Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
Berna, 5 giugno 2026
Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Compendio Emanata nel 1995, la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è stata creata con l’intento di impedire la formazione di ostacoli alla circolazione internazionale delle merci o di ridurli. Ciò avviene armonizzando le normative tecniche della Svizzera con quelle dei suoi più importanti partner commerciali e siglando accordi internazionali sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità. La LOTC è stata rivista nel 2010 e integrata con il principio «Cassis de Dijon», volto ad agevolare le importazioni di prodotti in Svizzera. Da allora sono cambiate molte cose nello scambio transfrontaliero di merci, in particolare a seguito della digitalizzazione e dell’economia circolare. Con la presente revi sione parziale della LOTC, la legge viene modificata in funzione di questi sviluppi, in tal modo risulta adeguata in ottica futura e al contempo continua a offrire un accesso agevolato al mercato interno del principale partner commerciale della Svizzera, ossia l’Unione europea (UE).
Situazione iniziale
L’obiettivo della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio del 6 ottobre 1995 (LOTC) è quello di facilitare lo scambio internazionale delle merci evitando che le di verse normative tecniche sui prodotti creino inutili ostacoli al commercio. A tal fine, la legge impone alla Svizzera di elaborare le proprie prescrizioni tecniche in modo che siano compatibili con quelle dei principali partner commerciali (art. 4 LOTC). La LOTC costituisce anche la base giuridica degli accordi internazionali, in particolare gli accordi sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità (MRA; art. 14 LOTC). Gra zie a questi accordi, i prodotti non devono essere controllati due volte e i costi ammini strativi a carico delle aziende diminuiscono.
Nel 2024, il volume totale del commercio svizzero (esportazioni e importazioni) am montava a 505 miliardi di franchi. Gli scambi con l’UE, con un totale di 302 miliardi di franchi, rappresentavano la quota maggiore, ossia il 60 per cento. A confronto le tran sazioni commerciali con altri Paesi hanno fatto registrare le seguenti cifre: USA 67 mi liardi di franchi (13 %), Cina 33 miliardi di franchi (7 %), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 12 miliardi di franchi (2 %). Per quanto riguarda le merci, la Svizzera beneficia di un accesso privilegiato al mercato interno dell’UE, in particolare grazie all’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA Svizzera-UE).
Dall’ultima revisione parziale della LOTC lo scambio di merci ha subito dei cambiamenti a seguito della digitalizzazione e dell’economia circolare. La prima consente di incre mentare l’efficienza e crea nuove opportunità economiche, ma comporta anche nuovi rischi, tra cui quelli legati ai fornitori senza presenza fisica in Svizzera, rischi per la salute e la sicurezza degli utenti o inerenti alla concorrenza sleale a scapito delle aziende che operano nel rispetto della legge. Negli ultimi 10 anni in Svizzera il com mercio online è cresciuto in media di circa il 7 per cento all’anno. Il cambiamento delle abitudini di acquisto e il conseguente aumento dei consumi rafforzano la necessità di un uso sostenibile delle risorse. Di conseguenza, in questo contesto acquisisce sempre più importanza l’economia circolare («circular economy»), che mira a prolungare il ciclo di vita dei prodotti e a mantenere i materiali nel sistema economico il più a lungo pos sibile tramite il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio, generando così un aumento dell’efficienza. In tal senso un elemento fondamentale sono la raccolta e la divulgazione in formato digitale delle informazioni sui prodotti lungo l’intero ciclo di vita. In questo 2/36
modo gli operatori economici, le persone addette al ricondizionamento, alla riparazione o al riciclaggio, le autorità di sorveglianza del mercato e gli utenti possono accedere rapidamente ai dati rilevanti in materia di sicurezza, energia e tutela dell’ambiente. L’economia circolare determina quindi nuovi requisiti per gli operatori economici, le ca tene del valore e i prodotti (ad esempio, per quanto riguarda il design e la riparabilità). Tuttavia, crea anche nuove possibilità, come ad esempio i mercati delle materie prime secondarie, i prodotti offerti come servizi nel settore del noleggio o le offerte di ripara zione e ricondizionamento.
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Contenuto del progetto
La revisione parziale della LOTC tiene conto sia della digitalizzazione dello scambio di merci che della crescente importanza dell’economia circolare. Allo stesso tempo si provvede anche a ottimizzare la legge stessa in relazione alla sua funzione principale: evitare e ridurre inutili ostacoli tecnici al commercio.
Per tenere conto delle esigenze del commercio online, si rafforzerà la sorveglianza sul mercato e se ne adegueranno le competenze in materia di commercio online, affinché l’esecuzione sia efficace anche nei canali di distribuzione digitali. Dato che la quota del commercio online è in costante aumento e la sostenibilità sta diventando un criterio sempre più importante, le informazioni rilevanti sui prodotti devono essere disponibili in formato digitale per tutto il loro ciclo di vita. Queste indicazioni non devono essere fornite solo agli utenti ma, in modo selettivo, anche alle autorità di sorveglianza del mercato e alle imprese che si occupano di riparazione, ricondizionamento e riciclaggio. Pertanto, la revisione parziale crea una base giuridica per un sistema che consenta di accedere a tali informazioni sul prodotto (il passaporto digitale di prodotto).
Inoltre, vengono suddivisi in maniera più chiara i requisiti per gli operatori economici, quali produttori, importatori, distributori o fornitori di un mercato online. Viene mante nuto il principio secondo il quale il produttore è responsabile della conformità dei suoi prodotti. Tuttavia, il commercio globale ha reso più complesse le filiere di fornitura. Per questo motivo, sempre più spesso anche altri operatori economici lungo l’intera catena di approvvigionamento sono tenuti a soddisfare determinati requisiti. Se variano da un paese all’altro, gli obblighi a carico degli operatori economici possono ostacolare gli scambi commerciali. Per questo motivo, anche gli obblighi in questione sono soggetti ai principi della LOTC, in modo da non ostacolare inutilmente il commercio. Tali dispo sizioni dovranno inoltre poter essere reciprocamente riconosciute nell’ambito di accordi internazionali, facilitando così l’accesso ai mercati esteri.
Il progresso tecnologico ha portato a un’evoluzione sempre più rapida della legislazione tecnica sui prodotti e questo vale anche per le normative adottate dai principali partner commerciali della Svizzera. Affinché non sorgano ostacoli al commercio né vengano venduti prodotti obsoleti sul mercato elvetico, la Confederazione deve poter adeguare tempestivamente le proprie disposizioni esecutive. Pertanto, nella LOTC vengono san cite le procedure che consentono alla Svizzera di adeguare rapidamente le proprie di sposizioni di esecuzione al progresso tecnologico, purché ciò sia nell’interesse del Paese.
Inoltre, gli strumenti esistenti della LOTC saranno ulteriormente sviluppati: il sistema di accreditamento verrà rafforzato consentendo in futuro di intervenire in modo più mirato contro gli «accreditamenti» illeciti. La procedura di verifica per le deroghe al principio «Cassis de Dijon» viene precisata in modo che risulti più chiara e trasparente. E le norme sul trattamento dei dati vengono adeguate alle circostanze attuali.
Infine, la revisione parziale della LOTC viene coordinata con la revisione parziale in corso della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), poiché queste due leggi sono strettamente collegate dal punto di vista concettuale. I termini e gli strumenti utilizzati nei due testi legislativi vengono adeguati e uniformati.
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Indice
1 Situazione iniziale ............................................................................6 1.1 Necessità di agire e obiettivi ...................................................................................7 1.1.1 Necessità di agire ..........................................................................................7 1.1.2 Obiettivi..........................................................................................................9 1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale ........................................................................................9
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto
europeo ..................................................................................................10 3 Punti essenziali del progetto.........................................................11 3.1 La normativa proposta ..........................................................................................11 3.2 Compatibilità tra compiti e finanze ........................................................................12 3.3 Attuazione .............................................................................................................13 4 Commento ai singoli articoli .........................................................13 5 Ripercussioni..................................................................................33 6 Ripercussioni per la Confederazione ...........................................33 6.1.1 Ripecussioni sull’effettivo del personale ......................................................33 6.1.2 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione .........................................33 6.2 Ripercussioni sull’economia..................................................................................33 6.3 Ripercussioni sulla società....................................................................................34 6.4 Ripercussioni sull’ambiente...................................................................................35 7 Aspetti giuridici ..............................................................................35 7.1 Costituzionalità......................................................................................................35 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera...................................35 7.3 Subordinazione al freno alle spese .......................................................................35 7.4 Conformità alla legge sui sussidi...........................................................................35 7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà ....................................................................35 7.6 Delega di competenze normative..........................................................................36 7.7 Protezione dei dati ................................................................................................36
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)1 crea una base unitaria a livello nazionale per facilitare il commercio transfrontaliero di merci in Svizzera nel set tore delle prescrizioni sui prodotti. In tale contesto la priorità consiste nel ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Con questo termine si intendono gli impedimenti allo scambio internazionale di merci, che possono derivare da requisiti di prodotto diversi, dall’applicazione divergente delle prescrizioni sui prodotti oppure dalla necessità di ri petere verifiche oppure omologazioni di prodotti. Gli ostacoli tecnici al commercio sono meno trasparenti dei dazi doganali o dei contingenti, inoltre le loro cause sono più com plesse ed è anche più difficile quantificarne la rilevanza economica. In generale, tutta via, per il nostro Paese, con il suo mercato interno relativamente piccolo e le sue quote di importazione ed esportazione estremamente elevate in termini di prodotto interno lordo (PIL) rispetto alla media internazionale, è indispensabile poter contare su uno scambio transfrontaliero di merci il più possibile privo di ostacoli; i costi per l’economia in generale derivanti da eventuali limitazioni sarebbero considerevoli. Di conseguenza l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio è una questione di grande rilevanza.
In seguito al rifiuto dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) in occasione della votazione popolare del 6 dicembre 1992, gli ostacoli tecnici al commercio hanno assunto una nuova dimensione per la Svizzera. Il nostro Paese si trovò di fronte a partner commerciali, soprattutto gli Stati membri dell’UE, che avevano in gran parte eliminato tali barriere tra di loro, senza che la Svizzera potesse beneficiare di queste nuove circostanze. Per reagire a questa situazione, nel 1993, nell’ambito del pro gramma di rivitalizzazione dell’economia è stata emanata, tra le altre cose, la LOTC.
Entrata in vigore il 1° luglio 1996, la legge in questione fu creata allo scopo di ridurre per quanto possibile gli ostacoli tecnici al commercio esistenti e di evitare che se ne formassero inutilmente di nuovi. Si tratta di una legge quadro, che contempla principi validi in generale e applicabili in tutti i singoli settori contemplati dalla vasta normativa svizzera, allo scopo di impedire la formazione di inutili ostacoli tecnici al commercio in ogni fase e ad ogni livello della preparazione, dell’adozione e dell’attuazione di prescri zioni sui prodotti (messaggio del 25 giugno 20082 concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio).
Al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio, la LOTC prevede l’armonizzazione (au tonoma) delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle dei principali partner commer ciali. Questo principio è completato dalla possibilità di concludere accordi sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità (MRA). Nel 2011 il principio dell’armo nizzazione è stato ancora rafforzato con l’introduzione del principio «Cassis de Dijon»3 nella LOTC, al fine di eliminare in modo sistematico (e autonomo) gli ostacoli tecnici al commercio settoriali e superflui con l’UE. Nel 2024 la Svizzera ha registrato un volume totale di scambi commerciali (esportazioni più importazioni) pari a 505 miliardi di fran chi. La maggior parte è stata effettuata con l’UE per un totale di 302 miliardi di franchi, che corrisponde a una quota del 60 per cento del volume complessivo degli scambi di
3 Il principio «Cassis de Dijon» consente ai prodotti venduti legalmente in uno Stato membro dell’UE o del SEE di essere venduti anche in
Svizzera, perfino nel caso in cui non siano conformi alle prescrizioni tecniche elvetiche. Si tratta di un diritto di cui possono avvalersi i commercianti svizzeri e stranieri e in relazione al quale Il Consiglio federale può decidere di derogare per tutelare interessi pubblici pre ponderanti. 6/36
merci della Svizzera (a titolo di confronto, il 13 % è attribuibile al commercio con gli USA e il 7 % a quello con la Cina)4. Alla luce di queste cifre, quindi, la priorità del Consiglio federale era e continua a essere la riduzione degli ostacoli tecnici al commer cio con l’UE.
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1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Necessità di agire
Il commercio internazionale sta attraversando una fase di profondo cambiamento. Ciò è dovuto a nuovi requisiti derivanti in particolare dalla digitalizzazione a livello interna zionale (spostamento del commercio nello spazio virtuale) e dalla crescente necessità di una gestione sostenibile delle risorse (nuovi requisiti per la produzione, i prodotti e gli operatori economici). Inoltre, in relazione al cosiddetto «nuovo approccio» dell’UE6 sono emerse alcune lacune a livello di garanzia della qualità a cui è bene porre rimedio.
In Svizzera si sta facendo il possibile per tener conto di tali sviluppi. Per esempio, la strategia Amministrazione digitale Svizzera 2024–20277 pone le basi per ampliare con giuntamente le prestazioni digitali delle autorità a livello nazionale, promuovere l’utilizzo dei dati creando un valore aggiunto e riuscire ad agire come sistema globale intercon nesso. L’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera» pro muove gli sforzi in materia di sostenibilità nel settore dei prodotti. Va nella stessa dire zione anche la Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 (SSS 2030) del Consiglio Federale, nell’ambito della quale «consumo e produzione sostenibili» rappresentano uno degli argomenti prioritari. Queste evoluzioni riguardano sempre più l’intero ciclo di vita di un prodotto, dallo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione, fino all’utilizzo, alla riparazione e allo smaltimento. Di conseguenza, le informazioni devono essere
4 La Svizzera e l’UE in cifre (tedesco) a cura della Segreteria di Stato del DFAE, giugno 2005, pag. 6 (sono state prese in considerazione sia le importazioni che le esportazioni, esclusi lingotti d’oro e altri metalli preziosi, monete, pietre preziose e semipreziose, oggetti d’arte e d’antiquariato)
5 Ibid.
6 Secondo il concetto del «nuovo approccio» dell’UE («New Approach»), la legislazione si limita alla definizione dei requisiti essenziali. La concretizzazione tecnica avviene tramite norme armonizzate elaborate su incarico dell’UE e dell’AELS da parte degli organismi di normazione europei riconosciuti. In caso di applicazione integrale delle norme armonizzate, si presume la conformità ai requisiti normativi essenziali corrispondenti («presunzione di conformità»). L’applicazione di norme armonizzate o di altre specifiche tecniche rimane tuttavia facoltativa e i fabbricanti sono liberi di scegliere qual siasi soluzione tecnica che garantisca la conformità ai requisiti essenziali. La responsabilità della conformità legale del prodotto è del produttore o della persona che mette il prodotto a disposizione sul mercato. Questo «nuovo approccio» è stato attuato con il nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti («New Legislative Framework», NLF)
7 https://www.amministrazione-digitale-svizzera.ch/strategia
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continuamente adattate lungo questo ciclo di vita e i requisiti normativi formulati di con seguenza.
Con questo cosiddetto «nuovo approccio» («New Approach», v. nota a piè di pagina 6) i prodotti non sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte di enti statali. La valutazione della conformità viene effettuata dagli stessi operatori economici, in primo luogo dal fabbricante stesso, oppure da appositi organismi accreditati. Un buon esem pio in tal senso è l’immissione sul mercato di un telefono cellulare: il produttore esegue i controlli necessari o li fa eseguire da un organismo accreditato, dichiara la conformità sotto la propria responsabilità e immette il prodotto sul mercato senza un previo con trollo da parte delle autorità. Una volta messi sul mercato, lo Stato controlla i prodotti mediante una sorveglianza del mercato basata sul rischio. La crescente necessità di una gestione sostenibile delle risorse comporta anche una maggiore differenziazione degli obblighi dei vari operatori economici, in particolare produttori, importatori, distri butori, fornitori di un mercato online o anche aziende di riciclaggio, sui cui ricadono responsabilità diverse. Nell’ambito dello scambio di merci si tiene conto di questi svi luppi con la revisione parziale della LOTC.
Inoltre, il progresso tecnologico ha portato all’adozione di prescrizioni tecniche per i prodotti con una frequenza più assidua e ciò vale in particolare per la legislazione di attuazione o di esecuzione dell’UE. Affinché la funzione della LOTC rimanga invariata, ossia per continuare a evitare la formazione di inutili ostacoli tecnici al commercio e impedire al contempo la vendita nel nostro Paese di prodotti che non possono più es sere commercializzati nell’UE, è nell’interesse della Svizzera recepire tempestiva mente, ma in modo mirato, questa legislazione tecnica dell’Unione. Nella LOTC sono pertanto previsti meccanismi che consentono al Consiglio federale di apportare rapida mente adeguamenti, in modo autonomo, ovvero senza essere vincolato da alcun ob bligo di diritto internazionale, in un ambito chiaramente circoscritto della legislazione tecnica di esecuzione.
Dal 2010 è in vigore il principio «Cassis de Dijon», introdotto autonomamente, che co stituisce il terzo strumento per garantire un mercato svizzero dei prodotti aperto ma sovrano. In base a questo principio i prodotti legalmente commercializzati sul mercato dell’UE o del SEE possono essere venduti anche in Svizzera, pur non essendo (inte ramente) conformi alle prescrizioni elvetiche. Se la Svizzera intende applicare prescri zioni tecniche divergenti (il cosiddetto «swiss finish»), il Consiglio federale decide deli beratamente di derogare al principio «Cassis de Dijon». Per verificare se la deroga è giustificata, devono essere soddisfatti i criteri stabiliti dalla legge, anche perché lo «swiss finish» comporta spesso uno svantaggio per gli esportatori svizzeri in termini di concorrenzialità nonché prezzi più elevati per gli utenti8. La procedura di verifica delle eventuali deroghe al principio «Cassis de Dijon» si basa attualmente su una prassi amministrativa. La presente revisione parziale mira a rafforzare e a rendere più traspa rente questo processo. Allo stesso tempo, gli strumenti di garanzia della qualità esi stenti nel settore della sorveglianza del mercato e del sistema di accreditamento sono stati specificamente allineati ai nuovi requisiti del commercio digitale e dell’economia globalizzata.
Contemporaneamente alla LOTC anche la legge federale del 12 giugno 20099 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) è sottoposta a una revisione parziale. Infatti, le due leggi
8 Il termine «utenti» comprende le persone che acquistano i prodotti sia per scopi aziendali che per scopi non aziendali, cioè privati, tra di loro
rientrano anche i consumatori. 9 RS 930.11 8/36
sono strettamente collegate dal punto di vista concettuale. Anche da qui deriva la ne cessità di effettuare una revisione della LOTC.
1.1.2 Obiettivi
Gli ostacoli tecnici al commercio generano costi amministrativi e di altro tipo, nonché una certa segmentazione dei mercati. Rendono più difficili le importazioni parallele, con conseguente riduzione della concorrenza, così la pressione sui prezzi diminuisce e quindi il costo di un certo articolo tende a essere più elevato di quello di un prodotto analogo in un Paese confinante. In particolare, nel caso della Svizzera, con il suo mer cato interno di dimensioni piuttosto limitate a confronto, questo isolamento deve essere contrastato nell’interesse sia degli utenti sia delle imprese («isola dei prezzi elevati»). Di conseguenza, fin dagli anni ’90 il Consiglio federale persegue una strategia per ri durre gli ostacoli tecnici al commercio. In tale contesto riveste particolare importanza agire sia sul versante delle esportazioni che su quello delle importazioni con l’UE, in quanto partner economico vicino territorialmente e allo stesso tempo di maggior rile vanza.
L’obiettivo principale della presente revisione parziale della LOTC è quindi garantire che si possa continuare a contrastare efficacemente gli inutili ostacoli al commercio, nonostante le nuove problematiche che caratterizzano il commercio internazionale di merci. Allo stesso tempo, si tiene conto della crescente necessità di una gestione so stenibile delle risorse, si promuove la concorrenza attraverso la parità di trattamento, si tutela la catena di garanzia della qualità e, grazie al coordinamento con la revisione parziale della LSPro, si garantisce la coerenza del diritto nazionale.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale La revisione parziale della LOTC era già stata menzionata nel decreto sul rapporto relativo alla situazione dell’economia svizzera 2024, emanato dal Consiglio federale il 22 maggio 2024. In questo decreto federale, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è stato incaricato, al fine di migliorare le con dizioni quadro economiche, di verificare se e in che modo sia possibile rafforzare la verifica del principio di proporzionalità secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e in combinato disposto con l’articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC. L’articolo 16a LOTC sanci sce il principio «Cassis de Dijon» nella medesima legge. A tal fine, il Consiglio federale deve verificare i criteri di cui all’articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC, ad esempio se la deroga è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o se è conforme al principio di proporzionalità. Questi criteri sono stati esaminati di recente, tuttavia solo in maniera parziale, in particolare quando il Parlamento ha adottato una norma speci fica per la Svizzera10. Nell’ambito della presente revisione parziale della LOTC, il pro cesso di verifica viene quindi rafforzato e reso più trasparente e il rispetto di questi criteri è esplicitamente sancito come presupposto affinché il Consiglio federale possa decidere una deroga al principio «Cassis de Dijon».
Inoltre, la presente revisione parziale getta le basi per un sistema digitale che consente di accedere alle informazioni sui prodotti (passaporto digitale di prodotto), promuo vendo così il commercio sostenibile. In questo modo la revisione parziale della LOTC contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 1 del programma di legislatura 2023–2027
10 Come è avvenuto, ad esempio, nel caso dell’obbligo generale di dichiarazione per i prodotti vegetali e animali i cui metodi di produzione
sono vietati in Svizzera (mozione 20.4267) o della modifica della legge sulla protezione degli animali volta a impedire l’importazione e il commercio di pellicce realizzate in condizioni di maltrattamento degli animali (approvata dal Consiglio nazionale nel settembre 2025). 9/36
(«La Svizzera crea condizioni quadro economiche stabili e a sostegno dell’innovazione e della concorrenza nell’era digitale, orientate agli obiettivi di sostenibilità»).
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La LOTC è concepita per rendere il commercio internazionale il più possibile privo di ostacoli. Inoltre, obbliga il legislatore ad armonizzare le prescrizioni tecniche con quelle dei principali partner commerciali (art. 4 cpv. 1 e 2 LOTC). Sebbene diversi Stati siano importanti per il nostro Paese dal punto di vista della politica commerciale, il principale partner commerciale della Svizzera in termini di volume è l’UE (v. anche il n. 1.1.1). Anche alla luce dell’impatto della digitalizzazione e dell’economia circolare, uno degli obiettivi della presente revisione parziale consiste nel continuare a evitare o a ridurre ulteriormente inutili ostacoli tecnici al commercio, per cui non ci sono praticamente de roghe rispetto al diritto dell’Unione. Tuttavia, è opportuno sottolineare tre punti.
Nell’ambito di questo progetto è previsto che i fornitori di un mercato online siano qua lificati come operatori economici. Ciò non è (ancora) avvenuto nella legislazione UE in materia di prodotti attualmente in vigore. In ogni caso l’UE sta lavorando a una riforma delle dogane11, nel quadro della quale si propone che, dal punto di vista del regime doganale, i fornitori di un mercato online siano qualificati come «importatori fittizi» (in inglese, «deemed importers») e quindi come operatori economici. Poiché le autorità doganali dell’UE svolgono anche compiti di vigilanza sul mercato, al momento non è chiaro come la qualifica di fornitori di un mercato online sarà definita nell’UE. La Sviz zera prevede quindi una soluzione coerente in base alla quale tali fornitori vengono generalmente considerati operatori economici.
Inoltre, il presente progetto prevede anche di qualificare gli obblighi degli operatori eco nomici come prescrizioni tecniche, affinché siano applicabili anche i criteri di cui all’ar ticolo 4 LOTC. Nel diritto dell’UE non si trova una qualifica orizzontale di questo tipo. La qualifica secondo la LOTC mira a ridurre o evitare inutili ostacoli al commercio ed è quindi conforme ai principi dell’Accordo dell’OMC12 del 15 aprile 199413 sugli ostacoli tecnici al commercio (Accordo dell’OMC sugli OTC), che si applica anche all’UE. Si può quindi presumere che questa differenza non avrà alcuna ripercussione sui rapporti tra la Svizzera e l’Unione.
Il progetto prevede inoltre una nuova disposizione di diritto penale per poter contrastare gli «accreditamenti» illeciti (art. 26a). La legislazione dell’UE in vigore in materia di ac creditamento (regolamento (CE) n. 765/200814) non prevede una disposizione analoga. Nell’Unione, tuttavia, il diritto penale è in gran parte di competenza degli Stati membri. L’accreditamento è tuttavia un elemento fondamentale nell’ambito del nuovo quadro
11 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il codice doganale dell’Unione e istituisce l’Autorità doganale dell’Unione europea, nonché che abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM/2023/258 final). Il re lativo trilogo si è concluso il 26 marzo 2026. 12 L’OMC è l’acronimo di Organizzazione mondiale del commercio, in inglese si parla di WTO: «World Trade Organization» Tale associazione costituisce il fondamento giuridico e istituzionale del sistema commerciale multilaterale e disciplina le relazioni commerciali transfrontaliere tra gli Stati a livello globale.
13 RS 0.632.20, allegato 1A.6
14 Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, p. 30).
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legislativo, visto che rappresenta il massimo livello di controllo pubblico in una proce dura di garanzia della qualità. L’UE sta procedendo alla revisione del nuovo quadro legislativo, con l’obiettivo, tra gli altri, di rafforzare il sistema di valutazione della confor mità. Le modalità di attuazione non sono ancora state definite. Il rafforzamento del si stema di accreditamento in Svizzera persegue lo stesso obiettivo dell’UE nell’ambito della revisione del nuovo quadro legislativo. Di conseguenza, anche in merito a questo punto si può presumere che tale differenza non avrà alcuna ripercussione sui rapporti tra la Svizzera e l’UE.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Essendo un Paese di piccole dimensioni, orientato all’esportazione e con poche risorse naturali, la Svizzera nutre un grande interesse a perseguire una politica commerciale liberale. Nel 2024 la quota delle esportazioni elvetiche rappresentava il 72 per cento del PIL. A titolo di confronto, la media dei 27 Stati membri dell’UE era di circa il 50 per cento15. La Svizzera continua quindi a puntare su un’economia di mercato liberale, con norme caratterizzate dal maggior grado di semplicità possibile e che riducano al minimo i costi amministrativi e di esecuzione. Tali principi sono stati confermati anche nel 2023 con la nuova legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI)16.
Da quando è stata emanata la LOTC nel 1995, sia lo scambio di merci che il contesto politico sono cambiati. Per tenere conto degli sviluppi legati al commercio online, si rafforza la sorveglianza sul mercato e le sue competenze vengono adeguate ai canali di distribuzione digitali. Dato che lo scambio di merci avviene sempre più spesso online e la gestione sostenibile delle risorse sta diventando un criterio sempre più importante, le informazioni rilevanti sui prodotti devono essere disponibili in formato digitale per tutto il loro ciclo di vita. Queste ultime devono essere accessibili non solo agli utenti, ma, in modo selettivo, anche alle autorità di sorveglianza del mercato e alle aziende preposte alla riparazione, al ricondizionamento o al riciclaggio. Per questo motivo, la revisione parziale crea una base giuridica per dar vita a un passaporto digitale di pro dotto.
La presente revisione prevede una ripartizione più chiara dei requisiti per gli operatori economici, quali produttori, importatori, distributori o fornitori di un mercato online; inol tre, si ribadisce il principio della responsabilità del produttore in merito alla conformità dei propri prodotti. Poiché le catene di distribuzione nel commercio globale sono diven tate più complesse, un numero crescente di operatori economici lungo l’intera filiera di produzione e distribuzione è tenuto a soddisfare determinati requisiti. Tali vincoli pos sono intralciare gli scambi commerciali se variano da un Paese all’altro; sono pertanto sottoposti ai principi della LOTC, affinché non ostacolino inutilmente gli scambi com merciali. Tali disposizioni in merito agli obblighi degli operatori economici dovranno inol tre poter essere reciprocamente riconosciute nell’ambito di accordi internazionali, faci litando così l’accesso ai mercati esteri.
Il rapido progresso tecnologico ha portato a un’evoluzione sempre più veloce anche della legislazione tecnica sui prodotti e questo vale sia per la Svizzera sia per le nor mative adottate dai suoi principali partner commerciali. Affinché non sorgano ostacoli al commercio né vengano venduti prodotti obsoleti sul mercato elvetico, la Svizzera 15 Questa quota comprende beni e servizi dell’UE nel suo complesso (media ponderata in base alle dimensioni dell’economia). I dati proven
gono dalla Banca Mondiale: <<https:// data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?name_desc=false>>, visitato l’ultima volta il
7 mag. 2026
16 RS 930.31 11/36
deve poter adeguare tempestivamente le proprie disposizioni esecutive. Laddove le norme debbano essere modificate su base continuativa e con breve preavviso, il Con siglio federale può delegare tale precisazione delle prescrizioni tecniche all’autorità fe derale competente in materia. Ciò garantisce che la Svizzera possa adeguare la legi slazione secondo la pratica e al passo con gli sviluppi in atto per quanto riguarda gli aspetti tecnici specifici.
Inoltre, alcuni strumenti esistenti della LOTC sono ulteriormente sviluppati: quelli della sorveglianza sul mercato si orientano al commercio online. Il sistema di accreditamento viene rafforzato, consentendo in futuro di intervenire in modo più mirato contro gli «ac creditamenti» illeciti. Il principio «Cassis de Dijon» viene precisato al fine di rendere più chiaro e trasparente il processo di valutazione delle deroghe. E le norme sul tratta mento dei dati vengono adeguate alle circostanze attuali.
Infine, la revisione parziale della LOTC è coordinata con la revisione parziale in corso della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), dal momento che sussiste una pro fonda correlazione concettuale tra le leggi. I termini e gli strumenti nei due testi legisla tivi vengono adeguati e uniformati.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il nuovo articolo 6b conferisce al Consiglio federale l’autorità di creare un sistema che renda disponibili in formato elettronico le informazioni sul prodotto e i certificati di con formità durante l’intero ciclo di vita del prodotto (passaporto digitale di prodotto, v. cap. 3). Questo aspetto concerne l’obiettivo 8 («La Confederazione fornisce i propri servizi in modo efficiente e promuove la trasformazione digitale.») del Consiglio fede rale per il programma di legislatura 2023–2027. Tale sistema dovrebbe consistere in dati archiviati in modo decentralizzato presso soggetti privati ed eventualmente in un registro centralizzato in cui siano memorizzati almeno gli identificativi univoci dei pro dotti (codici). Un sistema di questo tipo dovrebbe essere concretizzato tramite un’ordi nanza ed essere definito mediante analisi settoriali specifiche (p. es. ricorrendo a un’analisi approfondita dell’impatto della regolamentazione [AIR] per il 2026 in merito all’introduzione di un passaporto digitale di prodotto) e consultazioni delle cerchie inte ressate. In tal modo sarà possibile quantificare i costi. Qualora il Consiglio federale decidesse di istituire un sistema di questo tipo per un determinato settore di prodotti, gli operatori economici dovrebbero sostenere dei costi per la digitalizzazione e la messa a disposizione decentralizzata dei dati; tuttavia, proprio grazie alla digitalizza zione, sul lungo periodo si dovrebbero ottenere anche risparmi e un aumento dell’effi cienza. Se nell’ambito di questo sistema dovesse rendersi necessario anche un regi stro svizzero dei passaporti di prodotto, l’organismo competente potrà riscuotere degli emolumenti per la sua gestione, in modo da non generare alcun onere finanziario ag giuntivo per il bilancio federale. Le relative disposizioni in materia saranno emanate dal Consiglio federale. Se quest’ultimo dovesse decidere di procedere in tal senso, do vrebbe chiarire in che modo sarebbero coperti i costi legati alla creazione di tale regi stro.
La revisione parziale (v. cap. 4) sostiene gli organi d’esecuzione (talora denominati anche autorità di sorveglianza del mercato) agevolando lo svolgimento dei loro compiti: essi potranno disporre di strumenti più efficaci, in particolare per quanto riguarda il com mercio online. La netta crescita di questo ambito può comportare un aumento del carico di lavoro per gli organi d’esecuzione, tuttavia, ciò non è da ascrivere al presente pro getto, bensì al crescente volume di prodotti commercializzati online. I nuovi strumenti dovrebbero rendere più efficiente il lavoro di tali organi. Attualmente il finanziamento 12/36
dell’esecuzione è regolamentato a livello settoriale e quindi non è disciplinato dalla LOTC.
Per quanto riguarda le altre modifiche, non si prevede che comportino nuovi costi.
3.3 Attuazione
Nel contesto della presente revisione parziale emergono due questioni legate all’attua zione.
L’articolo 6b crea la base affinché il Consiglio federale possa istituire un sistema uni forme a livello nazionale che consenta di rendere accessibili in formato elettronico i dati relativi ai prodotti (passaporto digitale di prodotto). Non è ancora chiaro se il Consiglio federale deciderà di adottare un sistema di questo tipo; una decisione in tal senso ri chiederebbe comunque in prima battuta analisi e consultazioni settoriali specifiche (v. anche il n. 3.2.).
La seconda questione inerente all’attuazione riguarda la procedura di esame per deci dere un’eventuale deroga al principio «Cassis de Dijon». Tale procedura deve essere codificata e quindi diventare più trasparente (art. 16a cpv. 2 lett. e). Oggi sono definiti solo i criteri da esaminare, le modalità e i tempi di verifica sono stabiliti dalla prassi dell’Amministrazione federale.
4 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’ingresso rimanda ancora alla vecchia versione della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost), pertanto viene ora adeguato alle disposizioni della Costitu zione federale del 18 aprile 1999 (Cost.)17. Gli articoli 31bis capoversi 1 e 2 nonché 64bis vCost. corrispondono agli articoli 54, 95 e 101 della Costituzione vigente.
Sostituzione di espressioni
In tutta la legge «immissione in commercio» è sostituito da «messa a disposizione sul mercato». La spiegazione in merito è riportata di seguito all’articolo 3 lettera d e dbis.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° gennaio 2009, i termini «Comunità» o «CE» sono stati sostituiti dai termini «Unione» o «UE». Questo adeguamento viene applicato a tutta la legge.
Art. 2 cpv. 3 Campo d’applicazione
Il capitolo 4 è stato riorganizzato con la presente revisione e, fra l’altro, l’attuale dispo sizione sulla sorveglianza del mercato (art. 19) è stata suddivisa in quattro articoli sud divisi per argomento. Pertanto, il riferimento alla disposizione sulla sorveglianza del mercato all’articolo 2 capoverso 3 deve essere integrato con i nuovi articoli. Ciò con ferma inoltre che la LOTC si applica in modo orizzontale, ma sussidiario (ad eccezione del principio «Cassis de Dijon», conformemente all’articolo 16a LOTC), il che vale per
17 RS 101 13/36
le definizioni e le disposizioni relative alla sorveglianza del mercato anche qualora in un determinato settore siano previste norme divergenti a livello di ordinanza.
Art. 3 lett. b n. 4 Definizione di «ostacoli tecnici al commercio»
L’obiettivo e il compito della LOTC è garantire che gli ostacoli tecnici al commercio possano essere riconosciuti in tempo utile grazie a principi orizzontali e termini uniformi e possano essere – per quanto possibile – evitati o ridotti. In questo modo si creano e si mantengono in Svizzera condizioni quadro competitive per l’economia nel suo com plesso (cfr. anche il messaggio concernente una legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio [LOTC]18) e si garantisce un accesso agevolato al mercato interno dell’UE.
Le misure applicabili nella LOTC si concentrano sulle prescrizioni tecniche che un pro dotto deve soddisfare per essere reso disponibile sul mercato. Dall’elaborazione della LOTC e dei principi dell’Accordo dell’OMC sugli OTC, su cui si basa tra l’altro la LOTC stessa, la digitalizzazione ha dato un forte impulso al commercio online. Negli ultimi 10 anni in Svizzera è cresciuto in media di circa il 7 per cento all’anno. La disponibilità costante dei prodotti, l’eliminazione delle barriere tradizionali come le distanze geogra fiche e la maggiore scelta di prodotti più convenienti hanno modificato le abitudini di acquisto e determinato un tendenziale aumento dei consumi. Ciò rafforza la necessità di un uso sostenibile delle risorse. Di conseguenza l’economia circolare («circular eco nomy») sta acquisendo sempre più importanza nel commercio di merci, e sono cam biati anche i requisiti relativi al prodotto e al commercio stesso. Non è più solo il prodotto finito a essere al centro delle aspettative, ma anche l’impatto della sua produzione deve ormai soddisfare determinati standard. In importanti mercati di esportazione della Sviz zera sono stati introdotti di recente nuovi obblighi che gli operatori economici devono rispettare per poter mettere a disposizione un prodotto sul mercato19. Questi principi devono essere osservati e controllati dagli operatori economici durante l’intero ciclo di vita dei prodotti (compresi i loro fattori produttivi). Secondo il cosiddetto «nuovo approc cio» dell’UE, i produttori sono responsabili della conformità dei loro prodotti. La respon sabilità del produttore rimane centrale, ma viene sempre più estesa lungo l’intera ca tena di fornitura e del valore e trasferita ad altri operatori economici (v. anche il n. 1.1). Ad esempio, gli importatori hanno l’obbligo di verificare che i prodotti da essi forniti siano conformi alla legge; i rivenditori sono tenuti trasmettere le informazioni fornite dai produttori e dagli importatori e di intervenire in caso di difetti evidenti; oppure può es sere richiesto che i componenti di un prodotto siano resi disponibili per il riciclaggio. Inoltre, anche i fornitori di un mercato online, i fornitori di servizi di logistica e altri inter mediari possono essere chiamati a rispondere delle proprie responsabilità, al fine di colmare le lacune nella catena di garanzia della qualità.
Se gli Stati stabiliscono norme diverse sugli obblighi degli operatori economici o se i partner commerciali non riconoscono che tali obblighi sono già stati adempiuti nello Stato partner, ciò può ostacolare il commercio tanto quanto le diverse normative sui prodotti – anche se il prodotto è conforme alla normativa sia nel mercato di importa zione che in quello di esportazione. Per evitare inutili ostacoli al commercio dovuti a obblighi diversi degli operatori economici, tali obblighi devono essere inclusi nella
18 FF 1995 II 393, pag. 408
19 Regolamento (UE) 2019/1020, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modi fica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
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LOTC come nuova categoria di prescrizioni tecniche. Il rispetto di questi obblighi viene registrato nell’ambito della sorveglianza del mercato.
In futuro, nell’emanare disposizioni sugli obblighi degli operatori economici, il legislatore dovrà attenersi ai criteri di cui all’articolo 4. Ciò significa, tra l’altro, che tali obblighi devono essere il più possibile semplici e trasparenti e comportare un onere ammini strativo e di esecuzione il più ridotto possibile (art. 4 cpv. 2). È possibile derogare a tale principio solo se lo richiedono interessi pubblici preponderanti (art. 4 cpv. 3 lett. a). Sono ammesse deroghe sia per interessi pubblici preponderanti diretti che indiretti. Ad esempio, l’obbligo di nominare un mandatario serve a garantire un’efficace sorve glianza del mercato, che a sua volta contribuisce alla tutela della salute delle persone.
Nella frase introduttiva sono stati eliminati gli aggettivi «offerti» e «utilizzati», perché già coperti dal concetto di «messa a disposizione sul mercato».
Art. 3 lett. cbis Termine «specifiche comuni»
All’articolo 3 lettera cbis si introduce il termine «specifiche comuni»: si tratta di requisiti tecnici per un prodotto, un processo o un sistema che descrivono come esso deve essere progettato a livello tecnico o clinico. Sebbene le specifiche comuni abbiano lo stesso scopo delle norme designate (v. sotto, art. 4 cpv. 5, lett. b e c), si differenziano per il fatto che non sono redatte da un organismo di normazione bensì da istituzioni statali. Data la loro origine, si distinguono anche dalle specifiche tecniche, che possono essere elaborate anch’esse da organismi di normazione. Avendo un effetto di armoniz zazione, vengono definite specifiche «comuni». Servono principalmente come alterna tiva o integrazione alle norme armonizzate quando queste ultime sono carenti o incom plete. Analogamente alle norme armonizzate, possono essere dichiarate vincolanti op pure rimanere di applicazione facoltativa, anche se sono designate conformemente all’articolo 4 capoverso 5 lettera b.
Art. 3 lett. cter Termine «operatore economico»
La presente revisione introduce il termine «operatore economico» nella LOTC: si tratta di soggetti coinvolti nella fabbricazione di prodotti o nella loro messa a disposizione sul mercato. Oltre agli operatori economici che esistono da tempo, come i produttori, i di stributori o gli importatori, rientrano nella definizione di operatore economico anche fi gure più recenti, come i fornitori di servizi di logistica o i fornitori di un mercato online, che si sono sviluppati parallelamente al commercio elettronico.
Il fornitore di servizi di logistica è un anello centrale della catena di distribuzione. I ser vizi logistici come l’immagazzinamento o la spedizione non sono una novità, ma con l’affermarsi del commercio elettronico è cresciuta la necessità di soluzioni di esterna lizzazione a tutto tondo, il che ha portato allo sviluppo di questi professionisti, che con tribuiscono concretamente a determinare quali prodotti vengono immessi sul mercato e quali no. Svolgono pertanto un ruolo essenziale nell’accesso al mercato dei prodotti, motivo per cui sono classificati come operatori economici.
I fornitori di un mercato online mettono a disposizione una piazza digitale («market place») attraverso la quale altri operatori economici possono proporre e vendere i loro prodotti. I venditori possono stipulare contratti di vendita a distanza con gli utenti tramite un’interfaccia online. Nel contesto della LOTC il termine «interfaccia online» non va
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inteso come «interfaccia elettronica» secondo la legge federale del 17 marzo 202320 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), bensì come interfaccia online secondo il diritto dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti (cfr. art. 3 n. 15 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato (UE) 2019/1020).
La definizione di operatore economico è formulata in modo da includere gli operatori lungo l’intera catena di distribuzione e di creazione del valore. L’elenco di cui all’articolo 3 lettera cter non è esaustivo. Da un lato è infatti probabile che, alla luce della digitaliz zazione e della globalizzazione del commercio e nel quadro dell’economia circolare, emergano nuovi operatori economici lungo la catena di produzione e di distribuzione, come ad esempio un’impresa di ricondizionamento o di riciclaggio. Dall’altro, anche gli operatori economici attivi in un settore specifico, come per esempio l’utente a valle di prodotti chimici o l’azienda di montaggio ascensori, devono poter rientrare in linea di massima nella definizione di operatore economico secondo la LSPro. La natura e la portata degli obblighi dipendono dal rispettivo ruolo nella catena di distribuzione e di creazione del valore e sono definite nel diritto settoriale.
Art. 3 lett. d e dbis Termini «messa a disposizione di prodotti sul mercato» e «immis sione in commercio»
Per un atto normativo volto a prevenire e ridurre gli ostacoli tecnici al commercio, è fondamentale che le sue definizioni siano in linea con la terminologia accettata a livello internazionale. Oltre all’Accordo dell’OMC sugli OTC, rilevante per tutti i membri dell’or ganizzazione in questione, nel contesto europeo fungono da riferimento in particolare i regolamenti orizzontali dell’UE 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti21. È necessario garan tire, attraverso definizioni sufficientemente ampie, che eventuali concetti diversi nella legislazione settoriale siano ugualmente soggetti alla LOTC e che gli scambi commer ciali con i partner extraeuropei non ne risentano.
Ad oggi, la LOTC definisce la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto come «immissione in commercio». Al momento dell’immissione in commercio sono previsti diversi obblighi. In particolare, il prodotto deve essere conforme alla legge in quel mo mento (art. 3 lett. b LOTC). Inoltre, tutti gli operatori economici della filiera di fornitura devono soddisfare gli oneri previsti in materia di tracciabilità e garantire che sul mercato circolino solo prodotti conformi. La definizione degli obblighi a carico dei singoli opera tori economici dipende anche dal ruolo che ciascuno di essi ricopre in momenti diversi all’interno della filiera. Negli atti normativi più recenti dell’UE viene quindi introdotta una distinzione tra «immissione in commercio» e «messa a disposizione sul mercato». Se condo tale definizione, un prodotto viene «immesso in commercio» quando viene messo a disposizione sul mercato per la prima volta. Questo processo viene solita mente eseguito dal fabbricante o da un importatore. Tutte le attività successive, ad esempio il trasferimento da un distributore a un altro o da un operatore economico a un utente, sono definite nell’UE come «messa a disposizione sul mercato». L’immis sione in commercio rimane quindi il momento più importante ai fini della conformità dei prodotti, dovendo questi ultimi corrispondere alle disposizioni di legge applicabili nel
20 RS 172.019
21 Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che
modifica il regolamento (UE) n, 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1. 16/36
momento in cui vengono immessi in commercio. Questa distinzione è importante per il mercato interno dell’UE, anche perché l’immissione in commercio nell’Unione può av venire una sola volta per ciascun prodotto in tutta l’UE e non in ogni singolo Stato mem bro. Per la Svizzera è importante che ai vari operatori economici svizzeri si applichino le stesse norme dell’UE nelle stesse fasi della catena di fornitura, affinché il commercio con l’Unione possa svolgersi nel modo più agevole possibile. Pertanto, questa distin zione tra prima immissione in commercio e messa a disposizione sul mercato deve essere introdotta anche nel diritto svizzero, in quanto l’attuale definizione di «immis sione in commercio» secondo la LOTC copre entrambi i momenti. Nella LOTC riveduta il termine «immissione in commercio» è quindi generalmente sostituito da «messa a disposizione sul mercato», a meno che non si intenda «immissione in commercio» se condo la nuova definizione, ossia la messa a disposizione sul mercato per la prima volta.
La formulazione «a scopo commerciale o professionale» di cui alla lettera d numero 1 è sostituita dall’espressione «uso interno nell’ambito di un’attività commerciale». Ciò crea coerenza con la formulazione contenuta nella LSPro. Dal punto di vista del conte nuto, questa disposizione rimane invariata.
Capitolo 2
Il titolo del secondo capitolo è stato modificato per renderlo più preciso, in quanto que sto capitolo non si occupa del processo legislativo, bensì delle modalità di elaborazione delle prescrizioni tecniche.
Art. 4 capoverso 5 lettere b e c
Secondo l’articolo 4 capoverso 5 lettera b, l’ufficio federale competente designa, cioè pubblica le norme tecniche (le cosiddette norme designate), con titolo e riferimento nel Foglio federale, che possono determinare la presunzione di conformità (solo nel settore dei prodotti da costruzione, dove le norme designate sono vincolanti, si applica un pro cesso di designazione diverso). Nella pratica, tuttavia, tali designazioni non sono sem pre effettuate da un ufficio federale; a seconda del settore del diritto, può essere re sponsabile anche un istituto federale. Il termine «ufficio federale competente» è quindi sostituito da «autorità federale competente».
Le norme designate sono facoltative nella stragrande maggioranza dei settori. Tuttavia, se i produttori applicano la norma designata, beneficiano della cosiddetta presunzione di conformità. Ciò significa che i produttori possono presumere che il loro prodotto sia conforme alle prescrizioni di legge se si sono attenuti alla norma designata durante la produzione. Tuttavia, l’elaborazione di norme può richiedere molto tempo. Laddove manchino (ancora) norme designate, le specifiche comuni (v. sopra, art. 3 lett. cbis) pos sono colmare questa lacuna. Le specifiche comuni servono come alternativa o integra zione alle norme designate per facilitare il rispetto delle prescrizioni di legge. Oltre alle norme designate, anche le «specifiche comuni» sono ora incluse nell’’articolo 4 capo verso 5 lettere b e c, in tal modo sono designate e la loro applicazione determina la presunzione di conformità.
Nella versione francese il verbo «mettre en œuvre» all’articolo 4 capoverso 5 lettera b è sostituito da «concrétiser», e si armonizza così con le versioni tedesca e italiana.
Art. 4a cpv. 3 Abrogato
17/36
L’obbligo di specificare per un prodotto l’operatore economico responsabile con sede legale o domicilio in Svizzera è disciplinato in modo più completo nel nuovo articolo 16f capoverso 2. L’attuale articolo 4a capoverso 3 può quindi essere abrogato.
Art. 5 cpv. 1 lett. a
Nella versione francese dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a è stata apportata una cor rezione linguistica: «l’un d’eux» (che si riferisce a «tipi di procedure») è stato sostituito con «l’une de ces procédures».
Capitolo 3 Sezione 1
Il capitolo 3 specifica le competenze del Consiglio federale. Queste ultime vengono integrate con la presente revisione parziale, che crea una nuova sezione 1.
Art. 6a Precisazione delle prescrizioni tecniche
Il progresso tecnologico ha determinato un’evoluzione più rapida della legislazione tec nica per i prodotti. Tale evoluzione può richiedere disposizioni esecutive di natura tec nica e amministrativa, che in Svizzera sono emanate dal Consiglio federale. Quest’ul timo può delegare tale compito all’autorità federale responsabile in possesso di cono scenze specifiche nel settore in questione; tuttavia, se si regolamentano aspetti inter settoriali, è necessario ottenere il consenso delle altre autorità federali interessate. Tale delega è possibile quando, da un lato, le necessità temporali lo richiedono, vale a dire quando le disposizioni svizzere devono essere modificate su base continuativa e con breve preavviso, e, dall’altro, quando il contenuto presenta un elevato grado di tecni cità. Questa competenza può essere delegata sia a unità dell’Amministrazione federale centrale (ad esempio uffici o dipartimenti secondo l’art. 2 cpv. 1 – 2 della legge del 21 marzo 199722 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione [LOGA]) nonché a unità amministrative decentrate, a condizione che siano state create in base al diritto federale e che svolgano compiti sovrani (art. 2 cpv. 3 LOGA). Rientrano fra queste ul time, in particolare, istituzioni di diritto pubblico come Swissmedic o l’Istituto federale di metrologia (METAS), che fanno parte dell’Amministrazione federale decentralizzata se condo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199823 sull’organizza zione del governo e dell’Amministrazione (OLOGA). Gli enti esterni all’Amministrazione federale incaricati di compiti amministrativi in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell’Ammini strazione federale (art. 6 cpv. 3 OLOGA). Il capoverso 1 deve essere inteso come una disposizione di riserva nel caso in cui il diritto settoriale non contenga (ancora) una delega di competenze di questo tipo.
Art. 6b Sistema informativo sulle informazioni sui prodotti e i certificati di conformità
Cpv. 1
Il Consiglio federale può stabilire che, in particolare, le informazioni sui prodotti (art. 3 lett. q), i certificati di conformità (art. 3 lett. i), le dichiarazioni di conformità (art. 3 lett. k) e la documentazione tecnica siano messi a disposizione in formato digitale in un sistema informativo e siano accessibili lungo la catena del valore e per tutto il ciclo di vita del prodotto tramite un supporto dati. Si lascia volutamente aperta la questione se
22 RS 172.010.
23 RS 172.010.1. 18/36
il Consiglio federale creerà un proprio sistema svizzero per la fornitura elettronica di informazioni sui prodotti o se parteciperà ai sistemi esistenti dei partner commerciali. Le spiegazioni seguenti partono dal presupposto che il Consiglio federale decida di creare un proprio sistema svizzero.
Nell’era del commercio online le soluzioni digitali assumono un’importanza sempre maggiore: garantiscono trasparenza e tracciabilità lungo la catena del valore e una sorveglianza del mercato più mirata, rendendo accessibili in formato digitale le infor mazioni sui prodotti, ad esempio sulla loro conformità. Un sistema informativo facilite rebbe quindi la sorveglianza del mercato, in particolare per quanto riguarda le piatta forme di vendita online e i fornitori a basso costo che non rispettano le prescrizioni svizzere. Da parte loro, gli operatori economici potrebbero fornire prove della confor mità in modo più efficiente e modificare più facilmente le informazioni sui prodotti. Gli utenti avrebbero così la possibilità di prendere decisioni di acquisto consapevoli.
Il Consiglio federale deciderà separatamente, per ogni settore di prodotti, se intende introdurre un sistema informativo di questo tipo per la Svizzera e quali dati dovranno essere resi accessibili digitalmente come presupposto per la messa a disposizione di prodotti sul mercato. In alcuni settori un tale sistema informativo può anche diventare un requisito indispensabile per la commercializzazione dei prodotti. A tal fine, i costi della regolamentazione devono essere analizzati nella fase iniziale del processo legi slativo e indicati in modo trasparente, in modo che le cerchie interessate possano espri mersi in merito durante il processo di consultazione (v. anche sopra, n. 3.2. e 3.3.). In questo modo si garantisce che il Consiglio federale possa optare per la variante nor mativa con il miglior rapporto costi-benefici per l’economia nazionale. Nell’attuazione di questa disposizione occorre pertanto rispettare la LSgrI e la legge federale del 18 marzo 200524 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo).
In questo contesto va citato anche l’articolo 35i della legge federale del 7 ottobre 198325 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), intro dotta con l’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera». Tale articolo stabilisce già che il Consiglio federale può definire i requisiti ambientali dei prodotti durante il loro ciclo di vita, nonché i corrispondenti requisiti a livello di contras segni e informazione. Da un lato, tali requisiti hanno lo scopo di aiutare gli utenti a prendere decisioni di acquisto consapevoli. Dall’altro, mirano a rafforzare l’economia circolare; a tal fine è necessario, ad esempio, mettere a disposizione delle imprese di riparazione e di riciclaggio le informazioni necessarie per consentire la riparazione, il ricondizionamento e il corretto smaltimento dei prodotti. Nella formulazione di questi requisiti per l’economia circolare, il Consiglio federale deve tenere conto delle norma tive dei principali partner commerciali.
Mentre la base legale per la fornitura di informazioni volte a rafforzare l’economia cir colare è quindi contenuta nella LAmb, la base legale per il sistema con cui rendere accessibili in forma elettronica i dati sui prodotti può essere integrata nella LOTC. Da un lato può essere applicata orizzontalmente per tutti settori di prodotti, garantendo l’uniformità e, per quanto possibile, l’interoperabilità del sistema con i sistemi analoghi dei principali partner commerciali. Dall’altro, ciò consente di mettere a disposizione in formato elettronico, oltre alle informazioni ambientali, anche altre informazioni, ad esempio sulla conformità dei prodotti.
24 RS 172.061 25 RS 814.01 19/36
Da parte sua l’UE introduce, con il regolamento 2024/1781 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, un passaporto digitale che, in alcuni settori, è un prerequisito per la messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Con il passaporto digitale di prodotto, l’UE registrerà e ar chivierà in modo decentralizzato le informazioni rilevanti sulla conformità, l’impatto am bientale e le raccomandazioni per l’uso, la riparazione, il riciclaggio e lo smaltimento lungo la catena del valore industriale, rendendole accessibili in formato digitale. La Commissione europea intende proporre il sistema del passaporto digitale di prodotto praticamente per tutti i settori, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle aziende26.
Cpv. 2
Un eventuale sistema informativo svizzero dovrà essere concepito come sistema infor mativo decentralizzato, compatibile con il passaporto digitale di prodotto dell’UE, e ge stito principalmente dagli operatori economici. Tuttavia, è necessario che vi sia un or ganismo responsabile del funzionamento coordinato. Analogamente a quanto avviene nell’UE, per garantire l’autenticità dei dati potrebbe essere necessario predisporre un registro con l’identificativo unico dei prodotti immessi in commercio o messi in servizio. Il Consiglio federale è autorizzato a designare gli organi responsabili e a definirne i compiti. Conformemente all’articolo 16 LOTC, tale organismo può riscuotere emolu menti per finanziare i propri compiti di esecuzione. Qualora decidesse di istituire un registro dei passaporti di prodotto, il Consiglio federale dovrebbe chiarire come sareb bero coperti i relativi costi (v. sopra, n. 3.2).
Cpv. 3
Mentre i dati da registrare devono essere stabiliti singolarmente per ciascun settore nelle relative ordinanze, il capoverso 3 consente al Consiglio federale di definire i re quisiti tecnici di sistema per tutti i settori. A tal fine il Consiglio federale tiene conto dell’articolo 4 LOTC e garantisce che i requisiti siano formulati in modo tale che non costituiscano ostacoli tecnici al commercio, siano il più possibile semplici e trasparenti e comportino un onere amministrativo e di esecuzione il più possibile ridotto. Attual mente, sia a livello regionale che internazionale, nell’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e nella Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) si stanno elaborando le norme per il passaporto digitale di prodotto da considerare per evitare ostacoli tecnici al commercio.
Cpv. 4
Per garantire la protezione delle informazioni commerciali riservate, i vari operatori de vono avere diritti di accesso diversi alle informazioni. Tali diritti sono disciplinati dal Consiglio federale.
Cpv. 5
Per garantire l’interoperabilità con il sistema dell’UE, anche in Svizzera i fornitori privati di servizi per il passaporto digitale di prodotto offrirebbero soluzioni che consentono di elaborare e rendere disponibili i dati. In base al capoverso 5, le responsabilità e i requi siti per questi fornitori privati possono essere definiti a livello di ordinanza.
26 Proposte della Commissione europea del 21.5.2025 per una direttiva di modifica [COM (2025) 503 definitivo] e per un regolamento di modi
fica [COM (2025) 504 definitivo] in materia di digitalizzazione e armonizzazione delle specifiche comuni. 20/36
Capitolo 3 sezione 1a
A seguito della nuova rubrica della Sezione 1, l’attuale Sezione 1 si sposta nella Se zione 1a.
Art. 10 cpv. 2 lett. d
Secondo la concezione giuridica svizzera (ed europea), l’accreditamento è un’attività di competenza statale. Già in base al diritto vigente gli organismi di accreditamento stranieri possono essere autorizzati, su loro richiesta, a effettuare accreditamenti in Svizzera in settori non disciplinati dalla legge, ossia in settori in cui l’accreditamento non è richiesto per legge, (art. 271 n. 1 del Codice penale [CP]) 27 in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 1 OLOGA e art. 4 cpv. 3 dell’ordinanza del 17 giugno 199628 sull’ac creditamento e sulla designazione [OAccD]). Tuttavia, le autorizzazioni ai sensi dell’ar ticolo 271 CP sono possibili solo se vengono soddisfatte cumulativamente due condi zioni. In primo luogo, deve trattarsi di un’attività di pubblica amministrazione (cosa che nella fattispecie si verifica sempre, in quanto per la qualificazione come attività di com petenza statale è determinante la concezione giuridica svizzera e non, ad esempio, il diritto straniero [cfr. ad es. DTF 148 IV 66, consid. 1.4.1 e 1.4.2 con ulteriori riferimenti]). In secondo luogo, tale attività deve essere svolta per uno Stato estero, cioè nell’inte resse di quest’ultimo. In alcune regioni del mondo, tuttavia, l’accreditamento è un’atti vità di diritto privato o non è svolta nell’interesse di uno Stato. La seconda condizione non è quindi sempre soddisfatta quando organismi stranieri «accreditano» in Svizzera. Gli «accreditamenti» rilasciati da organismi di Paesi in cui l’accreditamento è un’attività di diritto privato non costituiscono un accreditamento secondo il diritto svizzero. Ciono nostante, alcuni di questi «organismi di accreditamento» sono membri di organizzazioni internazionali di accreditamento29, di cui fa parte anche il SAS. La Svizzera, che è un’economia fortemente orientata all’esportazione, dispone di un organismo di accre ditamento relativamente piccolo rispetto al volume delle esportazioni. Il SAS non può offrire accreditamenti in tutti i settori in cui opera l’industria nazionale delle esportazioni. In determinate circostanze la Svizzera ha interesse a permettere agli organismi di va lutazione della conformità svizzeri di essere controllati da organismi stranieri con sede in un Paese che delega l’accreditamento a organismi di diritto privato. In questi casi, gli organismi svizzeri di valutazione della conformità devono comunque potersi definire «accreditati» anche se non beneficiano di un accreditamento secondo il diritto svizzero. In questo contesto, il Consiglio federale deve tuttavia avere la possibilità di stabilire i criteri necessari per poter rilasciare, oltre alle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 271 numero 1 CP, anche autorizzazioni a organismi che non agiscono per conto o nell’in teresse di uno Stato estero. In casi del genere, nei rapporti commerciali occorre speci ficare in base a quale diritto è stato rilasciato l’«accreditamento».
Capitolo 3 sezione 3
Il titolo della sezione 3 è formulato in modo più preciso.
Art. 11 Frase introduttiva:
Un problema di cronologia rende necessario un adeguamento linguistico della prima parte della frase dell’articolo 11 vigente, che riguarda la partecipazione della Svizzera 27 RS 311.0 28 RS 946.512 29 International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o International Accreditation Forum (IAF) e la sua organizzazione successiva
Global Accreditation Cooperation Incorporated. 21/36
o la rappresentanza dei suoi interessi in vista dell’elaborazione di norme tecniche. Le norme alla cui elaborazione la Svizzera intende partecipare non esistono quindi ancora. Ciononostante, la prima parte dell’articolo 11 fa riferimento a prescrizioni [che] riman dano a norme tecniche. Per risolvere questa contraddizione temporale, il verbo rinviare al presente («rinviano») viene cancellato e si mantiene solo la formulazione ipotetica «Se è previsto che le prescrizioni rinviino a norme tecniche». Questa modifica permette anche di chiarire la terminologia: le norme tecniche possono essere designate, ossia pubblicate nel Foglio federale conformemente all’articolo 4 capoverso 5 lettera b; in tal caso sono denominate «norme designate». Spesso sono definite norme «armoniz zate», ma solo all’interno dell’UE. Nei casi in cui la Svizzera, ad esempio, elabora e designa norme proprie, il termine «norme armonizzate» risulterebbe inappropriato. Per questo motivo, le norme che possono garantire la presunzione di conformità sono de finite «norme designate», pur essendo la loro applicazione volontaria (i prodotti da co struzione sottostanno a una normativa diversa). D’altra parte, esistono anche norme dichiarate vincolanti da leggi o ordinanze. In quest’ultimo caso, uno o più norme sono generalmente citate con il loro numero, sebbene vi siano anche casi in cui l’applica zione di una serie di norme viene dichiarata obbligatoria senza che esse siano elencate singolarmente. L’insieme delle norme giuridicamente rilevanti a cui fanno riferimento le prescrizioni è denominato «norme di riferimento».
Capitolo 3 sezione 5
A seguito della riformulazione dell’articolo 13 (v. sotto), il titolo della sezione 5 del ca pitolo 3 viene adeguato di conseguenza.
Art. 13
Cpv. 1 e 2
L’obbligo per la Svizzera di istituire un servizio centrale di informazione sulle prescri zioni e le norme tecniche deriva già dall’accordo GATT del 1979 sugli ostacoli tecnici agli scambi30. Il suo scopo è quello di consentire alle autorità e ai privati di informarsi nel modo più rapido e affidabile possibile sulle norme tecniche del proprio Paese e di altri Stati, al fine di garantire uno scambio di merci il più agevole possibile. Il diritto vigente prevede che venga istituito un apposito servizio. Il capoverso 1 viene riformu lato in modo tale che non sia necessario creare un nuovo servizio ad hoc e che le informazioni possano essere fornite anche da più di un servizio (cpv. 2). In questo modo le informazioni possono essere fornite da chi dispone delle maggiori competenze in materia, ad esempio da un’autorità nel caso delle prescrizioni tecniche e delle specifi che comuni, mentre nel caso delle norme, da un organismo privato. La riformulazione consente un’esecuzione più flessibile ed efficiente dell’obbligo di informazione di cui al capoverso 1. Come già avviene oggi, deve essere prevista un’indennità adeguata se tali compiti sono assunti da un ente privato.
Art. 14
Cpv. 1
Nella versione francese si aggiunge «de les éliminer ou de les réduire» in modo da allinearla alle versioni tedesca e italiana esistenti.
30 RS 0.632.231.41. 22/36
Cpv. 1 lett. cbis Conclusione di accordi internazionali riguardanti il riconoscimento dell’equivalenza delle norme sugli obblighi degli operatori economici
Norme diverse sugli obblighi degli operatori economici possono costituire un ostacolo al commercio. Tuttavia, se in due Paesi gli operatori economici sono soggetti a obblighi equivalenti, questi ultimi possono essere riconosciuti reciprocamente in virtù di un ac cordo bilaterale. In questo caso, il rispetto di tale obbligo in uno Stato esonera gli ope ratori economici dall’obbligo di adempiere nuovamente lo stesso obbligo nell’altro Stato, il che permette di evitare un potenziale ostacolo al commercio. Data la natura tecnica di tali norme, è opportuno delegare al Consiglio federale la competenza di con cludere gli accordi corrispondenti, analogamente a quanto avviene con il riconosci mento reciproco delle valutazioni di conformità. A maggior ragione se si considera che tali obblighi sono spesso legati all’immissione sul mercato dei prodotti e rientrano ge neralmente in accordi di accesso al mercato la cui conclusione è già di competenza del Consiglio federale.
Maggiore è il numero di prodotti identici che circolano in aree geografiche estese, mag giore è l’importanza di un efficace scambio di informazioni e dati tra le autorità nazionali di sorveglianza del mercato ed eventualmente anche con le autorità doganali. L’esecu zione degli accordi di cui ai capoversi 1 e 2 è sempre più supportata da strumenti digitali come banche dati o sistemi informativi. Per poter utilizzare tali strumenti, è spesso ne cessario contribuire finanziariamente al loro sviluppo e manutenzione. Per la Svizzera questo aspetto è ragionevole dal punto di vista economico. Infatti, se le autorità sviz zere non possono attingere ai dati già disponibili nel Paese di esportazione, gli impor tatori svizzeri devono fornire tali dati in Svizzera, oppure le autorità svizzere devono richiedere le informazioni necessarie alle autorità partner estere. Ciò può comportare costi per entrambe le parti ed eventuali ritardi nell’accesso al mercato. In virtù all’arti colo 14, la Svizzera può quindi partecipare finanziariamente a tali strumenti digitali ai fini dell’esecuzione degli accordi di cui ai capoversi 1 e 2. Il cofinanziamento degli stru menti digitali di sorveglianza del mercato avviene di norma con fondi propri, in quanto questa partecipazione alleggerisce l’onere della sorveglianza del mercato nazionale. Pertanto, non è necessaria a questo scopo un’esplicita base legale.
Art. 16a Messa a disposizione sul mercato di prodotti conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato estero: principio
Cpv. 1
Nella versione francese si inserisce la congiunzione «et» tra le lettere a e b in modo da allinearla alle versioni tedesca e italiana esistenti.
Cpv. 2 lett. e
L’articolo 16a capoverso 1 LOTC stabilisce che i prodotti legalmente immessi in com mercio nell’UE o in uno Stato membro dello SEE possono essere immessi in commer cio anche in Svizzera. Ciò vale anche nel caso in cui il prodotto si discosti dalle prescri zioni tecniche svizzere. Tale principio, detto «Cassis de Dijon», contribuisce a prevenire nuovi ostacoli ingiustificati al commercio e a evitare l’emanazione di nuove norme sviz zere che si discostino inutilmente da quelle dell’UE. Il «principio Cassis de Dijon» tiene anche conto del fatto che le prescrizioni dell’UE e dei suoi Stati membri presentano uno standard elevato paragonabile a quello della Svizzera. Esistono alcune eccezioni a tale principio: oltre a quelle previste dalla legge, anche il Consiglio federale può decidere di 23/36
derogare a questo principio, a condizione che la deroga sia necessaria per proteggere interessi pubblici preponderanti, non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio e sia proporzionata. Anche il legislatore deve attenersi a questi requisiti (art. 4). Questo vale già oggi, ma recentemente è stato un po’ dimenticato (v. nota 10). Per garantire che l’interazione tra l’articolo 16a capo verso 2 e l’articolo 4 capoversi 3 e 4 risulti più chiaramente dal testo di legge, è neces sario un adeguamento linguistico nel capoverso 2 lettera e. Se i criteri di cui all’arti colo 4 capoversi 3 e 4 non sono soddisfatti, il Consiglio federale non può decidere una deroga al principio «Cassis de Dijon».
Cpv. 2bis
La procedura di esame delle eventuali deroghe al principio «Cassis de Dijon» si basa attualmente su una prassi amministrativa. Ora la procedura in questione dovrà essere codificata e maggiormente integrata nel processo legislativo ordinario. Il capoverso 2bis crea la base per una procedura uniforme di esame dei criteri di cui all’articolo 4 capo versi 3 e 4 prima che il Consiglio federale possa decidere una deroga al principio «Cas sis de Dijon». Ciò garantisce che le deroghe vengano emanate solo in presenza di interessi pubblici preponderanti e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzio nalità. Il consolidamento giuridico della procedura di esame nella legge aumenta la trasparenza e la certezza del diritto chiarendo in quale fase del processo e da chi deve essere effettuato l’esame. Il rafforzamento di tale procedura consente di preservare l’efficacia di questo principio.
Art. 16e cpv. 1 lett. c: Messa a disposizione sul mercato di prodotti fabbricati confor memente a prescrizioni tecniche estere: informazione sul pro dotto
Come spiegato sopra in relazione all’articolo 4a capoverso 3, l’articolo 4a capoverso 3 viene incorporato nell’articolo 16f capoverso 2. Per motivi di coerenza, all’articolo 16e capoverso 1 lettera c si aggiunge un rimando all’articolo 16f capoverso 2.
Capitolo 4, 4a e 4b
La LOTC vigente riunisce nel capitolo 4 un ampio elenco di diritti e doveri. Con la pre sente revisione parziale i singoli diritti e doveri vengono adeguati alle circostanze attuali e chiariti. Inoltre, gli articoli che sono diventati poco chiari vengono ristrutturati. L’attuale capitolo 4 è ulteriormente suddiviso in tre capitoli: 4 (Obblighi degli operatori economici e prova della conformità), 4a (Sorveglianza del mercato, trattamento dei dati e assi stenza amministrativa) e 4b (Rimedi giuridici).
Art. 16f Obblighi degli operatori economici
Cpv. 1
Per poter essere immesso in commercio, un prodotto deve essere conforme alla legge, ossia soddisfare le prescrizioni tecniche. Il Consiglio federale deve quindi avere la pos sibilità di stabilire, a livello di ordinanza, obblighi appropriati per gli operatori economici, il cui rispetto costituisce un presupposto per la messa a disposizione di un prodotto sul mercato o che devono essere rispettati se il prodotto, già immesso in commercio, viene modificato e poi nuovamente reimmesso in commercio, ad esempio dopo un ricondi zionamento. Allo stesso tempo, l’assoggettamento di tali obblighi alla LOTC mira a ga rantire che essi non creino inutili ostacoli al commercio e che siano il più possibile 24/36
semplici e trasparenti. Ne consegue, tra l’altro, che la Svizzera deve esaminare sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 LOTC gli obblighi che i suoi principali partner com merciali impongono agli operatori economici prima di adottarli nella propria legisla zione.
Gli obblighi degli operatori economici possono variare a seconda del prodotto, spa ziando dall’obbligo generale di conservare i documenti di conformità per un determinato periodo di tempo agli obblighi di informazione, documentazione o verifica, fino ad arri vare all’obbligo di registrazione in un registro specifico del settore. Tali obblighi possono riferirsi al momento della fabbricazione, ma anche a fasi successive. In base a questa disposizione il Consiglio federale può anche stabilire, ad esempio, che le informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto debbano essere aggiornate dopo l’even tuale ricondizionamento di quest’ultimo. Il carattere orizzontale e sussidiario della LOTC emerge chiaramente in questo contesto. Infatti, la disposizione contenuta nella LOTC garantisce semplicemente che, in assenza di una delega di competenze a livello di legge settoriale, sia possibile specificare tali obblighi nell’ordinanza settoriale. Una legge quadro come la LOTC non sarebbe in grado di soddisfare in modo esaustivo le esigenze molto diverse dei singoli settori di prodotti. Questi obblighi pertanto devono essere specificati nelle singole ordinanze di settore (v. anche sopra, art. 3 lett. b n. 4).
Cpv. 2
Il capoverso 2 consente al Consiglio federale di prescrivere l’obbligo di indicare la sede o il domicilio nelle informazioni sul prodotto. Tale indicazione può figurare sul prodotto stesso, ma anche nelle informazioni complementari come il foglietto illustrativo o le istruzioni per l’uso. In questo modo si garantisce che le autorità di sorveglianza del mercato dispongano di un referente responsabile nei confronti del quale far valere gli obblighi o le misure previste. Questa esigenza non è nuova: la LOTC vigente prevede già questa possibilità per alcuni prodotti (art. 4a cpv. 3), ma ora tale possibilità viene estesa a tutti i prodotti. Questo ampliamento si è reso necessario perché lo sposta mento del commercio verso lo spazio digitale ha fatto sì che, sebbene un prodotto venga venduto in Svizzera, non vi sia alcun referente responsabile in Svizzera a dispo sizione delle autorità di sorveglianza del mercato o degli utenti. In particolare, la vendita diretta tramite canali online da parte di operatori economici senza sede in Svizzera può impedire alle autorità svizzere di sorveglianza del mercato di intervenire efficacemente contro prodotti non conformi o non sicuri presenti sul mercato elvetico. Un’efficace sor veglianza del mercato è tuttavia un presupposto indispensabile nell’ambito del «nuovo approccio»31. Per garantire una concorrenza leale, è inoltre importante che tutti gli ope ratori economici che vendono prodotti sul mercato elvetico siano trattati allo stesso modo, indipendentemente dal fatto abbiano sede in Svizzera o all’estero. Queste sfide sono affrontate, ad esempio, anche dalla mozione 24.3687 della consigliera nazionale Michaud Gigon Sophie «Obbligare le grandi piattaforme di commercio online con sede in un Paese terzo a designare un rappresentante legale in Svizzera». Il legislatore ha già tenuto conto di questa esigenza in diversi ambiti. La nuova legge federale del 25 settembre 202032 sulla protezione dei dati (Legge sulla protezione dei dati, LPD) prevede la designazione di un rappresentante per la protezione dei dati in Svizzera (art. 14 LPD). Anche nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto esiste un obbligo ana logo (art. 67 cpv. 1 della legge del 12 giugno 200933 concernente l’imposta sul valore aggiunto [legge sull’IVA, LIVA]). Nell’avamprogetto di legge federale sulle piattaforme
31 V. nota 9.
32 RS 235.1. 33 RS 641.20. 25/36
di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom), sottoposto a consultazione fino all’inizio di gennaio 2026, è previsto che i fornitori di tali piattaforme o di tali motori senza sede in Svizzera debbano designare un rappresentante legale sul territorio elvetico.
Una disposizione di questo tipo può tuttavia costituire un ostacolo al commercio. Anche l’obbligo di designare una persona responsabile in Svizzera deve quindi attenersi ai criteri di cui all’articolo 4 LOTC. Con la revisione parziale della LSPro si inserisce una disposizione identica nella LSPro. Entrambe le formulazioni, sia quella della LOTC che quella contenuta nella LSPro, sono concepite come prescrizioni potestative, perché non sempre è necessaria la presenza di una persona responsabile in Svizzera. Ad esempio, se i prodotti sono importati principalmente da Stati con i quali la Svizzera può attuare un’assistenza amministrativa ampia ed efficace sulla base di accordi (commer ciali) di diritto internazionale, l’esigenza sarà meno marcata. Tuttavia, numerose cate gorie di prodotti vengono importate da Paesi con cui la Svizzera non ha stipulato un accordo (commerciale). In una situazione del genere può essere opportuno prevedere un obbligo di sede o di domicilio in Svizzera e, allo stesso tempo, riconoscere recipro camente – con gli Stati con cui esiste un accordo (commerciale) – l’operatore econo mico responsabile con sede nello Stato partner, in modo che nel rapporto tra le parti contraenti sia sufficiente dichiarare un solo indirizzo per soddisfare il requisito relativo a entrambi i mercati.
Art. 17 Principi per la prova della conformità
La rubrica dell’articolo 17 vigente è integrata con «prova della conformità».
La modifica apportata al capoverso 1 concerne soltanto la versione tedesca e la ver sione francese.
Inoltre, all’articolo 17 vigente è aggiunto il nuovo capoverso 1bis, che impone ai fornitori di un mercato online di progettare e organizzare le proprie piattaforme, ovvero l’inter faccia online che gestiscono, in modo tale che un terzo (venditore) che offre il proprio prodotto su tale piattaforma possa fornire, a ogni messa a disposizione sul mercato, le prove della conformità del proprio prodotto richieste dalla legge. La piattaforma di ven dita online («marketplace») deve quindi essere tecnicamente progettata in modo tale che gli operatori economici possano inserire tutte le informazioni necessarie in modo corretto e completo e che tali informazioni siano leggibili per le parti interessate.
Art. 18 Rubrica
Nella rubrica dell’articolo 18, rimasto invariato, si precisa che si tratta di prove e di va lutazioni della conformità da parte di terzi, al fine di distinguere l’articolo 18 dall’arti colo 17.
Art. 18a Obbligo di collaborazione
L’obbligo di collaborare e fornire informazioni è disciplinato dalla legge vigente all’arti colo 19a. A seguito della riorganizzazione del capitolo 4, questa disposizione diventa l’articolo 18a, la rubrica viene inoltre semplificata. Allo stesso tempo, la disposizione si applica ora a tutti gli operatori economici e non più solo alla persona responsabile dell’immissione in commercio.
26/36
Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione
L’articolo 19 attribuisce le necessarie competenze attuative agli organi incaricati della sorveglianza del mercato in virtù delle singole normative settoriali, qualora non siano previste dalla legislazione interessata. Restano possibili, se non necessarie, ulteriori disposizioni derogatorie o maggiormente dettagliate, da inserire nella legislazione set toriale. Per questa ragione, come nel caso delle definizioni di cui all’articolo 3, la nor mativa settoriale è in generale prevalente rispetto all’articolo 19, sia a livello di legge sia a livello di ordinanza.
L’attuale articolo 19 contiene 8 capoversi. La presente revisione parziale amplia ulte riormente le competenze degli organi di esecuzione adeguandole al commercio online. Ciò avrebbe reso poco chiaro l’articolo 19 vigente, pertanto la sua struttura è stata mo dificata e suddivisa nei tre articoli 19, 19a e 19b.
Cpv. 1
Il tenore del capoverso 1 è ripreso quasi integralmente dall’articolo 19 capoverso 1 vi gente. Soltanto la frase «prelevare oppure richiedere campioni» è stata sostituita dalla frase «richiedere prodotti o, se necessario, prototipi» perché più precisa. Nonostante il testo sia rimasto praticamente invariato, va sottolineato che tali competenze si appli cano sia ai locali e ai documenti fisici, sia alle piattaforme e ai dati digitali.
Cpv. 2
Negli ultimi dieci anni il commercio online è più che raddoppiato34. Lo spostamento dello scambio di merci nello spazio digitale comporta anche nuove esigenze per gli organi di esecuzione, affinché questi ultimi possano svolgere il loro compito. Il capo verso 2 crea dunque la base affinché gli organi di esecuzione possano acquistare pro dotti online con un nome fittizio, sia direttamente che tramite un incaricato. Quest’ultima opzione è necessaria perché l’acquisto online obbliga gli organi di esecuzione a ren dere noti i loro dati personali, ad esempio per ottenere una carta di credito o per la fatturazione. Ciò può risultare inopportuno per motivi di protezione dei dati o può addi rittura compromettere l’acquisto di un prodotto sotto nome fittizio. Gli organi di esecu zione potranno delegare questo compito a un incaricato (apposito).
Art. 19a Misure amministrative
Il nuovo articolo 19a contiene le misure amministrative dell’articolo 19 vigente.
Cpv. 1
Il capoverso 1 corrisponde in linea di principio all’articolo 9 capoverso 2 vigente. Qual siasi misura adottata sulla base di un sospetto deve essere proporzionata. L’articolo 19 capoverso 6 vigente è stato spostato all’articolo 19a capoverso 1 per chiarire che que sta misura (avvertenza, richiamo e informazione) può essere adottata dagli organi di esecuzione qualora l’operatore economico tardasse ad adottare le misure necessarie.
34Indagine di mercato globale sul commercio online in Svizzera condotta da HANDELSVERBAND.swiss insieme a NIQ/GfK e in collaborazione con la Posta Svizzera: La consommation en ligne suisse a augmenté de 3 % en 2023 – les pertes de 2022 ont été compensées (www.handelsverband.swiss). 27/36
Cpv. 2
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 19 capoverso 3 vigente.
Cpv. 3
L’articolo 19a capoverso 3 corrisponde ampiamente all’articolo 19 capoverso 4 vi gente. L’elenco delle misure adeguate è però integrato dalla possibilità per le autorità di esecuzione di esigere «il ripristino della conformità del prodotto» (art. 19a cpv. 3 lett. a). Si tratta di un aspetto fondamentale della sorveglianza del mercato, dato che un prodotto può essere immesso in commercio solo se è conforme alla legge. Le auto rità di esecuzione sono quindi autorizzate a chiedere alle aziende di adeguare i loro prodotti in modo che siano conformi ai requisiti legali e alle prescrizioni tecniche. Ad esempio, possono aggiungere le caratteristiche di sicurezza mancanti, applicare con trassegni o apportare modifiche tecniche. La misura consente di ripristinare la confor mità senza ordinare immediatamente un divieto di vendita o un ritiro dal mercato. In clude anche l’adeguamento di un prodotto non conforme, motivo per cui non è elencata separatamente. Questa disposizione viene ripresa per analogia dalla LSPro, al fine di garantire un approccio uniforme e proporzionato. Con questa modifica, la lettera a vi gente diventa la lettera b.
La lettera d introduce la possibilità di obbligare l’operatore economico, il gestore del servizio di hosting internet o il titolare del nome di dominio a impedire l’accesso a un’of ferta online. I prodotti messi a disposizione sul mercato devono essere conformi al di ritto, indipendentemente dal fatto che siano offerti in un negozio fisico o online. Nel 2025 le merci ordinate in Svizzera da privati attraverso la vendita per corrispondenza online hanno raggiunto un valore di 15,8 miliardi di franchi. Di questi, 13 miliardi di franchi sono stati spesi direttamente presso aziende sul territorio nazionale, mentre 2,8 miliardi di franchi presso rivenditori online stranieri35. Per esperienza, in un volume di prodotti di questa entità si trovano sempre anche articoli non sicuri o non conformi. Se il produttore, l’importatore o il distributore di un prodotto non conforme non può essere identificato o non risponde, ad esempio perché ha sede all’estero o agisce in forma anonima, oppure qualora sia necessario intervenire rapidamente a causa di una grave minaccia a interessi pubblici preponderanti, devono esistere strumenti per impedire l’ul teriore offerta e vendita dei prodotti non conformi. Per consentire alle autorità di esecu zione di reagire in questi casi, il catalogo delle misure di cui all’articolo 19a capoverso 3 lettera d è stato ampliato con la possibilità di vietare determinate offerte online. Ciò può avvenire tramite il blocco o la rimozione dei contenuti in questione, dei nomi di dominio ecc., garantendo sempre il principio di proporzionalità36. I nomi di dominio sono rilevanti ai fini della LOTC solo se un prodotto non conforme viene messo a disposizione sul mercato con un nome di dominio specifico. L’ordinanza del 5 novembre 201437 sui do mini Internet (ODIn) disciplina invece i nomi di dominio in modo esaustivo e, in pre senza di fattispecie da essa contemplate, prevarrebbe sulla LOTC come lex specialis.
Cpv. 4
Corrisponde all’articolo 19 capoverso 5 vigente.
35Indagine di mercato globale sul commercio online in Svizzera condotta da HANDELSVERBAND.swiss insieme a NIQ/GfK e in collaborazione con la Posta Svizzera: La consommation en ligne en Suisse a de nouveau augmenté de 6 % en 2025 – la croissance des achats à l’étranger ralentit (www.handelsverband.swiss).
36 Art. 42 PA
37 RS 784.104.2 28/36
Cpv. 5
Questo capoverso disciplina la procedura che gli organi di esecuzione devono seguire nel caso in cui un operatore economico non sia in grado di garantire la conformità dei propri prodotti a causa di carenze nell’organizzazione aziendale. In tali casi, gli organi di esecuzione possono disporre misure direttamente in azienda, in particolare nel pro cesso di produzione e nella garanzia di qualità. L’obiettivo delle misure è creare i pre supposti organizzativi affinché i prodotti soddisfino i requisiti di legge. Se le misure non dovessero rivelarsi efficaci, la disposizione prevede, come ultima ratio, la possibilità di ordinare la chiusura dell’azienda.
Art. 19b Emanazione di misure come decisione di portata generale
L’articolo 19b corrisponde all’articolo 19 capoverso 7 vigente, con l’aggiunta di una mo difica e di una precisazione. L’attuale articolo 19 capoverso 7 stabilisce che le decisioni di portata generale devono essere pubblicate una volta passate in giudicato. Con la presente revisione parziale si modifica il momento della pubblicazione. La decisione di portata generale è in linea di principio impugnabile come una decisione. Affinché que sta possibilità di ricorso possa essere garantita a tutti gli interessati dalla decisione di portata generale, quest’ultima deve essere pubblicata prima della sua entrata in vigore. Il periodo di ricorso di 30 giorni inizia con la pubblicazione. La disposizione vigente non specifica in quale organo debba essere pubblicata la decisione di portata generale; pertanto, nell’avamprogetto si precisa che la pubblicazione avverrà nel Foglio federale.
L’articolo 19 capoverso 8 vigente stabilisce che si applica la legge federale del 20 di cembre 196838 sulla procedura amministrativa (PA). Il motivo di questo rimando è la possibilità per le autorità di esecuzione di emanare misure sotto forma di decisioni di portata generale (art. 19 cpv. 7 vigente). Una decisione di portata generale è un prov vedimento di carattere generale e concreto emanato dalle autorità e rivolto a un gran numero di destinatari non specificati individualmente. La PA stabilisce all’articolo 1 ca poverso 1 che essa si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi da un’autorità amministrativa federale; all’articolo 5 capoverso 1 definisce decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che le decisioni di portata generale, in quanto atti di natura pubblica generali e concreti, costituiscano decisioni ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 PA. Il fatto che i destinatari non siano specificati non modifica il carattere di atto indivi duale della decisione di portata generale, perché essa disciplina una fattispecie con creta ed è quest’ultima a determinare che si tratta di un provvedimento «nel singolo caso» secondo l’articolo 5 capoverso 1 PA. Le decisioni di portata generale che pos sono essere applicate direttamente in modo coercitivo senza ulteriori precisazioni sono quindi equiparate alle decisioni in termini di impugnabilità (TAF C-7634/2015 consid. 1.4.2 con ulteriori riferimenti). L’attuale articolo 19 capoverso 8 ha pertanto soltanto una funzione dichiarativa e può essere abrogato senza essere sostituito.
Art. 20 cpv. 3-5 Sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere
I rimandi alle possibilità di azione delle autorità di esecuzione devono essere adeguati a seguito della riorganizzazione delle disposizioni in materia di sorveglianza del mer cato.
38 RS 172.021 29/36
Art. 20a Abrogato
A seguito della ristrutturazione del capitolo 4, l’articolo 20a vigente è abrogato e il suo contenuto viene trasferito senza variazioni nel nuovo articolo 22a.
Capitolo 4a sezione 2
Per effetto della riorganizzazione del capitolo 4, prima dell’articolo 20b è inserito il nuovo titolo «Sezione 2: Trattamento dei dati».
Art. 20b Trattamento dei dati da parte degli organi di esecuzione
Conformemente all’articolo 20b vigente, gli organi di esecuzione sono già autorizzati a trattare i dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni ammini strativi o penali, al fine di adempiere al loro mandato legale. A seguito dell’evoluzione della legislazione in materia di protezione dei dati occorre tuttavia aggiungere nella LOTC che gli organi di esecuzione hanno la possibilità di rendere i dati accessibili an che tra di loro e di pubblicarli. L’accesso può avvenire tramite servizi automatizzati di informazione e comunicazione. L’obiettivo è garantire un’esecuzione uniforme della legge e aumentare l’efficienza della collaborazione fra le autorità. Allo stesso tempo, si precisa che questi dati possono includere dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c LPD39 e dati degni di particolare protezione di persone giuridiche conformemente all’articolo 57r capoverso 2 o 57qbis LOGA40. All’articolo 20b si aggiunge una seconda categoria di dati degni di particolare protezione relativi alle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 57r capoverso 2 lettera b LOGA, ossia i dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione. Inoltre, viene ora sancita espli citamente la finalità del trattamento dei dati, in base al quale il trattamento dei dati è consentito solo nella misura in cui ciò sia necessario per la sorveglianza del mercato.
Art. 20c Trattamento dei dati da parte dell’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento
Nell’adempimento del suo mandato legale, l’autorità di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LOTC, il SAS entra ripetutamente in possesso di documenti contenenti dati personali, tra cui dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD, ossia dati relativi alla salute, alla sfera intima o all’appartenenza a una razza o a un’etnia. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di accreditamenti di organi smi di certificazione che certificano ospedali o strutture di polizia. Durante l’accredita mento dei laboratori, il SAS può anche entrare in possesso di documenti contenenti dati genetici o biometrici che permettono di identificare una persona. Nei documenti che il SAS acquisisce nell’ambito delle procedure di accreditamento possono figurare anche dati relativi a persone giuridiche concernenti procedimenti amministrativi e penali e sanzioni, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari e di fabbricazione. Anche la conservazione e la cancellazione di tali dati sono considerate trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 5 lettera d LPD. Sia la LPD (art. 34 cpv. 2 lett. a) che la LOGA (art. 57r cpv. 1) stabiliscono che le autorità devono disporre di una base legale per il trattamento di tali dati. Affinché il SAS possa adempiere al suo mandato e rispettare le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati, nella LOTC va aggiunta una disposizione
39 RS 235.1.
40 RS 172.010. 30/36
che autorizzi il SAS a trattare tali dati personali, il che significa in particolare registrarli, conservarli, archiviarli, cancellarli o distruggerli.
Art. 20d Comunicazione di dati ad autorità estere
Cpv. 1, 2 e 3
L’articolo 20d viene introdotto per garantire lo scambio di informazioni e la coopera zione tra le autorità svizzere e quelle di uno Stato con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di accesso al mercato. Da un lato, l’obiettivo è quello di creare effetti sinergici: lo scambio di dati evita infatti la doppia raccolta, riducendo i costi per le imprese e le autorità. Dall’altro, uno scambio di dati transfrontaliero efficiente tra le autorità di sor veglianza del mercato impedisce che i prodotti vietati su un mercato continuino a es sere venduti sull’altro. Questa disposizione consente inoltre alle autorità di scambiarsi costantemente informazioni sui prodotti non conformi o pericolosi e sulle misure adot tate. Ciò favorisce l’armonizzazione e quindi il rafforzamento della sorveglianza del mercato in Europa.
Nell’UE questi dati vengono scambiati alimentando spontaneamente banche dati, come l’ICSMS («Information and Communication System for Market Surveillance») o la banca dati dell’ECHA sulle sostanze chimiche (ECHA CHEM) ai fini della sorve glianza del mercato. Le autorità svizzere devono pertanto poter trasferire all’estero sia dati personali che dati relativi a persone giuridiche. Inoltre, può trattarsi anche di dati relativi agli organismi di valutazione della conformità, ad esempio se il prodotto non conforme ha dovuto essere esaminato da un organismo di valutazione della conformità prima di essere messo a disposizione sul mercato.
Affinché gli organi di esecuzione possano comunicare tali dati a un altro Stato, la legi slazione di quest’ultimo deve garantire un’adeguata protezione dei dati. Ciò è in linea con il requisito di cui all’articolo 16 LPD.
Capitolo 4b
A seguito della riorganizzazione del capitolo 4, il capitolo sui rimedi giuridici viene inse rito prima dell’articolo 22a senza creare una nuova disposizione.
Art. 22a cpv. 3
Per effetto della ristrutturazione del capitolo 4, l’articolo 20a vigente viene rinumerato senza subire modifiche e diventa il nuovo articolo 22a. Inoltre, per quanto riguarda il diritto di ricorso della Commissione della concorrenza, viene aggiornato il riferimento alle disposizioni rilevanti.
Art. 26a Accreditamento illecito
In Svizzera, come in altri Paesi europei, l’accreditamento è un compito di competenza statale riservato all’unico organismo nazionale di accreditamento, il SAS. Il sistema di accreditamento svizzero si è sviluppato insieme all’architettura di accreditamento eu ropea e ne è parte integrante. Contribuisce in modo decisivo al regolare svolgimento degli scambi economici nel continente europeo. Da un lato, l’accreditamento statale crea fiducia in ambito internazionale e consente il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità accreditati nel quadro degli accordi di reciproco riconosci
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mento (MRA). Dall’altro, consente al SAS di essere membro della «European coope ration for Accreditation» (EA), che rappresenta l’infrastruttura ufficiale di accredita mento europea. Inoltre, nei settori in cui l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità è richiesto dalla legge, l’accreditamento statale è l’unica possibilità di sorveglianza statale prima dell’immissione in commercio dei prodotti. Se l’accredita mento statale è in concorrenza con altri fornitori, ciò mina la fiducia nel contesto inter nazionale e porta lo Stato a perdere il controllo sugli organismi di valutazione della conformità nei settori regolamentati dalla legge (cioè quelli in cui l’accreditamento è obbligatorio per legge).
L’organizzazione dell’accreditamento come compito di competenza statale non è però indicata soltanto nei settori regolamentati. Nei settori non regolamentati dalla legge un organismo di valutazione della conformità può farsi accreditare su base volontaria. Se ricorre a questo servizio (ampliando così la propria clientela grazie alla maggiore fiducia nei suoi servizi), ciò è possibile solo alle stesse condizioni e presso lo stesso organismo di accreditamento, come nel settore regolamentato dalla legge. In caso contrario si creerebbe un sistema di accreditamento a due livelli: uno statale, vincolato alle prescri zioni di diritto pubblico, e uno privato, orientato anche a criteri di economia di mercato e a scopo di lucro. Questo diverso orientamento dei due sistemi di accreditamento por terebbe inevitabilmente a una valutazione diversa degli organismi di valutazione della conformità, il che risulterebbe problematico, perché questa divergenza non sarebbe visibile ai clienti. La qualità di un accreditamento volontario da parte di un organismo di diritto privato non sarebbe verificabile. Spesso tali accreditamenti non soddisfano i re quisiti attualmente applicabili agli accreditamenti rilasciati dal SAS, come dimostrano, ad esempio, gli «accreditamenti» illeciti che vengono occasionalmente effettuati in Svizzera da organismi esteri di diritto privato. La fiducia in tali «accreditamenti» può avere un impatto negativo sugli utenti se determinano l’immissione sul mercato di pro dotti non conformi o addirittura pericolosi. L’accreditamento statale garantisce inoltre la parità di trattamento fra tutti gli organismi di valutazione della conformità, impedendo così eventuali distorsioni della concorrenza causate da un sistema di accreditamento a due livelli.
L’offerta e lo svolgimento di accreditamenti ai sensi della LOTC sono già oggi riservati esclusivamente al SAS. Se altri organismi offrono «accreditamenti», la LOTC vigente non dispone di strumenti per intervenire direttamente e proteggere il sistema di accre ditamento svizzero41. La problematica è affrontata anche nell’interpellanza 22.3798 «Qualità svizzera a rischio a causa di lacune del sistema di accreditamento?». È quindi necessario integrare la legge in questione con una disposizione penale che renda pu nibile l’offerta e il rilascio illecito di attività di accreditamento ai sensi della LOTC. La sanzione prevista comprende una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Va tuttavia notato che il rafforzamento delle disposizioni penali non permetterà di im pedire tutti gli «accreditamenti» rilasciati in modo illecito. In alcuni Paesi, ad esempio, l’accreditamento non è un’attività di competenza statale e può essere rilasciato da or ganismi privati. Se un organismo di uno di questi Paesi «accredita» senza autorizza zione un organismo svizzero mediante una valutazione a distanza, l’applicazione dell’articolo 26a comporterà notevoli difficoltà all’atto pratico, perché in una situazione del genere non si può presumere che l’altro Paese presti assistenza amministrativa. Considerati i diversi approcci normativi, tale situazione potrebbe essere in parte risolta attraverso una maggiore cooperazione con le autorità di questi Paesi.
41 Se necessario, la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) offre una possibilità di agire in materia di diritto della concor
renza contro metodi di concorrenza sleale qualora qualcuno pubblicizzi competenze e diplomi che non possiede o che non sono validi (art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl). 32/36
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni sull’effettivo del personale
In quanto legge quadro sussidiaria, la LOTC disciplina in primo luogo questioni oriz zontali che solo in pochissimi casi determinano ripercussioni dirette sul personale della Confederazione. Non ci si attende che la presente revisione parziale della LOTC abbia un impatto diretto sulla Confederazione in termini di personale.
5.1.2 Ripercussioni finanziarie per la ConfederazioneLa revisione parziale della
LOTC prevede la possibilità che il Consiglio federale istituisca un sistema (pas saporto digitale di prodotto) per rendere accessibili in formato elettronico le in formazioni sui prodotti e i certificati di conformità (v. anche sopra, n. 3.2). Que sto sistema dovrebbe consistere in dati archiviati in modo decentralizzato presso soggetti privati ed eventualmente in un registro centralizzato in cui siano memorizzati almeno gli identificativi univoci dei prodotti (codici). Qualora il Consiglio federale dovesse decidere di creare un tale sistema e se nell’am bito di quest’ultimo dovesse rendersi necessario anche un registro svizzero dei passaporti di prodotto, l’organismo competente potrà riscuotere degli emolu menti per la sua gestione, in modo da non generare alcun onere finanziario ag giuntivo per il bilancio federale. Le relative disposizioni in materia saranno emanate dal Consiglio federale. Se quest’ultimo dovesse decidere di proce dere in tal senso, dovrebbe chiarire in che modo sarebbero coperti i costi legati alla creazione di tale registro.
5.2 Ripercussioni sull’economia
Operatori economici
Per i progetti che riguardano anche le imprese, occorre valutare le possibilità di alleg gerire gli oneri aziendali e riportare i risultati della valutazione nel rapporto esplicativo. La LOTC si rivolge principalmente al legislatore, che deve attenersi ai principi dell’arti colo 4 della medesima legge. Alcuni di questi principi stabiliscono che le prescrizioni tecniche devono essere il più possibile semplici e trasparenti e ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di esecuzione. Con questa revisione parziale, l’articolo 4 LOTC si applica anche agli obblighi degli operatori economici, in quanto sono classificati come prescrizioni tecniche.
Il Consiglio federale ha la facoltà di regolamentare gli obblighi degli operatori econo mici, per poi doverli armonizzare con le corrispondenti prescrizioni dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2 LOTC). Di conseguenza, la revisione parziale potrebbe tradursi in diritti e obblighi per gli operatori economici svizzeri analoghi a quelli vigenti nell’UE e generare un onere iniziale. In linea di principio, tuttavia, si può ritenere che gli stessi diritti e obblighi facilitino la circolazione transfrontaliera delle merci, dato che i requisiti applicabili al mercato delle esportazioni sono già soddisfatti in Svizzera e possono quindi essere riconosciuti dal Paese in cui le merci sono esportate.
Inoltre, se venisse creato un sistema informativo (passaporto digitale di prodotto) per rendere accessibili in formato elettronico i dati relativi ai prodotti stessi, anche in questo caso è probabile che si debba far fronte a degli oneri iniziali, da quantificare nell’ambito di un’analisi d’impatto della regolamentazione. Indipendentemente dal fatto che anche la Svizzera introduca o meno tale sistema, le aziende svizzere che esportano nell’UE dovranno farsi carico di tali oneri. Tuttavia, la prospettiva a lungo termine consiste 33/36
nel potersi avvalere di un sistema del genere che comporterà una serie di agevolazioni: si incentiva l’economia circolare e si creano nuove opportunità di guadagno, inoltre, le possibilità offerte dalla digitalizzazione possono semplificare la cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato e la comunicazione con gli utenti. Digitalizzare le informazioni consente di aumentare l’efficienza e di migliorare la conoscenza della pro pria catena di fornitura, nonché di introdurre innovazioni sostenibili che permettono di accedere a nuovi mercati. Dovrebbe infine facilitare la sorveglianza del mercato, in par ticolare per quanto riguarda le piattaforme online e i fornitori a basso costo che non rispettano le prescrizioni svizzere e che esercitano pressione sui concorrenti nazionali con prodotti non conformi. È anche ipotizzabile che i dati disponibili in formato digitale possano sostituire le informazioni riportate sulla carta e sull’imballaggio. Anche questo aspetto può generare un risparmio per gli operatori economici, perché i costi di stampa verrebbero meno, la documentazione in questione potrebbe essere modificata più fa cilmente e occuperebbe meno spazio all’interno o sulla superficie del prodotto.
Utenti dei prodotti
La collaborazione tra le autorità d’esecuzione svizzere e le loro controparti nell’UE si basa su fondamenti giuridici aggiornati. Inoltre, si apriranno nuove opportunità per sfrut tare la digitalizzazione a vantaggio della sorveglianza del mercato. Tutto ciò consentirà di individuare più rapidamente i prodotti non sicuri o non conformi e di adottare le mi sure necessarie a tutela degli utenti. Se il Consiglio federale dovesse introdurre un sistema d’informazione (passaporto digitale di prodotto) secondo l’articolo 6d, in futuro gli utenti potrebbero accedere alle informazioni sui prodotti anche in formato digitale, prendere decisioni di acquisto più sostenibili e risparmiare nel lungo periodo. Grazie all’armonizzazione del diritto nazionale con le prescrizioni tecniche dell’UE in materia di prodotti, gli utenti elvetici avranno accesso anche a una maggiore varietà di prodotti, visto che le importazioni in Svizzera comportano ostacoli al commercio minimi o nulli. Questa situazione concorrenza può anche contribuire a combattere il fenomeno dei prezzi elevati.
Organismi di valutazione della conformità accreditati
Il nuovo articolo 26a LOTC sanziona chi offre o rilascia un accreditamento illecito. Que sto eliminerà eventuali svantaggi di tipo concorrenziale per gli organismi di valutazione della conformità legalmente accreditati, tutelerà la fiducia nei confronti del sistema e rafforzerà la procedura di garanzia della qualità.
5.3 Ripercussioni sulla società
Poter disporre di un’ampia gamma di prodotti sicuri e sostenibili nonché di informazioni trasparenti sugli articoli stessi rientra nell’interesse pubblico. Questo principio si applica a tutti gli scambi transfrontalieri di merci, sia fisici che digitali. Il presente progetto con sente di soddisfare tali aspetti nel quadro dell’attuale contesto degli scambi commer ciali.
Si tiene conto della crescente attenzione della società nei confronti della sostenibilità con la possibilità di creare un sistema, grazie al quale, tra le altre cose, le informazioni sui prodotti possono essere rese disponibili in formato elettronico. In tal modo si pro muove l’economia circolare (v. sotto, n. 5.4).
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5.4 Ripercussioni sull’ambiente
Nell’ottica della revisione parziale della LOTC, un aspetto importante è quello di tenere conto della sostenibilità nel commercio internazionale, per esempio ponendo le basi nella legge per un sistema che consenta di rendere accessibili le informazioni sui pro dotti in formato digitale lungo l’intera catena di fornitura. In questo modo, gli utenti di spongono di informazioni sui prodotti che li aiutano a prendere decisioni di acquisto sostenibili. Inoltre, tali dati possono anche consentire una riparazione efficiente e rea listica, un ricondizionamento o un riciclaggio dei prodotti registrati in questo sistema. L’economia circolare è un fattore chiave per ridurre l’impatto sull’ambiente naturale, sia che si tratti dell’estrazione delle materie prime, sia nella progettazione (a livello di de sign) e produzione, nell’utilizzo e nello smaltimento. Il progetto mira quindi a creare condizioni quadro economiche favorevoli alla concorrenza, garantendo al contempo un utilizzo più sostenibile delle risorse.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La LOTC si basa sugli articoli 54 (Affari esteri), 95 (Attività economica privata) e 101 (Politica economica esterna) della Costituzione federale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La revisione parziale della LOTC rafforza la rete di accordi commerciali della Svizzera con l’UE, suo principale partner commerciale, creando le basi per avere requisiti com parabili per operatori economici, obblighi di informazione e banche dati. Al contempo la LOTC mantiene una certa apertura per poter attuare uno scambio di merci il più possibile privo di ostacoli anche con altri importanti partner commerciali, come gli USA o la Cina. Il criterio della compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera è pertanto rispettato.
6.3 Subordinazione al freno alle spese
ll progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a uno dei valori soglia previsti42I) né nuovi crediti d’impegno o nuove dotazioni finan ziarie con spese superiori a uno dei valori soglia. Non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.4 Conformità alla legge sui sussidi
ll progetto non contiene disposizioni in materia di sussidi né richiede crediti d’impegno o dotazioni finanziarie. I principi della legge sui sussidi non sono di conseguenza ap plicabili.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà
In base al principio di sussidiarietà, la Confederazione può intervenire solo se una com petenza è espressamente sancita nella Costituzione (presunzione di competenza a fa vore dei Cantoni). La presente revisione parziale della LOTC prevede adeguamenti delle disposizioni relative alla circolazione transfrontaliera delle merci. In base all’arti colo 54 capoverso 1 Cost. gli affari esteri competono alla Confederazione, inoltre l’arti colo 101 capoverso 1 Cost. stabilisce che la Confederazione salvaguarda gli interessi 42 Secondo l’articolo 159 capoverso 3 Cost., i nuovi sussidi, crediti d’impegno e le nuove dotazioni finanziarie a partire da un determinato importo richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La soglia per le spese uniche corrisponde a cifre superiori a 20 milioni di franchi, quella per le spese ricorrenti coincide invece con importi supe riori a 2 milioni di franchi. 35/36
dell’economia svizzera all’estero. La presente revisione parziale della LOTC rispetta quindi il principio di sussidiarietà e rientra nella competenza della Confederazione.
6.6 Delega di competenze normative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre ché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 164 capo verso 1 Cost. vige in particolare il limite generale secondo cui tutte le disposizioni im portanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale in maniera formale. L’avamprogetto definisce il quadro entro il quale deve operare la nor mativa; prevede la delega delle seguenti nuove competenze normative al Consiglio federale:
• in conformità all’articolo 6a il Consiglio federale può precisare le prescrizioni tec niche e delegare tale mansione all’autorità federale competente in materia, nella misura in cui tali prescrizioni debbano essere modificate su base continuativa e con breve preavviso; • conformemente all’articolo 6b il Consiglio federale è autorizzato a creare un si stema che consenta di rendere accessibili in formato elettronico informazioni sui prodotti e certificati sulla conformità, il che non solo è utile alle autorità di sorve glianza del mercato ed eventualmente alle autorità doganali, ma favorisce anche l’informazione degli utenti e l’economia circolare; • l’articolo 16f prevede che il Consiglio federale possa stabilire gli obblighi che gli operatori economici devono adempiere per poter immettere un prodotto sul mer cato.
6.7 Protezione dei dati
Gli accordi conclusi dal Consiglio federale secondo l’articolo 14 per eliminare o ridurre gli ostacoli tecnici al commercio potrebbero in futuro rendere possibile la partecipazione a banche dati internazionali dedicate alla sorveglianza del mercato. In tal caso, è pos sibile che alcune informazioni, in particolare segreti d’affari o di fabbricazione, dati per sonali, compresi dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, siano comunicati ad autorità straniere.
Gli organi di esecuzione sono autorizzati a comunicare tali dati ad autorità o istituzioni straniere solo se queste sono vincolate al segreto d’ufficio e garantiscono una prote zione dei dati equivalente a quella vigente in Svizzera. L’avamprogetto di legge stabili sce le basi e i presupposti concreti affinché gli organi di esecuzione possano trattare e trasmettere i dati menzionati in tali accordi. In tal modo si assicura che il trattamento e la comunicazione dei dati rispondano ai principi della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
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