Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna, 14 febbraio 2024
Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di tra smissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Compendio
Il Codice di procedura civile (CPC) rivisto, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, permetterà di compiere atti processuali orali nei procedimenti civili me diante videoconferenza e, in via eccezionale, teleconferenza. A tale scopo sarà necessario soddisfare condizioni tecniche specifiche e precisi requisiti in mate ria di protezione e sicurezza dei dati. In caso di impiego dei sistemi di trasmis sione audiovisiva, i giudici e le persone coinvolte nel procedimento dovranno in particolare disporre dell’infrastruttura necessaria e rispettare determinati requi siti. Adottando adeguate misure di protezione e informando debitamente i parte cipanti, il Consiglio federale intende garantire, durante la preparazione, lo svol gimento dell’atto processuale e la registrazione di suono e immagine, la prote zione dei dati di tutte le persone coinvolte nel procedimento.
Situazione iniziale
Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il Codice di procedura civile rivisto (nCPC), che introduce nuove regole sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili in Svizzera (art. 141a e 141b nCPC). A determinate condizioni, il giudice potrà compiere atti processuali orali (in particolare udienze, audizioni e inter rogatori dei testimoni) mediante videoconferenza e, in via eccezionale, teleconferenza, oppure permettere alle persone coinvolte nel procedimento di parteciparvi utilizzando detti strumenti. Sempre rispettando determinate condizioni, potrà disporre lo svolgi mento di un esame testimoniale, una presentazione di perizie, un interrogatorio o una deposizione delle parti mediante strumenti audiovisivi. L’impiego di strumenti elettronici presuppone che siano rispettate determinate condizioni tecniche e garantite la prote zione e la sicurezza dei dati. Per concretizzare queste disposizioni, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.
Contenuto del progetto
L’ordinanza disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicu rezza dei dati che permettono ai giudici di ricorrere, nei procedimenti civili, a strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. Per eseguire videoconferenze o teleconferenze correttamente e, se possibile, senza inconvenienti, l’ordinanza definisce l’infrastruttura di cui i giudici e le persone coinvolte nel procedimento devono disporre rispettivamente per compiere un atto processuale e prendervi parte utilizzando strumenti audiovisivi. L’ordinanza specifica anche le misure che il giudice può adottare, nell’ambito della di rezione del processo, per garantire uno svolgimento corretto durante la videoconfe renza e la teleconferenza.
Affinché siano garantite una sufficiente sicurezza dei dati e una loro adeguata prote zione in caso di impiego di strumenti elettronici, l’ordinanza fissa determinati requisiti sia per la trasmissione del suono e dell’immagine sia per il trattamento dei dati durante e dopo la trasmissione. In particolare, il sistema impiegato va configurato in modo tale
da soddisfare detti requisiti. L’ordinanza stabilisce inoltre i provvedimenti da adottare durante la preparazione e lo svolgimento dell’atto processuale per proteggere adegua tamente i dati di tutte le persone coinvolte. L’obiettivo è anzitutto impedire che terzi non autorizzati accedano alla videoconferenza o alla teleconferenza e possano così seguire l’atto processuale. Anche la registrazione di suono e immagine deve soddisfare deter minati requisiti. Infine, l’ordinanza disciplina pure le condizioni e le procedure per con sentire al pubblico di accedere alla trasmissione audiovisiva.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 La revisione del Codice di procedura civile (CPC)
Il 17 marzo 2023 il Parlamento ha adottato la modifica del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto) in votazione finale1. Il Codice di procedura civile rivisto (nCPC) entrerà in vigore il 1° gennaio 20252.
Con la suddetta revisione, il Parlamento ha introdotto nuove regole per l’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili in Svizzera (art. 141a e 141b nCPC). A determinate condizioni, il giudice potrà compiere atti pro cessuali orali (in particolare udienze, audizioni e interrogatori dei testimoni) mediante videoconferenze e, in via eccezionale, teleconferenze3 o permettere alle persone coin volte nel procedimento di parteciparvi mediante tali strumenti. Questa normativa è stata integrata con altre modifiche mirate allo scopo di disciplinare l’impiego di strumenti au diovisivi nell’ambito dell’assunzione delle prove. Di conseguenza, si potranno impie gare strumenti elettronici anche negli esami testimoniali, negli interrogatori e nelle de posizioni delle parti nonché nella presentazione di perizie (art. 170a, 187, cpv. 1, e 193 nCPC). Queste nuove disposizioni vanno in parte ricondotte alle norme temporanee sull’impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili varate dal Con siglio federale nell’ambito delle misure basate sul diritto di necessità in seguito alla pandemia di COVID-194.
1.2 Punti fondamentali delle nuove disposizioni sull’impiego di strumenti elet
tronici Gli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva possono essere impiegati in vari modi:
− anzitutto, in base all’articolo 141a capoverso 1, il giudice può compiere, con il consenso delle parti, l’atto processuale interamente, ossia per tutte le persone coinvolte nel procedimento, mediante strumenti elettronici di trasmissione au diovisiva. Può farlo di sua iniziativa, se le parti sono d’accordo, o su richiesta delle parti stesse. In tal caso le persone coinvolte nel procedimento partecipano all’atto processuale mediante videoconferenza o teleconferenza da casa o da altri luoghi. Neanche il giudice deve necessariamente trovarsi nei locali del tri bunale, ma può compiere l’atto processuale in telelavoro, da un ufficio o da un altro luogo idoneo;
1 FF 2023 786 RU 2023 491 L’esecuzione dell’atto processuale mediante teleconferenza (ossia senza trasmissione dell’immagine) è ammessa soltanto con il con senso dei diretti interessati e se un’urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono (art. 141b cpv. 2 nCPC). Cfr. p. es. l’intervento della consigliera federale Karin Keller-Sutter, Boll. Uff. 2022 N 678. Queste disposizioni erano in vigore fino al
31 dic. 2022 (RS 272.81). 5/23
− in secondo luogo sono possibili, in base all’articolo 141a nCPC, anche confe renze ibride. In questo caso l’udienza (o un altro atto processuale) si tiene in aula, ma una o più persone coinvolte nel procedimento (parti, rappresentanti delle parti, testimoni, periti) si collegano online5. Alle condizioni prescritte, il giu dice può permettere (art. 141a cpv. 1 nCPC) la partecipazione online su richie sta e con il consenso degli interessati oppure la può disporre nel quadro dell’as sunzione delle prove. Il giudice può disporre la partecipazione online a determi nate condizioni per procedere all’esame testimoniale (art. 170a nCPC), alla pre sentazione delle perizie (art. 187 cpv. 1 nCPC), all’interrogatorio e alla deposi zione delle parti (art. 193 nCPC) mediante videoconferenza o teleconferenza.
Il luogo, la data e l’orario in cui la persona citata deve essere disponibile vanno indicati nella citazione e notificati alle persone coinvolte nel procedimento (art. 133 lett. d nCPC). L’impiego di strumenti elettronici di cui agli articoli 141a e 141b nCPC è in linea di massima6 ammesso alle seguenti condizioni:
− le parti coinvolte vi acconsentono e la legge non esclude l’impiego di strumenti elettronici (art. 141a cpv. 1 nCPC; p. es. tale impiego è escluso in caso di audi zione dei figli, art. 298 cpv. 1bis nCPC);
− il suono e l’immagine pervengono simultaneamente a tutte le parti coinvolte nell’atto processuale (art. 141b cpv. 1 lett. a nCPC); e
− i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati sono sempre garantiti
Se il giudice decide di impiegare strumenti elettronici per l’assunzione delle prove (esame testimoniale, presentazione delle perizie, interrogatorio e deposizione delle parti), l’impiego di una videoconferenza o di una teleconferenza presuppone inoltre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano (art. 170a, 187 cpv. 1 e
193 nCPC). Per contro, il consenso della persona collegata non è una condizione.
Gli esami testimoniali, gli interrogatori e le deposizioni delle parti nonché le audizioni di altre persone condotti mediante videoconferenza o teleconferenza devono essere re gistrati. Gli altri atti processuali possono essere registrati a discrezione del giudice (su richiesta o d’ufficio). La registrazione è esclusa se un’udienza serve solamente per esporre liberamente l’oggetto litigioso o per tentare un’intesa tra le parti (art. 141b cpv. 1 lett. b nCPC). Alla verbalizzazione si applicano regole particolari, se le deposi zioni sono registrate (art. 176a, 187 cpv. 1 e 193 nCPC). Le registrazioni sono sempre acquisite agli atti (art. 176a lett. c nCPC).
Se il CPC prevede che un atto processuale sia pubblico, quest’ultimo deve poter essere seguito dal pubblico anche quando si utilizzano strumenti elettronici (art. 141a cpv. 3
Cfr. TANJA DOMEJ, Videokonferenzen im Zivilprozess, in: Anwaltsrevue, pagg. 486-493 (DOMEJ, Videokonferenzen), in particolare pag. 476. Se la legge impone alle parti di comparire di persona, si applicano condizioni particolari, (p. es. nella procedura di conciliazione e nei pro cedimenti di diritto matrimoniale e familiare). In questo caso, l’impiego di strumenti elettronici è ammesso soltanto se preponderanti inte ressi pubblici o privati non vi si oppongono (art. 141a cpv. 2 nCPC). L’impiego di strumenti elettronici è escluso nell’audizione dei figli (art. 298 cpv. 1bis nCPC). 6/23
nCPC). Il giudice deve consentire di seguirlo in loco su richiesta, ma può permettere di farlo (senza richiesta preliminare) anche mediante strumenti elettronici.
Nelle teleconferenze e videoconferenze transfrontaliere vanno osservate le regole dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile (v. n. 5.1). Le norme sull’im piego di strumenti di comunicazione elettronici nell’ambito di un procedimento civile estero sono attualmente in fase di revisione al fine di poter interrogare o ascoltare più facilmente, mediante teleconferenza o videoconferenza, una persona che si trova in Svizzera7.
Gli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili sono previsti anche dal disegno di legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (D-LCEG)8, con cui si intende creare la base legale per per mettere a tutte le parti coinvolte in un procedimento giudiziario di scambiare elettroni camente i dati con i giudici, i ministeri pubblici e le autorità di esecuzione delle pene mediante una piattaforma sicura9. L’articolo 5 lettera a D-LCEG prevede che la corpo razione preposta all’allestimento e all’esercizio della piattaforma possa in particolare fornire anche «prestazioni e strumenti tecnici supplementari [...] per la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile». Se per compiere un atto processuale in un procedimento civile sono forniti detti strumenti, vanno soddisfatti i requisiti posti dal CPC e dalla relativa ordinanza di esecuzione (OSTAC).
1.3 Necessità di un’ordinanza che concretizzi le disposizioni legali
Affinché il giudice possa compiere atti processuali mediante strumenti elettronici di tra smissione audiovisiva, vanno soddisfatte determinate condizioni tecniche. I suoni e le immagini devono essere trasmessi simultaneamente nei vari luoghi. Al riguardo è in particolare necessario disporre di un sistema di trasmissione audiovisiva operativo e funzionante, inoltre i giudici e le altre persone coinvolte nel procedimento devono di sporre anche dei vari supporti tecnici necessari. Occorre pure garantire, per quanto possibile, che la videoconferenza o la teleconferenza si svolga in modo indisturbato e possa essere registrata. Pertanto, in base all’articolo 141b capoverso 3 nCPC il Con siglio federale è tenuto a precisare le condizioni tecniche per l’impiego di strumenti elettronici nei procedimenti civili.
Inoltre, l’impiego di strumenti elettronici comporta un rischio elevato per i dati delle per sone coinvolte nel procedimento; pertanto è necessario garantire sempre la sicurezza e la protezione dei dati (sia durante la conferenza sia nell’ambito della registrazione). Ai procedimenti civili non si applicano né la legge federale del 5 settembre 202010 sulla protezione dei dati (LPD) né le leggi cantonali sulla protezione dei dati11. In linea di Cfr. la mozione 20.4266 Procedure civili più moderne in ambito internazionale, del 20 ott. 2020, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e adottata dal Parlamento, che incarica il Consiglio federale di modificare la dichiarazione n. 5 della Sviz zera alla Convenzione dell’Aja sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale; cfr. anche l’avamprogetto sull’attuazione della mozione, disponibile all’indirizzo: https://www.ufg.admin.ch > Economia > Progetti legislativi in corso > Procedimenti civili transfronta lieri (stato: 21 dic. 2023). L’avamprogetto rientra nel progetto Justitia 4.0, con cui i tribunali della Confederazione e le autorità cantonali preposte all’esecuzione penale e giudiziaria intendono accelerare la transizione digitale del sistema giudiziario svizzero nei procedimenti penali, civili e ammini strativi. Cfr. il messaggio del 15 feb. 2023 sulla legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia, FF 2023 679, n. 4. 10 RS 235.1 Art. 2 cpv. 3 LPD; in merito all’esclusione delle leggi cantonali sulla protezione dei dati cfr. p. es. art. 4 cpv. 2 lett. c della legge del 19 feb. 1986 sulla protezione dei dati del Cantone di Berna (Datenschutzgesetz; KDSG), BSG 152.04. 7/23
massima, è solamente il diritto procedurale applicabile a definire il trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento e i diritti degli interessati. Tali disposizioni de vono comunque garantire la protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte ossia assicurare la stessa protezione prevista dalla LPD. In quest’ot tica, il Consiglio federale deve disciplinare e concretizzare, in base all’articolo 141b ca poverso 3 nCPC, oltre alle condizioni tecniche, anche i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego degli strumenti elettronici.
La nuova ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) intende concretizzare tali disposizioni.
I requisiti relativi alla tecnica nonché alla protezione e alla sicurezza dei dati vanno precisati solamente a grandi linee ossia nella misura in cui serva a garantire uno svol gimento regolare e un’adeguata protezione dei dati delle persone coinvolte nel proce dimento durante l’esecuzione di un atto processuale mediante strumenti elettronici. La tecnica è in continua evoluzione e le misure di sicurezza diventano rapidamente obso lete; in questo senso garantire standard adeguati a livello di tecnica nonché una prote zione e una sicurezza dei dati adeguate è un compito dinamico12. Pertanto, l’attuazione concreta dei requisiti va lasciata per quanto possibile ai tribunali, i quali devono avere la possibilità di aggiornare e adeguare costantemente le proprie soluzioni. Parimenti, i provvedimenti scelti possono variare all’interno dei diversi Cantoni e tribunali; questi ultimi devono dunque poter scegliere le soluzioni più adatte e in linea con le condizioni del Cantone e con la situazione al loro interno e altresì fissare in una direttiva o in un’istruzione altri approcci concreti utili nella prassi. In questo contesto possono essere d’aiuto le linee guida e le raccomandazioni dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)13 e degli incaricati cantonali della protezione dei dati14. Anche la guida alle buone prassi sull’uso del collegamento video nell’ambito della Con venzione sull’assunzione delle prove15 e le linee guida della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) sulla videoconferenza nei procedimenti giudiziari16 contengono standard tecnici e relativi alla sicurezza utili per la realizzazione interna.
Le nuove disposizioni del CPC sull’impiego di strumenti elettronici non disciplinano la procedura da seguire se l’esecuzione regolare dell’atto processuale non è possibile con detti strumenti o è interrotto a causa di un guasto tecnico (p. es. problemi di con nessione o di trasmissione del suono e dell’immagine). Neanche l’ordinanza specifica questo aspetto in quanto non rientra né nelle condizioni tecniche né nei requisiti posti
Cfr. anche SANDRINE GIROUD/NOÉMIE RAETZO, Audience civiles par vidéoconférence, Enjeux et défits à l'horizon des modifications du CPC, in: Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ), 2023, fascicolo 64, pag. 359 segg., (GIROUD/RAETZO, viéoconférence), in particolare pag. 363 seg. Cfr. p. es. la scheda informativa dell’IFPDT di aprile 2020 «Misure per un impiego sicuro delle soluzioni di audio e videoconferenza» (pro memoria IFPDT); disponibile all’indirizzo: https://www.edoeb.admin.ch > In breve > 09.04.2020 - Misure per un impiego sicuro delle solu zioni di audio e videoconferenza (stato: 21 dic. 2023). Cfr. p. es. il promemoria degli incaricati della protezione dei dati del Cantone di Zurigo di gennaio 2023 «Messenger und Videokonfe renzsysteme», disponibile all’indirizzo: www.datenschutz.ch/ > Datenschutz in öffentlichen Organen > Digitale Zusammenarbeit (stato:
21. dic. 2023).
Guida alle buone prassi della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato – HCCH sull’uso del collegamento video nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (Convenzione sull’assunzione delle prove), 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.hcch.net/ > Veröffentlichungen und Studien > Veröffentlichungen > Praxisleitfaden > Guide to Good Practice on the Use of Video-Link under the 1970 Evidence Convention; 2020 (stato: 21 dic. 2023). CEPEJ, Lignes directrices sur la vidéoconférence dans les procédures judiciaires, giugno 2021, disponibile all’indirizzo: https://edoc.coe.int/fr/ > Droit > Efficacité de la justice > Lignes directrices sur la visioconférence dans les procédures judiciaires. 8/23
alla protezione e alla sicurezza dei dati. La questione delle conseguenze di guasti tec nici è regolata dalle disposizioni generali del CPC e definita, nel caso specifico, dai tribunali.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La nuova normativa proposta
L’ordinanza concretizza le nuove disposizioni del CPC sull’impiego di strumenti elettro nici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili e disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.
Affinché le videoconferenze e le teleconferenze si svolgano correttamente e possibil mente senza interruzioni, l’ordinanza definisce l’infrastruttura (in particolare i supporti tecnici) di cui i giudici e le persone coinvolte nel procedimento devono disporre per compiere o partecipare a un atto processuale mediante strumenti elettronici. L’ordi nanza concretizza anche le misure che il giudice deve adottare nell’ambito della dire zione del processo per assicurare uno svolgimento corretto durante la videoconferenza o la teleconferenza. Si deve tener conto del fatto che l’impiego di strumenti elettronici può costituire un’ulteriore sfida per la comunicazione interpersonale e l’interazione tra le persone coinvolte nel procedimento e il giudice. Per eseguire correttamente un atto processuale sono indispensabili strumenti tecnici adeguati, uno svolgimento regolare e un luogo tranquillo. Si tratta di preservare la serietà dell’atto processuale e di agevo lare un’adeguata interazione tra le persone coinvolte nel procedimento e il giudice17.
La protezione dei dati ha lo scopo di tutelare la sfera privata e i diritti della personalità degli interessati. Il trattamento dei dati comprende «qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comuni cazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati» (art. 5 lett. d LPD). Una protezione dei dati adeguata prevede il rispetto di principi fondamentali come la legittimità, la finalità, la trasparenza, l’esattezza, la proporzionalità e la sicurezza (art. 6 LPD) che, anche impiegando strumenti elettronici nei procedimenti civili, vanno osser vati ove opportuno e pertinente.
La sicurezza dei dati ha lo scopo di garantire che, mediante adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi, i dati personali siano protetti da un trattamento non autorizzato. Secondo l’articolo 5 lettera h LPD, la sicurezza dei dati è violata se «dati personali ven gono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate». I requisiti posti alla sicurezza dei dati sono concretizzati negli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del 31 agosto 202218 sulla protezione dei dati (OPDa).
Per assicurare una sufficiente sicurezza dei dati e una loro adeguata protezione du rante l’impiego di strumenti elettronici, l’ordinanza deve anzitutto precisare i requisiti da
Cfr. in particolare GIROUD/RAETZO, viéoconférence, pag. 364 seg. 18 RS 235.11. 9/23
soddisfare se si utilizzano sistemi di trasmissione audiovisiva. Le pertinenti disposizioni riguardano in particolare la trasmissione e il trattamento dei dati durante e dopo la tra smissione del suono e dell’immagine. Una protezione e una sicurezza dei dati adeguate e sufficienti vanno garantite non solo durante l’esecuzione dell’atto processuale, ma anche nella fase della sua preparazione nonché al momento del login e della parteci pazione delle persone coinvolte nel procedimento. In particolare occorre, per quanto possibile, garantire che l’accesso alla videoconferenza o alla teleconferenza sia pre cluso a terzi non autorizzati e che suono e immagini non siano registrati né dalle per sone coinvolte nel procedimento né dal pubblico. Pertanto l’ordinanza si propone di disciplinare i tratti essenziali dei provvedimenti tesi a proteggere e rendere sicuri i dati delle persone coinvolte nel procedimento. Vanno inoltre definiti i requisiti e le procedure da seguire se l’accesso alla trasmissione audiovisiva va consentito al pubblico.
Se le condizioni tecniche o i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati non sono soddisfatti, l’atto processuale non può essere compiuto mediante videoconfe renza o teleconferenza. Quindi il giudice respinge una richiesta corrispondente o rinun cia all’impiego di strumenti elettronici se lo aveva pianificato d’ufficio.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Le disposizioni proposte possono comportare una serie di costi per i Cantoni e i tribunali che intendono impiegare strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva negli atti pro cessuali dei procedimenti civili. In tal caso i tribunali devono creare le condizioni tecni che pertinenti e adottare i provvedimenti necessari per compiere gli atti processuali mediante videoconferenze o teleconferenze correttamente e in adempimento dei re quisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. In particolare devono acquistare i sistemi di trasmissione audiovisiva, eventualmente configurarli secondo quanto pre scritto dalla OSTAC, e approntare gli altri supporti tecnici necessari. Le nuove norme non comporteranno alcun costo aggiuntivo per la Confederazione.
2.3 Attuazione
La normativa proposta contiene prescrizioni e iter procedurali che i tribunali devono attuare nell’ambito dell’esecuzione del diritto federale se impiegano strumenti elettro nici. Questa attuazione richiede diverse misure.
I tribunali devono esaminare e stabilire quali sistemi di trasmissione audiovisiva soddi sfano i requisiti posti dalla OSTAC e possono quindi essere impiegati (una volta debi tamente configurati) per videoconferenze e teleconferenze. I tribunali o i Cantoni de vono acquistare l’attrezzatura tecnica necessaria; inoltre i tribunali devono eventual mente adattare i propri iter procedurali e adottare determinati provvedimenti per garan tire la protezione e la sicurezza dei dati. Se i Cantoni specificano (p. es. in elenchi) i sistemi di trasmissione audiovisiva da utilizzare (v. n. 3 in merito all’art. 3), potrebbe essere necessaria una pertinente legislazione cantonale di attuazione. Lo stesso vale nel caso in cui intendano acquistare e predisporre determinati sistemi, propri o forniti da terzi, dopo averli eventualmente configurati secondo quanto previsto dalla OSTAC.
3 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’ingresso rimanda all’articolo 141b capoverso 3 nCPC, secondo cui il Consiglio fede rale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati, se in un procedimento civile sono compiuti atti processuali orali mediante strumenti di trasmissione audiovisiva.
Art. 1 Oggetto
L’articolo 1 definisce l’oggetto dell’ordinanza la quale stabilisce le condizioni tecniche per compiere atti processuali orali mediante strumenti di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. Detti requisiti sono applicati sia alla trasmissione e al trattamento dei dati durante e dopo l’atto processuale, sia alle misure adottate in fase di preparazione ed esecuzione dell’atto processuale nonché in caso di registrazione di suono e immagine.
L’ordinanza si applica a tutti gli atti processuali nei quali è ora possibile impiegare vi deoconferenze e teleconferenze in base al CPC rivisto. Si tratta esclusivamente di atti processuali orali, ossia anzitutto le udienze, ma anche di tutti gli altri atti disposti dal giudice nell’ambito di un procedimento civile a condizione cha possano essere compiuti oralmente (p.es. audizioni ed esami testimoniali). L’ordinanza non si applica agli atti processuali scritti come la presentazione di documenti legali. Gli strumenti elettronici possono essere impiegati per compiere integralmente l’atto processuale, ossia tutte le persone coinvolte nel procedimento seguono l’atto online, oppure per permettere o di sporre la partecipazione online di una delle parti, mentre le altre seguono l’atto proces suale in loco, di regola presso l’aula del tribunale (v. n. 1.2).
Se il giudice impiega strumenti elettronici, può consentire anche al pubblico di seguire l’atto processuale, ossia la trasmissione audiovisiva, mediante tali strumenti (cfr. art. 141a cpv. 3 nCPC e art. 9 e 10 A-OSTAC).
Art. 2 Infrastruttura
L’articolo 2 concretizza, in modo non esaustivo, l’attrezzatura tecnica ossia l’infrastrut tura di cui il giudice e le persone coinvolte nel procedimento devono disporre per poter compiere correttamente o partecipare a un atto processuale mediante strumenti elet tronici di trasmissione audiovisiva.
Secondo il capoverso 1, l’infrastruttura necessaria per l’impiego degli strumenti elettro nici comprende in particolare:
− un hardware e un software adeguati (lett. a): si tratta anzitutto di un sistema di trasmissione audiovisiva (operativo e funzionante) che permette almeno di sod disfare i requisiti per l’impiego di cui all’articolo 3. Poi è necessario un computer idoneo (o eventualmente anche uno smartphone) dotato di browser, altopar
lante/cuffie, microfono e telecamere adeguate. Se registra un atto processuale, il giudice deve inoltre assicurarsi che sia disponibile un corrispondente disposi tivo di registrazione;
− un collegamento Internet adeguato (lett. b): un collegamento Internet è ade guato se permette di trasmettere simultaneamente e in qualità accettabile suono e immagine (art. 141b cpv. 1 lett. a nCPC). È determinante che venga trasferita in una volta sola una quantità sufficiente di dati, che si evitino il più possibile ritardi e che la perdita di dati sia ridotta al minimo. Pertanto è necessario un collegamento Internet con un’ampiezza di banda sufficiente nonché con una la tenza e una percentuale di perdite abbastanza ridotte19;
− un luogo che permette un’esecuzione (da parte del giudice) o una partecipa zione (di una persona coinvolta nel procedimento) indisturbate (lett. c): di regola uno spazio chiuso, anche se non si esclude un altro luogo.
Il capoverso 2 prevede un ulteriore requisito tecnico dell’infrastruttura: le persone coin volte nel procedimento e i giudici devono avere la possibilità di mostrarsi reciproca mente i documenti (p. es. estratti degli atti o elementi di prova). Il sistema di trasmis sione audiovisiva potrebbe già prevedere questa opzione in quanto già oggi è piuttosto diffusa.
Il capoverso 3 descrive altri requisiti che l’infrastruttura dei tribunali deve soddisfare in determinate situazioni:
− in primo luogo si applicano altri requisiti se l’atto processuale si svolge nell’aula del tribunale ma è prevista la partecipazione mediante videoconferenza o tele conferenza di una persona coinvolta nel procedimento (lett. a): la persona col legata, i magistrati e le altre persone coinvolte nel procedimento devono essere in grado di sentirsi ed eventualmente vedersi a vicenda. Oltre a una sala ade guata, potrebbe essere necessario anche uno schermo di grandi dimensioni con un sistema audio appropriato;
− in secondo luogo, se il previsto atto processuale è pubblico e alcune persone si sono iscritte per potervi assistere, è necessario disporre di una sala adeguata provvista dell’attrezzatura tecnica richiesta (schermo, sistema audio, ecc.; lett. b). Il pubblico deve poter seguire in condizioni adeguate l’atto processuale (art. 141a cpv. 3 nCPC). In particolare, il giudice deve essere in grado di garan tire che il suono e l’immagine dell’atto processuale pervengano simultanea mente al pubblico in modo comprensibile e visibile (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a e b);
− in terzo luogo, la lettera c stabilisce che l’infrastruttura a disposizione del giudice deve permettere la registrazione audiovisiva, se e nella misura in cui sussiste un obbligo di registrazione (cfr. art. 141b cpv. 1 lett. b nCPC e n. 1.2).
Le raccomandazioni degli incaricati della protezione dei dati e gli standard internazionali (cfr. p. es. la guida alle buone prassi della Confe renza dell’Aia di diritto internazionale privato [nota 15] o le linee guida della CEPEJ sulla videoconferenza nei procedimenti giudiziari [n. 16] possono servire a orientarsi e a concretizzare la disposizione. 12/23
In linea di massima, i giudici non sono tenuti a compiere atti processuali mediante si stemi di trasmissione audiovisiva (cfr. art. 141a nCPC: «Il giudice può [...]»). Spetta al giudice decidere (nel rispetto delle garanzie procedurali generali) se impiegare stru menti elettronici o consentirne l’impiego, anche se ciò è richiesto dalle parti. Tuttavia, alla luce delle esperienze maturate durante la pandemia da COVID e degli sviluppi tecnologici nonché nell’ottica di consentire l’accesso alla giustizia e rendere più effi cienti le procedure, si raccomanda ai tribunali di predisporre questo tipo di infrastruttura e di essere aperti all’impiego degli strumenti elettronici.
Le informazioni che il giudice deve fornire ai partecipanti in merito all’infrastruttura ri chiesta sono disciplinate all’articolo 5 capoverso 1 lettera b.
Art. 3 Requisiti per l’impiego dei sistemi di trasmissione audiovisiva
L’articolo 3 disciplina i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati da soddi sfare in caso di impiego di sistemi di trasmissione audiovisiva. Questi sistemi compren dono i sistemi che permettono di scambiare elettronicamente informazioni tra più per sone mediante la trasmissione audiovisiva. Sono impiegati per compiere atti proces suali mediante videoconferenze o teleconferenze oppure per collegare singole per sone.
Il capoverso 1 disciplina i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati posti alla trasmissione dei dati stessi:
− anzitutto si deve garantire che i server impiegati per la trasmissione audiovisiva e utilizzati dai partecipanti e dagli operatori del sistema si trovino in Svizzera o in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LPD (lett. a). Questo requisito limita la scelta dei possibili fornitori, tuttavia permette di garantire sia il rispetto delle prescrizioni della LPD durante il trattamento dei dati sia una sufficiente protezione di dati stessi. In particolare vanno esclusi servizi supportati da server che si trovano negli USA in quanto non assicurano la confidenzialità dei dati, per garantire la quale sono di regola necessari accordi contrattuali con i fornitori o la definizione di corrispondenti con dizioni al momento dell'acquisto dei sistemi. Eventualmente il sistema va pro gettato e configurato in modo tale da non poter essere utilizzato su server al di fuori delle sedi previste;
− in secondo luogo, il suono e l’immagine devono essere trasmessi in modo cifrato quando si impiega il sistema o in caso di videoconferenza o teleconferenza (lett. b). I canali per le videoconferenze e le teleconferenze devono sempre es sere cifrati al fine di proteggere i dati personali delle persone coinvolte nel pro cedimento. L’ordinanza tuttavia non pone alcun requisito concreto in merito alla cifratura, ossia non indica il tipo di cifratura consentito (server-to-server, client- to-server, end-to-end ecc.)20;
Secondo la scheda informativa dell’IFPDT: (nota 13), pag. 3, è necessario che i dati siano protetti nello stato in cui si trovano e anche durante la trasmissione. Il requisito minimo è la trasmissione cifrata, mentre il requisito ottimale è la cifratura end-to-end. 13/23
− in terzo luogo i tribunali devono garantire che il livello di sicurezza del sistema che utilizzano per la trasmissione sia aggiornato e che le lacune critiche riscon trate siano state colmate (lett. c). Questa prescrizione corrisponde ai requisiti posti alla sicurezza del sistema secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera f OPDa. Tutte le componenti del software utilizzate vanno regolarmente controllate per verificare eventuali vulnerabilità della sicurezza e aggiornate (gestione delle patch). Altrettanto fondamentale è eseguire subito gli aggiornamenti disponibili. La sicurezza del sistema implica anche la sensibilizzazione degli utenti rispetto a determinate pratiche come l’utilizzo di password più sicure;
− in quarto luogo il giudice deve assicurarsi che il sistema impiegato sia configu rato in modo tale che solo lui abbia la possibilità di registrare e trasmettere (in particolare in Internet) la videoconferenza o la teleconferenza (lett. d). Le per sone coinvolte nel procedimento e il pubblico non devono avere accesso a que ste funzioni. Pertanto il giudice adotta le necessarie misure tecniche e organiz zative (eventualmente mediante accordi contrattuali con il fornitore privato) af finché il sistema di trasmissione audiovisiva permetta solo a lui di compiere que ste operazioni.
Per la trasmissione audiovisiva possono essere impiegati sistemi di due tipi: anzitutto è possibile scegliere sistemi che il Cantone o la Confederazione gestisce direttamente sui propri server web con una corrispondente licenza per il software (le cosiddette so luzioni interne). Oppure è anche possibile impiegare sistemi gestiti da fornitori privati e messi a disposizione una o più volte. Dopo essere stati configurati conformemente alle prescrizioni della OSTAC, detti sistemi possono essere impiegati dai tribunali o, se la legislazione cantonale lo consente, anche dai Cantoni. Nel caso di sistemi di trasmis sione audiovisiva di fornitori privati vanno soddisfatti, secondo il capoverso 2, ulteriori requisiti:
− anzitutto, i fornitori dei sistemi devono avere sede o domicilio in Svizzera o in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati (art. 16 cpv. 1 LPD). In questo modo vi è la certezza che siano rispettati i requisiti legali in materia di protezione dei dati previsti dalla LPD durante il trattamento (in particolare in me rito all’inoltro dei dati a terzi). Questa condizione è importante perché i fornitori accedono ai dati (di solito comprese le registrazioni) e li memorizzano tempora neamente nei loro server finché il giudice non li ha salvati (lett. b);
− in particolare, finché i dati sono memorizzati presso i fornitori, questi ultimi de vono proteggerli da consultazioni, modifiche, memorizzazioni, cancellazioni e registrazioni non autorizzate (lett. a). Questo requisito corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera b OPDa e disciplina (almeno in parte) il cosiddetto controllo di memoria. Di conseguenza si deve anzitutto configurare il sistema di trasmis sione audiovisiva in modo tale che le persone non autorizzate non possano ac cedere alla memoria. Anche in questo caso può essere necessario concludere accordi contrattuali con il fornitore. Le misure possibili includono ad esempio la
definizione di autorizzazioni di accesso differenziate e la registrazione automa tica degli accessi21;
− Infine, i tribunali devono garantire che i fornitori non conservino i dati più a lungo del necessario e non li inoltrino a terzi (lett. b e c). I dati (in particolare metadati e registrazioni) sono salvati allo scopo di essere trasmessi al giudice. Non ap pena quest’ultimo li ha ricevuti, il fornitore li cancella dai suoi sistemi. Per ridurre al minimo il rischio di perdita di dati durante la trasmissione, il fornitore li cancella solamente dopo aver ricevuto la conferma della loro ricezione da parte del giu dice. Alcuni fornitori prevedono, nelle loro direttive in materia di protezione dei dati, l’inoltro dei dati personali a terzi, la raccolta di metadati (durata e ubicazione della riunione nonché identificativo e numero dei partecipanti) oppure il loro trat tamento per scopi propri e/o la loro messa a disposizione di terzi. Per questa ragione il giudice deve esaminare con attenzione dette direttive ed eventual mente escludere mediante un accordo la raccolta, il trattamento e l’inoltro dei dati22. Sono fatti salvi gli obblighi legali di conservazione dei dati come ad esem pio quelli disciplinati dalla legge federale del 18 marzo 201623 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (cfr. in parti colare gli art. 26 cpv. 5 e 27 cpv. 3 di quest’ultima).
Se i requisiti di cui all’articolo 3 sono soddisfatti, si può garantire una videoconferenza o una teleconferenza conforme alla protezione e alla sicurezza dei dati.
Per assicurare l’adempimento dei requisiti, i tribunali devono ottenere dai fornitori le garanzie necessarie in merito alla trasmissione e al trattamento dei dati ed eventual mente procedere anche a controlli.
Per sostenere i tribunali nell’esame e nella scelta dei sistemi, i Cantoni possono com pilare per il proprio territorio elenchi con sistemi di trasmissione audiovisiva che soddi sfano i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2; tali sistemi potranno quindi essere impiegati dai tribunali (cpv. 3). Elenchi di questo tipo potrebbero imporsi per ragioni di uniformità o di scarse risorse dei tribunali; a questi ultimi resta comunque la possibilità di impie gare anche altri sistemi che soddisfano le pertinenti condizioni. I Cantoni possono even tualmente proporre anche sistemi propri o configurare i sistemi di fornitori privati affin ché soddisfino i requisiti. Ciascun Cantone può redigere un elenco proprio ma sono pensabili anche elenchi intercantonali. I Cantoni dovrebbero comunque riesaminare regolarmente i vari servizi e prodotti, soprattutto in caso di aggiornamenti, e, se i requi siti non fossero più soddisfatti, stralciare il prodotto dall’elenco ed eventualmente ag giungere nuovi sistemi. La tenuta di simili elenchi potrebbe essere sottoposta a una legislazione attuativa cantonale che ne regoli le relative competenze e le responsabi lità. In base ai risultati della consultazione, si dovrà anzitutto verificare se la normativa proposta, che prevede solo la possibilità di tenere simili elenchi, sia sufficiente oppure se non sia il caso di introdurre un obbligo in tal senso.
Nell’esame e nella scelta dei sistemi di trasmissione audiovisiva possono essere coin volti gli incaricati cantonali della protezione dei dati che, in alcuni casi, hanno già Cfr. il rapporto esplicativo del DFGP del 31 ago. 2022 concernente l’OPDa, pag. 24. Secondo la scheda informativa dell’IFPDT (nota 13), pag. 2. 23 RS 780.1 15/23
compilato raccomandazioni sull’impiego di videoconferenze e teleconferenze24. Pure la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato ha redatto una guida pratica25, mentre la CEPEJ ha pubblicato linee guida26 con aspetti tecnici e legati alla sicurezza. Anche questi documenti possono risultare utili in determinate circostanze.
Art. 4 Pratiche illecite
Anche l’articolo 4, come il precedente, ha per oggetto la protezione e la sicurezza dei dati e vieta esplicitamente alle persone coinvolte nel procedimento e agli altri parteci panti sia di permettere a terzi non autorizzati di seguire l’atto processuale sia di regi strare suono e immagine. Per altri partecipanti si intende chi, senza essere coinvolto nel procedimento, segue un atto processuale pubblico in base agli articoli 54 CPC e 141a capoverso 3 nCPC.
Il divieto di permettere a chi non è autorizzato di seguire l’atto processuale rientra nella protezione della personalità delle persone coinvolte nel procedimento e proibisce agli altri partecipanti di rendere pubblici i dati di accesso, di inoltrarli a terzi non autorizzati oppure di permettere a questi ultimi di seguire l’atto processuale in altro modo. In par ticolare, chi partecipa online a un atto processuale, ad esempio dall’ufficio, non può farlo se altre persone sono presenti nella stanza e possono seguire l’atto processuale.
Solamente il giudice è autorizzato, se non addirittura tenuto per legge (art. 141b cpv. 1 lett. b nCPC), a registrare l’atto processuale. Anche in questo caso il divieto per gli altri partecipanti di registrare rientra nella protezione della personalità delle persone coin volte nel procedimento. Inoltre, alcune legislazioni cantonali27 vietano riprese audio o visive all’interno degli edifici giudiziari. Una simile norma può eventualmente essere estesa anche alla registrazione di una trasmissione elettronica audiovisiva. Se qual cuno effettua registrazioni non autorizzate può essere punito dal giudice con un am monimento o eventualmente con una multa disciplinare (cfr. art. 128 cpv. 1 e 2 CPC). La registrazione non autorizzata può essere punita anche ai sensi degli articoli 179bis e
Nell’ambito delle informazioni che fornisce ai sensi dell’articolo 5, il giudice ricorda en trambi i divieti menzionati (art. 5 cpv. 1 lett. e) alle persone che seguono l’atto proces suale mediante strumenti elettronici. Oltre alle citate possibilità di sanzionare le viola zioni, il giudice può, al momento di comunicare i divieti, emanare anche una pertinente decisione conformemente all’articolo 292 CP e completare i divieti con una commina toria della pena di cui all’articolo 292 CP in caso di infrazione.
Art. 5 Informazioni del giudice all’attenzione degli altri partecipanti
L’articolo 5 disciplina le misure preparatorie che il giudice deve adottare per compiere un atto processuale concreto mediante la trasmissione audiovisiva o per collegare una
Cfr. p. es il promemoria degli incaricati della protezione dei dati del Cantone di Zurigo (nota. 14). Cfr. nota 15 Cfr. nota 16 Cfr. p. es. per il Cantone di Zurigo § 132 della legge cantonale del 10 mag 2010 sull’organizzazione dei tribunali e delle autorità nel pro cesso civile e penale (Gesetzt über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess; GOG, OS 211.1). 28 RS 311.0 16/23
persona coinvolta nel procedimento mediante detti strumenti. Il giudice deve notificare per tempo, prima dell’atto processuale, alle persone che vi partecipano online determi nati dati e le informazioni relative ai requisiti da soddisfare. I destinatari possono essere le parti e i rispettivi rappresentati legali, ma anche i testimoni o i periti se partecipano all’atto processuale mediante videoconferenza o teleconferenza.
− Anzitutto il giudice deve comunicare per tempo agli interessati i dati per acce dere al sistema di trasmissione audiovisiva e quindi per partecipare all’atto pro cessuale (lett. a). Come già oggi in uso, i dati di accesso possono comprendere il link di invito alla riunione, il numero identificativo e la password. Per garantire un’adeguata sicurezza dei dati, il numero identificativo e la password sono mo nouso29. Il numero identificativo è un numero utilizzato per identificare e regi strare una persona autorizzata a partecipare all’atto processuale. La password può essere impiegata per un’unica riunione specifica. L’accesso alla videocon ferenza o teleconferenza può prevedere altre soluzioni di login (p. es. Google ID, Facebook ID) o, se il Parlamento adotta la corrispondente base legale30, es sere collegato a un mezzo di identificazione elettronico (Id-e) riconosciuto dallo Stato;
− in secondo luogo, il giudice deve informare chi partecipa online in merito all’in frastruttura necessaria (lett. b). Oltre alle informazioni di cui all’articolo 2 capo verso 1, il giudice indica il sistema specifico di trasmissione audiovisiva che deve essere utilizzato e fornisce eventuali indicazioni su come istallarlo;
− in terzo luogo, il giudice trasmette a chi partecipa online istruzioni specifiche sull’esecuzione dell’atto processuale (lett. c). Nel quadro dell’impiego di stru menti elettronici, una sfida particolare consiste nell’eseguire atti processuali il più possibile senza interruzioni e in modo corretto. Nel quadro della direzione del processo secondo l’articolo 124 CPC, il giudice deve fare in modo che l’atto processuale si svolga correttamente. A tal fine può emanare istruzioni specifiche e comunicarle agli interessati, ad esempio può chiedere loro di tenere spento il microfono finché non sono invitati a parlare. Inoltre il giudice può indicare ai par tecipanti come procedere in caso di difficoltà tecniche o invitarli ad assicurarsi di non essere disturbati o distratti da telefonate o altri rumori durante l’atto proces suale. Il giudice può anche chiedere che i partecipanti non si trovino nella stessa stanza al fine di evitare che si influenzino a vicenda (art. 7 cpv. 3). Chi infrange queste regole può essere punito, in virtù dell’articolo 128 capoversi 1 e 2 CPC, con un ammonimento o con una multa disciplinare se offende le convenienze o turba l’andamento. Se l’esecuzione digitale non può più svolgersi in modo cor retto, il giudice può o deve, se necessario, sospendere la videoconferenza o la teleconferenza;
− in quarto luogo, il giudice deve eventualmente informare i partecipanti se e in che misura l’atto processuale sarà registrato (lett. b). Questa disposizione è in tesa a garantire il principio giuridico della trasparenza ai sensi della normativa
Cfr. la scheda informativa dell’IFPDT (nota 13), pag. 1. Cfr. anche i commenti in: https://www.ufg.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Id-e statale (stato: 21 dic. 2023). 17/23
in materia di protezione dei dati. Chi rilascia una dichiarazione deve sapere se e in che misura sarà registrato e se le registrazioni saranno messe agli atti;
− in quinto luogo, il giudice avverte i partecipanti online che è loro vietato comuni care a terzi non autorizzati i dati di accesso (e renderli pubblici) come anche permettere loro di seguire in altro modo l’atto processuale. Inoltre, rende attenti i partecipanti in merito al divieto di registrazione (lett. e).
Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere notificate dal giudice, insieme al luogo, alla data e all’ora in cui si terrà l’atto processuale (art. 133 lett. d nCPC), diretta mente nella citazione all’atto stesso oppure mediante lettera separata. È fondamentale che le informazioni siano fornite con sufficiente anticipo affinché i partecipanti possano organizzarsi ed eventualmente procurarsi gli strumenti necessari. Se invece il giudice dispone l’impiego di strumenti elettronici, le informazioni devono essere fornite al più tardi con la citazione (cpv. 2). Il giudice può disporre l’impiego di strumenti elettronici per procedere a esami testimoniali o all’esposizione di perizie oppure per raccogliere interrogatori e deposizioni delle parti (v. n. 1.2).
Nell’ambito della direzione del processo secondo l’articolo 124 CPC, il giudice può ef fettuare un test, con coloro che vogliono o devono parteciparvi online, prima dell’ese cuzione dell’atto processuale per accertarsi che la trasmissione audiovisiva funzioni. Se la legislazione cantonale lo consente, nel caso in cui un partecipante non abbia i necessari strumenti tecnici, i tribunali possono anche metterli a disposizione presso un ufficio oppure darli in prestito. Questo sarebbe utile in particolare se non è ragionevol mente esigibile che l’interessato si procuri gli strumenti necessari pur essendo oppor tuno compiere l’atto processuale mediante tali strumenti (ad esempio per motivi di effi cienza).
Art. 6 Login e partecipazione
Solamente chi effettua il login nel sistema di trasmissione audiovisiva può partecipare alla videoconferenza o teleconferenza; in questo modo è possibile identificare i parte cipanti. L’articolo 6 disciplina i requisiti che i partecipanti devono soddisfare per effet tuare il login e partecipare alla videoconferenza o teleconferenza.
Il capoverso 1 stabilisce che chiunque partecipi online debba effettuare il login nel si stema di trasmissione audiovisiva individualmente e partecipare dal proprio dispositivo elettronico munito di microfono e telecamera. Il capoverso 2 prevede un’eccezione per le parti e i loro rappresentati legali, che possono effettuare il login congiuntamente e utilizzare insieme i dispositivi. Hanno pertanto la possibilità di seguire insieme l’atto processuale davanti a una telecamera e a uno schermo grande in una sala conferenze.
Questi requisiti consentono al giudice di identificare i partecipanti e di controllare attra verso i dati di registrazione o di login di chi segue l’atto processuale. In questo modo è più semplice per lui accertare se l’atto processuale è seguito solo da persone autoriz zate come prescritto dall’articolo 7 capoverso 1.
Art. 7 Esecuzione
Come per il login e la partecipazione, anche durante la videoconferenza o teleconfe renza vanno osservate determinate condizioni per una sicurezza e una protezione dei dati sufficienti e adeguate.
Il giudice deve in particolare garantire che nessuna persona non autorizzata segua o addirittura registri l’atto processuale oppure abbia accesso ai relativi dati. Di conse guenza, le persone coinvolte nel procedimento vanno anzitutto avvertite per tempo che terzi non autorizzati non possono seguire l’atto processuale (art. 5 cpv. 1 lett. e). Inoltre il giudice deve adottare, soprattutto all’inizio e durante l’atto processuale, tutte le altre misure ragionevolmente esigibili per garantire che soltanto le persone autorizzate per legge (le persone coinvolte nel procedimento ed ev. il pubblico) seguano l’atto proces suale (cpv. 1). L’ordinanza indica alcuni dei provvedimenti che il giudice adotta in questi casi: soprattutto i requisiti posti all’impiego dei sistemi di trasmissione audiovisiva (art. 3) come anche il login individuale e l’utilizzo di dispositivi propri (art. 6) hanno lo scopo di proteggere dall’accesso non autorizzato di terzi e di semplificare il relativo controllo. Il giudice può inoltre adottare altre misure a sua discrezione. L’importante è che il giudice possa identificare le persone collegate e ispezionare l’ambiente nel quale si trovano. Si potrebbe ad esempio chiedere ai partecipanti di istallare una telecamera supplementare che mostri interamente la stanza in cui si trovano. Inoltre, il giudice do vrebbe periodicamente verificare chi sta seguendo la conferenza. Se rileva la presenza di persone sconosciute, deve reagire di conseguenza. Inoltre potrebbe inviare i dati di accesso individuali (p. es. numero identificativo e password) separatamente o bloccare l’accesso alla conferenza non appena tutti i partecipanti sono collegati. Quest’ultima misura impedisce che i partecipanti della riunione successiva possano connettersi e seguire l’atto processuale precedente. In ogni caso il giudice è libero di negare la par tecipazione mediante videoconferenza o teleconferenza se teme che terzi non autoriz zati vi possano accedere.
Il capoverso 1 specifica inoltre che il giudice, nell’ambito della direzione del processo secondo l’articolo 124 CPC, deve garantire uno svolgimento corretto dell’atto proces suale eseguito mediante videoconferenza o teleconferenza. A tal fine può fissare altre regole durante la videoconferenza o teleconferenza, oltre alle istruzioni stabilite prima dell’atto processuale e comunicate alle persone coinvolte nel procedimento. Il giudice può dunque definire uno svolgimento preciso o invitare i partecipanti a spostarsi se l’atto processuale è disturbato da rumori di sottofondo. Inoltre il giudice deve fare in modo che le istruzioni siano rispettate e quindi intervenire se le regole sono violate. In base all’articolo 128 capoversi 1 e 2 CPC ha infatti la possibilità di punire con l’ammo nimento o la multa disciplinare chiunque offende le convenienze o turba l’andamento della causa e ordinarne l’allontanamento dall’udienza. Il giudice è tenuto anche a inter rompere la videoconferenza o teleconferenza se non è più possibile una corretta ese cuzione dell’atto processuale.
Come negli atti processuali regolari, il giudice non è tenuto a verificare l’identità di ogni singolo partecipante, tuttavia deve farlo se ha dubbi circa l’identità di uno di loro. In questo caso invita la persona a identificarsi (cpv. 2).
Inoltre, per evitare che si influenzino a vicenda, può esigere che determinate persone non si trovino nello stesso luogo (cpv. 3). Trovandosi nella stessa stanza con un terzo, una persona coinvolta nel procedimento potrebbe infatti subirne la diretta influenza. La presenza di terzi è particolarmente problematica e vietata a priori se il giudice e le altre parti ne sono all’oscuro. I terzi che intendono partecipare online all’atto processuale devono previamente iscriversi o presentare una richiesta in tal senso (art. 9 cpv. 1).
Art. 8 Registrazione
L’articolo 8 disciplina la registrazione. Il nuovo articolo 141b capoverso 1 lettera b nCPC prevede che siano riprodotti i suoni e le immagini degli esami testimoniali, degli interrogatori e delle deposizioni delle parti nonché delle audizioni (registrazione). Negli altri casi l’udienza può essere eccezionalmente registrata su richiesta o d’ufficio a con dizione che non serva esclusivamente a esporre liberamente l’oggetto litigioso o a ten tare un’intesa tra le parti.
Il capoverso 1 chiarisce che solamente il giudice è autorizzato a registrare la videocon ferenza o la teleconferenza. A tutte le altre persone coinvolte nel procedimento come anche al pubblico è proibito registrare (cfr. anche art. 4 lett. b).
Il giudice può tuttavia delegare la registrazione a terzi, come ad esempio al fornitore del sistema di trasmissione audiovisiva. Per motivi tecnici e di efficienza, di regola è proprio il fornitore a produrre le registrazioni, tuttavia, anche in questo caso, il giudice deve garantire che i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati siano soddi sfatti. A tal fine, i terzi di cui al capoverso 2 devono impegnarsi a non utilizzare i dati per scopi propri (lett. a), a inoltrarli esclusivamente al giudice (lett. b) e a distruggerli immediatamente dopo la conferma di ricezione da parte del giudice (lett. c).
Il capoverso 3 intende garantire che i dati della registrazione siano adeguatamente pro tetti anche in caso di conservazione. A tal fine il giudice si assicura che la registrazione sia acquisita agli atti immediatamente dopo la conclusione dell’atto processuale (lett. a) e sia protetta da consultazioni, trasmissioni, modifiche, memorizzazioni e cancellazioni non autorizzate (lett. b). La conservazione e l’archiviazione dei dati sono disciplinate dalle disposizioni generali applicate anche agli altri atti. Il giudice deve assicurarsi che i dati elettronici siano conservati con sufficiente sicurezza per il periodo di tempo pre scritto.
Può essere registrato soltanto l’atto processuale. Se quest’ultimo è interrotto, ad esem pio per consentire un colloquio tra la parte e il suo rappresentante legale, va sospesa anche la registrazione di suono e immagine e ripresa quando l’atto processuale prose gue.
Art. 9 Accesso a un atto processuale pubblico
Il principio di pubblicità va preservato anche in caso di videoconferenze o teleconfe renze: se un atto processuale orale è compiuto mediante strumenti elettronici, il pub blico (ossia giornalisti, parenti delle parti e altri interessati) deve comunque poterlo se
guire, a condizione che l’udienza sia pubblica (sono quindi escluse le procedure di con ciliazione e quelle del diritto di famiglia) e che, nel caso specifico, non sia escluso in base all’articolo 54 capoverso 3 CPC (art. 141a cpv. 3 nCPC).
L’articolo 141a capoverso 3 nCPC disciplina l’accesso del pubblico a una videoconfe renza o teleconferenza impiegata nell’esecuzione dell’atto processuale. Negli altri casi la pubblicità del procedimento è retta dall’articolo 54 CPC. Il giudice può concedere l’accesso alla trasmissione audiovisiva in due modi: può premettere che la videoconfe renza o la teleconferenza sia seguita presso il tribunale (p. es. in un’aula del tribunale provvista di uno schermo). Oppure può permettere a terzi di seguire l’atto processuale al di fuori dell’aula del tribunale collegandosi, mediante strumenti elettronici, alla video conferenza o alla teleconferenza.
Secondo il capoverso 1, chi intende seguire una videoconferenza o una teleconferenza deve previamente iscriversi; una richiesta conformemente all’articolo 141a capoverso 3 nCPC corrisponde a un’iscrizione. Il giudice deve ricevere l’iscrizione almeno tre giorni lavorativi prima dell’esecuzione dell’atto processuale, affinché possa adottare tutti i provvedimenti del caso (cfr. art. 10).
Al più tardi un giorno lavorativo prima dell’atto processuale, il giudice notifica alle per sone iscritte secondo il capoverso 2 le indicazioni necessarie per seguire l’atto stesso. Nel caso della partecipazione online, si tratta in particolare dei dati di accesso alla tra smissione audiovisiva, se invece l’atto processuale è seguito in loco, il giudice comu nica il luogo e l’orario della trasmissione. Inoltre il giudice informa le persone iscritte in merito al divieto di trasmettere a terzi non autorizzati i dati di accesso o di permettere loro di seguire in altro modo l’atto processuale o di registrarlo.
Art. 10 Esecuzione di un atto processuale pubblico
A differenza di un atto processuale condotto in un luogo preciso dove anche il pubblico può essere presente, nel caso della partecipazione mediante strumenti audiovisivi le persone coinvolte nel procedimento non sanno chi sta seguendo online l’atto proces suale. Di conseguenza, all’inizio dell’atto il giudice comunica alle persone coinvolte nel procedimento chi seguirà l’atto in loco o mediante strumenti elettronici (cpv. 1). Questo requisito intende garantire che gli interessati sappiano chi segue l’atto processuale e ha quindi accesso ai loro dati; questo modo di procedere rispetta in particolare il prin cipio della trasparenza previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati.
Secondo il capoverso 2, il giudice adotta tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire che il suono e l’immagine siano trasmessi simultaneamente, ossia senza differimenti (lett. a) e che il suono sia comprensibile e l’immagine visibile (lett. b). A tal fine, se l’atto processuale è seguito in loco il tribunale procura i supporti tecnici neces sari, come ad esempio uno schermo sufficientemente grande e un impianto audio ade guato. Inoltre il giudice si assicura che, durante l’atto processuale il pubblico, ossia le persone collegate online, tenga il microfono spento (lett. c), di modo da garantire uno svolgimento senza interferenze.
Secondo il capoverso 3, il giudice chiede alle persone che seguono online o in loco la videoconferenza o la teleconferenza di identificarsi, se ha dubbi sulla loro identità. 21/23
All’accesso alle aule del tribunale sono peraltro applicabili le medesime disposizioni generali applicate all’esecuzione dell’atto processuale in loco senza l’impiego di stru menti elettronici.
Art.11 Disposizione transitoria
Secondo l’articolo 407f nCPC, le nuove disposizioni sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nCPC. Poiché la OSTAC attua queste disposizioni (art. 141b cpv. 3 nCPC) e presumibilmente entrerà in vigore contemporaneamente al nCPC il 1° gennaio 2025, l’articolo 11 stabilisce che questa ordinanza si applica anche ai pro cedimenti pendenti il 1° gennaio 2025.
Art. 12 Entrata in vigore
L’articolo 12 fissa la data dell’entrata in vigore dell’ordinanza al 1° gennaio 2025, la stessa in cui entrerà in vigore anche il CPC rivisto. Ciò significa che tutte le nuove disposizioni entrano in vigore contemporaneamente; in questo modo i tribunali hanno tempo sufficiente per attuarle in modo uniforme e senza intoppi.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’ordinanza non ha alcuna ripercussione per la Confederazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
Le disposizioni proposte possono comportare per i Cantoni e i tribunali oneri e costi supplementari, poiché per attuare le condizioni tecniche e i requisiti in materia di pro tezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili è necessario adottare determinate misure e procedere a determinati acquisti (v. n. 2.2 e 2.3).
4.3 Ripercussioni sulla società
Chi partecipa mediante videoconferenza o teleconferenza a un atto processuale nell’ambito di un procedimento civile deve contare su una tecnologia funzionante e su una protezione sufficiente dei propri dati. Un corretto svolgimento del procedimento va garantito anche se si impiegano strumenti elettronici. L’ordinanza soddisfa queste esi genze disciplinando le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicu rezza dei dati in caso di impiego di questi strumenti.
5 Aspetti giuridici
5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La presente ordinanza è compatibile con gli impegni bilaterali e multilaterali della Sviz zera in materia di procedura civile31. Le teleconferenze e videoconferenze transfronta liere devono rispettare le regole dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia ci vile32. Oltre ai principi di diritto internazionale, in questo caso si applicano, nei rapporti con alcuni Stati, anche i pertinenti trattati internazionali. Occorre citare in particolare la Convenzione dell’Aja sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commer ciale33. Se, nell’ambito di un procedimento civile svizzero, una persona all’estero è ascoltata o interrogata mediante strumenti elettronici senza che siano rispettate le di sposizioni del diritto internazionale, dei trattati internazionali e del diritto interno dello Stato in questione, occorre esaminare se sussiste una violazione della sovranità terri toriale ai sensi dell’articolo 299 capoverso 1 CP.
5.2 Protezione dei dati
Né la LPD né le leggi cantonali in materia di protezione dei dati si applicano ai proce dimenti civili in corso (v. 1.3). Tuttavia, l’articolo 141b capoverso 1 lettera c nCPC pre vede che l’impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili è am messo solamente se la protezione e la sicurezza dei dati sono garantite. L’ordinanza disciplina e precisa i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati e quindi ga rantisce che i dati personali di tutte le persone coinvolte nei procedimenti siano ade guatamente protetti in caso di impiego di strumenti elettronici.
Ossia in particolare con la Convenzione di Lugano del 30 lug. 2007 (CLug; RS 0.275.12); con la Convenzione del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131); con la Convenzione del 18 mag. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132) e con la Conven zione del 1° mar. 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12). Cfr. al riguardo le Linee direttive in materia civile dell’Ufficio federale di giustizia, 3a ed., Berna 2003, disponibili all’indirizzo: www.rhf.ad min.ch > Diritto civile > Direttive e promemoria (stato: 2 dic. 2023). Cfr. nota 31. In merito a questa Convenzione, l’HCCH ha pubblicato anche una guida pratica per l’impiego di videocollegamenti nell’am bito della Convenzione sull’assunzione di prove, cfr. nota. 15. 23/23