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Berna, il digitare/scegliere data

Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio

Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Rapporto esplicativo per l’indizione della pro- cedura di consultazione

1. Situazione iniziale

Il 13 settembre 2024 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concer- nente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio) (FF 2024 2448). Il Parlamento ha adottato il progetto nella votazione finale del 20 giugno 2025. Il termine di referendum è trascorso inutilizzato il 9 ottobre 2025. La presente modifica riguarda un punto dell’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Si tratta della disposizione d’esecuzione del nuovo articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), concernente il rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio per le persone che vivono in parte in una struttura e in parte a casa. Questa disposi- zione è stata introdotta nel corso dei dibattiti parlamentari.

2. Entrata in vigore della revisione della LPC concernente le prestazioni di

aiuto e assistenza a domicilio

Diverse misure decise dal Parlamento nel quadro della revisione della LPC comportano modi- fiche nel diritto cantonale nonché adeguamenti dei sistemi informatici e dei processi di lavoro degli organi esecutivi delle PC. Per i lavori necessari all’attuazione della revisione della LPC, i Cantoni hanno bisogno di almeno un anno. Per l’attuazione delle disposizioni che necessi- tano di modifiche di legge, hanno bisogno di due anni. Il calendario della revisione prevede pertanto che il Consiglio federale adotti le disposizioni di ordinanza nel secondo semestre del 2026. L’entrata in vigore delle disposizioni che non richiedono alcuna modifica delle leggi cantonali (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4, 1bis, 1quater e 2 lett. a nonché art. 11 cpv. 1 lett. i nLPC e art. 20 cpv. 2, frase introduttiva e lett. bbis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’as- sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [nLAVS; RS 831.10]) è prevista il 1° gennaio 2027. Le disposizioni che richiedono modifiche delle leggi cantonali (art. 14–16, 19, 21 cpv. 3bis e 3ter, 21a e 21b nLPC) dovrebbero invece entrare in vigore il 1° gennaio 2028.

3. Punti essenziali del progetto

3.1 Normativa proposta

Secondo la disposizione dell’articolo 14a capoverso 5 nLPC, le persone che vivono in parte in una struttura (istituto o ospedale) e in parte a casa avranno diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio in funzione del periodo in cui vivono a casa.

Le nuove prestazioni di aiuto e assistenza introdotte con la revisione della LPC sono per prin- cipio destinate alle persone che vivono a casa (art. 14a cpv. 1 nLPC). Dopo che ne è stato accertato il bisogno, queste prestazioni vengono versate mensilmente sotto forma di importo forfettario. La disposizione introdotta con l’articolo 14a capoverso 5 nLPC prevede il diritto alle prestazioni anche per le persone che vivono in parte in una struttura e in parte a casa. Queste persone riceveranno una parte dell’importo forfettario per i periodi in cui vivono a casa, ovvero al di fuori dell’istituto o dell’ospedale. Sarà prevista una durata minima del periodo che le per-

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sone dovranno trascorrere a casa (ovvero al di fuori della struttura). La parte dell’importo for- fettario aumenterà in funzione della durata del periodo trascorso al di fuori dell’istituto o dell’ospedale, con una graduazione per periodi di 30 giorni. La quota del rimborso dipenderà dalla durata del periodo trascorso al di fuori della struttura.

Il caso in cui una persona che vive a casa trascorre un certo periodo in un istituto o in un ospedale è già disciplinato. I soggiorni in un istituto o in un ospedale fino a tre mesi vengono infatti rimborsati tramite le spese di malattia e d’invalidità (art. 10 cpv. 1 LPC e N. 5210.01, terzo trattino, delle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI [DPC]). Inoltre, le prestazioni di aiuto e assistenza fornite a persone che vivono a casa e trascorrono la giornata in strutture diurne sono rimborsate in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LPC.

3.2 Questioni legate all’attuazione

L’accertamento della durata minima spetterà ai Cantoni, che potranno per esempio basarsi sulle indicazioni fornite dagli istituti o dagli ospedali con cui essi confermano le assenze dei beneficiari.

Per avere diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio non occorrerà dimostrare il bisogno delle singole prestazioni (sistema di chiamate d’emer- genza, aiuto nell’economia domestica ecc.). Esso è dato per scontato, poiché i beneficiari vi- vono prevalentemente in un istituto o in un ospedale perché hanno bisogno di aiuto e assi- stenza.

4. Commento alla disposizione

Per avere diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza, un benefi- ciario dovrà trascorrere al di fuori dell’istituto o dell’ospedale un periodo minimo di 60 giorni. A partire da 90 e 120 giorni, la quota aumenterà in misura corrispondente. Questa impostazione schematica del diritto al rimborso permette un’attuazione semplice e agevola l’accesso degli assicurati alle prestazioni. La graduazione dell’aumento attenuerà gli effetti soglia, che non potranno però essere completamente evitati.

Come l’importo forfettario di cui all’articolo 14a capoverso 4 nLPC, anche le quote proporzionali del medesimo verranno versate, insieme alla prestazione complementare annua, su base men- sile.

Il periodo minimo di 60 giorni è stato fissato ipotizzando che le persone in questione trascorrano ogni anno un fine settimana su due al di fuori dell’istituto o dell’ospedale: dividendo i 52 fine settimana per due e moltiplicandoli per due giorni si ottengono circa 50 giorni, cui vengono aggiunti 10 giorni di vacanza, per arrivare a un totale di 60 giorni. Il periodo minimo potrà essere raggiunto addizionando anche giorni soltanto parziali. Per esempio, un soggiorno di una notte e un giorno dalla mattina alla sera corrisponde a un giorno, uno dal venerdì sera alla domenica sera corrisponde a due giorni e uno dal sabato mattina alla domenica sera corrisponde a un giorno e mezzo. Il periodo minimo di 60 giorni corrisponde all’incirca a un sesto di un anno. Un sesto di 11 160 franchi (importo forfettario di cui all’art. 14a cpv. 4 nLPC) ammonta a un’inden- nità di 1860 franchi per il periodo trascorso al di fuori dell’istituto o dell’ospedale. A partire da

90 e 120 giorni, la quota aumenterà in misura corrispondente.

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In questo contesto, vivere «a casa» significa vivere al di fuori dell’istituto o dell’ospedale (cfr. art. 10 cpv. 1, frase introduttiva LPC). Non è dunque necessario che i giorni al di fuori dell’isti- tuto o dell’ospedale vengano trascorsi sempre presso le stesse persone. Trattandosi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale, il rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio rientra nell’importo minimo di 6000 franchi previsto per i Cantoni per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale (art. 14 cpv. 3 lett. b LPC).

5. Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La disposizione di legge da cui deriva la presente disposizione di ordinanza è stata introdotta dal Parlamento e non avrà ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

La disposizione di legge da cui deriva la presente disposizione di ordinanza è stata introdotta dal Parlamento e avrà ripercussioni finanziarie per i Cantoni, che non sono state quantificate.

6. Aspetti giuridici

6.1 Disposizione di ordinanza

La disposizione di ordinanza proposta attua l’articolo 14a capoverso 5 nLPC ed è conforme al medesimo.

6.2 Normative cantonali

Alcuni Cantoni dispongono già di normative che consentono il rimborso dell’assistenza al di fuori degli istituti o degli ospedali. Il Cantone di Berna, per esempio, ha emanato una legge sulle prestazioni per le persone con disabilità (Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen [BLG; BSG 860.3]), entrata in vigore nel gennaio del 2024, volta a promuo- vere l’autodeterminazione delle persone con disabilità. Se un Cantone dispone già di una legge o di normative che prevedono un’indennità equivalente, si potrà prevedere un coordina- mento delle prestazioni. Le prestazioni federali saranno prioritarie.

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