Lexipedia

[QR Code] [Signature]

22.441

Iniziativa parlamentare Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna Rapporto esplicativo della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale

del 20 agosto 2024

2024–...... 1

Compendio

Un accesso sicuro a prodotti fitosanitari moderni è fondamentale per l’agricoltura svizzera. Pertanto, d’ora in avanti i prodotti fitosanitari che sono stati omologati in un Paese limitrofo membro dell’Unione europea, nei Paesi Bassi o in Belgio dovranno poter essere impiegati anche in Svizzera senza che le autorità svizzere eseguano una valutazione.

Situazione iniziale Le autorità svizzere ritirano costantemente prodotti fitosanitari dal mercato sulla base di decisioni dell’Unione europea (UE). Per contro, l’omologazione di nuovi prodotti fitosanitari moderni richiede molto tempo. Ne consegue che gli agricoltori svizzeri hanno a disposizione sempre meno prodotti fitosanitari, e questo nel contesto delle crescenti sfide poste da eventi meteorologici estremi, da nuovi organismi nocivi e dall’aumento delle resistenze. Nell’UE gli Stati membri collaborano all’omologazione dei prodotti fitosanitari nel quadro di zone geografiche. La Svizzera invece valuta ogni domanda autonomamente e non approfitta delle valutazioni già effettuate da altri Paesi, sebbene la situazione in ambito agricolo e ambientale di fondo non differisca, soprattutto rispetto ai Paesi direttamente confinanti.

Contenuto del progetto Con la proposta in esame s’intende basare maggiormente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari su quella dell’UE e dei suoi Stati membri. Per l’approvazione dei principi attivi, i componenti fondamentali dei prodotti fitosanitari, d’ora in poi la Svizzera riprenderà automaticamente le decisioni dell’UE. Per quanto attiene agli specifici prodotti fitosanitari, la Svizzera riconoscerà le omologazioni dei Paesi confinanti, nonché dei Paesi Bassi e del Belgio nel quadro di una procedura di omologazione semplificata. Se un determinato prodotto fitosanitario è omologato in uno di questi Paesi, previa domanda potrà esserne consentito l’impiego anche in Svizzera. Se un prodotto fitosanitario costituisce un rischio inaccettabile in un settore che gode di una regolamentazione particolare in Svizzera, come il settore della protezione delle acque, l’autorità svizzera di omologazione potrà tuttavia limitare o rifiutare l’omologazione. Inoltre, adeguerà le disposizioni di applicazione al sistema svizzero, qualora sia fattibile senza effettuare una valutazione. Il progetto di legge prevede che la durata di questa procedura non debba superare i 12 mesi. Una minoranza della Commissione respinge il progetto nel suo complesso. Altre minoranze chiedono invece diverse limitazioni della procedura di omologazione semplificata tra cui, in particolare, che non siano tenute in considerazione le omologazioni rilasciate nei Paesi Bassi e in Belgio e che sia possibile emanare

2

condizioni d’uso aggiuntive se ciò è richiesto da disposizioni particolari del diritto svizzero volte alla protezione dell’essere umano, degli animali o dell’ambiente.

3

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

Rapporto

1 Genesi del progetto

L’iniziativa parlamentare Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna è stata depositata il 16 giugno 2022 dal consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy. Nell’ambito dell’esame preliminare, il 30 gennaio 2023 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha dato seguito all’iniziativa con 15 voti contro 10. Successivamente, il 25 gennaio 2024, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) si è allineata a questa decisione con 7 voti contro 4 e 2 astensioni; la CET-N ha dunque potuto iniziare a elaborare un progetto. Il 18 marzo 2024 la CET-N ha discusso i passi successivi. Il punto fondamentale era decidere se, in considerazione della mozione 21.4164 Riconoscimento delle decisioni di omologazione dell’UE per i prodotti fitosanitari e della revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari in corso, si dovesse iniziare subito a elaborare un progetto. La mozione 21.4164 chiede al Consiglio federale di provvedere affinché le autorità svizzere riconoscano le decisioni di omologazione dell’UE per i prodotti fitosanitari e rilascino le proprie omologazioni con le medesime tempistiche. La mozione è stata approvata dal Consiglio nazionale il 14 settembre 2023 e dal Consiglio degli Stati il 27 febbraio 2024 e deve ora essere attuata dal Consiglio federale. In questo contesto è stata anche citata la revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari attualmente in corso. Il progetto preliminare, posto in consultazione dal 18 dicembre 2023 al 29 marzo 2024, prevede tra l’altro un ulteriore allineamento alla procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in vigore nell’UE e un’omologazione semplificata dei prodotti omologati in determinati Stati membri dell’UE. La Commissione constata tuttavia che il Consiglio federale appare ancora critico nei confronti delle questioni fondamentali trattate dalla presente iniziativa parlamentare. Ritiene pertanto che sia giunto il momento per il Parlamento di prendere in mano le redini del processo legislativo. La Commissione parte dal presupposto che la coordinazione con l’attuazione della mozione 21.4164 e la revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari sarà possibile anche in un secondo tempo. Per questi motivi, il 18 marzo 2024 la Commissione ha fissato i parametri del progetto e, con 15 voti contro 8 e 1 astensione, ha incaricato la segreteria e l’Amministrazione di elaborare un progetto preliminare. Successivamente, nella sua seduta del 20 agosto 2024 ha esaminato il progetto preliminare e con 16 voti contro

9 l’ha accolto e ha deciso di porlo in consultazione.

Il progetto preliminare contiene diverse proposte di minoranza. Una prima minoranza respinge il progetto nel suo complesso e propone di non entrare in materia. Un’altra minoranza chiede che le omologazioni di Belgio e Paesi Bassi non possano fungere da base per l’omologazione semplificata, mentre una terza si esprime a favore della possibilità di consentire condizioni d’uso aggiuntive per i prodotti fitosanitari nell’ambito dell’omologazione semplificata. Ulteriori minoranze propongono di ampliare il margine di manovra del Consiglio federale nell’ambito dell’approvazione di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti quando necessario

4

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

ai fini della protezione degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente. Ognuna di queste proposte è stata respinta con 16 voti contro 9.

2 Situazione iniziale

2.1 Necessità di agire

Oggigiorno l’impiego di prodotti fitosanitari è di importanza vitale per la produzione agricola. Le sfide da affrontare nell’ambito della coltivazione delle più disparate colture sono in continua crescita: mentre nuovi parassiti e malattie si diffondono, le piante utili divengono sempre più fragili a causa delle condizioni climatiche in mutamento. Negli anni scorsi la situazione si è talmente aggravata che, senza una reazione adeguata, determinate colture rischiano di sparire dal panorama agricolo svizzero. È decisivo poter affrontare questa situazione con mezzi idonei, tra cui si annovera anche un’ampia offerta di prodotti fitosanitari moderni. Tali prodotti soddisfano gli standard più recenti in materia di impatto ambientale e sulla salute. Inoltre, sul mercato arrivano sempre più prodotti naturali, di particolare importanza specialmente per l’agricoltura biologica. Un’ampia gamma di prodotti fitosanitari consente un impiego mirato: è così possibile avvalersi ovunque del prodotto più idoneo. Ciò consente di eludere le resistenze e impiegare, ad esempio, prodotti che si degradano più rapidamente contribuendo alla diminuzione dei rischi. L’impiego di prodotti fitosanitari moderni ha dunque, da un lato, vantaggi ecologici mentre, dall’altro, è irrinunciabile per garantire un approvvigionamento vario ed economico di alimenti indigeni. Gli agricoltori svizzeri non hanno tuttavia un accesso sufficientemente sicuro a prodotti fitosanitari moderni, poiché spesso le autorità competenti omologano i nuovi prodotti con molto ritardo. Al momento presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sono pendenti tra le 600 e le 700 domande di omologazione. Oltre alle procedure complicate, a causa della dimensione limitata del mercato svizzero, spesso per i fornitori di prodotti fitosanitari è anche poco attrattivo svolgere la complessa e dispendiosa procedura di omologazione.

2.2 Proposta della maggioranza

Secondo la maggioranza della Commissione, la problematica dei ritardi nell’omologazione dei prodotti fitosanitari è inasprita dal continuo ritiro contestuale di prodotti fitosanitari dal mercato. Ciò è dovuto, in particolare, al fatto che nel settore dei prodotti fitosanitari la Svizzera si basa molto su quanto stabilito nell’UE: se l’UE autorizza un principio attivo per determinati prodotti fitosanitari, la Svizzera riprende questa decisione quando valuta una domanda per un nuovo prodotto fitosanitario contenente questo principio attivo; in questo contesto la Svizzera non effettua alcuna valutazione autonoma del relativo principio attivo. Viceversa, se nell’UE a un principio attivo viene revocata l’approvazione, la Svizzera riprende automaticamente questa decisione. Ne consegue che dal mercato non sparisce soltanto il relativo principio attivo, bensì anche tutti i prodotti fitosanitari che lo

5

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

contengono. Questo allineamento alle decisioni dell’UE è in linea di principio positivo, tuttavia, nella sua attuale forma, il meccanismo è unilaterale: sia in Svizzera che nell’UE i singoli prodotti fitosanitari che contengono un principio attivo approvato devono essere omologati in una procedura distinta. In tal caso la procedura svizzera e quella degli Stati membri dell’UE non sono armonizzate: le autorità svizzere valutano tutte le domande di omologazione di un nuovo prodotto fitosanitario dal principio, anche se il prodotto in questione è già stato oggetto di valutazione negli Stati membri dell’UE. Questi ultimi collaborano a tal fine per aree geografiche: dopo che un Paese di una determinata zona ha valutato un prodotto fitosanitario per l’intera zona, gli altri Paesi di tale zona possono omologare il relativo prodotto in maniera semplificata. La Svizzera non approfitta però di questa procedura. Nonostante non faccia parte dell’UE, rinuncia a una valutazione autonoma in caso di ritiro di un prodotto fitosanitario, ma non fa altrettanto per l’omologazione di nuovi prodotti. Il margine d’azione dell’agricoltura svizzera nell’ambito dei prodotti fitosanitari diventa sempre più limitato. Infatti, sebbene di fondo le condizioni ecologiche non differiscano, per la lotta a nuovi parassiti in Svizzera mancano spesso prodotti fitosanitari idonei, omologati invece nei Paesi limitrofi. Sovente la Confederazione deve quindi disporre omologazioni in situazioni d’emergenza poiché altrimenti l’agricoltura non avrebbe nessun’altra scelta se non quella di mettere in conto gravi danni alle colture. La CET-N ritiene che in questo contesto sia necessario agire con urgenza. Con il presente progetto preliminare, volto all’attuazione dell’iniziativa parlamentare, s’intende eliminare la suddetta asimmetria tra la concessione dell’omologazione e il ritiro dei prodotti fitosanitari, proseguendo in maniera coerente l’armonizzazione tra la procedura di omologazione svizzera e quella dell’UE. In tal senso, dovrà essere consentito impiegare anche in Svizzera prodotti fitosanitari omologati in (determinati) Stati membri dell’UE, senza dover ripetere la procedura di omologazione. Tenendo in considerazione le omologazioni di prodotti fitosanitari rilasciate negli Stati membri dell’UE confinanti, nei Paesi Bassi e in Belgio, sarà possibile continuare a garantire che in Svizzera siano impiegati solo prodotti fitosanitari idonei alle condizioni locali. Di conseguenza, le autorità svizzere non dovranno più esaminare separatamente se i prodotti fitosanitari soddisfano requisiti paragonabili. La Svizzera beneficerà invece del lavoro svolto precedentemente nell’UE e nei suoi Stati membri anziché ripetere l’intera procedura al suo interno. In tal modo si ridurranno al minimo i doppioni e si diminuirà il dispendio amministrativo sia per le autorità che per i produttori di prodotti fitosanitari. Le autorità svizzere potranno limitarsi ad adeguare alle circostanze locali le necessarie misure di minimizzazione dei rischi. I prodotti fitosanitari valutati e omologati negli Stati membri dell’UE confinanti, nei Paesi Bassi o in Belgio saranno così disponibili senza inutili ritardi anche per l’agricoltura svizzera.

6

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

2.3 Proposte di minoranza

Una minoranza respinge il progetto nel suo complesso e propone di non entrare in materia. Teme infatti che le disposizioni sulle omologazioni proposte causino l’arrivo sul mercato svizzero di numerosi prodotti fitosanitari problematici, senza che vi siano possibilità adeguate di contenerne i rischi. Questa minoranza ritiene che la salute dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente non debba essere messa in pericolo e l’elevato livello di protezione vigente in questo ambito in Svizzera indebolito a causa del problema della lentezza di omologazione dei prodotti fitosanitari. Gli operatori che impiegano i prodotti fitosanitari e la popolazione devono potere fare affidamento sul fatto che i rischi derivanti dai prodotti fitosanitari siano attentamente analizzati e tenuti in considerazione nell’ambito dell’omologazione; secondo la minoranza, con il progetto in esame ciò non è più garantito. La minoranza sostiene inoltre che ciascuno Stato membro dell’UE decide autonomamente in merito all’omologazione dei prodotti fitosanitari. Di conseguenza, con la nuova regolamentazione un prodotto fitosanitario omologato solo in uno dei sei Stati interessati otterrebbe un accesso semplificato al settore agricolo svizzero anche nel caso (estremo) in cui gli altri cinque Stati abbiano negato l’omologazione. Inoltre, la procedura di omologazione semplificata non tiene conto delle differenze regionali esistenti sia all’interno della Svizzera sia tra i Paesi le cui omologazioni di prodotti fitosanitari costituiscono la base per l’omologazione semplificata. La minoranza dubita che la procedura di omologazione semplificata garantisca che i prodotti fitosanitari siano impiegati solo alle condizioni per cui sono stati valutati nel relativo paese dell’UE. Per l’omologazione di prodotti fitosanitari, gli Stati membri dell’UE sono suddivisi in zone geografiche all’interno delle quali cooperano. Con il presente progetto, la Svizzera riprenderebbe le omologazioni rilasciate da Paesi situati in diverse zone geografiche, senza tuttavia la garanzia che i prodotti fitosanitari siano impiegati solo alle condizioni per cui sono stati valutati nel Paese dell’omologazione originaria. Un’altra minoranza chiede che nell’ambito dell’omologazione semplificata sia possibile definire ulteriori condizioni d’uso e che le condizioni d’uso dello Stato membro dell’UE interessato emanate per motivi di protezione che non sono finora stati considerati in Svizzera possano essere riprese. Secondo la minoranza, queste disposizioni sono necessarie per conservare il livello di protezione svizzero e per contenere i rischi derivanti dai prodotti fitosanitari. Una terza minoranza chiede che l’omologazione semplificata non sia possibile per i prodotti fitosanitari omologati solamente nei Paesi Bassi o in Belgio. A suo avviso, infatti, le condizioni ecologiche e agronomiche di questi Paesi si differenziano troppo da quelle svizzere perché sia giustificata un’omologazione semplificata dei prodotti fitosanitari. Una quarta minoranza intende consentire al Consiglio federale di prevedere disposizioni che derogano da quelle vigenti nell’UE per principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti approvati quando ciò è richiesto dalla protezione dell’essere umano, degli animali o dell’ambiente. Il Consiglio federale dovrà già in sede di approvazione avere la possibilità di tenere in considerazione le ripercussioni sull’essere umano, sugli animali e sull’ambiente se questi godono di una protezione

7

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

particolare in Svizzera. Secondo la minoranza è indispensabile che il Consiglio federale possa reagire se un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante costituisce un rischio irragionevole. Infine, due minoranze propongono che il Consiglio federale possa derogare alle approvazioni dell’UE che concernono i principi attivi e non i prodotti. Tale proposta si riferisce, da un lato, alla possibilità del Consiglio federale di non approvare in Svizzera prodotti, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell’UE e, dall’altro, alla sua competenza di approvare in Svizzera principi attivi, prodotti, fitoprotettori e sinergizzanti non approvati nell’UE. Entrambe le minoranze vogliono accordargli questa competenza solo per i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti.

3 Punti essenziali del progetto

Per attuare l’iniziativa parlamentare 22.441 s’intende modificare la legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr) in modo da recepire le decisioni di approvazione dell’UE concernenti principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti. In tal modo la loro approvazione o la revoca dell’approvazione avverranno allo stesso tempo nell’Unione europea e in Svizzera. Questa richiesta fondamentale dell’iniziativa parlamentare costituisce la base per riconoscere anche in Svizzera i prodotti fitosanitari omologati negli Stati membri dell’UE. Dal punto di vista concettuale si tratta di una procedura di omologazione semplificata e non di un riconoscimento in quanto quest’ultimo non presupporrebbe la presentazione di una domanda. Questa procedura semplificata dovrà essere possibile esclusivamente per i prodotti fitosanitari omologati dagli Stati membri confinanti con la Svizzera, dai Paesi Bassi e dal Belgio. Questa limitazione consente di assicurare che il prodotto fitosanitario in questione sia stato valutato per condizioni agricole simili a quelle svizzere. Nell’ambito della procedura di omologazione semplificata sono valutati esclusivamente i rischi concernenti ambiti per i quali in Svizzera vigono disposizioni divergenti da quelle dell’UE. Ciò concerne la valutazione dei rischi per le acque sulla base delle relative disposizioni di protezione e le limitazioni per l’uso non professionale. L’omologazione di un prodotto fitosanitario di uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, dei Paesi Bassi o del Belgio avviene mediante decisione, che avrà la medesima durata di validità dell’omologazione nel relativo Stato membro dell’UE. Le condizioni d’uso del prodotto fitosanitario saranno adeguate al sistema svizzero, se tale adeguamento è possibile senza valutazione dei rischi, affinché le prescrizioni che gli operatori devono rispettare siano il più possibile uniformi per tutti i prodotti fitosanitari. Ad esempio, il sistema svizzero che prevede distanze dalle acque di 6, 20, 50 o 100 metri sarà mantenuto: se un’omologazione di uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera prevede una distanza di 5 metri, nell’omologazione svizzera dovrà essere disposta l’attuale distanza in uso di 6

1 RS 910.1

8

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

metri. Le condizioni d’uso che non hanno un corrispettivo in Svizzera non saranno riprese. La revoca delle omologazioni nello Stato membro dell’UE interessato dovrà essere comunicata dal titolare dell’omologazione in Svizzera e sarà ripresa senza alcun esame. Qualora nello Stato membro dell’UE interessato siano apportate modifiche alle omologazioni, in Svizzera dovrà essere presentata una domanda di modifica, che sarà altresì valutata in procedura semplificata. La procedura dovrà durare al massimo 12 mesi e in questo periodo di tempo sarà svolta anche la procedura per la richiesta della qualità di parte. Qualora al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sarà pendente una procedura di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, nei paesi Bassi o in Belgio, entro tre mesi dall’entrata in vigore il richiedente potrà chiedere la conversione di tale procedura in una procedura di omologazione semplificata. In tal modo si garantisce di poter applicare la procedura semplificata anche alle procedure di omologazione pendenti. Il termine relativamente corto per chiedere tale conversione intende evitare che i servizi di omologazione e gli organi di valutazione continuino la trattazione delle domande pendenti per un tempo inutilmente lungo.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura

(Legge sull’agricoltura, LAgr, RS 910.1)

Art. 160 Al capoverso 6 è inserita l’indicazione che l’omologazione di prodotti fitosanitari esteri è disciplinata nell’articolo 160b.

Art. 160a Approvazione di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell’Unione europea per l’impiego in prodotti fitosanitari Conformemente al capoverso 1, tutti i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE per l’impiego in prodotti fitosanitari sono considerati approvati anche in Svizzera. La loro approvazione e revoca sono così sincronizzate con l’UE. Il capoverso 2 specifica che le condizioni e le limitazioni previste dall’UE, segnatamente la limitazione nel tempo delle approvazioni, i criteri di purezza e le disposizioni speciali (come limitazioni previste dalle condizioni d’uso, indicazioni relative alla valutazione del prodotto fitosanitario, ecc.) sono riprese. Il fatto che principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti siano considerati approvati o non approvati in Svizzera dallo stesso momento in cui lo sono nell’UE comporta che anche le omologazioni di prodotti fitosanitari che contengono un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante non più approvato possono essere revocate contemporaneamente alla revoca dell’UE. In tal modo si evita che prodotti fitosanitari che non sono più omologati negli Stati membri dell’UE continuino a

9

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

essere venduti in Svizzera. Il livello di protezione della salute di esseri umani e animali nonché dell’ambiente corrisponde così a quello vigente nell’UE. Dal punto di vista giuridico, la ripresa delle approvazioni è disciplinata mediante rinvio al regolamento (CE) n. 1107/20092 (regolamento di base). Con il rinvio a questo regolamento di base sono considerati approvati anche in Svizzera tutti i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/20113. Di fatto si rinvia agli articoli 13 capoverso 4 e 78 capoverso 3 del regolamento di base. Sulla base di quest’ultima disposizione è stato emanato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in cui è stato ripreso l’elenco dei principi attivi di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE4, mentre conformemente all’articolo 13 capoverso 4 del regolamento di base sono inclusi nel regolamento di esecuzione ulteriori principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti. Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono dunque indicati tutti i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE. Il capoverso 3 consente al Consiglio federale di prevedere eccezioni al capoverso 1, non approvando in Svizzera prodotti, fitoprotettori o sinergizzanti approvati nell’UE. È possibile rifiutare l’approvazione di un prodotto anche in considerazione dei principi attivi in esso contenuti, come avverrebbe, ad esempio, in caso di principi attivi che costituiscono microrganismi geneticamente modificati o principi attivi che, a seconda del procedimento di produzione, sono definiti in Svizzera microrganismi o microrganismi geneticamente modificati, mentre nell’UE prodotti chimici. Per l’approvazione in Svizzera di principi attivi, prodotti, fitoprotettori o sinergizzanti per cui non è stata richiesta un’approvazione nell’UE, il Consiglio federale può stabilire le relative condizioni (cpv. 4). Tale possibilità non sussiste invece per i principi attivi, i prodotti, i fitoprotettori e i sinergizzanti la cui domanda è stata espressamente respinta nell’UE. Questa disposizione è necessaria, ad esempio, per poter continuare a mettere in commercio in Svizzera macrorganismi. Infine, al capoverso 5 si stabilisce che il capoverso 1 non si applica se a un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante è stata revocata l’approvazione sulla base dell’articolo 9 capoverso 5 LPAc.

2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2022/1438, GU L 227 dell’1.9.2022, pag. 2. 3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate, GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1768, GU L, 2024/1768, del 27.6.2024. 4 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, GU L del 19.8.1991, pag. 1.

10

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

Art. 160b Omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell’Unione europea confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio Se un prodotto fitosanitario è già omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio, su domanda esso è omologato in Svizzera per gli stessi impieghi previsti nel relativo Stato membro dell’UE, purché i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti in esso contenuti siano approvati in Svizzera (cpv. 1). È possibile appellarsi a questa disposizione anche per estendere a nuovi impieghi l’omologazione esistente di un prodotto fitosanitario. L’omologazione presuppone l’inoltro di un fascicolo completo conformemente ai requisiti relativi ai dati stabiliti dall’UE5 – che corrispondono a quelli dell’ordinanza del 12 maggio 20106 sui prodotti fitosanitari (OPF) – e che siano rispettate le disposizioni legali svizzere divergenti da quelle vigenti nell’UE (cpv. 2). Un esame è eseguito solo negli ambiti in cui in Svizzera vigono disposizioni diverse da quelle vigenti nell’UE, come ad esempio in materia di protezione delle acque che secondo l’articolo 68 OPF esigono valutazioni specifiche: la concentrazione di metaboliti non rilevanti nelle zone di protezione delle acque sotterranee e nei settori di alimentazione dei punti di captazione dovrà probabilmente essere calcolata. Secondo il capoverso 2 le condizioni d’uso vengono adeguate a quelle vigenti in Svizzera se ciò è possibile senza una valutazione dei rischi per gli esseri umani, gli animali o l’ambiente. In tal modo, in Svizzera è applicata una serie di condizioni d’uso armonizzate per tutte le omologazioni di prodotti fitosanitari. Ad esempio, le distanze dalle acque sono stabilite, come d’uso in Svizzera, a 6, 20, 50 o 100 metri; non saranno disposte distanze diverse da queste sulla base di omologazioni dell’UE. In caso di condizioni d’uso emanate da Stati membri dell’UE interessati per motivi di protezione che non sono finora stati considerati nel nostro Paese, non saranno introdotte in Svizzera nuove condizioni d’uso, fermo restando che sarà possibile introdurle in un secondo momento. La riformulazione delle condizioni d’uso semplifica l’attuazione da parte degli operatori. La ripresa delle condizioni d’uso comprende anche la durata di validità dell’omologazione. Nell’ambito della procedura di omologazione semplificata viene inoltre esaminato se il prodotto fitosanitario è identico a quello dello Stato membro dell’Unione europea interessato, se il fascicolo è completo, se l’agente patogeno è presente in Svizzera e se sono impiegate le definizioni delle colture svizzere. Se si tratta di prodotti fitosanitari destinati a usi non professionali, viene inoltre verificato l’adempimento dei criteri di cui all’allegato 12 numero 1 OPF. In situazioni di emergenza le omologazioni possono essere eseguite più rapidamente in base alle disposizioni vigenti (art. 40 OPF) rispetto a quanto sarebbe possibile fare

5 Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85. 6 RS 916.161

11

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

con la nuova procedura semplificata. Pertanto non è sensato estendere la procedura semplificata all’omologazione in situazione d’emergenza. Il capoverso 3 garantisce che anche gli adattamenti delle omologazioni effettuati nello Stato membro dell’Unione europea interessato siano ripresi in Svizzera. Il titolare dell’omologazione è tenuto a comunicare al servizio di omologazione, entro 30 giorni, la revoca dell’omologazione nello Stato membro dell’UE interessato; tale misura è ripresa senza alcun esame. Qualora lo Stato membro dell’UE interessato apporti delle modifiche (incluse estensioni dell’ambito d’impiego), in Svizzera deve essere presentata una domanda di modifica. Le modifiche sono riprese nella decisione senza valutazione, sempreché non concernano ambiti in cui nel nostro Paese vigono disposizioni divergenti da quelle dell’UE; in tal caso viene eseguita una valutazione di questi ambiti in procedura semplificata. Anche le domande di modifica devono adempiere i requisiti relativi al fascicolo. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che il fascicolo della domanda deve rispettare (cpv. 4). Se il prodotto fitosanitario è omologato in uno Stato membro dell’UE confinante, nei Paesi Bassi o in Belgio, si deve dimostrare che tale omologazione prevede gli impieghi e le condizioni indicati nella domanda, accludendo a tal fine una copia dell’omologazione rilasciata dallo Stato membro dell’UE interessato. Inoltre, il prodotto fitosanitario deve essere identico a quello già omologato in tale Stato. Per provare ciò, si deve allegare la composizione del prodotto fitosanitario in uso nello Stato membro dell’UE interessato o una conferma che i due prodotti sono identici rilasciata dal titolare dell’omologazione in tale Stato. In aggiunta deve essere accluso il fascicolo completo presentato allo Stato membro dell’UE interessato. Oltre a ciò, se in Svizzera non è ancora stato omologato nessun prodotto fitosanitario con questo principio attivo, fitoprotettore o sinergizzante, deve essere altresì presentato il fascicolo completo per l’approvazione di tale principio attivo, fitoprotettore o sinergizzante. Riguardo al fascicolo si applicano i requisiti stabiliti dall’UE7 validi al momento della presentazione della domanda nell’UE. Infine, devono essere presentati il rapporto di omologazione per il prodotto fitosanitario interessato e i rapporti di valutazione dello Stato membro dell’UE interessato; se quest’ultimo non è il relatore del rapporto, devono essere allegati il rapporto dello Stato membro relatore e il commento allo stesso dello Stato membro interessato. Il fascicolo deve essere presentato in due esemplari: un esemplare confidenziale destinato alle autorità, senza annerimenti, e un esemplare in cui le informazioni confidenziali sono annerite, che potrà essere consegnato nell’ambito della procedura di richiesta della qualità di parte secondo l’articolo 160d LAgr.

7 Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L 93 del 3.4.2012, pag. 1, e regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L del 3.4.2013, pag. 85.

12

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

Art. 160c Durata della procedura di omologazione secondo l’articolo 160b La durata della procedura semplificata secondo l’articolo 160b è limitata a un massimo di 12 mesi. Questo periodo di tempo comprende anche un’eventuale procedura per la richiesta della qualità di parte secondo l’articolo 160d LAgr.

Art. 160d L’articolo 160b LAgr, nella versione (non ancora entrata in vigore) stabilita con la modifica del 16 giugno 2023 della LAgr8, in cui è definita la procedura per richiedere la qualità di parte, è posposto e inserito dopo le disposizioni concernenti la procedura semplificata. La procedura per richiedere la qualità di parte consente alle organizzazioni legittimate a ricorrere secondo la legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio di consultare la documentazione e partecipare al procedimento.

Art. 160e L’articolo 160a della vigente LAgr è spostato dopo le disposizioni in merito all’omologazione. Si applicherebbe qualora fosse stipulato un accordo con l’UE in materia di prodotti fitosanitari, ma solamente ai prodotti fitosanitari omologati in tutta l’UE. Tuttavia, la maggior parte dei prodotti fitosanitari sono omologati a livello di Stati membri dell’UE, motivo per cui solo una parte dei prodotti fitosanitari sarebbe interessata da un accordo stipulato con l’UE (ad es. i disinfettanti per semenza). Ne consegue che le nuove disposizioni in merito all’omologazione semplificata di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell’UE confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi e in Belgio continueranno a essere essenziali anche in caso di stipulazione di un accordo.

Art. 187e Disposizioni transitorie della modifica del [data della modifica] I richiedenti, la cui domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro confinante con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio è pendente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e che desiderano far omologare tale prodotto nell’ambito di una procedura semplificata, devono presentare richiesta in tal senso entro tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Si deve presupporre che un numero elevato di richiedenti presenterà tale domanda, ritenuto che la procedura semplificata è svolta in tempi più rapidi: è stata dunque introdotta una riserva poiché in alcuni casi il termine di cui all’articolo 160c non potrà essere rispettato.

8 FF 2023 1527 9 RS 451

13

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Gli adeguamenti prevedono che le approvazioni di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti rilasciate nell’UE siano riprese contemporaneamente in Svizzera. La prassi attuale di aggiornare ogni sei mesi l’elenco dei principi attivi, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti di cui all’allegato 1 OPF decade, riducendo così l’onere a carico della Confederazione per le revisioni di tale ordinanza. Inoltre, grazie a questa modifica, le omologazioni di prodotti fitosanitari omologati in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio potranno essere concesse in Svizzera in maniera semplificata, riducendo l’onere di valutazione di questi prodotti fitosanitari a carico della Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città,

gli agglomerati e le regioni di montagna La presente revisione non comporta alcuna modifica di contenuto per quanto attiene ai compiti dei Cantoni quali autorità di esecuzione. La Confederazione continuerà, come avviene già ora, a fornire sostegno alle autorità di esecuzione nell’ambito dell’esame della composizione dei prodotti fitosanitari. Tale sostegno è possibile poiché la composizione esatta dei prodotti fitosanitari fa parte dei requisiti relativi al fascicolo anche in caso di omologazione semplificata.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Il progetto prevede che i prodotti fitosanitari già omologati negli Stati membri dell’UE confinanti, nei Paesi Bassi o in Belgio siano omologati in Svizzera in maniera semplificata ed entro un massimo di 12 mesi. In tal modo, si prevede che l’agricoltura avrà a sua disposizione più rapidamente determinati prodotti fitosanitari, tra cui anche quelli a basso rischio, con un conseguente impatto positivo sulla produzione agricola. La velocizzazione della procedura avrà ripercussioni positive anche per i richiedenti, in quanto potranno immettere più velocemente sul mercato nuovi prodotti fitosanitari.

5.4 Ripercussioni sulla società

Il progetto non ha alcuna ripercussione diretta sulla società.

14

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

La ripresa delle condizioni d’uso emanate dallo Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, dai Paesi Bassi o dal Belgio può in determinati casi influire sul livello di protezione, ad esempio quando non sono tenuti in considerazione il maggiore volume delle precipitazioni che si verificano in Svizzera oppure altre vie di immissione nelle acque superficiali o ancora quando sono impiegati prodotti fitosanitari contenenti principi attivi particolarmente rischiosi. Inoltre, anche il fatto di non riprendere determinate condizioni d’uso emanate dallo Stato membro dell’UE interessato può costituire un rischio per l’ambiente. Infatti, tali condizioni d’uso possono ad esempio essere state definite per ridurre un rischio: non riprendendole in Svizzera tale rischio specifico non sarà ridotto. Finché, come previsto, le condizioni d’uso tengono in considerazione le disposizioni ambientali svizzere che divergono da quelle vigenti nell’UE (ad es. in materia di protezione delle acque), in questi settori la protezione dell’ambiente non sarà ridotta. Le eccezioni previste consentono inoltre di rispettare le disposizioni della legge del 21 marzo 200310 sull’ingegneria genetica.

5.6 Altre ripercussioni

L’omologazione semplificata di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell’UE confinanti, nei Paesi Bassi o in Belgio comporta una diminuzione delle valutazioni in Svizzera e dunque una possibile perdita di competenze rispetto ai Paesi dell’UE. Questi ultimi svolgono infatti a turno la valutazione dei prodotti fitosanitari nell’ambito della procedura di omologazione per zona, di modo che ogni Paese possa conservare una certa competenza.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le modifiche si basano sugli articoli 74, 76 e 104 della Costituzione federale (Cost.)11 che conferiscono alla Confederazione ampie competenze e le assegnano compiti nei settori della protezione dell’ambiente e dell’agricoltura.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera Al momento non esistono accordi né bilaterali né multilaterali in materia di prodotti fitosanitari e di conseguenza neppure impegni internazionali di questo tipo.

10 RS 814.91 11 RS 101

15

Legge sull’agricoltura. Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari FF 2024

Inoltre, le misure richieste sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il trattamento riservato ai prodotti fitosanitari esteri non sarà meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale. Conformemente alle disposizioni contenute nell’Accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (cosiddetto Accordo SPS, allegato 1A.4 dell’Accordo del 15 aprile 199412 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio) eventuali misure fitosanitarie dovrebbero essere notificate.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto contiene importanti norme di diritto che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

6.4 Delega di competenze legislative

Gli articoli 160a capoversi 2–4 e 160b capoverso 4 del progetto delegano competenze legislative al Consiglio federale.

12 RS 0.632.20

16