Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica)
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Berna, 8° marzo 2024
Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese di rilevanza sistemica)
Rapporto esplicativo per la procedura di con- sultazione
Compendio
A fine 2021 e in particolare durante il 2022, sui mercati energetici si sono verificate grandi impennate dei prezzi che hanno comportato un forte aumento del fabbisogno di liquidità nel commercio di energia. Anche in futuro possono verificarsi impen- nate dei prezzi simili o altri sviluppi del mercato imprevedibili ed estremi. A causa di problemi di liquidità, un’impresa energetica potrebbe, anche se solo per un breve periodo, non essere in grado di adempiere ai suoi obblighi. Poiché nel peggiore dei casi tali problemi potrebbero mettere a repentaglio l’intero approvvigionamento di energia elettrica della Svizzera, il Parlamento ha approvato la legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza siste- mica del settore dell’energia elettrica (LAiSE), che è entrata in vigore il 1 otto- bre 2022. La presente modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico in- tende rafforzare la resilienza delle imprese di rilevanza sistemica del settore elet- trico. In futuro gli aiuti finanziari della Confederazione e le prescrizioni sulla con- tinuità dell’esercizio degli impianti elettrici di rilevanza sistemica (business conti- nuity management) saranno superflui.
Situazione iniziale La LAiSE prevede aiuti finanziari sussidiari sotto forma di mutui per le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica per fornire loro, nel peggiore dei casi, liquidità transitoria - a condizione che non siano eccessivamente indebitate. La LAiSE, emanata come legge federale urgente, rimarrà in vigore fino a fine 2026. Già nel messaggio concernente la LAiSE, il Consiglio federale aveva stabilito che a par- tire dal 2027 quest’ultima sarebbe stata sostituita da una regolamentazione ordinaria e completa volta a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia senza mutui da parte della Confederazione.
Contenuto del progetto Il presente avamprogetto contiene i seguenti punti: − buona gestione aziendale: le imprese elettriche di rilevanza sistemica devono di- sporre di un sistema di gestione dei rischi adeguatamente organizzato. Inoltre i membri dell’organo responsabile della direzione generale, della vigilanza e del controllo non possono appartenere all’organo responsabile della gestione dell’impresa; − verifica della liquidità: le imprese devono sempre disporre di liquidità sufficiente per poter adempiere ai loro obblighi di pagamento anche in situazioni di stress. Compito della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) sarà verifi- care la validità dei modelli di liquidità; − verifica del capitale proprio: le imprese devono essere sufficientemente stabili in modo da evitare indebitamenti eccessivi, anche in situazioni di crisi. Anche in questo caso la ElCom dovrà poter verificare se il capitale proprio disponibile è adeguato a fronteggiare situazioni di stress realistiche;
− prescrizione di rettifiche: la ElCom può esigere rettifiche, qualora consideri in- sufficienti le misure intraprese dalle imprese di rilevanza sistemica volte al man- tenimento della liquidità e del capitale proprio; − requisiti minimi per la liquidità e il capitale proprio: il Consiglio federale ha la competenza di stabilire eventuali requisiti minimi di liquidità e capitale proprio, nel caso in cui le misure intraprese dalle imprese si dimostrino insufficienti.
Compendio 2
1 Punti essenziali del progetto 5
1.1 Situazione di partenza e motivi della revisione 5
1.2 Regolamentazione proposta e alternative esaminate 6
1.2.1 Requisiti minimi per l’organizzazione e la corporate
governance 6
1.2.2 Principio di garanzia 7
1.2.3 Prescrizioni in materia di capitale proprio e liquidità 7
1.3 Cerchia degli interessati ed eccezioni in caso di misure cantonali
equivalenti (clausola opt-out) 8
1.4 Coordinamento dei compiti 9
1.5 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 10
1.6 Alternative esaminate 10
2 Commento ai singoli articoli 10
3 Ripercussioni 17
3.1 Ripercussioni sull’economia 17
3.2 Ripercussioni per i singoli attori 18
3.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della
Confederazione 18
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie
nazionali del Consiglio federale 19
4.1 Rapporto con il programma di legislatura 19
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale 19
5 Aspetti giuridici 19
5.1 Costituzionalità 19
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 21
5.3 Forma dell’atto 21
5.4 Delega di competenze legislative 21
5.5 Protezione dei dati 21
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione di partenza e motivi della revisione
Dal 1° ottobre 2022 è in vigore la legge federale del 30 settembre 20221 sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE). Lo strumento preventivo degli aiuti finanziari sussidiari ha lo scopo di impedire che, in caso di forti rincari nel commercio interna- zionale di energia elettrica, nel settore elettrico si verifichi una reazione a catena di fallimenti di imprese che nel peggiore dei casi potrebbe sfociare in un collasso del sistema. Le imprese elettriche svizzere di rilevanza sistemica, se soddisfano i relativi requisiti, possono ottenere mutui dalla Confederazione per colmare carenze di liqui- dità in caso di sviluppi imprevisti del mercato. Con la LAiSE sono erogati mutui per un totale di 10 miliardi di franchi. Per la messa a disposizione dei mutui, le imprese sono soggette a determinati obblighi d’informazione e devono versare un importo for- fettario. La legge rimarrà in vigore fino alla fine del 2026 e rappresenta semplicemente una misura di transizione. A medio termine, devono essere attuate misure e prescri- zioni che rendano superflui aiuti finanziari di emergenza da parte della Confedera- zione. In una prima fase, il 29 novembre 2023 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il disegno di legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE)2, che prevede un obbligo per gli operatori di mercato di trasmettere alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) informazioni sulle proprie transazioni e sugli ordini di negoziazione. Esso contiene inoltre un di- vieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privilegiate e un divieto di ma- nipolazione del mercato. Con la nuova legge aumenterà la trasparenza, migliorerà la vigilanza e si rafforzeranno la stabilità del sistema e la sicurezza di approvvigiona- mento. Per rafforzare la sicurezza di approvvigionamento anche in situazioni imprevedibili e aumentare ulteriormente la stabilità del mercato dell’energia elettrica della Svizzera, occorrono altri passi avanti. Il presente avamprogetto di modifica della legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) intende limitare i rischi economici derivanti dalle grandi imprese di approvvigionamento elettrico. Concreta- mente, le disposizioni di legge dovrebbero assicurare una gestione trasparente e pro- porzionata dei rischi legati alla liquidità e al capitale proprio (rischio di indebitamento eccessivo) delle imprese elettriche di grandi dimensioni nonché un capitale di rischio sufficiente. Il progetto stabilisce requisiti per la struttura organizzativa e la gestione del rischio nonché misure volte a garantire sufficienti riserve di liquidità e di capitale proprio delle imprese di rilevanza sistemica. Sono inoltre previste ulteriori misure, tra cui prescrizioni che hanno l’obiettivo di as- sicurare la continuità di funzioni importanti come la produzione di energia elettrica e la gestione dei gruppo di bilancio (business continuity management, BCM). Le misure BCM riguardano l’esercizio ininterrotto degli impianti elettrici di rilevanza sistemica
in caso di fallimento o di procedura concordataria, per cui, se necessario, occorrerà una deroga a determinate prescrizioni derivanti dalla legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Le misure BCM assicu- reranno anche la gestione ininterrotta delle attività di un responsabile di un gruppo di bilancio, in caso di esclusione dalla borsa di quest’ultimo. Data la loro complessità, tali adeguamenti necessitano di più tempo e non sono pertanto presenti nel presente avamprogetto. L’avvio della procedura di consultazione per una revisione separata della legge sull’approvvigionamento elettrico è previsto per l’autunno 2024. Grazie a tutte queste prescrizioni la Svizzera è in grado di assicurare un approvvigio- namento elettrico sicuro e stabile, anche quando la LAiSE non sarà più in vigore. Si prevede che le nuovi basi legali riguardanti la governance, il capitale proprio e la li- quidità entrino in vigore al più tardi il 1° gennaio 2027, sostituendo la LAiSE senza soluzione di continuità. Come afferma nel suo messaggio concernente il programma di legislatura 2023–20275 in relazione alla sicurezza e alla stabilità dell’approvvigio- namento elettrico della Svizzera, il Consiglio federale ritiene la presente revisione un obiettivo indispensabile.
1.2 Regolamentazione proposta e alternative esaminate
La revisione riguarda i seguenti ambiti: − misure nel contesto della buona gestione, amministrazione e controllo dell’impresa (cosiddetta good corporate governance) e maggiori obblighi di dovuta diligenza grazie al principio di garanzia; − verifica che liquidità e capitale proprio delle imprese di rilevanza sistemica siano sufficienti per coprire il rischio d’impresa. Il Consiglio federale ha la competenza di stabilire eventuali requisiti minimi di liquidità e capitale pro- prio, nel caso in cui le misure intraprese dalle imprese si dimostrino insuf- ficienti.
1.2.1 Requisiti minimi per l’organizzazione e la corporate governance
Nessun membro dell’organo responsabile della direzione generale, della vigilanza e del controllo (in caso di società per azioni: del consiglio di amministrazione) di un’im- presa di rilevanza sistemica può essere membro dell’organo responsabile della ge- stione dell’impresa. Il Consiglio federale può disporre ulteriori requisiti per l’organiz- zazione e la gestione dei rischi, come per esempio una chiara attribuzione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità nel contesto della gestione dei rischi. L’im- presa dev’essere organizzata in modo da essere in grado di identificare, limitare e monitorare tutti i rischi sostanziali.
4 RS 281.1
1.2.2 Principio di garanzia
Le imprese di rilevanza sistemica e le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’impresa di rilevanza sistemica devono offrire la garanzia di un’attività ineccepibile. Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione devono inol- tre godere di buona reputazione e presentare le qualifiche tecniche necessarie per lo svolgimento della loro funzione. La garanzia di una persona non può essere valutata in termini generali e svincolata dalle circostanze concrete di una posizione in una determinata impresa. Nella valuta- zione della garanzia occorre piuttosto considerare quali funzioni specifiche dovrebbe svolgere un garante all’interno di un’impresa. Può accadere che una persona fornisca una garanzia per una funzione, ma non per un’altra. Per esempio, vi è differenza se una persona svolge la funzione di membro della direzione, del suo presidente o di membro unico della direzione, di membro del consiglio di amministrazione o di pre- sidente del consiglio di amministrazione. Anche l’entità e il tipo di attività futura non- ché le dimensioni e la complessità dell’impresa svolgono un ruolo importante.
1.2.3 Prescrizioni in materia di capitale proprio e liquidità
Per la loro attività, le imprese di rilevanza sistemica devono disporre di una liquidità adeguata e di capitale proprio sufficiente. Assicurano di limitare in modo adeguato i rischi e si tutelano con un capitale di rischio sufficiente. Determinano i volumi neces- sari sviluppando modelli di liquidità e di capitale proprio, tenendo conto delle situa- zioni di stress. La ElCom può inoltre definire scenari standard intersettoriali sulla base dei quali le imprese verificano liquidità e capitale proprio e presentano rapporti alla direzione generale e alla gestione dell’impresa. I modelli di liquidità e capitale proprio devono essere validati dalle società di audit prima di essere presentati ogni anno alla ElCom per la verifica finale. Le società di audit sottoposte alla sorveglianza dell’Au- torità federale di sorveglianza dei revisori si occuperanno quindi di una parte signifi- cativa dell’attività di sorveglianza. La ElCom si concentrerà sul quadro complessivo, sul controllo globale e sui casi concreti in cui le imprese hanno violato i loro obblighi, collaborando se necessario con le società di audit. Il Consiglio federale può stabilire requisiti minimi per la liquidità e il capitale proprio. Non è previsto stabilire fin dall’inizio prescrizioni fisse per il capitale proprio o per la liquidità delle imprese. Le imprese del settore dell’energia sono molto eterogenee, vale a dire che hanno composizioni differenti per quanto riguarda gli ambiti di attività, gli attivi e i passivi. Pertanto, si confrontano con rischi diversi e adottano norme con- tabili differenti. Per esempio, i rischi di possibili diminuzioni dei mezzi nell’arco di un mese devono essere determinati in modo specifico per ogni impresa. Non è ragio- nevole partire dagli stessi valori per tutte le aziende di approvvigionamento energetico di rilevanza sistemica. È importante che ogni impresa gestisca i propri rischi maggiori legati alla liquidità e/o al capitale proprio e li copra con il capitale di rischio. In una prima fase, la ElCom verifica il modo in cui le aziende gestiscono la liquidità e il
capitale proprio, ossia come ne identificano, valutano, gestiscono e monitorano i ri- schi. Sulla base di questa verifica, la ElCom, in qualità di autorità di vigilanza, può definire i requisiti minimi per i modelli di capitale e di liquidità. Può inoltre esigere di apportare rettifiche, qualora consideri insufficienti le misure intraprese dalle im- prese di rilevanza sistemica volte al mantenimento della liquidità e del capitale proprio per le situazioni di stress analizzate.
1.3 Cerchia degli interessati ed eccezioni in caso di misure cantonali
equivalenti (clausola opt-out) Il campo di applicazione della LAiSE interessa le tre imprese elettriche di grandi di- mensioni Axpo, Alpiq e BKW. Tuttavia ci sono anche altre imprese di grandi dimen- sioni che svolgono funzioni di rilevanza sistemica: si tratta di mantenere in esercizio un grande impianto elettrico, gestire i gruppi di bilancio, compresa la relativa respon- sabilità e la garanzia delle prestazioni di servizio relative al sistema. La crisi energetica del 2022 ha mostrato che il venir meno di un grande fornitore di energia può causare danni ulteriori: un effetto domino fino al fallimento dell’intero sistema. La sicurezza dell’approvvigionamento in Svizzera non si ottiene solamente attraverso la relazione diretta tra produttori e consumatori, ma con una catena orga- nizzata tra produttori, commercianti e fornitori di energia fino ai consumatori. Il col- lasso di un operatore di mercato di grandi dimensioni può comportare grandi squilibri e, infine, ingenti costi aggiuntivi per l’economia. Per esempio, un’impresa di approv- vigionamento di un fornitore di energia fallito è costretto a chiudere le posizioni aperte rimaste a prezzi di mercato eccessivamente elevati. Secondo Swissgrid, il venir meno di un gruppo di bilancio di grandi dimensioni equi- vale a un’interruzione della produzione. Se il responsabile del gruppo di bilancio va in fallimento, le forniture ad esso destinate vengono sospese. I contratti esistenti ven- gono sciolti e devono essere compensati finanziariamente. Tuttavia, i consumatori di energia del gruppo di bilancio interessati necessitano ancora di energia. Swissgrid deve mettere immediatamente a disposizione tale energia (energia di compensazione). Per mantenere in equilibrio il gruppo di bilancio, occorre stipulare contratti di sosti- tuzione dell’elettricità o acquisti sostitutivi, che possono essere molto costosi in tempi di crisi. Pertanto sono considerati di rilevanza sistemica tutti i responsabili di un gruppo di bilancio che nel corso degli ultimi due anni, hanno presentato picchi di carico di 600 MW (prelievo). Il valore di 600 MW supera già in modo significativo la posizione aperta autorizzata da Swissgrid nel mercato intraday che i gruppi di bilancio commerciali devono chiudere per bilanciare i conti. Inoltre, a partire da un carico di 600 MW (prelievo) si assicura l’approvvigionamento di una buona parte della popo- lazione che deve essere tutelata il più possibile da un’interruzione. Maggiore è l’in- terruzione, maggiore è la probabilità di un effetto domino e più elevati sono i costi aggiuntivi per l’economia anche in caso di interruzione senza «effetto domino». I con- tratti di acquisto vengono meno e l’energia elettrica deve essere nuovamente acqui- stata a prezzi molto elevati.
Maggiori sono le interruzioni, più a lungo esse durano e più rapidamente aumentano i costi dell’energia di compensazione, che, in ultima analisi, è pagata dai consumatori. Secondo la nuova regolamentazione, oggi sono considerate di rilevanza sistemica le seguenti imprese: Axpo Holding AG, Alpiq Holding AG, BKW AG, Primeo Energie AG, Azienda Elettrica Ticinese (AET), Groupe E SA, Elektrizitätswerk der Stadt Zü- rich (ewz) e Industrielle Werke Basel (IWB). Stando alle attuali stime, Repower AG, l’impresa che segue per dimensioni, non raggiunge i valori minimi. Nel caso in cui consideri questa o altre imprese come di rilevanza sistemica, la ElCom può emettere una decisione in merito. Le imprese interessate possono esentarsi dal campo di applicazione delle nuove di- sposizioni di legge. se esistono misure cantonali (o comunali) equivalenti alla regola- mentazione federale (possibilità di opt-out). L’approvvigionamento energetico è in primo luogo compito del settore dell’energia (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia6 [LEne]). Pertanto spetta in primo luogo alle imprese interessate e ai loro proprietari (soprattutto i Cantoni e i Comuni) garantire che le imprese dispongano di liquidità e capitale proprio sufficienti e che adottino con con- tinuità tutti i provvedimenti necessari per assicurare un approvvigionamento elettrico sicuro. Sono escluse dal campo di applicazione delle prescrizioni le imprese per cui il diritto cantonale (o comunale) prevede misure equivalenti alla presente legge in ma- teria di corporate governance, liquidità e capitale proprio. I requisiti per le misure si basano sull’equivalenza del meccanismo di protezione. Sono considerate misure can- tonali (o comunali) in particolare prescrizioni di legge corrispondenti. In alternativa, la messa a disposizione in tempi molto brevi di liquidità sufficiente tutela le imprese di rilevanza sistemica da mancanza di liquidità e indebitamento eccessivo. Se tali im- prese avessero un fabbisogno straordinario di liquidità o di capitale proprio, in casi gravi devono essere sostenute dalla collettività interessata.
1.4 Coordinamento dei compiti
L’esecuzione della vigilanza spetta essenzialmente alla ElCom. Le disposizioni pro- poste conferiscono a quest’ultima la competenza di vigilare sul rispetto dei requisiti minimi a livello organizzativo e sulla disponibilità di mezzi propri e liquidità suffi- cienti da parte delle imprese di approvvigionamento elettrico. La ElCom è idonea per questo compito, poiché, in qualità di autorità di regolazione del settore dell’elettricità, già oggi sorveglia i mercati dell’energia elettrica in vista di assicurare un approvvi- gionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese (cfr. art. 22 cpv. 3 LAEl). Affinché i requisiti per le imprese di rilevanza sistemica siano vincolanti, la ElCom deve poter emettere le relative sanzioni. Ad esempio, in caso di gravi violazioni può emettere un divieto di esercizio della professione, com- minare sanzioni fino al 5 per cento del fatturato degli ultimi tre anni oppure pubblicare una decisione con indicazione di dati personali.
6 RS 730.0
1.5 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Al momento nella legislazione europea non esistono prescrizioni comparabili. Tutta- via esistono i principi di governo societario del G20 e dell’OCSE (principles of cor- porate governance), che comprendono principi di stabilità finanziaria, sostenibilità e resilienza delle imprese. Tali principi affermano ad esempio che il consiglio di ammi- nistrazione deve essere in grado di esprimere un giudizio obiettivo e indipendente sull’attività dell’azienda.
1.6 Alternative esaminate
La crisi energetica e le conseguenti distorsioni dei prezzi hanno mostrato che le im- prese del settore energetico non sono sempre in grado di fronteggiare tali situazioni con le proprie forze. In assenza di una sostituzione del piano di salvataggio a livello giuridico (opzione zero), sussiste il rischio di situazioni critiche per l’approvvigiona- mento. Non è possibile presumere che le imprese di rilevanza sistemica adottino mi- sure sufficienti per aumentare trasparenza e resilienza in relazione alla gestione dei rischi di liquidità e di capitale proprio. Nel sostituire la LAiSE l’obiettivo deve es- sere quello di rendere superflui gli aiuti finanziari della Confederazione. Senza una nuova regolamentazione non è possibile raggiungere tale obiettivo. Secondo il Con- siglio federale, l’opzione zero non è quindi attuabile. Non esistono soluzioni alterna- tive.
2 Commento ai singoli articoli
Ingresso I requisiti per le imprese di rilevanza sistemica introdotti con la presente revisione parziale possono essere considerati prescrizioni sulla prevenzione dei pericoli. Da un punto di vista costituzionale, si ritiene opportuno basare queste prescrizioni anche sull’articolo 95, capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), motivo per cui il riferimento a quest’ultima viene inserito nell’ingresso.
Art. 9a Imprese di rilevanza sistemica Capoverso 1: La definizione di impresa di rilevanza sistemica è simile a quella della LAiSE, ma il suo campo di applicazione viene ampliato. Il valore di 1200 MW espresso nella LAiSE corrisponde alla prestazione di mantenimento massima di Swis- sgrid per la potenza di riserva e di regolazione (prestazioni di servizio relative al si- stema). Tuttavia, con interruzioni pari o maggiori di 600 MW, Swissgrid avrebbe già un pesante onere operativo sulla rete di trasporto. Il valore di 600 MW supera già in
modo significativo la posizione aperta autorizzata da Swissgrid per il trading intraday che i gruppi di bilancio commerciali devono chiudere per bilanciare i conti sul mer- cato. Per poter garantire la stabilità dell’approvvigionamento ad alto livello, la pre- sente regolamentazione fissa 600 MW di potenza installata come valore determinante per la rilevanza sistemica. Inoltre anche il venir meno di un grande gruppo di bilancio è considerato di rilevanza sistemica, poiché Swissgrid lo ritiene equivalente a un’in- terruzione della produzione. Pertanto sono ora considerati di rilevanza sistemica anche tutti i responsabili di un gruppo di bilancio che nel corso degli ultimi due anni ha presentato picchi di consumo di almeno 600 MW. A differenza della LAiSE, la presente regolamentazione com- prende anche le imprese di diritto pubblico e le imprese che non hanno la loro sede in Svizzera. Capoverso 2: Poiché non è sempre possibile determinare in anticipo e in modo defi- nitivo la rilevanza sistemica, è stata concessa alla ElCom la possibilità di designare mediante decisione ulteriori aziende del settore dell’energia elettrica come imprese di rilevanza sistemica. La possibilità della ElCom di designare un’impresa di rilevanza sistemica è subordinata al soddisfacimento dei criteri di cui alle lettere a e b. La lettera a stabilisce che l’impresa deve fornire servizi centrali e sostanzialmente indispensabili per l’economia svizzera o regionale e non sono sostituibili da altri ope- ratori di mercato entro un termine ragionevole per l’economia nazionale. Il venir meno di tali imprese comporterebbe gravi problemi di approvvigionamento con costi elevati per l’economia. A titolo d’esempio, si tratta di imprese che sebbene non soddisfino le condizioni dell’articolo 9a capoverso 1, detengono una quota significativa del parco degli impianti di produzione, assumono la gestione operativa di centrali elettriche di rilevanza sistemica o svolgono altre funzioni di rilevanza sistemica come la gestione dei gruppi di bilancio. La lettera b numero 1 indica imprese di un gruppo collegate a imprese di rilevanza sistemica (art. 693 Codice delle obbligazioni [CO]7). Tali imprese possono essere col- legate a un’impresa di rilevanza sistemica e il loro crollo potrebbe ripercuotersi anche su quest’ultima. In questo senso non ha alcuna importanza che si tratti di una società madre, di una filiale o di una società affiliata dell’impresa di rilevanza sistemica. Numero 2: Se un’impresa contribuisce in modo significativo all’approvvigionamento elettrico regionale, il suo crollo potrebbe mettere in pericolo l’economia regionale. Sarebbe il caso, in particolare, di un’impresa che fornisce elettricità a numerosi gestori di rete. Se il fornitore viene meno, l’impresa deve acquistare autonomamente le quan- tità di energia necessarie sul mercato per adempiere ai propri obblighi o coprire il proprio fabbisogno. In una situazione di mercato difficile, ciò potrebbe risultare par- ticolarmente complicato e potrebbe essere addirittura aggravato dal fatto che parte della produzione di un’azienda insolvente del settore dell’energia elettrica non sia più disponibile sul mercato.
7 RS 220
Il numero 3 assicura che siano considerate di rilevanza sistemica anche le imprese che dispongono di una produzione in Svizzera e il cui crollo metterebbe in pericolo l’eco- nomia svizzera o regionale.
Art. 9abis Organizzazione e gestione dei rischi Capoversi 1 e 2: La nuova regolamentazione adotta i principi delle norme organizza- tive del settore finanziario. Nel settore finanziario, la distinzione tra direzione generale e gestione nelle grandi imprese ha dimostrato la sua validità. In questo modo la ge- stione, che spesso si trova sotto pressione in termini di tempo e obiettivi, è accompa- gnata da un organo indipendente che tiene sotto controllo la strategia generale e la politica di rischio dell’impresa di rilevanza sistemica e può intervenire per indiriz- zarla. Nel principio le imprese di rilevanza sistemica sono già organizzate di conse- guenza. Tuttavia si può supporre che le prescrizioni portino le aziende a considerare in modo ancora più consapevole rispetto al passato il tema del controllo dei rischi (cpv. 3) nel loro ordine del giorno e che la direzione generale se ne occupi in modo regolare e attivo. Capoverso 3: La gestione dei rischi comprende le strutture organizzative nonché i metodi e i processi volti a definire le strategie di rischio e le misure di gestione del rischio come pure a identificare, analizzare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi, con i relativi rapporti.8 Le imprese devono considerare tutti i grossi rischi che potrebbero portarle al fallimento (mancanza di liquidità e indebitamento eccessivo), in particolare rischi di prezzi di mercato, credito o liquidità. Un esempio di rischio è l’obbligo di corrispondere garanzie molto elevate per i contratti a termine (le cosiddette margin call) a seguito di sviluppi straordinari dei prezzi sui mercati dell’elettricità. Capoverso 4: La disposizione permette al Consiglio federale di stabilire requisiti più dettagliati per l’organizzazione e la gestione dei rischi delle imprese di rilevanza si- stemica. Si può trattare, per esempio, di prescrizioni che invitano il consiglio di am- ministrazione a convocare un comitato per i rischi indipendente che esamini la ge- stione dei rischi nell’impresa, stabilisca direttive per l’organizzazione o separi fun- zioni e ruoli all’interno dell’azienda.
Art. 9ater Garanzia di un’attività ineccepibile Capoverso 1: Anche il già noto requisito del diritto in materia di mercati finanziari per la garanzia di un’attività ineccepibile è applicato, da una parte, alle imprese di rilevanza sistemica stesse e, dall’altra, alle persone incaricate dell’amministrazione o della gestione dell’impresa. In questo modo, l’organo responsabile della direzione ge- nerale, della vigilanza e del controllo sarà composto da persone che collaborano per garantire l’adempimento ottimale dei compiti. L’organo sarà sufficientemente piccolo da consentire un processo decisionale efficiente nonché sufficientemente grande da permettere ai suoi membri di contribuire con competenze, esperienze e conoscenze
8 Finma, Circolare 2017/1, Corporate Governance, Gestione dei rischi e controlli nelle ban- che, p. 3.
provenienti da aree diverse. La grandezza dell’organo è stabilita in base ai requisiti della singola impresa. A differenza del settore finanziario, le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica non sono soggette ad alcun obbligo di autorizzazione. Pertanto la ElCom non esaminerà la garanzia nel quadro di una procedura di autorizzazione, ma se lo riterrà necessario procederà a chiarimenti di propria iniziativa (art. 22 cpv. 2 lett. d). In linea di massima si può ipotizzare che le imprese di rilevanza sistemica assumano quadri in grado di offrire una garanzia. Essendo un concetto giuridico in- definito, l’esame del requisito della garanzia richiede una decisione fondata su un ap- prezzamento. Pertanto non si tratta di sanzionare una cattiva condotta, l’esame ha semplicemente carattere preventivo e in questo senso la ElCom ha il compito di veri- ficare i rischi futuri. In effetti la garanzia mancherebbe qualora si temesse che le per- sone coinvolte possano rappresentare in futuro una minaccia per gli interessi dell’im- presa in futuro. Capoverso 2: Tra i requisiti di garanzia, le persone incaricate dell’amministrazione o della gestione godono di una buona reputazione. La differenza con la garanzia di cui al capoverso 1 consiste nel fatto che la buona reputazione non si basa solo sulle norme vigenti, ma è legata a requisiti morali. Inoltre il giudizio non si basa solamente sugli eventi nel quadro dell’attività dell’impresa, ma anche su eventi in altri settori. Secondo il capoverso 2, le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione devono al- tresì disporre delle qualifiche necessarie per adempiere ai loro compiti. La forma- zione, l’esperienza professionale e il relativo riconoscimento delle prestazioni pos- sono costituire criteri di valutazione. Il Consiglio federale emanerà le relative dispo- sizioni esecutive riguardo ai profili richiesti.
Art. 9aquater Capitale proprio e liquidità Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui le imprese devono disporre di capitale proprio e liquidità adeguati. Tale prescrizione rafforza la solvibilità delle imprese di rilevanza sistemica, affinché siano maggiormente resilienti a qualunque tipo di distor- sione di mercato futura. Le imprese devono inoltre disporre di riserve sufficienti com- misurate all’attività per poter adempiere ai loro obblighi di pagamento anche in situa- zioni eccezionali. Secondo il capoverso 2, le imprese di rilevanza sistemica determinano l’importo dei mezzi necessari (capitale proprio e liquidità) attraverso l’utilizzo di modelli. I modelli descrivono tutti i rischi rilevanti per il capitale proprio e la liquidità nei relativi scenari, come, per esempio, sviluppi estremi dei prezzi sui mercati energetici. Gli scenari di rischio devono essere motivati in modo plausibile nonché documentati e verificati re- golarmente in termini di adeguatezza e rilevanza. Le imprese devono sottoporre questi modelli per verifica a una società di audit autorizzata a prestare servizi di revisione conformemente all’articolo 9 della legge del 16 dicembre 20059 sui revisori.
9 RS 221.302
Capoverso 3: Le imprese di rilevanza sistemica devono presentare alla ElCom i mo- delli e il relativo attestato di verifica. Nel quadro della sua funzione di vigilanza, la ElCom verifica i modelli e i relativi valori calcolati concernenti il capitale proprio e la liquidità. La verifica della ElCom avviene di regola una volta all’anno. Tuttavia l’autorità di vigilanza è libera di scostarsi dai valori a seconda della sua valutazione della situazione di rischio. Le imprese sono tenute a fornire alla ElCom le informa- zioni necessarie per la verifica e a mettere a disposizione i documenti necessari (art. 25 cpv. 1). Si tratta in particolare dei dati relativi all’andamento del capitale proprio e della liquidità nel corso dell’anno (per esempio, liquidity-at-risk, value-at-risk in re- lazione al capitale proprio), alla situazione del debito e alle operazioni commerciali con relative garanzie. Se necessario, il Consiglio federale prevederà obblighi di infor- mazione più dettagliati a livello di ordinanza. Capoverso 4: La ElCom può definire scenari di rischio che le imprese di rilevanza sistemica devono prendere in considerazione di default per il calcolo del capitale pro- prio e della liquidità necessari. Capoverso 5: Il Consiglio federale può introdurre corrispondenti requisiti minimi, come ad esempio un determinato volume di riserve di liquidità o di capitale proprio oppure stabilire la quota minima di capitale o il grado di indebitamento (rapporto tra capitale proprio e debito di terzi). Può altresì prevedere che le imprese effettuino uno stress test del capitale proprio e della liquidità.
Art. 9aquinquies Obbligo di notifica Affinché la ElCom possa adempiere al suo compito di vigilanza sui requisiti per le imprese di rilevanza sistemica (art. 22 cpv. 2 lett. d), queste ultime sono tenute a in- formarla in caso di adempimento dei requisiti di cui all’articolo 9a capoverso 1, che le imprese devono verificare annualmente. Naturalmente, a prescindere dalla verifica annuale, la ElCom può ordinare un controllo dei requisiti dell’impresa.
Art. 9asexies Esenzione in caso di misure equivalenti Come la LAiSE, la presente regolamentazione prevede la cosiddetta clausola opt-out. Qualora uno o più Cantoni tutelino le imprese di rilevanza sistemica in modo analogo alla presente legge, in un’ottica federale non è necessario che tali imprese siano as- soggettate alla presente regolamentazione. Si tratta in particolare di quelle misure at- traverso cui il Cantone mette a disposizione dell’impresa interessata i mezzi necessari in caso di problemi relativi al capitale. Nel caso delle imprese di diritto speciale, è possibile che il diritto cantonale o comunale in materia di organizzazione contenga già prescrizioni relative a governance, capitale proprio e liquidità. Secondo il principio di sussidiarietà, anche per queste imprese è previsto che le prescrizioni federali sulle imprese di rilevanza sistemica non vengano applicate. La ElCom decide su richiesta dell’impresa in merito all’esenzione. Nel caso in cui un Cantone (o un Comune) vo- lesse emanare una regolamentazione equivalente, è opportuno che consulti tempesti- vamente la ElCom in merito all’equivalenza delle misure previste dalla regolamenta- zione.
Art. 9asepties Divieto di esercizio della professione La definizione del divieto di esercizio della professione è simile a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 33 della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mer- cati finanziari [LFINMA]). Il divieto di esercizio della professione è una sanzione di carattere amministrativo. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui alla sezione 2a, la ElCom può vietare l’esercizio dell’attività di una funzione dirigenziale in seno all’impresa di rilevanza sistemica. Il divieto di esercizio della professione ha carattere preventivo e mira sempre a evitare che le persone interessate violino nuovamente la legge in modo analogo o simile. Il divieto di esercizio della professione descritto nella sezione 2a diverge dall’interdi- zione di esercitare un'attività espressa nell’articolo 67 del Codice penale11 (CP), se- condo cui può essere pronunciato dal tribunale solo se nell’ambito di un’attività pro- fessionale è stato commesso un crimine o un delitto punito con la detenzione per più di sei mesi e se sussiste altresì il rischio di ulteriori abusi. Al contrario, il presente divieto di esercizio dell’attività sanziona una grave violazione delle norme di vigi- lanza. Questo trattamento più severo è giustificato nella misura in cui, in questo caso, proteggere il corretto funzionamento dell’approvvigionamento di energia elettrica ha la precedenza. Nel caso i cui i destinatari delle decisioni siano domiciliati all’estero, la ElCom deve collaborare con le autorità estere per imporre sanzioni. L’assistenza amministrativa e giudiziaria sono quindi estremamente importanti. Il divieto di eser- cizio dell’attività può essere imposto per cinque anni al massimo (cpv. 2).
Art. 9aocties Sanzioni in caso di gravi violazioni delle prescrizioni previste dalla presente sezione Capoverso 1: Secondo questa disposizione, in caso di gravi violazioni delle prescri- zioni di cui all’articolo 9abis–9aquarter , è prevista una sanzione amministrativa. La di- sposizione lascia volutamente all’autorità di vigilanza ampia libertà nel determinare l’entità della sanzione. Ovviamente la ElCom deve tener conto del principio di pro- porzionalità. Le circostanze concrete del singolo caso sono determinanti per stabilire l’entità della sanzione. L’importo massimo è raggiunto solo in casi particolarmente gravi. Secondo il capoverso 2 l’indagine sulle violazioni viene effettuata dalla Segreteria tecnica della ElCom (cfr. art. 5 del regolamento interno del 12 settembre 200712 della Commissione dell’energia elettrica) insieme alla presidenza o alla vicepresidenza. Al termine delle indagini, la ElCom emana una decisione. Capoverso 3: Per garantire la certezza del diritto ed evitare la prescrizione della violazione, la procedura deve essere avviata entro un termine stabilito. Considerata la gravità delle possibili pene e le difficoltà che possono derivare da un collegamento con l’estero, viene fissato un termine di cinque anni per l’avvio dell’indagine.
10 RS 956.1 11 RS 311.0 12 RS 734.74
Capoverso 4: In considerazione di un possibile collegamento con l’estero, è essenziale che la disposizione si applichi indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso in Svizzera o all’estero.
Art. 9anovies Pubblicazione di decisioni in materia di vigilanza Capoverso 1: La pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza è una sanzione di carattere amministrativo. Con questo particolare strumento si informano i destina- tari circa un comportamento illecito che è stato corretto o che deve essere corretto. L’attenzione non è rivolta alla punizione degli illeciti commessi, bensì alla (ri)crea- zione della situazione conforme, sottolineando il comportamento legale o illegale (DTF 147 I 57). In caso di grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza per le imprese di rilevanza sistemica, la ElCom può pubblicare la sua decisione finale in forma elettro- nica o cartacea non appena è passata in giudicato, indicando il destinatario nella deci- sione. I dati sull’identità del destinatario della decisione comprendono, per le persone fisiche, il cognome, il nome, l’indirizzo, il luogo di origine e la data di nascita, mentre per le persone giuridiche l’azienda, la sede e l’indirizzo. Capoverso 2: La decisione finale rappresenta l’accertamento definitivo di una situa- zione giuridica. Oggetto della decisione possono essere sia strumenti di vigilanza che sanzioni amministrative. La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa e quindi può essere impugnata. Capoverso 3: La ElCom deve garantire che non siano pubblicate informazioni econo- micamente sensibili. Tuttavia da questa disposizione non si può dedurre che possa essere negato un accesso a ulteriori dati in virtù della legge del 17 dicembre 200413 sulla trasparenza (LTras). In tal caso, l’accesso alle informazioni deve essere valutato, in particolare, in base all’articolo 7 della LTras, in cui sono elencate in modo esaustivo tutte le eccezioni alla protezione delle informazioni sensibili delle persone interessate (cfr. cpv. 1 lett. g [rivelazione di segreti di fabbricazione o d’affari] e cpv. 2 [prote- zione della sfera privata]).
Art. 21 cpv. 5 primo periodo
Il primo periodo del capoverso 5 è stato modificato a livello redazionale, in quanto la ElCom è finanziata non solo attraverso le tasse amministrative, ma specialmente at- traverso le tasse di vigilanza (articolo 28 e 28a). Inoltre, con la nuova formulazione del primo periodo, si tiene conto anche di tutti i casi in cui le procedure non si tradu- cono in una decisione formale o vengono sospese.
13 RS 152.3
Art. 25 cpv. 1bis La nuova disposizione conferisce alla ElCom la facoltà di determinare i requisiti per la trasmissione dei dati, in particolare riguardo al formato e alla qualità. Ciò facilita alla ElCom l’acquisizione dei dati necessari all’esecuzione (art. 25 cpv. 1).
Art. 28a Tasse di vigilanza nell’ambito delle imprese di rilevanza sistemica In linea di principio, le spese della ElCom in relazione alle nuove prescrizioni per le imprese di rilevanza sistemica devono essere coperti con le tasse amministrative (art. 21 cpv. 5 LAEl). Per la quota delle spese che invece non può essere attribuita alle imprese di rilevanza sistemica individualmente, ma solo in qualità di gruppo, è intro- dotta una tassa di vigilanza. Tale riscossione è giustificata dal fatto che la cerchia delle imprese soggette al pagamento della tassa coincide con quella dei suoi beneficiari (equivalenza di gruppo qualificata). La tassa forfettaria annuale a copertura delle spese di vigilanza si categorizza quindi come tassa causale, trattandosi di un caso di equivalenza di gruppo qualificata. Le spese di vigilanza causate dal gruppo delle im- prese di rilevanza sistemica sono coperte, secondo il principio di causalità, mediante una tassa riscossa presso le imprese. Le imprese esentate dalla ElCom dal rispetto delle prescrizioni per le imprese di rilevanza sistemica in virtù dell’articolo 9asexies, non devono versare alcuna tassa secondo l’articolo 28a.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sull’economia
La gestione dei rischi è uno dei compiti principali delle imprese. Le imprese elettriche - comprese quelle di rilevanza sistemica - hanno incentivi interni all’impresa per una determinata copertura del rischio. Si presume che, a causa della crisi energetica del 2022, esse abbiano migliorato la gestione del rischio di propria iniziativa. Tuttavia la copertura individuale non tiene conto, in particolare, dei rischi di contagio e delle rea- zioni a catena che possono interessare gli altri partecipanti al mercato del settore elet- trico in caso di fallimento di un’impresa di rilevanza sistemica. Il progetto ha l’obiet- tivo di garantire che le imprese di rilevanza sistemica gestiscano e minimizzino i loro rischi in qualsiasi momento e nel migliore dei modi, al fine di mantenere in esercizio gli impianti anche in situazioni imprevedibili. Il rafforzamento della resilienza nei confronti di future situazioni di mercato estreme e imprevedibili e l’estensione a un maggior numero di imprese di rilevanza sistemica avrà effetti positivi sulla sicurezza di approvvigionamento. Pertanto la modifica avrà ripercussioni positive sull’econo- mia svizzera e regionale. Il progetto migliora le condizioni per le imprese di rilevanza sistemica in modo che, anche in caso di distorsioni di mercato imprevedibili, esse siano in grado di resistere autonomamente e senza aiuti della Confederazione.
3.2 Ripercussioni per i singoli attori
Per le imprese interessate (cfr. par. 1.3), la modifica comporta oneri e costi aggiuntivi. Soprattutto la fornitura iniziale di dati e documenti per la verifica del modello di li- quidità e capitale proprio può comportare un onere elevato. Da un lato, ne derivano costi di validazione delle società di audit, dall’altro, oneri per la fornitura e il controllo in termini di plausibilità dei documenti. Tuttavia al momento non è possibile quanti- ficare tali spese. Si aggiunge la tassa di vigilanza, che è a carico delle imprese di rile- vanza sistemica, per cui si stima un importo totale annuo di quattro milioni di franchi. Non si prevedono distorsioni della concorrenza, poiché per le imprese di rilevanza sistemica non sono previste prescrizioni rigide in materia di capitale proprio e liqui- dità. L’obiettivo del Consiglio federale è rafforzare la resilienza delle imprese di rile- vanza sistemica, aumentando così la sicurezza di approvvigionamento. Finché i rischi sono adeguati alla liquidità e al capitale proprio, non vi sono restrizioni all’attività. La responsabilità individuale rimane in ogni caso dell’impresa.
3.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della
Confederazione Il progetto crea le condizioni per le imprese di approvvigionamento elettrico di rile- vanza sistemica in modo che, anche in caso di distorsioni di mercato imprevedibili, esse siano in grado di resistere senza aiuti della Confederazione. Le relative misure sostanziali concernenti la liquidità e il finanziamento devono essere adottate dalle im- prese. Con la revisione, aumentano notevolmente l’importanza della funzione di vigilanza e, di conseguenza, il carico di lavoro della ElCom. Nel caso dei modelli di liquidità e capitale proprio si tratta di analisi complesse. I modelli forniscono dati sulla robu- stezza di un’impresa in diversi scenari di rischio. La ElCom può valutare i modelli solo se sono sufficientemente conosciuti e se il loro funzionamento può essere com- preso in modo plausibile. Affinché la ElCom possa rilasciare dichiarazioni in merito, questi modelli devono essere analizzati nel dettaglio, tenendo in considerazione di- versi fattori di input. Di conseguenza, la verifica risulta complessa. Non appena le imprese di rilevanza sistemica e la ElCom raggiungono un’intesa comune e i processi sono ormai consolidati, il carico di lavoro risulterà più gestibile. Per svolgere la fun- zione di vigilanza, la ElCom necessita di un ulteriore 500 per cento di posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, per l’espansione dei sistemi IT, necessita di ulteriori mezzi pari a 1,5 milioni di franchi una tantum e 400 000 franchi all’anno. Le spese che non possono essere imputate alle imprese di rilevanza sistemica individualmente, ma solo in qualità gruppo, saranno finanziate attraverso una nuova tassa ai sensi dell’articolo 28a. Le spese imputabili singolarmente sono addebitate alle società inte- ressate a titolo di emolumento. In linea di principio, la ElCom può far capo a specia- listi per la verifica dei modelli di liquidità e capitale proprio e per altre procedure (art. 4 del regolamento interno della Commissione dell’energia elettrica).
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie
nazionali del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202414 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del ... 202415 sul programma di legislatura 2023–2027.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
La revisione della legge proposta contribuisce a garantire la stabilità di sistema nel settore dell’energia elettrica, contribuendo così alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico della Svizzera. In questo senso, il progetto è uno strumento per l’attuazione della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale, con la quale quest’ultimo intende in particolare preservare l’elevata sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Svizzera.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto conferisce alla Confederazione la facoltà di limitare i rischi economici delle imprese di approvvigionamento elettrico di rilevanza sistemica, che sono estrema- mente importanti per la stabilità del mercato energetico e per la sicurezza dell’approv- vigionamento elettrico della Svizzera. A tal fine, la presente revisione prevede nuovi requisiti per l’organizzazione e la gestione dei rischi, il capitale proprio e la liquidità nonché l’obbligo di garanzia di un’attività ineccepibile. Questi nuovi requisiti sono rivolti solo alle imprese di approvvigionamento elettrico considerate di rilevanza si- stemica. Si pone quindi la questione dell’ammissibilità di tale delimitazione e del diverso trat- tamento rispetto alle altre imprese di approvvigionamento elettrico. La questione è rilevante soprattutto nell’ottica dei principi di uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e di libertà economica (art. 27 Cost. in combinato disposto con l’art. 94 Cost.). Questi di- ritti fondamentali prevedono che i concorrenti diretti godano dello stesso trattamento. Secondo il principio di libertà economica, le misure non devono pregiudicare la con- correnza tra concorrenti diretti, ma devono essere neutrali. Questo principio si applica sia alle misure statali che lo rispettano sia a quelle che, pur ammissibili, sono in con- trasto con esso.16
14 FF 2024 …,qui ...
15 FF 2024 …,qui ...
16 Vallender / Hettich, San Gallo Commento all’art. 27 Cost., marg. 31.
La competenza conferita alla Confederazione dall’articolo 95 capoverso 1 Cost. di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata si è rivelata estre- mamente ampia. Ne fanno parte prescrizioni dettate da motivi di polizia, come pre- venzioni dei pericoli, attività di vigilanza o misure di polizia economica a tutela dell’affidabilità del commercio. I requisiti specifici contenuti nella presente revisione possono essere classificati come prescrizioni sulla prevenzione dei pericoli: ciò ri- flette, tra l’altro, lo sviluppo dei modelli di business e del ruolo delle imprese di ap- provvigionamento elettrico di rilevanza sistemica nel commercio di energia elettrica nazionale e internazionale. Di fatto, il fallimento (incontrollato) di un’impresa di rile- vanza sistemica ha per definizione effetti insostenibili per l’intera economia e il si- stema energetico della Svizzera. Il venir meno di un’impresa tale potrebbe comportare interruzioni dell’approvvigionamento all’interno e all’esterno del Paese. È nell’inte- resse della Confederazione e degli operatori di mercato garantire un approvvigiona- mento di energia elettrica ininterrotto. Per questo motivo, la distinzione tra imprese di rilevanza sistemica e non di rilevanza sistemica è conforme al mandato del legislatore sancito dagli articoli 89 e 91 Cost. di proteggere il sistema per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Come base della presente revisione parziale può essere preso in considerazione anche l’articolo 91 capoverso 1 Cost. Oggetto di tale disposizione è il mercato in relazione al trasporto e all’erogazione nel senso di trasporto e distribuzione (secondo la formu- lazione originaria dell’art. 24quater cpv. 1 a Cost.). La competenza per la regolazione del mercato si riferisce essenzialmente all’infrastruttura. La Confederazione può quindi istituire un monopolio per la trasmissione o il trasporto e di emanare prescri- zioni sulle tariffe in relazione al trasporto e all’utilizzo della rete. Inoltre è competente in materia di formazione e controllo delle tariffe, forme giuridiche delle imprese di trasporto e distribuzione di energia elettrica, relativi settori di attività, contabilità, in- dipendenza e distribuzione di utili ai proprietari nonché di prescrizioni in materia di sicurezza, costruzione e responsabilità civile. In questo contesto anche l’articolo 91 capoverso 1 può costituire una base per la presente revisione parziale. Le limitazioni della libertà economica derivanti dalle disposizioni proposte sono ade- guate e necessarie per limitare i rischi economici delle imprese di approvvigionamento di energia elettrica di rilevanza sistemica. Esse non vanno al di là di quanto si debba ragionevolmente fare per conseguire gli obiettivi perseguiti, sono proporzionate ri- spetto a tali obiettivi e di regola non pregiudicano l’essenza della libertà economica. Dal punto di vista della parità di trattamento, sono quindi ammissibili in linea di mas- sima regolamentazioni diverse per le imprese di rilevanza sistemica e non di rilevanza sistemica, a condizione che siano giustificate dalla rilevanza sistemica e quindi da criteri oggettivi. La minaccia alla stabilità del mercato energetico e all’approvvigio- namento sicuro di energia elettrica della Svizzera che può causare il fallimento di un’impresa del genere è sufficiente per giustificare un intervento mirato. Sulla base della loro importanza economica, risulta inoltre giustificato definire quali concorrenti dirette solo le imprese di rilevanza sistemica ed escludere le altre. Il decreto è quindi conforme alla Costituzione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto include disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conforme- mente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La revisione della LAEl segue quindi la procedura legislativa normale.
5.4 Delega di competenze legislative
Le deleghe di competenze legislative introdotte nella legge con la presente revisione si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente precise quanto a conte- nuto, scopo e portata. Le deleghe previste dalla LAEl riguardano in particolare l’organizzazione e la ge- stione dei rischi (art. 9abis cpv 4), il capitale proprio e la liquidità (art. 9aquater cpv. 5), la tassa di vigilanza in relazione alle imprese di rilevanza sistemica (art. 28a cpv. 3 e 4) e le disposizioni transitorie (art. 33c cpv. 2). Le deleghe sgravano il testo di legge con disposizioni dall’elevato grado di concretiz- zazione. Inoltre le disposizioni che deve stabilire il Consiglio federale consistono in larga misura in contenuti per i quali potrebbero essere necessarie modifiche tempe- stive affinché si possa tenere conto delle mutate condizioni del mercato o degli svi- luppi tecnologici.
5.5 Protezione dei dati
La ElCom tiene conto dei diritti della personalità garantiti dalla Costituzione e preci- sati nella legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati (LPD). Se- condo l’articolo 34 LPD, per il trattamento di dati personali degni di particolare pro- tezione è richiesta una norma esplicita contenuta in una legge in senso formale. L’au- torizzazione della ElCom al trattamento di dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a procedimenti penali, nonché alla loro conservazione in formato elettronico, è sancita nell’articolo 27 LAEl.
17 RS 235.1