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Modifica della legge sul libero passaggio: proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e

Dipartimento federale dell’interno DFI

Berna, 16 ottobre 2024

Modifica della legge sul libero passaggio Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e

Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consulta- zione

BK-D-BB8A3401/1090

Compendio Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP) e offrono diverse strategie d’investimento possono versare agli assicurati uscenti il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita (art. 19a della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio [LFLP]2). Al momento dell’uscita, un’eventuale perdita derivante dalla strategia d’investimento scelta deve quindi essere assunta dall’assicurato uscente e non dal collettivo degli assicurati. Un assicurato che cambia posto di lavoro è obbligato a trasferire il suo avere di previdenza all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se il nuovo datore di lavoro non è affiliato a un istituto di previdenza che propone un piano di previdenza 1e, per l’assicu- rato può essere difficile o impossibile recuperare un’eventuale perdita, anche se i corsi borsistici sono in ascesa.

Il 29 settembre 2021 il consigliere agli Stati Josef Dittli ha depositato la mozione 21.4142 Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e, che è stata accolta da entrambe le Camere. La mozione chiede di dare a questi assicurati la possibilità di depositare il loro avere previdenziale, temporaneamente ma per al massimo due anni, presso un istituto di libero passaggio anziché versarlo al nuovo istituto di previdenza. L’adesione a una strategia d’investimento simile aumen- terebbe le probabilità di recuperare le eventuali perdite subite.

Il Consiglio federale propone una modifica in tal senso della legge sul libero passaggio. Dato che vi sono molte definizioni possibili di «perdita» e che quindi la determinazione della medesima sarebbe molto onerosa, si rinuncia a utilizzare la perdita quale criterio. Con l’imposizione agli istituti di previdenza di nuovi obblighi di comunicazione e di re- clamo si intende garantire che al più tardi dopo due anni gli averi di previdenza vengano effettivamente trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario superiore a quella coperta dalle prestazioni del fondo di garanzia3 possono proporre ai loro assicu- rati diverse strategie d'investimento nell'ambito dello stesso piano di previdenza (art. 1e dell’ordinanza del 18 aprile 19844 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità [OPP 2]). Dall’entrata in vigore dell’articolo 19a LFLP5, il 1° ottobre 2017, nell’ambito di questi cosiddetti piani di previdenza 1e è possibile prevedere che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita. Questi istituti di previdenza non sono pertanto tenuti a trasferire l’importo minimo calcolato in base agli articoli 15 e 17 LFLP, nemmeno se ne risulta una perdita per l’assicurato. In caso di cambiamento d’impiego l’intero avere di previdenza dell’as- sicurato (proveniente dall’istituto di previdenza di base6 e dal piano di previdenza 1e) è trasferito all’istituto o agli istituti di previdenza del nuovo datore di lavoro, anche se quest’ultimo non dispone di un piano di previdenza 1e. Questa disposizione può così costringere l’assicurato a subire una perdita. L’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro garantisce l’avere di previdenza e l’assicurato non corre più alcun rischio di perdita. D’altro canto, però, l’assicurato non può più decidere autonomamente riguardo all’investimento del suo avere, ma si vede accreditare interessi in base a un tasso fis- sato annualmente dal consiglio di fondazione. Per questa ragione, nel nuovo istituto di previdenza può risultare difficile o addirittura impossibile recuperare un’eventuale per- dita.

Nel 2022 gli istituti di previdenza 1e, cui erano affiliati circa 44 000 assicurati, erano 27, ovvero circa il 2 per cento di tutti gli istituti di previdenza svizzeri. Sono quindi ancora relativamente pochi i datori di lavoro che dispongono di un istituto di previdenza 1e e in caso di cambiamento d’impiego è dunque assolutamente possibile che il nuovo da- tore di lavoro non offra tale possibilità di affiliazione.

La richiesta principale della mozione 21.4142 è quella di dare agli assicurati la possibi- lità di depositare temporaneamente l’avere di previdenza presso un istituto di libero passaggio in modo da poter aderire a una strategia d’investimento analoga e avere così la possibilità di recuperare le perdite subite al momento dell’uscita dalla cassa pensioni del precedente datore di lavoro. Dato che anche gli istituti di libero passaggio sono tenuti a trasferire soltanto il valore effettivo dell’avere di previdenza, è tuttavia possibile che nel corso di questo periodo, di al massimo due anni, la perdita non possa essere recuperata oppure si aggravi ulteriormente. Ogni assicurato è responsabile di valutare la propria capacità di rischio in base alle informazioni e alla consulenza forni- tegli dall’istituto di libero passaggio riguardo ai rischi della strategia d’investimento7. Più le prospettive di rendimento sono buone (migliori rispetto all’interesse corrisposto da un istituto di previdenza), più aumenta il rischio di subire perdite.

Attualmente la parte del salario eccedente fr. 132 300; cfr. art. 56 cpv. 2 in combinato disposto con l’art 8 cpv. 1 LPP. 4 RS 831.441.1 5 RU 2017 5019 Uno o più istituti di previdenza che assicurano le parti del salario fino alla soglia d’entrata del piano 1e. Cfr. art. 19a cpv. 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP; RS 831.425).

1.2 Compatibilità con i principi della previdenza professionale

V’è da chiedersi se la richiesta della mozione sia compatibile con i principi della previ- denza professionale.

Con la presente modifica di legge, gli assicurati interessati potranno in futuro trasferire soltanto la prestazione d’uscita dell’istituto di previdenza di base al nuovo istituto di previdenza, mentre la prestazione d’uscita dell’istituto di previdenza 1e potrà essere versata temporaneamente, per un periodo di due anni, su un conto di libero passaggio. Per il resto, questi assicurati saranno trattati come tutti gli altri salariati dello stesso datore di lavoro.

Una delle questioni che si pone è quella del rispetto del principio della parità di tratta- mento8, poiché tutti gli altri assicurati devono trasferire la totalità della loro prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza (art. 3 cpv. 1 LFLP). Dato che, diversamente dagli altri assicurati, le persone affiliate a un istituto di previdenza 1e devono farsi carico personalmente di eventuali perdite (art. 19a cpv. 1 LFLP), nel loro caso si giustifica una disposizione speciale. Affinché il principio della parità di trattamento sia rispettato, è tuttavia importante che si tratti soltanto di una possibilità temporanea. Gli interessati dovranno quindi avere la possibilità di recuperare eventuali perdite per un periodo di al massimo due anni. Scaduto questo termine, dovranno trasferire l’intera prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza. Tali prestazioni d’uscita dovranno inoltre essere trattate, in parte, diversamente dagli altri averi depositati su conti e polizze di libero passaggio.

Un’altra questione che si pone è quella del rispetto del principio della collettività9. Nel messaggio relativo all’introduzione dell’articolo 19a LFLP10 il Consiglio federale aveva spiegato che per rispettare il principio della collettività non è possibile proporre un nu- mero di strategie d’investimento talmente elevato da determinare praticamente un’in- dividualizzazione degli averi di previdenza dei singoli assicurati. Per questo motivo il numero massimo di strategie d’investimento che possono essere proposte è stato limi- tato a dieci per cassa pensioni affiliata11. La possibilità di trasferire una parte della pre- stazione d’uscita a un istituto di libero passaggio sottrae questa parte alla previdenza collettiva. L’assicurato può scegliere tra numerose strategie d’investimento, il che equi- vale di fatto a un’individualizzazione dell’avere di previdenza.

Visto quanto precede, la nuova regolamentazione prevede le seguenti condizioni qua- dro (v. anche cap. 4):

- Ia prestazione d’uscita dovrà essere trasferita al più tardi dopo due anni al com- petente istituto di previdenza e non potrà quindi essere versata all’assicurato;

- potrà essere trasferita soltanto a un istituto di libero passaggio e non a due;

- non potrà essere versata all’assicurato cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento, a differenza degli altri averi di libero passaggio;

10 FF 2015 1527, in particolare 1529 seg.

- dovrà essere versata al competente istituto di previdenza in caso d’insorgenza di un caso di previdenza.

Riassumendo, il deposito di una parte della prestazione d’uscita presso un istituto di libero passaggio permette di attenuare per al massimo due anni le ripercussioni nega- tive di un cambiamento della situazione professionale sul 2° pilastro degli assicurati interessati. Dato il suo carattere temporaneo e il fatto che potranno beneficiarne indi- stintamente tutti gli assicurati che entrano in un istituto di previdenza in cui non è offerta la possibilità di scegliere la strategia d’investimento, la nuova regolamentazione propo- sta è compatibile con i principi della parità di trattamento e della collettività.

1.3 Alternative esaminate

1.3.1 Trasferimento a un istituto di libero passaggio soltanto in caso di perdita In caso di cambiamento d’impiego si deve sempre trasferire l’intero avere di previdenza all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. La mozione chiede di prevedere un’eccezione a questo principio fondamentale, soprattutto per evitare che l’uscita da un piano di previdenza 1e costringa gli assicurati a subire una perdita. È stata pertanto vagliata l’opzione di autorizzare il trasferimento di una parte dell’avere di previdenza del piano 1e a un istituto di libero passaggio soltanto in caso di «perdita» comprovata. La nozione di «perdita» è tuttavia estremamente difficile da definire. L’avere di previ- denza subisce infatti variazioni non soltanto a causa della performance della strategia d’investimento scelta. Viene anche continuamente alimentato dai contributi di rispar- mio. Vi è inoltre la possibilità di effettuare riscatti per aumentare l’avere di previdenza. In caso di prelievo anticipato per l’acquisto della proprietà di un’abitazione l’avere di previdenza può diminuire e in caso di rimborso aumentare. L’avere di previdenza può aumentare o diminuire anche in seguito a un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Il calcolo dell’eventuale perdita sarebbe pertanto estremamente dif- ficile e molto oneroso per il precedente istituto di previdenza. Dal calcolo di quest’ultimo potrebbe risultare che, contrariamente al parere dell’assicurato, non sussiste una per- dita oppure, contrariamente al parere del nuovo istituto di previdenza, che ne sussiste una. Si pone quindi la questione se in caso di controversia sia possibile verificare il calcolo e, se sì, chi debba effettuare questa verifica.

Per questi motivi nel presente avamprogetto di legge la possibilità del trasferimento temporaneo dell’avere di previdenza a un istituto di libero passaggio non viene limitata soltanto ai casi in cui al momento dell’uscita verrebbe subita una perdita. La nuova possibilità sarà pertanto accordata per principio a tutti gli assicurati che escono da un piano di previdenza 1e ed entrano in un istituto di previdenza che non propone la scelta tra diverse strategie d’investimento.

1.3.2 Permanenza presso il precedente istituto di previdenza

È stata anche vagliata la possibilità di autorizzare gli assicurati a lasciare il loro avere di previdenza presso il precedente istituto di previdenza 1e per al massimo due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro prima di doverlo trasferire all’istituto di previ- denza del nuovo datore di lavoro.

L’assicurazione nell’ambito della previdenza professionale presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro. Ogni datore di lavoro è tenuto a fondare uno o più istituti di previdenza propri o ad affiliarsi a un istituto collettivo o comune. In caso di cambiamento d’impiego, l’avere di previdenza deve essere trasferito dall’istituto di previdenza del

precedente datore di lavoro a quello del nuovo datore di lavoro (art. 3 cpv. 1 LFLP)12. Se dopo l’uscita l’avere di previdenza potesse essere mantenuto nel piano di previ- denza 1e del precedente datore di lavoro, si effettuerebbe un cambiamento di sistema per un piccolo numero di assicurati, benché questi ultimi siano già affiliati al nuovo istituto di previdenza tramite il nuovo datore di lavoro e la parte dell’avere di previdenza proveniente dall’istituto di previdenza di base venga trasferita a questo nuovo istituto. Nel contempo, il precedente istituto di previdenza continuerebbe ad assicurare persone che non lo sarebbero più tramite il datore di lavoro affiliato. Inoltre, si porrebbero pro- blemi di delimitazione, per esempio per quanto concerne l’obbligo di prestazione in caso d’insorgenza di un caso di previdenza nel corso del periodo transitorio di due anni.

Oltretutto l’onere amministrativo non sarebbe minore rispetto a quello derivante dall’op- zione scelta, dato che la comunicazione al nuovo istituto di previdenza rimarrebbe co- munque necessaria (v. cap. 3). Infine, anche in questo caso si dovrebbe garantire che l’avere di previdenza venga trasferito al nuovo istituto di previdenza al più tardi dopo due anni. Questa variante è dunque stata scartata.

1.4 Interventi parlamentari

La nuova regolamentazione proposta attua la mozione 21.4142.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali dell’Unione euro- pea (UE). Alcune disposizioni relative ai regimi previdenziali complementari possono ostacolare la mobilità. Alla luce di questa constatazione, il Consiglio dell’UE aveva adot- tato la direttiva 98/49/CE13, applicabile anche alla Svizzera. Questa direttiva è stata integrata nel 2014 da una seconda direttiva14 avente lo scopo di agevolare ulterior- mente la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri dell’UE. La situazione dei lavoratori che si trasferiscono da uno Stato membro a un altro è così stata migliorata, in partico- lare per quanto riguarda la salvaguardia dei loro diritti pensionistici complementari. Quando un rapporto di lavoro cessa e un assicurato lascia il regime di previdenza pro- fessionale complementare di uno Stato, i suoi diritti devono rimanere tutelati. Il presente progetto va nella direzione auspicata dal legislatore europeo, in quanto tende a evitare che l’assicurato subisca perdite sul suo capitale di previdenza in caso di cambiamento d’impiego.

3 Punti essenziali del progetto

Le persone assicurate in un piano di previdenza 1e dispongono, oltre a quest’ultimo, almeno di un piano di previdenza di base. Attualmente l’intero avere di previdenza deve essere versato all’istituto o agli istituti di previdenza del nuovo datore di lavoro (art. 3 cpv. 1 LFLP). La mozione chiede che in caso di passaggio da un datore di lavoro che offre un piano di previdenza 1e a uno senza tale piano la prestazione d’uscita del piano

La legge prevede la possibilità di mantenere l’avere di previdenza presso il precedente istituto di previdenza soltanto per gli assicurati anziani che rimangono disoccupati in seguito allo scioglimento del loro rapporto di lavoro (cfr. art. 47a LPP). Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione comple- mentare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità euro- pea, GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46–49. Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari, GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1.

1e possa essere depositata per al massimo due anni presso un istituto di libero pas- saggio.

La soluzione proposta prevede, in un nuovo articolo 3a AP-LFLP, che in caso di pas- saggio da un datore di lavoro affiliato a un istituto di previdenza 1e a uno che non offre tale forma di previdenza un assicurato possa far trasferire la prestazione d’uscita di questa parte della previdenza a un istituto di libero passaggio per un periodo di al mas- simo due anni a contare dall’insorgere del caso di libero passaggio. Tutti gli assicurati interessati potranno usufruire di questa possibilità, senza dover dimostrare che se non lo facessero sarebbero costretti a subire una perdita. L’avere dell’istituto di previdenza di base, invece, continuerà come oggi a essere versato al nuovo istituto di previdenza.

Per garantire che l’avere di previdenza venga versato al nuovo istituto di previdenza al più tardi dopo due anni, saranno previsti nuovi obblighi di comunicazione per il prece- dente istituto di previdenza, che dovrà comunicare all’istituto di libero passaggio il nome del nuovo istituto di previdenza, al nuovo istituto di previdenza il nome dell’istituto di libero passaggio e a entrambi gli istituti la data dell’insorgere del caso di libero passag- gio. Questi obblighi di comunicazione valgono anche per il precedente istituto di libero passaggio, nel caso in cui l’assicurato cambi istituto di libero passaggio nel corso dei due anni.

Se durante i due anni in cui l’avere di previdenza è depositato presso un istituto di libero passaggio insorge un caso di previdenza (vecchiaia, invalidità o morte), l’obbligo di prestazione incombe al nuovo istituto di previdenza e non all’istituto di libero passaggio. In tal caso la prestazione d’uscita deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza.

Con l’attuazione della mozione Dittli, determinati averi di previdenza che apparterreb- bero in realtà all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro saranno trasferiti a istituti di libero passaggio. È del tutto possibile che tali averi di previdenza depositati su conti di libero passaggio presentino ancora una perdita allo scadere del periodo di due anni o che la perdita si sia addirittura aggravata. In tal caso, gli assicurati non avrebbero alcun interesse a far trasferire il loro avere di previdenza. È dunque tanto più importante garantire che allo scadere dei due anni gli averi di previdenza vengano effettivamente trasferiti il più possibile ai nuovi istituti di previdenza. All’entrata nel nuovo istituto di previdenza gli assicurati sono tenuti a comunicare a quest’ultimo dove erano affiliati in precedenza. In caso di inadempienza di quest’obbligo, in futuro gli istituti di previdenza saranno tenuti a cercare attivamente gli averi degli assicurati. In virtù dell’articolo 11 capoverso 2 LFLP gli istituti di previdenza hanno già oggi la possibilità di reclamare la prestazione d’uscita dagli istituti di previdenza o di libero passaggio precedenti, ma non sono tenuti a farlo. Nella pratica, inoltre, molti istituti di libero passaggio non versano l’avere senza il consenso dell’assicurato. In futuro gli istituti di previdenza sarebbero tenuti a esigere l’avere di previdenza, qualora l’assicurato non adempisse il suo ob- bligo. Questo varrebbe non soltanto per i casi previsti dal nuovo articolo 3a AP-LFLP, ma per tutti i rapporti di previdenza. Già oggi, infatti, accade spesso che gli averi di libero passaggio non vengano trasferiti, intenzionalmente o meno, al nuovo istituto di previdenza. È per esempio possibile che al momento dell’entrata in un nuovo istituto di previdenza gli assicurati non debbano trasferire l’intero avere di previdenza, poiché il loro avere disponibile è superiore all’importo necessario per il riscatto integrale delle prestazioni nel nuovo piano di previdenza. In caso di nuovo cambiamento d’impiego accade spesso che gli assicurati si dimentichino della parte eccedente dell’avere di previdenza depositata su un conto di libero passaggio.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’ingresso della legge sul libero passaggio rimanda ancora agli articoli 34quater e 64 della vecchia Costituzione federale (vCost)15. La presente modifica di legge offre la possibilità di aggiornarlo. In occasione della revisione totale della Costituzione federale (Cost.)16, l’articolo 34quater vCost. è diventato l’articolo 113 Cost. L’articolo 64 vCost., che sanciva la competenza legislativa della Confederazione in materia di diritto civile, è stato sostituito dall’articolo 122 Cost. Al momento dell’adozione della legge sul libero passaggio, l’articolo 64 vCost. è stato inserito nell’ingresso, senza però spiegarne il motivo nel messaggio. Dato il carattere di diritto pubblico della LFLP, un rimando all’ar- ticolo 122 Cost. non è tuttavia necessario. In futuro nell’ingresso figurerà pertanto uni- camente un rimando all’articolo 113 capoverso 1 Cost.

Cpv. 1bis: conformemente all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 199417 sul libero passaggio (OLP), prima dell’uscita dall’istituto di previdenza gli assicurati de- vono già oggi indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d’uscita. Dato che in futuro quest’ob- bligo sarà stabilito nella presente disposizione della legge, la summenzionata disposi- zione dell’ordinanza può essere abrogata.

Cpv. 1ter: analogamente a quanto previsto dall’articolo 4 capoverso 2bis LFLP, al mo- mento dell’entrata nel nuovo istituto di previdenza l’assicurato dovrà in futuro comuni- care a quest’ultimo presso quale istituto di previdenza era affiliato in precedenza. L’isti- tuto di previdenza potrà esigere che l’assicurato confermi per iscritto la veridicità delle indicazioni fornite. Se l’assicurato non comunicherà al nuovo istituto di previdenza presso quale istituto di previdenza era precedentemente assicurato, il nuovo istituto di previdenza dovrà accertare autonomamente se l’assicurato disponga di averi di previ- denza. L’istituto di previdenza sarà libero di decidere come procurarsi queste informa- zioni. Attualmente ha già diverse possibilità: in particolare, può inviare una richiesta all’Ufficio centrale del 2° pilastro, cui gli istituti di previdenza e di libero passaggio de- vono annunciare ogni anno tutti i loro assicurati (art. 24a LFLP). Il Consiglio federale adeguerà di conseguenza le disposizioni di ordinanza (art. 19abis segg. OLP). L’istituto potrebbe eventualmente utilizzare anche altri canali, quale ad esempio la nuova piat- taforma «BVG Match», che è in fase di implementazione presso la Fondazione istituto collettore LPP.

Art. 3a Deposito temporaneo presso un istituto di libero passaggio

Cpv. 1: questo capoverso stabilisce il principio secondo cui gli assicurati che escono da un istituto di previdenza che propone un piano di previdenza 1e ed entrano in uno che non prevede la possibilità di scelta della strategia d’investimento potranno trasferire la prestazione d’uscita del piano di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio. A quel momento, dunque, soltanto l’avere dell’istituto di previdenza di base verrà trasfe- rito al nuovo istituto di previdenza. L’articolo 12 OLP non è applicabile, il che significa che l’intera prestazione d’uscita del piano di previdenza 1e potrà essere trasferita a un CS 1 3; RU 1973 429

16 RS 101; in vigore dal 1° gennaio 2000.

17 RS 831.425

solo istituto di libero passaggio e su un solo conto di libero passaggio (o una sola po- lizza di libero passaggio).

Il trasferimento a un istituto di libero passaggio conformemente alla presente disposi- zione sarà possibile soltanto se l’assicurato ha un nuovo impiego e sa che il nuovo istituto di previdenza non dispone di un piano di previdenza 1e. In caso contrario, se- condo le regole generali dell’articolo 4 capoverso 1 LFLP dovrà trasferire la prestazione d’uscita a un istituto di libero passaggio (o, se lo desidera, a due istituti di libero pas- saggio) e in caso di nuovo impiego, secondo l’articolo 3 capoverso 1 LFLP, al nuovo istituto di previdenza, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo proponga o meno un piano di previdenza 1e. Dato che l’istituto di previdenza può versare la prestazione d’uscita alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi (art. 4 cpv. 2 LFLP), l’assicurato potrà aspettare un certo tempo prima di trasferire l’avere a un istituto di libero passaggio, se al momento dell’uscita non assumerà immediatamente un nuovo impiego. In ogni caso andrà però rispettato il termine di cui al capoverso 2.

Cpv. 2: questo capoverso stabilisce il quadro temporale: l’avere del piano di previ- denza 1e dovrà essere trasferito al nuovo istituto di previdenza al più tardi entro due anni. Il termine inizierà a decorrere al momento dell’insorgere del caso di libero pas- saggio, ossia alla cessazione del rapporto di lavoro. Se ci si basasse sul momento del trasferimento dell’avere di previdenza all’istituto di libero passaggio, in virtù dell’arti- colo 4 capoverso 2 LFLP il differimento del trasferimento al nuovo istituto di previdenza potrebbe essere prolungato fino a un massimo di quattro anni (due anni presso il pre- cedente istituto di previdenza e due anni presso l’istituto di libero passaggio). Occorre dunque evitare una deroga tanto ampia ai principi della previdenza professionale (v. n. 1.2).

Nel corso del periodo di due anni, l’assicurato potrà chiedere in qualsiasi momento il trasferimento della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza. Alla scadenza del termine di due anni l’istituto di libero passaggio dovrà procedere al trasferimento. A tal fine non sarà necessario un ordine dell’assicurato o il suo consenso, anche perché l’istituto di libero passaggio disporrà dei dati necessari (v. cpv. 3).

Viene inoltre precisato che, in deroga all’articolo 16 capoverso 1 OLP, non sarà con- sentito il versamento dell’avere all’assicurato.

Cpv. 3: l’assicurato dovrà comunicare al precedente istituto di previdenza sia il nuovo istituto di previdenza cui trasferire la prestazione d’uscita dell’istituto di previdenza di base che l’istituto di libero passaggio cui trasferire temporaneamente la prestazione d’uscita del piano di previdenza 1e (art. 3 cpv. 1bis AP-LFLP e art. 4 cpv. 1 LFLP). In aggiunta agli obblighi di comunicazione attuali, in futuro l’istituto di previdenza 1e dovrà:

- comunicare al nuovo istituto di previdenza che verserà la prestazione di libero passaggio del piano di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio e indicare di quale istituto si tratta; dovrà inoltre comunicargli la data dell’insorgere del caso di libero passaggio;

- comunicare all’istituto di libero passaggio il fatto che si tratta di una prestazione d’uscita proveniente da un piano di previdenza 1e; dovrà inoltre comunicargli il nuovo istituto di previdenza cui l’avere di previdenza dovrà essere trasferito e la data dell’insorgere del caso di libero passaggio.

I nuovi obblighi di comunicazione previsti per l'istituto di previdenza 1e servono a ga- rantire che l’avere di previdenza venga effettivamente trasferito al nuovo istituto di pre- videnza entro due anni dall’insorgere del caso di libero passaggio, in quanto tutte le parti interessate disporranno delle informazioni necessarie. Questo comporterà un certo onere amministrativo supplementare per gli istituti di previdenza, che tuttavia è necessario per garantire che il trasferimento dell’avere di previdenza all’istituto di libero passaggio abbia una durata limitata.

Se nel corso dei due anni l’assicurato cambierà nuovamente datore di lavoro e quindi istituto di previdenza, conformemente alla presente disposizione l’istituto di previdenza competente in quel momento dovrà a sua volta informare del cambiamento l’istituto di previdenza successivo e l’istituto di libero passaggio, comunicando loro le medesime informazioni.

Cpv. 4: se nel corso dei due anni l’assicurato cambierà istituto di libero passaggio, il precedente istituto di libero passaggio dovrà trasmettere al nuovo istituto di libero pas- saggio le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b. In questo modo si garantisce che il nuovo istituto di libero passaggio sappia che l’avere di libero passaggio trasferitogli è un avere di previdenza particolare ai sensi dell’articolo 3a AP-LFLP, che dovrà essere trasferito al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio all’istituto di previdenza competente.

Inoltre il precedente istituto di libero passaggio dovrà comunicare l’affiliazione dell’as- sicurato a un nuovo istituto di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza compe- tente, affinché quest’ultimo possa, se del caso, esigere dal nuovo istituto di libero pas- saggio il trasferimento della prestazione d’uscita dopo la scadenza dei due anni.

Cpv. 5: se entro il termine di due anni l’assicurato cesserà l’attività presso il nuovo da- tore di lavoro e non intraprenderà alcuna nuova attività lucrativa dipendente che com- porti un obbligo assicurativo nel 2° pilastro, si verificherà un nuovo caso di libero pas- saggio. Per evitare un’ulteriore frammentazione dell’avere di previdenza, l’avere della previdenza di base potrà in tal caso essere trasferito a un solo ulteriore istituto di libero passaggio. In questo modo l’assicurato sarà trattato come tutti gli altri assicurati (cfr. art. 12 OLP) e disporrà dunque di al massimo due conti (o polizze) di libero passaggio.

Cpv. 6: questo capoverso precisa che, se nel corso del periodo di due anni insorgerà un caso di previdenza (vecchiaia, invalidità o morte), l’obbligo di prestazione incomberà al nuovo istituto di previdenza e non all’istituto di libero passaggio . La disposizione corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’articolo 4 capo- verso 2bis e all’articolo 11 capoverso 2 LFLP18: l’obbligo di trasferire la prestazione d’uscita dal precedente istituto di previdenza o dall’istituto di libero passaggio continua a sussistere anche se nel frattempo è insorto un caso di previdenza e l’assicurato non ha adempiuto il suo obbligo di comunicazione. Per principio la prestazione d’uscita do- vrebbe essere trasferita interamente al nuovo istituto di previdenza al momento del cambiamento d’impiego. Soltanto in virtù della disposizione derogatoria del capo- verso 1 potrà essere trasferita temporaneamente all’istituto di libero passaggio. L’isti- tuto di libero passaggio dovrà pertanto trasferire la prestazione d’uscita all’istituto di previdenza, affinché quest’ultimo possa versare le prestazioni regolamentari.

Cfr. le sentenze del Tribunale federale 9C_790/2007 del 5 giugno 2008 (in materia di prestazioni d’invalidità) e 9C_169/2012 del 4 febbraio 2013 (in materia di prestazioni per superstiti).

Art. 4 cpv. 2bis, secondo periodo (concerne soltanto il testo tedesco), e 2ter

Cpv. 2bis: nel testo tedesco del secondo periodo del presente capoverso è ripresa la stessa formulazione dell’articolo 3 capoverso 1bis. Per il resto, la disposizione non cam- bia.

Cpv. 2ter: analogamente a quanto previsto dall’articolo 3 capoverso 1ter (v. sopra), se l’assicurato non adempirà il suo obbligo di comunicazione, l’istituto di previdenza dovrà cercare anche gli averi di vecchiaia depositati presso istituti di libero passaggio. Per il resto si rinvia al commento all’articolo 3 capoverso 1ter.

Art. 11 cpv. 2

Già oggi gli averi di previdenza rimangono spesso depositati presso un istituto di libero passaggio, pur dovendo essere trasferiti all’attuale istituto di previdenza. Già nel mes- saggio concernente il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità19 si spiegava che «l’assicurato, al momento dal cambiamento d’istituto di previdenza, non può decidere liberamente in quale maniera intende proseguire la previdenza acquisita; la sua prestazione d’uscita dev’essere versata al nuovo istituto di previdenza» (cfr. art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 2bis LFLP). Questo costituisce la migliore previdenza per l'assicurato, in particolare contro i rischi di morte e invalidità. L’idea che i fondi di previdenza devono essere investiti presso istituti di previdenza corrisponde a un principio fondamentale della previdenza professionale.

Con l’introduzione del nuovo articolo 3a saranno trasferiti a istituti di libero passaggio ulteriori averi di previdenza che in base al sistema della previdenza professionale ap- parterrebbero in realtà a istituti di previdenza. È possibile che nei due anni supplemen- tari accordati la perdita non possa essere recuperata o si aggravi ulteriormente. In tal caso l’assicurato potrebbe non avere interesse a trasferire l’avere all’istituto di previ- denza. È dunque importante garantire che questa parte dell’avere di previdenza venga versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro al più tardi dopo la scadenza del termine di due anni. Questa regolamentazione corrisponde alla richiesta della mo- zione.

Cpv. 2: attualmente questa disposizione ha una formulazione potestativa, il che signi- fica che l’istituto di previdenza può reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita proveniente da rapporti previdenziali anteriori, ma non è tenuto a farlo. Per questa ragione, molti istituti di previdenza non intraprendono nulla o reclamano la pre- stazione d’uscita soltanto se è insorto un caso di previdenza. Inoltre, molti istituti di previdenza e di libero passaggio versano l’avere di previdenza soltanto previo accordo dell’assicurato. Tuttavia la legge prevede l’obbligo di versare l’avere al nuovo istituto di previdenza, sia in caso di passaggio diretto da un altro istituto di previdenza (art. 3 cpv. 1 LFLP) che nel caso in cui l’avere di previdenza sia depositato presso un istituto di libero passaggio (art. 4 cpv. 2bis LFLP). Per garantire che le prestazioni d’uscita di precedenti istituti di previdenza e di libero passaggio vengano trasferite all’attuale isti- tuto di previdenza, si propone una modifica dell’articolo 11 capoverso 2 LFLP: se un avere di previdenza è depositato presso un istituto di previdenza o di libero passaggio precedente e questo istituto non lo versa al nuovo istituto di previdenza, quest’ultimo dovrà reclamarne il versamento. La disposizione indica esplicitamente che il consenso dell’assicurato non sarà necessario. Come detto, questo è già oggi desumibile dagli

19 FF 1992 III 477, in particolare 524.

articoli 3 e 4 LFLP, secondo i quali gli averi di previdenza devono essere trasferiti al competente istituto di previdenza. Ciononostante, nella pratica gli averi di previdenza vengono spesso trasferiti soltanto con l’esplicito consenso dell’assicurato. Affinché la nuova disposizione possa essere efficace, è stabilito espressamente che tale consenso non è necessario.

5 Ripercussioni

Le disposizioni di legge proposte non avranno ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Per contro, i nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo causeranno spese amministrative supplementari agli istituti di previdenza e di libero passaggio. Queste sono però necessarie per garantire che gli averi di previdenza vengano trasferiti agli istituti di previdenza competenti ed evitare che averi di previdenza in realtà destinati al mantenimento della previdenza rimangano depositati presso gli istituti di libero passaggio.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull’articolo 113 della Costituzione federale (Cost.). La nor- mativa proposta è conforme alla Costituzione federale.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Dall'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 199920 tra la Con- federazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) la Svizzera partecipa al sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali introdotto dall’UE. In quest’ambito la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200421 e il regolamento (CE) n. 987/200922 (cfr. allegato II all’ALC, Coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale). In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196023 istitutiva dell’Associazione eu- ropea di libero scambio (Convenzione AELS), questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS (cfr. allegato K appendice 2 della Conven- zione AELS).

L’allegato II dell’ALC e l’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS dichiarano applicabile anche la direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 199824, relativa alla

20 RS 0.142.112.681 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coor- dinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]), rispettivamente dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabili- sce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’ALC (una versione con- solidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.11]), rispettivamente dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 23 RS 0.632.31 Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione comple- mentare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità euro- pea, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II sezione A numero 5 dell’ALC, rispettiva- mente dell’allegato K appendice 2 sezione A numero 5 della Convenzione AELS.

salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavo- ratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (v. cap. 2).

I summenzionati regolamenti europei si riferiscono unicamente alla previdenza minima secondo la LPP e non sono quindi determinanti in questo contesto. La direttiva 98/49/CE, che diversamente dalla direttiva 2014/50/UE è applicabile anche alla Sviz- zera, concerne invece ambiti della previdenza professionale o aziendale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità cui non si applicano le disposizioni di questi regolamenti, in particolare il regime sovraobbligatorio. Essa stabilisce requisiti minimi affinché i diritti pensionistici acquisiti in un tale sistema vengano mantenuti, il pagamento all’estero delle relative rendite sia garantito e in caso di distacco vengano evitate sia lacune as- sicurative che doppi assoggettamenti. Le normative svizzere adempiono i requisiti della direttiva europea. La presente revisione non comporta modifiche incompatibili con quest’ultima

Nessun altro strumento internazionale vincolante per la Svizzera concerne in modo specifico l’oggetto del presente progetto, che può dunque essere considerato compa- tibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che conten- gono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifi- che della LFLP avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.

6.4 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto non prevede alcuna delega di competenze legislative. L’articolo 1 ca- poverso 2 OLP può essere abrogato, dato che la disposizione è trasferita nella legge. Inoltre si procederà al riesame e all’adeguamento degli articoli 19abis segg. OLP, al fine di garantire che gli istituti di previdenza possano consultare il registro dell’Ufficio cen- trale del 2° pilastro del Fondo di garanzia LPP.

6.5 Protezione dei dati

La modifica di legge proposta non pone problemi di compatibilità con il diritto in materia di protezione dei dati.