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Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) in relazione ai grandi eventi

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione Assicurazione malattie e infortuni

Berna, settembre 2024

Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Con l’ultima ampia revisione della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è stata accolta la richiesta delle società assicurative private di riunire il rischio, a partire da una determinata soglia per evento in caso di eventi di grandi proporzioni (catastro- fi), e di finanziarlo congiuntamente invece di dover stipulare costose riassicurazioni che in definitiva concorrono ad aumentare i premi.

Si è in presenza di un evento di grandi proporzioni quando gli assicuratori-infortuni (senza la Suva) devono verosimilmente versare prestazioni che superano il volume netto dei premi netti incassati complessivamente per l’assicurazione obbligatoria nell’anno precedente all’evento infortunistico (art. 78 cpv. 1 LAINF). A partire da que- sta soglia per evento risponde un fondo di compensazione (art. 90 cpv. 4 LAINF) co- stituito ad hoc presso la cassa suppletiva LAINF (cassa suppletiva) e che dall’anno successivo all’evento di grandi proporzioni è alimentato da tutti gli assicuratori- infortuni (senza la SUVA) con un premio supplementare in modo tale che tutte le spe- se correnti dei sinistri possano essere coperte (art. 90 cpv. 4 LAINF). I compiti della cassa suppletiva inerenti a eventi di grandi proporzioni sono disciplinati nel dettaglio nell’articolo 95a dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

L’articolo 95a capoverso 5 OAINF prescrive alla cassa suppletiva di dotarsi di un re- golamento che disciplini in particolare l’organizzazione del fondo di compensazione e i dettagli concernenti lo svolgimento del finanziamento. Trattandosi di un regolamento della cassa suppletiva, lo stesso deve essere approvato dal Consiglio federale (art. 72 cpv. 1 LAINF).

Nella sua seduta del 31 gennaio 2024, il Consiglio federale ha approvato, con l’eccezione dell’articolo 26, il regolamento della cassa suppletiva riguardante gli even- ti di grandi proporzioni (disponibile in tedesco e francese).

Il suddetto articolo non è stato approvato perché l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ravvisato la necessità di una precisazione formale a livello di ordinanza nell’articolo 95a capoverso 4 OAINF.

Ora l’articolo 26 del regolamento deve essere adottato dal Consiglio federale insieme alla precisazione voluta dall’UFG dell’articolo 95a OAINF, esposta nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

L’UFSP ha invitato l’UFG a proporre le modifiche che ritiene necessario apportare all’articolo 95a OAINF. Tali modifiche, inserite per motivi redazionali in un nuovo ca- poverso (4bis), spiegano in particolare su quale base sono calcolati i supplementi finali alla chiusura del fondo e il loro scopo. Nella sua forma modificata, l’articolo 95a OAINF è in linea con l’articolo 26, non ancora approvato, e con gli articoli già appro- vati del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni. L’opzione scelta con- siste pertanto nell’attuazione completa delle modifiche all’articolo 95a OAINF propo- ste dall’UFG.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale Il presente avamprogetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio

20203 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del

21 settembre 20204 sul programma di legislatura 2019–2023.

L’introduzione di questa nuova disposizione d’ordinanza è tuttavia opportuna, perché altrimenti mancano i dettagli concernenti il calcolo dell’ultimo supplemento di premio alla chiusura del fondo.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La LAINF e la relativa ordinanza sono una particolarità svizzera. Dato che il diritto europeo non prevede alcuna assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, un con- fronto è risulta superfluo. Vista l’assenza nell’UE di un’assicurazione obbligatoria con- tro gli infortuni, non sussiste neppure la necessità di un fondo di compensazione equivalente finanziato con supplementi di premio. È stata comunque svolta una ricer- ca in Internet per verificare se esistesse qualcosa di equivalente nell’UE, senza risul- tati di rilievo.

3 Punti essenziali del progetto

Con le presenti modifiche, si adottano le integrazioni necessarie all’articolo 95a e al contempo anche l’articolo 26 del regolamento della cassa suppletiva riguardante gli eventi di grandi proporzioni, finora non approvato. Si precisa inoltre il tenore dell’articolo 95a capoverso 1 OAINF adeguandolo in funzione del nuovo articolo 95a capoverso 4bis cosicché anche per il calcolo del supplemento «ordinario» sono consi- derati i diritti di regresso attesi.

3 FF 2020 1565 4 FF 2020 7365

4 Commento ai singoli articoli

Articolo 95a capoverso 1 OAINF

Ai fini esclusivi della certezza del diritto, l’articolo 95a capoverso 1 OAINF è integrato con l’informazione che (anche) per il calcolo del supplemento ordinario devono esse- re considerati i diritti di regresso attesi.

Articolo 95a capoverso 4bis OAINF (nuovo)

Il nuovo articolo 95a capoverso 4bis OAINF è volto a estendere con le necessarie in- tegrazioni il disciplinamento di cui all’articolo 95a capoverso 4 OAINF concernente il rimborso definitivo dei crediti degli assicuratori. In merito ai supplementi di premio finali, le integrazioni sanciscono che con essi devono poter essere presumibilmente coperti i costi residui attinenti alla catastrofe. Il rimborso dei crediti degli assicuratori include, oltre ai costi residui attesi inerenti ai danni causati da infortunio, i costi residui imputabili al trattamento dei sinistri (cfr. anche art. 95a cpv. 2 OAINF).

È inoltre precisato che questa stima è basata sulle comunicazioni degli assicuratori e sulle statistiche concernenti tutti i casi di sinistro della branca assicurativa in questio- ne e che sono considerati i diritti di regresso attesi.

L’articolo 26, finora non approvato, del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni disciplina già i dettagli concernenti il calcolo del supplemento di premio finale. In particolare ne menziona le basi (stima dei costi residui in funzione delle co- municazioni degli assicuratori e delle statistiche).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Per la Confederazione, la modifica dell’ordinanza e l’approvazione da parte del Con- siglio federale dell’articolo 26 del regolamento riguardante gli eventi di grandi propor- zioni non hanno alcuna ripercussione finanziaria né sull’effettivo del personale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna La modifica dell’ordinanza e l’approvazione da parte del Consiglio federale dell’articolo 26 del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni non hanno alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni sull’economia

La modifica dell’ordinanza e l’approvazione da parte del Consiglio federale dell’articolo 26 del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni non hanno ripercussioni dirette sull’economia. L’articolo 24, già approvato, del regolamento fa inoltre sì che – in caso di chiusura pianificata del fondo dopo il verificarsi di una

catastrofe (se continuare a tenere la contabilità del fondo comportasse un onere am- ministrativo sproporzionato) – gli ultimi supplementi di premio di cui all’articolo 26 non costituiscano un onere eccessivo per le aziende assicurate.

5.4 Ripercussioni sulla società

La modifica dell’ordinanza e l’approvazione da parte del Consiglio federale dell’articolo 26 del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni non hanno ripercussioni dirette sulla società. L’articolo 24, già approvato, del regolamento fa inol- tre sì che – in caso di chiusura pianificata del fondo dopo il verificarsi di una catastro- fe (se continuare a tenere la contabilità del fondo comportasse un onere amministrati- vo sproporzionato) – gli ultimi supplementi di premio di cui all’articolo 26 non costitui- scano un onere eccessivo per le aziende assicurate.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

La modifica dell’ordinanza e l’approvazione da parte del Consiglio federale dell’articolo 26 del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni non hanno alcuna ripercussione sull’ambiente.

6 Aspetti giuridici

6.1 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 90 capoverso 4 LAINF, il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti il fondo di compensazione costituito in caso di eventi di grandi proporzioni di cui all’articolo 78 LAINF e il supplemento di premio con cui finanziare questo fondo.

Al Consiglio federale è di conseguenza attribuita la competenza di integrare l’articolo 95a OAINF con un nuovo capoverso 4bis in conformità alle spiegazioni di cui sopra.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Non esistono impegni internazionali della Svizzera che non siano compatibili con il presente avamprogetto.