Partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo nell’estate del 2024
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Berna, 26 novembre 2025
Legge sui danni del maltempo 2024
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BAFU-D-97013501/1060
1 Situazione iniziale 3
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Eventi di maltempo e bilancio dei danni
Alla fine di giugno 2024, forti temporali nel sud della Svizzera hanno causato piene e inondazioni. Particolarmente colpite sono state alcune zone del Ticino, del Vallese e dei Grigioni. Nella Mesolcina (GR), il 21 giugno 2024 intense precipitazioni hanno pro- vocato la fuoriuscita di acqua, detriti e legname galleggiante dalla Moesa e da nume- rosi affluenti laterali. Dal 28 al 30 giugno 2024 forti temporali si sono nuovamente ab- battuti sulla Svizzera, colpendo in particolare il Vallese (soprattutto le valli di Goms, Binn, Matter e Saas e la Valle del Rodano) e il Ticino (Vallemaggia e valli laterali).
Il maltempo di giugno e luglio 2024 nella Mesolcina (GR), in Vallemaggia (TI) e nel Vallese ha provocato dieci vittime e ingenti danni materiali. Tre persone risultano an- cora disperse. La causa di queste gravi conseguenze è da ricondurre in particolare alle grandi quantità di materiale solido movimentato dai pendii e trasportato a valle. Il mal- tempo ha danneggiato, e in parte distrutto, anche numerose infrastrutture, come l’au- tostrada A13 in Mesolcina (GR) o il ponte Visletto in Vallemaggia (TI).
Le forti precipitazioni dei mesi estivi del 2024 hanno causato danni anche in altre re- gioni della Svizzera, per esempio a Morges (VD), Schleitheim e Hallau (SH) a giugno, nel Ticino meridionale a luglio nonché nel Klettgau (SH) e, soprattutto, a Brienz (BE) ad agosto. I Cantoni più colpiti rimangono tuttavia i Grigioni, il Vallese e il Ticino, mo- tivo per cui è su di essi che si concentra la legge sui danni del maltempo 2024.
I Comuni di questi tre Cantoni interessati dal maltempo si trovano a far fronte a problemi non indifferenti, specialmente laddove la popolazione è ridotta e/o la capacità finanzia- ria limitata. Inoltre, in alcuni casi, le elevate spese da sostenere sono imputabili a cate- gorie di danni che non sono sovvenzionate né dal Cantone né dalla Confederazione, il che significa che il Comune non riceve alcuna indennità per la riparazione di tali danni. Ne consegue che, talvolta, i Comuni coinvolti si trovano a far fronte a oneri ingenti.
Le spese di ripristino delle infrastrutture pubbliche sono rilevanti nei seguenti casi:
- opere di protezione secondo la LSCA1
- opere di protezione secondo la LFo2
- strade forestali secondo la LFo
- sgomberi e utilizzi temporanei secondo la LFo
- superfici coltive e infrastrutture agricole (in parte secondo OMSt3)
1 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA), RS 721.100
2 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo), RS 921.0
3 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt), RS 913.1
- imprese di trasporto
- strade comunali
- approvvigionamento idrico
- smaltimento delle acque
- approvvigionamento elettrico
Alcune categorie di ripristino sono già sovvenzionate dalla Confederazione, come le opere di protezione secondo la LSCA e la LFo o lo sgombero di superfici coltive (OMSt). In seguito agli eventi di maltempo del 2024, il Parlamento ha già approvato un aumento di due crediti d’impegno nel settore ambientale 2025–2028 (56,5 milioni di franchi) e dei crediti di pagamento 2025 per misure immediate e lavori di ripristino di opere di protezione secondo la LSCA e la LFo, utilizzando tutte le possibilità legali a disposi- zione.
Le restanti categorie corrispondono a compiti comunali. Le basi legali esistenti non con- sentono alcun sostegno finanziario per il ripristino da parte della Confederazione. Si tratta di spese generalmente a carico del Comune, come per l’approvvigionamento idrico o le strade comunali.
Nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, il maltempo dell’estate 2024 ha col- pito, in totale, 57 Comuni. La percentuale di spese di ripristino delle infrastrutture pub- bliche è particolarmente elevata nei Comuni in cui si verificano danni proporzional- mente ingenti in categorie che in genere sono a carico del solo Comune. A seconda della composizione delle spese, il carico residuo per i Comuni, al netto di indennità, assicurazioni, donazioni ed eventuali liberalità di terzi, varia notevolmente. Il carico per abitante varia da 0,2 franchi a Nendaz (VS) a 37 484 franchi a Lavizzara (TI). Nel 65 per cento dei Comuni coinvolti il carico netto pro capite è inferiore a 500 franchi, nell’86 per cento a 1500 franchi, mentre nell’11 per cento dei casi (distribuiti su tutti i Cantoni) il carico pro capite ammonta a oltre 2000 franchi.
1.2 Aiuto federale straordinario
1.2.1 Domanda del Canton Ticino
Con una domanda formale, il Canton Ticino ha chiesto alla Confederazione un soste- gno supplementare di 17 milioni di franchi. Il Consiglio federale ha successivamente esaminato varie opzioni di sostegno finanziario supplementare ai Comuni del Canton Ticino per far fronte ai danni causati dal maltempo di fine giugno 2024. In base al prin- cipio della parità di trattamento, nel valutare le varianti, si è tenuto conto anche dei Comuni gravemente colpiti dei Cantoni dei Grigioni e del Vallese.
1.2.2 Aiuto federale straordinario nella misura del 50 per cento delle spese re
sidue dei Comuni Esaminate le diverse varianti, il 21 maggio 2025 il Consiglio federale ha approvato un aiuto federale straordinario per un importo pari al 50 per cento delle spese residue. La decisione prevede il ripristino dei danni subiti dalle infrastrutture nei Comuni più colpiti
dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. L’aiuto federale straordinario riguarda tutte le categorie di danni che comportano un onere finanziario a carico dei Comuni, con l’obiettivo di garantire loro un carico pro capite residuo che sia sostenibile. Il pre- supposto per la partecipazione della Confederazione è che il rispettivo Cantone contri- buisca alle spese in misura comparabile (cfr. n. 4, art.1).
La soluzione proposta prevede due dossier coordinati a livello federale:
- legge federale: per poter accordare un aiuto federale straordinario relativo alle spese residue dei Comuni, è necessario emanare una legge federale (cfr. n. 3);
- decreto di finanziamento: con l’aiuto federale straordinario, la Svizzera si assume un impegno finanziario una tantum, per il quale il Parlamento deve approvare un nuovo credito d’impegno e autorizzare la spesa attraverso un nuovo credito di pa- gamento (cfr. n. 5).
Si tratta di un aiuto federale straordinario per il maltempo dell’estate 2024. Una verifica approfondita delle basi legali, e una loro eventuale integrazione, per un rapido aiuto della Confederazione in caso di catastrofi naturali avvengono nell’ambito degli attuali interventi parlamentari (Po. 25.3669 del Gruppo liberale radicale [PLR] «Verificare ed eventualmente completare le basi legali per un rapido aiuto in caso di catastrofe da parte della Confederazione»; Iv.Pa. 24.446 Regazzi «Istituzione di un fondo nazionale in caso di catastrofi naturali»).
1.3 Rapporto con il programma di legislatura
Gli eventi alla base del presente progetto non erano prevedibili, ragion per cui quest’ul- timo non figura nel programma di legislatura.
2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Non esistono progetti comparabili.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La nuova normativa proposta
L’aiuto federale straordinario proposto fornisce un sostegno finanziario ai Comuni più colpiti dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, destinato al ripristino in tutte le categorie di danni nel settore pubblico a seguito del maltempo del 2024.
Il carico dei Comuni colpiti dal maltempo del 2024 è molto variabile. I Comuni che hanno registrato i maggiori danni vengono definiti sulla base del carico netto per abi- tante e sono quelli il cui carico pro capite per le spese di ripristino delle infrastrutture pubbliche in seguito al maltempo del 2024 supera i 1500 franchi. La base è costituita dalle spese nette dei Comuni, ossia le spese lorde per il ripristino delle infrastrutture pubbliche al netto di contributi della Confederazione e del Cantone, donazioni, contri- buti assicurativi e partecipazioni di terzi, per esempio il proprietario di un’opera.
Le spese di ripristino imputabili comprendono le spese effettive sostenute dal rispet- tivo Comune per la riparazione delle infrastrutture pubbliche. Vengono sovvenzionate solo le prestazioni destinate a ripristinare il più possibile lo stato anteriore all’evento. Se attraverso le misure di ripristino si raggiunge uno standard più elevato rispetto a quello anteriore all’evento, la parte di lavori corrispondente deve essere dichiarata quale non imputabile. Altre prestazioni non imputabili sono gli emolumenti dovuti e i costi per le spese amministrative.
Le spese residue di un Comune sono calcolate a partire dalle spese nette sostenute da tale Comune al netto del «carico pro capite sostenibile».
La Confederazione eroga pagamenti ai Cantoni per prestazioni già fornite.
La legge sui danni del maltempo 2024 resterà in vigore fino al 31 dicembre 2031. I conteggi devono essere presentati all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro il 31 dicembre 2030.
3.2 Attuazione
Secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge sui danni del maltempo 2024, il Consiglio federale redige un elenco dei Comuni aventi diritto ai contributi e disciplina nella rela- tiva ordinanza anche le spese non imputabili. Questa delega al Consiglio federale as- sicura la flessibilità necessaria per l’attuazione al fine di garantire che i contributi siano versati ai Comuni che effettivamente soddisfano i requisiti di contribuzione.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Principio Capoverso 1: la Confederazione può partecipare alle spese di ripristino sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in seguito al maltempo di giugno e lu- glio 2024.
Capoverso 2 il presupposto per la partecipazione della Confederazione è che il rispet- tivo Cantone contribuisca alle spese in misura comparabile.
Nel determinare l’importo della loro partecipazione alle spese, i Cantoni fanno riferi- mento al contributo massimo versato dalla Confederazione per i loro Comuni rispet- tivi. Tuttavia, per l’assegnazione dei propri contributi, il singolo Cantone può tenere conto di altri criteri, per esempio la capacità finanziaria dei Comuni. Il Cantone deve fornire alla Confederazione la prova della propria partecipazione totale alle spese re- sidue dei Comuni.
Nel determinare l’importo del contributo cantonale, al momento dell’entrata in vigore della legge si potrà tenere conto delle prestazioni straordinarie già fornite dai Cantoni ai Comuni per le misure di ripristino in seguito al maltempo dell’estate 2024. Se i con-
tributi cantonali già erogati superano l’importo minimo richiesto dalla legislazione can- tonale, la differenza può essere imputata come contributo cantonale nel quadro della legge sui danni del maltempo 2024. Le prestazioni cantonali comprendono anche i servizi forniti dal Cantone a favore dei Comuni per far fronte al maltempo del 2024.
Art. 2 Calcolo del contributo federale
Capoverso 1: la Confederazione partecipa nella misura del 50 per cento alle spese re- sidue che i Comuni aventi diritto ai contributi sono tenuti a sostenere per il ripristino delle infrastrutture pubbliche comunali. Le spese residue sono calcolate a partire dalle spese di ripristino imputabili al netto dei contributi di cui all’articolo 4 e del carico soste- nibile dai Comuni secondo il capoverso 2.
Capoverso 2: il Consiglio federale redige un elenco dei Comuni aventi diritto ai contri- buti. il carico pro capite sostenibile dai Comuni ammonta a 1500 franchi (cfr. n. 3.1.1).
Nel determinare i Comuni aventi diritto ai contributi sulla base del carico pro capite sostenibile, il Consiglio federale deve poter disporre di una certa flessibilità, in modo da garantire che solo i Comuni che effettivamente soddisfano i requisiti di contribuzione siano inseriti nel suddetto elenco.
Il carico pro capite sostenibile corrisponde al carico per abitante cui un Comune può fare fronte autonomamente. Il fatto che i Comuni siano tenuti a sostenere autonoma- mente un determinato carico pro capite ha lo scopo di garantire una migliore parità di trattamento tra i Comuni coinvolti.
Il carico pro capite sostenibile è fissato a un valore di 1500 franchi per abitante. An- che nel messaggio speciale del 2008 per il Cantone di Obvaldo il coinvolgimento dei Cantoni era stato valutato sulla base del carico pro capite. All’epoca, erano stati con- siderati particolarmente colpiti i Cantoni con un carico superiore a 1000 franchi per abitante. Il valore si riferiva tuttavia all’intero Cantone. Nel presente messaggio il rife- rimento è al carico pro capite di un Comune. Considerato che nel quadro del presente messaggio il valore medio non è calcolato sull’intero Cantone e che si intende soste- nere soltanto i Comuni più colpiti, si applica un valore più alto. Inoltre, in seguito ai rin- cari dal 2008 a oggi, le spese nei settori del genio civile / delle costruzioni stradali sono aumentati di circa il 20–25 per cento, il che giustifica il valore più alto del carico pro capite.
Capoverso 3: se la partecipazione del Cantone non avviene nella misura comparabile di cui all’articolo 1 capoverso 2, la Confederazione riduce la propria partecipazione in misura equivalente a quella del Cantone.
Se il Cantone non è in grado di partecipare alle spese residue di un Comune nella misura comparabile di cui all’articolo 1 capoverso 2, la Confederazione riduce la pro- pria partecipazione alla quota erogata dal Cantone.
Art. 3 Spese di ripristino imputabili
Capoverso 1: nel presente capoverso sono elencate le categorie di infrastrutture pub- bliche comunali che hanno subito danni e per il cui ripristino è necessario un sostegno finanziario.
Per ripristino si intendono misure di riparazione e misure immediate volte a recuperare lo stato anteriore all’evento. La legge sui danni del maltempo 2024 riguarda esclusiva- mente le misure che sono state o saranno attuate in seguito all’evento. Sono esclusi progetti successivi, per esempio opere di protezione secondo la LSCA o la LFo, che ripristinano un grado di protezione più elevato rispetto a quello anteriore all’evento.
Le prestazioni specifiche imputabili sono elencate di seguito.
Lettere a e b: opere di protezione secondo la LSCA e la LFo
- Ripristino e risanamento di opere di protezione secondo la LSCA e la LFo
- Elaborazione di un piano di emergenza
- Ripristino della capacità di deflusso (rimozione di depositi di detriti e legname, risanamento di dighe e scarpate)
Lettera c: strade forestali LFo
- Sgombero e risanamento di vie di accesso
- Spostamenti
- Studi di fattibilità sugli spostamenti
Lettera d: sgomberi e deposito intermedio di detriti e materiale galleggiante LFo
- sgomberi di superfici utili ricoperte
- deposito intermedio di detriti e materiale galleggiante
Lettera e: agricoltura
- Ripristino di superfici coltive
- Sgombero e risanamento di vie di accesso
- Studi di fattibilità sugli spostamenti
- Spostamento di infrastrutture agricole Lettera f: infrastruttura per il trasporto pubblico:
- Ricostruzione di fermate di autobus
Lettera g: strade comunali
- Sgombero e risanamento di strade di accesso
- Studi di fattibilità sugli spostamenti
- Spostamento di strade di accesso
- Ripristino della protezione contro le piene (risanamento di dighe e scarpate)
Lettera h: approvvigionamento e smaltimento idrico
- Risanamento e sostituzione di captazioni e condotte
- Riparazione o ripristino di impianti di pompaggio
- Indagini geologiche per il ripristino di captazioni e condotte
- Analisi della qualità dell’acqua per il ripristino di captazioni e condotte
- Rimozione di infrastrutture distrutte
- Lavori di pianificazione nell’ambito del ripristino
- Risanamento e sostituzione di condotte
- Rimozione di infrastrutture distrutte
Lettera j: edifici pubblici e altre infrastrutture
- Risanamenti
- Ricostruzione
- Spostamento Nella misura in cui sia consentito, i contributi per le infrastrutture sono imputati al finan- ziamento speciale della circolazione stradale.
Capoverso 2: il Consiglio federale disciplina le spese non imputabili.
Non sono imputabili in particolare: le tasse per la concessione di permessi, le presta- zioni amministrative come contabilità, conteggio contributi, indennità giornaliere per le autorità ecc., le imposte, gli eventi informativi (compreso il catering), le misure di pro- tezione mobili per la gestione degli eventi o le spese per il conferimento in discarica di materiale non contaminato. L’elenco non è esaustivo.
Non sono imputabili nemmeno le prestazioni che generano un valore aggiunto diretto, per esempio misure adottate prima dell’evento al fine di eliminare difetti esistenti di un’opera, creare sinergie o incrementi di valore (si pensi al valore aggiunto di un nuovo ponte o alla maggiore capacità di pompaggio di un impianto di produzione di acqua potabile in seguito a una riparazione).
Art. 4 Contributi da dedurre
Il Consiglio federale disciplina i contributi da dedurre, segnatamente i contributi ordinari della Confederazione e del Cantone come pure le donazioni e le prestazioni assicura- tive.
Art. 5 Domanda
Capoverso 1: i Cantoni devono presentare le domande di aiuto finanziario all’UFAM entro il 31 dicembre 2030. La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2031 (art. 6 cpv. 3). Allo scadere del periodo di validità, l’UFAM non può più assumere alcun impe-
gno. Per garantire l’erogazione degli importi sovvenzionabili, i Cantoni devono presen- tare le loro richieste all’UFAM entro il 31 dicembre 2030, in modo che le verifiche in- terne alla Confederazione possano avvenire prima della scadenza del credito.
Capoverso 2: la domanda contiene i conteggi verificati dal Cantone delle misure di ri- pristino nei Comuni aventi diritto ai contributi, un elenco dei contributi federali e canto- nali già erogati nonché delle donazioni e delle prestazioni assicurative.
I Cantoni hanno il compito di verificare l’imputabilità delle spese dei Comuni. Insieme alla domanda di aiuto finanziario, per ogni Comune occorre fornire le informazioni e le prove di seguito indicate:
- spese nette imputabili del Comune di cui all’articolo 3 capoverso 1;
- ripartizione delle spese del Comune secondo le diverse unità di spesa;
- il carico finanziario per il Comune avente diritto ai contributi di cui all’articolo 2 capoverso 2;
- la partecipazione del Cantone in misura comparabile a quella della Confedera- zione. Art. 6 Determinazione ed erogazione
La Confederazione determina l’importo dell’aiuto finanziario mediante decisione e lo eroga ai Cantoni in base ai conteggi delle misure di ripristino nei Comuni aventi diritto ai contributi.
Art. 7 Referendum ed entrata in vigore
Capoverso 1: la presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Capoverso 2 il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Capoverso 3 la presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2031.
5 Contenuto del decreto di finanziamento
5.1 Contenuto del progetto
Le spese per la Confederazione ammontano a circa 17 milioni di franchi. Questa stima delle spese si basa sul modello della nuova normativa proposta con un carico pro capite sostenibile per i Comuni. Eventuali modifiche di tale carico non avrebbero alcun impatto significativo sulle spese previste per la Confederazione.
La nuova normativa proposta prevede che la Confederazione partecipi nella misura del 50 per cento alle spese residue che i Comuni aventi diritto ai contributi sono tenuti a sostenere per il ripristino delle infrastrutture pubbliche comunali e che superano il carico pro capite sostenibile. Il carico pro capite sostenibile per i Comuni ammonta a 1500 franchi. Ciò significa che tali spese non sono cofinanziate dalla Confederazione.
La determinazione del carico pro capite sostenibile a 1500 franchi si basa sull’aiuto speciale del 2008 per il Cantone di Obvaldo. Nel messaggio speciale del 2008 per il Cantone di Obvaldo il carico pro capite sostenibile ammontava a 1000 franchi. Consi- derato che nel quadro del presente messaggio il valore medio non è calcolato sull’intero Cantone e che si intende sostenere soltanto i Comuni più colpiti, si applica un valore più alto. Tenendo conto dei rincari dal 2008 a oggi e del grado di coinvolgimento dei singoli Comuni, il carico pro capite sostenibile è dunque fissato a 1500 franchi.
Se il Cantone non è in grado di partecipare alle spese residue di un Comune nella misura comparabile di cui all’articolo 1 capoverso 2, la Confederazione riduce la pro- pria partecipazione alla quota erogata dal Cantone. È determinante la partecipazione totale del singolo Cantone.
Le spese di ripristino imputabili si riferiscono ai danni subiti da categorie predefinite di infrastrutture pubbliche comunali. Non sono imputabili in particolare i contributi fede- rali e cantonali ordinari, le donazioni e le prestazioni assicurative.
Ai fini dell’elaborazione del progetto da porre in consultazione, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese hanno fatto pervenire all’UFAM un elenco provvisorio con la stima delle spese di ripristino relative alle infrastrutture pubbliche comunali. In base ai dati di tale elenco, due Comuni del Cantone dei Grigioni (Lostallo e Soazza), due Co- muni del Cantone del Ticino (Cevio e Lavizzara) e quattro Comuni del Cantone del Vallese (Anniviers, Binn, Evolène e Grengiols) superano il carico pro capite sosteni- bile fissato a 1500 franchi. È possibile che in un secondo momento si aggiungano o si rimuovano singoli Comuni, per esempio in seguito a spese di ripristino o donazioni non ancora note.
L’ammontare totale del contributo versato dalla Confederazione ai tre Cantoni coin- volti, pari al 50 per cento delle spese residue oltre il carico pro capite sostenibile per i Comuni, è indicato nella tabella 1.
Tabella 1: preventivo (stato: luglio 2025). Cantone Numero di Comuni che Contributo federale superano il carico pro [mio. CHF] capite sostenibile
Grigioni 2 ca. 2 Ticino 2 ca. 10 Vallese 4 ca. 1 Totale intermedio 8 ca. 13 Riserva (30 %) 4 Totale 8 17
Va osservato che la stima delle spese è ancora soggetta a incertezze. Da un lato, tali incertezze riguardano la stima delle spese per il ripristino delle infrastrutture pubbliche comunali e, in particolare, per le misure che non sono ancora state attuate. Il Canton Vallese, per esempio, ha comunicato di voler annunciare spese aggiuntive di questo
tipo. Dall’altro lato, riguardano le spese non imputabili, in particolare legate a dona- zioni e prestazioni assicurative. Questi contributi devono essere calcolati per ciascun Comune e dedotti dalle spese imputabili.
5.2 Fasi di attuazione e finanziamento della Confederazione
Fino al termine di validità della legge nel 2031, il fabbisogno finanziario della Confe- derazione sarà di circa 17 milioni di franchi.
Ad oggi non è possibile prevedere quando i Cantoni presenteranno le loro domande di aiuto finanziario alla Confederazione. Ciò dipende in larga misura dal momento in cui verranno attuate le misure di ripristino, che, a loro volta, dovranno essere sottopo- ste a una procedura di autorizzazione che potrebbe dar adito a opposizioni e ritardi. Ad ogni modo, secondo l’articolo 4 capoverso 1, i Cantoni devono presentare le pro- prie domande alla Confederazione entro il 31 dicembre 2030.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le spese per i lavori di ripristino delle infrastrutture comunali nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese sono stimate complessivamente a 115 milioni di franchi. Di questi, la Confederazione dovrebbe coprire circa 58 milioni di franchi, utilizzando tutte le possibilità legali attualmente a disposizione secondo LSCA e la LFo. Con la nuova legge federale, presentata nel quadro di questo messaggio e del decreto federale, la Confederazione accorderà un ulteriore aiuto federale straordinario stimato a 17 milioni di franchi. Ciò significa che, grazie al consistente importo versato dalla Confederazione, sarà possibile sgravare i Comuni più colpiti dal maltempo. Le spese che la Confedera- zione sosterrà non potrebbero essere destinate ad altre attività.
Analogamente al messaggio del 2008 sui contributi della Confederazione per far fronte ai danni causati dal maltempo del 2005 nel Cantone di Obvaldo, occorre esa- minare la possibilità di un finanziamento parziale attraverso il finanziamento speciale della circolazione stradale. Secondo l’articolo 86 capoverso 3 lettera c Cost., possono essere finanziate le opere di protezione contro le forze della natura rese necessarie dal traffico stradale. Il risultato dell’esame è riportato nel messaggio.
In forza della legge federale, di durata limitata, proposta con il presente messaggio e del relativo decreto federale, per l’onere finanziario supplementare della Confedera- zione relativo ai contributi per il ripristino sarà introdotto un nuovo credito amministrato dal DATEC (UFAM).
L’onere amministrativo interno supplementare sarà assorbito dalle risorse già disponi- bili in termini di personale.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le re gioni di montagna Il progetto comporta ripercussioni per i Cantoni coinvolti dei Grigioni, del Ticino e del Vallese nonché per i Comuni le cui spese nette superano il carico pro capite sostenibile. Le ripercussioni sono di natura sia finanziaria sia amministrativa.
I Cantoni coinvolti partecipano in misura comparabile (cfr. n. 4, art.1) alle spese residue dei Comuni le cui spese nette superano il carico pro capite sostenibile. La partecipa- zione dei Cantoni a tali spese di ripristino è quindi comparabile a quella della Confede- razione (ossia intorno a fr. 17 mio.). Ne consegue che in tutti i Comuni colpiti dal mal- tempo dell’estate 2024 il carico pro capite residuo sostenibile ammonta a un massimo di 1500 franchi per abitante.
A livello amministrativo i Cantoni sono responsabili dell’esame delle domande relative all’aiuto federale straordinario presentate dai Comuni. La presentazione delle domande all’UFAM avviene tramite modulo elettronico. La decisione di finanziamento spetta all’UFAM.
All’occorrenza, bisogna adeguare le basi legali cantonali per il sostegno straordinario ai Comuni gravemente colpiti.
Il progetto non ha ripercussioni specifiche per altri Cantoni, Comuni, Città, agglomerati e regioni di montagna.
6.3 Ripercussioni sull’economia
Le novità essenziali del presente progetto sono state sottoposte a una valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica («quick check»).
Obbligo di verifica 1 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrI4: semplificazioni per le PMI
Non si prevedono ripercussioni negative su imprese e piccole e media imprese (PMI), in quanto non direttamente coinvolte nel progetto. Il finanziamento speciale potrebbe tuttavia avere un impatto positivo indiretto su imprese e PMI nel caso in cui queste ricevano ulteriori ordini per lavori di ripristino. Imprese e consumatori beneficiano inoltre del ripristino delle infrastrutture, come strade nuovamente percorribili o approvvigiona- mento idrico garantito.
Obbligo di verifica 2 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI: nessun «swiss finish»
L’assunzione straordinaria di spese di ripristino da parte della Confederazione a causa del maltempo del 2024 non comporta alcun obbligo nuovo o modificato per le imprese
4 Legge federale del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI), RS 930.31
e di conseguenza nessun requisito più severo rispetto ad altri Paesi. Ne consegue che il finanziamento speciale proposto non crea alcun «swiss finish».
Obbligo di verifica 3 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI: semplificazione dell’esecuzione con mezzi elettronici
La partecipazione della Confederazione alle spese di ripristino dei danni causati dal maltempo del 2024 nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese non crea nuovi obblighi per le imprese. Ne consegue che non vi è alcuna necessità di semplificazione per le imprese in fase di esecuzione. La responsabilità della ricostruzione resta ai Can- toni e ai Comuni, che determinano processi appropriati al riguardo.
Obbligo di verifica 4 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI: abrogazione di regolamenta zioni nello stesso settore
Il finanziamento speciale per i danni causati dal maltempo del 2024 non crea nuovi obblighi per le imprese, che anzi beneficiano indirettamente del progetto grazie a ordini supplementari per i lavori di ripristino nonché a un più rapido ripristino delle infrastrut- ture nelle zone colpite. L’abrogazione di altre regolamentazioni non è pertinente in que- sto settore.
Stima dei costi della regolamentazione secondo l’art. 5 LSgrI
Il presente progetto non genera costi di regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI, in quanto la proposta assunzione delle spese di ripristino da parte della Confederazione non comporta alcun obbligo nuovo o modificato per le imprese. I Cantoni e i Comuni hanno invece la facoltà di ripristinare completamente le infrastrutture comunali danneg- giate.
6.4 Ripercussioni sulla società
Le ripercussioni sulla società non sono state verificate a parte. Ad ogni modo, l’aiuto finanziario della Confederazione e dei Cantoni non sostiene solo la ricostruzione delle infrastrutture, ma anche la stabilizzazione delle condizioni di vita e il senso di sicurezza della popolazione coinvolta.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Poiché il progetto mira a sostenere il ripristino di infrastrutture comunali in seguito ai danni causati dal maltempo, le ripercussioni sull’ambiente sono solo minime e circo- scritte. Il progetto non è correlato alla riduzione di emissioni di gas serra né implica interventi diretti su habitat naturali o diversità delle specie. A livello puntuale e locale possono esservi effetti positivi sull’utilizzo di fattori di produzione naturali come il suolo, per esempio attraverso il ripristino delle infrastrutture utilizzate per scopi agricoli. Anche le infrastrutture di protezione contro i pericoli naturali vengono in alcuni casi riparate, fornendo un contributo, per quanto limitato, in termini di sicurezza.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 103 Cost. Conformemente a tale disposizione, la Confe- derazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate se le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro non sono sufficienti. La base legale per il contributo federale relativo al ripristino delle infrastrutture nei Comuni più colpiti dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese è dunque in linea con la disposizione costituzionale.
Oltre alla base costituzionale generale dell’articolo 103 Cost., il progetto si basa anche sull’articolo 76 capoverso 3, sull’articolo 77 capoverso 3 e sull’articolo 86 capoverso 3 lettera c Cost.
Ai sensi dell’articolo 76 capoverso 3 Cost., la Confederazione dispone di una compe- tenza legislativa generale e concorrente nel settore della gestione e della protezione delle acque. Sebbene la disposizione non menzioni esplicitamente gli effetti dannosi delle acque, questi ultimi sono contemplati nella misura in cui sono una conseguenza diretta del regime idrico. I contributi federali per il ripristino delle opere di protezione contro le piene di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge sui danni del mal- tempo 2024 fanno riferimento a questa base costituzionale.
Ai sensi dell’articolo 77 capoverso 3 Cost., spetta alla Confederazione promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste. Questa competenza comprende la protezione delle foreste per garantire la loro funzione protettiva e prevenire i pericoli naturali. I contributi federali per il ripristino delle opere di protezione contro valanghe, scivolamenti e cadute di sassi nonché per le strade forestali fanno riferimento a questa base costituzionale (art. 2 cpv. 1 lett. b e c legge sui danni del maltempo 2024).
Inoltre, i contributi federali alle spese di ripristino delle opere di protezione in questione si basano anche sull’articolo 86 capoverso 3 lettera c Cost., secondo cui i contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’am- biente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale devono essere oggetto di un finanziamento speciale.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente progetto non incide su alcun impegno internazionale della Svizzera.
7.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale dall’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1). Tra queste disposizioni rientrano anche quelle relative agli aiuti finanziari della Confederazione. Il presente atto viene quindi emanato sotto forma
di legge federale. Il finanziamento previsto avviene sotto forma di decreto federale sem- plice basato sulla nuova legge federale.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
La nuova disposizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sui danni del mal- tempo 2024, in combinato disposto con il decreto federale sul credito d’impegno, com- portano un sussidio unico di 17 milioni di franchi. Non si tratta quindi di una nuova di- sposizione di sovvenzionamento che comporta sussidi unici superiori a 20 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost).
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi
scale Sulla base del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale, il diritto in vigore disciplina la protezione contro le piene come un compito comune tra la Con- federazione e i Cantoni, con tassi di sussidio federali compresi tra il 35 e il 55 per cento. La legge sui danni del maltempo 2024 mira a limitare le spese residue dei Comuni a un livello sostenibile, non superiore a 1500 franchi pro capite. Tali spese residue dipen- dono non solo dall’entità dei danni causati dal maltempo, ma anche dal diritto cantonale (importo dei sussidi cantonali ordinari). Si può argomentare che la portata degli eventi abbia superato le possibilità finanziarie dei singoli Cantoni. Dal punto di vista dell’equi- valenza fiscale, invece, la nuova disposizione sui sussidi non è indispensabile.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
I principi della legge sui sussidi sono rispettati e sono richieste prestazioni proprie. Al contempo si tiene conto delle prestazioni già rimborsate (contributi del settore pubblico, assicurazioni, donazioni). Oltre a evitare doppi sussidi, l’obiettivo è anche di evitare che i Cantoni con una legislazione più generosa in termini di supporto fornito a seguito di eventi di maltempo non siano svantaggiati rispetto ad altri Cantoni. L’importo finanziario è calcolato in base ai danni causati e alle spese sostenute dall’infrastruttura pubblica comunale. La validità della legge è limitata nel tempo.
7.7 Delega di competenze legislative
Non vengono delegate competenze legislative.
7.8 Protezione dei dati
La protezione dei dati è garantita.