Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM
Berna, maggio 2025
Modifiche di ordinanze a seguito del recepi- mento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla re- visione del codice frontiere Schengen (Svi- luppo dell’acquis di Schengen) nonché a se- guito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio Il regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schen- gen il 24 maggio 2024. Il 26 giugno 2024, il Consiglio federale ha recepito tale sviluppo dell’acquis di Schengen mediante scambio di note, fatto salvo l’adempimento dei re- quisiti costituzionali. Il regolamento UE in questione prevede una serie di modifiche delle norme vigenti del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen, CFS) al fine di rafforzare lo spazio Schengen nel suo complesso e di garantire l’applicazione uniforme delle norme alle frontiere esterne e interne. Per la trasposizione del suddetto regolamento occorrono adeguamenti alla legge fede- rale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.0) e alla legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confede- razione (LSIP; RS 361; progetto 1). Sono state inoltre proposte due modifiche della LStrI indipendenti da questo sviluppo dell’acquis di Schengen. Da un lato è stata introdotta una disposizione che consente anche alla Missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite e le altre orga- nizzazioni internazionali a Ginevra (Missione svizzera a Ginevra) e al Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di accedere al sistema nazionale ETIAS (N-ETIAS) nell’ambito della consultazione dell’unità nazionale (NES) del sistema na- zionale di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS subordinata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). L’obiettivo è di uniformare e semplificare in questo modo il processo di consultazione (progetto 2). Sono stati infine adottati alcuni adeguamenti redazionali relativi alla nozione di «frontiera» ai fini di un’armonizzazione terminologica con il CFS (progetto 3). Il 7 marzo 2025 il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio. Attualmente il Parlamento sta deliberando sui tre progetti di legge. Alcune disposizioni dei progetti 1 e 3 devono ancora essere concretizzate a livello di ordinanza, motivo per cui è necessario modificare l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204), l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’at-
tività lucrativa (OASA; RS 142.201), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allonta- namento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281) nonché l’ordinanza concer- nente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC; RS 142.513). Le disposizioni di ordinanza inerenti al progetto normativo 2 verranno elaborate in un secondo momento, dato che la relativa ordinanza sul sistema europeo e nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi (ordinanza ETIAS) non è ancora né stata adot- tata né entrata in vigore.
Articolo 3 capoverso 1, nota a piè di pagina, articolo 4 capoverso 1, nota a Articolo 10b Certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Paesi terzi non Articolo 29 Aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen (art. 9 LStrI) 10 Articolo 30 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere Articolo 32, rubrica, e capoverso 2 lettera e Portata dell’obbligo di diligenza Articolo 34b capoverso 1 lettera e articolo 35 capoverso 3 lettera c Articolo 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle Articolo 88a, rubrica e capoverso 2 Situazione particolare dei minorenni non Articolo 26d, rubrica ................................................................................................
Sezione 2d: Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen 16
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Con il messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della LStrI1, il Consiglio federale ha adottato il 7 marzo 2025 tre progetti indipendenti. Il primo progetto riguarda il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un co- dice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle per- sone (Sviluppo dell’acquis di Schengen)2. Il nuovo regolamento (UE) 2024/17173 spe- cifica e integra le condizioni e le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne. Inoltre, sulla scorta delle esperienze maturate durante la pandemia di coronavirus, vengono introdotte norme vincolanti per la gestione delle mi- nacce alla salute pubblica. Infine, è introdotta una nuova procedura di trasferimento per contrastare il fenomeno della migrazione secondaria all’interno dello spazio Schengen. La trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 implica alcune modifiche della LStrI e della LSIP. Il secondo progetto di legge riguarda una modifica della LStrI4 finalizzata a concedere l’accesso al N-ETIAS al Protocollo del DFAE a Berna e alla Missione svizzera a Gine- vra. In questo modo essi potranno essere consultati direttamente tramite il sistema, ad esempio in caso di domande per un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida solo per un territorio e un periodo limitati, il che consentirà di rendere più agevole e uniforme il processo di consultazione nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS. Il terzo progetto riguarda alcuni adeguamenti redazionali relativi al CFS 5 volti a unifor- mare la terminologia nell’ambito dei controlli di frontiera (di seguito: modifica della LStrI [adeguamenti redazionali]). L’obiettivo è un’armonizzazione linguistica con la termino- logia del regolamento (UE) 2016/3996 (CFS), con i benefici che ne derivano in termini
di trasparenza e certezza del diritto, senza che questo comporti alcuna modifica sul piano materiale. Le modifiche relative ai tre progetti sono attualmente al vaglio del Parlamento7.
3 Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modi- fica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversa- mento delle frontiere da parte delle persone, GU L, 2024/1717, 20.6.2024. 4 FF 2025 1149 5 F 2025 1150 6 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1. 7 Cfr. www.parlament.ch > 25.032 «Regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo di Schengen). Recepimento e trasposizione nonché legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Modifica». 5/18
Per concretizzare le modifiche dei progetti 1 e 3 occorrono adeguamenti all’OEV, all’OASA, all’OEAE e all’ordinanza SIMIC. Tali modifiche di ordinanza costituiscono l’oggetto del presente rapporto esplicativo.
1.1 Recepimento del regolamento (UE) 2024/1717
Con il regolamento (UE) 2024/1717, l’UE ha deciso una serie di modifiche mirate alle norme vigenti del CFS affinché gli Stati Schengen e lo spazio Schengen nel suo com- plesso siano in grado di far fronte in modo più efficace e uniforme a minacce gravi alla salute pubblica, a minacce derivanti dalla strumentalizzazione dei migranti, al terrori- smo e alla migrazione secondaria. Nello specifico, le modifiche riguardano: − Misure uniformi alle frontiere esterne Schengen in caso di minaccia alla salute pub- blica (art. 21bis nCFS8): il Consiglio dell’UE d’ora in poi potrà prevedere restrizioni di viaggio temporanee alle frontiere esterne Schengen in caso di minaccia alla salute pubblica al fine di garantire procedure uniformi e vincolanti per l’intero spazio Schen- gen. − Misure contro la strumentalizzazione dei migranti alle frontiere esterne Schengen (art. 5 par. 4 nCFS): per rispondere al crescente ruolo degli attori statali nel creare artificialmente e favorire la migrazione irregolare alle frontiere esterne Schengen, sono state precisate le disposizioni vigenti del CFS in materia di valichi di frontiera e sorveglianza di frontiera (chiusura di valichi di frontiera e limitazione dei loro orari di apertura). In questo modo si intende anche combattere lo sfruttamento dei migranti come strumento di pressione. − Nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala (art. 28 nCFS): si intende creare un quadro coerente per l’introduzione di controlli di frontiera alle frontiere interne in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala. Una tale emergenza sussiste se interessa diversi Stati Schengen, mette a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen e le misure di cui agli articoli 21bis e 23 nCFS si rivelano insufficienti. In simili circostanze, gli Stati Schengen possono ripristinare in modo coordinato i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo di sei mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di sei mesi finché l’emergenza perdura. Il CFS non prevede una durata massima per questi controlli: la Commissione riesamina tuttavia regolarmente l’evoluzione dell’emer- genza di sanità pubblica, valuta se essi continuano a essere giustificati e, in caso contrario, ne propone la revoca. − Nuove regole in materia di ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere
interne da parte degli Stati Schengen (art. 25-27bis e 33 nCFS): le condizioni e le procedure previgenti sono state precisate e integrate in maniera puntuale con nuove prescrizioni. D’ora in poi, i controlli in questione potranno durare al massimo tre anni. − Ricorso più ampio a misure alternative alle frontiere interne e nella zona in prossimità della frontiera (art. 23 nCFS): nelle zone di frontiera, gli Stati Schengen hanno la possibilità di effettuare controlli diversi da quelli alle frontiere interne. Gli Stati Schen- gen che intendono introdurre o prorogare le verifiche di frontiera devono prima valu- tare se tali misure possono essere sostituite da misure alternative. − Nuova procedura di allontanamento nell’ambito della cooperazione operativa tran- sfrontaliera tra gli Stati Schengen (art. 23bis e allegato XII nCFS): d’ora in poi, i citta- dini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare rintracciati nell’ambito della coopera- zione transfrontaliera bilaterale potranno, in presenza di chiare indicazioni di una 8 Questa denominazione verrà utilizzato di seguito per il Codice frontiere Schengen (regolamento [UE] 2016/399) nella versione modificata dal regolamento (UE) 2024/1717.
loro provenienza da un altro Stato Schengen, essere allontanati nello Stato Schen- gen confinante. Tale misura non si applica ai richiedenti l’asilo e alle persone a cui è stata concessa la protezione internazionale. − Attenuazione delle ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere in- terne nelle regioni transfrontaliere (art. 39 e 42ter nCFS): per limitare le ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone e delle merci e, di conseguenza, sul mercato unico, tali regioni vanno noti- ficate alla Commissione europea.
1.2 Modifica della LStrI (modifiche redazionali)
Sono state infine apportate alcune modifiche perlopiù formali alla LStrI. Si tratta di ade- guamenti prevalentemente redazionali correlati all’utilizzo del termine «frontiera», fina- lizzate a un’armonizzazione terminologica con il CFS e quindi a una terminologia più coerente nella LStrI.
2 Punti essenziali del progetto posto in consultazione
2.1 La nuova normativa proposta
Con i presenti adeguamenti all’OEV, all’OASA, all’OEAE e all’ordinanza SIMIC, ven- gono adottate le necessarie disposizioni esecutive a livello di ordinanza legate al rece- pimento e alla trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 e alla modifica della LStrI (adeguamenti redazionali). Di seguito verranno brevemente illustrate le principali mo- difiche; informazioni più dettagliate figurano al n. 3.
Modifica dell’OEV
A seguito del recepimento e della trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717, sono state introdotte due nuove nozioni («regioni transfrontaliere» e «regione a rischio») e previste eccezioni alle restrizioni d’entrata secondo l’articolo 65a capoverso 1 D-LStrI; per giunta è stato disciplinato il rifiuto del visto per soggiorni di breve durata in caso di provenienza da una regione a rischio. Sono stati altresì precisati la procedura nazionale in caso di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne e l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala. Le modifiche alla LStrI (adeguamenti redazionali) hanno pure comportato diversi cam- biamenti terminologici. Quale novità, non si parla più per esempio di «controllo delle persone», ma di «controlli alle frontiere». Nella versione tedesca dell’OEV, la nozione di «Schengener Binnengrenzen» è stata per giunta sostituita con «Schengen-Binnen- grenze»; la corrispettiva formulazione italiana («frontiere interne Schengen» è invece rimasta invariata.
Modifica dell’OASA
Nell’OASA sono state adeguate soprattutto le note a piè di pagina relative al CFS e determinati rimandi alla LStrI.
Modifica dell’OEAE
È stata apportata una modifica sul piano materiale: conformemente al CFS, d’ora in poi la SEM sarà tenuta a compilare statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbis D-LStrI (cfr. titolo dopo art. 26h e 26i AP-OEAE).
Modifica dell’ordinanza SIMIC
La disposizione concernente il rilevamento di dati statistici dell’OEAE è inserita anche nell’ordinanza SIMIC. A causa della nuova procedura di allontanamento secondo l’ar- ticolo 64cbis D-LStrI, nell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC sono stati inoltre aggiunti al- cuni campi di dati.
2.2 Entrata in vigore delle modifiche di ordinanza
Le presenti modifiche di ordinanza dovranno entrare in vigore contemporaneamente alle disposizioni per la trasposizione a livello nazionale del regolamento (UE) 2024/1717 (progetto 1) e alle modifiche redazionali alla LStrI (progetto 3). Considerato il termine di attuazione di due anni, la Svizzera avrà tempo fino al 13 giugno 2026 per porre in vigore le modifiche di legge e di ordinanza relative al progetto 1. L’entrata in vigore delle modifiche di legge e di ordinanza relative al progetto 3 è prevista per la stessa data.
3 Commento alle singole disposizioni
3.1 OEV
Articolo 2 lettere h e i
Ai fini di una maggiore chiarezza, nell’OEV sono state definite le nozioni di «regioni transfrontaliere» (lett. h) e «regione a rischio» (lett. i).
Lettera h
In caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, d’ora in poi occorrerà valutare le ripercussioni sulle regioni transfrontaliere interessate. In virtù dell’articolo 7 capoverso 2 D-LStrI, il Consiglio federale stabilisce, d’intesa con i Can- toni e con gli Stati limitrofi, queste regioni transfrontaliere a livello di ordinanza. Il Consiglio federale ha elaborato una proposta al riguardo sulla quale i Cantoni sono espressamente invitati a esprimersi nel quadro della procedura di consultazione. In questo modo si è voluto adempiere all’esigenza di coinvolgere i Cantoni nella defini- zione delle regioni transfrontaliere.
Lettera i
Per Paesi e regioni a rischio, possono essere disposte restrizioni d’entrata valide per l’intero spazio Schengen al fine di impedire viaggi non essenziali verso tale spazio du- rante un’emergenza di sanità pubblica come per esempio una pandemia. La definizione dei Paesi o delle regioni a rischio si fonda su un regolamento di esecuzione che, in caso di emergenze di sanità pubblica su vasta scala, il Consiglio dell’UE può adottare in virtù dell’articolo 21bis nCFS. Conformemente a tale articolo, la Svizzera ha la facoltà di prevedere sul proprio territorio restrizioni temporanee più severe di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE. Simili restrizioni, volte a evitare la propagazione di una malattia trasmissibile alle frontiere esterne e interne della Sviz- zera, trovano in questo caso il loro fondamento nell’articolo 65a D-LStrI e nell’arti- colo 41 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Nella presente lettera i, nell’ottica di una semplificazione terminologica è stata definita unicamente la nozione di «regione a rischio», che può includere sia l’intero territorio nazionale di un Paese terzo che una parte ben definita dello stesso.
Articolo 3 capoverso 1, nota a piè di pagina, articolo 4 capoverso 1, nota a piè di pagina, nonché articolo 8 capoverso 2 lettera a, nota a piè di pagina
In tutte queste disposizioni, tutte le note a piè di pagina concernenti il CFS rinviano ora alla nota a piè di pagina dell’articolo 1 capoverso 4 lettera m.
Sezione 2a: Restrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica
Il nuovo articolo 21bis nCFS trasferisce al Consiglio dell’UE, nel caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che rappresenta una minaccia alla salute pubblica nello spazio Schengen, il potere di imporre restrizioni temporanee dei viaggi essenziali e non essenziali verso l’UE alle frontiere esterne Schengen. Tali restrizioni temporanee devono essere proporzionate e non discriminatorie. Adottate dal Consiglio dell’UE sotto forma di un regolamento di esecuzione, esse obbligano gli Stati Schengen a rifiutare di conseguenza l’entrata alle frontiere esterne Schengen. Il nuovo articolo 65a D-LStrI disciplina in aggiunta che il Consiglio federale può ordinare restrizioni d’entrata nonché altre misure secondo l’articolo 41 LEp al fine di tutelare la salute pubblica. Ai cittadini di Stati terzi che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno senza attività lucrativa non sottostante a permesso fino a 90 giorni, l’entrata è negata se pro- vengono da una regione a rischio. Fa stato in linea di massima il Paese o la regione da cui è prevista l’entrata diretta in Svizzera. Se l’entrata avviene attraverso uno o più aeroporti di transito (senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto), è considerato come Paese di provenienza non il Paese di transito, bensì quello di par- tenza. La nuova sezione 2a stabilisce quali categorie di persone sono esentate da queste restrizioni d’entrata, disciplina il rilascio di visti Schengen nei periodi in cui vigono re- strizioni d’entrata e regolamenta il certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo del visto.
Articolo 10a Eccezioni alle restrizioni d’entrata
Capoverso 1
In aggiunta alle eccezioni alle restrizioni d’entrata disciplinate dal Consiglio dell’UE in un regolamento di esecuzione (cfr. nuovo art. 21bis par. 3-5 CFS), la SEM per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali può autoriz- zare eccezioni in applicazione per analogia dell’articolo 3 capoverso 4 OEV, anche se un cittadino estero è soggetto a una restrizione d’entrata secondo l’articolo 65a capo- verso 1 D-LStrI. Su richiesta, la SEM valuta caso per caso se tali deroghe sono giusti- ficate. L’articolo 3 capoverso 4 OEV disciplina in quali casi il DFAE e la SEM possono, pur in mancanza per esempio delle condizioni per il rilascio del visto, autorizzare l’entrata in Svizzera per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi inter- nazionali secondo l’articolo 25 del codice dei visti9.
9 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415, GU L, 2024/1415, 22.5.2024. 9/18
Capoverso 2
L’autorizzazione d’entrata in Svizzera di cui al capoverso 2 vale anche per il coniuge, il partner registrato o il partner convivente (lett. a) nonché per i loro figli, a condizione che queste persone entrino in Svizzera insieme all’avente diritto (lett. b). L’autorizza- zione vale anche per gli accompagnatori degli aventi diritto, soprattutto se si tratta di persone anziane, invalide, bisognose di cure o minorenni (lett. c).
Articolo 10b Certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto
A causa delle diverse disposizioni d’entrata, viaggiare durante un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala come una pandemia comporta delle incertezze. All’occorrenza, cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo del visto possono pertanto farsi rilasciare un certificato dalla rappresentanza svizzera competente o dalla SEM da cui si evince che l’entrata in Svizzera è possibile. Tale certificato può ad esempio essere mostrato in aeroporto al momento del check-in o dell’imbarco.
Articolo 11 Rilascio di visti per soggiorni di breve durata
Il nuovo capoverso 1 coincide alla lettera con il vigente articolo 11 OEV. Il capoverso 2 stabilisce che, ai cittadini di Paesi terzi che desiderano entrare in Sviz- zera per un soggiorno senza attività lucrativa non sottostante a permesso fino a 90 giorni, è negato il rilascio del visto Schengen (visto C) se provengono da un Paese o una regione a rischio. Ciò vale anche per le domande presentate con termine regolare di sei mesi per viaggi previsti più tardi. Può invece ottenere un visto chi soddisfa le condizioni per far valere un’eccezione alle restrizioni d’entrata.
Articolo 28, primo periodo, nota a piè di pagina
La presente disposizione è stata adeguata: la nota a piè di pagina concernente il CFS rimanda ora alla nota a piè di pagina dell’articolo 1 capoverso 4 lettera m.
Articolo 29 Aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen (art. 9 LStrI)
Questa modifica consiste in un adeguamento redazionale al CFS della rubrica e dei capoversi.
Rubrica
Quale novità, la nozione di «frontiere esterne Schengen» è stata sostituita con «aero- dromi che costituiscono frontiera esterna Schengen». Ciò non comporta tuttavia alcuna modifica sotto il profilo materiale.
Capoverso 1
Ad oggi, l’articolo 29 OEV dispone che la SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile. Questa disposizione è obsoleta in quanto con il progetto 1 viene elevata a rango di legge (art. 7 cpv. 3 D-LStrI).
Il nuovo capoverso 1 riprende il contenuto normativo del vigente capoverso 2. La no- zione di «frontiere esterne Schengen» è stata sostituita con «aerodromi che costitui- scono frontiera esterna Schengen», e quella di «controlli delle persone» con «controlli alle frontiere», il che non comporta tuttavia alcuna modifica sotto il profilo materiale. È stato inoltre stralciato il riferimento all’entrata e alla partenza per via terrestre, dato che le frontiere esterne Schengen della Svizzera possono essere raggiunte soltanto per via aerea.
Capoverso 2
La nozione di «controlli delle persone» è stata sostituita con «controlli alle frontiere». Questo e un altro adeguamento che riguarda solo la versione tedesca («sostituzione di «Schengener Aussengrenzen» con «Schengen-Aussengrenzen») non comportano tuttavia alcuna modifica sotto il profilo materiale.
Articolo 29a, rubrica Frontiere interne Schengen della Svizzera
Nella rubrica, la formulazione «Frontiere interne Schengen» è stata sostituita con «Frontiere interne Schengen della Svizzera». Inoltre la nota a piè di pagina concer- nente il CFS rinvia ora alla nota a piè di pagina dell’articolo 1 capoverso 4 lettera m.
Articolo 30 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 8 LStrI)
Con l’articolo 8 D-LStrI, il disciplinamento relativo alle competenze in materia di ripri- stino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera è ora elevato a rango di legge e precisato, senza alcuna modifica della ripartizione di tali compe- tenze. Il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne avviene, di norma, in stretta collaborazione con le autorità competenti (UDSC e Cantoni). Attualmente i punti essenziali della procedura per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne sono disciplinati nel vigente articolo 30 OEV. L’articolo 8 D-LStrI dispone ora che il ripristino e la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera competono al Consiglio federale (cpv. 1). In casi urgenti, ossia in presenza di eventi imprevedibili, il Dipartimento federale di giusti- zia e polizia (DFGP) deve ordinare, d’intesa con l’UDSC, le misure necessarie per il ripristino dei controlli di frontiera nonché informarne senza indugio il Consiglio federale (cpv. 2). Siccome spetta al Consiglio federale disciplinare a livello di ordinanza le mo- dalità procedurali per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei con- trolli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera, l’articolo 30 OEV è stato completamente rivisto.
Rubrica
Nella rubrica viene precisato che il ripristino (nel vigente art. 30 «reintroduzione»; tale modifica concerne solo il testo italiano) dei controlli di frontiera alle frontiere interne è di natura temporanea. La nozione di «frontiere interne» è inoltre sostituita con «fron- tiere interne Schengen della Svizzera».
Capoverso 1
A causa della struttura federalista della Svizzera e della ripartizione delle competenze a livello federale, sono diversi gli attori che provvedono a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza interna in Svizzera (fedpol, Servizio delle attività informative della Confe- derazione [SIC], UDSC, Cantoni). Spetta in primo luogo a questi ultimi sorvegliare e analizzare costantemente la situazione in materia di politica di sicurezza. Qualora uno di questi attori dovesse ritenere che vi sia una minaccia imminente che giustifica il ri- pristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, esso può presentare una richiesta scritta motivata in tal senso alla SEM. Oltre agli attentati di tipo terroristico e alle minacce apportate da forme gravi di crimi- nalità organizzata, costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna in particolare anche le emergenze di sanità pubblica su vasta scala (cfr. a tale proposito l’allegato della decisione di esecuzione [UE] 2025/31510). Pertanto anche l’UFSP può richiedere il ripristino di controlli di frontiera alle frontiere interne a tutela della salute pubblica. Alla SEM spetta il compito di condurre la procedura per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen (art. 98 LStrI i.c.d. con art. 12 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP; RS 172.213.1]).
Capoverso 2
Come finora, in caso di eventi prevedibili è il Consiglio federale a decidere il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 25bis nCFS, art. 8 cpv. 1 D-LStrI). In caso di eventi imprevedibili, spetta invece al DFGP ordinare tale ripristino d’intesa con l’USDC (art. 8 cpv. 2 D-LStrI). In entrambe le circostanze, il Consiglio federale o il DFGP prima di decidere sono tenuti a consultare le autorità federali e cantonali interessate. Se le autorità federali e cantonali interessate reputano che il ripristino di tali controlli di frontiera sia necessario e ammissibile, la SEM sottopone una richiesta in tal senso al Consiglio federale. Nel caso in cui le autorità in questione abbiano pareri divergenti al riguardo, la SEM redige una nota di discussione all’attenzione del Consiglio federale in cui illustra le diverse posizioni. Qualora queste autorità siano invece concordi nel rite- nere che mancano i presupposti per un ripristino temporaneo dei controlli di frontiera, la SEM informa il Consiglio federale e i servizi interessati sui risultati dell’analisi, sull’unanime rifiuto di tale ripristino e sulla cessazione della procedura. La decisione del Consiglio federale di ripristinare in via temporanea i controlli di fron- tiera va qualificato come atto materiale, in quanto non influisce direttamente sulla si- tuazione giuridica dei privati. Di conseguenza, non costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e, pertanto, non viene pubblicata né è impugnabile. Anche in casi urgenti, la procedura rimane in linea di massima inalterata; le consulta- zioni si svolgono però per via telefonica. In circostanze del genere, è il capo del DFGP a decidere in merito al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere in- terne e poi a informare tempestivamente al riguardo il Consiglio federale.
10 Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che stabilisce un mo- dello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, GU L, 2025/315, 17.2.2025. 12/18
Anche la proroga dei controlli di frontiera ripristinati in via temporanea sarà decisa dal Consiglio federale (in caso di eventi prevedibili) o dal DFGP (in caso di eventi impreve- dibili) conformemente all’articolo 25 segg. nCFS. In caso di minacce gravi imprevedibili per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, i controlli possono essere ripristinati per una durata massima di un mese e prorogati per altri periodi di un mese fino a una durata massima complessiva non superiore a 90 giorni (art. 25bis par. 1 e 3 nCFS). In presenza invece di minacce prevedibili per l’or- dine pubblico o la sicurezza interna, se tali minacce perdurano il Consiglio federale può prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne per ulteriori periodi rinnovabili non superiori a sei mesi fino a un massimo di due anni (art. 25bis par. 5 nCFS). Qualora sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una minaccia persistente che giustifichi il mantenimento dei controlli di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di due anni stabilito dall’articolo 25bis paragrafo 5 nCFS, è possibile richiedere un’ulteriore proroga per un periodo che non superi sei mesi. Se anche questo periodo supplementare di sei mesi non è sufficiente a garantire misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, il Consiglio federale può decidere di prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi. In totale dunque i controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen pos- sono essere mantenuti per al massimo tre anni (par. 6). L’articolo 26 nCFS stabilisce i criteri di cui gli Stati Schengen devono tenere conto in caso di ripristino temporaneo e proroga dei controlli alle frontiere interne. L’articolo 27 nCFS disciplina la notifica da parte degli Stati Schengen del ripristino temporaneo o della proroga di tali controlli e, inoltre, sancisce l’obbligo per gli Stati in questione di presentare una valutazione del rischio nel caso in cui tali controlli vengano prorogati per far fronte a una minaccia prevedibile. Lo stesso articolo regolamenta anche il pro- cesso di consultazione tra gli Stati Schengen e la Commissione europea.
Capoverso 3
In ossequio al principio di proporzionalità, se i controlli di frontiera ripristinati in via tem- poranea non risultano più strettamente necessari il Consiglio federale è tenuto in ogni caso a ordinarne la revoca anticipata, in particolare se lo scopo perseguito con tale misura può essere perseguito con misure meno incisive, come per esempio un’accre- sciuta attività di controllo nel quadro delle misure di polizia generali nelle zone di fron- tiera oppure dei controlli doganali.
Capoverso 4
Il CFS prevede notifiche più dettagliate alla Commissione europea (art. 27 nCFS). In base al capoverso 4, il Consiglio federale è tenuto a informare in merito al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne non solo l’autorità richiedente e i servizi preposti ai controlli di frontiera, ma anche la commissione competente del Parlamento.
Articolo 31 Competenza per i controlli alle frontiere
Riprendendo le definizioni del CFS, nella LStrI è stato deciso di impiegare sistematica- mente la nozione di «controllo di frontiera» laddove il diritto nazionale vigente utilizza quella di «controllo delle/sulle persone» con riferimento al passaggio della frontiera esterna Schengen. Queste nozioni vanno adeguate di conseguenza anche a livello di ordinanza.
Nella rubrica e nei capoversi 1 e 2, la nozione di «controllo/i delle persone» è stata pertanto sostituita con «controlli alle frontiere». Inoltre, la nozione di «frontiere interne ed esterne» è stata precisata adottando la for- mulazione «frontiere esterne Schengen e frontiere interne Schengen della Svizzera»: ciò non comporta tuttavia alcuna modifica sul piano materiale. Nel capoverso 2, il primo periodo del vigente articolo 31 capoverso 2 è stato stralciato. Per giunta è stata introdotta la precisazione «alle frontiere esterne Schengen». Il capoverso 3 stabilisce che, in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, spetta all’UDSC svolgere tali controlli. La disposizione corrisponde sul piano materiale al vigente articolo 30 capoverso 3 OEV, abrogato con il presente avamprogetto. Occorre sottolineare che, qualora venissero ripristinati i controlli di fron- tiera alle frontiere interne aeree Schengen, la relativa ripartizione delle competenze sarebbe la stessa di quella prevista per i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen. Nel capoverso 4 è stato inserito un nuovo rimando all’articolo 64cbis D-LStrI: anche nei casi previsti da tale articolo, i Cantoni possono quindi abilitare i collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare le decisioni di allontana- mento.
Articolo 32, rubrica, e capoverso 2 lettera e Portata dell’obbligo di diligenza (art. 92 LStrI)
Nella rubrica è stato ora inserito un rimando all’articolo 92 D-LStrI. Nel capoverso 2 è stata aggiunta una nuova lettera e, in base alla quale le imprese di trasporto aereo nel quadro del loro obbligo di diligenza dovranno d’ora in poi impedire che vengano trasportate persone soggette a una restrizione d’entrata disposta dal Con- siglio federale secondo l’articolo 65a D-LStrI o dal Consiglio dell’UE secondo l’arti-
Articolo 34b capoverso 1 lettera e articolo 35 capoverso 3 lettera c (concerne solo il testo tedesco)
Nel testo tedesco della lettera e dell’articolo 34b capoverso 1 e della lettera c dell’arti- colo 35 capoverso 3, la nozione di «Schengener Aussengrenzen» è stata sostituita con «Schengen-Aussengrenzen». Non ne consegue alcuna modifica sul piano materiale.
Articolo 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportuale
Nell’articolo 37, nella rubrica e nel testo la nozione di «frontiere esterne» è stata sosti- tuita con «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen», senza che questo comporti alcuna modifica sotto il profilo materiale.
Titoli sezione 9 e sezione 10
Nei titoli delle sezioni 9 e 10, la nozione di «aeroporto/i» è stata sostituita con «aero- dromi che costituiscono frontiera esterna Schengen». Ciò non comporta tuttavia alcuna modifica sul piano materiale.
Articoli 63 capoverso 1, 64 frase introduttiva, 65 e 66
Negli articoli 63 capoverso 1, 64 capoverso 1, 65 capoversi 1–3 e 66 capoversi 1–3, la nozione di «autorità di controllo alla frontiera» è stata sostituita con «autorità compe- tenti per il controllo alla frontiera», senza che questo comporti alcuna modifica sotto il profilo materiale. Si è inoltre proceduto ad alcune modifiche linguistiche prive di ripercussioni sul piano materiale (utilizzo dell’acronimo DFF; nella versione tedesca, utilizzo della formula- zione abbreviata «entsendende Behörden» anziché «entsendende Grenzkontroll- behörden»).
3.2 OASA
Articolo 83a capoverso 1 e nota a piè di pagina
Siccome la nozione di «Stato Schengen» è già stata introdotta nell’articolo 71b capo- verso 1, la formulazione «Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen» è stata sostituita con «Stato Schengen». La nota a piè di pagina è stata inoltre adeguata a seguito del presente recepimento del regolamento (UE) 2024/1717. Sotto il profilo materiale non cambia nulla.
Articolo 87 capoverso 1bis lettera g, nota a piè di pagina
In questa disposizione è stata adeguata la nota a piè di pagina relativa al CFS, che ora rimanda alla nota a piè di pagina dell’articolo 83a capoverso 1. Non ne consegue al- cuna modifica sul piano materiale.
Articolo 88a, rubrica e capoverso 2 Situazione particolare dei minorenni non accompagnati (art. 66 LStrI)
I capoversi 4 e 5 dell’articolo 64 LStrI sono stati abrogati e trasferiti in una disposizione separata, vale a dire l’articolo 66 D-LStrI. In base a questo articolo, le competenti au- torità cantonali devono nominare senza indugio una persona di fiducia per lo straniero minorenne non accompagnato. Tale disciplinamento si applica a tutte le procedure di allontanamento e non soltanto agli allontanamenti secondo l’articolo 64 LStrI, ragion per cui si è optato per una nuova disposizione separata. Sul piano materiale non si rileva tuttavia alcuna modifica. A causa di questo adeguamento, nella rubrica e nel capoverso 2 dell’articolo 88a si rinvia ora all’articolo 66 D-LStrI, e non più agli articoli 64 capoverso 4 e 64a capo- verso 3bis LStrI.
3.3 OEAE
Articolo 26d, rubrica Modulo standard
La decisione di allontanamento (denominata «provvedimento di trasferimento» nel CFS) di cui all’articolo 64cbis capoverso 3 D-LStrI è notificata mediante un modulo stan- dard («modulo uniforme» nel CFS) che figura nell’allegato XII parte B del CFS. La 15/18
SEM metterà pertanto a disposizione anche questo modulo standard. Il rimando nella rubrica è stato modificato di conseguenza.
Articolo 26f capoverso 2
Nel capoverso 2 del testo tedesco è stato corretto un errore di ortografia. La versione italiana è rimasta invariata.
Sezione 2d: Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen
Il nuovo articolo 64cbis LStrI disciplina la procedura di allontanamento istituita ex novo dall’articolo 23bis nCFS (dov’è denominata «procedura di trasferimento») per i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono rintracciati nelle zone di frontiera interne. In tale contesto, sono fatti salvi i pertinenti accordi internazionali di collabora- zione. A livello di ordinanza è stata introdotta una nuova disposizione che disciplina l’obbligo di compilare statistiche sulla nuova procedura di allontanamento.
Articolo 26i Statistiche
In base al paragrafo 3 dell’articolo 23bis nCFS, le autorità nazionali che dispongono una decisione di allontanamento devono registrare i dati nel modulo standard che figura nella parte B dell’allegato XII CFS. I dati in questione includono le indicazioni necessa- rie all’identificazione della persona interessata, la data e l’ora in cui la persona è stata rintracciata, gli estremi del documento di identità e di eventuali visti nonché l’indicazione dello Stato di provenienza e dei motivi per cui la persona non ha il diritto di soggiornare nello Stato Schengen ricevente. Questi dati della parte B dell’allegato XII dovranno es- sere registrati nel modulo eGov «eMAP» (cfr. a tale proposito n. 3.4), utilizzato dal 7 marzo 2023 per registrare gli allontanamenti, le espulsioni giudiziarie e i divieti d’en- trata. L’accesso a eMAP avviene tramite il link SIMIC Cockpit eGov nel portale SSO. Inoltre, a fini statistici, gli Stati Schengen comunicano alla Commissione europea il nu- mero di persone per cui è stato disposto l’allontanamento, indicando lo Stato Schengen in cui sono state allontanate, i motivi alla base dell’allontanamento e, se nota, la citta- dinanza di tali persone (art. 23a par. 7 nCFS). In base all’articolo 26i capoverso 1, spetta alla SEM compilare tali statistiche e renderle note su base annuale alla Com- missione europea. I relativi dati non devono consentire di risalire alle persone interessate (cpv. 2).
3.4 Ordinanza SIMIC
Articolo 20 capoverso 2bis
Nell’articolo 20 dell’ordinanza SIMIC, che disciplina l’allestimento di statistiche sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, è stato inserito un nuovo capoverso 2bis, che attua l’obbligo di cui all’allegato XII parte A paragrafo 4 nCFS. La SEM è pertanto tenuta a compilare statistiche sulla nuova procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbis D-LStrI e a renderle note su base annuale alla Commissione (cfr. a tale proposito il commento all’articolo 26i AP-OEAE).
Allegato 1 Catalogo dei dati SIMIC
A parte le statistiche che devono essere allestite dalla SEM, l’autorità che provvede all’allontanamento (sia essa il Cantone o l’UDSC) è tenuta a rilevare i dati necessari per il rilascio del modulo standard per l’allontanamento (cfr. allegato XII parte B CFS). Questi dati dovranno essere registrati nel modulo eGov «eMAP». Alcuni campi di dati sono già previsti dall’ordinanza SIMIC vigente (dati personali, dati relativi al documento ecc.). I seguenti campi di dati sono invece stati aggiunti sotto VII. «Altri campi di dati SIMIC», n. 2 «Settore degli stranieri», lettera l («Misure d’allontanamento…»), in quanto devono essere rilevati nel modulo standard:
campi di dati concernenti il visto (numero della vignetta di visto, categoria di vi- sto, durata di validità, autorità di rilascio); e
campi di dati concernenti l’entrata (data e mezzo di trasporto). Nell’allegato 1 dell’AP-ordinanza SIMIC, i nuovi campi di dati e i relativi diritti d’accesso sono stati evidenziati in grigio in modo da renderli più facilmente individuabili.
4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate nel messaggio del 7 marzo 2025 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)11 (cfr. n. 2.8 e 4.6 del messaggio in questione). Le principali ripercussioni per la Confederazione legate al recepimento e alla trasposi- zione del regolamento (UE) 2024/1717 sono:
circa 0,2 milioni di franchi (inseriti nel piano finanziario 2026) a carico della SEM per il rilevamento di dati statistici correlati alla nuova procedura di allontana- mento secondo l’articolo 64cbis D-LStrI;
ripercussioni finanziarie e in termini di personale non quantificabili per l’UDSC dovute all’eventuale ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne. La modifica della LStrI (adeguamenti redazionali) non comporta ripercussioni né per la Confederazione né per i Cantoni. Le presenti modifiche di ordinanza non comportano ulteriori ripercussioni finanziarie o sul personale per la Confederazione e i Cantoni.
5 Aspetti giuridici
5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche di ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale e, segnatamente, con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e con la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).
11 Cfr. nota a piè di pagina 1.
5.2 Rapporto con il diritto europeo
Le modifiche sono conformi all’acquis di Schengen/Dublino e ai rispettivi sviluppi.
6 Necessità di indire una procedura di consultazione
Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061), è stata indetta una procedura di consultazione poiché i Cantoni e, in particolare, i servizi cantonali di migrazione sono interessati in misura sostanziale dalle modifiche di ordinanza proposte. Parallelamente allo svolgimento della procedura di consultazione inerente alle presenti modifiche di ordinanza, le modifiche di legge alla loro base saranno discusse dall’As- semblea federale plenaria. Tale modus operandi è necessario in quanto le disposizioni di legge e di ordinanza in questione devono entrare in vigore contemporaneamente, così da poter rispettare il termine di due anni entro il quale la Svizzera è tenuta a tra- sporre gli sviluppi dell’acquis di Schengen.