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Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA)

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 21 maggio 2025

Intermediazione riassicurativa e diritto in materia di risanamento: revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)

Compendio

Con il presente progetto il Consiglio federale adempie il mandato conferitoglidal Parlamento nella mozione 24.3208 «Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera». Con l’esonero degli intermediari assicurativi dalla sorveglianza secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) se la loro attività d’intermediazione si riferisce alla riassicurazione, si intendono eliminare gli svantaggi concorrenziali esistenti per i riassicuratori svizzeri. Inoltre, al fine di rafforzare la certezza del diritto in materia di risanamento per le imprese di assicurazione, s i propone di elevare a livello di legge una disposizione dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) .

Situazione iniziale

La modifica della LSA, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ha compromesso involontariamente la competitività delle imprese di riassicurazione svizzere, dal momento che ora alle imprese di assicurazione, comprese quelle di riassicurazione, è espressamente vietato collaborare con intermediari assicurativi sottoposti all’obbligo di registrazione e non registrati presso la FINMA. Non sempre, però, gli intermediari riassicurativi dispongono della registrazione richiesta per legge in Svizzera, in particolare quelli esteri altamente specializzati che dispongono di un rapporto d’impiego e ottengono singoli mandati. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2024 determinate operazioni nel settore della riassicurazione non possono più essere eseguite all’estero tramite intermediari riassicurativi non vincolati. Secondo il settore riassicurativo svizzero ciò comporterebbe il trasferimento di determinate attività che coinvolgono clienti riassicurativi dalla Svizzera ad altri Paesi.

Contenuto del progetto

Si propone di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA gli intermediari assicurativi se la loro attività d’intermediazione si riferisce alla riassicurazione. Questa modifica, che attua la mozione 24.3208, eliminerebbe i succitati svantaggi concorrenziali e garantirebbe la parità di trattamento di tutti gli intermediari di contratti di riassicurazione. Inoltre, nel quadro della revisione parziale della LSA proposta e al fine di rafforzare la certezza del diritto, si chiede di elevare a livello di legge una norma sul diritto in materia di risanamento presente nell’OS e di inserire precisazioni di minore entità, nonché di correggere un’inconsistenza terminologica in relazione alla regolamentazione dell’attuario responsabile. Si propone infine di modificare nell’OS una formulazione non corretta legata alla regolamentazione delle società veicolo di assicurazione.

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La legge del 17 dicembre 2004 1 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e l’ordinanza del 9 novembre 2005 2 sulla sorveglianza (OS) disciplinano la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. Entrambi gli atti normativi sono stati recentemente sottoposti a revisione parziale e (con determinate eccezioni) sono entrati in vigore il 1° gennaio 2024 3.

Con entrambe le revisioni parziali sono state rafforzate la protezione degli assicurati e la competitività della piazza assicurativa svizzera, in linea con gli sviluppi internazionali. Sono state inoltre attuate le prescrizioni del Parlamento scaturite dalle deliberazioni sulla legge del 15 giugno 2018 4 sui servizi finanziari. Le revisioni parziali hanno interessato quattro grandi blocchi tematici: il sistema di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti, la solvibilità e il patrimonio vincolato, l’intermediazione assicurativa e il diritto in materia di risanamento. Inoltre, è stato verificato che le regolamentazioni della FINMA in ambito assicurativo rispettassero la gerarchia normativa conformemente all’ordinanza del 13 dicembre 2019 5 concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e, laddove sono risultate adeguate, sono state trasposte nell’OS.

A seguito della nuova situazione giuridica nel settore dell’intermediazione assicurativa a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito dell’intermediazione dei contratti di riassicurazione sono tuttavia sopraggiunti effetti involontari, rilevati dalla mozione 24.3208 «Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera». La mozione, accolta dal Consiglio degli Stati il 6 giugno 2024 e dal Consiglio nazionale il 18 dicembre 2024, chiede l’eliminazione degli svantaggi concorrenziali per i riassicuratori svizzeri. Con la presente proposta di revisione parziale della LSA e dell’OS si intendono attuare le richieste avanzate nella mozione 24.3208. Al contempo, per rafforzare la certezza del diritto, nell’ambito del diritto in materia di risanamento si chiede di elevare a livello di legge una norma presente nell’OS e di inserire precisazioni minori. Si propone infine di correggere un’inconsistenza terminologica in relazione alla regolamentazione dell’attuario responsabile e di modificare nell ’OS una formulazione non corretta legata alla regolamentazione delle società veicolo di assicurazione.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Secondo il tenore della mozione 24.3208, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di revisione della LSA che garantisca che «le disposizioni in materia di sorveglianza degli intermediari e la relativa disposizione penale non siano applicabili alle imprese di riassicurazione», affinché i riassicuratori svizzeri non siano più penalizzati rispetto ai concorrenti internazionali. La mozione illustra la problematica ma rinuncia a schierarsi in

LSA: cfr. RU 2023 355; FF 2020 7833; OS: cfr. RU 2023 356. 4 RS 950.1 5 RS 956.11

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modo esplicito per una soluzione e propone diverse opzioni. Per dare seguito alla mozione 24.3208 sono state quindi esaminate diverse varianti di attuazione.

­ Opzione scelta: esclusione generale dell’intermediazione dei contratti di riassicurazione dal campo d’applicazione della LSA

Con la proposta di escludere in maniera indiscriminata l’intermediazione dei contratti di riassicurazione dal campo d’applicazione della LSA, il mandato elargito dalla mozione 24.3208 è interpretato in modo più ampio rispetto all’opzione che prevede di limitare il campo d’applicazione dell’articolo 44 capoverso 2 e dell’articolo 87 capoverso 1 lettera b LSA all’assicurazione diretta (v. alternativa 1 illustrata di seguito) o rispetto alla proposta di precisare nell’articolo 35 capoverso 1 LSA che l’intero capitolo 4 della LSA concernente gli intermediari assicurativi non è applicabile alle imprese di riassicurazione (v. alternativa 2 illustrata di seguito). Sebbene il diritto vigente preveda già varie deroghe e agevolazioni in materia di sorveglianza per il settore della riassicurazione, questa esclusione generale appare una scelta adeguata in considerazione di un sistema di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti. L’opzione scelta evita di creare nuove disparità di trattamento tra gli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati e nemmeno tra quelli con sede in Svizzera e quelli con sede all’estero. Inoltre consente agli intermediari riassicurativi svizzeri di continuare a operare nel contesto internazionale. Conformemente all’articolo 42 capoverso 4 LSA, questi ultimi possono richiedere di essere registrati presso la FINMA, qualora lo Stato estero interessato lo esiga.

­ Alternativa 1: divieto di collaborare con intermediari assicurativi sottoposti all’obbligo di registrazione e non registrati presso la FINMA applicabile unicamente all’assicurazione diretta

Anche limitando all’assicurazione diretta il campo d’applicazione dell’articolo 44 capoverso 2 e dell’articolo 87 capoverso 1 lettera b LSA, introdotti con l’ultima revisione di legge, si eliminerebbero quasi del tutto gli svantaggi concorrenziali delle imprese di riassicurazione svizzere rispetto alle concorrenti estere affrontanti nella mozione 24.3208. Tale limitazione non modificherebbe il regime di regolamentazione svizzero per gli intermediari di contratti di riassicurazione, esistente da decenni, dal momento che questi ultimi continuerebbero a essere sottoposti all’obbligo di registrazione presso la FINMA (art. 41 LSA in combinato disposto con l’art. 44 della legge del 22.6.20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]). Dall’altro lato, introdurre un simile regime derogatorio sarebbe in contraddizione con la prassi della FINMA, intesa a essere applicabile in maniera trasversale a tutti gli ambiti di vigilanza. In virtù delle disposizioni concernenti la garanzia di un’attività irreprensibile e la gestione dei rischi, gli istituti sottoposti alla FINMA sono tenuti ad adottare misure adeguate per assicurare che non collaborano con persone prive delle necessarie autorizzazioni o registrazioni. Applicare tale approccio derogatorio comporterebbe quindi rischi giuridici e reputazionali e creerebbe per gli intermediari assicurativi incentivi controproducenti a svolgere l’attività di intermediazione di contratti di riassicurazione senza registrazione (e senza gli obblighi, le tasse e le spese ad essa correlati).

­ Alternativa 2: esclusione delle imprese di riassicurazione dal campo di applicazione del capitolo 4 LSA («Intermediari assicurativi»)

Integrando l’elenco degli articoli non applicabili alle imprese di riassicurazione di cui all’articolo 35 LSA con gli articoli 40–45b e 87 capoverso 1 lettera b LSA, si terrebbe conto della richiesta avanzata dalla mozione 24.3208. Tuttavia, rispetto all’opzione scelta, questa variante avrebbe in particolare lo svantaggio, che le imprese cedenti (vale a dire le imprese

6 RS 956.1

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di assicurazione diretta che cercano una soluzione di riassicurazione) non beneficerebbero della deregolamentazione. Sarebbero ancora obbligati a far e registrare in Svizzera, in particolare gli intermediari riassicurativi esteri altamente specializzati che dispongono di un rapporto d’impiego e ottengono singoli mandati. L’alternativa 2 non contemplerebbe nemmeno le imprese di assicurazione che esercitano la riassicurazione all’interno del gruppo e gli intermediari di contratti di riassicurazione che non sono direttamente impiegati presso un’impresa di riassicurazione. Una deroga tramite l’articolo 35 LSA determinerebbe pertanto una disparità di trattamento tra gli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati.

­ Estensione della deregolamentazione agli stipulanti professionisti

La deregolamentazione proposta nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione non sarà applicata agli stipulanti professionisti, in linea con quanto sostenuto di recente dal Consiglio federale nel suo parere sull’interpellanza 24.4582 «Burocrazia eccessiva per gli intermediari assicurativi che operano con stipulanti professionisti: la prassi contrasta la volontà del legislatore nella LSA riveduta». Tale rinuncia è dovuta in particolare alla composizione eterogenea della categoria degli stipulanti professionisti (cfr. art. 98a cpv. 2 della legge del 2.4.1908 7 sul contratto d’assicurazione ) e alle conseguenti maggiori esigenze di protezione dei clienti rispetto all’attività di intermediazione riassicurativa.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 8 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 2024 9 sul programma di legislatura 2023–2027. La modifica della LSA è tuttavia opportuna al fine di adempiere la mozione 24.3208 «Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera» trasmessa dal Parlamento (n. 1.4).

1.4 Interventi parlamentari

Con la proposta di escludere dal campo d’applicazione della LSA gli intermediari assicurativi se la loro attività d’intermediazione si riferisce alla riassicurazione (cfr. commento all’art. 2 cpv. 2 lett. g al n. 4.1) si eliminano gli svantaggi concorrenziali delle imprese di riassicurazione svizzere affrontati nella mozione 24.3208 «Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera».

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto

europeo Il presente raffronto giuridico fa riferimento all’intermediazione di contratti di riassicurazione. Le ulteriori proposte di modifica del diritto riguardano solo singoli punti, motivo per cui non si

7 RS 221.229.1 8 FF 2024 525 9 FF 2024 1440

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ravvisa la necessità di eseguire un confronto internazionale. Qualora fosse rilevante, è possibile ricorrere all’analisi effettuata nel contesto dell’ultima revisione della LSA. 10

2.1 Principi chiave dell’IAIS applicabili a livello internazionale

L’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo («International Association of Insurance Supervisors», IAIS) ha pubblicato 25 principi chiave per una sorveglianza efficace degli assicuratori («Insurance Core Principles», ICP11). Si tratta di raccomandazioni considerate standard internazionali applicabili in tutto il mondo per definire la regolamentazione e la sorveglianza nazionale degli assicuratori. Il Fondo monetario internazionale verifica periodicamente il rispetto dei suddetti principi chiave nell’ambito del «Financial Sector Assessment Program» (FSAP).

L’ICP 18 sulla sorveglianza degli assicuratori concerne l’intermediazione assicurativa, compresi i contratti di riassicurazione. Tale principio prevede, tra le altre cose, che per tutti i tipi di intermediari assicurativi debba essere implementato sostanzialmente un sistema di licenza, autorizzazione e/o registrazione. Tuttavia l’IAIS sottolinea al contempo che nell’ambito dell’attuazione di questo principio occorre considerare che nel settore dell’intermediazione assicurativa possono esistere differenti modelli aziendali e, in tale contesto, menziona esplicitamente l’intermediazione di contratti di riassicurazione. La nuova normativa proposta è oggettivamente giustificata, poiché in particolare la protezione degli stipulanti nell’ambito dell’intermediazione dei contratti di riassicurazione è notevolmente ridotta rispetto a quella delle operazioni di assicurazione diretta e l’intermediazione di contratti di riassicurazione rappresenta una percentuale molto esigua, se si considera l’intermediazione assicurativa in generale.

2.2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Nell’Unione europea (UE) non esiste una regolamentazione uniforme per la distribuzione assicurativa transfrontaliera. Nell’UE l’intermediazione di contratti di assicurazione è disciplinata dalla direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa 12 («Insurance Distribution Directive», IDD), approvata nel 2016 e sottoposta a revisione parziale nel 2018. Questa direttiva non si applica all’intermediazione di contratti di assicurazione o riassicurazione per clienti di uno Stato terzo e non prevede nemmeno disposizioni concernenti la distribuzione di questi contratti effettuata da imprese o intermediari assicurativi di uno Stato terzo come la Svizzera.

Nel 2024, per conto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) ha effettuato un confronto del diritto in materia di regolamentazione dell’intermediazione riassicurativa di Belgio, Bermuda, Germania, Irlanda, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti (in particolare anche gli Stati federati di New York e Nevada).

Belgio

In Belgio gli intermediari di contratti di riassicurazione sono sottoposti all’obbligo di registrazione e vengono inseriti in un registro indipendente dall’autorità di vigilanza. Sul fronte

10 www.newsd.admin.ch > Comunicato stampa del 21.10.2020, allegato Confronto internazionale e analisi

dell’impatto della regolamentazione. 11 www.iais.org > Insurance core principles and ComFrame, versione di dicembre 2024. 12 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione

assicurativa (rifusione), GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

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dell’organizzazione aziendale o delle competenze professionali sono tenuti ad adempiere fondamentalmente gli stessi requisiti degli intermediari di contratti di assicurazione diretta, ma sono esentati dal rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei consumatori. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi belgi non possono avvalersi dei servizi forniti da intermediari riassicurativi non registrati. Eventuali comportamenti scorretti possono essere puniti con pene detentive fino a tre mesi e/o multe fino a 2000 euro.

Bermuda

A Bermuda gli intermediari riassicurativi che intendono avviare un’attività devono essere registrati. I requisiti che devono soddisfare dal punto di vista della gestione aziendale, del controllo operativo e della gestione dei rischi sono definiti in funzione dei rischi. Una modifica introdotta nel 2018 consente all’autorità di vigilanza di modificare o eliminare determinate condizioni di registrazione per gli intermediari assicurativi innovativi, in particolare per quanto concerne la gestione aziendale, il capitale o la gestione dei rischi. Se un’impresa di assicurazione collabora con intermediari riassicurativi non registrati non sono previste conseguenze di natura penale.

Germania

Secondo l’ordinanza tedesca sui mestieri, gli intermediari riassicurativi non vincolati e gli altri intermediari assicurativi devono iscriversi nel registro degli intermediari. Il rilascio dell’autorizzazione a esercitare l’attività di intermediario di con tratti di riassicurazione spetta alla Camera di commercio e industria, competente a livello locale. All’obbligo di autorizzazione sono tuttavia previste anche deroghe. Infatti chi può dimostrare di possedere un’autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea (CE) o dello Spazio economico europeo (SEE) non è tenuto a richiederne un’altra in Germania, ma deve essersi iscritto precedentemente nel registro degli intermediari presso una Camera di commercio e industria. Le disposizioni in materia di sorveglianza applicabili agli intermediari riassicurativi sono meno severe rispetto a quelle degli intermediari di contratti di assicurazione diretta, anche perché la legge sul contratto di assicurazione non trova applicazione per i contratti di riassicurazione. La collaborazione con intermediari riassicurativi non registrati non prevede inoltre sanzioni penali, ma è soggetta a una multa disciplinare.

Irlanda

Il diritto irlandese prevede l’obbligo di autorizzazione per qualsiasi forma di attività di intermediazione assicurativa. L’autorità competente in materia di sorveglianza è la banca centrale irlandese («Central Bank of Ireland»). Chi può dimostrare di possedere un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro della CE o del SEE non è tenuto a richiederne un’altra in Irlanda. L’autorità di vigilanza del Paese di origine comunica alla banca centrale irlandese l’avvio dell’attività dell’intermediario riassicur ativo in Irlanda. I dipendenti di un intermediario riassicurativo devono stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale e dimostrare inoltre di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. La banca centrale può adeguare le prove relative alle qualifiche da fornire in base all’attività svolta dall’intermediario riassicurativo. Inoltre, all’attività di riassicurazione non sono applicabili le disposizioni in materia di protezione dei consumatori nell’ambito della distribuzione di prodotti assicurativi. Le imprese di assicurazione non sono autorizzate a collaborare con intermediari assicurativi non correttamente registrati. Tuttavia , sono passibili di multa solo gli intermediari non registrati. Non sono note pene o multe per le imprese di assicurazione che collaborano con intermediari assicurativi sottoposti all’obbligo di registrazione, ma non registrati.

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Spagna

Tutti gli intermediari riassicurativi devono figurare nel pertinente registro amministrativo, gestito dal Ministero dell’economia, del commercio e delle imprese e dagli uffici competenti delle comunità autonome spagnole. Anche gli intermediari di contratti di riassicurazione di uno Stato membro della CE o del SEE che intendono esercitare l’attività in Spagna devono iscriversi in questo registro a scopo informativo. I requisiti per ottenere l’autorizzazione comprendono la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile professionale valida sull’intero territorio dell’UE e lo svolgimento di corsi di formazione. L’accettazione da parte di intermediari assicurativi o riassicurativi di servizi forniti da persone non iscritte in un registro istituito secondo la legislazione dello Stato di origine o che svolgono attività che esulano da quelle per cui sono autorizzati mediante l’iscrizione nel registro è considerata come una «violazione molto grave» e può essere punita con la revoca (temporanea o a tempo indeter minato) della registrazione o con multe.

Svezia

In Svezia l’intermediazione di contratti di assicurazione diretta o di riassicurazione è un servizio soggetto all’obbligo di autorizzazione. Per ottenere un’autorizzazione è necessario, tra le altre cose, possedere conoscenze adeguate e le competenze necessarie, avere svolto una formazione e una formazione continua professionale e dimostrare di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale. Gli intermediari assicurativi esteri della CE e del SEE sono autorizzati a esercitare in Svezia se informano precedentemente la autorità di vigilanza competente del Paese di origine. Quelli provenienti da uno Stato terzo devono invece richiedere in Svezia un’autorizzazione. Gli intermediari di contratti di riassicurazione non sono tenuti a osservare determinati obblighi di comportamento relativi alla protezione dei clienti. Non sono previste sanzioni penali per le imprese di assicurazione diretta o di riassicurazione che collaborano con un intermediario assicurativo non in possesso della dovuta autorizzazione, ma possono essere inflitte multe amministrative con la condizionale da parte dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Regno Unito

Nel Regno Unito la sorveglianza sulle imprese di assicurazione diretta e quella sulle imprese di riassicurazione sono disciplinate prevalentemente secondo le stesse condizioni quadro; la legislazione opera infatti una distinzione solo limitata tra le due attività. Entrambi i settori sono regolamentati dal «Financial Services and Markets Act 2000» (FSMA 2000) e dalle relative ordinanze che comprendono disposizioni concernenti gli intermediari assicurativi e riassicurativi e, salva diversa indicazione, i rimandi alle «assicurazioni» includono di norma anche le riassicurazioni. Il sistema di regolamentazione è basato sull’attività, ovvero le imprese devono essere autorizzate dalla «Prudential Regulation Authority» (PRA) per la regolamentazione prudenziale e dalla «Financial Conduct Authority» (FCA) per la sorveglianza sulla condotta.

Analogamente agli intermediari di contratti di assicurazione diretta, gli intermediari di contratti riassicurativi necessitano di un’abilitazione rilasciata dalla FCA, tuttavia le norme di condotta contenute nel manuale della FCA (ad es. l’Insurance Conduct of Business Sourcebook) sono meno stringenti per il settore delle riassicurazioni, poiché la protezione dei consumatori è meno rilevante. Eventuali attività non autorizzate, tra cui la collaborazione con intermediari di contratti di riassicurazione non registrati, possono comportare sanzioni penali per le imprese di assicurazione. Sebbene un contratto di riassicurazione stipulato in tali circostanze sia comunque valido per il cedente, potrebbe non essere applicabile in sede giudiziaria. In caso di violazioni di obblighi prudenziali, il diritto britannico prevede pene pecuniarie e la possibilità

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di intentare azioni civili private. Non sono previste conseguenze di natura penale per le imprese di assicurazioni che collaborano con intermediari riassicurativi sottoposti all’obbligo di registrazione, ma non registrati.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti le disposizioni in materia di assicurazione e riassicurazione sono prevalentemente di competenza dei singoli Stati federati; la sorveglianza federale assume un ruolo secondario. Con il «McCarran­Ferguson Act» del 1945 gli Stati federati sono stati investiti del ruolo di autorità di regolamentazione principale del settore assicurativo. Con l’entrata in vigore di leggi federali come il «Dodd­Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act» (2010) sono state tuttavia istituite autorità federali, come il «Federal Insurance Office», che hanno il compito di sorvegliare sulla stabilità del settore, sull’accesso ai servizi da parte dei consumatori e sulle questioni assicurative internazionali.

La fornitura di servizi assicurativi nei singoli Stati è assoggettata a disposizioni statali, che di norma coincidono in tutte le giurisdizioni grazie all’operato della «National Association of Insurance Commissioners» (NAIC) che armonizza le legislazioni degli Stati federati. Le disposizioni della NAIC disciplinano anche gli intermediari riassicurativi, definiscono i ruoli dei «mediatori» e dei «manager» e garantiscono una procedura di registrazione semplificata per gli intermediari assicurativi non residenti.

Nella maggior parte degli Stati federati gli agenti e i mediatori assicurativi devono possedere una licenza e fanno riferimento a una regolamentazione che prevede pene e controlli delle licenze. Le procedure per la concessione delle licenze agli intermediari riassicurativi sono meno dispendiose rispetto a quelle del settore dell’assicurazione diretta. Ad esempio, gli intermediari riassicurativi possono richiedere una licenza come impresa e sono esentati dall’obbligo di licenza individuale, previsto invece nell’ambito dell’intermediazione di contratti di assicurazione diretta. Gli intermediari di contratti di riassicurazione devono tuttavia essere in possesso di una licenza negli Stati federati in cui esercitano o in quelli che prevedono il riconoscimento reciproco. La violazione delle disposizioni (come l’avvio di attività di intermediazione senza disporre di una licenza valida o la collaborazione con intermediari privi di licenza) può comportare sanzioni pecuniarie, sospensioni della licenza o conseguenze di responsabilità civile. Sebbene non si faccia esplicita menzione di sanzioni penali, gli Stati federati possono appellarsi alle proprie leggi e infliggere ulteriori sanzioni, anche per frode assicurativa.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Con la proposta di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA gli intermediari assicurativi se la loro attività d’intermediazione si riferisce alla riassicurazione vengono eliminati gli svantaggi concorrenziali per i riassicuratori svizzeri affrontati nella mozione 24.3208, la cui attuazione non crea nuove disparità di trattamento tra gli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati, compresi quelli con sede in Svizzera e quelli con sede all’estero.

La proposta di inserire nella LSA le disposizioni concernenti gli strumenti di capitale assorbenti il rischio nel rispetto della gerarchia normativa (art. 51a cpv 4bis , 4ter, 4quater e 4quinquies), nonché

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le correzioni relative ai compiti dell’attuario responsabile (art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LSA) e all’applicabilità delle disposizioni concernenti le imprese di assicurazione alle società veicolo di assicurazione (art. 111d cpv. 2 OS) contribuiscono a rafforzare la certezza del diritto.

3.2 Attuazione

Il progetto non crea nuovi obblighi per le imprese né modifica quelli esistenti.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 2 cpv. 2 lett. g (nuovo)

Conformemente al diritto vigente sottostanno alla sorveglianza secondo la LSA tutti gli intermediari assicurativi, compresi quelli che operano nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione. Il diritto vigente prevede deroghe per gli intermediari assicurativi: ­ che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest’ultimo e delle società da questo dominate ( art. 2 cpv. 2 lett. c LSA); ­ nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio (art. 2 cpv. 2 lett. f LSA).

In aggiunta alle summenzionate deroghe si propone ora di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA anche gli intermediari assicurativi se la loro attività d’intermediazione si riferisce alla riassicurazione. Si intende applicare tale deroga sia agli intermediari riassicurativi non vincolati sia a quelli vincolati, con la conseguenza giuridica che d’ora in avanti non dovranno dimostrare di godere di buona reputazione né di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA (art. 41 cpv. 2 lett. b e art. 46 cpv. 1 lett. b LSA). Non saranno nemmeno più obbligati a provare di disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per esercitare la loro attività (art. 41 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l’art. 43 cpv. 1 LSA) né di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 41 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con l’art. 46 cpv. 1 lett. b LSA). Non trovano inoltre applicazione gli ulteriori obblighi sanciti nel capitolo 4 della LSA, come l’obbligo d’informare di cui all’articolo 45 LSA o l’obbligo di prevenzione di conflitti di interessi, introdotto nel quadro dell’ultima revisione della stessa legge (art. 45a LSA). Gli intermediari riassicurativi non vincolati saranno inoltre esonerati dall’obbligo di pubblicazione delle indennità di cui all’articolo 45b LSA. Si presume, tuttavia, che nell’ambito di queste attività altamente specializzate e soggette agli sviluppi internazionali i vari attori agiscono favorendo procedure regolamentate, di cui si assumono la responsabilità, e garantendo un’elevata qualità.

Questa deregolamentazione consentirebbe, da un lato, di eliminare gli svantaggi concorrenziali delle imprese di riassicurazione svizzere in relazione all’articolo 44 capoverso 2 LSA, introdotto nel contesto dell’ultima revisione di legge, che vieta loro di collaborare con intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione presso la FINMA, necessaria ai sensi della LSA. Tale divieto ha penalizzato in particolare i riassicuratori svizzeri rispetto alla concorrenza estera anche in Svizzera e ha limitato l’accesso al mercato (internazionale) relativo all’intermediazione riassicurativa per le imprese di assicurazione. Dall’altro lato si tiene conto in maniera esaustiva delle minori esigenze di sorveglianza dell’ambito

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dell’intermediazione di contratti di riassicurazione tra imprese di assicurazione diretta e imprese di riassicurazione, rispetto alle esigenze di sorveglianza dell’intermediazione di contratti di assicurazione diretta.

Per non penalizzare gli intermediari svizzeri di contratti di riassicurazione che intendono esercitare all’estero, il diritto vigente prevede già all’articolo 42 capoverso 4 LSA la possibilità di integrare nel registro della FINMA gli intermediari assicurativi non sottoposti all’obbligo di registrazione che forniscono la prova che per esercitare la propria attività d’intermediazione all’estero necessitano dell’iscrizione nel registro in Svizzera.

Gli intermediari assicurativi che richiedono l’iscrizione nel registro della FINMA secondo l’articolo 42 capoverso 4 LSA (è indifferente se si tratta di intermediari assicurativi vincolati o non vincolati) sono equiparati, dal punto di vista della registrazione, a quelli già registrati e sono tenuti ad adempiere in particolare le condizioni di r egistrazione di cui all’articolo 41 capoversi 2 e 3 LSA. Con la registrazione sono inoltre assoggettati alla vigilanza della FINMA e hanno l’obbligo di presentare annualmente a quest’ultima un rapporto conformemente dell’articolo 190b OS.

Art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1

Nel rapporto annuale l’attuario responsabile presenta in particolare gli sviluppi in ambito tecnico­assicurativo che potrebbero compromettere la situazione finanziaria dell’impresa, effettuando una valutazione dei rischi complessivi, in particolare anche dei rischi finanziari degli investimenti. L’attuario responsabile si fonda su basi di calcolo attuariali appropriate, tra cui gli impegni registrati a bilancio secondo valori di mercato o «conformi al mercato».

Nel quadro dell’ultima revisione della LSA i compiti dell’attuario responsabile sono stati rielaborati. Al contempo nella versione tedesca della legge il termine «marktnah», riferito alla base per la determinazione del capitale sopportante i rischi e del capitale previsto, è stato sostituito con «marktkonform» (cfr. art. 9a LSA). L’articolo 24 capoverso 1 lettera a numero 1 LSA non riporta tuttavia la stessa modifica e pertanto va corretto nella versione tedesca.

Art. 51a cpv. 4bis , 4ter, 4quater e 4quinquies (nuovo)

Secondo l’articolo 51a capoverso 4 LSA, gli strumenti di capitale di terzi approvati dalla FINMA come strumenti di capitale assorbenti il rischio imputabili al capitale sopportante i rischi o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto non sono presi in con siderazione nella determinazione dell’eccedenza di debiti se il contratto stabilisce in modo irrevocabile determinati requisiti. Questa normativa intende garantire che tali strumenti di capitale di terzi possano produrre concretamente il loro effetto di assorbimento del rischio anziché fungere da capitale di terzi statutario e accelerare l’insorgenza di una situazione di indebitamento e, di conseguenza, una dichiarazione di fallimento.

Capoversi 4bis e 4ter

Se l’emissione di strumenti di capitale assorbenti il rischio avviene indirettamente ad opera di una speciale società veicolo estera (cosiddetta «special purpose vehicle»), spesso le imprese di assicurazione assumono anche impegni di garanzia. Gli articoli 37 capoversi 6 e 7 e 198d capoverso 2 OS precisano in tale contesto che la non considerazione di uno strumento di capitale assorbente il rischio nella determinazione dell’eccedenza di debiti secondo l’articolo 51a capoverso 4 LSA comprende anche eventuali crediti derivanti da garanzie. Al fine di rafforzare la certezza del diritto, si intende introdurre tale precisazione a livello di legge e inserirla nei capoversi 4bis e 4ter.

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Inoltre, il nuovo capoverso 4bis precisa che nella determinazione dell’eccedenza di debiti secondo il capoverso 4 non vengono presi in considerazione, oltre ai crediti derivanti da garanzie, nemmeno gli impegni derivanti da altre operazioni di copertura legate a strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA. In questo modo si specifica che nella determinazione dell’eccedenza di debiti conformemente al capoverso 4 non devono essere considerate anche altre operazioni di copertura, diverse dalle garanzie, assunte in relazione a strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA.

Per le garanzie e altre operazioni di copertura che coprono i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA si applicano sostanzialmente le stesse condizioni valide per gli strumenti di capitale di terzi di cui al capoverso 4. L’adempimento per analogia delle condizioni di cui al capoverso 4 lettere a–c è sufficiente, in quanto si tiene adeguatamente conto della natura dell’impegno di garanzia corrispondente.

Va precisato che la nuova normativa proposta al capoverso 4bis non sancisce alcuna condizione per il computo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio al capitale sopportante i rischi secondo l’articolo 37 OS. Si tratta piuttosto di una precisazione riguardante la non considerazione di determinati crediti nella determinazione dell’eccedenza di debiti conformemente al capoverso 4. Le nuove disposizioni ai capoversi 4bis e 4ter non escludono nemmeno l’ammissibilità di garanti esteri; gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono produrre il loro effetto di assorbimento del rischio secondo l’articolo 37 capoverso 4 OS senza che vengano compromessi in misura considerevole dalle garanzie estere.

Occorre inoltre precisare che oltre a non costituire una condizione per il computo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio al capitale sopportante i rischi, il nuovo capoverso 4bis non contiene nemmeno alcuna affermazione riguardo all’ammissibilità di garanzie e operazioni di copertura in relazione agli strumenti di capitale assorbenti il rischio. Va ricordato in particolare anche che gli strumenti di capitale assorbenti il rischio non possono essere garantiti con elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione (cfr. art. 37 cpv. 1 lett. a OS). Un diritto reale, come ad esempio un diritto di pegno su valori patrimoniali dell’impresa di assicurazione costituito in relazione allo strumento assorbente il rischio, non adempirebbe pertanto le condizioni relative al computo di cui all’articolo 37 OS.

Capoversi 4quater e 4quinquies

La FINMA stabilisce in via definitiva mediante decisione se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 4 lettere a–c e ai capoversi 4bis e 4ter LSA. La decisione è destinata e va comunicata esclusivamente all’impresa di assicurazione stessa (o all’impresa designata dalla FINMA come interlocutrice del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo secondo l’art. 191 cpv. 3 OS). Ai soggetti menzionati al capoverso 4quinquies (creditori e proprietari dell’impresa di assicurazione o di una società importante del gruppo o del conglomerato) non viene concesso il diritto di interporre ricorso contro questa decisione della FINMA se viene conferita loro la qualità di parte. È fatto salvo il diritto di ricorso dei destinatari della decisione.

I capoversi 4quater e 4quinquies garantiscono chiarezza riguardo all’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 4 lettere a–c e ai capoversi 4bis e 4ter, dal momento che non viene concessa a terzi la possibilità di impugnare le decisioni risultanti dagli accertamenti della FINMA. Con questa normativa si garantisce la certezza del diritto per quanto riguarda la non considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nella determinazione dell’eccedenza di debiti secondo il capoverso 4. In particolare, essa non compromette eventuali sforzi di risanamento. In ultima analisi, impedisce anche un’eccedenza di debiti indesiderata e, di conseguenza, il fallimento dell’impresa di assicurazione cagionata da terzi, il che rafforz a, dal punto di vista

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processuale, l’effetto di assorbimento del rischio degli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA.

Art. 52b cpv. 1 lett. a

In analogia al diritto bancario (art. 30 cpv 2 lett. a della legge dell’8.11.1934 13 sulle banche, LBCR), l’elenco non esaustivo al capoverso 1 lettera a va integrato esplicitamente in modo tale che il piano di risanamento possa prevedere il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell’impresa di assicurazione, con attivi e passivi, non solo ad altri soggetti giuridici, ma anche a una società subentrante o transitoria («bridge institution») esistente o da costituire. Inserendo questa precisazione esplicita nella legge si rafforza la certezza del diritto e si garantisce la conformità con gli standard internazionali del Financ ial Stability Board in materia di liquidazione degli istituti finanziari 14, che richiedono al riguardo una normativa esplicita a livello di legge.

4.2 Ordinanza sulla sorveglianza (OS)

Art. 37 cpv. 1 lett. c n. 1 e 2 nonché cpv. 5–7 Computo, considerazione e determinazione dell’eccedenza di debiti

L’articolo 37 OS disciplina le condizioni in base alle quali gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, previa approvazione della FINMA, possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto.

Secondo il capoverso 1 lettera c numero 2, ultima parte del periodo, nella determinazione dell’«incombente eccedenza di debiti» si considerano gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in quanto capitale di terzi, anche se non vengono presi in considerazione nell’ambito della valutazione fallimentare. Tale disposizione si applica di conseguenza anche agli strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2. Per evitare malintesi e incertezze giuridiche, il numero 1 è modificato e integrato con l’ultima parte del periodo del numero 2.

Ai fini di un’ulteriore precisazione, ai numeri 1 e 2 del capoverso 1 lettera c è espressamente stabilito che per determinare l’«incombente eccedenza di debiti» gli strumenti di capitale assorbenti il rischio si considerano come impegno solo nel contesto di eventi trigger. In questo modo si sottolinea chiaramente la distinzione tra la precedente valutazione dell’«incombente eccedenza di debiti» nel contesto degli eventi di trigger definiti contrattualmente e la valutazione in caso di pericolo d’insolvenza, effettuata a posteriori se vi sono «timori fondati che un’impresa di assicurazione presenti un’eccedenza di debiti» ai sensi dell’articolo 51a capoverso 4 LSA. La prima, a differenza della seconda, va considerata in relazione agli strumenti di capitale assorbenti il rischio.

Le modifiche al capoverso 5 sono di natura puramente terminologica e riflettono la precisazione inserita all’articolo 51a capoverso 4bis e 4ter LSA in relazione ad altre operazioni di copertura.

I capoversi 6 e 7 possono essere abrogati, poiché i loro contenuti sono stati inseriti nell’articolo 51a capoverso 4bis e 4ter LSA, nel rispetto della gerarchia normativa.

13 RS 952.0 14 www.fsb.org > Publications > Policy documents > www.fsb.org/2024/04/key-attributes-of-effective-resolution-

regimes-for-financial-institutions-revised-version-2024/, p. 72 segg.

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Art. 111d cpv. 2 Applicabilità delle disposizioni concernenti le imprese di assicurazione

Il capoverso 1 elenca le disposizioni della LSA che non sono applicabili alle società veicolo di assicurazione. Il capoverso 2 afferma che le disposizioni dell’OS si applicano per analogia alle società veicolo di assicurazione, ad eccezione delle disposizioni che non si fondano sugli articoli di legge di cui al capoverso 1. Nell’ultima parte del periodo del capoverso 2 è presente erroneamente una negazione, che andrebbe eliminata.

Art. 198d cpv. 1 lett. d e cpv. 2 Strumenti di capitale assorbenti il rischio Le modifiche al capoverso 1 lettera d sono di natura puramente terminologica e riflettono la precisazione inserita all’articolo 51a capoverso 4bis e 4ter LSA in relazione ad altre operazioni di copertura.

Il capoverso 2 può essere abrogato, in quanto il suo contenuto è stato inserito nell’articolo 51a LSA, nel rispetto della gerarchia normativa.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Non si prevedono ripercussioni per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni,

per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non si prevedono ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni per l’economia

Il progetto di deregolamentazione per l’intermediazione riassicurativa non crea per le altre imprese nuovi obblighi né modifica quelli esistenti, rendendo superflua l’elaborazione di una stima dei costi della regolamentazione conformemente all’articolo 5 della legge del 29 settembre 2023 15 sullo sgravio delle imprese.

Ripercussioni per gli intermediari assicurativi

Gli intermediari riassicurativi non dovranno più sottostare alla sorveglianza secondo la LSA. Nel settore dell’intermediazione assicurativa viene così applicato con coerenza il sistema di sorveglianza orientato alla protezione dei clienti previsto dalla LSA. Di norma, le imprese di assicurazione (diretta) costituiscono i clienti principali degli intermediari riassicurativi. In alternativa possono anche rivolgersi direttamente a un intermediario riassicurativo vincolato (o

15 RS 930.31

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a un’impresa di riassicurazione). In quanto imprese di assicurazione, questi clienti sono già assoggettati alla sorveglianza secondo la LSA e dispongono di una gestione dei rischi professionale. Poiché l’esonero degli intermediari riassicurativi dalla sorveglianza secondo la LSA riguarda in egual modo quelli vincolati e non vincolati, entrambe le forme di intermediazione riassicurativa godono della stessa parità di trattamento. Già oggi, tuttavia, gli intermediari riassicurativi che necessitano di un’iscrizione nel registro in Svizzera per svolgere un’attività all’estero possono farne richiesta alla FINMA (art. 42 cpv. 4 LSA). Ciò garantisce che gli intermediari riassicurativi (vincolati e non vincolati) non abbiano ostacoli all’accesso al mercato.

Gli intermediari di contratti di riassicurazione che forniscono servizi sul mercato globale possono essere di grande rilevanza per le imprese di assicurazione diretta che intendono cedere determinati rischi. Secondo i dati del settore esistono all’estero t ra i 40 e i 70 intermediari riassicurativi non vincolati indipendenti (vale a dire che esercitano l’attività in proprio) che operano sul mercato svizzero; può trattarsi di grandi società attive a livello internazionale come pure di imprese di minori dimensioni. Stando ai dati della FINMA, il 1° gennaio 2025 risultavano registrati in Svizzera 41 intermediari riassicurativi esteri con un totale di 396 collaboratori impiegati nell’intermediazione di contratti di riassicurazione (2024: 30 imprese / 1284 collaboratori, 2023: 25 imprese / 1475 collaboratori)16. Risultano inoltre registrati presso la FINMA 107 intermediari riassicurativi svizzeri con un totale di 1129 collaboratori impiegati nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione (2024: 78 imprese / 4982 collaboratori, 2023: 85 imprese / 5092 collaboratori) 16. La maggior parte di questi opera parallelamente anche nell’ambito della clientela commerciale o esercita l’attività con stipulanti professionisti. Per beneficiare appieno dei vantaggi legati alla deregolamentazione proposta nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione, i fornitori di servizi di intermediazione riassicurativa dovrebbero anzitutto ristrutturare la propria azienda ed esternalizzare l’attività di intermediazione a un’unità organizzativa indipendente. Tale operazione comporterebbe costi di costituzione una tantum. Per contro, con la deregolamentazione proposta gli intermediari assicurativi non vincolati che si occupano esclusivamente di contratti di riassicurazione non dovrebbero versare la tassa di vigilanza annua di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 15 ottobre 2008 17 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA. Con una possibile fascia di oscillazione compresa tra 300 e 3000 franchi, la tassa di registrazione una tantum ammonta a 350 franchi per le imprese individuali e le società di persone e a 750 franchi per le persone giuridiche. Una volta versata la prima tassa di registrazione viene riscossa una tassa di vigilanza annua pari a 475 franchi a persona e impresa. La proposta di non assoggettare alla sorveglianza gli intermediari di contratti di riassicurazione si traduce per la FINMA, in qualità di autorità di vigilanza, in un minor dispendio di tempo ma anche in una riduzione delle entrate annuali, che nel complesso dovrebbe ammontare approssimativamente a un importo massimo di 210 000 franchi all’anno (meno dello 0,2 % delle tasse di vigilanza riscosse nel 2023) 18. Poiché alle imprese di assicurazione non è consentito collaborare con intermediari assicurativi che non dispongono della necessaria registrazione (art. 44 cpv. 2 LSA), l’attività di vigilanza della FINMA sugli intermediari assicurativi rimane garantita. Non sussiste quindi alcun rischio che questi ultimi possano sottrarsi alla vigilanza, sebbene prescritta in considerazione dell’attività esercitata.

16 La grande differenza di personale tra gli anni 2023 e 2024 e il 2025 è dovuta in particolare al fatto che dal

1° gennaio 2024 non è più consentito agli intermediari assicurativi vincolati farsi iscrivere volontariamente nel registro, come prevedeva la previgente LSA (cfr. art. 43 cpv. 2). 17 RS 956.122 In merito alle ipotesi formulate si veda la tabella riassuntiva a pagina 19.

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Ripercussioni per le imprese di assicurazione

Con la soluzione proposta, le imprese di riassicurazione svizzere che esercitano l’attività con cedenti svizzeri non sarebbero più penalizzate rispetto alle concorrenti estere. Sebbene non si conosca l’entità del volume di premi trasferito all’estero dall’entrata in vigore della revisione parziale della LSA, appare plausibile che nel contesto dei rinnovi periodici dei contratti di riassicurazione si sia verificato un trasferimento delle attività oltre confine. La verifica della registrazione degli intermediari riassicurativi non vincolati non viene effettuata. La deregolamentazione proposta sgrava inoltre le imprese di riassicurazione svizzere, nel contesto dell’osservanza della LSA, da obblighi di sorveglianza separati concernenti il proprio personale (che secondo la LSA è considerato alla stregua degli intermediari assicurativi vincolati). Ora è a esclusiva discrezione delle imprese di riassicurazione soddisfare le aspettative del mercato in termini di buona reputazione, assicurazione di responsabilità civile professionale o formazione e formazione continua degli intermediari riassicurativi vincolati.

Con la deregolamentazione proposta, le imprese svizzere di assicurazione diretta hanno una maggiore possibilità di scelta di intermediari riassicurativi non vincolati e, di conseguenza, un’offerta più ampia di coperture riassicurative. In caso di adozione della presente modifica legislativa, le imprese svizzere di assicurazione diretta possono acquistare le proprie coperture riassicurative facendo ricorso, in particolare, anche a intermediari riassicurativi esteri non iscritti nel registro della FINMA. In un mercato specializzato che richiede agli intermediari riassicurativi coinvolti conoscenze approfondite e la dovuta esperienza, questo aspetto assume grande rilevanza. Le imprese di assicurazione diretta selezionano periodicamente gli intermediari riassicurativi adatti mediante bando di concorso, attingendo a tutte le informazioni disponibili per trovare la soluzione migliore. Spesso, quindi, i rischi delle assicurazioni dirette non vengono trasferiti solo a un’unica impresa di riassicurazione, ma per motiv i di diversificazione vengono ripartiti allo stesso tempo su più imprese. I team di intermediari che operano a livello internazionale possono così accedere al mercato riassicurativo globale. Secondo i dati della FINMA, nel 2023 gli assicuratori del ramo danni sottoposti a vigilanza hanno speso 13,8 miliardi di franchi (un quarto delle entrate complessive dei premi lordi contabilizzati) per la sottoscrizione di contratti di riassicurazione, mentre secondo l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni non più di un quarto di questi sono stati stipulati con imprese di riassicurazione con sede in Svizzera.

Conseguenze per gli stipulanti (non professionisti)

I clienti degli assicuratori (diretti) non sono interessati dalla deregolamentazione nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione. La sorveglianza sugli intermediari assicurativi che intrattengono scambi con stipulanti (non professionisti), introdotta nel contesto dell’ultima revisione della LSA, rimane invariata. Gli stipulanti possono pertanto avere la certezza che i contratti di assicurazione vengono proposti solo da intermediari assicurativi registrati presso la FINMA e sottoposti a alla sua vigilanza.

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto della LSA da sottoporre a revisione si fonda, analogamente alla LSA vigente, sugli articoli 82 capoverso 1, 98 capoverso 3, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale(Cost.) 19.

La proposta di non concedere la possibilità di interporre ricorso all’articolo 51a capoverso 4quinquies LSA potrebbe non risultare compatibile con la garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a Cost., sempreché i creditori o i proprietari siano legittimati a ricorrere conformemente all’organizzazione giudiziaria federale. Secondo l’articolo 29a periodo 2 Cost., la legge consente di escludere in «casi eccezionali» la via giudiziaria. Nella fattispecie si verifica un caso eccezionale, poiché non concedendo la possibilità di interporre ricorso in relazione alla non considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nella determinazione dell’eccedenza di debiti di cui all’articolo 51a capoverso 4 LSA la certezza del diritto risulta garantita e in particolare non vengono compromessi eventuali sforzi di risanamento. In ultima analisi, la modifica proposta impedisce anche la costituzione di un’eccedenza di debiti indesiderata e, di conseguenza, il fallimento dell’impresa di assicurazione cagionata da terzi, il che rafforza, dal punto di vista processuale, l’effetto di assorbimento del rischio degli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal progetto. La presente revisione della LSA è compatibile con l’Accordo del 10 ottobre 1989 20 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, l’Accordo del 19 dicembre 1996 21 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa e l’Accordo del 25 gennaio 2019 22 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto esposto ai numeri 2.1 e 2.2.

6.3 Subordinazione al freno alle spese

Con il progetto non vengono introdotte nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano uscite superiori a uno dei valori soglia) né decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con uscite superiori a uno dei valori soglia).

6.4 Delega di competenze legislative

Né il Consiglio federale né altre istanze sono autorizzati a emanare disposti ordinativi surrogatori della legge.

19 RS 101 20 RS 0.961.1

21 RS 0.961.514 22 RS 0.961.367

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6.5 Protezione dei dati

Per l’esecuzione di entrambi gli atti legislativi non è richiesto il trattamento di dati personali.

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Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima attualizzazione P. 15: numero di Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA Gennaio 2025 intermediari riassicurativi in Svizzera P. 15: numero di Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA Gennaio 2025 intermediari riassicurativi indipendenti P. 16: diminuzione dei La stima relativa alla diminuzione delle Gennaio 2025 premi incassati dalla entrate della FINMA, pari a circa FINMA 210 000 franchi all’anno, si basa sull’ipotesi secondo cui le persone e gli istituti svizzeri continuerebbero a essere registrati presso la FINMA, poiché la maggior parte di essi, parallelamente alla riassicurazione, esercita l’attività anche con stipulanti professionisti secondo l’articolo 30a LSA e pertanto mantiene la propria registrazione. La stima relativa alle minori entrate si ottiene quindi moltiplicando la tassa di vigilanza annua di

475 franchi con il totale delle persone e degli

istituti esteri (2025: 437). P. 17: volume di FINMA Gennaio 2025 contratti di riassicurazione degli assicuratori del ramo danni in Svizzera

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