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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale sulla prote zione delle acque in materia di protezione delle acque sot terranee e aumento dell’efficienza depurativa degli im pianti di depurazione delle acque di scarico del …
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Compendio
La modifica della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) ha lo scopo di migliorare la qualità dell’acqua potabile e delle acque. Viene stabilito per i Cantoni l’obbligo di designare entro il 2050 i settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea (superficie della ricarica della falda), in modo che i Cantoni e le aziende di approvvigionamento idrico possano adottare misure destinate alla protezione dell’acqua potabile. È necessario ridurre l’immissione nelle acque di composti azotati e sostanze organiche in tracce da im pianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) e l’emissione nell’atmosfera di protossido d’azoto, dannoso per il clima, al fine di proteggere le persone e l’am biente da effetti pregiudizievoli e impedire i superamenti dei valori limite. Pertanto, i Cantoni vengono obbligati a potenziare gli IDA entro il 2050. A tal fine viene adeguato il finanziamento delle misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce. Allo stesso tempo, deve essere uniformato l’obbligo di allacciamento alla canalizza zione per le aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito.
Situazione iniziale Le acque sotterranee e superficiali, soprattutto nell’Altopiano, sono inquinate da so stanze nutritive e sostanze organiche in tracce come prodotti fitosanitari e medica menti. Queste sostanze raggiungono le acque sotterranee e superficiali attraverso le attività agricole e gli IDA. Per proteggere l’acqua potabile e le acque sotterranee e migliorare la depurazione delle acque di scarico, il Parlamento ha presentato le tre mozioni seguenti: • mozione 20.3625 Protezione più efficace dell’acqua potabile mediante la determinazione dei settori d’alimentazione; • mozione 20.4261 Riduzione delle immissioni di azoto provenienti dagli im pianti di depurazione delle acque di scarico; • mozione 20.4262 Misure volte a eliminare i microinquinanti da tutti gli im pianti di depurazione delle acque di scarico. Le aziende agricole con un notevole effettivo di bovini e/o suini possono spargere sui loro campi il concime di fattoria miscelato alle acque di scarico domestiche. Sono esonerate dall’obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Il Parlamento chiede che in futuro questa deroga venga estesa anche alle aziende con altri animali da reddito: • mozione 23.4379 Adattare la legge sulla protezione delle acque alla pratica dell’allevamento di animali da reddito. Con la presente modifica della LPAc si dà attuazione a queste quattro mozioni.
Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee In Svizzera l’acqua potabile proviene per l’80 per cento dalle falde freatiche. Nell’Al topiano molte di esse sono inquinate da nitrati e prodotti di degradazione di prodotti fitosanitari. Per prevenire l’inquinamento dell’acqua potabile in futuro, i settori di alimentazione devono essere designati e godere di miglior protezione, perché è lì che
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avviene soprattutto la ricarica delle falde captate a scopo potabile. Solo così si può garantire che anche in futuro la popolazione e l’economia svizzere possano usufruire di un approvvigionamento in acqua potabile di buona qualità, economico e decentra lizzato, senza onerose e costose procedure di trattamento. Già oggi l’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) obbliga i Cantoni a designare un settore di alimentazione se una capta zione d’acqua sotterranea è inquinata da sostanze che non sono sufficientemente de gradate o trattenute o se esiste un pericolo in tal senso. Si stima che secondo la norma esistente dovrebbero essere designati 1100 settori di alimentazione, ma finora i Can toni ne hanno stabiliti circa 70. Questa lacuna d’attuazione va colmata attraverso prescrizioni e termini chiari nella LPAc. Oltre a dover adempiere la regolamentazione attuale, i Cantoni dovranno ora designare anche il settore di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea che sono importanti per l’approvvigionamento regionale. Ciò porta a 1500 circa il nu mero di settori di alimentazione necessari (più o meno un quarto dei settori di ali mentazione di tutte le captazioni d’acqua sotterranea sul territorio nazionale). Con la designazione dei settori di alimentazione si protegge a lungo termine l’acqua po tabile di circa due milioni di persone e numerose aziende commerciali e industriali. Depurazione delle acque di scarico Le acque di scarico vengono depurate per eliminare feci e sostanze inquinanti. In Svizzera si contano circa 700 IDA, ai quali è allacciata praticamente tutta la popola zione. Per fare un esempio, mentre gli IDA rimuovono il carbonio e il fosforo dalle acque di scarico per oltre il 90 per cento, in media per i composti azotati la percen tuale si ferma a 50 per cento. Di conseguenza, nelle acque svizzere finiscono quantità eccessive di ammonio e nitrito (tossici per i pesci), possono comparire più cianobat teri tossici e si constata una concimazione eccessiva del Mare del Nord e del Medi terraneo. Inoltre, viene rilasciata nell’atmosfera una grande quantità di protossido di azoto, dannoso per il clima. Si aggiunga a tutto ciò che attraverso le acque di scarico depurate giungono nelle acque anche molte sostanze organiche in tracce. Per ridurre queste immissioni, a norma del diritto vigente, entro il 2040 circa 140 IDA saranno potenziati con l’ag giunta di ulteriori livelli di depurazione per eliminare le sostanze organiche in tracce. I costi di investimento iniziali (ca. fr. 1,4 mia.) sono cofinanziati dalla Confederazione per il 75 per cento attraverso una tassa sulle acque di scarico stabilita secondo il principio di causalità e a destinazione vincolata. Nonostante tale potenziamento, su una lunghezza complessiva di circa 1700 chilometri di corsi d’acqua continueranno a essere superati i valori limite entrati in vigore nel 2020. Per rispettare i limiti per le sostanze organiche in tracce, oltre al potenziamento dei circa 140 IDA del pro gramma attuale, circa altri 300 IDA dovranno adottare misure. Il relativo fabbisogno d’investimento ammonta a circa 1,5 miliardi di franchi. Secondo il diritto vigente, queste misure non possono essere cofinanziate attraverso la tassa sulle acque di sca rico. La modifica della legge fissa al 2050 il termine per l’attuazione delle misure per l’eli minazione dei composti azotati e delle sostanze organiche in tracce, permettendo di
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completare il potenziamento entro i cicli di rinnovamento naturale degli IDA, che sono di circa 25–30 anni. Inoltre, il finanziamento delle misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce viene adeguato al fabbisogno supplementare di mezzi finanziari. L’aliquota massima della tassa viene portata dagli attuali nove franchi a 16 franchi all’anno per abitante al lacciato e il termine per la riscossione della tassa viene prorogato fino al 2050. Le esigenze specifiche relative all’efficienza depurativa degli IDA in termini di elimi nazione di azoto e sostanze organiche in tracce saranno stabilite successivamente nell’OPAc. In questo modo gli IDA vengono portati allo stato della tecnica attuale, ottenendo il dimezzamento delle immissioni di azoto nelle acque e delle emissioni di gas serra prodotte dagli IDA svizzeri e permettendo il cofinanziamento delle misure volte al rispetto dei valori limite esistenti per le sostanze organiche in tracce. Con l’ulteriore aumento dell’efficienza depurativa, gli attuali costi di smaltimento (ca. fr. 2,2 mia. all’anno) aumenteranno dell’11 per cento circa per la fine della loro attuazione nel 2050 (del 4 % ca. per la depurazione dalle sostanze organiche in tracce e del 7 % ca. per i composti azotati). Nel complesso, i costi dello smaltimento delle acque di scarico rimangono paragonabili a quelli di Germania e Austria. Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche le aziende agricole possono, a determi nate condizioni, rinunciare all’allacciamento anche se sarebbero soggette a tale ob bligo (art. 12 cpv. 4 LPAc). Ciò vale per le aziende che si trovano in zona agricola e dispongono di un effettivo notevole di bovini o suini (ca. 8 vacche da latte o 60 suini da ingrasso). Queste aziende possono utilizzare come concime e spargere sui loro campi le acque di scarico domestiche miscelate al colaticcio fluido di bovini o suini. Con la presente modifica della LPAc, questa deroga deve essere estesa alle aziende con un notevole effettivo di altri animali da reddito, per esempio quelle che tengono equini, pollame od ovini, il cui concime di fattoria viene prodotto principalmente in forma solida sotto forma di letame. L’UFAM stima che circa 1000 aziende agricole trarranno beneficio dall’allenta mento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione.
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Indice
Compendio 2
1 Situazione iniziale 7
1.1 Necessità di agire e obiettivi 7
1.1.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee 7
1.1.2 Depurazione delle acque di scarico 11
1.1.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla
canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito 13
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 14
1.2.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee 14
1.2.2 Depurazione delle acque di scarico 18
1.2.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla
canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito 19
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario,
nonché con le strategie del Consiglio federale 20
1.4 Interventi parlamentari 20
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 21
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 21
4 Punti essenziali del progetto 23
4.1 La normativa proposta 23
4.2 Attuazione 24
4.2.1 Esecuzione 24
4.2.2 Difficoltà a livello di attuazione 28
4.3 Compatibilità tra compiti e finanze 29
5 Commento ai singoli articoli 30
6 Ripercussioni 36
6.1 Ripercussioni per la Confederazione 37
6.1.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee 37
6.1.2 Depurazione delle acque di scarico 39
6.1.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla
canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito 41
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli
agglomerati e le regioni di montagna 41
6.2.1 Cantoni 41
6.2.2 Comuni 42
6.2.3 Città, agglomerati e regioni di montagna 44
6.3 Ripercussioni sull’economia 45
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6.3.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee 45
6.3.2 Depurazione delle acque di scarico 47
6.3.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla
canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito 47
6.4 Ripercussioni sulla società 48
6.4.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee 48
6.4.2 Depurazione delle acque di scarico 48
6.4.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla
canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito 49
6.5 Ripercussioni sull’ambiente 49
6.6 Altre ripercussioni 50
7 Aspetti giuridici 50
7.1 Costituzionalità 50
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 51
7.3 Forma dell’atto 51
7.4 Subordinazione al freno alle spese 52
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale 52
7.6 Conformità alla legge sui sussidi 53
7.7 Delega di competenze legislative 55
7.8 Protezione dei dati 55
Legge federale sulla protezione delle acque (Disegno) FF 2023 …
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Soprattutto nell’Altopiano, una grande quantità di falde freatiche, fiumi e laghi è in- quinata da sostanze nutritive e sostanze organiche in tracce, come i prodotti di degra- dazione di prodotti fitosanitari o i medicinali. Queste sostanze giungono nelle acque principalmente attraverso le attività agricole o gli impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) annessi agli insediamenti o alle aziende commerciali e industriali. Nel 2021 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi (FF 2021 665), la quale stabilisce misure per ridurre l’immis- sione di sostanze nelle acque, nonché percorsi di riduzione per le sostanze nutritive azoto e fosforo e un obiettivo di riduzione del rischio per i prodotti fitosanitari. Per garantire anche in futuro la protezione dell’acqua potabile e delle acque, sono necessarie ulteriori misure. Il Parlamento ha quindi incaricato la Confederazione di attuare le tre mozioni seguenti: • 20.3625 Protezione più efficace dell’acqua potabile mediante la determina- zione dei settori d’alimentazione; • 20.4261 Riduzione delle immissioni di azoto provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico; • 20.4262 Misure volte a eliminare i microinquinanti da tutti gli impianti di depurazione delle acque di scarico. Le condizioni per usufruire dell’esonero dall’obbligo di allacciamento alla canalizza- zione pubblica devono essere armonizzate per le aziende agricole che allevano animali da reddito. Il Consiglio federale è stato quindi incaricato di attuare la seguente mo- zione: • mozione 23.4379 Adattare la legge sulla protezione delle acque alla pratica dell’allevamento di animali da reddito.
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee
Approvvigionamento in acqua potabile della Svizzera
L’acqua potabile proviene per l’80 per cento dalle falde freatiche. L’approvvigiona- mento in acqua potabile della Svizzera è garantito da circa 12 000 captazioni d’acqua sotterranea di interesse pubblico, contando anche i pozzi in falda e le sorgenti. Le aziende di approvvigionamento idrico in genere prelevano l’acqua potabile da due o più riserve di acque sotterranee indipendenti tra loro. La diversificazione delle fonti amplifica al massimo la stabilità dell’approvvigionamento in acqua potabile della
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Svizzera. Anche in considerazione dell’aumento dei periodi di siccità dovuto ai cam- biamenti climatici, le aziende di approvvigionamento idrico si trovano in una buona situazione. Zone di protezione delle acque sotterranee nelle vicinanze di captazioni d’acqua sotterranea La protezione delle captazioni d’acqua sotterranea e delle riserve di acqua potabile in Svizzera è garantita da un sistema di sicurezza a più livelli. Nelle zone di protezione delle acque sotterranee ubicate nelle immediate vicinanze di una captazione si appli- cano le norme di protezione più rigide, mentre all’aumentare della distanza si alleg- geriscono le limitazioni. Attorno a tutte le captazioni d’acqua sotterranea di interesse pubblico devono essere delimitate corrispondenti zone di protezione. Le prescrizioni previste per le zone di protezione delle acque sotterranee garantiscono che la struttura della captazione non venga danneggiata e che nessun agente patogeno o sostanza in- desiderata raggiunga le acque sotterranee poco prima che siano immesse nella rete dell’acqua potabile. Riserve di acqua potabile inquinate Sostanze come nitrati e sostanze organiche in tracce, che non vengono trattenute nel suolo o degradate nelle acque sotterranee, possono giungere dall’intero bacino imbri- fero in una falda acquifera captata a scopo potabile. Le zone di protezione delle acque sotterranee sopra descritte hanno nella maggior parte dei casi un’estensione molto mi- nore del bacino imbrifero e quindi non possono proteggere le captazioni da simili in- quinamenti duraturi. In più luoghi le riserve di acque sotterranee sono inquinate da sostanze persistenti provenienti dall’agricoltura, dagli insediamenti e dalle vie di comunicazione, oppure dall’industria e dalle attività commerciali. Attualmente circa un milione di abitanti è approvvigionato da falde sotterranee non conformi ai requisiti di qualità previsti dalla legge, perché inquinate da prodotti di degradazione di clorotalonil e S-metolachlor, due principi attivi di prodotti fitosanitari. Ai prodotti fitosanitari contenenti il princi- pio attivo clorotalonil è stata revocata l’omologazione1, con divieto di utilizzo degli stessi a partire dal 1° gennaio 2020. I prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo S-metolachlor non possono più essere utilizzati dall’inizio del 2025. Possono passare ancora decenni prima che i prodotti di degradazione vengano dilavati dal suolo e le falde tornino pulite. Ciò dimostra l’importanza di prevenire simili forme di inquina- mento per il futuro. Ormai non si contano i casi di captazioni d’acqua sotterranea che bisogna abbandonare perché inquinate. L’eccessivo contenuto di nitrati porta diverse aziende di approvvi- gionamento idrico a mescolare acque sotterranee inquinate e pulite per ottenere un prodotto finale conforme ai valori limite per l’acqua potabile. A causa del continuo aumento delle superfici di insediamento e delle infrastrutture, è sempre più difficile per queste aziende trovare nuovi siti per le captazioni di acqua potabile. Protezione dall’inquinamento nel luogo giusto grazie ai settori di alimentazione
1 Contro la revoca dell’omologazione è pendente una procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
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Per le captazioni d’acqua sotterranea più importanti e più a rischio i Cantoni devono designare un settore di alimentazione2, così da poter adottare misure di protezione contro l’inquinamento nel luogo giusto. Spesso il bacino imbrifero di una captazione d’acqua sotterranea è molto ampio. Per questo motivo il legislatore ha deciso che deve essere protetta in modo particolare soltanto la parte del bacino imbrifero da cui proviene la maggior parte dell’acqua di una captazione d’acqua sotterranea. A tale scopo ha fornito una definizione del ter- mine «settore di alimentazione Zu». Nel settore di alimentazione penetra il 90 per cento dell’acqua piovana che attraverso il sottosuolo scorre fino a una capta- zione d’acqua sotterranea dalla quale viene prelevata o sgorga come sorgente (all. 4 n. 113 OPAc). La determinazione del settore di alimentazione è più onerosa rispetto a quella del bacino imbrifero di una captazione d’acqua sotterranea. Tuttavia, grazie a questo onere aggiuntivo, l’area su cui devono essere adottate misure per proteggere l’acqua potabile o misure di risanamento contro l’inquinamento viene spesso ridotta al 30–90 per cento dell’intero bacino imbrifero. Nelle zone di roccia carsica o fessu- rata, il settore di alimentazione corrisponde di norma alle zone di protezione delle acque sotterranee già delimitate, che coprono quasi l’intero bacino imbrifero di una captazione d’acqua sotterranea. Regolamentazione attuale e lacune relative all’attuazione Dal 1998 i Cantoni sono tenuti a designare il settore di alimentazione di una capta- zione d’acqua sotterranea se le acque sotterranee sono inquinate o se esiste il pericolo concreto di inquinamento (art. 29 cpv. 1 lett. c OPAc). Nel settore di alimentazione, i Cantoni devono inoltre ordinare misure mirate contro l’inquinamento delle acque sot- terranee esistenti, per esempio adeguamenti nella gestione e nella concimazione delle superfici coltive a sfruttamento intensivo (all. 4 n. 212 OPAc). Tuttavia, i Cantoni hanno adempiuto all’obbligo di designare settori di alimentazione e prendere opportune misure solo in singoli casi. Fino ad oggi sono stati definiti settori di alimentazione per una settantina di captazioni d’acqua sotterranea. L’Ufficio fede- rale dell’ambiente (UFAM) stima che, secondo la normativa vigente, sarebbero ne- cessari circa 1100 settori di alimentazione in più: circa 800 a causa dell’inquinamento da nitrati e 300 per pericolo concreto di inquinamento. Finora non era stato fissato alcun termine entro il quale i Cantoni dovessero designare i settori di alimentazione e il concetto di «pericolo concreto» non era definito in dettaglio. Inoltre, non esiste ad oggi una base legale per un sussidio federale. Nel suo rapporto del 28 giugno 2022 «Protezione delle acque sotterranee in Svizzera» (FF 2022 1771), la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha preso in esame l’attuazione della protezione delle acque sotterranee in Svizzera. Ri- chiama in particolare l’attenzione sulle lacune dei Cantoni relative all’attuazione della designazione dei settori di alimentazione, e chiede che la Confederazione rafforzi la sua attività di vigilanza.
2 A differenza del settore di alimentazione Zu, il settore di alimentazione Zo serve alla prote- zione delle acque superficiali. Il settore di alimentazione Zo non è interessato dalla modi- fica della LPAc prevista. Per semplicità, nel presente testo si utilizza il termine «settore d’alimentazione» senza la specifica «Zu».
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Allo stesso tempo, la CdG-N ha presentato il postulato 22.3875 «Rafforzamento dell’efficacia del programma sulla protezione delle acque nell’agricoltura», nel quale si fa riferimento alle disposizioni dell’articolo 62a LPAc. Se le acque sotterranee sono inquinate da sostanze nutritive, i Cantoni devono provvedere affinché la coltivazione agricola nel settore di alimentazione sia adattata in modo da far dilavare nelle acque sotterranee una quantità minore di tali sostanze. Dove i valori limite sono superati in maniera notevole, ciò può comportare un calo dei profitti e anche costi per le aziende agricole interessate. Per sgravare queste aziende, la maggior parte dei provvedimenti non economicamente sostenibili nel settore agricolo è compensata dalla Confedera- zione attraverso il programma sulla protezione delle acque secondo l’articolo 62a LPAc. Tuttavia, il ricorso al programma è alquanto carente rispetto alle aspettative. Nell’ambito della risposta al postulato 22.3875 l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) sta esaminando diversi provvedimenti per rendere possibile un’attuazione efficiente dei progetti del programma sulla protezione delle acque secondo l’arti- colo 62a LPAc, come per esempio una semplificazione delle procedure amministra- tive. Scopo della modifica della legge nell’ambito della protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee La designazione dei settori di alimentazione rafforza la protezione delle falde acqui- fere utilizzate per l’approvvigionamento idrico. Attraverso i settori di alimentazione si ottiene una garanzia a lungo termine di poter beneficiare di un approvvigionamento economico e affidabile in acqua potabile di buona qualità per le persone in Svizzera. La prevista modifica della LPAc fa sì che i Cantoni colmino le lacune relative all’at- tuazione nella designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sot- terranea inquinate o minacciate. A tal fine, l’obbligo di designare i settori di alimen- tazione per le captazioni d’acqua sotterranea inquinate e minacciate, oggi contenuto nell’OPAc, viene innalzato a livello di legge e viene introdotto un calendario realistico e vincolante per la designazione dei settori di alimentazione. Al fine di garantire l’approvvigionamento in acqua potabile a lungo termine, i Cantoni dovranno altresì designare settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterra- nea principali, cioè quelle di importanza regionale. Se i settori di alimentazione sono designati, in futuro si potrà evitare un inquinamento diffuso delle falde acquifere con prodotti di degradazione di prodotti fitosanitari; i Cantoni possono identificare rapidamente le fonti di inquinamento e at- tuare misure mirate alla fonte per ridurre l’inquinamento; i Cantoni possono intervenire rapidamente in caso di incidenti o perdite nelle condotte che inquinino le acque sotterranee; le aziende di approvvigionamento idrico conoscono i pericoli esistenti per la loro acqua potabile e possono tenerne conto nella gestione dei rischi; si evitano onerose misure di risanamento delle falde acquifere inquinate e si risparmiano costi per l’approvvigionamento in acqua potabile.
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1.1.2 Depurazione delle acque di scarico
Depurazione delle acque di scarico comunali in Svizzera Le acque di scarico comunali vengono depurate per eliminare feci e sostanze inqui- nanti al fine di proteggere le persone e gli organismi acquatici. Gli IDA sono stati costruiti in gran parte a partire dagli anni 1960/70, quando nelle acque si rinveniva una forte presenza di acque di scarico inquinate. Prima che venissero costruiti gli IDA, non di rado si interveniva con divieti di balneazione per fiumi, torrenti e laghi, dove si registravano morie di pesci e residui di schiuma. Negli ultimi decenni sono stati dismessi diversi IDA di piccole dimensioni, allacciandoli a IDA vicini per incremen- tare l’efficienza della depurazione e dei costi, nonché la sicurezza d’esercizio. Nel 2015 erano in funzione complessivamente 770 IDA, oggi ce ne sono all’incirca 700. Gli IDA svizzeri rimuovono oltre il 90 per cento del carbonio e del fosforo presenti nelle acque di scarico. Tuttavia, circa due terzi degli IDA non dispongono ancora dei metodi di depurazione che da diverso tempo sono impiegati per eliminare i composti azotati ammonio e nitrito, oppure la loro eliminazione non è sufficiente. Circa 80 IDA non soddisfano i requisiti per le immissioni di ammonio in vigore dal 1998 per preve- nire effetti pregiudizievoli sulla qualità delle acque. Inoltre, negli IDA svizzeri il com- posto azotato nitrato viene eliminato in media solo per il 50 per cento circa. In Ger- mania e in Austria, dove a partire dagli anni ’90 sono in vigore norme più severe e gli standard tecnici esistenti sono stati attuati con sistematicità, già oggi viene superato l’80 per cento di eliminazione media. In Francia e in Italia, i requisiti per l’elimina- zione dei nitrati si applicano solo nelle aree classificate come sensibili, dove si otten- gono tassi di eliminazione superiori al 75 per cento. In futuro, gli IDA dovranno rag- giungere una capacità di eliminazione dell’80 per cento in tutti gli Stati membri dell’UE (v. cap. 3). Al fine di proteggere le risorse di acqua potabile e le acque, dal 2016 alcuni IDA sono tenuti ad adottare misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce (all. 3.1 n. 2 n. 8 OPAc). Si tratta degli i) IDA di grandi dimensioni, ii) IDA di medie dimen- sioni ubicati nel bacino imbrifero di laghi e iii) IDA che scaricano in corsi d’acqua con una quota elevata di acque di scarico. Per effetto di queste prescrizioni, entro il 2040 circa 140 dei circa 700 IDA ridurranno notevolmente l’immissione nelle acque di sostanze organiche in tracce. Ripercussioni sull’ambiente La carenza negli IDA svizzeri di standard tecnici per il trattamento delle acque di scarico produce un impatto sull’ambiente, poiché le acque sono inquinate dalle im- missioni di nitrito e ammonio, tossici per i pesci. Ogni anno gli IDA scaricano nelle acque circa 22 000 tonnellate di composti azotati, principalmente nitrati. Ciò favorisce la comparsa di cianobatteri tossici per le persone e gli animali e contribuisce all’ec- cessiva concimazione dei delicati ecosistemi acquatici nei fiumi e nei mari. L’eliminazione insufficiente di azoto porta anche all’emissione di protossido di azoto nell’atmosfera. Si tratta di un gas 265 volte più dannoso per il clima rispetto al bios- sido di carbonio (CO2). Gli IDA svizzeri emettono circa 1800 tonnellate di protossido di azoto all’anno. Tale quantità corrisponde a circa il 70 per cento delle emissioni di gas serra degli IDA e a circa l’uno per cento delle emissioni di gas serra della Sviz- zera.
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Vi è necessità d’agire anche in merito all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce dalle acque di scarico. Complessivamente, le immissioni di acque di scarico degli IDA causano oggi il superamento dei valori limite ecotossicologici per le so- stanze organiche in tracce entrati in vigore nel 2020 (all. 2 n. 11 OPAc) su circa 3000 chilometri di corsi d’acqua. Su circa 1700 chilometri, tale superamento permarrà anche nonostante il potenziamento degli impianti deciso già nel 2016. Finanziamento della depurazione delle acque di scarico I costi dello smaltimento delle acque di scarico (canalizzazioni e depurazione delle acque di scarico), che oggi ammontano a circa 2,2 miliardi di franchi all’anno, sono finanziati attraverso gli emolumenti sulle acque di scarico dei singoli Comuni in base al principio di causalità. Tali emolumenti coprono i costi di gestione, manutenzione e potenziamento dello smaltimento delle acque di scarico, non hanno limiti temporali e vengono riscossi presso le economie domestiche, l’industria e le attività commerciali che si trovano nei bacini degli IDA. Gli investimenti iniziali per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce costituiscono un’eccezione. Poiché attraverso le acque di scarico l’intera popolazione immette sostanze organiche in tracce nelle acque, ma solo una parte degli IDA deve adottare misure, nel 2014 il Parlamento ha deciso per il potenziamento una soluzione di finanziamento basata sul principio di causalità. La Confederazione riscuote da tutti gli IDA, fino al 2040, una tassa a destinazione vin- colata di nove franchi all’anno per abitante allacciato (la «tassa sulle acque di sca- rico»). Questa tassa viene addossata dai Comuni alle economie domestiche e alle at- tività industriali e commerciali allacciate attraverso gli emolumenti sulle acque di scarico esistenti. Con i fondi della tassa sulle acque di scarico si finanzia per gli IDA soggetti a misure il 75 per cento dei costi legati agli investimenti iniziali delle misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. I costi di investimento totali del pacchetto di misure già approvato ammontano a circa 1,4 miliardi di franchi. Poiché in seguito al potenziamento per eliminare le sostanze organiche in tracce un IDA so- stiene costi d’esercizio aggiuntivi, dopo l’attuazione delle misure gli IDA sono eso- nerati dalla tassa di nove franchi all’anno per abitante allacciato. Scopo della modifica della legge nell’ambito della depurazione delle acque di sca rico Le modifiche previste portano a un miglioramento dell’efficienza depurativa degli IDA svizzeri per quanto riguarda i composti azotati e le sostanze organiche in tracce e a una riduzione delle ripercussioni negative sull’ambiente. Circa 300 altri IDA de- vono adottare misure per ottenere il rispetto dei valori limite per le sostanze organiche in tracce in tutte le acque. Per poter cofinanziare attraverso la tassa sulle acque di scarico anche gli ulteriori costi di investimento (ca. fr. 1,5 mia.) che riguardano questa cerchia di IDA interessati, è necessario adeguare la tassa sulle acque di scarico, come richiesto nella mozione 20.4262. Concretamente, per dare attuazione alle mozioni 20.4261 e 20.4262, nella LPAc: viene stabilito un termine per l’adozione di misure destinate all’elimina- zione dei composti azotati e delle sostanze organiche in tracce; viene adeguata la tassa sulle acque di scarico, in modo da garantire il cofi- nanziamento delle misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce attraverso tale tassa per i circa 300 IDA aggiuntivi;
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viene introdotto un obbligo di pianificazione e rendicontazione per i Can- toni al fine di attuare le misure necessarie. A seguito della modifica della LPAc, nell’OPAc vengono fissati i requisiti aggiuntivi per la depurazione delle acque di scarico, vale a dire le misure da attuare. Questi re- quisiti prevedono che i valori limite per le sostanze organiche in tracce nelle acque debbano essere rispettati e che le immissioni eccessive di composti azotati come am- monio, nitrito e nitrato siano ridotte conformemente agli standard tecnici attuali, ridu- cendo notevolmente, come conseguenza, anche le emissioni di protossido di azoto nell’atmosfera.
1.1.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizza
zione per l’allevamento di animali da reddito Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica La LPAc richiede che le acque di scarico domestiche inquinate nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche vengano immesse nelle canalizzazioni (art. 11 LPAc), così da assicurare uno smaltimento ecologico delle acque di scarico. Le acque di scarico vengono depurate negli impianti di depurazione e i fanghi di depurazione vengono inceneriti. In questo modo si distruggono i germi patogeni e altre sostanze nocive pre- senti nelle feci umane e nelle altre acque di scarico domestiche. Deroghe esistenti Nelle regioni discoste, la LPAc prevede una deroga all’obbligo di allacciamento per tutti gli immobili, a prescindere che si tratti di aziende agricole o meno. Se dal profilo edile non esiste una soluzione soddisfacente per provvedere all’allacciamento o se l’onere è eccessivo, le acque di scarico possono essere smaltite in altro modo (art. 11 cpv. 2 LPAc, precisato nell’art. 12 cpv. 1 OPAc), per esempio effettuando la depura- zione in un piccolo impianto locale oppure raccogliendole e provvedendo periodica- mente al loro trasporto in un impianto comunale. A determinate condizioni, le aziende agricole possono rinunciare all’allacciamento anche se si trovano nel perimetro delle canalizzazioni e l’allacciamento sarebbe ra- gionevolmente esigibile (art. 12 cpv. 4 LPAc). Ciò vale per le aziende che si trovano in zona agricola e dispongono di un effettivo notevole di bovini o suini, ossia circa otto vacche da latte o 60 suini da ingrasso. La regolamentazione precedente era limi- tata a bovini e suini perché il concime di fattoria di questi animali viene prodotto principalmente in forma fluida come colaticcio. In tali aziende, le acque di scarico domestiche vengono convogliate verso la fossa dei liquami, dove si mescolano auto- maticamente con il colaticcio. Le acque di scarico domestiche possono essere utiliz- zate come concime e sparse sui campi insieme al colaticcio fluido di bovini o suini. Scopo della modifica della legge nell’ambito dell’allentamento dell’obbligo di al lacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito La deroga esistente non si applica alle aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito il cui concime di fattoria viene prodotto principalmente in forma solida come letame. È il caso, per esempio, degli equini, del pollame o anche degli ovini. Il Parlamento chiede che tutte le aziende agricole con un notevole effettivo di
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animali da reddito siano trattate allo stesso modo e che le loro acque di scarico dome- stiche possano essere utilizzate miscelate al concime di fattoria. In altre parole, che il concime di fattoria solido venga sparso sotto forma di colaticcio dopo essere stato reso fluido e miscelato con le acque di scarico domestiche, o che il letame venga reso umido con le acque di scarico domestiche. Per tali aziende viene meno l’obbligo di allacciamento alla canalizzazione. Inoltre, le aziende agricole nel perimetro delle ca- nalizzazioni pubbliche non devono sostenere alcun costo dovuto all’allacciamento se decidono di cambiare l’allevamento da bovini e/o suini ad animali da reddito diffe- renti.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
1.2.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee
Trattamento dell’acqua potabile scartato come alternativa Per garantire anche in futuro l’approvvigionamento in acqua potabile senza la desi- gnazione di settori di alimentazione, le aziende di approvvigionamento idrico potreb- bero rimuovere le impurità dalle acque sotterranee prelevate applicando processi di trattamento complessi. Ciò comporterebbe una forte centralizzazione dell’approvvi- gionamento in acqua potabile, oggi decentralizzato e poco esposto a perturbazioni. Soprattutto in un contesto di cambiamento climatico, la sicurezza dell’approvvigiona- mento ne risulterebbe indebolita. A causa della topografia, in molte regioni della Sviz- zera la centralizzazione comporterebbe il consumo di notevoli quantità di energia per il pompaggio dell’acqua, o non sarebbe affatto praticabile. Inoltre, alcuni processi pro- ducono acque di scarico altamente inquinate, che a loro volta devono essere immesse nelle acque. Le sostanze indesiderate restano perciò nell’ambiente. Il trattamento fa- rebbe crescere i costi e il consumo energetico dell’approvvigionamento idrico. Per le aziende di approvvigionamento idrico più piccole, la tariffa dell’acqua aumenterebbe anche del 45 per cento, per quelle più grandi del 25 per cento3. Designazione dei settori di alimentazione per captazioni d’acqua sotterranea se lezionate Invece di aumentare il trattamento, il presente progetto mira a proteggere le risorse di acqua potabile dalle sostanze inquinanti e ad affrontare e risanare i casi di inquina- mento adottando misure al luogo di origine. L’approvvigionamento idrico della Svizzera è garantito da circa 12 000 captazioni d’acqua sotterranea. Molte captazioni di sorgente si trovano nello stesso bacino im- brifero e possono essere raggruppate in gruppi di sorgenti con un unico settore di ali- mentazione. Per proteggere tutte le 12 000 captazioni d’acqua sotterranea servireb- bero circa 6200 settori di alimentazione4. Secondo la regolamentazione proposta, i
3 Ecoplan, Holinger, 2024: Grundlagen zum Postulat 20.487 Clivaz: Verunreinigungen des Trinkwassers mit Chlorothalonil: Wie reagieren und wie die nötigen Sanierungen finan- zieren? 4 Università di Neuchâtel, 2023: Statistische Abschätzung des voraussichtlichen Flächenbe- darfs der Zuströmbereiche.
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Cantoni sono tenuti a designarne solo un quarto, cioè circa 1500.5 Si tratta più o meno di 400 in più rispetto a quelli che già sarebbero necessari secondo la legislazione at- tuale. Secondo la regolamentazione proposta, i Cantoni designano settori di alimentazione per 800 captazioni d’acqua sotterranea inquinate, di cui circa 300 sono anche di im- portanza regionale. Oltre a questi, i Cantoni designano settori di alimentazione per circa 400 ulteriori captazioni d’acqua sotterranea di importanza regionale e per circa 300 captazioni d’acqua sotterranea per le quali sussiste un forte pericolo di inquina- mento a causa di vari impianti e utilizzazioni6 (v.
5 Infras, Holinger, 2024: Volkswirtschaftliche Beurteilung der Motion 20.3625 «Wirksamer Trinkwasserschutz durch Bestimmung der Zuströmbereiche». 6 Gli impianti e le utilizzazioni che presentano un pericolo di inquinamento sono gli impianti di smaltimento delle acque di scarico e di infiltrazione nelle superfici insediative e di traf- fico, le aziende con volumi rilevanti di liquidi nocivi alle acque, nonché le superfici dedi- cate alla campicoltura e a colture speciali (v. cap. 4.2.1).
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Tabella 1). Queste stime si basano su proiezioni delle misurazioni dell’Osservazione nazionale delle acque sotterranee (NAQUA) dell’UFAM e sulla valutazione dell’uso del suolo nei settori di alimentazione. Il Consiglio federale rinuncia a obbligare i Cantoni a designare ulteriori settori di ali- mentazione per i quali le utilizzazioni comportano un pericolo di inquinamento dell’acqua potabile di livello medio. Ciò richiederebbe ulteriori 1000 settori di ali- mentazione (v. Tabella 2). Nel prosieguo dei lavori, il Consiglio federale valuterà nuo- vamente, a partire dal 2045, se i settori di alimentazione debbano essere designati anche in caso di «pericolo medio». Estensione dal 2035 al 2050 del termine di attuazione richiesto nella mozione Benché ci si concentri su un quarto delle captazioni d’acqua sotterranea, la designa- zione dei settori di alimentazione rimane un compito importante per i Cantoni che non riusciranno a procedere all’attuazione entro il 2035. Pertanto, il Consiglio federale propone una proroga del termine di attuazione fino alla fine del 2050, equivalente alla designazione di circa 75 settori di alimentazione all’anno in tutta la Svizzera. Per i settori di alimentazione più importanti e urgenti è stato fissato un obiettivo in- termedio a fine 2045, applicabile ai circa 1200 settori di alimentazione per le capta- zioni d’acqua sotterranea di importanza regionale o già inquinate. Entro il 2050, i Can- toni definiscono i circa 300 settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea con un forte pericolo di inquinamento.
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Tabella 1: Numero di settori di alimentazione e scaglionamento temporale
Criteri per la designazione del settore di alimentazione Numero di settori di alimenta zione Da designare entro il 2045 1200 Captazioni d’acqua sotterranea inquinate 800 Captazioni d’acqua sotterranea d’importanza regionale 400 (non inquinate) Da designare entro il 2050 300 Captazioni d’acqua sotterranea con forte pericolo di in- 50 quinamento da nitrati o prodotti di degradazione di pro- dotti fitosanitari in concentrazioni superiori a 0,1 micro- grammi per litro nelle acque sotterranee Captazioni d’acqua sotterranea con forte pericolo di in- 150 quinamento in comprensori insediativi Captazioni d’acqua sotterranea con forte pericolo di in- 100 quinamento a causa di determinati impianti
Tabella 2: Rinuncia a settori di alimentazione con pericolo medio
Verifica della normativa a partire dal 2045 1000 Captazioni d’acqua sotterranea con pericolo medio di 700 inquinamento da nitrati o prodotti di degradazione di prodotti fitosanitari in concentrazioni superiori a 0,1 mi- crogrammi per litro nelle acque sotterranee Captazioni d’acqua sotterranea con pericolo medio di 200 inquinamento in comprensori insediativi Captazioni d’acqua sotterranea con pericolo medio di 100 inquinamento a causa di determinati impianti Nessuna necessità di verifica di alternative per ridurre gli oneri normativi per le aziende agricole o altre imprese Secondo la legge del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31), l’onere normativo derivante dagli adeguamenti legislativi deve essere mantenuto al minimo. La modifica delle disposizioni vigenti in materia di protezione delle acque non comporta comunque alcun onere normativo in più per le aziende agri- cole o altre piccole e medie imprese (PMI) rispetto allo stato attuale (v. cap. 6.3.1).
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Pertanto, per la regolamentazione prevista non è stata esaminata alcuna semplifica- zione normativa. Nell’ambito del postulato 22.3875 «Rafforzamento dell’efficacia del programma sulla protezione delle acque nell’agricoltura», l’UFAG esamina possibili semplificazioni per le aziende agricole e i Cantoni in merito all’attuazione dell’arti- colo 62a LPAc.
1.2.2 Depurazione delle acque di scarico
Definizione di un termine di attuazione nella LPAc L’aumento dei requisiti concernenti l’efficienza depurativa degli IDA per quanto ri- guarda i composti azotati e l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce comporta ingenti opere di ristrutturazione e nuove costruzioni per circa 550 dei 700 IDA. In media, a prescindere da questo, gli IDA devono essere rinnovati ogni 25–30 anni per intervenire sui segni di usura o soddisfare la crescita demografica e le nuove esigenze. Per permettere l’ammortamento degli investimenti già effettuati presso gli IDA viene fissato per la fine del 2050 un termine per l’attuazione delle misure volte a migliorare l’eliminazione dei composti azotati e delle sostanze organiche in tracce, in linea con il ciclo di rinnovamento naturale di un IDA. Sono stati considerati come alternative anche un termine di attuazione più lungo e uno più breve, ma entrambi sono stati respinti. Un termine di attuazione più lungo grave- rebbe inutilmente sull’ambiente, uno più breve sarebbe di difficile attuazione e com- porterebbe per i Cantoni un onere ingente in un breve arco di tempo. Adeguamento della tassa federale sulle acque di scarico per il finanziamento di misure aggiuntive per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA Per permettere il cofinanziamento delle misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce presso ulteriori 300 IDA attraverso la tassa federale sulle acque di scarico, que- sta va aumentata e riscossa per un periodo di tempo maggiore conformemente a quanto richiesto nella mozione 20.4262. L’aliquota della tassa viene aumentata di sette franchi, passando dagli attuali 9 a 16 franchi all’anno per abitante allacciato. Come in precedenza, a titolo di compensa- zione per i costi d’esercizio sostenuti per l’eliminazione delle sostanze in tracce, dopo l’attuazione delle misure la tassa sarà ridotta di nove franchi all’anno per abitante al- lacciato (v. cap. 1.1.2). Di conseguenza, gli IDA che hanno adottato misure per l’eli- minazione delle sostanze in tracce dovranno versare una tassa ridotta pari a sette fran- chi anziché 16 all’anno per abitante allacciato. Ciò vale anche per gli IDA che già oggi hanno preso misure e quindi attualmente sono esonerati dal pagamento della tassa. Attualmente si prevede di riscuotere la tassa fino al 2040. Questo termine di riscos- sione viene prorogato di dieci anni, cioè fino al 2050, per farlo coincidere con il ter- mine di attuazione. In alternativa alla riduzione della tassa sulle acque di scarico di nove franchi all’anno per abitante allacciato dopo l’attuazione di misure, è stato esaminato se esonerare completamente gli IDA dalla tassa in seguito all’adozione di misure. In questo caso, per poter cofinanziare le misure aggiuntive per l’eliminazione delle sostanze in tracce, la tassa sulle acque di scarico non dovrebbe essere fissata a 16 franchi ma a un importo
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ben maggiore, cioè 37 franchi all’anno per abitante allacciato. Questo perché si pre- sume che fino all’entrata in vigore della modifica della legge già quasi la metà della popolazione sarà allacciata a un IDA dotato di sistemi per l’eliminazione di sostanze organiche in tracce, il quale quindi sarebbe esonerato dalla tassa sulle acque di scarico. Di conseguenza, i costi di investimento aggiuntivi sarebbero ripartiti solo fra una metà approssimativa della popolazione svizzera. Questa alternativa è stata scartata perché gli oneri non sarebbero più distribuiti in base al principio di causalità tra l’intera po- polazione svizzera, ma solo tra una parte della stessa. Nessuna necessità di verifica di alternative per ridurre gli oneri normativi per gli IDA Gli IDA sono imprese e secondo la LSgrI l’onere normativo derivante dagli adegua- menti legislativi deve essere mantenuto al minimo. La modifica delle disposizioni vi- genti in materia di protezione delle acque non comporta comunque alcun onere nor- mativo aggiuntivo per gli IDA rispetto allo stato attuale. Pertanto, non è stata esaminata alcuna semplificazione normativa.
1.2.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizza
zione per l’allevamento di animali da reddito Con la regolamentazione proposta, le condizioni di deroga attualmente in vigore per le aziende agricole con bovini e/o suini vengono estese alle aziende con un notevole effettivo di animali da reddito. Non sono state esaminate alternative alla richiesta molto concreta contenuta nel testo della mozione 23.4379. Già nel 2018 il Consiglio federale aveva elaborato una proposta per il richiesto ade- guamento della LPAc e l’aveva posta in consultazione con la Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+). All’epoca il mandato proveniva dalla mozione 13.3324 «Adegua- mento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di allevamento di animali da reddito» dell’ex consigliere nazionale Aebi, avente il medesimo contenuto. Dopo la consultazione non si è dato seguito a detta proposta e la mozione 13.3324 è stata tolta dal ruolo senza essere stata attuata. Nel 2018 i Cantoni si erano pronunciati contro l’attuazione della mozione 13.3324 principalmente a causa di preoccupazioni legate ai rischi per la salute e all’indeboli- mento del principio di solidarietà. Le stime attuali dell’UFAM mostrano che la nuova regolamentazione riguarda circa 1000 aziende agricole7. Pertanto, i rischi giusta- mente menzionati dai Cantoni sono da ritenere esigui. L’allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito, richiesto ormai da diverso tempo, deve quindi essere attuato. Nessuna necessità di verifica di alternative per ridurre gli oneri normativi per le aziende agricole La modifica della LPAc non comporta alcun onere normativo in più per le aziende agricole o altre PMI rispetto allo stato attuale (v. cap. 6.3.3). Pertanto, non è necessario esaminare semplificazioni normative ai sensi della LSgrI.
7 UFAM, 2025: Faktenblatt «Abschätzung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe, welche von der Lockerung der Anschlusspflicht an die Kanalisation betroffen sind»
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1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano
finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20248 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 20249 sul programma di legislatura 2023–2027. L’emanazione della modifica della LPAc appare tuttavia opportuna, in quanto il Par- lamento, con l’approvazione delle mozioni 20.3625, 20.4261 e 20.4262, ha conferito al Consiglio federale l’incarico di modificare la LPAc. Grazie a questo progetto, le mozioni possono essere soddisfatte e tolte dal ruolo.
1.4 Interventi parlamentari
Con il presente messaggio proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi par- lamentari.
Mozione Zanetti (Mo. 20.3625; «Protezione più efficace dell’acqua potabile me diante la determinazione dei settori d’alimentazione») La mozione chiede che si stabilisca per legge l’obbligo dei Cantoni di determinare i settori di alimentazione entro il 2035. Questo obbligo deve riguardare tutte le capta- zioni d’acqua sotterranea di interesse pubblico che sono di importanza regionale o per le quali esiste un pericolo di inquinamento. Questi lavori dovrebbero essere finanziati al 40 per cento dalla Confederazione fino al 2030. Inoltre, la mozione chiede una pia- nificazione cantonale della designazione dei settori di alimentazione e rendiconti pe- riodici sullo stato di attuazione e sulle misure di protezione della qualità dell’acqua previste. Il Consiglio federale adempie questa richiesta obbligando i Cantoni – come richiesto dalla mozione – a designare i settori di alimentazione (art. 19a), prevedendo un finanziamento massimo del 40 per cento delle spese per la pianificazione e la de- signazione (art. 62d) e fissando termini di attuazione e prescrizioni per la pianifica- zione e il rapporto (art. 84c e 84d). Mozione CET-CN (Mo. 20.4261; «Riduzione delle immissioni di azoto prove nienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico») La mozione incarica il Consiglio federale di affrontare rapidamente la problematica delle immissioni nelle acque di azoto proveniente dagli IDA e di adottare misure volte alla loro riduzione. Con il presente progetto di legge, il Consiglio federale stabilisce negli articoli 84a e 84b i termini di attuazione e le prescrizioni per la pianificazione e il rapporto dei Cantoni sulle misure volte a ridurre le immissioni nelle acque di azoto proveniente dagli IDA. Il corrispondente adeguamento delle disposizioni sull’immis- sione nelle acque di composti azotati degli IDA avviene a livello di ordinanza e deve entrare in vigore contemporaneamente alla presente modifica di legge. Mozione CET-CN (Mo. 20.4262 «Misure volte a eliminare i microinquinanti da tutti gli impianti di depurazione delle acque di scarico»)
8 FF 2024 525 9 FF 2024 1440
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La mozione incarica il Consiglio federale di adattare le disposizioni sull’immissione di acque di scarico nelle acque dell’OPAc in modo da obbligare gli IDA le cui immis- sioni causano un superamento dei valori limite ad adottare misure per l’eliminazione dei microinquinanti. Per finanziare le misure, la mozione chiede che l’aliquota della tassa sulle acque di scarico di cui all’articolo 60b LPAc sia adeguata di conseguenza e che i Cantoni pianifichino le misure necessarie. Il Consiglio federale dà attuazione a queste richieste con il presente progetto di legge, fissando con gli articoli 84a e 84b i termini di attuazione e le prescrizioni per la pianificazione e il rapporto dei Cantoni in merito alle misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce e adeguando la tassa sulle acque di scarico della Confederazione nell’articolo 60b. Il corrispondente ade- guamento delle disposizioni sull’immissione nelle acque degli IDA avviene a livello di ordinanza e deve entrare in vigore contemporaneamente alla presente modifica di legge. Mozione Salzmann (Mo. 23.4379; «Adattare la legge sulla protezione delle acque alla pratica dell’allevamento di animali da reddito») La mozione incarica il Consiglio federale di estendere la deroga all’obbligo di allac- ciamento alla canalizzazione alle aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito e di non limitarla alle solo aziende con bovini e/o suini. Con il presente progetto di legge, il Consiglio federale adegua di conseguenza l’articolo 12 capo- verso 4 e attua la mozione come richiesto.
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di
consultazione Sulla base dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b e dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 marzo 200510 sulla procedura di consultazione, il Consiglio federale ha condotto una procedura di consultazione. Oltre ai governi dei 26 Cantoni, sono stati invitati alla consultazione anche altre cerchie e organizzazioni interessate. La procedura di consultazione è durata dal … al ….
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto
europeo La modifica proposta segue lo stesso orientamento delle direttive UE. Non è più am- pia della regolamentazione corrispondente in Paesi comparabili. Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee
La protezione delle acque sotterranee negli Stati dell’UE è retta dalle disposizioni generali della direttiva quadro sulle acque (DQA)11, della direttiva sulla protezione
10 RS 172.061 11 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che isti- tuisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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delle acque sotterranee12 e della direttiva sull’acqua potabile13. Queste direttive dell’UE non sono vincolanti per la Svizzera. Designazione del bacino imbrifero e dei settori di alimentazione La DQA obbliga gli Stati membri dell’UE a definire zone protette con una specifica normativa per la protezione delle acque superficiali, delle acque sotterranee e degli habitat e delle specie che dipendono direttamente dall’ambiente acquatico (art. 6 e all. IV DQA). Gli strumenti concreti di protezione delle captazioni d’acqua sotterra- nea sono disciplinati dai singoli Stati membri nelle rispettive legislazioni nazionali. La maggior parte dei Paesi confinanti con la Svizzera dispone di uno strumento che persegue uno scopo simile a quello del settore di alimentazione in Svizzera, come per esempio la Germania («Zone III»), l’Austria («Grundwasserschongebiet») e la Francia («Zone de protection des aires d’alimentation des captages»)14. I primi due assolvono scopi di protezione precauzionale delle acque sotterranee utilizzate, stabi- lendo limitazioni in funzione delle fonti di pericolo nel singolo caso. In Francia, in- vece, il bacino imbrifero di una captazione d’acqua sotterranea viene delimitato a scopo di risanamento in caso di inquinamento. Il settore di alimentazione conosciuto dalla legislazione svizzera tiene conto della parte del bacino imbrifero in cui si forma il 90 per cento dell’acqua prelevata in una captazione d’acqua sotterranea (v. cap. 1.1.1). Rispetto ai Paesi confinanti, in Svizzera devono essere adottate misure solo all’interno delle aree che contribuiscono in modo significativo all’immissione di sostanze nelle acque sotterranee. Salvaguardia della qualità delle acque sotterranee In base alla direttiva sui nitrati15, gli Stati membri dell’UE devono designare un’area come «a rischio» se la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee supera il valore limite di 50 milligrammi per litro (mg/l). In queste aree, gli Stati membri devono at- tuare programmi d’azione per riportare i livelli di nitrati nelle acque sotterranee entro la soglia16. Le misure di questi programmi d’azione sono elencate nell’allegato III della direttiva sui nitrati. Seguono lo stesso orientamento delle misure per la prote- zione delle acque nei settori di alimentazione, elencate a titolo esemplificativo nell’al- legato 4 numero 212 OPAc.
Depurazione delle acque di scarico
12 Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19. 13 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1. 14 STUTZ Umweltrecht, Zurigo: Rechtsvergleich Grundwasserschutz in der EU, Deutschland, Österreich und Frankreich. Rechtsgutachten vom 13. September 2022, pag. 61. 15 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle ac- que dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. 16 STUTZ Umweltrecht, Zurigo: Rechtsvergleich Grundwasserschutz in der EU, Deutschland, Österreich und Frankreich. Rechtsgutachten vom 13. September 2022, pag. 56 segg.
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La depurazione delle acque di scarico nei Paesi dell’UE è retta dalle disposizioni della direttiva europea 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane17. La concretizzazione avviene nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell’UE e non è vincolante per la Svizzera. Il 27 novembre 2024 il Parlamento europeo e il Con- siglio europeo hanno adottato una rifusione della direttiva18. Il nuovo testo contiene, tra l’altro, un requisito di depurazione dell’80 per cento per l’azoto negli IDA con più di 10 000 abitanti-equivalenti (AE; equivalente del carico inquinante di un abitante) e per le sostanze organiche in tracce negli IDA selezionati. È previsto un termine di attuazione fino al 2045. La rifusione della direttiva segue lo stesso orientamento della modifica di legge qui proposta. Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito Negli Stati dell’UE esistono norme analoghe per l’obbligo di allacciamento alla cana- lizzazione e possibilità di deroga come in Svizzera. La regolamentazione pertinente si trova negli articoli 3 e 4 della direttiva europea concernente il trattamento delle acque reflue urbaneError! Bookmark not defined.19. Deroghe specifiche per le aziende agricole non sono regolamentate a livello unionale e spesso non sono previste nemmeno dal diritto nazionale dei singoli Stati membri dell’UE. Alcuni Stati federati di Paesi membri dell’UE conoscono deroghe per la mi- scelazione con concime di fattoria fluido (p. es. Vorarlberg AT, Baviera DE). Ri- guardo alla miscelazione con concime di fattoria solido, così come prevista dalla nuova regolamentazione, non sono noti esempi in Paesi esteri.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee La normativa attuale, secondo la quale i Cantoni devono designare settori di alimen- tazione per le captazioni d’acqua sotterranea inquinate o per le quali esiste un pericolo, viene innalzata dal livello dell’OPAc a livello di legge. Inoltre, i Cantoni sono obbli- gati a designare settori di alimentazione per tutte le captazioni d’acqua sotterranea di importanza regionale. A tal fine viene aggiunto alla LPAc il nuovo articolo 19a, rela- tivo alla designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterra- nea e aree di protezione delle acque sotterranee. Depurazione delle acque di scarico Per accumulare le risorse finanziarie con cui cofinanziare l’ulteriore potenziamento dell’eliminazione delle sostanze organiche in tracce presso gli IDA attraverso la tassa federale sulle acque di scarico, l’aliquota massima della tassa viene aumentata da 9 a
17 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. 18 Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), Bruxelles, 27 novem- bre 2024, GU L, 2024/3019, 12.12.2024.
19 V. nota a piè di pagina 18.
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16 franchi all’anno per abitante allacciato. La tassa sarà ridotta una volta attuate le misure, come previsto ora con la modifica dell’articolo 60b capoversi 2–4. Inoltre, la riscossione della tassa sulle acque di scarico viene prorogata di dieci anni fino al 2050. D’ora in poi saranno accordate indennità ai Cantoni se le misure di co- struzione saranno avviate entro il 2045. A tal fine vengono modificati rispettivamente gli articoli 60b capoverso 4 e 61a capoverso 2. Per i nuovi requisiti in materia di efficienza depurativa degli IDA per quanto riguarda l’eliminazione dei composti azotati e delle sostanze organiche in tracce non sono ne- cessari adeguamenti a livello di legge. Il Consiglio federale li definirà a livello di or- dinanza in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LPAc (v. cap. 4.2.1). Garanzia dell’esecuzione nella protezione dell’acqua potabile e delle acque sot terranee e nella depurazione delle acque di scarico Per garantire che i Cantoni dispongano di chiare disposizioni temporali per l’attua- zione, la normativa fissa ora un termine (fine 2050) per la designazione dei settori di alimentazione e l’attuazione delle misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce e dei composti azotati. Per la designazione dei settori di alimentazione viene inoltre definito un obiettivo intermedio a fine 2045. A tal fine vengono introdotti i nuovi articoli 84a e 84c. Poiché il potenziamento degli IDA si rifà al ciclo di rinnova- mento, la definizione di obiettivi intermedi in questo ambito non appare ragionevole. Per consentire ai Cantoni di pianificare le misure anche oltre i confini comunali e cantonali e di attuarle entro i tempi stabiliti, gli articoli 84b e 84d introducono dispo- sizioni sulla pianificazione cantonale delle nuove misure e un obbligo di rendiconta- zione. Ciò, peraltro, permette alla Confederazione di adempiere il proprio obbligo di vigilanza sull’attuazione cantonale. Affinché i Cantoni possano predisporre le risorse per la pianificazione e lo svolgimento dei lavori per la designazione dei settori di ali- mentazione e avviare rapidamente i lavori per l’attuazione della corrispondente nor- mativa, l’articolo 62d introduce un cofinanziamento da parte della Confederazione per un determinato periodo di tempo. Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito La LPAc prevede una deroga all’obbligo di allacciamento alla canalizzazione pub- blica, finora applicabile solo alle aziende agricole con un notevole effettivo di bovini o suini. Questa deroga viene ora estesa a tutte le aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito. L’articolo 12 capoverso 4 LPAc viene modificato di conseguenza.
4.2 Attuazione
4.2.1 Esecuzione
I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della legislazione federale sulla prote- zione delle acque e quindi anche dell’esecuzione delle norme qui proposte. I Cantoni sono incaricati di emanare le prescrizioni cantonali necessarie per la loro esecuzione (art. 45 LPAc). In qualità di Ufficio federale competente, l’UFAM vigila sull’esecu-
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zione (art. 46 cpv. 1 LPAc). L’attuazione amministrativa della regolamentazione pre- vista, in particolare la rendicontazione alla Confederazione, avviene, per quanto pos- sibile, con mezzi elettronici. Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee L’obbligo dei Cantoni di designare i settori di alimentazione è ora disciplinato a livello di legge (LPAc). Il Consiglio federale definirà le precisazioni necessarie nell’OPAc, la quale deve entrare in vigore contemporaneamente alla modifica della LPAc. Le captazioni d’acqua sotterranea di importanza regionale sono determinate in base alle disposizioni del diritto federale nella pianificazione cantonale dell’approv- vigionamento in acqua potabile. A tal fine si prevede di precisare il concetto di «im- portanza regionale» a livello di ordinanza secondo i seguenti criteri, e cioè una capta- zione d’acqua sotterranea è d’importanza regionale se: fornisce acqua potabile a un’alta percentuale della popolazione di una re- gione e presenta un rischio di prosciugamento relativamente esiguo in caso di lunghi periodi di siccità; oppure assicura l’approvvigionamento in acqua di un’alta percentuale della popo- lazione di una regione da una risorsa idrica idrologicamente indipendente qualora venisse meno una risorsa idrica sotterranea. Già oggi l’OPAc fissa le esigenze relative alla qualità delle acque sotterranee. Se le acque sotterranee utilizzate come acqua potabile (all. 2 n. 22 OPAc) non sono con- formi, le acque sotterranee sono inquinate e i Cantoni devono designare un settore di alimentazione. Nell’OPAc deve essere ridefinito quando esiste un pericolo per le acque sotterranee utilizzate e quindi va designato un settore di alimentazione. Un settore di alimenta- zione deve essere designato qualora esista un pericolo di inquinamento dovuto a uno dei tre criteri seguenti: se almeno il 40 per cento della superficie del bacino imbrifero di una cap- tazione d’acqua sotterranea è utilizzato per la campicoltura o per colture speciali. In questo caso, vi è forte pericolo che venga superato il valore limite per i nitrati nelle acque sotterranee (25 mg/l) e che nelle acque sotterranee si trovino prodotti di degradazione di prodotti fitosanitari in concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro; se almeno il 60 per cento della superficie del bacino imbrifero di una cap- tazione d’acqua sotterranea è una superficie insediativa. In questo caso, vi è forte pericolo di inquinamento da sostanze organiche in tracce pro venienti da comprensori insediativi, per esempio da attività edili o perdite negli impianti di scarico delle acque; se alcuni impianti ubicati nel settore di alimentazione di una captazione d’acqua sotterranea utilizzano o rilasciano sostanze che non vengono de- gradate nel suolo e non vengono trattenute a sufficienza. In caso di gestione impropria o in caso di eventi (perturbazioni, incidenti, perdite nelle con- dotte), tali sostanze possono penetrare nelle acque sotterranee e inquinarle.
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Vi è forte pericolo di inquinamento a causa dell’immissione di so stanze, per esempio, presso le stazioni di servizio, alcune aziende indu- striali e commerciali, nei campi da golf, nei siti di deposito, nei siti inqui- nati, nei tratti autostradali molto trafficati o nei tratti ferroviari con intenso trasporto di merci pericolose. Tenendo conto delle circostanze concrete, i Cantoni stabiliscono in quali casi debba essere designato un settore di ali- mentazione. Di norma, non vi è obbligo di erogare indennità nei settori di alimentazione se ven- gono stabilite restrizioni alla concimazione o all’impiego di prodotti fitosanitari20. L’indennità sarebbe obbligatoria solo se dette restrizioni fossero così rigorose da equi- valere a un’espropriazione (materiale). Depurazione delle acque di scarico Il Consiglio federale è incaricato di stabilire le disposizioni relative alle immissioni di acque di scarico nelle acque (art. 9 cpv. 2 lett. a LPAc). Le esigenze esistenti per l’im- missione di acque di scarico comunali nelle acque di cui all’allegato 3.1 numero 2 OPAc devono essere integrate per quanto riguarda i composti azotati e le sostanze organiche in tracce, concretizzando le misure necessarie entro il 2050. Al fine di garantire un’attuazione efficiente in termini di costi, queste esigenze sono definite come in precedenza secondo le dimensioni degli IDA. Sono previsti i requisiti seguenti, che saranno concretizzati nell’elaborazione della modifica dell’OPAc: - nuove esigenze per l’immissione di ammonio e nitrito. Gli attuali requi- siti per l’immissione di ammonio e nitrito non assicurano il raggiungimento degli standard tecnici per la depurazione delle acque di scarico. Attual- mente, per gli IDA sussistono soltanto requisiti per l’immissione di ammo- nio, nella misura in cui questo abbia effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d’acqua (all. 3.1 n. 2 n. 5 OPAc). In futuro, tutti gli IDA di più di
1000 AE (per la definizione v. cap. 3) dovranno soddisfare queste esigenze
per l’immissione di ammonio. Per gli IDA di meno di 1000 AE, le esigenze attuali resteranno in vigore in caso di effetti pregiudizievoli sulla qualità dell’acqua. Inoltre, il valore indicativo per il nitrito sarà convertito in valore limite; - termine di attuazione per le esigenze esistenti. Al fine di colmare rapida- mente la lacuna relativa all’attuazione di circa 80 IDA per quanto riguarda i requisiti già vigenti per l’immissione di ammonio (v. cap. 1.1.2), viene fissato un termine di attuazione fino al 2035; - nuove esigenze per l’eliminazione dell’azoto totale per gli IDA di oltre
10 000 AE. Secondo gli standard tecnici attuali, viene introdotta una ridu-
zione dell’80 per cento della quantità totale annuale media di azoto nelle acque di scarico per gli IDA di oltre 10 000 AE;
20 STUTZ Umweltrecht, Zurigo: Entschädigungspflichten bei Grundwasserschutzzonen und - arealen sowie bei Zuströmbereichen Zu. Rechtsgutachten vom 22. September 2023, pag. 21.
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- esigenze per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce in caso di superamento dei valori limite nei corsi d’acqua. Per garantire che le im- missioni di acque di scarico depurate non superino i valori limite per le so- stanze organiche in tracce nelle acque, la percentuale di acque di scarico non sottoposte a trattamento per le sostanze in tracce non deve di norma superare il due per cento. Pertanto, gli IDA con più di 1000 abitanti allac- ciati devono adottare misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce se le loro immissioni di dette sostanze superano suddetta percentuale. Essendo questa percentuale un valore empirico medio stabilito per consta- tare il superamento dei valori limite, ai Cantoni viene data la possibilità di decidere caso per caso, per esempio sulla base di misurazioni, se è necessa- rio adottare misure o meno. Anche gli IDA con meno di 1000 abitanti allac- ciati devono adottare misure se le loro immissioni di sostanze organiche in tracce portano al superamento dei requisiti di cui all’allegato 2 numero 11 capoverso 3 numeri 3 e 4. La modifica della LPAc deve entrare in vigore insieme alle modifiche dell’OPAc. Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito L’attuale deroga all’obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica per le aziende agricole con un notevole effettivo di bovini o suini viene estesa a tutte le aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito. Sono interessate solo le aziende che si trovano nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, dove l’allac- ciamento non è sensibilmente più costoso rispetto alla zona edificabile (v. cap. 6.3.3). Le aziende ubicate nelle regioni discoste sono già esonerate dall’obbligo di allaccia- mento alla canalizzazione pubblica. Le altre condizioni da adempiere per usufruire della deroga rimangono invariate: • l’effettivo è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF), un valore che corrisponde a circa otto vacche da latte, un po’ meno di 50 pecore, 800 galline ovaiole o 15 ca- valli. La relativa precisazione nell’articolo 12 capoverso 3 OPAc viene ade- guata, come richiesto nella mozione 23.4379, in modo che si applichi a tutte le specie di animali da reddito e non solo a bovini e suini; • le aziende agricole devono garantire la miscelazione delle acque di scarico domestiche con il concime di fattoria solido. Rimane non consentito lo spar- gimento di acque di scarico domestiche non miscelate (art. 7 LPAc). In un aiuto all’esecuzione saranno aggiunte le disposizioni per il rapporto di mi- scelazione tra acque di scarico domestiche e letame, in maniera analoga alle attuali indicazioni in merito al rapporto con il colaticcio; • l’azienda deve trovarsi in zona agricola (art. 12 cpv. 1 lett. a LPAc); • l’azienda deve disporre di una capacità di deposito sufficiente per il concime di fattoria e le acque di scarico domestiche e deve essere in grado di utiliz- zare la miscela di acque di scarico domestiche e concime di fattoria sulle superfici utili proprie o affittate (art. 12 cpv. 4 lett. b LPAc).
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Con la nuova regolamentazione diviene consentita la miscelazione di acque di scarico domestiche con concime di fattoria solido. Ciò ha un impatto anche sulle aziende agri- cole al di fuori del perimetro della canalizzazione pubblica, per le quali già oggi non sussiste l’obbligo di allacciamento (principio della parità di trattamento) e che ora possono disporre di un’ulteriore possibilità per smaltire le acque di scarico domesti- che. Se dispongono di un effettivo sufficiente di animali da reddito, possono miscelare e riutilizzare le loro acque di scarico domestiche con il concime di fattoria solido, mentre finora lo si poteva fare solo con il concime di fattoria fluido. I concimi fluidi presentano un rischio maggiore di inquinamento delle acque rispetto a quelli solidi. Pertanto, a differenza del colaticcio, il letame può essere sparso nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee, che arrivano molto vicino alle captazioni d’acqua sotterranea. Per impedire che germi e sostanze nocive provenienti dal letame miscelato alle acque di scarico domestiche raggiungano l’acqua potabile, occorre adeguare l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81, ORRPChim). L’allegato 2.6 numero 3.3.1 capoverso 2 ORRPChim stabilisce che nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee non possono essere impiegati i concimi di fatto- ria fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi. Questo divieto di utilizzazione si applica anche al concime solido di fattoria miscelato con acque di scarico domestiche.
4.2.2 Difficoltà a livello di attuazione
Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee Per designare tempestivamente i settori di alimentazione, i servizi della protezione delle acque dei singoli Cantoni devono disporre delle risorse umane e finanziarie ne- cessarie. Molti Cantoni e studi specialistici privati non dispongono ancora di molta esperienza nella designazione di settori di alimentazione. Si è tenuto conto anche di questo nell’adeguamento del termine di attuazione fino al 2050. Inoltre, la piattaforma per la protezione delle acque sotterranee del Centre d’Hydrogéologie et de Géother- mie dell’Università di Neuchâtel (CHYN), gestita dalla Confederazione e dai Cantoni, offrirà il suo sostegno a questi lavori. La piattaforma supporterà l’attuazione cantonale e le competenze degli studi specialistici elaborando aiuti all’attuazione, esempi di best practice e offerte di formazione e formazione continua. La presente modifica della LPAc, con la designazione dei settori di alimentazione, fornisce la base necessaria affinché i Cantoni possano proteggere efficacemente le risorse di acqua potabile. I Cantoni vedono come una grande sfida i lavori di risana- mento delle acque sotterranee inquinate che seguiranno la designazione dei settori di alimentazione. La presente modifica della LPAc non attiva questi lavori (v. cap. 1.1.1), ma può comunque contribuire proficuamente alla loro attuazione. Per le captazioni d’acqua sotterranea inquinate, i Cantoni devono prescrivere le misure ne- cessarie all’interno del settore di alimentazione per migliorare la qualità dell’acqua. Le misure devono essere definite in modo vincolante per i proprietari fondiari all’in- terno di una procedura cantonale, a meno che non vengano attuate attraverso accordi volontari. Queste procedure sono spesso lunghe e onerose a causa della possibilità che vengano presentati ricorsi. È altresì necessario informare i gestori ed eseguire controlli affinché le misure prescritte vengano effettivamente attuate.
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Depurazione delle acque di scarico Con l’adeguamento dell’eliminazione dell’azoto agli standard tecnici attuali e il po- tenziamento degli IDA con procedure per l’eliminazione delle sostanze in tracce, si prospettano i maggiori interventi sulla depurazione delle acque di scarico degli ultimi decenni. Su richiesta dei Cantoni, per sostenere l’attuazione della modifica della LPAc del 2016 è stata costituita la piattaforma «Tecnologie per la rimozione dei microin- quinanti», che attraverso lo sviluppo e lo scambio di conoscenze favorisce l’attuale potenziamento degli IDA per quanto riguarda l’eliminazione delle sostanze in tracce, portando a procedure efficienti in termini di costi. Le tematiche trattate dalla piatta- forma saranno ampliate affinché i Cantoni, i Comuni, i gestori degli IDA nonché gli studi di ingegneria e di progettazione ricevano sostegno anche riguardo all’adegua- mento dell’eliminazione dell’azoto. In particolare, la piattaforma garantirà che le co- noscenze disponibili in Svizzera e all’estero siano messe a disposizione di tutti gli attori. Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito Affinché un’azienda agricola possa essere esonerata dall’obbligo di allacciamento alla canalizzazione, gli agricoltori devono mostrare al Cantone come sarà effettuata la mi- scelazione richiesta delle acque di scarico domestiche con il letame solido. Si può ipotizzare di impiegare acque di scarico domestiche fluide per rendere fluido il letame solido o per rendere umido il letame contenente paglia. In merito a queste possibilità vi è ancora poca esperienza e manca uno stato della tecnica (p. es. riguardo al rapporto quantitativo, ai miscelatori o alla prevenzione della volatilizzazione dell’ammoniaca nel caso del letame di pollame). Inoltre, controllare se le acque di scarico domestiche sono state miscelate a sufficienza con concime di fattoria solido prima dello spargimento sul campo è un’attività scar- samente praticabile o comunque molto onerosa per i Cantoni.
4.3 Compatibilità tra compiti e finanze
Le ripercussioni finanziarie della prevista modifica della LPAc sono descritte nel ca- pitolo 6.
I costi per la designazione dei settori di alimentazione rappresentano un investimento una tantum teso a garantire l’approvvigionamento in acqua potabile. È un investi- mento necessario per proteggere l’acqua potabile e assicurare che anche in futuro la Svizzera possa disporre in modo economico, decentralizzato e attingendo a varie ri- serve di acque sotterranee indipendenti tra loro (v. cap. 1.1.1) di acqua potabile che non richieda un trattamento dispendioso. Secondo le stime dell’Associazione per l’ac- qua, il gas e il calore (SVGW), il valore di sostituzione dell’intera infrastruttura sviz- zera di approvvigionamento idrico ammonta a 58 miliardi di franchi. L’investimento aggiuntivo in questa infrastruttura per la designazione dei settori di alimentazione rap- presenta circa lo 0,25 per cento di tale valore (v. cap. 6.2.1).
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Gli investimenti nel potenziamento degli IDA si traducono nell’adozione degli stan- dard tecnici attuali e riducono gli effetti negativi sulle acque e sul clima. Il rapporto costi-benefici è positivo (v. cap. 6.3.2). L’allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito non comporta costi per la Confederazione e i Cantoni (v. cap. 6.1.3 e 6.2.1).
5 Commento ai singoli articoli
Art. 12 cpv. 4
All’articolo 12 capoverso 4 LPAc, i termini «effettivo di bovini o suini» sono sosti- tuiti con «effettivo di animali da reddito» e il termine «concime» con «concime di fattoria». In questo modo vengono esonerate dall’obbligo di allacciamento alla cana- lizzazione pubblica tutte le aziende agricole che dispongono di un notevole effettivo di animali da reddito, a prescindere che l’allevamento comporti la produzione di con- cime di fattoria fluido o solido. Come in precedenza, l’effettivo è considerato notevole quando comprende almeno otto UBGF.
Art. 14 cpv. 4, 5 e 6
L’articolo 14 capoversi 4, 5 e 6 contiene nella versione italiana e in quella francese palesi errori di traduzione che vengono corretti con la presente revisione. La versione tedesca dell’articolo 14 capoversi 4, 5 e 6 rimane invariata. Nella versione tedesca dell’articolo 14 capoverso 4, nel primo periodo si legge «ha Nutzfläche», da tradurre in italiano con «ettaro di superficie utile» anziché «ettaro». Nel secondo periodo della versione tedesca viene utilizzato il termine «Hofdünger», e il termine «concime» utilizzato nella versione italiana deve quindi essere sostituito con «concime di fattoria».
Nella versione tedesca dell’articolo 14 capoverso 5, il termine «Dünger» (come defi- nito nell’art. 2 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 1° novembre 2023 sui concimi [RS 916.171; OCon]) comprende in particolare il concime di fattoria ma anche il con- cime ottenuto dal riciclaggio, come i prodotti liquidi o solidi della fermentazione che si trovano nelle aziende con allevamento di animali. Il termine «engrais de ferme» utilizzato nella versione francese è quindi troppo restrittivo e andrà sostituito con il solo «engrais».
Il termine «Bodenbelastbarkeit» utilizzato nella versione tedesca dell’articolo 14 ca- poverso 6 LPAc descrive la massima quantità possibile di elementi nutritivi che pos- sono ancora essere concimati senza mettere concretamente in pericolo le acque (ca- pacità di ritenzione; cfr. UFAM e UFAG, 2012: Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi nell’agricoltura. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente nell’agricoltura. Edizione 2021 parzialmente riveduta. Pratica ambien- tale n. 1225: 59 pagg.).
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Il termine tedesco «Bodenbelastbarkeit» è stato tradotto per errore nella versione fran- cese con «charge du sol en polluants» e nella versione italiana con «capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti». Il concime di fattoria o i residui della fermentazione non sono sostanze inquinanti del suolo ma sostanze nutritive. Pertanto, nell’arti- colo 14 capoverso 6 il termine «Bodenbelastbarkeit» deve essere tradotto con «capa- cité de rétention du sol» nella versione francese e con «capacità di ritenzione del suolo» in quella italiana.
Art. 19a (nuovo) Settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea e aree di protezione delle acque sotterranee Il capoverso 1 obbliga i Cantoni a designare settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea di interesse pubblico (captazioni di acqua potabile) se: a) la captazione d’acqua sotterranea è d’importanza regionale; oppure b) le acque sotterranee di una captazione utilizzate sono inquinate da sostanze che non sono sufficientemente degradate o trattenute nel suolo; o c) le acque sotterranee utilizzate sono minacciate da tali sostanze. La lettera a amplia l’obbligo previgente di designare un settore di alimentazione ag- giungendo la fattispecie delle captazioni d’acqua sotterranea di importanza regionale, a condizione che non siano inquinate o minacciate. Il capitolo 4.2.1 spiega in base a quali considerazioni i Cantoni stabiliscono quali captazioni d’acqua sotterranea rien- trano in questa categoria. Per le captazioni d’acqua sotterranea di cui alle lettere b e c, i Cantoni hanno già l’ob- bligo di designare un settore di alimentazione (art. 29 cpv. 1 lett. c OPAc). Sulla base di analisi delle acque e del confronto con i valori limite di cui all’allegato 2 numero 2 OPAc, i Cantoni verificano se le acque sotterranee sono inquinate. Nell’OPAc deve ora essere precisato quando le acque sotterranee utilizzate o destinate ad esserlo sono da ritenere minacciate (v. cap. 4.2.1). Non vi è alcun obbligo di designare un settore di alimentazione se le acque sotterranee sono inquinate da germi o sostanze facilmente degradabili (p. es. oli minerali). Contro tali forme di inquinamento sono sufficienti misure all’interno delle zone di protezione delle acque sotterranee, che hanno un’estensione inferiore rispetto al settore di ali- mentazione. Il capoverso 2 stabilisce che non è necessario designare un settore di alimentazione se l’impiego della sostanza che causa l’inquinamento è già vietato in tutta la Svizzera (p. es. a causa dei principi attivi di prodotti fitosanitari clorotalonil o S-metolachlor). In questi casi, le misure necessarie per la protezione dell’acqua potabile sono già state adottate a livello nazionale e non ne è richiesta un’adozione specifica per i settori di alimentazione. La legislazione sulle derrate alimentari contiene disposizioni concer- nenti la prescrizione di misure per garantire comunque un approvvigionamento sicuro in acqua potabile. Per determinare l’estensione del settore di alimentazione, finora bisognava conside- rare la massima quantità d’acqua prelevabile. Tale quantità (quantità in concessione)
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corrisponde spesso a un multiplo di ciò che sia mai stato effettivamente utilizzato, con la conseguenza che l’estensione dei settori di alimentazione era sproporzionata. Ora nell’allegato 4 numero 113 OPAc deve essere disciplinata la necessità di tenere conto della quantità di acqua sotterranea o della quantità di acqua in uscita (portata della sorgente) prelevata a lungo termine dalla captazione d’acqua sotterranea. Con la nuova regolamentazione si riduce la superficie occupata dai settori di alimentazione. Un settore di alimentazione si considera designato se è registrato nella carta di prote- zione delle acque (cfr. art. 30 OPAc), che è vincolante per le autorità. Il capoverso 3 disciplina i settori di alimentazione per le aree di protezione delle ac- que sotterranee. Un’area di protezione delle acque sotterranee è un’area che il Cantone riserva al futuro sfruttamento delle acque sotterranee (art. 21 LPAc). In particolare, lo scopo perseguito è impedire che la costruzione di edifici renda impossibile una suc- cessiva captazione d’acqua sotterranea. Secondo l’ordinanza vigente, i Cantoni sono tenuti a designare il settore di alimenta- zione di un’area di protezione delle acque sotterranee se le relative acque sotterranee sono inquinate da sostanze non sufficientemente degradate o trattenute o se esiste il pericolo concreto di un inquinamento provocato da tali sostanze (art. 29 cpv. 1 lett. c). Secondo il capoverso 3, i Cantoni hanno ora la possibilità di designare un settore di alimentazione per le aree di protezione delle acque sotterranee se le acque sotterranee sono inquinate o minacciate da sostanze che non sono sufficientemente degradate o trattenute. I Cantoni hanno già l’obbligo di adottare provvedimenti contro l’inquinamento delle acque sotterranee in un’area di protezione delle acque sotterranee (art. 47 OPAc). In genere, in un’area di protezione delle acque sotterranee non si conoscono le ubicazioni in cui in futuro si realizzeranno una o più captazioni d’acqua sotterranea e quanta acqua sotterranea verrà estratta. Ciò significa che mancano le informazioni necessarie per determinare con precisione un settore di alimentazione. I Cantoni devono quindi poter decidere caso per caso se la designazione di un settore di alimentazione sia ap- propriata per contrastare l’inquinamento delle acque sotterranee. L’emanazione di prescrizioni sulla protezione della qualità delle acque è di compe- tenza esclusiva della Confederazione (art. 76 cpv. 3 della Costituzione federale [Cost.]21). I Cantoni non hanno la possibilità di imporre restrizioni di utilizzazione più ampie. Il capoverso 3 è dunque necessario per dare ai Cantoni la possibilità di desi- gnare un settore di alimentazione per un’area di protezione delle acque sotterranee. Il capoverso 4 consente al Consiglio federale di effettuare le necessarie precisazioni a livello di ordinanza.
Art. 44 cpv. 2 L’articolo 44 capoverso 2 contiene nella versione francese un palese errore di tradu- zione che viene corretto con la presente revisione. Le versioni tedesca e italiana di detto capoverso rimangono invariate.
21 RS 101
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Nella versione tedesca dell’articolo 44 capoverso 2 lettera b si legge «unterhalb des Grundwasserspiegels bei einem Grundwasservorkommen, das sich nach Menge und Qualität für die Wassergewinnung eignet». L’espressione «au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées» utilizzata nella versione francese deve quindi essere sostituita con «au-dessous du niveau d’une nappe souterraine qui, en raison de la quan- tité et de la qualité de l’eau, est exploitable».
Art. 60b cpv. 2, 3 e 4 Il capoverso 2 stabilisce che gli IDA che hanno posto in essere misure per l’elimina- zione delle sostanze organiche in tracce devono pagare una tassa ridotta. Finora, il medesimo capoverso 2 prevedeva un’esenzione dalla tassa dopo l’attuazione delle mi- sure, ovvero una riduzione pari all’intero importo (fr. 9 per abitante allacciato), che viene ora mantenuta come compensazione per i maggiori costi d’esercizio sostenuti per eliminare le sostanze in tracce22. Si prevede allora che il Consiglio federale stabi- lisca a livello di ordinanza che l’aliquota della tassa da riscuotere ammonta a 16 fran- chi all’anno per abitante allacciato e che, una volta attuate le misure, riscuota una tassa di sette franchi (cioè con una riduzione di fr. 9) all’anno per abitante allacciato. Gli IDA che hanno già adottato misure ai sensi del diritto vigente dovranno perciò pagare l’importo ridotto, pari a sette franchi all’anno per abitante allacciato. L’aliquota massima della tassa stabilita nel capoverso 3 viene aumentata da 9 a 16 franchi all’anno per abitante allacciato per consentire il necessario aumento della tassa da riscuotere nell’OPAc. Già ai sensi del diritto vigente, il capoverso 4 delega al Consiglio federale la determi- nazione dell’entità della tassa. Il capoverso 4 è ora precisato nel senso che viene de- legata al Consiglio federale anche la determinazione della riduzione dell’importo della tassa conseguente all’attuazione di misure, ora introdotta nel capoverso 2. Come già menzionato in precedenza, è previsto che il Consiglio federale fissi nell’OPAc l’entità della tassa (fr. 16) e della riduzione (fr. 9) all’anno per abitante allacciato. Inoltre, il termine per la riscossione della tassa viene esteso di dieci anni rispetto alla prescri- zione attuale, cioè fino alla fine del 2050. Ciò rende possibile il finanziamento del potenziamento entro il termine per l’attuazione delle misure di fine 2050, come pre- visto dall’articolo 84a.
Art. 61a cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce che le indennità possono essere accordate solo se i lavori di costruzione delle misure necessarie cominciano non più tardi del 31 dicembre 2045. Finora la data di inizio della costruzione doveva essere precedente al 31 dicem- bre 2035. La proroga di 10 anni è diretta conseguenza dell’estensione della tassa in virtù dell’articolo 60b capoverso 4.
22 13.059 Messaggio del 26 giugno 2013 concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque (Finanziamento dell’eliminazione delle sostanze in tracce nelle ac- que di scarico conformemente al principio «chi inquina paga»)
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Art. 62d (nuovo) Aiuti finanziari per la designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea Ai sensi del capoverso 1, la Confederazione partecipa ai lavori di pianificazione e designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea al fine di accelerare la designazione degli stessi come richiesto nella mozione 20.3625. Gli aiuti finanziari per la pianificazione cantonale sono accordati se questa viene presen- tata alla Confederazione entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica della LPAc (lett. a). Gli aiuti finanziari per la designazione dei settori di alimentazione sono accordati a condizione che i lavori siano svolti dopo il 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2041 (lett. b). Un settore di alimentazione si considera designato se è registrato nella carta di prote- zione delle acque del Cantone. I Cantoni presentano ogni anno una richiesta di aiuti finanziari. I Cantoni richiedono gli aiuti finanziari retroattivi sulla base della pianifi- cazione per la designazione dei settori di alimentazione secondo l’articolo 84d, nella quale elencano i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2020. Gli aiuti finanziari sono accordati ai Cantoni privi di accordo programmatico. Sono assegnati soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica. La Confederazione non accorda aiuti finanziari per la pianificazione e la designazione dei settori di ali- mentazione di aree di protezione delle acque sotterranee. Ai sensi del capoverso 2, l’aiuto finanziario della Confederazione per i lavori di pia- nificazione e designazione dei settori di alimentazione ammonta al massimo al 40 per cento. Per il finanziamento è prevista una riduzione progressiva che sarà definita con- cretamente nell’OPAc. Nei primi tre anni dall’entrata in vigore gli aiuti finanziari am- montano al massimo al 40 per cento. A partire dal quarto anno dall’entrata in vigore, l’aliquota dell’aiuto finanziario si riduce di due punti percentuali ogni anno. Per pro- muovere un’attuazione celere dei lavori si prevede che sia determinante l’anno in cui gli stessi si concludono. Il finanziamento avviene entro i limiti dei crediti stanziati. Il termine di finanziamento più breve di nove anni (fino al 2041) rispetto al termine di chiusura dei lavori (2050) e il finanziamento retroattivo e decrescente rispecchiano la volontà della mozione di promuoverne una celere attuazione. Inoltre, nei primi anni di attuazione si presume che i costi siano maggiori, poiché le conoscenze necessarie per i lavori devono ancora essere elaborate, in particolare presso gli uffici specializ- zati. La riduzione progressiva serve anche ad assorbire questi costi iniziali più elevati. Non dovrebbero esserci vantaggi per i Cantoni che attendono ad avviare i lavori («first-mover disadvantage»), tanto più che ciò non rifletterebbe lo spirito della mo- zione. Secondo il capoverso 3, le domande di aiuti finanziari devono essere presentate entro il 31 dicembre 2037. Poiché la determinazione di un settore di alimentazione può ri- chiedere fino a tre anni, le domande devono essere presentate alla Confederazione al più tardi quattro anni prima della scadenza del termine di finanziamento, al fine di garantire la tempestiva conclusione di questi lavori e anche lo svolgimento dei lavori dell’amministrazione.
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Art. 64 cpv. 3 L’articolo 64 capoverso 3 viene abrogato. Il termine per la concessione di indennità per l’allestimento di inventari cantonali per gli impianti per l’approvvigionamento in acqua è scaduto il 1° novembre 2010.
Sezione 4: Misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce e le immissioni di azoto
Art. 84a (nuovo) Termine di attuazione L’articolo 84a stabilisce che le misure necessarie per eliminare le sostanze organiche in tracce e adempiere i requisiti relativi alle immissioni di composti azotati presso gli IDA devono essere attuate entro il 31 dicembre 2050. I requisiti esatti per l’immis- sione di sostanze organiche in tracce e composti azotati da IDA sono disciplinati a livello di ordinanza. I Cantoni sono responsabili dell’attuazione puntuale delle misure necessarie. Il rispetto dei requisiti non è richiesto direttamente con l’entrata in vigore della legislazione, ma in conformità con la pianificazione cantonale ai sensi dell’arti- colo 84b e sulla base degli adeguamenti dei permessi di immissione decretati dal Can- tone.
Art. 84b (nuovo) Pianificazione e rapporto Il capoverso 1 obbliga i Cantoni a elaborare una pianificazione per tutti gli IDA siti nel loro territorio. Con detta pianificazione i Cantoni stabiliscono le misure che gli IDA devono attuare per soddisfare i requisiti di depurazione relativi ai composti azo- tati e alle sostanze organiche in tracce e coordinano le misure degli IDA. Inoltre, a seconda dell’urgenza volta alla protezione delle acque, stabiliscono per ogni IDA l’ul- tima data possibile per attuare le misure, tenendo conto di aspetti come i cicli di risa- namento e rinnovamento e le dimensioni degli IDA. Nel redigere la pianificazione i Cantoni devono esaminare i raggruppamenti regionali di IDA per definire misure ottimali sotto il profilo della protezione delle acque e dell’efficienza dei costi. Nei bacini imbriferi intercantonali, i Cantoni coordinano le misure insieme ai Cantoni limitrofi interessati. Si prevede di concretizzare il conte- nuto minimo della pianificazione cantonale in un aiuto all’esecuzione. Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni devono presentare la pianificazione alla Con- federazione entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica della legge. Il capoverso 3 stabilisce che i Cantoni devono informare la Confederazione ogni quattro anni sullo stato di attuazione della pianificazione cantonale, la prima volta a sei anni dall’entrata in vigore della presente modifica della legge. Si prevede di con- cretizzare il contenuto minimo del rapporto cantonale in un aiuto all’esecuzione. Per contenere gli oneri d’esecuzione in capo a Confederazione e Cantoni, il rapporto deve essere automatizzato, per esempio nell’ambito dei già rodati modelli di geodati mi- nimi (MGDM).
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Sezione 5: Misure per la designazione dei settori di alimentazione
Art. 84c (nuovo) Termine di attuazione La designazione dei settori di alimentazione avviene in modo scaglionato nel tempo. In una prima fase, i Cantoni designano entro il 2045 i settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea d’importanza regionale e per le captazioni d’acqua sot- terranea inquinate. Successivamente, entro il 2050, designano i restanti settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea. Si tratta di quelli per i quali si constata un forte peri- colo (v. cap. 4.2.1). Per i settori di alimentazione di aree di protezione delle acque sotterranee non esiste un termine di attuazione, in quanto i Cantoni non sono tenuti a designarli.
Art. 84d (nuovo) Pianificazione e rapporto I capoversi 1 e 2 stabiliscono che i Cantoni elaborino una pianificazione per la desi- gnazione dei settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea e la pre- sentino alla Confederazione entro due anni dall’entrata in vigore della presente modi- fica della legge. Si prevede di concretizzare il contenuto minimo della pianificazione cantonale in un aiuto all’esecuzione. Il capoverso 3 stabilisce l’obbligo di rendicontazione dei Cantoni alla Confedera- zione. Il rapporto viene presentato la prima volta sei anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica della legge e successivamente ogni quattro. Anche il contenuto mi- nimo del rapporto deve essere concretizzato in un aiuto all’esecuzione. Nella misura del possibile, il rapporto deve essere gestito attraverso una soluzione Web e prevedere un onere minimo per i Cantoni.
6 Ripercussioni
Vengono qui descritte in dettaglio le ripercussioni delle modifiche della legge sul set- tore della protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee, sulla depurazione delle acque di scarico e sull’allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canaliz- zazione per l’allevamento di animali da reddito. Per il settore della protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee, l’UFAM ha commissionato una valutazione economica23. Le spiegazioni presentate nei capitoli seguenti riassumono anche i risultati di tale valutazione. Tuttavia, le ipotesi della va- lutazione economica si differenziano dalla presente modifica della legge per quanto riguarda la regolamentazione della durata e della quota del cofinanziamento della de- signazione dei settori di alimentazione da parte della Confederazione. Per meglio ri- flettere la volontà della mozione, il cofinanziamento federale è stato concepito in modo da imprimere un’accelerazione ai lavori. La ripartizione dei costi tra Confede- razione e Cantoni nella valutazione economica non corrisponde quindi alle ripercus- sioni attese per la modifica della legge. Restano invece validi i costi complessivi pre- sentati nella valutazione economica.
23 Infras, Holinger, 2024: Volkswirtschaftliche Beurteilung der Motion 20.3625 «Wirksamer Trinkwasserschutz durch Bestimmung der Zuströmbereiche».
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6.1 Ripercussioni per la Confederazione
6.1.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee
La stima dei costi totali indica 11 milioni di franchi per la pianificazione della desi- gnazione dei settori di alimentazione, in tutto il periodo di tempo considerato e per tutto il territorio nazionale, e 130 milioni di franchi per la determinazione dell’esten- sione dei settori di alimentazione. La Confederazione partecipa al massimo per il
40 per cento ai costi computabili dei Cantoni.
I costi supplementari per la Confederazione derivanti dagli aiuti finanziari sono stimati a 28,5 milioni di franchi per l’intero periodo. Di questi, circa 24 milioni di franchi sono correlati alla determinazione dell’estensione dei settori di alimentazione da designare entro il 2041 (ca. fr. 2,2 mio. all’anno per 11 anni). Si stimano inoltre ulteriori 4,5 milioni di franchi per la pianificazione cantonale in un arco di due anni (ca. fr. 2,25 mio. all’anno per il biennio 2029–2030). Le ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione ammontano a due equivalenti a tempo pieno (ETP) fino al 2050, necessari in particolare per esami- nare le pianificazioni cantonali ed elaborare le domande di aiuti finanziari. I Cantoni riceveranno inoltre consulenza specialistica e mezzi ausiliari per l’esecuzione. A ciò si aggiungono, nei primi dieci anni dall’entrata in vigore, circa 400 000 franchi all’anno di spese per beni e servizi volte a garantire l’esecuzione e il sostegno finan- ziario della piattaforma per la protezione delle acque sotterranee (elaborazione di basi per l’esecuzione, come esempi di best practice, sviluppo e scambio di conoscenze sui metodi idrogeologici per la misurazione dei settori di alimentazione).
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Tabella 3: Stima degli aiuti finanziari annui della Confederazione nell’ambito della protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee e aliquota dell’aiuto finan ziario
Anno Aiuto finanziario per Aiuto finanziario per Aliquota dell’aiuto fi- la pianificazione can- la designazione nanziario tonale dei settori di alimenta- dei settori di alimenta- zione zione mio. CHF mio. CHF % dei costi imputabili
2029 2.25 0 40 2030 2.25 0 40
2031 0 3.4 (finanziamento 40
retroattivo) 2032 0 1.9 38 2033 0 1.9 36 2034 0 2.3 34 2035 0 2.2 32 2036 0 2.3 30 2037 0 2.1 28 2038 0 2.0 26 2039 0 2.0 24 2040 0 1.9 22 2041 0 2.0 20 2042–2050 0 0 0 Totale 4.5 24
Inoltre il progetto può indurre i Cantoni ad attuare un numero maggiore di progetti di protezione delle acque per il risanamento dei nitrati ai sensi dell’articolo 62a LPAc (v. cap. 1.1.1). I costi attinenti sono legati alla risoluzione delle lacune nell’attuazione e non provocati dalla prevista modifica della LPAc. I costi legati ai progetti di prote- zione delle acque di cui all’articolo 62a sono in gran parte finanziati dalla Confedera- zione (Ufficio federale dell’agricoltura, UFAG). Con l’introduzione dell’articolo 62a nella LPAc, la Confederazione ha preventivato indennità per il programma di prote- zione delle acque per un importo di 60 milioni di franchi all’anno. Tuttavia, è stato realizzato un numero alquanto inferiore di progetti di protezione delle acque. Se le disposizioni di legge in vigore dal 1998 venissero attuate in modo sistematico, ogni anno verrebbero spesi circa 40 milioni di franchi per circa 400 ulteriori progetti di protezione delle acque contro l’inquinamento da nitrati – purché siano disponibili i
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mezzi necessari. L’elaborazione dei progetti aggiuntivi per la protezione delle acque comporterebbe inoltre un maggior onere in termini di personale per l’UFAG.
6.1.2 Depurazione delle acque di scarico
Le ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione si attestano all’in- circa a tre ETP, necessari per l’attuazione delle misure tese all’eliminazione delle so- stanze organiche in tracce, in particolare per l’esame e il versamento di indennità per le pianificazioni cantonali e i rapporti, per l’esame e il versamento di indennità per i progetti di potenziamento, per la riscossione e la gestione della tassa sulle acque di scarico, nonché per il controllo dei risultati e la garanzia dell’efficienza nell’uso delle risorse finanziarie. I tre ETP non incidono sul bilancio della Confederazione, essendo finanziati attraverso i proventi della tassa sulle acque di scarico. L’attuazione del progetto non incide sul bilancio della Confederazione. Il finanzia- mento delle misure per l’eliminazione dei composti azotati avviene, come previsto dalla legge, secondo il principio di causalità attraverso gli emolumenti comunali sulle acque di scarico. Le misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce sono cofinan- ziate dalla Confederazione attraverso i proventi della tassa sulle acque di scarico e non incidono sul bilancio. L’adeguamento previsto dell’aliquota della tassa copre i costi per il cofinanziamento dell’ulteriore potenziamento dell’eliminazione delle sostanze in tracce. Le spese stimate per il cofinanziamento dell’ulteriore potenziamento fino al 2050 am- montano a circa 1,1 miliardi di franchi. A titolo di confronto, le spese per il pro- gramma di potenziamento in corso ammontano complessivamente a circa un miliardo di franchi. La modifica della legge proposta entrerà presumibilmente in vigore nel 2029. L’ali- quota della tassa è fissata in modo tale che il saldo del finanziamento speciale a desti- nazione vincolata sia pari a zero franchi alla fine del 2050. Secondo l’attuale pianifi- cazione, il capitale sarà di circa 137 milioni di franchi alla fine del 2028. A partire dal 2029 dovrà essere riscossa la tassa massima di 16 franchi all’anno per abitante allac- ciato. Le entrate medie fino al 2050 ammonteranno a circa 67 milioni di franchi all’anno, le spese medie a circa 73 milioni di franchi all’anno. Con l’evoluzione prevista dei costi, è presumibile che l’aliquota della tassa potrà es- sere ridotta gradualmente a partire dal 2040. Se la spesa media sarà superiore alle stime, per esempio a causa di un livello di rincaro imprevisto, la tassa sulle acque di scarico sarà ridotta in un momento successivo. L’adeguamento dell’aliquota della tassa sarà verificato dopo una fase di attuazione di dieci anni. La tassa federale sulle acque di scarico è limitata al 2050 e non è soggetta a interessi.
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Tabella 4: Ripercussioni sulle entrate previste e sul saldo della tassa federale sulle acque di scarico
Anno Entrate Uscite previste Saldo del finanzia- previste per indennità mento speciale
mio. CHF mio. CHF mio. CHF
2029 105 90 152 2030 102 90 164 2031 100 90 174 2032 92 90 176 2033 87 90 173 2034 85 90 168 2035 84 90 162 2036 81 80 163 2037 81 80 164 2038 81 80 165 2039 80 70 175 2040 60 70 165 2041 60 70 155 2042 60 70 145 2043 60 70 135 2044 60 70 125 2045 60 70 115 2046 41 50 106 2047 30 50 86 2048 30 50 66 2049 30 50 46 2050 4 50 0 Totale 1473 1610
Nell’attuale programma di potenziamento per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce, i lavori di interesse nazionale per il controllo dei risultati, l’ulteriore sviluppo tecnico e la promozione dello scambio di conoscenze tra ricerca, esecuzione e pratica sono finanziati con i proventi della tassa per un importo massimo di 200 000 franchi
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all’anno senza impatto sul bilancio. Questa pratica si è dimostrata un elemento impor- tante per sostenere i Cantoni e il settore, nonché per garantire un uso efficiente dei proventi della tassa sulle acque di scarico. Per rafforzare questo sostegno all’esecu- zione, il finanziamento continuerà fino al 2050 e sarà aumentato fino a un massimo di
400 000 franchi all’anno, nonché impiegato anche per cofinanziare la piattaforma
«Tecnologie per la rimozione dei microinquinanti» (v. cap. 4.2.2Error! Reference source not found.). Il finanziamento avviene attraverso i proventi della tassa e non incide sul bilancio.
6.1.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizza
zione per l’allevamento di animali da reddito La modifica prevista in questo settore non comporta ripercussioni per la Confedera- zione.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città,
gli agglomerati e le regioni di montagna
6.2.1 Cantoni
Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee Il progetto sostiene i Cantoni nel garantire la disponibilità di risorse di acqua potabile per il futuro. Al termine dell’attuazione della modifica di legge prevista, tutti i Cantoni conosceranno quali sono le loro captazioni d’acqua sotterranea di importanza regio- nale, nonché quelle inquinate e minacciate, e avranno designato i rispettivi settori di alimentazione. In questo modo sapranno in quali comprensori dovranno prescrivere misure di risanamento. Una volta designati i settori di alimentazione, le autorità di esecuzione cantonali potranno reagire rapidamente in caso di incidenti o perdite di condotte in un settore di alimentazione, perché sarà immediatamente chiaro se una captazione d’acqua sotterranea sarà in pericolo. Le ripercussioni finanziarie per un singolo Cantone dipendono dal numero di capta- zioni d’acqua sotterranea interessate nel territorio cantonale. Per adempiere le prescri- zioni entro i termini previsti, un Cantone deve designare tra uno e dieci settori di ali- mentazione all’anno. Determinare l’estensione di un settore di alimentazione ha un costo medio di 85 000 franchi. La quota cantonale dipende dall’entità dell’aliquota decrescente dell’aiuto finanziario ed è compresa tra 50 000 e 85 000 franchi. In tutta la Svizzera, i costi per la designa- zione di circa 1500 settori di alimentazione entro il 2050, al netto degli aiuti finanziari della Confederazione, sono stimati a circa 106 milioni di franchi (fr. 5,3 mio. all’anno per 20 anni). I costi per la pianificazione cantonale, al netto del contributo federale, sono stimati per tutti i Cantoni in circa 6,5 milioni di franchi (circa fr. 3,25 mio. all’anno per due anni). I costi di pianificazione variano notevolmente da Cantone a Cantone, dipendendo infatti dal numero di captazioni d’acqua sotterranea nell’Alto- piano e nei grandi fondovalle, nonché dai dati già disponibili. Anche le ripercussioni sull’effettivo del personale dei Cantoni dipendono dall’estensione del singolo Cantone e dalle circostanze locali. Le stime sono di 0,1–
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2 ETP per Cantone fino al 2050. Tale fabbisogno è legato principalmente alla pianifi- cazione e all’accompagnamento dei lavori di designazione dei settori di alimenta- zione, all’aggiornamento delle carte di protezione delle acque e ai rapporti annuali alla Confederazione. Per i Cantoni vi sono ripercussioni indirette se il progetto, come auspicato, porta a una risoluzione delle lacune di attuazione esistenti in merito alle captazioni d’acqua sotterranea inquinate. Si tratta tuttavia di costi non riconducibili alla modifica di legge proposta ma a una pregressa carenza di attuazione. I relativi costi (comprese le spese amministrative) sono stimati in circa 30 milioni di franchi all’anno per tutti i Cantoni. La cifra include le quote cantonali per 400 progetti di protezione delle acque ai sensi dell’articolo 62a LPAc e i provvedimenti di consulenza in 400 casi di esiguo supera- mento dei valori limite, che sono pagati per intero dal Cantone. Depurazione delle acque di scarico Le ripercussioni sull’effettivo del personale per i Cantoni dipendono dalle circostanze locali del singolo Cantone e sono stimate tra 0,1 e 0,5 ETP, in particolare per la pia- nificazione, l’accompagnamento dell’attuazione delle misure e la consulenza ai de- tentori degli IDA. A ciò si aggiungono i costi per l’elaborazione delle pianificazioni cantonali, stimati complessivamente per tutti i Cantoni tra 1,2 e 2,5 milioni di franchi. Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito Con la modifica dell’articolo 12 capoverso 4 LPAc, i Cantoni sono tenuti a controllare se le condizioni per l’esonero dall’obbligo di allacciamento alla canalizzazione pub- blica sono soddisfatte. I controlli necessari per verificare se in un’azienda le acque di scarico domestiche sono state miscelate a sufficienza con il concime di fattoria sono di competenza dei Cantoni. In merito vi è ancora poca esperienza e manca uno stato della tecnica (v. cap. 4.2.2). Inoltre, i Cantoni devono controllare che siano attuate le prescrizioni modificate dell’ORRPChim e che nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee non venga sparso letame reso umido con acque di scarico domestiche (v. cap. 4.2.1). L’onere aggiuntivo in termini di personale per i Cantoni dipende dal numero di aziende che si avvarranno della nuova regolamentazione, ma è considerato esiguo a causa del basso numero di aziende interessate.
6.2.2 Comuni
Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee Solitamente, le aziende di approvvigionamento idrico sono di proprietà di Città e Comuni. Grazie ai settori di alimentazione, tali aziende sostengono un onere minore a fronte di una migliore gestione del rischio dei pericoli per le loro risorse idriche. Ciò è richiesto dal diritto sulle derrate alimentari. Inoltre, beneficiano di una migliore protezione delle loro risorse di acqua potabile ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1bis LPAc (v. cap. 6.3.1). La limitazione all’impiego di determinati prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione garantirà in futuro che
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nell’acqua potabile non siano presenti in concentrazioni elevate prodotti di degrada- zione di prodotti fitosanitari. Ciò a prescindere che un prodotto di degradazione sia o no classificato come potenzialmente pericoloso per la salute o per l’ambiente. Di con- seguenza, non si potranno più ripetere casi come quelli del clorotalonil e del S-meto- lachlor: allo scopo di proteggere la popolazione, per la concentrazione dei rispettivi prodotti di degradazione nell’acqua potabile era infatti stato introdotto, sulla scorta di recenti indagini, un valore limite che non di rado veniva superato – o lo è tuttora. Grazie ai settori di alimentazione, in futuro alle aziende di approvvigionamento idrico saranno risparmiati i costi aggiuntivi legati al trattamento dispendioso e alla conse- guente centralizzazione (v. cap. 1.2.1). Le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per i Comuni e le aziende di approvvigionamento idrico dipendono dalle normative cantonali. Se un Cantone sta- bilisce nel diritto cantonale che le aziende di approvvigionamento idrico devono so- stenere i costi connessi alla designazione dei settori di alimentazione, tali costi ven- gono addossati dal Cantone ai Comuni e alle Città in quanto proprietari delle aziende in questione. Per le aziende di approvvigionamento idrico possono esserci ripercussioni indirette se il progetto, come auspicato, porta a una risoluzione delle lacune di attuazione esistenti in merito alle captazioni d’acqua sotterranea inquinate e si fanno carico di una parte dei costi delle misure di risanamento. Depurazione delle acque di scarico Solitamente, gli IDA sono di proprietà di Città e Comuni. Con i requisiti previsti a livello di ordinanza in tema di efficienza depurativa, entro il 2050 circa 550 dei circa 700 IDA presenti in Svizzera dovranno adottare ulteriori provvedimenti per miglio- rarla. Nello specifico, circa il 50 per cento dei circa 550 IDA deve incrementare l’ef- ficienza depurativa solo per quanto riguarda i composti azotati, circa il 40 per cento per i composti azotati e le sostanze organiche in tracce e circa il 10 per cento solo per le sostanze organiche in tracce. La lacuna legata all’attuazione per quanto riguarda il composto azotato ammonio deve essere colmata entro il 2035. Ciò riguarda 80 IDA le cui immissioni di acque di scarico portano al superamento dei valori limite per l’ammonio nelle acque. Le esigenze previste a livello di ordinanza comportano costi di investimento di circa 3,7 miliardi di franchi per l’eliminazione dell’azoto e di circa 1,5 miliardi di franchi per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Le cifre tengono conto di un rincaro annuo dell’1,7 per cento fino al 2050. I costi annuali per lo smaltimento delle acque di scarico ammontano oggi a ben 2,2 miliardi di franchi all’anno per tutta la Svizzera. Con il potenziamento degli IDA, questi costi per i Comuni in quanto gestori di IDA aumenteranno di circa il sette per cento fino al 2050 a causa dell’eliminazione dei composti azotati e del quattro per cento a causa dell’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. I minori costi dovuti allo sviluppo tecnologico e ai raggruppa- menti di IDA, nonché i possibili costi aggiuntivi, dovuti per esempio allo smaltimento di terreno inquinato da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) proveniente da cantieri di IDA, dovrebbero rientrare nei margini di accuratezza della stima. I costi aumenteranno in gran parte con il potenziamento degli IDA, in misura maggiore nei Comuni in cui negli ultimi anni si è investito meno nella depurazione delle acque di
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scarico. I costi dello smaltimento delle acque di scarico rimangono paragonabili a quelli di Germania e Austria. Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito La modifica prevista in questo settore non comporta ripercussioni per i Comuni.
6.2.3 Città, agglomerati e regioni di montagna
Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee Il progetto non ha ripercussioni specifiche per le città e gli agglomerati. Nelle regioni di montagna non si pratica la campicoltura e, in generale, l’utilizzazione delle super- fici è meno intensa. Pertanto, ci saranno al massimo alcune captazioni d’acqua sotter- ranea isolate che risulteranno inquinate o minacciate da sostanze che non sono suffi- cientemente degradate o trattenute. In queste aree, i Cantoni devono designare un settore di alimentazione solo per le poche captazioni d’acqua sotterranea di impor- tanza regionale. L’onere aggiuntivo maggiore riguarda i Cantoni in cui vi sono nume- rose captazioni d’acqua sotterranea, nell’Altopiano e nei grandi fondovalle. Depurazione delle acque di scarico Per rispettare i valori limite vigenti per le sostanze organiche in tracce, oltre al poten- ziamento in corso degli IDA, devono essere adottate misure soprattutto per gli IDA più piccoli e ubicati in regioni rurali. Tuttavia, secondo il diritto vigente, queste misure non possono essere cofinanziate attraverso la tassa sulle acque di scarico. La modifica della LPAc proposta eliminerà questa disparità di trattamento nei confronti dei piccoli IDA delle regioni rurali. A parte questo, l’adeguamento della tassa sulle acque di scarico non ha ripercussioni specifiche per le città e gli agglomerati. Una sfida che interessa le regioni di montagna, sulla quale i nuovi requisiti tornano a portare l’attenzione, è connessa all’organizzazione e alla gestione degli IDA in con- comitanza con fluttuazioni stagionali, legate ai flussi turistici, nell’inquinamento delle acque di scarico. Risulterà proficua in tale contesto la promozione prevista per gli sviluppi tecnici e lo scambio di conoscenze (v. cap. 4.2.2). Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito Il progetto non ha ripercussioni per le città. Nelle regioni di montagna ci si possono aspettare ripercussioni minime, poiché a causa della topografia e delle lunghe di- stanze, in molti casi sono comunque soddisfatte le condizioni per beneficiare di una deroga. Le ripercussioni maggiori si avvertiranno probabilmente nelle aziende agri- cole vicine alle zone edificabili (v. cap. 6.3.3).
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6.3 Ripercussioni sull’economia
6.3.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee
Agricoltura I settori di alimentazione non hanno alcuna ripercussione sulla gestione dei prati na- turali e dei pascoli, che rappresentano circa il 60 per cento della superficie agricola utile di tutta la Svizzera. Anche i boschi e i pascoli d’estivazione non sono soggetti a restrizioni. Le ripercussioni dirette del progetto sull’agricoltura riguardano il divieto di utiliz- zare determinati prodotti fitosanitari all’interno del settore di alimentazione. Ciò in- fluisce principalmente sulla gestione delle superfici coltive e delle colture speciali (p. es. bacche, verdure, viti) nel settore di alimentazione. Secondo le stime, in futuro fino a 25 000 ettari (ca. il 6 % del totale) di superfici coltive e colture speciali si tro- veranno entro i confini di un settore di alimentazione. Le limitazioni d’uso riguarde- ranno solo una parte di queste superfici. Infatti, non sono interessate tutte le colture, e non vi sono ulteriori limitazioni sulle superfici destinate all’agricoltura biologica nei settori di alimentazione. Già oggi, l’impiego di un prodotto fitosanitario non deve provocare nelle acque sot- terranee concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro del principio attivo o dei suoi prodotti di degradazione potenzialmente pericolosi per l’ambiente o la salute (e dunque classificati come rilevanti per l’acqua potabile). Ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1bis LPAc, nel settore di alimentazione questa limitazione si applicherà a tutti i prodotti di degradazione, anche se non sono classificati come rilevanti per l’ac- qua potabile. Tuttavia, la limitazione diviene pertinente solo al momento di una nuova autorizzazione o della verifica dell’autorizzazione di un impiego di prodotti fitosani- tari. Con questa regolamentazione, il Parlamento mira a migliorare la protezione dell’acqua potabile senza limitare la gestione agricola al di fuori dei settori di alimen- tazione. Non è ancora stato stabilito quali impieghi saranno limitati in futuro. L’attuazione concreta è in fase di elaborazione sotto la guida dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Le colture che a detta degli esperti potrebbero essere particolarmente colpite dalle limitazioni all’impiego di prodotti fitosanitari in- cludono, per esempio, barbabietole da zucchero, verdure e mais. In assenza di alter- native per la protezione delle colture, per le singole aziende specializzate che gesti- scono ampie superfici all’interno di un settore di alimentazione le ripercussioni possono essere significative. A livello nazionale, invece, le ripercussioni sui raccolti dovrebbero essere modeste rispetto alle superfici interessate. Il progetto può avere anche ripercussioni indirette sulle aziende agricole nel settore di alimentazione, favorendo la risoluzione delle attuali lacune in materia di attua zione. Ciò riguarda quasi esclusivamente l’inquinamento da nitrati delle acque sotter- ranee. Si stima che 800 captazioni d’acqua sotterranea eccedano il valore limite di 25 milligrammi di nitrati per litro nelle acque sotterranee, senza che i Cantoni siano finora intervenuti con appositi provvedimenti. Le limitazioni per le aziende agricole
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dipendono da quanto tale valore limite è stato superato. Se lo sforamento è lieve, in genere sono sufficienti misure moderate che non incidono sui ricavi. Se invece il livello di nitrati è nettamente eccessivo, le singole aziende potrebbero dover adottare misure drastiche. Per esempio, le superfici coltive di verdure e patate potrebbero dover essere limitate, o superfici coltive dover essere convertite in prati permanenti. Queste misure riguarderebbero solo una parte delle superfici coltive e delle colture speciali nel settore di alimentazione. Se le misure necessarie per le aziende agricole non sono economicamente sostenibili, la Confederazione può versare indennità nell’ambito del programma di protezione delle acque (art. 62a LPAc), se sono disponibili i mezzi necessari. Essendo esigue le superfici che richiederanno tali misure, le ripercussioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento nazionale sono tra- scurabili. Stima delle ripercussioni sulla base di determinate regioni modello Per verificare le ripercussioni della prevista modifica di legge su determinate regioni, l’UFAM, in collaborazione con la Conferenza dei servizi dell’ambiente della Svizzera (CCA), ha esaminato tre regioni modello, scelte come regioni a sfruttamento agricolo intensivo che coprono diversi tipi di riserve di acque sotterranee. Sono state esaminate le regioni Sense/See nel Cantone di Friburgo, Werdenberg/Sarganserland nel Cantone di San Gallo e Thurtal nei Cantoni di Turgovia e Zurigo. I risultati sono documentati all’interno di schede informative24. Il numero stimato di settori di alimentazione per le regioni modello e le quote di su- perficie corrispondono alle aspettative derivate dalla stima a livello nazionale. Nelle regioni modello vi sono più superfici coltive rispetto alla media svizzera, cosicché, come prevedibile, nelle regioni modello la quota di superfici coltive e colture speciali all’interno di settori di alimentazione è dell’8–15 per cento superiore alla stima del sei per cento per la Svizzera. I mancati ricavi attesi sono modesti, in riferimento all’intera regione modello. Singole aziende agricole potrebbero subire ripercussioni significative, e i minori ricavi dovuti al risanamento delle acque sotterranee possono essere compensati nell’ambito di pro- getti di protezione delle acque ai sensi dell’articolo 62a LPAc. Il presupposto è che nel bilancio federale siano inseriti i mezzi necessari.
Le aziende industriali e commerciali sono interessate solo in pochi casi dalla modi- fica della legge. In casi sporadici sono necessarie misure di risanamento mirate per eventuali situazioni di inquinamento, per esempio per riparare condotte e serbatoi che perdono o adeguare i sistemi di drenaggio. Tuttavia, ciò discende già dalla legislazione vigente in materia di protezione delle acque. L’obbligo di segnalare gli eventi rilevanti ai gestori dell’approvvigionamento idrico esiste già, a prescindere che venga desi- gnato un nuovo settore di alimentazione o meno.
24 UFAM, 2025: Faktenblatt Zuströmbereiche in der Modellregion Sense/See im Kanton Frei- burg; Faktenblatt Zuströmbereiche in der Modellregion Werdenberg/Sarganserland im Kanton St. Gallen; Faktenblatt Zuströmbereiche in der Modellregion Thurtal in den Kan- tonen Thurgau und Zürich.
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6.3.2 Depurazione delle acque di scarico
Le ripercussioni sull’economia sono esigue. L’aumento delle attività di pianificazione e costruzione avrà un effetto positivo sull’economia. Tuttavia, il volume degli inve- stimenti è troppo contenuto per incidere in modo significativo sul prodotto interno lordo. Da un punto di vista economico, è positivo che gli emolumenti o la tassa sulle acque di scarico siano conformi al principio di causalità. Con l’aumento dell’efficienza depurativa fino al 2050 i costi annuali legati allo smal- timento delle acque di scarico, attualmente pari a 2,2 miliardi di franchi all’anno (v. cap. 6.2.2), aumenteranno di circa 160 milioni di franchi all’anno dopo l’attuazione delle misure nel settore dell’eliminazione dell’azoto e di 90 milioni di franchi all’anno25 nel settore dell’eliminazione delle sostanze in tracce. Questi costi aggiun- tivi si presentano in un buon rapporto con la riduzione dei costi ambientali conseguita. La prevista riduzione delle immissioni di azoto nelle acque si tradurrà in una riduzione dei costi ambientali stimata in circa 250 milioni di franchi all’anno, per esempio at- traverso la riduzione del pregiudizio e la perdita di ecosistemi26. Inoltre, si stima che la riduzione delle emissioni di protossido di azoto riduca i costi ambientali di ulteriori 50 milioni di franchi all’anno27. Al momento non è possibile quantificare la riduzione dei costi ambientali ottenuta con il trattamento delle sostanze organiche in tracce. Le ripercussioni finanziarie del progetto sulle aziende industriali svizzere e sulle PMI private sono limitate a quelle che depurano le loro acque di scarico in un IDA comu- nale. Per queste aziende, i costi di smaltimento delle acque di scarico aumenteranno in media dell’11 per cento circa. Nessuna abrogazione delle normative esistenti per gli IDA Ai sensi della LSgrI occorre verificare se sono possibili sgravi normativi per le aziende in relazione ai requisiti di depurazione esistenti. Le attuali normative sono efficienti dal punto di vista economico e offrono un beneficio per la società e l’am- biente. Non è possibile raggiungere lo stesso obiettivo con una regolamentazione meno incisiva, in quanto un indebolimento delle prescrizioni comporterebbe una cor- rispondente perdita di benefici.
6.3.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizza
zione per l’allevamento di animali da reddito La nuova regolamentazione ha scarse ripercussioni sull’agricoltura. Altre aziende in- dustriali e commerciali non sono interessate. L’allentamento previsto riguarda solo le aziende agricole che si trovano in zona agri- cola ma nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche. Si tratta di casi in cui i costi dell’allacciamento non sono sensibilmente superiori a quelli che si sosterrebbero all’interno di una zona edificabile (art. 12 cpv. 1 lett. b OPAc). Inoltre, la nuova rego-
25 INFRAconcept, 2024: Motionen 20.4261 und 20.4162 – Einfluss N- und EMV-Massnahmen auf die Kosten der Abwasserreinigung. 26 Agenzia federale tedesca per l’ambiente, 2020: Methodenkonvention 3.1 zur Ermittlung von Umweltkosten. Kostensätze. Stato 12/2020, 27 Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 2023: Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs in der Schweiz. Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr 2020.
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lamentazione riguarda solo le aziende che dispongono di almeno otto UBGF di ani- mali da reddito ma non soddisfano questo criterio concernente l’effettivo con bovini e/o suini. L’UFAM stima che nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche ci siano al massimo 1000 aziende agricole con queste caratteristiche che non sono allacciate alla canaliz- zazione nonostante il previgente obbligo28. Potranno allora evitare i costi di allaccia- mento alla canalizzazione pubblica. A causa di condizioni economiche sfavorevoli, alcune aziende agricole abbandonano l’allevamento di bovini o suini e passano ad animali da reddito differenti. Con la pre- sente regolamentazione, questo passaggio non è ostacolato da costi di investimento aggiuntivi per effettuare l’allacciamento alla canalizzazione pubblica.
Per le aziende agricole al di fuori del perimetro della canalizzazione pubblica con almeno otto UBGF, la nuova regolamentazione crea un’ulteriore possibilità per smal- tire le acque di scarico domestiche. Attualmente, per esempio, per provvedere allo smaltimento devono gestire un piccolo impianto di depurazione o trasportare regolar- mente le acque di scarico in un IDA.
6.4 Ripercussioni sulla società
6.4.1 Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee
La designazione dei 1500 settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterra- nea di importanza regionale, inquinate o minacciate aumenta la sicurezza a lungo ter- mine dell’approvvigionamento in acqua potabile di circa due milioni di persone. Il maggior risanamento delle falde acquifere inquinate contribuisce alla salute della po- polazione. La risoluzione delle attuali lacune relative all’attuazione incide positiva- mente sulla governance, rafforzando anche la fiducia della popolazione nell’approv- vigionamento in acqua potabile.
6.4.2 Depurazione delle acque di scarico
Le novità attinenti alla depurazione delle acque di scarico portano a una migliore pro- tezione delle acque e del clima. Ne derivano conseguenze positive per l’ambiente, le risorse d’acqua potabile, la salute della popolazione e quindi anche per la società. L’aumento dell’11 per cento circa dei costi annuali per lo smaltimento delle acque di scarico dovuto al potenziamento dell’efficienza depurativa (v. cap. 6.2.2) viene ad- dossato dai detentori degli IDA agli abitanti e alle aziende allacciate attraverso il si- stema di emolumenti esistente.
28 UFAM, 2025: Faktenblatt «Abschätzung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe, welche von der Lockerung der Anschlusspflicht an die Kanalisation betroffen sind»
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6.4.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizza
zione per l’allevamento di animali da reddito Con la nuova regolamentazione, le aziende agricole interessate spargono nei loro campi una maggiore quantità di acque di scarico domestiche, determinando un au- mento del rischio che i germi patogeni delle feci umane o altre sostanze nocive delle acque di scarico domestiche raggiungano il circuito alimentare o le acque. Sebbene in singoli casi vi possa essere un pregiudizio, dato il numero minimo di aziende interessate le ripercussioni descritte si devono ritenere esigue.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee Il progetto punta a ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee da sostanze nutritive e sostanze organiche in tracce (v. cap. 1.1.1). Oltre agli effetti positivi sulle acque sotterranee, limitando l’impiego di prodotti fitosanitari il progetto inciderà positiva- mente anche sulla biodiversità all’interno dei settori di alimentazione.
Depurazione delle acque di scarico La modifica di legge contribuirà al rispetto dei valori limite delle sostanze organiche in tracce provenienti dalle acque di scarico, oggi ecceduti su circa 3000 chilometri di corsi d’acqua svizzeri. Le esigenze previste per l’eliminazione dell’azoto riducono le immissioni dei compo- sti azotati ammonio e nitrito, tossici per i pesci, in circa il 50 per cento dei 700 punti di immissione degli IDA. Inoltre, le immissioni di azoto nelle acque vengono dimez- zate e le emissioni di protossido di azoto dagli IDA vengono ridotte del 70–80 per cento. Ciò significa che ogni anno vengono immesse nelle acque svizzere, nel Mare del Nord e nel Mediterraneo circa 12 000 tonnellate di azoto in meno. Riducendo le emissioni di protossido di azoto di circa 1400 tonnellate all’anno, pari a 370 000 ton- nellate di equivalenti di CO2 all’anno, si contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra e quindi al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. Per effetto delle misure il consumo di energia elettrica degli IDA aumenterà di circa 60 GWh all’anno, il che corrisponde a circa lo 0,1 per cento del consumo di elettricità di tutta la Svizzera nel 2022. Circa il 30 per cento del fabbisogno supplementare di energia elettrica deriva dal fatto che le misure volte a ridurre le immissioni di azoto portano a una riduzione della produzione di biogas negli IDA. Le emissioni di gas serra associate al fabbisogno aggiuntivo di energia elettrica sono sovracompensate di circa 50 volte dalla riduzione conseguita nelle emissioni di protossido di azoto. Come effetto collaterale positivo dell’attuazione delle misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce e per il trattamento dell’azoto, si prevede che la quantità di microplastiche, carbonio, particolato e fosforo immessa dagli IDA nelle acque venga ridotta del 10–20 per cento. Inoltre, secondo le conoscenze attuali, si riduce notevolmente anche l’immissione nelle acque di resistenze agli antibiotici.
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Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito Le maggiori quantità di concime di fattoria solido che si possono rendere fluide attra- verso la miscelazione con le acque di scarico domestiche fanno crescere il rischio di inquinamento delle acque. Tuttavia, dato il numero contenuto di aziende agricole in- teressate, il rischio è comunque da ritenere esiguo. Ciò nonostante, presso alcuni siti la qualità delle acque sotterranee potrebbe essere compromessa.
6.6 Altre ripercussioni
Non ci sono altre ripercussioni importanti in relazione né alla protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee né alla depurazione delle acque di scarico o all’al- lentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di ani- mali da reddito.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Le modifiche di legge proposte per la designazione dei settori di alimentazione, le misure per gli IDA destinate all’eliminazione dell’azoto e delle sostanze organiche in tracce nelle acque e l’allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito si basano sull’articolo 76 capoverso 3 Cost. Questa norma costituzionale conferisce alla Confederazione, tra l’altro, la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione della qualità delle acque.
La tassa per il finanziamento dell’eliminazione delle sostanze organiche in tracce (tassa secondo l’art. 60b LPAc inclusa la tassa secondo l’art. 60a LPAc, nella misura in cui anch’essa serva al finanziamento degli impianti aggiuntivi) è una tassa con equi- valenza di gruppo qualificata, essendovi congruenza tra la cerchia delle persone sog- gette alla tassa (ossia, per via indiretta attraverso i gestori di IDA, l’utenza su cui viene addossata la tassa) e la cerchia delle persone che beneficiano degli impieghi della tassa (l’utenza degli IDA beneficia della depurazione delle acque di scarico). Secondo la prassi dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), per una tassa di questo tipo è suffi- ciente una base costituzionale che presenti un nesso materiale, come quello fornito dall’articolo 76 capoverso 3 Cost.
Finora era previsto che 140 IDA su 700 totali dovessero adottare misure tese all’eli- minazione di sostanze organiche in tracce. Poiché le misure erano limitate agli IDA di grandi dimensioni, agli IDA di medie dimensioni siti nel bacino imbrifero dei laghi e agli IDA siti nei pressi di corsi d’acqua con un’alta percentuale di acque di scarico depurate, rientravano nella fattispecie descritta solo alcune regioni svizzere, soprat- tutto quelle densamente popolate. I costi supplementari legati alle misure sono quindi stati sostenuti soltanto per determinati IDA di queste regioni. Per rispettare i valori limite esistenti in materia di sostanze organiche in tracce, oltre al potenziamento dei
140 IDA del programma attuale, dovranno essere adottate circa 300 misure riguar-
danti gli IDA. La presente modifica di legge disciplina il cofinanziamento della Con-
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federazione dei costi di investimento aggiuntivi attraverso la tassa sulle acque di sca- rico. Per cofinanziare queste misure la tassa annuale di cui all’articolo 60b LPAc deve essere aumentata conformemente, da nove franchi per abitante allacciato a 16 franchi. I costi aggiuntivi per gli ulteriori IDA da potenziare continueranno a essere sostenuti da tutti gli IDA e quindi da tutta l’utenza. In seguito all’attuazione delle misure desti- nate all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce, come finora sarà concessa una riduzione della tassa per un valore di nove franchi. Ciò è giustificato dal fatto che gli IDA sostengono costi d’esercizio maggiori se aggiungono un livello di depura- zione per eliminare delle sostanze organiche in tracce. Di conseguenza, è prevista una tassa annuale di sette franchi per abitante allacciato dopo che le misure saranno state attuate.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera I campi normativi «Designazione di settori di alimentazione per le captazioni d’acqua sotterranea», «Misure presso gli IDA per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce e dei composti azotati» e «Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla ca- nalizzazione per l’allevamento di animali da reddito» non riguardano alcun impegno internazionale della Svizzera.
Attualmente non sussistono impegni pendenti ai sensi del diritto internazionale per la riduzione delle immissioni di azoto provenienti da IDA. Con la Convenzione del 22 settembre 199229 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord- Est (Convenzione OSPAR) e la Convenzione del 12 aprile 199930 per la protezione del Reno, nel 1994 la Svizzera si è impegnata a ridurre le immissioni di azoto nel comprensorio del Mare del Nord. Per l’immissione di acque di scarico provenienti da IDA nel comprensorio del Reno, l’OPAc stabilisce pertanto che a partire dal 2005 nel comprensorio del Reno le immissioni di azoto negli IDA debbano essere ridotte di 2600 tonnellate rispetto al 1995 (all. 3.1 n. 3 n. 2). Tale obbligo è stato adempiuto puntualmente31.
7.3 Forma dell’atto
Per la modifica di legge proposta, come spiegato al capitolo 7.1, sono sufficienti le disposizioni costituzionali esistenti. Non è necessaria alcuna modifica costituzionale. Secondo l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200232 sul Parlamento (LParl), l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Per quanto riguarda le tasse pubbliche, ciò include in particolare la definizione della cerchia delle persone soggette nonché l’oggetto e la base di calcolo della tassa.
29 RS 0.814.293 30 RS 0.814.284 31 Changes in diffuse phosphorus and nitrogen inputs into surface waters in the Rhine water- shed in Switzerland. Volker Prasuhn, Ulrich Sieber. Aquatic Sciences, 67, 2005, pag. 363–371. 32 RS 171.10
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In virtù dell’articolo 19 capoverso 1 secondo periodo LPAc, il Consiglio federale può emanare prescrizioni a livello di ordinanza sui settori di protezione delle acque; per- ciò, anche per quanto riguarda i settori di alimentazione. La mozione 20.3625 «Prote- zione più efficace dell’acqua potabile mediante la determinazione dei settori di ali- mentazione» richiede tuttavia espressamente che l’obbligo di designare i settori di alimentazione sia sancito a livello di legge.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
L’articolo 62d disciplina il cofinanziamento da parte della Confederazione fino a un massimo del 40 per cento dei lavori necessari per la designazione dei settori di ali- mentazione e le pianificazioni cantonali nel settore della protezione dell’acqua pota- bile e delle acque sotterranee. Ciò comporterà nuovi sussidi ricorrenti per un importo di circa 2,2 milioni di franchi all’anno fino al 2041. In base all’articolo 159 capo- verso 3 lettera b Cost., l’articolo 62d LPAc necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere perché comporta la definizione di nuovi sussidi ricorrenti per importi eccedenti i due milioni di franchi all’anno.
L’adeguamento della tassa sulle acque di scarico comporterà nuovi sussidi ricorrenti per un importo medio di circa 64 milioni di franchi all’anno, per cui anche l’arti- colo 61a LPAc necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere. Questo vale anche qualora, come in questo caso, le nuove uscite siano finan- ziate attraverso entrate a destinazione specifica.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio dell’equivalenza fiscale Il progetto non comporta modifiche alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L’esecuzione delle disposizioni sulla protezione delle acque è e resta un com- pito dei Cantoni. La Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari e indennità ed esercita la vigilanza sull’esecuzione cantonale. Il progetto introduce termini di attua- zione e obblighi di pianificazione cantonali, e anche le sovvenzioni vengono ampliate; pur tuttavia, l’esecuzione rimane di competenza dei Cantoni. Grazie alle pianifica- zioni cantonali e al rapporto quadriennale sullo stato di attuazione delle misure, la funzione di vigilanza generale della Confederazione viene rafforzata. In questo modo viene rispettato il principio di sussidiarietà. Il principio dell’equivalenza fiscale è garantito. I Cantoni dispongono in merito alle risorse idriche. Pertanto, è giustificato che siano essi a sostenere la maggior parte dei costi per la designazione dei settori di alimentazione. Tuttavia, disporre di risorse di acqua potabile sicure è anche di interesse nazionale, e ciò giustifica il cofinanziamento da parte della Confederazione (v. cap. 7.6). Le misure per l’eliminazione delle so- stanze organiche in tracce hanno ripercussioni positive a livello sia locale che nazio- nale. È quindi opportuno che la Confederazione e i Comuni, in quanto proprietari degli IDA, partecipino ai costi delle misure. La Confederazione può influire sull’organiz- zazione delle misure e contribuire a controllarle.
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7.6 Conformità alla legge sui sussidi
Sovvenzionamento della pianificazione cantonale e dei lavori per la designazione dei settori di alimentazione
La regolamentazione prevista introduce il sostegno finanziario dei lavori di pianifica- zione cantonale e per la designazione dei settori di alimentazione. Le disposizioni sono conformi ai presupposti e ai principi particolari per la concessione di aiuti finan- ziari di cui al capitolo 2 della legge del 5 ottobre 199033 sui sussidi (LSu). Importanza dei sussidi per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione La designazione dei settori di alimentazione è un investimento per un approvvigiona- mento sicuro in acqua potabile. Il Parlamento vuole provvedere affinché i Cantoni svolgano rapidamente questo compito e lo attuino appieno. I Cantoni necessitano a tal fine di risorse finanziarie e di personale, anche se in misura diversa (v. cap. 6.2.1 e 6.2.3). Per un approvvigionamento sicuro in acqua potabile è importante che i Cantoni non si procurino le risorse necessarie per la designazione dei settori di alimentazione risparmiando sulle imminenti revisioni delle zone di protezione delle acque sotterra- nee (v. cap. 1.1.1). Con il rimando alla mozione 20.3625, il Parlamento ha quindi chie- sto che fino al 2030 la Confederazione cofinanzi al 40 per cento i lavori necessari per la designazione dei settori di alimentazione. Finora la Confederazione non disponeva di una visione d’insieme delle precise lacune relative all’attuazione per quanto riguarda la designazione dei settori di alimentazione nei singoli Cantoni. Ciò ha reso difficile intervenire in maniera mirata. Per questo motivo la presente regolamentazione richiede una pianificazione cantonale per la designazione dei settori di alimentazione. In questo modo diviene palese la necessità d’agire nei vari Cantoni. Grazie a questa base, la Confederazione può verificare, sulla base dei rapporti quadriennali dei Cantoni, se i lavori procedono a un ritmo tale da rispettare i termini di attuazione. Per i Cantoni che dispongono di un numero cospicuo di captazioni d’acqua sotterra- nea, l’onere per i lavori di pianificazione per la designazione dei settori di alimenta- zione è particolarmente ingente. Per consentire tuttavia a tutti i Cantoni di avviare rapidamente la pianificazione e di conseguenza anche l’attuazione, la Confederazione deve cofinanziare al massimo al 40 per cento i lavori necessari per la pianificazione cantonale per la designazione dei settori di alimentazione. L’ammontare dei sussidi previsti è di circa 28,5 milioni di franchi ed è documentato nel capitolo 6.1.1. Una riduzione sostanziale dei sussidi previsti ritarderebbe i lavori relativi alla pianificazione cantonale e alla designazione dei settori di alimentazione entro il termine previsto. Inoltre, risulterebbero svantaggiati i «first-mover», che so- sterrebbero un onere maggiore a causa dell’attuale mancanza di prassi diffuse. L’at- tuazione delle misure si dilungherebbe perciò di vari anni, con ripercussioni negative sulla popolazione e sull’ambiente (v. cap. 6).
33 RS 616.1
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Controllo materiale e finanziario dei sussidi e procedura di concessione dei contributi Sulla base della loro pianificazione, i Cantoni presentano annualmente alla Confede- razione una domanda di aiuti finanziari fino a quattro anni prima della scadenza del termine per il cofinanziamento del 2041. La Confederazione esamina le domande e controlla i costi computabili determinati sulla base del preventivo. In caso di esito positivo, la Confederazione accorda al Cantone gli aiuti finanziari applicando un’ali- quota della tassa correlata all’anno in cui i lavori si concludono. Al termine dei lavori e una volta avvenuta la designazione dei settori di alimentazione, i Cantoni presentano alla Confederazione una domanda di versamento con frequenza annuale. La Confederazione esamina le pianificazioni cantonali redatte per la desi- gnazione dei settori di alimentazione nonché, secondo un campione basato sul rischio, i conteggi finali concernenti la determinazione dei settori di alimentazione, e stabilisce così i costi computabili finali. Limitazione temporale e modalità di riduzione progressiva dei sussidi Il termine per il cofinanziamento da parte della Confederazione dei lavori per la desi- gnazione dei settori di alimentazione è fissato al 2041: è quindi di nove anni più breve del termine di attuazione di fine 2050. Ciò costituisce un incentivo, come richiesto dalla mozione 20.3625, affinché i Cantoni attuino i lavori in questione con celerità. Per i sussidi temporanei è prevista una riduzione progressiva nel tempo. In questo modo si intende garantire una rapida attuazione dei lavori necessari, conformemente alla volontà del Parlamento. Il sussidio previsto al 40 per cento per le pianificazioni cantonali per la misurazione dei settori di alimentazione ha una durata limitata a due anni, a partire dall’entrata in vigore delle relative disposizioni di legge. Tassa federale sulle acque di scarico
La regolamentazione prevista adegua l’attuale sistema di indennità per le misure volte all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA. Le disposizioni sono conformi ai presupposti e ai principi particolari per la concessione di indennità di cui al capitolo 2 LSu. Importanza dei sussidi per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione Normalmente, i Comuni dovrebbero finanziare attraverso emolumenti le misure tese a incrementare l’efficienza depurativa degli IDA. Tuttavia, sulla base dei principi della parità di trattamento e di causalità, in questo caso è necessaria una soluzione a livello federale. L’inquinamento delle acque con sostanze organiche in tracce è pro- vocato dall’intera popolazione svizzera. Pertanto, tutti gli IDA svizzeri devono parte- cipare al finanziamento del potenziamento destinato alla loro eliminazione. A tal fine, approvando la mozione 20.4262 il Parlamento ha deciso di estendere il modello di finanziamento esistente agli IDA che eccedono i valori limite per le sostanze organi- che in tracce nelle acque. Controllo materiale e finanziario dei sussidi e procedura di concessione dei contributi Il potenziamento degli IDA aggiuntivi è gestito in modo analogo al programma di potenziamento già esistente. La procedura dettagliata è documentata in un aiuto
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all’esecuzione34. Con l’introduzione della nuova pianificazione cantonale, la Confe- derazione può intervenire ai fini del controllo già nelle prime fasi della pianificazione, sfruttando in modo ottimale i mezzi messi a disposizione.
7.7 Delega di competenze legislative
Non vengono trasferite al Consiglio federale nuove competenze legislative. Già nel diritto vigente, il Consiglio federale era autorizzato a fissare l’entità della tassa a li- vello di ordinanza ai sensi dell’articolo 60b. Qui viene sancito unicamente che il Con- siglio federale gode anche della facoltà di stabilire l’entità della riduzione dell’ali- quota della tassa per gli IDA che hanno già adottato misure ai sensi del diritto previgente.
7.8 Protezione dei dati
Il disegno di legge non contiene disposizioni sulla protezione dei dati.
34 UFAM, Pratica ambientale n. 1618: Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione. Finanziamento di misure.
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