Art. 101 cpv. 1 lett. f (nuovo) L’articolo 101 CP disciplina l’imprescrittibilità. L’assassinio verrà inserito nell’elenco dei reati imprescrittibili stabilito nel capoverso 1. Analoga modifica è pre- vista per l’articolo 59 capoverso 1 CPM.
29 Per maggiori dettagli, cfr. BSK StGB-ZURBRÜGG (nota. 13), prima degli art. 97–101 n. 25 segg. 30 SCHMID JOHANN, in Laufhütte et al. (a cura di), Leipziger Kommentar StGB, Berlino 2008, § 78 n. 5. 31 Cfr. n. 1.3.1 32 Per maggiori dettagli, cfr. BSK StGB-ZURBRÜGG (nota. 13), prima degli art. 97–101 n. 30 segg. 33 Cfr. n. 4, commento all’art. 101 cpv. 3, quarto periodo (nuovo) PP-CP.
11 / 15
«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 101 cpv. 3, quarto periodo (nuovo) PP-CP Una legge penale non può avere ripercussioni su comportamenti che sono stati tenuti prima della sua entrata in vigore. In materia di prescrizione, il principio dell’applica- zione della legge più favorevole (lex mitior) è sancito esplicitamente all’articolo 389 CP, in base al quale un nuovo termine di prescrizione può applicarsi a un fatto accaduto prima dell’entrata in vigore di tale termine soltanto se è più favorevole all’autore di quello previsto dal diritto anteriore. Il legislatore può tuttavia derogare a questa regola prevedendo esplicitamente tale possibilità nella legge (art. 389 cpv. 1 prima parte del periodo CP). Nel suo messaggio concernente l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per l’imprescrit- tibilità dei reati di pornografia infantile», il Consiglio federale ha illustrato in dettaglio quali regole vadano applicate in caso di retroattività di disposizioni sulla prescri- zione34. Le alternative considerate sono le seguenti:
se al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto il reato era già prescritto in virtù del diritto applicabile al momento dei fatti, la prescrizione non può essere annullata dal nuovo diritto;
se, invece, al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto il reato non era an- cora prescritto in virtù del diritto applicabile al momento dei fatti, il legislatore, fondandosi sull’articolo 389 CP, può prevedere l’imprescrittibilità del reato;
se il reato è stato commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, la prescri- zione viene valutata secondo il nuovo diritto. La retroattività viene sancita nell’articolo 101 capoverso 3, quarto periodo PP-CP con- formemente a queste norme. Analoga disposizione è proposta, per il diritto penale militare, all’articolo 59 capoverso 3, quarto periodo PP-CPM.
5 Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione Il perseguimento penale e l’esecuzione delle pene e delle misure competono princi- palmente ai Cantoni (art. 123 cpv. 2 Cost.). Per la Confederazione non sono quindi da attendere importanti ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni Le indagini su un omicidio che si presume possa costituire un assassinio possono es- sere riprese in ogni momento: ciò comporta automaticamente dei costi, che non è però possibile quantificare. Tali reati sono comunque rari e le ripercussioni finanziarie non dovrebbero quindi essere particolarmente onerose.
34 Messaggio del 22 giu. 2011 concernente la legge federale che attua l’articolo 123b della Costituzione federale sull’imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile), FF 2011 5393, 5418 segg.
12 / 15
«%ASFF_YYYY_ID»
6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità L’articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera La modifica del CP e del CPM non solleva questioni particolari nell’ottica degli im- pegni internazionali.
13 / 15
«%ASFF_YYYY_ID»
Allegati: Progetto preliminare concernente la modifica del CP e del CPM
14 / 15
«%ASFF_YYYY_ID»
15 / 15