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Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 6 dicembre 2024

Modifica dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Indice

1 Situazione iniziale 3

1.1 Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari 3

1.2 Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche 3

1.3 Necessità di agire e obiettivi 3

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 5

3 Punti essenziali del progetto 5

3.1 Campo d’applicazione 5

3.2 La normativa proposta 5

4 Commento ai singoli articoli 6

5 Ripercussioni 9

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, per le città, gli

agglomerati e le regioni di montagna 9

5.2 Ripercussioni sull’economia 10

5.3 Ripercussioni sull’ambiente 10

6 Aspetti giuridici 10

6.1 Costituzionalità 10

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 10

6.3 Forma dell’atto 11

6.4 Protezione dei dati 11

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1 Situazione iniziale

1.1 Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari

Dopo che il 19 giugno 2020, nell’ambito della revisione del diritto della società anonima, il Parlamento aveva adottato un controprogetto indiretto all’iniziativa «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» 1 (cosiddetta iniziativa per multinazionali responsabili) precedentemente respinta 2, le disposizioni per una migliore protezione dell’essere umano e dell’ambiente sono state recepite nel Codice delle obbligazioni (CO) 3 e sono applicabili dal 1° gennaio 2022. Esse si suddividono in due ambiti normativi: (i) «Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964a‒964c CO) e (ii) «Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile» (art. 964j‒964l CO). Il Consiglio federale ha concretizzato le disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari attraverso l’adozione, il 23 novembre 2022, dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, entrata in vigore il 1° gennaio 2024 4.

1.2 Ordinanza concernente la relazione sulle questioni

climatiche La presente ordinanza di esecuzione concretizza il contenuto dell’obbligo di riferire su aspetti extrafinanziari riguardanti le questioni climatiche sancito dal CO. In tal modo si intende tenere conto del carattere prioritario e dell’urgenza che il contenimento del cambiamento climatico ha a livello nazionale e internazionale. Da un lato, con la ratifica dell’Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a dimezzare entro il 2030 le sue emissioni di gas serra rispetto al 1990. Dall’altro, con la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) 5, adottata il 30 settembre 2022 e la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2025, il diritto nazionale sancisce ora l’obiettivo climatico del saldo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050. La LOCli statuisce anche l’obiettivo di orientare i flussi finanziari nazionali e internazionali della piazza finanziaria svizzera verso tale obiettivo climatico. La Confederazione deve inoltre provvedere affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace al raggiungimento degli obiettivi climatici.

1.3 Necessità di agire e obiettivi

La presente modifica dell’ordinanza di esecuzione del 23 novembre 2022 persegue due obiettivi: 1. il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), di esaminare e, se necessario, di modificare la presente ordinanza al più tardi entro tre anni dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 1° gennaio 2027, nella prospettiva di rafforzare la comparabilità e l’eloquenza della relazione nonché tenendo conto degli sviluppi internazionali, in particolare nell’ambito della standardizzazione di quest’ultima a livello internazionale; 2. il 24 gennaio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di presentargli, d’intesa con il DATEC, entro fine 2024 una revisione dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche al fine di recepire i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi delle imprese del settore finanziario intesi a garantire l’attuazione degli obiettivi climatici sanciti dalla LOCli 6.

1 FF 2017 5405. Numero dell’oggetto 17.060 «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’am- biente». Iniziativa popolare. 2 Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’am-

biente» (RU 2021 846; FF 2017 325). 3 RS 220 4 RS 221.434 5 FF 2022 2403 6 FF 2022 2403

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Il mandato da adempiere entro fine 2024 a seguito della prevista entrata in vigore della LOCli implica che il riesame dell’ordinanza di esecuzione entrata in vigore il 1° gennaio 2024, e quindi applicabile solo da alcuni mesi, debba essere anticipato. Dalla verifica di un possibile rafforzamento della comparabilità e dell’eloquenza della relazione, anche in considerazione degli sviluppi internazionali, in particolare nell’ambito della standardizzazione della stessa a livello internazionale, sono emersi i risultati seguenti: l’ordinanza di esecuzione entrata in vigore nel gennaio 2024 ha introdotto l’obbligo di presentare una relazione sulle questioni climatiche in virtù delle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattare finanziario relative al clima («Task Force on Climate related Financial Disclosures»; cosiddette «raccomandazioni della TCFD»).

Il Financial Stability Board (FSB), che aveva fondato la TCFD, ha incaricato nel frattempo la fondazione «International Financial Reporting Standards» (IFRS), un organismo normativo internazionale, di monitorare i progressi compiuti con la comunicazione di informazioni relative al clima da parte delle imprese 7. Già il 26 giugno 2023 l’«International Sustainability Standards Board» (ISSB), l’organismo internazionale responsabile dell’elaborazione di standard in materia di comunicazione sulla sostenibilità, creato dalla fondazione IFRS, aveva pubblicato un primo standard globale sulle questioni climatiche (cosiddetto «ISSB S2») 8. Quest’ultimo è stato elaborato in base alle raccomandazioni della TCFD e le sostituisce 9.

Parallelamente, a inizio 2024 sono entrati in vigore i principi di rendicontazione di sostenibilità («European Sustainability Reporting Standards», ESRS) 10, emanati dalla Commissione europea sotto forma di atto delegato 11. Anche questi principi si basano sostanzialmente sulle raccomandazioni della TCFD, ma in aggiunta prevedono la cosiddetta doppia materialità, secondo cui la relazione non deve essere incentrata soltanto sulle questioni climatiche che potrebbero avere un impatto finanziario sul risultato d’esercizio di un’impresa, ma deve riferire anche in merito alle questioni climatiche che sono influenzabili dall’attività dell’impresa.

Nel quadro della conferenza sul clima COP28, il comitato direttivo sui dati climatici («Climate Data Steering Committee», CDSC), cui aderiscono sia la Commissione europea che la Svizzera, ha lanciato la «Net-Zero Data Public Utility» (NZDPU) 12, una piattaforma internazionale sui dati climatici di imprese e istituti finanziari liberamente accessibili al pubblico. La NZDPU si fonda sia sullo standard dell’ISSB che su quello dell’ESRS. Parallelamente, l’UE ha sviluppato l’«European Single Access Point» (ESAP), un punto di accesso unico europeo per rendere accessibili al pubblico le informazioni finanziarie e in materia di sostenibilità relative alle imprese e ai prodotti d’investimento dell’UE; l’avvio della piattaforma ESAP è prevista per il 2027 13.

Con la presente proposta di modifica dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche le esigenze dell’ordinanza continuano a seguire un approccio basato su principi, mentre la libertà di scelta in merito allo standard da adottare viene mantenuta, purché i requisiti minimi siano adempiuti. La revisione proposta non introduce però nuovi obblighi per le imprese interessate, dato che gli obblighi corrispondenti fanno capo alle pertinenti disposizioni del CO.

7 Cfr. TCFD

8 Cfr. IFRS S2 Climate-related Disclosures

9 TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2023 Status Report, 12 ottobre 2023

10 EFRAG, ESRS E1 Climate Change

11 Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la diret-

tiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di so- stenibilità

12 Net-Zero Data Public Utility

13 Cfr. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-european-

single-access-point.

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2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto

europeo L’UE ha modificato la direttiva 2022/2464/UE 14 esistente sulla rendicontazione societaria di sostenibilità («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) e l’ha posta in vigore da gennaio 2023. A differenza della normativa vigente in Svizzera, la direttiva europea estende il campo di applicazione a un numero maggiore di imprese che saranno ora tenute a provvedere a una rendicontazione ai sensi delle disposizioni della direttiva. Inoltre la direttiva europea prevede ora che la verifica corrente della rendicontazione sia affidata a un organo di revisione esterno. Il 2 dicembre 2022 il Consiglio federale ha riscontrato una necessità di adeguamento in tal senso della normativa svizzera e ha incaricato il DFGP, d’intesa con il DATEC, il DFF e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, di presentargli, entro luglio 2024, un progetto da porre in consultazione per allineare le disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari sancite dal CO alla direttiva 2022/2464/UE del 14 dicembre 2022. L’avamprogetto è stato approvato dal Consiglio federale il 26 giugno 2024. I contenuti della presente modifica di ordinanza non dipendono dalle decisioni prese in ambito europeo riguardo ai destinatari e alla verifica della rendicontazione.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Campo d’applicazione

Le disposizioni dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche sono destinate alle imprese tenute a presentare annualmente una relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo l’articolo 964a CO (cfr. art 1 dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche). Sono comprese le imprese che soddisfano cumulativamente le condizioni di cui all’articolo 964a capoverso 1 CO: • innanzitutto deve trattarsi di una «società di interesse pubblico» ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005 15 sui revisori. Vi rientrano le società con azioni quotate in borsa ai sensi dell’articolo 727 capoverso 1 numero 1 CO e gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 della legge del 22 giugno 2007 16 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), ovvero in particolare anche le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (ad es. banche e assicurazioni) o gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 17 sugli investimenti collettivi; • unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, devono avere almeno

500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua per due esercizi consecutivi;

• infine, sempre unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, devono superare per due esercizi consecutivi una somma di bilancio di almeno 20 milioni di franchi o una cifra d’affari di almeno 40 milioni di franchi. La revisione in corso delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari sancite dal CO (v. cap. 2) prevede di estendere significativamente la cerchia delle imprese interessate, in linea con il diritto europeo. Questo adeguamento legislativo estende automaticamente anche il campo di applicazione dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, non appena il disegno di legge entrerà in vigore.

3.2 La normativa proposta

Finora l’ordinanza stabiliva la presunzione secondo cui l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche era da considerarsi adempiuto se la relazione si basava sulle raccomandazioni della TCFD conformemente all’articolo 3. Nella normativa proposta questa presunzione viene 14 Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regola-

mento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità 15 RS 221.302 16 RS 956.1 17 RS 951.31

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mantenuta, ma all’articolo 3 si rinuncia alla menzione esplicita delle raccomandazioni della TCFD visto che la task force si è sciolta. Si rimanda invece alle norme internazionali che hanno integrato i contenuti delle raccomandazioni della TCFD. Il progetto proposto stabilisce pertanto la presunzione secondo cui l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche è adempiuto se la relazione è basata, conformemente all’articolo 3, sulla norma applicata nell’UE (ESRS S2) o su un’altra norma internazionale equivalente (in particolare lo standard ISSB) e se inoltre contiene un cronoprogramma (finora denominato «piano di transizione») che soddisfa i requisiti minimi elencati all’articolo 3 capoverso 3.

Il rimando a questi standard, che riassumono materialmente le raccomandazioni della TCFD cui si fa già riferimento nel diritto vigente, garantisce maggiore chiarezza alle imprese interessate per quanto riguarda l’adempimento dei loro obblighi di pubblicazione esistenti concernenti le questioni climatiche. La normativa proposta fornisce pertanto una precisazione della regolamentazione vigente senza stabilire nuovi obblighi per le imprese interessate.

Inoltre, già nel diritto vigente la relazione comprende una tabella di marcia, paragonabile agli obiettivi climatici svizzeri (art. 3 cpv. 3 lett. a dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche). Dal 1° gennaio 2025, nell’ordinanza sulla protezione del clima (OOCli) verranno precisati i requisiti minimi per le imprese dell’economia reale. I requisiti minimi basati su principi per le imprese dell’economia finanziaria vengono invece integrati nell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, conformemente al mandato del Consiglio federale. Questi requisiti precisano quindi la normativa vigente e consentono inoltre di accrescere la comparabilità e l’eloquenza della relazione.

Il progetto prevede in due ambiti disposizioni di attuazione specifiche in relazione al settore finanziario, segnatamente per le «imprese del settore finanziario» (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. b n. 1 e art. 3 cpv. 4). Queste disposizioni specifiche si rivolgono – partendo dal termine generico di «impresa» secondo l’articolo 964a capoverso 1 CO – alle imprese si qualificano come assoggettate alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, in particolare le banche, le assicurazioni e i gestori patrimoniali.

Nell’ordinanza vigente viene inoltre sostituito il termine «piano di transizione» con «cronoprogramma», in linea con il tenore dell’articolo 5 LOCli. I concetti «cronoprogramma» e «piano di transizione» sono quindi da intendersi come sinonimi e descrivono il percorso previsto fino al raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050. I cronoprogrammi o i piani di transizione affrontano in particolare i rischi di transizione, che costituiscono i rischi di maggiore impatto legati al clima per molte imprese. Essi contengono obiettivi e obiettivi intermedi per le emissioni di gas serra e menzionano attività specifiche per ridurre tali emissioni nell’attività dell’impresa e nella catena di creazione del valore. Per le imprese del settore finanziario, l’avamprogetto definisce requisiti minimi specifici, basati su principi, relativi ai cronoprogrammi per l’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima (art. 3 cpv. 3 lett. b n. 1). A causa della diversa natura dell’attività, tali requisiti si differenziano dai requisiti minimi previsti dall’ordinanza sulla protezione del clima per le imprese dell’economia reale (art. 3 P-OOCli) e i settori (art. 4 cpv. 2 P-OOCli).

L’entrata in vigore della modificata ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è prevista per il 1° gennaio 2026.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 3 Relazione sulle questioni climatiche basata su norme internazionali

L’articolo 3 concretizza, come nella norma vigente, la relazione sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoversi 1 e 2 CO nell’ambito climatico. Capoverso 1

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Con gli adeguamenti proposti si intende, da un lato, tenere conto dei pertinenti sviluppi internazionali e, dall’altro, definire i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi. A causa dello scoglimento della TCFD nell’ottobre 2023, il rimando esplicito alle raccomandazioni della TCFD è obsoleto e troppo restrittivo (v. n. 1.3). Di conseguenza la rubrica dell’articolo 3 ha ora un’accezione più ampia e indica che la relazione sulle questioni climatiche è basata su norme internazionali. Conformemente al capoverso 1, la relazione sulle questioni climatiche deve basarsi su una pertinente norma riconosciuta a livello internazionale o sulla norma relativa alla relazione sullo sviluppo sostenibile applicata nell’UE. A livello internazionale, con gli standard dell’ISSB sono stati pubblicati per la prima volta standard globali di rendicontazione sulla sostenibilità. Questi standard costituiscono norme di riferimento globali per la comunicazione di informazioni relative alla sostenibilità e garantiscono che le imprese seguano orientamenti uniformi a livello internazionale per la rendicontazione di informazioni sul clima. Il cosiddetto standard ISSB S2 statuisce la comunicazione di informazioni sui rischi e sulle opportunità legati al clima che potrebbero ragionevolmente influire sui flussi finanziari, sull’accesso ai mezzi finanziari o sul costo del capitale dell’impresa nel breve, medio o lungo termine. L’ISSB S2 non richiede di per sé la doppia materialità. Il principio della doppia materialità esige che le imprese valutino l’impatto negativo e positivo nonché l’impatto potenziale ed effettivo delle loro attività sull’ambiente e sulla società, considerando, nel contempo, l’impatto dei fattori esterni sulla propria redditività. Con il proposto obbligo di elaborare cronoprogrammi ai sensi dell’articolo 5 LOCli e degli articoli 3 e 4 P-OOCli, la doppia materialità viene tuttavia attuata concretamente e i requisiti esistenti in materia relativi all’allestimento di un piano di transizione (ora denominato «cronoprogramma») vengono riconfermati. Di conseguenza anche la rendicontazione secondo l’ISSB S2 deve considerare la doppia materialità e includere, come finora, un cronoprogramma per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero. Lo standard ESRS E1 applicato nell’UE stabilisce i requisiti generali da soddisfare nell’elaborazione di una relazione sullo sviluppo sostenibile. Inoltre, l’ESRS E2 determina la struttura e il contenuto degli standard tematici ESRS. Sia l’ISSB S2 che l’ESRS E2 recepiscono gli aspetti centrali delle raccomandazioni della TCFD e coprono ancora i quattro settori di rendicontazione: governance, strategia, gestione dei rischi nonché indicatori e obiettivi. Il settore chiave della governance si riferisce ai controlli e alle procedure di gestione e monitoraggio dei rischi e delle opportunità legati al clima, mentre quello della strategia fa riferimento alla gestione dei rischi e delle opportunità legati al clima. La gestione dei rischi è incentrata sui processi utilizzati per identificare, valutare, priorizzare e monitorare i rischi e le opportunità legati al clima e considera inoltre se e come questi processi sono integrati nella procedura generale di gestione dei rischi e quale sia il loro valore informativo per l’impresa. Il settore chiave sugli indicatori e obiettivi si riferisce alla performance di ciascuna impresa in relazione ai rischi e alle opportunità legati al clima, inclusi i progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi climatici. Capoverso 2

Questo capoverso precisa la portata della relazione statuita nel CO. Al fine di accrescere l’eloquenza e la comparabilità, la relazione sulle questioni climatiche deve essere per quanto possibile di tipo quantitativo; laddove possibile e opportuno, la relazione deve comprendere gli assunti, i metodi e gli standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità (come già stabilito dal vigente cpv. 4 lett. c). In particolare alla luce della revisione in corso delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari sancite dal CO e del previsto ampliamento del campo applicativo personale, è importante garantire un grado di proporzionalità adeguato nel quadro della relazione.

Capoverso 3

L’articolo 5 LOCli stabilisce che entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. A sostegno del raggiungimento di tale obiettivo, le imprese possono elaborare cronoprogrammi su base volontaria. Alcune imprese si impegnano già oggi a

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raggiungere un saldo netto pari a zero con l’adozione di standard facoltativi, come ad esempio quelli previsti dall’iniziativa che promuove la definizione di obiettivi su base scientifica («Science Based Targets-Initiative», SBTi) o dall’alleanza «Glasgow Financial Alliance for Net Zero» (GFANZ).

Il capoverso 3 statuisce, basandosi sull’articolo 5 LOCli, che la relazione sulle questioni climatiche contiene un cronoprogramma al fine di raggiungere un saldo netto delle emissioni pari a zero al più tardi nel 2050. In generale, il cronoprogramma deve essere compatibile con gli obiettivi climatici svizzeri secondo l’articolo 3 LOCli (lett. a) e riferirsi ai settori di attività rilevanti (lett. b).

L’OOCli definisce i requisiti minimi relativi a tali cronoprogrammi per le imprese dell’economia reale e i settori. Dal momento che sono soprattutto gli investimenti e i finanziamenti da parte delle imprese del settore finanziario ad avere un’incidenza sul clima e poiché il loro orientamento verso investimenti rispettosi del clima è sancito come obiettivo distinto nella LOCli, i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero imposti alle imprese del settore finanziario si distinguono da quelli previsti per le imprese dell’economia reale e i settori. Per questo motivo, al capoverso 3 lettera b numero 1 vengono precisati i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi per l’orientamento dei flussi finanziari delle imprese del settore finanziario verso investimenti rispettosi del clima, come previsto dall’articolo 9 LOCli. Il cronoprogramma deve comprendere, laddove possibile e opportuno, obiettivi di riduzione quantitativi, specifici per classi d’investimento e settori e scientificamente fondati nonché obiettivi per tutte le emissioni rilevanti di gas serra e obiettivi di sviluppo per le tecnologie rispettose del clima.

Visto che le opzioni di intervento sono diverse per le imprese del settore finanziario a seconda della classe d’investimento, ad esempio se immobili o portafogli azionari e obbligazionari sono posseduti direttamente, il cronoprogramma deve fare una distinzione per classe d’investimento. Soprattutto per quest’ultimo caso è inoltre fondamentale l’elaborazione di un cronoprogramma specifico per settori, poiché, a seconda del settore, le imprese in portafogio contribuiscono in misura diversa al riscaldamento climatico e il loro percorso verso il raggiungimento degli obiettivi climatici deve presentarsi in maniera differenziata.

Il cronoprogramma comprende anche le cosiddette emissioni «Scope 3», ovvero le emissioni indirette di gas serra lungo l’intera catena di creazione del valore prese in considerazione dall’impresa che comunica informazioni, quindi anche le emissioni a monte e a valle. Gli obiettivi di riduzione delle imprese del settore finanziario includono anche obiettivi per ridurre l’impatto climatico delle imprese nelle quali tali imprese del settore finanziario investono attraverso il mercato dei capitali oppure che esse finanziano o assicurano direttamente. Inoltre va osservato che gli obiettivi di riduzione descritti nel cronoprogramma si riferiscono all’attività, a livello di gruppo, di un’impresa finanziata e pertanto non si limitano alle emissioni prodotte in Svizzera. Laddove possibile e opportuno, vanno prese in considerazione anche le emissioni a monte e a valle delle imprese partecipate o finanziate.

In caso di modifiche considerevoli i cronoprogrammi devono essere aggiornati. Tuttavia, non è previsto un aggiornamento periodico, ad esempio annuale. È consigliabile che il percorso di riduzione includa obiettivi intermedi almeno per gli anni 2030 e 2040 compatibili con gli obiettivi climatici svizzeri e segua un andamento lineare tra questi obiettivi e a partire dal 2040 fino al 2050. Si raccomanda inoltre di stabilire per gli anni 2035 e 2045 anche obiettivi intermedi specifici per classi d’investimento e settori. Per l’elaborazione dei cronoprogrammi le imprese possono orientarsi alla migliore prassi internazionale, ad esempio ai lavori della task force per lo sviluppo di piani di transizione («Transition Plan Taskforce», TPT) presi in considerazione al momento della redazione del presente rapporto 18. I cronoprogrammi devono contenere

18 Transition Plan Taskforce

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anche informazioni a lungo termine relative alle misure pianificate, che considerino in particolare anche i settori quali la governance, la strategia, le risorse e la gestione dei rischi.

Capoverso 4

Questo capoverso corrisponde nei contenuti al vigente capoverso 4. Laddove possibile e opportuno, nell’attuazione della relazione sulle questioni climatiche secondo il capoverso 1, le imprese del settore finanziario sono tenute, in particolare, ad applicare analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari, ad esempio il test volontario della compatibilità climatica di cui all’articolo 30 P-OOCli, e a pubblicare i relativi risultati (cfr. cpv. 5 dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche attualmente in vigore).

Capoverso 5

Il capoverso 5 corrisponde letteralmente al vigente capoverso 6.

Art. 4 Pubblicazione

Capoverso 1

Come finora, la relazione sulle questioni climatiche deve essere integrata e pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a‒964c CO. Ora viene indicato esplicitamente che deve essere pubblicato anche il cronoprogramma secondo l’articolo 3 capoverso 3, essendo questo parte integrante della relazione sulle questioni climatiche.

Capoverso 2

Come finora, iI presente capoverso precisa, in riferimento alla relazione sulle questioni climatiche, la pubblicazione per via elettronica della relazione secondo l’articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO. La relazione deve continuare a essere pubblicata in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale, leggibile dall’essere umano e dalle macchine (ad es. «Extensible Business Reporting Language», XBRL). Pertanto non è sufficiente pubblicarla esclusivamente in un formato leggibile soltanto dalle macchine (ad es. PDF).

Capoverso 3

In base a questo nuovo capoverso, il formato elettronico dovrà consentire la pubblicazione su una piattaforma internazionale. In questo modo si tiene conto dei recenti progressi internazionali nell’ambito dello sviluppo di piattaforme e punti di accesso (in particolare NZDPU ed ESAP; v. n. 1.3).

Capoverso 4

L’obbligo di rendere accessibile il rapporto sulle questioni climatiche sul sito Internet dell’impresa è sancito in un capoverso separato (cpv. 4), anziché come finora nel capoverso 2 secondo periodo.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni,

per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna La presente ordinanza non ha ripercussioni a livello finanziario né sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. In particolare, l’ordinanza non istituisce alcuna nuova autorità (di vigilanza o di

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controllo). Gli obblighi riguardano esclusivamente le imprese interessate; alle autorità non sono conferiti nuove competenze né nuovi obblighi.

5.2 Ripercussioni sull’economia

I costi supplementari per l’economia sono risultati o risultano dai nuovi obblighi legali sanciti nel CO e dal numero delle imprese interessate. La presente ordinanza precisa unicamente gli obblighi di pubblicazione concernenti gli aspetti extrafinanziari conformemente al capo sesto del titolo trentesimosecondo CO, aggiornandoli e concretizzandoli rispetto alla versione vigente. Anche il numero delle imprese interessate è desumibile dal CO. L’ordinanza proposta non impone nuovi obblighi alle imprese interessate, ma li precisa soltanto. A livello di ordinanza, la normativa non causa dunque costi supplementari.

Non comprese nell’attuale definizione dell’articolo 964a CO, le PMI sono esonerate dall’obbligo di riferire sulle questioni climatiche. Possono tuttavia attuare gli obblighi dell’ordinanza su base volontaria. La revisione in corso delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari sancite dal CO prevede, tuttavia, un ampliamento del campo applicativo personale, che determina automaticamente anche un’estensione del campo di applicazione dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, non appena il disegno di legge entrerà in vigore. Ciò interesserà, in particolare, anche le PMI quotate in borsa, ma non le piccole imprese che rientrano nelle eccezioni previste dall’articolo 964b capoverso 1 AP-CO.

Il beneficio dell’ordinanza consiste in particolare nella disponibilità di dati eloquenti sulle questioni climatiche e sugli obiettivi climatici e compatibili con l’obiettivo svizzero del saldo netto pari a zero. Con gli adeguamenti proposti si tiene conto, nello specifico, degli sviluppi internazionali nell’ambito della standardizzazione, determinando un rafforzamento della comparabilità e dell’eloquenza della relazione.

5.3 Ripercussioni sull’ambiente

L’impatto positivo sull’ambiente auspicato con la presente ordinanza è raggiunto indirettamente con la precisazione delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari. Quanto più la pubblicazione dei rischi e dell’impatto sul clima derivanti dalle attività delle grandi imprese svizzere è eloquente e comparabile, tanto più gli investitori, i clienti, gli assicurati nonché le autorità politiche e di vigilanza potranno prendere decisioni informate. Ciò contribuisce a orientare i flussi finanziari verso attività più rispettose del clima.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La modifica dell’ordinanza si fonda, come l’ordinanza stessa, sull’articolo 964a e seguenti CO e sull’articolo 182 capoverso 2 Cost. (cfr. al riguardo il n. 1.8 del commento del 23.11.2022).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Con le modifiche proposte la Svizzera precisa il suo quadro giuridico, tenendo conto degli sviluppi internazionali nell’ambito della standardizzazione internazionale della relazione sulle questioni climatiche. Tuttavia, la Svizzera non ha assunto alcun impegno a livello internazionale nell’ambito della relazione sulle questioni climatiche. L’avamprogetto non pregiudica gli impegni internazionali della Svizzera e non ha alcuna incidenza diretta sugli accordi in vigore con l’UE.

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6.3 Forma dell’atto

La modifica riguarda l’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche.

6.4 Protezione dei dati

Il progetto non tratta questioni legate alla protezione dei dati.

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