Revisione totale dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per le loro spese sostenute nell’ambito della riscossione della tassa sul traffico pesante
Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 14 agosto 2024
Modifica dell’ordinanza del DFF del 5 mag- gio 20001 concernente il compenso alle auto- rità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
1 RS 641.811.911
BK-D-BB8A3401/1090
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Gli apparecchi attualmente impiegati nei veicoli a motore per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e l’infrastruttura presente sulle strade sono ormai prossimi alla fine della loro vita tecnica e devono essere rinno- vati entro la fine del 2024 (progetto «TTPCP III»). Il futuro sistema di riscossione è adeguato alle soluzioni ormai consolidate sul mercato europeo dei pedaggi e aperto alle novità tecnologiche. A tal fine vengono autorizzati fornitori privati che propongono proprie soluzioni per la determinazione e la dichiarazione della prestazione chilome- trica. Il 17 marzo 2023 il Parlamento ha approvato le modifiche in tal senso della legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP, RS 641.81; FF 2023 789). Il 27 marzo 2024 il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell’ordinanza sul traffico pesante (OTTP, RS 641.811; EXEBRC 2024.0102), che è entrata in vigore in- sieme alla LTTP (a parte due eccezioni) il 1° maggio 2024. Il Consiglio federale ha concesso ai detentori di veicoli un periodo transitorio fino a fine 2025 per equipaggiare i loro veicoli con il nuovo sistema di rilevazione nel veicolo. Gli uffici cantonali della circolazione e l’Ufficio della circolazione del Principato del Lie- chtenstein sono coinvolti nell’esecuzione della tassa sul traffico pesante e per il loro onere ricevono un compenso, finanziato con gli introiti provenienti dalla tassa sul traf- fico pesante. Con il sistema TTPCP III gli uffici della circolazione continuano a essere competenti per la classificazione dei veicoli (esentati dalla tassa, assoggettati alla TTPCP o assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante [TFTP]), per la riscos- sione della tassa forfettaria per i veicoli svizzeri nonché per la procedura di ritiro delle targhe di controllo in caso di mancato pagamento delle fatture TTPCP (finanziata a livello cantonale mediante emolumenti). Essi sono per contro sgravati dai compiti ine- renti all’esecuzione della TTPCP e determinati lavori verranno a cadere alla fine del periodo di transizione concesso per l’equipaggiamento dei veicoli. Al momento della messa in circolazione di un veicolo non devono più verificare se è disponibile un rap- porto di controllo emotach valido, rilasciato da un’officina di montaggio autorizzata.
Viene inoltre a cadere l’interfaccia tra i Cantoni e il sistema d’informazione per la TTPCP destinata alla comunicazione dei dati di base. Come già menzionato nel mes- saggio del 31 agosto 2022 concernente la modifica della legge sul traffico pesante e il credito d’impegno per il finanziamento di un nuovo sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (FF 2022 2323), il compenso alle autorità cantonali può pertanto essere «ridotto approssimativamente di almeno la metà». L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha invitato l’Asso- ciazione dei servizi della circolazione (asa) di elaborare, tenendo conto dei compiti ri- manenti, una nuova modalità per il calcolo dei costi. L’asa ha costituito un gruppo di lavoro ampiamente sostenuto. Il risultato è stato presentato a marzo 2024 ai capi degli uffici della circolazione e all’UDSC. Sulla base dell’articolo 7 del Trattato dell’11 aprile 2000 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.851.41), per le prestazioni relative all’esecuzione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante l’Uf- ficio della circolazione del Liechtenstein riceve un compenso analogamente alle auto- rità d’esecuzione cantonali. Il presente progetto riguarda allo stesso modo sia gli uffici cantonali della circolazione sia l’Ufficio della circolazione del Principato.
Affinché il compenso destinato ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein possa es- sere adeguato, è necessario modificare l’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante (RS 641.811.911). Poiché devono essere effettuate anche altre modifiche (v. cap. 4), si procede a una revisione totale dell’ordinanza.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
La possibilità di rinunciare al compenso è stata esaminata e respinta nel quadro della revisione totale dell’OTTP. I lavori degli uffici della circolazione sono importanti: con la classificazione dei veicoli ai fini dell’immatricolazione (genere, forma della carrozzeria, dati tecnici, indirizzo del detentore ecc.) essi pongono le basi per la riscossione senza intoppi della tassa sul traffico pesante da parte dell’UDSC. Una corretta classificazione è determinante per stabilire se un veicolo è assoggettato alla TTPCP o alla TFTP op- pure se è esentato dalla tassa. Questa collaborazione ha dato finora buoni risultati. Per questo motivo, l’articolo 98 capoverso 1 OTTP prevede ancora un compenso alle au- torità d’esecuzione cantonali. Anche la possibilità di un compenso individuale ai singoli uffici della circolazione è stata respinta, in quanto l’onere dei Cantoni dipende principalmente da quanti veicoli sono immatricolati nel Cantone stesso: il numero di veicoli è dunque il parametro più ade- guato per definire il lavoro da compensare. Viene quindi mantenuta la prassi consoli- data e il compenso continua a essere versato sulla base del numero di veicoli. Ciò permette di tenere conto, in una certa misura, dei diversi costi sostenuti dai vari uffici della circolazione.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul pro- gramma di legislatura 2023–2027 (FF 2024 525) né nel decreto federale del 6 giu- gno 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 (FF 2024 526). L’adeguamento dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante è tuttavia opportuno, al fine di tenere conto del ridotto onere legato all’esecuzione per i Cantoni e il Principato del Liechten- stein. Inoltre, nel messaggio concernente la modifica della legge sul traffico pesante il Consiglio federale aveva già annunciato un adeguamento del compenso ai Cantoni.
2 Procedura di consultazione
La modifica dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante è oggetto di una procedura di consulta- zione che si svolge dal 14 agosto al 15 novembre 2024.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Attualmente gli uffici della circolazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein ricevono 130 franchi per i primi 1000 veicoli immatricolati e 65 franchi per tutti gli altri. A partire dal 2026 è previsto un compenso di 24 franchi per i primi 2000 veicoli e di 12 franchi per tutti gli altri. Vengono ora definiti anche i veicoli che danno diritto al com- penso: non si tratta più solo dei veicoli gestiti nel quadro della TTPCP, bensì di tutti i veicoli con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t (v. cap. 4 art. 2).
3.2 Attuazione
La modalità della compensazione è irrilevante, mentre sono determinanti i costi che devono essere coperti. La soluzione proposta si è dimostrata valida in passato ed è di semplice attuazione. Visto che con l’introduzione del sistema TTPCP III il numero di compiti che le autorità d’esecuzione cantonali devono svolgere viene ridotto, il com- penso deve essere ricalcolato. Non si presentano pertanto problemi legati all’attua- zione.
4 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’ingresso fa riferimento all’articolo 98 capoverso 1 OTTP, il quale prevede il versa- mento di un compenso alle autorità d’esecuzione per l’onere legato all’esecuzione della LTTP e dell’OTTP e incarica il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di disciplinare i dettagli.
Titolo
Il titolo dell’ordinanza è modificato. La formulazione «per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante» è troppo ampia. Il nuovo titolo è: ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante. In questo modo viene specificato che il compenso è versato per l’onere in relazione con la riscossione della tassa.
Art. 1 Forma del compenso L’articolo 1 ha subito un adeguamento formale e stabilisce che le autorità d’esecuzione cantonali ricevono un compenso annuo, sotto forma di un importo forfettario, per il loro onere il relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante. Vi hanno diritto gli uffici cantonali della circolazione e l’Ufficio della circolazione del Principato del Liech- tenstein, i quali sono competenti principalmente della corretta classificazione dei veicoli (veicoli assoggettati alla tassa o veicoli esentati), della riscossione della tassa forfetta- ria nonché della revoca della licenza di circolazione e del ritiro delle targhe di controllo in caso di mancato pagamento della tassa da parte della persona assoggettata. Non danno diritto al compenso la corretta registrazione dei dati del veicolo e del detentore nonché la loro trasmissione al Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC). Questi compiti sono in ogni caso di competenza degli uffici della circolazione.
Art. 2 Base di calcolo L’articolo 2 capoverso 1 disciplina la base di calcolo per determinare l’ammontare del compenso. Il diritto al compenso è adeguato ai compiti effettivi. Contrariamente all’or- dinanza vigente, tale diritto non dipende più solo dai veicoli gestiti in relazione con la TTPCP, bensì da tutti i veicoli a motore e i rimorchi con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t immatricolati nel Cantone. Vi rientrano pertanto anche i veicoli esentati dalla tassa (p. es. veicoli agricoli) o i veicoli di lavoro non assoggettati alla tassa. L’estensione a tali veicoli è giustificata, dato che anche questi devono essere distinti dai veicoli assoggettati alla tassa e la loro classificazione deve essere effettuata in modo affidabile. Il fatto che più veicoli diano ora diritto al compenso non comporta però un aumento del compenso totale: questo si basa innanzitutto sui costi complessivi cal- colati. Con l’ampliamento del diritto al compenso, il compenso per veicolo è più basso (cfr. art. 3 cpv. 1). Determinante per il calcolo del numero di veicoli che danno diritto al compenso è il numero di veicoli registrati nel SIAC il 30 settembre. Si tratta di una
data di riferimento consolidata, utilizzata anche dall’Ufficio federale delle strade e dall’Ufficio federale di statistica per le valutazioni relative al numero di veicoli. L’UDSC è competente per il calcolo del compenso; esso comunica agli uffici cantonali della circolazione l’ammontare del compenso entro il 15 ottobre (cpv. 2).
Art. 3 Ammontare del compenso Il gruppo di lavoro costituito dall’asa ha rilevato i costi degli uffici della circolazione per personale, informatica, locali e accantonamenti. In questo modo ha potuto calcolare i costi per un ufficio di riferimento di piccole, medie e grandi dimensioni e ridistribuirli sul numero di veicoli che danno diritto al compenso. Al fine di coprire i costi, proporzional- mente più elevati, degli uffici della circolazione di piccole dimensioni, per un determi- nato numero di veicoli è versato un compenso più elevato, così come avviene finora. L’asa propone quindi di versare 24 franchi per i primi 2000 veicoli immatricolati nel Can- tone e 12 franchi per tutti gli altri veicoli. Il DFF, ovvero l’UDSC, ritiene che tale proposta sia chiara ed equilibrata ed è pertanto stata ripresa nel capoverso 1. L’ordinanza prevede ora, quale novità, che il DFF verifichi periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l’ammontare del compenso e, se del caso, lo adegui (cpv. 2).
Art. 4 Computo del compenso Rispetto all’ordinanza attuale, l’articolo 4 è snellito. Esso stabilisce che il compenso ai Cantoni è computato con gli introiti. Il vigente capoverso 2, secondo il quale il com- penso definitivo è preso in considerazione nella chiusura annua dei conti, è soppresso. Ciò non comporta tuttavia alcuna modifica alla consolidata procedura di conteggio. Gli uffici della circolazione continuano a conteggiare la tassa forfettaria con l’UDSC a ritmo trimestrale. Se il compenso conteggiato in data 30 settembre supera l’importo della tassa forfettaria riscossa nel quarto trimestre, i Cantoni computano il probabile com- penso già nel conteggio relativo al terzo trimestre. La differenza rispetto al compenso definitivo è presa in considerazione nel conteggio finale con l’UDSC. Questo modo di procedere non è più disciplinato nell’ordinanza del DFF bensì nelle istruzioni ai Cantoni. Il computo e la procedura di conteggio sono applicabili, per analogia, anche al Princi- pato del Liechtenstein. Nel conto della Confederazione gli introiti provenienti dalla tassa sul traffico pesante e i compensi versati ai Cantoni per il loro onere sono contabilizzati al lordo.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo Vista la necessità di una revisione totale, l’ordinanza del DFF del 5 maggio 2000 con- cernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante è abrogata con l’entrata in vigore dell’ordinanza del DFF concernente il com- penso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante.
5 Ripercussioni
5.1 Osservazioni preliminari
Le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo di personale per la Confederazione e i Can- toni risultano dalla revisione già attuata della LTTP e sono desumibili dal messaggio concernente la modifica della legge sul traffico pesante e il credito d’impegno per il finanziamento di un nuovo sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (FF 2022 2323).
Per il conteggio del compenso da versare agli uffici della circolazione, il gruppo di lavoro si è basato su tre Cantoni di riferimento che gestiscono un numero grande (30 000), medio (11 000) e piccolo (2000) di veicoli pesanti. Il personale da impiegare corri- sponde a 0,25 posti a tempo pieno («Full Time Equivalent», FTE) per 5000 veicoli. I costi annui calcolati per un FTE corrispondono a 125 000 franchi. Sulla base delle rile- vanti voci di spesa, è stato calcolato l’onere annuo medio dei Cantoni di riferimento. L’ordinanza prevede il versamento di un compenso per veicolo. Calcolando l’onere complessivo dei Cantoni di riferimento, è possibile desumere l’onere per veicolo:
Cantone di riferimento Cantone di riferimento Cantone di riferimento Conteggio dei costi in CHF piccolo medio grande
Costi salariali 31 250 93 750 187 500
Costi informatici 6 000 23 000 28 000
Spese accessorie e per locali 2 100 6 300 12 600
Accantonamenti2 per sviluppo, 7 870 24 610 45 620 innovazione ecc.
Onere complessivo annuo 47 220 147 660 273 720
Numero di veicoli (> 3,5 t) 2 000 11 000 30 000
Onere per veicolo 23.61 13.42 9.12
I piccoli uffici della circolazione non possono beneficiare degli effetti di economie di scala, in quanto la gestione di pochi veicoli comporta proporzionalmente costi superiori. Per questo motivo, per un determinato numero di veicoli il compenso deve essere su- periore (come avviene finora): per i primi 2000 veicoli il compenso, arrotondato per ec- cesso, corrisponde a 24 franchi per veicolo. Per tutti gli altri veicoli il compenso è fissato a 12 franchi. Nel 2023 il compenso alle autorità d’esecuzione dei Cantoni e del Principato del Liech- tenstein è ammontato a circa 9 milioni di franchi. In futuro può essere ridotto a circa 4,2 milioni. Si tratta di un importo variabile, dipendente dal numero di veicoli che risul- tano immatricolati il 30 settembre. Le tabelle riportate di seguito presentano un con- fronto tra l’ammontare del compenso secondo l’attuale e la nuova base di calcolo. Quale riferimento viene preso il numero di veicoli nel 2023.
- Conteggio secondo le aliquote attuali Totale oggetti della Totale oggetti della tassa tassa Totale complessivo in Totale in CHF Totale in CHF con compenso di con compenso di CHF 130 CHF 65 CHF
2465 3 219 450 8922 5 786 430 9 005 880
Accantonamenti per adeguamenti informatici necessari a seguito di cambiamenti relativi alla tassa sul traffico pesante (p. es. tariffa in base alle emissioni di CO2).
- Conteggio secondo le nuove aliquote
Totale oggetti della Totale oggetti della tassa tassa Totale complessivo in Totale in CHF Totale in CHF con compenso di con compensi di CHF 24 CHF 12 CHF
52 659 1 263 816 244 271 2 931 252 4 195 068
La prevista revisione totale dell’ordinanza comporta un calo dei compensi ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein per il loro onere. Per contro, con il sistema TTPCP III aumentano, per la Confederazione, sia l’onere legato all’esecuzione sulla scorta dei maggiori costi di investimento e di esercizio (cfr. ordinanza del DFF del 12 marzo 2024 concernente il compenso all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante; RS 641.811.912) sia i compensi versati ai fornitori del SET e del NETS autorizzati in relazione con la TTPCP da essi riscossa (cfr. ordinanza del DFF concernente l’importo della controprestazione per i servizi prestati dai fornitori del SET e del NETS in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni). Tutti questi compensi sono finanziati con le entrate lorde provenienti dalla tassa sul traffico pesante. Dei rimanenti proventi netti a destinazione vincolata provenienti dalla tassa sul traffico pesante, un terzo è versato ai Cantoni e due terzi alla Confederazione. Con questi due terzi la Confederazione finanzia una parte dei costi non coperti della tassa sul traffico pesante e il suo conferimento al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. La misura in cui variano i proventi netti a destinazione vincolata dipende principalmente dagli oneri legati all’esecuzione delle parti coinvolte e dai relativi compensi. I compensi per l’esecuzione servono a controfinanziare gli oneri legati a tale esecuzione. Presumi- bilmente entro la fine del 2026 l’UDSC verificherà gli oneri legati all’esecuzione e i re- lativi compensi e, se del caso, adeguerà l’ammontare dei compensi. Questi effetti contrastanti comporteranno, almeno durante un periodo transitorio, una riduzione delle entrate a destinazione vincolata (proventi netti), in particolare a causa degli investimenti iniziali per il sistema TTPCP III e dell’impiego parallelo, in una prima fase, dei sistemi TTPCP II e TTPCP III. L’adeguamento, dovuto alla riduzione dei compiti, del compenso versato agli uffici della circolazione comporta una diminuzione dei compensi da 9 milioni di franchi (2023) a circa 4,2 milioni. Questo importo è variabile e dipende dal numero effettivo di veicoli che risultano immatricolati il 30 settembre. Considerata isolatamente, una riduzione del
compenso di quasi 4,8 milioni di franchi all’anno comporta un aumento delle entrate a destinazione vincolata (proventi netti) provenienti dalla tassa sul traffico pesante.
5.2 Ripercussioni per la Confederazione
Considerati isolatamente, i due terzi dei proventi netti che rimangono alla Confedera- zione aumentano, con questo progetto, di quasi 3,2 milioni di franchi. Il progetto non ha altre ripercussioni dirette sulle finanze o sull’effettivo di personale della Confederazione.
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e il Principato del Liechtenstein
Come conseguenza della riduzione del lavoro degli uffici della circolazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein diminuisce anche il loro compenso. Essi ricevono in futuro solo quasi la metà del compenso ricevuto finora. La riduzione del compenso non
è ripartita in modo lineare su tutti i Cantoni e sul Liechtenstein, ma dipende dal genere di veicoli e da come i veicoli che danno diritto al compenso sono distribuiti nei Cantoni e nel Principato. La seguente tabella, basata sui dati del 1° febbraio 2024, illustra in percentuale la differenza del compenso per i Cantoni (compreso il Principato del Lie- chtenstein) rispetto ad oggi (100 %).
Tabella dell’asa del 1° febbraio 2024 relativa al confronto dei compensi ai Cantoni.
Visto che vengono a cadere alcuni compiti degli uffici della circolazione, si riduce anche il loro lavoro. In quale misura l’onere diminuisce per ogni singolo Cantone dipende dalla rispettiva organizzazione e non può essere valutato in questa sede. Dato che il progetto, considerato isolatamente, comporta una riduzione del compenso agli uffici della circolazione e di conseguenza un aumento delle entrate a destinazione vincolata (proventi netti), ne consegue che aumentano anche le parti provenienti da tali entrate e assegnate al Principato del Liechtenstein (art. 6 del Trattato tra la Confede- razione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pe- sante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein) e ai Cantoni (art. 19 cpv. 1 LTTP). Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LTTP, un terzo dei proventi netti a destinazione vin- colata destinati alla Svizzera è assegnato ai Cantoni (2023: fr. 503,6 mio). Considerato isolatamente, con il presente progetto questo terzo aumenta annualmente di circa 1,6 milioni di franchi. Il Principato del Liechtenstein non beneficia del terzo destinato ai Cantoni.
6 Aspetti giuridici
6.1 Basi giuridiche
L’ordinanza si fonda sull’articolo 98 capoverso 1 OTTP.
6.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
L’ordinanza non ha alcun rapporto diretto con il diritto europeo. La TTPCP è coperta dall’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72).
6.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede una revisione totale a livello di ordinanza.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.
6.5 Delega di competenze legislative
Il progetto non prevede la delega di competenze legislative.
6.6 Protezione dei dati
L’ordinanza non prevede la raccolta di dati personali.