Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
25 giugno 2025
Modifica della legge sulle forze idriche (attuazione della mozione 23.3498)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consul- tazione
Indice
1. Situazione iniziale ......................................................................................................... 1 1.1 Decisione del Tribunale f ederale e reazioni .............................................................. 1 1.2 Basi ................................................................................................................... 2 1.3 Soluzione scelta................................................................................................... 3 1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale ................................................................................................ 4 1.5 Interventi parlamentari .......................................................................................... 4 2. Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo ............................................. 4 3. Punti essenziali del progetto ........................................................................................... 4 4. Commento ai singoli articoli ............................................................................................ 4 5. Ripercussioni................................................................................................................ 6 5.1 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per la Conf ederazione6 5.2 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per i Cantoni e i Comuni ......................................................................................................................... 6 5.3 Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società .......................................... 6 6. Aspetti giuridici ............................................................................................................. 7 6.1 Costituzionalità .................................................................................................... 7 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .......................................... 7 6.3 Forma dell’atto..................................................................................................... 7 6.4 Subordinazione al freno alle spese ......................................................................... 8
1. Situazione iniziale
1.1 Decisione del Tribunale federale e reazioni
Nella primavera 2019 il Tribunale f ederale è stato chiamato a decidere se la captazione d’acqua della centrale idroelettrica «Hammer» a Cham, fondata su un diritto d’acqua immemorabile (ehehaftes Was- serrecht) riconosciuto dal Cantone decenni prima, dovesse essere risanata solo in conformità a quanto stabilito dall’articolo 80 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle ac- que (LPAc)1 oppure se occorresse prevedere un def lusso minimo secondo l’articolo 31 capoverso 1 LPAc. Con decisione del 29 marzo 2019 (DTF 145 II 140), il Tribunale federale ha stabilito che, nel loro contenuto, i diritti d’acqua immemorabili dovevano essere considerati diritti di utilizzazione esclusivi e che in quanto tali dovevano essere protetti, in particolare da interventi successivi da parte del legislatore, ma solo fino all’ammortamento degli investimenti effettuati. 2 Di conseguenza, il diritto immemorabile su cui si basa lo sf ruttamento delle acque doveva essere soppresso senza indennizzo «bei erster Gele- genheit», ossia alla prima occasione che si sarebbe presentata. Inoltre, per continuare a sf ruttare le acque doveva essere rispettato il diritto in vigore, compresi gli articoli 31–33 LPAc. Il Tribunale federale ha inoltre precisato che l’adeguamento al diritto vigente doveva essere un presupposto per il rinnovo degli impianti idroelettrici, e che le autorizzazioni edilizie e le autorizzazioni eccezionali potevano essere accordate solo a condizione che il richiedente avesse dapprima ottenuto una concessione. A seguito di questa decisione del Tribunale f ederale, gli enti pubblici competenti sono tenuti a soppri- mere i diritti d’acqua immemorabili «alla prima occasione». Questa si presenta, secondo il Tribunale f ederale, ogni volta che occorre aprire una procedura per ottenere un’autorizzazione edilizia o un’auto- rizzazione eccezionale3. Gli autori di alcune perizie pubblicate a seguito della decisione del Tribunale f ederale evocano ulteriori circostanze che, a loro avviso, andrebbero intese come «prima occasione». MICHAEL BÜTLER, ad esempio, ritiene che tali siano anche tutte le procedure di risanamento ecologico ancora da avviare o da portare a termine in conf ormità alla LPAc e alla legge f ederale del 21 giu- gno 19914 sulla pesca (LFSP)5. ANDREAS ABEGG e GORAN SEFEROVIC includono anche atti amministrativi relativi alla protezione dei monumenti o la messa a disposizione dell’impianto a una terza persona6. Un’altra proposta avanzata dalla dottrina consiste nel prevedere un periodo transitorio di dieci anni a contare dalla pubblicazione della decisione del Tribunale federale, per meglio far fronte alle complessità delle verifiche volte a stabilire se e in quale misura si possa attribuire una concessione. Secondo questa proposta, i diritti d’acqua immemorabili andrebbero quindi soppressi nel 2029 7. Secondo la giurisprudenza del Tribunale f ederale, i diritti d’acqua immemorabili sono diritti di utilizza- zione esclusiva che, nel rispetto della protezione degli investimenti garantita dallo Stato, vanno consi- derati alla stregua di quelle concessioni illimitate nel tempo che era uso rilasciare in base al diritto pre- vigente8. In queste situazioni, la posizione degli aventi diritto è protetta solo fino all’ammortamento degli investimenti effettuati. In merito, il legislatore è partito dal presupposto che un periodo di 80 anni è suf ficiente per un ammortamento adeguato, anche nel caso di aziende di grandi dimensioni che gesti- scono impianti dai costi elevati 9. Poiché la legge federale del 22 dicembre 191610 sull’utilizzazione delle f orze idriche (legge sulle f orze idriche, LUFI), entrata in vigore il 1° gennaio 1918, stabilisce che un
1 RS 814.20 2 DTF 145 II 140, consid. 6.3 e 6.5 3 DTF 145 II 140, consid. 6.5 4 RS 923.0 5 MICHAEL B ÜTLER, «Zur Ablösung ehehafter Wasserrechte durch Wassernutzungskonzessionen – Besprechung von BGE
145 II 140», in Umweltrecht in der Praxis 2019, pag. 550.
6 A NDREAS A BEGG / GORAN S EFEROVIC, «Die Ablösung ehehafter Wasserrechte – Zur Umsetzung des Bundesgerichtsent- scheids 145 II 140 (Hammer)», in Umweltrecht in der Praxis 2020, pag. 832 segg. 7 A BEGG / S EFEROVIC , pag. 835 seg. 8 DTF 145 II 140 consid. 6.3 9 Cfr. DTF 127 II 69 consid. 5b 10 RS 721.80 1
diritto di utilizzazione delle acque è accordato mediante concessione dalla comunità competente a di- sporre (art. 3 cpv. 1 LUFI), da quella data in poi non è più stato possibile f ondare alcun nuovo diritto immemorabile. Dato che questa disposizione è in f orza da oltre 80 anni, gli impianti che si basano esclusivamente su un diritto d’acqua immemorabile vanno resi conformi alla legislazione oggi in vigore e questo, in linea di principio, senza alcun indennizzo. In reazione alla decisione «Hammer» del Tribunale federale, la Commissione dell’ambiente, della pia- nif icazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE -N) ha presentato la mozione 23.3498 Proteggere il diritto d’acqua immemorabile e istituire un quadro chiaro per l’applicazione delle disposizioni sui deflussi residuali. Secondo la CAPTE-N, il legislatore deve correggere la decisione del Tribunale f ederale, poiché essa comporterebbe un divieto di costruire e di investire, con conseguenze sulla quantità di energia elettrica prodotta. Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni concernenti la protezione delle acque, le centrali idroelettriche basate su diritti immemorabili si ritrove- rebbero in una posizione di svantaggio rispetto a quelle titolari di una concessione, poiché i loro diritti dovrebbero essere soppressi «alla prima occasione», con conseguente assoggettamento agli articoli 31–33 LPAc, anziché, in via transitoria, agli articoli 80–83 LPAc. Un risanamento quale previsto dall’ar- ticolo 80 capoverso 1 LPAc, inf atti, deve essere economicamente sostenibile per il concessionario 11, mentre il rispetto dei deflussi residuali quale previsto dagli articoli 29–36 LPAc non presenta limiti in tal senso. Inf ine, secondo la CAPTE-N, la decisione del Tribunale f ederale porta a una situazione di ec- cessiva incertezza giuridica. Senza dimenticare che la f acoltà di sopprimere in modo generale e astratto tutti i diritti privati sulle acque non spetta al Tribunale f ederale, bensì al solo legislatore f ederale. Il punto 1 della mozione, che chiedeva una regolamentazione per iscrivere nel registro fondiario i diritti d’acqua immemorabili quali diritti per sé stanti e permanenti, è stato respinto dal Consiglio nazionale il 6 giugno 2023, mentre il punto 2, concernente i termini entro i quali ottemperare agli obblighi di risana- mento di cui all’articolo 80 capoversi 1–3 LPAc e il rispetto delle prescrizioni sui deflussi residuali di cui agli articoli 31–33 LPAc, è stato invece accolto. Il 5 marzo 2024 il Consiglio degli Stati ha votato nello stesso modo. Poiché il punto 2 della mozione è stato accolto, il Consiglio f ederale è ora incaricato di elaborare un disegno di legge che stabilisca i termini entro i quali le centrali idroelettriche con diritti privati sulle acque devono adempiere agli obblighi di risanamento di cui all’articolo 80 capoversi 1–3 LPAc e ai requisiti concernenti i def lussi minimi di cui agli articoli 31–33 LPAc. Questo, se possibile, cercando di garantire una parità di trattamento a livello materiale rispetto alle centrali idroelettriche tito- lari di una concessione di diritto pubblico.
1.2 Basi
I diritti cosiddetti «immemorabili» (ehehafte Rechte) sono diritti sorti in un ordinamento giuridico che non esiste più. Malgrado la legislazione in vigore non consenta più di istituirli, continuano a esistere nel nuovo ordinamento12. Quando si tratta di diritti immemorabili concernenti acque pubbliche, che compor- tano la possibilità di uno sfruttamento illimitato, quasi senza restrizioni e gratuito, nascono conflitti tra gli interessi pubblici e gli interessi privati dei titolari di tali diritti. In molti casi questi si scontrano con norme di diritto ambientale, in particolare con i requisiti concernenti i def lussi minimi. Nella statistica degli impianti idroelettrici (WASTA) figurano solo quelli con una potenza installata supe- riore a 300 kilowatt (kW)13. Poiché la maggior parte degli impianti che si fondano su diritti d’acqua im- memorabili presenta una potenza inf eriore, per molti di essi la Confederazione non dispone di dati. Secondo la WASTA (dati aggiornati al 1° genn. 2025), degli impianti con una potenza installata supe- riore a 300 kW, 26 (di cui 23 ancora in esercizio e 3 non più in esercizio) si fondano su un diritto d’acqua
11 DTF 139 II 28 12 DTF 145 II 140 consid. 5 13 www.ufe.admin.ch > Approvvigionamento > Digitalizzazione e geoinformazione > Geoinformazione > Geodati > Acqua > Statistica degli impianti idroelettrici
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immemorabile. Oltre a questi, altri 13 basano o basavano parte del loro f unzionamento su un diritto immemorabile e uno di essi, nel frattempo, non è più in esercizio. Per il resto, questi impianti si fondano su una concessione, motivo per cui rispettano le norme ambientali (in particolare quelle relative ai de- f lussi residuali) in vigore al momento in cui essa è stata rilasciata. La produzione degli impianti registrati nella WASTA e che si f ondano esclusivamente su un diritto d’acqua immemorabile ammonta comples- sivamente a circa 79 gigawattora l’anno (GWh/a). La produzione annua degli impianti che si basa in parte su un diritto immemorabile ammonta a circa 88 GWh/a. Da un sondaggio sulle procedure di con- cessione, condotto dall’Ufficio f ederale dell’energia (UFE) presso i Cantoni 14, risulta che al 1° gen- naio 2019, indipendentemente dalla potenza installata, 361 impianti producevano energia idroelettrica sulla base di diritti d’acqua immemorabili. Si contavano inoltre circa 60 impianti con diritti immemorabili, che tuttavia non erano in esercizio. Per 63 impianti idroelettrici con diritti immemorabili, al 1° gen- naio 2019 era in corso una procedura di concessione e, pertanto, di soppressione dei diritti d’acqua immemorabili. Non sono disponibili dati più recenti. Secondo l’articolo 80 capoverso 1 LPAc, qualora un corso d’acqua sia sensibilmente inf luenzato da prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell’autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un’indennità. In determinate circostanze, le autorità possono ordinare misure di risana- mento supplementari in base ai capoversi 2 e 3. La disposizione si applica in ugual misura ai prelievi d’acqua f ondati su una concessione e ai prelievi d’acqua basati su diritti immemorabili 15. La legge in vigore obbliga le autorità a f are in modo che i risanamenti dei deflussi residuali siano conclusi entro la f ine del 2012 (art. 81 cpv. 2 LAPc). Secondo la documentazione più recente riunita dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) nel 2021, alla f ine del 2020 erano ancora in corso risanamenti di deflussi resi- duali16.
1.3 Soluzione scelta
Obiettivo del punto 2 della mozione è garantire la protezione degli investimenti e la parità di trattamento rispetto alle centrali idroelettriche titolari di una concessione di diritto pubblico. Il Consiglio federale ri- tiene che non sia sufficiente, come richiesto al punto 2, limitarsi a disciplinare le scadenze entro le quali assoggettare gli impianti con diritti d’acqua immemorabili agli obblighi di risanamento stabiliti dall’arti- colo 80 capoversi 1–3 LPAc e alle prescrizioni in materia di def lussi residuali di cui agli articoli 31–33 LPAc. L’applicazione degli articoli 29–36 LPAc comporta un’ingerenza nei diritti d’acqua immemorabili, diritti che tuttavia vanno tutelati alla stregua delle concessioni di diritto pubblico. D’altro canto, respingendo il punto 1 della mozione, il legislatore non ha voluto mantenere questi diritti a tempo indeterminato. Di conseguenza, l’avamprogetto qui proposto prevede di stabilire un termine entro il quale questi diritti andranno soppressi. Al fine di garantire comunque la tutela degli investimenti, aggiunge che tale termine di soppressione possa eventualmente essere adeguato in f unzione del tempo necessario a terminare l’ammortamento degli investimenti, questione che deve essere valutata caso per caso. Con la presente disposizione, il Consiglio f ederale si limita a proporre una regolamentazione federale minima. Il motivo sta nella ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, per la quale si
14 www.ufe.admin.ch > Approvvigionamento > Energie rinnovabili > Forza idrica: Rapporto dell’UFE del 20 luglio 2022: «Kon- zessionserneuerungsverfahren Wasserkraft – Umfrage bei den kantonalen Fachstellen» / «Procédure de renouvellement des concessions de force hydraulique» 15 E NRICO RIVA, «Art. 80 GSchg / LEaux», in P ETER HETTICH / L UC JANSEN / ROLAND NORER (a c. di), Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz / Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’amé- nagement des cours d’eau, Zurigo 2016, pag. 1298, n. 10. 16 UFAM, Restwassersanierung nach Art. 80 ff. GSchG: Stand Ende 2020 und Entwicklung seit Ende 2018 / Assainissement des débits résiduels selon les art. 80 ss LEaux: état à fin 2020 et évolution depuis 2018, 30 giugno 2021, consultabile su: www.ufam.admin.ch > Temi > Acque > Valorizzazione e protezione delle acque > Deflussi residuali > Rapporto attuale sullo stato a fine 2020 3
rimanda all’articolo 76 capoversi 2–4 della Costituzione f ederale (Cost.)17 e al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5a Cost. Inf ine, con l’avamprogetto qui proposto non si deve andare oltre quanto chiesto al punto 2 della mozione.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario,
nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202418 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto f ederale del 6 giugno 202419 sul programma di legislatura 2023–2027. La nuova disposizione prevista dall’articolo 74a LUFI qui proposto dà seguito al mandato parlamentare di attuare quanto richiesto dalla mozione della CAPTE-N 23.3498.
1.5 Interventi parlamentari
Con questo avamprogetto che mette in consultazione, il Consiglio federale risponde a quanto richiesto dalla mozione della CAPTE-N 23.3498 «Proteggere il diritto d’acqua immemorabile e istituire un quadro chiaro per l’applicazione delle disposizioni sui def lussi residuali ».
2. Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto eu-
ropeo I diritti d’acqua immemorabili costituiscono un tema complesso e molto specifico all’interno della legi- slazione svizzera. In questa sede si rinuncia a presentare considerazioni di diritto comparato, per le quali occorrerebbe una perizia giuridica di vasta portata.
3. Punti essenziali del progetto
Con la mozione della CAPTE-N 23.3498, il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un disegno di legge che definisca i termini entro i quali le centrali idroelettriche con diritti d’acqua privati sulle acque dovranno rispettare quanto stabilito dalla legislazione federale in merito ai deflussi residuali (art. 80 cpv. 1–3 LPAc) e ai def lussi minimi (art. 31–33 LPAc). Al tal f ine occorre una revisione parziale della LUFI. Per non inf luire negativamente sull’esecuzione in corso da parte dei Cantoni, la presente revisione parziale si limita a una regolamentazione minima, costituita dal nuovo articolo 74a LUFI. Il capoverso 1 prevede la soppressione dei diritti d’acqua immemorabili al più tardi entro il 31 dicembre 2040, mentre il capoverso 2 stabilisce le condizioni alle quali l’autorità potrà eventualmente rinviare la soppressione alla data in cui, secondo i principi economici generalmente riconosciuti, sarà raggiunto l’ammortamento. Il titolare del diritto immemorabile dovrà quindi dimostrare che entro la data prevista per la soppressione non sarà possibile ammortizzare interamente gli investimenti effettuati conformemente alla legge prima del 31 luglio 2019.
4. Commento ai singoli articoli
Articolo 74a capoverso 1 LUFI Le autorità sono tenute a sopprimere i diritti d’acqua immemorabili entro il 31 dicembre 2040 al più tardi. Spetterà ai Cantoni assegnare un ordine di priorità ai singoli casi, in f unzione dell’urgenza ecologica e
17 RS 101 18 FF 2024 525 19 FF 2024 1440 4
tenendo conto dell’ammortamento raggiunto dall’impianto in quel momento. È a livello di legislazione cantonale che occorrerà stabilire se i diritti d’acqua immemorabili saranno soppressi in forza della legge oppure attraverso una procedura amministrativa. Tuttavia, i titolari di diritti d’acqua immemorabili non potranno avanzare alcuna pretesa giuridica per continuare a gestire i loro impianti f ino al 31 dicem- bre 2040 sulla base di tali diritti. Gli impianti che captano sulla base di un diritto immemorabile e che, in questo modo, influiscono signi- f icativamente sulle dinamiche che caratterizzano il corso d’acqua, continuano a sottostare all’obbligo di risanamento di cui agli articoli 80–83 LPAc. Il termine di attuazione proposto, f issato al 31 dicembre 2040, deve soddisfare tre criteri. In primo luogo, si tratta di riservare alle autorità cantonali tempo sufficiente per portare a termine le procedure di sop- pressione dei diritti d’acqua immemorabili e per porre le basi legali necessarie a tale scopo. In secondo luogo, il periodo durante il quale gli impianti idroelettrici in questione comprometteranno biotopi acquatici deve essere il più breve possibile. In terzo luogo, si parte dal presupposto che gli investimenti effettuati dagli aventi diritto conformemente alla legge prima del 31 luglio 2019 saranno, in quel momento, larga- mente ammortizzati. Allo stesso tempo, tuttavia, sulla base del capoverso 2 può essere concesso un termine più lungo per tenere conto de facto di casi eccezionali relativi a investimenti effettuati prima del 31 luglio 2019. La regolamentazione qui presentata non influisce in alcun modo sulle decisioni concernenti la soppres- sione di diritti d’acqua immemorabili già adottate dalle autorità e già cresciute in giudicato. Essa non ripristina diritti d’acqua immemorabili già aboliti. Come in precedenza, il titolare di un diritto d’acqua immemorabile è libero di rinunciarvi in qualsiasi momento. Se desidera continuare a sf ruttare le acque anche dopo la soppressione di tale diritto, è tenuto a chiedere una concessione. Sono possibili anche «opere miste», che utilizzano la f orza idrica sulla base sia di un diritto immemorabile sia di una concessione. Se si intende continuare con la parte di sf ruttamento che si basa sul diritto immemorabile, è possibile chiedere il rilascio di una concessione complementare. Una concessione può essere rilasciata solo se l’impianto rispetta le disposizioni vigenti in materia di protezione dell’ambiente e delle acque, in particolare quanto previsto dagli articoli 31–33 LPAc per i def lussi minimi.
Articolo 74a capoverso 2 LUFI La possibilità di deroga prevista dall’articolo 74a capoverso 2 LUFI è intesa a proteggere gli investimenti. Si tratta di tutelare la buona f ede, ossia la f iducia che il cittadino può riporre nel comportamento delle autorità statali. I diritti acquisiti, e con essi la relazione di f iducia reciproca tra lo Stato e i titolari di tali diritti, trovano la loro giustificazione nella garanzia che i rapporti giuridici restino immutati per un deter- minato periodo e godano di una protezione rafforzata che, in particolare, serve a tutelare investimenti di una certa ampiezza ai quali, in caso contrario, i privati rinuncerebbero 20. Se il titolare di un diritto d’acqua immemorabile ha effettuato investimenti conformi alla legge prima del 31 luglio 2019, data alla quale il Tribunale f ederale ha pubblicato la decisione «Hammer» (DTF 145 II 140), l’autorità non può sopprimere il diritto immemorabile f ino a quando non sia stato raggiunto un ammortamento secondo principi economici generalmente riconosciuti. «Conformemente alla legge» si- gnif ica che gli investimenti hanno ottenuto tutte le eventuali autorizzazioni obbligatorie. Se necessario, l’autorità rinvierà in tal caso la soppressione del diritto immemorabile oltre il 31 dicembre 2040. Il titolare dovrà provarle i costi di investimento, gli ammortamenti effettuati fino a quel momento e la conformità dell’investimento con la legge. L’investimento deve essere stato effettuato nella legittima convinzione che il diritto d’acqua immemora- bile sarebbe rimasto in vigore e che l’impianto avrebbe potuto continuare a essere gestito sulla base di
20 DTF 145 II 140 consid. 4.3 5
tale diritto. Si presuppone inoltre che, malgrado l’ammortamento operato secondo i principi economici generalmente riconosciuti, non è possibile ammortizzarlo entro la data prevista per la soppressione dei diritti immemorabili. Qui ammortamento «secondo principi economici generalmente riconosciuti» signi- f ica secondo la prassi attuale e sulla base della tabella del periodo di utilizzazione che figura all’allegato 2.2 numero 4 dell’ordinanza del 1° novembre 201721 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn). Dopo la pub- blicazione della decisione «Hammer» del Tribunale f ederale, ossia dopo il 31 luglio 2019, i titolari di diritti d’acqua immemorabili non possono più invocare il fatto di aver affrontato investimenti partendo dal presupposto che tali diritti sarebbero rimasti in vigore.
Articolo 976d CC Poiché oggi alcuni diritti d’acqua immemorabili sono iscritti nel registro fondiario, al momento della loro soppressione occorrerà cancellare tale iscrizione, in modo che il registro fondiario continui a rif lettere correttamente la situazione giuridica. Per questa ragione è introdotto l’articolo 976d CC22, che disciplina la procedura di soppressione.
5. Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di al-
tro tipo per la Confederazione Poiché la LUFI è applicata principalmente dai Cantoni e dagli enti pubblici loro subordinati e solo un singolo impianto fondato su un diritto d’acqua immemorabile è di competenza della Confederazione, la nuova disposizione non comporta oneri supplementari per l’Amministrazione federale. Di conseguenza, non si prevedono ripercussioni dirette né sulle f inanze della Conf ederazione, né sul suo personale.
5.2 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di al-
tro tipo per i Cantoni e i Comuni Le modalità di attuazione della nuova disposizione di diritto f ederale competono ai Cantoni, che sono responsabili di un’esecuzione conforme alla loro legislazione. Questa può prevedere che i diritti d’acqua immemorabili decadano in forza della legge a una certa data oppure che siano soppressi mediante una procedura amministrativa. A tale proposito occorre tenere presente che, per quanto riguarda l’ammor- tamento degli impianti, i Cantoni dovranno procedere a una valutazione caso per caso. Non è noto quanti diritti d’acqua immemorabili esistano nei singoli Cantoni. Si ritiene che il loro numero possa variare da pochi a diverse decine per Cantone. Mentre in alcuni Cantoni molti di questi diritti sono già stati aboliti, in altri questo processo è ancora agli inizi. Può darsi che l’attuazione del nuovo discipli- namento richieda un adeguamento della legislazione cantonale e comporti un certo onere supplemen- tare per le autorità esecutive.
5.3 Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società
Di f ronte agli investimenti necessari per gestire un impianto sulla base di una concessione e alle minori possibilità di sf ruttamento delle acque derivanti da disposizioni più severe da rispettare, alcuni degli attuali gestori cesseranno la loro attività. Ciò comporterà una riduzione, presumibilmente modesta, dell’attuale produzione di energia idroelettrica. Non è possibile prevedere se e in che misura gli impianti interessati dal nuovo disciplinamento qui proposto resteranno in esercizio.
21 RS 730.03 22 RS 210 6
È probabile che finora gli impianti idroelettrici a beneficio di un diritto immemorabile abbiano rispettato solo in parte le disposizioni in vigore in materia di protezione dell’ambiente e delle acque. A medio e lungo termine, pertanto, le condizioni ecologiche delle acque sfruttate da tali impianti dovrebbero mi- gliorare nettamente. Non si prevedono ripercussioni sulla società.
6. Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le modifiche della LUFI qui proposte si basano sull’articolo 76 capoverso 2 Cost. Questa disposizione attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare principi sull’utilizzazione di acque pubbliche e private a scopi di produzione energetica. La LUFI si f onda su questa competenza costituzionale. La modifica prevista si basa anche sull’articolo 76 capoverso 3 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza globale di emanare prescrizioni sulla garanzia di adeguati deflussi minimi. La soppres- sione dei diritti immemorabili comporta l’applicazione delle disposizioni in materia di deflussi residuali di cui agli articoli 31–33 LPAc anche per gli impianti ai quali, in virtù di tali diritti, queste disposizioni non erano f inora state applicate. Secondo la giurisprudenza del Tribunale f ederale, i diritti d’acqua immemorabili, anche se sono stati riconosciuti sotto forma di un diritto reale limitato (servitù personale) su acque (oggi pubbliche), mate- rialmente vanno trattati come diritti di utilizzazione esclusiva su acque pubbliche. Come nel caso di concessioni di utilizzazione esclusiva senza limiti di tempo, la protezione dei diritti d’acqua immemorabili si giustifica solo in considerazione degli investimenti effettuati conformemente alla legge; non sussiste alcuna protezione supplementare23. I titolari di diritti d’acqua immemorabili sono tutelati nella misura degli investimenti che sono stati effettuati conformemente alla legge prima del 31 luglio 2019 e che non possono essere ammortizzati entro la data di soppressione prevista dalle autorità. La soppressione potrà avvenire solo una volta ammortizzati gli investimenti. In tal caso, l’autorità posticipa la data di soppressione, se necessario anche oltre il 31 dicembre 2040. In tal modo non si lede alcuna posizione giuridica protetta.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto rispetta gli impegni internazionali della Svizzera. Qualora siano interessate sezioni di corsi d’acqua che toccano la frontiera nazionale, l’esecuzione delle nuove disposizioni spetta alle auto- rità f ederali (art. 7 LUFI). Queste ultime si coordinano nei singoli casi con le autorità estere. Per l’unico impianto attualmente fondato su un diritto immemorabile di competenza della Confederazione, l’avam- progetto qui proposto è compatibile con gli impegni della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
La mozione della CAPTE-N 23.3498 va attuata mediante una nuova disposizione di legge che sopprima i diritti d’acqua immemorabili e, al contempo, preveda la possibilità di una deroga. L’avamprogetto con- tiene importanti disposizioni legislative che, conformemente agli articoli 164 capoverso 1 Cost. e 22 ca- poverso 1 della legge del 13 dicembre 200224 sull’Assemblea f ederale (legge sul Parlamento, LParl), vanno emanate sotto forma di legge federale. Sottostà pertanto a referendum facoltativo, come previsto dall’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
23 DTF 145 II 140 consid. 6 24 RS 171.10 7
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il presente avamprogetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a una delle soglie previste), né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che comportano spese superiori a una delle soglie previste).
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