Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 29 gennaio 2025
Misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio La situazione del bilancio federale rischia di diventare sempre più precaria. Le uscite per la previdenza per la vecchiaia crescono notevolmente a causa dell’evoluzione demografica e dell’introduzione della 13esima rendita AVS. Le uscite per l’esercito vanno aumentate in modo considerevole alla luce del recente peggioramento della situazione a livello di politica di sicurezza. Il Parlamento prevede di potenziare anche altri ambiti. Inoltre, la spesa per l’accoglienza delle persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina rimane elevata. Le uscite crescono a un ritmo talmente superiore alle entrate, che non è più possibile pensare di riuscire a rispettare le disposizioni costituzionali imposte dal freno all’indebitamento senza ricorrere a contromisure. Pertanto, a partire dal 2027 sulla base dell’attuale pianificazione finanziaria sono necessarie correzioni importanti per un importo massimo di 3 miliardi di franchi all’anno. Attraverso le presenti misure di sgravio applicabili dal 2027, il Consiglio federale intende quindi presentare una serie di misure in grado di ridurre l’incremento delle uscite e di riportare il bilancio in equilibrio.
Situazione iniziale
In base al piano finanziario 2026–2028 del 21 agosto 2024 e agli ultimi sviluppi, nonostante un’evoluzione stabile delle entrate, a partire dal 2027 si prevedono deficit strutturali di finanziamento per un importo massimo di 3 miliardi di franchi all’anno. Ciò corrisponde circa al 3 per cento delle entrate della Confederazione. Il freno all’indebitamento sancito dalla Costituzione esige che vi sia un equilibrio tra le uscite e le entrate. L’attuale pianificazione finanziaria non consente però più di rispettare la Costituzione a partire dal 2027, ragione per cui è necessario apportare delle correzioni. Queste dovranno riguardare principalmente le uscite, perché i deficit sono da ricondurre in primo luogo a un’elevata crescita della spesa. Inoltre, dal 2024 la popolazione e il mondo dell’economia hanno già dovuto sostenere degli aumenti delle imposte dovuti, tra gli altri, all’aumento dell’IVA per finanziare l’AVS, all’imposizione dei veicoli elettrici e all’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE. A partire dal 2026 tali aumenti dovrebbero superare la portata delle misure di sgravio proposte. In vista di un finanziamento solido dell’AVS, anche in caso di un aumento dell’età di pensionamento a medio termine sarà probabilmente necessario innalzare ulteriormente i contributi salariali o l’IVA. Nel caso si decidesse di rinunciare ad attuare le misure di sgravio, bisognerà procedere a un ulteriore aumento delle imposte per poter rispettare le direttive imposte dal freno all’indebitamento. La necessità di correzione corrisponderebbe a circa un punto percentuale IVA.
Contenuto del progetto
Per l’elaborazione delle misure di sgravio il Consiglio federale si è basato sui lavori preparatori di un gruppo di esperti esterno, che ha verificato in modo sistematico tutti i compiti e riesaminato i sussidi della Confederazione. I singoli sussidi sono stati analizzati per verificare se l’obiettivo potesse essere raggiunto in modo più efficace, se il vincolo delle uscite fosse troppo elevato o se potesse essere migliorata la ripartizione dei compiti con i Cantoni. Allo stesso tempo il gruppo di esperti ha avanzato delle proposte per tutti i settori di compiti della Confederazione, tenendo quindi conto del principio dell’equilibrio.
Il Consiglio federale ha seguito gran parte delle proposte del gruppo di esperti. Ad alcune proposte di misure, però, non è stato dato seguito tenuto conto dei Cantoni 2/98
e delle recenti decisioni popolari. È stato così elaborato un pacchetto di circa 60 misure, di cui oltre la metà esige modifiche legislative. Queste modifiche sono state riunite in un atto mantello sul quale viene svolta la presente procedura di consultazione. Le misure per le quali non sono necessarie modifiche legislative verranno poste in discussione dal Consiglio federale nel quadro del preventivo e della pianificazione finanziaria nella procedura ordinaria di preventivazione.
Oltre il 90 per cento del volume di sgravio è ottenuto intervenendo sulle uscite, mentre circa 300 milioni di franchi sono recuperati attraverso misure sul fronte delle entrate, che prevedono in particolare la soppressione o la riduzione di esenzioni e agevolazioni fiscali. Ciononostante non si tratta di un vero e proprio programma di risparmio, in quanto, pur attuando misure di sgravio, le uscite della Confederazione nel medio termine continueranno a crescere di oltre due punti percentuali all’anno. L’intervento, quindi, è volto in primo luogo a definire quali siano i compiti della Confederazione a cui deve essere data la priorità. Di conseguenza, numerosi ambiti della Confederazione e anche dell’Amministrazione federale cresceranno più lentamente rispetto alle previsioni per favorire soprattutto i settori della sicurezza sociale e della sicurezza militare.
Nel complesso, il pacchetto di misure di sgravio 2027 è volto a rafforzare lo Stato, perché mira a creare una solida base finanziaria e, a seconda delle decisioni del Parlamento, a fornire anche un certo margine di manovra a livello finanziario per affrontare le sfide future. Oltre a questo viene aumentata anche l’efficacia con cui lo Stato adempie ai propri compiti. In diversi ambiti viene migliorata anche la trasparenza dei costi, facendo in modo che siano le persone beneficiarie a sostenere gran parte dei relativi costi. In questo modo sarà più facile anche raggiungere risultati economici più efficaci. Le misure di sgravio 2027, inoltre, offrono l’opportunità di svolgere per la prima volta da metà degli anni 2000 un controllo approfondito dei compiti in base a quanto stabilito dall’articolo 5 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Infine, attraverso queste misure sarà possibile garantire nuovamente il rispetto della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in alcuni ambiti, conseguendo così maggiori guadagni di efficienza. Dal momento che circa il 30 per cento delle uscite della Confederazione è destinato ai Cantoni, anche loro saranno inevitabilmente interessati dalle misure di sgravio. Il Consiglio federale è stato però attento a lasciare ai Cantoni il più ampio margine possibile nell’attuazione e si è assicurato che la divisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non venisse modificata in modo radicale. Il riesame della ripartizione dei compiti avverrà nell’ambito del progetto Dissociazione 27.
1 RS 172.010 3/98
Indice 1 Situazione iniziale ..............................................................................................8 1.1 Necessità di intervento e obiettivi.......................................................................... 8 1.2 Piano di correzione del Consiglio federale ............................................................ 9 1.3 Varianti scartate.................................................................................................. 13 1.4 Panoramica delle misure e struttura della procedura di consultazione ................ 15 1.5 Misure senza modifiche di legge ......................................................................... 19
1.5.1 Congelamento delle uscite per il settore della cooperazione
internazionale fino al 2030 ...................................................................................... 19 1.5.2 Riduzione nel settore proprio e nel settore dei trasferimenti del DFAE ...... 19
1.5.3 Trasferimento della competenza per il Museo internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra ............................................................. 21
1.5.4 Rinuncia all’indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia
ginevrina ................................................................................................................. 21 1.5.5 Indennizzo per le misure di polizia dell’UDSC presso gli aeroporti ............. 22 1.5.6 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF .. 23
1.5.7 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nell’ambito della
mobilità internazionale, educazione......................................................................... 23 1.5.8 Riduzione del contributo della Confederazione al FNS .............................. 24 1.5.9 Riduzione della ricerca del settore pubblico ............................................... 24 1.5.10 Congelamento delle uscite per il settore della cultura fino al 2030 ............. 25 1.5.11 Riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport ..................... 26
1.5.12 Riduzione dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili
extrascolastiche ...................................................................................................... 27 1.5.13 Riduzione dei contributi a favore delle strade principali.............................. 28 1.5.14 FOSTRA: riduzione dei conferimenti.......................................................... 28 1.5.15 Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori . 29 1.5.16 Riduzione nell’ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale ............ 30 1.5.17 Riduzione della promozione della qualità e dello smercio .......................... 31 1.5.18 Riduzione degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo .................................... 31 1.5.19 Riduzione dei mezzi di Innotour ................................................................. 32 1.5.20 Riduzione del contributo alle spese di esame per la sicurezza dei prodotti 33 1.5.21 Riduzioni relative a SvizzeraEnergia.......................................................... 33
1.5.22 Riduzione dei contributi volontari all’Agenzia spaziale europea (ESA) e
alle rimanenti organizzazioni internazionali non attinenti alla cooperazione internazionale .......................................................................................................... 34 1.5.23 Misure nel settore proprio .......................................................................... 35 1.6 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale .................................................................................... 36 1.7 Interventi parlamentari ........................................................................................ 36 2 Punti essenziali del progetto ..........................................................................37 2.1 Rinuncia a finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione ........................... 37 2.2 Rinuncia al contributo per l’offerta della SSR destinata all’estero........................ 38 2.3 Rinuncia a indennità a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti ........ 39 2.4 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali ...................................................................................................................... 39 2.5 Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie......... 41 4/98
2.6 Riduzione del contributo della Confederazione a Innosuisse .............................. 41 2.7 Abrogazione delle disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella legge sulla formazione continua .................................................................................................... 42 2.8 Riduzione delle uscite per la formazione professionale al valore di riferimento ... 43 2.9 Rinuncia al sostegno della Scuola cantonale di lingua francese di Berna ........... 44 2.10 Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure .......................................................................... 45 2.11 Riduzione della promozione indiretta della stampa ............................................. 45 2.12 Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti ....................................... 46 2.13 Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna ...... 46 2.14 Rinuncia a contributi di eliminazione ................................................................... 47 2.15 Separazione tra Confederazione e AVS ............................................................. 48
2.16 Contenimento dell’evoluzione delle uscite nel settore dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ......................................................... 49 2.17 Riduzione a 4 anni dell’obbligo di indennizzo per le somme forfettarie globali .... 50 2.18 Rinuncia a sussidi all’istruzione, aiuto alle vittime di reati ................................... 52 2.19 Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF): riduzione dei conferimenti ................. 52 2.20 Rinuncia alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia .... 53
2.21 Rinuncia parziale alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per
autobus e battelli.......................................................................................................... 54 2.22 Rinuncia ai contributi per la guida autonoma ...................................................... 55 2.23 Riduzione dei contributi generali a favore delle strade ........................................ 55 2.24 Limitazione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali agli interessi per la Confederazione ................................................................................... 56 2.25 UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione ........................ 56 2.26 Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio ................... 57 2.27 Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente ................ 58 2.28 Rinuncia ad aiuti alla produzione animale ........................................................... 59 2.29 Aumento della vendita all’asta di contingenti doganali ........................................ 59 2.30 Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio .................. 61 2.31 Priorizzazione dei sussidi per la politica climatica ............................................... 62 2.32 UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione ........................... 64 2.33 Politica regionale: rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo e a sgravi fiscali ....... 64 2.34 Riduzione della perequazione dell’aggravio sociodemografico ........................... 65 2.35 Imposizione più elevata dei prelievi di capitale nel 2° e 3° pilastro ...................... 66 2.36 Modifica LSu ....................................................................................................... 71 3 Commento ai singoli articoli ...........................................................................72
3.1 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI) .......................................................................................................................... 72 3.2 Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi) .......................................................... 72
3.3 Legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici
per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) ................................................. 73 3.4 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) 73
3.5 Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel
campo dell’esecuzione delle pene e delle misure ........................................................ 73 3.6 Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) ................... 73
3.7 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento
del settore universitario svizzero (LPSU) ................................................................ 73 5/98
3.8 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo) ................ 75
3.9 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione (LPRI) ................................................................................................ 75 3.10 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) ........................................................................................................................... 75 3.11 Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) .............................................................................. 76 3.12 Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu) ......................................................... 76 3.13 Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) ..... 77 3.14 Legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 ................................................................. 78 3.15 Legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP) .................................... 80 3.16 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) .......... 81 3.17 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua ........... 82
3.18 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta
sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) ............................................................................... 83 3.19 Legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne) ................................. 84 3.20 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) ........... 84 3.21 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) .................................................. 85 3.22 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) ....................... 85 3.23 Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)...................... 85 3.24 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) .......... 86 3.25 Legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (LIG) .................................... 86 3.26 Legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC) .............................................. 86 3.27 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) .......................................................................................................... 87 3.28 Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) .............. 88 3.29 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale .................................. 89 3.30 Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr) .................................................. 90 3.31 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) ................................................... 91 3.32 Legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo) ............................................................ 91 3.33 Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP) ..................................................... 92 3.34 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) ...................................... 92 3.35 Cifra II ................................................................................................................. 92 Legge federale del 17 giugno 2022 sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna .................................................................................................... 92 Legge federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali ........................................................... 92 3.36 Cifra III ................................................................................................................ 93 4 Ripercussioni ...................................................................................................93 4.1 Ripercussioni per la Confederazione .................................................................. 93 4.1.1 Ripercussioni finanziarie ............................................................................ 93 4.1.2 Ripercussioni sul personale ....................................................................... 93 4.2 Ripercussioni per le assicurazioni sociali ............................................................ 94 4.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna ................................................................................................................. 94 4.4 Ripercussioni per l’economia .............................................................................. 96 4.5 Ripercussioni per la società ........................................................................... 96 6/98
4.6 Ripercussioni per l’ambiente ............................................................................... 97 5 Aspetti giuridici ................................................................................................97 5.1 Costituzionalità ................................................................................................... 97 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ................................. 97 5.3 Forma dell’atto .................................................................................................... 98 5.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale ...... 98 5.5 Delega di competenze legislative........................................................................ 98
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di intervento e obiettivi
Il bilancio della Confederazione presenta uno squilibrio strutturale. Le uscite pianificate sono nettamente superiori alle entrate attese e nei prossimi anni sono destinate a crescere a un ritmo ancora più rapido. Negli ultimi anni, inoltre, in particolare negli ambiti della previdenza sociale, della sicurezza e del clima, sono state approvate uscite non finanziate o non sufficientemente finanziate. Per questo oggi nei piani finanziari della Confederazione troviamo deficit importanti. L’obiettivo del presente progetto è quindi mettere un freno all’aumento delle uscite, riportando queste ultime allo stesso livello di crescita delle entrate. Il Consiglio federale intende inoltre creare un margine di manovra che gli consenta nei prossimi anni di continuare a intervenire.
Lo squilibrio è stato causato in primo luogo dal potenziamento della previdenza per la vecchiaia e dell’esercito. L’aumento delle uscite per l’esercito di anche solo un punto percentuale del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2035 comporta ogni anno un incremento delle uscite di oltre il 6 per cento. Le uscite per la previdenza sociale costituiscono oltre un terzo delle uscite della Confederazione e crescono a un ritmo superiore alla media (~4 % all’anno). L’aumento della spesa è provocato principalmente dal versamento della 13esima rendita AVS a partire dal 2026, dall’incremento dei costi per la sanità e dall’evoluzione demografica. Negli ultimi anni, inoltre, si è fatto un ampio ricorso ai sussidi anche per raggiungere gli obiettivi climatici: in diversi ambiti sono infatti state gettate le basi per aiuti finanziari di ampia portata. In più, date le sempre maggiori disparità tra i Cantoni, anche i contributi federali ai Cantoni per la perequazione finanziaria aumentano in misura decisamente maggiore rispetto a quanto preventivato nell’ambito dell’ultima riforma del sistema di perequazione finanziaria del 2020. Anche le uscite per la migrazione, in particolare per le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina, rimangono elevate. Le misure di sgravio 2027, tuttavia, servono principalmente a finanziare l’esercito e l’AVS.
Il preventivo 2025 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2026‒2028 del 21 agosto 2024 mostra deficit strutturali per circa 2,5 miliardi di franchi per gli anni del piano finanziario successivi al 2027. Nel frattempo la situazione è peggiorata ulteriormente. La Confederazione parteciperà al finanziamento di una parte della 13esima rendita AVS e, a seconda della decisione del Parlamento, ciò comporterà un’ulteriore uscita compresa tra 0,5 e 1 miliardo di franchi. In più, il Parlamento intende accelerare il potenziamento dell’esercito (+fr. 0,5 mia. all’anno). Presumibilmente a partire dal 2025, la Svizzera parteciperà nuovamente al programma quadro europeo di ricerca Orizzonte (+fr. 0,3–0,6 mia. all’anno). I deficit strutturali per gli anni 2027 e 2028 dovrebbero quindi rimanere tra 2 e 3 miliardi di franchi.
Oltre a questo, vi è la possibilità che la Confederazione debba sostenere altri oneri supplementari di ampia portata nell’ambito della politica europea, in particolare in caso di associazione al progetto Erasmus+, nonché per il futuro contributo a favore di Paesi europei selezionati. Data la notevole importanza di questi progetti è opportuno creare per tempo il margine finanziario di manovra che sarà necessario. I dibattiti alle Camere federali sul progetto concernente la custodia di bambini complementare alla famiglia non sono ancora conclusi. Nel frattempo il Consiglio degli Stati ha optato per un modello che non grava più di tanto il bilancio della Confederazione e che, quindi, non crea più necessità di sgravio.
Per quanto concerne il fronte delle entrate, in Parlamento sono stati presentati due interventi simili che chiedono una proroga dell’aliquota speciale IVA sulle prestazioni 8/98
del settore alberghiero. Questo ridurrebbe di circa 200 milioni di franchi l’anno le entrate della Confederazione a partire dal 2028. Inoltre, sul medio termine anche la riforma del sistema d’imposizione della proprietà abitativa e l’introduzione dell’imposizione individuale potrebbero comportare un calo delle entrate.
All’inizio del 2024 il Consiglio federale ha deciso di eseguire una verifica approfondita dei compiti e dei sussidi. Nel mese di marzo ha pertanto incaricato un gruppo di esperti indipendente di esaminare le uscite della Confederazione e sottoporre misure di sgravio. Le presenti misure si basano su quanto emerso dal rapporto del gruppo di esperti. Dal momento che la pressione sulle finanze federali è da ricondurre in primo luogo al forte aumento delle uscite, il Consiglio federale vuole intervenire principalmente su questo fronte. Le entrate in generale stanno crescendo allo stesso ritmo dell’economia (2,5 % all’anno) e su questo fronte sono già stati decisi o sono in programma aumenti significativi.
Le misure comporteranno uno sgravio pari a 2,7 (2027) e 3,6 (2028) miliardi di franchi. In questo modo sarà presumibilmente possibile garantire budget equilibrati e ottenere eventualmente un certo margine di manovra a livello di politica finanziaria. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi il Consiglio federale e il Parlamento saranno chiamati a decidere in merito a svariati progetti con importanti ripercussioni finanziarie (tra cui AVS, custodia di bambini complementare alla famiglia, politica europea). Se necessario, quindi, apporterà ulteriori modifiche al pacchetto di misure e all’entità dello sgravio.
Verifica dei compiti e riesame dei sussidi da parte di un gruppo di esperti esterno L’8 marzo 2024 il Consiglio federale, considerata la difficile situazione finanziaria, ha incaricato un gruppo di esperti esterni di svolgere una verifica approfondita dei compiti e un riesame dei sussidi e di presentare misure correttive nell’ordine di circa 4–5 miliardi di franchi. Il gruppo di esperti, guidato da Serge Gaillard, ha esaminato uscite per oltre 70 miliardi di franchi secondo tre criteri di politica finanziaria: 1. efficacia nell’impiego dei mezzi evitando effetti negativi; 2. ripartizione chiara dei compiti senza sovrapposizioni di competenze tra Confederazione e Cantoni; 3. dinamica di crescita delle uscite vincolate. Inoltre ha verificato la proporzionalità e la giustificazione delle agevolazioni fiscali dal punto di vista della sistematica fiscale. In base a questa analisi il gruppo di esperti ha individuato e documentato oltre 60 misure che permettono di sgravare il bilancio fiscale e di ristabilire l’equilibrio finanziario. Il gruppo di esperti ha raccomandato al Consiglio federale di eliminare i deficit adottando misure di sgravio esclusivamente sul fronte delle uscite. Inoltre, così come previsto dal mandato ricevuto, il gruppo ha individuato anche misure sul fronte delle entrate, giudicandole però non prioritarie.
1.2 Piano di correzione del Consiglio federale
Dopo aver ascoltato in occasione di varie tavole rotonde partiti politici, Cantoni e partner sociali, il Consiglio federale ha deciso accogliere gran parte delle proposte del gruppo di esperti, ma per motivi politici ha scelto di eliminare alcune misure. Il Consiglio federale tiene in particolare conto del progetto relativo alla dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni2 come pure delle recenti decisioni del Popolo.
L’esecutivo non intende anticipare la dissociazione 2027. Non ha quindi adottato alcuna misura che modifica in modo sostanziale la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Pertanto, nell’ambito delle misure di sgravio, non intende
2 Cfr. comunicato stampa del 21.6.2024 «Ripresa del progetto concernente la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni» (admin.ch) 9/98
rinunciare del tutto a nessuno degli attuali compiti congiunti. Non sono escluse riduzioni dei contributi ai Cantoni, dal momento che questi, insieme alle assicurazioni sociali, sono i principali destinatari dei contributi della Confederazione.
Progetto del Consiglio federale
I deficit presenti nel bilancio federale sono il risultato di decisioni concernenti le uscite. Le correzioni vanno quindi effettuate in primo luogo sul fronte delle uscite. Le priorità sono cambiate e il Consiglio federale ha intenzione di tenerne conto: attraverso le sue misure di sgravio illustra una soluzione che permette di finanziare i compiti considerati prioritari (esercito, previdenza sociale, clima), rallentando la crescita di altri settori. Considerando tutte le misure di sgravio, le uscite ordinarie della Confederazione cresceranno comunque da 80 miliardi di franchi nel 2023 a 91 miliardi di franchi nel
2027 e a 96 miliardi nel 2030.
Il progetto prevede anche interventi puntuali sul fronte delle entrate, ma il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a misure significative in questo ambito per non gravare ulteriormente sulla popolazione e sull’economia: con l’aumento dell’IVA a favore dell’AVS, la scadenza dell’aliquota speciale per il settore alberghiero e l’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE sono già previsti aumenti delle imposte dell’ordine di diversi miliardi di franchi.
Nonostante le nuove priorità, è importante mantenere un certo equilibrio. Per questo il Consiglio federale prevede misure in tutti i settori di compiti e all’interno di ciascuno di essi definisce delle priorità. Gli interventi riguardano, tra gli altri, gli ambiti in cui oggi vi sono incentivi inappropriati (p. es. effetti di trascinamento, aliquote di sussidio elevate), che crescono particolarmente (contributi federali all’AVS e per la riduzione dei premi) o a favore dei quali oggi la Confederazione si impegna molto e forse anche troppo (sussidiarietà ed equivalenza fiscale).
Oltre un terzo del preventivo della Confederazione è destinato alla previdenza sociale (2026: fr. 32 mia.). La forte tendenza al rialzo e la mancanza di un sistema di finanziamento sostenibile mettono quindi costantemente sotto pressione le restanti spese federali. Nell’ambito della previdenza sociale sono già previste altre riforme strutturali rispetto alle presenti misure di sgravio. Il Consiglio federale, però, attraverso questo progetto intende ridurre la dinamica di crescita dei contributi federali, pur senza intervenire sulle prestazioni, staccando il contributo all’AVS dalla crescita delle uscite delle assicurazioni sociali. In questo modo la pressione, comunque presente, verso le riforme riguardanti l’AVS aumenta solo marginalmente, ma il bilancio federale ne guadagna subito in stabilità. Per quanto riguarda la sanità, il Consiglio federale a partire dal 2028 intende gestire e rallentare la crescita dei costi attraverso obiettivi di costo; i contributi della Confederazione per la riduzione individuale dei premi dovranno essere legati a questi obiettivi di costo. Nell’ambito dell’asilo il Consiglio federale vuole integrare più rapidamente nel mercato del lavoro i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, così come quelle in cerca di protezione (statuto S). La durata dell’indennizzo va ridotta da 7 e 5 anni a 4 anni.
Ogni anno la spesa della Confederazione per i trasporti supera 11 miliardi di franchi. Al fine di sgravare il bilancio federale occorre dilazionare leggermente gli investimenti nell’infrastruttura dei trasporti. Questo vale sia per i progetti federali (infrastruttura ferroviaria, strade nazionali), che per i contributi della Confederazione all’infrastruttura cantonale dei trasporti (strade cantonali, progetti d’agglomerato). In generale, i progetti in corso saranno completati come previsto. Negli altri casi, si prediligerà il 10/98
mantenimento e l’esercizio all’ampliamento. Per quanto riguarda il traffico regionale viaggiatori, il Consiglio federale mira a un grado di copertura dei costi più elevato. Alle imprese di trasporto è lasciata la facoltà di decidere in che misura è necessario aumentare il finanziamento da parte degli utenti. Così facendo si riducono in parte i contributi pubblici (Confederazione e Cantoni). Infine, il Consiglio federale in futuro intende sostenere gli aerodromi regionali soltanto in ambiti di interesse federale. Inoltre vuole rinunciare ai nuovi aiuti finanziari pianificati per il traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia (treni notturni) e per l’elettrificazione del traffico locale.
Negli ultimi anni l’ambito dell’educazione e della ricerca è cresciuto molto e oggi riceve dalla Confederazione oltre 8 miliardi di franchi all’anno. In questo settore è necessario aumentare il contributo finanziario dei beneficiari delle prestazioni (p. es. aumento delle tasse universitarie), ridurre il numero degli strumenti e dei canali di promozione, così come le aliquote di sussidio (riduzione del contributo al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica [FNS], Innosuisse, ricerca del settore pubblico) o fare in modo che vengano rispettate meglio le effettive competenze tra Cantoni e privati (contributi per progetti a scuole universitarie e negli ambiti della formazione continua e della formazione professionale).
Per quanto concerne la politica climatica ed energetica, il Consiglio federale vuole concentrarsi sui nuovi strumenti di promozione (decarbonizzazione e programma di impulso per la sostituzione di impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l’efficienza energetica) che sono stati approvati dall’elettorato nel 2023. Di contro andrà a esaurirsi il pluriennale Programma Edifici, a cui è associato un forte rischio di effetti di trascinamento. Per lo stesso motivo in futuro si intende rinunciare anche al sostegno diretto alle imprese per progetti pilota e di dimostrazione.
Nell’ambito dell’agricoltura il Consiglio federale ha escluso i sussidi che hanno effetti diretti sulle entrate da attività agricole. Propone tuttavia di eliminare o ridurre i sussidi di cui non beneficiano principalmente gli agricoltori, ma l’industria della trasformazione (aiuti alla produzione animale, vendita all’asta di contingenti doganali, rinuncia ai contributi di eliminazione), le misure per prodotti specifici che godono già di una protezione doganale (promozione della qualità e dello smercio) o le misure attraverso le quali la Confederazione crea incentivi inopportuni, in quanto le aliquote di sussidio sono estremamente elevate (contributi per la qualità del paesaggio con aliquote di sussidio del 90 %).
Nel settore della cooperazione internazionale (CI) il Consiglio federale per i prossimi anni intende fissare in modo ancora più deciso le priorità (congelamento delle uscite per la CI fino al 2030). Alla luce di ciò e delle recenti decisioni del Parlamento sulle riduzioni nell’ambito del preventivo 2025, il Consiglio federale dovrà inoltre adeguare le priorità stabilite dall’attuale messaggio CI e presentarne i dettagli nel messaggio relativo alle presenti misure di sgravio.
Per quanto riguarda la cultura e lo sport, il Consiglio federale intende effettuare tagli puntuali alla promozione e ridurre singoli aiuti finanziari di notevole entità. In diversi settori è possibile ridurre gli effetti di trascinamento (p. es. abbassamento delle aliquote di sussidio). Nell’ambito del sostegno alla stampa il Consiglio federale intende ridurre il sovvenzionamento. La carta stampata ha perso importanza rispetto ad altri canali. In futuro vuole quindi continuare a sostenere tramite sussidi la distribuzione regolare della stampa regionale e locale, ma non più quella della stampa associativa, poiché meno rilevante per la formazione dell’opinione. Oltre a questo 11/98
l’Esecutivo vuole ridimensionare l’offerta specifica della SSR destinata all’estero e fornire un finanziamento esclusivamente tramite il canone.
Dato l’aumento delle uscite per l’esercito, nei prossimi anni anche la spesa per la sicurezza sarà destinata a crescere in modo significativo. In questo ambito l’Esecutivo ha previsto solo due misure. Non saranno in alcun modo ridotti i servizi, ma in futuro le persone che ne beneficiano dovranno farsi carico dei relativi costi (controlli al confine presso gli aeroporti, indennità a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti).
Altre misure pianificate dal Consiglio federale riguardano le finanze e l’economia. Le relative uscite crescono per via della quota cantonale relativa all’imposizione minima dell’OCSE e degli sviluppi della perequazione finanziaria. L’Esecutivo intende ridurre la perequazione dell’aggravio sociodemografico dell’importo che era stato aggiunto nel 2022. La riforma di allora mirava a sgravare la Confederazione nella stessa misura per quanto riguarda la perequazione delle risorse, ma in realtà è successo l’opposto e oggi la Confederazione eroga contributi decisamente maggiori ai Cantoni. Per ragioni simili il Consiglio federale vuole rinunciare ai versamenti nel Fondo per lo sviluppo regionale, in quanto, attraverso la perequazione finanziaria, esistono già strumenti volti a sostenere le regioni strutturalmente deboli.
Il Consiglio federale propone in totale 59 misure, 23 delle quali possono essere attuate senza adeguamenti delle basi legali (v. n. 1.5). Queste misure e i loro effetti sono quindi esposti nel presente rapporto, ma non fanno parte del progetto posto in consultazione. Le altre 36 misure, invece, richiedono modifiche di legge (v. n. 2 e 3), fanno parte dell’atto mantello e sono concretizzate e spiegate nel presente rapporto.
Il pacchetto di misure del Consiglio federale, comprese le misure attuabili senza modifiche legislative, produrrebbe un volume di sgravio complessivo pari a 2,7 miliardi di franchi nel 2027 e 3,6 miliardi di franchi nel 2028, di cui due terzi sono da ricondurre a misure che esigono modifiche legislative. L’aggravio diretto dei Cantoni prodotto da queste misure è inferiore di circa 140 milioni di franchi rispetto a quanto proposto dal gruppo di esperti.
Le uscite della Confederazione continueranno a crescere anche dopo l’attuazione delle misure di sgravio. Queste ultime servono innanzitutto a finanziare le crescenti uscite nell’ambito della previdenza sociale e dell’esercito. Per quanto concerne l’esercito, l’effetto si protrarrà notevolmente fino agli anni 2030.
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Figura 1: Uscite della Confederazione per settore di compiti
1.3 Varianti scartate
Oltre al presente pacchetto di misure, il Consiglio federale ha valutato anche la possibilità di effettuare tagli esclusivamente alle uscite scarsamente vincolate o di intervenire in modo maggiore sul fronte delle entrate. La Costituzione federale (Cost.)3 (freno all’indebitamento) non permette di aumentare il debito.
Riduzioni limitate alle uscite con debole grado di vincolo Circa due terzi delle uscite della Confederazione sono stabiliti dalla legge o non modificabili per altre ragioni. Queste sono considerate uscite fortemente vincolate. Soltanto le uscite scarsamente vincolate possono dunque essere ridotte senza apportare modifiche di legge ed è in questi i settori di compiti che vengono effettuati i tagli quando rimane troppo poco tempo per il processo legislativo: per esempio educazione e ricerca, esercito, agricoltura, relazioni con l’estero e settore proprio dell’Amministrazione. Per raggiungere il volume di sgravio necessario, queste uscite dovrebbero essere ridotte di circa il 10 per cento. Secondo l’Esecutivo, però, il maggiore fabbisogno di risorse per l’esercito e per l’AVS non è sufficiente a giustificare tagli così netti in altri settori di compiti, ragione per cui intende apportare delle correzioni anche alle uscite fortemente vincolate. Tuttavia, se le misure di sgravio 2027 dovessero essere drasticamente ridotte, se non si arrivasse neppure ad adottare il progetto o se il Popolo decidesse di respingere queste misure, l’unica opzione sarebbe ricorrere a tagli molto elevati alle uscite scarsamente vincolate. In questa eventualità, il Consiglio federale e il Parlamento per rispettare la norma costituzionale sul freno all’indebitamento in tempi brevi potrebbero soltanto decidere tagli cospicui alle uscite scarsamente vincolate. Il Consiglio federale dovrebbe però rallentare sensibilmente anche il potenziamento dell’esercito e ciò creerebbe problemi in termini di sicurezza della pianificazione. Le uscite per l’esercito costituiscono oltre il
20 per cento delle uscite scarsamente vincolate. Se, così come previsto dalla
3 RS 101 13/98
pianificazione attuale, queste uscite crescessero ulteriormente, sarebbe inevitabile effettuare tagli ancora più sostanziali alle altre uscite con un debole grado di vincolo, come l’agricoltura, l’educazione e la ricerca o la CI.
Rinuncia a ulteriori aumenti di imposte
Dall’introduzione del freno all’indebitamento le entrate sono cresciute in modo proporzionale al PIL nominale. La situazione critica in cui si trova il bilancio federale non è quindi causata da una stagnazione delle entrate, ma è il risultato di importanti decisioni in materia di spesa.
Per questo il Consiglio federale intende raggiungere lo sgravio facendo ricorso solo in minima parte (circa fr. 300 mio.) a misure sul fronte delle entrate.
Tabella 1: Aumento delle entrate
In mio. CHF 2027 2028 Imposizione più elevata dei prelievi di capitale nel 2° 160 e 3° pilastro Aumento della vendita all’asta di contingenti doganali 127 127 Indennizzo per le misure di polizia dell’UDSC presso 22 22 gli aeroporti Totale 149 309
L’Esecutivo vuole evitare aumenti generali delle imposte. Con l’aumento dell’IVA a favore dell’AVS (+0,4 % per la riforma AVS 21 e +0,7 % per la 13esima rendita AVS, per un totale di ca. fr. 4 mia.), lo scadere dell’aliquota speciale per il settore alberghiero (fr. 0,3 mia.) e l’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE (fr. 1,5– 3,5 mia.) sono già avvenuti o sono previsti aumenti delle imposte dell’ordine di diversi miliardi di franchi. La popolazione e l’economia non devono essere gravate in misura ancora maggiore.
Nessun allentamento del freno all’indebitamento Il principio di fondo del freno all’indebitamento è semplice: secondo l’articolo 126 Cost. «la Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate». Il freno all’indebitamento incentiva quindi a stabilire quali siano i compiti prioritari e a giudicare e prendere le decisioni politiche anche secondo criteri di economicità. Eventuali difficoltà a livello di politica finanziaria devono essere risolte immediatamente, perché il freno all’indebitamento non permette di accumulare debiti che graverebbero sulle generazioni future.
In casi motivati, in cui si hanno temporanei picchi nei pagamenti, sono consentiti deficit di finanziamento: in particolare nel caso di una situazione economica difficile o se si verificano eventi fuori dal controllo della Confederazione. La situazione finanziaria attuale non rientra però in nessuno di questi due casi.
Dal momento che i deficit sono a carattere permanente e destinati a crescere ulteriormente nel tempo, la Confederazione si troverebbe a spendere sempre più di quanto incassa e questo va contro ai principi di una politica finanziaria sostenibile.
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Il Consiglio federale ritiene che il freno all’indebitamento garantisca una politica finanziaria sostenibile e rafforzi la resilienza dello Stato. Di conseguenza favorisce anche l’attrattiva a livello internazionale e quindi il benessere della Svizzera. Inoltre, poiché il debito pubblico della Svizzera è basso rispetto a quello di altri Paesi, anche le uscite a titolo di interessi sono relativamente basse e al momento si attestano a 1,2 miliardi di franchi all’anno (consuntivo 20234). Un debito pubblico basso crea pertanto anche un margine di manovra nel budget.
1.4 Panoramica delle misure e struttura della procedura di consultazione
Il Consiglio federale propone 59 misure, 36 delle quali richiedono modifiche di leggi e vengono poste in consultazione con il presente progetto. Queste misure sono descritte nel dettaglio al numero 2. I commenti alle modifiche di legge sono riportati al numero 3. Le restanti 23 misure non necessitano di modifiche di legge e quindi non sono incluse nel progetto posto in consultazione. Per ragioni di completezza, sono tuttavia presentate brevemente al numero 1.5. Il Consiglio federale deciderà in merito all’attuazione di queste misure nel quadro del processo ordinario di preventivazione e il Parlamento potrà esprimersi in merito durante i dibattiti sul relativo preventivo.
La descrizione delle misure è ordinata per settore di compito. I commenti alle modifiche di legge sono ordinati in base al numero della raccolta sistematica (RS) della Confederazione. Alcune misure richiedono però modifiche a più di una legge. La seguente tabella fornisce una panoramica sulle misure di sgravio allo scopo di facilitare la consultazione delle descrizioni delle misure e dei commenti riportati nel rapporto.
Tabella 2: Panoramica del pacchetto di misure e progetto in consultazione
Misure Sgravi in mio. Descrizione Commento Modifica di legge CHF 2027 2028 Senza modifiche di legge Congelamento delle uscite 107,0 167,0 1.5.1 – – per il settore della cooperazione internazionale fino al 2030 Riduzione nel settore 6,3 6,4 1.5.2 – – proprio e nel settore dei trasferimenti del DFAE Trasferimento della 1,1 1,1 1.5.3 – – competenza per il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra Rinuncia all’indennizzo a 1,0 1,0 1.5.4 – – favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina Indennizzo per le misure di 22,0 22,0 1.5.5 – polizia dell’UDSC presso gli aeroporti Rafforzamento del 78,0 78,0 1.5.6 – – finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF
4 www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Consuntivo > Consuntivo 2023, vol. 2B, pag. 36 15/98
Rafforzamento del 6,5 6,9 1.5.7 – – finanziamento da parte degli utenti nell’ambito della mobilità internazionale, educazione Riduzione del contributo 131,0 139,3 1.5.8 – – della Confederazione al FNS Riduzione della ricerca del 25,6 26,6 1.5.9 – – settore pubblico Congelamento delle uscite 6,1 9,8 1.5.10 – – per il settore della cultura fino al 2030 Riduzione degli aiuti 17,3 17,7 1.5.11 – – finanziari per la promozione dello sport Riduzione dei sussidi a 1,4 1,5 1.5.12 – – favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche Riduzione dei contributi a 17,3 17,5 1.5.13 – – favore delle strade principali FOSTRA: riduzione dei 100,0 100,0 1.5.14 – – conferimenti Aumento del grado di 58,3 59,4 1.5.15 – – copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori Riduzione nell’ambito dei 46,8 49,0 1.5.16 – – compiti congiunti nel settore ambientale Riduzione della promozione 10,5 10,5 1.5.17 – – della qualità e dello smercio Riduzione degli aiuti 11,3 11,4 1.5.18 – – finanziari a Svizzera Turismo Riduzione dei mezzi di 2,1 2,7 1.5.19 – – Innotour Riduzione del contributo 0,9 1,0 1.5.20 – – alle spese di esame per la sicurezza dei prodotti Riduzioni relative a 20,0 20,0 1.5.21 – – SvizzeraEnergia Riduzione dei contributi 25,7 24,8 1.5.22 – – volontari all’Agenzia spaziale europea (ESA) e alle rimanenti organizzazioni internazionali non attinenti alla cooperazione internazionale Misure nel settore proprio 200,0 300,0 1.5.23 – – Con modifiche di legge Rinuncia a finanziamenti 2,0 2,0 2.1 3.3 Art. 17 LMeCA iniziali per progetti di digitalizzazione
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Rinuncia al contributo per 19,0 19,2 2.2 3.22 Art. 28 LRTV l’offerta della SSR destinata all’estero Rinuncia a indennità a 3,4 3,4 2.3 3.26 Art. 46 e 47 LSC favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti Rafforzamento del 120,0 120,0 2.4 3.7 Art. 50 LPSU finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali Rinuncia a contributi 27,9 29,6 2.5 3.7 Art. 2, 12, 47, 48, vincolati a progetti destinati 59–61 e 80a a scuole universitarie LPSU Riduzione del contributo 32,0 33,1 2.6 3.9 Art. 18, 19 e 20a della Confederazione a LPRI Innosuisse Abrogazione delle 19,2 19,6 2.7 3.8 Art. 12, 16 e 17 disposizioni concernenti gli LFCo aiuti finanziari nella legge sulla formazione continua Riduzione delle uscite per 23,8 20,5 2.8 3.6 Art. 57 LFPr la formazione professionale al valore di riferimento Rinuncia al sostegno della 1,4 1,4 2.9 3.35 LF sui contributi Scuola cantonale di lingua alla Scuola francese di Berna cantonale di lingua francese di Berna Riduzione al 50 per cento 0,8 0,8 2.10 3.5 Art. 10 LF sulle del contributo a progetti prestazioni della sperimentali in materia di Confederazione esecuzione delle pene e nel campo delle misure dell’esecuzione delle pene e delle misure Riduzione della promozione 25,0 25,0 2.11 3.21 Art. 16 LPO indiretta della stampa Rinuncia al contributo alla 1,0 1,0 2.12 3.22 Art. 76 LRTV formazione di programmisti Rinuncia ai contributi alla 0,6 0,6 2.13 3.22 Art. 57 LRTV diffusione di programmi nelle regioni di montagna Rinuncia a contributi di 48,1 48,5 2.14 3.31 Art. 45a LFE eliminazione Separazione tra 204,0 192,0 2.15 3.27 Art. 103 LAVS Confederazione e AVS Contenimento 0,0 18,3 2.16 3.28 Art. 54, 66 e 106 dell’evoluzione delle uscite LAMal nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) Riduzione a 4 anni 243,5 697,7 2.17 3.1 e 3.2 Art. 87 e 126e dell’obbligo di indennizzo LStrI; art. 88 e per le somme forfettarie 121a LAsi globali
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Rinuncia a sussidi 0,3 0,3 2.18 3.4 Art. 31 LAV all’istruzione, aiuto alle vittime di reati FIF: riduzione dei 200,0 200,0 2.19 3.15 Art. 19 LTTP conferimenti Rinuncia alla promozione 29,6 29,6 2.20 3.14 Art. 37a legge sul del traffico transfrontaliero CO2 di viaggiatori su ferrovia Rinuncia parziale alla 56,3 56,3 2.21 3.13 e 3.14 Art. 18 LIOm; promozione di sistemi di art. 41a legge sul propulsione alternativa per CO2 autobus e battelli Rinuncia ai contributi per la 2,0 2,0 2.22 3.20 Art. 105a LCStr guida autonoma Riduzione dei contributi 32,4 31,4 2.23 3.18 Art. 4 LUMin generali a favore delle strade Limitazione dei contributi 25,0 25,0 2.24 3.18 Art. 37 LUMin della Confederazione per gli aerodromi regionali agli interessi per la Confederazione UFAM: rinuncia al sostegno 6,2 7,0 2.25 3.23, 3.24 e Art. 49 LPAmb; di impianti pilota e di 3.32 art. 57 e 64a dimostrazione LPAc; art. 34a LFo Rinuncia a ulteriori 4,9 4,9 2.26 3.35 LF che accorda conferimenti al Fondo un aiuto svizzero per il paesaggio finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali Rinuncia alla promozione 5,5 5,6 2.27 3.10; 3.14; Art. 1 e 14a LPN; nei settori della formazione 3.17; 3.23; art. 41 legge sul e dell’ambiente 3.24; 3.25; CO2; art. 7 LF 3.32; 3.33 e sulla sistemazione
3.34 dei corsi d’acqua;
art. 49 LPAmb; art. 64 LPAc; art. 26 LIG; art. 29, 38a e 39 LFo; art. 14 LCP; art. 13 LFSP Rinuncia ad aiuti alla 5,4 4,9 2.28 3.30 Art. 50, 51, 51bis e produzione animale 52 LAgr Aumento della vendita 127,0 127,0 2.29 3.30 Art. 22, 23 e 48 all’asta di contingenti LAgr doganali Riduzione al 50 per cento 0,0 65,0 2.30 3.30 Art. 76 LAgr dei contributi per la qualità del paesaggio Priorizzazione dei sussidi 372,1 389,1 2.31 3.14 e 3.19 Art. 33a, 34, 34a, per la politica climatica 35 e 36 legge sul CO2; art. 50a e 51 LEne UFE: rinuncia al sostegno 23,2 23,5 2.32 3.19 Art. 49 e 53 LEne di impianti pilota e di dimostrazione
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Politica regionale: rinuncia 12,9 26,4 2.33 3.29 Art. 21 LF sulla a ulteriori conferimenti al politica regionale fondo e a sgravi fiscali Riduzione della 140,0 140,0 2.34 3.11 Art. 9 LPFC perequazione dell’aggravio sociodemografico Imposizione più elevata dei 160,0 2.35 3.16 Art. 38 LIFD prelievi di capitale nel 2° e 3° pilastro Modifica LSu – – 2.36 3.12Fehler! Art. 7 LSu Verweisquell e konnte nicht gefunden werden.
1.5 Misure senza modifiche di legge
1.5.1 Congelamento delle uscite per il settore della cooperazione
internazionale fino al 2030 Situazione attuale: la CI della Svizzera si fonda sull’articolo 54 Cost. che stabilisce che la Confederazione promuove in modo sostenibile la comune prosperità e si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. Per la strategia di cooperazione internazionale per il periodo 2025–2028) il Parlamento ha stanziato crediti d’impegno per un importo totale di 11,1 miliardi di franchi.
Misura: nell’ambito della generale ridefinizione delle priorità per quanto riguarda le uscite della Confederazione anche la CI deve contribuire al consolidamento del bilancio. Le uscite per la CI, compresi i mezzi previsti per l’Ucraina, saranno congelati fino al 2030. A causa del tetto nominale alle uscite, non tutti i progetti descritti nel messaggio Strategia CI 2025–2028 potranno essere attuati nelle modalità pianificate. Il Consiglio federale concretizzerà l’attuazione della riduzione attraverso il messaggio concernente il preventivo 2026 e quello relativo al pacchetto di misure di sgravio 2027.
Tabella 3: Congelamento delle uscite per il settore della cooperazione internazionale fino al 2030
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.20245 concernente 2628,8 2689,4 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 107,0 167,0 Uscita dopo applicazione della misura 2521,8 2522,4 Sgravio in % 4 6 Crediti a preventivo: DEFR/A231.0202 Cooperazione economica allo sviluppo DFAE/Diversi crediti
1.5.2 Riduzione nel settore proprio e nel settore dei trasferimenti del DFAE
Situazione attuale: il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), su mandato del Consiglio federale, coordina e definisce la politica estera svizzera, persegue gli
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obiettivi di politica estera, tutela gli interessi del Paese e promuove i valori svizzeri. Dei circa 3,2 miliardi di franchi totali spesi attualmente dal DFAE, tre quarti sono destinati al settore dei trasferimenti (cooperazione internazionale e organizzazioni, politica di Stato ospite ecc.) e un quarto al settore proprio (rete esterna e centrale a Berna).
Misure:
• riduzione delle uscite proprie del DFAE per 3,2 milioni di franchi attraverso un incremento dell’efficienza nella rete esterna e presso la centrale;
• riduzione di 1,5 milioni di franchi presso i centri ginevrini politica della sicurezza DCAF/CGPS/GICHD senza ripercussioni attese sull’attività operativa dei centri. La misura corrisponde alle priorità definite nell’ambito della politica di Stato ospite;
• riduzione delle azioni a favore del diritto internazionale pubblico per 0,9 milioni di franchi concentrandosi su progetti mirati che riguardano questioni urgenti e importanti nell’ambito del diritto internazionale pubblico;
• riduzione di 0,4 milioni di franchi nell’ambito delle relazioni con gli Svizzeri all’estero attuata principalmente attraverso un incremento dell’efficienza;
• riduzione di 0,25 milioni di franchi dei mutui per equipaggiamento riducendo l’importo preventivato alla media delle uscite degli ultimi quattro anni.
Gli sgravi possono essere raggiunti attraverso provvedimenti per una maggiore efficienza e definendo le priorità; pertanto non avranno effetti immediati sull’adempimento dei compiti.
Tabella 4: Riduzione nel settore proprio e nel settore dei trasferimenti del DFAE
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 905,5 907,0 il P 2025, settore proprio Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 2434,3 2487,6 il P 2025, settore dei trasferimenti Effetto di sgravio della misura nel settore proprio 3,2 3,3 Effetto di sgravio della misura nel settore dei 3,1 3,1 trasferimenti Uscita dopo applicazione della misura nel settore 902,3 903,8 proprio Sgravio in % 0,4 0,4 Uscita dopo applicazione della misura nel settore dei 2431,2 2484,5 trasferimenti Sgravio in % 0,1 0,1 Crediti a preventivo: DFAE/A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) DFAE/A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD DFAE/A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico DFAE/A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all’estero DFAE/A235.0107 Mutui per equipaggiamento 20/98
1.5.3 Trasferimento della competenza per il Museo internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra Situazione attuale: il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione (DFAE) copre circa un quinto dei costi d’esercizio del museo. Altri sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il CICR.
Misura: il museo non deve più essere finanziato attraverso il contributo del DFAE, perché la relazione con la politica estera e di Stato ospite è ridotta. Al contrario, il museo ha ottenuto e colto la possibilità di candidarsi per ottenere il contributo dell’Ufficio federale della cultura (UFC) per sussidi d’esercizio a musei, collezioni, reti di terzi (credito a preventivo A231.0131) per il periodo 2027–2030. Gli aiuti finanziari vengono riconosciuti ai musei di terzi in base a criteri obiettivi definiti a livello giuridico. Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa continuerà a essere sostenuto dal DFAE fino alla fine del 2026. È possibile che i contributi federali riconosciuti in base ai criteri di promozione dell’UFC siano inferiori rispetto ai precedenti. Il museo dovrà decidere come gestire l’eventuale riduzione delle entrate.
Tabella 5: Trasferimento della competenza per il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 1,1 1,1 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 1,1 1,1 Uscita dopo applicazione della misura 0 0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: DFAE/A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra
1.5.4 Rinuncia all’indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia
ginevrina Situazione attuale: la Confederazione sostiene il Gruppo diplomatico della polizia ginevrina (Brigade de sécurité diplomatique), l’organo raggiungibile 24 ore su 24 a cui possono fare riferimento le 47 000 persone titolari di una carta di legittimazione del DFAE e responsabile anche dell’attuazione delle misure di sicurezza per le missioni permanenti e le organizzazioni internazionali. Oltre a questo, svolge compiti di formazione e di sensibilizzazione nei confronti della comunità internazionale, ha un ruolo fondamentale nell’ambito dell’organizzazione dei buoni uffici e assicura la protezione delle persone. Attraverso il suo contributo la Confederazione copre circa il
70 per cento dei costi del gruppo diplomatico.
Misura: il Consiglio federale ritiene che il servizio fornito dal Gruppo diplomatico della polizia ginevrina non rientri tra le misure di sicurezza obbligatorie, pertanto si deve rinunciare al supporto finanziario. In futuro spetterà al Cantone di Ginevra decidere se intende continuare a sostenere i servizi prestati dal gruppo e, in tal caso, dovrà farsi carico autonomamente dei relativi costi.
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Tabella 6: Rinuncia all’indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 1,0 1,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 1,0 1,0 Uscita dopo applicazione della misura – – Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: DFAE/A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internazionale: Gruppo diplomatico
1.5.5 Indennizzo per le misure di polizia dell’UDSC presso gli aeroporti
Situazione attuale: il controllo delle persone è un compito sovrano dei Cantoni (art. 9 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). I controlli delle persone presso gli aeroporti internazionali di Ginevra e Basilea – ma non in quello di Zurigo – sono eseguiti dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) su incarico dei Cantoni. Gli accordi amministrativi con i Cantoni non prevedono alcun indennizzo. In base a quanto riportato nel rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) del 20217 non esistono motivi che legittimino lo svolgimento di questi controlli a titolo gratuito, ragione per cui viene suggerito di stipulare una convenzione sulle prestazioni e di fatturare gli importi dovuti. Per garantire l’esecuzione dei rispettivi controlli sono necessarie circa 170 persone impiegate a tempo pieno a Ginevra e circa 40 a Basilea.
Misura: i compiti di polizia di confine dell’UDSC presso gli aeroporti vengono indennizzati dai Cantoni interessati. La Confederazione può fatturare ai Cantoni i costi per l’esecuzione dei controlli delle persone presso gli aeroporti: l’articolo 97 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane (LD) prevede che nel quadro degli accordi tra il DFF (UDSC) e i Cantoni venga disciplinata l’assunzione dei costi. Attraverso l’indennizzo conforme al principio di causalità viene eliminato il trasferimento degli oneri ingiustificato dai Cantoni alla Confederazione (Ginevra: almeno fr. 17 mio., Basilea Città: almeno fr. 5 mio.) e la disparità di trattamento a livello finanziario del Cantone di Zurigo, che svolge e finanzia autonomamente i compiti di polizia di confine.
Tabella 7: Indennizzo per le misure di polizia dell’UDSC presso gli aeroporti
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Entrate secondo il messaggio del 21.8.2024 62,5 48,7 concernente il P 2025 Effetto di sgravio della misura 22,0 22,0 Entrata dopo applicazione della misura 84,5 70,7 Sgravio in % 35 45 Credito a preventivo: UDSC/E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)
6 RS 142.20 7 www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > 21335 > Attuazione economica relativa all’assunzione di compiti di polizia cantonale 8 RS 631.0 22/98
1.5.6 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF
Situazione attuale: la Confederazione ogni anno versa al settore dei politecnici federali (PF) un contributo finanziario a copertura delle spese d’esercizio correnti per l’insegnamento e la ricerca. Nel preventivo 2025 a tale scopo sono previsti 2,4 miliardi di franchi. Le tasse universitarie versate dagli studenti costituiscono poco meno del
2 per cento dei proventi dei PF di Zurigo e Losanna.
Misura: il contributo finanziario viene ridotto di 78 milioni di franchi. Per determinare questo importo si è partiti dalla misura dei maggiori ricavi ottenibili raddoppiando le tasse universitarie per gli studenti svizzeri e quadruplicando quelle per gli studenti stranieri (base: relazione sulla gestione del settore dei PF). Attualmente le tasse universitarie per gli studenti che frequentano entrambi i PF ammontano a 1460 franchi all’anno. Per tutti gli studenti, l’aumento delle tasse universitarie è previsto a partire dal semestre invernale 2025/26. Il settore dei PF può scegliere di aumentare in misura maggiore o inferiore le tasse universitarie e/o decidere una distribuzione diversa tra i gruppi di studenti. In tale contesto occorre considerare anche i risultati dei negoziati con l’UE. Il maggiore finanziamento da parte degli utenti è giustificato dal fatto che la formazione offerta dai PF agli studenti è riconosciuta come una delle migliori al mondo e offre quindi opportunità superiori alla media sul mercato del lavoro. Nonostante questo aumento, le tasse universitarie rimangono moderate nel confronto internazionale. Una misura analoga è prevista per le scuole universitarie cantonali. I principali beneficiari della formazione, gli studenti, devono sostenere una quota maggiore dei relativi costi. In questo modo, inoltre, si ottiene un certo allineamento alle tasse della formazione professionale superiore.
Tabella 8: Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 2556,6 2556,0 il P 2025 (contributo finanziario) Effetto di sgravio della misura 78,0 78,0 Uscita dopo applicazione della misura 2478,6 2478,0 Sgravio in % 3 3 Credito a preventivo: SG-DEFR/A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF
1.5.7 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nell’ambito della
mobilità internazionale, educazione Situazione attuale: attraverso i programmi internazionali di mobilità e di cooperazione in materia di formazione la Confederazione, nel quadro della soluzione svizzera, sostiene la mobilità per scopi di formazione (sia in entrata che in uscita) e la cooperazione tra le istituzioni a tutti i livelli formativi. Inoltre, finanzia le attività dell’agenzia nazionale Movetia, responsabile dell’attuazione delle misure, così come misure di accompagnamento (P 2025: fr. 57,3 mio. totali). Gli importi forfettari destinati alla mobilità per scopi di formazione vengono pagati indipendentemente dalla situazione finanziaria della persona che effettua la richiesta.
Misura: il credito a preventivo «Mobilità internazionale, educazione» è ridotto del 10 per cento. Questa riduzione viene effettuata sui contributi per la mobilità e la cooperazione, al fine di ottenere un maggior finanziamento da parte dei beneficiari. Gli studenti e le altre persone che beneficiano delle prestazioni devono finanziare 23/98
una parte maggiore dei relativi costi sostenuti. In caso di associazione al programma Erasmus+, nel quadro della soluzione svizzera vengono finanziati solo gli obblighi fino al 2026; i rimanenti fondi del presente credito verrebbero utilizzati per il contributo obbligatorio per la partecipazione al programma Erasmus+.
Tabella 9: Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nell’ambito della mobilità internazionale, educazione
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 64,6 68,6 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 6,5 6,9 Uscita dopo applicazione della misura 58,2 61,8 Sgravio in % 10 10 Credito a preventivo: SEFRI/A231.0269 Mobilità internazionale, educazione
1.5.8 Riduzione del contributo della Confederazione al FNS
Situazione attuale: su mandato della Confederazione il FNS promuove la ricerca di base in tutte le discipline scientifiche. Alla fine del 2023 aveva finanziato circa
5700 progetti a cui hanno partecipato 21 000 ricercatori. La promozione del FNS
rafforza la competitività internazionale della ricerca e quindi anche delle scuole universitarie svizzere. È quindi considerato l’istituto svizzero più importante per la promozione della ricerca scientifica. In base ai programmi pluriennali del FNS, annualmente la Confederazione corrisponde un contributo finanziario che copre gran parte delle uscite destinate alla promozione della ricerca e gli oneri amministrativi del FNS.
Misura: negli ultimi 15 anni le uscite della Confederazione per la ricerca hanno registrato tassi di crescita superiori alla media. In particolare sono stati creati anche nuovi strumenti di promozione. I contributi della Confederazione al FNS vengono ridotti. Le riduzioni vengono applicate in modo proporzionale al contributo di base al FNS e ai contributi per mandati specifici della Confederazione. Per quanto concerne il contributo di base, alcuni risparmi vengono realizzati riducendo le allocazioni e i contributi a progetti e professioni nonché sospendendo programmi minori. A seguito della correzione delle quote di partecipazione previste per il primo anno si avrà comunque una crescita su base annua dei fondi federali.
Tabella 10: Riduzione del contributo della Confederazione al FNS
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 1248,1 1324,6 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 131,0 139,3 Uscita dopo applicazione della misura 1117,1 1185,3 Sgravio in % 10 11 Credito a preventivo: SEFRI/A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca
1.5.9 Riduzione della ricerca del settore pubblico
Situazione attuale: per ricerca del settore pubblico si intende qualsiasi progetto di ricerca commissionato dall’Amministrazione federale che serve per lo svolgimento 24/98
dei suoi compiti. Nel 2023, i 31 uffici federali che gestiscono, sostengono o commissionano la ricerca del settore pubblico hanno speso 355 milioni di franchi per la ricerca (incl. Agroscope). Le uscite sono state così ripartite: mandati di ricerca (17 %), contributi per la ricerca (35 %) e ricerca all’interno dell’Amministrazione federale (48 %). Gli organi che hanno ricevuto maggiori contributi e mandati nel 2023 sono stati le istituzioni ERI (segnatamente università e scuole universitarie per il 12 % e settore dei PF per il 10 %). Altri fondi sono stati destinati all’economia privata (10 %), alle organizzazioni internazionali (10 %) e a organizzazioni private senza scopo di lucro (8 %).
Misura: tra il 2015 e il 2023 le uscite per la ricerca del settore pubblico sono aumentate del 21 per cento. Saranno ridotti quindi i contributi e i mandati. In futuro l’Amministrazione federale dovrà svolgere i propri compiti facendo minore ricorso alla ricerca esterna o sfruttare tutti i risultati delle ricerche che i ricercatori continueranno a effettuare grazie ai fondi destinati alla promozione della ricerca in generale. La ricerca intramuros (in particolare Agroscope, METAS, MNS e in parte armasuisse e MeteoSvizzera) sarà esclusa dalla presente misura, ma dovrà contribuire alle riduzioni nel settore proprio.
Le maggiori riduzioni riguarderanno la ricerca del settore pubblico relativa a energia, cooperazione internazionale, ambiente e traffico.
Tabella 11: Riduzione della ricerca del settore pubblico
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio ERI 2025–2028 205,6 205,5 Effetto di sgravio della misura 25,6 25,5 Uscita dopo applicazione della misura 180,0 180,0 Sgravio in % 12 12 Credito a preventivo: Diversi uffici federali e crediti
1.5.10 Congelamento delle uscite per il settore della cultura fino al 2030
Situazione attuale: la promozione culturale della Confederazione è sancita da diverse disposizioni della Costituzione federale: articoli 67a (formazione musicale), 69 (cultura), 70 (lingue), 71 (cinematografia) e 78 (protezione della natura e del paesaggio). La legge dell’11 dicembre 20099 sulla promozione della cultura (LPCu) prevede un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione nel corso di più anni (messaggio sulla cultura). Oggetto dell’attuale messaggio sulla cultura è il periodo di finanziamento 2025–2028 che comprende le spese di riversamento dell’UFC nonché i preventivi della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero.
Misura: il pacchetto di sgravio prevede una crescita pari a zero delle uscite del messaggio sulla cultura fino al 2030. Con il decreto concernente il preventivo 2025 con PICF 2026–2028, il Parlamento ha deciso di ridurre di 1,5 milioni di franchi i contributi destinati a Pro Helvetia nonché di 3,0 milioni di franchi quelli a favore della cultura della costruzione. Tali misure devono essere mantenute. La restante necessità di riduzione va applicata nell’ambito delle scuole svizzere all’estero.
9 RS 442.1 25/98
Tabella 12: Congelamento delle uscite per il settore della cultura fino al 2030
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente il 248,5 252,2 P 2025 Effetto di sgravio della misura 6,1 9,8 Uscita dopo applicazione della misura 242,4 242,4 Sgravio in % 3 4 Crediti a preventivo: SG-DFI/A231.0172 Contributo Pro Helvetia UFC/A236.0101 Cultura della costruzione UFC/A231.0124 Promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero
1.5.11 Riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport
Situazione attuale: in base alla legge federale del 17 giugno 201110 sulla promozione dello sport (LPSpo), la Confederazione eroga diversi aiuti finanziari per la promozione dello sport di massa e di punta. Le uscite di riversamento annue dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) si aggirano intorno a 180 milioni di franchi e negli ultimi 10 anni (consuntivo 2014: fr. 107 mio.) sono cresciute di quasi il 70 per cento. Gli aiuti finanziari maggiori (fr. 115 mio.) sono quelli destinati al settore Gioventù e Sport (G+S) e quindi agli sport di massa. Oltre a questi la Confederazione eroga anche contributi alle associazioni sportive e ad altre organizzazioni degli sport di punta per circa 41 milioni di franchi all’anno. Di questi ogni anno 10 milioni di franchi sono vincolati e devono essere impiegati per l’utilizzo degli impianti sportivi nazionali in base alla concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). La Confederazione versa anche contributi d’investimento per la costruzione degli impianti del CISIN (negli anni del piano finanziario circa fr. 8 mio. all’anno). La Confederazione sostiene infine anche l’organizzazione in Svizzera di eventi sportivi internazionali di rilevanza a livello europeo e mondiale (negli anni del piano finanziario circa fr. 12 mio. all’anno, di cui fr. 5 mio. all’anno per gli eventi sportivi ricorrenti).
Misura: dopo anni di forti aumenti, gli aiuti finanziari per la promozione dello sport ora vanno ridotti di circa il 10 per cento. La riduzione prevista dei mezzi per circa 18 milioni di franchi all’anno dovrà riguardare principalmente la promozione degli sport di punta, perché soprattutto in questo ambito vi è un maggior rischio di effetti di trascinamento (cfr. riesame dei sussidi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [DDPS] nell’ambito del consuntivo 2023)11.
• La cancellazione dei contributi agli eventi sportivi internazionali ricorrenti permetterà di risparmiare ogni anno 5 milioni di franchi. Il Consiglio federale ritiene che questo nuovo sussidio deciso dal Parlamento (dal 2025) aumenti il rischio di effetti di trascinamento, dal momento che oggi queste manifestazioni sono organizzate senza contributi della Confederazione. Gli eventi ricorrenti possono autofinanziarsi più facilmente sul mercato rispetto agli eventi sportivi internazionali che si svolgono soltanto una volta in Svizzera.
• Cancellando i contributi a Swiss Olympic, destinati a sostenere le federazioni sportive nazionali nelle spese per l’utilizzo degli impianti del CISIN, si otterrà un risparmio annuo di 10 milioni di franchi. Scopo di questi contributi era
10 RS 415 11 www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Consuntivo > Consuntivo 2023, vol. 1A, pag. 114 e 115 26/98
assicurare condizioni adeguate per gli allenamenti e le competizioni alle federazioni nazionali, ma a questo possono contribuire anche i sussidi versati dalla Confederazione per la realizzazione degli impianti CISIN. Questi contributi d’investimento sono erogati a condizione che venga dimostrato che l’impianto è gestito in modo sostenibile e che quindi in futuro si potrà rinunciare a questo tipo di sussidio. Nel caso degli impianti CISIN in deficit, questa misura potrebbe aumentare la pressione sui Cantoni e sui Comuni in cui si trovano questi impianti.
• Tenuto conto dell’ammontare della quota di risparmio nella promozione dello sport, una parte dei tagli dovrà essere attuata nel settore G+S, che riceve oltre il 60 per cento delle uscite di riversamento nella promozione dello sport. Inoltre è importante garantire anche in futuro un equilibrio tra le misure di promozione destinate agli sport di massa e quelli di punta. Pertanto, in questo settore si potranno risparmiare 2,4 milioni di franchi nel 2026, 2,3 milioni nel 2027 e 2,7 milioni nel 2028.
Tabella 13: Riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 177,1 180,5 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 17,3 17,7 Uscita dopo applicazione della misura 159,8 162,8 Sgravio in % 10 10 Crediti a preventivo: UFSPO/A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni UFSPO/A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali UFSPO/A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri
1.5.12 Riduzione dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili
extrascolastiche Situazione attuale: in virtù della legge del 30 settembre 201112 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), se sono rispettate determinate condizioni la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni per promuovere attività extrascolastiche. Il sostegno è però accordato a istituzioni e progetti di interesse nazionale. Vengono assegnati sussidi a circa 120 istituzioni private senza scopo di lucro, in aggiunta a quelli versati ai Cantoni e ai Comuni. I beneficiari sono vari, per esempio la Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani e diverse associazioni studentesche, sportive o musicali. Anche gli importi ricevuti dai beneficiari variano notevolmente, da alcune migliaia di franchi a oltre un milione di franchi all’anno.
Misura: dal momento che si tratta di un ambito di competenza cantonale, occorre apportare una riduzione di circa il 10 per cento. Di conseguenza, i destinatari riceveranno minori aiuti finanziari dalla Confederazione. Nel quadro dell’attuazione della presente misura, il Consiglio federale terrà particolarmente conto delle ripercussioni sulle istituzioni private, al fine di minimizzarle.
Tabella 14: Riduzione dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche
12 RS 446.1 27/98
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 14,0 14,2 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 1,4 1,5 Uscita dopo applicazione della misura 12,6 12,7 Sgravio in % 10 11 Credito a preventivo: UFAS/A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche
1.5.13 Riduzione dei contributi a favore delle strade principali
Situazione attuale: la Confederazione partecipa ai costi cantonali per le strade principali e utilizza a tal fine i mezzi provenienti dal finanziamento speciale per il traffico stradale (imposta sugli oli minerali). Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia. I Cantoni ricevono mezzi aggiuntivi per le regioni di montagna e quelle periferiche.
Misura: nell’ambito della generale ridefinizione delle priorità le uscite vengono ridotte di circa il 10 per cento. La riduzione del volume di investimento nell’ambito del traffico stradale non dovrà però penalizzare soltanto la costruzione di strade nazionali. Affinché la riduzione nel settore stradale sia equilibrata, saranno ridotti i contributi destinati ai Cantoni per i loro costi in relazione alle strade principali. I Cantoni ogni anno spendono complessivamente 3,1 miliardi di franchi per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali. Tenuto conto anche delle riduzioni dei contributi generali a favore delle strade (v. n. 2.23), i Cantoni vedranno ridursi dell’1,6 per cento il proprio budget per le strade. Questo potrebbe costringere quindi anche i Cantoni a ridefinire le proprie priorità.
Tabella 15: Riduzione dei contributi a favore delle strade principali
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente il P 2025 172,9 174,6 Effetto di sgravio della misura 17,3 17,5 Uscita dopo applicazione della misura 155,7 157,2 Sgravio in % 10 10
Crediti a preventivo: USTRA/A236.0119 Strade principali USTRA/A236.0128 Strade principali in regioni di montagna e regioni periferiche
1.5.14 FOSTRA: riduzione dei conferimenti
Situazione attuale: tramite il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) si finanziano le uscite della Confederazione nel settore delle strade nazionali (esercizio, manutenzione e ampliamento) come pure i contributi a progetti di viabilità di città e agglomerati. Il FOSTRA è alimentato da entrate a destinazione vincolata (p. es. supplemento fiscale sugli oli minerali, imposta sugli autoveicoli, tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali e altre entrate).
Misura: il conferimento è ridotto di 100 milioni di franchi all’anno, il che corrisponde a circa il 10 per cento dei potenziamenti pianificati in base alla simulazione FOSTRA di aprile 2024. Ciò richiede una definizione delle priorità del portafoglio, in particolare per le opere di ampliamento («Programma di sviluppo strategico»). L’estensione 28/98
temporale di una parte dei circa 600 progetti deve essere decisa dopo aver fatto una valutazione in merito all’economicità e all’efficacia. Il respingimento da parte dell’elettorato il 24 novembre 2024 del decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali, nel frattempo ha già avviato questa ridefinizione delle priorità. I risparmi pari a 100 milioni di franchi sono destinati al finanziamento speciale del traffico stradale. Di conseguenza, questa somma rimane nell’ambito del traffico stradale, mentre il principio di causalità viene rafforzato attraverso una maggiore partecipazione alle misure ambientali. Per quanto riguarda i programmi d’agglomerato, i residui di credito del passato indicano una discrepanza tra quanto auspicato e quanto realizzato: i progetti raggiungono la fase di attuazione meno rapidamente di quanto desiderato dai Cantoni e regolarmente si registrano ritardi. Anche in questo caso è ammessa una definizione delle priorità.
Tabella 16: FOSTRA: riduzione dei conferimenti
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 2959,0 2950,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 100,0 100,0 Uscita dopo applicazione della misura 2859,0 2850,0 Sgravio in % 3 3 Credito a preventivo: USTRA/A250.0101 Conferimento al FOSTRA
1.5.15 Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori Situazione attuale: l’offerta di trasporto nell’ambito del traffico regionale viaggiatori è ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Per questo i costi non coperti pianificati delle imprese di trasporto, ovvero i costi che l’azienda non riesce a coprire attraverso i proventi ottenuti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, vengono compensati da Confederazione e Cantoni. La Confederazione in totale si fa carico del 50 per cento di questi costi non coperti pianificati e i Cantoni dell’altro 50 per cento (cfr. art. 30 cpv. 1 della legge del 20.3.200913 sul trasporto di viaggiatori [LTV]). A livello nazionale i ricavi coprono circa la metà dei costi. In base alle stime, nel 2024 il grado di copertura dei costi sarà del 53 per cento, tornando quindi ai livelli pre- pandemia.
Misura: il grado di copertura dei costi dell’offerta ordinata deve essere aumentato, affinché i costi non coperti pianificati delle imprese di trasporto possano essere ridotti del 5 per cento (2,5 % dei costi totali). Questo obiettivo può essere raggiunto riducendo i costi di sistema (misure in materia di efficienza, adeguamenti dell’offerta) e/o attraverso maggiori proventi (ulteriore aumento della domanda, aumento delle tariffe).
Per aumentare il grado di copertura dei costi è necessario puntare a migliorare ulteriormente la produzione o l’offerta di trasporto. La Confederazione ritiene inoltre che per i progetti per l’ampliamento dell’offerta debba essere stabilito un ordine di priorità oppure devono essere rimandati. Bisogna però tenere conto che non è possibile evitare determinati investimenti, per esempio il rinnovamento dell’attuale materiale rotabile. Le risorse della Confederazione dovrebbero essere impiegate in primo luogo per il finanziamento dell’offerta attuale e dei costi derivanti dagli investimenti approvati negli ultimi anni, tenendo tuttavia in adeguata considerazione 13 RS 745.1 29/98
le condizioni di redditività minima e adeguandole se necessario. Negli ultimi due anni molte imprese di trasporto hanno realizzato delle eccedenze e, date le previsioni sui ricavi spesso troppo conservative, probabilmente lo stesso avverrà anche nel 2024. Ci si aspetta quindi che in futuro le imprese di trasporto prendano in considerazione previsioni sui ricavi più ambiziose. Il grado di copertura dei costi può essere aumentato in parte anche attraverso guadagni di efficienza delle imprese di trasporto e adeguamenti dell’offerta. Spetta alle imprese di trasporto valutare in che misura sia necessario ricorrere ad aumenti delle tariffe e quindi a un maggior finanziamento da parte degli utenti.
Tabella 17: Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 1165,1 1187,6 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 58,3 59,4 Uscita dopo applicazione della misura 1106,8 1128,2 Sgravio in % 5 5 Credito a preventivo: UFT/A231.0290 Traffico regionale viaggiatori
1.5.16 Riduzione nell’ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale
Situazione attuale: molti compiti nel settore ambientale sono assunti in modo congiunto dalla Confederazione e dai Cantoni. La Confederazione versa i propri contributi ai Cantoni in gran parte attraverso accordi di programma. Per i progetti di maggiori dimensioni i contributi federali sono versati ad hoc. In questo ambito la Confederazione concede contributi ai Cantoni nei settori quali la protezione contro i pericoli naturali, la protezione contro le piene, la protezione contro l’inquinamento fonico, la natura e il paesaggio, la foresta e la rivitalizzazione.
Misura: i contributi per questi compiti congiunti sono ridotti del 10 per cento. La maggior parte delle risorse sono indennità. I Cantoni per legge hanno diritto alle indennità se soddisfano i requisiti stabiliti dalla Confederazione. Nell’ambito di una verifica completa dei compiti, però, tutti i settori di compiti devono contribuire, indipendentemente dal fatto che il compito sia svolto esclusivamente dalla Confederazione o insieme ai Cantoni. Gli accordi di programma 2025–2028 nei settori foresta, protezione contro i pericoli naturali, protezione contro le piene, natura e paesaggio, rivitalizzazione e protezione contro l’inquinamento fonico sono stati sottoscritti dalla Confederazione e dai Cantoni alla fine del 2024 e contengono una riserva per quanto riguarda la possibile riduzione del 10 per cento che potrebbe essere prevista dalle misure di sgravio. La distribuzione dei risparmi tra i singoli crediti iscritti a preventivo sarà definita nel prossimo budget. Se le risorse a disposizione sono inferiori, i Cantoni dovranno ridefinire le loro priorità e ridurre il numero dei progetti sostenuti o rimandare l’attuazione di singoli progetti. Vi sarà quindi uno sgravio anche dei Cantoni.
Tabella 18: Riduzione nell’ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 462,8* 486,5 il P 2025
30/98
Effetto di sgravio della misura 46,8 49,0 Uscita dopo applicazione della misura 416,0 437,5 Sgravio in % 10 10 * Senza le uscite previste per Alpenrhein (gestito attraverso trattato internazionale). Crediti a preventivo: UFAM/A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali UFAM/A236.0124 Protezione contro le piene UFAM/A236.0125 Protezione contro l’inquinamento fonico UFAM/A236.0123 Natura e paesaggio UFAM/A236.0126 Rivitalizzazione UFAM/A231.0327 Foresta
1.5.17 Riduzione della promozione della qualità e dello smercio
Situazione attuale: la Confederazione sostiene lo smercio di prodotti agricoli con aiuti finanziari. I contributi servono alla promozione sussidiaria di misure e iniziative collettive volte ad aumentare la creazione di valore sul mercato («aiuto all’auto- aiuto») e sono destinati a organizzazioni ed enti della filiera agroalimentare. Nel 2023 e nel 2024 i principali destinatari sono stati Switzerland Cheese Marketing AG (fr. 23 mio.), Swiss Wine Promotion AG (fr. 9 mio.) e i Produttori Svizzeri di Latte (fr. 8,2 mio.).
Misura: i mezzi iscritti a preventivo per la promozione della qualità e dello smercio vengono ridotti di un buon 15 per cento. Per molti prodotti agroalimentari è già prevista una protezione doganale. I mezzi restanti vanno quindi impiegati maggiormente per beni che non godono di tale protezione. In generale il settore avrà a disposizione minori risorse per iniziative di marketing e dovrà finanziare in gran parte autonomamente i costi per la promozione dello smercio dei propri prodotti. In tal modo si rafforza anche il principio di causalità.
Tabella 19: Riduzione della promozione della qualità e dello smercio
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 65,9 65,4 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 10,5 10,5 Uscita dopo applicazione della misura 55,4 54,9 Sgravio in % 16 16 Credito a preventivo: A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio
1.5.18 Riduzione degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo
Situazione attuale: la Confederazione versa aiuti finanziari alla corporazione di diritto pubblico Svizzera Turismo che, in base alla pertinente legge federale del 21 dicembre
195514 e su mandato della Confederazione stessa, promuove la domanda di viaggi e
vacanze in Svizzera (marketing di base per la Svizzera, attività di coordinamento e consulenza, sviluppo e attuazione di prodotti e iniziative, p. es. «Swisstainable»). Le attività di Svizzera Turismo sono finanziate per circa il 60 per cento dalla Confederazione.
14 RS 935.21 31/98
Misura: gli aiuti finanziari a Svizzera Turismo sono ridotti del 20 per cento circa. In tal modo la Confederazione continua a coprire circa la metà delle attuali uscite di Svizzera Turismo, sebbene nella maggior parte dei settori la Confederazione non fornisca alcun contributo alle organizzazioni di marketing. Data la volontà di impiegare in modo più efficace ed efficiente la fiscalità generale appare adeguato un cofinanziamento di Svizzera Turismo da parte dei Cantoni e delle regioni a vocazione turistica così come del settore del turismo. A seguito della riduzione del contributo federale, Svizzera Turismo troverà nuovi finanziamenti, chiedendo ad esempio contributi ai Cantoni o al settore, o dovrà ridurre l’offerta.
Tabella 20: Riduzione degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 56,6 57,9 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 11,3 11,4 Uscita dopo applicazione della misura 45,3 46,5 Sgravio in % 20 20 Credito a preventivo: SECO/A2310.0355 Svizzera Turismo
1.5.19 Riduzione dei mezzi di Innotour
Situazione attuale: la Confederazione sostiene progetti destinati a rafforzare la competitività del turismo attraverso innovazioni economiche, tecnologiche, sociali o ecologiche, una maggiore cooperazione e uno sviluppo mirato delle conoscenze. La Confederazione finanzia al massimo il 50 per cento dei costi di un singolo progetto. Per il periodo 2023–2026 le aliquote di sussidio possono essere temporaneamente aumentate al massimo fino al 70 per cento al fine di attenuare le conseguenze della pandemia di COVID-19 sul settore del turismo.
Misura: dal 2027 i mezzi saranno ridotti a 5 milioni di franchi all’anno, vale a dire di quasi il 30 per cento rispetto al 2022 (prima dell’aumento temporaneo delle aliquote di sussidio). Dopo la pandemia, il settore del turismo ha fatto registrare un’ottima ripresa e, grazie al ritorno a un’aliquota massima del 50 per cento, con ogni franco riscosso con le imposte si potrà in futuro riprendere a sostenere un maggior numero di progetti. Gli strumenti generali della Confederazione per la promozione dell’innovazione (in particolare Innosuisse) sono inoltre a disposizione anche per il turismo e consentono pertanto di ridurre la promozione specifica del settore. La minore disponibilità di mezzi di promozione consentirà in futuro di sostenere un minor numero di progetti.
Tabella 21: Riduzione dei mezzi di Innotour
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 7,1 7,7 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 2,1 2,7 Uscita dopo applicazione della misura 5,0 5,0 Sgravio in % 29 35 Credito a preventivo: SECO/A231.0194 Promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo
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1.5.20 Riduzione del contributo alle spese di esame per la sicurezza dei prodotti Situazione attuale: la Confederazione è tenuta per legge a garantire la sicurezza dei prodotti in Svizzera e la libera circolazione delle merci con l’UE o lo Spazio economico europeo. Per l’esecuzione della legge federale del 12 giugno 200915 sulla sicurezza dei prodotti vengono indennizzate le spese di controllo e di esame sostenute dalle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato. Con l’esame della sicurezza dei prodotti si controlla, per esempio, se i prodotti sono sicuri e non danneggiano la salute di lavoratori e consumatori, come potrebbe avvenire in caso di esplosione di un barbecue a gas o a causa di macchine pericolose. Stando al principio del «nuovo approccio» (new approach), che vale anche nell’UE, la responsabilità compete a costruttori e importatori. Per bilanciare questo libero scambio di merci è necessario un valido sistema di sorveglianza del mercato. Oggi le organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato si finanziano per il 97 per cento circa con le indennità della Confederazione. La parte restante è a carico dell’utenza, ossia di quegli attori dell’economia (costruttori, importatori, rivenditori ecc.) i cui prodotti dovessero risultare non sicuri/non conformi durante un controllo eseguito dalle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato.
Misura: il contributo è ridotto del 20 per cento circa (ca. fr. 1 mio. all’anno). Per garantire la sicurezza dei prodotti in Svizzera e l’adempimento del mandato legale nonostante la riduzione del sussidio, sarà al contempo aumentato il finanziamento delle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato a carico dell’utenza. Produttori e importatori sosterranno una quota maggiore dei costi dei controlli secondo il principio di causalità. L’aumento degli emolumenti a tal fine necessario è sancito a livello di ordinanza. È inoltre previsto che, qualora durante un controllo venissero riscontrati prodotti non sicuri o non conformi, sarà conteggiato un numero maggiore di ore. Nel complesso, il maggiore finanziamento da parte dell’utenza comporterà un aumento dei costi per quelle imprese i cui prodotti saranno riscontrati non sicuri o non conformi. Queste misure di compensazione non compensano interamente la riduzione, motivo per cui potrebbe esserci una riduzione dei controlli sulla vigilanza del mercato.
Tabella 22: Riduzione del contributo alle spese di esame per la sicurezza dei prodotti
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 4,7 4,8 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 0,9 1,0 Uscita dopo applicazione della misura 3,8 3,8 Sgravio in % 19 21 Credito a preventivo: SECO/A231.0189 Sicurezza dei prodotti
1.5.21 Riduzioni relative a SvizzeraEnergia
Situazione attuale: il programma SvizzeraEnergia mira all’aumento dell’efficienza energetica e della quota di energie rinnovabili. A tal fine SvizzeraEnergia investe nella formazione e formazione continua, nell’informazione, negli strumenti ausiliari e nei progetti di attuazione. Ulteriori fondi destinati a SvizzeraEnergia sono imputati alle
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spese di funzionamento (esecuzione e acquisti; ca. fr. 20 mio.) dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) e a un credito di trasferimento (ca. fr. 24 mio.).
Misura: dal 2027 il Consiglio federale intende ridurre il budget di SvizzeraEnergia di 20 milioni di franchi e portarlo a 24 milioni all’anno. SvizzeraEnergia è un programma comprendente l’informazione, la consulenza e la sensibilizzazione della popolazione e dell’economia che, grazie all’efficacia attesa dopo un periodo di intensificazione delle attività con la definizione delle relative priorità, può tornare a essere progressivamente ridotto. Oltre a ciò, la formazione nell’ambito dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili è già indirettamente sostenuta dalla Confederazione attraverso il finanziamento di scuole universitarie. Dopotutto, ai livelli formativi inferiori, la competenza spetta primariamente ai Cantoni. La riduzione del budget in quest’ordine di grandezza comporta un adeguamento di massima della strategia del programma. I budget per il 2025 e il 2026 saranno utilizzati per accelerare la conclusione dei progetti in corso. Parallelamente, dal 2025 l’UFE adotterà diverse misure operative finalizzate a incrementare l’efficienza e liberare risorse. In seguito alla riduzione, in particolare i Comuni e le imprese interessate avranno a disposizione un minor numero di offerte d’informazione e consulenza sovvenzionate dalla Confederazione.
Tabella 23: Riduzioni relative a SvizzeraEnergia
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 44,7 44,7 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 20,0 20,0 Settore proprio 10,0 10,0 Settore dei trasferimenti 10,0 10,0 Uscita dopo applicazione della misura 24,7 24,7 Sgravio in % 45 45 Credito a preventivo: A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia A200.0001 Spese di funzionamento UFE
1.5.22 Riduzione dei contributi volontari all’Agenzia spaziale europea (ESA) e
alle rimanenti organizzazioni internazionali non attinenti alla cooperazione internazionale Situazione attuale: la Confederazione versa alle organizzazioni internazionali contributi per un totale di circa 2 miliardi di franchi (P 2025). Di questi, 0,5 miliardi sono contributi obbligatori, ossia contributi a carattere vincolante versati a organizzazioni cui la Confederazione ha aderito in virtù di una convenzione o di un accordo internazionale. L’importo dei contributi viene determinato automaticamente in base a una chiave di ripartizione fissata negli statuti e, in caso di mancato pagamento, la Confederazione rischia l’esclusione dall’organizzazione (p. es. ONU, CERN, OMS ecc.). I restanti 1,5 miliardi di franchi sono contributi volontari versati a organizzazioni internazionali. Dal momento che non poggiano su un obbligo statutario, il loro importo può essere ridefinito periodicamente tenendo conto delle priorità politiche (p. es. contributi a programmi ESA fr. 154 mio., fondi ambientali multilaterali fr. 50 mio., contributo al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale, FMI fr. 10 mio. ecc.). La parte sostanziale (fr. 1,2 mia.) dei contributi volontari è accordata nel quadro della CI.
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Misura: i contributi volontari alle organizzazioni internazionali sono ridotti del 10 per cento. La misura non interessa i contributi alla CI, che sono già oggetto della misura numero 1.5.1. Circa due terzi della riduzione, pari a oltre 16 milioni di franchi, riguardano i contributi a programmi ESA. Si riduce di conseguenza il margine di manovra della Svizzera per la partecipazione ai programmi spaziali pluriennali che saranno decisi nel 2025 nel quadro della riunione del Consiglio dell’ESA a livello ministeriale. In seguito a tale riduzione, la Svizzera ridurrà la sua partecipazione al programma o rinuncerà a partecipare a singoli programmi. In seguito l’ESA conferirà un minor numero di mandati a imprese e scuole universitarie svizzere (principio del ritorno geografico). La riduzione dei restanti contributi (p. es. fondi ambientali multilaterali fr. 5 mio., contributo al Fondo fiduciario del FMI fr. 1 mio. ecc.) nasconde in singoli casi un certo rischio di una perdita di reputazione per la Svizzera.
Tabella 24: Riduzione dei contributi volontari all’Agenzia spaziale europea (ESA) e alle rimanenti organizzazioni internazionali non attinenti alla cooperazione internazionale
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 257,1 247,5 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 25,7 24,8 Uscita dopo applicazione della misura 231,4 222,8 Sgravio in % 10 10 Crediti a preventivo: Diversi uffici federali e crediti
1.5.23 Misure nel settore proprio
Situazione attuale: le uscite proprie della Confederazione rappresentano circa il 15 per cento del bilancio. Circa due terzi di queste uscite riguardano il DDPS e il DFF. Da un lato, in questi dipartimenti si trovano i settori dell’esercito, della dogana e della sicurezza dei confini, che sono ambiti a elevata intensità di personale; dall’altro, vi si riscontra anche una quota elevata di uscite d’esercizio e investimenti, in particolare per l’armamento, la manutenzione, gli immobili e l’informatica.
Misura: fino al 2028 le uscite proprie della Confederazione devono essere ridotte di 300 milioni di franchi rispetto al piano finanziario attuale; di questa riduzione, 180 milioni devono riguardare le uscite per il personale. Le uscite per l’armamento e gli investimenti dell’esercito (difesa, armasuisse) sono escluse dall’obiettivo di risparmio. Per i settori interessati si realizza quindi una riduzione fino al 2,7 per cento; le uscite proprie erano già state ridotte nei preventivi 2024 (2 %) e 2025 (1,4 %). I risparmi saranno raggiunti attraverso una combinazione di vari elementi. Circa 100 milioni di franchi saranno ottenuti tramite adeguamenti delle misure salariali e delle condizioni d’impiego del personale federale. I restanti 200 milioni di franchi saranno risparmiati rinunciando a compiti e migliorando l’efficienza. Sulla base di questi parametri di riferimento, l’Amministrazione e il Consiglio federale concretizzeranno le misure di sgravio entro la primavera del 2025. Qualora l’applicazione di tali misure richiedesse modifiche legislative, queste saranno presentate al Parlamento con il messaggio concernente il pacchetto di misure.
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Tabella 25: Misure nel settore proprio
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente il 10 783 10 917 P 2025 Effetto di sgravio della misura 200,0 300,0 Uscita dopo applicazione della misura 10 583 10 617 Sgravio in % 2 3 Crediti a preventivo: Crediti nel settore proprio (preventivo globale e singoli crediti)
1.6 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202416 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202417 sul programma di legislatura 2023–2027.
1.7 Interventi parlamentari
Mozione della Commissione delle finanze CS 22.4273 Verifica dei compiti e delle prestazioni dello Stato
La mozione incarica il Consiglio federale di avviare una verifica dei compiti e delle prestazioni dello Stato. Devono essere sottoposte a verifica sia le uscite debolmente vincolate che quelle fortemente vincolate. Viene inoltre esplicitamente citata una verifica delle uscite per il personale.
La procedura del Consiglio federale che prevede la verifica dei compiti e delle prestazioni è in linea con l’orientamento di fondo della mozione. In quest’ottica, con il presente progetto il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e ne propone lo stralcio.Mozione Commissione delle finanze CS 24.3395 Prevedere rapidamente un efficace pacchetto di misure di sgravio che comprenda anche le uscite vincolate
La mozione incarica il Consiglio federale di sgravare durevolmente le finanze federali nell’ambito delle uscite vincolate. Esso adatterà le ordinanze di propria competenza e sottoporrà al Parlamento un progetto con gli adeguamenti a livello di legge.
Con il presente pacchetto di misure di sgravio la procedura del Consiglio federale è in linea con l’orientamento di fondo della mozione. In quest’ottica, con il presente progetto il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e ne propone lo stralcio.
Mozione della Commissione delle finanze CN 17.3259 Ridurre le uscite vincolate
La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre all’Assemblea federale una o più proposte per ridurre del 5–10 per cento le uscite fortemente vincolate della Confederazione.
Negli scorsi anni sono stati continuamente posti nuovi vincoli alle uscite. Di conseguenza, circa il 65 per cento delle uscite della Confederazione è ora fissato in modo vincolante nella Costituzione o a livello di legge. Sono interessati innanzitutto i
16 FF 2024 525 pag. 73
17 FF 2024 1440 pag. 5
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settori Previdenza sociale (finanziamento dell’AVS e dell’AI, riduzione dei premi, importi forfettari per l’aiuto sociale destinati ai richiedenti l’asilo), Trasporti (FIF e FOSTRA) nonché Finanze e imposte (partecipazioni dei Cantoni alle entrate della Confederazione, perequazione finanziaria). Le uscite vincolate sono dunque sempre il frutto di una decisione politica. Ciò non significa che i vincoli non possano essere messi in discussione, allentati o ridotti. Non è tuttavia certo che si possa attuare una riduzione di una percentuale massima del 10 per cento, vale a dire fino a 5 miliardi di franchi. Con il presente pacchetto di sgravio il Consiglio federale propone però diverse misure nell’ambito delle uscite vincolate per un importo di oltre 2 miliardi di franchi. Compete inoltre al Parlamento rinunciare all’aiuto finanziario per la custodia di bambini complementare alla famiglia, e quindi a un nuovo grande vincolo posto alle uscite. In quest’ottica, con il presente progetto il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e ne propone lo stralcio.
Mozione Stark 21.4144 Incentivi finanziari per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a legna con impianti moderni
Il Consiglio federale è incaricato di concedere sostegni per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a legna con impianti moderni. Tali sostegni sono limitati ai casi in cui i costi supplementari dovuti al mantenimento del riscaldamento a legna sono sproporzionatamente elevati.
Un’attuazione non è coerente con l’ordine di priorità previsto nel pacchetto di sgravio 2027 delle misure di politica climatica rispetto alle misure di promozione nell’ambito degli edifici. Inoltre, per via dell’ordine di priorità non sono a disposizione fondi sufficienti per un programma di sostituzione di impianti di riscaldamento a legna. Allo stato attuale, considerando gli elevati effetti di trascinamento e la poca disponibilità in Svizzera di legna da impiegare come fonte di energia, solo pochi Cantoni mettono a disposizione fondi per sostituire gli impianti di riscaldamento a legna. Infine, con la revoca del Programma Edifici, dal 2027 mancheranno anche strutture di accompagnamento di una simile misura, il che rende ancora più difficile l’attuazione. In tal senso, il Consiglio federale chiede di rinunciare all’attuazione della mozione e ne propone lo stralcio.Punti essenziali del progetto
Di seguito sono descritte le misure che richiedono modifiche legislative e che pertanto devono essere poste in consultazione. Nei casi in cui il Consiglio federale intende rinunciare completamente a un sussidio, propone l’abrogazione delle relative disposizioni, anche se si tratta di disposizioni potestative. Si chiarisce in tal modo che la Confederazione non verserà più tali sussidi in futuro. Dal momento che, secondo le prospettive attuali, i problemi finanziari non sono di natura transitoria – sia le uscite dell’esercito che quelle dell’AVS subiranno aumenti strutturali e duraturi – anche il controfinanziamento deve avere effetto duraturo.
2.1 Rinuncia a finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione
Situazione attuale: secondo l’articolo 17 della legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), dal 1° gennaio 2024 la Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico. I finanziamenti iniziali permetteranno di sostenere progetti di organizzazioni di diritto pubblico e privato particolarmente rilevanti per la trasformazione digitale della società e dell’economia, legati all’adempimento dei compiti delle autorità. Nella primavera 2024 si è svolta una 18 RS 172.019 37/98
procedura di consultazione concernente le disposizioni esecutive. Nel frattempo sono stati sospesi i lavori all’ordinanza.
Misura: al fine di sgravare le finanze federali, occorre rinunciare a questo nuovo strumento di promozione nel quadro della digitalizzazione. Da un lato, per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni con l’organizzazione Amministrazione digitale svizzera (ADS) si dispone già di una fonte di finanziamento per i progetti di digitalizzazione dei compiti delle autorità. Dall’altro, la Confederazione promuove già in maniera mirata la digitalizzazione nei settori rilevanti, per esempio nel servizio sanitario, nella promozione della piazza economica, nell’ulteriore sviluppo della politica agricola o nel campo dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione. Nella promozione dell’innovazione, la Confederazione intende concentrarsi sulla ricerca fondamentale e sulla ricerca applicata anche nel campo della digitalizzazione. Il sostegno diretto a organizzazioni di diritto pubblico o privato comporta il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato. Inoltre, le spese di esecuzione sono eccessivamente elevate a fronte di sussidi relativamente ridotti.
Tabella 26: Rinuncia a finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 2,0 2,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 2,0 2,0 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: CaF/A231.0449 Progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico
2.2 Rinuncia al contributo per l’offerta della SSR destinata all’estero
Situazione attuale: la Confederazione conclude periodicamente con la SSR una convenzione sulle prestazioni concernente l’offerta editoriale destinata all’estero. La convenzione sulle prestazioni approvata dal Consiglio federale il 19 giugno 2024 ha validità per il 2025 e il 2026. La Confederazione versa contributi alla SSR (metà per i costi delle prestazioni, ossia fr. 18,8 mio. all’anno per il 2025 e il 2026) per le piattaforme Internet swissinfo.ch e tvsvizzera.it (fr. 9,4 mio. all’anno), nonché per i programmi internazionali TV5Monde (fr. 5,7 mio. all’anno) e 3Sat (fr. 3,7 mio all’anno). Questi canali servono a rafforzare il legame degli Svizzeri all’estero con il proprio Paese d’origine, e a promuovere la presenza della Svizzera e la comprensione per le sue aspirazioni all’estero.Misura: la Confederazione rinuncia in futuro ai contributi finanziari per l’offerta SSR destinata all’estero e alla sottoscrizione di una convenzione sulle prestazioni. In futuro il mandato internazionale della SSR sarà finanziato esclusivamente dalla SSR, che attingerà alla propria quota del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale definisce la futura offerta destinata all’estero nella concessione SSR tenendo conto dei mezzi a disposizione. Rispetto a oggi non saranno generati per la SSR ulteriori oneri finanziari; si prevede pertanto un ridimensionamento dell’offerta destinata all’estero (almeno della metà, dal momento che anche la SSR deve risparmiare). A oggi non è tuttavia possibile fornire indicazioni sulla misura esatta: è necessario conoscere il quadro finanziario della SSR (Iniziativa SSR). Questo processo politico non può essere anticipato. La Svizzera è membro di TV5MONDE e ha sottoscritto la Carta di TV5 (accordo internazionale). Le ripercussioni concrete del ridimensionamento dell’offerta per la partecipazione della Svizzera a TV5MONDE vanno chiarite a tempo debito. 38/98
Tabella 27: Rinuncia al contributo per l’offerta della SSR destinata all’estero
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 19,0 19,2 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 19,0 19,2 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFCOM/A231.0311 Contributo per l’offerta SSR destinata all’estero
2.3 Rinuncia a indennità a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti Situazione attuale: per garantire lo svolgimento degli impieghi di civilisti richiesti negli ambiti «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio, delle foreste e dei beni culturali», la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai progetti degli istituti d’impiego a favore di questi ultimi. Tali aiuti finanziari generano ogni anno circa 58 000 giorni di servizio civile in impieghi di gruppo ad alta intensità di lavoro manuale. Possono essere versati se servono alla regolare esecuzione del servizio civile e se è dimostrato un particolare fabbisogno sociale di assistenza del servizio civile. La maggior parte dei progetti è svolta a beneficio dei Cantoni e dei Comuni.
Misura: i progetti attuali beneficiano a oggi di un duplice sostegno: in primo luogo, questi sono esonerati dalla tassa per l’impiego di civilisti e, secondariamente, ricevono sussidi. In futuro si rinuncerà ai contributi. Gli istituti d’impiego dovranno pertanto farsi carico di una quota maggiore dei costi, il che comporterà una maggiore trasparenza. Ciò potrebbe tradursi in una diminuzione dei posti d’impiego ad alta intensità di lavoro manuale e disponibili a breve termine per un’esecuzione sistematica del servizio civile. Potrebbe anche verificarsi una riduzione delle prestazioni nell’ambito della protezione dell’ambiente e della natura.
Tabella 28: Rinuncia a indennità a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 3,4 3,4 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 3,4 3,4 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: CIVI/A231.0238 Indennità agli istituti d’impiego
2.4 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole
universitarie cantonali Situazione attuale: in virtù dell’articolo 63a Cost., la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla competitività e al coordinamento del settore universitario svizzero. La Confederazione ha l’obbligo costituzionale di sostenere le scuole universitarie cantonali (università e scuole universitarie professionali). A tal fine versa sussidi di base per le dieci università cantonali e le nove scuole universitarie professionali. I sussidi di base sono pari al 20 per cento (università) e al 30 per cento (scuole universitarie professionali) dell’ammontare totale dei cosiddetti costi di riferimento (spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di 39/98
elevata qualità, art. 44 cpv. 1 della legge del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU). Sono fissati dal Consiglio delle scuole universitarie (Confederazione e Cantoni responsabili delle scuole universitarie) per un periodo ERI. Per la Confederazione si tratta di spese vincolate (art. 50 LPSU).
Misura: aumentando il finanziamento da parte dell’utenza, si mira ad alleggerire la Confederazione e i Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Per misurare l’effetto di sgravio sono stati presi come base un raddoppiamento delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri e una quadruplicazione di quelle per gli studenti stranieri. Nel 2024, le tasse universitarie annuali presso le dieci università cantonali ammontavano in media a 1145 franchi (studenti svizzeri) e a 2510 franchi (studenti stranieri). Presso le scuole universitarie professionali ammontavano a 1544 franchi e 2808 franchi all’anno. Le scuole universitarie potranno in tal modo generare ulteriori ricavi stimati pari a 300 milioni di franchi (università) e 200 milioni (scuole universitarie professionali). Questi maggiori ricavi dovranno essere assorbiti dalla Confederazione in misura corrispondente alla propria percentuale (20 e 30 %). Alle scuole universitarie è lasciata la facoltà di ottenere l’effetto di sgravio agendo su altre aliquote delle tasse o mediante una diversa ripartizione tra i gruppi di studenti. In tale contesto occorre considerare anche i risultati dei negoziati con l’UE. Una misura analoga è prevista anche per il settore dei PF (v. n. 1.5.6). Con lo sgravio di 120 milioni di franchi (metà per le università e metà per le scuole universitarie professionali), la quota federale dell’importo totale dei costi di riferimento scende rispettivamente al 18,4 per cento (università) e al 27 per cento (scuole universitarie professionali). La Confederazione continuerà ad adoperarsi per garantire alle scuole universitarie cantonali la massima certezza di pianificazione possibile e versare loro sussidi che siano il più possibile stabili.
La quota degli studenti sui ricavi delle scuole universitarie aumenta. Inoltre, conformemente alla legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi (LSu), il contributo federale dovrà in futuro essere definito come contributo massimo e non come quota fissa; così facendo si tiene conto della suddetta mozione 17.3259 concernente la riduzione delle uscite vincolate. Questa misura migliora la trasparenza dei costi; gli studenti si fanno carico di una quota maggiore dei costi da essi occasionati. Anche la maggior parte del beneficio dello studio universitario riguarda gli studenti stessi. Viene realizzato un certo allineamento alle tasse della formazione professionale superiore.
Tabella 29: Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 1344,4 1358,8 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 120,0 120,0 Uscita dopo applicazione della misura 1224,4 1238,8 Sgravio in % 9 9 Crediti a preventivo: SEFRI/A231.0261 Sussidi di base destinati alle università LPSU
19 RS 414.20 20 RS 616.1 40/98
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU
2.5 Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie
Situazione attuale: la Confederazione può erogare sussidi vincolati a progetti per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale (art. 59 LPSU). Vengono sostenuti per esempio progetti di collaborazione finalizzati a rafforzare la digitalizzazione e a ripartire i compiti tra le scuole universitarie come pure progetti per la promozione delle pari opportunità e delle nuove leve. I beneficiari dei sussidi sono le scuole universitarie cantonali, i PF nonché le alte scuole pedagogiche e altri istituti accademici. I Cantoni, le scuole universitarie e gli istituti devono di norma fornire una prestazione propria pari almeno al contributo federale.Misura: i contributi vincolati a progetti vengono soppressi. Solo il programma per aumentare il numero dei diplomati in cure infermieristiche presso le scuole universitarie professionali (1a tappa dell’Iniziativa sulle cure infermieristiche), il cui finanziamento nel periodo 2024–2032 ammonta a 25 milioni di franchi, va sostenuto fino alla conclusione prevista nel 2032 (regolamentazione transitoria), poiché si basa su una recente votazione popolare. La gestione delle scuole universitarie cantonali, principali beneficiari dei contributi vincolati a progetti, è di competenza dei Cantoni. Inoltre, la cooperazione è nell’interesse delle scuole universitarie e non necessita del sostegno federale. Gli enti responsabili delle scuole universitarie sono liberi di mettere a disposizione fondi supplementari per i progetti di cooperazione.
Tabella 30: Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 32,4 33,1 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 27,9 29,6 Uscita dopo applicazione della misura 4,5 3,5 Sgravio in % 86 89 Credito a preventivo: SEFRI/A231.0262 Sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU
2.6 Riduzione del contributo della Confederazione a Innosuisse
Situazione attuale: Innosuisse promuove in Svizzera le innovazioni basate sulla scienza attraverso contributi finanziari, una consulenza professionale e la creazione di reti di contatti. La maggior parte dei mezzi assegnati da Innosuisse è destinata a favorire progetti d’innovazione realizzati da istituti di ricerca aventi diritto ai contributi in collaborazione con i partner attuatori (imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, amministrazione e altre istituzioni pubbliche o private). La Confederazione sostiene Innosuisse con un contributo finanziario annuale. Questo contributo viene impiegato per la promozione in misura superiore al 90 per cento, mentre il resto serve a coprire i costi d’esercizio.
Misura: i contributi della Confederazione sono ridotti del 10 per cento circa.
• Per l’attuazione è fissato un limite inferiore minimo del 50 per cento per la partecipazione dei partner attuatori ai progetti di innovazione (anziché una fascia compresa tra il 40 e il 60 %). Si intendono in tal modo evitare, nel limite del possibile, falsi incentivi e distorsioni del mercato o interventi di politica industriale. 41/98
• La possibilità di promuovere progetti di innovazione di giovani imprese prevista dal 2023 viene mantenuta, limitando tuttavia la partecipazione a una percentuale massima del 50 per cento (al posto dell’attuale 70 %) e a progetti che presentano un contenuto incentrato sulla scienza (in particolare spin-off).
• La promozione di progetti senza partner attuatori viene limitata ai programmi congiunti delle istituzioni di promozione della ricerca (attualmente in concreto il programma BRIDGE con il FNS). La disposizione di legge viene adeguata di conseguenza.
• Si rinuncia alla promozione di persone altamente qualificate (non ancora introdotta). La rispettiva disposizione di legge viene abrogata.
Con questa riduzione le scuole universitarie (in particolare scuole universitarie professionali e PF) avranno a disposizione mezzi in misura inferiore. Nello stesso tempo, però, i partner provenienti dagli ambienti economici parteciperanno in misura maggiore ai costi dei progetti.
Tabella 31: Riduzione del contributo della Confederazione a Innosuisse
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 327,7 338,4 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 32,0 33,1 Uscita dopo applicazione della misura 295,8 305,4 Sgravio in % 10 10 Credito a preventivo: SG-DEFR/A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse
2.7 Abrogazione delle disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella legge
sulla formazione continua Situazione attuale: la legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo) prevede la formazione continua nel contesto dello spazio formativo svizzero e definisce i principi applicabili. In base alla LFCo la Confederazione assegna contributi ai Cantoni per promuovere l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (ca. fr. 14 mio. all’anno). Altri aiuti finanziari sono concessi alle organizzazioni per la formazione continua (p. es. la Federazione svizzera per la formazione continua FSEA, la Federazione svizzera Leggere e Scrivere) che forniscono prestazioni sistematiche negli ambiti dell’informazione, del coordinamento, della garanzia della qualità e dello sviluppo della formazione continua (fr. 4 mio. all’anno).
Misura: in futuro si dovrà rinunciare a concedere aiuti finanziari alle organizzazioni per la formazione continua. Inoltre, la Confederazione non dovrà versare più aiuti finanziari ai Cantoni per la promozione delle competenze di base degli adulti. Le disposizioni generali della LFCo, comprendenti i principi della formazione continua, vengono mantenute. Il mercato della formazione continua è in larga misura organizzato secondo i principi dell’economia privata e funziona per gran parte senza interventi statali. Le prestazioni delle organizzazioni per la formazione continua agiscono a livello sistemico e pertanto forniscono un contributo solo indiretto al mercato della formazione continua e alla partecipazione a tale formazione. Vi sono 21 RS 419.1 42/98
inoltre segnali di notevoli effetti di trascinamento. Secondo una verifica svolta dal CDF nel 2021, non è chiaro per quali prestazioni le organizzazioni della formazione continua percepiscono aiuti finanziari e quale effetto questi aiuti consentono di raggiungere nel sistema complessivo della formazione continua. È lasciata ai Cantoni la facoltà di decidere se e in che misura promuovere in futuro le competenze di base degli adulti. La Confederazione può continuare a promuovere in maniera specifica la formazione continua e le competenze di base di singoli gruppi di destinatari tramite leggi speciali (p. es. legislazione sugli stranieri, sui disoccupati e sugli invalidi).
Tabella 32: Abrogazione delle disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella legge sulla formazione continua
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 19,2 19,6 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 19,2 19,6 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: SEFRI/A231.0268 Aiuti finanziari LFCo
2.8 Riduzione delle uscite per la formazione professionale al valore di
riferimento Situazione attuale: la Confederazione partecipa in misura del 25 per cento (valore indicativo) alle spese dell’ente pubblico per la formazione professionale. La maggior parte del contributo è versato ai Cantoni sotto forma di contributi forfettari, il cui importo è definito in base al numero di contratti di formazione di base per Cantone. I sussidi federali non sono vincolati a offerte o investimenti specifici. I Cantoni sono liberi di definire l’utilizzo dei fondi secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Possono anche trasferire tali contributi per prestazioni di terzi (p. es. fornitori privati di prestazioni formative), sempre che questi compiti siano conformi alla LFPr. In virtù di questa legge la Confederazione sostiene inoltre progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità come pure prestazioni speciali di interesse pubblico. Questi contributi vengono computati anch’essi al 25 per cento a carico della Confederazione. Beneficiano di tali aiuti le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni e altri soggetti (privati, associazioni ecc.). Ai sensi degli articoli 63 e 64 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr), i contributi federali coprono al massimo il
60 per cento dei costi, mentre in caso di eccezioni motivate l’80 per cento.
Misura: dal 2018 la partecipazione della Confederazione è sempre superiore al 25 per cento. Anche le uscite federali pianificate per il periodo ERI 2025–2028 sono state superiori al valore indicativo. Occorre pertanto adeguare i contributi forfettari e i contributi a innovazioni e progetti in modo da rispettare esattamente il valore indicativo del 25 per cento conformemente alle previsioni dei costi degli enti pubblici. Adottando la misura, le uscite saranno complessivamente ridotte di circa 20– 24 milioni di franchi all’anno. Nei contributi a innovazioni e progetti l’ammontare del sussidio federale sarà limitato al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Si raggiunge in tal modo una prestazione adeguata da parte dei beneficiari degli aiuti finanziari. Questa aliquota massima dovrà essere sancita nella LFPr. 22 www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > 20167 > Vigilanza sulle organizzazioni della formazione continua 23 RS 412.10 23 RS 412.10 24 RS 412.101 43/98
I Cantoni si fanno carico della quota prevalente dei costi per la formazione professionale. Una riduzione dei contributi forfettari della Confederazione dell’1–2 per cento può comportare per i Cantoni una quota di costi più elevata. Al contempo però i partner con una partecipazione propria maggiore si faranno carico di una quota superiore dei costi di progetto.
Tabella 33: Riduzione delle uscite per la formazione professionale al valore di riferimento
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 998,4 1019,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 23,8 20,5 Uscita dopo applicazione della misura 974,6 998,5 Sgravio in % 2 2 Crediti a preventivo: SEFRI/A231.0259 Contributi forfettari ai Cantoni SEFRI/A231.0452 Formazione professionale superiore SEFRI/A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti SG-DEFR/A231.0183 Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) SG-DEFR/A231.0184 Sedi SUFFP
2.9 Rinuncia al sostegno della Scuola cantonale di lingua francese di Berna
Situazione attuale: la Scuola cantonale di lingua francese di Berna (ECLF) rappresenta un’eccezione nel sistema formativo svizzero, in quanto la Confederazione versa contributi per una scuola cantonale pubblica. L’ECLF offre lezioni in lingua francese in una regione di lingua tedesca. La Confederazione sostiene questa scuola dal 1960 con un contributo annuo corrispondente al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio computabili. In questo modo lo Stato appoggia la formazione in lingua francese dei figli di impiegati federali e di diplomatici francofoni secondo il sistema scolastico svizzero. Il beneficiario del sussidio è il Cantone di Berna.Misura: il sussidio, che inizialmente perseguiva una finalità in materia di politica del personale (incentivo per gli impiegati federali francofoni a trasferirsi a Berna, dal momento che i figli potevano frequentare una scuola di lingua francese), è ormai obsoleto poiché il miglioramento della mobilità e la diffusione del telelavoro hanno semplificato il reclutamento di personale francofono. Fuori dall’Europa la Confederazione sostiene i costi delle scuole private per i figli dei suoi diplomatici. Si può pertanto presumere che anche gli Stati rappresentati a Berna possano parimenti farsi carico di questi costi per i propri diplomatici. La scuola dell’obbligo è inoltre compito esclusivo dei Cantoni, ragione per cui il Consiglio federale intende abolire il sussidio e abrogare la legge federale del 17 giugno 2022 sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna. In futuro i costi della scuola saranno pertanto sostenuti dal Cantone o dai beneficiari.
Tabella 34: Rinuncia al sostegno della Scuola cantonale di lingua francese di Berna
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 1,4 1,4 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 1,4 1,4
25 RS 411.3 44/98
Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: SEFRI/A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna
2.10 Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia
di esecuzione delle pene e delle misure Situazione attuale: i progetti sperimentali servono allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi metodi e concezioni nell’esecuzione delle pene e delle misure. La Confederazione può concedere contributi fino a un massimo dell’80 per cento dei costi riconosciuti. Tra questi costi rientrano le spese per il personale, i costi per beni e servizi ed eventualmente i costi d’investimento indispensabili per il progetto sperimentale. I beneficiari di questi aiuti finanziari sono i Cantoni e gli enti privati.
Misure: l’aliquota di sussidio dovrà essere ridotta dall’attuale limite massimo dell’80 per cento a una percentuale massima del 50 per cento dei costi computabili. Tale misura comporta un maggior impegno finanziario da parte dei beneficiari, che dovrebbe aumentare l’efficacia dei sussidi.
Tabella 35: Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 2,1 2,1 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 0,8 0,8 Uscita dopo applicazione della misura 1,3 1,3 Sgravio in % 38 38 Credito a preventivo: UFG/A231.0144 Progetti sperimentali
2.11 Riduzione della promozione indiretta della stampa
Situazione attuale: la Confederazione sostiene la distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento da parte della Posta Svizzera con contributi definiti per legge. I beneficiari sono gli editori di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (fr. 30 mio. all’anno) nonché gli editori di giornali e periodici di organizzazioni senza scopo di lucro della stampa associativa e delle fondazioni (fr. 20 mio. all’anno). Nel 2024, 147 titoli della stampa regionale e locale e 913 titoli della stampa associativa e delle fondazioni hanno beneficiato della distribuzione a prezzo ridotto.
Misura: l’efficacia della promozione indiretta della stampa è da tempo dibattuta in ordine al suo obiettivo vero e proprio, ossia la promozione di una formazione democratica delle opinioni, in particolare perché vengono promossi solo i prodotti stampati (ma non quelli digitali) e viene sostenuta soltanto la distribuzione regolare ma non il recapito mattutino. Il Consiglio federale intende pertanto dimezzare le uscite (a fr. 25 mio. all’anno), ovvero ridurle a 25 milioni di franchi per la stampa regionale e locale (-fr. 5 mio.) e abolire il sussidio previsto per la stampa associativa e delle fondazioni (-fr. 20 mio.). Pur riconoscendo il contributo che la stampa regionale e locale offre alla promozione del dialogo democratico, la riduzione è comunque anche indice della perdita di rilevanza della stampa tradizionale rispetto ad altri canali. Il Consiglio federale attribuisce inoltre un valore minore alla stampa associativa e 45/98
delle fondazioni per la formazione delle opinioni; per questo motivo si rinuncerà in futuro a questo sussidio. La stampa associativa e delle fondazioni dovrà in futuro farsi direttamente carico dei costi della propria diffusione. Attraverso questa riduzione il sostegno alla stampa regionale e locale diminuisce del 17 per cento. In questo modo si riducono parzialmente le distorsioni di mercato a favore di La Posta.
Tabella 36: Riduzione della promozione indiretta della stampa
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 50,0 50,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 25,0 25,0 Uscita dopo applicazione della misura 25,0 25,0 Sgravio in % 50 50 Credito a preventivo: UFCOM/A231.0318 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici
2.12 Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti
Situazione attuale: la Confederazione promuove la formazione e la formazione continua di programmisti mediante contributi a favore di istituzioni attive in questo settore. Corsi sovvenzionati promuovono la formazione e la formazione continua delle emittenti radiotelevisive, contribuendo così a un giornalismo di qualità. A tal fine l’Ufficio federale delle telecomunicazioni (UFCOM) stipula in primo luogo convenzioni sulle prestazioni pluriennali con istituzioni che propongono un’offerta significativa nel settore del giornalismo d’informazione per la radio e la televisione. Nel 2024 sono state sostenute cinque istituzioni (le stesse dal 2018).
Misura: i sussidi per la formazione e la formazione continua di programmisti saranno aboliti. Il contributo federale è troppo esiguo rispetto all’onere dei beneficiari e non costituisce pertanto un requisito per l’offerta di una formazione e formazione continua mirata. Le convenzioni sulle prestazioni pluriennali vengono disdette. Programmisti e relativi datori di lavoro dovranno in futuro provvedere personalmente alle spese di formazione e formazione continua26.
Tabella 37: Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 1,0 1,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 1,0 1,0 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFCOM/A231.0312 Contributo alla formazione di programmisti
2.13 Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna Situazione attuale: la Confederazione versa contributi a emittenti concessionarie di programmi radiofonici con una partecipazione al canone, le cui spese d’esercizio 26 L’iniziativa parlamentare 22.417 Misure di promozione a favore dei media elettronici prevede in futuro un finanziamento mediante i proventi del canone radiotelevisivo. 46/98
annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d’emissione sono estremamente elevate. Negli ultimi anni nove radio locali hanno ricevuto contributi.
Misura: in futuro si rinuncerà al sussidio, che copre una parte relativamente esigua dei costi (al massimo il 25 % delle spese d’esercizio). Al più tardi dal 2027 i programmi radiofonici saranno inoltre trasmessi solo mediante tecnologia DAB+. Lo sviluppo tecnologico rende la diffusione più economica, ragion per cui i sussidi non sono più necessari. Le radio locali interessate dovranno in futuro farsi carico dei costi per la diffusione dei propri programmi27.
Tabella 38: Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 0,6 0,6 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 0,6 0,6 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFCOM/A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna
2.14 Rinuncia a contributi di eliminazione
Situazione attuale: la Confederazione contribuisce ai costi correlati all’obbligo di eliminare i sottoprodotti di origine animale (carcasse, ossa, interiora ecc.). Si tratta di un sussidio introdotto in relazione al divieto di somministrare farine animali e con lo scopo di coprire circa la metà delle spese aggiuntive associate allo smaltimento dei rifiuti. I beneficiari dei contributi sono i macelli come pure le aziende che hanno registrato nascite di bovini, ovini e caprini. Poiché i contributi sono stati ripartiti, vale a dire sono stati versati sia ai macelli sia alle aziende che registrano nascite di animali, sono aumentate anche le notifiche alla banca dati sul traffico di animali (BDTA). I contributi sono versati tramite la società Identitas SA.Misura: in futuro si rinuncerà al versamento dei contributi di eliminazione. Il sostegno finanziario all’eliminazione era stato pensato come soluzione transitoria finalizzata ad attenuare gli effetti del divieto di somministrare farine animali agli animali da reddito, entrato in vigore nel mese di gennaio del 2001 per contrastare l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE, «mucca pazza»). Attualmente sono però in atto iniziative volte ad allentare il divieto di somministrare farine animali. Sulla base di nuove scoperte scientifiche, per determinate categorie di animali l’UE ha riammesso i foraggi con proteine animali specifiche a partire dal 2021. La motivazione originaria alla base del sussidio sarà in futuro in qualche misura attenuata.
La gestione della BDTA è interamente finanziata per il tramite degli emolumenti versati dai detentori di animali (inclusi i macelli) e da altre persone tenute al versamento di emolumenti. La maggior parte degli emolumenti è riscossa quando il detentore di animali acquista marche auricolari per gli animali e la persona soggetta all’obbligo di notifica inoltra una segnalazione alla BDTA. Oggi questi emolumenti vengono compensati con i contributi di eliminazione. Grazie a questo sistema, e in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi i contributi superano gli emolumenti, le notifiche alla BDTA sono molto attendibili. Eliminando la compensazione con i contributi di eliminazione, questo incentivo finanziario va perso
27 L’iniziativa parlamentare 22.407 Ripartizione del canone radiotelevisivo prevede un aumento dell’aliquota di canone delle radio locali e delle televisioni regionali soggette a concessione. 47/98
e si prevede un peggioramento del rispetto dell’obbligo di notifica. Sussiste pertanto il rischio di un peggioramento della qualità dei dati con ripercussioni negative sulla lotta contro le epizoozie. Tuttavia, la registrazione nella BDTA continua a essere prescritta per legge. I costi per l’eliminazione dei sottoprodotti animali saranno in futuro a carico dei margini dei rivenditori o dei consumatori, con conseguente miglioramento della trasparenza dei costi.
Tabella 39: Rinuncia a contributi di eliminazione
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 48,1 48,6 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 48,1 48,6 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFAG/A231.0227 Contributi di eliminazione
2.15 Separazione tra Confederazione e AVS
Situazione attuale: attualmente il contributo della Confederazione all’AVS è calcolato in funzione delle uscite dell’assicurazione e aumenta, quindi, allo stesso ritmo di queste ultime. Secondo l’articolo 103 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), tale contributo ammonta al 20,2 per cento delle uscite. Il Consiglio federale intende ridurre questa quota al 19,5 per cento, al fine di attenuare gli effetti della 13esima rendita AVS. Per finanziare questo contributo, la Confederazione attinge alle risorse generali e agli introiti risultanti dall’imposizione dell’alcool e del tabacco. L’evoluzione demografica comporterà nei prossimi anni un forte incremento delle uscite dell’AVS, mentre le entrate della Confederazione non riusciranno a tenere il passo con questo sviluppo. Ciò determina un importante freno per le altre uscite, in particolare quelle con un debole grado di vincolo.
Misura: analogamente alla già vigente normativa relativa al contributo federale a favore dell’AI, il contributo federale a favore dell’AVS dovrà essere separato dalle uscite dell’AVS e vincolato alle entrate della Confederazione. In sostanza, il contributo federale sarà associato all’andamento dei ricavi derivanti dall’IVA. Così facendo, il contributo crescerà parallelamente alle entrate e non rappresenterà più una minaccia per l’equilibrio delle finanze federali. Al contempo aumenta la trasparenza nell’AVS, dal momento che in futuro le ripercussioni finanziarie derivanti dagli adeguamenti sul piano delle prestazioni si rifletteranno completamente nel saldo del bilancio dell’AVS.
Occorre inoltre definire un limite inferiore al contributo federale, che non dovrà mai scendere al di sotto del valore iniziale adeguato al rincaro cumulato al momento della separazione. Questo limite inferiore interverrebbe se la crescita delle entrate derivanti dall’IVA dovesse inaspettatamente diminuire in modo particolare in seguito al sopraggiungere di una crisi economica nei prossimi anni. L’ammontare dello sgravio del bilancio federale, che aumenta nel corso degli anni, mancherà nelle entrate AVS; questo comporta che l’aumento dei deficit di ripartizione sarà più marcato rispetto allo scenario senza la misura e, di conseguenza, il livello del fondo AVS scenderà più rapidamente. Nel 2030 questa perdita ammonterà presumibilmente a 500 milioni di franchi (meno dell’1,5 per mille dell’IVA) e continuerà a crescere negli anni successivi 28 RS 831.10 48/98
(entro il 2035 raggiungerà circa fr. 1,5 mia.). A tal fine si dovrà prevedere una compensazione nell’ambito della prossima riforma AVS. Le rendite AVS non sono interessate da questa misura.
Tabella 40: Separazione tra Confederazione e AVS
In mio. CHF, ai prezzi correnti 2027 2028 Uscite secondo il messaggio del 16.10.2024 11 947 12 187 concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS (contributo della Confederazione al 19,5 %) Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 11 551 11 817 il P 2025 (contributo della Confederazione al 18,7 %)
Effetto di sgravio della misura 204 192 (rispetto al messaggio concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS) Uscita dopo applicazione della misura 11 743 11 995 Sgravio in % 2 2 Credito a preventivo: UFAS/A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell’AVS
2.16 Contenimento dell’evoluzione delle uscite nel settore dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) Situazione attuale: secondo l’articolo 66 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. La Confederazione versa annualmente ai Cantoni un sussidio pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS. Questo sussidio viene distribuito ai Cantoni in base alla sua popolazione residente e al numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari. In passato i costi dell’AOMS hanno conosciuto una crescita molto più forte rispetto al PIL e anche nell’attuale pianificazione finanziaria della Confederazione tali costi aumentano dell’1 per cento in più rispetto al PIL.
Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha approvato una modifica della LAMal come controprogetto indiretto all’iniziativa per un freno ai costi. Secondo l’articolo 54 di questa modifica della LAMal, il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni obiettivi di costo per le prestazioni dell’AOMS. A tale proposito consulterà gli assicuratori, gli assicurati, i Cantoni e i fornitori di prestazioni. I singoli Cantoni potranno definire obiettivi di costo per la propria area di assistenza tenendo conto degli obiettivi del Consiglio federale. La modifica della LAMal entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. A fine 2026 il Consiglio federale fisserà per la prima volta obiettivi di costo per gli anni 2028–2031. Si prevede che il Consiglio federale vari un obiettivo di costo globale nazionale e obiettivi di costo individuali per ogni gruppo di costi.
Misura: i contributi della Confederazione per la riduzione dei premi dovranno aumentare nella stessa misura dell’obiettivo di costo globale della Confederazione. In futuro il contributo federale verrà fissato per un periodo di quattro anni. A partire da una quota del 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS sostenute nell’anno precedente del periodo quadriennale, il contributo verrà adeguato ogni anno 29 RS 832.10 49/98
all’andamento dei costi secondo gli obiettivi di costo globali. In tal modo per i Cantoni si crea un incentivo a perseguire l’obiettivo del Consiglio federale e a fornire il loro contributo per raggiungerlo. La misura avrà un effetto di sgravio sulle finanze federali a partire dal 2028. Nel complesso l’effetto di sgravio è previsto non solo per la Confederazione, ma anche per i Cantoni, dal momento che la misura potrebbe contribuire ad attenuare la crescita effettiva dei costi dell’AOMS. Se invece gli obiettivi di costo non saranno raggiunti, i Cantoni riceveranno un contributo federale minore rispetto a quanto previsto nel diritto vigente (se l’obiettivo non è raggiunto per 0,5 punti percentuali, le perdite dei Cantoni saranno nell’ordine di alcune decine di milioni di franchi). Anche in questo caso il contributo federale resta comunque associato all’evoluzione dei costi lordi nel lungo termine. A tal fine, in ogni ulteriore periodo quadriennale il contributo federale sarà ricalcolato a partire dai costi dell’AOMS effettivi sostenuti nell’anno precedente del periodo in questione. Inoltre, il Consiglio federale deve poter adeguare gli obiettivi fissati se le basi utilizzate per determinarli dovessero cambiare notevolmente. In tal modo, l’Esecutivo può reagire a sviluppi imprevisti. I presupposti per un adeguamento degli obiettivi vengono fissati a livello di ordinanza.
Tabella 41: Contenimento dell’evoluzione delle uscite nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie (AOMS)
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 3820 3953 il P 2025 Effetto di sgravio della misura Ipotesi 1: obiettivo di costo AOMS +3 % 18 Ipotesi 2: obiettivo di costo AOMS +3,2 % 11 Uscita dopo applicazione della misura Ipotesi 1: obiettivo di costo AOMS +3 % 3935 Ipotesi 2: obiettivo di costo AOMS +3,2 % 3942 Sgravio in % Ipotesi 1: obiettivo di costo AOMS +3 % 0,5 Ipotesi 2: obiettivo di costo AOMS +3,2 % 0,3 Credito a preventivo: UFSP/A231.0214 Riduzione individuale dei premi
2.17 Riduzione a 4 anni dell’obbligo di indennizzo per le somme forfettarie
globali Situazione attuale: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari globali per far fronte ai costi dell’aiuto sociale legati all’accoglienza e all’assistenza di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone in cerca di protezione con statuto S. La durata dell’indennizzo per rifugiati e apolidi è di cinque anni, quella per persone ammesse provvisoriamente (inclusi rifugiati e apolidi ammessi provvisoriamente) è di sette anni. Per le persone in cerca di protezione che non sono in possesso di un permesso di dimora, nei primi cinque anni la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale; per le persone in cerca di protezione titolari di permesso di dimora versa un importo pari alla metà della somma forfettaria globale per al massimo altri cinque anni. Le somme forfettarie globali sono versate ai Cantoni tenendo conto della quota nazionale di coloro che, nei rispettivi gruppi di persone, esercitano un’attività lucrativa.
50/98
Misura: con questa misura si intende accelerare l’integrazione nel mercato del lavoro di rifugiati riconosciuti, apolidi, persone ammesse temporaneamente e persone in cerca di protezione. La politica d’integrazione deve essere orientata verso l’obiettivo prioritario che prevede che le persone in età lavorativa (25–60 anni) svolgano un’attività remunerata dopo tre anni dalla presentazione della domanda d’asilo o di protezione o dopo l’entrata in Svizzera o, in caso di disoccupazione, possano essere assistiti dalle strutture ordinarie. Lo stesso vale per giovani e giovani adulti con meno di 25 anni che dovranno seguire una formazione professionale o svolgere un’attività remunerata al più tardi entro tre anni. Al fine di rafforzare l’incentivo all’integrazione, la misura prevede di ridurre a quattro anni la durata dell’indennizzo versato dalla Confederazione per i costi dell’aiuto sociale per rifugiati, apolidi, persone ammesse temporaneamente e persone richiedenti l’asilo. Per contro, la Confederazione non parteciperà più finanziariamente al successo dell’integrazione; in futuro verserà ai Cantoni una somma forfettaria globale per tutte le persone dei gruppi menzionati e non solo per la quota dei disoccupati a livello nazionale. Con il passaggio al cosiddetto modello basato sugli effettivi si rafforza l’effetto incentivante per un’integrazione accelerata nel mercato del lavoro. Non viene più effettuata una correzione relativa ai differenti tassi di attività professionale e alla situazione sul mercato del lavoro.
Come misure di accompagnamento si approfondiranno ulteriori misure volte a sgravare il settore dell’asilo, anch’esse finalizzate a un’ulteriore accelerazione del processo d’asilo (cfr. anche il comunicato stampa del 29.1.2025 del Consiglio federale). Il Consiglio federale illustrerà i primi risultati di tali lavori e l’ulteriore modo di procedere nel messaggio concernente il pacchetto di misure di sgravio.
Nel 2027 si applica una norma transitoria: per tale anno la durata dell’indennizzo sarà ridotta solo a cinque anni, mentre nel caso dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora rimarrà invariata a cinque anni. Per conseguire comunque un primo effetto di risparmio, nel 2027 i versamenti continueranno a essere effettuati tenendo conto della quota di coloro che esercitano un’attività lucrativa; ciò significa che il passaggio al modello basato sugli effettivi avverrà solo nel 2028. Per i gruppi di rifugiati di cui all’articolo 56 della legge del 26 giugno 199830 sull’asilo (LAsi) – i cosiddetti rifugiati reinsediati –, la Confederazione continuerà a versare ai Cantoni le somme forfettarie globali per periodi più lunghi. Le ripercussioni sui Cantoni dipenderanno in modo determinante dalla loro capacità di accelerare l’integrazione nel mondo del lavoro. In caso affermativo, il passaggio al modello basato sugli effettivi comporterà un aumento delle entrate per i Cantoni. Qualora l’obiettivo perseguito non venisse raggiunto, si avrà invece uno spostamento dei costi sui Cantoni in misura corrispondente allo sgravio della Confederazione.
Tabella 42: Riduzione a 4 anni dell’obbligo di indennizzo per le somme forfettarie globali
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 2389,9 2430,9 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 243,5 697,7 Uscita dopo applicazione della misura 2146,4 1733,2
30 RS 142.31 51/98
Sgravio in % 10 29 Credito a preventivo: SEM/A231.0153/Aiuto sociale a richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati
Il volume di sgravio nel medio termine dipende in misura notevole dall’evoluzione del numero di domande d’asilo e dagli sviluppi relativi ai richiedenti protezione con statuto S. In caso di rinuncia al periodo di transizione e di introduzione del modello basato sugli effettivi a partire dal 2027, in tale anno si avrà un effetto di sgravio di oltre 700 milioni di franchi.
2.18 Rinuncia a sussidi all’istruzione, aiuto alle vittime di reati
Situazione attuale: la Confederazione promuove con contributi destinati a programmi di formazione la formazione specialistica del personale dei servizi di consulenza e delle persone attive nell’ambito dell’aiuto alle vittime. In tal modo si intende fornire un contributo alla garanzia della qualità e alla standardizzazione delle formazioni. I beneficiari dei contributi sono eventi formativi a livello nazionale o regionale rivolti a persone attive nell’ambito dell’aiuto alle vittime, per esempio operatori sociali o psicologi. I contributi sono calcolati in modo forfettario e corrispondono di norma al 50 per cento delle spese computabili.Misura: questo sussidio va abolito. I Cantoni sono responsabili dei compiti relativi all’aiuto alle vittime e in futuro dovranno farsi carico dei costi della formazione. Di conseguenza si elimina anche l’onere amministrativo della Confederazione per la concessione di sussidi molto esigui.
Tabella 43: Rinuncia a sussidi all’istruzione, aiuto alle vittime di reati
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 0,3 0,3 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 0,3 0,3 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFG/A231.0146 Sussidi all’istruzione, aiuto alle vittime di reati
2.19 Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF): riduzione dei conferimenti
Situazione attuale: l’esercizio, la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria sono finanziate tramite il FIF: il Fondo viene alimentato attraverso entrate a destinazione vincolata della Confederazione (quota delle tasse sul traffico pesante, 1 ‰ dell’IVA, quota dell’imposta sugli oli minerali, quota dell’imposta federale diretta, contributi dei Cantoni) e conferimenti dal bilancio generale della Confederazione e una quota cantonale. Secondo la legge, l’esercizio e il mantenimento della qualità dell’infrastruttura esistente prevalgono sull’ampliamento.
Misura: il conferimento derivante dalla quota della tassa sul traffico pesante (TTP) sarà ridotto di 200 milioni di franchi all’anno. Tale riduzione corrisponde a quasi il
15 per cento delle uscite annue previste per progetti di ampliamento. Il numero
elevato di progetti di ampliamento comporta nel lungo termine spese supplementari per l’esercizio e la manutenzione. La riduzione dei volumi di ampliamento e il rispettivo rallentamento della velocità presuppongono una rivalutazione globale dei progetti non ancora avviati in relazione ai costi e ai benefici. Oltre ai progetti di 52/98
ampliamento di grande entità, nella definizione delle priorità occorre considerare anche quelli di media entità. I residui di credito del passato mostrano che l’avanzamento dei progetti avviene meno rapidamente di quanto auspicato dai gestori dell’infrastruttura e regolarmente si registrano ritardi. Durante la procedura di consultazione vengono analizzate le ripercussioni sui progetti di ampliamento in attesa di realizzazione.
Tabella 44: Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF): riduzione dei conferimenti
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 6115 6208 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 200 200 Uscita dopo applicazione della misura 5915 6008 Sgravio in % 3 3 Credito a preventivo: UFT/A236.0110 Conferimento al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria
2.20 Rinuncia alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su
ferrovia Situazione attuale: con la revisione della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 è stata creata con l’articolo 37a la possibilità per la Confederazione di promuovere il traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia destinando al massimo 30 milioni di franchi all’anno per il periodo 2025–2030. La promozione è finanziata con i proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili. Finora i proventi della vendita all’asta sono confluiti nel bilancio della Confederazione.Misura: occorre rinunciare alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia. Se le misure di promozione si esauriscono a fine 2030, non è certo che la gestione dei treni notturni, previsti innanzitutto per la promozione di questo tipo di traffico, possa essere finanziariamente autonoma nel lungo termine. Inoltre, questa misura di promozione non è determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici. Una promozione finanziaria del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia di giorno non è indispensabile, poiché di regola queste offerte possono essere eseguite con copertura dei costi. In tale contesto occorre soprattutto chiarire la questione della disponibilità delle tracce. Rinunciando alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia si deve modificare anche la destinazione vincolata dei proventi derivanti dalla vendita all’asta dei diritti di emissione per aeromobili. Almeno il 50 per cento dei proventi dovrà confluire nel bilancio della Confederazione; il resto (50 % al massimo) continuerà a essere impiegato per misure finalizzate a ridurre le emissioni di gas serra nel traffico aereo. Con la nuova formulazione dell’intero articolo 37a va attuata anche la decisione del Consiglio federale sulla modifica della LSu (di regola le aliquote di sostegno non dovrebbero superare il 50 % dei costi). Di conseguenza, l’aliquota massima per la promozione di misure per la riduzione delle emissioni di gas serra nel traffico aereo va ridotta al 50 per cento dei costi computabili. In tal modo è possibile evitare effetti di trascinamento. Inoltre, un’aliquota di sussidio più bassa consente di promuovere un maggior numero di progetti.
Tabella 45: Rinuncia alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia
In mio. CHF PF 2027 PF 2028
31 RS 641.7132 RS 814.01 53/98
Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 29,6 29,6 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 29,6 29,6 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFT/A231.0445 Trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri
2.21 Rinuncia parziale alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per
autobus e battelli Situazione attuale: sulla base della revisione della legge sul CO2 e secondo l’articolo 41a, la Confederazione può accordare per il periodo 2025–2030 contributi per l’acquisto di autobus e battelli a propulsione elettrica o per la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica nell’ambito del trasporto di viaggiatori concessionario per un importo massimo di 47 milioni di franchi all’anno. Per contro, va abolita la restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie, a partire dal 2026 nel traffico locale e dal 2030 al di fuori del traffico locale.
Misura: si rinuncerà alla promozione di sistemi di propulsione alternativi per autobus e battelli nel traffico locale. Il traffico locale, che viene ordinato e finanziato da Cantoni e Comuni, garantisce collegamenti capillari a breve percorrenza. Il traffico locale non è un compito federale. La promozione destinata a sistemi di propulsione alternativi nel traffico regionale viaggiatori viene mantenuta. L’abolizione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali per le imprese di trasporto al di fuori del traffico locale viene però anticipata al 2027. Nel periodo 2027–2029 si generano così per la Confederazione maggiori ricavi di circa 40 milioni di franchi all’anno, con cui si finanzieranno i contributi per la promozione di propulsioni alternative fino al 2030. I mancati ricavi nel traffico regionale viaggiatori causati dall’anticipo dell’abolizione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali dovranno essere assorbiti, in linea di massima, dalle imprese attraverso miglioramenti dell’efficienza, adeguamenti dell’offerta e/o aumenti tariffari.
Tabella 46: Rinuncia parziale alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 46,3 46,3 il P 2025 Effetto di sgravio delle misure 16,3 16,3 Uscita dopo applicazione delle misure 30,0 30,0 Controfinanziamento mediante l’abolizione della 40,0 40,0 restituzione dell’imposta sugli oli minerali Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFT/A236.0145 Sistemi di trazione alternativi per autobus e navi UDSC/E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti UDSC/E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti
54/98
2.22 Rinuncia ai contributi per la guida autonoma
Situazione attuale: grazie ai contributi della Confederazione per progetti pilota con veicoli a guida autonoma è possibile acquisire esperienze nell’ambito della mobilità digitalizzata e conoscenze a scopi di ricerca e per la piazza finanziaria svizzera. Dovrebbero essere promossi in primo luogo progetti di imprese attive nel settore della mobilità che forniscono informazioni sullo stato delle tecnologie o sull’impiego di veicoli e sistemi a guida autonoma. Questo nuovo sussidio dovrebbe essere erogato a partire dal 2025.
Misura: nell’ambito della promozione dell’innovazione il Consiglio federale intende concentrarsi sulla ricerca fondamentale e su quella applicata. Il sostegno diretto alle imprese per l’introduzione di innovazioni sul mercato va valutato con scetticismo sulla base di considerazioni relative all’efficienza, perché cela il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato. Gli aiuti finanziari per imprese comportano inoltre un notevole dispendio a livello di esecuzione (per la verifica di progetti, il monitoraggio successivo del raggiungimento degli obiettivi e misure contro prese di profitto ingiustificate). Si deve pertanto rinunciare all’introduzione di questo sussidio.
Tabella 47: Rinuncia ai contributi per la guida autonoma
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 2,0 2,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 2,0 2,0 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: USTRA/A231.0437 Contributi per la promozione della guida automatizzata
2.23 Riduzione dei contributi generali a favore delle strade
Situazione attuale: i Cantoni ricevono almeno il 27 per cento delle entrate a destinazione vincolata derivanti dall’imposta sugli oli minerali, da utilizzare per il finanziamento di compiti generali legati al settore stradale. Di questa quota, il 98 per cento è versato a tutti i Cantoni, mentre il restante 2 per cento ai Cantoni privi di strade nazionali.Misura: le uscite vengono ridotte del 10 per cento circa nell’ambito della ridefinizione generale delle priorità. La riduzione del volume d’investimento nel traffico stradale non deve andare soltanto a carico della costruzione di strade nazionali. Affinché la riduzione nel settore stradale sia equilibrata, vengono ridotti i contributi destinati ai Cantoni per i loro costi in relazione alla manutenzione generale delle strade. I Cantoni spendono ogni anno 3,1 miliardi di franchi in totale per la costruzione e la manutenzione di strade cantonali. Insieme alle riduzioni dei contributi per le strade principali (v. n. 1.5.12), ai Cantoni viene meno l’1,6 per cento del budget per le strade. Ciò può costringere i Cantoni anche a definire le priorità.
Tabella 48: Riduzione dei contributi generali a favore delle strade
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente il P 2025 292,0 282,5 Effetto di sgravio della misura 32,4 31,4 Uscita dopo applicazione della misura 259,6 251,1 55/98
Sgravio in % 11 11 Credito a preventivo: USTRA/A230.0108 Contributi generali a favore delle strade USTRA/A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali
2.24 Limitazione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali
agli interessi per la Confederazione Situazione attuale: la Confederazione sostiene i servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli di otto aerodromi regionali della categoria II destinandovi circa 30 milioni di franchi all’anno. I mezzi corrispondenti provengono dalla destinazione vincolata dell’imposta di consumo e dal supplemento sui carburanti per l’aviazione (imposta sugli oli minerali; art. 87b Cost.). Gli utenti coprono in media soltanto il 12 per cento dei costi per i servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli negli aerodromi regionali.
Misura: il Consiglio federale ritiene opportuno che l’utenza si faccia carico dei costi per i servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli. Inoltre, gli aerodromi regionali servono in primo luogo interessi regionali d’affari e turistici. Un finanziamento federale è in contraddizione con il principio di sussidiarietà. Per questa ragione i contributi vengono limitati al livello necessario per garantire gli interessi della Confederazione (capacità di riserva, voli di Stato, istruzione). Il fabbisogno finanziario corrispondente viene fissato a 5 milioni di franchi all’anno per il cofinanziamento di prestazioni negli aerodromi regionali di Grenchen (focus istruzione) e Berna (focus voli di Stato). Sono così garantite anche sufficienti capacità di riserva. Per sgravare il bilancio, i mezzi che diventeranno disponibili saranno utilizzati per progetti che venivano finora finanziati con fondi generali della Confederazione (p. es. indennizzo a Skyguide per prestazioni di controllo del traffico aereo negli spazi aerei esteri limitrofi nell’interesse degli aeroporti svizzeri). In tal modo i fondi a destinazione vincolata continueranno a essere impiegati, secondo la Costituzione, a beneficio dell’aviazione. Questa misura migliora la trasparenza dei costi: l’utenza deve farsi carico di una quota maggiore dei costi da essa occasionati.
Tabella 49: Limitazione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali agli interessi per la Confederazione
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 30,0 30,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 25,0 25,0 Uscita dopo applicazione della misura 5,0 5,0 Sgravio in % 83 83 Credito a preventivo: UFAC/A231.0298 Misure tecniche di sicurezza
2.25 UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione
Situazione attuale: attualmente la Confederazione sostiene progetti di impianti pilota e di dimostrazione in virtù di diverse disposizioni di legge in materia di diritto ambientale. Tali includono in particolare la promozione delle tecnologie ambientali, 56/98
con cui si incentiva l’introduzione sul mercato delle innovazioni messe a punto nell’ambito della ricerca, e parti del piano d’azione Legno. Con l’iniziativa parlamentare 20.433 Rafforzare l’economia circolare svizzera sono state inoltre istituite nuove misure di promozione che prevedono aiuti finanziari per progetti d’informazione e consulenza in ambito di protezione ambientale, piattaforme per la gestione parsimoniosa delle risorse e il rafforzamento dell’economia circolare. Attualmente per queste misure non sono ancora previsti mezzi nella pianificazione finanziaria.
Misura: in futuro si dovrà rinunciare alla promozione di progetti pilota e di dimostrazione. Le corrispondenti disposizioni di promovimento presenti nella legge del 7 ottobre 198332 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e nella legge del 24 gennaio 199133 sulla protezione delle acque (LPAc) saranno abrogate. Nella promozione dell’innovazione la Confederazione si concentrerà sulla ricerca fondamentale e sulla ricerca applicata. Il sostegno diretto alle imprese per l’introduzione di innovazioni sul mercato implica il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato. Nel campo della ricerca applicata, Innosuisse sostiene già progetti di imprese individuali nel settore ambientale, ma il finanziamento confluisce ai relativi partner scientifici impegnati nel progetto. Attraverso un maggior coinvolgimento degli uffici specializzati, Innosuisse dovrà in futuro avvalersi della loro competenza e tenere così conto anche degli interessi ambientali. La rinuncia al sostegno comporta che, in futuro, le imprese e i settori finora sostenuti dovranno finanziare in misura maggiore nuovi prodotti e innovazioni.
Tabella 50: UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 7,0 7,0 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 6,2 7,0 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 89 100 Credito a preventivo: UFAM/A236.0121 Tecnologie ambientali UFAM/A231.0327 Foresta
2.26 Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio
Situazione attuale: il Fondo svizzero per il paesaggio (FSP) è stato istituito nel 1991 in occasione del 700° anniversario della Confederazione con una dotazione di
50 milioni di franchi. Il fondo, giuridicamente non autonomo, è gestito da una
commissione. Sostiene progetti di conservazione e tutela di paesaggi rurali tradizionali. La durata iniziale limitata a 10 anni è già stata prorogata tre volte, di cui l’ultima nel 2019. Secondo il decreto federale dell’11 marzo 201934 concernente il finanziamento del Fondo per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali, a partire dal 2021 vengono accordati al Fondo circa 5 milioni di franchi all’anno per 10 anni.
32 RS 814.01 33 RS 814.20 34 FF 2019 4471 57/98
Misura: si rinuncerà a ulteriori conferimenti al Fondo e la legge del 3 maggio 199135 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali sarà abrogata. Il FSP è stato istituito nel 1991 sotto forma di sostegno una tantum e quindi limitato nel tempo; da allora è stato prorogato tre volte dal Parlamento. Oggi, in aggiunta al FSP, Confederazione e Cantoni insieme promuovono come compito comune la protezione della natura e del paesaggio con un totale di circa 200 milioni di franchi all’anno. La dotazione del Fondo consente inoltre di sostenere anche progetti di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Con il Fondo speciale e la commissione del Fondo esistono un bilancio parallelo e strutture parallele al bilancio ordinario, con conseguenti inefficienze e riduzione della trasparenza. Gli impegni finora assunti e lo scioglimento ordinario dell’amministrazione del Fondo possono essere finanziati con l’attuale patrimonio del Fondo.
Tabella 51: Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 4,9 4,9 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 4,9 4,9 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFAM/A231.0324 Fondo svizzero per il paesaggio
2.27 Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente
Situazione attuale: la Confederazione sostiene vari progetti di educazione ambientale in virtù degli articoli sulla promozione sanciti in diverse leggi ambientali. L’obiettivo di questi progetti è promuovere competenze nell’ambito della protezione e dell’uso sostenibile delle risorse naturali a tutti i livelli formativi, ma in particolare a livello di specialisti e dirigenti.
Misura: si rinuncia integralmente a questo sostegno finanziario. Per il gruppo di destinatari primario, costituito da specialisti e dirigenti, non si intravede la necessità di fornire un sostegno statale specifico al settore, in quanto tale può essere pagato e valorizzato anche dalla stessa utenza. Inoltre, la Confederazione sostiene già indirettamente l’educazione ambientale attraverso il finanziamento di scuole universitarie. Un ulteriore finanziamento dell’educazione ambientale conduce quindi a disparità, doppioni e a un utilizzo inefficiente delle risorse. Dopotutto, ai livelli formativi inferiori, la competenza spetta primariamente ai Cantoni. L’UFAM può continuare a organizzare e tenere eventi informativi e formativi nel quadro del suo budget globale.
Tabella 52: Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 5,5 5,6 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 5,5 5,6 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100
35 RS 451.51 58/98
Credito a preventivo: UFAM/A231.0370 Formazione e ambiente
2.28 Rinuncia ad aiuti alla produzione animale
Situazione attuale: in applicazione della legge del 29 aprile 199836 sull’agricoltura (LAgr), la Confederazione finanzia provvedimenti stagionali di sgravio del mercato volti a sostenere i prezzi della carne e delle uova, perché in particolare la domanda e l’offerta di carne di vitello e uova di consumo presentano forti differenze stagionali. La Confederazione sostiene anche la valorizzazione della lana di pecora indigena, affinché venga valorizzata sul territorio nazionale e non venga smaltita. Versa inoltre contributi infrastrutturali per l’acquisto di apparecchi e/o attrezzature sui mercati pubblici nella regione di montagna. I beneficiari degli aiuti finanziari sono gli addetti alla valorizzazione della carne, i centri di imballaggio delle uova, gli addetti alla valorizzazione della lana di pecora indigena e gli organizzatori di mercati pubblici del bestiame da macello nella regione di montagna.
Misura: in futuro si rinuncerà integralmente al versamento di questi aiuti. Questi provvedimenti di sostegno al mercato destinati a singole categorie di prodotti riguardano contributi volti ad assorbire le note oscillazioni stagionali e non sono intesi a impedire un fallimento del mercato. Ne consegue che tali sussidi legati al prodotto sono in contraddizione con il rafforzato orientamento al mercato della filiera agroalimentare, che punta su potenziale imprenditoriale, responsabilità individuale e forza innovativa dell’agricoltura. Infine, a beneficiare in modo significativo degli aiuti alla produzione animale non sono tanto gli agricoltori quanto il settore della trasformazione dei prodotti. In altri settori, come per esempio il mercato lattiero, le oscillazioni stagionali sono affrontate in modo responsabile dagli attori stessi con corrispondenti meccanismi di mercato (maggiorazioni e riduzioni). Il volume di sgravio diminuisce leggermente con il passare del tempo dal momento che, nei limiti di spesa agricoli per gli anni 2026–2029, dal 2027 è già prevista una riduzione annua dei fondi destinati agli aiuti all’interno del Paese per gli animali da macello e la carne. Se, in sostituzione del sostegno statale, il settore dovesse trovare una soluzione responsabile, gli oneri che ne derivano andrebbero a carico delle aziende o si ripercuoterebbero sui prezzi al consumo.
La rinuncia ai contributi per la valorizzazione della frutta deve ancora essere valutata.
Tabella 53: Rinuncia ad aiuti alla produzione animale
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 5,4 4,9 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 5,4 4,9 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFAG/A231.0231 Aiuti produzione animale
2.29 Aumento della vendita all’asta di contingenti doganali
Situazione attuale: conformemente all’articolo 48 LAgr, la Confederazione mette all’asta il 50 per cento dei contingenti doganali parziali per carni di animali delle
36 RS 910.1 59/98
specie bovina e ovina come pure il 60 per cento dei contingenti doganali parziali per carni di animali delle specie equina e caprina. I contingenti doganali parziali per la carne di animali della specie suina, di pollame, carne kosher e halal, di specialità di carne e insaccati sono interamente messi all’asta. In questo modo la Confederazione incassa entrate di circa 230 milioni di franchi all’anno. I contingenti doganali parziali che non vengono messi all’asta sono assegnati in funzione della prestazione all’interno del Paese (ripartizione sulla base di animali macellati e di animali messi all’asta su mercati pubblici). I contingenti per altri prodotti (patate, uova, burro ecc.) vengono assegnati secondo diversi metodi di ripartizione (procedura progressiva al confine e procedura progressiva presso il servizio preposto al rilascio dei permessi, prestazione all’interno del Paese, importazioni, quote di mercato, asta) oppure è possibile importare liberamente all’aliquota di dazio del contingente più bassa.
Misura: ora i contingenti doganali verranno in linea di principio venduti all’asta; l’assegnazione secondo altri metodi di ripartizione costituirà un’eccezione, ossia quando le condizioni di mercato richiedono un’assegnazione a breve termine o il ricavo atteso è inferiore ai costi sostenuti per la vendita all’asta. In tali casi è possibile assegnare i contingenti conformemente alla procedura progressiva al confine, sulla base delle precedenti importazioni o delle quote di mercato dei richiedenti oppure a seconda del quantitativo richiesto. I dazi elevati (aliquote di dazio fuori contingente) sono una misura volta a tutelare la produzione svizzera dall’importazione di prodotti più competitivi. I contingenti doganali (CD) sono impegni internazionali assunti dalla Svizzera per consentire l’importazione di quantità a un’aliquota doganale bassa (aliquota di dazio del contingente). Con una quota dedicata del contingente doganale, l’importatore acquisisce il diritto di importare una quantità limitata di prodotti a un’aliquota di dazio del contingente più bassa. Tramite la vendita all’asta, la Confederazione percepisce parte delle rendite da contingentamento, mentre per i contingenti non messi all’asta con eccedenza di domanda gran parte delle rendite rimane agli importatori. L’assegnazione gratuita di contingenti con eccedenza di domanda costituisce quindi un sussidio agli importatori, di cui l’agricoltura beneficia solo in misura limitata. Inoltre, la filiera agroalimentare è già fortemente sostenuta dalla protezione doganale e altri sussidi diretti. Fatte salve poche eccezioni, si deve quindi rinunciare all’assegnazione gratuita dei contingenti doganali nel settore dei prodotti animali e vegetali.
Sulla base della normativa attuale, è possibile distinguere tre tipi di contingenti doganali all’importazione:
• contingenti doganali idonei per la messa all’asta, tra cui in particolare: carne, animali della specie equina, animali riproduttori della specie suina, ovina e caprina, patate, latte, yoghurt, altri prodotti caseari, caseina, uova e prodotti di uova, verdure surgelate, frutta a granella, frutta da sidro e per la distillazione, prodotti da frutta a granella, vino e cereali panificabili (in totale circa 50 aste all’anno);
• contingenti doganali con suddivisioni cronologiche, tempi e periodi d’importazione brevi, per i quali la messa all’asta non è opportuna, almeno nel momento attuale, per considerazioni basate sul rapporto costi/benefici: verdura (CD15), frutta a nocciolo (CD18) e altra frutta fresca (CD19). Per queste categorie il settore presenta una richiesta con calcolo delle quantità il martedì e il giovedì mattina, l’assegnazione avviene nel medesimo giorno, con un periodo d’importazione dal giorno successivo per cinque o tre giorni lavorativi. Per la messa all’asta di questi contingenti doganali sarebbero necessarie 60/98
circa 1500 aste all’anno; al contempo, con l’asta si genererebbero solo entrate esigue, poiché le assegnazioni vengono utilizzate solo in parte;
• contingenti doganali che non vengono gestiti per mancanza di domanda (situazione equivalente a un sistema ad aliquote uniche): in questi casi la messa all’asta non avrebbe senso per mancanza di domanda.
Da tempo il commercio di formaggio con l’UE è stato liberalizzato, come sancito nell’Accordo agricolo bilaterale. Le importazioni di formaggio da Paesi terzi sono molto basse.
Tramite la messa all’asta di tutti i contingenti doganali idonei si possono generare maggiori entrate per un totale di circa 127 milioni di franchi all’anno, di cui 80 milioni di franchi circa per la messa all’asta completa dei contingenti doganali relativi agli animali da macello e alla carne e circa 47 milioni di franchi per la messa all’asta di altre categorie. Le altre aste generano uscite supplementari per i settori coinvolti. Queste uscite supplementari potrebbero ridurre i margini del settore interessato oppure essere addebitate sui prezzi al consumo.
Tabella 54: Aumento della vendita all’asta di contingenti doganali
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Entrate secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente il 230,6 230,6 P 2025 Effetto di sgravio della misura 127,0 127,0 Entrate dopo applicazione della misura 357,6 357,6 Sgravio in % 55 55 Credito a preventivo: UFAG/E120.0103 Entrate dalla vendita all’asta di contingenti
2.30 Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio
Situazione attuale: mediante questi contributi, la Confederazione promuove le prestazioni per la preservazione e lo sviluppo di un paesaggio rurale variato e qualitativamente pregiato. Le misure vengono elaborate nel quadro di progetti sulla base di obiettivi regionali. Dall’introduzione della misura nel 2014 i contributi sono finanziati per il 90 per cento dalla Confederazione e per il 10 per cento dai Cantoni. Attualmente i contributi della prima ammontano a circa 147 milioni di franchi e rientrano nei pagamenti diretti per l’agricoltura. I contributi dei Cantoni ammontano invece a 17 milioni di franchi circa.
Con la Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), dal 2028 gli attuali contributi per l’interconnessione saranno integrati nei contributi per la qualità del paesaggio (art. 76 nuova LAgr37; Contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio). Anche per la promozione dell’interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità la Confederazione versa attualmente il 90 per cento (fr. 115 mio.) e i Cantoni il 10 per cento (fr. 12 mio.). La PA22+ prevede che anche questi nuovi contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio fossero finanziati dalla Confederazione in misura del 90 per cento. Si stima che le uscite per questi nuovi contributi ammonteranno a 280 milioni di franchi.
37 FF 2023 1527 61/98
Misura: con una partecipazione della Confederazione in misura del 90 per cento, l’aliquota di sussidio è eccessivamente elevata. Per tenere conto del principio dell’equivalenza fiscale, i Cantoni dovranno in futuro farsi carico di una quota maggiore dei sussidi. La quota federale sul totale dei nuovi contributi dovrà pertanto essere ridotta a una percentuale massima del 50 per cento. Di conseguenza, dal 2028 saranno necessari meno fondi in misura di 124 milioni di franchi all’anno. A causa dell’integrazione dei contributi, questo risparmio supera di 59 milioni di franchi l’obiettivo di risparmio del Consiglio federale fissato a 65 milioni di franchi. Il credito per i pagamenti diretti dovrà pertanto essere ridotto solo di 65 milioni di franchi; l’importo restante almeno pari a 59 milioni di franchi dovrà essere trasferito ad altri programmi all’interno di tale credito.
Supponendo che il numero e l’entità dei progetti restino invariati, i Cantoni dovrebbero aumentare la propria partecipazione finanziaria ai programmi (da fr. 31 mio. a fr. 156 mio.). I Cantoni non sono però tenuti a farlo. In alternativa possono anche priorizzare determinati progetti o determinate misure promosse. Ciò avrebbe ripercussioni negative sulla biodiversità regionale e sulla qualità del paesaggio. Con i contributi per la qualità del paesaggio si sostengono attualmente 138 progetti.
Tabella 55: Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente il 2751,3 2742,7 P 2025 Effetto di sgravio della misura 65,0 Uscite dopo applicazione della misura (Confederazione) 2677,7 Sgravio in % 2 Credito a preventivo: UFAG/A231.0234 Pagamenti diretti nell’agricoltura
2.31 Priorizzazione dei sussidi per la politica climatica
Situazione attuale: la legge sul CO2 riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Essa stabilisce che la Confederazione versi aiuti finanziari volti a ridurre le emissioni di CO2 in misura massima di un terzo dei proventi netti della tassa sul CO2 (ca. fr. 350–400 mio. all’anno). I mezzi devono confluire prevalentemente nel Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, la quota a destinazione parzialmente vincolata dovrà essere impiegata per un massimo di 45 milioni di franchi all’anno per la promozione delle energie rinnovabili e conferita al fondo per le tecnologie per un importo totale massimo di 25 milioni di franchi.
Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore anche la nuova legge federale del 30 settembre 202238 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). In essa sono previsti altri due sussidi. Il programma d’impulso nel settore degli edifici sostiene la sostituzione di grandi impianti di riscaldamento e l’efficienza energetica. A tal fine, dal 2025 sarà messo a disposizione dalle risorse della Confederazione un importo massimo di 200 milioni di franchi all’anno per dieci anni. Saranno inoltre promosse le imprese che mettono a punto nuove tecnologie e processi volti a ridurre le proprie emissioni di gas serra. Per questo scopo è previsto dal 2025 per sei anni un importo massimo di 1,2 miliardi di franchi ottenuto dalle risorse della Confederazione.
38 RS … (FF 2022 2403) 62/98
Misura: i due aiuti finanziari sanciti nella LOCli saranno ora finanziati con la quota a destinazione vincolata della tassa sul CO2 e non più con il bilancio generale della Confederazione (fino a fr. 400 mio. all’anno). Sarà quindi necessario definire un ordine di priorità dei sussidi finora finanziati tramite la tassa sul CO2 in base alla rispettiva efficacia: oltre al programma d’impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l’efficienza energetica nonché alla promozione di tecnologie innovative nelle imprese, saranno mantenuti la promozione dell’utilizzo della geotermia (max. fr. 30 mio. all’anno) e il conferimento al fondo per le tecnologie (max. fr. 25 mio. all’anno). Gli ulteriori sussidi finora finanziati dai proventi della tassa sul CO2 (Programma Edifici, impiego indiretto della geotermia, pianificazione energetica comunale e regionale, produzione di gas rinnovabili, impiego di calore solare per il calore di processo) vanno soppressi. Il Programma Edifici non sarà quindi più cofinanziato dalla Confederazione.
Dal 2010 la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e il risanamento di edifici nell’ambito del Programma Edifici sono stati finanziati con un importo massimo di 600 milioni di franchi all’anno (mezzi cantonali e mezzi dalla tassa sul CO2). Dall’inizio del programma sono già stati accordati più di 3,6 miliardi di franchi in fondi. L’uscita dal programma e un nuovo orientamento dei sussidi derivanti dalla tassa sul CO2 in maniera specifica per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l’efficienza energetica nonché per la promozione di tecnologie innovative nelle imprese sono pertanto scelte sostenibili, anche perché il Programma Edifici presenta in una certa misura degli effetti di trascinamento39.
La riduzione dei contributi federali al Programma Edifici comporta che i Cantoni dovranno impiegare fondi supplementari per la prosecuzione del programma oppure che i proprietari riceveranno meno sussidi per il risanamento degli edifici. Potrebbe inoltre crearsi una lacuna nel raggiungimento degli obiettivi climatici; il Consiglio federale chiarirebbe come intende colmarla nell’ambito della politica climatica successiva al 2030.
Per poter finanziare nella misura prevista i nuovi sussidi sanciti nella LOCli e approvati con votazione popolare nel mese di giugno del 2023, è necessario aumentare per una durata limitata, fino al 2031, la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 per i sussidi e portarla dall’attuale un terzo al 41 per cento al massimo. Diminuisce di conseguenza la quota della tassa sul CO 2 per la ridistribuzione all’economia e alla popolazione e, per una durata limitata, passa dal 67 ad almeno il 59 per cento.
Tabella 56: Priorizzazione dei sussidi per la politica climatica
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente il 733,8 740,8 P 2025 Effetto di sgravio della misura 372,1 389,1 Mezzi supplementari dall’aumento a durata limitata della +83,2 +80,9 destinazione parzialmente vincolata Uscita dopo applicazione della misura 444,9 432,6 Sgravio in % 39 42
39 Cfr. tra l’altro il rapporto del CDF relativo al Programma Edifici (2014) o i rapporti annuali relativi al Programma Edifici. 63/98
Crediti a preventivo: UDSC/A230.0111 Ridistribuzione tassa sul CO2 sui combustibili UFE/A236.0116 Programma Edifici ed energie rinnovabili UFAM/A236.0127 Fondo per le tecnologie UFE/A236.0149 Programma di impulso per la sostituzione di impianti di riscaldamento e misure di efficienza energetica UFE/A236.0147 Promozione di tecnologie di decarbonizzazione innovative
2.32 UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione
Situazione attuale: la Confederazione finanzia impianti pilota e di dimostrazione nel settore dell’energia. L’obiettivo dei progetti è sperimentare nuove tecnologie e favorire il dialogo e la sensibilizzazione nel settore dell’energia. L’aiuto è destinato prevalentemente a imprese e istituti di ricerca.
Misura: si rinuncia a questa promozione. Nella promozione dell’innovazione il Consiglio federale intende concentrarsi sulla ricerca fondamentale e sulla ricerca applicata. Il sostegno diretto alle imprese per l’introduzione di innovazioni sul mercato implica il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato; gli aiuti finanziari per imprese comportano inoltre un notevole dispendio a livello di esecuzione (per la verifica di progetti, il monitoraggio successivo del raggiungimento degli obiettivi e misure contro prese di profitto ingiustificate). I progetti pilota e di dimostrazione nel settore dell’energia e del clima saranno sostenuti solo nel campo della ricerca applicata di Innosuisse. Con un coinvolgimento regolare degli uffici specializzati, Innosuisse terrà conto delle relative competenze ed esigenze. Gli elevati residui di credito registrati in passato suggeriscono che il fabbisogno dell’economia in termini di incentivi è piuttosto contenuto se viene richiesta una partecipazione adeguata delle imprese al finanziamento.
Tabella 57: UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 23,2 23,5 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 23,2 23,5 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: UFE/A236.0117 Trasferimento di tecnologia
2.33 Politica regionale: rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo e a sgravi fiscali Situazione attuale: nel quadro della nuova politica regionale (NPR), la Confederazione e i Cantoni promuovono iniziative, programmi e progetti per lo sviluppo economico nelle aree rurali, nelle regioni di montagna e nelle regioni di confine. Fa parte della NPR anche la partecipazione svizzera ai programmi transfrontalieri Interreg. I rispettivi contributi globali vengono concessi ai Cantoni conformemente ad accordi di programma; il conteggio avviene sulla base di obiettivi convenuti e di progetti effettivamente realizzati. Sono concessi sia contributi a fondo perso sia mutui. Per il finanziamento di questi contributi è stato costituito il fondo speciale per lo sviluppo regionale, finanziato dai rimborsi dei mutui e da conferimenti della Confederazione. A fine 2023 il fondo disponeva di oltre 1,1 miliardi di franchi e la liquidità ammontava a circa 560 milioni di franchi. 64/98
Misura: si rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo per lo sviluppo regionale. Al contempo viene abrogata la disposizione di legge che prevede il mantenimento del valore del fondo nel lungo termine, sostituendola con un divieto d’indebitamento per il fondo. Grazie alla buona dotazione del fondo e alla sua elevata liquidità possono essere concessi contributi a fondo perso e il programma pluriennale 2024–2031 approvato con il messaggio del 25 gennaio 202340 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2024–2027 può essere portato avanti nella forma stabilita. La configurazione della NPR a medio termine sarà affrontata con il prossimo messaggio a partire dal 2028 e definita concretamente con quello a partire dal 2032. La prevista procedura graduale offre ai Cantoni la certezza della pianificazione. Inoltre, a livello federale occorre rinunciare a sgravi fiscali nell’ambito della politica regionale, dal momento che, negli ultimi anni, la domanda di questo strumento è diminuita fortemente (in media cinque sgravi fiscali all’anno). Gli sgravi fiscali decisi dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) fino all’entrata in vigore della modifica di legge rimangono validi per la durata stabilita. La rinuncia a nuovi sgravi fiscali consente di evitare in futuro perdite di entrate.
Tabella 58: Politica regionale: rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo e a sgravi fiscali
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 12,9 26,4 il P 2025 Effetto di sgravio della misura 12,9 26,4 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0 Sgravio in % 100 100 Credito a preventivo: SECO/A231.0208 Nuova politica regionale
2.34 Riduzione della perequazione dell’aggravio sociodemografico
Situazione attuale: in seguito alla riforma 2020, la perequazione dell’aggravio sociodemografico (PAS) è stata aumentata di 140 milioni di franchi all’anno. Al contempo sono state decise misure temporanee di attenuazione (2021–2025) a favore dei Cantoni finanziariamente deboli. Queste due misure finanziate dalla Confederazione erano dovute al fatto che, secondo le stime di allora, la riforma 2020 avrebbe dovuto sgravare la Confederazione di circa 280 milioni di franchi all’anno («mezzi finanziari federali sbloccati») e che questi mezzi dovevano restare nel sistema della perequazione finanziaria.
Misura: nel rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni è emerso che la supposizione secondo cui la riforma 2020 avrebbe permanentemente sgravato la Confederazione di circa 280 milioni di franchi all’anno era sbagliata. Solo nei primi anni della riforma il contributo federale alla perequazione delle risorse è risultato notevolmente inferiore rispetto al sistema precedente. Con la riforma 2020 è stata introdotta la dotazione minima garantita dell’86,5 per cento. Ciò significa che l’ammontare della perequazione delle risorse è determinato tra l’altro anche dall’evoluzione delle disparità, ossia dalle differenze presenti nella forza finanziaria dei Cantoni. Dal momento che queste disparità sono cresciute notevolmente negli ultimi anni, il volume della perequazione delle risorse è fortemente aumentato, tanto che oggi non si può più parlare di «mezzi finanziari federali sbloccati», bensì di un onere supplementare per la Confederazione dovuto alla riforma 2020. L’aumento della dotazione della PAS non è più giustificato, come 40 FF 2023 554 65/98
pure il mantenimento delle misure di attenuazione. Il Consiglio federale ha escluso tale mantenimento nel rapporto sull’efficacia. La riduzione corrisponde a circa un quarto dei versamenti della PAS e interessa dieci Cantoni, ossia i Cantoni di Vaud, Ginevra, Zurigo, Basilea Città, Neuchâtel, Vallese, Soletta, Zugo, Friburgo e Sciaffusa.
Tabella 59: Riduzione della perequazione dell’aggravio sociodemografico
In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente il 533,5 537,5 P 2025 Effetto di sgravio della misura 140,0 140,0 Uscita dopo applicazione della misura 393,5 397,5 Sgravio in % 26 26 Credito a preventivo: AFF/A231.0163 Perequazione dell’aggravio sociodemografico
2.35 Imposizione più elevata dei prelievi di capitale nel 2° e 3° pilastro
Situazione attuale:
Principio dei tre pilastri
I proventi derivanti dagli istituti di previdenza sono prestazioni che poggiano sul principio dei tre pilastri di cui all’articolo 111 capoverso 1 Cost. Il primo pilastro comprende l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l’assicurazione per l’invalidità (AI) come pure le prestazioni complementari a copertura del fabbisogno vitale. Insieme all’AVS, la previdenza professionale (secondo pilastro) deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale. Come terzo pilastro compare infine la previdenza individuale nella forma della previdenza vincolata (pilastro 3a) e della previdenza libera (pilastro 3b), con cui le misure collettive del primo e del secondo pilastro vengono integrate in base alle esigenze personali.
Imposizione vigente delle prestazioni di previdenza
Il reddito proveniente dai pilastri 1, 2 e 3a è soggetto all’imposizione posticipata. I contributi sono deducibili dall’imposta sul reddito nel momento in cui sono versati, mentre la prestazione previdenziale è imponibile solo nel momento in cui viene pagata. Per contro, il reddito derivante dal pilastro 3b è in linea di massima soggetto all’imposizione anticipata; i relativi contributi di risparmio non sono deducibili e il reddito patrimoniale è imponibile nel momento in cui viene percepito. L’imposizione posticipata dei versamenti obbligatori e volontari nei pilastri 2 e 3a è vantaggiosa per i contribuenti e promuove pertanto i risparmi per la vecchiaia.
Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 199041 sull’imposta federale diretta (LIFD) e dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 199042 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), sono imponibili tutti i proventi del secondo pilastro e di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). L’effetto della progressione, che diversamente dalla rendita ricorrente è dovuto al carattere una tantum della prestazione in capitale, è rettificato dal legislatore mediante 41 RS 642.11 42 RS 642.14 66/98
un’imposizione separata dal restante reddito secondo l’articolo 38 capoverso 1 LIFD e l’articolo 11 capoverso 3 LAID unitamente a un’attenuazione tariffaria.
L’articolo 38 capoverso 2 LIFD prevede concretamente che, a livello federale, la prestazione in capitale sia imposta solamente per un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis primo periodo LIFD. Ne consegue che le prestazioni in capitale di importo elevato sono soggette a un’imposizione comparabilmente molto lieve, dal momento che l’attenuazione tariffaria limita l’aliquota fiscale massima in relazione all’imposta federale diretta al 2,3 per cento. Questo trattamento tariffario speciale comporta che l’afflusso in forma di capitale risulta fortemente privilegiato sotto il profilo fiscale rispetto ai versamenti periodici delle rendite.
I Cantoni attenuano in vari modi l’onere fiscale relativo ai versamenti in capitale provenienti dalla previdenza. Una parte dei Cantoni applica la tariffa ordinaria e riduce il reddito determinante ai fini dell’aliquota mediante l’aliquota della rendita43 (TI, VS) o un moltiplicatore fisso (ZH, ZS, GR). Altri Cantoni seguono la Confederazione e, a partire dalla tariffa ordinaria, riducono l’aliquota d’imposta mediante un moltiplicatore fisso (LU, OW, NW, SO, SH, AI, AG, VD, NE, GE). I restanti Cantoni applicano una tariffa speciale proporzionale (UR, GL, SG, TG, JU) o progressiva (BE, ZG, FR, BS, BL, AR). Nei Cantoni è diffusa la combinazione con un’aliquota fiscale minima; raramente viene applicata anche un’aliquota massima. Nella tabella seguente figurano i dettagli per Cantone e una panoramica dell’onere fiscale riferito a un prelievo di capitale di un milione di franchi.
Tabella 60: Attenuazione dell’onere fiscale sui versamenti in capitale provenienti dalla previdenza
Attenuazione dell’onere fiscale sul versamento in capitale proveniente dalla previdenza tramite:1 Onere fiscale 2024 su Riduzione del reddito Riduzione a partire dalla Tariffa speciale Tariffa speciale prelievo di capitale di determinante ai fini dell’aliquota tariffa ordinaria proporzionale progressiva fr. 1 mio.2 con la tariffa ordinaria ZH a 1/20; aliquota minima 8,86 % BE X 7,43 % LU a 1/3; aliquota minima 6,06 % UR X 3,71 % SZ a 1/25; aliquota massima 8,13 % OW a 2/5 5,19 % NW a 1/4; aliquota minima 3,44 % GL X 4,63 % ZG X; aliquota minima 3,98 % FR X 8,10 % SO a 1/4 5,54 % BS X 7,68 % BL X; aliquota massima 7,26 % SH a 1/5 3,39 % AR X 8,84 % AI a 1/4; aliquota minima 3,04 % SG X 5,35 % GR a 1/15; aliquota minima e massima 3,66 %
43 Aliquota della rendita: la parte della prestazione in capitale rilevante per il reddito determinante ai fini dell’aliquota è definita dall’ammontare della rendita annua che sarebbe versata alla beneficiaria o al beneficiario della prestazione in capitale se questa venisse convenzionalmente convertita in una rendita vitalizia, e quindi corrisposta con periodicità annuale per tutta la vita.
67/98
AG a 3/10; aliquota minima 6,51 % TG X 6,07 % TI secondo aliquota della rendita; 5,79 % aliquota minima VD a 1/5 6,77 % VS secondo aliquota della rendita; 8,00 % aliquota minima e massima NE a 1/4; aliquota minima 6,49 % GE a 1/5 6,18 % JU X 7,81 % Confed a 1/5 2,30 % erazion e
1 Fonte: AFC, portafogli fiscali 2023
2 Fonte: Calcolatore d’imposta AFC per il 2024, FR 2023; onere nella capitale del Cantone; contribuente donna sola di 65 anni.
Misura: le prestazioni previdenziali continueranno a essere privilegiate attraverso l’imposizione posticipata. In tal modo si promuovono i risparmi per la vecchiaia durante la vita lavorativa. La presente misura fa unicamente riferimento alla decisione a posteriori tra riscossione della rendita e prelievo di capitale. Rispetto all’imposizione delle rendite, la riduzione dell’ammontare d’imposta a un quinto della tariffa ordinaria per le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza – in particolare per le prestazioni in capitale di importo elevato – rappresenta tuttavia uno sgravio eccessivo; nel caso di prestazioni in capitale molto elevate, l’onere fiscale dovrebbe avvicinarsi in linea di massima all’aliquota massima delle tariffe fiscali ordinarie di cui all’articolo 36 LIFD pari all’11,5 per cento. L’obiettivo della riforma è quello di ridurre l’agevolazione fiscale dei prelievi di capitale rispetto alla riscossione della rendita, permettendo di conseguire maggiori entrate in relazione all’imposta federale diretta.
La nuova normativa proposta diverge nell’impostazione dalla proposta del gruppo di esperti. L’imposizione separata delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, come pure quella delle somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute va mantenuta. Il metodo attuale che prevede che, partendo dalle tariffe di cui all’articolo 36 LIFD, l’onere fiscale sulle prestazioni in capitale sia ridotto a un quinto o al massimo al 2,3 per cento, sarà sostituito da una tariffa speciale progressiva. Tale modello viene utilizzato da diversi Cantoni. La nuova tariffa speciale della Confederazione include sette livelli tariffari. Le aliquote fiscali marginali nella fascia iniziale della tariffa e fino a prestazioni in capitale di importo pari a 100 000 franchi sono aliquote leggere comprese tra lo 0,1 e l’1,0 per cento. Al di sopra di questa soglia, le aliquote fiscali marginali aumentano inizialmente al 3 per cento; oltre 250 000 franchi al 5 per cento, oltre 1 milione di franchi al 7,5 per cento e oltre 10 milioni di franchi all’11,5 per cento. Con questa impostazione tariffaria i prelievi dal pilastro 3a, tipicamente più bassi, continuano a essere tassati ad aliquote molto moderate. Questo vale anche per averi più importanti, sempre che possano essere prelevati scaglionati su più anni. Per tale ragione la riforma riguarda soprattutto importanti prelievi di capitale dal secondo pilastro e in misura significativamente inferiore i prelievi di capitale effettuati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e non hanno cassa pensioni, per le quali il pilastro 3a sostituisce la mancanza del secondo pilastro.
La tabella seguente mostra l’onere fiscale relativo a prestazioni in capitale di diverso importo nel diritto vigente, per persone sole soggette a tassazione individuale e coniugi soggetti a tassazione congiunta come pure nello scenario post-riforma. Nello scenario post-riforma è presente solo una tariffa. Questo perché le prestazioni in capitale dei coniugi non vengono più cumulate, annullando di conseguenza l’effetto di progressione dovuto al cumulo dei versamenti (cumulo di fattori). Per tale ragione è possibile rinunciare a una seconda tariffa più lieve per le coppie sposate. 68/98
L’imposizione segue la logica del versamento nella previdenza, in cui gli importi massimi sono fissati anche a livello delle singole persone e non congiuntamente per la coppia sposata. Se, per esempio, nel medesimo anno entrambi i coniugi prelevano dal pilastro 3a un avere di 50 000 franchi ciascuno, secondo il diritto vigente vengono tassati insieme a un’aliquota dello 0,372 per cento su 100 000 franchi, mentre nello scenario post-riforma si avrebbe un onere fiscale pari a due volte lo 0,19 per cento rispettivamente su 50 000 franchi.
Tabella 61: Onere fiscale: diritto vigente e scenario post-riforma in confronto
Ammontare della Onere fiscale prestazione in capitale Diritto vigente Diritto vigente Scenario post-riforma in franchi Persone sole Coniugati 20 000 0,039 % 0,000 % 0,100 % 50 000 0,165 % 0,083 % 0,190 % 100 000 0,547 % 0,372 % 0,595 % 200 000 1,309 % 1,207 % 1,798 % 500 000 2,107 % 2,043 % 3,519 % 1 000 000 2,300 % 2,300 % 4,260 % 1 500 000 2,300 % 2,300 % 5,340 % 2 000 000 2,300 % 2,300 % 5,880 % 5 000 000 2,300 % 2,300 % 6,852 % 10 000 000 2,300 % 2,300 % 7,176 % 20 000 000 2,300 % 2,300 % 9,338 %
La tabella seguente mostra per diversi esempi l’ammontare dell’imposta in franchi in funzione dell’ammontare della prestazione in capitale per diverse tipologie di economie domestiche (persone sole, coppie sposate con prestazioni in capitale a una persona o a entrambi i coniugi) nel diritto vigente e nello scenario post-riforma. Osservando l’esempio della persona sola si nota che, per basse prestazioni in capitale, la differenza tra l’imposta nello scenario post-riforma e l’imposta secondo il diritto vigente aumenta in minima misura, ma si allarga sempre più con l’aumentare della prestazione in capitale. Nelle coppie sposate si conferma questo modello di base; se nello stesso anno entrambi i coniugi prelevano prestazioni in capitale di basso importo, si ha un risparmio fiscale rispetto al diritto vigente perché le prestazioni in capitale non vengono più sommate tra i coniugi.
Tabella 62: Ammontare dell’imposta secondo l’importo delle prestazioni in capitale e il tipo di economia domestica
Persona sola Prestazione in capitale dalla previdenza, in CHF 50 000 100 000 200 000 1 000 000 10 000 000 Imposta secondo il diritto vigente, in CHF 83 547 2 617 23 000 230 000 Imposta nello scenario post-riforma, in CHF 95 595 3 595 42 595 717 595 Coppia sposata in cui solo una persona percepisce prestazioni in capitale Prestazione in capitale dalla previdenza, in CHF 50 000 100 000 200 000 1 000 000 10 000 000 Imposta secondo il diritto vigente, in CHF 41 372 2 414 23 000 230 000 Imposta nello scenario post-riforma, in CHF 95 595 3 595 42 595 717 595 Coppia sposata in cui entrambe le persone percepiscono prestazioni in capitale Prestazione in capitale dalla previdenza della 1a persona, in CHF 50 000 100 000 200 000 1 000 000 10 000 000 Prestazione in capitale dalla previdenza della 2a persona, in CHF 50 000 50 000 100 000 500 000 100 000 Prestazione in capitale dalla previdenza, totale, in CHF 100 000 150 000 300 000 1 500 000 10 100 000 Imposta secondo il diritto vigente, in CHF 372 1 115 5 014 34 500 232 300 Imposta nello scenario post-riforma, in CHF 190 690 4 190 60 190 718 190 – di cui per la 1a persona, in CHF 95 595 3 595 42 595 717 595 – di cui per la 2a persona, in CHF 95 95 595 17 595 595
69/98
L’articolo 37b LIFD prevede che, in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente, l’utile da liquidazione sia tassato a un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 LIFD, sempre che possa essere giustificato un riscatto fittizio nella previdenza. Questa disposizione non necessita di alcuna modifica.
Mantenuti forti incentivi al risparmio previdenziale
L’incentivo al risparmio previdenziale deve essere mantenuto. Questo obiettivo è perseguito conservando l’imposizione posticipata del reddito previdenziale derivante dai pilastri 2 e 3a, che include gli elementi seguenti:
1. i versamenti nei pilastri 2 e 3a sono deducibili dall’imposta sul reddito;
2. nella fase di risparmio i redditi da sostanza conseguiti nei pilastri 2 e 3a sono esenti dall’imposta sul reddito e dall’imposta patrimoniale;
3. solo nella fase destinata al pagamento i pagamenti sono interamente
assoggettati all’imposta sul reddito.
È possibile vedere il vantaggio fiscale dell’imposizione posticipata rispetto all’imposizione anticipata sull’esempio di un ammontare di 1000 franchi assoggettato per dieci anni all’imposizione anticipata del pilastro 3b o all’imposizione posticipata secondo i pilastri 2 e 3a. Si ipotizzano un’aliquota d’imposta sul reddito del 30 per cento, un’aliquota d’imposta sulla sostanza dello 0,4 per cento, un rendimento della sostanza del 3 per cento e come tasso di sconto per il calcolo del valore attuale un tasso d’interesse senza rischio dell’1,25 per cento.
Tabella 63: Vantaggio fiscale dell’imposizione posticipata e anticipata in confronto
Aliquota d’imposta sul reddito 30 % Aliquota d’imposta sulla sostanza 0,4 % Rendimento della sostanza 3% Tasso di sconto per il calcolo del valore attuale 1,25 %
Anno Imposizione anticipata (pilastro 3b) Imposizione posticipata (pilastri 2 e 3a) Capitale ante imposte Imposta sul reddito Imposta sulla sostanza Imposta totale Capitale ante imposte Imposta 0 1000.00 4.00 4.00 1000.00 -300.00 1 1025.88 8.96 4.10 13.07 1030.00 2 1043.20 9.12 4.17 13.29 1060.90 3 1060.81 9.27 4.24 13.51 1092.73 4 1078.71 9.43 4.31 13.74 1125.51 5 1096.92 9.58 4.39 13.97 1159.27 6 1115.44 9.75 4.46 14.21 1194.05 7 1134.27 9.91 4.54 14.45 1229.87 8 1153.41 10.08 4.61 14.69 1266.77 9 1172.88 10.25 4.69 14.94 1304.77 10 1192.68 10.42 10.42 1343.92 403.17 Somma imposta 96.76 48.30 140.29 103.17 Valore attuale imposta 131.39 56.08 70/98
Nel caso dell’imposizione anticipata, dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulla sostanza dovute su base annua risulta un onere fiscale cumulativo di 140,29 franchi e, in un approccio secondo il valore attuale riferito all’anno 0, un onere fiscale di 131,39 franchi. Per contro, con l’imposizione posticipata si ottiene dapprima una riduzione fiscale di 300 franchi dovuta al conferimento deducibile e, nell’anno del pagamento, un onere per imposta sul reddito pari a 403,17 franchi. Ne risulta un onere fiscale cumulativo di 103,17 franchi e, in un approccio secondo il valore attuale riferito all’anno 0, un onere fiscale di 56,08 franchi. Dal punto di vista del contribuente l’imposizione posticipata è chiaramente vantaggiosa. Ai fini dell’effetto di incentivazione non è pertanto necessario un ulteriore incentivo, per esempio attraverso una forte riduzione dell’imposizione sui prelevi di capitale.
In considerazione delle prestazioni in capitale per l’anno 2021, in relazione all’imposta federale diretta la modifica tariffaria comporta maggiori entrate stimate di circa 200 milioni di franchi. Dedotta la quota cantonale sull’imposta federale diretta del 21,2 per cento, dal 2028 restano nelle casse della Confederazione maggiori entrate pari a circa 160 milioni di franchi. Grazie alla quota cantonale dell’imposta federale diretta si stima che ogni anno confluiscano nei Cantoni maggiori entrate per circa 40 milioni di franchi. Per il resto, considerata l’autonomia tariffaria la misura non ha ripercussioni finanziarie dirette per Cantoni e Comuni.
2.36 Modifica LSu
Situazione attuale: la legge del 5 ottobre 199044 sui sussidi (LSu) prescrive a titolo di legge quadro nell’articolo 7 i principi sui quali si fondano le norme in materia di aiuti finanziari. Le lettere c e d dell’articolo 7 stabiliscono che i beneficiari di aiuti finanziari devono fornire una propria prestazione commisurata alla loro capacità economica. Tali beneficiari devono inoltre far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da loro e alle altre possibilità di finanziamento. Questi principi trovano un’attuazione molto diversa nei vari atti legislativi concernenti i sussidi. Nel suo rapporto di sintesi sulle precedenti verifiche45 il CDF giunge alla conclusione che le prestazioni proprie che si possono ragionevolmente pretendere dai beneficiari dei sussidi non vengono adeguatamente tenute in considerazione e che prestazioni proprie elevate sono importanti per un adempimento efficiente dei compiti.
Misura: il Consiglio federale vuole che gli aiuti finanziari non superino di regola il 50 per cento dei costi del compito finanziato. Ciò significa che, nei vari settori, sarà in futuro richiesta una prestazione propria maggiore dei beneficiari degli aiuti finanziari. Si possono così evitare effetti di trascinamento (il compito verrebbe svolto anche senza l’aiuto statale). Nell’ambito del riesame periodico di cui all’articolo 5 LSu si verificherà se e in che misura risultano risparmi per la Confederazione. Una riduzione delle aliquote di sussidio in determinati settori consentirebbe anche la promozione di un maggior numero di progetti. In casi eccezionali si possono prevedere aliquote più alte, in particolare se gli aiuti finanziari sono di durata limitata e impostati secondo un approccio digressivo. Le attuali aliquote di sussidio che superano la soglia del 50 per cento saranno corrette, per esempio nell’ambito di futuri riesami. Le eccezioni dovranno essere ben argomentate.
44 RS 616.1 45 www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > Finanze pubbliche e imposte > CDF-22537 71/98
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge federale del 16 dicembre 200546 sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI) Articolo 87 [descrizione della misura 2.17]
Capoverso 3: la riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali sette anni a un massimo di quattro anni per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi ammessi provvisoriamente richiede una corrispondente modifica dell’articolo 87 capoverso 3. Capoverso 4: la riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali cinque anni a un massimo di quattro anni per apolidi e per apolidi contro cui è stata pronunciata un’espulsione passata in giudicato richiede una corrispondente modifica dell’articolo 87 capoverso 4.
Articolo 126h Disposizione transitoria relativa alla modifica del … [descrizione della misura 2.17]
Nel quadro di una disposizione transitoria occorre in qualche misura attenuare le conseguenze finanziarie per i Cantoni evitando di ridurre subito a quattro anni la durata dell’indennizzo di cui all’articolo 87 capoversi 3 e 4 nell’anno dell’entrata in vigore, ossia nel 2027, ma riducendola inizialmente a cinque anni.
3.2 Legge del 26 giugno 199847 sull’asilo (LAsi)
Articolo 88 [descrizione della misura 2.17]
Capoverso 2: la riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali cinque anni a un massimo di quattro anni per persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora richiede una corrispondente modifica dell’articolo 88 capoverso 2. Per i richiedenti l’asilo la somma forfettaria continua a essere versata per l’intera durata della procedura d’asilo. Capoverso 3: per persone bisognose di protezione titolari di permesso di dimora non viene più versata alcuna somma forfettaria; questa modifica richiede lo stralcio di questo gruppo di persone dall’articolo 88 capoverso 3. La riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali cinque anni a un massimo di quattro anni per rifugiati richiede inoltre una corrispondente modifica. Capoverso 3bis: in questo capoverso è necessario un adeguamento sulla base della modifica della durata degli indennizzi di cui al capoverso 3. La Confederazione potrà così versare le somme forfettarie per rifugiati reinsediati per un periodo maggiore di quattro anni (fin qui cinque anni). A livello di ordinanza si manterrà l’attuale durata degli indennizzi di sette anni per rifugiati reinsediati.
Articolo 121a Disposizione transitoria relativa alla modifica del … [descrizione della misura 2.17]
Nel quadro di una disposizione transitoria occorre attenuare in qualche misura le conseguenze finanziarie per i Cantoni evitando di ridurre subito a quattro anni la durata dell’indennizzo di cui all’articolo 88 capoversi 2 e 3 nell’anno dell’entrata in vigore, ossia nel 2027, ma lasciandola ancora a cinque anni.
46 RS 142.20 47 RS 142.31 72/98
3.3 Legge federale del 17 marzo 202348 concernente l’impiego di mezzi
elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) Articolo 17 [descrizione della misura 2.1]
La rinuncia ai finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione richiede l’abrogazione dell’articolo 17.
3.4 Legge federale del 23 marzo 200749 concernente l’aiuto alle vittime di reati
(LAV) Articolo 31 [descrizione della misura 2.18]
La soppressione degli aiuti finanziari richiede l’abrogazione dell’articolo 31.
3.5 Legge federale del 5 ottobre 198450 sulle prestazioni della Confederazione
nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure Articolo 10 [descrizione della misura 2.10]
Per la riduzione del tasso di contribuzione per progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure dall’80 al 50 per cento dei costi di progetto riconosciuti è richiesto l’adeguamento dell’articolo 10.
3.6 Legge del 13 dicembre 200251 sulla formazione professionale (LFPr)
Articolo 57 [descrizione della misura 2.8]
Capoverso 1bis: per rafforzare il principio di causalità l’aliquota massima della partecipazione della Confederazione alla promozione di progetti di cui agli articoli 54 e 55 è fissata al 50 per cento e sancita nella legge. Le aliquote massime oggi previste sono disciplinate a livello di ordinanza e sono pari al 60 per cento, in casi eccezionali all’80 per cento.
3.7 Legge federale del 30 settembre 201152 sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) Articolo 2 [descrizione della misura 2.5]
Capoverso 3: si stabilisce che la LPSU si applica alle alte scuole pedagogiche, fatte salve le disposizioni sugli aiuti finanziari (sussidi di base nonché sussidi per gli investimenti edili e le spese locative), anche se queste, in considerazione della rinuncia a contributi federali vincolati ai progetti, non possono più richiedere sussidi secondo la LPSU.
Articolo 12 [descrizione della misura 2.5]
Capoverso 3: la rinuncia al versamento di sussidi federali vincolati a progetti rende necessaria l’abrogazione dell’articolo 12 capoverso 3 lettera f, dal momento che il
48 RS 172.019 49 RS 312.5 50 RS 341 51 RS 412.10 52 RS 414.20 73/98
Consiglio delle scuole universitarie non decide più in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti.
Articolo 47 [descrizione della misura 2.5]
Capoverso 1: la rinuncia al versamento di sussidi federali vincolati a progetti rende necessario lo stralcio del rimando di cui alla lettera c. Capoverso 2: dal momento che, in considerazione della rinuncia ai sussidi federali vincolati a progetti, le alte scuole pedagogiche non possono più richiedere sussidi secondo la LPSU, il capoverso 2 viene abrogato.
Articolo 48 [descrizione della misura 2.5]
Capoverso 3: il capoverso 3 prevede che i limiti di spesa devono essere stabiliti in modo che le aliquote previste per i sussidi di base siano garantite (cfr. messaggio del 29.5.200953 concernente la legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero). Con la modifica proposta dell’articolo 50 LPSU, il capoverso 3 non è più necessario. Capoverso 4: dal momento che, con la rinuncia a sussidi federali vincolati a progetti, l’Assemblea federale stanzierà soltanto un credito d’impegno per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, l’articolo 48 capoverso 4 viene adeguato di conseguenza.
Articolo 50 [descrizione della misura 2.4]
Il rafforzamento del finanziamento delle scuole universitarie cantonali a carico degli utenti presuppone un adeguamento dell’articolo 50. Come avveniva finora, viene definita la quota dell’importo globale dei costi di riferimento di cui si fa carico la Confederazione. Secondo l’articolo 44 capoverso 1, i costi di riferimento sono le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di elevata qualità. Le aliquote percentuali verranno ridotte in modo tale che si tenga conto dell’effetto di sgravio proporzionale dovuto all’aumento delle tasse universitarie. Per lasciare alla Confederazione una certa flessibilità anche per questi contributi, le aliquote percentuali saranno definite come valori massimi. La Confederazione continuerà a sforzarsi per versare contributi quanto possibili regolari e dare così grande sicurezza ai Cantoni.
Articoli 59–61 [descrizione della misura 2.5]
La rinuncia al versamento di sussidi federali vincolati a progetti richiede l’abrogazione della sezione 5 con gli articoli 59, 60 e 61. Le condizioni, le basi di calcolo e le procedure in essi disciplinati per i sussidi vincolati a progetti non sono più necessarie.
Articolo 80a [descrizione della misura 2.5]
Affinché il programma per la promozione del numero dei diplomati in cure infermieristiche presso le scuole universitarie professionali cantonali possa essere portato avanti come programmato, nonostante la rinuncia ai sussidi federali vincolati a progetti, nell’articolo 80a è stabilito che l’articolo 12 capoverso 3 lettera f, l’articolo 47 capoverso 1 lettera c, l’articolo 48 capoverso 4 lettera b e gli articoli 59–61 (stato 1.3.2023) restano applicabili fino alla prevista conclusione del programma.
53 FF 2009 3925 pag. 4022
74/98
3.8 Legge federale del 20 giugno 201454 sulla formazione continua (LFCo)
Articolo 11 [adeguamento tecnico]
Con la modifica del 17 dicembre 202155 della legge federale del 14 dicembre 201256 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) il contenuto delle lettere a–d dell’articolo 16 capoverso 2 LPRI è stato strutturato in maniera diversa. È pertanto necessario adeguare il rimando alla LPRI.
Articoli 12, 16 e 17 [descrizione della misura 2.7]
La rinuncia agli aiuti finanziari basati sulla LFCo richiede l’abrogazione degli articoli.
3.9 Legge federale del 14 dicembre 201257 sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione (LPRI) Articolo 18 [descrizione della misura 2.6]
Capoverso 2: la riduzione del sussidio federale per Innosuisse comporta che la promozione di persone altamente qualificate continua a non essere introdotta. La lettera bbis del capoverso 2 viene di conseguenza abrogata.
Articolo 19 [descrizione della misura 2.6]
La riduzione del sussidio a Innosuisse richiede la modifica di singoli capoversi dell’articolo 19. Per la partecipazione dei partner attuatori e di giovani imprese è fissato un limite inferiore della partecipazione finanziaria personale di almeno il 50 per cento (cpv. 2 lett. d). Una minore prestazione propria dei partner attuatori non è più possibile nemmeno in singoli casi, ragione per cui l’attuale capoverso 2bis viene stralciato. I criteri da adempiere per esigere una maggiore partecipazione dei partner attuatori (cpv. 2ter lett. a e b) vengono ripresi invariati dal diritto vigente. I capoversi 1, 1bis, 3ter e 4–6 vengono ripresi invariati dal diritto vigente, dal momento che i principi su cui poggia la promozione di progetti non subiscono modifiche. La promozione di progetti d’innovazione senza partner attuatori (cpv. 3) sarà limitata a programmi comuni con istituzioni che promuovono la ricerca (concretamente il programma di finanziamento BRIDGE).
Articolo 20a [descrizione della misura 2.6]
La riduzione del sussidio federale per Innosuisse comporta che non viene introdotta la promozione di persone altamente qualificate. Di conseguenza l’articolo 20a viene abrogato.
3.10 Legge federale del 1° luglio 196658 sulla protezione della natura e del
paesaggio (LPN) Articolo 1 [descrizione della misura 2.27]
54 RS 419.1 55 RU 2022 221 56 RS 420.1 57 RS 420.1 58 RS 451 75/98
Lettera e: la rinuncia alla promozione nell’educazione ambientale comporta che la formazione e la formazione continua di specialisti nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici non viene più promossa; di conseguenza occorre adeguare l’articolo relativo allo scopo.
Articolo 14a [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 1: con la rinuncia alla promozione nell’educazione ambientale, la formazione e la formazione continua di specialisti non saranno più finanziate. La lettera b viene pertanto abrogata. Capoverso 2: dal momento che i sussidi per la formazione e la formazione continua di cui al capoverso 1 vengono aboliti, il capoverso 2 che fa riferimento al capoverso 1 deve essere integrato di conseguenza, in modo che la Confederazione possa svolgere direttamente anche attività per la formazione e la formazione continua.
3.11 Legge federale del 3 ottobre 200359 concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri (LPFC) Articolo 9 [descrizione della misura 2.34]
Capoverso 2bis: la riduzione della perequazione dell’aggravio sociodemografico (PAS) comporta l’annullamento dell’aumento della dotazione della PAS avvenuto con la riforma della perequazione finanziaria. La relativa disposizione introdotta nel 2020 viene pertanto abrogata.
3.12 Legge del 5 ottobre 199060 sui sussidi (LSu)
Articolo 7 [descrizione della misura 2.36]
Capoverso 2: la disposizione si applica solo agli aiuti finanziari, ossia ai sussidi concessi dalla Confederazione per la promozione di compiti scelti dai beneficiari stessi dei sussidi. Non è applicabile alle indennità (compiti affidati dalla Confederazione). In linea di principio gli aiuti finanziari non devono superare il
50 per cento delle spese del compito finanziato. Il termine spese si basa
sull’articolo 14 LSu (Computo delle spese) e sulle disposizioni di leggi speciali relative alle spese computabili del rispettivo aiuto finanziario. Nel caso di sussidi versati in forma di somme forfettarie, nel calcolo della somma forfettaria si tiene conto dell’aliquota massima: viene cofinanziata una percentuale massima del 50 per cento delle spese presumibili di una soluzione a basso costo; sono quindi determinanti i costi standard. L’ammontare delle somme forfettarie deve essere verificato periodicamente. I sussidi d’esercizio sono una forma di somme forfettarie. Per tali contributi si deve disciplinare con atto speciale la base su cui calcolare il sussidio federale (attività sovvenzionata e quindi costi correlati). Il sussidio federale deve ammontare al massimo al 50 per cento dei costi d’esercizio necessari per l’adempimento di questo mandato specifico. Se, oltre all’attività da finanziare, un’organizzazione o un’unità sovvenzionata svolge altre attività (commerciali), il sussidio federale è calcolato esclusivamente in base ai costi d’esercizio delle prestazioni sovvenzionate (di regola è qui necessario un conto settoriale). I costi per attività che, secondo le normative di diritto speciale, non sono meritevoli di
59 RS 613.2 60 RS 616.1 76/98
promozione o non sono promuovibili non sono considerati «costi del compito finanziato» né costi computabili.
Il calcolo di un aiuto finanziario è strettamente collegato alle prescrizioni relative alla prestazione propria dei beneficiari di aiuti finanziari (cfr. cpv. 1 lett. c e d come pure art. 6 lett. d). L’interesse personale del beneficiario come pure la sua capacità economica e gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere si devono riflettere nella partecipazione finanziaria del beneficiario finale. Ciò che non viene sovvenzionato dallo Stato deve essere finanziato dal beneficiario stesso oppure il beneficiario deve organizzare il finanziamento necessario (in particolare tramite finanziamenti presso terzi, p. es. le banche). In questo contesto gli aiuti finanziari dei Cantoni o dei Comuni o di altri istituti di finanziamento non sono considerati prestazione propria ai sensi della LSu. Sebbene l’«acquisizione» di ulteriori sussidi (p. es. di Cantoni, Comuni) richieda una prestazione del beneficiario, ciò non costituisce comunque una prestazione finanziaria propria.
In casi eccezionali motivati gli aiuti finanziari possono essere più alti, per esempio se, a causa della sua situazione economica, il beneficiario finale non è in grado di fornire una prestazione propria pari ad almeno il 50 per cento, come può succedere per i progetti nel campo della cooperazione allo sviluppo nei Paesi più poveri e dell’aiuto umanitario. Aliquote maggiori non sono escluse nemmeno in settori di compiti di esclusiva competenza federale se, per investimenti orientati al futuro che rivestono elevato interesse economico generale, il bisogno di investimenti e i proventi sono fortemente dispersi nel tempo e i sussidi federali hanno il carattere di un finanziamento iniziale. Tali eccezioni sono possibili in particolare se gli aiuti finanziari sono di durata limitata e presentano un’impostazione digressiva. Di regola questi due requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa. Per tutti gli interessati, in particolare anche per i beneficiari degli aiuti finanziari, la durata limitata con una scadenza progressiva degli aiuti finanziari è vantaggiosa in relazione alla pianificazione e alla preparazione per il periodo successivo al sussidio: si evita una «brusca» abolizione degli aiuti finanziari e i beneficiari sono incoraggiati a predisporsi per tempo alla situazione senza aiuti finanziari.
3.13 Legge federale del 21 giugno 199661 sull’imposizione degli oli minerali
(LIOm) Articolo 18 [descrizione della misura 2.21]
La restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie è disciplinata nell’articolo 18 della LIOm. Nel quadro della modifica della legge sul CO2, con la modifica della LIOm che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 la restituzione dell’imposta sugli oli minerali decade dal 1° gennaio 2026 nel traffico locale (art. 18 cpv. 1bis) e dal 1° gennaio 2030 (art. 18 cpv. 1ter) nel restante trasporto di viaggiatori concessionario. Anticipando l’abolizione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali nel restante trasporto di viaggiatori concessionario si finanzia la promozione di propulsioni alternative nel traffico regionale viaggiatori. Di conseguenza l’articolo 18 capoverso 1bis (traffico locale) e l’articolo 18 capoverso 1ter (restante trasporto di viaggiatori concessionario) possono essere abrogati il 1° gennaio 2027. In questo modo, al 1° gennaio 2027 vengono soppressi tutti i diritti di restituzione per le imprese di trasporto concessionarie – ad eccezione delle 61 RS 641.61 77/98
imprese di navigazione concessionarie (cfr. art. 18 cpv. 2 LIOm). Tale soppressione vale anche per le linee che, per ragioni topografiche, dimostrano l’impossibilità di impiegare autobus non alimentati con combustibili fossili. Lo sviluppo della tecnologia di propulsione elettrica per autobus è molto rapido, ragione per cui in futuro l’impossibilità di effettuare tale passaggio dovrebbe essere limitata a casi sporadici.
3.14 Legge del 23 dicembre 201162 sul CO2
Articolo 33a [descrizione della misura 2.31]
Capoverso 1: in futuro, i sussidi decisi con la legge federale del 30 settembre 202263 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) non dovranno essere finanziati con le risorse generali della Confederazione, bensì con i proventi generati dalla tassa sul CO2. Per poter raggiungere il volume di promozione prefissato con la LOCli, si rinuncerà a finanziare il Programma Edifici mediante la tassa sul CO2 nonché ai sussidi per la valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, per la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l’utilizzo di energie rinnovabili, per impianti nuovi e ampliamenti importanti degli impianti esistenti destinati alla produzione di gas rinnovabili nonché per impianti che utilizzano l’energia solare termica. Le risorse ricavate dalla tassa sul CO2 saranno così destinate in via prioritaria alla promozione di tecnologie e processi innovativi e alla copertura dei rischi di cui alla LOCli, nonché al programma d’impulso secondo la legge federale del 30 settembre 201664 sull’energia (LEne; lett. a e b). I fondi saranno inoltre impiegati per la promozione dei progetti di geotermia (lett. c) e per l’ampliamento del fondo per le tecnologie (lett. d). Per riuscire a raggiungere il volume di promozione prefissato con la LOCli per i sussidi di cui alle lettere a e b attingendo alla nuova fonte di finanziamento, è necessario destinare in modo vincolato un limite massimo del 41 per cento dei proventi netti della tassa sul CO2 fino alla fine del 2031, e dal 2032 nuovamente un limite massimo pari a un terzo. Fino ad ora la quota era fissata per tutti gli anni a un terzo (max. fr. 450 mio.). Capoverso 2: i fondi devono essere impiegati in via prioritaria per i nuovi aiuti finanziari stabiliti dalla LOCli. Pertanto, i proventi annuali della tassa, fino a un massimo di 400 milioni di franchi, vengono ripartiti per metà per la promozione di cui alle lettere a e b del capoverso 1. Capoverso 3: qualora i proventi annuali generati dalla tassa superino i 400 milioni di franchi, è previsto che i proventi supplementari vengano ripartiti per metà per la promozione di cui alle lettere c e d. Per la promozione di cui alla lettera c è stabilito un importo massimo di 30 milioni di franchi, mentre per la promozione di cui alla lettera d un importo massimo di 25 milioni di franchi. Capoverso 4: se i fondi annualmente a disposizione non possono essere destinati interamente alla promozione di cui al capoverso 1, è possibile continuare, come avvenuto finora, a impiegare un massimo di 150 milioni di franchi in modo vincolato per un determinato utilizzo negli anni successivi. A tale scopo viene inserito un finanziamento speciale nel bilancio federale. Il resto confluisce nella ridistribuzione. Capoverso 5: l’eventuale riserva, fino a un massimo di 150 milioni di franchi (saldo nel finanziamento speciale), può essere impiegata negli anni successivi, a complemento degli importi massimi di cui ai capoversi 2 e 3, per le promozioni ai sensi del capoverso 1.
62 RS 641.71; FF 2024 686 63 RS …; FF 2022 2403 64 RS 730.0 78/98
Articolo 34 [descrizione della misura 2.31]
Il Programma Edifici sancito all’articolo 34 deve essere terminato nell’ambito della definizione di priorità nell’ambito dei sussidi per la politica climatica. L’articolo viene pertanto abrogato.
Articolo 34a [descrizione della misura 2.31]
In futuro sarà necessario rinunciare alle promozioni di cui al capoverso 1 lettere b–e; la base necessaria per la promozione di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore di cui al capoverso 1 lettera a è spostata nell’articolo 33a capoverso 1 lettera c. Pertanto si può abrogare l’articolo 34a.
Articolo 35 [descrizione della misura 2.31]
Capoverso 1: la quantità di mezzi da conferire al fondo per le tecnologie sarà disciplinata all’articolo 33a capoverso 3, per cui il capoverso 1 dell’articolo 35 può essere abrogato. L’attuale capoverso 2 diventa il capoverso 1. Nel capoverso viene altresì integrato un rimando all’articolo 33a. Capoversi 2 e 3: i precedenti capoversi 3 e 4 diventano i capoversi 2 e 3. Capoverso 4: in questo capoverso viene stabilito espressamente che il fondo per le tecnologie non può indebitarsi e che, in caso di un suo saldo negativo, i mezzi generati dalla tassa sul CO2 possono essere utilizzati per alimentare il fondo, in deroga alla regolamentazione dell’articolo 33a capoversi 2 e 3.
Articolo 36 [descrizione della misura 2.31]
Capoverso 1: in base alla definizione di priorità nell’ambito dei sussidi per la politica climatica, all’articolo 36 capoverso 1 lettera b viene stabilito che la destinazione parzialmente vincolata dei proventi generati dalla tassa sul CO2 sia utilizzata per le misure di promozione di cui all’articolo 33a. A tal proposito, non sono incluse tutte le misure finora previste. Nella lettera d viene altresì adeguato il rimando all’articolo 33a.
79/98
Articolo 37a [descrizione della misura 2.20]
La rinuncia alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia e la conseguente modifica della destinazione vincolata dei proventi della vendita all’asta di diritti di emissioni per aeromobili comportano una riformulazione dell’intero articolo 37a. Viene inoltre ridotta al 50 per cento dei costi computabili l’aliquota massima per la promozione di provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo.
Articolo 41 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 1, primo periodo: a seguito della rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, non saranno più promosse attività di formazione e formazione continua sul tema della protezione del clima nell’ambito dell’attività professionale. Tale rinuncia non coinvolge tuttavia l’ambito dell’informazione in materia ambientale. È dunque possibile promuovere piattaforme e attività di informazione riguardanti la protezione del clima. Il capoverso 1 è adeguato di conseguenza.
Articolo 41a [descrizione della misura 2.21]
Capoverso 1: data la parziale rinuncia alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli, il sostegno per l’offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni di cui all’articolo 28 della legge federale del 20 marzo 200965 sul trasporto di viaggiatori (LTV) viene limitato e fissato a un massimo di 30 milioni di franchi all’anno. I sussidi continuano ad essere erogati per un periodo di sei anni (2025–2030). Capoverso 2: per i veicoli stradali si continueranno a compensare i costi nella misura del 75 per cento dei costi d’investimento supplementari, mentre per il traffico per via d’acqua nella misura del 30 per cento dei costi d’investimento supplementari in caso di acquisti o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica. Ciò, al netto di tutti i contributi di promozione erogati a titolo integrativo.
3.15 Legge del 19 dicembre 199766 sul traffico pesante (LTTP)
Articolo 19 [descrizione della misura 2.19]
Capoverso 2: la riduzione del conferimento nel FIF derivante dalle entrate generate dalla tassa sul traffico pesante non richiede in linea di massima alcun adeguamento della LTTP. Con la revisione dell’articolo 19 capoverso 2, i due scopi d’impiego esistenti dei proventi della tassa sul traffico pesante sono definiti in modo equivalente, in favore di una maggiore trasparenza e di una precisazione della prassi attuale. Finché i mezzi non scendono al di sotto della soglia minima di cui al capoverso 2bis, l’assegnazione dei mezzi tra questi due scopi può avvenire liberamente nell’ambito del preventivo. I mezzi non impiegati per il conferimento nel FIF continuano a essere destinati al finanziamento speciale per l’assicurazione malattie. Capoverso 2bis: la riserva minima esistente di 300 milioni di franchi secondo l’articolo 19 capoverso 2bis è confermata, ma ora la nuova base di valutazione è rappresentata dalle riserve effettive e non più dalle previsioni, che sono soggette a un certo grado di incertezza. Al fine di mantenere la riserva minima per assicurare la liquidità nonostante la riduzione del conferimento, l’Ufficio federale dei trasporti, il 65 RS 745.1 66 RS 641.81 80/98
quale ne ha la competenza, dovrà gestire attivamente le uscite, il che potrebbe causare ritardi nella realizzazione dei progetti edili. È prioritario garantire l’esercizio e il mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria (art. 4 cpv. 2 della legge federale del 21.6.201367 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria [LFIF]).
3.16 Legge federale del 14 dicembre 199068 sull’imposta federale diretta (LIFD)
Articolo 38 [descrizione della misura 2.35]
Capoverso 1ter: viene stabilito espressamente che più prestazioni in capitale riscosse nello stesso anno devono essere cumulate. Tale regolamentazione, che rispecchia la dottrina dominante, non si evince espressamente dal testo di legge precedente, pertanto è necessario precisarla.
La regolamentazione relativa alla cumulazione va tuttavia limitata da una disposizione in base alla quale non si effettua la cumulazione tra coniugi. A tal fine, in questo ambito di impostazione dell’imposizione separata deve essere applicato il modello utilizzato dal Cantone di Basilea Città, il quale consente di scongiurare l’effetto di progressione che si creerebbe rispetto alle persone sole per l’addizione dei fattori tra coniugi. Di conseguenza, non è necessario applicare una seconda tariffa inferiore per le persone coniugate.
Capoverso 2: il disciplinamento finora previsto all’articolo 38 capoverso 2 LIFD riduce l’onere fiscale sulle prestazioni in capitale partendo dalle tariffe ordinarie di cui all’articolo 36 LIFD e portandolo a un quinto. Di conseguenza, l’onere fiscale massimo per le prestazioni in capitale è pari al 2,3 per cento. Qualora si prelevino dalla cassa pensioni averi in quantità elevata non come capitale, bensì come rendita, tali rendite annuali sono soggette all’aliquota massima ordinaria dell’11,5 per cento anche se il reddito rimanente è pari a zero. Pertanto, l’attuale soluzione che limita l’onere fiscale per le prestazioni in capitale a un massimo del 2,3 per cento non è adeguata. La regolamentazione attuale deve quindi essere sostituita da una struttura tariffale che abbia un impatto più incisivo, in particolare nell’ambito delle prestazioni in capitale elevate. Nel concreto, ciò va realizzato mediante una tariffa speciale progressiva costituita da sette categorie tariffali. La regolamentazione riduce in modo più marcato l’attuale privilegio fiscale in caso di prestazioni in capitale elevate. Con prestazioni in capitale minori, si producono oneri supplementari di entità trascurabile in termini assoluti, e se entrambi i coniugi effettuano il minimo prelievo di capitale nello stesso anno, addirittura sgravi.
Come in passato, la regolamentazione non fa distinzioni tra pilastro 2 e 3a. Le condizioni necessarie per un prelievo anticipato, in riferimento all’avvio di un’attività lucrativa indipendente, alla proprietà abitativa (acquisto e costruzione di proprietà d’abitazioni, acquisizione di partecipazioni a proprietà d’abitazioni per uso proprio nonché restituzione di prestiti ipotecari) e al trasferimento all’estero sono identiche per entrambi i pilastri. In entrambi i casi è possibile dedurre i versamenti.
Vi è una differenza concernente la possibilità di scegliere tra riscossione di rendite e prelievi di capitale. In caso di versamento degli averi del pilastro 3a, almeno per i prodotti offerti dalle banche, è possibile solo la forma in capitale. Per il
67 RS 742.140 68 RS 642.11 81/98
secondo pilastro, invece, gli averi di vecchiaia possono essere versati o sotto forma di rendita, o sotto forma di capitale, o in forma mista.
• È però lecito chiedersi se l’impossibilità di scegliere per i prodotti del pilastro 3a giustifichi un trattamento fiscale disuguale per il pilastro 2 e il pilastro 3a. La legislazione fiscale ha il compito di trattare equamente, per quanto possibile, il prelievo di capitale e la riscossione di una rendita, ma non di compensare gli svantaggi di natura non fiscale dei prodotti offerti in commercio attraverso un trattamento fiscale privilegiato.
• È vero infatti che chi risparmia nella previdenza del secondo pilastro può reagire all’aumento dell’imposizione sul prelievo di capitale scegliendo la riscossione di una rendita. Ciò, tuttavia, non comporterebbe alcun vantaggio, in quanto il prelievo di capitale, anche con la presente riforma, continuerebbe ad essere più conveniente sotto il profilo fiscale rispetto alla riscossione di una rendita. Resta dunque da chiedersi se la disponibilità di alternative possibili permetta di giustificare una disparità di trattamento a favore del pilastro 3a.
La tariffa di cui al capoverso 2 è soggetta alla compensazione della progressione a freddo secondo l’articolo 39.
Capoverso 3: il diritto vigente sancisce esplicitamente che le deduzioni sociali (p. es. le deduzioni per i figli) non possono essere portate in deduzione nella determinazione della base di calcolo per l’imposizione separata. In questo modo il legislatore voleva impedire che tali deduzioni, già considerate per determinare la base di calcolo delle quote di reddito assoggettate all’imposizione ordinaria, potessero essere prese in considerazione una seconda volta. Sebbene ciò non sia scritto esplicitamente nel capoverso 3 in vigore, non è possibile applicare alcuna altra deduzione. Perciò le perdite subite nell’ambito di un’attività lucrativa indipendente non possono essere conteggiate con la prestazione in capitale assoggettata separatamente. Né tanto meno va applicata sulla prestazione in capitale una quota degli interessi su debiti. Per una maggior chiarezza, ora viene stabilito espressamente che l’imposizione delle prestazioni in capitale secondo l’articolo 38 non deve essere correlata in generale ad alcuna fattispecie deducibile. La presente disposizione lo precisa.
Capoverso 4: nel quadro dell’imposizione ordinaria sul reddito, all’articolo 36 capoverso 3 viene definito un importo minimo che va sancito nella legge anche in relazione alla tariffa speciale progressiva. Un tale limite di franchigia è sensato dal punto di vista economico-amministrativo. Non deve tuttavia essere confuso con una franchigia. Se l’importo dell’imposta determinante supera l’importo minimo definito, occorre quindi integrare il totale dell’imposta calcolata in considerazione della tariffa nel calcolo dell’importo dell’imposta effettivamente dovuto.
3.17 Legge federale del 21 giugno 199169 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Articolo 7 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 1: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, viene revocato il conferimento di aiuti finanziari per la formazione continua di esperti volta a promuovere procedure di esecuzione uniformi e un’efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, di cui alla lettera a. Capoverso 2: di conseguenza non possono più essere accordati secondo la lettera a 69 RS 721.100; FF 2024 687 82/98
nemmeno aiuti finanziari a istituti e in particolare ad associazioni per la formazione continua degli esperti.
3.18 Legge federale del 22 marzo 198570 concernente l’utilizzazione dell’imposta
sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) Articolo 4 [descrizione della misura 2.23]
Capoverso 2: al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato di ridurre i contributi a favore delle strade, è necessario ridurre la quota minima dall’attuale 27 per cento al 24 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione. Ciò sgraverà il finanziamento speciale per il traffico stradale che presenta un deficit strutturale.
Articolo 37 [descrizione della misura 2.24]
Capoverso 1: data la riduzione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali, il finanziamento federale destinato ai servizi di sicurezza di avvicinamento e di decollo presso aerodromi della categoria II in conformità all’allegato dell’ordinanza del 18 dicembre 199571 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; di seguito denominati aerodromi regionali) deve essere ridotto al livello necessario per garantire gli interessi della Confederazione. L’articolo 37f capoverso 1 lettera a è integrato a tale scopo. Gli interessi della Confederazione sono legati alla garanzia della formazione aeronautica nella procedura strumentale e all’esecuzione dei voli di Stato. È possibile tenere conto di tali interessi della Confederazione sostenendo la sicurezza di avvicinamento e di decollo presso gli aerodromi regionali di Grenchen (formazione) e di Berna (voli di Stato). Di conseguenza va sancito a livello di ordinanza che solo questi due aerodromi regionali possono continuare a presentare domande di cofinanziamento federale. Si rinuncia invece a un sostegno finanziario da parte della Confederazione ai restanti aerodromi regionali dell’attuale categoria II ai sensi dell’OSA (Buochs, La Chaux-de-Fonds, Lugano, Samedan, Sion, San Gallo- Altenrhein).
I fondi liberati mediante la riduzione del finanziamento federale destinato ai servizi di sicurezza di avvicinamento e di decollo presso aerodromi regionali andranno impiegati in futuro per i contributi alla fornitura di servizi della sicurezza aerea. Ciò è sancito nel nuovo articolo 37f capoverso 1 lettera f. In conformità con l’articolo 87b lettera c Cost. tali contributi sono anche volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica. I progetti o le misure promossi devono quindi avere un riferimento immediato a tale argomento. Si potrebbe ipotizzare, per esempio, di utilizzare le risorse in questione per l’indennizzo annuo di Skyguide per servizi della sicurezza aerea negli spazi aerei esteri limitrofi, nell’interesse degli aeroporti svizzeri; tale indennizzo attualmente viene finanziato con le risorse generali della Confederazione. Si prevede di concretizzare in tal senso l’articolo 37f capoverso 1 lettera f a livello di ordinanza. Capoverso 2: la definizione di ciò che è considerato un interesse della Confederazione spetta al Consiglio federale in conformità con il nuovo capoverso 2.
70 RS 725.116.2 71 RS 748.132.1 83/98
3.19 Legge federale del 30 settembre 201672 sull’energia (LEne)
Articolo 49 [descrizione della misura 2.32]
Capoversi 2–4: gli impianti pilota e di dimostrazione nell’ambito dell’energia non saranno più promossi. Le rispettive basi legali all’articolo 49 capoversi 2–4 sono abrogate. Resta in vigore l’articolo 49 capoverso 1 in quanto tale disposizione riguarda la base legale per la promozione della ricerca, e non di impianti pilota e di dimostrazione.
Articolo 50a° [descrizione della misura 2.31]
Capoverso 1: in base alla definizione di priorità nell’ambito dei sussidi per la politica climatica, con il termine «al massimo» si stabilisce d’ora in poi che, a seconda dell’entità dei proventi generati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 33a della legge sul CO2, i fondi disponibili per il programma d’impulso potrebbero essere anche inferiori a 200 milioni di franchi. Capoverso 2: revocando il Programma Edifici, l’esecuzione del programma d’impulso non può più avvenire nell’ambito dello stesso, per cui viene apportato un adeguamento al relativo capoverso. Capoverso 3: la revoca del Programma Edifici rende necessario modificare anche la procedura di richiesta dei fondi di cui al capoverso 1 da parte dei Cantoni. I Cantoni saranno costantemente informati in merito ai fondi ancora disponibili. Con l’adeguamento della procedura si garantisce che i fondi vengano assegnati in base alle esigenze e impiegati in modo efficace.
Articolo 51 [descrizione della misura 2.31]
Capoverso 2: questo capoverso disciplina il rapporto tra il Programma Edifici e i contributi globali secondo la LEne. Revocando il Programma Edifici, tale disposizione non è più necessaria e va pertanto abrogata.
Articolo 53 [descrizione della misura 2.32]
Capoverso 2bis: gli impianti pilota e di dimostrazione nell’ambito dell’energia non saranno più promossi, per cui la base del finanziamento è abrogata. Capoverso 3: siccome gli impianti pilota e di dimostrazione nell’ambito dell’energia non saranno più promossi, la definizione dei costi computabili di cui al capoverso 3 lettera a non è più necessaria e viene dunque abrogata (o non posta in vigore).
3.20 Legge federale del 19 dicembre 195873 sulla circolazione stradale (LCStr)
Articolo 105a [descrizione della misura 2.22]
Il Consiglio federale non ha ancora posto in vigore l’articolo 105a (Aiuti finanziari per nuove tecnologie) né la relativa ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche. Siccome intende rinunciare alla promozione della guida automatizzata, il rispettivo articolo viene abrogato (o non posto in vigore).
72 RS 730.0 73 RS 741.01 84/98
3.21 Legge del 17 dicembre 201074 sulle poste (LPO)
Articolo 16 [descrizione della misura 2.11]
Capoverso 4: il dimezzamento del sostegno indiretto alla stampa richiede una modifica della LPO. Per attuare la rinuncia al contributo di sussidio per la stampa associativa e delle fondazioni, viene abrogato l’articolo 16 capoverso 4 lettera b. Capoverso 6: la prima frase sancisce che il Consiglio federale deve approvare non il prezzo ridotto, bensì la riduzione. Capoverso 7: tale rinuncia viene recepita anche nell’espressione degli importi al capoverso 7. L’importo viene inoltre modificato alla luce della riduzione del contributo annuo alla stampa regionale e locale. Il contributo di sussidio è ridotto da 30 a
25 milioni di franchi.
3.22 Legge federale del 24 marzo 200675 sulla radiotelevisione (LRTV)
Articolo 28 [descrizione della misura 2.2]
Il finanziamento con risorse generali della Confederazione dell’offerta destinata all’estero è soppresso, pertanto viene abrogato il capoverso 1 dell’articolo 28. Il precedente capoverso 2 diventa capoverso 1 e il capoverso 3 diventa capoverso 2. Quest’ultimo è adeguato per cancellare la partecipazione della Confederazione all’offerta editoriale destinata all’estero. Questa modifica non comporta alcun cambiamento all’indennizzo già esistente e completo dei costi da parte della Confederazione per i mandati di prestazione a breve termine.
Articolo 57 [descrizione della misura 2.13]
Rinunciando a sostenere la diffusione di programmi radio nelle regioni di montagna, è necessario abrogare l’articolo 57.
Articolo 76 [descrizione della misura 2.12]
La rinuncia a promuovere la formazione e la formazione continua di programmisti mediante contributi a istituti di formazione e di formazione richiede l’abrogazione dell’articolo 76.
3.23 Legge del 7 ottobre 198376 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)
Articolo 49 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 1: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, la Confederazione non promuoverà più la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla LPAmb. Capoverso 1bis: la Confederazione non erogherà contributi nemmeno a organizzazioni private che offrono corsi di formazione e formazione continua sulla gestione dei prodotti fitosanitari.
74 RS 783.0 75 RS 784.40 76 RS 814.01 85/98
Articolo 49 [descrizione della misura 2.25]
Capoverso 3: a causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione rinuncia per il futuro a promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l’introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell’interesse pubblico, il carico ambientale. Decade di conseguenza anche la valutazione dell’efficacia della promozione e la rendicontazione alle Camere federali.
3.24 Legge federale del 24 gennaio 199177 sulla protezione delle acque (LPAc)
Articolo 57 [descrizione della misura 2.25]
Capoverso 2: a causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione rinuncia per il futuro a contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell’interesse generale della salvaguardia delle acque.
Articolo 64 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 2: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, la Confederazione non assegnerà più aiuti finanziari per la formazione e per la formazione continua di personale specializzato. Le restanti disposizioni dell’articolo 64 rimangono inalterate, in particolare sarà ancora possibile concedere aiuti finanziari per l’informazione della popolazione.
Articolo 64a [descrizione della misura 2.25]
A causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione non si assume più alcuna garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi.
3.25 Legge del 21 marzo 200378 sull’ingegneria genetica (LIG)
Articolo 26 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 3: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, la Confederazione non promuoverà più la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla LIG.
3.26 Legge del 6 ottobre 199579 sul servizio civile (LSC)
Articolo 46 [descrizione della misura 2.3]
Capoverso 3: venendo meno gli aiuti finanziari a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti, decade anche la base legale sancita all’articolo 46 capoverso 3 lettera c che consente di rinunciare a riscuotere il tributo dell’istituto d’impiego destinato alla Confederazione. Resta comunque la possibilità di esentare dal tributo istituti d’impiego la cui partecipazione all’esecuzione riveste particolare importanza in virtù dell’articolo 46 capoverso 3 lettera a.
77 RS 814.20 78 RS 814.91 79 RS 824.0 86/98
Articolo 47 [descrizione della misura 2.3]
Vista la rinuncia ad aiuti finanziari a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti, l’articolo viene abrogato.
3.27 Legge federale del 20 dicembre 194680 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS) Articolo 103 [descrizione della misura 2.15]
Capoverso 1: il contributo della Confederazione dovrà essere vincolato alle entrate dell’IVA. Pertanto, al capoverso 1 è stabilito un valore iniziale che corrisponde all’ammontare del contributo della Confederazione nell’anno precedente all’entrata in vigore della presente legge. In caso di entrata in vigore nel 2027, sarebbero quindi determinanti le uscite totali per l’AVS dell’anno 2026. Secondo il messaggio del 16 ottobre 202481 concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS, a partire dal 2026 il contributo della Confederazione all’AVS sarà ridotto dal 20,2 per cento di oggi al 19,5 per cento delle uscite dell’AVS. Stando alle attuali prospettive finanziarie, che considerano l’introduzione della 13esima rendita di vecchiaia, per l’anno 2026 si stimano uscite dell’AVS pari a circa 59 miliardi di franchi e un contributo della Confederazione di 11,4 miliardi di franchi (con una percentuale del 19,5 %). Diversamente da quanto avviene per la separazione del contributo della Confederazione all’AI, il valore iniziale corrisponde a un solo anno e non alla media di due anni. Questo perché le uscite supplementari dovute alla 13esima rendita AVS devono essere interamente prese in considerazione nel valore iniziale per la separazione e ciò non sarebbe possibile se si tenesse conto della media del biennio 2025/26, in quanto la 13esima rendita AVS sarà versata per la prima volta nel 2026; il valore iniziale sarebbe quindi minore.
Capoverso 2: il capoverso illustra il calcolo del contributo della Confederazione per gli anni successivi, vale a dire dopo l’entrata in vigore. In futuro, questo contributo federale dovrà aumentare allo stesso ritmo degli introiti dell’IVA e, di conseguenza, come il PIL. Siccome modifiche quali per esempio un adeguamento della base di calcolo dell’IVA (p. es. introduzione di una nuova esclusione dall’imposta o annullamento di un’esclusione dall’imposta) o future modifiche di tale imposta incidono sulle entrate dell’IVA, al fine di rispecchiare correttamente l’andamento economico la crescita dell’IVA è rettificata per tali rotture strutturali. Il nuovo meccanismo poggia in gran parte sul meccanismo in vigore per il calcolo del contributo della Confederazione all’AI (art. 78 della legge federale del 19.6.195982 sull’assicurazione per l’invalidità [LAI]). Tuttavia, ai fini di una semplificazione, per il calcolo del contributo della Confederazione si rinuncia a un fattore di sconto.
Capoverso 3: le entrate dell’IVA rispecchiano l’andamento economico generale e possono pertanto essere soggette a maggiori oscillazioni di natura congiunturale. Al fine di evitare che in una fase di forte recessione si verifichi un notevole abbassamento del contributo della Confederazione all’AVS, viene stabilito per legge un importo minimo garantito, il quale prevede che il contributo della Confederazione non scenda al di sotto del valore iniziale adeguato annualmente al rincaro. In caso di
80 RS 831.10 81 FF 2024 2747 82 RS 831.20 87/98
grave crollo congiunturale, grazie a questa regolamentazione l’AVS riuscirebbe a ricevere quanto meno il valore iniziale adeguato al rincaro.
Capoverso 4: come in precedenza, il contributo all’assegno per grandi invalidi di cui all’articolo 102 capoverso 2 viene dedotto dall’importo calcolato secondo il capoverso 2.
Capoverso 5: il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza dettagli quali in particolare le regole di arrotondamento o le soglie minime per le correzioni in caso di modifica della base di calcolo. In questo capoverso la delega di competenze al Consiglio federale è necessaria, dal momento che non si tratta esclusivamente dell’attuazione generale della legge.
3.28 Legge federale del 18 marzo 199483 sull’assicurazione malattie (LAMal)
Articolo 54 [descrizione della misura 2.16]
Capoverso 2: l’articolo 54 prevede che il Consiglio federale, dopo aver consultato assicuratori, assicurati, Cantoni e fornitori di prestazioni, stabilisca gli obiettivi in materia di costi e di qualità delle prestazioni per quattro anni. L’articolo 54b LAMal precisa che gli obiettivi in materia di costi e di qualità devono essere stabiliti al più tardi dodici mesi prima dell’inizio del periodo per il quale devono essere applicati. La definizione degli obiettivi non può dunque basarsi sui dati attuali ma su quelli relativi a 2–3 anni prima del periodo di applicabilità. Per evitare che gli obiettivi in materia di costi perdano attendibilità verso la fine del quadriennio, si prevede che il Consiglio federale possa adeguare gli obiettivi in materia di costi durante il quadriennio in corso qualora le basi prese come riferimento al momento della definizione degli obiettivi abbiano subito modifiche sostanziali. Non è previsto un adeguamento periodico degli obiettivi in materia di costi da parte del Consiglio federale. Piuttosto bisogna stabilire a livello di ordinanza cosa si intenda per modifiche sostanziali di tali basi. Può trattarsi essenzialmente di modifiche delle leggi pertinenti della Confederazione, di modifiche significative decise dalla Confederazione in merito alla definizione dell’entità delle prestazioni dell’AOMS o di modifiche sostanziali alle tariffe fissate dalla Confederazione, di cui non è stato possibile tenere conto nel momento in cui sono stati stabiliti gli obiettivi in materia di costi. Vengono considerati solo i fattori su cui non hanno alcuna influenza i Cantoni per non aggirare l’incentivazione ad adottare misure di contenimento dei costi. Si possono considerare sostanziali anche variazioni inaspettatamente marcate dell’effettivo di assicurati o della loro morbilità. Va inoltre previsto un limite quantitativo per la sostanzialità. Come per la definizione degli obiettivi, il Consiglio federale consulterebbe assicuratori, assicurati, Cantoni e fornitori di prestazioni prima di adeguare tali obiettivi.
Articolo 66 [descrizione della misura 2.16]
Capoverso 2: oggi il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS (art. 66 cpv. 2 LAMal). L’articolo 54 della modifica del 29 settembre 2023 della LAMal «Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità» prevede che il Consiglio federale stabilisca obiettivi quadriennali in materia di costi e di qualità riguardo alle prestazioni. Si può presumere che esso definisca gli obiettivi per anno civile e che al contempo stabilisca anche un obiettivo nazionale in termini di costi complessivi.
83 RS 832.10; FF 2024 2412 88/98
Ora i contributi della Confederazione alla riduzione dei premi dovranno crescere di pari passo con l’obiettivo dei costi complessivi della Confederazione. Partendo dall’importo pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS nell’anno precedente al quadriennio, per il quale il Consiglio federale definisce gli obiettivi in materia di costi, il contributo viene adeguato annualmente in base all’andamento delle spese secondo gli obiettivi dei costi complessivi. Naturalmente l’andamento effettivo delle spese dell’AOMS può differire dagli obiettivi di costo. Pertanto, il contributo della Confederazione viene ricalcolato in ogni successivo quadriennio partendo dall’importo pari al 7,5 per cento delle spese lorde effettive dell’AOMS nell’anno precedente al periodo in questione. In questo modo si assicura che, anche nel caso in cui le spese effettive differiscano dagli obiettivi di costo, sul lungo periodo non si verifichi un trasferimento degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni.
3.29 Legge federale del 6 ottobre 200684 sulla politica regionale
Articoli 12 e 19 [descrizione della misura 2.33]
Viene abrogata la possibilità per la Confederazione di concedere sgravi sull’imposta federale diretta secondo gli articoli 12 e 19. Gli sgravi fiscali (compresi oneri e condizioni) decisi dal DEFR fino all’entrata in vigore della modifica di legge rimangono validi per la durata stabilita nella decisione.
Articolo 21 [descrizione della misura 2.33]
Capoverso 1: siccome si rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale, la base legale per i conferimenti al fondo viene abrogata. Il nuovo capoverso 1 dovrà tuttavia sancire che le misure di cui alla legge sulla politica regionale debbano essere finanziate mediante il Fondo per lo sviluppo regionale. Capoverso 3: per poter erogare contributi a fondo perso anche in mancanza di conferimenti al fondo, è necessario abrogare l’obiettivo di mantenimento del valore del fondo. Per contro nella legge occorre integrare un divieto di indebitamento per il fondo (secondo periodo). Nel definire le condizioni di prestito si dovrà continuare inoltre a tenere conto dei prelievi dal fondo, delle perdite derivanti da mutui precedenti nonché dell’andamento degli interessi e del rincaro. In questo modo, si garantisce che il volume del fondo e il relativo calo restino correttamente imponibili.
Articolo 25a Disposizione transitoria della modifica del … [descrizione della misura 2.33]
Capoverso 1: la presente disposizione consente di adeguare gli sgravi fiscali concessi sulla base dell’articolo 19 della presente legge per quanto riguarda le condizioni e gli oneri ivi fissati. Per l’adeguamento della decisione si applica il diritto valido al momento dell’emanazione della decisione iniziale.
Capoverso 2: per garantire la vigilanza sugli sgravi fiscali concessi, le disposizioni d’attuazione necessarie rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2043. Si tratta degli articoli 16, 17, 19 e 20 dell’ordinanza del 3 giugno 201685 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. Per via della durata della tassazione dei Cantoni, i rispettivi obblighi di informare devono essere garantiti
84 RS 901.0 85 RS 901.022 89/98
durante un periodo corrispondente alla durata dello sgravio sull’imposta federale, prolungato della metà di tale durata.
Capoverso 3: a fini statistici, la SECO necessita da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) i dati sulle entrate fiscali perse. A tale scopo viene utilizzata la stessa fonte di dati della perequazione finanziaria. I dati sono a disposizione solo tre anni dopo l’anno fiscale sulla base delle imposizioni definitive o delle dichiarazioni d’imposta inoltrate.
3.30 Legge del 29 aprile 199886 sull’agricoltura (LAgr)
Articolo 22 [descrizione della misura 2.29]
Capoverso 1: attualmente la legge richiede solamente che i contingenti doganali siano ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. In futuro i contingenti doganali dovranno essere venduti all’asta. Ciò è sancito nel capoverso 1. Capoverso 2: l’autorità competente di una vendita all’asta dei contingenti doganali può rinunciare a una vendita all’asta in due casi eccezionali: in primo luogo, quando secondo la lettera a le assegnazioni avverrebbero in tempi troppo brevi a causa delle condizioni di mercato (p. es. assegnazione di contingenti doganali di frutta e verdura fresche); in secondo luogo, quando secondo la lettera b si creerebbe un rapporto costi-benefici negativo a causa di una domanda ridotta. Capoverso 3: le procedure per l’assegnazione dei continenti doganali applicabili in entrambi i casi eccezionali di cui al capoverso 2 sono illustrate in maniera esaustiva. Tali metodi di assegnazione dei contingenti sono disciplinati fondamentalmente nell’ordinanza del 26 ottobre 201187 sulle importazioni agricole (OIAgr). Sono possibili quattro procedure: una ripartizione secondo la lettera a conformemente all’ordine della tassazione rispecchia il cosiddetto principio della «procedura progressiva alla frontiera» o «first come – first served». In tal caso, le quote di contingente sono assegnate in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali e la dichiarazione doganale è da considerarsi come una richiesta di una quota di contingente. Se invece il contingente è ripartito secondo la lettera b in funzione delle precedenti importazioni del richiedente, le importazioni di un determinato importatore nell’anno precedente sono messe in relazione con il totale delle importazioni dello stesso prodotto nell’anno precedente. La percentuale risultante viene utilizzata per la ripartizione delle quantità nell’anno civile. Il criterio di ripartizione di cui alla lettera c, a seconda delle quote di mercato, contempla una combinazione dei ritiri all’interno del Paese da parte di una persona (fisica o giuridica) e delle relative importazioni. I volumi dei ritiri all’interno del Paese e delle importazioni sono messi in relazione con il totale dei ritiri all’interno del Paese e delle importazioni dello stesso prodotto nell’anno precedente. La percentuale risultante viene utilizzata per la ripartizione delle quantità nell’anno civile. Il metodo di ripartizione di cui alla lettera d sulla base del quantitativo richiesto viene attuato in relazione ai contratti sulle colture tra produttori nazionali e commercianti. Se per esempio a causa di condizioni atmosferiche o di un’infestazione parassitaria si verificano perdite di raccolto che impediscono di adempiere ai contratti sulle colture, l’importatore può richiedere in sostituzione alla quantità mancante l’assegnazione per l’importazione all’interno del contingente. Capoversi 4–6: questi capoversi rimangono sostanzialmente invariati.
Articolo 23 [descrizione della misura 2.29]
86 RS 910.1 87 RS 916.01 90/98
Alla luce dell’introduzione del principio della vendita all’asta nell’articolo 22, questo articolo non è più necessario e viene pertanto abrogato.
Articolo 48 [descrizione della misura 2.29]
Alla luce dell’introduzione del principio della vendita all’asta nell’articolo 22, questo articolo non è più necessario e viene pertanto abrogato.
Articoli 50, 51 capoverso 1 lettera a, 51bis e 52 [descrizione della misura 2.28]
Tali articoli disciplinano gli aiuti finanziari a provvedimenti di sgravio del mercato della carne, per la valorizzazione della lana di pecora e per sostenere la produzione di uova indigene. Con la rinuncia ad aiuti alla produzione animale, essi vengono abrogati.
Articolo 76 [descrizione della misura 2.30]
Capoverso 3: la quota massima della Confederazione sui contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio è fissata al 50 per cento.
3.31 Legge del 1° luglio 196688 sulle epizoozie (LFE)
Articolo 45a [descrizione della misura 2.14]
Rinunciando a erogare contributi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, questo articolo deve essere abrogato.
3.32 Legge forestale del 4 ottobre 199189 (LFo)
Articolo 29 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 1: la Confederazione deve continuare a coordinare la formazione in campo forestale. La formulazione attuale in base alla quale la Confederazione promuove la formazione in campo forestale va invece stralciata, a causa della rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente. Materialmente, ciò non comporta alcun cambiamento rispetto alla prassi attuale, in quanto fino ad oggi non erano mai stati conferiti aiuti finanziari basati su tale disposizione. Capoverso 2: la Confederazione non sosterrà più la formazione e la formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria. La disposizione va pertanto abrogata.
Articolo 34a [descrizione della misura 2.25]
La Confederazione sostiene la vendita e l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile mediante il sostegno a progetti nell’ambito del piano d’azione Legno. Benché venga portato avanti questo genere di sostegno a progetti specifici, in futuro la Confederazione non cofinanzierà più progetti pilota e di dimostrazione. In futuro, dunque, il piano d’azione Legno si concentrerà più intensamente su progetti a termine negli ambiti della ricerca applicata, progetti concreti nonché opere di informazione e di relazioni pubbliche volti a migliorare le opportunità di vendita e utilizzazione di legno derivante da produzione sostenibile.
88 RS 916.40 89 RS 921.0 91/98
Articolo 38a [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 1: la Confederazione non promuoverà più la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria a causa della rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente; lo stesso vale per i corsi di sicurezza rivolti agli operai forestali. La lettera e è pertanto abrogata. Capoverso 2: abrogando la lettera e del capoverso 1, è necessario adeguare anche il rimando nel capoverso 2 lettera a in merito alla concessione degli aiuti finanziari.
Articolo 39 [descrizione della misura 2.27]
Data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, la Confederazione non versa più contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52–59 della legge federale del 13 dicembre 200290 sulla formazione professionale (LFPr). Di conseguenza, l’articolo 39 deve essere abrogato integralmente.
3.33 Legge del 20 giugno 198691 sulla caccia (LCP)
Articolo 14 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 4: la disposizione va adeguata in quanto la Confederazione, data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, non sosterrà più l’attività di formazione nemmeno nell’ambito degli animali selvatici.
3.34 Legge federale del 21 giugno 199192 sulla pesca (LFSP)
Articolo 13 [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 1: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell’ambiente, la Confederazione non erogherà più aiuti finanziari per sostenere le autorità cantonali competenti nell’organizzazione dei corsi per i pescatori professionisti e dei piscicoltori.
3.35 Cifra II
Legge federale del 17 giugno 202293 sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna [Descrizione della misura 2.9]
La legge federale del 17 giugno 2022 sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna deve essere abrogata.
Legge federale del 3 maggio 199194 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali [Descrizione della misura 2.26]
90 RS 412.10 91 RS 922.0 92 RS 923.0 93 RU 2022 786 94 RU 1991 1974, 2000 935, 2008 3437, 2010 4999 e 2019 2337 92/98
La legge federale costituisce la base legale per il Fondo svizzero per il paesaggio; con decisione del 22 marzo 2019 le Camere federali l’hanno prorogata di altri 10 anni fino al 31 luglio 2031. Contemporaneamente, con decreto federale dell’11 marzo 2019 si è deciso di prorogare un conferimento al fondo del valore complessivo di 50 milioni di franchi. I conferimenti al fondo sono effettuati in tranche da circa 5 milioni di franchi l’una distribuite su 10 anni. Con la rinuncia a ulteriori conferimenti, è necessario abrogare sia la legge federale, sia il decreto federale.
3.36 Cifra III
La legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 deve poter entrare in vigore il 1° gennaio 2027 per riuscire a garantire un preventivo 2027 conforme al freno all’indebitamento, fatta eccezione della modifica dell’articolo 66 LAMal. Quest’ultima deve essere coordinata con la prima formulazione degli obiettivi in materia di costi e di qualità secondo l’articolo 54 LAMal e dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2028.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
Il progetto favorisce il finanziamento delle risorse supplementari necessarie nell’ambito della sicurezza militare e sociale e permette al contempo di rispettare le direttive imposte dal freno all’indebitamento. Resta da capire se consentirà anche di creare un margine di manovra politico-finanziario per affrontare sfide future: questo dipende essenzialmente dalle soluzioni di finanziamento che il Parlamento sceglierà per l’esercito e l’AVS, in particolare per il finanziamento della 13esima rendita AVS.
Il progetto consente di ridurre le uscite per un valore compreso tra i 2,7 e i 3,6 miliardi di franchi negli anni 2027 e 2028. La riduzione delle uscite interessa tutti i settori di compiti. Anche le spese dell’Amministrazione saranno ridotte per un importo massimo di 300 milioni di franchi all’anno (ca. 3 %) rispetto alle pianificazioni precedenti e anche il personale federale fornirà un contributo. Nonostante gli sgravi sul fronte delle uscite, nei prossimi anni le spese della Confederazione continueranno ad aumentare, stando alle stime attuali, di oltre il 2 per cento l’anno, da 80 miliardi di franchi nel 2023 fino a 91 miliardi di franchi nel 2027 e presumibilmente 96 miliardi di franchi nel 2030. Gli sgravi sono dunque finalizzati essenzialmente a una ridistribuzione delle risorse di bilancio e non a una riduzione delle uscite, sebbene in singoli settori di compiti possa verificarsi effettivamente una riduzione della spesa. Il progetto contribuisce inoltre a stabilizzare e allentare il grado di vincolo delle uscite, lasciando al Parlamento un maggiore margine di manovra.
Con l’attuazione del progetto dovrebbe altresì verificarsi un aumento delle entrate pari a circa 300 milioni di franchi, in particolare grazie all’incremento dell’imposizione dei prelievi di capitale dal secondo e dal terzo pilastro, alla vendita all’asta dei contingenti doganali di prodotti agricoli e all’abolizione anticipata della restituzione dell’imposta sugli oli minerali nel settore del traffico regionale viaggiatori.
4.1.2 Ripercussioni sul personale
Una parte delle misure di risparmio nel settore proprio deve essere attuata sul lato dei salari e delle condizioni di assunzione. Il Consiglio federale sta attualmente concretizzando le misure necessarie che esporrà nel messaggio relativo alle 93/98
misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027. Un’altra parte delle misure di risparmio sarà attuata a livello di effettivi. Ciò può comportare il taglio di fino a 500 posti di lavoro a tempo pieno (max. 1,5 % dell’effettivo di personale); la crescita dell’effettivo verrebbe quindi frenata. Dal punto di vista odierno, non sono necessari licenziamenti per il taglio di 500 posti di lavoro; una riduzione di questa entità può essere ottenuta con la fluttuazione naturale e i pensionamenti.
4.2 Ripercussioni per le assicurazioni sociali
Le entrate dell’AVS sono direttamente interessate dalle misure di sgravio. Queste ultime non toccano però le prestazioni dell’AVS. Oggi, la Confederazione assume il 20,2 per cento delle uscite dell’AVS. Nel quadro del finanziamento della 13esima rendita AVS, il Consiglio federale chiede di ridurre tale tasso al 19,5 per cento delle uscite AVS. Questa riduzione fa parte di un messaggio separato del Consiglio federale (messaggio del 16.10.202495 concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS) e non delle misure di sgravio applicabili dal 2027. Con la separazione proposta nelle misure di sgravio del contributo federale dall’evoluzione delle uscite dell’AVS, l’assicurazione perde entrate nell’ordine di circa 500 milioni di franchi nel 2030 e di 1,5 miliardi di franchi nel 2035. Tenendo conto del messaggio concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS nonché della separazione proposta nelle misure di sgravio, sia il livello dei fondi AVS in per cento delle uscite (97 % anziché 100 %), sia il risultato di ripartizione (-fr. 930 mio. anziché -fr. 410 mio.) risultano più bassi per l’anno 2030. Per questo il Consiglio federale, nell’ambito della prossima riforma dell’AVS che intende approvare entro la fine del 2026, dovrà prevedere una compensazione per questo calo delle entrate, al fine di continuare a garantire le prestazioni dell’AVS. La separazione aumenta la trasparenza del finanziamento all’AVS ed elimina l’effetto deviante sinora esercitato nei confronti delle altre voci di spesa a causa del forte aumento del contributo federale all’AVS, che costituisce la più alta voce di uscita della Confederazione.
4.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le
regioni di montagna I Cantoni percepiscono circa il 30 per cento delle uscite federali o il 25 per cento se si escludono le voci per le quali i Cantoni ridistribuiscono direttamente il denaro (p. es. agricoltura, prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani). Sono pertanto inevitabilmente interessati in forte misura dalle misure della verifica dei compiti e del riesame dei sussidi.
Delle 59 misure previste, oltre la metà non esercita alcuna ripercussione finanziaria diretta sui Cantoni. A seconda delle misure, le conseguenze per i Cantoni possono essere molto diverse. Nel complesso, le misure che possono avere ripercussioni sui Cantoni incluse nel pacchetto corrispondono a 1 miliardo di franchi (2027), solo una parte grava tuttavia direttamente sui Cantoni. Per molte misure esiste un margine di manovra anche per i Cantoni.
Le principali misure concernenti compiti congiunti con i Cantoni riguardano i compiti seguenti:
• integrazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente;
95 FF 2024 2747 94/98
• politica climatica / Programma Edifici;
• scuole universitarie (sussidi di base, contributi a progetti);
• perequazione dell’aggravio sociodemografico;
• traffico regionale viaggiatori;
• contenimento dell’evoluzione delle uscite nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS);
• contributi per la qualità del paesaggio;
• strade (strade principali, contributi generali a favore delle strade, progetti d’agglomerato);
• compiti congiunti nel settore ambientale.
In nessuno di questi ambiti la Confederazione intende rinunciare del tutto ad adempiere i propri compiti per cui la questione della futura ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (separazione 2027) può essere affrontata in modo aperto. La maggior parte delle misure concede altresì ai Cantoni un certo margine di manovra: essi possono infatti compensare le entrate mancanti mediante fondi propri oppure adeguare le loro prestazioni nei settori interessati. Alcune misure possono persino favorire sgravi per i Cantoni (p. es. l’aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori, la scadenza del Programma Edifici, il contenimento dell’evoluzione delle uscite nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali). Inoltre, i Cantoni registreranno un aumento delle entrate generate dall’incremento dell’imposizione dei prelievi di capitale: la quota cantonale sull’imposta federale diretta cresce infatti di 40 milioni di franchi.
I singoli Cantoni sono interessati in misura diversa dal pacchetto di misure. Per esempio, determinate proposte incidono esclusivamente sul Cantone di Ginevra (trasferimento della competenza per il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, rinuncia all’indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina). Oltre al Cantone di Ginevra, anche quello di Basilea Città è interessato da una misura specifica (indennizzo per le misure di polizia dell’UDSC presso gli aeroporti), misura finalizzata però a rimuovere una disposizione speciale per garantire parità di trattamento con il Cantone di Zurigo. Il Cantone di Berna è interessato dalla rinuncia al sussidio alla scuola cantonale di lingua francese. Dieci Cantoni sono interessati dalla riduzione della perequazione dell’aggravio sociodemografico. Le ripercussioni della misura in relazione al traffico regionale viaggiatori dipendono dall’attuazione della stessa: se la copertura dei costi può essere migliorata mediante misure di efficienza o se le entrate possono essere aumentate, nel complesso ne traggono profitto in ugual misura sia la Confederazione sia i Cantoni. Se il fabbisogno d’indennità non può essere ridotto nella stessa misura, i Cantoni sono tenuti ad assumersi la parte non cofinanziata dalla Confederazione. Per quanto riguarda i Cantoni interessati da una debolezza strutturale, questo trasferimento degli oneri può comportare una futura considerazione della riduzione dell’offerta di trasporti.
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È difficile quantificare le ripercussioni sui Comuni e sulle regioni. Sono diverse le misure che possono esercitare un impatto, come per esempio la rinuncia alla promozione di sistemi di propulsione alternativa nel traffico locale, la riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport, i sussidi a favore della promozione di attività giovanili extrascolastiche, gli aiuti finanziari a Svizzera Turismo nonché i progetti nell’ambito dei programmi d’agglomerato o la rinuncia a indennità a favore di istituti d’impiego per gli impieghi di civilisti. La rinuncia a ulteriori versamenti nel settore della nuova politica regionale comporta per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna la perdita di un importante strumento di promozione coordinato dalla Confederazione. La misura in cui tali misure richiederanno ai Comuni e alle regioni un contributo finanziario maggiore dipenderà tuttavia dalla ripartizione dei compiti con i Cantoni e dalla definizione delle priorità a livello regionale.
4.4 Ripercussioni per l’economia
Le ripercussioni economiche delle misure politico-finanziarie di consolidamento sorgono principalmente dalla relativa riduzione della domanda economica a seguito di un maggiore onere fiscale o di minori uscite delle amministrazioni pubbliche. In alternativa a un aumento delle imposte le misure di sgravio applicabili dal 2027 intervengono principalmente sul fronte delle uscite, al fine di rispettare le direttive del freno all’indebitamento. Tra il 2027 e il 2030, le misure di sgravio sul fronte delle uscite oscilleranno tra i 2,7 e 3,6 miliardi di franchi e sul fronte delle entrate ammonteranno a circa 300 milioni di franchi. Tuttavia, le misure di sgravio sono di modesta entità rispetto alla domanda economica; costituiscono all’incirca lo 0,4– 0,5 per cento del PIL.
Al fine di rispettare le direttive del freno all’indebitamento e finanziare le maggiori uscite, in alternativa alle misure di sgravio si potrebbe anche ricorrere ad aumenti delle imposte (p. es. aumento dell’IVA) della stessa entità. Le ripercussioni economiche di entrambi le varianti saranno ipotizzate in vista del messaggio nell’ambito di uno studio esterno. Secondo alcuni studi del passato un consolidamento del bilancio della Confederazione, principalmente sul fronte delle uscite, rispetto a un aumento delle imposte dovrebbe portare, dal punto di vista economico, a una crescita leggermente più sostenuta del PIL.
4.5 Ripercussioni per la società
Le ripercussioni sulla società sono difficili da stimare ma nel complesso mostrano una portata finanziaria ridotta. Per rispettare il freno all’indebitamento è necessario o ridurre le uscite o incrementare le entrate. Il Consiglio federale intende agire principalmente sull’aspetto delle uscite per preservare la popolazione e l’economia da ulteriori aumenti delle imposte. L’unica misura che comporta un onere fiscale maggiore per la popolazione è l’incremento dell’imposizione dei prelievi di capitali particolarmente consistenti dal secondo e dal terzo pilastro. Non è da escludere che i consumatori di varie prestazioni debbano in parte assumersi una quota più elevata dei costi generati, per esempio nella formazione universitaria, nel traffico regionale viaggiatori o nella sicurezza dei prodotti. Alcune misure concernenti il settore agricolo potrebbero altresì provocare in determinate circostanze un leggero aumento dei prezzi dei generi alimentari, come la rinuncia ai contributi di eliminazione per gli scarti di macellazione, la vendita all’asta dei contingenti doganali o la rinuncia ad aiuti alla produzione animale. Ciò contribuisce però anche ad aumentare la trasparenza dei costi. Non saranno tagliate prestazioni sociali come le rendite.
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Al contrario, la popolazione godrà di uno Stato finanziariamente solido che potrà svolgere i suoi compiti principali e, in particolare, garantire la sicurezza militare e sociale anche in eventuali futuri tempi di crisi.
4.6 Ripercussioni per l’ambiente
Alcune misure potrebbero avere un impatto sull’ambiente. Le misure di sgravio legate alla definizione di priorità nell’ambito dei sussidi per la politica climatica potrebbero ridurre il contributo della Svizzera per la lotta al cambiamento climatico. Si presume tuttavia che gli attuali sussidi comportino elevati effetti di trascinamento, delle misure corrispondenti verrebbero quindi adottate anche senza sussidi. Allo stesso tempo il principio di causalità viene rafforzato con una maggiore partecipazione alle misure ambientali attraverso il FOSTRA. Qualora la portata ridotta dei sussidi dovesse provocare lacune nel raggiungimento degli obiettivi climatici, il Consiglio federale chiarirà come intende colmare tali lacune nell’ambito della politica climatica successiva al 2030 (legge sul CO2).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Tutte le leggi riunite nell’atto mantello sono state emanate secondo la procedura legislativa ordinaria, fondandosi sulla Costituzione. La base costituzionale si evince dall’ingresso di ogni singola legge. Le modifiche legislative proposte si attengono a loro volta alla base costituzionale corrispondente.
Anche la destinazione parzialmente vincolata dei proventi generati dalla tassa sul CO2 (per un massimo del 41 %) è da intendersi costituzionale dal momento che sostiene il raggiungimento degli obiettivi di incentivazione, riguarda solo una minor parte dei proventi della tassa ed è limitata chiaramente nel tempo. La maggior parte (almeno il 59 %) continuerà ad essere ridistribuita alla popolazione e all’economia. La tassa sul CO2 continuerà pertanto a esercitare il suo effetto di incentivazione principalmente attraverso la riscossione della tassa96. Con l’adozione del messaggio del 16 settembre 202297 concernente la revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024, il Consiglio federale aveva già proposto un impiego limitato nel tempo del 49 per cento delle entrate.
A tal proposito, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) è del parere che, in linea di massima, le destinazioni vincolate di tasse d’incentivazione siano vietate. La destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 di massimo un terzo è una deroga storica. Se la destinazione parzialmente vincolata viene aumentata come nel presente progetto, secondo l’UFG l’effetto principale non sarebbe più l’incentivazione attraverso il rincaro dell’oggetto della tassa, bensì quello di generare risorse maggiori. Lo scopo del progetto è quindi di natura fiscale. Di conseguenza, la tassa sul CO2 perde il suo carattere di tassa d’incentivazione, diventando un’imposta sui combustibili secondo l’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. In quanto imposta sui combustibili deve soddisfare i rispettivi requisiti costituzionali, tra cui rientrano soprattutto il principio della generalità dell’imposizione (art. 127 cpv. 2 Cost.). Come l’imposta sugli oli minerali gravante la benzina e l’olio diesel va quindi versata in linea di principio da tutti i consumatori. Secondo l’UFG, la restituzione ai gestori di impianti soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni o con un impegno di riduzione 96 Nella dottrina è controverso se la destinazione parzialmente vincolata delle tasse d’incentivazione sia consentita; cfr. al riguardo René Wiederkehr, Sonderabgaben, in: «Recht – Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis», 2017(1), pag. 43, 52 seg. 97 FF 2022 2651 97/98
viola tale principio, se la tassa sul CO2 viene riscossa come imposta anziché come tassa d’incentivazione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Carta di TV5 è un accordo internazionale. Il ridimensionamento dell’offerta della SSR destinata all’estero potrebbe avere ripercussioni sulla partecipazione della Svizzera. Il presente pacchetto di misure non ha altrimenti ripercussioni sugli impegni risultanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall’adesione o partecipazione a organizzazioni e a commissioni internazionali. Le restanti misure riguardano essenzialmente i contributi a beneficiari di sussidi sul territorio nazionale e il settore proprio dell’Amministrazione. I tagli nell’ambito dei contributi a organizzazioni internazionali interessano solamente i contributi volontari.
5.3 Forma dell’atto
Ai fini dell’attuazione giuridica delle misure è necessario modificare 36 leggi federali e abrogarne due, per le quali a suo tempo era possibile chiedere il referendum ai sensi dell’articolo 141 Cost. Tutte le misure sono raggruppate in un cosiddetto «atto mantello», che prende la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dallo scopo comune delle diverse misure (verifica dei compiti e riesame dei sussidi finalizzati allo sgravio del bilancio).
5.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza
fiscale Le modifiche legislative previste dall’atto mantello hanno lo scopo di sgravare i conti pubblici. Il progetto implica riduzioni e soppressioni di singoli sussidi. In alcuni settori rafforza inoltre il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale.
5.5 Delega di competenze legislative
Nella maggior parte delle leggi le deleghe di competenze legislative restano inalterate. A ciò si aggiungono la competenza del Consiglio federale in base all’articolo 35 capoverso 4 terzo periodo della legge sul CO2 di disciplinare la ripartizione dei proventi della tassa sul CO2, nel caso in cui il fondo per le tecnologie dovesse essere negativo, la facoltà del Consiglio federale secondo l’articolo 37f capoverso 2 LUMin di stabilire in quali casi vi sia un interesse della Confederazione nei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea, l’autorizzazione del Consiglio federale in base all’articolo 103 LAVS di disciplinare in particolare le regole di arrotondamento e le soglie minime per le correzioni in caso di modifiche della base di calcolo nonché la possibilità per il Consiglio federale, di cui all’articolo 54 capoverso 2 LAMal, di adeguare gli obiettivi in materia di costi e di qualità durante il quadriennio in caso di variazioni sostanziali delle condizioni in base alle quali erano stati definiti.
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