Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Berna, 26.2.2025
Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN (OCICE)
Entrata in vigore prevista: 2026
Rapporto esplicativo
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Indice 1 Situazione iniziale .......................................................................................................... 3 2 Scopi e contenuti dell’ordinanza .................................................................................. 3
3 Commento all’avamprogetto di ordinanza concernente la procedura di
approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN (OCICE) ..................... 4 Capitolo 1: Disposizioni generali ..................................................................................... 4 Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione .......................................................................... 4 Capitolo 2: Procedura di piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN .. 4 Articolo 2 Piano settoriale .................................................................................................... 4 Articolo 3 Esame della rilevanza di un progetto per il piano settoriale ................................. 4 Capitolo 3: Procedura di approvazione dei piani ............................................................ 5 Articolo 4 Esame preliminare ............................................................................................... 5 Articolo 5 Domanda ............................................................................................................. 5 Articolo 6 Picchettamento .................................................................................................... 6 Articolo 7 Parere del Cantone interessato ........................................................................... 7 Articolo 8 Opposizioni.......................................................................................................... 7 Articolo 9 Consultazione delle autorità federali .................................................................... 7 Articolo 10 Modifiche del progetto ....................................................................................... 7 Articolo 11 Sospensione ...................................................................................................... 7 Articolo 12 Condizioni per l’approvazione dei piani .............................................................. 7 Capitolo 4: Esecuzione ..................................................................................................... 7 Articolo 13 Durata di validità della decisione ....................................................................... 7 Articolo 14 Conformità ......................................................................................................... 7 Capitolo 5: Emolumenti e spese ...................................................................................... 8 Articolo 16 Emolumenti ....................................................................................................... 8 Articolo 17 Costi delle pubblicazioni .................................................................................... 8 Capitolo 6: Disposizione finale......................................................................................... 8 Articolo 18 Entrata in vigore ................................................................................................ 8
4 Modifica dell’allegato all’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame
dell’impatto sull’ambiente (OEIA) ........................................................................................ 8 5 Ripercussioni ................................................................................................................. 8 5.1 Ripercussioni per la Confederazione ................................................................... 8 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni ............................................................... 8 5.3 Ripercussioni sull’economia, sulla salute e sulla società .................................. 9 5.4 Ripercussioni sull’ambiente ................................................................................. 9
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1 Situazione iniziale
Il 14 febbraio 2024, il Consiglio federale ha adottato il messaggio 1 concernente la modifica della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), attuando così la sua decisione del 10 dicembre 2021 di migliorare l’accompagnamento dei progetti dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) da parte della Svizzera mediante l’elaborazione di un piano settoriale. L’atto legislativo relativo a questa modifica è stato adottato dal Parlamento il 27 settembre 2024. Il presente rapporto esplicativo tratta le disposizioni dell’ordinanza d’esecuzione relativa alla procedura di approvazione e al piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN, ora disciplinati dalla LPRI. L’entrata in vigore del pacchetto costituito dalla modifica della LPRI2 (qui di seguito «nLPRI»), dall’ordinanza d’esecuzione corrispondente e dal piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN (piano settoriale CERN) è prevista nel corso del 2026. Contemporaneamente entrerà in vigore la modifica connessa dell’ordinanza del 19 ottobre 19883 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA; allegato). Il piano settoriale CERN è attualmente in fase di elaborazione sotto la direzione della SEFRI e in collaborazione con rappresentanti dell’amministrazione federale, del Cantone di Ginevra e del CERN. Le disposizioni descritte qui di seguito non incidono sulle norme esistenti in materia di radioprotezione. Le misure previste in materia di radioprotezione sono infatti oggetto di una procedura di omologazione distinta, in applicazione dell’accordo del 15 novembre 20104 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari.
2 Scopi e contenuti dell’ordinanza
Una parte delle costruzioni e degli impianti del CERN sarà in futuro di competenza di un’autorità federale di approvazione dei piani secondo una procedura definita agli articoli 31a–31n nLPRI. La procedura di approvazione dei piani è analoga a quella di altri ambiti specifici che prevedono un piano settoriale federale (legge federale del 17 dicembre 20215 sul trasporto di merci sotterraneo, legge del 26 giugno 19986 sull’asilo, legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea, legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie, legge del 24 giugno 19029 sugli impianti elettrici, legge federale del 21 marzo 200310 sull’energia nucleare e legge federale dell’8 marzo 196011 sulle strade nazionali). Il progetto di una nuova ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN (OCICE) si ispira quindi anche alle ordinanze d’esecuzione delle leggi succitate, ormai consolidate. Lo scopo della procedura di approvazione consiste nell’esaminare se i progetti sono conformi al diritto in vigore e di consentire alla società civile e ai Comuni, ai Cantoni e alle autorità federali interessati di partecipare alla procedura. L’avamprogetto dell’OCICE si fonda sull’articolo 56 capoverso 2 nLPRI. Prevede una procedura in due fasi: un esame preliminare del progetto (art. 4 OCICE) seguito da una presentazione formale della domanda di approvazione dei piani (art. 5 OCICE). Durante l’esame preliminare, l’autorità di approvazione dei piani deve potersi fare un’idea del progetto basandosi sulle indicazioni fornite, al fine poter prendere una decisione oggettiva sul seguito della procedura. Nella procedura ordinaria prevista dalla nLPRI, la documentazione relativa al progetto viene depositata pubblicamente per 30 giorni nel Comune e nel Cantone interessati. Durante questo periodo la popolazione ha la possibilità di opporsi al progetto. Se necessario, l’autorità di approvazione dei piani effettua delle udienze di conciliazione. Il rispetto delle diverse disposizioni applicabili del diritto federale e cantonale è giudicato in prima istanza da un’autorità unica, l’autorità di approvazione dei piani (art. 31a cpv. 1 nLPRI). Va tenuto conto del diritto cantonale nella misura in cui non limita in modo sproporzionato le costruzioni e gli impianti del CERN (art. 31a cpv. 3 nLPRI). L’autorità prende la sua decisione sotto forma di approvazione dei piani o respinge la domanda. Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie (art. 31a cpv. 2 nLPRI). Un ricorso contro la decisione può essere presentato al Tribunale amministrativo federale e il ricorso contro la sentenza di quest’ultimo, al Tribunale federale. Per adempiere i suoi compiti d’incidenza territoriale la Confederazione definisce le concezioni e i piani settoriali necessari (art. 13 della legge sulla pianificazione del territorio; LPT12. La necessità di elaborare un piano settoriale per i progetti che incidono considerevolmente sul territorio e sull’ambiente è inoltre definita espressamente nella nLPRI (art. 31a cpv. 4 nLPRI). La disposizione d’applicazione corrispondente figura all’articolo 2 OCICE.
14 Cfr. DTF 113 Ib 314 consid. 2b pag. 315; 123 II 256 consid. 3 pag. 259; 140 II 473 consid. 3.4.1 pag. 479. 4/9
Ad cpv. 4 La SEFRI informa il richiedente del risultato dell’esame, anche nel caso in cui non constati effetti rilevanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente. In questo caso, informa il richiedente che il progetto non è rilevante per il piano settoriale. L’esito dell’esame non può essere oggetto di ricorso. Capitolo 3: Procedura di approvazione dei piani Articolo 4 Esame preliminare Ad cpv. 1 Spetta al CERN valutare se il suo progetto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 31a capoverso 1 nLPRI (importanza strategica e sviluppo territoriale) e se, di conseguenza, rientra nella competenza dell’autorità di approvazione dei piani.
Il CERN può richiedere un esame preliminare del dossier da parte dell’autorità di approvazione dei piani o presentarle direttamente una domanda. L’esame preliminare consente al CERN di preparare, prima della presentazione della domanda, un dossier conforme ai requisiti legali, ossia alle disposizioni d’esecuzione e ai criteri fissati dalle autorità.
Nel quadro dell’esame preliminare, il CERN deve motivare la necessità di realizzare il progetto. Sulla base dei documenti e dei giustificativi che le vengono messi a disposizione, l’autorità di approvazione dei piani deve essere in grado di valutare il progetto e i suoi effetti sul territorio, sull’ambiente e su terzi (chiedendo, se necessario che i documenti presentati siano completati o rivisti).
Ad lett. a–c Il CERN fornisce una descrizione del progetto che consente di rispondere alle seguenti domande. • Di quali lavori si tratta e secondo quali norme tecniche saranno realizzati? • Quale variante tecnica è stata scelta e per quali ragioni? • Si tratta di un sottoprogetto (che fa parte di un progetto globale)? • Quali sono i motivi per realizzare il progetto? • Qual è il legame necessario del progetto con il luogo scelto?
Il CERN dovrà motivare la necessità di realizzare il progetto con ragioni oggettive (p. es. necessità imperativa del sito indicato, a maggior ragione se si situa al di fuori della zona edificabile).
Ad lett. d Il CERN fornisce un elenco dei settori ambientali interessati dal progetto indicando come quest’ultimo incide su di essi. Ciò consente all’autorità di approvazione dei piani di definire le fasi successive della procedura.
Ad lett. e I documenti contenuti nella domanda di esame preliminare precisano quali altri interessi possono essere toccati o compromessi dalla realizzazione del progetto (p. es. coesistenza con altri impianti o infrastrutture nell’area considerata). Questi documenti contengono anche gli inventari federali interessati dal progetto, ad esempio l’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), l’Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) o l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). Ad. let. f Il CERN fornisce una rappresentazione della situazione reale e della situazione prevista comprendente i seguenti elementi: 1. un settore della carta generale in scala 1:25 000 che consente di individuare la tipologia dell’ambiente circostante (foreste, corsi d’acqua, riserve ecc.); 2. una pianta in scala 1 :1000 o in un’altra scala adeguata al progetto affinché le parcelle e i proprietari interessati siano identificabili;
3. le coordinate del progetto.
Ad cpv. 2 L’esame preliminare consente di avere un’idea del progetto. In tal senso, ciò permette all’autorità di approvazione dei piani di determinare, nel quadro di questo esame, il tipo di procedura applicabile (ordinaria o semplificata), di informare il CERN sui documenti aggiuntivi da fornire per completare la domanda e di determinare i servizi dell’amministrazione da consultare. Il suo scopo consiste quindi in una valutazione a monte del progetto, il che consente in molti casi di risparmiare tempo nella procedura. Articolo 5 Domanda Ad cpv. 1 Il deposito da parte del CERN dei documenti relativi alla domanda permette di avviare la procedura di approvazione dei piani. In linea di massima, le informazioni e i documenti da fornire sono quelli elencati alle lettere a–k. Ad lett. a 5/9
La documentazione dell’esame preliminare contiene anche il nome e l’indirizzo dei proprietari dei fondi, del committente della costruzione e dell’autore del progetto; questo capoverso rinvia ai documenti di cui all’articolo 4 capoverso 1, anch’essi parte dei documenti da presentare per la domanda. Ad lett. b Gli studi preliminari e le basi del progetto comprendono gli studi effettuati prima della presentazione della domanda (p. es.: studio di varianti, studio di fattibilità). Ad lett. c L’acquisizione (definitiva o provvisoria) di terreni e diritti in vista della realizzazione di un progetto può avvenire per trattativa privata o tramite espropriazione se non si giunge a un accordo. Il progetto deve quindi indicare il fabbisogno in termini di terreno, di diritti reali e di servitù nonché i mezzi previsti per acquisirli e lo stato delle trattative. Gli sforzi fatti per acquisire i diritti necessari in via amichevole devono essere debitamente documentati. Insieme al coordinamento delle procedure, l’acquisizione dei diritti in questione è dunque parte integrante del progetto di costruzione. Conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LEspr, per ogni Comune vanno redatti un piano d’espropriazione e una tabella dei diritti da espropriare con le seguenti indicazioni: parcelle interessate con il rispettivo numero, proprietari, superficie totale della parcella, superficie occupata temporaneamente e/o definitivamente dall’opera e superficie residua; diritti richiesti (se non si tratta di un diritto di proprietà). Vanno indicate anche le servitù iscritte nel registro fondiario o in altri registri pubblici e i loro beneficiari. Ad lett. e Il piano di sistemazione dei dintorni è necessario per valutare il progetto rispetto all’ambiente circostante. Ad lett. f Alla domanda va accluso un rapporto che indica gli interessi toccati in materia di ordinamento del territorio e precisa in che modo tali interessi possono essere conciliati con il progetto. Nel rapporto devono inoltre figurare l’impiego di superfici per l’avvicendamento delle colture nonché la relativa compensazione prevista secondo il principio 14 del Piano settoriale dell’8 maggio 2020 delle superfici per l’avvicendamento delle colture. Ad lett. g: alla domanda andrà accluso anche un rapporto concernente l’impatto del progetto sul clima e la transizione energetica. Nel rapporto devono essere esposte in maniera dettagliata le misure previste per proteggere tali interessi. Ad lett. h Va fatta una distinzione tra i progetti soggetti all’obbligo di effettuare un esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 1 OEIA e quelli che non sottostanno a tale obbligo (art. 4 OEIA). Per i primi, elencati nell’allegato dell’OEIA (v. cap. 4 qui di seguito), il CERN deve allegare alla sua domanda un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente (RIA) secondo il capitolo 2 dell’OEIA, sulla base dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri. Il rapporto viene in seguito valutato dall’autorità di approvazione dei piani nel quadro dell’esame dell’impatto sull’ambiente che effettua ai sensi dell’articolo 5 OEIA. Per i progetti che non richiedono un rapporto concernete l’impatto sull’ambiente, il CERN deve allegare alla sua domanda una scheda ambientale. La scheda riporta i settori ambientali interessati dal progetto e conferma che il diritto è rispettato. Ad lett. i Per urbanizzazione si intende l’insieme dei lavori da effettuare su un terreno edificabile per realizzare una costruzione o un impianto. Ciò comprende in particolare l’allacciamento del terreno alla rete elettrica, del gas, idrica (comprese le acque di scarico), telefonica e viaria. Ad cpv. 2 L’autorità di approvazione dei piani ha il diritto di esigere che i documenti che figurano nella domanda siano completati o rivisti. Ciò può riguardare i documenti di cui alle lettere a–k, ma anche altri documenti considerati pertinenti. Nella procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 31i nLPRI), l’autorità di approvazione può ridurre i requisiti riguardanti i documenti della domanda. Ad cpv. 3 In un documento aggiuntivo all’ordinanza, la SEFRI può specificare la tipologia, le caratteristiche, la forma, il contenuto e il numero di documenti che costituiscono il dossier della domanda. Questo documento è redatto nella forma ritenuta adeguata dall’autorità di approvazione dei piani (p. es. guida, promemoria, aiuto all’esecuzione, direttiva).
Articolo 6 Picchettamento Al momento della presentazione della domanda, il picchettamento deve già essere concluso, in modo che il progetto possa essere depositato pubblicamente e permettere al pubblico di farsi un’idea ed esprimere un parere con cognizione di causa. Il CERN e il Cantone si coordinano per tempo per il picchettamento. In particolare per motivi di sicurezza l’autorità di approvazione dei piani può concedere delle deroghe all’obbligo di picchettamento. Le relative richieste devono essere presentate al più tardi al momento dell’inoltro dei documenti della domanda di cui all’articolo 5. Il picchettamento riguarda il progetto soggetto all’approvazione dei piani nel suo insieme, compresa la fase di cantiere e il deposito di materiale di scavo previsto. 6/9
Su domanda del richiedente l’autorità di approvazione dei piani può accordare delle deroghe all’obbligo di picchettamento. Articolo 7 Parere del Cantone interessato Il Cantone si pronuncia entro i tre mesi successivi all’apertura della procedura di consultazione (art. 31e cpv. 1 nLPRI). Il suo parere coordina i pareri di tutti servizi cantonali consultati.
Articolo 8 Opposizioni Le opposizioni devono essere presentate in forma scritta all’autorità di approvazione dei piani e devono contenere le conclusioni e la motivazione.
Articolo 9 Consultazione delle autorità federali Il parere del Cantone, le opposizioni e tutti gli altri documenti pertinenti sono trasmessi alle autorità federali affinché possano farsi un’idea più precisa del progetto e delle sue conseguenze pratiche ed esprimere il loro parere in maniera adeguata.
Articolo 10 Modifiche del progetto In base alla loro importanza, le modifiche del progetto sono un fattore suscettibile di influenzare lo svolgimento della procedura di approvazione dei piani. Le modifiche devono in ogni caso essere notificate all’autorità di approvazione dei piani. È importante distinguere i cambiamenti rilevanti intervenuti durante la procedura di approvazione dei piani (cpv. 1) da quelli intervenuti dopo che i piani sono stati approvati (cpv. 2).
Le modifiche di minore entità, dagli effetti limitati, non rientrano nella categoria delle modifiche importanti. In base alle circostanze, queste modifiche possono essere integrate nel corso della procedura e non sono depositate pubblicamente. Ogni modifica o adeguamento di un progetto deve comunque essere oggetto di un esame accurato per determinare l’importanza di queste modifiche e i loro effetti sulla procedura. Questo esame viene effettuato in primo luogo dal CERN, che deve determinare la natura e l’entità dei cambiamenti e individuare l’impatto supplementare risultante. Il CERN comunica i risultati dell’analisi all’autorità di approvazione dei piani che, su questa base e su quella della propria valutazione del caso, determina l’importanza o meno del cambiamento e decide in merito alle fasi successive del processo.
Articolo 11 Sospensione La procedura di approvazione dei piani è sospesa se il CERN necessita di più di tre mesi per completare il dossier della domanda, preparare le varianti del progetto o negoziare con le autorità e gli oppositori. L’autorità di approvazione dei piani indica al CERN la data a partire dalla quale, in assenza di nuovi elementi, la procedura è sospesa. La procedura rimane sospesa finché il CERN non ne chiede la riapertura.
Articolo 12 Condizioni per l’approvazione dei piani I piani vengono approvati se sono compatibili con il contenuto del piano settoriale CERN e rispettano le prescrizioni del diritto federale e le norme tecniche riconosciute. L’autorità di approvazione dei piani verifica in particolare che siano soddisfatti i requisiti specifici riguardanti la pianificazione del territorio, specialmente in caso di impiego delle superfici per l’avvicendamento delle colture. Verifica inoltre la conformità del progetto con le disposizioni relative alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e alla protezione del clima (compresi gli aspetti della transizione energetica).
Capitolo 4: Esecuzione Articolo 13 Durata di validità della decisione Un progetto di costruzione è considerato avviato con l’inizio dei lavori o l’attuazione di altre misure che richiedono un’autorizzazione.
Articolo 14 Conformità Ad cpv. 1 Spetta al CERN vigilare affinché le sue costruzioni e i suoi impianti siano progettati e costruiti nel rispetto dello stato dell’arte, al fine di garantire la sicurezza delle persone e dei beni. Una volta terminata l’esecuzione, il CERN attesta per iscritto all’autorità di approvazione dei piani che l’opera costruita rispetta i termini dell’autorizzazione di costruzione. Ad cpv. 2 L’autorità di approvazione dei piani può controllare direttamente i documenti o farli controllare da specialisti competenti indipendenti (esperti). Gli eventuali costi del controllo sono a carico del CERN. Ad cpv. 3 Se constata che delle costruzioni o degli impianti sono stati realizzati senza decisione di approvazione dei piani o in violazione di quest’ultima, l’autorità di approvazione dei piani può ordinare il ripristino dello stato conforme al diritto. Ciò è giustificato in particolare se sono in gioco la sicurezza dei beni o delle persone. 7/9
Capitolo 5: Emolumenti e spese Articolo 16 Emolumenti L’autorità competente riscuote emolumenti per l’approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN nonché per la determinazione delle zone riservate e degli allineamenti. Poiché gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato e quest’ultimo può variare notevolmente a seconda della complessità del dossier (p. es. espropriazioni, opposizioni, numero e complessità dei pareri delle autorità), risulta adeguato calcolare l’importo pro rata temporis. Per le decisioni e le prestazioni di entità eccezionale, che presentano particolari difficoltà o carattere di urgenza, può essere previsto un supplemento del 100 per cento al massimo dell’emolumento di base previsto al capoverso 2.
La riscossione di emolumenti calcolati in base al tempo impiegato è conforme al principio della copertura dei costi.
Articolo 17 Costi delle pubblicazioni Nel quadro del deposito pubblico, il CERN assume i costi legati alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.
Capitolo 6: Disposizione finale
Articolo 18 Entrata in vigore L’entrata in vigore della nLPRI e della sua ordinanza d’esecuzione per l’approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN (OCICE) è prevista nel corso del 2026.
4 Modifica dell’allegato all’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame
dell’impatto sull’ambiente (OEIA)
Viene modificato l’allegato dell’OEIA aggiungendo un capitolo riguardante le costruzioni e gli impianti del CERN per i quali è richiesto un esame dell’impatto sull’ambiente. L’esame è necessario per le costruzioni e gli impianti del CERN che sono oggetto di una procedura di approvazione dei piani ordinaria.
5 Ripercussioni
La Confederazione promuove già oggi la ricerca scientifica e l’innovazione nel quadro del suo mandato costituzionale (art. 64 Cost.) e legislativo (LPRI). La nLPRI ha esteso le modalità di promozione esistenti attraverso un piano settoriale federale e una procedura di approvazione dei piani per determinati costruzioni e impianti del CERN. Questa modifica della LPRI offrirà al CERN un maggiore margine di manovra e una maggiore certezza di pianificazione per il suo sviluppo futuro, garantendo al contempo la compatibilità con i principi della pianificazione del territorio e della protezione ambientale, nonché con le altre attività d’incidenza territoriale svolte dalla Confederazione. Il presente avamprogetto di ordinanza precisa le disposizioni della nLPRI e consente di attuare i suoi obiettivi.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il trasferimento alla Confederazione secondo la nLPRI dei compiti finora svolti dalle autorità cantonali comporta un ulteriore onere amministrativo per la Confederazione. Lo stesso vale per lo sviluppo del piano settoriale e per il coinvolgimento più stretto della Svizzera nei progetti del CERN. La riscossione di emolumenti dovrebbe consentire di coprire una parte di questo onere. Il Consiglio federale ha inoltre già informato il Cantone di Ginevra, che è il principale interessato, che intende effettuare un’analisi congiunta del trasferimento dei compiti, del loro impatto e delle possibili compensazioni, affinché l’attuazione del sistema previsto dalla nLPRI sia finanziariamente equa sia per la Confederazione che per il Cantone di Ginevra.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Eccetto che per il Cantone di Ginevra, la nLPRI e l’OCICE non hanno conseguenze per altri Cantoni.
Come esposto nel messaggio riguardante la nLPRI, la modifica di legge determina il trasferimento di determinate competenze dal Cantone alla Confederazione, con la conseguenza di alleggerire il carico di lavoro del Cantone per quanto riguarda l’autorizzazione delle costruzioni e degli impianti del CERN, che saranno soggetti alla procedura di approvazione dei piani a livello federale. Ciò significa che il Cantone di Ginevra dovrà compensare equamente la Confederazione per i costi associali al trasferimento delle competenze (cfr. n. 5.1 in fine). Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani e del piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN, i Cantoni – e Ginevra in particolare – e i Comuni avranno sempre la possibilità di esprimersi sulle costruzioni e sugli impianti progettati dal CERN. Il nuovo quadro giuridico – e più specificamente il piano settoriale – darà al Cantone di Ginevra e ai Comuni interessati una migliore panoramica sulla pianificazione del CERN. Ciò consentirà al Cantone e ai Comuni di anticipare eventuali incompatibilità tra il proprio sviluppo e quello del CERN. Questo strumento servirà anche come piattaforma di dialogo tra le parti interessate per garantire che tutti gli interessi coinvolti siano presi in considerazione in vista di uno sviluppo coerente in termini di pianificazione urbana e territoriale. 8/9
5.3 Ripercussioni sull’economia, sulla salute e sulla società
L’impatto economico e sociale di questo progetto sulla regione di Ginevra dovrebbe essere positivo. Il miglior coordinamento delle procedure di pianificazione del territorio dovrebbe facilitare il futuro sviluppo del CERN, portando a nuove opportunità di contratto di cui potrebbero beneficiare le aziende svizzere e generando posti di lavoro nel sito del CERN. Non sono state identificate conseguenze per la salute.
5.4 Ripercussioni sull’ambiente
La nLPRI e l’avamprogetto di ordinanza mantengono la conformità con gli attuali requisiti di protezione ambientale. Questo dispositivo consente inoltre alla Confederazione di fornire un migliore supporto a monte ai progetti del CERN. Le questioni ambientali e di pianificazione del territorio saranno affrontate nel piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN, ovvero nella parte concettuale di questo documento, in particolare il tema delle superfici di avvicendamento delle colture e le condizioni del loro utilizzo, tenendo conto delle direttive in materia. Inoltre, se necessario, ai futuri progetti del CERN potranno essere dedicate delle schede che specificheranno ulteriormente alcune considerazioni e requisiti ambientali. Molte delle prerogative del Cantone saranno mantenute: continuerà a essere responsabile dell’autorizzazione di alcuni progetti di costruzione del CERN e avrà sempre la possibilità di esprimere il proprio parere sia nell’ambito del piano settoriale che dell’approvazione dei piani, in particolare per quanto riguarda le considerazioni sulla protezione dell’ambiente.
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