Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Externe Benutzer ME
26 novembre 2025
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza del DATEC sulla modifica dell’allegato 2 numero 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201)
Procedura di consultazione Rapporto esplicativo OPAc
Indice
1 Situazione iniziale .........................................................................................................................3 1.1 Valutazione delle sostanze per le quali sono fissati valori limite .......................................3 1.2 Procedura in caso di superamento dei valori limite ...........................................................5 2 Punti essenziali del progetto .......................................................................................................7 3 Rapporto con il diritto internazionale .........................................................................................8 4 Commenti alle singole disposizioni ............................................................................................9 5 Ripercussioni ............................................................................................................................. 10 5.1 Ripercussioni per la Confederazione .............................................................................. 10 5.2 Ripercussioni per i Cantoni ............................................................................................. 10 5.3 Ripercussioni sull’economia ............................................................................................ 10 5.4 Ripercussioni per l’ambiente ........................................................................................... 11
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1 Situazione iniziale
Le acque devono essere pulite per fornire acqua potabile di elevata qualità ed evitare che gli animali, le piante e i microrganismi (organismi acquatici) che vivono in questo spazio vitale non subiscano danni causati da sostanze tossiche. In Svizzera vengono utilizzate quotidianamente oltre 30 000 sostanze chimiche, alcune delle quali hanno effetti negativi sugli organismi acquatici o mettono a rischio l’approvvigionamento di acqua potabile. Se le acque vengono contaminate da sostanze introdotte dall’uomo, le autorità devono adottare misure contro questo inquinamento (cfr. art. 9 cpv. 3 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque [LPAc; RS 814.20] e art. 47 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque [OPAc; RS 814.201]). I valori limite indicano la rispettiva soglia di pericolo; se vengono raggiunti, occorre intervenire. In questi casi non è più necessario svolgere un esame del singolo caso. Nell’allegato 2 OPAc sono indicati valori limite denominati «esigenze relative alla qualità delle acque», espressi in valori numerici. Questi valori limite servono a proteggere, da un lato, le acque in quanto risorsa di acqua potabile e, dall’altro, gli organismi acquatici. Il presente progetto riguarda esclusivamente i valori limite per la protezione degli organismi acquatici nelle acque superficiali. L’inquinamento delle acque dovuto a sostanze chimiche e le conoscenze al riguardo evolvono continuamente. Pertanto anche i valori limite previsti dall’OPAc devono essere costantemente verificati e, se necessario, adeguati, come già affermato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nel rapporto esplicativo 1 del 13 febbraio 20202 concernente la modifica dell’OPAc. Il Consiglio federale stabilisce i valori limite per la protezione delle acque (art. 9 cpv. 1 LPAc) e delega tale compito al DATEC nella misura in cui occorre stabilire dei valori limite per le sostanze (art. 45 cpv. 5 OPAc). Ai fini della protezione degli organismi acquatici è necessario stabilire dei valori limite per le sostanze che pregiudicano la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microrganismi sensibili (questo requisito deriva dall’all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. f OPAc). Per questi valori limite, detti «valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico» (o valori limite ecotossicologi) è quindi determinante unicamente la tossicità delle sostanze per gli organismi acquatici. I valori limite ecotossicologici sono stati introdotti per la prima volta con la modifica del 13 febbraio 2020 dell’OPAc di 19 principi attivi di pesticidi e tre medicamenti. Conoscenze più recenti hanno mostrato che dieci sostanze attive di pesticidi raggiungono nelle acque superficiali concentrazioni dannose per gli organismi acquatici e, quindi, occorrono fondamentalmente valori limite ai fini della protezione dell’ambiente. Il presente progetto stabilisce nuovi valori limite per sette di questi dieci principi attivi di pesticidi.
1.1 Valutazione delle sostanze per le quali sono fissati valori limite
La valutazione delle sostanze per le quali sono fissati nuovi valori limite nell’OPAc si è svolta in quattro fasi. Fase 1: sono state individuate le sostanze per le quali non è stato possibile escludere un rischio maggiore per gli organismi acquatici. Si tratta soprattutto di sostanze utilizzate per produrre un effetto biologico, ossia principi attivi di medicamenti e pesticidi. L’identificazione avviene sulla base dei risultati delle analisi delle acque e di calcoli basati sulle proprietà chimico-fisiche ed ecotossicologiche delle rispettive sostanze. Fase 2: le sostanze identificate nella fase 1 sono state incluse nell’Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali (NAWA). In questo monitoraggio è stato accertato il livello di inquinamento delle acque svizzere dovuto a queste sostanze. Sulla base del risultato, sono state selezionate le sostanze
1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60228.pdf 2 RU 2020 515
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effettivamente presenti in concentrazioni tali da provocare danni agli organismi acquatici. Il Centro svizzero di ecotossicologia applicata (Ecotox) ha quindi proposto per queste sostanze dei valori limite ecotossicologici3, calcolati secondo le linee guida dell’Unione europea (UE) 4. A tal fine ci si avvale di tutti gli studi disponibili riguardanti le procedure di omologazione dei pesticidi o dei medicamenti come pure della letteratura scientifica. Inoltre, i produttori delle sostanze sono stati invitati a presentare eventuali studi ecotossicologici più recenti. Fase 3: con i valori limite ecotossicologici elaborati è stato nuovamente valutato il rischio per le acque svizzere derivante dalle sostanze esaminate nell’ambito del monitoraggio delle acque. I valori limite sono fissati soltanto per le sostanze che, presumibilmente anche in futuro, possono compromettere la qualità delle acque. Al termine di queste tre fasi, nel 2022 sono stati individuati 11 principi attivi di pesticidi per i quali è fondamentalmente necessario inserire nuovi valori limite nell’allegato 2 OPAc, al fine di garantire una protezione sufficiente delle acque. Il 1° luglio 2025, uno di questi principi attivi (flufenacet) è stato rimosso dall’allegato 1 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e, pertanto, non può più essere impiegato a partire dal 1° gennaio 2027. Il principio attivo è stato rimosso dall’allegato in seguito all’attuazione autonoma della decisione dell’UE di non rinnovarne l’omologazione. Dal momento che il flufenacet era omologato esclusivamente per l’impiego come prodotto fitosanitario, al decorrere del termine di applicazione questo principio attivo non influirà più sulla qualità delle acque e non sarà più necessario un valore limite. Pertanto, restano soltanto dieci principi attivi che soddisfano i seguenti criteri: • negli ultimi anni sono stati rilevati in diverse acque superficiali svizzere in concentrazioni superiori ai valori limite ecotossicologici elaborati e • il loro utilizzo non è stato né vietato né sottoposto a forti restrizioni negli ultimi due anni. Fase 4: degli iniziali 11 principi attivi di pesticidi selezionati nella fase 3, nel 2023 nove erano omologati per l’impiego come prodotti fitosanitari. Alla fine del 2023 gli esperti di agricoltura dell’Unione svizzera dei contadini (USC) e dei Servizi fitosanitari cantonali (SFC) hanno valutato gli effetti che questi nuovi valori limite ecotossicologici potrebbero avere sull’agricoltura qualora alcuni di questi nove principi attivi si diffondessero nelle acque e superassero ripetutamente e ampiamente i valori limite. Secondo l’articolo 9 capoversi 3–5 LPAc, in caso si accerti un superamento ampio e ripetuto dei valori limite, il servizio di omologazione verifica l’omologazione dei prodotti fitosanitari in questione. Qualora non sia più possibile rispettare i valori limite con ulteriori prescrizioni sull’impiego, tale verifica può sfociare nella revoca dell’omologazione di singoli prodotti fitosanitari o principi attivi. Tuttavia, il Consiglio federale può, una volta effettuata la verifica dell’omologazione, prescindere per un periodo limitato dalla revoca secondo l’articolo 9 capoverso 6 LPAc, se questa pregiudicasse fortemente l’approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole. Gli esperti di agricoltura hanno verificato l’esistenza di alternative non chimiche o chimiche (altri principi attivi) ai nove principi attivi di prodotti fitosanitari, al fine di proteggere le colture agricole. Le alternative non chimiche sono costituite da misure fitosanitarie (p. es. trattamento meccanico delle erbacce mediante erpice o aratro, utilizzo di organismi ausiliari contro gli organismi nocivi) che non prevedono l’impiego di prodotti fitosanitari chimici. Hanno inoltre valutato quali principi attivi continueranno presumibilmente anche in futuro a provocare un superamento ampio e ripetuto dei valori limite. In tale contesto hanno altresì tenuto conto della possibilità di ridurre il numero di superamenti dei valori limite mediante prescrizioni sull’impiego aggiuntive. Sulla base di tale valutazione, gli esperti di agricoltura hanno proposto di fissare nuovi valori limite per cinque dei nove principi attivi di pesticidi identificati nella fase 3. Hanno invece respinto l’introduzione di nuovi valori limite ecotossicologici per i quattro principi attivi (deltametrina, flufenacet, foramsulfuron e lambda-cialotrina), adducendo il fatto che i divieti di impiego di prodotti fitosanitari contenenti questi principi attivi imposti in seguito a una verifica dell’omologazione dal pertinente servizio inciderebbero eccessivamente sulla produzione agricola. Per questo motivo, non verranno stabiliti valori limite per i quattro principi attivi nell’OPAc. Come già spiegato, il 1° luglio 2025 uno di questi quattro principi attivi (flufenacet) è stato rimosso dall’allegato 1
3 https://www.oekotoxzentrum.ch/expertenservice/qualitaetskriterien/qualitaetskriterienvorschlaege-oekotoxzentrum 4 Commissione europea (2018) Technical Guidance Document for deriving Environmental Quality Standards. Guidance Document No. 27 - Updated Version 2018.
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OPF, motivo per cui non occorre più un valore limite ai fini della protezione delle acque. Rimangono dunque dieci principi attivi che necessitano di valori limite in tal senso. Pertanto, verranno introdotti nuovi valori limite ecotossicologici per sette di questi dieci principi attivi di pesticidi – cinque di prodotti fitosanitari e due di biocidi o medicamenti per uso veterinario e umano. Questo approccio è giustificato da diverse ragioni: • Se in futuro verrà sviluppata un'alternativa a questi tre principi attivi, il Consiglio federale potrà rivedere questa decisione e fissare valori limite. • La prevista modifica permetterà di migliorare le condizioni quadro per la protezione delle colture agricole rilevanti per l’approvvigionamento. Nel rapporto intermedio dell’8 maggio 2024 relativo al piano d’azione sui prodotti fitosanitari, il Consiglio federale ha constatato che esistono delle lacune nella protezione di dette colture agricole. La procedura proposta consentirà di fornire un contributo previdenziale per mantenere in modo mirato il livello di protezione delle colture agricole rilevanti per l’approvvigionamento. • Se l'uso di questi principi attivi viene limitato, la coltivazione di colture importanti come la colza o la barbabietola da zucchero in Svizzera potrebbe diminuire. Ciò è in conflitto con lo sforzo di aumentare il grado di autosufficienza.
1.2 Procedura in caso di superamento dei valori limite
Se in determinate acque superficiali vengono superati i valori limite ecotossicologici di cui all’allegato 2 OPAc, i Cantoni devono provvedere affinché siano adottate le misure necessarie secondo l’articolo 47 OPAc. Qualora i quantitativi di pesticidi superino ripetutamente e ampiamente i relativi valori limite ecotossicologici nelle acque superficali, la Confederazione deve verificarne l’omologazione (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc). Un valore limite ecotossicologico di pesticidi è considerato superato ripetutamente e ampiamente per le acque superficiali (torrenti, fiumi e laghi) se: (1) nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni; (2) è superato almeno nel 10 per cento delle acque analizzate e (3) i superamenti sono misurati durante almeno due di cinque anni consecutivi (art. 48a cpv. 4 OPAc). La mozione Müller Leo 24.4589 «Monitoraggio realistico della protezione delle acque» chiede di modificare questi criteri in modo che il riesame dell’omologazione di un pesticida venga effettuato soltanto se il superamento di valori limite si verifica su una superficie più ampia e per un periodo di tempo più lungo. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, come poi fatto dal Consiglio nazionale il 6 maggio 2025. Se un principio attivo di pesticida supera ripetutamente e ampiamente il valore limite ecotossicologico, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) lo segnala ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi per la revisione dell’omologazione dei prodotti che lo contengono (art. 48a cpv. 1 lett. b OPAc). Per i principi attivi di prodotti fitosanitari che hanno superato ripetutamente e ampiamente i valori limite ecotossicologici, il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, USAV) verifica se, al fine di rispettare i valori limite, sono necessarie modifiche dell’omologazione. In caso affermativo e qualora non fosse possibile ottenere il rispetto dei valori limite imponendo condizioni d’impiego, l’omologazione dei prodotti fitosanitari in questione deve essere revocata. Un divieto totale di utilizzo di un principio attivo è preso in considerazione soltanto come ultima risorsa (art. 9 cpv. 3–5 LPAc). Secondo l’articolo 128 capoverso 1 lettera c della revisione totale dell’OPF 5 , che entrerà in vigore il 1° dicembre 2025, per l’omologazione di prodotti fitosanitari nonché per il rinnovo, il riesame e la revoca di tale omologazione decide il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari, tenendo conto della valutazione e della presa di posizione degli organi di valutazione (UFAM, USAV, Ufficio federale dell’agricoltura [UFAG], Segretaria di Stato dell’economia [SECO]). A tal fine, l’UFAG, insieme ad
5 RU 2025 565 Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) | Fedlex
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Agroscope e all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), valuta gli effetti della modifica di un’omologazione sulla produzione agricola (cfr. art. 131 lett. a n. 3 OPF). Nell’eventualità di un conflitto tra gli obiettivi di protezione delle acque e quelli di protezione di importanti colture agricole, la LPAc attribuisce la priorità all’approvvigionamento nazionale: se la revoca dell’omologazione di un prodotto fitosanitario o dell'autorizzazione di un principio attivo pregiudica fortemente l’approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole, il Consiglio federale può, per un periodo limitato, prescindere dalla revoca; in tal caso, il prodotto fitosanitario o il principio attivo possono continuare a essere utilizzati (art. 9 cpv. 6 LPAc). Anche l’organo di notifica per prodotti chimici (sportello unico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dell’UFAM e del SECO) modifica o revoca, d’intesa con gli organi di valutazione (UFSP, UFAM, SECO, USAV e UFAG) le omologazioni di biocidi, se da una verifica secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettera b LPAc si rende necessaria una modifica per rispettare i valori limite ivi indicati (art. 24 cpv. 1 lett. d OBioc in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 4 LPAc). Tuttavia, in virtù dell’accordo con la Comunità Europea (attualmente: Unione Europea) 6 sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), la Svizzera non può revocare unilateralmente l’omologazione del principio attivo di un biocida. Per i principi attivi di pesticidi per i quali, con il presente progetto, il DATEC stabilisce nuovi valori limite, la verifica dell’omologazione in base all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LPAc potrà essere effettuata non prima dell’inizio del 2030. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi valori limite, prevista per inizio 2027, sarà necessario attendere e valutare i risultati delle analisi delle acque che saranno condotte nel 2027 e nel 2028. Solo successivamente, ossia al più presto a partire da inizio 2030, l’UFAM potrà segnalare per verifica principi attivi al Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari e all’organo di notifica per prodotti chimici, qualora nel 2027 e nel 2028 siano riscontrati superamenti ampi e ripetuti dei valori limite. Al più presto nel 2031, dopo aver effettuato la verifica dell’omologazione, il Consiglio federale appura se la modifica dell’omologazione di un prodotto fitosanitario o la revoca dell’omologazione di un principio attivo può pregiudicare fortemente l’approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole e, in tal caso, prescinde dalla revoca per un periodo limitato, permettendo di continuare a utilizzare i prodotti fitosanitari in questione (art. 9 cpv. 6 LPAc).
6 Cap. 18 sez. III n. 2 lett. a Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (SR 0.946.526.81)
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2 Punti essenziali del progetto
Sette sostanze omologate per l’impiego come prodotti fitosanitari, biocidi, medicamenti per uso veterinario o umano (v. tab. 1) sono state selezionate conformemente alla procedura descritta in precedenza («Situazione iniziale»). Nelle acque superficiali tali sostanze raggiungono concentrazioni superiori ai valori limite ecotossicologici.
Tabella 1: Impieghi per i quali sono stati omologati i sette principi attivi selezionati (stato: 2025). Sostanza Omologata per l’impiego in Prodotti Biocidi Medicamenti Medicamenti fitosanitari veterinari umani Diflufenican X Dimethachlor X Dimethenamid-P X Fipronil X1) X Permetrina X X X Propizamide X Spiroxamina X 1) L’omologazione di fipronil per l’impiego nei biocidi è scaduta il 30 settembre 20237. I biocidi contenenti fipronil possono essere distribuiti al consumatore finale per altri due anni dopo la revoca dell’omologazione.
Affinché i Cantoni e la Confederazione possano adottare le misure necessarie alla protezione delle acque superficiali, questi sette nuovi valori limite ecotossicologici devono essere inseriti nell’allegato 2 numero 11 capoverso 3 tabella n. 4 dell’OPAc.
7 https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/biocidal-active- substances?p_p_id=dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_dissactives ubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_javax.portlet.action=dissActiveSubstancesAction
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3 Rapporto con il diritto internazionale
Questa modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque non è in contrasto con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con gli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea. La LPAc e l’OPAc perseguono gli stessi obiettivi della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro in materia di acque, DQA)8, in particolare per quanto riguarda il miglioramento dello stato ecologico e chimico delle acque. Analogamente alla LPAc e all'OPAc, la DQA comprende un divieto di deterioramento per tutte le acque e un obbligo di miglioramento per le acque in cattivo stato. Dalla DQA non risultano impegni per la Svizzera. Come la LPAc e l'OPAc, anche la DQA prevede che per le sostanze potenzialmente inquinanti le acque superficiali siano stabiliti valori limite ecotossicologici (denominati nell’UE «norme di qualità ambientale»). La stessa UE stabilisce tali norme di qualità ambientale solo per determinate sostanze prioritarie che presentano un rischio a livello europeo. Per le sostanze che non presentano un rischio a livello europeo, gli Stati membri dell'UE hanno il compito di stabilire autonomamente le ulteriori norme di qualità ambientale richieste in funzione delle necessità. Analogamente a quanto avviene per le ulteriori norme di qualità ambientale nei singoli Stati membri dell’UE, il presente progetto di modifica dell’OPAc stabilisce dei valori limite per le sostanze particolarmente rischiose per le acque superficiali svizzere, indipendentemente dall’UE, sulla base delle disposizioni della LPAc e dell’OPAc. Tuttavia, i lavori dell’UE e degli Stati membri per la definizione delle norme di qualità sono seguiti attivamente e presi in considerazione dalla Svizzera nella definizione dei valori limite.
8 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/101/UE, GU L 311 del 31.10.2014, pag. 32
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4 Commenti alle singole disposizioni
La tabella nell’allegato 2 numero 11 capoverso 3 è integrata con le esigenze numeriche per sette sostanze. Le nuove sostanze sono aggiunte in ordine alfabetico nella tabella, alla voce «Pesticidi organici». Le esigenze numeriche per inquinamenti a breve termine (tossicità acuta) indicate nella tabella devono essere sempre rispettate. Le esigenze numeriche per inquinamenti continui (tossicità cronica) non devono essere superate nella media di 14 giorni. Dalla modifica dell’OPAc del 13 febbraio 2020, per i pesticidi organici si distingue tra acque utilizzate per la preparazione di acqua potabile e acque che non servono a questo scopo. Se le esigenze numeriche giustificate dal punto di vista ecotossicologico sono inferiori al valore massimo per l’acqua potabile di 0,1 μg/l, valgono per la protezione degli organismi acquatici in tutte le acque superficiali. Se invece un’esigenza numerica ecotossicologica è superiore a 0,1 μg/l, vale solo per le acque non destinate alla preparazione di acqua potabile. Nelle acque che servono alla preparazione di acqua potabile, il valore ecotossicologico più elevato è sostituito dall’esigenza numerica di 0,1 μg/l. È il caso di tre delle sette sostanze oggetto della nuova normativa (dimethachlor, dimethenamid-P, propizamide). Per ogni sostanza è indicato il numero CAS9. I numeri CAS delle sostanze costituite da più isomeri si riferiscono all’isomero o alla miscela di isomeri per i quali sono stati effettuati i test ecotossicologici su cui si basano le esigenze numeriche. Per queste sostanze è sufficiente analizzare gli isomeri o le miscele di isomeri presenti nelle acque. Per le miscele di isomeri non è necessario analizzare separatamente i singoli isomeri. Le esigenze numeriche sono concentrazioni totali. Per le sostanze che si presentano prevalentemente nella fase disciolta deve essere determinata esclusivamente la loro concentrazione disciolta; ciò significa che la quota legata alle particelle non deve essere analizzata.
9 Il numero CAS (Chemical Abstracts Service) è uno standard internazionale per la denominazione unitaria delle sostanze chimiche.
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
I nuovi valori limite consentono alla Confederazione di attuare l’articolo 9 capoversi 3–5 LPAc conformemente alle disposizioni del Parlamento, nonché di integrare e valutare gli effetti della propria politica in materia di microinquinanti, in particolare dell’articolo 6b della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), del Piano d’azione nazionale per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari e del piano di potenziamento di impianti di depurazione delle acque selezionati al fine di ridurre l’impatto dei microinquinanti. Nel quadro dei programmi nazionali di monitoraggio delle acque superficiali, le sostanze incluse nel presente progetto sono già analizzate. Ciò avviene sfruttando le risorse di personale esistenti. Eventuali revisioni delle autorizzazioni di sostanze attive che superano ripetutamente e ampiamente i loro nuovi valori limite nelle acque superficiali (art. 9 al. 3-5 LPAc) comporterebbero un lavoro aggiuntivo per le autorità federali di autorizzazione e valutazione. Tuttavia, tali revisioni saranno effettuate con le risorse di personale esistenti.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
I nuovi valori limite stabiliti con il presente progetto consentono alle autorità cantonali di adempiere ai loro attuali compiti esecutivi in modo più mirato ed efficiente. Per quanto riguarda i quattro principi attivi (deltametrina, flufenacet, foramsulfuron e lambda-cialotrina) per i quali non vengono stabiliti nuovi valori limite ecotossicologici, l’impegno dei Cantoni per ridurre l'inquinamento delle acque rimane elevato.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Le ripercussioni sull’economia derivano dalle misure da adottare in caso di superamento dei nuovi valori limite. Ciò riguarda principalmente l’agricoltura; i restanti settori economici ne risentono solo marginalmente o non ne risentono affatto. Di seguito si tratteranno quindi soltanto gli effetti sull’agricoltura. Le misure adottate dai Cantoni in caso di superamento isolato dei valori limite sono limitate al bacino idrografico dell’acqua interessata e, come tutte le misure statali, devono essere proporzionate. I loro effetti sono quindi in ogni caso solo locali e sostenibili. Se i valori limite sono superati non soltanto in determinate acque, ma in modo ampio e ripetuto, la Confederazione deve verificare l’omologazione dei prodotti fitosanitari in questione e adottare misure efficaci a livello nazionale. Queste misure comprendono in primo luogo ulteriori limitazioni d’impiego, per esempio l’aumento delle distanze di sicurezza rispetto alle acque. Solo se i valori limite non possono essere rispettati nemmeno applicando tali restrizioni, saranno vietati determinati impieghi, verrà revocata l’omologazione di alcuni prodotti fitosanitari oppure, come ultima ratio, l’omologazione del principio attivo di un prodotto fitosanitario. A seconda della rilevanza del principio attivo per la produzione agricola e in base alla possibilità di sostituirlo con altre misure fitosanitarie o principi attivi, le misure della Confederazione adottate sulla base di una verifica dell’omologazione possono produrre effetti diversi sull’agricoltura. Gli esperti di agricoltura coinvolti (v. par. 1.1) hanno valutato le possibili ripercussioni di questo progetto sulla produzione agricola, giungendo alla conclusione che introdurre valori limite ecotossicologici per sette degli 11 principi attivi originariamente proposti non produce effetti inaccettabili sull’agricoltura. Rinunciando a stabilire dei valori limite ecotossicologici per tre principi attivi deltametrina, foramsulfuron e lambda-cialotrina, gli effetti sull’agricoltura si mantengono nei limiti dell’accettabilità. Inoltre, con l’articolo 9 capoversi 3–5 LPAc il Parlamento ha già emanato unicamente disposizioni proporzionate, necessarie per ragioni legate alla protezione delle acque. Infine, l’articolo 9 capoverso 6 LPAc serve gli interessi dell’agricoltura: se la modifica o la revoca di un’omologazione di un principio attivo dovuta al superamento dei valori limite pregiudicasse fortemente l’approvvigionamento indigeno
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di importanti colture agricole, il Consiglio federale potrebbe concedere una deroga temporanea e continuare a permettere l’impiego dei prodotti fitosanitari o dei principi attivi in questione (art. 9 cpv. 6 LPAc).
5.4 Ripercussioni per l’ambiente
Le acque costituiscono lo spazio vitale di una grande varietà di specie vegetali e animali e forniscono quindi un contributo essenziale alla biodiversità della Svizzera. A seconda del principio attivo, i pesticidi per i quali il presente progetto introduce valori limite ecotossicologici sono estremamente tossici per i piccoli animali che vivono nelle acque, le alghe e le piante acquatiche e possono ridurne notevolmente la popolazione, diminuendo in tal modo il cibo a disposizione di pesci e gamberi. Studi biologici dimostrano chiaramente che nelle acque in cui sono rilevate concentrazioni elevate anche dei principi attivi che si intende disciplinare, vi è una presenza assai ridotta o nulla di piccoli animali. In numerosi punti l’acqua di torrenti e fiumi si infiltra nelle falde acquifere, dalle quali si ricava circa l’80 per cento della nostra acqua potabile. Se l’acqua infiltrata è inquinata, raggiungendo le falde acquifere contamina anche la nostra principale risorsa di acqua potabile. Per sette principi attivi di pesticidi particolarmente problematici per le acque, i nuovi valori limite consentono alla Confederazione e ai Cantoni un’esecuzione più mirata ed efficiente della protezione delle acque al fine di eliminare l’inquinamento in questo spazio vitale. In tal modo, anche i piccoli animali che vivono nelle acque, le piante acquatiche e le alghe saranno meglio protetti dagli effetti nocivi dei sette pesticidi, il che, in ultima analisi, si traduce anche in una maggiore protezione dei pesci e dei granchi.
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