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Modifica della Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni DA- TEC

Berna, 14 maggio 2025

Modifica della legge federale sugli aiuti finan- ziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (proroga temporanea del piano di salvataggio)

Rapporto esplicativo per la procedura di con- sultazione

Compendio

La durata di validità della legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sus- sidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE) è limitata al 31 dicembre 2026. Secondo il messaggio concernente la LAiSE, a partire dal 2027 la legge avrebbe dovuto essere sostituita da una regola- mentazione ordinaria e completa. Il Consiglio federale ha perciò predisposto diversi provvedimenti legislativi, che in parte hanno però incontrato una forte opposizione. Per limitare in modo adeguato i rischi economici derivanti dalle imprese del settore elettrico critiche per la stabilità del sistema è necessario più tempo. Ai sensi di una soluzione transitoria, con il presente messaggio il Consiglio federale propone di prorogare la durata di validità della LAiSE fino al 31 dicembre 2031.

Situazione iniziale Forti aumenti di prezzo sui mercati dell’energia hanno fatto incrementare il fabbiso- gno di mezzi finanziari delle imprese del settore elettrico per fornire le loro chiamate a margine legate al commercio di elettricità. Nell’estate 2022 il livello dei prezzi sui mercati dell’energia è fortemente aumentato, facendo temere che le imprese del set- tore elettrico critiche per la stabilità del sistema (imprese critiche per il sistema) non sarebbero più state in grado di fornire per tempo le loro chiamate a margine. Tale situazione potrebbe avere conseguenze di ampia portata e potrebbe compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico della Svizzera. Per questo motivo il Consiglio federale ha elaborato la legge federale sugli aiuti finanziari concessi a ti- tolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE; RS 734.91), che prevede in tali casi un sostegno finanziario di emer- genza concesso a titolo sussidiario. Durante la sessione autunnale 2022, il Parlamento ha adottato la LAiSE, dichiaran- dola urgente in applicazione dell’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione fede- rale (Cost.). La legge è entrata in vigore prima della scadenza del termine di referen- dum il 1° ottobre 2022, con durata di validità limitata al 31 dicembre 2026. L’obiettivo del Consiglio federale era di sostituire la LAiSE a partire dal 2027 con una regolamentazione ordinaria e completa. Allo scopo ha adottato una serie di mi- sure a tappe per rendere il settore elettrico più resiliente. Quale prima tappa, il 29 no- vembre 2023 ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE; FF 2023 2864). In una seconda tappa, nel 2024, ha svolto una procedura di consultazione concernente la modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico, proponendo requisiti per la struttura organizzativa e la gestione del rischio per le imprese critiche per il sistema nonché prescrizioni volte a garantire sufficienti riserve di liquidità e di capitale pro- prio (FF 2024 574). La procedura di consultazione ha fatto emergere che, a livello politico, le misure proposte non sono apprezzate, nonostante sia incontestata la ne- cessità di una regolamentazione successiva alla LAiSE. Molti partecipanti alla con-

sultazione sono del parere che le regolamentazioni proposte vanno oltre quanto ne- cessario. Sono stati criticati in particolare gli oneri sproporzionatamente elevati per gli interessati e i benefici discutibili per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvi- gionamento. Il Consiglio federale ha perciò deciso di rielaborare il progetto, concen- trandosi sulle misure che incidono sull’organizzazione e rafforzano la trasparenza nell’ambito della gestione del rischio e della situazione sul fronte dei rischi delle im- prese critiche per il sistema. Per il momento, il Consiglio federale rinuncia a definire requisiti volti a garantire riserve di liquidità e di capitale proprio per le imprese cri- tiche per il sistema per poter effettuare ulteriori accertamenti. In seguito, sulla base dei risultati di questi accertamenti, definirà come procedere per sostituire la LAiSE, per la quale è stata proposta una proroga. Con le misure previste dal Consiglio federale non potranno essere eliminati del tutto i rischi economici derivanti dalle imprese critiche per il sistema. In particolare non sarà possibile escludere il ripetersi della situazione verificatasi nell’autunno 2022, che ha richiesto un sostegno finanziario di emergenza da parte dello Stato. Allo sca- dere della durata di validità della LAiSE a fine 2026, si ripresenterebbe la stessa si- tuazione precedente alla crisi, con una garanzia statale implicita e gratuita per le imprese critiche per il sistema. Questo porterebbe a falsi incentivi e a una ripartizione asimmetria dei rischi (sostenuti in parte dalla Confederazione) e delle opportunità (a beneficio delle imprese e degli azionisti, tra cui Cantoni, Città e Comuni). Second o il Consiglio federale occorre evitare che ciò accada. Quale soluzione transitoria, pro- pone pertanto una proroga di cinque anni per la durata di validità della LAiSE, in modo che il piano di salvataggio possa rimanere in vigore fino a quando sarà dispo- nibile una valida soluzione successiva.

Contenuto del progetto Con il presente progetto il Consiglio federale chiede la proroga della durata di vali- dità della LAiSE fino al 31 dicembre 2031. Tale proroga rende necessario apportare adeguamenti materiali in alcuni punti della LAiSE.

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il cosiddetto «piano di salvataggio» è stato introdotto sui mercati dell’energia nell’estate 2022 a seguito del forte aumento dei prezzi . Queste forti fluttuazioni dei prezzi potrebbero scatenare una reazione a catena e, di conseguenza, compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Svizzera. Sono ipotizzabili diversi scenari di danno che potrebbero compromettere le funzioni critiche per la stabilità del sistema dell’approvvigionamento elettrico. Durante la crisi passata, il forte aumento dei prezzi di mercato e la relativa volatilità hanno portato a un aumento del fabbisogno di liquidità (aumento dei requisiti per le prestazioni di garanzia finanziarie, in parti- colare in borsa). Questo avrebbe potuto causare una sospensione temporanea dalla borsa delle imprese interessate, qualora non fossero state in grado di fornire la liqui- dità necessaria. Una tale sospensione avrebbe avuto un impatto negativo sulla gestione delle posizioni a breve termine e quindi sulla gestione dei programmi previsionali e sul funzionamento sicuro della rete, mettendo a rischio la sicurezza dell’approvvigio- namento. La durata di validità della LAiSE 1 scade il 31 dicembre 2026 e, secondo il relativo messaggio, dovrebbe essere sostituita da una regolamentazione ordinaria e completa il 1° gennaio 2027. Con la mozione 22.4132 Limitare i rischi economici collegati alle imprese di rilevanza sistemica del settore elettrico trasmessa al Consiglio federale il 5 dicembre 2024, il Parlamento ha inoltre incaricato il Consiglio federale di limitare in modo rapido ed efficace i rischi economici menzionati con provvedimenti legisla- tivi. Il Consiglio federale ha già predisposto una serie di misure per rafforzare la resilienza del settore elettrico. Nella prima tappa, il 29 novembre 2023 ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell ’energia all’ingrosso (LVTE). 2. Il Parlamento ha approvato il progetto durante la sessione pri- maverile 2025. La legge si basa sul regolamento (UE) n. 1227/2011, del 25 otto- bre 2011 3 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (regolamento REMIT), entrato in vigore nel dicembre 2011. La LVTE consentirà di incrementare la trasparenza nel commercio di energia elettrica, migliorare la vigilanza

nonché rafforzare la stabilità del sistema e la sicurezza dell’approvvigionamento. Quale ulteriore tappa, dall’8 marzo al 14 giugno 2024 il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione sul progetto di modifica della legge sull’approvvigio- namento elettrico (requisiti per le imprese di rilevanza sistemica), 4 allo scopo di ren- dere più resilienti le imprese critiche per il sistema. Il progetto posto in consultazione propone prescrizioni che incidono sulla struttura organizzativa nonché sulla gestione

3 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1. 4 FF 2024 574

del rischio delle imprese critiche per il sistema nonché requisiti concreti in materia di liquidità e capitale proprio. Il progetto è stato tuttavia accolto in modo molto critico in fase di consultazione, poiché la sua incidenza sulla gestione aziendale de lle imprese del settore elettrico è reputata sproporzionata. 5 Per quanto riguarda il presente progetto, il Consiglio federale ha deciso di concentrarsi su misure che permettono di rafforzare la trasparenza nell’ambito della gestione del rischio delle imprese critiche per il sistema e, per il momento, di rinunciare al la defi- nizione di requisiti minimi in materia di liquidità, capitale proprio e grado di indebi- tamento. Di conseguenza, la priorità sarà accordata a misure che incidono sulla strut- tura organizzativa e sulla gestione dei rischi e verrà introdotto l’obbligo d i allesti- mento di un piano di emergenza per le imprese critiche per il sistema. Queste ultime dovranno comunicare alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) i pro- pri modelli e scenari di rischio nonché informarla in modo esaustivo sulla loro situa- zione in materia di liquidità e capitale proprio. In questo modo la ElCom potrà moni- torare costantemente la situazione e ampliare ulteriormente le proprie conoscenze in questo settore. Questo ampliamento delle conoscenze è importante per l’elaborazione futura di prescrizioni concrete in materia di liquidità e capitale proprio. Il Consiglio federale prevede di adottare il messaggio concernente la modifica della legge sull’ap- provvigionamento elettrico e i requisiti per le imprese critiche per il sistema contem- poraneamente al presente messaggio per la proroga della durata di validità della LAiSE. Poiché le misure predisposte dal Consiglio federale non sono in grado di ridurre con- siderevolmente i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento se vengono meno una o più imprese critiche per il sistema, al momento è importante che il piano di salvataggio sancito nella LAiSE rimanga in vigore. Per questo motivo, il Consiglio federale propone di prorogare la durata di validità della LAiSE fino alla fine del 2031. Questa proroga di cinque anni servirà a valutare il rischio economico residuo nel caso venissero meno una o più imprese critiche per il sistema, e ad analizzare la necessità di ulteriori misure. In particolare dovrà essere riesaminata approfonditamente l’op-

portunità di introdurre prescrizioni in materia di liquidità e capitale proprio. Sulla base dei risultati di tali accertamenti verrà poi deciso come procedere per sostituire la LAiSE dopo la proroga della durata di validità.

1.2 Alternative esaminate e soluzione adottata

Con la LAiSE è stata creata una legge per garantire l’approvvigionamento elettrico anche in caso di sviluppi straordinari del mercato che il settore elettrico non è in grado di affrontare da solo. Secondo il dossier sui pericoli della Confederazione, un’in terru-

5 I documenti relativi alla consultazione, i pareri e il rapporto sui risultati sono consultabili alla pagina: http://www.admin.ch> Diritto federale > Procedure di consultazione > Proce- dure di consultazione concluse > 2024 > DATEC

zione di elettricità in una vasta zona del Paese potrebbe causare ingenti danni a per- sone, patrimonio e prestazioni economiche. 6 Con la LAiSE è disponibile una base giuridica per aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario sotto forma di mutui per sal- vare le imprese critiche per il sistema in caso di sviluppi straordinari del mercato. Sin dall’inizio si persegue tuttavia l’obiettivo di adottare a medio termine ulteriori misure per rafforzare la resilienza del settore elettrico e rendere superflui sostegni finanziari di emergenza concessi a titolo sussidiario. Non prorogando la LAiSE, verrebbe meno il piano di salvataggio prima dell’entrata in vigore di una valida regolamentazione successiva. Se un’impresa critica per il si- stema dovesse trovarsi in difficoltà, potrebbe nuovamente essere compromesso l’ap- provvigionamento di energia elettrica. Anche se la situazione sui mercati dell’energia si è distesa dal 2022 e a seguito dei forti aumenti dei prezzi anche le imprese del set- tore elettrico hanno adeguato le loro strategie e la gestione dei rischi, non si possono escludere nuovi squilibri sui mercati dell’energia. È quindi importante prorogare tem- poraneamente il piano di salvataggio esistente fino a quando potrà essere messa in vigore una regolamentazione successiva volta a limitare i rischi economici. Qualora non venisse prorogata la durata di validità della LAiSE, nel caso di una nuova crisi, il Consiglio federale dovrebbe intervenire nuovamente in virtù del diritto di ne- cessità. Ciò implicherebbe di fatto di nuovo una garanzia statale implicita. Con l a proroga della durata di validità della LAiSE, le imprese critiche per il sistema devono perlomeno versare un importo forfettario a copertura dei costi per la messa a disposi- zione dei mutui. Inoltre, il ricorso al diritto di necessità è problematico se il legislatore omette di disciplinare una situazione di pericolo individuata, nonostante sia a cono- scenza del problema (cfr. sentenza TF 137 II 431).

1.2.1 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario e

con le strategie del Consiglio federale La modifica di legge proposta non è annunciata né nel messaggio del 24 gen- naio 2024 7 sul programma di legislatura 2023–2027, né nel decreto federale del 6 giu- gno 2024 8 sul programma di legislatura 2023–2027. La proroga della durata di vali- dità della LAiSE proposta impedirà che il piano di salvataggio scada prima che siano disponibili misure efficaci per limitare il rischio nel caso in cui venga meno un’im- presa critica per il sistema.

6 www.babs.admin.ch «Dossier sui pericoli - Interruzione di corrente (disponibile solo in tedesco)» 7 FF 2024 525 8 FF 2024 1440

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Continuano a essere rilevanti gli esempi illustrati al numero 3 delle spiegazioni rela- tive al diritto comparato nel messaggio del 18 maggio 2022 sulla legge federale rela- tiva ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica e sul decreto federale che stanzia un cre- dito d’impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica 9, motivo per cui si ri- manda a essi. L’Accordo sull’energia elettrica negoziato con l’Unione europea (UE) contiene norme concrete sugli aiuti di Stato e disposizioni transitorie per gli aiuti di Stato già esistenti. La Svizzera si impegna inoltre a introdurre una procedura nazionale di sorveglianza degli aiuti di Stato equivalente a quella dell’UE. Pertanto, contrariamente alle dispo- sizioni attualmente in vigore, per la LAiSE con durata di validità prorogata potrebbe essere determinante anche il diritto in materia di aiuti di Stato secondo l’A ccordo sull’energia elettrica. La proroga della durata di validità della LAiSE proposta coin- cide tuttavia con la fase transitoria prevista dall’Accordo sull’energia elettrica per gli aiuti finanziari esistenti e l’istituzione di un sistema di vigilanza degli aiuti di Stato in Svizzera. Secondo il diritto europeo in materia di aiuti di Stato, in linea di massima questi ultimi non sono ammessi, a meno che non si tratti di eccezioni previste. Ciono- nostante durante la crisi nel 2022 anche diversi Paesi europei, come ad esempio la Germania, hanno concesso aiuti finanziari statali a sostegno della liquidità a impor- tanti fornitori di energia elettrica. Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha creato un quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, che ha conferito agli Stati membri un maggiore margine di manovra nella concessione di aiuti alle imprese ri- spetto ai periodi normali. Tale quadro giuridico è tuttavia scaduto alla fine del 2024. Il piano di salvataggio svizzero sancito nella LAiSE, che discip lina aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario, è molto simile al modello applicato dall’UE.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Panoramica dei contenuti della legge

La sezione 1 della LAiSE sancisce scopo e oggetto della legge, le imprese aventi di- ritto e l’oggetto concreto della richiesta, ovvero gli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario sotto forma di mutui. La sezione 2 regola i valori di riferimento concreti dei mutui. In seguito, la sezione 3 disciplina i diritti e gli obblighi, la sezione 4 il fi- nanziamento, la sezione 5 gli obblighi d’informazione e il trattamento dei dati, la se- zione 6 la regola opt-out, la sezione 7 le responsabilità della Confederazione e gli ob- blighi della ElCom e la sezione 8 le disposizioni finali.

9 FF 2022 1183 n. 7.1

3.2 Normativa proposta

La durata di validità della LAiSE viene prorogata di cinque anni, fino al 31 dicem- bre 2031, per accordare al Consiglio federale e al Parlamento, come già illustrato al capitolo 1.2, il tempo necessario per elaborare e mettere in vigore un’eventuale rego- lamentazione successiva. Tale proroga rende necessario apportare adeguamenti mate- riali in alcuni punti della LAiSE. In particolare, verrà introdotto un limite inferiore per la componente di interessi dell’importo forfettario a copertura dei costi per la messa a disposizione dei mutui, in modo che sia almeno pari a quello attuale.

3.3 Attuazione

Con l’entrata in vigore delle modifiche, il termine di cui all’articolo 2 capoverso 3 non inizia nuovamente a decorrere. Ciò significa che le imprese non possono più presen- tare una domanda per fare attestare la propria criticità per la stabilità del sistema. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) continua tuttavia ad avere la competenza di attestare tale criticità a deter- minate imprese. Le modalità di attuazione della legge restano invariate.

4 Commento ai progetti

4.1 Commento ai singoli articoli della legge

Titolo L’adeguamento concerne solo il testo francese e il testo italiano. L’espressione «cri- tiche per la stabilità del sistema» è tradotta letteralmente per essere adeguata alla ver- sione tedesca.

Sostituzione di espressioni Analogamente all’adeguamento del titolo della legge, anche in questo caso il testo francese e il testo italiano vengono adeguati alla terminologia della versione tedesca.

Art. 2 cpv. 2 e 3 Nei capoversi 2 e 3, analogamente all’adeguamento del titolo della legge, l’espres- sione «critiche per la stabilità del sistema» è introdotta solo nel testo francese. Poiché l’adeguamento in questo articolo non è di natura puramente grammaticale e pertanto non rientra nella sostituzione di espressioni, i capoversi sono riportati separatamente.

Art. 13 cpv. 1 e cpv. 2 La facoltà di riscuotere mutui è prorogata di cinque anni, analogamente alla durata di validità della legge, e termina al più tardi il 31 luglio 2031. Al capoverso 2 si procede alla correzione di un errore ortografico nel testo francese.

Art. 16 cpv. 3 Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti in funzione del prodotto interno lordo più recente del 2024.

Art. 18 cpv. 2 lett. a e cpv. 5 secondo periodo L’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui si orienta ai costi della Confederazione. Con la proroga della durata di validità della legge, per coerenza, l’im- porto forfettario per la messa a disposizione dei mutui deve essere calcolato in ba se al rendimento di un prestito quinquennale della Confederazione al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Il periodo rilevante per i prestiti della Confedera- zione è determinato dalla durata di validità della legge. Poiché la durata di va lidità della legge è prorogata di cinque anni, anche il periodo rilevante dovrà passare da quattro (durata di validità precedente) a cinque anni. Non è possibile escludere che il rendimento dei prestiti della Confederazione sia net- tamente inferiore fino alla prevista entrata in vigore della presente modifica il 1° gen- naio 2027. Il limite inferiore sarà aumentato dallo 0 per cento allo 0,635 per cento del credito d’impegno per garantire che il nuovo importo forfettario a copertura dei costi per la messa a disposizione dei mutui non sia inferiore al livello a fine 2026. Anche la ripartizione dell’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui tra le singole imprese deve basarsi su valori aggiornati. L’importo a carico delle singole imprese è pertanto calcolato in ragione della loro quota di potenza installata rispetto a quella complessiva di cui dispongono in Svizzera tutte le imprese critic he per il si- stema al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

Art. 19 cpv. 1 e 5 Per maggiore chiarezza in merito a chi compete la responsabilità dell’esecuzione della presente legge, si riprende la formulazione di cui all’articolo 25. Nello specifico si sostituisce il termine «servizi federali» con «unità amministrative della Confeder a- zione». Inoltre si menziona in modo esplicito che tali unità amministrative, in parti- colare la ElCom e il CDF, possono essere consultate. Al capoverso 5, analogamente all’adeguamento del titolo della legge, l’espressione «critiche per la stabilità del sistema» è introdotta solo nel testo francese e nel testo italiano. Poiché l’adeguamento in questo articolo non è di natura puramente gramma- ticale e pertanto non rientra nella sostituzione di espressioni, il capoverso è riportato separatamente.

Con l’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) il 1° settembre 2023, i dati di persone giuridiche sono stati svincolati espli- citamente dal contenuto protettivo della legge. Di conseguenza, le basi giuridiche fe- derali che autorizzano gli organi federali a trattare i dati personali non sono più appli-

cabili se trattano dati di persone giuridiche. La disposizione transitoria di cui all’arti- colo 71 LPD scade il 31 agosto 2028. Con gli articoli 57r e seguenti della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) è stata tuttavia creata una base generale per il trattamento e la comunicazione dei dati di per- sone giuridiche, che deve tuttavia essere precisata in una legislazione speciale. L’ar- ticolo 20 precedente è stato perciò adeguato di conseguenza. Il trattamento dei dati e la comunicazione di dati sono ora disciplinati in articoli separati (art. 20 e art. 20a). L’articolo 20 non menziona esplicitamente il collegamento di dati poiché è incluso nel termine «trattamento». Le competenze sono state specificate negli articoli 20 e 20a, analogamente all’articolo 19 capoverso 1. La regolamentazione dell’informa- zione del pubblico da parte del DATEC e l’esclusione del principio di trasparenza, contemplati nel precedente capoverso 4, per motivi di sistematica vengono discipli- nati in un articolo separato (art. 20b) e riorganizzati in ordine cronologico.

Art. 21 cpv. 1 Al capoverso 1, analogamente all’adeguamento del titolo della legge, l’espressione «critiche per la stabilità del sistema» è introdotta solo nel testo francese. Poiché l’ade- guamento in questo articolo non è di natura puramente grammaticale e pertanto non rientra nella sostituzione di espressioni, il capoverso è riportato separatamente.

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore Lo scopo della proroga è di consentire al Consiglio federale di procedere a ulteriori accertamenti necessari per l’attuazione di una regolamentazione ordinaria e completa. Per garantire che la LAiSE venga applicata senza soluzione di continuità, la modifica dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2027. Ciò presuppone che il Parlamento approvi il progetto durante la sessione estiva 2026. Resta salvo il caso in cui venga indetto un referendum.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

In caso di necessità la LAiSE consente alle imprese critiche per il sistema di chiedere un mutuo alla Confederazione. Se la Confederazione concede tali mutui, incorre in rischi finanziari. Questi rischi sono compensati attraverso interessi e un supplemento di rischio. La Confederazione potrebbe subire perdite miliardarie se uno o più mutui non venissero rimborsati interamente. Viceversa, la Confederazione potrebbe realiz- zare utili con gli interessi e il supplemento di rischio, se uno o più mutui venissero percepiti e rimborsati. Per la messa a disposizione del piano di salvataggio, la Confederazione riscuote una tassa (tassa per la messa a disposizione) a copertura dei costi per la liquidità pari al previsto credito d’impegno di dieci miliardi di franchi e dei costi esterni della Confe- derazione. Se non vengono concessi mutui, non vi sono ripercussioni sul bilancio della Confederazione.

Senza proroga della durata di validità della LAiSE, non sarebbe possibile ridurre con- siderevolmente il rischio finanziario della Confederazione, poiché rimarrebbe l’aspet- tativa, alimentata dall’operazione di salvataggio nel 2022, di un intervento statale nel caso in cui un’impresa critica per il sistema si ritrovasse in difficoltà finanziarie. La differenza fondamentale consisterebbe nel fatto che in tal caso la messa a disposizione della liquidità da parte della Confederazione non verrebbe indennizzata. Prorogando la durata di validità della LAiSE sono prorogati anche gli obblighi di mo- nitoraggio e informazione della ElCom, che comprendono in particolare le continue valutazioni dei dati per il monitoraggio della liquidità (art. 24 LAiSE) e le corrispon- denti domande di chiarimento presso le imprese critiche per il sistema nonché i relativi rapporti all’attenzione dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). Per assolvere tali compiti, la ElCom ha bisogno di aumentare l’effettivo con un posto di lavoro al 100 per cento, ossia di mezzi finanziari pari a 180 000 franchi all’anno. Inoltre, per la plausibilizzazione dei dati in materia di liquidità, la ElCom necessita di mezzi finan- ziari pari a 80 000 franchi all’anno. Inoltre, il progetto potrebbe richiedere temporaneamente un aumento degli effettivi per gestire eventuali mutui oppure sorvegliare il rispetto delle prescrizioni, in partico- lare presso l’UFE e l’Amministrazione federale delle finanze.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni,

per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna La proroga della durata di validità della LAiSE permette di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Svizzera. Ne beneficiano anche i Cantoni e i Co- muni, indipendentemente dalla loro partecipazione diretta o indiretta alle imprese cri- tiche per il sistema. Gli aiuti finanziari per le imprese critiche per il sistema sono con- cessi solo a titolo sussidiario. Il Consiglio federale continua a ritenere che spetti in primo luogo alle imprese critiche per il sistema stesse nonché ai Cantoni e ai Comuni, in qualità di proprietari, adottare con continuità tutti i provvedimenti necessari per fronteggiare le situazioni di crisi e garantire la sopravvivenza delle imprese interessate senza ricorrere agli aiuti finanziari della Confederazione.

Se si verificassero perdite definitive sui mutui concessi dalla Confederazione, queste verrebbero suddivise. La Confederazione assumerebbe il 50 per cento delle perdite e tutti i Cantoni insieme il restante 50 per cento. Per la partecipazione al rischio di per- dite, i Cantoni hanno diritto alla metà dei supplementi di rischio incassati dalla Con- federazione.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Secondo il dossier sui pericoli della Confederazione, un’interruzione di elettricità in una vasta zona del Paese potrebbe causare ingenti danni a persone, patrimonio e pre- stazioni economiche. Poiché il progetto contribuisce a rafforzare la sicurezza dell’a p- provvigionamento elettrico in Svizzera, sono previste ripercussioni positive per l’eco- nomia.

La proroga della durata di validità della presente legge federale può tuttavia incenti- vare comportamenti scorretti; la prospettiva di potenziali aiuti finanziari da parte della Confederazione, ad esempio, potrebbe indurre le imprese soggette alla legge ad accet- tare maggiori rischi oppure ad adottare meno provvedimenti di prevenzione necessari. Nonostante la proroga della durata di validità della LAiSE, il Consiglio federale con- tinua a essere del parere che a medio termine deve essere rafforzata la resilienza delle imprese critiche per il sistema mediante altre misure e prescrizioni. In attesa ch e tali misure vengano elaborate e messe in vigore, per il Consiglio federale è importante che la garanzia statale, comunque percepita come implicita, venga indennizzata dalle imprese critiche per il sistema alla Confederazione.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Per quanto concerne la costituzionalità della LAiSE si rimanda al messaggio del 18 maggio 2022 sulla legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza siste- mica e sul decreto federale che stanzia un credito d’impegno relativo ad aiuti finan- ziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elet- trica di rilevanza sistemica 10.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In merito alla compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera, si rimanda a quanto espresso al numero 7.2 del messaggio del 18 maggio 2022 sulla legge fede- rale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica e sul decreto federale che stanzia un credito d’impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per sal- vare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica 11.

6.3 Forma dell’atto

La LAiSE include disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conforme- mente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La revisione della legge segue quindi la procedura legislativa normale.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il decreto federale che stanzia un credito d’impegno relativo ad aiuti finanziari con- cessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di ri- levanza sistemica, adottato il 13 settembre 2022 dall’Assemblea federale, formal- mente non ha un limite temporale, ma a seguito della limitata durata di validità della

10 FF 2022 1183 n. 7.1

11 FF 2022 1183 n. 7.1

legge, implicitamente va considerato a tempo determinato. Poiché comporta la pro- roga di una disposizione in scadenza in materia di sussidi di oltre 20 milioni di franchi, la proroga temporanea della durata di validità della LAiSE è assoggettata al freno al le spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. L’articolo 13 capoverso 1 della LAiSE presuppone infatti il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

6.5 Conformità alla legge sui sussidi

In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 Cost., la Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica. Secondo le spiegazioni contenute nel messaggio del 3 dicembre 2004 12 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico, data la sua ampia competenza legislativa in questo settore, la Confederazione può in particolare monopolizzare il trasporto, emanare prescrizioni tariffarie, definire regolamenti riguardanti le imprese del settore elettrico, sancire un diritto di accesso alla rete o prevedere misure in mate- ria di sicurezza dell’approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento alla rete o di fornitura di energia elettrica. Il venir meno di un’impresa critica per il sistema potrebbe comportare interruzioni dell’approvvigionamento elettrico in Svizzera e all’estero. La Confederazione ha per- tanto un grande interesse a garantire un’approvvigionamento elettrico senza interru- zioni. Se i proprietari non sono in grado di fornire un sostegno finanziario sufficiente alla propria impresa critica per il sistema, la Confederazione deve potere intervenire. Secondo l’articolo 4 LAiSE, gli aiuti finanziari devono essere concessi a titolo sussi- diario alle misure adottate dalle imprese critiche per il sistema e dai relativi proprie- tari. Ciò è in linea con le prescrizioni generalmente applicabili della legge sui sussidi, che prevedono aiuti finanziari se il compito da sostenere non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione e se si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle al- tre possibilità di finanziamento (art. 6 lett. c e d della legge sui sussidi 13). La durata di validità della legge è prorogata temporaneamente fino alla fine del 2031.

6.6 Protezione dei dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati si rimanda al messaggio del 18 maggio 2022 sulla legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica e sul dec reto federale che stanzia un credito d’impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidia- rio per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica 14.

12 FF 2005 1611 13 RS 616.1

14 FF 2022 1183 n. 7.1

Modifica della Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE) | Lexipedia | Lexipedia