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Dipartimento federale delle finanze DFF

Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM)

del 30 aprile 2025

Compendio

La Svizzera ha introdotto l’imposizione minima, che include anche l’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) nell’ambito dell’imposizione minima globale (pilastro 2). Tale obbligo serve a fornire alle autorità fiscali informazioni sull’onere fiscale effettivo dei gruppi di imprese multinazionali. Per evitare ai gruppi di imprese di dover presentare più volte la dichiarazione, a livello internazionale è stato elaborato l’Accordo GloBE, che prevede lo scambio di informazioni nell’ambito dell’imposizione minima. La presente modifica di ordinanza disciplina, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE attraverso l’AFC e il loro impiego da parte dei Cantoni. La partecipazione allo scambio internazionale comporta una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese interessate dall’imposizione minima e per le autorità fiscali. Le ulteriori modifiche e precisazioni riguardano in particolare l’assoggettamento all’imposta integrativa internazionale (IIR) e la ripartizione delle imposte integrative in caso di trasferimento in un altro Cantone nel corso dell’esercizio. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026, dal momento che le prime dichiarazioni GloBE dovranno essere presentate il 30 giugno 2026.

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

A fine 2022 il Parlamento ha licenziato il decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese1. Nel giugno 2023 Popolo e Cantoni hanno approvato la modifica costituzionale alla base dell’attuazione nazionale di entrambi i pilastri del progetto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli Stati del G20 sull’imposizione dell’economia digitale. Il pilastro 2 di questo progetto introduce un’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese multinazionali attivi a livello internazionale che conseguono una cifra d’affari annuale superiore a 750 milioni di euro; l’aliquota minima d’imposta è fissata al 15 per cento secondo una base imponibile unitaria a livello internazionale. In linea di principio, l’aliquota minima d’imposta deve essere raggiunta in ciascuno Stato. Dall’imposizione minima sono esentati i redditi derivanti dal traffico marittimo internazionale. La disposizione transitoria di cui all’articolo 197 numero 15 della Costituzione federale2 (Cost.) autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’imposizione minima provvisoriamente in un’ordinanza. Su questa base il Consiglio federale ha deciso di introdurre dal 1° gennaio 2024 l’imposta integrativa svizzera (QDMTT) secondo l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 22 dicembre 20233 sull’imposizione minima (OImM) e dal 1° gennaio 2025 l’imposta integrativa internazionale (IIR). In questo modo la Svizzera garantisce che le imprese interessate in Svizzera e le loro filiali all’estero siano assoggettate all’imposizione minima attraverso la QDMTT e l’IIR, rispettivamente. L’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE prevede la presentazione della dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) da parte di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese assoggettato all’imposizione minima. All’interno di uno Stato il gruppo di imprese può designare l’entità costitutiva che presenterà la dichiarazione. A livello internazionale, i gruppi di lavoro competenti dell’OCSE hanno elaborato l’Accordo GloBE4. La sua adozione da parte dell’organo competente dell’OCSE e del

1 Cfr. comunicato stampa del 4 settembre 2024 Attuazione dell’imposizione minima

dell’OCSE in Svizzera. 2 RS 101 3 RS 642.161 4 Global Anti-Base Erosion OECD (2025), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (January 2025), OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OCSE, Parigi, www.oecd.org > Topics > Global Minimum Tax > Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)

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G20, l’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS), è avvenuta nel gennaio 2025. L’Accordo GloBE costituisce una base di diritto internazionale per lo scambio di dichiarazioni GloBE dei gruppi di imprese tra gli Stati che firmano l’Accordo e che, nel contempo, informano l’OCSE in merito allo scambio attivato a livello bilaterale. Sia l’obbligo del gruppo di imprese di presentare la dichiarazione GloBE sia il relativo scambio sono già inclusi nelle norme tipo GloBE5; è tuttavia necessario introdurre ulteriori disposizioni nell’OImM che disciplinino, in particolare, la procedura. È nell’interesse della Svizzera partecipare a questo scambio di informazioni: le autorità fiscali cantonali hanno infatti in questo modo la possibilità di verificare la plausibilità delle dichiarazioni presentate dalle imprese assoggettate all’imposta integrativa. Questa partecipazione fornisce ai gruppi di imprese multinazionali interessati i presupposti necessari per centralizzare la presentazione delle dichiarazioni in un solo Stato partner (cosiddetto «central filing»). In tal modo i gruppi di imprese multinazionali svizzeri possono presentare la dichiarazione GloBE a livello centralizzato presso l’AFC, che farà pervenire agli Stati partner le informazioni rilevanti desumibili dalla dichiarazione. Viceversa, la Svizzera riceverà dagli Stati partner la dichiarazione GloBE che può essere utilizzata ai fini dell’imposizione minima locale senza che questa debba essere fornita anche in Svizzera dalle singole entità costitutive locali appartenenti ai gruppi di imprese multinazionali interessati. Se la Svizzera non dovesse partecipare allo scambio di informazioni previsto dall’Accordo GloBE, i gruppi di imprese multinazionali sarebbero tenuti a presentare dichiarazioni separate in Svizzera e la dichiarazione centralizzata verrebbe probabilmente presentata da un altro Stato, generando così doppioni amministrativi. Una mancata partecipazione sarebbe inoltre pregiudizievole per la piazza economica svizzera, in particolare considerato il fatto che i gruppi di imprese multinazionali operano in e a partire dalla Svizzera e di conseguenza non trovano condizioni adeguate a facilitare l’adempimento dei loro obblighi di comunicazione internazionali. L’attuazione di questa procedura presuppone da un lato l’adesione della Svizzera all’Accordo GloBE; a tal fine, il 29 gennaio 2025 il Consiglio federale ha indetto una procedura di consultazione6. Dall’altro lato, è necessario e opportuno che l’attuazione nazionale in Svizzera avvenga nell’ambito della presente modifica dell’OImM. L’integrazione in tal senso necessaria nell’ordinanza costituisce il nucleo del presente progetto posto in consultazione. Così facendo viene predisposta l’attuazione delle disposizioni cogenti contenute nelle norme tipo GloBE. Questo modo di procedere appare ragionevole a prescindere delle discussioni attuali sul futuro dell’imposizione minima globale. Con un’attuazione conforme si vuole creare certezza del diritto e ridurre l’onere amministrativo per le imprese in Svizzera.

5 OCSE, Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), consultabile all’indirizzo: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion- model-rules-pillar-two.html. 6 Procedura di consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE

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Oltre a questo elemento centrale sussiste la necessità di precisare e/o modificare le seguenti disposizioni dell’ordinanza: • assoggettamento all’imposta L’assoggettamento all’imposta è stato attuato in Svizzera con il cosiddetto principio dello «sportello unico» («one stop shop»), il cui obiettivo è avere per ogni gruppo di imprese soltanto un’entità costitutiva assoggettata all’imposta, che ottemperi agli obblighi fiscali in Svizzera per tutte le imposte integrative del gruppo. Modificando l’ordinanza si intende migliorare la certezza del diritto ed evitare mutamenti negli obblighi fiscali; • ripartizione delle imposte integrative in caso di trasferimento in un altro Nel caso in cui l’entità costitutiva dovesse trasferirsi in un altro Cantone nel corso dell’esercizio, viene precisato che le imposte integrative saranno ripartite tra i Cantoni.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano

finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20207 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20208 sul programma di legislatura 2019–2023. Tuttavia, essendo lo scambio internazionale di informazioni parte integrante delle norme tipo GloBE, è coperto dalle stesse.

1.4 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto

europeo Secondo le valutazioni del Consiglio federale, gli Stati che hanno attuato l’imposizione minima e che intenderebbero perseguire l’attuazione dell’Accordo GloBE sarebbero numerosi. L’UE attua l’Accordo GloBE nel quadro della direttiva DAC 9 che aggiorna la vigente direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC), secondo la quale i gruppi di imprese multinazionali situati nell’UE e interessati dall’imposizione minima devono presentare la dichiarazione GloBE soltanto in uno Stato membro dell’UE, anziché in tutti i 27 Stati membri. Il Consiglio dell’UE ha adottato la direttiva DAC 9 il 14 aprile 2025 e gli Stati membri dovranno attuarla dal 31 dicembre 2025. Altri Stati che potrebbero introdurre l’Accordo GloBE sono segnatamente l’Australia, la Gran Bretagna, il Giappone, il Canada, la Norvegia e la Corea del Sud.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Disposizioni relative alla dichiarazione GloBE

L’elemento centrale della presente procedura di consultazione è costituito dalle nuove disposizioni concernenti l’attuazione della presentazione della dichiarazione GloBE da parte delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera, dallo scambio

7 FF 2020 1565 8 FF 2020 7365

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delle dichiarazioni GloBE con gli Stati partner in virtù di un Accordo GloBE e dalla trasmissione di tali dichiarazioni ai Cantoni. Le disposizioni nazionali relative alla dichiarazione GloBE possono ben orientarsi alle prescrizioni concernenti la rendicontazione Paese per Paese secondo la legge federale del 16 giugno 20179 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP), dal momento che entrambe richiedono la raccolta e la trasmissione di dati finanziari in maniera strutturata e specifica per ogni Paese e utilizzano una logica di rendicontazione analoga. Dal momento che la rendicontazione Paese per Paese è una prassi già consolidata, l’adozione della medesima procedura di dichiarazione consente di ridurre l’onere amministrativo per le imprese e le autorità fiscali. Entrambe le modalità di rendicontazione sono conformi alle direttive internazionali dell’OCSE e questo favorisce un’attuazione coerente. Ne consegue che le pertinenti disposizioni corrispondono per quanto possibile alle norme relative allo scambio automatico internazionale, analogo sotto il profilo tematico, delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali.

2.2 Ulteriori adeguamenti e precisazioni

Oltre all’elemento centrale, nell’ordinanza sono previste varie modifiche e precisazioni dovute a motivazioni diverse: • assoggettamento soggettivo all’imposta integrativa in Svizzera: in linea di principio, per ogni gruppo di imprese in Svizzera è assoggettata all’imposta un’entità costitutiva e un Cantone effettua la tassazione per l’intero gruppo di imprese. Questo Cantone è il cosiddetto «sportello unico». Esso tassa e riscuote l’imposta integrativa ed effettua la ripartizione delle entrate tra la Confederazione e gli altri Cantoni. Ciò comporta un notevole sgravio amministrativo anche dal punto di vista delle amministrazioni e del gruppo di imprese. In questo contesto, se nell’esercizio corrispondente nessuna delle filiali detenute all’estero è sottoposta a imposizione ridotta, l’assoggettamento all’IIR viene esteso; • ripartizione cantonale delle entrate derivanti dall’imposta integrativa: si precisa che, nel caso in cui un’entità costitutiva dovesse trasferirsi in un altro Cantone, le entrate derivanti dall’imposta integrativa svizzera e da quella internazionale saranno ripartite tra i Cantoni, come avviene con l’imposta federale diretta.

2.3 Attuazione ed entrata in vigore

L’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE prevede la presentazione della dichiarazione GloBE da parte di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese assoggettato all’imposizione minima. All’interno di uno Stato il gruppo di imprese può designare l’entità costitutiva che presenterà la dichiarazione. Pertanto, per i gruppi di imprese l’obbligo di fondo di presentare la dichiarazione GloBE sussiste già dal momento dell’entrata in vigore dell’OImM in

9 RS 654.1

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virtù del rimando alle norme tipo GloBE presente nell’articolo 2 capoverso 1, anche nel caso in cui non si dovesse giungere ad alcun accordo sullo scambio tra gli Stati. Con la presente integrazione all’OImM, tale obbligo viene imposto all’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o a un’altra entità costitutiva designata dal gruppo di imprese e appartenente fiscalmente alla Svizzera. Lo scambio delle dichiarazioni GloBE con altri Stati evita che le dichiarazioni debbano essere presentate in tutti gli Stati. Tale scambio presuppone la ratifica dell’accordo corrispondente. Fintanto che i presupposti per lo scambio non saranno soddisfatti (mancanza di accordi internazionali), tutte le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa saranno tenute a presentare una dichiarazione GloBE in Svizzera.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Il capoverso 2 estende l’oggetto e il campo di applicazione dell’ordinanza aggiungendo l’attuazione dello scambio automatico della dichiarazione GloBE tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Sono così compresi sia la raccolta dei dati presso le imprese in Svizzera sia il successivo scambio, inclusa la distribuzione ai Cantoni competenti delle dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner.

Art. 2

Cpv. 1 Nella nota a piè pagina viene aggiornato il link alle norme tipo GloBE.

Cpv. 2 lett. b L’esclusione dell’articolo 4.3.2 lettere a e c–e finora in vigore è stata soppressa dal momento che questa tematica è già disciplinata in modo esaustivo nella definizione della QDMTT secondo gli orientamenti amministrativi di febbraio e luglio 2023 e secondo il commentario consolidato dell’aprile 2024 relativo alla definizione di «QDMTT» descritta nei paragrafi 118.28 e 118.30. Tali orientamenti rientrano nell’articolo 2 capoverso 3. Questa modifica non comporta conseguenze dal punto di vista materiale. In particolare, l’imposta preventiva non rimborsabile sulle distribuzioni provenienti da partecipazioni qualificate nell’ambito della QDMTT rimane l’imposta determinante per l’entità costitutiva distributrice svizzera.

Cpv. 3 Nell’aprile 2024 l’OCSE ha pubblicato un commentario consolidato dal titolo «Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2023)», nel quale sono integrate gli orientamenti amministrativi adottati dall’Inclusive Framework fino al dicembre 2023. Il link riportato nella nota a piè pagina è pertanto stato aggiornato e rimanda ora a questa versione del commentario.

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Cpv. 5 Lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE si basa, oltre che sull’Accordo GloBE, anche sulle pertinenti convenzioni di assistenza amministrativa (cpv. 2).

Cpv. 6 Qualora nel singolo caso fossero applicabili altri accordi, sono fatte salve le rispettive disposizioni derogatorie.

Art. 5

Osservazioni preliminari sull’articolo 5 Secondo la vigente ordinanza l’assoggettamento soggettivo all’imposta si basa sul principio dello «sportello unico» secondo il quale, per ogni gruppo di imprese, è assoggettata all’imposta integrativa solo un’entità costitutiva in riferimento a tutti i tipi di imposta integrativa applicabili. Partendo dalla cascata prevista nell’articolo 5 si definisce una procedura graduale che consente di determinate l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. In una prima fase occorre stabilire le entità costitutive appartenenti alla Svizzera di un gruppo di imprese che rientra nel campo d’applicazione dell’imposizione minima. Ai fini dell’appartenenza a un gruppo di imprese è determinante il consolidamento (art. 1.2 delle norme tipo GloBE). L’appartenenza fiscale di un’entità costitutiva nel contesto internazionale è determinata secondo l’articolo 10.3 delle norme tipo GloBE. Al riguardo occorre tenere presente che, in caso di modifica dell’appartenenza fiscale nel corso dell’esercizio, sono determinanti le condizioni presenti all’inizio dell’esercizio secondo l’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE (art. 10.3.6 delle norme tipo GloBE). In una seconda fase e seguendo la procedura a cascata di cui all’articolo 5, all’interno di questa cerchia di entità costitutive si deve stabilire quella assoggettata all’imposta integrativa che sarà poi in linea di principio assoggettata a tutti i tipi di imposte integrative. In determinate situazioni, per esempio nel caso in cui diverse entità costitutive siano assoggettate all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR, questo principio non è attuabile. Quale capoverso dell’articolo 5 vada applicato viene ridefinito per ogni nuovo esercizio in funzione degli obblighi fiscali che sussistono per l’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR, a prescindere da un eventuale periodo triennale in corso di cui al capoverso 2 o 3. In una terza fase si deve stabilire il luogo dell’imposizione in relazione all’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. Secondo l’articolo 16 capoverso 2, l’imposizione e la riscossione dell’imposta integrativa competono al Cantone al quale appartiene fiscalmente l’entità costitutiva di un gruppo di imprese, che è stata precedentemente stabilita come entità assoggettata all’imposta integrativa all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, determinando

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l’appartenenza fiscale secondo l’articolo 3 capoverso 2 OImM. Occorre pertanto verificare sulla base delle prescrizioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 a quale Cantone appartiene fiscalmente l’entità costitutiva determinata nella seconda fase, quindi di norma in base alla sede della società.

Cpv. 1 Ai fini dell’assoggettamento all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR l’articolo 2.1 delle norme tipo GloBE prevede che l’entità costitutiva detenga (direttamente o indirettamente) in qualsiasi momento durante l’esercizio una partecipazione in un’entità costitutiva a bassa imposizione. Questo è in contraddizione con la finalità del principio dello «sportello unico». Da un lato, stante questo presupposto, con un onere fiscale variabile all’estero potrebbero risultare in Svizzera entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che cambiano da un anno all’altro. In un anno in cui una filiale estera è assoggettata a un’imposizione ridotta potrebbe essere applicato l’assoggettamento di cui al capoverso 1 e l’anno successivo, in cui a nessuna filiale estera è applicata l’imposizione ridotta, quello di cui al capoverso 2. Dall’altro lato, far dipendere l’assoggettamento all’imposta dall’imposizione ridotta effettiva di una filiale estera può comportare anche che, in sua mancanza, non sussisterebbe alcun obbligo di presentare una dichiarazione d’imposta secondo l’IIR. Entrambi questi esiti non sono l’obiettivo perseguito con il principio dello «sportello unico» e non rientrano nell’interesse delle imprese e dei Cantoni, dal momento che, senza dichiarazione d’imposta secondo l’IIR, la presenza di un’imposizione ridotta per le filiali estere dovrebbe essere verificata mediante una procedura di accertamento dell’obbligo fiscale, vale a dire al di fuori di una procedura di tassazione. Con il nuovo capoverso 1, rispetto alle norme tipo GloBE l’accertamento fiscale per l’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR viene esteso alle entità costitutive appartenenti alla Svizzera di un gruppo di imprese multinazionale che, secondo l’articolo 2.1 delle norme tipo GloBE, non sono assoggettate all’imposta integrativa internazionale solo per il fatto che nessuna delle relative filiali detenute durante l’esercizio in altre giurisdizioni è assoggettata a bassa imposizione. Questa modifica non ha alcun effetto sull’onere fiscale, si applica a tutti i procedimenti in corso e vale pertanto anche per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2024. Cpv. 2 Si tratta del precedente capoverso 1 con una modifica testuale apportata per tenere conto del nuovo capoverso 1.

Cpv. 3‒8 I capoversi hanno una nuova numerazione perché è stato inserito il nuovo capoverso 1.

Art. 9 cpv. 3 Si tratta di una precisazione di natura linguistica. Spesso le entità costitutive di un gruppo non allestiscono i conti annuali secondo lo standard di presentazione dei conti

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della società madre a capo di un gruppo di imprese, ma predispongono solamente un cosiddetto «reporting package» per il bilancio consolidato. Il punto di partenza per il calcolo dell’utile o della perdita GloBE (ovvero l’«l’eccedente o la perdita d’esercizio» secondo le norme tipo GloBE) è l’utile o la perdita dell’entità costitutiva iscritto nella chiusura o nel «reporting package» al netto delle rettifiche di consolidamento che vengono effettuate per eliminare ricavi o spese da operazioni infragruppo.

Art. 13 cpv. 2 Al capoverso 2 viene aggiunto un chiarimento secondo cui, in caso di cambiamento dell’appartenenza fiscale dell’entità costitutiva tra i Cantoni durante l’esercizio, il gettito lordo dell’imposta integrativa imputata a un’entità costitutiva viene ripartito tra i Cantoni in maniera analoga alla ripartizione del gettito lordo dell’imposta federale diretta (art. 197 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta [LIFD]) che corrisponde di norma a una ripartizione pro rata temporis. In caso di trasferimento della sede dal Cantone A al Cantone B a metà esercizio si avrebbe una ripartizione 50:50 tra i Cantoni interessati. Al riguardo occorre tenere presente che è determinante l’esercizio secondo la definizione di cui all’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE. Quanto sopra riguarda anche l’imposta integrativa internazionale se l’entità costitutiva presso cui tale imposta viene riscossa cambia appartenenza fiscale nel corso dell’esercizio.

Art. 16 cpv. 2 L’articolo 16 disciplina la competenza territoriale del Cantone per la tassazione e la riscossione dell’imposta integrativa dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa secondo l’articolo 5. In tal senso è determinante la competenza territoriale di tale entità costitutiva all’inizio dell’esercizio (art. 3 cpv. 2). Per stabilire l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa secondo l’articolo 5 si devono considerare tutte le entità costitutive detenute dal gruppo di imprese in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio in questione. A tal fine il capoverso 2 è stato precisato sotto il profilo linguistico.

Sezione 3 Il titolo viene modificato perché ora vengono gestiti due sistemi d’informazione.

10 RS 642.11

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Art. 17

Cpv. 1, 3–5 Nella rubrica e nel testo viene aggiunto che si tratta del sistema gestito dai Cantoni per la dichiarazione e la tassazione dell’imposta integrativa, ora definito sistema d’informazione dell’imposta integrativa.

Cpv. 7 Il capoverso 7 viene abrogato e ripreso nel nuovo articolo 18d (Disposizioni comuni).

Art. 18

Cpv. 1 La designazione viene integrata e diventa «sistema d’informazione dell’imposta integrativa».

Cpv. 3–6 I capoversi vengono abrogati e ripresi nel nuovo articolo 18d (Disposizioni comuni).

Art. 18a Osservazioni preliminari sul sistema d’informazione I gruppi di imprese presenteranno la dichiarazione GloBE all’AFC. Per questo motivo l’AFC ha bisogno di un nuovo sistema d’informazione. Il sistema d’informazione GIR è gestito dall’AFC. La legge federale del 18 giugno 202111 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale include come atto mantello disposizioni che prevedono la procedura elettronica. Al riguardo occorre assicurare l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, deve essere prevista, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica (art. 104a LIFD e art. 38a della legge federale del 14 dicembre 199012 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni). In base all’articolo 14, tali disposizioni si applicano per analogia al previsto sistema d’informazione dell’imposta integrativa. L’accesso al sistema d’informazione GIR avviene tramite un portale messo a disposizione dalla Confederazione. Attualmente, è destinato a questo scopo l’ePortal del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Poiché la denominazione del portale può subire variazioni, si evita di menzionare il portale nell’ordinanza.

11 RU 2021 673 12 RS 642.14

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Articolo 18a capoversi 1-2: crea la base giuridica per la gestione di un sistema d’informazione GIR da parte dell’AFC. Analogamente all’articolo 112a LIFD, possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può trattarsi di una violazione dell’obbligo di collaborare o di una verifica volta a stabilire se siano state fatte valere come onere multe e/o sanzioni a carattere penale non deducibili o deducibili solo in misura limitata. Capoverso 3: tale sistema d’informazione serve agli scopi elencati in modo non esaustivo nel capoverso 3: • lettera a: l’elenco centrale dell’imposta integrativa GIR svolge una funzione simile a quella dei registri fiscali cantonali. Poiché le informazioni sulle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che devono presentare la dichiarazione GloBE sono già contenute nel sistema sulla base dell’annuncio, è opportuno tenere un elenco centrale da cui si evincano tutte le entità costitutive assoggettate all’imposta in Svizzera. Nello stesso elenco sono riportati i dati delle entità costitutive per la presentazione della dichiarazione GloBE da parte di un’altra entità costitutiva. L’elenco centrale dell’imposta integrativa GIR contiene segnatamente i dati relativi alla ditta, alla sede e al numero d’identificazione delle imprese (IDI) dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. Quest’ultima è responsabile della corrispondente notifica tramite il sistema (art. 19); • lettera b: l’entità costitutiva assoggettata all’imposta deve presentare la dichiarazione GloBE (art. 28a) per via elettronica. Sia le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che le autorità di tassazione dispongono così di uno strumento moderno e uniforme con il quale adempiere ai propri obblighi o compiti in modo semplice ed efficace; • lettera c: il sistema serve anche allo scambio di informazioni con gli Stati partner; • lettere d–h: l’attività amministrativa dell’AFC, come per esempio il trattamento di procedure legali, verifiche secondo l’articolo 28l, l’imposizione di sanzioni, il trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria, può essere gestita anche nel sistema. Il capoverso 4 elenca i dati delle entità costitutive che sono contenuti nel sistema d’informazione GIR. L’elenco non è esaustivo e contiene, ad esempio, anche le entità costitutive nazionali. Il capoverso 5 elenca i dati che saranno contenuti nell’elenco centrale GIR. L’elenco non è esaustivo. Il capoverso 6 offre all’AFC la possibilità di concedere alle autorità cantonali competenti l’accesso mediante procedura di richiamo.

Art. 18b Questa disposizione disciplina chi ha accesso al sistema d’informazione GIR e in che misura.

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Capoverso 1: l’AFC ha il diritto di trattare i dati nel sistema d’informazione GIR. Capoverso 2: i Cantoni hanno diritto di consultare l’elenco centrale dell’imposta integrativa GIR, ovvero possono leggere i dati ma non modificarli (lett. a). I Cantoni che dispongono di entità costitutive o di oggetti dell’imposta del gruppo di imprese possono inoltre consultare la dichiarazione GloBE di tale gruppo (lett. b).

Art. 18c L’articolo 18c disciplina la durata di conservazione e la distruzione dei dati da parte dell’AFC.

Art. 18d In questo articolo sono stati accorpati l’attuale articolo 17 capoverso 7 e l’attuale articolo 18 capoversi 3–6. Capoverso 1: si tratta del contenuto dell’attuale articolo 17 capoverso 7, presente in maniera analoga anche nell’articolo 17 capoverso 2 LSRPP. I capoversi 2 e 3 sono stati ripresi dall’attuale articolo 18 capoversi 3 e 4. Il capoverso 4 è l’attuale articolo 18 capoverso 5, con l’aggiunta del sistema d’informazione GIR. Il capoverso 5 è l’attuale articolo 18 capoverso 6, con l’aggiunta di statistiche basate sulla dichiarazione GloBE.

Art. 19 In attuazione del principio dello «sportello unico», l’entità costitutiva assoggettata all’imposta è di norma tenuta anche a presentare la dichiarazione GloBE. Per tale ragione gli obblighi previsti dall’articolo 19 si estendono ora anche all’annuncio nel sistema d’informazione GIR, alla presentazione dei dati nel sistema e alla dichiarazione di cessazione quando non sussiste più l’obbligo di presentare la dichiarazione GloBE.

Capitolo 8a: Dichiarazione GloBE

Sezione 1: Dichiarazione GloBE

Art. 28a Le dichiarazioni GloBE vengono raccolte secondo uno standard uniforme, definito negli articoli 8.1.4–8.1.6 delle norme tipo GloBE e in altri documenti dell’Inclusive Framework. Il medesimo standard è dichiarato applicabile tramite un rimando presente nell’articolo 28a. I documenti attuali pubblicati dall’OCSE sono in particolare: • OECD (2025), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (January 2025): Inclusive

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Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Parigi13 Questo documento stabilisce la struttura standard e il contenuto della dichiarazione GloBE (GIR). Definisce quali dati devono mettere a disposizione i gruppi di imprese multinazionali, in particolare per il calcolo e la ripartizione dell’imposta integrativa. Viene fatta distinzione tra informazioni generali del gruppo e parti specifiche ai Paesi. Viene inoltre introdotto un meccanismo di transizione semplificato fino al

2030 per consentire un’introduzione graduale. A livello di contenuto

sostituisce la versione del 2023 ma ne concretizza alcuni punti, in particolare sulla diffusione dei dati GIR agli Stati interessati, sul trattamento delle QDMTT e sul ruolo della trasmissione centralizzata e locale. OECD (2025), GloBE Information Return (Pillar Two) XML Schema: User Guide for Tax Administrations, OECD Publishing, Parigi14 Il documento tecnico descrive la struttura di dati della dichiarazione GloBE nel formato XML utilizzato per lo scambio internazionale. Stabilisce in che modo i dati GIR vengono raccolti, convalidati e trasmessi per via elettronica – sia per la trasmissione centralizzata che per scopi nazionali; • OECD (2025), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (January 2025), OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Parigi15 L’Accordo multilaterale disciplina lo scambio automatico dei dati GIR tra le autorità fiscali degli Stati partecipanti. Definisce quali parti della dichiarazione GloBE vengono trasmesse e a quali giurisdizioni, a seconda della struttura del gruppo di imprese multinazionale e delle norme GloBE vigenti, al fine di evitare doppi annunci e garantire un’attuazione uniforme.

Art. 28b La dichiarazione GloBE può essere presentata sia in inglese sia in una lingua ufficiale della Confederazione.

Art. 28c L’articolo 28c precisa la valuta da utilizzare nelle dichiarazioni GloBE.

13 https://doi.org/10.1787/a05ec99a-en

14 https://doi.org/10.1787/c594935a-en

15 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum- tax/multilateral-competent-authority-agreement-exchange-of-globe-information.pdf

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Sezione 2: Obblighi delle entità costitutive

Art. 28d

Cpv. 1 Il principio dello «sportello unico» introdotto con l’imposta integrativa viene mantenuto in relazione all’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa è in linea di principio tenuta a presentare la dichiarazione GloBE nel sistema d’informazione GIR di cui all’articolo 18a Cpv. 2 Con il capoverso 2 si tiene conto dello scambio della dichiarazione GloBE tra gli Stati partner. Inoltre, anche all’interno della Svizzera un gruppo di imprese può designare alla presentazione della dichiarazione GloBE un’entità che non sia l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa (art. 8.1.2 delle norme tipo GloBE). In entrambi i casi l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non è più tenuta a presentare la dichiarazione in Svizzera. L’entità costitutiva in Svizzera deve annunciarsi nel sistema d’informazione GIR e presentare la dichiarazione GloBE (lett. a). La presentazione in altre giurisdizioni fiscali comporta l’abolizione dell’obbligo solo se tra la Svizzera e tale giurisdizione fiscale è in vigore un Accordo GloBE (cpv. 3 lett. b). Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non presenta la dichiarazione GloBE, è tenuta a informare l’AFC in merito nel sistema d’informazione GIR (cpv. 4). Le indicazioni necessarie a tal fine sono desumibili dalle disposizioni dell’Inclusive Framework. Sia le entità costitutive che presentano una dichiarazione GloBE (cpv. 5) sia quelle in Svizzera che non presentano alcuna dichiarazione GloBE (cpv. 6) sono tenute a fornire informazioni all’AFC. Queste ultime però solamente se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

Art. 28e Il termine di presentazione della dichiarazione GloBE corrisponde a quanto prescritto nelle norme tipo GloBE e coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa (cfr. art. 20 cpv. 1).

Art. 28f Le sanzioni amministrative in caso di inosservanza corrispondono a quelle sancite dall’articolo 12 LSRPP. La mancata presentazione della dichiarazione GloBE entro il termine impartito ne pregiudica lo scambio. L’AFC deve pertanto poter esigere le dichiarazioni GloBE anche dopo la scadenza del termine. Secondo l’articolo 28f l’AFC addebita all’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa che non presenta la dichiarazione GloBE entro il termine impartito un importo di 200 franchi per ogni giorno di ritardo. Il termine di presentazione della dichiarazione GloBE corrisponde a quanto prescritto nelle norme tipo GloBE e coincide con il termine per

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la presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa. L’attenuazione del regime sanzionatorio previsto dalla normativa dell’OCSE e del G20 va applicato anche alle sanzioni amministrative nei primi anni dopo l’entrata in vigore dell’imposizione minima. Di conseguenza, la sanzione penale non si applica nei primi tre anni in caso di negligenza.

Sezione 3: Trasmissione delle dichiarazioni GloBE e prescrizione

Art. 28g

Cpv. 1 L’AFC trasmette la dichiarazione GloBE ricevuta dalle entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera alle autorità competenti degli Stati partner cui appartengono fiscalmente le entità costitutive dello stesso gruppo di imprese multinazionale. L’AFC tiene conto dei termini stabiliti nell’accordo applicabile. Cpv. 2 Con la trasmissione della dichiarazione GloBE alle autorità competenti degli Stati partner l’AFC segnala sistematicamente le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dall’accordo applicabile.

Art. 28h L’Accordo GloBE non contiene alcuna norma concernente la prescrizione del diritto di poter esigere l’allestimento e la presentazione della dichiarazione GloBE. Nell’interesse della certezza del diritto, il capoverso 1 stabilisce che il diritto dell’AFC di esigere che l’entità costitutiva presenti la dichiarazione GloBE si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a richiedere la dichiarazione GloBE (cpv. 2). Il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni calcolati dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata (cpv. 3) e vale anche in caso di interruzione della prescrizione

Sezione 4: Dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner

Art. 28i Secondo il capoverso 1 l’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le dichiarazioni GloBE che ha ricevuto dalle autorità competenti degli Stati partner alle autorità di quei Cantoni cui appartengono fiscalmente le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionale. Le autorità cantonali sono le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e le autorità di tassazione dell’imposta integrativa. L’AFC segnala sistematicamente alle autorità cantonali alle quali mette a disposizione le dichiarazioni GloBE le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dall’accordo applicabile (cpv. 2).

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Sezione 5: Organizzazione e procedura

Art. 28j L’AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente ordinanza (cpv. 1). Emana tutte le decisioni e adotta tutte le precauzioni necessarie a tale scopo (cpv. 2). L’AFC non verifica la qualità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni GloBE prima che queste siano trasmesse alle autorità competenti degli Stati partner e alle autorità cantonali competenti. L’AFC può prescrivere che le dichiarazioni GloBE siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica (cpv. 3).

Art. 28k Qualsiasi persona incaricata dell’esecuzione dell’accordo applicabile e della presente ordinanza è sottoposta all’obbligo del segreto (cpv. 1). Tale obbligo non si applica alla trasmissione di dichiarazioni GloBE secondo l’accordo applicabile e la presente ordinanza (cpv. 2 lett. a). L’obbligo del segreto non si applica nemmeno nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che cercano di ottenere informazioni ufficiali dalle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza (cpv. 2 lett. b) e se l’accordo applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base per tale dispensa (cpv. 2 lett. c). Secondo la Convenzione del 25 gennaio 198816 sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa»), ad esempio, le informazioni ricevute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative e di sorveglianza) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell’esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte o della sorveglianza di quanto sopra. Le informazioni ricevute possono essere impiegate anche per altri scopi se ciò è previsto dalla legislazione dello Stato o della giurisdizione che ha trasmesso le informazioni e l’autorità competente di tale Stato o giurisdizione lo autorizza. Nel diritto svizzero l’applicazione dell’obbligo del segreto è garantita anche dall’articolo 22a della legge del 24 marzo 200017 sul personale federale. Tale disposizione statuisce un obbligo di denuncia per gli impiegati dell’Amministrazione federale, secondo cui tutti devono denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della propria funzione

16 RS 0.652.1 17 RS 172.220.1

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Art. 28l

Cpv. 1 L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo le norme tipo GloBE, l’accordo applicabile e la presente ordinanza sulla base delle informazioni di cui dispone. In base all’annuncio di cui all’articolo 18a può per esempio verificare se le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa adempiono i loro obblighi. Sulla base delle informazioni disponibili, può verificare anche le entità costitutive appartenenti alla Svizzera di un gruppo di imprese per assicurarsi che sia presentata una dichiarazione GloBE per il gruppo di imprese. Si ricorda che la verifica specifica dei contenuti e delle informazioni delle dichiarazioni GloBE non rientra nei compiti dell’AFC. In altri termini, l’AFC riceve le dichiarazioni GloBE e le trasmette agli Stati partner. Svolge quindi una funzione di trasmissione e non di controllo.

Cpv. 2 e 3 Se constata che un’entità costitutiva appartenente alla Svizzera non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC la invita a porvi rimedio entro un termine prestabilito. Ciò riguarda in particolare anche la presentazione della dichiarazione GloBE. Se trascorso questo termine le lacune non sono colmate, l’AFC può verificare in loco la documentazione dell’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera, pretenderne la messa a disposizione, raccogliere informazioni orali o scritte o sentire i rappresentanti dell’entità.

Cpv. 4 e 5 In caso di controversia, l’AFC pronuncia una decisione. Inoltre, su richiesta, pronuncia una decisione di accertamento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione GloBE o del contenuto della dichiarazione.

Sezione 6: Sospensione e denuncia Uno Stato può disattivare una relazione di scambio secondo l’Accordo GloBE mediante una comunicazione scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento ne informa prontamente le autorità competenti degli Stati interessati. La disattivazione ha effetto per i periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano dopo tale comunicazione. Nonostante quanto precede, la disattivazione ha effetto immediato se è riconducibile a una violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o a un disfunzionamento delle protezioni. Inoltre, un’autorità competente può terminare la propria partecipazione all’Accordo GloBE per scritto nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento. Salvo indicazione diversa dell’autorità competente, la denuncia è effettiva dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 mesi a partire dalla data della denuncia. Tutte le informazioni ricevute fino a quel momento in virtù dell’Accordo GloBE resteranno confidenziali e continueranno a essere soggette alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Ove

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necessario, l’autorità competente può derogare al termine normalmente previsto di 30 mesi e fissarne un altro (ad es. a seguito di procedure legislative nazionali o di una sentenza giudiziaria).

Art. 28m Conformemente alla pratica in vigore per le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella Convenzione sull’assistenza amministrativa e nell’Accordo GloBE è stato designato il capo del DFF o la persona autorizzata alla sua rappresentanza quale autorità competente18. L’importanza dello scambio della dichiarazione GloBE giustifica il fatto che il DFF possa prendere la decisione di sospendere o denunciare lo scambio automatico della dichiarazione GloBE nei confronti di uno Stato partner e quella di denunciare l’Accordo GloBE soltanto con l’autorizzazione del Consiglio federale.

Art. 28n Le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa hanno la possibilità di chiedere al DFF la sospensione dello scambio delle dichiarazioni GloBE. L’articolo 28n disciplina la procedura da applicare e le autorità competenti.

Capitolo 9: Disposizioni penali Alle disposizioni penali vengono aggiunte norme concernenti la presentazione della dichiarazione GloBE. Il titolo del capitolo è stato riformulato in modo generale.

Sezione 1 La sezione 1 disciplina ora le contravvenzioni in materia di dichiarazione GloBE.

Art. 28o Lo scambio non costituisce un mero obbligo formale, ma fa parte dell’attuazione a livello internazionale dell’imposizione minima. Se emerge che la dichiarazione GloBE contiene informazioni false o incomplete, ciò vanificherebbe l’intenzione di fondo delle norme tipo GloBE e la relativa attuazione in Svizzera. Data l’importanza della dichiarazione GloBE, è punibile chiunque fornisce intenzionalmente nella dichiarazione indicazioni errate o incomplete. Le pene corrispondono a quelle previste dalla LSRPP. La pena concreta è fissata in funzione della responsabilità individuale dell’autore dell’infrazione o dei suoi complici.

Art. 28p Questa disposizione penale riguarda le violazioni degli obblighi constatati dall’AFC nel corso delle verifiche (cfr. art. 28l). Onde garantire l’efficacia dei controlli, l’AFC

18 Rapporto esplicativo del 29 gennaio 2025 per la procedura di consultazione «Imposizione minima dell’OCSE: approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (“Global Anti-Base Erosion”)», pag. 7

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deve poter sanzionare con una multa le violazioni delle sue decisioni. La pena è fissata a un livello corrispondente alle multe previste dal Codice penale19: l’infrazione costituisce una contravvenzione ai sensi del diritto penale e non una mera inosservanza di prescrizioni d’ordine. Va comunque evitato che ogni mancata osservanza dei termini fissati dalle autorità sia punibile automaticamente. Per questo motivo nelle decisioni che devono avere una certa forza dissuasiva, l’AFC è tenuta a indicare espressamente la pena in caso di inosservanza. Senza questa esplicita menzione l’inosservanza della decisione non è punibile.

Art. 28q Dal momento che le infrazioni secondo gli articoli 28o e 28p costituiscono violazioni del diritto amministrativo federale, per l’intera procedura si applica la legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo (DPA). Per lo stesso motivo, la competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta all’autorità responsabile dell’applicazione del diritto fiscale nazionale e internazionale, ossia l’AFC. I mezzi giuridici contro i provvedimenti d’inchiesta nonché contro il decreto penale e la decisione penale sono disciplinati esaustivamente nella DPA, che stabilisce anche le competenze delle autorità di ricorso.

Sezione 1a Le contravvenzioni in materia di imposta integrativa sono riprese nella nuova sezione 1a.

Art. 32 L’articolo 32 disciplina in modo più chiaro le autorità competenti e l’iter ricorsuale.

Art. 32a La prescrizione è ora regolamentata nell’articolo 32a. Il tenore di questo articolo corrisponde all’attuale articolo 32 capoverso 3.

Art. 40 cpv. 3 All’articolo 40 capoverso 3 sono state aggiunte le nuove disposizioni penali per le quali si applica l’attenuazione del regime sanzionatorio previsto nella normativa dell’OCSE e del G20 nei primi anni dopo l’entrata in vigore dell’imposizione minima. Di conseguenza, la sanzione penale non si applica nei primi tre anni in caso di negligenza. Ciò riguarda anche la sanzione amministrativa di cui all’articolo 28f.

19 RS 311.0 20 RS 313.0

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Art. 40a La dichiarazione GloBE deve essere presentata per la prima volta per gli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024. La prima data di presentazione è il 30 giugno 2026 (cpv. 1). La trasmissione della dichiarazione GloBE agli Stati partner presuppone l’entrata in vigore dell’Accordo GloBE (cpv. 2).

4 Ripercussioni

Il presente progetto costituisce la base nazionale unicamente per l’attuazione dello scambio di informazioni GloBE, che si fonda sulla dichiarazione GloBE. I gruppi di imprese sono tenuti ad allestire la dichiarazione GloBE già in virtù del rimando alle norme tipo GloBE.

4.1 Ripercussioni sull’economia

Le ripercussioni economiche dell’imposizione minima e della sua trasposizione nel diritto nazionale sono state descritte nel messaggio del Consiglio federale21. L’attuazione nazionale si è concentrata sul rendere la procedura amministrativa il più semplice possibile per le imprese. L’attuazione amministrativa di allora garantiva che un solo Cantone fosse sempre competente per l’impresa («sportello unico»). L’utilizzo obbligatorio del portale comporta anche uno sgravio amministrativo. Per la dichiarazione GloBE ci si riallaccia a questo sistema. Conformemente all’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE i gruppi di imprese con entità costitutive in Svizzera sono obbligati a presentare la dichiarazione GloBE per ogni entità costitutiva. Secondo il principio dello «sportello unico», è soltanto un’entità costitutiva per ogni gruppo di imprese a dover presentare la dichiarazione GloBE. Con l’Accordo GloBE si introduce per la dichiarazione GloBE una sorta di «sportello unico» internazionale che, attraverso lo scambio internazionale, facilita ai gruppi di imprese la presentazione della dichiarazione GloBE. Infatti, i gruppi di imprese dai quali la Svizzera riceve la dichiarazione GloBE attraverso lo scambio previsto dall’Accordo GloBE vengono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione GloBE in Svizzera.

4.2 Ripercussioni sul gettito fiscale

L’introduzione dell’Accordo GloBE mira alla giustificabilità delle dichiarazioni presentate dai gruppi di imprese multinazionali assoggettati all’imposta integrativa. Con l’attuazione si intende assicurare nel limite del possibile il corretto assoggettamento all’imposizione minima sia in Svizzera che all’estero.

4.3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L’AFC deve predisporre e gestire un sistema d’informazione per la presentazione delle dichiarazioni GloBE. Anche l’attuazione dello scambio automatico di

21 Cfr. n. 4.1.2 e 6.7 del messaggio relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese, FF 2022 1700.

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informazioni secondo l’Accordo GloBE da parte della Svizzera richiede maggiori risorse finanziarie e umane a livello nazionale, in particolare in ambito informatico. Al pari delle altre forme di scambio internazionale di informazioni, anche nell’ambito dello scambio previsto dall’Accordo GloBE si propone che l’AFC diventi la piattaforma per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per le informazioni ricevute dall’estero. L’impiego della dichiarazione GloBE da parte dei Cantoni ai fini di una verifica della plausibilità dovrà garantire la correttezza dell’imposizione. Lo scambio internazionale in virtù dell’Accordo GloBE non dovrebbe comportare oneri supplementari per le autorità cantonali delle contribuzioni poiché queste ultime elaboreranno e valuteranno la dichiarazione GloBE indipendentemente da un suo scambio internazionale. In assenza di un Accordo GloBE, i Cantoni riceverebbero tali informazioni dalla Confederazione attraverso la presentazione delle dichiarazioni a livello locale presso l’AFC. L’amministrazione della dichiarazione GloBE nell’ambito dell’attuazione dell’imposizione minima globale comporta oneri supplementari per la Confederazione e i Cantoni: • a livello di personale: l’attuazione, la vigilanza, lo scambio internazionale ecc. comportano costi aggiuntivi in termini di personale per entrambi i livelli statali; • a livello informatico: l’ePortal dei Cantoni e l’applicazione per lo scambio internazionale della Confederazione comportano anche un aumento delle spese per beni e servizi per entrambi i livelli statali. Si stima che per lo sviluppo del sistema IT a partire dal 2025 e fino alla messa in esercizio prevista nel 2026 le uscite per l’informatica ammonteranno a 2 milioni di franchi e saranno necessarie risorse di personale pari a tre equivalenti a tempo pieno (capoprogetto, analista aziendale, specialista) (fr. 540 000.– all’anno nel 2025 e nel 2026). Per il funzionamento corrente del sistema IT a partire dalla messa in esercizio si devono prevedere uscite per beni e servizi pari a 800 000 franchi all’anno e due equivalenti a tempo pieno (esercizio e manutenzione dell’applicazione IT). A ciò si aggiunge uno specialista nel settore dello scambio internazionale dei dati (corrispondente alla persona già necessaria per il progetto). Questi oneri supplementari saranno a carico dell’AFC e per gli anni 2025 e 2026 saranno compensati all’interno del Dipartimento. L’AFC esaminerà in seno al DFF se le risorse necessarie in seguito devono essere introdotte nel rilevamento del fabbisogno relativo al quadro di sviluppo 2027–2028 o se possono essere compensate all’interno del Dipartimento. Dal momento che nel quadro degli accordi fiscali e degli scambi di informazioni internazionali sono in corso diversi altri progetti (Accordo FACTA con gli Stati Uniti, scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, scambio automatico di informazioni relative a dati salariali), le risorse necessarie in questo settore vengono valutate in una prospettiva complessiva.

5 Aspetti giuridici

La presente ordinanza si basa sull’articolo 197 numero 15 Cost. Quest’ultimo, a sua volta, si rifà all’articolo 129a Cost. Il Consiglio federale esercita la competenza conferitagli.

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Nel messaggio relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese il Consiglio federale ha già messo in evidenza che, in caso di attuazione dell’imposizione minima globale in Svizzera, è essenziale che la normativa svizzera coincida con le norme tipo dell’Inclusive Framework. Una mancata compatibilità comporterebbe una doppia imposizione, imputabile all’applicazione dell’imposta integrativa svizzera e a un’imposizione supplementare all’estero. L’articolo 129a capoverso 2 e l’articolo 197 numero 15 capoverso 4 secondo periodo Cost. prevedono che, nell’ambito dell’ordinanza, la Confederazione o il Consiglio federale si possono basare su standard e modelli di prescrizioni internazionali. Il Consiglio federale se ne è avvalso nell’ambito dell’OImM e nell’articolo 2 capoverso 1 ha dichiarato applicabili le norme tipo GloBE. Le presenti disposizioni concernenti l’attuazione nazionale della dichiarazione GloBE secondo l’articolo 8.1 delle norme tipo si basano da un lato sull’articolo 129a capoverso 2 Cost. e dall’altro sulla competenza legislativa prevista nelle disposizioni transitorie, in particolare nell’articolo 197 numero 15 capoverso 1 e capoverso 3 lettere c e d nonché capoverso 4.

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