Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
Novembre 2024
Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro Disposizioni speciali in materia di servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane (assistenza «Live-in»; art. 17a-17e OLL 2)
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Nella sua sentenza del 22 dicembre 2021 (2C_470/2020; DTF 148 II 203), il Tribunale federale ha stabilito quanto segue: se un’impresa di cure a domicilio impiega del personale nell’abitazione della persona assistita nel quadro di un rapporto triangolare (nel caso in questione, economia domestica privata – azienda Spitex/prestatore di personale – lavoratore) per garantire un’assistenza 24 ore su 24, il caso in questione non rientra nell’eccezione al campo di applicazione aziendale («economie domestiche private») prevista dall’articolo 2 capoverso 1 lettera g della legge sul lavoro (LL; RS 822.11): in altre parole, nella fattispecie trova applicazione la legge sul lavoro.
Questa regola vale sempre in presenza di un rapporto triangolare, indipendentemente dal fatto che si tratti di una fornitura di personale a prestito ai sensi della legge sul collocamento (LC; RS 823.11) o di un altro rapporto contrattuale, segnatamente un mandato (DTF 148 II 203, consid. 3.3.1). L’obiettivo della protezione della salute dei lavoratori previsto dalla LL giustifica un’interpretazione restrittiva della suddetta eccezione al campo di applicazione della legge.
La presente revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) disciplina questi rapporti triangolari introducendo disposizioni specifiche a protezione degli occupati che prestano servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane (di seguito denominati assistenza «Live-in»). Queste nuove disposizioni valgono unicamente in presenza di una fornitura di personale a prestito ai sensi della LC: agli altri rapporti triangolari si applicano invece le disposizioni generali della LL.
Le nuove norme prevedono regole particolari in materia di periodi di lavoro e di riposo per i lavoratori occupati. Un’assistenza 24 ore su 24 da parte di una sola persona non è
consentita: anche in futuro, per essere conforme alla legge un tale servizio deve prevedere la rotazione di diversi lavoratori che si alternano a turno.
Questa regolamentazione particolare dell’assistenza «Live-in» si impone perché il personale addetto vive nell’abitazione della persona assistita e quindi la delimitazione tra periodi di lavoro e di riposo richiede un’attenzione particolare. Siccome i servizi in questione sono spesso prestati da donne migranti pendolari che soggiornano per un periodo limitato in Svizzera, occorre anche tenere conto della loro possibile precarietà.
La presente proposta di revisione è stata elaborata di concerto con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate (da un lato Swissstaffing e vari suoi membri nonché le associazioni mantello USI e USAM; dall’altro Syndicom, VPOD, Unia e le associazioni mantello Travail.Suisse e USS). I partner sociali del CCL per il settore del prestito del personale hanno inoltre concordato ulteriori condizioni di lavoro specifiche per l’assistenza «Live-in» (p. es. salario, orario di lavoro settimanale contrattuale). I relativi negoziati si sono svolti parallelamente all’elaborazione delle presenti disposizioni particolari nell’OLL 2.
La nuova regolamentazione non si applica ai lavoratori che vengono assunti non nel quadro di un rapporto triangolare ma direttamente da un’economia domestica privata, dato che in questo caso vale l’eccezione al campo di applicazione aziendale della LL «economie domestiche private». Anche il postulato Samira Marti 22.3273 («La decisione di principio del Tribunale federale parla chiaro. Occorre assoggettare alla legge sul lavoro l’assistenza fornita 24 ore su 24 dalle migranti pendolari») incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le modalità in cui è possibile assoggettare alla legge sul lavoro l'assistenza privata a domicilio.. Il relativo rapporto è attualmente in fase di elaborazione.
2 Spiegazioni
Articolo 17a Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: principi fondamentali Capoverso 1
Il capoverso 1 definisce il campo di applicazione delle nuove disposizioni: esse valgono per i lavoratori prestati da un’azienda per svolgere determinate attività in un’economia domestica privata, vale a dire i servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane. A tale scopo i lavoratori in questione vivono nell’abitazione della persona assistita.
Tra i servizi di economia domestica figurano ad esempio cucinare, pulire, fare il bucato e fare la spesa. Per assistenza e aiuto nelle attività quotidiane si intende in particolare accompagnare la persona assistita a fare due passi o dal medico, aiutarla nell’igiene personale, a vestirsi e svestirsi, a mangiare e bere nonché prestare cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) quali bendare le gambe, rifare il letto o svolgere esercizi di mobilizzazione. Non rientrano invece in questa categoria le prestazioni di cura mediche.
Capoverso 2
Il capoverso 2 prevede l’esenzione del datore di lavoro dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e il lavoro domenicale (art. 4), che il lavoro straordinario può essere effettuato la domenica e va compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 26 settimane successive (art. 8 cpv. 2) e che il lavoratore deve beneficiare di almeno 12 domeniche libere per anno civile (art. 12 cpv. 2). Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il
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riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive (art. 12 cpv. 2). La semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un periodo di otto settimane al massimo (art. 14 cpv. 1).
Capoverso 3
Queste disposizioni derogatorie valgono unicamente per i lavoratori forniti a prestito e per le aziende soggette a un CCL di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale. Rientrano in queste fattispecie le aziende per cui la fornitura di personale a prestito costituisce un elemento fondamentale della propria attività e, pertanto, sono soggette al CCL nonché le aziende che, per questo genere di attività, aderiscono volontariamente a un tale CCL.
L’obiettivo di tale vincolo è che tutte le aziende applichino le condizioni di lavoro concordate dai partner sociali, in particolare per quanto riguarda la retribuzione del servizio basato sulla disponibilità e la regolamentazione del lavoro domenicale e notturno, evitando così una distorsione della concorrenza. L’accordo attuale prevede che il servizio basato sulla disponibilità venga retribuito perlomeno nella misura del 30 per cento del salario orario, il lavoro domenicale con un supplemento salariale del 50 per cento e il lavoro notturno con un supplemento pari perlomeno al 25 per cento del salario.
Le aziende che non hanno aderito al CCL per il settore del prestito di personale non possono avvalersi delle presenti disposizioni derogatorie: ciò significa che a queste ultime si applicano le disposizioni generali della LL.
Capoverso 4
Per servizio basato sulla disponibilità si intende il tempo durante il quale il lavoratore, nel quadro di un rapporto di lavoro di assistenza «Live-in», non lavora ma si tiene pronto all’interno o all’esterno dell’economia domestica per eventuali interventi. Durante il servizio basato sulla disponibilità, il lavoratore non può andare dove vuole; non si tratta di tempo libero.
Considerata la situazione particolare dell’assistenza «Live-in», la regolamentazione del servizio basato sulla disponibilità assume un’importanza cruciale: esso va perciò chiaramente distinto dal periodo di riposo e, per giunta, limitato per ridurre l’onere lavorativo. Al tempo stesso si chiarisce che un’assistenza 24 ore su 24 non può essere garantita da una sola persona. L’articolo 17b disciplina le condizioni quadro del servizio basato sulla disponibilità.
Per l’assistenza «Live-in», applicare le disposizioni generali in materia di servizio di picchetto non è considerata una soluzione praticabile, dato che per il personale l’economia domestica privata costituisce sia il luogo di lavoro, sia il luogo dove stare temporaneamente per conto proprio. Inoltre il servizio basato sulla disponibilità è una parte fondamentale della prestazione di lavoro concordata e, a differenza del servizio di picchetto, non può essere considerata una prestazione supplementare fornita eccezionalmente in caso di emergenze.
Articolo 17b Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: servizio basato sulla disponibilità Capoverso 1
Durante il servizio basato sulla disponibilità, occorre accordare al lavoratore un tempo d’intervento di almeno 30 minuti. Ciò gli consente ad esempio di allontanarsi dall’economia domestica, di spostarsi all’interno della località di domicilio o di sbrigare faccende personali.
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Capoverso 2
Un servizio basato sulla disponibilità può essere pianificato al massimo durante 20 giorni lavorativi (giorni civili da 24 ore) ogni quattro settimane. Il lavoratore può essere chiamato a intervenire al massimo durante cinque notti a settimana. Se è già intervenuto durante cinque notti, il datore di lavoro deve trovare un sostituto anche se erano già stati pianificati altri servizi basati sulla disponibilità. Al lavoratore va garantito ogni settimana un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive (cfr. art. 17c cpv. 1).
Capoverso 3
Durante un giorno lavorativo, il servizio basato sulla disponibilità può ammontare al massimo a cinque ore ed essere suddiviso al massimo in tre periodi (blocchi). Se durante un medesimo periodo il lavoratore interviene una o due volte, solo il tempo effettivo dell’intervento conta come tempo di lavoro. Se invece interviene più di due volte in un periodo definito come servizio basato sulla disponibilità, l’intero periodo in questione è considerato tempo di lavoro, dato che in tal caso riposarsi o svolgere un’attività in maniera indisturbata è praticamente impossibile.
Articolo 17c Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: periodi di riposo Capoverso 1
In base alle regole generali della legge sul lavoro, la persona impiegata ogni settimana ha diritto a un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive, durante il quale non le si può chiedere di lavorare o prestare un servizio basato sulla disponibilità e ha il diritto di lasciare l’abitazione, dormire altrove e disporre del proprio tempo libero come meglio crede. Durante questo lasso di tempo, la responsabilità per la persona assistita dev’essere delegata a qualcun altro (p. es. a un collaboratore Spitex o a un familiare della persona assistita).
Capoverso 2
Il periodo di riposo giornaliero ammonta a 11 ore. Esso può essere interrotto da un intervento nel quadro del servizio basato sulla disponibilità, purché sia seguito immediatamente dalla frazione di riposo rimanente. Se a causa del servizio basato sulla disponibilità non può essere raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore dev’essere accordato immediatamente dopo l’ultimo intervento.
Articolo 17d Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: pause Capoverso 1
Per pausa si intende il tempo durante il quale la persona impiegata è libera da qualsiasi obbligo e non deve prestare un servizio basato sulla disponibilità. Durante la pausa, dev’essere possibile delegare la responsabilità per la persona assistita a qualcun altro. Una delle pause quotidiane deve durare almeno 60 minuti, in deroga alla regola generale in base alla quale le pause di più di mezz’ora possono anche essere frazionate.
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Capoverso 2
Se sono previsti un servizio basato sulla disponibilità durante la notte o tre servizi basati sulla disponibilità durante il giorno, il giorno successivo tale onere supplementare va compensato con una pausa più lunga pari almeno a due ore consecutive tra le 6.00 e le
20.00. Questa esigenza di pause più lunghe è stata espressa dai lavoratori.
Articolo 17e Servizi di economia domestica, assistenze e aiuto nelle attività quotidiane: registrazione della durata del lavoro
Per controllare il rispetto di queste disposizioni, è indispensabile tenere nota delle ore di lavoro, dei servizi basati sulla disponibilità e dei relativi interventi nonché delle pause. Il datore di lavoro deve pertanto mettere a disposizione uno strumento adeguato per rilevare i dati in questione. La registrazione può avvenire in qualsiasi forma (p. es. elettronicamente ma anche con una tabella Excel cartacea). La persona assistita (o i suoi familiari) e il lavoratore vistano le ore di lavoro. Il prestatore di personale è tenuto a controllare e vistare tempestivamente questi rapporti di lavoro, anche per verificare se le condizioni di impiego corrispondono alle previsioni iniziali.
3 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e privati
L’esecuzione della legge sul lavoro spetta ai Cantoni (art. 41 LL). Le nuove disposizioni saranno attuate nel quadro dell’esecuzione ordinaria senza nuove sovvenzioni o personale aggiuntivo. Le modifiche proposte pertanto non hanno ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
Verosimilmente le disposizioni in questione comporteranno dei costi aggiuntivi per le economie domestiche private. Come già evidenziato dall’analisi d’impatto della regolamentazione del 2016, tale aspetto è da non sottovalutare (www.seco.admin.ch -> Services et publications -> Publications -> Réglementation -> Analyse d'impact de la réglementation -> Autres exemples d'AIR -> Soin des personnes âgées (2016)). Ciò è dovuto soprattutto al fatto che le prestazioni di assistenza devono in gran parte essere finanziate privatamente. La protezione della salute dei lavoratori interessati va tuttavia assolutamente garantita.
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