Lexipedia

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Berna, dicembre 2025

Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Abbassamento e flessibilizzazione della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

Indice

1. Situazione iniziale .......................................................................... 3 1.1 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ....................................................... 3 1.2 Assicurazione facoltativa ...................................................................................... 3 2. Riepilogo della problematica ......................................................... 3 3. Attività del gruppo di lavoro .......................................................... 4 4. Punti essenziali del progetto ......................................................... 6 6. Ripercussioni ................................................................................. 8 6.1 Ripercussioni per la Confederazione .................................................................... 8 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna ................................................................................................................... 8 6.3 Ripercussioni per l’economia e per gli assicuratori LAINF..................................... 8 7. Entrata in vigore ............................................................................. 9

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1. Situazione iniziale

1.1 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Secondo l’articolo 1a della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti, sono assicurati d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali. In caso di sinistro, il lavoratore assicurato avrà diritto, oltre all’assunzione completa delle spese di cura, a tutte le prestazioni in contanti (indennità giornaliere, rendite, indennità per menomazione dell’integrità, assegno per grandi invalidi) previste dal catalogo della LAINF.

1.2 Assicurazione facoltativa

L’articolo 4 LAINF stabilisce che possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo. Le prestazioni dell’assicurazione facoltativa sono le stesse dell’assicurazione obbligatoria. Il legislatore ha espressamente previsto che le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applichino per analogia all’assicurazione facoltativa (art. 5 cpv. 1 LAINF). Tra i lavoratori, siano essi dipendenti o indipendenti, prevale quindi il principio della parità di trattamento. Tuttavia, l’articolo 5 capoverso 2 LAINF conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare, in particolare, l’adesione all’assicurazione facoltativa (limiti del diritto di assicurarsi, base, inizio e fine dell’assicurazione) nonché il calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti. Così ha fatto nel titolo nono (art. 134‒140) dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202), al fine di tenere conto delle differenze esistenti tra la condizione di lavoratore indipendente e quella di lavoratore dipendente. Nell’assicurazione facoltativa, il rapporto assicurativo si fonda su un contratto scritto, che regola segnatamente l’inizio, la durata minima e la fine dell’assicurazione (art. 136 OAINF). L’articolo 138 OAINF stabilisce che l’importo del guadagno assicurato in base al quale sono calcolati i premi e le prestazioni in contanti deve essere pattuito tra l’assicuratore e l’assicurato alla conclusione del contratto e che può essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Tuttavia, tale importo non può essere inferiore al 45 per cento del guadagno massimo assicurato, che attualmente ammonta a 148 200 franchi (art. 22 cpv. 1 OAINF) per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Ciò corrisponde a un importo pari a 66 690 franchi. Per i familiari che collaborano a tale attività, invece, tale importo non può essere inferiore al 30 per cento del guadagno massimo assicurato, ossia a 44 460 franchi. Si tratta, quindi, di una soglia di accesso al di sotto della quale non è possibile concludere un contratto d’assicurazione ai sensi della LAINF.

2. Riepilogo della problematica

Gran parte dei lavoratori indipendenti non stipula una copertura assicurativa ai sensi della LAINF perché percepisce un guadagno che non raggiunge la soglia di accesso summenzionata. Secondo i dati sui redditi soggetti all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), circa il 75 per cento dei lavoratori indipendenti (in particolare i lavoratori provenienti dai settori professionali con i redditi più bassi e le donne) non raggiunge attualmente tale soglia di accesso 1. Peraltro, la tendenza alla riduzione del tasso di attività si riscontra anche tra i lavoratori indipendenti. Si nota anche un aumento delle doppie attività, sia dipendenti che indipendenti. Il 42 per cento dei lavoratori indipendenti percepisce anche un reddito da un’attività dipendente. Circa un quarto di loro percepisce un reddito maggiore dall’attività dipendente che da quella indipendente. Per il 60 per cento di questi ultimi, il reddito

1 UFAS/UCC (Ufficio centrale di compensazione), Dati sui redditi soggetti all’AVS 2018 3/9

dell’attività indipendente può essere definito addirittura minimo (meno di fr. 10 000 all’anno), il che significa che non versano nemmeno i contributi AVS 2.

Negli ultimi anni, il tema della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa è già stato affrontato a più riprese. Nel rapporto sulla flessibilizzazione del diritto delle assicurazioni sociali in relazione con la digitalizzazione («Flexi-Test») del 27 ottobre 2021 (disponibile in tedesco e francese), il Consiglio federale ha esaminato la necessità, i vantaggi e gli svantaggi di una flessibilizzazione nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali. Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, il rapporto ha valutato la prospettiva di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, con l’obiettivo di coprire un numero maggiore di lavoratori indipendenti a fronte del rischio di perdite di guadagno in caso di infortunio. Il rapporto ha rilevato che tanto più si abbassa la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa quanto più si riesce a contenere il rischio di precarietà.

Nel 2007 la Confederazione ha pubblicato il rapporto «La sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera. Situazione e possibili miglioramenti» 3. Il postulato Maret 21.3281 del 18 marzo 2021 «Qual è la situazione della sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera?», facendovi riferimento, incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera che aggiorni quello del 2007 e illustri le opzioni a disposizione per migliorare la situazione. Il Consiglio federale ha adempiuto il postulato Maret 21.3281 adottando il rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera del 9 giugno 2023 (disponibile in tedesco e francese) 4, che fa nuovamente riferimento alla soglia di accesso all’assicurazione facoltativa. Segnatamente, chiede di semplificare l’accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, al fine di migliorare l’accesso dei lavoratori indipendenti alle assicurazioni sociali.

Nella sua decisione del 9 giugno 2023, con la quale ha adottato il suddetto rapporto, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di valutare la possibilità di un abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni e di presentare un documento interlocutorio entro il 30 giugno 2024. Il mandato comprendeva anche l’analisi delle ripercussioni finanziarie di un eventuale abbassamento. Il 28 agosto 2024, il Consiglio federale ha preso atto del documento interlocutorio e ha incaricato il DFI, tramite l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), di modificare l’articolo 138 OAINF al fine di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa, di esaminare una flessibilizzazione per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a tempo parziale e per i familiari collaboranti nell’impresa nonché di presentare una proposta entro la fine del 2025. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFI (UFSP) di istituire un gruppo di lavoro composto dagli attori del settore al fine di determinare il tasso adeguato per l’abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa. Il gruppo di lavoro è stato anche invitato a determinare il tasso di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni per i familiari collaboranti nell’impresa.

3. Attività del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro istituito dall’UFSP su mandato del Consiglio federale era composto da quattro rappresentanti dell’UFSP, un collaboratore della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) incaricato dell’analisi del mercato del lavoro e della politica sociale, due membri dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e quattro rappresentanti degli assicuratori-infortuni privati. Il gruppo si è riunito in tre occasioni tra novembre 2024 e marzo 2025 e ha valutato diversi possibili livelli di abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, attualmente fissata al

45 per cento del guadagno massimo assicurato.

2 Rapporto del Consiglio federale sulla copertura sociale dei lavoratori indipendenti del 6 dicembre 2024 (disponibile in tedesco e francese) in adempimento del postulato Roduit 20.4141 del 24 settembre 2020. 3 Il rapporto può essere consultato sul sito dell’UFC: www.bak.admin.ch > Temi > Sicurezza sociale per gli operatori culturali. 4 Il rapporto può essere consultato sul sito dell’UFC: www.bak.admin.ch > Temi > Sicurezza sociale per gli operatori culturali. 4/9

Segnatamente, sono state analizzate in modo approfondito le soglie del 40, 35 e 30 per cento del guadagno massimo assicurato. Sulla base dei dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) e dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 5, è stato possibile stimare, per ciascun livello di abbassamento, il numero supplementare di lavoratori indipendenti che potrebbero potenzialmente assicurarsi presso l’assicurazione facoltativa contro gli infortuni (v. tab. sottostante).

Percentuale del guadagno Salario di... Salario fino Numero di lavoratori massimo assicurato (fr.) a... indipendenti interessati (fr.) (tempo pieno e tempo parziale) Minimo 45 % (attuale) 66 691 MAX 81 046 40‒45 % 59 280 66 690 11 243 35‒40 % 51 870 59 279 13 733 30‒35 % 44 460 51 869 15 805 0‒30 % 0 44 459 222 052

Il gruppo di lavoro, che presentava pareri talvolta discordanti, ha preso atto delle diverse implicazioni dei tassi di abbassamento esaminati e si è confrontato tenendo conto degli interessi di ciascuno, ma anche della collettività. A tal fine, le discussioni sono sempre state condotte tenendo conto della volontà politica ricorrente di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni per il maggior numero possibile di lavoratori indipendenti. Nonostante i pareri discordanti, è stato possibile raggiungere un’intesa su una soglia di accesso del 30 per cento del guadagno massimo assicurato. Inoltre, il gruppo di lavoro considera questa percentuale opportuna nell’ottica di un’armonizzazione con la soglia di accesso dei familiari collaboranti nell’impresa, che è già fissata al 30 per cento del guadagno massimo assicurato. Una soglia inferiore al 30 per cento del guadagno massimo assicurato sarebbe difficile da giustificare e da attuare senza ulteriori disciplinamenti. In uno scenario simile, il tasso di autofinanziamento si abbasserebbe in modo esagerato a causa dell’impossibilità di ridurre le spese di cura, che sono indipendenti dal salario. A titolo di esempio, la proposta di portare la soglia di accesso allo 0 per cento, ovvero di sopprimerla, non è stata accolta poiché il tasso di autofinanziamento sarebbe sceso al di sotto del 15 per cento. La causa è da ricercarsi nelle polizze previste in caso di salari bassi. Questa decisione avrebbe comportato un adeguamento significativo delle tariffe e un ricorso eccessivo alla solidarietà. Il progetto, quindi, si basa su una soluzione che gode di un consenso minimo, ma che ‒ aspetto più importante ‒ non penalizza nessuno degli attori del settore.

Oltre al livello di abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa, è stata discussa anche la flessibilizzazione di tale accesso, più precisamente i vantaggi e gli svantaggi di un eventuale allentamento della soglia di accesso per i lavoratori indipendenti a tempo parziale. Su questo punto le opinioni sono state molto discordanti tra i rappresentanti degli assicuratori privati, contrari a tale prospettiva, e altri partecipanti, in particolare quelli in rappresentanza dell’INSAI o della Confederazione, che desideravano offrire la possibilità di assicurarsi al maggior numero possibile di persone. Occorre tuttavia tenere presente che l’interesse degli assicuratori privati risiede nella vendita di contratti assicurativi di diritto privato, secondo le disposizioni della legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1). In questo campo, contrariamente alla LAINF, in cui i premi devono corrispondere legalmente ai rischi (art. 92 cpv. 1 LAINF), gli assicuratori privati possono realizzare dei profitti. Le discussioni sono state animate anche per via del fatto che, nella pratica, è complicato determinare il tasso di attività effettivo di un lavoratore indipendente, che talvolta oscilla a seconda della situazione o di altri fattori che l’assicuratore e il datore di lavoro non sempre possono controllare. In pratica, assicuratori e datori di lavoro dovrebbero quindi comunicare in modo trasparente per garantire

5 Queste statistiche possono essere consultate sul sito dell’UST al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche > Lavoro e

reddito > Rilevazioni > Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 5/9

che il tasso di attività dichiarato dal datore di lavoro corrisponda all’attività effettivamente svolta. Durante le discussioni all’interno del gruppo di lavoro, si è anche tenuto conto del rapporto del Consiglio federale sulla copertura sociale dei lavoratori indipendenti del 6 dicembre 2024 (disponibile in tedesco e francese) in adempimento del postulato Roduit 20.4141 del 24 settembre 2020.

Infine, è stata anche evidenziata la possibilità di introdurre un premio minimo nell’assicurazione facoltativa al fine di ottenere, in modo semplice, una ripartizione più equa delle spese di cura dei lavoratori con salari bassi. Il gruppo di lavoro non si è pronunciato formalmente su questa possibilità, principalmente perché gli interessi dei diversi attori dipendono fortemente dalla composizione del loro portafoglio assicurativo.

4. Punti essenziali del progetto

Il progetto è volto a modificare l’articolo 138 OAINF, al fine di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni al 30 per cento del guadagno massimo assicurato, con l’obiettivo ultimo di offrire a un maggior numero di lavoratori indipendenti la possibilità di assicurarsi secondo le disposizioni della LAINF. Affinché questo numero sia il più coerente possibile, il progetto propone anche di permettere agli assicuratori di adeguare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa in funzione del tasso di attività delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Infine, il progetto propone di modificare l’articolo 139 OAINF per sancire nell’ordinanza il principio del premio minimo nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni. Il presente progetto è il frutto degli scambi intercorsi all’interno del gruppo di lavoro, ma non rappresenta la proposta ufficiale del gruppo. Data l’eterogeneità dei pareri e degli interessi all’interno del gruppo di lavoro, in particolare tra gli assicuratori, non è stato possibile giungere a una raccomandazione formale. Il progetto, quindi, si basa su una soluzione che gode di un consenso minimo, ma che, secondo il Consiglio federale, non penalizza nessuno degli attori del settore. Va detto, però, che, se l’abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni al 30 per cento del guadagno massimo assicurato è stato accolto in modo abbastanza favorevole, il dibattito sulla flessibilizzazione di tale soglia è stato più acceso. Il gruppo di lavoro non si è pronunciato sul principio del premio minimo.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 138 OAINF Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti

Abbassamento della soglia di accesso

Il progetto propone di modificare l’articolo 138 OAINF al fine di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni. Detta soglia corrisponde attualmente al 45 per cento del guadagno massimo assicurato (fr. 66 690) e si propone di fissarla al 30 per cento (fr. 44 460) per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e per i familiari collaboranti nell’impresa. All’interno del gruppo di lavoro, la percentuale del 30 per cento si è attestata come minimo comune denominatore. Il motivo principale risiede nel fatto che le polizze con un salario assicurato pari a questa soglia di accesso permettono ancora di raggiungere un tasso di autofinanziamento di circa il 75 per cento senza bisogno di adeguamenti tariffali significativi.

Secondo i dati dell’UST, provenienti dalla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 6, e i dati dell’UFAS, derivanti dalla statistica sui redditi soggetti a contribuzione all’AVS, questo abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione contro gli infortuni potrebbe permettere a circa 40 000 lavoratori indipendenti di assicurarsi nuovamente secondo

6 Queste statistiche possono essere consultate sul sito dell’UST al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche > Lavoro e

reddito > Rilevazioni > Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 6/9

le disposizioni della LAINF. Tuttavia, questi dati sono relativi in quanto, nella pratica, solo un quarto circa dei lavoratori indipendenti a cui viene offerta la possibilità di assicurarsi coglie effettivamente questa opportunità. Per i familiari collaboranti nell’impresa, la soglia di accesso resta fissata al 30 per cento del guadagno massimo assicurato (fr. 44 460). Non è stato ritenuto opportuno modificare questa soglia, poiché gli attori del settore considerano l’armonizzazione delle due soglie di accesso come uno sviluppo positivo.

Flessibilizzazione della soglia di accesso per i lavoratori indipendenti a tempo parziale

Non è raro svolgere contemporaneamente più attività lavorative dipendenti, ma anche un’attività dipendente e una indipendente. È il caso, in particolare, del settore culturale, come sottolinea il rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera 7 del 9 giugno 2023 (disponibile in tedesco e francese). Secondo il rapporto del Consiglio federale sulla copertura sociale dei lavoratori indipendenti del 6 dicembre 2024 (disponibile in tedesco e francese) in adempimento del postulato Roduit 20.4141 del 24 settembre 2020, il 42 per cento dei lavoratori indipendenti svolge anche un’attività dipendente ed è quindi assicurato d’obbligo secondo le disposizioni della LAINF, almeno per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali. La possibilità per gli assicuratori di proporre alle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a tempo parziale una soglia di accesso inferiore all’importo minimo fissato consentirebbe a un numero ancora maggiore di persone di accedere all’assicurazione contro gli infortuni. Pertanto, il progetto propone anche di permettere agli assicuratori di adeguare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa in funzione del tasso di attività delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. In altre parole, un lavoratore indipendente che lavora a tempo parziale al 50 per cento potrebbe assicurarsi a partire da una soglia di 22 230 franchi. Lo stesso vale per i familiari collaboranti nell’impresa, che avrebbero così la possibilità di stipulare un’assicurazione LAINF per i propri redditi complessivi. Questa flessibilità contribuirebbe anche a evitare casi di sovrassicurazione.

Il progetto di flessibilizzazione della soglia di accesso tiene conto dei cumuli di bassi tassi di attività e di pluriattività, osservati in particolare dall’INSAI, che detiene circa la metà delle polizze nel contesto dell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni in Svizzera. Il progetto propone che la flessibilizzazione sia facoltativa, in quanto, relativamente al loro portafoglio, le osservazioni degli assicuratori privati non corrispondono necessariamente a quelle dell’INSAI. Pertanto, questa disposizione consente agli assicuratori che lo desiderano di rendere più flessibile la soglia di accesso per i lavoratori indipendenti a tempo parziale, senza tuttavia obbligarli a farlo.

Art. 139 OAINF Premi

Inserimento del principio del premio minimo nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni

L’articolo 139 OAINF è modificato affinché gli assicuratori possano prevedere un premio minimo anche nell’assicurazione facoltativa. L’importo di tale premio è volto a coprire meglio le spese di cura e le spese amministrative, che rappresentano la maggior parte dei costi quando i salari assicurati sono bassi. Finora, il principio di un premio minimo era possibile soltanto per le due branche dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per l’assicurazione facoltativa è ora sancito nell’ordinanza, come peraltro raccomandato dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) per motivi di certezza giuridica. Pertanto, la modifica consente agli assicuratori che lo desiderano di riscuotere un premio minimo, senza tuttavia obbligarli a farlo. Al fine di evitare che l’abbassamento della soglia di accesso comporti una sovvenzione incrociata dei redditi più bassi da parte di quelli più elevati dovuta alla necessità di finanziare le spese di cura, il cui importo rimane invariato, l’introduzione di un premio minimo permette di garantire che i

7 Il rapporto può essere consultato sul sito dell’UFC: www.bak.admin.ch > Temi > Sicurezza sociale per gli operatori culturali. 7/9

salari bassi contribuiscano nella stessa misura di quelli più elevati al risultato attuariale del collettivo. Le stesse considerazioni si applicano alla prospettiva di abbassare proporzionalmente la soglia di accesso per le persone esercitanti una o più attività lucrative indipendenti a tempo parziale.

Contrariamente all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non si prevede di stabilire un massimale fisso. Le statistiche dimostrano che, nel caso dell’assicurazione facoltativa, le spese di cura sono nettamente più elevate presso alcuni assicuratori, in particolare presso l’INSAI, rispetto ad altri assicuratori privati. Ciò è dovuto alle notevoli differenze nel volume dei portafogli tra gli assicuratori dell’assicurazione facoltativa nonché alle conseguenti differenze nei rischi incontrati: l’INSAI, in virtù del monopolio parziale conferitole dalla legge (art. 66 LAINF), assicura rischi più elevati. Sarebbe estremamente difficile fissare un massimale in termini di importo massimo quantificabile poiché, contrariamente all’assicurazione obbligatoria, nel caso dell’assicurazione facoltativa non esiste una prassi ricorrente stabilita da tutti gli assicuratori. Tuttavia, è possibile ottenere una limitazione del premio minimo, in quanto quest’ultimo deve coprire le spese di cura e le spese amministrative. Questa soluzione consente agli assicuratori che lo desiderano di riscuotere un premio minimo adattato alle loro polizze e tiene conto delle specificità di ciascun assicuratore.

n qualità di autorità di vigilanza, nel momento in cui prenderà conoscenza delle tariffe dei premi, l’UFSP verificherà che il premio minimo proposto da ciascun assicuratore sia conforme alle sue spese amministrative e di cura, come fa per i premi dell’assicurazione obbligatoria. Poiché l’articolo 113 capoverso 4 OAINF prevede già che gli assicuratori sottopongano all’UFSP le tariffe per l’anno successivo al più tardi entro la fine di maggio dell’anno corrente e le statistiche dei rischi dell’anno precedente nell’anno corrente, non è previsto espressamente che il premio minimo dell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni debba essere sottoposto all’UFSP.

6. Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa, la sua flessibilizzazione e l’inserimento del premio minimo nell’OAINF non comporteranno ripercussioni finanziarie o in termini di personale per la Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non si prevedono ripercussioni delle presenti modifiche di ordinanza per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.3 Ripercussioni per l’economia e per gli assicuratori LAINF

Quanto alle ripercussioni finanziarie, occorre essere consapevoli del fatto che i dati disponibili hanno un valore informativo limitato e che non è quindi possibile elaborare stime precise. Inoltre, le ripercussioni sono diverse a seconda degli assicuratori. La situazione può infatti variare fortemente da una società all’altra, in base alla struttura della tariffa individuale, ma anche alla dimensione e alla composizione del portafoglio. È possibile che alcuni assicuratori, a causa dei margini esistenti nella loro tariffa individuale attuale, non sentano la necessità di adeguare la tariffa nel quadro di un abbassamento della soglia di accesso. Non è tuttavia possibile fare una previsione generale al riguardo. In parte è proprio a causa di questa eterogeneità che agli assicuratori viene proposto, senza però essere loro imposto, il principio della flessibilizzazione dell’accesso all’assicurazione per i lavoratori indipendenti a tempo parziale e quello della riscossione di un premio minimo.

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La riduzione della soglia di accesso al 30 per cento del guadagno massimo permette di stimare a circa 40 000 il numero di nuove polizze potenzialmente sottoscritte. I dati attuali relativi alla soglia di accesso del 45 per cento del guadagno massimo assicurato mostrano che solo un quarto circa dei lavoratori indipendenti potenzialmente assicurabili stipula effettivamente una polizza di assicurazione facoltativa contro gli infortuni. In tale contesto, è possibile supporre che il numero di polizze supplementari si attesterà intorno a 10 000. I salari superiori a questa nuova soglia di accesso saranno ancora sufficientemente elevati da garantire un certo grado di autofinanziamento delle spese amministrative e di cura. In tale contesto, è possibile supporre che, in linea di massima, l’abbassamento della soglia di accesso al 30 per cento non richiederà un aumento tariffale significativo. Nel complesso, le ripercussioni finanziarie dovrebbero essere trascurabili, sia per l’economia sia per gli assicuratori.

La flessibilizzazione facoltativa della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa dei lavoratori indipendenti a tempo parziale aumenta le prospettive di assicurazione in caso di salari bassi. In tale contesto, sussiste il rischio di un basso tasso di autofinanziamento delle spese amministrative e di cura, situazione che finirebbe col pesare sulla collettività e che potrebbe comportare un aumento della tariffa. La possibilità di riscuotere un premio minimo permette, tuttavia, di contrastare questo effetto e di garantire una migliore ripartizione dei rischi e delle spese amministrative. Pertanto, la possibilità di rendere flessibile la soglia di accesso, unitamente a quella di riscuotere un premio minimo, non dovrebbe avere un impatto finanziario significativo né sull’economia né sugli assicuratori. Infine, il carattere facoltativo di questa disposizione dovrebbe limitare le ripercussioni sugli assicuratori. Infatti, poiché tale disposizione non è vincolante, gli assicuratori che temono di subire ripercussioni negative rilevanti potranno semplicemente non avvalersi di tale possibilità, che si tratti della flessibilizzazione della soglia di accesso o della riscossione di un premio minimo.

7. Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

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