Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE)
Berna, 27 agosto 2025
Ordinanza concernente l’attuazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
1 Situazione inziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Su incarico del Consiglio federale, il 19 marzo 2024 il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha sottoscritto un accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia (di seguito: «Accordo trilaterale»). Quest’ultimo è parte integrante dell’Accordo bilaterale siglato da Germania e Italia nella stessa data (di seguito: «Accordo bilaterale»). L’Accordo trilaterale rimanda in più punti alle disposizioni dell’Accordo bilaterale e disciplina gli aspetti specifici delle relazioni tra la Svizzera e gli altri due Stati contraenti che necessitano di una regolamentazione separata. La procedura di consultazione per l’approvazione dell’Accordo trilaterale (art. 166 cpv. 2 Cost.) e dei crediti d’impegno necessari per l’attuazione (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.) si è svolta dal 15 maggio al 17 giugno 2024. Nella sessione primaverile 2025 il Parlamento ha approvato l’Accordo trilaterale e due decreti relativi ai crediti d’impegno. Dato che l’Accordo trilaterale comprende disposizioni che contengono norme di diritto, sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.); il termine è scaduto il 30 giugno 2025. Tuttavia, l’Accordo trilaterale entrerà in vigore solo dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti. Per quanto riguarda l’Italia, la data di un’eventuale ratifica è attualmente sconosciuta.
L’Accordo trilaterale consente alla Svizzera, in una situazione di grave penuria e dopo aver adottato tutte le misure possibili a livello nazionale, di presentare una richiesta di solidarietà agli altri due Stati contraenti per rifornire i suoi clienti protetti. Viceversa, anche questi due Stati possono chiedere solidarietà alla Svizzera in caso di emergenza. I tre Stati garantiscono inoltre che l’attuazione delle misure di solidarietà non comporterà una limitazione delle capacità di trasporto delle rispettive reti di gas. L’attuazione nazionale dell’Accordo trilaterale avviene per mezzo di un’ordinanza. A differenza di Germania e Italia, la Svizzera non dispone di una legge sull’approvvigionamento di gas che possa fungere da base per l’attuazione dell’Accordo trilaterale.
L’articolo 1 del presente progetto di ordinanza prevede – in virtù dell’articolo 60 capoverso 1 lettera c della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP)1 – la delega alla Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale (di seguito «Swissgas») del compito di diritto pubblico che consiste nella preparazione e nell’attuazione operativa dell’Accordo. La delega si rende necessaria in quanto, a causa della mancanza di una base legale, in Svizzera non vi è un responsabile che sia indipendente dal settore del gas e che possa svolgere tale compito. Grazie alla sua esperienza pluriennale nella gestione della rete e nelle attività di trasporto a essa collegate, Swissgas è adatta ad assumere questo compito. Inoltre, è proprietaria delle capacità del gasdotto di transito destinate alla Svizzera. Nel settore svizzero del gas non esiste un’organizzazione analoga che possa assumere questo compito al posto di Swissgas.
L’ordinanza concernente l’attuazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria completa l’ordinanza concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria2. Quest’ultima disciplina le misure preparatorie per un caso di solidarietà nonché l’attuazione delle richieste di fornitura di gas provenienti dall’estero. Il presente progetto di ordinanza regolamenta invece le richieste di fornitura di gas da parte della Svizzera. Secondo l’Accordo bilaterale, la Svizzera può trasmettere richieste di fornitura di gas solo dopo aver esaurito tutte le misure nazionali, ossia in caso di grave penuria; solo a questo punto è possibile ricorrere a misure d’intervento in virtù degli articoli 31 e 32 LAP. Le richieste di fornitura solidale di gas da parte della Svizzera sono regolate dalla presente
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2RS … (ancora da definire)
ordinanza, che tuttavia entrerà in vigore solo in caso di una situazione di grave penuria imminente.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto s’inscrive nell’obiettivo 25 del programma di legislatura 2023–2027, secondo cui la Svizzera garantisce la sicurezza e la stabilità dell’approvvigionamento energetico e promuove lo sviluppo della produzione interna di energie rinnovabili. Non è invece incluso nel piano finanziario della Confederazione. Il progetto è conforme alla Strategia energetica del Consiglio federale, che mira segnatamente a mantenere elevato il livello di approvvigionamento della Svizzera.
2 Contenuto degli Accordi di solidarietà
L’Accordo bilaterale si basa sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas3 (di seguito: «regolamento SoS») nella versione in vigore al momento della firma degli Accordi di solidarietà. L’Accordo bilaterale contiene le seguenti disposizioni, che rimandano in alcuni punti al regolamento SoS:
Le misure di solidarietà sono adottate in ultima istanza, per garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in caso di emergenza. L’emergenza rappresenta il terzo livello di crisi di cui all’articolo 11 paragrafo 1 lettera c del regolamento SoS; il primo livello di crisi è definito «preallarme», mentre il secondo «allarme». Per poter presentare una richiesta di solidarietà, tutte le misure per ridurre i consumi dei clienti non protetti e per aumentare l’offerta devono già essere state attuate all’interno dello Stato in questione (art. 1 Accordo bilaterale).
La definizione di «clienti protetti nel quadro della solidarietà» secondo l’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo bilaterale si fonda sull’articolo 2 punto 6 in combinato disposto con il considerando 24 del regolamento SoS. Si tratta segnatamente di economie domestiche, ospedali e servizi d’emergenza. La definizione si limita principalmente ai clienti civili (conformemente al considerando 24), ma a determinate condizioni può essere estesa ad alcuni servizi sociali essenziali (assistenza sanitaria, assistenza sociale essenziale, servizi di emergenza e di sicurezza) e impianti di teleriscaldamento.
In una prima fase si possono richiedere «misure volontarie di solidarietà» (art. 4 Accordo bilaterale). La Parte contraente che risponde a una richiesta di solidarietà (di seguito: Parte fornitrice) invita i partecipanti al mercato sul proprio territorio a mettere a disposizione, su base volontaria e contrattuale, volumi di gas per far fronte alla crisi di approvvigionamento sul territorio della Parte contraente che presenta la richiesta (di seguito: Parte richiedente).
Se i volumi di gas messi a disposizione non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di gas dei clienti protetti, in un secondo tempo si possono richiedere «misure obbligatorie di solidarietà» (art. 5 Accordo bilaterale). In questo caso, la Parte fornitrice adotta misure sovrane in termini di domanda e offerta per poter erogare volumi di gas supplementari.
Una richiesta di solidarietà è valida soltanto per il giorno gas successivo e va ripresentata ogni giorno (art. 3 par. 6 Accordo bilaterale). Deve contenere determinate informazioni (in particolare il volume di gas auspicato) e deve essere presentata ed evasa in tempi molto brevi (art. 3 Accordo bilaterale).
- In caso di misure volontarie di solidarietà ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo bilaterale, i partecipanti al mercato ricevono una remunerazione stabilita
3 Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1032, GU L 173 del 30.06.2022, pag. 17.
contrattualmente. Se i contratti in questione sono conclusi da un terzo incaricato dalla Parte richiedente (Swissgas per la Svizzera), questa deve fornire una garanzia statale per coprire i crediti dei partecipanti al mercato della Parte fornitrice (art. 3 par. 4 punto 9 Accordo bilaterale). - In caso di misure obbligatorie di solidarietà, un contratto tra le parti contraenti si ritiene concluso non appena l’offerta di solidarietà è stata accettata (art. 5 par. 10 dell’Accordo bilaterale). Sono previste compensazioni che comprendono il prezzo del gas, i costi di trasporto ed eventuali danni ai settori economici in questione (art.
8 dell’Accordo bilaterale).
Mediante l’Accordo trilaterale le pertinenti disposizioni dell’Accordo bilaterale sono valide, per analogia, anche per le misure di solidarietà con la Svizzera. Ciò non implica tuttavia un recepimento diretto delle normative dell’Unione Europea (UE) a cui si rimanda nell’Accordo bilaterale. Al momento della sottoscrizione degli Accordi di solidarietà non esiste un accordo bilaterale tra le Svizzera e l’UE in materia di approvvigionamento di gas.
La Svizzera ha così il diritto di trasmettere una richiesta di solidarietà alla Germania e all’Italia in caso di emergenza, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Accordo bilaterale. Viceversa, anche la Germania e l’Italia possono presentare le loro richieste di solidarietà alla Svizzera. Nei rapporti tra la Svizzera e i due altri Stati contraenti sono necessarie disposizioni particolari. Vale la pena sottolineare le seguenti disposizioni dell’Accordo trilaterale.
Per quanto concerne la Svizzera, l’autorità competente per l’attuazione dell’Accordo trilaterale è l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) (art. 2);
Poiché le misure di solidarietà tra la Germania e l’Italia riguardano ingenti volumi di gas e possono mobilitare grandi capacità sul tratto svizzero del gasdotto di transito, sono previsti meccanismi di protezione specifici per l’approvvigionamento svizzero. Le misure di solidarietà tra la Germania e l’Italia non devono ostacolare l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. Se ciò accade, le autorità competenti dei tre Stati contraenti devono adottare opportune contromisure (art. 8 e 9).
I clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera sono trattati allo stesso modo dei clienti protetti in Germania e in Italia, a condizione che la definizione svizzera di questi clienti sia conforme alla definizione di cui all’articolo 2 punto 6 e all’articolo
13 del regolamento SoS (art. 7).
Le autorità competenti delle tre Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie affinché i rispettivi gestori di rete concludano un accordo operativo funzionale all’attuazione delle misure di solidarietà entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo trilaterale (art. 10).
Una clausola arbitrale stabilisce che nelle relazioni con la Svizzera sia un tribunale arbitrale indipendente a intervenire come organo di risoluzione delle controversie (art. 11).
L’Accordo trilaterale si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 13), dato che anche quest’ultimo rientra nell’approvvigionamento economico della Svizzera (art. 7 e 8 par. 2 del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19234 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein).
Sono fatti salvi gli obblighi della Germania e dell’Italia nei confronti di altri Stati membri dell’UE conformemente al regolamento SoS (art. 1).
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Le misure previste nei due Accordi di solidarietà corrispondono a quelle previste nel diritto dell’UE. Sono volte a garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della
4 RS 0.631.112.514
solidarietà, quali le economie domestiche, gli ospedali e i servizi di emergenza. Una richiesta di solidarietà deve essere inviata a tutti gli Stati membri direttamente o indirettamente connessi allo Stato richiedente. Di conseguenza, quando viene presentata una tale richiesta, lo Stato o gli Stati membri con le offerte più vantaggiose attuano le misure di solidarietà corrispondenti, fino a soddisfare la domanda dei clienti protetti dello Stato richiedente.
L’Accordo trilaterale menziona nel preambolo i principali atti giuridici dell’UE nel settore dell’approvvigionamento di gas. Eventuali rimandi al diritto dell’UE pertinenti anche per la Svizzera possono derivare dal fatto che l’Accordo trilaterale è parte integrante dell’Accordo bilaterale, che rinvia in alcuni punti al diritto dell’UE. Si tratta quindi di rimandi statici, con indicazione del riferimento dei relativi testi giuridici. Tali rimandi hanno una portata limitata, in quanto i diritti e gli obblighi fondamentali delle parti sono disciplinati in modo dettagliato e completo negli Accordi, in particolare per quanto riguarda gli obblighi finanziari. Il diritto dell’UE potrebbe svolgere un certo ruolo nell’interpretazione dell’Accordo trilaterale, dato che quest’ultimo si basa su un processo inerente al diritto dell’UE. L’Accordo trilaterale prevede norme specifiche per la Svizzera per quanto concerne alcuni punti, in particolare per la determinazione del prezzo del gas da prendere in considerazione.
4 Commento ai singoli articoli
Il contenuto degli Accordi di solidarietà non rientra nella presente consultazione. Per agevolare la comprensione del meccanismo di solidarietà, nei commenti ai singoli articoli del progetto di ordinanza si rimanda alle corrispondenti disposizioni dei due Accordi.
Articolo 1
In virtù dell’articolo 60 capoverso 1 lettera c LAP, l’attuazione dell’Accordo trilaterale è affidata a Swissgas. L’Accordo bilaterale prevede la possibilità che sia una terza parte, che agisce per conto delle parti contraenti, a elaborare le misure di solidarietà (art. 2 par. 2 n. 16). La delega a Swissgas si rende necessaria in quanto, a causa della mancanza di una base legale, in Svizzera non vi è un responsabile dell’area di mercato che sia indipendente dal settore del gas e che possa svolgere tale compito. Verrebbe istituito con l’entrata in vigore della prevista legge sull’approvvigionamento di gas.
Nel quadro dell’attuazione dell’Accordo, a Swissgas vengono affidate mansioni puramente operative. Gli obblighi di Swissgas, tra cui quello di presentare regolarmente un rapporto e l’obbligo d’informare, vengono ulteriormente precisati per mezzo di direttive. La regolare attuazione dell’Accordo trilaterale e il rispetto degli obblighi vengono periodicamente verificati dall’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) nell’ambito delle strutture esistenti. Le competenze regolatorie nei casi di solidarietà restano appannaggio della Confederazione, specialmente per la determinazione di misure sovrane (commutazione degli impianti bicombustibili, limitazioni e divieti dell’utilizzo di gas, contingentamenti).
Articolo 2
È possibile richiedere l’applicazione di misure di solidarietà solo per i clienti protetti nel quadro della solidarietà. I clienti protetti sono tutti i clienti che usufruiscono di gas di cui all’articolo 2 dell’ordinanza concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria5.
5RS … (ancora da definire)
Articolo 3
L’articolo 3 dell’Accordo bilaterale stabilisce la procedura per la richiesta di solidarietà. Secondo il paragrafo 4, una richiesta di solidarietà deve contenere almeno i seguenti dati:
a) i recapiti dell’autorità competente della Parte richiedente; b) i recapiti del gestore del sistema di trasmissione della Parte richiedente; c) i recapiti della terza parte che agisce per conto della Parte richiedente; d) il giorno di consegna; e) il volume di gas; f) il punto di consegna; g) la garanzia che le condizioni per una richiesta di solidarietà siano soddisfatte.
Ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo trilaterale e dell’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo bilaterale, l’UFAE è responsabile della preparazione e della presentazione di una richiesta di misure volontarie di solidarietà. Il delegato stabilisce il volume di gas da richiedere, basandosi sui dati del sistema di monitoraggio del gas dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP). Secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo bilaterale, le condizioni per una richiesta di solidarietà sono soddisfatte se nonostante la rinuncia totale all’utilizzo di gas da parte dei clienti non protetti non è possibile coprire la carenza nell’approvvigionamento di gas dei clienti protetti.
Dopo aver ricevuto la richiesta, le autorità tedesche e italiane la verificano per individuare eventuali errori o omissioni e ne confermano la ricezione entro mezz’ora. Successivamente attuano senza indugio misure volontarie di solidarietà per presentare una o più offerte alla Svizzera.
Articolo 4
Una volta che le autorità tedesche e italiane hanno confermato la richiesta, il delegato all’approvvigionamento economico del Paese (di seguito: delegato) incarica Swissgas, a nome del Consiglio federale, di procurare i volumi di gas occorrenti. Swissgas stipula contratti direttamente con i partecipanti al mercato tedesco e/o italiano. Se è disponibile una piattaforma online, le offerte vengono accettate tramite questa piattaforma. Il delegato definisce e comunica a Swissgas il volume massimo di gas da accettare e il prezzo massimo per MWh. In caso di accettazione, Swissgas riceve una garanzia statale per il pagamento delle misure. Qualora Swissgas non riuscisse a finanziare le misure attingendo ai propri mezzi, potrebbe beneficiare di un secondo credito di finanziamento. I crediti d’impegno necessari sono oggetto di decreti federali autonomi che vengono sottoposti al Parlamento nell’ambito dell’approvazione dell’Accordo.
Articolo 5
Nella misura in cui la Svizzera non riesca a coprire integralmente il fabbisogno di gas dei propri clienti protetti pur avendo accettato tutte le offerte volontarie disponibili, o nel caso in cui non vi fossero state offerte di questo tipo, può chiedere a Germania e Italia di attuare misure di solidarietà obbligatorie (art. 5 par. 1 dell’Accordo bilaterale). Conformemente all’articolo 3 paragrafo 4 dell’Accordo bilaterale, una richiesta di misure obbligatorie di solidarietà contiene almeno:
a) i recapiti dell’autorità competente della Parte richiedente; b) i recapiti del gestore del sistema di trasmissione della Parte richiedente; c) i recapiti della terza parte che agisce per conto della Parte richiedente; d) il giorno di consegna; e) il volume di gas in kilowattora al giorno (kWh/g); f) il punto di consegna;
g) la garanzia che le condizioni per una richiesta di solidarietà siano soddisfatte.
Le offerte di Germania e Italia vengono vagliate dall’AEP in collaborazione con Swissgas. In base alle conclusioni, il delegato decide quali offerte accettare e in che misura. Secondo l’articolo 5 paragrafo 10 dell’Accordo bilaterale, il contratto s’intende concluso quando la Parte fornitrice riceve la dichiarazione di accettazione della Parte richiedente. Il paragrafo 11 dello stesso articolo stabilisce inoltre che, se è disponibile una piattaforma online, le offerte devono essere accettate tramite tale piattaforma.
Articolo 6
Swissgas prende in consegna i volumi di gas il giorno successivo alla stipula del contratto nel punto di consegna concordato; secondo l’articolo 2 paragrafo 2 punto 10 corrisponde al punto di interconnessione trasnfrontaliero con la Svizzera. Swissgas trasferisce i volumi di gas ai gestori regionali di reti di gas (responsabili delle zone di bilancio), che li mettono a disposizione dei clienti protetti attraverso i gestori locali di reti di gas. Tutti gli enti coinvolti, compresi gli operatori dei sistemi di trasporto6, sono tenuti a fornire le capacità di trasporto necessarie nel rispetto del principio di non discriminazione, in modo da rendere possibili le consegne e garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti. Swissgas distribuisce i volumi di gas prelevati sulla base del volume di cui si prevede ci sarà bisogno secondo il sistema di monitoraggio del gas dell’AEP. Se il volume di gas ricevuto è inferiore a quello necessario, si dovrà assegnare il gas ai gestori regionali di reti di gas in modo da garantire che i clienti protetti siano riforniti il più uniformemente possibile.
La Svizzera può chiedere misure di solidarietà solo se i clienti non protetti sono tenuti a rinunciare completamente al consumo di gas attraverso misure sovrane7. Ciò significa che in questo caso solo i clienti protetti possono consumare gas. Il controllo del rispetto di tali disposizioni e le eventuali sanzioni sono regolati nelle rispettive ordinanze per le misure sovrane.
Se non è in grado di adempiere puntualmente ai propri obblighi di pagamento verso l’estero perché una parte contraente svizzera non le versa i pagamenti dovuti entro i termini stabiliti, Swissgas non è tenuta a effettuare pagamenti anticipati all’estero. Eventuali penali che Swissgas è chiamata a pagare a causa di ritardi di pagamento da parte di una parte contraente svizzera vengono addebitate a tale parte in base al principio di causalità. In alternativa, il credito federale (1 miliardo) potrebbe essere utilizzato per pagare misure volontarie di solidarietà offerte da Germania o Italia.
Articolo 7
Se la Svizzera richiede misure volontarie di solidarietà, i costi per il gas fornito vengono fatturati direttamente a Swissgas dal partner contrattuale estero. Se la Svizzera richiede invece misure obbligatorie di solidarietà, l’UFAE comunica a Swissgas i costi di consegna. In entrambi i casi, Swissgas trasferisce i costi delle misure di solidarietà ai gestori regionali di reti di gas in base al principio di causalità, in modo che i costi siano ripartiti sui clienti protetti nel modo più equo possibile. L’addebito dei costi è regolato in modo dettagliato in una strategia di Swissgas.
6 Gli operatori dei sistemi di trasporto sono i proprietari della rete di trasporto. In Svizzera i proprietari del gasdotto di transito sono Swissgas e
Flusswiss Sagl. 7 Commutazione obbligatoria degli impianti bicombustibili, divieti e limitazioni di utilizzo del gas, contingentamento di gas
Articolo 8
Il delegato rappresenta l’AEP nel suo complesso (art. 58 LAP e art. 2 cpv. 1 OAEP8), e dirige i settori e l’UFAE. È quindi responsabile dell’applicazione della presente ordinanza.
Il delegato vigila sulla pertinenza, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate ed emette le direttive necessarie all’attenzione di Swissgas e degli altri enti competenti dell’industria del gas. Tali direttive precisano gli obblighi, tra cui spiccano in particolare quello di informare e di presentare regolarmente un rapporto.
Swissgas, gli altri operatori dei sistemi di trasporto svizzeri (gestori commerciali del gasdotto di transito), i gestori regionali di reti di gas (responsabili delle zone di bilancio), gli altri gestori di reti di gas e le altre imprese del settore del gas devono collaborare all’applicazione della presente ordinanza.
Articolo 9
L’ordinanza entra in vigore solo se la Svizzera si trova di in una situazione di grave penuria imminente e deve richiedere forniture solidali di gas all’Italia o alla Germania.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
In linea di principio per la Confederazione sussistono solo costi temporanei, sono infatti i clienti protetti svizzeri a farsi carico di tutti i costi. Tuttavia il meccanismo dell’Accordo fa sì che in singoli casi la Confederazione sia coinvolta sul fronte dei pagamenti:
se la Svizzera presentasse una richiesta di solidarietà durante la fase obbligatoria, la Confederazione pagherebbe direttamente lo Stato estero;
nel caso di una richiesta di solidarietà dalla Svizzera durante la fase volontaria, Swissgas acquisterebbe gas all’estero nel breve periodo. Se Swissgas non dovesse disporre della liquidità richiesta, la Confederazione potrebbe anticipare i mezzi necessari con il credito di finanziamento (secondo credito).
In tutti e due i casi sarebbero necessari crediti a preventivo. Si rinuncia tuttavia alla richiesta precauzionale di un credito a preventivo, perché non vi è flusso di denaro, se non nel caso di un’emergenza, e la probabilità che il credito sia utilizzato è bassa. Il Consiglio federale richiederebbe, invece, i corrispondenti crediti aggiuntivi soltanto nel caso concreto. In considerazione dei vincoli temporali, ciò dovrebbe avvenire con una procedura d’urgenza, coinvolgendo la Delegazione delle finanze.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le
regioni di montagna I Comuni sono interessati indirettamente, in particolare in veste di proprietari di società di fornitura di gas. Se la Svizzera dovesse presentare una richiesta di solidarietà, il gas verrebbe rivenduto da Swissgas al prezzo di costo. Le imprese del settore del gas sarebbero obbligate a cooperare.
5.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società
In caso di grave penuria, grazie all’Accordo trilaterale è possibile chiedere l’applicazione di misure di solidarietà per continuare ad approvvigionare i clienti protetti. Le economie domestiche e i servizi essenziali verrebbero riforniti di gas per il riscaldamento o per il
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proseguimento delle attività. I costi derivanti dall’acquisto di gas nel quadro delle misure di solidarietà saranno a carico dei clienti finali che beneficiano di tali misure. La procedura si svolge in analogia con la prassi in uso tra i fornitori di gas e i clienti finali in circostanze normali.
6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto di ordinanza, l’Accordo bilaterale e l’Accordo trilaterale non contengono disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).