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Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 7 marzo 2025

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA secondo il modello 1 (Accordo FATCA M1), avamprogetto di legge federale (legge FATCA M1) e di ordinanza (ordinanza FATCA M1) sull’attuazione di tale Accordo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

SIF-D-0EDA3401/72

Compendio

L’Accordo FATCA secondo il modello 1 e la nuova legge per la sua attuazione sono intese ad agevolare all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e agli istituti finanziari l’applicazione della normativa FATCA. Questi due atti sono completati da un’ordinanza d’esecuzione che precisa determinati obblighi.

Situazione iniziale

La normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010 consente agli Stati Uniti di ricevere informazioni su tutti i conti detenuti direttamente o indirettamente all’estero da persone pienamente assoggettate all’obbligo fiscale statunitense.

Per l’attuazione della normativa FATCA, gli Stati Uniti propongono due modelli di accordi bilaterali. Il modello 2 prevede uno scambio unilaterale di informazioni da parte degli istituti finanziari direttamente con le autorità competenti degli Stati Uniti sulla base di una dichiarazione di consenso del titolare del conto. In assenza della dichiarazione di consenso, tale sistema di notifica è completato da uno scambio di informazioni su richiesta (domande raggruppate). L’Accordo FATCA secondo il modello 2 è entrato in vigore in Svizzera il 2 giugno 2014.

Contenuto del progetto

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare i negoziati per passare dal modello 2 al modello 1, che prevede uno scambio automatico e reciproco di informazioni tra le autorità competenti. Dopo anni di negoziati, il 27 giugno 2024 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato l’Accordo FATCA secondo il modello 1. Con la presente consultazione, il Consiglio federale propone la ratifica dell’Accordo FATCA secondo il modello 1 e l’approvazione della sua attuazione a livello nazionale (legge federale e ordinanza). L’obiettivo è instaurare uno scambio bilaterale di informazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti a partire dal 2027 analogamente agli scambi con altri Stati. L’Accordo FATCA secondo il modello 1 è dunque nell’interesse della piazza finanziaria svizzera. L’attuazione nel diritto svizzero avviene pertanto in maniera analoga, vale a dire che gli istituti finanziari svizzeri comunicheranno le informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che a sua volta le trasmetterà all’autorità competente statunitense (Internal Revenue Service, IRS). Ne conseguirà una semplificazione a livello amministrativo per le persone e le autorità interessate. Inoltre, il fatto che l’AFC diventi l’autorità competente per gli istituti finanziari svizzeri e che la negoziazione abbia riguardato diverse disposizioni transitorie migliora la certezza del diritto. L’Accordo FATCA secondo il modello 1 offre infine il vantaggio di abolire le domande raggruppate.

8.1.1 Decreto federale che approva l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera

e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010 consente agli Stati Uniti di ricevere informazioni su tutti i conti detenuti direttamente o indirettamente all’estero da persone pienamente assoggettate all’obbligo fiscale statunitense. Questa legge è in vigore dal 1° gennaio 2014. La normativa, introdotta dagli Stati Uniti nel 2010, è anteriore allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari elaborato dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali e approvato dall’OCSE il 15 luglio 20141.

Per l’attuazione della normativa FATCA gli Stati Uniti hanno elaborato due modelli. Il primo, il modello 1, è basato su uno scambio automatico e reciproco di informazioni tra autorità competenti, mentre il secondo, il modello 2, si basa sulla trasmissione di informazioni da parte degli istituti finanziari esteri direttamente all’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS).

Secondo la normativa FATCA, gli istituti finanziari esteri (foreign financial institutions, FFI) sono tenuti a registrarsi presso l’IRS e a stipulare all’occorrenza un accordo FFI. Sono considerati istituti finanziari gli istituti che gestiscono conti o depositi in modo diretto o indiretto per conto di terzi (banche, assicurazioni, fondi di investimento, fondazioni ecc.). Stipulando un accordo FFI, l’istituto finanziario si impegna segnatamente a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi e a rendere conto periodicamente all’IRS in merito alle relazioni con questi clienti.

Inizialmente la Svizzera aveva optato per un Accordo FATCA secondo il modello 2, poiché a quell’epoca la sua prassi di assistenza amministrativa in materia fiscale non si basava ancora sullo scambio automatico di informazioni.

Il 14 febbraio 2013 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato l’Accordo FATCA secondo il modello 2 e il 10 aprile 2013 il Consiglio federale ha trasmesso all’Assemblea federale il messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti2 e la relativa legge federale, in vigore dal

1 Una sintesi cronologica è disponibile all’indirizzo: Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide..

2 FF 2013 2643

30 giugno 20143. Le altre giurisdizioni che attuano l’Accordo FATCA secondo il modello 2 sono 11, tra cui, in particolare, l’Austria, il Giappone e Hong Kong4.

L’adozione da parte della Svizzera dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari emanato dall’OCSE ha segnato un’evoluzione della politica elvetica in materia di scambio di informazioni. Sono così venute a mancare le ragioni per preservare la modalità di scambio unilaterale con gli Stati Uniti. L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato il mandato di negoziazione per il passaggio dal modello 2 al modello 1 (Accordo FATCA M1). La Svizzera è la prima giurisdizione a effettuare il cambio di modello FATCA.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

A seguito della decisione della Svizzera di aderire allo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (18 dicembre 2015), non sussiste più alcun motivo per continuare ad attuare l’Accordo FATCA secondo il modello 2. Il cambio di modello dell’Accordo FATCA permette di allineare la politica della Svizzera in materia di scambio di informazioni allo standard dell’OCSE, vale a dire uno scambio automatico e reciproco tra autorità competenti mediante il quale anche la Svizzera ottiene informazioni. Oltre allo scambio automatico e reciproco di informazioni tra autorità competenti, è stato possibile mantenere le eccezioni negoziate (p. es. conservazione dell’elenco dei conti esclusi o degli istituti ritenuti adempienti la normativa FATCA) nell’ambito dell’Accordo FATCA secondo il modello 2. Si tratta di eccezioni importanti, in quanto migliorano la certezza del diritto e confermano la parità di trattamento per determinati prodotti e istituti finanziari.

Il cambio di modello comporta anche altri vantaggi per gli istituti finanziari. Con l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) diventa l’autorità competente, il che implica uno scambio agevolato per gli istituti finanziari. In futuro anche le procedure di conformità risulteranno semplificate. Gli istituti finanziari non dovranno infatti effettuare alcuna ulteriore procedura di conformità per i conti che sono già stati verificati. L’abolizione delle domande raggruppate per i conti finanziari per i quali non è disponibile una dichiarazione di consenso rende inoltre superflua qualsiasi altra notifica. Questo genere di conti sarà infatti notificato direttamente all’AFC, al pari di tutti gli altri conti statunitensi. Il nuovo modello FATCA si tradurrà quindi in un’applicazione semplificata della normativa FATCA e concorrerà alla certezza del diritto tanto per gli istituti finanziari quanto per l’AFC, oltre a preservare la competitività della piazza finanziaria svizzera.

La soluzione prospettata e oggetto della negoziazione si basa sui modelli di accordo del Dipartimento del Tesoro statunitense. Sono state negoziate alcune disposizioni

3 RU 2014 1741 4 L’elenco completo è consultabile al seguente link: Foreign Account Tax Compliance Act | U.S. Department of the

Treasury.

supplementari per consentire alla Svizzera, da un lato, di mantenere le eccezioni dell’Accordo FATCA secondo il modello 2 e, dall’altro, di negoziarne di nuove. L’opzione scelta consiste nell’Accordo FATCA M1, ossia secondo il modello 1, che contiene le disposizioni e due allegati. Tali documenti sono integrati da un Memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding, MoU) e da un Competent Authority Agreement (CAA). Poiché alcune disposizioni non erano direttamente applicabili, si è reso necessario elaborare una legge federale (legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America secondo il modello 1, legge FATCA M1) e un’ordinanza d’esecuzione (ordinanza sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America secondo il modello 1, ordinanza FATCA M1). L’AFC ha la facoltà di elaborare istruzioni per garantire l’applicazione uniforme della normativa FATCA. Similmente, gli Stati Uniti hanno provveduto alla certificazione delle procedure e delle infrastrutture informatiche, tesa a preservare il massimo livello di confidenzialità. Il fatto che l’Accordo FATCA si basi su un modello di accordo statunitense non ha consentito di introdurre alcuna semplificazione per le PMI ai sensi della legge federale del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (LSgrI)5.

Il Consiglio federale licenzia il presente rapporto esplicativo per l’approvazione dell’Accordo FATCA M1 e della legislazione di attuazione nazionale (legge e ordinanza), con entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2027. Il primo scambio di informazioni potrà dunque avvenire nel 2028.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio

federale Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 20246 sul programma di legislatura 2023–2027.

1.4 Interventi parlamentari

Il Consiglio federale è stato chiamato ad affrontare diverse questioni collegate direttamente o indirettamente allo scambio automatico di informazioni con gli Stati Uniti.

L’interpellanza 13.3314 «Cambiamento di rotta dell’UE verso il passaggio allo scambio automatico di informazioni. Quali sono le intenzioni della Svizzera?», depositata dal gruppo socialista il 17 aprile 20137, e la domanda 14.5141 «FATCA. Passaggio al modello 1», presentata da Susanne Leutenegger Oberholzer8, riguardavano la

5 RS 930.31

6 FF 2024 525, pagg. 111 e 120

7 BO 2013 N 1094 8 BO 2014 N 341

possibilità per la Svizzera di passare dal modello 2 al modello 1 della normativa FATCA.

La domanda 13.5171 «Accord FATCA M1. L’engagement de réciprocité des États- Unis est-il garanti ?», presentata da Mauro Poggia il 10 giugno 20139, riguardava l’efficacia di uno scambio reciproco di informazioni.

L’iniziativa parlamentare 15.469 Favorire la regolarizzazione del passato in ambito fiscale, depositata da Guillaume Barazzone il 19 giugno 201510, riguardava il mandato di negoziazione relativo alla normativa FATCA.

L’interpellanza 16.3577 (La Svizzera protegge l’affare USA con gli evasori?) depositata da Margret Kiener Nellen il 17 giugno 201611, riguardava i negoziati per il cambio di modello dell’Accordo FATCA.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Ad oggi gli Stati Uniti hanno siglato un Accordo FATCA con 115 giurisdizioni12, 104 delle quali (compresa la Svizzera13) adottano un accordo secondo il modello 1. All’interno dell’Unione Europea (UE), l’unico Paese ad adottare l’Accordo FATCA secondo il modello 2 è l’Austria, che tuttavia intende passare al modello 1. A livello internazionale, Giappone e Hong Kong sono le principali giurisdizioni ad adottare un Accordo FATCA secondo il modello 2.

La Svizzera dispone di una clausola detta «della nazione più favorita»: qualora una giurisdizione ottenesse un trattamento più vantaggioso, lo stesso trattamento dovrebbe applicarsi anche alla Svizzera. Non sono tuttavia previste disposizioni speciali applicabili alle PMI ai sensi della LSgrI.

9 Risposta scritta consultabile al link: 13.5171 | Fatca-Abkommen. Garantie der Gegenseitigkeit? | Oggetto | Il Parlamento svizzero. 10 Risposta scritta consultabile al link: 15.469 | Favorire la regolarizzazione del passato in ambito fiscale | Oggetto

11 Risposta scritta consultabile al link: 16.3577 | La Svizzera protegge l’affare USA con gli evasori? | Oggetto | Il Parlamento svizzero. 12 Stato al 4 novembre 2024, cfr. Foreign Account Tax Compliance Act | U.S. Department of the Treasury.

13 Non ancora in vigore.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

L’Accordo FATCA M1 si basa sull’articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 199614 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-USA). L’obiettivo è permettere lo scambio automatico e reciproco tra autorità competenti. L’Accordo FATCA M1 definisce innanzitutto i diritti e gli obblighi delle Parti, che devono di conseguenza attuarli nelle rispettive legislazioni nazionali. Alcune disposizioni sono direttamente applicabili e non necessitano di trasposizione. Lo scambio automatico e reciproco di informazioni ha permesso di porre fine alle domande raggruppate derivanti dall’Accordo FATCA secondo il modello 2 e dalla trasmissione diretta delle informazioni all’IRS da parte degli istituti finanziari.

In particolare, affinché le autorità competenti possano procedere allo scambio automatico e reciproco di informazioni, l’Accordo FATCA M1 specifica le informazioni oggetto di notifica, la procedura per lo scambio, i termini e gli obblighi di collaborazione specifici tra autorità competenti. L’Accordo FATCA M1 prevede che le informazioni siano inviate annualmente, al più tardi entro nove mesi da quando sono state ottenute. Nel caso della Svizzera quale prima giurisdizione a effettuare il cambio di modello sono state negoziate disposizioni transitorie particolari da applicarsi il primo anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1. Le modalità dello scambio saranno precisate in un successivo accordo tra autorità competenti; quest’ultimo permetterà anche di finalizzare la verifica degli standard di confidenzalità.

In linea di principio, l’Accordo FATCA M1 prevede unicamente i diritti e gli obblighi delle Parti, soprattutto in capo alle autorità competenti. La Svizzera, come tutte le giurisdizioni partner degli Stati Uniti ai sensi della normativa FATCA, invia più informazioni di quante ne riceva dagli Stati Uniti (v. n. 4.1, art. 2). Per la trasposizione nel diritto nazionale delle disposizioni dell’Accordo FATCA M1 si rende necessaria una legge di attuazione che ne precisi i termini nei casi necessari.

La legge FATCA M1 sancisce in particolare i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell’AFC. Si tratta della base legale che autorizza tali istituti a raccogliere informazioni presso i soggetti interessati. Inoltre, questa impone loro gli obblighi concernenti il trattamento delle informazioni nei confronti delle persone interessate dallo scambio, segnatamente l’obbligo di informare e di garantire loro la protezione dei dati. La legge FATCA M1 stabilisce altresì gli obblighi di diligenza e l’obbligo di registrazione presso l’IRS e presso l’AFC. Le informazioni possono essere trasmesse soltanto in formato elettronico, come avviene nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.

14 RS 0.672.933.61

Per quanto concerne l’AFC, la legge FATCA M1 ne definisce i compiti e la portata delle competenze. Le tipologie di obblighi sono due: i primi riguardano le informazioni trasmesse, i secondi le informazioni ricevute. La legge FATCA M1 definisce altresì gli obblighi di cooperazione tra l’AFC e le autorità fiscali cantonali e comunali. Il mancato rispetto delle procedure applicabili comporta sanzioni penali. Conformemente all’Accordo FATCA M1, le Parti devono prevedere le dovute sanzioni in caso di cattiva applicazione. La legislazione di attuazione prevede pertanto sanzioni sia per gli atti intenzionali sia per quelli compiuti per negligenza. Al fine di evitare oneri amministrativi troppo elevati, soprattutto per gli istituti finanziari, le sanzioni penali non si applicano ai casi bagatellari (per negligenza). La legge FATCA M1 contiene infine le disposizioni transitorie necessarie alla coabitazione con la legge FATCA secondo il modello 2, come pure una delega di competenze per l’elaborazione dell’ordinanza d’esecuzione. Essa si ispira inoltre fortemente, nella misura del possibile, alla legge federale del 18 dicembre 201515 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI).

L’ordinanza FATCA precisa alcune disposizioni generali della legge FATCA, come la definizione della residenza o il trattamento di determinati conti. Fatta eccezione per le disposizioni proprie della normativa FATCA, l’ordinanza si ispira fortemente all’ordinanza del 23 novembre 201616 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn).

Sono altresì precisate le disposizioni transitorie materiali tese ad assicurare continuità nell’applicazione degli obblighi relativi alla normativa FATCA secondo il modello 2 e il modello 1.

Infine, la particolare tematica dell’obbligo di comunicazione dei numeri di identificazione fiscali statunitensi (US tax identification number, TIN statunitense), che riguarda tutte le giurisdizioni che applicano la normativa FATCA secondo il modello 1, non ha potuto essere oggetto dei negoziati. In linea di principio la mancata trasmissione dei TIN statunitensi comporta un rischio di inadempienza grave (significant non-compliance, v. n. 4.1 [art. 5 par. 2]), in particolare nel settore delle assicurazioni di tutte le giurisdizioni che applicano il modello 1. Gli Stati Uniti sono consapevoli di questa difficoltà e hanno assicurato ai negoziatori di stare lavorando per una soluzione globale, anche se non sono ancora note la data di pubblicazione né le modalità di attuazione. È tuttavia disponibile una soluzione provvisoria applicabile in alcune circostanze ai conti preesistenti fino al 31 dicembre 202717. Dopo una valutazione globale, il Consiglio federale è comunque giunto alla conclusione che i vantaggi derivanti dalla firma dell’Accordo FATCA M1 prevalgono sull’assenza di una soluzione bilaterale.

15 RS 653.1 16 RS 653.11

17 Consultabile all’indirizzo: https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-24-78.pdf.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Lo scambio automatico e reciproco di informazioni in materia fiscale deve consentire alla Svizzera di agevolare e migliorare l’adempimento fiscale. Per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera adotta una prassi basata sugli accordi multilaterali, come lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, poiché non partecipano allo standard per lo scambio automatico di informazioni, gli Stati Uniti hanno elaborato l’Accordo FATCA M1. Di conseguenza, per poter ottenere informazioni da parte delle autorità fiscali statunitensi la Svizzera non aveva altra scelta che negoziare il cambio di modello dell’Accordo FATCA.

La necessità di stipulare un accordo internazionale bilaterale scaturisce dal fatto che l’agevolazione e il miglioramento dell’adempimento fiscale sono un obiettivo internazionale con una forte componente transfrontaliera, nella fattispecie nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Per di più, se le disposizioni di un accordo internazionale non sono direttamente applicabili, è altresì necessario dotarsi di una legislazione di attuazione nazionale. La procedura e le eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni esplicano l’effetto dissuasivo desiderato.

3.3 Attuazione

L’attuazione deve avvenire mediante una legge federale e un’ordinanza. Per il cambio di modello sono peraltro state negoziate anche disposizioni transitorie particolari, che garantiranno continuità nel passaggio dal modello 2 al modello 1 dell’Accordo FATCA. Tali disposizioni sono inoltre precisate nella legge sull’attuazione e completate dall’ordinanza, entrambe necessarie per una maggiore certezza del diritto. Saranno altresì elaborate istruzioni da parte dell’AFC, per consentire agli istituti finanziari di conformarsi in particolare agli schemi XML richiesti per la trasmissione. L’attuazione riguarda anche i Cantoni e i Comuni, benché in misura minore. La trasmissione può avvenire soltanto con l’ausilio di mezzi elettronici, conformemente ai requisiti dell’articolo 2 lettera d e dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrI.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’Accordo FATCA M1 non richiede la trasposizione nel diritto nazionale né una procedura parlamentare. Trattandosi di un accordo intergovernativo, questo nuovo Accordo non deve essere ratificato dal Congresso statunitense. Sarà quindi applicabile dal momento in cui la Svizzera ne notificherà la ratifica da parte dell’Assemblea federale.

4 Commento ai singoli articoli

L’Accordo FATCA M1, che si basa sull’articolo 26 CDI CH-USA, comprende due allegati e un Memorandum d’intesa. L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza in materia di identificazione dei conti statunitensi (n. 4.2), mentre l’allegato II designa le categorie di istituti finanziari esenti nonché i conti ritenuti adempienti (n. 4.3). Il Memorandum d’intesa contiene disposizioni transitorie specifiche che garantiscono continuità nell’applicazione della normativa FATCA nel corso dell’anno in cui avverrà il cambio di modello (n. 4.3.6).

4.1 Accordo FATCA secondo il modello 1

Preambolo

Il preambolo descrive gli obiettivi perseguiti dall’Accordo FATCA M1 e basa lo scambio automatico di informazioni sull’articolo 26 CDI CH-USA. Tali obiettivi consistono, in particolare, nello sviluppare la cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti, garantire la continuità dello scambio di informazioni al momento del passaggio all’Accordo FATCA M1 e ridurre gli oneri amministrativi correlati allo scambio automatico e reciproco di informazioni.

Art. 1 Definizioni

L’articolo 1 contiene la definizione di numerosi termini essenziali ai fini dell’applicazione dell’Accordo. Tali termini sono definiti con precisione nell’Accordo FATCA M1. Se uno di questi termini ha significati diversi in ambiti diversi del diritto di uno Stato, il significato che assume in materia di diritto fiscale di tale Stato prevale sugli altri.

Art. 2 Obblighi di ottenere e scambiare informazioni riguardo a conti oggetto di comunicazione

Il paragrafo 1 sancisce l’obbligo dell’autorità competente di ciascuna Parte di ottenere ogni anno dagli istituti finanziari notificanti le informazioni che dovranno essere scambiate ai sensi dell’articolo 3. Devono essere ottenute tutte le informazioni descritte. Se infatti una delle informazioni risultasse mancante, sarebbe impossibile trasmettere l’insieme delle informazioni. Ciò dipende dal sistema informatico.

Il paragrafo 2, che si articola in due parti, definisce le informazioni che devono essere ottenute da ciascuna autorità competente. La lettera a descrive gli obblighi della Svizzera, mentre la lettera b quelli degli Stati Uniti. La natura delle informazioni non è perfettamente reciproca. Come tutte le altre giurisdizioni che adottano il modello 1 dell’Accordo FATCA M1, anche la Svizzera trasmette più informazioni di quante ne riceva.

La Svizzera deve trasmettere tutte le informazioni illustrate di seguito in formato elettronico, conformemente alla procedura convenuta tra le autorità competenti.

(1) In caso di persone fisiche devono essere raccolti il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione fiscale dei soggetti statunitensi specifici (TIN statunitense) che sono titolari di un conto statunitense presso un istituto finanziario svizzero. In caso di persona giuridica non statunitense, devono essere ottenute le medesime informazioni se tale persona è controllata da una o più persone fisiche statunitensi, nella misura in cui il conto è un conto statunitense oggetto di comunicazione. I conti statunitensi devono essere identificati secondo gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I. Dover ottenere informazioni sui conti detenuti da persone giuridiche che non sono soggetti statunitensi, vuol dire avere conoscenza del fatto che il beneficiario è un soggetto statunitense.

A proposito dei TIN statunitensi, occorre osservare che in alcuni casi specifici sono difficili, o addirittura impossibili, da ottenere. Di conseguenza, se l’istituto finanziario non dispone di tale numero, non può trasmettere tutte le informazioni, poiché il sistema rifiuterà la trasmissione. Gli Stati Uniti sono consapevoli di questa problematica, che riguarda tutte le giurisdizioni che adottano il modello 1 dell’Accordo FATCA M1. Attualmente sussiste una disposizione transitoria che permette di ovviare alla mancanza del TIN statunitense in casi specifici. In occasione dei negoziati, gli Stati Uniti hanno assicurato di stare lavorando a una soluzione globale, applicabile a tutte le giurisdizioni che adottano il modello 1 della normativa FATCA (v. n. 3.1). Tale soluzione dovrebbe dunque consentire a tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti di trasmettere le informazioni conformemente all’allegato I.

(2) L’istituto finanziario svizzero notificante è tenuto innanzitutto a trasmettere il numero di conto. Qualora non fosse disponibile un numero di conto standard, i criteri equivalenti che permettano di individuare e identificare tale conto.

(3) Il nome e il numero di identificazione dell’istituto finanziario svizzero notificante, ossia il «Global intermediary identification number» (GIIN). Questo numero è rilasciato dall’IRS all’atto della registrazione dell’istituto finanziario presso l’IRS. Gli istituti finanziari svizzeri provvisti di un numero GIIN possono conservare il loro numero GIIN attuale, a condizione che si registrino nuovamente.

(4) Il saldo o il valore del conto alla fine dell’anno civile o alla fine del periodo di rendiconto appropriato; in caso di chiusura del conto prima della fine dell’anno o dell’appropriato periodo di rendiconto, occorre dichiarare il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura. In caso di contratti assicurativi con valore di riscatto o di contratti assicurativi di rendita, il valore di riscatto. Rimane ancora possibile utilizzare a fini della notifica altri valori basati su un metodo attuariale adeguato invece del valore di riscatto.

(5) In caso di conti di custodia, l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo di altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti nel conto. Sono compresi gli importi pagati o accreditati, quelli generati dagli averi detenuti sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto. Devono altresì essere notificati l’importo totale lordo della vendita o del riscatto dei valori patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante abbia agito in veste di custode, broker, intestatario o comunque quale agente per il titolare del conto.

(6) In caso di conti di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto. Sono esonerati dalla notifica determinati conti di deposito, esclusi in virtù della regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense. Si tratta, in particolare, dei conti di garanzia della pigione con un valore inferiore a 50 000 USD. A tale proposito occorre effettuare un’analisi accurata delle disposizioni dell’allegato II.

(7) Per tutti i casi non illustrati sopra, l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto in riferimento al quale l’istituto finanziario notificante è l’obbligato o il creditore. Sono altresì compresi l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto. La presente disposizione si applica anche a eventuali conti non citati espressamente e consente di evitare l’elusione dell’obbligo di trasmissione. L’istituto finanziario svizzero deve pertanto svolgere un’analisi circostanziata del tipo di conti da esso detenuti ai sensi degli allegati I e II.

Dal canto loro, gli Stati Uniti si impegnano a trasmettere in formato elettronico, conformemente alla procedura convenuta tra le autorità competenti, le informazioni illustrate di seguito.

(1) Il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione fiscale svizzero (NIF svizzero) delle persone che sono residenti in Svizzera e che detengono un conto finanziario negli Stati Uniti. Il NIF svizzero corrisponde al numero AVS. D’altronde, le persone svizzere residenti unicamente negli Stati Uniti non sono interessate dall’Accordo FATCA M1. Diversamente dal diritto fiscale statunitense che contempla un obbligo a livello globale, il diritto svizzero non prevede alcuna disposizione analoga. Per di più, diversamente dagli obblighi in capo agli istituti finanziari svizzeri, il beneficiario effettivo di una persona giuridica non deve essere oggetto di alcuna trasmissione di informazioni.

(2) Al pari degli obblighi imposti agli istituti finanziari svizzeri notificanti, gli istituti finanziari statunitensi notificanti sono tenuti a trasmettere in prima linea il numero di conto. E qualora non fosse disponibile un numero di conto standard, i criteri equivalenti che permettano di individuare e identificare tale conto.

(3) Il nome e il numero di identificazione dell’istituto finanziario statunitense notificante. Si tratta, anche in questo caso, del TIN rilasciato dall’IRS.

(4) In caso di conti di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati. In conformità con l’allegato II o ai sensi delle regolamentazioni del Dipartimento del Tesoro statunitense, occorre inoltre effettuare un’analisi dettagliata dei conti di deposito. Sono esclusi determinati conti, come ad esempio i conti di garanzia della pigione.

(5) In caso di conti che non sono conti di deposito, l’importo totale lordo dei dividendi di fonte statunitense pagato o accreditato sul conto. Sono compresi i conti di gestione e i conti correnti sui quali siano stati effettuati pagamenti di fonte statunitense. La notifica è tuttavia limitata ai pagamenti suddetti. Ad esempio, non sarebbero quindi oggetto della notifica i dividendi pagati da una società svizzera su un conto di gestione presso un istituto finanziario statunitense notificante.

(6) In caso di conti che non sono conti di deposito, i redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto.

Art. 3 Tempi e modalità dello scambio di informazioni

Il paragrafo 1 descrive il principio di determinazione che permette di qualificare, definendone anche l’importo, un pagamento su un conto oggetto di comunicazione. Ogni Parte deve pertanto fare riferimento ai principi che disciplinano la normativa fiscale del proprio Stato. In Svizzera, in particolare, trovano applicazione i principi della legge federale del 14 dicembre 199018 sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 199019 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Secondo la normativa fiscale svizzera, non è quindi determinante la valuta di denominazione di un pagamento. Ne consegue che la riqualifica di un pagamento effettuato a favore di un terzo o dell’azionista in virtù della teoria del triangolo o della trasposizione potrebbe essere trattata come un dividendo e sarebbe riqualificata come tale anche ai sensi della normativa FATCA. È quanto contemplato anche dall’articolo 1 paragrafo 2 dell’Accordo.

Ai sensi del paragrafo 2, non è necessario trasporre nel franco svizzero o nel dollaro la valuta di denominazione nella quale è detenuto il conto.

Il paragrafo 3 definisce il periodo che deve essere preso in considerazione per lo scambio di informazioni. Conformemente alla volontà delle Parti, nel passaggio dal modello 2 al modello 1 dell’Accordo FATCA sussiste un’esigenza di continuità, che si riflette anche nella data di entrata in vigore, prevista al 1° gennaio di un anno civile. Nel corso del primo anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo, non avverrà alcuno scambio automatico. La trasmissione delle informazioni avverrà conformemente alla procedura applicabile all’Accordo FATCA, secondo il modello 2. Per le informazioni trasmesse tardivamente si adotta una procedura a sé stante (n. 4.3.6). Il primo scambio automatico di informazioni è previsto nel secondo anno, vale a dire nel 2028, sulla base delle informazioni ottenute al 31 dicembre 2027.

Il paragrafo 4 stabilisce un termine di nove mesi per lo scambio di informazioni, vale a dire al 30 settembre di ogni anno. Ciò riguarda la trasmissione di informazioni tra autorità competenti e presuppone che entro questo termine di nove mesi le informazioni siano prive di errori, altrimenti saranno respinte dal sistema informatico. Se la trasmissione delle informazioni non avvenisse entro il termine stabilito, la Svizzera sarebbe inadempiente rispetto ai propri obblighi e per estensione lo sarebbero anche gli istituti finanziari. Di conseguenza potrebbero essere avviate procedure di non conformità (art. 5 par. 2 Accordo FATCA M1). Al fine di rispettare tale termine, per la trasmissione all’AFC delle informazioni oggetto di notifica la legge sull’attuazione (n. 5.2.5) impone agli istituti finanziari svizzeri notificanti un termine di sei mesi dalla fine dell’anno civile oggetto di notifica.

Ai sensi del paragrafo 5 le autorità competenti devono stipulare un Competent Authority Agreement (CAA) che disciplini la procedura di scambio a livello formale e materiale. Tale CAA, attualmente in fase di negoziazione, definisce con precisione gli obblighi

18 RS 642.11 19 RS 642.14

delle Parti, i termini e le modalità di risoluzione di eventuali difficoltà legate a tale scambio. Esso si rivolge alle autorità competenti e non prevede obblighi per gli istituti finanziari notificanti. Qualora gli istituti finanziari svizzeri notificanti siano indirettamente interessati da un obbligo, l’ordinanza sull’attuazione dell’Accordo FATCA M1 conterrà le disposizioni del caso.

Dal momento che le informazioni trasmesse nel quadro dell’Accordo FATCA M1 sono dati sensibili protetti ai sensi della CDI CH-USA nonché dal segreto fiscale a livello interno, occorre garantire un grado equivalente di protezione durante e dopo il trattamento di tali dati. Il paragrafo 6 si riferisce quindi al trattamento dei dati da parte degli agenti che hanno accesso ai medesimi. La confidenzialità offerta dall’Accordo FATCA M1 è equivalente a quella della CDI CH-USA. Ciò implica che in linea di principio le informazioni trasmesse possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali. È vietato qualsiasi altro utilizzo, fatto salvo l’eventuale consenso dell’altra Parte, che deve essere oggetto di una richiesta rivolta all’autorità competente. Se tale richiesta è formulata dagli Stati Uniti, devono essere rispettati la procedura applicabile e in particolare il diritto di essere sentiti ai sensi della legge federale. Inoltre, gli agenti e i terzi che si occupano del trattamento di tali dati sono anch’essi sottoposti al segreto d’ufficio o anche al segreto professionale.

Il paragrafo 7 riguarda anch’esso la confidenzialità, ma relativamente alle infrastrutture informatiche e alle procedure implementate. Nel corso dei negoziati, gli Stati Uniti hanno effettuato un sopralluogo per accertarsi che la Svizzera disponesse, da un lato, delle competenze a livello informatico e in termini di risorse umane tali da garantire standard di riservatezza sufficienti e, dall’altro, delle procedure formali per porvi rimedio in caso di problemi. Tali procedure prevedono che l’accesso a dati sia riservato a un numero ristretto di persone con una formazione specifica. Ciò comporta un’informazione adeguata e la necessità di formazione continua. Inoltre, gli agenti che trattano le informazioni relative alla normativa FATCA sono tenuti sia al segreto d’ufficio sia al segreto professionale. In caso di violazione sono passibili di sanzioni penali. Tali principi si applicano anche al personale federale, cantonale e comunale.

Il paragrafo 8, che scaturisce direttamente dal paragrafo 7, è una disposizione specifica per la Svizzera, in quanto l’autorità competente in materia di scambio di informazioni (AFC) non è la stessa di quella competente in materia di riscossione dell’imposta (autorità fiscale cantonale o comunale). Sebbene ciascuna autorità fiscale cantonale disponga della propria legge fiscale che sancisce il segreto fiscale, che attualmente deve essere conforme alla LIFD e alla LAID, gli Stati Uniti ne hanno auspicato la precisazione nell’ambito dell’Accordo. Al fine di adempiere tale disposizione, all’atto di ogni trasmissione l’AFC ha il dovere di ricordare ai Cantoni o ai Comuni incaricati della riscossione che le informazioni ricevute sono comunque informazioni confidenziali ai sensi della CDI CH-USA. Le sanzioni penali generali sono sufficienti e non richiedono alcuna normativa speciale.

Il paragrafo 9 si riferisce all’inizio dello scambio effettivo per gli Stati Uniti, vale a dire al momento a partire dal quale l’IRS conferma all’AFC che sono soddisfatte tutte le condizioni di confidenzialità summenzionate. Questo paragrafo si riferisce esclusivamente all’inizio dello scambio e non pregiudica in alcun modo l’entrata in

vigore dell’Accordo. L’obbligo della Svizzera non è legato a questo paragrafo e l’AFC è tenuta allo scambio di informazioni conformemente all’Accordo FATCA M1.

Art. 4 Applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri

Questo articolo sancisce la rinuncia da parte degli Stati Uniti a imporre l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte, riconoscendo la conformità degli istituti finanziari svizzeri notificanti alla legislazione statunitense. Affinché tale riconoscimento sia effettivo, la presente disposizione prevede due obblighi di principio cumulativi distinti (par. 1). Questa disposizione è completata da eccezioni previste per determinati casi particolari (par. 2–5) come pure da disposizioni di coordinamento (par. 6–7).

La prima condizione, elencata al paragrafo 1, si articola in due obblighi supplementari e riguarda l’attuazione dell’Accordo da parte dell’AFC e degli istituti finanziari svizzeri notificanti a livello materiale, formale e temporale. A livello materiale, obbliga l’AFC e gli istituti finanziari svizzeri notificanti a raccogliere le informazioni specificate dall’articolo 2 dell’Accordo. A livello formale e temporale, obbliga l’AFC e gli istituti finanziari svizzeri notificanti a effettuare annualmente, mediante la procedura elettronica prevista dall’Accordo, lo scambio delle informazioni raccolte. La presente disposizione è stata trasposta nella legge sull’attuazione (n. 5.2.5) in quanto non abbastanza chiara da poter essere applicata in maniera diretta.

La seconda condizione elencata alle lettere a–d) riguarda gli istituti finanziari svizzeri notificanti, i quali devono:

a) impegnarsi a identificare i conti statunitensi da notificare conformemente agli obblighi di diligenza di cui all’allegato I (n. 4.2). Si tratta di un rimando diretto nell’ambito dell’Accordo medesimo. Per maggiore chiarezza, nella legge sull’attuazione sono state trasposte anche altre disposizioni (n. 5.2.2);

b) registrarsi nel portale dedicato dell’IRS. La registrazione degli istituti finanziari sta alla base della normativa FATCA e non dipende dalla qualifica degli istituti finanziari svizzeri in quanto istituti finanziari notificanti. Talvolta gli obblighi prevedono obblighi di registrazione ma non necessariamente obblighi di notifica (n. 5.2.3). Pertanto, l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte non dipende dall’obbligo di notifica ma dall’obbligo di registrazione. Per garantire continuità nell’attuazione generale dell’Accordo FATCA M1, il Memorandum d’intesa prevede norme particolari per gli istituti che si reiscrivono (n. 4.3.6);

c) se un istituto finanziario svizzero notificante opera, ai sensi della normativa statunitense, in qualità di intermediario qualificato, di entità estera che procede alla trattenuta dell’imposta alla fonte o di trust estero, sui pagamenti di fonte statunitense eseguiti a favore di un istituto finanziario non partecipante deve essere effettuata la trattenuta dell’imposta alla fonte del 30 per cento. Ciò è dovuto al fatto che tali pagamenti non possono essere oggetto di una notifica all’IRS da parte del destinatario laddove quest’ultimo non sia vincolato alla normativa FATCA nella propria giurisdizione di residenza. Non si può quindi escludere il rischio di sottrazione d’imposta;

d) se un istituto finanziario non rientra nei casi descritti qui sotto, ma agisce in modo analogo, tale istituto finanziario deve trasmettere il modulo della dichiarazione di trattenuta dell’imposta alla fonte al debitore della prestazione di fonte statunitense. Questo dimostra che le condizioni previste non sono esaustive. La presente disposizione consente di inglobare casi specifici che non siano contemplati in modo esplicito.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se un istituto finanziario non soddisfa i requisiti previsti, tale istituto non è sottoposto all’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte, salvo qualora detto istituto sia considerato un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo. È quanto avviene in particolare se l’istituto finanziario viola gravemente i propri obblighi ai sensi dell’Accordo FATCA M1 e se la procedura idonea ha confermato il mancato rispetto di tali obblighi, ad esempio nel caso di un istituto finanziario svizzero che commette violazioni ripetute e gravi dell’obbligo di trasmettere uno o più tipi di informazioni previste dall’articolo 2 dell’Accordo.

Se il modello 1 prevede lo scambio automatico senza più distinguere tra i conti per i quali è stata fornita una dichiarazione di consenso e quelli per i quali tale dichiarazione non è stata fornita, allora sono notificati all’IRS tutti i conti identificati come statunitensi. Se pertanto tutti i conti sono notificati dettagliatamente, gli istituti finanziari non sono più tenuti a prelevare l’imposta alla fonte ai sensi del paragrafo 2.

Il paragrafo 3 riguarda in particolare i piani pensionistici riconosciuti. Conformemente all’allegato II, gli Stati Uniti riservano un trattamento particolare agli istituti finanziari svizzeri che trattano questo tipo di prodotti, nella misura in cui tali istituti presentano un basso rischio di evasione fiscale. Ne consegue, anche in virtù della regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense, che gli istituti finanziari svizzeri sono considerati istituti finanziari conformi alla no,rmativa FATCA, in quanto il prodotto è esonerato al pari dei beneficiari effettivi esonerati. Ciò riguarda tutte le forme pensionistiche riconosciute. Tale qualifica si applica sia al prodotto sia all’entità che fornisce la prestazione.

Secondo il paragrafo 4, gli Stati Uniti considerano tutti gli istituti finanziari non notificanti come istituti finanziari ritenuti adempienti o come beneficiari effettivi esonerati. Gli istituti finanziari interessati da questo paragrafo devono in linea di principio registrarsi presso l’IRS. Tuttavia, i gestori patrimoniali indipendenti hanno la possibilità di rinunciare alla registrazione se si limitano ad amministrare gli averi depositati su conti a nome dei clienti presso istituti finanziari che non sono istituti finanziari non partecipanti.

Il paragrafo 5 riguarda le entità correlate e le succursali che sono istituti finanziari svizzeri che operano in una giurisdizione che impedisce a tale entità di soddisfare i requisiti dell’Accordo. Ne è un esempio l’entità o la succursale che si trova in una giurisdizione la cui legislazione interna impedisce l’applicazione della normativa FATCA. Nonostante tale impossibilità, l’istituto finanziario svizzero che ottempera ai requisiti dell’Accordo continua a essere considerato conforme alla normativa FATCA o beneficiario effettivo esonerato ai sensi della regolamentazione del

Dipartimento del Tesoro statunitense a condizione che siano soddisfatte le tre condizioni cumulative illustrate di seguito:

a) l’istituto finanziario svizzero considera ognuna di queste entità correlate o succursali come un istituto finanziario non partecipante distinto ai fini di tutti gli obblighi di notifica e di trattenuta dell’imposta alla fonte e ognuna di queste entità correlate o succursali si identifica come istituto finanziario non partecipante presso le entità obbligate a trattenere l’imposta alla fonte;

b) ogni entità correlata o succursale deve identificare e comunicare i conti statunitensi che detiene conformemente alla regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense nella misura consentita dalle leggi applicabili all’entità correlata o alla succursale; e

c) l’entità correlata o la succursale non detiene specificamente conti statunitensi di soggetti non residenti nella giurisdizione in cui è ubicata l’entità correlata o la succursale oppure l’entità detiene conti di istituti finanziari non partecipanti che non sono ubicati in tale giurisdizione e non sono utilizzati dagli istituti finanziari svizzeri o da qualsiasi altra entità correlata per eludere gli obblighi imposti dalla regolamentazione statunitense. Occorre pertanto verificare in maniera oggettiva la costellazione ed essere in condizione di garantire che questa non sia finalizzata all’evasione fiscale.

Il paragrafo 6 riguarda l’applicazione temporale e vieta l’applicazione retroattiva dello scambio automatico. L’AFC non è tenuta a ottenere e scambiare automaticamente informazioni fintanto che analoghe informazioni sono notificate all’IRS dagli istituti finanziari notificanti in virtù della regolamentazione statunitense. Gli Stati Uniti sono sottoposti alla medesima limitazione temporale, con la differenza che la condizione temporale dipende dall’inizio dello scambio effettuato dalla Svizzera. In altri termini, gli Stati Uniti non sono tenuti a iniziare lo scambio di informazioni fino a quando la Svizzera non sarà in grado di garantire il primo scambio automatico.

Secondo il paragrafo 7, ai fini dell’attuazione dell’Accordo FATCA M1, la Svizzera può utilizzare direttamente e in via alternativa le definizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense anziché le definizioni dell’Accordo FATCA M1 e dell’allegato I. A sua volta la Svizzera deve offrire la medesima possibilità agli istituti finanziari svizzeri. La possibilità di scelta non deve avere come obiettivo quello di pregiudicare la corretta applicazione dell’Accordo.

Art. 5 Collaborazione ai fini della conformità e dell’applicazione

L’Accordo FATCA M1 prevede due tipi di collaborazione tra le Parti, in base alla gravità derivante dalla cattiva applicazione delle disposizioni.

Il paragrafo 1 riguarda gli errori di lieve entità o amministrativi. Se un’autorità competente ha motivo di ritenere che si sia verificato questo tipo di errore e che questo abbia comportato la notifica di informazioni incomplete o inesatte o causato altre violazioni di lieve entità delle disposizioni dell’Accordo FATCA M1, tale autorità lo

comunica all’altra autorità competente. Pertanto queste disposizioni vincolano le autorità competenti. L’autorità competente destinataria della notifica applica dunque il diritto nazionale per ottenere la rettifica degli errori, la comunicazione delle informazioni o anche la cessazione della violazione. Le sanzioni applicabili in Svizzera sono previste dalla legge federale sull’attuazione (n. 5.2.11).

Il paragrafo 2 riguarda l’inadempienza grave delle disposizioni dell’Accordo. Nella fattispecie, la prima fase consiste nella comunicazione da parte dell’autorità competente interessata dall’inadempienza grave degli obblighi previsti dall’Accordo FATCA M1 da parte di un istituto che vi è sottoposto, completa della descrizione dei fatti contestati. Ne è un esempio l’istituto finanziario che non sia in grado di trasmettere le informazioni previste dall’articolo 2 dell’Accordo FATCA M1 e non adotti le misure dovute, come la chiusura del conto statunitense interessato. Per porre rimedio a tale inadempienza, l’autorità competente deve applicare le sanzioni previste dalla propria legislazione di attuazione. Se l’inadempienza grave persiste dopo un periodo di 18 mesi dalla notifica, l’istituto finanziario svizzero notificante sarà trattato dagli Stati Uniti come istituto finanziario non partecipante. Tale applicazione è unilaterale e in una prima fase è destinata all’AFC, incaricata di porre rimedio all’inadempienza, ma in una seconda fase riguarderà direttamente l’istituto finanziario interessato, che dovrà pertanto trattenere l’imposta alla fonte. Ciò comporterà anche importanti ricadute commerciali. Infatti, se le relazioni commerciali con un istituto finanziario non partecipante sono considerate più a rischio dai propri partner, questo potrebbe tradursi in un calo della clientela.

Il paragrafo 3 consente alle Parti di autorizzare gli istituti finanziari notificanti a delegare gli obblighi derivanti dall’Accordo ricorrendo a fornitori esterni di servizi. Questa possibilità di delega non riguarda tuttavia il trasferimento di responsabilità per la corretta attuazione dell’Accordo. Gli istituti finanziari restano dunque gli unici responsabili della cattiva applicazione da parte dei fornitori terzi, il che comporta sia la vigilanza sia un’adeguata istruzione.

Il paragrafo 4 autorizza le Parti a prevedere disposizioni tali da prevenire l’adozione di pratiche volte a eludere le finalità dell’Accordo. Questa disposizione sarà trasposta nel diritto nazionale con diverse modalità. Alcune disposizioni dell’Accordo, segnatamente quelle penali, sono riportate nella legge sull’attuazione. L’ordinanza sull’attuazione dell’Accordo (n. 6) contiene a sua volta specifici chiarimenti necessari, che non richiedono obbligatoriamente una legge in senso formale.

Art. 6 Impegno reciproco a continuare a migliorare l’efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza

Il paragrafo 1 concretizza il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della necessità di sviluppare la propria legislazione per conseguire un reciproco scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Gli Stati Uniti si impegnano quindi a perseguire l’adozione delle normative necessarie al conseguimento di questo scopo, con riferimento da un lato alla regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense e dall’altro all’attuazione dello scambio di informazioni effettivo. Quest’ultimo è in parte

concretizzato dall’articolo 7 paragrafo 2, ma anche dalla concretizzazione del CAA ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 5.

Il paragrafo 2 esprime un obiettivo di politica normativa e mira allo sviluppo di un approccio praticabile ed efficace congiunto delle giurisdizioni partner che dovrebbe permettere la riscossione dell’imposta alla fonte su determinate materie prime di origine statunitense che, a causa dell’azione dell’intermediario, perdono la loro qualifica di materie prime statunitensi. Ciò è segnatamente il caso quando un intermediario (ad es. veicolo d’investimento) trattiene per sé stesso il provento lordo statunitense, su cui in seguito versa dividendi (non statunitesi) equivalenti ai propri detentori di quote a titolo di rendimento.

Art. 7 Non discriminazione nell’applicazione della normativa FATCA nei confronti di giurisdizioni partner

Il paragrafo 1 riguarda la clausola detta «della nazione più favorita»: se un’altra giurisdizione che applica il modello 1 dell’Accordo FATCA ottiene una disposizione più vantaggiosa rispetto a quella negoziata dalla Svizzera, gli Stati Uniti si impegnano ad applicare tale disposizione anche alla Svizzera. Ciò riguarda gli articoli 2 e 3 come pure gli articoli 5–9 e di conseguenza comprende anche la modifica degli allegati (art. 9 dell’Accordo FATCA M1).

Il paragrafo 2 si riferisce alla procedura. Gli Stati Uniti devono notificare attivamente l’adozione di disposizioni più vantaggiose e applicarle automaticamente a partire dalla data della firma del relativo accordo con la giurisdizione partner. La Svizzera può rifiutare tale applicazione. Questa clausola comporta la modifica dell’Accordo FATCA M1 ed è pertanto sottoposta alla procedura ordinaria per la modifica di atti legislativi in Svizzera. Se necessario, deve essere sottoposta all’Assemblea federale e a referendum facoltativo.

Art. 8 Consultazioni e modifiche

Le Parti devono collaborare alla buona attuazione dell’Accordo FATCA M1 ed elaborare, ove necessario, misure adeguate. Tali misure possono essere attuate in vari modi, in particolare mediante un memorandum d’intesa oppure attraverso la negoziazione di un CAA. L’Accordo FATCA M1 può inoltre essere modificato mediante accordo reciproco secondo la procedura di cui all’articolo 10. L’attuazione nel diritto nazionale deve quindi seguire la procedura ordinaria di approvazione da parte dell’Assemblea federale e sottostà a referendum facoltativo.

Art. 9 Allegati

I due allegati costituiscono parte integrante dell’Accordo FATCA M1 e pertanto hanno il medesimo carattere vincolante. L’allegato I contiene le disposizioni relative agli obblighi di diligenza che la normativa FATCA impone agli istituti finanziari assoggettati, mentre l’allegato II riguarda i beneficiari effettivi esonerati e gli istituti finanziari ritenuti adempienti. Gli allegati sono trattati in dettaglio separatamente (n. 4.2 e 4.3).

Art. 10 Durata dell’Accordo

Il paragrafo 1 riguarda la data di entrata in vigore dell’Accordo, che per la Svizzera è il 1° gennaio dell’anno successivo alla ratifica da parte dell’Assemblea federale e alla scadenza del termine di referendum. In caso di riuscita del referendum, deve essere organizzata una votazione secondo la procedura prevista. Dato che la raccolta delle informazioni avviene con cadenza annuale, è stato stabilito che l’entrata in vigore deve coincidere con l’inizio dell’anno civile. Negli Stati Uniti l’entrata in vigore non richiede l’approvazione da parte del Congresso e pertanto l’applicabilità decorre dalla data della firma. Occorre tuttavia distinguere tra l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 e la notifica degli Stati Uniti relativa alla conferma di adempimento da parte della Svizzera delle condizioni previste per lo scambio effettivo (art. 3 par. 7 dell’Accordo FATCA M1). L’anno dell’entrata in vigore dipende pertanto dalle procedure di ratifica in Svizzera. Conclusa la procedura di ratifica, la Svizzera deve notificare per via diplomatica agli Stati Uniti l’attuazione dell’Accordo FATCA M1.

Il paragrafo 2 riguarda la disdetta dell’Accordo. Tale disdetta è unilaterale, deve avvenire secondo la procedura prevista, ossia mediante notifica scritta, e prevede un termine di 12 mesi. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale periodo di 12 mesi. La competenza in tal senso è attribuita al Consiglio federale, che può agire soltanto con il consenso del Parlamento.

Il paragrafo 3 prevede la consultazione tra le Parti in due ambiti. Il primo riguarda l’attuazione da parte degli Stati Uniti di una legislazione nazionale sulla reciprocità delle informazioni scambiate come pure l’elaborazione di sgravi correlati alla trattenuta dell’imposta alla fonte. Il secondo concerne la politica di scambio all’interno degli Stati Uniti, i quali, nel corso dei negoziati, hanno auspicato l’aggiunta di una disposizione (art. 3 par. 8) che imponesse ai Cantoni o anche ai Comuni lo stesso livello di confidenzialità della Confederazione nella trasmissione di informazioni da parte dell’AFC alle autorità cantonali e comunali. In cambio, la Svizzera ha auspicato l’introduzione dell’obbligo di negoziazione di una disposizione analoga se, in futuro, la politica degli Stati Uniti mutasse e lo Stato federale scambiasse informazioni anche con gli Stati federati.

Art. 11 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono un elemento rilevante dell’Accordo FATCA M1. Era infatti importante prevedere la continuità dell’Accordo tenendo conto del cambiamento degli obblighi, in particolare per gli istituti finanziari. Queste disposizioni transitorie sono completate da un Memorandum d’intesa, segnatamente su determinate questioni materiali, come la ripresentazione della registrazione e il canale di trasmissione di informazioni. Data l’impossibilità di avvalersi simultaneamente di due canali di trasmissione di informazioni ciascuno relativo al rispettivo modello, si è reso necessario individuare una soluzione per gestire le informazioni trasmesse tardivamente. Per informazioni trasmesse tardivamente si intendono quelle informazioni che avrebbero dovuto essere trasmesse il primo anno successivo all’entrata in vigore del modello 1, ma che sono state raccolte secondo il modello 2.

Il paragrafo 1 correla l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 all’abrogazione dell’Accordo FATCA secondo il modello 2. L’abrogazione riguarda in primo luogo gli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni. Il paragrafo 2, tuttavia, stabilisce che la trasmissione avviene in base alle disposizioni dell’Accordo secondo il modello 2. Per il commento a tali disposizioni, si rimanda al messaggio del Consiglio federale concernente il modello 220.

Il paragrafo 3 riguarda le informazioni trasmesse tardivamente che non possono più essere trattate in conformità con l’Accordo secondo il modello 2, in quanto il canale di trasmissione delle informazioni non è più operativo. In tal caso è stata individuata una procedura particolare. I principi sono definiti nell’Accordo, mentre le disposizioni tecniche sono state precisate nel Memorandum d’intesa. Secondo tali principi, le informazioni trasmesse tardivamente non sono più trasmesse direttamente dagli istituti finanziari, bensì dall’AFC con cadenza mensile. L’AFC è quindi anche l’autorità competente per il ricevimento e la trasmissione delle informazioni raccolte secondo il modello 2 (lett. a). Gli istituti finanziari possono già notificare i conti statunitensi senza tenere conto della distinzione tra conti statunitensi per i quali è stata fornita una dichiarazione di consenso e conti per i quali tale dichiarazione non è stata fornita. Di conseguenza, l’istituto finanziario svizzero notificante può decidere sin d’ora di trasmettere informazioni dettagliate per quei conti notificati in forma aggregata. In tal modo gli istituti finanziari che notificano i conti con informazioni dettagliate adempiono il proprio obbligo e possono evitare la trasmissione di dati aggregati che in seguito non sarà oggetto di una domanda raggruppata. Per i conti notificati in forma aggregata (lett. b) è comunque possibile la domanda raggruppata. Al momento della notifica di questi conti, l’AFC è tenuta a comunicare come nuovi conti le notifiche trasmesse tardivamente, seguendo la procedura definita mutualmente dalle autorità competenti (lett. c).

Il paragrafo 4 riguarda gli obblighi di diligenza dell’allegato I. Fatta eccezione per il trattamento dei conti recalcitranti, sono parimenti compatibili gli obblighi di cui all’allegato I dell’Accordo FATCA secondo il modello 2. In particolare, resta applicabile l’identificazione di conti e soggetti statunitensi per tutti i tipi definiti nell’allegato I. La Svizzera può inoltre autorizzare un istituto finanziario a trattare un conto recalcitrante allo stesso modo di altri conti notificanti, posto che le informazioni da trasmettere ai sensi dell’articolo 2 siano note e notificabili. Peraltro, gli istituti finanziari sono tenuti a effettuare una nuova analisi di conformità qualora sussistano dubbi circa l’attendibilità di un’autocertificazione.

Il paragrafo 5 ribadisce che a tutte le informazioni scambiate nella fase di transizione conformemente alle disposizioni transitorie si applicano le stesse restrizioni di utilizzo di cui all’articolo 26 CDI CH-USA.

20 FF 2013 2643

4.2 Allegato I

L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza concernenti l’identificazione e la notifica di conti statunitensi.

4.2.1 Sezione I Aspetti generali

L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza – semplificati rispetto alle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense – che gli istituti finanziari svizzeri devono rispettare quando identificano i conti detenuti da clienti statunitensi o da istituti finanziari non partecipanti. Ai sensi della sezione I lettera C, gli istituti finanziari svizzeri hanno la possibilità di scegliere di identificare i clienti secondo le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense e non in base alla procedura prevista dall’allegato I. Gli istituti finanziari che decidono di avvalersi di questa possibilità, sono poi vincolati a questo tipo di procedura anche negli anni successivi e possono applicare nuovamente gli obblighi di diligenza conformemente all’allegato I soltanto se le disposizioni esecutive subiscono modifiche sostanziali.

4.2.2 Sezione II Conti privati preesistenti

La sezione II definisce le modalità secondo le quali un istituto finanziario deve verificare se i titolari dei conti che detiene alla data determinante (30 giugno 2014 per la Svizzera) e che sono tenuti da persone fisiche sono soggetti statunitensi.

4.2.2.1 Conti esclusi

I seguenti conti privati preesistenti sono esclusi dall’obbligo di verifica, identificazione e notifica ai sensi della lettera A:

1. i conti che alla data di determinazione registrano un saldo non superiore a

50 000 USD;

2. i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendita che alla data di determinazione registrano un saldo non superiore a 250 000 USD;

3. gli altri contratti assicurativi con valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita, se le leggi o le disposizioni esecutive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di tali contratti a residenti negli Stati Uniti;

4. i conti di deposito che registrano un saldo o un controvalore non superiore o

50 000 USD.

4.2.2.2 Conti di valore inferiore

Secondo la sezione II lettera B, se alla data di determinazione il saldo di un conto è superiore a 50 000 USD oppure se il saldo di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita è superiore a 250 000 USD ma è inferiore a 1 000 000 USD, l’istituto finanziario deve esaminare i dati d’identificazione del cliente per via elettronica al fine di individuare gli indizi statunitensi seguenti:

a. identificazione del titolare del conto come cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti;

b. inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;

c. attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti;

d. attuale numero di telefono negli Stati Uniti;

e. un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto gestito negli Stati Uniti;

f. una procura o un’autorizzazione alla firma a favore di una persona con indirizzo negli Stati Uniti;

g. un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca che sia l’unico indirizzo di cui l’istituto finanziario dispone per il titolare del conto.

Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge alcuno di questi indizi statunitensi, non è necessario intraprendere altre misure fino a quando non interverranno cambiamenti (p. es. la comunicazione da parte del cliente del trasferimento del suo domicilio negli Stati Uniti) tali per cui uno o più indizi statunitensi possono essere associati al conto. È fatto salvo l’obbligo di effettuare una verifica più approfondita se il conto diventa un conto di valore elevato.

Se dalla ricerca elettronica dei dati emerge uno qualsiasi degli indizi statunitensi, l’istituto finanziario deve trattare il conto come un conto statunitense, a meno che sia in grado di confutare tale indizio statunitense tramite documenti specifici, descritti alla sezione II lettera B paragrafo 4.

Un inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti è un forte indizio che il cliente è un soggetto statunitense, dal momento che la nascita negli Stati Uniti conferisce la cittadinanza statunitense. Tale indizio può essere infirmato producendo un’autocertificazione (p. es. un modulo statunitense W-8) in cui si afferma di non essere né cittadino statunitense né domiciliato negli Stati Uniti e da un passaporto diverso da quello statunitense con cui viene provata la cittadinanza dell’altro Paese. È inoltre necessaria una copia dell’attestazione della perdita della cittadinanza statunitense oppure una ragionevole spiegazione del motivo per cui il cliente non possieda tale attestazione nonostante la rinuncia alla cittadinanza statunitense oppure il motivo per cui non abbia ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita. Quest’ultimo è ad esempio il caso di una persona nata negli Stati Uniti da funzionari consolari o personale diplomatico estero attivo negli Stati Uniti.

Se l’indizio statunitense consiste in un indirizzo attuale postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure in uno o più numeri telefonici negli Stati Uniti che siano gli unici indizi associati al conto, tale indizio può essere infirmato producendo un’autocertificazione (p. es. un modulo statunitense W-8) in cui si afferma di non essere né cittadino

statunitense né domiciliato negli Stati Uniti e da un passaporto diverso da quello statunitense con cui viene provata la cittadinanza dell’altro Paese.

Se esistono indizi ai sensi delle lettere e–g di cui sopra o i documenti relativi al conto contengono oltre a numeri telefonici esteri anche numeri telefonici statunitensi, bisogna produrre la prova dello status non statunitense del titolare del conto mediante un’autocertificazione (p. es. un modulo statunitense W-8) in cui il titolare del conto afferma di non essere né cittadino statunitense né domiciliato negli Stati Uniti, nonché un documento rilasciato da un’autorità estera (p. es. un attestato di domicilio o un documento rilasciato ai fini dell’identificazione).

Con l’indizio statunitense di cui alla lettera f, che limita le procure o le autorizzazioni alla firma a favore di una persona con un domicilio negli Stati Uniti, viene escluso il trattamento come conto statunitense nel caso in cui uno dei coniugi domiciliati in Svizzera possiede la cittadinanza statunitense e dispone di una procura o di un’autorizzazione alla firma sul conto tenuto dal coniuge non statunitense.

La verifica di questi conti privati preesistenti di valore inferiore deve concludersi entro due anni dalla data di determinazione.

4.2.2.3 Conti di valore elevato

Per i conti privati preesistenti con un saldo alla data di determinazione superiore a

1 000 000 USD, deve essere eseguita una verifica più approfondita che può

comprendere anche il controllo manuale dei documenti cartacei se le basi di dati esaminabili elettronicamente non contengono informazioni su tutti i seguenti punti:

a. la nazionalità o la residenza del titolare del conto;

b. l’indirizzo del domicilio e l’indirizzo per la corrispondenza attuali risultanti agli atti;

c. il numero o i numeri di telefono risultanti agli atti;

d. l’esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto, sia presso una succursale dell’istituto finanziario svizzero sia presso un altro istituto finanziario;

e. l’esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca;

f. l’esistenza per il conto di una procura o un’autorizzazione alla firma.

Oltre alla verifica dei documenti elettronici e cartacei, va trattato come conto statunitense qualsiasi conto di valore elevato assegnato al responsabile della clientela se questi ha conoscenze fondate che il titolare del conto è un soggetto statunitense specifico.

La verifica più approfondita dei conti di valore elevato deve concludersi entro due anni dalla data di determinazione.

Per i conti privati preesistenti che alla data di determinazione non sono considerati conti di valore elevato ma che al 31 dicembre di un anno successivo superano 1 000 000 USD, la verifica più approfondita deve concludersi entro sei mesi dalla fine dell’anno durante il quale il limite del saldo è stato superato.

4.2.3 Sezione III Nuovi conti privati

I conti deposito aperti dopo la data di determinazione e i contratti di assicurazione sulla vita con valore di riscatto stipulati dopo tale data non devono essere verificati, né tantomeno identificati e notificati, se il saldo alla fine dell’anno non supera 50 000 USD.

Per gli altri nuovi conti privati l’istituto finanziario deve chiedere al titolare del conto un’autocertificazione che gli consenta di stabilire se è fiscalmente residente negli Stati Uniti. Tale autocertificazione deve essere richiesta all’apertura del conto o al più tardi entro 90 giorni dalla fine dell’anno civile nel quale un conto aperto dopo la data di determinazione non soddisfa più i requisiti di cui al numero 4.2.2.1. L’istituto finanziario è tenuto a verificare la plausibilità di tale autocertificazione secondo le disposizioni esecutive definitive del Dipartimento del Tesoro statunitense.

4.2.4 Sezione IV Conti commerciali preesistenti

I conti commerciali con un saldo massimo di 250 000 USD alla data di determinazione devono essere verificati, identificati e notificati solo quando il loro saldo supera 1 000 000 USD.

Nel caso dei conti con un saldo superiore a 250 000 USD alla data di determinazione e dei conti ai sensi del numero 4.2.2.1 con un saldo superiore a 1 000 000 USD, occorre verificare se si tratta di conti statunitensi. Sono conti statunitensi quelli detenuti da:

– una o più entità che siano soggetti statunitensi specifici conformemente alla definizione dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera ff) dell’Accordo, o

– entità estere non finanziarie (non-financial foreign entities, NFFE) passive ai sensi della definizione di cui alla sezione VI lettera B paragrafi 3 e 4 dell’allegato I controllate da una o più persone che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti ai sensi della definizione di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera jj) dell’Accordo FATCA M1.

La verifica deve essere eseguita sulla base dei documenti relativi all’identificazione del cliente posseduti dall’istituto finanziario e, se del caso, sulla base di documenti supplementari da richiedere al titolare del conto.

Inoltre, l’istituto finanziario deve verificare se il conto è detenuto da istituti finanziari non partecipanti. In caso affermativo, i pagamenti a favore di questi conti devono essere inseriti nelle notifiche conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 dell’Accordo.

La verifica dei conti commerciali preesistenti con un saldo superiore a 250 000 USD alla data di determinazione deve concludersi entro due anni dalla data di determinazione. I conti che alla data di determinazione non raggiungono tale limite ma che al 31 dicembre di un anno successivo presentano un saldo superiore a

1 000 000 USD devono essere esaminati entro sei mesi dalla fine dell’anno

considerato.

Qualora dovessero intervenire cambiamenti, lo status di un conto di questo tipo deve essere di nuovo verificato.

4.2.5 Sezione V Nuovi conti commerciali

Per i conti commerciali aperti dal 1° gennaio successivo alla data di determinazione occorre verificare, indipendentemente dal loro saldo, se il titolare è un soggetto statunitense specifico, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, un istituto finanziario partecipante, un istituto finanziario ritenuto adempiente alla normativa FATCA, un beneficiario effettivo esonerato, un istituto finanziario escluso dal campo d’applicazione della normativa FATCA oppure una NFFE attiva o passiva.

4.2.6 Sezione VI Particolari regole e definizioni

Secondo la sezione VI lettera B paragrafo 3, per «NFFE passiva» si intende un’entità non finanziaria non statunitense che non è né una NFFE attiva né una società di persone estera né tantomeno un trust estero con obbligo di trattenuta alla fonte. Si tratta di una definizione per negazione rispetto alla sezione VI lettera B paragrafo 4, che elenca i criteri non cumulativi secondo i quali una NFFE è considerata una «NFFE attiva». Qui di seguito sono riportati alcuni di questi criteri:

a. i redditi passivi rappresentano una quota inferiore al 50 per cento dei redditi lordi e, inoltre, meno del 50 per cento dei beni patrimoniali genera redditi passivi o serve per conseguire redditi passivi;

b. le azioni della NFFE sono quotate in borsa oppure la NFFE è un’entità correlata a un’altra entità quotata in borsa;

c. la NFFE è organizzata su un territorio statunitense e tutti i proprietari del creditore sono effettivamente residenti in tale territorio;

d. la NFFE è un ente governativo diverso da un ente governativo statunitense, una suddivisione politica di tale ente governativo o un ente pubblico che svolge la funzione di tale ente governativo o di una suddivisione politica di quest’ultimo, un ente governativo di un territorio statunitense, un’organizzazione internazionale, una banca centrale non statunitense o un’entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra;

e. le principali attività della NFFE consistono nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni delle società affiliate, la cui attività operativa è diversa da quella di un istituto finanziario, o nella fornitura di finanziamenti o servizi a tali società affiliate. Tuttavia

un’entità non soddisfa i requisiti di una NFFE se opera come un fondo di investimento il cui scopo è acquisire o finanziare società laddove si prefigga di detenerne successivamente le partecipazioni nei suoi immobilizzi;

f. la NFFE non esercita ancora alcuna attività e non l’ha svolta in passato, ma investe capitali in vista dell’esercizio di un’attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario, posto che la NFFE non soddisfi più questa deroga trascorsi 24 mesi dalla sua costituzione;

g. negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione al fine di proseguire le proprie attività in un settore diverso da quello di un istituto finanziario;

h. la NFFE effettua soprattutto operazioni di finanziamento e di copertura per entità correlate che non sono istituti finanziari, a condizione che la principale attività operativa delle entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;

i. la NFFE non è una «NFFE esclusa dal campo di applicazione» secondo la regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense, vale a dire che soddisfa una delle condizioni seguenti: (i) è una società quotata in borsa, (ii) è un’entità collegata di società quotate in borsa, (iii) è un’entità membro di un gruppo allargato o (iv) è un’entità territoriale completamente controllata, in maniera diretta o indiretta, da uno o più soggetti statunitensi residenti;

j. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti: nello Stato in cui risiede la NFFE è (i) costituita per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali o educative, (ii) è esente da imposizione fiscale, (iii) non ha un beneficiario effettivo con diritti di proprietà sui proventi o sui valori patrimoniali, (iv) il diritto applicabile nello Stato in cui la NFFE ha sede esclude l’attribuzione dei proventi a favore di una persona fisica o di un’entità che non abbia finalità caritatevoli, salvo quale contropartita per i servizi resi e (v) all’atto dello scioglimento, la legislazione dello Stato di residenza permette esclusivamente l’attribuzione degli attivi a favore di un’organizzazione statale o senza finalità di lucro.

La sezione VI lettera C stabilisce le condizioni a cui un istituto finanziario deve sommare il controvalore di tutti i conti detenuti da una stessa persona e che sono gestiti per tale persona dall’istituto stesso o da un’entità a lui correlata.

4.3 Allegato II

4.3.1 Sezione I Beneficiari effettivi esonerati diversi da fondi

L’allegato II descrive le categorie di istituti finanziari svizzeri e di prodotti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA o ritenuti conformi all’Accordo FATCA M1 poiché presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense. L’allegato II può essere aggiornato mediante un accordo amichevole tra le autorità competenti di entrambi gli Stati, al fine di includere o stralciare enti o prodotti.

Non sono esplicitamente menzionate le assicurazioni di cose e contro i danni, poiché le relative polizze non rappresentano di principio conti finanziari dal momento che si limitano a risarcire al beneficiario i danni che ha subito. Non sono neanche menzionate le riassicurazioni, poiché tali polizze possono essere concluse solo da primi assicuratori.

I beneficiari effettivi esonerati non devono registrarsi presso l’IRS, bensì solo confermare il loro status nei confronti degli istituti finanziari dai quali accettano pagamenti. Sono considerate beneficiari effettivi esonerati le istituzioni elencate di seguito.

a. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché le istituzioni interamente di proprietà della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.

Sono espressamente citate le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali, segnatamente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione per l’invalidità (AI), le prestazioni complementari (PC), la previdenza professionale (PP), l’assicurazione malattie, l’assicurazione contro gli infortuni (AInf), l’assicurazione militare (AM), l’indennità di perdita di guadagno (IPG), compresa la protezione in caso di maternità, l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e gli assegni familiari. Per quanto riguarda i fondi del sistema delle assicurazioni sociali occorre citare in particolare il fondo di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG, il fondo di compensazione dell’AD, il fondo di compensazione delle famiglie e l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA).

b. Le organizzazioni partner con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede internazionale e le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Attualmente la Svizzera ha concluso un accordo di sede con 29 organizzazioni internazionali21. Nel quadro delle disposizioni esecutive definitive del Dipartimento del Tesoro statunitense, le organizzazioni internazionali considerate beneficiari effettivi esonerati sono tra l’altro descritte come organizzazioni che secondo il diritto estero

21 Ufficio internazionale di educazione (IBE/UNESCO), Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Organizzazione delle Nazioni Unite (Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra), Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Unione postale universale (UPU), Associazione europea di libero scambio (AELS), Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Centre Sud, Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC (Centre Consultatif), Corte di conciliazione e d’arbitrato nel quadro dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Corte OSCE), Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FISCR), Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Unione interparlamentare (UIP), Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Drugs for Neglected Deseases (DNDi), Medicines for Malaria Ventures (MMV), Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e Centro internazionale per lo sminamento umanitario con sede a Ginevra (GICHD). 30/76

relativo alle disposizioni dei §288–288f del titolo 22 del diritto statunitense22 concernenti le relazioni estere sono riconosciute come tali o come organizzazioni che hanno concluso un accordo di sede con un ente governativo estero. Su tale base, anche le organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo fiscale23 potrebbero essere trattate come beneficiari effettivi esonerati.

c. La Banca nazionale svizzera e tutte le istituzioni di sua proprietà. Le spiegazioni concernenti le istituzioni di risparmio a favore del personale di enti pubblici di cui alla lettera a (sopra) valgono analogamente anche per la relativa istituzione della Banca nazionale.

4.3.2 Sezione II Fondi considerati beneficiari effettivi esonerati

A. Tutti gli istituti che perseguono lo scopo della previdenza. Tra questi rientrano gli istituti del 2° pilastro e del pilastro 3a, gli istituti di libero passaggio, gli istituti collettori di cui all’articolo 60 della legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), i fondi di garanzia, i fondi di aiuto sociale finanziati dai datori di lavoro nonché le fondazioni d’investimento alle quali partecipano esclusivamente gli istituti summenzionati.

B. Vi rientrano inoltre le entità che sono istituti finanziari svizzeri soltanto in quanto entità di investimento, a condizione che ogni detentore diretto di una partecipazione nell’entità sia un beneficiario effettivo esonerato e che ogni detentore diretto di una partecipazione al capitale di debito in tale entità sia un ente di deposito o un beneficiario effettivo esonerato.

4.3.3 Sezione III Istituti finanziari ritenuti adempienti

Nel caso degli istituti finanziari elencati nella sezione III e ritenuti adempienti alla normativa FATCA, occorre differenziare tra gli istituti finanziari che sottostanno all’obbligo di registrazione e gli istituti finanziari certificati. Gli istituti finanziari che sottostanno all’obbligo di registrazione possono essere obbligati, in parte o a determinate condizioni, a verificare, identificare e notificare i conti, mentre gli istituti finanziari certificati sono esonerati da tali obblighi (n. 4.3.1 e 4.3.2).

Questa categoria comprende gli istituti finanziari ritenuti adempienti alla normativa FATCA, segnatamente gli istituti finanziari con clientela locale (sez. III lett. A), le

22 cfr. PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

23 Consiglio internazionale degli aeroporti (ACI), Agenzia mondiale antidoping (WADA), Commissione

elettrotecnica internazionale (CEI), Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA), Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA) e Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN). 24 RS 831.40

banche locali (sez. III lett. B) nonché altri istituti finanziari che non sono società di investimento e gli emittenti di carte di credito qualificati (sez. III lett. C e D).

a. È considerato istituto finanziario con clientela locale un istituto finanziario che soddisfa tutti i criteri sottostanti.

(i) È autorizzato in Svizzera e disciplinato dal diritto svizzero.

(ii) Non deve possedere alcuna sede di affari fissa al di fuori della Svizzera. Nelle disposizioni esecutive definitive è stata allentata la limitazione secondo cui un istituto finanziario locale non debba possedere alcuna sede di affari fissa al di fuori dello Stato in cui è stato costituito. Tale istituto è autorizzato se le sue sedi di affari all’estero non sono pubblicizzate e se esercitano esclusivamente funzioni di supporto amministrativo. Poiché le condizioni che un istituto finanziario con clientela locale deve adempiere definiscono pure questa limitazione, anche per gli istituti finanziari svizzeri – che peraltro soddisfano tutte le altre condizioni previste dalla lettera a – un tale back office estero non risulta dannoso.

(iii) Non è autorizzato ad acquisire attivamente clienti al di fuori della Svizzera. La gestione di un proprio sito Internet non si configura come acquisizione della clientela nella misura in cui nel sito non si faccia espressamente riferimento alla gestione di relazioni di conto e all’erogazione di prestazioni per persone residenti al di fuori della Svizzera o non si cerchi di acquisire in altro modo clienti statunitensi. L’idea alla base di questo status speciale per gli istituti finanziari con clientela soprattutto locale è privilegiare gli istituti finanziari attivi quasi esclusivamente nello Stato in cui sono stati costituiti. Malgrado l’estensione del concetto di clientela locale a clienti residenti in uno Stato membro dell’UE e del Regno Unito, esiste il divieto di acquisizione di clienti fuori dalla Svizzera. Ciò corrisponde anche agli accordi che gli Stati Uniti hanno concluso con Regno Unito, Danimarca e Irlanda. Una banca locale danese non può acquisire clienti fuori dalla Danimarca, ad esempio presso la vicina Germania settentrionale.

(iv) È tenuto, conformemente al diritto svizzero, a trasmettere le informazioni relative ai conti detenuti dai clienti svizzeri o a trattenere l’imposta alla fonte. Questa condizione è considerata soddisfatta per quanto riguarda i dividendi e gli interessi svizzeri che soggiacciono all’imposta preventiva.

(v) Almeno il 98 per cento dei beni patrimoniali gestiti dall’istituto finanziario deve essere detenuto su conti di persone residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE e del Regno Unito. Secondo le disposizioni esecutive definitive del Dipartimento del Tesoro statunitense, questa estensione del concetto di clientela locale a clienti residenti in uno Stato membro dell’UE e del Regno Unito è prevista soltanto per gli istituti finanziari degli Stati membri dell’UE e del Regno Unito. Pertanto, per quanto riguarda il calcolo del limite del 98 per cento di clientela locale, gli istituti finanziari svizzeri risultano essere un po’ meglio trattati rispetto agli istituti con sede in uno Stato dell’UE, poiché i clienti locali di tali istituti svizzeri possono essere domiciliati in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE oppure del Regno Unito, mentre per gli istituti dell’UE la clientela locale è costituita dai clienti domiciliati in altri Stati dell’UE ma non in Svizzera.

(vi) Dal 1° gennaio 2014 non possono più essere gestiti conti per soggetti statunitensi specifici che non risiedono in Svizzera, per istituti finanziari non partecipanti o per NFFE i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti.

(vii) Entro il 1° gennaio 2014 deve essere posta in vigore una procedura per verificare se un istituto finanziario gestisce conti di soggetti statunitensi specifici non residenti in Svizzera, di istituti finanziari non partecipanti o di NFFE i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti. Se viene scoperto un conto di questo tipo, l’istituto finanziario è tenuto a dichiararlo come se fosse un istituto finanziario notificante oppure deve chiudere il conto.

(viii) Conformemente all’allegato I, in caso di conti aperti prima del 31 dicembre 2013 e detenuti da soggetti non residenti in Svizzera, l’istituto finanziario deve procedere all’identificazione dei conti statunitensi e dei conti di istituti finanziari non partecipanti. Deve inoltre chiudere detti conti oppure dichiararli come se fosse un istituto finanziario notificante.

(xi) Ogni entità correlata all’istituto finanziario deve essere registrata o costituita in Svizzera e deve soddisfare gli stessi criteri imposti all’istituto finanziario stesso.

(x) L’istituto finanziario non deve discriminare i soggetti statunitensi specifici residenti in Svizzera per quanto riguarda l’apertura o la tenuta di conti.

Da più parti sono state mosse critiche al fatto che questa situazione privilegia i cittadini statunitensi residenti in Svizzera rispetto ai cittadini svizzeri residenti negli Stati Uniti. Dal punto di vista statunitense questa differenza di trattamento è tuttavia intenzionale. Il Dipartimento del Tesoro statunitense riconosce il diritto di una persona di accedere a servizi finanziari nello Stato in cui risiede, ha però meno comprensione se un soggetto residente negli Stati Uniti dispone di un conto presso un istituto finanziario estero, sebbene di fatto il diritto statunitense non lo vieti. Potrebbe infatti capitare che il limite massimo del 2 per cento di valori patrimoniali gestiti per clienti domiciliati fuori dalla Svizzera o dell’UE venga superato facendo perdere all’istituto finanziario il privilegio di essere un istituto finanziario ritenuto adempiente alla normativa FATCA.

b. È considerato una banca locale un istituto finanziario che soddisfa le condizioni elencate di seguito.

(i) L’istituto finanziario opera unicamente (ed è autorizzato e regolamentato ai sensi della legislazione svizzera) come banca od organizzazione (cooperativa) di credito o analoga entità senza scopo di lucro. Il termine «banca» non deve essere interpretato soltanto ai sensi degli articoli 1 e 1a della legge federale dell’8 novembre 193425 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR), ma anche soddisfare le condizioni di cui all’allegato II.

25 RS 952.0

(ii) L’attività dell’istituto finanziario consiste principalmente nella ricezione di depositi o nell’erogazione di prestiti, nel contesto di un’attività bancaria, a clienti al dettaglio non correlati. Con riferimento a un’organizzazione (cooperativa) di credito o analoga entità, ai membri, a condizione che nessun membro abbia una partecipazione superiore al cinque per cento.

(iii) L’istituto finanziario soddisfa i requisiti di cui alla sezione II lettera A paragrafi 2 e 3 dell’allegato II, che vietano l’esercizio in una sede fissa di affari al di fuori del territorio svizzero nonché la sollecitazione attiva di clienti al di fuori del territorio svizzero. Oltre al divieto di sollecitazione di clienti al di fuori del territorio svizzero, l’istituto finanziario non può consentire l’apertura di un conto sul proprio sito Internet.

(iv) L’istituto finanziario non ha in bilancio più di 175 000 000 USD in valori patrimoniali. Inoltre l’istituto finanziario e qualsiasi entità correlata non hanno, complessivamente, nel loro bilancio consolidato o combinato più di 500 000 000 USD.

(v) Qualsiasi entità correlata deve altresì essere costituita od organizzata ai sensi della legislazione svizzera e qualsiasi entità correlata che è un istituto finanziario, fatta eccezione per i fondi pensione descritti alla sezione II lettera A dell’allegato II o un istituto finanziario con soli conti di basso valore di cui alla sezione II lettera C dell’allegato II, deve soddisfare le condizioni previste nella presente lettera B.

C. Gli istituti finanziari con soli conti di basso valore che non sono società di investimento non sono istituti notificanti. La presente disposizione riflette gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I, che escludono i conti di valore inferiore a 50 000 USD (n. 4.2.2), ma impone una condizione aggiuntiva in relazione al bilancio. Conformemente all’Accordo FATCA M1, questo genere di istituti finanziari rappresenta un basso rischio di evasione fiscale.

Al pari delle assicurazioni di puro rischio, anche gli istituti emittenti di carte di credito qualificati sono considerati a basso rischio, in quanto svolgono un mero ruolo di intermediazione e gli obblighi di diligenza sono rispettati dalle banche che effettuano le operazioni sui conti.

4.3.4 Sezione IV Società di investimento considerate istituti finanziari esteri ritenuti adempienti e altre regole speciali La sezione IV prevede agevolazioni per gli istituti finanziari che fanno parte di un gruppo di istituti finanziari. In tal modo possono godere di agevolazioni nella misura in cui gli obblighi di diligenza e di informazione sono ottemperati da un’altra entità anch’essa residente in una giurisdizione partner.

Nel caso dei trust, gli obblighi della normativa FATCA devono essere ottemperati da almeno uno dei trustee, il quale deve essere costituito in una giurisdizione partner o essere un istituto finanziario partecipante.

Le entità sponsorizzate e detenute da un’entità svizzera o estera devono accertarsi preventivamente che un’altra entità del gruppo che controlla la società d’investimento

(p. es. per via del controllo del gruppo o della direzione dell’entità) (lo sponsor) adempia gli obblighi previsti dalla normativa FATCA. L’allegato II sezione IV lettera C definisce le condizioni che devono essere soddisfatte come pure l’obbligo di registrazione. All’atto dell’iscrizione nel portale dell’IRS, queste entità devono richiedere e ricevere un numero GIIN corrispondente (in qualità di istituto finanziario notificante nel caso di un rapporto di gruppo o in qualità di sponsor nel caso della direzione della società d’investimento sponsorizzata).

Sono ritenuti adempienti alla normativa FATCA anche i consulenti svizzeri in investimenti e i gestori patrimoniali svizzeri nella misura in cui la loro unica attività consiste nel fornire per conto di terzi, in virtù di una procura o di un’autorizzazione analoga, la propria consulenza per quanto riguarda l’investimento o la gestione di averi depositati da un cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante (allegato II sez. IV).

I veicoli svizzeri di investimento collettivo sono trattati come entità adempienti a condizione che l’identificazione dei clienti e le notifiche siano eseguite da un altro istituto finanziario. L’identificazione del cliente e la conseguente notifica spettano alla banca depositaria.

4.3.5 Sezione V Conti esclusi

La sezione V enumera i prodotti che non sono trattati come conti finanziari. Ciò significa che anche gli istituti normalmente soggetti all’obbligo di notifica sono esenti dall’obbligo di verifica, identificazione e notifica per questo tipo di conti.

Sono considerati prodotti esenti i conti o i prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati (istituzioni che perseguono lo scopo della previdenza), le polizze di libero passaggio, i contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti di assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie ai sensi dell’ordinanza del 13 novembre 198526 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), nonché altri conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.

4.3.6 Memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding)

I paragrafi 1–6 riguardano le procedure applicabili alla reiscrizione degli istituti finanziari svizzeri, che permettono di garantire la transizione dal modello 2 al modello 1, nonché la scadenza degli accordi FFI che gli istituti finanziari svizzeri hanno dovuto firmare nell’ambito dell’Accordo FATCA secondo il modello 2.

Per poter essere presenti nel portale Internet dell’IRS nel più breve tempo possibile, gli istituti finanziari svizzeri devono rispettare determinati termini di reiscrizione. La procedura rimanda direttamente al portale Internet dell’IRS. Il Memorandum d’intesa descrive inoltre gli obblighi che gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a soddisfare per

26 RS 831.461.3

poter continuare a utilizzare il proprio numero GIIN. Per i gruppi ciò vuol dire non dover reiscrivere ogni singolo istituto finanziario.

Il paragrafo 7 sancisce gli obblighi e i termini applicabili agli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte qualora vengano a conoscenza della reiscrizione di un istituto finanziario svizzero, che tuttavia non sia ancora stata ripresa nel portale Internet dell’IRS. Tali disposizioni migliorano la certezza del diritto e consentono di rispettare gli obblighi di trattenuta dell’imposta alla fonte.

I paragrafi 8 e 9 riguardano le notifiche trasmesse tardivamente. Per riuscire a garantire la trasmissione di informazioni nell’anno del cambio di modello, le Parti si sono impegnate ad attuare una procedura che consenta di limitare le notifiche trasmesse tardivamente. A causa del cambiamento di canale, le notifiche trasmesse tardivamente generano lavoro aggiuntivo ed è pertanto importante che la Svizzera e gli Stati Uniti riescano a limitarle il più possibile. Gli Stati Uniti dovranno dunque comportarsi con la Svizzera e informarla in maniera tale da consentirle di richiedere le informazioni presso gli istituti finanziari. Il cambiamento di canale rende inoltre impossibile trasmettere le informazioni secondo il consueto schema XML. È stato sviluppato di conseguenza uno schema XML specifico.

5 Commento alla legge d’applicazione

5.1 Presentazione della legge FATCA secondo il modello 1

L’Accordo FATCA M1 e i suoi due allegati contengono in linea di principio le basi di diritto materiali necessarie alla legge FATCA M1. Tuttavia non tutte le relative disposizioni sono sufficientemente dettagliate e concrete e quindi direttamente applicabili, ragione per cui è necessario adottare una legge federale. La legge FATCA M1 precisa tra l’altro le disposizioni concernenti l’organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili. Considerato che la normativa FATCA e lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard dell’OCSE (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC) sono fondamentalmente simili, la legge d’applicazione è intesa ad allineare le disposizioni e procedure applicabili dei due sistemi al fine di consentire un’attuazione quanto più possibile efficace per il settore interessato e per l’Amministrazione.

5.2 Commento alla legge FATCA secondo il modello 1

Le disposizioni di questa nuova legge si ispirano, nella misura del possibile, alle disposizioni della LSAI e dell’OSAIn.

5.2.1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La legge FATCA M1 disciplina i seguenti obblighi:

a. gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell’AFC e dell’IRS;

b. lo scambio automatico di informazioni tra l’AFC e l’IRS;

c. le pene previste per violazioni dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1;

d. secondo l’Accordo FATCA M1, se chiaramente menzionato nello stesso la Svizzera può lasciare la possibilità agli istituti finanziari svizzeri di scegliere di applicare le disposizioni dell’Accordo o, alternativamente, quelle del Dipartimento del Tesoro statunitense. Cela implique que, même si l'accord FATCA M1 impose à la Suisse l'obligation de mettre en œuvre les dispositions de l'accord dans son droit interne, les établissements financiers peuvent se baser directement sur la législation américaine. Tuttavia, un istituto finanziario svizzero che opti per l’applicazione delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense dovrà applicarle in modo continuo e coerente.

Art. 2 Definizioni

La legge FATCA M1 non contiene proprie definizioni di termini o espressioni. Essa rimanda alle definizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo FATCA M1.

Art. 3 Istituti finanziari residenti in Svizzera

Cpv. 1–3

L’espressione «istituto finanziario svizzero» designa (i) un istituto finanziario residente in Svizzera, escluse le succursali di tale istituto finanziario situate al di fuori della Svizzera; e (ii) una succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se tale succursale è situata in Svizzera (cfr. art. 1 par. 1 lett. I dell’Accordo FATCA M1). La residenza non è definita dall’Accordo FATCA M1 ed è disciplinata dal diritto nazionale. Di conseguenza, è necessaria una regolamentazione nella legge FATCA M1 se:

1. l’istituto finanziario è residente a fini fiscali in Svizzera; secondo l’Accordo FATCA M1 l’istituto finanziario è residente in Svizzera;

2. l’istituto finanziario, che non sia un trust, non è residente a fini fiscali in alcuno Stato o territorio; secondo l’Accordo FATCA M1 l’istituto finanziario è considerato residente nello Stato e nel territorio (i) secondo il cui diritto è stato costituito, (ii) dove si trova la sua sede di direzione (compresa la sua sede di direzione effettiva) o (iii) in cui è sottoposto alla vigilanza sui mercati finanziari;

3. l’istituto finanziario è un trust; secondo l’Accordo FATCA M1 l’istituto finanziario è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei trustee è residente in Svizzera o se il trust è gestito da una filiale di un trustee residente in Svizzera; la residenza è determinata in funzione dei capoversi 1–3; tuttavia, un trust che è un istituto finanziario non è considerato fiscalmente residente in Svizzera se (i) uno dei trustee è residente in un’altra giurisdizione ove vige un Accordo FATCA (modello 1 o 2) e comunica le

informazioni ai sensi di tale Accordo o (ii) uno dei trustee che non è residente fiscalmente in Svizzera comunica le informazioni secondo le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.

Cpv. 4

Il capoverso 4 precisa che, in deroga ai capoversi 1–3, un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera ai fini dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1 se almeno uno dei suoi trustee risiede in Svizzera. La residenza del trustee è determinata secondo i capoversi 1‒3.

Cpv. 5

La legge FATCA M1 prevede di autorizzare il Consiglio federale a stabilire i criteri relativi alla residenza, in particolare i criteri in base a cui un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera ai sensi del capoverso 1. Non è sufficiente un assoggettamento limitato dovuto all’imposta preventiva o a immobili situati in Svizzera per rendere un istituto finanziario residente in Svizzera secondo il capoverso 1. Inoltre, il Consiglio federale designa quali istituti finanziari esentati da imposta sono considerati residenti ai sensi del capoverso 1. Ad esempio le banche cantonali, se non hanno la forma giuridica di società anonima, sostanzialmente non sono assoggettate, a condizione che non siano gestite sotto forma di società anonima. Le banche cantonali che non soddisfano le condizioni dell’allegato II dell’Accordo FATCA M1 sono quindi considerate istituti finanziari notificanti indipendentemente che siano o meno esentate da imposta.

5.2.2 Obblighi derivanti dall’Accordo FATCA M1

Art. 4 Obbligo di registrazione presso l’IRS

Cpv. 1

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti sono tenuti a registrarsi presso l’IRS.

Cpv. 2

L’allegato II sezione I dell’Accordo FATCA M1 contiene un elenco dei «beneficiari effettivi esonerati». Si tratta di enti statali svizzeri (istituti delle assicurazioni sociali compresi), della Banca nazionale svizzera, delle organizzazioni internazionali e degli istituti di previdenza. Queste istituzioni non soggiacciono all’obbligo di registrazione presso l’IRS, ovvero non devono applicare la normativa FATCA.

Le tipologie di istituti di cui al capoverso 2 non devono pertanto registrarsi presso l’IRS:

a. gli istituti finanziari svizzeri menzionati nell’allegato II sezioni I–IV dell’Accordo FATCA M1;

b. gli istituti finanziari che, in virtù delle disposizioni d’esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense, fanno parte delle categorie di cui all’allegato II sezioni I–IV dell’Accordo FATCA M1.

Art. 5 Obbligo di diligenza

Cpv. 1

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono rispettare gli obblighi di diligenza per tutti i conti detenuti, che siano o meno conti oggetto di comunicazione.

Cpv. 2

Gli istituti finanziari svizzeri che hanno già completato la procedura di esame ai sensi dell’allegato I non devono ripetere la procedura a seguito del cambiamento di modello FATCA. Questa esenzione vale soltanto per i conti certificati alla data di entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1.

Cpv. 3

Conformemente all’allegato I, gli istituti finanziari hanno la possibilità di applicare le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Se questo diritto di opzione è esercitato, deve essere applicato a un gruppo di conti chiaramente delimitato o a tutti i conti. I criteri per i gruppi di conti delimitati possono essere stabiliti dall’istituto finanziario svizzero notificante, ad esempio tutti i conti con un valore superiore a un determinato importo.

Art. 6 Attenuazione degli obblighi derivanti dall’Accordo FATCA M1

In diversi punti l’Accordo FATCA M1 contiene delle opzioni di cui la Svizzera può avvalersi. Tali opzioni consentono in parte di accordare agli istituti finanziari una certa flessibilità nell’attuazione. La Svizzera mira a un’attuazione efficiente e poco costosa. Il Consiglio federale propone di utilizzare, ove appropriato, la flessibilità concessa.

Lett. a

Un istituto finanziario notificante può ricorrere a prestatori di servizi per adempiere i suoi obblighi di notifica e di diligenza derivanti dall’Accordo FATCA M1. Resta tuttavia responsabile dell’adempimento di tali obblighi.

Lett. b

Gli obblighi di diligenza per i conti di valore elevato differiscono da quelli per i conti di basso valore e prevedono una procedura di esame allargata. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono applicare ai conti di basso valore le procedure di esame allargate in materia di obblighi di diligenza previste per i conti di valore elevato. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono scegliere questa opzione per tutti i conti o per i gruppi di conti da essi chiaramente delimitati.

5.2.3 Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 7

Cpv. 1–3

Ogni istituto finanziario svizzero notificante è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l’AFC, anche se in seguito dovesse risultare che non gestisce alcun conto oggetto di comunicazione. Al momento dell’iscrizione deve indicare in particolare il numero d’identificazione delle imprese (IDI). Al venire meno della sua qualità di istituto finanziario svizzero notificante o alla cessazione dell’attività commerciale, l’istituto finanziario è tenuto a informare spontaneamente l’AFC.

Cpv. 4

In concreto, significa che il trust è considerato un istituto finanziario non notificante soltanto se il trustee ha ottemperato ai suoi obblighi di notifica, di diligenza e di identificazione come lo avrebbe fatto il trust. Se il trust è un istituto finanziario notificante nello Stato A ma il suo trustee è residente nello Stato B, il trust è esentato dall’obbligo di notifica unicamente se il trustee ha espletato tale obbligo secondo il diritto dello Stato A.

5.2.4 Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 8

Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione di informazioni, gli istituti finanziari svizzeri notificanti informano i soggetti statunitensi specifici, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:

a. la propria qualità di istituto finanziario svizzero notificante;

b. l’Accordo FATCA M1, ai sensi dell’articolo 1; in particolare, devono spiegare il tipo di informazioni che vengono scambiate;

c. l’utilizzazione autorizzata delle informazioni secondo l’Accordo FATCA M1 ai sensi dell’articolo 1;

d. i diritti di cui dispongono i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione secondo la legge federale del 25 settembre 202027 sulla protezione dei dati (LPD) e del Codice civile28 (CC) in materia di persone giuridiche e della legge FATCA M1. Entro il 31 gennaio dell’anno della prima trasmissione, le persone interessate dalla

27 RS 235.1 28 RS 210

legge FATCA M1 devono essere informate del fatto che le informazioni che le concernono verranno trasmesse all’AFC e che l’AFC le inoltrerà all’IRS.

L’obbligo di informazione serve a garantire che i soggetti statunitensi specifici siano in particolare informati in merito ai loro diritti secondo la LPD e la legge FATCA M1 (cfr. art. 14 della legge FATCA M1). Per quanto concerne le persone giuridiche, vanno informate in virtù degli articoli 28 e seguenti CC nella misura in cui non sono più coperte dalla LPD. Questa informazione garantisce inoltre la trasparenza dell’utilizzazione e dello scambio di informazioni. Se una persona viene informata il 31 gennaio dell’anno della prima trasmissione in merito alla prevista comunicazione delle informazioni che la concernono, dispone di cinque mesi di tempo per far valere i suoi diritti nei confronti dell’istituto finanziario notificante, poiché quest’ultimo deve trasmettere le informazioni all’AFC il 30 giugno (cfr. art. 9 cpv. 1 della legge FATCA M1).

Il capoverso 1 prevede quale minimo legale un’informazione unica e astratta. Gli istituti finanziari sono tuttavia liberi di andare oltre questo minimo legale e decidere, ad esempio, di informare annualmente o di comunicare al soggetto statunitense specifico tutte le informazioni che saranno trasmesse.

5.2.5 Obbligo e autorizzazione di notifica

Art. 9 Trasmissione e utilizzazione delle informazioni

Cpv. 1

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono all’AFC le informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione identificati secondo l’Accordo FATCA M1. L’obbligo di notifica vige indipendentemente dall’obbligo di informazione secondo l’articolo 8. Anche se l’istituto finanziario omette di informare la persona oggetto di comunicazione conformemente all’articolo 8, deve comunque trasmettere le informazioni all’AFC. L’omissione dell’informazione è da giudicare alla luce delle disposizioni penali secondo l’articolo 28 e seguenti. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono le informazioni annualmente entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato. La trasmissione delle informazioni avviene elettronicamente, poiché l’Accordo FATCA M1 prevede procedure elettroniche. Se l’istituto finanziario svizzero notificante non gestisce conti oggetto di comunicazione, lo segnala all’AFC entro lo stesso termine. Questa comunicazione è necessaria affinché possa essere registrato che l’istituto finanziario non gestisce effettivamente conti oggetto di comunicazione.

Cpv. 2

L’AFC trasmette all’IRS le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri notificanti nell’ambito dell’Accordo FATCA M1 rispettando i termini in esso stabiliti. All’articolo 3 paragrafo 4 l’Accordo FATCA M1 prevede che le informazioni siano trasmesse entro nove mesi dalla fine dell’anno civile a cui si riferiscono.

Cpv. 3

Quando trasmette le informazioni, l’AFC segnala all’IRS le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalla CDI CH-USA (cfr. art. 3 par. 6 dell’Accordo FATCA M1).

Cpv. 4

L’Accordo FATCA M1 rimanda all’articolo 26 della CDI CH-USA, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. La CDI CH-USA autorizza l’utilizzazione delle informazioni trasmesse anche per fini diversi da quelli fiscali, sempreché tale impiego sia autorizzato dal diritto di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni lo autorizzi. Prevede inoltre che le informazioni trasmesse possano essere comunicate dalla parte che le ha ricevute a una terza parte, previa autorizzazione dell’autorità competente della parte che le ha trasmesse. L’AFC è competente per il rilascio di tale autorizzazione. Se le informazioni ottenute sono destinate a essere inoltrate ad autorità penali ai fini del perseguimento di altri reati non fiscali, l’AFC autorizza l’inoltro d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia (UFG). Questa disposizione è analoga all’articolo 15 capoverso 4 LSAI e all’articolo 20 capoverso 3 della legge del 28 settembre 201229 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF).

Cpv. 5

Questo progetto di legge non incide in alcun modo sul segreto bancario interno, segnatamente sulla situazione per i contribuenti svizzeri in relazione ai loro conti bancari in Svizzera. Le regole concernenti l’ottenimento di informazioni bancarie in Svizzera ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero non cambiano. Secondo l’articolo 9 capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono all’AFC le informazioni specificate nell’Accordo FATCA M1. Si tratta di informazioni relative ai soggetti statunitensi specifici ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera ff) dell’Accordo FATCA M1. È possibile che alcuni di questi soggetti risultino simultaneamente residenti fiscali in Svizzera. In tal caso le informazioni trasmesse all’AFC da un istituto finanziario svizzero notificante potrebbero essere interessanti anche per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale svizzero. Per garantire che il segreto bancario interno non venga toccato da questo progetto di legge, il capoverso 5 precisa che le informazioni trasmesse all’AFC in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute sulla base del diritto svizzero. Si tratta secondo il diritto vigente di casi in procedimenti penali fiscali aperti secondo la legge federale del 22 marzo 197430 sul diritto penale amministrativo (DPA; reati concernenti l’imposta preventiva, le tasse di bollo o l’imposta sul valore aggiunto nonché provvedimenti speciali d’inchiesta ai sensi degli art. 190 segg. LIFD) o secondo il Codice di procedura penale31 (CPP; delitti fiscali secondo gli art. 186 e 187 LIFD). 29 RS 651.1 30 RS 313.0 31 RS 312.0

Per quanto concerne le informazioni che la Svizzera riceve dagli Stati Uniti, si rimanda all’articolo 16 della legge FATCA M1.

Art. 10 Prescrizione

L’Accordo FATCA M1 non disciplina la prescrizione dell’obbligo di trasmettere la notifica. Nell’interesse della certezza del diritto e conformemente all’articolo 16 LSAI, la legge FATCA M1 prevede all’articolo 10 un termine di prescrizione di cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la notifica avrebbe dovuto essere trasmessa. Il termine assoluto di prescrizione è di dieci anni. La durata del termine assoluto si ispira all’obbligo di tenere la contabilità per dieci anni conformemente all’articolo 958f del Codice delle obbligazioni (CO)32.

Art. 11 Trust considerato in un altro Stato istituto finanziario notificante

Ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera l) dell’Accordo, un istituto finanziario è considerato risiedere nello Stato in cui è assoggettato a imposizione. Per i trust questa regola è integrata dal CAA sulla definizione di residenza in Svizzera e vale per i trust considerati istituti finanziari notificanti. I trust sono però raramente assoggettati poiché sono generalmente le persone collegate al trust a essere imponibili. Questo è, in particolare, il motivo per cui, oltre alla regola di cui sopra, un trust è considerato residente nello Stato o negli Stati in cui almeno uno dei suoi trustee è residente (cfr. art. 3 cpv. 4).

Se un trust è assoggettato in un altro Stato e diventa un istituto finanziario notificante secondo il diritto di tale Stato, il trustee svizzero del trust può dover effettuare una notifica alle autorità fiscali di tale Stato. Il trustee è la persona che nella struttura del trust dispone delle informazioni necessarie. Se un trust diventa imponibile in un altro Stato, ad esempio perché il disponente del trust vi è residente, generalmente quest’ultimo non dispone delle informazioni necessarie per procedere alla notifica alle autorità fiscali. La definizione di trust presente nel CAA in combinato disposto con l’articolo 1 paragrafo 1 numero 1 dell’Accordo FATCA M1 consente al trustee svizzero di effettuare la comunicazione per tale trust, che non è in tal caso considerata un atto compiuto senza autorizzazione per conto di uno Stato estero ai sensi dell’articolo 271 del Codice penale (CP)33.

5.2.6 Obbligo di conservazione applicabile agli istituti finanziari svizzeri notificanti Art. 12

Ai fini delle verifiche dell’AFC sugli istituti finanziari, il diritto interno deve comprendere una disposizione che imponga a questi ultimi l’obbligo di conservare i documenti

32 RS 220 33 RS 311

elaborati e i giustificativi che si sono procurati per adempiere i propri obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1.

In qualità di disposizione generale concernente la contabilità e la presentazione dei conti, l’articolo 958f capoverso 1 CO prevede che i libri di commercio e i documenti contabili, nonché la relazione sulla gestione e la relazione di revisione siano conservati per dieci anni. Inoltre, conformemente all’articolo 7 della legge del 10 ottobre 199734 sul riciclaggio di denaro (LRD), gli intermediari finanziari devono allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla LRD in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari come pure sull’ottemperanza alle disposizioni della LRD. Gli intermediari finanziari sono tenuti a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d’affari o dalla conclusione della transazione. Il diritto svizzero non contiene tuttavia una disposizione esplicita riferita all’Accordo FATCA M1. Non è chiaro se le suddette disposizioni si applichino anche ai documenti e giustificativi che gli istituti finanziari si procurano per adempiere gli obblighi di diligenza previsti dall’Accordo FATCA M1. Il Forum globale ha riprovato questa situazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni e ha raccomandato l’introduzione nella LSAI di una disposizione esplicita relativa all’obbligo di conservazione. Dal momento che gli obblighi dell’Accordo FATCA M1 sono simili, una disposizione identica nella legge FATCA M1 deve di conseguenza prevedere che gli istituti finanziari svizzeri notificanti abbiano l’obbligo di registrare le misure intraprese e i giustificativi raccolti per ottemperare agli obblighi di diligenza. A tal fine, sono tenuti a conservare, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 958f capoverso 1 CO, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere i propri obblighi. Il riferimento a tale disposizione è inteso ad assicurare la coerenza tra l’Accordo FATCA M1, la LSAI e il CO.

5.2.7 Diritti e obblighi dei soggetti statunitensi specifici

Art. 13 Obbligo di comunicazione dei cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione

L’articolo 13 stabilisce che una persona che ha rilasciato un’autocertificazione è tenuta a comunicare all’istituto finanziario svizzero notificante, in caso di cambiamento delle circostanze, le nuove informazioni pertinenti, nel quadro dell’autocertificazione. In questo modo si chiarisce che la responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni documentate presso l’istituto finanziario non è soltanto dell’istituto finanziario, ma anche della persona che ha compilato l’autocertificazione.

Art. 14 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

Cpv. 1

34 RS 955.0

Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri e la loro trasmissione all’IRS, le persone fisiche oggetto di comunicazione possono far valere i loro diritti in applicazione della LPD. Le persone giuridiche non godono più dei diritti previsti dalla LPD bensì dei diritti sanciti nel CC.

Cpv. 2

Al fine di garantire che le persone giuridiche oggetto di comunicazione possano far valere un diritto d’accesso nei confronti dell’AFC, al capoverso 2 è previsto un diritto d’accesso autonomo il cui contenuto corrisponde al contenuto del diritto d’accesso previsto all’articolo 25 LPD e che si applica sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. Le persone fisiche e le persone giuridiche oggetto di comunicazione possono far valere nei confronti dell’AFC esclusivamente il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione (cpv. 2 primo periodo). Inoltre, conformemente all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa (PA), esiste un diritto di ottenere una decisione da parte dell’autorità di impugnazione nella misura in cui la trasmissione dei dati comporterebbe, per la persona soggetta all’obbligo di comunicazione, inconvenienti che non siano ragionevolmente esigibili da tale persona in assenza di garanzie dello Stato di diritto (cfr. cpv. 2 secondo periodo).

Ciò significa in concreto che le persone fisiche interessate possono far valere il diritto d’accesso secondo l’articolo 25 LPD sia nei confronti dell’istituto finanziario svizzero notificante sia nei confronti dell’AFC. Hanno il diritto di sapere se vengono trattati dati che le concernono. L’istituto finanziario svizzero notificante o l’AFC devono comunicare alla persona interessata tutti i dati che la riguardano, comprese le informazioni disponibili circa l’origine dei dati, lo scopo e, se del caso, le basi legali del trattamento, nonché le categorie dei dati personali trattati, le persone coinvolte nella raccolta e i destinatari dei dati. Secondo l’articolo 32 capoverso 4 LPD, una persona fisica interessata dispone altresì del diritto di richiedere la rettifica di dati inesatti. La trasmissione di dati all’estero avviene nel quadro di una procedura automatizzata. L’AFC non procede ad alcuna verifica materiale dei dati. Non sarebbe in ogni caso in grado di effettuarla poiché sono gli istituti finanziari svizzeri a essere in contatto con i titolari dei conti e ad applicare gli obblighi di diligenza. Di conseguenza, il diritto alla rettifica di dati inesatti è da far valere presso l’istituto finanziario. Nei confronti dell’AFC questo diritto è limitato ai casi di errore di trasmissione (p. es. se si verifica un errore nella trasmissione dei dati dall’istituto finanziario all’AFC e il saldo del conto risulta di

10 000 anziché 1000 franchi). È invece escluso il diritto di opposizione alla

comunicazione di dati personali che può essere fatto valere dalla persona fisica interessata nei confronti dell’organo federale competente in virtù dell’articolo 37 LPD. Nel quadro della normativa FATCA la trasmissione delle informazioni avviene sulla base di un accordo internazionale bilaterale che disciplina esattamente quali informazioni devono essere trasmesse, in merito a chi e quando. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti e l’AFC non dispongono di alcun margine discrezionale per decidere

35 RS 172.021

se desiderano o meno procedere a una trasmissione. Alla luce di queste considerazioni, l’applicazione dell’articolo 37 LPD avrebbe come conseguenza che l’AFC respingerebbe ogni volta l’opposizione in virtù del suo obbligo legale di comunicazione. Per quanto concerne le persone giuridiche che possono altresì essere oggetto di una trasmissione di informazioni, i diritti nei confronti delle autorità sono disciplinati dall’articolo 57r della legge del 21 marzo 199736 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Non esiste attualmente alcun diritto di accesso alle informazioni. Tuttavia, le persone giuridiche possono richiedere che l’autorità pronunci una decisione in virtù dell’articolo 25a PA.

Cpv. 3

Se in una decisione passata in giudicato viene constatato che le informazioni già fornite all’IRS erano inesatte, l’istituto finanziario svizzero notificante trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le fa poi pervenire all’IRS.

5.2.8 Informazioni trasmesse automaticamente dall’IRS

Art. 15 Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche

Considerato il volume molto elevato di dati, è evidente che questi scambi potranno essere effettuati efficacemente soltanto se è possibile identificare in modo univoco le persone interessate e automatizzare gli scambi.

Il numero d’identificazione fiscale deve essere utilizzato unicamente per l’adempimento dei compiti precisati nella legge FATCA M1, ossia lo scambio automatico di dati a fini fiscali.

Art. 16 Inoltro di informazioni

Cpv. 1

L’Accordo FATCA M1 rimanda all’articolo 26 della CDI CH-USA, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. La CDI CH-USA determina quali siano le persone e autorità autorizzate a venire a conoscenza delle informazioni ricevute. Il diritto svizzero stabilisce a quali persone e autorità debbano essere comunicate le informazioni ricevute e con quale procedura (p. es. automaticamente o su richiesta). L’articolo 111 LIFD prevede, ad esempio, che le autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD si assistano vicendevolmente e che comunichino gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettano loro, su richiesta, di consultare gli atti ufficiali. In deroga al diritto svizzero vigente, il capoverso 1 dispone che l’AFC trasmette le informazioni ricevute alle autorità competenti svizzere per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione della CDI CH-USA. L’Accordo FATCA M1 poggia sulla CDI CH-USA. Nel quadro di quest’ultima, il Consiglio federale

36 RS 172.010

propone di limitare l’assistenza amministrativa fornita dalla Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni. In concreto si tratta delle imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale nonché dell’imposta preventiva. L’AFC inoltrerà le informazioni che la Svizzera riceve nel quadro dell’Accordo FATCA M1 ai Cantoni e ai Comuni, poiché sono anch’essi competenti per la riscossione di tali imposte. Nel caso in cui il campo di applicazione della CDI CH-USA venisse definito in modo più ampio, è possibile che le informazioni debbano essere inoltrate ad altre autorità. Le informazioni ricevute in modo automatico dall’estero possono essere utilizzate per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale svizzero. L’AFC segnala alle autorità a cui inoltra le informazioni le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalla CDI CH-USA. Sebbene riguardi il quadro giuridico svizzero, gli Stati Uniti hanno desiderato apportare una precisazione in merito all’inoltro ai Cantoni e ai Comuni (art. 3 par. 8 Accordo FATCA M1). Nella pratica, ciò non comporta alcun nuovo obbligo.

Cpv. 2

Se la CDI CH-USA lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra automaticamente le informazioni trasmesse dagli Stati Uniti ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni rivestono un interesse. Ciò può verificarsi, a titolo eccezionale, quando ad esempio conformemente al diritto interno è prevista una trasmissione automatica o spontanea di informazioni anche ad autorità che non si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte oggetto della CDI CH- USA oppure del perseguimento o della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Ad esempio, l’articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 198337 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) prevede che le autorità e i funzionari che, nell’esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunciarle immediatamente all’autorità cantonale competente per il procedimento penale, all’autorità cantonale legittimata a ricorrere o all’UFG. Un obbligo analogo è previsto dall’articolo 22a della legge del 24 marzo 200038 sul personale federale (LPers) per i crimini e i delitti che gli impiegati constatano o che sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. Il diritto vigente prevede anche un obbligo di comunicazione (alle casse di compensazione) del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente accertato dalle autorità fiscali cantonali (art. 9 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 194639 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]). L’articolo 26 paragrafo 2 della CDI CH-USA stabilisce che le informazioni ottenute da una Parte contraente possono essere utilizzate per altri fini, diversi da quelli fiscali, se il diritto di entrambe le Parti contraenti lo consente e se l’autorità competente che ha trasmesso le informazioni ne ha autorizzato l’impiego. In tale caso l’AFC provvede a ottenere l’autorizzazione necessaria. Non occorre alcuna autorizzazione se sono trasmesse soltanto le basi di 37 RS 211.412.41 38 RS 172.220.1 39 RS 830.10

calcolo e non le informazioni specifiche. Se, ad esempio, un’amministrazione cantonale delle contribuzioni è informata nel quadro dell’Accordo FATCA M1 dell’esistenza di un conto bancario che un soggetto statunitense specifico oggetto di comunicazione ha fino ad allora omesso di dichiarare, ne rettifica di conseguenza il reddito e i valori patrimoniali. Nell’ambito degli obblighi legali di informare, l’amministrazione cantonale è autorizzata a comunicare tali basi di calcolo modificate ad altri servizi, purché non trasmetta le informazioni specifiche (ossia il numero di conto, il saldo del conto, le somme accreditate sul conto ecc.).

Per il trattamento delle informazioni ricevute nel quadro dell’Accordo FATCA M1, l’AFC e le autorità cantonali competenti possono utilizzare il numero d’assicurato AVS

5.2.9 Organizzazione e procedura

Art. 17 Compiti dell’AFC

L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1. Emana istruzioni e adotta e pronuncia decisioni ai fini di un’attuazione conforme dell’Accordo FATCA M1 da parte della Svizzera.

Art. 18 Trattamento dei dati

Cpv. 1

Il capoverso 1 autorizza l’AFC a trattare i dati personali concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale nonché altri dati personali. Il termine «trattamento» designa qualsiasi operazione relativa a dati personali, segnatamente la raccolta, la conservazione e l’utilizzazione di dati (cfr. art. 5 lett. d LPD). L’autorizzazione al trattamento è applicabile sia per i dati ricevuti dalle autorità estere sia per i dati trasmessi a queste ultime dalle autorità svizzere. Per motivi di protezione dei dati, il trattamento può essere autorizzato soltanto per l’adempimento dei compiti previsti dall’Accordo FATCA M1 e dalla legge FATCA M1 (cfr. art. 34 cpv. 3 lett. a LPD). A livello federale, il trattamento dei dati delle persone giuridiche è soggetto all’articolo 57r LOGA e l’autorità può comunicarli ai sensi dell’articolo 57s LOGA. Se si trovano presso le autorità cantonali, i dati sottostanno al pertinente diritto cantonale.

Cpv. 2

L’AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente i numeri d’identificazione fiscale definiti nell’articolo 2 capoverso 2. Gli istituti finanziari statunitensi raccolgono i numeri d’identificazione fiscale svizzeri e li trasmettono all’AFC nel quadro dell’Accordo FATCA M1. L’AFC ha bisogno di tali numeri soprattutto per poter attribuire le notifiche provenienti dagli Stati Uniti alle persone interessate imponibili in Svizzera. I numeri d’identificazione fiscale statunitensi vengono raccolti dagli istituti finanziari svizzeri notificanti e trasmessi dall’AFC all’IRS.

Art. 19 Sistema d’informazione

Per trattare le informazioni ricevute nel quadro dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1, l’AFC è autorizzata a gestire un sistema d’informazione che può contenere i dati di cui all’articolo 21 della legge FATCA M1. Possono avere accesso ai dati soltanto i collaboratori dell’AFC oppure, ad esempio nel caso di mandati speciali legati a un progetto, gli specialisti controllati dall’AFC. Il capoverso 3 precisa gli scopi per cui il sistema d’informazione può essere impiegato. Ai sensi dell’articolo 33 LPD l’AFC è l’organo responsabile. Il trattamento dei dati delle persone giuridiche è soggetto all’articolo 57r LOGA e l’autorità può comunicarli ai sensi dell’articolo 57s LOGA.

Il capoverso 5 assicura che l’AFC abbia la possibilità di autorizzare le autorità svizzere competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione della CDI CH-USA ad accedere online ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Tale accesso è inteso a facilitare la collaborazione tra dette autorità e l’AFC. Il Consiglio federale stabilisce per via d’ordinanza a quali autorità e per quali dati l’AFC può concedere tale accesso. In particolare, saranno disciplinati in un’ordinanza l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie dei dati personali trattati, l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di trattamento, nonché la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati (cpv. 4).

Art. 20 Obbligo di informazione

Cpv. 1

Le persone e le autorità alle quali l’AFC inoltra informazioni ricevute dagli Stati Uniti secondo l’Accordo e la legge FATCA M1 nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1.

Cpv. 2

Il capoverso 2 contiene la base legale per la collaborazione tra l’AFC, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli organismi di autodisciplina (OAD) e gli organismi di vigilanza secondo la legge FATCA M1 e la legislazione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro. In altri Paesi, gli organismi di vigilanza collaborano a stretto contatto nell’ambito dello scambio automatico di informazioni e della lotta contro il riciclaggio di denaro considerata la sovrapposizione degli ambiti per quanto riguarda le persone assoggettate e la vigilanza sugli obblighi d’identificazione dei clienti. In particolare, le norme per lo scambio automatico di informazioni si basano in diversi punti sulle disposizioni e sulle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Per sfruttare queste sinergie e garantire un modus operandi coerente, anche in Svizzera deve essere disciplinata la collaborazione tra i vari organi. Ciò permetterà, ad esempio, all’AFC di scambiare con tali organi le informazioni da essa richieste nell’ambito della verifica che effettua degli istituti finanziari, in particolare in caso di violazioni evidenti della LRD. L’AFC, la FINMA, gli OAD e gli organismi di vigilanza potranno pertanto scambiarsi qualsiasi informazione non accessibile al pubblico di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti secondo la legge FATCA M1 o la

legislazione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, inclusi i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche, purchè questi siano dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD, e i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 57r capoverso 2 LOGA. Per la FINMA è possibile rimandare al riguardo anche all’articolo 23 capoverso 2 lettera f della legge del 22 giugno 200740 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

Gli organi possono utilizzare le informazioni ottenute soltanto ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti. Vale a dire, nel caso dell’AFC, soltanto per i compiti previsti dalla legge FATCA M1 e, nel caso della FINMA, degli OAD e degli organismi di vigilanza, soltanto per quelli sanciti dalla legislazione federale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si esclude quindi un utilizzo delle informazioni per altre finalità (p. es. imposta preventiva, imposte dirette).

È fatto espressamente salvo l’articolo 40 LFINMA. Questa aggiunta è di natura meramente dichiarativa, poiché il capoverso 2 è una disposizione potestativa. È fatto salvo, anche senza menzione esplicita, il diritto sovraordinato che sia in contrasto con una trasmissione di informazioni (p. es. disposizioni del diritto in materia di accordi internazionali come il principio di specialità secondo l’art. 26 par. 2 CDI CH-USA). Questo significa, concretamente, che tale scambio riguarda esclusivamente le informazioni che l’AFC ha raccolto in Svizzera nell’ambito della sua attività di sorveglianza. Le informazioni che ha ottenuto dalle autorità statunitensi nell’ambito dell’Accordo FATCA M1 non saranno trasmesse alle autorità menzionate. Il principio di specialità è quindi preservato completamente.

Art. 21 Obbligo del segreto

L’articolo 21 si basa sull’articolo 26 LSAI. Chiunque è incaricato dell’esecuzione dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1 è sottoposto all’obbligo del segreto. Questo obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1 e non si applica alle trasmissioni di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1, ad esempio le trasmissioni di informazioni agli Stati Uniti.

In singoli casi il DFF può levare l’obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari e amministrativi. Analogamente, non esiste obbligo del segreto quando le seguenti due condizioni sono soddisfatte cumulativamente: l’Accordo FATCA M1 autorizza la dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa. Se l’Accordo FATCA M1 lo prevede, le informazioni ricevute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) competenti per l’accertamento, la riscossione o

40 RS 956.1

l’esecuzione delle imposte, le procedure o i procedimenti concernenti tali imposte, le decisioni sui ricorsi presentati oppure il controllo di quanto precede. Le informazioni possono essere impiegate anche per altri scopi se tale impiego è previsto dalla legislazione dello Stato che ha trasmesso le informazioni e l’autorità competente di tale Stato lo autorizza. In relazione alla seconda condizione, l’articolo 22a LPers stabilisce, ad esempio, che gli impiegati della Confederazione sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.

Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 23 della legge FATCA M1 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’Accordo.

Art. 22 Statistiche

L’AFC può approntare statistiche. A differenza dello scambio automatico di informazioni, non è necessario tenere statistiche se le informazioni FATCA non sono oggetto di valutazione tra pari. In ogni caso, se l’AFC si avvale di tale possibilità, le statistiche non devono permettere di identificare soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione o istituti finanziari né consentire di ricostruire informazioni che rientrano nell’ambito dei segreti professionali tutelati legalmente (p. es. le quote di mercato o le prassi commerciali).

Art. 23 Verifiche

L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1 da parte degli istituti finanziari svizzeri. Può verificare non solo gli istituti finanziari svizzeri notificanti, ma anche gli istituti finanziari svizzeri non notificanti per assicurarsi che tale qualifica sia corretta. Per chiarire i fatti l’AFC può, in tale ambito, verificare in loco i documenti dell’istituto finanziario interessato o richiederne la produzione, raccogliere informazioni orali o scritte o convocare i rappresentanti dell’istituto finanziario. Se accerta lacune, l’AFC invita l’istituto finanziario oggetto della verifica a fornire chiarimenti. Infine, su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento sulla qualità di istituto finanziario o sul contenuto delle notifiche secondo l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1. L’articolo 26 si basa sull’articolo 28 LSAI.

Art. 24 Procedure elettroniche

La legge FATCA M1 prevede che gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettano le informazioni all’AFC per via elettronica (art. 9 cpv. 1). L’AFC può esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica (art. 17 cpv. 3). Il Consiglio federale deve tuttavia ottenere una competenza più ampia per l’attuazione della legge FATCA M1, al fine di poter prescrivere in generale le modalità della trasmissione elettronica, prevedendo ad esempio l’utilizzo obbligatorio di una piattaforma predisposta dall’AFC. L’articolo 24 si basa sull’articolo 28a LSAI.

Art. 25 Diritto procedurale applicabile

Laddove la legge FATCA M1 non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni della PA.

Art. 26 Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AFC secondo gli articoli 17–25 della legge FATCA M1 può essere presentata opposizione. La decisione su opposizione può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Dal momento che le decisioni in relazione all’Accordo FATCA M1 e alla legge FATCA M1 saranno generalmente di ordine tecnico, la legge FATCA M1 prevede la possibilità di presentare inizialmente opposizione direttamente presso l’AFC, in deroga alla procedura amministrativa usuale.

5.2.10 Modifica, sospensione e denuncia

Art. 27

Cpv. 1

Trattandosi di un accordo internazionale, l’autorità competente svizzera non può agire autonomamente per la modifica dell’Accordo FATCA M1. In conformità con la prassi adottata per le CDI e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information Exchange Agreement», TIEA), come autorità competente nel quadro dell’Accordo occorre designare il capo del DFF o un suo rappresentante autorizzato. Tuttavia, in quanto atto di politica estera, la competenza di sospensione o denuncia di un trattato internazionale spetta al Consiglio federale. Motivo per cui l’articolo 27 prevede che la decisione di sospendere o denunciare l’Accordo FATCA M1 dipenda dal Consiglio federale. L’autorità competente svizzera può dunque agire soltanto con il consenso del Consiglio federale.

Cpv. 2

Per quanto concerne la sospensione dovuta al mancato rispetto dei requisiti di confidenzialità e sicurezza dei dati, il capoverso 2 prevede la stessa procedura dell’articolo 31 capoverso 2 LSAI, ossia che l’AFC può sospendere l’Accordo FATCA M1 di propria iniziativa finché gli Stati Uniti non soddisfano i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

5.2.11 Disposizioni penali

Aspetti generali concernenti le disposizioni penali

Le disposizioni penali servono in ultima ratio a garantire lo scambio conformemente alla CDI CH-USA e alla legge FATCA M1 delle informazioni convenute. Di conseguenza, le disposizioni penali si limitano agli obblighi di raccolta e notifica delle informazioni, nonché all’esecuzione efficace delle verifiche da parte dell’AFC concernenti l’obbligo di informazione delle persone interessate e l’obbligo di non incoraggiare l’elusione degli obblighi di notifica. I procedimenti penali sono aperti contro le persone fisiche imputate e condotti secondo il diritto penale amministrativo.

Art. 28 Violazione degli obblighi

Cpv. 1

Gli obblighi di diligenza, l’obbligo di iscrizione, l’obbligo di informazione, nonché gli obblighi di notifica degli istituti finanziari sono elementi centrali. È punito con la multa chiunque viola gli obblighi di diligenza richiamati all’articolo 5 della legge FATCA M1 e descritti nell’allegato I dell’Accordo FATCA M1 e negli articoli 5–9 della legge FATCA M1 in materia di verifica dei conti e identificazione dei soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione. Gli obblighi di diligenza previsti sono segnatamente quelli enunciati nell’allegato I dell’Accordo FATCA M1. È altresì punito con la multa chiunque violi l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 7 della legge FATCA M1, segnatamente se un istituto finanziario svizzero notificante omette di iscriversi o di annullare l’iscrizione presso l’AFC. Inoltre, un istituto finanziario svizzero notificante è sotto comminatoria della pena se viola l’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge FATCA M1 o non rispetta gli obblighi di notifica di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge FATCA M1. Anche l’obbligo degli istituti finanziari di non incoraggiare atti di elusione è di grande importanza. Tale obbligo è considerato un obbligo di diligenza affinché il sistema possa funzionare in modo coerente ed efficace. Di conseguenza, la violazione di tale obbligo è punibile alla stessa stregua della violazione degli obblighi legali di notifica e di diligenza. Tali violazioni sono considerate gravi, ragione per cui le pene sono alte. Va però rilevato che la pena si limita a una multa; sotto il profilo penale l’infrazione è considerata pertanto una semplice contravvenzione. Per quanto concerne la commisurazione della pena, va peraltro tenuto conto che la multa è di principio inflitta a una persona fisica (cfr. l’eccezione all’art. 31 della legge FATCA M1) e va quindi valutata rispetto alla situazione finanziaria dell’autore dell’infrazione e non dell’istituto finanziario interessato.

Cpv. 2

La negligenza è punibile. Essendo già sancita nella legge FATCA secondo il modello 2 e prevista nella modifica della LSAI, la punibilità della violazione degli obblighi commessa per negligenza consente un approccio coerente dello scambio automatico di informazioni in Svizzera. L’elemento della negligenza nel capoverso 2 impedisce che singoli soggetti giuridici omettano di effettuare i necessari accertamenti senza subire le conseguenze penali del caso. Tuttavia, per tenere conto del principio di proporzionalità, nel capoverso 2 viene precisato che si può prescindere dal perseguimento penale e dalla punizione nei casi meno gravi. Ciò potrebbe riguardare ad esempio una notifica effettuata con un leggero ritardo a causa di un sovraccarico di lavoro o un malfunzionamento del sistema informatico, purché si tratti realmente di un caso di poca importanza. Questa nuova disposizione è intesa in particolare a proteggere da perseguimenti penali e da punizioni i collaboratori che non rivestono una funzione dirigenziale in detti casi di esigua gravità.

Tenuto conto della minore gravità dell’illecito, la comminatoria di pena in caso di commissione per negligenza è ridotta. L’analisi comparativa mostra che le sanzioni proposte per gli istituti finanziari svizzeri notificanti che violano gli obblighi previsti dalla

normativa FATCA sono adeguati nel confronto internazionale e che tutti gli Stati esaminati nel quadro dello scambio automatico di informazioni sanzionano sia le violazioni intenzionali sia quelle commesse per negligenza.

Art. 29 Violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC

Cpv. 1

L’Accordo FATCA M1 prevede che le parti dispongano di meccanismi che consentano di dare attuazione all’Accordo. In tale contesto, la legge di esecuzione deve dotarsi di sanzioni penali anche per i casi in cui gli istituti finanziari violano gli obblighi di diligenza, in particolare se non trasmettono all’AFC le informazioni previste. Di conseguenza, la violazione dell’obbligo di informazione secondo l’articolo 20 va punita. Ciò garantisce l’applicazione di tale obbligo. Una sua violazione può consistere nella comunicazione di informazioni false o nel rifiuto di fornire informazioni.

Cpv. 2

In caso di violazione per negligenza si tiene conto della minore gravità dell’illecito con una comminatoria di pena ridotta. Per motivi di coerenza con le disposizioni penali, anche in tali casi sarà possibile prescindere dal procedimento penale o dalla punizione nei casi meno gravi.

Art. 30 Infrazioni a decisioni dell’autorità

Questa disposizione penale viene applicata in caso di mancato rispetto di obblighi nel contesto delle verifiche dell’AFC. Per assicurare l’efficacia delle verifiche, la mancata ottemperanza a decisioni dell’AFC deve infatti essere punibile con una multa. Per rendere la pena sufficientemente dissuasiva, il massimo della multa è inoltre fissato a un livello abbastanza elevato, poiché sotto il profilo del diritto penale l’infrazione non costituisce un’inosservanza, ma una contravvenzione. Bisogna tuttavia evitare che il semplice sforamento di una scadenza stabilita dalle autorità o l’inosservanza di una loro richiesta siano automaticamente punibili. Per questo motivo, nelle decisioni di particolare importanza che lo giustificano, l’AFC deve indicare espressamente la pena. Senza questa indicazione esplicita, chi non ottempera alla decisione non è punibile. L’articolo 30 si basa sull’articolo 33 LSAI.

Art. 31 Infrazioni commesse nell’azienda

Per analogia con le disposizioni della DPA, un elevato dispendio delle ricerche per identificare l’autore di un’infrazione oggettiva non deve scaturire, nel quadro della legge FATCA M1, nella mancata identificazione di un autore e quindi nell’impunità della violazione. Pertanto, se si riscontra che l’impiego dei mezzi per risalire all’autore è sproporzionato rispetto alla pena, deve essere possibile condannare al pagamento della multa l’azienda in cui è stata commessa l’infrazione. In tal caso l’azienda non viene condannata per la violazione degli obblighi, ma le viene comminato

esclusivamente il pagamento della multa. Visto il quadro in cui si iscrivono le multe afferenti a questa disposizione penale, per questa modalità di conclusione della procedura il limite massimo deve essere aumentato rispetto a quello previsto dalla DPA.

Art. 32 Falsa autocertificazione

L’autocertificazione soddisfa un obiettivo essenziale della normativa FATCA. Contiene indicazioni sulla residenza fiscale ed è quindi determinante per il corretto invio della notifica. Motivo per cui la persona oggetto di comunicazione deve fornire all’istituto finanziario informazioni complete e corrette al riguardo. D’altro canto, l’istituto finanziario ha l’obbligo di verificare con cura tali indicazioni. Questa suddivisione degli obblighi corrisponde alle reali possibilità delle parti. In ultima ratio, questa disposizione penale è necessaria all’esecuzione dell’obbligo: come l’obbligo stesso, è correlata alla disposizione penale relativa alla violazione degli obblighi di diligenza degli istituti finanziari. Può inoltre avere un effetto preventivo, rendendo consapevoli i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione dell’importanza delle indicazioni che figurano nell’autocertificazione. Dato che l’esattezza delle informazioni è essenziale, la commissione di falsa autocertificazione per negligenza non è prevista dall’Accordo FATCA M1. La disposizione penale deve inoltre garantire che le indicazioni riportate nell’autocertificazione siano sempre aggiornate e corrette. È pertanto punibile con la multa non solo chiunque fornisca sin dall’inizio false informazioni, ma anche chiunque non comunichi i cambiamenti delle circostanze (art. 13 della legge FATCA M1) o fornisca false informazioni al riguardo. Trattandosi di una disposizione penale intesa ad assicurare l’adempimento di un obbligo importante, la multa per il mancato rispetto è fissata conformemente al limite massimo di 10 000 franchi previsto dal CP per le contravvenzioni. Il mancato rispetto dell’obbligo di rilasciare un’autocertificazione corretta e completa è generalmente imputabile a persone residenti all’estero. Può risultare complesso perseguire tali persone a livello penale, segnatamente perché bisognerebbe fare ricorso all’assistenza giudiziaria estera, e un procedimento di tale tipo rischierebbe di non poter essere intentato alla luce della natura e dell’esigua gravità della contravvenzione. Benché possa indubbiamente essere avviato in absentia, un procedimento penale di questo tipo comporta un notevole dispendio di tempo.

Nell’ambito delle contravvenzioni relative all’autocertificazione è punito anche chi omette intenzionalmente di rilasciare un’autocertificazione a un istituto finanziario svizzero notificante. Questa integrazione può trovare applicazione soprattutto nei casi in cui sopraggiungono cambiamenti delle circostanze.

Art. 33 Denuncia spontanea

In virtù dell’applicazione della DPA (cfr. art. 34 della legge FATCA M1), la denuncia spontanea esente da pena prevista dall’articolo 13 DPA deve essere iscritta anche nella legge FATCA M1. Poiché le infrazioni alla legge FATCA M1 si distinguono a livello materiale dalle infrazioni di cui alla DPA, le condizioni della denuncia spontanea devono essere adeguate. Inoltre, anche a causa delle particolarità delle infrazioni punibili, viene precisato che, in caso di denuncia spontanea effettuata alle condizioni

previste, è accordata l’impunità non soltanto all’autore (principale), ma anche ai partecipanti (istigatori, complici). Questa disposizione così adeguata prevale sulla disposizione relativa alla denuncia spontanea esente da pena contenuta nella DPA. La denuncia spontanea a seguito di un’infrazione commessa per negligenza è esente da pena a più riprese e non una sola volta, come invece è il caso per un’infrazione intenzionale.

Art. 34 Procedura e autorità competente

Dal momento che le infrazioni alla legge FATCA M1 sono violazioni del diritto amministrativo federale, la procedura applicabile è quella della DPA. Per lo stesso motivo, la competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta all’autorità responsabile dell’applicazione del diritto fiscale nazionale e internazionale, ossia l’AFC. I rimedi giuridici contro i decreti penali e le decisioni penali sono disciplinati esaustivamente nella DPA, che stabilisce anche la competenza delle autorità di ricorso.

Art. 35 Rinuncia al perseguimento penale

Secondo le informazioni delle autorità statunitensi, nel diritto statunitense non esistono disposizioni penali paragonabili a quelle degli articoli 28–32, che possono esporre al rischio di una doppia sanzione. Nel caso in cui dovessero essere emanate disposizioni di tal genere, l’articolo 35 prevede, in conformità dell’articolo 8 capoverso 3 CPP, che l’AFC possa prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità statunitense o se il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

5.2.12 Disposizioni finali

Art. 36 Disposizioni d’esecuzione

Qualora siano necessarie precisazioni, il Consiglio federale deve poter ottenere un’apposita delega. Le disposizioni dell’ordinanza d’esecuzione consentiranno di precisare determinati punti della legge. Inoltre, è ancora in corso di negoziazione un CAA. Alcune disposizioni destinate all’AFC potranno invece essere precisate mediante istruzioni.

Art. 37 Disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica

Il cambiamento del modello FATCA implica la necessità di certezza del diritto, in particolare per gli istituti finanziari. Nell’ambito dell’Accordo FATCA secondo il modello 2, l’autorità competente per gli istituti finanziari svizzeri nell’ambito della trasmissione delle informazioni è l’IRS. Con l’Accordo FATCA M1, l’autorità competente diviene l’AFC. L’entrata in vigore del modello 1 abroga automaticamente il modello 2. Tuttavia, per garantire la continuità del flusso di informazioni, nell’anno successivo all’entrata in vigore del modello 1 dovranno essere trasmesse le informazioni raccolte secondo il modello 2. Al termine di tale periodo non si potrà escludere che non siano state trasmesse tutte le informazioni. Di conseguenza, l’AFC

e l’IRS hanno concordato una procedura di trasmissione speciale, da disciplinare mediante ordinanza, il cui principio è altresì previsto dalla legge FATCA M1.

Art. 38 Modifica di un altro atto normativo

L’allegato descrive le modifiche rese necessarie dall’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1, che prevede l’abrogazione dell’Accordo FATCA secondo il modello 2. Tale abrogazione deve riflettersi anche nella legge d’attuazione ai fini della continuità della trasmissione delle informazioni. Una modifica della denominazione della legge è altresì necessaria per poter distinguere chiaramente tra i modelli 1 e 2.

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

La legge sottostà a referendum. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. È in linea di principio previsto che il Consiglio federale fissi l’entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2027.

6 Commento all’ordinanza d’esecuzione

6.1 Presentazione dell’ordinanza FATCA secondo il modello 1

L’ordinanza FATCA M1 consente in primo luogo di precisare, ove necessario, determinati termini ed espressioni contenuti nella legge FATCA M1. Tali precisazioni sono destinate sia all’AFC sia agli istituti finanziari. In secondo luogo, permette altresì di emanare alcune disposizioni transitorie rese necessarie dal cambiamento del modello FATCA.

6.2 Commento all’ordinanza FATCA secondo il modello 1

6.2.1 Disposizioni generali

Art. 1 Istituti finanziari residenti in Svizzera

Lett. a

L’articolo 1 si basa sulla norma di delega dell’articolo 3 capoverso 5 della legge FATCA M1. Al riguardo, il rapporto esplicativo chiarisce che un assoggettamento limitato dovuto all’imposta preventiva o a immobili situati in Svizzera non è sufficiente a stabilire la residenza di un istituto finanziario in Svizzera. L’articolo 1 dell’ordinanza FATCA M1 è concepito di conseguenza. La lettera a stabilisce innanzitutto che sono considerati residenti in Svizzera gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta. Nel contesto della normativa FATCA, si può trattare di entità o di persone giuridiche. Inoltre, sono considerati residenti in Svizzera secondo la lettera a anche gli istituti finanziari che vantano un’appartenenza economica (stabilimenti d’impresa; art. 4 cpv. 1 lett. b o art. 51 cpv. 1 lett. b LIFD).

Lett. b

Se si applica il criterio dell’assoggettamento fiscale illimitato secondo la lettera a, gli istituti finanziari esentati da imposta, come le banche cantonali, non sarebbero considerati residenti in Svizzera ai fini dell’applicazione dell’Accordo FATCA M1. Conformemente al commento del rapporto esplicativo all’articolo 3 capoverso 5 della legge FATCA M1, l’ordinanza FATCA M1 considera residenti in Svizzera le banche cantonali esentate. Di conseguenza, la lettera b stabilisce in linea generale che gli istituti finanziari esentati da imposta costituiti secondo il diritto svizzero sono considerati residenti in Svizzera.

Art. 2 Trust regolamentati negli Stati Uniti

I veicoli di investimento collettivo organizzati sotto forma di investment trust o di unit trust che sono regolamentati negli Stati Uniti come organismi di investimento collettivo sono considerati risiedere in tale giurisdizione per via del loro legame con la stessa. L’articolo 2 prevede quindi che tali trust non siano considerati risiedere in Svizzera, indipendentemente dal luogo di residenza dei trustee.

Art. 3 Sede della direzione

L’espressione «sede della direzione» non è un termine giuridico svizzero, ma deriva dal diritto fiscale internazionale. L’articolo 3 definisce di conseguenza tale espressione come il luogo in cui si trova l’amministrazione effettiva, ossia il luogo in cui una società ha il suo centro economico ed effettivo, oppure dove si trova la direzione che opera normalmente nella sede della società.

Art. 4 Conti di persone defunte

L’allegato II sezione V lettera D dell’Accordo FATCA M1 prevede che un conto detenuto da una successione con personalità giuridica (estate) debba essere trattato come un conto escluso se la relativa documentazione comprende una copia del testamento della persona defunta o dell’atto di morte.

Nella common law, l’estate è una massa patrimoniale distinta, autonoma e indipendente giuridicamente ed economicamente. Nell’ordinamento giuridico di diritto civile, quale quello svizzero, la massa successoria non è invece autonoma giuridicamente, ma spetta per legge agli eredi del de cuius dal momento del suo decesso secondo il principio della successione universale. Gli eredi formano una comunione. Questi due concetti giuridici sono comparabili nella misura in cui gli eredi non possono disporre autonomamente dell’eredità prima dello scioglimento della comunione ereditaria.

L’articolo 4 pone i due concetti giuridici su un piano di parità per quanto concerne l’applicazione dell’Accordo FATCA M1. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono considerare i conti di persone defunte come conti detenuti esclusivamente da una successione dotata di personalità giuridica (estate) fino allo scioglimento della comunione ereditaria e possono trattarli come conti esclusi purché il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, un atto di morte o in altra forma adeguata, come un annuncio di morte pubblicato in un giornale. La

comunione ereditaria è sciolta al momento della divisione dell’eredità o della sua trasformazione in un’altra relazione giuridica (società semplice o società in accomandita). Il momento in cui l’istituto finanziario svizzero notificante può presumere che la comunione ereditaria sia stata divisa o sia stata trasformata in un’altra relazione giuridica è determinato sulla base degli obblighi di diligenza applicabili a una relazione con il cliente.

6.2.2 Possibilità di applicare la normativa statunitense

Art. 5

Se la legge FATCA M1 lo consente, gli istituti finanziari possono scegliere di applicare direttamente le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, come ad esempio nel caso delle procedure di diligenza di cui all’articolo 5 capoverso 3 della legge FATCA M1 o dell’obbligo di comunicare i cambiamenti delle circostanze di cui all’articolo 13 della legge FATCA M1.

6.2.3 Precisazione degli obblighi generali di notifica

Art. 6 Importo e qualificazione dei pagamenti

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce i criteri e le regole in base a cui devono essere determinati l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo FATCA M1, i versamenti di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza FATCA M1 su un conto statunitense devono essere notificati secondo le lettere a–d a titolo di interessi, dividendi, proventi da alienazione o riscatto o di altri redditi.

Cpv. 2

Per quanto concerne gli interessi assoggettati all’imposta preventiva, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 13 ottobre 196541 sull’imposta preventiva (LIP), per l’applicazione della normativa FATCA il capoverso 2 considera interessi ai sensi del capoverso 1 lettera a segnatamente gli interessi maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.

Cpv. 3

Sulla base dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP, ai fini dell’applicazione dell’Accordo FATCA M1 il capoverso 3 definisce come dividendi ai sensi del capoverso 1 lettera b segnatamente le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di

41 RS 642.21

liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite, e gli aumenti gratuiti del valore nominale.

Cpv. 4

Il capoverso 4 definisce i proventi da alienazione o riscatto secondo il capoverso 1 lettera c.

Cpv. 5

Ai fini dell’applicazione della normativa FATCA è essenziale che gli istituti finanziari svizzeri notificanti comunichino in maniera completa i pagamenti a favore di un conto statunitense. Motivo per cui il capoverso 1 lettera d prevede che i versamenti su un conto statunitense debbano essere comunicati come altri redditi se non possono essere attribuiti a una delle tre categorie di cui alle lettere a–c. Il capoverso 5 definisce questi altri redditi. Per prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione si intendono segnatamente le prestazioni in caso di vita o di decesso e le prestazioni di riscatto nell’ambito di contratti assicurativi con valore di riscatto, nonché le prestazioni periodiche versate sotto forma di rendita, i rimborsi dei premi a seguito di decesso e le prestazioni di riscatto nell’ambito di contratti assicurativi di rendita. Sono considerati pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale le operazioni che generano utili provenienti da un investimento collettivo o da un titolo di partecipazione equivalente, ma nell’ambito delle quali il titolo stesso non subisce modifiche. Ciò riguarda segnatamente le distribuzioni in contanti di proventi o utili derivanti dall’alienazione di investimenti collettivi.

Art. 7 Valuta nel quadro della notifica

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono indicare, nelle informazioni che trasmettono, la valuta in cui sono espressi gli importi (cpv. 1). Il capoverso 2 elenca le valute possibili.

6.2.4 Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 8

Cpv. 1

Secondo il capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri notificanti sono tenuti a iscriversi spontaneamente presso l’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui la loro qualità di istituto finanziario svizzero notificante diventa effettiva. Tale iscrizione va effettuata esclusivamente su un portale online.

Cpv. 2

Secondo il capoverso 2, al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui finisce la loro qualità di istituto finanziario svizzero notificante oppure cessano la loro attività commerciale gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono iscriversi spontaneamente

presso l’AFC. Tale annuncio deve essere effettuato per scritto. L’AFC lo verifica e lo conferma all’istituto finanziario o gli comunica il motivo del suo rifiuto.

Cpv. 3

Secondo il capoverso 3, se un istituto finanziario svizzero notificante non detiene alcun conto statunitense deve comunque iscriversi presso l’AFC nei sei mesi successivi alla fine dell’anno civile interessato e comunicare che non gestisce alcun conto statunitense. Questo obbligo deriva dall’articolo 9 capoverso 1 della legge FATCA M1. Secondo l’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza FATCA M1, questa comunicazione non è considerata come annullamento dell’iscrizione nel registro degli istituti finanziari svizzeri notificanti.

I termini indicati dall’articolo 8 sono termini ordinatori. In generale, il termine ha carattere perentorio se la certezza del diritto o la tecnica amministrativa richiedono che i rapporti giuridici siano fissati in via definitiva alla scadenza di un dato termine senza possibilità di proroga con un atto interruttivo42. Contrariamente ai termini perentori, i termini ordinatori non comportano alcun cambiamento diretto dei rapporti giuridici. Se il termine indicato dall’articolo 8 scade senza essere utilizzato, l’AFC dà la possibilità all’istituto finanziario svizzero notificante, conformemente all’articolo 23 capoverso 3 della legge FATCA M1, di fornire chiarimenti in merito alle lacune accertate. Se l’istituto finanziario svizzero notificante non adempie il suo obbligo secondo l’articolo 8 dell’ordinanza FATCA M1, anche a seguito del sollecito dell’AFC, quest’ultima può punirlo con una multa in virtù dell’articolo 28 della legge FATCA M1 per violazione degli obblighi di trasmettere informazioni.

Cpv. 4

Conformemente all’articolo 7 capoverso 4 della legge FATCA M1, il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione dei trust che seguono il principio del trust documentato dal trustee (trustee-documented trust, TDT) nell’ordinanza. Il capoverso 4 si ispira alla regolamentazione attualmente applicata nell’ambito dello scambio automatico di informazioni. Quando il trustee iscrive presso l’AFC il trust che segue il principio TDT, al nome del trust va anteposta la dicitura «TDT=».

6.2.5 Obbligo di comunicazione dei cambiamenti delle circostanze in caso di

autocertificazione Art. 9

L’articolo 13 della legge FATCA M1 non stabilisce termini per la comunicazione dei cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione. I termini sono definiti nella regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma è opportuno riprenderli

42 Cfr. DTF 2C_756/2010 consid. 3.2.2.

a livello di ordinanza affinché il Consiglio federale disponga di un margine di discrezionalità per riprendere eventuali modifiche.

6.2.6 Informazioni trasmesse automaticamente dall’IRS

Art. 10

Cpv. 1 e 2

Nel quadro dell’Accordo FATCA M1, l’AFC rappresenta la piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti nonché con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Essa attribuisce alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni le informazioni trasmesse automaticamente dagli Stati Uniti. Per le persone fisiche e gli aventi diritto, il numero di identificazione fiscale riveste grande importanza quale criterio incontestabile d’attribuzione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a legge FATCA M1, il numero d’identificazione fiscale delle persone fisiche in Svizzera è il numero d’assicurato AVS secondo la LAVS. Per le persone giuridiche, è il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201043 sul numero d’identificazione delle imprese.

Per poter attribuire ai Cantoni le informazioni ricevute dagli Stati Uniti, l’AFC ha bisogno di ricevere nei due mesi successivi alla fine dell’anno civile il numero d’identificazione fiscale di ogni persona fisica o ente giuridico imponibile illimitatamente in ogni Cantone. Anche i residenti in Svizzera assoggettati all’imposta alla fonte sono considerati persone fisiche imponibili illimitatamente. Per enti giuridici ai sensi dell’Accordo FATCA M1 sono intese in particolare le persone giuridiche.

Quali criteri d’attribuzione possono essere considerate soltanto le informazioni necessarie a identificare la persona fisica o l’ente giuridico in esecuzione dell’Accordo FATCA M1 e scambiate dagli Stati Uniti. Gli altri criteri d’attribuzione sono ad esempio il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio o il numero postale di avviamento di una persona fisica nonché il nome o la sede di una persona giuridica.

Cpv. 3

Se un numero o un altro attributo coincide con le informazioni trasmesse automaticamente dagli Stati Uniti, l’AFC le rende accessibili, mediante procedura di richiamo sicura e criptata, al Cantone in cui il soggetto statunitense specifico oggetto di comunicazione è imponibile illimitatamente. Inoltre, l’AFC segnala alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo la CDI CH-USA (art. 16 cpv. 1 della legge FATCA M1).

Cpv. 4

43 RS 431.03

La sicurezza dei dati in relazione alle informazioni trasmesse dagli Stati Uniti deve poter essere garantita in ogni momento. È pertanto indispensabile che soltanto i collaboratori delle amministrazioni fiscali cantonali che utilizzano l’autenticazione a due fattori abbiano accesso alla procedura di richiamo. Uno dei due fattori deve essere un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile (hardware token) necessario ad accedere a una rete (p. es. SwissID o SmartCard).

6.2.7 Sistema d’informazione

Art. 11 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione

L’AFC gestisce un sistema d’informazione per tutti i tipi d’imposta rientranti nel suo ambito di competenza (cfr. p. es. art. 24 LSAI e art. 36a LIP). Per sistema d’informazione si intende ogni raccolta di dati personali in formato elettronico o di altro tipo. L’utilizzo di un sistema d’informazione ai fini della normativa FATCA secondo l’articolo 11 è reso necessario in particolare dalle grandi quantità di dati trasmesse ai fini dell’applicazione dell’Accordo FATCA M1.

Cpv. 1 e 2

Il sistema d’informazione dell’AFC per la normativa FATCA viene gestito sia come sistema d’informazione autonomo sia come rete di sistemi d’informazione. Ciò consente di mettere in rete più sistemi d’informazione di diverse unità organizzative dell’AFC, nella misura in cui ciò sia utile ai fini di un trattamento più efficace dei dati in ambito di normativa FATCA.

Cpv. 3

Il sistema d’informazione è gestito su mandato dell’AFC sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT), ossia del fornitore interno di prestazioni TIC dell’Amministrazione federale. Secondo il capoverso 3, il DFF può disciplinare nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.

Art. 12 Categorie dei dati personali trattati

Nel quadro dell’Accordo FATCA M1, l’AFC quale titolare del trattamento assume la funzione di sportello informativo. Ciò significa che trasmette agli Stati Uniti i dati ricevuti dagli istituti finanziari svizzeri notificanti e, mediante una procedura di richiamo, trasmette alle amministrazioni fiscali cantonali i dati che ha ricevuto dagli dagli Stati Uniti. Inoltre, utilizza tali dati per la verifica di cui all’articolo 23 della legge FATCA M1 degli istituti finanziari svizzeri in merito all’adempimento dei loro obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 e dei loro altri compiti secondo la legge FATCA M1. Conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza FATCA M1, l’AFC conserva tali dati al massimo per 20 anni.

L’articolo 12 autorizza l’AFC a trattare i dati personali che le sono trasmessi in virtù dell’Accordo FATCA M1 (art. 1 cpv. 1 della legge FATCA M1). Occorre fare riferimento

all’Accordo FATCA M1 per sapere quali dati possono essere trattati in un caso particolare. Il termine «trattamento» va inteso ai sensi dell’articolo 5 lettera d LPD.

Art. 13 Distruzione dei dati

In virtù dell’articolo 10 capoverso 3 della legge FATCA M1, l’obbligo per l’istituto finanziario svizzero notificante di trasmettere la notifica si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la notifica doveva essere trasmessa. L’AFC deve quindi conservare i dati per almeno dieci anni al fine di potervi accedere in occasione della verifica degli istituti finanziari svizzeri notificanti circa l’adempimento dei loro obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 prevista dall’articolo 23 della legge FATCA M1. Qualora sia intentato un procedimento giudiziario, i dati devono tuttavia essere conservati più a lungo. La durata di conservazione di 20 anni stabilita dall’articolo 13 corrisponde alla durata di conservazione che l’AFC prevede in relazione all’assistenza amministrativa e allo scambio automatico di informazioni. Questa corrispondenza è appropriata, poiché i dati trasmessi a titolo della normativa FATCA sono trattati in alcuni casi nell’ambito delle domande di assistenza amministrativa. Si applicano le disposizioni della legge del 26 giugno 199844 sull’archiviazione (LAr).

6.2.8 Disposizioni finali

Art. 14 Trattamento dell’accordo FFI

Cpv 1 e 2

Nell’ambito dell’Accordo FATCA secondo il modello 2 gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a sottoscrivere un accordo FFI con l’IRS. Questo si applica sia all’istituto finanziario svizzero sia alle sue succursali situate in altre giurisdizioni. L’Accordo FATCA M1 non prevede questo obbligo. Di conseguenza, l’accordo FFI decade in linea di principio automaticamente senza che l’istituto finanziario debba porvi termine (cpv. 1). In deroga al capoverso 1, il capoverso 2 prevede tuttavia che l’accordo FFI di un istituto finanziario continui ad applicarsi alle succursali situate in una giurisdizione in cui vige un accordo FATCA secondo il modello 2. Le succursali restano pertanto soggette ai diritti e agli obblighi dell’accordo FFI nelle giurisdizioni in cui operano.

Cpv. 3–6

Questi capoversi trattano della certificazione finale che è in linea di principio richiesta dall’IRS allo scadere di un accordo FFI. Tuttavia, ai sensi del capoverso 3 l’istituto finanziario può scegliere di non presentare la certificazione finale all’IRS. Se sceglie questa opzione, deve conservare nei propri registri la certificazione di conformità più recente fino al giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 ed essere in grado di renderne conto per un periodo di sei anni. Dovrà quindi essere in grado di conservarla al più tardi fino al 1° gennaio 2033. La certificazione può essere conservata in due modi, descritti nel capoverso 4, ossia in formato cartaceo o in formato

44 RS 152.1

elettronico. Se l’istituto finanziario presenta all’IRS una certificazione finale in applicazione delle disposizioni dell’accordo FFI, conformemente al capoverso 5 è esente dall’obbligo di conservarla. Nonostante l’accordo FFI giunga a scadenza, gli istituti finanziari sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I nonché le disposizioni dell’Accordo FATCA secondo il modello 2 per i periodi coperti dall’accordo FFI.

Art. 15 Registrazione presso l’IRS

L’Accordo FATCA M1 e l’Accordo FATCA secondo il modello 2 sono due strumenti indipendenti. Non esiste la possibilità di trasferire automaticamente la registrazione degli istituti finanziari. L’abrogazione del modello 2 e l’entrata in vigore del modello 1 comportano pertanto un obbligo di nuova registrazione. L’articolo 15 stabilisce in particolare la procedura da applicare affinché gli istituti possano continuare a utilizzare lo stesso numero GIIN quando l’istituto finanziario capofila (lead FI) si registra nuovamente in conformità della presente disposizione. La procedura riguarda soltanto gli istituti finanziari svizzeri e non comprende le loro succursali all’estero.

Art. 16 Trattenuta dell’imposta alla fonte

L’Accordo FATCA M1 dispensa in linea di principio dalla trattenuta dell’imposta alla fonte purché l’istituto finanziario rispetti gli obblighi dell’Accordo e sia di conseguenza registrato nel portale dell’IRS. Al momento del cambio di modello, tuttavia, esiste il potenziale rischio che l’istituto finanziario non appaia ancora sul portale dell’IRS, con la conseguenza implicita che un agente pagatore con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte dovrebbe in linea di principio procedere al suo prelievo. Per evitare questa eventualità, associata al cambiamento di regime derivante dall’Accordo FATCA M1, l’istituto finanziario deve comunicare tale cambiamento agli agenti entro 90 giorni (cpv. 1). La forma di comunicazione prevista vuole essere la più ampia possibile, ragione per cui l’obbligo è soddisfatto se l’istituto finanziario informa ad esempio tramite il proprio sito Internet (lett. b). Il capoverso 2 prevede che, se l’agente è informato e il numero GIIN non è ancora disponibile, per un periodo di 90 giorni l’agente non è tenuto a trattenere l’imposta alla fonte. Questo periodo di latenza è inteso in linea di principio a consentire all’istituto finanziario di procedere a una nuova registrazione per poter tornare a figurare sul portale dell’IRS. Il capoverso 3 dispone che, per essere esentato dalla trattenuta dell’imposta alla fonte, l’istituto finanziario deve aver informato l’agente pagatore e, di conseguenza, questi essere al corrente dell’assenza di iscrizione temporanea sul portale dell’IRS.

Art. 17 Informazioni trasmesse tardivamente

La Svizzera è la prima giurisdizione che cambia il modello FATCA. Si sono rese necessarie disposizioni transitorie, dal momento che i due accordi non sono intercambiabili e non possono coesistere. Di fatto, l’Accordo FATCA secondo il modello 2 è abrogato automaticamente dall’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1. Tuttavia, le informazioni relative all’anno civile antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 sono trasmesse durante il primo anno successivo alla sua entrata in vigore. Se la trasmissione deve essere assicurata ai sensi delle disposizioni

dell’Accordo FATCA M1, sussiste l’impossibilità tecnica di trasmettere informazioni tardivamente. Il modello 1 e 2 non utilizzano lo stesso canale di trasmissione. Per informazioni trasmesse tardivamente si intendono tutte quelle che non hanno potuto essere trasmesse entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1. Per porvi rimedio, l’AFC emanerà direttive tecniche per consentire la trasmissione tardiva di informazioni secondo la procedura descritta nel Memorandum d’intesa.

Art. 18 Entrata in vigore

La legge FATCA M1 e l’ordinanza FATCA M1 entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

7 Ripercussioni

L’attuazione dell’Accordo FATCA M1 è una tappa coerente che si iscrive nella strategia adottata dalla Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Consente quindi uno scambio automatico e reciproco di informazioni tra le autorità competenti. L’AFC diventerà l’autorità competente, agevolando la relazione tra gli istituti finanziari svizzeri e l’autorità competente e aumentando la certezza del diritto. Lo scambio automatico di informazioni permette inoltre una maggiore standardizzazione nella trasmissione delle informazioni, il che implicherà una diminuzione degli oneri di diligenza e concorrerà pertanto ad accrescere la competitività della piazza finanziaria svizzera. L’Accordo FATCA M1 comporterà lavori di preparazione per tutte le parti interessate, che implicano, in particolare, oneri a livello di infrastrutture informatiche e di personale. Tali oneri tenderanno tuttavia a ridursi nel medio termine. Di fatto, l’automatizzazione dello scambio di informazioni determinerà una diminuzione dei costi di compliance. Consentirà inoltre agli istituti finanziari di avere come autorità competente l’AFC e non più l’IRS, il che faciliterà le procedure e assicurerà maggiore certezza del diritto.

7.1 Ripercussioni per la Confederazione

Saranno necessarie risorse sia per l’attuazione del progetto (risorse del progetto) sia per il funzionamento operativo (risorse operative).

Risorse del progetto (2025–2027): per il passaggio all’Accordo FATCA M1 in Svizzera saranno necessarie risorse umane e finanziarie a livello sia di Confederazione sia di Cantoni, in particolare in ambito informatico. Come nel caso dello SCC, nel quadro dell’attuazione dell’Accordo FATCA M1 l’AFC sarà lo sportello unico per lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti nonché con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto riguarda le informazioni ricevute dagli Stati Uniti. Sia l’AFC sia i Cantoni dovranno prepararsi tempestivamente al nuovo quadro normativo e adottare le disposizioni del caso.

Per quanto concerne le risorse del progetto, secondo una stima basata sull’esperienza acquisita con l’SCC e con progetti simili, dal 2025 all’entrata in funzione del sistema

informatico, il suo sviluppo richiederà risorse pari a 4 milioni di franchi svizzeri e risorse di personale supplementari equivalenti a tre posti di lavoro a tempo pieno.

Risorse operative (dal 2027): dall’entrata in funzione del sistema informatico saranno necessarie risorse finanziarie annuali pari a 0,8 milioni di franchi nonché risorse di personale supplementari equivalenti a un posto a tempo pieno.

Mio. fr. 2025 2026 2027 2028 Oneri di sviluppo (TIC) - 3,0 1,0 - 4,0 Oneri di gestione (TIC) - - - 0,8 0,8 Oneri totali - 3,0 1,0 0,8 4,8 Il fatto anche di ricevere informazioni dagli Stati Uniti dovrebbe avere un effetto preventivo per la Svizzera. Fornendo alle autorità fiscali svizzere questo ulteriore mezzo di controllo, i contribuenti potrebbero vedersi incentivati a dichiarare la totalità dei loro averi prima dello scambio di informazioni. Questo effetto preventivo potrebbe generare entrate fiscali supplementari, che non sono quantificabili.

7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Potrebbero essere necessarie risorse supplementari per l’attuazione del progetto (risorse del progetto). I Cantoni e i Comuni dovrebbero tuttavia esserne interessati in misura minore.

Le eventuali risorse necessarie a livello di Cantoni e Comuni dipenderanno da ogni amministrazione e dalla rispettiva valutazione del fabbisogno di personale supplementare per trattare le informazioni ricevute. Potrebbero essere necessarie risorse supplementari per la formazione e/o il perfezionamento professionale dei collaboratori che trattano i dati FATCA.

Anche a livello di Comuni e Cantoni potrebbero essere generate entrate supplementari, soprattutto grazie all’effetto preventivo dell’Accordo FATCA M1 (n. 7.1).

7.3 Ripercussioni per gli ambienti economici interessati

Sono state condotte indagini presso le aziende interessate al fine di stimare i costi dell’attuazione della regolamentazione (v. fig. 1 e 2), che tuttavia non permettono di produrre stime finanziarie in questa fase. Da un punto di vista concettuale le ripercussioni sono le seguenti:

il progetto consentirà in particolare di uniformare la trasmissione delle informazioni, di facilitare l’interazione con l’autorità competente (AFC anziché IRS) e, a termine, di ridurre gli oneri associati all’obbligo di diligenza.

Per quanto concerne gli oneri, soprattutto finanziari, occorreranno comunque impegni finanziari supplementari a medio termine sia per l’attuazione del progetto (risorse del progetto) sia per il funzionamento operativo (risorse operative).

Le risorse del progetto riguardano il fabbisogno di personale e i costi di attuazione, segnatamente per lo sviluppo dell’infrastruttura informatica. Gli istituti finanziari dovranno infatti sviluppare e testare la nuova procedura informatica di raccolta e trasmissione delle informazioni. Saranno inoltre tenuti ad assicurare in parallelo il funzionamento della trasmissione delle informazioni secondo il modello 2 della normativa FATCA.

Secondo gli ambienti interessati, la gestione di clienti statunitensi con il modello 1 della normativa FATCA dovrebbe produrre una riduzione degli oneri di gestione a lungo termine. Il motivo è che gli istituti finanziari non dovranno più distinguere i clienti statunitensi che hanno fornito il consenso alla trasmissione delle informazioni da quelli che non l’hanno fornito. Di conseguenza, il carico di lavoro associato a tale obbligo sarà ridotto, in quanto tutti i conti statunitensi identificati come conti oggetto di comunicazione saranno inclusi nella trasmissione delle informazioni in modo univoco. L’Accordo FATCA M1 comporterà inoltre l’eliminazione della doppia trasmissione, ossia di una prima trasmissione direttamente all’IRS e una seconda all’AFC per rispondere alle domande raggruppate relative a clienti che non hanno dato il consenso.

8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

8.1.1 Decreto federale che approva l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA L’avamprogetto di decreto federale che approva l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199945 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale ha la competenza di approvare trattati internazionali, a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). L’Accordo FATCA M1 è un trattato internazionale la cui approvazione non spetta al Consiglio federale, bensì di conseguenza all’Assemblea federale.

8.1.2 Legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America secondo il modello 1 (legge FATCA M1) La legge FATCA M1 si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali. Disciplina l’attuazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo l’Accordo FATCA M1.

45 RS 101

La regolamentazione interna dell’esecuzione della legge FATCA M1 non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, pertanto la legge FATCA M1 si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.

8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera si è impegnata ad attuare il regime FATCA con gli Stati Uniti per favorire e migliorare l’adempimento fiscale. Dal momento che gli Stati Uniti prevedono due modelli FATCA, l’attuale cambiamento è compatibile con gli obblighi internazionali.

L’Accordo FATCA M1 consente alla Svizzera di allineare la prassi FATCA a quella relativa allo scambio automatico di informazioni, e quindi di fondare lo scambio su una base automatica e reciproca tra autorità competenti.

Gli altri impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal presente progetto.

8.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto, o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali, sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200246 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.

Nell’Accordo FATCA M1 sono contenute disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria la modifica di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva l’Accordo FATCA M1 è sottoposto a referendum in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

L’implementazione della legge di attuazione dell’Accordo FATCA M1 è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

8.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

46 RS 171.10

In riferimento alla stima delle ripercussioni economiche per la Confederazione (n. 8.1), i costi per il periodo 2025–2027 possono essere considerati come una spesa unica generata dall’attuazione dell’Accordo FATCA M1. Rappresentano una spesa inferiore alla soglia di 20 milioni di franchi. Inoltre, la voce dei costi relativa alla necessità di assunzione di un lavoratore supplementare è integrata nei nove posti supplementari in seno alla divisione DPB dell’AFC. A partire dal 2028 i costi sono quindi inferiori a 2 milioni di franchi all’anno. Nessuna delle due soglie è superata e il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.

8.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza

fiscale Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).

La ripartizione dei costi determinati dall’introduzione del modello 1 e delle maggiori entrate fiscali è proporzionale alle competenze applicabili in materia di imposte. Dato infatti che l’Accordo FATCA M1 consentirà di ricevere informazioni sui conti finanziari, pertiene alle imposte sul reddito e sugli utili.

Ne consegue che la Confederazione potrà attendersi entrate fiscali associate all’imposta federale diretta (reddito o utili). Quanto ai Cantoni e Comuni, potranno attendersi entrate aggiuntive a livello di imposta sul reddito (utili) e sulla sostanza.

8.6 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 3 capoverso 5 della legge FATCA M1, il Consiglio federale può stabilire i criteri secondo cui un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera. Disciplina, in particolare, quale tipo di assoggettamento fiscale è necessario affinché gli istituti finanziari siano considerati residenti in Svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1. Stabilisce inoltre quali istituti finanziari esentati da imposta sono considerati residenti in Svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.

Conformemente all’articolo 7 capoverso 4 della legge FATCA M1, il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione dei trust che seguono il principio del TDT ai sensi di tale articolo. Questa delega, che mira a mantenere la prassi esistente, appare oggettivamente adeguata e consente un rapido adattamento a eventuali cambiamenti in questo ambito.

Secondo l’articolo 19 capoverso 4 della legge FATCA M1, il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti la gestione del sistema d’informazione dell’AFC contenente i dati ricevuti secondo la CDI CH-USA e la legge FATCA M1, in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie dei dati personali trattati, l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di trattamento, nonché la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati. Questa delega corrisponde alla procedura usuale.

L’articolo 19 capoverso 5 della legge FATCA M1 stabilisce che l’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 16 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce per via d’ordinanza a quali autorità e per quali dati l’AFC concede l’accesso.

L’Accordo FATCA M1 prevede lo scambio di informazioni soltanto su base elettronica. Di conseguenza, la legge FATCA M1 deve conferire una delega di competenze al fine di permettere all’AFC di esigere che gli istituti finanziari svizzeri trasmettano le informazioni richieste unicamente in tale forma. L’articolo 24 autorizza quindi il Consiglio federale a disciplinare la procedura che dovrà essere obbligatoriamente applicata dai soggetti interessati.

L’articolo 37 prevede una delega di competenze affinché il Consiglio federale possa emanare le disposizioni transitorie necessarie ad assicurare la continuità dello scambio di informazioni nell’anno del cambiamento di modello. Ciò consente, in particolare, di disciplinare l’invio delle informazioni trasmesse tardivamente che deve essere effettuato secondo una procedura particolare, a motivo del cambiamento dello schema XML.

8.7 Protezione dei dati

L’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1 disciplinano lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Come l’Accordo FATCA secondo il modello 2 e la legge FATCA secondo il modello 2, il modello 1 prevede specifiche misure di protezione dei dati oltre alle garanzie generali previste dalla CDI CH-USA. La trasmissione delle informazioni dalla Svizzera agli Stati Uniti si svolge già su tale base. Si tratta dunque di completare lo scambio con il trasferimento delle informazioni dagli Stati Uniti alla Svizzera. Sarà scambiato lo stesso tipo di informazioni.

Conformemente all’articolo 3 paragrafo 5 dell’Accordo, le autorità competenti della Svizzera e degli Stati Uniti si impegnano a stipulare un CAA per stabilire la procedura di scambio automatico. Tale CAA, attualmente in corso di negoziazione, consentirà di precisare la procedura di scambio di informazioni nonché le disposizioni relative alla protezione dei dati e della confidenzialità. Permetterà di confermare formalmente il superamento di una verifica (assessment) relativa alla protezione dei dati (cfr. l’International Data Safeguards & Infrastructure Workbook47 dell’IRS). Completerà quindi l’Accordo FATCA M1.

La negoziazione di tale CAA è sottoposta a due condizioni: la prima è la firma dell’Accordo FATCA M1; la seconda è il superamento dell’assessment sulla protezione dei dati, che si compone di due elementi: un questionario e una visita in loco delle infrastrutture. Il questionario consente di illustrare le procedure e il quadro giuridico,

mentre la visita permette di dimostrare che le infrastrutture rispettano le condizioni di confidenzialità.

Il presente progetto di legge disciplina le condizioni e le modalità relative allo scambio di informazioni. Il punto di contatto nazionale, ossia l’AFC, è competente per tale scambio. Ricopre il ruolo di sportello informativo tra la Svizzera e gli Stati Uniti, da un lato, e tra le autorità federali e le autorità cantonali, dall’altro. L’AFC può trattare le informazioni che riceve soltanto nei limiti dei suoi compiti e delle sue competenze. I dati che devono essere registrati in un sistema di trattamento dei casi per l’adempimento dei compiti dell’AFC sono conservati solo per il tempo strettamente necessario. L’AFC istituirà un sistema d’informazione al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. Tale sistema sarà regolarmente oggetto di un controllo successivo tra autorità competenti per assicurarsi dello svolgimento ordinato dello scambio. Garantirà il rispetto degli obblighi di protezione dei dati nell’ambito del loro trattamento in Svizzera e della loro trasmissione (cfr. art. 19 cpv. 4 lett. c e d della legge FATCA M1 e art. 12 dell’ordinanza FATCA M1). La conservazione (art. 19 cpv. 4 lett. e della legge FATCA M1 e art. 13 dell’ordinanza FATCA M1), la trasmissione (art. 17 cpv. 3 della legge FATCA M1) e il trattamento (art. 17 cpv. 1 e art. 24 della legge FATCA M1 e art. 12 dell’ordinanza FATCA M1) delle informazioni di cui alla presente regolamentazione sono disciplinati dalle citate disposizioni della legge FATCA M1.

Inoltre, la valutazione preliminare dei rischi dimostra che non sussistono rischi particolari relativamente allo scambio automatico di informazioni secondo l’Accordo FATCA M1.

La protezione e la sicurezza dei dati sono quindi garantite grazie alle disposizioni legali applicabili e sono rafforzate dai diversi meccanismi di verifica introdotti.

Figura 1 – Tabella per stimare i costi della regolamentazione per le aziende

Associazione Svizzera dei Banchieri

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 COSA? CHI? COME? QUANTITÀ? IMPORTO? Consolidamento e documentazione

Altri costi della Commenti Costi della Giustificare Modifica Volume: numero di regolamentazione N0 Aziende toccate Descrizione dei costi Costi / quantità regolamentazione l’assenza di dati dell’obbligo aziende / frequenza (indicazione (in CHF) quantitativi qualitativa) Obbligo degli Unici, diretti Tutti gli istituti finanziari istituti finanziari svizzeri (in particolare Ripetuti, svizzeri notificanti banche, società di informare le diretti

1 d’assicurazione, gestori

persone oggetto di patrimoniali, trust, altre comunicazione società interessate Indiretti (art. 8 della legge dall’Accordo FATCA) FATCA M1) Tutti gli istituti finanziari Unici, diretti Obbligo degli svizzeri (in particolare istituti finanziari Ripetuti, banche, società svizzeri notificanti

2 d’assicurazione, gestori diretti

di iscriversi presso patrimoniali, trust, altre l’AFC (art. 7 della società interessate Indiretti legge FATCA M1) dall’Accordo FATCA) Obbligo degli Unici, diretti Tutti gli istituti finanziari istituti finanziari svizzeri (in particolare Ripetuti, svizzeri notificanti banche, società Una stima affidabile dei costi e benefici non è possibile in questa fase per le banche. di comunicare le diretti

3 d’assicurazione, gestori

informazioni patrimoniali, trust, altre all’AFC (art. 9 società interessate Indiretti della legge dall’Accordo FATCA) FATCA M1) Unici, diretti Tutti gli istituti finanziari Obbligo degli Ripetuti, svizzeri (in particolare istituti finanziari banche, società diretti svizzeri notificanti

4 d’assicurazione, gestori

di conservare patrimoniali, trust, altre (art. 12 della legge società interessate Indiretti FATCA M1) dall’Accordo FATCA)

Modifica degli Tutti gli istituti finanziari obblighi di svizzeri (in particolare Unici, diretti

5 diligenza degli banche, società

istituti finanziari d’assicurazione, gestori

svizzeri (all. I patrimoniali, trust, altre dell’Accordo società interessate Ripetuti, FATCA M1) dall’Accordo FATCA) diretti

Indiretti

Costi della Commenti Altri costi della regolamentazione regolamentazione (indicazione qualitativa) quantificati

Unici, diretti TOTALE Ripetuti, diretti

Indiretti

Nota: la tabella funge da ausilio per effettuare una stima e documentare i risultati. Se necessario, si possono aggiungere righe. Per ogni obbligo, si raccomanda di compilare la tabella da sinistra a destra.

Figura 2 – Tabella per stimare i costi della regolamentazione per le aziende

Associazione Svizzera d’Assicurazioni

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 COSA? CHI? COME? QUANTITÀ? IMPORTO? Consolidamento e documentazione

Altri costi della Commenti Costi della Giustificare Modifica Volume: numero regolamentazione N0 Aziende toccate Descrizione dei costi Costi / quantità regolamentazione l’assenza di dati dell’obbligo aziende / frequenza (indicazione (in CHF) quantitativi qualitativa) Obbligo degli Unici, diretti Tutti gli istituti finanziari istituti finanziari svizzeri (in particolare Ripetuti, svizzeri notificanti banche, società di informare le diretti

1 d’assicurazione, gestori

persone oggetto di patrimoniali, trust, altre comunicazione società interessate Indiretti (art. 8 della legge dall’Accordo FATCA) FATCA M1) Tutti gli istituti finanziari Unici, diretti Obbligo degli svizzeri (in particolare istituti finanziari Ripetuti, banche, società svizzeri notificanti

2 d’assicurazione, gestori diretti

di iscriversi presso patrimoniali, trust, altre l’AFC (art. 7 della società interessate Indiretti legge FATCA M1) dall’Accordo FATCA) Obbligo degli Unici, diretti Tutti gli istituti finanziari istituti finanziari svizzeri (in particolare Ripetuti, svizzeri notificanti banche, società Una stima affidabile dei costi e benefici non è possibile in questa fase per le società d’assicurazione. di comunicare le diretti

3 d’assicurazione, gestori

informazioni patrimoniali, trust, altre all’AFC (art. 9 società interessate Indiretti della legge dall’Accordo FATCA) FATCA M1) Unici, diretti Tutti gli istituti finanziari Obbligo degli Ripetuti, svizzeri (in particolare istituti finanziari banche, società diretti svizzeri notificanti

4 d’assicurazione, gestori

di conservare patrimoniali, trust, altre (art. 12 della legge società interessate Indiretti FATCA M1) dall’Accordo FATCA)

Modifica degli Tutti gli istituti finanziari obblighi di svizzeri (in particolare Unici, diretti

5 diligenza degli banche, società

istituti finanziari d’assicurazione, gestori

svizzeri (all. I patrimoniali, trust, altre dell’Accordo società interessate Ripetuti, FATCA M1) dall’Accordo FATCA) diretti

Indiretti

Costi della Commenti Altri costi della regolamentazione regolamentazione (indicazione qualitativa) quantificati

Unici, diretti TOTALE Ripetuti, diretti

Indiretti

Nota: la tabella funge da ausilio per effettuare una stima e documentare i risultati. Se necessario, si possono aggiungere righe. Per ogni obbligo, si raccomanda di compilare la tabella da sinistra a destra.

Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 | Lexipedia | Lexipedia