[QR Code] [Signature]
20.451 n
Iniziativa parlamentare La povertà non è un reato Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale
del 15 novembre 2024
2019–...... 1
Compendio
Gli stranieri che, senza colpa propria, sono diventati dipendenti dall’aiuto sociale non devono temere la perdita del permesso di dimora o di domicilio. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) propone di completare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in modo tale che nell’ambito dell’esame di un’eventuale revoca occorra obbligatoriamente considerare se la persona interessata abbia causato la dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa e non abbia sfruttato sufficientemente il proprio potenziale lavo- rativo o altre possibilità per non dipendere dall’aiuto sociale in maniera durevole. Con il suo progetto la Commissione codifica la giurisprudenza del Tribunale fede- rale (TF), secondo cui per la revoca di un permesso di dimora o di domicilio vanno esaminate sia le cause della dipendenza dall’aiuto sociale sia la gravità della colpa di tale dipendenza.
2
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
Rapporto
1 Genesi del progetto
1.1 Contenuto dell’iniziativa parlamentare
L’iniziativa parlamentare presentata il 18 giugno 2020 dalla consigliera nazionale Samira Marti (S, BL) chiede che la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) sia modificata in modo tale che agli stranieri che hanno soggiornato legalmente in Svizzera per più di dieci anni consecutivi non sia più possibile revocare il permesso di dimora o di domicilio per il fatto di essere diventati dipendenti dall’aiuto sociale senza colpa propria. Secondo il testo dell’iniziativa, la revoca di un permesso di domicilio, di un permes- so di dimora o di un’altra decisione di diritto in materia di stranieri deve essere ancora possibile soltanto se la persona in questione ha intenzionalmente causato la propria indigenza o non ha fatto nulla per cambiare la propria situazione. L’autrice ha motivato la sua iniziativa argomentando che i requisiti d’integrazione introdotti nel 2016 nella LStrI talvolta fanno sì che stranieri che da decenni vivono, lavorano e pagano le tasse in Svizzera perdano il loro permesso di dimora e siano allontanati dalla Svizzera perché dipendono dagli aiuti sociali per motivi quali perdita del lavoro, infortunio, malattia, separazione coniugale o sfortuna. Il rischio di perdere il permesso di dimora spinge spesso le persone a rinunciare al sostegno economico statale. Se però le condizioni economiche non lasciano altra scelta, si arriva spesso a gravi casi di rigore con conseguenze drammatiche dal punto di vista sociale, famigliare o della salute.
1.2 Esame preliminare ed elaborazione di un progetto
Il 27 maggio 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha esaminato l’iniziativa parlamentare e, con 12 voti contro 11 e 2 astensioni, ha deciso di darvi seguito. Il 16 novembre 2021, con 6 voti contro 5, la sua omologa del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha deciso di non aderire a tale deci- sione. Ha sottolineato che la normativa riguardante la revoca era entrata in vigore soltanto nel 2019 e che non doveva essere modificata già dopo pochi anni, soprattut- to perché la situazione giuridica escludeva la penalizzazione dei beneficiari di aiuti sociali senza colpa propria. Il 28 aprile 2022 la CIP-N ha pertanto dovuto occuparsi nuovamente dell’iniziativa e, con 14 voti contro 10, ha proposto alla propria Camera di darvi seguito.
Dopo che il 21 settembre 2022 il Consiglio nazionale ha accolto con 96 voti con- tro 85 la proposta della CIP-N, è toccato alla CIP-S decidere per la seconda volta in merito all’iniziativa. Con 7 voti contro 6 ha mantenuto la sua decisione iniziale e proposto ancora una volta alla propria Camera di non dare seguito all’iniziativa. Il
1 RS 142.20
3
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
Consiglio degli Stati non ha tuttavia seguito la CIP-S e il 12 giugno 2023 ha deciso con 23 voti contro 20 di dare seguito all’iniziativa parlamentare, dando così il via libera alla CIP-N per l’elaborazione di un progetto di legge.
1.3 Attuazione del testo dell’iniziativa
Durante l’elaborazione del progetto di atto normativo è apparso subito evidente che attuare alla lettera il testo dell’iniziativa avrebbe potuto portare ad ambiguità che non rispecchiavano la volontà del legislatore. Il diritto vigente prevede già che durante l’esame della proporzionalità della revoca di un permesso si debba analizza- re caso per caso la rimproverabilità o la colpa della dipendenza dall’aiuto sociale, indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera già maturata. Secondo il testo dell’iniziativa tuttavia l’intenzionalità (colpevolezza) della dipendenza dall’aiuto sociale dopo un soggiorno di dieci anni costituirebbe una nuova condizio- ne legale per la revoca di un permesso. Nel contempo si poneva la questione di definire quali regole applicare per le persone che percepiscono l’aiuto sociale prima che siano trascorsi dieci anni. Il testo poteva far pensare che nei primi dieci anni la colpa della dipendenza dall’aiuto sociale non doveva essere presa in considerazione o comunque in misura minore. Questo avreb- be potuto portare a un inasprimento indesiderato della prassi odierna in materia di proporzionalità. Considerate queste imponderabilità, il 12 ottobre 2023 la CIP-N ha deciso di esclu- dere eventuali problemi d’interpretazione optando per una nuova formulazione adeguata. Il 16 maggio 2024 ha adottato la decisione di principio di rinunciare a menzionare una durata del soggiorno concreta. Ha invece ritenuto che nella legge sugli stranieri occorra stabilire esplicitamente che nell’ambito dell’esame di un’eventuale revoca di un permesso di dimora o di domicilio occorra considerare se la persona interessata abbia causato la dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa e se non abbia sfruttato sufficientemente il proprio potenziale lavorativo per non dipendere dall’aiuto sociale. Con 12 voti contro 12 e il voto decisivo della presidente, la Commissione ha deciso di entrare in materia sulla proposta di formu- lazione, ha adottato il testo e ha attribuito il mandato di elaborare un progetto di rapporto. Durante la seduta del 15 novembre 2024 la Commissione ha svolto la deliberazione di dettaglio e, con 13 voti contro 12, ha adottato il progetto di atto legislativo e il relativo rapporto, decidendo di porli in consultazione. I contrari sostengono che il progetto non apporti un reale valore aggiunto dato che esso si limita a codificare la giurisprudenza e che, inoltre, la modifica di legge prospettata riguarda soltanto pochi casi.
4
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
1.4 Provvedimenti adottati dalla Confederazione
riguardanti la dipendenza dall’aiuto sociale di stranieri provenienti da Paesi terzi Adottando il postulato 17.32602 presentato dalla sua Commissione delle istituzioni politiche, l’8 luglio 2017 il Consiglio degli Stati aveva incaricato il Consiglio federa- le di esaminare quali possibilità, dal profilo giuridico, si presentano alla Confedera- zione per escludere o limitare gli aiuti sociali forniti agli stranieri provenienti da Paesi terzi. Nel suo rapporto del 7 giugno 20193 in adempimento del postulato, il Consiglio federale ha abbozzato una serie di possibili interventi legislativi e provve- dimenti. In seguito ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto di legge per limitare le prestazioni di aiuto sociale ai cittadini di Paesi terzi, che ha posto in consultazione4 all’inizio del 2022. Il Con- siglio federale deciderà le future tappe probabilmente a fine 2024. I provvedimenti elencati nel rapporto in adempimento del postulato, che non neces- sitavano di modifiche legislative, sono stati attuati direttamente dalle autorità di migrazione su mandato del Consiglio federale. Così, il 1° gennaio 2021 per la pro- roga del permesso di dimora di cittadini di Paesi terzi che causano notevoli spese di aiuto sociale è stata introdotta una procedura che prevede l’approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). L’esperienza degli ultimi anni ha tutta- via mostrato che questo modo di procedere fa aumentare notevolmente l’onere per la Confederazione e i Cantoni, senza apportare un significativo valore aggiunto. Dato che i Cantoni esercitano in modo ineccepibile la loro attività di controllo, un mecca- nismo di questo genere non è necessario. Per questo motivo la procedura di appro- vazione della SEM per i beneficiari di elevati aiuti sociali sarà abolita nella prima metà del 2025. Anche da una consultazione svolta nel 2023 tra le autorità cantonali della migrazione è emerso il pieno sostegno all’abolizione di questa procedura. La SEM ha inoltre elaborato, assieme ai servizi cantonali interessati, una circolare in cui sono riportati quali costi dell’aiuto sociale vanno presi in considerazione nell’ambito dei provvedimenti del diritto in materia di stranieri. L’obiettivo è quello di uniformare il più possibile le basi per l’adozione di questo tipo di provvedimenti in seguito al percepimento dell’aiuto sociale5. Inoltre, dall’agosto 2023, grazie alla messa in relazione dei dati esistenti vengono periodicamente condotti e poi pubblica- ti studi sul percepimento dell’aiuto sociale da parte di cittadini di Stati terzi6. I provvedimenti per migliorare lo scambio dei dati tra le autorità coinvolte sono stati per il momento accantonati, perché è emerso che le normative divergono troppo da
2 17.3260 s Po. CIP-S. Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi. Competenze della Confederazione 3 Competenze della Confederazione in materia di aiuti sociali concessi a cittadini di Paesi terzi. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.3260 della Com- missione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 30 mar. 2017 (disponibile soltanto in tedesco e francese). 4 Cfr.: fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedura di consultazione > 2022 > Procedura di consultazione 2021/29 5 Cfr.: www.sem.admin.ch > Pagina iniziale > Entrata, soggiorno & lavoro > Soggiorno > Domande frequenti sul soggiorno e i criteri d’integrazione 6 Cfr.: www.sem.admin.ch > Pagina iniziale > Pubblicazioni & servizi > Fatti e cifre > Statistica dell’aiuto sociale nel settore degli stranieri (cittadini di Stati terzi)
5
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
un Cantone all’altro e l’attuazione tecnica e organizzativa di questi provvedimenti sarebbe troppo dispendiosa.
1.5 Inchiesta della CIP-N presso i Cantoni
In seguito a un’interpellanza adottata dal Gran Consiglio del Cantone di Argovia, il 12 ottobre 2023 la Commissione ha incaricato la SEM di raccogliere presso i Canto- ni i dati statistici concernenti il numero di unità di assistenza (una o più persone di un’economia domestica), l’importo delle prestazioni di sostegno, il tipo di provve- dimenti e di sanzioni del diritto in materia di stranieri ed eventuali valori soglia applicati per l’adozione di tali provvedimenti. Nella seduta del 16 maggio 2024 ha preso atto dei risultati di quest’inchiesta. Poiché i dati richiesti non sono interamente disponibili in tutti i Cantoni e questi ultimi hanno inoltre risposto in modo più o meno dettagliato alle domande, la CIP-N non ha potuto trarre conclusioni statistiche affidabili per tutta la Svizzera. Infatti, soltanto 19 Cantoni e le città di Bienne e Thun hanno risposto interamente o par- zialmente alle domande, mentre 7 Cantoni non si sono espressi. I risultati dell’inchiesta hanno tuttavia mostrato che soltanto raramente la dipendenza dall’aiuto sociale porta a una mancata proroga, a una revoca e a una commutazione dei permessi. Nel 2022 in 12 Cantoni e nelle città di Bienne e Thun sono state in totale decise 81 mancate proroghe e revoche di permessi di soggiorno di breve durata e di dimora nonché 87 commutazioni (revoca del permesso di domicilio e rilascio di un permesso di dimora). Per quanto concerne i permessi di domicilio, sono state decise 16 revoche in 11 Cantoni e nelle due città menzionate. In ogni Cantone che ha risposto all’inchiesta vengono emessi ammonimenti e avvertimenti prima di adottare provvedimenti del diritto in materia di stranieri a causa del perce- pimento di aiuti sociali. La Commissione ha preso atto del fatto che nella maggior parte dei Cantoni le autorità di aiuto sociale rispettano l’obbligo di notifica agli uffici della migrazione e che viene esaminata la proporzionalità di ogni provvedi- mento del diritto in materia di stranieri; l’esistenza o meno di una propria colpa che ha portato al percepimento di aiuti sociali ha un ruolo fondamentale. Le risposte dei Cantoni hanno confermato a grandi linee i risultati di statistiche e studi svolti in precedenza. Negli ultimi anni sono stati adottati provvedimenti del diritto in materia di stranieri a causa della dipendenza dall’aiuto sociale solo con moderazione (in media 150 all’anno) e, nell’ambito dell’esame della proporzionalità, si è ogni volta verificato se la persona in questione si era resa dipendente dall’aiuto sociale per propria colpa7. Dopo l’introduzione di una base legale nella legge federa- le del 20 giugno 20038 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA), secondo la quale dalla fine del 2022 occorre registrare nel siste- ma d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) i motivi che hanno determina- to la misura di allontanamento e di respingimento 9, nel quarto trimestre del 2024
7 Cfr. p. es. Ecoplan AG: Sozialhilfebezug von Ausländerinnen und Ausländern aus
Drittstaaten und Praxis der Kantone. Teilprojekt im Auftrag des Staatssekretariats für Mi- gration, Berna 2018 8 RS 142.51 9 Modifica del 18 dic. 2020 della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) (RU 2022 646), cfr. art. 4bis lett. j
6
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
saranno pubblicati per la prima volta dati consolidati sull’allontanamento degli stranieri a causa della dipendenza dall’aiuto sociale.
2 Punti essenziali del progetto
Con la modifica qui proposta della legge federale sugli stranieri e la loro integrazio- ne si mira a evitare che gli stranieri perdano il loro permesso di dimora se diventano dipendenti dall’aiuto sociale senza colpa propria. Nell’ambito dell’esame di un’eventuale revoca deve pertanto obbligatoriamente essere chiarita la questione della colpa, del concorso di colpa o dell’assenza di colpa della persona. A tale scopo occorre codificare la giurisprudenza del TF. Il progetto non contiene invece una disposizione per la commutazione di un permes- so di domicilio in un permesso di dimora. Infatti, legge e ordinanza sanciscono già che la proporzionalità deve essere rispettata anche per la decisione di commutare un permesso di domicilio a causa della dipendenza dall’aiuto sociale. Così, anche in caso di commutazione occorre tenere conto della situazione delle persone che, a causa di una disabilità o di una malattia o per altre circostanze personali di rilievo, non possono soddisfare o soddisfano soltanto difficilmente il criterio d’integrazione della partecipazione alla vita economica. I provvedimenti del diritto in materia di stranieri, come la revoca o la mancata proroga di un permesso, devono sempre essere proporzionati allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.]10 e art. 96 cpv. 1 LStrI). Sono considerati propor- zionati se l’interesse pubblico al respingimento della persona prevale sull’interesse privato della persona a rimanere in Svizzera. Se la revoca di un permesso è decisa a causa della dipendenza dall’aiuto sociale, secondo l’attuale prassi del TF occorre esaminare per ogni singolo caso le cause della dipendenza dall’aiuto sociale, la gravità della colpa all’origine di questa dipen- denza, il grado d’integrazione, la durata del soggiorno in Svizzera già maturata, l’età al momento dell’arrivo in Svizzera, l’evoluzione finanziaria a lungo termine e gli svantaggi che la persona interessata e la sua famiglia rischiano di subire. Va consi- derata anche la qualità delle relazioni sociali e famigliari sia in Svizzera sia nel Paese d’origine11. Il presente progetto codifica la giurisprudenza relativa all’esame delle cause che hanno portato alla dipendenza dall’aiuto sociale e la colpa che la persona ha nel rimanere dipendente dagli aiuti sociali, a eccezione degli altri aspetti presi in consi- derazione dalla giurisprudenza.
10 RS 101 11 Sentenze TF 2C_370/2021 del 28 dic. 2021 consid. 3.3; 2C_580/2020 del 3 dic. 2020 consid. 5.2
7
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
3 Commento ai singoli articoli
Art. 62 cpv. 1bis Secondo il diritto vigente, il versamento di prestazioni dell’aiuto sociale è vincolato in linea di principio all’esistenza di un permesso del diritto in materia di stranieri. A determinate condizioni vi è però la possibilità di revocare il diritto di soggiorno prima della scadenza della validità se la persona interessata dipende dall’aiuto socia- le. Sulla base della LStrI è possibile revocare o non prorogare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI; art. 33 cpv. 3 LStrI per quanto riguarda le proro- ghe di permessi di dimora [permessi B]). La dipendenza dall’aiuto sociale può inoltre determinare l’estinzione di diritti nell’ambito del ricongiungimento familiare (art. 51 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l’art. 62 LStrI). Va ricordato che i rifugiati riconosciuti hanno diritto a un permesso di dimora anche in caso di dipen- denza dall’aiuto sociale (art. 60 della legge sull’asilo; LAsi12); a questo proposito vanno parificati alle persone residenti in Svizzera (art. 83 cpv. 1bis LAsi e art. 23 della Convenzione del 28 luglio 195113 sullo statuto dei rifugiati). La revoca e la mancata proroga di un permesso di dimora, provvedimenti del diritto in materia di stranieri che pongono fine al soggiorno, devono in ogni caso essere proporzionate allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost. e art. 96 cpv. 1 LStrI; in merito si veda anche il n. 6.1). Un provvedimento del diritto in materia di stranieri è considerato proporzionato se l’interesse pubblico al respingimento della persona prevale sull’interesse privato della persona a rimanere in Svizzera. Se la mancata proroga o la revoca di un permesso di dimora non è proporzionata, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento del diritto in materia di stranieri (art. 96 cpv. 2 LStrI). L’articolo 62 capoverso 1bis prevede ora, rifacendosi alla giurisprudenza del TF, che in vista di una revoca occorra considerare se la persona interessata abbia causato la dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa e non abbia sfruttato sufficientemente il proprio potenziale lavorativo o altre possibilità per non dipendere dall’aiuto sociale in maniera durevole. Nel quadro della valutazione della proporzionalità ciò richiede sia l’esame della causa concreta che ha portato alla dipendenza dall’aiuto sociale (prima parte del periodo) sia l’esame del modo in cui una persona ha sfruttato le possibilità di cui dispone per uscire in maniera durevole dalla dipendenza dall’aiuto sociale (seconda parte del periodo). Se tali possibilità sono sfruttate soltanto in maniera insufficiente, la permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale è dovuta alla propria colpa.
Cause della dipendenza dall’aiuto sociale Secondo la giurisprudenza del TF, nel valutare la proporzionalità occorre esaminare anche le cause per cui la persona straniera è diventata dipendente dall’aiuto socia- le14. La perdita del posto di lavoro, difficoltà nella ricerca di lavoro, la partecipazio-
12 RS 142.31 13 RS 0.142.30
14 Sentenza TF 2C_580/2020 del 3 dic. 2020 consid. 5.2
8
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
ne a corsi di formazione o formazione continua, problemi di salute o situazioni di crisi, come ad esempio un divorzio o la violenza domestica, possono fra l’altro far sì che la persona straniera venga a dipendere dall’aiuto sociale. Questi aspetti vanno considerati nella valutazione della proporzionalità, ponderando che cosa sia imputa- bile alla persona interessata e che cosa porti invece a giustificarla.
Permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale: la questione della colpa Secondo la giurisprudenza del TF, nel valutare la proporzionalità occorre esaminare se la dipendenza dall’aiuto sociale sia dovuta a colpa propria o no15. Una dipendenza dall’aiuto sociale dovuta in maniera rilevante a colpa propria è sufficiente 16. La dipendenza dall’aiuto sociale è considerata dovuta a colpa propria se, in modo riprovevole, il potenziale lavorativo e le possibilità gestionali per sganciarsi in maniera durevole dall’aiuto sociale sono stati sfruttati per anni in misura insufficien- te17. Per quanto riguarda la revoca del permesso di dimora, il TF presume ad esempio che una dipendenza dall’aiuto sociale sia dovuta a colpa propria se nel corso di tre anni la persona interessata si candida a un posto di lavoro soltanto sette volte in tutto, nonostante sia al corrente delle conseguenze della sua condizione di disoccupato e della necessità di trovare un posto di lavoro18. Una dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa può inoltre sussistere se, nonostante l’AI abbia deciso che non vi è incapacità al lavoro, la persona interessata continua per molto tempo a non esercitare alcuna attività lavorativa19. La dipendenza dall’aiuto sociale non è da considerarsi dovuta a colpa propria se la persona interessata ha tentato di staccarsi dall’aiuto sociale cercando attivamente un posto di lavoro adeguato al suo stato di salute o ha provato a ottenere un sostegno da parte delle assicurazioni sociali20. Altre misure per uscire in maniera durevole dalla dipendenza dall’aiuto sociale possono consistere nella partecipazione attiva a una consulenza debitoria o nella richiesta di prestazioni del diritto delle assicurazioni sociali. All’abbandono dell’aiuto sociale possono contribuire anche la disponibilità a partecipare alla ricerca di soluzioni per quanto riguarda gli impegni familiari o sociali come la custodia di bambini oppure il fatto di scendere a compromessi accettando un posto ritenuto non ideale per agevolare il proprio rientro nel mercato del lavoro. Le valutazioni dei servizi sociali in merito alla gravità della colpa vanno considerate, ma non sono vincolanti per la decisione in materia di diritto degli stranieri. Se, ad
15 Sentenze TF 2C_264/2021 del 19 ago. 2021 consid. 3.2; 2C_268/2021 del 27 apr. 2021 consid. 5.2.2; 2C_370/2021 del 28 dic. 2021 consid. 3.4
16 Sentenza TF 2C_235/2023 del 27 set. 2023 consid. 5.2.1
17 Sentenze TF 2C_570/2021 del 13 ott. 2021 consid. 2.2.2; 2C_311/2021 del 7 ott. 2021 consid. 4.3.1; 2C_370/2021 del 28 dic. 2021 consid. 5.1; 2C_1048/2017 del 13 ago. 2018 consid. 4.5.2
18 Sentenza TF 2C_248/2022 del 16 dic. 2022 consid. 4.5.1
19 Sentenze TF 2C_949/2017 del 23 mar. 2018 consid. 4.2; 2C_984/2018 del 7 apr. 2020 consid. 6.1.2; 2C_193/2020 del 18 ago. 2020 consid. 2.3.
20 Sentenza TF 2C_653/2019 del 12 nov. 2019 consid. 9.2 e contrario
9
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
esempio, l’autorità preposta all’aiuto sociale ritiene che la persona interessata avesse diritto a prestazioni di sostegno, senza che esercitasse un’attività lavorativa, ciò non significa che dal punto di vista del diritto migratorio il motivo di revoca consistente nella dipendenza dall’aiuto sociale sarebbe escluso21.
Art. 63 cpv. 1bis La revoca di un permesso di domicilio (permesso C) presuppone che la dipendenza dall’aiuto sociale sussista in maniera durevole e considerevole (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI). Dopo la modifica di legge entrata in vigore il 1° gennaio 2019 22 le competenti autorità di migrazione possono revocare anche il permesso di domicilio di una persona che dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole e che soggiorna in Svizzera da più di 15 anni. In precedenza una revoca del permesso di domicilio dopo un soggiorno di più di 15 anni era possibile soltanto nel caso di una pena detentiva di lunga durata, di gravi infrazioni alla sicurezza e all’ordine pubblici o della minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera. La revoca del permesso di domicilio, che è un provvedimento del diritto in materia di stranieri che pone fine al soggiorno, deve in ogni caso essere proporzionata allo scopo (v. commento all’art. 62 cpv. 1bis). Se la revoca di un permesso di domicilio non è proporzionata, si può valutare un declassamento (art. 63 cpv. 2 LStrI) o rivol- gere alla persona interessata un ammonimento del diritto in materia di stranieri (art.
96 cpv. 2 LStrI).
L’articolo 63 capoverso 1bis prevede, rifacendosi anch’esso alla giurisprudenza del TF, che in vista della revoca del permesso di domicilio occorra considerare se la persona interessata abbia causato la dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa e non abbia sfruttato sufficientemente il proprio potenziale lavorativo o altre possibili- tà per non dipendere dall’aiuto sociale in maniera durevole. Nel quadro della valutazione della proporzionalità ciò richiede sia l’esame della causa concreta che ha portato alla dipendenza dall’aiuto sociale (prima parte del periodo) sia l’esame del modo in cui una persona ha sfruttato le possibilità di cui dispone per uscire in maniera durevole dalla dipendenza dall’aiuto sociale (seconda parte del periodo). Se tali possibilità sono sfruttate soltanto in maniera insufficiente, la permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale è dovuta alla pro- pria colpa23.
Cause della dipendenza dall’aiuto sociale Le cause della dipendenza dall’aiuto sociale da considerare nel contesto della revoca del permesso di domicilio sono analoghe a quelle relative alla revoca del permesso di dimora (v. commento all’art. 62 cpv. 1bis).
21 Sentenza TF 2C_395/2017 del 7 giu. 2018 consid. 4.2.2
22 Modifica del 16 dic. 2016 della LStrI (RU 2017 6521)
23 Sentenze TF 2C_716/2021 del 18 mag. 2022 consid. 3.2.1 e 2C_458/2019 del 27 set.
2019 consid. 4.3
10
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
Permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale: la questione della colpa Le circostanze da considerare nel contesto della valutazione della gravità della colpa della permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale in vista della revoca del permesso di domicilio sono di massima le stesse di cui occorre tenere conto a proposito della revoca del permesso di dimora (v. commento all’art. 62 cpv. 1bis). Per quanto concerne la revoca del permesso di domicilio il TF presume che la di- pendenza dall’aiuto sociale sia dovuta a colpa propria ad esempio nei casi seguenti: – la dipendenza dall’aiuto sociale sull’arco di molti anni è riconducibile prin- cipalmente alla passività e alla scarsa motivazione a esercitare un’attività la- vorativa24; – la persona interessata collabora con il servizio sociale in misura soltanto la- cunosa e non ha mai partecipato, in alcuna maniera, alle spese per il collo- camento extrafamiliare del proprio figlio, di modo che le autorità sociali de- vono assumersi integralmente tali spese25; – dopo molti anni di disoccupazione (circa 13) la persona interessata partecipa a un’offerta dell’inserimento lavorativo ma svolge unicamente interventi vo- lontari nell’ambito dell’aiuto al vicinato26. Per la considerazione delle valutazioni dei servizi sociali in merito alla gravità della colpa valgono gli stessi principi applicabili alla revoca del permesso di dimora. Le valutazioni dei servizi sociali vanno considerate anche per la revoca del permesso di domicilio, ma non sono vincolanti per la decisione in materia di diritto degli stranie- ri. Anche se, ad esempio, nell’ottica dell’autorità preposta all’aiuto sociale una persona che non esercita un’attività lavorativa adempie l’obbligo di ridurre il danno, ciò non significa che dal punto di vista del diritto migratorio il motivo di revoca consistente nella dipendenza dall’aiuto sociale sarebbe escluso. Si tratta di esaminare se la persona interessata abbia intrapreso tutto quanto ragionevolmente esigibile per evitare o ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale27.
4 Ripercussioni
La modifica di legge proposta stabilisce il principio già oggi applicato secondo cui durante l’esame della proporzionalità della revoca di un permesso a causa della dipendenza dall’aiuto sociale si deve tenere conto delle cause di tale dipendenza e della gravità della colpa della permanenza nella condizione di dipendenza. Codifi- cando questo principio nella legge si esclude un ribaltamento della giurisprudenza in materia. A parte chiarire l’applicazione del diritto, il progetto non comporta altre
24 Sentenza TF 2C_458/2019 del 27 set. 2019 consid. 5.1.3
25 Sentenza TF 2C_726/2021 dell’8 giu. 2022 consid. 4.2.2
26 Sentenza TF 2C_30/2022 del 29 nov. 2022 consid. 4.5.2
27 Sentenze TF 2C_158/2021 del 3 dic. 2021 consid. 6.6.2. e 2C_83/2018 del 1° feb. 2019 consid. 4.2.3
11
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
ripercussioni per le autorità competenti e gli interessati (cfr. n. 2). I requisiti legali in materia di revoca di un permesso di dimora o di domicilio rimangono invariati.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione sulla concessione dell’asilo nonché sulla dimora e il domicilio di stranieri). Riassume in modo non esaustivo la giurisprudenza del TF sulla pondera- zione degli interessi, in particolare per ciò che riguarda le cause della dipendenza dall’aiuto sociale e la gravità della colpa della permanenza nella condizione di dipendenza dall’aiuto sociale, e la introduce nella legge agli articoli 62 capover- so 1bis e 63 capoverso 1bis del progetto. Il progetto è compatibile con l’articolo 5 capoverso 2 Cost. e con l’articolo 36 capoverso 3 in combinato disposto con gli articoli 13 (Protezione della sfera privata) e 14 Cost. (Diritto al matrimonio e alla famiglia).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera La revoca o la mancata proroga di un permesso equivale a un rifiuto del diritto di soggiorno e può tra l’altro avere conseguenze sull’organizzazione della vita privata e famigliare: essa rientra pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)28 e dell’articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)29. L’articolo 17 del Patto ONU II non conferisce alcun diritto che vada oltre la CEDU, motivo per cui non è esaminato in modo separato. La ponderazione degli interessi nell’ambito dell’articolo 8 capoverso 2 CEDU coincide con quella di cui all’articolo 96 LStrI o agli articoli 5 capoverso 2 e 36 capoverso 3 in combinato disposto con gli articoli 13 e 14 Cost. (cfr. n. 5.1)30. Il progetto è dunque compatibile con il diritto internazionale.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il
28 RS 0.101. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen- tali del 4 nov. 1950 (CEDU), approvata dall’Assemblea federale il 3 ott. 1974 ed entrata in vigore per la Svizzera il 28 nov. 1974. 29 RS 0.103.2. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dic.1966 (Patto ONU II), approvato dall’Assemblea federale il 13 dic. 1991 ed entrato in vigore per la Svizzera il 18 set. 1992.
30 Sentenza TF 2C_580/2020 del 3 dic. 2020 consid. 5.1
12
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
presente progetto propone una modifica della LStrI. Secondo l’articolo 141 capover- so 1 lettera a Cost. le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo.
13
[Titel oder Kurztitel] FF 2024
Allegato
14