Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico
Cancelleria federale CaF
Berna, 16 aprile 2024
Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico
Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la legge federale del 17 marzo 20231 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Con l’emanazione della LMeCA sono state create le basi legali sia per una trasformazione digitale efficace dell’Amministrazione federale sia per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e con terzi nell’ambito del Governo elettronico.
Nel dicembre del 2021 sono stati depositati due interventi parlamentari di identico te- nore: le mozioni Würth (21.4377) e Guggisberg (21.4490) intitolate «Dare slancio alla Svizzera promuovendo progetti faro digitali di interesse pubblico». Le due Camere hanno accolto la mozione Würth avallando così la proposta in tal senso del Consiglio federale. Nel corso delle deliberazioni sul progetto della nuova LMeCA il Parlamento ha deciso di creare una base legale sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico (art. 17 LMeCA) e quindi di te- nere conto della richiesta delle mozioni. Fra l’altro, il testo incarica il Consiglio federale di emanare le disposizioni d’esecuzione (art. 17 cpv. 3 LMeCA).
L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista il 1° gennaio 2025.
1.2 Basi legali
La base legale della nuova ordinanza è costituita dall’articolo 17 LMeCA. La LMeCA mira a disciplinare a livello di legge diversi aspetti della trasformazione digitale, soprat- tutto a creare i presupposti per la collaborazione tra diversi enti pubblici e per l’amplia- mento e l’ulteriore sviluppo dell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempi- mento dei compiti delle autorità (art. 1 LMeCA). Dato che la relativa disposizione è sancita nella legge, gli aiuti finanziari concessi in virtù dell’articolo 17 LMeCA devono avere un nesso con lo scopo enunciato nell’articolo 1 LMeCA. In altre parole, i progetti finanziati devono anche essere idonei a sostenere l’impiego di mezzi elettronici nell’adempimento dei compiti delle autorità.
1.3 Rapporto con la Strategia Svizzera digitale
Considerata l’ampia portata della trasformazione digitale e la formulazione aperta dell’articolo 17 LMeCA, ci si astiene deliberatamente dal definire nell’ordinanza quelli che potrebbero essere i principali ambiti tematici da promuovere (p. es. le infrastrutture o l’intelligenza artificiale). La Strategia Svizzera digitale2 del Consiglio federale tiene già conto delle dinamiche della digitalizzazione e viene aggiornata ogni anno con nuovi temi di particolare rilevanza. Nella procedura di selezione possono intervenire vari ope- ratori attivi nella digitalizzazione.
Nell’ordinanza uno dei cinque criteri di valutazione è rappresentato dal contributo pre- vedibile che un progetto può dare alla Strategia Svizzera digitale.
1 RS 172.019
2 digital.swiss
2 Punti essenziali del progetto
L’atto normativo posto in consultazione prevede una procedura di valutazione struttu- rata in due fasi: nella prima fase vengono scartati i progetti che non soddisfano tutte le condizioni per il promovimento; nella seconda i progetti che in linea di massima soddi- sfano le condizioni vengono valutati e classificati con un punteggio sulla base di cinque criteri di valutazione ponderati e coinvolgendo una giuria di esperti.
Alla fine della procedura, gli aiuti finanziari vengono concessi secondo l’ordine della graduatoria. Dato che le risorse messe a disposizione sono limitate, è probabile che non tutti i progetti possano essere sostenuti. I progetti che si trovano in fondo alla gra- duatoria non ricevono quindi aiuti finanziari, ma i richiedenti hanno la possibilità di ri- presentare il progetto l’anno seguente.
Gli aiuti finanziari della Confederazione si limitano a un finanziamento iniziale e non possono in alcun caso superare il 50 per cento dei costi del progetto. Il settore Trasfor- mazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF) può determinare a propria discrezione la quota percentuale dei costi di progetto. I progetti classificati più in alto nella graduatoria ricevono di regola una quota percen- tuale più elevata o pari a quella dei progetti classificati più in basso nella graduatoria.
3 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Oggetto
Articolo 1
La presente ordinanza ha per oggetto la concessione di aiuti finanziari per progetti di digitalizzazione conformemente all’articolo 17 LMeCA. In ragione della formulazione generale dell’articolo 17 LMeCA e del suo contenuto riguardante il diritto in materia di sussidi i requisiti relativi al grado di dettaglio delle disposizioni esecutive sono più se- veri. È necessario, da un lato, definire quali condizioni di promovimento devono soddi- sfare i progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico. Dall’altro, occorre disci- plinare nel dettaglio, conformemente a quanto disposto nella legge del 5 ot- tobre 19903 sui sussidi (LSu), anche i requisiti formali e materiali cui deve adempiere una domanda, nonché la procedura.
3 RS 616.1
Sezione 2: Condizioni, calcolo e durata
Articolo 2 Condizioni per la promozione
Capoverso 1
Conformemente all’articolo 17 LMeCA è possibile sostenere unicamente progetti di grande interesse pubblico. Le condizioni alle quali un progetto è ritenuto di grande in- teresse pubblico sono stabilite in questo articolo.
Lettera a: un finanziamento iniziale di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico permette di apportare un contributo importante e sostenibile alla trasforma- zione digitale della Svizzera. I progetti devono pertanto presentare una particolare por- tata affinché siano ritenuti di grande interesse pubblico e meritevoli di essere sostenuti. L’elenco non è esaustivo.
Numero 1: si intendono i progetti che sono in grado di innescare lo sviluppo di altri progetti di digitalizzazione fornendo in tal modo un impulso al processo di digitalizza- zione.
Numero 2: può trattarsi anche di progetti importanti dal punto di vista strategico come, ad esempio, i progetti che contrastano i ciberattacchi e contribuiscono così alla sovra- nità digitale della Svizzera.
Numero 3: la Strategia Svizzera digitale è una strategia del Consiglio federale che tiene conto della dinamica della digitalizzazione e che viene aggiornata ogni anno con nuovi temi centrali. L’obiettivo è garantire che in Svizzera l’intera popolazione benefici di una trasformazione digitale sostenibile e responsabile. Un nesso con la Strategia Svizzera digitale e i suoi temi centrali è possibile al momento dell’attuazione dell’articolo 17 LMeCA e consente un versamento strategico dell’aiuto finanziario. I progetti che pos- sono avere un nesso con la Strategia Svizzera digitale possiedono la portata particolare richiesta per essere promossi. Per la valutazione dei progetti presentati è inoltre rile- vante il contributo prevedibile del progetto alla realizzazione della Strategia Svizzera digitale nei temi centrali dell’anno in corso o dei due anni precedenti. I progetti con un nesso stretto con un tema centrale hanno quindi più possibilità di ricevere un aiuto finanziario.
Lettera b: vengono promossi soltanto i progetti di digitalizzazione che soddisfano l’ef- fettiva necessità della società e dell’economia di superare eventuali ostacoli digitali. Di conseguenza verranno promossi in modo mirato soltanto i progetti suscettibili di appor- tare un significativo valore aggiunto per la società o per l’economia. Ai sensi di questa disposizione, un valore aggiunto può risultare, ad esempio, dalla creazione di nuovi prodotti, applicazioni, servizi o processi, o dal miglioramento di quelli già esistenti. L’elenco non è esaustivo.
Numero 1: i gruppi di popolazione possono essere definiti sulla base di varie caratteri- stiche quali la lingua, la religione, l’età e il sesso o altre. La coesione tra questi gruppi di popolazione può essere rafforzata, ad esempio, da un progetto di digitalizzazione che promuova il sostegno reciproco. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un sostegno nell’affrontare le sfide linguistiche, amministrative, oppure legate all’età. I progetti pos- sono anche avere l’obiettivo di abbattere le barriere culturali o di favorire occasioni d’incontro tra i vari gruppi di popolazione.
Numero 2: proprio nel settore della digitalizzazione sussiste inoltre una grande neces- sità di recuperare terreno nella parità tra uomo e donna. Le donne sono fortemente sottorappresentate nel settore informatico e questo significa che i progetti di digitaliz- zazione sono stati abbozzati soprattutto da uomini e che la prospettiva di genere viene presa poco in considerazione. Per contrastare questa situazione, occorrerebbe pro- muovere nelle ragazze e nelle giovani donne l’interesse per le professioni principal- mente tecniche nel settore della digitalizzazione, ad esempio facilitando in modo mirato l’accesso al settore informatico. La concessione di aiuti finanziari secondo la presente ordinanza rappresenta pertanto anche una buona opportunità per promuovere i progetti che affrontano il problema degli svantaggi subiti attualmente dalle donne nel settore digitale. I progetti di digitalizzazione apporterebbero quindi un grande valore aggiunto se sono suscettibili di ridurre la disparità o se mirano a risolvere un problema che col- pisce fortemente le donne (p. es. nel settore sanitario o in materia di violenza digitale contro le donne).
Inoltre, la prospettiva di genere deve essere presa in considerazione per principio in tutti i settori e quindi in modo trasversale. Anche i progetti che non perseguono priori- tariamente un miglioramento in questo settore devono dimostrare in quale misura pos- sono contribuire a migliorare la parità tra uomo e donna o in quale misura la prospettiva di genere può essere almeno considerata. Tali progetti ricevono una migliore valuta- zione per il criterio esposto nell’articolo 7 lettera a rispetto a quelli che tralasciano la prospettiva di genere.
Numero 3: con la Strategia per uno sviluppo sostenibile 20304 il Consiglio federale ha definito le linee guida della sua politica in materia di sviluppo sostenibile fino al 2030 e sancisce quest’ultimo come esigenza per tutti i settori politici della Confederazione. La strategia fissa gli orientamenti strategici di politica interna ed estera con le relative prio- rità politiche. Anche la Strategia di cooperazione internazionale della Svizzera 2021– 20245 prevede un grande potenziale per uno sviluppo sostenibile mediante la digitaliz- zazione. La cooperazione internazionale della Svizzera mira a sfruttare il potenziale offerto dalle innovazioni tecnologiche per uno sviluppo sostenibile e per la riduzione della povertà, minimizzando al contempo i rischi derivanti da queste innovazioni. I pro- getti che danno un contributo a questa strategia apportano anche un valore aggiunto importante ai sensi di questa disposizione.
Numero 4: un grande interesse pubblico è insito anche nella promozione dell’autode- terminazione nello spazio digitale. L’autodeterminazione nello spazio digitale ingloba ad esempio gli sforzi sostenuti per conciliare l’utilizzo dei dati con l’esigenza della loro protezione. I progetti che apportano un miglioramento in tal senso vengono quindi rite- nuti meritevoli di essere sostenuti. Un contributo all’autodeterminazione nello spazio digitale può essere apportato anche con progetti che mirano a rimuovere le barriere nel campo della digitalizzazione permettendo, ad esempio, anche alle persone disabili di accedere agli strumenti e ai mezzi digitali.
Numero 5: la partecipazione democratica può essere ampliata, ad esempio, attraverso un progetto che coinvolga persone che finora hanno partecipato poco o nulla alla vita democratica, sensibilizzandole ad esempio sui loro diritti democratici o presentando loro le opportunità di partecipazione. Si può anche considerare l’opportunità di ampliare in modo efficace le opportunità di partecipazione nell’ambito di un’applicazione digitale.
4 https://www.are.admin.ch/are/it/home/nachhaltige-entwicklung/strategie/sne.html 5 https://www.eda.admin.ch/deza/it/home/strategie-21-24/nachhaltige-entwicklung/digitalisierung.html
Numero 6: nell’emanare la LMeCA, il legislatore si è anche posto l’obiettivo di sempli- ficare l’accesso a informazioni e dati. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito ap- plicando principi fondamentali come quello dei dati aperti (open data) o dei software a codice sorgente aperto (open source software), ai quali i progetti sostenuti devono in ogni caso attenersi (cfr. art. 13). È però anche ipotizzabile un progetto di digitalizza- zione che semplifichi l’accesso ad altri dati o informazioni, come ad esempio quelli che non sono soggetti alla LMeCA.
Numero 7: sono meritevoli di essere sostenuti i progetti che facilitano alle imprese l’ac- cesso alle prestazioni delle autorità, come ad esempio i progetti per la creazione di piattaforme di Governo elettronico che fanno risparmiare alle imprese tempo e risorse – che altrimenti verrebbero impiegate per le procedure amministrative – accelerandone così la trasformazione digitale. Ciò potrebbe inoltre includere anche il rilascio di dati delle autorità in una forma utilizzabile che favoriscono le innovazioni delle imprese. Le innovazioni possono essere promosse anche mediante piattaforme digitali sulle quali il mondo economico è connesso con le autorità.
Numero 8: vi rientrano in particolare progetti che migliorano la cibersicurezza delle im- prese.
Numero 9: sono compresi ad esempio i progetti che facilitano alle imprese le relazioni economiche con l’estero o che apportano un contributo per sfruttare al meglio il poten- ziale di forza lavoro interno.
Lettera c: data la disposizione sui sussidi sancita nella LMeCA, i progetti devono anche avere un nesso con lo scopo enunciato nella legge. Secondo l’articolo 1 LMeCA, la legge si prefigge di creare i presupposti per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità, nonché per l’ampliamento e l’ulteriore svi- luppo dell’impiego di mezzi elettronici che sostengono l’adempimento dei compiti delle autorità.
Un progetto di digitalizzazione deve dunque avere un nesso con l’adempimento di un compito delle autorità e favorire l’impiego di mezzi elettronici a sostegno dello stesso. Per compiti delle autorità si intendono sostanzialmente le attività sovrane della pubblica amministrazione. Per concretizzare il nesso con un compito delle autorità, è possibile prendere spunto anche dalla Strategia Svizzera digitale, in cui sono definiti cinque set- tori d’impatto sul lungo termine con una panoramica delle attività sovrane importanti per una Svizzera digitale. Nel momento in cui un progetto di digitalizzazione rientra in uno di questi settori d’impatto, dovrebbe sussistere un nesso sufficiente.
Lettera d: conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LMeCA vengono sostenuti i pro- getti che apportano risultati liberamente utilizzabili. Pertanto anche il fatto che i progetti possano fornire simili risultati costituisce una condizione per la promozione. L’entità del potenziale per l’ulteriore utilizzo di questi risultati viene in seguito ponderata nella valu- tazione del progetto secondo nell’articolo 7 lettera c.
Lettera e: i progetti di digitalizzazione proposti devono essere innovativi e presentare sostanzialmente nuovi elementi. I progetti possono però essere innovativi anche se si basano su quelli esistenti o sviluppano quelli esistenti in modo tale da apportare un miglioramento significativo. Più un progetto è innovativo, migliore sarà la sua valuta- zione (art. 7 lett. d).
Capoverso 2
Gli aiuti finanziari previsti nella presente ordinanza sono sussidiari rispetto ad altri aiuti finanziari della Confederazione. I progetti possono quindi essere sostenuti soltanto se non beneficiano di altri strumenti di promovimento federali. Ciò riguarda sia il periodo di sostegno sia il passato. Se in precedenza il progetto è stato sostenuto dalla Confe- derazione in virtù di un’altra base legale, questa norma di diritto speciale prevale su quelle della LMeCA, anche se le prestazioni di sostegno sono risultate più basse o sono state sospese. Ciò è possibile, ad esempio, se anche la suddetta norma di diritto speciale prevede «soltanto» un finanziamento iniziale o se al beneficiario è stata richie- sta la restituzione degli aiuti finanziari sulla base di una delle fattispecie di cui agli arti- coli 28 o 29 LSu.
Esistono differenti strumenti per promuovere progetti di digitalizzazione. L’articolo 17 LMeCA sancisce che il progetto non sia sostenuto attraverso altri strumenti di promo- vimento della Confederazione. Vi rientrano tutti gli aiuti finanziari concessi da un’unità amministrativa centrale o decentralizzata dell’Amministrazione federale. Ne fanno parte ad esempio le promozioni di progetti innovativi di Innosuisse, il programma di promozione volto a sostenere progetti di digitalizzazione nel settore energetico dell’Uf- ficio federale dell’energia (UFE) o anche i progetti di ricerca accademici del Fondo na- zionale svizzero per lo sviluppo delle conoscenze e della comprensione in relazione con le tecnologie digitali e le loro applicazioni.
L’attuazione di questa disposizione va agevolata chiedendo più volte ai richiedenti di confermare, anche mediante autodichiarazione, di avere rispettato questo presupposto di base (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. i e art. 12 lett. 4).
Articolo 3 Calcolo degli aiuti finanziari
Capoverso 1
I costi di progetto computabili devono essere esposti al momento della presentazione della domanda. Gli aiuti finanziari non possono eccedere il 50 per cento dei costi effet- tivamente risultanti e computabili. In linea di massima le rate vengono versate nel mo- mento in cui le spese diventano imminenti (cfr. art. 23 cpv. 1 LSu). Tale condizione deve essere quindi osservata ogni volta che viene effettuato un versamento rateale. Spetta al beneficiario degli aiuti finanziari documentare i costi effettivamente insorti.
Capoverso 2
Gli aiuti finanziari accordati in virtù della presente ordinanza servono a fornire un finan- ziamento iniziale e coprono dunque unicamente la fase di sviluppo e messa a punto di un progetto di digitalizzazione. La durata del sostegno deve inoltre essere limitata a quattro anni (cfr. art. 4). I costi sono inoltre computabili soltanto se sono necessari per realizzare il progetto.
I costi computabili durante il periodo di sostegno sono pertanto elencati a titolo esem- plificativo. Questo elenco non è esaustivo e serve da aiuto per i richiedenti.
Lettera a: con il termine pianificazione s’intendono tutti i costi legati alla pianificazione del progetto, in particolare quelli sostenuti per adempiere quanto prescritto dall’arti-
colo 5 capoverso 3 lettera b. I lavori di pianificazione effettuati in vista della presenta- zione di una domanda possono quindi essere computati, a condizione che l’onere ri- chiesto possa essere chiaramente dimostrato e appaia proporzionato. Tale condizione deve essere valutata tenendo soprattutto in considerazione l’articolo 26 capoverso 1 LSu, che vieta di effettuare acquisti di una certa importanza prima che sia garantito l’aiuto finanziario. Inoltre possono essere computati anche gli altri costi di pianificazione dopo l’ottenimento di un eventuale aiuto finanziario.
Nella categoria delle spese per il coordinamento è compresa la concertazione di sin- gole attività in vista della realizzazione del progetto.
Sono inoltre computabili tutti i costi necessari per la realizzazione del progetto. In que- sta categoria rientrano ad esempio i costi per dotare il progetto del materiale, dei ser- vizi, degli strumenti di esercizio e di lavoro necessari, oltre che dei diritti e delle infor- mazioni provenienti da terzi. Ne fanno parte anche i costi per propri sviluppi o i costi d’esercizio relativi alla realizzazione, non però i costi per la manutenzione e l’esercizio di infrastrutture esistenti (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. b).
Lettera b: i costi per gli studi, le rilevazioni di dati e le valutazioni possono essere com- putati a condizione che siano stati predisposti dai responsabili del progetto e che ab- biano un legame con lo stesso. Se gli studi, le rilevazioni di dati o le valutazioni sono già stati eseguiti o commissionati prima della concessione degli aiuti finanziari, i costi possono essere computati soltanto in misura limitata secondo le disposizioni dell’arti- colo 26 capoverso 1 LSu.
Lettera c: la gestione del progetto serve a supportare l’organizzazione, la realizzazione e il controllo successivo dello stesso. Si tratta di fare in modo che gli obiettivi definiti nell’ambito del progetto vengano conseguiti nel miglior modo possibile. Tale intento può essere realizzato attraverso una pianificazione di progetto ottimale e lo strumento adatto di gestione di progetto. Gestione del rischio significa valutare costantemente gli eventi, le azioni e gli sviluppi che potrebbero ostacolare un progetto o il raggiungimento dei suoi obiettivi oppure comprometterne la realizzazione.
Capoverso 3
In questa sede sono elencati i costi non computabili:
Lettera a: non sono computabili tutte le imposte o le altre tasse statali legate al progetto, tutte le spese associate all’acquisizione di mezzi di finanziamento supplementari e nemmeno gli interessi calcolatori che avrebbero potuto essere realizzati con i fondi disponibili.
Per ammortamenti si intendono tutte le perdite di valore in corso e programmate legate all’utilizzo. Tali perdite non possono essere computate e neppure le maggiorazioni cal- colate per utili o per rischi.
Lettera b: i costi computabili sono limitati alla fase di sviluppo e messa a punto di un progetto. Una volta che un progetto è stato realizzato, ovvero si è ottenuto un risultato, i costi per l’esercizio e la manutenzione delle infrastrutture e dei sistemi informatici esi- stenti, per fare un esempio, non sono più computabili.
Articolo 4 Durata del sostegno
Gli aiuti finanziari sono intesi fornire un finanziamento iniziale una tantum a progetti di digitalizzazione e sono limitati alla fase di sviluppo e messa a punto di un progetto. Anche la durata del sostegno è limitata a un periodo di quattro anni. Il termine inizia a decorrere con la decisione di versare gli aiuti finanziari. Se dopo quattro anni un pro- getto non ha ancora potuto essere realizzato, le ulteriori rate non vengono più pagate e la rata ancora impagata a quel momento verrà versata con la pubblicazione dei risul- tati.
Sezione 3: Procedura
Articolo 5 Domanda
Capoverso 1
Il settore TDT della CaF è competente per il coordinamento della trasformazione digi- tale in seno all’Amministrazione federale. È il centro di competenza della Confedera- zione per le questioni trasversali riguardanti la digitalizzazione e, in questo contesto, è anche responsabile della Strategia Svizzera digitale. La sua visione globale sui vari aspetti della digitalizzazione gli permette di concedere aiuti finanziari che, conforme- mente alla presente ordinanza, sono volti a promuovere progetti di digitalizzazione.
Capoverso 2
Le domande per l’ottenimento degli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza possono essere presentate ogni anno entro il 31 ottobre. Informazioni aggiuntive sa- ranno rese disponibili sul sito Internet del settore TDT della CaF.
Capoverso 3
Il settore TDT della CaF mette a disposizione un formulario elettronico per la presenta- zione delle domande. Se una domanda è incompleta, il settore TDT della CaF accorda un breve periodo di tempo supplementare per completarla, anche se il termine di pre- sentazione è già scaduto.
Lettera a: la domanda deve innanzitutto fornire indicazioni sull’identità del richiedente e su chi sarà il beneficiario dell’aiuto finanziario. A tenore dell’articolo 17 capoverso 1 LMeCA, possono ottenere un aiuto finanziario ai sensi della presente ordinanza le or- ganizzazioni pubbliche e private. La nozione è stata deliberatamente definita in ma- niera ampia, in modo che la cerchia dei potenziali destinatari sia quanto più ampia possibile. Le restrizioni sono piuttosto riferite al progetto (p. es. sussidiarietà, grande interesse pubblico, riferimento all’art. 1 LMeCA). Se un’organizzazione non ha una pro- pria personalità giuridica, la domanda deve essere presentata da un possibile soggetto giuridico in sua vece.
In generale, la LMeCA mette a disposizione di Cantoni e Comuni altri strumenti di fi- nanziamento: è il caso, in particolare, degli aiuti finanziari previsti nell’articolo 7 LMeCA o del finanziamento iniziale per progetti nell’ambito dell’Agenda nazionale per le infra-
strutture e i servizi di base (agenda ADS)6 previsto nell’articolo 16 LMeCA. La formula- zione aperta dell’articolo 17 LMeCA permette tuttavia ai Cantoni, ai Comuni o ad altri enti di diritto pubblico di beneficiare pure degli aiuti finanziari concessi ai sensi della presente ordinanza. Ne sono invece escluse le unità amministrative centrali e decen- tralizzate dell’Amministrazione federale, che per definizione non possono percepire aiuti finanziari della Confederazione (cfr. art. 3 cpv. 1 LSu in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 3 LOGA).
Lettera b: l’idea di progetto deve essere presentata in modo comprensibile e formulata in un obiettivo di progetto. Ai fini della valutazione, è inoltre un vantaggio disporre di una descrizione e di una pianificazione del progetto che siano già quanto più possibile dettagliate. Le principali tappe della fase di sviluppo e messa a punto devono essere definite in modo che la pianificazione sia comprensibile e siano date possibilità di con- trollo.
Lettera c: i richiedenti devono spiegare le ragioni per cui ritengono che il loro progetto soddisfi le condizioni per la promozione di cui all’articolo 2. Siccome alcune condizioni per la promozione sono al contempo anche criteri di valutazione, i richiedenti possono presentare qui le proprie argomentazioni in modo da influire positivamente sulla valu- tazione.
Lettera d: l’esistenza di un nesso con la Strategia Svizzera digitale può soddisfare il criterio dell’importanza particolare richiesta nell’articolo 2 capoverso 1 lettera a, ma è soltanto un esempio e non quindi una condizione imperativa per la promozione. Al con- trario, un eventuale contributo a un tema centrale della Strategia Svizzera digitale è un criterio di valutazione conformemente all’articolo 7 lettera b, pertanto in questa sede deve essere anche indicato se il progetto è suscettibile o meno di apportare un simile contributo.
Lettera e: già al momento della presentazione della domanda occorre indicare in che modo, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, saranno pubblicati i risultati. Occorre in particolare comunicare per quanto possibile i formati e le piattaforme utiliz- zati.
Lettera f: al momento della presentazione della domanda le indicazioni sui costi com- plessivi, e in particolare quelle sui costi della fase di sviluppo e messa a punto, sono una stima. Già a quel momento è tuttavia necessario che il loro livello di dettaglio sia il più alto possibile, affinché la decisione possa essere resa con le condizioni necessarie. Se necessario, anche la stima dei costi deve essere suffragata da offerte concrete.
Nel presentare un business plan e una pianificazione della liquidità, i richiedenti devono indicare, da un lato, fino a che punto il progetto è in grado di sopravvivere durante la fase di sostegno, quali pagamenti sono necessari e quando. Dall’altro, il business plan deve anche indicare come verrà finanziato l’esercizio una volta che il progetto sarà realizzato.
Lettera g: nella domanda occorre inoltre indicare l’importo dell’aiuto finanziario richiesto e in che misura è rispettata la condizione prevista all’articolo 3 capoverso 1.
Lettera h: al momento della presentazione della domanda devono essere elencati tutti gli attori direttamente e indirettamente coinvolti nel progetto. Oltre a fondi provenienti 6 www.digitale-verwaltung-schweiz.ch > Attuazione > Agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell’Amministrazione digitale Svizzera» (agenda ADS)
da privati, la partecipazione finanziaria di terzi può comprendere anche contributi di promozione e aiuti finanziari di Cantoni o Comuni.
Lettera i: dato che ai sensi della presente ordinanza gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto se il progetto non riceve o non ha ricevuto in passato altri aiuti finan- ziari della Confederazione, la domanda deve includere un’autodichiarazione in tal senso. Inoltre, la sussidiarietà deve essere garantita non soltanto al momento della presentazione della domanda. Potrebbe anche succedere che per un progetto siano state depositate diverse domande per l’ottenimento di fondi federali. Nella domanda va pertanto acclusa una garanzia scritta in cui il richiedente attesta che, durante il periodo di sostegno definito all’articolo 4, non accetterà altri aiuti finanziari della Confedera- zione.
Lettera j: le indicazioni permettono al settore TDT della CaF di controllare la sussidia- rietà. Per ragioni di coordinamento occorre indicare anche le domande per l’otteni- mento di aiuti finanziari dei Cantoni (cfr. art. 8 LSu).
Lettera k: la fattibilità giuridica deve indicare se vi sono eventuali ostacoli giuridici che potrebbero impedire la realizzazione di un progetto. Oltre che da disposizioni riguar- danti il diritto d’autore, tali ostacoli potrebbero risultare, ad esempio, da restrizioni le- gate alla protezione dei dati, che devono essere prese in considerazione nella valuta- zione del progetto.
La fattibilità economica è data dalla capacità di un progetto di garantire le risorse finan- ziarie necessarie per realizzare con successo le attività pianificate e conseguire gli obiettivi desiderati. Una pianificazione dettagliata del budget e previsioni finanziarie realistiche sono elementi essenziali per valutare l’attuabilità economica di un progetto.
La fattibilità tecnica tiene conto della capacità di un progetto di approntare le infrastrut- ture tecniche, le risorse e le competenze necessarie per implementare in modo effi- ciente ed efficace le attività pianificate. Ciò include la disponibilità di tecnologie, soft- ware e hardware appropriati e la possibilità di avvalersi di personale qualificato. Una valutazione dell’attuabilità tecnica terrà anche conto dell’integrazione di tecnologie o soluzioni pianificate in sistemi esistenti, così come della garanzia dell’interoperabilità.
Lettera l: in qualità di ente finanziatore, per la Confederazione è importante sapere se un progetto è esposto a rischi importanti e se, una volta conclusa la fase di sviluppo e messa a punto, potrà essere finanziariamente autosufficiente. Nella domanda vanno pertanto indicati i potenziali rischi inerenti al progetto e le misure che si prevede di adottare per la riduzione dei rischi. Va anche indicato in che misura dopo la realizza- zione il progetto sarà proseguito e l’esercizio finanziato.
Capoverso 4
Dopo aver ricevuto una domanda, il settore TDT della CaF può chiedere che gli siano forniti indicazioni e documenti supplementari. Può trattarsi comunque unicamente di indicazioni o di documenti necessari per la valutazione del progetto o per l’esame dei presupposti stabiliti nell’ordinanza. Potrebbe succedere, ad esempio, che una do- manda non specifichi in modo sufficientemente dettagliato i costi computabili e che alcune offerte devono essere presentate successivamente. La disposizione è volta a consentire una valutazione adeguata e obiettiva delle domande ricevute.
La trasmissione delle indicazioni e dei documenti successivamente richiesti non deve avvenire entro la scadenza del termine di presentazione della domanda. Dato però che i richiedenti desiderano che i progetti siano valutati rapidamente, è necessario che la richiesta di complemento venga soddisfatta entro un lasso di tempo relativamente breve.
Articolo 6 Verifica delle condizioni per la promozione
Capoverso 1
In linea di principio una domanda viene verificata in due fasi. Nella prima fase il settore TDT della CaF verifica l’adempimento delle condizioni per la promozione di cui all’arti- colo 2. Se non le soddisfa, il progetto viene scartato già in questa fase.
Capoverso 2
Nella seconda fase tutti gli altri progetti vengono sottoposti per consultazione a una giuria di esperti.
Articolo 7 Valutazione dei progetti
Con questa disposizione viene definito un ordine di priorità secondo l’articolo 13 LSu. Siccome non sussiste un diritto all’ottenimento di aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza e gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto nei limiti dei mezzi disponibili, le domande devono essere valutate e priorizzate in funzione di determinati criteri (art. 13 cpv. 2 LSu) assegnando un punteggio e stilando alla fine una graduatoria corrispondente (cfr. art. 8 cpv. 2).
Lettera a: questo criterio corrisponde alla condizione di cui all’articolo 2 lettera b. Oc- corre valutare in questa sede il valore aggiunto prevedibile per la società o per l’eco- nomia. L’elevata ponderazione sottolinea la volontà di sostenere quei progetti che pos- sono apportare il massimo valore aggiunto possibile.
Lettera b: viene valutato il contributo prevedibile del progetto alla realizzazione della Strategia Svizzera digitale (v. anche commento all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 3). Per la valu- tazione sono rilevanti però esclusivamente i temi centrali dell’anno in corso e dei due anni precedenti. Se un progetto da valutare non presenta un nesso con un perti- nente tema centrale, non riceve punti per questo criterio.
Lettera c: il libero utilizzo dei risultati deve essere garantito per tutti i progetti (cfr. art. 13). In questa sede viene però valutato il potenziale per l’ulteriore utilizzo dei risultati. In altre parole, l’obiettivo è promuovere progetti che vantano un grado di riuti- lizzo elevato, ad esempio poiché sono idonei a implementare un’applicazione a vari livelli dello Stato, unificando o semplificando così l’adempimento di un compito delle autorità. Anche i progetti con un elevato potenziale di ulteriore sviluppo possono otte- nere un punteggio elevato per questo criterio.
Lettera d: nell’ambito di questa disposizione si valuta in che misura il progetto di digita- lizzazione abbia il potenziale per mettere a punto nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l’economia e la società nel settore della digitalizzazione. Anche progetti 12/22
che hanno carattere esemplare e sono in grado di innescare lo sviluppo di altri progetti di digitalizzazione ricevono una valutazione molto elevata per questo criterio.
Lettera e: con questo criterio viene favorita la concorrenza sui prezzi. Progetti efficienti che hanno un grande impatto con piccoli contributi finanziari possono quindi essere privilegiati. Sotto questo aspetto ricevono più punti anche i progetti che presentano una quota percentuale dei costi computabili inferiore a quella prevista dall’articolo 3 capo- verso 1.
Articolo 8 Decisione sulla concessione di aiuti finanziari
Capoverso 1
Il settore TDT della CaF decide sulla concessione di aiuti finanziari dopo aver consul- tato la giuria di esperti. Sulla base del versamento annuo degli aiuti finanziari e dell’in- teresse pubblico a una rapida comunicazione, è previsto che il settore TDT della CaF decida per quanto possibile in breve tempo, ovvero di regola entro sei mesi dopo la scadenza del termine d’inoltro, sulla concessione di aiuti finanziari.
Capoverso 2
Conformemente all’articolo 13 LSu viene introdotto in questa disposizione un ordine di priorità, secondo il quale i progetti presentati saranno valutati. Tale ordine corrisponde ai criteri di valutazione di cui all’articolo 7. Il settore TDT della CaF allestisce una gra- duatoria tenuto conto del punteggio ottenuto secondo l’articolo 7.
Capoverso 3
I progetti che sono stati valutati come validi devono essere preferiti agli altri progetti e ottengono quindi una quota percentuale ai costi di progetto computabili più elevata o almeno uguale. Le differenze percentuali all’interno della graduatoria possono variare di anno in anno e possono anche dipendere dai mezzi disponibili. Ad esempio, i progetti con 80 – 100 punti ricevono una quota del 50 per cento dei costi di progetto computa- bili, quelli con 60 – 79 punti il 40 per cento, quelli con 50 – 59 punti il 30 per cento e così di seguito.
Capoverso 4
I progetti sono tuttavia vincolati alla richiesta inoltrata. La quota percentuale attribuita secondo il capoverso 3 non corrisponde pertanto sempre a quella effettivamente con- cessa. Se, secondo l’esempio riportato nel capoverso 3, un progetto ha richiesto una quota percentuale del 30 per cento ai costi di progetto computabili, esso otterrà il 30 per cento anche se ottiene 100 punti. Per i progetti susseguenti la quota percentuale con- cessa del 30 per cento non è però determinante, ragione per cui in un simile caso un progetto posizionato più in basso nella graduatoria può ottenere una quota percentuale più alta.
Gli aiuti finanziari sono inoltre limitati ai mezzi stanziati e disponibili. Le domande di aiuti finanziari devono quindi affrontare un concorso, nel quale sono selezionati i con- cetti o i progetti migliori. Se i mezzi non sono sufficienti per sostenere tutti i progetti, le domande posizionate in basso nella graduatoria vengono respinte (cfr. anche art. 13 cpv. 5 LSu). 13/22
Capoverso 5
Per ogni domanda viene emessa una decisione formale sulla concessione o non con- cessione dell’aiuto finanziario che può essere impugnata. Il contenuto di tale decisione di aiuto finanziario è conforme agli articoli 17 e 18 LSu.
Se la domanda dei richiedenti può essere accolta solo in parte in quanto viene con- cessa solo una quota percentuale più esigua dei costi di progetto computabili, prima di emettere la decisione i richiedenti vengono sentiti conformemente all’articolo 30 capo- verso 1 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA). Al riguardo viene data loro la possibilità di ritirare la loro domanda.
Al momento della decisione di aiuto finanziario le spese effettivamente insorte non sono ancora note. Di conseguenza, l’aiuto finanziario è fissato definitivamente a posteriori, una volta terminato il periodo di sostegno. Poiché il contenuto della relazione giuridica è stabilito previamente nella decisione formale di aiuto finanziario, di norma non è ne- cessaria una nuova decisione formale dopo la fine del predetto periodo e in relazione al pagamento finale. Il settore TDT della CaF verifica se le condizioni determinanti della decisione formale sono soddisfatte ed eventuali oneri e condizioni sono stati rispettati. Successivamente, in base alla decisione formale, fissa l’importo dell’ultima rata.
Qualora non contenga tutte le basi necessarie per fissare l’aiuto finanziario, ad esempio perché alcuni punti sono stati lasciati in sospeso o perché sono state espresse riserve, la decisione formale deve essere integrata o adeguata (art. 18 cpv. 2 LSu). Lo stesso vale anche se i progetti sono stati modificati a posteriori a causa di circostanze partico- lari. Il contributo di sostegno massimo stabilito inizialmente non può essere superato.
Capoverso 6
L’articolo 17 LMeCA è formulato quale disposizione potestativa. Non sussiste pertanto alcun diritto alla concessione di un aiuto finanziario.
Sezione 4: Giuria di esperti
Articolo 9 Composizione
Capoverso 1
La composizione della giuria di esperti deve garantire una rappresentanza adeguata delle unità amministrative dell’Amministrazione federale interessate in maniera deter- minante e consentire conoscenze specifiche sufficienti per la valutazione dei progetti di digitalizzazione presentati. È inoltre necessario che si sfruttino le conoscenze in ma- teria di digitalizzazione dei compiti delle autorità già presenti all’interno dell’Amministra- zione federale.
Lettera a: almeno tre rappresentanti significa che nella giuria di esperti possono esserci più di tre rappresentanti dei dipartimenti, sempre che ciò sia ritenuto indispensabile. La decisione in merito spetta al cancelliere della Confederazione.
7 RS 172.021
Lettera b: il numero di esperti dovrebbe variare di anno in anno e in funzione dei progetti inoltrati. Questi esperti apportano conoscenze specifiche che permettono loro di valu- tare l’utilità dei singoli progetti. D’altro canto, per evitare che la giuria assuma dimen- sioni eccessive, il numero massimo di esperti esterni è limitato a cinque.
Capoverso 2
Il cancelliere della Confederazione determina il principio di rotazione secondo il quale tutti i dipartimenti hanno lo stesso diritto a essere rappresentati. I dipartimenti desi- gnano autonomamente i loro rappresentanti, ma possono scegliere per la giuria di esperti solo persone che hanno un nesso con la digitalizzazione dei compiti delle auto- rità.
Capoverso 3
Il cancelliere della Confederazione nomina gli esperti esterni su raccomandazione del settore TDT della CaF o della giuria di esperti. La composizione personale della giuria è pubblicata sulla pagina Internet del settore TDT della CaF. La decisione sulla com- posizione non è impugnabile.
Capoverso 4
La considerazione dei sessi vale per tutta la giuria e sia i dipartimenti sia il cancelliere della Confederazione devono tenerne conto nel nominare la giuria di esperti.
Articolo 10 Durata del mandato e indennizzo
Capoverso 1
Gli esperti esterni vengono nominati nella giuria di esperti per le loro conoscenze spe- cifiche. Ad esempio la loro competenza potrebbe rivelarsi necessaria per valutare una particolare domanda. In simili casi è anche possibile che siano nominati per un anno. La limitazione della durata del mandato vale per tutti i membri della giuria di esperti.
Capoverso 2
L’indennizzo per i collaboratori esterni viene stabilito analogamente all’indennizzo per i membri delle commissioni extraparlamentari. Dato che la giuria di esperti ha unica- mente compiti consultivi, è applicabile la categoria di indennizzo G1 (art. 8n cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA]). Anche le altre disposizioni sull’indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari si applicano per analogia. Ciò riguarda ad esem- pio le diarie supplementari (art. 8o cpv. 4 OLOGA) o anche il rimborso delle spese (art. 8r OLOGA).
8 RS 172.010.1
Articolo 11 Organizzazione
Capoverso 1
La giuria di esperti emana un regolamento interno, che è approvato dal settore TDT della CaF. Nel regolamento interno sono disciplinate la nomina e le procedure di valu- tazione e di voto.
Capoverso 2
Nominato dal cancelliere della Confederazione, il presidente dirige le sedute della giu- ria di esperti.
Capoverso 3
Per agevolare il coordinamento tra la giuria di esperti e il settore TDT della CaF, quest’ultimo dirige la segreteria per la giuria di esperti.
Sezione 5: Versamento dell’aiuto finanziario, rendicontazione e controllo
Articolo 12 Versamento degli aiuti finanziari
Capoverso 1
L’aiuto finanziario concesso viene versato in diverse rate dal settore TDT della CaF sotto forma di prestazioni in denaro riferite al progetto. Il contributo di sostegno mas- simo viene stabilito nella decisione. Le rate che vanno versate tengono conto della pianificazione della liquidità dei richiedenti. Le condizioni per il versamento di una rata vanno fissate nella decisione.
Capoverso 2
Le rate sono versate soltanto quando le spese sono divenute imminenti (art. 23 LSu). In tal modo si intende impedire che si conseguano utili da interessi con le risorse della Confederazione o che si richiedano alla Confederazione gli interessi maturati su aiuti finanziari non ancora versati. La prima rata ammonta inoltre al massimo al 60 per cento.
Capoverso 3
Questa disposizione intende impedire che la pubblicazione dei risultati sia ostacolata o ritardata. A questo riguardo non è sufficiente che sia pubblicata solo una parte dei ri- sultati. Affinché possa essere versata l’ultima rata, devono essere pubblicati i risultati finali secondo i requisiti di cui all’articolo 13.
Capoverso 4
Non è da escludere che alcuni richiedenti presentino più domande simultaneamente per ottenere strumenti di promovimento della Confederazione. È pertanto necessaria un’autodichiarazione in cui si attesti che i richiedenti non ricevono altri aiuti finanziari da parte della Confederazione non soltanto al momento dell’inoltro della domanda ma anche al momento del versamento dell’aiuto finanziario. Qualora durante il periodo di sostegno vengano assegnate altre risorse federali per il finanziamento, il finanzia- 16/22
mento iniziale viene soppresso. I contributi già versati che coprono lo stesso lasso di tempo vanno restituiti.
Articolo 13 Pubblicazione dei risultati
Capoverso 1
Conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LMeCA il libero utilizzo dei risultati è una condizione esplicita per l’attribuzione di un aiuto finanziario. La disposizione è conforme ai principi del software a codice sorgente aperto (open source) e dei dati pubblici aperti (open government data), che sono fissati per le autorità federali assoggettate alla LMeCA negli articoli 9 e 10 della stessa legge.
Inoltre al momento della pubblicazione occorre sempre considerare anche gli impegni e gli sviluppi internazionali nell’ambito del progetto di digitalizzazione interessato.
Lettera a: i risultati devono essere pubblicati in un formato aperto ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 22 novembre 20239 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA). Al riguardo va impiegato un formato di file accessibile indipendentemente dalla piattaforma al pub- blico, senza restrizioni che potrebbero ostacolare l’ulteriore utilizzo di documenti. Al formato aperto si contrappone il formato proprietario, con il quale si intendono formati di file non implementabili o difficilmente implementabili da parte di terzi e per questo non possono essere aperti né letti, perché ad esempio soggetti a restrizioni in materia di diritto delle licenze o riconducibili a un know-how specifico del fabbricante o in ma- teria di brevetti. Simili formati di file sono pertanto meno adatti al riutilizzo e non rap- presentano un formato aperto ai sensi della presente disposizione. Si rimanda alle di- rettive relative alla pubblicazione di open government data (direttive OGD)10. La Segre- teria open government data dell’Ufficio federale di statistica (UST) tiene un elenco dei formati più diffusi che possono essere utilizzati per gli open government data. Esso aggiorna l’elenco regolarmente e lo rende accessibile al pubblico sul portale open- data.swiss11. Se un formato di questo elenco viene utilizzato per la pubblicazione dei risultati di un progetto di digitalizzazione conformemente alla presente ordinanza, i re- quisiti posti al formato aperto sono adempiuti. È anche immaginabile una pubblicazione in un formato che non figura sull’elenco menzionato, sempre che sia in grado di soddi- sfare i requisiti summenzionati posti in materia di open data.
La pubblicazione dei risultati deve avvenire su una piattaforma corrente e già esistente come opendata.swiss, GitHub12 o GitLab13. In tal modo i risultati sono disponibili per il riutilizzo. Non va esclusa la pubblicazione dei risultati veri e propri su una piattaforma nuova o sconosciuta. In tal caso questa piattaforma deve essere collegata almeno a una delle piattaforme summenzionate.
Se i risultati si compongono di dati strutturati, devono inoltre essere leggibili elettroni- camente conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OMeCA. I dati leggibili
9 RS 172.019.1 10 https://handbook.opendata.swiss/de/content/vorbereiten/publikationsrichtlinien.html (soltanto in ted. e franc.) 11 https://handbook.opendata.swiss/de/content/glossar/bibliothek/formate-ressourcen.html
12 https://github.com/
13 https://about.gitlab.com/
meccanicamente o elettronicamente sono dati strutturati in un formato che può essere elaborato direttamente da un computer. Un obiettivo importante della pubblicazione dei dati aperti è una gestione agevolata dei dati da parte delle macchine, in modo da evi- tare, tra le altre cose, errori di attribuzione e di formattazione che possono verificarsi quando si leggono i testi. I dati, la loro struttura e i loro modelli che spiegano le variabili devono essere pubblicati in un formato standardizzato, come CSV o XML, o in altri formati consolidati che permettano di leggerli ed elaborarli direttamente tramite l’im- piego delle macchine. Per poter sfruttare pienamente l’utilità auspicata, i dati dovreb- bero inoltre essere resi accessibili mediante interfacce leggibili meccanicamente14.
Lettera b: se i risultati di un progetto contengono componenti di software, questi devono essere pubblicati secondo i principi dei software a codice sorgente aperto. Possiamo rimandare alla «Guida pratica: programmi Open Source nell’Amministrazione federale»15. Un software è designato quale «software a codice sorgente aperto» se è pubblicato sotto una delle circa 80 licenze riconosciute dalla Open Source Initiative16. Il software a codice sorgente aperto deve essenzialmente adempiere alle seguenti con- dizioni: 1. Il software può essere utilizzato a piacimento. 2. Il codice sorgente del soft- ware è pubblicato. 3. Il software può essere copiato e diffuso a piacimento. 4. Il software può essere modificato e a determinate condizioni può essere ritrasmesso.
Capoverso 2
Il libero utilizzo deve pertanto essere garantito in linea di principio anche dopo la pub- blicazione dei risultati, in caso contrario la disposizione contenuta nell’articolo 17 capo- verso 2 LMeCA non sarebbe rispettata.
Capoverso 3
Garantire il libero utilizzo può comportare anche costi di manutenzione che, una volta ultimato il progetto, non sarebbero più coperti dai sussidi federali. In simili casi il settore TDT della CaF può concedere deroghe ed esonerare i responsabili del progetto dall’ob- bligo di pubblicazione ai sensi della presente disposizione. Lo stesso può inoltre valere per un progetto che non ha avuto manifestamente successo o per i cui risultati non sussiste un interesse al loro riutilizzo.
Se un progetto di digitalizzazione non dovesse poter pubblicare, per motivi validi, i ri- sultati conformemente alla presente disposizione, anche in questo caso è possibile concedere una deroga. Deroghe alla pubblicazione in un formato aperto o secondo i principi del software a codice sorgente aperto vanno concesse dal settore TDT della CaF solo in modo restrittivo.
Articolo 14 Rendicontazione e controllo
Capoverso 1
Le direttive in materia di sussidi esigono un impiego mirato di mezzi statali. Di conse- guenza, anche la rendicontazione e il controllo sono imprescindibili. I beneficiari dei
14 P. es.: https://api3.geo.admin.ch o https://lindas.admin.ch
15 www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Architettura della Confederazione > Open Source Software (OSS) (sol- tanto in ted.) 16 Open Source Initiative. 2019. «Open Source Licenses by Name». https://opensource.org/licenses/alphabetical.
sussidi devono presentare almeno una volta l’anno al settore TDT della CaF un rap- porto sull’utilizzo dei mezzi ricevuti e sullo stato del progetto. Se necessario, il settore TDT della CaF può richiedere anche ulteriori documenti e giustificativi per adempiere al suo obbligo di controllo.
Capoverso 2
Si controlla principalmente se i mezzi ricevuti vengono utilizzati come descritto nella domanda e se le condizioni stabilite nella decisione formale sono rispettate. I fondi di promovimento devono essere utilizzati in modo mirato. L’obiettivo di un aiuto finanziario ai sensi della presente ordinanza è la realizzazione di un progetto di digitalizzazione di grande interesse pubblico, il cui successo non è tuttavia una condizione. Occorre però controllare, ad esempio, che i fondi di promovimento non vengano utilizzati per altri scopi.
Occorre inoltre effettuare una verifica del libero utilizzo dei risultati, che però non può essere svolta in qualsiasi momento. Solo quando vi sono i risultati (finali) sussiste l’ob- bligo di pubblicazione. Al contrario, il settore TDT della CaF può richiedere eventuali documenti ritenuti necessari ai fini della pubblicazione.
Capoverso 3
Per garantire una verifica adeguata, il settore TDT della CaF deve elaborare previa- mente un piano di controllo in funzione dei rischi conformemente all’articolo 25 LSu. In esso occorre stabilire in che modo si verifica che i mezzi vengono utilizzati conforme- mente all’obiettivo fissato nella LMeCA e nell’ordinanza e alle condizioni imposte. L’orientamento al rischio deve garantire che l’onere del controllo sia proporzionato al rischio. Il piano di controllo dovrebbe tenere conto dei seguenti parametri17:
• denominazione e scopo del sussidio;
• identificazione dei beneficiari di sussidi che presentano un rischio elevato; l’ana- lisi dei rischi indica perché si effettua il controllo (dove/presso chi);
- competenze per il controllo;
- coordinamento con le autorità (di vigilanza) coinvolte;
- metodi di prova e procedure; e la
- documentazione dei risultati del controllo.
La documentazione relativa al controllo stesso deve essere fornita per scritto e i risultati devono essere valutati e formalizzati.
Capoverso 4
Il piano di controllo deve essere esaminato periodicamente dal settore TDT della CaF quanto ad adeguatezza e attualità e, se necessario, rielaborato. Il piano di controllo dev’essere disponibile in forma scritta e può essere consultato all’occorrenza.
17 Controllo federale delle finanze (CDF) - Hinweise für den Umgang mit Subventionen (disponibile soltanto in ted. e franc.); consultabile all’indi- rizzo: www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Testi specialistici
Sezione 6: Disposizioni finali
Articolo 15 Disposizione transitoria
È previsto che possano essere concessi i primi aiuti finanziari per progetti di digitaliz- zazione già nel 2025. A causa dell’entrata in vigore dell’ordinanza al 1° gennaio 2025 le domande non possono essere inoltrate come di solito già a fine ottobre dell’anno precedente. Per il 2025 è quindi sancita una disposizione transitoria con un termine supplementare d’inoltro al 31 marzo 2025. Una decisione sul versamento di aiuti finan- ziari a queste domande dev’essere presa al più tardi a fine settembre 2025.
Secondo questa disposizione transitoria, nel 2025 sono previsti eccezionalmente due termini d’inoltro delle domande. Sulle domande inoltrate a fine ottobre si deciderà sol- tanto nel 2026.
Articolo 16 Entrata in vigore
L’entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2025.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
In un primo tempo, per il finanziamento iniziale destinato al promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico di cui all’articolo 17 LMeCA era stato fis- sato un tetto di spesa annuale di 5 milioni di franchi. In considerazione della situazione finanziaria della Confederazione, l’8 marzo 2024 il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di esperti di effettuare una verifica di tutti i compiti e i sussidi della Confedera- zione. Nel corso di tale verifica sarà esaminato anche il sussidio oggetto del presente rapporto. La consultazione viene comunque indetta ora, in modo che l’ordinanza possa entrare in vigore il 1° gennaio 2025. L’ammontare dei fondi effettivamente disponibili per l’attuazione dell’articolo 17 LMeCA verrà stabilito in un secondo tempo, tenendo conto di quanto scaturito dalla summenzionata verifica dei compiti e dei sussidi.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Ogni progetto di digitalizzazione può, in linea di principio, comportare delle ripercus- sioni per i Cantoni e i Comuni. Potrebbe trattarsi, per esempio, di progetti ai quali un Cantone partecipa anche finanziariamente. In questo caso l’articolo 8 LSu impone un obbligo di coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni, in modo da evitare doppioni negli oneri amministrativi. È poi anche possibile che sia i Cantoni sia i Comuni possano essere beneficiari di aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza.
Un progetto di digitalizzazione sostenuto può però produrre effetti positivi anche a più livelli statali e apportare in tal modo un valore aggiunto ai Cantoni o ai Comuni per la loro trasformazione digitale.
4.3 Ripercussioni sulla società
Il versamento di aiuti finanziari previsto dalla presente ordinanza è volto a promuovere progetti di digitalizzazione che hanno un impatto positivo sulla società. L’accento è po- sto su progetti che creano un valore aggiunto per la società attraverso la digitalizza- zione o che promuovono l’ampia accettazione della digitalizzazione. L’ordinanza dovrà quindi contribuire alla trasformazione digitale della società, che si impegna a rispettare i principi democratici, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile o il principio dell’inclusione di tutti i gruppi della popolazione.
A tale proposito, in sede di esame e di valutazione dei progetti di digitalizzazione si dovrà tenere particolarmente conto anche della prospettiva di genere. Esiste indubbia- mente un grande interesse pubblico a ridurre il più possibile le disparità tra i sessi esi- stenti nel settore della digitalizzazione. L’attribuzione di aiuti finanziari in virtù della pre- sente ordinanza permetterà inoltre di sostenere in modo mirato progetti di digitalizza- zione che promuovono la parità tra i sessi.
Occorre anche tenere conto delle esigenze di altri gruppi di popolazione. Il finanzia- mento iniziale di progetti di digitalizzazione intesi ad eliminare le disuguaglianze esi- stenti e ad abbattere le barriere, promuovendo in tal modo l'inclusione digitale di tutti gli individui, permetterà di realizzare la trasformazione digitale auspicata e legittimata dal profilo democratico. L’obiettivo è che tutti possano partecipare alla digitalizzazione.
5 Aspetti giuridici
5.1 Base legale e delega di competenze legislative
Adottando l’articolo 17 capoverso 3 LMeCA, il legislatore ha incaricato il Consiglio fe- derale di emanare le disposizioni esecutive concernenti il finanziamento iniziale di pro- getti di digitalizzazione di grande interesse pubblico. L’articolo 17 LMeCA è formulato in maniera molto ampia, ragion per cui le disposizioni esecutive devono essere estre- mamente dettagliate, anche per motivi legati al diritto in materia di sussidi. Conforme- mente al mandato legale, nell’ordinanza devono essere in particolare definiti l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddi- sfare e le prestazioni che questi deve fornire.
Dato che la nuova ordinanza non è stata integrata nell’OMeCA, il suo articolo 1 spiega di nuovo qual è l’oggetto dell’ordinanza. Gli articoli 2 – 4 sono dedicati all’entità dell’aiuto finanziario, ai requisiti che il beneficiario deve soddisfare e alle prestazioni che esso deve fornire. Gli articoli 5 – 8 disciplinano la procedura. Queste disposizioni sono necessarie affinché un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LMeCA possa essere versato in modo conforme alla legge. La costituzione di una giu- ria di esperti (art. 9 – 11) permetterà di avvalersi, a titolo consultivo, di conoscenze specialistiche esterne e interne all’Amministrazione federale per la valutazione dei pro- getti. Si tratta di garantire che i progetti vengano valutati nel modo più adeguato possi- bile, dato che è improbabile che tutte le domande meritevoli di finanziamento potranno essere sostenute e ciò a causa della limitatezza dei fondi disponibili. Il ricorso alla giuria di esperti aiuterà a selezionare i progetti che meglio soddisfano il criterio del grande interesse pubblico stabilito nell’articolo 17 LMeCA. Gli articoli 12 – 14 disciplinano poi la natura dei contributi, le modalità di versamento, le esigenze per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati nonché la rendicontazione e il controllo. L’obiettivo è di ga- rantire che gli aiuti finanziari vengano utilizzati per i progetti proposti e che servano
al grande interesse pubblico come disposto nell’articolo 17 LMeCA. Occorrerà inoltre controllare che siano rispettati i requisiti che i beneficiari sono tenuti a soddisfare e le prestazioni che devono fornire.
I requisiti per la delega di competenze legislative di cui all’articolo 17 capoverso 3 LMeCA sono dunque soddisfatti. Per il rimanente, la presente ordinanza non prevede alcuna delega di competenze legislative ad altri organi.
5.2 Conformità alla legge sui sussidi
Lo scopo dell’articolo 17 LMeCA è il versamento di aiuti finanziari a titolo di finanzia- mento iniziale. Si tratta pertanto di un mero atto normativo in materia di sussidi, motivo per cui i principi della legge sui sussidi (LSu) devono essere imperativamente rispettati (art. 2 cpv. 1 LSu). Laddove l’ordinanza non fornisce indicazioni specifiche, la LSu è direttamente applicabile. Ciò avviene, per esempio, in riferimento a un’inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari conformemente all’articolo 28 LSu. Allo stesso modo, gli aiuti finanziari possono essere revocati soltanto alle condizioni stabilite nell’articolo 30 LSu, mentre nell’emanare la decisione formale di aiuto finanziario de- vono essere rispettati gli articoli 17 e 18 LSu. L’articolo 3 dell’ordinanza stabilisce inol- tre quali costi del progetto possono essere computati per il calcolo dell’aiuto finanziario. Per l’interpretazione di questa disposizione è necessario tener conto in particolare dell’articolo 26 LSu, secondo il quale il richiedente può procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l’aiuto finanziario assegnato ha validità giuridica.
Nell’ordinanza sono però state concretizzate anche alcune disposizioni della LSu. I cri- teri di valutazione elencati nell’articolo 7 costituiscono al contempo un ordine di priorità ai sensi dell’articolo 13 LSu. Inoltre, conformemente all’articolo 12 capoverso 2, gli aiuti finanziari possono essere versati soltanto a partire dal momento in cui le spese sono divenute imminenti (art. 23 cpv. 1 LSu). Infine, le disposizioni concernenti la rendicon- tazione e il controllo (art. 13) concretizzano le esigenze in materia di controllo previste all’articolo 25 LSu.