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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Berna, 25 febbraio 2026 __________________________________________________________________________

Modifica dell’ordinanza sulle armi Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione

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1. Situazione iniziale

La prassi delle autorità di esecuzione della legislazione sulle armi ha mostrato che è necessario adeguare alcune disposizioni dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541). Con le modifiche e le precisazioni previste di alcune disposizioni vigenti si intende garantire maggiore certezza del diritto per le autorità chiamate ad applicarle e dunque anche per le persone interessate, nonché rendere più efficiente il lavoro delle autorità di esecuzione. Nell’interpellanza Addor 20.3968 Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione, il consigliere nazionale Jean-Luc Addor ha sollevato alcune questioni relative all’introduzione nel territorio svizzero delle cosiddette armi «vietate» (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, e oppure f della legge del 20 giugno 1997 sulle armi, LArm; RS 514.54). Per introdurre armi di questa categoria in territorio svizzero è necessaria un’autorizzazione eccezionale. Era contrariato dal fatto che anche i commercianti che intendono importare tali armi in Svizzera allo scopo di venderle a fiere o aste debbano presentare una prova del fabbisogno. Nella risposta all’interpellanza, il Consiglio federale ha assicurato che in occasione della prossima modifica dell’OArm sarebbe stato abolito l’obbligo di presentare una prova del fabbisogno in caso di vendita durante fiere e aste. Ciò è quanto si intende attuare con la presente modifica.

2. Punti essenziali del progetto

Adeguamento della definizione delle parti essenziali di armi (art. 3 OArm) Le «parti essenziali» di armi sottostanno agli stessi obblighi di autorizzazione e di contrassegno che si applicano alle armi assemblate. L’obiettivo è rendere più difficile la fabbricazione e il commercio di tali parti di armi e così rafforzare la sicurezza pubblica. È pertanto decisivo stabilire quali parti delle armi da fuoco sono definite come «essenziali». La Svizzera non è totalmente libera in tale contesto, visto che deve attenersi alla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (codificazione) (in seguito: direttiva UE sulle armi)1, che definisce quali parti delle armi sono in ogni caso da considerarsi essenziali (cfr. art. 1 par. 1 n. 2 della direttiva UE sulle armi). Inoltre, è possibile definire ulteriori parti come essenziali (cfr. art. 3 della direttiva UE sulle armi). Attualmente il diritto svizzero considera «parte essenziale» dell’arma anche l’impugnatura nelle pistole (cfr. art. 3 lett. a n. 1 OArm). Tuttavia, l’impugnatura di numerosi tipi comuni di pistole non contiene più componenti rilevanti per il funzionamento e l’utilizzo dell’arma, bensì è realizzata interamente in plastica. Non è quindi giustificato trattarla alla pari di un’arma intera. In futuro si intende considerare l’impugnatura come «parte essenziale» solo se contiene componenti rilevanti per il funzionamento dell’arma che consentono di sparare proiettili tramite carica propulsiva. Per contro, la definizione vigente di «culatta» quale parte essenziale di un’arma (cfr. art. 3 lett. c n. 2 OArm) consente, per le armi da fuoco portatili, l’acquisto e l’importazione legittimi

1 Versione della GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1

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senza autorizzazione sia della testa della culatta sia del porta otturatore. Dato che queste due parti possono essere facilmente assemblate, si intende ora definire la testa della culatta e il porta otturatore come due parti essenziali individuali. Se si acquista o importa la culatta intera, essa è considerata una parte essenziale. Se invece ciò accade per le parti individuali, ossia testa della culatta e porta otturatore, queste sono considerate singolarmente come parti essenziali sottoposte ai relativi obblighi di autorizzazione e di contrassegno.

Adeguamento della definizione di «imitazione di armi» (art. 6 OArm) Dalla prassi si evince che l’attuale disposizione sulle cosiddette «imitazioni di armi» (cfr. art. 6 OArm) necessita di un adeguamento. Visto che assomigliano ad armi vere, le imitazioni di armi possono essere impiegate ad esempio per minacciare le persone. Rappresentano dunque un pericolo e possono costringere gli agenti di polizia a utilizzare le loro armi da fuoco. Laddove l’imitazione di arma può essere confusa con un’arma da fuoco, è equiparata a un’arma da fuoco vera. Pertanto è anche soggetta in particolare agli obblighi di autorizzazione per l’acquisto e l’importazione, la cui inosservanza può essere sanzionata con pene severe (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LArm). I frequenti procedimenti penali che ne conseguono rappresentano un grande dispendio di risorse per la polizia e i ministeri pubblici. Inoltre le autorità d’esecuzione si rivolgono spesso all’Ufficio centrale Armi (UCA) dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) chiedendo di stabilire se una determinata imitazione di arma possa considerarsi confondibile con un’arma da fuoco. Il criterio attuale è fissato a un basso livello con formulazioni vaghe come «a prima vista» e «a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica». Con la modifica, le imitazioni di armi saranno considerate confondibili con armi da fuoco vere solo se uno specialista non riesce a distinguerle da armi da fuoco vere a prima vista. Così le imitazioni di armi che assomigliano ad armi da fuoco vere rappresentando quindi un potenziale rischio, continuerebbero a essere soggette alla LArm. Tuttavia, grazie alla nuova formulazione, numerose imitazioni di armi non sarebbero più equiparate ad armi vere.

Ulteriori misure riguardanti le imitazioni di armi saranno adottate nell’ambito della prossima modifica della LArm.

La mozione Rieder 25.3256 «Due pesi, due misure. Pene per gli acquirenti, impunità per le piattaforme commerciali» incarica il Consiglio federale di adeguare la LArm affinché siano perseguiti e condannati per violazioni della legge sulle armi non solo i cittadini del nostro Paese, ma anche i collaboratori della piattaforma commerciale TEMU o simili o, se ciò non fosse possibile, di modificare la legge sulle armi di modo che i casi poco gravi di importazione di «armi» possano essere puniti con una semplice multa. Inoltre, le piattaforme commerciali come TEMU, Amazon e simili devono essere obbligate a contrassegnare chiaramente tra le offerte proposte tutti i prodotti vietati in Svizzera, in modo che il consumatore riconosca immediatamente che ordinando questo prodotto viola le disposizioni legali svizzere.

La mozione è stata adottata all’unanimità dal Consiglio degli Stati durante la sessione estiva del 2025 e con 193 voti dal Consiglio nazionale durante la sessione invernale. La mozione è dunque trasmessa e incarica il Consiglio federale di elaborare un progetto di legge che punti a responsabilizzare le piattaforme commerciali online che vendono armi o, in alternativa, a

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trattare i casi poco gravi, ancora da definire, di importazione non autorizzata e pertanto illecita nell’ambito della procedura della multa disciplinare.

Come già annunciato nella risposta all’interpellanza Schmezer 25.3811 «Imitazioni di armi: proteggere i consumatori da acquisti rischiosi – quali possibilità vede il Consiglio federale?», il Consiglio federale è disposto a esaminare le misure applicabili nei confronti di offerenti stranieri di imitazioni di armi. Per farlo occorrerebbe introdurre nel testo della legge un obbligo di dichiarazione per i produttori od offerenti esteri nonché una norma penale per i casi di violazione.

Autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi «vietate» per la vendita durante fiere o aste senza prova del fabbisogno (art. 34 cpv. 1ter e 1quater OArm) Sono considerate armi «vietate», per esempio, le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, le armi da fuoco corte o portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (10 o 20 colpi) o ancora i lanciagranate (cfr. art. 5 cpv. 1 LArm). Nonostante si parli di armi «vietate», la normativa vigente consente già di importarle, acquistarle o possederle. A tal fine è però necessaria un’autorizzazione eccezionale. Per determinate armi da fuoco (art. 5 cpv. 1 lett. a, e oppure f LArm2) serve, in aggiunta alla richiesta di tale autorizzazione, anche una prova del fabbisogno. Oltre alle autorità, in linea di principio anche i collezionisti possono acquistare tali armi. Attualmente i commercianti che intendono vendere a fiere o aste tali armi soggette a un’autorizzazione eccezionale ottengono un’autorizzazione eccezionale per l’importazione nel territorio svizzero solo se le armi sono già state ordinate da clienti. La normativa vigente comporta quindi l’impossibilità di mostrare od offrire le armi a potenziali clienti a fiere o aste, poiché normalmente al momento dell’importazione non sussiste ancora un fabbisogno e non sono ancora stati effettuati ordini. Gli ordini, infatti, seguono di solito dopo le aste o le fiere. Ora si intende adeguare la procedura amministrativa al fine di consentire ai commercianti di importare, rispettando determinati oneri e condizioni, armi vietate o soggette ad autorizzazione eccezionale anche senza prova concreta del fabbisogno. La modifica dà seguito al parere del Consiglio federale in risposta all’interpellanza Addor 20.3968 Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione, in cui aveva prospettato una modifica dell’OArm in tal senso. La nuova eccezione da disciplinare è giustificata dal fatto che i commercianti devono garantire la custodia in sicurezza delle armi, che viene controllata regolarmente. In tali casi, fedpol vincolerà l’autorizzazione a oneri e condizioni, il cui rispetto sarà verificato a campione sul posto dalle autorità cantonali di polizia insieme all’UCA di fedpol. Ciò si applica in particolare alle condizioni relative alla limitazione del numero di armi da importare o alla durata massima stabilita della permanenza delle armi in Svizzera (p. es. la durata dell’asta o della fiera). Non si tratta di allentare le disposizioni sull’acquisto di armi vietate, ma di consentire unicamente l’importazione a fini dimostrativi ed espositivi senza che vi sia già un acquirente finale.

Le modifiche menzionate e ulteriori adeguamenti sono illustrati in dettaglio qui di seguito.

2 Armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente,

nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essenziali; lanciagranate secondo l’art. 4 cpv. 2 lett. c.

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3. Commento ai singoli articoli

Art. 3 Una modifica riguardante l’intero testo dell’articolo concerne solamente la versione in tedesco, nella quale si aggiunge l’articolo determinativo alle singole parti essenziali di armi elencate.

Lett. a n. 1 Con la modifica si intende adeguare la definizione vigente di «parte essenziale di arma». Molte impugnature di tipi comuni di pistole, come la SIG SAUER P250 o la P320, non contengono più componenti rilevanti per il funzionamento e sono realizzate completamente in plastica. In questo modo il peso dell’impugnatura è leggero e la fabbricazione economica. Definire una parte di un’arma da fuoco come «parte essenziale» si ripercuote sul suo trattamento. Anche l’acquisto (art. 8 cpv. 1 LArm), l’introduzione sul territorio svizzero (art. 25 cpv. 1 LArm), la fabbricazione e il commercio (art. 18 LArm) di parti essenziali di armi sono controllati tramite obblighi di autorizzazione al fine di impedire o limitare l’utilizzo abusivo di armi. Le parti essenziali di armi sono inoltre soggette a obblighi di contrassegno (cfr. art. 18a cpv. 1 e 2 LArm). Ciò però non appare necessario per l’impugnatura di un’arma da fuoco (p. es. la SIG P320) che non contiene componenti rilevanti per il funzionamento ed è realizzata interamente in plastica. La modifica prevede pertanto che l’impugnatura deve essere considerata una «parte essenziale» solo se contiene componenti rilevanti per il funzionamento dell’arma che consentono di sparare proiettili tramite carica propulsiva. In caso contrario, va considerato come parte essenziale l’«alloggiamento del grilletto», per il quale l’impugnatura funge da alloggiamento e che è importante per il funzionamento dell’arma. La direttiva UE sulle armi non si oppone a tale modifica, visto che non considera l’impugnatura un «componente essenziale» di arma (cfr. art. 1 par. 1 n. 2 della direttiva UE sulle armi).

Lett. c n. 2 L’attuale definizione considera «la culatta», che consente in particolare la chiusura posteriore a tenuta di gas della camera di scoppio, come parte essenziale di un’arma da fuoco portatile. In questo tipo di armi la culatta è costituita da due parti, la testa della culatta e il porta otturatore. La culatta è funzionante solamente se queste due parti sono assemblate. Finora solamente la culatta intera, ossia con testa e porta otturatore assemblati, è stata considerata una parte essenziale di arma ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c. Attualmente le due parti singole, la testa della culatta e il porta otturatore, possono quindi essere acquistate separatamente in modo legittimo senza bisogno di autorizzazione e introdotte nel territorio svizzero. Questi due componenti possono essere facilmente assemblati anche senza particolari conoscenze tecniche andando così a realizzare una parte essenziale (funzionante) di un’arma. Tutto ciò risulta poco compatibile con uno degli scopi della LArm, ossia contrastare l’uso improprio di parti di armi. Pertanto, si intende definire separatamente come parti essenziali di armi sia la testa della culatta sia il porta otturatore, che sarebbero dunque soggetti a obblighi di autorizzazione e di contrassegno se venissero introdotti

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singolarmente nel territorio svizzero. Se si importa una culatta intera, composta quindi da questi due componenti individuali, essa è considerata come una sola parte essenziale. Adeguare la lettera a numero 2 sarebbe invece superfluo, dato che la culatta delle pistole è costituita da un elemento unico.

Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco Sulla base dell’articolo 4 capoverso 4 LArm, l’articolo 6 OArm stabilisce in quali casi armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air sono considerate confondibili con armi da fuoco. Il tenore vigente è redatto volutamente in modo ampio, scelta all’epoca considerata necessaria alla luce del fatto che le imitazioni di armi possono essere utilizzate per minacciare altre persone. Infatti, non si può pretendere che in una situazione eccezionale una persona minacciata possa distinguere un’arma vera da un’imitazione. Per questo motivo il testo attualmente in vigore è orientato piuttosto ai «profani» che agli «esperti». Tramite Internet è possibile ordinare facilmente imitazioni di armi da una vasta gamma di offerte. Se le imitazioni possono essere confuse con armi da fuoco, in Svizzera si applicano le consuete condizioni per l’acquisto di armi come l’obbligo di un’autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero. Chi non richiede preventivamente tale autorizzazione rischia di incorrere in un procedimento penale, per esempio per introduzione illegale di armi nel territorio svizzero (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LArm). Ogni anno vengono avviati più di 1000 procedimenti penali di questo tipo. Ciò comporta molto lavoro per i pubblici ministeri chiamati ad accertare fatti la cui gravità è, oggettivamente parlando, molto lieve. Spesso, inoltre, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le imprese di trasporto e gli uffici cantonali delle armi si rivolgono all’UCA chiedendo di stabilire se una determinata imitazione di arma possa essere confusa con un’arma da fuoco vera. Ogni anno l’UCA risponde a circa 3500 domande di questo tipo. Determinare se un’imitazione di arma possa essere confusa con un’arma vera non è sempre facile rendendo dunque una «catalogazione» delle imitazioni pressoché impossibile. Nella pratica, in caso di cattiva illuminazione e da una certa distanza è possibile confondere la riproduzione di una pistola, che alla luce del giorno sarebbe facile da riconoscere, con una pistola vera. Con la modifica sarà pertanto affidata a uno «specialista» la valutazione se un’arma ad aria compressa o a CO2, un’imitazione di arma, una scacciacani o un’arma soft air è fabbricata in modo da replicare un’arma da fuoco in maniera talmente esatta da non poterla distinguere a prima vista. Non si intende più basarsi sul giudizio di «una terza persona». Dovrebbe quindi ridursi sensibilmente sia il carico di lavoro dell’UCA per chiarire se un oggetto rientra nella definizione di arma ai sensi della LArm, sia il numero di procedimenti penali che le autorità di polizia e i pubblici ministeri devono condurre per il mancato rispetto degli obblighi di autorizzazione per le imitazioni di armi.

Nonostante tale misura, si verificheranno ancora spesso casi di persone domiciliate in Svizzera che ordinano imitazioni di armi che ricadono nel campo di applicazione della LArm. Nel quadro della prossima revisione della legge saranno apportati adeguamenti in attuazione della mozione Rieder 25.3256 che imporrano l’obbligo di dichiarazione agli offerenti esteri che vendono tali imitazioni di armi in Svizzera oppure che allenteranno i procedimenti e le norme penali per i casi di importazione poco gravi ancora da definire.

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Art. 18 cpv. 2 lett. b Secondo il diritto vigente l’alienante può presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se l’acquirente presenta un permesso d’acquisto per un’arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni. Fino alla trasposizione in Svizzera della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi3, l’«autorizzazione eccezionale» che consente l’acquisto e il possesso delle cosiddette armi «vietate», era disciplinata in maniera rudimentale. Da allora, la sezione 1 del capitolo 7 della LArm disciplina più dettagliatamente le autorizzazioni eccezionali. In generale vale che prima di rilasciare un’autorizzazione eccezionale, l’ufficio delle armi del Cantone di domicilio deve verificare l’adempimento di determinati requisiti e l’esistenza di eventuali motivi d’impedimento (cfr. art. 8 cpv. 2 LArm). Si tratta di una condizione per l’ottenimento di un permesso d’acquisto di armi. Appare dunque opportuno includere le autorizzazioni eccezionali, che danno il diritto di acquistare armi «vietate», tra le modalità per dimostrare che non sussistono motivi d’impedimento.

Art. 23 cpv. 5 A fini di chiarimento, il nuovo capoverso 5 sancisce esplicitamente che i normali requisiti d’acquisto si applicano anche alle armi consegnate a titolo di prestito per scopi sportivi a minorenni, quando questi raggiungono la maggiore età. Le armi vanno dunque riconsegnate al proprietario oppure possono essere acquistate tramite un’autorizzazione eccezionale, un permesso d’acquisto di armi o un contratto scritto.

Art. 34 cpv. 1ter e 1quater Cpv. 1ter La presente modifica si basa sull’interpellanza Addor 20.3968 Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione, in cui il consigliere nazionale Jean- Luc Addor chiedeva di verificare la conformità della prassi in materia di rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione con l’OArm. Il Consiglio federale aveva assicurato che nell’ambito della prossima revisione dell’OArm avrebbe consentito l’introduzione delle cosiddette armi «vietate», da vendere durante aste, fiere o manifestazioni analoghe come borse delle armi, senza precedente prova del fabbisogno. In linea di principio, tale tipo di armi non è vietato in Svizzera. Tuttavia, per l’importazione e l’acquisto delle armi «vietate» occorrono già ora, in base al diritto vigente, un’autorizzazione eccezionale e una prova del fabbisogno.

L’articolo 34 OArm disciplina l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale delle cosiddette armi «vietate». Per l’introduzione in Svizzera di armi da fuoco per il tiro a raffica, ordigni militari per il lancio nonché loro parti essenziali o costruite appositamente, armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente nonché loro parti essenziali, oppure lanciagranate è necessario presentare una prova del fabbisogno (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, e o f LArm in combinato disposto con art. 34 cpv. 1bis OArm). Essa serve a comprovare che tali armi vietate

3 Versione della GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22

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sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità come la polizia o altri committenti (p. es. collezionisti). L’autorizzazione eccezionale è limitata al numero di armi riportato nella prova del fabbisogno al fine di impedire che tali armi vengano introdotte in Svizzera allo scopo di costituire una scorta ed essere offerte al grande pubblico. Oltre alle autorità, solo i collezionisti certificati ricevono le autorizzazioni eccezionali necessarie, dopo un’attenta verifica da parte delle competenti autorità di polizia cantonali. La limitazione vigente concerne dunque solo i commercianti di armi (a titolo professionale), che possono ottenere un’autorizzazione eccezionale per l’importazione solo se esiste già un ordine per le armi in questione da parte di un cliente finale (p. es. un collezionista con un’autorizzazione eccezionale cantonale valida). Attualmente i commercianti di armi non possono pertanto mostrare tali armi a potenziali clienti, né possono metterle in vendita a un’asta, dato che al momento dell’importazione non è stato ancora effettuato un ordine per quell’arma. Per venire incontro agli interessi legittimi dei commercianti di armi, ossia poter mostrare ai potenziali clienti anche le armi «vietate», citate in precedenza, durante fiere e aste, s’intende introdurre un’eccezione specifica per l’importazione.

In tali casi, l’UCA vincolerà l’autorizzazione a oneri e verificherà se le condizioni per il rilascio sono soddisfatte, in particolare per quanto riguarda la limitazione del numero di armi da importare o la durata massima stabilita della permanenza dell’arma in Svizzera (p. es. la durata dell’asta o della fiera). Non cambiano le condizioni di acquisto di armi vietate per i clienti finali (autorizzazione eccezionale cantonale). Non si tratta di allentare le disposizioni sull’acquisto di armi vietate, ma di consentire unicamente l’importazione a fini dimostrativi ed espositivi senza che vi sia già un acquirente finale.

Cpv. 1quater Con l’aggiunta del nuovo capoverso di cui sopra, il capoverso 1ter attualmente in vigore diventa il capoverso 1quater.

Art. 58 lett. h n. 2 Nell’OArm vigente il termine «DANTRAG» è utilizzato all’articolo 59a, senza che tale abbreviazione sia stata esplicitata in precedenza. La presente modifica intende rimediare a tale lacuna: «DANTRAG» sta per «Datenbank Antrag», ossia banca dati delle richieste.

Art. 61 cpv. 1bis e 3bis Cpv. 1bis Nell’OArm vigente si utilizza «1a» nella numerazione dei capoversi. Siccome tale dicitura non rispetta le direttive di tecnica legislativa, va sostituita con «1bis».

Cpv. 3bis Secondo l’articolo 22 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), il Servizio federale di sicurezza (SFS) è incaricato della protezione di magistrati, membri delle Camere federali, altri membri di autorità federali, missioni diplomatiche permanenti, uffici consolari e organizzazioni internazionali. A tal fine

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l’SFS riceve e tratta comunicazioni di minaccia, analizza la situazione di minaccia e ordina le misure di protezione necessarie a favore delle persone e degli edifici interessati. Sapere se una persona pericolosa possiede o possedeva una o più armi è decisivo per stimare globalmente il pericolo che tale persona può costituire in un caso concreto. Dato che un eventuale possesso di armi può essere un indicatore dell’esecuzione di un atto in precedenza solo minacciato, tale informazione influisce direttamente sulla valutazione del rischio attuata dall’SFS e determina quindi l’entità delle misure di protezione considerate necessarie e ordinate al fine di contrastare il pericolo rilevato. Si tratta di misure volte a proteggere persone ed edifici, come colloqui preventivi, interrogatori o arresti, che l’SFS adotta in autonomia o in collaborazione con le polizie cantonali. In caso di minacce conclamate, che richiedono un’immediata valutazione da parte dell’SFS, oppure nei casi in cui le misure di protezione sono ordinate a breve termine, occorre elaborare in poche ore un’analisi dei rischi affidabile affinché l’SFS possa stabilire le misure più adatte. La procedura ordinaria di assistenza amministrativa nella prassi si è rivelata troppo lenta a tale scopo e serba anche il rischio di lacune informative e conseguentemente di sicurezza, ad esempio nei fine settimana o al di fuori degli orari d’ufficio. Lo stesso vale anche per le procedure di assistenza amministrativa parzialmente automatizzate, che risultano anch’esse insufficienti, dato che in alcuni casi è necessario prendere decisioni immediate per proteggere le persone coinvolte. In base all’articolo 32c capoverso 7 LArm all’SFS va accordato l’accesso online al sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco affinché possa verificare se una persona ha acquistato o possiede un’arma. A livello quantitativo, l’SFS stima che attualmente il numero di consultazioni online ammonti a circa 300 all’anno. Si suppone che tale numero sia destinato a crescere ulteriormente in futuro alla luce del grande aumento delle minacce rivolte a persone poste sotto la protezione della Confederazione.

Allegato 1 lett. p

Nell’attuale versione la lettera p fa erroneamente riferimento all’articolo 39 capoverso 2 LArm, quando in realtà sarebbe inteso l’articolo 39 capoverso 2 OArm. Tale articolo, che disciplina la proroga dell’autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, è però già menzionato alla lettera b. Pertanto, la lettera p può essere abrogata senza essere sostituita.

Allegato 3 Lo schema relativo ai diritti di accesso viene reso più comprensibile e semplice. Il nuovo accesso online per l’SFS garantito dall’articolo 61 capoverso 3bis OArm è aggiunto allo schema, indicato con l’abbreviazione «fedpol V». Si apporta una modifica anche ai diritti d’accesso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Infatti l’unità «Protezione delle informazioni e delle opere» non è più responsabile all’interno del DDPS dei controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP). Tali controlli valutano se una persona che ricopre una funzione sensibile sotto 9/11

il profilo della sicurezza o potrebbe essere assunta per tale funzione, potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza delle informazioni. Le persone in questione sono esaminate sotto il profilo dell’affidabilità. A tale scopo vengono valutati dati rilevanti per la sicurezza che riguardano lo stile di vita della persona sotto esame, come le relazioni familiari, la sua situazione finanziaria e altro ancora. I servizi CSP sono suddivisi in servizio CSP della Cancelleria federale e servizio CSP del DDPS. Presso quest’ultimo il servizio CSP è collocato in seno alla Segreteria di Stato della politica di sicurezza SEPOS. La presente modifica rispecchia tale cambiamento. Non è possibile concedere al servizio CSP della Cancelleria federale un accesso alle banche dati sulle armi di cui all’articolo 32a LArm perché non è previsto dall’articolo 32c LArm, che disciplina l’accesso online. Tuttavia, ciò non è necessario poiché l’articolo 45 capoverso 6 lettera d della legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128) sancisce già la possibilità di accedere online alle banche dati dell’UCA (art. 32a cpv. 1 LArm). L’accesso online al «sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco» però non è contemplato dalla LSIn e andrebbe quindi aggiunto o a tale legge o all’articolo 32c LArm per il servizio CSP della Cancelleria federale.

4. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le presenti modifiche dell’OArm non comporteranno alcun costo aggiuntivo per la Confederazione e potrebbero anzi generare un lieve calo dei costi, dato che ridurrebbero leggermente il carico di lavoro dell’UCA. L’UCA registra in DEBBWA dati relativi a sentenze (cfr. art. 32b cpv. 2 lett. e LArm). Attualmente circa 1900 sentenze riguardano ogni anno imitazioni di armi. Con la modifica della definizione di imitazione di arma si presume che il carico di lavoro relativo alla registrazione di sentenze si ridurrà di circa un terzo, che corrisponde a pressappoco 100 ore di lavoro all’anno.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle armi. Le modifiche previste non comporteranno costi aggiuntivi. Per gli uffici cantonali delle armi la modifica della definizione di imitazione di arma potrebbe ridurre il carico di lavoro e quindi portare a un minor dispendio di risorse.

4.3 Ripercussioni sull’economia

Nel presente caso solo i commercianti di armi sono interessati dalle modifiche, le quali andrebbero a loro favore. I commercianti saranno autorizzati a importare a titolo professionale in Svizzera armi «vietate» al fine di venderle durante fiere o aste, senza che siano necessari ordini effettuati in precedenza. Inoltre, sono esentati da una doppia comunicazione all’ufficio cantonale delle armi nel caso di compravendita tra due persone titolari di una patente di commercio di armi.

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5. Aspetti giuridici

5.1 Base giuridica

L’OArm si basa sulla LArm, che prevede in diversi punti una delega di competenze legislative al Consiglio federale e precisa in generale le disposizioni legali. Per esempio, l’articolo 6 OArm, che si intende ora adeguare, disciplina quali armi sono confondibili con armi da fuoco.

6. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica dell’ordinanza è compatibile con il diritto internazionale, in particolare con la direttiva UE sulle armi.

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