Berna, …
Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’am- pliamento delle reti elettriche)
Rapporto esplicativo concernente il progetto posto in consultazione
2024-...
Compendio La presente revisione della legge sugli impianti elettrici ha il fine di accelerare le procedure di trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. I motivi sono l’ur- gente necessità di risanare e ampliare la rete di trasporto e la crescente esigenza di trasformare la rete elettrica a seguito della decarbonizzazione. A tal fine vengono presentate diverse misure che richiedono modifiche della legge sugli impianti elet- trici e della legge sull’approvvigionamento elettrico.
Contesto Con la legge federale del 15 dicembre 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull’ap- provvigionamento elettrico, cosiddetta «Strategia Reti elettriche») il Parlamento ha migliorato le condizioni quadro per i progetti di elettrodotti. Ciò nonostante la situa- zione sul fronte del risanamento, nonché della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche continua a essere difficile. I motivi sono da ricercare, da un lato, nelle condizioni della rete di trasporto (livello di rete 1) che, secondo i rilievi effettuati dalla società nazionale di rete Swissgrid, necessita di cospicui interventi di risanamento – facendo lievitare il numero di pro- getti di linee elettriche e delle relative procedure – e, dall’altro lato, nel fatto che la rete di trasporto dev’essere, oltre che manutenuta, anche urgentemente ampliata. Le procedure di pianificazione e approvazione necessarie per gli ampliamenti richie- dono spesso molti anni. Infine, anche la decarbonizzazione e il progressivo passaggio delle capacità produttive da centralizzate a decentralizzate richiedono una trasfor- mazione delle reti elettriche. Contenuto del progetto Il presente progetto prevede sia modifiche materiali della legge sugli impianti elet- trici, sia una modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico. con l’obiettivo di semplificare e quindi accelerare le procedure di ampliamento e trasformazione delle reti elettriche. La revisione presentata si concentra su misure di razionalizza- zione delle procedure riguardanti gli impianti della rete di trasporto. Inoltre, il Con- siglio federale sta esaminando ulteriori misure a livello di ordinanza. In futuro, nella rete di trasporto varrà il principio delle linee aeree. Eventuali ca- blaggi saranno presi in esame solo a determinate condizioni, il che semplificherà le procedure e darà una maggiore sicurezza di pianificazione. Per ottimizzare i tempi, inoltre, ai nuovi impianti della rete di trasporto verrà attribuita una priorità di prin- cipio rispetto ad altri interessi nazionali. Inoltre è previsto che sia consentita per legge l’immissione in possesso anticipata con il rilascio dell’approvazione dei piani, in modo da evitare ritardi nella realizzazione dell’opera. Il coordinamento della pianificazione della rete deve poi essere migliorato prendendo in considerazione già in una fase iniziale gli aspetti di pianificazione territoriale e coordinandoli con i Cantoni.
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Per tenere conto della forte necessità di risanamento di quest’ultima, si introduce il nuovo principio secondo cui per le linee esistenti della rete di trasporto si può otte- nere l’approvazione sul medesimo tracciato senza dover effettuare una procedura del piano settoriale. Internamente alla Confederazione, per le procedure secondo la legge sugli impianti elettrici, si rinuncerà in futuro alla procedura di eliminazione delle divergenze. Ciò permette di ridurre la mole di adempimenti a carico delle autorità federali coinvolte e di semplificare la procedura. Ulteriori prescrizioni rivolte ai Cantoni e ai tribunali avranno l’effetto di velocizzare le tempistiche delle procedure di approvazione dei piani e di ricorso.
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Indice
Compendio 2
1 Contesto 5
1.1 Necessità di agire e obiettivi 5
1.2 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le
strategie del Consiglio federale 6
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 6
3 Punti essenziali del progetto 7
3.1 La normativa proposta 7
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze 8
3.3 Attuazione 8
4 Commento ai singoli articoli 8
4.1 Legge sugli impianti elettrici 8
4.2 Legge sull’approvvigionamento elettrico 19
5 Ripercussioni 20
5.1 Ripercussioni per la Confederazione 20
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli
agglomerati e le regioni di montagna 20
5.3 Ripercussioni sull’economia 20
5.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente 21
6 Aspetti giuridici 21
6.1 Costituzionalità 21
6.1.1 Ponderazione degli interessi nazionali 21
6.1.2 Termini di evasione settoriali 22
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 22
6.3 Forma dell’atto 23
6.4 Subordinazione al freno alle spese 23
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale 23
6.6 Delega di competenze legislative 23
6.7 Protezione dei dati 23
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1 Contesto
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Con la legge federale del 15 dicembre 20171 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull’ap- provvigionamento elettrico, cosiddetta «Strategia Reti elettriche») il Parlamento ha migliorato le condizioni quadro per i progetti di elettrodotti. Il Consiglio federale ha posto in vigore la legge e le relative modifiche di ordinanza con effetto dal 1° giugno 2019. La manutenzione e il risanamento così come la trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche continuano tuttavia a rappresentare una sfida. La rete di trasporto (livello di rete 1) è stata realizzata per circa due terzi prima del 1980. Dai rilievi a cura di Swissgrid è emerso che le sue condizioni sono peggiori rispetto a quanto previsto. Per garantire la manutenzione della rete, nei prossimi cin- que-dieci anni occorreranno molteplici interventi di risanamento, per cui va previsto un forte aumento del numero di progetti di linee elettriche e delle relative procedure (procedure del piano settoriale, procedure d’approvazione dei piani). Oltre alla manutenzione, urge anche un ampliamento della rete di trasporto. Per ga- rantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente del sistema elettrico svizzero, è necessario eliminare le strozzature esistenti e quelle che rischiano di verificarsi in fu- turo. I relativi progetti procedono in parte a rilento, anche a causa delle lungaggini e delle complessità che gravano sulle procedure di pianificazione, approvazione e ri- corso. Sinora il termine di due anni per la procedura del piano settoriale (art. 15f cpv. 3 legge sugli impianti elettrici2 [LIE]) non ha mai potuto essere rispettato; anche il me- desimo termine di due anni per l’evasione di una procedura d’approvazione dei piani (art. 16abis LIE) per la rete di trasporto continua in parte a essere superato. A ciò si aggiunge il progressivo passaggio delle capacità di produzione da centraliz- zate a decentralizzate, che presuppone un massiccio ampliamento della rete elettrica. Tale ampliamento può essere favorito in maniera determinante da una velocizzazione delle procedure. Il 21 giugno 2023 il Consiglio federale ha adottato, all’attenzione del Parlamento, il disegno di modifica della legge del 30 settembre 20163 sull’energia («atto sull’acce- lerazione»).4 Si tratta di un progetto che mira ad abbreviare le procedure per la piani- ficazione e la costruzione di grandi impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Di misure volte ad accelerare l’ampliamento delle reti elettriche, invece, non si fa praticamente alcuna menzione al suo interno. Per tale motivo il 22 novembre 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di redigere un progetto con ulteriori misure finalizzate ad accelerare le procedure d’autorizzazione per la trasfor- mazione e l’ampliamento delle reti elettriche.
1 RU 2019 1349 2 RS 734.0 3 RS 730.0 4 FF 2023 1603
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Con il presente progetto di modifica della legge del 24 giugno 19025 sugli impianti elettrici (LIE) e della legge del 23 marzo 20076 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), il Consiglio federale intende semplificare e quindi accelerare le procedure di pianificazione, approvazione e ricorso relative alla trasformazione e all’ampliamento delle reti elettriche. Allo stesso tempo il DATEC sta effettuando una verifica a livello di ordinanza ed entro fine novembre 2024 sottoporrà al Consiglio federale un progetto da porre in consultazione. A livello di ordinanza sono previste misure, tra cui l’ottimizzazione della procedura del piano settoriale, altre eccezioni all’obbligo di approvazione dei piani e la verifica del rispetto delle norme sulla protezione dal rumore e dalle radia- zioni non ionizzanti.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le
strategie del Consiglio federale Le modifiche di legge contribuiscono a garantire la sicurezza e la stabilità dell’ap- provvigionamento energetico e consentono indirettamente anche di potenziare la pro- duzione nazionale di energia rinnovabile. Contribuiscono quindi al raggiungimento dell’obiettivo 25 del programma di legislatura 2023-20277. Il progetto non fa parte del preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze. Al momento non si prevedono ripercussioni finanziarie significative per la Confederazione. Le reti elettriche, quali anello di congiunzione tra produzione e consumo, rappresen- tano un elemento cardine per l’attuazione della Strategia energetica 20508. Le misure di accelerazione delle procedure proposte nel progetto presentato contribuiranno a raggiungere gli obiettivi della Strategia energetica 2050. Con la Strategia Reti elettriche sono state tra l’altro implementate anche misure per velocizzare le procedure di pianificazione e approvazione. Le misure proposte nel presente progetto mirano ad accelerare ulteriormente le procedure.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La necessità di accelerare l’ampliamento delle reti elettriche è stata riconosciuta anche nell’Unione Europea (UE). La Commissione europea ha definito una serie di misure a questo riguardo in un piano d’azione del 28 novembre 2023.9 Queste misure si limi- tano attualmente al fatto che la Commissione europea predispone «guide sulle migliori pratiche» e promuove la cooperazione e lo scambio generale di informazioni tra le
5 RS 734.0 6 RS 734.7 7 FF 2024 526 8 FF 2013 7561
9 COM/2023/757 final
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autorità di autorizzazione dei singoli Stati membri. Le misure contenute nella presente proposta sono compatibili con il diritto dell’UE.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Il presente progetto si pone l’obiettivo di semplificare e quindi accelerare le procedure di pianificazione, approvazione e ricorso relative alle reti elettriche. Si tratta di procedure che hanno sistematicamente come oggetto una ponderazione degli interessi: da un lato l’interesse a garantire un approvvigionamento energetico sicuro ed economico, dall’altro gli interessi di protezione e pianificazione del territo- rio. Il diritto vigente considera questi interessi equipollenti; nella pratica ciò comporta la necessità di effettuare ponderazioni articolate e complesse che si ripercuotono an- che su importanti progetti di ampliamento della rete, ritardandoli. Con la presente re- visione si riconosce ai nuovi impianti della rete di trasporto una priorità di principio rispetto ad altri interessi nazionali, allo scopo di velocizzare le procedure. Per tenere conto della forte necessità di risanamento di quest’ultima, si introduce il nuovo principio secondo cui per le linee esistenti della rete di trasporto si può ottenere l’approvazione sul medesimo tracciato senza dover effettuare previamente una proce- dura del piano settoriale. In questo modo si risparmiano costi procedurali e d’investi- mento e si velocizzano gli iter burocratici. Per ridurre i tempi è inoltre previsto che, per le procedure d’approvazione dei piani conformi alla legge sugli impianti elettrici, internamente non si dovrà più effettuare una procedura formale di eliminazione delle divergenze ai sensi dell’articolo 62b della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). In questo modo si potranno ridurre gli adempimenti a carico delle autorità federali preposte e semplificare le procedure. La procedura d’approvazione dei piani e le vie di ricorso saranno razionalizzate con l’introduzione di termini di evasione per i Cantoni e per le procedure di ricorso. Attualmente è previsto che le linee della rete di trasporto possano essere posate come linee aeree o cavi interrati. La tecnologia di trasporto da adottare nel singolo caso va individuata nell’ambito di una ponderazione completa e articolata degli interessi. La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando l’impatto sul ter- ritorio e sull’ambiente, gli aspetti tecnici e l’economicità (art. 15i cpv. 4 LIE). D’ora in avanti, per la rete di trasporto varrà il principio delle linee aeree. Nella legge ver- ranno definiti i casi in cui andrà valutato ed eventualmente ponderato un cablaggio. In questo modo si potrà garantire la sicurezza di pianificazione, ridurre la probabilità di divergenze tra le autorità interessate e aumentare la possibilità di pronunce di uguale tenore da parte delle istanze di ricorso giudiziarie, con conseguente accelera- zione del processo di pianificazione e delle tempistiche di autorizzazione e ricorso.
10 RS 172.010
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Inoltre è previsto che sia consentita per legge l’immissione in possesso anticipata con il rilascio dell’approvazione dei piani. Nei casi in cui vi sia una decisione passata in giudicato in merito all’approvazione dei piani e alle opposizioni in materia di espro- priazione, d’ora in avanti al gestore di rete interessato viene riconosciuto il diritto di iniziare i lavori di costruzione prima della conclusione della procedura di stima, in modo da evitare ritardi nella realizzazione dell’opera. Infine, il coordinamento della pianificazione della rete deve essere migliorato pren- dendo in considerazione già in una fase iniziale gli aspetti di pianificazione territoriale e coordinandoli con i Cantoni. Questo permetterà d’individuare per tempo eventuali potenziali di aggregazione e di risparmiare sui costi, sfruttando le sinergie nella pia- nificazione territoriale, ambientale e di rete. Oltre al risparmio sui costi e all’aumento della qualità, ciò consentirà di accelerare le procedure di pianificazione e approva- zione, in quanto le importanti basi di pianificazione e le pianificazioni direttrici can- tonali sono già prese in considerazione nella fase di pianificazione della rete.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Con le misure previste nel presente progetto di legge finalizzate a velocizzare le pro- cedure di ampliamento della rete elettrica è possibile ridurre la mole di adempimenti a carico sia delle autorità federali che delle autorità cantonali interessate dai progetti di realizzazione di linee elettriche.
3.3 Attuazione
L’attuazione delle novità proposte spetta in buona parte alla Confederazione. Le novità proposte a livello di legge implicano anche un adeguamento dell’ordinanza del 2 febbraio 200011 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE).
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sugli impianti elettrici
Art. 15b cpv. 1 e 1bis
Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui le linee della rete di trasporto con una tensione nominale pari o superiore a 220 kilovolt (kV) devono essere realizzate come linee aeree. Il vantaggio principale del cablaggio consiste soprattutto nel fatto che generalmente produce un minore impatto sul paesaggio. È principalmente per questo motivo che in genere questa tecnologia è accettata più di buon grado dalla popolazione interessata.
11 RS 734.25
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Le linee interrate, tuttavia, possiedono proprietà elettrotecniche diverse dalle linee ae- ree; in particolare generano più potenza reattiva rispetto a queste ultime. La potenza reattiva occupa, limitandola, la capacità della linea, e dev’essere compensata con un apporto di energia, il che in ultima analisi riduce sia la capacità di rete utilizzabile che l’efficienza nel trasporto di elettricità. I punti di transizione da una linea aerea a una cablata e viceversa, inoltre, presentano disequilibri fisici che rendono la rete di tra- sporto più suscettibile ai guasti. A ciò si aggiunge il fatto che i cablaggi, a mano a mano che la loro estensione aumenta, amplificano eventuali risonanze indesiderate, le quali possono dare origine a correnti armoniche elevate e comportare il rischio di so- vraccarico. Le linee cablate, inoltre, sono notevolmente più critiche dal punto di vista della cosiddetta capacità di partenza senza alimentazione di rete, ossia della capacità di far ripartire autonomamente parti della rete elettrica precedentemente spente. Più le linee cablate sono lunghe, più aumentano i relativi rischi. Inoltre, i costi aggiuntivi generalmente elevati e l’impatto sul suolo depongono a sfavore di una linea cablata nella linea di trasporto. Da questo punto di vista, vi è una netta differenza rispetto alla situazione sulla rete di distribuzione in cui, per via della tensione nominale inferiore, gli svantaggi tecnico-fisici legati al cablaggio sono decisamente meno marcati rispetto a quelli presenti sulla rete di trasporto. Per tale motivo, ma anche per via dei costi aggiuntivi di gran lunga inferiori, i cablaggi sono ampiamente utilizzabili nella rete di distribuzione, soprattutto ai livelli di tensione più bassi. Considerati i fattori tecnico-fisici illustrati, l’uso della tecnologia di cablaggio sulla rete di trasporto dev’essere contenuto. Per quanto riguarda la rete di distribuzione, invece, per stabilire la tecnologia da utilizzare va sempre applicata la regola basata sul fattore dei costi aggiuntivi (cfr. art. 15c LIE). Con la definizione del principio di cui al capoverso 1, si tiene conto della suddetta realtà e si assicura che sulla rete di tra- sporto le linee cablate possano essere considerate soltanto in casi specifici. In questo modo la legge definisce a livello superiore i criteri con cui le autorità decisionali pos- sono individuare la soluzione corretta in funzione della dimensione strategica della questione. Al capoverso 1bis sono citati in maniera esplicita ed esaustiva i casi in cui le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV o alcuni loro tratti pos- sono essere posati anche come cavi interrati. Queste indicazioni chiare sgravano le procedure di autorizzazione e ricorso dalle relative valutazioni, nonché dall’obbligo di ponderare ex novo in ogni singolo caso le circostanze generali sopra descritte. Ciò comporta una netta velocizzazione delle procedure, dato che la decisione relativa alla tecnologia viene limitata soltanto alle casistiche di cui al capoverso 1 bis. Il primo passo consiste nel verificare se una delle cinque condizioni di cui al capoverso 1 bis è soddi- sfatta. Se così non è, la linea deve essere realizzata come linea aerea. Altrimenti, in un passo successivo, la tecnologia di trasporto da adottare viene individuata nell’ambito di una ponderazione completa e articolata degli interessi. La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando l’impatto sul territorio e sull’ambiente, gli aspetti tecnici e l’economicità (art. 15i cpv. 4 LIE). La posa interrata (cablaggio) di una linea va presa in esame qualora rappresenti la soluzione più conveniente sotto il profilo economico (capoverso 1 bis frase introdut- tiva), ossia nei casi in cui la posa di una linea aerea implichi presumibilmente un costo del ciclo di vita (Life Cycle Cost [LCC]) maggiore.
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La posa interrata di una linea va inoltre presa in esame, secondo il capoverso 1bis let- tera a, se ciò è necessario per motivi tecnici. Questi ultimi richiedono un cablaggio, qualora la soluzione alternativa della linea aerea sia meno adatta dal punto di vista funzionale. Per via del contesto naturale, ad esempio, una linea aerea potrebbe essere esposta a maggiori rischi, che verrebbero invece evitati con la variante del cablaggio. I criteri del capoverso 1bis frase introduttiva e lettera a («più conveniente» e «necessa- rio per motivi tecnici») possono applicarsi, ad esempio, nel momento in cui vi sia una possibilità di raggruppamento con altre linee o si possano utilizzare infrastrutture esi- stenti (ad esempio gallerie stradali o ferroviarie). In tal caso la società nazionale di rete deve illustrare e motivare le circostanze tecnico-economiche e i vantaggi che de- pongono a favore della posa interrata della linea. La posa come linea interrata va verificata, secondo il capoverso 1bis lettera b, anche nelle paludi e nei paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale di cui all’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.)12. Interpretando la disposizione in conformità alla Costituzione, si deve presumere che l’attraversamento di paludi e paesaggi palustri possa avvenire perlopiù solo mediante una linea posata in uno strato geologico sottostante. Nel caso di un attraversamento di questo genere occorre tuttavia assicurare che le paludi e i paesaggi palustri in questione non siano compromessi. A rigore, si tratterebbe di un aggiramento nella dimensione verticale e non di un vero e proprio attraversamento. Di conseguenza le paludi e i paesaggi palu- stri in questione devono essere aggirati oppure attraversati sotto terra in maniera tale da non danneggiare il loro sistema idrologico. Ciò vale, oltre che per le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, anche per tutti gli altri livelli di tensione. Ai sensi del capoverso 1bis lettera c, la posa di una linea della rete di trasporto sotto forma di cavi interrati va verificata anche se necessario per rispettare gli obiettivi di tutela degli oggetti d’importanza nazionale di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 196613 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), che hanno come oggetto la protezione dei paesaggi e dei monumenti naturali. Quest’ultimo si riferisce all’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti d’importanza nazionale (IFP), definito più precisamente nell’ordinanza del 29 marzo 201714 riguardante l’in- ventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali e nelle descrizioni degli og- getti allegate. Nel caso specifico va tenuto conto di tutti gli obiettivi di tutela degli oggetti IFP, anche di quelli relativi alla protezione della natura. Gli oggetti IFP sono aree particolarmente degne di protezione, di cui occorre avere quanta più cura possi- bile. Nei casi in cui non si possa evitare di compromettere gli obiettivi di protezione di un oggetto IFP, ad esempio nemmeno aggirandolo, occorre pertanto valutare la posa di una linea interrata. D’ora in avanti, tuttavia, tale valutazione si limita unica- mente al tratto di linea ubicato all’interno dell’IFP, a meno che non si tratti di una fattispecie di cui alla frase introduttiva («più conveniente sotto il profilo economico») o alla lettera a («necessario per motivi tecnici»). Le strutture di transizione necessarie vanno posizionate nei punti opportuni al di fuori del perimetro dell’IFP.
12 RS 101 13 RS 451 14 RS 451.11
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Il cablaggio interrato delle linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV o di alcune loro tratte è inoltre possibile, ai sensi del capoverso 1bis lettera d, se neces- sario per rispettare le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ioniz- zanti, di protezione dal rumore o di garanzia della sicurezza elettrica. In questo modo si tiene conto della protezione della salute. Si è intenzionalmente rinunciato a inserire ulteriori casistiche in cui valutare l’oppor- tunità di un cablaggio per i seguenti motivi: da un lato permane comunque l’obbligo di evitare conflitti con altri interessi pubblici attraverso una pianificazione adeguata dei tracciati; dall’altro il principio sancito al capoverso 1 perderebbe di ogni efficacia in presenza di un lungo elenco di fattispecie a favore della posa di cavi. Ecco perché non figurano, ad esempio, oggetti dell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale, dell’inventario federale delle vie di comunica- zione storiche della Svizzera e altri biotopi. L’applicabilità di questo articolo è limitata, come si legge nel testo, alle linee aventi una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, per cui non riguarda la rete di tra- sporto per la corrente di trazione ferroviaria, che è alimentata con una tensione di 132 kV e una frequenza di 16,7 hertz (Hz).
Art. 15bbis
Il nuovo articolo 15bbis prevede che la sostituzione di una linea esistente con una ten- sione nominale pari o superiore a 220 kV possa avvenire, alle condizioni citate, lungo il medesimo tracciato con la tecnologia di trasporto già in essere. Ciò vale anche qua- lora la sostituzione della linea comporti un aumento della tensione nominale. Di con- seguenza, in linea di principio non occorre esaminare varianti di tracciato o di corri- doio alternative, per cui si può rinunciare allo svolgimento di una procedura del piano settoriale. In questo articolo rientrano le cosiddette misure di risanamento a beneficio di una linea esistente. Il termine «sostituzione» sta a indicare che tutta la linea o parte di essa viene sostanzialmente realizzata ex novo nello stesso luogo e con la medesima moda- lità costruttiva. Nella disposizione sono contemplate anche le combinazioni di una sostituzione con una modifica (ad es. ottimizzazione delle fasi e incroci) o con un aumento di tensione. Il fatto che l’infrastruttura debba, in linea di principio, rimanere nello stesso luogo è giustificato dai seguenti motivi: da un lato, la sua presenza ormai decennale è consi- derata dalla generazione attuale della popolazione residente interessata parte inte- grante del paesaggio. Un suo spostamento non farebbe altro che generare un nuovo impatto su altri luoghi, paesaggi ed eventualmente zone urbanizzate – per cui alla fine produrrebbe soltanto uno spostamento della problematica. Dall’altro, il mantenimento dell’infrastruttura nel medesimo luogo persegue un interesse pubblico, tanto più che un risanamento sul tracciato esistente comporta in genere costi inferiori a quelli di uno spostamento. Spesso, inoltre, parti fondamentali della linea esistente, come singoli tralicci, le loro fondamenta, cunicoli o fasci di tubi, continuano ad essere intatte e fruibili, per cui vale la pena continuare a utilizzarle o ripristinarle anche per motivi economici.
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Il capoverso 1 sancisce l’obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni sulla prote- zione dal rumore e dalle radiazioni non ionizzanti. Attualmente i requisiti in materia sono disciplinati mediante valori limite nell’ordinanza del 15 dicembre 198615 contro l’inquinamento fonico (OIF) e nell’ordinanza del 23 dicembre 199916 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). a cui si aggiungono le disposizioni a garanzia della sicurezza elettrica di cui all’ordinanza del 30 marzo 199417 sulle linee elettriche (OLEl). Con il capoverso 1 si assicura pertanto che, in fase di risanamento, si ottem- peri a questi obblighi di ottimizzazione riguardanti la salute e la sicurezza elettrica. La situazione esistente viene migliorata in quanto vengono eliminati gli impatti più gravosi per la popolazione interessata. La sostituzione di una linea esistente può essere approvata nel medesimo luogo unicamente se sono necessarie solo modifiche parziali o moderati ampliamenti affinché siano rispettate le disposizioni in materia di prote- zione dalle radiazioni non ionizzanti e dal rumore e sia garantita la sicurezza elettrica. Modifiche parziali o moderati ampliamenti possono essere, ad esempio, lo sposta- mento di singoli tralicci, la posa come cavi interrati di singole tratte, l’innalzamento di singoli tralicci, il sollevamento delle mensole o misure meno invasive. Ai sensi del capoverso 2, la definizione dei dettagli è demandata al Consiglio federale. Il nuovo articolo 15bbis introduce quindi una disposizione analoga a quella dell’arti- colo 24c della legge federale del 22 giugno 197918 sulla pianificazione del territorio (LPT) che stabilisce il diritto per le linee esistenti di rimanere nella loro ubicazione attuale. La verifica dei presupposti dev’essere effettuata mediante la procedura, ormai conso- lidata nella pratica, per l’esenzione dal piano settoriale ai sensi dell’articolo 1b OPIE. Con il nuovo principio per cui la sostituzione di una linea esistente con una tensione pari o superiore a 220 kV può avvenire, alle condizioni citate, lungo il medesimo trac- ciato con la tecnologia di trasporto già in essere, in futuro non sarà più necessario effettuare, nei casi previsti, una procedura del piano settoriale, il che velocizzerà sen- sibilmente gli iter di tali progetti.
Art. 15d cpv. 2 e 5 Nel capoverso 2 figurerà ora soltanto l’acronimo LPN. Si tratta di un adeguamento di carattere puramente redazionale.
Il capoverso 5, invece, stabilisce ora che l’interesse nei confronti della realizzazione di nuovi impianti della rete di trasporto prevale, in linea di principio, su altri interessi nazionali. Già oggi agli impianti della rete di trasporto viene riconosciuto per legge un interesse nazionale (cfr. Art. 15d cpv. 2 LIE). A questi impianti viene pertanto riconosciuto di regola un interesse equivalente ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LPN. Ciò significa che la realizzazione concreta di impianti della rete di trasporto è consentita nel caso
15 RS 814.41 16 RS 814.710 17 RS 734.31 18 RS 700
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di specie soltanto se, nell’ambito di una ponderazione degli interessi, è possibile di- mostrare la loro superiorità in termini di valore rispetto ad altri interessi nazionali. Con la nuova disciplina s’intende dare maggiore peso all’interesse nei confronti della realizzazione di nuovi impianti della rete di trasporto, il che consentirà – nell’ambito della ponderazione degli interessi che dovrà continuare a essere effettuata per ogni singolo caso – di tenere meglio conto della particolare rilevanza di tali infrastrutture e di semplificarne la realizzazione anche in caso di inevitabili ripercussioni su altri interessi nazionali. Le procedure potranno così essere velocizzate. Ciò tuttavia non significa che l’interesse verso la realizzazione dell’impianto della rete di trasporto prevalga in ogni caso. Questa priorità di principio deve limitarsi ai nuovi impianti della rete di trasporto. Per quanto riguarda quest’ultima, spetta alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) verificare ufficialmente la pianificazione di base della rete (cfr. art. 22 cpv. 2bis LAEl), accertandosi in particolare che si pianifichino soltanto progetti efficaci e appropriati in termini tecnici ed economici (cfr. art. 9d cpv. 2 lett. a LAEl). La priorità di principio, inoltre, viene riconosciuta soltanto in caso di intromissioni inevitabili in altri interessi nazionali, dal momento che l’autorità direttiva deve assicurare, nel qua- dro dell’iter autorizzativo (procedure del piano settoriale e d’approvazione dei piani), che si evitino per quanto possibile ingerenze in altri interessi (in particolare nazionali). Con l’espressione «di principio» si vuole sottolineare la possibilità che, in un caso specifico, dalla ponderazione degli interessi possa comunque risultare che eventuali interessi di protezione e utilizzazione riferiti ad altre politiche settoriali prevalgano sugli interessi nei confronti di un approvvigionamento sicuro ed economico. Le riserve per uccelli acquatici e di passo d’importanza nazionale e internazionale di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge del 20 giugno 198619 sulla caccia sono aree particolarmente sensibili, ricche di avifauna. Questi oggetti, elencati all’alle- gato 1 dell’ordinanza del 21 gennaio 199120 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM), devono essere trattati con la massima attenzione, evitando che gli uccelli entrino in collisione con le linee della rete di trasporto. Per tale motivo, la priorità di principio qui proposta non si applica a tali aree, né alle paludi e ai paesaggi palustri di cui all’articolo 78 capoverso 5 Cost. e ai biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN.
Art. 16d cpv. 1 primo periodo
Con l’emanazione della legge federale del 18 giugno 199921 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (legge sul coordinamento), il Parlamento ha fissato in tre mesi il termine entro cui i Cantoni devono far pervenire i loro pareri. A tale proposito, nel messaggio concernente la legge il Consiglio federale aveva indicato soltanto che la tempistica si basa sui più recenti atti normativi, ma non citava motivi cogenti per la definizione del suddetto termine. L’esperienza dimostra che i servizi cantonali preposti non necessitano di tre mesi per valutare le pratiche,
19 RS 922.0 20 RS 922.32 21 RU 1999 3071
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bensì evadono questo tipo di attività in tempi decisamente più brevi. Sebbene l’am- ministrazione delle pratiche e il consolidamento dei vari pareri tecnici richiedano anch’essi un certo periodo di tempo, i tre mesi attualmente in vigore paiono eccessivi. Si tratta di un termine ordinatorio, il cui obiettivo è consentire la rapida evasione delle procedure d’approvazione dei piani. Il suo mancato rispetto non comporta sanzioni. Rimane in essere la regola attuale secondo cui, in casi eccezionali motivati, il termine può essere adeguatamente prorogato. Resta dunque il margine di manovra per accor- dare un termine più lungo qualora la documentazione della domanda sia molto copiosa o particolarmente complessa sul piano dei contenuti.
Art. 16g cpv. 1
Il capoverso 1 stabilisce che, nella procedura d’approvazione dei piani per gli impianti a corrente forte o a corrente debole di cui all’articolo 4 capoverso 3 LIE (cfr. art. 16 LIE), non si debba effettuare una procedura di eliminazione delle divergenze ai sensi dell’articolo 62b LOGA. Il Parlamento aveva inserito nella LOGA la regolamentazione della procedura di eli- minazione delle divergenze nel quadro della legge sul coordinamento. Con il progetto si è introdotto tra l’altro il criterio dell’accentramento delle procedure decisionali per l’autorizzazione di costruzioni e impianti, attribuendo a un’unica autorità direttiva la competenza di rilasciare eventuali ulteriori autorizzazioni eccezionali che dovessero risultare necessarie (ad es. permessi di dissodamento, autorizzazioni previste dalla legge sulla protezione delle acque). All’epoca la regolamentazione della procedura di eliminazione delle divergenze serviva come misura con cui tenere conto delle perdite di competenze da parte delle autorità specializzate a seguito dell’accentramento delle procedure e del timore di un indebolimento sistematico degli interessi sanciti dalla legislazione ambientale. Secondo l’intento originario la procedura di eliminazione delle divergenze avrebbe dovuto, da un lato, esercitare pressione sull’autorità direttiva affinché risolvesse il prima possibile gli eventuali quesiti emersi nell’ambito della procedura e, dall’altro, garantire che si tenessero in debito conto, ad esempio, gli in- teressi di natura ambientale. In pratica, la procedura di eliminazione delle divergenze obbligatoria per legge può essere causa di lungaggini nella chiusura di una pratica per via di disaccordi interni tra le autorità federali. La regolamentazione attuale può dunque comportare ritardi nelle procedure e un’ulteriore mole di adempimenti a carico dei servizi interessati. Per queste ragioni, in futuro si deve rinunciare all’eliminazione delle divergenze nelle procedure d’approvazione dei piani. Tale rinuncia consentirà all’autorità direttiva di poter decidere e risolvere in autonomia eventuali discrepanze con i servizi specializ- zati (cfr. art. 62a cpv. 1 LOGA: «...prima di prendere una decisione.»). Nonostante la rinuncia alla procedura di eliminazione delle divergenze, resta garantita una disamina obiettiva e qualificata dei pareri delle autorità specializzate. Anche in assenza della disposizione di cui all’art. 62b LOGA, infatti, l’autorità direttiva è tenuta per legge a effettuare i dovuti accertamenti a fini decisionali (art. 12 della legge del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa) e anche a consultare a tale scopo
22 RS 172.021
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le rispettive autorità specializzate (art. 62a cpv. 1 LOGA). L’autorità direttiva ha al- tresì l’obbligo di applicare correttamente tutte le disposizioni di legge e d’ordinanza pertinenti, quindi anche quelle in materia ambientale. Per tale motivo raccoglie i pareri delle autorità specializzate in merito, li esamina ed effettua con le medesime gli op- portuni accertamenti, se necessari, dopodiché nella sua decisione evidenzia le even- tuali discordanze e nelle considerazioni riporta i motivi che l’hanno indotta a formu- lare quella decisione. Inoltre, visto che le decisioni dell’autorità direttiva possono essere verificate dall’autorità giudiziaria, si assicura che ogni richiesta legittima sia tenuta in debita considerazione, avendo il tribunale la facoltà di rettificare eventuali decisioni errate. Le autorità specializzate coinvolte continueranno inoltre ad avere la facoltà di far valere il proprio parere dinnanzi ad un’autorità di ricorso.
Art. 16j
Per evitare giudizi di rinvio che ritarderebbero la procedura, il nuovo articolo 16j pre- vede che i tribunali decidano sulla materia per quanto possibile in completa autono- mia. Per le procedure di ricorso deve essere inoltre introdotto, quale misura atta a velociz- zare la procedura, un termine di 180 giorni per la decisione. La finalità di questa di- sposizione è far sì che i ricorsi relativi alle linee della rete di trasporto (50 Hz) e alle linee a tensione inferiore che servono impianti di interesse nazionale siano trattati dai tribunali a titolo prioritario. Il suddetto termine per la decisione è un termine ordina- torio, il cui mancato rispetto non comporta sanzioni. In tal modo si continua a garan- tire l’indipendenza dell’autorità giudiziaria. Il termine per la decisione decorre dalla fine dello scambio di scritti. Poiché esso non pone alcun limite temporale alla proce- dura d’istruzione, il tribunale ha sempre la garanzia di poter effettuare gli accertamenti e lo scambio di scritti necessari nel caso specifico, senza che sia pregiudicata la qualità della procedura. La disposizione vale sia per il Tribunale amministrativo federale che per il Tribunale federale, fermo restando che il ricorso a quest’ultimo è già oggi limitato a questioni di diritto d’importanza fondamentale (art. 83 lett. w della legge del 17 giugno 200523 sul Tribunale federale).
Art. 17 cpv. 1 lett. d Il nuovo articolo 17 capoverso 1 lettera d prevede che anche alle stazioni di trasfor- mazione della rete di distribuzione a bassa tensione (livello di rete 6) si possa applicare la procedura semplificata di approvazione dei piani. L’esperienza dimostra che l’ap- provazione delle reti di distribuzione a bassa tensione non comporta problemi. Lo stesso dicasi per le stazioni di trasformazione del livello di rete 6, in buona parte pre- fabbricate, poiché esse sono già oggi controllate dall’Ispettorato federale degli im- pianti a corrente forte nell’ambito di una verifica preliminare (una sorta di esame del tipo) prima del loro effettivo esame nell’ambito della procedura d’approvazione dei
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piani . Questo presupposto giustifica anche il fatto che tali impianti possono rientrare nella procedura semplificata di approvazione dei piani.
Art. 43
L’attuale articolo 43 capoverso 1 prevede che a ogni impresa che domanda un’appro- vazione dei piani spetti per legge il diritto di espropriazione. Nella prassi vi sono stati casi in cui, per la posa di linee d’allacciamento, sono state presentate domande di espropriazione da parte di privati. Occorre pertanto chiarire che il suddetto diritto spetta per legge unicamente alle imprese che costruiscono impianti elettrici nell’inte- resse pubblico, ossia i gestori di rete di cui all’articolo 5 capoverso 1 LAEl e la società nazionale di rete di cui all’articolo 18 LAEl. Ai gestori degli impianti per l’approvvi- gionamento elettrico di imprese ferroviarie o filoviarie viene riconosciuto il diritto di espropriazione in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 195724 sulle ferrovie (Lferr) e dell’articolo 2 della legge federale del 29 marzo 1950 25 sulle imprese filoviarie (LIF). Dalla revisione del diritto di espropriazione in data 1° gen- naio 2021, in certi casi è prevista una procedura indipendente d’espropriazione senza procedura d’approvazione dei piani (cfr. articolo 36 della legge federale del 20 giugno 193026 sull’espropriazione [LEspr]). Per tale motivo l’esercizio del diritto di espro- priazione dev’essere scisso dall’esecuzione di una procedura d’approvazione dei piani, dal momento che i gestori di rete devono poter rivendicare tale diritto anche nell’ambito della procedura di espropriazione indipendente. Negli ultimi anni, inoltre, nei conduttori di terra delle linee ad alta tensione viene in- tegrata sempre più spesso la fibra ottica, una piccola parte di capacità della quale viene destinata alla trasmissione dei dati d’esercizio. La restante capacità può essere utiliz- zata per trasmettere dati di terzi, ossia per scopi di telecomunicazione. Secondo l’attuale versione dell’articolo 43 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 44, ai gestori di rete spetta per legge il diritto di espropriazione, al fine di acquisire i diritti di passaggio per l’energia elettrica. Riguardo al passaggio di dati di terzi, tuttavia, l’acquisizione del diritto si fonda sull’articolo 36 capoverso 1 della legge del 30 aprile 199727 sulle telecomunicazioni (LTC), secondo cui il diritto di espropriazione per impianti delle telecomunicazioni di pubblico interesse dev’essere innanzitutto conferito dal DATEC. In pratica, l’acquisizione di questo diritto com- porta spesso ritardi, che comportano poi ripercussioni sull’espropriazione dei diritti connessi alle linee elettriche. L’utilizzo della fibra ottica esistente per finalità di telecomunicazione o il raggruppa- mento di queste linee telematiche con le linee elettriche rappresenta una scelta funzio- nale dal punto di vista ecologico, della pianificazione del territorio e del diritto am- bientale (principio di raggruppamento degli impianti infrastrutturali). In questi casi, inoltre, le linee di telecomunicazione rispondono sempre a un interesse pubblico, per cui dietro opportuna richiesta il DATEC riconosce regolarmente il diritto di espro-
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priazione ai sensi della LTC. L’esecuzione in seno al DATEC di una procedura sepa- rata per il trasferimento del diritto di espropriazione ai sensi della LTC pare superflua, tanto più che – nelle circostanze di cui sopra – tale diritto può essere riconosciuto insieme al diritto di espropriazione per il passaggio dell’energia elettrica indipenden- temente dal singolo caso concreto. Al fine di semplificare i processi, i gestori degli impianti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica di cui al capoverso 1 devono avere per legge anche il diritto di espropriazione relativo alla trasmissione dei dati di terzi tramite i loro impianti (tramite la fibra ottica esistente o anche tramite linee di telecomunicazione separate), così da evitare inutili procedure in seno al DATEC che servirebbero unicamente a trasferire il diritto di espropriazione dalla Confederazione al gestore dell’impianto – ma non a espropriare i diritti stessi. A quel punto i soggetti espropriati possono rivendicare i loro diritti nell’ambito delle procedure di espropria- zione e stima appositamente previste. Questa disciplina attiva dunque in forza di legge soltanto il trasferimento del diritto di espropriazione dalla Confederazione al rispet- tivo gestore dell’impianto e nessuna espropriazione diretta dei diritti di passaggio dei dati, come era stato discusso all’epoca della Strategia Reti elettriche. Con la modifica dell’articolo 43 capoverso 2, il DATEC avrà ora la possibilità di ac- cordare il diritto di espropriazione non solo agli utenti di energia elettrica, ma anche ai gestori degli impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica che non rien- trano nel campo d’applicazione del capoverso 1. La necessità di tale norma deriva dal fatto che l’attuale disciplina prevista al capoverso 1 deve essere abrogata. Il capoverso 1 oggi in vigore prevede che a ogni impresa che domanda un’approvazione dei piani spetti per legge il diritto di espropriazione, il che significa che tale diritto non spetta più per legge ai gestori degli impianti elettrici che non rientrano nel campo d’applica- zione del capoverso 1. Qualora la costruzione, la modifica o l’esercizio di un impianto di trasporto e distribuzione di energia elettrica sia di pubblico interesse ai sensi dell’ar- ticolo 1 capoverso 1 LEspr, il DATEC dovrà invece poter riconoscere al gestore di tale impianto – dietro richiesta motivata – il diritto di espropriazione di cui al capo- verso 1 (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LEspr).
Art. 44
Il tenore della regolamentazione sancita all’articolo 44 viene interamente ripreso nella nuova versione dell’articolo 43. Per tale motivo l’articolo 44 può essere abrogato.
Art. 44a
Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione (art. 16h cpv. 1 LIE). I diritti espropriati possono tuttavia essere esercitati soltanto se si è conclusa la procedura di stima ed è stata pagata l’indennità oppure se l’immissione in possesso anticipata è stata autorizzata dal presidente della Commissione federale di stima (art. 76 LEspr). In base all’articolo 45 capoverso 3 LIE vigente il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata e quindi consentire all’espropriante la presa di possesso anticipata. Al gestore di rete viene pertanto riconosciuto il diritto di accedere
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ai fondi in questione e iniziare i lavori di costruzione ancor prima che sia terminata la procedura di stima. Già secondo la disciplina vigente dell’articolo 45 capoverso 3 si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Secondo la nuova disposizione dell’articolo 44a capoverso 1, all’espropriante spetta per legge il diritto alla presa di possesso anticipata qualora, in applicazione dell’arti- colo 43, nella procedura d’approvazione dei piani di cui all’articolo 16, ovvero in un’altra procedura decisionale coordinata ai sensi dell’articolo 28 LEspr, o nella pro- cedura indipendente d’espropriazione di cui all’articolo 36 LEspr siano stati espro- priati diritti in forza di una decisione passata in giudicato. Con questa misura, nei casi in cui gli espropriati oppongono resistenza anche dopo la fine della procedura d’ap- provazione dei piani si potrebbe evitare un ulteriore ritardo nella realizzazione dell’opera. Si tratta di un provvedimento più che necessario, dopo che in passato vi sono stati tentativi di ritardare la costruzione di progetti approvati in ultima istanza con decisione passata in giudicato, negando alla società nazionale di rete l’accesso alle particelle interessate. Per tutelare gli espropriati da eventuali danni finanziari, con il nuovo articolo 44a capoverso 2 viene, da un lato, introdotto un obbligo per l’espropriante, che deve assi- curare che l’esame della richiesta d’indennità da parte della Commissione di stima rimanga possibile o sia garantito da strumenti quali fotografie o schizzi (cfr. art. 76 cpv. 4 LEspr). Una violazione di tale obbligo comporta le conseguenze previste in questi casi dalle disposizioni in materia di responsabilità civile, fermo restando che gli espropriati interessati dalla presa di possesso anticipata vengono in ogni caso man- tenuti indenni dal punto di vista finanziario. D’altro lato, il capoverso 3 prevede per l’espropriato la possibilità, in applicazione per analogia dell’articolo 76 capoverso 5 LEspr, di esigere dal presidente della Commissione di stima delle garanzie, nonostante l’espropriante possa già aver preso possesso del bene ai sensi del capoverso 1. In que- sti casi il presidente della Commissione di stima è tenuto a trattare speditamente tali richieste di garanzie.
Art. 45 cpv. 3
Il nuovo articolo 44a rende superflua la disciplina di cui all’articolo 45 capoverso 3, che va pertanto abrogata.
Art. 60bis All’articolo 60bis il Consiglio federale viene incaricato di rendere conto all’Assemblea federale, dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’articolo 15bbis e dell’articolo 16j, dell’efficacia delle misure di cui ai medesimi articoli, presentando nel resoconto even- tuali proposte per il periodo successivo. In questo modo si garantisce di poter esami- nare ed eventualmente adattare le suddette misure.
Art. 65
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Con la disposizione transitoria si assicura che eventuali progetti di linee in stadio avanzato non vengano assoggettati con effetto retroattivo alle nuove disposizioni sulla scelta della tecnologia di trasporto.
4.2 Legge sull’approvvigionamento elettrico
Art. 9c cpv. 2
È vero che, secondo l’attuale articolo 9c capoverso 2 LAEl, i Cantoni devono essere coinvolti adeguatamente nella pianificazione di rete; tuttavia attualmente il coinvol- gimento dei Cantoni nel coordinamento territoriale della rete di trasporto avviene es- senzialmente solo nel quadro della procedura del Piano settoriale Elettrodotti (PSE). Nel caso dei livelli di rete più bassi, i Cantoni possono esprimersi in merito ai progetti concreti di costruzione di linee solo una volta conclusa la pianificazione, nel quadro delle rispettive procedure di approvazione dei piani. Per una pianificazione della rete a lungo termine questa forma di coordinamento non sembra essere sufficiente, in quanto le linee sono considerate caso per caso e quindi manca una visione territoriale complessiva. In tal modo il possibile potenziale di ottimizzazione della rete elettrica non viene riconosciuto e sfruttato per tempo.
Per ottimizzare l’uso del territorio, preservare il paesaggio e pianificare le infrastrut- ture critiche in modo economicamente efficiente, lo sviluppo delle diverse reti, in par- ticolare la rete di trasporto e quella ad alta tensione, dovrà in futuro essere coordinato tempestivamente. Questo permetterà d’individuare per tempo eventuali potenziali di raggruppamento e di risparmiare sui costi, sfruttando le sinergie nella pianificazione territoriale, ambientale e di rete. Questo coordinamento precoce dovrà coinvolgere, oltre ai gestori di rete, anche i Cantoni interessati. Oltre al risparmio sui costi e all’au- mento della qualità, ciò consentirà di accelerare le procedure di pianificazione e ap- provazione, in quanto importanti basi di pianificazione e le pianificazioni direttrici cantonali sono già prese in considerazione nella fase di pianificazione della rete.
Per questi motivi, il paragrafo 2 stabilisce ora che i Cantoni e gli altri attori interessati devono essere coinvolti tempestivamente e in modo approfondito nella pianificazione. Oltre alla pianificazione tecnica, già in questa fase si deve mirare anche a un’ottimiz- zazione delle reti sotto il profilo della pianificazione territoriale. Il coinvolgimento precoce e approfondito dei Cantoni, in particolare, mira a garantire che le loro esi- genze e conoscenze in materia di pianificazione possano essere riconosciute e prese in considerazione dal gestore di rete già nella fase di pianificazione tecnica. Di con- seguenza, in futuro nella pianificazione della rete si dovrà tenere conto anche di otti- mizzazioni sotto il profilo della pianificazione territoriale, come il raggruppamento di linee, la rimozione dei collegamenti non più necessari o un migliore coordinamento delle ubicazioni delle sottostazioni e, se del caso, delle stazioni di trasformazione. Poiché le linee della rete di trasporto e ad alta tensione hanno un impatto più signifi- cativo sul territorio e sull’ambiente rispetto alle linee dei livelli di rete inferiori e spesso attraversano i confini cantonali, risulta opportuno affrontare alcuni compiti di ottimizzazione e coordinamento in relazione alla rete di trasporto e ad alta tensione su base sovracantonale. A questo riguardo i gestori di rete dovrebbero potersi coordinare
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con i Cantoni anche su base sovracantonale, ad esempio istituendo comitati intercan- tonali per il coordinamento della rete che affrontino da una prospettiva più appropriata le questioni di pianificazione territoriale che si presentano. Il coinvolgimento tempe- stivo e approfondito obbliga i gestori di rete a invitare i Cantoni e gli altri attori inte- ressati a partecipare al processo di pianificazione in una fase iniziale e a garantire una partecipazione efficace. Dal canto loro, i Cantoni e gli altri attori interessati non sono tuttavia obbligati a partecipare a tale processo.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le misure di accelerazione delle procedure previste nel progetto comportano in parte una riduzione della mole di adempimenti a carico delle autorità della Confederazione competenti per il rilascio delle autorizzazioni. Visti inoltre gli interventi di risana- mento attesi sulla rete di trasporto e il più rapido ampliamento del parco di impianti di produzione di energia elettrica, si prevede nel contempo una crescita del volume di procedure di autorizzazione, il che richiederà un ulteriore incremento delle risorse di personale presso le autorità interessate. Questa dinamica compensa l’effetto di rispar- mio citato all’inizio. Come risultato di queste considerazioni si prevede che per l’evasione delle procedure (procedure del piano settoriale e d’approvazione dei piani) vi saranno meno adempi- menti a carico delle autorità per il disbrigo di ciascuna pratica. Essendo il loro finan- ziamento basato sugli emolumenti, ciò avrà un impatto neutro sul conto economico dei servizi interessati. Il minore dispendio sul fronte delle procedure del piano setto- riale non avrà conseguenze a livello finanziario sui conti delle rispettive autorità poi- ché già oggi queste procedure non sono soggette a emolumenti.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati
e le regioni di montagna Il progetto riguarda principalmente le procedure di pianificazione e approvazione delle reti elettriche a livello di Confederazione. Con le misure previste nel presente disegno di legge, tuttavia, si riduce anche la mole di adempimenti a carico delle auto- rità cantonali interessate da un progetto di linea. In seguito all’introduzione di un termine ordinatorio, i Cantoni dovranno depositare i loro pareri in tempi più stretti rispetto a quanto previsto sinora, tuttavia si presume che sia possibile rispettarli senza incrementi a livello di risorse finanziarie e di personale. Il progetto non comporta nuove ripercussioni su città, agglomerati, regioni di monta- gna e Comuni.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Con le misure proposte è possibile ridurre presso i gestori di rete – in particolare la società nazionale di rete – l’impegno di personale a livello di gestione delle pratiche
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e gli emolumenti delle procedure. Con l’attuazione dell’articolo 15b capoverso 1 (principio delle linee aeree) del progetto di revisione della LIE si prevede un ulteriore effetto di ribasso dei costi: in futuro, nella rete di trasporto le costose pose come cavo interrato saranno prese in esame ed effettuate, in caso di esito positivo, solo in deter- minate situazioni specifiche, con conseguente riduzione dei costi riversati sui consu- matori finali attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete.
5.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente
La trasformazione e l’ampliamento delle reti sono necessari per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico. Con le procedure del piano settoriale e d’approva- zione dei piani le autorità assicurano che gli interessi pubblici degni di protezione continuino a essere tutelati. La priorità di principio attribuita all’interesse nei confronti dell’ampliamento della rete vale soltanto per i nuovi impianti della rete di trasporto e viene applicata unica- mente in caso di inevitabili ripercussioni su altri interessi nazionali. Con l’espressione «di principio» si vuole sottolineare la possibilità che, in un caso specifico, dalla pon- derazione degli interessi possa comunque risultare che eventuali interessi di prote- zione e pianificazione del territorio prevalgano su quelli relativi a un approvvigiona- mento sicuro ed economico. Anche in futuro, una linea esistente potrà essere approvata nel medesimo luogo senza effettuare una procedura del piano settoriale, soltanto se sono rispettate le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dal rumore ed è garantita la sicurezza elettrica. Di conseguenza, l’impatto sulle persone e sull’ambiente dovrà es- sere minimizzato e la sicurezza dovrà essere garantita.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Secondo l’elenco di obiettivi di cui all’articolo 89 capoverso 1 Cost. la Confedera- zione e i Cantoni si adoperano, nell’ambito delle loro competenze, per un approvvi- gionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico. Le modifiche previste si basano sull’articolo 91 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione ampia competenza legislativa in materia di trasporto ed erogazione di energia elettrica. Il progetto non contiene misure atte a compromettere la concorrenza o tangere l’ugua- glianza giuridica.
6.1.1 Ponderazione degli interessi nazionali
Il nuovo articolo 15d capoverso 5 del progetto di revisione della LIE stabilisce che l’interesse nei confronti della realizzazione di nuovi impianti della rete di trasporto prevale in linea di principio su altri interessi nazionali. Con l’espressione «di princi-
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pio» si vuole sottolineare la possibilità che, in un caso specifico, dalla ponderazione degli interessi possa comunque risultare che eventuali interessi di protezione e piani- ficazione del territorio prevalgano su quelli relativi a un approvvigionamento sicuro ed economico. Di conseguenza la disposizione non è in contraddizione con il mandato di protezione della Confederazione sancito all’articolo 78 capoverso 2 della Costitu- zione. Quest’ultima lega già il mandato di protezione a una ponderazione degli inte- ressi28, essendo esso – come gli altri compiti della Confederazione di cui all’articolo 89 capoverso 1 Cost. – corrispondente a un interesse pubblico. Il legislatore ha svi- luppato questo approccio quando ha emanato l’articolo 71a della legge sull’energia (nel quadro della cosiddetta «offensiva solare»).29
6.1.2 Termini di evasione settoriali
Con l’introduzione dell’articolo 16j del progetto di revisione della LIE si stabiliscono i termini di evasione giudiziari. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la definizione di vincoli temporali per la durata dei procedimenti giudiziari è in conflitto con l’indipendenza dei giudici e l’autonomia dell’amministrazione (art. 30 cpv. 1 e art. 191c Cost.). Nelle procedure complesse, come nel caso dell’autorizzazione di li- nee dell’alta tensione con numerosi soggetti potenzialmente coinvolti, il fatto di do- versi attenere a termini di evasione può risultare controproducente. Il Consiglio fede- rale intende pertanto verificare, dopo dieci anni dall’entrata in vigore, se tali termini abbiano prodotto un’accelerazione delle procedure di ricorso.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai pro- cessi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale30 (Convenzione di Aarhus) (art. 6 in combinato disposto con l’allegato I n. 17 della Convenzione di Aarhus) assoggetta le linee aeree ad alta tensione con voltaggio pari o superiore a 220 kV e una lunghezza di oltre 15 km a presupposti analoghi a quelli previsti per un progetto con obbligo di esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) ai sensi del diritto svizzero (allegato n. 22.2 ordinanza del 19 ottobre 198831 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente [OEIA]). Visto che il presente disegno non apporta alcuna modifica all’obbligo di EIA, da questo punto di vista la Convenzione di Aarhus risulta rispettata. L’articolo 7 della Convenzione di Aarhus, che prevede la partecipazione del pubblico a piani riguardanti l’ambiente, è formulato in maniera meno concreta dell’articolo 6 e lascia un più ampio margine d’interpretazione alle parti in fase di attuazione. La rinuncia alla procedura del piano settoriale proposta all’articolo 15bbis del progetto di revisione della LIE è oggettivamente limitata e non è in conflitto con l’articolo 7 della Convenzione di Aarhus. Anche dal punto di vista dell’accesso ai
28 ARNOLD MARTI in: Ehrenzeller et. al., Commento sangallese alla Costituzione federale, 4a ed., 2023, N 10 su art. 78.
29 Boll. Uff. 2022 N 1700 segg.
30 RS 0.814.07 31 RS 814.011
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tribunali, inoltre, il presente progetto è compatibile con la Convenzione di Aarhus (cfr. art. 9 della Convenzione di Aarhus), dal momento che garantisce tale accesso nonché il diritto di ricorso da parte delle organizzazioni ambientali.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene importanti disposizioni legislative che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Le modifiche della LIE e della LAEl vengono pertanto apportate nell’ambito della normale proce- dura legislativa.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non crea nuove disposizioni in materia di sovvenzioni né definisce nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa, per cui non è subordinato al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale Le prescrizioni contenute nel progetto si ripercuotono solo minimamente sull’orga- nizzazione cantonale. Il diritto vigente prevede già per i Cantoni interessati un termine entro cui presentare il proprio parere (art. 16d cpv. 1 LIE). Di conseguenza, l’attua- zione delle disposizioni proposte nel progetto consente di rispettare il principio di sus- sidiarietà.
6.6 Delega di competenze legislative
Il nuovo articolo sul risanamento delle linee esistenti (art. 15bbis del progetto di revi- sione della LIE) prevede, in virtù dell’articolo 182 Cost., una delega al Consiglio fe- derale per l’emanazione di ordinanze legislative.
6.7 Protezione dei dati
Il progetto non ha rilevanza dal punto di vista della protezione dei dati.
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