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Accelerazione dell’ampliamento e della trasformazione delle reti elettriche (modifica dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

6 dicembre 2024

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’or- dinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni

Rapporto esplicativo

1. Punti essenziali del progetto

La manutenzione e il risanamento nonché la trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche riman- gono una sfida anche dopo l’attuazione della «Strategia Reti elettriche» (legge federale del 15 dicem- bre 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche; RU 2019 1349). Uno dei motivi è l’età della rete di trasporto (livello di rete 1) e la conseguente necessità di risanamento. Ciò fa lievitare il numero di progetti di linee elettriche e delle relative procedure. In più, oltre che di manutenzione, la rete di trasporto necessita urgentemente di un ampliamento. Le procedure di pianificazione e approva- zione necessarie per gli ampliamenti richiedono spesso molti anni. In questo contesto tali procedure devono essere ulteriormente accelerate, in modo che le reti possano essere ampliate rapidamente per soddisfare le crescenti esigenze. Inoltre, anche la decarbonizzazione e il progressivo passaggio delle capacità produttive da centralizzate a decentralizzate richiedono una trasformazione delle reti elettriche. In questo contesto il Consiglio federale ha introdotto ulteriori misure per accelerare le procedure di au- torizzazione per la trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche. Un progetto corrispondente re- lativo alla revisione parziale della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) e della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) è stato sottoposto per con- sultazione alle cerchie interessate dal 26 giugno al 17 ottobre 2024. Allo stesso tempo, con la presente revisione il Consiglio federale esamina anche le modifiche a livello di ordinanza. La presente revisione parziale dell’ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25) permette la semplificazione e l’accelerazione delle disposi- zioni sulle procedure di pianificazione e di approvazione relative alla trasformazione e all’ampliamento delle reti elettriche. L’attenzione è posta soprattutto sulla procedura del piano settoriale e sulle deroghe all’obbligo di approvazione dei piani. La procedura relativa al Piano settoriale Elettrodotti (PSE) deve essere conclusa entro due anni (art. 15f cpv 3 LIE). Finora questo termine non ha mai potuto essere rispettato. Per far sì che tale scadenza possa essere rispettata in futuro, la procedura PSE deve essere ottimizzata a livello procedurale. Il Consiglio federale può già prevedere deroghe all’obbligo di approvazione dei piani sulla base dell’ar- ticolo 16 capoverso 7 LIE. Nell’articolo 9a OPIE esso ha esentato i lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità agli impianti esistenti dall’obbligo di approvazione dei piani alle condizioni ivi definite. La disposizione derogatoria deve essere estesa attraverso un ampliamento mirato della lista delle deroghe.

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di

altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni L’ottimizzazione delle procedure PSE consente di evitare processi ridondanti presso l’Amministrazione federale e di organizzare in modo più mirato la collaborazione tra i servizi specializzati e gli Uffici. In questo modo si riducono sia il fabbisogno di risorse degli Uffici interessati dalla pianificazione settoriale sia la durata delle singole procedure, senza compromettere la qualità delle decisioni relative al piano settoriale. Inoltre, l’ampliamento della lista delle deroghe all’obbligo di approvazione dei piani fa sì che le relative procedure non siano più necessarie, riducendo il carico di lavoro delle Amministrazioni fede- rali e cantonali. Visti inoltre gli interventi di risanamento attesi sulla rete di trasporto e l’accelerato am- pliamento del parco di impianti di produzione di energia elettrica, si prevede allo stesso tempo un au- mento del volume di procedure di autorizzazione, il che richiederà un ulteriore incremento delle risorse

di personale presso le autorità interessate. Questa dinamica compensa l’effetto di risparmio citato all’ini- zio. In generale non è quindi previsto un aumento o una diminuzione dei costi finanziari o relativi al personale.

3. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno particolari ripercussioni sull’ambiente e sulla società. La deroga all’obbligo di approvazione dei piani è subordinata alla condizione che non si preveda un particolare impatto sull’ambiente. Per contro, l’ampliamento della lista delle deroghe all’obbligo di ap- provazione dei piani fa sì che le relative procedure non siano più necessarie, riducendo il carico di lavoro a livello di economia (gestori di rete).

4. Commento alle singole disposizioni

Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale

Il capoverso 2bis prevede che l’Ufficio federale dell’energia (UFE) rediga un piano delle scadenze vinco- lante per i membri del gruppo di accompagnamento nonché per tutti gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni coinvolti. Tale piano delle scadenze deve basarsi sul termine di due anni fissato nell’articolo 15f capoverso 3 LIE. I servizi coinvolti sono quindi tenuti a garantire la disponibilità delle loro risorse nel rispetto di detto piano.

Questa nuova disposizione è stata introdotta perché la regolamentazione di varie scadenze nell’OPIE si è rivelata inadeguata: da un lato la decorrenza dei singoli termini dipendeva da criteri poco chiari (ad esempio due mesi dopo il ricevimento dei documenti richiesti), per cui la decorrenza poteva essere interpretata in modo diverso dalla rispettiva parte obbligata; d’altro lato il piano delle scadenze dà ora all’autorità direttiva la possibilità di far corrispondere le scadenze con la pianificazione prevista nei sin- goli casi. Di conseguenza, i singoli termini dei seguenti articoli (ossia gli articoli 1e / 1f / 1g OPIE) sono stralciati.

Il capoverso 3 chiarisce ora che gli Uffici rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio (CAT) sono tenuti a fornire all’UFE solo un breve riscontro per sapere se sono interessati dal progetto e se parteciperanno al gruppo di accompagnamento. In questa fase della procedura non avviene alcuna votazione in seno alla CAT e i contenuti materiali non possono ancora essere valutati in modo definitivo, poiché la pianificazione inizia solo dopo la presentazione della domanda PSE. Inoltre, il termine prece- dentemente previsto è stralciato a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 1e capoverso 2bis.

In aggiunta, il nuovo capoverso 4 stabilisce che i servizi e le organizzazioni (lettere a – h) partecipino al gruppo di accompagnamento. In questo modo si chiarisce che i servizi e le organizzazioni dispongono di un posto nel gruppo di accompagnamento, ma non hanno di fatto un diritto di voto come prevedeva la precedente formulazione. Lo scopo è quello di evitare che il gruppo di accompagnamento venga erroneamente qualificato come un organo decisionale che prende le sue decisioni sulla base di un pro- cesso di votazione.

Inoltre la lettera g disciplina ora ciò che è già prassi da molti anni: le organizzazioni di protezione dell’am- biente attive in tutta la Svizzera nominano un’unica persona che le rappresenta tutte all’interno del gruppo di accompagnamento.

Il capoverso 4bis definisce i ruoli dei singoli membri del gruppo di accompagnamento. L’UFE, l’autorità competente in materia di approvvigionamento energetico e impiego dell’energia, conduce il processo del gruppo di accompagnamento e prende le decisioni relative alle procedure. I membri del gruppo di

accompagnamento hanno principalmente una funzione consultiva nel quadro del loro settore di compe- tenza. All’interno del gruppo di accompagnamento, fin dalla fase iniziale, hanno il compito di contribuire all’accertamento dei fatti con le considerazioni provenienti dal proprio settore di competenza e rilevanti ai fini della decisione sulla ponderazione degli interessi, motivandole.

Al termine del processo del gruppo di accompagnamento, i membri forniscono all’UFE anche una valu- tazione del risultato della ponderazione complessiva degli interessi sotto forma di raccomandazione. È fondamentale che i servizi e le organizzazioni coinvolte si esprimano esclusivamente a livello tecnico e riconoscano all’autorità direttiva la conduzione della procedura.

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

Il nuovo capoverso 2 prevede che, sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei singoli membri del gruppo di accompagnamento, l’UFE rediga la bozza della scheda di coordinamento con il rapporto per la zona di pianificazione. Invece della consultazione tecnica, che veniva effettuata fino ad ora in un secondo momento, la consultazione degli Uffici rappresentati nel gruppo di accompagnamento viene ora effettuata già in questa fase (capoverso 3). Le altre unità amministrative interessate ai sensi dell’ar- ticolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), che non fanno parte del gruppo di accompagnamento, sono invitate a presentare il loro parere nel quadro della consultazione degli Uffici in parallelo alla procedura di audizione e di partecipa- zione ai sensi dell’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Ciò significa che la consultazione degli Uffici fino ad ora effettuata dopo la procedura di audizione e di partecipazione sarà ora svolta prima della suddetta procedura. Se il progetto subisce modifiche significative a seguito della procedura di audizione e di partecipazione deve essere effettuata un’ulteriore consultazione degli Uffici (v. art. 1f cpv. 3bis). Tuttavia, se opportuno in singoli casi, l’UFE può continuare a svolgere come finora la consultazione degli Uffici dopo la conclusione della procedura di audizione e di partecipazione. Una volta disponibile la bozza revisionata della scheda di coordina- mento, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale deve in ogni caso stabilire in un rapporto d’esame se sono soddisfatte le condizioni per l’approvazione dell’adeguamento del piano settoriale da parte dell’au- torità competente (cfr. art. 17 cpv. 2 frase 2 OPT).

La ragione di questa modifica consiste nel fatto che, secondo la prassi corrente, una volta conclusi i lavori la bozza della scheda di coordinamento nonché il rapporto esplicativo vengono posti in consulta- zione presso i membri del gruppo di accompagnamento e poi finalizzati. In seguito viene effettuata la procedura di audizione e di partecipazione e infine una consultazione degli Uffici rappresentati nel gruppo di accompagnamento nonché di altri servizi definiti secondo una lista di destinatari standard. Se l’audizione e la partecipazione pubblica non portano a modifiche significative della bozza, questa nuova consultazione del gruppo di accompagnamento sembra ridondante e non necessaria. Per questo motivo la nuova regolamentazione prevede che gli Uffici rappresentati nel gruppo di accompagnamento non debbano essere nuovamente sottoposti a consultazione. Le divergenze tra gli Uffici specializzati non sono incluse nel rapporto esplicativo, mentre le divergenze significative tra i Dipartimenti sono breve- mente descritte nella proposta al Consiglio federale. In questo modo in ogni procedura PSE viene meno il relativo onere sia per gli Uffici federali da consultare che per l’UFE. Inoltre i tempi vengono ridotti almeno della durata della consultazione degli Uffici.

Il progetto attualmente in discussione in Parlamento per la modifica della legge sugli impianti elettrici (23.051, «atto sull’accelerazione») prevede lo stralcio dell’articolo 15h LIE, ossia di rinunciare in futuro alla definizione di una zona di pianificazione e di stabilire invece direttamente un corridoio di pianifica- zione. Se l’articolo 15h LIE venisse effettivamente abrogato, l’articolo 1f diventerebbe obsoleto e di con- seguenza verrebbe stralciato dal progetto.

Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito

Nel capoverso 2 il termine precedentemente previsto è stralciato a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 1e capoverso 2bis.

Il capoverso 3 attualmente in vigore è stralciato.

Il capoverso 4 è adeguato analogamente alla modifica di cui all’articolo 1f capoverso 2.

Il capoverso 5 è inserito conformemente alla modifica di cui all’articolo 1f capoverso 3bis.

Art. 8a cpv. 1 frase introduttiva e lett. c

Secondo la regolamentazione precedente, l’UFE doveva emettere la decisione d’approvazione dei piani entro otto mesi dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità. Al fine di accelerare la procedura, tale termine è ora ridotto a sei mesi. Questa durata è la stessa proposta dal Consiglio nazionale, secondo la sua decisione del 21 dicembre 2023, per l’arti- colo 14a capoverso 5 D-LEne (23.051, «atto sull’accelerazione»). Il termine inizia a decorrere dalla fine dello scambio di scritti, in quanto l’esperienza ha dimostrato che la procedura d’istruzione il più delle volte non è ancora finita con la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e con il ricevi- mento dei pareri delle autorità.

Art. 9a cpv. 1, cpv. 3 frase introduttiva e lett. f e g

Con modifica del 9 ottobre 2013 l’articolo 9a è stato inserito nell’OPIE e rivisto sostanzialmente con effetto a partire dal 1° giugno 2019. La disposizione stabiliva che i lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità degli impianti non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente.

La prassi dimostra che continuano a sussistere determinate situazioni in cui le domande di approvazione dei piani devono essere trattate e approvate, nonostante gli impatti dei progetti sul territorio e sull’am- biente rimangano ridotti e i progetti non alterino quasi per nulla l’aspetto esterno delle linee. Le relative procedure di approvazione dei piani non apportano quindi quasi nessun guadagno in termini di cono- scenze, bensì generano una notevole mole di lavoro sia per il gestore della rete sia per i servizi specia- lizzati federali e cantonali coinvolti nelle procedure. Inoltre, tali procedure danno adito a opposizioni, anche se è chiaro fin dall’inizio che gli adeguamenti previsti non incidono su interessi degni di prote- zione.

Sembra dunque sproporzionato concedere una protezione giuridica a queste condizioni, tanto più che ciò potrebbe ritardare i progetti. Proprio nei casi previsti dalle nuove lettere f e g dell’articolo 9a capo- verso 3, in futuro non sarà più necessario effettuare una procedura di approvazione dei piani. Queste aggiunte rendono necessaria la modifica del capoverso 1 della disposizione e lo stralcio del termine «di lieve entità», in modo che in futuro la disposizione si riferisca solo alle «modifiche tecniche degli im- pianti». Tutte le misure continuano ad essere soggette alla condizione di cui all’articolo 9a capoverso 1, che stabilisce che queste sono esenti dall’obbligo di approvazione dei piani, se gli adeguamenti non comportano particolari ripercussioni sull’ambiente. Di conseguenza, questa modifica non comporta un adeguamento delle condizioni relative all’impatto ambientale. Le presenti disposizioni derogatorie de- vono essere applicate in modo restrittivo o completamente escluse (lettera g) all’interno degli oggetti di cui all’articolo 5 LPN. In caso di dubbio, è necessario svolgere una procedura di approvazione dei piani.

A seguito dell’adeguamento del capoverso 1, anche nella frase introduttiva del capoverso 3 il termine «modifiche tecniche di lieve entità» viene sostituito da «modifiche tecniche» e la lista delle eccezioni

viene ampliata in modo mirato. Il nuovo articolo 9a capoverso 3 lettera f prima metà della frase è pen- sato per le situazioni in cui una linea è stata originariamente autorizzata e costruita per una determinata tensione di esercizio, ma il cui funzionamento in seguito è sempre avvenuto a una tensione inferiore. Nel quadro di un adeguamento della pianificazione della rete, per una linea di questo tipo la tensione di esercizio dovrebbe essere quella inizialmente prevista. Dal punto di vista tecnico e d’esercizio, di solito ciò non rappresenta una grande sfida, poiché la linea è già stata costruita in previsione di un suo utilizzo per la tensione maggiore.

Visto che un impianto elettrico non causa altre emissioni se non le radiazioni non ionizzanti (RNI) e il rumore, a tali impianti si applicano i valori limite dell’ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) e dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inqui- namento fonico (OIF; RS 814.41). Il rispetto dei valori limite deve essere dimostrato dal gestore di rete. I gestori delle linee devono altresì dimostrare che le disposizioni dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl; RS 734.31) nonché dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a cor- rente forte (ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2) possono essere pienamente rispettate e ciò prin- cipalmente per motivi di sicurezza.

La disposizione derogatoria si applica solo all’aumento della tensione di esercizio fino a un massimo di 220 kV. Come spiegato in precedenza, la condizione per l’esenzione dall’autorizzazione è che le dispo- sizioni vigenti dell’ORNI, dell’OIF, dell’OLEI e dell’ordinanza sulla corrente forte possano essere rispet- tate senza eccezioni. Se ciò non fosse il caso e se un progetto può essere realizzato solo mediante la concessione di una deroga, è necessaria una procedura di approvazione dei piani. In questo quadro, si dovrebbe decidere in merito a queste deroghe su domanda del richiedente.

La seconda metà della frase dell’articolo 9a capoverso 3 lettera f dovrebbe consentire che le modifiche alle mensole apportate per motivi tecnici o d’esercizio nonché per la protezione degli uccelli possano essere effettuate senza autorizzazione a determinate condizioni. La nuova disposizione esenta dall’ob- bligo di autorizzazione il riposizionamento o l’adattamento di una mensola o una misura combinata. Per tale esenzione, il gestore di rete deve dimostrare che i valori limite applicabili dell’ORNI e i valori di pianificazione dell’OIF nonché le disposizioni dell’OLEl e dell’ordinanza sulla corrente forte possano essere rispettati senza eccezioni.

Il nuovo articolo 9a capoverso 3 lettera g è stato concepito per la sostituzione dei tralicci con altri identici. Con questa norma si tiene conto del fatto che la sostituzione di un traliccio nella stessa posizione di norma non può avere un impatto maggiore sullo spazio e sull’ambiente del traliccio da sostituire, se esso viene costruito nella stessa posizione, senza rinforzo o adattamento delle fondamenta, con dimen- sioni comparabili e una funzione identica. In base a questa disposizione, un gestore di rete può sostituire solo singoli tralicci di una linea; ciò significa che è esclusa la sostituzione di una sequenza di più tralicci. Non è neanche possibile sostituire una parte significativa della linea, al fine di prolungare la durata di vita delle linee nel loro complesso. Si può ritenere che venga sostituita una parte significativa della linea se viene sostituito più del 10 per cento di tutti i tralicci. Un approccio a tappe allo scopo di aggirare l’obbligo di approvazione dei piani sarebbe considerato un abuso di diritto e soggetto all’obbligo di ap- provazione dei piani.

I tralicci che si trovano in un oggetto di importanza nazionale di cui all’articolo 5 LPN non possono be- neficiare di questa esenzione. Inoltre, il presupposto per l’esenzione dall’autorizzazione in caso di so- stituzione dei tralicci è che il nuovo traliccio abbia dimensioni simili al precedente e che i lavori di co- struzione necessari a tal fine non abbiano ripercussioni significative sul territorio e sull’ambiente, il che è un requisito generale e deve essere dimostrato dal gestore della rete (cfr. articolo 9a capoverso 1). Allo stesso tempo, questa disposizione dovrebbe consentire la sostituzione di un traliccio esistente con uno leggermente più alto e/o più largo, a condizione che ciò non richieda il rinforzo o l’adattamento delle fondamenta del traliccio. Gli aumenti di altezza di lieve entità possono essere utili quando si adattano le linee per soddisfare o migliorare i requisiti attuali dell’ORNI, dell’OIF, dell’OLEl e dell’ordinanza sulla

corrente forte. Per quanto riguarda le RNI e il rumore, la maggiore distanza spaziale da luoghi con utilizzazione sensibile o da locali sensibili al rumore può in molti casi migliorare la situazione generale per quanto riguarda le RNI e il rumore. È stata deliberatamente omessa una definizione relativa a cosa corrisponda il termine «di dimensioni simili», in quanto la decisione relativa su cosa debba essere valu- tato come tale deve essere presa caso per caso. In linea di massima, un aumento dell’altezza di un traliccio fino al 10 per cento dovrebbe essere qualificabile come di lieve entità. In base alle specificità dei singoli casi possono talvolta essere considerati di lieve entità anche aumenti di altezza in percen- tuale maggiori.