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Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione Protezione della salute

Berna, 4 febbraio 2025

Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei pro- dotti chimici

Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consulta- zione

BK-D-BB8A3401/1090

Compendio L’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di deter- minate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) prescrive, per l’uso professionale o commerciale di determinate sostanze o preparati, il possesso di autorizzazioni speciali che sono precisate nelle ordinanze dipartimentali del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e nel Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DA- TEC). Le persone che intendono utilizzare a titolo professionale o commerciale determinante sostanze o preparati devono sostenere un esame o dimostrare di possedere le conoscenze necessarie. Sono di competenza del DFI le seguenti ordinanze: 1. ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive (OADAP; RS 814.812.31); 2. ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in ge- nerale (OALPar; RS 814.812.32); 3 ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum; RS 814.812.33). In queste ordinanze sono disciplinati, fra gli altri, i dettagli relativi alle capacità e conoscenze richieste nonché alle altre modalità di ottenimento delle autorizzazioni speciali. Il DATEC è responsabile di altre autorizzazioni speciali per l’impiego professionale e commerciale di pro- dotti fitosanitari le cui pertinenti ordinanze, già rivedute, entreranno in vigore il 1° gen- naio 2026. Le revisioni totali previste mirano in particolare a rivedere il disciplinamento della vigilanza su- gli organi coinvolti nella formazione per l’ottenimento delle autorizzazioni speciali e concretiz- zare l’obbligo di perfezionamento per i relativi titolari. Finora le offerte degli enti responsabili del perfezionamento sono state poco sfruttate e non esisteva alcun obbligo di assolvere corsi di perfezionamento. Con l’adozione delle revisione i titolari delle autorizzazioni speciali dovranno in futuro perfezionarsi entro cinque anni presso un centro di perfezionamento riconosciuto per prorogare la validità della propria autorizza- zione speciale di altri cinque anni. La vigilanza sugli organi d’esame che conducevano gli esami per l’ottenimento delle autoriz-

zazioni speciali del DFI incombeva finora a due enti responsabili composti da rappresentanti delle associazioni professionali del settore dei prodotti antiparassitari e dei bagni pubblici inte- ressate dal profilo tecnico. Da una valutazione dell’UFSP è emerso che il coordinamento tra le singole associazioni per quanto riguarda i requisiti degli esami relativi alle autorizzazioni speciali è impegnativo, il che ha portato a un’esecuzione disomogenea. Per garantire l’unifor- mità dell’esecuzione degli esami relativi alle autorizzazioni speciali, l’UFSP sarà ora chiamato a svolgere i compiti dell’ente responsabile, affiancato dalle attuali commissioni per il rilascio delle autorizzazioni speciali. Si intende garantire in questo modo che gli esami rispecchino il più possibile i requisiti pratici richiesti da tutte le cerchie interessate.

Situazione iniziale e contenuto dell’avamprogetto

Poiché molti articoli delle precedenti ordinanze di competenza del DFI sono stati oggetto di adeguamenti e sono state introdotte nuove disposizioni è stato necessario procedere a delle revisioni totali.

1. Concretizzazione dell’obbligo di perfezionamento

Nella versione attualmente in vigore dell’articolo 10 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 con- cernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.81) è disposto un obbligo generale di perfe- zionamento per i titolari di autorizzazioni speciali. Non esistono ancora tuttavia direttive pre- cise su come vada adempiuto tale obbligo.

Con l’approvazione del Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari (PF) da parte del Consiglio federale, avvenuta il 6 settembre 2017, la si- tuazione iniziale è cambiata: lo scopo del piano d’azione era ed è, infatti, dimezzare i rischi derivanti dall’applicazione di pesticidi. Per raggiungere questo scopo sono state formulate di- verse misure, che hanno portato fra l’altro alle revisioni della ORRPChim e delle ordinanze del DATEC concernenti le autorizzazioni speciali per l’impiego professionale e commerciale dei prodotti fitosanitari.

Con la versione riveduta dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RU 2022 788), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, i Di- partimenti competenti possono, se necessario, stabilire le modalità della formazione continua obbligatoria per i titolari di autorizzazioni speciali, segnatamente la portata, il contenuto e le condizioni, nonché il riconoscimento e il controllo degli organi incaricati della formazione con- tinua (art. 10 cpv 2 ORRPChim riveduta). La durata di validità dell’autorizzazione speciale del DATEC per l’impiego di prodotti fitosanitari è stata fissata a cinque anni e le persone che de- siderano rinnovarla devono ora seguire ogni cinque anni una formazione continua (art. 9 cpv. 2 ORRPChim). L’obbligo di perfezionamento per le tre autorizzazioni speciali del DFI deve dunque essere concretizzato di conseguenza.

2. Riorganizzazione della vigilanza sulle autorizzazioni speciali del DFI

Tra il 2018 e il 2019 l’UFSP ha condotto una valutazione sull’utilità, l’organizzazione degli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale e l’introduzione dell’obbligo di perfeziona- mento per l’OADAP1, da cui è emerso fra l’altro che il coordinamento tra le singole asso- ciazioni per quanto riguarda i requisiti degli esami relativi alle autorizzazioni speciali è impegnativo, il che ha portato a un’esecuzione disomogenea. Nel rapporto di valuta- zione si raccomandava pertanto all’UFSP di chiarire la situazione dell’ente responsabile.

Per garantire l’uniformità dei requisiti e delle condizioni quadro in materia di autorizzazioni speciali occorre procedere a una riorganizzazione della vigilanza sulla formazione e in parti- colare sull’esame finalizzati al loro ottenimento. La funzione di ente responsabile sarà in fu- turo assunta dall’UFSP, affiancato da una commissione per il rilascio delle autorizzazioni che accompagnerà la formazione e consiglierà fra l’altro l’UFSP sulle questioni a essa legate. Il coinvolgimento delle due commissioni per il rilascio delle autorizzazioni speciali esistenti mira ad assicurare che possano confluire nella formazione le esigenze sia del settore delle piscine collettive e della lotta antiparassitaria che delle autorità esecutive cantonali e delle altre cer- chie interessate.

3. Posizione delle cerchie interessate

In una preconsultazione, nel quadro della quale sono state interpellati associazioni padronali, lavoratori, servizi cantonali, offerenti di corsi (organi d’esame) e altri specialisti, la maggior parte delle associazioni e delle istituzioni direttamente coinvolte si sono espresse a favore di

V. Rapporti di valutazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici e di protezione contro le radiazioni: 2018–2019 Valutazione dell'efficacia della formazione tecnica nel settore della disinfezione dell'acqua nelle piscine (in tedesco)

una concretizzazione dell’obbligo di perfezionamento e dell’introduzione di una nuova strut- tura di vigilanza.

2. Punti essenziali dell’avamprogetto e nuovo disciplinamento

proposto ... 10 2.6 Collaborazione tra l’UFSP e le commissioni per il rilascio delle autorizzazioni

4. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale

concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive (OADAP; RS 814.812.31) ... 15 4.4 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS 4.9 Allegato 2: Regolamento concernente gli esami tecnici (disposizioni modificate) 24

5. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per

la lotta antiparassitaria in generale (OALPar; RS 814.812.32) .. 28

5.5 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS 5.8 Sezione 7: Disposizioni finali (disposizioni modificate, analoga in tutte le OAS del 5.10 Allegato 2: Regolamento concernente gli esami tecnici (disposizioni modificate) 31 5.12 Allegato 4: Esperienza professionale equivalente (uguale per tutte le OAS del

6. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per

la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum; RS 814.812.33) ... 32 6.3 Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento (analoga in tutte le OAS 6.4 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS 7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di

Elenco delle abbreviazioni

Designazioni e acronimi Definizione

Attestazioni delle conoscenze Tutti le possibili attestazioni delle conoscenze che abilitano all’esercizio di attività soggette all’obbligo di autorizzazione speciale: superamento dell’esame tecnico, autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS, diplomi di formazione ed espe- rienza professionale riconosciute dall’UFSP.

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

DFI Dipartimento federale dell’interno

OADAP Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’ac- qua nelle piscine collettive (RS 814.812.31)

OAS del DFI Le tre ordinanze del DFI concernenti le autorizza- zioni speciali per l’impiego professionale e commer- ciale di biocidi nei settori della disinfezione delle ac- que nelle piscine (OADAP) e della lotta antiparassi- taria (OALPar e OLAFum)

OALPar Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassita- ria in generale (RS 814.812.32)

OBioc Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’im- missione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (or- dinanza sui biocidi; RS 813.12)

OLAFum Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassita- ria con fumiganti (RS 814.812.33)

OPPD Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (RS 817.022.11)

ORRPChim Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la ridu- zione dei rischi nell'utilizzazione di determinate so- stanze, preparati e oggetti particolarmente perico- losi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici; RS 814.81)

PF Prodotto fitosanitario

Piano d’azione sui PF Piano d’azione del Consiglio federale del 6 settem- bre 2017 per la riduzione del rischio e l’utilizzo so- stenibile dei prodotti fitosanitari (PF)

Titolare di un’autorizzazione speciale Persona in possesso di un’attestazione delle cono- scenze valida e abilitata all’esercizio di una deter- minata attività

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica

Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale, necessità d’intervento e scopi

1.1 Introduzione dell’obbligo di perfezionamento

Il piano d’azione sui PF adottato nel 2017 richiedeva, per l’impiego a titolo professionale e commerciale di prodotti fitosanitari, la concretizzazione e l’attuazione dell’obbligo di perfezio- namento per le autorizzazioni speciali rilasciate dal DATEC. In seguito l’ORRPChim è stata riveduta con l’introduzione, fra gli altri, del nuovo articolo 10 capoverso 2. Il DFI può di conse- guenza disciplinare i dettagli relativi al perfezionamento obbligatorio necessario per l’otteni- mento delle autorizzazioni speciali rilasciate nel settore di propria competenza.

Tale obbligo di perfezionamento è giustificato, fra l’altro, dai rapidi cambiamenti delle esi- genze giuridiche e della situazione in fatto di ammissione dei biocidi appartenenti alla catego- ria dei rodenticidi (tipo di prodotto 14 secondo l’all. 10 dell’ordinanza sui biocidi, OBioc; RS 813.12) e degli insetticidi (tipo di prodotto 18 secondo l’all. 10 OBioc). La sua introdu- zione è peraltro appoggiata dalla maggior parte dei settori coinvolti.

1.1.1 Obbligo di perfezionamento per i titolari dell’autorizzazione speciale secondo l’OLAFum La durata di validità dell’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti è già limitata a cinque anni nel diritto vigente (art. 1 cpv. 3 OLAFum) e già oggi vengono con- dotti corsi di perfezionamento obbligatori. La precedente formulazione non precisava tuttavia le modalità di proroga dell’autorizzazione speciale. Con la presente revisione la sua validità è ora prorogata di volta in volta di cinque anni previa conclusione di un corso di perfeziona- mento. Come nella prassi attuale, il corso si conclude con un esame.

1.1.2 Obbligo di perfezionamento per i titolari dell’autorizzazione speciale secondo l’OADAP e l’OAL- Par È disciplinato per la prima volta l’obbligo di perfezionamento. Se non si dimostra di aver se- guito un corso di perfezionamento entro cinque anni dalla conclusione della formazione per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale, la validità dell’autorizzazione speciale in questione scade e non può più essere rinnovata tramite un corso di perfezionamento. Concludendo un corso di perfezionamento la validità è invece prorogata di volta in volta di cinque anni. L’ob- bligo di perfezionamento è dunque organizzato come per l’OLAFum, ma con un’eccezione: per concludere con successo il corso di perfezionamento non si deve superare un esame. Viene solamente condotto un controllo di efficacia dell’apprendimento.

1.1.3 Obbligo di perfezionamento anche in caso di qualifiche equiparate

Sottostanno all’obbligo di perfezionamento anche le persone che dispongono di una qualifica equiparata o equivalente a un’autorizzazione speciale. Con ciò si intendono le autorizzazioni equiparate, i diplomi di formazione riconosciuti dall’UFSP oppure un’esperienza professionale riconosciuta come equivalente. Per essere ammissibili, le autorizzazioni devono provenire da Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); le attestazioni di riconoscimento di un’esperienza professionale devono concernere un’attività svolta o in uno di questi Stati, o in Svizzera. I diplomi di formazione possono essere ricono- sciuti anche se non provengono da uno di questi Stati.

1.1.4 Obbligo di perfezionamento anche per le autorizzazioni speciali limitate

L’obbligo di perfezionamento sussiste anche per le autorizzazioni speciali limitate all’impiego di determinati biocidi secondo l’articolo 2 capoverso 2 OALPar o OLAFum (p.es. insetticidi contro le vespe o le zanzare tigre). La durata dei relativi corsi di perfezionamento è abbre- viata rispetto a quella delle autorizzazioni speciali illimitate e i contenuti sono orientati in fun- zione dell’autorizzazione speciale in questione.

1.2 Stralcio dell’ente responsabile nelle ordinanze del DFI concernenti le autorizzazioni spe- ciali Per garantire direttive uniformi in materia di esami, l’UFSP assumerà in futuro i compiti dell’ente responsabile e vigilerà direttamente sugli organi d’esame. Per ogni autorizzazione speciale il DFI elaborerà un catalogo dei compiti d’esame cui saranno obbligatoriamente te- nuti tutti gli organi preposti agli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale in que- stione.

Una commissione per il rilascio dell’autorizzazione speciale secondo l’OADAP e una per le autorizzazioni speciali secondo l’OALPar e l’OLAFum consigliano l’UFSP sulle questioni ine- renti l’esecuzione. Entrambe le commissioni sono composte da rappresentanti della cerchie interessate, in modo da far sì che vi sia ampio consenso anche quanto alle esigenze e ai re- quisiti in materia di esami e di formazione.

1.3 Alternative esaminate e soluzione scelta

Dati i diversi modi in cui talvolta le associazioni principali definivano i requisiti concernenti gli esami tecnici all’interno di una stessa autorizzazione speciale, non vi era altra via possibile se non sopprimere l’ente responsabile nelle ordinanze. L’alternativa esaminata, in base alla quale l’UFSP avrebbe per esempio dovuto vigilare su due enti responsabili, incaricati indipen- dentemente l’uno dall’altro della stessa autorizzazione speciale, è stata scartata. I differenti interessi delle associazioni coinvolte possono essere meglio incorporati nelle formazioni per l’ottenimento delle autorizzazioni speciali attraverso le commissioni preposte al loro rilascio già esistenti. Le richieste di singole associazioni principali hanno così minor peso e si evita che un’associazione acquisisca una posizione di monopolio. L’ammissione di cerchie interes- sate nell’ente responsabile non può più essere impedita da un’associazione principale, com’era prima il caso.

La soluzione scelta prevede che l’UFSP assuma la vigilanza sugli organi d’esame al posto degli enti responsabili.

Nell’ottica di un disciplinamento uniforme, gli enti responsabili sono soppressi in tutte e tre le ordinanze del DFI. Le due commissioni per il rilascio delle autorizzazioni speciali già esistenti (una per l’OADAP e una per l’OALPar e l’OLAFum) vengono ampliate così da tener adegua- tamente conto delle diverse esigenze delle cerchie interessate.

1.3.1 Introduzione dell’obbligo di perfezionamento

In tutti i settori soggetti ad autorizzazione speciale sono impiegati pesticidi potenzialmente pe- ricolosi per l’essere umano e per l’ambiente. L’imposizione dell’obbligo di perfezionamento risponde alla volontà della politica ed è già prevista dal 1° gennaio 2026 per tutte le applica- zioni di prodotti fitosanitari soggette ad autorizzazione speciale. È in linea anche con l’auspi- cio dei settori coinvolti di veder concretizzato l’obbligo di perfezionamento per le autorizza- zioni speciali di cui è responsabile il DFI.

Lo scarso utilizzo delle offerte di perfezionamento esistenti nel settore dell’OADAP lascia sup- porre che i titolari delle autorizzazioni speciali non ottemperino sufficientemente al loro ob- bligo di perfezionamento. L’esigenza di far dipendere la validità di un’autorizzazione speciale dall’obbligo di assolvere ogni cinque anni un corso di perfezionamento appare dunque appro- priata.

2. Punti essenziali dell’avamprogetto e nuovo disciplinamento proposto

2.1 Autorizzazioni speciali e altre attestazioni di conoscenze

In tutte e tre le ordinanze del DFI concernenti le autorizzazioni speciali (di seguito, OAS del DFI), la durata di validità dell’autorizzazione speciale è limitata a cinque anni. Tale termine

vale anche per tutte le qualifiche equiparate e riconosciute come equivalenti. In altre parole, sono trattate alla stessa stregua per quanto concerne l’obbligo di perfezionamento le persone che possiedono una delle seguenti attestazioni di conoscenze:

1. superamento dell’esame tecnico per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale presso un organo d’esame riconosciuto in Svizzera;

2. autorizzazioni emesse da Stati membri dell’UE o dell’AELS, nella misura in cui queste abilitino in uno degli Stati in questione all’esercizio di un’attività per cui in Svizzera è richiesta un’autorizzazione speciale;

3. diplomi di formazione riconosciuti dall’UFSP;

4. esperienza professionale in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS rico- nosciuta dall’UFSP.

Tutte le attestazioni di conoscenze abilitano all’esercizio dell’attività in questione per cinque anni dalla data di emissione della corrispondente attestazione (n. 1 ‒ 3) oppure dall’esercizio dell’ultima attività (n. 4). A partire dall’entrata in vigore delle OAS del DFI il 1° gennaio 2026, le persone in possesso di attestazioni di conoscenze secondo il diritto anteriore hanno cinque anni di tempo per prorogare la propria autorizzazione speciale frequentando un corso di per- fezionamento riconosciuto. Concluso il corso di perfezionamento riconosciuto, la validità dell’autorizzazione speciale oppure dell’attestazione delle conoscenze equiparata o ricono- sciuta come equivalente è prorogata ogni volta di cinque anni dalla data di conclusione del corso di perfezionamento.

Le attestazioni di conoscenze limitate all’applicazione di determinati biocidi per la lotta antipa- rassitaria o per l’impiego di un determinato fumigante secondo l’articolo 2 OALPar e/o l’OLA- Fum vanno rinnovate previa frequenza di un corso di perfezionamento (di durata abbreviata e con contenuti adeguati di conseguenza). Nell’OADAP non sono contemplate autorizzazioni o attestazioni di conoscenze limitate.

Le autorizzazioni di persone provenienti da Stati UE o AELS sono equiparate a un’autorizza- zione speciale ottenuta in Svizzera. Nella misura in cui l’autorizzazione ottenuta in uno degli Stati in questione abilita all’impiego di biocidi ai sensi delle OAS del DFI, essa è riconosciuta anche in Svizzera. Per quanto concerne, i diplomi di formazione, possono essere riconosciuti dall’UFSP su domanda se i relativi corsi impartiscono le capacità e le conoscenze di cui all’al- legato 1 dell’ordinanza concernente l’autorizzazione speciale in questione.

L’esperienza professionale riconosciuta dall’UFSP per l’esercizio delle attività soggette all’ob- bligo di autorizzazione speciale è equiparata a un’autorizzazione speciale. Le esigenze con- cernenti il riconoscimento sono contenute nell’allegato 4 di tutte le OAS del DFI. Come finora, occorre presentare all’UFSP una domanda contenente le attestazioni scritte relative all’attività professionale emesse in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

2.2 Compiti dei servizi responsabili

• L’UFSP

riconosce i centri di perfezionamento ed effettua la relativa vigilanza secondo le disposizioni delle OAS del DFI e vigila (al posto dei precedenti enti responsabili) gli organi d’esame. De- cide inoltre sull’equivalenza delle attestazioni di conoscenze ed istituisce un comitato per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

• Gli organi d’esame

svolgono come finora gli esami tecnici, rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il supera- mento dell’esame e tengono un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate. Comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale e gli presentano un rap- porto annuale. Altri obblighi degli organi d’esame in relazione con l’organizzazione degli esami tecnici sono disciplinati nel regolamento concernente gli esami tecnici all’allegato 2.

• I centri di perfezionamento

svolgono i corsi di perfezionamento, comunicano all’UFSP le persone cui è stata prorogata la durata di validità della propria attestazione delle conoscenze previa frequenza di un corso di perfezionamento e rilasciano a queste persone una conferma di partecipazione a conclusione del corso di perfezionamento. Gli obblighi dei centri di perfezionamento riguardo, tra l‘altro, al bando pubblico delle offerte di perfezionamento, dei contenuti e dell’organizzazione dei corsi di perfezionamento sono disciplinati nel regolamento concernente i corsi di perfezionamento all’allegato 3 delle OAS del DFI.

2.3 Contenuti dei corsi di perfezionamento

I contenuti si rifanno alle capacità e alle conoscenze elencate nell’allegato 1 della pertinente OAS del DFI. Se il corso di perfezionamento si riferisce a un’autorizzazione speciale limitata, il contenuto deve essere orientato di conseguenza.

2.4 Garanzia di qualità

2.4.1 Garanzia di qualità dei corsi di perfezionamento

A garanzia della qualità dei corsi di perfezionamento i centri di perfezionamento riconosciuti devono condurre un sondaggio sulla soddisfazione presso le persone che desiderano proro- gare la propria attestazione delle conoscenze. Svolgono inoltre un controllo di efficacia dell’apprendimento o, in caso di proroga dell’autorizzazione speciale secondo l’OLAFum, un esame secondo la prassi già in essere. Le istituzioni responsabili del corso di perfeziona- mento presentano all’UFSP un rapporto sui risultati del sondaggio sulla soddisfazione e del controllo di efficacia dell’apprendimento o dell’esame. È così possibile giudicare se i contenuti del perfezionamento sono stati recepiti dai partecipanti.

2.4.2 Garanzia di qualità degli esami per l’ottenimento delle autorizzazioni speciali Sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali, il DFI elabora un elenco, vincolante per tutti gli organi d’esame della pertinente autorizzazione speciale, dei compiti d’esame, che nel caso dell’OADAP può comprendere domande sia teoriche che pratiche se- condo le esigenze di cui all’allegato 1OADAP. Nel caso dell’OALPar e dell’OLAFum è obbli- gatorio un esame teorico e un esame pratico.

Le esigenze fondamentali in materia di esame sono contenuti nei regolamenti di cui all’alle- gato 2 delle OAS del DFI. L’UFSP prevede inoltre di redigere una guida al regolamento con- cernenti gli esami tecnici di cui all’allegato 2 per ogni autorizzazione speciale che fornisca ul- teriori dettagli sull’esecuzione dell’esame e la ponderazione degli ambiti tematici di cui all’alle- gato 1 e garantisca così un’attuazione uniforme e giuridicamente identica delle esigenze in materia di esame.

2.5 Nuovi strumenti di vigilanza dell’UFSP

I nuovi strumenti di vigilanza dell’UFSP sono ora ridefiniti in maniera identica in tutte le OAS del DFI. Se un organo d’esame o un centro di perfezionamento non adempie più alle relative esigenze, l’UFSP ha fra l’altro la possibilità, nell’ambito della sua attività di vigilanza, di chie- dere la pubblicazione di documenti pertinenti, di emanare direttive vincolanti e di rifiutare il ri- conoscimento come organo d’esame o centro di perfezionamento.

2.6 Collaborazione tra l’UFSP e le commissioni per il rilascio delle autorizzazioni speciali L’UFSP ha già istituito una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali per la lotta antiparassitaria secondo l’OALPar e l’OLAFum e una per la disinfezione dell’acqua nelle pi- scine secondo l’OADAP. A queste spetterà una funzione centrale. Le direttive dell’UFSP do- vranno, ove possibile, essere elaborate d’intesa con la commissione per il rilascio delle auto- rizzazioni speciali e il catalogo degli esercizi d’esame sarà elaborato dal DFI previa consulta- zione della stessa. Le commissioni esistenti vengono dunque mantenute entrambe in tale ot- tica ed eventualmente completate con l’integrazione di altri specialisti dei servizi federali, se- gnatamente degli uffici coinvolti nell’esecuzione, dei servizi cantonali nonché di rappresen- tanti dell’economia e della scienza. Per tenere debitamente conto delle esigenze degli organi d’esami e dei centri di perfezionamento, si raccomanda di integrare in maniera adeguata nella commissione anche questi enti. Qualora la collaborazione tra l’UFSP e una commis- sione per il rilascio delle autorizzazioni speciali non sia possibile, l’Ufficio ha la possibilità di sciogliere la commissione e designare quale commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali un’altra istituzione, che lo consigli in merito all’esecuzione delle OAS del DFI e possa assumere eventuali compiti in delega.

2.7 Soppressione dell’ente responsabile

In tutte le OAS del DFI il rispettivo ente responsabile aveva il compito di designare gli organi d’esame e vigilare su di essi, coordinare gli esami tecnici, tenere una statistica relativa agli esami e presentare all’UFSP un rapporto annuale. L’UFSP aveva il compito di vigilare sull’ente responsabile, ma gli strumenti per esercitare questa vigilanza non erano stati definiti. Questi vengono ora recepiti nell’ordinanza. Con la sua soppressione i precedenti compiti dell’ente responsabile vengono ora assunti dall’UFSP e in parte dagli organi d’esame.

2.8 Costi

Scopo dell’obbligo di perfezionamento è far sì che i titolari delle autorizzazioni speciali si mantengano al passo con l’attuale stato della scienza e della tecnica. L’imposizione del perfe- zionamento obbligatorio per tutti i titolari di autorizzazioni speciali del DFI accrescerà la do- manda di corsi di perfezionamento, il che genererà costi per le imprese interessate.

2.8.1 Stima del numero di imprese interessate dall’obbligo di perfezionamento

Si stima che le imprese interessate dall’obbligo di perfezionamento nei settori della lotta anti- parassitaria e della gestione di piscine collettive siano circa 1000.

Praticano la lotta antiparassitaria per conto di terzi un centinaio di imprese, la metà delle quali è membro della Federazione svizzera dei disinfestatori (FSD-VSS). Circa 900 imprese gesti- scono una piscina collettiva. Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), sui 2131 Comuni politici svizzeri un buon 20 per cento potrebbe, secondo stime generose, gestire una piscina coperta, all’aperto o d’altro tipo con disinfezione dell’acqua. A questi si aggiungono, sulle complessive 4400 presenti in Svizzera, circa 500 strutture alberghiere dotate di una piscina collettiva. Nel settore alberghiero in particolare, si può ipotizzare che diverse imprese in Co- muni o valli impieghino congiuntamente un titolare di autorizzazione speciale e non necessi- tino quindi un addetto interno all’impresa, il che riduce il numero di titolari di autorizzazioni speciali o di imprese soggette ad autorizzazione speciale.

2.8.2 Costi per i settori interessati

I costi che entrambi i settori (gestione di piscine e lotta antiparassitaria) dovranno sostenere in futuro per ottemperare all’obbligo di perfezionamento ammontano complessivamente a circa 200 000 franchi l’anno. I costi dei centri di perfezionamento per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento sono coperti da emolumenti a carico dei titolari delle autorizzazioni spe- ciali.

Titolari di un’autorizzazione speciale secondo l’OADAP: Si propone che queste persone debbano assolvere una giornata (8 lezioni di 45 minuti) di perfezionamento ogni cinque anni. Calcolando circa 400 franchi di costi per il corso e 400 franchi di perdita di guadagno, per un totale di 800 franchi, bisogna contare su un costo di 160 franchi l’anno. Per le circa 900 imprese balneari i costi ammontano quindi a circa

150 000 franchi l’anno.

Titolari di autorizzazioni speciali per la lotta antiparassitaria (OALPar e OLAFum): I costi giornalieri dei corsi sono desunti dagli emolumenti piuttosto elevati che dovevano fi- nora essere applicati in caso di piccoli numeri di partecipanti per poter svolgere i corsi in modo economico. Con il previsto aumento del numero di partecipanti ai corsi di perfeziona- mento è possibile ipotizzare una riduzione dei costi a circa 400 franchi per giornata di perfe- zionamento. Posta una durata del perfezionamento compresa tra 0,5 e 4 giornate a seconda dell’autorizzazione speciale, per una media di 2,5 giornate di perfezionamento si devono cal- colare circa 1000 franchi di costi per i corsi e 1000 franchi di costi per perdita di guadagno, il che corrisponde a una spesa di circa 2000 franchi ogni cinque anni ovvero di 400 franchi l’anno. Contando circa 100 imprese, il settore ha quindi bisogno di circa 40 000 franchi l’anno.

Le cifre sopra indicate sono riportate e descritte anche nel documento «Quick check». In sin- tesi, i costi a carico dei due settori sono ritenuti esigui.

2.9 Questioni legate all’esecuzione

I titolari di autorizzazioni speciali sono censiti, come finora, mediante registrazione in un elenco nominale. Gli organi d’esame tengono un elenco nei rispettivi settori e comunicano pe- riodicamente all’UFSP i nominativi dei titolari delle autorizzazioni speciali. Lo stesso vale per i centri di perfezionamento riconosciuti dall’UFSP, i quali comunicano all’UFSP le persone che hanno prorogato l’autorizzazione speciale mediante frequenza di un corso di perfeziona- mento e rilasciano loro anche un’attestazione di frequenza a conferma della conclusione del perfezionamento. Queste conferme di partecipazione servono anche come prova della pro- roga dell’autorizzazione speciale per le autorità esecutive cantonali.

Possibile introduzione di un registro centrale Attualmente l’UFSP sta valutando soluzioni che permettano di gestire le autorizzazioni spe- ciali attraverso un registro centrale. Al momento sono in esame diverse possibilità, che po- tranno tuttavia essere attuate al più presto a partire dal 2027. Tale registro centrale dovrà co- munque essere attuato nel quadro di un eventuale progetto legislativo a sé stante.

3. Commento ai singoli articoli delle OAS del DFI

3.1 Introduzione: spiegazioni delle menzioni e dei rimandi

Molte disposizioni delle OAS del DFI hanno lo stesso tenore. Ciò è indicato con l’aggiunta della menzione «analoga in tutte le OAS del DFI».

• Commento all’OADAP: Tutte le disposizioni sono commentate. Se un articolo è rimasto invariato nel con- tenuto, ciò è indicato con l’aggiunta della menzione «nessuna modifica materiale». Se un articolo già esistente è modificato da punto di vista materiale, ciò è segna- lato dall’aggiunta dopo il titolo della menzione «disposizione modificata». Se è introdotto un nuovo articolo, ciò è indicato dall’aggiunta dopo il titolo della menzione «nuova disposizione».

• Commento all’OALPar: In caso di disposizioni di uguale tenore si rimanda al commento all’OADAP.

• Commento all’OLAFum In caso di disposizioni di uguale tenore si rimanda o al commento all’OADAP o al commento all’OALPar.

4. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale concernente l’auto-

rizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive (OADAP; RS 814.812.31)

4.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Dopo il titolo della sezione, ora rinominato «Disposizioni generali», l’avamprogetto prevede un articolo sul campo d’applicazione a sé stante, seguito dall’articolo già esistente sulle defi- nizioni. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione speciale e per dirigere terzi sono ora elen- cate nella sezione 2.

4.1.1 Art. 1: Campo d’applicazione (nuova disposizione)

Per motivi di tecnica legislativa si è dovuto introdurre un nuovo articolo sul campo d’applica- zione. L’ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione professionale e commerciale dell’acqua nelle piscine (autorizzazione speciale, autorizzazioni equiparate, di- plomi di formazione ed esperienza professionale equivalenti, obbligo di perfezionamento, ecc.).

4.1.2 Art. 2: Piscine collettive (disposizione modificata)

Cpv. 1, stralciato: i procedimenti e i prodotti ai sensi della presente ordinanza sono stralciati poiché enumerati nell’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua pota- bile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11).

Cpv. 2, modificato: il termine «piscina collettiva», finora descritto nell’articolo 1a capoverso 2, è definito diversamente: per piscine collettive si intendono le piscine con vasche artificiali uti- lizzate da un numero illimitato o costantemente variabile di persone.

Due integrazioni mirano a precisare meglio il termine «piscina collettiva» e a distinguerla dall’uso privato:

1. Uso da parte di un numero illimitato di persone: non vi è restrizione a un determinato numero di persone. Tutti hanno accesso alla piscina. Non si tratta dunque della piscina di un’abitazione privata utilizzata da una singola famiglia né di un complesso residenziale i cui appartamenti sono abitati da proprietari e non sono affittati per brevi periodi a fini pro- fessionali o commerciali per soggiorni di vacanza. Non vi è neppure l’obbligo di esserne soci, come accade spesso per esempio nel caso di associazioni o di club.

2. Uso da parte di un numero sempre variabile di persone: il numero di persone che utiliz- zano la piscina può variare costantemente. In un villaggio di vacanza i cui appartamenti o case in locazione sono per esempio affittate sempre a nuovi ospiti, la cerchia di persone cambia costantemente e il gestore della piscina è soggetto all’obbligo di perfezionamento.

L’elenco con gli esempi di piscine collettive con vasche artificiali (finora riportato nell’art. 1a cpv. 2) è recepito senza cambiamenti. Secondo l’enumerazione alle lettere a–h si inten- dono quindi per piscine collettive: le piscine coperte, le piscine all’aperto; le piscine scola- stiche e per l’apprendimento del nuoto, le piscine terapeutiche, le piscine d’albergo, le pi- scine in impianti per il tempo libero e fitness, le piscine in centri di vacanza e le vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell’acqua. Il tenore dell’ordinanza non precisa tuttavia se sia richiesta un’autorizzazione speciale anche per la disinfezione di altre piscine collettive non menzionate esplicitamente, questo per consentire alle autorità esecutive di agire in modo rapido e flessibile.

4.2 Sezione 2: Autorizzazione speciale e direzione

In questa sezione si elenca per quale attività è richiesta un’autorizzazione speciale. Il campo d’applicazione resta invariato: un’autorizzazione speciale è necessaria esclusivamente per l’impiego professionale o commerciale di principi attivi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. Per «principi attivi e procedimenti» si intendono i disinfet- tanti ammessi secondo l’articolo 10 capoverso 1 in combinato disposto con l’allegato 5a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11). Docce, spogliatoi o lidi senza vasche con disinfezione dell’acqua non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione speciale secondo l’OADAP. Come finora, per ottenere un’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua in piscine collettive occorre superare un esame tecnico (art. 3 cpv. 2) ed è pure data la possi- bilità di «dirigere» terzi (art. 5), che è però formulata più dettagliatamente. Come in tutte le OAS del DFI, l’autorizzazione speciale ha una durata di validità limitata a cinque anni e può essere prorogata di altri cinque se si conclude un corso di perfezionamento (art. 4 cpv. 3).

4.2.1 Art. 3: Autorizzazione speciale (disposizione modificata)

Cpv. 1, nessuna modifica materiale: chi impiega a titolo professionale o commerciale principi attivi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’auto- rizzazione speciale. È stata modificata solo la denominazione «principi attivi e procedimenti» [per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive], che è ora definita esaustivamente nell’OPPD.

Cpv. 2, nessuna modifica materiale: perché si possa rilasciare un’autorizzazione speciale, oc- corre, come finora, aver superato un esame tecnico.

4.2.2 Art. 4: Durata di validità e proroga (nuova disposizione)

Cpv. 1: l’autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni. Ciò significa che cin- que anni dopo il superamento dell’esame, l’autorizzazione speciale perde la sua validità se non è prorogata frequentando un corso di perfezionamento secondo l’articolo 4 capoverso 2. Se non si frequenta un corso di perfezionamento, l’autorizzazione speciale scade e occorre nuovamente sostenere l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale.

Cpv. 2 e 3: l’autorizzazione speciale è prorogata di volta in volta di cinque anni dopo la con- clusione del corso di perfezionamento se prima della scadenza dell’autorizzazione speciale è stato concluso un corso di perfezionamento secondo l’allegato 3 presso un centro di perfezio- namento riconosciuto dall’UFSP. Dopo la conclusione del corso di perfezionamento e il paga- mento della tassa (art. 17 cpv. 3), i centri di perfezionamento rilasciano ai partecipanti una conferma di partecipazione. Questa vale, insieme all’autorizzazione speciale valida fino alla conclusione del pertinente corso di perfezionamento, come prova della proroga della stessa e deve contenere almeno i dati seguenti: nome e data di nascita del partecipante nonché data di conclusione del corso di perfezionamento. Viene in questo modo definita anche la nuova data di validità dell’autorizzazione speciale.

4.2.3 Art. 5: Direzione (disposizione modificata)

La possibilità di dirigere terzi privi di autorizzazione speciale da parte di una persona che ne è titolare era contemplata anche nelle precedenti OAS del DFI (eccetto l’OLAFum). Ora la dire- zione deve avvenire sempre sul posto ed è definito più precisamente come deve essere assi- curata.

Cpv. 1: è esente dall’obbligo di autorizzazione speciale l’impiego professionale o commer- ciale di principi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine sotto la direzione di una persona in possesso di un’autorizzazione speciale. Il titolare dell’autorizzazione speciale deve prendere conoscenza delle condizioni presenti sul posto e sorvegliare personalmente

l’operatore. Deve essere presente sul posto mentre la persona sotto la sua direzione effettua la disinfezione dell’acqua nelle piscine.

Cpv. 2, disposizione modificata: il modo in cui il titolare di un’autorizzazione speciale sorve- glia le operazioni è lasciato in larga parte alla sua discrezionalità. Rispetto alla precedente di- sposizione sono tuttavia descritti più precisamente i punti su cui il titolare di un’autorizzazione speciale deve almeno istruire la persona da lui diretta. L’istruzione comprende la dispensa- zione di conoscenze:

• sull’utilizzazione sicura e la corretta manipolazione di prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine. Tali prodotti devono essere utilizzati, da una parte, in modo sicuro, ossia senza recare pregiudizio all’essere umano e all’ambiente, e dall’altro in modo corretto, ossia secondo le direttive del fabbricante del prodotto. Per «prodotti impiegati per la disinfezione» si intendono sia i principi attivi e i procedimenti di cui all’articolo 10 OPPD, sia i possibili additivi necessari ai fini della disinfezione, quali re- golatori di pH, flocculanti e prodotti per la correzione della durezza dell’acqua;

• sui parametri che devono essere rispettati nell’acqua delle piscine secondo l’OPPD come pure il modo in cui si devono effettuare nella pratica le corrette misurazioni ma- nuali, per esempio del cloro libero o legato oppure del pH, confrontarne i risultati con i valori misurati dall’impianto di trattamento automatico e documentarli per iscritto;

• sulla procedura da seguire in caso di discostamenti dalle specifiche, ossia i passi da intraprendere in caso di mancato rispetto dei parametri secondo l’OPPD e chi si può consultare in tali situazioni (p. es. costruttore dell’impianto o autorità esecutive canto- nali).

Cpv. 3, nuova disposizione: ai fini dell’esecuzione cantonale occorre allestire una documenta- zione scritta comprensibile delle istruzioni impartite. Nella documentazione rientrano per esempio le liste di controllo e/o i documenti che attestino quali tra i temi di cui al capoverso 2 lettera a o altri (p. es. secondo l’all. 1 OADAP) sono stati trattati, quando (in che data), per quanto tempo (ore) e a chi (a quali persone) tali temi sono stati impartiti. Istruzioni di lavoro specifiche all’impresa come quelle richieste dalla legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e dalla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20) possono fungere da ulteriore strumento di documentazione delle istruzioni impartite. Le liste di controllo menzio- nate e i documenti sui contenuti e le istruzioni impartite vanno messi a disposizione della per- sona diretta in modo tale che questa possa farvi riferimento in qualsiasi momento (p. es. in caso di assenza di breve durata del dirigente titolare dell’autorizzazione speciale).

4.3 Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento

Poiché finora era disciplinato solo l’esame tecnico e non l’obbligo di perfezionamento, al titolo di questa sezione deve essere aggiunto il termine «corso di perfezionamento».

4.3.1 Art. 6 Esame tecnico (disposizione modificata)

Cpv. 1 e 2, nessuna modifica materiale: la condizione per ottenere un’autorizzazione speciale resta, come finora, il superamento di un esame tecnico. Nell’allegato 1 sono stabilite le capa- cità e le conoscenze che i candidati devono possedere per superare l’esame tecnico. Questi obiettivi di apprendimento fungono anche da parametri di riferimento nel quadro dell’attesta- zione dell’equivalenza di cui alla sezione 4 (art. 9 e 10). L’esame tecnico è disciplinato, come finora, nel regolamento all’allegato 2.

Cpv. 3, nuova disposizione: il DFI elabora per l’esame un catalogo di esercizi vincolante per tutti gli organi d’esame. Ciò consente di assicurare che tutti gli organi d’esame svolgano gli esami tecnici secondo direttive uniformi e che il superamento dell’esame tecnico provi che siano state effettivamente acquisite le competenze auspicate. Affinché i requisiti d’esame

rispecchino per quanto possibile le aspettative delle diverse cerchie interessate dal profilo tecnico e dei vari gruppi d’interesse, il DFI consulta per l’elaborazione del catalogo di esercizi la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

4.3.2 Art. 7 Corso di perfezionamento (nuova disposizione, analoga in tutte le OAS del DFI) Gli organi d’esame offrono già oggi corsi di perfezionamento destinati ai titolari di autorizza- zioni speciali. Questi corsi possono essere riconosciuti dall’UFSP quali corsi di perfeziona- mento finalizzati alla proroga delle autorizzazioni speciali se adempiono i criteri per il ricono- scimento di cui al capoverso 3 e i requisiti concernenti i corsi di perfezionamento di cui all’al- legato 3.

Cpv. 1 e 2, nuove disposizioni: la proroga dell’autorizzazione speciale ogni cinque anni pre- suppone la frequenza di un corso di perfezionamento presso un centro di perfezionamento riconosciuto dall’UFSP che adempie i requisiti concernenti i corsi di perfezionamento di cui all’allegato 3.

Cpv. 3, nuova disposizione: l’UFSP riconosce i centri di perfezionamento sentita la commis- sione per il rilascio delle autorizzazioni speciali (art. 12 lett. b), se essi adempiono i criteri menzionati alle lettere a–d. Non sono riconosciute le istituzioni estere e quelle che hanno un particolare interesse in relazione con la vendita o con la promozione della vendita di prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine. Va inoltre sottolineato che per essere riconosciuto quale centro di perfezionamento occorre avere a disposizione docenti idonei, in grado di im- partire i contenuti di cui all’allegato 1, nonché strutture d’insegnamento appropriate.

4.4 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS del DFI) Le qualifiche equiparate e le qualifiche equivalenti sono disciplinate in modo identico in tutte le OAS del DFI. Sono equiparate a un’autorizzazione speciale le autorizzazioni emesse da Stati membri dell’UE e dell’AELS. Sono considerate equivalenti a un’autorizzazione speciale i diplomi di formazione o l’esperienza professionale riconosciuti dall’UFSP.

4.4.1 Art. 8 Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS (disposizione modificata) Secondo l’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim le «autorizzazioni speciali» di Stati membri dell’UE o dell’AELS sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere. Nel presente arti- colo non si utilizza tuttavia la dicitura «autorizzazione speciale», per cui il termine deve es- sere precisato a livello di ordinanza. Chi, pertanto, possiede un’autorizzazione emessa da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che abilita all’esercizio di un’attività soggetta in Sviz- zera all’obbligo di autorizzazione speciale, può esercitare tale attività anche in Svizzera senza essere sottoposto ad ulteriore esame da parte dell’UFSP.

Un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 è equiparata sotto tutti i punti di vista a un’autorizza- zione speciale svizzera. Ciò significa che, come un’autorizzazione speciale svizzera, abilita ad esercitare l’attività in questione in Svizzera per cinque anni dalla data di emissione. Prima dello scadere di questi cinque anni, il titolare di una tale autorizzazione deve dunque assol- vere un corso di perfezionamento che adempie ai requisiti di cui all’allegato 3 se vuole proro- garne la validità in Svizzera.

4.4.2 Art. 9 Diplomi di formazione (disposizione modificata)

Un diploma di formazione che adempie i requisiti concernenti le capacità e le conoscenze ri- chieste è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale. Come finora, l’UFSP decide in merito all’equivalenza di un diploma di formazione su domanda di una scuola o di un isti- tuto di formazione professionale. L’equivalenza a un’autorizzazione speciale è data quando nella formazione in questione sono impartiti i contenuti di cui all’allegato 1 e vi è sufficiente garanzia che i pertinenti contenuti siano stati assimilati dai diplomati. Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, i giustificativi che documentano/comprovano il rispetto dei

requisiti concernenti gli esami nonché i contenuti d’esame. È nuova l’aggiunta del capo- verso 2 e 5, secondo cui la decisione dell’UFSP in merito all’equivalenza di un diploma di for- mazione ha una durata di validità limitata a cinque anni. Un istituto che vuole rinnovare un ri- conoscimento deve dunque presentare una nuova domanda all’UFSP, cosa motivata fra l’al- tro dal fatto che le attestazioni di conoscenze svizzere hanno una durata di validità limitata a cinque anni. I piani di studi e i requisiti in materia di esami possono inoltre cambiare dopo la data di riconoscimento l’UFSP non ha alcuna possibilità di verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento all’estero.

I certificati di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente hanno valore di auto- rizzazione speciale. La durata di validità del certificato è limitata a cinque anni e può essere prorogata come un’autorizzazione speciale frequentando un corso di perfezionamento.

4.4.3 Art. 10 Esperienza professionale (disposizione modificata)

Le condizioni per il riconoscimento dell’esperienza professionale rimangono invariate (dettagli nell’all. 4). L’UFSP può, come finora, riconoscere l’esperienza professionale su domanda delle persone interessate. Per le persone con esperienza professionale riconosciuta vale però ora il termine di validità di cinque anni e l’obbligo di perfezionamento come per i titolari di autorizzazione speciale.

4.4.4 Art. 11 Rifiuto del riconoscimento (nessuna modifica materiale)

Come finora, il riconoscimento dell’esperienza professionale può essere rifiutato dall’UFSP anche se le condizioni formali per il riconoscimento sono adempiute. Ciò vale in particolare quando la persona non dispone delle capacità e delle conoscenze fatte valere o non è in grado di applicarle.

4.5 Sezione 5: Compiti dei servizi competenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

Il precedente articolo 8 in cui erano elencati i compiti dell’ente responsabile è stato stralciato (per la motivazione, si veda l’introduzione al presente rapporto esplicativo). L’UFSP assume ora, al posto dell’ente responsabile, la vigilanza sugli organi d’esame e garantisce uniformità ai requisiti concernenti l’esame secondo l’allegato 1. L’UFSP riceve così maggiori compe- tenze quanto alle capacità e alle conoscenze che devono possedere i titolari delle autorizza- zioni speciali.

I compiti degli organi d’esame (art. 14) e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali (art. 16) rimangono sostanzialmente invariati. Di ampio assetto, la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali deve tuttavia essere maggiormente coinvolta nell’attua- zione dei requisiti concernenti le autorizzazioni speciali.

Sotto la sezione 5 vengono ora disciplinati inoltre i compiti e le facoltà dei centri di perfeziona- mento riconosciuti (art. 15).

4.5.1 Art. 12 UFSP (disposizione modificata)

L’articolo 12 sancisce i compiti e le facoltà dell’UFSP.

Lett. a: le istituzioni o le scuole che intendono organizzare esami per il rilascio di autorizza- zioni speciali (e i relativi corsi preparatori) devono in futuro essere designate dall’UFSP quali organi d’esame. Un’istituzione che intenda essere riconosciuta deve dimostrare che è in grado di adempiere le disposizioni della presente ordinanza. Va in particolare dimostrato che l’istituzione dispone di esaminatori adeguatamente formati, capaci di impartire e valutare i contenuti di cui all’allegato 1.

Lett. b: l’UFSP riconosce i centri di perfezionamento d’intesa con la commissione per il rila- scio delle autorizzazioni speciali. Detti centri devono adempiere i criteri per il riconoscimento di cui all’articolo 7 capoverso 3.

Lett. c: oltre agli organi d’esame, vengono ora inclusi nell’elenco i centri di perfezionamento riconosciuti. L’elenco è pubblicato in Internet.

Lett. d: il precedente obbligo generale di vigilanza dell’UFSP sull’ente responsabile è sosti- tuito da quello di vigilanza sugli organi d’esame e i centri di perfezionamento secondo l’arti- colo 13.

Lett. e‒h, nessuna modifica materiale: come finora, l’UFSP decide in merito a domande di equivalenza dei diplomi di formazione e di riconoscimento dell’esperienza professionale, tiene un elenco dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’arti- colo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim e stabilisce un modello di certificato delle autorizzazioni speciali.

Lett. i, nuova disposizione: deve essere istituita una commissione per il rilascio delle autoriz- zazioni speciali secondo l’articolo 16. L’UFSP ne determina la composizione.

4.5.2 Art. 13 Vigilanza (disposizione modificata)

L’articolo 13 definisce le competenze in materia di vigilanza assegnate all’UFSP.

Cpv. 1: l’UFSP esercita la vigilanza sugli organi d’esame e i centri di perfezionamento ricono- sciuti. Se le esigenze relative agli esami tecnici o ai corsi di perfezionamento non sono rispet- tate, l‘UFSP dispone di diversi strumenti per correggere gli organi d’esame e i centri di perfe- zionamento e, se necessario, farle rispettare.

Lett. a: se sussistono dubbi fondati che gli organi d’esame non svolgano l’esame tecnico se- condo le esigenze summenzionate, è possibile chiedere loro informazioni o il rilascio di docu- menti pertinenti. L’UFSP può per esempio chiedere la pubblicazione delle domande d’esame o della loro valutazione per poter così stabilire se le domande sono chiare e formulate in modo univoco, se la chiave di risoluzione dell’esame tecnico identifica correttamente le rispo- ste giuste e sbagliate e se la valutazione degli esperti è comprensibile e conforme alle esi- genze di cui all’allegato 2.

Lo stesso vale per i centri di perfezionamento riconosciuti. Se per esempio sussistono indizi che i contenuti richiesti non siano correttamente impartiti dal punto di vista tecnico o siano ponderati in maniera errata, l’UFSP può chiedere ai centri di perfezionamento informazioni o la pubblicazione di documenti pertinenti.

Lett. b: se constata carenze nell’esame o nello svolgimento dei corsi di perfezionamento, l’UFSP può emanare direttive vincolanti. Una direttiva può per esempio esigere che le do- mande d’esame vengano riviste o che la presentazione di un tema del corso di perfeziona- mento venga corretta dal punto di vista tecnico.

Cpv. 2 lett. a e b: se le carenze constatate non sono corrette e le specifiche direttive emanate dall’UFSP per farlo non vengono seguite, l’UFSP può, ai sensi del capoverso 2, revocare il riconoscimento a un organo d’esame (lett. a). Nell’ambito di un provvedimento di minore por- tata si potrebbe anche, previa corrispondente comminatoria, vietargli di condurre esami o so- spenderne lo svolgimento fino a quando non abbia rimediato alle eventuali (gravi) carenze. In linea di principio non si può vietare a un centro di perfezionamento di svolgere un corso di perfezionamento. L’unica possibilità è in questo caso revocargli il riconoscimento come cen- tro di perfezionamento se per esempio non adempie più i requisiti di cui all’articolo 7 capo- verso 3 (lett. b). Prima di adottare un provvedimento secondo il capoverso 2, si emette di norma un richiamo scritto in cui si indicano le prescrizioni e o gli obblighi non osservati e ‒ 20/35

con riferimento alle conseguenze previste ‒ si dà la possibilità di presentare delle osserva- zioni (diritto di essere sentiti).

4.5.3 Art. 14 Organi d’esame (disposizione modificata)

Lett. a‒e, disposizioni modificate: come finora, gli organi d’esame svolgono gli esami tecnici secondo l’allegato 2 (Regolamento concernente gli esami tecnici) e, per quanto concerne i contenuti, secondo l’allegato 1 (Capacità e conoscenze richieste), designano gli esperti, rila- sciano le autorizzazioni speciali, le notificano all’UFSP e ne tengono un elenco non reso pub- blico. Con l’aggiunta fatta alla lettera a, in base alla quale gli organi d’esame devono all’oc- correnza offrire gli esami in tutte le lingue nazionali ufficiali, si garantisce che in Svizzera sia disponibile un’adeguata offerta di esami. Tale bisogno può sorgere in particolare quando in una regione linguistica non vengono offerti esami entro un lasso di tempo adeguato. In que- sto caso l’UFSP può, se necessario, obbligare un organo d’esame di un’altra regione lingui- stica a rispondere a questo bisogno, svolgendo un esame comunque previsto anche nella lin- gua della regione in cui non è offerto l‘esame (all. 2 n. 2 cpv. 2).

Lett. f, nuova disposizione: i documenti relativi agli esami tecnici devono essere conservati per due anni. In caso di ricorso contro la valutazione di un esame possono essere utilizzati come mezzi di prova o richiesti a posteriori in caso di perdita di dati. Se inoltre dal rapporto annuale o da altri indizi sorgono degli interrogativi ed è necessario richiedere dei giustificativi (art. 13 cpv. 1 lett. a), i documenti richiesti sono comunque disponibili presso gli organi d’esame. Per motivi di economia dei dati, gli organi d’esame devono tuttavia distruggere i do- cumenti relativi all’esame tecnico non appena questi non sono più necessari (p. es. una volta scaduta la durata di validità delle autorizzazioni speciali dopo cinque anni).

Lett. g, nuova disposizione: nella pratica si chiedeva già oggi all’ente responsabile di presen- tare un rapporto all’UFSP sugli esami e/o su particolari fatti osservati durante il loro svolgi- mento. Questo compito di rendicontazione sarà in futuro affidato agli organi d’esami. Il rap- porto mira ad aiutare a capire se i requisiti concernenti gli esami sono adeguati, se determi- nati temi tecnici non sono sufficientemente padroneggiati o se le domande non sono formu- late chiaramente e danno quindi luogo a risposte errate.

4.5.4 Art. 15 Centri di perfezionamento (nuova disposizione)

Lett. a: i centri di perfezionamento sono riconosciuti dall’UFSP in base ai criteri di cui all’arti- colo 7 capoverso 3. Devono quindi comunicare all’UFSP se sono intervenuti cambiamenti es- senziali riguardo alle condizioni per il riconoscimento. Ciò può succedere se vengono a man- care docenti, se l’istituzione è specializzata nella vendita di biocidi e vi è quindi il pericolo che la lezione sia impropriamente sfruttata a scopi pubblicitari o se determinate persone o gruppi di persone sono escluse senza motivo dai corsi di perfezionamento.

Lett. b: i centri di perfezionamento svolgono corsi che vertono sui temi di cui all’allegato 1. Possono cioè scegliere i contenuti di questi corsi fra quelli dell’allegato 1. Si è pertanto previ- sto che il ventaglio di temi nell’allegato 1 sia discusso in seno alla commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali e selezionato in base alle esigenze pratiche.

Lett. c: i centri di perfezionamento devono vegliare a che il loro programma sia conforme ai requisiti più attuali. Devono inoltre bandire i corsi di perfezionamento secondo le esigenze dell’allegato 3 numero 2.

Lett. d: i corsi di perfezionamento devono essere organizzati e svolti in maniera ineccepibile. I locali devono essere scelti, fra l’altro, in funzione del numero di personale o, se sono previsti lavori pratici, devono disporre degli ausili e degli equipaggiamenti necessari (p. es. un im- pianto di trattamento dell’acqua, apparecchi di misurazione manuali, dispositivi di protezione individuali ecc.).

Lett. e: i dati relativi al corso di perfezionamento devono essere conservati per due anni. Ciò vale in particolare per i risultati del controllo di efficacia dell’apprendimento, i nomi e la data di nascita dei partecipanti nonché i contenuti e la data di conclusione dei corsi di perfeziona- mento. Questi elementi possono essere consultati in caso di successive domande sulla vali- dità di un’autorizzazione speciale e in generale nel quadro dell’attività di vigilanza dell’UFSP.

Lett. f n. 1, 3 e 4: i centri di perfezionamento hanno l’obbligo di presentare annualmente un rapporto all’UFSP. La registrazione del numero di partecipanti mira a permettere di valutare se i corsi di perfezionamento sono sufficienti e se possono soddisfare la domanda attesa alla luce di numero di titolari delle autorizzazioni speciali. I risultati del controllo di efficacia dell’ap- prendimento mirano a mostrare se i temi del perfezionamento sono stati assimilati dai parteci- panti. Ciò permetterà, nel caso i risultati dovessero mostrare delle carenze, di procedere a pertinenti correttivi. I centri di perfezionamento riconosciuti dovranno svolgere un sondaggio scritto o online presso le persone che hanno frequentato un corso di perfezionamento per prorogare la validità della loro autorizzazione speciale riguardo all’organizzazione, allo svolgi- mento e agli insegnamenti impartiti. I risultati potranno essere utilizzati a fini di miglioramento della qualità.

Lett. f n. 2: il centro di perfezionamento comunica all’UFSP i titolari delle autorizzazioni spe- ciali che hanno concluso il loro corso di perfezionamento. È così possibile verificare, nel qua- dro dell’esecuzione, se una persona che esercita un’attività soggetta ad autorizzazione spe- ciale possiede (ancora) l’autorizzazione corrispondente. Contrariamente all’esame tecnico, questa comunicazione non deve avvenire nel corso dell’anno, poiché nella maggior parte dei casi i titolari di autorizzazioni speciali sono già noti alle autorità. In base all’articolo 7 capoverso 3 lettera c il corso di perfezionamento deve essere aperto a tutti gli interessati (cioè anche a persone che non dispongono di un’autorizzazione speciale). Perché possano essere notificate, le persone che intendono prorogare la propria autorizza- zione speciale devono pertanto indicarlo al momento dell’iscrizione. L’autorizzazione speciale o la qualifica a essa equiparata o equivalente va allegata al modulo di iscrizione.

4.5.5 Art. 16 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali (nessuna modifica materiale) L’esistente commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è mantenuta come ora. Va tuttavia intensificata la collaborazione con essa. L’allestimento (e l’aggiornamento) di un cata- logo di esercizi vincolante per tutti gli organi d’esame deve avvenire solo previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali. Anche l’elaborazione di una di- rettiva sul regolamento d’esame deve essere prima sottoposta alla commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è formata dalle cerchie interessate e composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che pren- dono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, del mondo della scienza e dell’economia. È raccomandato integrarvi in modo adeguato gli organi d’esame (e, al bisogno, i centri di perfe- zionamento).

4.6 Sezione 6: Tasse, emolumenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

4.6.1 Art.17 (disposizione modificata)

Sono ora contemplate in questo articolo le tasse relative alle offerte di corsi di perfeziona- mento.

Cpv. 1: come per le autorizzazioni speciali di competenza del DATEC (OAS-A, OAS-O, OAS- Fo, OAS-SP rivedute), per l’esame tecnico e i corsi di perfezionamento sono riscosse delle tasse, nella cui fissazione va tenuto conto del principio di copertura dei costi e di equivalenza. Alle tasse per l’esame tecnico si applica l’allegato 2 numero 5, secondo cui esse devono co- prire i costi generati dall’elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami. Alle tasse per il corso di perfezionamento si applica ora l’allegato 3 numero 8, secondo cui 22/35

esse devono servire a coprire gli esborsi generati dalla concezione, organizzazione e prepa- razione (p. es. elaborazione di documenti per il corso e presentazioni) nonché dallo svolgi- mento dei corsi di perfezionamento.

Cpv. 3: l’autorizzazione speciale è ora rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa di cui al capoverso 1. In passato vi erano molte persone che non pagavano le tasse o che le pagavano solo dopo diversi solleciti, cosa che si intende evitare con la presente dispo- sizione.

4.7 Sezione 7: Disposizioni finali

4.7.1 Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo (analogo in tutte le OAS del DFI) La presente revisione è una revisione totale. La precedente ordinanza va dunque abrogata.

4.7.2 Art. 19 Disposizioni transitorie (nuova disposizione, uguale in tutte le OAS del DFI) I titolari delle autorizzazioni speciali o di qualifiche riconosciute come equivalenti che hanno ottenuto la loro attestazione delle conoscenze prima dell’entrata in vigore dell’avamprogetto non devono sostenere nuovamente l’esame tecnico. Se vogliono prorogare la validità della loro autorizzazione, devono tuttavia concludere un corso di perfezionamento presso un cen- tro di perfezionamento riconosciuto entro il 31 dicembre 2030. I centri di perfezionamento ri- conosciuti offriranno corsi di perfezionamento secondo l’allegato 3 a partire all’incirca da metà 2026. Si intende così evitare che molte persone assolvano il corso di perfezionamento solo a ridosso della scadenza della validità della loro attestazione delle conoscenze il 31 dicem- bre 2030. Il lungo periodo transitorio dà ai titolari di attestazioni di conoscenze secondo il di- ritto anteriore sufficiente tempo per prorogare la propria attestazione delle conoscenze. Sta alla responsabilità delle persone in possesso delle attestazioni delle conoscenze prorogare tempestivamente la validità dell’autorizzazione speciale prima del 31 dicembre 2030. I titolari vengono resi attenti riguardo ai nuovi requisiti con diversi mezzi, in particolare attraverso i siti web delle istituzioni coinvolte.

4.7.3 Art. 20 Entrata in vigore (disposizione modificata)

L’avamprogetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’ORRPChim riveduta.

4.8 Allegato 1: Capacità e conoscenze richieste (disposizioni modificate)

La maggior parte delle formulazioni restano invariate. Si è proceduto a piccoli adeguamenti o aggiornamenti ai seguenti numeri:

Numero 1.3: Tossicità dei disinfettanti

È ora menzionato il rilascio di cloro gassoso dovuto alla manipolazione o allo stoccaggio im- proprio di sostanze chimiche nella disinfezione delle acque nelle piscine. La disinfezione delle acque delle piscine con cloro gassoso proveniente da bombole di gas sotto pressione cui si riferiva la precedente formulazione non è più praticata ad oggi.

Numero 2.3: Schede di dati di sicurezza

Oltre a conoscere la struttura delle schede di dati di sicurezza bisogna anche saper ritrovare al loro interno i contenuti.

Numero 3.3: Misure di protezione individuale

Si deve anche sapere come applicare correttamente le misure di protezione nella pratica (ciò potrebbe p. es. essere insegnato in un corso di perfezionamento pratico).

Numero 3.5: Pericoli sul posto di lavoro

Si deve sapere non solo citare, ma anche riconoscere i maggiori pericoli presenti sul posto di lavoro. Esempi: immagazzinamento improprio di sostanze o preparati chimici (incompatibili), aerazione insufficiente o mancante del posto di lavoro, scarsa igiene o pulizia sul posto di la- voro ecc.).

Numero 3.8: Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze

Il nome «Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]» è stato adeguato e sostituito con «Tox Info Suisse».

Numero 4.5: Immagazzinamento

Si deve padroneggiare l’immagazzinamento dei disinfettanti anche nella pratica.

4.9 Allegato 2: Regolamento concernente gli esami tecnici (disposizioni modificate) Sono disciplinati dal presente regolamento l’organizzazione degli esami, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svol- gimento degli esami. Le principali disposizioni sono così reperibili dagli interessati in un unico documento.

Numeri 6, 7, 9‒11, nessuna modifica materiale:

Questi numeri sono recepiti senza variazioni dalla precedente ordinanza. Di seguito sono ri- portate solo le differenze rispetto al disciplinamento anteriore.

Numero 1 Oggetto, disposizione modificata:

I compiti in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami non sono più assunti dall’ente responsabile, bensì dagli organi d’esame.

Numero 2 Periodicità e lingua, nuova disposizione:

Cpv. 1: invece dell’ente responsabile, sono ora i singoli organi d’esame che devono provve- dere affinché l’esame si svolga in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui è tenuto. La pre- sente disposizione ha lo scopo di assicurare che vengano svolti degli esami con una fre- quenza adeguata in tutte le lingue ufficiali.

Cpv. 2: tale esigenza potrebbe sorgere per esempio nel Cantone Ticino, dove per via del basso numero di partecipanti non è possibile svolgere l’esame in modo da coprirne i costi, o nei Cantoni bilingui che dispongono di un solo organo d’esame. In tali casi deve essere possi- bile obbligare un organo d’esame che svolge comunque un esame a farlo anche in un’altra lingua nazionale ufficiale.

Numero 3 Bando, disposizione modificata:

L’organo d’esame (e non più l’ente responsabile) pubblica le date degli esami. Nel bando de- vono ora essere indicati anche il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e le tasse d’esame.

Numero 4 Iscrizione, disposizione modificata:

Cpv. 2: insieme alla conferma di svolgimento dell’esame viene ora comunicato ai candidati anche il termine di versamento entro cui saldare la tassa d’esame con una nota di richiamo al presente regolamento. 24/35

Numero 5 Tassa d’esame, disposizione modificata:

Si veda in proposito il commento all’articolo 17 capoverso 1.

Numero 8 Valutazione, disposizione modificata:

Cpv. 1: finora un esame era considerato superato se la nota media raggiunta era 4,0. Introdu- cendo l’esigenza secondo cui per superare l’esame occorre raggiungere almeno il 70 per cento del punteggio massimo, riportare la scala delle note diventa inutile. Per superare l’esame è richiesto un numero di punti chiaramente stabilito.

Cpv. 3: è ora introdotta la regola secondo cui un esame non superato può essere ripetuto al massimo due volte.

4.10 Allegato 3: Regolamento concernente i corsi di perfezionamento (nuove disposizioni, uguali in tutte le OAS del DFI) Questo nuovo regolamento dà attuazione all’articolo 10 ORRPChim, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, e si basa sulle ordinanze concernenti le autorizzazioni speciali del DATEC rivedute alla luce dell’introduzione dell’obbligo di perfezionamento per l’impiego dei prodotti fitosanitari in determinati settori.

Numero 1 Oggetto

Il regolamento disciplina il contenuto e l’organizzazione dei corsi di perfezionamento finaliz- zati alla proroga delle autorizzazioni speciali (art. 4. cpv. 2). L’obbligo di perfezionamento vale anche per le qualifiche equiparate o equivalenti secondo la sezione 4.

Numero 2 Bando

Sono elencati qui i punti essenziali che devono essere pubblicati online dai centri di perfezio- namento riconosciuti. In relazione alla lettera d (modalità di insegnamento) occorre indicare se i corsi di perfezionamento offerti sono teorici e/o pratici.

Al momento dell’iscrizione, oltre al nome e alla data di nascita, si deve chiedere ai futuri par- tecipanti di indicare se frequentando il corso di perfezionamento intendono prorogare la pro- pria autorizzazione speciale o le proprie attestazioni di conoscenze secondo la sezione 4. Una copia/prova della pertinente autorizzazione speciale, autorizzazione equiparata o quali- fica riconosciuta equivalente va allegata/indicata nell’iscrizione (v. commento all’art. 15 lett. f n. 2).

Numero 3 Svolgimento

Sono centri di perfezionamento riconosciuti possono svolgere corsi di perfezionamento desti- nati alla proroga della durata di validità di un’autorizzazione speciale.

Numero 4 Contenuto

I temi dei corsi di perfezionamento si desumono dall’allegato 1 e sono scelti dai centri di per- fezionamento.

Numero 5 Metodologia

L’insegnamento dei corsi di perfezionamento si basa su metodi di partecipazione attiva. Con questo si intendono i metodi che: • consentono l’acquisizione attiva delle conoscenze;

  • fanno appello all’esperienza dei partecipanti e si fondano sulle conoscenze acquisite;

  • presuppongo la disponibilità dei partecipanti al dialogo onde permettere di elaborare passo per passo le risposte in gruppo. Sono considerati metodi di partecipazione attiva i seguenti approcci metodologici (elenco non esaustivo): vari tipi di lavoro di gruppo, brainstorming, esercizi pratici, brevi interviste orali o sondaggi eseguiti con l’ausilio di un’applicazione elettronica, metodi per la validazione conti- nua delle conoscenze acquisite ecc. Un altro esempio di insegnamento mediante partecipa- zione attiva è l’indagine retrospettiva. In questo caso l’obiettivo finale è noto ai partecipanti, che per raggiungerlo devono quindi sviluppare e adattare una procedura di risoluzione dei problemi. La limitazione del numero di partecipanti a 30 persone per docente mira a incoraggiare la partecipazione attiva alle lezioni da parte dei titolari delle autorizzazioni speciali. La pratica ha dimostrato che se il numero di partecipanti è troppo elevato, la discussione diventa più diffi- cile. Si devono inoltre promuovere ulteriori corsi di perfezionamento di taglio pratico (p. es. sulla corretta esecuzione delle misurazioni manuali delle acque nelle piscine o sul corretto im- piego dei dispositivi di protezione individuale). In presenza di un numero elevato di parteci- panti tenere dei corsi improntati alla pratica è impossibile o comunque non fattibile nell’ambito di otto lezioni di 45 minuti ciascuna.

Numero 6 Garanzia di qualità

Lo svolgimento di un controllo di efficacia dell’apprendimento mira a stabilire se i partecipanti al corso di perfezionamento che intendono prorogare la propria autorizzazione speciale ne abbiano assimilato i temi. I risultati del controllo servono all’UFSP per valutare il successo for- mativo. Per validare la qualità dei corsi di perfezionamento si deve inoltre condurre un son- daggio sulla soddisfazione almeno tra le persone che frequentando il corso intendevano pro- rogare la propria autorizzazione speciale. Esso deve comprendere per esempio domande sull’organizzazione amministrativa del corso (tra cui procedura di iscrizione, presa di contatto, homepage del centro di perfezionamento interessato), sulla qualità e sul tipo di insegnamento dei temi da parte dei docenti, sui documenti del corso di perfezionamento e sui locali in cui è tenuto.

Numero 7 Durata

Cpv. 1: la durata dei corsi di perfezionamento obbligatori finalizzati alla proroga della validità dell’autorizzazione speciale è di almeno otto lezioni di 45 minuti ciascuna. Si deve tenere un controllo delle presenze almeno per i partecipanti che frequentando il corso di perfeziona- mento intendono prorogare la propria autorizzazione speciale. I corsi di perfezionamento pos- sono essere aperti anche a persone non interessate a prorogare un’autorizzazione speciale.

Cpv. 2: la possibilità di suddividere le otto lezioni su due giornate consente di rispondere in modo flessibile alle esigenze dei titolari delle autorizzazioni speciali e dei datori di lavoro. Si possono così ridurre le assenze e programmare spostamenti più lunghi. Le formazioni online, possibili dietro approvazione dell’UFSP, rispondono all’esigenza del settore di ridurre il più possibile le assenze dal posto di lavoro, ma sono in contraddizione con la richiesta di offrire corsi di perfezionamento orientati alla pratica.

Numero 8 Tassa di frequenza

La tassa di frequenza dei corsi d perfezionamento è fatturata dai centri di perfezionamento e serve a coprire il dispendio di tempo e gli esborsi generati dalla concezione, organizzazione e preparazione (p. es. elaborazione di documenti per il corso e presentazioni) nonché dallo svolgimento dei corsi di perfezionamento. Per esborsi si intendono per esempio i costi per consulenze da parte di terzi, i costi per i viaggi e i trasporti necessari e i costi per la messa a disposizione del materiale per i corsi.

4.11 Allegato 4: Esperienza equivalente (disposizioni modificate)

Il rimando alla direttiva 74/556/CEE è stato stralciato. Da una verifica interna è emerso che la direttiva non è applicabile all’ambito normativo delle OAS del DFI e che, anche se lo fosse, dovrebbe essere recepita nel diritto svizzero e non solo richiamata mediante rimando. In un’ottica di mantenimento della prassi attuale l’allegato 4 non è stato tuttavia modificato dal punto di vista materiale.

Spiegazione dell’espressione «con funzioni dirigenziali»: il testo è desunto dalla direttiva 74/556/CEE. In analogia a tale direttiva e conformemente alla prassi attuale, l’espressione deve perciò essere definita come segue:

È considerato esercente di un’attività di dirigente d’azienda chiunque abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

a. le mansioni di capo d’azienda o di direttore di una succursale;

b. le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del capo d’azienda , se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del capo d’azienda rappresentati;

c. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici e responsabile di almeno un settore dell’impresa, oppure le mansioni di dirigente responsabile dell’utilizzazione di detti prodotti.

5. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antipa-

rassitaria in generale (OALPar; RS 814.812.32)

L’OALPar prescrive, per chi impiega a titolo professionale o commerciale rodenticidi (tipo di prodotto 14 secondo l’all. 10 OBioc), insetticidi, acaricidi o prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (tipo di prodotto 18 secondo l’all. 10 OBioc) nonché di prodotti per la protezione dei raccolti per conto di terzi, il possesso di un’autorizzazione speciale.

5.1 Sintesi delle differenze rispetto all’OADAP

Contrariamente all’OADAP, nell’OALPar rimane possibile ottenere un’autorizzazione speciale limitata all’impiego di determinate categorie di prodotti antiparassitari (art. 2 cpv. 2). Di conse- guenza, anche per l’esame tecnico (art. 5 cpv. 2) e per le qualifiche equiparate o equivalenti (art. 7‒9) è necessaria solo l’attestazione delle conoscenze limitate a questi prodotti. Sono soggette all’obbligo di perfezionamento anche le autorizzazioni speciali limitate. La durata dei corsi di perfezionamento è adeguata in funzione delle conoscenze richieste nell’ambito di ap- plicazione interessato.

Rispetto all’OADAP, nel caso dell’OALPar è richiesto obbligatoriamente anche un esame pra- tico (all. 2 n. 6). Anche la valutazione dell’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione spe- ciale è stata allineata alla prassi attuale (all. 2 n. 8), facendo riferimento all’esame teorico e pratico come pure ai requisiti minimi da adempiere per quanto concerne i principali temi di cui all’allegato 1.

La descrizione dei requisiti concernenti la direzione di terzi da parte di titolari dell’autorizza- zione speciale è adeguata in funzione dell’oggetto del disciplinamento.

5.2 Sezione 1: Campo d’applicazione

Analogamente all’OADAP, dopo il titolo di sezione ora rinominato «Campo d’applicazione» è stato inserito un articolo specifico a sé stante. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione spe- ciale e per dirigere terzi sono ora trasferite nella sezione 2. Nella presente ordinanza non è necessaria una disposizione sulle definizioni.

5.2.1 Art. 1 (nuova disposizione)

Per motivi di tecnica legislativa si è dovuto introdurre un nuovo articolo sul campo d’applica- zione: l’ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all’uso professionale o commer- ciale di prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti (autorizzazione speciale, autoriz- zazioni equiparate, diplomi di formazione ed esperienza professionale equivalenti, obbligo di perfezionamento ecc.).

5.3 Sezione 2: Autorizzazione speciale e direzione

5.3.1 Art. 2 Autorizzazione speciale (disposizione modificata)

Cpv. 1, nessuna modifica materiale: nota in merito all’espressione «per conto di terzi» utiliz- zata finora: con essa si intende che solo gli interventi di lotta antiparassitaria effettuati per conto di terzi (p. es. per dei clienti), soggiacciono all’obbligo di autorizzazione speciale. Ciò significa per esempio che gli impiegati di un’impresa che svolgono interventi di lotta antipa- rassitaria all’interno della stessa non necessitano di un’autorizzazione speciale. Anche se questo disciplinamento non era forse completamente convincente sotto il profilo della prote- zione della salute, in un’ottica di inasprimento moderato non si voleva all’epoca introdurre un’autorizzazione speciale per tutti gli impieghi professionali e commerciali di prodotti antipa- rassitari: ogni posa di esche tossiche contro i topi in un ristorante o in un’impresa da parte di un dipendente avrebbe necessitato altrimenti un’autorizzazione speciale.

Cpv. 2, nessuna modifica materiale: in linea con la prassi attuale è possibile ottenere un’auto- rizzazione speciale limitata all’impiego di determinate categorie di prodotti antiparassitari di cui al capoverso 1.

Cpv. 3, nuova disposizione: si veda in proposito il commento all’articolo 3 capoverso 2 OA- DAP.

5.3.2 Art. 3 Durata di validità e proroga (nuova disposizione)

Si veda in proposito il commento all’articolo 4 OADAP.

5.3.3 Art. 4 Direzione (disposizione modificata)

Cpv. 1, disposizione modificata: corrisponde alla prassi finora vigente secondo cui la dire- zione di terzi deve limitarsi a interventi di lotta antiparassitaria «in spazi di piccole dimen- sioni». Si intendono con ciò le infestazioni limitate per esempio a una determinata area o su- perficie di piccole dimensioni. Possono rientrare tra queste i trattamenti contro gli scarafaggi o le formiche in abitazioni private, per esempio con prodotti antiparassitari sotto forma di gel, i trattamenti contro i nidi di vespe con aerosol, come pure la realizzazione o il controllo del mo- nitoraggio volto a determinare la presenza dell’infestazione. Gli interventi contro infestazioni complesse e di larga portata, che richiedono per esempio l’irrorazione o addirittura la nebuliz- zazioni di antiparassitari su superfici di grandi dimensioni, possono essere condotti unica- mente sotto la direzione di titolari di autorizzazioni speciali con esperienza. Qualora sia possi- bile, la direzione di terzi deve avvenire sul posto.

Cpv. 2, disposizione modificata: rispetto alla disposizione precedente sono descritti più preci- samente i punti su cui il titolare di un’autorizzazione speciale deve almeno istruire la persona diretta. L’istruzione comprende la dispensazione di conoscenze su

a. L’impiego sicuro e la manipolazione corretta dei prodotti scelti per la lotta antiparassi- taria in generale. Rientrano fra queste le conoscenze relative ai pericoli legati alla loro gestione (ossia manipolazione, immagazzinamento e smaltimento corretti) e al loro uso corretto, ossia allo spargimento e dosaggio conforme e adeguato allo stato dell’infestazione di un prodotto.

b. I metodi impiegati per la lotta contro determinati parassiti. Per «metodi impiegati» si intendono qui quelli utilizzati per la lotta antiparassitaria in spazi di piccole dimen- sione, adatti a essere utilizzati sotto la responsabilità di un dirigente (si veda com- mento all’art. 4 cpv. 1 più in alto).

c. Le misure che servono in particolar modo alla protezione degli addetti che eseguono la lotta antiparassitaria e dei terzi che si trovano nel relativo campo d’azione. Devono inoltre essere protetti nel miglior modo possibile dagli effetti della lotta antiparassitaria gli organismi che non sono oggetto dell’intervento («organismi non bersaglio»), non- ché gli animali selvatici che non sono oggetto dell’intervento e gli animali domestici.

d. La persona diretta deve saper documentare autonomamente le misure di lotta con- dotte in assenza del titolare dell’autorizzazione speciale, ossia essere in grado di for- nire indicazioni sul luogo di intervento, sull’organismo bersaglio, sul prodotto (biocida) impiegato con relativa quantità e numero di ammissione nonché sulle misure di prote- zione dell’ambiente circostante e delle persone.

Cpv. 3, nuova disposizione: la documentazione prodotta dal titolare dell’autorizzazione spe- ciale competente deve risultare comprensibile per le persone responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza. Devono per esempio esservi riportati i seguenti dati: la data e il

luogo dell’intervento diretto, i prodotti impiegati e la loro quantità, l’organismo o gli organismi bersaglio e la giustificazione del metodo scelto. A titolo di documentazione si può utilizzare per esempio un libretto di prova o un rapporto di lavoro, firmato dal titolare dell’autorizzazione speciale o dalla persona diretta. Istruzioni di lavoro specifiche all’impresa come quelle richie- ste dalla legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e dalla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20) possono fungere da ulteriore strumento di documentazione delle istruzioni impartite. Analogamente all’OADAP, possono essere elaborate liste di controllo e documenti sui contenuti impartiti da mettere poi a disposizione della persona diretta.

5.4 Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento

5.4.1 Art. 5 Esame tecnico (disposizione modificata)

Cpv. 1 e 3, nessuna modifica materiale: si veda in proposito il commento all’articolo 6 capo- versi 1 e 2 OADAP.

Cpv. 2, disposizione modificata: se l’autorizzazione speciale è limitata all’impiego di determi- nate categorie di prodotti antiparassitari di cui all’articolo 2 capoverso 1, anche le capacità e le conoscenze di cui si deve far prova secondo l’allegato 1 sono limitate di conseguenza.

Cpv. 4, nuova disposizione: si veda in proposito il commento all’articolo 6 capoverso 3 OA- DAP.

5.4.2 Art. 6 Corso di perfezionamento (nuova disposizione)

Si veda in proposito il commento all’articolo 7 OADAP.

5.5 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

5.5.1 Art. 7‒10 (nessuna modifica materiale)

Si veda in proposito il commento agli articoli 8‒11 OADAP.

5.5.2 Art. 11 Riconoscimento limitato (nessuna modifica materiale)

Come finora, le attestazioni delle conoscenze (ossia le autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS, i diplomi di formazione riconosciuti o l’esperienza professionale in Svizzera) limi- tate all’impiego di determinati prodotti antiparassitari di cui all’articolo 2 capoverso 2 sono an- che riconosciute limitatamente a questi.

5.6 Sezione 5: Compiti dei servizi responsabili (analoga in tutte le OAS del DFI) Per il commento alla sezione 5 o agli articoli 12‒16 OALPar si rimanda alle spiegazioni rela- tive agli articoli 12‒16 OADAP.

5.7 Sezione 6: Tasse, emolumenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

5.7.1 Art. 17 (disposizione modificata)

Si veda in proposito il commento all’articolo 17 OADAP.

5.8 Sezione 7: Disposizioni finali (disposizioni modificate, analoga in tutte le OAS del DFI) Per il commento alla sezione 7 o agli articoli 18‒20 OALPar si rimanda alle spiegazioni rela- tive agli articoli 18‒20 OADAP.

5.9 Allegato 1: Capacità e conoscenze richieste (disposizioni modificate)

Sono stati modificati i seguenti numeri:

Numero 1.3: Effetti degli antiparassitari

Sono ora elencati i rodenticidi «alfacloralosio» e «colecalciferolo». Ciò è dovuto alle discus- sioni sugli anticoagulanti (prodotti per la lotta contro i roditori). Si prevede che gli anticoagu- lanti saranno utilizzati sempre meno (o forse non più del tutto in un lontano futuro). Le appli- cazioni di alfacloralosio e di colecalciferolo potrebbero quindi aumentare e devono pertanto essere insegnate, ciò che corrisponde già alla prassi attuale.

Numero 3.13: Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze

Il nome «Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]» è stato adeguato e sostituito con «Tox Info Suisse».

5.10 Allegato 2: Regolamento concernente gli esami tecnici (disposizioni modificate) L’allegato 2 OALPar corrisponde sostanzialmente all’allegato 2 OADAP, si rimanda pertanto alle relative spiegazioni più in alto. Si riporta di seguito solo quanto differisce.

Numero 6 Forma e durata (nessuna modifica materiale):

Cpv. 1: diversamente dall’OADAP, l’esame deve contenere, oltre alla parte teorica, anche una parte pratica.

Numero 8 Valutazione (disposizione modificata)

Cpv. 1: il punteggio massimo raggiungibile nella parte teorica e pratica dell’esame deve es- sere stabilito dagli esperti. In linea con la prassi già in essere, per superare l’esame occorre raggiungere almeno il 70 per cento del punteggio massimo nella parte teorica e il 60 per cento nella parte pratica. Viene inoltre introdotto il criterio secondo cui per ognuno dei temi principali di cui all’allegato 1 si deve raggiungere almeno il 30 per cento del rispettivo punteggio massimo possibile.

5.11 Allegato 3: Regolamento concernente i corsi di perfezionamento

L’allegato 3 OALPar corrisponde sostanzialmente all’allegato 3 OADAP, si rimanda pertanto alle relative spiegazioni più in alto. Si riporta di seguito solo quanto cambia.

Numero 4 Contenuto

Per i corsi di perfezionamento che concernono un’autorizzazione speciale limitata, i contenuti di cui all’allegato 1 vanno orientati di conseguenza.

Numero 7 Durata

Cpv. 1: la durata dei corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga dell’autorizzazione spe- ciale dipende dall’autorizzazione speciale in questione. Per i corsi di perfezionamento che concernono un’autorizzazione speciale limitata, la durata è ridotta di conseguenza.

Cpv. 2: per prorogare l’autorizzazione speciale che abilita all’impiego di tutte le categorie di prodotti antiparassitari di cui all’articolo 2 capoverso 1, si devono frequentare 20 lezioni di 45 minuti ciascuna, in linea con la durata dei corsi di perfezionamento offerti attualmente. Ogni anno è stata offerta una mezza giornata (4–5 lezioni) di perfezionamento, che i titolari dell’autorizzazione potevano frequentare facoltativamente.

5.12 Allegato 4: Esperienza professionale equivalente (uguale per tutte le OAS del DFI) Il commento all’allegato 4 OALPar corrisponde alle spiegazioni relative all’allegato 4 OADAP.

6. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antipa-

rassitaria con fumiganti (OLAFum; RS 814.812.33) L’OLAFum prescrive, per tutte le persone che impiegano gli specifici fumiganti elencati nell’articolo 2, il possesso di un’autorizzazione speciale.

6.1 Sintesi

L’impiego improprio di fumiganti per la lotta antiparassitaria di cui all’articolo 2 comporta rischi elevati per la salute o addirittura mortali; per utilizzare in maniera sicura questi prodotti sono indispensabili conoscenze tecniche particolari. Nella pratica pochi gas sono utilizzati per la lotta antiparassitaria e sono ammessi come prodotti biocidi o agenti di protezione delle scorte. Oggigiorno si tratta principalmente della fosfina (PH3), utilizzato soprattutto per la fumigazione degli alimenti non trasformati, per esempio nei mulini. In futuro il difluoruro di solforile (SO2F2) potrebbe tuttavia acquistare maggiore importanza nella pratica, per esempio nelle abitazioni (classificate come monumenti storici), essendo questo fumigante meno problematico sotto il profilo dei danni ai materiali rispetto alla fosfina. È utilizzata per la protezione delle scorte e dei beni culturali anche l’anidride carbonica in impianti. L’impiego di acido cianidrico (cianuro di idrogeno) e l’ossido di etilene non avevano invece finora alcuna rilevanza nella pratica e la loro applicazione non era quindi oggetto della formazione per l’autorizzazione speciale.

Nel contenuto l’OLAFum è in gran parte analoga all’OALPar. Per via della pericolosità dell’im- piego dei fumiganti non è tuttavia possibile, come finora, farne uso sotto la direzione di altri. A differenza delle autorizzazioni speciali dell’OADAP o dell’OALPar, tutti coloro che utilizzano fumiganti per la lotta antiparassitaria devono essere in possesso di un’autorizzazione spe- ciale secondo la presente ordinanza. Per lo stesso motivo, ossia per l’elevato potenziale di rischio durante l’impiego, per prorogare l’autorizzazione speciale è richiesto al termine del corso di perfezionamento anche il superamento di un esame (art. 3).

Come finora, la durata di validità dell’autorizzazione speciale è limitata a cinque anni (art. 3 cpv. 1). Questa limitazione è ora introdotta anche per l’anidride carbonica (CO2).

6.2 Sezione 1: Campo d’applicazione

Analogamente all’OADAP, dopo il titolo di sezione ora rinominato «Campo d’applicazione» è stato inserito un articolo specifico a sé stante. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione spe- ciale sono ora trasferite nella sezione 2.

6.2.1 Art.1 (nuova disposizione)

Per motivi di tecnica legislativa si è dovuto introdurre un nuovo articolo sul campo d’applica- zione: l’ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all’uso professionale o commer- ciale di prodotti antiparassitari impiegati come fumiganti (autorizzazione speciale, autorizza- zioni equiparate, diplomi di formazione ed esperienza professionale equivalenti, obbligo di perfezionamento ecc.).

6.3 Sezione 2: Autorizzazione speciale

6.3.1 Art. 2 Autorizzazioni speciali (disposizione modificata)

Cpv. 1, nessuna modifica materiale: l’ordine dei fumiganti elencato è stato adeguato in base alla rispettiva rilevanza nella pratica.

Cpv. 2, nessuna modifica materiale: come finora, è possibile ottenere un’autorizzazione spe- ciale per l’impiego di più fumiganti o un’autorizzazione speciale limitata a un determinato fu- migante.

Cpv. 3, disposizione modificata: si veda in proposito il commento all’articolo 3 capoverso 2 OADAP.

6.3.2 Art. 3 Durata di validità e proroga (nuova disposizione)

Cpv. 1: la formulazione del capoverso 1 è identica a quella delle altre OAS del DFI. Per i pro- dotti antiparassitari secondo l'OLAFum, la limitazione si applica quindi ora anche alla lotta an- tiparassitaria con anidride carbonica (CO2), sebbene l’impiego di questo gas in impianti pre- senti meno rischi rispetto agli altri gas menzionati. Perché l’anidride carbonica possa essere impiegata efficacemente, gli impianti devono essere gestiti correttamente e la durata e le con- centrazioni da rispettare devono poter essere valutate correttamente a seconda del materiale fumigato.

Cpv. 2 lett. b: a differenza dell’OADAP e dell’OALPar, il corso di perfezionamento deve con- cludersi con un esame. Il motivo è dovuto alla pericolosità che i fumiganti presentano durante l’impiego.

Cpv. 3: si rimanda in proposito alle spiegazione relative all’articolo 4 OADAP.

6.4 Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento (analoga in tutte le OAS del DFI)

6.4.1 Art. 4 Esame tecnico (disposizione modificata)

Cpv. 1 e 3, nessuna modifica materiale: si veda in proposito il commento all’articolo 6 capo- versi 1 e 2 OADAP.

Cpv. 2: se l’autorizzazione speciale è limitata all’impiego di un fumigante o di più fumiganti di cui all’articolo 2 capoverso 2, anche le capacità e le conoscenze di cui si deve far prova se- condo l’allegato 1 sono limitate di conseguenza. La possibilità di ottenere un’autorizzazione speciale limitata si riferisce alle offerte di esame già esistenti. È quindi escluso che chi usa unicamente anidride carbonica in impianti possa chiedere di poter sostenere un esame per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale solo per questa applicazione.

Cpv. 4, nuova disposizione: si veda in proposito il commento all’articolo 6 capoverso 3 OA- DAP.

6.4.2 Art. 5 Corso di perfezionamento (nuova disposizione)

Si veda il commento all’articolo 7 OADAP.

6.5 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

6.5.1 Art. 6, 7 e 9:

Si veda il commento agli articoli 8, 9 e 11 OADAP.

6.5.2 Art. 8 Esperienza professionale (nessuna modifica materiale)

Come finora, il riconoscimento dell’esperienza professionale da parte dell’UFSP è possibile solo per l’impiego di anidride carbonica in impianti. Per il resto si rimanda al commento all’ar- ticolo 10 OADAP.

6.6 Sezione 5: Compiti dei servizi responsabili (analoga in tutte le OAS del DFI) Per il commento alla sezione 5 o agli articoli 11‒15 OLAFum si rimanda alle spiegazioni rela- tive agli articoli 12‒16 OADAP.

6.7 Sezione 6: Tasse, emolumenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

6.7.1 Art. 16 (disposizione modificata)

Si veda il commento all’articolo 17 OADAP.

6.8 Sezione 7: Disposizioni finali

Per il commento alla sezione 7 o agli articoli 17‒19 OLAFum si rimanda alle spiegazioni rela- tive agli articoli 18‒20 OADAP.

6.9 Allegato 1: Capacità e conoscenze richieste (disposizione modificata)

È stato modificato solo il seguente numero: Numero 3.13: Piano di emergenza e segnala- zione delle emergenze

Il nome «Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]» è stato adeguato e sostituito con l’attuale nome «Tox Info Suisse».

6.10 Allegato 2: Regolamento concernente gli esami tecnici (analogo all’OALPar)

Per il commento all’allegato 2 si rimanda alle spiegazioni relative all’allegato 2 OALPar.

6.11 Allegato 3: Regolamento concernente i corsi di perfezionamento

Per il commento all’allegato 3 si rimanda alle spiegazioni relative all’allegato 3 OALPar. Diver- samente da questo, nel caso della lotta antiparassitaria con fumiganti il corso di perfeziona- mento secondo il numero 5 deve concludersi con un esame. Per questo motivo, il passaggio relativo alla sezione 6 capoverso 2 OALPar è omesso anche nel OLAFum. Secondo il nu- mero 7, il corso di perfezionamento che abilita all’impiego di fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina di cui all’articolo 2 capoverso 1, si devono frequentare 16 lezioni di

45 minuti.

6.12 Allegato 4: Esperienza professionale equivalente per l’uso professionale-commerciale dell'anidride carbonica negli impianti (analogo all’OALPar) Il commento all’allegato 4 OLAFum corrisponde alle spiegazioni relative all’allegato 4 OADAP e OALPar.

7. Ripercussioni

7.1 Ripercussioni per la Confederazione

Non sono necessarie risorse aggiuntive per espletare i nuovi compiti della Confederazione (UFSP) e pertanto non si prevede alcuna ripercussione su di essa. La vigilanza diretta sugli organi d’esame da parte dell’UFSP può comportare un maggior onere, giacché gli organi d’esame su cui vigilare sono di più rispetto ai due precedenti enti responsabili. D’altro canto, gli strumenti di accompagnamento quali il catalogo degli esercizi per l’esame tecnico e le di- rettive o guide ancora da elaborare dovrebbero ridurre l’onere a carico dell’UFSP per l’eserci- zio della vigilanza.

7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di monta- gna L’introduzione dell’obbligo di perfezionamento interessa in particolare i Comuni che gesti- scono piscine collettive. C’è da attendersi un maggior onere finanziario e di tempo per gli im- piegati comunali che svolgono attività soggette ad autorizzazione speciale.

7.3 Ripercussioni sull’essere umano e sull’ambiente

L’introduzione dell’obbligo di perfezionamento ogni cinque anni mira a far sì che i titolari delle autorizzazioni speciali si mantengano al passo con i più recenti sviluppi della tecnica. Scopo dei corsi di perfezionamento per l’impiego di biocidi nella lotta antiparassitaria o per la disinfe- zione dell’acqua nelle piscine collettive è l’impiego sicuro e corretto delle sostanze e dei pre- parati chimici. In questo modo si riducono i rischi associati all’impiego dei biocidi e si sostiene

la finalità generale della legge sui prodotti chimici (LPChim), che è quella di proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e preparati.

8. Aspetti giuridici

8.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le presenti modifiche d’ordinanza sono compatibili con gli impegni internazionali della Sviz- zera derivanti dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dall’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione eu- ropea di libero scambio (AELS), in particolare dall’allegato III dell’ALC e dell’appendice 3 all’allegato K della convenzione istitutiva dell’AELS sul reciproco riconoscimento delle qualifi- che professionali.

8.2 Forma dell’atto

Le presenti tre ordinanze concernenti le autorizzazioni speciali sono ordinanze dipartimentali che, in base alla delega negli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 ORRPChim, sono emanate dal DFI.

8.3 Subordinazione al freno alle spese

L’avamprogetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’im- pegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno alle spese.

8.4 Protezione dei dati

Nell’ambito delle tre ordinanze vengono registrati dati di persone che possiedono un’autoriz- zazione speciale oppure una qualifica equiparata o equivalente che abilita all’esercizio di un’attività soggetta ad obbligo di autorizzazione secondo l’OADAP, l’OALPar o l’OLAFum.

Sono registrati ai fini dell’identificazione univoca delle persone titolari dell’autorizzazione spe- ciale i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, denominazione dell’autorizzazione spe- ciale, data dell’esame, datore di lavoro. Si tratta di dati personali non considerati meritevoli di particolare protezione che, come finora, sono memorizzati sotto forma di elenchi Excel o in un altro formato appropriato.

Gli elenchi di dati personali summenzionati sono tenuti dagli organi d’esame designati dall’UFSP e dai centri di perfezionamento che svolgono gli esami per l’ottenimento delle auto- rizzazioni speciali o i corsi di perfezionamento. L’UFSP registra inoltre i pertinenti dati di per- sone che dispongono di una qualifica equiparata o equivalente.

Avranno ora accesso agli elenchi contenenti i dati personali, oltre agli organi d’esame ricono- sciuti, anche i centri di perfezionamento, l’UFSP e le competenti autorità esecutive cantonali. Gli elenchi delle persone titolari di un’autorizzazione speciale sono necessari per poter verifi- care se una persona che svolge un’attività soggetta ad autorizzazione speciale secondo l’OA- DAP, l’OALPar o l’OLAFum possieda la corrispondente legittimazione.

I provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali (servizi tecnici competenti in materia di prodotti chimici) conformemente all‘articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capo- verso 5 ORRPChim sono riportati dall’UFSP in un elenco, neanch’esso reso pubblico.

Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici | Lexipedia | Lexipedia