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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ordinanza concernente la requisizione, l’esercizio militare e le misure per la protezione di impianti di telecomunicazione militari (Ordinanza sulla requisizione, OReq)

Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 L’ordinanza disciplina in particolare le condizioni, gli effetti giuridici, le eccezioni, l’indennizzo, la procedura, gli organi competenti e i loro compiti nonché gli obblighi e il coinvolgimento delle persone interessate quando vengono disposte misure. Tali misure riguardano limitazioni e di- vieti di utilizzo nonché la requisizione e la messa fuori uso di beni di requisizione secondo gli articoli 74 e 80 della legge militare (LM; RS 510.10), il decretare l’esercizio militare secondo l’articolo 81 LM, le misure per la continuità d’esercizio e la resilienza secondo l’articolo 97 LM e le misure per la protezione di impianti di telecomunicazione militari secondo l’articolo 100a LM.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2 Condizioni generali Questa disposizione sancisce i principi della proporzionalità e della sussidiarietà per quanto concerne le misure secondo agli articoli 74, 80, 81, 97 e 100a LM e quindi concretizza i requisiti costituzionali per ingerenze nei diritti fondamentali secondo l’articolo 36 della Costituzione fe- derale (Cost.; RS 101). L’espressione «in altro modo» chiarisce che occorre fare ricorso a queste misure solo come ultima ratio se non è possibile raggiungere lo scopo della misura in altro modo. Nel caso di una requisizione, questa situazione si verifica, ad esempio, se il bene di requisizione non può essere acquistato tempestivamente mediante contratti di acquisto aventi ad oggetto prestazioni edili, forniture o prestazioni di servizi secondo la legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1).

La procedura si conforma alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Quest’ultima contiene in particolare i principi procedurali generali (in particolare le norme concernenti il diritto di essere sentiti), la procedura di emanazione delle decisioni e disposizioni generali concernenti la procedura di ricorso.

Art. 3 Effetti giuridici Le misure secondo gli articoli 74, 80, 81, 97 e 100a LM comportano un cambiamento della situazione giuridica. Le relative ripercussioni sui rapporti giuridici esistenti (tra i principali si menzionano l’obbligo di versare le imposte di circolazione e sui terreni, gli obblighi derivanti da contratti di assicurazione, di vendita, di mutuo e di vendita a pagamento rateale nonché da contratti concernenti la locazione, l’affitto e il leasing) sono di duplice natura. Da un lato, com- portano la sospensione dei diritti e degli obblighi già esistenti. Dall’altro, danno origine a diritti e obblighi propri. La sottrazione temporanea di un bene di requisizione per mano dell’ammini- strazione militare o dell’esercito comporta la sospensione dei diritti e degli obblighi che si fon- dano sul diritto pubblico. Lo stesso vale per imposte, tasse e altri tributi di diritto pubblico.

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La restrizione di diritto pubblico della proprietà modifica il rapporto di proprietà solo nella mi- sura in cui il proprietario o il possessore vengono limitati nel loro potere discrezionale per la durata delle misure e a questi ultimi viene corrisposta un indennizzo adeguato. Rispetto a questa situazione occorre distinguere l’espropriazione, che comporta il passaggio della pro- prietà all’ente pubblico o a un’altra organizzazione di diritto pubblico e il versamento di un indennizzo completo.

Art. 4 Beni di requisizione ed esercizi esclusi L’elenco esaustivo dei beni di requisizione e degli esercizi esclusi dall’applicazione delle mi- sure secondo gli articoli 74, 80, 81 e 97 LM crea trasparenza per quanto concerne le possibili persone interessate. Sono esclusi dalle misure:

− cpv. 1 lett. a: i partner della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e gli attori del settore sanitario svizzero affinché possano continuare ad adempiere i loro compiti. Al contempo in questo modo si tiene conto delle eccezioni espressamente richieste dai Cantoni e dalle cerchie economiche interessate nel contesto della procedura di consultazione relativa alla revisione della legge militare del 2026 per le autorità e le organizzazioni necessarie per il funzionamento dell’economia e il benessere della popolazione;

− cpv. 1 lett. b: gli attori dei trasporti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a-c dell’ordinanza del 19 giugno 2024 concernente il coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali (OC- TSE; RS 520.16), affinché possano continuare ad adempiere i loro compiti;

− cpv. 1 lett. c: in virtù della prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno, i beni di proprietà o in possesso di missioni diplomatiche, consolati e organizzazioni internazionali.

Art. 5 Indennizzo Cpv. 1: le norme di valutazione per calcolare l’indennizzo devono essere riconosciute a livello statale o da associazioni di categoria e da associazioni mantello. Può trattarsi ad esempio delle aliquote di indennità stabilite dalla legge o da un regolamento (ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito [OAE; RS 510.301], regolamento 51.003 «Regolamento d’am- ministrazione [RA]»), di prezzi raccomandati da associazioni di categoria o da associazioni mantello nonché di ausili di valutazione riconosciuti (ad es. Eurotax).

Il valore di stima viene determinato sulla base del valore attuale. Si tengono in considerazione l’età, i danni e i difetti, gli accessori, i deprezzamenti nonché i plusvalori. In presenza di quote massime di stima, come ad esempio per i cavalli dell’esercito, il valore di stima non può supe- rare la quota massima di stima. In caso di perdita totale di un bene di requisizione, agli inte- ressati viene corrisposto il valore di stima pieno o il valore attuale al momento della perdita.

Cpv. 2: effettuare una stima al momento della presa in consegna o della restituzione dei beni di requisizione costituisce un’eccezione ed è una soluzione adottata solo nei casi previsti (lett. a-c).

Le stime e le relative revisioni vengono effettuate da esperti dell’amministrazione militare (ad es. centri collaudi della BLEs), della Segreteria generale del DDPS (Centro danni DDPS) e di armasuisse. In caso di necessità questi ultimi possono coinvolgere terzi.

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Cpv. 5 e 6: queste disposizioni garantiscono remunerazioni pianificabili, in particolare in modo periodico se le misure di requisizione hanno una durata prolungata. Le remunerazioni mensili, inoltre, riducono il rischio economico e le carenze di liquidità in capo alle persone interessate.

Art. 6 Organi competenti e i loro compiti Cpv. 1 lett. a: il servizio specializzato Requisizione dell’amministrazione militare ha la respon- sabilità di avviare le misure preparate sulla base di un relativo ordine operativo per l’esercito e l’amministrazione militare.

La competenza del Comando Operazioni (Cdo Op) risulta dal Regolamento interno dell’Ag- gruppamento Difesa (RI D), secondo cui il capo del Cdo Op è responsabile degli impieghi, delle operazioni e delle prestazioni di sostegno dell’esercito a livello operativo. Secondo il re- golamento 50.040 «Führung und Stabsorganisation der Armee (FSO)» (disponibile solo in te- desco e francese), il capo del Cdo Op traduce le istruzioni strategico-militari in compiti destinati alla condotta tattica e garantisce che l’impiego delle forze nei singoli spazi delle operazioni sia orientato all’obiettivo comune. Per raggiungere gli obiettivi operativi e strategico-militari, il capo del Cdo Op conduce l’insieme delle azioni di tutte le formazioni militari secondo le linee ope- rative.

Cpv. 1 lett. b: fino a quando l’Assemblea federale non elegge un comandante in capo dell’eser- cito, la competenza del capo dell’esercito (CEs) risulta dall’articolo 10 capoverso 1 in combi- nato disposto con l’articolo 10 capoverso 3 lettera c dell’ordinanza sull’organizzazione del Di- partimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS; RS 172.214.1), secondo cui l’Aggruppamento Difesa da lui diretto pianifica e dirige gli impieghi dell’esercito fino all’elezione del comandante in capo dell’esercito.

Cpv. 1 lett. c: secondo il rapporto di verifica concernente il Business Continuity Management (BCM) nel DDPS del 15 agosto 2022 (disponibile solo in tedesco), ogni subordinato diretto del capo dell’esercito è responsabile dell’attuazione del BCM nel proprio settore, fatto che con- sente di tenere maggiormente conto delle esigenze e delle circostanze particolari nelle singole unità amministrative.

Cpv. 1 lett. d: la competenza del Comando Ciber (Cdo Ciber) risulta dal RI D, secondo cui il capo del Cdo Ciber è competente per la condotta interconnessa di azioni dell’esercito nonché per le azioni nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico in conformità ai criteri del livello di condotta strategico-militare e operativo.

Cpv. 2: qualora la situazione di minaccia subisca mutamenti, le competenze di cui al capo- verso 1 lettera a possono essere delegate come segue:

− dal servizio specializzato Requisizione dell’amministrazione militare agli uffici dell’Aggrup- pamento Difesa e alle rispettive unità amministrative subordinate. Secondo il regolamento interno dell’Aggruppamento Difesa (RI D), le unità amministrative sono responsabili, tra l’al- tro, della fornitura delle prestazioni e della condotta interconnessa di azioni dell’esercito nonché dei partner nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza, compreso il Governo federale;

− la condotta tattica può essere delegata dal capo del Cdo Op ai comandanti delle formazioni d’impiego (Grandi Unità / corpi di truppa / unità / distaccamenti autonomi). Secondo il rego-

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lamento 50.040 «FSO» (disponibile solo in tedesco e francese), i comandanti delle forma- zioni d’impiego traducono i compiti della condotta operativa in ordini per le azioni tattiche di formazioni militari e conducono l’impiego integrato dei mezzi, ad esempio il combattimento interarmi.

Art. 7 Obblighi delle persone interessate Le persone interessate sono tenute a partecipare attivamente a tutte le misure ordinate dalle autorità. Ciò significa in particolare mettere a disposizione o fornire il bene di requisizione, concedere all’organo competente la possibilità di accedere a fondi o a edifici e in caso di ne- cessità fornire informazioni rilevanti o documenti richiesti (lett. a). Inoltre occorre rispettare tutti gli ordini emessi dagli organi competenti (lett. b). Le modifiche sostanziali di natura materiale o giuridica che riguardano l’uso previsto del bene di requisizione, come un cambiamento d’ubi- cazione duraturo, l’esportazione, l’alienazione e la perdita del bene di requisizione, devono essere comunicate all’organo competente. Lo stesso vale per modifiche sostanziali di natura materiale o giuridica che riguardano la disposizione dell’esercizio militare, come limitazioni delle capacità produttive o difficoltà nelle catene di approvvigionamento (lett. c). Per essere in grado di chiarire in maniera univoca eventuali questioni legate alla responsabilità in un se- condo momento, i danni e i difetti già esistenti devono essere comunicati all’inizio della misura (lett. d).

Art. 8 Coinvolgimento delle persone interessate In conformità al principio di sussidiarietà e di proporzionalità le misure secondo gli articoli 74, 80, 81, 97 e 100a LM devono essere pianificate, preparate e, per quanto possibile, concordate con le persone interessate. Questo modo di procedere è stato espressamente richiesto dai Cantoni e dalle cerchie economiche interessate nel corso della consultazione concernente la revisione della legge militare 2026. In presenza di obblighi di cui all’articolo 100a LM occorre inoltre coinvolgere le autorità civili competenti. In molti casi esisteranno già rapporti commerciali nonché accordi contrattuali con le persone e le aziende interessate. Tali contratti esistenti devono essere integrati o rinegoziati con clausole di aggravamento affinché in caso di necessità siano già stati adottati i preparativi necessari per l’adozione delle misure secondo gli articoli 74, 80, 81, 97 e 100a LM. Se le persone inte- ressate non rispettano gli accordi contrattuali, gli organi competenti possono disporre le misure necessarie.

Sezione 3: Disposizioni relative a misure specifiche

Art. 9 Esecuzione di misure di requisizione Cpv. 1: tale disposizione garantisce che in caso di evento i beni di requisizione siano disponibili senza indugio. L’obbligo di consegnare attivamente e di mettere a disposizione il bene in que- stione consente all’amministrazione militare o all’esercito di avervi accesso senza problemi e in modo tempestivo, in particolare in una situazione di pericolo o in situazioni di elevata ur- genza.

Cpv. 2: l’obbligo di allestire un verbale crea sicurezza giuridica e trasparenza per quanto con- cerne l’inizio, lo svolgimento e il termine della misura di requisizione, serve a fare il punto della situazione e funge da base per valutare i danni e calcolare l’indennizzo.

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Cpv. 3: allo scopo di evitare danni dovuti a una manutenzione inappropriata, l’organo che re- quisisce è tenuto a impiegare personale qualificato per la manutenzione del bene di requisi- zione. Ciò consente di garantire la funzionalità del bene stesso.

Cpv. 4: questa disposizione tutela le persone interessate da gravami finanziari che derivano dalla manutenzione corrente del bene di requisizione per la durata della misura. Al contempo la disposizione consente di assicurare che venga conservata la funzionalità del bene di requi- sizione senza che sorgano costi aggiuntivi a carico delle persone interessate.

Art. 10 Poteri di requisizione L’amministrazione militare e l’esercito danno esecuzione alle misure di requisizione a seconda della situazione di minaccia e dell’urgenza adottando le seguenti tipologie di requisizione: Cpv. 1: la requisizione di base si applica per garantire la capacità operativa dell’amministra- zione militare e dell’esercito nonché per adempiere il profilo prestazionale dell’esercito definito a livello politico. Serve a colmare le lacune di capacità dell’amministrazione militare e dell’eser- cito per quanto riguarda la mobilitazione, la realizzazione della prontezza all’impiego, la mobi- lità, il servizio informazioni, l’aiuto alla condotta, la logistica e la protezione dei propri mezzi. Per mette inoltre di garantire prestazioni di terzi concordate contrattualmente a partire dal mo- mento in cui viene ordinato il servizio d’appoggio o il servizio attivo o in presenza di minacce di diverso tipo anche in tempi di pace (in particolare riguardo a ciberincidenti e ciberattacchi).

La procedura della requisizione di base può essere suddivisa in una fase preparatoria e in una fase esecutiva. In conformità al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, le misure di re- quisizione devono essere concordate con le persone interessate prima di essere eseguite.

Il servizio specializzato Requisizione dell’amministrazione militare prepara la requisizione di base in funzione delle esigenze e in collaborazione con gli uffici dell’Aggruppamento Difesa. In base alla pianificazione dell’azione stabilisce quali beni di requisizione preparati vengono requisiti dove e quando e invia le decisioni corrispondenti alle persone interessate.

I beni di requisizione vengono presi in consegna dai beneficiari di prestazioni dell’amministra- zione militare o dell’esercito designati dal servizio specializzato Requisizione dell’amministra- zione militare.

Cpv. 2: la requisizione d’impiego si applica se la dotazione regolamentare e le prestazioni pro- prie non sono sufficienti o non possono più essere messe a disposizione o fornite in tempo affinché un ufficio dell’Aggruppamento Difesa o unità amministrative a esso subordinate, una Grande Unità, un corpo di truppa, un’unità o un distaccamento autonomo possano adempiere un mandato riferito all’impiego.

La requisizione d’impiego viene eseguita con breve preavviso nel contesto di un impiego im- minente dell’esercito. Se le tempistiche lo consentono, le misure di requisizione devono essere concordate con le persone interessate prima di essere eseguite.

In base alle tempistiche, il servizio specializzato Requisizione dell’amministrazione militare e il Cdo Op può delegare il diritto di disporre una requisizione agli uffici dell’Aggruppamento Di- fesa e alle unità amministrative subordinate o alle formazioni subordinate al Cdo Op. La com- petenza si limita all’ambito di responsabilità o al settore d’impiego e può essere ulteriormente trasferita per la via di servizio (cfr. art. 6 cpv. 2 e i relativi commenti).

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Cpv. 3: la requisizione d’urgenza viene applicata esclusivamente come ultima ratio, se l’adem- pimento tempestivo del mandato con mezzi propri è in pericolo e il fabbisogno non può essere coperto con la requisizione di base o d’impiego. A causa dell’elevata urgenza e di una situa- zione di minaccia in rapido aggravamento gli uffici dell’Aggruppamento Difesa e le loro unità amministrative subordinate e i comandi militari come ad esempio i comandanti di truppa e i capi di distaccamenti autonomi sono autorizzati a disporre e/o a eseguire immediatamente la requisizione di beni di requisizione necessari.

Per quanto possibile, l’organo che requisisce mette a verbale lo stato del bene di requisizione ed eventi particolari direttamente all’inizio della misura.

Art. 11 Misure per la continuità d’esercizio e la resilienza Tra le misure concrete volte a garantire la continuità d’esercizio e la resilienza dell’intera ca- tena di fornitura militare e dei mezzi d’esercizio nonché delle tecnologie militari dell’informa- zione e della comunicazione, non solo in servizio attivo, ma già in una situazione normale, figurano, tra l’altro, la costituzione di scorte obbligatorie, la stipulazione di contratti a lungo termine con fornitori di servizi critici nonché la garanzia della disponibilità di competenze spe- cialistiche per attività di manutenzione e operazioni d’emergenza. Queste misure possono es- sere preparate in maniera preventiva e adottate in caso di necessità, cosa che rappresenta un presupposto determinante per la disponibilità di sistemi militari e di servizi digitali e tecnici necessari in caso di crisi.

Se vengono ordinate misure per proteggere la continuità d’esercizio e la resilienza, la loro esecuzione si conforma ai principi di cui all’articolo 9.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di un altro atto normativo I capoversi 2 e 3 dell’articolo 24 dell’ordinanza del 1° marzo 2006 sulla navigazione militare (ONM; RS 510.755) vengono abrogati.

Art. 13 Entrata in vigore L’ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2027.

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