato della procedura di consultazione. Contemporaneamente, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della pro- tezione della popolazione e dello sport DDPS di elaborare le basi legali. Secondo il Consiglio federale, il rapporto evidenzia che i dati sul catasto delle condotte a livello nazionale sono incompleti, eterogenei e caratterizzati da incertezze. Per questo motivo la Confederazione dovrà elaborare, in stretta collaborazione con i partner interessati, in particolare i Cantoni e i Comuni, un catasto delle condotte svizzero (CCCH).
1.2 Obiettivi
Il CCCH ha lo scopo di fornire geodati sulle condotte terrestri e sotterranee e sulle relative infrastrutture nella qualità richiesta e in forma armonizzata per il territorio della Confederazione svizzera, al fine di supportare la sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi in sotterraneo, nonché la digitalizzazione e il coordinamento nella pia- nificazione, nella progettazione e nella costruzione e di contribuire all'approvvigionamento sicuro della società in termini di energia, acqua e comunicazioni, nonché di smaltimento dei rifiuti. Su questa base, possono essere resi possibili ulteriori sviluppi per altri scopi.
1.3 Alternative esaminate e soluzione selezionata
L'alternativa più estrema al CCCH consisterebbe nel rinunciare a una soluzione a livello svizzero; questa opzione è stata esaminata durante la preparazione del rapporto concettuale.8 Circa la metà dei Cantoni prevede disposizioni giuridiche esplicite in merito al catasto delle condotte. In questi Cantoni e città i catasti delle condotte sono già in esercizio, mentre in altri sono ancora in fase di elaborazione. Se il catasto delle condotte non sarà realizzato, la Svizzera non disporrà di informazioni completamente armonizzate e capillari sulle infrastrutture di approvvigionamento e di smaltimento. La deci- sione di rinunciare al CCCH è stata quindi abbandonata nella fase del rapporto concettuale.
2 «Leitungskataster Schweiz», studio di fattibilità di Laube & Klein AG su incarico dell’Ufficio federale di topografia swisstopo, 18 maggio 2017. 3 Rapporto «Catasto delle condotte svizzero (LKCH); visione, strategia e concezione», del 6 maggio 2019. 4 Rapporto concernente la visione, la strategia e la concezione del catasto delle condotte svizzero (rapporto sul catasto delle con- dotte svizzero), rapporto sui risultati della consultazione del 20 dicembre 2019, p. 3. 5 Rapporto concernente la visione, la strategia e la concezione del catasto delle condotte svizzero (rapporto sul catasto delle con- dotte svizzero), rapporto sui risultati della consultazione del 20 dicembre 2019, p. 4. 6 Schwenkel, Christof et al., Studie zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierung eines Leitungskatasters Schweiz LKCH, Interface Politik- studien Forschung Beratung, 12 gennaio 2021. 7 Rapporto «Catasto delle condotte svizzero (LKCH); visione, strategia e concezione», del luglio 2021. 8 Rapporto «Catasto delle condotte svizzero (LKCH); visione, strategia e concezione», del luglio 2021, p. 41.
3
Nel quadro dei lavori preliminari sono stati discussi due modelli organizzativi: - Modello organizzativo A «Aggregazione»: Il CCCH è un compito federale; la responsabilità di garantirlo spetta alla Confederazione, anche se l'esercizio del CCCH sarà eventualmente svolto da geodienste.ch, un'azienda interna della Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione del Catasto (CGC), una sotto-organizzazione della Confe- renza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA). I Cantoni sono responsabili dell'aggregazione dei dati. - Modello organizzativo K «Cantonale»: Modello organizzativo K "Cantonale":
Il CCCH è disciplinato dal diritto federale, ma è un compito cantonale. Analogamente al Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP), ogni Cantone gestisce la propria parte del CCCH. L'accesso a tutti i dati del CCCH è reso possibile su una piattaforma. A prescindere dalle competenze, i due modelli organizzativi si sono differenziati solo leggermente durante la valutazione; in particolare, i flussi di dati sono in definitiva quasi identici. Dopo aver consultato la Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione del Catasto (CGC), una conferenza di specialisti della DCPA, è stato scelto il modello organizzativo A. Questo modello è giuridicamente più semplice e garantisce una migliore armonizzazione dei dati. Per quanto riguarda il contenuto del CCCH, si è discusso se esso debba includere tutte le condotte – comprese quelle private situate su terreni privati – o solo le condotte di servizio per l’approvvigionamento e lo smaltimento. Al fine di pro- teggere le informazioni sulle condotte destinate a scopi privati, si è deciso di includere nel CCCH solo le condotte destinate a scopi privati situate su suolo pubblico, ma non le altre condotte destinate a scopi privati (cfr. Il numero 4 di seguito, in merito all'art. 18b LGI). Tuttavia, i proprietari di condotte destinate scopi privati possono registrare le loro condotte su base facoltativa e inserirle nei dati del CCCH. Infine, sono state esaminate anche delle varianti relative alla completezza del CCCH. Non tutte le informazioni sugli im- pianti sono ancora disponibili in formato digitale. Inoltre, ci sono anche piccoli e micro-impianti nel settore dell’approvvigio- namento e dello smaltimento (p.es. piccole cooperative locali di approvvigionamento idrico) che non dispongono ancora di informazioni vere e proprie sugli impianti. Una variante del CCCH consiste nel riunire nel CCCH tutti i dati necessari per il CCCH provenienti dalle informazioni esistenti sugli impianti e, in aggiunta, i dati delle condotte private situate su suolo pubblico. L'altra variante prevede l'introduzione di un obbligo di documentazione aggiuntivo per le reti di tutti gli elementi delle condotte industriali (acqua, acque di scarico, gas, elettricità, comunicazioni e teleriscaldamento). La possibilità di realizzare l'altra variante dipende dal fatto che la Confederazione abbia la competenza legislativa di emanare un obbligo di documentazione. Un parere legale esterno9 giunge alla conclusione che le ampie competenze di cui all'articolo 75a capoversi 1 e 2 della Costituzione federale (Cost.)10 («compete alla Confederazione», «emana prescrizioni») consentono alla Confederazione di imporre obblighi ai Cantoni e ai privati; ciò vale anche per la documentazione spaziale digitale dei dati delle condotte (cfr. anche il par. 6.1). Sulla base di questa constatazione e della necessità di completezza del catasto delle condotte, è stata scelta la variante con obbligo di documentazione per tutte le reti di condotte.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto di legge non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202011 sul programma di legislatura 2019-2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2015-201912. Questa modifica di legge sarà invece inserita nel messaggio sul programma di legislatura 2023-2027. L’emanazione di basi legali per un CCCH nella legge sulla geoinformazione del 5 ottobre 200713 (LGI) è opportuna anche per altri motivi. Il Consiglio federale e la DCPA hanno adottato la «Strategia per la geoinformazione in seno alla Confede- razione» rispettivamente l'11 dicembre 2020 e il 17 settembre 2020. In essa illustrano come intendono mettere in rete geoinformazioni aggiornate e affidabili e renderle facilmente accessibili a tutti. La «Strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione» comprende un piano d'azione che viene aggiornato annualmente. Esso include il progetto partner «Catasto delle condotte svizzero» nel campo d'azione 2 «Collegamento dei geodati». La proposta è anche il risul- tato di un lavoro scaturito da iniziative parlamentari (cfr. N. 1.1). Infine, si può fare riferimento anche alla «strategia svizzera per il sottosuolo» della Commissione federale di geologia (CFG).
1.5 Evasione delle iniziative parlamentari
Il progetto non permette di evadere direttamente le iniziative parlamentari.
2 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo
2.1 Global Fundamental Geospatial Data Themes (UN)
Il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla gestione globale delle informazioni geospaziali ha sviluppato una serie di 14 temi fondamentali georeferenziati, pubblicati nel 2019 in un rapporto intitolato «Global Fundamental Geospatial Data The- mes». Secondo gli autori, il set rappresenta i dati georeferenziati minimi necessari per uno Stato. Il set di dati è stato inoltre espressamente sviluppato per supportare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030; UN 2030 Sustainable Development Agenda). Le condotte di approvvigionamento e smaltimento e i relativi impianti sono inclusi
9 Felix Uhlmann/Beat Stalder/Florian Fleischmann, Verfassungsgrundlagen für einen Leitungskataster Schweiz, perizia del 15 mag- gio 2023 all’attenzione dell’Ufficio federale di topografia (non pubblicato), n. marg. 73 e 79. 10 RS 101 11 FF 2020 1777 12 FF 2020 8385 13 RS 510.62
4
nel tema «Physical Infrastructure», mentre le linee per la trasmissione di dati sono incluse anche nel tema «Transport Networks» del set di geodati minimo. Uno studio sulla questione dei set di dati chiave per la Svizzera ha raccomandato l'adozione dei «Global Fundamental Geospatial Data Themes» se si vogliono definire set di dati chiave anche per la Sviz- zera.14 Le condotte di approvvigionamento e di smaltimento dovrebbero quindi costituire una componente centrale dei geodati nazionali della Svizzera.
2.2 Unione europea (UE)
La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE15) è una direttiva dell'UE volta a creare un'infrastruttura co- mune e transfrontaliera per i geodati in Europa. L'obiettivo è quello di rendere tutti i dati e le informazioni importanti delle istituzioni pubbliche ricercabili, accessibili via Internet e combinabili. In questo contesto, ne sono interessati quasi tutti i geodati di base e i dati geografici specifici delle autorità. In particolare gli impianti di approvvigionamento e smaltimento (cfr. direttiva INSPIRE, Allegato III, n. 6). Le disposizioni vincolanti di attuazione della direttiva INSPIRE menzionano espli- citamente le seguenti reti di condotte: Electricity network, Oil, Gas and Chemicals network, Sewer network, Telecommuni- cations network, Thermal network (qui si intende il telecalore), Water network. La Commissione europea ritiene che queste serie di dati armonizzati costituiscano un importante prerequisito per un'efficace attuazione delle direttive comunitarie in materia ambientale. La direttiva INSPIRE non prescrive espressamente la raccolta di nuovi set di geodati (art. 4 cpv. 4 della direttiva INSPIRE); si tratta unicamente di mantenere disponibili i geodati nazionali esistenti in forma unitaria e di presentarli in modo unitario. La direttiva INSPIRE prescrive quindi soltanto l'elaborazione e la presentazione unitarie delle condotte esistenti.
2.3 Confronto con Paesi selezionati
A titolo di esempio si riportano le situazioni dei paesi limitrofi Germania, Francia, Austria e dei Paesi Bassi.
Germania: In Germania non esistono catasti delle condotte statali. Recenti ricerche hanno dimostrato che in Germania la maggior parte dei portali informativi sulle condotte sono sviluppati e gestiti da operatori privati, in particolare il portale informativo sulle condotte Infrest e il servizio d’informazione BIL. Il portale ELBE+ è un portale di informazione sulle condotte gestito dal Land di Amburgo. Da un rapporto del 2020 si evince quanto segue: «Non è prevedibile che in Germania venga istituito un servizio di informazione sulle condotte basato su standard digitali unitari, perché il processo richiederebbe un alto livello di disponibilità a concordare degli standard per i dati». Infrest e, in modo analogo, BIL e ELBE+ offrono agli operatori di rete la possibilità di memorizzare gratuitamente le proprie aree di competenza e/o aree di rete nel portale di informazione sulle condotte e di mantenerle aggiornate; ciò corrisponde all'incirca all’elenco degli operatori di rete previsto per la Sviz- zera (cfr. di seguito l’art. 18b LGI). Tuttavia, poiché in Germania non esiste un registro centrale di tutti gli operatori di condotte, nessuno dei portali del meta sistema attivi in tutta la Germania può garantire che tutti gli operatori di condotte siano pienamente registrati.
Francia: In Francia, lo scopo di tutte le misure nel settore delle informazioni sulle condotte consiste nel prevenire i danni alle con- dotte; le misure si basano principalmente sulla legislazione in materia di protezione ambientale. L'Institut national de l'en- vironnement industriel et des risques (Ineris), un'agenzia statale, gestisce una piattaforma nazionale dal 2012 circa. Entro il 31 marzo 2012 tutte le reti di approvvigionamento e smaltimento dovevano essere segnalate a questa piattaforma per ogni singolo comune sul cui territorio passano delle condotte della rete. Alcune parti delle informazioni dovranno essere georeferenziate entro la fine del 2026. Il contenuto della piattaforma corrisponde attualmente all'incirca a quello dell’elenco degli operatori di rete previsto per la Svizzera (cfr. di seguito in merito all’art. 18b LGI). La consultazione della piattaforma è richiesta per legge per alcuni lavori di costruzione.
Austria: Attualmente non c’è l’intento di creare una soluzione a livello nazionale. La creazione di catasti digitali delle condotte e di sistemi informativi sulle condotte è di competenza degli operatori di rete e dei comuni. Ciò riguarda principalmente l'ap- provvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque di scarico. Secondo le linee guida di promozione per la gestione delle acque comunali, è possibile usufruire di un incentivo federale per la creazione di un catasto digitale delle condotte. Inoltre, possono essere previsti anche incentivi regionali. Vi sono tuttavia anche città e comuni, come ad esempio la città di Vienna, che dispongono di un catasto delle condotte che fornisce informazioni su tutte le condotte e le costruzioni sotterranee su suolo pubblico.
Paesi Bassi: Nei Paesi Bassi le informazioni sulle condotte si fondano su una base legale con l'acronimo WIBON16. L'autorità catastale olandese (the Netherlands Cadastre, Land Registry and Mapping Agency) gestisce dal 2008 un sistema d’informazione sulle condotte che registra le condotte di approvvigionamento e di smaltimento. L'agenzia funge anche da piattaforma di comunicazione tra i committenti delle costruzioni e gli operatori di reti di approvvigionamento e smaltimento. Chiunque desideri effettuare lavori di costruzione meccanica nel terreno o nel sottosuolo deve prima inviare una richiesta all'agenzia e riceverà quindi informazioni con i dettagli di contatto degli operatori di rete e un estratto del piano del catasto delle condotte.
14 cfr. Andreas Lienhard/Daniel Kettiger, Raumbezogene Schlüsseldatensätze für die Schweiz, studio del 1° luglio 2020 all'atten- zione dell'Ufficio federale di topografia, centro di competenza per il public management dell'Università di Berna, p. 71.
15 INSPIRE è l'acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe.
16 The Netherlands act for information exchange regarding overground and underground grids and networks.
5
3 Aspetti fondamentali del progetto
3.1 Il nuovo regolamento proposto
Con una revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI) si intende creare le basi legali per il CCCH. Il CCCH è un compito di garanzia della Confederazione; in altri termini, la Confederazione può anche delegare la gestione del CCCH o del relativo geoservizio a terzi. Si prevede di trasferire la gestione a geodienste.ch, un'azienda interna alla KGK-CGC. Il CCCH è composto da due sottosistemi: a. da un elenco di operatori di rete, strutturato per Comuni, con i relativi dati di contatto, liberamente accessibile su Internet (livello di autorizzazione di accesso A); b. dal catasto delle condotte (il catasto delle condotte in senso stretto) sotto forma di geoservizio che mostra le condotte degli elementi delle condotte industriali (sono previsti acqua, acque di scarico, gas, elettricità, comunicazioni e teleri- scaldamento), accessibile per le richieste individuali tramite registrazione con numero di cellulare e, per gli utenti istituzionali, previa autorizzazione e comunicazione dei dati di accesso (livello di autorizzazione di accesso B). Il catasto delle reti di condotte contiene alcuni dati (sottoinsieme) provenienti dalle informazioni sugli impianti dell’operatore della rete di approvvigionamento o smaltimento, nonché altri dati relativi a condotte di approvvigionamento e smaltimento private, nella misura in cui queste corrono su suolo pubblico. In genere è responsabilità del rispettivo Cantone raccogliere i dati che costituiscono il contenuto del CCCH. I proprietari dei dati sono tenuti a fornirli al Cantone. A differenza della maggior parte degli altri geodati ufficiali di diritto federale, la protezione e la sicurezza rivestono un ruolo importante per i dati del CCCH. Ciò si riflette già nel fatto che l'accesso non sarà libero. Inoltre, l'uso del CCCH deve essere monitorato per garantire la sicurezza. In ultima analisi, per proteggere le infrastrutture critiche dovrà essere possi- bile escludere alcune di esse dal contenuto del CCCH. Parallelamente al CCCH, dovrebbe essere introdotto l'obbligo per gli operatori di rete di fornire una documentazione digi- tale spaziale delle loro reti di condotte. Si intende così garantire la completezza delle informazioni contenute del CCCH. Tale obbligo di documentazione esiste già per gli elementi delle condotte industriali elettricità e comunicazione reti elettri- che e per alcune parti dell’elemento delle condotte industriali gas. Il CCCH può anche basarsi in parte sulle norme esistenti nella LGI, come ad esempio la regolamentazione relativa all'ac- cesso e all’utilizzo (art. 12 LGI). Inoltre, le disposizioni generali del diritto federale in materia di geoinformazione, compresa l'ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI)17, dovrebbero in linea di principio applicarsi anche al CCCH. L'accesso al CCCH e il suo utilizzo devono essere gratuiti; si rinuncia a un relativo sistema di tariffazione. La Confederazione non è autorizzata a imporre ai Cantoni e ai Comuni norme sulla tenuta dei propri catasti delle condotte. I Cantoni sono pertanto liberi di organizzare i loro catasti delle condotte liberamente, sia in termini di contenuti e qualità che di accesso e utilizzo. Dal punto di vista giuridico, non esiste alcun legame tra il CCCH e i catasti cantonali delle condotte. I Cantoni e i Comuni possono continuare a mantenere e offrire i propri catasti delle condotte anche dopo l'entrata in vigore del CCCH.
3.2 Coordinamento dei compiti e delle finanze
Il CCCH è concepito come un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Tra la Confederazione e i Cantoni devono essere stipulati degli accordi di programma e le prestazioni e il finanziamento devono essere stabiliti congiunta- mente. In questo contesto, la Confederazione contribuirà al 50 per cento ai costi aggiuntivi causati dal suo intervento. Per il Catasto delle condotte svizzero si prevedono costi una tantum per circa 35 milioni e costi d'esercizio annuali ricorrenti per 7 milioni. Gli operatori di rete sostengono direttamente i costi per la digitalizzazione delle informazioni sulle condotte e per la raccolta corrente dei dati e l'aggiornamento delle informazioni sui loro impianti. L'obbligo di documentazione introdotto di recente riguarda soprattutto gli operatori di rete che finora non hanno provveduto a documentare in modo aggiornato la propria rete di condotte. Tale obbligo di documentazione esiste già per gli elementi delle condotte industriali elettricità e comuni- cazione reti elettriche e per alcune parti dell’elemento delle condotte industriali gas.
3.3 Questioni concernenti l’implementazione
Si prevede di introdurre il CCCH per fasi. Nella prima fase (MUST), verranno soddisfatte le esigenze di informazione e pianificazione. In fasi successive (CAN), potrebbero essere supportate le esigenze in termini di progettazione, permessi di costruzione e servitù.18 A causa delle risorse limitate disponibili, un'implementazione per fasi si impone come la scelta più idonea. L'implementazione scaglionata si è inoltre dimostrata anche per il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). In ogni caso, deve essere concesso un periodo di transizione proporzionato per l'adempimento del nuovo obbligo di documentazione per le reti di condotte.
Come per il Catasto RDPP, la maggior parte degli aspetti relativi all’implementazione dovrà essere disciplinata in un'ordi- nanza sul catasto delle condotte svizzero (OCCCH) che sarà emanata dal Consiglio federale. Si prevede di strutturare questa ordinanza nel modo più simile possibile all'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP). In particolare, l'ordinanza disciplinerà quanto segue (si rimanda anche alle spiegazioni dei singoli articoli): - la descrizione dettagliata del contenuto del CCCH;
17 RS 510.260. 18 Questo scaglionamento con fasi MUST e CAN era già stato definito nel rapporto «Catasto delle condotte svizzero (LKCH); visione, strategia e concezione» del luglio 2021.
6
- gli elementi delle condotte industriali che sono oggetto del CCCH; - i requisiti minimi per il catasto in termini di organizzazione, tenuta, qualità dei dati e procedure; - i requisiti qualitativi e tecnici per il catasto e i dati; - le modalità di aggregazione dei dati; - soluzioni divergenti per gli operatori di rete che operano su ampie aree della Confederazione svizzera; - le organizzazioni e le istituzioni a cui è concesso l'accesso permanente; - le condizioni personali e materiali per la concessione dell'accesso; - la collaborazione delle autorità federali nella sorveglianza del CCCH; - le competenze e la procedura per la concessione, il rifiuto e la revoca dell'accesso; - il trattamento dei dati personali necessari per la concessione dell'accesso; - il trattamento dei dati ottenuti dalla sorveglianza; - le misure di protezione delle infrastrutture critiche; - le condizioni quadro per il trasferimento della sorveglianza a un altro organo dell'Amministrazione federale o a un organo cantonale idoneo; - le norme dettagliate sull'accordo di programma e sul finanziamento; - le disposizioni transitorie con un programma di implementazione. La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) ha pubblicato da tempo uno standard per il catasto delle condotte (norma SIA 405). Questo viene applicato nella maggior parte dei Cantoni per il catasto cantonale delle condotte, facendo riferimento alla norma nella legislazione. La norma SIA 405 include il modello di geodati LKMap, che descrive la struttura e il contenuto del catasto delle condotte. Sarebbe sensato se questo potesse essere utilizzato anche per il CCCH. Tuttavia, ci sono ancora domande senza risposta a questo proposito: In primo luogo, la SIA dovrebbe accettare che il modello di geodati LKMap sia liberamente accessibile, poiché si tratta di un requisito fondamentale per i modelli di geodati minimi secondo il diritto federale in materia di geoinformazione. In secondo luogo, la norma SIA 405 è attualmente in fase di revisione, il che da un lato offre l'opportunità di uno sviluppo coordinato con il CCCH, dall'altro comporta il rischio che le norme federali e le norme private divergano. swisstopo è in contatto con la SIA a questo proposito.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 3 cpv. 1 lett. K-n Per quanto riguarda il CCCH, nella LGI sono stati introdotti quattro nuovi termini che rivestono un'importanza fondamentale nel contesto del catasto delle condotte e che vengono utilizzati nel nuovo testo di legge. I proprietari e le proprietarie di rete sono persone fisiche o giuridiche proprietarie di condotte e impianti che servono al rifornimento o allo smaltimento di un numero indefinito di fondi. Si tratta anche di quelle reti di condotte di livello superiore che immettono gli elementi delle condotte industriali nelle reti che alimentano direttamente i fondi (ad esempio, i livelli di rete 1-6 nel caso dell'elettricità). È sempre possibile determinare giuridicamente chi è il proprietario di una condotta o di una rete di condotte. Il termine «proprietario di rete» si trova già nella legislazione federale, in particolare nell'articolo 7 capoversi 2, 4 e 6 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico19, e si riferisce precisamente al proprietario di una rete di condotte (distinto dall’operatore di una rete di condotte). L’articolo 676 del Codice civile svizzero (CC)20 stabilisce quanto segue: «Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell’impianto da cui proven- gono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria». Secondo l'art. 676 CC, le condotte che si trovano al di fuori della proprietà a cui servono sono pertanto di proprietà dell’impianto con mandato pub- blico di smaltimento o di approvvigionamento da cui hanno origine (e da cui in genere sono anche costruite) – l'art. 676 CC estende, per così dire, la proprietà fondiaria al fondo dell’impianto lungo la rete di condotte sino alla fine delle condotte industriali. È dunque irrilevante che il proprietario o la proprietaria di rete possa far valere i propri diritti di proprietà su una condotta specifica sulla base dell'art. 676 CC o sulla base di una norma di diritto speciale più recente, anch'essa più direttamente collegata alla proprietà (p. es. art. 15a LIE21 o art. 37 cpv. 1 LTC22). Gli operatori di rete sono persone fisiche o giuridiche che sono operatori di condotte e impianti che servono all’approvvi- gionamento o allo smaltimento di un numero indefinito di fondi. Si tratta di regola di società di approvvigionamento o smaltimento che gestiscono reti locali, regionali o sovraregionali per la fornitura di acqua, elettricità, gas e teleriscalda- mento, per lo smaltimento delle acque di scarico o per le comunicazioni. Tuttavia, il termine include anche gli operatori di reti di condotte di livello superiore, come ad esempio Swissgrid; (cfr. anche sopra il termine «proprietarie e proprietari di rete»). Oltre alla Confederazione e ai Cantoni, gli operatori di rete sono tra gli attori più importanti nel flusso di dati del CCCH. Nel caso in cui gli operatori di rete non siano anche proprietari di rete, sono i primi a disporre delle informazioni sull'impianto che costituiscono il punto di partenza per il CCCH. Anche la citata norma SIA 405 parte dagli operatori della rete di condotte. Informazioni sull’impianto: l'insieme di tutti i dati di un'area di approvvigionamento o di smaltimento di un elemento della condotta industriale di cui l’operatore di rete ha bisogno per il funzionamento e la manutenzione della propria rete di con- dotte, segnatamente i geodati relativi alla rete di condotte; Questo termine corrisponde allo stesso termine della norma SIA 405 attualmente in vigore. Le informazioni relative all'impianto sono generalmente molto più complete rispetto al set di dati necessari per la creazione di un catasto delle condotte come il CCCH.
19 RS 734.71 20 RS 210 21 RS 734.0 22 RS 784.10
7
In termini colloquiali, un elemento della condotta industriale è ciò che viene trasportato nelle condotte industriali. In parti- colare, gli elementi delle condotte industriali sono liquidi (fluidi), particelle elettriche (p. es. elettricità o segnali elettrici per la comunicazione) o segnali ottici. Anche i gas fanno parte degli elementi delle condotte industriali. Il Consiglio federale stabilisce gli elementi delle condotte industriali che sono oggetto del CCH (art. 18b cpv. 2 LGI).
Art. 18a Scopo del catasto delle condotte svizzero Il catasto delle condotte svizzero (CCCH) mette a disposizione geodati sulle condotte sotterranee e terrestri e sulle relative infrastrutture per il territorio della Confederazione Svizzera nella qualità richiesta, al fine di sostenere la sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi in sotterraneo e la digitalizzazione e il coordinamento nella pianifica- zione, nella progettazione e nella costruzione. La norma sullo scopo di cui al capoverso 1 è autoesplicativa e non richiede ulteriori spiegazioni. Queste disposizioni relative allo scopo sono generalmente solo di natura dichiarativa e non hanno effetti giuridici diretti. Tuttavia, possono avere un'importanza giuridica nell'attuazione di altre disposizioni di legge e di ordinanza. Il CCCH è inteso esclusivamente come strumento informativo. Per questo motivo, il CCCH non ha effetti giuridici o di pubblicazione. Non sono pertanto necessarie norme speciali di responsabilità concernenti il CCCH. È previsto lo sviluppo continuativo del CCCH (cfr. più sopra il numero 3.3). Il catasto delle condotte risponde alle esigenze attuali ed è concepito in modo tale da creare rapidamente un valore aggiunto e da poter essere sviluppato ulteriormente per far progredire la digitalizzazione - intesa come strategie sovraordinate come la strategia «Svizzera digitale» la «Stra- tegia di e-government Svizzera» o la «Strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione» - nei settori della pianificazione, della progettazione, delle autorizzazioni di costruzione e delle servitù. Il capoverso 2 prevede pertanto che il Consiglio federale possa estendere, mediante ordinanza, lo scopo della LKCH per includere il sostegno nei settori della pianificazione dei progetti, delle licenze edilizie e del registro fondiario, adeguandolo così alle crescenti esigenze.
Art. 18b Contenuto Ai sensi del capoverso 1 – il CCCH si compone, come già osservato, di due sottosistemi con contenuti diversi: a. un elenco dei operatori di rete organizzato per Comune con i dati di contatto; a titolo opzionale, sarà possibile rilevare e visualizzare spazialmente le aree in cui si trovano le condotte industriali di determinati operatori di rete; b. il catasto delle reti di condotte sotto forma di geoservizio, che mostra le condotte degli elementi delle condotte indu- striali stabiliti in conformità al capoverso 2, compresa tra l'altro un’indicazione di precisione. La lettera b numeri 1 e 2 disciplina in modo più dettagliato il contenuto del catasto delle reti di condotte. Questo contiene 1. alcuni dati provenienti dalle informazioni sugli impianti dell’operatore della rete di approvvigionamento o di smaltimento 2. altri dati sulle condotte di approvvigionamento e smaltimento – private – su suolo pubblico. Secondo il numero 1, il CCCH non dovrebbe contenere tutte le informazioni disponibili sull'impianto, ma solo i dati neces- sari per riconoscere l’elemento della condotta industriale, il tipo di condotta e il suo percorso. Il modello di geodati minimo determinerà quali dati delle informazioni sugli impianti dovranno essere inclusi nel CCCH. Si prevede di adottare il modello di geodati LKMap relativo alla norma SIA 405 o di creare un modello di geodati strettamente basato su LKMap.
Immagine: Rappresentazione schematica del suolo pubblico
Al fine di tutelare le informazioni sulle condotte di privati, solo le condotte private su suolo pubblico dovrebbero essere incluse nel CCCH in conformità al numero 2, ma non altre condotte private. Tuttavia, i proprietari di condotte private pos- sono rilevare su base facoltativa i dati sulle loro condotte e inserirli nel CCCH. È nell'interesse pubblico registrare tutte le
8
condotte su suolo pubblico, poiché è qui che viene svolta la maggior parte dei lavori di costruzione nel terreno e nel sottosuolo e pertanto il rischio di danni alle condotte è molto alto. Con suolo pubblico si intende la superficie e il sottosuolo sottostante le aree di circolazione e altre superfici dello spazio pubblico che sono state esplicitamente o implicitamente destinate all'uso pubblico, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà dello Stato o di privati in base al diritto privato (cfr. Immagine). Si tratta in particolare di strade e piazze. La distinzione tra i dati delle informazioni sugli impianti (di un operatore di rete) secondo il numero 1 e gli altri dati delle condotte secondo il numero 2 non dovrebbe porre problemi nella pratica nella maggior parte dei casi. Per definizione, le condotte degli operatori di rete servono per definizione all’approvvigionamento e allo smaltimento per un numero indefinito di proprietà; gli allacciamenti domestici fanno parte di queste condotte industriali. D'altra parte, le condotte ai sensi del numero 2 servono solo all'approvvigionamento o allo smaltimento di un fondo o di più fondi specifici. Ciò include anche le condotte di un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) o le condotte delle aziende industriali. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce per ordinanza gli elementi delle condotte industriali le cui condotte sono incluse del CCCH. L'acqua, le acque di scarico, il gas, l'elettricità, le comunicazioni e il teleriscaldamento sono inclusi nella fase MUST (cfr. N. 3.3). Nella prima fase, le sonde geotermiche non saranno incluse nel CCCH. Nelle fasi successive il contenuto può essere integrato da altri elementi delle condotte industriali. Quali elementi delle condotte industriali inclu- dere nel CCCH è, da un lato, una questione di fatto, perché le condotte vicine alla superficie sono più a rischio durante i lavori di scavo; dall'altro è anche una questione politica (finanziaria) che riguarda il grado di estensione del CCCH. Se, in una prima fase, si rinuncia a includere nel CCCH alcuni elementi delle condotte industriali o alcuni tipi di condotte, ciò non significa che gli esperti non desiderino avere a disposizione le informazioni ad essi relative. Inoltre, secondo il capoverso 3 il Consiglio federale dovrebbe definire i requisiti minimi per il catasto in termini di organiz- zazione, tenuta, qualità dei dati e procedure, nonché i requisiti qualitativi e tecnici. Ciò avverrà in modo analogo a quanto accaduto per il Catasto RDPP. Se necessario, nell'ordinanza si potrà fare riferimento alla norma SIA 405 modificata. È previsto che la posizione geografica di una condotta possa presentare diversi livelli di precisione; anche una condotta con un tracciato impreciso dovrà quindi essere inclusa nel CCCH per raggiungere più rapidamente l'obiettivo della copertura della superficie. Tuttavia, la condotta deve essere contrassegnata di conseguenza. Il CCCH non specifica il grado di ag- giornamento dei dati (riferito alla realtà); questo è responsabilità degli operatori di rete.
Art. 18c Documentazione digitale Come già accennato, di gran lunga non tutte le informazioni sugli impianti sono per ora disponibili in formato digitale. Inoltre, ci sono anche piccoli e micro-impianti nel settore dell’approvvigionamento e dello smaltimento (p.es. piccole coo- perative pubbliche locali di approvvigionamento idrico) che non dispongono ancora di informazioni vere e proprie sugli impianti. Il CCCH dovrà essere in grado di fornire informazioni affidabili sulle reti di condotte in tutta la Svizzera. Tuttavia, ciò è possibile solo se i dati relativi alle reti di condotte esistenti degli operatori di rete sono disponibili il più possibile in modo completo. Per questo motivo, l'introduzione del CCCH giustifica anche l'introduzione dell'obbligo di digitalizzare la documentazione spaziale digitale delle reti di condotte. L'obbligo di documentazione si applica solo alle condotte degli elementi delle condotte industriali stabiliti dal Consiglio federale come contenuto del catasto delle condotte (art. 18b cpv. 2 LGI). L'obbligo di documentazione è inoltre limitato ai dati necessari per il CCCH. L'obbligo di documentazione non è quindi tecnico-specialistico o specifico per l'azienda, ma mira unicamente a garantire la completezza del CCCH. Di conseguenza, il Consiglio federale dovrebbe allineare i requisiti per la documentazione spaziale digitale delle reti di condotte ai requisiti per i dati del CCCH. I requisiti stabiliti sulla base dell'articolo 18c capoverso 2 LGI corrisponderanno quindi in larga misura a quelli previsti dall'articolo 18b capoverso 3 LGI.
Art. 18d Aggregazione dei dati Il nuovo articolo 18d LGI disciplina gli aspetti organizzativi procedurali del CCCH. Secondo il capoverso 1, i Cantoni sono responsabili dell'aggregazione dei dati, sia per quanto riguarda i dati del registro dell’elenco di operatori di rete, sia per quanto riguarda i dati del catasto delle reti di condotte. I Cantoni sono liberi di decidere se svolgere questo compito con le proprie risorse o se affidarlo ai Comuni o agli integratori regionali. In ogni caso, la compilazione iniziale dell’elenco di operatori di rete deve essere effettuata dai Cantoni. Il capoverso 2 obbliga gli operatori di rete a fornire ai Cantoni i dati specificati dal Consiglio federale a partire dalle infor- mazioni sui loro impianti nella qualità stabilita. Lo stesso obbligo si applica ai proprietari di altre condotte di approvvigiona- mento e smaltimento per i dati relativi alla sezione delle loro condotte che corre su suolo pubblico. Per gli operatori di rete che operano su vaste aree o sull'intero territorio della Confederazione svizzera, è poco sensato e dispendioso in termini di tempo dover fornire a ogni singolo Cantone il set di dati delle loro informazioni sugli impianti relativi al territorio cantonale. Pertanto, secondo la seconda frase del capoverso 2, il Consiglio federale dovrebbe essere in grado di specificare una soluzione diversa per tali operatori di rete, che consisterà nel fornire i propri dati a un servizio specifico e centralizzato. Secondo il diritto della maggior parte dei Cantoni, le condotte destinate a scopi privati su suolo pubblico richiedono una concessione o un'autorizzazione da parte del Cantone o del Comune. L’assegnazione di tali concessioni o autorizzazioni è documentata in misura eterogenea. Inoltre, in caso di ampi lavori di costruzione o ristrutturazione di strade cantonali o comunali, tutte le condotte situate nel sottosuolo vengono spesso documentate a posteriori. Se in un Cantone o in alcuni Comuni di un Cantone le condotte autorizzate per scopi privati sono documentate dai Comuni (compresa la loro posizione geografica), il Cantone può, in conformità con la seconda frase del capoverso 3, prevedere nella propria legislazione che i dati su tali condotte non siano raccolti dai proprietari privati ma dai Comuni. Ciò può ridurre l'onere per i privati. Per i proprietari di condotte destinate a scopi privati su suolo pubblico, non viene successivamente introdotto nella legge alcun obbligo esplicito di documentazione o digitalizzazione per la totalità delle loro condotte private. L'obbligo di documenta- zione si applica solo alle condotte o alle sezioni di condotte che corrono su suolo pubblico e si limita a informazioni minime sulla posizione geografica (ad esempio, le coordinate dell'ingresso e dell'uscita dal suolo pubblico in caso di attraversa- mento del suolo pubblico) e sulla denominazione dell'elemento. Nel concreto, i Cantoni e soprattutto i Comuni dovrebbero adoperarsi per garantire la documentazione digitale delle condotte private su suolo pubblico.
9
Art. 18e Obblighi sussidiari dei proprietari e delle proprietarie di rete Gli operatori di rete non coincidono sempre con i proprietari di rete in relazione a una stessa rete di condotte per un determinato elemento di una condotta industriale. Gli obblighi derivanti dal CCCH sono stati imposti principalmente agli operatori di rete: - Obbligo di fornire una documentazione digitale spaziale della rete di condotte (art. 18c cpv. 1 LGI). - Obbligo di fornire al Cantone i dati aggiornati delle informazioni sugli impianti stabiliti dal Consiglio federale (art. 18d cpv. 2 LGI); - Obbligo di farsi carico dei costi per la raccolta, la digitalizzazione e l'aggiornamento delle informazioni sugli impianti e per la trasmissione dei dati al CCCH (art. 39A cpv. 4 LGI). Se gli operatori di rete non adempiono a questi obblighi, i proprietari di rete possono essere ritenuti responsabili al loro posto. Essi sono responsabili in via sussidiaria degli obblighi che la legge impone agli operatori di rete. Il Consiglio federale deve poter disciplinare le modalità di responsabilizzazione dei proprietari di rete. Si presume che questo obbligo sussidia- rio entrerà in vigore solo dopo che il Cantone competente avrà compiuto ogni sforzo per convincere l’operatore di una rete di condotte ad agire in conformità con i propri obblighi. I proprietari di rete sono liberi di inserire nei loro contratti con gli operatori di rete obblighi derivanti dal codice delle obbligazioni per l'utilizzo della rete di condotte, che li proteggono da conseguenze finanziarie in caso di adempimento degli obblighi sussidiari.
Art. 18f Accesso, utilizzo e sorveglianza L'art. 10 LGI sancisce il principio di pubblicità: I geodati di base di diritto federale sono pubblicamente accessibili e possono essere utilizzati da chiunque, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Tali interessi pubblici o privati prevalenti sono di regola interessati o possono essere interessati nel caso delle informazioni sulle con- dotte. Le condotte industriali utilizzate per l’approvvigionamento e lo smaltimento possono essere bersaglio di attacchi terroristici o di attività della criminalità organizzata. Anche la questione se i dati sulle condotte debbano essere pubblici o tenuti segreti è stata oggetto di chiarimenti giuridici.23 Il tema della protezione e della sicurezza deve quindi assumere una priorità elevata per il CCCH. Il nuovo articolo 18f LGI è dedicato a questa tematica: Regola l'accesso al CCCH, l'utilizzo autorizzato del CCCH e la sorveglianza a fini di sicurezza. Oltre alle disposizioni generali del diritto federale in materia di sicurezza delle informazioni e alle disposizioni di accesso specifiche per il CCCH, non vengono emanate altre disposizione concernenti la sicurezza delle informazioni.
Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale disciplina l'accesso al CCCH e e le sue modalità di utilizzo. La legge obbliga il Consiglio federale a tenere conto degli interessi pubblici e privati nelle informazioni sull’impianto e nei dati delle condotte private su suolo pubblico, in particolare degli interessi relativi alla protezione e alla sicurezza. L'elenco degli operatori di rete deve essere accessibile al pubblico; le informazioni in esso contenute non consentono di trarre conclusioni sul trac- ciato delle condotte e vi è un interesse pubblico a che tutte le persone possano conoscere il più rapidamente possibile quali operatori di rete sono attivi nell'area di un determinato Comune. Il catasto delle reti di condotte, invece, non sarà liberamente accessibile, ma sarà assegnato al livello di autorizzazione di accesso B a livello di ordinanza, con un accesso altamente regolamentato. Sono previsti due tipi di accesso: - Informazioni individuali: Le informazioni individuali sono aperte a qualsiasi persona senza verifica dell'identità, ma previa registrazione. È prevista la registrazione con un numero di cellulare svizzero e una plausibilizzazione, ad esem- pio tramite SMS e invio di un codice al numero specificato. Il download dei dati dovrà essere possibile solo in modo geograficamente limitato (p. es. per un singolo fondo) e limitato (p. Es. per un numero limitato al giorno). - Accesso completo: Un accesso completo viene concesso dal Cantone interessato (in alcuni casi da swisstopo) solo dopo l’iscrizione, un controllo dell'identità e la verifica dell'esistenza di interessi legittimi, in compenso poi per un pe- riodo di tempo più esteso. Questi accessi sono previsti per gli operatori di rete, le organizzazioni di primo intervento, i Comuni, i servizi cantonali e federali, l'esercito, i contraenti della pubblica amministrazione, gli studi di progettazione per i piani di utilizzazione speciale finanziati privatamente e per i partecipanti a progetti di ricerca (limitati in termini di tempo e personale). L'accesso ai dati del CCCH è quindi completo. Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale – nel senso già illustrato – regolamenta in particolare le condizioni per- sonali e materiali per la concessione dell'accesso, nonché la procedura per la concessione, il rifiuto e la revoca dell'accesso e le relative responsabilità. Questa delega esplicita di poteri legislativi è necessaria per ragioni di Stato di diritto. Secondo il capoverso 3, l'accesso al CCCH può essere negato; ciò include anche la revoca dell'accesso concesso. I Cantoni dovrebbero essere responsabili della concessione e del rifiuto dell'accesso nei confronti di Comuni, servizi canto- nali, impianti a livello comunale e cantonale, organizzazioni di primo intervento, appaltatori dell'amministrazione comunale e cantonale e studi di progettazione nonché studi di progettazione per i piani di utilizzazione speciale finanziati privata- mente. La Confederazione (swisstopo) ha il diritto di ricorrere contro i decreti e le decisioni cantonali. Si prevede inoltre che i Cantoni possano trasferire questa competenza a swisstopo se le loro capacità a questo scopo sono insufficienti (analogamente al compito di supervisione sulle misurazioni della misurazione ufficiale). La Confederazione (swisstopo) dovrà essere responsabile di concedere e rifiutare l'accesso agli uffici federali e agli operatori di reti intercantonali, agli appaltatori dei servizi federali nonché ai partecipanti ai progetti di ricerca. Inoltre, un servizio federale dovrà essere in grado di revocare o interrompere l'accesso in casi urgenti. Secondo il capoverso 4 , swisstopo dovrà essere autorizzata a monitorare l'utilizzo del CCCH per garantire la sicurezza dei dati sulle condotte e delle relative infrastrutture, in linea con una misura della
Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 24. Oggi tale sorveglianza può essere
23 Cfr. in proposito p. es. Daniel Kettiger Geheimhaltung oder Öffentlichkeit von Leitungskatastern: Das Beispiel des Raumdatenpools Kanton Luzern, Sicherheit & Recht 3/2010, p. 165 segg. >>> (5.8 MB). 24 cfr. Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2023, misure M8 e M9.
10
completamente automatizzata utilizzando risorse informatiche di cybersecurity. La disposizione di cui al capoverso 4 au- torizza anche l'uso di applicazioni algoritmiche (intelligenza artificiale, AI). swisstopo può trasferire il compito di sorve- glianza a un altro servizio federale o a un servizio cantonale se è più adatto a svolgere questo compito. Secondo il capoverso 5, swisstopo, l'Ufficio federale di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione hanno accesso ai risultati del monitoraggio e possono analizzarli nella misura in cui ciò è necessario a fini di sicurezza. Allo scopo di garantire la sicurezza e successivamente, se necessario, ai fini del perseguimento penale, queste autorità devono avere accesso anche ai dati personali raccolti per la concessione dell'accesso, ossia ai numeri di cellulare utilizzati per le richieste individuali e ai dati di registrazione per l'accesso completo. Gli scopi esatti per cui questi dati possono essere utilizzati devono essere specificati a livello di ordinanza.
Il capoverso 6 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli dell'accesso, dell'utilizzo e del monitoraggio. Una men- zione particolare va fatta per le misure di protezione delle infrastrutture critiche (lettera d).
Si prevede che, nel caso di infrastrutture critiche secondo la legislazione federale, i dati sulle condotte all'interno di un determinato perimetro attorno all'infrastruttura in questione non vengano trasmessi al CCCH su richiesta dell'operatore e d’intesa con l'Ufficio federale della protezione della popolazione – ciò è in linea con una misura della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 25. La lettera c (a differenza della lettera b) disciplina non solo il trattamento dei dati personali secondo la legislazione in materia di protezione dei dati, ma anche tutti gli altri dati (ogget- tivi) ottenuti dalla sorveglianza.
Art. 22 cpv. 2 lett. e Con l'aggiunta dell'art. 22 cpv. 2 lett. e LGI, la garanzia del CCCH viene designata come nuovo compito della misurazione nazionale (cfr. anche più sopra il par. 3.1 sul compito di garanzia).
Art. 34 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c L'articolo 34 LGI disciplina secondo il principio le competenze della Confederazione e dei Cantoni in materia di geoinfor- mazione. Questa disposizione deve essere integrata con le competenze del CCCH.
Art. 36 cpv. 2bis Questa integrazione della legge non ha un riferimento diretto al CCCH; la presente revisione parziale viene sfruttata come occasione per soddisfare una richiesta preesistente. L'articolo 36 LGI regola già la cooperazione internazionale nel campo della geoinformazione. L'articolo 7a LGI della Legge del 21 marzo 199726 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini- strazione (LOGA) è stato FINORA utilizzato come base per la facoltà del Consiglio federale di concludere trattati interna- zionali con i Paesi limitrofi e per la possibilità del Consiglio federale di delegare tale facoltà a un dipartimento nel settore del diritto in materia di geoinformazione, e questa disposizione è sempre stata considerata una base giuridica formale sufficiente. Tuttavia, essa consente solo accordi amministrativi «di portata limitata»; questo è stato chiaramente il caso, ad esempio, dei precedenti trattati internazionali con il Liechtenstein. La competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali relativi alla misurazione nazionale, al Servizio geologico nazionale o ai compiti uffi- ciali della misurazione ufficiale sarà ora formalmente sancita nella legge con il nuovo capoverso 2bis, in linea con l'articolo 7a capoverso 1 LOGA. Così il Consiglio federale può ora concludere anche trattati internazionali che contengono oggetti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LOGA. La subdelega al Dipartimento delle competenze dei trattati statali, disciplinata a titolo innovativo anche nella LGI, è volu- tamente limitata all'assunzione di compiti per altri Stati o organizzazioni internazionali da parte dell'Amministrazione fede- rale. Gli altri contenuti dei trattati internazionali nel settore del diritto della geoinformazione non sono quasi mai di natura puramente tecnica. La regolamentazione si spinge quindi meno lontano dell'articolo 48a LOGA. Questa disposizione non pregiudica la normativa di diritto statale in materia di competenze per la definizione dei confini nazionali.
Art. 39a CCCH Il CCCH è concepito come un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Tra la Confederazione e i Cantoni saranno stipulati degli accordi di programma e le prestazioni e il finanziamento saranno stabiliti congiuntamente. In questo contesto, la Confederazione contribuirà al 50 per cento ai costi aggiuntivi causati dal suo intervento. Per il Catasto delle condotte svizzero (fase MUST) si prevedono costi una tantum per circa 35 milioni e costi d'esercizio annuali ricorrenti per 7 milioni. Di conseguenza, la Confederazione contribuirà al 50 per cento a questi costi aggiuntivi secondo la chiave di ripartizione sopra menzionata. La base legale è costituita dal nuovo articolo 39a LGI. Questa norma si basa sulla normativa per la misurazione ufficiale (art. 38 LGI) e il Catasto RDPP (art. 39 LGI). Gli operatori di rete sostengono direttamente i costi per la digitalizzazione delle informazioni sulle condotte e per la raccolta corrente dei dati e l'aggiornamento delle informazioni sui loro impianti. Secondo il capoverso 4, il Cantone disciplina chi sostiene i costi di raccolta e digitalizzazione dei dati delle condotte private su suolo pubblico. Questa normativa dipende probabilmente anche dal fatto che l'obbligo di fornire i dati sia a carico dei privati o del Comune (art. 18d cpv. 3 LGI).
25 cfr. Cfr. Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2023, misura M6. 26 RS 172.010
11
Art. 43 Valutazione del Catasto RDPP Viene modificato solo il titolo dell'articolo. Finora l'articolo 43 LGI era l'unico articolo di valutazione della legge e recava come titolo «Valutazione». Con la creazione dell'articolo 43a LGI come base legale per la valutazione del CCCH, si rende necessario trovare un titolo differente.
Art. 43a Valutazione del CCCH Dopo la sua introduzione, la LKCH sarà valutato allo stesso modo del Catasto RDPP. Il nuovo strumento CCCH sarà sottoposto a una valutazione e a un esame completo per quanto riguarda la sua efficacia e la sua eventuale necessità di ottimizzazione. Il Consiglio federale riferirà quindi al Parlamento e, se necessario, proporrà modifiche alla legge. Le spese per questa valutazione sono considerate costi vincolati.
Art. 46a Disposizioni transitorie per il CCCH Saranno create speciali disposizioni transitorie per l'attuazione della revisione parziale della LGI e la realizzazione del CCCH. La creazione del CCCH richiederà diverso tempo. La situazione iniziale è molto diversa nei singoli Cantoni. I requisiti fattuali e tecnici per il catasto possono inoltre cambiare prima dell'entrata in vigore della modifica della legge. Sarà quindi necessario che il Consiglio federale emani un piano di introduzione che contenga un programma di implementazione completo e un calendario per l'introduzione del CCCH. Questo metodo si è rivelato molto efficace con l'introduzione del Catasto RDPP. Per la fase di implementazione, il Consiglio federale può anche indennizzare i Cantoni per le loro presta- zioni relative allo sviluppo (ossia per i lavori iniziali e i relativi oneri) del CCCH. In questo contesto si applica l'articolo 39a capoverso 1 LGI sulla chiave di ripartizione. Dopo il completamento della fase di implementazione, questa possibilità di ottenere contributi federali per lo sviluppo verrà meno. Il periodo di introduzione del CCCH durerà sei anni. Se necessario, saranno concessi periodi più lunghi per l'adempimento dell'obbligo di documentazione ai sensi dell'articolo 18c LGI. Il Consiglio federale avrà la possibilità di stabilire questi termini di implementazione individualmente per le reti di condotte di ciascun elemento delle condotte industriali. Mentre esiste già un obbligo di documentazione per le linee elet- triche e di comunicazione nonché, in alcuni casi, per il gas, non esiste un obbligo analogo per gli altri elementi delle condotte industriali – almeno non secondo il diritto federale.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La Confederazione partecipa unicamente ai costi supplementari derivanti dal suo intervento, ossia quando si tratta di compiti nuovi o supplementari previsti dal diritto federale. Di conseguenza, la Confederazione contribuirà al 50 per cento a questi costi aggiuntivi secondo la chiave di ripartizione sopra menzionata; ciò significa che il credito di swisstopo A231.0115 «indennità per la misurazione ufficiale e il Catasto RDPP» sarà aumentato di 17 milioni di franchi per gli anni di pianificazione finanziaria 2028-2033 (costi di introduzione 2028-2033 dei Cantoni) e di 3 milioni di franchi all'anno a partire dal 2029 (costi d’esercizio ricorrenti dei Cantoni).
Credito di trasferimento [in mio. 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Totale CHF] Introduzione 2 3 4 4 2 2 17 Esercizio 0 3 3 3 3 3 -
swisstopo, e marginalmente anche l'Ufficio federale di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione, saranno incaricati di nuovi compiti aggiuntivi con il CCCH. Probabilmente swisstopo non gestirà direttamente la piattaforma di dati per il CCCH, ma affiderà questo compito a geo- dienste.ch, un'azienda interna della KGK-CGC. Il controllo degli accessi (IAM), gli strumenti di sorveglianza e analisi e i visualizzatori per il portale CCCH (visualizzatore CC) rimarranno invece affidati a swisstopo. Il costo per la Confederazione dovrebbe attestarsi a 900’000 franchi. Le spese sarebbero sostenute da swisstopo come costi esterni per lo sviluppo/la compensazione del modello di dati LKmap inclusi (200’000 franchi). A ciò si aggiungono costi per lo sviluppo del visualizzatore CC (700’000 franchi; inclusi IAM, portale, strumenti di sorveglianza e analisi). A partire dal 2027, swisstopo avrà bisogno di altri 2 posti di lavoro ciascuno, per un totale di 4 posti, sia per l'implementa- zione, la gestione e l’alta vigilanza del nuovo compito comune che per l'implementazione tecnica nei sistemi IT, compreso il loro esercizio (armonizzazione dei dati e misure di protezione come l'autorizzazione d'accesso e la sicurezza delle infor- mazioni). Questi posti coprirebbero anche l'ulteriore sviluppo del CCCH fino alla fase CAN. Non sono disponibili stime sulla misura in cui altri servizi federali dovrebbero sostenere costi. Si può presumere che non sorgeranno costi aggiuntivi significativi.
Complessivamente, ciò significa che il budget globale di swisstopo per gli anni di pianificazione finanziaria 2027-2033 dovrà essere aumentato di 0.9 milioni di franchi una tantum (costi di introduzione), di 0.4 milioni di franchi e 0.9 milioni di franchi rispettivamente per l'esercizio negli anni 2027-2028 e di 1.3 milioni di franchi all'anno a partire dal 2029 (costi d'esercizio ricorrenti).
Costi swisstopo [ in mio. CHF] 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Totale Introduzione 0.5 0.4 0 0 0 0 0 0.9
12
Esercizio 0.4 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 -
5.2 Impatto su Cantoni e Comuni e sui centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna Con il CCCH, i Cantoni hanno ora il compito di aggregare i dati. Nei Cantoni che hanno già istituito un catasto delle condotte, il carico di lavoro aggiuntivo sarà relativamente modesto. Negli altri Cantoni, invece, si creeranno costi aggiuntivi in termini di personale e finanziari. L'intervento della Confederazione comporterà per i Cantoni costi di coordinamento per un totale di 2,6 milioni di franchi (26 Cantoni moltiplicati per 100’000 franchi per il coordinamento e l'introduzione del CC nel Cantone). A questo importo si aggiungono costi una tantum per un totale di 300’000 franchi per l'aggregazione dei dati del CC e la loro predisposizione come servizio, nonché 200’000 franchi per la creazione del sistema per l'elenco di tutti gli operatori di rete. I costi operativi d’esercizio dei Cantoni sono stimati forfettariamente a 6 milioni di franchi all'anno. In base alle stime dei Cantoni, il CCCH consentirà ai servizi cantonali di risparmiare sui costi nei seguenti ambiti:
- nella pianificazione/progettazione di progetti intercantonali (il numero di progetti intercantonali è tuttavia gestibile);
- nella garanzia dell'infrastruttura cantonale (perché lo spazio stradale deve essere aperto meno frequentemente grazie a lavori di costruzione/progettazione coordinati);
- Attraverso la riduzione dei danni alle infrastrutture cantonali.
Nell'ambito del CCCH, i Comuni sono responsabili della tenuta di un elenco di tutti gli operatori di rete presenti sul proprio territorio comunale. Secondo uno studio di fattibilità economica,27 i Comuni stimano che inizialmente impiegheranno 9 ore lavorative nell'ambito del CCCH per registrare tutti gli operatori di rete nel proprio Comune in uno strumento online messo a loro disposizione. Con una tariffa oraria di 120 franchi, il costo iniziale per Comune è di circa 1’100 franchi. Inoltre, i Comuni stimano una spesa annuale ricorrente di 5 ore lavorative, pari a 600 franchi. I Comuni beneficiano del CCCH da un lato nell'ambito della loro attività di costruzione e in qualità di autorità preposte al rilascio dei permessi di costruzione, grazie alla riduzione del carico di lavoro. Dall'altro lato, sarà possibile prevenire i danni alle condotte sul territorio comunale grazie alla disponibilità di informazioni migliori. Se i comuni sono operatori di rete, beneficiano anche in questa veste. Al termine del periodo di implementazione ventennale, gli operatori di rete comunali avranno realizzato un vantaggio com- plessivo compreso tra i 34 e i 41 milioni di franchi. Per ciascuno dei 2’048 operatori di rete comunali, ciò significa pertanto un guadagno di utilità medio di circa 800-1’000 franchi all'anno.
I centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna non sono interessati dal CCCH in modo diverso dal resto della Svizzera.
5.3 Ripercussioni per l’economia
Il catasto delle condotte armonizza la visione del catasto delle condotte della documentazione delle infrastrutture di ap- provvigionamento e smaltimento in tutta la Svizzera, consentendo così di aumentare l'efficienza nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione di infrastrutture in superficie e sotterranee, nonché per l'economia e le autorità.
Solo le aziende che forniscono servizi di approvvigionamento o smaltimento legati alla rete in qualità di operatori di rete sono direttamente interessate dal CCCH.
Secondo lo studio di economicità vale quanto segue: Per gli operatori di rete non comunali, si può ipotizzare che le spese iniziali per la preparazione dei dati, la rettifica della struttura e la consegna dei dati LK al servizio responsabile costeranno tra i 300 e i 350 franchi all'anno per operatore di rete. I costi ricorrenti per questa predisposizione possono essere stimati tra i 650 e gli 800 franchi all'anno per operatore di rete. Si possono quindi prevedere costi annuali per un totale di 950- 1’150 franchi per operatore di rete. Gli operatori di rete comunali dovranno sostenere costi annuali per un totale di 850- 1’000 franchi. A vent'anni dall'introduzione dell'ordinanza, il CCCH sarà costato agli operatori di rete e ai Comuni un totale di 111-132 milioni di franchi per il suo sviluppo e il suo esercizio. Per contro, questi due gruppi di portatori di interessi ne otterranno benefici per 210-255 milioni di franchi. Se i costi per l’operatore di rete e i Comuni sono inizialmente superiori ai benefici diretti, dopo soli tre-sette anni si realizzerà un beneficio netto positivo, che ammonterebbe a circa 99-123 milioni di franchi nell'arco di vent'anni. Inoltre, il CCCH genera ulteriori benefici non quantificabili, come l'armonizzazione delle autorizzazioni d’accesso e degli obblighi di documentazione o il chiarimento dei rapporti di proprietà. Oltre agli operatori di rete, anche gli utenti privati, i Cantoni e i singoli servizi della Confederazione possono ridurre il loro carico di lavoro grazie a un CCCH. Per l’operatore di rete, il CCCH significa da un lato un minor carico di lavoro, dall'altro meno danni (dovuti a lavori di costruzione o errori di manutenzione). Ulteriori vantaggi possono essere descritti in termini qualitativi. I Comuni beneficiano del CCCH da un lato nell'ambito della loro attività di costruzione e in qualità di autorità preposte al rilascio dei permessi di costruzione, grazie alla riduzione del carico di lavoro. Dall'altro lato, sarà possibile prevenire i danni alle condotte sul territorio comunale grazie alla disponibilità di informazioni migliori. Presso il 36 per cento dei Comuni si sono verificati danni sul suolo comunale negli ultimi dieci anni perché le informazioni sulle condotte industriali erano mancanti, obsolete e/o non corrette. Estrapolato a tutti i Comuni, ciò si traduce in una perdita annua di 811′263 franchi. Per gli studi di progettazione privati, il vantaggio di un catasto delle condotte consiste nell'accesso rapido e semplice alle informazioni. Nel concreto, ciò significa che i progetti preliminari e gli studi di fattibilità hanno maggiori probabilità di essere realistici dal punto di vista dei costi. Ciò è dovuto in particolare al fatto che è più facile determinare dove sorgono i problemi (ad es. se un progetto potrebbe essere influenzato da condotte industriali rilevanti). Poiché le informazioni sono disponibili a livello centrale, il CCCH rappresenterebbe un valore aggiunto, in particolare per i progetti intercomunali (o nelle aree in cui non è disponibile
27 Schwenkel, Christof et al., Studie zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierung eines Leitungskatasters Schweiz LKCH, Interface Politik- studien Forschung Beratung, 12 gennaio 2021.
13
un catasto cantonale o comunale). Un potenziale gruppo di utenti di un CCCH è costituito dalle compagnie (cantonali) di assicurazione fabbricati. Un'indicazione dell'interesse degli assicuratori di fabbricati per un catasto delle condotte emerge, ad esempio, nella partecipazione della compagnia di assicurazioni fabbricati di Lucerna ai rilevamenti dei dati del catasto delle condotte dell'acqua in questo Cantone.
5.4 Ripercussioni per la società
Il CCCH non ha un impatto sulla società nel suo complesso.
5.5 Ripercussioni per l’ambiente
Il CCCH non ha un impatto diretto sull'ambiente. Tuttavia, la prevenzione dei danni alle condotte ha complessivamente un effetto positivo sull'ambiente.
5.6 Altre ripercussioni
Non si prevedono altre ripercussioni da parte del CCCH.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La questione dell'esistenza di una base costituzionale sufficiente per la legislazione federale è stata chiarita a livello di parere legale.28 Il CCCH può basarsi sull'articolo 75a capoversi 1 e 2 CF. Esso rientra nella nozione di misurazione na- zionale e di misurazione ufficiale, senza che sia necessaria una delimitazione estremamente precisa al riguardo. La fun- zione puramente informativa del CCCH è coerente con l'orientamento dell'articolo 75a capoversi 1 e 2 CF. Il CCCH sarà organizzato come un compito della misurazione nazionale. L'ampia competenza federale per la misurazione nazionale significa che i dati possono essere raccolti e documentati. Questo rientra nell’ambito centrale della misurazione nazionale. I terzi possono essere obbligati a fornire questi dati nella forma desiderata. Ciò vale anche per gli operatori di rete. Il parere legale esterno29 giunge inoltre alla conclusione che le ampie competenze di cui all'articolo 75a capoversi 1 e 2 CF («compete alla Confederazione», «emana prescrizioni») consentano alla Confederazione di imporre obblighi ai Cantoni e ai privati; ciò vale anche per la documentazione spaziale digitale dei dati sulle condotte. Gli obblighi che sorgono per gli operatori di rete e, in via sussidiaria, per i proprietari di rete in seguito alla modifica della legge costituiscono una restrizione della libertà economica (art. 27 CF). Devono pertanto essere soddisfatte le condizioni per una restrizione (art. 36 CF). Le nuove disposizioni della LGI rappresentano senza dubbio una base legale sufficiente secondo l'art. 36 cpv. 1 CF. La creazione del CCCH è di interesse pubblico (art. 36 cpv. 2 CF), come dimostrato in parti- colare dallo studio di economicità30. L'obbligo di mettere a disposizione i dati esistenti delle informazioni sugli impianti non può essere considerato sproporzionato rispetto al beneficio che ne deriva; un parere legale del 2022 lo conferma per l'obbligo di mettere a disposizione dello Stato i dati geologici esistenti.31 Anche l'obbligo per gli operatori di rete di creare una documentazione spaziale digitale delle proprie condotte può essere considerato proporzionato allo scopo e ragione- vole (art. 36 cpv. 3 CF). Da un punto di vista oggettivo, le informazioni sugli impianti basate su dati georeferenziati (geodati), che devono andare ben oltre i dati per il CCCH dal punto di vista contenutistico, rappresentano oggi uno strumento tecni- camente indispensabile per l'esercizio e la gestione sostenibile della rete di condotte ai fini dell'approvvigionamento o dello smaltimento, anche in assenza di un obbligo di diritto federale. L'obbligo di diritto federale non si spinge quindi fino allo «stato dell’arte» oggi raccomandato dalle organizzazioni specialistiche.
6.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nell'ambito dei chiarimenti relativi agli obblighi internazionali, è necessario analizzare in particolare il diritto dell'UE; da un lato, è interessante sapere se esso contiene norme sul catasto delle condotte e se il diritto UE prevede obblighi che vincolano anche la Svizzera. Anche la Direttiva INSPIRE dell'UE fa riferimento alla tematica dei geodati «approvvigiona- menti e servizi statali» e le relative disposizioni di attuazione vincolanti menzionano le reti di condotte. La direttiva INSPIRE prescrive soltanto l'elaborazione e la presentazione unitarie delle condotte esistenti. Tuttavia, non è vincolante per la Sviz- zera. È quindi giuridicamente irrilevante nel progetto CCCH; tuttavia, dimostra che esiste una concezione molto simile per i catasti delle condotte in tutta Europa.
La Svizzera è membro dell’Agenzia europea dell'ambiente (AEA); tuttavia, i trattati internazionali in materia non impongono alcun obbligo alla Svizzera in materia di catasto delle condotte.
28 Felix Uhlmann/Beat Stalder/Florian Fleischmann, Verfassungsgrundlagen für einen Leitungskataster Schweiz, perizia del 15 mag- gio 2023 all’attenzione dell’Ufficio federale di topografia (non pubblicato), n. marg. 73 e 79. 29 Felix Uhlmann/Beat Stalder/Florian Fleischmann, Verfassungsgrundlagen für einen Leitungskataster Schweiz, perizia del 15 mag- gio 2023 all’attenzione dell’Ufficio federale di topografia (non pubblicato), n. marg. 73 e 79. 30 Schwenkel, Christof et al., Studie zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierung eines Leitungskatasters Schweiz LKCH, Interface Politik- studien Forschung Beratung, 12 gennaio 2021. 31 Florent Thouvenin/Nadia Braun Binder, Rechtsgutachten zu den verfassungsrechtlichen Kompetenzgrundlagen für die gesetzliche Verankerung der Pflicht, dem Bund geologische Daten zur Verfügung zu stellen und zu weiteren Rechtsfragen, parere del 19 luglio
2022 all’attenzione di swisstopo (non publicato), p. 14 segg.
14
Neppure altre leggi internazionali applicabili alla Svizzera impongono obblighi in merito a un registro delle condotte. L'arti- colo 4 della Convenzione di Aarhus32 disciplina il diritto di accesso alle informazioni ambientali; tale norma prevede anche restrizioni all'accesso per motivi di difesa nazionale e pubblica sicurezza (art. 4 cpv. 4 lett. b della Convenzione di Aarhus). Di conseguenza, le restrizioni all'accesso previste dalla LGI per il CCCH sono conformi al diritto internazionale, soprattutto perché costituiscono una base legale formale.
Il diritto internazionale non prevede quindi alcun obbligo di introdurre un catasto delle condotte, né preclude l'introduzione di tale registro.
6.3 Forma di emanazione
Con la presente modifica della LGI, la nuova base legale per il CCCH trova un fondamento sufficiente in una legge federale, nella misura in cui ciò è necessario secondo il diritto costituzionale. Come già accennato, le norme dettagliate sul CCCH saranno emanate dal Consiglio federale a livello di ordinanza in una nuova OCCCH. Nella prima fase, saranno implementate solo le funzionalità del CCCH designate 33 come «MUST» del rapporto concet- tuale. Le norme giuridiche a livello di legge si basano sugli obiettivi descritti come «MUST» e «CAN». Le basi legali- formali dovrebbero quindi essere create per l'attuazione sia per gli obiettivi designati come «MUST» che per quelli indicati come «CAN». Le norme giuridiche a livello di ordinanza si basano solo sugli obiettivi designati come «MUST» e creano unicamente basi legali materiali per la loro attuazione.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, l'articolo 39a LGI richiede l'approvazione della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, in quanto la disposizione comporta nuovi sussidi ricorrenti di importo supe- riore a 2 milioni di franchi.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale La questione della ripartizione dei compiti nel caso di un CCCH è stata esaminata più volte. Si rimanda al paragrafo 1.3.
6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi
Per quanto riguarda la configurazione del compito comune, il disciplinamento legale proposto è conforme alla legge sui sussidi del 5 ottobre 199034 (LSu) e alle consuete condizioni quadro. L'articolo 39a LGI crea una nuova categoria di sussidi. Si tratta di indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 Lsu.
6.7 Delega di poteri legislativi
A parte le eccezioni illustrate di seguito, le deleghe di poteri legislativi contenute nel presente progetto contengono unica- mente autorizzazioni a emanare prescrizioni d’esecuzione. La delega di poteri legislativi di cui all'articolo 18d capoverso 2 LGI seconda frase va oltre le semplici prescrizioni d’ese- cuzione, in quanto autorizza il Consiglio federale a discostarsi dalla legge. Per gli operatori di rete che operano su vaste aree o sull'intero territorio della Confederazione svizzera, è poco sensato e dispendioso in termini di tempo dover fornire a ogni singolo Cantone il set di dati delle loro informazioni sugli impianti relativi al territorio cantonale. Pertanto, il Consi- glio federale dovrebbe essere in grado di specificare una soluzione diversa per tali operatori di rete, che consisterà nel fornire una volta i propri dati a un servizio specifico. Questa soluzione corrisponde al principio «once only» e si è dimo- strata valida nel caso del Catasto RDPP. Anche la delega di poteri legislativi di cui all'articolo 18f capoverso 6 LGI va in alcuni casi oltre le semplici prescrizioni d’esecuzione. La delega è necessaria perché le norme da emanare dipendono fortemente dall'evoluzione dello stato della tecnica. Per il resto si rimanda alle spiegazioni sul diritto d’ordinanza al paragrafo 3.3.
6.8 Protezione dei dati
I dati sulle condotte sono fondamentalmente attributi. Poiché gli operatori e i proprietari della rete sono tutte persone giuridiche, non si creano dati personali collegando i dati sulle condotte agli operatori di rete. Solo i dati relativi alle condotte private su suolo pubblico possono essere dati personali se il proprietario della condotta è una persona fisica. Tuttavia, i nomi dei proprietari delle condotte private non saranno menzionati nel CCCH; vi sarà soltanto una nota accanto alla con- dotta in questione che indica agli utenti del CCCH di contattare il Comune o un altro servizio designato. Questo aspetto è
32 RS 0.814.07 33 Rapporto «Catasto delle condotte svizzero (LKCH); visione, strategia e concezione», del luglio 2021. 34 RS 616.1
15
tenuto in considerazione, tra l'altro, con il fatto che l'accesso ai dati sulle condotte è limitato. Non si tratta mai di dati personali degni di particolare protezione. Poiché i dati non sono liberamente accessibili su Internet, non ha luogo nemmeno uno scambio inerente di dati con l'estero. La limitazione dell'accesso crea nuovi dati personali, ossia i numeri di cellulare utilizzati per le interrogazioni individuali e i dati di registrazione nel caso dell'accesso completo (cfr. le spiegazioni precedenti sull'art. 18f). L'articolo 18f capoversi 1- 3 LGI crea una base giuridica formale per il trattamento di questi dati. L'art. 18f cpv. 6 lett. b LGI assicura che il trattamento dei dati personali necessari per la concessione dell'accesso sia disciplinato a livello di ordinanza con la necessaria speci- ficità. È previsto che i dati personali utilizzati per le singole interrogazioni debbano essere cancellati dopo sei mesi. Anche la sorveglianza sull’utilizzo del CCCH (art. 18f cpv. 4 LGI) può generare dati personali – probabilmente sotto forma di dati marginali di utilizzo. L'articolo 18f capoverso 5 LGI costituisce una base giuridica sufficiente anche per il trattamento di questi dati. L'articolo 18f capoverso 6 lettera c LGI assicura che il trattamento dei dati personali necessari per la con- cessione dell'accesso sia disciplinato a livello di ordinanza con la necessaria specificità.
16