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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segtreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Formazione professionale e continua

Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell’ordinanza del Consiglio federale del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) RS 412.103.1 Progetto parziale 1 «Maturità professionale 2030» 12.03.2024

Indice Rapporto esplicativo ............................................................................................................................. 1 1 Situazione iniziale ..................................................................................................................... 3 2 Aspetti principali della revisione ............................................................................................ 6 2.1 Contesto giuridico ....................................................................................................................... 6 2.2 Obiettivo...................................................................................................................................... 7 2.3 Principali modifiche ..................................................................................................................... 7 3 Commento ai singoli articoli ................................................................................................... 8 3.1 Sezione 1: Disposizioni generali................................................................................................. 8 3.2 Sezione 2: Insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale .................................. 9 3.3 Sezione 3: Requisiti dei cicli di formazione .............................................................................. 10 3.4 Sezione 4: Promozione ............................................................................................................ 12 3.5 Sezione 5: Insegnamento plurilingue per l’ottenimento della maturità professionale e maturità professionale plurilingue ........................................................................................................... 13 3.6 Sezione 6: Esame di maturità professionale ............................................................................ 13 3.7 Sezione 7: Riconoscimento dei cicli di formazione .................................................................. 18 3.8 Sezione 8: Progetti pilota.......................................................................................................... 18 3.9 Sezione 9: Esecuzione ............................................................................................................. 20 3.10 Sezione 10: Disposizioni finali .................................................................................................. 21 4 Ripercussioni della revisione totale ..................................................................................... 22 4.1 Ripercussioni sulla politica formativa ....................................................................................... 22 4.2 Ripercussioni finanziarie ........................................................................................................... 22 4.3 Ripercussioni organizzative ...................................................................................................... 22

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1 Situazione iniziale

Importanza della maturità professionale La Costituzione federale prevede che la Confederazione e i Cantoni provvedano insieme, nell’ambito delle rispettive competenze, a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Inoltre, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società (cfr. art. 61a della Costituzione federale 1). Un esempio calzante che riflette queste disposizioni costituzionali è la maturità professionale (MP), introdotta nel 1993 prima dell’istituzione delle scuole universitarie professionali (SUP) con l’obiettivo di rafforzare la formazione professionale e aumentare la permeabilità del sistema. La maturità professionale è il principale serbatoio di studenti per le SUP ed è ormai diventata un elemento fondamentale del panorama formativo svizzero. Funge infatti da anello di congiunzione tra il tirocinio e le SUP e svolge un’importante funzione di collegamento sia per i giovani e gli adulti sia per le aziende e la capacità innovativa del mondo economico. Ma la MP è importante anche dal punto di vista delle pari opportunità, in quanto consente alle persone socio-economicamente svantaggiate di accedere agli studi di livello terziario 2. I titolari di un attestato federale di maturità professionale hanno una doppia qualifica: hanno portato a termine una formazione professionale di base e conseguito anche un attestato federale di capacità. Pertanto, hanno tutte le carte in regola per accedere al mercato del lavoro e possono anche essere ammessi ai cicli di studio bachelor delle SUP in un settore affine alla professione appresa, nella prospettiva di ricoprire funzioni di rilievo in ambito economico e sociale (cfr. art. 25 della legge sulla formazione professionale 3). La maturità professionale può essere conseguita parallelamente a una formazione professionale di base biennale o triennale con attestato federale di capacità (MP 1), nel quadro di una formazione di almeno un anno al termine della formazione professionale di base (MP 2) oppure sostenendo l’esame federale di maturità professionale. Attualmente sono disponibili cinque indirizzi 4 impostati in base ai settori di studio corrispondenti delle scuole universitarie professionali. • Tecnica, architettura e scienze della vita • Natura, paesaggio e alimentazione • Economia e servizi, tipo «Economia» o tipo «Servizi» • Creazione e arte • Sanità e socialità Inoltre, con l’esame complementare «passerella», l’attestato di maturità professionale permette di accedere a tutte le scuole universitarie svizzere 5. Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica 6 nel 2022 in Svizzera circa 14 000 persone hanno conseguito un attestato di maturità professionale, mentre per quanto riguarda la maturità liceale sono stati rilasciati circa 19 000 attestati. All’interno della popolazione nella fascia d’età tipica in cui si consegue la maturità, ovvero tra i 19 e i 25 anni, nel 2021 le percentuali erano le seguenti: maturità professionale 16,2 %, maturità liceale 22,6 % e maturità specializzata 3,9 %.

1 RS 101 2 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa. Rapporto sul sistema educativo svizzero 2023. Aarau,

2023. pag. 153.

3 RS 412.10 4 In adempimento del postulato 22.4267 «Ammissione dei titolari di una maturità professionale alla formazione di

insegnante di scuola elementare» si sta valutando l’introduzione di una nuova maturità professionale con indirizzo «pedagogia». Tuttavia, le modifiche eventualmente necessarie non sono ancora state decise e verrebbero integrate successivamente nel quadro di una revisione parziale. 5 Sul tema dell’accesso alle scuole universitarie svizzere è stato presentato il postulato 20.4202 «Ammissione alle

scuole universitarie (università/PF) per i titolari di una maturità professionale» che propone un incremento della permeabilità. Il postulato è ancora pendente ed è in corso la redazione del rapporto del Consiglio Federale. 6 UST, Indicateurs de formation, taux de maturités (dati disponibili in tedesco e francese)

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Evoluzione degli indirizzi MP (2016 – 2022)

Figura 1 Legenda: ES, Economia e servizi; TAS, Tecnica, architettura e scienze della vita; SS, Sanità e socialità; CA, Creazione e arte; NPA, Natura, paesaggio e alimentazione. Fonte: SEFRI / rappresentazione basata su dati UST

Come mostra la figura 1 il numero più alto di attestati si registra negli indirizzi Economia e servizi e Tecnica, architettura e scienze della vita. Segue al terzo posto l’indirizzo Sanità e socialità. Infine, sono pochissimi gli apprendisti che ogni anno ottengo un attestato di MP negli indirizzi Creazione e arte nonché Natura, paesaggio e alimentazione. Evoluzione della maturità professionale 1 e 2

Figura 2 Fonte: SEFRI / rappresentazione basata su dati UST

La figura 2 illustra l’evoluzione della MP 1 e della MP 2 nonché dei vari indirizzi dal 2016 in poi. Tra il 2016 e il 2022 i titoli della MP 2 sono aumentati dell’8 % mentre quelli della MP 1 sono diminuiti del 13 %. Tra gli indirizzi della MP 1 Sanità e socialità e Natura, paesaggio e alimentazione hanno registrato un aumento.

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Verifica dei documenti di riferimento della MP L’ordinanza sulla maturità professionale federale 7 attualmente in vigore (OMPr) risale al 24 giugno 2009. Su questa base il 18 dicembre 2012 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha emanato il Programma quadro per l’insegnamento della maturità professionale (PQ MP), nel quale sono definiti i cinque indirizzi MP. Per far sì che la maturità professionale rimanga anche in futuro un’offerta formativa di successo per i giovani con ottime potenzialità, la SEFRI ha valutato la necessità di adeguare i documenti di riferimento della MP. Innanzitutto ha discusso regolarmente con la Commissione federale di maturità professionale (CFMP), una commissione extraparlamentare, sugli sviluppi della maturità professionale definendo gli aspetti da modificare e in seguito, sempre insieme alla CFMP, ha commissionato diversi studi e valutazioni. Questi ultimi sono stati seguiti da rappresentanti dei partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro) e della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities). Nell’ambito dei lavori preliminari sono stati elaborati i seguenti documenti 8. • Valutazione 2021 dell’idoneità dei titolari di una maturità professionale agli studi nelle scuole universitarie professionali (commissionata dalla SEFRI e dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale [CSFP]): la valutazione si è basata su interviste agli studenti e ai responsabili dei cicli di studio. L’obiettivo della valutazione era duplice: da un lato verificare l’idoneità agli studi universitari dei titolari di una MP (coorte di ammissione 2019 degli studenti iscritti al quarto semestre nelle SUP) e quindi l’impatto della riforma del PQ MP 2012. Dall’altro, si prefiggeva di fornire informazioni sul potenziale di sviluppo della MP, soprattutto per quanto riguarda le materie e le competenze. • Raccomandazioni della CFMP per ottimizzare la maturità professionale: lo scopo delle raccomandazioni era formulare proposte di ottimizzazione dei documenti di riferimento della MP, delle procedure di riconoscimento dei cicli di formazione MP e della gestione strategica della maturità professionale. • Studio sull’apprendimento misto (blended learning) nell’ambito della maturità professionale dell’Alta scuola pedagogica di Lucerna: dato l’interesse crescente per questa forma di apprendimento nel contesto formativo e dell’uso più assiduo dei media digitali nella didattica, lo studio si prefiggeva di elaborare una definizione chiara di blended learning e di proporre dei parametri per l’ideazione e la realizzazione di cicli di formazione in modalità blended learning. Dai lavori preliminari è emerso che la maturità professionale prepara adeguatamente i giovani agli studi presso le SUP e che i suoi elementi costitutivi, come il modello delle competenze, gli indirizzi e il ventaglio delle materie, si sono dimostrati validi. Non è quindi necessaria una riforma profonda della MP; tuttavia i documenti di riferimento hanno bisogno di alcune modifiche e precisazioni. Progetto di revisione Dopo aver effettuato le valutazioni del caso, nel 2022 la SEFRI ha lanciato il progetto di riforma «Maturità professionale 2030», che si inserisce all’interno nell’iniziativa «Formazione professionale 2030» e vede la partecipazione della Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP). I due obiettivi principali del progetto sono l’ottimizzazione dell’ordinanza sulla maturità professionale (OMPr, emanata nel 2009) e del programma quadro omonimo (datato 2012) nonché il potenziamento della cooperazione partenariale e della comunicazione relative alla MP. L’avamprogetto dell’OMPr (AP-OMPr) tiene conto delle evoluzioni che si sono susseguite dagli anni 2010 fino ad oggi (v. cap. 2 «Aspetti principali della revisione»). Per rendere l’OMPr più comprensibile ed equilibrata sono necessari, in particolare, diversi adeguamenti e precisazioni che tengano conto delle esperienze maturate. Inoltre, per garantire la coerenza con l’OMPr sono stati apportati aggiornamenti e precisazioni anche al Programma quadro d’insegnamento 9, mentre al fine di preservare l’idoneità dei titolari di una MP agli

7 RS 412.103.1 8 Gli studi sono pubblicati sul sito dell’iniziativa «Formazione professionale 2030»:

www.formazioneprofessionale2030.ch > Progetti > Maturità professionale 2030 9 Il documento è scaricabile al seguente indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure

di consultazione in corso

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studi nelle scuole universitarie professionali sono state apportate alcune modifiche alle competenze disciplinari delle materie «prima lingua» e «matematica» nonché alle competenze trasversali di tutte le materie (compreso l’approccio interdisciplinare), conformemente ai risultati della valutazione svolta nel 2021. Inoltre, sono state elaborate delle direttive concernenti il blended learning (apprendimento misto). Sfide e prospettive Fin dalla sua introduzione la maturità professionale ha contribuito in modo significativo ad aumentare il tasso di maturità tra i giovani nonché la permeabilità tra la formazione professionale e le scuole universitarie. Questa la conclusione di uno studio condotto dall’Osservatorio svizzero per la formazione professionale della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) 10. Negli ultimi anni la percentuale di titolari di una maturità professionale ha segnato un lieve ma continuo incremento, passando dal 12,2 % del 2005 al 16,2 % del 2021. Negli ultimi anni, tuttavia la curva si è appiattita 11. Dallo studio dell’Osservatorio emerge inoltre che negli ultimi anni la percentuale di coloro che optano per la MP 1 è diminuita e queste persone si concentrano in poche professioni. Infatti, il 75 % di loro si colloca all’interno di appena otto professioni, le cui formazioni di base sono particolarmente impegnative dal punto di vista scolastico. Inoltre, la frequenza della MP varia notevolmente da una professione all’altra. Bisogna poi considerare che due terzi dei titolari di una MP 1 e di una MP 2 intraprendono gli studi universitari ma anche in questo caso si registrano differenze tra le professioni e il 35 % di loro cambia settore professionale. Notevoli differenze sussistono anche fra i singoli Cantoni, anche per quanto riguarda le percentuali di coloro che scelgono di frequentare la MP 1, la MP 2 oppure la maturità liceale. Ad ogni modo a livello cantonale la quota di ammissioni alle scuole universitarie non dipende dal tasso di titolari di un attestato di maturità professionale. Per soddisfare il fabbisogno di personale qualificato con un titolo del livello terziario e aumentare l’attrattiva della maturità professionale quest’ultima deve essere ulteriormente rafforzata. Tuttavia, le sfide in questo settore possono essere affrontate e superate solo congiuntamente. Per questo motivo, nel quadro del progetto «Maturità professionale 2030» i partner della formazione professionale e swissuniversities hanno messo a punto una strategia e alcune linee guida strategiche 12. La strategia illustra la funzione e l’importanza della maturità professionale nel sistema formativo, stabilendo alcune linee guida in materia di sviluppo, gestione e attuazione. I partner e gli attori della maturità professionale provvederanno a precisare e ad attuare la strategia. In base alle linee guida strategiche ogni partner definisce misure concrete nel proprio ambito di competenza e le realizza. Il raggiungimento degli obiettivi deve essere esaminato in occasione dell’incontro sulla maturità professionale organizzato ogni anno dalla SEFRI. Le misure verranno fissate annualmente in un rapporto all’attenzione della Conferenza tripartita della formazione professionale con l’intento di individuare ed eliminare eventuali difficoltà che ostacolano il rafforzamento della MP.

2 Aspetti principali della revisione

2.1 Contesto giuridico

Secondo l’articolo 25 capoverso 5 della legge federale sulla formazione professionale 13 (LFPr) il Consiglio federale disciplina la maturità professionale. Quest’ultima pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale (art. 25 cpv. 1 LFPr 14). Al momento della sua entrata in vigore, l’ordinanza del Consiglio federale del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale 15 (OMPr) sostituì l’ordinanza del 30 novembre 1998; con la revisione dell’epoca il testo fu interamente adeguato alle disposizioni della LFPr.

10 Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schweri, J., & Kriesi, I. (2020). Maturità professionale:

percorsi formativi, sfide e potenzialità (rapporto sulle tendenze 4). Osservatorio svizzero per la formazione professionale (OBS SUFFP).

11 Ufficio federale di statistica, Indicatori di formazione.

12 La strategia è consultabile al seguente indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure

di consultazione in corso 13 RS 412.10 14 RS 412.10 15 RS 412.103.1

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2.2 Obiettivo

Con il presente avamprogetto si punta a elaborare norme più comprensibili e coerenti alla luce delle esperienze dei partner semplificando così anche l’esecuzione della stessa ordinanza. Dato che le numerose modifiche formali comportano la rielaborazione della maggior parte delle disposizioni, l’ordinanza viene sottoposta a una revisione totale.

2.3 Principali modifiche

Qui di seguito sono elencate le principali modifiche e precisazioni. - Estensione del concetto di «lezione»: le lezioni della MP non devono più essere intese esclusivamente come ore di presenza scolastica. In questo modo l’OMPr tiene conto in maniera più chiara dei nuovi sistemi e delle nuove modalità didattiche e di apprendimento, come il blended learning, che oltre alle classiche lezioni in presenza prevede anche lo studio autonomo assistito (cfr. art. 5 let. c AP-OMPr). - Direttive concernenti il blended learning: l’OMPr stabilisce che il programma quadro d’insegnamento conterrà anche delle direttive concernenti il blended learning (cfr. art. 12 AP- OMPr). - Inglese come terza lingua: l’inglese viene menzionato esplicitamente come terza lingua nonché materia obbligatoria della MP (cfr. art. 8 AP-OMPr). - Precisazione del concetto di «ciclo di formazione»: ai sensi dell’OMPr l’espressione «ciclo di formazione» si riferisce esclusivamente all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale (ciclo di formazione MP; cfr. commento agli art. 13 e 21 AP-OMPr). - Possibilità di frequentare una MP 2 dopo una MP 1: chi non porta a termine una MP 1 o non supera il relativo esame, può frequentare una MP 2. In compenso, dopo uno o due tentativi d’esame falliti nel contesto di una MP 2, non è consentito frequentare di nuovo un ciclo di formazione MP 2 (cfr. art. 13 AP-OMPr). - Realizzazione dell’approccio interdisciplinare: viene eliminata la regola piuttosto rigida in base alla quale il 10 % dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale deve essere dedicato all’approccio interdisciplinare. Rimane invece invariato il numero di lezioni (40) a disposizione in tutti gli indirizzi per la redazione del lavoro di progetto interdisciplinare (LPI). All’interno dei loro programmi sull’approccio interdisciplinare, le scuole stabiliscono quante lezioni di quali materie devono essere dedicate alla realizzazione dell’approccio interdisciplinare nelle materie d’insegnamento (AIM; cfr. art. 11 AP-OMPr). - Periodo in cui realizzare il lavoro di progetto interdisciplinare (LPI): d’ora in poi il LPI sarà redatto e realizzato negli ultimi due semestri dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale (di seguito: insegnamento della MP) in tutti i cicli di formazione MP, compresi quelli che si svolgono durante la formazione di base a impostazione scolastica e si concludono con un periodo di pratica (cfr. art. 11 e 21 AP-OMPr). - Parti del lavoro di progetto interdisciplinare (LPI): alla presentazione è stata aggiunta una discussione approfondita del LPI (cfr. art. 23 cpv. 7 AP-OMPr). - Esami finali scritti nei Cantoni: a differenza della norma in vigore, viene sancito esplicitamente che gli esami finali scritti di ogni indirizzo devono essere preparati e validati a livello cantonale. Nei Cantoni bilingui possono essere preparati in base alla regione linguistica. La validazione rimane di competenza cantonale. All’interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami scritti di un dato indirizzo devono essere identici. Sono possibili deroghe soltanto in casi particolari (cfr. art. 20 AP-OMPr). - Diplomi di lingua straniera: la SEFRI decide di rinunciare al riconoscimento dei diplomi di lingua straniera per limitare il proprio intervento nelle competenze dei Cantoni. Spetta ora a questi ultimi decidere quali esami di lingua straniera possono sostituire gli esami finali; i Cantoni conservano inoltre il compito di convertire il risultato in una nota d’esame. - Promozione semestrale provvisoria: d’ora in poi la promozione provvisoria si applica anche ai cicli di formazione della MP 2, compresi quelli a tempo pieno della durata di due semestri (cfr. art. 16 cpv. 6 AP-OMPr). - Calcolo delle note: le regole di arrotondamento sono state rielaborate al fine di migliorare la valenza delle pagelle semestrali e degli attestati federali di maturità professionale (cfr. art. 23 AP-OMPr). - Progetti pilota: a causa delle prescrizioni legislative e dell’inasprimento dei requisiti per le normative sperimentali la disposizione sui progetti pilota contenuta nel diritto vigente non può essere ripresa. È quindi necessario un nuovo disciplinamento (cfr. sezione 8 AP-OMPr).

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3 Commento ai singoli articoli

3.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Questo articolo stabilisce i principali aspetti normativi dell’ordinanza e in linea di massima non subisce modifiche. Alla lettera a viene definito in maniera precisa l’insegnamento al fine di evitare fraintendimenti con l’articolo 2: ai sensi dell’articolo 1 per «insegnamento» si intende soltanto l’insegnamento nella formazione generale approfondita (insegnamento della MP) e non quello impartito nella formazione professionale di base. La lettera c viene adattata in base al contenuto normativo della sezione 4 che non disciplina più la valutazione delle prestazioni durante la formazione bensì la promozione. Art. 2 Maturità professionale federale Dal punto di vista del contenuto l’articolo rimane invariato. L’ordinanza ribadisce il principio secondo il quale una formazione professionale di base certificata da un AFC rappresenta un presupposto indispensabile per conseguire la maturità professionale. Senza AFC non è possibile frequentare una formazione generale approfondita complementare (cfr. anche il commento all’art. 14 cpv. 1). Art. 3 Obiettivo della maturità professionale Il titolo viene modificato per spiegare meglio di quali obiettivi si tratta. L’articolo 3 capoverso 1 rimane sostanzialmente invariato. L’obiettivo principale della maturità professionale deve rimanere infatti quello di far sì che i maturandi siano in grado di portare a termine gli studi presso una scuola universitaria professionale (art. 3 cpv. 1 lett. a), obiettivo conforme a quanto stabilito nell’articolo 25 capoverso 1 LFPr 16. L’unica modifica consiste nel fatto che la «terza lingua» diventa l’inglese (cfr. art. 8). L’attuale capoverso 2 subisce una lieve modifica dal punto di vista linguistico e viene suddiviso in tre capoversi per distinguere meglio i due obiettivi illustrati senza modificarne il contenuto materiale. Art. 4 Acquisizione della formazione generale approfondita L’articolo rimane invariato sul piano del contenuto ma viene precisato meglio dal punto di vista linguistico. Per acquisire la formazione generale approfondita ci sono sempre due strade: i cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione (SEFRI) e l’esame federale di maturità professionale, organizzato in forma centralizzata. Quest’ultimo è disciplinato dall’ordinanza della SEFRI sull’esame federale di maturità professionale (OEFMP) 17. Art. 5 Durata della formazione L’articolo descrive la durata della maturità professionale (cpv. 1), che comprende una formazione professionale di base triennale o quadriennale e una formazione generale approfondita, e stabilisce quante ore di studio devono essere dedicate alla formazione generale approfondita (cpv. 2). Il capoverso 3 definisce invece gli elementi che compongono le ore di studio. Il concetto di «ore di presenza scolastica» (art. 3 lett. c AP-OMPr) viene sostituito con quello di «insegnamento scolastico», che include l’insegnamento delle conoscenze professionali e l’insegnamento della MP. La scelta è stata fatta per tenere conto dei nuovi sistemi e delle nuove modalità didattiche e di apprendimento come il blended learning, che oltre alle classiche lezioni in presenza prevede anche lo studio autonomo assistito. La formulazione dell’articolo 3 lettera d è stata semplificata, passando da «il tempo medio richiesto per lo studio individuale e per lavori individuali o di gruppo» a «lo studio individuale». I lavori individuali e di gruppo, infatti, non hanno bisogno di essere messi particolarmente in risalto in quanto possono essere organizzati all’interno di tutti i contesti menzionati al capoverso 3. Lo studio individuale corrisponde in linea di massima allo studio autonomo. La durata minima dell’insegnamento della MP non subisce modifiche e rimane di 1440 lezioni (cpv. 4). Gli scenari del blended learning saranno descritti dettagliatamente nel capitolo 9.3 del programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale (PQ MP). Qui di seguito vengono riassunte le principali definizioni. Lezioni in presenza

16 RS 412.10 17 RS 412.103.11

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Le lezioni in presenza fanno parte dell’insegnamento della MP. Un numero di lezioni stabilito dalla scuola viene considerato all’interno della durata minima dell’insegnamento, conformemente alle disposizioni contenute nel PQ MP (cap. 9.3). I docenti e i candidati si riuniscono fisicamente (a scuola) o in modalità digitale (online) nello stesso momento (contemporaneamente). Le lezioni in presenza si svolgono esclusivamente in modalità sincronica insieme all’intera classe e sono guidate da uno o più docenti. Studio autonomo assistito Anche lo studio autonomo assistito fa parte dell’insegnamento della MP. Un numero di lezioni stabilito dalla scuola viene considerato all’interno della durata minima dell’insegnamento, conformemente alle disposizioni contenute nel PQ MP (cap. 9.3). Il processo di apprendimento viene pianificato e messo in pratica da uno o più docenti e prevede un accompagnamento misto, in cui si alternano fasi sincroniche (in tempo reale) e fasi asincroniche (in differita). L’assistenza ai candidati viene fornita singolarmente oppure in gruppo (al di fuori della classe). Durante il processo di apprendimento, questi ultimi possono beneficiare dell’aiuto e del sostegno di uno o più docenti, in base alle disponibilità e alle esigenze. Studio individuale Lo studio individuale non fa parte dell’insegnamento della MP e non viene considerato all’interno della durata minima dell’insegnamento. Sono i candidati stessi ad avviare il processo di apprendimento, che si svolge senza l’assistenza dei docenti, e sono sempre loro a decidere cosa, quando e dove studiare. Gli eventuali prodotti del processo non vengono direttamente discussi né esaminati. Questa modalità di apprendimento non è specifica del blended learning e si svolge anche in altri contesti, ad esempio a complemento del classico insegnamento in presenza al 100 %. Art. 6 Inammissibilità delle deduzioni salariali e computo dell’orario di lavoro Questo articolo rimane invariato. Inoltre, per quanto riguarda il lato operativo, non bisogna dimenticare la regola sancita dal capoverso 2, secondo la quale l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base rientra nell’orario di lavoro. Questa regola si applica anche se le lezioni si svolgono al di fuori dell’usuale orario di lavoro. Nei cicli di formazione blended learning l’insegnamento della MP comprende le lezioni in presenza e lo studio autonomo assistito. Pertanto, anche in questi cicli le aziende di tirocinio devono convalidare alle persone in formazione l’intera durata dell’insegnamento della MP come orario di lavoro ovvero esonerarli per la durata dell’insegnamento, che oscilla tra le 1440 e le 1800 lezioni. Il fatto che le persone in formazione svolgano una parte delle lezioni per la MP in modalità studio autonomo assistito (quindi eventualmente non negli orari lavorativi consueti e in modalità asincronica) non significa che debbano essere più presenti in azienda rispetto a coloro che frequentano un ciclo di formazione MP tradizionale, che prevede il 100 % di lezioni di presenza. I Cantoni, le scuole e le aziende di tirocinio garantiscono che l’articolo 6 capoverso 2 OMPr venga applicato correttamente.

3.2 Sezione 2: Insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale

Art. 7 Articolazione dell’insegnamento L’insegnamento della MP continua a comprendere tre ambiti di insegnamento: l’ambito fondamentale, l’ambito specifico e l’ambito complementare (cpv. 1), nonché il lavoro di progetto interdisciplinare (cpv. 2). È stato invece eliminato il capoverso 3 in quanto l’offerta delle scuole nell’ambito specifico e in quello complementare non è regolamentata da questo articolo. Art. 8 Ambito fondamentale La maturità professionale si fonda su tre materie, ovvero tre lingue più la matematica, che vengono insegnate in tutti gli indirizzi, conformemente al programma quadro d’insegnamento (cpv. 1 e 3). La novità è costituita dal fatto che l’inglese, già offerto in tutti i cicli di formazione, viene menzionato esplicitamente come terza lingua (cpv. 1 lett. c). L’obiettivo dichiarato della maturità professionale è far sì che i maturandi siano in grado di intraprendere gli studi presso le SUP. Sono state proprio queste scuole a chiedere esplicitamente che i futuri studenti disponessero di buone conoscenze della lingua

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inglese. La modifica dell’articolo punta dunque a garantire che tutti i maturandi acquisiscano le competenze necessarie. La prima e la seconda lingua nazionale sono stabilite dai Cantoni (cpv. 2). Nei Cantoni bilingui a seconda della regione linguistica la prima e la seconda lingua nazionale possono essere invertite. Art. 9 Ambito specifico Nonostante alcune lievi modifiche linguistiche, il contenuto dell’articolo 9 rimane invariato. Viene mantenuto il principio che nell’ambito specifico devono essere acquisite conoscenze approfondite in due materie affini alla professione appresa e al settore di studio corrispondente delle SUP. Art. 10 Ambito complementare Nonostante alcune lievi modifiche linguistiche, il contenuto dell’articolo 10 rimane invariato. Le due materie complementari integrano in maniera ideale la maturità professionale. Art. 11 Approccio interdisciplinare L’articolo 11 è stato rielaborato e formulato in maniera più precisa. Il capoverso 1 stabilisce la finalità dell’approccio interdisciplinare, ovvero lo sviluppo di competenze metodologiche di riflessione interdisciplinare e di risoluzione di problemi. Viene tuttavia eliminata la regola piuttosto rigida in base alla quale il 10 % dell’insegnamento della MP deve essere dedicato all’approccio interdisciplinare. Rimane invece invariato il numero di lezioni (40) a disposizione in tutti gli indirizzi per l’elaborazione del lavoro di progetto interdisciplinare (LPI). All’interno dei loro programmi sull’approccio interdisciplinare, le scuole stabiliscono quante lezioni di quali materie devono essere dedicate alla realizzazione dell’approccio interdisciplinare nelle materie d’insegnamento (AIM). Alle scuole spetta anche la responsabilità di elaborare le prestazioni AIM necessarie per generare la nota scolastica secondo l’articolo 11 capoverso 4 AP-OMPr e per acquisire le competenze trasversali di cui al capitolo 9.1.3 del PQ MP nonché di stabilire un numero sufficiente di lezioni. L’obiettivo di questa regolamentazione flessibile è quello di realizzare l’approccio interdisciplinare in maniera mirata ed efficiente. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il capitolo 9.1 del PQ MP. Il capoverso 2 definisce gli elementi che compongono l’approccio interdisciplinare, vale a dire l’approccio interdisciplinare nelle materie d’insegnamento (AIM; lett. a) e il lavoro di progetto interdisciplinare (LPI; lett. b). Conformemente al capoverso 3 (ex cpv. 2), l’AIM si estende a tutti gli ambiti dell’insegnamento e viene esercitato soprattutto nell’ambito di piccoli progetti che promuovono competenze specifiche, ad esempio in materia di comunicazione e gestione di progetti. L’AIM prepara al LPI. Il capoverso 4 stabilisce le prestazioni da fornire nell’AIM e sancisce che ogni prestazione deve comprendere un tema tratto da almeno due materie dell’insegnamento della MP ed essere in relazione con il mondo del lavoro. Dalle prestazioni viene generata la nota scolastica. Continua a esserci una differenza tra i cicli di formazione della durata di due semestri e tutti gli altri. Mentre in quelli di due semestri devono essere fornite complessivamente tre prestazioni, nelle altre offerte sono necessarie due note semestrali e composte da almeno due prestazioni a semestre valutate separatamente. Finora queste norme erano desumibili soltanto dal capitolo 9.1 del PQ MP. Il capoverso 5 (ex cpv. 4) specifica quando deve essere elaborato e realizzato il LPI («negli ultimi due semestri dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale» anziché «verso la fine del ciclo di formazione»). Il capoverso 6 stabilisce che la realizzazione del lavoro di progetto interdisciplinare è guidata e assistita dai docenti. Il capoverso 7 (ex cpv. 4) stabilisce che quest’ultimo è parte integrante dell’esame di maturità professionale e fa riferimento ad almeno due materie dell’insegnamento della MP e al mondo del lavoro.

3.3 Sezione 3: Requisiti dei cicli di formazione

Art. 12 Programma quadro d’insegnamento All’entrata in vigore dell’ordinanza sulla maturità professionale è disponibile, come lo è stato in precedenza, un programma quadro d’insegnamento della SEFRI (cpv. 1) nel quale vengono riportate le misure necessarie per attuare le prescrizioni dell’ordinanza e contribuire a mantenere alta in tutta la Svizzera la qualità della maturità professionale federale. Ai contenuti del programma quadro d’insegnamento riportati nel capoverso 2 vengono aggiunte le direttive concernenti il blended learning (cpv. 2 lett. g). Le direttive concernenti la maturità professionale plurilingue vengono invece rinominate

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dal momento che contengono anche regole concernenti l’insegnamento plurilingue (cpv. 2 lett. f). Il contenuto del capoverso 3 rimane invariato. Art. 13 Frequenza dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale e organizzazione dei cicli di formazione Il titolo dell’articolo 13 è stato adeguato al nuovo contenuto. Come stabilito dal capoverso 1, l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale può essere frequentato durante la formazione professionale di base (MP 1) oppure al termine di quest’ultima (MP 2). In base al nuovo capoverso 2 chi non porta a termine la MP 1 o non supera il relativo esame, è autorizzato a frequentare la MP 2 in qualsiasi indirizzo della maturità professionale. Questa possibilità è legata alla diversa situazione di partenza tra i candidati della MP 1 e quelli della MP 2 (età, difficoltà di gestire contemporaneamente una formazione professionale di base e una formazione generale estesa, scelta di una professione sbagliata con accesso a una maturità professionale che non corrisponde alle proprie inclinazioni, ecc.). Il ciclo MP 2 deve essere frequentato per intero (cpv. 2). Non vengono quindi prese in considerazione eventuali prestazioni sufficienti fornite nella MP 1, né con la convalida delle note né mediante dispensazione (cfr. in proposito il commento all’art. 15). Non è consentito frequentare nuovamente la MP 2 – vale a dire un intero ciclo di formazione MP 2 – dopo essere stati bocciati una volta o due volte al relativo esame. Le differenze tra gli indirizzi, infatti, non sono così grandi da giustificare la necessità di rifrequentare l’insegnamento della MP. Naturalmente, è consentito frequentare le lezioni delle materie in cui non si è superato l’esame per prepararsi a sostenere il secondo tentativo d’esame. Come oggi, il capoverso 3 stabilisce che, in linea di massima, l’inizio e la fine della MP 1 e della formazione professionale di base coincidono e aggiunge alcune opzioni per una maggiore flessibilità dell’insegnamento (cpv. 3 lett. a-c). Queste opzioni corrispondono ai parametri approvati dalla SEFRI e dalla CDPE nel 2018 nell’ambito del progetto «Rafforzamento della maturità professionale», i quali vengono già applicati in diversi cicli di formazione MP. L’inserimento dei parametri nell’AP-OMPr fa sì che in futuro questi cicli di formazione non costituiscano più una deroga all’ordinanza. Per applicare le possibilità di flessibilizzazione le scuole e i Cantoni non devono quindi svolgere procedure di riconoscimento nuove o specifiche, a meno che la scuola non disponga ancora del riconoscimento di un ciclo di formazione MP 1 nell’indirizzo o nel modello corrispondente (FOA/FOS) o il ciclo di formazione flessibile presenti delle particolarità dovute al plurilinguismo che non sono ancora state esaminate e riconosciute. Il capoverso 4 stabilisce quali combinazioni tra quelle possibili elencate al capoverso 3 non sono consentite. Gli altri capoversi (5-7, ex 2-4)rimangono invariati. Nella MP 1 l’insegnamento della MP e l’insegnamento delle conoscenze professionali devono continuare a svolgersi in parallelo (cpv. 5). Inoltre, sempre nella MP 1, l’insegnamento non può essere offerto in blocco all’inizio della formazione professionale di base, come se fosse un anno scolastico di base (cpv. 6). In quanto offerta scolastica a tempo pieno della MP 2, l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale dura almeno due semestri (cpv. 7). Rapporto tra l’insegnamento della MP e insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base: Secondo l’articolo 12 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 aprile 2006 18 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base, chi ha frequentato il corso di maturità professionale [durante il tirocinio] e sostenuto l’esame finale è dispensato dalla materia cultura generale e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica [certificato delle note] dell’AFC. La stessa regola vale per i candidati che non superano l’esame di maturità professionale. Secondo la prassi operativa definita con gli appositi parametri (v. sopra), questa norma si applica anche ai casi di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera a e alla combinazione tra le lettere a e b, purché i due terzi delle lezioni per la maturità professionale vengano frequentati durante la formazione professionale di base. Anche in questi casi il numero di lezioni della MP frequentate è considerato sufficiente per dispensare i candidati dalla cultura generale. Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione Rispetto alla regolamentazione attuale, il capoverso 1 è stato modificato e stabilisce le condizioni minime per essere ammessi all’insegnamento della MP ovvero un contratto di tirocinio o di formazione

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per la MP 1 (lett. a) e un AFC o un titolo equivalente per la MP 2 (lett. b). Per quanto riguarda l’ammissione alla MP 2 con titoli o certificati conseguiti all’estero, «equivalente» significa che questi titoli o certificati devono essere riconosciuti dalla SEFRI (art. 69a e 69b cpv. 2 OFPr 19). Ai sensi del presente articolo, un’attestazione del livello (art. 69b cpv. 1 OFPr) non è considerata equivalente. Ciò garantisce la parità di trattamento sul piano giuridico per quanto riguarda i titoli necessari ai fini dell’ammissione. Secondo il capoverso 2 le ulteriori condizioni e la procedura di ammissione all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono stabilite dai Cantoni. Al riguardo, questi ultimi si basano sulle condizioni e sulle procedure che disciplinano l’accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II. Così facendo si evita che vengano definite condizioni più restrittive per la maturità professionale rispetto ad altre formazioni e si garantiscono l’uniformità delle condizioni e delle procedure di ammissione e la parità di trattamento all’interno dei singoli Cantoni. In compenso, non vi è uniformità a livello nazionale e, in base all’attuale ripartizione delle competenze, solo i Cantoni possono decidere di introdurre condizioni omogenee. Da parte federale si auspica e si raccomanda ai Cantoni di accordarsi, ad esempio sotto l’egida della CDPE (in particolare della CSFP e della CEFSG), per giungere a una prassi di ammissione condivisa nell’ambito del livello secondario II. Il capoverso 3 rimane invariato. Art. 15 Dispensazione in seguito alla convalida delle conoscenze già acquisite Il titolo dell’articolo 15 viene modificato per far capire che la convalida delle conoscenze già acquisite consente di ottenere una dispensazione. L’articolo rimane sostanzialmente invariato. Le persone che dispongono delle conoscenze e delle capacità richieste in una determinata materia possono essere dispensate dalla frequenza delle lezioni (scuola, cpv. 1) o dal sostenimento dell’esame finale (Cantone, cpv. 2). Ciò non implica la ripresa di eventuali note già conseguite. Ai fini della dispensazione sono prese in considerazione soltanto le prestazioni fornite al di fuori dell’insegnamento della MP. Ciò significa che eventuali prestazioni sufficienti ottenute nel quadro di una MP 1 non conclusa o di un esame di MP1 non superato non vengono convalidate in una MP 2 frequentata successivamente (cfr. art. 13 cpv. 2). La maturità professionale, infatti, non può essere conseguita «a rate». Il capoverso 2 viene modificato per tenere conto del fatto che, in caso di dispensazione dall’esame finale, la dicitura «acquisito» non è riportata nell’attestato di maturità professionale, bensì nel certificato delle note. La dicitura «acquisito» nel certificato delle note presuppone che nella materia in questione la scuola abbia dispensato il candidato anche dall’insegnamento, in caso contrario viene riportata la nota scolastica.

3.4 Sezione 4: Promozione

L’articolo 16 «Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note» è stato eliminato. In compenso, le precisazioni necessarie sono state inserite nell’articolo 23 «Calcolo delle note» (ex art. 24). L’ex articolo 18 (ora art. 17) viene spostato in una nuova sezione a sé stante. Art. 16 Promozione Il capoverso 1 (ex cpv. 2) stabilisce che alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella. Conformemente al capoverso 2, la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle materie e nell’AIM. Queste note sono arrotondate al punto o al mezzo punto. Per quanto riguarda l’AIM, per generare la nota scolastica secondo l’articolo 11 sono necessarie soltanto due note semestrali (in tutti i cicli tranne quelli a tempo pieno della durata di due semestri) oppure tre prestazioni (cicli a tempo pieno della durata di due semestri). Pertanto, la nota dell’AIM non deve comparire in tutte le pagelle semestrali e non è determinante per la promozione in un determinato semestre (cpv. 3). Il capoverso 4, che rimane invariato, elenca le condizioni necessarie per la promozione alla fine del semestre (cfr. cpv. 3). Il nuovo capoverso 5 stabilisce che la nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note prese in considerazione. Si tratta di una modifica necessaria in seguito all’eliminazione dell’articolo 16 «Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note», nel quale era contenuta questa informazione. Il capoverso 6 (ex cpv. 5) è stato modificato: la promozione in via provvisoria si applica anche ai cicli di formazione MP 2, compresi quelli a tempo pieno della durata di due semestri. Così facendo i candidati che frequentano questi cicli non saranno più esclusi dall’insegnamento della MP qualora non adempiano

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le condizioni di promozione al termine del primo semestre e potranno presentarsi agli esami finali. In caso di promozione provvisoria dopo il primo semestre, si consiglia alle scuole di informare i candidati sul rischio di non superare gli esami finali e sulle alternative disponibili. Le condizioni di promozione non si applicano ai ripetenti (cpv. 6 ultimo periodo). Dopo l’esclusione dall’insegnamento della MP, le persone che frequentano la MP 1 (a impostazione aziendale e scolastica) proseguono la formazione professionale di base e vengono inserite nell’insegnamento della cultura generale. Se una scuola offre soltanto formazioni professionali di base con maturità professionale, la formazione di base a impostazione scolastica dovrebbe essere proseguita presso un’altra scuola. Lo stesso sarebbe necessario per coloro che hanno scelto di passare a una formazione di base a impostazione aziendale. Ciò comporterebbe la modifica del rapporto di formazione. Il capoverso 7 (ex cpv. 6) sancisce la possibilità di ripetere al massimo un solo anno d’insegnamento una sola volta. Si tratta di un’opzione prevista per gestire alcune situazioni particolari e che non dà automaticamente diritto alla ripetizione. Quest’ultima infatti presuppone la fattibilità sul piano organizzativo, il consenso delle parti che hanno sottoscritto il contratto di tirocinio o di formazione e l’approvazione del Cantone. Il compito di mettere a punto una prassi per l’attuazione del capoverso 7 spetta ai Cantoni, i quali possono decidere, ad esempio, di limitare la ripetizione al primo anno d’insegnamento (come già avviene in alcuni Cantoni). Inoltre, i Cantoni possono prendere in considerazione la ripetizione di un anno anche nella MP 2 (cicli di formazione di tre e quattro semestri). In caso di ripetizione l’anno deve essere ripetuto interamente, a prescindere dalle note conseguite, in modo tale da ottenere nuove note scolastiche. In compenso, se in precedenza il candidato ha sostenuto esami anticipati, questi ultimi non devono essere ripetuti. È possibile ripeterli soltanto se al termine del ciclo di formazione l’intero esame di maturità professionale non è stato superato. Qualora durante l’anno di ripetizione o in seguito non soddisfi per la terza volta le condizioni di promozione, il candidato verrà escluso dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale. La ripetizione può riferirsi a un anno scolastico oppure agli ultimi due semestri prima della seconda mancata promozione.

3.5 Sezione 5: Insegnamento plurilingue per l’ottenimento della maturità

professionale e maturità professionale plurilingue Per motivi tematici l’insegnamento plurilingue per l’ottenimento della maturità professionale e la maturità professionale plurilingue vengono disciplinati in una sezione a sé stante (sezione 5). Art. 17 Il nuovo articolo 17 (ex art. 18) precisa che la maturità professionale e il relativo insegnamento possono svolgersi anche in diverse lingue e fissa le condizioni minime (cpv. 2-4). La maturità professionale plurilingue presuppone un maggior numero di lezioni in lingua straniera (cpv. 4) nonché lo svolgimento degli esami finali in una lingua straniera (cpv. 3). Le persone che hanno concluso l’insegnamento della MP plurilingue ricevono una dicitura speciale nella pagella semestrale, mentre per chi ha superato l’esame di MP plurilingue la dicitura sarà riportata nel certificato delle note. Norme più dettagliate sull’insegnamento plurilingue della MP e sulla maturità professionale plurilingue sono reperibili nel PQ MP (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. f AP-OMPr).

3.6 Sezione 6: Esame di maturità professionale

Art. 18 Definizione Dal punto di vista del contenuto l’articolo 18 (ex art. 19) rimane invariato: «l’esame di maturità professionale» verifica la totalità della formazione generale approfondita. Art. 19 Disciplinamento, preparazione e svolgimento Il capoverso 1 dell’ex articolo 20 viene suddiviso in due capoversi. Il primo definisce la competenza in materia di disciplinamento, preparazione e svolgimento dell’esame di maturità professionale, che spetta ai Cantoni. Nel secondo si stabilisce il compito per questi ultimi di garantire che sul loro territorio vengano applicate le stesse disposizioni. Il capoverso 2 dell’ex articolo 20 è stato eliminato in quanto il suo contenuto (compito dei docenti che hanno impartito l’insegnamento) è già compreso negli ambiti di competenza dei Cantoni menzionati al capoverso 1.

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Art. 20 Esami finali L’articolo 20 (ex art. 21) disciplina gli esami finali. I capoversi 1 e 2, che rimangono invariati, stabiliscono in quali materie devono essere svolti gli esami e sanciscono la possibilità per i Cantoni di avvalersi di esperti per la valutazione degli esami finali. A differenza della norma in vigore, viene sancito esplicitamente che gli esami finali scritti di ogni indirizzo devono essere preparati e validati a livello cantonale. È anche ipotizzabile una collaborazione intercantonale. Nei Cantoni bilingui gli esami finali possono essere preparati in base alla regione linguistica. La validazione rimane di competenza cantonale (cpv. 3). All’interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami finali di un dato indirizzo devono essere identici. In casi particolari sono possibili delle deroghe (cpv. 4). Sono considerati casi particolari: - diversi periodi di svolgimento degli esami per la MP 1 e la MP 2 nel Cantone; - esami finali anticipati; - conclusione delle lezioni della MP in un periodo (p. es. alla fine del semestre invernale) che non coincide con le sessioni d’esame ordinarie organizzate dal Cantone. Anche in questi casi particolari i Cantoni sono tenuti a garantire l’uniformità degli esami in ambito scolastico, ad esempio gli esami finali anticipati di una determinata materia svolti in diverse scuole devono essere identici. Gli esami finali plurilingue, ovvero che si svolgono interamente o parzialmente in lingua straniera, sono delle traduzioni degli esami finali in una sola lingua. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano a tutti i cicli di formazione di tutti gli operatori, compresi i cicli di formazione MP paralleli alla formazione di base a impostazione scolastica (FOS), le scuole private e gli operatori attivi in diversi Cantoni. Per questi operatori intercantonali, nelle sessioni estive ordinarie ogni Cantone stabilisce quali esami svolgere: o i propri esami finali cantonali oppure l’esame cantonale di un solo Cantone in tutte sedi. Anche in caso di sessioni invernali gli esami devono essere preparati e validati a livello cantonale. Art. 21 Periodo di svolgimento degli esami finali L’articolo 21 (ex art. 22) stabilisce che gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione MP (cpv. 1) e che l’esame può essere anticipato al massimo in tre materie (cpv. 2). I capoversi 1 e 2 rimangono perciò invariati. Ai sensi di questo articolo e dell’intera ordinanza, con «ciclo di formazione» ci si riferisce esclusivamente all’insegnamento della MP (ciclo di formazione MP). Nella MP 1 il ciclo di formazione MP si svolge contemporaneamente alla formazione di base a impostazione scolastica o aziendale. Normalmente, il suo inizio e la sua fine coincidono con quelli della formazione professionale di base (art. 13 cpv. 3). Tuttavia, all’articolo 13 capoverso 3 lettere a-c sono previste alcune opzioni flessibili in tal senso, tant’è vero che l’insegnamento della MP può concludersi al più presto un anno prima della fine della formazione professionale di base oppure entro l’anno successivo all’ottenimento dell’AFC. Gli esami delle materie scienze naturali e scienze sociali sono considerati anticipati se tutte le sottomaterie 20 sono esaminate entro la fine del ciclo di formazione (nuovo cpv. 3). Inoltre, il capoverso 3 contempla la possibilità di sostenere gli esami delle sottomaterie in momenti diversi, conformemente al parametro 6 del progetto «Rafforzamento della maturità professionale», approvato nel 2018 dalla SEFRI e dalla CDPE e già messo in pratica. Secondo il vecchio capoverso 3 per le formazioni di base a impostazione scolastica che prevedono un periodo di pratica al termine della formazione gli esami finali potevano tenersi prima dell’inizio della pratica (alla fine delle lezioni della MP o del ciclo di formazione MP), mentre il lavoro di progetto interdisciplinare (LPI) doveva essere elaborato verso la fine del periodo di pratica. Rispetto alla norma attuale rimane invariato il momento in cui si svolgono gli esami finali, mentre per quanto riguarda il LPI si è deciso di non stabilire un momento preciso in modo da alleggerire il carico di lavoro dei candidati che frequentano una formazione di base a impostazione scolastica. Dato che la norma che disciplina il periodo di svolgimento degli esami finali e quella sul LPI sono già deducibili rispettivamente dal capoverso 1 e dall’articolo 11 capoverso 5, il vecchio capoverso 3 è stato

20 Sottomaterie di scienze naturali: chimica, fisica, biologia; sottomaterie di scienze sociali: psicologia, sociologia, filosofia.

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eliminato. Di conseguenza, non è più consentito applicare la vecchia prassi secondo la quale il LPI doveva essere redatto o realizzato verso la fine del periodo di pratica. In compenso, l’attestato di maturità professionale deve continuare ad essere rilasciato dopo il periodo di pratica e il superamento della procedura di qualificazione perché, secondo l’articolo 2 della presente ordinanza, una formazione professionale di base certificata da un AFC rappresenta un presupposto indispensabile per conseguire la maturità professionale. Art. 22 Diplomi di lingua straniera Il contenuto dell’articolo 22 (ex art. 23) è stato parzialmente rielaborato. In base al capoverso 1, le scuole possono continuare a preparare i candidati che intendono sostenere un esame per l’ottenimento di un diploma di lingua straniera (esame di diploma) in sostituzione dell’esame finale nella materia corrispondente. Ne consegue che l’esame di diploma sostituisce l’esame finale soltanto se il candidato segue la preparazione presso una scuola. Inoltre, non è rilevante se questa preparazione si svolge durante le lezioni della MP o all’interno di altri corsi di lingue organizzati dalla scuola. Il candidato deve decidere in tempo utile se seguire la preparazione scolastica e sostenere l’esame di diploma oppure sostenere l’esame finale ordinario. È esclusa la possibilità di sostenere entrambi per far convalidare il risultato migliore. D’altro canto, sostenere l’esame di diploma non è obbligatorio. Il capoverso 2 introduce una novità ovvero la facoltà per i Cantoni di decidere quali esami di diploma possono sostituire l’esame finale. In questo modo la SEFRI cancella la norma che le attribuiva il compito di riconoscere i diplomi di lingua straniera, evitando così di intervenire pesantemente nelle competenze dei Cantoni. Infatti, poiché sono responsabili dell’organizzazione e dell’elaborazione degli esami finali, è logico che spetti a questi ultimi decidere quali esami di diploma possono essere equiparati all’esame finale. In proposito, si raccomanda ai Cantoni di mettere a punto una prassi comune. Il contenuto del capoverso 3 (ex cpv. 4) rimane invariato: il risultato dell’esame di lingua straniera viene convertito in una nota d’esame. La conversione viene effettuata dalle scuole, che devono attenersi alle prescrizioni cantonali. Per la conversione le scuole possono avvalersi già oggi della raccomandazione n. 11 della CSFP. Se la preparazione all’esame di lingua straniera si è svolta a scuola e l’esame sostituisce l’esame finale, il risultato viene convertito in una nota, indipendentemente dal rilascio del diploma di lingua straniera. In base al capoverso 4, se è stato sostenuto prima dell’insegnamento della MP, l’esame di diploma sostituisce l’esame finale soltanto se il diploma di lingua straniera è stato effettivamente conseguito, ovvero se l’esame è stato superato. Pertanto, gli esami di livello superiore non superati (p. es. C1) non possono essere equiparati a esami di livello inferiore superati (B1 o B2) ed è necessario fornire un diploma ufficiale per essere dispensati dall’esame finale e ottenere la conversione del risultato in una nota d’esame. Spetta ai Cantoni decidere se introdurre un termine per la validità dei diplomi di lingua straniera, stabilendo ad esempio che al momento dell’iscrizione il diploma non deve essere stato conseguito da più di tre anni. Infine, secondo il capoverso 5, i candidati che hanno conseguito un diploma di lingua straniera ai sensi del capoverso 2 prima di iniziare l’insegnamento della MP, possono essere dispensati in tutto o in parte dalle lezioni della materia corrispondente ma non dalla nota scolastica. Quest’ultima infatti deve essere generata in quanto contribuisce a formare la nota determinante. Di conseguenza, i candidati sono tenuti a sostenere almeno le verifiche delle prestazioni. A seconda dei risultati conseguiti nelle verifiche delle prestazioni, le scuole possono revocare eventuali dispensazioni dall’insegnamento già concesse in precedenza. Se la preparazione all’esame di lingua straniera avviene durante l’insegnamento della MP, i candidati non possono essere dispensati né dalle lezioni né dalla nota scolastica. Art. 23 Calcolo delle note L’articolo 23 (ex art. 24) disciplina il calcolo delle note. Per migliorare la valenza degli attestati e delle pagelle semestrali, le modalità di calcolo sono state riviste in funzione delle regole di arrotondamento applicabili, come illustrato nella tabella sottostante.

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Oggetto Prima Dopo Modifica Articolo Ulteriori precisazioni Note semestrali delle 0,5 0,5 Invariato Art. 16 cpv. 1 La nota semestrale di una materie, compreso materia è composta da l’AIM almeno due prestazioni valutate separatamente (art. 23 cpv. 5). Note scolastiche Note scolastiche nelle 0,5 0,1 Modifica Art. 23 cpv. 3 materie Nota scolastica dell’AIM 0,5 0,1 Modifica Art. 23 cpv. 8 (tutti i cicli di formazione tranne quelli di

2 semestri)

Nota scolastica dell’AIM 0,5 0,5 Invariato Art. 23 cpv. 8 A differenza di tutti gli altri (cicli di formazione di cicli, la nota scolastica

2 semestri) dell’AIM nei cicli di

formazione della durata di due semestri è arrotondata al punto o al mezzo punto perché non risulta dalla media di diverse note semestrali, bensì soltanto dalle prestazioni AIM. Note degli esami Esame finale con una 0,5 0,5 Invariato Art. 23 cpv. 2 I capitoli 10.1 e 10.2 del PQ prestazione MP stabiliscono in quali Esami finali con più 0,5 0,1 Modifica Art. 23 cpv. 2 materie e in quali forme si prestazioni svolge l’esame finale (scritto, orale o pratico). Con il termine «prestazione» si intende una delle forme d’esame summenzionate. Lavoro di progetto 0,5 0,5 Invariato Art. 23 cpv. 7 interdisciplinare LPI Note delle materie 0,5 0,5 Invariato Art. 23 cpv. 4 Nelle materie in cui sono (compreso l’approccio svolti gli esami finali, la interdisciplinare) nota si compone in parti uguali della nota d’esame e della nota scolastica. Nelle materie che non prevedono esami finali (ambito complementare) la nota corrisponde alla nota scolastica (0,1), con successivo arrotondamento (0,5; art. 23 cpv. 1). Nell’approccio interdisciplinare la nota si compone in parti uguali della nota del lavoro di progetto interdisciplinare e della nota scolastica (art. 23 cpv. 6). Nota complessiva 0,1 0,1 Invariato Art. 23 cpv. 9

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Il capoverso 7 stabilisce gli elementi di cui tenere conto per la valutazione del LPI: il processo di elaborazione, il prodotto e la presentazione con discussione approfondita del LPI. Rispetto alla norma previgente (art. 24 cpv. 6), la presentazione viene integrata con una discussione approfondita. Ciò permette ai docenti di capire se i candidati hanno acquisito conoscenze solide sul tema oggetto d’esame e di mettere alla prova la loro capacità di analizzare in maniera critica contenuti, procedure, metodi e risultati. Si tratta di aspetti importanti per chi vuole intraprendere gli studi presso una SUP. Art. 24 Superamento dell’esame L’articolo 24 (ex art. 25) rimane invariato: elenca le note prese in considerazione per il superamento dell’esame di maturità professionale (cpv. 1) e stabilisce l’applicazione per analogia delle stesse condizioni valide per la promozione (cpv. 2). Art. 25 Ripetizione I capoversi 3 e 4 dell’articolo 25 (ex art. 26) sono stati riformulati dal punto di vista linguistico per non dare più adito a fraintendimenti. Il capoverso 1 rimane invariato. All’interno di un ciclo di formazione MP 1 o MP 2 l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una sola volta. La ripetizione dell’esame all’interno di un ciclo di formazione MP 2 è possibile anche per i candidati che non hanno portato a termine la MP 1 o non hanno superato il relativo esame (cfr. art. 13 cpv. 2). Il capoverso 2 rimane invariato. Vengono ripetute soltanto le materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente. Il capoverso 3 disciplina il caso in cui si frequentino per due semestri le lezioni della MP in preparazione alla ripetizione dell’esame e stabilisce che per il calcolo delle note vengono prese in considerazione le nuove note scolastiche oppure, nelle materie che prevedono un esame finale, le nuove note scolastiche e la nota ottenuta con l’esame di ripetizione. La stessa regola si applica anche nei casi in cui, per motivi organizzativi, è possibile frequentare le lezioni della MP in preparazione alla ripetizione dell’esame solo per un semestre (p. es. matematica come materia dell’ambito fondamentale o dell’ambito specifico nell’indirizzo TALS). Il capoverso 4 disciplina il calcolo delle note per i candidati che sostengono l’esame di ripetizione nelle materie non superate senza però rifrequentare le lezioni della MP. In questo caso le note scolastiche non vengono più prese in considerazione, nelle materie con esame finale viene considerata soltanto la nota dell’esame di ripetizione (lett. a), mentre nelle materie dell’ambito complementare, in cui l’unica nota determinante è quella scolastica, deve essere organizzato un esame di ripetizione orale o scritto e prendere in considerazione la nota di tale esame (lett. b). La forma dell’esame di ripetizione (orale o scritta) viene stabilita dal Cantone, mentre la durata è definita nel capitolo 10.3 del programma quadro d’insegnamento. Il capoverso 5 disciplina la ripetizione dell’esame per coloro che hanno ottenuto una nota insufficiente nell’approccio interdisciplinare, indipendentemente dal fatto che vengano frequentate o meno le lezioni della MP in preparazione al secondo tentativo d’esame. Il lavoro di progetto interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato (lett. a). Se la nota scolastica è insufficiente, il candidato deve tenere una presentazione su una prestazione AIM che ha elaborato, accompagnata da una discussione approfondita (lett. b). La durata dell’esame di ripetizione è stabilita nel capitolo 10.3 del programma quadro d’insegnamento. Se la nota scolastica dell’AIM è sufficiente quest’ultima viene comunque presa in considerazione (lett. c). Art. 26 Conseguenze del mancato superamento dell’esame Come finora, l’articolo 26 (ex art. 27) stabilisce che chi non ha superato l’esame di maturità professionale (MP 1) può conseguire l’attestato federale di capacità purché siano soddisfatte le condizioni della procedura di qualificazione AFC. Il capoverso 2 dell’attuale articolo 27 viene eliminato perché il disciplinamento degli esami sostitutivi non è una conseguenza del mancato superamento dell’esame. La norma menzionata nel capoverso 2 è disciplinata implicitamente nell’articolo 19. Art. 27 Certificato delle note e attestato federale di maturità professionale Il titolo dell’articolo 27 (ex art. 28) è stato lievemente modificato per essere più coerente con il contenuto della disposizione, che rimane sostanzialmente invariata. Mentre i capoversi 1 e 2 definiscono il contenuto del certificato delle note che accompagna l’attestato di maturità professionale, il capoverso 3

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attribuisce alla SEFRI il compito di garantire l’uniformità degli attestati rilasciati in tutta la Svizzera, mettendo a disposizione un apposito modello.

3.7 Sezione 7: Riconoscimento dei cicli di formazione

Questa sezione disciplina il riconoscimento dei cicli di formazione MP. Art. 28 Riconoscimento dei cicli di formazione Il titolo dell’articolo 28 (ex art. 29) è stato modificato linguisticamente per aderire al contenuto delle disposizioni. I Cantoni sono incaricati di presentare alla Confederazione la domanda per accedere alla procedura di riconoscimento (cpv. 1). Il capoverso 2 elenca i criteri principali: le lettere a e b rimangono invariate (conformità alle disposizioni dell’OMPr, concretizzate nel PQ MP ed emanazione di un programma d’insegnamento per il ciclo di formazione), mentre le lettere c (presenza di adeguate procedure di qualificazione) e d (disponibilità di strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità) vengono eliminate. La lettera c può essere sottointesa all’interno della lettera a. Il compito di accertare la disponibilità di strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità (lett. d) spetta invece ai Cantoni, che lo adempiono prima che inizi la procedura di riconoscimento (cfr. art. 32 cpv. 2). Pertanto, la verifica di questi strumenti non deve più essere svolta dalla Confederazione nel corso della procedura di riconoscimento. La nuova lettera c (ex lett. e) concernente le qualifiche dei docenti rimane invariata. I criteri di cui alle lettere a-c sono precisati dalla Confederazione, che mette a disposizione un apposito elenco. Conformemente al capoverso 3, la decisione in merito al riconoscimento compete alla SEFRI. Inoltre, questo capoverso contiene la base legale per il ricorso a esperti incaricati di coadiuvare le procedure di riconoscimento e per coinvolgere eventuali altri esperti che supportino quelli già presenti e valutino i rapporti di riconoscimento, svolgendo un ruolo analogo a quello della sottocommissione competente della CFMP, la quale sarà sciolta alla fine del 2024 conformemente alla decisione del Consiglio federale del 14 dicembre 2018. Ultima novità: nel capoverso 4 viene menzionata in modo esplicito nell’ordinanza la possibilità, finora largamente applicata nella pratica, di concedere il riconoscimento vincolandolo ad alcune condizioni. Art. 29 Qualifiche dei docenti L’articolo 29 (ex art. 30) stabilisce che il capitolo 6 dell’ordinanza sulla formazione professionale 21, intitolato «Responsabili della formazione professionale» contiene tuttora i principi fondamentali che disciplinano le qualifiche dei docenti. Per i docenti della maturità professionale sono rilevanti in particolare l’articolo 40 capoversi 2 e 3, l’articolo 43 e l’articolo 46 OFPr. Art. 30 Revoca del riconoscimento L’articolo 30 ha subìto una rielaborazione linguistica e contenutistica. Il riconoscimento di un ciclo di formazione è revocato se non soddisfa più le condizioni per il riconoscimento o se tali condizioni non vengono soddisfatte entro i termini stabiliti (cpv. 1). Prima di revocare definitivamente il riconoscimento, la SEFRI consulta l’autorità cantonale competente (cpv. 2).

3.8 Sezione 8: Progetti pilota

I progetti pilota possono rappresentare uno strumento utile per favorire lo sviluppo della maturità professionale e raccogliere esperienze in vista di un’eventuale modifica dell’OMPr. In passato sono già stati impiegati nel quadro del riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale. Tuttavia, a causa delle prescrizioni legislative e dell’inasprimento dei requisiti per le normative sperimentali la disposizione sui progetti pilota contenuta nel diritto vigente non può essere ripresa. Infatti, non è più consentito disciplinare i progetti che contengono deroghe alle disposizioni dell’OMPr unicamente in base a una decisione della SEFRI; pertanto l’ex lettera c dell’articolo 32 deve essere eliminata. Affinché i progetti pilota che derogano alle disposizioni dell’OMPr possano continuare a svolgersi è necessario adeguare la norma attualmente in vigore. D’ora in poi le condizioni quadro applicabili saranno disciplinate nell’OMPr. Inoltre, per l’autorizzazione e lo svolgimento di un progetto pilota

21 RS 412.101

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dovranno essere adempiute condizioni particolari, motivo per cui è stato necessario introdurre una nuova sezione intitolata «Progetti pilota». Le condizioni principali sono le seguenti: - nei progetti pilota si può derogare alle disposizioni dell’OMPr soltanto se ciò è espressamente previsto dalla stessa OMPr; - l’OMPr deve definire il quadro all’interno del quale può essere prevista una normativa sperimentale, ovvero stabilire in maniera sufficientemente precisa lo scopo delle normative sperimentali in un progetto pilota; - le disposizioni dell’OMPr alle quali è possibile derogare devono essere indicate in maniera dettagliata nella stessa OMPr; - la normativa sperimentale deve essere prevista da un’apposita ordinanza della SEFRI; - le normative sperimentali devono essere limitate nel tempo e nello spazio; - l’applicazione di una normativa sperimentale o lo svolgimento del rispettivo progetto pilota in un Cantone può avvenire soltanto dopo aver ottenuto una decisione di autorizzazione dalla SEFRI; - la partecipazione ai progetti pilota avviene su base volontaria. Solitamente i progetti pilota, che durano diversi anni, vengono organizzati quando una realizzazione alternativa del ciclo di formazione riveste interesse ai fini dello sviluppo della maturità professionale e di un’eventuale modifica dell’OMPr (rispettivamente del PQ MP). Se la modalità proposta si rivela valida, nella successiva revisione possono essere apportate le modifiche corrispondenti. La nuova norma contenuta nella sezione 8 («Progetti pilota») crea le basi legali necessarie per permettere di portare avanti la realizzazione di progetti pilota nell’ambito dell’OMPr. La sezione è suddivisa in 6 articoli: Autorizzazione (31), Domanda (32), Ordinanze della SEFRI sui progetti pilota (33), Partecipazione (34), Rapporti di valutazione (35) e Costi (36). In generale si afferma che i progetti pilota della maturità professionale sono subordinati all’autorizzazione della SEFRI (art. 31). Quindi, per poter svolgere un progetto di questo tipo un Cantone deve ottenere dalla SEFRI un’apposita decisione di autorizzazione. Nell’ordinanza relativa al progetto pilota la SEFRI disciplina innanzitutto i contenuti definiti nell’articolo 33, previa consultazione con i partner della formazione professionale. L’emanazione dell’ordinanza da parte della SEFRI è subordinata alla presentazione di una domanda in cui si chiede l’autorizzazione allo svolgimento del progetto pilota. I requisiti della domanda sono elencati nell’articolo 32. La partecipazione ai cicli di formazione che prevedono progetti pilota avviene su base volontaria e necessita del consenso esplicito e revocabile delle persone in formazione, opportunamente comunicato al Cantone (art. 34). Il Cantone deve fornire alle persone in formazione tutte le informazioni necessarie, in particolare anche quelle relative alle conseguenze in caso di revoca del consenso. Durante l’attuazione, il Cantone competente deve valutare i progetti pilota e riferire regolarmente alla SEFRI tramite appositi rapporti. Nell’ambito della valutazione finale, la SEFRI verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti e se le nuove regolamentazioni devono essere integrate nell’OMPr (art. 35). Infine, il nuovo disciplinamento dei progetti pilota nell’OMPr prevede una disposizione relativa ai costi (art. 36). Art. 31 Autorizzazione Il capoverso 1 rappresenta la base legale che permette alla SEFRI di autorizzare progetti pilota nel quadro del riconoscimento dei cicli di formazione. La SEFRI autorizza questi progetti per favorire lo sviluppo della maturità professionale e raccogliere esperienze in vista di un’eventuale modifica dell’OMPr. Il capoverso 2 definisce in maniera esaustiva a quali disposizioni dell’OMPr è possibile derogare, ovvero all’articolo 13 (Frequenza dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale e organizzazione dei cicli di formazione) e all’articolo 16 (Promozione) dell’AP-OMPr. I capoversi 3 e 4 stabiliscono che i progetti pilota devono avere una scadenza e che la decisione di autorizzazione della SEFRI può essere revocata se prima della conclusione del progetto emerge che è impossibile ottenere gli effetti auspicati. Casi come questi sono ipotizzabili qualora le valutazioni periodiche e i rapporti indirizzati alla SEFRI contengano indicazioni in tal senso. Il capoverso 5 precisa che la SEFRI può dare seguito alle domande soltanto se queste ultime consentono di generare nuove conoscenze in relazione allo sviluppo della maturità professionale e alla raccolta di nuove esperienze in vista di un’eventuale modifica dell’OMPr. Art. 32 Domanda La domanda per l’autorizzazione di un progetto pilota indirizzata alla SEFRI deve essere presentata da almeno due Cantoni, ognuno dei quali sarebbe disponibile a svolgere il progetto pilota in almeno una

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scuola (cpv. 1 e 2). In questo modo si garantisce che, almeno nella fase iniziale, l’interesse per una tale iniziativa non venga da una parte sola. Inoltre, se il progetto pilota viene realizzato contemporaneamente in due scuole è possibile fare un confronto e trarre conclusioni più precise in vista di un’eventuale modifica dell’OMPr. Il capoverso 3 definisce il contenuto minimo della domanda. In linea di massima un progetto pilota deve proporre un modello innovativo che contribuisce allo sviluppo della maturità professionale e questo aspetto deve emergere dalla domanda. La SEFRI specifica le condizioni quadro del progetto all’interno di un’ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU), garantendo così la certezza del diritto per tutte le parti interessate. La decisione che autorizza lo svolgimento viene emanata dalla SEFRI in base all’ordinanza relativa al progetto stesso. Art. 33 Ordinanze della SEFRI sui progetti pilota In base al capoverso 1 la SEFRI elabora ed emana un’ordinanza specifica per ogni progetto pilota. L’ordinanza viene pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU), garantendo così la certezza del diritto per tutti gli attori interessati, e ha una durata limitata (cpv. 2). Il capoverso 3 definisce i contenuti dell’ordinanza mentre il capoverso 4 stabilisce la durata massima del progetto pilota (6 anni). La durata massima è stata fissata tenendo conto di quella di un ciclo di formazione MP (ciclo MP1 di 4 anni più 3 procedure di qualificazione, sapendo che la prima procedura di qualificazione si svolge al termine del quarto anno di formazione). Qualora la SEFRI revochi la decisione di autorizzazione prima che scada il progetto, ad esempio in seguito a una valutazione negativa, l’ordinanza deve essere abrogata (cpv. 5). Sia in caso di emanazione che di abrogazione la SEFRI deve consultare i partner della formazione professionale (cpv. 6). Art. 34 Partecipazione L’articolo 34 disciplina la partecipazione ai progetti pilota, basata sulla volontà delle persone in formazione che hanno comunicato al Cantone il loro esplicito consenso (cpv. 1). Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (cpv. 2). Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o dei rappresentanti legali. Affinché siano garantiti la partecipazione volontaria, il consenso e la revoca, è necessario che i Cantoni informino le persone in formazione sulla particolare organizzazione del ciclo, sulle deroghe alle disposizioni dell’OMPr e sulle ripercussioni di un’eventuale revoca del consenso. Infatti, in quest’ultimo caso non è più possibile frequentare il ciclo in cui si svolge il progetto pilota e quindi non è più possibile ottenere il relativo attestato di maturità professionale. In alternativa, le persone in formazione che si sono ritirate dal progetto possono frequentare un altro ciclo di formazione riconosciuto oppure sostenere l’esame federale di maturità professionale. È anche possibile inserirsi in un ciclo di studio parallelo nello stesso semestre o in quello successivo presso la stessa scuola se è disponibile un’offerta analoga e se l’ingresso è compatibile con lo stato di avanzamento delle lezioni. Art. 35 Rapporti di valutazione Lo scopo di un progetto pilota è quello di verificare se un dato ciclo di formazione è adatto a favorire lo sviluppo della maturità professionale e, qualora necessario, a sancire questo aspetto nell’OMPr. Per arrivare a una conclusione simile i Cantoni che realizzano il progetto devono valutarlo durante la fase di attuazione e riferire regolarmente alla SEFRI mediante appositi rapporti. I rapporti presentati dai Cantoni contengono una valutazione dell’attuazione e si basano in particolare sugli elementi riportati nella decisione di autorizzazione della SEFRI. Il capoverso 1 disciplina la valutazione e la presentazione dei rapporti. Su questa base la SEFRI effettua una valutazione finale nella quale accerta se gli obiettivi sono stati raggiunti e se sono necessarie modifiche alle disposizioni dell’OMPr (cpv. 2). Art. 36 Costi L’articolo 36 addebita al titolare dell’autorizzazione relativa al progetto pilota i costi legati allo svolgimento del progetto, alla valutazione e al ripristino dello stato antecedente.

3.9 Sezione 9: Esecuzione

Art. 37 Confederazione L’articolo 37 (ex art. 32) descrive i compiti e le attribuzioni della SEFRI per quanto riguarda l’esecuzione dell’ordinanza. Le lettere a e b (alta vigilanza sulla maturità professionale e coordinamento a livello svizzero) rimangono invariate. L’ex lettera c viene eliminata in quanto la prassi applicata finora (disciplinamento dei progetti pilota tramite decisioni della SEFRI) non è più consentita. I progetti pilota sono ora disciplinati nel dettaglio all’interno della sezione 8.

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La nuova lettera c getta le basi per la futura gestione strategica della maturità professionale. Dato che la Confederazione esercita l’alta vigilanza sulla maturità professionale, la SEFRI organizza regolarmente degli incontri per discutere dell’ulteriore sviluppo della MP insieme a rappresentanti di swissuniversities e dei partner della formazione professionale, che fungono da esperti. Art. 38 Cantoni L’articolo 38 (ex art. 34) descrive i compiti dei Cantoni ed è stato modificato inserendo altri compiti già di competenza cantonale. Oltre che dell’esecuzione dell’OMPr (cpv. 1), i Cantoni sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità dei cicli di formazione presso le loro scuole e spetta a loro verificare la disponibilità di strumenti adeguati (cpv. 2). Questo compito viene adempiuto già prima che inizi la procedura di riconoscimento. Infine, i Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione riconosciuti e garantiscono il rispetto dei requisiti necessari per il riconoscimento negli anni a venire.

3.10 Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 39 Abrogazione del diritto previgente L’articolo 39 (ex art. 35) sancisce l’abrogazione dell’ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale. Art. 40 Disposizioni transitorie Il capoverso 1 disciplina il diritto applicabile ai candidati che hanno iniziato la formazione prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza e che quindi la portano a termine in base al diritto previgente. Per i candidati in possesso di un diploma di lingua straniera, ai fini del riconoscimento del diploma e della conversione in nota del risultato, si applica l’elenco della SEFRI valido al momento in cui inizia la formazione MP. Gli ultimi cicli di formazione (classi) basati sul diritto previgente inizieranno nel 2025; pertanto i maturandi che iniziano la formazione nel 2025 e che ripetono un anno (art. 16 cpv. 6 e 7) non potranno più essere inseriti in una classe che ha iniziato le lezioni in base a questo diritto e dovranno unirsi alle classi che frequentano le lezioni secondo le disposizioni della nuova ordinanza, portando così a termine l’iter formativo secondo il nuovo diritto. Il capoverso 2 stabilisce quando si svolgeranno per l’ultima volta gli esami di maturità secondo il diritto previgente. Il termine è stato scelto per tenere conto della massima durata possibile della formazione (ciclo di 4 anni) e dei motivi più frequenti delle proroghe (servizio militare e civile, malattia, durata più lunga prevista dai cicli di formazione per sportivi di alto livello), oltre che per consentire ai candidati di ripetere un anno. Ovviamente nei cicli di formazione di durata più breve anche il termine sarà più breve. I capoversi 3 e 4 definiscono le scadenze entro le quali le prescrizioni cantonali e i programmi d’insegnamento dovranno essere adeguati alla nuova ordinanza e al nuovo programma quadro d’insegnamento. Effettuare gli adeguamenti entro tali scadenze garantisce che i cicli di formazione possano essere attivati secondo il nuovo diritto. Per quanto riguarda le modifiche necessarie, si può fare riferimento alle informazioni contenute nel presente rapporto esplicativo o all’introduzione del programma quadro d’insegnamento. La durata stabilita nei capoversi dell’articolo 40 si basa sul fatto che di norma i cicli di formazione MP iniziano nel mese di agosto. Qualora inizino prima, gli adeguamenti devono essere effettuati con il dovuto anticipo. Poiché nell’OMPr e nel PQ MP sono state inserite più che altro modifiche di tipo formale e i cambiamenti a livello di contenuto sono esigui, fatti salvi i cicli di formazione menzionati al capoverso 7, non è necessario svolgere una procedura di riconoscimento completa per i cicli riconosciuti secondo il diritto previgente. In compenso, le decisioni di riconoscimento già rilasciate devono essere rinnovate inviando entro il 1° marzo 2027 i documenti di cui al capoverso 5 lettere a-c. Nella domanda di rinnovo del riconoscimento occorre designare con precisione il ciclo di formazione e indicare il numero di riferimento delle decisioni rilasciate fino a quel momento. La conferma di cui si parla alla lettera b è una dichiarazione del Cantone che attesta l’adeguamento del ciclo di formazione alle disposizioni della nuova OMPr e del nuovo programma quadro. Inoltre, per permettere di appurare se in vista del rinnovo del riconoscimento sono stati apportati gli adeguamenti necessari, i Cantoni devono allegare i documenti di cui ai capoversi 3 e 4 (lett. c). La SEFRI fornirà informazioni più dettagliate in tempo utile. Il capoverso 7 stabilisce che per i cicli di formazione con apprendimento misto (blended learning) e per quelli plurilingui (con esami finali in più lingue) già riconosciuti deve essere presentata una nuova domanda di riconoscimento e avviata una nuova procedura.

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Per quanto riguarda l’apprendimento misto (blended learning), nel PQ MP è stato definito un quadro attuativo chiaro, che prima non esisteva (cfr. nuove direttive concernenti il blended learning, cap. 9.3). Le direttive concernenti la maturità professionale plurilingue (cap. 9.2 PQ MP) sono invece state rimaneggiate e formulate in modo più chiaro e preciso. Nuove procedure di riconoscimento garantiscono una corretta attuazione secondo le nuove norme. Il capoverso 8 definisce la durata di validità delle decisioni di riconoscimento rilasciate in base al diritto previgente. Il capoverso 9 stabilisce invece il diritto applicabile alla valutazione delle domande per il riconoscimento dei cicli di formazione di cui all’articolo 28 che risultano pendenti all’entrata in vigore dell’ordinanza. Queste domande saranno valutate secondo le disposizioni della nuova ordinanza. Alla luce della necessaria modifica dei moduli di domanda e degli adeguamenti tecnici previsti dal processo di registrazione delle domande e di avvio della procedura di riconoscimento, le domande e la documentazione devono essere inviate nuovamente. Considerata la durata media di una procedura di riconoscimento, è probabile che le domande presentate nella seconda metà del 2024 non potranno ricevere una decisione prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza. Inoltre, non è escluso che nemmeno le domande presentate in precedenza possano essere trattate ed evase prima di tale termine. Art. 41 Entrata in vigore L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2026.

4 Ripercussioni della revisione totale

4.1 Ripercussioni sulla politica formativa

La revisione non comporta alcuna modifica del sistema formativo o della maturità professionale in quanto tali e non ha ripercussioni sulla politica formativa.

4.2 Ripercussioni finanziarie

Per gli attori interessati la revisione non comporta ripercussioni finanziarie che divergono dalla normativa vigente.

4.3 Ripercussioni organizzative

Nel quadro della presente revisione vengono apportate soprattutto modifiche formali che puntano a migliorare l’organizzazione dei cicli di formazione nei Cantoni rendendola più uniforme ed efficiente. Sul piano organizzativo lo svolgimento di esami finali scritti identici nello stesso indirizzo a livello cantonale può rappresentare una sfida per i Cantoni che non hanno ancora sviluppato una prassi in tal senso. Si tratta di una sfida che deve essere affrontata al fine di garantire la parità di trattamento dei candidati e l’uniformità dell’insegnamento. Per quanto riguarda le lingue straniere (seconda lingua nazionale e inglese) d’ora in poi saranno i Cantoni a decidere quali diplomi possono sostituire l’esame finale e portare alla conversione del risultato in una nota d’esame. Per garantire la parità di trattamento dei candidati si raccomanda ai Cantoni di mettere a punto una prassi uniforme sotto la guida della CSFP, cosa che richiederà maggiori sforzi di coordinamento rispetto al diritto previgente. Dopo lo scioglimento della Commissione federale di maturità professionale (CFMP) le procedure di riconoscimento saranno interamente a carico della SEFRI, così come tutte le attività amministrative svolte in precedenza dalla segreteria esterna della CFMP. La prevista digitalizzazione delle procedure di riconoscimento dei cicli di formazione MP dovrebbe permettere di ridurre l’attuale onere amministrativo. Inoltre, d’ora in poi spetterà alla SEFRI garantire un dialogo regolare e costante tra i rappresentanti dei partner della formazione professionale e delle scuole universitarie professionali con l’obiettivo di ricavare le informazioni necessarie per la futura gestione della maturità professionale, il che comporterà un aumento dell’onere organizzativo per la Confederazione. Poiché la riorganizzazione comporterà un aumento ma anche una riduzione dell’onere organizzativo a carico della SEFRI, si presume che l’avamprogetto di ordinanza potrà essere attuato con il personale esistente.

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