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Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino)

Berna, 14 agosto 2024

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concer- nenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (Patto sulla migra- zione e l’asilo dell’UE)

(Sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino/Eu- rodac)

per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio

Il presente avamprogetto riguarda l’approvazione e la trasposizione nel diritto sviz- zero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE e le conseguenti modifiche legislative necessarie.

Situazione iniziale Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l’UE e lo spazio Schengen/Dublino. La riforma mira in particolare a ridurre la migrazione ir- regolare verso l’Europa e la migrazione secondaria al suo interno. Le norme prevedono, tra le altre cose, uno sviluppo ulteriore del sistema Dublino che consente di determinare più rapidamente le competenze e registrare più dati nel si- stema Eurodac. Le procedure d’asilo e di allontanamento lungo le frontiere esterne dell’UE dovranno svolgersi in modo rapido. Inoltre, secondo il principio della re- sponsabilità condivisa e della solidarietà, occorre alleggerire l’onere che grava sugli Stati membri dell’UE alle frontiere esterne Schengen che si trovano sotto particolare pressione. Tuttavia la procedura d’asilo alla frontiera esterna UE e le misure di so- lidarietà non costituiscono sviluppi dell’acquis di Schengen/Dublino.

Contenuto dell’avamprogetto Le basi legali del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono i regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356, approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE il 14 maggio 2024. Questi regolamenti sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024 come sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac e Schen- gen. Il Consiglio federale ha approvato il loro recepimento il 14 agosto 2024, fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali. Il regolamento (UE) 2024/1351 (regolamento AMMR), che disciplina le competenze per lo svolgimento delle procedure d’asilo e il meccanismo di solidarietà, è vincolante per la Svizzera come sviluppo dell’acquis di Dublino soltanto in alcune parti. In par- ticolare per la Confederazione sono vincolanti le norme concernenti la determina- zione della competenza per lo svolgimento delle procedure d’asilo e di allontana- mento; è così abrogato il regolamento Dublino III attualmente in vigore. In linea di principio, le vigenti norme Dublino concernenti le competenze sono mantenute. Ri- spetto all’attuale regolamento Dublino III, il regolamento AMMR abbrevia i termini per la presentazione delle domande di presa in carico e la relativa risposta e prevede requisiti più elevati per il trasferimento della competenza per una domanda d’asilo da uno Stato Dublino a un altro, al fine di rendere più difficile la migrazione secon- daria. Il meccanismo di solidarietà previsto dal regolamento AMMR, invece, non è obbligatorio per gli Stati associati a Dublino, che possono parteciparvi su base vo- lontaria.

Il regolamento (UE) 2024/1359 (regolamento di crisi), anch’esso vincolante per la Svizzera come sviluppo Dublino solo in alcune parti, prevede diverse possibilità di deroga alle norme del regolamento AMMR e del regolamento (UE) 2024/1348 (rego- lamento sulla procedura d’asilo), che non rappresenta uno sviluppo Dublino, in caso di pressione migratoria straordinaria o situazione di forza maggiore, per esempio una pandemia. Con il nuovo regolamento (UE) 2024/1349 (regolamento sul rimpatrio alla frontiera) è istituita una nuova procedura di allontanamento alle frontiere esterne Schengen per cittadini di Stati terzi e apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nell’ambito di una procedura di frontiera secondo le disposizioni del nuovo regolamento sulla pro- cedura d’asilo o secondo disposizioni equivalenti. Sebbene si tratti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen, gli Stati associati sono tenuti ad applicare e trasporre questo regolamento soltanto in presenza di una procedura di frontiera ai sensi del diritto nazionale equivalente alla procedura d’asilo. Date le differenze tra le procedure d’asilo alle frontiere esterne Schengen e le disposizioni del regolamento sulla proce- dura d’asilo, la Svizzera non è tenuta ad applicare e attuare la procedura d’allonta- namento prevista dal presente regolamento. Il regolamento (UE) 2024/1358 (regolamento Eurodac) abroga l’attuale regolamento Eurodac; costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac (fatta eccezione per la ricollocazione e la protezione temporanea) e pertanto è vincolante per la Sviz- zera. Attualmente la banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di tutti i mi- granti registrati al momento della loro entrata irregolare negli Stati Schengen nonché dei richiedenti l’asilo. La riforma del sistema Eurodac contribuirà a rafforzare il con- trollo dell’immigrazione irregolare nell’UE: i dati (biometrici) dei cittadini di Stati terzi entrati illegalmente nell’UE saranno salvati nel sistema centrale Eurodac e con- frontati con i dati esistenti. Inoltre, il regolamento Eurodac riveduto abbassa da 14 a 6 anni l’età minima per la registrazione e prevede il rilevamento di numerosi dati aggiuntivi. Il regolamento (UE) 2024/1356 (regolamento sugli accertamenti) costituisce uno svi- luppo dell’acquis di Schengen. Esso prevede una procedura alle frontiere esterne

Schengen e sul territorio degli Stati Schengen volta ad accertare l’identità dei citta- dini di Stati terzi entrati irregolarmente e ad attribuire queste persone alla procedura corretta (rimpatrio, procedura d’asilo o presa in carico da parte di un altro Stato Schengen in base al meccanismo di solidarietà). La procedura di accertamento com- prende l’identificazione e la registrazione della persona in arrivo, un confronto con le banche dati pertinenti e una verifica dello stato di salute. Un meccanismo di moni- toraggio indipendente assicurerà il pieno rispetto dei diritti fondamentali. La trasposizione di questi regolamenti UE comporta alcune modifiche di legge a li- vello federale. Le ripercussioni finanziarie e sul personale dell’avamprogetto dipen- dono dall’attuazione concreta e saranno specificate nel messaggio. La trasposizione avverrà fatta salva la verifica in corso dei compiti e delle sovvenzioni da parte della Confederazione.

Compendio 2

1 Introduzione 11

1.1 Compendio 12

1.2 Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE: un compromesso

politico 13

1.3 Contenuto del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE 14

1.3.1 Regolamento AMMR 14

1.3.2 Regolamento di crisi 15

1.3.3 Regolamento sul rimpatrio alla frontiera 15

1.3.4 Regolamento Eurodac 16

1.3.5 Regolamento sugli accertamenti 16

1.3.6 Regolamento sulla procedura d’asilo 16

1.3.7 Altri testi legislativi dell’UE 17

1.4 Posizione del Consiglio federale sulla riforma 17

2 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il

regolamento AMMR e il regolamento di crisi 18

2.1 Situazione iniziale 18

2.1.1 Necessità di agire e obiettivi 18

2.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 20

2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di

Dublino/Eurodac 22

2.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 23

2.2 Linee essenziali dei regolamenti UE 24

2.2.1 Linee essenziali del regolamento AMMR 24

2.2.2 Linee essenziali del regolamento di crisi 28

2.3 Commento ai singoli articoli del regolamento AMMR 29

2.3.1 Parte I – Oggetto e definizioni (art. 1–2)

(fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino) 29

2.3.2 Parte II – Quadro comune per la gestione dell’asilo e della

migrazione (art. 3–13) (non rilevante ai fini Dublino) 31

2.3.3 Parte III – Criteri e meccanismi di determinazione dello

Stato membro competente (art. 16–55) (rilevante ai fini Dublino) 35

2.3.4 Parte IV – Solidarietà (art. 56–71) (non rilevante ai fini

Dublino) 53

2.3.5 Parte V – Disposizioni generali (art. 72–80) (rilevante ai

fini Dublino) 59

2.3.6 Parte VI – Modifiche di altri atti giuridici dell’Unione

(art. 81–82) (non rilevante ai fini Dublino) 62

2.3.7 Parte VII – Disposizioni transitorie e finali (art. 83–85) 62

2.4 Commento ai singoli articoli del regolamento di crisi 64

2.4.1 Capo I – Disposizioni generali (art. 1) 64

2.4.2 Capo II – Governance (art. 2–7) 64

2.4.3 Capo III – Misure di solidarietà applicabili in una

situazione di crisi (art. 8–9) 66

2.4.4 Capo IV – Deroghe (art. 10–13) 67

2.4.5 Capo V – Procedura accelerata (art. 14) 68

2.4.6 Capo VI – Disposizioni finali (art. 15–19) 69

2.5 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione 70

2.5.1 La nuova normativa proposta 70

2.5.2 Attuazione: compatibilità della partecipazione volontaria

al meccanismo di solidarietà con l’articolo 121a Cost. 71

2.6 Commento ai singoli articoli dell’atto normativo di attuazione 72

2.6.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 72

2.6.2 Legge sull’asilo (LAsi) 78

2.7 Necessità di coordinamento 85

2.7.1 Necessità di coordinamento con il decreto federale

concernente il regolamento sugli accertamenti 85

2.7.2 Necessità di coordinamento con il decreto federale

concernente il regolamento Eurodac 85

2.8 Ripercussioni del regolamento AMMR, del regolamento di crisi e

dell’atto normativo di attuazione per la Confederazione e i Cantoni 85

2.8.1 Ripercussioni sulle finanze della Confederazione 86

2.8.2 Ripercussioni sul personale della Confederazione 87

2.8.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 88

2.9 Aspetti giuridici 88

2.9.1 Costituzionalità 88

2.9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera 89

2.9.3 Forma del decreto federale e dell’atto normativo di

attuazione 89

2.9.4 Protezione dei dati 90

2.9.5 Subordinazione al freno alle spese 91

3 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il

regolamento sul rimpatrio alla frontiera 92

3.1 Situazione iniziale 92

3.1.1 Necessità di agire e obiettivi 92

3.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 92

3.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di

Schengen 93

3.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 95

3.2 Linee essenziali del regolamento UE 95

3.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE 96

3.4 Procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen 99

3.4.1 Procedura d’asilo europea alla frontiera esterna Schengen 99

3.4.2 Procedura d’asilo in un aeroporto svizzero che costituisce

una frontiera esterna Schengen 101

3.4.3 Confronto dell’equivalenza delle procedure d’asilo alla

frontiera esterna Schengen 102

3.5 Effetti del trattato 104

3.6 Aspetti giuridici 104

3.6.1 Costituzionalità 104

3.6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera 104

3.6.3 Forma dell’atto (decreto federale) 105

3.6.4 Subordinazione al freno alle spese 105

3.6.5 Trasposizione nel diritto nazionale 105

4 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il

regolamento Eurodac 106

4.1 Situazione iniziale 106

4.1.1 Necessità di agire e obiettivi 106

4.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 107

4.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di

Dublino/Eurodac 108

4.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 110

4.2 Linee essenziali del regolamento UE 110

4.3 Commento ai singoli articoli del trattato 113

4.4 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione 137

4.4.1 La nuova normativa proposta 137

4.4.2 Attuazione 141

4.4.3 Particolare necessità di coordinamento 143

4.5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione 144

4.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione 144

4.5.2 Legge sull’asilo 150

4.5.3 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della

Confederazione 154

4.6 Necessità di coordinamento 155

4.6.1 Necessità di coordinamento con il progetto Prüm 155

4.6.2 Necessità di coordinamento con il progetto

sull’interoperabilità 155

4.6.3 Necessità di coordinamento con il progetto ETIAS 156

4.6.4 Necessità di coordinamento con la futura legge sui

compiti d’esecuzione dell’UDSC 156

4.7 Effetti del trattato e dell’atto normativo 157

4.7.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione 157

4.7.2 Ripercussioni sul personale della Confederazione 158

4.7.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 159

4.8 Aspetti giuridici 159

4.8.1 Costituzionalità 159

4.8.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera 160

4.8.3 Forma dell’atto (decreto federale, atto di attuazione) 160

4.8.4 Delega di competenze legislative 161

4.8.5 Protezione dei dati 161

4.8.6 Subordinazione al freno alle spese 162

5 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il

regolamento sugli accertamenti 163

5.1 Situazione iniziale 163

5.1.1 Necessità di agire e obiettivi 163

5.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 163

5.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di

Schengen 164

5.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 165

5.2 Linee essenziali del regolamento UE 166

5.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE 166

5.3.1 Disposizioni generali 166

5.3.2 Procedura di accertamento alla frontiera esterna 167

5.3.3 Accertamenti all’interno del territorio 168

5.3.4 Modalità degli accertamenti 169

5.3.5 Modifica di altri atti giuridici UE a seguito della modifica

del regolamento (UE) 2024/1356 179

5.3.6 Disposizioni finali 183

5.4 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione 183

5.4.1 La nuova normativa proposta 183

5.4.2 Attuazione 186

5.4.2.1 Procedura di accertamento alla frontiera esterna

Schengen 186

5.4.2.2 Procedura di accertamento all’interno del

territorio 189

5.4.2.3 Meccanismo di monitoraggio indipendente 190
5.4.2.4 Nuovo motivo di accesso ai sistemi di

informazione dell’UE 190

5.4.3 Particolare necessità di coordinamento 190

5.5 Commento ai singoli articoli dell’atto normativo di attuazione 191

5.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 191

5.5.2 Legge sull’asilo (LAsi) 196

5.6 Necessità di coordinamento 202

5.6.1 Necessità di coordinamento con il progetto VIS 202

5.6.2 Necessità di coordinamento con il nuovo regolamento

Eurodac 202

5.6.3 Necessità di coordinamento con la modifica della LStrI

(facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) 202

5.6.4 Necessità di coordinamento con la futura legge sui

compiti d’esecuzione dell’UDSC 202

5.7 Effetti del trattato e dell’atto normativo 203

5.7.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la

Confederazione 203

5.7.2 Ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni 204

5.8 Aspetti giuridici 204

5.8.1 Costituzionalità 204

5.8.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera 205

5.8.3 Forma dell’atto (decreto federale, atto di attuazione) 205

5.8.4 Protezione dei dati 206

5.8.5 Subordinazione al freno alle spese 206

6 Valutazione 207

6.1 Opportunità e rischi della riforma per la Svizzera 207

6.1.1 Procedura di accertamento 208

6.1.2 Procedura di frontiera per le domande d’asilo alla

frontiera esterna UE 208

6.1.3 Ampliamento della banca dati Eurodac 209

6.1.4 Nuovo regime di competenze per l’esecuzione delle

procedure d’asilo e di allontanamento 210

6.1.5 Regolamentazione delle competenze in situazioni di crisi 211

6.1.6 Un meccanismo di solidarietà vincolante, ma più flessibile 211

6.2 Strategia del Consiglio federale 213

Abbreviazioni 215 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regola- mento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo (avampro- getto) FF 202x xxxx Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepi- mento del regolamento (UE) 2024/1349 che stabilisce una proce- dura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (avamprogetto) FF 202x xxxx

Decreto federale che approva e lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati bio- metrici (avamprogetto) FF 202x xxxx Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepi- mento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e mo- difica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (avamprogetto) FF 202x xxxx Scambio di note del […] tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) 604/2013 (Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac) (avamprogetto) FF 202x xxxx Scambio di note del […] tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le si- tuazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (avampro- getto) FF 202x xxxx Scambio di note del […] tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1349 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) FF 202x xxxx Scambio di note del […] tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eu- rodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parla- mento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Con- siglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac) (avampro- getto) FF 202x xxxx

Scambio di note del […] tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accer- tamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/226,

(UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

1 Introduzione

Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE si compone dei seguenti dieci testi giuridici interconnessi, i primi cinque dei quali rientrano in tutto o in parte nel campo d’appli- cazione degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino e pertanto devono essere recepiti in linea di principio dalla Svizzera: – regolamento (UE) 2024/13511 (di seguito «regolamento AMMR»; punto 2); – regolamento (UE) 2024/13592 (di seguito «regolamento di crisi»; punto 2); – regolamento (UE) 2024/13493 (di seguito «regolamento sul rimpatrio alla frontiera»; punto 3); – regolamento (UE) 2024/13584 (di seguito «regolamento Eurodac»; punto 4); – regolamento (UE) 2024/13565 (di seguito «regolamento sugli accertamenti»; punto 5); – regolamento (UE) 2024/13486 (di seguito «regolamento sulla procedura d’asilo»);

1 Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L 2024/1351, 22.05.2024. 2 Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147, versione della GU L 2024/1359, 22.05.2024. 3 Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regola- mento (UE) 2021/1148, GU L 2024/1349, 22.05.2024. 4 Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applica- zione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parla- mento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio, versione della GU L 2024/1358, 22.05.2024. 5 Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L 2024/1356, 22.05.2024. 6 Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, versione della GU L 2024/1348, 22.05.2024.

– regolamento (UE) 2024/13477 (di seguito «regolamento sulla qualifica»); – direttiva (UE) 2024/13468 (di seguito «direttiva sull’accoglienza»); – regolamento (UE) 2024/13509 (di seguito «regolamento sul reinsediamento»); – regolamento (UE) 2024/135210. Il presente avamprogetto comprende quattro decreti federali riguardanti il recepi- mento e la trasposizione nel diritto svizzero dei primi cinque regolamenti UE sum- menzionati, approvati dall’UE il 14 maggio 2024 nel quadro del Patto sulla migra- zione e l’asilo dell’UE e notificati alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino/Eurodac il 17 maggio 2024.

1.1 Compendio

Con l’approvazione del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE nel maggio 2024, dopo anni di negoziati è stato raggiunto un accordo su una riforma globale del sistema europeo di migrazione e asilo. L’obiettivo principale del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è creare un quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione a livello di UE. È necessario, infatti, alleggerire l’onere degli Stati alle frontiere esterne Schengen secondo il prin- cipio della responsabilità condivisa, introdurre procedure d’asilo e di rimpatrio rapide alle frontiere esterne e garantire una protezione efficace della frontiera esterna Schen- gen. La coerenza della riforma dipende dall’attuazione coerente e unitaria di tutti i progetti. Per la sua posizione geografica, la Svizzera è fortemente condizionata dalla politica europea in materia di migrazione e asilo e di conseguenza ha un interesse fondamen- tale affinché sia efficace e il più possibile a prova di crisi. In quanto Stato associato a Schengen e Dublino, la Svizzera ha partecipato attiva- mente e costruttivamente alle discussioni sul Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE in seno ai diversi organismi europei nell’ambito dei propri diritti di partecipazione.

7 Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della prote- zione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e abroga la diret- tiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 2024/1347, 22.05.2024. 8 Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, versione della GU L 2024/1346, 22.05.2024. 9 Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanita- ria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147, versione della GU L 2024/1350, 22.05.2024. 10 Regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818; GU L 2024/1352, 22.05.2024.

Gli scopi principali della riforma sono anche nell’interesse della Svizzera: ridurre la migrazione irregolare verso l’Europa e la migrazione secondaria al suo interno, raf- forzare la cooperazione europea e, contestualmente a tale obiettivo, attuare misure di solidarietà volte a bilanciare la pressione migratoria sugli Stati, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. La Svizzera ha pertanto sostenuto l’orientamento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE e si è espressa a favore di una riforma globale, solidale e conforme ai diritti fondamentali del sistema europeo di migrazione e asilo. In quest’ottica, ha accolto con favore anche gli elementi per essa vincolanti.

1.2 Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE: un

compromesso politico L’elevato numero di migranti registrato nel 2015 e nel 2016 ha messo chiaramente in evidenza le carenze del sistema europeo di migrazione e asilo. Inoltre, è risultato chia- ramente che, per l’assenza di meccanismi di compensazione, in tali fasi l’onere varia notevolmente da uno Stato europeo all’altro. Mentre in Svizzera la cosiddetta chiave di ripartizione garantisce una compensazione tra i Cantoni, a livello europeo manca uno strumento di questo tipo. Nel 2016 sono state introdotte nell’Unione europea mi- sure puntuali e limitate nel tempo per far fronte alla situazione migratoria, per esempio un programma di ricollocazione (relocation), ed è stata proposta una riforma di ampio respiro. Quest’ultima, tuttavia, non ha avuto seguito a causa delle posizioni ampia- mente divergenti e polarizzate degli Stati membri dell’UE. Nel settembre 2020 la Commissione europea ha presentato il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, che mira, in un approccio globale, a creare in Europa un sistema migratorio e d’asilo solidale e più resiliente di fronte alle crisi. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è finalizzato a ridurre la migrazione irrego- lare verso l’Europa e al suo interno e a ripartire equamente le responsabilità tra gli Stati membri dell’UE. Esso punta su procedure rapide alle frontiere esterne Schengen, sull’ulteriore sviluppo del sistema Dublino, sull’ampliamento della registrazione dei dati nel sistema Eurodac e su un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati membri dell’UE. I negoziati su questi testi sono stati difficoltosi, non solo tra gli Stati membri dell’UE, ma anche tra la Commissione europea, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo (cfr. punti 2.1.2 / 3.1.2 / 4.1.2 / 5.1.2). Particolarmente controversa era la questione della responsabilità e della solidarietà alla frontiera esterna Schengen per gli Stati UE: le proposte riguardanti gli accertamenti e le nuove procedure alla frontiera avrebbero comportato per essi compiti aggiuntivi; allo stesso tempo, conformemente alle dispo- sizioni Dublino rielaborate avrebbero mantenuto la competenza per gran parte delle procedure d’asilo. Gli Stati hanno pertanto chiesto un alleggerimento dell’onere alle frontiere esterne dell’UE e, quindi, una maggiore solidarietà. Si è discusso intensamente in particolare del meccanismo di solidarietà, ossia la que-

stione se e come gli Stati membri dell’UE debbano essere obbligati a fornire regolar- mente prestazioni di solidarietà a favore degli Stati particolarmente sotto pressione.

Alla fine l’impresa è riuscita perché protagonisti importanti hanno deciso di ridimen- sionare le loro richieste e sono scesi a compromessi. Per esempio, sono stati concor- dati termini transitori per l’introduzione di procedure di frontiera, una capacità proce- durale massima per queste procedure e un numero minimo annuo di ricollocazioni di richiedenti l’asilo (le cosiddette «relocation»). Per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà, il compromesso consiste nel fatto che, seppur obbligatorio per tutti gli Stati UE, può tradursi in modo flessibile in forme diverse (p. es. presa in carico di richiedenti l’asilo oppure erogazione di contributi finanziari). Questi e altri compro- messi si riflettono anche nella formulazione aperta di alcuni testi normativi. In questo modo è stato possibile ottenere le maggioranze necessarie per l’accordo politico. Tut- tavia, questo approccio ha anche fatto emergere una serie di questioni, tuttora irrisolte, riguardanti l’attuazione della riforma. Anche per questo motivo è attualmente difficile stimare gli effetti concreti del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, che dovrebbe essere applicabile a partire dalla metà del 2026.

1.3 Contenuto del Patto sulla migrazione e l’asilo

dell’UE Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE si compone di dieci atti giuridici intercon- nessi (si veda il punto 1.1), di cui cinque rientrano nel campo d’applicazione dell’as- sociazione a Schengen/Dublino e pertanto devono essere recepiti in linea di principio dalla Svizzera. La Svizzera non è tenuta a recepire le due novità fondamentali, non essendo rilevanti ai fini Dublino o Schengen: la procedura d’asilo alla frontiera, san- cita nel regolamento sulla procedura d’asilo, e il meccanismo di solidarietà, discipli- nato dal regolamento AMMR.

1.3.1 Regolamento AMMR

Il regolamento AMMR è vincolante per la Svizzera solo in alcune parti, precisamente quelle che sostituiscono il regolamento Dublino III11 attualmente in vigore. Il mecca- nismo di solidarietà, invece, non è obbligatorio per gli Stati associati a Dublino, che possono parteciparvi su base volontaria. Il regolamento AMMR disciplina le competenze per lo svolgimento delle procedure d’asilo e la solidarietà reciproca in materia di migrazione (v. punto 2). Uno degli obiet- tivi principali del regolamento UE consiste nel ridurre gli incentivi alla migrazione secondaria all’interno dell’Europa prorogando determinati termini per il trasferimento delle competenze.

11 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu- gno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione); GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Allo stesso tempo, il regolamento AMMR crea un equilibrio tra solidarietà e respon- sabilità attraverso un meccanismo obbligatorio di solidarietà per gli Stati UE nei con- fronti di uno Stato membro soggetto a una particolare pressione migratoria. A quest’ultimo gli Stati UE sono tenuti a partecipare, seppur con modalità flessibili che possono consistere in contributi finanziari, ricollocazione di persone (la cosiddetta «relocation») o prestazioni alternative basate su accordi tra gli Stati (p. es. distacco di specialisti). Verrà fissato un minimo di 30 000 posti per le ricollocazioni (cfr. punto 2.3.4).

1.3.2 Regolamento di crisi

Anche questo regolamento è vincolante per la Svizzera solo in parte. In caso di pres- sione migratoria straordinaria o di forza maggiore, per esempio una pandemia o una strumentalizzazione di migranti, esso prevede diverse possibilità di deroga alle norme del regolamento AMMR, del regolamento sulla procedura d’asilo e della direttiva sull’accoglienza (questi ultimi due non sono tuttavia atti giuridici rilevanti ai fini Schengen/Dublino). In tal modo in queste situazioni si possono svolgere procedure alla frontiera per tutti i richiedenti l’asilo. Inoltre, è possibile derogare alle norme sulla competenza per il trattamento delle domande d’asilo o prorogare determinati termini (p. es. il termine per la presentazione di una domanda di presa in carico o per il trasfe- rimento). L’obiettivo consiste nell’alleggerire gli Stati che si trovano in una situazione di crisi di questo tipo. In questo contesto è anche possibile che, in caso di crisi, uno Stato proceda temporaneamente in ritardo alla registrazione delle domande d’asilo o assegni temporaneamente la priorità al trattamento di determinate domande d’asilo, dando così la precedenza alle persone vulnerabili. Solamente le disposizioni che derogano alle norme del regolamento AMMR sulla competenza per lo svolgimento di procedure d’asilo e di allontanamento costituiscono un ulteriore sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac e sono quindi rilevanti per la Svizzera (consid. 67; art. 12 e 13 del regolamento di crisi e art. 1–6, nella misura in cui riguardano gli art. 12 e 13). Si tratta nello specifico della proroga dei termini per la richiesta di presa o ripresa in carico e dei trasferimenti. Inoltre, dopo un anno, la competenza per lo svolgimento delle procedure d’asilo passa al secondo Stato.

1.3.3 Regolamento sul rimpatrio alla frontiera

Pur trattandosi di uno sviluppo dell’acquis di Schengen vincolante per la Svizzera, quest’ultima non è tenuta ad applicare, e quindi nemmeno ad attuare, la procedura d’allontanamento ivi prevista, richiesta soltanto nel caso in cui gli Stati associati, in base al diritto nazionale, prevedano una procedura d’asilo alle frontiere esterne Schen- gen equivalente a quella prevista dal regolamento sulla procedura d’asilo. Non è que- sto il caso della Svizzera (si vedano in dettagli al punto 3.4).

1.3.4 Regolamento Eurodac

A esclusione di relocation e protezione temporanea, il regolamento Eurodac riveduto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino e pertanto è vincolante per la Svizzera. Gli accessi all’Eurodac da parte delle autorità di contrasto poggiano sul Protocollo del 27 giugno 201912 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea re- lativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (Protocollo Eurodac) e pertanto sono anch’essi vincolanti per la Svizzera. Questo regolamento disciplina le modalità di registrazione dei dati personali e procedurali, tra l’altro nell’ambito della procedura d’asilo, nel sistema d’informazione Eurodac. Il nuovo regolamento permette di sem- plificare – come già avviene oggi – la determinazione dello Stato Dublino competente. Il regolamento Eurodac riveduto abbassa da 14 a 6 anni l’età minima per la registra- zione e prevede il rilevamento di numerosi dati aggiuntivi (fra cui foto, nome, età, nazionalità, dati dei trasferimenti Dublino, rimpatri). Sono inoltre introdotte ulteriori categorie per le persone registrate, in base al tipo di arrivo (p. es. soggiorno irregolare, ricerca e soccorso, statuto di protezione provvisoria). Ora tutte le categorie di registra- zione possono essere confrontate tra loro. Infine, questo regolamento UE crea la base affinché, grazie alla futura interoperabilità, tramite la banca dati Eurodac sia possibile effettuare confronti diretti con altri sistemi informatici dell’UE.

1.3.5 Regolamento sugli accertamenti

Costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, questo regolamento è rilevante per la Svizzera. Esso prevede una procedura alle frontiere esterne Schengen volta ad ac- certare l’identità delle persone entrate irregolarmente e ad attribuire queste persone alla procedura corretta (rimpatrio, procedura d’asilo o presa in carico da parte di un altro Stato Schengen in base al meccanismo di solidarietà). La procedura di accerta- mento comprende l’identificazione e la registrazione delle persone in arrivo, un con- fronto con le banche dati pertinenti (controllo di sicurezza) e una verifica dello stato di salute. Le norme per un’eventuale successiva procedura d’asilo alle frontiere esterne UE sono stabilite nel regolamento sulla procedura d’asilo. Queste procedure d’asilo non sono applicabili in Svizzera.

1.3.6 Regolamento sulla procedura d’asilo

Questo regolamento non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino e pertanto non è vincolante per la Svizzera. Esso sostituisce la direttiva sulla procedura d’asilo e aggiorna norme fondamentali e standard minimi per lo svolgimento delle procedure d’asilo negli Stati membri dell’UE, che uniformano le procedure nazionali d’asilo e introducono procedure celeri d’asilo alle frontiere esterne UE. La durata massima

12 RS 0.142.392.682

delle procedure d’asilo alla frontiera è di tre mesi. La procedura d’asilo alla frontiera è obbligatoria nel caso di persone provenienti da Stati il cui tasso di protezione nella procedura d’asilo è inferiore o pari al 20 per cento, che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica o che non collaborano a sufficienza con le autorità. I richie- denti l’asilo minorenni non accompagnati sono esclusi dalle procedure di frontiera, a meno che costituiscano una minaccia per la sicurezza pubblica. Nello svolgimento delle procedure alla frontiera viene data la priorità alle famiglie con figli. Durante la procedura alle frontiere esterne UE, i cittadini di Paesi terzi interessati non sono am- messi nel territorio dell’Unione. Una procedura di rimpatrio alla frontiera si appliche- rebbe immediatamente alle persone la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura d’asilo alla frontiera, come disciplinato nel regolamento sul rimpatrio alla frontiera.

1.3.7 Altri testi legislativi dell’UE

Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE comprende anche altri testi di legge che, non costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen o Dublino, non devono essere recepiti dalla Svizzera. Tra questi figura, da un lato, il regolamento sul reinsedia- mento, che definisce il quadro per il reinsediamento e il rilascio di visti umanitari alle persone provenienti da Stati terzi bisognose di protezione internazionale. Ai sensi di tale regolamento, gli Stati associati Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera sono invitati a partecipare volontariamente all’attuazione del quadro UE, tenendo debita- mente conto in particolare delle procedure previste (art. 12 del regolamento sul rein- sediamento). La Svizzera dispone di un programma nazionale di reinsediamento che è attualmente sospeso a causa delle sfide che il sistema d’asilo svizzero è chiamato a fronteggiare. A seconda dell’evoluzione della situazione migratoria a livello nazionale ed europeo, a tempo debito verrà valutata un’eventuale partecipazione volontaria. Inoltre, la direttiva sull’accoglienza è stata trasformata in un regolamento volto a uni- formare le condizioni di accoglienza delle persone che richiedono protezione negli Stati membri dell’UE. Anche la direttiva sulla qualifica, che precisa i criteri per il riconoscimento della protezione internazionale e uniforma i diritti delle persone rico- nosciute bisognose di protezione, è trasformata in regolamento. A differenza delle direttive, i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati UE e hanno quindi un effetto di maggiore uniformazione. Infine, è previsto un regolamento sulla coerenza tra la procedura di accertamento e i sistemi di informazione interni dell’UE (ECRIS- TCN).

1.4 Posizione del Consiglio federale sulla riforma

Sebbene solo una parte degli atti giuridici sia vincolante nel quadro della sua associa- zione a Schengen/Dublino, la Svizzera ha un interesse fondamentale a una politica europea di migrazione e asilo efficace e il più possibile a prova di crisi. Per la sua posizione geografica, la Svizzera è fortemente condizionata dalla politica europea in materia di migrazione e asilo.

In quanto Stato associato a Schengen e Dublino, la Svizzera ha partecipato attiva- mente e costruttivamente alle discussioni sul Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE nell’ambito dei propri diritti di partecipazione. Ha pertanto sostenuto l’orientamento del Patto, ma si è sempre espressa a favore di una riforma globale, solidale e conforme ai diritti fondamentali del sistema europeo di migrazione e asilo. Data la sua posizione geografica al cuore dell’Europa, la Svizzera beneficia del sistema Dublino: infatti tra- sferisce ad altri Stati Dublino molte più persone di quante ne debba accogliere diret- tamente. Il nuovo meccanismo di solidarietà non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Du- blino e la Svizzera può decidere liberamente se parteciparvi. Nell’ambito delle relative discussioni, la Svizzera ha ribadito di aver partecipato alle precedenti misure di soli- darietà dell’UE. Nel 2015 e 2016, nell’ambito del programma di ricollocazione, ha accolto 1500 richiedenti l’asilo che soggiornavano in Italia e Grecia. Nel 2022 ha inoltre partecipato su base volontaria al meccanismo di solidarietà temporaneo, finan- ziando progetti per rafforzare la gestione della migrazione in Italia e Grecia per un totale di 1,2 milioni di franchi. Il Consiglio federale è favorevole a una riforma globale della politica migratoria eu- ropea. Gli scopi principali della riforma sono anche nell’interesse della Svizzera: ri- durre la migrazione irregolare verso l’Europa e la migrazione secondaria al suo in- terno, rafforzare la cooperazione europea e, contestualmente a tale obiettivo, creare un meccanismo di solidarietà per bilanciare la pressione migratoria sugli Stati.

2 Decreto federale che approva e traspone nel diritto

svizzero il regolamento AMMR e il regolamento di crisi

2.1 Situazione iniziale

2.1.1 Necessità di agire e obiettivi

La cooperazione nel quadro di Dublino si fonda sul principio che ogni domanda d’asilo presentata nello spazio Dublino viene effettivamente esaminata e un unico Stato è competente per il trattamento della domanda. I criteri Dublino definiscono lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo. Questi criteri hanno anche lo scopo di prevenire domande multiple abusive (il cosid- detto «asylum shopping»). Tale disciplinamento intende inoltre evitare che nessuno Stato si ritenga competente per un richiedente l’asilo («refugees in orbit»). L’ultima revisione del sistema Dublino risale al 2013, allorché il regolamento Du- blino III sostituì il regolamento (CE) n. 343/200313 (regolamento Dublino II) che la

13 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1 (cfr. art. 1 AAD).

Svizzera aveva recepito con la firma dell’Accordo di associazione a Dublino14 (AAD). I principi fondamentali del sistema Dublino rimasero immutati. Il regolamento Du- blino III ha comportato diverse modifiche per quanto riguarda il funzionamento del sistema Dublino (fra cui l’introduzione di nuovi termini e di una nuova disposizione sul trattenimento, il rafforzamento delle garanzie della via giudiziaria, il ricongiungi- mento dei familiari a carico). Nel 2016, nel quadro del sistema europeo comune d’asilo (CEAS), la Commissione europea ha proposto un pacchetto di riforme costituito da sette proposte di legge: – rifusione del regolamento Dublino III15, – rifusione del regolamento Eurodac16 , – regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo,17 – regolamento sulla procedura d’asilo18 , – regolamento sul riconoscimento19 , – rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza20 , – regolamento che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento.21 Inoltre nel settembre 2018 la Commissione europea ha presentato modifiche della proposta di regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo22. Sebbene sia stato raggiunto un accordo politico provvisorio su alcune proposte, gli Stati Dublino non sono riusciti a concordare un approccio comune e i negoziati si sono arenati, impedendo così di giungere a un accordo sull’intera riforma. Per porre fine a questa situazione, la Commissione europea ha ritirato la proposta di revisione del regolamento Dublino III del 2016 e il 23 settembre 2020 ha pubblicato una nuova proposta per un Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE23 (si vedano i det- tagli in proposito al punto 4.1.2). Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è basato sulle proposte di riforma del CEAS presentate dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2018 e ne ha ripreso talune pro- poste legislative; ha inoltre abrogato il regolamento Dublino III, sostituendolo con il regolamento AMMR.

14 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai mec- canismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, del 1° marzo 2008, RS 0.142.392.68.

15 COM(2016) 270 finale.

16 COM(2016) 194 finale.

17 COM(2016) 271 finale.

18 COM(2016) 467 finale.

19 COM(2016) 466 finale.

20 COM(2016) 465 finale.

21 COM(2016) 468 finale.

22 COM(2018) 633 finale.

23 COM(2020) 610 finale.

Il nuovo regolamento AMMR stabilisce un quadro comune per la gestione della mi- grazione e dell’asilo a livello europeo. Il nuovo meccanismo di solidarietà, non vin- colante per la Svizzera, prevede misure di sostegno reciproco in caso di arrivi supe- riori alla media in alcuni Stati membri. Il regolamento AMMR punta inoltre a migliorare il sistema di determinazione dello Stato Dublino competente, per esempio abbreviando notevolmente i termini per la presentazione delle domande e per la rela- tiva risposta. Inoltre, i richiedenti l’asilo sono ora obbligati a presentare la loro do- manda nello Stato Dublino del primo ingresso o del soggiorno regolare e a rimanere nello Stato Dublino designato come competente. La mancata presentazione della do- manda d’asilo nello Stato di prima registrazione comporterà conseguenze sulle con- dizioni di accoglienza. Attraverso questa norma si intende limitare la migrazione se- condaria all’interno dello spazio Dublino e prevenire gli abusi nelle domande d’asilo. Oltre al regolamento AMMR, il nuovo regolamento di crisi introduce un approccio generale e strutturato alla gestione delle situazioni di crisi per evitare reazioni ad hoc da parte dei singoli Stati UE. Esso stabilisce norme procedurali e deroghe e prevede in tal modo una rapida attivazione di misure di solidarietà, disciplinate nel regola- mento AMMR, a favore di uno o più Stati UE per poter reagire tempestivamente alle situazioni di crisi. Il regolamento AMMR e il regolamento di crisi sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024 come sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Il 14 agosto 2024 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei due regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare; nella stessa data è stata trasmessa all’UE la rispettiva nota di risposta.

2.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Diversamente dalla cooperazione Schengen, l’AAD non prevede la partecipazione della Svizzera alle deliberazioni del Consiglio dell’UE. Secondo l’articolo 2 AAD gli esperti svizzeri possono partecipare solamente all’elaborazione di una proposta della Commissione. L’Accordo non prevede la partecipazione alle discussioni su nuovi atti (art. 2 par. 1, 2 e 6 AAD). Tuttavia, dopo che la Commissione europea ha presentato la sua proposta, la Svizzera ha potuto esprimersi in merito – nonché sulle possibili questioni attuative – nell’ambito del comitato misto composto dalla Commissione eu- ropea, dagli Stati membri e dalla Svizzera (art. 2 par. 3 e art. 3 par. 4 AAD). In questo modo la Svizzera ha potuto prendere posizione e presentare suggerimenti. Non di- spone invece di un diritto di voto (cfr. art. 5 par. 1 AAD). Nel settembre 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento AMMR nell’ambito del Patto sulla migrazione e l’asilo. Le discussioni sulla proposta di regolamento AMMR si sono svolte in seno al gruppo di lavoro del Consiglio «Asilo» del Consiglio, al COREPER, allo SCIFA e al Consiglio dei ministri dell’In- terno dell’UE. La Svizzera e gli altri Stati associati sono stati rappresentati diretta- mente soltanto nelle discussioni a livello ministeriale. Tuttavia, in riunioni informali, le rispettive presidenze hanno fornito regolarmente informazioni sullo stato dei nego- ziati in seno ai gruppi di lavoro.

Oggetto di intense discussioni tra gli Stati membri è stato in particolare il meccanismo di solidarietà disciplinato dal regolamento AMMR come compensazione alla proce- dura d’asilo alla frontiera normata nel regolamento sulla procedura d’asilo e la conse- guente responsabilità degli Stati membri alle frontiere esterne dell’UE. Il 20 aprile 2023 il Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale per il rego- lamento AMMR, mentre l’8 giugno 2023 è stato raggiunto un accordo in seno al Con- siglio dell’UE. Per quanto riguarda il regolamento AMMR, è stato chiarito che il mec- canismo di solidarietà non è classificato come parte dell’acquis di Dublino/Eurodac e quindi la Svizzera non è vincolata a parteciparvi. Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato inoltre un regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo (regolamento di crisi). Nel contesto della strumentalizzazione della migra- zione da parte della Bielorussia alle frontiere con Polonia, Lituania e Lettonia, nel dicembre 2021 la Commissione europea ha elaborato un regolamento24 contenente misure volte a gestire questa situazione in modo ordinato e conforme ai diritti fonda- mentali. Nel gennaio 2023 la Commissione europea ha proposto di fondere il regola- mento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore con il regolamento sulla strumentalizzazione. Il 4 ottobre 2023 il Consiglio ha approvato il mandato negoziale per il regolamento di crisi, che comprendeva anche le disposizioni rilevanti per la gestione della migrazione strumentalizzata. Le discussioni sul regolamento di crisi si sono svolte negli stessi organi che hanno trattato il regolamento AMMR. Nell’ambito del suo diritto di partecipazione, la Sviz- zera è riuscita a ottenere che, in caso di crisi, anche gli Stati associati possano benefi- ciare di deroghe ai termini o di un trasferimento della competenza nella procedura Dublino. Il trilogo con il Parlamento europeo si è tenuto secondo l’approccio «a pacchetto»: i negoziati si sono svolti parallelamente per il regolamento sugli accertamenti, il rego- lamento Eurodac, il regolamento AMMR e il regolamento di crisi; il pacchetto globale è stato approvato solamente dopo il raggiungimento di un accordo su tutti e dieci i testi giuridici. Il 20 dicembre 2023 la Presidenza del Consiglio dell’UE ha raggiunto

questo accordo con il Parlamento europeo. Il compromesso raggiunto è stato appro- vato in sessione plenaria dal Parlamento europeo il 10 aprile 2024 e dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2024. L’approvazione ufficiale dei regolamenti UE è avvenuta il 14 maggio 2024 tramite sottoscrizione dell’atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. Gli sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024.

24 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le si- tuazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell’asilo, COM/2021/810 finale.

2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis

di Dublino/Eurodac L’articolo 1 paragrafo 1 AAD obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a tra- sporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quali sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac sin dalla firma dell’accordo. L’articolo 4 AAD prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac: innanzitutto, l’UE notifica «imme- diatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 4 par. 2 AAD). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Con- formemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato in- combe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Po- polo. Poiché il regolamento AMMR e il regolamento di crisi da recepire sono giuridica- mente vincolanti, il recepimento deve avere luogo mediante scambio di note. Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea fede- rale (cfr. punto 2.9.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 4 par. 3 AAD). La Svizzera di- spone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine dovrebbe inoltre aver luogo l’eventuale referendum. Nel quadro del recepimento dei presenti regolamenti UE, la Svizzera deve anche mo- dificare le corrispondenti basi legali nazionali (punto 2.5 seg.). Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono soddisfatti, la

Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell’UE e la Commis- sione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposi- zione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la sca- denza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note. La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac da parte della Svizzera può implicare la cessazione della coopera- zione Dublino/Eurodac e pertanto anche della cooperazione Schengen (art. 14 par. 2

AAD in combinato disposto con l’art. 7 par. 4 dell’Accordo di associazione a Schen- Nella fattispecie, il regolamento AMMR e il regolamento di crisi sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 maggio 2024. Di conseguenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere la sua nota di risposta entro il 13 giugno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell’UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Euro- dac da parte della Commissione europea, l’UE ha dovuto effettuare ulteriori chiari- menti e una correzione della notifica Eurodac. L’attesa di tali chiarimenti ha compor- tato ritardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta a tutti i regolamenti UE notificati il 14 agosto 2024. In questo modo è stato possibile garantire una notifica completa. Il regolamento AMMR e il regolamento di crisi sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024; il termine massimo per il recepimento e la trasposizione dei presenti regolamenti UE scade pertanto il 17 maggio 2026. I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall’entrata in vigore anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell’UE. Le date di applicazione dei regolamenti UE sono tuttavia diverse: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il re- golamento AMMR e il regolamento di crisi. Già a partire dal 12 giugno 2026 saranno applicati il regolamento Eurodac (a eccezione dell’art. 26 la cui data di applicazione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento sugli accertamenti. Come detto, l’articolo 26 del regolamento Eurodac si applicherà a de- correre dal 12 giugno 2029.

2.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202426 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di sviluppi di Dublino che nel qua- dro dell’obiettivo 17 devono essere recepiti tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d’asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione eu- ropea e internazionale efficace. Il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE non sono in contrasto con nes- suna strategia del Consiglio federale e permettono alla Svizzera di adempiere i propri obblighi derivanti dall’AAD.

25 Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguar- dante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ac- quis di Schengen; RS 0.362.31. 26 FF 2024 525

2.2 Linee essenziali dei regolamenti UE

2.2.1 Linee essenziali del regolamento AMMR

Il regolamento AMMR consta di diverse parti, perlopiù non rilevanti ai fini Dublino, in quanto esulano dal campo d’applicazione dell’AAD. La parte che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac sostituisce in particolare l’attuale regola- mento Dublino III, contenente disposizioni per la definizione dello Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo. Sebbene i principi fondamentali del sistema Dublino restino immutati nel nuovo regolamento AMMR, esso comporta diversi adeguamenti nel funzionamento del sistema Dublino. Consta delle seguenti parti: – Parte I – Oggetto e definizioni (fondamentalmente non rilevante ai fini Du- blino; si veda il punto 2.3.1); – Parte II – Quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.2); – Parte III – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro com- petente (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.3); – Parte IV – Solidarietà (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.4); – Parte V – Disposizioni generali (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.5); – Parte VI – Modifiche di altri atti giuridici dell’Unione (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.6); – Parte VII – Disposizioni transitorie e finali (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.7). Poiché solo le parti III, V e VII sono «rilevanti ai fini Dublino», nell’ambito del suo impegno derivante dall’AAD la Svizzera è tenuta a recepire solamente queste. In sintesi, il regolamento AMMR apporta le seguenti, importanti novità; seppur non tutte rilevanti ai fini Dublino sono riportate di seguito per completezza: – Modifica delle definizioni (art. 2 regolamento AMMR; fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino): il termine «familiare» comprende ora anche i rap- porti di parentela instaurati dopo aver lasciato il Paese d’origine, ma prima dell’arrivo nel territorio dello Stato Dublino. I fratelli e le sorelle non rien- trano, come finora, nella definizione. Vengono ora riportati i termini «di- ploma» e «qualifica». L’articolo 30 introduce un nuovo criterio per determi- nare lo Stato Dublino competente, in base al quale è competente per l’esame di una domanda d’asilo lo Stato membro dell’istituto di istruzione che ha ri- lasciato un diploma o una qualifica. Inoltre, l’introduzione del meccanismo di solidarietà inserisce nuove definizioni nel regolamento AMMR. Sebbene in

linea di principio le definizioni non siano rilevanti ai fini Dublino, sono prese in considerazione nella procedura Dublino. – Prima del trasferimento nello Stato Dublino competente: nuova verifica se la persona interessata costituisce una minaccia per la sicurezza interna degli Stati Dublino (art. 16 par. 4): prima che abbia luogo un trasferimento verso lo Stato Dublino competente, occorre garantire che il richiedente l’asilo non

rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. Tale verifica si applica a tutte le persone soggette alla procedura Dublino. Il primo Stato Dublino in cui la domanda d’asilo è stata registrata deve valutare, prima dell’applicazione dei criteri di competenza, se sussistano motivi sufficienti per ritenere che i richiedenti l’asilo interessati rappresentino una minaccia per la sicurezza in- terna di uno Stato Dublino. Se dalla valutazione emerge che un richiedente l’asilo costituisce un pericolo per la sicurezza, lo Stato che ha effettuato tale valutazione diventa lo Stato Dublino competente. Se la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale dopo che la competenza è già stata accertata, il trasferimento può essere effettuato a condizione che sia rispettata la disposizione sullo scambio di informazioni sulla sicurezza (cfr. art. 49). – Regole chiare per la presentazione della domanda d’asilo e per il soggiorno durante la procedura d’asilo (art. 17 par. 1 e 2): il nuovo regolamento AMMR obbliga in maniera più esplicita i richiedenti l’asilo a presentare la loro domanda d’asilo nello Stato Dublino di primo ingresso o nello Stato Du- blino che ha rilasciato loro un titolo di soggiorno o un visto. Se non ottempe- rano a questo obbligo dovranno mettere in conto possibili conseguenze sulle condizioni di accoglienza. Questa modifica ribadisce che i richiedenti non possono scegliere in quale Stato Dublino depositare la domanda d’asilo o quale Stato Dublino sia competente per l’esame della domanda d’asilo. – Rafforzamento degli obblighi dei richiedenti l’asilo nella procedura Dublino (art. 17 par. 3–5 in combinato disposto con l’art. 18): il regolamento AMMR stabilisce l’obbligo per i richiedenti l’asilo di fornire tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e di cooperare con le autorità competenti. I richiedenti l’asilo, per esempio, sono tenuti a soggiornare nel rispettivo Stato Dublino, a mettersi a disposizione delle autorità locali e a conformarsi alla decisione di trasferimento. – Obbligo rafforzato degli Stati Dublino di informare i richiedenti l’asilo nell’ambito della procedura Dublino (art. 19): il regolamento AMMR amplia la portata delle informazioni che devono essere comunicate ai richiedenti l’asilo nell’ambito della procedura Dublino.

– Colloquio personale (art. 22 par. 6): d’ora in poi, nell’ambito della procedura per la determinazione della competenza, non sarà solo redatta una sintesi scritta dell’interrogazione, ma di regola verrà anche prodotta una registrazione audio. La persona interessata deve esserne informata preventivamente. In caso di dubbi sulle affermazioni rese dal richiedente durante il colloquio personale, prevale la registrazione audio. La sintesi scritta è portata a conoscenza della persona interessata o del suo rappresentante legale prima dell’adozione della decisione Dublino. La persona interessata o il suo rappresentante legale può formulare osservazioni o fornire chiarimenti, verbalmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione, malintesi o altri errori fattuali contenuti nella sintesi scritta. – Valutazione rafforzata dell’interesse superiore del minore (art. 23): il regola- mento AMMR modifica la disposizione relativa alle garanzie per i minori non

accompagnati in modo che l’interesse superiore del minore venga maggior- mente considerato. – Adeguamento dei criteri di competenza e delle procedure per determinare lo Stato Dublino competente (art. 25 segg.): per quanto riguarda i minori non accompagnati, che non hanno familiari nello spazio Dublino, il nuovo regola- mento stabilisce che è competente lo Stato Dublino in cui la persona mino- renne presenta per la prima volta la domanda d’asilo, salvo se si dimostri che ciò è contrario al suo interesse (art. 25 par. 5). Sono stati inoltre precisati i criteri di competenza per le persone in possesso di un visto, di più visti o di un titolo di soggiorno. Se il richiedente l’asilo è in possesso di un titolo di soggiorno scaduto meno di tre anni prima o di un visto scaduto meno di

18 mesi prima, si applicano i criteri di competenza di cui all’articolo 29 para-

grafi 1–3. La competenza passa quindi allo Stato Dublino in cui è stata pre- sentata la domanda d’asilo solo dopo tre anni (per i titoli di soggiorno) o

18 mesi (per i visti). Ora uno Stato Dublino può inoltre essere competente in

determinati casi per l’esame della domanda d’asilo, se il richiedente l’asilo è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istru- zione stabilito in quello Stato (art. 30). Inoltre, in caso di ingresso irregolare, il periodo al termine del quale cessa la competenza è stato portato da 12 a 20 mesi (art. 33). Le vigenti disposizioni sui mezzi di prova utili a determinare la competenza sono state rese più flessibili allo scopo di facilitare il ricongiun- gimento familiare (art. 34). Ora lo Stato Dublino competente è tenuto a riprendere in carico anche il cit- tadino di uno Stato terzo che ha ammesso da un altro Stato Dublino nell’am- bito dell’applicazione del meccanismo di solidarietà e che abbia fatto do- manda d’asilo o soggiorni irregolarmente in un altro Stato Dublino (art. 36 par. 1 lett. c). Vengono inoltre precisati il trasferimento della competenza (art. 37) e l’avvio della procedura Dublino (art. 38). – Termini più brevi nella procedura Dublino: al fine di accelerare la procedura, il regolamento AMMR prevede termini più brevi per le diverse fasi procedu- rali. Ciò riguarda i termini per la presentazione delle richieste di presa in ca- rico e la risposta alle stesse (art. 39), la notifica di ripresa in carico (art. 41) e l’adozione di una decisione di trasferimento. – Nuova notifica di ripresa in carico (art. 41): la complessa procedura di ripresa in carico, mediante domanda, per il trasferimento di un richiedente l’asilo verso lo Stato Dublino competente per la sua domanda d’asilo è sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico. Lo Stato Dublino notificato ha la possibilità di sollevare tempestivamente obiezioni alla notifica. – Trattenimento Dublino più breve e nuovo motivo di trattenimento (art. 44 e 45): i termini per il trattamento della procedura Dublino si riducono se una persona si trova in carcerazione Dublino preliminare o in vista di rinvio coatto. Inoltre, il pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico è ora indicato quale nuovo motivo indipendente di carcerazione. Viene anche regolamentato quale autorità può ordinare la carcerazione.

– Proroga dei termini di trasferimento in caso di passaggio alla clandestinità (art. 46): il termine per il trasferimento allo Stato Dublino competente è pro- lungato se, durante la procedura Dublino, i richiedenti l’asilo passano alla clandestinità o si sottraggono in altro modo al trasferimento. In questi casi, lo Stato Dublino che provvede al trasferimento può ora effettuare il trasferi- mento per un periodo massimo di tre anni, qualora la persona sia nuovamente a disposizione delle autorità. Finora tale termine era di 18 mesi. – 10 000 euro per ogni trasferimento Dublino (art. 47): tutti gli Stati Dublino che partecipano al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) ricevono un contributo di 10 000 euro per la presa in carico di ogni persona trasferita. La Svizzera non partecipa all’AMIF e pertanto non riceve alcun contributo dal Fondo. – Scambio di informazioni tra gli Stati Dublino (art. 48 e 51): lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino prima del trasferimento è esteso ai dati rac- colti nell’ambito della procedura di accertamento secondo il nuovo regola- mento sugli accertamenti (art. 48 par. 2 lett. e). Le disposizioni relative allo scambio di informazioni sono state adattate nell’articolo 51 per quanto ri- guarda il diritto di accesso e il termine di risposta alle richieste di informazioni è stato ridotto da cinque a tre settimane. Inoltre, l’Agenzia dell’Unione euro- pea per l’asilo (EUAA) istituirà e gestirà una o più reti di servizi competenti al fine di rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino (art. 54). – Modifica della procedura di ricorso: mediante l’introduzione di termini ci si propone di accelerare e uniformare la procedura di ricorso (art. 43). – Stralcio dell’attuale meccanismo di allerta rapido e di preparazione: i com- piti dell’attuale meccanismo di allerta rapido e di preparazione saranno assunti dall’EUAA. L’attuale disposizione di cui all’articolo 33 del regolamento Du- blino III è pertanto abrogata senza sostituzione. – Conclusione di accordi amministrativi bilaterali (art. 53): per migliorare la collaborazione, gli Stati Dublino possono ora concludere tra loro accordi am- ministrativi bilaterali che possono avere per oggetto anche contributi di soli- darietà (par. 1 lett. c). – Procedura di conciliazione tra gli Stati Dublino (art. 55): la procedura di con-

ciliazione come meccanismo di risoluzione delle controversie viene adeguata onde facilitarne l’applicazione. Per la Svizzera questa disposizione non è ap- plicabile (sebbene figuri nella parte III del regolamento AMMR), poiché per gli Stati associati è prevista una procedura di conciliazione specifica nell’AAD. – Nuove misure di solidarietà (art. 56 segg.; rilevanti ai fini Dublino): per alle- viare l’onere che grava sugli Stati UE sottoposti a pressioni migratorie parti- colari, il regolamento AMMR introduce un articolato meccanismo di solida- rietà che prevede l’istituzione di una cosiddetta «riserva di solidarietà».

La riserva annuale di solidarietà è costituita da misure di solidarietà quali la ricollocazione (relocation), contributi finanziari o misure alternative (p. es. in- centrate sullo sviluppo di capacità). Tutti gli Stati assoggettati al meccanismo di solidarietà devono contribuire alla riserva di solidarietà con una quota ade- guata, ma sono liberi di scegliere le misure da adottare. Nessuno Stato Dublino può essere obbligato a ricollocare richiedenti l’asilo nell’ambito del meccani- smo di solidarietà. Tutti gli altri Stati associati a Dublino possono partecipare alle misure di solidarietà su base volontaria. Vi sarà un numero minimo annuo di ricollocazioni dagli Stati UE-Dublino in cui la maggior parte delle persone entra nell’UE agli Stati UE-Dublino meno interessati da tali arrivi. Questa cifra viene fissata ad almeno 30 000 persone all’anno. In alternativa gli Stati possono anche versare contributi finanziari per un ammontare di 20 000 euro per ogni persona presa in carico. Tali cifre possono essere aumentate ove necessario; si tiene altresì conto di situazioni in cui in un determinato anno non è previsto alcun bisogno di solidarietà. Per riequilibrare un numero potenzialmente insufficiente di impegni di ricol- locazione, è stata introdotta come misura supplementare una «compensazione delle responsabilità» per gli Stati UE-Dublino beneficiari della solidarietà. In virtù di tale misura, in determinate circostanze allo Stato UE-Dublino contri- butore è trasferita la competenza per l’esame delle domande d’asilo di persone che, in circostanze normali, verrebbero trasferite verso lo Stato Dublino bene- ficiario. Tale disposizione diventa vincolante se gli impegni in materia di ri- collocazione di uno Stato contributore sono inferiori al 60 per cento della sua quota per l’anno in questione oppure se gli impegni di tutti gli Stati parteci- panti non raggiungono la quota stabilita dal regolamento (30 000 persone). Non essendo rilevanti ai fini Dublino, le misure di solidarietà non sono vin- colanti per la Svizzera, ma gli Stati associati possono tuttavia parteciparvi a titolo volontario. Essi sono liberi di farlo, per esempio sotto forma di ricollo- cazioni o di contributi finanziari.

2.2.2 Linee essenziali del regolamento di crisi

Un’altra novità è l’introduzione di un meccanismo di crisi che consente di adottare misure temporanee e straordinarie in tempi di crisi. Il nuovo regolamento UE prevede disposizioni specifiche che consentono, in tempi di crisi, di derogare alle disposizioni del regolamento AMMR, del regolamento sulla procedura d’asilo e della direttiva sull’accoglienza. L’obiettivo è garantire che gli Stati membri dell’UE reagiscano in modo flessibile alle crisi o agli eventi di forza maggiore e che le misure di solidarietà disciplinate nel regolamento AMMR possano essere adattate alla situazione migrato- ria. L’effettiva esistenza di una crisi è in tutti i casi decisa congiuntamente dalla Com- missione europea e dal Consiglio.

2.3 Commento ai singoli articoli del regolamento AMMR

2.3.1 Parte I – Oggetto e definizioni (art. 1–2)

(fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino)

Art. 1 Oggetto Oltre a definire i criteri per lo Stato Dublino competente e a disciplinare la relativa procedura, il regolamento AMMR introduce anche un quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione nell’UE e per il funzionamento del CEAS e stabilisce un meccanismo di solidarietà. In tal modo il campo di applicazione del regolamento AMMR è più ampio di quello dell’AAD con Svizzera, Liechtenstein, Norvegia o Islanda. Il regolamento AMMR stabilisce un approccio globale basato su un quadro comune per la gestione della mi- grazione. Tuttavia, le disposizioni centrali relative alla determinazione dello Stato Du- blino competente per l’esame di una domanda d’asilo rimangono un elemento chiave e sono state mantenute nel regolamento AMMR. Per continuare a garantire la partecipazione al sistema Dublino degli Stati associati, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono vincolati solamente dalle parti III, V e VII del regolamento AMMR. Ciò vale anche per la Danimarca. Pur es- sendo uno Stato membro dell’UE, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio dell’UE delle misure contemplate dal titolo V TFUE27. Essa deve tutta- via comunicare alla Commissione europea se intende recepire le parti III, V e VII del regolamento AMMR. Ciò è dovuto al fatto che dal 2006 la Danimarca applica il re- golamento Dublino III sulla base di un accordo internazionale concluso con la CE.28

Art. 2 Definizioni Come nel vigente regolamento Dublino III, l’articolo 2 contiene la definizione dei ter- mini utilizzati nel regolamento AMMR. La definizione «cittadino di paese terzo» è stata leggermente modificata (par. 1). Non rientrano più in questa definizione le persone beneficiarie del diritto alla libera circo- lazione ai sensi dell’articolo 2 numero 5 del regolamento (UE) 2016/39929 (codice frontiere Schengen, CFS). Si tratta, come finora, dei cittadini di uno Stato associato a Dublino. La lettera non subisce pertanto alcuna modifica materiale.

27 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata) Protocolli Allegati del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1. 28 Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai mecca- nismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo pre- sentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in me- rito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino; GU L 66 del 8.3.2006, pag. 38. 29 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717, 20.06.2024.

È stata aggiunta la definizione di «apolide» (par. 2). Si tratta di una persona che non è considerata cittadina da nessuno Stato in applicazione della rispettiva legislazione. Le definizioni «domanda di protezione internazionale» o «domanda» (par. 3 e 4) ven- gono modificate dal punto di vista linguistico. Il riferimento alla direttiva 2011/95/UE30 è eliminato. La definizione «esame di una domanda di protezione internazionale» (par. 5) rimanda ora al nuovo regolamento sulla procedura d’asilo e al regolamento sul riconoscimento. Come già in virtù del regolamento Dublino III, le «procedure Dublino» non vi rien- trano. Il paragrafo 6 («ritiro di una domanda di protezione internazionale») e il paragrafo 7 («beneficiario di protezione internazionale») corrispondono nei contenuti alle lettere e ed f dell’articolo 2 del regolamento Dublino III. Sono tuttavia stati modificati i ri- mandi. La definizione di «familiare» (par. 8) è stata modificata con una novità: la famiglia non deve necessariamente essere già costituita nello Stato di origine; è sufficiente che si sia formata durante la fuga. Tuttavia, deve essere esistita prima dell’arrivo del ri- chiedente l’asilo o dei suoi familiari nel territorio di uno Stato Dublino. Per il resto, la definizione è invariata. Restano esplicitamente esclusi i fratelli e le sorelle. Le definizioni di «parente» (nuovo par. 9), «minore» (nuovo par. 10), «minore non accompagnato» (nuovo par. 11) e «titolo di soggiorno» (nuovo par. 13) rimangono materialmente invariate. La definizione di «rappresentante» (par. 12) subisce una leggera modifica. La preci- sazione contenuta nell’ultimo periodo relativa al caso in cui un’organizzazione è no- minata come rappresentante competente è eliminata senza sostituzione. La definizione di «visto» (par. 14) è leggermente modificata dal punto di vista lingui- stico, ma non subisce alcuna modifica materiale. Il paragrafo 15 riporta ora le definizioni «diploma o qualifica». Si tratta di un diploma o una qualifica ottenuti e attestati in uno Stato membro in esito a un periodo di studi di almeno un anno nell’ambito di un programma di istruzione o di formazione ricono- sciuto, statale o regionale. Pertanto, nel regolamento AMMR è ora inserita anche la definizione «istituto di istruzione» (par. 16). Nel regolamento AMMR è ora inserita anche la definizione di «fuga» (par. 17). Si

tratta dell’azione con la quale l’interessato non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie. La definizione di «rischio di fuga» viene ora disciplinata nel paragrafo 18 dell’arti- colo 2 ed è leggermente modificata dal punto di vista linguistico. Come in passato, i criteri obiettivi del rischio di fuga devono essere definiti dal diritto nazionale.

30 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, re- cante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di benefi- ciario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della prote- zione riconosciuta (rifusione); GU L 337, 20.12.2011, pag. 9.

Infine, a seguito dell’introduzione del meccanismo di solidarietà, nel regolamento AMMR sono state inserite le seguenti definizioni: «Stato membro beneficiario» (par. 19), «Stato membro contributore» (par. 20), «trasferimento» (par. 21), «ricollo- cazione» (par. 22), «operazioni di ricerca e soccorso» (par. 23), «pressione migrato- ria» (par. 24), «situazione migratoria significativa» (par. 25), «condizioni di acco- glienza» (par. 26), «persona ammessa» (par. 27) e «coordinatore UE della solidarietà» (par. 28).

2.3.2 Parte II – Quadro comune per la gestione dell’asilo e

della migrazione (art. 3–13) (non rilevante ai fini Dublino)

Capo I L’approccio globale (art. 3–8)

In questo capo vengono illustrate le basi e le misure in vista di una gestione globale della migrazione. L’articolo 3 stabilisce come obiettivo fondamentale che le azioni dell’UE e degli Stati membri nel settore della gestione globale della migrazione si basino sul principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall’articolo 80 TFUE. Gli articoli 4 e 5 elencano i vari elementi ai fini di una gestione efficace della migrazione. Ciò comprende, in particolare, partenariati con Paesi terzi, la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, la garanzia di un accesso effettivo alle procedure di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale e di riconoscimento a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Altri temi prioritari sono il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità (art. 6), l’ap- proccio strategico a livello nazionale (art. 7) e una strategia europea a lungo termine (art. 8) per la gestione dell’asilo e della migrazione a livello nazionale. Degno di men- zione è anche il pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE in materia di migrazione di cui all’articolo 6 paragrafo 3. In quanto Stato associato a Dublino, in linea di principio la Svizzera non potrà beneficiare direttamente di questa offerta. I servizi consistono in particolare nell’assistenza operativa e tecnica agli Stati membri dell’UE da parte dei pertinenti organi e organismi dell’Unione, nel sostegno finanzia- rio dei fondi europei pertinenti e, per esempio, nella cooperazione con Paesi terzi per agevolare la riammissione.

Capo II Ciclo annuale di gestione della migrazione (art. 9–15)

Art. 9 Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione Questa disposizione disciplina la redazione di una relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione («European Annual Asylum and Migration Report») da parte della Commissione europea che valuta la situazione in materia d’asilo, accoglienza e mi- grazione nei 12 mesi precedenti e gli eventuali sviluppi. La relazione deve fornire an- che una descrizione strategica della situazione che serva come strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l’Unione. La relazione si basa su informazioni e dati quantitativi e qualitativi pertinenti forniti dagli Stati membri, dal Servizio europeo per

l’azione esterna, dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dall’Agenzia dell’Unione eu- ropea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). La trasmissione di tali dati deve avvenire entro il 1° giugno di ogni anno. La relazione contiene una valutazione della situazione generale che contempli tutte le rotte migratorie e tutti gli Stati membri, proiezioni future, informazioni sul livello di preparazione e sulle capacità degli Stati membri nonché i risultati del monitoraggio. Inoltre, in consultazione con lo Stato membro interessato, si valuta la necessità di mi- sure di solidarietà e di misure nell’ambito del pacchetto di strumenti permanenti dell’UE («permanent EU Toolbox») a sostegno del suddetto Stato. La Commissione trasmette la relazione entro il 15 ottobre di ogni anno al Parlamento europeo e al Con- siglio. La prima relazione è pubblicata entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento AMMR. Le relazioni forniscono la base per le decisioni a livello dell’Unione sulle misure necessarie per la gestione delle si- tuazioni migratorie. La Commissione europea convoca una riunione del meccanismo dell’UE di prepara- zione e gestione delle crisi connesse alla migrazione nella prima metà di luglio di ogni anno per presentare la valutazione iniziale della situazione e scambiare informazioni con i membri di tale meccanismo. Essa convoca un’ulteriore riunione del meccanismo dell’UE entro il 30 settembre di ogni anno per presentare la valutazione consolidata della situazione. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell’UE figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366.31

Articolo 10 Informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa Questa disposizione prevede che la Commissione europea utilizzi le informazioni di cui all’articolo 9 paragrafo 3 lettera a per valutare la situazione migratoria generale o se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie. Ciò comprende, fra l’altro, il numero delle domande d’asilo e la cittadinanza dei richiedenti, il numero di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che beneficiano della protezione temporanea (ai sensi del regolamento sulla qualifica), di persone (identificate) che si trovano nel Paese senza regolare permesso di soggiorno, di decisioni di rimpatrio, di persone che hanno la- sciato il territorio conformemente a una decisione di rimpatrio, nonché informazioni sui programmi di reinsediamento o sul numero di tentativi di attraversamento irrego- lare della frontiera, nella misura in cui i dati sono disponibili e verificabili. La Commissione europea tiene inoltre in considerazione le informazioni presentate dagli Stati membri, compresa la stima delle rispettive esigenze e capacità, nonché i dati sul livello di cooperazione con i Paesi terzi in materia di migrazione come pure nel settore dei rimpatri e delle riammissioni. Vengono inoltre prese in considerazione

31 Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione), GU L 317 del 1.10.2020, pag. 26.

la situazione geopolitica negli Stati terzi e le cause profonde della migrazione. Si tiene conto altresì delle informazioni, delle raccomandazioni e delle relazioni di diversi at- tori e agenzie dell’UE (p. es. Frontex, EUAA o FRA). Inoltre, per valutare se uno Stato membro stia affrontando una situazione migratoria significativa, la Commissione europea tiene conto anche dell’effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e precedenti, di cittadini di Paesi terzi o apolidi.

Articolo 11 Decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa Sulla base della relazione di cui all’articolo 9, in consultazione con lo Stato membro interessato la Commissione europea adotta entro il 15 ottobre di ogni anno una deci- sione di esecuzione che stabilisce la misura in cui il suddetto Stato sia soggetto a pres- sioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie durante l’anno successivo o af- fronti una situazione migratoria significativa. Nel valutare la situazione migratoria generale, la Commissione europea, tenendo conto della relazione, utilizza le informa- zioni raccolte a norma dell’articolo 10. In particolare, essa deve tenere pienamente in considerazione le specificità del fenomeno strutturale degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso e i movimenti non autorizzati di cittadini di Paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, nonché le pressioni migratorie precedenti e la situazione attuale.

Articolo 12 Proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà Questa disposizione prevede che la Commissione europea presenti entro il 15 ottobre di ogni anno una proposta di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà necessaria per affrontare la situazione migratoria nell’anno suc- cessivo in un modo equilibrato ed efficace. Tale proposta rispecchia le esigenze an- nuali di solidarietà previste degli Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Oltre a individuare il numero totale di ricollocazioni (almeno 30 000 l’anno) e i contributi finanziari necessari a livello dell’Unione (almeno 600 milioni di euro), la proposta stabilisce i contributi indicativi annuali per ciascuno Stato membro applicando la chiave di riferimento di cui all’articolo 66, al fine di agevolare il ciclo di impegni a fornire i suoi contributi di solidarietà a norma dell’articolo 13. Nell’individuare il grado di responsabilità a livello dell’Unione e il conseguente li- vello di solidarietà, la Commissione europea tiene conto di pertinenti criteri qualitativi e quantitativi. Gli Stati membri che diventeranno Stati membri beneficiari (art. 58 par. 1) non hanno l’obbligo di versare i contributi di solidarietà. Se necessario, in si- tuazioni eccezionali la Commissione europea può stabilire un numero di ricolloca- zioni e contributi finanziari diretti superiori e può individuare altre forme di solidarietà (art. 56 par. 2 lett. c). La proposta tiene debitamente conto delle situazioni eccezionali che non richiedono ricollocazioni o contributi finanziari diretti.

Articolo 13 Forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà Questa disposizione prevede l’istituzione di un forum dell’UE di alto livello sulla so- lidarietà. Vi partecipano rappresentanti degli Stati membri al fine di garantire l’effet- tiva attuazione della parte IV (Solidarietà) del regolamento AMMR. La presidenza è assunta dallo Stato membro che esercita contestualmente la presidenza del Consiglio. Gli Stati terzi che hanno concluso con l’UE un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di protezione interna- zionale formalizzata in uno Stato membro o nello Stato terzo in questione possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare al forum di alto livello. Il Consiglio convoca il forum di alto livello entro 15 giorni dall’adozione della rela- zione (art. 9), della decisione di esecuzione (art. 11) e della proposta della Commis- sione europea (art. 12). Il forum di alto livello sulla solidarietà esamina la relazione, la decisione della Com- missione e la raccomandazione, fa il punto della situazione complessiva e trae con- clusioni in merito alle misure di solidarietà necessarie e al loro livello nonché, se ne- cessario, ad altre misure di politica migratoria. Gli Stati membri si impegnano quindi a versare i propri contributi di solidarietà per la creazione della riserva annuale di solidarietà. Qualora, su iniziativa di uno Stato membro o su invito della Commissione europea, ritenga che i contributi di solidarietà alla riserva annuale di solidarietà siano insuffi- cienti in relazione alle esigenze individuate, o che uno o più Stati membri soggetti a pressioni migratorie abbiano esigenze più elevate del previsto, o che la situazione ge- nerale richieda un sostegno di solidarietà supplementare, il Consiglio convoca nuova- mente a maggioranza semplice il forum di alto livello per chiedere agli Stati membri di fornire contributi di solidarietà supplementari.

Articolo 14 Forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà Al fine di garantire il corretto funzionamento della parte IV del regolamento, è altresì istituito un forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà. Il coordinatore UE della solidarietà convoca e presiede tale forum a nome della Commissione europea. Anche il forum di livello tecnico comprende rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. I Paesi terzi che hanno concluso con l’UE un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di pro- tezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o nello Stato terzo in que- stione possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare anche al forum di livello tecnico. A differenza del forum di alto livello sulla solidarietà, al forum di livello tecnico par- tecipa anche l’EUAA; Frontex, FRA e altre agenzie delle Nazioni Unite partecipano su invito del coordinatore UE della solidarietà.

Articolo 15 Coordinatore UE della solidarietà Il coordinatore UE della solidarietà già menzionato all’articolo 14 è nominato dalla Commissione europea. L’articolo 15 paragrafo 2 definisce i compiti che gli sono af- fidati. In particolare, coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri e gli organismi e le agenzie coinvolti nell’attuazione del meccanismo di solidarietà, man- tiene una panoramica delle esigenze degli Stati membri beneficiari e dei contributi degli Stati membri contributori, convoca e presiede il forum di livello tecnico. Svolge inoltre i compiti di cui all’articolo 7 del regolamento di crisi. Il paragrafo 3 prevede che il coordinatore UE della solidarietà sia assistito da un uffi- cio e dotato delle necessarie risorse finanziarie e umane.

2.3.3 Parte III – Criteri e meccanismi di determinazione

dello Stato membro competente (art. 16–55) (rilevante ai fini Dublino)

Capo I Principi generali e garanzie (art. 16–23)

Art. 16 Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale La disposizione contiene i principi in base ai quali gli Stati Dublino esaminano ogni domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo o da un apolide sul loro territorio, comprese le frontiere o le zone di transito. Inoltre, una domanda va esami- nata da un unico Stato secondo i criteri pertinenti del regolamento AMMR. In linea di principio, se nessuno Stato può essere determinato come competente a esa- minare la domanda di protezione internazionale sulla base dei criteri enumerati nel regolamento AMMR, è competente il primo Stato Dublino nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata. Inoltre viene disciplinata la procedura nel caso in cui sia impossibile per uno Stato Dublino trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente per la presenza di fondati motivi che la persona interessata correrebbe un rischio di trattamento inumano o degradante. In tali casi, lo Stato Dublino interessato esamina gli ulteriori criteri di competenza previsti dal regolamento AMMR (criteri di cui alla parte III capo II o clausole di cui alla parte III capo III). Se nessuno di questi criteri è soddisfatto, la competenza passa a quest’ultimo. Si stabilisce inoltre che, qualora uno Stato Dublino dopo il controllo di sicurezza abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente l’asilo costituisca una minaccia per la sicurezza interna, non sia presentata alcuna richiesta di presa in carico ai sensi dell’ar- ticolo 39 del regolamento AMMR.

Art. 17 Obblighi del richiedente e cooperazione con le autorità competenti Questa disposizione disciplina gli obblighi dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi nell’ambito della procedura Dublino. Tale disposizione non è contemplata nell’attuale regolamento Dublino III. Essa prevede l’obbligo fondamentale di presentare la domanda d’asilo nello Stato in cui avviene il primo ingresso (par. 1). In deroga a ciò, la domanda deve essere presen- tata nello Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno o visto valido oppure, se la persona è in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto scaduto, annullato, ritirato o revocato, la domanda d’asilo deve essere presentata nello Stato Dublino in cui si trova (par. 2). Sono inoltre previsti obblighi di piena cooperazione con le autorità competenti degli Stati Dublino. Ciò implica in particolare che la persona interessata comunichi e metta a disposizione quanto prima, e al più tardi durante il colloquio (art. 22), tutti gli ele- menti e le informazioni di cui dispone. Deve inoltre presentare i documenti di identità e collaborare alla raccolta dei dati biometrici sulla base del regolamento Eurodac. Se al momento dell’audizione l’interessato non è ancora in grado di fornire le informa- zioni necessarie o di compilare il modulo di cui all’articolo 22 paragrafo 1 del rego- lamento AMMR, l’autorità competente può concedere una proroga ai sensi dell’arti- colo 39 paragrafo 1 di suddetto regolamento (par. 3). Fino alla determinazione dello Stato competente o fino all’attuazione della procedura di trasferimento, il richiedente deve dimorare nello Stato in cui è stata presentata la domanda d’asilo. Dopo il trasferimento deve soggiornare nella Stato di ricollocazione per proseguire con la procedura (par. 4). Infine, si stabilisce che la persona alla quale è stata notificata una decisione di trasfe- rimento deve conformarsi a tale decisione e collaborare con le autorità competenti anche durante il trasferimento (par. 5).

Art. 18 Conseguenze dell’inosservanza degli obblighi Dal momento in cui le è stata notificata la decisione di trasferimento, in linea di prin- cipio la persona interessata ha il diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli 17–20 della direttiva sull’accoglienza (non rilevante ai fini di Du- blino) solamente nello Stato verso il quale dovrà essere trasferita e competente per il proseguimento della procedura, a condizione che sia stata informata dei propri obbli- ghi e delle conseguenze della relativa inosservanza in conformità dell’articolo 5 para- grafo 1 della direttiva sulle condizioni di accoglienza nonché dell’articolo 8 para- grafo 1 e dell’articolo 21 del regolamento sugli accertamenti. Gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine sono presi in considerazione solo se forniscono elementi di prova determinanti per la corretta applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati e il ricon- giungimento familiare (par. 2). Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non si trova nello Stato membro in cui deve essere presente e le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova hanno

motivi fondati per ritenere che nei confronti del richiedente sia stato commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE32 (par. 3). Nell’applicare l’articolo 18 gli Stati membri devono tenere conto della situazione in- dividuale del richiedente e tutte le misure adottate dagli Stati membri devono essere proporzionate (par. 4).

Art. 19 Diritto all’informazione Non appena possibile e in ogni caso entro la data della registrazione della domanda d’asilo, l’autorità competente fornisce al richiedente informazioni sull’applicazione del regolamento AMMR, sui suoi diritti e sugli obblighi stabiliti all’articolo 17 del regolamento AMMR nonché sulle conseguenze dell’inosservanza di tali obblighi (art. 18 regolamento AMMR). Altre informazioni, che non sono elencate in modo esaustivo, riguardano in particolare le singole fasi procedurali, il fatto che lo Stato competente per il trattamento della domanda d’asilo non può essere scelto libera- mente, l’obbligo di collaborare, le possibilità di ricorso e gli aspetti relativi alla pro- tezione dei dati.

Art. 20 Accessibilità delle informazioni Il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni di cui all’articolo 19 siano fornite per iscritto in forma intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro. Ove necessario, le informazioni sono fornite anche verbalmente. Ciò offre al richiedente la possibilità di porre domande. Per la messa a disposizione delle informazioni si utilizza il materiale informativo ela- borato dall’EUAA in collaborazione con gli Stati membri. Parallelamente vengono elaborate informazioni specifiche per i minori non accompagnati e i richiedenti vul- nerabili. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento Eurodac e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell’ambito dell’Eurodac (par. 2). Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni di cui all’articolo 19 sono fornite con modalità adatte ai minori da personale appositamente formato e in presenza del rappresentante del richiedente (par. 3).

Art. 21 Diritto all’orientamento legale In tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente, i richiedenti hanno il diritto di consultare un consulente legale o altro consulente su questioni relative all’applicazione dei criteri di cui al capo II o delle clausole di cui alla parte III capo III. Il richiedente può chiedere un orientamento legale gratuito, che viene prestato da per- sone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale ai fini della prestazione di

32 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concer- nente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vit- time, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

consulenza, assistenza o rappresentanza ai richiedenti o da organizzazioni non gover- native abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi legali o di rappresen- tanza ai richiedenti. Le modalità e le prestazioni di tale orientamento legale gratuito sono disciplinate dai paragrafi 4–7. Il richiedente ha comunque il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese.

Art. 22 Colloquio personale In linea di principio, poco prima di presentare una domanda di presa in carico ai sensi dell’articolo 39 del regolamento AMMR occorre effettuare un’audizione con la per- sona interessata (in loco o tramite videoconferenza). Durante il colloquio le autorità competenti pongono domande proattive atte a raccogliere informazioni sulla situa- zione specifica del richiedente che contribuiscano a determinare lo Stato membro competente ai fini dell’applicazione dell’articolo 39. Qualora vi siano indicazioni che la persona interessata potrebbe avere familiari o pa- renti in uno Stato membro, essa riceve un formulario elaborato dall’EUAA. L’Agen- zia elabora inoltre orientamenti per l’identificazione e la ricerca di familiari. Il colloquio personale può essere eccezionalmente omesso se il richiedente è fuggito, se non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza o se, dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 19 del regola- mento AMMR, ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato mem- bro competente. Se il colloquio non viene svolto, al richiedente va offerta l’opportu- nità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all’articolo 39 paragrafo 1 del re- golamento AMMR. Il colloquio personale ha luogo nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un’altra lingua che questi comprende e nella quale è in grado di comunicare chiara- mente. I colloqui con minori sono condotti da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori. Ove necessario, è messo a disposizione un interprete. Su richiesta, durante l’audizione la persona interessata può essere interrogata e accompagnata da persone del proprio sesso. Inoltre, durante il colloquio personale può essere prevista la presenza di un mediatore culturale. Su ri- chiesta del richiedente e ove possibile, la persona che conduce il colloquio e, se del caso, l’interprete sono del sesso preferito dal richiedente. Del colloquio personale viene prodotta una registrazione audio e una sintesi scritta, per esempio sotto forma di relazione o di un modulo uniforme. Il richiedente deve avere accesso alla sintesi non appena possibile e in ogni caso prima della decisione

sullo Stato membro competente, affinché abbia la possibilità di formulare osserva- zioni su eventuali errori o malintesi contenuti nella sintesi scritta. In caso di dubbi sulle affermazioni rese dal richiedente fa fede la registrazione audio.

Art. 23 Garanzie a favore dei minori La presente disposizione disciplina le garanzie per i minori accompagnati e non ac- compagnati da rispettare nell’ambito della procedura Dublino. L’interesse superiore

del minore deve essere costituire una considerazione preminente in tutte le procedure previste dal regolamento AMMR. Pertanto, le procedure che includono minori sono trattate in via prioritaria. Entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui è depositata la domanda, gli Stati Dublino sono tenuti ad assicurare ai minori non accompagnati l’as- sistenza da parte di un rappresentante nelle pertinenti procedure previste dal regola- mento AMMR, sia che sussistano motivi oggettivi per ritenere che la persona sia mi- norenne e non accompagnata, sia che la persona interessata dichiari di essere minorenne. Vengono inoltre stabiliti i requisiti posti al rappresentante, le sue competenze e i suoi obblighi. In particolare, il rappresentante di un minore non accompagnato lo assiste nel fornire informazioni pertinenti per la procedura o durante il colloquio di cui all’ar- ticolo 22. Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati Dublino cooperano strettamente e tengono in debito conto diversi fattori, quali le possibilità di ricongiun- gimento familiare o le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o di sfruttamento. Prima di trasferire un minore non accompagnato è necessario assicurare che l’inte- resse superiore del minore sia tenuto in considerazione in ogni singolo caso e che nello Stato membro competente sia stato nominato un rappresentante. Lo Stato Dublino in cui è stata registrata per la prima volta la domanda d’asilo del minore non accompa- gnato adotta immediatamente opportune misure per identificare qualsiasi familiare residente nel territorio di altri Stati membri. La Commissione emanerà atti di esecu- zione a sostegno di tali indagini.

Capo II Criteri per determinare lo Stato membro competente (art. 24–33)

Il presente capo disciplina i criteri oggettivi per determinare lo Stato Dublino compe- tente per l’esame di una domanda d’asilo depositata nello spazio Dublino.

Art. 24 Gerarchia dei criteri Come in passato, i criteri di competenza vincolanti saranno applicati secondo un or- dine di priorità preciso. L’ordine di priorità dipende dall’ordine in cui sono elencati i criteri di competenza e si applica anche ai singoli paragrafi all’interno degli articoli. Questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 7 del vigente regolamento Dublino III.

Art. 25 Minori non accompagnati Questo articolo contiene la disposizione unica ed esaustiva sulla competenza per i minori non accompagnati e corrisponde dal punto di vista del contenuto all’articolo 8 del vigente regolamento Dublino III. Si applicano esclusivamente i criteri stabiliti in questo articolo e nell’ordine in cui sono elencati nei paragrafi. È quindi esclusa l’ap- plicazione di altri criteri di competenza. A esaminare la domanda d’asilo di una persona minorenne non accompagnata è lo Stato Dublino in cui soggiorna legalmente un suo familiare o un fratello o una sorella,

purché ciò sia nell’interesse superiore del minore (par. 2). Occorre accertare nel sin- golo caso se il parente o i parenti possono occuparsi del minore (par. 3). Chi è consi- derato un familiare ai sensi dell’articolo 25 è definito all’articolo 2 paragrafo 8. I fra- telli e le sorelle non rientrano in questa definizione e sono pertanto espressamente menzionati nel presente articolo. Se familiari, fratelli o sorelle o parenti soggiornano in più di uno Stato Dublino, lo Stato Dublino competente è determinato sulla base dell’interesse superiore del minore (par. 4). Se non è possibile rintracciare un parente, è competente lo Stato Dublino in cui la domanda d’asilo è stata registrata per la prima volta, sempreché ciò sia in linea con l’interesse superiore del minore (par. 5).

Art. 26 Familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro Il paragrafo 1 disciplina la competenza di uno Stato Dublino se un familiare ha già diritto alla protezione internazionale in uno Stato Dublino o vi risiede legalmente in virtù di un permesso di soggiorno di lunga durata. Per determinare la competenza è tuttavia necessario che le persone interessate desiderino esplicitamente il ricongiun- gimento familiare e forniscano il loro consenso per iscritto. Secondo il paragrafo 2, l’esame della domanda compete allo Stato membro in cui il familiare è stato precedentemente autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale, ma in seguito ne ha acquisito la cittadinanza. Anche in questo caso è necessario il consenso scritto delle persone interessate. Chi è un fami- liare è definito, anche qui, dall’articolo 2 paragrafo 8. Le competenze di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai figli nati dopo l’arrivo del familiare nel territorio degli Stati membri (par. 3).

Art. 27 Familiari richiedenti protezione internazionale Questo criterio di competenza disciplina la situazione in cui la procedura d’asilo di un familiare del richiedente l’asilo non è ancora conclusa in un altro Stato Dublino. Il regime è conforme all’articolo 10 dell’attuale regolamento Dublino III. Come nel caso dell’articolo 16, anche in questo caso è necessario il consenso scritto delle persone interessate.

Art. 28 Procedura familiare Questo articolo corrisponde in larga misura all’articolo 11 del vigente regolamento Dublino III e disciplina la competenza nel caso in cui più familiari o fratelli o sorelle minorenni non coniugati presentino contemporaneamente una domanda d’asilo nello stesso Stato Dublino.

Art. 29 Rilascio di titoli di soggiorno o visti Come finora, uno Stato Dublino è competente per l’esame della domanda d’asilo se ha precedentemente rilasciato alla persona interessata un titolo di soggiorno o un visto. Questo articolo corrisponde in larga misura all’articolo 12 dell’attuale regolamento Dublino III. Tuttavia, vi è una differenza nel paragrafo 4. Se il richiedente l’asilo è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto scaduto da meno di tre anni o 18 mesi

(in precedenza due anni per il titolo di soggiorno e sei mesi per il visto), si applicano i criteri di competenza di cui ai paragrafi 1–3. La competenza passa quindi allo Stato Dublino in cui è stata presentata la domanda d’asilo solo dopo tre anni. Viene meno anche l’attuale condizione secondo cui la persona interessata nel frattempo non può aver lasciato lo spazio Dublino. Inoltre, lo Stato Dublino rimane competente per la domanda d’asilo anche nel caso in cui il titolo di soggiorno o il visto sia stato ottenuto fraudolentemente, salvo che la frode sia successiva al rilascio del titolo di soggiorno o del visto (par. 5).

Art. 30 Diplomi o altre qualifiche Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda, purché la domanda sia registrata meno di sei anni dopo il rilascio del diploma o della qualifica. Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo; se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.

Art. 31 Ingresso con esenzione dal visto Questa disposizione disciplina la competenza per l’esame di una domanda d’asilo nel caso in cui la persona interessata sia entrata nel rispettivo Stato Dublino in esenzione dal visto. Corrisponde all’articolo 14 del vigente regolamento Dublino III. Se la per- sona interessata si reca in un altro Stato Dublino in cui è dispensata dal visto e vi presenta domanda d’asilo, tale altro Stato Dublino è competente per l’esame della domanda d’asilo in quanto Stato dell’ultimo ingresso in esenzione dal visto (par. 2).

Art. 32 Domanda fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto Questo articolo disciplina la competenza di uno Stato Dublino per i casi in cui la do- manda d’asilo è presentata nell’area di transito di un aeroporto. La disposizione cor- risponde all’articolo 15 del regolamento Dublino III.

Art. 33 Ingresso Ai sensi di questa disposizione, è competente per l’esame della domanda d’asilo lo Stato Dublino la cui frontiera esterna Schengen è stata valicata illegalmente dal ri- chiedente l’asilo. Tale principio è già contenuto nell’articolo 13 del regolamento Du- blino III. Il periodo trascorso il quale cessa la competenza dopo l’ingresso illegale è prolungato da 12 a 20 mesi (par. 1), anche per i richiedenti l’asilo che sono stati sbar- cati nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soc- corso. Tuttavia, detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 12 mesi dopo la data di sbarco (par. 2).

Questa disposizione non si applica ai richiedenti l’asilo accolti da un altro Stato Du- blino nell’ambito di misure di solidarietà (cosiddetta relocation). In questi casi, è com- petente per l’esame della domanda d’asilo lo Stato Dublino che ha ripreso la persona interessata dall’altro Stato Dublino (par. 3). Inoltre, il soggiorno illegale ininterrotto di cinque mesi della persona richiedente l’asilo nello Stato Dublino non costituisce più motivo di competenza (attuale art. 13 par. 2 secondo comma regolamento Dublino III).

Capo III Persone a carico e clausole discrezionali (art. 34–35)

Art. 34 Persone a carico Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 del regolamento Dublino III e disci- plina il ricongiungimento di familiari «a carico». Si tratta di familiari che dipendono dal sostegno del richiedente l’asilo o di persone richiedenti l’asilo che dipendono dal sostegno di un familiare. Essa disciplina inoltre il ricongiungimento di minori non accompagnati con familiari in grado di accudirli. Qualora vi siano indicazioni che un figlio, un fratello o una sorella o un genitore ri- sieda legalmente nel territorio dello Stato Dublino in cui si trova la persona a carico, tale Stato Dublino verifica se il figlio, il fratello o la sorella o il genitore possa pren- dersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell’articolo 39 del regolamento AMMR. Ciò deve essere stabilito chiaramente (par. 1).

Art. 35 Clausole discrezionali Indipendentemente dai criteri di competenza elencati, ogni Stato Dublino può esami- nare materialmente una domanda d’asilo anche se l’esame sarebbe di competenza di un altro Stato Dublino (cosiddetta entrata nel merito o clausola di sovranità; par. 1). Diventa così lo Stato competente per l’esame della domanda d’asilo e la competenza dell’altro Stato Dublino decade in caso di esercizio della propria entrata nel merito. Non è necessario il consenso del richiedente l’asilo. Inoltre, ogni Stato Dublino può, su richiesta di un altro Stato Dublino, assumere per motivi umanitari il trattamento di una domanda d’asilo per la quale non è competente, a condizione che il richiedente l’asilo vi acconsenta (cosiddetta clausola umanitaria; par. 2). Queste due clausole contenute nell’articolo 17 del regolamento Dublino III sono state trasferite nell’articolo 35 del regolamento AMMR con alcune precisazioni.

Capo IV Obblighi dello Stato membro competente (art. 36–37)

Art. 36 Obblighi dello Stato membro competente Gli obblighi dello Stato Dublino competente nei confronti del richiedente l’asilo sono disciplinati dall’articolo 36 del regolamento AMMR. Se prende o riprende in carico il richiedente, lo Stato Dublino competente è tenuto a esaminare o completare l’esame

della domanda d’asilo (par. 3). Tale disposizione corrisponde in larga misura all’arti- colo 18 del regolamento Dublino III, con alcune precisazioni. Lo Stato Dublino competente è obbligato a riprendere in carico anche i cittadini stra- nieri ammessi che hanno presentato domanda d’asilo in un altro Stato Dublino o vi soggiornano irregolarmente (par. 1 lett. c). Si precisa inoltre che, in linea di principio, il minore è preso in carico con i propri familiari anche se non è personalmente un richiedente. A tal fine non è necessario un consenso scritto (par. 2). Il paragrafo 3 rimanda al nuovo regolamento sulla procedura d’asilo dell’UE.

Art. 37 Cessazione delle competenze La disposizione sul trasferimento della competenza per i richiedenti l’asilo tra gli Stati Dublino è stata precisata. Finora tale disposizione figurava nell’articolo 19 del rego- lamento Dublino III. La nuova disposizione stabilisce i casi in cui uno Stato Dublino riacquista competenza per la procedura d’asilo: se rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di entrare nel merito ai sensi dell’articolo 35, ritiene che trasferire un minore non accom- pagnato nello Stato membro competente sia contrario all’interesse superiore del mi- nore o non trasferisce l’interessato verso lo Stato Dublino competente entro i termini previsti (par. 1). Secondo i paragrafi 2 e 3, a seguito dell’esame di una domanda alle frontiere esterne Schengen l’obbligo di ripresa in carico cessa 15 mesi dopo che una decisione di rigetto sia divenuta definitiva. Se la persona presenta domanda d’asilo scaduti questi 15 mesi, quest’ultima è considerata una nuova domanda e dà pertanto inizio a una nuova pro- cedura Dublino. Se entro tale termine la persona interessata presenta una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino e alla scadenza del termine di 15 mesi è pendente una procedura di ripresa in carico, la competenza cessa solo quando la procedura di ripresa in carico è conclusa o quando è scaduto il termine per il trasferimento ai sensi dell’ar- ticolo 46. L’obbligo di ripresa in carico cessa qualora sia stabilito (ora con iscrizione nel sistema di ingressi/uscite EES o Eurodac) che la persona interessata ha lasciato il territorio dello Stato Dublino da almeno nove mesi, a prescindere dal fatto che l’uscita sia av- venuta su base volontaria o in virtù di una decisione di allontanamento (par. 4). Se la persona presenta nuovamente una domanda d’asilo, quest’ultima è considerata una nuova domanda e dà pertanto inizio a una nuova procedura Dublino (par. 5).

Capo V Procedure (art. 38–50)

Sezione I Avvio della procedura (art. 38)

Art. 38 Avvio della procedura La procedura per la determinazione dello Stato Dublino competente per l’esame della domanda d’asilo viene avviata, come finora, non appena la domanda d’asilo è regi-

strata per la prima volta in uno Stato Dublino (attuale art. 20 par. 1 regolamento Du- blino III). Ora può avviare una procedura Dublino anche lo Stato che ha ripreso un richiedente l’asilo da un altro Stato Dublino nell’ambito della ricollocazione (par. 1). È il caso, per esempio, se lo Stato di ricollocazione è in grado di dimostrare che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino. La procedura di determinazione dello Stato Dublino competente prosegue anche se la persona interessata si rende irreperibile (par. 2). Lo Stato Dublino che ha condotto la procedura per determinare lo Stato Dublino com- petente o che è diventato competente ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 4 deve regi- strare senza indugio diversi dati nell’Eurodac riguardanti la sua competenza o quella dello Stato Dublino che ha accettato una richiesta di presa in carico del richiedente a norma dell’articolo 40 (art. 16 par. 1 regolamento Eurodac). Il paragrafo 4 precisa che lo Stato Dublino che ha avviato la procedura di determina- zione è tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato Dublino senza un titolo di soggiorno o che in tale altro Stato Dublino faccia domanda d’asilo durante la procedura di determinazione dello Stato Dublino competente. Tale obbligo cessa se lo Stato Dublino che ha avviato la procedura di determinazione può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino. Il paragrafo 5 precisa che lo Stato Dublino di ricollocazione è tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato Dublino senza un titolo di soggiorno o che vi faccia domanda d’asilo dopo che un altro Stato Dublino ha confermato la ricollocazione dell’interessato (art. 67 par. 9 regolamento AMMR). Tale obbligo cessa se lo Stato di ricollocazione può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino.

Sezione II Procedure per le richieste di presa in carico (art. 39–40)

Art. 39 Presentazione di una richiesta di presa in carico Un obbligo di presa in carico (cosiddetto «take charge») sussiste quando, in base ai criteri Dublino, a essere competente per l’esame della domanda d’asilo non è lo Stato di soggiorno attuale del richiedente, bensì un altro Stato Dublino. L’articolo 39 disci- plina le disposizioni relative alla presentazione di una richiesta di presa in carico da parte di uno Stato Dublino a un altro Stato Dublino e corrisponde materialmente all’at- tuale articolo 21 del regolamento Dublino III, con le seguenti modifiche: I termini per la presentazione delle richieste di presa in carico sono stati ridotti (art. 39 par. 1 regolamento AMMR). La richiesta di presa in carico va presentata immediata- mente, ma comunque entro due mesi dalla data di registrazione della domanda (finora tre mesi). La priorità è data alle richieste presentate sulla base degli articoli 25–28 e

34 del regolamento AMMR. Nel caso di un riscontro positivo dell’Eurodac o nel

nuovo sistema di informazione sui visti (VIS) (art. 21 regolamento [CE]

n. 767/2008)33, la richiesta di presa in carico deve essere trasmessa entro un mese dal ricevimento di detto riscontro positivo (finora due mesi). Se tali termini non vengono rispettati, continua a valere il principio secondo cui l’esame della domanda d’asilo è di competenza dello Stato Dublino nel quale la do- manda è stata registrata. È stata tuttavia introdotta un’eccezione per i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati. Il regolamento AMMR prevede ora che, nono- stante la scadenza dei termini summenzionati, sia possibile presentare all’altro Stato Dublino una richiesta di presa in carico in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, se si ritiene che sia nell’interesse superiore del minore. Il paragrafo 3 precisa ora che la richiesta di presa in carico è presentata all’altro Stato Dublino utilizzando un modulo speciale comprendente una motivazione piena e det- tagliata, basata su tutte le circostanze del caso e che tenga conto della gerarchia dei criteri Dublino.

Art. 40 Risposta a una richiesta di presa in carico Questo articolo disciplina le disposizioni relative alla risposta a una richiesta di presa in carico da parte di uno Stato Dublino a un altro Stato Dublino e corrisponde mate- rialmente all’attuale articolo 22 del regolamento Dublino III, con le seguenti modifi- che: lo Stato Dublino richiesto deve ora rispondere entro un mese (finora due mesi) alla richiesta di presa in carico (par. 1). Gli Stati membri danno priorità alle richieste pre- sentate sulla base degli articoli 25–28 e 34. Se la richiesta di presa in carico è stata presentata sulla base di un riscontro positivo Eurodac o VIS, il termine di risposta si riduce da un mese a due settimane dal ricevimento della richiesta (nuovo par. 2). I paragrafi 3–6 corrispondono agli attuali paragrafi 2–5 dell’articolo 22 del regola- mento Dublino III. Il paragrafo 4 apporta una lieve modifica materiale: i modelli dei vari documenti amministrativi utilizzati dagli Stati membri non sono più forniti al comitato, ma alla Commissione europea. Anche il paragrafo 6 è stato integrato: se la richiesta è fatta sulla base degli articoli 25–28 e 34 e lo Stato richiesto non ritiene che le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza, esso deve darne motivazione nella risposta di cui al para- grafo 8. Il paragrafo 7 corrisponde in linea di principio alla disposizione contenuta nel para- grafo 6 dell’articolo 22 dell’attuale regolamento Dublino III. Esso stabilisce il termine di risposta se lo Stato Dublino richiedente ha invocato l’urgenza, che viene ridotto dall’attuale mese a due settimane dal ricevimento della stessa. Inoltre, viene meno la deroga che consente allo Stato Dublino richiesto di darsi più tempo per rispondere se l’esame di una richiesta è particolarmente complesso.

33 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Se nella sua risposta lo Stato Dublino richiesto non si oppone alla richiesta dello Stato Dublino richiedente entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane, la richiesta di presa in carico si ritiene tacitamente accettata e comporta il trasferimento della competenza per l’esame della domanda d’asilo. Se, dopo aver esaminato la documentazione, ritiene di non essere competente, nella sua risposta negativa lo Stato Dublino richiesto deve darne motivazione. Lo Stato Dublino richiedente può chiedere una nuova valutazione della richiesta di presa in carico qualora non sia d’accordo con la risposta negativa o, per esempio, esistano nuovi mezzi di prova o indizi. Tale procedura di riesame della competenza Dublino ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/200334 deve essere avviata entro tre settimane dalla risposta negativa. Lo Stato Dublino interpellato dispone di due setti- mane di tempo per rispondere alla nuova richiesta di ripresa in carico o di presa in carico. Non vi è limite al numero di procedure di riesame della competenza Dublino. Il regolamento (UE) n. 118/201435 aveva adeguato il regolamento (CE) n. 1560/2003, senza tuttavia comportare alcuna modifica della procedura. Al momento non è ancora chiaro se la procedura di riesame subirà modifiche a seguito del nuovo regolamento AMMR. I regolamenti (CE) n. 1560/2003 e (CE) n. 118/2014 restano formalmente in vigore fino a quando non saranno abrogati da un atto di esecuzione dell’UE (si veda il commento all’art. 83).

Sezione III Procedure per le notifiche di ripresa in carico (art. 41)

Art. 41 Presentazione di una notifica di ripresa in carico Per ripresa in carico (cosiddetto «take back») s’intende l’obbligo per uno Stato Du- blino di riaccogliere da un altro Stato Dublino la persona interessata se in Eurodac (si veda l’art. 1 par. 1 lett. a regolamento Eurodac) è registrato come Stato Dublino re- sponsabile. Tale Stato Dublino è competente per la procedura d’asilo oppure la per- sona interessata è già stata riconosciuta da tale Stato come rifugiato. Esso deve inoltre riprendere in carico la persona in questione se l’ha presa in carico nell’ambito di una misura di solidarietà per l’esecuzione della procedura d’asilo o di allontanamento. La richiesta di ripresa in carico non costituisce più una richiesta vera e propria, bensì una cosiddetta notifica di ripresa in carico. Lo Stato Dublino in cui la persona è pre- sente (a prescindere dal fatto che abbia presentato o meno una domanda d’asilo) in- forma lo Stato Dublino competente immediatamente, in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell’Eurodac, tramite una notifica di ripresa in carico standardizzata. La mancata notifica di ripresa in carico entro tale termine lascia

34 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante moda- lità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3. 35 Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi- nazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1.

impregiudicato l’obbligo per lo Stato Dublino competente di riprendere in carico l’in- teressato (par. 1 e 2). Lo Stato Dublino conferma il ricevimento della notifica allo Stato che l’ha effettuata entro due settimane, a meno che non dimostri entro tale termine che non è competente o che la notifica di ripresa in carico è avvenuta sulla base di un’iscrizione errata nell’Eurodac (par. 3). Se lo Stato Dublino notificato non conferma il ricevimento della notifica di ripresa in carico entro il termine, la notifica si considera ricevuta e lo Stato Dublino è ritenuto competente (par. 4). Anche se non è più esplicitamente menzionata nel regolamento AMMR, rimane la possibilità di procedere autonomamente all’allontanamento verso lo Stato d’origine o di provenienza conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE36 (diret- tiva rimpatri). Tuttavia, se una richiesta Dublino è indirizzata allo Stato Dublino com- petente, i principi della direttiva rimpatri non vanno considerati.

Sezione IV Garanzie procedurali (art. 42–43)

Art. 42 Notifica di una decisione di trasferimento Lo Stato Dublino la cui richiesta di presa in carico o di ripresa in carico è stata accet- tata, adotta una decisione di trasferimento entro due settimane (par. 1). Le altre diret- tive di questa disposizione corrispondono, per quanto riguarda il contenuto, all’attuale articolo 26 del regolamento Dublino III. In linea di principio la decisione di trasferi- mento è notificata alla persona interessata senza indugio e usando un linguaggio sem- plice (par. 2). La decisione può essere notificata anche al rappresentante legale della persona interessata, se presente (par. 3). La decisione di trasferimento deve includere anche informazioni sui mezzi di impugnazione, compreso il diritto di chiedere l’ef- fetto sospensivo. Deve inoltre contenere i termini relativi all’esecuzione del trasferi- mento e, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l’interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato Dublino competente con i propri mezzi. Qualora non disponga di un rappresentante legale, la persona interessata viene informata sui principali elementi della decisione di trasferimento in una lingua che comprende.

Art. 43 Mezzi di ricorso Questa disposizione sostituisce l’articolo 27 del vigente regolamento Dublino III. L’ambito di applicazione del ricorso è ora limitato alla valutazione di tre circostanze: se il trasferimento possa comportare, per l’interessato, un rischio effettivo di tratta- mento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamen- tali dell’UE37; se vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento deter- minanti per la corretta applicazione del regolamento AMMR; se siano stati violati gli

36 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, re- cante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. 37 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.

articoli 25–28 (minori non accompagnati, familiari, procedura familiare) e 34 (per- sone a carico) del regolamento AMMR nel caso di persone prese in carico a norma dell’articolo 36 paragrafo 1 lettera a. In linea di principio, il ricorso non ha effetto sospensivo e il termine di ricorso va da un minimo di una a un massimo di tre setti- mane. La persona interessata può chiedere l’effetto sospensivo entro il termine di ri- corso previsto dal diritto nazionale. Gli Stati Dublino possono prevedere che la richie- sta di sospensione sia formalizzata contestualmente al ricorso. Il tribunale competente deve prendere la decisione in merito alla sospensione provvisoria del trasferimento al più tardi entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta. Il tribunale decide in merito al ricorso entro un mese dalla decisione di concessione dell’effetto sospen- sivo. Su richiesta, la persona interessata può avvalersi del gratuito patrocinio se non è in grado di sostenere personalmente i costi. Gli Stati Dublino possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini. Possono pertanto prevedere di non concedere l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite se appare chiaro che il ri- corso non ha prospettive concrete di successo. Qualora un’autorità decida di non con- cedere gratuitamente la consulenza o la rappresentanza legali, deve essere prevista la possibilità di impugnare tale decisione (con il ricorso avverso la decisione di trasferi- mento ecc.). L’assistenza e la rappresentanza legali non possono essere oggetto di restrizioni arbitrarie. L’assistenza e la rappresentanza legali comprendono almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza in giudizio e pos- sono essere limitate a consulenti legali o altri consulenti specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali. Le modalità di accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Sezione V Trattenimento ai fini del trasferimento (art. 44–45)

Art. 44 Trattenimento Una persona non può essere trattenuta in carcerazione amministrativa per il solo mo- tivo che sia oggetto della procedura Dublino (par. 1). La carcerazione amministrativa nella procedura Dublino può essere ordinata solo caso per caso qualora sussista un rischio di passaggio alla clandestinità, al fine di assicurare l’esecuzione dell’allonta- namento (cosiddetta «procedura di trasferimento»). Inoltre, il trattenimento deve es- sere proporzionato e può essere ordinato solo se non possono essere applicate effica- cemente altre misure alternative meno coercitive (par. 2). Questi principi corrispondono all’attuale disposizione del regolamento Dublino III (art. 28). Ciò vale in linea di principio anche per il paragrafo 2 (cfr. art. 28 par. 2 regolamento Dublino III). Il presupposto per ordinare la carcerazione Dublino non è più un «rischio notevole di fuga», ma solo un «rischio di fuga» e, altresì quale novità, qualora lo im- pongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. I commi dell’articolo 28 paragrafo 3 dell’attuale regolamento Dublino III (termini di trattamento) sono disciplinati nell’articolo 45 del regolamento AMMR.

Per quanto riguarda le condizioni di carcerazione, il paragrafo 4 corrisponde sostan- zialmente all’articolo 28 paragrafo 4 dell’attuale regolamento Dublino III. Il regolamento AMMR stabilisce ora che la carcerazione Dublino debba essere dispo- sta da un’autorità amministrativa o giudiziaria (par. 5). Se la carcerazione è disposta da un’autorità amministrativa, lo Stato Dublino deve prevedere una rapida verifica nel diritto nazionale della legittimità del trattenimento. Lo Stato Dublino è libero di sce- gliere le modalità di gestione di tali verifiche, d’ufficio o su domanda del richiedente.

Art. 45 Termini per i richiedenti trattenuti Questa disposizione corrisponde fondamentalmente alla precedente disposizione del regolamento Dublino III (commi dell’art. 28 par. 3). Il regolamento AMMR abbrevia i termini di trattamento per la procedura Dublino per le persone che si trovano in carcerazione Dublino preliminare o in carcerazione Du- blino in vista di rinvio coatto. Qualora una persona sia trattenuta in carcerazione Dublino preliminare, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico (richiesta di presa in carico o richiesta di ripresa in carico) non può in nessun caso superare due settimane o una settimana (se, dopo la presentazione della domanda, la persona è stata posta in stato di trattenimento) (finora quattro settimane) (par. 1). Il termine di risposta è ora di una settimana (finora due settimane) (par. 2). Il termine di due settimane si applica ora anche ai casi in cui la persona non ha pre- sentato alcuna nuova domanda d’asilo e soggiorna illegalmente in uno Stato Dublino, ma un altro Stato Dublino è competente ai sensi del regolamento AMMR per il trat- tamento di una precedente domanda d’asilo (cfr. par. 1). Tale termine decorre dal ri- cevimento del riscontro positivo dell’Eurodac. La persona che si trova in carcerazione amministrativa nell’ambito della procedura Dublino deve essere trasferita verso lo Stato Dublino competente non appena ciò sia materialmente possibile, ma al più tardi entro cinque settimane (finora sei) dall’accet- tazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico (par. 3 lett. a). Qualora contro la decisione Dublino sia stato adottato un rimedio giuridico, il trasfe- rimento deve avvenire al più tardi entro cinque settimane (finora sei settimane) dal momento in cui il ricorso non ha più effetto sospensivo (par. 3 lett. b). Qualora il tra- sferimento non avvenga entro tale termine, la carcerazione amministrativa cessa.

Sezione VI Trasferimenti (art. 46–50)

Art. 46 Norme dettagliate e termini La presente disposizione disciplina il trasferimento allo Stato Dublino competente di stranieri assoggettati alla procedura Dublino (richiedenti l’asilo e cittadini di Stati terzi ai sensi dell’art. 36 par. 1 lett. b e c). Si applica alle procedure di presa in carico e di ripesa in carico e materialmente corrisponde in gran parte all’articolo 29 del vigente regolamento Dublino III.

Come in precedenza, il termine massimo per il trasferimento è di sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico o dalla decisione definitiva su un ricorso avente effetto sospensivo. Lo Stato membro che ha accettato una richiesta presentata sulla base degli articoli 25–28 e 34 deve tra- sferire questi richiedenti in via prioritaria. Indipendentemente da questo termine di sei mesi, il trasferimento di cittadini di Stati terzi effettuato a fini di ricollocazione nell’ambito di misure di solidarietà deve avvenire entro quattro settimane al massimo (par. 1 terzo comma in combinato disposto con l’art. 67 par. 11). Rimane applicabile il principio per cui, in caso di superamento dei termini per il tra- sferimento, la competenza ritorna allo Stato membro che provvede al trasferimento (par. 2 primo comma), così come la proroga del termine di sei mesi fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della carcerazione dell’interessato. L’attuale termine massimo di 18 mesi per il trasferimento Dublino (art. 29 par. 2 regolamento Dublino III) può essere prorogato fino a un massimo di tre anni se durante la procedura Dublino l’interessato, o un familiare che doveva essere trasferito insieme a esso, è fuggito, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfa i requisiti medici per il tra- sferimento. Se l’interessato è nuovamente a disposizione delle autorità, lo Stato Du- blino che provvede al trasferimento dispone di un periodo di tre mesi per effettuare il trasferimento verso lo Stato Dublino competente, anche se il tempo che rimane per il trasferimento è inferiore a tre mesi (par. 2). I paragrafi 3 e 4 corrispondono materialmente invariati alla vigente disposizione di cui all’articolo 29 paragrafi 3 e 4 del regolamento Dublino III.

Art. 47 Costi del trasferimento Questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 30 del vigente regolamento Dublino III. Viene modificato soltanto il paragrafo 1, mentre i paragrafi 2 e 3 riman- gono invariati. In linea di principio, i costi del trasferimento sono a carico dello Stato Dublino che provvede al trasferimento. Il regolamento AMMR prevede tuttavia che gli Stati Dublino ricevano dall’AMIF un contributo finanziario di 10 000 euro per per- sona trasferita (art. 20 regolamento [UE] 2021/114738) (par. 1). Poiché l’UE ha desi- gnato questo fondo come non rilevante ai fini Schengen, la Svizzera non vi partecipa e pertanto non riceve alcun contributo per il trasferimento; in compenso, non deve versare alcun contributo al fondo.

Art. 48 Scambio di informazioni utili prima del trasferimento Questa disposizione disciplina l’obbligo di scambiare informazioni rilevanti prima di un trasferimento e corrisponde ampiamente all’articolo 31 dell’attuale regolamento Dublino III. Attraverso l’attuale canale di trasmissione elettronica dei dati «DubliNet» (art. 18 regolamento [CE] n. 1560/2003) vengono trasmessi unicamente i dati perso- nali del richiedente l’asilo da trasferire che consentono alle autorità competenti per l’asilo del rispettivo Stato Dublino di prendere in carico la persona e fornirle le cure

38 Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1.

mediche eventualmente necessarie. I paragrafi 1 e 3–5 restano invariati a livello di contenuto. Il paragrafo 2 contiene un elenco non esaustivo delle informazioni da trasmettere allo Stato Dublino competente prima del trasferimento. La lettera b corrisponde alla for- mulazione attuale dell’articolo 31 paragrafo 2 del regolamento Dublino III. Le let- tere a e c corrispondono alla precedente disposizione del regolamento Dublino III (cfr. art. 31 par. 2 lett. a e c), tuttavia per entrambe vi è un’aggiunta relativa all’interesse superiore del minore. La lettera d stata integrata dal punto di vista linguistico e sono state aggiunte due nuove lettere (e ed f). La lettera e prevede che siano trasmesse an- che le informazioni raccolte nell’ambito della procedura di accertamento (art. 17 re- golamento sugli accertamenti). La lettera f prevede che sia comunicata qualsiasi altra informazione pertinente.

Art. 49 Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento Questa disposizione è ora inserita nel regolamento AMMR. Se la persona da trasferire costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico di uno Stato Du- blino dopo che la competenza è già stata accertata, il trasferimento può aver luogo a condizione che in precedenza siano state scambiate le informazioni relative alla sicu- rezza. Le autorità competenti dello Stato Dublino di ricollocazione devono essere in- formate del rischio per la sicurezza. Le informazioni sono condivise tra le autorità di contrasto o altre autorità competenti degli Stati Dublino attraverso i canali esistenti. In caso di segnalazione di una persona nel sistema d’informazione Schengen (SIS), lo scambio di dati avviene tramite l’ufficio SIRENE. In Svizzera lo scambio di dati av- viene in tutti gli altri casi attraverso la Centrale operativa e di allarme fedpol, che determina il canale di comunicazione pertinente caso per caso.

Art. 50 Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento Prima di un trasferimento, tra gli Stati Dublino possono essere scambiati dati sanitari mediante un certificato sanitario comune a fini di assistenza sanitaria. Lo scambio di tali dati avviene soltanto previo consenso esplicito del richiedente o del suo rappre- sentante e solamente tra operatori sanitari. Tale disposizione corrisponde in larga mi- sura all’articolo 32 del vigente regolamento Dublino III e subisce solo lievi modifiche linguistiche al paragrafo 1.

Capo VI Cooperazione amministrativa (art. 51–54)

Art. 51 Scambio di informazioni Questa disposizione disciplina lo scambio di dati personali tra gli Stati Dublino me- diante richieste di trasmissione di informazioni e corrisponde in larga misura all’arti- colo 34 del vigente regolamento Dublino III. Sono state apportate leggere modifiche ai paragrafi 1–3 e 5. Alcuni paragrafi dell’articolo 34 del regolamento Dublino III non sono stati ripresi nel regolamento AMMR. Lo scambio di informazioni avviene, come finora, su richiesta di uno Stato Dublino e per fini specifici (p. es. esame della domanda d’asilo; par. 1 e 6). Nel paragrafo 1 è

aggiunta la lettera d, secondo la quale una richiesta di comunicazione di informazioni può essere presentata anche in relazione all’esecuzione di una decisione di rimpatrio. I dati vengono trasmessi tramite «DubliNet». Il paragrafo 2 disciplina i dati che pos- sono essere trasmessi. Riguardo ai dati biometrici è ora inserito il rimando ai dati ri- levati nell’ambito dell’Eurodac (lett. c). Nel paragrafo 3 è stata eliminata la condi- zione secondo cui la trasmissione dei dati può avvenire soltanto con il consenso scritto della persona interessata. Tuttavia, è stato aggiunto che il richiedente deve essere in- formato in anticipo circa le informazioni specifiche richieste e il motivo della richie- sta. Il termine di risposta dello Stato Dublino interpellato è stato ridotto da cinque a tre settimane (par. 5). Per il resto, la disposizione rimane invariata e corrisponde all’arti- colo 34 paragrafo 5 del regolamento Dublino III. I paragrafi 4 (obbligo di motivazione), 6 (designazione delle autorità), 7 (utilizzo dei dati) e 8 (obbligo di rettifica) corrispondono nella sostanza ai rispettivi paragrafi dell’articolo 34 del regolamento Dublino III. I paragrafi 9 (diritto di informazione), 11 (periodo di conservazione) e 12 (controllo) dell’articolo 34 del regolamento Dublino III sono stati eliminati. Il paragrafo 10 (re- gistro) dell’articolo 34 regolamento Dublino III corrisponde al paragrafo 9 dell’arti- colo 51 regolamento AMMR.

Art. 52 Autorità competenti e risorse Ai sensi di questa disposizione, gli Stati Dublino sono tenuti a indicare le rispettive autorità competenti per l’attuazione della procedura Dublino. Questo articolo corri- sponde all’articolo 35 del vigente regolamento Dublino III e con il regolamento AMMR ha subito solo modifiche linguistiche minori. Ora si stabilisce esplicitamente che le autorità devono tutelare i diritti procedurali e fondamentali e garantire una pro- cedura rapida per il ricongiungimento con familiari.

Art. 53 Accordi amministrativi Gli Stati Dublino possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali per migliorare la cooperazione Dublino. Dal punto di vista dei contenuti, questa disposi- zione corrisponde essenzialmente all’articolo 36 del vigente regolamento Dublino III. I paragrafi 3–5 sono stati ripresi senza modifiche materiali. Soltanto i paragrafi 1 e 2 subiscono modifiche minori. Il paragrafo 1 stabilisce che possono essere conclusi ac- cordi amministrativi anche per i contributi di solidarietà versati a norma della parte IV del regolamento AMMR (lett. c). Il paragrafo 2 consente di mantenere gli accordi conclusi prima dell’applicazione del regolamento AMMR. Ora il paragrafo rimanda sia al regolamento Dublino II sia al regolamento Dublino III.

Art. 54 Rete di unità competenti L’EUAA organizzerà e gestirà una o più reti delle autorità competenti con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione pratica, compresi i trasferimenti, e lo scambio di infor- mazioni tra gli Stati Dublino, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.

Frontex e altri organismi, uffici e agenzie pertinenti dell’UE possono essere rappre- sentati, se necessario, in una o più reti.

Capo VII Conciliazione (art. 55)

Art. 55 Conciliazione La procedura di conciliazione di cui all’articolo 36 del regolamento Dublino III è mo- dificata in questo articolo. La procedura di conciliazione viene avviata se uno o più Stati Dublino incontrano difficoltà nella loro cooperazione Dublino. D’ora in poi gli Stati interessati dovranno dapprima consultarsi al fine di trovare soluzioni adeguate (par. 1). Inoltre, non vi è più alcun obbligo di tenere conto della soluzione proposta dal comi- tato. Qualora non si trovi alcuna soluzione bilaterale, la Commissione europea può avviare nuove consultazioni per trovare una soluzione comune. Può altresì formulare raccomandazioni rivolte agli Stati Dublino interessati (par. 2). Tale procedura lascia impregiudicati i termini previsti dal regolamento in casi individuali. Restano impregiudicati i poteri della Commissione europea di vigilare sull’applica- zione del diritto dell’UE in forza degli articoli 258 e 260 TFUE. Inoltre, gli Stati Du- blino interessati hanno la possibilità di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia dell’Unione europea in conformità dell’articolo 273 TFUE o di adire la Corte di giu- stizia in conformità dell’articolo 259 TFUE. Sebbene sia contenuta nella parte III del regolamento AMMR, per la Svizzera questa disposizione non è rilevante ai fini Dublino. Per gli Stati associati all’acquis di Du- blino, l’AAD prevede una procedura di conciliazione specifica.

2.3.4 Parte IV – Solidarietà (art. 56–71)

(non rilevante ai fini Dublino)

Capo I Meccanismo di solidarietà (art. 56–66)

Art. 56 Riserva annuale di solidarietà Oltre al pacchetto di strumenti permanenti dell’UE a sostegno degli Stati Dublino nel settore della migrazione, la riserva annuale di solidarietà istituita dall’articolo 56 è lo strumento principale delle misure di solidarietà previste dal regolamento AMMR (si veda in merito il commento all’art. 12 regolamento AMMR). La riserva annuale di solidarietà è costituita da tre tipi di misure di solidarietà equiva- lenti. Gli Stati Dublino possono stabilire autonomamente quali prestazioni di solida- rietà desiderano fornire (art. 56 par. 2 lett. a–c regolamento AMMR). – Ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 di persone che hanno richiesto protezione internazionale o che già beneficiano di protezione internazionale

in virtù di un accordo bilaterale tra lo Stato Dublino contributore e lo Stato membro beneficiario (ai fini del rimpatrio) (lett. a). – Contributi finanziari destinati principalmente ad azioni connesse al settore della migrazione, dell’accoglienza, dell’asilo, della reintegrazione pre-par- tenza, della gestione delle frontiere e del sostegno operativo negli Stati terzi o per progetti in Paesi di transito e di provenienza, compresi i programmi di sostegno al rimpatrio volontario e alla reintegrazione (lett. b; si veda in merito anche l’art. 64 regolamento AMMR). – Misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell’acco- glienza, dell’asilo, del rimpatrio e della reintegrazione e gestione delle fron- tiere, con un’attenzione particolare al sostegno operativo, allo sviluppo di ca- pacità, ai servizi, al sostegno al personale, alle strutture e alle attrezzature tecniche (lett. c; si veda in merito anche l’art. 65 regolamento AMMR). Sulla base della Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione (si veda in me- rito il commento dettagliato all’art. 9), vengono individuati gli Stati Dublino che ne- cessitano di sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà (si veda in merito il commento all’art. 58 regolamento AMMR). Possono richiedere un sostegno dalla ri- serva annuale di solidarietà anche gli Stati Dublino individuati nella relazione come non bisognosi di sostegno (si veda in merito il commento all’art. 59 regolamento AMMR). Il paragrafo 2 lettera b disciplina le attività per le quali possono essere utilizzati i con- tributi finanziari per progetti in Paesi terzi (p. es. migliorare la capacità d’asilo e ac- coglienza, promuovere la migrazione legale o sostenere i programmi di rimpatrio vo- lontario).

Art. 57 Atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà Sulla base della proposta della Commissione (art. 12) e conformemente al ciclo di impegni condotto in occasione del forum di alto livello (art. 13), il Consiglio dell’UE adotta, su base annua, prima della fine di ogni anno civile, un atto di esecuzione che istituisce la riserva annuale di solidarietà. L’atto di esecuzione specifica il numero di riferimento delle ricollocazioni e dei contributi finanziari necessari per la riserva an- nuale di solidarietà a livello dell’Unione e gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro (par. 1). Stabilisce inoltre, se necessario, la percentuale indicativa della riserva annuale di so- lidarietà che può essere messa a disposizione degli Stati membri sottoposti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a se- guito di operazioni di ricerca e salvataggio. Può altresì individuare altre forme di so- lidarietà conformemente all’articolo 56 paragrafo 2 lettera c (par. 2). I contributi degli Stati Dublino alla riserva annuale di solidarietà si basano sulla pro- posta della Commissione europea e sulla quota equa obbligatoria («fair share», par. 3) calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all’articolo 66 e all’allegato I del re- golamento AMMR. La chiave di riferimento si basa per il 50 per cento sull’entità della popolazione e per il 50 per cento sul PIL totale di ciascuno Stato Dublino.

Gli Stati Dublino sono liberi di scegliere le misure di solidarietà o di combinarle. Gli Stati Dublino che si impegnano per misure di solidarietà alternative devono indicarne il valore finanziario (par. 4).

Art. 58 Informazioni sull’intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie Uno Stato Dublino che, nella decisione di cui all’articolo 11, sia stato individuato come bisognoso di sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà e abbia inten- zione di avvalersi di quest’ultima, può informare la Commissione europea e il Consi- glio (tipo e livello delle misure di solidarietà, motivazione; par. 1 e 2). La Commis- sione ne informa il Parlamento europeo. Dopo il ricevimento di tale informazione, lo Stato membro interessato ha accesso alla riserva annuale di solidarietà (cfr. art. 60). Entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico (par. 3).

Art. 59 Notifica della necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie Gli Stati Dublino che, nella decisione di cui all’articolo 11, sono stati individuati come non bisognosi di sostegno possono comunque chiedere il sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà, qualora si ritengano soggetti a pressioni migratorie, e ne danno comunicazione alla Commissione europea e al Consiglio. La Commissione europea provvede quindi a informare il Parlamento europeo (par. 1). La notifica deve essere debitamente motivata. Devono essere indicati anche il tipo e il livello delle misure di solidarietà richieste (par. 2). EUAA, Frontex e FRA nonché lo Stato membro interes- sato possono assistere la Commissione europea nel redigere la valutazione della pres- sione migratoria (par. 3). Spetta in primo luogo alla Commissione europea decidere se autorizzare o negare l’accesso alla riserva di solidarietà allo Stato Dublino richiedente (par. 4). Il Consiglio e il Parlamento europeo devono essere informati della decisione della Commissione europea (par. 5). Entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Com- missione, il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico per rendere operative le misure di solidarietà (par. 6). Il Consiglio dell’UE può tuttavia revocare la decisione positiva della Commissione europea mediante un atto di esecuzione adottato entro due settimane e negare allo Stato Dublino richiedente l’accesso alla riserva di solidarietà (p. es. per capacità in- sufficienti; par. 6). In questi casi si applica l’articolo 13 paragrafo 4 del regolamento AMMR e il forum di solidarietà dell’UE di alto livello è convocato entro una setti- mana dalla decisione della Commissione. Nel caso in cui la Commissione respinga la richiesta di uno Stato membro di essere considerato soggetto a pressioni migratorie, questo può presentare alla Commissione europea e al Consiglio una nuova notifica (par. 7).

Art. 60 Operatività e coordinamento dei contributi di solidarietà L’attuazione pratica della riserva di solidarietà per l’anno in questione è affidata al forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà. In seno a questo forum il coordina- tore UE della solidarietà coordina le esigenze e i contributi di solidarietà e definisce un calendario per l’attuazione (par. 1 e 2). In tale contesto, gli Stati possono indicare la pianificazione per l’attuazione dei loro contributi di solidarietà e i possibili profili dei candidati alla ricollocazione (par. 4). Fatta eccezione per l’attuazione dei contributi finanziari, nel rendere operative le mi- sure di solidarietà individuate, gli Stati Dublino eseguono gli impegni a versare i con- tributi di solidarietà, sempreché non sia stata concessa loro una riduzione dei contri- buti (art. 61 e 62) o che siano essi stessi Stati Dublino beneficiari (par. 3). Inoltre, gli impegni assunti dagli Stati Dublino contributori non devono essere onorati qualora la Commissione europea rilevi carenze sistemiche nello Stato Dublino beneficiario.

Art. 61 e 62 Riduzione dei contributi di solidarietà in casi di pressione migratoria Riduzione dei contributi di solidarietà in situazioni migratorie significative Gli Stati Dublino individuati in una decisione di cui all’articolo 11 come soggetti a pressioni migratorie o che ritengono di essere soggetti a pressioni migratorie, possono chiedere alla Commissione europea di essere esentati, parzialmente o totalmente, dall’obbligo di partecipare alle misure di solidarietà. Il Consiglio ne viene informato ed entro quattro settimane riceve dalla Commissione europea una valutazione della situazione. Infine il Consiglio decide se il contributo di solidarietà dello Stato richie- dente debba essere ridotto o meno.

Art. 63 Compensazioni di competenza Questa disposizione prevede cosiddette «compensazioni Dublino» («responsibility offsets»): qualora gli impegni in materia di ricollocazione degli Stati Dublino abbiano raggiunto il 50 per cento del valore indicato nella proposta della Commissione euro- pea, uno Stato Dublino beneficiario può chiedere agli altri Stati Dublino, anziché ri- collocazioni, compensazioni di casi Dublino conformemente a una procedura presta- bilita. In altre parole, lo Stato Dublino contributore assume la competenza per l’esame delle domande d’asilo per le quali lo Stato Dublino beneficiario è stato dichiarato competente (par. 1 e 2). Se le cifre in termini di ricollocazioni sono inferiori al numero totale definito nella proposta della Commissione europea o inferiori al 60 per cento dei contributi di soli- darietà concordati nel quadro del forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà, gli Stati contributori Dublino devono compensare i «contributi» mancanti assumendosi casi Dublino fino alle quote stabilite dalla chiave di ripartizione. Gli Stati Dublino, tuttavia, non sono tenuti ad assumersi le competenze al di sopra della rispettiva quota obbligatoria (par. 3 e 7 nonché art. 66 regolamento AMMR). Gli Stati Dublino che attraverso ricollocazioni hanno contribuito alla riserva di solidarietà annuale per l’am- montare della loro «quota equa» sono quindi esclusi dagli obblighi della «compensa- zione Dublino».

Il paragrafo 8 di questa disposizione stabilisce i casi o le categorie di persone a cui non si applica la «compensazione Dublino» (p. es. i minori non accompagnati; lett. a). Infine, secondo il paragrafo 9 lo Stato Dublino contributore può accogliere anche cit- tadini di Paesi terzi o apolidi la cui domanda è stata definitivamente respinta nello Stato Dublino beneficiario. In questi casi trovano applicazione gli articoli 55 e 56 del regolamento sulla procedura d’asilo.

Art. 64 e 65 Contributi finanziari Misure di solidarietà alternative I contributi finanziari consistono in trasferimenti di importi dagli Stati membri contri- butori al bilancio dell’UE e costituiscono entrate esterne a destinazione vincolata. Sono utilizzati ai fini dell’attuazione delle azioni della riserva annuale di solidarietà. Ai sensi dell’articolo 64 paragrafo 2, gli Stati membri beneficiari individuano le azioni che possono essere finanziate dai contributi finanziari e le sottopongono al fo- rum dell’UE di alto livello sulla solidarietà. Il coordinatore UE della solidarietà tiene un inventario delle azioni. La Commissione europea adotta un atto di esecuzione concernente le regole relative al funzionamento dei contributi finanziari (art. 64 par. 3). Inoltre, su richiesta di uno Stato Dublino beneficiario si possono concordare misure di solidarietà alternative. Queste misure si basano sulle esigenze specifiche dello Stato Dublino beneficiario e sono considerate solidarietà finanziaria. Il loro valore concreto è stabilito congiuntamente dagli Stati Dublino contributori e beneficiari interessati (art. 65).

Art. 66 Chiave di riferimento La quota dei contributi di solidarietà è calcolata secondo una formula predefinita. L’entità della popolazione e il PIL sono ponderati ciascuno al 50 per cento.

Capo II Requisiti procedurali (art. 67–70)

Art. 67 Procedura preliminare alla ricollocazione Questa disposizione disciplina la procedura di ricollocazione di stranieri verso un altro Stato Dublino nell’ambito di misure di solidarietà ai fini dell’esame della domanda d’asilo, della permanenza o dell’allontanamento da uno Stato Dublino (cosiddetto Stato membro beneficiario) (par. 1; si veda in merito anche l’art. 56). Prima della ricollocazione verso l’altro Stato Dublino, lo Stato membro beneficiario deve assicurarsi che la persona in questione non comporti un rischio per la sicurezza interna, nel qual caso la persona va di principio esclusa dalla procedura di ricolloca- zione (par. 2). Lo Stato Dublino beneficiario (o, su richiesta di quest’ultimo, l’EUAA) identifica le persone che potrebbero essere ricollocate verso l’altro Stato Dublino. La persona

stessa non può richiedere di essere assegnata a uno specifico Stato Dublino di ricollo- cazione. Lo Stato Dublino può tenere conto dell’esistenza di legami significativi tra la persona interessata e lo Stato Dublino di ricollocazione (basati per esempio su mo- tivi familiari o culturali). Lo Stato Dublino beneficiario dà alle persone da ricollocare l’opportunità di fornire informazioni circa l’esistenza di legami significativi con Stati Dublino specifici e di presentare informazioni e documenti pertinenti per determinare tali legami. Ciò non implica tuttavia il diritto di scegliere uno specifico Stato Dublino di ricollocazione (par. 3). Gli Stati Dublino devono inoltre garantire che le famiglie non vengano separate e che i familiari siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato Dublino (par. 6). Lo Stato Dublino beneficiario informa la persona interessata prima della ricolloca- zione verso l’altro Stato Dublino (par. 5). Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione (par. 4). Lo Stato Dublino beneficiario trasmette ogni informazione e documento pertinente allo Stato di ricollocazione, a mezzo di un modulo standardizzato. Lo Stato di ricol- locazione verifica che non vi siano motivi fondati per ritenere che la persona interes- sata costituisca una minaccia per la sicurezza interna. Esso può verificare tali infor- mazioni anche nell’ambito di un colloquio personale. L’interessato viene debitamente informato dello scopo del colloquio (par. 8). Se non sussistono motivi fondati per ri- tenere che la persona interessata costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato di ricollocazione conferma entro una settimana l’intenzione di ricollocarla. Se invece constata che la persona in questione costituisce una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato di ricollocazione deve informare lo Stato Dublino beneficiario entro una settimana (al massimo due settimane). In tali casi, la ricollocazione in genere non avviene. La mancata reazione entro i termini da parte dello Stato di ricollocazione comporta l’obbligo di ricollocare l’interessato (par. 9). Lo Stato Dublino beneficiario deve notificare per iscritto alla persona interessata la decisione di trasferimento (decisione di non entrata nel merito della domanda d’asilo)

al più tardi due giorni prima del trasferimento. Se la persona interessata ha diritto alla protezione internazionale, la decisione di trasferimento è notificata una settimana prima del trasferimento (par. 10). Il trasferimento avviene, in linea di principio, entro quattro settimane (par. 11). Le corrispondenti disposizioni della procedura Dublino si applicano anche alla proce- dura di ricollocazione (nel concreto: art. 42 par. 3–5 [notifica della decisione di tra- sferimento, in particolare la possibilità di impugnazione], art. 43 [mezzi di ricorso], art. 44 [carcerazione Dublino], art. 46 par. 1 e 3 [termini di trasferimento], art. 47 par. 2 e 3 [costi del trasferimento] nonché art. 48 [scambio di informazioni prima del trasferimento] e art. 50 [scambio di dati sanitari]).

Art. 68 Procedura successiva alla ricollocazione Questa disposizione disciplina la procedura da seguire dopo che lo Stato di ricolloca- zione ha ripreso in carico la persona interessata dallo Stato Dublino beneficiario. Lo Stato di ricollocazione informa lo Stato Dublino beneficiario, l’EUAA e il coordina-

tore UE della solidarietà dell’avvenuto trasferimento (par. 1). Lo Stato di ricolloca- zione applica la procedura Dublino. Qualora non sia possibile determinare uno Stato Dublino competente ai sensi dei pertinenti criteri, lo Stato di ricollocazione è compe- tente per l’applicazione della procedura d’asilo e indica la propria competenza nell’Eurodac (par. 2). Ciò vale anche nel caso in cui, in base ai criteri Dublino, lo Stato beneficiario sarebbe competente per la domanda d’asilo e anche per eventuali do- mande d’asilo che la persona interessata potrebbe presentare successivamente (par. 3). Se è stato ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, non è necessaria nessuna procedura Dublino e lo Stato membro di ricollocazione gli concede automa- ticamente lo status di protezione internazionale (par. 4).

Art. 69 Procedura per le compensazioni di competenza di cui all’articolo 63, paragrafi 1 e 2 Nell’ambito delle cosiddette «compensazioni Dublino», lo Stato Dublino beneficiario chiede a un altro Stato Dublino di assumere la competenza per l’esame di un determi- nato numero di domande d’asilo per le quali sarebbe inizialmente responsabile. Lo Stato contributore risponde alla richiesta entro 30 giorni e può decidere di accettare la competenza per l’esame di un numero inferiore di domande (par. 1 e 2). Se accetta la richiesta, indica la propria competenza nell’Eurodac (par. 3, cfr. anche l’art. 16 par. 3 regolamento Eurodac).

Art. 70 Altri obblighi Gli Stati Dublino tengono regolarmente informata la Commissione europea e il coor- dinatore UE della solidarietà in merito alle misure di solidarietà attuate.

Capo III Sostegno finanziario fornito dall’Unione (art. 71)

Art. 71 Modifica del regolamento Per ogni persona ricollocata, gli Stati UE-Dublino ricevono un sostegno finanziario pari a 10 000 euro, conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147.

2.3.5 Parte V – Disposizioni generali (art. 72–80)

(rilevante ai fini Dublino)

Art. 72 Sicurezza e protezione dei dati L’articolo disciplina la protezione dei dati. I paragrafi 2 e 3 corrispondono in larga misura alle vigenti disposizioni dell’articolo 38 paragrafi 1 e 2 del regolamento Du- blino III.

Il paragrafo 1 rimanda alle disposizioni europee in materia di protezione dei dati con- tenute nei regolamenti (UE) 2016/67939 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e 2018/172540 nonché alla direttiva (UE) 2016/68041. Il regolamento generale sulla protezione dei dati è l’atto fondamentale sulla protezione dei dati a livello di UE e disciplina la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali trattati nell’ambito del mercato interno, ma si applica anche al settore pubblico. La direttiva (UE) 2016/680 disciplina la tutela delle persone fisiche con riguardo al trat- tamento dei dati personali nell’ambito del diritto penale. Il regolamento (UE) 2018/1725 disciplina la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli organi dell’UE. Il trattamento dei dati nella procedura Dublino deve avvenire conformemente a tali regolamenti UE e alla suddetta direttiva UE. Tuttavia, solo la direttiva 2016/680 è vincolante per la Svizzera, giacché solo essa è parte dell’acquis di Schengen.

Art. 73 Riservatezza Questa disposizione corrisponde all’articolo 39 del vigente regolamento Dublino III e non subisce alcuna modifica salvo il rimando adattato al nuovo articolo 52 del rego- lamento AMMR.

Art. 74 Sanzioni Gli Stati Dublino prevedono nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione del regolamento AMMR. Ciò potrebbe verificarsi anche per le violazioni della protezione dei dati in relazione alla procedura Dublino, come previsto finora dall’articolo 40 del vigente regolamento Dublino III.

Art. 75 Calcolo dei termini Questa disposizione contiene le regole sulla decorrenza dei termini e corrisponde nella sostanza all’articolo 42 del vigente regolamento Dublino III.

39 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso- nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola- mento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 40 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circola- zione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; GU L 295, 21.11.2018, pag. 39. 41 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, rela- tiva alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui- mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

Art. 76 Ambito di applicazione territoriale La disposizione secondo cui, per quanto riguarda la Francia, il regolamento AMMR si applica unicamente al suo territorio europeo corrisponde a livello di contenuto all’articolo 43 del vigente regolamento Dublino III e non subisce alcuna modifica.

Art. 77 Procedura di comitato Il comitato assiste la Commissione europea nell’adozione di atti di esecuzione nel quadro della cosiddetta «procedura di esame». Il contenuto corrisponde all’articolo 44 del vigente regolamento Dublino III e non subisce alcuna modifica.

Art. 78 Esercizio della delega Questa disposizione disciplina l’adozione di atti delegati da parte della Commissione europea. Essa corrisponde nella sostanza all’articolo 45 del vigente regolamento Du- blino III e subisce solo lievi modifiche. Il paragrafo 1 corrisponde al paragrafo 1 dell’articolo 45 del vigente regolamento Du- blino III. I paragrafi 2 e 3 si limitano ad aggiornare i riferimenti ad altri articoli. Il nuovo paragrafo 4 stabilisce che prima di adottare un atto delegato la Commissione europea consulta esperti designati. I paragrafi 5 e 6 corrispondono ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 45 del regolamento Dublino III e non subiscono modifiche a livello di contenuto.

Art. 79 Monitoraggio e valutazione Questa disposizione disciplina il monitoraggio e la valutazione del regolamento AMMR da parte della Commissione europea e corrisponde nella sostanza all’arti- colo 46 del vigente regolamento Dublino III. Vi si stabilisce che la Commissione eu- ropea riesamina ogni anno le misure di solidarietà di cui ai capi I a III della parte IV e presenta una relazione sull’attuazione delle misure stabilite. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione europea riesamina inoltre pe- riodicamente (almeno ogni tre anni) le cifre di cui all’articolo 12 paragrafo 2 lettere a e b. Nell’ambito di tale verifica valuta altresì se sia opportuno modificare la defini- zione di «familiari». Infine, al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento AMMR e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione di quest’ultimo.

Art. 80 Statistiche Gli Stati Dublino trasmettono a Eurostat dati statistici sull’applicazione del regola- mento AMMR. Questa disposizione corrisponde nella sostanza all’articolo 47 del vi- gente regolamento Dublino III e non subisce modifiche materiali.

2.3.6 Parte VI – Modifiche di altri atti giuridici

dell’Unione (art. 81–82) (non rilevante ai fini Dublino)

Art. 81 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1147 Il regolamento AMMR adegua gli articoli 2, 15, 20, 35 paragrafo 2 e gli allegati II e VI del regolamento (UE) 2021/1147. Tuttavia, il regolamento UE non fa parte dell’ac- quis di Schengen o Dublino e pertanto non è applicabile alla Svizzera.

Art. 82 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060 Il regolamento AMMR adegua gli articoli 36 e 63 paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/106042. Le modifiche sono necessarie perché le misure di solidarietà previste dal regolamento AMMR sono finanziate tramite lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI). L’articolo 36 ha un nuovo paragrafo 3 bis, il quale stabilisce che non è concesso alcun contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica a sostegno delle azioni di solidarietà. L’articolo 63 paragrafo 6 è completato con un nuovo comma secondo il quale il primo comma di tale paragrafo non si applica al sostegno fornito alle azioni di solidarietà. All’articolo 63 paragrafo 7 è aggiunto un quarto comma: se un programma è modifi- cato per introdurre un sostegno finanziario alle azioni di solidarietà, l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica può decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo.

2.3.7 Parte VII – Disposizioni transitorie e finali

(art. 83–85)

Art. 83 Abrogazione del regolamento (UE) 604/2013 Il regolamento Dublino III è abrogato non appena il regolamento AMMR trova appli- cazione alla procedura Dublino ai sensi dell’articolo 85 (24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento AMMR). I riferimenti al regolamento Dublino III abrogato si appli- cano anche al nuovo regolamento AMMR. Il regolamento di esecuzione 1560/2003 del regolamento Dublino II rimane in vigore fino a quando non venga modificato da atti di esecuzione dell’Unione europea.

42 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giu- gno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regio- nale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole fi- nanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Si- curezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, modificato da ultimo dal regola- mento (UE) 2023/435, GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1.

Art. 84 Disposizioni transitorie La disposizione relativa alle disposizioni transitorie corrisponde sostanzialmente alla vigente disposizione di cui all’articolo 41 del regolamento Dublino III. Se una do- manda d’asilo è stata registrata dopo l’applicazione del regolamento AMMR, le fatti- specie che riguardano la competenza di uno Stato Dublino per la procedura Dublino sono prese in considerazione anche se risalgono al periodo precedente l’applicazione del regolamento AMMR. Se una domanda d’asilo è stata registrata prima dell’appli- cazione del regolamento AMMR, la determinazione dello Stato Dublino competente avviene secondo il regolamento Dublino III. Entro sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento AMMR, ogni Stato Dublino elabora sulla base del piano di attuazione comune della Commissione europea un pro- prio piano di attuazione nazionale che stabilisce le misure del regolamento AMMR e il relativo calendario di attuazione. Tale piano viene completato entro la data di appli- cazione del regolamento AMMR (par. 3). Nell’ambito delle prime due relazioni di cui all’articolo 9, la Commissione europea presenta una relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di attua- zione comune e dei piani di attuazione nazionali. In attesa di tali relazioni, la Com- missione europea informa ogni sei mesi il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali.

Art. 85 Entrata in vigore e applicazione Il regolamento AMMR entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica- zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all’entrata in vigore. La data di applicazione è il 1° luglio 2026; fino ad allora rimane applicabile il regolamento Dublino III. Alcuni articoli si applicano già a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’AMMR. Si tratta, da un canto, dei seguenti articoli relativi alle misure di solidarietà: – articolo 7 (approccio strategico alla gestione dell’asilo e della migrazione a livello nazionale); – articolo 8 (strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione a lungo termine); – articolo 9 (relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione); – articolo 10 (informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migra- toria significativa); – articolo 11 (decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa); – articolo 12 (proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà); – articolo 13 (forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà);

– articolo 14 (forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà); – articolo 15 (coordinatore UE della solidarietà); – articolo 56 (riserva annuale di solidarietà); – articolo 57 (atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà). Riguarda inoltre il formulario che l’EUAA redige per l’identificazione dei familiari (art. 22 par. 1 quarto comma), il potere della Commissione europea di adottare atti di esecuzione (art. 23 par. 7, 25 par. 6 e 7, 34 par. 3 e 4, 39 par. 3 secondo comma, 40 par. 4, 40 par. 8 secondo comma, 41 par. 5, 46 par. 1 quinto comma, 46 par. 4, 48 par. 4, 50 par. 1 secondo comma, 50 par. 5, 52 par. 4, 64 par. 3, 67 par. 14) e atti de- legati (art. 78) così come le disposizioni transitorie (art. 84).

2.4 Commento ai singoli articoli del regolamento di crisi

2.4.1 Capo I – Disposizioni generali (art. 1)

Art. 1 Oggetto Questa disposizione stabilisce a quali regolamenti UE è possibile derogare tempora- neamente in situazioni di crisi o di forza maggiore e definisce cosa s’intende per si- tuazioni di crisi. Definisce inoltre cosa s’intende per situazione in cui cittadini di Stati terzi e apolidi vengono strumentalizzati, per esempio quando uno Stato terzo o un attore non statale ostile favorisce o facilita i viaggi di cittadini di Stati terzi o apolidi verso le frontiere esterne Schengen con l’obiettivo di destabilizzare uno Stato mem- bro. Le misure temporanee adottate in caso di crisi devono essere necessarie e proporzio- nali.

2.4.2 Capo II – Governance (art. 2–7)

Art. 2 Richiesta motivata di uno Stato membro Se uno Stato membro ritiene di trovarsi in una situazione di crisi o di forza maggiore, può presentare alla Commissione europea una richiesta volta a beneficiare di misure di solidarietà e di disposizioni pertinenti, per esempio deroghe dalla procedura Du- blino.

Art. 3 Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l’esistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore La Commissione europea esamina la domanda e adotta una decisione di esecuzione. La valutazione avviene secondo i criteri di cui al paragrafo 4. Nel quadro della sud- detta decisione di esecuzione, la Commissione europea deve indicare i motivi per cui

le misure di sostegno previste dal pacchetto di strumenti (art. 6 par. 3 regolamento AMMR) non sono sufficienti per far fronte alla situazione. Inoltre, la Commissione europea può raccomandare di prevedere una procedura acce- lerata per il riconoscimento della protezione internazionale a determinate categorie di richiedenti (art. 14).

Art. 4 Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza deroghe e stabilisce misure di solidarietà Parallelamente all’adozione della decisione di esecuzione (art. 3), la Commissione eu- ropea presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Il Consiglio dell’UE valuta la proposta e adotta una decisione di esecuzione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare le deroghe di cui agli articoli 10–13; se opportuno, istituisce inoltre il piano per la risposta di solidarietà, comprese le misure di solidarietà di cui lo Stato membro interessato può beneficiare per affrontare la situazione. Nella decisione di esecuzione il Consiglio dell’UE stabilisce inoltre il periodo durante il quale possono essere applicate le deroghe di cui agli articoli 10–13.

Art. 5 Durata Il periodo per l’applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà è di tre mesi. Tale periodo può essere prorogato una sola volta per un periodo di tre mesi previa conferma da parte della Commissione europea che la situazione di crisi o di forza maggiore persiste (par. 1). Al termine di questo periodo, su richiesta dello Stato mem- bro interessato, la Commissione europea può presentare una proposta di nuova deci- sione di esecuzione del Consiglio per prorogare le misure di un ulteriore periodo di tre mesi. Anche quest’ultima decisione di esecuzione può essere ulteriormente proro- gata di tre mesi. La durata totale dell’applicazione delle misure è al massimo di 12 mesi.

Art. 6 Monitoraggio La Commissione europea e il Consiglio dell’UE monitorano costantemente l’even- tuale persistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore, tenendo conto inoltre, in particolare, del rispetto dei diritti fondamentali. Qualora ritenga che le circostanze siano cambiate, la Commissione europea propone al Consiglio dell’UE di abrogare la decisione di esecuzione. Se la situazione di crisi o di forza maggiore persiste, può anche proporre al Consiglio dell’UE di modificare o prorogare le misure. La Com- missione europea presenta una relazione sull’efficacia delle misure ogni tre mesi dopo l’entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio.

Art. 7 Coordinatore UE della solidarietà Il coordinatore UE della solidarietà è nominato dalla Commissione europea (art. 15 e 60 regolamento AMMR). Fra le altre cose, coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri e gli organismi e le agenzie coinvolti nell’attuazione del meccanismo di solidarietà. Svolge anche i compiti di cui all’articolo 7 del regolamento di crisi.

Sostiene inoltre le attività di ricollocazione e promuove una cultura della cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell’asilo e della migrazione, anche attraverso la con- divisione di migliori pratiche.

2.4.3 Capo III – Misure di solidarietà applicabili in una

situazione di crisi (art. 8–9)

Art. 8 Misure di solidarietà e di sostegno in una situazione di crisi Gli Stati membri dell’UE che stanno affrontando una situazione di crisi possono chie- dere, come misure di solidarietà e di sostegno, la ricollocazione di persone dal loro territorio (art. 67 e 68 regolamento AMMR), il finanziamento di progetti (art. 64 re- golamento AMMR) e misure di solidarietà alternative (art. 56 par. 2 lett. c in combi- nato disposto con l’art. 65 par. 2 e 3 regolamento AMMR).

Art. 9 Compensazioni di competenza In presenza di impegni di ricollocazione da parte di altri Stati membri dell’UE, gli Stati membri contributori assumono la competenza per le domande di protezione in- ternazionale per le quali lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi è stato dichiarato competente. Se viene attivata la direttiva 2001/55/CE43 (cosiddetta direttiva sull’afflusso massic- cio) e al momento dell’attivazione gli Stati membri dell’UE convengono di non ap- plicare l’articolo 11 di tale direttiva, le compensazioni obbligatorie non si applicano. Se le misure di solidarietà sono insufficienti, il forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà è convocato con urgenza. Lo Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumersi la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale per le quali è stato determinato come competente in luogo delle ricol- locazioni. Lo Stato membro contributore può far adeguare di conseguenza la propria quota equa di futuri contributi di solidarietà nell’ambito dei successivi cicli annuali. Se anche un altro Stato membro dell’UE si trova in una situazione di crisi, può chie- dere misure di solidarietà o una riduzione totale o parziale dei propri contributi di solidarietà.

43 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la con- cessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla pro- mozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subi- scono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi; GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

2.4.4 Capo IV – Deroghe (art. 10–13)

Art. 10 Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi o di forza maggiore Questa disposizione contiene deroghe al regolamento sulla procedura d’asilo in caso di crisi. Nelle situazioni di crisi, il termine per la registrazione delle domande d’asilo è prolungato da sette giorni a quattro settimane (par. 1). Viene data la precedenza alla registrazione delle domande dei minori e dei loro familiari (par. 2). Poiché per la Sviz- zera il regolamento sulla procedura d’asilo non è rilevante ai fini Dublino e non è quindi vincolante, il presente articolo non si applica alla Svizzera.

Art. 11 Misure applicabili alla procedura d’asilo alla frontiera in una situazione di crisi o di forza maggiore Questa disposizione contiene deroghe al regolamento sulla procedura d’asilo per la procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen. In una situazione di crisi o di forza maggiore, gli Stati UE possono prorogare la durata massima dell’esame delle do- mande d’asilo alla frontiera esterna Schengen per un periodo supplementare massimo di sei settimane (par. 1). In una situazione di crisi, gli Stati membri dell’UE non pos- sono essere obbligati a svolgere procedure d’asilo alla frontiera se le misure di soste- gno non sono sufficienti per far fronte alla crisi (par. 2). In deroga al regolamento sulla procedura d’asilo, in una situazione di crisi gli Stati membri dell’UE possono accele- rare la procedura d’asilo e, nell’ambito di una procedura di frontiera, prendere la de- cisione d’asilo se il richiedente ha o aveva la cittadinanza di uno Stato terzo (o, se apolide, aveva una precedente dimora in uno Stato terzo) il cui tasso di protezione, sulla base dei dati Eurostat disponibili, è pari o inferiore al 5 per cento su tutto il ter- ritorio dell’UE in media annua (l’art. 42 par. 1 lett. j del regolamento sulla procedura d’asilo prevede un tasso di protezione del 20%) (par. 2). Analogamente, il campo di applicazione della procedura di frontiera può essere esteso ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi la cui percentuale di riconoscimento di primo grado nell’UE è pari o infe- riore al 50 per cento (par. 3 e 4). Lo Stato membro interessato dà la precedenza all’esame delle domande d’asilo presentate, per esempio, da minori e dai loro familiari (par. 5). Gli Stati UE possono inoltre decidere di pronunciarsi su tutte le domande d’asilo registrate alla frontiera esterna Schengen (par. 6). Si possono tuttavia preve- dere eccezioni (par. 7–9). Il principio di non respingimento e il diritto a un ricorso effettivo devono essere rispettati (par. 10). Se si protrae oltre la durata massima di una procedura d’asilo in situazione di crisi o di forza maggiore, la procedura per la deter- minazione dello Stato Dublino competente viene completata nel territorio dello Stato membro che la ha avviata (par. 11). Poiché per la Svizzera il regolamento sulla pro- cedura d’asilo non è rilevante ai fini Dublino e non è quindi vincolante, il presente

articolo non si applica alla Svizzera.

Art. 12 Proroga dei termini stabiliti per le richieste di presa in carico, le notifiche di ripresa in carico e i trasferimenti in una situazione di crisi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore In una situazione di crisi o di forza maggiore, i termini per la procedura Dublino pre- visti dagli articoli 39–41 e 46 del regolamento AMMR possono essere prorogati (par. 1). Il termine per la presentazione della domanda di presa in carico è quindi di quattro mesi anziché due (o un mese; par. 2 lett. a). Il termine per rispondere alla ri- chiesta di presa in carico è prolungato da uno a due mesi (lett. b). La notifica di ripresa in carico deve avvenire non entro due settimane, bensì entro un mese (lett. c). Il ter- mine per il trasferimento è prolungato da sei mesi a un anno (lett. d). Se lo Stato Dublino non rispetta i termini stabiliti al paragrafo 2 lettera a, b o d, la competenza gli viene trasferita (par. 3). Inoltre, in una situazione di crisi vengono so- spesi i trasferimenti Dublino verso lo Stato in crisi. In deroga all’articolo 46 del rego- lamento AMMR, qualora il trasferimento non abbia luogo entro un anno dall’accetta- zione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato Dublino, lo Stato Dublino competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico la persona interessata e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente (par. 4). Poiché per la Svizzera il regolamento AMMR è rilevante ai fini Dublino ed è quindi vincolante, la Svizzera è tenuta ad applicare questa disposizione.

Art. 13 Deroghe all’obbligo di riprendere in carico un richiedente in una situazione di arrivi in massa straordinari Uno Stato Dublino che, nel quadro di una situazione di crisi, deve far fronte a un afflusso massiccio di richiedenti l’asilo, può essere esonerato dall’obbligo di ripren- dere in carico la persona interessata, a condizione che la domanda d’asilo sia stata registrata durante la situazione di crisi e al massimo fino a quattro mesi prima dell’adozione della decisione di esecuzione di cui all’articolo 4 paragrafo 3 (par. 1). In questi casi la competenza passa allo Stato Dublino in cui è stata registrata la se- conda domanda, a meno che un altro Stato Dublino sia stato designato come compe- tente (par. 2 e 3). Poiché per la Svizzera il regolamento AMMR è rilevante ai fini Dublino ed è quindi vincolante, la Svizzera è tenuta ad applicare questa disposizione.

2.4.5 Capo V – Procedura accelerata (art. 14)

Art. 14 Procedura accelerata Qualora circostanze oggettive suggeriscano che le domande di protezione internazio- nale fatte da gruppi di richiedenti provenienti da uno specifico Paese di origine o da una precedente dimora abituale, o da una parte di tale Paese, potrebbero essere fon- date, la Commissione europea, previa consultazione del forum dell’UE di alto livello

sulla solidarietà, può adottare una raccomandazione per l’applicazione di una proce- dura accelerata, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Se l’autorità nazionale com- petente per l’asilo rinuncia al colloquio personale e dà priorità all’esame della do- manda, essa provvede affinché l’esame del merito della domanda si concluda entro quattro settimane dalla presentazione della stessa.

2.4.6 Capo VI – Disposizioni finali (art. 15–19)

Art. 15 Disposizioni e garanzie specifiche Qualora uno Stato UE applichi questo regolamento UE, i richiedenti l’asilo interessati devono essere debitamente informati (p. es. su dove va presentata la domanda d’asilo).

Art. 16 Preparazione alle crisi Le strategie nazionali stabilite a norma dell’articolo 7 del regolamento AMMR de- vono comprendere anche misure preventive atte a ridurre il rischio di situazioni di crisi e una pianificazione di emergenza nonché misure per affrontare e risolvere le situazioni di crisi e di forza maggiore.

Art. 17 Cooperazione e valutazione In una situazione di crisi, gli Stati UE interessati, la Commissione europea e le agenzie UE competenti si scambiano regolarmente informazioni e collaborano strettamente. Gli Stati membri dell’UE che si trovano ad affrontare una situazione di crisi possono, tra l’altro, chiedere l’assistenza di esperti dell’EUAA. Anche l’ACNUR è coinvolto dagli Stati UE interessati.

Art. 18 Sostegno finanziario Gli Stati UE che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà possono beneficiare del sostegno finanziario dell’UE (par. 1). A uno Stato UE che si trova ad affrontare una situazione di crisi può essere accordato un sostegno finanziario di emer- genza (par. 2).

Art. 19 Modifica del regolamento (UE) 2021/1147 L’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1147 è modificato dal presente regolamento. La nuova lettera b bis indica anche la situazione di crisi.

Art. 20 Entrata in vigore Questo regolamento UE entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica- zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a tutti gli Stati UE e Dublino dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla sua entrata in vigore.

2.5 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione

2.5.1 La nuova normativa proposta

Il punto 2 del presente avamprogetto riguarda il recepimento di due sviluppi dell’ac- quis di Dublino. Per garantire l’attuazione di questi sviluppi di Dublino in Svizzera, è necessario apportare modifiche a leggi federali e, successivamente, anche a livello di ordinanze. La maggior parte delle disposizioni del regolamento AMMR rilevanti ai fini Dublino non richiede modifiche legislative, in quanto direttamente applicabile e conforme al diritto vigente. Alcune disposizioni del regolamento AMMR devono tut- tavia essere concretizzate nel diritto nazionale. Altre, invece, producono effetto sola- mente a livello esecutivo. Il regolamento di crisi non richiede alcuna trasposizione nel diritto. Le disposizioni sono direttamente applicabili. La necessità concreta di adeguamenti nelle singole leggi è riassunta qui di seguito (cfr. punto 2.6 per il commento ai singoli articoli). Nella legge federale del 16 dicembre 200544 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (punto 2.6.1), le modifiche più importanti riguardano la limitazione dei motivi di ricorso e l’adeguamento dei termini nella procedura di ricorso (art. 64a AP-LStrI), la riduzione dei termini per la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76a AP-LStrI), lo scambio di dati medici prima di un trasferimento Dublino (art. 111abis AP-LStrI) nonché l’adeguamento di una disposizione in materia di protezione dei dati (art. 111a AP-LStrI). La legge del 26 giugno 199845 sull’asilo (LAsi) (punto 2.6.2) elenca gli altri obblighi nella procedura Dublino (art. 8b AP-LAsi) e introduce il risultato del nuovo controllo di sicurezza sulle persone che hanno presentato una domanda d’asilo (art. 20 AP- LAsi). Inoltre sono state integrate le disposizioni concernenti la procedura Dublino e la procedura di ricorso per i casi Dublino (art. 26b, 37, 106, 107a e 109 cpv. 3bis AP- LAsi). Infine sono state introdotte nuove disposizioni che consentono alla Svizzera di sostenere gli Stati Schengen/Dublino mediante diverse misure di solidarietà in caso di aumento della pressione migratoria. Di conseguenza occorre creare la base legale per un nuovo credito quadro «Solidarietà Schengen/Dublino» (art. 113a e 114 AP-LAsi). Inoltre, nella LAsi e nella LStrI viene introdotta la base legale per la registrazione audio delle audizioni Dublino (cfr. art. 26 cpv. 3bis e 3ter AP-LAsi, art. 64a cpv. 1bis

AP-LStrI). Si propone inoltre di modificare una disposizione relativa alla protezione dei dati (art. 102b AP-LAsi; si veda in merito l’art. 111a AP-LStrI). Per motivi di trasparenza, nella LStrI e nella LAsi deve essere precisata la disposizione relativa allo scambio di dati con le autorità competenti dei rispettivi Stati Dublino. La nuova norma stabilisce in particolare che lo scambio di dati medici può avvenire esclusivamente tra operatori sanitari o specialisti vincolati dal segreto professionale o d’ufficio e solamente previo consenso della persona interessata o del suo rappresen- tante (cfr. art. 102b AP-LAsi e art. 111abis AP-LStrI).

44 RS 142.20 45 RS 142.31

Inoltre, ora sono integrati nella LAsi i termini «Stato Schengen» e «Stato Dublino» e gli allegati in cui figurano gli accordi di associazione Dublino, sono integrati con il protocollo Eurodac sia nella LStrI che nella LAsi (allegato 1 n. 2 LStrI e allegato 1 LAsi). Inoltre, ove necessario, vengono aggiornati i rimandi al nuovo regolamento AMMR.

2.5.2 Attuazione: compatibilità della partecipazione

volontaria al meccanismo di solidarietà con l’articolo 121a Cost. In quanto Stato associato all’acquis di Dublino, per la Svizzera il meccanismo di so- lidarietà non è vincolante. La Svizzera ha tuttavia la possibilità di partecipare volon- tariamente ad hoc a misure di solidarietà e di creare a tal fine una base legale (si veda in merito il punto 2.6.2). L’articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199946 (Cost.) prescrive al legislatore di gestire l’immigrazione limitando a tetti massimi annuali e contingenti annuali il numero di permessi di dimora per stranieri. Ciò vale per tutti i soggiorni di lunga durata, a pre- scindere dal motivo dell’ammissione. Ai sensi dell’articolo 121a Cost., le istruzioni impartite al legislatore per la gestione dell’immigrazione non riguardano la legislazione relativa a tutti gli stranieri, ma uni- camente quella relativa agli stranieri che migrano in Svizzera. Nella fattispecie, le misure di solidarietà riguardano in particolare una categoria di stranieri che non rientra nell’ambito di applicazione personale della disposizione co- stituzionale. In effetti, finché la loro domanda d’asilo è pendente, i richiedenti l’asilo non soggiornano in Svizzera in modo duraturo, poiché sono autorizzati a rimanere in Svizzera solamente per il tempo necessario all’esame della loro domanda. È stato quindi ammesso che questa categoria di persone non migra in Svizzera ai sensi dell’ar- ticolo 121a capoverso 1 Cost. Diversa è la situazione dei rifugiati riconosciuti e degli apolidi. Tuttavia, sono soggetti a contingente l’entrata e il soggiorno in Svizzera di tutte le categorie di persone interessate. L’attuazione di tali misure di solidarietà pre- suppone infatti che il Consiglio federale fissi, per tutte queste categorie di persone, il numero massimo di persone ammesse in tale ambito e che il DFGP decida, in caso di eventi imprevisti, di accogliere un piccolo gruppo di persone. Il DFGP stabilisce poi il numero di persone da accogliere. L’entrata e il soggiorno in Svizzera degli stranieri nel quadro di queste misure di solidarietà sono pertanto soggetti a limiti quantitativi che la Svizzera può fissare autonomamente. Il progetto è pertanto compatibile con l’articolo 121a Cost.

46 RS 101

2.6 Commento ai singoli articoli dell’atto normativo di

attuazione

2.6.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

Cpv. 1 Viene adeguato il rimando al nuovo regolamento AMMR. Inoltre si rimanda all’arti- colo 37 capoversi 1 e 3 LAsi, che prevede termini massimi di tre o cinque giorni la- vorativi per la notifica della decisione Dublino: i termini ivi contenuti si applicano per analogia. Si adempiono così i requisiti posti dall’articolo 42 paragrafo 1 del regola- mento AMMR che prevede termini massimi di due settimane. Con questo rimando s’intende chiarire che tali termini si applicano anche ai casi Dublino ai sensi della LStrI, ossia ai trasferimenti senza domanda d’asilo.

Se uno straniero soggiorna in uno Stato Dublino senza avervi presentato una domanda d’asilo, può essere svolta una procedura di ripresa in carico se tale persona ha già presentato una domanda d’asilo o ha già attraversato una procedura d’asilo in un altro Stato Dublino. Nell’ambito di tale procedura di ripesa in carico si applicano le corri- spondenti disposizioni della LAsi. Pertanto, per questi casi il capoverso 1bis LStrI ri- manda ora alle disposizioni rilevanti della LAsi (art. 26 cpv. 2–5 e 26b LAsi).

Cpv. 2 Il capoverso 2 è completato da un periodo supplementare che in caso di ricorso contro la decisione di trasferimento rimanda alla limitazione dei motivi di ricorso di cui all’articolo 43 paragrafo 1 regolamento AMMR. Questo rimando è stato inserito an- che nella LAsi (si veda in merito il nuovo art. 107a cpv. 4 AP-LAsi). Ai sensi dell’ar- ticolo 43 paragrafo 2 del regolamento AMMR il termine di ricorso è di una settimana, tenendo conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi secondo l’articolo 75 lettera d del medesimo regolamento. Di conseguenza, con un termine di ricorso di cinque giorni lavorativi si tiene conto del termine previsto dal regolamento AMMR.

Il regolamento AMMR prevede che in caso di ricorso contro la decisione di trasferi- mento l’autorità di ricorso decida nel merito del ricorso entro un mese dalla decisione di concessione dell’effetto sospensivo (art. 43 par. 3 quarto comma). Va tuttavia man- tenuto l’attuale termine massimo di cinque giorni lavorativi per tale decisione. Ciò contribuisce a garantire un’attuazione rapida ed efficace della procedura Dublino. La stessa norma è stata introdotta anche nell’articolo 107 LAsi (si veda in merito il punto 2.6.2).

Il regolamento AMMR stabilisce che il ricorrente può chiedere assistenza linguistica, ove necessario (art. 43 par. 4). Nell’ambito della procedura Dublino nel settore dell’asilo, la persona interessata è assistita nella procedura di ricorso da un rappresen- tante legale. Quest’ultimo ha tra l’altro il compito di redigere l’atto di ricorso (cfr. art. 102h cpv. 3 e art. 102k cpv. 1 lett. d LAsi). In tal modo la LAsi garantisce alla persona interessata il necessario sostegno linguistico al momento della presentazione di un ricorso. Nella LStrI manca tuttavia una norma di questo tipo. Poiché queste per- sone si trovano nel Cantone, quest’ultimo è responsabile della messa a disposizione degli interpreti nell’ambito di una procedura di ricorso. Di conseguenza si stabilisce che, se necessario, il Cantone si avvale di un interprete. Il gratuito patrocinio è già garantito, a determinate condizioni, dalla Costituzione fe- derale e dalla legge federale del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa (PA) (art. 65) e corrisponde alla disposizione del regolamento AMMR (art. 43 par. 5).

Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento Dublino III, nella LStrI è stata inserita una nuova disposizione sulla carcerazione Du- blino (art. 76a LStrI), che deve essere adeguata alle nuove disposizioni del regola- mento AMMR (si veda in merito il punto 2.3.3).

Cpv. 1 lett. a e c Il presente capoverso disciplina le condizioni per l’incarcerazione nell’ambito della procedura Dublino (cfr. art. 44 par. 2 e art. 2 par. 18 regolamento AMMR). Oltre al rischio di fuga, il regolamento AMMR introduce, come ulteriore motivo di deten- zione, la minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. La lettera a del ca- poverso 1 viene integrata di conseguenza. I motivi di carcerazione devono essere de- terminati in base a una valutazione caso per caso e possono essere applicati solo nella misura in cui la detenzione sia proporzionata e non sia possibile applicare efficace- mente altre misure alternative meno coercitive. Tali condizioni sono elencate di con- seguenza alla lettera c.

Cpv. 3 Il regolamento AMMR riduce i termini di trattamento per la procedura Dublino quando una persona si trova in carcerazione Dublino preliminare o in vista di rinvio coatto (art. 45 regolamento AMMR, si veda il punto 2.3.3). I termini di cui al capo- verso 3 devono essere modificati di conseguenza: – al massimo quattro settimane per la carcerazione Dublino preliminare (lett. a); – la durata della carcerazione non viene adeguata durante la procedura di appia- namento delle divergenze in quanto, nonostante la revisione del regolamento Dublino III, tale disposizione non è confluita nel regolamento AMMR

47 RS 172.021

(lett. b), ma la procedura rimane in vigore fintantoché il regolamento di ese- cuzione (CE) n. 1560/2003 del regolamento Dublino prevede tale procedura; – riduzione da sei a cinque settimane per la carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto (lett. c). Ai sensi dell’articolo 44 paragrafo 3 del regolamento AMMR, il trattenimento ha du- rata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all’av- venuto trasferimento a norma dello stesso regolamento. In altre parole, se la prepara- zione della decisione Dublino di cui al capoverso 1 lettera a è più rapida, la durata della carcerazione si riduce di conseguenza. Lett. a Come il regolamento Dublino III, anche il regolamento AMMR non tiene conto del fatto che, una volta ricevuta la risposta dello Stato Dublino interpellato, la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento deve ancora essere redatta e notificata dallo Stato richiedente (cfr. art. 28 par. 3 regolamento Dublino III e art. 44 par. 3 re- golamento AMMR). La lettera a intende colmare questa lacuna. Durante la preparazione della decisione sulla competenza per la domanda d’asilo, la durata della carcerazione può ora essere al massimo di quattro settimane. Essa si com- pone come segue: – al massimo due settimane per la presentazione della domanda di presa in ca- rico (cfr. art. 45 par. 1 regolamento AMMR) qualora la persona sia stata posta in carcerazione Dublino al momento della registrazione della domanda d’asilo, o al massimo una settimana qualora la persona sia stata posta in car- cerazione Dublino dopo la registrazione della domanda d’asilo; oppure due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell’Eurodac se la persona non ha presentato una nuova domanda d’asilo e risiede illegalmente in uno Stato Dublino, ma un altro Stato Dublino è competente per il trattamento di una precedente domanda d’asilo ai sensi del regolamento AMMR (cfr. art. 45 par. 1 regolamento AMMR); – una settimana prevista dall’articolo 45 paragrafo 2 del regolamento AMMR per la risposta dello Stato Dublino richiesto; – una settimana in cui la Svizzera deve valutare la risposta ricevuta e avviare le ulteriori fasi procedurali (redazione e notifica della decisione di non entrata nel merito con decisione di allontanamento; pronuncia della carcerazione in

vista di rinvio coatto). Questo termine, che manca nel regolamento Dublino III e anche nel regolamento AMMR, è necessario per poter svolgere corretta- mente la procedura, in quanto tale proroga della carcerazione deve rimanere possibile ai fini delle procedure amministrative. Lett. b Per la procedura di appianamento delle divergenze (procedura di riesame) con un altro Stato Dublino riguardo alla competenza, va prevista la possibilità di una proroga della carcerazione preliminare. Né il regolamento Dublino III, né il regolamento AMMR prevedono una disposizione in tal senso, sebbene la procedura di riesame costituisca

una parte importante della procedura Dublino. Essa continua quindi a essere discipli- nata solamente nel regolamento (CE) n. 1560/2023; poiché tale procedura dura al massimo cinque settimane, anche la durata massima della carcerazione è di cinque settimane. Tale disposizione è quindi in linea di principio mantenuta. Tuttavia, poiché la lettera b non rinvia più al regolamento di esecuzione del regola- mento Dublino, occorre menzionare esplicitamente la procedura per la nuova valuta- zione della domanda di presa in carico (procedura di riesame o procedura di appiana- mento delle divergenze). Qualora in futuro la Commissione europea modifichi l’attuale regolamento di esecu- zione Dublino nel quadro di un atto di esecuzione, il rimando a livello di legge non dovrebbe più essere modificato. Se in futuro la procedura di riesame dovesse essere completamente abolita, la lettera b non troverebbe applicazione e secondo la lettera a la carcerazione preliminare Dublino dovrebbe essere di conseguenza più breve. Lett. c Secondo l’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR, in linea di principio il tra- sferimento deve avvenire il prima possibile. Questa disposizione disciplina la durata massima della carcerazione in vista di trasferimento nella procedura Dublino dopo la pronuncia di una decisione Dublino di non entrata nel merito. È ora di cinque setti- mane al massimo (finora sei) dal provvedimento di trattenimento (art. 45 par. 3 rego- lamento AMMR). La durata di un’eventuale procedura di ricorso per la quale è stato concesso l’effetto sospensivo non viene conteggiata nel calcolo di tale termine. È al- tresì possibile interrompere la carcerazione e riordinarla in un secondo momento, senza tuttavia superare la durata complessiva di cinque settimane. Come già indicato nel messaggio concernente il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento Dublino III, un’interpretazione letterale di questa di- sposizione, ora sancita nell’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR, ossia che il termine decorre sempre dalla data ivi indicata, porterebbe a risultati aberranti. Si- gnificherebbe, infatti, che l’incarcerazione non sarebbe più possibile se, per esempio, il rischio di fuga emergesse più di cinque settimane dopo che lo Stato Dublino inte- ressato ha riconosciuto la propria competenza o se non fosse più concesso l’effetto

sospensivo al ricorso. Questa lacuna deve essere colmata, prevedendo un più ampio margine di discrezionalità nella determinazione della durata della carcerazione. Il trat- tenimento deve poter essere ordinato anche oltre le cinque settimane previste per le fasi procedurali di cui all’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR (risposta dello Stato Dublino competente o, in caso di ricorso, data a partire dalla quale è pos- sibile il trasferimento). In questo modo vi è la possibilità di ordinare un’incarcerazione se, per esempio, la persona è rimasta nella clandestinità per un lungo periodo. La du- rata della carcerazione può essere conseguentemente ridotta in base alle disposizioni già adottate per il trasferimento.

Art. 81 cpv. 4 lett. b L’articolo 81 LStrI disciplina le condizioni di carcerazione ed elenca al capoverso 4 lettera b le relative disposizioni in caso di trasferimenti Dublino. L’attuale riferimento al regolamento Dublino III viene adeguato; ora si rimanda all’articolo 44 paragrafo 4 del regolamento AMMR.

L’articolo 109a capoverso 2 lettera b LStrI disciplina la consultazione dei dati del si- stema centrale d’informazione visti da parte della SEM al fine di determinare lo Stato Dublino competente. L’attuale riferimento al regolamento Dublino III viene ade- guato; ora si rimanda al regolamento AMMR.

Titolo Capitolo 14c Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino Nel quadro del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/81748 e (UE) 2019/81849 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen)50, il titolo «Capi- tolo 14b» è stato modificato in «Capitolo 14c» per ragioni di sistematicità. Esso con- tiene tutte le disposizioni relative alla protezione dei dati nell’ambito dell’AAS. Con il presente avamprogetto il titolo viene nuovamente adeguato. Oltre all’AAS, nel titolo viene ora menzionato anche l’AAD, giacché determinate disposizioni sulla pro- tezione dei dati nella LStrI riguardano entrambi gli accordi.

Finora l’articolo 111a LStrI disciplinava la comunicazione dei dati nel quadro dell’AAS tra gli Stati Schengen (cpv. 1) e l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (cpv. 2).

Cpv. 1 Per ragioni di trasparenza, la comunicazione di dati personali alle autorità competenti degli Stati Schengen, ma ora anche degli Stati Dublino, è parificata alla comunica- zione di dati personali tra organi federali.

Cpv. 3 L’articolo 48 del regolamento AMMR disciplina lo scambio di informazioni utili prima del trasferimento. Il paragrafo 2 del suddetto articolo 48 contiene un elenco non

48 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Par- lamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consi- glio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 49 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85. 50 FF 2021 674

esaustivo delle informazioni da trasmettere allo Stato Dublino competente attraverso il canale elettronico di trasmissione di dati «DubliNet» (cfr. art. 18 regolamento n. 1560/2003) prima del trasferimento. Il presente capoverso 3 disciplina il canale di comunicazione per lo scambio di queste informazioni. Per motivi di trasparenza, nella LStrI occorre precisare che la comunicazione in generale (compresa quella riguar- dante i trasferimenti) tra le autorità competenti degli Stati Dublino avviene attraverso la rete di comunicazione elettronica dell’UE. La terminologia «DubliNet» non va menzionata esplicitamente nella legge, poiché in futuro l’UE potrebbe modificare la denominazione del canale. La stessa modifica è ripresa anche nella LAsi (art. 102b AP-LAsi).

Art. 111abis Scambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato Dublino competente Questa norma fa riferimento all’articolo 50 del regolamento AMMR, che disciplina la comunicazione dei dati ai fini dell’assistenza sanitaria della persona da trasferire. Questa comunicazione riguarda in particolare le informazioni su esigenze particolari delle persone interessate. Per motivi di trasparenza è previsto che lo scambio di infor- mazioni di dati medici avvenga esclusivamente tra operatori sanitari o specialisti vin- colati dal segreto professionale o d’ufficio e solamente previo consenso della persona interessata o del suo rappresentante (cpv. 1). Questo scambio di informazioni avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell’UE «DubliNet» secondo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, che è anche la rete di comunicazione tramite la quale tali dati sono comunicati già oggi. Anche in questo caso la terminologia «DubliNet» non va menzionata esplicitamente nella legge, poiché in futuro l’UE potrebbe modificare la denominazione del canale. Non occorre il consenso della persona interessata o del suo rappresentante se la tra- smissione dei dati medici mira a proteggere la salute e la sicurezza pubbliche o è ne- cessaria per tutelare interessi vitali dell’interessato o di terzi (cpv. 2). Tuttavia, l’as- senza del consenso non deve essere di impedimento a un trasferimento Dublino (cpv. 3). Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza i dettagli dello scambio di infor- mazioni, la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi (cpv. 4).

Allegato L’allegato 1 numero 2 è stato completato: l’elenco degli accordi comprende ora anche il protocollo Eurodac (lett. e).

2.6.2 Legge sull’asilo (LAsi)

Art. 8b Altri obblighi nella procedura Dublino L’articolo 17 del regolamento AMMR disciplina gli obblighi del richiedente nel qua- dro di una procedura Dublino. L’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento AMMR di- sciplina le conseguenze sul sostegno finanziario e le conseguenze per la persona inte- ressata dal momento in cui le è stata notificata la decisione fino al trasferimento allo Stato Dublino competente se non adempie gli obblighi previsti dall’articolo 17 del regolamento AMMR. Già oggi dopo il passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito le persone ricevono esclusivamente un soccorso d’emergenza (art. 82 cpv. 1 LAsi). L’articolo 19 del regolamento AMMR stabilisce che le autorità competenti informano la persona interessata, in particolare in merito agli obblighi di cui all’articolo 17 e le conseguenze in caso di inosservanza di cui all’articolo 18 dello stesso regolamento. Il nuovo articolo 8b LAsi rimanda ai corrispondenti obblighi di cui all’articolo 17 del regolamento AMMR. Come finora, la persona interessata va informata dei suoi obbli- ghi di collaborare nel quadro della procedura d’asilo, ma ora anche dei nuovi obblighi e delle conseguenze della loro inosservanza previsti dal regolamento AMMR. La per- sona interessata è tenuta a osservare questi obblighi, oltre agli obblighi di collaborare di cui all’articolo 8 LAsi.

Art. 20 Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino L’articolo 16 paragrafo 4 del regolamento AMMR stabilisce che prima della proce- dura Dublino si proceda a un controllo di sicurezza del richiedente l’asilo, a meno che non sia già stata effettuata una procedura di accertamento (art. 15 regolamento sugli accertamenti). Se dal controllo di sicurezza emerge che la persona in questione costi- tuisce una minaccia per la sicurezza pubblica, l’esame della sua domanda d’asilo com- pete allo Stato Dublino che ha svolto il controllo di sicurezza. In questi casi non si effettua nessuna procedura Dublino. Poiché questi casi sono di competenza della Sviz- zera, si applicano le nuove norme della LAsi (art. 21a e 26 AP-LAsi). Poiché tali di- sposizioni sono contenute nel decreto federale concernente il regolamento sugli ac- certamenti che rientra nel Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (punto 5), il presente avamprogetto deve essere coordinato con il decreto federale summenzionato.

Art. 22 cpv. 1ter periodo introduttivo L’attuale articolo 22 LAsi disciplina la procedura d’asilo all’aeroporto. Il capo- verso 1ter stabilisce in quali casi l’entrata è autorizzata dalla SEM ai fini dell’espleta- mento della procedura Dublino. Il capoverso vigente fa riferimento al regolamento Dublino III; ora si rimanda al regolamento AMMR.

Art. 26 cpv. 3bis–3quater e 4

Nell’ambito della fase preparatoria della procedura d’asilo, tutti gli accertamenti pre- liminari necessari allo svolgimento di una procedura d’asilo devono essere effettuati subito dopo l’ingresso in un centro della Confederazione (CFA) (art. 26 LAsi). Nella fase preparatoria viene inoltre chiarita la competenza per lo svolgimento della proce- dura d’asilo nel quadro di un colloquio Dublino. In virtù del nuovo articolo 22 paragrafo 7 del regolamento AMMR, oltre a redigere un sunto scritto (rapporto o modulo standard) ora si effettua anche una registrazione audio della procedura per la determinazione della competenza nel quadro della prima interrogazione. La persona interessata deve esserne informata preventivamente. In caso di dubbi sulla correttezza delle affermazioni rese durante il colloquio personale, fa fede la registrazione audio. La persona o il suo rappresentante legale ha accesso a una sintesi scritta prima che sia pronunciata la decisione Dublino e può esprimersi verbalmente o per iscritto su traduzioni errate, malintesi o altri errori materiali. Questi principi vengono disciplinati nel nuovo capoverso 3bis. Il colloquio per la de- terminazione della competenza nel quadro della prima interrogazione è oggetto di una sintesi scritta e di una registrazione audio. La persona interessata deve essere infor- mata prima che il colloquio venga registrato. Il rifiuto della registrazione costituisce una violazione dell’obbligo di collaborare di cui all’articolo 8 LAsi, in quanto si tratta di una fase procedurale nell’ambito della procedura Dublino. Nell’ambito di una richiesta di consultazione degli atti, la persona interessata o il suo rappresentane legale può chiedere di ascoltare la registrazione audio, giacché potrebbe servire come mezzo di prova (art. 6 LAsi in combinato disposto con l’art. 26 cpv. 1 lett. b PA). Deve essere possibile ascoltare la registrazione nella sua interezza e in originale ed esprimersi in merito senza limitazioni. La registrazione non può essere consegnata. Può essere ascoltata solamente nei locali dell’autorità competente e non possono essere consegnate delle copie. Nell’ambito della consultazione degli atti in loco occorre garantire, tra l’altro, che non vengano effettuate ricerche a toni illecite su Internet al fine di identificare chi sta parlando. Le registrazioni sono messe a disposi-

zione del TAF, poiché in caso di dubbio sulle informazioni fornite durante il colloquio personale a essere determinante è la registrazione sonora e non il sunto scritto. Le ulteriori modalità saranno disciplinate dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi dalla registrazione audio (p. es. guasto tecnico o mancanza della necessaria infrastruttura).

Cpv. 3quater Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza segnatamente: – lo scopo e la tipologia della registrazione (lett. a): occorre stabilire in parti- colare se la registrazione audio possa essere utilizzata come mezzo di prova in tribunale. Occorre inoltre disciplinare la modalità di registrazione digitale; – il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione (lett. b): occorre garantire modalità di conservazione e di archiviazione che impediscano la trasmissione involontaria a terzi di registrazioni audio e video. Per motivi tecnici, una conservazione nell’attuale dossier SIMIC (eDossier) non è al momento possibile. Tuttavia, nell’ambito di un progetto già in corso, quest’ultimo sarà sostituito dal dossier eGov, che consentirà di conservare re- gistrazioni audio e video. La conservazione delle rispettive registrazioni po- trebbe quindi divenire possibile nell’ambito del futuro dossier eGov. In questo caso, secondo attuale stato delle conoscenze, non sarebbe necessario modifi- care la legge federale del 20 giugno 200351 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). Attualmente il progetto è in fase di riprogrammazione e si prevede che il dossier eGov non potrà essere intro- dotto entro il termine previsto di due anni. Per tale motivo, il Consiglio fede- rale dovrà disciplinare una possibile soluzione transitoria a livello di ordi- nanza. L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200652 stabilisce già oggi che i dati del set- tore dell’asilo conservati in SIMIC debbano essere archiviati in ogni caso (art. 18 cpv. 2 ordinanza SIMIC). Negli altri casi la questione dell’archivia- zione è disciplinata da un accordo tra la SEM e l’Archivio federale (AF) se- condo il quale spetta all’AF decidere se le registrazioni siano degne di archi- viazione o meno; – le modalità del diritto di consultare gli atti e gli accessi alla registrazione (lett. c e d): oltre alle modalità del diritto di consultare gli atti, anche gli ac- cessi concreti alle registrazioni devono essere disciplinati e limitati di conse- guenza. Qualora le registrazioni sonore venissero conservate in SIMIC, l’ac- cesso dovrà essere disciplinato nell’ordinanza SIMIC; – la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata (lett. e): è necessario stabilire come procedere se durante la registrazione si constata un

guasto tecnico e il colloquio non viene registrato o viene registrato in modo lacunoso, o se dopo il colloquio si constata che la registrazione è errata.

Cpv. 4 Nella LAsi, anziché « Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino» si utilizza ora il termine «Stato Dublino»; la modifica è puramente for- male.

51 RS 142.51 52 RS 142.513

La disposizione attua l’articolo 38 paragrafo 2 del regolamento AMMR, secondo cui nell’ambito di una procedura di presa in carico l’eventuale fuga (passaggio alla clan- destinità) di un richiedente l’asilo non ha ripercussioni sulla procedura Dublino. Fin- ché la procedura di presa in carico non è conclusa, non ha luogo lo stralcio informale della domanda d’asilo. Il capoverso 1 corrisponde, materialmente invariato, alla normativa del vigente arti-

Art. 31b cpv. 1 periodo introduttivo Anche in questo caso si utilizza ora il termine «Stato Dublino» (si vedano i commenti all’art. 26 cpv. 4 AP-LAsi).

L’articolo 35a LAsi disciplina la ripresa della procedura d’asilo nel quadro della pro- cedura Dublino. In precedenza questo articolo rimandava al regolamento Dublino III; ora rimanda al regolamento AMMR.

Art. 37 cpv. 1 e 3

Cpv. 1 Nel capoverso 1 è unicamente modificato il rimando al regolamento AMMR. Il ter- mine di due settimane previsto dal regolamento AMMR è un termine massimo. È pertanto possibile mantenere l’attuale termine di tre giorni lavorativi, che si è dimo- strato efficace nella pratica: serve a velocizzare la procedura e la determinazione dello Stato Dublino competente.

Cpv. 3 Lo Stato Dublino che ha avviato la procedura di determinazione della competenza deve adottare una decisione di trasferimento entro due settimane a decorrere dall’ac- cettazione della richiesta di presa in carico o dalla trasmissione della notifica di ripresa in carico (art. 42 par. 1 regolamento AMMR). In questo capoverso è aggiunto un nuovo periodo secondo cui, se sussistono motivi validi, il termine nella procedura Dublino di cui al capoverso 1 può essere prolungato fino a cinque giorni lavorativi e il termine di cui al capoverso 2 può essere superato di alcuni giorni. Tali proroghe devono essere inferiori alla durata massima di due setti- mane.

Art. 102abis cpv. 2quater lett. c e d nonché cpv. 4 Il vigente articolo 102abis LAsi disciplina il sistema d’informazione Eurodac. Il capo- verso 2quater illustra quali dati devono essere trasmessi dalla SEM all’unità centrale. Il

rimando al regolamento Dublino III nella lettera c deve essere modificato. Nella let- tera d e nel capoverso 4 si deve utilizzare il termine «Stato Dublino». Poiché questa disposizione viene modificata anche nel quadro del decreto federale concernente l’Eu- rodac, occorre prevedere un corrispondente coordinamento.

Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato Dublino

Rubrica Ora si utilizza il termine «Stato Dublino».

Cpv. 1 Si tratta di una modifica redazionale. Dato che sono stati aggiunti due nuovi capoversi (cpv. 2 e 3), nel capoverso 1 viene inserita senza alcuna modifica materiale la prece- dente norma dell’articolo 102b. Inoltre viene ora utilizzato il termine «Stato Dublino».

Cpv. 2 L’articolo 48 del regolamento AMMR disciplina lo scambio di informazioni utili at- traverso il canale elettronico di trasmissione di dati «DubliNet» prima del trasferi- mento. Per motivi di trasparenza si precisa che la comunicazione tra le autorità com- petenti degli Stati Dublino avviene attraverso la rete di comunicazione elettronica dell’UE «DubliNet».

Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato che non è uno Stato Dublino La rubrica è modificata; si utilizza il termine «Stato non-Dublino».

Il capoverso 2 lettera a corrisponde all’attuale capoverso 2. Il vigente capoverso 3 è abrogato e il suo contenuto è trasferito, senza alcuna modifica materiale, nel capoverso 2 lettera b. Il nuovo capoverso 2 lettera c riguarda la consultazione sulla procedura d’asilo e, in virtù dell’articolo 11 del regolamento AMMR, comprende ora anche l’informazione sulla procedura Dublino. Il promemoria sulla procedura d’asilo sarà integrato di con- seguenza. Le informazioni vanno fornite quanto prima e in forma adeguata dopo la presentazione della domanda d’asilo.

Art. 106 cpv. 2 I motivi di ricorso nella procedura d’asilo e Dublino sono disciplinati dall’articolo 106 LAsi. Il capoverso 2 rimanda ora all’articolo 107a capoverso 4 LAsi (si veda il com- mento all’art. 107a AP-LAsi).

Cpv. 2 Questo capoverso è completato con il primo periodo dell’attuale capoverso 3. Si pre- cisa che i termini si intendono in giorni lavorativi e non in giorni civili.

Cpv. 3 Il primo periodo corrisponde all’attuale secondo periodo del capoverso 3. Il secondo periodo del capoverso 3 rimanda al termine di cui all’articolo 109 capoverso 3 LAsi, precisando quindi che il TAF decide in merito a un ricorso entro cinque giorni lavo- rativi dal conferimento dell’effetto sospensivo. Il regolamento AMMR fissa il termine per l’esame da parte del tribunale a un massimo di tre settimane. Sulla base dell’espe- rienza maturata finora, si propone tuttavia di mantenere il termine di trattamento di cinque giorni da parte del TAF per i casi Dublino. Una proroga di tale termine obbli- gherebbe le persone interessate ad attendere più a lungo la decisione nei centri della Confederazione. Anche il termine di ricorso di cinque giorni lavorativi può essere mantenuto, giacché il regolamento AMMR prevede all’articolo 43 paragrafo 2 un termine minimo di una settimana per la presentazione di un ricorso.

Cpv. 4 L’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento AMMR riporta un elenco esaustivo dei mo- tivi di ricorso (si veda in merito il commento all’art. 43 regolamento AMMR, punto 2.3.3). A esso rimanda il nuovo capoverso 4.

Art. 113a Misure di sostegno a favore degli Stati Schengen o Dublino

Cpv. 1 Per l’attuazione del credito d’impegno «Solidarietà Schengen/Dublino», in virtù dell’articolo 114 capoverso 1 lettera b LAsi la Confederazione può ora decidere, in particolare in caso di aumento della pressione migratoria di altri Stati Schengen/Du- blino, misure di sostegno solidale a tali Stati o a Stati terzi. Queste misure possono essere adottate ad hoc su richiesta dello Stato interessato oppure nell’ambito della partecipazione volontaria della Svizzera a misure di solidarietà nell’ambito del mec- canismo di solidarietà dell’UE (parte IV del regolamento AMMR). Gli Stati interes- sati possono inoltre ricevere un sostegno indiretto tramite contratti di progetto con organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative. Oltre all’accoglienza di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti, apolidi o cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare, queste misure possono assumere anche la forma di contributi finanziari agli strumenti esistenti dell’UE. Possono inoltre essere decise misure alternative, come l’assistenza tecnica e/o in termini di personale a fa- vore dei rispettivi Paesi partner.

Cpv. 2 In linea di principio spetta al Consiglio federale decidere se e quale misura di solida- rietà adottare. Esso stabilisce per ogni anno civile il numero massimo di persone da ammettere e l’importo di un possibile contributo finanziario.

Cpv. 3 Dopo la decisione del Consiglio federale sul contingente di persone da ammettere e sui contributi finanziari, il DFGP stabilisce il numero delle persone da ammettere e la data del loro arrivo nel quadro delle misure di sostegno. Come già nell’ambito del reinsediamento (art. 56 segg. LAsi), la SEM determina chi rientra nel rispettivo gruppo di persone ammissibili.

Cpv. 4 In caso di eventi imprevisti (p. es. scoppio di una guerra), in casi eccezionali il DFGP può ammettere, oltre al contingente di persone stabilito dal Consiglio federale, altri gruppi di persone più ristretti (fino a un massimo di 100 persone).

Cpv. 5 La ripartizione delle persone ammesse secondo il capoverso 1 si basa sulla regola di ripartizione di cui all’articolo 27 LAsi.

Cpv. 6 La SEM decide autonomamente circa le misure di sostegno operative e tecniche da adottare (cpv. 1 lett. e).

Art. 114 L’attuale articolo 114 disciplina la conclusione di trattati internazionali con Stati membri dell’UE selezionati o organizzazioni internazionali nell’ambito del credito quadro «migrazione».

Cpv. 1 lett. a La normativa esistente viene ora integrata, senza alcuna modifica materiale, nel capo- verso 1 lettera a e subisce una modifica formale. Il termine «credito quadro» è sosti- tuito da «credito d’impegno». L’espressione «implementare un credito d’impegno» è inoltre concretizzata attraverso contributi autorizzati dall’Assemblea federale nel qua- dro di un credito d’impegno.

Cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Oltre al credito d’impegno «migrazione» (lett. a), è prevista la creazione di un credito d’impegno supplementare «solidarietà Schengen/Dublino» che costituisce la base per il versamento da parte del Consiglio federale di contributi finanziari agli Stati membri

Schengen/Dublino o a Stati terzi per le misure nei settori della migrazione, della ge- stione delle frontiere e dell’asilo. Come per il credito d’impegno «migrazione», le commissioni parlamentari competenti devono essere preventivamente informate (cfr. cpv. 2). Il Consiglio federale può stipulare a tal fine accordi internazionali con gli Stati beneficiari. Il nuovo credito d’impegno «solidarietà Schengen/Dublino» si differenzia dal credito d’impegno «migrazione» per il fatto che nel versamento dei contributi possono essere presi in considerazione anche Stati terzi e gli Stati associati a Schengen/Dublino. Inol- tre, la Svizzera si avvarrà di questo credito d’impegno solamente se, nel contesto dell’UE, tali misure risulteranno opportune a causa di una maggiore pressione migra- toria o saranno avviate dall’UE nell’ambito del meccanismo di solidarietà.

Allegato Nell’articolo 21 LAsi è introdotto il termine «Accordo di associazione Dublino» e si rimanda all’elenco riportato nell’allegato 1. Questo elenco, tuttavia, non è più aggior- nato e deve essere integrato con il protocollo Eurodac (lett. e). La stessa modifica è stata inserita anche nella LStrI.

2.7 Necessità di coordinamento

2.7.1 Necessità di coordinamento con il decreto federale

concernente il regolamento sugli accertamenti L’articolo 20 AP-LAsi rimanda ora agli articoli 21a e 26 AP-LAsi, inseriti nella LAsi nel quadro del decreto federale concernente l’ordinanza sugli accertamenti. I due pro- getti devono quindi essere coordinati.

2.7.2 Necessità di coordinamento con il decreto federale

concernente il regolamento Eurodac Il presente avamprogetto modifica formalmente l’articolo 102abis capoverso 2quater let- tere c e d nonché capoverso 4 AP-LAsi (nuovo rimando al regolamento AMMR e nuovo utilizzo del termine «Stato Dublino»). Poiché la stessa disposizione è modifi- cata anche dal decreto federale concernente l’Eurodac, i due progetti devono essere coordinati di conseguenza.

2.8 Ripercussioni del regolamento AMMR, del

regolamento di crisi e dell’atto normativo di attuazione per la Confederazione e i Cantoni Per la Confederazione (punti 2.8.1 e 2.8.2) e i Cantoni (punto 2.8.3) la nuova registra- zione del colloquio Dublino avrà ripercussioni sia finanziarie che sul personale, sia in relazione a un’eventuale partecipazione della Svizzera a misure di solidarietà.

Il recepimento del regolamento di crisi potrebbe avere, in futuro, effetti sulle finanze della Confederazione e dei Cantoni, giacché diversi termini verrebbero prorogati e gli Stati Dublino potrebbero essere obbligati ad assumere la competenza per quegli Stati che si trovano sotto pressione a causa di una situazione di crisi. Ciò potrebbe gravare sulle strutture della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e comportare costi corrispondenti. Viceversa, in una situazione di crisi la Svizzera potrebbe ricorrere al sostegno degli Stati Dublino, con conseguenti risparmi sui costi. Il recepimento del regolamento di crisi avrà quindi ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sola- mente in un secondo momento; per ora non è possibile quantificarle, poiché dipen- dono dal tipo e dalla durata della crisi. Pertanto saranno sottoposte al Consiglio fede- rale a tempo debito.

2.8.1 Ripercussioni sulle finanze della Confederazione

Costo delle registrazioni audio

D’ora in poi i colloqui Dublino dovranno essere registrati (art. 22 par. 7 regolamento AMMR). Attualmente si sta valutando l’attuazione tecnica e pratica di questa dispo- sizione. Al momento non è possibile conservare registrazioni sonore in SIMIC; ciò diverrà possibile solamente con l’introduzione del dossier eGov. I costi aggiuntivi di- penderanno dalla necessità di implementare una soluzione transitoria o dalla disponi- bilità del nuovo dossier eGov già a partire da metà 2026. Inoltre, occorrerà adeguare i sistemi nel caso in cui fosse necessario accedere alle registrazioni tramite MIDES o eAsyl. Per l’implementazione di questa disposizione UE si prevedono costi dell’or- dine di un milione di franchi. Tali costi comprendono, per esempio, il materiale per la tecnica nei centri della Confederazione, inclusa l’installazione, misure acustiche per i locali, una soluzione tecnica transitoria se il dossier eGov non dovesse essere dispo- nibile entro i termini previsti, nonché eventuali costi di progetto. A seconda della ne- cessità o meno di creare una soluzione tecnica transitoria, i costi potrebbero essere inferiori o superiori. Al momento non è ancora possibile quantificare con maggiore precisione i costi d’esercizio, poiché dipendono anch’essi dalla necessità o meno di una soluzione transitoria per la conservazione delle registrazioni audio. Allo stato at- tuale, la SEM ritiene che tali costi possano essere finanziati tramite i fondi iscritti nel preventivo 2024, nel preventivo 2025 e nel piano integrato dei compiti e delle finanze 2026–2028.

Costo delle misure di solidarietà

L’eventuale partecipazione ad hoc della Svizzera, su base volontaria, a possibili mi- sure di solidarietà avrà ripercussioni finanziarie. La loro entità dipende dalla rispettiva misura. Per 100 richiedenti l’asilo che la Svizzera prenderebbe a proprio carico come misura di solidarietà nell’ambito della ricollocazione, con un tasso di protezione presunto del 75 per cento (ossia il 75% otterrà un’ammissione provvisoria o l’asilo secondo la pro- cedura), le spese dovrebbero ammontare a circa 10 milioni di franchi circa per costi

procedurali, aiuto sociale, integrazione, soccorso d’emergenza e costi di entrata e di uscita (circa 100 000 franchi per ogni caso), esclusi i costi aggiuntivi di personale. Conformemente agli articoli 20 e 24 dell’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2; RS 142.312), questo importo di 10 milioni copre un periodo di cinque anni per i rifugiati e di sette anni per le persone ammesse provvisoriamente (valore medio di sei anni nell’ipotesi di una ripartizione uniforme). Questi costi sono computati tramite fonti di finanziamento esistenti. Con un tasso di protezione medio basso, i costi si ridurrebbero di conseguenza e si sposterebbero in parte dall’integrazione al soccorso d’emergenza e all’esecuzione dell’allontanamento. Non si possono escludere ostacoli all’esecu- zione, per esempio il passaggio alla clandestinità delle persone interessate. In linea di principio, la Svizzera persegue l’obiettivo di selezionare i casi di ricollocazione in grado di offrire una prospettiva di permanenza. Si stima che un intervento di esperti, come quello possibile nell’ambito di una misura di solidarietà alternativa, comporterebbe costi annui di circa 170 000 franchi a persona (stima per un distacco EUAA). Il Consiglio federale richiederebbe a tempo debito i mezzi necessari per una parteci- pazione finanziaria al meccanismo di solidarietà a sostegno di misure nei settori della migrazione, della gestione delle frontiere e dell’asilo.

2.8.2 Ripercussioni sul personale della Confederazione

Costo delle registrazioni audio

La preparazione e la post-elaborazione delle registrazioni audio (inclusa la conserva- zione/l’archiviazione) delle audizioni Dublino comporta un dispendio minimo di tempo aggiuntivo nel processo Dublino stimato in 15 minuti a colloquio. Sulla base di circa 6500 audizioni Dublino all’anno, il fabbisogno di personale aggiuntivo per il processo delle procedure Dublino, incluse le consultazioni degli atti, è stimato a 1,5 FTE all’anno. In ogni centro federale d’asilo con funzione procedurale (Altstätten, Basilea, Berna, Boudry, Chiasso, Zurigo) e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra occorre inoltre garantire un supporto tecnico in caso di difficoltà durante le registrazioni audio dei colloqui Dublino. Attualmente è previsto un supporto di primo livello in loco e un supporto di secondo livello con personale SEM. Il supporto di terzo livello puramente tecnico verrebbe fornito dall’UFIT in loco. Per garantire il supporto di primo e se- condo livello, attualmente si stima un fabbisogno supplementare di personale pari a 0,25 FTE, ovvero 300 ore circa di supporto che la SEM dovrebbe sostenere nel primo e secondo livello. Al momento l’impatto complessivo sul personale SEM per le registrazioni audio dei colloqui Dublino è stimato in 1,75 FTE circa.

Costo delle misure di solidarietà

L’ammissione di richiedenti supplementari influisce sul fabbisogno di personale nella procedura d’asilo. La stima è di 1,75 FTE aggiuntivi all’anno per 100 richiedenti

l’asilo presi in carico nel quadro delle misure di solidarietà. Questa stima si basa su un tasso di protezione ipotetico del 75 per cento e si compone di un onere aggiuntivo di 0,15 FTE per l’identificazione in un Paese UE, di 1,5 FTE per il trattamento delle domande d’asilo e di 0,1 FTE per i casi di ritorno.

Sintesi

Dal punto di vista attuale, questi fondi supplementari eventualmente necessari se- condo una stima approssimativa rientrano nell’ambito di competenza della SEM e dovranno essere compensati all’interno del dipartimento o inseriti nel calcolo del fab- bisogno per il quadro di sviluppo 2027/2028.

2.8.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Costo delle registrazioni audio

La Confederazione si assume i costi degli adeguamenti tecnici dei sistemi federali (conservazione nel dossier eGov o soluzione transitoria). Poiché vengono effettuate solamente per la procedura per la determinazione della competenza nel quadro della prima interrogazione, le registrazioni audio non hanno ripercussioni finanziare per i Cantoni e i Comuni.

Costo delle misure di solidarietà

Nel caso in cui ulteriori persone vengano prese in carico nell’ambito di programmi di ricollocazione e assegnate ai Cantoni, i Cantoni e i Comuni potrebbero anch’essi in- correre in costi aggiuntivi.

2.9 Aspetti giuridici

2.9.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento AMMR e del regola- mento di crisi si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confedera- zione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati in- ternazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio

federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge fede- rale del 21 marzo 199753 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale con- ferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di questi scambi di note. L’avamprogetto è compatibile in particolare anche con l’articolo 121a Cost. (si veda in proposito il punto 2.5.2).

2.9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera Con il recepimento del regolamento AMMR e del regolamento di crisi quali sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac, la Svizzera adempie ai propri impegni nei confronti dell’UE assunti nel quadro dell’AAD, garantendo in tal modo un’applicazione uni- forme delle disposizioni relative alla procedura Dublino. Il recepimento del regolamento AMMR e del regolamento di crisi, come pure le mo- difiche legislative che ne derivano, sono tra l’altro conformi alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)54 e alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 re- lativa allo statuto dei rifugiati55 (Convenzione di Ginevra) emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 196756. Il recepimento dei due regolamenti UE e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

2.9.3 Forma del decreto federale e dell’atto normativo di

attuazione Il recepimento dei regolamenti UE non implica l’adesione della Svizzera a un’orga- nizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al re- ferendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), pre- vedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposi- zioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è neces- saria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200257 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le

53 RS 172.010 54 RU 1974 2151; FF 1974 I 1035 (RS 0.101)

55 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).

56 Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.301).

57 RS 171.10

disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, im- pongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. I presenti scambi di note sono conclusi a tempo indeterminato, possono però essere denunciati in qualsiasi momento e non prevedono alcuna adesione a un’organizza- zione internazionale. Tuttavia, il regolamento AMMR non include solo disposizioni importanti che contengono norme di diritto, ma richiede anche modifiche legislative. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo se- condo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sot- tostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl). Ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo pos- sono essere incluse nel decreto di approvazione. Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l’attuazione del regolamento AMMR e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tale atto. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

2.9.4 Protezione dei dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati, per motivi di trasparenza vengono precisati unicamente gli articoli 111a AP-LStrI e 102a AP-LAsi, i quali disciplinano lo scam- bio di dati tra il Dublin-Office svizzero, che ha sede presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), e le altre autorità competenti degli altri Stati Dublino. Il trattamento dei dati da parte della SEM si basa sulla legge federale del 25 settem- bre 202058 sulla protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, LPD) ed è assog- gettato alla sorveglianza dell’IFPDT.59 Nel regolamento AMMR, le disposizioni in materia di protezione dei dati sono ora disciplinate nell’articolo 72. Nell’UE il trattamento dei dati personali deve essere conforme al regolamento gene- rale sulla protezione dei dati, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati nella procedura Dublino deve avvenire conforme- mente a tali regolamenti UE e alla suddetta direttiva UE. Tuttavia, solo la direttiva 2016/680 è parte dell’acquis di Schengen ed è quindi vincolante per la Svizzera. A differenza della direttiva, il regolamento generale sulla protezione dei dati non è ap- plicabile in Svizzera, che tuttavia ha tenuto conto del regolamento UE nell’ambito della revisione della legge sulla protezione dei dati, al fine di garantire un livello di protezione dei dati equivalente a quello del diritto dell’UE.

58 RS 235.1 59 Cfr. art. 27 LPD (RS 235.1) nonché art. 4 e 49 segg. della nuova legge federale del 25 set- tembre 2020 sulla protezione dei dati (FF 2020 6695).

Inoltre, il trattamento dei dati da parte dell’EUAA è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/230360. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati è assicurato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Il GEPD è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725. Il 30 novembre 2020 ha espresso un parere sulla proposta del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo.61 Il GEPD riconosce la necessità di una gestione più efficace della migrazione e dell’asilo e ritiene che l’approccio globale proposto debba basarsi sul pieno rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale e degli altri migranti, compreso il loro diritto alla protezione dei dati e alla sfera privata. Stabilisce altresì la necessità di effettuare una valutazione d’impatto relativa ai diritti fondamentali e alla protezione dei dati. Ritiene inoltre che le bozze dei regolamenti UE debbano definire chiaramente le rispettive responsabilità dei diversi soggetti coin- volti nel trattamento dei dati personali. Per quanto riguarda il regolamento AMMR e il regolamento di crisi, il GEPD ha os- servato che l’articolo 72 proposto nel regolamento AMMR non faceva alcun riferi- mento alla pertinente normativa dell’UE in materia di protezione dei dati. Nell’ambito dell’elaborazione del regolamento AMMR, questa lacuna è stata colmata inserendo nell’articolo 72 un nuovo paragrafo (par. 1) che rimanda ora al regolamento generale sulla protezione dei dati, al regolamento 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680. Anche il paragrafo 3 dell’articolo 72 del regolamento AMMR, criticato dal GEPD, è stato corretto dal profilo linguistico. Non sono state invece apportate modifiche al regolamento di crisi.

2.9.5 Subordinazione al freno alle spese

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa impli- canti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L’avamprogetto non è pertanto su- bordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

60 Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/201, GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1. 61 Il parere del GEPD sul nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo è disponibile in francese, tedesco e inglese alla pagina www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publica-

3 Decreto federale che approva e traspone nel diritto

svizzero il regolamento sul rimpatrio alla frontiera

3.1 Situazione iniziale

3.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera mira a creare una nuova procedura di allon- tanamento alla frontiera esterna Schengen per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen ai sensi degli articoli 43–56 del regolamento sulla procedura d’asilo. In tal modo s’intende garantire la continuità tra la procedura d’asilo e la procedura di allontanamento. Quest’ultima va condotta alla frontiera entro un termine massimo di dodici settimane a decorrere dal momento in cui l’interessato non ha più il diritto di rimanere sul territorio o non è più autorizzato a soggiornarvi. In situazioni di crisi si applica inoltre un termine supplementare non superiore a sei settimane. Questa nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen non è tut- tavia applicabile a tutti gli Stati Schengen. La Danimarca e gli Stati associati a Schen- gen non sono vincolati dal regolamento sulla procedura d’asilo, che non rientra né nell’acquis di Schengen né nell’acquis di Dublino. Nemmeno questi Stati devono pre- vedere procedure d’asilo alla frontiera esterna Schengen, tuttavia possono farlo. Se a livello nazionale gli Stati prevedono una procedura analoga a quella lungo la frontiera esterna dell’UE, i rimandi nel regolamento UE alle disposizioni del regolamento sulla procedura d’asilo si intendono fatti alle disposizioni equivalenti nel diritto nazionale (cfr. art. 2 regolamento sul rimpatrio alla frontiera).

3.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera costituisce formalmente uno sviluppo dell’acquis di Schengen ma non dev’essere applicato dalla Svizzera. Nella proposta iniziale della Commissione europea del settembre 2020, le procedure di rimpatrio alla frontiera facevano ancora parte del regolamento sulla procedura d’asilo (non vincolante per la Svizzera), del regolamento di crisi e del regolamento AMMR (possibile prestazione di solidarietà mediante lo strumento di sostegno finan- ziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti [Fondo BMVI]). Ciò nono- stante, in linea di principio, gli aspetti relativi al rimpatrio sono considerati parte dell’acquis di Schengen. I negoziati si sono svolti nel quadro di tali regolamenti con un accordo politico del 20 dicembre 2023 (cfr. in merito il punto 2.1.2). In seguito a una controversia legale a livello di UE sulla natura di tali norme concernenti il rimpa- trio in quanto disposizioni facenti parte dell’acquis di Schengen e poiché, secondo la giurisprudenza della CGCE62 gli atti giuridici dell’UE non possono essere solo par- zialmente rilevanti ai fini Schengen, le corrispondenti disposizioni dei suddetti rego- lamenti sono state trasferite in un regolamento separato rilevante ai fini Schengen. È

62 Cfr. in proposito la sentenza C-482/08 della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 ottobre 2010 Regno Unito/Consiglio, Racc. 2010 I-10413 n. marg. 48, 49 e 58.

anche il motivo per cui questo regolamento è stato pubblicato solamente il 3 feb- braio 2024. Nei successivi negoziati la Svizzera ha potuto esercitare il proprio diritto di partecipazione a Schengen. Ciononostante, il nuovo regolamento rimane fedele alla sua logica originaria e può essere applicato solo in combinazione con le corrispondenti norme del regolamento sulla procedura d’asilo o con disposizioni equivalenti nel di- ritto nazionale. In mancanza di tali disposizioni equivalenti, la procedura di rimpatrio prevista alla frontiera esterna Schengen non può essere applicata. Poiché la procedura d’asilo svizzera all’aeroporto quale è prevista dal diritto vigente non è equivalente alla procedura d’asilo alle frontiere UE, la Svizzera non è tenuta a svolgere una procedura di rimpatrio ai sensi di questo atto Schengen (cfr. in proposito punto 3, in particolare 3.4.3).

3.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis

di Schengen L’articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a tra- sporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quali sviluppi dell’acquis di Schengen dopo la firma dell’accordo avvenuta il 26 ottobre 2004. L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: innanzitutto, l’UE notifica «immediata- mente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Com- missione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo svi- luppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Con- formemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato in- combe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Po- polo. Poiché il regolamento sul rimpatrio alla frontiera da recepire è giuridicamente vinco- lante, il recepimento deve avere luogo mediante scambio di note. Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea fede- rale (cfr. punto 3.6.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Sviz- zera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum.

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera modifica anche il regolamento (UE) 2021/114863 che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (regolamento BMVI), rilevante ai fini Schengen. Si tratta di un regolamento UE già approvato dall’Assemblea federale. Se il termine per il referendum scadrà inutilizzato il 4 luglio 2024, la procedura nazionale per il recepi- mento di questo regolamento UE sarà conclusa. Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione del regolamento UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell’UE e la Commis- sione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposi- zione del regolamento UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la sca- denza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note. La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combi- nato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD). Nella fattispecie, il regolamento sul rimpatrio alla frontiera è stato adottato dal Parla- mento europeo e dal Consiglio dell’UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 mag- gio 2024. Di conseguenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere le sue note di ri- sposta entro il 13 giugno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell’UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Eurodac da parte della Commissione europea, l’UE ha dovuto effettuare ulteriori chiarimenti e una correzione della notifica Eurodac. L’attesa di tali chiarimenti ha comportato ri- tardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta a tutti i regola- menti UE notificati il 14 agosto 2024. In questo modo è stato possibile garantire una notifica completa. Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera è stato notificato alla Svizzera il 17 mag- gio 2024; il termine massimo per il recepimento e la trasposizione del presente rego- lamento UE scade pertanto il 17 maggio 2026. I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall’entrata in vigore

anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell’UE. Le date di applicazione sono tuttavia diverse per i regolamenti UE: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il regolamento AMMR e il regolamento di crisi; già a partire dal 12 giugno 2026 sa- ranno invece applicati il regolamento Eurodac (a eccezione dell’art. 26 la cui data di applicazione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il rego- lamento sugli accertamenti.

63 Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno stru- mento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48.

3.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di uno sviluppo di Schengen che nel quadro dell’obiettivo 17 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d’asilo e di integra- zione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace.

3.2 Linee essenziali del regolamento UE

Secondo il regolamento sul rimpatrio alla frontiera, la procedura di allontanamento dei richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta alla frontiera esterna Schengen o in una zona di transito deve essere espletata entro 12 settimane. In caso di mancata esecuzione entro tale termine massimo, si applicano le disposizioni della direttiva rim- patri. Per questa nuova procedura di allontanamento restano applicabili determinate dispo- sizioni della direttiva rimpatri (p. es. il principio di non respingimento, le garanzie fino al rimpatrio, l’incarcerazione e le condizioni di detenzione). Su richiesta della persona interessata può essere concesso un termine per la partenza volontaria di massimo 15 giorni. Tuttavia, tale termine non le conferisce il diritto di ingresso nel territorio. Gli Stati Schengen restano liberi di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo a un cittadino di Paese terzo il cui sog- giorno nel loro territorio è irregolare. Se sussiste un rischio di fuga o se rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, la persona interessata può essere sottoposta a carcerazione in vi- sta d’espulsione per 12 settimane (durata massima della procedura di rimpatrio alla frontiera), sempreché non fosse già in stato di trattenimento nel corso della procedura d’asilo alla frontiera (art. 5 par. 3). Questa carcerazione è computata alla durata di carcerazione massima, compresa tra 6 e 18 mesi, disciplinata dalla direttiva rimpatri. Grazie al regolamento sul rimpatrio alla frontiera le misure di solidarietà previste pos- sono essere attuate tramite il Fondo BMVI. Per esempio, potrebbero essere potenziate le capacità alla frontiera esterna Schengen. Il regolamento BMVI è modificato di con- seguenza dal regolamento UE in oggetto.

3.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen ai sensi degli arti- coli 43–56 del regolamento sulla procedura d’asilo, il regolamento sul rimpatrio alla frontiera istituisce una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen. Vengono inoltre introdotte prescrizioni specifiche temporanee quando uno Stato si trova in una situazione di crisi (cfr. punto 2.4.1; art. 1 par. 4 regolamento di crisi). Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera consente di attuare le misure di soli- darietà previste dal Fondo BMVI. Infine, il regolamento BMVI viene modificato af- finché le misure di solidarietà nel quadro del regolamento AMMR possano essere svolte tramite il Fondo BMVI.

Art. 2 Riferimenti al regolamento (UE) 2024/1348 Per gli Stati Schengen non vincolati dal regolamento sulla procedura d’asilo, gli even- tuali riferimenti si intendono fatti alle disposizioni equivalenti da essi introdotte nel diritto nazionale.

Art. 3 Definizioni La disposizione contiene le definizioni dei termini «domanda di protezione interna- zionale», «domanda» e «richiedente» utilizzati nel regolamento UE e rimanda alle disposizioni del regolamento sulla procedura d’asilo.

Capo II Procedura di rimpatrio alla frontiera

Art. 4 Procedura di rimpatrio alla frontiera Questo articolo sancisce il principio secondo cui i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen non possono entrare nel territorio del rispettivo Stato Schengen (par. 1). La procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen deve avvenire entro un massimo di 12 settimane. Durante tale periodo, le persone in questione devono soggiornare in un luogo sito alla frontiera esterna Schengen o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato Schengen può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio (par. 2). Se una decisione di rimpatrio non può essere applicata entro il termine di 12 settimane, si applica la procedura di allontanamento ordinaria prevista dalla diret- tiva rimpatri (par. 4). Alla nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen si applicano diverse disposizioni della direttiva rimpatri, elencate al paragrafo 3.

Alle persone la cui domanda d’asilo è stata respinta va concesso, su loro richiesta, un termine massimo di 15 giorni per la partenza volontaria, a meno che non sussista un rischio di fuga, la domanda d’asilo sia stata respinta in quanto manifestamente infon- data o la persona rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pub- blico. Per evitare una possibile fuga durante la procedura di allontanamento, i docu- menti di viaggio vengono confiscati (par. 5). In caso di rigetto di una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen, gli Stati Schengen possono disporre il respingimento a norma dell’articolo 14 CFS e, in virtù dell’articolo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva rimpatri, non applicare le disposi- zioni della direttiva rimpatri (par. 6). In questi casi, lo Stato Schengen deve nondi- meno garantire un trattamento e un livello di protezione dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi equivalenti a quelli previsti dall’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva rimpatri e dalle disposizioni del regolamento UE in oggetto (art. 4 par. 2 e 4 nonché art. 5 par. 4).

Art. 5 Trattenimento Per impedire l’ingresso nel territorio dello Stato Schengen interessato o qualora sus- sista il rischio di fuga, i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen (art. 4 par. 1) possono essere incarcerati sulla base di una valutazione del singolo caso al fine di garantire l’esecuzione dell’allontanamento. Il trattenimento può essere imposto sol- tanto come misura di ultima istanza (par. 1). La carcerazione deve avere una durata quanto più breve possibile e non può superare le 12 settimane. Essa è computata alla durata di carcerazione massima, compresa tra 6 e 18 mesi, disciplinata dalla direttiva rimpatri (par. 4 regolamento sul rimpatrio alla frontiera; art. 15 par. 5 e 6 direttiva rimpatri).

Capo III Deroghe applicabili in situazioni di crisi

Art. 6 Misure applicabili alla procedura di rimpatrio alla frontiera in una situazione di crisi In presenza di una situazione di crisi quale definita dal regolamento di crisi (art. 1 par. 4), la procedura di allontanamento di dodici settimane e la carcerazione in vista di rinvio coatto possono essere prolungate di altre sei settimane (par. 1). L’ammis- sione a prestare consulenza giuridica nei centri di trattenimento può essere limitata soltanto laddove ciò sia oggettivamente necessario per la sicurezza nazionale o l’or- dine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento purché l’ac- cesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile (par. 3).

Art. 7 Norme procedurali Qualora uno Stato Schengen ritenga di trovarsi in una situazione di crisi, può presen- tare alla Commissione europea una richiesta di applicazione delle deroghe. È deter- minante la procedura del regolamento di crisi (nel concreto art. 1 par. 4, art. 2–6 e art. 17 par. 3 e 4 regolamento di crisi).

Art. 8 Disposizioni e garanzie specifiche In presenza di una situazione di crisi, gli Stati Schengen sono tenuti a informare i richiedenti l’asilo sulle misure adottate e sulla loro durata.

Capo IV Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148

Art. 9 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148 Il regolamento BMVI mira a sviluppare una politica dei visti comune e garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI isti- tuito con il regolamento BMVI è un fondo di solidarietà destinato a sostenere in par- ticolare gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono sostenere costi elevati per la protezione delle frontiere esterne Schengen. La dotazione finanziaria originaria per l’attuazione delle azioni nell’ambito del Fondo BMVI è di 6,241 miliardi di euro, aumentata poi dall’UE a 7,241 miliardi di euro. Questa modifica del regolamento BMVI viene notificata separatamente alla Svizzera come sviluppo di Schengen. La Svizzera contribuirà ad alimentare il nuovo fondo in misura proporzionale con il ver- samento di contributi. Attraverso le risorse del Fondo BMVI potranno essere pro- mosse diverse misure nazionali che contribuiscono alla gestione integrata delle fron- tiere e a una politica dei visti comune. Fra queste vi sono, per esempio, l’ulteriore sviluppo dei sistemi informatici su larga scala in ambito Schengen. Il decreto federale che recepisce questo regolamento UE e lo traspone nel diritto svizzero è stato appro- vato dall’Assemblea federale il 15 marzo 2024.64 L’articolo 9 del regolamento UE in oggetto mira ad adeguare il regolamento BMVI in modo che anche le misure di solidarietà previste nel regolamento AMMR possano ora essere svolte attraverso il Fondo BMVI. Il regolamento BMVI fornisce una defi- nizione di «azione di solidarietà» (art. 2 n. 11). Inoltre, le misure di solidarietà po- tranno essere finanziate mediante contributi degli Stati membri sotto forma di entrate esterne a destinazione vincolata (art. 10 par. 3). Il contributo potrà essere aumentato fino al 100 per cento delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà (art. 12 par. 7a). Inoltre, anche le informazioni sull’attuazione delle misure di solidarietà do- vranno figurare nella bilancia delle partite correnti degli Stati membri (art. 29 par. 2 lett. aa). Infine vengono adeguati gli allegati II (nuova lett. h con l’obiettivo del soste- gno alle misure di solidarietà) e VI (nuovi codici per le misure di solidarietà).

Capo V Disposizioni finali

Art. 10 Impugnazione da parte delle autorità pubbliche Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

64 FF 2024 691

Art. 11 Calcolo dei termini Questa disposizione contiene le norme concernenti i termini.

Art. 12 Misure transitorie La disposizione prevede che, tre mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento sul rimpatrio alla frontiera, la Commissione europea presenti un piano di attuazione co- mune. Su questa base gli Stati Schengen dovranno elaborare piani di attuazione na- zionali che dovranno essere monitorati dalla Commissione europea. In tal modo si garantisce che gli Stati Schengen recepiscano a livello nazionale il contenuto del re- golamento sul rimpatrio alla frontiera in tempo utile entro la data di applicazione.

Art. 13 Monitoraggio e valutazione Entro due anni dalla data di applicazione del regolamento in oggetto e successiva- mente ogni cinque anni, la Commissione europea presenta una relazione sull’applica- zione del regolamento negli Stati Schengen e propone eventuali modifiche.

Art. 14 Entrata in vigore e applicazione Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera entra in vigore il ventesimo giorno succes- sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; tuttavia, si ap- plica soltanto due anni dopo l’entrata in vigore.

3.4 Procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen

3.4.1 Procedura d’asilo europea alla frontiera esterna

Schengen Il regolamento sulla procedura d’asilo introduce nell’UE una nuova procedura d’asilo alla frontiera esterna dell’UE (art. 43–56). Questo regolamento così come la proce- dura d’asilo alla frontiera non sono vincolanti per la Svizzera, in quanto non fanno parte dell’acquis di Dublino o Schengen. Dopo aver proceduto agli accertamenti riguardanti il cittadino di uno Stato terzo o l’apolide (per i dettagli si veda il punto 5), una domanda d’asilo può essere esaminata con procedura di frontiera se il richiedente non soddisfa le condizioni d’ingresso pre- viste all’articolo 6 del codice frontiere Schengen (CFS) e la domanda d’asilo è stata presentata a un valico della frontiera esterna UE o in una zona di transito, dopo un fermo connesso all’attraversamento illegale della frontiera esterna UE, dopo lo sbarco nel territorio di uno Stato UE a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso o dopo una ricollocazione (art. 43 par. 1 regolamento sulla procedura d’asilo). L’ingresso nel territorio di uno Stato membro dell’UE non è consentito (art. 43 par. 2 regolamento sulla procedura d’asilo). La procedura d’asilo alla frontiera è obbligatoria se il richiedente l’asilo inganna in- tenzionalmente le autorità e cerca di impedire l’accertamento della propria identità, se

costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico o se ha la cit- tadinanza di (se apolide una precedente dimora abituale in) un Paese terzo il cui tasso di protezione è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l’Unione, inferiore al 20 per cento (art. 44 par. 1 in combinato disposto con l’art. 42 par. 1 lett. a-g e lett. j e par. 3 lett. b regolamento sulla procedura d’asilo). Se la pro- cedura d’asilo alla frontiera è applicata a minori e loro familiari, le loro domande sono esaminate in via prioritaria (art. 44 par. 3 regolamento sulla procedura d’asilo). Gli Stati membri dell’UE possono dare priorità anche all’esame delle domande per le quali si presume che l’allontanamento possa essere effettuato rapidamente. L’unità della famiglia deve essere salvaguardata anche nella procedura d’asilo alla frontiera (art. 45 par. 2 regolamento sulla procedura d’asilo). Tuttavia, la famiglia do- veva già esistere prima dell’arrivo del richiedente l’asilo. L’articolo 45 paragrafo 3 disciplina la definizione di «familiari del richiedente». Le domande d’asilo nell’ambito della procedura d’asilo alla frontiera devono essere registrate entro cinque giorni. La durata massima della procedura d’asilo alla frontiera è di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda. Entro tale termine va ese- guita anche un’eventuale procedura di ricorso. Il termine può essere prolungato a 16 settimane se la persona proviene da un altro Stato ed è presa in carico nell’ambito di una misura di solidarietà (ricollocazione). Al termine di tale periodo il richiedente viene autorizzato a entrare nel territorio dello Stato UE oppure viene respinto alla frontiera esterna UE nell’ambito della procedura di rimpatrio (cfr. art. 51 par. 2 rego- lamento sulla procedura d’asilo). Se sussistono i presupposti per lo svolgimento della procedura d’asilo alla frontiera, anche la procedura per la determinazione dello Stato Dublino competente può svol- gersi alla frontiera esterna UE o nella zona di transito. La procedura d’asilo alla fron- tiera può essere svolta anche per le persone che sono state prese in carico in prove- nienza da un altro Stato membro dell’UE nell’ambito di una misura di solidarietà (art. 52 regolamento sulla procedura d’asilo). La procedura d’asilo alla frontiera non si applica, di principio, ai minori non accom-

pagnati. Fanno eccezione i casi in cui la persona costituisce una minaccia per la sicu- rezza pubblica e l’ordine pubblico (art. 53 par. 1 in combinato disposto con l’art. 42 par. 3 lett. b regolamento sulla procedura d’asilo). Il regolamento sulla procedura d’asilo elenca inoltre altri casi in cui la procedura di frontiera non trova applicazione (p. es. particolari esigenze di ammissione o procedurali, motivi medici ecc.). In questi casi l’ingresso nello Stato membro dell’UE è consentito e si applica la procedura d’asilo ordinaria (cfr. art. 53 par. 2 regolamento sulla procedura d’asilo). Durante la procedura d’asilo alla frontiera le persone devono soggiornare in un luogo sito alla frontiera esterna UE o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul territorio degli Stati membri dell’UE. Le famiglie con minori devono essere alloggiate in strutture di accoglienza adeguate alle loro esigenze particolari (cfr. art. 55 regolamento sulla procedura d’asilo). Se un richiedente soggetto alla procedura di frontiera deve entrare nello Stato membro dell’UE per ricevere cure mediche o essere sottoposto ad audizione presso l’autorità accertante o l’autorità di ricorso, tale entrata non è considerata un «ingresso» nel ter- ritorio dello Stato UE (art. 54 par. 5 regolamento sulla procedura d’asilo).

Il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali stabilito nell’articolo 10 del regolamento sugli accertamenti (per i dettagli si veda il punto 5.4.2.3) si applica anche alla procedura d’asilo alla frontiera (art. 43 par. 4 regolamento sulla procedura d’asilo). L’articolo 47 prevede che la Commissione europea, nell’ambito di un atto di esecu- zione e sulla base di una formula stabilita (art. 47 par. 4 regolamento sulla procedura d’asilo), stabilisca il numero massimo di domande d’asilo che ogni anno uno Stato membro dell’UE deve esaminare nell’ambito della procedura d’asilo alla frontiera. In tutta l’UE devono essere disponibili in qualsiasi momento 30 000 posti per la proce- dura d’asilo alla frontiera (art. 46). Una volta raggiunto questo limite, lo Stato dell’UE non è più obbligato ad applicare la procedura d’asilo alla frontiera fino a quando le cifre non diminuiranno nuova- mente.

3.4.2 Procedura d’asilo in un aeroporto svizzero che

costituisce una frontiera esterna Schengen È possibile presentare domanda d’asilo negli aeroporti internazionali di Ginevra e Zu- rigo (art. 22–23 LAsi). La persona che presenta una domanda d’asilo in un altro aero- porto svizzero presso il quale non vengono svolte procedure d’asilo viene trasferita al CFA più vicino. Nel quadro della procedura all’aeroporto, entro due giorni lavorativi dalla presenta- zione della domanda, al richiedente l’asilo viene comunicato il rifiuto d’entrata in Svizzera e l’assegnazione alla zona di transito dell’aeroporto di Ginevra o Zurigo per un massimo di 60 giorni civili. Il richiedente l’asilo viene anche informato che può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) fino alla notifica della decisione d’asilo contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera (art. 108 cpv. 4 LAsi) e in qualsiasi momento contro l’assegnazione alla zona di transito internazionale dell’aeroporto (art. 108 cpv. 5 LAsi). Il richiedente l’asilo viene contattato da un rappresentante legale entro due giorni dall’arrivo in aeroporto. Durante la procedura viene sistemato in un alloggio della zona di transito internazionale dell’aeroporto. Dopo avergli notificato la decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione alla zona di transito internazionale dell’aeroporto, la SEM organizza una prima inter- rogazione del richiedente con la partecipazione del suo rappresentante legale allo scopo di accertare i fatti pertinenti per stabilire lo Stato Dublino competente per il trattamento della domanda d’asilo. Al richiedente l’asilo è concesso il diritto di essere sentito, se sorgono dubbi sulla minore età, sulla cittadinanza o sulla competenza di un altro Stato Dublino (procedura Dublino). Una volta svolta la prima interrogazione, i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni vengono trasferiti al CFA della regione interessata, dove viene eventual- mente avviata la procedura Dublino.

Se la procedura all’aeroporto prosegue, la SEM deve notificare la propria decisione al richiedente entro 20 giorni dalla presentazione della domanda d’asilo. Può trattarsi di una decisione di non entrata nel merito (NEM), di una decisione materiale negativa o di un’autorizzazione d’entrata per l’ulteriore trattamento della domanda in Svizzera. L’entrata può essere autorizzata se sono necessari ulteriori accertamenti per i quali il termine di 20 giorni civili non è sufficiente, se l’esecuzione dell’allontanamento verso lo Stato di origine o uno Stato terzo non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile o se è stata avviata una procedura Dublino nell’ambito della quale si può ravvisare una ripresa in carico, anche se la risposta non è pervenuta entro 20 giorni civili. Se la decisione non può essere notificata entro 20 giorni dalla presentazione della do- manda d’asilo, la SEM rilascia l’autorizzazione d’entrata e attribuisce il richiedente a un Cantone o a un CFA (art. 23 cpv. 2 LAsi). In caso di decisione materiale negativa presa nell’ambito della procedura all’aeroporto o di decisione NEM, il termine per presentare ricorso al TAF è di cinque giorni lavo- rativi. Il TAF decide in merito ai ricorsi entro cinque giorni lavorativi. Dopo che la decisione d’asilo è passata in giudicato, le autorità cantonali competenti provvedono al rinvio della persona straniera direttamente dall’aeroporto verso lo Stato di origine o di provenienza, verso uno Stato terzo o, dopo la notifica della decisione, verso lo Stato contraente competente per l’esame della domanda d’asilo in virtù delle disposizioni degli accordi di associazione alla normativa di Dublino. Durante la procedura all’aeroporto non viene ordinata nessuna carcerazione ammini- strativa.

3.4.3 Confronto dell’equivalenza delle procedure d’asilo

alla frontiera esterna Schengen La procedura d’asilo europea alla frontiera esterna Schengen si differenzia dalla pro- cedura d’asilo svizzera all’aeroporto in particolare per i seguenti punti: – Cerchia delle persone ammesse: la procedura d’asilo europea alla frontiera si applica non soltanto alle persone che hanno fatto domanda d’asilo a un valico della frontiera esterna Schengen o in una zona di transito, ma anche ai richie- denti l’asilo fermati in relazione all’attraversamento illegale della frontiera esterna Schengen, sbarcate nel territorio di uno Stato UE a seguito di un’ope- razione di ricerca e soccorso o ricollocate in un altro Stato Dublino. La pro- cedura d’asilo svizzera all’aeroporto si applica per contro unicamente alle per- sone che fanno domanda d’asilo agli aeroporti di Zurigo e Ginevra. – Esame obbligatorio delle domande d’asilo alla frontiera esterna Schengen: il regolamento sulla procedura d’asilo disciplina i casi in cui la domanda d’asilo deve essere esaminata obbligatoriamente alla frontiera esterna Schengen (mi- naccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, tasso di riconoscimento inferiore al 20 per cento ecc.). In Svizzera non viene fatta questa distinzione. La procedura d’asilo si svolge in tutti i casi, indipendentemente, per esempio,

dal tasso di riconoscimento. Unicamente i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni sono trasferiti al CFA della regione dopo la prima interro- gazione. – Durata diversa della procedura d’asilo: nell’UE le domande d’asilo devono essere registrate entro cinque giorni. La durata massima della procedura d’asilo alla frontiera, compresa la procedura di ricorso, è di 12 settimane dal momento della registrazione. Il termine può essere prolungato a 16 settimane. In Svizzera la procedura all’aeroporto dura al massimo 20 giorni civili (poco meno di tre settimane). La persona interessata soggiorna per un massimo di

60 giorni civili (circa 8,5 settimane) nella zona di transito dell’aeroporto di

Ginevra o Zurigo. In questo lasso di tempo si svolgono la procedura Dublino, la procedura di ricorso ed eventualmente anche la procedura di allontana- mento. La procedura d’asilo svizzera all’aeroporto è quindi circa un terzo più celere di quella prevista dall’UE. Se alla procedura d’asilo europea alla fron- tiera di 12 settimane si aggiungono altre 12 settimane della procedura di al- lontanamento alla frontiera esterna Schengen (per un totale di 24 settimane, esclusa la settimana di registrazione), la nuova procedura europea alla fron- tiera è quasi tre volte più lunga dell’attuale procedura svizzera all’aeroporto. – Carcerazione amministrativa: in virtù della nuova procedura di rimpatrio alla frontiera esterna Schengen, è possibile ordinare la carcerazione amministra- tiva di richiedenti l’asilo respinti e a rischio di fuga. Anche la procedura sviz- zera all’aeroporto prevede la possibilità di ordinare la carcerazione ammini- strativa, ma unicamente per le persone con una decisione di allontanamento passata in giudicato. – Nessun numero massimo di domande d’asilo esaminate ogni anno agli aero- porti: l’UE prevede per gli Stati membri un numero massimo di domande d’asilo esaminate alla frontiera esterna Schengen. Una volta raggiunto il nu- mero massimo, è possibile applicare le procedure d’asilo ordinarie. Il diritto svizzero non lo prevede. Gli alloggi presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo sono di fatto limitati (Ginevra: 30 posti, Zurigo: 60 posti), ma finché lo spazio lo consente, le procedure d’asilo si svolgono in aeroporto. In Svizzera non esiste una quota fissa come quella prevista dall’UE. La procedura europea d’asilo alla frontiera e la procedura svizzera all’aeroporto non sono quindi equivalenti. La procedura svizzera è prevista per un’altra cerchia di per- sone, è più celere e non prevede quote fisse annue. Nell’ambito dell’elaborazione del regolamento in oggetto, l’UE è stata informata del fatto che la Svizzera dispone di una procedura d’asilo alle proprie frontiere esterne Schengen non equivalente alla procedura d’asilo alla frontiera dell’UE. Se si appli- cassero le disposizioni europee, la procedura di allontanamento dall’aeroporto si pro- lungherebbe di diverse settimane e occorrerebbe adeguare la carcerazione ammini- strativa, cosa non necessaria in Svizzera in considerazione della posizione geografica

e delle sistemazioni nelle zone di transito degli aeroporti. La Svizzera ha già attuato e applica le restanti disposizioni della direttiva rimpatri a cui rimanda il regolamento UE. Se in futuro le disposizioni della procedura d’asilo all’aeroporto dovessero essere modificate, si dovrebbe ripetere la verifica dell’equivalenza.

3.5 Effetti del trattato

Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera non ha conseguenze finan- ziarie per la Confederazione e i Cantoni, poiché la Svizzera non lo traspone nel diritto nazionale.

3.6 Aspetti giuridici

3.6.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento di questo regolamento UE si basa sull’ar- ticolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati in- ternazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale con- ferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l’Assemblea federale è competente per l’approvazione del presente scam- bio di note. Questo decreto federale sottostà a referendum facoltativo (art. 141 par. 1 lett. d n. 3 Cost.). Come già indicato (cfr. punto 3.1.3), la Svizzera ha tempo fino al 17 maggio 2026 per ultimare la procedura nazionale per il recepimento del regolamento e per informare l’UE in merito all’adempimento di tutti i requisiti costituzionali.

3.6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera Con il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera come sviluppo dell’ac- quis di Schengen, la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell’UE stipulati nel quadro dell’AAS. Non è tuttavia tenuta a trasporre il regolamento UE, non essen- doci equivalenza tra le procedure d’asilo alla frontiera dell’UE e la procedura all’ae- roporto in Svizzera. Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera è inoltre compatibile con gli altri impegni internazionali della Svizzera.

3.6.3 Forma dell’atto (decreto federale)

Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera non implica l’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità soprana- zionale. Il decreto federale concernente l’approvazione del pertinente scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), pre- vedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposi- zioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è neces- saria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, nella legislazione na- zionale in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Tuttavia, il regolamento sul rimpatrio alla frontiera contiene norme di diritto. Il de- creto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sot- tostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

3.6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa impli- canti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L’avamprogetto non è pertanto su- bordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

3.6.5 Trasposizione nel diritto nazionale

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera è un atto legislativo dettagliato del Parla- mento europeo e del Consiglio. Esso prevede una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen per i richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta alla frontiera esterna Schengen in virtù delle disposizioni del regolamento sulla pro- cedura d’asilo o in virtù di un diritto nazionale equivalente. Poiché la procedura all’ae- roporto della Svizzera alla frontiera esterna Schengen non è equivalente alla procedura d’asilo alla frontiera dell’UE basata sul regolamento sulla procedura d’asilo (cfr. punto 3.4.3), la Svizzera non è tenuta a trasporre nel diritto nazionale le disposizioni di tale regolamento UE. Ciò è stato confermato anche dalla Commissione europea. Pertanto, il recepimento del regolamento non deve essere trasposto nel diritto nazio- nale.

4 Decreto federale che approva e traspone nel diritto

svizzero il regolamento Eurodac

4.1 Situazione iniziale

4.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il regolamento n. 603/201365 in vigore dal 2015 per la Svizzera e, nella versione pre- cedente, dal 2008 consente attualmente di disporre delle impronte digitali di tutti i richiedenti l’asilo e delle persone entrate illegalmente nello spazio di Dublino. Tali informazioni sono essenziali per consentire l’applicazione del regolamento Du- blino III attualmente in vigore. La revisione completa del regolamento n. 603/2013 si propone di ampliare la portata dei dati raccolti e il loro utilizzo per altri scopi che rientrano nella politica migratoria globale dell’UE. Ciò riguarda in particolare il rim- patrio delle persone in situazione di soggiorno irregolare e la gestione della migra- zione secondaria. La procedura di acquisizione dei dati da parte delle autorità compe- tenti in materia di sicurezza (terrorismo, reati gravi) è semplificata. L’interoperabilità dei sistemi dell’UE deve ora comprendere anche il sistema Eurodac. Il 14 maggio 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il regolamento Eurodac che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013. Il 17 maggio 2024 tale regolamento è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Du- blino/Eurodac. Poiché in linea di principio la Svizzera si è impegnata, nell’ambito dell’AAD, a recepire nel proprio diritto nazionale tutti gli sviluppi dell’acquis di Du- blino/Eurodac e ad applicarli, se necessario, nel proprio diritto interno (art. 1 par. 3 e art. 4 AAD), il Consiglio federale ha deciso il 14 agosto 2024 di accettare il recepi- mento di questo regolamento UE, previo soddisfacimento dei necessari requisiti co- stituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAD). Inoltre, dal luglio 2013 il regolamento Eurodac contiene disposizioni che consentono alle autorità incaricate dell’applicazione della legge di accedere ai dati contenuti nell’Eurodac. L’accesso all’Eurodac a fini di contrasto esula dal campo di applica- zione dell’accordo di associazione a Dublino e non costituisce pertanto uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Pertanto, il Consiglio dell’UE e la Commissione eu- ropea hanno proposto agli Stati associati e alla Danimarca di stipulare un accordo complementare affinché tali disposizioni siano applicabili anche nell’ambito della si- curezza interna. Il protocollo aggiuntivo all’Accordo di associazione a Dublino con-

cluso con la Svizzera e il Liechtenstein (di seguito «protocollo Eurodac») è stato fir- mato a Bruxelles il 27 giugno 2019. Il testo dell’accordo prevede, per il recepimento delle modifiche delle disposizioni relative all’accesso delle autorità di contrasto, una

65 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace ap- plicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regola- mento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180, 29.6.2013, pag. 1.

procedura specifica di partecipazione alla loro elaborazione, vale a dire alle norme dell’AAD. In altri termini, la procedura di adozione è la stessa descritta al primo pa- ragrafo di questo punto. La banca dati Eurodac contiene ora, oltre alle impronte digitali, anche l’immagine del volto delle diverse categorie di persone, ossia ulteriori dati personali sensibili. Il cata- logo dei dati inseriti nel sistema Eurodac è ulteriormente ampliato (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita ecc.). Nuove categorie di persone saranno inoltre in- serite nel sistema. L’entrata in funzione del sistema riveduto è prevista per il 2026.

4.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Contrariamente al settore della cooperazione Schengen, l’accordo di associazione a Dublino non prevede la partecipazione diretta della Svizzera alle deliberazioni degli organi dell’UE. Quest’ultima può tuttavia esercitare il proprio diritto di controllo nell’ambito del comitato misto composto da rappresentanti della Commissione euro- pea e dei Paesi membri dell’UE. La rifusione del regolamento Eurodac è stata avviata nel 2016 con una nuova proposta della Commissione66, tuttavia i lavori sono stati interrotti. Nel settembre 2020 è stata presentata agli organi europei una proposta rive- duta nell’ambito dell’avamprogetto di Patto sulla migrazione e l’asilo. Tale proposta era direttamente collegata alle proposte di rifusione del regolamento Dublino e al nuovo meccanismo di solidarietà ivi delineato. La revisione del regolamento Eurodac è intervenuta prima di altri elementi del Patto, nel senso di un approccio progressivo volto a evitare ostacoli politici durante la negoziazione dell’accordo. A seguito dell’accordo politico del 22 giugno 2022, il 12 dicembre 2022 il Consiglio d’Europa ha adottato il mandato di negoziazione per il nuovo regolamento Eurodac. Conformemente ai suoi accordi di associazione, la Svizzera non era invitata a parte- cipare alle discussioni sull’Eurodac a livello tecnico. Per contro, è stata generalmente rappresentata nelle discussioni a livello ministeriale (Consiglio GAI). Le rispettive presidenze hanno informato gli Stati associati in modo informale e in tempo reale sullo stato di avanzamento delle discussioni nei gruppi di lavoro. La Svizzera si è inoltre espressa per iscritto in merito all’adeguamento del regolamento, esercitando così anche un diritto di partecipazione. Il trilogo si è concentrato in particolare sulla nuova categoria di registrazione da in- trodurre per i beneficiari di protezione temporanea. Il Parlamento europeo è rimasto contrario all’inclusione della categoria delle persone che beneficiano di protezione temporanea, ritenendo che queste rientrino nell’ambito di una direttiva annessa e non nella legislazione strettamente connessa alla gestione della migrazione, che è l’obiet- tivo principale dell’Eurodac. Alla fine, tuttavia, i colegislatori si sono accordati sulla memorizzazione in Eurodac dei dati delle persone che beneficiano di protezione tem-

poranea. Ciò comprende anche uno statuto di protezione nazionale equivalente a

66 COM (2016) 272 finale

quello di protezione temporanea dell’UE, come lo statuto di protezione svizzero S in un nuovo caso di applicazione. Dopo l’adozione del mandato negoziale della commissione per le libertà civili, la giu- stizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo il 22 giugno 2023, il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha definito le linee guida per i negoziati in vista dei triloghi con il Parlamento europeo. Un compromesso è stato raggiunto in occasione dell’ultimo trilogo del 20 dicembre 2023. Il regolamento è stato adottato l’8 febbraio 2024 dal COREPER e il 14 febbraio 2024 dalla commissione LIBE. Il compromesso raggiunto è stato approvato dal Parlamento europeo (in seduta plenaria) il 10 aprile 2024 e dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2024. Lo sviluppo dell’ac- quis di Schengen è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024. Senza previa informazione da parte dell’UE, la notifica ha escluso per la Svizzera alcuni elementi del regolamento Eurodac. D’intesa con l’UE è stato possibile prospet- tare un’ulteriore notifica per gli elementi centrali per la Svizzera (accesso ai dati Eu- rodac da parte delle autorità di contrasto, confronto dei dati biometrici nel sistema centrale e disposizioni rilevanti per Schengen). Questa seconda notifica è avvenuta il 12 giugno 2024. Dai colloqui con la Commissione europea è invece emerso che la Svizzera potrebbe partecipare alla cooperazione Eurodac nel quadro della protezione temporanea e della ricollocazione solo dopo aver negoziato e concluso accordi supplementari con l’UE.

4.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis

di Dublino/Eurodac L’articolo 1 paragrafo 1 AAD obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a tra- sporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quale sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac dopo la firma dell’accordo. L’articolo 4 AAD prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac: innanzitutto, l’UE notifica «imme- diatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Commissione eu- ropea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notifica- tole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 4 par. 2 AAD). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Con- formemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato in- combe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Po- polo. Poiché il regolamento Eurodac da recepire è giuridicamente vincolante, il suo recepi- mento deve avere luogo mediante scambio di note.

Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea fede- rale (cfr. punto 4.8.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 4 par. 3 AAD). La Svizzera di- spone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum. Il regolamento Eurodac modifica anche il regolamento (UE) 2019/818 rilevante ai fini Schengen. Si tratta di un regolamento UE già recepito dalla Svizzera come sviluppo di Schengen ovvero per il quale è in corso la procedura di recepimento. Nel quadro del recepimento del presente regolamento UE, la Svizzera pertanto deve anche modi- ficare le corrispondenti basi legali nazionali. Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referenda- rio. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note. La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac da parte della Svizzera può implicare la cessazione della coopera- zione Dublino/Eurodac e pertanto anche della cooperazione Schengen (art. 14 par. 2 AAD in combinato disposto con l’art. 7 par. 4 AAS). Trattandosi del recepimento delle disposizioni relative all’accesso delle autorità di contrasto, quest’ultimo è disciplinato dal protocollo Eurodac. Il testo dell’accordo pre- vede all’articolo 3 una procedura specifica per la partecipazione alla loro elaborazione e rinvia alle norme dell’AAD. In altri termini, la procedura di adozione è la stessa descritta ai paragrafi precedenti. Nella fattispecie, il regolamento Eurodac è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 maggio 2024. Di conse- guenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere la sua nota di risposta entro il 13 giu-

gno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell’UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Eurodac da parte della Commis- sione europea, l’UE ha dovuto effettuare ulteriori chiarimenti e un’ulteriore notifica del regolamento in questione. L’attesa di questa notifica ha comportato ritardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta il 14 agosto 2024 . Il regolamento Eurodac è stato notificato alla Svizzera la prima volta il 17 mag- gio 2024, mentre la notifica successiva è avvenuta il 12 giugno 2024. Il termine mas- simo per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE in oggetto scade per- tanto il 17 maggio 2026 (per il regolamento Eurodac il 12 giugno 2026). I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall’entrata in vigore anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell’UE. Le date di applicazione sono tuttavia diverse per i regolamenti UE: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il regolamento AMMR e il regolamento di crisi. Già a partire dal 12 giugno 2026 sa- ranno applicati il regolamento Eurodac (a eccezione dell’art. 26 la cui data di applica- zione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento

sugli accertamenti. Tuttavia, l’articolo 26 del regolamento Eurodac si applica a decor- rere dal 12 giugno 2029.

4.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di uno sviluppo di Dublino che nel quadro dell’obiettivo 17 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d’asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione eu- ropea e internazionale efficace. Il recepimento e la trasposizione del regolamento UE non sono in contrasto con nes- suna strategia del Consiglio federale e permettono alla Svizzera di adempiere ai propri obblighi derivanti dall’AAD.

4.2 Linee essenziali del regolamento UE

Il nuovo sistema Eurodac è uno strumento utile per diverse procedure, in particolare per determinare lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo e ora anche per la procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati prevista dal rego- lamento sul reinsediamento. Sarà altrettanto utile per le procedure previste dal diritto degli stranieri per le persone in situazione di soggiorno irregolare nello spazio di Du- blino. Inoltre, in futuro la concessione della protezione temporanea ai sensi della di- rettiva sull’afflusso massiccio dovrà riflettersi nel sistema. Nell’Eurodac dovranno essere segnalate anche le persone tratte in salvo in mare. Il nuovo regolamento modifica anche i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818. Le modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 prevedono che il sistema ETIAS con- fronti automaticamente i propri dati con quelli dell’Eurodac. Inoltre, in caso di corri- spondenza l’unità nazionale ETIAS avrà accesso all’Eurodac («Zugang») in sola let- tura. Infine, l’ETIAS dovrà essere operativo indipendentemente dall’interoperabilità con l’Eurodac o il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS- TCN). Il regolamento (UE) 2019/818 è modificato allo scopo di precisare che le autorità de- signate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento Eurodac sono anche «autorità desi- gnate» ai sensi di tale regolamento. Inoltre, sono definiti i dati Eurodac interessati dall’interoperabilità. La nuova versione del regolamento può essere così sintetizzata: – Nuovi obiettivi del sistema Eurodac: l’obiettivo principale dell’Eurodac resta l’attuazione delle procedure Dublino previste dal nuovo regolamento AMMR. L’Eurodac dovrà anche contribuire a semplificare e ad accelerare la procedura

Dublino, integrando nel suo sistema ogni fase della stessa. L’Eurodac contri- buirà inoltre a rafforzare i controlli sull’immigrazione irregolare nell’UE: i dati delle persone entrate illegalmente nell’UE saranno oggetto non soltanto di registrazione nell’Eurodac, ma anche di un confronto automatico con i dati esistenti. Inoltre, la migrazione illegale all’interno dell’UE sarà controllata e impedita confrontando la biometria delle persone che vi soggiornano illegal- mente con la banca dati esistente e registrandola ex novo nell’Eurodac. Tali obiettivi sono complementari a quelli del nuovo regolamento sugli accerta- menti (cfr. punto 5). L’istituzione di un Patto sulla migrazione e l’asilo con tutta una serie di regolamenti volti a rivedere la gestione dell’asilo e della mi- grazione a livello europeo ha influenzato anche la revisione già in corso del regolamento Eurodac. L’obiettivo di una politica d’asilo più sostenibile, ba- sata sulla solidarietà e sulla condivisione delle responsabilità tra gli Stati, va di pari passo con la volontà di prevenire i movimenti secondari all’interno dell’UE. D’altro canto, l’obiettivo di sicurezza è sempre presente e l’uso dei dati Eurodac a tale scopo è garantito. – Nuove categorie di persone: al fine di conseguire gli obiettivi enunciati, in particolare una migliore ripartizione delle responsabilità tra gli Stati, sono in- seriti anche i dati di nuove categorie di persone. Attualmente i richiedenti pro- tezione internazionale e le persone entrate illegalmente nello spazio Schengen devono sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali. In futuro verranno rilevati dati personali, compresi i dati biometrici, e verrà effettuata una regi- strazione nel sistema centrale anche delle persone che soggiornano illegal- mente, delle persone ammesse nel quadro del reinsediamento di un gruppo di rifugiati e delle persone che hanno ottenuto protezione temporanea, nonché delle persone accolte dopo un salvataggio in mare. La registrazione di una persona come richiedente protezione internazionale non esenta tuttavia gli Stati Dublino dall’obbligo di registrarla, se del caso, anzitutto come persona appartenente a un’altra categoria (salvataggio in mare o soggiorno illegale). – Interoperabilità: il sistema d’informazione Eurodac deve essere parte inte- grante dell’interoperabilità e della relativa architettura informatica e quindi

essere di utilità nell’ambito di altre procedure, come quelle relative al sistema di informazione visti (VIS), al sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e al sistema di ingressi/uscite (EES). In altri termini, non appena si inseriscono dati nell’Eurodac o si aggiorna una serie di dati Eurodac contenente determinati dati minimi, si avvia una ricerca nei diversi sistemi europei (EES, VIS, ETIAS, SIS e per gli Stati europei ECRIS-TCN) basata sui dati biometrici, di identità e dei documenti di viaggio. Inoltre, i dati del rilevatore di identità multiple (MID) e dell’archivio comune di dati di identità (CIR) sono ora disponibili anche per le autorità competenti per l’inserimento dei dati nell’Eurodac. Le autorità di contrasto avranno pari- menti accesso ai dati Eurodac attraverso il CIR. I regolamenti sull’interopera- bilità (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 dovrebbero essere applicati nel corso del 2026. La successiva entrata in vigore del regolamento Eurodac riveduto avverrà contemporaneamente alla messa in servizio del sistema Eurodac inte- roperabile. L’Eurodac sarà allora costituito da un sistema centrale e dal CIR

istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata contenente dati biometrici e alfanumerici. – Salvaguardia del principio di prevalenza della garanzia di protezione delle persone: se da una corrispondenza dei dati biometrici emerge che una do- manda d’asilo è stata depositata nell’UE, lo Stato membro che ha effettuato la ricerca provvede affinché la procedura Dublino sia seguita sistematicamente. Lo scopo principale del confronto Eurodac resta quello di garantire che nessun richiedente protezione internazionale sia rinviato nel Paese d’origine o in un Paese terzo in violazione del principio di non respingimento e senza che la sua domanda d’asilo sia stata trattata dallo Stato Dublino competente. – Immagine del volto e regole specifiche per i minori: nell’Eurodac viene regi- strata, oltre alle impronte digitali, anche l’immagine del volto di ogni persona registrata a partire dai 6 anni di età, e non più a partire dai 14 anni. Sono pre- viste norme particolari per la rappresentanza dei minori e per la formazione del personale addetto al rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto. L’obbligo di acquisire un’immagine del volto da trasmettere al si- stema centrale Eurodac è finalizzato al confronto in combinazione con le im- pronte digitali o separatamente se queste non sono utilizzabili. L’inserimento di immagini del volto nel sistema centrale dovrebbe consentire a lungo ter- mine di effettuare ricerche tramite un software di riconoscimento facciale. Gli Stati continueranno a rilevare le impronte digitali delle dieci dita. Contraria- mente a quanto disciplinato per il VIS, non è prevista un’età massima per il rilevamento delle impronte digitali. Per la prevenzione, l’individuazione o l’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, le autorità designate potranno ottenere dalla CO fedpol dati sulla base di un confronto delle immagini del volto, a condizione che le im- pronte digitali non possano essere utilizzate. Questo uso eccezionale delle im- magini del volto dovrà essere verificato da esperti di dati biometrici. – Comunicazione dei dati: il nuovo regolamento Eurodac prevede nuove norme per la comunicazione di dati personali a Stati terzi, organizzazioni internazio- nali e soggetti privati (art. 49 e 50). D’ora in poi sarà consentita la comunica-

zione di tali dati allo scopo di identificare un cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare, in quanto rientra nel nuovo obiettivo del regolamento. Occorre nondimeno garantire che tale comunicazione di dati non metta in al- cun modo in pericolo la persona interessata. L’aggiunta di questa condivisione di informazioni con Paesi terzi in taluni casi armonizza il funzionamento dell’Eurodac con quello di altre banche dati, quali il VIS, l’ETIAS e l’EES, rette da disposizioni analoghe in materia di condivisione di informazioni, in particolare a fini di rimpatrio. – Nuovi dati registrati nell’Eurodac: la rifusione del regolamento Eurodac pre- vede la registrazione di nuove informazioni o dati per tutte le categorie di per- sone, comprese le persone oggetto di una procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati. L’obiettivo è innanzitutto quello di avere un profilo più accurato delle persone registrate. Occorre peraltro tenere conto anche

dell’aspetto della sicurezza, motivo per cui l’indicazione di una possibile mi- naccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna deve figurare nel sistema, segnatamente in relazione all’analisi effettuata nell’ambito del regolamento sugli accertamenti. – Collegamenti tra i fascicoli e statistiche: le diverse serie di dati saranno col- legate tra loro. In questo modo le statistiche saranno più chiare e incentrate sulle persone. In tale contesto, nel sistema sarà iscritto anche il rifiuto della protezione. La cancellazione dall’Eurodac di una serie di dati comporterà an- che la cancellazione di tutte le serie di dati a essa collegate. L’agenzia eu- LISA potrà inoltre elaborare statistiche intersistemiche con i dati di EES, VIS ed ETIAS. Tali statistiche saranno messe a disposizione della Commissione europea, dell’EUAA e di Frontex. La Commissione europea dovrà precisarne il contenuto. A tal fine le vengono attribuite competenze di esecuzione. – Architettura e gestione operativa del sistema centrale: sono state apportate modifiche all’infrastruttura di comunicazione per consentire al sistema cen- trale di utilizzare la rete EuroDomain, con notevoli economie di scala. La ge- stione operativa della rete DubliNet, quale infrastruttura di comunicazione di- stinta esistente ai fini del regolamento Dublino, è stata anch’essa integrata nell’architettura del sistema e garantirà il trasferimento della gestione finan- ziaria e operativa a eu-LISA.

4.3 Commento ai singoli articoli del trattato

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo dell’«Eurodac» Oltre ai compiti finora svolti, l’Eurodac deve anche sostenere i nuovi programmi di reinsediamento (par. 1 lett. b) e agevolare il controllo dell’immigrazione irregolare nello spazio Schengen, l’individuazione di movimenti secondari e l’identificazione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare (par. 1 lett. c). Deve inoltre concorrere alla protezione dei minori, in particolare anche nel contesto del perseguimento penale (par. 1 lett. d). La conservazione nel CIR di dati biometrici, sull’identità e sui documenti di viaggio intende facilitare l’identificazione delle per- sone registrate nell’Eurodac (par. 1 lett. f). L’Eurodac deve altresì sostenere gli obiet- tivi dell’ETIAS (par. 1 lett. g) e del VIS (par. 1 lett. h) così come un’elaborazione delle politiche tramite la produzione di statistiche (par. 1 lett. i). Infine, l’Eurodac deve contribuire all’attuazione della direttiva sull’afflusso massiccio (par. 1 lett. j). Il paragrafo 2 fa ora riferimento e si limita, riguardo al trattamento dei dati, agli obiet- tivi stabiliti nei regolamenti (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818, (CE) n. 767/2008, nella direttiva sull’afflusso massiccio, nel regolamento AMMR e nel regolamento sul rein- sediamento. Menziona inoltre il rispetto dei diritti fondamentali, della dignità umana e del principio di non respingimento. Inoltre, il trattamento dei dati personali in con- formità del regolamento non deve dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Art. 2 Definizioni Oltre a quelle già esistenti nel regolamento Eurodac, sono state introdotte nuove defi- nizioni, per esempio «dati biometrici» (par. 1 lett. s) o «dati alfanumerici» (par. 1 lett. t). Occorre ora rilevare le impronte digitali, piatte e rollate, di tutte e dieci le dita di tutte le categorie di persone. Attualmente la Svizzera procede già in tal senso. Viene inoltre definita la nozione di «soggiorno irregolare» (par. 1 lett. g) come pure altre nozioni, quali i «dati di identità» (par. 1 lett. x) o la «serie di dati» (par. 1 lett. y).

Art. 3 Architettura del sistema e principi di base Attualmente Eurodac è costituito da un sistema centrale con un’unità centrale, un piano e un sistema di continuità operativa e da un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri. In futuro comprenderà anche una parte del CIR ai sensi del regolamento (UE) 2019/818 (par. 1 lett. c) e un’infrastruttura di comuni- cazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo (ESP) e il CIR ai sensi del regolamento (UE) 2019/818 (par. 1 lett. d). Si precisano inoltre i dati conservati nel CIR (par. 2), fra cui impronte digitali, imma- gine del volto, cognomi e nomi, cognomi precedenti, cittadinanze, data e luogo di nascita, sesso e, ove disponibili, tipo e numero del documento di identità o del docu- mento di viaggio e data di scadenza di quest’ultimo. Gli altri dati Eurodac sono con- servati soltanto nel sistema centrale di Eurodac. Si stabilisce inoltre che l’infrastrut- tura di comunicazione Eurodac utilizzerà la rete esistente dei «servizi transeuropei sicuri per la telematica tra amministrazioni» (TESTA). I dati riguardanti le persone trasmessi all’Eurodac o dall’Eurodac sono cifrati (par. 3). Ciascuno Stato membro dovrà poi disporre di un unico punto di accesso nazionale (par. 4). In Svizzera questo compito è svolto dalla SEM. Europol dispone di un punto di accesso unico. Il paragrafo 5 rimane invariato e corrisponde all’attuale articolo 3 paragrafo 3. I ri- mandi sono stati modificati. Tutte le serie di dati registrate nell’Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di Paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza (par. 6). Eurodac collega auto- maticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali o delle im- magini del volto. Se necessario, il confronto automatico viene verificato da un esperto conformemente agli articoli 27 e 28 (si veda in proposito il commento all’art. 38). Lo stesso vale anche per il confronto delle immagini del volto senza impronte digitali. Se conferma il riscontro, lo Stato membro ricevente trasmette a eu-LISA una notifica che conferma il collegamento di tali serie di dati. Il paragrafo 7 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 3 paragrafo 4 e non su- bisce alcuna modifica. Le norme specifiche dell’Eurodac si applicano a partire dalla

trasmissione dei dati al sistema centrale fino alla ricezione del risultato del confronto.

Art. 4 Gestione operativa L’articolo 4 corrisponde al vigente articolo 4. Il regolamento Eurodac menziona ora espressamente eu-LISA, che peraltro è già responsabile della gestione operativa

dell’Eurodac (par. 1). In determinate circostanze a eu-LISA è ora consentito utilizzare a fini di prova dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac (par. 2). L’utilizzo è comunque soggetto a condizioni rigorose e i dati personali ven- gono anonimizzati in modo da rendere impossibile identificare le persone interessate. Una volta raggiunto lo scopo del test, i dati vengono immediatamente e definitiva- mente cancellati dall’ambiente di prova.

Art. 5 Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 5; sono state ap- portate solo lievi modifiche redazionali. Potranno essere designate anche unità com- petenti esclusivamente per attività informative connesse alla sicurezza nazionale.

Art. 6 Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 6. Con la formula- zione «dati biometrici» è ora possibile anche il confronto delle immagini del volto e non più solo delle impronte digitali. Ora è ammesso anche il confronto con dati alfa- numerici.

Art. 7 Autorità designata di Europol e autorità di verifica di Europol a fini di contrasto Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 7. Europol designa una o più delle sue unità operative come autorità autorizzata a chiedere, attraverso il punto di accesso Europol, il confronto con i dati Eurodac. L’obiettivo è sostenere e rafforzare le misure adottate dagli Stati membri per la prevenzione, l’accertamento e l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che rientrano nell’ambito di com- petenza di Europol (par. 1).

Art. 8 Interoperabilità con l’ETIAS Affinché l’interoperabilità possa essere pienamente efficace in virtù dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 sull’interoperabilità, è necessario apportare anche modifiche al regolamento Eurodac. Il sistema centrale dell’Eurodac dovrà essere col- legato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato da parte del sistema centrale ETIAS (par. 1). Questa disposizione disciplina di fatto l’interoperabilità tra l’ETIAS e l’Eurodac. Ciò permetterà di verificare se il richiedente è registrato nell’Eurodac. Se dal trattamento automatizzato emergono uno o più riscontri positivi, il sistema cen- trale ETIAS consulta automaticamente l’unità centrale ETIAS, la quale effettua una verifica ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240 (par. 2). I dati in questione sono quelli raccolti a norma degli articoli 17, 19, 21–24 e 26. Si applica l’articolo 26 del regolamento ETIAS che disciplina il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS: se dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20 paragrafi 2–5 emergono uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Pertanto, anche tale unità dovrà avere accesso ai dati dell’Eurodac.

Art. 9 Condizioni di accesso all’Eurodac per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS Le unità nazionali ETIAS consultano l’Eurodac mediante gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all’articolo 8 (par. 1). Per raggiungere gli obiettivi del regolamento ETIAS, hanno accesso ai dati Eurodac e possono consultarli in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. I dati in questione sono quelli raccolti a norma degli articoli 17, 19, 21–24 e 26 (par. 2). L’esito della valutazione è registrato unicamente nel fascicolo ETIAS (par. 3).

Art. 10 Accesso all’Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti Le autorità competenti per i visti potranno accedere temporaneamente all’Eurodac, in modalità di sola lettura, per verificare manualmente i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal VIS al momento di registrare i dati della persona che richiede un visto per soggiorno di breve durata.

Art. 11 Interoperabilità con il VIS L’Eurodac è collegato all’ESP per consentire un trattamento automatizzato che per- metta di confrontare i dati rilevanti in VIS con quelli rilevanti in Eurodac. L’interope- rabilità dell’Eurodac con il VIS decorre dalla data di applicazione del regolamento 2021/113467 che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008. A partire da tale data, l’Eurodac sarà collegato all’ESP.

Art. 12 Statistiche Come finora, eu-LISA elabora statistiche sull’attività dell’Eurodac da cui risultano in particolare il numero di richiedenti, il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta, il numero di minori, il numero di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o anche il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale (par. 1). I dati sta- tistici mensili sono pubblicati ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica inoltre i dati statistici annuali (par. 2). Per agevolare il controllo dell’immigrazione irregolare nell’UE, l’individuazione di movimenti secondari nell’UE e l’identifica- zione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare, eu- LISA elabora statistiche intersistemiche mensili che mette a disposizione della Com- missione, del Parlamento europeo, dell’EUAA, di Frontex, di Europol e degli Stati membri. È inoltre previsto che la Commissione europea definisca, mediante atto di esecuzione, il contenuto preciso delle statistiche incrociate mensili da compilare (par. 3). Su richiesta della Commissione europea, eu-LISA le fornisce statistiche su

67 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

aspetti specifici connessi all’applicazione del regolamento Eurodac e le statistiche di cui al paragrafo 1. Su richiesta, le mette a disposizione anche degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell’EUAA, di Frontex e di Europol (par. 4). eu-LISA conserva questi dati a fini di ricerca e analisi (par. 5). L’accesso all’Archivio centrale di rela- zioni e statistiche CRRS da parte di eu-LISA, della Commissione, degli utenti EUAA autorizzati, di Frontex, di Europol e degli Stati membri è consentito solo se pertinente per l’esecuzione dei loro compiti (par. 6).

Art. 13 Obbligo di rilevare i dati biometrici Il rilevamento dei dati biometrici serve a determinare lo Stato membro competente per l’analisi della domanda di protezione internazionale. Inoltre, mira a sostenere i nuovi programmi di reinsediamento, ad agevolare il controllo dell’immigrazione irre- golare nello spazio Schengen, l’individuazione di movimenti secondari e l’identifica- zione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare e a facilitare l’attuazione della direttiva sull’afflusso massiccio (par. 1). A tal fine ven- gono rilevati i dati biometrici delle seguenti persone: – persone che chiedono protezione internazionale; – cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda e sono stati ammessi nell’ambito di programmi di reinsediamento; – cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all’attraversamento ille- gale di una frontiera esterna Schengen; – cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato Schengen; – persone che hanno ottenuto una protezione temporanea ai sensi della direttiva sull’afflusso massiccio o un’altra protezione equivalente di uno Stato mem- bro; – persone che sono state salvate da un’emergenza in mare. Durante il rilevamento dei dati biometrici gli Stati membri rispettano la dignità e l’in- tegrità fisica della persona (par. 2). Inoltre, il loro diritto nazionale prevede misure amministrative volte a garantire il rispetto dell’obbligo di fornire dati biometrici (par. 3). Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere, in ultima istanza, anche mezzi coercitivi. Se le misure stabilite nel diritto nazionale non consentono di garantire il rispetto, da parte di un richiedente, dell’obbligo di fornire i suoi dati biometrici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell’UE in ma- teria d’asilo relative al mancato rispetto di tale obbligo (par. 4). Qualora il rilevamento dei dati biometrici di un cittadino di Paese terzo o apolide considerato persona vulne- rabile non sia possibile a causa dello stato dei polpastrelli o del volto, e qualora tale condizione non sia prodotta intenzionalmente dalla persona interessata, le autorità dello Stato membro interessato non ricorrono a sanzioni amministrative (par. 5). La procedura di rilevamento dei dati biometrici è stabilita e applicata in conformità della

prassi nazionale dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU (par. 6).

Art. 14 Disposizioni speciali concernenti i minori Il rilevamento dei dati biometrici interessa i minori a partire dai sei anni d’età. Questa disposizione disciplina norme particolari per tale rilevamento su minori. Per esempio, le persone addette al rilevamento beneficiano di una formazione specifica ed è garan- tito l’interesse superiore del minore (par. 1). Inoltre, il minore è accompagnato da un familiare adulto o, nel caso si tratti di un minore non accompagnato, da un rappresen- tante o una persona opportunamente formata. Se sussistono dubbi in merito all’età di sei anni, si considera, ai fini dell’applicazione del regolamento, che il minore non ha raggiunto tale età. L’autorità responsabile del rilevamento dei dati biometrici può, in una certa misura e in ultima istanza, utilizzare un grado proporzionato di coercizione nei confronti del minore per garantire il rispetto dell’obbligo di fornire tali dati. Se rifiuta di fornire i propri dati biometrici e vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, il minore viene indirizzato alle autorità nazionali competenti per la protezione dei minori (par. 2). I dati Eurodac relativi a un minore di età inferiore a 14 anni sono utilizzati a fini di contrasto nei confronti di tale minore solo se vi sono motivi per ritenere che abbia commesso o potrebbe commettere un reato di terrorismo o un altro reato grave (par. 3).

Capo II Richiedenti protezione internazionale

Art. 15 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici Ciascuno Stato membro rileva i dati biometrici di ogni richiedente protezione inter- nazionale. Oltre alle impronte digitali è ora rilevata anche l’immagine del volto. L’età minima per il rilevamento è stata abbassata da 14 a 6 anni compiuti. L’obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli all’Eurodac è stato esteso anche alle do- mande fatte a un valico di frontiera esterno o in una zona di transito da persone che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del codice frontiere Schengen (CFS) (par. 1 lett. b). Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici, i dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o da esperti delle squadre di sostegno all’asilo appositamente formati (par. 3). Il paragrafo 4 stabilisce che una serie di dati è collegata ai dati relativi allo stesso cittadino di uno Stato terzo o apolide.

Art. 16 Informazioni sullo status dell’interessato D’ora in poi, non appena lo Stato membro competente è stato determinato a norma del regolamento AMMR, lo Stato membro che svolge le procedure di determinazione dello Stato membro competente aggiorna la propria serie di dati conservata aggiun- gendo lo Stato membro competente (par. 1).

Il nuovo paragrafo 2 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 10, fatta ecce- zione per la lettera e, che è stata inserita nel paragrafo 3. Se la competenza è trasferita a un altro Stato membro a norma degli articoli 37 e 68 del regolamento AMMR, lo Stato membro che stabilisce il trasferimento della com- petenza indica lo Stato membro competente (par. 3). In entrambi i casi l’Eurodac informa quanto prima, ma in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d’origine in merito al trasferimento di tali dati da parte di un altro Stato membro d’origine che ha trovato un riscontro positivo. Detti Stati membri d’ori- gine aggiornano a loro volta lo Stato membro competente nelle pertinenti serie di dati (par. 4).

Art. 17 Registrazione dei dati Finora il sistema Eurodac funzionava solo con le impronte digitali; vale a dire che non venivano registrati altri dati personali, tranne il sesso. Con la revisione del regola- mento, d’ora in poi vanno registrati, tra l’altro, altri dati personali (immagine del volto, cognomi e nomi, pseudonimi, cittadinanze, data di nascita, luogo di nascita; par. 1 lett. b-f) nonché, se disponibili, informazioni sui documenti d’identità (par. 1 lett. i). In tale contesto è previsto anche l’inserimento nel sistema di una copia digitalizzata a colori del documento d’identità o di viaggio (par. 1 lett. j). Sono inoltre registrati, se disponibili, anche lo Stato membro competente nei casi di cui all’articolo 16 paragrafi 1–3 (par. 2 lett. a) così come un eventuale visto rilasciato, lo Stato membro che lo ha rilasciato e il numero della domanda di visto (par. 2 lett. h). Va altresì indicato se, in base al controllo di sicurezza, la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna (par. 2 lett. i). Va indicato anche l’eventuale respingimento della domanda di protezione internazionale o l’eventuale riconosci- mento di assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione (par. 2 lett. j e l). Il paragrafo 3 stabilisce inoltre quali dei dati rilevati costituiscono il record con cui è automaticamente effettuata una verifica di identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818. Se dopo la procedura di accertamento o un esame a norma dell’articolo 16 paragrafo 4 del regolamento AMMR lo Stato membro d’origine giunge alla conclusione che la minaccia per la sicurezza interna individuata è cessata, esso cancella la registrazione della segnalazione di sicurezza dalla serie di dati, previa consultazione tutti gli altri Stati membri che hanno registrato una serie di dati sulla stessa persona. La relativa informazione viene trasmessa a tutti gli Stati membri che hanno originato dei riscontri positivi (categorie II, III e VII; par. 4).

Capo III Persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione e persone ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento

Sezione 1 Persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell’ambito del quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria

Art. 18 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici Ogni Stato membro rileva e trasmette all’Eurodac i dati biometrici di ogni persona dai sei anni compiuti quanto prima dopo la registrazione e al più tardi prima di pervenire alla conclusione sull’ammissione di cui all’articolo 9 paragrafo 9 del regolamento sul reinsediamento. Tale obbligo non si applica se uno Stato membro può pervenire a una conclusione negativa senza un confronto dei dati biometrici (par. 1). I dati biometrici vengono rilevati anche se lo Stato membro concede la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale conformemente al regolamento sul rein- sediamento, rifiuta l’ammissione per uno dei motivi di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera f o all’articolo 7 di tale regolamento o interrompe la procedura di ammissione. Questi e altri dati sono trasmessi all’Eurodac entro 72 ore dalla decisione (par. 2). Le disposizioni concernenti il mancato rispetto dei termini e l’impossibilità di rilevare i dati a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute corrispondono alle disposi- zioni vigenti; il termine di 48 ore non si applica (par. 3). Su richiesta, la competenza per il rilevamento e la trasmissione dei dati biometrici può essere trasferita a un altro Stato membro, all’EUAA o a un’organizzazione internazionale (par. 4). L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e le organizzazioni internazionali non hanno accesso all’Eurodac ai fini di questo articolo (par. 5).

Art. 19 Registrazione dei dati L’articolo 19 stabilisce quali dati relativi a questa categoria di persone vanno registrati nell’Eurodac. In particolare vengono registrati, se del caso, la data della decisione relativa al riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale, la data del rifiuto dell’ammissione o la data dell’interru- zione della procedura di ammissione di cui al regolamento sul reinsediamento (par. 1 lett. o-q). Inoltre si stabilisce quali dei dati rilevati costituiscono il record con cui è automaticamente effettuata una verifica di identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 2).

Sezione 2 Persone ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento

Art. 20 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici Non appena una persona di età non inferiore a sei anni è stata ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento, lo Stato membro rileva i suoi dati bio- metrici e gli altri dati di cui all’articolo 21 paragrafo 1 lettere c-o e li trasmette all’Eu- rodac entro 72 ore (par. 1). Se lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte digitali di qualità sufficiente, lo Stato membro d’origine rileva nuovamente le im- pronte digitali e le trasmette quanto prima dal momento in cui tale nuovo rilevamento è effettuato con esito positivo (par. 2). Se non è possibile rilevare i dati biometrici di una persona ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute della persona o della salute pubblica, gli Stati membri rilevano e trasmet- tono tali dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno (par. 3).

Art. 21 Registrazione dei dati L’articolo 21 stabilisce quali dati relativi a questa categoria di persone vengono regi- strati nell’Eurodac. Fra gli altri è rilevata la data del riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale (par. 1 lett. o). Inoltre si stabilisce con quale set di dati è effettuata la verifica automatica delle identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 2).

Capo IV: Cittadini di paesi terzi o apolidi rintracciati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna Il capo IV riguarda le persone che attraversano illegalmente la frontiera Schengen. Questa categoria di persone è già presente nel regolamento vigente.

Art. 22 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici L’articolo rivisto introduce novità in quanto comporta il rilevamento non solo delle impronte digitali, ma anche dell’immagine del volto, anche per i minori a partire dai sei anni di età (par. 1). Le norme sulla trasmissione dei dati sono analoghe a quelle attuali. Il paragrafo 2 stabilisce quali dati vengono registrati; alcuni sono nuovi, per esempio la scansione a colori di un eventuale documento di viaggio o di identità. Il paragrafo 3 prevede altri dati da fornire ove applicabile e se disponibili, come il fatto di aver constatato la partenza della persona, il suo rimpatrio, lo Stato che prende in carico la persona ai fini della ricollocazione, l’ottenimento di assistenza al rimpatrio o il fatto che la persona possa costituire una minaccia per la sicurezza interna ai sensi del regolamento sugli accertamenti.

I paragrafi 4–6 corrispondono ai capoversi dell’articolo 14 attualmente in vigore, che si applica alle persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera, e riguardano la trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR entro 72 ore e le relative eccezioni. Anche nel caso in cui la persona ha lasciato lo spazio Schengen per effetto di un prov- vedimento di allontanamento o di una decisione di rimpatrio, la sua serie di dati va aggiornata così che il sistema centrale ne sia informato (par. 7). Anche i membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o gli esperti delle squadre di so- stegno all’asilo nell’esercizio dei poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/189668 e (UE) 2021/2303 possono rilevare i documenti di viaggio o di identità (par. 8). Inoltre, cia- scuna serie di dati è collegata ad altre serie di dati corrispondenti alla stessa categoria di persone, ove si tratti degli stessi individui (par. 9). Il paragrafo 10 stabilisce inoltre in quali circostanze o con quale serie di dati ha luogo un confronto automatico con altri sistemi d’informazione europei ai fini dell’interoperabilità e una verifica delle identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2019/818.

Capo V: Cittadini di paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro Questo capitolo tratta delle persone in condizione di soggiorno irregolare nel territorio Schengen. Si tratta di una categoria di persone già esistente nell’attuale normativa i cui dati sono attualmente raccolti a fini comparativi, ma non registrati nell’Eurodac.

Art. 23 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici Il paragrafo 1 prevede ora l’obbligo di rilevare i dati biometrici di tutte le persone a partire dai 6 anni di età rintracciate in condizione di soggiorno irregolare. Il paragrafo 2 prevede, come per le altre categorie di persone, la trasmissione dei dati al sistema centrale Eurodac entro 72 ore della registrazione. Sostanzialmente, le no- vità da segnalare nell’ambito della registrazione dei dati sono le stesse che per le per- sone che attraversano la frontiera Schengen in maniera irregolare. Ove possibile e disponibili, vengono rilevati gli stessi dati aggiuntivi di cui all’articolo 13. Nel sistema deve figurare anche un’altra informazione, vale a dire la data di arrivo della persona nello Stato competente in seguito al buon esito di una ricollocazione (par. 3). In virtù del paragrafo 4, i dati pertinenti sono trasmessi anche al CIR e l’inosservanza del termine di 72 ore per motivi tecnici non dispensa gli Stati dall’obbligo di trasmet- tere tali dati entro 48 ore dall’esito positivo del nuovo rilevamento. Il paragrafo 5 pre- vede la stessa norma in caso di impedimenti di natura sanitaria. La serie di dati va aggiornata anche qualora la persona abbia lasciato lo spazio Schengen per effetto di un provvedimento di allontanamento o di una decisione di rimpatrio, aggiungendo la data di uscita così che il sistema centrale ne sia informato (par. 6). Anche in questo caso, ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi in virtù del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti alla stessa persona (par. 7). Si stabilisce inoltre in

68 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novem- bre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

quali circostanze o con quale set di dati (dati disponibili) viene effettuata una verifica delle identità multiple secondo l’articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 8).

Capo VI Cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso Si tratta di un capitolo completamente nuovo che prevede l’inserimento nell’Eurodac dei dati relativi alle persone sbarcate a seguito di un salvataggio in mare.

Art. 24 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici Per questa nuova categoria vengono inseriti gli stessi dati delle altre categorie entro gli stessi termini (par. 2–5). Il paragrafo 5 disciplina la procedura da seguire in caso di gravi problemi tecnici. Le norme sulla trasmissione dei dati sono le stesse. In caso di afflusso massiccio di migranti, il termine previsto può essere prorogato di 48 ore (par. 6). Le informazioni specifiche per questa categoria sono il luogo e la data di sbarco. Il paragrafo 3 stabilisce che, se tali informazioni o dati sono disponibili, vengono re- gistrati in particolare il tipo e il numero del documento d’identità o di viaggio, il codice specifico del Paese di rilascio e la data di scadenza del documento. Per analogia è registrata anche una scansione a colori della pagina del documento contenente i dati biografici. Nel sistema vengono inserite anche le informazioni relative alla ricolloca- zione, all’assistenza al rimpatrio e alla sicurezza come pure all’avvenuto rimpatrio o allontanamento (par. 7). In taluni casi, i dati e i documenti di viaggio o di identità possono essere rilevati per conto dello Stato partecipante all’operazione di salvataggio anche dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o dagli esperti delle squadre di sostegno all’asilo nell’esercizio dei loro poteri (par. 8). Anche in questo caso, ciascuna serie di dati è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di Paese terzo o apolide (par. 9). Il fatto che i dati di una persona siano trasmessi all’Eu- rodac non deve in alcun modo pregiudicare né la persona richiedente né l’applicazione del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (par. 10). Nel momento in cui viene creata una serie di dati, il sistema effettua un confronto automatico con gli altri sistemi Schengen ai fini dell’interoperabilità (par. 11).

Capo VII Informazioni sulla ricollocazione

Art. 25 Informazioni sullo status di ricollocazione dell’interessato In virtù di questo nuovo articolo, qualora uno Stato Dublino sia tenuto a prendere in carico una persona ai fini della ricollocazione a norma dell’articolo 67 paragrafo 9 del regolamento AMMR, lo Stato beneficiario aggiorna la propria serie di dati (asilo, in- gresso irregolare, soggiorno irregolare, salvataggio in mare) indicando lo Stato di ri- collocazione (par. 1).

Inoltre, quando una persona giunge nello Stato di ricollocazione a seguito della con- ferma della ricollocazione da parte di quest’ultimo, detto Stato invia una serie di dati registrata in conformità dell’articolo 17 o 23 relativa alla persona interessata, inclusa la data di arrivo. La serie di dati viene conservata in conformità dell’articolo 29 para- grafo 1 ai fini del confronto di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento Eurodac.

Capo VIII Beneficiari di protezione temporanea

Art. 26 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici D’ora in poi gli Stati membri sono tenuti a registrare tempestivamente nell’Eurodac i dati biometrici delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea (par. 1). Altri dati vanno poi immessi entro dieci giorni dalla registrazione della persona come beneficiaria di protezione temporanea. Questi dati corrispondono fondamentalmente a quelli delle altre categorie di persone (cfr. fra l’altro gli art. 10 par. 1 e 11 par. 2). Vanno inoltre indicati il luogo e la data di registrazione e se la persona rientra in uno dei motivi di esclusione dalla protezione temporanea di cui all’articolo 28 della diret- tiva sull’afflusso massiccio, come pure il riferimento della pertinente decisione di ese- cuzione (par. 2 lett. o e p). Le rimanenti disposizioni sulla trasmissione dei dati (par. 3–7) corrispondono a quelle applicabili alle altre categorie di persone.

Capo IX Procedura di confronto dei dati dei richiedenti protezione internazionale, dei cittadini di paesi terzi e apolidi rintracciati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna o soggiornanti irregolarmente o illegalmente nel territorio di uno Stato membro, dei cittadini di paesi terzi e apolidi registrati ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione e ammessi in conformità di un programma nazionale di reinsediamento, dei cittadini di paesi terzi e apolidi sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso e dei beneficiari di protezione temporanea

Art. 27 Confronto dei dati biometrici L’articolo 27 è stato adattato e disciplina ora il confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto, ossia i dati biometrici nel sistema centrale Eurodac. I dati biometrici trasmessi all’Eurodac, fatta eccezione per i casi di cui agli articoli 16 paragrafo 2 lettera a (arrivo in forza di una decisione di presa in carico) e lettera c (uscita dallo spazio Schengen), 18 e 20 (reinsediamento), sono automaticamente con- frontati con i dati già trasmessi dagli altri Stati Dublino a norma degli articoli 15, 18 paragrafi 2, 20, 22–24 e 26 (protezione internazionale, reinsediamento, ingresso irre- golare alla frontiera, soggiorno irregolare, persone tratte in salvo in mare, beneficiari di protezione temporanea). Come già oggi, l’Eurodac fornisce automaticamente il ri- sultato del riscontro (par. 4). Un eventuale riscontro positivo include tutti i dati perso- nali registrati e i dati contrassegnati. Un riscontro positivo che consente di determinare la competenza Dublino ha la priorità su qualsiasi altro riscontro ricevuto (par. 5).

Art. 28 Confronto dei dati relativi all’immagine del volto L’articolo 28 prevede la possibilità di procedere a un confronto con l’immagine del volto se la qualità delle impronte digitali non consente un raffronto affidabile o se non sono disponibili impronte digitali per effettuare il raffronto (par 1). I risultati sono trasmessi agli Stati conformemente alla procedura di cui all’articolo 38 paragrafo 5. I dati dattiloscopici e le immagini del volto delle sette categorie di persone (richiedenti protezione internazionale, persone in procedura di riammissione o accolte in un gruppo di rifugiati, persone intercettate dopo aver attraversato illegalmente la fron- tiera, persone in condizione di soggiorno irregolare, persone che hanno ottenuto pro- tezione temporanea, persone che sono state soccorse in mare) vengono ora registrati ed è possibile confrontarli. I dati che consentono la ricerca sono gli stessi previsti dall’articolo 27. L’estensione del campo di ricerca consente di studiare uno schema dei movimenti irregolari e secondari in tutto il territorio dell’UE e può portare a sta- bilire l’identità della persona interessata in mancanza di documenti d’identità validi (par. 4).

Capo X Conservazione, cancellazione anticipata e contrassegno dei dati

Art. 29 Conservazione dei dati L’articolo 29 corrisponde agli attuali articoli 12 e 16. Esso disciplina la durata della conservazione dei dati nel sistema Eurodac. Il CIR non è menzionato esplicitamente, quantunque i dati vi rimangano conservati fino all’eliminazione dal sistema di origine (in questo caso Eurodac). Il periodo di conservazione dei dati di richiedenti protezione internazionale rimane invariato (10 anni; par. 1). Lo scopo è consentire agli Stati membri di monitorare i movimenti secondari all’interno dell’UE una volta concesso lo statuto di protezione internazionale. I dati biometrici dei candidati a una procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati non vengono registrati nell’Eurodac (par. 2). Gli altri dati di questa categoria di per- sone sono conservati per cinque anni (par. 3). I dati relativi alle persone respinte nel quadro di un programma di reinsediamento sono conservati per tre anni a decorrere dalla registrazione. Ciò vale anche per le persone per le quali uno Stato membro pone fine alla procedura di ammissione (par. 4). La serie di dati delle persone ammesse a un programma di reinsediamento è conservata per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici (par. 5). La serie di dati delle persone rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna è conservata per cinque anni (e non più 18 mesi) (par. 6). La conservazione più lunga è necessaria per consentire un controllo sufficiente dell’im- migrazione irregolare e dei movimenti secondari all’interno e verso l’UE. Tale pe- riodo di conservazione corrisponde alla durata massima del divieto d’ingresso impo- sto a una persona ai fini della gestione della migrazione, come previsto dall’articolo 11 della direttiva rimpatri, nonché al periodo di conservazione dei dati relativi a un visto (art. 23 regolamento [CE] n. 767/2008) e al periodo proposto per la conservazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (art. 34 regolamento EES). I dati dattiloscopici dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che non chiedono asilo vengono conservati per cinque anni (par. 7). La serie di dati

delle persone tratte in salvo in mare è conservata nell’Eurodac per un periodo di cin- que anni (par. 8), quella delle persone al beneficio di protezione temporanea per un anno (par. 9). Tale periodo può però essere prorogato ogni anno per la durata della protezione temporanea. La serie di dati delle persone ammesse in un gruppo di rifu- giati viene conservata per cinque anni dalla data di trasmissione dei dati biometrici (par. 3). Decorsi i periodi di conservazione previsti, i dati degli interessati sono cancellati au- tomaticamente dall’Eurodac (par. 10).

Art. 30 Cancellazione anticipata dei dati L’articolo 30 corrisponde all’attuale articolo 13. La cancellazione anticipata dal si- stema Eurodac e dal CIR può avvenire unicamente se la persona acquisisce la cittadi- nanza di uno Stato Schengen. La cancellazione anticipata dei dati rimane invariata per i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi in situa- zione irregolare ai quali è concessa la naturalizzazione. Ciò vale anche per le nuove categorie di persone. Se tali persone acquisiscono la cittadinanza di uno Stato mem- bro, esse non rientrano più nell’ambito di applicazione del regolamento e i loro dati vengono cancellati anticipatamente. L’Eurodac informa inoltre lo Stato Dublino d’ori- gine dell’avvenuta cancellazione (par. 2). Non è più prevista la cancellazione anticipata dei dati per i cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare o gli apolidi ai quali è stato rilasciato un titolo di soggiorno o che hanno lasciato il territorio dell’UE. È infatti necessario conservare tali dati per il caso in cui una persona rimanga nel territorio una volta scaduto il suo titolo di soggiorno, che normalmente è solo un’autorizzazione temporanea, o che il cittadino di un Paese terzo tenti l’ingresso irregolare nell’UE dopo che era rientrato in un Paese terzo.

Art. 31 Contrassegno dei dati L’articolo 31 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 18. Esso prevede che lo Stato membro d’origine che rilascia un titolo di soggiorno a una persona in condizione di soggiorno irregolare, sbarcata a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso o beneficiaria di protezione temporanea (par. 4) provveda a contrassegnare la rispettiva serie di dati come già avviene per le persone che hanno ottenuto protezione interna- zionale (par. 1). Se alla persona viene ritirato lo status o viene revocata un’autorizza- zione, esso provvedere a rimuovere il contrassegno precedentemente apposto ai dati. Ciò consente di effettuare confronti con tali dati fino alla loro cancellazione. Grazie alle modifiche sul contrassegno dei dati introdotte con il nuovo regolamento, lo Stato membro che effettua una ricerca nell’Eurodac e ottiene un riscontro positivo con un contrassegno viene informato che il cittadino di un Paese terzo ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino e, in virtù dell’articolo 6 paragrafo 2 della direttiva rimpatri, può rinviare la persona verso lo Stato che ha rilasciato il documento. L’accesso a fini di contrasto ai dati relativi ai richiedenti protezione internazionale e ai dati dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare o apolidi che non presentano domanda di protezione internazionale e ai quali è stato rilasciato un

documento di soggiorno temporaneo non viene bloccato. Fin tanto che rimangono nel sistema, i dati possono essere consultati. Con ciò si intende garantire che rimanga possibile effettuare una ricerca dei dati anche qualora un titolo di soggiorno dovesse scadere prima che sia trascorso il termine di cinque anni di conservazione dei dati. I dati dei richiedenti l’asilo continuano a essere trattati in maniera differente, avendo questi ultimi maggiori probabilità di ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno o un titolo di soggiorno di lunga durata in quanto beneficiari di protezione internazionale (par. 2 e 5). Il contrassegno è quindi mantenuto per tutta la durata della protezione. Un nuovo paragrafo 6 prevede che, ai fini dell’articolo 68 del regolamento AMMR, dopo la registrazione dei dati a norma dell’articolo 25 paragrafo 2 lo Stato di ricollo- cazione si registri come Stato competente e apponga su tali dati il contrassegno intro- dotto dallo Stato che ha riconosciuto la protezione.

Capo XI Procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto

Art. 32 Procedura per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac L’articolo 32 riprende il contenuto dell’attuale articolo 19, facendo riferimento alle impronte digitali, all’immagini del volto (dati biometrici) e ai dati alfanumerici e ade- guando pertanto i rimandi agli articoli pertinenti. Sono state apportate lievi modifiche alle disposizioni relative all’accesso delle autorità di contrasto, in modo che le cate- gorie di dati registrati nel sistema centrale possano essere confrontate nell’ambito di un’indagine effettuata da un’autorità di contrasto e che in futuro sia possibile effet- tuare ricerche a partire da un’immagine del volto. Inoltre, d’ora in poi non si parlerà più di dati a fini di contrasto, bensì più precisamente di dati destinati al perseguimento penale finalizzati alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Art. 33 Condizioni per l’accesso all’Eurodac da parte delle autorità designate L’articolo 33 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 20, sebbene i diritti delle autorità siano di fatto rafforzati grazie alla possibilità di confrontare l’immagine del volto e i dati alfanumerici con i dati conservati nell’Eurodac. Gli Stati Schengen po- tranno consultare il sistema centrale d’informazione visti contemporaneamente al si- stema Eurodac dietro richiesta motivata delle autorità designate (par. 1). Decade per- tanto l’attuale obbligo di procedere precedentemente a tale confronto. Come già oggi, le consultazioni del sistema passano attraverso il NAP, il quale trasmette i dati perti- nenti all’autorità centrale di contrasto che esamina le richieste delle autorità designate. Le autorità designate hanno inoltre la facoltà di consultare direttamente il CIR per stabilire se la persona è nota in una delle banche dati europee (par. 2). In una simile eventualità, le autorità centrali di contrasto possono accedere ai dati dell’Eurodac tra- mite il NAP senza dover dapprima controllare le banche dati nazionali e i sistemi nazionali AFIS di tutti gli Stati membri. Le richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto sono effettuate con i dati biometrici o alfanumerici (par. 3).

Art. 34 Condizioni per l’accesso all’Eurodac da parte di Europol L’articolo 34 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 21. Precisa inoltre che Europol ha accesso al CIR. Oltre a ciò, Europol potrà confrontare l’immagine del volto e i dati alfanumerici con i dati conservati nell’Eurodac. Come già oggi, potrà anche utilizzare le impronte digitali. Europol può accedere all’Eurodac a fini di con- sultazione se da una sua consultazione del CIR conforme all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818 è emerso che quest’ultimo contiene dati Eurodac re- lativi alla persona ricercata o sospettata (par. 2).

Art. 35 Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica, i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol L’articolo 35 corrisponde nella sostanza all’attuale articolo 22. Precisa ora che Euro- pol può effettuare una ricerca attraverso un punto di accesso centrale sicuro (par. 1). D’ora in poi Europol trasmette i dati nel formato appropriato ai fini del confronto nell’Eurodac e nel CIR (par. 2).

Capo XII Trattamento, protezione dei dati e responsabilità

Art. 36 Responsabilità in materia di trattamento dei dati Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 23 e si limita ad alcune modifiche linguistiche: i dati vengono trasmessi all’Eurodac e non al sistema centrale. Inoltre sono state apportate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi.

Art. 37 Trasmissione Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 24. Sono state ap- portate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi. L’ar- ticolo illustra le nuove categorie di persone o richieste (par. 4).

Art. 38 Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati Ove necessario, il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali viene verificato unicamente da uno specialista in dattiloscopia. Inoltre, se il confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto con i dati registrati nell’Eu- rodac dà un riscontro positivo per entrambi, gli Stati membri possono controllare il risultato del confronto dei dati relativi all’immagine del volto. Ai fini di cui all’arti- colo 1 paragrafo 1 lettere a-c e j del regolamento in oggetto, l’identificazione defini- tiva è effettuata dallo Stato membro d’origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati (par. 4). Tuttavia, i confronti con le impronte digitali prevalgono (cfr. art. 16 par. 1). Se vi è un riscontro positivo unicamente per l’immagine del volto, il risultato è immediatamente esaminato e verificato nello Stato membro ricevente da un esperto qualificato. Ai fini di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a-c e j, l’identi- ficazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d’origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. Le informazioni pervenute dall’Eurodac riguardanti

dati ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l’inattendi- bilità (par. 5). In futuro gli Stati membri informano unicamente eu-LISA riguardo a eventuali falsi riscontri positivi nell’Eurodac (par. 6).

Art. 39 Comunicazione tra gli Stati membri e l’Eurodac Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 26.

Art. 40 Accesso ai dati registrati nell’Eurodac e loro rettifica o cancellazione Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 27. Viene ora di- sciplinato il diritto di consultazione dei dati dell’Eurodac conservati nel CIR. Secondo gli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818 l’accesso è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli or- ganismi dell’UE. Tale accesso è limitato a quanto necessario all’assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell’Unione e alla realizzazione di tali scopi. Deve inoltre essere proporzionato agli obiettivi perseguiti (par. 4). Per quanto riguarda la rettifica dei dati inesatti, si rinvia al regolamento generale sulla protezione dei dati (par. 5). Nel paragrafo 6 viene modificato un rimando.

Art. 41 Conservazione delle registrazioni Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 28. L’articolo spe- cifica ora che eu-LISA conserva le registrazioni di ogni operazione di trattamento di dati effettuata nell’ambito dell’Eurodac laddove il sistema centrale ETIAS confronta i propri dati con quelli dell’Eurodac o l’unità nazionale ETIAS accede al sistema (par. 2). Inoltre, gli Stati membri ed eu-LISA conservano le registrazioni di ogni ope- razione di trattamento dei dati effettuata nell’ambito dell’Eurodac e del VIS dalle au- torità competenti in materia di visti (par. 3).

Art. 42 Diritti d’informazione Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 29 paragrafi 1–3. La nuova disposizione prevede che una persona sia informata se da un controllo di sicurezza risulta che potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna (par. 1 lett. c) e in particolare possa chiedere l’accesso ai suoi dati e la cancellazione dei dati trattati illecitamente (par. 1 lett. g). La persona interessata ha anche il diritto di pro- porre ricorso dinanzi a un’autorità nazionale di controllo (par. 1 lett. h). La procedura di rilevamento dei dati biometrici va spiegata ai minori mediante opuscoli, infografi- che o dimostrazioni, o una qualsiasi combinazione di questi tre, da concepire in modo tale che i minori la comprendano (par. 2).

Art. 43 Diritto di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e limitazione del trattamento dei dati personali Nei paragrafi 1, 2 (attuale art. 29 par. 4) e 3 (nuovo) vengono modificati i rimandi e vengono espressamente menzionati i diritti degli interessati (diritto di accesso, retti- fica, completamento, cancellazione, limitazione del trattamento nonché limitazione dei diritti). Viene inoltre esplicitamente menzionato che il diritto di accesso com- prende anche i dati indicanti che la persona potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, fatta salva la limitazione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati. I paragrafi 4–8 corrispondono essenzialmente ai vigenti paragrafi 7–11 e il para- grafo 9 corrisponde essenzialmente al vigente paragrafo 13.

Art. 44 Controllo delle autorità nazionali di controllo Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 30. Sono state ap- portate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi.

Art. 45 Controllo del Garante europeo della protezione dei dati Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 31. Sono state ap- portate solo lievi modifiche redazionali.

Art. 46 Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 32. D’ora in poi la relazione congiunta sulle attività contiene un capitolo relativo a ciascuno Stato membro preparato dall’autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato.

Art. 47 Protezione dei dati personali a fini di contrasto Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 33, salvo per la soppressione del paragrafo 1 facente riferimento a una decisione quadro che non è più in vigore. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol è sottoposto al controllo del GEPD (par. 2). Inoltre sono stati modificati alcuni rimandi.

Art. 48 Sicurezza dei dati Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 34. Oltre alle mi- sure finora adottate, occorre impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (par. 2 lett. e) e garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (par. 2 lett. l). Occorre inoltre garantire che le funzioni di Eurodac siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (par. 2 lett. m). Oltre agli Stati membri, ora anche Europol informa eu-LISA in merito agli incidenti di sicurezza relativi all’Eurodac rilevati nei propri sistemi (par. 3). Il quadro di sicurezza per l’ambiente operativo e tecnico dell’Eurodac va aggiornato prima di

avviare l’utilizzo operativo dell’Eurodac (par. 4). L’EUAA è responsabile in partico- lare dell’adozione di un piano di sicurezza dei dati (par. 5).

Art. 49 Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 35. La disposizione dell’attuale paragrafo 2 si applica ora anche agli scambi di dati tra uno Stato membro ed Europol. Inoltre, la trasmissione dei dati deve essere necessaria e proporzionata e necessita del consenso dello Stato membro che ha registrato i dati (par. 3). Non è con- sentito comunicare a un Paese terzo informazioni concernenti una domanda di prote- zione internazionale o in vista dell’attuazione o dell’autorizzazione di un programma di reinsediamento (resettlement) (par. 4). Il paragrafo 5 corrisponde all’attuale para- grafo 3 e ha unicamente subito una modifica dei rimandi.

Art. 50 Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio Finora la trasmissione di informazioni a Stati terzi, organizzazioni internazionali o enti privati era severamente vietata. Se in determinate condizioni uno Stato membro ha ottenuto, sulla base di un riscontro positivo, dati personali di persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale, fermate in relazione all’attra- versamento illegale di una frontiera esterna Schengen o in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, questi dati possono ora essere trasmessi a uno Stato terzo con il consenso dello Stato membro che ha registrato i dati (par. 1). I trasferi- menti di tali dati a Paesi terzi sono effettuati in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, degli accordi di riammissione e del diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati (par. 2). I dati sono trasferiti o messi a disposizione al solo scopo di identificare un cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare e di rilasciargli un documento di identità o di viaggio ai fini del rimpatrio (par. 3 lett. a). Il cittadino di Paese terzo interessato deve essere informato della possibilità che i suoi dati personali siano condivisi con le autorità di uno Stato terzo (par. 3 lett. b). Ri- guardo al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a norma dell’articolo in og- getto come pure allo scopo, alla proporzionalità e alla necessità dei trasferimenti sulla base dell’articolo 49 paragrafo 1 lettera d del regolamento sulla protezione dei dati, l’attuazione è soggetta al controllo dell’autorità di controllo indipendente istituita a norma del capo VI del citato regolamento (par. 4). I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi lasciano impregiudicati i diritti delle persone interessate, in partico- lare per quanto riguarda il non respingimento e il divieto di comunicare o ottenere informazioni di cui all’articolo 7 del regolamento sulla procedura d’asilo (par. 5). Un Paese terzo non può accedere direttamente all’Eurodac per confrontare o trasmettere i dati biometrici o altri dati personali di un cittadino di Paese terzo o apolide né gli è accordato l’accesso all’Eurodac tramite un punto di accesso nazionale di uno Stato membro (par. 6).

Art. 51 Registrazione e documentazione Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 36. Si precisa ora che la registrazione o la documentazione può eventualmente contenere un riferimento

all’uso del portale di ricerca europeo per interrogare l’Eurodac conformemente all’ar- ticolo 7 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l’in- teroperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (par. 2 lett. i).

Art. 52 Responsabilità Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 37. Si precisa che il danno subito dalla persona interessata può essere di tipo materiale o immateriale. Inoltre, la persona ha il diritto di ottenere un risarcimento anche da eu-LISA se quest’ultima è responsabile del danno e nella misura in cui non ha adempiuto agli obblighi a norma del regolamento in oggetto o se ha agito in modo difforme o contra- rio rispetto alle legittime istruzioni di uno Stato membro (par. 1). Le azioni proposte contro eu-LISA per il risarcimento dei danni sono soggette alle condizioni previste nei trattati (par. 3).

Capo XIII Modifiche dei regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818

Art. 53 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 L’articolo 11 del regolamento ETIAS è integrato dal paragrafo 6a, il quale prevede che il sistema ETIAS possa interrogare automaticamente il sistema centrale Eurodac attraverso i dati d’identità della persona o del documento di viaggio. Il regolamento ETIAS modificato dal regolamento (UE) 2021/115269 prevede un nuovo articolo 25bis integrato da un rinvio ai dati di cui agli articoli 17, 19, 21–24 e 26 del regolamento Eurodac. Si tratta dell’accesso dell’unità nazionale ETIAS ai dati Eurodac nell’esercizio delle sue funzioni e, più precisamente, delle verifiche manuali da effettuare nel quadro dell’interoperabilità (accesso ai dati Eurodac). Inoltre, il paragrafo 6 dell’articolo 88 stabilisce chiaramente che l’ETIAS debba en- trare in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell’interoperabilità con l’Eu- rodac o con il sistema ECRIS-TCN.

Art. 54 Modifica del regolamento (UE) 2019/818 All’articolo 4, il punto 20 definisce le «autorità designate» nell’ambito delle richieste di acquisizione di dati ai fini del perseguimento penale in materia di terrorismo o di altri reati gravi o della prevenzione di tali reati. La definizione rinvia ora al nuovo articolo del regolamento Eurodac che prevede l’istituzione di un’autorità designata come fanno gli altri regolamenti europei (art. 5 regolamento Eurodac).

69 Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e au- torizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

L’articolo 10 paragrafo 1 del regolamento IOP subisce un adattamento linguistico e indica un nuovo rinvio all’articolo 51 del regolamento Eurodac. Questo articolo ri- guarda i compiti di eu-LISA in relazione ai registri sull’uso dell’ESP e rimane sostan- zialmente invariato. L’articolo 13 paragrafo 1, che tratta del servizio comune di confronto biometrico (sBMS), rinvia a una nuova categoria di dati biometrici di cui al regolamento 2019/81670 (lett. b) e al nuovo regolamento Eurodac (lett. c). Il regolamento 2019/816 non è vincolante per la Svizzera, che pertanto non partecipa alla cooperazione ECRIS- TCN. L’articolo 14 relativo alla ricerca di dati biometrici tramite il BMS comune è stato interamente rivisto al fine di garantire l’interoperabilità con il nuovo regolamento Eu- rodac. L’articolo 16 paragrafo 1 prevede che eu-LISA conservi le registrazioni di tutte le ri- cerche effettuate nel BMS comune. In questa sede si fa riferimento al nuovo regola- mento Eurodac, di cui resta riservato l’articolo 51. L’articolo 18 paragrafo 1 relativo all’archivio comune di dati di identità è stato rivisto e specifica quali dati sono conservati nel CIR secondo i diversi sistemi Schengen. Indica inoltre i dati precisi del sistema Eurodac, così come quelli dell’ECRIS-TCN. L’articolo 23 paragrafo 1 fa riferimento alla cancellazione automatizzata dei dati dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati del nuovo regolamento Eurodac e del regolamento IOP. L’articolo 24 paragrafo 1 sui protocolli di accesso al CIR che devono essere gestiti da eu-LISA fa ora riferimento anche al regolamento Eurodac e ne riserva l’articolo 51. L’articolo 26 paragrafo 1 riguardante l’accesso delle autorità al MID prevede ora un accesso per le autorità competenti a registrare dati nell’Eurodac. Si fa riferimento, in particolare, alle autorità competenti in materia d’asilo e a quelle che registrano i dati dei cittadini di Paesi terzi intercettati dopo aver attraversato illegalmente la frontiera o delle persone in condizione di soggiorno irregolare nel territorio Schengen. Sono interessate le autorità competenti di cui ai capi II, III, IV, VI e VIII del regolamento Eurodac. L’articolo 27 relativo all’individuazione di identità multiple definisce quando la ri- cerca è lanciata nel CIR e nel SIS e menziona la creazione di una serie di dati Eurodac

ai sensi del presente regolamento con i necessari dati di base (par. 1 lett. c). Sono inoltre indicati i dati di identità per effettuare una ricerca nel CIR e nel SIS (par. 3, lett. abis). Si tratta dei dati di identità rilevati anche a norma degli articoli 17, 19, 21–

24 e 26 del presente regolamento.

L’articolo 29 prevede che diverse autorità possano ora procedere alle verifiche ma- nuali delle identità nel MID. Si tratta delle autorità competenti in materia d’asilo, di

70 Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di in- formazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1.

reinsediamento di gruppi di rifugiati, di attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen, per le persone in condizione di soggiorno irregolare sul territorio europeo o sbarcate a seguito di un salvataggio in mare, o ancora in materia di prote- zione temporanea europea o di protezione analoga accordata dagli Stati associati (par. 1, lett. c-h). L’articolo 39 paragrafo 2 ha un nuovo contenuto. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente dati e le statistiche dei diversi sistemi informativi dell’UE, in particolare quelli del regolamento Eurodac. L’accesso a tali dati è consen- tito unicamente al personale debitamente autorizzato di cui all’articolo 12 del regola- mento Eurodac. L’articolo 47 paragrafo 3 precisa ora che le persone interessate vengono informate riguardo al trattamento dei loro dai quando una nuova serie di dati è trasmessa all’Eu- rodac ai sensi degli articoli 5, 18, 20, 22, 23, 24 e 26 del regolamento Eurodac, e agli effetti di cui potrebbero essere oggetto in virtù del regolamento IOP. L’articolo 50 sulla comunicazione dei dati nel quadro dell’interoperabilità è stato ri- veduto. Esso fa ora riferimento anche alle pertinenti disposizioni del regolamento Eu- rodac, ossia agli articoli 49 e 50. Le uniche comunicazioni di dati autorizzate sono previste nei regolamenti specifici e non nei regolamenti IOP. I dati personali conser- vati nelle componenti dell’interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferibili.

Capo XIII Disposizioni finali

Art. 55 Spese Questo articolo riprende le disposizioni del vigente articolo 39. La ripartizione dei costi rimane invariata rispetto a quanto previsto dal regolamento attuale. Le spese connesse all’istituzione e alla gestione dell’Eurodac e dell’infrastruttura di comunica- zione sono a carico del bilancio generale dell’Unione (par. 1). Le spese per i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol sono rispettivamente a carico di cia- scuno Stato Schengen e di Europol (par. 2). Per analogia, essi istituiscono e manten- gono a loro spese l’infrastruttura tecnica necessaria (par. 3).

Art. 56 Procedura di comitato Questo nuovo articolo prevede che la Commissione europea sia assistita da un comi- tato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/201171 incaricato di esaminare le sue pro- poste di decisione (atti di esecuzione). Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’ar- ticolo 5 paragrafo 4 terzo comma di suddetto regolamento.

71 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Art. 57 Relazioni, monitoraggio e valutazione Questo articolo riprende le disposizioni del vigente articolo 40. I paragrafi 1–3 ripren- dono sostanzialmente le norme attuali. Eu-LISA trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione europea e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull’attività dell’Eurodac, che contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni del sistema, e assicura che gli obiettivi perseguiti possano essere valutati. Inoltre, deve poter accedere al sistema ai fini della manutenzione tec- nica, delle relazioni e delle statistiche. Il paragrafo 4 prevede che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regola- mento, eu-LISA conduca uno studio sulla fattibilità tecnica di implementare nell’Eu- rodac un software di riconoscimento facciale che consenta il confronto delle immagini del volto, anche di minori. Il paragrafo 5 precisa che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione europea presenta una valuta- zione complessiva dell’Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l’impatto sui diritti fondamentali, in particolare sulla protezione dei dati e sulla privacy. Tale valutazione comprende anche una valutazione delle sinergie con il regolamento (UE) 2018/186272. La relazione viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Il paragrafo 8 stabilisce un termine per la presentazione di una relazione sull’efficacia del confronto dei dati biometrici con i dati Eurodac a fini di contrasto, comprese le relative statistiche. Gli Stati Schengen ed Europol predispongono tali relazioni ogni due anni. Lo stesso termine è fissato alla Commissione per predisporre una relazione generale che tenga conto delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al pa- ragrafo 8 e della valutazione complessiva di cui al paragrafo 5 (par. 9).

Art. 58 Valutazione Questo nuovo articolo prevede che la Commissione europea effettui, entro 48 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, una valutazione dell’efficienza operativa di qualsiasi sistema informatico utilizzato per scambiare i dati dei beneficiari di prote- zione temporanea ai sensi della direttiva sull’afflusso massiccio (par. 1). La Commis- sione valuta inoltre l’impatto previsto del nuovo articolo 26 del regolamento Eurodac, in particolare per quanto riguarda l’uso di tali dati nel quadro della sicurezza da parte delle autorità designate (par. 2). In funzione dell’esito delle citate valutazioni, la Com- missione europea ha la possibilità, se del caso, di presentare una proposta legislativa di modifica dell’articolo 26 (par. 3).

72 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regola- mento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

Art. 59 Sanzioni L’articolo 41 relativo alle sanzioni cambia numerazione e diviene l’articolo 59, ma non subisce alcuna modifica materiale.

Art. 60 Ambito di applicazione territoriale L’articolo precisa che le disposizioni del regolamento non si applicano agli Stati ai quali non si applica il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, fatta eccezione per le disposizioni relative all’applicazione del regolamento sul reinsedia- mento (determinazione di gruppi di rifugiati).

Art. 61 Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica Questo articolo riprende la disposizione dell’attuale articolo 43 e subisce solo modi- fiche di natura formale. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati ed Europol devono notificare alla Commissione europea le autorità designate ai sensi dell’articolo 5. La Commissione europea pubblica tali informazioni nella GU.

Art. 62 Abrogazione Il regolamento (UE) n. 603/2013 viene abrogato 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 63 Entrata in vigore e applicazione Questo articolo prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno succes- sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (par. 1) e si ap- plichi 24 mesi dopo la sua entrata in vigore (par. 2). Il documento di controllo dell’in- terfaccia del sistema va concordato tra gli Stati Dublino ed eu-LISA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (par. 4). Il software di riconoscimento facciale va introdotto nell’Eurodac entro un anno dalla conclusione dello studio di cui all’articolo 57 paragrafo 4. Fino ad allora le immagini del volto sono conservate nel sistema centrale nella serie di dati relativi all’interessato e trasmesse a uno Stato in caso di riscontro positivo del confronto delle impronte di- gitali (par. 5). Si stabilisce inoltre che le disposizioni del regolamento Eurodac non si applicano alle persone che godono di protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/38273 del Consiglio (Ucraina) o di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente concessa in virtù della suddetta decisione di esecuzione nonché di sue eventuali future modifiche e di eventuali proroghe (par. 3). Le disposizioni sulla protezione temporanea si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore delle altre disposizioni del regolamento (par. 2).

73 Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea, GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1.

4.4 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione

4.4.1 La nuova normativa proposta

La maggior parte delle disposizioni del regolamento Eurodac sono direttamente ap- plicabili e non richiedono il recepimento nel diritto nazionale. Alcune disposizioni richiedono tuttavia modifiche della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo e della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Con- federazione. L’abrogazione del regolamento (UE) n. 603/2013 con il nuovo regolamento Eurodac apporta nuovi elementi che richiedono una verifica delle vigenti disposizioni di legge che riguardano, in particolare, i seguenti temi.

Interoperabilità

Il nuovo regolamento Eurodac contiene precisazioni volte ad assicurare l’interopera- bilità dell’Eurodac con altri sistemi UE. Le relative modifiche di legge sono già pre- viste nel quadro del progetto concernente l’interoperabilità approvato dal Parlamento nella primavera del 2021.74 Con l’applicazione dell’attuale sviluppo dell’acquis di Schengen, il CIR avrà un con- tenuto modificato in quanto i dati personali e biometrici delle persone richiedenti pro- tezione internazionale, intercettate dopo aver attraversato illegalmente la frontiera Schengen, in condizione di soggiorno irregolare, accolte in gruppi di rifugiati o sbar- cate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso saranno in alcuni casi confrontati in automatico con gli altri sistemi europei. L’articolo 110a capoverso 1 AP-LStrI del progetto sull’interoperabilità75 fa già riferimento all’Eurodac. Il progetto concernente l’interoperabilità va tuttavia modificato in modo da consentire alle autorità competenti per la registrazione nell’Eurodac di accedere al CIR e al MID. Sarà così possibile chiarire eventuali dubbi su identità multiple o verificare i collega- menti tra sistemi Schengen differenti. Pertanto, il futuro articolo 110c capoverso 1 LStrI deve essere integrato con la nuova lettera e (consultazione del CIR ai fini dell’in- dividuazione di identità multiple). Anche l’articolo 110g capoverso 1 LStrI (accesso al MID ai fini dell’individuazione di identità multiple) subisce indirettamente una mo- difica nel contenuto poiché rimanda all’articolo 110c capoverso 1 LStrI.

74 Messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 7005. 75 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Sviz- zera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Svi- luppi dell’acquis di Schengen, FF 2021 674

Rilevamento dei dati biometrici dall’età di 6 anni I dati biometrici da rilevare in funzione delle diverse categorie di persone sono attual- mente specificati nelle leggi. Occorre pertanto adeguare l’articolo 99 LAsi e l’arti- colo 111i LStrI. Riguardo alle norme specifiche sui minori e, in particolare, i minori non accompagnati, si rinvia all’articolo 17 LAsi, che non necessita di alcun adegua- mento. Nel settore degli stranieri, invece, si precisa l’articolo 111i LStrI che, nell’am- bito del presente avamprogetto, diviene articolo 109l AP-LStrI. Poiché secondo il calendario attuale, le disposizioni rivedute nell’ambito del presente progetto entreranno in vigore successivamente o contemporaneamente al progetto concernente l’interoperabilità, il presente avamprogetto si basa sul progetto concer- nente l’interoperabilità, che ha modificato alcuni articoli della LStrI, segnatamente quelli che interessano l’Eurodac.

Registrazione di nuovi dati nel sistema centrale

Il regolamento Eurodac riveduto prevede la registrazione di nuovi dati, in particolare in relazione a procedure (Dublino o di altro tipo) in corso, al comportamento della persona, se rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico o se ha ottenuto assistenza per il rimpatrio. I nuovi dati, aggiunti a quelli attuali, sono ora raggruppati in categorie di dati. Questa novità comporta un adeguamento degli articoli vigenti. Viene proposto un nuovo articolo 102abis AP-LAsi, mentre l’articolo 102ater riprende l’attuale arti- colo 102abis LAsi riformulato. Analogamente, l’attuale articolo 111i LStrI (art. 109l AP-LStrI, così numerato sulla base del progetto concernente l’interoperabilità) è stato rivisto ed è stato creato un articolo introduttivo 109k AP-LStrI, numerato sulla base del progetto concernente l’interoperabilità.

Novità riguardanti l’accesso ai dati Eurodac

Le autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata potranno consultare l’Eu- rodac. Sotto il profilo tecnico, queste ricerche passano sempre dal NAP (National Ac- cess Point), che risponde all’autorità che ha lanciato l’interrogazione. L’accesso ai dati Eurodac è previsto unicamente per le autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata; durante i negoziati si è infatti deciso di non accordarlo alle autorità in- caricate delle procedure per i permessi, in quanto non sono tenute a verificare l’even- tuale rischio migratorio. Le autorità competenti in materia di visti devono poter acce- dere ai dati Eurodac, in particolare per verificare i riscontri positivi di interrogazioni riguardanti i richiedenti un visto per soggiorno di breve durata (art. 9c regolamento [CE] n. 767/2008 modificato dal regolamento 2021/1134).

Anche l’unità nazionale ETIAS deve poter accedere ai dati Eurodac nell’ambito dei suoi compiti, in particolare la verifica manuale delle corrispondenze tra fascicoli ETIAS e fascicoli Eurodac. La procedura per l’ottenimento dei dati Eurodac a fini della prevenzione, dell’indivi- duazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi è svolta solo dopo aver eseguito l’interrogazione del CIR. Questa procedura a due fasi è prevista

nell’articolo 110d AP-LStrI del progetto sull’interoperabilità.76 L’ottenimento dei dati dal sistema centrale è stato disciplinato per legge nell’ambito del trattato di Prüm77. Le disposizioni legali previste e approvate dal Parlamento il 1 ° ottobre 2021 dovrebbero essere leggermente modificate. L’articolo 102aquater AP-LAsi e l’arti- colo 111j AP-LStrI devono in particolare fare riferimento al regolamento Eurodac ri- veduto. L’articolo 111j AP-LStrI è inoltre numerato sulla base del progetto concer- nente l’interoperabilità.

Terminologia e note a piè di pagina

Le note a piè di pagina concernenti il regolamento (UE) 2019/818 (art. 110 cpv. 1 LStrI e art. 16a cpv. 1 LSIP)78 e il regolamento (UE) 2018/1240 ETIAS (art. 5 LStrI) devono essere modificate.

Comunicazione dei dati

Gli attuali principi di comunicazione dei dati del sistema Eurodac a Stati terzi o orga- nizzazioni internazionali subiscono lievi modifiche. Occorre modificare gli arti- coli 102c capoversi 5 e 6 LAsi e la versione interoperabile della comunicazione dei dati prevista dall’articolo 109l AP-LStrI. Quest’ultimo articolo è peraltro rinumerato in articolo 109lbis AP-LStrI.

Esperti in immagini del volto

In futuro le immagini del volto dovranno consentire un confronto automatico con quelle registrate nell’Eurodac e nel CIR. In questo modo sarà possibile determinare se una persona è effettivamente quella registrata nella banca dati Eurodac. Questi svi- luppi tecnici non sono ancora implementati; ciò nondimeno, si dovrà prevedere questo tipo di verifica a livello nazionale in modo analogo a quanto fatto con le impronte digitali. L’articolo 102aquinquies AP-LAsi riprende l’attuale articolo 102ater LAsi op- portunamente modificato. Una disposizione analoga deve essere prevista nella LStrI.

Cancellazione dei dati dal sistema centrale e dal CIR

I dati riguardanti una persona che ha chiesto protezione internazionale o che rientra nel settore degli stranieri sono cancellati dall’Eurodac prima della scadenza del pe- riodo previsto solamente se frattanto ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Dublino. La concessione di un titolo di soggiorno o l’uscita dallo spazio Schengen non com- porteranno più la cancellazione anticipata dei dati. Anche i periodi di conservazione dei dati sono stati leggermente modificati, il che richiede una precisazione degli arti-

76 FF 2020 7081, pag. 7091 seg.

77 FF 2021 2332 78 FF 2020 7081

Norme di delega a favore del Consiglio federale La LAsi e la LStrI devono prevedere norme di delega a favore del Consiglio federale, che deve poter disciplinare vari aspetti della banca dati Eurodac a livello di ordinanza esecutiva, sempreché gli sviluppi informatici consentano alle autorità di accedere elet- tronicamente ai dati. Occorre quindi stilare un elenco preciso dei dati contenuti nel sistema e i diversi accessi da parte delle autorità sia in modalità di sola lettura che in modalità di scrittura. Si tratta di aspetti già disciplinati per i diversi sistemi d’infor- mazione europei come il VIS, l’EES o l’ETIAS. L’avamprogetto propone quindi un nuovo articolo 109lter AP-LStrI e un nuovo articolo 109d AP-LAsi.

Sanzioni

Le sanzioni in caso di uso improprio dei dati dell’Eurodac sono ora disciplinate dalla nuova lettera e dell’articolo 120d LStrI, nella versione approvata dal Parlamento nel quadro dell’interoperabilità. Nella fattispecie, è necessario aggiornare gli articoli ai quali fa riferimento.

Ricollocazione

La ricollocazione si riferisce ai richiedenti l’asilo o alle persone che hanno già ricevuto protezione. Tenuto conto della notifica parziale dell’UE, tali casi non sono presi in considerazione nel presente avamprogetto. Eventualmente dovrebbe essere modifi- cato l’articolo 102ater capoverso 7 lettera e AP-LAsi menzionando i richiedenti l’asilo e i rifugiati riconosciuti.

Accesso ai dati dell’Eurodac da parte delle unità nazionali ETIAS e delle autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata

Gli accessi previsti dagli articoli 9 e 10 del nuovo regolamento sono integrati nel pro- getto di revisione della LStrI. Queste disposizioni sono attuate nell’articolo 109l ca- poverso 10 AP-LStrI.

Confronto dei dati biometrici con i dati già contenuti nell’Eurodac

Conformemente al capo IX del regolamento Eurodac, le procedure di confronto dei dati biometrici sono integrate nelle disposizioni proposte (art. 109l cpv. 5 AP-LStrI e

Modifica delle disposizioni approvate nel quadro del protocollo Eurodac

Le disposizioni approvate nel quadro del protocollo Eurodac e del trattato di Prüm devono essere modificate in base al nuovo regolamento Eurodac e ai riferimenti in esso contenuti. Si propone inoltre una revisione indipendente dal recepimento del pre- sente sviluppo dell’acquis di Schengen. Questi articoli sono modificati (art. 109lquater AP-LStrI e 102aquater AP-LAsi).

4.4.2 Attuazione

Situazione attuale

Dati registrati

Nel 2013, il regolamento (UE) n. 603/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 2725/200028 (regolamento Eurodac) recepito dalla Svizzera nell’ambito dell’AAD e applicato in Svizzera dal 12 dicembre 2008. Il principale obiettivo del regolamento Eurodac è sempre quello di determinare le regole d’utilizzo della banca dati centrale europea per l’attuazione effettiva del regolamento Dublino III. Questa banca dati con- tiene segnatamente le impronte digitali delle categorie di persone seguenti: – richiedenti l’asilo maggiori di 14 anni (dati di categoria I); – persone maggiori di 14 anni che entrano illegalmente in uno Stato Dublino attraverso una frontiera esterna Schengen e che non sono respinte alla fron- tiera (dati di categoria II). Inoltre, la banca dati consente di raffrontare i dati delle persone maggiori di 14 anni intercettate sul territorio di un dato Stato Dublino sprovviste dei documenti richiesti per il soggiorno (dati di categoria III) con i dati di categoria I. I dati di categoria I di cui all’articolo 11 del vigente regolamento Eurodac vengono confrontati con quelli nel sistema centrale e poi registrati nello stesso. I dati di categoria II di cui all’arti- colo 14 paragrafo 2 del vigente regolamento Eurodac sono registrati nel sistema senza previo confronto. Le impronte digitali di categoria III sono confrontate con i dati dei richiedenti l’asilo in Eurodac per determinare se la persona sia nota al sistema; non sono invece registrati nello stesso. La conferma tramite il sistema Eurodac che una persona ha già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino costituisce, conformemente al regolamento Dublino, uno dei motivi che consentono di determi- nare la responsabilità dello Stato Dublino che ha trattato per primo la domanda d’asilo. La prima entrata illegale in uno Stato Dublino costituisce parimenti uno dei criteri per determinare la responsabilità di uno Stato Dublino per il trattamento di una domanda d’asilo. Le impronte digitali dei richiedenti l’asilo (categoria I) e delle persone fermate all’atto di valicare illegalmente una frontiera esterna Schengen (categoria II) sono i principali dati che vengono trasmessi al sistema centrale . Altri dati quali il luogo e la data della presentazione della domanda d’asilo o del fermo, la data del rilevamento dattilosco-

pico e la data della trasmissione dei dati vanno da sempre comunicati al sistema cen- trale. Conformemente agli articoli 11 e 14 paragrafo 2 del regolamento Eurodac rive- duto, è opportuno aggiungere l’ID utente dell’autorità che fornisce i dati (identificativo utente dell’operatore, operator user ID). Inoltre, in presenza di un ri- chiedente protezione internazionale (categoria I), occorre fornire diverse informazioni supplementari in funzione della situazione, conformemente all’articolo 11 lettere h-k del regolamento Eurodac. Per esempio, qualora una persona sia presa o ripresa in ca- rico dalla Svizzera, occorre comunicare la data dell’arrivo in Svizzera al sistema cen- trale. Qualora sia comprovato che una persona ha lasciato gli Stati Dublino per oltre

tre mesi, oppure in caso di esecuzione riuscita di un allontanamento, occorre comuni- care la data della partenza. Infine, se la Svizzera accetta di essere lo Stato responsabile e di trattare la domanda di protezione internazionale in virtù dell’articolo 17 del rego- lamento Dublino III, occorre comunicare la data dell’erogazione della decisione al sistema centrale. Conformemente all’articolo 9 del nuovo regolamento Eurodac, le impronte digitali dei richiedenti l’asilo, così come i dati di cui all’articolo 11 lettere b-g del regolamento Eurodac (categoria I), devono essere trasmesse al sistema cen- trale entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. La medesima regola si applica anche alle persone intercettate al momento di entrare ille- galmente in uno Stato Dublino attraverso una frontiera esterna Schengen (catego- ria II). Questa regola delle 72 ore non si applica invece ai cittadini di Stati terzi o agli apolidi che soggiornano illegalmente in uno Stato Dublino (categoria III), giacché i dati possono essere soltanto confrontati e non vengono registrati nel sistema.

Contrassegno dei dati

Attualmente è prevista la possibilità di contrassegnare i dati nell’Eurodac (art. 18 re- golamento Eurodac). Lo Stato Dublino che concede asilo o protezione a un richiedente deve pertanto contrassegnare i dati del sistema centrale. Inoltre, il sistema centrale informa tutti gli Stati Dublino che hanno in precedenza trasmesso dei dati riguardanti la persona interessata, affinché contrassegnino parimenti tali dati. Non appena con- trassegnati, i dati relativi alla persona che ha ottenuto protezione internazionale sono sempre trasmessi allo Stato che chiede un confronto digitale, ma recano un contrasse- gno distintivo che indica lo statuto particolare della persona. Il contrassegno consente di identificare le persone che beneficiano della protezione di uno Stato Dublino e in questo modo sarà visibile lo Stato che ha concesso tale protezione. I dati riguardanti i richiedenti protezione internazionale sono cancellati automaticamente soltanto dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali (art. 10 regolamento Eurodac).

Esperto in dattiloscopia

Attualmente, un esperto in dattiloscopia è chiamato a verificare immediatamente i ri- sultati positivi forniti da Eurodac. Un eventuale risultato inconcludente del controllo va notificato quanto prima, al massimo entro tre giorni lavorativi, alla Commissione europea e all’agenzia responsabile per la gestione dei sistemi informatici europei (agenzia IT).

Novità

Dati registrati

Per le persone appartenenti alla categoria I è necessario inserire una serie di dati per- sonali, fra cui l’immagine del volto, a partire dall’età di 6 anni. Inoltre, nel sistema centrale vanno ora registrate informazioni quali il rifiuto della protezione, l’eventuale minaccia per l’ordine pubblico o il fatto di aver ricevuto un sostegno o assistenza al rimpatrio.

Per tutte le categorie è inoltre opportuno indicare rapidamente quale Stato Dublino sia responsabile a seguito di tale verifica o di un cambiamento legato o meno alla clausola di sovranità. Occorre inoltre indicare la data di uscita, se è accertato che la persona ha lasciato lo spazio Schengen. Inoltre, ove disponibili andrebbero registrati nel sistema il tipo e il numero del docu- mento di viaggio e una scansione a colori di ogni documento d’identità o di viaggio, con un’indicazione della sua autenticità. Se ciò non fosse possibile, dovrebbe essere registrato qualsiasi altro documento atto a facilitare l’identificazione del cittadino di un Paese terzo o dell’apolide, con indicazione dell’autenticità.

Contrassegno e cancellazione dei dati

Il nuovo regolamento Eurodac introduce una modifica a livello di contrassegno dei dati: i dati delle persone che ottengono un titolo di soggiorno o un diritto di residenza senza aver depositato una domanda d’asilo verranno contrassegnati nel sistema Euro- dac e non più cancellati. In tal modo, l’ottenimento del titolo di soggiorno e il motivo della concessione saranno visibili nel sistema. La stessa disposizione si applica alle persone che hanno lasciato lo spazio Schengen: tale menzione figurerà nel sistema e non sarà più cancellata anticipatamente.

Esperti in dattiloscopia e immagini del volto

Si ricorrerà, come già oggi, agli attuali esperti qualificati in materia di dattiloscopia. Tuttavia, le impronte digitali verranno analizzate unicamente in caso di corrispon- denza multipla. A lungo termine, quando la tecnica lo consentirà, si procederà anche al confronto delle immagini del volto. Analogamente, un eventuale riscontro Eurodac di immagini del volto darà adito a verifica solamente in caso di dubbio sul fatto che si tratti della medesima persona.

4.4.3 Particolare necessità di coordinamento

Il recepimento e la trasposizione del regolamento Eurodac richiedono un coordina- mento particolare per quanto riguarda: – il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto 79; – il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE80;

79 FF 2021 741 80 FF 2021 674

– il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)81; – la futura legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d’esecu- zione dell’UDSC, LE-UDSC)82. La necessità di coordinamento tra il presente avamprogetto e i progetti menzionati è illustrata nel dettaglio al punto 4.6.

4.5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

4.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. abis, seconda nota a piè di pagina83 Il regolamento (UE) 2018/1240 è modificato nell’ambito della revisione totale del regolamento Eurodac. Occorre pertanto aggiornare la relativa nota a piè di pagina ri- prendendo la formulazione prevista nell’ambito delle modifiche legislative per l’ETIAS.

Art. 109k Sistema d’informazione Eurodac Nell’ambito del progetto sull’interoperabilità, il vigente articolo 111i è stato abrogato e inserito nell’articolo 109k. Il citato articolo 109k costituisce, al pari dell’arti- colo 102abis AP-LAsi, una nuova disposizione creata in seguito al recepimento del presente regolamento Eurodac. L’articolo prevede ora una definizione del sistema centrale Eurodac e del suo contenuto, analogamente agli altri sistemi d’informazione Schengen. Si rinuncia all’indicazione di tutti i dati da inserire a seconda delle diverse categorie di persone, in quanto un tale elenco sarebbe molto lungo. Si propone per- tanto di disciplinare nella legge unicamente le categorie di dati contenute nel sistema centrale Eurodac. Si potranno elencare tutti i vari dati del sistema in un’ordinanza esecutiva. Il capoverso 1 stabilisce che il sistema Eurodac contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che hanno depositato una domanda d’asilo (lett. a), partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono am- messi nel quadro di una siffatta procedura (lett. b), sono stati tratti in salvo da un’emergenza in mare (lett. c), hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno

81 FF 2020 6963 82 FF 2022 2725 83 LStrI modificata dal decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autoriz- zazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell’acquis di Schengen).

parte di un gruppo di persone bisognose di protezione (lett. d), sono entrati o soggior- nano illegalmente nello spazio Schengen (lett. e ed f). Il capoverso 2 elenca le categorie di dati trasmessi all’Eurodac tramite un’interfaccia nazionale unica: i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati non- ché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità (lett. a), le impronte digitali e l’immagine del volto (lett. b), i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino (lett. c) e altri dati secondo il regolamento Euro- dac riguardanti la persona e la sua identità (lett. d). Questi comprendono anche deter- minati dati personali degni di particolare protezione, come i dati relativi a procedi- menti penali o alla salute, un eventuale atto violento e la conclusione che la persona potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza interna (lett. d). È qui compreso anche il sostegno finanziario nel quadro del rimpatrio. Secondo il capoverso 3, i dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell’archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 109l Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac L’attuale articolo 111i LStrI corrisponde all’articolo 109k AP-LStrI della versione in- teroperabile. È parzialmente modificato a causa dei nuovi inserimenti nell’Eurodac e per motivi di sistematica diviene l’articolo 109l AP-LStrI. La nuova numerazione si basa sul progetto concernente l’interoperabilità.

Cpv. 1 Il nuovo regolamento Eurodac abbassa a sei anni l’età delle persone alle quali devono essere rilevati i dati biometrici, che finora era di 14 anni. Inoltre, ora si stabilisce che devono essere rilevate non solo le impronte digitali, ma anche l’immagine del volto (dati biometrici). Questo capoverso è modificato di conseguenza. Il vigente capo- verso 2 elenca in modo esaustivo i dati da rilevare oltre alle impronte digitali. La legge riveduta rinuncia a un elenco esaustivo e, per i dati da registrare oltre alle impronte digitali e all’immagine del volto, rimanda semplicemente al regolamento Eurodac. L’attuale capoverso 2 è pertanto abrogato. Le precedenti lettere a e b del capoverso 1 sono ora riunite nella lettera a; per maggiore precisione è stata apportata una modifica redazionale. Conformemente all’articolo 23 del regolamento Eurodac, la nuova let- tera b stabilisce inoltre che occorre rilevare i dati necessari anche delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Questa precisazione integra qui anche il prece- dente capoverso 6 (soggiorno illegale). L’obbligo di inserire i dati, in particolare quelli relativi alle persone che soggiornano in modo irregolare nello spazio Dublino, comporta anche la possibilità per le autorità competenti di procedere a un’interrogazione del sistema per verificare in che misura i dati siano già stati inseriti. Sono specificate le autorità che registreranno o tratteranno i dati nell’Eurodac, ossia le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere o sul territorio sviz- zero: l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali e comunali di polizia competenti in materia di stranieri.

Cpv. 2 Occorre introdurre un nuovo capoverso 2, poiché l’articolo 14 del regolamento Euro- dac stabilisce che per i minori non accompagnati deve essere immediatamente desi- gnata una persona di fiducia per la tutela dei loro interessi durante il rilevamento dei dati biometrici.

Cpv. 3 Il capoverso rimane invariato, ad eccezione del rinvio all’articolo 109k capoverso 2 per i dati da trasmettere.

Cpv. 4 Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 4 e prevede, come già oggi, che se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali, queste siano trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento è cessato. Ad integrazione, ciò vale oltre che per le impronte digitali anche per l’immagine del volto.

Cpv. 5 Questo capoverso riprende e modifica le norme dei precedenti capoversi 7 e 8 concer- nenti il confronto e la registrazione nell’Eurodac. Si stabilisce che tutti i dati trasmessi secondo l’articolo 109k capoverso 2 sono registrati nell’Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Tuttavia, secondo l’articolo 28 del regolamento Eurodac il confronto tramite l’immagine del volto è svolto solamente quando non è possibile tramite le impronte digitali. Il risultato del confronto viene poi comunicato alla SEM.

Cpv. 6 Questo capoverso è identico all’attuale capoverso 5.

Cpv. 7 L’attuale capoverso 7 stabilisce che i dati raccolti sono trasmessi alla SEM per l’inol- tro all’unità centrale. Questa disposizione è eliminata. Il nuovo capoverso 7 stabilisce in linea generale che nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino la SEM, in qualità di punto di accesso nazionale, è competente per la comunicazione con l’unità centrale del sistema Eurodac e per il trattamento dei dati.

Cpv. 8 Secondo questo capoverso, in virtù degli articoli 13 e 14 del regolamento Eurodac, se l’allontanamento è eseguito con successo occorre comunicare all’unità centrale la data dell’espulsione o della partenza dal territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Cpv. 9 Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 8. L’articolo 29 paragrafi 5–8 del regolamento Eurodac prevede un nuovo termine per la conservazione dei dati, ovvero cinque anni anziché gli attuali 18 mesi. La durata di conservazione viene quindi pro- lungata di 3,5 anni. Viene inoltre adeguato il riferimento ai dati da trasmettere aggiun- gendo che, oltre alle impronte digitali, anche l’immagine del volto è distrutta automa- ticamente dopo tale periodo (dati biometrici). Si precisa altresì che la SEM deve chiedere senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza che lo straniero ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. Per gli altri motivi finora previsti – l’ottenimento di un titolo di soggiorno (cpv. 8 lett. a) e l’uscita dal territorio (cpv. 8 lett. b) – non è più prevista alcuna cancellazione anticipata.

Cpv. 10 Questo capoverso stabilisce quali autorità possono consultare i dati dell’Eurodac e in quali casi, ossia la SEM, per l’adempimento dei compiti che le incombono in quanto unità nazionale ETIAS (lett. a), e la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE nonché le autorità di controllo alle frontiere, per il rila- scio, la revoca, l’annullamento o il rifiuto di un visto (lett. b).

Cpv. 11 Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 9. È unicamente modificato il ri- mando ai capoversi ai quali si applicano le procedure di cui agli articoli 102b, 102c e

Art. 109lbis84 Comunicazione di dati dell’Eurodac L’articolo 109l AP-LStrI è stato formulato nel quadro dell’interoperabilità e riprende l’attuale articolo 111d capoverso 5 LStrI. Con il recepimento del nuovo regolamento Eurodac, esso deve comprendere un nuovo capoverso e deve essere rinumerato, dato che il presente progetto si basa unicamente sulla versione interoperabile. È auspicabile una numerazione sistematica che tenga conto dei nuovi articoli 109k e 109l AP-LStrI.

Cpv. 1 Il capoverso 1 prevede un divieto di base di fornire dati Eurodac. Esso è modificato per riprendere le formulazioni scelte nell’ambito dei progetti EES85 ed ETIAS86.

84 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen). 85 FF 2019 221 86 FF 2020 6963

Cpv. 2 La SEM potrà comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associa- zione alla normativa di Schengen se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’arti- colo 50 del regolamento Eurodac (cfr. punto 4.3).

Art. 109lter Disposizioni esecutive relative all’Eurodac Questo articolo impone al Consiglio federale di disciplinare diversi punti relativi al sistema d’informazione Eurodac. In particolare, è tenuto a designare per ciascuna delle autorità federali di cui all’articolo 109l capoversi 1 e 10 le unità alle quali spet- tano le facoltà menzionate in tali disposizioni e a definire la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 109lquater capoverso 2. Vanno inoltre precisate le norme in materia di protezione e conservazione dei dati. Sulla base di tale disposizione, il Consiglio federale potrà emanare una nuova ordi- nanza Eurodac.

Art. 109lquater87 Confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale Questa disposizione è stata adottata con l’articolo 111j nell’ambito dell’approvazione del trattato di Prüm, del Protocollo Eurodac e dell’accordo PCSC con gli USA. Per motivi sistematici l’articolo deve essere rinumerato. Occorre altresì modificarne il contenuto, indicando ai capoversi 2 e 4 l’immagine del volto e la consultazione tra- mite dati alfanumerici (come il cognome, il nome o la data di nascita). Subisce inoltre alcuni adeguamenti formali, in particolare per quanto riguarda i rimandi al regola- mento Eurodac, che devono essere aggiornati (cpv. 3 e 5). Viene eliminato l’attuale capoverso 1 secondo cui la SEM è il punto di accesso nazio- nale ed è abilitata a effettuare il confronto nel sistema Eurodac. Questo aspetto è già disciplinato dall’articolo 109l capoverso 7 AP-LStrI. Il capoverso 2, che designa le autorità autorizzate a consultare i dati, è integrato dal SIC e dalle autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano, come previsto per il CIR, il VIS e l’EES. In tal modo si garantisce la coerenza tra i relativi atti normativi. Questo capoverso diventa inoltre il capoverso 1. Infine, il capoverso 6 del progetto Prüm è stralciato, in quanto l’elenco dei reati di terrorismo e dei reati gravi è disciplinato dalla legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2), attualmente in fase di revisione. Non ha infatti molto senso moltiplicare le definizioni contenute nei cataloghi; a questo propo- sito si rimanda alla LSIS (art. 12 cpv. 2 AP-LSIS).

Art. 109lquinquies Verifica delle impronte digitali e delle immagini del volto Eurodac Questo articolo corrisponde all’articolo 102aquinquies AP-LAsi (cfr. punto 4.5.2) ed è ora integrato nella LStrI poiché si riferisce anche ai cittadini di Stati terzi che soggior- nano illegalmente o che sono entrati illegalmente.

87 FF 2021 741

Art. 110 cpv. 1, seconda nota a piè di pagina88 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è esplicitato all’articolo 110 capoverso 1 AP-LStrI. È op- portuno precisare la nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2019/818, mo- dificato da ultimo dal presente regolamento Eurodac.

L’articolo 110c capoverso 1 definisce le autorità autorizzate a consultare i dati e i ri- ferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi. Per consentire alle autorità competenti per l’asilo e gli stranieri di accedere al CIR quando inseriscono dati nell’Eurodac, dopo le lettere a-d va aggiunta una nuova lettera e. Poiché alcuni compiti nell’ambito della procedura d’asilo all’aeroporto o dell’intercettazione di persone che soggiornano illegalmente sul territorio e alle fron- tiere interne possono essere delegati dai Cantoni all’UDSC (art. 97 della legge del 18 marzo 200590 sulle dogane [LD]), quest’ultimo deve avere accesso al CIR. L’articolo 110c capoverso 2 prevede che tali autorità possano consultare i dati e i ri- ferimenti registrati nel CIR purché abbiano accesso all’EES, al C-VIS, all’Eurodac o al SIS. Pertanto, le autorità di cui alla lettera e del capoverso 1 potranno consultare i dati e i riferimenti del CIR. Inoltre, tali autorità devono poter accedere anche al MID, che contiene i diversi collegamenti tra i sistemi Schengen relativi alle stesse identità. Il progetto concernente l’interoperabilità non deve essere modificato di conseguenza. L’articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle identità diverse nel MID) rimanda alle autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1. In questo modo, in futuro anche queste ultime avranno accesso al MID.

Una nuova lettera e relativa al sistema Eurodac deve essere integrata nella disposi- zione sulle sanzioni per l’uso illecito dei dati prevista nel quadro dell’interoperabilità (art. 120d). La disposizione chiarisce cosa s’intende per uso illecito dei dati Eurodac. In questo caso la persona è punita con una multa.

88 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen). 89 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen). 90 RS 631.0 91 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen).

4.5.2 Legge sull’asilo

Art. 99 rubrica, cpv. 1–4 Rilevamento e valutazione delle impronte digitali e dell’immagine del volto L’articolo 99 consente ora di rilevare l’immagine del volto (in passato: fotografie) e le impronte digitali a partire dall’età di 6 anni. Il titolo dell’articolo è modificato di conseguenza. Questa disposizione consente, come già oggi, di collegare i dati rilevati nell’ambito dell’Eurodac alla banca dati gestita da fedpol e dalla SEM (AFIS).

Cpv. 1 Questo capoverso prevede la possibilità di registrare i dati biometrici di ogni persona richiedente l’asilo a partire dall’età di 6 anni. Come già oggi, se lo ritiene opportuno il Consiglio federale può prevedere il rilevamento dei dati biometrici per minori di età inferiore ai sei anni. Si tratta di una normativa specifica per il settore dell’asilo, in quanto non riguarda solo l’Eurodac, ma anche altre banche dati. Le eccezioni all’in- serimento dei dati biometrici previste dal regolamento Eurodac sono già prese in con- siderazione nella legislazione vigente (art. 13 regolamento Eurodac).

Cpv. 2–4 Questi capoversi indicano ora le immagini del volto anziché le fotografie, che è un termine meno preciso. Per il resto rimangono invariati. L’uso delle immagini del volto nel quadro dell’AFIS è ora giuridicamente possibile. Gli altri capoversi dell’articolo 99 non subiscono modifiche.

Art. 102abis Sistema d’informazione Eurodac Analogamente agli altri sistemi d’informazione Schengen, l’articolo definisce il si- stema d’informazione Eurodac e il suo contenuto. L’attuale disposizione Eurodac (art. 102abis LAsi) che disciplina diversi aspetti del sistema è ripresa nell’arti- colo 102ater. Come per l’articolo 109k LStrI del presente avamprogetto, nella legge non sono più menzionati tutti i dati da registrare, ma ci si limita a categorie di dati. Un elenco completo di tutti i dati per categoria di persone sarebbe sproporzionato e non sarebbe in linea con le disposizioni vigenti per gli altri sistemi d’informazione (VIS, EES ecc.).

Cpv. 1 Il capoverso 1 stabilisce il contenuto del sistema d’informazione Eurodac e in parti- colare le categorie di persone i cui dati saranno trasmessi al sistema: i richiedenti l’asilo, le persone che partecipano a una procedura di reinsediamento o sono ammesse nel quadro di tale procedura, coloro che sono entrati illegalmente nello spazio Schen- gen da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Du- blino e coloro che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen. A queste catego- rie si aggiungono le persone tratte in salvo da un’emergenza in mare (lett. c) o che

hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bi- sognose di protezione (lett. d).

Cpv. 2 Il capoverso 2 elenca le diverse categorie di dati trasmessi al sistema d’informazione Eurodac: i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità (lett. a), le impronte digitali e l’immagine del volto (lett. b), i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino (lett. c) e altri dati personali degni di particolare protezione con- formemente al regolamento Eurodac riguardanti la persona e la sua identità (lett. d). Questi comprendono anche determinati dati personali degni di particolare protezione, come i dati relativi a procedimenti penali e amministrativi o alla salute. Quest’ultima categoria di dati comprende, per esempio, le informazioni relative alle caratteristiche della persona, come l’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale (cfr. art. 109k cpv. 2 AP-LStrI). Questi dati sono menzionati negli articoli riguardanti le diverse categorie di persone (richiedenti l’asilo, persone che entrano illegalmente in Svizzera, persone che sog- giornano illegalmente in Svizzera e persone che sono state tratte in salvo in mare o che hanno ottenuto protezione con lo statuto S).

Cpv. 3 I dati relativi all’identità e ai documenti di viaggio e i dati biometrici verranno regi- strati nell’archivio comune di dati di identità (CIR), elemento essenziale per l’intero- perabilità dei sistemi d’informazione europei.

Art. 102ater Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac L’attuale articolo 102abis LAsi diviene l’articolo 102ater AP-LAsi. Alcune disposi- zioni sono tuttavia oggetto di revisione. Vengono stabilite le autorità autorizzate a inserire i dati nell’Eurodac nel settore dell’asilo e quelle autorizzate ad accedere al sistema per consultare i dati. La SEM continua a costituire il punto di contatto nazio- nale per l’Eurodac.

Cpv. 1 Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 102abis capoverso 1 LAsi. Ora viene precisato che la SEM funge da punto di accesso nazionale.

Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce chi è autorizzato a inserire dati nell’Eurodac e a consultarlo. Si tratta dei collaboratori della SEM, dell’Ufficio federale della dogana e della sicu- rezza dei confini (UDSC) e della polizia aeroportuale per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo (lett. a). Per analogia, devono poter accedere al sistema anche la SEM e le rappresentanze svizzere all’estero con compiti nella procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati (lett. b). Queste autorità hanno infatti l’obbligo

di inserire i dati e devono pertanto poter accedere all’Eurodac; potranno inoltre otte- nere i dati già registrati relativi alla persona in questione.

Cpv. 3 Il nuovo capoverso 3 riprende l’attuale capoverso 2 dell’articolo 102abis LAsi. Le au- torità devono trasmettere i dati al sistema entro 72 ore dal loro rilevamento. Per i dati da trasmettere si rimanda ora all’articolo 102abis capoverso 2 AP-LAsi.

Cpv. 4 Il capoverso 4 riprende l’attuale capoverso 2bis dell’articolo 102abis LAsi menzio- nando anche l’immagine del volto.

Cpv. 5 Il capoverso 5 riprende l’attuale capoverso 3 dell’articolo 102abis LAsi. Un nuovo ri- mando all’articolo 102abis capoverso 2 sostituisce l’attuale menzione dei dati tra- smessi al sistema. Il nuovo capoverso 5bis stabilisce che, se non è possibile eseguire il confronto sulla base delle impronte digitali, occorre basarsi sull’immagine del volto. Il nuovo regolamento Eurodac prevede effettivamente una sussidiarietà dell’imma- gine del volto (art. 28).

Cpv. 6 Questo capoverso riprende invariato l’attuale capoverso 2ter dell’articolo 102abis LAsi.

Cpv. 7 Il capoverso 7 riprende in linea di principio l’attuale capoverso 2quater dell’arti- colo 102abis LAsi che disciplina i dati o le informazioni comunicati in un secondo tempo all’unità centrale Eurodac. Lo Stato Dublino competente va indicato non ap- pena è stato determinato (lett. a). Occorre inoltre indicare, come peraltro avviene già oggi, la data di arrivo in Svizzera del richiedente preso o ripreso in carico; entrambi i casi sono ora riuniti nella medesima lettera b. Le lettere c e d riprendono invariato il diritto vigente. La lettera e è parzialmente nuova e prevede che la Svizzera indichi nel sistema la propria competenza per l’esame della domanda d’asilo se, in virtù della clausola di sovranità del regolamento UE sulla gestione dell’asilo e della migrazione (art. 35) o nell’ambito di un programma di reinsediamento, diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l’esame della domanda o concede alla persona un titolo di soggiorno. Anche la lettera f è nuova e si basa sul nuovo regolamento Eurodac il quale prevede, in caso di mancato rispetto dei termini per un trasferimento Dublino, che la competenza dello Stato venga aggiornata. A tale proposito, il regolamento Eu- rodac rinvia al regolamento AMMR (arti. 37 regolamento AMMR).

Cpv. 8 Il capoverso 8 riprende l’attuale capoverso 4 dell’articolo 102abis LAsi che disciplina la conservazione dei dati. Esso prevede che i dati siano conservati per un periodo massimo di dieci anni in quanto sono previste eccezioni, in particolare riguardo alle procedure di reinsediamento. La cancellazione anticipata avviene unicamente se la persona acquisisce la cittadinanza di uno degli Stati Dublino.

Art. 102aquater Confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale Questo articolo disciplina già oggi l’accesso ai dati Eurodac a fini del perseguimento penale ed è stato approvato nell’ambito dell’accordo di cooperazione Prüm92. L’arti- colo deve essere modificato, indicando ai capoversi 1, 2 e 4 l’immagine del volto e la consultazione tramite dati alfanumerici (come il cognome, il nome o la data di na- scita). Subisce inoltre alcuni adeguamenti formali, in particolare per quanto riguarda i rimandi al regolamento Eurodac, che devono essere aggiornati (cpv. 3 e 5). Il capoverso 1 è soppresso; il capoverso 2 diventa il capoverso 1 e i capoversi devono essere quindi rinumerati. Anche il capoverso 6 è abrogato. A questo proposito si ri- manda al commento all’articolo 109lquater AP-LStrI. Per la definizione dei reati di ter- rorismo e degli altri reati gravi si rimanda alla LSIS (nuovo cpv. 1).

Art. 102aquinquies Verifica delle impronte digitali e delle immagini del volto Eurodac L’articolo riprende la normativa esistente sulla verifica delle impronte digitali prove- nienti dall’Eurodac in caso di corrispondenza (art. 102ater). I nuovi articoli 28 e 38 del regolamento Eurodac sono recepiti qui. Poiché nella disposizione vanno inseriti nuovi elementi, si propone di rinumerarla in articolo 102aquinquies. La nuova formulazione tiene conto dell’immagine del volto.

Cpv. 1 Il capoverso 1 riprende invariata la vigente normativa dell’articolo 102ater capo- verso 1 LAsi.

Cpv. 2 Occorre disciplinare la procedura di verifica della corrispondenza quando si effettua una ricerca sia con le impronte digitali che con l’immagine del volto. Un esperto dovrà controllare l’immagine del volto nel caso in cui solo quest’ultima dia un riscontro positivo.

92 FF 2021 742

Cpv. 3 Come già oggi, le qualifiche degli esperti che procedono alla verifica sono definite dalla SEM. Pertanto, essa dovrà definire anche quelle degli esperti incaricati di veri- ficare le immagini del volto.

Cpv. 5 L’attuale capoverso 5 prevede un divieto di base di fornire dati Eurodac. Esso è leg- germente modificato per riprendere le formulazioni scelte nell’ambito dei progetti

Cpv. 6 La disposizione sulla comunicazione dei dati Eurodac è leggermente modificata e viene proposto un nuovo capoverso 6, il quale prevede la possibilità di trasmettere dati Eurodac a Stati terzi qualora sia necessario per accertare l’identità di un cittadino di un Paese terzo ai fini del suo rimpatrio. Le condizioni previste dal nuovo regola- mento Eurodac devono essere soddisfatte e si rimanda a tal fine al pertinente nuovo articolo 50 del citato regolamento (cfr. punto 4.3).

Art. 102cbis Disposizioni esecutive relative all’Eurodac È previsto che il Consiglio federale disciplini i diversi aspetti legati alla protezione dei dati e agli accessi al sistema Eurodac, per quanto gli sviluppi tecnici portino alla creazione di un nuovo sistema d’informazione con accessi online. Il nuovo arti- colo 102cbis AP-LAsi gli consente di emanare una nuova ordinanza Eurodac (cfr. com- mento all’art. 109lter AP-LStrI).

4.5.3 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia

della Confederazione L’articolo 16a LSIP è stato formulato nel quadro del progetto sull’interoperabilità ed è stato approvato dal Parlamento nella primavera del 2021.95 L’sBMS previsto dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è ivi definito come pure all’articolo 110 capoverso 1 LStrI. È opportuno aggiornare la nota a piè di pagina relativa al regola- mento (UE) 2019/818, modificato dal presente regolamento Eurodac.

93 FF 2019 221 94 FF 2020 6963 95 FF 2021 674

4.6 Necessità di coordinamento

4.6.1 Necessità di coordinamento con il progetto Prüm

Il recepimento e la trasposizione del presente regolamento Eurodac richiedono un coordinamento particolare con il progetto Prüm (cooperazione Prüm)96. Il progetto Prüm ha comportato un nuovo articolo 111j LStrI e un nuovo arti- colo 102aquater LAsi sul confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale. Que- ste disposizioni sono state modificate nel quadro del presente recepimento e trasposi- zione del nuovo regolamento Eurodac (nuovo art. 109lquater AP-LStrI e nuovo art. 102aquater AP-LAsi, cfr. punti 4.5.1 e 4.5.2). Poiché nel quadro del presente avam- progetto è abrogata la norma di cui all’articolo 111j capoverso 6 LStrI del progetto Prüm (cfr. in proposito il commento all’art. 109lquater P-LStrI), occorre adeguare anche l’articolo 357 capoverso 5 del codice penale del progetto Prüm, che rimanda al capo- verso 6 in relazione ai reati terroristici. Qualora il decreto federale Prüm dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente il recepimento del regolamento Eurodac, prevarranno le disposizioni della versione Eurodac (e non quelle della versione Prüm).

4.6.2 Necessità di coordinamento con il progetto

sull’interoperabilità Il recepimento e la trasposizione delle modifiche del regolamento Eurodac richiedono un coordinamento particolare con il progetto di istituzione di un quadro per l’intero- perabilità tra i sistemi di informazione dell’UE97 (regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/ 818). Nel quadro del presente avamprogetto, gli articoli 109l, 110 capoverso 1, 110c capo- verso 1 e 120d AP-LStrI così come l’articolo 16a capoverso 1 AP-LSIP nella versione IOP sono stati modificati (cfr. punti 4.5.1 e 4.5.3). Nel decreto federale IOP, ulteriori disposizioni devono essere coordinate con il pre- sente avamprogetto. Si tratta dell’articolo 111c capoverso 3 AP-LStrI e degli articoli 1 capoverso 2 e 15 della LSISA, dove occorre adattare i rimandi. Inoltre, poiché il pro- getto Eurodac prevede nuove disposizioni, il titolo non sarà più inserito dopo l’arti- colo 109l bensì dopo l’articolo 109lquater. L’articolo 109l LStrI del progetto sull’interoperabilità sarà integrato nel nuovo arti- colo 109lbis AP-LStrI con un nuovo capoverso 2. Il progetto sull’interoperabilità ha inoltre introdotto nella LStrI e nella LSIP un nuovo disciplinamento per un servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (cfr. art. 110 LStrI, art. 16a LSIP). Gli articoli 110 capoverso 1 LStrI e 16a capoverso 1 LSIP ri-

96 FF 2021 741 97 FF 2021 674

mandano tra l’altro al regolamento (UE) 2019/818. Tale regolamento viene modifi- cato nel quadro del nuovo regolamento Eurodac e pertanto la relativa nota a piè di pagina dev’essere modificata. Nel quadro del regolamento IOP è stata inoltre introdotta nell’articolo 110c LStrI una nuova disposizione concernente la consultazione del CIR ai fini dell’individuazione di identità multiple. La SEM, le autorità cantonali di migrazione e di polizia nonché l’UDSC potranno, nell’ambito dei loro compiti nel settore dell’asilo e degli stranieri, consultare i dati se è presente un collegamento con un fascicolo di dati personali se- condo il regolamento Eurodac (art. 110c cpv. 1 lett. e AP-LStrI). Il progetto sull’interoperabilità ha modificato la disposizione dell’articolo 120d LStrI concernente il trattamento improprio dei dati personali nei sistemi d’informazione. Nel quadro del nuovo regolamento Eurodac questa disposizione deve essere nuova- mente modificata per prevedere una multa anche in caso di trattamento illecito in re- lazione all’Eurodac (art. 120d lett. e AP-LStrI). Qualora il decreto federale concernente l’interoperabilità dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente il recepimento del regolamento Eurodac, sa- ranno le disposizioni della versione Eurodac a prevalere (e non quelle della versione IOP).

4.6.3 Necessità di coordinamento con il progetto ETIAS

Il recepimento e la trasposizione delle modifiche del regolamento Eurodac richiedono un coordinamento particolare con l’introduzione dell’ETIAS98 (regolamento [UE] 2018/1240). L’articolo 5 capoverso 1 lettera abis AP-LStrI è modificato nel presente avamprogetto. Il progetto ETIAS ha introdotto nell’articolo 5 capoverso 1 lettera abis LStrI una nuova condizione d’entrata che rimanda tra l’altro al regolamento (UE) 2018/1240 (autoriz- zazione ai viaggi ETIAS). Tale regolamento viene modificato nel quadro del nuovo regolamento Eurodac e pertanto la relativa nota a piè di pagina deve essere modificata. Qualora il decreto federale concernente l’ETIAS dovesse entrare in vigore contempo- raneamente a quello che recepisce il regolamento Eurodac, prevarrà la disposizione della versione Eurodac (e non quella della versione ETIAS).

4.6.4 Necessità di coordinamento con la futura legge sui

compiti d’esecuzione dell’UDSC L’attuale programma di trasformazione DaziT 99 prevede un ulteriore sviluppo dell’UDSC anche sotto il profilo organizzativo che implica il raggruppamento delle unità «DOGANA» e «Corpo delle guardie di confine». I compiti che in base al diritto attuale sono assunti dai membri del Corpo delle guardie di confine saranno in futuro

98 FF 2020 6963

99 Si veda anche www.dazit.admin.ch.

svolti da collaboratori dell’UDSC opportunamente istruiti. Sussiste pertanto la neces- sità di un coordinamento con la revisione totale della legge sulle dogane e con la futura legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC.100 Poiché le funzioni dei collaboratori dell’UDSC sono introdotte soltanto con la P-LE-UDSC (cfr. art. 99 cpv. 4 AP-LAsi, versione della P-LE-UDSC101), nel presente avamprogetto si introduce soltanto il termine generico UDSC, fatta eccezione per l’ar- ticolo 99 capoverso 4 P-LAsi, in cui si mantiene la terminologia «Corpo delle guardie di confine». La necessità di coordinamento riguarda pertanto soltanto l’articolo 99 AP-LAsi. Non appena il termine generico UDSC sarà utilizzato in questo progetto, rimarrà tale anche in futuro. Questo vale per gli articoli 109l AP-LStrI, 110c capo- verso 1 lettera e AP-LStrI e 102ater AP-LAsi del presente avamprogetto. Per questi articoli non vi è pertanto alcuna necessità di coordinamento.

4.7 Effetti del trattato e dell’atto normativo

Il sistema Eurodac è già operativo e la SEM ne è il punto di accesso centrale (NAP). Il nuovo sistema prevede nuovi accessi ai dati, in particolare da parte delle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata. Ciò implica alcuni ade- guamenti informatici. Gli obblighi di registrazione da parte delle autorità federali e cantonali sono compiti supplementari che possono comportare la necessità di perso- nale aggiuntivo.

4.7.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione

Costi del progetto informatico SEM Il nuovo sistema prevede nuovi accessi, in particolare da parte delle autorità compe- tenti in materia di visti per soggiorni di breve durata. Ciò implica alcuni adeguamenti informatici, che saranno a carico della Confederazione (progetto della SEM). La Con- federazione (SEM) si farà carico dei costi del progetto di attuazione nazionale. Il cre- dito d’impegno III Schengen/Dublino considera anche i costi pari a 3,6 milioni di franchi per l’adeguamento e il collegamento dell’autorità all’Eurodac. Per l’esercizio dell’Eurodac, la SEM prevede costi ricorrenti aggiuntivi pari a circa 1 milione di fran- chi l’anno a partire dal 2026. I costi saranno inclusi nel piano finanziario a partire dal 2026.

100 22.058: Legge sulle dogane. Revisione totale, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-cu- 101 FF 2022 2725, in particolare pag. 93 nonché FF 2022 2724, in particolare pag. 277.

Accesso all’Eurodac da parte delle autorità di perseguimento penale

Costi del progetto informatico per fedpol

I costi connessi all’accesso all’Eurodac da parte delle autorità di perseguimento penale sono principalmente dovuti alla realizzazione di progetti informatici. Sono definiti di seguito. Poiché in futuro le autorità di perseguimento penale potranno consultare l’Eu- rodac anche utilizzando le impronte digitali, l’immagine del volto e i dati alfanume- rici, i sistemi informatici devono essere adeguati. Per quanto riguarda la biometria, ciò riguarda la banca dati delle impronte digitali AFIS, nella quale sono conservate le immagini del volto, e l’applicazione biometrica di gestione dei mandati PUNT Mes- sage Handler, tramite la quale transiteranno in futuro le consultazioni biometriche dell’Eurodac, nonché l’applicazione EPNG («Ereignisprotokollierung Neue Genera- tion») che funge da interfaccia. Nell’ambito del previsto progetto AFIS 2026, i due sistemi AFIS e PUNT saranno integrati con i processi riguardanti l’immagine del volto. Il collegamento all’Eurodac richiede un ampliamento di questi processi e l’im- plementazione di un’interfaccia. Per le consultazioni alfanumeriche delle autorità di contrasto è necessario apportare adeguamenti ai sistemi e ai processi nell’ambito dell’IOP. Attualmente non è ancora possibile determinare i costi. Tali aspetti saranno analizzati dettagliatamente in fase di elaborazione del messaggio.

Ripercussioni finanziarie per l’UDSC Le ripercussioni finanziarie per l’UDSC dipenderanno dalle disposizioni superiori concernenti i requisiti tecnici (qualità) da attuare; in particolare a determinare l’entità delle spese sarà la soluzione tecnica scelta. L’organizzazione del programma DaziT comprende anche i lavori di progetto in termini di personale concernenti gli sviluppi di Schengen. Eventuali lavori per il collegamento dell’attuale sistema dell’UDSC all’Eurodac o per nuovi acquisti, come pure le spese di formazione, comportano costi aggiuntivi, poiché tutto il personale di controllo deve essere formato. Le conseguenze finanziarie e le possibili soluzioni di finanziamento saranno concretizzate nel quadro dei lavori in corso e indicate nel messaggio.

4.7.2 Ripercussioni sul personale della Confederazione

Ripercussioni sul personale della SEM Gli obblighi di registrazione da parte delle autorità federali e cantonali sono compiti supplementari che possono comportare la necessità di personale aggiuntivo. Queste eventuali spese per il personale saranno concretizzate nel dettaglio in fase di elabora- zione del messaggio.

Ripercussioni sul personale fedpol La verifica di ulteriori riscontri positivi di consultazioni Eurodac effettuate con l’im- magine del volto e dati alfanumerici ai fini del perseguimento penale richiederà ulte- riore personale operativo presso BiomID e la COA di fedpol. Queste spese per il per- sonale saranno concretizzate nel dettaglio in fase di elaborazione del messaggio.

Ripercussioni sul personale del DFF

La registrazione e il trattamento dei nuovi dati (alfanumerici, immagini del volto), i nuovi requisiti relativi allo statuto della persona e la nuova registrazione nell’Eurodac dei cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare comporteranno nuovi processi e un maggiore onere per l’UDSC.

Al momento non è possibile quantificare le ripercussioni sul personale per l’UDSC. Un eventuale fabbisogno supplementare di personale per l’adempimento del mandato deve essere verificato nel quadro dell’ulteriore concretizzazione dell’attuazione.

4.7.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le autorità cantonali e comunali avranno l’obbligo di registrare anche i dati delle nuove categorie di persone previste oppure i dati supplementari per le categorie già esistenti, come per esempio le persone che entrano illegalmente attraverso le frontiere esterne Schengen (aeroporti svizzeri). Per esempio, i dati di ogni persona in situazione di soggiorno irregolare devono essere registrati nel sistema. Di conseguenza, i minori non accompagnati fermati dall’UDSC saranno trasferiti alle autorità cantonali, poiché secondo l’articolo 109l capoverso 1bis a queste spetta designare una persona di fiducia per il rilevamento dei dati biometrici. Sulla base delle cifre riguardanti le categorie di persone contemplate, i Cantoni dovranno stimare l’entità dei compiti che li attendono dall’entrata in vigore del nuovo regolamento Eurodac.

4.8 Aspetti giuridici

4.8.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento UE si basa sull’arti- colo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati in- ternazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale con- ferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l’Assemblea federale è competente per l’approvazione del presente scam- bio di note.

4.8.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera Il recepimento del regolamento Eurodac e le modifiche legislative che ne derivano sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Sono conformi in par- ticolare alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati (Convenzione di Gine- vra) emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 come pure con al Patto internazionale del 16 dicembre 1966102 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II). Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Dublino, la Svizzera adempie ai propri impegni nei confronti dell’UE assunti nel quadro dell’AAS. Anche l’integra- zione dell’interoperabilità dei sistemi di informazione istituita dai regolamenti (UE) 2019/817 (regolamento «IOP frontiere») e (UE) 2019/818 s’iscrive nella coopera- zione Dublino. Il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Dublino rientra inoltre nel quadro della politica migratoria europea (Patto sulla migrazione).

4.8.3 Forma dell’atto (decreto federale, atto di attuazione)

Il recepimento del regolamento UE non implica l’adesione della Svizzera a un’orga- nizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al re- ferendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), pre- vedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposi- zioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è neces- saria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Tuttavia, il recepimento del regolamento Eurodac comporta la modifica di alcune leggi. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facolta- tivo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

102 RS 0.103.2

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sot- tostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl). Ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo pos- sono essere incluse nel decreto di approvazione. Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l’attuazione del regolamento Eu- rodac e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

4.8.4 Delega di competenze legislative

Secondo il disegno di decreto federale, il Consiglio federale deve avere la possibilità di prevedere l’obbligo di registrare i dati dei minori di età inferiore a sei anni (art. 99 cpv. 1 AP-LAsi). Questa possibilità esiste già oggi per i minori di età inferiore a 14 anni. Il Consiglio federale vi ha fatto ricorso e ha stabilito che i dati biometrici di minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni vengono rilevati unicamente se l’esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità (art. 6 cpv. 2 ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3103). Il Consiglio federale è in grado di stabilire meglio in quali casi è necessario procedere a tale registrazione dei dati e può reagire più tem- pestivamente a un cambiamento occorso nella pratica.

4.8.5 Protezione dei dati

La Commissione europea ha elaborato il regolamento Eurodac coinvolgendo il Ga- rante europeo della protezione dei dati. Si può quindi presumere che esso sia conforme al diritto dell’UE in materia di protezione dei dati. Inoltre, il regolamento Eurodac ha già di per sé un intero capitolo dedicato alla protezione e al monitoraggio dei dati. Il regolamento UE prevede anche una vigilanza da parte del Garante europeo della pro- tezione dei dati. Quest’ultimo è intervenuto nell’ambito della consultazione del pro- getto della Commissione europea evidenziando, essenzialmente, che le comunicazioni di dati in regime di sicurezza devono essere proporzionate e che occorre stabilire con- dizioni rigorose per la relativa procedura. In Svizzera, anche tale funzione di vigilanza incombe all’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (art. 111g LStrI e art. 102d LAsi). Come gli altri Stati Schengen, la Svizzera deve pertanto garantire che il trattamento dei dati registrati nell’Eurodac sia conforme alla legge. A tale riguardo, l’articolo 120d LStrI prevede delle sanzioni. I diritti delle au- torità d’accesso ai dati sono disciplinati in modo preciso dal regolamento notificato dall’UE. L’accesso ai dati deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e può essere concesso solamente se i dati raccolti sono, nel caso specifico, necessari per espletare i compiti delle autorità competenti. Con la revisione totale entrata in vigore il 1° settembre 2023, la LPD recepisce i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 sulla

103 RS 142.314

protezione dei dati per tutti gli organi federali. Contestualmente, la legge sulla prote- zione dei dati in ambito Schengen (LPDS), entrata in vigore il 1° marzo 2019 e con- cepita come soluzione provvisoria, è stata abrogata. Inoltre, sebbene la LPD non abbia recepito formalmente le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, che non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, essa ne tiene piena- mente conto. In questo modo è garantito il principio di equivalenza con il diritto eu- ropeo. Il presente avamprogetto è, per il resto, conforme ai principi della LPD104 e in particolare agli articoli 6, 34 capoverso 2 lettera a e 43 capoverso 4.

4.8.6 Subordinazione al freno alle spese

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa impli- canti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L’avamprogetto non è pertanto su- bordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

104 RS 235.1

5 Decreto federale che approva e traspone nel diritto

svizzero il regolamento sugli accertamenti

5.1 Situazione iniziale

5.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il punto 5 del presente rapporto riguarda il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento sugli accertamenti. La procedura di accertamento ha lo scopo di migliorare la gestione dei flussi migratori irregolari lungo le frontiere esterne Schengen, introducendo norme uniformi per l’identificazione dei cittadini di Paesi terzi che attraversano o hanno attraversato le frontiere esterne Schengen senza soddisfare le condizioni d’ingresso. L’accertamento serve altresì a identificare eventuali rischi per la salute e la sicurezza e a determinare la procedura corretta per la persona. Al termine, la persona è immediatamente asse- gnata alla procedura d’asilo o di rimpatrio oppure è presa in carico da un altro Stato Schengen sulla base del meccanismo di solidarietà. Per l’assegnazione alla procedura d’asilo è sufficiente una manifestazione di volontà della persona interessata. L’esame contenutistico della domanda d’asilo è effettuato solamente al termine della procedura di accertamento.

5.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

In base all’articolo 4 AAS, la Svizzera è autorizzata, in virtù del suo diritto di parte- cipazione, a prendere parte ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE nel settore Schengen. Nello specifico, può esprimere il proprio parere e presentare suggerimenti. Non dispone invece di un diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS). Nel settembre 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di regola- mento per l’accertamento (cosiddetto screening) dei cittadini di Stati terzi alla fron- tiera esterna Schengen. Le discussioni in seno al Consiglio dell’UE si sono protratte dal settembre 2022 al 22 giugno 2022, mentre i negoziati con il Parlamento europeo (trilogo) dal 12 ottobre al 20 dicembre 2023. Nel quadro dei negoziati i rappresentanti della Svizzera hanno potuto chiarire alcuni aspetti tecnici e avanzare le loro proposte di soluzione. Le discussioni sulla proposta di regolamento si sono concentrate soprattutto sulla ri- cerca di un equilibrio tra la posizione del Parlamento europeo, che chiedeva un raf- forzamento delle garanzie per il controllo dei diritti fondamentali delle persone sotto- poste ad accertamento, e la posizione del Consiglio, che riteneva essenziale il rispetto della sovranità e della flessibilità degli Stati membri. Il compromesso raggiunto consolida le garanzie per il controllo dei diritti fondamen- tali dei migranti, per esempio prolungando il periodo di accertamento, nel rispetto dei principi fondamentali di tale procedura (finzione di non ingresso, accertamento sul territorio dello Stato membro).

Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parlamento euro- peo il 10 aprile 2024 e dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2024. Anche l’appro- vazione ufficiale dei regolamenti UE è avvenuta il 14 maggio 2024 tramite sottoscri- zione dell’atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. Lo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024.

5.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis

di Schengen L’articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a tra- sporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quale sviluppo dell’acquis di Schengen dopo la firma dell’accordo avvenuta il 26 ottobre 2004. L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: innanzitutto, l’UE notifica «immediata- mente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Com- missione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo svi- luppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Con- formemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato in- combe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Po- polo. Poiché il regolamento sugli accertamenti è giuridicamente vincolante, il suo recepi- mento deve avere luogo mediante scambio di note. Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea fede- rale (cfr. punto 5.8.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Sviz- zera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum. In concomitanza con il regolamento sugli accertamenti vengono inoltre modificati i seguenti regolamenti UE rilevanti ai fini Schengen: – regolamento (CE) n. 767/2008 – regolamento (UE) 2017/2226 – regolamento (UE) 2018/1240 – regolamento (UE) 2019/817.

Si tratta di regolamenti UE già recepiti dalla Svizzera come sviluppi dell’acquis di Schengen. Nel quadro del recepimento del regolamento sugli accertamenti, la Sviz- zera pertanto deve anche modificare le corrispondenti basi legali nazionali. Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa per scritto immediatamente il Consiglio dell’UE e la Commis- sione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposi- zione del regolamento, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. La comunicazione dell’adempimento dei requisiti costitu- zionali equivale alla ratifica dello scambio di note. La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combi- nato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD). Nella fattispecie, il regolamento sugli accer- tamenti è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 maggio 2024. Di conseguenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere le sue note di risposta entro il 13 giugno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell’UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Eurodac da parte della Commissione europea, l’UE ha dovuto effettuare ulteriori chiarimenti e una correzione alla notifica del regolamento Eurodac. L’attesa di questi chiarimenti ha comportato ritardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta il 14 agosto 2024. Il regolamento sugli accertamenti è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024; il termine massimo per il recepimento e la trasposizione del regolamento UE in og- getto scade pertanto il 17 maggio 2026. I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall’entrata in vigore anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell’UE. Le date di applicazione sono tuttavia diverse per i regolamenti UE: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il regolamento AMMR e il regolamento di crisi; già a partire dal 12 giugno 2026 sa-

ranno applicati invece il regolamento Eurodac (a eccezione dell’art. 26 la cui data di applicazione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il rego- lamento sugli accertamenti.

5.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di uno sviluppo di Schengen che nel quadro dell’obiettivo 17 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d’asilo e di integra- zione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace.

5.2 Linee essenziali del regolamento UE

Le sfide in materia di migrazione e sicurezza in Europa hanno portato la Commissione europea a presentare dal 2015 in poi numerose proposte per migliorare le possibilità di prevenire la migrazione illegale e la protezione della sicurezza interna. Con il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo si vuole creare un quadro giuridico comune a livello europeo. Il regolamento sugli accertamenti è parte di questo Patto. Il presente regolamento introduce una procedura di accertamento che mira a sotto- porre a una verifica standardizzata a livello Schengen i cittadini di Stati terzi che al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne Schengen non soddisfano o non hanno soddisfatto le condizioni d’ingresso previste dalla CFS. La verifica ha luogo lungo le frontiere esterne Schengen prima dell’attribuzione della persona alla proce- dura corretta oppure nel territorio degli Stati Schengen, sempreché non vi siano indi- cazioni che sia già stata sottoposta a un controllo di frontiera lungo le frontiere esterne Schengen degli Stati Schengen. In Svizzera ciò riguarda da un canto i cittadini di Stati terzi che fanno domanda di protezione internazionale a una frontiera esterna Schengen e non soddisfano le condizioni d’ingresso (art. 5 par. 1 lett. a e par. 2 regolamento sugli accertamenti), dall’altro i cittadini di Stati terzi che hanno attraversato la fron- tiera esterna Schengen in modo non autorizzato, soggiornano illegalmente nello spa- zio interno Schengen (soggiornanti fuoritermine esclusi) e che sono fermati sul terri- torio svizzero, a prescindere dal fatto che facciano domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 1 regolamento sugli accertamenti). La procedura di accerta- mento alle frontiere esterne Schengen deve svolgersi entro sette giorni, quella sul ter- ritorio entro tre giorni dal fermo della persona. Una volta completati gli accertamenti, i cittadini di Paesi terzi vengono rapidamente assegnati alla procedura appropriata: procedura d’asilo, procedura di rimpatrio alla frontiera oppure presa in carico da parte di un altro Stato Schengen nel quadro del meccanismo di solidarietà.

5.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE

5.3.1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Il regolamento disciplina la procedura degli accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi realizzati alle frontiere esterne Schengen prima che essi siano indirizzati verso la procedura adeguata, o nel territorio degli Stati Schengen sempreché non vi siano indicazioni che essi siano già stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne degli Stati Schengen. Rientrano in questa categoria anche le persone che, senza sod- disfare le condizioni d’ingresso, hanno presentato domanda di protezione internazio- nale durante le verifiche di frontiera o nelle zone di transito o sono sbarcate sul terri- torio di uno Stato Schengen a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. La procedura di accertamento mira a identificare i cittadini di Stati terzi che attraver- sano la frontiera esterna Schengen; consultando le banche dati pertinenti, si garantisce che non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Gli accertamenti

comprendono anche valutazioni provvisorie della salute e della vulnerabilità per indi- viduare le persone bisognose di particolare protezione e le persone bisognose di assi- stenza medica. Lo scopo è altresì quello di identificare le persone che potrebbero rap- presentare una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli facilitano l’attribuzione di queste persone alla procedura adeguata. Il regolamento prevede nell’ambito degli accertamenti un meccanismo indipendente di monitoraggio del rispetto del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali. Poiché quest’ultima non è vincolante per la Svizzera, nel presente regolamento di revisione i riferimenti alle disposizioni della Carta non sono vincolanti per la Svizzera. La Svizzera applica tuttavia disposizioni equivalenti della CEDU per assicurare la salvaguardia dei diritti umani fondamentali (in partico- lare art. 3 e 5–7 CEDU).

Art. 2 Definizioni Questa disposizione illustra la principale terminologia del regolamento sugli accerta- menti, fondamentale per la sua comprensione e applicazione, per esempio i termini «verifica» e «identificazione». Ai fini del presente regolamento, per «verifica» s’in- tende il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di un’identità dichiarata. L’«identificazione» consiste nel determinare l’identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati.

Art. 3 Diritti fondamentali In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono in parti- colare nel pieno rispetto della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del principio di non respingimento e dei diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali.

Art. 4 Relazione con altri strumenti giuridici La domanda di protezione internazionale dei cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti viene registrata conformemente all’articolo 27 del regolamento sulla procedura d’asilo. Inoltre, per queste persone la procedura di ammissione è determi- nata dall’articolo 3 della direttiva sull’accoglienza (par. 1 lett. a e b). Per la Svizzera si applicano le corrispondenti procedure nazionali.

5.3.2 Procedura di accertamento alla frontiera esterna

Art. 5 Accertamenti alla frontiera esterna Questa disposizione stabilisce quali persone sono sottoposte agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen. Si tratta dei cittadini di Paesi terzi, a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale, che non soddisfano le condi- zioni d’ingresso di cui all’articolo 6 CFS e che:

– sono rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen, fatta eccezione per i cittadini di Paesi terzi dei quali lo Stato membro interessato non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all’articolo 22 paragrafi 1 e 4 del regolamento Eu- rodac (par. 1 lett. a); oppure – sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (par. 1 lett. b). Sono sottoposti agli accertamenti anche le persone che hanno fatto domanda di prote- zione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 CFS (par. 2). I cittadini di Paesi terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell’articolo 6 paragrafo 5 CFS non sono sottoposti agli accertamenti. I cittadini di Paesi terzi che, dopo essere stati autorizzati all’ingresso in particolare per motivi umanitari (art. 6 par. 5 lett. c CFS), fanno domanda di protezione internazionale sono nondimeno sot- toposti agli accertamenti. Se durante la procedura risulta evidente che il cittadino di Paese terzo soddisfa le con- dizioni d’ingresso, gli accertamenti terminano. La procedura di accertamento può es- sere interrotta anche quando il cittadino di un Paese terzo lascia il territorio degli Stati Schengen per tornare volontariamente nel Paese di origine o di residenza o in un altro Paese terzo che ne consente il ritorno (par. 3).

Art. 6 Autorizzazione all’ingresso nel territorio di uno Stato membro Durante gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen, le persone interessate (art. 5 par. 1 e 2 regolamento sugli accertamenti) non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato Schengen. Se ai fini dell’accertamento, in base all’articolo 8 capoverso 1 del regolamento sugli accertamenti, gli accertamenti sono effettuati in alternativa in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato Schengen, le per- sone in questione sono considerate come non entrate (cosiddetta «finzione di non in- gresso»). Gli Stati Schengen stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali dispo- sizioni intese a garantire che, per la durata degli accertamenti, le persone in questione rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere tali accertamenti nel luogo in cui l’accertamento è svolto, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga non- ché le minacce potenziali alla sicurezza interna o i rischi potenziali per la salute pub- blica che potrebbero derivare da tale fuga.

5.3.3 Accertamenti all’interno del territorio

Art. 7 Accertamenti all’interno del territorio Gli Stati Schengen sottopongono ad accertamenti anche i cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul loro territorio e hanno attraversato in modo non autoriz- zato la frontiera esterna di uno Stato Schengen, se non sono già stati sottoposti ad accertamenti in un altro Stato Schengen e pertanto non sono registrati nell’Eurodac.

Gli Stati Schengen stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni in- tese a garantire che tali cittadini di Paesi terzi rimangano a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivare da tale fuga (par. 1). Gli Stati Schengen possono astenersi dallo svolgere gli accertamenti se la persona che soggiorna illegalmente nel loro territorio è trasferita, immediatamente dopo il rintrac- cio, in un altro Stato Schengen in virtù di accordi o intese bilaterali o nell’ambito di quadri di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato Schengen in cui il cittadino di Paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti (par. 2). All’accer- tamento di cui al paragrafo 1 di questo articolo si applica l’articolo 5 paragrafo 3 se- condo e terzo comma del regolamento sugli accertamenti (par. 3).

5.3.4 Modalità degli accertamenti

Art. 8 Prescrizioni riguardanti gli accertamenti Gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen nei confronti di cittadini di Paesi terzi sottoposti a tale procedura (art. 5 regolamento sugli accertamenti) sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato Schengen, general- mente ubicato presso le frontiere esterne Schengen o nelle loro vicinanze o, in alter- nativa, in altri luoghi all’interno del suo territorio (par. 1). Gli accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi terzi fermati sul territorio in situa- zione di soggiorno irregolare (art. 7 regolamento sugli accertamenti) sono effettuati in un luogo adeguato e opportuno nel territorio dello Stato Schengen (par. 2). Lungo le frontiere esterne Schengen l’accertamento è effettuato senza indugio e com- pletato in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio, dallo sbarco o dalla presentazione al valico di frontiera. Nel caso di una persona a cui, secondo l’articolo 5 paragrafo 1 lettera a del regolamento sugli accertamenti si applica l’articolo 23 paragrafo 4 del regolamento Eurodac (stato dei polpastrelli che non consente di effettuare la registra- zione biometrica), l’accertamento è svolto dopo il rilevamento dei dati nel quadro del regolamento Eurodac. Se il cittadino di uno Stato terzo rimane fisicamente alla fron- tiera esterna Schengen per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a quat- tro giorni (par. 3). Tuttavia, non è certo se il riferimento sia corretto in questo contesto, poiché l’articolo 23 del regolamento Eurodac disciplina la registrazione e la trasmis- sione di dati biometrici delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio di uno Stato Schengen. Resta da verificare se tale riferimento sia corretto ai sensi dell’ar- ticolo 8 paragrafo 3 del regolamento sugli accertamenti o se invece si sarebbe dovuto fare riferimento all’articolo 22 paragrafi 1 e 5 del regolamento Eurodac. Gli accertamenti all’interno del territorio sono effettuati senza indugio e sono com- pletati entro tre giorni dal rintraccio (par. 4). Gli accertamenti comprendono (par. 5):

– un controllo preliminare dello stato di salute e un controllo preliminare delle vulnerabilità in conformità dell’articolo 12 del regolamento sugli accerta- menti; – l’identificazione o la verifica dell’identità in conformità dell’articolo 14 del regolamento sugli accertamenti; – la registrazione dei dati biometrici in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; – un controllo di sicurezza come previsto agli articoli 15 e 16 del regolamento sugli accertamenti; – la compilazione del modulo consuntivo in conformità dell’articolo 17 del re- golamento sugli accertamenti; – l’indirizzamento alla procedura adeguata in conformità dell’articolo 18 del re- golamento sugli accertamenti. Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza hanno accesso effettivo ai cittadini di Paesi terzi durante gli accertamenti. Gli Stati Schengen possono limitare tale accesso laddove oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera o della struttura dove sono svolti gli accertamenti, purché tale accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile (par. 6). Le pertinenti norme in materia di trattenimento di cui alla direttiva rimpatri si appli- cano durante gli accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale (par. 7). Gli Stati Schengen provvedono a che tutte le persone sottoposte agli accertamenti go- dano di condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento, ne tutelino la salute fisica e mentale e ne rispettino i diritti conformemente alla Carta dei diritti fondamen- tali (par. 8). Gli Stati Schengen designano le autorità preposte agli accertamenti e garantiscono che il personale di tali autorità sia in possesso delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la necessaria formazione in conformità dell’articolo 16 CFS. Inoltre, il controllo pre- liminare dello stato di salute va effettuato da personale medico qualificato e il con- trollo preliminare delle vulnerabilità da personale specializzato. Se del caso, sono coinvolte in tali controlli anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e le auto- rità nazionali incaricate di individuare e identificare le vittime di tratta di esseri umani (par. 9).

Gli Stati Schengen provvedono affinché solo il personale debitamente autorizzato delle autorità preposte agli accertamenti responsabili dell’identificazione o della veri- fica dell’identità secondo il regolamento (UE) 2019/817 e del controllo di sicurezza abbiano accesso ai dati, ai sistemi e alle banche dati di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento sugli accertamenti. Inoltre, impiegano personale adeguato e risorse suf- ficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente (par. 9). Le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite o coadiuvate nell’esple- tamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre

inviate da Frontex o dall’EUAA nei limiti dei loro mandati, purché tali esperti o fun- zionari di collegamento dispongano di una formazione e di qualifiche pertinenti (par. 9).

Art. 9 Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti Durante gli accertamenti, i cittadini di Paesi terzi rimangono a disposizione delle au- torità preposte (par. 1). Indicano nome, data di nascita, sesso e nazionalità, forniscono i documenti e informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati (par. 2 lett. a) e forniscono i loro dati biometrici a norma del regolamento Eurodac (par. 2 lett. b).

Art. 10 Monitoraggio dei diritti fondamentali Gli Stati Schengen adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti. Assicurano inol- tre, se del caso, l’avvio di un procedimento giudiziario civile o penale in caso di man- cato rispetto o mancata applicazione dei diritti fondamentali, conformemente al diritto nazionale (par. 1). Il paragrafo 2 stabilisce che ciascuno Stato Schengen, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo, istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente che: – monitora il rispetto durante gli accertamenti del diritto dell’Unione e del di- ritto internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla procedura d’asilo, il principio di non respin- gimento, l’interesse superiore del minore e le norme pertinenti, tra cui le per- tinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di trattenimento; – garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse com- provate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse e monitorarne i progressi. Il meccanismo di monitoraggio indipendente riguarda tutte le attività intraprese dagli Stati Schengen nell’attuazione del regolamento in oggetto. Inoltre, il meccanismo di monitoraggio indipendente può formulare raccomandazioni annuali agli Stati Schen- gen. Gli Stati Schengen predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l’indipendenza del meccanismo di monitoraggio indipendente. I difensori civici na- zionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione istituiti ai sensi Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti105 (Convenzione contro la tortura), partecipano al funzionamento del meccani- smo di monitoraggio indipendente e possono essere loro assegnati dei compiti. Il meccanismo di monitoraggio indipendente può coinvolgere anche organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle

105 RS 0.105.1

autorità che effettuano gli accertamenti. Purché uno o più di tali istituzioni, organiz- zazioni o organismi non siano direttamente coinvolti nel meccanismo di monitoraggio indipendente, quest’ultimo stabilisce e mantiene stretti legami con le autorità nazio- nali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati. Il meccanismo di monitoraggio indipendente espleta i suoi compiti sulla base di veri- fiche a campione e verifiche casuali senza preavviso. Gli Stati Schengen garantiscono al meccanismo di monitoraggio indipendente accesso a tutti i luoghi pertinenti, com- prese le strutture di accoglienza e i centri di trattenimento, le persone e i documenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi. L’accesso ai luoghi o alle informazioni classificate pertinenti è concesso solo alle persone che agiscono per conto del meccanismo di monitoraggio indipen- dente e che hanno ricevuto l’idoneo nulla osta di sicurezza. L’Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati Schen- gen per quanto riguarda l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio e il suo fun- zionamento indipendente. Gli Stati Schengen possono chiedere all’Agenzia di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio indipendente. La Commissione europea tiene conto dei risultati dei meccanismi di monitoraggio indipendenti nella sua valutazione dell’effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 1 e dell’allegato III del re- golamento (UE) 2021/1060. Il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell’applica- zione operativa e tecnica del sistema europeo comune d’asilo di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 né il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività di Frontex di cui all’ar- ticolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896 (par. 3). Gli Stati Schengen dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al pa- ragrafo 2 di mezzi finanziari adeguati (par. 4).

Art. 11 Trasmissione di informazioni Gli Stati Schengen provvedono affinché i cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accer- tamenti siano informati di quanto segue (par. 1): – le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti e i loro possibili esiti; – il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme appli- cabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento sulla procedura d’asilo, incluse le circostanze specificate all’articolo 30 del regolamento sulla procedura d’asilo o nel corrispondente diritto nazionale (in particolare art. 2 e 10 LAsi); – i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all’articolo 9 e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 8 paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone;

– i diritti conferiti all’interessato dal diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento generale sulla protezione dei dati o dal diritto nazionale svizzero (in particolare art. 7, 8, 15 e 22 LPD). Gli Stati Schengen provvedono inoltre, se del caso, affinché i cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue (par. 2): – le norme applicabili in materia di condizioni d’ingresso in conformità del CFS nonché di altre condizioni d’ingresso, soggiorno e residenza nello Stato Schengen interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano già state fornite; – l’obbligo di rimpatrio a norma della direttiva rimpatri e le opzioni per parte- cipare a programmi di rimpatrio; – le condizioni di partecipazione alla ricollocazione ai sensi delle pertinenti di- sposizioni del regolamento AMMR o di un altro meccanismo di solidarietà. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di Paese terzo comprende, per iscritto – su carta o in formato elettronico – e, se necessa- rio, oralmente ricorrendo a servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informa- zioni sono fornite in maniera adatta e adeguata all’età e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’articolo 13 paragrafi 2 e 3. Per agevolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale, le autorità competenti per gli accertamenti possono provvedere a mettere a disposizione servizi di mediazione cul- turale (par. 3). Gli Stati Schengen possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di Paesi terzi le informazioni secondo la legislazione nazionale (par. 4).

Art. 12 Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio sono oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute effettuato da personale medico qualificato, volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. Il personale medico qualificato può decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti. I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti hanno accesso a prestazioni sanitarie d’urgenza e al trattamento essenziale delle ma- lattie (par. 1). Fatti salvi gli obblighi degli Stati Schengen di cui all’articolo 24 del regolamento sulla procedura d’asilo, per i cittadini di Paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale il controllo dello stato di salute di cui al paragrafo 1 del presente arti- colo può far parte della visita medica di cui all’articolo 24 di tale regolamento (par. 2). I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono og- getto di un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine. L’obiettivo è di individuare se la persona possa essere un apolide particolarmente vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi

della direttiva rimpatri, dell’articolo 25 della direttiva sull’accoglienza e dell’arti- colo 20 del regolamento sulla procedura d’asilo. Ai fini di tale controllo delle vulne- rabilità, le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite da organizza- zioni non governative e, se del caso, dal personale medico qualificato (par. 3). Se vi sono indicazioni di una vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, la persona interessata riceve un sostegno tempestivo e adeguato, in strut- ture adeguate, a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in maniera adatta e adeguata all’età, da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela dei mi- nori (par. 4). Per il controllo preliminare delle vulnerabilità (par. 2 e 4) e del bisogno di protezione occorre considerare la valutazione in virtù delle disposizioni della direttiva sull’acco- glienza, del regolamento sulla procedura d’asilo e della direttiva rimpatri (par. 5).

Art. 13 Garanzie a favore dei minori Durante gli accertamenti, l’interesse superiore del minore deve sempre essere consi- derato preminente, in conformità dell’articolo 24 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali (par. 1). Durante gli accertamenti, il minore è accompagnato da un fa- miliare adulto, se presente (par. 2). Nel caso di minori non accompagnati, gli Stati membri garantiscono che venga desi- gnato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l’interesse superiore e il benessere generale del minore, per accompagnarlo e per assisterlo durante gli accertamenti in maniera adatta e adeguata all’età e in una lingua a lui comprensibile (par. 3). Tale persona ha le competenze e le qualifiche necessarie, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dalle persone responsabili degli accertamenti né dalle autorità preposte agli accertamenti. Per garantire il benessere e lo sviluppo sociale del minore, tale persona è sostituita solo in caso di necessità (par. 4). Il rappresentante o la persona adeguatamente formata assiste un numero proporzio- nato e limitato di minori non accompagnati – in circostanze normali non più di 30 alla volta (par. 5). A norma della direttiva sull’accoglienza, i minori non accompagnati possono esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale anche senza rappre- sentante (par. 6).

Art. 14 Identificazione o verifica dell’identità Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l’applicazione dell’articolo 8 CFS, l’identità dei cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio è verificata o stabilita utilizzando gli ele- menti seguenti: – documenti di identità, di viaggio o di altro tipo; – dati o informazioni forniti dal cittadino di Paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo; – dati biometrici.

Ai fini dell’identificazione e della verifica dell’identità di cui al paragrafo 1 del pre- sente articolo, le autorità preposte agli accertamenti interrogano l’archivio comune di dati di identità (CIR) a norma dell’articolo 20a dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, il sistema d’informazione Schengen (SIS) a norma dei regolamenti (UE) 2018/1860106, (UE) 2018/1861107 e (UE) 2018/1862 e, se del caso, le banche dati na- zionali applicabili a norma del diritto nazionale. I dati biometrici di un cittadino di Paese terzo sottoposto agli accertamenti sono rilevati conformemente alle disposizioni del regolamento Eurodac ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità di tale persona e della sua registrazione nell’Eurodac (par. 2). La consultazione del CIR di cui al paragrafo 2 del presente articolo è avviata utiliz- zando l’ESP conformemente al capo II dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l’ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell’UE o il CIR, le autorità preposte agli accertamenti acce- dono direttamente ai sistemi di informazione dell’UE o al CIR. Ciò non pregiudica l’accesso facoltativo delle autorità preposte agli accertamenti al SIS, per il quale l’uso dell’ESP rimane facoltativo (par. 3). Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di Paese terzo o se l’inter- rogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati fallisce o non produce riscontri positivi, l’interrogazione è effettuata con i dati di identità del cittadino di Paese terzo combinati con eventuali dati del documento d’identità o di viaggio o di altro docu- mento, oppure con qualsiasi dato o informazione di cui al paragrafo 1 lettera b (par. 4). Le interrogazioni del SIS con dati biometrici sono effettuate conformemente all’arti- colo 33 del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1862 (par. 5). Ove possibile, i controlli comprendono anche la verifica di almeno uno degli identificatori biometrici inseriti nel documento di identità o di viaggio o di altro tipo (par. 6).

Art. 15 Controllo di sicurezza Questo articolo contiene disposizioni specifiche per il controllo di sicurezza inteso a verificare se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Tale controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di Paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro inte- ressato (par. 1). Per effettuare il controllo di sicurezza, le autorità preposte consultano il SIS, l’EES, l’ETIAS (compreso l’elenco di controllo ETIAS), il VIS, l’ECRIS-TCN, la banca dati

106 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15. 107 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’ac- cordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Interpol e i dati Europol, ma solo nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all’articolo 8 paragrafo 3 CFS (par. 2). Per quanto riguarda la consultazione dell’EES, dell’ETIAS (fatta eccezione per l’elenco di controllo ETIAS) e del VIS, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d’ingresso o le de- cisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un titolo di soggiorno giusti- ficati da motivi di sicurezza. In caso di riscontro positivo nel SIS, l’autorità preposta agli accertamenti ha accesso ai dati contenuti nella segnalazione (par. 3). Per quanto riguarda la consultazione dell’ECRIS-TCN, i dati estratti si limitano alle condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi di cui all’articolo 5 para- grafo 1 lettera c del regolamento (UE) 2019/816 (par. 4). Se necessario, la Commis- sione europea adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l’estrazione dei dati (par. 5). Poiché attualmente la Svizzera non parte- cipa all’ECRIS-TCN, non ottiene alcun riscontro da questa banca dati. Inoltre, per la Svizzera i dati Europol sono accessibili solo indirettamente tramite l’accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia 108.

Art. 16 Intese per l’identificazione e per i controlli di sicurezza Le interrogazioni nei sistemi di informazione dell’UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità oppure del con- trollo di sicurezza possono essere avviate tramite l’ESP conformemente al capo II dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 (par. 1). Qualora dall’interrogazione dei sistemi di informazione dell’UE ai fini del controllo di sicurezza risulti un riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso ai dati relativi a tale riscontro positivo nei rispettivi sistemi d’informazione alle condizioni stabilite negli atti giuridici che disciplinano tale accesso (par. 2). Se si ottiene un riscontro positivo in seguito a un’interrogazione nel SIS, le autorità preposte agli accertamenti svolgono le procedure previste dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, compresa la consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione tramite l’ufficio SIRENE competente (par. 3). Se sono conservati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore, i dati personali di un cittadino di Paese terzo possono essere utilizzati solo ai fini del con- trollo di sicurezza (art. 15) e ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazio- nali (par. 4).

108 RS 0.362.2

Qualora dall’interrogazione effettuata nell’ambito del controllo di sicurezza risulti una corrispondenza con dati Europol, una notifica automatizzata è inviata a Europol con- formemente al regolamento (UE) 2016/794109 ed Europol adotta, ove necessario, ade- guate misure (par. 5). Gli accertamenti non prevedono l’interrogazione delle banche dati Interpol laddove non sia possibile procedere a tali interrogazioni in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol (par. 6). In caso di riscontro positivo nell’elenco di controllo ETIAS, si applica l’articolo 35a del regolamento (UE) 2018/1240 (par. 7). La Commissione europea può adottare atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte, gli uffici centrali nazionali di Interpol e le unità nazionali Europol per determinare la minaccia per la sicurezza interna (par. 8).

Art. 17 Modulo consuntivo Per le persone sottoposte agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’in- terno del territorio, l’autorità preposta compila un modulo consuntivo contenente le informazioni seguenti (par. 1): – nome, data e luogo di nascita e sesso (lett. a); – indicazione delle cittadinanze o dell’apolidia, Paesi di residenza prima dell’ar- rivo e lingue parlate (lett. b); – motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti (lett. c); – informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute (art. 12 par. 1), an- che qualora non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute (lett. d); – informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell’articolo 12 paragrafo 3 (lett. e); – informazioni indicanti se sia stata depositata una domanda di protezione in- ternazionale (lett. f); – informazioni fornite dalla persona sull’eventuale presenza di familiari o pa- renti sul territorio di uno degli Stati Schengen (lett. g); – se la consultazione dei sistemi di informazione dell’UE (SIS, EES, ETIAS [compreso l’elenco di controllo ETIAS], VIS, ECRIS-TCN), della banca dati Interpol e dei dati Europol abbia dato luogo a un riscontro positivo (lett. h); – se il cittadino di Paese terzo abbia ottemperato all’obbligo di cooperare a norma dell’articolo 9 (lett. i). Se disponibili, sono incluse nel modulo le informazioni seguenti (par. 2): – motivo dell’arrivo o dell’ingresso irregolari (lett. a);

109 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/991, GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1.

– informazioni sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i Paesi terzi di transito, Paesi terzi in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta la protezione internazionale e la destinazione prevista nell’UE (lett. b); – documenti di viaggio o di identità posseduti (lett. c); – eventuali osservazioni e altre informazioni pertinenti, compresa ogni even- tuale informazione connessa nei casi presunti di traffico di migranti o di tratta di esseri umani (lett. d). Le informazioni contenute nel modulo sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva pro- cedura d’asilo o di rimpatrio. È specificato se le informazioni sono confermate dalle autorità preposte agli accertamenti o dichiarate dalla persona interessata. Le informazioni contenute nel modulo consuntivo sono messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo o elettronico. Le informazioni di cui alla let- tera h del paragrafo 1 vengono annerite. Prima che il modulo sia trasmesso alle auto- rità competenti di cui all’articolo 18 paragrafi 1–4, la persona sottoposta agli accerta- menti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione (par. 3).

Art. 18 Completamento degli accertamenti Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati all’articolo 8 del presente regolamento, i cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 5 paragrafo 1 che non hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l’applicazione delle procedure di cui alla direttiva rimpa- tri. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 6 paragrafo 5 CFS. Il modulo consuntivo è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di Paese terzo (par. 1). I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio che hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale (par. 2). I cittadini di Paesi terzi che devono essere ricollocati in conformità dell’articolo 67 del regolamento AMMR o di qualsiasi altro meccanismo di solidarietà esistente sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri Schengen o Dublino interessati, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo consuntivo (par. 3). I cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 7 del regolamento in oggetto che non hanno fatto domanda di protezione internazionale continuano a essere sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva rimpatri (par. 4). La procedura di accertamento viene interrotta non appena i cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 5 paragrafi 1 e 2 e all’articolo 7 di cui sopra sono indirizzati alla pro- cedura adeguata di protezione internazionale o a una procedura conforme alla direttiva

rimpatri o alle autorità pertinenti di un altro Stato Schengen nell’ambito di una proce- dura di ricollocazione o reinsediamento. Gli accertamenti vengono interrotti anche se non è stato possibile completare i controlli entro i termini di cui all’articolo 8 (par. 5). Se un cittadino di Paese terzo da sottoporre agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio è oggetto di procedure penali nazionali o di una procedura di estradizione, le autorità competenti possono decidere di non effettuare gli accertamenti. Se la procedura di accertamento era già stata avviata, il modulo con- suntivo è inviato alle autorità competenti con un’indicazione delle circostanze che hanno determinato l’interruzione degli accertamenti. Le autorità competenti sono quelle competenti per le procedure di attuazione della direttiva rimpatri o, nel caso sia stata depositata una domanda di protezione internazionale, quelle competenti a norma del diritto nazionale per la registrazione di tale domanda (par. 6). I dati personali conservati a norma del regolamento sugli accertamenti sono cancellati conformemente alle tempistiche stabilite nel regolamento Eurodac (par. 7).

Art. 19 Procedura di comitato La Commissione europea è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (par. 1). Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 di tale regolamento. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Com- missione europea non adotta l’atto di esecuzione e si applica l’articolo 5 paragrafo 4 terzo comma del citato regolamento (par. 2).

5.3.5 Modifica di altri atti giuridici UE a seguito della

modifica del regolamento (UE) 2024/1356

Art. 20 Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo, le funzioni e le responsabilità in relazione al VIS. Inoltre stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visti C) e le relative decisioni. Il VIS consente alle autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione di verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto. Con i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 il VIS è stato recentemente ag- giornato. Le principali modifiche sono: abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei bambini da 12 a 6 anni e esenzione da tale obbligo per le persone di età superiore a 75 anni; registrazione e controllo dei dati nazionali sui visti anche per soggiorni di lunga durata; acquisizione delle immagini del volto direttamente sul posto; ampliamento dello scopo del VIS ora anche per il rimpatrio di persone che non soddisfano i requisiti per l’ingresso o il soggiorno nello spazio Schengen. Questi due regolamenti UE rappresentano sviluppi dell’acquis di Schengen che la Svizzera ha recepito il 21 aprile 2023.110

110 RS 0.362.381.019 e 0.362.381.020

L’articolo 20 del regolamento sugli accertamenti stabilisce le disposizioni del regola- mento (CE) n. 767/2008 da modificare: l’articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce quali autorità hanno accesso al VIS, fra cui: – le autorità nazionali di ciascuno Stato Schengen e gli organismi dell’UE com- petenti per gli scopi definiti agli articoli 15–22, 22g–22m e 45e del regola- mento (CE) n. 767/2008 e agli articoli 20, 20a e 21 del regolamento (UE) 2019/817 (lett. a e d); – l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS degli Stati membri desi- gnate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240 ai fini degli articoli 18c e 18d del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1240 (lett. b); – le autorità preposte agli accertamenti responsabili dell’identificazione o della verifica dell’identità (lett. c). L’accesso è consentito nella misura in cui i dati sono necessari all’assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti. Il VIS dà un riscontro positivo se una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno per i motivi di cui all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a punti i, v e vi del regolamento (CE) n. 767/2008 è registrata in un fascicolo corrispondente.

Art. 21 Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 Il regolamento (UE) 2017/2226 ha introdotto il sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System, EES) per la gestione delle frontiere esterne Schengen. Il suo obiettivo è di modernizzare la gestione delle frontiere, accrescere la sicurezza dello spazio Schen- gen e, grazie all’automatizzazione di numerosi processi, consentire una maggiore ef- ficacia delle verifiche di frontiera, in modo da poter gestire il numero sempre crescente di passaggi alla frontiera. Nell’EES sono registrati in forma elettronica gli ingressi e le uscite di cittadini di Stati terzi e viene automaticamente calcolata la durata del sog- giorno nello spazio Schengen. L’attuale timbro manuale dei documenti di viaggio viene sostituito da un inserimento nell’EES. L’EES agevola l’individuazione dell’im- migrazione irregolare (specialmente i soggiornanti fuoritermine o «overstayer») e l’identificazione senza ambiguità dei viaggiatori privi di documenti durante i controlli all’interno dello spazio Schengen, tra l’altro grazie a identificatori biometrici (imma- gine del volto e quattro impronte digitali). La messa in funzione del sistema è prevista per la fine del 2024. Questo articolo illustra le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 che devono essere modificate a seguito del regolamento sugli accertamenti. All’articolo 6 paragrafo 1 è inserita la lettera l, la quale stabilisce che l’EES sostiene gli obiettivi del regolamento sugli accertamenti, in particolare per quanto riguarda le verifiche. All’articolo 9 è inserito il paragrafo 2b, che disciplina l’accesso all’EES da parte delle autorità preposte ai fini della consultazione dei dati. Inoltre, il vigente paragrafo 4 è riformulato e definisce l’accesso ai dati EES conservati nel CIR. L’accesso è riservato

esclusivamente alle autorità competenti per gli scopi di cui agli articoli 20–21 dei re- golamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818. Viene inoltre inserito il nuovo articolo 24a, che disciplina l’accesso delle autorità pre- poste agli accertamenti ai dati EES per il controllo di sicurezza nel quadro degli ac- certamenti. Se la persona è registrata nell’EES, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo. Il fascicolo individuale contiene informazioni sull’ingresso e l’uscita nonché su un eventuale respingimento. Se il fa- scicolo individuale non contiene dati biometrici, le autorità preposte agli accertamenti possono accedere ai dati biometrici nel VIS della persona in questione e verificare la corrispondenza. L’articolo 46 paragrafo 1 lettera a è stato completato: ai fini della conservazione delle registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell’ambito dell’EES, eu-LISA e gli Stati membri devono indicare la finalità dell’accesso di cui anche ai paragrafi 2, 2a e 2b dell’articolo 9.

Art. 22 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 Il regolamento (UE) 2018/1240 (regolamento ETIAS) disciplina il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Attraverso questo sistema si verifica se l’in- gresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall’obbligo di visto rappresenta un rischio per gli Stati Schengen. In tal modo l’autorizzazione ai viaggi ETIAS rappresenta, oltre alle condizioni d’ingresso già previste dal CFS (do- cumento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.) un’ulteriore condizione per l’ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo di visto. Questo articolo illustra le disposizioni del regolamento ETIAS che saranno modificate in seguito all’introduzione degli accertamenti. All’articolo 4 è inserita una nuova lettera e ter secondo cui l’ETIAS assiste le autorità competenti degli Stati Schengen anche nel quadro del regolamento sugli accertamenti. All’articolo 8 paragrafo 2 è aggiunta la lettera i che, fra i compiti delle unità nazionali ETIAS, specifica quello di esprimere pareri a norma dell’articolo 35 bis. L’articolo 13 paragrafo 4 bis è riformulato per consentire l’accesso ai dati di identità e ai dati del documento di viaggio dell’ETIAS conservati nel CIR esclusivamente alle autorità degli Stati Schengen competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817. È inoltre inserito il nuovo paragrafo 4 ter che di- sciplina i diversi diritti di accesso all’ETIAS delle autorità preposte agli accertamenti al fine di soddisfare i motivi di cui agli articoli 14 paragrafo 1 e 15 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti. Anche il paragrafo 5 è stato riformulato così da ga- rantire che ogni Stato Schengen designi le autorità nazionali competenti e le autorità preposte agli accertamenti e le comunichi a eu-LISA. Il nuovo articolo 35 bis disciplina i compiti dell’unità nazionale ETIAS e di Europol in merito all’elenco di controllo ETIAS ai fini degli accertamenti. Nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 4 ter, il sistema centrale ETIAS invia una notifica automa- tizzata all’unità nazionale ETIAS o a Europol, a seconda di quale tra queste abbia inserito i dati nell’elenco di controllo ETIAS. Se l’unità nazionale ETIAS o Europol

ritiene che il cittadino di uno Stato terzo sottoposto agli accertamenti possa rappre- sentare una minaccia per la sicurezza interna, ne informa immediatamente le rispettive autorità preposte agli accertamenti e fornisce un parere motivato entro due giorni. Laddove non sia formulato alcun parere, si ritiene che non vi sia alcun rischio per la sicurezza. Infine, all’articolo 69 paragrafo 1 è inserita la lettera e bis secondo cui le registrazioni eu-LISA comprendono, se del caso, un riferimento alle interrogazioni effettuate nel sistema centrale ETIAS ai fini degli articoli 14 e 15 del regolamento sugli accerta- menti, i riscontri positivi e i risultati dell’interrogazione.

Art. 23 Modifiche del regolamento (UE) 2019/817 Il regolamento (UE) 2019/817 assicura l’interoperabilità tra SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS ed ECRIS-TCN nei settori frontiere e visti. Grazie all’interoperabilità si pos- sono consultare simultaneamente i dati presenti in diversi sistemi e confrontare nello stesso momento i dati biometrici della persona da verificare. In tal modo le autorità ottengono in modo tempestivo informazioni globali sulla persona; inoltre sono sem- plificate la verifica dell’identità e l’individuazione di frodi d’identità alle frontiere. L’articolo 23 illustra le disposizioni del regolamento (UE) 2019/817 che saranno mo- dificate in seguito all’introduzione degli accertamenti. All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito come segue: le autorità degli Stati Schengen e le agenzie dell’Unione di cui al paragrafo 1 usano l’ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell’EES, del VIS e dell’ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, i quali sono regolamentati negli atti giu- ridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell’UE e nel diritto nazionale. Si avvalgono dell’ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del regolamento IOP frontiere in oggetto, ai fini degli articoli 20– 22. All’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito e descrive il CIR come archivio comune che, per ciascuna persona registrata nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac o nell’ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all’articolo 18. Il CIR agevola e contribuisce alla corretta identificazione delle persone registrate se- condo gli articoli 20 e 20a e sostiene il funzionamento del MID conformemente all’ar- ticolo 21. Inoltre, agevola e semplifica alle autorità designate e a Europol l’accesso all’EES, al VIS, all’ETIAS e all’Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all’articolo 22. Nel riformulato articolo 17 paragrafo 4 si specifica che eu-LISA in- forma i relativi utenti in modo automatizzato qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare l’archivio. All’articolo 18, il paragrafo 3 è stato riformulato e stabilisce che le autorità che hanno accesso al CIR vi accedono conformemente ai rispettivi diritti.

Dopo l’articolo 20 è stato inoltre inserito un nuovo articolo 20 bis (accesso all’archi- vio comune di dati di identità a fini di identificazione o di verifica dell’identità in conformità del regolamento UE in oggetto). Il paragrafo 1 disciplina l’accesso al CIR da parte delle autorità preposte agli accertamenti, che possono interrogare tale sistema

unicamente ai fini dell’identificazione o di verifica dell’identità di una persona a norma dell’articolo 14 del regolamento sugli accertamenti, a condizione che il proce- dimento sia avviato in presenza di tale persona. Secondo il paragrafo 2, se dall’inter- rogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell’interessato, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso alla consultazione dei dati di cui all’articolo 18 para- grafo 1 del regolamento in oggetto e di cui all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/818. Anche l’articolo 24 paragrafo 1 e paragrafo 5 primo comma è modificato. Viene inol- tre inserito un nuovo paragrafo 2 bis. L’articolo 24 contiene disposizioni relative alla conservazione da parte di eu-LISA delle registrazioni di tutte le operazioni di tratta- mento dei dati effettuate nel CIR.

5.3.6 Disposizioni finali

Art. 24 Valutazione Secondo questa disposizione, entro il 12 giugno 2028 la Commissione europea riferi- sce sull’attuazione delle misure da esso previste. Inoltre, entro il 12 giugno 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione del medesimo. Essa presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. A tal fine gli Stati Schengen trasmettono alla Commissione europea entro il 12 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni tutte le informazioni necessarie alla stesura di questa relazione.

Art. 25 Entrata in vigore Il presente regolamento, entrato in vigore l’11 giugno 2024, si applica a partire dal 12 giugno 2026, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 14–16 concernenti le interrogazioni dei sistemi di informazione dell’UE, del CIR e dell’ESP, e solamente con l’entrata in funzione dei singoli sistemi.

5.4 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione

5.4.1 La nuova normativa proposta

Introduzione della procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen Questa nuova disposizione disciplina la procedura di accertamento e le relative mo- dalità alla frontiera esterna Schengen della Svizzera. Gli stranieri rintracciati all’atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen sono sottoposti senza indu- gio ma al massimo entro sette giorni a un accertamento alla frontiera esterna Schengen secondo gli articoli 5 e 8 del regolamento sugli accertamenti. Di norma l’accertamento è svolto all’aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio

della Svizzera dall’autorità cantonale. Se il controllo secondo il diritto sugli stranieri alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l’accertamento incombe all’UDSC. Se le persone in questione presentano una domanda d’asilo, di norma si applica la procedura all’aeroporto secondo l’articolo 21a LAsi. Se tale procedura non è prevista nell’aeroporto in questione, devono essere immediatamente accompagnate in un CFA dove viene effettuato l’accertamento in base all’articolo 26 capoverso 1ter

Introduzione della procedura di accertamento sul territorio svizzero La procedura di accertamento può essere svolta anche sul territorio svizzero nel caso in cui vengano fermati cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera e che finora non sono stati oggetto di accertamenti. Gli accertamenti vanno effettuati al più tardi entro tre giorni dall’autorità cantonale. È possibile astenersi dagli accertamenti se la persona immediatamente dopo il fermo è riammessa sul territorio di un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali se- condo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a LStrI. Anche sul territorio svizzero vale il principio secondo cui lo straniero che deposita una domanda d’asilo è immediatamente accompagnato in un CFA e lì si procede agli accertamenti.

Estensione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione dell’UE Affinché l’UDSC, le autorità cantonali e comunali di polizia e la SEM possano con- sultare i dati dell’EES, dell’ETIAS, del VIS, del SIS e del CIR ai fini dell’identifica- zione o della verifica dell’identità e del controllo di sicurezza nel quadro della proce- dura di accertamento, occorre estendere i diritti di accesso a tali sistemi.

Svolgimento degli accertamenti in caso di domanda d’asilo all’aeroporto In futuro, per le persone che depositano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero (categorie A–D111) alla frontiera esterna Schengen e che non soddisfano le condizioni d’ingresso si procederà agli accertamenti entro sette giorni, prima di esaminare la do- manda d’asilo (cfr. art. 8 par. 3 regolamento sugli accertamenti). Pertanto è necessario introdurre un nuovo articolo 21a AP-LAsi, soprattutto per disciplinare le modalità della procedura di accertamento all’aeroporto. Di norma l’accertamento è svolto all’aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera. Lo svolgimento degli accertamenti dipende dalla possibilità o meno di svol- gere in un determinato aeroporto una procedura ai sensi dell’articolo 22 LAsi.

111 Cfr. punto 1.2.1 degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aero- porti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aero- porti regionali, GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.

Se all’aeroporto è possibile espletare una procedura secondo l’articolo 22 LAsi, l’ac- certamento compete alle autorità cantonali responsabili dei controlli alle frontiere nei rispettivi aeroporti (cfr. cpv. 1). Il fermo temporaneo nell’area di transito di un aero- porto deve essere disposto dalle autorità e verificabile in giudizio. Poiché le persone interessate hanno presentato una domanda d’asilo, la decisione relativa al rifiuto dell’entrata in via cautelativa compete alla SEM. Contrariamente alla procedura all’aeroporto secondo il diritto vigente (cfr. art. 22 cpv. 2 LAsi), in futuro la SEM dovrà sempre rifiutare l’entrata in via cautelativa (cfr. art. 21a cpv. 6 AP-LAsi). Tale rifiuto comprende la durata degli accertamenti nonché la durata della successiva pro- cedura d’asilo. Se all’aeroporto non è possibile effettuare una procedura secondo l’articolo 22 LAsi, le competenti autorità cantonali di polizia o l’UDSC accompagnano le persone in que- stione in un CFA (cfr. cpv. 2). I richiedenti l’asilo devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti. Per effettuare l’accertamento se- condo l’articolo 21a LAsi l’autorità competente può disporre un fermo di breve du- rata, qualora il richiedente l’asilo violi il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera (cfr. art. 73 AP-LStrI).Sono sottoposte ad accertamento anche le persone cui è stato concesso l’ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 6 par. 5 lett. c CFS) e che presentano una domanda d’asilo (cfr. cpv. 3). Poiché l’introduzione della procedura di accertamento all’aeroporto riguarda anche la procedura d’asilo all’aeroporto, l’articolo 22 LAsi viene modificato.

Estensione della durata della procedura all’aeroporto (art. 23 cpv. 2 AP-LAsi) In seguito all’accertamento ai sensi dell’articolo 21a cpv. 1 AP-LAsi, che può durare fino a sette giorni, la durata della procedura va estesa da 20 a 27 giorni.

Svolgimento degli accertamenti in caso di domanda d’asilo sul territorio svizzero Se una persona soggiorna illegalmente sul territorio svizzero e presenta una domanda d’asilo, la SEM svolge la procedura di accertamento, sempreché gli accertamenti non siano già stati effettuati a una frontiera esterna Schengen (cfr. cpv. 1bis). Il capo- verso 1quater contiene tutti gli elementi della procedura di accertamento che deve essere svolta in un CFA all’inizio della fase preparatoria. La durata massima della fase pre- paratoria va quindi aumentata di tre giorni (cfr. cpv. 1). Inoltre nell’articolo 26 è aggiunto il capoverso 1quinquies che sancisce gli obblighi di collaborare della persona per la durata della procedura di accertamento.

Prevenzione del passaggio alla clandestinità durante la procedura di accertamento Durante la procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen e sul territorio della Svizzera, le persone interessate devono tenersi a disposizione delle autorità com- petenti per la durata degli accertamenti. Se la persona ha violato il proprio obbligo di collaborare nell’ambito della procedura di accertamento o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera, può essere disposto nei suoi confronti un fermo di breve durata (art. 73 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis AP-LStrI).

Meccanismo di monitoraggio indipendente Il nuovo articolo 21b AP-LAsi sancisce il principio dell’istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente. L’articolo 9d AP-LStrI rimanda a questo principio nella legge sull’asilo.

5.4.2 Attuazione

5.4.2.1 Procedura di accertamento alla frontiera esterna

Schengen

Considerazioni generali Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sugli accertamenti, gli accertamenti alla fron- tiera esterna Schengen si applicano alle seguenti persone: – i cittadini di Stati terzi che sono rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen e per i quali gli Stati Schengen sono tenuti a rilevare le impronte digitali ai sensi del regolamento Eurodac, comprese le persone che fanno domanda di protezione internazionale (cfr. art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti); – i cittadini di Stati terzi che sono sbarcati sul territorio di uno Stato Schengen a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (cfr. art. 5 par. 1 lett. b rego- lamento sugli accertamenti); – i cittadini di Stati terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni Schengen o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d’ingresso (cfr. art. 5 par. 2 regolamento sugli accer- tamenti); – i cittadini di Stati terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell’arti- colo 6 paragrafo 5 lettera c CFS (ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali) e che fanno domanda di prote- zione internazionale (cfr. art. 5 par. 3 regolamento sugli accertamenti). Data la posizione geografica della Svizzera (attorniata da Stati Schengen confinanti) e, quindi, la mancanza di un ingresso diretto via terra da uno Stato non Schengen, le

frontiere esterne Schengen della Svizzera si trovano esclusivamente negli aeroporti previsti per l’ingresso da Stati terzi. Pertanto, dell’articolo 5 del regolamento sugli accertamenti in Svizzera sono applicabili solamente il paragrafo 1 lettera a nonché i paragrafi 2 e 3. Questi aeroporti sono suddivisi nelle categorie A–D; i grandi aeroporti internazionali di Basilea, Ginevra e Zurigo rientrano nella categoria A. Presso gli aeroporti di medie dimensioni della categoria B (San Gallo-Altenrhein, Berna, Lugano, Samedan e Sion) vengono effettuati voli di linea o voli regolari da Stati terzi. La categoria C (Grenchen, La Chaux-de-Fonds, Losanna, Locarno e Payerne) comprende aeroporti con un nu- mero esiguo di voli provenienti da Stati terzi. Gli aerodromi di categoria D (Buochs, Dübendorf, Emmen, Saanen e Sankt Stephan) sono piccole aree d’atterraggio con un numero estremamente esiguo di voli provenienti da Stati terzi. Gli aeroporti delle ca- tegorie A–C possono essere utilizzati senza restrizioni da Paesi al di fuori dello spazio Schengen, mentre l’entrata attraverso gli aerodromi di categoria D dev’essere preven- tivamente annunciata e autorizzata (art. 29 cpv. 3 ordinanza del 15 agosto 2018112 concernente l’entrata e il rilascio del visto, OEV). Perciò, la Svizzera dispone attual- mente di 18 valichi di frontiera ai quali è possibile attraversare le frontiere esterne Schengen. Nel 2023, l’afflusso totale agli aeroporti nazionali è stato di oltre 53 milioni di pas- seggeri, di cui 17,64 milioni provenienti da o diretti verso aeroporti situati in Stati terzi, ossia al di fuori dello spazio Schengen. A Basilea sono transitati circa 8,05 mi- lioni di passeggeri, di cui 3,45 milioni provenienti da o diretti verso aeroporti esterni allo spazio Schengen; a Ginevra circa 16,31 milioni di passeggeri, di cui 6,57 milioni provenienti da o diretti verso aeroporti esterni allo spazio Schengen; a Zurigo circa 28,84 milioni di passeggeri, di cui 12,44 milioni provenienti da o diretti verso aero- porti esterni allo spazio Schengen. Da questi tre aeroporti nazionali è transitato oltre il 95 per cento dei passeggeri provenienti da o diretti verso aeroporti esterni allo spazio Schengen. Queste cifre sono solo di pochi punti percentuali inferiori a quelle del pe- riodo pre-pandemia. Secondo l’articolo 9 LStrI, in Svizzera il controllo delle frontiere esterne Schengen

compete ai Cantoni. Ciò nondimeno, alcuni Cantoni che per la presenza di un aero- porto sul loro territorio dispongono di frontiere esterne Schengen si sono avvalsi della possibilità di demandare alla Confederazione, in particolare all’UDSC, le verifiche di frontiera ai sensi del diritto degli stranieri. Attualmente l’UDSC effettua le verifiche di frontiera in undici aeroporti. Negli altri aeroporti, le verifiche di frontiera ai sensi del diritto degli stranieri sono di competenza delle rispettive Polizie cantonali.

Aeroporto Autorità competente per il controllo delle frontiere esterne Schengen Basilea UDSC Berna Polizia cantonale BE Buochs Polizia cantonale NW

112 RS 142.204

Dübendorf Polizia cantonale ZH Emmen UDSC Ginevra UDSC / Polizia cantonale GE (verifica in se- conda linea) Grenchen Polizia cantonale SO La Chaux-de-Fonds UDSC Losanna UDSC Locarno UDSC Lugano UDSC Payerne UDSC Saanen Polizia cantonale BE Sankt Stephan Polizia cantonale BE Samedan UDSC Sion UDSC / Polizia cantonale VS San Gallo-Altenrhein UDSC Zurigo Polizia cantonale ZH

Accertamenti ai valichi di frontiera esterni Schengen (art. 5 par. 2 regolamento sugli accertamenti) Come già esposto, l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti intro- duce accertamenti per i cittadini di Stati terzi che, senza soddisfare le condizioni d’in- gresso di cui all’articolo 6 CFS, si presentano a un valico di frontiera esterno Schen- gen e chiedono protezione internazionale. Poiché la Svizzera dispone di frontiere esterne Schengen soltanto negli aeroporti, occorre inserire nella legge sull’asilo una nuova disposizione che introduca la verifica di una domanda d’asilo agli aeroporti (art. 21a AP-LAsi). Inoltre, nella legge sull’asilo devono essere adattate in particolare le disposizioni concernenti la procedura d’asilo agli aeroporti (art. 22 e 23 LAsi). Se non viene presentata nessuna domanda d’asilo, nel quadro del controllo di confine viene negata l’entrata ai cittadini di Stati terzi che non soddisfano le condizioni d’en- trata (art. 65 LStrI) e di conseguenza non viene nemmeno svolto l’accertamento. La responsabilità per la procedura d’asilo negli aeroporti in cui si svolgono le proce- dure secondo l’articolo 22 LAsi spetta in linea di principio alla SEM (cfr. art. 21a cpv. 1 AP-LAsi). Alcuni compiti, come la registrazione delle generalità, il rileva- mento delle impronte digitali e l’interrogatorio sommario sull’itinerario e sui motivi d’asilo, sono attualmente svolti dall’UDSC o dalla polizia aeroportuale su incarico della SEM (art. 22 cpv. 1 AP-LAsi). L’articolo 6 del regolamento sugli accertamenti prevede che durante la procedura di accertamento le persone interessate non siano autorizzate a entrare nel territorio dello Stato Schengen. Anche se di fatto l’ingresso nel territorio è già avvenuto, esse vanno considerate come non entrate in virtù della cosiddetta «finzione di non ingresso». Per questo motivo, l’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti stabilisce

che gli accertamenti di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento debbano essere effettuati in linea di principio alla frontiera esterna Schengen o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del territorio. Poiché la Svizzera dispone già delle infrastrutture ne- cessarie alle procedure d’asilo negli aeroporti di Zurigo e Ginevra, gli accertamenti andrebbero svolti, se possibile, in aeroporto. Se ciò non è possibile per la mancanza di un’infrastruttura, le persone interessate sono accompagnate al CFA più vicino e qui sottoposte agli accertamenti (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi). Affinché sia possibile il trasferimento accompagnato dei richiedenti l’asilo al CFA, è necessario adeguare l’ar- ticolo 21 capoverso 1 LAsi. Poiché nello svolgimento della procedura di accertamento si seguono fondamental- mente i processi dell’attuale procedura all’aeroporto, gli accertamenti sono svolti dall’autorità cantonale competente. Ciò richiede un adeguamento dell’articolo 22 ca- poverso 1 LAsi.

Accertamenti in caso di attraversamento non autorizzato della frontiera esterna Schengen (art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti) È necessario prevedere gli accertamenti anche per i cittadini di Stati terzi rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen. Poiché la Svizzera dispone di una frontiera esterna Schengen sol- tanto negli aeroporti previsti per l’ingresso da Stati terzi, l’attraversamento è possibile soltanto per via aerea e tramite un aerodromo di questo tipo. L’attraversamento non autorizzato della frontiera esterna Schengen al di fuori dei valichi di frontiera esterni Schengen è, in tali circostanze, estremamente difficile, ma non impossibile. A titolo di esempio, parecchi aeromobili di Stati terzi hanno effettuato atterraggi d’emergenza in uno Stato Schengen con un pretesto e diversi passeggeri sono fuggiti dall’area di rullaggio scavalcando le recinzioni. Affinché la Svizzera adempia anche su questo punto all’obbligo imposto dal regolamento sugli accertamenti, l’articolo 9b AP-LStrI deve specificare gli accertamenti basati sull’articolo 5 paragrafo 1 lettera a di suddetto regolamento.

5.4.2.2 Procedura di accertamento all’interno del territorio

Anche i cittadini di Stati terzi che hanno attraversato la frontiera esterna Schengen in modo non autorizzato, soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (soggiornanti fuoritermine esclusi) e sono rintracciati sul territorio svizzero devono essere sottoposti agli accertamenti (art. 7 par. 1 regolamento sugli accertamenti), a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale. Il controllo delle persone in Svizzera e alla frontiera è svolto dai collaboratori delle autorità cantonali di polizia e dell’UDSC (art. 31 cpv. 2 OEV). Se nell’ambito di un controllo constatano che una persona ha attraversato in modo non autorizzato la fron- tiera esterna di uno Stato Schengen e non è ancora stato effettuato alcun accertamento da parte di un altro Stato Schengen, consegnano la persona all’autorità cantonale com- petente per lo svolgimento dell’accertamento. I Cantoni possono quindi stabilire au- tonomamente anche il luogo idoneo per lo svolgimento degli accertamenti (cfr. art. 9c AP-LStrI). Non appena i cittadini di Stati terzi fermati presentano una domanda

d’asilo, la competenza per la procedura di accertamento è trasferita alla Confedera- zione (cfr. art. 9c cpv. 4 AP-LStrI e art. 26 cpv. 1bis AP-LAsi).

5.4.2.3 Meccanismo di monitoraggio indipendente

Secondo l’articolo 10 del regolamento sugli accertamenti, ogni Stato Schengen è te- nuto a istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente volto a garantire il ri- spetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali durante la procedura di ac- certamento, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla procedura d’asilo, il principio di non respingimento, l’interesse superiore del minore e le corrispondenti disposizioni sul trattenimento. Il meccanismo di monitoraggio deve garantire un trat- tamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali. Il servizio che svolge la funzione del meccanismo di monitorag- gio indipendente è autorizzato a formulare raccomandazioni annuali agli Stati Schen- gen. In pratica, è necessario garantire l’indipendenza di tale servizio nell’esercizio delle sue funzioni che espleta attraverso controlli in loco e controlli casuali e senza preavviso. L’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti precisa che la funzione del meccanismo di monitoraggio può essere assunta anche dal meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tor- tura. In base a ciò, i compiti del meccanismo nazionale di prevenzione potrebbero essere assunti, per esempio, dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).

5.4.2.4 Nuovo motivo di accesso ai sistemi di informazione

dell’UE Ai sensi degli articoli 20–23 del regolamento sugli accertamenti, l’introduzione degli accertamenti determina delle modifiche anche nelle disposizioni dei regolamenti UE riguardanti i sistemi di informazione dell’UE. Le modifiche interessano le regolamen- tazioni relative ai diritti di accesso. Ai fini dello svolgimento degli accertamenti, in- fatti, è necessario accedere ai singoli sistemi di informazione dell’UE. Poiché i rego- lamenti UE concernenti il VIS, l’EES, l’ETIAS e il CIR subiscono modifiche, anche la LStrI deve essere adeguata.

5.4.3 Particolare necessità di coordinamento

Il recepimento e la trasposizione del regolamento sugli accertamenti richiedono un coordinamento particolare per quanto riguarda: – il recepimento e la trasposizione del nuovo regolamento Eurodac (si veda il punto 4);

– il progetto di recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 relativi alla riforma del VIS e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS113; – il progetto «Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considera- zione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione)»; – la futura legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC114. La necessità di coordinamento tra il presente avamprogetto e i progetti menzionati è illustrata nel dettaglio al punto 5.6.

5.5 Commento ai singoli articoli dell’atto normativo di

attuazione

5.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

Art. 9b Accertamenti alla frontiera esterna Schengen Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato, nel quadro degli sviluppi dell’acquis di Schengen, una modifica della LStrI (approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti [UE] 2019/817 e 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i si- stemi di informazione dell’UE; 20.070)115. In tale contesto è stato introdotto un nuovo articolo 9a AP-LStrI che disciplina la sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto (attuale art. 103 LStrI). La modifica della LStrI non è ancora entrata in vigore. La norma con- cernente gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen viene pertanto integrata in un nuovo articolo 9b AP-LStrI. Secondo il capoverso 1 i cittadini di Stati terzi che attraversano illegalmente la fron- tiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottopo- sti senza indugio, ma al massimo entro sette giorni a un accertamento da parte delle autorità cantonali di polizia (cfr. art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti). Se il controllo alla frontiera secondo il diritto sugli stranieri è stato demandato alla Confederazione, l’accertamento incombe all’UDSC (cfr. art. 9 LStrI). Di norma l’ac- certamento è svolto all’aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera (cfr. art. 8 par. 1 regolamento sugli accertamenti). Se, in base all’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti, l’accertamento è effettuato alternativamente in un luogo all’interno del territorio, le persone in que- stione sono considerate come non entrate (cosiddetta «finzione di non ingresso»). Il capoverso 2 disciplina gli elementi che costituiscono la procedura di accertamento (cfr. art. 8 par. 5 regolamento sugli accertamenti), ossia: l’esecuzione di un controllo preliminare dello stato di salute e un controllo preliminare delle vulnerabilità (art. 12

113 FF 2022 3213 114 FF 2022 2724 115 FF 2021 674

regolamento sugli accertamenti), l’identificazione o la verifica dell’identità (art. 14 regolamento sugli accertamenti), l’eventuale registrazione dei dati biometrici nell’Eu- rodac, un controllo di sicurezza (art. 15 e 16 regolamento sugli accertamenti), la com- pilazione del modulo consuntivo (art. 17 regolamento sugli accertamenti) e l’indiriz- zamento alla procedura adeguata (art. 18 regolamento sugli accertamenti). Il capoverso 3 stabilisce gli obblighi di collaborare delle persone interessate nel corso della procedura di accertamento; in particolare devono essere a disposizione delle au- torità cantonali competenti per la durata dell’accertamento (cfr. art. 6 e 9 par. 1 rego- lamento sugli accertamenti). Se nell’ambito della procedura di accertamento la per- sona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera, secondo l’articolo 73 capo- verso 1 lettera d e capoverso 2bis AP-LStrI può essere disposto nei suoi confronti un fermo di breve durata. Il capoverso 4 stabilisce che devono essere sottoposti agli accertamenti soltanto i cit- tadini di Stati terzi di cui al capoverso 1 per i quali le autorità competenti sono tenute a rilevare dati biometrici a norma del regolamento Eurodac. Sono esentati i cittadini di Stati terzi per i quali le autorità competenti non sono tenute a rilevare i dati biome- trici conformemente all’articolo 23 paragrafo 1 del regolamento Eurodac per motivi diversi dall’età. Il capoverso 5 rimanda alla procedura secondo l’articolo 23 paragrafo 4 del regola- mento Eurodac. Alle persone a cui, per lo stato dei polpastrelli, si applica la procedura secondo l’articolo 23 paragrafo 4 del suddetto regolamento, l’accertamento è svolto dopo tale procedura. Se tali persone rimangono alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni. Secondo il capoverso 6 ai cittadini di Stati terzi intercettati dopo aver attraversato il- legalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine auto- rizzato e che immediatamente dopo presentano domanda d’asilo si applica la proce- dura all’aeroporto secondo l’articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi. Se tale procedura non è prevista nell’aeroporto in questione (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi), queste persone

devono essere accompagnate in un CFA secondo l’articolo 21 capoverso 1 AP-LAsi. Nel CFA si svolge la procedura di accertamento secondo l’articolo 26 capoverso 1ter AP-LAsi. Secondo l’attuale norma nell’articolo 21 capoverso 1 LAsi oggi queste per- sone vengono semplicemente rinviate a un CFA. Poiché le persone interessate devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per tutta la durata degli accertamenti (cfr. fra l’altro il cpv. 3), si impone una normativa più restrittiva. Il capoverso 7 disciplina il caso di un accertamento già avviato di una persona che ha attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato ed è stata rintracciata e che nel frattempo ha presentato domanda d’asilo: in questa fattispecie l’accertamento è portato a termine e la persona è succes- sivamente accompagnata in un CFA.

Art. 9c Accertamenti sul territorio svizzero Il capoverso 1 attua l’articolo 7 del regolamento sugli accertamenti e stabilisce che i cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono

rintracciati sono sottoposti immediatamente, ma al più tardi entro tre giorni dal rin- traccio ad accertamenti da parte dell’autorità cantonale o comunale competente. Ciò avviene solo se hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schen- gen e non sono ancora stati sottoposti a un accertamento in uno Stato Schengen. Una persona ha attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen se in base alla consultazione dei sistemi d’informazione UE non soddisfa le condizioni d’ingresso secondo l’articolo 6 CFS. Se nell’Eurodac è presente un record relativo alla persona interessata, si può presumere che sia già stata sottoposta ad ac- certamenti e pertanto in tali casi non è necessario procedere all’accertamento. Attual- mente si sta chiarendo a partire da quando è necessario un nuovo accertamento per un record esistente. Gli accertamenti non vengono eseguiti sui cittadini di Stati terzi che, in precedenza, sono stati in situazione di soggiorno regolare (p. es. i soggiornanti fuoritermine). In linea di principio la procedura compete ai Cantoni, che possono anche stabilire il luogo idoneo per lo svolgimento dell’accertamento secondo l’articolo 8 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti. Il capoverso 2 stabilisce ai sensi degli articoli 7 paragrafo 1 e 9 paragrafo 1 del rego- lamento sugli accertamenti gli obblighi di collaborare delle persone interessate du- rante la procedura di accertamento. In particolare, per la durata della procedura di accertamento devono rimanere a disposizione delle autorità cantonali competenti nel luogo stabilito dalle stesse. Se vi è il pericolo che la persona in questione si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera oppure i propri obblighi di collaborare, esiste la possibilità di ordinare un fermo di breve durata se- condo l’articolo 73 capoverso 1 lettera d e capoverso 2bis AP-LStrI. Il capoverso 3 stabilisce che per le persone di cui al capoverso 1 è possibile rinunciare alla procedura di accertamento se, immediatamente dopo il rintraccio, la persona è riammessa da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l’arti- colo 64c capoverso 1 lettera a LStrI. In tal caso la procedura di accertamento è svolta dallo Stato Schengen che ha riammesso la persona interessata. Si può evitare di svol-

gere gli accertamenti anche nel caso in cui siano già stati svolti. Secondo il capoverso 4 i cittadini di Stati terzi che presentano domanda d’asilo im- mediatamente dopo il rintraccio, sono accompagnati in un CFA dall’autorità che ha ricevuto la domanda. In questi casi la procedura di accertamento è svolta dalla Con- federazione (cfr. art. 26 cpv. 1bis AP-LAsi). Secondo l’attuale normativa, i richiedenti l’asilo vengono semplicemente rinviati a un CFA. Ma poiché devono tenersi a dispo- sizione delle autorità competenti per tutta la durata degli accertamenti (cfr. fra l’altro il cpv. 3), si impone una normativa più restrittiva. Conformemente al capoverso 5 nel caso di cittadini di Stati terzi che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un CFA.

Art. 9d Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli accertamenti Questa nuova disposizione disciplina l’attuazione dell’articolo 10 paragrafi 2–4 del regolamento sugli accertamenti e stabilisce che nell’ambito della procedura di accer- tamento secondo gli articoli 9b e 9c AP-LStrI per il meccanismo di monitoraggio in- dipendente si applicano per analogia le norme dell’articolo 21b AP-LAsi (cfr. punto 5.4.2.3 relativo all’art. 21b AP-LAsi).

Art. 30 cpv. 1 lett. l Il nuovo articolo 9b AP-LStrI menziona per la prima volta la legge sull’asilo, che deve pertanto essere riportata con titolo completo, data e numero RS, mentre finora la prima menzione era nel presente articolo. Pertanto, nell’articolo 30 capoverso 1 lettera l è possibile indicare soltanto l’abbreviazione e il numero RS. Si tratta di una modifica puramente formale.

Il capoverso 1 lettera d stabilisce che la competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio per svolgere accertamenti, se vi è il pericolo che si rendano irreperibili op- pure che violino la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o i loro obblighi di colla- borare. Secondo il diritto vigente il fermo di breve durata può protrarsi al massimo per tre giorni (cfr. art. 73 cpv. 2 LStrI). In deroga a tale disposizione, il capoverso 2bis stabilisce ora che la durata del fermo può essere al massimo di sette giorni per lo svolgimento degli accertamenti alla fron- tiera esterna Schengen (art. 9b AP-LStrI e art. 26 cpv. 1ter AP-LAsi), al massimo di tre giorni per la procedura di accertamento sul territorio (art. 9c AP-LStrI) o nell’am- bito della procedura d’asilo (art. 26 cpv. 1bis AP-LAsi) e al massimo di quattro giorni per la procedura di accertamento secondo l’articolo 9b capoverso 4 AP-LStrI.

Questa disposizione disciplina la consultazione online dei dati nell’EES ed è stata introdotta con il decreto federale concernente l’EES116. Nell’ambito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134, la disposizione è stata nuovamente sottoposta a revisione.117 Affinché il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e comunali incaricate dei controlli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accerta- menti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul territorio, possano consultare i dati dell’EES ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità e del controllo di sicurezza, occorre modificare il capoverso 2 (attuazione dell’art. 21 del regolamento sugli accertamenti). Va osservato che la trasposizione del regolamento

116 FF 2019 3819 117 FF 2022 3213

sugli accertamenti non crea nuovi diritti di accesso all’EES; semplicemente, le auto- rità che già oggi possono consultare online i dati dell’EES (cfr. art. 103c cpv. 2 LStrI), saranno autorizzate in futuro a farlo anche ai fini della procedura di accertamento. Pertanto, al fine di garantire l’uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l’UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell’articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).

L’articolo 108c LStrI stabilisce l’unità nazionale ETIAS competente per la Svizzera e i suoi compiti principali. Analogamente al capoverso 3, nel capoverso 4 deve essere aggiunto che l’unità nazionale ETIAS procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di una persona sottoposta alla procedura di accertamento risulti un riscontro positivo con l’elenco di controllo ETIAS. In particolare, deve verificare il riscontro e comunicare alla competente autorità una valutazione degli eventuali rischi per la sicurezza interna, affinché quest’ultima possa decidere in merito all’entrata.

Questo articolo disciplina la consultazione online dei dati nell’ETIAS. Il capoverso 2 stabilisce che il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e co- munali incaricate dei controlli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accertamenti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul ter- ritorio, possono accedere all’ETIAS per i motivi citati negli articoli 14 e 15 para- grafo 2 del regolamento sugli accertamenti (identificazione o verifica dell’iden- tità/controllo di sicurezza) (attuazione dell’art. 22 regolamento sugli accertamenti). La trasposizione del regolamento sugli accertamenti non crea nuovi diritti di accesso all’ETIAS; semplicemente, le autorità che già oggi possono consultare online i dati saranno autorizzate in futuro a farlo anche ai fini della procedura di accertamento. Pertanto, al fine di garantire l’uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l’UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell’articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).

Il capoverso 2 disciplina la consultazione online dei dati nel VIS. Affinché il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e comunali incaricate dei con- trolli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accertamenti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul territorio, possano con- sultare i dati del VIS ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità e del con- trollo di sicurezza, occorre modificare il capoverso 2 (attuazione dell’art. 20 del rego- lamento sugli accertamenti). Non vengono però creati nuovi diritti di accesso. Pertanto, al fine di garantire l’uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l’UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell’articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).

Art. 110bbis Consultazione del CIR a fini di identificazione nell’ambito di accertamenti Questa disposizione disciplina i diritti di accesso al CIR al fine di identificare la per- sona interessata nell’ambito della procedura di accertamento. Corrisponde material- mente in larga misura all’articolo 20 bis del regolamento (UE) 2019/817 e designa le autorità nazionali competenti che in futuro avranno accesso al CIR: le autorità canto- nali di polizia nonché l’UDSC nell’ambito degli accertamenti alla frontiera esterna Schengen secondo l’articolo 9b AP-LStrI (lett. a), le autorità cantonali e comunali di polizia nell’ambito degli accertamenti sul territorio svizzero secondo l’articolo 9c AP- LStrI, se la persona in questione non presenta domanda d’asilo (lett. b), le competenti autorità cantonali e comunali di polizia nonché l’UDSC, nella misura in cui è compe- tente per il controllo alla frontiera, nell’ambito degli accertamenti all’aeroporto se- condo l’articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi (lett. c) nonché la SEM nell’ambito degli accertamenti nei CFA secondo l’articolo 26 capoversi 1bis e 1ter AP-LAsi (lett. d).

5.5.2 Legge sull’asilo (LAsi)

Art. 21 cpv. 1 Ora le autorità cantonali e le autorità federali (UDSC) competenti per i controlli sulle persone alle frontiere interne e sul territorio del Paese non potranno più limitarsi a rinviare a un CFA le persone che presentano una domanda d’asilo nell’ambito di tali controlli, ma dovranno accompagnarle nel CFA più vicino. A partire dal momento in cui la domanda d’asilo viene depositata in Svizzera, la SEM è competente per lo svol- gimento della procedura di accertamento. Accompagnandolo al CFA si assicura la disponibilità del richiedente l’asilo e si evita che passi alla clandestinità prima che gli accertamenti vengano eseguiti o siano conclusi (cfr. in merito anche art. 9b cpv. 5 e

Art. 21a Accertamenti in caso di domanda d’asilo all’aeroporto

Cpv. 1 In futuro, per le persone che depositano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero (categorie A–D) alla frontiera esterna Schengen, in cui sono presenti le strutture ne- cessarie allo svolgimento della procedura d’asilo, e che non soddisfano le condizioni d’entrata, prima di esaminare la domanda d’asilo si procederà agli accertamenti. L’ac- certamento compete alle autorità cantonali competenti per il rispettivo aeroporto. Su- bito dopo la presentazione della domanda d’asilo, l’autorità cantonale competente in- forma la SEM e la coinvolge. Come già in virtù del diritto vigente, al richiedente l’asilo che presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (art. 22 cpv. 3bis AP-LAsi). L’articolo 22 capoverso 7

AP-LAsi prevede ora che la consulenza e la rappresentanza legale gratuite siano ga- rantite solo una volta terminati gli accertamenti. In tal modo si garantisce pienamente come finora la protezione giuridica gratuita per il trattamento della domanda d’asilo. Nel caso di minori non accompagnati, occorre garantire fino al termine degli accerta- menti che venga designato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l’interesse superiore e il benessere generale del minore. Al termine degli accertamenti, tale compito spetta alla rappresentanza legale in qualità di persona di fiducia.

Cpv. 2 Se, non soddisfacendo le condizioni d’ingresso secondo l’articolo 6 CFS, un cittadino di uno Stato terzo presenta una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, viene accompagnato in un CFA. L’accompagnamento al CFA è garantito dalle com- petenti autorità cantonali di polizia. Se il controllo alla frontiera secondo il diritto sugli stranieri all’aeroporto in questione è stato demandato alla Confederazione, l’accom- pagnamento al CFA compete all’UDSC. Una volta giunta al CFA, la persona è sotto- posta entro sette giorni alla procedura di accertamento da parte della SEM secondo l’articolo 26 capoverso 1ter AP-LAsi. Durante la procedura di accertamento la persona non ha diritto alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuite; in base all’articolo 102h capoverso 1 AP-LAsi potrà avvalersene solamente al termine degli accertamenti per l’ulteriore procedura d’asilo. Nelle procedure di cui al capoverso 2, nel caso di minori non accompagnati occorre garantire fino al termine degli accertamenti che venga designato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato, una persona formata per salvaguardare l’inte- resse superiore e il benessere generale del minore. Al termine degli accertamenti, tale compito spetta alla rappresentanza legale in qualità di persona di fiducia.

Cpv. 3 In base al capoverso 3 sono sottoposte ad accertamento anche i cittadini di Stati terzi cui è concesso l’ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 6 par. 5 lett. c CFS) e che presentano una domanda d’asilo. Se la domanda d’asilo è presentata in un aeroporto in cui sono svolte proce- dure secondo l’articolo 22 LAsi, in relazione alla procedura di accertamento trova ap- plicazione l’articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi. Se la domanda d’asilo è presentata in un aeroporto in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, in rela- zione alla procedura di accertamento trova applicazione l’articolo 21a capoverso 2 AP-LAsi.

Cpv. 4 Il capoverso 4 elenca gli elementi della procedura di accertamento di cui all’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti nonché i compiti che le autorità com- petenti devono assolvere nell’ambito di tali accertamenti (cfr. commenti all’art. 9b cpv. 2 AP-LStrI).

Cpv. 5 Nell’ambito dei loro obblighi di collaborare i richiedenti l’asilo devono rimanere a disposizione delle autorità competenti per la durata dell’accertamento. Forniscono i propri dati personali ed eventualmente documenti e informazioni che possano confer- mare tali dati. Inoltre sono tenuti a mettere a disposizione i propri dati biometrici.

Cpv. 6 Di principio, la procedura di accertamento viene svolta alla frontiera esterna Schengen o nell’area di transito dell’aeroporto o, in alternativa, in un altro luogo all’interno del territorio nazionale Se svolge la procedura d’asilo all’aeroporto, la SEM rifiuta l’en- trata in Svizzera del richiedente l’asilo per la durata degli accertamenti e in vista dello svolgimento della procedura d’asilo in aeroporto. Il fermo temporaneo nell’area di transito di un aeroporto deve essere disposto dalle autorità e verificabile in giudizio. Non appena viene presentata una domanda d’asilo, la SEM diviene competente per la decisione relativa al rifiuto dell’entrata a titolo cautelativo. Contrariamente all’attuale procedura all’aeroporto (cfr. art. 22 cpv. 2 LAsi), la SEM deve sempre rifiutare l’en- trata in via cautelativa. Come già esposto, il rifiuto cautelativo dell’entrata vale sia per la durata della procedura di accertamento sia per la durata della successiva procedura d’asilo. Contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera è possibile ricorrere dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale fino alla notifica della decisione definitiva della SEM nel quadro della procedura all’aeroporto (cfr. art. 108 cpv. 4 AP-LAsi).

Cpv. 7 Questo capoverso corrisponde al testo dell’attuale articolo 22 capoverso 3 LAsi. L’as- segnazione di un alloggio da parte della SEM avverrà in futuro per la procedura di accertamento, per le eventuali fasi procedurali successive nell’ambito della procedura d’asilo in aeroporto e per la successiva esecuzione dell’allontanamento. In conse- guenza degli accertamenti, la durata massima del soggiorno nell’area di transito viene prolungata da 60 a 67 giorni (cfr. art. 22 cpv. 8 AP-LAsi). La decisione di assegna- zione della SEM può essere impugnata in qualsiasi momento dalla persona interessata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 108 cpv. 4 AP-LAsi).

Cpv. 8 Questo capoverso corrisponde al vigente articolo 22 capoverso 4 LAsi.

Art. 21b Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli accertamenti

Cpv. 1 Nell’ambito della procedura di accertamento secondo gli articoli 9b e 9c AP-LStrI nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis e 1ter AP-LAsi, il servizio cui è stato asse- gnato lo svolgimento del meccanismo di monitoraggio indipendente garantisce il ri- spetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali. Ciò riguarda in particolare

l’accesso alla procedura d’asilo, il principio di non respingimento, l’interesse supe- riore del minore e le relative norme in materia d’incarcerazione.

Cpv. 2 Il Consiglio federale designa il servizio competente a livello di ordinanza. Il regolamento sugli accertamenti stabilisce che i relativi compiti possono essere as- sunti anche dal meccanismo di prevenzione nazionale (art. 10 cpv. 2); pertanto, nella fattispecie anche dalla CNPT (cfr. commenti in merito al punto 5.4.2.3).

Art. 22 Procedura d’asilo all’aeroporto

Cpv. 1 Al termine degli accertamenti, la SEM è autorizzata, nell’ambito della procedura d’asilo, a intraprendere gli ulteriori passi necessari per la procedura d’asilo in luogo dell’autorità di controllo delle frontiere dell’aeroporto in questione (cfr. art. 95 LAsi), come rilevare altre generalità, allestire schede dattiloscopiche e scattare fotografie se ciò non è stato fatto durante gli accertamenti, verificare altri dati biometrici, mezzi probatori e documenti di viaggio e d’identità e procedere ad accertamenti per quanto riguarda la provenienza e l’identità. Come per la procedura interna, la SEM può inca- ricare terzi di svolgere questi compiti (cfr. art. 26 cpv. 5 LAsi).

Cpv. 2 Anche per la procedura all’aeroporto è ora previsto esplicitamente l’obbligo per l’au- torità competente d’informare i richiedenti l’asilo, analogamente alla procedura in- terna (cfr. art. 26 cpv. 3 LAsi).

Cpv. 3 Corrisponde all’articolo 22 capoverso 1bis della vigente LAsi.

Cpv. 4 Corrisponde all’articolo 22 capoverso 1ter della vigente LAsi.

Cpv. 5 Ora la SEM può autorizzare l’entrata di un richiedente l’asilo ai fini dello svolgimento di una procedura interna qualora si possa prevedere che la procedura non potrà essere portata a termine entro 27 giorni dal deposito della domanda. Questa disposizione de- rogatoria può essere applicata, per esempio, se in un aeroporto viene depositato un numero eccezionalmente elevato di domande d’asilo o se, in singoli casi, una proce- dura risulta più complessa di quanto inizialmente previsto.

Cpv. 6 Corrisponde all’articolo 22 capoverso 2bis della vigente LAsi.

Cpv. 7 Come già accennato, in virtù del diritto vigente la Confederazione garantisce consu- lenza e rappresentanza legale gratuite ai richiedenti l’asilo che presentano una do- manda d’asilo in un aeroporto svizzero. Il capoverso 7 prevede ora che la consulenza e la rappresentanza legale gratuite siano garantite solo una volta terminati gli accerta- menti.

Cpv. 8 In conseguenza degli accertamenti agli aeroporti, che possono durare fino a sette giorni, la durata massima del soggiorno nell’area di transito di un aeroporto viene prolungata da 60 a 67 giorni.

Cpv. 9 Corrisponde all’articolo 22 capoverso 6 della vigente LAsi.

Art. 23 cpv. 2 In conseguenza degli accertamenti di cui all’articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi, che possono durare fino a sette giorni, la durata della procedura viene portata da 20 a

27 giorni.

Art. 26

Cpv. 1 Nel caso di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una do- manda d’asilo, in base all’articolo 26 capoverso 1bis AP-LAsi la SEM effettua gli ac- certamenti qualora la procedura non sia già stata svolta a una frontiera esterna Schen- gen. Gli accertamenti sono svolti di principio durante la fase preparatoria presso un CFA. Di conseguenza, in questi casi la durata massima della fase preparatoria in un CFA va estesa di tre giorni, da 10 a 13 giorni (procedura Dublino) o da 21 a 24 giorni (altre procedure d’asilo). Se una persona, in virtù dell’articolo 21a capoverso 2 AP-LAsi presenta domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non ven- gono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, viene accompagnata in un CFA. Qui la SEM svolge gli accertamenti secondo l’articolo 26 capoverso 1ter AP-LAsi. Anche in questo caso la procedura di accertamento è svolta durante la fase preparato- ria. Di conseguenza in questi casi la durata massima della fase di preparazione deve essere aumentata di sette giorni: per la procedura Dublino da 10 a 17 giorni e per le restanti procedure d’asilo da 21 a 28 giorni.

Questo capoverso concerne due categorie di persone: – persone rintracciate durante un controllo sul territorio e che presentano una domanda d’asilo; – persone che si presentano in un CFA e chiedono asilo. Per queste persone la SEM svolge una procedura di accertamento nei CFA, a meno che vi siano indicazioni che abbiano attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen e siano già state sottoposte ad accertamenti. In questi casi l’accertamento deve essere svolto immediatamente e al massimo entro tre giorni da quando la persona è stata rintracciata o si è presentata presso il CFA (cfr. art. 7 regolamento sugli accertamenti).

Se presenta domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto sviz- zero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, la persona è accompagnata in un CFA per essere sottoposta ad accertamenti (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi). Il presente capoverso stabilisce ora che per queste persone la procedura di accertamento nei CFA deve essere svolta non entro tre, bensì entro sette giorni dal giorno in cui la persona si è presentata alla frontiera esterna Schengen.

Cpv. 1quater Questo capoverso elenca in modo esaustivo gli elementi della procedura di accerta- mento ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti e i com- piti che la SEM deve svolgere nell’ambito degli accertamenti (cfr. commenti all’art. 9b cpv. 2 AP-LStrI).

Cpv. 1quinquies Nell’ambito dei loro obblighi di collaborare i richiedenti l’asilo devono rimanere a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti. Hanno l’ob- bligo di indicare i propri dati personali nonché, se necessario, di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Inoltre sono tenuti a mettere a disposi- zione i loro dati biometrici.

Giacché gli accertamenti sono svolti nella fase preparatoria e il regolamento sugli ac- certamenti non prevede la consulenza e la rappresentanza legale gratuite, il capo- verso 1 deve essere opportunamente modificato. La rappresentanza legale è garantita nella fase preparatoria una volta conclusi gli accertamenti.

Art. 108 cpv. 4 Il rimando all’articolo 22 capoverso 2 deve essere modificato, poiché il rifiuto dell’en- trata è ora disciplinato all’articolo 21a capoverso 4 AP-LAsi.

5.6 Necessità di coordinamento

5.6.1 Necessità di coordinamento con il progetto VIS

Il recepimento e la trasposizione del regolamento sugli accertamenti richiedono un coordinamento particolare con la revisione del VIS118 (regolamenti [UE] 2021/1134 e [UE] 2021/1133). Gli articoli 103c capoverso 2 lettera g, 108e capoverso 2 lettera f e 109a capoverso 2 lettera i AP-LStrI devono essere coordinati con il progetto VIS. Per facilitare il coor- dinamento si è già tenuto conto delle disposizioni determinanti relative al progetto VIS, che entrerà in vigore in un secondo tempo.

5.6.2 Necessità di coordinamento con il nuovo regolamento

Eurodac Il recepimento e la trasposizione del regolamento sugli accertamenti richiedono un coordinamento particolare con il nuovo regolamento Eurodac, in quanto i diritti di accesso all’Eurodac saranno adeguati nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento Eurodac.

5.6.3 Necessità di coordinamento con la modifica della

LStrI (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) Occorre coordinare l’articolo 30 capoverso 1 lettera l AP-LStrI con il progetto «Mo- difica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’eser- cizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione)», posto in consultazione fino al 29 marzo 2024. Entrambi i progetti modificano la lettera l. La presente modifica della lettera l sarà la versione determinante.

5.6.4 Necessità di coordinamento con la futura legge sui

compiti d’esecuzione dell’UDSC Occorre un coordinamento per quanto riguarda gli articoli 103c capoverso 2 lettera g, 108e capoverso 2 lettera f e 109a capoverso 2 lettera i AP-LStrI. A questo proposito si rimanda a quanto esposto al punto 4.6.4. Non appena la LE-UDSC entrerà in vigore, le denominazioni corrispondenti dovranno essere sostituite in base alle funzioni ivi introdotte.

118 FF 2022 3213

5.7 Effetti del trattato e dell’atto normativo

L’introduzione della procedura di accertamento sia alle frontiere esterne Schengen della Svizzera sia sul territorio nazionale avrà ripercussioni finanziarie per la Confe- derazione e i Cantoni.

5.7.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la

Confederazione I costi di progetto a carico della SEM derivanti dalla trasposizione del regolamento sugli accertamenti saranno finanziati dal bilancio corrente della SEM. I possibili costi del personale sono attualmente al vaglio e verranno specificati nel messaggio. Inoltre, occorre analizzare anche le ripercussioni sulle attività dell’UDSC. Nell’am- bito delle attività delegate di controllo alle frontiere, l’UDSC è incaricato direttamente dai Cantoni di effettuare gli accertamenti. L’avamprogetto comporta compiti supple- mentari, nuovi processi e accordi con le autorità cantonali e i gestori degli aeroporti, che sono responsabili dell’alloggio durante la procedura di accertamento. Al momento non è ancora possibile quantificare con esattezza l’onere aggiuntivo. Poiché l’UDSC è già presente alla frontiera nell’ambito dei suoi controlli doganali, la maggior parte dei rintracci di persone che non soddisfano le condizioni d’entrata verrà effettuata, come già oggi, dall’UDSC. In tal modo, già oggi è attuata una parte del nuovo regolamento sugli accertamenti. In caso di rintracci sul territorio nazionale o alla frontiera interna, l’UDSC è ora in grado, grazie all’Eurodac, di verificare se la persona è già stata sottoposta ad accertamenti. Se la persona non è ancora stata oggetto di accertamenti, viene successivamente consegnata all’autorità cantonale competente per gli accertamenti. Per l’UDSC ciò significa che tutti i migranti da sottoporre ad accertamenti devono essere trattenuti in locali adeguati fino alla consegna alla polizia e alla presa in carico fisica da parte delle autorità cantonali. L’UDSC deve poter con- tare su una presa in carico rapida e affidabile da parte dell’autorità cantonale compe- tente. A ciò si aggiungono i maggiori oneri derivanti dal nuovo obbligo di accompagnare fisicamente i richiedenti l’asilo nel CFA, oneri che possono essere anche notevoli, soprattutto nelle regioni periferiche. Per garantire un’attuazione efficace e uniforme in Svizzera, si potrebbe verificare – previa eventuale richiesta dei Cantoni – se l’UDSC sia in grado di svolgere autono- mamente la procedura di accertamento per le persone che ha intercettato e che non sono ancora state sottoposte ad accertamenti. Una soluzione diversa per ogni Cantone comporterebbe un notevole onere aggiuntivo

per l’UDSC e risulterebbe inefficace. La delega dei compiti summenzionati e delle spese amministrative supplementari all’UDSC nel quadro degli accordi amministra- tivi vigenti contraddice inoltre le raccomandazioni del CDF e non sarebbe più con- sentita. L’unica possibilità consisterebbe nel negoziare con ogni Cantone accordi sulle prestazioni, comprese le relative indennità, il che tuttavia risulta inefficiente.

Si potrebbe altresì esaminare, su richiesta dei Cantoni, una delega all’UDSC come mandato legale in virtù della LStrI. Lo svolgimento della procedura di accertamento spetterebbe sia alle autorità cantonali che all’UDSC, a seconda dell’autorità che ha intercettato la persona. I relativi costi supplementari per i compiti cantonali eventual- mente assunti a livello centrale sarebbero quindi a carico dei Cantoni mediante una corrispondente ordinanza sulle indennità. Le ripercussioni finanziarie e sul personale dipendono dalla soluzione attuativa con- creta adottata in Svizzera. Le possibili varianti, le loro ripercussioni finanziarie e sul personale e le relative soluzioni di finanziamento saranno concretizzate nel quadro dei lavori in corso e indicate nel messaggio.

5.7.2 Ripercussioni finanziarie e sul personale per i

Cantoni L’introduzione della procedura di accertamento avrà ripercussioni finanziarie per i Cantoni che dovranno assumersi nuovi compiti. Tra questi figurano gli accertamenti obbligatori dei cittadini di Stati terzi che presentano domanda di protezione interna- zionale alla frontiera esterna Schengen e non soddisfano le condizioni d’ingresso, nonché dei cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul territorio e che sono rintracciati dalle competenti autorità cantonali di polizia e da queste sottoposti ad ac- certamenti. Il Cantone deve inoltre assicurare che i migranti rintracciati dall’UDSC non ancora sottoposti ad accertamenti siano immediatamente prelevati dall’UDSC e sottoposti ad accertamenti. Questi costi sono attualmente in fase di analisi da parte dei Cantoni e saranno indicati nel messaggio.

5.8 Aspetti giuridici

5.8.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento di questo regolamento UE si basa sull’ar- ticolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati in- ternazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Nella fattispecie, l’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI conferisce al Consiglio fe- derale la competenza per concludere il recepimento del regolamento UE; infatti, se-

condo questa disposizione può concludere con altri Stati o organizzazioni internazio- nali accordi sull’obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine. Tuttavia, nel caso specifico ai fini della trasposizione è necessario modificare la LStrI e la LAsi. Pertanto, lo scambio di note concernente il recepimento del presente regolamento UE e la modifica delle due leggi federali menzionate necessaria per la sua trasposizione devono essere sottoposte al Parlamento per approvazione.

5.8.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera Con il recepimento del regolamento sugli accertamenti come sviluppo dell’acquis di Schengen la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell’UE, stipulati nel qua- dro dell’AAS. Attraverso il recepimento del presente regolamento la Svizzera garan- tisce controlli unitari alla frontiera esterna Schengen. Il regolamento sugli accerta- menti da recepire si ripercuote su altri atti giuridici di Schengen, ossia i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817. Il recepimento del regolamento sugli accertamenti e le modifiche legislative che ne derivano sono inoltre compatibili con gli altri impegni internazionali della Svizzera.

5.8.3 Forma dell’atto (decreto federale, atto di attuazione)

Il recepimento del regolamento sugli accertamenti non implica l’adesione della Sviz- zera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione del pertinente scambio di note non sot- tostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), pre- vedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposi- zioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è neces- saria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Tuttavia, la trasposizione del regolamento UE comporta anche la modifica della LStrI e della LAsi. Il decreto federale che approva il trattato internazionale sottostà pertanto al referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d nu- mero 3 Cost.

Ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo pos- sono essere incluse nel decreto di approvazione. Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l’attuazione del regolamento e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attua- zione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sot- tostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

5.8.4 Protezione dei dati

Il trattamento dei dati da parte delle autorità federali si basa sulla legge federale del 25 settembre 2020119 sulla protezione dei dati ed è assoggettato alla sorveglianza dell’IFPDT.120 Nell’UE il trattamento dei dati personali deve essere conforme al regolamento gene- rale sulla protezione dei dati, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati nella procedura di accertamento deve avvenire con- formemente a tali regolamenti UE e alla suddetta direttiva UE. Tuttavia, solo la diret- tiva 2016/680 è vincolante per la Svizzera, giacché solo essa è parte dell’acquis di Schengen. Inoltre, il trattamento dei dati da parte dell’EUAA è soggetto alle disposi- zioni del regolamento (UE) 2021/2303. Il rispetto delle disposizioni in materia di pro- tezione dei dati è assicurato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Il GEPD è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725. Il 30 novembre 2020, egli ha espresso un parere sulla proposta del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo.121 Riguardo al regolamento sugli accertamenti, il GEPD sottolinea che l’accuratezza delle informazioni trattate è essenziale e che il di- ritto di rettifica e/o integrazione dei dati personali dei cittadini di Stati terzi deve essere garantito in tutti i casi. Riguardo alla raccolta dei dati, ritiene inoltre la proposta al- quanto generica e raccomanda, nel suo parere, di chiarire la finalità e le modalità del trattamento dei dati personali dei cittadini di Paesi terzi per i quali è necessario valu- tare se costituiscono una minaccia per la sicurezza.

5.8.5 Subordinazione al freno alle spese

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa impli- canti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L’avamprogetto non è pertanto su- bordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

119 RS 235.1

120 Cfr. art. 4 e 49 segg. LPD.

121 Il parere del GEPD sul nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo è disponibile in francese, tedesco e inglese alla pagina www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publica-

6 Valutazione

6.1 Opportunità e rischi della riforma per la Svizzera

La Confederazione sostiene l’orientamento e gli obiettivi del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, poiché intravvede nella riforma un’opportunità per l’Europa e, per- tanto, anche per la Svizzera. Ciò nondimeno, nella ricerca di un compromesso politico si è lasciata volutamente aperta tutta una serie di questioni relative all’attuazione. L’efficacia della riforma dipende da fattori interni (relativi all’attuazione) ed esterni (come la pressione migratoria verso l’Europa). Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE si inserisce in un contesto multidimensio- nale. L’efficacia della riforma dipenderà, da un canto, da fattori interni: solo un’attuazione coerente in tutti gli Stati membri dell’UE e associati a Schen- gen/Dublino consentirà un’interazione efficace dei diversi elementi della riforma. Le nuove procedure alla frontiera esterna dell’UE mirano a ridurre la migrazione irrego- lare verso l’Europa e a trattare le domande d’asilo con scarse prospettive di protezione in modo rapido e conforme ai diritti fondamentali già alla frontiera esterna UE. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE intende ridurre al minimo gli incentivi alla migra- zione secondaria. Si attende quindi uno sgravio dei sistemi d’asilo nei Paesi europei e anche in Svizzera. Negli ultimi anni si è assistito a fenomeni di migrazione secondaria riconducibili alle differenze tra gli Stati membri dell’UE in termini di standard di vita, prestazioni sta- tali, misure di integrazione e diaspora. In altre parole, molte persone che hanno già fatto richiesta di protezione internazionale in uno Stato Dublino si trasferiscono poi, per i motivi citati, in un altro Stato europeo. Solo con l’attuazione della riforma si vedrà se le misure decise saranno in grado di contenere tali movimenti migratori all’interno dello spazio Schengen. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE crea un nuovo quadro di riferimento che definisce più chiaramente i diritti e gli obblighi sia dei richiedenti protezione sia degli Stati Schengen, migliorando così la certezza del diritto. La Svizzera si è impegnata e continuerà ad adoperarsi a livello dell’UE per il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti alle frontiere esterne dell’UE. D’altro canto, l’attuazione e gli effetti della riforma sono soggetti a fattori esterni: la situazione migratoria all’interno dell’Europa dipende fortemente anche da fattori

extraeuropei, in particolare guerre, crisi, conflitti, povertà e catastrofi naturali. L’Eu- ropa può affrontare i fattori che determinano la migrazione globale adottando stru- menti di politica migratoria, ma in ultima analisi l’influsso resta limitato. A causa dei molteplici fattori interni ed esterni non è quindi possibile stimare con relativa precisione, ovvero calcolare empiricamente, gli effetti del Patto sulla migra- zione e l’asilo dell’UE prima della sua attuazione. È senz’altro possibile elencare op- portunità e rischi; nondimeno, affermazioni e stime sulla probabilità che tali opportu- nità e rischi si verifichino rimangono aleatorie. Solo l’attuazione concreta rivelerà se queste opportunità e questi rischi si realizzeranno. Di seguito vengono delineate le

maggiori opportunità e i maggiori rischi per la Svizzera sulla base degli elementi chiave del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE.

6.1.1 Procedura di accertamento

La procedura di accertamento, disciplinata dal relativo regolamento sugli accerta- menti (cfr. punto 5), trova applicazione anche in Svizzera. Essa serve a chiarire più rapidamente se una persona è nota nello spazio Schengen con altre identità, se costituisce un rischio per la sicurezza o se è già in possesso di un visto in un altro Stato Schengen. Gli accertamenti consentono inoltre di indirizzare rapida- mente le persone alla procedura appropriata e di individuare prontamente vulnerabilità specifiche (p. es. lo stato di salute). Questi sviluppi consentono di riconoscere tempe- stivamente le persone vulnerabili e bisognose di protezione. Vengono pre-identificate anche le persone di nazionalità con un basso tasso di riconoscimento, le quali verreb- bero assegnate alla nuova procedura d’asilo alla frontiera esterna dell’UE (cfr. il punto 6.1.2), riducendo così le pressioni sui sistemi d’asilo nazionali e aumentando le possibilità di un rapido rimpatrio. Per la Svizzera questo sviluppo comporterà inizialmente un onere supplementare con- nesso all’adeguamento dei processi esistenti. Tale onere è da ritenersi giustificato, considerando la riduzione dei rischi per la sicurezza e l’incremento dell’efficienza in Svizzera e nella cooperazione tra le autorità coinvolte nel prosieguo della procedura. il che è chiaramente nell’interesse della Svizzera.

6.1.2 Procedura di frontiera per le domande d’asilo alla

frontiera esterna UE La procedura d’asilo alla frontiera disciplinata dal regolamento sulla procedura d’asilo non è vincolante per la Svizzera. Tuttavia, un’attuazione coerente di questa procedura da parte degli Stati membri dell’UE alle frontiere esterne Schengen dovrebbe avere ripercussioni dirette sulla si- tuazione in materia d’asilo e migrazione in Svizzera. Le procedure di frontiera hanno lo scopo di espletare direttamente alla frontiera esterna UE le procedure d’asilo di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza dello spazio Schengen o che con grande probabilità non hanno diritto alla protezione, impedendone in tal modo l’in- gresso (formale) nello spazio Schengen. Ciò presuppone l’istituzione di strutture d’al- loggio adeguate in cui accogliere le persone durante la procedura e per impedirne l’ingresso. Lo svolgimento delle procedure di frontiera dovrebbe pertanto aumentare la sicurezza nello spazio Schengen e ridurre i movimenti migratori secondari al suo interno. Data la sua posizione geografica, la Svizzera trarrebbe vantaggio da tale ri- duzione della migrazione irregolare. Sussiste il rischio che gli Stati alla frontiera esterna Schengen non riescano, o non riescano per tempo, a mettere a disposizione i posti necessari per le procedure di fron- tiera. Inoltre, i posti nella nuova procedura d’asilo alla frontiera sono limitati: una

volta raggiunto il numero massimo, si applica nuovamente la procedura d’asilo ordi- naria. In questo modo, da un lato, non si otterrebbe l’effetto sperato, ossia alleggerire le capacità d’asilo nazionali attraverso le procedure alla frontiera. Dall’altro, si por- rebbe anche la questione se questi Stati avrebbero diritto a contributi di solidarietà in assenza delle capacità procedurali necessarie. Per il Consiglio federale dev’essere garantito che nei centri chiusi adibiti alle proce- dure di frontiera gli standard consentano di alloggiare anche famiglie. Eventuali ca- renze dovute a sovraffollamento o a strutture inadeguate non solo potrebbero portare alla violazione degli standard in termini di diritti umani, ma anche compromettere la legittimità delle procedure di frontiera e dare luogo a procedimenti giudiziari. La Sviz- zera sostiene pertanto ogni elemento che contribuisce a garantire uno svolgimento delle procedure di frontiera conforme ai diritti fondamentali. Infine, l’efficacia delle procedure di frontiera dipende dal funzionamento del succes- sivo rimpatrio in caso di decisione negativa. Se il rimpatrio non può essere eseguito, le procedure di frontiera più rapide perdono in efficienza e quindi in efficacia. Le persone che non possono essere rimpatriate nell’ambito della procedura di frontiera devono essere ammesse alla procedura ordinaria, dove però sussiste un rischio mag- giore di passaggio alla clandestinità. Per la Svizzera il rischio sarebbe che la riforma non porti alcun valore aggiunto al settore e non generi quindi nessun freno alla migra- zione secondaria, con la quale anch’essa deve confrontarsi. A livello europeo, una procedura di frontiera inadeguata comprometterebbe sensibil- mente l’equilibrio tra responsabilità e solidarietà e creerebbe tensioni politiche e con- flitti all’interno dell’UE.

6.1.3 Ampliamento della banca dati Eurodac

Il regolamento Eurodac modificato (cfr. punto 1.3.4) è vincolante per la Svizzera. Le ulteriori categorie e i dati supplementari registrati, come l’età e l’immagine del volto, consentiranno confronti più accurati e, di conseguenza, riscontri più precisi del si- stema alle interrogazioni sul background delle persone. Grazie a nuove categorie, come le informazioni su trasferimenti Dublino effettuati verso altri Stati Dublino, i fatti rilevanti per la procedura saranno disponibili in tempi più brevi, il che consentirà di risalire con maggiore precisione allo Stato competente per il richiedente e al modo in cui è avvenuto l’ingresso nello spazio Schengen. Gli accertamenti più efficienti nell’ambito dell’esame della competenza degli Stati consentiranno trasferimenti Du- blino più rapidi. La registrazione più accurata dei dati renderà inoltre più efficiente la cooperazione tra Confederazione e Cantoni nell’ambito degli accertamenti generali sulle persone. Per la Svizzera non vi saranno praticamente rischi. Occorre però mettere in conto un onere supplementare a carico della Confederazione per la valutazione dei riscontri positivi Eurodac.

6.1.4 Nuovo regime di competenze per l’esecuzione delle

procedure d’asilo e di allontanamento Le norme rivedute sulle competenze per lo svolgimento delle procedure d’asilo e di allontanamento previste dal regolamento AMMR sostituiscono le vecchie disposi- zioni Dublino (cfr. punto 1.3.1) e sono vincolanti per la Svizzera. Le nuove regole mirano a individuare più rapidamente lo Stato Dublino competente e a rendere più efficiente l’esecuzione dei trasferimenti. A ciò contribuisce, per esem- pio, il fatto che per la ripresa in carico tra Stati Dublino sarà sufficiente una notifica e non sarà più necessario presentare una domanda formale. Questa novità dovrebbe ve- locizzare la procedura e ridurre l’onere amministrativo anche per la Svizzera. Se durante la procedura il richiedente passa alla clandestinità, la competenza rimane al primo Stato per tre anni (finora 18 mesi), il che dovrebbe ridurre gli incentivi alla migrazione secondaria. Il raggiungimento di questo obiettivo avrebbe come impatto diretto sulla Svizzera una riduzione della migrazione secondaria. Se l’obiettivo fosse raggiunto solo in parte e persistesse una certa migrazione secondaria, la Svizzera po- trebbe comunque trasferire un maggior numero di casi Dublino verso altri Stati euro- pei, giacché essi rimarrebbero competenti più a lungo. Una procedura Dublino più rapida consentirà di sgravare le strutture d’alloggio in Svizzera, poiché le persone che rientrano nella procedura Dublino soggiorneranno mediamente meno a lungo nelle strutture nazionali. Le nuove disposizioni Dublino estendono il concetto di famiglia. Anche le famiglie formate al di fuori del Paese d’origine – prima tuttavia della presentazione della do- manda di protezione internazionale – saranno determinanti per stabilire in quale Stato debbano essere trattate le domande d’asilo di queste persone. Ciò consente di meglio tener conto dei rapporti personali per la determinazione dello Stato in cui devono es- sere trattate le domande d’asilo e di offrire una protezione migliore ai richiedenti. In determinati casi la Svizzera potrebbe divenire competente per l’esame di domande d’asilo per le quali attualmente non lo sarebbe. Viceversa, ciò significa anche che la Svizzera non sarà più competente per determinati casi per i quali era competente in precedenza. Questa modifica permette di eliminare un importante incentivo alla mi- grazione secondaria.

La cooperazione con gli Stati Dublino influisce in maniera non indifferente sulla si- tuazione nel settore dell’asilo. La Svizzera ha tratto vantaggi dall’introduzione del sistema Dublino, ma a tratti i trasferimenti Dublino verso taluni Paesi non sono stati del tutto o in parte possibili per motivi diversi. Questo rischio persisterà anche in fu- turo; tuttavia, il nuovo regolamento di crisi (cfr. punto 6.1.5) costituirà un nuovo qua- dro di riferimento per queste situazioni eccezionali. L’introduzione del meccanismo di solidarietà dovrebbe fondamentalmente indurre gli Stati europei a rispettare maggiormente le regole, in quanto aventi il diritto a presta- zioni di solidarietà nel caso si trovino sotto pressione. Ciò sarebbe nell’interesse della Svizzera, ripetutamente afflitta – in passato come oggi – da sospensioni Dublino uni- laterali e divieti giudiziari di trasferimento. Nel complesso, per il Consiglio federale le opportunità offerte dalle nuove disposi- zioni Dublino prevalgono.

L’introduzione di disposizioni attualmente non previste in ambito Dublino, come le registrazioni audio delle audizioni Dublino, comporterà un onere supplementare.

6.1.5 Regolamentazione delle competenze in situazioni di

crisi Il regolamento di crisi (cfr. punti 1.3.2 e 2.4) stabilisce deroghe al diritto ordinario in caso di crisi, di forza maggiore o di strumentalizzazione dei migranti. Per la Svizzera sono vincolanti le disposizioni relative alle norme sulla competenza Dublino. La possibilità di derogare alle normali regole in situazione di crisi offre temporanea- mente maggiore flessibilità agli Stati membri interessati, affinché sia possibile tornare quanto prima allo status quo. Tale flessibilità dovrebbe consentire all’intera gestione europea della migrazione di reagire meglio al carattere dinamico dei flussi migratori, tipicamente influenzati da fattori esterni. Aumentando la flessibilità si vuole evitare che le pressioni generate dalla crisi siano trasferite ad altri Stati per il fatto che troppi casi rimangono in sospeso o che vi sono movimenti migratori straordinari dallo Stato in questione ad altri Stati europei. Ma soprattutto, questo regolamento UE rafforza la certezza del diritto. In passato gli Stati UE sono più volte ricorsi a misure unilaterali. Con il nuovo regolamento, in caso di deroghe unilaterali al diritto ordinario da parte di Stati membri dell’UE, la Svizzera si troverebbe in un contesto più complesso, ma avrebbe anche la certezza della base giuridica di tali modifiche nella prassi e potrebbe reagire di conseguenza. L’obiettivo è anticipare in futuro situazioni del genere e rendere l’intero sistema più resistente alle crisi. Per la Svizzera significa, potenzialmente, procedure Dublino più lunghe e l’impossi- bilità di trasferire i richiedenti verso lo Stato membro competente che si trova in si- tuazione di crisi. In situazioni di crisi estese, è possibile che la Svizzera non possa eseguire trasferimenti Dublino e diventi quindi competente per lo svolgimento della procedura d’asilo. Tale scenario, già verificatosi nel quadro dell’attuale sistema Du- blino, è esplicitamente previsto nel nuovo quadro giuridico. Nondimeno, in caso di crisi la Svizzera potrà beneficiare a sua volta di queste deroghe.

6.1.6 Un meccanismo di solidarietà vincolante, ma più

flessibile Il meccanismo di solidarietà vincolante introdotto per la prima volta nel diritto euro- peo (regolamento AMMR) ha lo scopo di sgravare gli Stati sotto particolare pressione migratoria attraverso prestazioni da parte degli altri Stati UE (cfr. punto 2.3.4). Il mec- canismo di solidarietà non è vincolante per la Svizzera; il regolamento prevede tutta- via la possibilità di una partecipazione volontaria degli Stati associati a Dublino. Il meccanismo di solidarietà intende migliorare la pianificazione e la prevedibilità in materia di migrazione. La situazione migratoria in Svizzera è sempre influenzata dalla situazione in altri Paesi europei lungo le rotte migratorie. Monitorare l’evoluzione

della situazione migratoria negli Stati membri dell’UE e i contesti in cui si delineano pressioni dovrà innanzitutto consentire all’UE e agli Stati membri dell’UE di prepa- rarsi tempestivamente ad affrontare potenziali pressioni e di prevenirle adottando mi- sure adeguate e consone alla situazione. I risultati di questo monitoraggio, effettuato con cadenza annuale, saranno indicativi per la pianificazione e la preparazione della Svizzera in termini di alloggi e di risorse di personale. In passato, le pressioni sul sistema d’asilo di alcuni Stati Dublino hanno avuto riper- cussioni negative sulla possibilità della Svizzera di trasferire persone verso tali Stati. Un’attuazione efficace del meccanismo di solidarietà è quindi nell’interesse della Svizzera, che intende evitare simili situazioni in futuro. Esso dovrebbe quindi raffor- zare lo spazio Schengen/Dublino nel suo complesso e favorire l’applicazione coerente delle norme giuridiche. Negli ultimi decenni la Svizzera ha fatto buone esperienze con la perequazione degli oneri tra i Cantoni. La chiave di ripartizione vigente contribuisce all’accettazione del sistema d’asilo. Pur essendo meno evoluto rispetto al modello svizzero a favore di una maggiore flessibilità, il meccanismo di solidarietà europeo si fonda sullo stesso prin- cipio di base della condivisione degli oneri e del sostegno reciproco. Se l’attuazione andrà a buon fine, avremo gli stessi vantaggi che abbiamo già in Svizzera: un sistema più resistente alle crisi in grado di assorbire meglio forti pressioni regionali. Il mec- canismo di solidarietà offre un quadro di riferimento ben definito per la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e sostituisce gli sforzi ad hoc compiuti finora per fornire un sostegno puntuale ai Paesi più vulnerabili. Il funzionamento del meccanismo dipenderà dalla disponibilità degli Stati membri dell’UE ad andare oltre il sostegno finanziario e a partecipare alla condivisione delle responsabilità in materia di migrazione attraverso la ricollocazione. La ricollocazione dei richiedenti l’asilo ha anche un forte effetto dimostrativo, giacché consente uno sgravio particolarmente concreto per le strutture sotto pressione. Fondamentalmente, le prestazioni di solidarietà (cosiddette «pledge») offerte dagli Stati membri dell’UE dovranno basarsi sulla proposta riformulata annualmente dalla Commissione europea.

L’efficienza del meccanismo dipenderà quindi dal fatto che le «pledge» degli Stati membri dell’UE corrispondano alle effettive esigenze dello Stato UE da sgravare. Il meccanismo di solidarietà è al centro di un attento equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Qualora il meccanismo non riesca a fornire un sostegno efficace agli Stati sotto particolare pressione, questi ultimi potrebbero trovarsi indotti a derogare unila- teralmente agli obblighi sanciti dal Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, il che implicherebbe un ritorno alla situazione precedente alla sua adozione e metterebbe a repentaglio il successo dell’intera riforma. Il Consiglio federale considera il meccanismo di solidarietà un’opportunità per il si- stema europeo d’asilo e quindi anche per la Svizzera. Tuttavia, la mancata attuazione efficace del meccanismo comporterebbe rischi non trascurabili.

6.2 Strategia del Consiglio federale

Dal punto di vista della Confederazione, una particolarità di questa riforma è che solo alcuni elementi del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE sono giuridicamente vin- colanti per la Svizzera. Questi elementi costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino e vanno recepiti ed eventualmente trasposti nel diritto nazionale nel quadro della consueta procedura. Il recepimento di questi sviluppi dell’acquis di Schengen/Dublino rappresenta per il Consiglio federale una priorità. Altri elementi del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE riguardano esclusivamente gli Stati membri dell’UE o l’acquis UE in materia d’asilo, che non vincolano gli Stati associati. Ciò è dovuto all’approccio globale del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, che mira a collegare i diversi aspetti della politica europea in materia di mi- grazione. Tale approccio è vantaggioso per l’efficienza del sistema europeo, ma rende più complessa la partecipazione degli Stati associati. Sebbene solo un numero limitato di proposte legislative sia giuridicamente vincolante per la Svizzera, la coerenza della riforma dipende dall’attuazione sistematica di tutte le proposte. Per questo è impor- tante che la Svizzera s’impegni attivamente per l’efficacia della riforma nel suo com- plesso. La Svizzera ha partecipato in modo attivo e costruttivo alle discussioni sul Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE nel quadro della sua associazione a Schengen e Dublino e lo farà anche per quanto riguarda l’attuazione del Patto UE. Va tuttavia osservato che può influire solo marginalmente sull’attuazione della riforma. Il Consiglio federale condivide con l’UE l’obiettivo di uno spazio Schengen sicuro e libero. La politica d’asilo della Svizzera si basa sul principio fondamentale di stabilire, nell’ambito di procedure rapide e conformi allo Stato di diritto, se le persone sono bisognose di protezione. Le decisioni d’asilo negative devono essere eseguite rapida- mente. A tal fine, la Svizzera persegue una politica di rimpatrio coerente e una stretta cooperazione con i Paesi di origine. Inoltre, applica sistematicamente le regole Du- blino e si impegna per l’applicazione del diritto vigente in tutti gli Stati, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Il Consiglio federale continuerà a perseguire questo approccio, contribuendo così a un’attuazione efficiente delle nuove

disposizioni di legge nell’area Schengen e Dublino. Il Consiglio federale ritiene che in futuro in Europa le pressioni migratorie debbano essere ripartite in modo più equilibrato ed equo. La Svizzera dispone di uno strumento di compensazione di questo tipo che prevede una chiave di ripartizione dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni. Il meccanismo di solidarietà previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE prevede una compensazione della pressione migratoria a livello eu- ropeo. Il Consiglio federale ritiene tale meccanismo ragionevole. Abbandonare a loro stessi gli Stati sotto pressione migratoria indebolisce l’intera area Schengen e Dublino, il che non è nell’interesse della Svizzera. È il motivo per cui in passato la Confedera- zione ha partecipato volontariamente a misure di solidarietà europee. Per quanto riguarda le relazioni politiche sovraordinate tra la Svizzera e l’UE, il Con- siglio federale evidenzia di poter sostenere una partecipazione volontaria della Sviz- zera al meccanismo di solidarietà europeo come pilastro della riforma europea. È quindi disposto a mantenere il proprio impegno e a dimostrare anche in futuro la pro- pria solidarietà con gli Stati sotto particolare pressione, soprattutto alle frontiere

esterne Schengen. Esso è sostanzialmente a favore di una partecipazione della Sviz- zera alle misure di solidarietà e, dopo l’introduzione della riforma a metà 2026, esa- minerà di anno in anno l’opportunità di una partecipazione della Svizzera al meccani- smo europeo di solidarietà. Nella sua decisione, il Consiglio federale terrà conto sia della situazione migratoria in Svizzera, sia degli sviluppi in Europa e della situazione negli Stati particolarmente sotto pressione. La Svizzera valuterà quindi di anno in anno se e in quale forma partecipare al meccanismo di solidarietà. Se necessario, per partecipare a misure di sostegno economico oppure materiale o personale di altro ge- nere il Consiglio federale richiederà al Parlamento i mezzi necessari tramite gli op- portuni strumenti di politica finanziaria. Per disporre del necessario margine di mano- vra per un’eventuale partecipazione a futuri programmi di solidarietà, occorre creare nel diritto nazionale una corrispondente base legale. La Svizzera dispone di altri strumenti per impegnarsi e dimostrare solidarietà in Eu- ropa nel settore della migrazione: per esempio, un elemento importante della strategia migratoria nel quadro della politica europea del Consiglio federale è il credito quadro «migrazione» inserito nel secondo contributo svizzero all’UE. Attraverso questo stru- mento, la Svizzera sostiene nel periodo 2021–2029 alcuni Stati membri dell’UE op- portunamente selezionati a rafforzare la gestione della migrazione, contribuendo così a un’attuazione coerente delle proposte di riforma del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE. Il mandato per i negoziati con l’UE basato sull’approccio a pacchetto pre- vede anche in futuro un contributo regolare alla coesione a favore di Stati UE selezio- nati. Sarà possibile tenere conto di importanti sfide comuni, per esempio nel settore della migrazione. Ciò andrebbe visto anche come contributo a lungo termine della Svizzera per il sostegno solidale degli Stati particolarmente sotto pressione.

Abbreviazioni

AAD Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet- tono di determinare lo Stato competente per l’esame di una do- manda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68 AAS Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associa- zione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.31. ACNUR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati AF Archivio federale AMIF Fondo Asilo e migrazione BiomID Divisione Identificazione biometrica di fedpol CEAS Sistema europeo comune d’asilo CFA Centro federale d’asilo CIR Archivio comune di dati di identità CNPT Commissione nazionale per la prevenzione della tortura COA Centrale operativa e d’allarme di fedpol comb. disp. in combinato disposto con Commissione Commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giusti- LIBE zia e gli affari interni COREPER Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell’UE Cost. Costituzione federale, RS 101 CP Codice penale, RS 311.0 CSI-DFGP Centro servizi informatici del DFGP C-VIS Sistema centrale d’informazione visti DFAE Dipartimento federale degli affari esteri DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia ECRIS-TCN Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di Paesi terzi (European Criminal Records Information System on Third-Country Nationals) EES Sistema di ingressi/uscite ESP Portale di ricerca europeo

ETIAS Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi EUAA Agenzia dell’Unione europea per l’asilo eu-LISA Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia Eurodac Banca dati centrale dell’UE contenente le impronte digitali delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in uno Stato Dublino o che sono state arrestate nel tentativo di entrare illegal- mente Europol Ufficio europeo di polizia fedpol Ufficio federale di polizia Fondo BMVI Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti FRA Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali Frontex Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera FTE Full-time equivalent; equivalente a tempo pieno GEPD Garante europeo della protezione dei dati GU Gazzetta ufficiale dell’UE IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Interpol Organizzazione internazionale di polizia criminale (International Criminal Police Organization) LAsi Legge sull’asilo, RS 142.31 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, RS 172.010 LParl Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, RS 235.1 LPDS Legge federale del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati per- sonali nell’ambito dell’applicazione dell’acquis di Schengen in materia penale, RS 235.3 LSIP Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, RS 361 LSISA Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, RS 142.51 LStrI Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro inte- grazione, RS 142.20 MPT Legge federale del sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, FF 2020 6795 NEM Decisione di non entrata nel merito

NUI Interfaccia nazionale di collegamento tra i sistemi nazionali degli Stati Schengen e le componenti centrali dell’UE (National Uni- form Interface) PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministra- tiva, RS 172.021 Regolamento Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Con- AMMR siglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migra- zione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, GU L, 2024/1351, 22.05.2024. Regolamento Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio Dublino II 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1 Regolamento Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Con- Dublino III siglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifu- sione); GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31 RIPOL Sistema di ricerca informatizzato di polizia della Svizzera sBMS Servizio comune di confronto biometrico SEM Segreteria di Stato della migrazione SG-DFGP Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia SIC Servizio delle attività informative della Confederazione SIMIC Sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIS Sistema d’informazione Schengen SLTD Banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Documents Database) Stati UE Stati membri dell’Unione europea TAF Tribunale amministrativo federale TDAWN Banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio associati a segna- lazioni (Travel Documents Associated with Notices Database) TESTA «Secure Trans European Services for Telematics between Admin- istrations» TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consoli- data) Protocolli Allegati del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1. UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Ufficio SIRENE Centro di contatto nazionale per lo scambio di informazioni rela- tive alle segnalazioni inserite nel SIS (Supplementary Information Request at the National Entries) VIS Sisma d’informazione visti

Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) | Lexipedia | Lexipedia