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Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 7 giugno 2024

Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammis- sione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione Ordinanza dell’USTRA sul corso di teoria della circolazione (OCTC) Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

1 Situazione iniziale, motivi e finalità della revisione

Le istruzioni relative al corso di teoria della circolazione vigenti dal 1° gennaio 2021 sono state adattate dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) l’ultima volta nel 2020, in concomitanza con l’entrata in vigore del primo pacchetto di revisione delle prescrizioni sulla licenza di condurre. Già allora, i lavori e principalmente la consultazione degli stakeholder avevano evidenziato la necessità di rielaborare integralmente le istruzioni. Obiettivo: aggiornare struttura e contenuti del corso di teoria della circolazione (CTC), integrando in particolare alcuni aspetti dei sistemi di assistenza alla guida e della guida automatizzata. A tale scopo nel 2022 l’USTRA ha creato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle associazioni di maestri conducenti, dei centri di formazione per maestri conducenti, dell’Associazione dei servizi della circolazione (asa), dell’Ufficio prevenzione infortuni (upi) e propri.

Il nuovo programma formativo non sarà più disciplinato sotto forma di istruzioni bensì in un’ordinanza dell’USTRA, in ottemperanza a una sentenza del Tribunale federale1, secondo la quale gli obblighi contenuti in istruzioni dell’USTRA non sono giuridica- mente vincolanti in quanto questi testi non possono essere pubblicati in conformità alla legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb)2.

Inoltre, la frequentazione del CTC sarà anticipata all’esame teorico di base (ETB) mo- dificando l’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)3.

2 Aspetti fondamentali della revisione

2.1 Prima il corso, poi l’esame

Nella prospettiva attuale appare più utile e opportuno che il CTC venga completato prima di sostenere l’ETB. La proposta ripristinerebbe il sistema adottato fino al 2003, da cui ci si attende un miglioramento della sicurezza stradale in quanto i candidati alla licenza di condurre affronteranno già nel CTC temi quali i propri motivi di guida, i sistemi di assistenza alla guida (detti anche ADAS) e di guida automatizzata, prima ancora di iniziare a fare pratica dopo aver superato l’esame di teoria. Inoltre, potranno essere istruiti fin dall’inizio sull’intero percorso formativo. Essendo il CTC un elemento centrale di questo percorso, i suoi contenuti devono poter essere oggetto dell’ETB. In questo modo il CTC viene ulteriormente rafforzato.

2.2 Guida assistita e guida automatizzata (ADAS)

Gli ADAS diventeranno parte integrante della formazione teorica; in particolare, ne ver- ranno illustrati i limiti e i rischi (interfaccia uomo-macchina).

2.3 Corso presenziale, e-learning per prepararsi all’esame

I requisiti per ottenere la licenza di allievo conducente di categoria A, A1, B o B1 sono la frequenza del CTC e il superamento dell’ETB. Anche in futuro sarà possibile prepa- rarsi online all’esame grazie alla disponibilità di un gran numero di app e moduli di e- learning. Il CTC, invece, è un percorso formativo classico, presenziale, i cui punti di forza consistono nell’apprendimento e nello sviluppo comuni di risorse e competenze.

Sentenza collegata 2C_75 2019 e 2C_76 2019 del 12 novembre 2019 Legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512) Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) 2/9

In quanto parte della formazione di base, deve assicurare un’acquisizione approfondita delle conoscenze necessarie per viaggiare in sicurezza e nel rispetto del codice della strada. In particolare, deve essere garantito che le competenze trasmesse in tema di autovalutazione, atteggiamento personale e rispetto di valori vengano comprese e as- similate, motivo per cui i vantaggi della didattica in aula prevalgono sulla formazione online. Dal punto di vista degli esperti, l’acquisizione e lo sviluppo in gruppo delle com- petenze necessarie nonché lo scambio diretto tra i partecipanti costituiscono la forma di insegnamento ottimale in vista degli obiettivi del CTC: iniziare a guidare muniti di solide basi e riconoscere la sicurezza stradale quale priorità assoluta. Al contempo è importante approfondire le proprie conoscenze attraverso l’e-learning: il mix aula-piat- taforma online consente una preparazione ottimale per il conseguimento della licenza per allievo conducente.

3 Alternative esaminate

3.1 Intervallo tra completamento del corso di teoria della circolazione ed

esame teorico di base Affinché gli aspiranti conducenti possano trarre il massimo beneficio dalla formazione pratica e teorica alla guida, non dovrebbe trascorrere troppo tempo tra il completa- mento del CTC e l’ETB. A garanzia di ciò, si sarebbe potuto, ad esempio, prescrivere un intervallo non superiore a sei mesi; la proposta è stata tuttavia accantonata per la difficoltà e l’onere sproporzionato che costituirebbe metterla in pratica.

3.2 Sistemi di assistenza alla guida e di guida automatizzata: intervallo tra

completamento del corso di teoria della circolazione e pratica di guida Il contenuto del CTC è fortemente orientato alle categorie di patente A e B. Chi fre- quenta il corso in vista dell’ottenimento della sottocategoria A1 ha spesso tra 14 e mezzo e 15 anni di età, per cui trascorrono almeno due anni fino al raggiungimento dell’età minima di 17 anni che consente di esercitarsi alla guida di un veicolo di cate- goria B e quindi di utilizzare gli ADAS. La teoria acquisita in materia potrebbe nel frat- tempo non essere più fresca in mente. La stessa problematica può tuttavia presentarsi anche in altre situazioni, per esempio quando, dopo aver seguito il CTC, si guida per molti anni un veicolo a motore senza ADAS. Si rinuncia pertanto a disciplinare l’inter- vallo di tempo che intercorre tra la conclusione del CTC, nel quale vengono trasmesse nozioni teoriche sui sistemi di assistenza, e l’esperienza acquisita con tali sistemi. An- che in questo caso l’onere sarebbe sproporzionato rispetto ai benefici.

4 Commenti ai singoli articoli

4.1 Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)

Art. 13 cpv. 1ter Esame teorico di base Poiché lo svolgimento del CTC è anticipato rispetto all’ETB, l’articolo 13 OAC è inte- grato con il capoverso 1ter, che contiene un nuovo criterio per iscriversi all’ETB: il can- didato alla licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 non ancora in possesso della licenza di una delle categorie menzionate deve dimo- strare di aver frequentato l’intero corso di teoria della circolazione.

Dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza il 1° gennaio 2026, nella fase di passaggio dalla vecchia modalità (CTC dopo ETB) a quella nuova (CTC prima di ETB), potranno pre- sentarsi casi di candidati alla licenza della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 che hanno sostenuto l’ETB secondo la vecchia modalità senza però superarlo. Chi vorrà ripresentarsi all’esame secondo la nuova modalità dovrà dimostrare di aver frequentato il corso di teoria della circolazione, a meno che non ne sia dispensato. È quanto stabilito dal nuovo articolo 13 capoverso 1ter AP-OAC.

Art. 18 cpv. 2 e 6 Corso di teoria della circolazione Capoverso 2: poiché in futuro il CTC precederà l’ETB, il possesso della licenza per allievo conducente non è più un requisito per partecipare alla formazione. Al capo- verso 2 è ora stabilito che il CTC può essere frequentato al più presto sei mesi prima dell’età minima richiesta, evitando di definire un’età minima fissa e quindi una norma rigida, analogamente a quanto disposto per l’ETB (art. 13 cpv. 1bis OAC). In tal modo si impedisce una frequentazione del CTC in età troppo giovane e quindi un intervallo di tempo inutilmente lungo tra formazione ed esame, lasciando comunque tempo suffi- ciente per completare il corso prima di sostenere l’esame.

Il capoverso 6 esplicita che spetta ai Cantoni, nel quadro del loro obbligo di sorve- glianza (art. 24 dell’ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC; RS 741.522), garantire la qualità del corso di teoria della circolazione e degli strumenti didattici. I Cantoni hanno facoltà di delegare a terzi questa responsabilità.

Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2026 Il nuovo articolo 151q disciplina la fattispecie di candidati alla licenza per allievo con- ducente o alla licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 che intendono iscriversi all’esame pratico, avendo superato l’ETB secondo la vec- chia modalità ma senza aver seguito il CTC. Questa precisazione è necessaria in quanto nell’allegato 12 cifra I lettere a, b, f e g la frequentazione del CTC non figurerà più tra i requisiti di ammissione all’esame pratico di conducente.

Allegato 11 cifra II. numero 1.2 Attestazione delle conoscenze teoriche Come si legge nell’articolo 13 capoverso 1 OAC, l’esame teorico di base permette all’autorità di ammissione di stabilire se il richiedente dispone delle conoscenze di cui all’allegato 11 cifra II. numero 1. Con l’integrazione del numero 1.2.1 Sviluppo del senso della guida e teoria dei pericoli (concetti di cui si parla all’articolo 18 capoverso 4 primo periodo OAC), i contenuti del CTC diventano materia dell’ETB. Per poter attuare questa disposizione, i contenuti del CTC saranno inseriti nel pool di domande dell’esame teo- rico. I maestri di scuola guida saranno inoltre tenuti a insegnare l’intero programma del CTC, contribuendo a rafforzare ulteriormente il corso.

Il contenuto dei vigenti numeri da 1.2.1 a 1.2.3 è trasferito senza modifiche nei numeri da 1.2.2 a 1.2.4.

Allegato 12 cifra I. lettere a, b, f e g Esame pratico di guida Ora che il CTC deve essere completato prima di sostenere l’ETB, il possesso di una licenza per allievo conducente, di categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1, costituisce la prova sia della frequenza del CTC sia del superamento dell’ETB.

4.2 Ordinanza dell’USTRA sul corso di teoria della circolazione (OCTC)

Art. 1 Oggetto Dal 15 luglio 2023 l’USTRA può disciplinare l’impostazione, il contenuto e lo svolgi- mento del CTC in un’ordinanza anziché, come finora, in istruzioni (art. 19a OAC). La nuova ordinanza dell’USTRA sul corso di teoria della circolazione contiene le disposi- zioni esecutive dell’OAC.

Art. 2 Requisiti relativi allo svolgimento del corso I corsi di teoria della circolazione ai sensi dell’articolo 18 OAC possono essere tenuti solo da titolari di un’abilitazione a maestro conducente di categoria A o B (lett. a). D’ora in poi, gli aspiranti maestri conducenti potranno impartire il CTC quale misura di perfe- zionamento nell’ambito della pratica di formazione solo sotto la supervisione continua di un titolare dell’abilitazione della relativa categoria (A o B) (lett. b), ossia solo in sua presenza, per cui non basterà, per esempio, uno scambio quotidiano tra praticante e istruttore. Il numero massimo di partecipanti ammesso alle lezioni non può comunque essere superato.

La nuova regolamentazione era già stata proposta e approvata senza riserve nel qua- dro della consultazione sulla revisione dell’ordinanza sui maestri conducenti (OMaec; RS 741.522). Tale revisione può entrare in vigore solo insieme al nuovo regolamento relativo all’esame professionale dei maestri conducenti su cui è basata. A causa di un ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo federale contro il regolamento in questione, al momento non si conosce la data di entrata in vigore. La regolamentazione per lo svolgimento del CTC da parte di aspiranti maestri conducenti viene pertanto an- ticipata.

Art. 3 Obbligo di notifica

L’obbligo di notifica è ripreso dalle istruzioni dell’USTRA relative al corso di teoria della circolazione (di seguito istruzioni CTC): chi intende organizzare CTC deve informarne la competente autorità del Cantone in cui esercita prevalentemente la professione prima dell’avvio dell’attività. La comunicazione può essere effettuata dall’insegnante oppure delegata a terzi (p. es. l’ente organizzatore). La registrazione va effettuata per via elettronica, come finora, tramite il portale online SARI (System für Administration, Registrierung und Information), inserendo indirizzo del locale dei corsi, date della for- mazione nonché codice FABER e data di nascita dell’insegnante.

Art. 4 Locale dei corsi Capoverso 1: i requisiti minimi del locale di lezione sono stati in gran parte ripresi dall’al- legato delle istruzioni CTC, inserendoli in un articolo (art. 4 OCTC). Il locale deve ri- spondere ai requisiti elencati al capoverso 1. Il controllo delle installazioni avviene se- condo l’articolo 24 OMaeC.

Capoverso 2: il CTC deve svolgersi in un locale adeguato: il capoverso 2 precisa che non può essere uno spazio né abitativo né di passaggio.

Capoverso 3: se il corso è impartito nei locali di un’azienda di ristorazione, deve trattarsi di un ambiente separato, senza obbligo di consumazione.

Art. 5 Materiale del corso Capoverso 1: nel locale dei corsi devono in particolare essere disponibili gli strumenti didattici utilizzati (lett. a.) nonché diversi strumenti di insegnamento (lett. b) per con- sentire il lavoro interattivo, quali ad esempio brevi filmati o schede di esercitazione. I contenuti trasmessi devono essere illustrati con esempi il più possibile realistici.

Capoverso 2: per l’addestramento dei motociclisti deve essere integrato nell’insegna- mento, se possibile, l’uso di un motoveicolo. Se ciò non è possibile, deve essere utiliz- zato materiale visivo specifico per i motoveicoli.

Capoverso 3: per rispondere a eventuali domande dei partecipanti, gli insegnanti de- vono poter consultare decreti federali sulla circolazione stradale nonché circolari, istru- zioni e direttive riguardanti in particolare la formazione e il perfezionamento dei condu- centi di veicoli a motore.

Capoverso 4: gli insegnanti devono distribuire ai partecipanti documentazione idonea per uso personale che riassuma in particolare i contenuti più importanti del corso e funga quindi da supporto mnemonico.

Art. 6 Impostazione del corso Capoverso 1: i quattro blocchi di lezioni, il cui contenuto è stato rielaborato e adattato, sono illustrati dettagliatamente nell’allegato (piano didattico). È importante lasciare ai partecipanti il tempo di riflettere sui contenuti dei vari blocchi per poter porre domande il giorno successivo e durante l’intero corso. Suddividere la formazione su quattro giorni garantisce una maggiore efficacia nella trasmissione e nell’apprendimento in comune, in quanto i partecipanti possono così meglio approfondire le nozioni apprese.

Il capoverso 2 specifica la durata dei blocchi di lezioni: due ore, come finora, precisando che è compresa una pausa di dieci minuti. La suddivisione del corso in quattro blocchi per una durata complessiva di otto ore è ripresa dalle istruzioni CTC.

Il capoverso 3 rimanda al piano didattico nell’allegato, che illustra in dettaglio i contenuti delle lezioni.

Art. 7 Frequenza del corso Capoverso 1: il primo blocco di lezioni deve essere frequentato per primo, mentre per gli altri non è stabilito alcun ordine di successione, come già previsto dalle istruzioni CTC.

Capoverso 2: come già previsto dalle istruzioni CTC, la partecipazione alle lezioni è limitata a 12 persone.

Art. 8 Registro delle presenze Capoverso 1: riprendendo le istruzioni CTC, si precisa che gli insegnanti devono tenere un registro delle presenze per ogni blocco di lezioni, per esempio sotto forma di tabella contenente nome, cognome e data di nascita dei partecipanti.

Capoverso 2: i partecipanti confermano la partecipazione a ciascun blocco di lezioni, come finora, firmando il registro delle presenze; la presenza è poi confermata elettro- nicamente dagli insegnanti, attualmente mediante il tool SARI.

Capoverso 3: gli insegnanti sono tenuti, come finora, a conservare il registro delle pre- senze per tre anni e a garantirne, su richiesta, la visione all’autorità cantonale di domi- cilio dei partecipanti. La conservazione del registro delle presenze è necessaria in par- ticolare quale doppio controllo qualora sorgessero domande o problemi in merito alla frequenza di singoli blocchi.

Art. 9 Attestato di partecipazione Capoverso 1: oltre alla conferma elettronica della frequenza di ogni singolo blocco di lezioni (oggi mediante SARI), gli insegnanti attestano a ciascun allievo la partecipa- zione all’intero CTC (art. 8 cpv. 2). L’autorità cantonale competente può accedere alle registrazioni effettuate in SARI.

Capoverso 2: dal 1° gennaio 2021 chi completa una formazione e supera un esame, non dovrà più ripeterli; l’attestato di partecipazione al CTC ha pertanto validità illimitata.

Art. 10 Abrogazione di istruzioni In esecuzione di una sentenza del Tribunale federale4, il CTC aggiornato non sarà più disciplinato in istruzioni dell’USTRA, bensì in un’ordinanza dell’Ufficio. Per questo mo- tivo, il 1° gennaio 2026 le istruzioni dell’USTRA del 24 settembre 2020 relative al corso di teoria della circolazione saranno abrogate e sostituite dalla presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore Per concedere a Cantoni, scuole guida e case editrici tempo sufficiente per effettuare gli adeguamenti necessari, la nuova ordinanza e la modifica dell’OAC entreranno in vigore, contemporaneamente, solo nel 2026. Tra la decisione del Consiglio federale relativa alla revisione parziale dell’OAC e l’entrata in vigore della nuova ordinanza è previsto un anno di tempo.

Allegato Piano didattico

Nel CTC vengono sviluppate capacità tecniche, personali e sociali di modo che, alla fine del corso, i partecipanti dispongano delle competenze necessarie per una guida sicura e rispettosa del codice stradale. Come finora, il CTC è suddiviso in quattro bloc- chi di lezioni, il cui contenuto è stato aggiornato e modernizzato, integrando, in partico- lare, la tematica dei ADAS. I blocchi di lezioni hanno formato identico: vengono descritti dapprima l’incarico alle persone che tengono il corso e poi le competenze da acquisire,

Sentenza collegata 2C_75 2019 e 2C_76 2019 del 12 novembre 2019 7/9

seguiti da struttura del corso, competenze (obiettivi) di ciascun blocco e contenuti tra- smessi dagli insegnanti. Devono essere trattati tutti i contenuti didattici.

Primo blocco: autorizzazione a condurre e veicolo

Condizione essenziale per la guida sicura di un veicolo a motore è la disponibilità ad assumersi la responsabilità. È pertanto importante che i partecipanti siano consapevoli della propria responsabilità nella circolazione stradale e siano pronti ad assumerla. Ciò richiede la comprensione della necessità di una solida e relativamente lunga forma- zione di guida per potersi muovere con sicurezza nel traffico e di regole per non osta- colare né mettere in pericolo gli altri, nonché la consapevolezza della propria respon- sabilità per il veicolo che si guida.

Secondo blocco: responsabilità

Importanti fattori per una guida sicura sono la vista, la percezione e l’attenzione nonché i loro limiti. Questi fattori sono rilevanti non solo per il conducente, ma anche per gli altri utenti della strada. È importante che i partecipanti conoscano i criteri di idoneità e abilità alla guida e siano consapevoli dell’acquisizione di informazioni attraverso i sensi e dell’impatto di questi ultimi sulla condotta di guida e sappiano quindi che i problemi di salute, il consumo di sostanze psicoattive o la distrazione non consentono una guida sicura. Inoltre, l’impiego sicuro e conforme di sistemi di automazione e di assistenza alla guida, in particolare quelli per il mantenimento di corsia, distanza e velocità nonché per evitare o affrontare situazioni d’emergenza ecc. comporta nuove sfide per i condu- centi e richiede l’acquisizione di competenze supplementari o diverse. A tal fine è es- senziale la disponibilità ad assumersi la responsabilità, un atteggiamento che, essendo influenzato dalla propria personalità, condizioni di vita e ambiente sociale nonché dalle circostanze concrete, si ripercuote sullo stile di guida personale. I partecipanti devono capire che la guida di un veicolo a motore implica delle responsabilità, la cui assunzione deve sempre essere prioritaria, anche in presenza di eventuali fattori esterni negativi.

Terzo blocco: riguardo per gli altri utenti

La circolazione stradale implica l’interazione con altri utenti, che richiedono particolare attenzione per via delle caratteristiche personali, dei veicoli o relative ad attività. Gli aspiranti conducenti devono osservare e interpretare il comportamento dei coutenti stradali per adattare tempestivamente la propria condotta di guida di conseguenza. Richiedono particolare attenzione gli utenti vulnerabili (bambini, pedoni, conducenti di monopattini, normali ed elettrici, biciclette, e-bike e ciclomotori), le persone anziane e fragili nonché le situazioni in cui si potrebbe verificare un comportamento errato. I par- tecipanti devono sviluppare la capacità di riconoscere tempestivamente i pericoli deri- vanti dal comportamento (errato) di altri utenti e di adattare il proprio comportamento di guida in modo da disporre di un sufficiente margine di sicurezza.

Quarto blocco: infrastruttura stradale e condotta di guida difensiva

I veicoli a motore di potenza più elevata e con maggiore capacità di ripresa nonché dotati di numerose funzioni richiedono nuove competenze da chi si è sempre spostato a piedi o con veicoli meno veloci. Durante la guida i partecipanti dovranno adattarsi 8/9

alle mutevoli condizioni esterne nonché tenere conto delle leggi della fisica e reagirvi. La guida è condizionata dal tipo di strada, da infrastrutture con caratteristiche specifi- che e in condizioni diverse nonché da orario, giorno della settimana, stagione e tempo atmosferico. Tutti questi fattori determinano un’interazione tra condizioni stradali, di traffico e di visibilità.

5 Ripercussioni

L’OCTC consiste in gran parte nella trasposizione in un’ordinanza dipartimentale e nell’aggiornamento del contenuto di istruzioni già vigenti. Non si prevedono pertanto particolari ripercussioni per la Confederazione né per i Cantoni e i Comuni. L’attuazione della verifica degli strumenti didattici nell’ambito del controllo qualità comporta un onere supplementare per i Cantoni (p. es. formazione degli esperti della circolazione), che può tuttavia essere sostenuto con le risorse esistenti.

6 Aspetti giuridici

La nuova ordinanza dipartimentale, contenente le disposizioni esecutive dell’OAC, si fonda sull’articolo 19a OAC, che dal 15 luglio 2023 concede all’USTRA la facoltà di stabilire impostazione, contenuto e svolgimento del CTC in un’ordinanza dipartimentale anziché, come finora, in istruzioni.

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