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Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 29 gennaio 2025

Imposizione minima dell’OCSE: approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE («Global Anti-Base Erosion»)

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

Compendio La Svizzera ha introdotto l’imposizione minima. A livello internazionale è stato elaborato uno strumento multinazionale che consente lo scambio di informazioni in quest’ambito. Il presente rapporto propone di ratificarlo e di creare in questo modo le premesse per attuarlo a livello nazionale. La partecipazione allo scambio comporta una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese interessate dall’imposizione minima e consente alle autorità fiscali di plausibilizzare la dichiarazione di informazioni GloBE. L’attuazione nazionale è oggetto di un progetto separato che verrà posto in consultazione verosimilmente nella prima metà del 2025.

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

A fine 2022 il Parlamento ha licenziato il decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese1. Nel giugno 2023 Popolo e Cantoni hanno approvato la modifica costituzionale alla base dell’attuazione nazionale di entrambi i pilastri del progetto OCSE/G20 sull’imposizione dell’economia digitale.

Il pilastro 2 di questo progetto introduce un’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese multinazionali attivi a livello internazionale che conseguono una cifra d’affari annuale superiore a 750 milioni di euro; l’aliquota minima d’imposta è fissata al 15 per cento secondo una base imponibile standardizzata a livello internazionale e deve essere raggiunta in ciascuno Stato. Dall’imposizione minima sono esentati i redditi derivanti dal traffico marittimo internazionale.

La disposizione transitoria di cui all’articolo 197 numero 15 della Costituzione federale2 (Cost.) autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’imposizione minima provvisoriamente in un’ordinanza. Su questa base il Consiglio federale ha deciso di introdurre dal 1° gennaio 2024 la QDMTT secondo l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 22 dicembre 20233 sull’imposizione minima (OImM) e dal 1° gennaio 2025 l’IIR. In questo modo la Svizzera garantisce che le imprese interessate in Svizzera e le loro filali all’estero siano assoggettate all’imposizione minima attraverso la QDMTT e l’IIR, rispettivamente.

A livello internazionale, gruppi di lavoro competenti dell’OCSE hanno elaborato l’Accordo GloBE. La sua adozione da parte dell’organo competente dell’OCSE, l’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS), è avvenuta nel gennaio 2025.

L’Accordo GloBE costituisce una base di diritto internazionale per lo scambio di informazioni GloBE tra gli Stati che firmano l’Accordo e che, nel contempo, attivano lo scambio a livello bilaterale nei confronti dell’OCSE (Stati partner). Questo scambio è già previsto dalle norme tipo GloBE che la Svizzera ha trasposto nel diritto nazionale4. È nell’interesse della Svizzera partecipare a questo scambio di informazioni: le autorità fiscali cantonali hanno infatti in questo modo la possibilità di verificare la plausibilità delle dichiarazioni presentate dalle imprese assoggettate all’imposta integrativa. Questa partecipazione fornisce ai gruppi di imprese multinazionali interessati i presupposti necessari per la presentazione delle dichiarazioni a livello centralizzato (cosiddetto «central filing»). In questo modo i gruppi di imprese multinazionali svizzeri possono comunicare a livello centralizzato le informazioni rilevanti alle autorità svizzere, che queste trasmetteranno poi agli altri Stati. Viceversa, la Svizzera riceverà dagli Stati partner informazioni GloBE che possono essere utilizzate ai fini dell’imposizione minima locale senza che queste debbano essere fornite anche in 1 Cfr. comunicato stampa del 4 settembre 2024 Attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE in Svizzera. 2 RS 101 3 RS 642.161 4 OCSE, Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), consultabile all’indirizzo: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar- two.html. 3/18

Svizzera dalle singole entità costitutive locali appartenenti ai gruppi di imprese multinazionali interessati. L’attuazione di questo nuovo scambio di informazioni internazionale richiede il recepimento nazionale sotto l’egida dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel quadro di un adeguamento dell’OImM e necessita pertanto soltanto di una modifica di ordinanza. La relativa procedura di consultazione è prevista per la prima metà del 2025.

Se la Svizzera non dovesse partecipare allo scambio di informazioni previsto dall’Accordo GloBE, i gruppi di imprese multinazionali sarebbero tenuti a presentare dichiarazioni separate in Svizzera e la dichiarazione centralizzata verrebbe probabilmente presentata da un altro Stato, generando così doppioni amministrativi. Una mancata partecipazione sarebbe inoltre pregiudizievole per la piazza economica svizzera, in particolare considerato il fatto che i gruppi di imprese multinazionali operano in e a partire dalla Svizzera e di conseguenza non trovano condizioni adeguate a facilitare l’adempimento dei loro obblighi di comunicazione internazionali.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul programma di legislatura 2019–2023. Tuttavia, essendo lo scambio internazionale di informazioni parte integrante delle norme tipo GloBE, è coperto dalle stesse.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

In considerazione degli aspetti temporali legati ai processi democratici, la Svizzera è uno dei primi Paesi a svolgere una consultazione sull’approvazione dell’Accordo GloBE. Secondo le valutazioni del Consiglio federale, gli Stati che hanno attuato l’imposizione minima e che intenderebbero perseguire l’attuazione dell’Acordo GloBE sarebbero numerosi. Il 28 ottobre 2024 la Commissione europea ha emanato una proposta di modifica alla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa (DAC 9)7, secondo la quale i gruppi di imprese multinazionali situati nell’UE e interessati dall’imposizione minima devono presentare la dichiarazione GloBE soltanto in uno Stato membro dell’UE, anziché in tutti i 27 Stati membri. L’UE ha quindi in programma di attuare l’Accordo GloBE nel quadro della DAC 9. Altri Stati che potrebbero introdurre l’Accordo GloBE sono segnatamente l’Australia, la Gran Bretagna, il Giappone, il Canada, la Norvegia o la Corea del Sud.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Con il presente progetto il Consiglio federale propone l’approvazione dell’Accordo GloBE.

In termini di contenuto, l’Accordo GloBE contiene norme concernenti le definizioni (sezione 1), lo scambio di informazioni contenute nelle dichiarazioni GloBE (sezione 2),

5 FF 2020 1565 6 FF 2020 7365 7 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0707. 4/18

i tempi e le modalità dello scambio di informazioni (sezione 3), la collaborazione in materia di correzioni, applicazione e attuazione dell’Accordo GloBE (sezione 4), la confidenzialità e la protezione dei dati (sezione 5), le consultazioni (sezione 6), le modifiche (sezione 7), le condizioni generali (sezione 8) e il Segretariato dell’Organo di coordinamento (sezione 9).

Conformemente all’Accordo GloBE gli Stati dovrebbero scambiarsi reciprocamente le prime informazioni GloBE al più presto a partire dal 1° luglio 2026. In considerazione dei processi democratici, l’Accordo GloBE potrà entrare in vigore in Svizzera soltanto a partire da metà 2026. Per poter partecipare allo scambio di informazioni GloBE, la Svizzera deve essere inclusa dagli altri Stati nei loro elenchi di Stati partner. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che venga presentata una dichiarazione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria.

Da parte sua, la Svizzera dovrà stabilire giuridicamente, nel quadro di specifici elenchi, da quali Stati intende ricevere informazioni e a quali intende trasmetterne. Questi elenchi verranno notificati al Segretariato dell’Organo di coordinamento dopo l’entrata in vigore dell’Accordo GloBE. È nell’interesse della Svizzera disporre di un’ampia rete di scambio per poter contenere i casi in cui i gruppi di imprese multinazionali sono costretti a presentare la dichiarazione GloBE anche nei singoli Paesi. Ad oggi non è certo quali Stati attueranno l’Accordo GloBE, approvato soltanto di recente dall’Inclusive Framework on BEPS. Per questo motivo si propone di conferire al Consiglio federale la facoltà di stabilire gli elenchi di Stati.

3.2 Attuazione

L’imposizione minima produce i suoi effetti per la prima volta nel 2024 e il primo scambio di informazioni è previsto per il 2026. Il Consiglio federale mira a un’entrata in vigore dell’attuazione prevista a livello di ordinanza delle disposizioni nazionali contenute nell’Accordo GloBE a partire dal 1° gennaio 2026. Secondo il calendario dell’Esecutivo, l’Accordo GloBE dovrebbe entrare in vigore nell’estate del 2026 ed essere applicato in via provvisoria a partire dal 2026.

4 Commento ai singoli articoli

Preambolo

Il preambolo fornisce informazioni utili sul contesto, dichiara lo scopo dell’Accordo GloBE e contiene le dichiarazioni dei firmatari.

Il primo considerando conferma che gli Stati firmatari sono le Parti della Convenzione del 25 gennaio 19888 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o della stessa Convenzione così come emendata dal Protocollo (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa») oppure sono i territori contemplati da tale Convenzione. Ciò costituisce un presupposto per poter firmare l’Accordo GloBE.

Il secondo e il terzo considerando enunciano lo scopo delle norme tipo GloBE e delle QDMTT, che assicurano l’imposizione minima di determinati gruppi di imprese multinazionali.

8 RS 0.652.1 5/18

Il quarto considerando statuisce l’obbligo di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese multinazionali di presentare la dichiarazione GloBE nello Stato in cui è localizzata.

II quinto considerando illustra il contenuto della dichiarazione GloBE, che si compone di due parti: una sezione generale e una sezione relativa agli Stati, che descrive dettagliatamente l’applicazione delle norme GloBE e delle QDMTT per ciascuno degli Stati attuatori e degli Stati QDMTT in cui il gruppo di imprese multinazionali opera.

Il sesto considerando descrive l’approccio di divulgazione in base al quale sono determinate le sezioni della dichiarazione GloBE da trasmettere a ciascuno Stato in cui il gruppo di imprese multinazionali opera.

Il settimo considerando esprime l’aspettativa che le future modifiche delle norme GloBE vengano attuate e la definizione delle norme GloBE faccia coerentemente riferimento alla versione aggiornata.

L’ottavo considerando descrive l’esonero di un’entità costitutiva dall’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE nello Stato in cui è localizzata se la dichiarazione è presentata a livello centrale, entro il termine previsto, nello Stato attuatore dell’entità costitutiva cui incombe l’obbligo di dichiarazione centralizzato e se lo Stato attuatore ha firmato sua volta l’Accordo GloBE ed è uno Stato partner.

Il nono considerando contiene l’obbligo per cui l’autorità competente dello Stato in cui è localizzata la società madre capogruppo o l’entità costitutiva designata a presentare la dichiarazione deve trasmettere, conformemente all’approccio di divulgazione, i dati rilevanti all’autorità competente di uno Stato attuatore o di uno Stato QDMTT.

Il decimo considerando sancisce la Convenzione sull’assistenza amministrativa quale base legale internazionale per lo scambio automatico di informazioni.

L’undicesimo considerando precisa che lo scambio di informazioni avviene su base bilaterale, dallo Stato notificante allo Stato notificato, anche se l’accordo è multilaterale.

Il dodicesimo considerando afferma che gli Stati partner si basano sull’Accordo GloBE per lo scambio automatico di informazioni GloBE.

Il tredicesimo considerando precisa che l’Accordo GloBE è conforme alle norme GloBE.

Il quattordicesimo considerando assicura che al momento del primo scambio di informazioni gli Stati partner dispongano del quadro legislativo e operativo necessario per garantire il corretto scambio di informazioni.

Il quindicesimo considerando contiene le garanzie relative (i) alle protezioni adeguate volte ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute e (ii) alle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace.

Il sedicesimo considerando precisa che l’applicazione dell’Accordo GloBE può dipendere dal completamento positivo delle procedure legislative nazionali (p. es. l’approvazione del Parlamento). Tale clausola ribadisce inoltre che la conclusione dell’Accordo GloBE presuppone il rispetto delle disposizioni relative alla confidenzialità e alla protezione dei dati e delle altre garanzie previste, comprese le disposizioni 6/18

che limitano l’impiego delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

Il diciassettesimo considerando ribadisce lo scopo dell’Accordo GloBE, segnatamente la procedura di trasmissione centralizzata con successivo scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE tra Stati partner. Sottolinea, inoltre, che l’Accordo GloBE è inteso a ridurre gli oneri amministrativi delle autorità competenti e dei gruppi di imprese multinazionali.

Il diciottesimo e ultimo considerando chiarisce che l’Accordo GloBE agevola anche lo scambio di informazioni GloBE con uno Stato QDMTT nel quadro dell’approccio di divulgazione.

Sezione 1 – Definizioni

Nella sezione 1 sono definite le espressioni utilizzate nell’Accordo GloBE.

Paragrafo 1

Il termine «Giurisdizione» designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo GloBE sono in vigore. Può trattarsi di uno Stato o di un territorio (p. es. i territori d’oltremare di uno Stato).

L’espressione «autorità competente» include le persone e le autorità dei diversi Stati elencati nell’allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per la Svizzera è il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo sostituto o la sua sostituta.

Il termine «dichiarazione GloBE» designa la dichiarazione presentata dalla società madre o da un’entità costitutiva designata conformemente alle norme e/o alle procedure nazionali dello Stato in cui tale entità costitutiva è localizzata. La dichiarazione deve corrispondere alla dichiarazione GloBE standardizzata così come approvata dall’Inclusive Framework on BEPS.

Con «sezione generale» si intende la sezione della dichiarazione GloBE che contiene informazioni di carattere generale sui gruppi di imprese multinazionali nel loro complesso, incluse la struttura aziendale e una breve sintesi delle informazioni GloBE. Tale sezione deve corrispondere alla sezione 1 della dichiarazione GloBE così come approvata dall’Inclusive Framework on BEPS.

Il termine «sezioni relative alle Giurisdizioni» designa le sezioni della dichiarazione GloBE che contengono informazioni dettagliate sull’applicazione delle norme GloBE e delle QDMTT per ciascuno degli Stati in cui il gruppo di imprese multinazionali opera. Queste sezioni corrispondono alle sezioni 2 e 3 della dichiarazione GloBE così come approvata dall’Inclusive Framework on BEPS.

Il termine «approccio di divulgazione» designa l’approccio approvato multilateralmente dall’Inclusive Framework on BEPS che determina le circostanze e la misura in cui le sezioni della dichiarazione GloBE sono trasmesse a uno Stato destinatario per l’applicazione delle imposte nazionali:

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• la sezione generale deve quindi essere trasmessa agli Stati attuatori in cui sono localizzate la società madre capogruppo o le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali;

• la sezione generale, ad eccezione della breve sintesi alla sezione 1.4 della dichiarazione GloBE, deve essere trasmessa agli Stati QDMTT a) in cui è localizzata un’entità costitutiva del gruppo di imprese internazionali; b) in cui sono localizzati una joint venture o un membro di un gruppo di joint venture e la QDMTT è applicata alle citate entità costitutive nello Stato in cui sono localizzate; oppure c) in casi in cui la QDMTT è applicata a un’entità costitutiva apolide o a una joint venture apolide del gruppo di imprese multinazionali nello Stato;

• una o più sezioni relative agli Stati devono essere trasmesse dallo Stato notificante agli Stati partner che hanno un diritto di imposizione in virtù delle norme GloBE o della QDMTT nei confronti di tali Stati. Nonostante quello che precede, gli Stati che attuano la regola sui profitti a bassa imposizione («undertaxed profit rule», UTPR) applicando un’aliquota d’imposta pari a zero ricevono soltanto la parte della dichiarazione GloBE che contiene informazioni sull’imputazione dell’imposta integrativa secondo l’UTPR nei confronti di tale Stato. Lo Stato attuatore in cui la società madre capogruppo è localizzata riceve tutte le sezioni relative agli Stati.

Il termine «Giurisdizione attuatrice» designa uno Stato che ha attuato l’IIR, l’UTPR o entrambe.

L’espressione «norme GloBE» designa le norme tipo GloBE, il relativo commentario e tutti gli orientamenti amministrativi concordati ed emanati dall’Inclusive Framework on BEPS (comprese la dichiarazione GloBE, l’approccio di divulgazione e tutti gli altri orientamenti, condizioni e requisiti concordati in quanto parte del quadro di riferimento per l’attuazione delle norme GloBE).

L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che assiste l’Organo di coordinamento che, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 24 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, è composto di rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione.

L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che assiste l’Organo di coordinamento.

L’espressione «Accordo effettivo» significa che le seguenti quattro premesse sono adempiute e lo scambio automatico di informazioni GloBE tra due Stati è entrato in vigore con efficacia giuridica:

• entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa; • entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo GloBE; • entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle legislazioni necessarie per attuare le norme GloBE;

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• entrambi gli Stati devono aver dichiarato al Segretario dell’Organo di coordinamento di voler scambiare le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE con l’altro Stato su base automatica.

L’espressione «Giurisdizione QDMTT» designa uno Stato che, diversamente da uno Stato attuatore, ha attuato soltanto una QDMTT.

Paragrafo 2

Secondo il paragrafo 2, qualsiasi termine non definito nell’Accordo GloBE avrà il senso ad esso attribuito dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo GloBE nel caso concreto. Il significato dovrà essere conforme a quello definito nelle norme GloBE. Tutti i termini non definiti nell’Accordo GloBE o nelle norme GloBE hanno sostanzialmente il significato loro attribuito dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo GloBE nel caso concreto. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale e la Convenzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione simile.

Sezione 2 – Scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE

La presente sezione stabilisce che ciascuna autorità competente trasmette agli Stati su base automatica le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE che sono rilevanti secondo l’approccio di divulgazione e che ha ricevuto da una società madre capogruppo o un’entità costitutiva designata localizzata nel proprio Stato. Ciò presuppone che tra lo Stato notificante e lo Stato notificato vi sia una relazione di scambio attiva. La sezione fa inoltre riferimento all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che, unitamente alla dichiarazione GloBE, costituisce la base legislativa di diritto internazionale per lo scambio.

Sezione 3 – Tempi e modalità dello scambio di informazioni

Paragrafo 1

L’Accordo GloBE prevede che le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE vengano trasmesse entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nello Stato notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione a cui si riferiscono le informazioni. La durata del termine di presentazione della dichiarazione GloBE per il corrispondente periodo fiscale oggetto di dichiarazione si evince dall’articolo 8.1.6 delle norme tipo GloBE. Secondo tale disposizione, la dichiarazione GloBE deve essere presentata all’autorità competente entro 15 mesi dalla scadenza del periodo fiscale oggetto di dichiarazione.

In base a questo periodo, quindi se il termine di presentazione delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE nello Stato notificante è di 15 mesi a partire dalla scadenza del periodo fiscale oggetto di dichiarazione, le informazioni rilevanti devono essere trasmesse entro 18 mesi dalla fine del periodo fiscale oggetto di dichiarazione interessato.

Paragrafo 2

il paragrafo 2 disciplina la durata del termine di presentazione del primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione dello Stato notificante in cui è entrato in vigore il quadro legislativo e operativo che consente di presentare le informazioni contenute nella 9/18

dichiarazione GloBE. Secondo tale disposizione, le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE devono essere trasmesse entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nello Stato notificante per il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione a cui si riferiscono le informazioni. Il termine di presentazione previsto per la dichiarazione GloBE nel primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione si evince dall’articolo 9.4.1. delle norme tipo GloBE, secondo il quale la dichiarazione GloBE deve essere presentata all’autorità competente entro 18 mesi dall’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto di dichiarazione che è il periodo di transizione. Secondo la definizione di cui all’articolo 10.1.1. delle norme tipo GloBE, il periodo di transizione è il primo esercizio in una giurisdizione fiscale durante il quale il gruppo di imprese multinazionali rientra nell’ambito di applicazione delle norme GloBE per quanto riguarda quella giurisdizione fiscale. Questa proroga del termine di presentazione relativo al primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione dello Stato notificante dovrebbe comportare uno sgravio degli oneri amministrativi per le autorità e per i gruppi di imprese multinazionali interessati.

Se il termine di trasmissione delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE è fissato a 18 mesi dalla fine del periodo fiscale oggetto di dichiarazione (secondo l’art. 9.4.1 delle norme tipo GloBE) e le basi legislative e operative per l’Accordo GloBE sono entrate in vigore nello Stato notificante nel periodo fiscale oggetto di dichiarazione interessato, le informazioni per il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione dovrebbero essere trasmesse nello Stato notificante entro 24 mesi dalla fine di tale periodo fiscale oggetto di dichiarazione.

Paragrafo 3

Nel paragrafo 3 sono disciplinati i casi in cui le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE sono trasmesse in ritardo. In queste circostanze le autorità competenti trasmettono le informazioni rilevanti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione GloBE. Questa regola si applica anche alle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE che sono state adeguate o corrette dopo la presentazione della dichiarazione.

Paragrafi 4 e 5

I paragrafi 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare automaticamente attraverso uno schema XML comune. La trasmissione dei dati avviene tramite il sistema di trasmissione comune dell’OCSE («Common Transmission System», CTS). Questo sistema di trasmissione sicuro, sviluppato congiuntamente, è utilizzato dalle autorità competenti di tutto il mondo per la trasmissione di informazioni riservate a fini fiscali. Inoltre, le informazioni devono essere predisposte e cifrate secondo gli standard stabiliti a livello internazionale. Il CTS è già in uso, ad esempio, per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’obiettivo è di conseguire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità.

Sezione 4 – Collaborazione in materia di correzioni, applicazione e attuazione dell’Accordo

Paragrafo 1

Il paragrafo 1 disciplina la collaborazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica da 10/18

parte della società madre capogruppo notificante o dell’entità costitutiva designata. Se l’autorità competente notificata riconosce che le informazioni contenute in una dichiarazione GloBE devono essere corrette, adotta senza indugio le misure appropriate per ottenere dalla società madre capogruppo interessata o dall’entità costitutiva designata le informazioni corrette e le scambia senza indugio con tutte le autorità competenti.

Paragrafo 2

Il paragrafo 2 stabilisce le procedure per la notifica qualora un’entità costitutiva informi l’autorità competente nello Stato in cui è localizzata che le informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE e che la concernono dovrebbero essere presentate dalla società madre capogruppo o dall’entità costitutiva designata in un altro Stato, ma le informazioni rilevanti non sono state scambiate entro il termine previsto. In questo caso, l’autorità competente nello Stato in cui è localizzata l’entità costitutiva interessata può informare l’altra autorità competente che la dichiarazione GloBE dovrebbe essere presentata dall’autorità competente dello Stato in cui è localizzata la società madre capogruppo o l’entità costitutiva designata. L’altra autorità competente accerterà prontamente il motivo del mancato scambio delle informazioni rilevanti e ne informerà la prima autorità competente entro un mese dalla ricezione della notifica, indicando, se necessario, la data prevista per lo scambio delle informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE.

Sezione 5 – Confidenzialità e protezione dei dati

Paragrafo 1

Il paragrafo 1 rimanda alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia di confidenzialità e altre protezioni. Il rimando comprende in particolare l’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, che disciplina la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di principi indispensabili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione OCSE) 9 e nel Modello di accordo sullo scambio di informazioni dell’OCSE10.

In linea di principio tutti gli Stati prevedono prescrizioni specifiche in materia di confidenzialità e protezione dei dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. Come indicatore utile per verificare se uno Stato garantisca protezioni adeguate in relazione ai dati da scambiare è possibile ricorrere nell’ambito dell’Accordo GloBE in particolare ai risultati delle valutazioni tra pari effettuate dal Forum globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In tali occasioni viene infatti verificato il rispetto delle norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati. Su tale base gli Stati partecipanti possono ottenere la certezza e la sicurezza reciproche, necessarie ad assicurare che i requisiti fondamentali per il funzionamento regolare dello scambio automatico di informazioni siano dati, prima di procedere a un primo scambio di dati con gli Stati partner. In caso di mancato rispetto delle norme, lo Stato interessato sarà escluso dalla partecipazione

9 OCSE, Model Tax Convention on Income and on Capital 2017, 25 aprile 2019, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > tax > Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version). 10 OCSE, Model agreement on exchange of information in tax matters (Model TIEAs), consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > tax > Exchange of Information > Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes > Resources > Report, Guidances and Reference Documents. 11/18

reciproca all’Accordo; lo Stato sarà pertanto tenuto a inviare i dati, ma non ne riceverà dagli Stati partner. Questo meccanismo ha dato prova della sua validità. Finora sono stati sottoposti a una verifica del rispetto delle norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati 120 Stati, tra cui la Svizzera.

Paragrafo 2

Il paragrafo 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o di disfunzionamento delle protezioni. Al Segretariato dell’Organo di coordinamento sono altresì da comunicare le sanzioni applicate e le misure correttive adottate. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento informerà tutte le autorità competenti che in virtù dell’Accordo GloBE scambiano informazioni con lo Stato interessato.

Sezione 6 – Consultazioni

Paragrafi 1 e 2

Il paragrafo 1 prevede che, in caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo GloBE, un’autorità competente possa richiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate. Se consentito dal diritto applicabile, nella ricerca di una soluzione possono essere coinvolte, anche attraverso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, altre autorità competenti di Stati che hanno recepito l’Accordo GloBE. Conformemente al paragrafo 2, l’autorità competente che ha richiesto la consultazione deve informare, nel miglior modo possibile, il Segretariato dell’Organo di coordinamento in merito alle misure adottate, affinché quest’ultimo possa informare le altre autorità competenti. Va osservato che il Segretariato dell’Organo di coordinamento non può ricevere dati fiscali su contribuenti o dati che potrebbero rivelare la loro identità.

Paragrafo 3

Il paragrafo 3 stabilisce che le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE trasmesse da un’autorità competente a un’altra autorità competente possono essere condivise da quest’ultima con altre autorità competenti. Ciò presuppone che le altre autorità competenti abbiano ricevuto le stesse informazioni nel quadro dell’Accordo GloBE.

Sezione 7 – Modifiche

La sezione 7 statuisce che l’Accordo GloBE può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui l’Accordo GloBE è in vigore. Secondo l’ordine delle competenze e la procedura legislativa svizzeri, l’Accordo GloBE verrà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Di conseguenza, l’autorità competente svizzera può avallare una modifica dell’Accordo GloBE soltanto dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.

Sezione 8 – Condizioni generali

La sezione 8 indica le condizioni che devono essere adempiute affinché l’Accordo GloBE entri in vigore tra due Stati (attivazione). Precisa, inoltre, in quali circostanze uno Stato può sospendere o denunciare l’Accordo GloBE in relazione a un determinato Stato e disciplina la denuncia dell’Accordo GloBE. 12/18

Paragrafo 1

Secondo il paragrafo 1 l’autorità competente trasmette, al momento della firma dell’Accordo GloBE o il più presto possibile, una notifica che contenga le seguenti dichiarazioni: • una dichiarazione secondo cui uno Stato attuatore intende trasmettere informazioni nell’ambito dell’Accordo GloBE e che comprende: o la conferma che lo Stato in questione dispone del quadro legislativo e operativo necessario per la trasmissione nazionale della dichiarazione GloBE e per lo scambio internazionale delle informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE, inclusa la data di inizio del primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione a partire dal quale saranno scambiate le informazioni rilevanti contenute nella dichiarazione GloBE e l’indicazione del periodo di applicazione provvisorio; e o un elenco degli Stati cui devono essere trasmesse informazioni; • una dichiarazione in base alla quale uno Stato attuatore intende ricevere informazioni nell’ambito dell’Accordo GloBE e che: o indichi se lo Stato in questione ha attuato l’IIR, l’UTPR o la QDMTT; o confermi che ha attuato misure adeguate per assicurare la confidenzialità e la protezione dei dati; e o includa un elenco degli Stati da cui intende ricevere i dati.

Al Segretariato dell’Organo di coordinamento deve inoltre essere comunicata prontamente qualsiasi modifica successiva alle notifiche di cui sopra.

Gli articoli 2 e 3 dell’avamprogetto di decreto federale che approva l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (di seguito «decreto federale») disciplinano le competenze e i contenuti delle notifiche della Svizzera in virtù dell’Accordo GloBE.

Secondo l’Accordo GloBE la Svizzera scambierà le prime informazioni contenute nella dichiarazione GloBE a partire dal 1° luglio 2026 con gli Stati partner (sez. 3 par. 2 in combinato disposto con gli art. 8.1 e 9.4.1 delle norme GloBE). Uno scambio tempestivo presuppone tuttavia l’esistenza di una relazione di scambio attiva con gli Stati partner (v. di seguito sez. 8 par. 2). Per instaurare una relazione di scambio attiva, l’Accordo GloBE non presuppone necessariamente che tale Stato sia uno Stato attuatore o uno Stato QDMTT (cfr. sez. 1 lett. g e l dell’Accordo GloBE). Tuttavia, esige che uno Stato di scambio disponga del quadro legislativo e operativo necessario per permettere la trasmissione e lo scambio delle informazioni contenute nella dichiarazione GloBE. In base al calendario previsto, l’Accordo GloBE dovrebbe essere firmato nel 2025 e il relativo progetto trattato in Parlamento nel corso della sessione invernale 2025 o della sessione primaverile 2026. Ciò significa che, se non viene lanciato il referendum, l’Accordo GloBE entrerà in vigore al più presto nell’estate 2026 e le relative notifiche potranno essere effettuate soltanto a partire da tale momento. Tuttavia, affinché gli altri Stati riconoscano la Svizzera quale potenziale partner di scambio già nel gennaio 2026, con riserva di approvazione delle commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale dovrà presentare una dichiarazione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria secondo l’articolo 7b della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). 13/18

Appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accolti in votazione popolare a seguito del lancio di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone delle basi legali necessarie per attuare l’Accordo GloBE, compresa la data d’inizio del primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione a partire dalla quale saranno scambiate le informazioni rilevanti della dichiarazione GloBE.

Sostanzialmente, nel quadro dello scambio di informazioni previsto dall’Accordo GloBE, la Svizzera trasmetterà e riceverà informazioni da Stati partner per utilizzarle a fini fiscali locali. In questo modo il Consiglio federale tiene conto dell’obiettivo dichiarato dell’Accordo GloBE di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e i gruppi di imprese multinazionali interessati. Ad oggi non è certo quali Stati attueranno l’Accordo GloBE, approvato soltanto di recente dall’Inclusive Framework on BEPS. È presumibile che gli Stati che hanno introdotto l’imposizione minima attueranno anche l’Accordo GloBE. Questi Stati non sono però tenuti a recepirlo nel diritto nazionale. Nel corso del 2025 si dovrebbe avere più chiarezza al riguardo. Per questo motivo l’articolo 2 del decreto federale prevede che la competenza di includere Stati negli elenchi del caso sia delegata al Consiglio federale. Le basi legali necessarie a tal fine saranno definite nel quadro dell’attuazione nazionale dell’Accordo GloBE attraverso un adeguamento dell’OImM. Tale delega di competenze presenta il vantaggio di dare al Consiglio federale la possibilità di attendere e osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accplti in votazione popolare a seguito del lancio del referendum, il Consiglio federale emanerà quindi per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione 2024 gli elenchi di Stati a cui trasmettere e da cui ricevere informazioni. Dopodiché il Consiglio federale notificherà al Segretariato dell’Organo di coordinamento gli elenchi di Stati partner a cui la Svizzera intende trasmettere informazioni e da cui intende riceverne (cfr. art. 3 cpv. 2 del decreto federale). La tempistica per l’attuazione dell’Accordo GloBE prevede quindi i seguenti passaggi:

• nel 2025, in virtù del decreto federale del 14 agosto 2024, firma dell’Accordo GloBE, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.

• nel dicembre 2025, notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento in base alla quale l’Accordo GloBE deve essere applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2026. Da questo momento gli altri Stati possono includere la Svizzera nei loro elenchi di Stati partner e scambiare così informazioni GloBE a partire da metà 2026;

• nella prima metà del 2026, approvazione del decreto federale da parte del Parlamento e termine di referendum;

• entro metà 2026, «ratifica» dell’Accordo da parte della Svizzera; e

• notifica degli elenchi di Stati partner e delle altre dichiarazioni presso l’OCSE conformemente alla sezione 8 dell’Accordo GloBE. In questo modo l’Accordo diventa effettivo tra quegli Stati che hanno comunicato all’OCSE l’attivazione dello scambio automatico di informazioni.

Nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento il Consiglio federale dichiarerà altresì quali parti delle regole di imposizione minima (QDMTT, IIR, UTPR) sono state attuate in Svizzera (cfr. art 3 cpv. 3 del decreto federale). 14/18

Inoltre, secondo l’articolo 3 capoverso 4 del decreto federale il Consiglio federale deve dichiarare che la Svizzera dispone delle misure adeguate per garantire la confidenzialità necessaria e il rispetto delle norme di protezione dei dati. A tal fine ricorrerà, in particolare, ai risultati della valutazione tra pari relativa alla Svizzera effettuata dal Forum globale ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

Infine, l’articolo 3 capoverso 5 del decreto federale prevede che, conformemente alla sezione 8 paragrafo 1 dell’Accordo GloBE, il Consiglio federale notifichi prontamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento ogni cambiamento successivo delle notifiche menzionate.

Paragrafo 2

Secondo il paragrafo 2 l’Accordo GloBE ha effetto tra gli Stati a partire dalla data in cui (i) lo Stato notificante trasmette al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica secondo la sezione 8 paragrafo 1 lettera a, includendo tra l’altro lo Stato dell’autorità competente notificata, e (ii) lo Stato notificato trasmette al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica secondo il paragrafo 1 lettera b, includendo tra l’altro lo Stato notificante.

Paragrafi 3 e 4

Secondo il paragrafo 3, l’OCSE pubblicherà sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti che hanno firmato l’Accordo GloBE.

Secondo il paragrafo 4, il Segretariato dell’Organo di coordinamento mette a disposizione degli altri firmatari le informazioni fornite conformemente alla sezione 8 paragrafo 1 lettere a e b attraverso mezzi adeguati. Queste informazioni non vengono pubblicate sul sito Internet dell’OCSE.

Paragrafo 5

Uno Stato può disattivare una relazione di scambio secondo l’Accordo GloBE mediante una comunicazione scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento ne informa prontamente le autorità competenti degli Stati interessati. La disattivazione ha effetto per i periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano dopo tale comunicazione. Nonostante quanto precede, la disattivazione ha effetto immediato se è riconducibile a una violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o a un disfunzionamento delle protezioni.

Paragrafo 6

Il paragrafo 6 disciplina le modalità di denuncia. Un’autorità competente può terminare la propria partecipazione all’Accordo GloBE per scritto nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento. Salvo indicazione diversa dell’autorità competente, la denuncia è effettiva dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 mesi a partire dalla data della denuncia. Tutte le informazioni ricevute fino a quel momento in virtù dell’Accordo GloBE resteranno confidenziali e continueranno a essere soggette alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Ove necessario, l’autorità competente può derogare al termine normalmente previsto di 30 mesi e fissarne un altro (ad es. a seguito di procedure legislative nazionali o di una sentenza giudiziaria). 15/18

Sezione 9 – Segretariato dell’Organo di coordinamento

La sezione 9 stabilisce che tutte le autorità competenti siano informate in merito a qualsiasi notifica ricevuta e che i firmatari dell’Accordo GloBE siano messi al corrente quando una nuova autorità competente firma l’Accordo GloBE.

5 Ripercussioni

Il presente progetto costituisce la base unicamente per l’attuazione dello scambio di informazioni GloBE. Di conseguenza le ripercussioni si manifesteranno solo con l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali. Ai fini della trasparenza, il presente rapporto illustra le ripercussioni previste in futuro. A tal riguardo vengono in parte formulate ipotesi sulle quali si dovrà deliberare nell’ambito della procedura di consultazione relativa all’attuazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il ruolo cardine dell’AFC.

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L’attuazione dello scambio automatico di informazioni secondo l’Accordo GloBE da parte della Svizzera richiede maggiori risorse finanziarie e umane a livello nazionale, in particolare in ambito informatico. Al pari delle altre forme di scambio internazionale di informazioni, anche nell’ambito dello scambio previsto dall’Accordo GloBE si propone che l’AFC diventi la piattaforma per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per le informazioni ricevute dall’estero. Sia l’AFC che i Cantoni si prepareranno per tempo al nuovo quadro normativo e adotteranno le misure del caso (sviluppo di un sistema IT; avvio o adeguamento dei processi operativi all’interno dell’AFC o con i gruppi di imprese multinazionali, con gli Stati partner, con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; predisposizione delle istruzioni concernenti la prassi ecc.).

L’impiego della dichiarazione GloBE da parte dei Cantoni ai fini di una verifica della plausibilità dovrà garantire la correttezza dell’imposizione. L’introduzione dell’Accordo GloBE non dovrebbe comportare oneri supplementari per le autorità cantonali delle contribuzioni poiché queste ultime elaboreranno e valuteranno le informazioni GloBE indipendentemente da uno loro scambio internazionale. In assenza di un Accordo GloBE, i Cantoni riceverebbero tali informazioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni a livello locale.

I costi sono di difficile stima, considerato che un fattore determinante è dato anche dal numero di Stati partecipanti con cui la Svizzera intratterrà una relazione di scambio.

5.2 Ripercussioni sull’economia

Conformemente all’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE i gruppi di imprese con entità costitutive in Svizzera sono obbligati a presentare la dichiarazione GloBE per ogni entità costitutiva. Questo in virtù di un rimando alle norme tipo GloBE nell’articolo 2 capoverso 1 OImM. Se viene applicato il principio dello sportello unico («one stop shop»), è soltanto un’entità costitutiva per ogni gruppo di imprese a dover presentare la dichiarazione GloBE.

L’Accordo GloBE facilita ai gruppi di imprese la presentazione della dichiarazione GloBE attraverso lo scambio internazionale. Infatti, i gruppi di imprese dai quali la Svizzera riceve le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE

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attraverso lo scambio previsto dall’Accordo GloBE vengono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione GloBE in Svizzera.

5.3 Ripercussioni sulle imposte

L’introduzione dell’Accordo GloBE mira alla giustificabilità delle dichiarazioni presentate dai gruppi di imprese multinazionali assoggettati all’imposta integrativa. Con l’attuazione si intende assicurare nel limite del possibile il corretto assoggettamento all’imposizione minima sia in Svizzera che all’estero.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto del decreto federale che approva l’Accordo GloBE si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale ha la competenza di approvare i trattati internazionali, sempre che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale non attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Nel presente caso si tratta di un trattato internazionale, per il quale la competenza di approvazione spetta all’Assemblea federale. L’Accordo non prevede una ratifica vera e propria; gli Stati esprimono il proprio consenso ad essere vincolati dal trattato direttamente con la firma (firma definitiva).

6.2 Forma dell’atto

In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. L’Accordo GloBE contiene importanti norme di diritto che devono essere attuate a livello nazionale. Il decreto federale che approva l’Accordo GloBE è pertanto sottoposto a referendum facoltativo.

L’atto normativo di attuazione verrà elaborato dall’AFC con un progetto separato nel quadro di una modifica dell’OImM.

6.3 Delega di competenze legislative

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto federale il Consiglio federale ha la competenza di decidere a quali Stati e territori la Svizzera trasmetterà informazioni GloBE e da quali Stati e territori intende riceverne. La notifica che indica a quali Stati e territori la Svizzera trasmette informazioni o da quali intende riceverne può essere depositata soltanto dopo che l’Assemblea federale avrà approvato l’Accordo GloBE e non sarà stato lanciato, né tantomeno approvato dal Popolo, un referendum. Dopo che l’Assemblea federale avrà preso la decisione di principio in merito all’attuazione dell’Accordo GloBE, il Consiglio federale potrà decidere, in virtù della delega di competenze, con quali Stati

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e territori la Svizzera intende effettuare lo scambio. Tale delega presenta il vantaggio di dare al Consiglio federale la possibilità di attendere e osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Poiché, come affermato in principio, allo stato attuale non è ancora certo quali Stati o territori attueranno l’Accordo GloBE. Tale competenza può essere delegata al Consiglio federale in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Su decisione dell’Esecutivo, al momento della notifica la Svizzera potrà presentare all’OCSE i primi elenchi di Stati e territori che riceveranno e trasmetteranno informazioni. Poiché il Consiglio federale è autorizzato a decidere a chi la Svizzera trasmetterà le informazioni rilevanti della dichiarazione GloBE e da chi le riceverà, lo scambio può essere attivato rapidamente e le garanzie dell’Accordo possono essere assicurate quanto prima.

6.4 Protezione dei dati

Per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati sono stati introdotti sul piano internazionale diversi meccanismi (v. cap. 4). Nel quadro dell’attuazione nazionale saranno vagliate ed eventualmente proposte le basi legali necessarie a livello svizzero.

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