Revisione totale dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Formazione e formazione continua
Rapporto esplicativo concernente la consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
RS 412.101.241
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1 Situazione iniziale
La cultura generale nella formazione professionale di base Il sistema svizzero della formazione professionale è caratterizzato dalla formazione duale e da uno stretto legame con il mondo del lavoro. In Svizzera due terzi dei giovani e molti adulti scelgono di frequentare una formazione professionale di base, acquisendo così una solida preparazione e le competenze operative necessarie per esercitare una determinata professione. La formazione professionale di base permette di accedere al mercato del lavoro e prepara specialisti qualificati. L’offerta formativa si basa su qualifiche professionali per le quali esiste un’effettiva domanda nonché sulle esigenze del mercato del lavoro e della società. La cultura generale rientra nell’approccio globale adottato dalla formazione professionale di base: è parte integrante di tutte le formazioni professionali di base, si innesta sul programma della scuola dell’obbligo, si rifà alla realtà delle persone in formazione e mira a sviluppare ulteriormente le loro competenze. L’acquisizione di tali competenze consente alle persone in formazione di accedere al mondo del lavoro, di affermarvisi e di integrarsi nella società. Inoltre, la formazione professionale di base, e quindi anche la cultura generale, trasmettono le conoscenze e le competenze che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, nonché l’attitudine ad apprendere vita natural durante e a valutare e decidere autonomamente (art. 15 cpv. 2 lett. b-d della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale 1 [LFPr]). Di norma, la cultura generale viene impartita nella scuola professionale nell’ambito di 120 lezioni per anno scolastico, anche se tutti i luoghi di formazione contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base (art. 16 cpv. 2 lett. b e cpv. 5 LFPr). Viene esaminata nell’ambito della procedura di qualificazione con esame finale per tutte le formazioni professionali di base. Un progetto dell’iniziativa «Formazione professionale 2030» «Formazione professionale 2030» è un’iniziativa partenariale nata con lo scopo di anticipare i mutamenti sociali e l’evoluzione del mercato del lavoro preparando la formazione professionale alle sfide del futuro e comprende anche il progetto «Cultura generale 2030», avviato nel 2018 allo scopo di adeguare l’ICG
alle sfide che verranno dalla società e dal mondo del lavoro. Il progetto è diretto congiuntamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) ed è sostenuto dalla Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP). Ci si è avvalsi delle competenze della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), delle alte scuole pedagogiche di Lucerna, San Gallo e Zurigo e di un gruppo di accompagnamento composto dai partner della formazione professionale, tenendo conto delle istanze delle tre regioni linguistiche. Principi della revisione La revisione dell’ordinanza del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (di seguito: Ordinanza) e l’elaborazione di un nuovo programma quadro d’insegnamento si basano sul rapporto di Interface commissionato dalla SEFRI e intitolato Analisi «La cultura generale del 2030 nella formazione professionale di base» (2021) 2 nonché sui principi che ne derivano, definiti dai partner 3 per la revisione dei testi di riferimento della cultura generale nella formazione professionale di base. Tali principi possono essere riassunti come segue.
- La cultura generale deve continuare a essere impartita come insegnamento a sé stante e la sua importanza nella formazione professionale di base va rafforzata; deve contribuire alla formazione professionale promuovendo anche l’acquisizione di competenze trasversali; deve inoltre tenere conto delle tendenze globali.
- In quanto approccio pedagogico e didattico, l’attuale orientamento verso le tematiche e l’azione si è dimostrato valido. L’insegnamento della cultura generale deve essere orientato all’acquisizione di competenze e le competenze da impartire devono essere coordinate con quelle dell’insegnamento delle conoscenze professionali già durante il processo di sviluppo delle professioni.
1 RS 412.10 2 Feller et al. (2021): Analisi «La cultura generale del 2030 nella formazione professionale di base», Lucerna
3 Principi della revisione (disponibili in tedesco e in francese)
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- La durata dell’insegnamento della cultura generale e delle aree d’apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società» deve restare invariata e il collegamento tra le due aree deve essere attuato in maniera vincolante in tutta la Svizzera.
- Nell’area d’apprendimento «Lingua e comunicazione» l’attenzione va posta sul rafforzamento delle competenze comunicative nella lingua nazionale locale. È chiaramente emerso che le lingue straniere sono importanti, ma il loro insegnamento non deve andare a discapito delle lezioni di tale lingua. Esistono già soluzioni specifiche a seconda della professione per l’acquisizione delle lingue straniere.
- Le differenze tra le formazioni di base di biennali, triennali e quadriennali per quanto riguarda i requisiti relativi all’insegnamento e alla procedura di qualificazione devono essere indicate nel programma quadro d’insegnamento. Progetto di revisione Il presente progetto di revisione dell’Ordinanza disciplina l’insegnamento della cultura generale, il relativo campo di qualificazione nelle formazioni di base di due, tre e quattro anni e lo sviluppo della qualità della cultura generale nella formazione professionale di base. Inoltre, tiene conto dei principi di revisione sopra elencati e garantisce che l’Ordinanza venga rivista periodicamente con il coinvolgimento dei partner e tenendo conto delle istanze delle regioni linguistiche per quanto riguarda gli sviluppi in relazione alle competenze di cultura generale da acquisire. Quando l’Ordinanza entrerà in vigore sarà disponibile anche un programma quadro d’insegnamento basato sui principi di revisione di cui sopra. La bozza del programma quadro è allegata ai documenti di consultazione a scopo puramente informativo.
2 Aspetti principali della revisione
2.1 Contesto giuridico
Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LFPR, la SEFRI emana ordinanze in materia di formazione professionale di base (OFor). La formazione professionale di base comprende, tra l’altro, la trasmissione e l’acquisizione della cultura generale di base (art. 15 cpv. 2 lett. b LFPr). Secondo l’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 4 sulla formazione professionale (OFPr), la SEFRI emana prescrizioni minime in materia di cultura generale per le formazioni professionali di base sotto forma di ordinanza. La presente Ordinanza disciplina la cultura generale per tutte le formazioni professionali di base. Le ordinanze in materia di formazione della SEFRI fanno riferimento all’ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base per quanto riguarda l’insegnamento della cultura generale nelle scuole professionali e il campo di qualificazione «cultura generale» nella procedura di qualificazione con esame finale.
2.2 Obiettivo
Il presente progetto di revisione totale tiene conto degli sviluppi degli ultimi anni. La revisione mira a garantire che gli obiettivi della cultura generale tanto per l’insegnamento quanto per il campo di qualificazione siano definiti in maniera uniforme in tutta la Svizzera e tengano conto dei principi di revisione definiti dai partner.
2.3 Principali modifiche
Le principali modifiche sono elencate qui di seguito.
- Il campo di qualificazione «cultura generale» viene semplificato: nelle formazioni professionali di base biennali si rinuncia al lavoro d’approfondimento mentre in quelle triennali e quadriennali si rinuncia all’esame scritto.
- La durata del lavoro finale è specificata e la presentazione è integrata da un colloquio approfondito.
- Si precisa il calcolo della nota scolastica di cultura generale.
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- Le norme per le persone al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato che sono ammesse alla procedura di qualificazione con esame finale, nonché per le persone che passano dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale a quello della cultura generale, vengono adattate ai cambiamenti riguardanti il campo di qualificazione «cultura generale».
- A seguito dell’abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, sarà la SEFRI, con il contributo dei partner, a verificare che l’Ordinanza e il programma quadro d’insegnamento tengano conto degli sviluppi futuri in relazione alle competenze da acquisire nella cultura generale.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Sezione 1: Disposizioni generali
La prima sezione è integrata da una disposizione sul programma quadro d’insegnamento e sui programmi d’istituto. Le disposizioni sull’estensione dell’insegnamento della cultura generale sono invece disciplinate nella seconda sezione. Art. 1 Oggetto L’articolo 1 definisce l’oggetto dell’Ordinanza: disciplina la cultura generale per tutte le formazioni professionali di base. Considerati gli obiettivi di giungere a un’attuazione uniforme della cultura generale in tutte le formazioni professionali di base, ridurre la complessità dell’attuazione e attribuire più importanza alla cultura generale, non sono più possibili deroghe, diversamente da quanto previsto nell’ordinanza precedente. Art. 2 Programma quadro d’insegnamento e programmi d’istituto Conformemente all’articolo 2, all’entrata in vigore dell’Ordinanza sarà disponibile un programma quadro d’insegnamento della SEFRI per la cultura generale nella formazione professionale di base (cpv. 1). Anche il programma quadro è attualmente in fase di revisione ed è allegato a scopo informativo ai documenti di consultazione. Rispetto alla versione precedente, gli obiettivi della cultura generale vengono precisati sotto forma di competenze. Tra le altre cose, il programma quadro descrive le due aree d’apprendimento di cui all’articolo 3 capoverso 1 e definisce lo sviluppo e la verifica delle competenze per le formazioni professionali di base biennali, triennali e quadriennali. Contiene poi istruzioni per la stesura dei programmi d’istituto per garantire che la cultura generale sia attuata in tutta la Svizzera in maniera analoga. Il programma quadro d’insegnamento della SEFRI viene attuato attraverso i programmi d’istituto dei Cantoni (cpv. 2). Questi ultimi sono strumenti di controllo e garanzia della qualità per quanto riguarda l’attuazione dell’insegnamento della cultura generale nelle scuole professionali. I Cantoni sono responsabili dell’emanazione e della verifica della qualità dei programmi d’istituto e devono emanare le disposizioni necessarie. I programmi definiscono i contenuti dell’insegnamento e contengono disposizioni esecutive sull’assolvimento del campo di qualificazione «cultura generale». In questo modo si garantisce che il campo di qualificazione venga esaminato e valutato in modo trasparente e comprensibile. Per un’attuazione corretta ed efficace dell’Ordinanza e del programma quadro, i
programmi d’istituto esistenti devono essere adeguati prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza. È a discrezione dei Cantoni e delle scuole professionali regolamentare nel programma d’istituto anche altri ambiti, come le offerte di sostegno per gli apprendisti, i temi opzionali o la possibilità di co-decisione delle persone in formazione.
3.2 Sezione 2: Insegnamento della cultura generale
La seconda sezione contiene le prescrizioni minime per l’insegnamento della cultura generale. Art. 3 Contenuto ed estensione L’articolo 3 capoverso 1 definisce le due aree d’apprendimento della cultura generale, che restano come in passato «Lingua e comunicazione» e «Società». Alle due aree va attribuita la stessa importanza, sia nello sviluppo delle competenze che nell’assegnazione delle note. La ripartizione delle lezioni è stabilita nelle singole OFor. Nell’insegnamento della cultura generale, come in ogni processo di apprendimento, è importante una certa continuità. Il capoverso 2 stabilisce
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che l’insegnamento della cultura generale va impartito in ogni anno di formazione per garantire questo aspetto, in particolare nel caso di modelli di formazione degressivi o progressivi. Il capoverso 3 stabilisce il numero minimo di lezioni di cultura generale nelle formazioni professionali di base, che rimane invariato rispetto al diritto vigente. Come prescrizione minima, questa disposizione dà alla Confederazione, ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro la possibilità di aumentare il numero di lezioni all’interno dell’OFor. Il capoverso 4 consente alle persone che hanno concluso una formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica di far convalidare almeno 120 lezioni di cultura generale in caso di passaggio a una formazione professionale di base triennale o quadriennale. Tale norma vale a prescindere dal campo professionale in cui viene compiuta la seconda formazione professionale di base. Art. 4 Lingua d’insegnamento L’articolo 4 stabilisce che la lingua di insegnamento della cultura generale è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola. L’area d’apprendimento «Lingua e comunicazione» di cui all’articolo 3 capoverso 1 mira al potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative. Nell’insegnamento della cultura generale queste competenze devono essere promosse a livello orale e scritto nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola. Nelle scuole con un bacino d’utenza plurilingue si può tenere conto delle varie lingue del luogo. Se si offrono forme di insegnamento bilingue si deve fare attenzione a non indebolire la promozione della lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, anche in previsione dell’elaborazione del lavoro finale.
3.3 Sezione 3: Campo di qualificazione «cultura generale»
La terza sezione disciplina il campo di qualificazione «cultura generale». Art. 5 Campo di qualificazione «cultura generale» La cultura generale è un campo di qualificazione a sé stante all’interno della procedura di qualificazione con esame finale delle formazioni professionali di base (cpv. 1). La procedura di qualificazione disciplinata nell’Ordinanza si applica a tutte le procedure di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base. Il titolo della sezione è stato adeguato di conseguenza. Con l’abrogazione dell’articolo 1 capoverso 2 non è più possibile derogare a queste disposizioni (v. art. 1 sopra). Nel campo di qualificazione «cultura generale», i candidati dimostrano di aver acquisito le competenze riportate nel programma quadro d’insegnamento (cpv. 2). Le valutazioni semestrali delle prestazioni e il lavoro finale devono essere concepiti di conseguenza. Nella nota complessiva la nota del campo di qualificazione «cultura generale» mantiene la ponderazione almeno del 20 % (cpv. 3). In casi particolari la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro hanno la possibilità di aumentare tale percentuale. Art. 6 Calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale» L’articolo 6 disciplina il calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale» e il relativo arrotondamento. D’ora in poi la nota corrisponderà alla nota scolastica di cultura generale nel caso delle formazioni biennali, mentre per le formazioni triennali e quadriennali sarà composta da due note (nota scolastica di cultura generale e nota del lavoro finale) (lett. a e b). Nelle formazioni biennali non è più previsto il lavoro di approfondimento, in quelle triennali e quadriennali viene invece abolito l’esame finale. La nota scolastica acquisisce così più importanza e il lavoro finale (ex lavoro di approfondimento) assume un peso maggiore. Nel campo di qualificazione «cultura generale» delle formazioni triennali e quadriennali la nota scolastica di cultura generale e la nota del lavoro finale hanno la stessa ponderazione. Le persone in formazione provenienti dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale (MP) vengono integrate nelle classi d’insegnamento della cultura generale delle formazioni professionali
di base corrispondenti. La lettera c numero 1 disciplina il calcolo della nota per il campo di qualificazione «cultura generale» in caso di passaggio dall’insegnamento per l’ottenimento della MP a quello della cultura generale prima dell’ultimo anno di formazione. In questo caso la persona in formazione ha frequentato l’insegnamento della cultura generale per almeno un semestre prima dell’ultimo anno di formazione. La nota scolastica di cultura generale è data dalle note semestrali disponibili relative all’insegnamento della cultura generale (art. 7). La lettera c numero 2 disciplina il calcolo della nota scolastica di cultura generale nel caso in cui il passaggio dalla MP avvenga nel penultimo semestre
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della formazione professionale di base. In questo caso non è prevista la nota scolastica. La nota del campo di qualificazione «cultura generale» è data dalla nota del lavoro finale secondo l’articolo 9 (tuttavia, cfr. anche art. 12 cpv. 1 lett. b). Per i candidati al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammessi a una procedura di qualificazione con esame finale non è prevista la nota scolastica. In questo caso il campo di qualificazione «cultura generale» consiste in un lavoro finale (lett. d). La redazione di tale lavoro è prevista anche per i candidati al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammessi all’esame finale di una formazione professionale di base biennale. Art. 7 Nota scolastica di cultura generale L’articolo 7 disciplina il calcolo e l’arrotondamento della nota scolastica di cultura generale. Il numero di note semestrali è determinato dal numero di semestri di insegnamento. Si noti che nell’anno in cui si redige il lavoro finale è attribuita una sola nota semestrale. Art. 8 Nota semestrale relativa all’insegnamento della cultura generale L’articolo 8 disciplina il calcolo e l’arrotondamento della nota semestrale relativa all’insegnamento della cultura generale. Le prestazioni della persona in formazione nel quadro dell’insegnamento della cultura generale continueranno a essere registrate dalla scuola professionale in una pagella sotto forma di note alla fine di ogni semestre in cui tale insegnamento è stato seguito. La forma e la periodicità delle valutazioni delle prestazioni saranno determinate, com’è già il caso, nel programma d’istituto. Nel semestre dedicato alla stesura del lavoro finale non viene attribuita la nota semestrale. In base alle note conseguite in ogni area di apprendimento durante il semestre viene generata una nota semestrale. Per ognuna delle due aree di apprendimento si ottiene quindi una nota semestrale. La nota semestrale relativa all’insegnamento della cultura generale è data dalla media di queste due note. Le note della valutazione delle prestazioni durante un semestre vengono generate di norma mediante forme d’esame trasversali alle aree d’apprendimento e orientate alle competenze. Tuttavia, nelle valutazioni trasversali ogni area d’apprendimento è valutata in maniera distinta. In questi casi vengono
quindi attribuite due note. Le competenze chiave dell’apprendimento permanente non vengono valutate separatamente Se in una valutazione delle prestazioni vengono valutate soltanto le competenze di una sola area, si attribuisce solo una nota per quest’area. Art. 9 Lavoro finale L’articolo 9 specifica il momento dello svolgimento, i contenuti e la durata del lavoro finale (cpv. 1). Il concetto di lavoro approfondito contenuto nel diritto attuale è stato riveduto. Ai fini di un’attuazione uniforme, viene prescritta una durata compresa tra 25 e 35 ore per l’elaborazione del lavoro finale. Quest’ultimo comprenderà anche un colloquio approfondito. La presentazione e il colloquio durano nel complesso 30 minuti (cpv. 2). Il tipo di prodotto da realizzare viene determinato insieme alla definizione del tema del lavoro finale, in funzione degli obiettivi scelti. Se il lavoro finale si svolge sotto forma di lavoro di gruppo, la durata deve essere adeguata di conseguenza. Art. 10 Valutazione del lavoro finale L’articolo 10 disciplina la valutazione del lavoro finale, che avviene sulla base delle competenze riportate nel programma quadro d’insegnamento (cpv. 1). Ciò significa che l’argomento e gli obiettivi del lavoro finale devono essere scelti in modo tale che le competenze riportate nel programma quadro possano essere valutate in modo rappresentativo. Il capoverso 2 stabilisce che la valutazione del lavoro finale tiene conto del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione con il relativo colloquio. Nel caso di lavori di gruppo, almeno il colloquio approfondito viene condotto individualmente. La ponderazione è data dalla rilevanza delle singole parti in relazione agli obiettivi scelti al momento di definire il tema del lavoro finale. In analogia con gli altri campi di qualificazione della procedura, il prodotto, la presentazione e il colloquio approfondito vengono valutati da almeno due periti (cpv. 3). Il processo di qualificazione viene valutato dalla persona che assicura la supervisione. Il capoverso 4 stabilisce l’arrotondamento della nota del lavoro finale.
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L’Ordinanza non si pronuncia sull’attuazione della procedura di qualificazione. Ciò non avviene nemmeno nelle OFor. Le norme corrispondenti sono stabilite nelle disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione «cultura generale» dei singoli programmi d’istituto. Art. 11 Calcolo delle note in caso di ripetizione Il campo di qualificazione «cultura generale» fa parte della procedura di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base. La ripetizione di questo campo si basa per analogia sulla disposizione contenuta nella corrispondente OFor. L’articolo 11 disciplina il calcolo delle note per il campo di qualificazione «cultura generale» in caso di ripetizione. A prescindere se si frequenti di nuovo l’insegnamento ai fini della ripetizione del campo di qualificazione, non è possibile generare una nuova nota scolastica (cfr. spiegazioni sull’art. 8). La nota del campo di qualificazione corrisponde perciò alla nota del nuovo lavoro finale secondo gli articoli 9- 10. Art. 12 Dispense Il capoverso 1 lettera a stabilisce che chi ha già concluso una formazione professionale di base e segue una seconda formazione dello stesso livello, cioè una prima e una seconda formazione CFP o una prima e una seconda formazione AFC, è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale». La durata del ciclo AFC è irrilevante. Ciò significa che chi sceglie di frequentare una formazione quadriennale con AFC dopo averne assolta una triennale è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale» nella seconda formazione. Il capoverso 1 lettera b stabilisce che chi passa dall’insegnamento per l’ottenimento della MP a quello della cultura generale all’ultimo semestre di tirocinio è dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale». A queste persone in formazione manca infatti il tempo necessario per preparare accuratamente il lavoro finale (prodotto, presentazione e colloquio). L’insegnamento per l’ottenimento della MP frequentato fino al passaggio all’insegnamento della cultura generale è sempre stato di livello più elevato. Per questi motivi si ritiene giustificata una dispensa. Secondo il capoverso 2, la decisione in merito ad altri casi spetta ai Cantoni. Per quanto riguarda la prassi e in particolare i criteri che determinano una dispensa, è auspicabile una prassi trasparente,
vincolante e uniforme in tutta la Svizzera, che dovrebbe essere perseguita dai Cantoni. La dispensa dall’insegnamento della cultura generale è riportata nel certificato delle note (cpv. 3).
3.4 Sezione 4: Sviluppo della qualità
Art. 13 La SEFRI è responsabile dello sviluppo e della qualità della cultura generale nella formazione professionale di base. A seguito dell’abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, l’ordinanza prevede ora che la SEFRI riveda periodicamente, ma almeno ogni sette anni, sia l’ordinanza sia il programma quadro d’insegnamento in relazione agli sviluppi che interessano le competenze da acquisire nella cultura generale (cpv. 1). La revisione periodica analizzerà gli sviluppi in relazione alle competenze da acquisire in questo campo. La SEFRI coinvolge i partner della formazione professionale e tiene conto delle istanze di tutte le regioni linguistiche (cpv. 2). Può avvalersi di esperti per la revisione (cpv. 3).
3.5 Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo L’articolo 14 dichiara abrogata l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Art. 15 Disposizioni transitorie Il capoverso 1 disciplina il diritto applicabile alle persone che hanno iniziato la formazione prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza e che quindi portano a termine il campo di qualificazione «cultura generale» in base al diritto anteriore. Ciò significa che coloro che iniziano la formazione dopo l’entrata in vigore la concludono in conformità con il nuovo diritto. Assolvono il campo di qualificazione «cultura generale» secondo il nuovo diritto anche i candidati al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammessi alla procedura di qualificazione con esame finale dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza.
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Il capoverso 2 disciplina il diritto applicabile ai candidati che hanno concluso il campo di qualificazione «cultura generale» in conformità con il diritto anteriore e devono ripeterlo. Alla ripetizione si applica lo stesso diritto previsto per il primo tentativo, ossia il diritto anteriore, a condizione che la ripetizione avvenga prima delle scadenze indicate nel capoverso 4. Il capoverso 3 disciplina il diritto applicabile alle persone che iniziano una formazione abbreviata dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza e che la portano a termine prima della scadenza indicata nella presente disposizione. Tali persone assolvono la formazione secondo il diritto anteriore ed è in base a quest’ultimo che vengono valutate. In caso di ripetizione si applica il capoverso 2. Il motivo risiede nel fatto che queste persone frequentano le lezioni di cultura generale nelle stesse classi con le persone che assolvono la formazione secondo il diritto anteriore. Il capoverso 4 disciplina l’ultima applicazione del diritto anteriore per le formazioni di base biennali, triennali e quadriennali con il campo di qualificazione «cultura generale». In sostanza, anche alle persone che iniziano la loro formazione nel 2025 si dà la possibilità di ripetere l’esame due volte secondo il diritto anteriore (durata del tirocinio + 2 anni). Capoverso 5: per le formazioni professionali di base che si discostano dal diritto anteriore (art. 1 cpv. 2) deve essere creata una disposizione transitoria a parte. Le differenze principali consistono nel fatto che in queste formazioni la cultura generale è totalmente o parzialmente integrata nell’insegnamento delle conoscenze professionali o non esiste un campo di qualificazione specifico. Per adeguare queste formazioni al nuovo diritto è necessaria una revisione delle singole OFor. La scadenza prevista (applicazione delle deroghe per l’ultima volta nel 2037) concede a tutte le parti interessate il tempo sufficiente per la necessaria revisione, comprese le possibilità di ripetizione per i candidati. Art. 16 Entrata in vigore L’entrata in vigore dell’Ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2026.
4 Ripercussioni della revisione totale
4.1 Ripercussioni sulla politica formativa
La revisione non comporta alcun cambiamento del sistema formativo né della concezione per sé della cultura generale nella formazione professionale di base. Non comporta ripercussioni neanche sulla politica in materia di formazione.
4.2 Ripercussioni finanziarie
Per gli attori interessati la revisione comporta le ripercussioni finanziarie illustrate qui di seguito. Cantoni Poiché la durata dell’insegnamento della cultura generale resta invariata, i Cantoni non dovranno sostenere costi diversi rispetto a quelli previsti dalla regolamentazione precedente. Lo stesso vale per la modifica del campo di qualificazione «cultura generale». A seguito della revisione totale dell’Ordinanza e del programma quadro d’insegnamento, i programmi d’istituto devono essere opportunamente adeguati. A questo proposito sono i Cantoni stessi a definire la procedura e quindi i costi da sostenere. Confederazione A seguito dell’abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, la Confederazione (SEFRI) potrebbe dover sostenere maggiori spese per garantire lo sviluppo periodico della qualità. Tuttavia, si stima che siano di lieve entità e che possano essere affrontate con le risorse finanziarie e umane esistenti o preventivate dalla SEFRI.
4.3 Ripercussioni organizzative
Per gli attori interessati la revisione comporta le implicazioni organizzative illustrate qui di seguito. Cantoni
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Per effetto delle modifiche al campo di qualificazione «cultura generale», i Cantoni dovranno adeguare le disposizioni esecutive nei programmi d’istituto per la pianificazione, lo svolgimento e la valutazione del campo di qualificazione. Confederazione A seguito dell’abolizione della Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, la SEFRI è ora responsabile dello sviluppo della qualità della cultura generale nella formazione professionale di base. Nella verifica periodica dell’ordinanza e del programma quadro d’insegnamento deve coinvolgere i partner e tenere conto delle istanze di tutte le regioni linguistiche, il che comporta un maggiore impegno organizzativo.
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