Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione
Novembre 2024
Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione
Rapporto esplicativo sull’avvio della procedura di consultazione
SECO-D-76D83401/2395
Indice
1 Situazione iniziale .........................................................................................................................3 2 Panoramica delle modifiche.........................................................................................................3 3 Commento ai singoli articoli ........................................................................................................4 3.1 Progetto 1 ...........................................................................................................................4 3.1.1 Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) ........................................4 3.1.2 Ordinanza sui sistemi d’informazione AD (OSI-AD) ..........................................................8 3.2 Progetto 2 ........................................................................................................................ 10 3.2.1 Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione (Ordinanza sul rimborso delle CAD, ORi-CAD) – Revisione totale ...... 10 3.2.1.1 Disposizioni generali ..................................................................................... 10 3.2.1.2 Rimborso delle spese amministrative ........................................................... 10 3.2.1.3 Convenzione sulle prestazioni ...................................................................... 18 3.2.1.4 Esecuzione .................................................................................................... 18 3.2.1.5 Disposizioni finali ........................................................................................... 18 4 Ripercussioni ............................................................................................................................. 19 5 Protezione dei dati ..................................................................................................................... 19
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1 Situazione iniziale
Il 14 giugno 2024 le Camere federali hanno adottato la revisione parziale della legge del 25 giugno 19821 sull'assicurazione contro la disoccupazione (23.084). In seguito all’adozione della mozione 20.3665 Müller Damian nel marzo 2021, il Consiglio federale ha approfittato dell’attuazione di tale mozione per apportare ulteriori adeguamenti alla LADI.
Oltre all’attuazione della mozione Müller Damian concernente la trasparenza dei costi presso le casse di disoccupazione (CAD), la revisione della LADI prevede modifiche legislative nell’ambito dei periodi di pratica professionale per i giovani adulti, adeguamenti per facilitare l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e ora anche il diritto di comunicare dati ai servizi cantonali specializzati nell’aiuto all’incasso. Vengono inoltre inserite le opportune precisazioni e apportati i necessari adeguamenti linguistici e formali.
Per attuare il contenuto della revisione parziale della LADI sono necessari adeguamenti nell’ordinanza del 31 agosto 19832 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e nell’ordinanza del 26 maggio 20213 sui sistemi d’informazione AD (OSI-AD). L’attuazione della mozione Müller Damian fornisce l’occasione per procedere a una revisione totale dell’ordinanza del 12 febbraio 19864 concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione. In tale ambito è stato definito un nuovo titolo per la versione tedesca: Verordnung über die Entschädigung der Verwaltungskosten der Arbeitslosenkassen (Arbeitslosenkassenentschädigungsverordnung, ALK-EntschV). Il titolo italiano rimane invariato: Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione (Ordinanza sul rimborso delle CAD, ORi-CAD).
Per avere una migliore visione d’insieme, gli adeguamenti previsti nell’OADI e nell’OSI-AD sono presentati sotto «Progetto 1» e i commenti relativi alla revisione totale dell’ORi-CAD sotto «Progetto 2».
2 Panoramica delle modifiche
In seguito alle modifiche apportate nella LADI e con l’attuazione della mozione Müller Damian devono essere emanate, adeguate o abrogate diverse disposizioni esecutive in tre ordinanze. Il progetto prevede inoltre diversi aggiornamenti e precisazioni non direttamente legati alla revisione parziale della LADI.
Nella parte «Progetto 1» vengono presentati gli adeguamenti effettuati nell’OADI e nell’OASI- AD. Oltre alla sostituzione e all’aggiunta di espressioni in tutta l’ordinanza e a determinati miglioramenti di carattere tecnico-legislativo (p. es. armonizzazione delle tre versioni linguistiche), nell’OADI vengono proposti adeguamenti sui seguenti temi:
- periodi di attesa speciali per i periodi di pratica professionale, - riscossione dei giorni esenti dall’obbligo di controllo, - presa in considerazione integrale delle ore in esubero non computabili nel quadro della riscossione di indennità per lavoro ridotto e per intemperie, - spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione, - soppressione del versamento in contanti delle prestazioni dell’AD, - fine dei mandati di revisione agli uffici fiduciari da parte dei titolari delle CAD.
Gli adeguamenti nell’OSI-AD riguardano i seguenti ambiti:
- precisazioni sull’utilizzo dei dati e sulla funzione delle piattaforme, - utilizzo della piattaforma di accesso ai servizi online anche come fonte per i dati statistici, - adeguamenti materiali e formali negli allegati 1, 2 e 3 per quanto riguarda i diritti di accesso ai sistemi d’informazione e ai corrispondenti dati a seconda del ruolo e della funzione per l’adempimento dei compiti legali.
La parte «Progetto 2» riguarda la revisione totale dell’ORi-CAD. L’attuazione della mozione Müller Damian ha richiesto una rielaborazione completa delle basi legali del sistema di rimborso delle CAD. Gli elementi degli accordi (convenzioni sulle prestazioni) vigenti tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e i titolari delle CAD riguardanti il rimborso delle spese amministrative devono ora essere disciplinati a livello di ordinanza. Questa misura si basa sulle conclusioni di una perizia giuridica commissionata. È quindi necessaria una revisione totale dell’ordinanza vigente.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Progetto 1
3.1.1 Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI)
Sostituzione di espressioni
Nella versione tedesca e in quella italiana, in tutta l’OADI « Bundesamt für Sozialversicherungen » è sostituito con « BSV » e «Ufficio federale delle assicurazioni sociali» con «UFAS», ad eccezione dell’articolo 34 capoverso 2, dove l’abbreviazione viene introdotta. Questa sostituzione non concerne la versione francese, che utilizza già l’abbreviazione.
Inoltre, per evitare fraintendimenti, nella versione tedesca in tutta l’OADI «Kasse» è sostituito con «Arbeitslosenkasse». Lo stesso avviene nella versione italiana, dove «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione», tranne negli articoli 2a, 22 capoverso 2, 24 capoverso 1, 28, 29, 30, 38 capoverso 2, 60 capoverso 5, 76 capoverso 1 lettera a, 77, 97a, nel titolo del Capitolo 1 prima dell’articolo 103, negli articoli 109b, 120 capoverso 2, 122, 122b capoversi 1 lettere c e d, 3 e 4, 124 capoverso 1 e 130. Nella versione francese, in tutta l’OADI «caisse» è sostituito con «caisse de chômage» e «caisses» con «caisses de chômage», tranne negli articoli 2a, 22 capoverso 2, 24 capoverso 1, 28 capoversi 1 e 3 secondo periodo, 29, 30, 38 capoverso 2, 76 capoverso 1 lettera a, 77, 97a, nel titolo del Capitolo 1 prima dell’articolo 103, negli articoli 109b, 120 capoverso 2, 122, 122b rubrica, capoversi 1, 3 e 4, 124 capoverso 1 e 128.
In tutta l’OADI, nella versione tedesca «Ausgleichsfonds» è completato con «der Arbeitslosenversicherung», tranne negli articoli 97 capoverso 4, 109a capoverso 1, 119cbis capoverso 3 e 120a capoverso 1. Nella versione italiana «fondo di compensazione» o «fondo di compensazione dell’assicurazione» è sostituito con «fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione», tranne negli articoli 97 capoverso 4, 109a capoverso 1 e 120a capoverso 1. Nella versione francese «fonds de compensation» o «fonds de compensation de l’assurance» è sostituito con «fonds de compensation de l’assurance- chômage», tranne negli articoli 97 capoverso 4, 109a capoverso 1, 119cbis capoverso 3 e 120a capoverso 1.
Con questi adeguamenti si intende ottenere una maggiore chiarezza negli atti normativi, in modo che non si crei confusione, ad esempio, con il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dell’assicurazione invalidità oppure con le casse di compensazione AVS. 4/19
In tutta l’OADI, nella versione italiana «assicurazione-disoccupazione» è sostituito con «assicurazione contro la disoccupazione».
Art. 6
Cpv. 1ter: in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 LADI partecipino a un periodo di pratica professionale. Una simile partecipazione durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni deve tuttavia essere possibile in qualsiasi momento e non solo in caso di disoccupazione elevata. La restrizione in questione è quindi rimossa dall’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI e dall’articolo 6 capoverso 1ter OADI. La proposizione subordinata «se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento» è pertanto stralciata.
Cpv. 5 lett. d: il tenore dell’articolo 6 capoverso 5 lettera d OADI viene precisato per rispettare meglio la volontà del legislatore. Il periodo di attesa speciale di un giorno non deve essere compiuto se la persona assicurata non effettua più di cinque giorni di disoccupazione controllata per mese civile (periodo di controllo).
Art. 25
Lett. c: nel testo francese «stage d’essai» è sostituito con «stage d’orientation professionnelle», in modo da armonizzare la formulazione francese con quelle italiana e tedesca.
Art. 27
Cpv. 3, terzo periodo: l’obiettivo della modifica è quello di adeguare la formulazione alla situazione attuale e di consentire una determinata flessibilità permettendo eccezionalmente alla persona assicurata di prendere singoli giorni esenti dall’obbligo di controllo, come avviene anche per i dipendenti con un contratto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico. Di norma, tuttavia, i giorni esenti dall’obbligo di controllo devono essere presi in blocchi settimanali, in modo da non ostacolare la consulenza o il collocamento.
Art. 30
Cpv. 3: la regolamentazione sullo scambio di dati con le autorità fiscali è sufficientemente disciplinata all’articolo 97a capoverso 1 lettera cbis LADI. Non è quindi necessario avere un’ulteriore regolamentazione a livello di ordinanza e il capoverso 3 dell’articolo 30 può quindi essere abrogato. La rubrica e i rinvii agli atti legislativi devono essere adeguati di conseguenza.
Art. 34
Cpv. 2: in questo articolo dell’OADI è introdotta l’abbreviazione «UFAS» per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Per uniformare l’intero atto, nella versione tedesca «Durchführungsorgane» è sostituito con «Durchführungsstellen».
Art. 46
Cpv. 2, terzo periodo: con la modifica dell’articolo 46 capoverso 2 OADI viene soppresso il riferimento all’orario di lavoro flessibile. Per la computabilità della perdita di lavoro, non si opera più una distinzione tra aziende con e senza orario flessibile. Tutte le ore di lavoro che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente (ore in esubero) sono ora prese in considerazione per determinare se si è effettivamente in presenza di un tempo di lavoro ridotto.
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La modifica dell’articolo 46 capoverso 2 OADI si prefigge in particolare di semplificare e rendere più trasparente l’allestimento dei conteggi per le aziende, nonché di migliorare l’efficacia delle CAD nel trattamento delle domande di indennità per lavoro ridotto (ILR).
Questi adeguamenti in materia di ILR devono essere apportati anche all’articolo 66a capoverso
2 OADI per quanto riguarda l’indennità per intemperie (IPI).
Art. 47
Nella rubrica dell’articolo 47 OADI si parla ora di «formazione continua» in italiano e di «formation continue» in francese, armonizzando così la terminologia alla formulazione tedesca «Weiterbildung». Inoltre, il termine attualmente utilizzato nella LADI in italiano e in francese è «formazione continua» e «formation continue», e non «perfezionamento professionale» e «perfectionnement professionnel» (p. es. art. 60 cpv. 1 LADI). Viene stralciato «nell’azienda» in modo da evitare che la disposizione dia adito a interpretazioni errate.
Cpv. 1: nella versione italiana il termine «perfezionamento» è sostituito con «formazione continua» e in quella francese «perfectionnement professionnel» con «formation continue», in modo da armonizzare la terminologia nelle tre versioni linguistiche e riprendere i termini usati nella LADI.
La formulazione in italiano «il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti» e quella in francese «le temps de travail qui est supprimé pour perfectionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés» devono essere adeguate e sostituite con «la perdita di lavoro per la formazione continua dei lavoratori colpiti» e «la perte de travail pour la formation continue des travailleurs concernés» in modo da corrispondere alla versione tedesca e alla terminologia utilizzata in materia di ILR.
Cpv. 2: nella versione italiana il termine «perfezionamento» è sostituito con «formazione continua» e in quella francese «perfectionnement professionnel» con «formation continue», in modo da armonizzare la terminologia nelle tre versioni linguistiche e riprendere i termini usati nella LADI.
Art. 66a
Cpv. 2, terzo periodo: le spiegazioni sulla modifica dell’articolo 46 capoverso 2 OADI in materia di ILR valgono anche per l’articolo 66a capoverso 2 OADI in materia di IPI.
Capitolo 5
Sezione 1: in italiano e in francese il titolo della Sezione 1 del Capitolo 5 è modificato per armonizzarlo alla versione tedesca (la modifica riguarda il termine «formazione continua»).
Art. 88
Cpv. 1 lett. f: le spese non direttamente correlate ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) non sono riconosciute come spese effettive. Gli interessi teorici sul capitale proprio investito non sono pertanto spese computabili per il capitale investito. Solo gli interessi effettivi sul capitale preso in prestito da terzi sono qualificati come «spese per il capitale investito». Per escludere gli interessi sul capitale proprio, nella versione tedesca il termine «Kapital-» deve essere sostituito con «Fremdkapital-». Nel testo italiano il termine «capitale investito» deve essere sostituito con «capitale di terzi» e in quello francese «capital investi» con «capital étranger».
Cpv. 2: come indicato nella legge (art. 59c cpv. 4 LADI), per i PML nazionali è competente l’ufficio di compensazione dell’AD. Per i PML gestiti dai Cantoni sono invece questi ultimi a 6/19
dover dare la loro approvazione. Pertanto, nella versione tedesca «Ausgleichsstelle» è sostituito con «zuständige Amtsstelle», in italiano «ufficio di compensazione» con «servizio competente» e in francese «organe de compensation» con «autorité compétente». Questo termine generico comprende entrambe le autorità (Cantone e ufficio di compensazione dell’AD).
Art. 90
Cpv. 1 lett. e: la disposizione prevede che a una persona assicurata possano essere versati assegni per il periodo d’introduzione se dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter. Poiché con la presente revisione non si definisce più cosa si intende per «periodo di elevata disoccupazione» (stralcio della proposizione subordinata «se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento» all’art. 6 cpv. 1ter), anche il rinvio a questo articolo contenuto nell’articolo 90 capoverso 1 lettera e deve essere stralciato. Si è deciso di non specificare una percentuale dato che il testo dell’ordinanza dovrebbe essere rivisto regolarmente ad ogni modifica del valore definito. L’evoluzione del mercato del lavoro può essere presa in considerazione in modo più rapido e appropriato nell’esecuzione di questo PML se la definizione viene introdotta a livello di direttiva.
Art. 97
Cpv. 1 lett. f: le spese non direttamente correlate ai PML non sono riconosciute come spese effettive. Gli interessi teorici sul capitale proprio investito non sono pertanto spese computabili per il capitale investito. Solo gli interessi effettivi sul capitale preso in prestito da terzi sono qualificati come «spese per il capitale investito». Per escludere gli interessi sul capitale proprio, nella versione tedesca il termine «Kapital-» deve essere sostituito con «Fremdkapital-». Nel testo italiano il termine «capitale investito» deve essere sostituito con «capitale di terzi» e in quello francese «capital investi» con «capital étranger».
Cpv. 4: come indicato nella legge (art. 59c cpv. 4 LADI), per i PML nazionali è competente l’ufficio di compensazione dell’AD. Per i PML gestiti dai Cantoni sono invece questi ultimi a dover dare la loro approvazione. Pertanto, nella versione tedesca «Ausgleichsstelle» è sostituito con «zuständige Amtsstelle», in italiano «ufficio di compensazione» con «servizio competente» e in francese «organe de compensation» con «autorité compétente». Questo termine generico comprende entrambe le autorità (Cantone e ufficio di compensazione dell’AD).
Art. 104
Rimando contenuto nella rubrica: Il rimando deve essere corretto. L’articolo 79 capoverso 3 LADI disciplina la gestione dei conti di una CD privata in modo che, in caso di fallimento di una CD privata, non vi siano conflitti con gli averi del fondo di compensazione dell’AD. I pagamenti competono alle CD, per cui occorre rimandare all’articolo 81 capoverso 1 lettera c LADI.
Non deve più essere possibile effettuare pagamenti in contanti delle prestazioni dell’AD. Con la nuova formulazione dell’articolo 79 capoverso 3 LADI i pagamenti in contanti sono ora definitivamente esclusi per tutte le prestazioni dell’AD. I pagamenti possono essere effettuati solo per via elettronica attraverso un conto bancario o postale.
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Art. 109 Rubrica e cpv. 1, frase introduttiva: nella versione italiana il termine «uffici di esecuzione» è sostituito, per coerenza terminologica, con «organi esecutivi».
Art. 109a
Cpv. 2: il contenuto di questo capoverso deve essere stralciato in quanto non più applicabile. I mandati di revisione vengono assegnati dall’ufficio di compensazione dell’AD a società fiduciarie specializzate attive a livello nazionale nel rispetto delle prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici (gara d’appalto OMC). Pertanto, nella pratica non è più possibile immaginare una situazione in cui il titolare di una cassa affidi a un ufficio fiduciario da lui incaricato il controllo contabile della cassa. In questo modo si garantisce inoltre una maggiore omogeneità del lavoro di revisione e un elevato standard qualitativo. Anche il rimando all’articolo 109 capoverso 3 contenuto nel capoverso 2 (relativo alle condizioni che il fiduciario deve adempiere) è obsoleto dato che il capoverso 3 è stato abrogato il 1° gennaio 2001.
Art. 119
Cpv. 1 lett. d: nella versione italiana il termine «perfezionamento» è sostituito con «formazione continua» e in quella francese «perfectionnement professionnel» con «formation continue» in modo da armonizzare la terminologia nelle tre versioni linguistiche e riprendere i termini usati nella LADI.
Art. 122
Cpv. 2: per evitare confusione o fraintendimenti, nella versione italiana il termine «cassa di compensazione» è completato con «AVS» e in quella tedesca «Ausgleichskasse» con «AHV». Nel testo italiano viene utilizzata l’abbreviazione «UFAS» e in tedesco «BSV». In questo modo le due versioni sono armonizzate con quella francese.
Art. 122c
Cpv. 1 lett. c: in tutti gli atti normativi in tedesco bisogna ora utilizzare unicamente il termine «Durchführungsstellen» e non più il termine «Vollzugsstellen» per designare gli organi preposti all’esecuzione dell’AD. Anche in italiano viene utilizzato unicamente il termine «organi esecutivi» (e non più «organi d’esecuzione» o «uffici di esecuzione».
3.1.2 Ordinanza sui sistemi d’informazione AD (OSI-AD)
Art. 8
Lett. e: nell’elenco delle funzioni del sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD è stata aggiunta la menzione della verifica del diritto alle prestazioni e quella del calcolo della prestazione. Questa menzione esplicita è necessaria perché queste tappe di lavoro sono svolte dal sistema d’informazione stesso. Con questa aggiunta l’intero articolo è stato strutturato in modo più chiaro.
Art. 14
Lett. e: la piattaforma d’accesso ai servizi online funge anche da fonte per i dati statistici ed è quindi stata aggiunta all’elenco.
Art. 17
Cpv. 2: in questo capoverso è stata aggiunta la menzione di altre funzioni che possono essere utilizzate tramite la piattaforma d’accesso ai servizi online. La piattaforma non viene 8/19
utilizzata solo per trasmettere i dati, ma anche come canale di comunicazione tra gli assicurati e gli organi esecutivi.
Art. 18 Questo articolo è stato semplificato e reso più chiaro, senza alcuna modifica materiale.
Art. 19 cpv. 1: nella versione tedesca il termine «hinterlegt» («inseriti» in italiano e «déposées» in francese) è sostituito con «bearbeitet» («trattati», rispettivamente «traitées») per non dare l’impressione che la piattaforma di accesso ai servizi online permetta di salvare dati. Per migliorare la trasparenza viene precisato che i dati trattati non sono solo quelli dell’AD, ma anche quelli del servizio pubblico di collocamento.
Art. 22
Questo articolo è stato semplificato e reso più chiaro, senza alcuna modifica materiale.
Allegati 1–3
Tutti e tre gli allegati sono stati armonizzati. Gli elenchi delle abbreviazioni sono stati aggiornati e a tutte le tabelle è stata aggiunta una frase in cui si precisa che tutti i collaboratori del fornitore di servizi informatici competente dispongono dei diritti di accesso a tutti i dati di cui hanno bisogno per adempiere i propri compiti nell’ambito delle prestazioni d’esercizio (assistenza, risoluzione dei problemi, ecc.). La menzione dei collaboratori per l’amministrazione di sistema può quindi essere stralciata in tutti gli allegati (SUP, Admin sistema).
Allegato 1
Nell’elenco degli aventi diritto sono stati aggiunti i servizi cantonali (SC). La menzione «RINA» (Reference Implementation for a National Application) è stata stralciata in quanto sinonimo di «EESSI» (Electronic Exchange of Social Security Information). Anche «UPI» (Unique Person Identification) è stato stralciato, dato che questo acronimo non è riportato nella tabella.
Nella tabella la rappresentazione dei diritti di accesso ai dati del rispettivo sistema d’informazione è conforme alle esigenze attuali. Al posto delle lettere «T» e «C» viene utilizzata una «X» se vi è un diritto di accesso. Inoltre, tutti i congedi autorizzati in virtù della legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno sono ora menzionati esplicitamente. La menzione «Dati dell’assicurato concernenti i PML», finora erroneamente inserita sotto «Indennità per insolvenza», è stata spostata sotto «Indennità di disoccupazione e dossier internazionali».
Allegato 2
L’elenco delle abbreviazioni è stato adattato alle nuove esigenze e le tre versioni linguistiche sono uniformate. Pertanto, «Coll Collaboratore» e la menzione dell’applicazione RINA possono essere stralciate, come nell’Allegato 1. Al numero 2 è stata aggiunta una descrizione dei ruoli, che definisce quali collaboratori sono intesi con la corrispondente abbreviazione nella tabella. Come nell’Allegato 1, la legenda relativa ai diritti di accesso nella tabella è stata adattata e la lettera «T» sostituita con «X». «X» significa avere accesso a tutti i casi. Per motivi di completezza nell’intestazione della tabella sono stati aggiunti i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Conformemente all’articolo 35 capoverso 3ter lettera e LC, la Direzione consolare (DC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha accesso unicamente alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento. Per questo motivo figura ora nell’Allegato 3 e non più
5 RS 834.1 9/19
nell’Allegato 2. Nell’ambito dell’attuazione dell’obbligo di annunciare i posti vacanti è stato adeguato l’articolo 53b capoverso 4 dell’ordinanza del 16 gennaio 19916 sul collocamento (OC), in vigore dal 1° agosto 2024. La tabella e la descrizione dei ruoli nell’Allegato 2 sono state completate di conseguenza. Al numero 2 della versione francese vengono aggiunti i termini «rayon d’activité» et «nouveau employeur», per garantire la congruenza tra le tre versioni linguistiche
Allegato 3
È stato aggiunto il ruolo BP (beneficiari di prestazioni) per tener conto di tutti i tipi di beneficiari di prestazioni e non soltanto delle persone in cerca d’impiego (PCI). La Direzione consolare è ora menzionata nell’Allegato 3 e ha accesso alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento alle stesse condizioni dei collocatori privati. Il preannuncio di lavoro ridotto non può essere effettuato in forma anonima. La «X» nella colonna corrispondente deve quindi essere stralciata.
3.2 Progetto 2
3.2.1 Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle
casse di disoccupazione (Ordinanza sul rimborso delle CAD, ORi-CAD) – Revisione totale
3.2.1.1 Disposizioni generali
Art. 1
La presente ordinanza intende precisare le prescrizioni previste all’articolo 92 capoverso 6 LADI nella sua forma riveduta nonché fornire un quadro omogeneo e trasparente per la regolamentazione del rimborso delle spese amministrative delle CAD. Le disposizioni relative a tale rimborso, finora stabilite nelle convenzioni sulle prestazioni, sono codificate nella presente ordinanza tenendo conto delle richieste della mozione Müller Damian.
Art. 2
L'articolo 2 stabilisce lo scopo del sistema di rimborso. Il sistema è concepito per fornire incentivi (finanziari) ai titolari delle CAD affinché queste ultime adempiano i loro compiti (art. 81 LADI) in modo efficiente in termini di costi e con la qualità necessaria. Il sistema di rimborso si prefigge quindi di provvedere affinché le risorse siano impiegate nel modo più parsimonioso possibile per la fornitura di ogni prestazione nel rispetto dei requisiti di qualità.
3.2.1.2 Rimborso delle spese amministrative
Art. 3
Cpv. 1: i titolari delle CAD sono rimborsati unicamente per le spese amministrative assunte nel quadro dell’esecuzione della LADI (v. anche il commento relativo all’art. 4 cpv. 2). Per i compiti non espressamente imposti alle CAD dalla LADI, i titolari non possono far valere alcun rimborso. Questa disposizione impedisce al contempo che i titolari delle CAD realizzino dei benefici a spese del fondo dell’AD.
Ad esempio, al titolare della CAD X viene rimborsato soltanto il 50 per cento delle spese di personale di un dipendente che lavora al 50 per la CAD e al 30 per cento per un’altra unità del titolare; il rimanente 30 per cento non viene rimborsato ed è a carico del titolare.
6 RS 823.111 10/19
Cpv. 2: per adempiere i suoi compiti, l’AD è tenuta a creare e a mantenere strutture che possano reagire alle esigenze fluttuanti del mercato del lavoro. Devono in particolare essere sempre disponibili le strutture di base necessarie per far fronte a un improvviso aumento del numero di beneficiari di prestazioni. Attualmente l’articolo 122b capoverso 4 OADI conferisce al DEFR la competenza di definire «la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire» delle CAD. Tuttavia, l’ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione prevede a tal fine soltanto un livello minimo di rimborso7. Nel nuovo sistema di rimborso basato su incentivi e legato alle prestazioni fornite, è più sensato prendere in considerazione questa struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire e formularla come condizione di base per l’intero sistema di rimborso. Per garantire che nella concezione concreta del sistema (anche a livello di direttiva) si tenga conto di questo punto, il principio è ripreso nella presente ordinanza. Nonostante il principio dell’efficienza dei costi, la capacità di funzionamento delle CAD non deve essere compromessa. Si deve ad esempio tenere conto del fatto che gli adeguamenti strutturali derivanti dalla variazione del numero di beneficiari si riflettono sui costi solo con un certo ritardo.
Cpv. 3: con questa disposizione viene introdotto nell’ordinanza il sistema bonus-malus, disciplinato a livello di legge all’articolo 92 capoverso 6 LADI. In particolare si stabilisce che il rimborso delle spese amministrative non copre sempre i costi computabili al 100 per cento. Se l’efficienza dei costi di una CAD è insufficiente, dal rimborso viene detratto un malus. Invece, le CAD che risultano più efficienti della media ricevono un bonus e quindi un rimborso superiore alle spese amministrative sostenute. Per valutare l’efficienza dei costi, le spese amministrative per unità di prestazione (UP) di una CAD vengono confrontate con le spese amministrative medie per UP di tutte le CAD (benchmark). Il carattere di incentivazione del sistema di rimborso mediante bonus e malus si basa su questo confronto dei costi.
Art. 4
Cpv. 1: l’elenco delle spese amministrative computabili non è esaustivo. Le spese di personale includono il salario e i contributi alle assicurazioni sociali dei collaboratori delle CAD (lett. a)8. A ciò si aggiungono le spese di locali (lett. b), di mobilia (lett. c) e di materiale d’ufficio (lett. d) per l’affitto e la manutenzione dei locali, nonché per l’allestimento e l'equipaggiamento delle postazioni di lavoro. Le spese d’esercizio per l’elaborazione elettronica dei dati necessarie per l’esecuzione (ad es. ammortamento dell’hardware, servizi IT come Internet) possono essere imputate al fondo dell’AD (lett. g). Anche i premi assicurativi, ad esempio per i locali e la mobilia, nonché gli emolumenti per il telefono, la posta e i conti bancari necessari per il pagamento delle prestazioni (lett. e) possono essere fatti valere come spese amministrative (lett. e). Vengono prese in considerazione anche le spese di viaggio sostenute dalle CAD nell’ambito dell’esecuzione della LADI, ad esempio per partecipare a riunioni (lett. f). Sono rimborsate dal fondo dell’AD pure le spese di formazione e di formazione continua dei collaboratori delle CAD (lett. h).
Cpv. 2: questo capoverso codifica la giurisprudenza dei tribunali federali. La computabilità è riconosciuta se sono soddisfatte cumulativamente due condizioni. In primo luogo, le spese amministrative devono essere necessarie per una gestione razionale. Ciò significa che devono essere adeguate alla situazione ed essere effettivamente necessarie9. In secondo luogo, le spese amministrative devono essere direttamente legate all’esecuzione della LADI. In questo modo si esclude la possibilità che il fondo dell’AD sovvenzioni compiti o rimborsi spese amministrative sostenute dalle CAD per cui non esiste alcuna base legale (v. anche commento relativo al cpv. 1).
7 Art. 2 cpv. 4: «Le casse ricevono almeno 10 000 franchi». 8 Al riguardo si veda anche DTF 131 V 461 e DTAF 2008/20 e 2008/21. 9 TAF B-4993/2012 del 24 giugno 2014, consid. 5.2.2. 11/19
Cpv. 3: se per determinate spese amministrative, ad esempio le spese legali, è necessario ottenere l’autorizzazione dell’ufficio di compensazione dell’AD, il rimborso da parte del fondo dell’AD può essere effettuato solo se l’autorizzazione è stata concessa. Se non viene rilasciata l’autorizzazione, il titolare si assume le corrispondenti spese amministrative.
Cpv. 4: le conseguenze della non computabilità delle spese amministrative sono chiaramente specificate in questa disposizione. Poiché il fondo dell’AD non può rimborsare i titolari delle CAD per queste spese amministrative, esse sono a carico dei titolari. Nella decisione di approvazione dei conti annui bisogna specificare quali spese non sono computabili e per quale motivo.
Art. 5
Cpv. 1: per misurare la quantità delle prestazioni fornite dalle CAD vengono utilizzati indicatori di prestazione, descritti più in dettaglio nei capoversi seguenti.
Cpv. 2: gli indicatori di prestazione permettono di misurare la quantità di una determinata prestazione fornita da una CAD. Si prendono in considerazione in particolare gli annunci relativi all’indennità di disoccupazione (ID) e ai PML, nonché i conteggi mensili concernenti l’ID, l’ILR, l’IPI e l’indennità per insolvenza (II). A ciò si aggiungono varie operazioni, come il trattamento delle domande di condono o la presentazione di denunce penali. I vari indicatori di prestazione permettono di misurare in maniera differenziata casi che comportano un onere lavorativo variabile, come i conteggi mensili ID con e senza guadagno intermedio o giorni di malattia.
Cpv. 3: ad ogni indicatore di prestazione viene assegnato un numero di UP. Il numero di UP dipende dal tempo medio necessario per fornire la prestazione interessata. Si possono citare i seguenti esempi: il trattamento di un nuovo annuncio per l’ID corrisponde attualmente a 55 UP, l’emanazione di un conteggio mensile ID a 2 UP e l’allestimento di un conteggio per un beneficiario di II a 90 UP. L’elenco e le definizioni degli indicatori di prestazione, compresa la loro ponderazione, vengono stabiliti dall’ufficio di compensazione dell’AD in una direttiva. Nell’elaborazione o nella revisione della direttiva, l’ufficio di compensazione dell’AD consulta le CAD e prende in considerazione i loro pareri e quelli dei titolari (v. art. 15 lett. f).
Cpv. 4: il tempo medio necessario per fornire una specifica prestazione può variare nel corso degli anni per varie ragioni. In particolare, una modifica del quadro normativo o innovazioni tecniche possono far sì che lo svolgimento di un compito richieda più o meno tempo rispetto al passato. È anche possibile che si aggiungano nuovi compiti, precedentemente non considerati. In questi casi è necessario ricalcolare gli oneri lavorativi e rivedere il catalogo degli indicatori di prestazione. Potrebbe anche essere necessario rivalutare quali operazioni debbano essere considerate come indicatori di prestazione individuali. Quest’analisi compete all’ufficio di compensazione dell’AD, che in genere l’affida a una società esterna specializzata. L’analisi viene effettuata ogni volta che dei cambiamenti (come quelli menzionati sopra) lo richiedono, ma almeno ogni dieci anni. I risultati dell’analisi dei costi di processo vengono comunicati alle CAD e ai loro titolari.
Art. 6
Il calcolo del valore obiettivo è basato su un benchmark delle spese amministrative per UP (v. commento relativo all’art. 3 cpv. 3). Vengono sommate le spese amministrative e le UP di tutte le CAD per ottenere le spese medie per UP. Il valore così calcolato funge da valore obiettivo di riferimento per tutte le CAD.
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Art. 7
Cpv. 1: i limiti del bonus e del malus sono stabiliti sulla base di un valore obiettivo calcolato individualmente per ogni CAD (cfr. cpv. 2). Il limite del bonus stabilisce il valore (in spese amministrative per UP) a partire dal quale viene corrisposto un bonus al titolare di una CAD. Il limite del bonus dovrebbe essere fissato in modo tale da essere raggiungibile per molte CAD e in modo che un miglioramento dell’efficienza dei costi si rifletta anche in un aumento del bonus. In questo modo il bonus ha un ampio effetto incentivante. Allo stesso tempo, il semplice raggiungimento degli obiettivi non dovrebbe dare diritto a un bonus. Il limite del bonus è pertanto fissato al cinque per cento al di sotto del valore obiettivo. Finora (e dal 2006) il limite del bonus (disciplinato negli accordi con le CAD) è stato allineato al valore obiettivo.
Il limite del malus stabilisce il valore (in spese amministrative per UP) a partire dal quale il titolare di una CAD deve sostenere personalmente una parte delle spese amministrative. Pertanto, è un forte incentivo a mantenere le spese amministrative per UP al di sotto di questo limite. Negli accordi conclusi con le CAD dal 2009, il limite del malus si situava al 20 per cento al di sopra del valore obiettivo. Nella nuova ordinanza, invece, questo limite è fissato al 17 per cento al di sopra del valore obiettivo. La riduzione di tre punti percentuali è dovuta al fatto che il metodo di calcolo stabilito in questa ordinanza è superiore di circa il 3 per cento rispetto al metodo stabilito nell’accordo con le CAD per il periodo 2019-2023.
L'asimmetria dei limiti del bonus e del malus rispetto al valore obiettivo è giustificata dai diversi effetti di incentivazione del bonus e del malus. Il limite del malus ha un effetto molto forte, in quanto le CAD vorrebbero evitare qualsiasi pagamento di malus per non dover destinare le risorse finanziarie dei titolari (imposte cantonali o contributi dei membri) all’esecuzione della LADI. Poiché la quantità delle prestazioni (cioè le UP realizzabili) e quindi le spese amministrative per UP dipendono dal numero di beneficiari di prestazioni e quindi dall’andamento congiunturale, tale quantità non può essere prevista con precisione. Questi due fattori fanno sì che vi siano forti incentivi a prevedere uno scarto adeguato rispetto al limite di malus, il che significa che il limite del malus «percepito» è inferiore al 17 per cento stabilito.
Le spese di personale rappresentano la quota maggiore delle spese amministrative (ca. l’85%). L’efficienza dei costi e quindi il raggiungimento del valore obiettivo o della zona del bonus dipendono quindi in ampia misura dalla quantità delle prestazioni fornite (output) per posto a tempo pieno. La quantità delle prestazioni, invece, dipende (oltre che dai fattori congiunturali citati) dalla quota di mercato di una CAD. La perdita di quote di mercato porta pertanto a una diminuzione dell’efficienza dei costi (spese amministrative per UP). Vi sono quindi forti incentivi ad aumentare la quantità delle prestazioni per posto a tempo pieno solo se il livello di qualità può essere mantenuto, perché altrimenti vi è il rischio di perdere quote di mercato, annullando così di nuovo gli aumenti. Per questi motivi, la zona del bonus dovrebbe essere alla portata del maggior numero possibile di CAD. Se un numero troppo basso di CAD ha la possibilità di ricevere un bonus perché la soglia del bonus è troppo al di sotto del valore obiettivo, la ponderazione dei rischi tra il possibile bonus e i rischi associati agli aumenti di efficienza andrà a scapito degli aumenti di efficienza. Per la maggior parte delle CAD la strategia migliore sarebbe quindi quella di puntare a un valore vicino (ma non necessariamente inferiore) al valore obiettivo, a una distanza di sicurezza dalla zona del malus. In questo caso, tuttavia, prendendo in considerazione tutte le CAD l’aumento dell’efficienza dei costi auspicato dal legislatore è praticamente inesistente. Il limite del bonus deve quindi essere relativamente vicino al valore obiettivo. Allo stesso tempo, l’importo del bonus deve essere fissato in modo tale che un’efficienza dei costi particolarmente elevata venga premiata maggiormente rispetto a un’efficienza dei costi solo leggermente superiore alla media (cfr. art. 10), così da mantenere gli incentivi per un miglioramento continuo.
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Cpv. 2: a seconda dell’area geografica in cui opera la CAD, i principali fattori di costo possono variare considerevolmente; i titolari delle CAD hanno poca influenza su queste variazioni. Ad esempio, una CAD di un Cantone urbano deve sostenere affitti più alti per gli uffici rispetto a quella di un Cantone rurale. Anche il livello salariale varia da regione a regione. Se non si tenesse conto di queste disparità di base, sarebbe molto più facile per le CAD situate in regioni meno costose ottenere un bonus rispetto alle altre CAD. Per compensare questi vantaggi e svantaggi, il valore obiettivo di riferimento per ogni CAD è corretto in funzione di queste influenze esogene sui costi. Questi adeguamenti erano già in vigore nell’accordo con le CAD 2019-2023.
Cpv. 3: nel corso dell’anno contabile i cambiamenti congiunturali possono avere un forte impatto sulle spese amministrative per UP. Se il numero di beneficiari di prestazioni aumenta in modo significativo durante l’anno, le CAD devono inizialmente fornire molte più prestazioni con il personale a disposizione. Il numero di UP aumenta mentre le spese amministrative rimangono in un primo momento invariate. Il valore obiettivo precedentemente definito è quindi molto più facile da raggiungere semplicemente grazie ai cambiamenti congiunturali esterni. Lo stesso principio si applica in senso inverso, se il numero di beneficiari diminuisce dopo un periodo di forte disoccupazione. Per tenere conto di questi cambiamenti esterni, il valore obiettivo viene adeguato retroattivamente alla fine di ogni anno. Questo metodo è stato utilizzato in tutti gli accordi conclusi con le CAD dall’inizio degli anni 2000.
Per i principi di calcolo menzionati nei capoversi 2 e 3, il calcolo e i dati da utilizzare devono essere definiti in dettaglio. In questo ambito occorre porsi le seguenti domande: Quali fattori di costo vengono presi in considerazione e sulla base di quali dati, come vengono misurati i cambiamenti congiunturali e qual è l’adeguamento dei valori obiettivo risultante? Questi dettagli sono stabiliti dall’ufficio di compensazione, previa consultazione delle CAD (cfr. art.
15 lett. h).
Art. 8
Oltre all’efficienza delle prestazioni fornite viene misurata anche la loro qualità. Viene presa in considerazione in particolare l’assenza di errori (con quale frequenza si verificano gli errori e quali misure adottano le CAD per evitarli?), la velocità (con quale rapidità le CAD elaborano le domande e i conteggi?) e la soddisfazione dei clienti (quanto sono soddisfatti i beneficiari di prestazioni del lavoro svolto dalle loro CAD?). In questo modo si intende garantire che l’obiettivo di utilizzare i fondi nel modo più parsimonioso possibile non sia raggiunto a scapito della qualità delle prestazioni. Attualmente si sta lavorando alla specificazione degli indicatori di qualità nel quadro di un progetto dell’ufficio di compensazione dell’AD svolto in collaborazione con specialisti delle CAD. Questi indicatori saranno in seguito definiti dall’ufficio di compensazione mediante direttiva (cfr. anche art. 15 lett. g).
Art. 9
Se le spese amministrative per UP sono comprese tra il limite del bonus e quello del malus, al titolare vengono interamente rimborsate le spese amministrative effettivamente computabili. Al titolare non viene né accordato un bonus né addebitato un malus.
Art. 10
Cpv. 1: ai titolari delle CAD le cui spese amministrative per UP sono inferiori al limite del bonus vengono rimborsate le spese amministrative effettive e viene attribuito anche un bonus. L’obiettivo del sistema di gestione tramite bonus e malus è quello di utilizzare i fondi nel modo più parsimonioso possibile, mantenendo un livello di qualità definito. Occorre quindi evitare che l’ottimizzazione dell’efficienza dei costi porti a una riduzione della qualità delle prestazioni, con conseguenze inaccettabili per le persone assicurate. Per questo motivo, la condizione fondamentale per ricevere un bonus è mantenere i livelli di qualità definiti. 14/19
Cpv. 2: per fare in modo che sia legato anche alla quantità delle prestazioni fornite, l’importo del bonus è calcolato per UP. Allo stesso tempo, questo importo è limitato a un importo massimo in modo che i costi di attribuzione del bonus siano prevedibili per il fondo dell’AD.
Cpv. 3: quanto più si scende al di sotto del valore obiettivo, tanto più alto sarà l’importo del bonus per UP. Ad esempio, l’importo per UP potrebbe essere di due centesimi per UP se le spese sono inferiori del cinque per cento rispetto al valore obiettivo, ma di dieci centesimi per UP in caso di spese inferiori del 25 per cento. Ciò significa che le CAD molto efficienti dal punto di vista dei costi vengono premiate maggiormente rispetto a quelle che si trovano appena nella zona del bonus. Questo incentiva un continuo miglioramento dell’efficienza dei costi, come auspicato dal legislatore. In ogni caso, solo una piccola parte del guadagno in termini di efficienza viene versata sotto forma di bonus. Negli ultimi anni, tale percentuale è stata al massimo del 10 per cento, vale a dire che per una CAD con un valore obiettivo di 5 franchi per UP e spese amministrative effettive di 4,50 franchi per UP (ossia il 10% al di sotto del valore obiettivo), sono stati concessi al titolare cinque centesimi per UP come bonus, mentre il fondo dell’AD ha beneficiato di un risparmio di 45 centesimi per UP (rispetto al valore obiettivo). Nel determinare il metodo dettagliato di calcolo del bonus, l’ufficio di compensazione dell’AD farà in modo che il risparmio per il fondo dell’AD sia sempre significativamente superiore all'importo versato come bonus.
Cpv. 4: la limitazione dell'importo del bonus menzionata al capoverso 2 può essere ottenuta in due modi. Da un lato, si può limitare l’importo per UP. In questo modo si ottiene un importo massimo per CAD, che dipende dalla quantità delle prestazioni fornite. Ad esempio, si potrebbe stabilire che l’importo del bonus per UP non aumenti più se ci si situa a più del 25 per cento al di sotto del valore obiettivo e rimanga limitato a dieci centesimi per UP. Dall’altro lato, l’importo del bonus può essere limitato per l’insieme delle CAD per un anno contabile: Ad esempio, si potrebbe stabilire che l’importo del bonus per un anno non superi il milione di franchi svizzeri. L’importo del bonus per UP verrebbe quindi ridotto in maniera lineare se questo limite venisse superato.
Cpv. 5: i valori limite di qualità, il metodo di calcolo dettagliato e gli importi massimi per il bonus vengono stabiliti dall’ufficio di compensazione dell’AD in una direttiva (art. 15 lett. g e h), previa consultazione delle CAD.
Cpv. 6: le prestazioni della CAD sono fornite dai suoi dipendenti. Se una CAD ottiene un bonus, si deve quindi tenere conto, almeno in parte, anche dei suoi dipendenti. Il titolare decide come remunerare i dipendenti e come utilizzare la parte rimanente del bonus.
Cpv. 7: la regola del bonus è stata sospesa temporaneamente dal 2024 per la fase d’introduzione del nuovo sistema di pagamento dell’AD. Senza questa sospensione temporanea le CAD sarebbero incentivate a ridurre le capacità di personale per ottenere un bonus. In questo caso nel team di progetto verrebbero a mancare delle risorse (esperti tecnici e personale per lo svolgimento di test sul nuovo software), con il rischio che il nuovo software non soddisfi i requisiti o che lo sviluppo richieda più tempo del previsto. Poiché non è possibile escludere che in futuro ci si trovi di fronte a una situazione simile, l’ufficio di compensazione deve avere la possibilità di sospendere temporaneamente la regola del bonus, previa consultazione delle CAD.
Art. 11
Cpv. 1: i titolari delle CAD le cui spese amministrative per UP sono superiori al limite di malus, ossia superano il valore obiettivo di oltre il 17 per cento, devono sostenere personalmente una parte di tali spese.
Cpv. 2: la partecipazione ammonta all’80 per cento delle spese amministrative per UP che superano il limite del malus. Ad esempio, per una CAD con spese amministrative di otto 15/19
milioni di franchi per un milione di UP e un limite del malus di sette franchi per UP, ciò significa che le spese amministrative per UP sono di otto franchi, ossia un franco sopra il limite di malus: il titolare della CAD deve quindi sostenere personalmente 80 centesimi (80% di un franco) per UP. Pertanto, 0,8 milioni di franchi di spese amministrative saranno a carico del titolare, mentre l’importo del rimborso da parte del fondo dell’AD ammonterà a 7,2 milioni di franchi.
Cpv. 3: la partecipazione alle spese è tuttavia dovuta solo se l'efficienza dei costi è a più riprese inferiore alla media. In caso di fluttuazioni una tantum al di sopra del limite del malus non è previsto alcun malus. Viene pertanto addebitata una penalità solo se le spese amministrative per UP si trovano in media nella zona del malus su due anni. Lo scostamento rispetto al limite di malus è ponderato in funzione del numero di UP corrispondenti. Il calcolo è illustrato negli esempi seguenti.
A: CAD in zona malus, partecipazione alle spese non dovuta (in CHF)
Anno x-1 Anno x Valore obiettivo 5,50 5,54 Limite del malus 6,44 6,48 Spese amministrative effettive (SA) 2 300 000 2 250 000 Totale unità di prestazioni (UP) 370 000 340 000 SA/UP 6,22 6,62 Scostamento dal limite del malus (superamento SP/UP) -0,22 0,14 Scostamento ponderato in funzione delle UP dal limite -81 400 47 600 del malus Scostamento medio ponderato (2 anni) -16 900 Partecipazione alle spese dovuta (80 %) 0
B: CAD in zona malus, partecipazione alle spese dovuta (in CHF)
Anno x-1 Anno x Valore obiettivo 5,50 5,54 Limite del malus 6,44 6,48 Spese amministrative effettive (SA) 2 500 000 2 350 000 Totale unità di prestazioni (UP) 390 000 340 000 SA/UP 6,41 6,91 Scostamento dal limite del malus (superamento SP/UP) -0,03 0,43 Scostamento ponderato in funzione delle UP dal limite -11 700 146 200 del malus Scostamento medio ponderato (2 anni) 67 250 Partecipazione alle spese dovuta (80 % di 146 200) 116 960
Cpv. 4: negli ultimi anni la regola del malus è stata sospesa a causa della fase d’introduzione del nuovo sistema di pagamento delle prestazioni dell’AD e della pandemia di COVID. In questo modo si è potuto evitare che i titolari riducessero a breve termine il personale delle CAD, necessario a garantire il buon esito dello sviluppo e dell'introduzione del sistema. Dovrebbe essere possibili adottare anche in futuro una regolamentazione di questo tipo (o simile) in situazioni eccezionali, ossia nei casi in cui la regolare esecuzione della LADI da 16/19
parte delle CAD sarebbe altrimenti compromessa. Si verificherebbe una situazione simile se una parte significativa delle CAD dovesse ridurre le proprie risorse di personale a un livello tale da non garantire più la fornitura di prestazioni con la qualità richiesta solo per evitare un malus. L’ufficio di compensazione dell’AD decide quando attuare questa disposizione previa consultazione delle CAD.
Cpv. 5: in passato diversi titolari hanno deciso di cessare l’attività delle proprie CAD. In tal caso il numero di UP diminuisce perché i nuovi beneficiari non possono più scegliere questa CAD. Tuttavia, la cassa continua ad avere dei costi fino al giorno in cui l’attività cessa definitivamente. Le spese amministrative per UP sono quindi inevitabilmente nella zona di malus verso la fine di questo processo. Per questo motivo, una CAD in liquidazione deve essere esclusa dalla regola del malus. Questa regola non viene più applicata a partire dall’anno contabile in cui viene presa la decisione di sciogliere la CAD.
Art. 12
Cpv. 1: ogni anno l’ufficio di compensazione dell’AD determina le spese amministrative computabili e il corrispondente rimborso con il relativo bonus o malus. A tal fine si basa sui conti annui presentati dalle CAD (art. 81 cpv. 1 lett. e LADI).
Cpv. 2: la determinazione delle spese amministrative computabili avviene sotto forma di decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa (PA). La decisione comporta in particolare il diritto al rimborso delle spese amministrative e l’obbligo di assumere le spese amministrative non rimborsate (cfr. art. 4 cpv. 3). La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale. La legge federale del 6 ottobre 200011 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non è applicabile in questa procedura, in quanto il suo campo di applicazione non copre i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito dell’esecuzione della LADI12.
Cpv. 3: il rifiuto della computabilità delle spese amministrative comporta nuovi obblighi per le CAD. I motivi del rifiuto devono quindi essere esplicitamente indicati nella decisione (cfr. anche art. 35 cpv. 1 LA).
Art. 13
Cpv. 1: l'obbligo di comunicare i risultati della misurazione delle prestazioni e della qualità delle singole CAD garantisce la trasparenza nei confronti di tutte le CAD e del loro titolari. Eventualmente possono essere resi noti anche i risultati concernenti i singoli uffici di pagamento.
Cpv. 2: per garantire la trasparenza richiesta dalla mozione Müller Damian in merito alle spese amministrative e alle prestazioni fornite dalle CAD nei confronti del pubblico, vengono resi noti ogni anno i principali indicatori. Attualmente queste cifre sono pubblicate in forma tabellare nel rapporto di attività dell’ufficio di compensazione dell’AD (cfr. art. 83 cpv. 1 lett. i LADI).
10 RS 172.021 11 RS 830.1 12 TAF B-7918/2007 del 1° aprile 2008, consid.1.2. 17/19
3.2.1.3 Convenzione sulle prestazioni
Art. 14
Cpv. 1: finora il sistema di rimborso orientato alle prestazioni per le CAD, ossia il rimborso delle spese amministrative tramite la misurazione delle prestazioni, il benchmark dei costi, il bonus e il malus, era definito in accordi tra il DEFR e i titolari delle CAD (Cantone, organizzazione di datori di lavoro o di lavoratori. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, queste regole si applicheranno a tutti i titolari, indipendentemente dall’esistenza di una convenzione sulle prestazioni. Il rimborso delle spese amministrative delle CAD, compresi gli incentivi all’efficienza dei costi voluti dal legislatore, è ora garantita anche senza una convenzione sulle prestazioni. L’accordo esistente include tuttavia anche altri aspetti, ad esempio strumenti di sostegno alla gestione delle prestazioni, come le valutazioni della situazione, gli scambi di esperienze o le regolamentazioni sulla formazione e gli indicatori di gestione. Anche il progetto (già citato) dell’ufficio di compensazione con le CAD per lo sviluppo di indicatori di qualità affidabili o, più in generale, di un concetto di qualità e l’integrazione del sistema con gli aspetti della qualità delle prestazioni si basa sull’attuale convenzione (cfr. art. 8). Si dovrebbe quindi poter continuare a concludere convenzioni sulle prestazioni tra il DEFR e i titolari delle CAD per definire ulteriori obiettivi, ad esempio nell’ambito della qualità delle prestazioni, o per disciplinare formalmente altri aspetti della cooperazione tra l’ufficio di compensazione e le CAD e i loro titolari.
Cpv. 2: in questo capoverso viene definito più precisamente il contenuto della convenzione. È possibile concordare altri obiettivi e incentivi (anche finanziari), ad esempio per migliorare la qualità delle prestazioni fornite (lett. a). È inoltre possibile definire strumenti e misure, incluse le rispettive competenze (lett. b). Infine, la convenzione include disposizioni sulla sua durata e sulla sua denuncia (lett. c).
Cpv. 3: il DEFR elabora una bozza della convenzione e la sottopone ai titolari delle CAD. Per garantire che si giunga a un accordo, le CAD sono coinvolte nel processo di elaborazione. L’ufficio di compensazione dell’AD stabilisce in una direttiva le modalità di questa partecipazione, previa consultazione delle CAD (cfr. art. 15 lett. i).
3.2.1.4 Esecuzione
Art. 15
L’ufficio di compensazione dell’AD è autorizzato a impartire istruzioni ai titolari delle CADF, in particolare sui seguenti punti: compilazione del preventivo delle CAD (lett. a), computabilità delle spese amministrative (lett. b, cfr. art. 4), ammortamenti e realizzazione degli investimenti (lett. c), organizzazione della contabilità, in particolare forma, contenuto e applicazione informatica utilizzata (lett. d), presentazione dei conti e rendiconto finanziario (lett. e, cfr. art. 81 cpv. 1 lett. e LADI), indicatori di prestazione misurati e numero di UP (lett. f, cfr. art. 5 cpv. 6), indicatori di qualità misurati e valori minimi richiesti per il bonus (lett. g, cfr. art. 10 cpv. 6) nonché calcolo dei valori obiettivo, dei fattori di costo regionali, degli adeguamenti congiunturali e del bonus (lett. h, cfr. art. 5 cpv. 4). Inoltre, stabilisce in una direttiva le modalità di consultazione delle CAD e la loro partecipazione nell’elaborazione della convenzione sulle prestazioni (lett. i, cfr. art. 14).
3.2.1.5 Disposizioni finali
Art. 16
Cpv. 1: l’attuale ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle CAD non soddisfa più i requisiti attuali di un atto normativo federale. Per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, sono state codificate le prassi consolidate che non trovano riscontro 18/19
nell’attuale ordinanza. Nella presente ordinanza è stata integrata anche la giurisprudenza dei tribunali federali concernente la computabilità delle spese amministrative delle CAD. Per motivi materiali e formali è necessaria una revisione totale. L’ordinanza attuale sarà abrogata con l'entrata in vigore della presente ordinanza.
Cpv. 2: il contenuto dell’articolo 122b OADI è integrato, riformulato e completato nella presente ordinanza. L’articolo deve quindi essere abrogato nell’OADI.
Art. 17
L'entrata in vigore della presente ordinanza dipende dal successo dell’introduzione del nuovo sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lett. a LADI («SIPAD 2.0»). Le disposizioni relative al malus (art. 11) possono essere applicate solo dopo l’integrazione dei nuovi processi lavorativi. A causa del rendiconto, l’entrata in vigore della nuova ordinanza è opportuna solo all’inizio di un anno civile. Le convenzioni sulle prestazioni attualmente in vigore contengono una disposizione transitoria che disciplina il coordinamento tra il periodo di validità dei contratti e l’entrata in vigore dei nuovi atti legislativi.
4 Ripercussioni
Gli adeguamenti nelle tre ordinanze non hanno ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione.
La revisione totale dell’ORi-CAD dovrebbe portare a medio termine a un uso più efficiente dei fondi per quanto riguarda le spese amministrative delle CAD e quindi a una riduzione delle stesse. Ne conseguirà anche un miglioramento della qualità delle prestazioni fornite rispetto al mantenimento dello status quo. Ciò dovrebbe sgravare il fondo di compensazione dell’AD.
Gli adeguamenti nell’OADI e nell’ORi-CAD non porteranno direttamente a un aumento o una riduzione dei costi per il fondo di compensazione dell’AD.
La semplificazione nel computo delle ore in esubero per l’ILR e l’IPI comporta soltanto pochi risparmi per tale fondo. Inoltre, l’adeguamento può ridurre gli oneri amministrativi degli organi esecutivi e delle aziende.
L’accesso facilitato ai periodi di pratica professionale per i giovani adulti e alle misure di sostegno per le persone difficilmente collocabili non ha alcuna incidenza sui costi per il fondo di compensazione dell’AD.
Per ulteriori dettagli sulle ripercussioni dell’intera revisione si rinvia al messaggio del 29 novembre 202313 concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
5 Protezione dei dati
Nel quadro della presente revisione non vengono concessi nuovi diritti di accesso ai dati. Per questo motivo, non è richiesta né una valutazione d’impatto dei dati né una valutazione della loro qualità.
13 FF 2023 2862. 19/19