Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Formazione professionale e continua
Berna, il 14 giugno 2024
Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore
Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Sintesi L’obiettivo del presente progetto è rendere più attrattiva la formazione professionale superiore. Per farlo occorre migliorare la visibilità, la notorietà e la reputazione a livello sociale delle scuole specializzate superiori e della formazione professionale superiore nel suo complesso. Il pacchetto di misure prevede l’introduzione del diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore» e dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master». Inoltre, viene proposta la possibilità di svolgere gli esami federali in inglese nonché una flessibilizzazione dell’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori. Le misure sono state elaborate all’interno di un processo di vasta portata e contribuiscono a far sì che l’economia possa contare anche in futuro sull’apporto di specialisti e dirigenti con adeguate qualifiche professionali.
Situazione iniziale Dall’entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale nel 2004, la formazione professionale superiore costituisce, insieme alle scuole universitarie, il livello terziario del sistema formativo svizzero. Essa comprende i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (SSS) riconosciuti a livello federale nonché gli esami federali di professione e gli esami federali professionali superiori (esami federali). La formazione professionale superiore svizzera rappresenta uno strumento unico di specializzazione professionale all’interno del livello terziario. Permette infatti alle persone in possesso di qualifiche ed esperienze professionali di combinare le loro abilità pratiche con nozioni teoriche approfondite e offre opportunità di carriera e retribuzione molto interessanti. Infatti, i titolari di un attestato o di un diploma della formazione professionale superiore sono figure molto ricercate, soprattutto dalle PMI. Dal confronto tra il numero di diplomati all’interno del livello terziario emerge che negli ultimi anni i titoli universitari sono aumentati più rapidamente rispetto a quelli della formazione professionale superiore. Inoltre, bisogna considerare che i giovani e i loro genitori tendono a considerare più auspicabile il percorso formativo generale che porta al conseguimento di una laurea rispetto alla formazione professionale di base. Di conseguenza, al mondo economico vengono a mancare lavoratori qualificati con un profilo pratico. Le scuole specializzate superiori sostengono già da tempo che la loro visibilità e la loro reputazione non sono messe sufficientemente in luce. Inoltre, sarebbe necessario delineare in maniera più chiara il loro profilo e le loro offerte formative. Nel 2018 con le mozioni «Scuole specializzate superiori. Rafforzarne il profilo, garantirne la qualità, accrescerne l’attrattiva» (18.3392) e «Rafforzare le scuole specializzate superiori» (18.3240), presentate rispettivamente dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) e dall’ex consigliera agli Stati Anita Fetz, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di migliorare il posizionamento delle SSS e dei loro titoli. Nel 2019 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha avviato i lavori
del progetto «Posizionamento delle scuole specializzate superiori». D’intesa con i partner della formazione professionale la SEFRI ha condotto delle analisi per individuare gli ambiti d’intervento, ha definito le questioni di fondo da affrontare per lo sviluppo delle SSS e della formazione professionale superiore nel suo complesso e ha esaminato eventuali misure per migliorarne il posizionamento. Nei lavori sono stati coinvolti anche gli attori delle scuole universitarie. Le misure illustrate nel presente rapporto sono il risultato di questi lavori. L’elaborazione di un progetto di legge è stata approvata nel novembre 2023 in occasione dell’incontro nazionale sulla formazione professionale, svoltosi sotto la direzione del consigliere federale Guy Parmelin e al quale hanno partecipato rappresentanti della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dei partner sociali (Unione svizzera degli imprenditori [USI], Unione svizzera delle arti e dei mestieri [USAM], Unione sindacale svizzera [USS] e Travail.Suisse). La Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) è stata informata sull’andamento dei lavori e sulle misure previste.
Contenuto del progetto L’obiettivo del progetto è rendere più attrattiva la formazione professionale superiore nel suo complesso. Per farlo occorre migliorare la visibilità, la notorietà e la reputazione delle SSS e degli esami federali. Inoltre, le condizioni all’interno del livello terziario devono essere armonizzate:
introduzione del diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore» per dare maggiore visibilità agli operatori che offrono cicli di formazione SSS. D’ora in poi soltanto chi offre un ciclo di formazione SSS riconosciuto potrà farsi chiamare «scuola specializzata superiore»;
introduzione dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» accanto ai titoli della formazione professionale superiore con lo scopo di sottolinearne il posizionamento nel livello terziario. Per garantire la differenziazione rispetto ai diplomi universitari, il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto nelle lingue ufficiali o con la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa. Sono previste sanzioni penali in caso di utilizzo «isolato» dei titoli;
introduzione dell’inglese come ulteriore lingua degli esami federali. Per non estromettere le lingue ufficiali, deve essere possibile continuare a sostenere gli esami anche in queste lingue;
flessibilizzazione dell’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori (studi postdiploma SPD SSS): d’ora in poi gli studi postdiploma non saranno più sottoposti a una procedura di riconoscimento federale. Queste misure costituiscono delle ottimizzazioni che non modificano in maniera sostanziale il sistema formativo. Inoltre, per l’attuazione non sono richieste ulteriori risorse finanziarie e non si prevedono ripercussioni significative nei confronti degli attori. Oltre alla necessaria modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr), nell’ambito del presente progetto vengono presentate anche le modifiche, anch’esse necessarie, dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr). Queste ultime possono essere valutate in maniera ottimale nel contesto della modifica della LFPr. Inoltre, è previsto che i due atti normativi entrino in vigore contemporaneamente.
1.5.2 Titoli complementari per i titoli della formazione professionale superiore ... 15 1.6 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le 4.1 Commento alle disposizioni della legge sulla formazione professionale (LFPr)... 26 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le
1 Situazione iniziale
La Svizzera attribuisce grande importanza alla formazione professionale. L’offerta formativa è infatti molto vicina alle esigenze del mondo del lavoro in quanto incentrata su qualifiche professionali per le quali esiste un’effettiva domanda e sui posti di lavoro messi a disposizione dalle imprese. Inoltre, la formazione professionale è completamente integrata nel sistema formativo – tanto che due giovani su tre scelgono un tirocinio – offre diversi percorsi di carriera ed è caratterizzata da un alto grado di permeabilità. In questo contesto la formazione professionale superiore (FPS) svolge un ruolo chiave fornendo all’economia specialisti e dirigenti qualificati e permettendo a chi possiede un titolo della formazione professionale di base di ottenere una qualifica di livello terziario riconosciuta dallo Stato.
In Svizzera l’evoluzione del mercato del lavoro mostra che negli ultimi anni il livello d’istruzione della popolazione attiva è progressivamente aumentato. Oggi nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni il 51 % delle persone possiede una qualifica di livello terziario e di queste il 13,5 % ha conseguito un titolo della formazione professionale superiore 1. Pertanto, grazie alla FPS la Svizzera riesce a sfruttare al meglio il proprio potenziale di manodopera altamente qualificata. Non solo: all’insegna delle pari opportunità, ampie fasce della popolazione hanno la possibilità di specializzarsi, stare al passo con i cambiamenti del mercato del lavoro e contribuire alla prosperità del Paese. Ad ogni modo, per rimanere competitivi sul piano internazionale, oltre al livello d’istruzione svolge un ruolo decisivo anche il mix di manodopera qualificata lungo l’intera catena dell’innovazione. A differenza di altri Paesi, la Svizzera si caratterizza per il fatto che, grazie alla formazione professionale superiore, una parte dei suoi specialisti e dei suoi dirigenti è in grado di combinare competenze pratiche e know-how teorico. Si tratta di un vantaggio competitivo da coltivare e incentivare ulteriormente.
Sulla base dei loro obiettivi comuni di politica della formazione 2 la Confederazione e i Cantoni si impegnano per garantire che i profili del livello terziario siano chiaramente definiti e ben delineati. Con la fondazione, negli anni 90, delle scuole universitarie professionali (SUP) è stato necessario differenziare questi profili rispetto a quelli della formazione professionale superiore. Le SUP sono state istituite sulla base delle SSS, che esistevano già, e riorganizzate all’interno del settore universitario. Dopo la revisione totale della LFPr 3, avvenuta nel 2002, le SSS che non sono state trasformate in SUP costituiscono, insieme agli esami federali, la parte più specificamente «professionale» del livello terziario, ovvero la FPS. Ad oggi, è importante preservare le caratteristiche dei singoli percorsi, allineandoli alle tendenze sociali, economiche e interne al sistema formativo. Tutti i titoli del livello terziario devono godere di condizioni simili in termini di finanziamento e riconoscimento sociale.
Alcuni attori SSS sostengono già da tempo che la visibilità e la reputazione delle SSS sono insoddisfacenti. Inoltre sarebbe necessario delineare in maniera più chiara il loro profilo e le loro offerte formative, ripensando anche la FPS nel suo complesso. Va poi considerato in che modo le SSS si differenziano dalle scuole universitarie, specialmente dalle SUP e dai loro programmi di formazione e formazione continua. Occorre evitare condizioni di disparità nel livello terziario e una svalutazione delle SSS. Infine, sempre secondo alcuni attori, i titolari di un diploma SSS subiscono degli svantaggi nell’economia globalizzata perché i titoli non sono abbastanza conosciuti a livello internazionale e ciò può comportare stipendi più bassi e minori opportunità di carriera rispetto a chi è in possesso di un bachelor o di un master universitario.
Nel 2018, con le mozioni «Scuole specializzate superiori. Rafforzarne il profilo, garantirne la qualità, accrescerne l’attrattiva» (18.3392) e «Rafforzare le scuole specializzate superiori» (18.3240), la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) e l’ex consigliera agli Stati Anita Fetz hanno chiesto un migliore posizionamento delle SSS e dei loro titoli. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione 18.3392 della CSEC-N.
Niveau de formation | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Basi comuni (admin.ch) Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10).
Gli ampi chiarimenti e le discussioni che hanno avuto luogo dal 2019 in poi tra i partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro) mostrano chiaramente la necessità di agire per migliorare il posizionamento delle scuole specializzate superiori. Inoltre, i partner concordano ampiamente sul fatto che le soluzioni proposte devono riguardare l’intera FPS e quindi anche gli esami federali.
1.1 La formazione professionale superiore
Dall’entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale nel 2004, la formazione professionale superiore costituisce, insieme alle scuole universitarie, il livello terziario del sistema formativo svizzero (cfr. fig. 1). Comprende i cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale e gli esami federali.
Figura 1: il sistema formativo svizzero
Fonte: SEFRI, 2023
Le offerte della formazione professionale superiore Tramite i cicli di formazione SSS riconosciuti dalla Confederazione chi ha concluso il livello secondario II acquisisce le competenze professionali e dirigenziali necessarie in un determinato ambito professionale. Di regola, è richiesto un attestato federale di capacità (AFC). Questi cicli hanno un’impostazione più ampia e generica rispetto agli esami federali e si svolgono in un contesto scolastico. Inoltre, l’intera durata della formazione e la procedura di qualificazione finale sono regolamentate. Nelle SSS i cicli di formazione si basano su programmi quadro d’insegnamento, elaborati ed emanati dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) insieme agli operatori competenti. Attualmente esistono circa 550 cicli di formazione riconosciuti a livello federale basati su 56 diversi programmi quadro d’insegnamento. I cicli possono essere frequentati a tempo pieno o in parallelo all’attività lavorativa e vengono organizzati da oltre 170 istituti di formazione pubblici e privati. Chi conclude un ciclo di formazione SSS consegue un diploma e può avvalersi del rispettivo titolo protetto (p. es. «tecnica/o dipl. SSS tecnica del legno» oppure «economista aziendale dipl. SSS»).
Gli esami federali di professione (EP) con attestato professionale federale (APF) sono il primo passo verso l’approfondimento professionale e la specializzazione dopo la formazione professionale di base o un altro titolo del livello secondario II. Gli esami professionali federali superiori (EPS) con diploma federale (DF) hanno un duplice scopo: permettere a coloro che li superano di diventare esperti nel proprio campo professionale e fornire loro la preparazione adeguata per dirigere un’azienda. Se in un determinato campo professionale esistono sia un EP sia un EPS, generalmente l’attestato professionale federale costituisce il requisito per l’ammissione all’esame di livello più alto. Attualmente, gli esami di professione sono circa 280, mentre gli esami professionali superiori si attestano a 170. La preparazione
avviene in linea di massima in parallelo all’attività professionale. I corsi di preparazione sono offerti sul mercato della formazione continua e pertanto non sono regolamentati.
Importanza della formazione professionale superiore La formazione professionale superiore svizzera rappresenta uno strumento unico di specializzazione professionale all’interno del livello terziario. Offre infatti alle persone in possesso di una qualifica e di esperienza professionale la possibilità di unire le loro competenze pratiche a conoscenze teoriche nel campo e di poter svolgere compiti di responsabilità gestionale e specialistica.
La maggior parte dei diplomati della FPS scelgono di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. In questo modo possono accumulare diversi anni di esperienza prima di portare a termine la formazione. I titoli della FPS sono direttamente orientati al mercato del lavoro e possono essere adattati in modo flessibile alle esigenze di quest’ultimo. La maggior parte dei corsi, infatti, viene frequentata part-time, il che significa che i professionisti non «si ritirano» dal mercato del lavoro mentre si stanno formando. La FPS rappresenta quindi un investimento redditizio sia per l’economia sia per lo Stato. Con oltre 500 diversi titoli tra cui scegliere, chi consegue un titolo può acquisire e certificare le competenze richieste dal mondo economico. Infatti, i titolari di un attestato o di un diploma della FPS sono figure molto ricercate, soprattutto dalle PMI. Ciò si riflette anche nel loro status sul mercato del lavoro: indipendentemente dal titolo conseguito nel livello secondario II, coloro che scelgono la FPS corrono il rischio più basso di rimanere disoccupati e attestano il tasso d’occupazione più alto (cfr. fig. 2) 4. Anche per quanto riguarda stipendi e opportunità di carriera, oltre la metà degli intervistati dichiara di aver riscontrato effetti positivi già un anno dopo l’ottenimento del titolo. Infine, si registra un grado di soddisfazione elevato: una percentuale compresa tra l’85 e il 90 % degli interpellati sceglierebbe di nuovo la stessa formazione 5.
Figura 2: status sul mercato del lavoro 1996–2022
Fonte: UST, 2023
1.2 Sfide e misure adottate finora
In Svizzera nel 2022 circa 28 600 persone hanno conseguito un titolo della FPS 6, mentre coloro che hanno portato a termine un ciclo di studi universitario bachelor o master sono stati circa 55 600 7. Da un confronto effettuato negli ultimi anni si vede che nelle scuole universitarie il numero di diplomati è
Statut sur le marché du travail | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Die Ausbildungssituation der Kandidatinnen und Kandidaten der höheren Berufsbildung – Ergebnisse der Erhebung zur höheren Berufsbildung 2021 | Publikation | Bundesamt für Statistik (admin.ch) 10 359 diplomi SSS, 15 629 attestati professionali federali (APF) e 2675 diplomi federali (DF) 19 043 diplomi SUP, 31 562 diplomi universitari e 5042 diplomi di alte scuole pedagogiche
cresciuto più in fretta rispetto alla FPS (cfr. fig. 3) 8. Gli scenari formativi fino al 2031 evidenziano un lieve incremento per tutti i titoli 9.
Figura 3: evoluzione del numero di titoli conseguiti nel livello terziario
Fonte: rappresentazione SEFRI basata su dati UST, 2023
Nel corso degli anni è stata osservata una chiara tendenza in base alla quale i giovani e i loro genitori considerano più auspicabile il percorso formativo generale che porta al conseguimento di una laurea rispetto alla formazione professionale di base con successiva specializzazione nella FPS. Ciò è dovuto in particolare all’internazionalizzazione e all’accademizzazione della società e del mercato del lavoro. Secondo uno studio condotto da Ecoplan nel 2013, le persone che si sono formate all’estero conoscono soprattutto i titoli del livello terziario universitario (bachelor e master) 10. Per affrontare queste problematiche, negli anni scorsi i partner hanno intrapreso diversi sforzi per rafforzare la FPS e garantirle un migliore posizionamento:
nell’ambito del progetto strategico per il rafforzamento della FPS lanciato nel 2013 dal Consiglio federale sono state adottate varie misure, tra cui l’introduzione del Quadro nazionale delle qualifiche per la formazione professionale (QNQ-FP) e dei supplementi ai certificati e ai diplomi 11, l’elaborazione di apposite denominazioni in inglese 12 e il miglioramento della permeabilità con le SUP 13. Inoltre, sono state ampliate le basi statistiche (p. es. tramite sondaggi regolari tra i diplomati);
a partire dall’anno scolastico 2015/16, i Cantoni hanno introdotto l’Accordo intercantonale del 22 marzo 2012 sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS del 2012) 14 per il cofinanziamento uniforme di questi cicli. L’accordo, insieme al nuovo finanziamento per i corsi di preparazione agli esami federali introdotto dalla Confederazione nel 2018 (finanziamento orientato alla persona) 15, ha sostituito il vecchio Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS) e ha permesso di ridurre la partecipazione finanziaria degli studenti. In precedenza, la Confederazione aveva già aumentato dal 25 % al 60 % (fino all’85 % in casi eccezionali) i propri contributi forfettari per lo svolgimento degli esami federali;
Livello terziario – Formazione professionale superiore | Ufficio federale di statistica (admin.ch) Scenari 2022–2031 per la formazione professionale superiore – Ufficio federale di statistica (admin.ch) Studio di Ecoplan (2013): Befragung Höhere Berufsbildung, Wahrnehmung und Beurteilung der höheren Berufsbildung auf dem Arbeitsmarkt. Il quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) per la formazione professionale (admin.ch) Titoli della formazione professionale in inglese (admin.ch) Zulassung zum Bachelorstudium an Fachhochschulen. Best Practices (2021): 211124_ZulBa_BestPractices_fr.pdf (swissuniversities.ch) Accordi sui finanziamenti — CDPE Contributi per i corsi di preparazione agli esami federali (admin.ch)
nel 2017 è stata sottoposta a revisione totale l’OERic-SSS 16. La revisione si è concentrata sul delineamento del profilo dei titoli rafforzando il loro legame con il mercato del lavoro, la permeabilità e la garanzia della qualità;
con l’entrata in vigore della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) 17 nel 2015 e la conseguente abrogazione della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è stato abrogato anche il riconoscimento federale dei titoli rilasciati dalle SUP, compresi i master di perfezionamento. In questo modo è stata resa più chiara la differenziazione con le offerte formative delle SSS, regolamentate a livello nazionale.
Secondo la politica e gli attori della formazione le misure adottate da Confederazione e Cantoni non sono state sufficienti per assicurare sul lungo periodo l’attrattiva della formazione professionale superiore. Sono quindi stati presentati diversi interventi parlamentari che chiedevano un migliore posizionamento delle SSS (18.3392 18 e 18.3240 19). Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione 18.3392, dichiarandosi disposto ad analizzare in profondità il sistema per quanto riguarda il posizionamento a livello nazionale e internazionale. L’orientamento delle SSS al mercato del lavoro, che rappresenta un’ottima garanzia di qualità, deve essere preservato e ulteriormente rafforzato.
Nel 2019 la SEFRI ha avviato i lavori commissionando uno studio sul posizionamento delle SSS dal punto di vista delle parti interessate. Sulla base dello studio, condotto da econcept AG 20 e pubblicato nel 2020, nel 2021 la SEFRI ha condotto ulteriori analisi e ha pubblicato i risultati in un rapporto intermedio 21. Grazie all’ampia panoramica emersa da questi documenti, nel 2022 la SEFRI ha potuto discutere nei dettagli le questioni di fondo e le possibili misure con i partner e altre parti interessate, tra cui alcuni rappresentanti del settore universitario, mentre un gruppo di esperti ha fornito un punto di vista esterno 22.
Le misure proposte nel progetto di legge sono il risultato di questi lavori e di questi approfondimenti. Ogni fase si è svolta all’insegna della collaborazione tra Confederazione, Cantoni e oml che caratterizza la formazione professionale, sotto la supervisione della Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) e con il costante coinvolgimento degli attori interessati. Inoltre, fin dall’inizio i responsabili hanno riferito ogni anno sullo stato di avanzamento del progetto in occasione dell’incontro nazionale sulla formazione professionale 23, durante il quale i partner hanno approvato le diverse proposte, compresa l’elaborazione del presente progetto di legge. Anche la CSSU è stata informata regolarmente sull’andamento dei lavori e ha potuto prenderne visione.
1.3 Obiettivi e ambiti d’intervento del progetto di legge
Dalle discussioni e dalle analisi condotte nell’ambito del progetto «Posizionamento delle scuole specializzate superiori» è emerso che i partner valutano positivamente il sistema delle SSS, ne riconoscono i punti di forza e non lo mettono in discussione. Le SSS e i loro titoli, infatti, funzionano bene e svolgono un ruolo fondamentale nel sistema formativo e nel mercato del lavoro, tant’è vero che i diplomati sono molto ricercati per ricoprire funzioni specialistiche e dirigenziali. L’orientamento alle esigenze del mercato del lavoro, tratto distintivo delle SSS e dell’intera FPS, dovrebbe rimanere tale
Ordinanza del DEFR dell’11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61) Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20) 18.3392 | Scuole specializzate superiori. Rafforzarne il profilo, garantirne la qualità, accrescerne l’attrattiva | Oggetto | Il Parlamento svizzero 18.3240 | Rafforzare le scuole specializzate superiori | Oggetto | Il Parlamento svizzero Studio econcept (2019): Analisi sistematica del posizionamento delle scuole specializzate superiori (sintesi) Rapporto intermedio della SEFRI (2021): Rapporto intermedio Membri del gruppo di esperti L’incontro nazionale sulla formazione professionale è presieduto dal consigliere federale Guy Parmelin. Vi partecipano rappresentanti della CDPE e dei partner sociali (Unione svizzera degli imprenditori [USI], Unione svizzera delle arti e dei mestieri [USAM] Unione sindacale svizzera [USS] e Travail Suisse).
anche in futuro. Un altro aspetto molto apprezzato è l’apertura verso le persone che non hanno conseguito la maturità, aspetto che concorre a distinguere i titoli FPS dai diplomi universitari.
Ciononostante, i punti di forza delle SSS e della FPS nel suo insieme non sono abbastanza noti al grande pubblico né percepiti come tali. Pertanto, c’è bisogno di intervenire per migliorare la visibilità e il riconoscimento dei titoli e delle SSS in quanto istituzioni sia sul mercato del lavoro sia nella società. Infatti, il loro posizionamento nel livello terziario non è sufficientemente chiaro non solo all’estero ma nemmeno in Svizzera, dove la FPS non riesce a trasmettere il messaggio che, anche senza maturità, si può ottenere un titolo del livello terziario accedendo così a migliori opportunità di carriera e di guadagno.
Inoltre, secondo gli attori occorre intervenire sulle condizioni all’interno del livello terziario. Ad esempio, attualmente non è possibile sostenere gli esami federali interamente in inglese e le SSS non godono di sufficiente flessibilità per quanto concerne l’impostazione e l’avvio dei propri cicli di formazione continua (SPD SSS). Nel 2023 anche queste richieste sono state esaminate dalla SEFRI su incarico del consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Obiettivi del progetto di legge L’obiettivo del presente progetto è rendere più attrattiva la formazione professionale superiore. Per farlo, oltre alle misure già realizzate (cfr. cap. 1.2), occorre migliorare la visibilità, la notorietà e la reputazione delle scuole specializzate superiori e della formazione professionale superiore nel suo complesso. I partner concordano ampiamente sul fatto che le soluzioni proposte devono riguardare l’intera FPS e quindi anche gli esami federali. Inoltre, tutti ritengono che l’orientamento al mercato del lavoro – principale caratteristica del sistema – vada mantenuto e salvaguardato da future misure che potrebbero comprometterlo. Occorre poi garantire la differenziazione rispetto alle scuole universitarie e alla loro offerta formativa, adottando provvedimenti per enfatizzare i vantaggi della formazione professionale superiore senza modificare il sistema. Infine, le condizioni per l’impostazione delle offerte formative nel livello terziario (università e FPS) dovrebbero essere armonizzate.
Per quanto riguarda la carenza di personale qualificato, il progetto punta a sfruttare meglio sul lungo periodo il potenziale, tra la popolazione attiva, di persone in grado di conseguire un titolo del livello terziario.
Un altro obiettivo è rafforzare la formazione professionale di base, che trarrebbe vantaggio da una FPS attrattiva e ben conosciuta all’interno della società. A tal fine è importante che fin dalla scelta del livello secondario I sia i giovani sia i loro genitori siano consapevoli che dopo il tirocinio è possibile ottenere una qualifica di livello terziario anche senza attestato di maturità (professionale), con interessanti opportunità di lavoro e di guadagno.
1.4 Obiettivi e ambiti d’intervento delle singole misure
Rafforzamento delle scuole specializzate superiori in quanto istituzioni: diritto alla denominazione Attualmente il sistema riconosce a livello federale i cicli di formazione SSS, ma non gli operatori della formazione. Inoltre, in base alla legislazione vigente, la denominazione «scuola specializzata superiore» non è protetta. Di conseguenza, può essere utilizzata anche dagli operatori che non offrono cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
I lavori del progetto hanno evidenziato che non esiste «la» scuola specializzata superiore in senso assoluto, anche perché nel settore sono attivi oltre 170 operatori con offerte e dimensioni molto diverse tra loro (cfr. fig. 3) 24. Inoltre, molti operatori non offrono solo cicli di formazione SSS, ma anche altri corsi formali e non formali, come corsi di preparazione agli esami federali, corsi di certificazione e cicli della formazione professionale di base. Questa eterogeneità consente di adattare i programmi alle esigenze
BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG (2021): Primo rapporto parziale sulle caratteristiche strutturali del sistema SSS (francese)
dei diversi settori e permette alle SSS di avere un orientamento regionale. In compenso, rende più difficile comunicare e far comprendere al grande pubblico l’importanza e il posizionamento di queste scuole.
Figura 4: distribuzione regionale degli operatori SSS
Fonte: BSS – Caratteristiche strutturali del sistema SSS, 2021
Il progetto di legge punta ad aumentare la visibilità delle SSS in quanto istituzioni, a migliorare la trasparenza sul mercato e a rendere più chiara la differenziazione rispetto agli altri operatori della formazione. D’ora in poi soltanto chi offre un ciclo di formazione SSS riconosciuto potrà farsi chiamare «scuola specializzata superiore». In compenso, la gestione delle scuole non dovrà essere modificata bensì continuare a basarsi sui cicli di formazione, garantendo l’orientamento delle qualifiche al mercato del lavoro. Il progetto di legge non intende quindi concedere agli operatori maggiore autonomia nell’impostazione delle offerte formative.
Rafforzamento dei titoli: titoli complementari per la formazione professionale superiore Dalle discussioni degli ultimi anni è emerso chiaramente che, secondo gli attori della formazione professionale, i titoli della FPS e le relative traduzioni in inglese sono difficilmente comprensibili, soprattutto all’estero. Il fatto che la formazione professionale superiore sia una particolarità della Svizzera spesso poco nota negli altri Paesi rende difficile far capire il valore delle sue qualifiche ai datori di lavoro stranieri. Sebbene nel mercato del lavoro elvetico i titoli siano conosciuti e generalmente ben radicati, nella società non godono dello stesso riconoscimento né della stessa visibilità. Un altro aspetto poco noto è l’appartenenza al livello terziario. Il motivo è che grazie all’orientamento al mercato del lavoro la FPS permette di conseguire un gran numero di titoli con diversi indirizzi e livelli di competenze. Questa peculiarità comporta grandi vantaggi per l’economia, che può disporre di personale qualificato, ma è difficile da comprendere per chi non ha familiarità col sistema.
I titoli «Professional Bachelor» e «Professional Master» sono da molto tempo oggetto di discussioni politiche. Già nel 2013 con il progetto strategico «Formazione professionale superiore» la SEFRI ha analizzato in maniera approfondita le denominazioni e le traduzioni dei titoli FPS, approvando le nuove denominazioni in inglese all’interno di un processo di vasta portata. Tuttavia, gli attori sostengono che queste ultime non si sono mai affermate. Inoltre, l’introduzione del «Bachelor Professional» e del «Master Professional» in Germania e in Austria ha riacceso il dibattito in Svizzera 25. In riferimento a questi sviluppi, la questione è stata sollevata nuovamente tramite la mozione 20.3050 «Equivalenza dei titoli In Germania questi titoli vengono attribuiti al termine di formazioni professionali superiori del secondo o terzo livello, mentre in Austria vengono rilasciati dalle scuole universitarie in collaborazione con enti extrauniversitari al termine di una formazione continua accademica.
della formazione professionale superiore» 26 del consigliere nazionale Matthias Aebischer. Il respingimento della mozione da parte del Consiglio degli Stati nel marzo 2023 ha confermato quanto sia importante distinguere questi titoli da quelli del settore universitario. Al contrario, i sei interventi parlamentari presentati nella sessione successiva da esponenti di tutti gli schieramenti dimostrano che la questione non può più essere ignorata e deve essere chiarita e dibattuta a livello politico 27.
L’obiettivo del progetto è introdurre i titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master», che sottolineano la collocazione dei titoli nel livello terziario, soprattutto nei confronti dei (potenziali) studenti, e ne rafforzano la visibilità. La differenziazione rispetto ai diplomi rilasciati dalle scuole universitarie deve essere garantita in modo tale da garantire anche la trasparenza e la differenziazione dei percorsi formativi. Per questo i titoli complementari possono essere utilizzati soltanto in combinazione con i rispettivi titoli protetti. A difesa della correttezza e dell’equità sono previste sanzioni.
Armonizzazione delle condizioni nel livello terziario - Possibilità di sostenere gli esami federali anche in inglese Così come la FPS, gli esami federali sono orientati alle esigenze del mercato del lavoro. Attualmente possono essere sostenuti in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). Del resto, la FPS fa riferimento al mercato svizzero, in cui le lingue ufficiali delle rispettive regioni del Paese rimangono le lingue dominanti.
Tuttavia, da un po’ di tempo le oml (organi responsabili degli esami federali) chiedono di poter organizzare gli esami anche in inglese a fronte di un’effettiva necessità, particolarmente accentuata nei settori fortemente improntati al mercato internazionale e in quelli in cui l’inglese è lingua di lavoro, ad esempio nell’informatica (tecnologie dell’informazione e della comunicazione [TIC]). Inoltre, secondo i settori interessati, le lingue d’esame attuali non consentono di sfruttare tutto il potenziale di manodopera qualificata presente nel mercato del lavoro svizzero. Ad ogni modo, nel nostro Paese l’inglese in quanto lingua di lavoro sta acquistando un’importanza sempre maggiore, non solo nei settori fortemente improntati agli scambi internazionali. Già nel 2014, infatti, era usato con frequenza in tutte le regioni linguistiche (37 % nella Svizzera tedesca, 29 % nella Svizzera francese e 24 % in Ticino) 28.
Un altro aspetto da considerare è che offrendo questa possibilità verranno garantite condizioni di parità all’interno del livello terziario, in particolare nella formazione professionale superiore, dal momento che oggi nelle università e nelle SUP è già possibile sostenere gli esami in inglese.
Tramite un’interpellanza 29 la questione è stata affrontata anche dalla politica. Nel suo parere 30 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a vagliare l’aggiunta dell’inglese per gli esami di professione e gli esami professionali superiori come ampliamento del progetto «Posizionamento delle SSS».
L’obiettivo del progetto di legge è sancire questa opzione sul piano giuridico, armonizzando così i requisiti concernenti la lingua d’esame all’interno del livello terziario. Inoltre, viene soddisfatta la domanda proveniente dal mercato del lavoro, in conformità con la logica della formazione professionale. In ogni caso, la modifica di legge non dovrà estromettere le lingue ufficiali.
- Flessibilizzazione dell’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori (studi postdiploma SPD SSS)
20.3050 | Equivalenza dei titoli della formazione professionale superiore | Oggetto | Il Parlamento svizzero Si veda lo stato della mozione: 23.3296 | Equivalenza dei titoli della formazione professionale superiore | Oggetto | Il Parlamento svizzero Sprachen bei der Arbeit – Analyse von Daten aus der Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur 2014, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel, 2016 23.3118 | Nessun’offerta in inglese per gli esami di professione e gli esami professionali superiori nel campo delle ICT. Una disparità di trattamento della Confederazione? | Oggetto | Il Parlamento svizzero Parere del 10 maggio 2023
Gli studi postdiploma (SPD SSS) sono formazioni continue offerte dalle scuole specializzate superiori. Prima di poter chiedere il riconoscimento di uno SPD, la scuola deve disporre di un ciclo di formazione riconosciuto. Sebbene appartengano alla formazione continua, attualmente gli SPD SSS devono essere sottoposti a una procedura di riconoscimento da parte della Confederazione.
Le SSS che intendono far riconoscere uno studio postdiploma devono presentare un’apposita domanda alla SEFRI, che avvia una procedura di riconoscimento per ogni sede della scuola durante la quale viene verificato il rispetto delle esigenze minime stabilite dall’OERic-SSS. Gli studi postdiploma comprendono almeno 900 ore di studio e per accedervi è necessario aver conseguito un titolo del livello terziario. Ad eccezione di quelli del settore sanitario 31, gli SPD SSS non si basano né su un programma quadro d’insegnamento né su un ciclo di formazione. Attualmente hanno ottenuto il riconoscimento 196 studi postdiploma dispensati in varie sedi 32. Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2022 le persone che hanno portato a termine uno SPD SSS sono state 1493 33.
Il processo di riconoscimento a cui sono sottoposti gli SPD SSS impedisce di adattare rapidamente le offerte agli sviluppi del mercato del lavoro e costituisce uno svantaggio concorrenziale rispetto ai cicli di studio universitari. Una volta ottenuto l’accreditamento istituzionale, infatti, ogni università può organizzare liberamente la propria offerta di formazione continua. Sul piano formale sono disponibili tre opzioni: CAS, MAS e DAS. Nell’ambito del progetto «Posizionamento delle scuole specializzate superiori», in particolare nella consultazione del 2023, gli attori interessati hanno ribadito la necessità di rafforzare anche gli SPD SSS. Poiché questi ultimi sono classificati nel sistema come formazioni continue non formali, devono essere trattati come tali anche dal punto di vista giuridico. Eliminando l’obbligo di riconoscimento da parte della SEFRI, il presente progetto intende consentire alle SSS di adeguare la loro offerta al mercato del lavoro in modo più rapido e flessibile.
Altre misure non incluse nel progetto Oltre alle misure di competenza della SEFRI, il pacchetto per il rafforzamento della formazione professionale superiore comprende altre misure che non richiedono una nuova base legale a livello federale e non fanno quindi parte del presente progetto:
collaborazione rafforzata fra gli attori della FPS e delle scuole universitarie: oltre ad aumentare la trasparenza della permeabilità tra i diversi percorsi formativi, si dovrebbe migliorare la complementarità dei programmi. La richiesta è stata indirizzata agli attori competenti (CSSU e swissuniversities);
ottimizzazione del finanziamento pubblico delle SSS: i risultati dello studio concernente tale aspetto sono stati comunicati ai Cantoni 34, che rappresentano l’ente pubblico responsabile per il finanziamento dei cicli di formazione SSS. Come avviene per tutta la formazione professionale, anche in questo caso la Confederazione partecipa ai costi totali nella misura del 25 %. Così facendo contribuisce indirettamente anche al finanziamento dei cicli di formazione SSS;
attuazione di misure di marketing e di comunicazione a diversi livelli per aumentare la visibilità e la notorietà sul piano economico e sociale dei titoli FPS in quanto parte integrante del livello terziario. Queste misure devono ancora essere concretizzate insieme ai partner e seguiranno quelle relative al presente progetto di legge;
ottimizzazione della governance nel settore delle SSS: gli operatori vengono maggiormente coinvolti grazie alla riorganizzazione, avvenuta nel 2023, di un apposito forum di dialogo annuale.
Cure anestesia, cure intense e cure urgenti Cfr. Elenco delle professioni SEFRI (admin.ch) Cfr. Examens finals de la formation professionnelle supérieure selon le type de formation, le domaine de formation, le type de diplôme, le canton de domicile et le sexe. PxWeb (admin.ch) BSS Volkswirtschaftliche Beratung (2023): Terzo rapporto parziale sulle caratteristiche strutturali del sistema SSS (francese)
1.5 Alternative esaminate e opzione scelta per ogni misura
La presente revisione si prefigge l’introduzione di diverse misure: il diritto alla denominazione per le «scuole specializzate superiori», l’introduzione di titoli complementari per i titoli FPS, l’inglese come ulteriore lingua degli esami federali e la flessibilizzazione degli studi postidploma (SPD SSS). Ogni misura è a sé stante, ma tutte mirano ad aumentare l’attrattiva della formazione professionale superiore.
1.5.1 Diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore»
La soluzione proposta prevede di introdurre il diritto ad avvalersi della denominazione «scuola specializzata superiore» per gli operatori che offrono cicli di formazione SSS riconosciuti. Tale diritto viene sancito a livello di legge come ulteriore conseguenza giuridica del riconoscimento di un ciclo di formazione. D’ora in poi gli operatori che offrono un ciclo riconosciuto a livello federale potranno non soltanto conferire il titolo protetto bensì anche chiamarsi «scuola specializzata superiore». L’utilizzo non autorizzato della denominazione da parte di operatori che non offrono cicli di formazione SSS riconosciuti verrà sanzionato.
Vantaggi della soluzione scelta
Gli operatori SSS ottengono maggiore visibilità e possono differenziarsi in modo chiaro dagli altri istituti formativi. Tuttavia, non sono previsti ulteriori diritti.
Viene mantenuta l’eterogeneità che caratterizza la galassia degli operatori SSS. Non vengono creati ulteriori ostacoli a svantaggio degli operatori più piccoli. L’orientamento regionale e su scala ridotta con offerte specifiche a seconda del settore economico è un punto di forza del panorama SSS e dovrebbe essere mantenuto 35.
L’orientamento al mercato del lavoro come peculiarità dei cicli di formazione SSS viene enfatizzato e non messo a rischio. I cicli di formazione e il loro riconoscimento rimangono prioritari.
Viene mantenuta la garanzia della qualità: nel progetto il sistema che garantisce la qualità dei cicli di formazione attraverso i programmi quadro d’insegnamento, la procedura di riconoscimento e la vigilanza cantonale sulle SSS viene confermato e non è stata individuata alcuna necessità di intervento 36. Qualora in futuro siano necessarie delle modifiche, potranno essere aggiunti nuovi criteri (istituzionali) per il riconoscimento dei cicli di formazione.
La soluzione è applicabile rapidamente e senza ulteriori oneri per gli attori.
Nei primi mesi del 2023 la soluzione scelta è stata posta in consultazione presso le parti interessate riscuotendo un vasto consenso.
Alternativa esaminata: introdurre una procedura separata per ottenere il diritto alla denominazione Secondo questa variante, i requisiti istituzionali alla base di tale diritto verrebbero verificati e sanciti a livello di legge al di fuori dell’attuale procedura di riconoscimento mediante una procedura separata. Questa alternativa è stata scartata per i seguenti motivi:
non se ne vede né l’esigenza né il valore aggiunto: il meccanismo di verifica della qualità delle SSS funziona bene e quest’ultima può essere garantita ed eventualmente implementata nella stessa misura attraverso il riconoscimento dei cicli di formazione;
la variante comporterebbe un onere burocratico supplementare per gli attori interessati (operatori della formazione, SEFRI e Cantoni). In particolare gli operatori più piccoli potrebbero rischiare di essere estromessi dal mercato e ciò è in contrasto con l’obiettivo di evitare di escludere operatori della formazione.
Cfr. SEFRI (2022): Rapporto in merito al progetto «Posizionamento delle scuole specializzate superiori» Conclusioni del 2022 e prossimi passi, pag. 9. Cfr. SEFRI (2022): Documento di base Umsetzungsvorschlag: Einführung eines Bezeichnungsrechts bzw. Bezeichnungsschutzes, pag. 3 (tedesco).
il disciplinamento giuridico separato dei requisiti istituzionali per il diritto alla denominazione comporterebbe una minore flessibilità in caso di integrazione o modifica dei criteri;
l’alternativa rappresenterebbe un passo verso l’accreditamento istituzionale delle SSS, opzione che i partner hanno già nettamente respinto nel 2022. Per quanto riguarda le università, l’accreditamento istituzionale attribuirebbe il compito di garantire la qualità dell’offerta ai singoli istituti, lascerebbe agli operatori un’ampia autonomia nell’organizzazione dei corsi e porterebbe a una semplificazione del settore delle SSS. Il legame tra i cicli di formazione e le oml, e quindi con il mondo del lavoro, è il presupposto fondamentale, che deve essere mantenuto. Ciò è anche in linea con gli obiettivi comuni di politica della formazione della Confederazione e dei Cantoni («i profili delle offerte formative del livello terziario sono ben delineati») 37.
1.5.2 Titoli complementari per i titoli della formazione professionale superiore
Il progetto prevede l’introduzione dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» accanto ai titoli della formazione professionale superiore. La soluzione scelta 38 introduce titoli complementari uniformi per ogni tipo di titolo:
tutti gli attestati professionali federali saranno affiancati dal titolo complementare «Professional Bachelor»;
tutti i diplomi SSS conseguiti mediante i cicli di formazione SSS saranno affiancati dal titolo complementare «Professional Bachelor»;
tutti i diplomi federali conseguiti mediante gli esami professionali superiori saranno affiancati dal titolo complementare «Professional Master».
I titoli complementari saranno aggiunti anche alle denominazioni in inglese.
Questa soluzione applica la stessa logica che disciplina i titoli attualmente in uso, la quale non prevede una differenziazione all’interno della stessa tipologia.
Figura 5: titoli complementari in base al tipo di titolo Novità: titolo protetto Novità: titolo Stato attuale: titolo Stato attuale: Tipo di titolo più titolo Tipo di titolo protetto più titolo protetto 39 titolo protetto complementare 40 complementare
Capo di logistica Diploma Capo di logistica diplomato federale diplomato Professional Master
Forestale dipl. SSS Forestale dipl. Capo carpentiere con Diploma SSS Professional Capo carpentiere SSS Attestato attestato professionale Bachelor con attestato professionale federale professionale federale Professional federale Bachelor
Vantaggi della soluzione scelta
Vengono aumentate la visibilità, la notorietà e la comprensibilità di tutti i titoli della FPS. L’introduzione di titoli complementari uniformi per ogni tipologia conferisce maggiore prestigio.
Vengono sottolineate soltanto determinate peculiarità (signaling): i titoli complementari fungono da marchio e servono a sottolineare l’appartenenza dei titoli al livello terziario. Non vengono conferiti
Basi comuni (admin.ch) Cfr. Documento di base Umsetzungsvorschlag: Einführung von Titelzusätzen für die höhere Berufsbildung: «Professional Bachelor» und «Professional Master» (tedesco) Stato attuale: il titolo protetto corrisponde al titolo in una delle tre lingue ufficiali. Novità: il titolo protetto comprende il titolo in una delle tre lingue ufficiali più il titolo complementare.
ulteriori diritti, ad esempio essere ammessi agli studi presso le scuole universitarie, farsi convalidare prestazioni di formazione già acquisite o ricevere uno stipendio più alto.
Introducendo l’aggettivo «professional» viene garantita la differenziazione rispetto alle scuole universitarie. Inoltre, «Professional Bachelor» e «Professional Master» sono concepiti come complementi che vanno a integrare gli attuali titoli protetti e possono essere utilizzati solo in combinazione con questi ultimi o con le relative traduzioni inglesi, entrambi nella loro forma completa.
Viene offerta una soluzione per tutta la FSP: la proposta rispecchia la logica formativa senza intervenire pesantemente sul sistema. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi per i detentori di un AFC – vale a dire gli EP e i cicli di formazione SSS – saranno affiancati dal titolo complementare «Professional Bachelor» (la differenziazione si basa quindi sul titolo protetto nelle tre lingue ufficiali). I titoli rilasciati a chi supera gli EPS saranno invece affiancati dal titolo complementare «Professional Master», in quanto l’OFPr 41 prevede che all’interno di ogni settore vi sia una differenza di grado tra gli EP e gli EPS 42.
Il QNQ-FP mantiene la sua funzione in quanto strumento di trasparenza. Esso indica semplicemente il livello delle competenze di ogni titolo, agevolando il confronto internazionale, e non conferisce alcun diritto ad avvalersi di un titolo o ad essere ammessi ad altre formazioni.
Nell’apposita consultazione svoltasi nel 2023 gli attori della formazione professionale si sono espressi chiaramente a favore dell’introduzione dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master», appoggiando questa soluzione. Solo alcuni partecipanti preferiscono una variante alternativa, che prevede l’attribuzione dei titoli complementari in base al QNQ-FP (v. sotto). Il settore universitario ha espresso scetticismo in merito alla misura.
Sempre durante la consultazione alcuni attori hanno proposto di formulare in modo diverso i titoli complementari, sul modello di quelli in uso in Austria e in Germania («Bachelor Professional» invece di «Professional Bachelor» e «Master Professional» invece di «Professional Master»). Dopo i necessari chiarimenti si è deciso di respingere la richiesta. Infatti, poiché le denominazioni «Bachelor Professional» e «Master Professional» assomigliano molto a quelle dei titoli universitari, se si vuole garantire la differenziazione da questi ultimi (obiettivo centrale dell’introduzione dei titoli complementari nella FPS) è preferibile parlare di «Professional Bachelor» e «Professional Master». D’altronde, sono queste le forme che hanno polarizzato le discussioni in Svizzera e che sono state citate negli interventi parlamentari.
Inoltre, diversi attori tra cui i rappresentanti delle SSS hanno chiesto di introdurre una differenziazione tra il «Professional Bachelor» associato agli «attestati professionali federali» (EP) e quello affiancato ai «diplomi SSS». Anche questa richiesta è stata respinta. L’utilizzo esclusivo e congiunto del titolo complementare e del titolo protetto nelle lingue ufficiali garantisce infatti la differenziazione tra i titoli delle due tipologie. Considerato l’obiettivo da raggiungere, tutte le proposte che avrebbero comportato un ulteriore avvicinamento ai diplomi universitari sono state accantonate.
Alternative esaminate Prima di concretizzare la soluzione scelta, la SEFRI ha preso in considerazione diverse varianti. La questione di fondo, ovvero capire se le denominazioni fossero adatte ai titoli FPS, è stata discussa e analizzata in modo esaustivo 43. Negli ultimi anni sono state esaminate alcune denominazioni alternative rispetto a «Professional Bachelor» e «Professional Master», soprattutto nel quadro dell’introduzione nella FPS delle denominazioni e delle traduzioni dei titoli in inglese nel 2015. Tuttavia, non sono emerse alternative applicabili. Per mantenere la differenza con i diplomi universitari, sono state rapidamente respinte le varianti che avrebbero introdotto «Professional Bachelor» o «Professional Master» come nuovi titoli anziché come titoli complementari.
Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) Cfr. art. 23 OFPr Cfr. SEFRI (2021): Rapporto intermedio «Posizionamento delle scuole specializzate superiori»
1) Tre titoli complementari diversi e di diverso livello per i tre tipi di titoli Questa variante prevedeva l’introduzione di tre titoli complementari di tre livelli tra loro consecutivi: il «Professional Bachelor» per i diplomi SSS, il «Professional Master» per i diplomi federali e un altro titolo da definire ex novo per gli attestati professionali federali.
Tuttavia, la variante non è stata sviluppata ulteriormente per i seguenti motivi:
le classificazioni gerarchiche contrastano con lo spirito della FPS, che non è composta da titoli tra loro consecutivi, bensì da categorie indipendenti ovvero gli esami federali (EP ed EPS) e i cicli di formazione SSS. Di conseguenza, nei vari settori i titoli non sono necessariamente disposti nello stesso ordine o non sono tutti rappresentati. Inoltre, solitamente i candidati agli esami non conseguono tutti e tre i titoli;
non rappresenta una soluzione per l’intera FPS: manca un titolo complementare per gli attestati professionali federali (AFP) che esprima l’appartenenza al livello terziario. Ciò comporterebbe un netto indebolimento degli AFP, che rappresentano la tipologia più popolare, ed è chiaramente in contrasto con l’obiettivo di rafforzare la FPS;
interviene nella gestione bottom-up: le organizzazioni del mondo del lavoro sarebbero fortemente incentivate a puntare sui cicli di formazione SSS e sui relativi diplomi a scapito degli EP e degli AFP. La scelta dei titoli, quindi, non si baserebbe più sulle esigenze del mercato del lavoro bensì su considerazioni legate ai titoli complementari.
2) Decisione di non attribuire il titolo complementare «Professional Master» Un’altra variante esaminata proponeva di escludere il «Professional Master» assegnando il «Professional Bachelor» ai diplomi SSS e ai diplomi federali e di definire un ulteriore titolo per gli AFP. Anche questa variante è stata rapidamente esclusa per i seguenti motivi:
non rappresenta una soluzione per l’intera FPS: anche in questo caso la mancanza del «Professional Master» nella formazione professionale indebolirebbe in modo significativo gli esami di professione e i relativi titoli, mancando l’obiettivo di rafforzare la FPS;
interviene nella gestione bottom-up: analogamente alla variante che prevede tre titoli complementari per le qualifiche della FPS (v. sopra).
A differenza di Germania e Austria, in Svizzera non esisterebbe un «Professional Master».
3) Diversi titoli complementari per tipo di titolo: soluzioni su misura per ogni settore La SEFRI ha analizzato anche delle varianti che permetterebbero di adottare soluzioni specifiche e diversificate per l’attribuzione dei titoli complementari. Ad esempio, una stessa tipologia di titolo potrebbe comprendere diversi titoli complementari. Tutto ciò è motivato dalle differenze che si riscontrano talvolta a livello di gerarchia dei titoli FPS nei vari settori, differenze che si riflettono anche nella classificazione variabile all’interno del QNQ-FP. Nello specifico sono state esaminate due varianti: a) libera attribuzione dei titoli complementari da parte dei settori per ogni titolo; b) attribuzione dei titoli complementari in base alla classificazione del titolo nel QNQ-FP.
Queste varianti sono state scartate per i seguenti motivi:
non raggiungono l’obiettivo: se i titoli di una certa tipologia non condividono lo stesso titolo complementare, quest’ultimo perde la sua funzione di segnalare l’appartenenza al livello terziario. Ci sarebbero quindi titoli di prima e di seconda classe all’interno della stessa tipologia, il che è in netto contrasto con l’obiettivo di rafforzare la FPS nel suo complesso e di aumentare la visibilità e la comprensibilità dei titoli;
non rispettano la logica che disciplina i titoli formativi: oggi, tutti i diplomati con lo stesso tipo di qualifica ricevono lo stesso titolo in tutti i percorsi formativi, indipendentemente da eventuali differenze nei livelli di competenze. Le due varianti introdurrebbero invece una nuova logica.
Altri aspetti problematici della variante b):
poiché – a differenza di altri Paesi – sono classificati nel QNQ-FP secondo un principio non normativo bensì orientato alle competenze, i titoli svizzeri della formazione professionale superiore coprono diversi livelli (dal 5 all’8). La scelta di associare i titoli complementari al QNQ-FP (p. es. livello 6 per il «Professional Bachelor» e livello 7 per il «Professional Master») andrebbe oltre l’effettiva funzione del QNQ-FP, che rappresenta un semplice strumento di trasparenza. L’assegnazione di titoli in base al livello non è prevista e non avviene nemmeno oggi. Inoltre, si creerebbero degli incentivi per adattare le competenze dei titoli al livello desiderato (e quindi al titolo complementare desiderato), anche se ciò non soddisfa le esigenze del mercato del lavoro. Si pensi in particolare agli EP, classificati prevalentemente nel livello 5 del QNQ-FP, che non riceverebbero alcun titolo complementare.
Infine, a causa del collegamento con il QNQ-FP i titoli complementari potrebbero suscitare ulteriori aspettative tra i diplomati per quanto riguarda stipendi, opportunità di carriera, ammissione alle università o convalida di prestazioni di formazione già acquisite. Non è questo l’obiettivo dei titoli complementari.
1.5.3 Inglese come ulteriore lingua degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori Il progetto punta a disciplinare a livello di legge l’integrazione dell’inglese come ulteriore lingua d’esame, uniformando così le condizioni vigenti nel livello terziario. Infatti, né la legge né l’ordinanza sulla formazione professionale stabiliscono esplicitamente in quali lingue è possibile sostenere gli esami federali. Il fatto che attualmente questi esami si possano svolgere solo nelle lingue ufficiali trova il suo fondamento nell’articolo 70 della Costituzione federale 44 e nella legge sulle lingue 45. Quest’ultima disciplina l’uso delle lingue ufficiali e non prevede eccezioni per quanto riguarda il sistema formativo o le questioni di politica formativa. Secondo la giurisprudenza costante, i regolamenti degli esami federali approvati dalla SEFRI non appartengono al diritto federale e non costituiscono una legge formale o materiale. Pertanto, possono stabilire solo ciò che è consentito dal diritto di rango superiore e quindi l’introduzione dell’inglese come ulteriore lingua d’esame deve essere disciplinata nella LFPr.
Vantaggi della soluzione scelta
Le organizzazioni del mondo del lavoro possono rispondere alle esigenze specifiche del proprio settore e offrire esami in inglese.
I candidati possono sempre decidere di sostenere l’esame in una lingua ufficiale come avviene oggi. Non vi è quindi alcun rischio di estromettere le lingue ufficiali.
Alternative esaminate Per rispettare la legge sulle lingue, tutte le varianti che mettevano a rischio il ruolo delle lingue ufficiali (p. es. la proposta di organizzare gli esami soltanto in inglese) sono state rapidamente scartate o non approfondite.
1.5.4 Flessibilizzazione dell’offerta di formazione continua (studi postdiploma SPD SSS) Il progetto di legge pone le basi affinché gli SPD SSS in quanto offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori non debbano più essere sottoposti a una procedura di riconoscimento federale e possano essere impostati in maniera più flessibile. La delega al DEFR di definire tutte le ulteriori disposizioni nella sua ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) deve essere mantenuta. Pertanto, una volta terminata la consultazione sulla revisione della LFPr, anche l’OERic-SSS dovrà essere sottoposta a modifica.
44 RS 101 45 RS 441.1
Vantaggi della soluzione scelta
Le SSS possono impostare le loro offerte di formazione continua in maniera più flessibile.
È possibile definire un quadro comune all’interno dell’OERic-SSS per la caratterizzazione dei cicli di formazione continua offerti dalle SSS, tra cui la possibilità di introdurre diversi livelli.
Attualmente gli unici tre SPD SSS con programma quadro d’insegnamento sono nel settore delle cure infermieristiche. Nel corso del tempo gli studi postdiploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti sono diventati altamente formalizzati e hanno perso il carattere di formazione continua, distinguendosi nettamente dalla maggioranza degli SPD SSS e trasformandosi in una sorta di specializzazione approfondita per le professioni infermieristiche. Per questi motivi e data la loro importanza sul mercato del lavoro, gli SPD SSS in cure anestesia, cure intense e cure urgenti potrebbero essere valorizzati maggiormente sotto forma di esami professionali superiori. La conversione in questo nuovo formato comporterebbe uno sforzo relativamente modesto, in quanto i corsi potrebbero essere trasformati in corsi di preparazione agli esami federali mantenendone inalterato il contenuto. Inoltre, con l’inserimento all’interno di un percorso formale, i candidati che superano questi nuovi esami professionali superiori sarebbero autorizzati ad avvalersi non solo del titolo protetto ma anche del titolo complementare «Professional Master».
Alternative esaminate Un’altra opzione sarebbe stata essere quella di eliminare dal sistema formativo gli SPD SSS e di non prevedere alcuna offerta di formazione continua riservata esclusivamente alle scuole specializzate superiori. Tuttavia, si è deciso di non farlo per non compromettere l’importanza degli SPD SSS sul mercato del lavoro e non deludere le aspettative degli attori.
Anche l’idea di abolire il riconoscimento federale per tutti gli SPD SSS mantenendolo solo nel settore delle cure infermieristiche non sarebbe praticabile perché in contrasto con il carattere formale degli attuali studi postdiploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti. Inoltre, ciò equivarrebbe a introdurre una regolamentazione speciale, mentre sia la LFPr sia l’OERic-SSS perseguono un approccio non settoriale, pertanto la variante è stata scartata.
1.6 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto «Posizionamento delle scuole specializzate superiori» viene menzionato sia nel messaggio ERI 2021-2024 sia nel messaggio ERI 2025-2028, attualmente in discussione in Parlamento. Pertanto, il rafforzamento della FPS è un elemento importante del programma di legislatura in corso e di quello successivo ed è coerente con la strategia del Consiglio federale e del Parlamento.
Poiché il messaggio ERI si concentra sui decreti per il finanziamento del relativo periodo di sussidio, il presente progetto di legge non è annunciato nel messaggio in quanto non necessita di ulteriori risorse finanziarie per la sua realizzazione.
Inoltre, la modifica della LFPr si basa sugli obiettivi comuni di politica della formazione della Confederazione e dei Cantoni stabiliti nel 2019 e confermati nel 2023 46. La Confederazione e i Cantoni provvedono a garantire un chiaro delineamento dei profili nel livello terziario. La dichiarazione sugli obiettivi comuni di politica della formazione fa riferimento al mandato costituzionale secondo cui «la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero» (art. 61a cpv. 1 Cost.). Con il presente progetto la Confederazione si impegna a rafforzare la formazione professionale superiore, tenendo conto del chiaro profilo delle qualifiche nel livello terziario.
Basi comuni (admin.ch)
1.7 Adempimento di interventi parlamentari
Sebbene abbia un legame con le mozioni 18.3392 e 18.3240, che chiedono un migliore posizionamento delle SSS (cfr. cap. 1.3), il presente progetto non è stato redatto come risposta diretta a un intervento parlamentare. Con i lavori svolti dal 2019 al 2022 il mandato politico di analisi e di discussione in merito al posizionamento delle SSS e dei loro titoli è infatti stato adempiuto. Inoltre, è disponibile un pacchetto di misure per migliorare il posizionamento delle SSS che verrà ora realizzato, anche grazie alla presente modifica legislativa. Pertanto, con il presente progetto si chiede di togliere dal ruolo le mozioni.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La formazione professionale superiore è una peculiarità della Svizzera. Solo l’Austria e la Germania condividono con il nostro Paese una tradizione formativa simile e dispongono di un sistema comparabile. Tuttavia, le differenze sono rilevanti ed è difficile operare un confronto tra le diverse legislazioni.
In Austria e in Germania nella FPS sono state introdotte le denominazioni «Bachelor Professional» e «Master Professional». Il confronto che segue illustra le differenze tra i due Paesi.
«Bachelor Professional» e «Master Professional» - in Germania Con la revisione della legge sulla formazione professionale (BBiG) 47, dal 1° gennaio 2020 in Germania sono stati introdotti livelli di specializzazione trasparenti con i seguenti titoli protetti: «Geprüfte/r Berufsspezialist/in» (primo livello), «Bachelor Professional» (secondo livello 48) e «Master Professional» (terzo livello). Pertanto, le denominazioni sono state attribuite in base al «tipo di titolo». Secondo la classificazione normativa dei titoli nel Quadro tedesco delle qualifiche (DQR), i livelli di specializzazione tra loro consecutivi vengono assegnati in maniera uniforme a un livello del DQR: i titoli del primo livello al livello 5, quelli del secondo livello al livello 6 e quelli del terzo livello al livello 7. Si tratta di una differenza rispetto alla Svizzera, dove i titoli vengono classificati nel QNQ-FP in maniera orientata alle competenze in base al titolo e la formazione professionale superiore non è suddivisa in tre livelli, bensì articolata in due categorie: gli esami federali e i cicli di formazione SSS.
Le denominazioni in uso in Germania, in particolare «Bachelor Professional» e «Master Professional», puntano a migliorare il posizionamento e il riconoscimento dei titoli presso l’opinione pubblica sottolineando e rendendo più visibile l’equivalenza tra formazione professionale e istruzione universitaria. Inoltre, la loro comprensibilità a livello internazionale mira ad agevolare il confronto tra i titoli, a rendere facilmente riconoscibile il loro valore e a incentivare la mobilità internazionale degli studenti 49.
L’aggiunta dell’aggettivo «Professional» fa sì che non si generi confusione con i titoli bachelor e master rilasciati dalle università 50.
- in Austria In Austria le denominazioni «Bachelor Professional (BPr)» e «Master Professional (MPr)» sono state introdotte sotto forma di titoli accademici con il pacchetto di riforme del sistema della formazione continua universitaria, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 51. Possono essere rilasciati dalle scuole universitarie al termine di cicli di formazione continua proposti in collaborazione con enti extrauniversitari. Questi cicli sono conformi alla struttura definita con il Processo di Bologna e prevedono 180 crediti ECTS per il conseguimento del Bachelor Professional e 120 crediti ECTS per il conseguimento del Master Professional 52. Pertanto in Austria – diversamente da quanto accade in Germania e in Svizzera – le due denominazioni sono state integrate nel sistema della formazione continua universitaria anziché nella formazione professionale superiore.
Di questo livello fanno parte anche i titoli master dell’ordinanza sull’artigianato (Handwerksordnung, HwO), accompagnati dalla denominazione «Professional Bachelor» (§ 51 cpv. 2 HwO). Cfr. Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung, pag. 72. Cfr. ibid. § 64 cpv. 2 Hochschulgesetz: RIS – Hochschulgesetz 2005 – Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 25.01.2024 (bka.gv.at) Nel semestre invernale 2023/2024 l’Università per la formazione continua di Krems ha avviato il primo ciclo di studio Bachelor Professional austriaco «Angewandte Beratungswissenschaften, BPr» (scienze della consulenza applicate). Nel semestre estivo 2024 è previsto l’avvio di altri due cicli di studio, ovvero «Lean Operations Management, BPr» e «Lean Healthcare Management. BPr» (cfr. Bachelorstudien – Universität für Weiterbildung Krems (donau-uni.ac.at)
Per quanto riguarda la FPS, nel dicembre 2023 la Camera bassa del Parlamento austriaco ha approvato una legge federale in materia (HBB-Gesetz), entrata in vigore il 1° maggio 2024. La legge crea un quadro giuridico formale per le qualifiche austriache mediante denominazioni uniformi e standardizzate: la qualifica professionale superiore (livello 5 QNQ), il diploma specializzato (livello 6 QNQ) e il diploma specializzato superiore (livello 7 QNQ) (§ 5 cpv. 1 HBB-Gesetz) 53.
Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz) (2312 d.B.) | Parlament Österreich
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Normativa proposta
Con il presente progetto vengono disciplinate sul piano giuridico le soluzioni illustrate nel capitolo 1.5.
Diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore» Per sancire il diritto alla denominazione come ulteriore conseguenza giuridica del riconoscimento di un ciclo di formazione SSS è opportuno modificare la legge sulla formazione professionale. In questo modo, la restrizione del diritto fondamentale alla libertà economica (art. 27 Cost.), potenziale conseguenza del diritto alla denominazione, risulta giustificata dal punto di vista giuridico. Il livello legislativo è appropriato anche in termini di efficacia, visibilità e consapevolezza del diritto alla denominazione nonché per il disciplinamento delle sanzioni penali. Anche le sanzioni in caso di utilizzo non autorizzato della denominazione «scuola specializzata superiore» saranno inserite nella LFPr.
La nuova normativa è stata impostata volutamente in maniera poco rigida. Il diritto di usare la denominazione «scuola specializzata superiore» vale per tutti gli operatori della formazione, a prescindere dal fatto che propongano anche altri corsi. In questo modo la norma consente un’attuazione semplice e giuridicamente uguale per tutti gli operatori con almeno un ciclo di formazione riconosciuto.
Titoli complementari per i titoli della formazione professionale superiore Il progetto prevede l’introduzione nella LFPr delle denominazioni «Professional Bachelor» e «Professional Master» sotto forma di titoli complementari protetti per coloro che hanno conseguito una qualifica della formazione professionale superiore: «Professional Bachelor» per i detentori di un APF o di un diploma SSS e «Professional Master» per i detentori di un diploma federale (cfr. figura cap. 1.5.2). I titoli complementari sono protetti. Per garantire la differenziazione rispetto ai diplomi universitari, il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto nelle lingue ufficiali o con la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa. Sono previste sanzioni penali in caso di utilizzo «isolato» dei titoli.
Inglese come ulteriore lingua degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori Con il progetto di legge viene introdotta la possibilità di sostenere gli esami federali in inglese. Viene inoltre dichiarato esplicitamente che gli esami federali devono continuare a essere offerti anche nelle lingue ufficiali.
Flessibilizzazione dell’offerta nell’ambito degli studi postdiploma SSS D’ora in poi gli SPD delle scuole specializzate superiori non dovranno più essere sottoposti alla procedura per ottenere il riconoscimento federale. Le condizioni per rendere più flessibile l’offerta dovranno essere disciplinate nella LFPr.
In collaborazione con le organizzazioni competenti, il DEFR mantiene la facoltà di stabilire le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Come finora, queste esigenze riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione e i titoli. D’ora in poi il DEFR dovrà stabilire esigenze minime per l’offerta di formazione continua delle SSS (p. es. gli SPD) in materia di condizioni d’ammissione, durata e titoli. In questo modo, sarà possibile definire l’offerta di formazione continua delle SSS, analogamente a quanto avviene per le scuole universitarie (v. cap. 3.3).
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
La Confederazione non assume nuovi compiti; il progetto di legge non comporta alcuna modifica del tipo di finanziamento né del relativo importo. Di conseguenza, la compatibilità tra compiti e finanze non deve essere riorganizzata o rivalutata.
3.3 Questioni relative all’attuazione
Diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore» Già oggi il diritto alla denominazione viene conferito dalla SEFRI con il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS e integrato nella relativa decisione. Non sono richiesti adeguamenti a livello di ordinanza.
Gli operatori che offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto possono avvalersi della denominazione «scuola specializzata superiore». L’elenco delle professioni 54 della SEFRI funge da registro nel quale vengono inseriti tutti gli operatori autorizzati a usare questa denominazione.
Secondo l’articolo 64 LFPr in caso di violazione del diritto alla denominazione il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Titoli complementari per i titoli della formazione professionale superiore Per poter affiancare i titoli complementari ai titoli della FPS conseguiti mediante gli esami federali è necessario inserire un’apposita norma nell’OFPr. Per i cicli di formazione SSS è invece necessaria una modifica dell’OERic-SSS 55 in modo tale che in futuro sui diplomi SSS possano comparire sia il titolo sia il rispettivo titolo complementare.
Il trattamento delle persone che hanno conseguito un titolo FPS prima dell’entrata in vigore della modifica della LFPr non deve essere disciplinato a livello di ordinanza. Infatti, grazie alla nuova norma tutti coloro che sono autorizzati ad avvalersi di un titolo FPS protetto possono avvalersi anche del titolo complementare corrispondente. In compenso, non saranno rilasciati nuovi attestati o diplomi. È prevista una comunicazione destinata a studenti, candidati agli esami e datori di lavoro per confermare l’utilizzo dei titoli complementari accanto ai titoli protetti per i detentori di un attestato o di un diploma rilasciato prima dell’entrata in vigore della modifica della LFPr.
Conformemente all’articolo 64 LFPr, in caso di utilizzo non autorizzato del titolo complementare il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Inglese come ulteriore lingua degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori I titoli protetti a livello federale riportati nei regolamenti d’esame possono essere sanciti legalmente solo nelle lingue ufficiali. Pertanto, gli attestati professionali federali e i diplomi federali continueranno a essere rilasciati solo in queste lingue.
Sugli AFP e sui DF di coloro che hanno sostenuto un esame federale in inglese sarà inserita un’apposita menzione, con il duplice scopo di migliorare la trasparenza verso i datori di lavoro e di segnalare che nonostante il titolo sia stato conseguito in Svizzera non necessariamente la persona padroneggia una delle lingue ufficiali. Per poter inserire tale menzione occorre una modifica dell’OFPr.
Il regolamento d’esame è il documento su cui si basa lo svolgimento dell’esame. Gli organi responsabili che intendono organizzare i propri esami federali non solo nelle lingue ufficiali ma anche in inglese devono emanare il regolamento in inglese e farlo approvare dalla SEFRI.
Nell’ambito degli esami federali gli organi responsabili fungono da autorità incaricate dalla Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e PA 56). Per quanto riguarda le decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA, sono vincolati alle lingue ufficiali. Concretamente, le decisioni concernenti l’ammissione agli esami e il
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/ Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) 56 RS 172.021
superamento di questi ultimi devono continuare ad essere redatte in una lingua ufficiale. Lo stesso principio si applica ai rimedi giuridici (procedura di ricorso).
Flessibilizzazione dell’offerta di formazione continua (studi postdiploma SPD SSS) Nel quadro della presente revisione si rende necessaria la modifica dell’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) 57. Poiché in base alla modifica della LFPr gli studi postdiploma non saranno più sottoposti alla procedura di riconoscimento, tutti i requisiti e i criteri contenuti nell’OERic-SSS perdono la loro validità.
In base alla modifica della LFPr, d’ora in poi l’OERic-SSS dovrà disciplinare le condizioni d’ammissione, la durata e i titoli dell’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori. Rispetto agli attuali SPD SSS non è previsto alcun cambiamento per quanto riguarda l’obiettivo e il gruppo target dell’offerta, che deve rimanere orientata alla pratica e consentire agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un campo specifico, di acquisire conoscenze nuove applicabili in un altro campo d’attività o di impratichirsi nell’impiego di nuovi metodi e tecnologie. Il requisito per essere ammessi resta il conseguimento di un titolo del livello terziario.
Inoltre, nell’OERic-SSS l’offerta formativa potrebbe essere suddivisa in due livelli con una diversa durata in termini di ore di studio (p. es. affiancando agli studi postdiploma dei corsi postdiploma [CPD]). In questo modo le scuole specializzate superiori beneficerebbero di una maggiore flessibilità e sarebbero in grado di adattarsi più rapidamente agli sviluppi sul mercato del lavoro.
Inoltre, potrebbero continuare a utilizzare la denominazione «SPD SSS» anche senza la procedura di riconoscimento federale. Ciò dovrebbe essere adeguatamente sancito nell’OERic-SSS.
Durante la revisione dell’ordinanza sarà definita anche la gestione degli SPD in cure anestesia, cure intense e cure urgenti. Poiché già oggi questi studi sono altamente formalizzati, l’organo responsabile potrebbe decidere di dare loro una veste formale trasformandoli in esami professionali superiori.
57 RS 412.101.61
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Commento alle disposizioni della legge sulla formazione professionale (LFPr)
Art. 28 cpv. 1bis Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori in lingua inglese
Questa disposizione consente agli organi responsabili degli esami federali di andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro e crea condizioni di parità all’interno del livello terziario. Inoltre, si tiene conto del fatto che i titoli FPS sono orientati fondamentalmente al mercato del lavoro svizzero, dove le lingue ufficiali sono quelle dominanti e non devono essere estromesse.
Attualmente, secondo l’articolo 28 gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori possono svolgersi esclusivamente nelle lingue ufficiali. Infatti, né la legge né l’ordinanza sulla formazione professionale stabiliscono esplicitamente in quali lingue è possibile sostenere gli esami. Il fatto che gli esami federali possono essere offerti solo nelle lingue ufficiali trova il suo fondamento nell’articolo 70 della Costituzione federale 58 e nella legge sulle lingue 59. Quest’ultima disciplina l’uso delle lingue ufficiali e non prevede eccezioni per quanto riguarda il sistema formativo o le questioni di politica formativa. Con il nuovo capoverso 1bis si afferma esplicitamente che gli esami federali sono offerti nelle lingue ufficiali, precisando che possono essere offerti anche in inglese. Si tratta di un’opzione introdotta per gli organi responsabili. Gli esami federali devono sempre essere organizzati e banditi in tutte le lingue ufficiali, anche quando viene data la possibilità di sostenerli in inglese. I candidati possono scegliere la lingua in cui sostenere le prove. L’esame si svolge in tutte le lingue nelle quali i candidati hanno ottenuto l’ammissione. Se dopo la pubblicazione del bando e la procedura di ammissione vi sono candidati per una sola lingua d’esame, le prove dovranno svolgersi soltanto in quella lingua. Questa prassi viene adottata già oggi, indipendentemente dal fatto che si tratti dell’inglese o di una lingua ufficiale.
Nel contesto degli esami federali gli organi responsabili mantengono la loro funzione di autorità incaricate dalla Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e PA, RS 172.021) e sono tenuti a redigere le loro decisioni nelle lingue ufficiali conformemente all’articolo 5 PA. Concretamente, le decisioni concernenti l’ammissione agli esami e il superamento di questi ultimi devono continuare a essere redatte in una lingua ufficiale. Lo stesso principio si applica ai rimedi giuridici (procedura di ricorso). Tuttavia, gli organi responsabili sono liberi di far tradurre la corrispondenza con i candidati che hanno sostenuto l’esame in inglese. Nei regolamenti d’esame i titoli protetti a livello federale possono essere sanciti legalmente solo nelle lingue ufficiali. Non è prevista l’introduzione di un titolo protetto in inglese. Inoltre, la SEFRI rilascia gli attestati professionali federali e i diplomi federali soltanto nelle lingue ufficiali. Sui documenti dei candidati che hanno sostenuto un esame federale interamente in inglese verrà riportata un’apposita menzione, come stabilito dall’articolo 36 capoverso 2bis OFPr (modifica).
Se un organo responsabile vuole sfruttare l’opportunità di proporre un esame in lingua inglese, i documenti pertinenti – ovvero il regolamento d’esame e le direttive – devono essere emanati anche in inglese. I regolamenti vengono approvati dalla SEFRI. In proposito il capoverso 3 rimanda ai presupposti e alla procedura d’approvazione secondo l’articolo 28 60.
Art. 29 Scuole specializzate superiori
Nel nuovo capoverso 3 si stabilisce che d’ora in poi il riconoscimento federale sarà riservato ai cicli di formazione SSS e non più agli studi postdiploma. In collaborazione con le organizzazioni competenti, il DEFR stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Come finora, tali esigenze riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli.
58 RS 101 59 RS 441.1 Cfr. art. 28 cpv. 2 e 3 LFPr in combinato disposto con art. 25 e 26 OFPr.
Fino ad oggi anche gli studi postdiploma delle SSS dovevano essere sottoposti a una procedura di riconoscimento condotta dalla SEFRI. Gli SPD SSS appartengono alla formazione continua non formale e di regola non sono disciplinati dai programmi quadro d’insegnamento. Solo gli SPD SSS in cure anestesia, cure intense e cure urgenti si distinguono e, diversamente dalle altre offerte di formazione continua, si basano su un programma quadro d’insegnamento approvato dalla Confederazione. Pertanto, in caso di abolizione del riconoscimento federale, occorre trovare una soluzione alternativa. Si tratta di corsi che richiedono il possesso di un titolo di livello terziario in cure infermieristiche e che già oggi risultano altamente formalizzati. Per questo sarebbe possibile formalizzarli ulteriormente e convertirli in esami professionali superiori all’interno della FPS.
Per quanto riguarda invece gli altri SPD SSS, il fatto che debbano superare una procedura di riconoscimento limita la loro capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato del lavoro, con un conseguente svantaggio concorrenziale nei confronti delle offerte di formazione continua delle università (CAS, DAS e MAS). Eliminando la procedura di riconoscimento sarebbe possibile organizzarli in maniera molto più flessibile in virtù del loro carattere di formazione continua non formale. Tuttavia, gli unici enti autorizzati a offrirli resterebbero le scuole specializzate superiori con almeno un ciclo di formazione riconosciuto (cfr. art. 29 cpv. 3bis LFPr).
In base al capoverso 3bis il DEFR può stabilire esigenze minime per l’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori. Viene usata per la prima volta l’espressione «offerta di formazione continua» per dare la possibilità di proporre altri corsi oltre agli SPD SSS introducendo eventualmente anche una suddivisione o una gerarchia, analogamente a quanto avviene nelle scuole universitarie con i livelli CAS, DAS e MAS. L’offerta di formazione continua delle SSS dovrebbe essere strutturata in modo simile al settore accademico, con condizioni quadro comuni. Per questo le esigenze minime riguardano le condizioni d’ammissione, la durata e i titoli. Nel corso della modifica della LFPr l’offerta di formazione continua delle SSS sarà precisata nelle disposizioni esecutive dell’OERic-SSS.
Il capoverso 5 viene modificato in ragione del fatto che, in virtù del diritto alla denominazione sancito nell’articolo 29a LFPr, d’ora in poi non ci saranno più scuole specializzate superiori senza cicli di formazione riconosciuti. Pertanto, è sufficiente stabilire che i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole.
Art. 29a Diritto alla denominazione
Dalla revisione totale della LFPr del 13 dicembre 2002 il concetto di «scuola specializzata superiore» viene applicato agli istituti che offrono cicli di formazione SSS riconosciuti. Tuttavia, finora la denominazione «scuola specializzata superiore» non gode di alcuna protezione e può essere utilizzata anche dagli operatori che non dispongono di cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
Il capoverso 1 attribuisce agli istituti che hanno ottenuto il riconoscimento federale il diritto di chiamarsi «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore» e di affiancare questa denominazione al proprio nome. D’ora in poi quindi gli istituti potranno non solo conferire ai diplomati i titoli protetti dei relativi cicli di formazione, ma anche farsi chiamare «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore». Questo diritto è riservato agli istituti che offrono un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale. La procedura di riconoscimento prevede già oggi la verifica di determinati criteri e requisiti. Il diritto alla denominazione è tutelato mediante una disposizione penale
La nuova normativa è impostata consapevolmente in maniera poco rigida per dare maggiore visibilità alle SSS. Il diritto di usare la denominazione «scuola specializzata superiore» vale per l’intera offerta formativa. In questo modo la norma consente un’attuazione semplice e giuridicamente uguale per tutti gli istituti con almeno un ciclo di formazione riconosciuto.
Il diritto alla denominazione viene disciplinato a livello di legge in quanto comporta una limitazione della libertà economica. In futuro le scuole specializzate superiori in quanto istituzioni della formazione professionale superiore dovranno essere chiaramente riconoscibili sul mercato come operatori seri e affidabili. Il fatto di avere una denominazione protetta come le scuole universitarie aumenterà l’interesse
pubblico per un sistema formativo di alta qualità. Altri operatori possono partecipare liberamente al mercato, purché non dichiarino in modo abusivo di utilizzare una delle denominazioni protette e quindi di offrire corsi riconosciuti dalla Confederazione. Poiché prevede anche la verifica di aspetti istituzionali, il riconoscimento si presta bene come punto di raccordo con il diritto alla denominazione. Alle SSS non vengono così imposti nuovi ostacoli per potersi avvalere della denominazione protetta. La limitazione della libertà economica è ridotta al minimo in quanto giustificata da un interesse pubblico, proporzionata allo scopo e non lesiva di questo diritto fondamentale. D’ora in poi, sebbene non tutti gli istituti potranno definirsi «scuole specializzate superiori», ogni istituto potrà sottoporre i propri cicli di formazione alla procedura di riconoscimento per ottenere il diritto alla denominazione. I diplomi SSS, infatti, sono titoli formali del livello terziario. Attualmente, il diritto alla denominazione viene conferito tramite decisione dalla SEFRI in seguito al riconoscimento di un ciclo di formazione. A differenza del settore universitario, non è previsto alcun accreditamento istituzionale.
Il diritto alla denominazione aumenta la visibilità delle SSS, migliora la trasparenza sul mercato e rende più chiara la differenziazione rispetto agli altri operatori della formazione e agli altri istituti. Inoltre, si limita alle denominazioni nelle tre lingue ufficiali ovvero «Höhere Fachschule», «école supérieure» e «scuola specializzata superiore». In altre lingue non esiste una traduzione consolidata di «scuola specializzata superiore».
Il diritto alla denominazione sussiste finché l’istituto offre almeno un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale. Subordinando questo diritto all’esistenza di almeno un ciclo riconosciuto, l’attenzione rimane sull’offerta formativa e sui suoi contenuti. Inoltre, ciò permette di valorizzare l’orientamento al mercato del lavoro come tratto distintivo delle SSS, preservando nel contempo il sistema di garanzia della qualità (programmi quadro d’insegnamento), il riconoscimento dei cicli (verifica degli aspetti istituzionali) e la vigilanza cantonale sulle scuole.
Art. 44a Titoli complementari
Il capoverso 1 disciplina a livello di legge i titoli complementari protetti per coloro che possiedono un titolo della formazione professionale superiore ovvero «Professional Bachelor» (lett. a) e «Professional Master» (lett. b).
Solo i detentori di un titolo FPS sono autorizzati ad avvalersi dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master». Lo stesso vale per chi ha conseguito la qualifica prima dell’introduzione della norma. Naturalmente, è anche possibile utilizzare solo il titolo protetto e ognuno è libero di decidere se aggiungere o meno il titolo complementare. Tuttavia, non è consentito utilizzare il titolo complementare da solo, ossia senza citare il rispettivo titolo protetto o la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa (cfr. art. 63b).
Conformemente al capoverso 1 lettere a e b si usa «Professional Bachelor» se il titolo è stato conseguito mediante un esame federale di professione (APF) o al termine di un ciclo di formazione di una scuola specializzata superiore (diploma SSS) e «Professional Master» se il titolo è stato conseguito mediante un esame professionale federale superiore (diploma federale). I titoli complementari vengono assegnati in base al tipo di titolo (APF, DF o diploma SSS).
Sono stati concepiti intenzionalmente come semplici «complementi» da affiancare ai titoli nelle lingue ufficiali, già di per sé protetti. Nel mercato del lavoro svizzero le qualifiche e i titoli della FPS sono conosciuti e generalmente ben radicati. Grazie ai titoli complementari l’appartenenza al livello terziario può essere veicolata meglio e resa più visibile agli occhi dei datori di lavoro e della società in generale.
Secondo il capoverso 1 lettera a i titolari di un AFP e di un diploma SSS ricevono lo stesso titolo complementare, ovvero «Professional Bachelor». Di norma sono ammessi agli esami di professione e ai cicli di formazione SSS i titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di un’altra qualifica del livello secondario II. Pertanto, la differenziazione tra questi due titoli continua a essere veicolata tramite
il titolo protetto a livello federale nella rispettiva lingua ufficiale. L’utilizzo congiunto del titolo protetto nella sua forma completa e del titolo complementare garantisce la differenziazione (cfr. cpv. 2).
Il capoverso 1 lettera b stabilisce l’attribuzione del titolo complementare «Professional Master» ai titolari di un diploma federale. Ciò si deve alla classificazione degli EP e degli EPS stabilita all’interno dell’ordinanza sulla formazione professionale (cfr. art. 23 OFPr), in base alla quale i secondi si distinguono dai primi per i requisiti più elevati. Normalmente, infatti, per essere ammessi a un esame professionale superiore occorre aver già conseguito una qualifica di livello terziario e attestare un’esperienza professionale più lunga.
Il capoverso 2 stabilisce che, per garantire la differenziazione rispetto ai diplomi universitari, il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto nelle lingue ufficiali o con la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa. Questa norma si applica a tutti i detentori di un titolo FPS; a prescindere dal momento del conseguimento. Il titolo complementare deve essere collocato sempre dopo il titolo protetto:
capo carpentiere con attestato professionale federale (titolo protetto completo) Professional Bachelor (titolo complementare);
educatore sociale diplomato SSS (titolo protetto completo) Professional Bachelor (titolo complementare);
manager in logistica diplomato (titolo protetto completo) Professional Master (titolo complementare).
Questa impostazione garantisce la differenziazione rispetto ai diplomi universitari. Pertanto, si è deciso di scartare la variante introdotta in Austria e in Germania ovvero le denominazioni «Bachelor Professional» e «Master Professional».
D’ora in poi il rispettivo titolo complementare – «Professional Bachelor» o «Professional Master» – sarà riportato sugli attestati professionali e sui diplomi federali rilasciati dalla SEFRI. La stessa procedura sarà applicata ai diplomi SSS, rilasciati dalle scuole specializzate superiori. Riassumendo, il titolo protetto completo e il titolo complementare compariranno entrambi sugli APF, sui DF e sui diplomi SSS
I titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» saranno aggiunti anche alle denominazioni in inglese. Le denominazioni dei titoli in inglese compaiono sui supplementi ai diplomi.
Art. 63a Utilizzo illecito del diritto alla denominazione
Il diritto sancito dall’articolo 29a di chiamarsi «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore» è riservato agli operatori che offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto. Pertanto, in analogia con l’articolo 63 LPSU, che si applica esclusivamente alle scuole universitarie, l’articolo 63a LFPr prevede sanzioni penali per chi viola il diritto alla denominazione. Qualora un’azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti si avvalga della denominazione «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore», i responsabili dell’azienda sono puniti (cpv. 1). Il diritto alla denominazione si limita alle denominazioni nelle tre lingue ufficiali ovvero «Höhere Fachschule», «école supérieure» e «scuola specializzata superiore». In altre lingue non esiste una traduzione consolidata di «scuola specializzata superiore», come avviene invece nel settore accademico con il termine «università».
In caso di intenzionalità, il reato è punito con la multa fino a 100 000 franchi (cpv. 1). Si rinuncia a punire la violazione di un obbligo per negligenza, in conformità con le recenti decisioni del Parlamento 61.
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati segue in ampia misura le proposte del Consiglio federale relative a una nuova legge sui giochi in denaro (parlament.ch)
Per dimostrare facilmente l’intenzionalità, si consiglia alle autorità esecutive di limitarsi in un primo tempo a diffidare l’azienda inadempiente.
Rispetto all’articolo 63 LPSU l’entità della pena è stata ridotta per tenere conto del fatto che gli istituti della formazione professionale superiore sono molto più numerosi, e spesso molto più piccoli, rispetto a quelli del settore universitario.
Conformemente all’articolo 64 il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Il capoverso 2 dichiara applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 62 sul diritto penale amministrativo. Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo il capoverso 1 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (cpv. 3).
Art. 63b Utilizzo illecito di un titolo complementare
L’articolo 44a stabilisce che i titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» possono essere utilizzati soltanto insieme al titolo protetto completo. I titoli complementari non sono titoli «autonomi» e a sé stanti e il loro utilizzo «isolato» deve essere evitato per non confondere il mercato del lavoro. Nel contempo occorre fare attenzione a garantire la distinzione rispetto ai diplomi universitari e ad evitare il rischio di fare confusione. Chi utilizza un titolo complementare («Professional Bachelor» o «Professional Master») senza citare il rispettivo titolo protetto o la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa, può essere punito con una multa. L’importo massimo è di 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 del Codice penale svizzero 63).
Analogamente a quanto stabilito nell’articolo 63 LFPr (abuso di titoli) sono fatte salve le disposizioni penali della legge federale contro la concorrenza sleale 64. Conformemente all’articolo 64 il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 73 Disposizioni transitorie
I termini che figurano negli attuali capoversi 1, 3 e 4 vengono abrogati in quanto scaduti.
4.2 Commento alle disposizioni dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
Art. 36 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori in lingua inglese
I documenti ufficiali (APF e DF) sono rilasciati nelle tre lingue ufficiali, come recita il capoverso 2. Sui diplomi o sugli attestati professionali dei candidati che hanno sostenuto l’esame interamente in inglese è riportata un’apposita menzione, come stabilito dal capoverso 2bis. Si tratta di una misura di trasparenza, soprattutto nei confronti dei datori di lavoro che in molti casi, ad esempio in vista di una nuova assunzione, richiedono la prova del conseguimento di un titolo. La menzione indica chiaramente che l’esame non è stato sostenuto in una delle lingue ufficiali, bensì in inglese.
Il capoverso 2ter stabilisce che d’ora in poi gli attestati professionali federali e i diplomi federali menzioneranno il titolo protetto affiancato dal rispettivo titolo complementare, conformemente
62 RS 313.0 Codice penale svizzero, RS 311.0 LCSl, RS 241
all’articolo 44a LFPr. Agli attuali detentori di questi titoli non saranno rilasciati nuovi documenti. In caso di necessità la SEFRI può mettere a disposizione una nota informativa.
Art. 77 Contributi forfettari
I capoversi 3 e 4 dell’articolo 73 LFPr vengono abrogati. Pertanto, poiché viene a mancare la sua base, l’articolo 77 OFPr viene anch’esso abrogato.
Art. 78 Progetti di costruzione e locazioni
L’articolo 73 capoverso 3 LFPr viene abrogato. Pertanto, poiché viene a mancare la sua base, l’articolo 78 OFPr viene anch’esso abrogato.
5 Ripercussioni
Le ripercussioni sui diversi attori sono piuttosto limitate in quanto si tratta di ottimizzazioni che non apportano cambiamenti fondamentali al sistema. I titoli della FPS e le relative qualifiche non subiscono alcuna modifica. Inoltre, nessuna delle misure comporta spese maggiori o minori né richiede l’impiego di ulteriori risorse umane. Le misure possono essere realizzate nel quadro delle attuali competenze.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per la Confederazione il disciplinamento del diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore» non ha ripercussioni dirette. Le procedure di riconoscimento per i cicli di formazione in cui vengono verificati anche criteri istituzionali non subiscono cambiamenti.
Nemmeno l’introduzione dei titoli complementari per i titoli FPS comporta ripercussioni di rilievo. Il compito di rilasciare gli APF e i DF, nonché i supplementi ai diplomi, spetta alla SEFRI. Potenzialmente la domanda potrebbe crescere in ragione della maggiore attrattiva esercitata dai titoli, il che si tradurrebbe in un grosso aumento degli ordini. Mentre con i nuovi titoli complementari il rilascio di nuovi attestati e diplomi federali rimane esplicitamente escluso, le richieste a posteriori per l’ottenimento di supplementi ai diplomi potrebbero generare un maggiore onere amministrativo. Tuttavia, questa operazione è coperta dai costi che i richiedenti devono pagare per ottenere i supplementi.
Per la Confederazione l’introduzione dell’inglese come ulteriore lingua d’esame ha determinate ripercussioni in termini operativi. Infatti, la norma esige che vi siano all’interno della Confederazione le conoscenze linguistiche necessarie per verificare la correttezza dei regolamenti d’esame redatti in inglese e per esercitare la sorveglianza durante lo svolgimento degli esami. Entrambi i compiti possono essere adempiuti dalle strutture esistenti: il servizio linguistico anglofono della Cancelleria federale potrà infatti essere coinvolto nella revisione dei regolamenti redatti in inglese prima che vengano approvati dalla SEFRI. Poiché finora solo pochi organi responsabili hanno manifestato un’esigenza in tal senso, l’onere dovrebbe essere modesto.
Tuttavia, gli organi responsabili che scelgono di organizzare gli esami in inglese potrebbero andare incontro a un aumento dell’onere amministrativo e quindi anche dei costi. Dal momento che la Confederazione contribuisce ai costi per lo svolgimento degli esami federali, le spese a suo carico potrebbero subire un lieve incremento, coperto nel quadro budgetario esistente.
In seguito alla flessibilizzazione degli SPD SSS saranno abolite le procedure di riconoscimento durante le quali un esperto specializzato e un esperto con competenze pedagogico-didattiche esaminavano ogni SPD SSS per almeno cinque giorni all’interno di una procedura formativa. Questi costi vengono meno.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna
Nel settore della formazione professionale superiore la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni è disciplinata in modo chiaro. Il progetto di legge riguarda in primo luogo i compiti della Confederazione. Nel complesso, le ripercussioni sui Cantoni sono limitate.
Sia nel caso dei titoli complementari per i titoli della FPS sia in quello del diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore» il compito di perseguire penalmente gli illeciti spetta ai Cantoni. L’articolo 64 LFPr si riferisce infatti a tutte le disposizioni penali contenute nella legge.
Al contrario, l’introduzione dell’inglese come ulteriore lingua d’esame non riguarda i Cantoni perché la competenza in materia di disciplinamento, organizzazione, vigilanza e finanziamento degli esami federali spetta alla Confederazione.
Grazie alla flessibilizzazione degli SPD SSS i Cantoni vengono sgravati di un compito. Infatti, l’abolizione della procedura di riconoscimento fa decadere anche tutti i processi e i lavori correlati: i Cantoni non devono più esaminare le domande di riconoscimento degli SPD SSS né inoltrarle alla Confederazione. Di conseguenza, decade anche la vigilanza sullo svolgimento dei corsi.
Per quanto riguarda gli altri attori (Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni di montagna) non sono attese ripercussioni dirette legate alle singole misure. Tuttavia, per gli agglomerati e le regioni periferiche il rafforzamento della formazione professionale superiore è particolarmente positivo, dal momento che molte SSS si trovano al di fuori dei centri urbani e che a livello nazionale sono oltre 1000 gli operatori che offrono corsi di preparazione agli esami federali.
5.3 Ripercussioni per l’economia
Eventuali ripercussioni economiche del presente progetto di legge sono condizionate da incertezze e prevedibili soltanto sul lungo periodo. In linea di massima il rafforzamento della formazione professionale superiore può generare un aumento del numero di diplomati nel livello terziario, fattore molto importante per l’economia svizzera, dove in molti settori c’è un grande bisogno di personale altamente qualificato. Anche le aziende ne trarrebbero vantaggio.
Grazie alla loro chiara appartenenza al livello terziario, i titoli complementari per i titoli FPS possono incoraggiare i possessori di un attestato federale di capacità (AFC) a conseguire una qualifica superiore anche senza un attestato di maturità. In sinergia con le misure già adottate (p. es. il finanziamento orientato alla persona per i partecipanti ai corsi di preparazione agli esami federali) i titoli complementari possono contribuire ad aumentare il numero di diplomati del livello terziario.
Anche la possibilità di sostenere gli esami federali in inglese può aiutare a sfruttare meglio il potenziale di manodopera qualificata, a beneficio soprattutto di quei settori con un’alta percentuale di lavoratori stranieri e nei quali l’inglese è lingua di lavoro.
Gli SPD SSS rappresentano già oggi un’offerta di formazione continua utilizzata dal mondo economico. Spesso infatti, le oml e le aziende contribuiscono a impostare l’offerta formativa delle SSS. D’ora in poi, la flessibilizzazione degli studi postdiploma permetterà di adattare più facilmente i programmi alle tendenze e alle sfide del mercato del lavoro, con effetti positivi anche sulla capacità di sfruttare il potenziale di manodopera disponibile.
5.4 Ripercussioni per la società
Poiché la maggior parte dei titoli in ambito infermieristico appartengono alla FPS il settore sanitario, molto importante dal punto di vista sociale, è direttamente interessato da un rafforzamento della formazione professionale superiore. Il rafforzamento è quindi rilevante anche nel contesto dell’iniziativa sulle cure infermieristiche.
Per quanto riguarda i titoli complementari, questi ultimi possono contribuire a rendere più visibili i titoli FPS, soprattutto presso le aziende straniere, che non conoscono bene le qualifiche svizzere. In questo modo i diplomati vengono identificati come parte della popolazione che possiede un titolo del livello terziario, ricevendo così il riconoscimento e l'apprezzamento che meritano. Ciò può costituire un incentivo a conseguire un titolo di questo livello. Dal punto di vista dell’economia e della società l’aumento della partecipazione all’istruzione superiore è certamente auspicabile. Già dopo un anno dal conseguimento del titolo, il 50 % dei diplomati FPS rileva un effetto positivo in termini di stipendio e di carriera. Tuttavia, le misure in sé non comportano ripercussioni a livello finanziario (p. es. sulla retribuzione).
La possibilità di sostenere gli esami federali anche in inglese estende ulteriormente la platea dei beneficiari delle offerte della FPS.
5.5 Ripercussioni per l’ambiente e altre ripercussioni
Nessuna.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 63 della Costituzione federale (Cost.) la Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale. Queste prescrizioni includono la competenza di definire condizioni quadro per le scuole specializzate superiori.
Sebbene alcune delle novità introdotte vadano a toccare la libertà economica di cui all’articolo 27 Cost., viene rispettato il principio di proporzionalità (cfr. cap. 3.3.1 e il commento agli art. 29a e 63a LFPr).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Non sono coinvolti impegni internazionali del Paese.
6.3 Forma dell’atto
La forma dell’atto in vigore viene mantenuta in entrambi gli atti normativi.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a una delle soglie previste). Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Nel settore della formazione professionale (compresa la FPS) il disciplinamento è compito della Confederazione, che punta a introdurre standard uniformi. Nel campo degli esami federali, organizzati da oml attive a livello nazionale, la Confederazione è anche responsabile della vigilanza e del finanziamento. Nelle SSS, invece, questi due compiti spettano ai Cantoni. La ripartizione delle competenze è stata definita nella legge sulla formazione professionale del 2002 e non viene modificata dalle nuove disposizioni.
Il rispetto del principio dell’equivalenza fiscale è stato verificato nel 2018 con esito positivo 65.
6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi
Il progetto di legge non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi.
6.7 Delega di competenze legislative
Nell’articolo 29 capoverso 3 LFPr viene eliminata la competenza legislativa del DEFR in merito al riconoscimento degli studi postdiploma dispensati dalle SSS.
Con l’articolo 29 capoverso 3bis il DEFR mantiene la competenza di stabilire esigenze minime ma quest’ultima non è più limitata agli SPD, bensì estesa all’intera offerta di formazione continua delle SSS. Ciò consentirà di istituire diverse tipologie formative (cfr. cap. 3.3). La delega rimane al DEFR ma è formulata come disposizione facoltativa.
BSS (2018): Analisi sul finanziamento della formazione professionale rapporto commissionato dalla Segreteria di Stato per la formazione la ricerca e l’innovazione (SEFRI) nell’ambito del progetto «Formazione professionale 2030 – Visione e linee guida strategiche» (disponibile in tedesco e francese)
6.8 Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, il progetto non apporta alcuna modifica. Già oggi la SEFRI registra la lingua in cui i candidati scelgono di sostenere l’esame. Con l’aggiunta dell’inglese vi è semplicemente una lingua in più.
Elenco delle abbreviazioni
AFC Attestato federale di capacità APF Attestato professionale federale ASSS Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori Cost. Costituzione federale CSEC-N Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale CTFP Conferenza tripartita della formazione professionale DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DF Diploma federale EP Esame di professione EPS Esame professionale superiore FPS Formazione professionale superiore LFPr Legge federale sulla formazione professionale LPSU Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero OERic-SSS Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma OFPr Ordinanza sulla formazione professionale oml Organizzazioni del mondo del lavoro PA Legge federale sulla procedura amministrativa QNQ-FP Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SPD SSS Studi postdiploma delle scuole specializzate superiori SSS Scuola specializzata superiore SUP Scuola universitaria professionale